CORPORATE GOVERNANCE NELLE
SOCIETA’ QUOTATE
Roma 13 novembre 2013
Cristina Piazzini
Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci
Divisione Corporate Governance
1
Riforma del risparmio:
governance delle quotate



vigilanza
inerente
la
La c.d. legge sul risparmio (legge n. 262/05) è intervenuta in
modo rilevante sull’attività di vigilanza della Consob sugli
emittenti quotati.
In particolare, a seguito agli scandali societari che avevano visto
coinvolte società italiane e estere (tra cui Cirio, Parmalat, Enron,
WordCom), erano emerse nuove criticità nell’ambito dei sistemi
di governo societario e nuove esigenze di tutela dei piccoli
risparmiatori: la c.d. riforma del risparmio in risposta a tali
criticità ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire il ruolo, i poteri e
le conseguenti responsabilità della Consob. Oltre ad un
rafforzamento dei poteri connessi alla vigilanza informativa e
alla previsione di sanzioni amministrative più rigorose, alla
Consob sono stati attribuiti per la prima volta poteri (sopratutto
regolamentari) che incidono direttamente sulla governance
delle quotate.
Successivamente sono intervenuti altri provvedimenti legislativi
di rilievo, molti dei quali imposti dalla normativa comunitaria
(cfr. D.lgs. n. 173/2008; D.Lgs. n. 259/2010; legge n. 120/2011).
2
Ambito di applicazione
• Le norme in materia di corporate governance delle
società quotate si trovano nella Parte IV (Disciplina
degli emittenti), Titolo III, Capo II, del Testo Unico
della Finanza (D.Lgs. N. 58/98- TUF).
• Ai sensi dell’art. 119 del TUF, le disposizioni del Capo
II «si applicano, salvo che sia diversamente
specificato, alle società italiane con azioni quotate in
mercati regolamentati italiani o di altri paesi
dell'Unione Europea (società con azioni quotate)».
3
Le aree di interesse principali
• Vigilanza sul collegio sindacale
• Nomina degli organi di amministrazione e
controllo
• Obblighi informativi (relazione sul governo
societario, relazione sulla remunerazione)
4
Vigilanza sul collegio sindacale
• Con il TUF il collegio sindacale (e il consiglio di
sorveglianza e il comitato per controllo sulla gestione
dei modelli dualistico e monistico) è stato posto al
centro dei controlli societari come interlocutore
privilegiato della Consob nella vigilanza sulla
correttezza della gestione delle quotate. Il controllo
della Consob sulla gestione è, quindi, un controllo
mediato da vigilanza sui sindaci.
5
Vigilanza sul collegio sindacale
• Il collegio sindacale deve vigilare (art. 149 TUF):
a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
b) sul rispetto principi corretta amministrazione;
c) sull'adeguatezza struttura organizzativa della società del sistema di
controllo interno e del sistema amministrativo contabile e sull'affidabilità di
quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario
previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante
informativa al pubblico, dichiara di attenersi (novità introdotta dalla legge sul
risparmio);
d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società
controllate ai fini dell’informativa price sensitive.
6
Vigilanza sul collegio sindacale
• Il collegio sindacale, inoltre, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. N.
39/2010 (in materia di revisione legale dei conti), in qualità di
«comitato per il controllo interno e la revisione deve vigilare
su:
a) il processo di informativa finanziaria;
b) l'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna,
se applicabile, e di gestione del rischio;
c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
d) l'indipendenza della societa' di revisione, in particolare per
quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione
all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.
7
Vigilanza sul collegio sindacale
• Infine, con specifico riferimento alla disciplina delle operazioni
con parti correlate adottata dalla Consob con Regolamento n.
17221/2010 in attuazione dell’art. 2391-bis codice civile, il
collegio sindacale deve vigilare sulla conformità delle
procedure adottate dalle società in tale materia ai principi
indicati nel regolamento nonché sulla loro osservanza e ne
deve riferire all'assemblea ai sensi dell’articolo 2429, secondo
comma, del codice civile ovvero dell’articolo 153 del Testo
unico.
8
Vigilanza sul collegio sindacale
• Ai fini dell’adempimento dei propri obblighi di vigilanza il collegio
sindacale è posto al centro di flussi informativi:
- si scambia tempestivamente informazioni con la società di revisione; al
collegio sindacale riferisce il preposto al controllo interno; gli
amministratori devono riferire tempestivamente, almeno ogni tre mesi,
sulle operazioni più rilevanti e su cui vi sono conflitti d’interessi (art. 150
TUF);
- riceve dalla società di revisione, in qualità di comitato per il controllo
interno, una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di
revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel
sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa
finanziaria (art. 19 D.lgs. N. 39/2010).
9
Vigilanza sul collegio sindacale
• Il collegio sindacale se ha fondato sospetto
che gli amministratori, in violazione dei loro
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità
nella gestione che possono recare danno alla
società o ad una o più società controllate, può
denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'art.
2409 c.c. (art. 152 TUF).
10
Vigilanza sul collegio sindacale
• Il Collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla Consob le
irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza (art. 149, comma 3, TUF).
• In caso di violazione dei doveri di vigilanza dei sindaci la Consob:
– applica sanzioni amministrative pecuniarie (da 25 mila a 2,5 milioni
euro);
– nei casi di fondato sospetto di gravi irregolarità può denunciare fatti a
tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c. (art. 152 TUF).
• La Consob, infine, interviene in caso di inerzia degli amministratori
dichiarando la decadenza dei sindaci nei casi in cui venga accertato il difetto
dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità (previsti dalla legge
o dai Regolamenti di attuazione) dei componenti dell’organo di controllo (art.
148 TUF).
11
Vigilanza sul collegio sindacale
• Regime ante-riforma del risparmio: l’atto costitutivo, e non la Consob,
doveva stabilire “limiti al cumulo degli incarichi” per il collegio sindacale.
• Dopo la riforma , è la Consob a dover stabilisce i limiti al cumulo degli
incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di
controllo delle società italiane con azioni quotate possono assumere
presso tutte le società di capitali di cui al codice civile, avendo riguardo
all’onerosità e complessità di ciascun incarico anche in rapporto a:
– dimensione della società;
– al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel
consolidamento;
– all’estensione e all’articolazione della sua struttura amministrativa.
• Il Regolamento Consob stabilisce altresì modi e termini di informazione al
pubblico e alla Consob di tali incarichi.
• La Consob deve dichiarare la decadenza degli incarichi al raggiungimento
del numero massimo stabilito dal Regolamento.
12
Vigilanza sul collegio sindacale
• Limite di 5 incarichi come membro di un organo di controllo di un
emittente quotato.
• Elaborazione di un modello che tiene conto delle possibili combinazioni tra
le diverse tipologie di incarico (sindaco, sindaco che svolge il controllo
contabile, amministratore con deleghe di gestione, amministratore senza
deleghe che partecipa al comitato esecutivo, amministratore senza
deleghe gestionali e che non partecipa al comitato esecutivo) in differenti
categorie di società di capitali (quotate o diffuse, società di interesse
pubblico, società grandi, società medie, società piccole).
• Attribuzione di un peso ad ogni tipologia di incarico per categoria di
società e di un punteggio massimo pari a 6 risultante dall’applicazione del
modello (peso per numero di incarichi), salvo che ricopra la carica di
componente dell’organo di controllo in un solo emittente. Superato il
punteggio di 6 i sindaci decadono dall’ultimo incarico assunto a meno che
non si dimettano da altri incarichi rientrando nel limite.
• Esenzione per incarichi in società piccole (società non quotate e non di
interesse pubblico – banche assicurazioni, sgr – che ai sensi art. 2435-bis
c.c. possono redigere bilancio abbreviato) e per gli incarichi nell’ambito di
procedure di liquidazione o previste dalla legge fallimentare e dalle leggi
13
speciali.
Vigilanza sul collegio sindacale
• Obbligo di informativa alla Consob ed al pubblico da parte dei membri
degli organi di controllo con periodicità annuale. La Consob ha strutturato
una procedura telematica per l’invio delle informazioni alla Consob da
parte sindaci con password e ha costruito banca dati che rileva
superamento limite (c.d. S.A.I.V.I.C.).
• Per completezza, si segnala che I’art. 36 del DL. n. 201/2011 (c.d. «Salva
Italia») convertito dalla legge n. 214/2011, ha introdotto il cosiddetto
divieto di «interlocking», ossia il divieto di assumere o esercitare cariche in
imprese, o gruppi di imprese, concorrenti, operanti nei mercati del credito,
assicurativo e finanziario. Il divieto di cumulo deve intendersi tra le cariche
detenute negli organi gestionali e di sorveglianza (consiglio di
amministrazione, di gestione e di sorveglianza), di controllo (collegio
sindacale) inclusi i funzionari di vertice (direttori generali e, nelle società
quotate anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili
societari previsti dall'art. 154-bis TUF) e le cariche analoghe (quindi anche
quelle non esecutive e di controllo). Il divieto non si applica agli incarichi di
sindaco supplente fintanto che permanga la supplenza. Sono stati
elaborati criteri applicativi dalle tre Autorità di Vigilanza interessate (Banca
d’Italia, Consob ed Isvap) in un documento congiunto, in attesa di
ulteriori chiarimenti normativi.
14
Nomina degli organi di amministrazione e controllo
• Con il TUF dopo un lungo dibattito su opportunità prevedere
un amministratore espressione della minoranza, si preferì
stabilire che gli statuti delle quotate dovevano individuare
modalità per l’elezione di un sindaco della minoranza.
• Dopo gli scandali societari degli inizi del 2000, con la Riforma
del Risparmio, come ulteriore presidio alla correttezza della
gestione è stata introdotta la figura dell’amministratore della
minoranza e dell’amministratore indipendente.
15
Nomina degli organi di amministrazione e controllo
• Gli statuti devono prevedere il voto di lista per consentire l’elezione di
almeno un sindaco e un amministratore da parte della minoranza (artt.
147-ter e 148 del TUF);
• L’assemblea per la nomina degli organi di amministrazione e controllo deve
essere convocata almeno 40gg prima della data fissata per l’adunanza
(30gg per le cooperative). Le liste devono essere depositate presso la sede
sociale almeno 25gg prima di quello previsto per l’assemblea e messe a
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le
altre modalità previste dalla Consob almeno 21gg giorni prima (entro il
medesimo termine di 21gg possono essere depositate certificazioni che
attestano quota partecipazione);
• Almeno 1 amministratore (ovvero 2 se il CdA è composto da più 7
membri) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148,
comma 3, del TUF per i sindaci (almeno 1 componente del consiglio di
gestione, nel sistema dualistico, se il consiglio è composto da più di 4
membri).
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Nomina degli organi di amministrazione e controllo
• Un altra delega regolamentare attribuita alla Consob dalla Riforma del
Risparmio che incide su governance riguarda l’elezione dei componenti
degli organi sociali.
• La Consob in attuazione della delega ha:
– Individuato le quote minime di partecipazione necessarie per la
presentazione di liste per la nomina dei componenti del consiglio di
amministrazione (art. 147- ter TUF);
– Individuato le modalità di nomina con voto di lista dei componenti
dell’organo di controllo (art. 148, comma 1, TUF).
In attuazione del potere di richiesta d’informazioni da diffondere al pubblico
(art. 114, comma 5, TUF), la Consob ha individuato anche specifici obblighi di
pubblicità relativi all’elezione degli organi sociali (indicare nel comunicato
post-assemblea coloro che sono stati eletti da lista di maggioranza o
minoranza e coloro che hanno dichiarato di essere in possesso di requisiti di
indipendenza ).
17
Nomina degli organi di amministrazione e controllo
• Fonte normativa: Art. 147-ter, comma 1, TUF “Lo statuto prevede
che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla
base di liste di candidati e determina la quota minima di
partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non
superiore a un quarantesimo del capitale sociale [2,5% n.d.r.] o alla
diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo
conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari
delle società quotate”.
• Ai sensi del comma 3, del medesimo art.: “.................almeno uno
dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla
lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e
non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci
che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di
voti.....”
18
Nomina degli organi di amministrazione e controllo
• Quote minime di partecipazione per presentazione liste (semplificate
rispetto alla disciplina originaria):
- 0,5%: capitalizzazione di mercato maggiore di euro 15 miliardi;
- 1%: capitalizzazione di mercato maggiore di euro 1 miliardo e inferiore o
uguale a euro 15 miliardi;
- 2,5%: capitalizzazione di mercato inferiore o uguale a euro 1 miliardo;
- 4,5%: capitalizzazione inferiore a euro 375 milioni (se flottante è superiore
al 25% e non c’è controllo di diritto; se non ricorrono le 2 condizioni, 2,5%);
- rimessa agli statuti, per le cooperative, che la possono individuare con
riferimento al capitale sociale o al numero dei soci;
- le società che richiedono l’ammissione a quotazione possono prevedere, per
il primo rinnovo successivo alla medesima, che la quota di partecipazione
richiesta per la presentazione delle liste di candidati, sia pari ad una
percentuale non superiore al 2,5%.
19
Nomina degli organi di amministrazione e controllo
• La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale, la quota di
partecipazione richiesta per la presentazione
delle liste dei candidati per l’elezione degli
organi di amministrazione e controllo, facendo
riferimento alla capitalizzazione media
dell’ultimo trimestre dell’esercizio.
20
Nomina degli organi di amministrazione e controllo
• Fonte normativa: Art. 148, comma 2, del TUF (“La Consob stabilisce
con regolamento modalità per l’elezione, con voto di lista, di un
membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza
che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno
presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti”).
•
La riforma del risparmio ha previsto questa nuova delega regolamentare a favore
della Consob tenuto conto che la vecchia previsione del TUF che rimetteva
all’autonomia statutaria l’individuazione di modalità per l’elezione di un sindaco
espressione della minoranza, nella prassi, non aveva prodotto risultati sufficienti
(sia perchè le società avevano individuato negli statuti soglie alte per la
presentazione delle liste sia per la riluttanza degli investitori anche istituzionali a
partecipare attivamente alla vita sociale). Per questo nella rel di
accompagnamento del TUF si legge che la Consob è delegata a individuare una
disciplina che consenta la concreta presenza di amministratori di minoranza
evitando, al contempo, di facilitare i c.d. disturbatori di assemblea.
21
Nomina degli organi di amministrazione e controllo
• Elementi essenziali disciplina:
– ogni socio può presentare una lista;
– lo statuto può prevedere una quota minima di
partecipazione per la presentazione delle liste in
misura non superiore a quella prevista per la nomina
degli amministratori;
– divieto di prevedere una percentuale o un numero
minimo di voti che le liste devono conseguire;
– divieto di presentare o votare più di una lista, anche
per interposta persona o tramite società fiduciarie:
• in capo al singolo socio;
• in capo ai soci appartenenti al medesimo gruppo e ai soci
che aderiscono ad un patto parasociale sull’emittente.
22
Nomina degli organi di amministrazione e controllo
– in sede di deposito delle liste devono essere fornite
informazioni su identità soci che hanno presentato la lista;
esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e
personali dei candidati; dichiarazione dei soci diversi da
quelli di controllo o di maggioranza relativa dell’assenza di
rapporti di collegamento con quest’ultimi;
– ove alla scadenza di tale termine sia stata depositata una sola
lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro
• possono essere presentate liste sino al terzo giorno
successivo a tale data (riapertura termini);
• le soglie eventualmente previste per la presentazione
delle liste sono dimezzate (dimezzamento);
– norme su sostituzione componenti organi di controllo nel
rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle
minoranze
– La lista dalla quale sono tratti gli amministratori e sindaci c.d. della
minoranza non deve essere collegata neppure indirettamente con
la lista presentata e/o votata dai soci di maggioranza. Si deve
trattare di una lista presentata e/o votata non da una minoranza
fittizia ma da una minoranza effettivamente estranea alla
compagine di maggioranza.
23
Nomina degli organi di amministrazione e controllo
•
Nel Regolamento Consob è previsto che, ai fini delle disposizioni in materia di nomina degli
organi di controllo, sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell’art. 148, comma
2, del TUF, almeno nei seguenti casi:
– rapporti di parentela (rapporti fra un socio e quei familiari che si ritiene possano
influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Essi possono includere: il coniuge non
separato legalmente, i figli anche del coniuge, il convivente e i figli del convivente e le
persone a carico del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente)
(definizione mutuata in parte dallo IAS 24);
– appartenenza al medesimo gruppo (controllante, società controllate e le società
sottoposte al comune controllo);
– rapporti di controllo tra una società e i soggetti che la controllano congiuntamente;
– apporti di collegamento ai sensi dell’art. 2359, comma 3, c.c., anche con soggetti
appartenenti al medesimo gruppo;
– svolgimento, da parte di un socio, di funzione gestorie o direttive, con assunzione di
responsabilità strategiche, nell’ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
– adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall’art.122 TUF su emittente,
controllante o controllata dell’emittente.
Il voto ad una lista di minoranza da parte di un soggetto collegato ad un socio di riferimento
assume rilevo solo se è stato determinante per l’elezione del componente dell’organo di
controllo (prova di resistenza) (norma volta ad evitare che una lista di minoranza venga
eliminata perché ad es. ha votato a favore appositamente, con poche azioni ,un soggetto legato
24
a socio di controllo).
Nomina degli organi di amministrazione e controllo
• Per assicurare una maggiore trasparenza sui
collegamenti tra liste la Consob con Comunicazione
n. 9017893 del 26.2.2009 ha infine raccomandato a
coloro che depositano liste definite di minoranza di
rendere note le eventuali relazioni (tra cui parentela,
partecipazioni azionarie, adesioni a medesimi patti
parasociali, commerciali, professionali), qualora
significative, con soci di controllo o di maggioranza
relativa, nonché le motivazioni per le quali non sono
state considerate determinanti per ritenere esistenti
i citati collegamenti.
25
Nomina degli organi di amministrazione e controllo
• Al fine di assicurare una più equilibrata composizione degli organi di
amministrazione e controllo delle società quotate è stata introdotta una
specifica normativa in materia di quote di genere (legge n. 120 del
12.7.2011 che ha introdotto il comma 1-ter nell’art. 147-ter e il comma 1bis nell’art. 148 del TUF), applicabile a decorrere dal primo rinnovo degli
organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate
in mercati regolamentati successivo al 12 agosto 2012 (un anno dalla data
di entrata in vigore della legge).
• Viene previsto l’obbligo per gli statuti di prevedere che il riparto degli
amministratori/sindaci effettivi (ma la norma è applicabile a tutti i modelli)
da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i
generi.
26
Nomina degli organi di amministrazione e controllo
• Applicazione graduale dell’obbligo, che comunque è stato limitato nel
tempo (esigenza di escludere dubbi di costituzionalità, nel presupposto
che la differenziazione nel genere diventerà un dato acquisito dopo un
certo periodo di tempo): la riserva è pari ad almeno un quinto degli
amministratori e dei sindaci eletti per il primo mandato in applicazione
della legge, successivamente ad almeno un terzo; tale criterio di riparto si
applica per tre mandati consecutivi.
• Alla Consob è demandato il potere regolamentare di dettare norme in
ordine alla violazione, all’applicazione ed al rispetto delle disposizioni in
materia di quota di genere: la scelta è stata quella di dettare pochi principi
generali è di lasciare agli statuti la massima autonomia nel disciplinare i
criteri di formazione delle liste e di sostituzione dei componenti in corso di
mandato: unica prescrizione significativa, per non ostacolare la
presentazione di liste di minoranza, è stata quella di vietare agli statuti di
imporre il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che
presentino un numero di candidati inferiore a tre.
27
Nomina degli organi di amministrazione e controllo
• Articolato sistema sanzionatorio: qualora la composizione
dell’organo amministrativo/di controllo risultante dall’elezione
non rispetti il criterio di riparto la Consob diffida la società
interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine
massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di
inottemperanza alla diffida, è prevista applicazione sanzione
amministrativa pecuniaria (da euro 100.000 a euro 1.000.000)
e nuovo termine di tre mesi per adempiere. In caso di
ulteriore inottemperanza, i componenti eletti decadono dalla
carica.
28
Obblighi informativi: relazione sulla corporate
governance (art. 123-bis TUF)
• Obbligo per gli emittenti valori mobiliari ammessi alle
negoziazioni in mercati regolamentati di pubblicare in
occasione dell’approvazione del bilancio la c.d. Relazione sul
governo societario e gli assetti proprietari, che può costituire
una sezione della relazione sulla gestione ovvero una
relazione distinta pubblicata congiuntamente alla medesima
relazione sulla gestione (obbligo introdotto dal D.Lgs. N.
229/2007 – recepimento della Direttiva OPA - poi integrato
con D.Lgs. n. 173/2008 in recepimento ad una modifica delle
Direttive in materia di conti annuali e consolidati).
29
Obblighi informativi: relazione sulla corporate
governance (art. 123-bis TUF)
• Detta relazione contiene informazioni dettagliate riguardanti, appunto:
- gli assetti proprietari (ad es. struttura del capitale, restrizioni al
trasferimento di titoli o al diritto di voto; partecipazioni rilevanti nel capitale e
patti parasociali ex art. 122 TUF, accordi tra la società e gli amministratori, i
componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono
indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro
rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto, norme
applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei
componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica
dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via
suppletiva, etc);
30
Obblighi informativi: relazione sulla corporate
governance (art. 123-bis TUF)
-
il governo societario (ad es. adesione ad un codice di comportamento in
materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati
regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni
dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni; le pratiche di
governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli
obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari; le principali
caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno
esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche
consolidata; i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti,
i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro
esercizio; la composizione e il funzionamento degli organi di
amministrazione e controllo e dei loro comitati).
Specie nei primi tempi, c’è stata un’applicazione un po’ formalistica di tali
indicazioni e del principio comply or explain, adesso graduale miglioramento
anche grazie a format Borsa Italiana. Iniziative comunitarie per migliorare
l’applicazione del suddetto principio, ritenuto ancora insoddisfacente.
31
Obblighi informativi: relazione sulla remunerazione
(art. 123-ter TUF)
• Norma introdotta dal D.Lgs. n. 259/2010 in attuazione di una specifica
Raccomandazione UE;
• Pubblicata dalle società con azioni quotate almeno 21gg prima
dell’assemblea di bilancio (presso sede sociale e sito Internet o con le altre
modalità stabilite dalla Consob);
• articolata in due sezioni e approvata dal consiglio di amministrazione
(consiglio di sorveglianza nel dualistico);
• sottoposta (prima sezione) al voto non vincolante dell’assemblea;
• potere della Consob di disciplinare i contenuti della relazione, sentite
Banca d'Italia e Isvap per quanto concerne i soggetti rispettivamente
vigilati e tenuto conto della normativa comunitaria di settore.
32
Obblighi informativi: relazione sulla remunerazione
(art. 123-ter TUF)
• Prima sezione: illustra la politica della società in materia di remunerazione
dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei
dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno
all'esercizio successivo nonchè le procedure utilizzate per l'adozione e
l'attuazione di tale politica;
• seconda sezione: contiene nominativamente per i componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali e in forma
aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche: un'adeguata
rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la
remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla
carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza
con la politica della società in materia di remunerazione approvata
nell'esercizio precedente; l’illustrazione analitica dei compensi corrisposti
nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla
società e da società controllate o collegate.
33
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