SPECIALECASASICURA
“Fascicolo del fabbricato:
una
strada lunga
ma necessaria
Sicurezza degli immobili, delle case in cui viviamo. Un problema
che riguarda da vicino milioni di italiani. Abbiamo chiesto
a Domenico Ricciardi, presidente emerito dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma e Consulente del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, di spiegarci quali sono ad oggi le
cure ed i rimedi previsti per i fabbricati della capitale
di Clara Modesto
Con le delibere n. 166/99
e 473/2000 il consiglio comunale di Roma, a seguito
del tragico evento del crollo
verificatosi negli anni scorsi
in via di Vigna Jacobini, ha
istituito l’obbligo, per gli edifici pubblici e privati ubicati
nel territorio del comune, di
dotarsi di un “fascicolo del
fabbricato” , ma poi cosa è
successo?
Nella foto Domenico Ricciardi
Dopo varie vicissitudini, per
ultimo il Consiglio di Stato si
pronuncia sul ricorso presentato
dal comune di Roma contro la
sentenza del TAR del Lazio 13
novembre 2006, n. 12320 che
ha abolito l’obbligatorietà del
“fascicolo del fabbricato” mentre
sono oltre 11.000 i libretti già
presentati e validati dal comune
di Roma. I giudici del TAR Lazio,
erano intervenuti in materia di
fascicolo del fabbricato ed avevano annullato la delibera n. 27/
2004 del comune di Roma e la
delibera n. 6/2005 della regione Lazio che, in attuazione della
legge regionale n. 31/2002,
avevano reso operativo l’obbligo della redazione del “fascicolo del fabbricato” per tutti gli
edifici, affermando l’illegittimità
degli adempimenti previsti dalle
delibere in quanto eccessivamente onerosi per i proprietari.
Ricordiamo che il fascicolo di
fabbricato era stato introdotto
nella regione Lazio dalla legge
regionale n. 31 del 12 settembre 2002 che consentiva ai
comuni, al fine di conoscere lo
stato di conservazione del patrimonio edilizio, l’istituzione di
un fascicolo per ogni fabbricato
esistente o di nuova costruzione.
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obiettivo sicurezza
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Il Consiglio di Stato, al quale
si è appellato il comune, con
l’ordinanza n. 1580 del 27
marzo 2007, si è pronunciato
definitivamente sul problema
del fascicolo del fabbricato (FF)
istituito dalla regione Lazio e dal
comune di Roma.
Secondo i giudici deve essere considerato illegittimo anche
l’onere di eseguire verifiche
geologiche ambientali, senza
operare alcuna distinzione sulla
base dell’età, delle condizioni o
del tipo di edificio perché nascerebbe per i privati l’obbligo
di svolgere accertamenti tecnici
di straordinaria complessità, che
tra l’altro dovrebbero essere
stati già eseguiti dalla pubblica amministrazione in sede di
redazione degli strumenti urbanistici, dei piani territoriali e di
salvaguardia paesistico-ambientale e quindi si risolverebbero
in una mera duplicazione di
documenti.
La sentenza del Consiglio
di Stato ha definitivamente
chiuso la questione del fascicolo..
Non è così, nel senso che gli
organi di stampa hanno riportato delle notizie che vanno lette
con attenzione.
La legge della regione Lazio
sul fascicolo del fabbricato rimane assolutamente operante
a tutti gli effetti ed è stata dalla
varie sentenze non indebolita
ma rinforzata.
La questione riportata dalla
stampa, nata per iniziativa dell’associazione della confedilizia,
riguarda esclusivamente la delibera del consiglio comunale di
Roma che ha deliberato prima
che fosse promulgato il regolamento della legge regionale.
Il TAR ha annullato l’efficacia
di tale delibera come obbligo
del cittadino ed il Consiglio di
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obiettivo sicurezza
Stato ha semplicemente, ad
oggi, respinto la domanda di
sospensione in attesa della sentenza di merito.
In sintesi non è più obbligatorio...
L’obbligatorietà, ad oggi, non
c’è perché il TAR, nel merito, ha
annullato la delibera del consiglio comunale che obbligava i
cittadini di Roma.
Del resto, con piacere, dobbiamo prendere atto che il parlamento italiano, dal momento
in cui è sorto il problema della
prevenzione e sicurezza della
casa con l’estensione del FF ha
emanato numerosissime norme
che riguardano la prevenzione e
l’obbligo a certificare la sicurezza del fabbricato. Basti pensare
ai certificati che si redigono durante la costruzione o la ristrutturazione degli immobili o agli
obblighi di certificare la sicurezza
del cantiere, del posto di lavoro,
del fabbricato, sorti in seguito
alle numerosissime norme emanate dal parlamento. Pensiamo
a tutti gli adempimenti per la
costruzione o la ristrutturazione
degli immobili, ad esempio la
legge 10/91, la 46/90, il d.lgs
626/94, il d.lgs 494/96 sicurezza nel cantiere (che prevede il
FF alla fine dei lavori), il decreto
ministero Infrastrutture e dei
Trasporti del 14/09/2005, il
d.lgs 192/2005, relativo al TU
del cemento armato (che prevede il FF), la legge 210 del 2/8/
2004 (GU 189/2004) che prevede il FF per i nuovi fabbricati
e tutelante i soci delle cooperative. Le certificazioni previste
dal decreto del 19/2/2007 (GU
n° 47 del 26/02/2007) sul risparmio energetico che prevede
l’obbligo per tutti gli edifici delle
certificazioni (1 giugno 2007).
Per
legge,
appartamenti
ed edifici ristrutturati avranno
agevolazioni fiscali, attraverso
le detrazioni IRPEF dal 36% al
40% sui costi, comprese le spese professionali per la redazione
del FF, progetti e certificazioni
energetiche.
Ad oggi, il parlamento ha posto per tutti i fabbricati, l’obbligo
della certificazione sul risparmio
energetico e sugli impianti.
Pertanto sulla parte impiantistica c’é l’obbligo della certificazione, (di fatto il FF degli impianti) per tutti gli edifici esistenti e
da realizzare.
Sulla parte statica, esiste l’obbligo del fascicolo per gli edifici
nuovi o quelli esistenti che vengono modificati (TU cemento armato). Di fatto complessivamente un bel passo avanti, manca
l’obbligo della certificazione
statica per gli edifici esistenti. Gli
edifici vetusti, realizzati in epoca
post bellica, non sono soggetti
ad alcun obbligo sulle verifiche
statiche. Spesso si tratta di edifici che hanno subito modifiche
statiche gravi, con nuovi carichi
non controllati.
Il FF è una raccolta di tutte le
certificazioni che durante le
varie fasi di vita di un immobile vengono redatti?
Esatto, il FF non è altro che
una raccolta di documenti di
tutte le certificazioni previste per
legge o comunque da norme
tecniche.
L’utilità della raccolta delle
certificazioni in un unico libretto
è quella di consentire al cittadino interessato, ma anche ai
“controllori” delle applicazioni
della legge, una facile verifica
delle scadenze e degli adempimenti fatti e da fare, anche
per controllare e realizzare la
gestione e la manutenzione
di un edificio che così rimane
monitorato costantemente, registrando le variazioni che i pro-
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prietari volessero fare e le modificazioni avvenute all’esterno
dell’edificio per l’esecuzione di
opere pubbliche. Basti pensare
alle realizzazioni o ai rifacimenti
di fognature, di strade, metropolitane, parcheggi adiacenti
gli edifici, realizzazioni di nuovi
sottoservizi, modificazioni di
viabilità e trasporti (treni, autobus). Il necessario e doveroso
monitoraggio continuo degli
edifici significa prevenzione con
l’obiettivo della sicurezza, ma
significa anche migliore qualità
della vita, risparmio per lo Stato
e gli enti pubblici, sia in termini
economici che in termini sociali.
Basti pensare ai numerosi contenziosi, agli incidenti domestici
(300.000 incidenti domestici
l’anno), agli aspetti umani.
Condivide le critiche di alcuni sulla scarsa utilità del FF
in quanto le perizie vengono
“fatte a vista”?
Essendo un’operazione preventiva è generalizzata su tutto
il patrimonio edilizio (che per
l’80% supera i 50 anni) il FF
necessariamente prevede una
prima fase di raccolta di dati,
certificazioni ed un esame a
vista, fatto da tecnici competenti
ed abilitati e, solo per gli edifici
che ne abbiano bisogno, prevede la seconda fase di esame approfondito con strumentazioni e
relativa classica progettazioneesecutiva con collaudo finale.
Non a caso l’operazione FF è
stata equiparata alla prima visita medica uguale per tutti che
rimanda necessariamente alle
visite specialistiche solo in caso
di bisogno.
Non risulta che ci sia una legge che obblighi i cittadini ad
effettuare visite mediche al
raggiungimento di una certa
età!
In caso di “epidemia” non c’è
bisogno di una legge per salvare
i cittadini. Nel caso specifico del
nostro patrimonio edilizio, avendo superato i 50 anni di età, è
in atto, di fatto, “un’epidemia di
degrado e di ammaloramento”
che diventa sempre più preoccupante anche nella misura in
cui aumentano da parte dei proprietari gli interventi di modificazione dei singoli appartamenti e
contemporaneamente aumentano variazioni di infrastrutture
e servizi, ad opera dei comuni,
che non sono indifferenti a priori
alla statica degli edifici attigui
alle opere da realizzare.
In Europa una delle soluzioni adottate per migliorare
la sicurezza degli edifici è
quella della demolizione e
ricostruzione degli immobili
“vetusti”. Questa operazione
è proponibile in Italia?
In tutta Europa l’istituto delle
demolizioni e ricostruzioni ci fa
stupire ogni volta che visitiamo
le grandi città e riconosciamo
vecchi quartieri demoliti e nuove
strutture ed edifici realizzati.
Basti pensare che mediamente in Europa edifici che superano i 50 anni di norma sono
demoliti e ricostruiti.
In Italia questa operazione
è possibile e consentita dalla
legge obiettivo n. 443 del 21/
12/2001 che ha semplificato la
procedura delle demolizioni e
ricostruzioni anche con semplice
DIA nel rispetto delle sagome
esistenti e delle norme di piano
regolatore. In buona sostanza
ammodernare la città, migliorare la qualità della vita, migliorare la sicurezza, nel rispetto del
valore storico e ambientale, è
un grande segnale di civiltà.
Il FF è stato istituito in varie
forme solo dagli enti pubbli-
ci (comuni, province, regioni,
Stato) o anche dai privati?
Premetto che il controllo, nell’interesse pubblico, degli adempimenti previsti dalla legge e
dalle norme non può essere privato e lasciato alle iniziative di
mercato, ma necessariamente
deve essere eseguito da pubblici ufficiali, o da esercenti un
pubblico interesse (professionisti abilitati) come stabilisce il
codice civile.
Questo è un tema centrale
ed è su questo che si è verificato
lo scontro fra le iniziative private
con costi elevati, con finalità di
mercato, per la redazione del
FF (o similari) confedilizia ed il
FF, istituito e controllato dal comune di Roma nell’interesse del
cittadino. Questo non significa
però che purtroppo dobbiamo
constatare che non sono sufficienti gli incentivi e i contributi ai
singoli proprietari da parte dello
Stato e degli enti locali.
A livello nazionale l’esigenza
dell’obbligo del FF, come raccolta di certificazioni, è proposto
da vari disegni di legge di vari
parlamentari e, particolarmente,
si sta studiando in modo approfondito, di inserire la prevenzione e la sicurezza degli edifici
nelle norme principio che lo
Stato dovrà emanare per regolare l’applicazione della “potestà
legislativa concorrente stato-regione”, prevista dall’art 117 del
titolo V della Costituzione, per
meglio garantire le varie tipologie edilizie territoriali (trulli, sassi
di Matera, edilizia a Venezia, Ravenna, edifici storici).
Gli ordini degli ingegneri unitamente ad altri, operano nello
spirito di collaborazione con il
Corpo dei vigili del fuoco, riconoscendone l’indispensabile ed
esaltante funzione per la tutela
della sicurezza del cittadino.
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