V E N D I T A
I M P I A N T I
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A S S I S
C E L L E
Spett.le
T
E
F
R
N Z A
I G O
Cliente
Quinto di Treviso, lì 13/06/2008
Oggetto: informazione importante per i proprietari d’impianti utilizzanti refrigeranti CFC (es. R12, R502), HCFC (es.
R22, HP80, MP39) e HFC (es. R134a, R404A, R407C, R410A, R507, ISCEON…).
La presente per informare circa gli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo n° 842/2006 concernente modalità per
il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze pericolose per l’effetto serra e dal Regolamento Europeo n°
1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (vedere esempi nell’oggetto) da apparecchiature di
refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore.
GLI OBBLIGHI PER L’UTENTE DELL’APPARECCHIATURA O DELL’IMPIANTO SONO:
Istituzione del registro delle manutenzioni e di impianto, cioè un registro dove identificare l’impianto e
riportare tutte le riparazioni e le operazioni di recupero e di riciclo delle sostanze controllate (CFC, HCFC
o HFC)
contenute
nel circuito frigorifero di impianti e apparecchiature di refrigerazione,
condizionamento d'aria e pompe di calore. Il libretto d’impianto deve essere custodito a cura del gestore, cioè
qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto o l’apparecchiatura contenente nel circuito
frigorifero CFC, HCFC o HFC.
Le apparecchiature e gli impianti di refrigerazione, di condizionamento d'aria e le pompe di calore
contenenti CFC, HCFC o HFC in quantità superiore ai 3 kg, devono essere sottoposte a controllo della
presenza di fughe nel circuito di refrigerazione, da registrarsi nel libretto di impianto, con le seguenti
cadenze:
a) annuale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di
sostanze controllate comprese tra i 3 e i 30 kg.
b) semestrale: per impianti e apparecchiature con un contenuto di
sostanze controllate comprese tra 30 e 300 kg.
c) trimestrale: per gli impianti e apparecchiature con un contenuto di
sostanze controllate superiori ai 300 kg.
Si fa inoltre presente che il Regolamento Europeo 2037/2000 ha vietato l’immissione sul mercato e l’uso di CFC (es.
R12 – R502) per la manutenzione e la ricarica di apparecchiature e impianti di refrigerazione e condizionamento a
partire dal 1° gennaio 2001.
Quindi gli impianti contenenti tali refrigeranti, nel momento della loro inefficienza per mancanza di refrigerante,
dovranno essere riparati e sottoposti ad operazioni di retrofit, che consiste nel recupero di quanto rimane del vecchio
refrigerante, che verrà inviato alla distruzione, e nella carica di un nuovo gas sostitutivo, dopo le opportune modifiche
alle attrezzature per renderle compatibili col nuovo refrigerante.
Per quanto riguarda il refrigerante HCFC R22 (e le miscele che lo contengono), fermo restando gli obblighi di cui
sopra, la produzione e l’immissione sul mercato del gas vergine è vietata dal 1° gennaio 2010. L’R22 rigenerato potrà
essere commercializzato fino al 1° gennaio 2015 (ma la reperibilità è scarsa e il costo è molto elevato). In alternativa è
possibile eseguire l’operazione di retrofit con gli opportuni refrigeranti sostitutivi.
È possibile trovare il testo della legge sul sito www.frigomarca.com
FRIGO MARCA S.r.l.
Siete pregati di completare gli spazi sottostanti e inviare la presente via fax allo 0422-470543 o via email a [email protected]
Azienda: __________________________________________________________________________________________________
Referente (nominativo): _____________________________________________ Telefono: ________________________________
Dichiaro di aver recepito l’informativa di cui sopra e intendo:
□ Avvalermi di Frigo Marca Srl per la redazione del/i libretto/i d’impianto.
□ Non procedere alla redazione del/i libretto/i d’impianto.
Timbro e firma
Frigo Marca S.r.l. - Via dell’Arma di Cavalleria 4 - 31055 Quinto di Treviso (TV)
Capitale Sociale € 30.000,00 i.v. - C.F., P.IVA, REG.IMP. di TV: 04218120261, R.E.A. TV - 332470
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