Incontro con gli Organismi indipendenti di valutazione 23 giugno 2010 Luisa Torchia 1 Autonomia e differenziazione degli enti nel quadro della riforma 2 Le amministrazioni che, allo stato, sono chiamate a svolgere procedure di valutazione delle strutture e del personale attraverso gli OIV, sono: - i ministeri; - le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; - le agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999, con esclusione dell’Agenzia del Demanio; - gli enti pubblici non economici nazionali. 3 Le disposizioni che limitano l’applicazione del D. Lgs. n. 150/2009 Alcune disposizioni del decreto legislativo individuano limiti all’applicazione del decreto. Altre subordinano l’applicazione dello stesso all’adozione di discipline speciali di adeguamento. 4 Art. 74 D. Lgs. n. 150/2009 Con riferimento al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca, il comma 4 subordina l’applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del decreto legislativo n. 150/2009 all’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determini i limiti e le modalità di applicazione. 5 Art. 13 D. Lgs. 150/2009 (segue) Per quanto riguarda i rapporti con le Agenzie di valutazione, disposizioni per il raccordo con le attività della Commissione saranno stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i ministri competenti. 6 Art. 19 D. Lgs. n. 150/2009 (segue) Con riferimento agli Enti di ridotte dimensioni, prevede che le disposizioni sulla graduatoria della performance individuale «non si applicano al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance a un percentuale limitata del personale dipendente e dirigente». 7 Le decisioni della Commissione 8 Enti previdenziali La Commissione ha ricevuto dei quesiti in merito alla nomina degli OIV negli Enti Previdenziali. Con la delibera n. 8/2010, la Commissione ha espresso l’avviso che la disposizione di cui all’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 479 del 1994, secondo cui i componenti dei Servizi di controllo interno, cioè gli organi che gli Organismi indipendenti di valutazione sono destinati a sostituire, ai sensi dell’art. 14, co 2, D. Lgs. 150/2009, devono essere “nominati dal Presidente dell’ente, d’intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza”, debba valere, in assenza di diversa disposizione legislativa, anche per la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione. 9 Enti di ricerca La Commissione ha esaminato i profili problematici relativi all’applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009 agli Enti di ricerca nella delibera n. 37/2010, con la quale è stato manifestato l’avviso che gli Enti di ricerca, nella loro qualità di enti pubblici nazionali, siano tenuti alla costituzione dell’OIV e che le funzioni di misurazione e valutazione che l’Organismo sarà chiamato a svolgere ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009 non riguardino, in attesa del decreto previsto dall’articolo 74, comma 4, i tecnologi e i ricercatori degli Enti di ricerca, salvo per quanto attiene alle attività amministrative e di gestione svolte dai medesimi. La Commissione è in attesa dei decreti di cui all’art. 13, co. 12, per la definizione delle modalità di raccordo con l’attività di valutazione affidata all’ANVUR. 10 Enti di ridotte dimensioni La Commissione ha risposto a numerosi quesiti formulati in merito alla costituzione degli OIV negli enti di ridotte dimensioni. Al riguardo la Commissione ha ritenuto che le amministrazioni di ridotte dimensioni sottoposte alla vigilanza ministeriale potessero costituire l’Organismo in forma monocratica o associata ovvero richiedere di avvalersi, per lo svolgimento dell’attività di valutazione, dell’Organismo indipendente costituito presso l’amministrazione vigilante (v. Sezione “Risposte a Quesiti” del sito istituzionale). 11 La nuova disciplina della trasparenza 12 La trasparenza a livello internazionale 13 Il tema della trasparenza è considerato nell’ambito della Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, ratificata dall’ordinamento italiano con legge n. 116/2009. In questa sede, la trasparenza è regolata in modo strumentale alla lotta contro la corruzione nelle pubbliche amministrazioni. La Convenzione stabilisce il rispetto della trasparenza in merito alla selezione, remunerazione, formazione dei funzionari pubblici, ma anche al finanziamento dei mandati pubblici elettivi (art. 7); prevede l’adozione di un Codice di condotta dei pubblici ufficiali (art. 8), nonché di misure che garantiscano la trasparenza in materia di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche (art. 9). Più specifici sono gli articoli 10 e 13, rispettivamente, sull’accessibilità al pubblico delle informazioni detenute dalle amministrazioni e sulla partecipazione dei privati ai procedimenti amministrativi. 14 Importanti indicazioni sono raccomandazioni dell’OCSE. contenute in alcune Una parte del documento “Government at a Glance – G&G” del 2009 è dedicata al problema dell’integrità. Lo scopo è quello di individuare situazioni di conflitti di interessi, attraverso l’accessibilità totale. 15 I profili della trasparenza • Trasparenza come diritto • Trasparenza come risultato • Trasparenza come strumento 16 Art. 11 D. Lgs. n. 150/2009 La trasparenza è intesa come “accessibilità totale”. Il comma 1 stabilisce che la disciplina della trasparenza rientra nei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione. 17 Il principale strumento attraverso cui trova attuazione la disciplina della trasparenza è la pubblicazione dei dati sui siti istituzionali. Il decreto n. 150 non ha determinato l’abrogazione delle previgenti disposizioni contenenti obblighi di trasparenza (v. delibera n. 6/2010), cui si affiancano, a volte integrandole, le nuove previsioni del decreto. 18 I dati oggetto di trasparenza sono: - dati informativi relativi al personale - dati informativi sull’organizzazione, sulle procedure e sulla gestione delle risorse strumentali - dati sulla gestione dei servizi pubblici - dati sulla gestione dei pagamenti - dati sulle buone prassi - dati sul public procurement - dati su sovvenzioni, contributi, crediti sussidi e benefici di natura economica - dati su enti e strutture pubbliche 19 Le disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 in materia di trasparenza Informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance (art. 3, co. 3, 5, 6) Informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti (art. 11, co. 1) Garanzia della massima trasparenza in tutte le fasi del Ciclo di gestione della performance (art. 11, co. 3) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il relativo stato di attuazione (art. 11, co. 8, lett. a) 20 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità Il co. 2 dell’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 prevede che: “ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità”. La Commissione ha in programma l’adozione delle Linee guida entro il 30 settembre 2010 (delibera n. 5/2010). 21 Ulteriori strumenti Giornate della trasparenza Previsione della organizzazione di giornate della trasparenza, ai fini della presentazione del Piano e della Relazione sulla performance 22