CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio Modulo 2 Paolo Ciarrocchi 1 INDICE Quadro normativo • Normativa antiriciclaggio europea • Direttive 91/308 , 2001/97 e 2005/60 • GAFI e Sue Raccomandazioni • Finalità della normativa antiriciclaggio D. Lgs 231/2007 • Definizioni e presidi normativi • Limitazioni all’uso di contante e titoli al portatore • Adeguata verifica della clientela – Titolare effettivo – Obblighi semplificati e rafforzati – Esecuzione degli obblighi da parte di terzi 2 segue • Circolare MEF e nota Banca d’Italia • Approccio basato sul rischio • Obblighi di registrazione – Rapporti – Operazioni frazionate e collegate • Archivio unico informatico • Dati aggregati • Segnalazione di operazioni sospette – Decalogo Banca d’Italia – GIANOS – Iter di segnalazione 3 Quadro Normativo • “Dichiarazione di principi” adottata dal Comitato di Basilea del 12.12.1988; • ONU -“Convenzione delle Nazioni Unite” di Vienna del 19.12.1988; -“Convenzione di New York” per la repressione del finanziamento internazionale del terrorismo del 9.12.1999; • “Convenzione di Strasburgo” del Consiglio d’Europa depositata l’ 8.11.1990 • 1991: Direttiva n.91/308/CEE (c.d. prima direttiva antiriciclaggio: obblighi di prevenzione solo in capo ad enti creditizi e finanziari); • 1991: D.L. 143/91, convertito con modificazioni dalla Legge n.197 del 5 luglio 1991 (c.d. Legge Antiriciclaggio), normativa di attuazione della prima direttiva; • 2001: Direttiva 2001/97/CE (c.d. seconda direttiva antiriciclaggio: esteso il campo di applicazione della Direttiva n.91/308 anche a soggetti “non finanziari”); 4 Quadro Normativo • 2004: D.Lgs. 56/04, di attuazione della seconda direttiva (estensione della normativa nazionale anche a soggetti “non finanziari”); • 2005: Direttiva n.2005/60/CE (c.d. terza direttiva antiriciclaggio: innova la disciplina della materia); • 2006: D.M. n. 141, 142 e 143 del 3 febbraio 2006 e provvedimenti UIC del 24 febbraio 2006 (ulteriore attuazione della seconda direttiva); • 2007: D. Lgs. n.109 (parziale attuazione della terza direttiva: in particolare sono individuate le “misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo); • 2007: D.Lgs. n.231 recante (completa) attuazione della terza direttiva in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo • 2008: D.L. 112/2008 (art. 32), convertito in legge n. 133 del 6.8.2008 recante modifiche al D. Lgs n. 231/207 5 Comitato di Basilea per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di vigilanza (“Dichiarazione dei principi” del 12 dicembre 1988) “l’uso improprio del sistema finanziario da parte delle organizzazioni criminali deve costituire materia di attenzione non solo per le forze di polizia ma anche per gli organi di direzione e vigilanza bancaria, si sollecita l’adozione di misure volte ad assicurare la piena identificazione della clientela che si avvale dei servizi bancari e si stabilisce il divieto Di prestare assistenza nelle transazioni finanziarie, quando vi siano buone ragioni per ritenerle collegate ad attività di riciclaggio” 6 ONU – Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (19 dicembre 1988) Viene stabilita la reciproca assistenza in materia di sequestro e confisca di beni provenienti dalla “produzione, fabbricazione, preparazione, offerta, messa in vendita, distribuzione consegna a qualsiasi condizione, mediazione, spedizione in transito, trasporto, importazione o esportazione di qualsiasi sostanza stupefacente o psicotropa” 7 ONU – Convenzione di New York per la repressione del finanziamento internazionale del terrorismo (9 dicembre 1999) Gli stati convengono di considerare reato “il finanziamento di terroristi e di organizzazioni terroristiche, sia che si tratti di un finanziamento diretto o di un finanziamento indiretto, anche attraverso organizzazioni che abbiano o dichiarino di avere scopi caritatevoli” (art. 7, comma 1 della Convenzione) 8 Consiglio di Europa Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (8 novembre 1990) Riciclaggio: la conversione o il trasferimento, l’occultamento o la dissimulazione della natura, dell’origine, dell’ubicazione, di atti di disposizione o del movimento di beni, sapendo che essi sono proventi di reato. Provento: “ogni vantaggio economico derivato da reati, …… (che) può consistere in qualsiasi bene” 9 G.A.F.I. (FAFT. = Financial Action Task Force) (Parigi – 1989) • • • • • Il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale è stato istituito nel 1989 in seno all’ONU Ha la finalità di ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio a livello nazionale ed internazionale Ha redatto regole (c.d. “40 Raccomandazioni”) che hanno un importante impatto sulla strategia complessiva dei controlli ai fini della prevenzione del riciclaggio Nel 2001, a seguito degli attentati terroristici, ha allargato le proprie competenze al contrasto del finanziamento del terrorismo prevedendo un gruppo di 8 nuove “Raccomandazioni” (una ulteriore è stata aggiunta nell’ottobre 2004) Verifica periodicamente i progressi dei paesi membri e promuove la diffusione delle misure di contrasto anche al di fuori di questo ambito collaborando con altri organismi internazionali 10 G.A.F.I. (FAFT. = Financial Action Task Force) (Parigi – 1989) Le 40 raccomandazioni (anno 1990, anno 1996, anno 2003) Le 9 raccomandazioni speciali (2001) L’elenco dei paesi e e territori cooperativi (“black list”) non 11 Le 40 raccomandazioni del GAFI Definizione dei concetti di: Transazioni finanziarie sospette Obblighi di identificazione della clientela da parte degli intermediari Obblighi di segnalazione delle transazioni finanziarie sospette Riservatezza delle segnalazioni Estensione degli obblighi ad alcune categorie professionali 12 Le 9 raccomandazioni speciali del GAFI per il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale (anno 2001) Raccomandazione n. 8: “le organizzazioni non profit sono particolarmente vulnerabili, ed i Paesi dovrebbero assicurare che esse non siano illegalmente sfruttate: • dalle organizzazioni terroristiche per porsi come enti legittimi; • per sfruttare gli enti legittimi come strumenti di finanziamento al terrorismo, comprendendovi lo scopo di sottrarre i beni alle misure di congelamento; • per nascondere od occultare il dirottamento clandestino di fondi, destinati a scopi legittimi, alle organizzazioni terroristiche”. 13 Unione Europea Direttiva 91/308/Cee del 10 giugno 1991 Direttiva 2001/97/Ce del 4 dicembre 2001 Direttiva 2005/60/Ce del 26 ottobre 2005 14 Direttiva 91/308/Cee del 10.06.1991 (Prima direttiva antiriciclaggio) Ambito: • • • • conversione o trasferimento di beni allo scopo di occultarne o dissimularne l’origine illecita; occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi; acquisto, detenzione o utilizzo dei beni medesimi; partecipazione ad uno degli atti di cui in precedenza. 15 Direttiva 91/308/Cee del 10.06.1991 (Prima direttiva antiriciclaggio) Obblighi di: • • • • • • • identificazione della clientela, in articolare all’atto di apertura di un conto o di un libretto di deposito o dell’effettuazione di operazioni di importo pari o superiore a 15.000 ECU; accertamento della effettiva identità delle persone per conto delle quali i clienti agiscono; identificazione della clientela, anche nei casi di operazioni di importo inferiore a 15.000 ECU, qualora vi sia il sospetto di riciclaggio; registrazione e conservazione dei dati per un periodo non inferiore a cinque anni; individuazione e segnalazione delle transazioni finanziarie che per la natura siano sospette di essere connesse con il riciclaggio; astensione dall’esecuzione delle transazioni finanziarie sospette prima dell’effettuazione della segnalazione; riservatezza sulla segnalazione. 16 Direttiva 2001/97/Ce del 4.12.2001 (Seconda direttiva antiriciclaggio) Estensione degli obblighi a: • gli uffici di cambiavalute; • le imprese che effettuano il trasferimento di fondi (money transfer); • le imprese di assicurazione debitamente autorizzate; • le società di investimento; • gli organismi collettivi di investimento che commercializzano le proprie quote od azioni; 17 Direttiva 2001/97/Ce del 4.12.2001 (Seconda direttiva antiriciclaggio) Estensione degli obblighi (2) a: • i commercianti di oggetti di valore, ogni qual volta il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo superiore a 15.000 euro; • le case da gioco, per l’acquisto o la vendita di fiches per importi superiori a 1000 euro; • revisori, contabili esterni e consulenti tributari; • agenti immobiliari; • notai ed avvocati. 18 Direttiva 2005/60/Ce del 26.10.2005 (Terza direttiva antiriciclaggio) Definizione della condotta di riciclaggio: • • la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi; l’ausilio a chiunque sia coinvolto nella attività criminosa descritta in precedenza a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni. Definizione terrorismo: • della condotta di finanziamento al “la provvista o raccolta di fondi, con ogni mezzo, direttamente o indirettamente, con l’intenzione o con la consapevolezza che essi siano usati, in tutto o in parte, per compiere atti di terrorismo”. 19 Direttiva 2005/60/Ce del 26.10.2005 (Terza direttiva antiriciclaggio) Definizione di operazione sospetta (art. 22): • “ogni operazione particolarmente atta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e, in particolare, alle operazioni complesse o di importo insolitamente elevato, nonché a tutti gli schemi insoliti di operazione che non hanno uno scopo economico evidente o che non hanno uno scopo chiaramente lecito” ; Customer due diligence: • • • • Accertamento della reale identità del cliente (Know your customer); Accertamento dell’identità dell’effettivo beneficiario delle transazioni; Analisi dei profili di rischio del cliente, Costante aggiornamento dei dati. 20 Direttiva 2005/60/Ce del 26.10.2005 (Terza direttiva antiriciclaggio) Punti di attenzione 1. Obbligo per gli Stati membri di imporre agli intermediari l’identificazione dei clienti, la conservazione delle registrazioni, l’organizzazione di programmi interni di formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e di segnalazione alle autorità di ogni indizio di riciclaggio. 2. Necessità di mantenere “omogenei” gli ordinamenti interni per aumentare l’efficacia dei controlli. 3. Obbligo di osservare le raccomandazioni del G.A.F.I., il quale viene indicato come “principale organismo internazionale nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale”. 21 Direttiva 2005/60/Ce del 26.10.2005 (Terza direttiva antiriciclaggio) Punti di attenzione (segue) 4. Estensione degli obblighi antiriciclaggio ad altri soggetti. 5. Graduazione delle misure di “customer due diligence” nei rapporti con la clientela in base al rischio riciclaggio: dove questo è più elevato è richiesta una verifica rafforzata, quando il rischio è minore si applicheranno invece forme semplificate. 6. Obbligo di assicurare maggior protezione ai soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette e una più elevata riservatezza sull’identità dei soggetti segnalati. 7. L’obbligo di estendere le sanzioni anche alle persone giuridiche. 22 Finalità della normativa antiriciclaggio Contrasto sia al riciclaggio di denaro e beni provenienti da attività criminose sia alla raccolta di beni o di denaro per finalità di finanziamento del terrorismo; Tutela dell’integrità del sistema finanziario sul presupposto che la lotta al riciclaggio non può realizzarsi senza il coinvolgimento degli intermediari finanziari, i quali sono in grado di monitorare i flussi di denaro e di capitali che transitano attraverso di loro. 23 Finalità della normativa antiriciclaggio Il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio non deve – pertanto – rappresentare un mero adempimento amministrativo ma l’espressione di un approccio culturale degli intermediari 24 Finalità della normativa antiriciclaggio La corretta applicazione della normativa ha l’obiettivo di rendere tracciabili le transazioni finanziarie per la cui effettuazione non esistono modalità tali da rendere anonimo l’esecutore delle medesime 25 Finalità della normativa antiriciclaggio L’azione di contrasto al riciclaggio prevede un obbligo generale in capo ai destinatari della normativa che si può definire di “collaborazione attiva” in ragione del fatto che l’intermediazione finanziaria, in particolare, rappresenta un punto di osservazione privilegiato per l’individuazione di flussi di provenienza illecita. Tale collaborazione si inserisce sempre in un contesto di prevenzione e non di repressione del fenomeno 26 Finalità della normativa antiriciclaggio La condotta di riciclaggio è prevista quale reato nel codice penale: l'articolo 648 bis lo inserisce fra i delitti contro il patrimonio. Tale articolo incrimina chiunque "fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa". Tale condotta è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 a 15.493 Euro. Ai fini dell'integrazione della condotta criminosa è quindi essenziale che il riciclatore: - sia estraneo al fatto illecito il cui frutto è il denaro o il bene riciclato; - conosca la provenienza delittuosa di ciò che sostituisce o trasferisce. 27 Decreto lgs. n. 231/07 recante definitiva attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE Nel d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art.2 ), ai soli fini della applicazione delle disposizioni del decreto stesso, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione 28 Decreto lgs. n. 231/07 recante definitiva attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE Per «finanziamento del terrorismo» si intende: «qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti» (art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 109/2007). 29 Decreto lgs. n. 231/07 recante definitiva attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE Le misure dettate dal d. lgs n. 231/207 si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni, i quali devono adottare idonei ed appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. I destinatari della normativa devono adempiere gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale. 30 Decreto lgs. n. 231/07 recante definitiva attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE Presidi normativi: • Obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 15-35) • Obblighi di registrazione (artt. 36-40) • Obblighi di segnalazione (artt. 41-48) • Misure ulteriori, tra cui rilevano le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49) ed il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art. 50) 31 Decreto lgs. n. 231/07 recante definitiva attuazione della Direttiva n. 2005/60/CE Destinatari degli obblighi: • Banche • Poste Italiane S.p.A. • Istituti di moneta elettronica (IMEL) Semplificata verifica, non soggetti a registrazione, esentati dagli obblighi di intrasferibilità previsti dall’art. 49 32 Decreto lgs. n. 231/07 • • • • • • • • • • • • • Semplificata verifica, non soggetti a registrazione Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) Società di gestione del risparmio Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) Imprese di Assicurazione – Ramo Vita Agenti di Cambio Società che svolgono Servizio di Riscossione Tributi Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 TUB Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 106 TUB Succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dall’art. 155, comma 4 (consorzi di garanzia collettiva fidi) e 5 (soggetti che esercitano professionalmente attività di cambiavalute), TUB Cassa Depositi e Prestiti Altri soggetti indicati dall’art. 25 co. 1 lett. b) e c) Pubblica Amministrazioni 33 Decreto lgs. n. 231/07 • Società Fiduciarie • Promotori finanziari • Intermediari assicurativi di cui all’art. 109 comma 2 lett. a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1 lett. g). Agenti assicurazione vita plurimandatari; mediatori; broker • Mediatori creditizi iscritti all’albo ex art. 16 L. 108/96. es. money transfer iscritti in apposito elenco • Agenti in attività finanziaria iscritti all’elenco di cui al D.Lgs. 374/99 • Intermediari assicurativi ramo danni Soggetti ad adeguata verifica e a registrazione 34 Decreto lgs. n. 231/07 La normativa antiriciclaggio si applica, inoltre, a: • Professionisti; • Revisori contabili; • Altri soggetti esercenti attività di: – – – – a) recupero di crediti per conto terzi; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori, c) gestione di case da gioco; d) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro; e) agenzia di affari in mediazione immobiliare. 35 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49 come modificato) Direttiva 2005/60/CE • Sono soggette alla direttiva 2005/60/CE le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore a 15.000 euro • Gli Stati membri possono adottare o conservare disposizioni nazionali più rigorose di quelle comunitarie Art. 49 d. lgs. 231/07 • Misure più restrittive sull’uso del denaro e dei titoli al portatore • Ulteriori misure restrittive rappresentate dalla riduzione della soglia di legge • Obbligo di apporre la clausola di non trasferibilità e l’indicazione del beneficiario su assegni bancari, postali e circolari e sui vaglia cambiari e postali di importo superiore pari o superiore a 12.500 euro • Obbligo di emettere libretti al portatore con saldo inferiore a 12.500 e di regolarizzare quelli in circolazione. 36 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (segue) Trasferimento di contante e titoli al portatore “E’ vietato il trasferimento di denaro contante … o di titoli al portatore…, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500,00 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa”(unici intermediari abilitati con il decreto 231/07). La disposizione ha carattere strumentale ovvero il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell’operazione di trasferimento ed è stato introdotto per favorire la “tracciabilità” dei trasferimenti significativi attraverso la registrazione negli archivi degli Intermediari abilitati. 37 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (segue) Alla Banca, nella sua qualità di intermediario abilitato, può essere richiesto di certificare il trasferimento, tra soggetti anche non clienti, di contanti, di libretti di deposito o di titoli al portatore per importi pari o superiori a € 12.500. In tale caso di norma si provvede a: • identificare i soggetti interessati, • effettuare le registrazioni in AUI utilizzando le procedure disponibili e la causale U1, • rilasciare specifica certificazione ed attestato della operazione. 38 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, co. 18,19) Money transfer I trasferimenti in contanti attraverso tali strutture sono limitati ad un massimo di 2.000 euro, elevati a 5.000 euro nel caso venga prodotta la documentazione idonea ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante. 39 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (segue) La banca è tenuta a dare comunicazione al MEF dell’avvenuta estinzione di un certificato di deposito al portatore, eccedente l’importo di Euro 12.500, da parte di un soggetto diverso da quello che ne aveva richiesto l’emissione, qualora, in mancanza di idonea attestazione esibita dall’esecutore materiale dell’operazione, possa presumere una Violazione del disposto dell’art. 49, comma 1. Per idonea attestazione il Ministero del Tesoro dal giugno 2003 ha precisato che si deve intendere la dichiarazione rilasciata dallo intermediario abilitato presso il quale è avvenuto il precedente trasferimento o una apposita delega all'incasso rilasciata dall'originario sottoscrittore o dal legittimo titolare. 40 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (segue) Alla Banca, nella sua qualità di intermediario abilitato, può essere richiesto di certificare il trasferimento, tra soggetti anche non clienti, di contanti, di libretti di deposito o di titoli al portatore per importi pari o superiori a € 12.500. In tale caso di norma si provvede a: • identificare i soggetti interessati, • effettuare le registrazioni in AUI utilizzando le procedure disponibili e la causale U1, • rilasciare specifica certificazione ed attestato della operazione. 41 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (segue) La banca (emittente) è tenuta a dare comunicazione al MEF dell’avvenuta estinzione di un certificato di deposito al portatore, eccedente l’importo di Euro 12.500, da parte di un soggetto diverso da quello che ne aveva richiesto l’emissione, qualora, in mancanza di idonea attestazione esibita dall’esecutore materiale dell’operazione, possa presumere una violazione del disposto dell’ art. 49, comma 1. Idonea attestazione: il Ministero del Tesoro (nel giugno 2003) ha precisato che si deve Intendere tale la dichiarazione rilasciata dall’ intermediario abilitato presso il quale è avvenuto il precedente trasferimento o una apposita delega all'incasso rilasciata dall'originario sottoscrittore o dal legittimo titolare. 42 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (segue) Si possono presentare due casi: 1) esistenza di delega all’estinzione del titolo: in questo caso, va richiesta la sottoscrizione del portatore sul titolo preceduta dalla dicitura “in nome e per conto di …………. (nome dell’originario sottoscrittore)”; 2) in mancanza di delega, se ne deve presumere l’avvenuto trasferimento e, quindi, si dovrà: a) richiedere copia della attestazione dell’avvenuto trasferimento del titolo tramite altro intermediario abilitato; b )in mancanza dell’attestazione, richiedere la presenza allo sportello di entrambi i soggetti per procedere alle registrazioni del trasferimento del titolo e alla compilazione della relativa attestazione 43 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (segue) Qualora il portatore non aderisca alle predette soluzioni,e (come da apposita documentazione prodotta), la banca dovrà effettuare al MEF la segnalazione di operazione irregolare. L’obbligo di segnalazione ricade sulla banca emittente, in quanto unica in grado di effettuare le necessarie verifiche. Pertanto è indispensabile aggiornare le evidenze interne ogni qualvolta la titolarità del certificato risulti modificata ( ad esempio, per trasferimento avvenuto presso la banca o per informazione ricavata da idonea attestazione) 44 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (segue) La comunicazione al MEF non si effettua: • quando il certificato presentato ad estinzione è oggetto di compravendita nell’ambito del mercato secondario; • in caso di estinzione del certificato da parte di chi risulta cointestatario ; • in caso di estinzione del certificato da parte del coniuge dell’intestatario, se i coniugi versano in regime di comunione dei beni; Si ritiene che la comunicazione vada comunque effettuata in caso di estinzione del certificato da parte del donatario, allegando l’eventuale atto notarile comprovante la donazione 45 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (segue) Per le violazioni inerenti il divieto di trasferimento denaro contante e titoli al portatore di cui al comma 1, è prevista: Sanzione amministrativa dal 3% al 30% dello importo a carico della banca che non provveda entro 30 giorni alla comunicazione al MEF della violazione di cui abbia notizia. Sanzione amministrativa dal 1 al 40 % dell’importo trasferito a carico di entrambi i soggetti che hanno preso parte al trasferimento 46 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, co. 12 e ss.) Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 12.500 euro (dal 25 giugno 2008) A presentazione di libretto al portatore con saldo pari o superiore a € 12.500 • invitare il portatore a estinguere il rapporto • invitare a ridurre il saldo portato dal libretto (anche a seguito annotamento degli interessi) Termine per la regolarizzazione: 30 giugno 2009 47 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, co. 12 e ss.) In caso di trasferimento di libretti di deposito, il cedente deve comunicare – entro trenta giorni dallo stesso - alla banca i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Per i libretti di deposito al portatore emessi ante 30 aprile 2008 e presentati per l’incasso a decorrere da tale data se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data ed estremi del cedente) non c’è infrazione né obbligo di procedere alla comunicazione al MEF (Circ. MEF n. 33124 del 20.03.2008) 48 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, co. 12 e ss.) In assenza dell’autocertificazione del cessionario, deve pervenire, da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione del libretto per l’incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto. In mancanza di tale dichiarazione banche e Poste Italiane s.p.a, effettuano la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze. 49 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, co. 12 e ss.) Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30% del saldo del libretto a carico della banca che negozia o estingue i libretti e che non provvede entro trenta giorni alla comunicazione al MEF delle violazioni alle illustrate disposizioni. • Sanzione dal 10% al 20 % del saldo, per mancata riduzione del saldo al di sotto della soglia di legge relativamente ai libretti emessi prima del 30.04.2008 e per mancata comunicazione dei dati del cessionario in caso di trasferimento di libretti al portatore. • Sanzione dal 20 al 40 % del saldo nei casi in cui il saldo sia pari o superiore alla soglia. 50 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, co. 4 e ss. ) I moduli di assegni bancari (e postali ) sono rilasciati muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 12.500 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario (o postale) richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. 51 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, co. 4 e ss. ) I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi pari o superiori a € 12.500,00 devono recare: •l'indicazione del nome e cognome o della ragione sociale del beneficiario •la clausola di non trasferibilità Come previsto dall’art. 49 comma 15 del D.lgs. 231/2007 gli assegni circolari/bancari emessi a favore degli intermediari abilitati, come ad esempio delle Poste Italiane SpA o di Banche, possono essere emessi privi della clausola Non Trasferibile. 52 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, co. 4 e ss. ) I moduli degli assegni bancari (e postali) sono emessi con la clausola di non trasferibilità a meno di una specifica richiesta scritta da parte del cliente di carnet di assegni in forma libera Clausola di non trasferibilità obbligatoria per assegni di importo pari o superiore ai limiti previsti dalla vigente normativa Indicazioni su assegno in forma libera Imposta di bollo di cui al d.lgs. n.231/2007 assolta in modo virtuale (Autorizzazione n… del …. ) 53 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, co. 4 e ss. ) Gi assegni circolari ( i vaglia postali ed i vaglia cambiari) di importo sino a euro 12.499,99 possono essere emessi in forma libera dietro specifica espressa richiesta del cliente Indicazioni su assegno circolare in forma libera Imposta di bollo di cui al d.lgs. n.231/2007 assolta in modo virtuale 54 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, co. 4 e ss. ) Provvedimento della Agenzia delle entrate del 28.4.2008 Entro 30 giorni dalla richiesta della Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, la banca dovrà comunicare tramite posta elettronica certificata i dati identificativi ed il codice fiscale di coloro ai quali siano stati rilasciati carnet di assegni bancari o postali in forma libera o che abbiano richiesto assegni circolari, vaglia postali cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentato allo incasso 55 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, co. 4 e ss. ) In sede di negoziazione/estinzione dei titoli: Controllo della presenza della clausola “non trasferibile” e della indicazione del beneficiario su tutti gli assegni pari o superiori a 12.500 euro emessi dal 25 giugno 2008 (compreso) In assenza di tali requisiti, la banca deve effettuare entro trenta giorni la comunicazione dell’infrazione al MEF Ciò fermo restando la validità del titolo che può essere negoziato o estinto in assenza di ragioni ostative di altro genere 56 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, co. 4 e ss. ) NON TRASFERIBILE Mario Rossi Per conoscenza e garanzia Giovanni Verdi La clausola “per conoscenza e garanzia” non è disciplinata dalla legge; essa nasce come “uso bancario” all’unico scopo di identificare un soggetto sconosciuto alla banca tramite un correntista favorevolmente noto Beneficiario che incassa Firma per garanzia 57 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, co. 4 e ss. ) Gli assegni bancari o postali emessi all'ordine del traente (con intestazione a me medesimo o a me stesso o dizione equivalente) possono essere girati unicamente dal traente stesso per l'incasso a una banca o a Poste italiane SpA Tali assegni possono essere emessi liberi senza limiti di importo in quanto no sottoposti alla disciplina degli assegni liberi (Circ. n. 33124 del 20.03.2008 MEF) In caso di assegno emesso all’ordine del traente e girato ad altro soggetto, la banca può pagare o negoziare il titolo in assenza di ragioni ostative di altro genere, ma deve effettuare entro 30 giorni la segnalazione della infrazione al MEF 58 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, co. 4 e ss. ) La comunicazione al MEF va effettuata: 1) qualora il titolo sia tratto da non residente su conto estero intrattenuto presso uno sportello bancario operante in Italia; 2) qualora il titolo sia stato tratto su conto intrattenuto presso uno sportello bancario operante in Italia anche se emesso ed incassato all’estero; 3) qualora il titolo non venga pagato dalla banca trattaria malgrado la presentazione per la sua negoziazione, in quanto irregolare, protestato, richiamato o comunque irregolare; 4) qualora il soggetto che sottoscrive il titolo “per conoscenza e garanzia” lo ponga direttamente all’incasso; 5) qualora il titolo privo della clausola di non trasferibilità risulti barrato. 59 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49, co. 4 e ss. ) La comunicazione al MEF non va effettuata: 6) nel caso di più titoli di importo singolarmente inferiore ad €. 12.500,00.=, ma complessivamente di ammontare superiore; 7) qualora il titolo sia stato tratto su conto intrattenuto presso uno sportello bancario operante all’estero e negoziato in Italia in prima girata; 8) qualora il conto sul quale è stato tratto l’assegno sia stato estinto prima dell’emissione del titolo; 9) qualora il titolo, recante la clausola di non trasferibilità ma privo dell’indicazione del beneficiario, sia stato negoziato mediante girata per l’incasso dallo stesso soggetto emittente. 10) qualora il titolo, privo della clausola di non trasferibilità ma con beneficiario: “me stesso”, “me medesimo” e simili, sia stato negoziato dallo stesso soggetto emittente. 60 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (art. 49) Eccezioni (co. 15, 16 e 17): • non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 (contante e titoli al portatore), 5 (emissione assegni per importo superiore alla soglia) e 7 (emissione assegni circolari) no si applicano ai trasferimenti di cui siano parte banche, Poste Italiane spa nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati; • le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più dei seguenti soggetti (di cui all’art. 11, comma1, lettere a),b),d),e),f),g): – Banche – Poste Italiane Spa – Società di intermediazione mobiliare (SIM) – Società di gestione del risparmio (SGR) – Società di investimento a capitale variabile (SICAV) – Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, co. 1 del CAP. Restano immutate le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o altri enti pubblici e alle erogazioni da questi disposti verso altri soggetti 61 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (segue) Per le violazioni inerenti i commi 1, 5, 6, 7, in tema di assegni e vaglia postali e cambiari, è prevista: Sanzione amministrativa dal 3% al 30% dello importo a carico della banca che non provveda entro 30 giorni alla comunicazione al MEF della violazione di cui abbia notizia. Sanzione amministrativa dal 1 al 40 % dell’importo trasferito a carico di entrambi i soggetti che hanno preso parte al trasferimento 62 Limitazione all’uso del contante e di titoli al portatore (segue) Con la Circolare n. 80414 del 1° agosto il MEF ha agg iornato, in relazione alle disposizioni di cui all'art.49 del d.lgs. 231/07, quanto previsto nella Circolare 46213 del 3 maggio 2006 redatta in regime delle vecchie disposizioni antiriciclaggio. • • • Le segnalazioni dovranno pervenire rispettivamente al Dipartimento del Tesoro - Direzione valutaria antiriciclaggio e antiusura - o alle Direzioni territoriali sulla base della tipologia di infrazione ed entità della violazione: di norma, tutte le violazioni sono di competenza della Direzione antiriciclaggio, mentre fanno eccezione le violazioni di cui all'art. 49 le quali devono essere comunicate alla Direzione antiriciclaggio solo se di importo superiore a 250 mila euro. Ai fini della determinazione della competenza, nell'ipotesi di più violazioni segnalate con unico atto, non dovrà effettuarsi il cumulo degli importi delle violazioni. Il criterio generale per determinare la competenza territoriale è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. 63 Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art. 50) E’ vietata: • l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di deposito a risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia • L’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di deposito a risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri 64 2. Obblighi di adeguata verifica del cliente (Capo I, titolo II) Soggetti tenuti agli obblighi • Intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 15) • Professionisti * (art. 16) • Revisori contabili (art. 16); • “Altri soggetti” (agenti in mediazione immobiliare, società di recupero crediti ecc. vds. art. 17). * Con le specifiche previste per i notai e gli avvocati. 65 Obblighi di adeguata verifica del cliente (Capo I, titolo II) Il d.lgs. n. 231/2007 – in ordine alla identificazione della clientela - introduce il principio della “adeguata verifica della clientela” in maniera semplificata o rafforzata 66 Know Your Customer = Corredo Informativo + Identificazione 67 Non è più sufficiente, come per il passato, limitarsi all’acquisizione dei documenti di identificazione del cliente. Adeguata verifica della clientela significa non solo capire chi si ha di fronte sotto il profilo formale risultante dai documenti esibiti, ma significa comprendere quali sono le sue potenzialità economiche, la finalità e natura della relazione, i collegamenti, i rapporti d’affari etc. 68 Obblighi di adeguata verifica del cliente (artt. 15-17) PRESUPPOSTI: • • • • • Instaurazione di un rapporto continuativo (per i professionisti e revisori, prestazioni professionali aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro); esecuzione di operazioni occasionali (per i professionisti e revisori, prestazioni professionali occasionali), disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, effettuate sia con un’unica operazione che con più operazioni collegate o frazionate; sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente da soglie, deroghe o esenzioni; dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente acquisiti ai fini dell’ identificazione del cliente; operazioni di valore indeterminato o indeterminabile per i professionisti e revisori contabili (quali costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi). 69 Obblighi di adeguata verifica del cliente (art. 17) L’art. 17 tratta degli obblighi di adeguata verifica per “altri soggetti” , ovvero quelli che svolgono attività di recupero crediti per conto terzi, custodia di trasporto di denaro contante e titoli o valori con/senza guardie giurate particolari, agenzia di affari in mediazione immobiliare da adottarsi nei seguenti casi: • Instaurazione di un rapporto continuativo o conferimento dal cliente di un incarico a svolgere una prestazione professionale; • esecuzione di operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, effettuate sia con un’unica operazione che con più operazioni collegate o frazionate; • sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente da soglie, deroghe o esenzioni; • dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente acquisiti ai fini dell’ identificazione del cliente; 70 Obblighi di adeguata verifica del cliente RAPPORTO CONTINUATIVO (art. 1, comma 2, lettera s): Rapporto di durata che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e non si esaurisce in una sola operazione OPERAZIONI COLLEGATE (art. 1, comma 2, lettera n) Operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse, per il soggetto che le esegue, per l’oggetto e per lo scopo cui sono dirette”. Con l’introduzione di questo concetto, si è voluto rilasciare: • uno strumento di monitoraggio delle operazioni, su conto e fuori conto, non gestite dalla rilevazione degli archivi informatici • uno strumento di rilevazione delle operazioni aventi scopo o natura comune ancorché non effettuate a valere sullo stesso rapporto. 71 Rapporti continuativi (esempi) Non sono rapporti continuativi (esempi) Conti correnti, depositi a risparmio nominativi e al portatore, cassette di sicurezza, depositi chiusi, affidamenti, crediti personali, mutui fondiari, finanziamenti, carte di credito emesse dalla banca,carte prepagate ricaribili nominative Rapporti di garanzia (pegni, ipoteche, fideiussioni, depositi cauzionali, ecc.), i certificati di deposito, partite contabili interne 72 Obblighi di adeguata verifica del cliente (art. 18) CONTENUTI: • identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da fonti affidabili e indipendenti; • identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità; • ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; • svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale 73 Obblighi di adeguata verifica del cliente (art. 19) MODALITA’: • • l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente è svolta in presenza del cliente stesso, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento di identità non scaduto (Dpr n. 445/2000 – vds. all.to tecnico del d. lgs. N. 231/07) prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento della esecuzione dell’operazione; l’identificazione e la verifica dell’identità del cliente, in caso trattasi di società o ente, prevede l’accertamento dell’effettiva esistenza del potere di rappresentanza e l’acquisizione delle informazioni necessarie per individuare ed accertare l’identità dei relativi rappresentanti delegati all’operazione; 74 Obblighi di adeguata verifica del cliente (art. 19) La identificazione consiste innanzitutto nella verifica della corrispondenza tra il soggetto ed un suo documento idoneo e non scaduto, assunto per valido a tali fini Ai fini dell’identificazione non è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 Il codice fiscale deve essere rilevato dalla relativa specifica documentazione 75 D. Lgs 231/207 - Allegato Tecnico: Art. 3 1. Sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 (*). Per l’identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d’età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e concepiti, l’identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L’identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata; in quest’ultimo caso sono acquisiti e riportati nell’archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela, gli estremi dell’atto di nascita dell’interessato. (*) D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 Art.1 d)DOCUMENTO D’IDENTITA’ la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare. Art. 35 2) Sono equipollenti alla carta d’identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. 76 Dunque documenti validi per l’identificazione della clientela sono la carta d’identità ed i documenti equipollenti, muniti di fotografia, rilasciati da parte di una Amministrazione dello Stato. Restano valide le Istruzioni (Provvedimento UIC febbraio 2006) per l'identificazione di soggetti non comunitari tramite l'acquisizione del passaporto o del permesso di soggiorno. Il decreto prevede la conservazione dei documenti utilizzati per la identificazione (art.36 primo comma ) di M Comune ilano TITA’ D’IDEN CARTA 5 4 123 N° AC DI rio Rossi Ma 77 Obblighi di adeguata verifica del cliente (art. 19) I dati da acquisire obbligatoriamente al momento della identificazione sono i seguenti: 1. nome e cognome 2. luogo e data di nascita 3. indirizzo 4. estremi e copia di un documento di identificazione 5. le complete generalità dell’eventuale soggetto per conto del quale viene eseguita l'operazione o viene richiesta l’accensione di un conto, deposito o altro rapporto continuativo 6. il codice fiscale sia del soggetto presente presso l’unità operativa che di quello per conto del quale viene eseguita l’operazione 7. per società, persone giuridiche, trust occorre verificare proprietà e quindi titolare effettivo, nonché i poteri di rappresentanza e di controllo dell’ente. 78 Obblighi di adeguata verifica del cliente (art. 19) MODALITA’ (segue): • l’identificazione e la verifica del titolare effettivo deve essere effettuata contestualmente all’identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust ed i soggetti giuridici analoghi, l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. I soggetti destinatari dell’obbligo possono: – ottenere dai clienti stessi i dati necessari ad assolvere detto obbligo; – fare ricorso a registri accessibili al pubblico contenenti informazioni sui titolari effettivi ovvero ricercare le informazioni necessarie in altro modo. 79 Obblighi di adeguata verifica del cliente (art. 19) MODALITA’ (segue): • • • controllo costante nel corso del rapporto continuativo e per tutta la durata dello stesso mediante la verifica delle transazioni che devono essere compatibili con le caratteristiche del cliente, della sua attività e del suo profilo di rischio; verifica dell’origine dei fondi se necessario; l’aggiornamento costante dei documenti, dati e informazioni relative al cliente. 80 Obblighi di adeguata verifica del cliente Titolare effettivo (art. 18 e art. 2 allegato tecnico) Per quanto concerne le persone giuridiche, i trust ed i soggetti giuridici analoghi, la procedura di identificazione è finalizzata a comprendere in particolar modo la struttura di proprietà e di controllo del cliente In caso di società: • • La persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, attraverso il possesso od il controllo diretto o indiretto del 25% + 1 delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società quotata in un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria od a standard internazionali equivalenti; La persona o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica. 81 Obblighi di adeguata verifica del cliente Titolare effettivo (art. 18 e art. 2 allegato tecnico) In caso di entità giuridiche (fondazioni) o di istituti giuridici (trust) che amministrano o distribuiscono fondi: Se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica; Se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica; La persona o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un’entità giuridica. 82 Società ALFA PF (20%) PF (20%) PF (20%) PG (40%) SRL CAIO (60%) TIZIO (40%) CAIO = 60% del 40% = 24% TIZIO = 40% del 40% = 16% In base ai criteri oggettivi della norma: nessun titolare effettivo 83 Società BETA PF (40%) PF (10%) PG (50%) SRL CAIO (30%) TIZIO (70%) In base ai criteri oggettivi della legge: PF = 40% = controllo diretto TIZIO = 70% del 50% = 35% = controllo indiretto 84 Obblighi di adeguata verifica del cliente (art. 21, 22) • • I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai soggetti destinatari del decreto (art. 21); Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti nonché alla clientela già acquisita o esistente con una tempistica da definire in ragione del rischio esistente (art. 22). 85 Obblighi di adeguata verifica del cliente (art. 21, 22) Gli obblighi di adeguata verifica si applicano a tutti i nuovi clienti nonché ai vecchi una volta valutato il rischio presente Il procedimento di identificazione del cliente si applica naturalmente all’inizio della relazione. Ma affinché i dati siano aggiornati e pertinenti, è necessario che le banche verifichino regolarmente la documentazione esistente. Un momento opportuno per tale verifica è quello in cui viene effettuata una transazione importante, oppure sono modificati in modo significativo gli standard per la documentazione della clientela, oppure interviene un cambiamento sostanziale nel modo in cui è utilizzato un conto. Tuttavia, ogniqualvolta una banca ritenga di non possedere sufficienti informazioni su un dato cliente, essa dovrebbe attivarsi affinché tutti i dati pertinenti siano ottenuti il più presto possibile. (Comitato di Basilea di vigilanza bancaria) 86 Obblighi di adeguata verifica del cliente (art. 23) Obbligo di astensione • • Quando è impossibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica (eventuale segnalazione all’UIF); Nel caso di sospetto di relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo (segnalazione all’UIF). Tale obbligo non sussiste quando l’astensione non è possibile in ottemperanza ad obblighi di legge ovvero ricorra l’impossibilità di rifiutare l’operazione o nel caso in cui l’astensione possa ostacolare le indagini (segnalazione all’UIF); Deroga per i professionisti all’obbligo nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, ivi compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento. 87 Obblighi di adeguata verifica del cliente (art. 55, co. 3) Sanzioni penali per il cliente • • salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’esecutore dell’operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 88 Obblighi semplificati di adeguata verifica del cliente (art.25) Sono applicabili ai clienti: • Poste Italiane, IMEL o Confidi • Intermediari finanziari (escluse le Società Fiduciarie) comunitari, soggetti alla Direttiva 2005/60/CE, o extracomunitari con regime equivalente • Uffici della Pubblica Amministrazione o istituzione o organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione Europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato. Occorre prestare la massima attenzione all’attribuzione delle codifiche relative al SAE dei soggetti sottoposti a semplificata verifica in quanto escludono le registrazioni in AUI. 89 Obblighi semplificati di adeguata verifica del cliente (art.25) Alla banca, quindi, è consentito applicare gli obblighi di adeguata verifica in maniera semplificata nel caso si tratti di clienti quali intermediari finanziari, enti creditizi o finanziari comunitari, uffici della pubblica amministrazione, nonché ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario con obblighi equivalenti in materia di antiriciclaggio Devono comunque essere raccolte informazioni sufficienti per stabilire l’applicabilità degli obblighi di semplificata verifica. paesi virtuosi 90 Obblighi semplificati di adeguata verifica del cliente (art.25) WHITE LIST – Lista dei Paesi virtuosi (Decreto MEF del 12.08.2009) La lista include 13 stati non comunitari : Argentina, Australia, Brasile, Canada, Giappone, Hong Kong, Messico, Nuova Zelanda, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti d’America, Repubblica del Sudafrica; Svizzera. Inoltre include territori d’Oltremare (Antille Olandesi, Aruba, Mayotte, Nuova Caledonia, Polinesia francese, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna) che impongono, come gli stati elencati in precedenza, obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva UE. 91 Obblighi semplificati di adeguata verifica del cliente (art.25) Pubblica amministrazione (Art. 1 comma 2, lettera r) “tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di ci al decreto legislativo30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni” 92 Obblighi semplificati di adeguata verifica del cliente (art.25) – segue Sono applicabili alle operazioni: • • • • • Contratti di assicurazione-vita con premi di importo limitato Forme pensionistiche individuali disciplinate dal d. lgs. 2005/252 purché non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all’art. 14 del medesimo decreto e che non possano essere utilizzate a garanzia per un prestito Regimi di pensione obbligatoria e complementare con determinate caratteristiche Moneta elettronica ricaricabile per importi limitati Qualunque altro prodotto o transazione a scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 93 Obblighi rafforzati di adeguata verifica del cliente (art.28) Sono applicabili in presenza di un rischio di riciclaggio più elevato e comunque: • Quando il cliente non è fisicamente presente • In presenza di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari • Per operazioni o rapporti posti in essere con persone politicamente esposte – PEP - (art. 1, comma 2, lettera O, art. 28 comma 5 e art. 1 dell’Allegato tecnico) residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo 94 Obblighi rafforzati di adeguata verifica del cliente (art.28) – segue Quando il cliente non è fisicamente presente, l’intermediario: • • • Accerta l’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari Adotta misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiede una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla Direttiva Si assicura che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato a valere su di un conto intestato al cliente presso un ente creditizio. 95 Obblighi rafforzati di adeguata verifica del cliente (art.28) – segue Gli obblighi si considerano comunque assolti: • • • • Quando il cliente è già stato identificato in relazione ad un rapporto in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate Per le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto valori o mediante carte di pagamento; operazioni da imputarsi al soggetto titolare del rapporto Per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.n. 82/2005 Per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana. 96 Obblighi rafforzati di adeguata verifica del cliente (art.28) – segue In presenza di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati extracomunitari, l’intermediario deve: • • • • Raccogliere sull’ente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è sottoposto Valutare la qualità dei controlli in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dell’ente Ottenere l’autorizzazione di una Funzione Superiore per l’avvio del rapporto di corrispondenza Definire in forma scritta i termini dell’accordo con l’ente corrispondente e i relativi obblighi. 97 Obblighi rafforzati di adeguata verifica del cliente (art.28) – segue In presenza di operazioni o rapporti con persone politicamente esposte (non esiste un elenco ufficiale di PEP’s per cui bisogna rifarsi a banche dati elaborate da società specializzate ovviando in parte mediante l’acquisizione dell’informazione dal cliente) l’intermediario deve: • Stabilire adeguate procedure basate sul rischio per accertare se il cliente possa essere PEP • Ottenere l’autorizzazione di una Funzione Superiore preliminare all’accensione del rapporto • Adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine dei fondi • Assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto. 98 Obblighi di adeguata verifica del cliente Esecuzione da parte di terzi (art. 29 e seguenti) Gli obblighi si considerano assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei seguenti soggetti con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali sia stato conferito incarico a svolgere una prestazione professionale ed in ragione di detti rapporti i clienti stessi siano già stati identificati di persona: • intermediari di cui all’articolo 11, comma 1 (banche, poste, IMEL, ecc..) ; • enti creditizi e finanziari degli Stati membri UE; • banche aventi sedi legale ed amministrativa in paesi non UE purchè aderenti al GAFI; • professionisti di cui all’art. 12, comma 1 (ragionieri, commercialisti, avvocati ecc.) nei confronti di altri professionisti. 99 Obblighi di adeguata verifica del cliente Esecuzione da parte di terzi (art. 29 e seguenti) Modalità: • • • • • • • . l’attestazione deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto da identificare e quello titolare del rapporto presso l’intermediario o il professionista attestante e l’esattezza delle informazioni; l’attestazione può consistere in un bonifico, a valere su rapporto per il quale il cliente è già stato identificato di persona, il quale contenga un codice attribuito dall’intermediario a cui compete l’obbligo di identificare; in nessun caso l’attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese; le autorità di vigilanza di settore possono prevedere forme particolari di attestazione; nel caso in cui sorgano dubbi sull’identità del cliente, in qualunque momento i soggetti obbligati compiono una nuova identificazione che dia certezza; per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso un soggetto esercente attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3 (promotori finanziari, intermediari assicurativi, mediatori creditizi) l’intermediario può acquisire i dati del cliente da questi soggetti; nel caso di rapporti continuativi relativi all’erogazione di credito al consumo, di leasing, di moneta elettronica e altre tipologie operative indicate da Bankitalia, l’intermediario può acquisire i dati del cliente da collaboratori esterni legati da convenzione che preveda e specifichi gli obblighi di cui al decreto. 100 Obblighi di adeguata verifica del cliente Esecuzione da parte di terzi (art. 29 e seguenti) Requisiti e obblighi dei terzi: • I terzi devono essere enti o persone soggetti a registrazione professionale obbligatoria riconosciuta dalla legge; • I terzi, ancorché situati in Stati extracomunitari, devono applicare misure di adeguata verifica della clientela e conservare i documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva, inoltre sono soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della Direttiva; • I terzi mettono immediatamente a disposizione dei destinatari del decreto le informazioni e i dati richiesti nonché qualsiasi altro documento pertinente riguardante l’identità del cliente o del titolare effettivo. . 101 In conclusione • Occorre identificare correttamente la clientela e provvedere al censimento indicando esattamente tutti i dati anagrafici e l’attività economica svolta (acquisendo la documentazione di rito) • Occorre obbligatoriamente identificare la persona che, presente fisicamente allo sportello, richiede l'operazione (soggetto esecutore o presentatore) • E’ indispensabile acquisire la documentazione dell’autorizzazione o iscrizione negli elenchi delle società sottoposte a particolari obblighi di pubblicità (ad es., finanziarie, onlus, etc.) 102 Circolare MEF del 17.12.2008 (chiarimenti) • Ambito di applicazione e intermediari di cui all’art. 113 del TUB Gli intermediari di cui all’art. 113 del TUB non rientrano più nell’ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio a partire dal 29.12.2007. • Adeguata verifica della clientela (artt. 18 e 19 del d. lgs. 231/07) Non è coerente con le disposizioni la mera acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dal cliente con la quale lo stesso dichiari la provenienza lecita delle disponibilità. • Adeguata verifica della clientela esistente (art. 22 del d. lgs 231/07) I soggetti obbligati debbono stabilire tempi e modalità di acquisizione dei dati aggiornati sulla clientela esistente sulla base di un’autonoma valutazione del rischio la quale, in ogni caso, va effettuata in sede di revisione del rapporto continuativo (ad esempio: scadenza della documentazione identificativa, rinnovo fidi, modifica del profilo di rischio del cliente per la prestazione di servizi di investimento) in occasione del primo contatto utile con il cliente. 103 Circolare MEF del 17.12.2008 (chiarimenti) – segue • Regime semplificato di adeguata verifica - Non sussistendo, con riguardo ai soggetti individuati dall’art. 25, l’obbligo di raccolta delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica, tale esenzione si riferisce anche agli obblighi di registrazione dei dati in A.U.I. I soggetti tenuti agli obblighi devono comunque dimostrare, con evidenza documentale, di aver raccolto le informazioni necessarie per stabilire che il cliente sia a regime semplificato. - Sono da considerarsi incompatibili con l’art. 25, l’art. 14, comma 2 del decreto MEF n. 142/2006 e le relative disposizioni attuative concernenti deroghe per i soggetti ai quali sia stato attribuito il codice di corrispondente bancario estero. Valgono, invece, le esenzioni per gli enti creditizi e finanziari situati nei paesi terzi equivalenti in forza del decreto del MEF del 12 agosto 2008 (c.d. “white list”). 104 Circolare MEF del 17.12.2008 (chiarimenti) – segue • Adempimenti degli obblighi da parte degli agenti in attività finanziaria Gli agenti esercenti attività finanziaria sono tenuti a rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui agli artt. 15 e ss., e sono sottoposti agli obblighi di tale decreto. Quando agiscono per conto dell’intermediario di riferimento, adempiono all’obbligo di registrazione inviando entro 30 gg. agli stessi intermediari una comunicazione contenente le informazioni e i dati acquisiti. La comunicazione va fatta anche per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazioni alle quali sia stata effettuata l’adeguata verifica della clientela (art. 15, co. 4). L’intermediario può anche richiedere all’agente l’invio di copia della documentazione acquisita nell’ambito dell’adeguata verifica. E’ possibile stipulare apposita convenzione con la quale concordare ulteriori modalità operative per dare attuazione a tali obblighi. 105 Nota Bankitalia ad AssoSim del 29.12.2008 (parere) • Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela al di fuori di un rapporto continuativo Ai sensi dell’art. 15 gli obblighi di adeguata verifica vanno assolti in relazione a rapporti continuativi e ad operazioni occasionali. L’art. 18, in tema di contenuti degli obblighi, non menziona espressamente le operazioni occasionali tra quelle per le quali è prevista l’acquisizione di informazioni su “scopo” e “natura” come per i rapporti continuativi. E’ rimessa all’intermediario la valutazione, secondo un approccio basato sul rischio, dell’esigenza di acquisire informazioni aggiuntive, quali quelle riferite a “scopo e natura” dell’operazione, e ciò anche al fine di individuare elementi di anomalia e criticità. 106 Nota Bankitalia ad AssoSim del 29.12.2008 (parere) – segue• Operazioni collegate Non è previsto un arco temporale di riferimento entro il quale identificare le operazioni collegate. L’art. 1, co. 2, lett. N) richiede che le stesse siano tra loro “connesse” per il soggetto, l’oggetto e lo scopo, i quali rappresentano criteri da valutare in modo alternativo e concorrente. L’intermediario ha autonoma determinazione nell’individuare classi di operazioni e importi “non significativi” ai fini della rilevazione delle operazioni collegate. 107 Nota Bankitalia ad AssoSim del 29.12.2008 (parere) – segue• Operazioni frazionate Il d. lgs. 231/07 non ha modificato la nozione di “operazione frazionata” utilizzata nel previgente regime normativo. L’esame delle circostanze che inducono a qualificare un’operazione unitaria sotto il profilo economico è rimessa all’autonomia valutativa dell’intermediario sulla base delle informazioni fornite dal cliente ovvero acquisite dall’intermediario stesso. 108 Nota Bankitalia ad AssoSim del 29.12.2008 (parere) – segue• Titolare effettivo - Non è necessaria la presenza fisica del titolare effettivo al momento della sua identificazione. - La nozione di controllo diretto/indiretto sulla persona giuridica, richiamata dall’art. 2 co. 1 lett a) dell’Allegato tecnico, deve essere interpretata, in assenza di una specifica definizione, in via sistematica ovvero facendo riferimento alle fonti normative nelle quali tale concetto viene esplicitato (vds. Art. 2359 c.c. e art. 93 TUF). - Non è esclusa la presenza di più titolari effettivi, fermo restando la necessità di verificare la rilevanza della soglia superiore al 25% al fine di determinare l’influenza effettivamente esercitata da ciascuna persona fisica. 109 Nota Bankitalia ad AssoSim del 29.12.2008 (parere) – segue• Società Fiduciarie di cui alla legge 1996/1939 Sono sottoposte agli obblighi di adeguata verifica quando assumono la veste di clienti nei rapporti con altri intermediari finanziari e sono obbligate a fornire, per iscritto, tutte le informazioni necessarie e aggiornate che consentano l’identificazione del titolare effettivo ai sensi dell’art. 21. • Persone politicamente esposte Secondo Bankitalia il regime rafforzato di adeguata verifica relativo ai rapporti con le PEP è da considerarsi una disciplina speciale che quindi deve trovare applicazione ogni qualvolta si entri in relazione con soggetti di tale categoria anche quando gli stessi ricoprano il ruolo di “titolare effettivo”. 110 Nota Bankitalia ad AssoSim del 29.12.2008 (parere) – segue• Obblighi di astensione in caso di servizi di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione (in proprio o per conto terzi) La fattispecie deve essere inquadrata nell’ambito di un rapporto continuativo rispetto al quale gli obblighi di adeguata verifica devono essere assolti al momento dell’instaurazione della relazione d’affari, fatto salvo il dovere di controllo costante nel corso del rapporto. Nell’ipotesi di prestazione occasionale, l’intermediario dovrà valutare la possibilità di astenersi alla luce delle informazioni disponibili secondo un approccio basato sul rischio. 111 Nota Bankitalia ad AssoSim del 29.12.2008 (parere) – segue• Regime semplificato di adeguata verifica Come già chiarito nella Circolare MEF, anche Bankitalia concorda sulla circostanza che, nelle ipotesi di cui all’art. 25, essendo gli intermediari esentati dall’acquisire i dati identificativi dei soggetti che godono del regime semplificato, non sussistono dati da registrare. Resta, tuttavia, fermo l’obbligo di dimostrare la raccolta delle necessarie informazioni nonché, se necessario, dell’attivazione della segnalazione di operazioni sospette. Esecuzione degli obblighi da parte di terzi L’art. 32 distingue tra “terzo straniero comunitario” e “terzo straniero insediato in paese extra UE”. E’ ammissibile il ricorso a terzi stabiliti all’interno della UE mentre l’utilizzo di terzi extra UE è ammissibile solo se tali soggetti sono sottoposti a requisiti, obblighi e controlli equivalenti a quelli stabiliti dalla III Direttiva (art. 32, co. 1, lett. a) e b) – “white list” del MEF). 112 Approccio basato sul rischio (art. 20) Gli obblighi di adeguata verifica sono strettamente connessi al concetto di “risk based approach” cioè l’obbligo di una impostazione dell’attività di verifica della clientela commisurata al rischio associato al tipo di cliente (profilo soggettivo), al rapporto continuativo o transazione (profilo oggettivo). Le misure adottate devono essere adeguate al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da valutarsi sulla base di: • Istruzioni delle Autorità di vigilanza • Criteri generali stabiliti dalla legge con riferimento a clienti e operazioni. 113 Approccio basato sul rischio - segue - CRITERI: Profilo soggettivo (cliente) natura giuridica prevalente attività svolta condotta tenuta area geografica di residenza del cliente e/o controparte Profilo oggettivo (operazione/rapporto continuativo) tipologia dell’operazione/rapporto continuativo modalità di svolgimento ammontare frequenza delle operazioni e durata del rapporto ragionevolezza in relazione all’attività svolta area geografica di destinazione del prodotto, dell’operazione o del rapporto oggetto 114 Approccio basato sul rischio - segue Per implementare un “sistema di approccio basato sul rischio” è necessario: • l’identificazione del “proprio” rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo • la determinazione di misure idonee a gestire e mitigare il “proprio” rischio • l’aggiornamento e lo sviluppo costante delle attività svolte • la nomina di un compliance officer • la formazione del personale • l’istituzione di un Audit indipendente che verifichi l’efficacia del programma. Sono quindi necessarie risorse, capacità per acquisire ed utilizzare informazioni sui rischi, sviluppo di procedure di valutazione e monitoraggio. 115 Approccio basato sul rischio - segue Per identificare le “situazioni a più elevato rischio” è necessario: • • • • • effettuare una “risk analysis” individuando le aree più critiche per clienti, prodotti e servizi, tenendo presente i canali di distribuzione e la localizzazione geografica aggiornare le valutazioni con interventi sistematici e periodici adottare criteri di rischio (rischio paese o geografico, rischio cliente, rischio prodotto/servizio) attribuire un peso ai singoli parametri soggettivi ed oggettivi che concorrono a determinare il “profilo di rischio” definire classi di rischio con specifici “punteggi di rischiosità” 116 Approccio basato sul rischio (Categorie di rischio) Categorie di rischio Rischio paese/geografico • • • • • paesi sottoposti a sanzioni paesi privi di un adeguato sistema di prevenzione del riciclaggio paesi con elevati livelli di criminalità paesi che fiancheggiano il terrorismo internazionale paradisi fiscali 117 Approccio basato sul rischio (Categorie di rischio)- segue Rischio cliente • Soggetti la cui complessa struttura societaria rende difficile identificare il titolare effettivo • Soggetti per i quali risulta difficoltoso individuare il loro effettivo profilo economico • Soggetti che fanno elevato ricorso al contante in ragione della loro attività (money transfer, case da gioco, attività collegate con le scommesse ecc.) • Enti od organizzazioni non riconosciute e non sottoposte a forme di controllo (ad es.: onlus) • Soggetti che rientrano tra le PEP • Soggetti con precedenti penali • Soggetti che svolgono attività con caratteristiche particolari: – – – Distanza geografica tra residenza/domicilio del soggetto e intermediario Frequenti trasferimenti di fonti/ conti ad altri intermediari Operazioni effettuate senza la presenza fisica del cliente o per il tramite di terzi soggetti. 118 Approccio basato sul rischio (Categorie di rischio)- segue Rischio prodotti/servizi • • • • • servizi potenzialmente ad alto rischio (servizi di private banking internazionali) servizi che prevedono distribuzione di prodotti attraverso intermediari servizi di commercio e consegna metalli preziosi prodotti ad alta rischiosità quali banking online, utilizzo di canali telematici o telefonici, conti web, carte prepagate prodotti che consentono di investire importi rilevanti a beneficio di terzi soggetti. 119 Approccio basato sul rischio - segue Controlli nei casi di rischio più elevato • • • • • livello di autorizzazione superiore rispetto alla rete di vendita in caso di entrata in relazione con determinate categorie di soggetti adozione di procedure know your customer” più stringenti introduzione di un dispositivo di “customer due diligence” monitoraggio più attento e più frequente delle operazioni in relazione al grado di rischio più elevato percepito revisione periodica delle informazioni acquisite. 120 Approccio basato sul rischio - segue Monitoraggio ed aggiornamento delle misure • • • utilizzare sistemi automatizzati di monitoraggio che consentono di evidenziare quelle transazioni che richiedono ulteriori indagini adottare azioni e misure appropriate e conseguenti per far fronte ai risultati delle ulteriori indagini (es.: procedure da acquisire) individuare profili competenti a gestire il processo (analisi e valutazione della reportistica e dei risultati) 121 Approccio basato sul rischio - segue Conservazione della documentazione processo di profilazione del rischio per dimostrare all’Autorità: • • • • attinente al le modalità di individuazione dei rischi le modalità di gestione della verifica rafforzata l’efficienza del sistema di monitoraggio il processo di reporting interno e il sistema di valutazione 122 Chiunque contravviene alle disposizioni concernenti gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dagli artt. 15 e segg. del nuovo d. lgs 231/2007 è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 123 Obblighi di registrazione (art. 36 e seguenti) I soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 devono conservare e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per indagini UIF o da qualsiasi altra Autorità legittimata. In particolare: • per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia, o riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di 10 anni dalla fine del rapporto continuativo; • per quanto riguarda le operazioni e i rapporti continuativi, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di 10 anni dall’esecuzione dell’operazione o dalla cessazione del rapporto. 124 Obblighi di registrazione I soggetti obbligati devono poi registrare e conservare per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni: a) con riferimento ai rapporti continuativi : la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto; b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. Tali informazioni devono essere registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo. 125 Obblighi di registrazione • Per i soggetti di cui all’articolo 11, comma 1, il termine dei 30 giorni di cui al comma 3 dell’art. 36 (registrazione), decorre dal giorno in cui abbiano eventualmente ricevuto i dati da parte dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 3 (c.d. “altri soggetti esercenti attività finanziaria”) o da altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari, i quali a loro volta devono inoltrare i dati medesimi entro trenta giorni •Per gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione, e cioè i mediatori di assicurazione o riassicurazione, ovvero i brooker, hanno l’obbligo di comunicazione dei dati, riguardanti le operazioni di incasso del premio e di pagamento delle somme dovute agli assicurati , solo ed esclusivamente se tali attività sono appositamente previste nell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa. 126 Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 127 Obblighi di registrazione (art. 37) Per il rispetto degli obblighi di registrazione di cui all’art. 36, gli intermediari finanziari di cui all’art. 11, co.1) e 2), lettera a), le società di revisione indicate nell’art. 13, co. , lettera a), e gli altri soggetti di cui all’art. 14, co. 1, lettera e) devono far confluire i dati e le informazioni in un archivio: l’Archivio Unico Informatico, la cui istituzione è subordinata alla presenza di dati o informazioni da registrare. L’AUI deve essere strutturato in modo da assicurare: •la chiarezza e completezza delle informazioni; •la conservazione dei dati secondo criteri uniformi; •Il rispetto delle peculiarità operative dei diversi destinatari; •il mantenimento della loro storicità; •la possibilità di desumere evidenze integrate; •la facilità di consultazione; •la rilevabilità di modifiche apportate a informazioni già acquisite; •la conservazione decennale delle informazioni. 128 Obblighi di registrazione (art. 37) Per la tenuta e la gestione si può : •utilizzare di un autonomo centro di servizio; •conferire l’incarico ad un unico centro di servizio per gli intermediari finanziari appartenenti ad uno stesso gruppo. I dati identificativi e le informazioni possono essere anche inclusi in archivi informatizzati differenti dall’AUI a condizione che sia permesso di ottenere, con un’unica richiesta, informazioni integrate con ordine cronologico. Bankitalia, di concerto con le Autorità di vigilanza e UIF, emana disposizioni sul mantenimento dell’AUI Bankitalia può prevedere procedure semplificate di registrazione per alcune figure quali Cassa depositi e prestiti, confidi, cambiavalute ecc.., in ragione delle loro caratteristiche operative 129 Modalità di registrazione (art. 38) L’articolo 38 disciplina le modalità degli obblighi per i professionisti di cui all’art. 12 e per i revisori contabili di cui all’articolo 13, co. 1, lettera b) prevedendo: • l’istituzione di un archivio unico informatico • l’istituzione – in alternativa – di un “registro della clientela” per acquisire, registrare, conservare, storicizzare le informazioni e i dati. La documentazione, i dati e le informazioni sono conservati nel fascicolo del cliente. Dati e informazioni registrate devono essere rese disponibili entro 3 giorni dalla richiesta. Il registro è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o suo collaboratore. Non sono consentite abrasioni. E’ possibile istituire un registro per ogni sede oppure, in alternativa, l’AUI. 130 Modalità di registrazione (art. 39) L’art. 39 del decreto disciplina le modalità di registrazione per i soggetti di cui all’art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) ovvero: •operatori di recupero crediti; •custodia e trasporto valori; •trasporto denaro o valori; •agenzie di affari in mediazione mobiliare •gestione di case da gioco. Questi soggetti possono utilizzare i sistemi informatici di cui sono dotati elaborando mensilmente le informazioni da rendere disponibili entro 3 giorni dalla richiesta; in alternativa istituiscono l’AUI. In alternativa i soggetti possono istituire l’AUI ovvero conservare le informazioni in registri della clientela. 131 L’AUI di un intermediario bancario (esecuzione e registrazione di una transazione) SI Movimenti Confermati Sono presenti tutti i dati antiriciclaggio? NO Movimenti sospesi Obbligo di intervento Filiale 132 a) con riferimento ai rapporti continuativi : la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto –soggetti materiali esecutori di operazioni (soggetti fisicamente presenti da identificare anche se presentano distinte firmate da terzi) –soggetti fisicamente presenti all’atto della apertura di rapporti continuativi e soggetti per conto dei quali il cliente opera 133 Rapporti continuativi (esempi) Non sono rapporti continuativi (esempi) Conti correnti, depositi a risparmio nominativi e al portatore, cassette di sicurezza, depositi chiusi, affidamenti, crediti personali, mutui fondiari, finanziamenti, carte di credito emesse dalla banca,carte prepagate ricaribili nominative Rapporti di garanzia (pegni, ipoteche, fideiussioni, depositi cauzionali, ecc.), i certificati di deposito, partite contabili interne 134 b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia della operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. • importo di contante reale effettivamente movimentato (non sono pertanto da valorizzare come contante effettivo gli importi derivanti da operazioni quali, ad esempio, un prelievo da libretto di risparmio e contestuale emissione di assegno circolare) • dati identificativi delle controparti nei casi di bonifico in entrata o in uscita (intermediario dell’ordinante o del beneficiario, paese di tale intermediario, cognome nome o ragione sociale del beneficiario o dell’ordinante e relativo paese) 135 OPERAZIONE FRAZIONATA E’ un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore al di sopra di 15.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi, ma in un circoscritto lasso di tempo fissato in 7 giorni. Le operazioni frazionate sono quelle di importo compreso fra € 5.000,00 e € 14.999,99 che, per natura e modalità, costituiscono parte di un’unica operazione e concorrono a superare il limite previsto Il cumulo delle operazioni frazionate, precedentemente basato sul criterio delle famiglie di aggregazione, è calcolato in funzione del segno monetario di ogni singola registrazione (dare, avere) - Lettera Abi n.2260 del 17/04/2008 136 OPERAZIONI COLLEGATE (art. 1, comma 2, lettera n) Operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse, per il soggetto che le esegue, per l’oggetto e per lo scopo cui sono dirette”. Con l’introduzione di questo concetto, si è voluto rilasciare: •uno strumento di monitoraggio delle operazioni, su conto e fuori conto, non gestite dalla rilevazione degli archivi informatici •uno strumento di rilevazione delle operazioni aventi scopo o natura comune ancorché non effettuate a valere sullo stesso rapporto 137 Chiunque compie operazioni soggette agli obblighi di adeguata verifica della clientela ed agisce per conto di altro soggetto, ha l’obbligo di dichiarare tale circostanza, nonché le complete generalità del soggetto per conto del quale agisce: - se persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo - se soggetto diverso da persona fisica: denominazione e sede, codice fiscale o partita IVA Nei casi in cui il soggetto esecutore, persona diversa da colui che ha sottoscritto l’ordine o la distinta, risultasse: – censito in anagrafe basterà apporre sul documento riportante l’ordine (distinta, lettera, etc.) una dicitura del tipo “OPERAZIONE ESEGUITA DA”: (cognome e nome) sottoscritta dall’esecutore stesso – non censito in anagrafe l’addetto incaricato sarà tenuto a far sottoscrivere al soggetto esecutore la specifica dichiarazione (dichiarazione di operare per conto di terzi) finalizzata alla raccolta dei dati anagrafici dello stesso e della sua firma 138 In conclusione Ai fini di una corretta registrazione delle operazioni in AUI: • • • • • è assolutamente vietato il ricorso a dati fittizi (ndg – data di nascita – soggetto esecutore) e l’utilizzo di conti fittizi. è indispensabile attribuire alle operazioni la causale pertinente ed indicare l’importo di contante effettivamente movimentato occorre evitare impropri appostamenti contabili e la movimentazione di conti di transito in quanto determinano rischi di anonimato nell’ambito di trasferimenti è indispensabile procedere immediatamente alle attività di sistemazione degli eventuali sospesi nei casi di bonifico è indispensabile riportare fedelmente i dati relativi alle controparti (cliente e sua banca) 139 Archivio Unico Informatico considerazioni L’A.U.I. deve costituire la fonte primaria delle informazioni riguardanti le singole operazioni poste in essere dalla clientela secondo le disposizioni dalla stessa impartite 140 Archivio Unico Informatico considerazioni (segue) I quattro pilastri fondamentali su cui si fonda una corretta gestione sono: • • • • anagrafe generale adeguata verifica della clientela flussi di informazioni generate dalle procedure efficace sistema di controllo 141 Archivio Unico Informatico considerazioni (segue) • L’AUI come strumento che consenta la ricostruzione fedele dell’operatività del cliente • La corretta valorizzazione dei campi dell’anagrafe generale dell’intermediario come principale presupposto per un corretto adempimento degli obblighi di registrazione • Applicabilità delle istruzioni operative ante 231/07 circa le modalità di registrazione • Intermediari abilitati e Società Fiduciarie 142 Archivio Unico Informatico considerazioni (segue) L’Archivio Unico Informatico, che rappresenta uno strumento, deve contenere l’esatta e fedele tracciabilità delle operazioni così come richieste dal cliente. La corretta tenuta dell’Archivio non deve essere interpretata come un mero adempimento “burocratico” ma come una necessità per costituire una primaria fonte di informazioni sul cliente, sull’operatività e sulle sue caratteristiche. 143 Dati aggregati (art. 40) L’articolo 40 stabilisce l’obbligo di inoltrare mensilmente alla UIF i dati aggregati, utili per lo studio delle realtà territoriali, al fine di far emergere elementi validi alla identificazione di fenomeni che possono essere indice di attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (flussi S.AR.A.). L’obbligo è imposto agli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, dalla lettera a) alla lettera g) , lettera l), n) e o), e comma 2, lettera a), e le società di revisione indicate nell’articolo 13, comma 1, lettera a). 144 Dati aggregati (art. 40) Caratteristiche: • L’archivio dei dati aggregati è prodotto dalla procedura informatica che gestisce l’AUI. • L’archivio contiene solo aggregati statistici delle registrazioni. • L’archivio contiene le informazioni riferite ad un mese (data operazione). • L’archivio deve essere inoltrato dagli intermediari, via R.N.I., all’UIC entro la seconda decade successiva al secondo mese rispetto a quello di riferimento. • L’UIC provvede a classificare le operazioni secondo una logica economicafinanziaria in ragione dell’evoluzione dei mercati e con particolare attenzione agli strumenti di finanza innovativa o nuovi mezzi di pagamento. • La circ. UIC del 20/10/2000 (abrogata e sostituita dal provvedimento UIC 24/02/2006) ha assicurato uniformità di comportamento in relazione alla registrazione dei dati introducendo nuove causali, riformulando i “criteri di aggregazione”, implementando i controlli di congruità delle segnalazioni. • Il provvedimento UIC 24/02/2006 ha rivisitato le causali adottando una distinzione specifica secondo la natura dell’intermediario. 145 Segnalazione di operazioni sospette (art. 41e ss.) I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2,11,12, 13 e 14 devono inviare alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Rispetto alla normativa previgente l’obbligo di segnalare sussiste anche quando l’operazione sia correlata a fenomeni di finanziamento del terrorismo. Invariata resta nelle due normative l’iter di costruzione del sospetto. 146 Segnalazione di operazioni sospette (art. 41e ss.) I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2,11,12, 13 e 14 devono inviare alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Rispetto alla normativa previgente l’obbligo di segnalare sussiste anche quando l’operazione sia correlata a fenomeni di finanziamento del terrorismo. Invariata resta nelle due normative l’iter di costruzione del sospetto. 147 Segnalazione di operazioni sospette (art. 41e ss.) Per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta dell’UIF, sono emanati e aggiornati periodicamente degli indicatori di anomalia (cfr. Decalogo Bankitalia – ultima versione 12 gennaio 2001). Le segnalazioni devono essere eseguite senza ritardo nel momento in cui il soggetto tenuto alla loro effettuazione matura il sospetto e, laddove possibile, prima di eseguire l’operazione. I soggetti tenuti agli obblighi si astengono dal compiere l’operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, a meno che detta astensione non sia possibile, tenuto conto della normale operatività, ovvero possa rappresentare un ostacolo alle indagini. Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza o del segreto d’ufficio e non comportano, se fatte in buona fede, responsabilità penali o civili per il segnalante. 148 La valutazione della sospettosità delle operazioni è effettuata sulla base del patrimonio informativo, sulle capacità e sulle necessità economiche del cliente, in possesso degli intermediari. Un’approfondita conoscenza del cliente costituisce, da un lato, un momento fondamentale del percorso logico che porta alla valutazione dell’operazione ai fini dell’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta, dall’altro, un requisito essenziale dell’attività di intermediazione, in quanto consente di individuare i profili di rischio e le possibilità di sviluppo della relazione d’affari. 149 Da un approccio basato su un sistema di regole Ad un approccio basato sul rischio Dalla mera identificazione Alla adeguata verifica della clientela Il monitoraggio continuo é collegamento tra identificazione segnalazione 150 OPERAZIONE PROFILO SOGGETTIVO PROFILO OGGETTIVO •Caratteristiche •Entità •Natura Altre circostanze note conosciute in ragione delle funzioni esercitate •Attività •Economico •Patrimoniale •Motivazione sospetto 151 L’operazione sospetta (art. 41 e ss.) Il sospetto si genera sulla base delle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o di qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita. Rilevano, al riguardo gli elementi acquisiti dal segnalante nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di incarico. In particolare, nell’individuazione di operazioni sospette va tenuta a riferimento una serie di criteri generali, tra i quali: • il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o aventi sede in paesi caratterizzati da regimi fiscali privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero “a rischio” come indicati dal GAFI; • operazioni prospettate o effettuate a condizioni o per valori palesemente diversi da quelli di mercato; • operazioni che appaiono incongrue rispetto al fine dichiarato; • ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento; • Ingiustificata interposizione di soggetti terzi. 152 Segnalazione di operazioni sospette Decalogo Banca d’Italia Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette è prevista l’emanazione di provvedimenti contenenti specifici indicatori di anomalia, periodicamente aggiornati In data 12 gennaio 2001, la Banca d’Italia - di concerto con l’Ufficio Italiano dei Cambi - ha emanato il provvedimento “Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette” (note come DECALOGO), contenente le regole operative (distinte tra “regole organizzative e procedurali” e “indici di anomalia”) volte a ridurre i margini d’incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali, contribuendo al contenimento degli oneri ed assicurando la piena collaborazione tra le autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio. 153 Segnalazione di operazioni sospette Decalogo Banca d’Italia -segue a) Adempimento degli obblighi segnaletici Al fine di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette gli intermediari: 1. si rifiutano di effettuare operazioni anomale; 2. prestano particolare attenzione ad operazioni di utenti occasionali; 3. inoltrano segnalazione all’UIF anche con riferimento ad operazioni rifiutate o non concluse. L’obbligo di effettuare segnalazioni vige per l’intera durata della relazione con il cliente; 4. valutano i profili di anomalia anche con riferimento all’operatività di altri intermediari con particolare attenzione all’attività di intermediari di non elevata reputazione e di soggetti operanti in Paesi non cooperativi. 154 Segnalazione di operazioni sospette Decalogo Banca d’Italia - segue b) Conoscenza della clientela L’importanza di una approfondita conoscenza della clientela Gli strumenti per migliorare la conoscenza della clientela c) Controlli Interni Il sistema dei controlli Interni La formazione del personale I controlli sull’operato dei dipendenti e collaboratori La moneta elettronica. d) La procedura di segnalazione L’iter segnaletico interno all’intermediario, La tutela della riservatezza, La sospensione delle operazioni, Il ricorso a programmi informatici di selezione delle operazioni, La trasmissione della segnalazione e il rapporto con l’UIF. 155 Segnalazione di operazioni sospette Decalogo Banca d’Italia - segue Nel decalogo vengono poi individuati alcuni indicatori di anomalia i quali appaiono particolarmente significativi e sono suddivisi per tipologie di operatività riguardando: Tutte le categorie di operazioni Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall’attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori. Ricorso a tecniche di frazionamento dell’operazione, soprattutto se volte a eludere gli obblighi di identificazione e registrazione. Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie. 156 Segnalazione di operazioni sospette Decalogo Banca d’Italia - segue Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o finanziario. Operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiono giustificati. Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l’intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati all’operazione. Operazioni con controparti insediate in aree geografiche “a rischio” (paesi off shore o ad alto tasso di criminalità) che non siano giustificate dall’attività economica del cliente o da altre circostanze. 157 Segnalazione di operazioni sospette Decalogo Banca d’Italia - segue Operazioni in contante e con moneta elettronica Prelevamento di denaro contante per importi rilevanti, salvo che il cliente non rappresenti particolari esigenze. Versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l’attività economica del cliente. Ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente. Cambio di banconote con banconote di taglio diverse e/o di altre valute, soprattutto se effettuato senza transito per il conto corrente. 158 Segnalazione di operazioni sospette Decalogo Banca d’Italia - segue Operazioni in strumenti finanziari e polizze assicurative Negoziazione di strumenti finanziari senza che l’operazione transiti sul conto corrente del cliente. Negoziazione di strumenti finanziari aventi scarsa diffusione tra il pubblico, ripetute con elevata frequenza e/o di importo rilevante, soprattutto se concluse con controparti insediate in paesi non comunitari ovvero non appartenenti all’OCSE. Ricorso a tecniche di cointestazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni degli stessi senza plausibili giustificazioni. 159 Segnalazione di operazioni sospette Decalogo Banca d’Italia - segue Polizze assicurative vita e rapporti di capitalizzazione …… • Stipulazione di diverse polizze di assicurazione con pagamento dei relativi premi mediante assegni bancari che presentano molteplici girate. • Stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario il portatore della polizza. • Liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni relative a molteplici polizze sottoscritte da clienti diversi e aventi come beneficiario la stessa persona. • Rilevanti e/o contemporanee richieste di riscatto e/o prestito relative a più polizze assicurative, soprattutto qualora comportino l’accettazione di condizioni non convenienti, ovvero frequenti di riscatto parziale relative a polizze a premio unico di rilevante importo. ……… 160 Segnalazione di operazioni sospette Decalogo Banca d’Italia - segue Operazioni in altri prodotti e servizi …… • • • Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di custodia o frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, non giustificati dall’attività o dalle abitudini del cliente. Rilascio di deleghe a operare su cassette di sicurezza a terzi non facenti parte del nucleo familiare o non legati da rapporti di collaborazione o di altro tipo idonei a giustificare tale rilascio. Rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall’attività svolta dal cliente e che risultano caratterizzati da: versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di titoli, soprattutto se in cifra tonda, con pluralità di girate, con altri elementi ricorrenti ovvero emessi al portatore o a favore dello stesso traente; richiami dei titoli e ritorni di insoluti a volte seguiti da protesto; sostanziale pareggiamento degli addebiti e degli accrediti. 161 Segnalazione di operazioni sospette Decalogo Banca d’Italia - segue Comportamenti della clientela …… • Clienti che evitano contati diretti con i dipendenti o i collaboratori dell’intermediario rilasciando deleghe o procure in modo frequente e ingiustificato. • Clienti che effettuano operazioni di importo significativo con utilizzo di contante o strumenti al portatore quando risulti che gli stessi sono stati recentemente sottoposti ad accertamenti disposti nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione. • Clienti in situazioni di difficoltà economica che effettuano operazioni di rilevante ammontare senza fornire plausibili giustificazioni in ordine all’origine dei fondi utilizzati. • Clienti che richiedono di effettuare operazioni con modalità inusuali, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità, o di importo rilevante. …… 162 Segnalazione di operazioni sospette (art. 41e ss.) Generatore Indici di Anomalia Operazioni Sospette (GIANOS) GIANOS è una soluzione “di sistema” che ha l’obiettivo di dotare le banche di un prodotto standard,atto ad individuare i comportamenti inusuali della clientela e quindi contribuire alla corretta applicazione del complesso normativo in materia di segnalazione di operazioni sospette. La procedura consente l’individuazione automatica dei comportamenti operativi “atipici” o “inattesi” assunti da parte della clientela rilevati in base agli indici di anomalia evidenziati nel “Decalogo Bankitalia”. GIANOS è comunque uno strumento di mero supporto all’analisi e non “deresponsabilizza” gli addetti dall’assumere tutti i comportamenti opportuni per vigilare ed operare ai fini della corretta attuazione del complesso normativo in materia di antiriciclaggio. 163 Segnalazione di operazioni sospette (art. 41e ss.) Generatore Indici di Anomalia Operazioni Sospette (GIANOS) Gianos Inattesi che rileva le operazioni inusuali da valutare ai fini di eventuali segnalazione ex art. 41. Gianos GPR che effettua la profilazione di rischio su tutta la clientela, sia in fase iniziale di acquisizione che periodicamente quale monitoraggio del rischio. Gianos 3D che automatizzerà l’attuale processo cartaceo di proposta per la segnalazione di operazione sospette al delegato Antiriciclaggio di Gruppo al quale compete la decisione finale dell’inoltro della segnalazione all’UIF. 164 Segnalazione di operazioni sospette (art. 41e ss.) Generatore Indici di Anomalia Operazioni Sospette (GIANOS) Si sottolinea l’inderogabilità del rispetto degli obblighi formali stabiliti dalle norme relative all’identificazione, registrazione, adeguata/rafforzata verifica le cui violazioni determinano le sanzioni anzidette. Per quanto riguarda le eventuali operazioni anomale, evidenziate dall’applicativo Gianos, è importante che le motivazioni addotte in merito alla segnalazione o meno siano adeguatamente approfondite, con eventuali riscontri documentali e comunque coerenti con il profilo del cliente, in quanto in caso di contestazione la fondatezza delle stesse può comportare la riduzione o l’esenzione dalla sanzione amministrativa pecuniaria. 165 Segnalazione di operazioni sospette Iter (art. 41e ss.) • Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. • I soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l’operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, ovvero possa ostacolare le indagini 166 Segnalazione di operazioni sospette Iter (art. 41e ss.) • Il responsabile, cui compete l’amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al Responsabile Antiriciclaggio le operazioni sospette. • Quest’ultimo esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall’archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante. 167 Segnalazione di operazioni sospette Iter (art. 41e ss.) • Il responsabile cui compete l’amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al Responsabile Antiriciclaggio le operazioni sospette. • Quest’ultimo esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall’archivio unico informatico, le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante. 168 Segnalazione di operazioni sospette Iter (art. 41e ss.) • L’Unita di Informazione Finanziaria (UIF), cioè la struttura nazionale (che ha sostituito l’Ufficio Italiano Cambi) incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere - ai medesimi - di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo : 1. effettua i necessari approfondimenti sulle segnalazioni; 2. può acquisire ulteriori dati ed informazioni presso altri intermediari; 3. trasmette le segnalazioni all’Autorità Giudiziaria. 169 Segnalazione di operazioni sospette Iter (art. 41e ss.) Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. 170 Segnalazione di operazioni sospette Iter (art. 41e ss.) • Confermando l’impostazione passata, si ribadisce che per assicurare l’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette occorre garantire l’anonimato del segnalante, a tutela dell’immagine dell’intermediario e di possibili effetti ritorsivi sul personale. • Tale anonimato è rispettato anche in caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale. • L’identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l’autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. 171 Segnalazione di operazioni sospette Iter (art. 41e ss.) • Gli enti e le persone soggette alla normativa, nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni in applicazione all’obbligo di segnalazione o che è in corso o può essere svolta un’inchiesta in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. • Tale divieto non comprende la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo né le eventuali comunicazioni rilasciate alle Autorità di Vigilanza in sede ispettiva e gli altri casi di comunicazione previsti dalla legge. • Il divieto non impedisce, altresì, la comunicazione tra gli intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo anche se situati in Paesi terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal Decreto. 172 Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di comunicare le operazioni sospette a soggetti diversi da quelli previsti è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o l'ammenda da 5.164,57 a 51.645,68 euro. 173