V E N D I T A I M P I A N T I E E A S S I S C E L L E Spett.le T E F R N Z A I G O Cliente Quinto di Treviso, lì 13/06/2008 Oggetto: informazione importante per i proprietari d’impianti utilizzanti refrigeranti CFC (es. R12, R502), HCFC (es. R22, HP80, MP39) e HFC (es. R134a, R404A, R407C, R410A, R507, ISCEON…). La presente per informare circa gli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo n° 842/2006 concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze pericolose per l’effetto serra e dal Regolamento Europeo n° 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (vedere esempi nell’oggetto) da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore. GLI OBBLIGHI PER L’UTENTE DELL’APPARECCHIATURA O DELL’IMPIANTO SONO: Istituzione del registro delle manutenzioni e di impianto, cioè un registro dove identificare l’impianto e riportare tutte le riparazioni e le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate (CFC, HCFC o HFC) contenute nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore. Il libretto d’impianto deve essere custodito a cura del gestore, cioè qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto o l’apparecchiatura contenente nel circuito frigorifero CFC, HCFC o HFC. Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore contenenti CFC, HCFC o HFC in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, da registrarsi nel libretto di impianto, con le seguenti cadenze: a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i 30 kg. b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra 30 e 300 kg. c) trimestrale: per gli impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiori ai 300 kg. Si fa inoltre presente che il Regolamento Europeo 2037/2000 ha vietato l’immissione sul mercato e l’uso di CFC (es. R12 – R502) per la manutenzione e la ricarica di apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento a partire dal 1° gennaio 2001. Quindi gli impianti contenenti tali refrigeranti, nel momento della loro inefficienza per mancanza di refrigerante, dovranno essere riparati e sottoposti ad operazioni di retrofit, che consiste nel recupero di quanto rimane del vecchio refrigerante, che verrà inviato alla distruzione, e nella carica di un nuovo gas sostitutivo, dopo le opportune modifiche alle attrezzature per renderle compatibili col nuovo refrigerante. Per quanto riguarda il refrigerante HCFC R22 (e le miscele che lo contengono), fermo restando gli obblighi di cui sopra, la produzione e l’immissione sul mercato del gas vergine è vietata dal 1° gennaio 2010. L’R22 rigenerato potrà essere commercializzato fino al 1° gennaio 2015 (ma la reperibilità è scarsa e il costo è molto elevato). In alternativa è possibile eseguire l’operazione di retrofit con gli opportuni refrigeranti sostitutivi. È possibile trovare il testo della legge sul sito www.frigomarca.com FRIGO MARCA S.r.l. Siete pregati di completare gli spazi sottostanti e inviare la presente via fax allo 0422-470543 o via email a [email protected] Azienda: __________________________________________________________________________________________________ Referente (nominativo): _____________________________________________ Telefono: ________________________________ Dichiaro di aver recepito l’informativa di cui sopra e intendo: □ Avvalermi di Frigo Marca Srl per la redazione del/i libretto/i d’impianto. □ Non procedere alla redazione del/i libretto/i d’impianto. Timbro e firma Frigo Marca S.r.l. - Via dell’Arma di Cavalleria 4 - 31055 Quinto di Treviso (TV) Capitale Sociale € 30.000,00 i.v. - C.F., P.IVA, REG.IMP. di TV: 04218120261, R.E.A. TV - 332470 Tel. 0422.470844, FAX 0422.470543, Cell. 329.4510690, e-mail: [email protected]