Il
Corriere delle Poste
Giornale Regionale dell’SLP CISL Lombardia
Numero 5 - Ottobre 2010 - Spedizione in A.P. semestrale DL 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 DCB Milano
Le nuove frontiere di tutela
della categoria:
Idee al Lavoro
Federazione Lavoratori Poste
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L’Antiriciclaggio
Aggiornato al 20 settembre 2010
Cari Colleghi,
Con questo Vademecum sull’Antiriciclaggio, prosegue il lavoro avviato da tempo dalla
nostra Organizzazione Sindacale.
Come sempre non abbiamo la pretesa di essere esaustivi ma di fornire uno strumento utile e
di facile consultazione per l’attività quotidiana.
Negli ultimi tempi stiamo rilevando un incremento delle attività di controllo svolte
dall’Istituto di Vigilanza, dalla Guardia di Finanza e dalla Magistratura a causa di violazioni delle norme antiriciclaggio.
Si è reso pertanto necessario un impegno straordinario da parte dell’SLP-Cisl nelle attività
specifiche dei colleghi che operano nell’ambito Mercato Privati, finalizzato ad aggiornare
e sensibilizzare sulle responsabilità intervenute con le ultime normative.
La ratio della normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e precedente L .197/1991) è quella di contrastare i fenomeni criminali, limitando l’uso del denaro contante e dei titoli al portatore nelle transazioni, prevenendo l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
E’ bene precisare da subito che Banca d’Italia e Guardia di Finanza sono concordi nel definire riciclaggio ed evasione fiscale come fenomeni tra loro collegati.
Agli operatori finanziari spetta l’onere di vigilare sulle “operazioni sospette” di costituire
un reimpiego di profitti derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e finanziario, che sfruttando la fungibilità del denaro, turbano la concorrenza tra
imprese e inquinano l’economia.
La conoscenza della portata degli obblighi introdotti dalla normativa antiriciclaggio e della
conseguente responsabilità di natura personale, prevista per gli inadempimenti, è di fondamentale importanza per la tutela dei lavoratori.
Buona prassi vuole quindi che ogni operatore conosca approfonditamente la normativa in
questione, poiché sul piano penale la responsabilità è sempre personale e non aziendale, e
“nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge Penale”.
La prima vera forma di tutela individuale è quindi la professionalità e il rispetto delle
norme, che riassumiamo per praticità in questo vademecum corredato anche dalla normativa interna di Poste Italiane.
In merito alle tematiche specifiche, Mifid e Antiriciclaggio, prosegue l’attività delle nostre strutture territoriali nell’organizzare seminari e convegni con la partecipazione di esperti esterni.
Giuseppe Marinaccio
Segretario Regionale
SOMMARIO
Normativa di riferimento
pag. 5
L’antiriciclaggio: dalla parte del lavoratore
pag. 6
Limiti all’uso del contante
pag. 6
Nuova disciplina sugli assegni
pag. 9
Emissione vaglia ed assegni postali
pag. 10
Obblighi e sanzioni per gli operatori istituzionali del credito
pag. 11
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
pag. 12
Obbligo di registrazione e conservazione delle informazioni
pag. 13
Segnalazioni di operazioni sospette
pag. 14
Le violazioni: un sistema sanzionatorio graduato fino al penale
pag. 16
Le disposizioni, comunicazioni di servizio e modulistica di Poste
pag. 16
Adeguata verifica del cliente in Poste
pag. 17
Guida alla compilazione dei moduli di adeguata verifica
pag. 20
Registrazioni di sportello (Archivio Unico Informatico - AUI)
pag. 26
Libretti al portatore
pag. 27
Attestazione di adeguata verifica di Soggetto titolare di rapporto continuativo
pag. 29
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
COS’E’ IL RICICLAGGIO?
Il “riciclaggio” è il reimpiego dei profitti,
derivanti da attività delittuose, in attività
lecite di carattere commerciale e finanziario,
che sfruttando la fungibilità e la prolificità del
denaro, turbano la concorrenza tra imprese e
inquinano l’economia mettendone a
repentaglio la democraticità.
Legge n. 197/1991 “Introduzione delle misure di prevenzione del riciclaggio”
Decreto 153/1997 “Rivisitazione del sistema delle operazioni sospette”
Decreto 374/1999 “Estensione degli obblighi antiriciclaggio”
Decreto n. 231/2001 “La responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici”
Decreto n. 231/2007 “Rivisitazione completa dell’intero impianto normativo su cui si
fonda la vigente normativa antiriciclaggio”
Codice Penale
La responsabilità personale (*) l’art. 5 del c.p. sancisce che “ nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della Legge Penale” – (*)Per cui l’operatore bancario/postale, in caso
di dubbio operativo, ha l’obbligo di informarsi sulla liceità dell’operazione, astenendosi, nel
frattempo, dall’effettuarla, perché questo dispone la legge.
Art. 648 bis Riciclaggio, Capo II, titolo XIII del secondo libro del codice penale (dei delitti
contro il patrimonio)“fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad
essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, é punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a
15.493 euro
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.”
La rilevanza giuridica dei delitti tributari
“Purtroppo l’esperienza fin qui acquisita evidenzia ancora criticità
nel puntuale rispetto della normativa:
- insufficienti verifiche della clientela,
- incomplete registrazioni negli archivi aziendali,
- carenti valutazioni delle operazioni anomale,
- ritardi e omissioni nelle segnalazioni,
- controlli poco incisivi,
- scarsa formazione del personale.”
(Anna Maria Tarantola Rimini 29 gennaio 2010)
Due scuole di pensiero:
Una interpretazione rigorosa e restrittiva vorrebbe escludere dalla categoria dei reati presupposto i delitti in materia fiscale.
L’altra invece alla luce della ratio che muove il quadro giuridico generale riconosce il
delitto tributario come reato presupposto del crimine di riciclaggio.
Banca d’Italia Istruzioni operative 12/01/2001:
in relazione ad imposte dirette ed Iva le fattispecie di
dichiarazione fraudolenta,
dichiarazione infedele
omessa dichiarazione,
emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
sono strumento per precostituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel circuito economico.
Circolare n. 81 del 18 agosto 2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza
indica la dichiarazione infedele come reato presupposto “aldilà” di una certa soglia.
(Problema della “soglia”: la consapevolezza o meno da parte dell’operatore della circostanza che l’evasore abbia superato o meno dette soglie).
Normativa interna di Poste Italiane
Per ogni argomento si indica la Circolare Interna relativa (nel riquadro)
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L’Antiriciclaggio: dalla parte del Lavoratore
Le novità che i D. Lgs. nr. 231/207 e nr. 112/2008 nr.
78/2010 hanno introdotto sono in sintesi le seguenti:
Il limite per il trasferimento di denaro in contante o
di libretti di deposito bancari o postali al portatore o
di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, fissato in
4999,99 €.
Il trasferimento può, tuttavia, essere eseguito per il
tramite di banche, istituti di moneta elettronica e
Poste Italiane S.p.A..
Dal 30 aprile 2008 i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da
Poste Italiane S.p.A., muniti di clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per
iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. Ogni modulo di
assegno bancario o postale richiesto in forma libera ossia, per ogni assegno circolare o
vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di
imposta di bollo, la somma di 1,50 €.
Col DLgs 112/2008 è stato abrogato l’obbligo di apporre il codice fiscale del girante sulla
girata (previsto invece dal Dlgs 231/2007).
Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5000 € devono recare
l’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; il limite oltrepassato il quale scatta l’obbligo di identificazione della clientela è stato
innalzato da 12.500 € a 15.000 €.
E’ stato soppresso l’UIC (Ufficio Italiano Cambi), dando vita al suo posto all’UIF (Unità di
Informazione Finanziaria).
Non tutti gli adempimenti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono sottoposti agli
obblighi di individuazione e registrazione.
Limiti all’uso del Contante (Art.49)
Uno dei principi fondamentali che ha ispirato il D.Lgs. nr. 231/2007 è quello della limitazione dell’uso del contante, finalizzato ovviamente al contrasto del riciclaggio del denaro
sporco. Il denaro contante, infatti, è per antonomasia il mezzo di pagamento meno tracciabile e, quindi, anche il più sicuro per coloro i quali siano
dediti al riciclaggio del denaro, nonché al suo reinvestimento in attività illecite.
A decorrere dal 31 maggio 2010, è vietato il trasferimento
tra soggetti diversi di denaro contante o titoli al portatore,
quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5000,00 euro (ripristinando la vecchia soglia prevista dal DLgs. 231/2007).
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1 E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, e’ complessivamente
pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di
banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della
somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell’accettazione di cui al comma 2 produce l’effetto di cui al primo comma dell’articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del
creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall’articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A.
muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di
moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono
recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o
della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro
può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi
ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa
restituzione del titolo all’emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per
ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e’ dovuta
dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve
recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all’articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice
fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma
libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma
libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’incasso. Con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione
dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce
prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000
euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore
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ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro
il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e
informazione a tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente
comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano
parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonche’ ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti
pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E’ altresì fatta
salva la possibilità di versamento prevista dall’articolo 494 del codice di procedura civile.
18. E’vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell’incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di
agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei
confronti della moneta elettronica di cui all’articolo 25, comma 6, lettera d).
Comunicazione di Servizio 297 del 23/07/2010
19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori
a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi, nonche’ di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e’ consentito solo se il soggetto che ordina
l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la
congruità dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.
In sostanza, ogni cittadino è libero di depositare e di prelevare presso le banche e le Poste,
nonché presso gli istituti di moneta elettronica, qualsiasi somma di denaro contante, senza
correre il rischio di incorrere in alcuna sanzione amministrativa (ponendo attenzione però
sempre alle operazioni sospette!).
Le restrizioni suesposte hanno efficacia soltanto una volta che il denaro prelevato sia impiegato all’esterno delle banche nell’effettuazione di operazioni commerciali, finanziarie o di
pagamenti con altri privati, sempre che sia superata la
soglia di 5000,00 euro.
Inoltre, a seguito delle modifiche intervenute con i D. Lgs.
n.231/07 e n. 112/2008, diviene altresì un interessante strumento di controllo fiscale, soprattutto per mezzo del contenimento dell’utilizzo del contante e di pagamenti non tracciabili, opponendo così un freno legale al ricorso dei pagamenti effettuati in nero.
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Nuova Disciplina sugli Assegni
Dal 30 aprile 2008 è entrata anche in vigore la nuova disciplina sugli assegni, anch’essa relativa alla lotta al riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite.
In particolare i decreti legislativi nr.231/2007 e nr. 112/2008
introducono nuove regole, oltre a quelle volte a limitare
l’uso del contante, al fine di regolamentare l’emissione degli
assegni :
1) Gli assegni rilasciati dalla Banca o dalla Posta dovranno essere muniti della clausola “non trasferibile”.
2) Per averne in forma libera il cliente dovrà presentare richiesta scritta su apposito modulo e pagare un’ imposta di bollo pari a 1,50 euro ad assegno.
3) L’imposta di bollo di € 1,50 sarà dovuta anche per ogni assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera.
4) Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine dello stesso traente (come quelli a favore
“mio proprio”, “me medesimo” o altra dicitura analoga) potranno essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e non potranno pertanto essere girati a terzi.
5) Il limite massimo per emettere assegni bancari o postali senza l’indicazione del beneficiario è di € 4999,99. Oltre tale importo l’assegno dovrà essere emesso obbligatoriamente con la clausola “di non trasferibilità”.
6) Come in precedenza l’assegno dovrà riportare sul fronte : luogo, data di rilascio e cognome e nome o la ragione sociale del beneficiario.
7) E’ fatto assoluto divieto agli operatori di sportelleria di provvedere di proprio pugno a
scrivere i dati sopraccitati, qualora mancanti o incompleti.
I dati anagrafici e il codice fiscale dei richiedenti assegni “trasferibili” saranno resi noti,
su richiesta, alle Autorità Giudiziarie competenti: Poste e Banche saranno tenute a segnalare a dette Autorità tutte le infrazioni ai DLgs nr 231/2007 e nr. 112/08.
Rilascio carnet assegni
I carnet di assegni postali devono recare la clausola non trasferibile e la
numerazione deve iniziare per 7.
Gli assegni in forma libera si consegnano previa richiesta scritta del
cliente (modulo allegato dis 120 del 3/7/08 all. 2), la numerazione
inizia per 9 si paga 1,50 a titolo che vengono presi direttamente dal
c/c del cliente.
Non rilasciare mai carnet senza prima effettuare la transazione di
sportello (garantisce rispetto alle persone revocate/interdette). E’
obbligatorio annotare sul tagliando di avvenuta consegna la tipologia e gli estremi del documento di riconoscimento esibito, la data del rilascio e l’ente emittente; anche se rilasciato con carta postamat e relativa digitazione del pin.
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Adempimenti operativi
Si archivia il tutto nel dossier in caso di UP di radicamento o in caso di ufficio dislocato in
apposito raccoglitore in ordine cronologico.
Operatività descritta nel “manuale valori in bianco”
Annullo rilascio: nella stessa giornata utilizzare, previo ritiro dei titoli, la fase F12 CONT e
successivamente la fase ANNU. Se non sono stati numerati si possono riutilizzare altrimenti utilizzare funzione 01 – Gestione risorse di magazzino funzione 03 – dichiarazione di non
disponibilità.
Controllo settimanale del DUP (o incaricato) sulla materialità: fase X273 - 3270 inix –
VBAO – FUNZIONE 01 gestione risorse di magazzino – FUNZIONE 08 interrogazioni –
FUNZIONE 01 interrogazione sintetica giacenza in essere (stampare la videata della giacenza e verificare il cartaceo, le stampe dovranno essere conservate per controlli).
- assegni circolari e vaglia postali e cambiari emessi senza l’indicazione del nome del beneficiario
- assegni circolari e vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a 5.000 € privi
della clausola di non trasferibilità
il pagamento dovrà essere comunque effettuato.
Il DUP deve inviare il modulo “allegato 1” entro 30 giorni CORREDATO DI DUE FOTOCOPIE COMPLETE DELL’ASSEGNO al MEF con Racc. AR, la ricevuta di ritorno e la
copia della documentazione deve essere archiviata per 10 anni agli atti dell’ufficio. Per
conoscenza si invia anche a Business Unit e a CNS – OSC – Compliance Normativa.
Obblighi e Sanzioni per gli Operatori Istituzionali del Credito
(bancari e postali)
Emissione Vaglia e Assegni Postali
Tutti i vaglia postali e gli assegni devono essere emessi con la clausola non trasferibile e la
procedura non ne consentirà l’emissione per importi pari o superiori 4999,99 euro in forma
libera. Il cliente può chiedere l’emissione per importo inferiore a 4999,99€ in forma libera
pagando 1,50€ a titolo.
Nell’effettuare il pagamento occorre specificare se in forma libera o non trasferibile. Se un
titolo è stato emesso in forma libera resta tale anche dopo l’eventuale apposizione di non
trasferibilità successivamente a una girata. Bisogna controllare anche la consequenzialità
delle eventuali girate.
Negoziazione Assegni Bancari/Circolari per sottoscrizione Polizze Vita
Gli assegni bancari devono essere intestati a Poste Vita S.p.A. e non trasferibili.
Gli assegni circolari di importo inferiore a 4999,99 € possono essere intestati al contraente
della polizza e girati a Poste Vita apponendo successivamente la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni circolari per importo pari o superiore a 5.000 € devono essere intestati a Poste
Vita e non trasferibili.
Segnalazioni di irregolarità al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
usare modulo allegato 1 nella DIS n. 120 del 3/7/2008
Devono essere segnalate al MEF le seguenti irregolarità:
- assegni bancari e postali (ordinari e vidimati) di importo pari o superiore a 5.000 euro
privi della clausola di non trasferibilità e del nome del beneficiario
- assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente che risultano girati ad altri soggetti
che non sia una Banca o Poste
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Seguo le regole!
o … non le seguo?
Poste Italiane, Istituti di Credito e finanziari devono comunicare l’esistenza e la natura dei
rapporti con l’utenza.
All’Anagrafe tributaria dovranno essere comunicati telematicamente gli elenchi, corredati
dai codici fiscali, dei soggetti con i quali gli intermediari intrattengono rapporti e servizi e
dovrà essere specificata l’esatta natura dei medesimi. L’obbligo di comunicazione riguarda
tutti i soggetti con i quali gli intermediari abbiano instaurato rapporti ancora in essere alla
data del 1° gennaio 2005, anche se successivamente a tale data i rapporti siano cessati.
Nessuna segnalazione andrà invece effettuata relativamente ai soggetti con rapporti estinti
in data antecedente al 1° gennaio 2005.
Gli Obblighi - Dlgs nr 231/2007 - Titolo II (Degli Obblighi) – Capo I – Sezione II
Articolo 15 (Obblighi di adeguata verifica della clientela)
1) Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui
all’art.11 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale
degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:
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-
quando instaurano un rapporto continuativo;
quando eseguono operazioni occasionali disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000
euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un’unica operazione o con più
operazioni che appaiono collegate o frazionate;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente
da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente
ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.
2) Gli intermediari nell’ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare
classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono collegate.
3) Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le
Banche, gli Istituti di moneta elettronica e le Poste Italiane SpA, agiscano da tramite o
siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro
o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo pari o superiore a 4999,99euro
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
(Art.18)
1) Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:
a) identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni
ottenute da una fonte affidabile e indipendente
b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità
c) ottenere informazioni sullo scopo o sulla natura prevista del rapporto continuativo o
della prestazione professionale
d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione
professionale
Dati da acquisire
Persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo della residenza o del
domicilio, codice fiscale ed estremi del documento di identificazione.
Soggetti diversi dalle persone fisiche :denominazione, sede legale e codice fiscale, con
obbligo di verificare l’esistenza del potere rappresentativo e individuare gli assetti proprietari.
Modalità per l’identificazione
Documenti validi non scaduti di identificazione e di riconoscimento (cfr.
D.P.R. n.445/2000)
Per i soggetti extracomunitari: sono validi il passaporto ed il permesso
di soggiorno
Dis. N.99 del 21/09/2007 – Manuale Censimento Anagrafico Persone
Fisiche 13/01/2010 - Manuale Indirizzi 13/01/2010
Articolo 20 (Approccio basato sul rischio)
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, di rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.
Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, occorre osservare i seguenti criteri generali :
Con riferimento al cliente :
natura giuridica del cliente
prevalente attività svolta
comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del
rapporto continuativo o della prestazione professionale
area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte
Con riferimento all’operazione, rapporto continuativo, prestazione professionale :
tipologia dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale posti
in essere
modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto o prestazione professionale
ammontare
frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale
ragionevolezza dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente
area di destinazione geografica del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo
Obbligo di registrazione e conservazione delle informazioni (Art. 36)
Tipi di identificazione
Diretta: è necessaria la presenza fisica contestuale del cliente e del soggetto tenuto all’identificazione (o di un suo collaboratore o dipendente a ciò delegato)
Indiretta: la presenza del cliente è indifferente, anche se non è esclusa; l’operatore si avvale
di informazioni già acquisite o acquisibili da documentazione qualificata (atto pubblico,
scritture private autenticate, firma digitale, dichiarazione di autorità consolare).
Qualora più clienti operino congiuntamente, gli obblighi vanno assolti nei confronti di ciascuno di essi;
la registrazione va effettuata non oltre 30 gg. dal compimento dell’identificazione o, se diverso, dell’operazione ;
la variazione dei dati va effettuata entro 30 gg. dal momento in cui si
viene a conoscenza delle variazioni, conservando evidenza dell’informazione precedente;
dati da conservare per 10 anni dal compimento dell’operazione.
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Segnalazioni di operazioni sospette (Art. 41)
Gli intermediari finanziari, gli operatori non finanziari e i professionisti devono inviare alla
UIF una segnalazione “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo”.
Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia
altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della
capacità economica o attività svolta dal soggetto. Appositi indicatori di anomalia, emanati
e periodicamente aggiornati su proposta della UIF, agevolano l’individuazione delle operazioni sospette.
Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento
dell’operazione oggetto della prestazione. La UIF può sospendere l’esecuzione delle operazioni sospette per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il
corso delle indagini.
Le modalità di trasmissione sono diverse a seconda della categoria di soggetti obbligati.
Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale o amministrativa).
La UIF effettua approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette e le trasmette,
arricchite dell’analisi finanziaria, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza (NSPV) e alla Direzione investigativa antimafia (DIA).
Qualora le segnalazioni siano ritenute infondate la UIF le archivia.
Comunicazione Interna n. 236 del 10/06/2010
L’art. 3 della Legge antiriciclaggio rappresenta indubbiamente l’aspetto maggiormente
innovativo della normativa in esame in quanto ha introdotto il principio della collaborazione attiva per cui gli intermediari, prima impegnati solo ad agevolare l’accesso alle informazioni da parte dell’Autorità, sono adesso chiamati a partecipare direttamente alla lotta
contro il riciclaggio avendo il dovere di fornire, tempestivamente, alle Autorità competenti
informazioni utili ai fini di giustizia.
La Cassazione con sentenza n.23017/2009 stabilisce che “basta un solo sospetto o la presenza di una minima anomalia per far scattare l’obbligo di segnalazione”dando corso alla
sanzione per “omessa segnalazione”.
Le operazioni da segnalare possono riguardare, inoltre, denaro e/o valori provenienti sia
direttamente che in via indiretta dai reati di cui all’art. 648 bis CP.
La valutazione circa l’effettuazione o meno della segnalazione, va fatta sulla base:
degli elementi oggettivi delle operazioni stesse (caratteristiche, entità, natura),
delle caratteristiche soggettive del cliente (capacità economica, attività svolta),
di qualsiasi altra circostanza conosciuta.
Essa è lasciata alla discrezionalità dell’operatore che deve, peraltro, anche attenersi agli
indici di anomalia di cui al Decalogo della Banca d’Italia.
Quindi gli operatori, sulla base della propria esperienza, possono integrare le fattispecie
operative individuate dalla Banca d’Italia. Infatti, va detto che la mancanza di specifici profili di anomalia di cui al Decalogo in questione, non è di per se sufficiente a escludere il
sospetto che un’operazione possa essere connessa con fatti di riciclaggio; il che comporta
il coinvolgimento in termini di “discrezionalità” dell’operatore il cui ruolo va pertanto
“riconsiderato” coerentemente al principio della collaborazione attiva.
Particolare attenzione va in ogni caso riservata agli utenti occasionali, con i quali l’operatore deve assumere un atteggiamento più prudente e avvertito che può giungere fino a non
accettare le operazioni richieste, quando queste risultino di importo superiore ad una
determinata soglia o non rendano evidenti le motivazioni economiche sottostanti (informando ovviamente, in via preventiva il superiore gerarchico).
La Banca d’Italia ribadisce l’importanza della completa e puntuale conoscenza del cliente,
quale “momento fondamentale del percorso logico che porta alla valutazione dell’operazione ai fini dell’antiriciclaggio”.
La procedura di segnalazione deve essere comunque attivata quando vi siano sospetti di
irregolarità, anche qualora l’operatore ritenga di non dar corso ad una determinata operazione.
E’ da tener presente, infine, che la norma si applica “a qualunque tipo di operazione e a tutti
gli uffici e le dipendenze degli intermediari, anche a quelli che effettuano operazioni non per
cassa”.
Esiste un Decalogo BANKIT del novembre 1994, anche questo aggiornato da un analogo
provvedimento del 2001, che delinea tutti gli indici di anomalia delle operazioni sospette,
dettagliato per categoria di servizi bancari .
In questo senso la collaborazione con le Autorità diventa “cultura e professionalità” per gli
operatori.
Le operazioni devono essere, comunque, valutate sulla base degli elementi a disposizione,
con l’esclusione di “qualsiasi attività investigativa” che permane di esclusiva competenza
degli organismi istituzionalmente incaricati.
Ogni tipo di operazione di qualunque importo e comunque effettuata che induca a un sospetto sull’origine illecita dei beni, valori o altre utilità che ne costituiscono l’oggetto deve dare
origine a una segnalazione.
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SEGNALATE,
SEGNALATE,
SEGNALATE!!!
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Le Violazioni: un sistema sanzionatorio graduato fino al penale
Violazione dell’obbligo di identificazione (rif. Art. 55 comma 1
Dlgs nr. 231//2007)
Violazione dell’obbligo di fornire informazioni sullo scopo e sulla
natura prevista dal rapporto continuativo (rif. Art. 55 comma 3
Dlgs nr 231/2007)
Violazione dell’obbligo di registrazione delle informazioni, ai
sensi dell’articolo 36 (rif. Art. 55 comma 4 Dlgs nr 231/2007)
Omessa istituzione dell’Archivio Unico, ai sensi dell’articolo 37
(rif. Art. 57 comma 2 Dlgs nr 231/2007).
Violazione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, ai
sensi dell’articolo 41 ( rif. Art. 57 comma 4 Dlgs nr 231/2007)
Violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF (Unità di Informazione
Finanziaria) in sede di approfondi- mento della segnalazione di operazione sospetta (rif.
Art. 57 comma 5 Dlgs nr. 231/2007)
Le Disposizioni - Comunicazioni di Servizio –
Modulistica di Poste Italiane
?
Come consultare e dove reperire le disposizioni e le comunicazioni aziendali in materia di antiriciclaggio ?
Da P.G.O. accedere a ATTIVITA’ INTERNE, andare sulla fase
XWCM: APPLICAZIONI WEB, quindi sulla fase XWBC : ALTRE
APPLICAZIONI.
Cliccare su DMS.doc (è la decima voce partendo dall’alto)
Alla successiva videata cliccare su ALBERO DI CLASSIFICAZIONE ( terza voce partendo
dall’alto), quindi su AREA TRASVERSALE – NORMATIVA DI LEGGE (è la settima cartella partendo dall’alto), infine su ANTIRICICLAGGIO (ottava cartella partendo dall’alto
Sono tutti scaricabili da Applicativo WEB (fase XWCM) - Altre Applicazioni (fase XWBC) –
DMS.doc – Albero di Classificazione – Area Riservata Normativa di legge - Antiriciclaggio
ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE
(Antiriciclaggio in Poste Italiane)
Al fine di incrementare la conoscenza della clientela Poste Italiane in linea con tutto il
sistema bancario introduce a partire dal 26 Luglio 2010, quattro nuovi moduli di adeguata verifica allegati e disponibili sul DMS e sul CRM.
- PERSONA FISICA- rapporto continuativo
- PERSONA FISICA - operazione occasionale
- PERSONA GIURIDICA- rapporto continuativo (anche ditta individuale)
- PERSONA GIURIDICA - operazione occasionale (anche ditta individuale)
1. APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
* APERTURA/VARIAZIONE DI UN RAPPORTO CONTINUATIVO:
Conto BancoPosta
Libretto di risparmio
Carta prepagata nominativa
Deposito titoli
Sottoscrizione di polizze ramo vita (ad eccezione di polizza vita con premio annuo di
importo non superiore a 1.000 euro e polizza vita con premio unico di importo non superiore a euro 2.500)
Apertura di rapporto fondi
È necessario acquisire il modulo di adeguata verifica cartaceo che dovrà essere inviato congiuntamente alla documentazione necessaria per la richiesta del prodotto/servizio al TSC o
alla società partner come indicato nella COI 229 della 3/06/2010 per i prodotti collocati
da Poste Italiane per conto terzi:
Prestiti personali
Prestiti finalizzati
Cessione del quinto
Mutui
Servizi di Acquiring fisico
Carta BP Corporate
Carta BP Corporate Gold
* ESECUZIONE DI OPERAZIONI OCCASIONALI SINGOLARMENTE DI IMPORTO
PARI O SUPERIORE A EURO 15.000.
* ESECUZIONE DI OPERAZIONI OCCASIONALI DI RIMBORSO O DI RICARICA SU
CARTE PREPAGATE ANONIME, qualora l’importo ricaricato o rimborsato sia pari o superiore a 1.000 euro. L’adeguata verifica dovrà essere effettuata al momento del rilascio della
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carta prepagata anonima solo se la contestuale prima ricarica sia pari o superiore a 1.000
euro. Ad oggi tale operatività è limitata alla sola tipologia di carta prepagata PostePay New
Gift .
Sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, qualsiasi importo o dubbio sulla veridicità o adeguatezza dei dati
ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente
I SOGGETTI interessati
l’IDENTIFICAZIONE sono:
dalla
registrazione
e
per
IL PRESENTATORE: la persona fisica che effettua materialmente l’operazione, per conto proprio o per conto altrui (si possono
inserire a sportello anche più presentatori es. coeredi)
IL TITOLARE EFFETTIVO DELL’OPERAZIONE, il soggetto cui viene attribuita l’operazione.
Nei RAPPORTI INTESTATI A MINORI non è prevista la compilazione.
Il modulo deve essere compilato dal cliente, se non ne è possibile la compilazione non si
effettua l’operazione ed è necessario valutare se segnalarla come sospetta. Il modulo compilato, datato e firmato dal cliente deve essere consegnato in copia allo stesso previa apposizione della data, timbro e sigla del direttore e della formula: copia tratta dall’originale.
Infine l’Ufficio, sempre negli obblighi di adeguata verifica della clientela, deve svolgere un
controllo costante sui rapporti continuativi per percepirne eventuali mutamenti in funzione
di possibili attività di riciclaggio tramite anche una corretta archiviazione della modulistica.
I moduli di adeguata verifica dovranno essere inviati :
* MODULI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI APERTURA CONTO BANCO POSTA: Al TSC
di competenza giornalmente e contestualmente alla modulistica di richiesta di apertura
conto
* MODULI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI APERTURA ALTRI RAPPORTI CONTINUATIVI:
1 copia al servizio operazioni di filiale al termine della settimana lavorativa tramite raccomandata di servizio al cui interno dovrà essere inserita la distinta riepilogativa.
1 copia originale inserita nel dossier del cliente .
1 copia al servizio operazioni di filiale settimanalmente tramite raccomandata di servizio
1 copia originale archiviata in ordine cronologico in UP per i due mesi successivi a quello
in cui viene effettuata l’operazione e successivamente inviata all’ARCHIVIO CENTRALE di
AVEZZANO in base alle disposizioni vigenti
ATTENZIONE: gli UP aperconto dovranno riportare sui singoli moduli di adeguata verifica il numero del rapporto ed inviarli congiuntamente al corrispondente CH7 al TSC di
competenza che li caricherà .
ATTENZIONE: i moduli di adeguata verifica relativi alle variazioni di rapporto non devono essere inviati in filiale, tali moduli devono essere archiviati nel dossier del cliente .
Per variazione si intende:
apertura deposito titoli richiesta in data successiva all’apertura rapporto;
variazione del rapporto firme;
inserimento nuovo delegato o variazione dei delegati (il modello va compilato e firmato con
il nominativo del delegato);
variazione codice fiscale degli intestatari;
nove richieste di servizio BPOL relative a conti correnti aperti antecedentemente al
24/01/2008.
Particolare attenzione va posta su operazioni per conto di Money transmitters e per conto
di enti caritatevoli.
La figura del “delegato” ad operare su un rapporto continuativo ( conto bancoposta/libretto) non deve essere oggetto di rilevazione ai fini di compilazione del modulo di adeguata
verifica
Nel caso di FONDI:
in caso di apertura rapporto fondi ( SGR) deve essere utilizzato il modulo relativo all’apertura del rapporto continuativo e nella sezione 5 deve essere barrata la casella “Fondi
OICR”. In caso sottoscrizione/rimborso di fondi SGR deve essere utilizzato il modulo relativo alle operazioni occasionali e nella sezione 5 deve essere barrata la casella sottoscrizione/rimborso fondi SGR
Nel caso di COINTESTAZIONI:
Far compilare a ciascun cointestatario un distinto modulo di adeguata verifica persona
fisica rapporto continuativo
Indicare sui singoli moduli l’N.D.G. che identifica la cointestazione e il numero del rapporto. Inviare spillati al TSC/filiale i moduli relativi alle contestazioni.
*MODULI RELATIVI ALLE OPERAZIONI OCCASIONALI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 15.000:
Nel caso di SOGGETTO APPARTENENTE CATEGORIA POLITICAMENTE ESPOSTA
(PEP’S)
Esclusivamente in caso di apertura di rapporto continuativo qualora il cliente dichiari di
appartenere alla categoria delle persone politicamente esposte si deve:
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Richiedere via Fax allegato copia della documentazione acquisita comprensiva del modulo di adeguata verifica al direttore di filiale l’autorizzazione ad accettare la domanda di
apertura rapporto , ottenuta l’autorizzazione effettuare l’operazione e trasmettere i moduli alla BBP/Antiriciclaggio. Controllare i dati con documento valido dal quale potrebbe
anche emergere direttamente l’appartenenza del soggetto alla categoria delle persone
politicamente esposte a prescindere dall’auto dichiarazione del cliente stesso.
Guida alla compilazione dei moduli di adeguata verifica
1. Modulo adeguata verifica: Persona Fisica - Rapporto Continuativo
II modulo deve essere compilato in caso sia di INSTAURAZONE sia di VARIAZIONE di
RAPPORTO CONTINUATIVO intestato a persona Fisica. E’ suddiviso in piu sezioni:
Sezione 1A PF - RC
Indicare se si tratta di instaurazione o di variazione del rapporto (barrando la relativa
casella) e riportare le seguenti informazioni relative al TITOLARE DEL RAPPORTO:
cognome;
nome;
codice fiscale.
Sezione 1B PF - RC: Dichiarazione di appartenenza/non appartenenza a categorie di
soggetti politicamente esposti (PEP’S) — TITOLARE DEL RAPPORTO
Deve essere compilata dal TITOLARE del rapporto quale dichiarazione di appartenenza o
meno alla categoria dei PEP’S, barrando:
in caso di appartenenza. la casella “Dichiaro di appartenere alla categoria delle persone
politicamente esposte”: in tal caso e necessaria anche la compilazione della sotto-sezione
“Origine/Provenienza dei fondi”; barrando la casella corrispondente all’origine/provenienza dei fondi e specificando l’ammontare net campo “Note”. Ove “Origine/Provenienza
dei fondi” non rientrino in una delle ipotesi predefinite, dovranno essere specificati nella
casella individuata con il termine “altro”
In caso di NON appartenenza. la casella “Dichiaro di non appartenere alla categoria delle
persone politicamente esposte”.
La sezione NON deve essere compilata nel caso in cui in rapporto sia stato aperto/variato
da un esecutore e non dal titolare. In tal caso infatti la dichiarazione PEP riguarderà unicamente l’esecutore e sarà rilevata nella sezione 3 del modulo.
Sezione 2 PF - RC: Dati identificativi dell’eventuale ESECUTORE per conto del titolare
Deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui l’apertura del rapporto continuativo
richiesta da persona diverse dall’effettivo titolare — es: tutore, legale rappresentante,
amministratore di sostegno - riportando i dati identificativi dell’esecutore.
La sezione deve essere compilata dall’ ESECUTORE per conto del titolare del rapporto continuativo. secondo le indicazioni fornite nella sezione 1 B.
Sezione 4 PF- RC
E’ finalizzata a raccogliere informazioni sulla PROFESSIONE e sull’ATTIVITA PREVALENTE svolta dal TITOLARE del rapporto.
In caso di modulo compilato dall’esecutore per conto del titolare, le informazioni richieste
devono comunque riferirsi al titolare.
Ove la professione e/o l’attività prevalente non rientrino in una delle ipotesi predefinite,
dovranno essere specificate nelle caselle individuate rispettivamente con il termine “Altro
(specificare)”e/o “Altra attività”.
Inoltre:
in caso di attività svolta all’interno del territorio dello Stato Italiano indicare la Provincia
sede dell’attività economica:
in caso di attività condotta al di fuori dei confini nazionali indicare la Nazione estera.
Sezione 5 PF- RC: instaurazione del rapporto continuativo
E’ finalizzata a rilevare la natura e lo scopo del rapporto richiesto. Ove natura e/o scopo
non rientrino in una delle ipotesi predefinite, dovranno essere specificati nella casella individuata con 11 termine “Altro”.
In caso di emissione della carta prepagata PostePay Junior dovrà essere selezionata
l’opzione “Altro” e dovrà essere riportata nell’apposito spazio la seguente dicitura:
“Emissione carte prepagata PostePay Junior”.
Sezione 6 PF- RC: Note integrative
La sezione e suddivisa in due sotto-sezioni:
“Eventuali Note integrative”: la compilazione è a cura dell’operatore per la rilevazione
di eventuali informazioni aggiuntive acquisite.
“Firme”: contiene i seguenti campi:
° Data: la data di compilazione del modulo;
° Firma del Titolare/Esecutore: la firma del titolare del rapporto continuativo o dell’esecutore per conto del titolare.
° Firma dell’operatore: la firma dell’operatore che ha effettuato l’adeguata verifica;
° Matricola: la matricola dell’operatore che ha effettuato l’adeguata verifica.
Nota Bene: per i rapporti continuativi, diversi dal conto BancoPosta. aperti direttamente
dall’UP necessario riportare nella prima pagina del modulo in alto il NDG ed il numero rapporto cui modulo si riferisce.
2 Modulo adeguata verifica: Persona Fisica - Operazione Occasionale
Sezione 3 PF - RC: Dichiarazione di appartenenza/non appartenenza a categorie di
soggetti politicamente esposti (PEP’S) - ESECUTORE per conto del titolare.
II modulo, suddiviso in più:, sezioni, deve essere compilato nei seguenti casi:
richiesta di singola operazione occasionale di importo pari o superiore a € 15.000,00 ;
operazioni di ricarica o rimborso effettuate su carte prepagate anonime (tipologia di carta
prepagata PostePay New Gift) di importo pari o superiore a € 1.000,00.
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Sezione 1A PF- 00: ORDINANTE dell’operazione occasionale
Specificare (barrando la relativa casella) se si tratta di operazione occasionale di importo
pari o superiore a € 15.000,00 o di operazioni di ricarica o rimborso effettuate su carte
prepagate anonime di importo pari o superiore a € 1.000,00.
Rilevare i dati identificativi del titolare (ordinante) dell’operazione occasionale e confrontarli con i dati presenti nel documento di identificazione esibito dal Cliente.
Sezione 1B PF - 00: Dichiarazione di appartenenza/non appartenenza a categorie di
soggetti politicamente esposti (PEP’S) –ORDINANTE dell’operazione occasionale
Deve essere compilata dal titolare dell’operazione occasionale, quale dichiarazione di
appartenenza o meno alla categoria dei PEP’S, barrando:
in caso di appartenenza: la casella “Dichiaro di appartenere alla categoria delle persone politicamente esposte”: in tal caso e necessario anche compilare la sotto-sezione
“Origine/Provenienza dei fondi”, barrando la casella corrispondente all’origine/provenienza dei fondi e specificando l’ammontare nel campo “Note”. Ove
“Origine/Provenienza dei fondi” non rientrino in una delle ipotesi predefinite, dovranno
essere specificati nella casella individuate con il termine “Altro”.
in caso di NON appartenenza la casella “Dichiaro di non appartenere alla categoria delle
persone politicamente esposte”.
La sezione NON deve essere compilata nel caso in cui I’operazione occasionale è effettuata da un esecutore e non dal titolare. In tal caso infatti la dichiarazione PEP riguarderà unicamente l’esecutore e sarà rilevata nella sezione 3 del modulo.
Sezione 2 PF - 00: Dati identificativi dell’ESECUTORE per conto del titolare
Deve essere compilata esclusivamente nel caso in cui l’operazione occasionale è richiesta
da persona diverse dall’effettivo titolare — es:. tutore, legale rappresentante. amministratore di sostegno, delegato - riportando tutti i dati identificativi dell’esecutore.
A titolo esemplificativo, nel caso di bollettini di conto corrente di importo pari o superiore
ad euro 15.000,00. è necessario acquisire sempre i dati relativi al presentatore, non che
quelli del soggetto indicato sul bollettino stesso alla voce “eseguito da”.
Sezione 3 PF - 00: Dichiarazione di appartenenza/non appartenenza a categorie di soggetti politicamente esposti (PEP’S) - ESECUTORE per conto dell’ordinante dell’operazione occasionale
Deve essere compilata dall’ESECUTORE per conto del titolare dell’operazione occasionale, secondo le indicazioni fornite nella precedente sezione 1 B.
Sezione 4 PF - 00
E’ finalizzata a raccogliere informazioni sulla PROFESSIONE e sull’ATTIVITA PREVALENTE svolta dal TITOLARE dell’operazione occasionale.
In caso di modulo compilato dall’esecutore, le informazioni richieste devono comunque
riferirsi al titolare.
Ove la professione e/o l’attività prevalente non rientrino in una delle ipotesi predefinite,
dovranno essere specificate nelle caselle individuate rispettivamente con il termine ‘Altro
(specificare)” e/o “Altra attività”.
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Inoltre:
in caso di attività svolta all’interno del territorio dello Stato Italiano indicare la Provincia
sede dell’attività economica:
in caso di attività condotta al di fuori dei confini nazionali indicare la Nazione estera.
Sezione 5 PF - 00: NATURA E SCOPO DELL’OPERAZIONE OCCASIONALE
E’ finalizzata a rilevare la natura e lo scopo dell’operazione occasionale. Ove natura o
scopo non rientrino in una delle ipotesi predefinite, dovranno essere specificati nella casella individuate con il termine “Altro”.
Sezione 6 PF - 00: Note integrative
E’ suddivisa in due sotto-sezioni:
“Eventuali Note integrative”, la compilazione e a cura dell’operatore per la rilevazione
di eventuali informazioni aggiuntive.
“Firme”: contiene i seguenti campi:
° Data: la data di compilazione del modulo;
° Firma dell’Esecutore: la firma dell’esecutore per conto del titolare;
° Firma dell’operatore: la firma dell’operatore che ha effettuato I’ adeguata verifica;
° Matricola: la matricola dell’operatore che ha effettuato l’adeguata verifica.
3. Modulo adeguata verifica: Persona Giuridica - Rapporto Continuativo
II modulo deve essere compilato in caso sia di INSTAURAZONE sia di VARIAZIONE di
RAPPORTO CONTINUATIVO intestato a persona giuridica. E’ suddiviso in più sezioni:
Sezione 1 PG - RC
Specificare se si tratta di instaurazione o di variazione di rapporto (barrando la relativa
casella) indicare le seguenti informazioni relative alla persona giuridica intestataria del
rapporto:
denominazione sociale;
partita IVA;
codice fiscale:
sede Legale:
provincia sede dell’ attività economica, in caso di attività economica svolta entro I confini del territorio dello State Italiano;
nazione sede dell’attività economica, in caso di attività economica svolta al di fuori del
territorio dello Stato Italiano.
Sezione 2 PG - RC: Dati identificativi dell’ESECUTORE per conto del titolare
Deve essere compilata dall’esecutore the opera per conto della persona giuridica (es. legale
rappresentante, procuratore) con i suoi dati identificativi. In caso di ditta individuale la
sezione dovrà riportare i dati identificativi del titolare della ditta individuale.
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Sezione 3 PG - RC: Dichiarazione di appartenenza/non appartenenza a categorie di
soggetti politicamente esposti (PEP’S)- ESECUTORE per canto del titolare
Deve essere compilata dall’esecutore per conto del titolare del rapporto continuativo quale
dichiarazione di appartenenza o meno alla categoria dei PEP’S, barrando:
in caso di appartenenza. la casella “Dichiaro di appartenere alla categoria delle persone
politicamente esposte”: in questo caso e necessaria anche la compilazione della sottosezione “Origine/Provenienza dei fondi”, barrando la casella corrispondente all’origine/provenienza dei fondi e specificando l’ammontare nel relativo campo “Note”. Ove
“Origine/Provenienza dei fondi” non rientrino in una delle ipotesi predefinite, dovranno
essere specificati nella casella individuata con il termine “Altro”.
in caso di NON appartenenza. la casella “Dichiaro di non appartenere alla categoria
delle persona politicamente esposte”.
Sezioni 4A/4B/4C PG - RC: SUSSISTENZA DEL TITOLARE EFFETTIVO
Le sezioni devono essere compilate dall’esecutore (es. legate rappresentante, procuratore)
per conto del titolare del rapporto continuativo, quale dichiarazione di sussistenza o meno
del titolare effettivo.
In caso di sussistenza di uno o più titolari effettivi:
° barrare la casella “sì”
° fornire tutti i dati identificativi di ciascuno di essi (a tal fine si dovranno utilizzare le
Sezioni 4A,48 e 4C).
In caso di NON sussistenza del titolare effettivo:
° barrare la casella “no”
° fornire (barrando la relativa casella) le motivazioni della NON sussistenza:
Sezione 1 PG - 00: ORDINANTE dell’operazione
Inserire i dati relativi alla persona giuridica ordinante e quindi titolare dell’operazione
occasionale di importo pari o superiore a € 15.000.00:
denominazione sociale;
partite IVA;
codice fiscale;
sede Legale;
provincia sede dell’attività economica, in caso di attività economica svolta entro i confini
del territorio dello Stato Italiano;
nazione sede dell’attività economica, in caso di attività economica condotta all’estero.
Sezione 2 PG - 00: dati identificativi dell’ESECUTORE per canto dell’ordinante dell’operazione
Deve essere compilata dal soggetto che opera per conto della persona giuridica (es. legale
rappresentante, procuratore) con tutti i suoi dati identificativi. In caso di ditta individuale la
sezione dovrà riportare i dati identificativi del titolare della ditta individuale.
Sezione 5 PG- RC: instaurazione del rapporto continuativo
E’ finalizzata a rilevare la natura e lo scopo del rapporto richiesto.
Ove natura e/o scopo non rientrino in una delle ipotesi predefinite. dovranno essere specificati nella casella, individuata con il termine “Altro”.
Sezione 3 PG - 00: Dichiarazione di appartenenza/non appartenenza a categorie di soggetti politicamente esposti (PEP’S)- ESECUTORE per conto dell’ordinante dell’operazione
Deve essere compilata dal soggetto esecutore per conto del titolare dell’operazione occasionale, quale dichiarazione di appartenenza o meno alla categoria PEP’S, barrando:
In caso di appartenenza, la casella “Dichiaro di appartenere alla categoria delle persone
politicamente esposte”: in questo caso e necessaria anche la compilazione della sottosezione “Origine/Provenienza dei fondi”, barrando la casella corrispondente all’origine/provenienza dei fondi e specificando l’ammontare nel relativo campo “Note”. Ove
“Origine/Provenienza dei fondi” non rientrino in una delle ipotesi predefinite, dovranno
essere specificati nella casella individuate con il termine “Altro”.
In caso di NON appartenenza la casella “Dichiaro di non appartenere alla categoria delle
persone politicamente esposte”.
Sezione 6 PG - RC: Note integrative
suddivisa in 2 sotto-sezioni:
“Eventuali Note integrative”: la compilazione 6 a cura dell’operatore per la rilevazione
di eventuali informazioni aggiuntive.
° “Firme”: contiene i seguenti campi:
° Data: la data di compilazione del modulo;
° Legale Rappresentante. Procuratore: la firma dell’esecutore per conto della persona
giuridica titolare del rapporto;
° Firma dell’operatore: la firma dell’operatore che ha effettuato l’adeguata verifica;
° Matricola: la matricola dell’operatore che ha effettuato l’adeguata verifica.
Sezioni 4A /4B /4C PG - 00
Le sezioni devono essere compilate dall’esecutore (es. legale rappresentante, procuratore,
delegato) per conto del titolare dell’operazione occasionale. quale dichiarazione di sussistenza o meno del titolare effettivo.
In caso di sussistenza di uno o più titolari effettivi:
° Barrare la casella “si”;
° fornire tutti i dati identificativi di ciascuno di essi utilizzando le Sezioni 4A.48 e 4C).
In caso di NON sussistenza del titolare effettivo:
° Barrare la casella “no”;
° fornire (barrando la relativa casella) le motivazioni della NON sussistenza.
4. Modulo adeguata verifica: Persona Giuridica - Operazione Occasionale
II modulo, suddiviso in più sezioni, deve essere compilato nel caso di singola operazione
occasionale di importo pari o superiore a € 15.000,00 intestata a persona giuridica.
Sezione 5 PG - 00: NATURA, SCOPO dell’operazione occasionale
E’ finalizzata a rilevare la natura, lo scopo ed il beneficiario dell’operazione occasionale e
deve essere sempre compilata dall’esecutore per conto del titolare. Prevede le seguenti sezioni:
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Natura dell’operazione occasionale: barrare la casella corrispondente alla natura dell’operazione. Ove la natura non rientri in una delle ipotesi predefinite, dovrà essere specificata nella sezione individuata con il termine “Altro”;
Scopo operazione occasionale: indicare lo Scopo dell’operazione occasionale;
Beneficiario: indicare il cognome e il nome o la ragione sociale del beneficiario dell’operazione;
Importo: indicare l’importo dell’operazione, con il dettaglio della divisa.
eventuali registrazioni giacenti nell’archivio locale e chiederne la trasmissione all’host
centrale.
Sezione 6 PF - 00: Note integrative
La sezione e suddivisa in 2 sotto-sezioni:
“Eventuali Note integrative”: la compilazione è a cura dell’operatore per la rilevazione
di eventuali informazioni aggiuntive acquisite.
“Firme”: contiene i seguenti campi:
° Data: la data di compilazione del modulo;
° Legale Rappresentante. Procuratore. Delegato: la firma dell’esecutore per conto della
persona giuridica titolare dell-operazione occasionale.
° Firma dell’operatore: la firma dell’operatore che ha effettuato l’adeguata verifica;
° Matricola: la matricola dell’operatore che ha effettuato l’adeguata verifica.
Per “l’Anagrafe Generale” (rapporti continuativi) se non abilitati all’operatività inviare la
documentazione alla Filiale
Registrazioni di Sportello (Archivio Unico Informatico - AUI)
Particolare attenzione va posta in caso di operazioni effettuate da intermediari finanziari (
Banche, Istituti di Moneta Elettronica es. Fineco Leasing, SGR)
Controllare a fine giornata prima della chiusura contab. da server voce 29EOIF – Elenco
Op. Inter. Finanz.
Se si effettuano errori:
3270 procedura GEMOAR prevede la digitazione dei modelli AN/M in caso di erronea
digitazione dell’opzione “INTERMEDIARIO FINANZIARIO”, inviare poi i modelli alla
Filiale se non è possibile raccogliere i dati richiesti per la compilazione del modello bisogna comunicare la mancata registrazione dell’operazione all Business Unit
BancoPosta/Compliance/Antiriciclaggo
In caso di erronea imputazione dell’operazione a soggetti diversi dalle effettive parti si
deve compilare il mod. AN/M, trasmetterlo alla Filiale e comunicare alla Business Unit
BancoPosta/Compliance/Antiriciclaggio, per l’annullo nell’AUI, i dati dell’operazione
erroneamente registrata.
Se l’UP annulla in giornata l’operazione erroneamente registrata la richiesta di annullo della registrazione AUI avviene in
automatico.
Controllare a fine giornata in retro sportello nella fase TRDA le
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Se durante la registrazione di un’operazione i dati anagrafici risultano incompleti e si forza
la procedura per proseguire la registrazione resta comunque in sospeso per completare:
per “l’anagrafe settoriale dell’antiriciclaggio” (rapporti occasionali) procedura GEMOAR
(MAOO) “Completamento anagrafiche”.
Libretti al portatore
Tutti i libretti al portatore devono essere portati ad un saldo
inferiore a 4999,99 euro oppure estinti.
Il saldo dei libretti di risparmio al portatore non può essere
quindi pari o superiore a 5.000 euro comprese le competenze
annuali.
In caso di trasferimento di libretti al portatore il cedente deve far pervenire all’UP entro 30
giorni dal trasferimento stesso la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto contenente
i dati identificativi del cessionario (nome cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo
e data di nascita, l’indirizzo e gli estremi del documento) e la data del trasferimento.
L’UP inoltra la dichiarazione a Business Unit Bancoposta – Operazioni - Servizio Risparmi.
Per i libretti al portatore trasferiti prima del 30 aprile 2008 (entro il 29) il presentatore
possessore del libretto, se diverso dal soggetto che ha aperto il libretto stesso in occasione della presentazione all’incasso può rilasciare un’autocertificazione (fac simile dis n.
72 29/4/08) contenente la data del trasferimento e il nome ed il cognome o la ragione
sociale del cedente.
In assenza di autocertificazione da parte del presentatore del libretto deve pervenire da
parte del cedente, entro i trenta giorni successivi alla presentazione all’incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto.
In sua assenza Poste deve segnalare al Min. dell’Economia e delle Fin.. Infine l’UP inoltra
la dichiarazione del cedente o l’autocertificazione a Business Unit Bancoposta – Operazioni
– Servizio Risparmi
Se la comunicazione del cedente avviene prima della presentazione del libretto dovrà essere trasmessa ugualmente a Business.
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Se non viene presentata autocertificazione o dichiarazione di cessione l’UP dovrà darne
comunicazione via faxa a Business Unit.
La documentazione relativa all’autocertificazione/dichiarazione di cessione dopo l’invio a
Business deve essere conservata per 10 anni agli atti dell’UP presso il quale il libretto è
stato presentato all’incasso. (Le infrazione relative a mancato adeguamento del limite, mancata estinzione entro il 30/6/09 oppure mancata comunicazione/autocertificazione del trasferimento possono comportare sanzioni amministrative dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore).
Anche in assenza di autocertificazione/dichiarazione di cessione l’operazione dovrà comunque essere accettata (ma, ricordiamo, deve essere segnalata).
Adempimenti operativi
Libretti al portatore rientranti nella procedura conversione d’ufficio:
titolare uguale al presentatore - DiS n. 51 del 2/5/07 cambia solo l’inoltro della documentazione da inviarsi a Business
titolare censito in anagrafe generale e diverso dal presentatore – si deve censire il nuovo
presentatore ed effettuare il trasferimento della titolarità del rapporto poi inviare la documentazione a Business
titolare non censito in anagrafe e diverso dal presentatore – si deve censire il presentatore, collegare l’NDG al rapporto e inviare la documentazione a Business
Libretti al portatore on-line
Presentatore persona fisica diversa dal titolare.
si deve censire il presentatore ed effettuare il trasferimento di
rapporto al nuovo NDG; inviare, se ricevuta, l’autocertificazione o la comunicazione. Del cedente a BBP – Operazioni –
Servizio Risparmi
Presentatore persona giuridica diversa dal titolare
operatività uguale al primo punto, nel caso il presentatore persona giuridica non sia censito si inviano anche i documenti per
il censimento sempre a BBP. Per i nuovi censimenti consegnare l’informativa e acquisire
la manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali.
Trasferimento rapporti in Anagrafe Libretti al portatore
riceverà il rapporto a seguito della transazione. Funzione 20
in anagrafe generale si cerca il primo ndg, inserire nel campo
servizio la sigla DR inserire il numero del libretto e premere
invio.
Funzione 20: Per verificare che il soggetto che riceverà il
rapporto sia già presente in anagrafe e inserire il codice
fiscale in estremi di ricerca comuni, se censito si ottiene
l’NDG. Verificare la congruenza dei dati, modificare quelli
non più validi. Se il cliente non è censito occorre farlo. A questo punto ottenuti i due NDG sempre in anagrafe generale
Funzione 30: operazioni particolari
03 trasferimento di un rapporto: Inserire l’NDG del titolare del rapporto, il servizio DR, la
filiale, la categoria e il numero del rapporto, poi premere invio, digitare nel campo NUOVO
TITOLARE l’NDG del nuovo titolare del rapporto, premere invio, confermare con F5. La
transazione determina l’estinzione del rapporto sul primo NDG e l’accensione sul secondo
NDG che risulterà essere il nuovo titolare.
Attestazione di adeguata verifica di soggetto titolare
di rapporto continuativo (per l’identificazione a distanza)
Art 30 D.L.231 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di
cui all’articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), si considerano
comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i
clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione
ai quali siano stati già identificati di persona:
a) intermediari di cui all’articolo 11, comma 1;
b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea, così come definiti nell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere b),
c), e d), della direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all’Unione europea purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali
in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI;
d) professionisti di cui all’articolo 12, comma 1, nei confronti di altri professionisti.
L’attestazione deve essere idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve essere
identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l’intermediario
o il professionista attestante, nonche’ l’esattezza delle informazioni comunicate a distanza.
Manuale utente anagrafe generale - trasferimento rapporti allegato alla DiS n. 72 del
29/4/2008 - operatività in 3270.
Si devono individuare i due ndg, primo ndg del titolare che cede il rapporto secondo ndg che
I clienti di poste italiane titolari di conti, depositi o altri rapporti continuativi possono
richiedere agli uffici postali un’attestazione di identificazione a distanza nel merito del
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modulo contenente l’adeguata verifica del cliente stesso
sulla valutazione del suo livello di rischio di riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo.
L’obbligo di adeguata verifica della clientela si considera
assolto, pur in assenza del cliente, qualora l’intermediario
che deve identificare ottenga un’attestazione da un altro
intermediario presso il quale il cliente è già titolare di un
rapporto continuativo e in relazione al quale sia già stato
identificato di persona; consegnando questa dichiarazione
il cliente può aprire un nuovo rapporto.
Il modulo deve essere rilasciato dall’UP in cui è radicato il rapporto, timbrato e firmato dall’operatore che effettua l’attestazione. Insieme dev’essere consegnata al cliente anche una
copia del "Modulo di adeguata verifica del cliente…" con data, timbro, firma del Dir.
Dell’UP e la formula "copia tratta dall’originale".
Segreterie Territoriali
SLP CISL Lombardia
Bergamo
Legnano/Magenta
Segretario Tancredi Gabriella
Segretario Celli Maurizio
Via Carnovali, 88 - 24126 Bergamo
Tel. 035-324560/1
www.slp-cisl.it/bergamo
Via 4 Giugno, 54 - 20087 Magenta
Tel. 02-97298391
Brescia
Mantova
Segretario Punzi Giovanni
Segretario Reana Franzoni
Via Altopiano d’Asiago, 3 - 25128 Brescia
Tel. 030-303040
www.slp-brescia.it
Piazza Filippini, 4 - 40100 Mantova
Tel. 0376-328689
COI n. 302 /2010
La richiesta può essere effettuata tramite il modulo allegato alla DiS 107 17/6/08 o con
richiesta scritta del cliente la quale deve contenere:
per le persone fisiche (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, c.f. - estremi del
documento che deve essere lo stesso dell’accensione, controllare in anagrafe e nel dossier
- se il documento risultasse nel frattempo rubato o smarrito o scaduto - fare oracolo - fare
la fotocopia del nuovo inserirla nel dossier e modificare in anagrafe la maschera di censimento)
per le persone giuridiche (la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale del soggetto non persona fisica titolare del rapporto, i dati anagrafici del legale rappresentante
- vedi sopra).
Le Filiali sono a disposizione per qualsiasi precisazione in materia, data la delicatezza e la
molteplicità di casi possibili.
Como
Milano
Segretario Palmisano Leonardo
Segretario Raffaele Roscigno
Via Rezzonico, 43 - 22100 Como
Tel. 031-296242
Via Tadino, 18 - 20124 Milano
Tel. 02-29528465
www.slp-cisl.it/milano
Cremona
Monza
Segretario Tassi Maurizio
Segretario Colletti Pellegrino
Viale Trento e Trieste,52 - 26100 Cremona
Tel. 0372-462929
Via Dante, 17/a - 20052 Monza
Tel. 039-2399245
Darfo Boario
Pavia
Segretario Garattini Monica
Segretario Dassù Maurizio
Via Lorenzetti, 15 - 25047 Darfo Boario
Tel. 0364-531506
Via Rolla, 3 - 27100 Pavia
Tel. 0382-28590
www.slp-cisl.it/pavia
Buon lavoro a tutti, sempre e comunque nel rispetto delle normative perché,
COL ROSSO NON SI PASSA!
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Lecco
Sondrio
Segretario Alessi Vincenzo
Segretario Monti Luciana
Via Besonda,11 - 22053 Lecco
Tel. 0341-275555
Via Bonfandini, 1 - 23100 Sondrio
Tel. 0342-512554
Lodi
Varese
Segretario Martorana Giovanni
Segretario Santacroce Antonio
Piazzale Forni, 1 - 26900 Lodi
Tel. 0371-59101
www.slplodi.altervista.org
Via Luini, 5 - 21100 Varese
Tel. 0332-283654
www.slp-cisl.it/varese
Segreteria Regionale
SLP CISL Lombardia
Viale E. Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02/26225158 r.a. Fax 02/24410568
e-mail: [email protected]
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Segretario Regionale: Giuseppe
Marinaccio
Segretario Aggiunto: Maurizio
Cappello
Segretario Organizzativo: Giusy
Greco
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Maffeo
Responsabile Coordinamento Donne: Luisella
Vezzulli
Responsabile Coordinamento Giovani: Gaetano
Il
Urso
Corriere delle Poste
Giornale Regionale dell’SLP CISL Lombardia
Direttore Responsabile: Antonio Casablanca
Direttore Esecutivo: Giuseppe Marinaccio
Comitato di Redazione: Maurizio Cappello, Giuseppina Greco
Direzione e Amministrazione:
Viale E. Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Registrazione presso la Cancelleria
del Tribunale di Milano n. 580 del 22/09/2006
Stampa:
La Terra Promessa - Via Fermi, 24 - NOVARA
N. 5 - Ottobre 2010 - Spedizione in A.P. semestrale DL 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 DCB Milano
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