MANUTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CONTENENTI GAS HCFC (R22) E GAS HFC (R404A….) Modalità di controllo e recupero delle fughe di sostanze lesive all’ambiente da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore elettriche. Norme di riferimento: D.P.R. 15 febbraio 2006 n. 147; Regolamento Europeo CE n. 842/2006; Regolamento Europeo CE n. 1516/2007; Regolamento Europeo CE 303/2008. A) Il DPR 147/2006 e gli HCFC (R22) "Regolamento concernente modalità per il controllo e il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore di cui al Regolamento CE n. 2037/2000" (G.U. 11 aprile 2006 n. 85), in vigore dal 26 aprile 2006, si applica agli Impianti ed apparecchiature di Condizionamento d'aria e Pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate (CFC - clorofluorocarburi e HCFC - idroclorofluorocarburi) al Regolamento (CE) n. 2037/2000, perché ritenute lesive dell'ozono stratosferico. Il gestore che detiene o gestisce l'Impianto o l'Apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero tali sostanze controllate deve: 1) custodire un LIBRETTO di IMPIANTO conforme al modello allegato al DPR dove registrare le operazioni e i controlli effettuati. L'obbligo del libretto di impianto riguarda le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg. 2) sottoporre a controllo della presenza di fughe, nel circuito di refrigerazione, tutte le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg., con la seguente frequenza: Carico del circuito in kg.di refrigerante: Periodicità dei controlli: da 3 a 100 kg. Una volta l’anno oltre 100 kg. Una volta ogni sei mesi B) Il Regolamento Europeo CE n. 842/2006 e gli HFC (miscele R404A, R407C, R410A, R507, R134a) ‘’Dal 4 luglio 2007 è scattato anche l'obbligo di controllo per tutti gli impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che utilizzano gas fluorurati ad effetto serra (gas contenenti fluoro, tra cui gli idro-fluoro-carburi HFC), elencati nell'allegato I al Regolamento (Ce) n. 842/2006 del 17 maggio 2006’’ Il gestore che detiene o gestisce l'Impianto o l'Apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero tali sostanze controllate deve: 1) sottoporre a controllo della presenza di fughe, nel circuito di refrigerazione, tutte le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai 3 kg., con la seguente frequenza: Carico del circuito in kg.di refrigerante: Periodicità dei controlli: da 3 a 30 kg. Una volta l’anno da 30 a 300 kg. Una volta ogni sei mesi oltre 300 kg. Una volta ogni tre mesi Il Regolamento prescrive l’intervento di personale adeguatamente qualificato NB. Ogni macchina con piu' di 3 kg deve avere un Libretto di Impianto, ma per le macchine con piu' unità interne tipo i VRV/VRF o le unità con più evaporatori interni (parliamo ovviamente sempre con piu' di 3 kg totali nel circuito) bisogna dotare l'unità esterna di un Libretto di Impianto su cui vengono annotate le operazioni che sono state effettuate su di essa, e ciascuna unità interna di un Libretto di Impianto in cui vengono annotate le operazioni svolte su di esse.