Ente pubblico non economico BANCA D’ITALIA E COLLEGIO SINDACALE ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI EMANATE DA BANCA D’ITALIA a cura di Beatrice Ramasco per il Comitato Pari Opportunità dell’ODCEC di Torino Comitato Pari Opportunità Gruppo di Lavoro L. 120/2011 Ente pubblico non economico ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL’»ELENCO SPECIALE» EMANATE DA BANCA D’ITALIA Il 12 gennaio 2012 la Banca d'Italia ha pubblicato la bozza delle nuove "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" in attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario come modificato dal D. lgs. del 13 agosto 2010, n. 141. Al Titolo III “ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE CONTROLLI E CONTROLLI INTERNI il collegio sindacale è definito tra gli organi con funzione di controllo (gli altri sono il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo di gestione) - Fonti normative - Art. 107, commi 2 e 3 del T.U.; - art.112 del T.U.; delibera del C.I.C.R. del 25 luglio 2000 (circolare n.216 del 5-08-1996 e successivi aggiornamenti) a cura del Comitato Pari Opportunità Gruppo di Lavoro L. 120/2011 Ente pubblico non economico … “Il collegio sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi, contribuisce ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione nonché a preservare l’autonomia dell’impresa. In particolare, nell’effettuare il controllo sull’amministrazione e sulla direzione, deve soffermarsi sulle eventuali anomalie che siano sintomatiche di disfunzioni degli organi medesimi. Ente pubblico non economico … Valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative nonché l’efficienza del sistema dei controlli interni ed in particolare del controllo dei rischi, del funzionamento dell’internal audit (ove previsto), del sistema informativo contabile. Può avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni di tutte le unità delle strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo Ente pubblico non economico … L’attività di controllo può determinare la formulazione da parte del collegio sindacale di osservazioni e proposte di modifica volte alla rimozione di eventuali anomalie riscontrate. Di tali osservazioni e proposte, nonché della successiva attività di verifica del collegio sull’attuazione di eventuali provvedimenti, deve essere conservata adeguata evidenza. Ente pubblico non economico … Il collegio sindacale mantiene un coordinamento con le strutture preposte allo svolgimento di funzioni di controllo interno nonché con la società di revisione al fine di incrementare il grado di conoscenza degli accertamenti effettuati da tali unità operative. L’interazione tra l’attività di controllo posta in essere dal collegio e l’attività di vigilanza contribuisce al rafforzamento del complessivo sistema di supervisione sull’intermediario. Ente pubblico non economico ISTRUZIONI DI VIGLIANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI Il Collegio è al vertice dei controlli ed è coessenziale alle gestione perché oltre alla attività tradizionale deve verificare l’efficienza e l’efficacia delle procedure impostate per fronteggiare i rischi per prevenirne l’insorgere e mitigare l’impatto degli effetti oggetto della vigilanza sindacale non solo la gestione, non solo i risultati, non solo i rischi, ma la struttura deputata alla gestione ma le procedure ma il sistema di controllo di questi La firma del collegio sindacale attesta la correttezza delle procedure E quindi un controllo non solo quantitativo ma valutativo Che rientra quindi in una attività di VIGILANZA PRUDENZIALE 7 Ente pubblico non economico ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI La vigilanza prudenziale si basa sui “tre pilastri” previsti dalla disciplina di Basilea: 1) Il “requisito patrimoniale” per fronteggiare i rischi dell’attività costituito dal Patrimonio di Vigilanza (requisito patrimoniale complesso e concentrazione del rischio) 2) Le “strategie e processi di controllo» per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio, anche diversi da quelli presidiati dal requisito patrimoniale complessivo (“primo pilastro”) ICAAP annualmente inviato all’Autorità di 3) l’ “obbligo di informativa al pubblico” riguardanti l’adeguatezza patrimoniale La vigilanza informativa: Comunicazioni alla Banca d’Italia (Segnalazioni di vigilanza, Centrale dei rischi, Relazione sulla struttura organizzativa, Esponenti aziendali) Bilancio d’Impresa Operazioni rilevanti Vigilanza Ispettiva 8 Ente pubblico non economico ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI “divieto di interlocking “ L’art. 36 del d.l. “Salva Italia” ha introdotto il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario. La norma, che risponde all’esigenza di evitare situazioni potenzialmente lesive della concorrenza. 9