MANUTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE CONTENENTI GAS HCFC (R22) E GAS
HFC (R404A….)
Modalità di controllo e recupero delle fughe di sostanze lesive all’ambiente da
apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore
elettriche.
Norme di riferimento:
D.P.R. 15 febbraio 2006 n. 147; Regolamento Europeo CE n. 842/2006; Regolamento Europeo CE n.
1516/2007; Regolamento Europeo CE 303/2008. A) Il DPR 147/2006 e gli HCFC (R22) "Regolamento concernente modalità per il controllo e
il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di
refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore di cui al Regolamento CE n.
2037/2000" (G.U. 11 aprile 2006 n. 85), in vigore dal 26 aprile 2006, si applica agli Impianti ed
apparecchiature di Condizionamento d'aria e Pompe di calore che contengono nel circuito
frigorifero le sostanze controllate (CFC - clorofluorocarburi e HCFC - idroclorofluorocarburi) al
Regolamento (CE) n. 2037/2000, perché ritenute lesive dell'ozono stratosferico.
Il gestore che detiene o gestisce l'Impianto o l'Apparecchiatura contenente nel
circuito frigorifero tali sostanze controllate deve:
1) custodire un LIBRETTO di IMPIANTO conforme al modello allegato al DPR dove
registrare le operazioni e i controlli effettuati. L'obbligo del libretto di impianto riguarda le
apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di
calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg.
2) sottoporre a controllo della presenza di fughe, nel circuito di refrigerazione, tutte le
apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di
calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg., con la seguente
frequenza:
Carico del circuito in kg.di refrigerante:
Periodicità dei controlli:
da 3 a 100 kg.
Una volta l’anno
oltre 100 kg.
Una volta ogni sei mesi
B) Il Regolamento Europeo CE n. 842/2006 e gli HFC (miscele R404A, R407C, R410A,
R507, R134a) ‘’Dal 4 luglio 2007 è scattato anche l'obbligo di controllo per tutti gli impianti fissi
di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che utilizzano gas fluorurati ad effetto
serra (gas contenenti fluoro, tra cui gli idro-fluoro-carburi HFC), elencati nell'allegato I al
Regolamento (Ce) n. 842/2006 del 17 maggio 2006’’
Il gestore che detiene o gestisce l'Impianto o l'Apparecchiatura contenente nel
circuito frigorifero tali sostanze controllate deve:
1) sottoporre a controllo della presenza di fughe, nel circuito di refrigerazione, tutte le
apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di
calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg., con la seguente
frequenza:
Carico del circuito in kg.di refrigerante:
Periodicità dei controlli:
da 3 a 30 kg.
Una volta l’anno
da 30 a 300 kg.
Una volta ogni sei mesi
oltre 300 kg.
Una volta ogni tre mesi
Il Regolamento prescrive l’intervento di personale adeguatamente qualificato
NB. Ogni macchina con piu' di 3 kg deve avere un Libretto di Impianto, ma per le macchine con piu' unità interne tipo i
VRV/VRF o le unità con più evaporatori interni (parliamo ovviamente sempre con piu' di 3 kg totali nel circuito)
bisogna dotare l'unità esterna di un Libretto di Impianto su cui vengono annotate le operazioni che sono state effettuate
su di essa, e ciascuna unità interna di un Libretto di Impianto in cui vengono annotate le operazioni svolte su di esse. 
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