DR. PAOLO CHIAPEROTTI VIA TORINO , 150, 00184 ROMA TEL/FAX 06484425 - 55 FASCICOLO DEL FABBRICATO (qualche nota sulla sua nascita, breve vita e morte) (Comune di Roma) anno 1999 Il Comune di Roma, per raggiungere e/o mantenere lo standard europeo delle costruzioni della città e forse anche a seguito delle numerose vite umane perdute per il crollo dello stabile di civile abitazione sito nel quartiere portuense, ha voluto istituire con deliberazione n. 166 del 2/11/99, il fascicolo del fabbricato. Attualmente quindi il fascicolo d. f. è obbligatorio solamente per la città di Roma in quanto il Disegno di legge del Presidente del Consiglio n.4339 bis del 30/11/99 non è divenuto Legge. Il fascicolo del fabbricato prevede la verifica dello stabile sotto il profilo statico ed impiantistico e dovrà essere redatto da tecnici abilitati e quindi avrà carattere certificativo della situazione statica e normativa dello stabile e dovrà comunque essere seguito da un programma di ripristino delle eventuali situazioni verificate non conformi. E’ prevista la nomina di un responsabile per la custodia, l’aggiornamento ed il rinnovo del fascicolo del fabbricato a termini di normativa. Gli immobili dovranno dotarsi del fascicolo di fabbricato entro i seguenti tempi: - entro due anni quelli costruiti prima del 1939 termine prorogato dal 2001 al 2002; - entro quattro anni quelli costruiti tra il 1940 ed il 1971 e quindi entro il 2004; - entro sei anni quelli costruiti dal 1972 e quindi entro il 2006; anno 2002 Il TAR del Lazio con sentenza n.1219/2002 ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondati due ricorsi, proposti da un privato cittadino, contro la delibera del Fascicolo del Fabbricato del Consiglio Comunale n. 166/99 (istituzione del libretto casa) e della giunta comunale n. 473/2000 (schema del fascicolo del fabbricato). Quindi, al momento, sussiste pienamente l'obbligo dell'effettuazione del fascicolo del fabbricato per il Comune di Roma. La V sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 2 luglio 2002, n.2714 ha accolto il ricorso di un proprietario di casa sospendendo l'efficacia della sentenza del Tar Lazio Roma - sezione II 1219/2002, resa tra le parti concernente la DISCIPLINA NORMATIVA PER EDIFICI NEL COMUNE DI ROMA DI UN FASCICOLO DEL FABBRICATO. CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI ROMA Sito web amministrativo: www.chiaperottipaolo.it Sito web tecnico: www.laprevenzioneincendi.it DR. PAOLO CHIAPEROTTI VIA TORINO , 150, 00184 ROMA TEL/FAX 06484425 - 55 La predetta sezione ha dedotto la illegittimità della prestazione imposta ai cittadini residenti nel Comune di Roma senza una specifica previsione legislativa che preveda tale facoltà. settembre 2002 " l'attesa è finita !!!!!! " ed è stata premiata la speranza di tecnici ed affini per una più abbondante fatturazione. Ora non solo il Comune di Roma ma tutti i Comuni del Lazio potranno istituire un nuovo Ufficio con impiegati, scartoffie varie, esame progetti-proposte, controlli, aggiornamenti ecc. con il risultato aspettato da tutti quelli preoccupati della sicurezza degli edifici. Gli addetti al settore si sono asciugati le lacrime, sui loro volti avviliti dalle predette sentenze è tornato radioso il sorriso illuminato dal sole dell'avvenire, i loro computer hanno ripreso a ronzare e le loro segretarie hanno ripreso ad inviare all'utenza ormai ben più vasta di prima le offerte per gli adempimenti prescritti. C'è lavoro per tutti i tecnici del Lazio e d'Italia, (anzi aspettiamoci un nuovo tipo di immigrante, il geometra extracomunitario che a bordo di carrette del mare e a dorso di asino invaderà il Lazio alla conquista degli uffici tecnici comunali all'uopo istituiti). Infatti la Regione Lazio ha legiferato in materia. La Legge Regionale del 12/09/02 n.31, all'art.1 recita I comuni del Lazio hanno la facoltà, nell'ambito della propria competenza territoriale, di istituire un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione, così come previsto al comma 2. Quindi il fascicolo del fabbricato potrà essere istituito da tutti i Comuni del Lazio, che lo vorranno, per dare finalmente sicurezza, a sentire i vari Consigli Comunali, ai loro preoccupatissimi cittadini proprietari di case. Per l'inizio delle operazioni sul campo, un ultimo sospiro, bisognerà aspettare l'approvazione, da effettuarsi entro 90 giorni dalla promulgazione della Legge, del relativo Regolamento di esecuzione per conoscere i modi di effettuazione ed i tempi del nuovo fascicolo del fabbricato. Infine, con notevole ritardo, in data 25/03/05 la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore ai trasporti e lavori pubblici all'unanimità ha deliberato di adottare il regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 settembre 2002, n.31, concernente l'istituzione del fascicolo del fabbricato. Il regolamento è costituito da 11 articoli ed 1 allegato. Da quel giorno beato è iniziato il lavoro dei vari professionisti che si offrono, compilano scartoffie e CD che nessuno legge o ha voglia di consultare, CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI ROMA Sito web amministrativo: www.chiaperottipaolo.it Sito web tecnico: www.laprevenzioneincendi.it DR. PAOLO CHIAPEROTTI VIA TORINO , 150, 00184 ROMA TEL/FAX 06484425 - 55 - i tecnici domandano, s'informano sui tramezzi spostati anche venti anni prima, prendono doverosi appunti, chiedono planimetrie catastali cui nessuno avrebbe mai pensato, insomma cercano di fare sapere che stanno lavorando alacremente, - gli agronomi, con sapienza, si arrampicano agilmente sugli alberi del giardino condominiale, saggiano l'humus dei terreni, scacciano le formiche ed altri insetti, dando direttive all'amministratore visto ormai come un piccolo imprenditore agricolo, relazionano sullo stato di salute, altrimenti inconoscibile per gli ignari condomini, delle essenze arboree condominiali che potrebbero rovinare a sentir loro, pericolosamente al suolo, - i laureati in geologia, increduli per le richieste d'intervento dopo anni di sbadigli, relazionano "speditivamente" circa il sottosuolo degli stabili (nel senso che non controllano nulla direttamente, ma vanno presso l'ufficio apposito del Comune di Roma per copiare qualcosa da immettere poi nell'apposita sezione del f.d.f.), il tutto per la "sicurezza" dei condomini. Alcuni amministratori, pochissimi in verità che, con un minimo di preparazione professionale, sicuri dell'inutilità totale del lavorio di quanto sopra, per non gravare di spese inutili i proprietari di case, resistono alla tentazione ed al presunto obbligo della redazione del Fascicolo del Fabbricato. Non lo mettono all'ordine del giorno delle assemblee condominiali, malgrado anche qualche invero sporadica richiesta, ne ostacolano quindi l'esecuzione a loro rischio. Spiegano che loro stessi, persone sempre di esperienza, o i condomini medesimi sono capacissimi di vedere crepe nei muri o alberi pendenti che stanno per cadere e che quindi solo allora potrebbero affidare a tecnici qualificati i necessari controlli. Infatti avendo constatato l'assenza di sanzioni non previste nelle normative, questi amministratori si rifiutano di procedere a salassare i loro condomini. Il Comune di Roma preoccupato per queste resistenze alla redazione del f. d. f. (sicuramente sollecitato dagli ordini e collegi dei professionisti interessati è però corso ai ripari) infatti ha deliberato che i condomini facenti parte di un condominio privo del predetto fascicolo non possono chiedere permessi per costruire (D.I.A. ecc.). Questa delibera prima inosservata, ultimamente è stata poi adottata dai vari Municipi del Comune di Roma obbligando i predetti restii amministratori, tranne alcuni che ancora non cedono, a capitolare innanzi alle pressanti richieste dei tecnici sempre preoccupatissimi della sicurezza dei condomini. Anno fine 2005 Ma il giorno 13/XI/05 il T.A.R. del Lazio accoglieva il ricorso di Confedilizia per ottenere l'annullamento della deliberazione n. 27 del 24 febbraio 2004 con cui il Consiglio Comunale di Roma ha provveduto all'istituzione del fascicolo del fabbricato e quindi ha rovinato ancora la torta ai buongustai. CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI ROMA Sito web amministrativo: www.chiaperottipaolo.it Sito web tecnico: www.laprevenzioneincendi.it DR. PAOLO CHIAPEROTTI VIA TORINO , 150, 00184 ROMA TEL/FAX 06484425 - 55 Attualmente gli orfani del f. d. f. mugugnano, gufando ed auspicando un qualche disastro edilizio che colpisca gli edifici non fascicolati (sarebbe il massimo) nella speranza che il Consiglio di Stato prontamente adito dal Comune di Roma, ribalti la sentenza onde permettere di fascicolare tutta Roma, magari anche il Colosseo. (A sentir loro tutti gli altri edifici condominiali d'Italia sarebbero a forte rischio, in quanto gli altri comuni e comproprietari se ne fregano delle loro malevole profezie). Anno 2006 Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso n.5627/2004, proposto dalla Confederazione Italiana della proprietà contro il Comune di Roma e nei confronti della Regione Lazio per l'annullamento della deliberazione del Comune di Roma n. 27 del 24 febbraio 2004 con la quale il Consiglio Comunale di Roma ha provveduto alla istituzione el f.d.f., con pronuncia dell'8 novembre 2006 Sez. II ha annullato la predetta delibera comunale e quindi il f.d.f. non si deve fare. TAR del Lazio: Sentenza n. 12320/2006 Nella sentenza immediatamente esecutiva il Tar afferma ovviamente che il contenuto del fascicolo del fabbricato non può legittimamente essere il mero duplicato dei dati già acquisiti o esistenti presso la Pubblica Amministrazione e che sono richiesti solo perché essa non è in grado di ordinarli e valutarli correttamente. Inoltre, secondo il Tribunale è illegittima l’imposizione di oneri complessi e di peso eccessivo, per tutti i tipi di edifici e senza una minima discriminazione tra loro. Infine, afferma ancora il Tar, la legge non ammette interventi ed opere generalizzate sugli edifici di qualunque genere, età e condizione; con la conseguenza che gli accertamenti, al fine d’evitare oneri eccessivi e senza riguardo al loro peso sulle condizioni economiche dei proprietari, devono esser suggeriti solo in caso d’evidente, indifferibile ed inevitabile necessità, se del caso con graduazione dei rimedi da realizzare. Anche la Corte Costituzionale aveva bocciato la legge regionale campana per l’istituzione del libretto casa e sono numerosi i pronunciamenti anche del Consiglio di Stato, nello stesso senso. Morale: Gli amministratori che non hanno fatto redigere il fascicolo del fabbricato all'epoca obbligatorio, rischiando in proprio, hanno evitato di fare sostenere ai loro condomini (belle) spese complessive di decine di migliaia di euro a seconda della grandezza degli edifici condominiali, con evidente vantaggio economico per i loro amministrati. Roma 15 settembre 2010 PAOLO CHIAPEROTTI CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI ROMA Sito web amministrativo: www.chiaperottipaolo.it Sito web tecnico: www.laprevenzioneincendi.it