SPECIALECASASICURA “Fascicolo del fabbricato: una strada lunga ma necessaria Sicurezza degli immobili, delle case in cui viviamo. Un problema che riguarda da vicino milioni di italiani. Abbiamo chiesto a Domenico Ricciardi, presidente emerito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e Consulente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di spiegarci quali sono ad oggi le cure ed i rimedi previsti per i fabbricati della capitale di Clara Modesto Con le delibere n. 166/99 e 473/2000 il consiglio comunale di Roma, a seguito del tragico evento del crollo verificatosi negli anni scorsi in via di Vigna Jacobini, ha istituito l’obbligo, per gli edifici pubblici e privati ubicati nel territorio del comune, di dotarsi di un “fascicolo del fabbricato” , ma poi cosa è successo? Nella foto Domenico Ricciardi Dopo varie vicissitudini, per ultimo il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso presentato dal comune di Roma contro la sentenza del TAR del Lazio 13 novembre 2006, n. 12320 che ha abolito l’obbligatorietà del “fascicolo del fabbricato” mentre sono oltre 11.000 i libretti già presentati e validati dal comune di Roma. I giudici del TAR Lazio, erano intervenuti in materia di fascicolo del fabbricato ed avevano annullato la delibera n. 27/ 2004 del comune di Roma e la delibera n. 6/2005 della regione Lazio che, in attuazione della legge regionale n. 31/2002, avevano reso operativo l’obbligo della redazione del “fascicolo del fabbricato” per tutti gli edifici, affermando l’illegittimità degli adempimenti previsti dalle delibere in quanto eccessivamente onerosi per i proprietari. Ricordiamo che il fascicolo di fabbricato era stato introdotto nella regione Lazio dalla legge regionale n. 31 del 12 settembre 2002 che consentiva ai comuni, al fine di conoscere lo stato di conservazione del patrimonio edilizio, l’istituzione di un fascicolo per ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione. 25 obiettivo sicurezza SPECIALECASASICURA Il Consiglio di Stato, al quale si è appellato il comune, con l’ordinanza n. 1580 del 27 marzo 2007, si è pronunciato definitivamente sul problema del fascicolo del fabbricato (FF) istituito dalla regione Lazio e dal comune di Roma. Secondo i giudici deve essere considerato illegittimo anche l’onere di eseguire verifiche geologiche ambientali, senza operare alcuna distinzione sulla base dell’età, delle condizioni o del tipo di edificio perché nascerebbe per i privati l’obbligo di svolgere accertamenti tecnici di straordinaria complessità, che tra l’altro dovrebbero essere stati già eseguiti dalla pubblica amministrazione in sede di redazione degli strumenti urbanistici, dei piani territoriali e di salvaguardia paesistico-ambientale e quindi si risolverebbero in una mera duplicazione di documenti. La sentenza del Consiglio di Stato ha definitivamente chiuso la questione del fascicolo.. Non è così, nel senso che gli organi di stampa hanno riportato delle notizie che vanno lette con attenzione. La legge della regione Lazio sul fascicolo del fabbricato rimane assolutamente operante a tutti gli effetti ed è stata dalla varie sentenze non indebolita ma rinforzata. La questione riportata dalla stampa, nata per iniziativa dell’associazione della confedilizia, riguarda esclusivamente la delibera del consiglio comunale di Roma che ha deliberato prima che fosse promulgato il regolamento della legge regionale. Il TAR ha annullato l’efficacia di tale delibera come obbligo del cittadino ed il Consiglio di 26 obiettivo sicurezza Stato ha semplicemente, ad oggi, respinto la domanda di sospensione in attesa della sentenza di merito. In sintesi non è più obbligatorio... L’obbligatorietà, ad oggi, non c’è perché il TAR, nel merito, ha annullato la delibera del consiglio comunale che obbligava i cittadini di Roma. Del resto, con piacere, dobbiamo prendere atto che il parlamento italiano, dal momento in cui è sorto il problema della prevenzione e sicurezza della casa con l’estensione del FF ha emanato numerosissime norme che riguardano la prevenzione e l’obbligo a certificare la sicurezza del fabbricato. Basti pensare ai certificati che si redigono durante la costruzione o la ristrutturazione degli immobili o agli obblighi di certificare la sicurezza del cantiere, del posto di lavoro, del fabbricato, sorti in seguito alle numerosissime norme emanate dal parlamento. Pensiamo a tutti gli adempimenti per la costruzione o la ristrutturazione degli immobili, ad esempio la legge 10/91, la 46/90, il d.lgs 626/94, il d.lgs 494/96 sicurezza nel cantiere (che prevede il FF alla fine dei lavori), il decreto ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 14/09/2005, il d.lgs 192/2005, relativo al TU del cemento armato (che prevede il FF), la legge 210 del 2/8/ 2004 (GU 189/2004) che prevede il FF per i nuovi fabbricati e tutelante i soci delle cooperative. Le certificazioni previste dal decreto del 19/2/2007 (GU n° 47 del 26/02/2007) sul risparmio energetico che prevede l’obbligo per tutti gli edifici delle certificazioni (1 giugno 2007). Per legge, appartamenti ed edifici ristrutturati avranno agevolazioni fiscali, attraverso le detrazioni IRPEF dal 36% al 40% sui costi, comprese le spese professionali per la redazione del FF, progetti e certificazioni energetiche. Ad oggi, il parlamento ha posto per tutti i fabbricati, l’obbligo della certificazione sul risparmio energetico e sugli impianti. Pertanto sulla parte impiantistica c’é l’obbligo della certificazione, (di fatto il FF degli impianti) per tutti gli edifici esistenti e da realizzare. Sulla parte statica, esiste l’obbligo del fascicolo per gli edifici nuovi o quelli esistenti che vengono modificati (TU cemento armato). Di fatto complessivamente un bel passo avanti, manca l’obbligo della certificazione statica per gli edifici esistenti. Gli edifici vetusti, realizzati in epoca post bellica, non sono soggetti ad alcun obbligo sulle verifiche statiche. Spesso si tratta di edifici che hanno subito modifiche statiche gravi, con nuovi carichi non controllati. Il FF è una raccolta di tutte le certificazioni che durante le varie fasi di vita di un immobile vengono redatti? Esatto, il FF non è altro che una raccolta di documenti di tutte le certificazioni previste per legge o comunque da norme tecniche. L’utilità della raccolta delle certificazioni in un unico libretto è quella di consentire al cittadino interessato, ma anche ai “controllori” delle applicazioni della legge, una facile verifica delle scadenze e degli adempimenti fatti e da fare, anche per controllare e realizzare la gestione e la manutenzione di un edificio che così rimane monitorato costantemente, registrando le variazioni che i pro- SPECIALECASASICURA prietari volessero fare e le modificazioni avvenute all’esterno dell’edificio per l’esecuzione di opere pubbliche. Basti pensare alle realizzazioni o ai rifacimenti di fognature, di strade, metropolitane, parcheggi adiacenti gli edifici, realizzazioni di nuovi sottoservizi, modificazioni di viabilità e trasporti (treni, autobus). Il necessario e doveroso monitoraggio continuo degli edifici significa prevenzione con l’obiettivo della sicurezza, ma significa anche migliore qualità della vita, risparmio per lo Stato e gli enti pubblici, sia in termini economici che in termini sociali. Basti pensare ai numerosi contenziosi, agli incidenti domestici (300.000 incidenti domestici l’anno), agli aspetti umani. Condivide le critiche di alcuni sulla scarsa utilità del FF in quanto le perizie vengono “fatte a vista”? Essendo un’operazione preventiva è generalizzata su tutto il patrimonio edilizio (che per l’80% supera i 50 anni) il FF necessariamente prevede una prima fase di raccolta di dati, certificazioni ed un esame a vista, fatto da tecnici competenti ed abilitati e, solo per gli edifici che ne abbiano bisogno, prevede la seconda fase di esame approfondito con strumentazioni e relativa classica progettazioneesecutiva con collaudo finale. Non a caso l’operazione FF è stata equiparata alla prima visita medica uguale per tutti che rimanda necessariamente alle visite specialistiche solo in caso di bisogno. Non risulta che ci sia una legge che obblighi i cittadini ad effettuare visite mediche al raggiungimento di una certa età! In caso di “epidemia” non c’è bisogno di una legge per salvare i cittadini. Nel caso specifico del nostro patrimonio edilizio, avendo superato i 50 anni di età, è in atto, di fatto, “un’epidemia di degrado e di ammaloramento” che diventa sempre più preoccupante anche nella misura in cui aumentano da parte dei proprietari gli interventi di modificazione dei singoli appartamenti e contemporaneamente aumentano variazioni di infrastrutture e servizi, ad opera dei comuni, che non sono indifferenti a priori alla statica degli edifici attigui alle opere da realizzare. In Europa una delle soluzioni adottate per migliorare la sicurezza degli edifici è quella della demolizione e ricostruzione degli immobili “vetusti”. Questa operazione è proponibile in Italia? In tutta Europa l’istituto delle demolizioni e ricostruzioni ci fa stupire ogni volta che visitiamo le grandi città e riconosciamo vecchi quartieri demoliti e nuove strutture ed edifici realizzati. Basti pensare che mediamente in Europa edifici che superano i 50 anni di norma sono demoliti e ricostruiti. In Italia questa operazione è possibile e consentita dalla legge obiettivo n. 443 del 21/ 12/2001 che ha semplificato la procedura delle demolizioni e ricostruzioni anche con semplice DIA nel rispetto delle sagome esistenti e delle norme di piano regolatore. In buona sostanza ammodernare la città, migliorare la qualità della vita, migliorare la sicurezza, nel rispetto del valore storico e ambientale, è un grande segnale di civiltà. Il FF è stato istituito in varie forme solo dagli enti pubbli- ci (comuni, province, regioni, Stato) o anche dai privati? Premetto che il controllo, nell’interesse pubblico, degli adempimenti previsti dalla legge e dalle norme non può essere privato e lasciato alle iniziative di mercato, ma necessariamente deve essere eseguito da pubblici ufficiali, o da esercenti un pubblico interesse (professionisti abilitati) come stabilisce il codice civile. Questo è un tema centrale ed è su questo che si è verificato lo scontro fra le iniziative private con costi elevati, con finalità di mercato, per la redazione del FF (o similari) confedilizia ed il FF, istituito e controllato dal comune di Roma nell’interesse del cittadino. Questo non significa però che purtroppo dobbiamo constatare che non sono sufficienti gli incentivi e i contributi ai singoli proprietari da parte dello Stato e degli enti locali. A livello nazionale l’esigenza dell’obbligo del FF, come raccolta di certificazioni, è proposto da vari disegni di legge di vari parlamentari e, particolarmente, si sta studiando in modo approfondito, di inserire la prevenzione e la sicurezza degli edifici nelle norme principio che lo Stato dovrà emanare per regolare l’applicazione della “potestà legislativa concorrente stato-regione”, prevista dall’art 117 del titolo V della Costituzione, per meglio garantire le varie tipologie edilizie territoriali (trulli, sassi di Matera, edilizia a Venezia, Ravenna, edifici storici). Gli ordini degli ingegneri unitamente ad altri, operano nello spirito di collaborazione con il Corpo dei vigili del fuoco, riconoscendone l’indispensabile ed esaltante funzione per la tutela della sicurezza del cittadino. 27 obiettivo sicurezza