Ente pubblico non economico
BANCA D’ITALIA E COLLEGIO SINDACALE
ISTRUZIONI DI VIGILANZA
PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
EMANATE DA BANCA D’ITALIA
a cura di Beatrice Ramasco
per il Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC di Torino
Comitato Pari Opportunità
Gruppo di Lavoro L. 120/2011
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ISTRUZIONI DI VIGILANZA
PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL’»ELENCO SPECIALE»
EMANATE DA BANCA D’ITALIA
Il 12 gennaio 2012 la Banca d'Italia ha pubblicato la bozza delle nuove "Disposizioni di vigilanza per gli
intermediari finanziari" in attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario come
modificato dal D. lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.
Al Titolo III
“ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CONTROLLI E CONTROLLI INTERNI
il collegio sindacale è definito tra gli organi con funzione di controllo
(gli altri sono il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo di gestione)
-
Fonti normative
- Art. 107, commi 2 e 3 del T.U.;
- art.112 del T.U.;
delibera del C.I.C.R. del 25 luglio 2000
(circolare n.216 del 5-08-1996 e successivi aggiornamenti)
a cura
del Comitato Pari Opportunità
Gruppo di Lavoro L. 120/2011
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…
“Il collegio sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e
collaborando con essi, contribuisce ad assicurare la regolarità e la
legittimità della gestione nonché a preservare l’autonomia
dell’impresa. In particolare, nell’effettuare il controllo
sull’amministrazione e sulla direzione, deve soffermarsi sulle eventuali
anomalie che siano sintomatiche di disfunzioni degli organi medesimi.
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…
Valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle
principali aree organizzative nonché l’efficienza del sistema dei
controlli interni ed in particolare del controllo dei rischi, del
funzionamento dell’internal audit (ove previsto), del sistema
informativo contabile.
Può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni di tutte le unità
delle strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo
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…
L’attività di controllo può determinare la formulazione da parte del
collegio sindacale di osservazioni e proposte di modifica volte alla
rimozione di eventuali anomalie riscontrate.
Di tali osservazioni e proposte, nonché della successiva attività di
verifica del collegio sull’attuazione di eventuali provvedimenti, deve
essere conservata adeguata evidenza.
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…
Il collegio sindacale mantiene un coordinamento con le strutture
preposte allo svolgimento di funzioni di controllo interno nonché con la
società di revisione al fine di incrementare il grado di conoscenza degli
accertamenti effettuati da tali unità operative.
L’interazione tra l’attività di controllo posta in essere dal collegio e
l’attività di vigilanza contribuisce al rafforzamento del complessivo
sistema di supervisione sull’intermediario.
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ISTRUZIONI DI VIGLIANZA
PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Il Collegio è al vertice dei controlli ed è coessenziale alle gestione perché oltre alla attività
tradizionale deve verificare l’efficienza e l’efficacia delle procedure impostate per fronteggiare i
rischi per prevenirne l’insorgere e mitigare l’impatto degli effetti
oggetto della vigilanza sindacale
non solo la gestione,
non solo i risultati,
non solo i rischi,
ma la struttura deputata alla gestione
ma le procedure
ma il sistema di controllo di questi
La firma del collegio sindacale attesta la correttezza delle procedure
E quindi un controllo non solo quantitativo ma valutativo
Che rientra quindi in una attività di
VIGILANZA PRUDENZIALE
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PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
La vigilanza prudenziale si basa sui “tre pilastri” previsti dalla disciplina di Basilea:
1) Il “requisito patrimoniale” per fronteggiare i rischi dell’attività costituito dal
Patrimonio di Vigilanza (requisito patrimoniale complesso e concentrazione del rischio)
2) Le “strategie e processi di controllo» per determinare il livello di capitale
interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diversi da quelli
presidiati dal requisito patrimoniale complessivo (“primo pilastro”) ICAAP annualmente
inviato all’Autorità di
3) l’ “obbligo di informativa al pubblico” riguardanti l’adeguatezza patrimoniale
La vigilanza informativa:
Comunicazioni alla Banca d’Italia
(Segnalazioni di vigilanza, Centrale dei rischi, Relazione sulla struttura organizzativa, Esponenti aziendali)
Bilancio d’Impresa
Operazioni rilevanti
Vigilanza Ispettiva
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“divieto di interlocking “
L’art. 36 del d.l. “Salva Italia” ha introdotto il divieto di
assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese
concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e
finanziario.
La norma, che risponde all’esigenza di evitare situazioni
potenzialmente lesive della concorrenza.
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