Allegato A al decreto n. del
MANUALE PROCEDURALE – Anno 2010
Assegnazioni di carburante agricolo agevolato
D.m. 14.12.2001 n. 454
Approvato con decreto n. 39 dell’11.02.2009 e
modificato con decreto n. 40 del 09.03.2010
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Allegato A al decreto n. del
SOMMARIO
1. PREMESSA................................................................................................................................................... 4
2. INTRODUZIONE ........................................................................................................................................... 5
2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI ................................................................................................................................. 5
2.2 SOGGETTI COINVOLTI ..................................................................................................................................... 5
3. BENEFICIARI............................................................................................................................................... 6
4. FASI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO DEL LIBRETTO DI CONTROLLO.. 8
4.1 GESTIONE FASCICOLO AZIENDALE ...................................................................................................... 9
5. TERMINI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO E CHIUSURA
ATTIVITÀ ANNI PRECEDENTI ...................................................................................................................... 9
5.1 PRESENTAZIONE E TERMINI............................................................................................................................. 9
5.2 AVVIO DEL PROCEDIMENTO........................................................................................................................... 10
6. COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA CARBURANTE ............................................................................. 10
6.1 MODULI COMPILAZIONE DOMANDA ................................................................................................................ 13
6.2 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DOMANDA ........................................................... 14
6.3 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ................................................................................................... 17
7. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA POSIZIONE CARBURANTE .............................................................................. 19
7.1 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI POSIZIONE CARBURANTE. .............................. 20
8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ..................................................................................................... 21
9. PROTOCOLLAZIONE E RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA ................................................................... 21
10. STAMPA LIBRETTO................................................................................................................................. 21
11. GESTIONE LIBRETTO DI CONTROLLO................................................................................................. 22
12. SMARRIMENTO DEL LIBRETTO DI CONTROLLO................................................................................ 23
13. TRASFERIMENTI DI CARBURANTE ...................................................................................................... 24
14. GESTIONE DEI RESIDUI ......................................................................................................................... 26
15. RECUPERI DI ACCISA............................................................................................................................. 26
16. INADEMPIENZE........................................................................................................................................ 29
17. AGGIORNAMENTO CONSISTENZA MACCHINE ED ATTREZZATURE .............................................. 30
17.1 CARICO MACCHINE E ATTREZZATURE .......................................................................................................... 30
IL CARICO DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE AVVIENE SELEZIONANDO DALL’ARCHIVIO MACCHINE E
ATTREZZATURE DELL’AVEPA IL TIPO MACCHINA O L’ATTREZZATURA DA CARICARE NEL FASCICOLO E
PROTOCOLLANDO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI, PRESENTATI ANCHE IN COPIA, ATTESTANTI, ALTERNATIVAMENTE,
IL POSSESSO DELLA MACCHINA O DELL’ATTREZZO: ............................................................................................. 30
17.2 SCARICO MACCHINE E ATTREZZATURE ........................................................................................................ 32
18. CASI PARTICOLARI................................................................................................................................. 32
18.1 LAVORAZIONI SVOLTE DA COOPERATIVE NELLE AZIENDE O PER CONTO DELLE AZIENDE DEI SOCI ................... 32
18.2 ASSEGNAZIONE DI CARBURANTE AGEVOLATO PER ALLEVAMENTO ............................................................... 33
18.3 SPANDIMENTO DI REFLUI E ALTRI RESIDUI AD USO AGRONOMICO SU TERRENI ALTRUI .................................... 34
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18.4 LAVORI AGRICOLI SVOLTI A FAVORE DI IMPRESE NON AGRICOLE ................................................................... 35
18.5 ASSEGNAZIONE E CONSUMO DI CARBURANTE AGEVOLATO E ATTIVITÀ CONNESSE ........................................ 35
18.6 ASSEGNAZIONI DI CARBURANTE PER TERRENI SITUATI FUORI REGIONE O DI AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI
REGIONE ............................................................................................................................................................ 36
18.7 SUCCESSIONE E/O SUBENTRO .................................................................................................................... 37
19.1 SOGGETTI AUTORIZZATI ALL’ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE ............................................................. 38
19.2 PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE: AZIENDE AGRICOLE ............................................ 39
19.3 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE: IMPRESE AGROMECCANICHE ................................... 41
19.4 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE: CONSORZI DI BONIFICA E COOPERATIVE .................. 45
19.5 DOCUMENTI DA ALLEGARE PER L’ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE ...................................................... 45
19.6 RIAPERTURA ISTRUTTORIA ......................................................................................................................... 46
20. GESTIONE ANOMALIE …………………………………………………………………………………............47
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1. Premessa
Con la DGRV 3618 del 29 novembre 2005 è stato stabilito che dal 2006 l’erogazione dei
carburanti agevolati agricoli verrà gestita, in virtù della semplificazione amministrativa in atto,
dall’AVEPA in collaborazione con i Centri di assistenza agricola (CAA) avvalendosi del fascicolo
aziendale e dei dati UMA 2005. L’elemento più consistente della semplificazione amministrativa
consiste nella gestione centralizzata dell’Anagrafe delle aziende agricole.
Al fine di semplificare le operazioni di presentazione, di protocollazione e stampa delle
domande e dei libretti di controllo UMA, l’AVEPA ha definito i seguenti supporti informativi:
fascicolo (ex SOD) e Sistema operativo pratiche (SOP).
Nel fascicolo viene gestita tutta la consistenza aziendale: terreni, attrezzature, macchine,
fabbricati, titoli, ecc., mentre nel SOP si gestiscono tutte le domande utilizzando i dati
preventivamente dichiarati in fascicolo aziendale.
Questo permette al singolo produttore o agli operatori di ottenere tutte le informazioni già
dichiarate digitando solo il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA), riducendo
notevolmente gli errori di digitazione o di dichiarazione.
Il codice fiscale costituisce il CUAA, il quale deve essere utilizzato in tutti i rapporti con
la pubblica amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’art 1 – comma 2 del d.p.r.
503/99.
Gli utenti che hanno dato mandato per la tenuta del fascicolo aziendale al CAA potranno
rivolgersi allo stesso per l’implementazione dei dati
nel SOP e per la stampa del libretto di
assegnazione dei carburanti agricoli agevolati (ai sensi del d.m. 454/2001).
Per le aziende il cui fascicolo è presso le Strutture ispettorati regionali agricoltura (SIRA) la
domanda potrà essere compilata dalle organizzazioni professionali agricole riconosciute ai sensi
del d.m. n. 454/2001 o dal richiedente stesso, o mediante delega da un terzo soggetto, e dovrà
essere inoltrata alle strutture periferiche dell’AVEPA (SPA) per la protocollazione e la stampa del
libretto. Tutte le aziende che non hanno dato mandato ad un CAA per la tenuta del fascicolo
aziendale devono costituire il proprio fascicolo presso la SPA competente territorialmente.
In quest’ultimo caso la domanda una volta compilata deve essere consegnata a mano alla
SPA presso la quale si è costituito il fascicolo aziendale per i procedimenti amministrativi
conseguenti (protocollazione e stampa del libretto di controllo).
Le domande saranno ritenute ricevibili solo se risulteranno informatizzate e acquisite dal SOP.
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2. Introduzione
SETTORE: ASSEGNAZIONE CARBURANTI AGEVOLATI PER L’ AGRICOLTURA
Il presente manuale definisce i criteri generali che devono essere seguiti dall’OPR nell’iter per
l’assegnazione di carburati agevolati per l’agricoltura in applicazione delle norme nazionali
richiamate al successivo paragrafo.
2.1 Riferimenti normativi
Viene indicata di seguito la vigente normativa di settore:
d.m. 14.12.2001 n. 454 ”Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione
fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nella florovivaistica”;
DGR n. 3618 del 29 novembre 2005 “Carburanti agevolati per l’agricoltura. Organizzazione
amministrativa e procedure di concessione delle assegnazioni per l’anno 2006, con relativi
allegati;
DGR n. 4085 del 29 dicembre 2009 “Carburanti agevolati per l’agricoltura. Integrazioni e
modifiche delle tabelle ettaro-coltura. Decreto Ministeriale 14 dicembre 2001, 454” con il quale
la Giunta Regionale ha approvato le tabelle ettaro coltura per l’anno 2010;
nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai CAA la
possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l’agricoltura, oltre che come gestori
del fascicolo aziendale, anche quali soggetti di interpolazione operativa per la presentazione
della domanda di agevolazione;
nota della Regione del Veneto prot. 804371/48.23/6 del 28 novembre 2005 “carburanti
agevolati per l’agricoltura . Controlli a carico del software applicativo.
Per la disciplina della materia in questione sono fatte salve le vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie per quanto non espressamente previsto dal presente manuale.
2.2 Soggetti coinvolti
Fermo restando quanto previsto dal d.m. n. 454/2001, i soggetti interessati ai procedimenti di
cui al presente manuale sono: la Regione del Veneto, l’AVEPA, i CAA ed i soggetti delegati dal
singolo produttore alla compilazione della domanda.
A)
La Regione del Veneto definisce le “regole” di gestione della materia, in particolare
stabilendo integrazioni e maggiorazioni di competenza regionale alle tabelle ettaro coltura ed
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espletando le funzioni di controllo (con particolare riferimento alle attività previste dall’art. 7, c.
2 del d.m. 454/2001), sorveglianza e monitoraggio.
B)
L’AVEPA, a cui la Regione del Veneto ha affidato la gestione amministrativa in materia di
carburanti agevolati per l’agricoltura, si avvale dei CAA, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
3 bis del d.lgs. n. 165/1999 e successive modificazioni adottate con d.m. 27.03.2008.
C)
I CAA riconosciuti ai sensi dell’art 3 bis del d.lgs. 165/99 secondo le indicazioni della nota
dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai CAA la
possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l’agricoltura, oltre che come
gestori del fascicolo aziendale, anche quali soggetti di interpolazione operativa per la
presentazione della domanda di agevolazione. In applicazione dell’art. 3 bis del d.lgs.
165/1999 e dell’art. 3, c. 3, della l.r. 31/2001, l’AVEPA, mediante sottoscrizione di atto
convenzionale, che ne definisce modalità e regole, ha incaricato, a decorrere dal 1° gennaio
2006, i CAA a svolgere alcune fasi del procedimento amministrativo riguardante l’erogazione
di carburanti agevolati per l’agricoltura. In particolare sono affidate ai CAA le fasi di
ricevimento delle dichiarazioni di consumo e delle richieste di assegnazione di carburante
agricolo agevolato, il controllo documentale, la fase istruttoria informatizzata, la stampa ed il
rilascio del libretto di controllo. I CAA sono responsabili, a seguito di delega da parte della
Regione del Veneto secondo quanto disposto dalle “Linee guida per la costituzione e tenuta
del
fascicolo
aziendale
e
per
l’anagrafe
del
settore
primario”,
della
tenuta
e
dell’aggiornamento del fascicolo aziendale di ciascuna delle imprese agricole, da cui hanno
ricevuto esplicito mandato. I CAA ammessi a svolgere tale attività sono quelli riconosciuti
dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento ed operano, per conto delle imprese
mandatarie, l’aggiornamento, ove necessario, del fascicolo aziendale, tenendo copia della
documentazione giustificativa delle modifiche introdotte a disposizione delle autorità preposte
al controllo della veridicità dei dati dichiarati.
D)
Possono inoltre intervenire nella compilazione della domanda i delegati del beneficiario per
la compilazione e la presentazione della domanda. In questo caso la delega, in originale,
deve essere allegata al fascicolo della domanda.
3. Beneficiari
La normativa vigente prevede la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali sui carburanti
impiegati per il funzionamento delle macchine utilizzate per lo svolgimento delle attività agricole ai
seguenti soggetti:
a) esercenti le attività agricole, iscritti nel registro delle imprese;
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b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla
lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all’esercizio
delle singole imprese;
c) aziende agricole delle Istituzioni pubbliche;
d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese, che svolgono lavorazioni
presso imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e nell’anagrafe delle ditte.
Per poter richiedere l’agevolazione fiscale è necessario:
1.
esercitare attività agricola e risultare iscritti nel Registro delle imprese della camera di
commercio al momento della presentazione della domanda;
2.
possedere o usare macchine agricole;
3.
possedere o condurre terreni o essere titolare di una impresa agromeccanica;
4.
svolgere attività di trasformazione dei prodotti agricoli o di conduzione terreni come
cooperative di imprese singole, parimenti iscritte al registro delle imprese e nell’anagrafe
delle ditte.
Tutte le aziende, come prerequisito, devono, al momento della compilazione, risultare
iscritte nel Registro delle imprese della camera di commercio ed aver costituito il proprio
fascicolo aziendale presso un CAA o presso la SPA competente per territorio.
Le imprese agromeccaniche non possono richiedere l’erogazione di carburanti
agevolati per l’agricoltura nel caso di lavorazioni ottenute in appalto da parte di consorzi di
bonifica
o
di
altre amministrazioni
pubbliche.
Si
puntualizza
che
per
ottenere
l’assegnazione di carburanti agricoli agevolati i clienti delle imprese agromeccaniche
devono risultare anch’essi iscritti nel Registro delle imprese della camera di commercio e
devono aver costituito presso un CAA o una SPA il fascicolo aziendale.
Viene assegnato carburante solo per lo svolgimento dei lavori agricoli riportati nell’allegato A
della DGR 4085 del 29 dicembre 2009.
Per richiedere l’integrazione dell’allegato A alla DGR 3926/2008 con ulteriori colture e/o
lavorazioni agricole si rende necessario inoltrare richiesta formale scritta alla Regione del Veneto
Direzione Produzioni Agroalimentari, via Torino 110, 30172 Venezia-Mestre.
I predetti lavori possono essere effettuati con le seguenti macchine:
1.
tutte le macchine agricole previste dall’art. 57 del nuovo codice della strada, approvato
con d.lgs. n. 285/92;
2.
motori per l’azionamento delle attrezzature agricole, impiegati nelle attività agro-forestali;
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3.
macchine utilizzate per l’irrigazione dei fondi, per l’essiccazione, per la prima
trasformazione dei prodotti agricoli;
4.
impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad unità di trasformazione e/o
produzione di prodotti agricoli;
5.
macchine operatrici di cui all’art. 58 del nuovo codice della strada approvato con d.lgs. n.
285/92 purché siano permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavorazioni agricole
(art. 1 – comma 3 d.m. 454/2001);
6.
non possono essere iscritte nel fascicolo aziendale e quindi consumare carburante
agricolo agevolato i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli (art. 1, comma 3, del
d.m. 454/2001).
I CONSORZI DI BONIFICA, per la richiesta
di carburanti agevolati per il
funzionamento di idrovore con motori marini e il funzionamento di motori per la
produzione di energia elettrica in caso di caduta della rete elettrica, devono effettuare la
richiesta di esenzione dell’accisa direttamente all’ufficio delle Dogane competente per
territorio.
E’ escluso l’utilizzo di carburante agricolo agevolato per la produzione di energia
elettrica mediante generatori di corrente azionati da macchine o motori agricoli.
4. Fasi per la presentazione della domanda e rilascio del libretto di controllo
L’iter istruttorio per la presentazione della domanda UMA e per il successivo rilascio del
libretto di controllo per l’assegnazione dei carburanti agevolati per l’agricoltura prevede le seguenti
fasi:
predisposizione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale (presso i CAA o le SPA);
compilazione della domanda su SOP;
stampa ed acquisizione della firma;
costituzione del fascicolo domanda e relativi allegati;
presentazione;
protocollazione;
gestione della domanda (ricezione);
stampa libretto di controllo UMA;
apposizione etichetta di validazione libretto;
rilascio libretto.
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4.1 Gestione fascicolo aziendale
Come previsto dal d.p.r. 503/99 art. 9 - comma 4 a partire dal 1° luglio 2000, le aziende che
eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si
manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario,
nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che
saranno inserite nel fascicolo aziendale.
•
Il produttore che ha conferito mandato ad un CAA per la tenuta e aggiornamento del
proprio fascicolo aziendale dovrà rivolgersi al medesimo, per l’implementazione o
l’aggiornamento dei dati del fascicolo aziendale;
•
il produttore che abbia costituito il proprio fascicolo aziendale (ex scheda anagrafica)
presso gli uffici SIRA fino all’anno 2005, deve rivolgersi per la medesima pratica alla SPA
competente per territorio, per chiedere il trasferimento del fascicolo e la sua
implementazione nel fascicolo, compilando il modulo “Richiesta trattamento pratica SPA”
disponibile nel sito www.avepa.it;
•
il produttore che inizi la propria attività nel corso del 2010, come nei casi precedenti, deve
costituire il proprio fascicolo aziendale presso un CAA o presso la SPA competente per
territorio.
5. Termini per l’assegnazione del carburante agricolo agevolato e chiusura attività anni
precedenti
5.1 Presentazione e termini
Come previsto dall’art. 2, comma 3 del d.m. 454/2001 le domande per usufruire delle
agevolazioni sul carburante agricolo possono essere presentate dal 2 gennaio al 30 giugno di
ogni anno solare. Dopo il 30 giugno e fino al 30 novembre possono essere presentate domande di
rettifica o di supplemento e domande iniziali. Tuttavia per le aziende, che avevano ottenuto una
assegnazione di carburante agevolato nel corso dell’anno precedente, deve essere protocollata
entro il 30 giugno dell’anno successivo una richiesta carburante o posizione carburante contenente
la dichiarazione di avvenuto impiego per l’anno precedente, altrimenti tali aziende risulteranno
registrate come inadempienti e segnalate agli uffici delle Dogane e della Guardia di Finanza
competenti per territorio per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 50, comma 1, del
d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504.
La dichiarazione è dovuta anche per le aziende che, pur avendo ottenuto
un’assegnazione di carburante, non hanno proceduto ad alcun prelievo di carburante e non
hanno residui assegnati da consumare.
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Nel corso dell’anno possono essere concesse assegnazioni supplementari di carburante
agevolato, nei limiti della quantità massima ammessa, per variazioni riguardanti la consistenza dei
terreni, degli allevamenti, della trasformazione dei prodotti, delle macchine e attrezzature e delle
altre attività previste.
Tali supplementi saranno concessi limitatamente alle lavorazioni e attività ancora
ammissibili nel corso dell’anno successive alla presentazione della domanda.
Le richieste di supplemento per l’esecuzione di irrigazioni di soccorso potranno essere
autorizzate con decreto dell’AVEPA dopo che la stessa avrà provveduto all’individuazione delle
aree ammissibili.
Per la determinazione delle aree ammissibili saranno utilizzati i dati forniti dal centro
meteorologico regionale di Teolo, che è competente per tutto il territorio regionale per quanto
riguarda i dati meteorologici.
5.2 Avvio del procedimento
Con il ricevimento e la protocollazione di ogni singola domanda si intende avviato il
procedimento amministrativo e pertanto deve essere costituito il fascicolo relativo alla domanda.
I CAA si impegnano ad assicurare agli agricoltori che hanno conferito loro mandato, la
partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente
alle attività demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con
le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni.
In tale ambito l’AVEPA è pertanto esonerata, nei confronti degli agricoltori associati ai CAA, dagli
obblighi previsti dalla legge stessa.
6. Compilazione della richiesta carburante
La procedura per la presentazione della domanda, nonché i dati da utilizzare a supporto della
medesima, saranno resi disponibili nel SOP.
Le informazioni concernenti terreni, fabbricati, macchine ed attrezzature relative alle posizioni
aziendali, trattandosi di dati relativi alla consistenza aziendale, dovranno essere gestite tramite il
fascicolo.
Ai sensi di quanto previsto dal d.m. 454/2001 art. 2 - comma 3, la domanda può essere
compilata dal titolare oppure da un suo delegato.
Si ritiene opportuno precisare che il libretto di controllo potrà essere stampato e rilasciato solo
presso le strutture che gestiscono il fascicolo aziendale (CAA o SPA): di conseguenza, nel caso in
cui il produttore abbia conferito il mandato ad un CAA, la consegna della domanda e la stampa del
libretto potranno essere effettuate unicamente presso la struttura operativa che gestisce il
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relativo fascicolo, al fine di garantire un’adeguata verifica dei dati presenti nella domanda
(compilazione checklist) e di unificare lo sportello dei servizi.
Saranno ritenute ricevibili unicamente le domande compilate mediante la procedura
informatica resa disponibile in SOP.
La responsabilità della compilazione della domanda per la richiesta di carburanti
agevolati per l’agricoltura ricade in capo al beneficiario che sottoscrive la domanda, che
dovrà utilizzare a tale scopo unicamente il software relativo all’UMA sviluppato dall’AVEPA.
Nella procedura di presentazione della domanda non sarà possibile eseguire alcuna
variazione dei dati relativi alla consistenza del fascicolo aziendale.
Qualora si rendesse necessario effettuare eventuali aggiornamenti del fascicolo, il beneficiario
dovrà presentare la necessaria documentazione a supporto degli stessi presso il CAA detentore
del fascicolo o presso le SPA (nel caso in cui non sia stato assegnato alcun mandato per la
gestione del fascicolo); questi ultimi, a seconda dei casi, provvederanno ad aggiornare il fascicolo
informatico.
Effettuata tale operazione, i dati del fascicolo saranno resi disponibili in SOP ai fini della
presentazione della domanda di rettifica, che andrà a modificare la domanda iniziale di richiesta
carburante agricolo agevolato.
A seguito dell’avvenuta stampa della domanda e della sottoscrizione della medesima, essa
potrà essere presentata, per la protocollazione, solo presso il CAA detentore del fascicolo o presso
la SPA (relativamente alle sole posizioni senza mandato di rappresentanza associato).
I CAA detentori del fascicolo sono abilitati alla ricezione delle domande, alla protocollazione,
all’istruttoria, alla successiva stampa e rilascio del libretto di controllo. Si precisa che tali
adempimenti ricadono tra quelli previsti e remunerati nell’ambito della convenzione con l’AVEPA;
pertanto al beneficiario non potrà essere richiesto alcun compenso per i richiamati adempimenti.
Compatibilmente con l’organizzazione dell’ufficio CAA, la stampa del libretto potrà avvenire
contestualmente alla consegna e protocollazione della domanda o nel limite massimo di 30 giorni
dalla richiesta come previsto dall’art. 3, comma 1, del d. m. 454/2001.
Nel caso in cui un ente o soggetto delegato presenti una domanda a favore di un beneficiario
il cui fascicolo sia detenuto dalla PA (quindi in assenza di mandato), dovrà presentare direttamente
a mano la domanda firmata in originale con allegata copia del documento di riconoscimento in
corso di validità, unicamente presso la SPA competente per territorio, la quale provvederà alla
protocollazione della stessa.
Gli uffici preposti all’interno delle medesime SPA, ai sensi della legge 241/1990 e successive
modificazioni e/o integrazioni, procederanno alla protocollazione ed all’istruttoria della domanda,
nonché alla successiva stampa dei libretti.
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Prima di procedere al rilascio del libretto, sul medesimo dovrà essere applicata l’apposita
etichetta numerata fornita dall’AVEPA, precedentemente associata al documento tramite il sistema
operativo, che ha valore di timbro e firma del dirigente dell’AVEPA. Tale procedura è richiesta allo
scopo di impedire il rilascio di più stampe del medesimo libretto, ferma restando la facoltà di
effettuare, in caso di smarrimento del medesimo, il rilascio di un nuovo libretto presentando
apposita domanda di rettifica in SOP (rettifica art. 2), previa stampa della dichiarazione di
smarrimento.
Per quanto riguarda le modalità di rilascio di un nuovo libretto in caso di smarrimento e di
presentazione della dichiarazione di smarrimento si vedano le indicazioni operative del capitolo
“Smarrimento libretto”.
A seguito di tutto ciò il produttore può decidere se:
1.
far compilare la domanda direttamente dal CAA, che procederà direttamente anche alla
stampa del libretto;
2.
compilare la domanda direttamente in proprio;
3.
incaricare per la compilazione della domanda un’organizzazione di categoria o altro
soggetto mediante una delega effettuata con l’apposito modulo delega compilazione
domanda presente nel sito dell’AVEPA.
Nella fattispecie 2. Il produttore dovrà richiedere un codice identificativo (ID utente) ed una
password per accedere al SOP.
La richiesta va presentata per via telematica entrando nell’applicativo con l’indirizzo
http://sviluppo.avepa.it:7777/GUARD/.
Seguendo
le
istruzioni
contenute
nel
manuale
dell’applicativo Gestione utenze applicativi e restrizioni sui dati (GUARD) scaricabile dal suddetto
indirizzo e inserendo i dati nel percorso di registrazione Richiesta nuovo account, il produttore può
registrarsi nel sistema e ottenere, tramite posta elettronica l’ID e la Password.
Prima di entrare nell’applicativo SOP con l’indirizzo http://app.avepa.it/mainapp/ per compilare
e
presentare
la
domanda
dovrà
inviare
all’ufficio
assistenza
SOP
SOD
([email protected]) una e-mail per chiedere l’autorizzazione definitiva alla compilazione
della domanda.
Nella fattispecie 3. La medesima richiesta dovrà essere inoltrata, con identiche modalità, dal
soggetto delegato dal produttore. Il soggetto delegato una volta che si è registrato nel GUARD, per
poter compilare le domande nel SOP, dovrà prima inviare, a mezzo posta elettronica,
all’assistenza SOP SOD l’elenco dei CUAA dei soggetti che lo hanno delegato in modo che le
deleghe possano essere collegate al suo account.
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Anche le domande di rettifica per modifica dei dati o per richiesta di supplemento possono
essere compilate in proprio dal produttore o dal soggetto da lui delegato alla compilazione
(associazione, professionista, altro produttore abilitato, ecc.).
Per la compilazione devono essere seguite le istruzioni presenti in questo manuale e nella
documentazione utente per l’assegnazione del carburante agevolato disponibile sempre nel sito
web dell’AVEPA www.avepa.it.
6.1 Moduli compilazione domanda
L’applicativo SOP per la richiesta dell’assegnazione del carburante agricolo agevolato, a
partire dal 2010, prevede la compilazione di tre moduli diversi e per ciascun modulo la
compilazione di domande di rettifica per modifica dei dati e/o supplemento assegnazione come
segue:
-
modulo impresa singola: in questo modulo sono stati accorpati tutti i quadri contenuti nei
tre moduli precedenti ASSEGNAZIONE AZIENDA AGRICOLA, ASSEGNAZIONE
CONTOTERZISTI e ASSEGNAZIONE AZIENDA AGRICOLA E CONTOTERZISTI. Quindi
esso riguarda tutte le aziende agricole, che svolgono lavori in conto proprio, le imprese
agromeccaniche, che svolgono solo lavorazioni per conto terzi e le aziende miste che
svolgono sia l’attività in conto proprio che per conto terzi. E’ prevista la presentazione della
domanda iniziale e della domanda di rettifica art. 2, in caso di variazione di dati o del piano
di utilizzo o per chiedere l’assegnazione supplementare nei limiti dell’assegnazione
massima ammissibile. In caso di riconoscimento di siccità il produttore potrà presentare
anche la rettifica per irrigazione di soccorso solo se autorizzata dall’AVEPA;
-
modulo consorzi: riguarda i consorzi di bonifica. E’ prevista la presentazione della
domanda iniziale e della domanda di rettifica art. 2 in caso di variazione di dati o di
assegnazione supplementare;
-
modulo cooperative: riguarda le cooperative che effettuano sia la trasformazione dei
prodotti conferiti, senza svolgere lavori presso le aziende dei soci, sia quelle che svolgono
lavori agricoli presso le aziende dei soci. In questo caso il modulo prevede la compilazione
del quadro LAVORI EXTRAZIENDALI. E’ prevista la presentazione della domanda iniziale
e della rettifica art. 2 per variazione dei dati o per assegnazione supplementare nei limiti
dell’assegnazione massima ammissibile. Potrà essere presentata anche la rettifica per
irrigazione di soccorso se autorizzata.
In caso di smarrimento del libretto di controllo non esiste più il modulo “rettifica per smarrimento
libretto”, ma sarà sufficiente presentare una “rettifica art. 2”. Per le istruzioni si veda più avanti nel
paragrafo Smarrimento libretto;
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Allegato A al decreto n. del
NB: Tutte le assegnazioni supplementari per l’irrigazione di soccorso devono essere
sempre chieste utilizzando il modulo domanda rettifica per irrigazione di soccorso.
6.2 Indicazioni operative per la compilazione dei quadri domanda
La compilazione dei quadri della richiesta carburante è relativamente semplice. Per alcuni
quadri si tratta solo di entrare e aggiornare il quadro richiamando automaticamente i dati aggiornati
del fascicolo, per altri occorre digitare i dati dichiarati dal produttore.
Per alcuni di questi si forniscono alcune indicazioni operative per garantire una corretta
compilazione:
PRELIEVI: vanno digitati tutti i prelevamenti registrati nel libretto di controllo compresi i
quantitativi per i quali, con ravvedimento operoso, il produttore ha già comunicato e
pagato il recupero di accisa all’ufficio delle Dogane competente per territorio. Tra gli
allegati della domanda è previsto anche l’allegato 2 del libretto di controllo. Fotocopiare e
inserire a fascicolo questo allegato è opportuno per garantirsi la prova della corretta
compilazione del quadro “PRELIEVI” in caso di errori di registrazione commessi da altri e
rilevati successivamente al rilascio del libretto di controllo. Qualora, dopo il rilascio del
libretto di controllo, si rendesse necessario modificare i dati del quadro “PRELIEVI” in
seguito ad errore di compilazione, per correggere la domanda si dovrà presentare una
domanda di rettifica art. 2.
Nelle domande di rettifica art. 2 il quadro PRELIEVI, contenente i prelevamenti dell’anno
precedente, viene proposto dall’applicativo già precompilato.
DICHIARAZIONE CONSUMI: il quadro riporta già in automatico i dati base (residuo anno
precedente, assegnato lordo, massimo ammesso, prelievi) e propone già in automatico
tutto il carburante in accisa. Per completare il quadro basta dichiarare correttamente la
quantità consumata e quella eventualmente residua. Ad esclusione del recupero di
accisa per utilizzo improprio/residuo non trasferito/furto, che deve essere digitato
dall’operatore, negli altri casi, ove previsto, il recupero di accisa viene calcolato e
registrato dal sistema in automatico. Se è presente un recupero di accisa, dopo aver
aggiornato il quadro, deve essere stampata e trasmessa all’AVEPA sede centrale la
relativa comunicazione sottoscritta dal produttore. Qualora, dopo la protocollazione della
domanda o il rilascio del libretto di controllo si rendesse necessario modificare i dati del
quadro DICHIARAZIONE CONSUMI in seguito ad errore di compilazione, per correggere
la domanda si dovrà presentare una domanda di rettifica art. 2.
Nelle domande di rettifica art. 2 anche il quadro DICHIARAZIONE CONSUMI sarà
proposto dall’applicativo già precompilato.
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Allegato A al decreto n. del
FABBRICATI: nel quadro FABBRICATI vengono dichiarati dati riguardanti le serre, le
fungaie, la preparazione del compost, le lavorazioni svolte nei caseifici, nelle cantine,
ecc. A partire dal 2010 i dati base relativi alle serre e alle fungaie (mq di superficie della
serra, mc riscaldati, numero dei piani e mq del piano base) vanno dichiarati nella scheda
fabbricati del fascicolo nella sezione Informazioni per serre e fungaie in modo che il
quadro fabbricati della domanda risulti già precompilato con i dati presenti a fascicolo
come per il quadro colture. Va, inoltre, richiamata in particolare la corretta compilazione
del quadro FABBRICATI per quanto riguarda il periodo di riscaldamento delle serre e
delle fungaie. Il periodo di riscaldamento ordinario per le zone di pianura prevede
l’indicazione nella domanda iniziale di un periodo massimo di sei mesi dal 1° gennaio al
31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre e di otto mesi per le zone di montagna. Per
particolari situazioni, quali periodi di freddo prolungato oltre il periodo ordinario di cui
sopra o produzione di piante particolari che richiedono temperature elevate di
coltivazione, con la domanda di rettifica art. 2 il produttore può chiedere un supplemento,
dichiarando, nel quadro note della domanda, le condizioni che hanno reso indispensabile
l’allungamento del periodo ordinario di riscaldamento. Quando la domanda viene
presentata dopo la data del 1° gennaio e il produtt ore dichiara di aver iniziato a
riscaldare con il carburante agevolato a partire dal 1° gennaio, l’operatore dovrà
controllare e verificare che per quell’azienda sia stato dichiarato un congruo residuo di
carburante che giustifichi il riscaldamento con gasolio agevolato nel periodo precedente
la presentazione della domanda. Diversamente, la data di inizio riscaldamento dovrà
essere adeguata compatibilmente con la disponibilità dell’eventuale residuo anno
precedente e tenendo conto del consumo medio giornaliero.
LAVORI EXTRAZIENDALI: il quadro va utilizzato esclusivamente per i produttori agricoli,
che vanno a svolgere lavori presso altre aziende agricole e per le cooperative, che
svolgono lavorazioni nei terreni dei soci o per conto dei soci. Per quanto riguarda le
aziende agricole singole i lavori che possono essere dichiarati in questo quadro sono lo
spandimento di reflui zootecnici in virtù di una comunicazione semplificata o completa di
spandimento dei reflui zootecnici e di un piano di utilizzazione agronomica (PUA)
presentati e lo sfalcio di medica da disidratare in virtù di un contratto scritto di sfalcio. Il
quadro non può essere utilizzato per dichiarare altre lavorazioni extraziendali.
UTILIZZO GAS: l’aggiornamento di questo quadro è obbligatorio per tutte le aziende
anche se in esso non viene dichiarato nessun dato. Il quadro va compilato con i consumi
medi annui dei carburanti alternativi nei soli casi in cui l’azienda, per le attività che
svolge, utilizza, oltre al gasolio agevolato, anche gas metano o gpl. Al riguardo si devono
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Allegato A al decreto n. del
tenere presenti le seguenti indicazioni circa l’obbligo, che hanno le aziende agricole, di
dichiarare i dati di consumo dei carburanti alternativi:
•
azienda agricola che consuma per la propria attività esclusivamente gas metano o
gpl e non utilizza carburante agevolato. L’azienda non ha nessun obbligo di
presentare la richiesta carburante;
•
azienda agricola che svolge più attività, di cui alcune con esclusivo consumo di
carburante agevolato e altre con esclusivo consumo di carburanti alternativi. E’ il
caso dell’azienda agricola che ha superfici coltivate con consumo di gasolio
agevolato e le serre con consumo esclusivo di gas metano o di gpl. In questo caso il
produttore non ha l’obbligo di dichiarare nella richiesta carburante anche i dati delle
serre e i bruciatori a gas metano o a gpl, ma solo i dati relativi alle superfici coltivate;
•
azienda agricola che svolge più attività per le quali utilizza sia il carburante agevolato
sia i carburanti alternativi. Al riguardo si espongono alcune esemplificazioni:
1. azienda agricola che coltiva tabacco con consumo di carburante per
l’essiccazione a celle, alcune con bruciatore a gasolio e altre con bruciatore a
gpl o gas metano;
2. azienda agricola con serre o fungaie con consumo sia di carburante agevolato
che di carburanti alternativi (metano o gpl);
3. azienda agricola con superfici coltivate con consumo di carburante agevolato e
allevamento avicolo con consumo di carburante agevolato e carburanti
alternativi per il riscaldamento dei capannoni e il gasolio agevolato per la pulizia;
4. azienda agricola come nel caso precedente, ma con la differenza che per
riscaldare l’allevamento consuma solo carburanti alternativi (gas metano o gpl) e
il gasolio agricolo per la pulizia dei capannoni;
Nei primi tre casi il produttore deve dichiarare tutti i dati dell’azienda e tutte le
macchine, sia quelle che consumano il carburante agevolato che quelle che
consumano altri carburanti, e nel quadro “UTILIZZO GAS” dovrà dichiarare i metri
cubi di gas metano o i litri di gpl consumati o che prevede di consumare.
L’applicativo calcola tutto il carburante agevolato necessario all’azienda sia per le
superfici che per le serre o l’allevamento e detrae da questo i litri di carburante
agevolato equivalente al gas metano o gpl utilizzati, assegnando la differenza.
Nel quarto caso il produttore dovrà omettere di dichiarare i carburanti alternativi nel
quadro “UTILIZZO GAS” perché l’applicativo, non essendo dichiarati bruciatori a gasolio
per il riscaldamento dei capannoni, non calcolerebbe il gasolio agevolato per questa
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Allegato A al decreto n. del
attività, ma solo il gasolio equivalente ai carburanti alternativi detraendolo dal gasolio
totale per l’allevamento (gasolio per la pulizia), che verrebbe azzerato.
CAPI ALLEVAMENTO: la compilazione del quadro, per ora, è rimasta invariata così
come invariata è rimasta la modalità di dichiarazione del reddito agrario normalizzato
(RAN). Tuttavia nell’applicativo SOP è stata adeguata l’assegnazione del gasolio
agevolato ai valori e al dettaglio delle lavorazioni previsti dalle tabelle ettaro coltura
approvate con DGR 29 dicembre 2009 n. 4085 per l’anno 2010. Quando sarà messa in
produzione la modifica del quadro CAPI ALLEVAMENTO con la visualizzazione del
dettaglio delle lavorazioni per singola specie, come per le colture, sarà possibile
selezionare le singole lavorazioni e sarà possibile anche per l’impresa agromeccanica,
che svolge lavorazioni negli allevamenti, dichiarare le lavorazioni svolte con macchine
proprie e con il relativo consumo del carburante agevolato separatamente dalle
lavorazioni dichiarate dall’allevatore. Questa modifica del quadro CAPI ALLEVAMENTO
sarà preceduta da un’altra modifica, apportata nel fascicolo, che consentirà di dichiarare,
direttamente nel fascicolo, sia il dettaglio di tutti i capi allevati per singola specie, sia il
RAN. Quindi nel fascicolo avverrà il calcolo del numero dei capi ammissibili
all’assegnazione del carburante agevolato e questo numero sarà riportato direttamente
nella domanda in modo che, sia l’allevatore per le lavorazioni svolte con le proprie
macchine, sia l’impresa agromeccanica per le sue lavorazioni potranno ottenere
ciascuno il carburante agevolato per i soli capi ammissibili e connessi fiscalmente con il
reddito agrario dell’azienda.
6.3 Documenti da allegare alla domanda
Domanda iniziale: documentazione valida per tutte le domande
•
delega, in originale, nel caso di soggetto delegato alla compilazione;
•
copia dell’allegato 2 del libretto di controllo anno precedente;
•
eventuale dichiarazione di smarrimento del libretto di controllo;
•
eventuale comunicazione di recupero di accisa;
Domanda iniziale: documentazione specifica per:
a. azienda agricola
•
eventuale copia dell’autorizzazione all’impianto o espianto vigneti nel caso in cui si
chieda carburante per queste attività (lavori straordinari);
•
eventuale copia della documentazione presentata per lo spargimento dei reflui presso
altre aziende agricole (comunicazione semplificata o completa con relativi atti di assenso)
o, in alternativa, “dichiarazione per spargimento reflui”;
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Allegato A al decreto n. del
•
eventuale copia del contratto di sfalcio per la medica da disidratare acquistata presso
altre aziende;
•
eventuale copia della concessione al taglio del bosco rilasciata dal Corpo forestale dello
Stato o da altre amministrazioni equipollenti;
b. imprese agromeccaniche
•
dichiarazione nuove imprese agromeccaniche (solo per imprese agromeccaniche che
iniziano l’attività per la prima volta);
•
copia dell’ultimo modello unico nel quale risulti dichiarato il reddito derivante dall’attività
conto terzi come reddito d’impresa per le imprese agromeccaniche miste;
•
eventuale copia della documentazione presentata dall’allevatore cliente per lo
spargimento dei reflui presso altre aziende agricole (copia comunicazione semplificata o
completa con relativi atti di assenso) o, in alternativa, “dichiarazione per spargimento
reflui” rilasciata dagli allevatori interessati;
•
eventuale copia dell’autorizzazione all’impianto o espianto vigneti a favore delle aziende
clienti nel caso in cui si chieda carburante per queste attività (lavori straordinari);
•
eventuale copia della concessione al taglio del bosco rilasciata dal Corpo forestale dello
Stato o amministrazione equipollente a favore delle aziende clienti;
La richiesta di carburante per l’impresa agromeccanica non può essere giustificata con la sola
presentazione di documentazione di carattere fiscale (fatture) a supporto della domanda, in
quanto l’assegnazione si basa unicamente sull’utilizzo delle superfici dichiarate dall’azienda
agricola cliente. Per questo per le aziende clienti non presenti nell’archivio informatico
dell’AVEPA (fascicolo), sarà cura dell’impresa agromeccanica informare il cliente della
necessità di costituire il fascicolo aziendale della propria azienda, se intende rivendicare le
superfici sulle quali ha eseguito le lavorazioni che danno diritto all’erogazione di carburante
agevolato;
c. cooperative:
•
dichiarazione annuale integrativa cooperative (elenco soci);
•
eventuale copia della documentazione presentata per lo spargimento dei reflui presso
altre aziende agricole (comunicazione semplificata o completa con relativi atti di assenso)
o, in alternativa, “dichiarazione per spargimento reflui”;
•
copia dichiarazione prelievi anno precedente come da dichiarazione dell’ufficio delle
Dogane per cooperative con serbatoi di capacità superiore ai 10.000 litri.
NB:
Le
cooperative
di
trasformazione
(cantine,
caseifici)
possono
ottenere
l’assegnazione di carburante agricolo agevolato per la trasformazione dei soli prodotti
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Allegato A al decreto n. del
conferiti dai soci e non per la parte di prodotti acquistati sul mercato (vedi dichiarazione
annuale integrativa cooperative);
d. consorzi,
•
relazione dettagliata dei lavori da eseguire a supporto delle ore dichiarate per i consorzi
di bonifica;
•
copia dichiarazione prelievi anno precedente come da dichiarazione dell’ufficio delle
Dogane per consorzi con serbatoi di capacità superiore ai 10.000 litri.
Dichiarazioni successive in corso d’anno (domande di rettifica)
Nel caso di presentazione di domande di rettifica o di supplemento si deve allegare alla
domanda anche l’allegato 2 del libretto di controllo anno in corso. Questo perché, nel caso in
cui il produttore o l’operatore del deposito abilitato alla consegna del carburante, abbiano
omesso di registrare qualche consegna e la registrazione venga effettuata in tempi successivi
al rilascio del libretto supplementare l’operatore del CAA o della SPA sia tutelato. Avendo a
fascicolo copia dell’allegato 2 del libretto precedente, l’operatore CAA o SPA potrà rilevare
l’irregolarità e segnalarla all’AVEPA sede centrale che provvederà a darne comunicazione
all’ufficio delle Dogane competente per territorio.
Per le richieste supplementari dovrà essere presentata la seguente dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà:
a.
per le aziende agricole: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per irrigazione di
soccorso;
b.
per imprese agromeccaniche e cooperative: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
dei consumi per richiesta supplemento imprese agromeccaniche e cooperative.
7. Compilazione della domanda posizione carburante
Quando il produttore ha la necessità di chiudere l’attività UMA per un motivo qualsiasi
(cessazione attività, variazione del CUAA, modifica dell’assetto giuridico dell’azienda, ecc.) poiché
deve presentare la dichiarazione di avvenuto impiego (dichiarazione dei consumi) non presenterà
più una richiesta carburante, ma una domanda di posizione carburante che si potrà compilare
selezionando il sottomenù Definizione domanda all’interno del menù Compilazione.
I moduli per la presentazione della domanda di posizione carburante sono due e sono
denominati POSIZIONE CARBURANTE ANNO PRECEDENTE e POSIZIONE CARBURANTE
ANNO IN CORSO.
Il primo modulo contiene le opzioni chiusura anno precedente e trasferimento per cambio
attività e consentirà, nel primo caso, di chiudere la domanda al 31 dicembre dell’anno precedente
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Allegato A al decreto n. del
dichiarando nel contempo i consumi e trasferendo eventuali residui ad altro CUAA e, nel secondo,
di dichiarare i consumi trasferendo eventuali residui da una attività all’altra per lo stesso CUAA,
senza chiudere l’attività UMA (es.: trasferimento di residuo conto terzi a conto proprio e viceversa).
Il secondo modulo contiene le opzioni chiusura anno in corso e trasferimento parziale e
consente, nel primo caso, di chiudere la domanda anno in corso dichiarando nel contempo i
consumi e trasferendo eventuali residui e, nel secondo, di effettuare soltanto il trasferimento di una
parte di carburante assegnato e già prelevato nei casi in cui si verificasse una variazione in
diminuzione della quantità ammissibile in corso d’anno per effetto di riduzione della consistenza o
per variazioni delle superfici o quantità lavorate.
Come per la richiesta carburante anche nella posizione carburante sono stati introdotti i nuovi
quadri PRELIEVI e DICHIARAZIONE CONSUMI con la possibilità di registrare il recupero di
accisa, ove previsto, nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI. Questo può accadere anche
quando vi fosse un residuo dichiarato che il produttore non intende trasferire, ma consumare in
azienda senza chiederne l’ulteriore assegnazione. In questo caso il residuo dovrà essere digitato
direttamente
nella riga recupero per furto, che sarà ridenominata recupero per utilizzo
improprio/residuo non trasferito/furto.
Dall’anno 2009 anche per la posizione carburante è prevista la ricezione con due soli quadri:
CHECKLIST ed ESITO ATTIVITA’. L’assegnazione dell’esito attività positivo farà passare la
domanda in stato di RICEVUTA.
Inoltre per la posizione carburante, non essendo prevista la stampa del libretto, l’operatore
stamperà e farà sottoscrivere la domanda e ne darà copia al produttore che la conserverà in
azienda per cinque anni insieme all’ultimo libretto di controllo a dimostrazione che ha presentato la
dichiarazione di avvenuto impiego.
Per la compilazione dei quadri PRELIEVI e DICHIARAZIONE CONSUMI vedi le indicazioni
operative del paragrafo 6.2.
La domanda di POSIZIONE CARBURANTE dovrà essere compilata e presentata dall’ufficio
che gestisce il fascicolo aziendale.
7.1 Documenti da allegare alla domanda di posizione carburante.
I documenti da allegare alla posizione carburante sono:
•
copia dell’allegato 2 del libretto di controllo anno precedente o anno in corso a seconda
che si tratti di POSIZIONE CARBURANTE ANNO PRECEDENTE o POSIZIONE
CARBURANTE ANNO IN CORSO;
•
eventuale dichiarazione di smarrimento del libretto di controllo;
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Allegato A al decreto n. del
•
eventuale comunicazione di recupero di accisa;
•
eventuale comunicazione di trasferimento carburante.
8. Presentazione della domanda
La
domanda
compilata,
con
la
relativa
documentazione
allegata,
va
presentata
obbligatoriamente allo sportello (CAA mandatario o SPA) detentore del fascicolo aziendale.
9. Protocollazione e ricevibilità della domanda
La domanda si ritiene ricevibile solo se è stata compilata e stampata mediante la procedura
SOP, nonché firmata dal beneficiario o da un suo delegato alla firma (es. consorzi di bonifica).
La protocollazione della domanda deve essere effettuata in SOP dal soggetto gestore
del fascicolo, salvo casi particolari di cui deve essere data comunicazione inviando una email all’ufficio assistenza SOP-SOD: [email protected].
La ricevibilità della domanda viene tracciata mediante la compilazione e stampa della
checklist resa disponibile nel SOP – Gestione UMA.
Nell’applicativo UMA di SOP l’esito attività é l’ultima operazione dell’attività di ricezione. Se
l’operatore si accorge che la domanda è errata ed è ancora in fase di compilazione la cancella e
riparte da zero a compilare una nuova domanda; se si accorge dell’errore quando la domanda è
già protocollata, non potrà cancellarla, ma dovrà concludere la ricezione assegnando l’esito e
compilando una domanda di rettifica art. 2. Al momento del protocollo della domanda di rettifica la
domanda precedente errata verrà posta automaticamente in stato NON AMMISSIBILE.
10. Stampa libretto
Conclusa la ricevibilità della domanda l’operatore CAA o SPA potrà eseguire la stampa del
libretto.
L’utente abilitato seleziona la voce Gestione stampa libretto per la successiva stampa.
Vi sono quattro tipologie di stampa libretto:
•
stampa libretto: tale operazione viene selezionata per la stampa del libretto, che deve
essere rilasciato al produttore;
•
ristampa libretto etichetta iniziale: tale operazione è eseguibile nel caso in cui, per qualche
motivo, l’operatore non sia riuscito a stampare il libretto, pur avendo già assegnato
l’etichetta;
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Allegato A al decreto n. del
•
stampa nuova scheda carburante: serve per stampare una nuova scheda per la
registrazione dei prelievi di carburante nei casi in cui la prima scheda allegata al libretto sia
già stata esaurita (ristampa dell’allegato 2 del libretto);
•
stampa dichiarazione smarrimento libretto: serve per stampare la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà di smarrimento libretto, già precompilata dal sistema e copia del libretto
smarrito sulla quale l’operatore scriverà la dicitura: “copia libretto smarrito”.
Per le istruzioni operative riguardanti lo smarrimento del libretto di controllo UMA si rinvia
all’apposito capitolo.
La fase di stampa è preceduta dalla digitazione del numero progressivo dell’etichetta che
l’operatore provvederà a posizionare nell’apposito spazio per la validazione dell’assegnazione.
A certificazione della stessa attività la pagina di assegnazione del libretto deve essere vistata
dal funzionario che ha eseguito la stampa del libretto.
La pagina di assegnazione e gli allegati dovranno essere timbrati dal funzionario dell’ufficio
emittente al fine di garantire l’univocità degli stessi.
Le etichette vengono fornite dall’ufficio erogazione carburanti agricoli agevolati della sede
centrale dell’AVEPA; la contabilità di tutte le etichette distribuite dovrà essere tenuta a cura del
responsabile del CAA, che a fine anno dovrà presentare all’AVEPA sede centrale un breve
resoconto della gestione etichette.
Allo scopo di migliorare la corretta gestione del libretto di controllo e al fine di
contrastare possibili manomissioni dello stesso la pinzatura delle pagine del suddetto
documento deve essere effettuata sul lembo superiore sinistro opportunamente ripiegato
ad angolo su se stesso e con successiva apposizione sul punto di chiusura del timbro
dell’ufficio competente.
11. Gestione libretto di controllo
L’art. 6, comma 5 del d.m. 454/2001 prevede: «Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei
principi fissati dall’art. 2219 del codice civile, é detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali
a corredo ed é dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima
scritturazione».
In virtù della norma suddetta e delle osservazioni fatte dagli operatori della Regione del
Veneto e della Guardia di Finanza nel corso dei controlli in azienda si rende necessario impartire le
seguenti indicazioni operative riguardanti la tenuta del libretto di controllo.
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Allegato A al decreto n. del
Il libretto di controllo va sempre consegnato al produttore anche nei casi in cui viene
sostituito da un nuovo libretto in seguito alla presentazione di una domanda di rettifica o di
supplemento.
In questi casi si dovrà annullare il libretto sostituito barrando il frontespizio e apponendovi la
scritta ANNULLATO contestualmente al timbro dell’Ufficio con la sigla dell’operatore CAA o SPA.
Inoltre dovrà essere barrata trasversalmente, con le stesse modalità, anche la pagina
dell’allegato 2 dopo l’ultimo prelevamento registrato, in modo che non possano essere registrati
altri prelevamenti.
Qualora il produttore, in tempi successivi al rilascio di un nuovo libretto, si presentasse
all’ufficio CAA o SPA per chiedere la rettifica della domanda per aver omesso una o più
registrazioni di carburante acquistato sul libretto precedente, l’ufficio competente dovrà segnalare
l’irregolarità all’AVEPA sede centrale che provvederà ad inoltrarla agli organi competenti.
In questo caso l’operatore CAA o SPA potrà dimostrare la correttezza del suo operato solo
se avrà conservato a fascicolo copia dell’allegato 2 del libretto rettificato.
Il libretto o i libretti sostituiti da nuovo libretto, in virtù della presentazione di una domanda
di rettifica, dovranno essere conservati dal produttore, che li esibirà in caso di controllo insieme
all’ultimo libretto valido.
Alla data del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno o alla data di chiusura dell’attività
UMA il produttore beneficiario ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 6 – comma 2 del d.m. 454/2001,
di registrare nell’allegato 1 del libretto i consumi di carburante effettuati nel semestre o nel
periodo precedente.
Per le imprese agromeccaniche tale registrazione va fatta nelle schede cliente di cui
all’art. 6 – comma 4 del d.m. sopraccitato, che, obbligatoriamente, l’impresa agromeccanica
dovrà redigere e conservare presso la propria azienda.
12. Smarrimento del libretto di controllo
Il libretto di controllo UMA è un documento fiscale e rappresenta a tutti gli effetti il
provvedimento di concessione del beneficio, che è lo sconto di accisa nell’acquisto del carburante
agricolo agevolato. Esso dà diritto al produttore beneficiario di acquistare, presso un distributore
autorizzato alla vendita di carburante agricolo agevolato, il quantitativo assegnato o, nel caso di
assegnazione del solo residuo, di utilizzare il residuo assegnato
Se il produttore agricolo si presenta all’Ufficio del CAA o della SPA dichiarando di aver
smarrito il libretto di controllo l’operatore dovrà effettuare le seguenti operazioni:
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Allegato A al decreto n. del
stampare dall’applicativo UMA la dichiarazione di smarrimento, già precompilata dal
sistema, e copia del libretto di controllo smarrito entrando in Ricezione>Gestione stampa
libretto e selezionando Stampa dichiarazione smarrimento libretto. L’applicativo genererà il
PDF della dichiarazione di smarrimento e dell’ultimo libretto di controllo rilasciato;
scrivere nel frontespizio della copia del libretto di controllo la seguente frase: COPIA
LIBRETTO SMARRITO;
far sottoscrivere al produttore la dichiarazione di smarrimento e consegnargli la copia del
libretto smarrito;
nel caso in cui il produttore dichiara di non aver effettuato prelevamenti, presentare e
protocollare una domanda di rettifica per la stampa di un nuovo libretto per consentire al
produttore di poter effettuare i prelevamenti residui, se lo smarrimento è avvenuto in corso
d’anno, o una domanda iniziale per il nuovo anno se lo smarrimento è avvenuto a fine
anno;
nel caso in cui il produttore dichiara di aver effettuato prelevamenti egli si recherà presso il
distributore autorizzato per farsi registrare, nell’allegato 2 della copia del libretto smarrito,
eventuali prelevamenti mancanti e per far apporre al deposito le firme di convalida di tutti i
prelevamenti registrati dal sistema. Al suo ritorno l’ufficio annullerà l’allegato 2 della copia
del libretto smarrito e presenterà e protocollerà una domanda di rettifica con stampa di un
nuovo libretto per consentire al produttore di effettuare i prelevamenti residui, se lo
smarrimento è avvenuto in corso d’anno, o una domanda iniziale per il nuovo anno se lo
smarrimento è avvenuto a fine anno;
trasmettere all’AVEPA sede centrale la dichiarazione di smarrimento sottoscritta dal
produttore unitamente a copia del documento di identità in corso di validità. Non è
necessario trasmettere all’AVEPA anche copia del libretto smarrito.
NB: La copia del libretto smarrito dovrà essere conservato in azienda per cinque anni
congiuntamente alla copia della dichiarazione di smarrimento.
13. Trasferimenti di carburante
L’articolo 6, comma 8, del d.m. 454/2001 prevede che il produttore, nel caso in cui, a fine
anno o al momento della dismissione dell’attività UMA, abbia dei residui di carburante agricolo
agevolato e non intenda più utilizzarli, possa trasferirli ad altra azienda agricola o al deposito di
carburanti autorizzato.
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Allegato A al decreto n. del
Al riguardo si possono verificare quattro casi di trasferimento del carburante e i nuovi
moduli di domanda POSIZIONE CARBURANTE, implementati nell’applicativo SOP, rispondono
anche a questa esigenza.
In tutti e quattro i casi si dovrà compilare nella domanda POSIZIONE CARBURANTE il
quadro relativo ai trasferimenti digitando gli estremi della ditta alla quale si intende trasferire il
carburante, sia essa azienda agricola o deposito di carburante autorizzato:
-
trasferimento ad altra azienda agricola. Quando il produttore dichiara un residuo per il
quale non intende chiedere l’assegnazione. Si dovrà presentare una
domanda di
POSIZIONE CARBURANTE ANNO PRECEDENTE o POSIZIONE CARBURANTE ANNO
IN CORSO a seconda che l’attività UMA sia chiusa al 31 dicembre o nel corso dell’anno
successivo. L’ufficio dovrà inviare all’ufficio delle Dogane, competente per territorio, alla
ditta ricevente, al CAA della ditta ricevente, se diverso da quello della ditta cedente, e
all’AVEPA sede centrale, la comunicazione trasferimento carburante ad azienda agricola
stampando la comunicazione già precompilata dal sistema ed estraibile da SOP nel menù
Protocollo>Stampa documentazione, dopo aver protocollato la posizione carburante;
-
trasferimento a deposito autorizzato. Quando il produttore si trova nelle medesime
condizioni di cui al caso precedente. In questo caso si dovrà inviare la comunicazione di
trasferimento carburante a deposito autorizzato all’AVEPA – sede centrale e al deposito
autorizzato ad effettuare il trasporto del carburante, precisando che il medesimo dovrà
emettere un proprio documento di trasporto (documento amministrativo semplificato DAS),
stampando la comunicazione già precompilata dal sistema ed estraibile da SOP come
sopra;
-
trasferimento di carburante all’interno della medesima azienda (stesso CUAA). Questa
situazione può verificarsi quando una azienda mista (azienda agricola e contoterzista)
dichiara a fine anno un residuo in una delle due attività che intende chiudere e vuole
trasferire il residuo a sè stessa passandolo il residuo all’altra attività. In questa situazione
si compilerà sempre il quadro trasferimenti della POSIZIONE CARBURANTE ANNO
PRECEDENTE, selezionando l’opzione chiusura per cambio attività e indicando come
CUAA ricevente lo stesso CUAA della domanda e trasferendo il carburante da conto
proprio a conto terzi o viceversa. Va sempre trasmessa la comunicazione di trasferimento
con le modalità di cui al primo caso;
-
trasferimento parziale. E’ il caso del produttore che, pur non avendo cessato l’attività
UMA, ha comunque ridotto nel corso dell’anno la superficie in conduzione, ma ha già
prelevato, senza consumarlo, tutto il carburante assegnato con la domanda iniziale. In
questo caso si dovrà prima presentare una domanda di rettifica con la quale verrà
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Allegato A al decreto n. del
riderteminato il nuovo fabbisogno e, per differenza, si avrà la quantità eccedente da
trasferire, se già prelevata. Successivamente si dovrà presentare la domanda
POSIZIONE CARBURANTE ANNO IN CORSO selezionando l’opzione trasferimento
parziale nel quadro chiusura. Si dovrà poi trasmettere, come sopra, la comunicazione di
trasferimento carburante ad azienda agricola.
14. Gestione dei residui
In sede di dichiarazione dei consumi il produttore dovrà dichiarare se ha consumato tutto il
carburante agevolato di cui aveva la disponibilità (carburante prelevato + eventuale residuo) o se
parte di esso non sia stato consumato indicando la quantità residua al 31 dicembre di ogni anno.
Il
residuo
dichiarato
nel
quadro
DICHIARAZIONE
CONSUMI
verrà
ricompreso
automaticamente nell’assegnazione lorda per l’anno successivo e sarà detratto automaticamente
dal sistema, che, per differenza, determinerà l’assegnazione netta risultante nella stampa del
libretto di controllo. L’assegnazione netta rappresenta il quantitativo massimo che il produttore può
acquistare dal deposito autorizzato.
Poiché l’assegnazione del carburante ha validità per un solo anno il residuo dichiarato dal
produttore al 31 dicembre di ogni anno, per poter essere riutilizzato nell’anno successivo, deve
essere rassegnato. Ciò comporta che nel caso in cui il produttore intenda o preveda di utilizzare
solo il residuo senza acquistare altro carburante agevolato presso un deposito dovrà comunque
presentare una domanda di assegnazione del residuo pena l’impossibilità di poterlo dichiarare
come consumato e l’obbligatorietà di versarne l’accisa in quanto consumo non autorizzato.
La stessa situazione si verifica per i residui trasferiti da un’azienda all’altra. La ditta
ricevente, dopo che la ditta cedente ha provveduto ad effettuare il trasferimento del residuo, deve
presentare una domanda nella quale il residuo dovrà essere ricompreso nell’assegnazione lorda,
altrimenti quel residuo non potrà essere utilizzato e se utilizzato, al momento di dichiararne il
consumo, l’applicativo lo indicherà automaticamente in recupero di accisa perché non assegnato.
Questo spiega perché, per il carburante residuo dichiarato nella domanda di POSIZIONE
CARBURANTE e non trasferito ad altro soggetto, il produttore debba versare l’accisa con relativa
sanzione.
15. Recuperi di accisa
Ogni qualvolta il produttore beneficiario, compilando il quadro “DICHIARAZIONE
CONSUMI”, dichiara di aver acquistato carburante agevolato, che non era stato assegnato o di
aver consumato carburante agevolato, che, benché assegnato, risultava non ammissibile a
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Allegato A al decreto n. del
consuntivo o che era stato sottratto in seguito a furto, si genera nell’applicativo UMA un recupero
di accisa.
Tutti i fatti che comportano il recupero di accisa vanno segnalati all’ufficio delle Dogane
competente per territorio ai sensi dell’art. 7, comma 3 del d.m. 454/2001.
Nella gestione delle richieste di assegnazione di carburante agricolo agevolato e delle
relative dichiarazioni di avvenuto impiego si possono presentare i seguenti casi di recupero di
accisa:
1.
per errato prelevamento di carburante agevolato superiore all’assegnazione netta.
In questo caso il produttore può sanare l’irregolarità attivando il ravvedimento operoso (in
base all’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997) mediante comunicazione dell’irregolarità all’ufficio
delle Dogane e chiedendo il calcolo dell’importo da pagare. Alla comunicazione il
produttore deve allegare copia del libretto di controllo in corso di validità.
La sanzione minima è ridotta in misura diversa a seconda che il pagamento sia effettuato
entro trenta giorni o entro un anno dalla data dell’errato prelevamento.
Il ravvedimento operoso può essere attivato dal produttore soltanto se l’irregolarità non è
ancora stata rilevata dall’amministrazione competente e se il pagamento è eseguito entro
un anno dalla data dell’errato prelevamento. Per errati prelevamenti riscontrati in sede di
compilazione della richiesta carburante o posizione carburante o per pagamenti effettuati
oltre 1 anno dalla data dell’errato prelevamento, il ravvedimento operoso non può essere
attivato e la sanzione viene applicata per intero e l’irregolarità, registrata nell’applicativo
informatico dell’AVEPA, viene segnalata direttamente dall’AVEPA all’ufficio delle Dogane.
Si fa notare che il carburante agevolato prelevato in eccesso rispetto alla
assegnazione netta non può mai essere dichiarato a residuo, anche se risulta non
consumato. Infatti, esso non costituisce residuo in quanto non rientra nella
disponibilità del produttore in quanto non assegnato. Per essere considerato nella
disponibilità del produttore, esso deve risultare assegnato almeno una volta nel
corso dell’anno; pertanto, una volta assolta l’accisa, esso può essere consumato al
di fuori dell’assegnazione.
Copia della comunicazione di ravvedimento operoso inviata all’ufficio delle Dogane
va trasmessa anche all’AVEPA sede centrale unitamente alla ricevuta dell’avvenuto
pagamento.
Anche se la comunicazione di ravvedimento operoso è già stata trasmessa
all’ufficio delle Dogane e il pagamento già effettuato, comunque, in sede di
dichiarazione dei consumi, il recupero di accisa va registrato nel sistema e
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Allegato A al decreto n. del
l’AVEPA sede centrale segnalerà all’ufficio delle Dogane l’accisa già assolta per i
casi interessati;
2.
per consumo di carburante agevolato superiore alla quantità massima ammissibile
determinata in sede di dichiarazione dei consumi.
In questo caso il produttore non può ricorrere al ravvedimento operoso e il recupero di
accisa, registrato nell’applicativo in sede di dichiarazione dei consumi, viene segnalato
all’ufficio delle Dogane competente direttamente dalla sede centrale dell’AVEPA. In
questo caso non viene applicata la sanzione, ma solo il pagamento dell’accisa e degli
interessi.
Qualora il carburante risultante eccedente il massimo ammesso in sede di dichiarazione
dei consumi, non fosse stato consumato, ancorché assegnato e prelevato, può essere
dichiarato a residuo in quanto era già rientrato nella disponibilità del produttore con una
precedente assegnazione;
3.
per residuo di carburante agevolato dichiarato in sede di dichiarazione dei consumi e non
trasferito a seguito di chiusura dell’attività UMA.
Può accadere che un produttore decida di non accedere più ai benefici di cui al d.m.
454/2001 e intenda smettere di presentare la richiesta carburante.
Se in sede di dichiarazione dei consumi risulta dichiarato un residuo, che il produttore
non vuole trasferire e intende consumare nella propria azienda senza che questo sia
riassegnato, l’accisa per quel residuo deve essere recuperata.
Anche in questo caso non è possibile per il produttore ricorrere al ravvedimento operoso
e la necessità del recupero di accisa viene segnalata all’ufficio delle Dogane competente
direttamente dalla sede centrale dell’AVEPA. In questo caso, oltre al pagamento
dell’accisa e degli interessi viene applicata anche la sanzione. Il carburante residuo va
indicato nell’applicativo nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI oltre che nella riga
residuo anche
come recupero di accisa nell’apposita riga recupero per utilizzo
improprio/residuo non trasferito/furto;
4.
per furto di carburante agevolato.
Il carburante rubato potrebbe essere utilizzato in modo improprio da soggetti non
autorizzati. Per questo motivo l’accisa agevolata per detto carburante deve essere
recuperata.
In questo caso il produttore deve provvedere a denunciare immediatamente il furto di
carburante al più vicino organo di Polizia giudiziaria (Comando dei Carabinieri, Guardia di
Finanza o Polizia di Stato) e successivamente darne comunicazione anche all’ufficio
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Allegato A al decreto n. del
delle Dogane competente per territorio indicando il quantitativo sottratto e allegando
copia della denuncia di furto presentata, nonché copia del libretto di controllo.
Il carburante sottratto non può essere dichiarato come consumato, ma va indicato
nell’applicativo nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI come prelevato e come recupero
di accisa nell’apposita riga recupero per utilizzo improprio/residuo non trasferito/furto;
5.
per utilizzo improprio.
Nel corso dei controlli, effettuati nello svolgimento della propria attività istituzionale la
Guardia di Finanza riscontra, in talune situazioni, la presenza di gasolio agricolo
agevolato all’interno di cisterne per il riscaldamento dell’abitazione o di uffici o nel
serbatoio di automezzi non adibiti a lavori agricoli. In questi casi i finanzieri provvedono al
sequestro dei quantitativi a alla segnalazione dell’irregolarità alla Procura della
Repubblica, all’Agenzia delle Dogane competente per territorio e all’AVEPA sede
centrale. L’AVEPA, in questi casi, segnala all’Ufficio gestore del fascicolo l’irregolarità
perché provveda ad inserire il quantitativo di carburante agevolato sequestrato nel
quadro DICHIARAZIONE CONSUMI della richiesta carburante nella riga recupero per
utilizzo improprio/residuo non trasferito/furto;
NB: Ad eccezione del ravvedimento operoso in tutti gli altri casi la comunicazione di
recupero di accisa, precompilata e stampata dal sistema SOP e sottoscritta dal produttore,
non va trasmessa all’ufficio delle Dogane, ma solo all’AVEPA sede centrale senza allegare il
libretto di controllo; copia della comunicazione va trattenuta nel fascicolo domanda.
16. Inadempienze
Ai sensi dell’art. 6 comma 6 del d.m. 454/2001 sono inadempienti i produttori, che avendo
ottenuto una assegnazione di carburante agevolato nel corso dell’anno, entro il 30 giugno
dell’anno successivo non provvedono a dichiarare l’avvenuto impiego del carburante assegnato.
Tale dichiarazione va resa obbligatoriamente anche nel caso in cui il produttore non abbia
provveduto ad effettuare prelevamenti.
Perché il produttore non sia considerato inadempiente per l’anno in cui ha ottenuto
l’assegnazione deve risultare protocollata nell’applicativo SOP una richiesta carburante o
una posizione carburante entro il 30 giugno dell’anno successivo. Pertanto non è
sufficiente la semplice assegnazione dell’esito all’istruttoria della richiesta carburante con il
passaggio della medesima da ISTRUTTORIA a LIQUIDABILE per evitare di essere nello
stato di inadempiente.
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Allegato A al decreto n. del
Successivamente al 30 giugno dell’anno successivo l’AVEPA invierà l’elenco delle ditte
inadempienti agli uffici delle Dogane e della Guardia di Finanza competenti per territorio.
Qualora l’AVEPA rilevi che gli scostamenti tra la superficie e la consistenza dichiarate per la
richiesta di carburante agricolo agevolato e quella determinata derivino da irregolarità commesse
intenzionalmente, procederà direttamente alla segnalazione agli organi di Polizia preposti.
17. Aggiornamento consistenza macchine ed attrezzature
Con la delibera n. 3618 del 29.12.2005 la Giunta Regionale del Veneto ha trasferito
all’AVEPA anche le competenze per la gestione dell’archivio delle macchine agricole.
Gli archivi macchine sono resi disponibili nell’applicativo fascicolo. Le macchine e le
attrezzature sono parte integrante della consistenza aziendale ed elemento determinante per la
concessione del carburante agricolo agevolato in agricoltura.
La gestione delle macchine quindi fa parte integrante del fascicolo aziendale.
17.1 Carico macchine e attrezzature
Il carico delle macchine e delle attrezzature avviene selezionando dall’archivio macchine e
attrezzature dell’AVEPA il tipo macchina o l’attrezzatura da caricare nel fascicolo e protocollando
uno dei seguenti documenti, presentati anche in copia, attestanti, alternativamente, il possesso
della macchina o dell’attrezzo:
•
macchine agricole e motori agricoli dichiarati in proprietà, affitto o noleggio:
- carta di circolazione aggiornata o foglio di via se soggetta ad immatricolazione;
- fattura di acquisto se in proprietà (solo per macchine soggette ad immatricolazione, ma
non immatricolate perché utilizzate solo all’interno dell’azienda e non circolanti su
strada);
- contratto di affitto in caso di affitto dell’azienda con le macchine o delle sole macchine;
- fattura di noleggio se noleggiate;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 attestante
la proprietà della macchina in assenza di altri documenti (macchine vecchie mai iscritte
all’ex UMA o nel fascicolo e di cui il produttore non conserva più la fattura);
•
macchine agricole o motori agricoli dichiarati in comodato:
- contratto di comodato registrato, se in forma scritta, o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, se in forma verbale, sottoscritta da entrambi i contraenti nella quale siano
riportati l’inizio e la scadenza del comodato specificando il periodo o i tempi di uso della
macchina e i dati (marca, tipo, targa, n. telaio o matricola motore) qualora non sia
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Allegato A al decreto n. del
presente la carta di circolazione o il certificato di origine. Per il caricamento in SOD si
possono verificare due situazioni:
il comodato è di lunga durata (almeno un anno o più): la macchina andrà scaricata
dal fascicolo del proprietario e caricata in quello del comodatario come in tutti gli altri
casi di carico/scarico macchine allegando a fascicolo copia del modello di scarico;
il comodato è di breve durata (inferiore all’anno): la macchina rimane in carico nel
fascicolo del proprietario e viene caricata anche nel fascicolo del comodatario. La
compresenza in entrambi i fascicoli è dettata dal fatto che, scaricando la macchina
dal fascicolo del proprietario questi non sarebbe più in grado di ottenere
l’assegnazione del carburante per le lavorazioni che svolge. Nei fascicoli domanda
dei due contraenti dovrà risultare allegata la copia del contratto di comodato scritto
registrato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il comodato verbale
gratuito, sottoscritta da entrambi i contraenti. La macchina andrà scaricata dal
fascicolo del comodatario al termine del periodo di comodato.
NB: per il carico delle macchine sia nuove che usate è abolita la presentazione del modello
di carico. Deve essere invece presentato e allegato a fascicolo il modello di scarico per tutte
le macchine usate provenienti da fascicoli presentati presso l’AVEPA. Per il carico di
macchine provenienti da fuori regione può non essere presente lo scarico se non rilasciato
dall’Ufficio della regione di provenienza.
Nel caso in cui la macchina da inserire nel fascicolo non sia presente nell’archivio di SOD
va inoltrata alla sede centrale dell’AVEPA, anche a mezzo posta elettronica all’ufficio erogazione
carburanti agricoli ([email protected]) o via fax (049/7708792), copia della carta di
circolazione e allegato tecnico per le macchine soggette ad immatricolazione e certificato di origine
o di conformità per quelle non soggette ad immatricolazione. Altri documenti non servono allo
scopo. In attesa che la sede centrale provveda ad inserire il “Tipo macchina” nell’archivio, può
essere consegnato al produttore la stampa dell’elenco macchine estratta dal fascicolo, da tenere
allegato al libretto di controllo a comprova che la macchina è stata inserita a fascicolo;
•
attrezzature dichiarate in proprietà o affitto:
- fattura di acquisto se in proprietà;
- contratto di affitto in caso di affitto dell’azienda con le macchine e attrezzature o delle
sole macchine ed attrezzature;
- fattura di noleggio se noleggiata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 attestante
la proprietà dell’attrezzatura in assenza di altri documenti (attrezzature vecchie mai
iscritte nel fascicolo e di cui il produttore non conserva più la fattura);
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Allegato A al decreto n. del
•
attrezzature dichiarate in comodato: valgono le medesime indicazioni operative
descritte per il comodato delle macchine.
17.2 Scarico macchine e attrezzature
Per lo scarico delle macchine ed attrezzature si devono seguire le seguenti indicazioni:
•
scarico macchine: per scaricare una macchina, bisogna creare un atto fine,
all’interno del quale protocollare la denuncia di scarico, inserire la data di scarico nel
campo data fine per la macchina stessa e aggiornare la schermata. Nel fascicolo è
prevista la stampa della denuncia di scarico della macchina precompilata dal sistema;
•
scarico attrezzature: per scaricare una attrezzatura, non è necessario protocollare
alcun documento, ma soltanto inserire la data di scarico nel campo data fine e
aggiornare la schermata.
Per le attrezzature non é previsto il modello di scarico da consegnare al produttore
acquirente.
NB: I rimorchi agricoli con targa vanno caricati nel fascicolo nella sezione macchine con le
stesse modalità delle macchine. Ciò consente all’AVEPA di fornire alla Regione i dati periodici
statistici sulla movimentazione delle macchine anche per i rimorchi. Tuttavia, poiché essi sono
legati alla concessione di carburante per la voce trasporti e/o raccolta dei prodotti di alcune colture,
devono essere caricati contemporaneamente anche tra le attrezzature altrimenti il sistema non
riconosce la possibilità di assegnazione carburante per dette lavorazioni.
18. Casi particolari
18.1 Lavorazioni svolte da cooperative nelle aziende o per conto delle aziende dei soci
Le lavorazioni agricole relative alle colture svolte dalle cooperative presso le aziende dei soci
(es.: spargimento dei reflui) o svolte presso i propri stabilimenti, ma per conto dei soci (es.:
essiccazione
di
cereali,
foraggi,
ecc)
vanno
dichiarate
nel
quadro
LAVORAZIONI
EXTRAZIENDALI. Come per le imprese agromeccaniche la cooperativa dovrà farsi carico di
verificare che il socio abbia già presentato o presenti, all’atto della richiesta carburante della
cooperativa, il fascicolo aziendale e che sia iscritto nel registro imprese della CCIAA.
Le cooperative di trasformazione (cantine, caseifici) possono ottenere l’assegnazione di
carburante agricolo agevolato per la trasformazione dei soli prodotti conferiti dai soci e non per la
parte di prodotti acquistati sul mercato anche se la quantità di questi ultimi è inferiore al 50% del
totale del prodotto trasformato (vedi dichiarazione annuale integrativa cooperative).
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Allegato A al decreto n. del
18.2 Assegnazione di carburante agevolato per allevamento
La legislazione fiscale vigente (art. 32 del d.p.r. 22/12/1986 n. 917) prevede la
normalizzazione del reddito agrario delle varie fasce di coltura alla 6a fascia RAN e di tutte le
categorie di animali alla specie "piccioni" (capi normalizzati) (al riguardo si vedano le tabelle
pubblicate sul sito dell’AVEPA alla voce “Normativa - fascicolo 3_istruzioni_UNICO”). In questo
modo si ha una semplificazione dei calcoli poiché i valori diventano omogenei anche in presenza di
animali di categorie diverse e terreni con colture diverse.
In tal caso la determinazione viene effettuata a partire dal numero di ettari aziendali, suddivisi
per fascia di qualità, ed il reddito agrario normalizzato calcolato per le singole fasce (si ricorda che
la normalizzazione del reddito avviene a cura del dichiarante e non fa parte dei calcoli effettuati dal
programma). Moltiplicando il reddito agrario totale, normalizzato alla 6a fascia di qualità, per il
coefficiente 219,08 e dividendolo per il coefficiente 51,64569 si ottiene il numero dei capi allevabili
in azienda nei limiti dell'art. 32 del TUIR (cioè il numero di capi per i quali almeno il 25% delle unità
foraggiere sia prodotta in azienda).
Moltiplicando ora il numero di animali dichiarati per il coefficiente di normalizzazione
corrispondente si ottiene il numero di capi normalizzati. Questo può risultare inferiore o superiore
al numero di capi allevabili ai sensi dell'art. 32. Nel caso sia inferiore l'assegnazione di carburante
tiene conto dei capi reali dichiarati dal richiedente; nel secondo caso, invece, il programma effettua
una riduzione percentuale sulla base del rapporto tra capi allevabili e capi dichiarati normalizzati”.
Pertanto, a fronte di quest’analisi, si rende necessario per tutte le aziende con allevamenti o
attività zootecnica per le quali si chiede carburante agevolato indicare nel quadro FABBISOGNO il
reddito agrario normalizzato affinché il software proceda alla corretta determinazione del
carburante spettante per l’allevamento.
Ad integrazione di quanto sopra si fa altresì presente che in caso di allevamenti in soccida il
carburante assegnabile è riferito a tutti i capi effettivamente allevati dal soccidario e non soltanto a
quelli spettanti in base al contratto di soccida, ma sempre nei limiti della connessione col fondo (ex
art. 32 del d.p.r. 22/12/1986 n. 917), a condizione che sia stato preventivamente acquisito e
protocollato nel fascicolo il contratto di soccida.
Per le cooperative zootecniche con terreni gestiti direttamente in conduzione il RAN sarà
quello dei terreni coltivati. Per le cooperative zootecniche che non gestiscono terreni propri, ma
solo l’allevamento con conferimento di prodotti dei soci, andrà indicata la somma dei RAN dei
terreni dei soci, a condizione che questi ultimi non siano già stati utilizzati e dichiarati dai soci
stessi nella propria richiesta carburante per ottenere carburante per i loro rispettivi allevamenti.
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Allegato A al decreto n. del
18.3 Spandimento di reflui e altri residui ad uso agronomico su terreni altrui
Con la DGR 7 agosto 2006 n. 2495 e successive modificazioni ed integrazioni la Regione del
Veneto ha recepito e applicato la direttiva nitrati 91/676/1991 impartendo le disposizioni e fissando
i vincoli per le aziende zootecniche, che hanno la necessità di effettuare la distribuzione di reflui
zootecnici sui terreni agricoli, in quantità per ettaro variabili a seconda della specie animale e delle
zone individuate dalla normativa in parola.
A tale proposito, al fine di assicurare congrui carichi zootecnici, gli allevatori possono
effettuare lo spargimento sui terreni della propria azienda o, se questi non risultano sufficienti per
una corretta gestione distributiva dei reflui, possono avvalersi anche di terreni di aziende altrui
previo l'ottenimento di un atto formale di assenso allo spargimento rilasciato dai conduttori dei
fondi in questione.
L'art. 6, comma 7, del d.m. 454/2001 prevede che alla dichiarazione annuale dei consumi le
imprese agromeccaniche alleghino "copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione
dei destinatari delle prestazioni".
In questo quadro generale si possono individuare diverse fattispecie ai fini dell'assegnazione
di carburante agevolato per l'attività di spargimento dei reflui zootecnici:
1.
allevamenti che provvedono in proprio allo spargimento di reflui sui terreni altrui, previo
specifico atto di assenso. In tal caso, in sede di dichiarazione ai fini dell'ottenimento dei
carburanti agevolati, l'azienda zootecnica, presenta richiesta specifica di carburante
compilando
il
relativo
quadro,
implementato
in
SOP,
denominato
LAVORI
EXTRAZIENDALI allegando copia della comunicazione semplificata o completa con gli
atti di assenso o, in alternativa, la dichiarazione per la comunicazione di spargimento
(vedi modello nel sito dell’AVEPA), nella quale sono individuati i CUAA e le superfici su
cui verrà effettuata la distribuzione e vengono riportati la data e il protocollo di
presentazione, agli organi competenti, della comunicazione semplificata o completa.
L’azienda che effettua lo spargimento si curerà di informare l’azienda utilizzatrice della
necessità della costituzione del fascicolo aziendale, se non già costituito, e dell’iscrizione
al registro imprese della CCIAA;
2.
allevamenti che si avvalgono di imprese agromeccaniche per lo spargimento di reflui su
terreni altrui, previo specifico atto di assenso. In tal caso, l’impresa agromeccanica
dichiarerà nella richiesta carburante i CUAA delle aziende agricole utilizzatrici avendo
cura di informarle della necessità della costituzione del fascicolo aziendale e di essere
iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della l. 580/1993. In sede di istruttoria
della richiesta carburante, ai fini del calcolo del carburante consumato, l’operatore CAA o
il soggetto delegato compileranno la casella corrispondente alla lavorazione di
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Allegato A al decreto n. del
spargimento reflui e altri residui ad uso agricolo presente nelle colture dei piani colturali
dei singoli clienti. Alla istruttoria richiesta carburante andrà allegata la fattura della
lavorazione, emessa a favore dell’allevatore per il quale è stata svolta la lavorazione con
allegato elenco delle aziende agricole iscritte presso la CCIAA che hanno dato l’assenso
allo spargimento dei reflui sui loro terreni e, se non già presente, copia della
comunicazione di spargimento in forma semplificata o completa con relativi atti di
assenso o, in alternativa, la dichiarazione per la comunicazione di spargimento (vedi
modello nel sito dell’AVEPA), nella quale siano presenti i CUAA e le superfici su cui verrà
effettuata la distribuzione, la data e il protocollo di presentazione agli organi competenti,
della comunicazione semplificata o completa;
18.4 Lavori agricoli svolti a favore di imprese non agricole
Spesso le imprese agromeccaniche vengono incaricate di svolgere determinate lavorazioni
agricole quali raccolta di prodotti effettuate presso aziende agricole iscritte presso la CCIAA, ma a
favore di imprese commerciali o industriali trasformatrici non iscritte presso la CCIAA come
imprese agricole.
Alcuni esempi sono la raccolta di mais da granella acquistato in campo da parte di
commercianti o di produttori di mangimi, la raccolta di biomasse legnose acquistate in campo,
come da contratto di coltivazione, da parte di aziende produttrici di prodotti da riscaldamento, ecc.
In questi casi, ancorché la lavorazione svolta sia agricola e l’azienda presso la quale viene
effettuata sia iscritta presso la CCIAA come impresa agricola, l’impresa agromeccanica incaricata
della raccolta non può utilizzare carburante agricolo agevolato in quanto il destinatario a favore del
quale la lavorazione è svolta non è un’impresa agricola, bensì commerciale o industriale, e la
lavorazione viene svolta al di fuori del ciclo produttivo svolto dal produttore agricolo.
Infatti la raccolta dei succitati prodotti avviene indipendentemente e al di fuori delle
decisioni dell’imprenditore agricolo, che ha già venduto il prodotto, ancorché non raccolto.
18.5 Assegnazione e consumo di carburante agevolato e attività connesse
Il d.lgs. 228/2001 nel riscrivere l’art. 2135 del codice civile riguardante la definizione di
imprenditore agricolo ha introdotto al comma n. 3 le attività connesse, tra le quali è prevista anche
la «[…] fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata […]»
Ciò potrebbe far pensare che il produttore agricolo possa svolgere lavori agricoli presso
aziende di terzi con le macchine e attrezzature normalmente impiegate nella propria azienda
utilizzando carburante agevolato assegnato per l’azienda o assegnato per l’attività conto terzi.
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Allegato A al decreto n. del
In realtà il d.m. 454/2001 non prevede specificamente tale possibilità, ma prevede
l’assegnazione di carburante agevolato alle imprese agricole, iscritte presso la camera di
commercio, per i lavori svolti nella propria azienda agricola e alle imprese agromeccaniche per i
lavori agricoli svolti nella aziende agricole clienti, iscritte anche queste presso la camera di
commercio.
Nel caso delle imprese agromeccaniche miste che ottengono l’assegnazione di carburante
agevolato per i lavori svolti presso le aziende di terzi l’attività di impresa agromeccanica, anche se
secondaria rispetto alla attività di impresa agricola, si distingue comunque da quest’ultima, oltre
che per l’iscrizione camerale come attività conto terzi con specifica codifica ATECORI 01.41.1,
anche per la tenuta di una contabilità Iva separata e per la natura del reddito derivante dall’attività
conto terzi, che è reddito d’impresa, dichiarato come tale nel modello unico.
Pertanto, per i lavori agricoli svolti come attività connessa, ai sensi dell’art. 2135
comma 3 del codice civile, non è ammesso l’utilizzo di carburante agricolo agevolato
assegnato all’azienda agricola per l’attività conto proprio, né è ammessa l’assegnazione di
carburante agevolato per l’attività conto terzi.
Le imprese agromeccaniche miste che chiedono carburante per l’attività conto terzi,
devono presentare e avere a fascicolo copia dell’ultimo modello unico nel quale il reddito
derivante dall’attività conto terzi risulti dichiarato come reddito d’impresa.
18.6 Assegnazioni di carburante per terreni situati fuori regione o di aziende con sede
legale fuori regione
Sull’argomento l’accordo preso tra regioni confinanti prevede che le assegnazioni di
carburante vengano effettuate dagli uffici delle regioni nei cui territori ricadono i terreni delle
aziende agricole interessate prescindendo pertanto dalla provincia di iscrizione alla CCIAA.
Ai fini pratici si dovrà operare nel modo seguente:
1.
le ditte iscritte alla CCIAA di una provincia veneta con terreni anche (od esclusivamente)
in province fuori regione, saranno indirizzate agli uffici della/e regione/i in causa, per le
assegnazioni di competenza;
2.
le ditte che presentano iscrizione alla CCIAA di una provincia extra regionale ma che
hanno terreni anche (od esclusivamente) in Veneto, effettueranno la stampa del libretto di
controllo con l’assegnazione di carburante relativamente ai terreni veneti previa
costituzione di un fascicolo aziendale presso un CAA o una SPA per i soli terreni veneti.
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Allegato A al decreto n. del
18.7 Successione e/o subentro
In caso di morte del titolare dell’azienda o di subentro nella conduzione della medesima, il
fascicolo aziendale va aggiornato con la documentazione attestante la variazione del titolo di
conduzione:
dichiarazione di successione;
documentazione attestante il possesso e il titolo di conduzione dei terreni;
nuovo certificato di attribuzione della partita Iva;
certificato di iscrizione camerale;
documentazione relativa al passaggio di proprietà delle macchine e attrezzature (vedi
sopra);
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di assenso dei coeredi per la conduzione della loro
quota parte e per la quota parte di proprietà delle macchine;
dichiarazione dei consumi e delle giacenze di carburante registrate all’atto del subentro
(istruttoria richiesta carburante del CUAA che ha cessato l’attività e presentazione e
protocollazione della domanda POSIZIONE CARBURANTE).
Se l’operazione di subentro si verifica in corso d’anno, per la richiesta carburante del
titolare dell’azienda defunto o del titolare che ha cessato l’attività per cessione dell’azienda o per
altri motivi (es.: modifica del CUAA in seguito a comunicazione dell’Agenzia delle Entrate), si rende
necessario effettuare per quella domanda l’istruttoria e conseguentemente la chiusura
presentando una domanda di POSIZIONE CARBURANTE. L’istruttoria è l’operazione che va
compiuta con la massima urgenza e comunque prima di scaricare dal fascicolo aziendale la
consistenza terreni, le macchine e le attrezzature. Senza questi dati, infatti, l’istruttoria della
richiesta carburante non è possibile, né risulta possibile dichiarare il consumo e il sistema
considera tutto il carburante in recupero di accisa.
Se nella richiesta carburante erano state preventivate lavorazioni per tutto il ciclo
colturale e questo si interrompe prima del suo completamento in corso di istruttoria sarà
necessario aggiornare il quadro colture con le sole lavorazioni effettivamente espletate in
modo che il calcolo della quantità ammissibile sia congruo con il periodo di attività
effettivamente svolto dall’azienda.
19. Istruttoria richiesta carburante
L’istruttoria della richiesta carburante consiste nell’aggiornamento, con i dati del fascicolo,
dell’ultima domanda valida presentata nel corso dell’anno.
Tale operazione si rende necessaria per adempiere correttamente al dettato dell’art.
6, comma 6, del d. m. 454/2001 che dice: “Entro il 30 giugno dell’anno successivo, i soggetti
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Allegato A al decreto n. del
titolari del libretto di controllo presentano ..., una dichiarazione di avvenuto impiego di oli
minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti ….”
Quindi, per fare in modo che nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI della richiesta
carburante o della posizione carburante i consumi relativi all’ultimo periodo di attività UMA siano
dichiarati correttamente, è indispensabile che l’ultima domanda presentata, al momento del
consuntivo, sia aggiornata e allineata con i dati del fascicolo per lo stesso periodo.
Tale aggiornamento riguarda quasi esclusivamente l’allineamento del piano colturale della
domanda con l’ultimo piano colturale valido del fascicolo.
Il percorso di istruttoria inizia con la correzione di eventuali anomalie, già presenti nella
richiesta carburante in stato ISTRUTTORIA in seguito al lancio dei controlli informatici effettuato
dalla sede centrale dell’AVEPA.
Nel nuovo procedimento istruttorio é prevista la possibilità di correggere le anomalie
direttamente all’interno della domanda stessa. Ciò è stato possibile mediante l’introduzione di
alcuni passaggi informatici all’interno dei quadri POSSESSO PARTICELLE e PIANO UTILIZZO
UMA.
19.1 Soggetti autorizzati all’istruttoria richiesta carburante
L’istruttoria deve essere compilata e completata in SOP dall’Ufficio che ha effettuato la
ricezione e la stampa del libretto di controllo.
Tuttavia, come previsto anche dal manuale del fascicolo aziendale, allo scopo di attuare una
semplificazione amministrativa ed evitare che il produttore richiedente debba contattare due uffici
diversi, uno per l’istruttoria della richiesta carburante dell’anno precedente e un altro per la
richiesta carburante dell’anno in corso, nei casi in cui il mandato sia stato revocato e sia stato
conferito ad un altro CAA per l’anno in corso, il nuovo CAA mandatario può chiedere all’AVEPA
l’assegnazione in istruttoria delle richieste carburante dell’anno precedente inviando una e-mail
all’ufficio assistenza SOP-SOD ([email protected]) nella quale venga indicato il CUAA e
l’ID domanda delle nuove domande che intende istruire.
Inoltre, per le sole richieste carburante delle imprese agromeccaniche e delle cooperative che
prevedono, in sede di istruttoria, l’inserimento di tutte le lavorazioni dichiarate dal conto terzista o
dalla cooperativa, la compilazione dell’istruttoria è consentita anche ai soggetti singoli o soggetti
delegati, che sono in possesso di ID e password per la compilazione della richiesta carburante.
Ciò sarà possibile previa assegnazione di tali domande nello stato di CORREZIONE al
soggetto singolo che ne fa richiesta, a mezzo posta elettronica, all’ufficio assistenza SOP SOD
sopra citato.
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Allegato A al decreto n. del
Il soggetto singolo entrerà nel menù correzione, compilerà l’istruttoria richiesta carburante
seguendo il percorso descritto nel capitolo Procedimento istruttoria richiesta carburante: imprese
agromeccaniche dando l’esito finale positivo, che determinerà il ritorno della domanda nello stato
di ISTRUTTORIA e provvederà a stampare l’istruttoria, che poi presenterà al CAA o SPA
competente.
L’Ufficio del CAA o della SPA, competente al controllo, riceve la stampa dell’istruttoria, ne
controlla il contenuto confrontandolo con i dati a video e procede a dare l’esito attività definitivo,
che sancisce la chiusura definitiva dell’istruttoria. L’operatore CAA o SPA incaricato potrà, se lo
ritiene opportuno per sua maggior sicurezza, ripercorrere lo stesso procedimento informatico
dell’istruttoria.
Soltanto dopo l’esito definitivo del CAA o della SPA sarà possibile compilare e presentare una
nuova richiesta carburante per l’anno in corso.
19.2 Procedimento di istruttoria richiesta carburante: aziende agricole
L’operatore abilitato, dopo aver selezionato il menù Istruttoria>attività istruttoria, potrà
selezionare il settore e il modulo per avere la lista delle domande da istruire.
Una volta selezionata la domanda da istruire l’applicativo SOP propone due percorsi per
compilare l’istruttoria richiesta carburante: Istruttoria domanda e Gestione domanda per istruttoria.
Il primo contiene solo il quadro ESITO ATTIVITA’, mentre il secondo ripropone tutti gli stessi
quadri che compongono la domanda con la differenza che, in istruttoria, all’interno di ogni quadro,
tutti i dati sono visualizzati due volte in righe o in quadri diversi e sovrapposti.
I dati riportati nella prima parte del quadro o nella prima riga ripetono esattamente la
situazione della domanda e non sono modificabili, mentre nella seconda parte gli stessi dati sono
modificabili per consentirne l’aggiornamento.
In questo modo l’operatore, variando i dati delle macchine, attrezzature, allevamento,
fabbricati, lavorazioni, ecc., può aggiornare la domanda fotografando, a consuntivo, l’esatta
situazione dell’azienda e delle operazioni colturali effettivamente svolte.
I passaggi da effettuare nel caso di domande non aggiornate sono i seguenti:
-
selezione del tasto controlla all’interno del percorso gestione domanda per istruttoria;
-
verifica delle eventuali anomalie rilevate dal sistema e individuazione delle anomalie
bloccanti contraddistinte dal bollino rosso, di solito rappresentate dalle anomalie con
codice UM12 e UM13 e derivanti dal disallineamento del piano colturale della domanda
con l’ultimo piano del fascicolo;
-
correzione delle anomalie entrando nel quadro POSSESSO PARTICELLE e agganciando
la consistenza attuale, se l’ultimo aggiornamento del fascicolo aveva effettuato anche una
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Allegato A al decreto n. del
variazione della consistenza, oppure direttamente nel quadro PIANO UTILIZZO UMA
agganciando il piano finale se la variazione del fascicolo aveva riguardato solo il piano
colturale;
-
aggiornamento del piano COLTURE della domanda con il tasto refresh. Il sistema adegua
le superfici colturali a quelle del fascicolo. Con il tasto refresh si azzerano le lavorazioni
per cui si rende necessario entrare nei quadri delle singole colture per riaggiornare le
lavorazioni colturali;
-
aggiornamento del quadro FABBISOGNO mediante la selezione dei tasti aggiorna e
calcola. In caso di aggiornamento del piano colturale il sistema ricalcolerà il quantitativo
massimo ammesso, che potrà quindi risultare superiore o inferiore alla quantità di
carburante agevolato assegnata nel corso dell’anno precedente;
-
chiusura dell’istruttoria con l’assegnazione dell’esito attività sempre positivo nel percorso
istruttoria domanda.
Occorre sottolineare che per le domande delle imprese agricole, per le quali l’istruttoria viene
effettuata dopo che è stata effettuata l’istruttoria della domanda dell’impresa agromeccanica
collegata, potrebbero essere presenti anche anomalie di supero di superficie o di esclusione (UM
35) nei casi di lavorazioni dichiarate per la stessa coltura e superficie sia dal singolo produttore che
dal contoterzista.
Tali anomalie sono sempre bloccanti per l’azienda agricola cliente, mentre non sono bloccanti
per l’impresa agromeccanica. Infatti, l’applicativo non calcola carburante nel quadro FABBISOGNO
della domanda dell’azienda agricola e il massimo ammesso risulta azzerato o ridotto a parità di
tutte le altre condizioni, mentre calcola regolarmente il carburante nella domanda dell’impresa
agromeccanica.
L’anomalia UM35 si risolve solo eliminando nel quadro COLTURE le superfici in supero e
riaggiornando il quadro FABBISOGNO della domanda.
NB: E’ necessario che in sede di dichiarazione dei consumi (istruttoria) e di
presentazione della richiesta carburante o posizione carburante siano acquisite in visione
le fatture del contoterzista in modo da togliere dal quadro COLTURE della domanda
dell’azienda agricola cliente le superfici lavorate dal terzista onde evitare l’insorgere delle
anomalie di supero.
Qualora selezionando il tasto controlla il sistema dà come risultato Non ci sono anomalie
l’unica operazione obbligatoria da eseguire nel percorso gestione domanda per istruttoria è la
selezione del tasto calcola nel quadro FABBISOGNO della domanda. Questo passaggio serve da
garanzia per assicurarsi che il quantitativo massimo ammesso sia corretto e congruo con il piano
colturale e le lavorazioni dichiarate.
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Va da sé che variazioni del fascicolo, in particolare della consistenza e del piano
colturale, effettuate in corso d’anno, renderanno sempre necessaria la presentazione di una
domanda di rettifica art. 2 con la stampa di un nuovo libretto di controllo in modo che il
produttore possa essere in possesso di un libretto di controllo aggiornato sia per quanto
riguarda i dati dell’azienda, sia per quanto riguarda la quantità di carburante assegnata.
Questa operazione sarà possibile fino al 30 novembre di ogni anno, data ultima di
presentazione delle richieste carburante (vedi paragrafo n. 20 Gestione anomalie).
Dopo il 30 giugno di ogni anno, per accorciare i tempi dell’istruttoria delle richieste carburante
e agevolare il lavoro degli operatori incaricati, l’AVEPA potrà lanciare in modo massivo i controlli
informatici segnalando successivamente agli Uffici CAA e SPA interessati le anomalie bloccanti
per la loro definitiva correzione.
Alla luce di quanto sopra descritto e delle variazioni introdotte nei moduli domanda la
dichiarazione di avvenuto impiego di cui all’art. 6, comma 6, del d.m. 454/2001 da presentare
entro il 30 giugno di ogni anno per giustificare l’avvenuto impiego del carburante agevolato
assegnato nell’anno precedente, non potrà più essere considerata assolta con la sola
chiusura dell’istruttoria della richiesta carburante, ma con la protocollazione di una
domanda richiesta carburante o posizione carburante per l’anno successivo in quanto i
quadri PRELIEVI e DICHIARAZIONE CONSUMI sono stati introdotti nei moduli domanda
richiesta carburante e posizione carburante per l’anno successivo.
Va sottolineato che, per evitare la condizione di inadempiente, la presentazione della richiesta
carburante o posizione carburante, entro il 30 giugno, va effettuata anche per le domande di quei
produttori che, pur avendo avuto una assegnazione di carburante, non hanno provveduto poi a
fare prelevamenti e/o consumi.
19.3 Procedimento istruttoria richiesta carburante: imprese agromeccaniche
Nella richiesta carburante delle imprese agromeccaniche l’AVEPA ha stabilito che a preventivo
il richiedente non deve necessariamente dichiarare le colture e le lavorazioni delle aziende clienti
poiché il d.m. 454/2001 consente all’impresa agromeccanica di ottenere la medesima
assegnazione dell’anno precedente indipendentemente dal volume di lavoro che questa prevede di
effettuare. Per le imprese agromeccaniche di nuova costituzione è previsto che il beneficiario
alleghi alla domanda la dichiarazione nuova impresa agromeccanica resa ai sensi dell’art. 47 d.p.r.
445/2000.
Per questo la richiesta carburante delle imprese agromeccaniche, a preventivo, prevede
soltanto, oltre alle macchine e alle attrezzature, la dichiarazione dei CUAA delle aziende clienti,
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mentre la dichiarazione delle colture, delle lavorazioni e delle superfici lavorate viene effettuata a
consuntivo in sede di istruttoria.
Pertanto l’istruttoria richiesta carburante per le imprese agromeccaniche si sostanzia nei
seguenti passaggi:
in Gestione domanda per istruttoria, l’operatore andrà a compilare il quadro AZIENDE
CLIENTI dove troverà l’elenco delle aziende clienti con i relativi CUAA.
La prima operazione da fare è quella di aggiornare l’elenco delle aziende clienti indicando,
a consuntivo, soltanto quelle per le quali durante l’anno sono state svolte operazioni
colturali documentate da fattura.
Per aggiornare l’elenco si dovranno aggiungere o togliere i CUAA dall’elenco consuntivo.
Per eliminare un CUAA l’operatore dovrà selezionare un CUAA cliente con il tasto modifica
visualizzando così i dati nei campi azienda cliente. L’aggiornamento viene fatto
selezionando N nella tendina disponibile consuntivo e premendo successivamente il tasto
aggiungi. Viceversa per aggiungere un CUAA si dovranno compilare i campi azienda
cliente inserendo il nuovo CUAA e la nuova ragione sociale e selezionando S nella tendina
disponibile consuntivo.
L’ultimo passaggio è la selezione del tasto aggiorna per aggiornare tutta la lista delle
aziende clienti.
Nel quadro AZIENDE CLIENTI l’operatore entrerà nel quadro COLTURE della singola
azienda cliente selezionando il tasto gestione e successivamente il tasto refresh per
visualizzare il piano di utilizzo dell’azienda presso la quale ha svolto lavorazioni agricole.
Entrando poi nei quadri delle singole colture l’operatore potrà compilare le colonne
quantità richiesta e quantità lavorazioni per le lavorazioni per le quali l’impresa
agromeccanica ha emesso regolare fattura digitando nella casella la superficie lavorata
risultante dalla fattura o dalla scheda cliente.
Selezionando il tasto aggiorna l’operatore aggiornerà i dati del quadro della singola coltura
e così per tutte le colture.
Nel quadro COLTURE di ogni singolo cliente è stato inserito anche un tasto lavorazioni
anticipate per consentire di compilare le lavorazioni effettuate già nell’autunno dell’anno
precedente dall’impresa agromeccanica nell’azienda cliente.
L’ultimo passaggio verrà eseguito nel quadro FABBISOGNO selezionando i tasti aggiorna
e calcola mediante i quali l’applicativo determinerà il quantitativo massimo ammesso di
carburante per l’anno. Tale quantitativo potrà essere uguale o diverso da quello assegnato
in via preventiva e ciò potrà determinare la presenza di un recupero di accisa o di un
residuo a seconda che il carburante disponibile sia stato tutto consumato o meno.
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Effettuata questa operazione, l’operatore selezionerà il tasto controlla, che consente di
visualizzare eventuali anomalie e/o attenzioni che, per le imprese agromeccaniche,
possono essere di due tipi:
o
l’azienda cliente non risulta iscritta alla CCIAA. In questo caso l’applicativo non
calcolerà il carburante per le lavorazioni effettuate presso quell’azienda. Il CUAA
dell’azienda deve essere tolto dall’elenco a consuntivo;
o
la somma della superficie lavorata dall’impresa agromeccanica e di quella lavorata
dall’azienda cliente per la stessa coltura e lavorazione supera la superficie totale della
coltura dichiarata dall’azienda cliente nel piano di utilizzo del fascicolo. L’anomalia non
risulta bloccante e il sistema calcolerà comunque il carburante per l’impresa
agromeccanica in virtù del fatto che il terzista è in possesso di un titolo fiscale emesso
da lui stesso (fattura). L’anomalia risulterà bloccante solo nella domanda dell’azienda.
Il procedimento istruttoria si concluderà con l’assegnazione dell’ESITO ATTIVITA’ positivo
come per le aziende agricole.
Per venire incontro ad alcune situazioni particolari di difficoltà, nella dichiarazione dei consumi
di carburante delle imprese agromeccaniche, verificatesi già nel corso degli anni precedenti,
l’AVEPA ha apportato, già dal 2008, una ulteriore modifica alla istruttoria richiesta carburante
imprese agromeccaniche inserendo il quadro LAVORAZIONI AZIENDE COLLEGATE nel quale
sarà possibile dichiarare lavorazioni di raccolta prodotti funzionali all’allevamento zootecnico di
un’azienda agricola cliente, che ha commissionato tali lavori al terzista e che vengono effettuati
presso piccole aziende agricole non iscritte presso la CCIAA.
Nella maggior parte delle casistiche segnalate si trattava di lavorazioni di raccolta di prodotti
agricoli (raccolta di foraggi e cereali trinciati o granella e raccolta paglia e stocchi), commissionate
da aziende zootecniche per prodotto acquistato in campo.
L’applicativo UMA dell’AVEPA non teneva conto di questa fattispecie per cui il terzista era
impossibilitato a giustificare l’utilizzo del carburante assegnato in via preventiva sulla base delle
lavorazioni eseguite negli anni precedenti.
Allo scopo di superare tali inconvenienti e riordinare la materia in questione, alla luce delle
norme che regolamentano la gestione dei carburanti agricoli agevolati (art. 2-comma 2 del d.m.
14.12.2001 n. 454, art 1-comma 1 del d.lgs. 30/04/1998 n. 173 e art. 32-comma 2, lett. b) del d.p.r.
22.12.1986 n. 917) la dichiarazione dei consumi di gasolio agricolo da parte delle imprese
agromeccaniche sarà consentita per tutte le aziende agricole che abbiano presentato il fascicolo
aziendale presso un CAA o presso la SPA competente per territorio.
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Allegato A al decreto n. del
Inoltre sarà consentita anche per le aziende agricole provviste di fascicolo aziendale, ma
esentate dall’obbligo di iscrizione camerale ai sensi dell’art. 2 - comma 31 – del d.l. 03/10/2006 n.
262 convertito, con modificazioni, nella l. 24/11/2006 n. 286, presso le quali il terzista ha svolto
lavorazioni agricole su commissione di un’azienda agricola terza (allevamento zootecnico) a
condizione che quest’ultima sia in possesso di un contratto o fattura di acquisto del
prodotto raccolto in campo e per una superficie complessiva lavorata che sia al massimo
pari a quella dell’azienda committente.
Per maggior chiarezza si riporta una semplice esemplificazione: l’impresa agromeccanica A
svolge la raccolta di mais foraggiero presso le aziende agricole B, C, D ed E tutte iscritte presso la
camera di commercio e tutte con fascicolo aziendale presentato presso un CAA.
Inoltre A svolge la medesima lavorazione anche presso le aziende agricole F, G e H per conto
di E (azienda agricola con allevamento), la cui azienda non produce foraggi sufficienti per
l’alimentazione del suo allevamento. F, G ed H sono in possesso di fascicolo aziendale, ma non
sono iscritte presso la camera di commercio.
L’impresa agromeccanica A potrà dichiarare il consumo di gasolio agricolo nelle
aziende F, G e H solo se E è in possesso di un contratto o di una fattura di acquisto del
mais foraggiero prodotto da F, G e H e per una superficie complessiva lavorata nelle tre
aziende non superiore a quella di E.
A fine campagna l’impresa agromeccanica A rilascerà all’azienda agricola E una fattura per le
lavorazioni di raccolta di mais foraggiero presso la sua azienda e presso le aziende F, G e H
riportando nella medesima, o in un elenco allegato, i CUAA, la denominazione e le superfici
lavorate delle tre aziende F, G e H.
In sede di istruttoria il terzista, oltre alla fattura sopra citata, presenterà altresì copia dei
contratti o fatture di acquisto del prodotto in campo con allegata una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, rilasciata da E, con la quale l’allevatore attesta
l’avvenuta esecuzione della lavorazione presso le tre aziende agricole, ancorché non iscritte
presso la CCIAA. In tal modo A potrà dichiarare il consumo del carburante agevolato utilizzato
nelle suddette aziende.
NB: Ai sensi dell’art 5, comma 1, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 il trasporto dei prodotti
agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione è considerata lavorazione
agricola solo se effettuata dallo stesso soggetto che ne ha effettuato anche la raccolta.
Pertanto in sede di istruttoria possono essere inserite solo le lavorazioni di trasporto
dei prodotti che siano state effettuate dall’impresa agromeccanica che ha svolto anche
l’operazione di raccolta. Diversamente per il trasporto l’impresa agromeccanica non potrà
dichiarare il consumo di carburante agevolato.
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19.4 Procedimento istruttoria richiesta carburante: consorzi di bonifica e cooperative
Per i consorzi di bonifica e per le cooperative che effettuano solo attività di trasformazione dei
prodotti senza svolgere lavorazioni nelle aziende dei soci (es. caseifici, cantine), il procedimento di
istruttoria è simile a quello delle aziende agricole.
Per le altre cooperative il procedimento di istruttoria ricalca lo stesso percorso delle imprese
agromeccaniche con la compilazione delle lavorazioni nel quadro LAVORI EXTRAZIENDALI.
19.5 Documenti da allegare per l’istruttoria richiesta carburante
In sede di istruttoria vanno presentati i seguenti documenti:
-
per le imprese agromeccaniche deve essere presentata copia delle fatture delle
lavorazioni effettuate presso le aziende clienti o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000 sostitutiva delle fatture. Qualora le
fatture o la dichiarazione sostitutiva delle medesime non fossero sufficientemente
dettagliate con l’indicazione del CUAA e denominazione della ditta cliente, della coltura,
delle lavorazioni e delle superfici lavorate, va presentata la copia delle schede cliente che
l’impresa agromeccanica ha l’obbligo di compilare e conservare in azienda per la
registrazione dei consumi di carburante come previsto dall’art. 6, comma 4 del d.m.
454/2001.
NB: Per le lavorazioni svolte dall’impresa agromeccanica in aziende non sue clienti, ma
su commissione di un’azienda cliente (es.: raccolta di foraggi o granella di mais per
conto di allevatore cliente o distribuzione di reflui zootecnici per conto di allevatore
cliente in virtù degli atti di assenso conferiti a quest’ultimo), l’impresa agromeccanica
presenterà la fattura della lavorazione complessiva, emessa a favore dell’allevatore
cliente, con allegato l’elenco delle aziende presso le quali ha svolto la lavorazione.
Nell’elenco dovranno essere riportati la denominazione dell’azienda, il CUAA, la
coltura, la lavorazione e la superficie lavorata.
La somma totale delle superfici delle aziende che hanno dato l’assenso o presso le
quali è stata effettuata la lavorazione più la superficie dell’azienda dell’allevatore cliente
dovrà corrispondere con la superficie totale lavorata della fattura;
-
per i consorzi di bonifica va presentata la relazione dettagliata dei lavori effettuati a
supporto delle ore di lavoro dichiarate a consuntivo a firma del Direttore o del Presidente.
La medesima relazione vale anche per la richiesta carburante dell’anno successivo.
La stampa istruttoria UMA con relativa sottoscrizione da parte del produttore si rende
indispensabile nei seguenti casi:
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Allegato A al decreto n. del
tutte le istruttorie delle imprese agromeccaniche e cooperative che svolgono lavorazioni
nelle aziende dei soci per le quali l’istruttoria è completamente diversa dalla richiesta
carburante, in quanto essa contiene la dichiarazione a consuntivo delle lavorazioni
effettuate presso le aziende soci;
le istruttorie delle imprese agricole, cooperative e consorzi nelle quali, in sede di istruttoria,
siano stati apportati sostanziali variazioni di dati rispetto alla domanda.
Tuttavia, a partire dall’anno 2010, all’interno del quadro DICHIARAZIONE CONSUMI
della richiesta carburante e della posizione carburante è stato introdotto un
sottoquadro denominato lavorazioni domanda precedente nel quale vengono riportate
le lavorazioni, le superfici, le attività e le quantità lavorate dichiarate a consuntivo. E’
sufficiente aprire e chiudere questo sottoquadro perché nella stampa della richiesta
carburante o della posizione carburante il sistema stampi anche le lavorazioni e le
attività dichiarate a consuntivo.
In questo modo è possibile, per tutti i tipi di domanda, sostituire la stampa
dell’istruttoria UMA con la sola stampa della richiesta carburante o della posizione
carburante. Il produttore con la sottoscrizione della domanda, di fatto, sottoscriverà
anche la dichiarazione di avvenuto impiego o dichiarazione dei consumi.
19.6 Riapertura istruttoria
L’istruttoria della richiesta carburante, una volta chiusa con l’assegnazione dell’esito attività
positivo, non dovrebbe più essere riaperta. Tuttavia è possibile che l’operatore, dopo aver chiusa
l’istruttoria, si renda conto di aver commesso degli errori involontari nella compilazione
dell’istruttoria stessa per responsabilità del produttore o sua e quindi si renda necessario riaprire
l’istruttoria per correggerla.
In questi casi la richiesta di riapertura dell’istruttoria, debitamente motivata, va trasmessa, a
mezzo posta elettronica, all’ufficio assistenza SOP SOD dell’AVEPA ([email protected])
e, per conoscenza all’ufficio Erogazione carburanti agricoli agevolati ([email protected]).
L’operatore dopo aver effettuata la correzione chiuderà nuovamente l’istruttoria
rassegnando l’esito attività e provvederà, immediatamente, a presentare una domanda di rettifica
della richiesta carburante o posizione carburante in quanto la correzione effettuata nell’istruttoria
comporta sicuramente delle variazioni con ricaduta nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI e, di
conseguenza, anche nella stampa del libretto di controllo.
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20. Gestione anomalie
Le anomalie nella richiesta carburante e nella posizione carburante si generano in seguito
al controllo che viene effettuato sulla singola domanda o in seguito al controllo massivo lanciato
dalla sede centrale dell’AVEPA su tutte le domande.
Tale controllo viene lanciato nel corso dell’anno dopo il 30 giugno, sia sulle domande
dell’anno in corso in stato di ISTRUTTORIA, sia su quelle dell’anno precedente in stato
LIQUIDABILE.
Il primo controllo, incrociando i dati della domanda con quelli del fascicolo aziendale,
genera tutte le anomalie di disallineamento tra la domanda e il fascicolo. In particolare si generano
le anomalie UM12 e UM13, che rappresentano lo scostamento del piano colturale della domanda
con quello del fascicolo, nei casi in cui il fascicolo sia stato aggiornato dopo la protocollazione e la
ricezione della richiesta carburante.
La sede centrale dell’AVEPA, conclusa la fase dei controlli informatici massivi, estrarrà dal
sistema l’elenco delle domande con anomalie e le invierà, a mezzo posta elettronica, ai CAA e alle
SPA per la correzione. La correzione di tali anomalie si effettua presentando una domanda di
rettifica art. 2 entro il 30 novembre con conseguente aggiornamento della domanda e del libretto di
controllo. Le anomalie non corrette con la presentazione della domanda di rettifica vanno corrette,
obbligatoriamente, in sede di istruttoria.
Il secondo controllo, incrociando i dati della richiesta carburante dell’azienda agricola con
quelli della domanda dell’impresa agromeccanica, genera le anomalie UM35 di supero di
superficie o di esclusione tra le lavorazioni dichiarate dall’azienda agricola e quelle dichiarate
dall’impresa agromeccanica per la stessa coltura e per la stessa superficie. L’insorgenza di tali
anomalie può essere evitata se, preventivamente, in sede di istruttoria della richiesta
carburante l’operatore del CAA o della SPA chiede al produttore la presentazione delle
fatture del conto terzista in modo da togliere dalla dichiarazione delle lavorazioni a
consuntivo quelle effettuate dall’impresa agromeccanica. Anche in questo caso le domande
con anomalie saranno segnalate ai CAA e alle SPA competenti per la correzione mediante la
riapertura dell’istruttoria e il conseguente aggiornamento anche della richiesta carburante dell’anno
in corso.
Se l’anomalia non sarà corretta, entro i termini stabiliti, l’azienda agricola sarà segnalata
all’ufficio delle Dogane competente per territorio per il recupero di accisa del corrispondente
quantitativo di carburante non spettante.
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manuale procedurale UMA 2010_all A_dec 40_09032010.rtf