Allegato A al decreto n.
del
2012
MANUALE PROCEDURALE – Anno 2012
Assegnazioni di carburante agricolo agevolato
D.M. 14.12.2001 n. 454
Approvato con decreto n. 9 del 31 gennaio 2012 e
modificato con decreto n. 109 del 28 giugno 2012
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SOMMARIO
1. PREMESSA ...………....……………………………………………………………………………………………..4
2. INTRODUZIONE ................................................................................................................................................. 5
2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI ................................................................................................................................. 5
2.2 SOGGETTI COINVOLTI ..................................................................................................................................... 6
3. BENEFICIARI ................................................................................................................................................... 7
4. FASI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RILASCIO DEL LIBRETTO DI CONTROLLO................................... 9
4.1 GESTIONE FASCICOLO AZIENDALE .................................................................................................................. 9
5. TERMINI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO E CHIUSURA ATTIVITÀ ANNI
PRECEDENTI ...................................................................................................................................................... 10
5.1 PRESENTAZIONE E TERMINI........................................................................................................................... 10
5.2 AVVIO DEL PROCEDIMENTO........................................................................................................................... 10
6. COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA CARBURANTE .............................................................................................. 11
6.1 MODULI COMPILAZIONE DOMANDA ................................................................................................................ 13
6.2 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DOMANDA ........................................................... 14
6.3 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ................................................................................................... 19
7. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI POSIZIONE CARBURANTE .......................................................................... 21
7.1 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI POSIZIONE CARBURANTE ......................................................... 23
8. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.................................................................................................................. 23
9. REGISTRAZIONE E RICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA ............................................................................................ 23
10. STAMPA LIBRETTO ....................................................................................................................................... 24
11. GESTIONE LIBRETTO DI CONTROLLO ............................................................................................................. 25
12. SMARRIMENTO DEL LIBRETTO DI CONTROLLO ................................................................................................ 26
13. TRASFERIMENTI DI CARBURANTE .................................................................................................................. 27
14. GESTIONE DEI RESIDUI ................................................................................................................................. 29
15. RECUPERI DI ACCISA .................................................................................................................................... 30
16. INADEMPIENZE ............................................................................................................................................. 33
17. AGGIORNAMENTO CONSISTENZA MACCHINE ED ATTREZZATURE ..................................................................... 33
17.1 CARICO MACCHINE E ATTREZZATURE .......................................................................................................... 34
IL CARICO DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE AVVIENE SELEZIONANDO DALL’ARCHIVIO MACCHINE E
ATTREZZATURE DELL’AVEPA LA CODIFICA DEL TIPO MACCHINA O IL NOME DELL’ATTREZZATURA DA CARICARE NEL
FASCICOLO E REGISTRANDO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI, PRESENTATI ANCHE IN COPIA, ATTESTANTI IL POSSESSO
DELLA MACCHINA O DELL’ATTREZZO:.................................................................................................................. 34
17.2 SCARICO MACCHINE E ATTREZZATURE ........................................................................................................ 36
18. CASI PARTICOLARI ....................................................................................................................................... 36
18.1 LAVORAZIONI SVOLTE DA COOPERATIVE NELLE AZIENDE O PER CONTO DELLE AZIENDE DEI SOCI ................... 36
18.2 ASSEGNAZIONE DI CARBURANTE AGEVOLATO PER ALLEVAMENTO ............................................................... 37
18.3 SPANDIMENTO DI REFLUI E ALTRI RESIDUI AD USO AGRONOMICO SU TERRENI ALTRUI .................................... 38
18.4 LAVORI AGRICOLI SVOLTI A FAVORE DI IMPRESE NON AGRICOLE ................................................................... 39
18.5 ASSEGNAZIONE E CONSUMO DI CARBURANTE AGEVOLATO E ATTIVITÀ CONNESSE ........................................ 40
18.6 ASSEGNAZIONI DI CARBURANTE PER TERRENI SITUATI FUORI REGIONE O DI AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI
REGIONE ............................................................................................................................................................ 40
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18.7 SUCCESSIONE E/O SUBENTRO .................................................................................................................... 41
19.1 SOGGETTI AUTORIZZATI ALL’ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE ............................................................. 42
19.2 PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE: AZIENDE AGRICOLE ............................................ 43
19.3 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE: IMPRESE AGROMECCANICHE ................................... 46
19.4 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE: CONSORZI DI BONIFICA E COOPERATIVE .................. 49
19.5 DOCUMENTI DA ALLEGARE PER L’ISTRUTTORIA RICHIESTA CARBURANTE ...................................................... 50
19.6 RIAPERTURA ISTRUTTORIA E RINUNCIA ALLA DOMANDA DI POSIZIONE CARBURANTE...................................... 51
19.7 GESTIONE ANOMALIE DERIVANTI DAI CONTROLLI AMMINISTRATIVI ................................................................. 52
20.2 CORREZIONE DELLE ANOMALIE RISCONTRATE IN SEDE DI CONTROLLO AZIENDALE……………………………..54
1. PREMESSA
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Con la DGRV 3618 del 29 novembre 2005 la Regione del Veneto ha stabilito che dal 2006
l’erogazione dei carburanti agricoli agevolati sarà gestita, in virtù della semplificazione
amministrativa in atto, dall’AVEPA in collaborazione con i Centri di assistenza agricola (CAA)
avvalendosi del fascicolo aziendale e dei dati UMA 2005. L’elemento più consistente della
semplificazione amministrativa consiste nella gestione centralizzata dell’Anagrafe delle aziende
agricole.
Al fine di semplificare le operazioni di presentazione, registrazione e stampa delle domande e dei
libretti di controllo UMA, l’AVEPA ha definito i seguenti supporti informativi: fascicolo (ex SOD) e
Sistema operativo pratiche (SOP).
Nel fascicolo viene gestita tutta la consistenza aziendale: terreni, allevamenti, attrezzature,
macchine, fabbricati, titoli, ecc., mentre nel SOP si gestiscono tutte le domande utilizzando i dati
preventivamente dichiarati in fascicolo aziendale.
Questo permette al singolo produttore o agli operatori di ottenere tutte le informazioni già
dichiarate digitando solo il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA), riducendo
notevolmente gli errori di digitazione o di dichiarazione.
Il codice fiscale rappresenta il CUAA, il quale deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la
pubblica amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’art 1 – comma 2 del d.p.r.
503/1999.
Gli utenti che hanno dato mandato per la tenuta del fascicolo aziendale al CAA potranno rivolgersi
allo stesso per l’implementazione dei dati nel SOP e per la stampa del libretto di assegnazione dei
carburanti agricoli agevolati (ai sensi del DM 454/2001).
Per le aziende il cui fascicolo è presso lo Sportello unico agricolo la domanda potrà essere
compilata dalle organizzazioni professionali agricole riconosciute ai sensi del DM 454/2001 o dal
richiedente stesso, o, mediante delega, da un terzo soggetto, e dovrà essere inoltrata allo
Sportello unico agricolo per la registrazione e la stampa del libretto. Tutte le aziende che non
hanno dato mandato ad un CAA per la tenuta del fascicolo aziendale devono costituire il proprio
fascicolo presso lo Sportello unico agricolo competente territorialmente.
In quest’ultimo caso la domanda, una volta compilata, deve essere consegnata a mano allo
Sportello unico agricolo presso il quale si è costituito il fascicolo aziendale per i procedimenti
amministrativi conseguenti (registrazione e stampa del libretto di controllo).
Le domande saranno ritenute ricevibili solo se risulteranno informatizzate e acquisite dal SOP.
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2. Introduzione
SETTORE: ASSEGNAZIONE CARBURANTI AGEVOLATI PER L’AGRICOLTURA
Il presente Manuale definisce i criteri generali che devono essere seguiti dall’OPR, in
collaborazione con i CAA, nell’iter per l’assegnazione di carburati agevolati per l’agricoltura in
applicazione delle norme nazionali richiamate al successivo paragrafo.
2.1 Riferimenti normativi
Viene indicata, di seguito, la vigente normativa di settore:
DM 14.12.2001 n. 454: ”Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione
fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e
piscicoltura e nella florovivaistica”;
circolare n. 49 del 29 luglio 2002: “Disposizioni applicative del DM 454/2001”;
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504: “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”;
DGR 3618 del 29 novembre 2005: “Carburanti agevolati per l’agricoltura. Organizzazione
amministrativa e procedure di concessione delle assegnazioni per l’anno 2006, con relativi
allegati”;
DGR 1497 del 25 maggio 2010: “Carburanti agevolati per l’agricoltura. Assegnazioni di
gasolio agricolo per l’allevamento canino. Integrazioni alle tabelle ettaro-coltura di cui alla DGR
29/12/2009, n. 4085”;
DGR 3541 del 30 dicembre 2010: “Carburanti agevolati per l’agricoltura. Integrazioni e
modifiche delle tabelle ettaro coltura. Decreto Ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454” con la
quale la Giunta regionale ha approvato le tabelle ettaro coltura per l’anno 2011;
DGR 269 del 22 febbraio 2012 con la quale è stata inserita l’assegnazione carburante per lo
spandimento reflui e altri residui colturali anche per la coltura del pascolo ad integrazione delle
tabelle ettaro coltura, approvate con la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3541
del 30 dicembre 2010;
nota dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai CAA la
possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l’agricoltura, oltre che come gestori
del fascicolo aziendale, anche quali soggetti di interpolazione operativa per la presentazione
della domanda di agevolazione;
nota della Regione del Veneto prot. 804371/48.23/6 del 28 novembre 2005: “Carburanti
agevolati per l’agricoltura. Controlli a carico del software applicativo”;
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DGR 3549 del 30 dicembre 2010: “Costituzione dello Sportello unico agricolo. Approvazione
del piano industriale per l’inserimento del personale regionale e la definizione dei servizi
territoriali (art. 6 comma 1 ter l.r. 25 febbraio 2005 n 9)” con la quale la Giunta regionale ha
trasferito all’AVEPA le competenze residue in capo agli ex Ispettorati agricoltura assegnando,
per i carburanti agricoli, il compito di espletare anche i controlli oggettivi, oltre a quelli
amministrativi;
DGR 1045 del 5 giugno 2012 con la quale la Regione Veneto ha affidato all’AVEPA anche
l’estrazione del campione per la realizzazione dei controlli in loco per le domande UMA 2012.
Per la disciplina della materia in questione sono fatte salve le vigenti disposizioni nazionali e
comunitarie per quanto non espressamente previsto dal presente manuale.
2.2 Soggetti coinvolti
Fermo restando quanto previsto dal DM 454/2001, i soggetti interessati ai procedimenti di cui al
presente manuale sono: la Regione del Veneto, l’AVEPA, i CAA ed i soggetti delegati dal singolo
produttore alla compilazione della domanda.
A)
La Regione del Veneto definisce le “regole” di gestione della materia, in particolare
stabilendo integrazioni e maggiorazioni di competenza regionale alle tabelle ettaro coltura ed
espletando le funzioni di sorveglianza e monitoraggio.
B)
L’AVEPA, a cui la Regione del Veneto ha affidato la gestione amministrativa in materia di
carburanti agevolati per l’agricoltura, si avvale dei CAA, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
3 bis del d.lgs. n. 165/1999 e successive modificazioni adottate con DM 27.03.2008. Dal
2011 é assegnata all’AVEPA anche la funzione di controllo oggettivo presso le aziende
agricole prima espletata dalla Regione del Veneto.
C)
I CAA riconosciuti ai sensi dell’art 3 bis del d.lgs. 165/1999 secondo le indicazioni della nota
dell’Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai CAA la
possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l’agricoltura, oltre che come
gestori del fascicolo aziendale, anche quali soggetti di interpolazione operativa per la
presentazione della domanda di agevolazione. In applicazione dell’art. 3 bis del d.lgs.
165/1999 e dell’art. 3, c. 3, della l.r. 31/2001, l’AVEPA, mediante sottoscrizione di atto
convenzionale, che ne definisce modalità e regole, ha incaricato, a decorrere dal 1° gennaio
2006, i CAA a svolgere alcune fasi del procedimento amministrativo riguardante l’erogazione
di carburanti agevolati per l’agricoltura. In particolare sono affidate ai CAA le fasi di
ricevimento delle dichiarazioni di consumo e delle richieste di assegnazione di carburante
agricolo agevolato, il controllo documentale, la fase istruttoria informatizzata, la stampa ed il
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rilascio del libretto di controllo. I CAA sono responsabili, a seguito di delega da parte della
Regione del Veneto secondo quanto disposto dalle “Linee guida per la costituzione e tenuta
del
fascicolo
aziendale
e
per
l’anagrafe
del
settore
primario”,
della
tenuta
e
dell’aggiornamento del fascicolo aziendale di ciascuna delle imprese agricole, da cui hanno
ricevuto esplicito mandato. I CAA ammessi a svolgere tale attività sono quelli riconosciuti
dalla Giunta regionale con apposito provvedimento ed operano, per conto delle imprese
mandatarie, l’aggiornamento, ove necessario, del fascicolo aziendale, tenendo copia della
documentazione giustificativa delle modifiche introdotte a disposizione delle autorità preposte
al controllo della veridicità dei dati dichiarati.
D)
Possono inoltre intervenire nella compilazione della domanda i delegati del beneficiario per
la compilazione e la presentazione della domanda. In questo caso la delega, in originale,
deve essere allegata al fascicolo della domanda.
3. Beneficiari
La normativa vigente prevede la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali sui carburanti
impiegati per il funzionamento delle macchine utilizzate per lo svolgimento delle attività agricole ai
seguenti soggetti:
a) esercenti le attività agricole, iscritti nel registro delle imprese;
b) cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla
lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all’esercizio delle
singole imprese;
c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese, che svolgono lavorazioni a favore
di imprese agricole iscritte nel registro delle imprese e nell’anagrafe delle ditte.
Per poter richiedere l’agevolazione fiscale è necessario:
1.
esercitare attività agricola e risultare iscritti nel Registro delle imprese della camera di
commercio al momento della presentazione della domanda;
2.
possedere o usare macchine agricole;
3.
possedere o condurre terreni o essere titolare di una impresa agromeccanica;
4.
svolgere attività di trasformazione dei prodotti agricoli o di conduzione terreni come
cooperative di imprese singole, parimenti iscritte al registro delle imprese e nell’anagrafe delle
ditte.
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Tutte le aziende, come prerequisito, devono, al momento della compilazione, risultare
iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio ed aver costituito il proprio
fascicolo aziendale presso un CAA o presso lo Sportello unico agricolo competente per
territorio.
Le imprese agromeccaniche non possono richiedere l’erogazione di carburanti agevolati
per l’agricoltura nel caso di lavorazioni ottenute in appalto da parte di consorzi di bonifica o
di altre amministrazioni pubbliche. Si puntualizza che per ottenere l’assegnazione di
carburanti agricoli agevolati i clienti delle imprese agromeccaniche devono risultare
anch’essi iscritti nel Registro delle imprese della Camera di commercio e devono aver
costituito presso un CAA o uno Sportello unico agricolo il fascicolo aziendale.
Viene assegnato carburante solo per lo svolgimento dei lavori agricoli riportati nell’allegato A della
DGR 3541 del 30 dicembre 2010.
Per richiedere l’integrazione delle tabelle ettaro coltura, allegato A alla DGR 3541/2010, approvate
dalla Giunta regionale, con ulteriori colture e/o lavorazioni agricole si rende necessario inoltrare
formale richiesta scritta alla Regione del Veneto Direzione Regionale Competitività Sistemi
Agroalimentari, via Torino 110, 30172 Venezia-Mestre.
I predetti lavori possono essere effettuati con le seguenti macchine:
1.
tutte le macchine agricole previste dall’art. 57 del nuovo codice della strada, approvato con
d.lgs. n. 285/92;
2.
motori per l’azionamento delle attrezzature agricole, impiegati nelle attività agro-forestali;
3.
macchine utilizzate per l’irrigazione dei fondi, per l’essiccazione, per la prima trasformazione
dei prodotti agricoli;
4.
impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad unità di trasformazione e/o
produzione di prodotti agricoli;
5.
macchine operatrici di cui all’art. 58 del nuovo codice della strada approvato con d.lgs. n.
285/92 purché siano permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavorazioni agricole (art.
1 – comma 3 DM 454/2001);
6.
non possono essere iscritte nel fascicolo aziendale e quindi utilizzare carburante
agricolo agevolato i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e i generatori utilizzati
per l’autoproduzione di energia elettrica (art. 1, comma 3, del DM 454/2001).
I CONSORZI DI BONIFICA, per la richiesta di carburanti agevolati per il funzionamento di
idrovore con motori marini e il funzionamento di motori per la produzione di energia
elettrica in caso di caduta della rete elettrica, devono effettuare la richiesta di esenzione
dell’accisa direttamente all’ufficio delle Dogane competente per territorio.
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E’ escluso l’utilizzo di carburante agricolo agevolato per la produzione di energia elettrica
mediante generatori di corrente azionati da macchine o motori agricoli.
4. Fasi per la presentazione della domanda e rilascio del libretto di controllo
L’iter istruttorio per la presentazione della domanda UMA e per il successivo rilascio del libretto di
controllo per l’assegnazione dei carburanti agevolati per l’agricoltura prevede le seguenti fasi:
predisposizione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale (presso i CAA o gli Sportelli unici
agricoli);
compilazione della domanda in Sistema operativo pratiche (SOP);
stampa ed acquisizione della firma del richiedente;
costituzione del fascicolo domanda e relativi allegati;
presentazione della domanda;
registrazione della domanda;
gestione della domanda (ricezione);
stampa libretto di controllo UMA;
apposizione etichetta di validazione del libretto;
rilascio del libretto di controllo.
4.1 Gestione fascicolo aziendale
Come previsto dal d.p.r. 503/1999 art. 9 - comma 4, a partire dal 1° luglio 2000, le aziende che
eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si
manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario,
nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto, che
saranno inserite nel fascicolo aziendale.
o
Il produttore che ha conferito mandato ad un CAA per la tenuta e aggiornamento del proprio
fascicolo aziendale dovrà rivolgersi al medesimo per l’implementazione o l’aggiornamento dei
dati del fascicolo aziendale;
o
il produttore che inizi la propria attività nel corso del 2012, come nel caso precedente, deve
costituire il proprio fascicolo aziendale presso un CAA o presso uno Sportello unico agricolo
competente per territorio.
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5. Termini per l’assegnazione del carburante agricolo agevolato e chiusura attività anni
precedenti
5.1 Presentazione e termini
Come previsto dall’art. 2, comma 3 del DM 454/2001 le domande per usufruire delle agevolazioni
sul carburante agricolo possono essere presentate dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno
solare. Dopo il 30 giugno e fino al 30 novembre possono essere presentate domande di rettifica o
di supplemento e domande iniziali. Tuttavia per le aziende, che avevano ottenuto una
assegnazione di carburante agevolato nel corso dell’anno precedente, deve essere registrata entro
il 30 giugno una richiesta carburante o posizione carburante contenente la dichiarazione di
avvenuto impiego per l’anno precedente, altrimenti tali aziende risulteranno registrate come
inadempienti e segnalate agli uffici delle Dogane e della Guardia di Finanza competenti per
territorio per l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 50, comma 1, del d.lgs. 26
ottobre 1995 n. 504.
La dichiarazione è dovuta anche per le aziende che, a fronte di un’assegnazione di
carburante, ottenuta nell’anno precedente non avevano effettuato alcun prelievo e non
avevano residui assegnati da utilizzare.
Nel corso dell’anno possono essere concesse assegnazioni supplementari di carburante
agevolato, nei limiti della quantità massima ammessa, per variazioni riguardanti la consistenza dei
terreni, degli allevamenti, della trasformazione dei prodotti, delle macchine e attrezzature e delle
altre attività previste.
Tali supplementi saranno concessi limitatamente alle lavorazioni e attività ancora
ammissibili nel corso dell’anno successive alla presentazione della domanda.
Le richieste di supplemento per l’esecuzione di irrigazioni di soccorso potranno essere autorizzate
con decreto dell’AVEPA dopo che la stessa avrà provveduto all’individuazione delle aree
ammissibili.
Per la determinazione delle aree ammissibili saranno utilizzati i dati forniti dal centro meteorologico
regionale di Teolo, che è competente per tutto il territorio regionale per quanto riguarda i dati
meteorologici.
5.2 Avvio del procedimento
Con il ricevimento e la registrazione di ogni singola domanda si intende avviato il procedimento
amministrativo e pertanto deve essere costituito il fascicolo relativo alla domanda.
I CAA si impegnano ad assicurare agli agricoltori, che hanno conferito loro mandato, la
partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente
alle attività demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con
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le modalità previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni.
In tale ambito l’AVEPA è pertanto esonerata, nei confronti degli agricoltori associati ai CAA, dagli
obblighi previsti dalla legge stessa.
6. Compilazione della richiesta carburante
La procedura per la presentazione della domanda, nonché i dati da utilizzare a supporto della
medesima, saranno resi disponibili nel SOP.
Le informazioni concernenti terreni, allevamenti, fabbricati, macchine ed attrezzature relative alle
posizioni aziendali, trattandosi di dati relativi alla consistenza aziendale, dovranno essere gestite
tramite il fascicolo.
Ai sensi di quanto previsto dal DM 454/2001 art. 2 - comma 3, la domanda può essere compilata
dal titolare oppure da un suo delegato.
Si ritiene opportuno precisare che il libretto di controllo potrà essere stampato e rilasciato solo
presso le strutture che gestiscono il fascicolo aziendale (CAA o Sportello unico agricolo): di
conseguenza, nel caso in cui il produttore abbia conferito il mandato ad un CAA, la consegna della
domanda e la stampa del libretto potranno essere effettuate unicamente presso la struttura
operativa che gestisce il relativo fascicolo, al fine di garantire un’adeguata verifica dei dati
presenti nella domanda (compilazione checklist) e l’unificazione dello sportello dei servizi.
Saranno ritenute ricevibili unicamente le domande compilate mediante la procedura informatica
resa disponibile in SOP.
La responsabilità della compilazione della domanda per la richiesta di carburanti agevolati
per l’agricoltura ricade in capo al beneficiario che sottoscrive la domanda, che dovrà
utilizzare a tale scopo unicamente il software relativo all’UMA sviluppato dall’AVEPA.
Nella procedura di presentazione della domanda non sarà possibile eseguire alcuna variazione dei
dati relativi alla consistenza del fascicolo aziendale.
Qualora si rendesse necessario effettuare eventuali aggiornamenti del fascicolo, il beneficiario
dovrà presentare la necessaria documentazione a supporto degli stessi presso il CAA detentore
del fascicolo o presso lo Sportello unico agricolo (nel caso in cui non sia stato assegnato alcun
mandato per la gestione del fascicolo); quest’ ultimo, a seconda dei casi, provvederà ad
aggiornare il fascicolo informatico.
Effettuata tale operazione, i dati del fascicolo saranno resi disponibili in SOP ai fini della
presentazione della domanda di rettifica, che andrà a modificare la domanda iniziale di richiesta
carburante agricolo agevolato.
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I CAA detentori del fascicolo sono abilitati alla ricezione delle domande, alla registrazione,
all’istruttoria, alla successiva stampa e rilascio del libretto di controllo. Si precisa che tali
adempimenti ricadono tra quelli previsti e remunerati nell’ambito della convenzione con l’AVEPA;
pertanto al beneficiario non potrà essere richiesto alcun compenso per i richiamati adempimenti.
Compatibilmente con l’organizzazione dell’ufficio CAA, la stampa del libretto potrà avvenire
contestualmente alla consegna e registrazione della domanda o nel limite massimo di 30 giorni
dalla richiesta come previsto dall’art. 3, comma 1, del DM 454/2001.
Nel caso in cui un ente o soggetto delegato presenti una domanda a favore di un beneficiario il cui
fascicolo sia detenuto dalla PA (quindi in assenza di mandato), dovrà presentare direttamente a
mano la domanda firmata in originale con allegata copia del documento di riconoscimento in corso
di validità, unicamente presso lo Sportello unico agricolo competente per territorio, il quale
provvederà alla registrazione della stessa.
Gli uffici preposti all’interno dei medesimi Sportelli unici agricoli, ai sensi della legge 241/1990 e
successive modificazioni e/o integrazioni, procederanno alla registrazione ed all’istruttoria della
domanda, nonché alla successiva stampa dei libretti.
Prima di procedere al rilascio del libretto, sul medesimo dovrà essere applicata l’apposita etichetta
numerata fornita dall’AVEPA, precedentemente associata al documento tramite il sistema
operativo, che ha valore di timbro e firma del dirigente dell’AVEPA. Tale procedura è richiesta allo
scopo di impedire il rilascio di più stampe del medesimo libretto, ferma restando la facoltà di
effettuare, in caso di smarrimento del medesimo, il rilascio di un nuovo libretto originale
presentando apposita domanda di rettifica in SOP (rettifica art. 2), previa stampa e sottoscrizione
della dichiarazione di smarrimento.
Per quanto riguarda le modalità di rilascio di un nuovo libretto in caso di smarrimento e di
presentazione della dichiarazione di smarrimento si vedano le indicazioni operative del capitolo
“Smarrimento libretto”.
A seguito di tutto ciò il produttore può decidere se:
1.
far compilare la domanda direttamente dal CAA, che procederà direttamente anche alla
stampa del libretto;
2.
compilare la domanda direttamente in proprio;
3.
incaricare per la compilazione della domanda un’organizzazione di categoria o altro soggetto
mediante una delega effettuata con l’apposito modulo delega compilazione domanda
presente nel sito dell’AVEPA.
Nella fattispecie 2. Il produttore dovrà richiedere una password per accedere al SOP, mentre il
codice identificativo (ID utente) è rappresentato dal codice fiscale.
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La richiesta va presentata per via telematica entrando nell’applicativo con l’indirizzo
http://login.avepa.it/GUARD /. Seguendo le istruzioni contenute nel manuale dell’applicativo
“Gestione utenze applicativi e restrizioni sui dati (GUARD)” scaricabile dal suddetto indirizzo e
inserendo i dati nel percorso di registrazione Richiesta nuovo account, il produttore può registrarsi
nel sistema e ottenere, tramite posta elettronica la Password.
Prima di entrare nell’applicativo SOP con l’indirizzo http://app.avepa.it/mainapp/ per compilare e
presentare la domanda deve creare una nuova struttura in GUARD (se non la possiede) e
richiedere le deleghe direttamente con la funzione accreditamento deleghe di GUARD secondo le
indicazioni Manuale_utenti_singoli_UMA che è stato trasmesso a tutti gli utenti che provvedevano
in proprio alla compilazione delle domande come UMA SINGOLI.
Nella fattispecie 3. La medesima richiesta dovrà essere inoltrata, con identiche modalità, dal
soggetto delegato dal produttore. Il soggetto delegato una volta che si è registrato nel GUARD, per
poter compilare le domande nel SOP, dovrà prima richiedere le deleghe direttamente con le
medesime modalità di cui al paragrafo precedente.
Anche le domande di rettifica per modifica dei dati o per richiesta di supplemento possono essere
compilate in proprio dal produttore o dal soggetto da lui delegato alla compilazione (associazione,
professionista, altro produttore abilitato, ecc.).
Per la compilazione devono essere seguite le istruzioni presenti in questo Manuale disponibile nel
sito web dell’AVEPA www.avepa.it.
6.1 Moduli compilazione domanda
L’applicativo SOP per la richiesta dell’assegnazione del carburante agricolo agevolato, a partire dal
2010, prevede la compilazione di tre moduli diversi e per ciascun modulo la compilazione di
domande di rettifica per modifica dei dati e/o supplemento assegnazione come segue:
-
modulo impresa singola: in questo modulo sono stati accorpati tutti i quadri contenuti nei tre
moduli precedenti assegnazione azienda agricola, assegnazione contoterzisti e assegnazione
azienda agricola e contoterzisti. Quindi esso riguarda tutte le aziende agricole, che svolgono
lavori in conto proprio, le imprese agromeccaniche, che svolgono solo lavorazioni per conto
terzi e le aziende miste che svolgono sia l’attività in conto proprio che per conto terzi. E’
prevista la presentazione della domanda iniziale e della domanda di rettifica art. 2, in caso di
variazione di dati o del piano di utilizzo o per chiedere l’assegnazione supplementare nei limiti
dell’assegnazione massima ammissibile. In caso di riconoscimento di siccità il produttore potrà
presentare anche la rettifica per irrigazione di soccorso solo se autorizzata dall’AVEPA;
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-
del
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modulo consorzi: riguarda i consorzi di bonifica. E’ prevista la presentazione della domanda
iniziale e della domanda di rettifica art. 2 in caso di variazione di dati o di assegnazione
supplementare;
-
modulo cooperative: riguarda le cooperative che effettuano sia la trasformazione dei prodotti
conferiti, senza svolgere lavori presso le aziende dei soci, sia quelle che svolgono lavori
agricoli presso le aziende dei soci. In questo caso il modulo prevede la compilazione del
quadro “lavori extraziendali”. E’ prevista la presentazione della domanda iniziale e della rettifica
art. 2 per variazione dei dati o per assegnazione supplementare nei limiti dell’assegnazione
massima ammissibile. Potrà essere presentata anche la domanda di rettifica per irrigazione di
soccorso, se autorizzata.
In caso di smarrimento del libretto di controllo non esiste più il modulo “rettifica per smarrimento
libretto”, ma sarà sufficiente presentare una “rettifica art. 2”. Per le istruzioni si veda più avanti nel
paragrafo Smarrimento libretto;
NB: Tutte le assegnazioni supplementari per l’irrigazione di soccorso prevedono la
presentazione di una domanda di rettifica art. 2 con la compilazione dell’apposito quadro
IRRIGAZIONE DI SOCCORSO.
6.2 Indicazioni operative per la compilazione dei quadri domanda
La compilazione dei quadri della richiesta carburante è relativamente semplice. Per alcuni quadri si
tratta solo di entrare e aggiornare il quadro richiamando automaticamente i dati aggiornati del
fascicolo, per altri occorre digitare i dati dichiarati dal produttore.
Per alcuni di questi si forniscono alcune indicazioni operative per garantire una corretta
compilazione:
PRELIEVI: vanno digitati tutti i prelevamenti registrati nel libretto di controllo compresi i
quantitativi per i quali, con ravvedimento operoso, il produttore ha già comunicato il recupero
di accisa all’Ufficio delle Dogane competente per territorio. Tra gli allegati alla domanda è
previsto anche l’allegato 2 del libretto di controllo. Fotocopiare e inserire a fascicolo questo
allegato è opportuno per garantirsi la prova della corretta compilazione del quadro
“PRELIEVI” in caso di errori di registrazione commessi da altri e rilevati successivamente al
rilascio del libretto di controllo. Qualora, dopo il rilascio del libretto di controllo, si rendesse
necessario modificare i dati del quadro “PRELIEVI” in seguito ad errore di compilazione, per
correggere la domanda si dovrà presentare una domanda di rettifica art. 2.
Nelle domande di rettifica art. 2 il quadro PRELIEVI, contenente i prelevamenti dell’anno
precedente, viene proposto dall’applicativo già precompilato.
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Allegato A al decreto n.
del
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DICHIARAZIONE CONSUMI: il quadro riporta già in automatico i dati base (Residuo Anno
Precedente, Assegnato Lordo Massimo, Assegnato Lordo Definitivo, Massimo Ammesso,
Prelievi) e propone già in automatico tutto il carburante in recupero di accisa. Per completare
il quadro basta dichiarare correttamente la quantità consumata e quella eventualmente
residua. Il recupero di accisa viene calcolato e registrato dal sistema in automatico nei casi
previsti e ogni volta che parte del carburante non rientra come consumo o come residuo. Se è
presente un recupero di accisa, dopo aver aggiornato il quadro, previo inserimento della
motivazione, deve essere stampata la relativa comunicazione sottoscritta dal responsabile
della struttura operativa del CAA o dell’Ufficio dello Sportello unico agricolo. Tale
comunicazione dall’anno 2011 non dovrà più essere trasmessa all’AVEPA, Sede centrale, ma
solo inserita nel fascicolo domanda. L’AVEPA, nel corso dei controlli sui fascicoli,
verificherà la presenza a fascicolo della suddetta dichiarazione ove previsto. Qualora,
dopo la registrazione della domanda o il rilascio del libretto di controllo si rendesse necessario
modificare i dati del quadro DICHIARAZIONE CONSUMI in seguito ad errore di compilazione,
per correggere la domanda si dovrà presentare una domanda di rettifica art. 2.
Nelle domande di rettifica art. 2 anche il quadro DICHIARAZIONE CONSUMI sarà proposto
dall’applicativo già precompilato.
A partire dall’anno 2011 nel quadro suddetto sono state apportate ulteriori modifiche con la
possibilità di dichiarare a residuo carburante assegnato, acquistato e risultante non più
ammissibile in sede di dichiarazione dei consumi per effetto di una variazione in diminuzione
dell’assegnazione definitiva. Tale possibilità è stata realizzata introducendo nel quadro una
nuova riga denominata “Assegnato lordo massimo” e ridenominando la riga “Assegnato
lordo” in “Assegnato lordo definitivo”. L’applicativo riporta nelle due righe il valore di
assegnazione più alto e quello definitivo e quando quest’ultimo è inferiore al primo,
l’applicativo consente all’operatore di dichiarare a residuo l’eccedenza di carburante
acquistato e non consumato. Questo non sarà possibile nell’unico caso in cui il carburante
acquistato sia eccedente anche rispetto al valore dell’assegnato lordo massimo o del
massimo ammesso.
Nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI è possibile altresì effettuare trasferimenti di residui
da una attività all’altra quando un’azienda con attività mista cessa una delle due attività, senza
dover necessariamente passare per la compilazione di una domanda di posizione carburante.
E’ il caso dell’azienda che svolge sia attività conto proprio che conto terzi e ad un certo punto
della sua vita decide di cessare una delle due attività e si ritrova con un residuo di carburante
risultante a consuntivo nell’attività che ha deciso di interrompere. In questo caso, tenuto conto
che l’accisa per il carburante conto proprio e conto terzi è la medesima e che il sistema fa la
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compensazione tra le due attività, è possibile trasferire il suddetto residuo senza presentare
una domanda di posizione carburante, dichiarando il residuo dell’attività cessata nella colonna
di quella ancora in essere.
UTE: per assicurare la corrispondenza dei dati tra il documento amministrativo semplificato
(DAS) e il libretto di controllo è necessario che in quest’ultimo vengano riportate tutte le
località dove è ubicata l’azienda e presso le quali viene stoccato il carburante. Per questo nel
modulo domanda, già dal 2010, è stato inserito il quadro UTE per consentire lo scarico nella
domanda UMA di tutte le UTE inserite a fascicolo. Tuttavia l’applicativo per la gestione del
fascicolo aziendale consente l’inserimento di una sola UTE per singolo comune.
Nella realtà vi sono aziende che, nel medesimo comune, hanno più di una UTE. In questi casi
andrà inserita a fascicolo una sola UTE e, dopo la stampa del libretto di controllo, andranno
riportate a penna le altre UTE ricadenti nello stesso comune. Il responsabile dell’Ufficio CAA
che sottoscrive il libretto di controllo apporrà, il timbro dell’Ufficio e la propria firma a convalida
della modifica Manuale.
FABBRICATI: nel quadro FABBRICATI vengono dichiarati dati riguardanti le serre, le fungaie,
la preparazione del compost, le lavorazioni svolte nei caseifici, nelle cantine, la
trasformazione di prodotti ortofrutticoli, ecc. A partire dal 2010 i dati base relativi alle serre e
alle fungaie (mq di superficie della serra, mc riscaldati, numero dei piani e mq del piano base)
vanno dichiarati nella scheda fabbricati del fascicolo nella sezione Informazioni per serre e
fungaie in modo che il quadro fabbricati della domanda risulti già precompilato con i dati
presenti a fascicolo ad esclusione del periodo di riscaldamento. Va richiamata, in particolare,
la corretta compilazione del quadro FABBRICATI per quanto riguarda il periodo di
riscaldamento delle serre e delle fungaie. Il periodo di riscaldamento ordinario per le zone di
pianura prevede l’indicazione nella domanda iniziale di un periodo massimo di sei mesi dal 1°
gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre e di otto mesi per le zone di montagna
includendo i mesi di aprile e maggio o aprile e settembre a seconda dei casi. Per particolari
situazioni, quali periodi di freddo prolungato oltre il periodo ordinario di cui sopra o produzione
di piante particolari che richiedono temperature elevate di coltivazione, con la domanda di
rettifica art. 2 il produttore può chiedere un supplemento, dichiarando, nel quadro note della
domanda, le condizioni che hanno reso indispensabile l’allungamento del periodo ordinario di
riscaldamento. Quando la domanda viene presentata dopo la data del 1° gennaio e il
produttore dichiara di aver iniziato a riscaldare con il carburante agevolato a partire dal 1°
gennaio, l’operatore dovrà controllare e verificare che per quell’azienda sia stato dichiarato un
congruo residuo di carburante che giustifichi il riscaldamento con gasolio agevolato nel
periodo precedente la presentazione della domanda. Diversamente, la data di inizio
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riscaldamento dovrà essere adeguata compatibilmente con la disponibilità dell’eventuale
residuo e tenendo conto del consumo medio giornaliero.
UTILIZZO GAS: nel corso del 2011 questo quadro è stato eliminato ed è stato sostituito da
opportune modifiche apportate all’interno dei singoli quadri della domanda, FABBRICATI,
ALLEVAMENTI e COLTURE, interessati dalla dichiarazione di attività per le quali possono
essere impiegati anche carburanti alternativi al gasolio (GPL o gas metano). In ciascuno dei
suddetti quadri, a fianco di ogni attività svolta o lavorazione effettuata nell’allevamento o
coltura dichiarata, l’operatore potrà indicare, attraverso un menù a tendina, se quella attività o
lavorazione vengono svolte utilizzando esclusivamente gasolio, GPL/metano o carburanti
misti, dichiarando, in quest’ultimo caso, le quantità di carburanti alternativi utilizzati, che
l’applicativo, in base alle formule di sistema, tramuterà in gasolio equivalente che sarà
detratto dall’assegnazione lorda totale per quella attività. In questo modo sarà rispettato il
dettato dell’art. 2, comma 3, lett. g) del DM 454/2001, che prevede che devono essere
dichiarate tutte le “lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli minerali
indicati all’art. 1, comma 1, con l’applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro
titolo, ovvero combustibili diversi, affinché se ne tenga conto nella determinazione dei
quantitativi spettanti ai sensi dell’art. 3, comma 1”.
ALLEVAMENTI: il quadro CAPI ALLEVAMENTO è stato rinominato in quadro ALLEVAMENTI
con l’apporto di adeguate modifiche che consentono lo scarico diretto dei dati riguardanti gli
allevamenti dichiarati direttamente nel fascicolo. Dal 2011 i capi allevati vanno dichiarati nella
scheda CONTEGGIO CAPI del fascicolo, il RAN va dichiarato all’interno dell’atto RAN nella
scheda ATTI e il calcolo dei capi o delle UBA ammissibili al beneficio del gasolio agevolato va
eseguito aggiornando l’atto “Calcolo:UBA” all’interno della scheda CALCOLI del fascicolo.
In conseguenza di queste operazioni nel quadro ALLEVAMENTI della domanda UMA
l’applicativo travaserà il numero totale dei capi/UBA dichiarati e quello dei capi/UBA
ammissibili assegnando il carburante solo per questi ultimi o per i soli capi/UBA richiesti. Con
questa nuova impostazione l’allevamento sarà visibile anche nelle domande dei contoterzisti
che svolgono lavorazioni negli allevamenti delle aziende clienti e quindi anch’essi potranno
dichiarare i consumi di carburante per lo svolgimento di dette lavorazioni.
LAVORI EXTRAZIENDALI: il quadro va utilizzato esclusivamente per le cooperative che
svolgono lavorazioni nei terreni dei soci o per conto dei soci e per quei produttori agricoli, che
vanno a svolgere lavori presso altre aziende agricole esclusivamente in virtù di:
1. un piano di spandimento dei reflui sulla base di atti di assenso e di un piano di
utilizzazione agronomica (PUA);
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Allegato A al decreto n.
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2. raccolta di medica da disidratare in presenza di un contratto di sfalcio da allegare alla
domanda (aziende che svolgono la disidratazione della medica);
3. raccolta di foraggi e lettimi per l’allevamento aziendale o di biomasse per la
trasformazione in biogas in presenza di fattura di acquisto o contratto di sfalcio da allegare
alla domanda.
Pertanto i lavori che possono essere dichiarati in questo quadro sono lo spandimento di reflui
zootecnici in virtù di una comunicazione semplificata o completa di spandimento dei reflui
zootecnici e di un PUA presentati, lo sfalcio e la raccolta di medica da disidratare in virtù di un
contratto scritto di sfalcio, lo sfalcio e la raccolta di foraggi e altri prodotti esclusivamente per
l’allevamento aziendale (fieno, medica, mais foraggero, paglia, stocchi) o di biomasse per la
trasformazione in biogas in presenza di fatture di acquisto o di un contratto scritto. Il quadro
non può essere utilizzato per dichiarare altre lavorazioni extraziendali o per dichiarare la
raccolta di prodotti non utilizzati direttamente nell’azienda e poi rivenduti.
Nel terzo caso l’operatore del CAA controllerà che l’azienda che chiede carburante per i lavori
extraziendali per lo sfalcio e raccolta di prodotti abbia un allevamento o sia un’azienda
produttrice di biogas e presenti un contratto scritto o fatture di acquisto dei suddetti prodotti.
FABBISOGNO: la compilazione di questo quadro selezionando i tasti Aggiorna e Calcola
comporta, in automatico, il calcolo del carburante corrispondente alle lavorazioni e attività
selezionate e aggiornate nei quadri precedenti e, di conseguenza, la valorizzazione della riga
Massimo Ammesso. La compilazione del quadro in fase di compilazione della domanda si
completa con l’inserimento, da parte dell’operatore, del quantitativo richiesto, che non potrà
mai superare il valore Massimo Ammesso. Qualora per qualsiasi motivo (es.: presenza di
anomalie) la riga Massimo Ammesso non fosse valorizzata, l’operatore non deve continuare
nella compilazione della domanda perché arriverebbe alla stampa del libretto con
assegnazione pari a zero. Lo stesso risultato si ottiene se l’operatore dimentica di compilare
la riga Richiesto e, successivamente, aggiornare il quadro FABBISOGNO.
Altra attenzione di particolare importanza riguarda l’assegnazione del carburante residuo.
Alcuni operatori, interpretando erroneamente la normativa o il funzionamento dell’applicativo
ritengono che il residuo dichiarato al 31 dicembre dell’anno precedente non debba essere
riassegnato nuovamente per l’anno in corso. Va detto anzitutto che l’assegnazione del
carburante scade al 31 dicembre di ogni anno e quindi, sia che si debba chiedere una
nuova assegnazione per l’acquisto di nuovo carburante, sia che si debba assegnare
esclusivamente carburante residuo le righe Massimo Ammesso e Richiesto del quadro
FABBISOGNO devono sempre essere valorizzate, pena la mancata assegnazione sul
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libretto di controllo e la registrazione dell’eventuale residuo come recupero di accisa
nella domanda dell’anno successivo.
APPROVA FABBISOGNO: questo quadro è inserito nel menù Ricezione della domanda UMA
e rappresenta il quadro dove viene effettuata, da parte dell’operatore del CAA o dell’AVEPA,
l’assegnazione vera e propria del carburante, che risulterà riportata sul libretto di controllo. Il
quadro riporta nelle varie righe la situazione dei movimenti del carburante tenendo conto,
oltre che delle quantità richieste nel quadro FABBISOGNO in compilazione domanda, anche
di eventuali cessioni, se l’azienda, nel frattempo, ha ceduto carburante già acquistato (Ceduto
ad altre ditte), o di eventuali acquisizioni, se altre aziende hanno trasferito carburante
all’azienda (Ricevuto da trasferimenti). Anche in questo caso occorre fare attenzione alla
corretta compilazione ed aggiornamento della riga Approvato. La dimenticanza della
valorizzazione di tale riga comporta l’assegnazione a zero del carburante nel libretto di
controllo e la registrazione di tutto il carburante come recupero di accisa nel quadro
DICHIARAZIONE CONSUMI della domanda dell’anno successivo.
6.3 Documenti da allegare alla domanda
Domanda iniziale: documentazione valida per tutte le domande
•
delega, in originale, nel caso di soggetto delegato alla compilazione;
•
copia dell’allegato 2 del libretto di controllo anno precedente;
•
eventuale dichiarazione di smarrimento del libretto di controllo;
•
eventuale comunicazione per recupero di accisa.
Domanda iniziale: documentazione specifica per:
a. azienda agricola
• copia delle fatture delle lavorazioni effettuate dall’impresa agromeccanica;
• eventuale copia della documentazione presentata per lo spargimento dei reflui presso altre
aziende agricole (comunicazione semplificata o completa con relativi atti di assenso) o, in
alternativa, “dichiarazione per spargimento reflui” (quadro LAVORI EXTRAZIENDALI
compilato);
• eventuale copia del contratto di sfalcio e raccolta per la medica da disidratare acquistata
presso altre aziende (quadro LAVORI EXTRAZIENDALI compilato);
• eventuale copia del contratto o fattura di acquisto di foraggi e/o altri prodotti da destinare
all’alimentazione del bestiame (quadro LAVORI EXTRAZIENDALI compilato);
• eventuale copia della concessione al taglio del bosco rilasciata dai Servizi Forestali della
Regione o da altre amministrazioni equipollenti (quadro COLTURE compilato per lavorazioni
del BOSCO CEDUO e/o BOSCO IN FUSTAIA);
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• copia della concessione demaniale, della eventuale delibera del Consorzio o Cooperativa e
della planimetria per l’utilizzo di acque demaniali (quadro ALLEVAMENTI compilato per
PISCICOLTURA e/o MOLLUSCHICOLTURA);
b. impresa agromeccanica
• dichiarazione nuove imprese agromeccaniche (solo per imprese agromeccaniche che
iniziano l’attività per la prima volta);
• copia delle fatture dei lavori eseguiti presso le aziende clienti o, in alternativa, copia
dichiarazione sostitutiva delle fatture;
• eventuale copia delle schede cliente in alternativa alle fatture se queste ultime non sono
sufficientemente dettagliate per l’individuazione della coltura, lavorazione e superficie
lavorata;
• eventuale copia della documentazione presentata dall’allevatore cliente per lo spargimento
dei reflui presso altre aziende agricole (copia comunicazione semplificata o completa con
relativi atti di assenso) o, in alternativa, “dichiarazione per spargimento reflui” rilasciata dagli
allevatori interessati;
• eventuale copia del contratto o fattura di acquisto di foraggi o altri prodotti per
l’alimentazione animale raccolti presso le “aziende collegate” (vedi paragrafo n. 19.3 del
presente manuale) (quadro Aziende Collegate compilato);
• eventuale copia della concessione al taglio del bosco rilasciata dai Servizi Forestali della
Regione o amministrazione equipollente a favore delle aziende clienti;
NB: La richiesta di carburante per l’impresa agromeccanica non può essere giustificata
con la sola presentazione di documentazione di carattere fiscale (fatture) a supporto
della domanda, in quanto l’assegnazione si basa unicamente sull’utilizzo delle superfici
dichiarate dall’azienda agricola cliente. Per questo per le aziende clienti non presenti
nell’archivio informatico dell’AVEPA (fascicolo), sarà cura dell’impresa agromeccanica
informare il cliente della necessità di costituire il fascicolo aziendale della propria
azienda, se intende rivendicare le superfici sulle quali ha eseguito le lavorazioni che
danno diritto all’erogazione di carburante agevolato;
c. cooperative:
• dichiarazione annuale integrativa cooperative;
• eventuale copia della documentazione presentata per lo spargimento dei reflui presso le
aziende agricole dei soci (comunicazione semplificata o completa con relativi atti di
assenso) o, in alternativa, “dichiarazione per spargimento reflui”;
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• copia dichiarazione prelievi anno precedente come da dichiarazione dell’ufficio delle Dogane
per cooperative con serbatoi di capacità superiore ai 10.000 litri.
NB:
Le
cooperative
di
trasformazione
(cantine,
caseifici)
possono
ottenere
l’assegnazione di carburante agricolo agevolato per la trasformazione dei soli prodotti
conferiti dai soci e non per la parte di prodotti acquistati sul mercato (vedi dichiarazione
annuale integrativa cooperative);
d. consorzi di bonifica:
• relazione dettagliata dei lavori da eseguire a supporto delle ore dichiarate per i consorzi di
bonifica;
• copia dichiarazione prelievi anno precedente come da dichiarazione dell’ufficio delle Dogane
per consorzi con serbatoi di capacità superiore ai 10.000 litri.
Dichiarazioni successive in corso d’anno (domande di rettifica)
Nel caso di presentazione di domande di rettifica o di supplemento si deve allegare alla domanda
anche l’allegato 2 del libretto di controllo anno in corso. Questo perché, nel caso in cui il produttore
o l’operatore del deposito abilitato alla consegna del carburante, abbiano omesso di registrare
qualche consegna e la registrazione venga effettuata in tempi successivi al rilascio del libretto
supplementare l’operatore del CAA o dello Sportello unico agricolo sia tutelato. Avendo a fascicolo
copia dell’allegato 2 del libretto precedente, l’operatore del CAA o dello Sportello unico agricolo
potrà rilevare l’irregolarità e segnalarla all’AVEPA Sede centrale che provvederà a darne
comunicazione all’ufficio delle Dogane competente per territorio.
Per le richieste supplementari per irrigazione di soccorso da parte delle aziende agricole e per
quelle delle imprese agromeccaniche e cooperative dovrà essere presentata la seguente
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
a.
per le aziende agricole: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per irrigazione di
soccorso;
b.
per imprese agromeccaniche e cooperative: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei
consumi per richiesta supplemento imprese agromeccaniche e cooperative.
7. Compilazione della domanda di posizione carburante
Quando il produttore, per un motivo qualsiasi (cessazione attività, variazione del CUAA, modifica
dell’assetto giuridico dell’azienda, ecc.), ha la necessità di chiudere l’attività UMA poiché ha
l’obbligo di presentare la dichiarazione di avvenuto impiego (dichiarazione dei consumi) non
presenterà più una richiesta carburante, ma una domanda di posizione carburante che si potrà
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compilare selezionando il sottomenù Definizione domanda all’interno del menù Compilazione di
SOP.
I moduli per la presentazione della domanda di posizione carburante sono due e sono denominati
POSIZIONE CARBURANTE ANNO PRECEDENTE e POSIZIONE CARBURANTE ANNO IN
CORSO.
Il primo modulo si utilizza per chiudere una richiesta carburante relativa all’anno precedente
rispetto a quello di presentazione della domanda di posizione carburante. Esso contiene le opzioni
chiusura anno precedente e trasferimento per cambio attività e consentirà, nel primo caso, di
chiudere la domanda al 31 dicembre dell’anno precedente dichiarando nel contempo i consumi e
trasferendo eventuali residui ad altro CUAA e, nel secondo, di dichiarare i consumi trasferendo
eventuali residui da una attività all’altra per lo stesso CUAA, senza chiudere l’attività UMA (es.:
trasferimento di residuo conto terzi a conto proprio e viceversa).
Quest’ultima possibilità può essere realizzata anche senza presentare la posizione carburante, ma
semplicemente dichiarando, nella colonna corrispondente all’attività ancora in essere, il residuo
risultante nella colonna dell’attività cessata (vedi par. 6.2 descrizione del quadro DICHIARAZIONE
CONSUMI).
Il secondo modulo si utilizza per chiudere una richiesta carburante relativa all’anno in corso. Esso
contiene le opzioni chiusura anno in corso e trasferimento parziale e consente, nel primo caso, di
chiudere la domanda anno in corso dichiarando nel contempo i consumi e trasferendo eventuali
residui e, nel secondo, di effettuare soltanto il trasferimento di una parte di carburante assegnato e
già prelevato nei casi in cui si verificasse una variazione in diminuzione della quantità ammissibile
in corso d’anno per effetto di riduzione della consistenza o per variazioni delle superfici o quantità
lavorate.
Come per la richiesta carburante anche nella posizione carburante sono stati introdotti i nuovi
quadri PRELIEVI e DICHIARAZIONE CONSUMI con la possibilità di registrare, in quest’ultimo, il
recupero di accisa, ove previsto. Questo può accadere anche quando vi fosse un residuo
dichiarato che il produttore non intende trasferire, ma utilizzare in azienda senza chiederne
l’ulteriore assegnazione.
Dall’anno 2009 anche per la posizione carburante è prevista l’attività di ricezione con due soli
quadri: CHECKLIST ed ESITO ATTIVITA’. L’assegnazione dell’esito attività positivo farà passare
la domanda nello stato definitivo di RICEVUTA.
Inoltre per la posizione carburante, non essendo prevista la stampa del libretto, l’operatore dovrà
stampare e far sottoscrivere la domanda e darne copia al produttore che la conserverà in azienda
per cinque anni insieme all’ultimo libretto di controllo a dimostrazione che ha presentato la
dichiarazione di avvenuto impiego per l’ultimo anno di attività UMA.
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Per la compilazione dei quadri PRELIEVI e DICHIARAZIONE CONSUMI vedi le indicazioni
operative del paragrafo 6.2.
Per la domanda di POSIZIONE CARBURANTE non è prevista la compilazione in proprio o tramite
soggetto delegato, ma essa dovrà essere compilata e presentata dall’Ufficio gestore del fascicolo.
7.1 Documenti da allegare alla domanda di posizione carburante
I documenti da allegare alla posizione carburante sono:
•
copia dell’allegato 2 del libretto di controllo anno precedente o anno in corso a seconda che si
tratti di POSIZIONE CARBURANTE ANNO PRECEDENTE o POSIZIONE CARBURANTE
ANNO IN CORSO;
•
eventuale dichiarazione di smarrimento del libretto di controllo;
•
eventuale comunicazione per recupero di accisa;
•
eventuale comunicazione di trasferimento del carburante.
8. Presentazione della domanda
La domanda compilata, con la relativa documentazione allegata, va presentata obbligatoriamente
allo sportello (CAA mandatario o Sportello unico agricolo) detentore del fascicolo aziendale.
9. Registrazione e ricevibilità della domanda
La domanda si ritiene ricevibile solo se è stata compilata e stampata mediante la procedura SOP,
nonché firmata dal beneficiario o da un suo delegato alla firma (es. consorzi di bonifica).
La registrazione della domanda deve essere effettuata in SOP dal soggetto gestore del
fascicolo, salvo casi particolari di cui deve essere data comunicazione inviando una e-mail
all’ufficio competente: [email protected] e [email protected].
La ricevibilità della domanda viene tracciata mediante la compilazione e stampa della checklist
resa disponibile nel menù di SOP Ricezione >Gestione UMA.
Nell’applicativo UMA di SOP l’esito attività é l’ultima operazione dell’attività di ricezione. Se
l’operatore si accorge che la domanda è errata ed è ancora in fase di compilazione, prima della
presentazione, la cancella e riparte da zero a compilare una nuova domanda; se si accorge
dell’errore quando la domanda è già registrata, non potrà cancellarla, ma dovrà concludere la
ricezione assegnando l’esito e compilando una domanda di rettifica art. 2. Al momento della
registrazione della domanda di rettifica, la domanda precedente verrà posta automaticamente in
stato NON AMMISSIBILE.
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10. Stampa libretto
Conclusa la ricevibilità della domanda l’operatore del CAA o dello Sportello unico agricolo potrà
eseguire la stampa del libretto.
L’utente abilitato seleziona la voce Gestione stampa libretto per la successiva stampa, previo
inserimento del numero dell’etichetta.
Nel menù di stampa sono state previste quattro tipologie di stampa del libretto:
•
stampa libretto: tale operazione viene selezionata per la stampa del libretto, che deve essere
rilasciato al produttore;
•
ristampa libretto etichetta iniziale: tale operazione è eseguibile nel caso in cui, per qualche
motivo, l’operatore non sia riuscito a stampare il libretto, pur avendo già assegnato l’etichetta;
•
stampa nuova scheda carburante: serve per stampare una nuova scheda per la registrazione
dei prelievi di carburante nei casi in cui la prime due schede allegate al libretto siano già state
esaurite;
•
stampa dichiarazione smarrimento libretto: serve per stampare la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà di smarrimento del libretto, già precompilata dal sistema e la copia del libretto
smarrito sulla quale l’operatore scriverà la dicitura: copia libretto smarrito.
Per le istruzioni operative riguardanti lo smarrimento del libretto di controllo UMA si rinvia
all’apposito capitolo.
La fase di stampa è preceduta dalla digitazione del numero progressivo dell’etichetta che
l’operatore provvederà a posizionare nell’apposito spazio per la validazione dell’assegnazione.
A certificazione della stessa attività la pagina di assegnazione del libretto deve essere vistata dal
funzionario che ha eseguito la stampa del libretto.
La pagina di assegnazione e gli allegati dovranno essere timbrati dal funzionario dell’ufficio
emittente al fine di garantire l’univocità degli stessi.
Le etichette vengono fornite dall’ufficio erogazione carburanti agricoli agevolati della Sede centrale
dell’AVEPA; la contabilità di tutte le etichette distribuite dovrà essere tenuta a cura del referente
tecnico regionale del CAA, che a fine anno dovrà presentare all’AVEPA Sede centrale un breve
resoconto della gestione etichette.
A partire dal 2011 l’assegnazione delle etichette prevede una prima assegnazione al CAA
regionale da parte dell’Ufficio competente delle Sede centrale dell’AVEPA con l’inserimento del
numero totale delle etichette consegnate nell’apposito applicativo nel menù del fascicolo
aziendale. Successivamente il responsabile tecnico del CAA provvederà all’assegnazione, anche
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informatica, per singolo ufficio del proprio CAA. In questo modo, a fine anno, tramite l’applicativo,
sarà possibile conoscere, per ciascun Ufficio, il numero delle etichette assegnate, di quelle
utilizzate e residue, consentendo un miglior controllo sulla gestione delle etichette. La medesima
procedura vale anche per gli Sportelli unici agricoli.
Allo scopo di migliorare la corretta gestione del libretto di controllo e al fine di contrastare
possibili manomissioni dello stesso la pinzatura delle pagine del suddetto documento deve
essere effettuata sul lembo superiore sinistro opportunamente ripiegato ad angolo su se
stesso e con successiva apposizione sul punto di chiusura del timbro dell’ufficio
competente.
11. Gestione libretto di controllo
L’art. 6, comma 5 del DM 454/2001 prevede: «Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi
fissati dall’art. 2219 del codice civile, é detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a
corredo ed é dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima
scritturazione».
In virtù della norma suddetta e delle osservazioni fatte dagli operatori della Regione del Veneto e
della Guardia di Finanza nel corso dei controlli in azienda si rende necessario impartire le seguenti
indicazioni operative riguardanti la tenuta del libretto di controllo.
Il libretto di controllo va sempre consegnato al produttore anche nei casi in cui viene sostituito da
un nuovo libretto in seguito alla presentazione di una domanda di rettifica o di supplemento.
In questi casi si dovrà annullare il libretto sostituito barrando il frontespizio e apponendovi la scritta
ANNULLATO contestualmente al timbro dell’Ufficio con la sigla dell’operatore del CAA o dello
Sportello unico agricolo.
Inoltre dovrà essere barrata trasversalmente, con le stesse modalità, anche la pagina dell’allegato
2 dopo l’ultimo prelevamento registrato, in modo che non possano essere registrati altri
prelevamenti sul libretto annullato.
Qualora il produttore, in tempi successivi al rilascio di un nuovo libretto, si presentasse all’ufficio
del CAA o dello Sportello unico agricolo per chiedere la rettifica della domanda per aver omesso
una o più registrazioni di carburante acquistato sul libretto precedente, l’ufficio competente dovrà
segnalare l’irregolarità all’AVEPA Sede centrale che provvederà ad inoltrarla agli organi
competenti.
In questo caso l’operatore del CAA o dello Sportello unico agricolo potrà dimostrare la correttezza
del suo operato solo se avrà conservato a fascicolo copia dell’allegato 2 del libretto rettificato.
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Il libretto o i libretti sostituiti da nuovo libretto, in virtù della presentazione di una domanda di
rettifica, dovranno essere conservati dal produttore, che li esibirà in caso di controllo insieme
all’ultimo libretto valido.
Alla data del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno o alla data di chiusura dell’attività UMA il
produttore beneficiario ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 6 – comma 2 del DM 454/2001, di
registrare nell’allegato 1 del libretto i consumi di carburante effettuati nel semestre o nel
periodo precedente.
Per le imprese agromeccaniche tale registrazione va fatta nelle schede cliente di cui all’art.
6 – comma 4 del DM sopraccitato, che, obbligatoriamente, l’impresa agromeccanica dovrà
redigere e conservare presso la propria sede.
12. Smarrimento del libretto di controllo
Il libretto di controllo UMA è un documento fiscale e rappresenta a tutti gli effetti il
provvedimento di concessione del beneficio, che è lo sconto di accisa nell’acquisto del
carburante agricolo agevolato. Esso dà diritto al produttore beneficiario di acquistare,
presso un distributore autorizzato alla vendita di carburante agricolo agevolato, il
quantitativo assegnato o, nel caso di assegnazione del solo residuo, di utilizzare il residuo
assegnato.
Se il produttore agricolo si presenta all’Ufficio del CAA o dello Sportello unico agricolo dichiarando
di aver smarrito il libretto di controllo l’operatore dovrà effettuare le seguenti operazioni:
stampare dall’applicativo UMA la dichiarazione di smarrimento, già precompilata dal sistema, e
copia del libretto di controllo smarrito entrando in Ricezione>Gestione stampa libretto e
selezionando Stampa dichiarazione smarrimento libretto. L’applicativo genererà il PDF della
dichiarazione di smarrimento e dell’ultimo libretto di controllo rilasciato;
scrivere nel frontespizio della copia del libretto di controllo la seguente frase: COPIA
LIBRETTO SMARRITO;
far sottoscrivere al produttore la dichiarazione di smarrimento e consegnargli la copia del
libretto smarrito;
nel caso in cui il produttore dichiara di non aver effettuato prelevamenti, presentare e registrare
una domanda di rettifica per la stampa di un nuovo libretto per consentire al produttore di poter
effettuare i prelevamenti residui, se lo smarrimento è avvenuto in corso d’anno, o una domanda
iniziale per il nuovo anno se lo smarrimento è avvenuto nell’anno precedente;
nel caso in cui il produttore dichiara di aver effettuato prelevamenti egli si recherà presso il
distributore autorizzato per far registrare, nell’allegato 2 della copia del libretto smarrito,
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eventuali prelevamenti mancanti e per far apporre al deposito le firme di convalida di tutti i
prelevamenti registrati dal sistema. Al suo ritorno l’ufficio del CAA annullerà l’allegato 2 della
copia del libretto smarrito, presenterà e registrerà una domanda di rettifica con stampa di un
nuovo libretto per consentire al produttore di effettuare i prelevamenti residui, se lo
smarrimento è avvenuto in corso d’anno, o una domanda iniziale per il nuovo anno se lo
smarrimento è avvenuto nell’anno precedente.
NB: la dichiarazione di smarrimento non va più trasmessa alla Sede centrale
dell’AVEPA, ma va soltanto inserita nel fascicolo domanda. Sulle dichiarazioni di
smarrimento saranno effettuati controlli a campione per verificare la loro corretta
gestione.
NB: La copia del libretto smarrito dovrà essere conservato in azienda per cinque anni
congiuntamente alla copia della dichiarazione di smarrimento.
13. Trasferimenti di carburante
L’articolo 6, comma 8, del DM 454/2001 prevede che il produttore, nel caso in cui, a fine anno o al
momento della dismissione dell’attività UMA, abbia dei residui di carburante agricolo agevolato e
non intenda più utilizzarli, possa trasferirli ad altra azienda agricola o al deposito autorizzato.
Al riguardo si possono verificare quattro casi di trasferimento del carburante e i nuovi moduli di
domanda POSIZIONE CARBURANTE, implementati nell’applicativo SOP, rispondono anche a
questa esigenza.
In tutti e quattro i casi si dovrà compilare nella domanda POSIZIONE CARBURANTE il quadro
relativo ai trasferimenti digitando gli estremi della ditta alla quale si intende trasferire il carburante,
sia essa azienda agricola o deposito di carburante autorizzato, e il quantitativo che si intende
trasferire:
-
trasferimento ad altra azienda agricola: quando il produttore ha deciso di chiudere l’attività
UMA e dichiara un residuo per il quale non intende più chiedere l’assegnazione. Si dovrà
presentare una domanda di POSIZIONE CARBURANTE ANNO PRECEDENTE o POSIZIONE
CARBURANTE ANNO IN CORSO a seconda che l’attività UMA sia chiusa al 31 dicembre
dell’anno precedente o nell’anno in corso. L’ufficio del CAA o lo Sportello unico agricolo dovrà
inviare all’ufficio delle Dogane della ditta cedente, alla ditta ricevente e all’Ufficio Dogane della
ditta ricevente, se diverso da quello della ditta cedente, la comunicazione di trasferimento
carburante ad azienda agricola stampando la comunicazione già precompilata dal sistema ed
estraibile da SOP nel menù Protocollo>Stampa documentazione, dopo aver registrato la
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posizione carburante. Per gli adempimenti materiali del trasferimento si veda il punto 1) della
nota in calce;
-
trasferimento a deposito autorizzato: quando il produttore si trova nelle medesime condizioni di
cui al caso precedente. In questo caso si dovrà inviare la comunicazione di trasferimento
carburante a deposito autorizzato all’Ufficio Dogane competente e al deposito autorizzato ad
effettuare il trasporto del carburante, precisando che il medesimo dovrà emettere un proprio
documento di trasporto (documento amministrativo semplificato DAS), stampando la
comunicazione già precompilata dal sistema ed estraibile da SOP come sopra. Per gli
adempimenti materiali del trasferimento si veda il punto 2) della nota in calce;
-
trasferimento parziale: è il caso del produttore che, pur non avendo cessato l’attività UMA, ha
comunque ridotto nel corso dell’anno le attività o la superficie in conduzione, ma ha già
acquistato, senza consumarlo, tutto il carburante assegnato. In questo caso si dovrà prima
presentare una domanda di rettifica con la quale verrà rideterminato il nuovo fabbisogno e, per
differenza, si avrà la quantità eccedente da trasferire, se già acquistata.
Successivamente si dovrà presentare la domanda
POSIZIONE CARBURANTE ANNO IN
CORSO selezionando l’opzione trasferimento parziale nel quadro chiusura. Si dovrà poi
trasmettere, come sopra, la comunicazione di trasferimento carburante ad azienda agricola o
deposito autorizzato. Per gli adempimenti materiali del trasferimento si veda il punto 1) della
nota in calce;
-
trasferimento di carburante da una attività all’altra della medesima azienda (stesso CUAA):
questa situazione può verificarsi quando una azienda mista (azienda agricola e contoterzista)
dichiara a fine anno un residuo in una delle due attività che intende chiudere e vuole trasferire
il residuo a se stessa passando il residuo all’altra attività.
In questa situazione, oltre a
presentare una domanda POSIZIONE CARBURANTE ANNO PRECEDENTE, è possibile
trasferire il residuo dichiarandolo nella colonna dell’attività ancora attiva del quadro
DICHIARAZIONE CONSUMI (vedi par. 6.2 a pag. 15 per la compilazione del quadro
DICHIARAZIONE CONSUMI). In questo modo il carburante trasferito all’attività ancora attiva
risulterà compreso nell’assegnato lordo di quella attività. In questo caso il trasferimento non
prevede movimentazione fisica del prodotto, né l’invio della comunicazione di trasferimento.
NB: sulla corretta procedura da seguire per i trasferimenti di carburante con
movimentazione fisica del prodotto ad altro utilizzatore autorizzato o a deposito
commerciale si descrive, di seguito, la corretta procedura da seguire in ottemperanza
alle norme vigenti (art. 10, comma 4 bis e art. 15, comma 7 del DM 210/1996):
1)
trasferimenti di carburante ad altro deposito di utilizzatore autorizzato (azienda
agricola, impresa agromeccanica, cooperativa, consorzio di bonifica): si deve
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seguire la procedura di cui all’articolo 10 comma 4 bis del DM n. 210/1996 sulla
circolazione intracomunitaria. Deve essere chiesta autorizzazione preventiva anche
all’Ufficio delle Dogane di competenza per il luogo in cui si trova il destinatario. Sarà
l’Ufficio delle Dogane ad emettere un DAS per l’accompagnamento della merce (il
modulo in bianco deve essere fornito a cura del produttore ricevente che lo
acquisterà presso un negozio autorizzato), e deve essere presente un funzionario
dell’Ufficio delle Dogane per assistere all’operazione. Si tratta di servizio a
pagamento, a carico dell’interessato. Il produttore ricevente deve essere in
possesso dell’autorizzazione dell’autorità regionale competente all’impiego di
carburanti agevolati per l’agricoltura (AVEPA), che è rappresentata dalla lettera di
trasferimento ad azienda agricola stampata dall’applicativo dopo la registrazione
della domanda;
2)
trasferimento a deposito commerciale: la procedura è prevista dall’art. 15 comma 7
del medesimo DM 210/1996 sempre con l’avallo dell’AVEPA (lettera di trasferimento
a deposito autorizzato). Il deposito commerciale si incarica di ritirare il prodotto
stoccato presso l’azienda dell’utilizzatore e in questo caso sarà lui ad emettere il
DAS.
Questa seconda modalità di trasferimento risulta essere molto meno dispendiosa
della prima.
14. Gestione dei residui
In sede di dichiarazione dei consumi il produttore dovrà dichiarare se ha consumato tutto il
carburante agevolato di cui aveva la disponibilità (carburante prelevato + eventuale residuo
dell’anno precedente) o se parte di esso non sia stato consumato indicando la quantità residua al
31 dicembre di ogni anno o alla data in cui ha chiuso l’attività agricola o ha deciso di chiudere
l’attività UMA.
Il residuo dichiarato nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI verrà ricompreso automaticamente
nell’assegnazione lorda per l’anno in corso e sarà detratto automaticamente dal sistema, che, per
differenza, determinerà l’assegnazione netta risultante nella stampa del libretto di controllo.
L’assegnazione netta rappresenta il quantitativo massimo che il produttore può acquistare dal
deposito autorizzato. L’assegnazione lorda rappresenta la disponibilità massima di cui il produttore
può disporre per le lavorazioni dichiarate.
Poiché l’assegnazione del carburante ha validità per un solo anno, il residuo dichiarato dal
produttore al 31 dicembre di ogni anno, per poter essere riutilizzato nell’anno successivo, deve
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essere riassegnato. Ciò comporta che nel caso in cui il produttore intenda o preveda di utilizzare
solo il residuo senza acquistare altro carburante agevolato presso un deposito, dovrà comunque
presentare una domanda di assegnazione del residuo, pena l’impossibilità di poterlo dichiarare
come consumato e l’obbligatorietà di versarne l’accisa in quanto consumo non autorizzato.
La stessa situazione si verifica per i residui trasferiti da altra azienda. La ditta ricevente, dopo che
la ditta cedente ha provveduto ad effettuare il trasferimento del residuo, deve presentare una
domanda nella quale il residuo dovrà essere ricompreso nella sua assegnazione lorda, altrimenti
quel residuo non potrà essere utilizzato e se utilizzato, al momento di dichiararne l’impiego,
l’applicativo lo indicherà automaticamente in recupero di accisa perché non assegnato.
Quando il produttore decide di chiudere l’attività UMA e non presentare più la richiesta carburante,
se ha un residuo risultante nell’ultima domanda, deve trasferirlo al deposito autorizzato
presso il quale lo aveva acquistato o ad altro produttore agricolo. Se ciò non fosse possibile
ed egli non intendesse ripresentare una nuova richiesta di assegnazione del residuo, dovrà
dichiarare quel residuo come recupero di accisa pagando il relativo importo e la sanzione per il
carburante che trattiene in azienda.
NB: per il trasferimento ad altro produttore agricolo o al deposito commerciale si vedano le
indicazioni del NB in fondo al paragrafo 13. Trasferimenti di carburante.
15. Recuperi di accisa
Ogni qualvolta il produttore beneficiario, compilando il quadro “DICHIARAZIONE CONSUMI”,
dichiara di aver acquistato e consumato carburante agevolato, che non era stato assegnato o di
aver consumato carburante agevolato, che, benché assegnato, risultava non ammissibile a
consuntivo o che era stato sottratto in seguito a furto, si genera nell’applicativo UMA un recupero
di accisa.
Tutti i fatti che comportano il recupero di accisa vanno segnalati all’ufficio delle Dogane
competente per territorio ai sensi dell’art. 7, comma 3 del DM 454/2001.
Nella gestione delle richieste di assegnazione di carburante agricolo agevolato e delle relative
dichiarazioni di avvenuto impiego si possono presentare i seguenti casi di recupero di accisa:
1.
per errato prelevamento di carburante agevolato superiore all’assegnazione netta.
In questo caso il produttore può ottenere la riduzione della sanzione applicata attivando il
ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472/1997 mediante comunicazione
dell’irregolarità all’ufficio delle Dogane e, per conoscenza, all’AVEPA Sede centrale chiedendo
il calcolo dell’importo da pagare. Alla comunicazione il produttore deve allegare copia del
libretto di controllo in corso di validità.
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Il ravvedimento operoso può essere attivato dal produttore soltanto se l’irregolarità non è
ancora stata rilevata dall’amministrazione competente e se il pagamento è eseguito entro un
anno dalla data dell’errato prelevamento. Nell’applicativo, in fase di compilazione del quadro
DICHIARAZIONE CONSUMI, è obbligatorio l’inserimento della motivazione: “errato
prelevamento”.
Si fa notare che il carburante agevolato prelevato in eccesso rispetto alla assegnazione
netta non può mai essere dichiarato come residuo. Infatti, esso non può rappresentare
un residuo in quanto non rientra nella disponibilità del produttore perché non
assegnato. Per essere considerato nella disponibilità del produttore, esso deve essere
assegnato almeno una volta nel corso dell’anno; pertanto, una volta assolta l’accisa,
esso può essere utilizzato in azienda esclusivamente per lavori agricoli. Copia della
comunicazione di ravvedimento operoso inviata all’ufficio delle Dogane va trasmessa
anche all’AVEPA Sede centrale unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Anche se la comunicazione di ravvedimento operoso è già stata trasmessa, da parte
del produttore, all’ufficio delle Dogane e il pagamento già effettuato, comunque, in sede
di dichiarazione dei consumi, il recupero di accisa va registrato nel sistema;
2.
per consumo di carburante agevolato superiore alla quantità massima ammissibile
determinata in sede di dichiarazione dei consumi.
In questo caso il produttore non può ricorrere al ravvedimento operoso e il recupero di
accisa, registrato nell’applicativo in sede di dichiarazione dei consumi, viene segnalato
all’ufficio delle Dogane competente direttamente dalla Sede centrale dell’AVEPA. In questo
caso non viene applicata la sanzione, ma solo il pagamento dell’accisa e degli interessi.
Qualora il carburante risultante eccedente il Massimo Ammesso in sede di dichiarazione dei
consumi, non fosse stato consumato, ancorché acquistato, può essere dichiarato a residuo in
quanto esso era nella disponibilità del produttore. Nell’applicativo è obbligatorio l’inserimento
della motivazione: “consumo di carburante agevolato eccedente il massimo ammesso”;
3. per residuo di carburante agevolato non trasferito a seguito di chiusura dell’attività UMA.
Può accadere che un produttore decida di non accedere più ai benefici di cui al DM 454/2001
e intenda non presentare la richiesta carburante.
Se in sede di dichiarazione dei consumi risulta dichiarato un residuo, questo dovrebbe essere
trasferito ad un altro produttore o ad un deposito autorizzato. Se ciò non è possibile e il
produttore intende utilizzare il residuo nella propria azienda senza che questo sia riassegnato
con apposita richiesta carburante, per quel residuo deve essere recuperata l’accisa con
l’applicazione della sanzione.
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Anche in questo caso non è possibile per il produttore ricorrere al ravvedimento operoso e il
recupero di accisa viene segnalato all’ufficio delle Dogane competente direttamente dalla
Sede centrale dell’AVEPA.
Nell’applicativo è obbligatorio l’inserimento della motivazione: “residuo di carburante agevolato
non trasferito”;
4.
per furto di carburante agevolato.
Il carburante sottratto in seguito a furto potrebbe essere utilizzato in modo improprio da
soggetti non autorizzati. Per questo motivo si rende necessario segnalare all’Ufficio delle
Dogane competente per territorio il recupero dell’accisa per detto carburante.
In questo caso il produttore deve provvedere a denunciare immediatamente il furto di
carburante al più vicino organo di Polizia giudiziaria (Comando dei Carabinieri, Guardia di
Finanza o Polizia di Stato) e, successivamente, darne comunicazione anche all’ufficio delle
Dogane competente per territorio indicando il quantitativo sottratto e allegando copia della
denuncia di furto presentata, nonché copia del libretto di controllo.
Il carburante sottratto non può essere dichiarato come utilizzato, ma va indicato nella
domanda nel quadro PRELIEVI come acquistato e nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI
come recupero di accisa inserendo la motivazione: “furto di carburante agevolato”;
5.
per sequestro da parte della Guardia di Finanza.
La Guardia di Finanza, nell’espletamento della propria attività istituzionale, svolge anche
controlli presso le aziende agricole per verificare il corretto utilizzo del carburante agevolato.
Nel corso di tali controlli può accadere che i finanzieri riscontrino irregolarità riguardanti la
dichiarazione dei residui relativi all’anno precedente o l’utilizzo del gasolio agricolo agevolato
per l’anno in corso perché destinato ad attività diverse da quelle per le quali era stato
assegnato. In questi casi, di norma, i finanzieri provvedono al sequestro dei quantitativi per i
quali hanno riscontrato l’irregolarità e alla segnalazione dell’irregolarità stessa all’Ufficio delle
Dogane, competente per territorio, alla Procura della Repubblica e all’AVEPA Sede centrale.
Allo scopo di allineare i dati della domanda con le risultanze del verbale della GDF, L’AVEPA
chiede all’Ufficio gestore della domanda di effettuare una rettifica o un aggiornamento dei dati
dichiarati dal produttore. La rettifica può consistere in una riduzione dell’assegnazione per il
corrispondente quantitativo sequestrato se il controllo riguarda l’assegnazione in corso
d’anno, o nella registrazione di un recupero di accisa nell’apposito quadro DICHIARAZIONE
CONSUMI, se l’operazione riguarda il carburante assegnato nell’anno precedente.
In quest’ultimo caso dovrà sempre essere inserita la motivazione: “errata dichiarazione
residuo (verbale GDF) o sequestro della Guardia di Finanza”
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NB: dal 2011 la comunicazione di recupero di accisa è stata modificata. Essa non è più
strutturata come richiesta del produttore, bensì come comunicazione del Responsabile
dell’Ufficio del CAA o dello Sportello unico agricolo e non va più trasmessa all’AVEPA Sede
centrale, ma va soltanto allegata al fascicolo domanda. Sulla corretta gestione della
segnalazione per recupero di accisa saranno effettuati controlli a campione.
16. Inadempienze
Ai sensi dell’art. 6 comma 6 del DM 454/2001 sono inadempienti i produttori, che avendo ottenuto
un’assegnazione di carburante agevolato nel corso dell’anno, entro il 30 giugno dell’anno
successivo non provvedono a dichiarare l’avvenuto impiego del carburante assegnato (art. 6,
comma 6 del DM 454/2001). Tale dichiarazione va resa obbligatoriamente anche nel caso in cui il
produttore non abbia provveduto ad effettuare prelevamenti.
Perché il produttore non sia considerato inadempiente per l’anno in cui ha ottenuto
l’assegnazione, deve risultare registrata nell’applicativo SOP una richiesta carburante o una
posizione carburante entro il 30 giugno dell’anno successivo. Pertanto non è sufficiente la
semplice assegnazione dell’esito all’istruttoria della richiesta carburante con il passaggio
della medesima da ISTRUTTORIA a LIQUIDABILE per evitare di essere nello stato di
inadempiente.
Va sottolineato che, per evitare la condizione di inadempiente, la presentazione della
richiesta carburante o posizione carburante, entro il 30 giugno, va effettuata anche per le
domande di quei produttori che, pur avendo avuto una assegnazione di carburante, non
hanno provveduto poi a fare prelevamenti e/o consumi.
Successivamente al 30 giugno di ogni anno l’AVEPA trasmette l’elenco delle ditte inadempienti agli
uffici delle Dogane e della Guardia di Finanza competenti per territorio come previsto dalla
normativa vigente.
Qualora l’AVEPA rilevi che gli scostamenti tra la superficie e la consistenza dichiarate per la
richiesta di carburante agricolo agevolato e quella determinata derivino da irregolarità commesse
intenzionalmente, procederà direttamente alla segnalazione agli organi di Polizia preposti.
17. Aggiornamento consistenza macchine ed attrezzature
Con la delibera n. 3618 del 29.12.2005 la Giunta regionale del Veneto ha trasferito all’AVEPA
anche le competenze per la gestione dell’archivio delle macchine agricole.
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Gli archivi macchine e attrezzature sono resi disponibili nell’applicativo fascicolo. Le macchine e le
attrezzature sono parte integrante della consistenza aziendale ed elemento determinante per la
concessione del carburante agricolo agevolato in agricoltura.
La gestione delle macchine quindi fa parte integrante del fascicolo aziendale.
17.1 Carico macchine e attrezzature
Il carico delle macchine e delle attrezzature avviene selezionando dall’archivio macchine e
attrezzature dell’AVEPA la codifica del tipo macchina o il nome dell’attrezzatura da caricare nel
fascicolo e registrando uno dei seguenti documenti, presentati anche in copia, attestanti il
possesso della macchina o dell’attrezzo:
• macchine agricole e motori agricoli dichiarati in proprietà, affitto o noleggio:
- carta di circolazione aggiornata o foglio di via se soggetta ad immatricolazione;
- fattura di acquisto se in proprietà
- contratto di affitto registrato in caso di affitto dell’azienda con le macchine o delle sole
macchine;
- fattura di noleggio se noleggiate;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 attestante la
proprietà della macchina in assenza di altri documenti (macchine vecchie mai iscritte all’ex
UMA o nel fascicolo e di cui il produttore non conserva più la fattura);
- atto di cessione di azienda
o ramo di azienda comprendente anche la cessione delle
macchine;
- atto costitutivo di società con conferimento di superfici comprendente anche il conferimento
di macchine;
- atto di regolarizzazione della società con acquisizione anche di macchine;
• macchine agricole o motori agricoli dichiarati in comodato:
- contratto di comodato registrato, se in forma scritta, o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445, se in forma verbale, sottoscritta dal comodante,
dal comodatario o da entrambi i contraenti nella quale siano riportati l’inizio e la scadenza
del comodato specificando il periodo o i tempi di uso della macchina e i dati (marca, tipo,
targa, n. telaio o matricola motore) qualora non sia presente la carta di circolazione o il
certificato di origine. Per il caricamento in fascicolo si possono verificare due situazioni:
il comodato è di lunga durata (almeno un anno o più): la macchina andrà scaricata dal
fascicolo del proprietario comodante e caricata in quello del comodatario come in tutti gli
altri casi di carico/scarico macchine allegando a fascicolo copia del modello di scarico;
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il comodato è di breve durata (inferiore all’anno): la macchina rimane in carico nel
fascicolo del proprietario e viene caricata anche nel fascicolo del comodatario. La
compresenza in entrambi i fascicoli è dettata dal fatto che, scaricando la macchina dal
fascicolo del proprietario questi non sarebbe più in grado di ottenere l’assegnazione del
carburante per le lavorazioni che svolge nel periodo in cui ha il possesso della macchina.
Nei fascicoli domanda dei due contraenti dovrà risultare allegata la copia del contratto di
comodato scritto registrato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il comodato
verbale gratuito. La macchina andrà scaricata dal fascicolo del comodatario al termine
del periodo di comodato.
NB: per il carico delle macchine sia nuove che usate è abolita la presentazione del modello
di carico. Deve essere invece presentato e allegato a fascicolo il modello di scarico per tutte
le macchine usate provenienti da fascicoli presentati presso l’AVEPA. Per il carico di
macchine provenienti da fuori regione può non essere presente lo scarico se non rilasciato
dall’Ufficio della regione di provenienza.
Nel caso in cui la macchina da inserire nel fascicolo non sia presente va inoltrata alla Sede
centrale dell’AVEPA, anche a mezzo posta elettronica all’ufficio Erogazione carburanti agricoli
agevolati ([email protected]) o via fax (049/7708792), copia della carta di circolazione e
allegato tecnico per le macchine soggette ad immatricolazione e certificato di origine o di
conformità per quelle non soggette ad immatricolazione. L’invio di altri documenti non serve allo
scopo. Per dimostrare l’iscrizione della macchina a fascicolo, in attesa che venga aggiornata
la domanda UMA e quindi anche il libretto di controllo, può essere consegnata al produttore
la stampa dell’elenco macchine estratta dal fascicolo, da tenere allegata al libretto di
controllo a comprova che la macchina è stata inserita a fascicolo ai fini UMA;
• attrezzature dichiarate in proprietà o affitto:
- fattura di acquisto se in proprietà;
- contratto di affitto in caso di affitto dell’azienda con le macchine e attrezzature o delle sole
macchine ed attrezzature;
- fattura di noleggio se noleggiata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 attestante la
proprietà dell’attrezzatura in assenza di altri documenti (attrezzature vecchie mai iscritte nel
fascicolo e di cui il produttore non conserva più la fattura);
- atto di cessione di azienda
o ramo di azienda comprendente anche la cessione delle
attrezzature;
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- atto costitutivo di società con conferimento di superfici comprendente anche il conferimento
di attrezzature;
- atto di regolarizzazione della società con acquisizione anche di attrezzature;
• attrezzature dichiarate in comodato: valgono le medesime indicazioni operative descritte per
il comodato delle macchine.
17.2 Scarico macchine e attrezzature
Per lo scarico delle macchine ed attrezzature si devono seguire le seguenti indicazioni:
•
scarico macchine: per scaricare una macchina, bisogna creare un atto fine, all’interno del
quale registrare la denuncia di scarico, inserire la data di scarico nel campo data fine per la
macchina stessa e aggiornare la schermata. Nel fascicolo è prevista la stampa della denuncia
di scarico della macchina precompilata dal sistema;
•
scarico attrezzature: per scaricare una attrezzatura, non è necessario registrare alcun
documento, ma soltanto inserire la data di scarico nel campo data fine e aggiornare la
schermata.
Per le attrezzature non é previsto il modello di scarico da consegnare al produttore
acquirente.
NB: I rimorchi agricoli con targa vanno caricati nel fascicolo nella sezione macchine con le
stesse modalità delle macchine. Ciò consente all’AVEPA di fornire alla Regione i dati periodici
statistici sulla movimentazione delle macchine anche per i rimorchi. Tuttavia, poiché essi sono
legati alla concessione di carburante per la voce trasporti e/o raccolta dei prodotti di alcune colture,
devono essere caricati contemporaneamente anche tra le attrezzature altrimenti il sistema non
riconosce la possibilità di assegnazione carburante per dette lavorazioni.
18. Casi particolari
18.1 Lavorazioni svolte da cooperative nelle aziende o per conto delle aziende dei soci
Le lavorazioni agricole per le colture svolte dalle cooperative presso le aziende dei soci (es.:
spargimento dei reflui) o svolte presso i propri stabilimenti, ma sempre per conto dei soci (es.:
essiccazione
di
cereali,
foraggi,
ecc)
vanno
dichiarate
nel
quadro
LAVORAZIONI
EXTRAZIENDALI. Come per le imprese agromeccaniche la cooperativa dovrà farsi carico di
verificare che il socio abbia già presentato o presenti, all’atto della richiesta carburante della
cooperativa, il fascicolo aziendale e che sia iscritto nel registro imprese della CCIAA.
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del
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Le cooperative di trasformazione (cantine, caseifici) compileranno il quadro FABBRICATI della
domanda UMA e possono ottenere l’assegnazione di carburante agricolo agevolato per la
trasformazione dei soli prodotti conferiti dai soci e non per la parte di prodotti acquistati sul mercato
anche se la quantità di questi ultimi è inferiore al 50% del totale del prodotto trasformato (vedi
dichiarazione annuale integrativa cooperative).
18.2 Assegnazione di carburante agevolato per allevamento
La legislazione fiscale vigente (art. 32 del d.p.r. 22.12.1986 n. 917) prevede la normalizzazione
del reddito agrario delle varie fasce di coltura alla 6a fascia (Reddito Agrario Normalizzato = RAN)
e di tutte le categorie di animali alla specie "piccioni" (capi normalizzati) (al riguardo si vedano le
tabelle pubblicate sul sito dell’AVEPA alla voce Normativa - unico 2011_istruzioni_compilazione
quadro RD_allevamenti). In questo modo si ha una semplificazione dei calcoli poiché i valori
diventano omogenei anche in presenza di animali di categorie diverse e terreni con colture diverse.
In tal caso la determinazione viene effettuata a partire dal numero di ettari aziendali, suddivisi per
fascia di qualità, ed il reddito agrario normalizzato calcolato per le singole fasce (si ricorda che la
normalizzazione del reddito avviene a cura del dichiarante e non fa parte dei calcoli effettuati dal
programma). Moltiplicando il reddito agrario totale, normalizzato alla 6a fascia di qualità, per il
coefficiente 219,08 e dividendolo per il coefficiente 51,64569 si ottiene il numero dei capi allevabili
in azienda nei limiti dell'art. 32 del TUIR (cioè il numero di capi per i quali almeno il 25% delle unità
foraggiere sia prodotta in azienda).
Moltiplicando ora il numero di animali dichiarati per il coefficiente di normalizzazione
corrispondente si ottiene il numero di capi normalizzati. Questo può risultare inferiore o superiore
al numero di capi allevabili ai sensi dell'art. 32. Nel caso sia inferiore l'assegnazione di carburante
tiene conto dei capi reali dichiarati dal richiedente; nel secondo caso, invece, il programma effettua
una riduzione percentuale sulla base del rapporto tra capi allevabili e capi dichiarati normalizzati”.
Pertanto, a fronte di quest’analisi, per tutte le aziende con allevamenti o attività zootecnica per le
quali si chiede carburante agevolato, si rende necessario indicare la consistenza media dei
capi nella scheda CONTEGGIO CAPI del fascicolo tenendo conto delle istruzioni riportate
nella tabelle ettaro coltura approvate dalla Regione e il reddito agrario normalizzato nell’atto
RAN all’interno della scheda ATTI del fascicolo. Infine, in seguito all’aggiornamento
dell’atto Calcolo: UBA della scheda CALCOLI del fascicolo, l’applicativo determina il
numero di capi/UBA ammissibili all’utilizzo del carburante agevolato.
NB: per i bovini il numero dei capi da dichiarare deve corrispondere alla consistenza media
dei posti stalla occupati. Questo perché la tabella ettaro-coltura prevede l’assegnazione per
UBA e per anno e non per singolo capo allevato.
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del
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Ad integrazione di quanto sopra si fa altresì presente che in caso di allevamenti in soccida il
carburante assegnabile è riferito a tutti i capi effettivamente allevati dal soccidario nei limiti della
connessione col fondo (ex art. 32 del d.p.r. 22/12/1986 n. 917) e non soltanto a quelli spettanti in
base al contratto di soccida.
Per le cooperative zootecniche con terreni gestiti direttamente in conduzione il RAN sarà quello dei
terreni coltivati. Per le cooperative zootecniche che non gestiscono terreni propri, ma solo
l’allevamento con conferimento di prodotti dei soci, andrà indicata la somma dei RAN dei terreni
dei soci, a condizione che questi ultimi non siano già stati utilizzati e dichiarati dai soci stessi nella
propria domanda UMA per ottenere carburante per i loro rispettivi allevamenti.
18.3 Spandimento di reflui e altri residui ad uso agronomico su terreni altrui
Con la DGR 7 agosto 2006 n. 2495 e successive modificazioni ed integrazioni la Regione del
Veneto ha recepito e applicato la direttiva nitrati 91/676/1991 impartendo le disposizioni e fissando
i vincoli per le aziende zootecniche, che hanno la necessità di effettuare la distribuzione di reflui
zootecnici sui terreni agricoli, in quantità per ettaro variabili a seconda della specie animale e delle
zone individuate dalla normativa in parola.
A tale proposito, al fine di assicurare congrui carichi zootecnici, gli allevatori possono effettuare lo
spargimento sui terreni della propria azienda o, se questi non risultano sufficienti per una corretta
gestione distributiva dei reflui, possono avvalersi anche di terreni di aziende altrui, previo
ottenimento di un atto formale di assenso allo spargimento rilasciato dai conduttori dei fondi in
questione.
L'art. 6, comma 7, del DM 454/2001 prevede che alla dichiarazione annuale dei consumi le
imprese agromeccaniche alleghino "copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione
dei destinatari delle prestazioni".
In questo quadro generale si possono individuare diverse fattispecie ai fini dell'assegnazione di
carburante agevolato per l'attività di spargimento dei reflui zootecnici:
1.
allevamenti che provvedono in proprio allo spargimento di reflui sui terreni altrui, previo
specifico atto di assenso. In tal caso, ai fini dell'ottenimento dei carburanti agevolati, l'azienda
zootecnica, presenta richiesta specifica di carburante compilando il relativo quadro LAVORI
EXTRAZIENDALI della domanda UMA allegando copia della comunicazione semplificata o
completa con gli atti di assenso o, in alternativa, la dichiarazione per la comunicazione di
spargimento (vedi modello nel sito dell’AVEPA), nella quale sono individuati i CUAA e le
superfici su cui verrà effettuata la distribuzione e vengono riportati la data e la registrazione di
presentazione, agli organi competenti, della comunicazione semplificata o completa.
L’azienda che effettua lo spargimento si curerà di informare l’azienda utilizzatrice della
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necessità della costituzione del fascicolo aziendale, se non già costituito, e dell’iscrizione al
registro imprese della CCIAA;
2.
allevamenti che si avvalgono di imprese agromeccaniche per lo spargimento di reflui su
terreni altrui, previo specifico atto di assenso. In tal caso l’impresa agromeccanica dichiarerà
nella richiesta carburante i CUAA delle aziende agricole utilizzatrici avendo cura di informarle
della necessità della costituzione del fascicolo aziendale e di essere iscritte nel registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della l. 580/1993. In sede di istruttoria della richiesta carburante, ai
fini del calcolo del carburante consumato, l’operatore CAA o il soggetto delegato
compileranno la casella corrispondente alla lavorazione di spargimento reflui e altri residui ad
uso agronomico presente nelle colture dei piani colturali dei singoli clienti. Alla istruttoria della
domanda UMA andrà allegata la fattura della lavorazione, emessa a favore dell’allevatore per
il quale è stata svolta la lavorazione con allegato elenco delle aziende agricole iscritte presso
la CCIAA che hanno dato l’assenso allo spargimento dei reflui sui loro terreni e, se non già
presente, copia della comunicazione di spargimento in forma semplificata o completa con
relativi atti di assenso o, in alternativa, la dichiarazione per la comunicazione di spargimento
(vedi modello nel sito dell’AVEPA), nella quale siano presenti i CUAA e le superfici su cui
verrà effettuata la distribuzione, la data e la registrazione di presentazione agli organi
competenti della comunicazione semplificata o completa.
18.4 Lavori agricoli svolti a favore di imprese non agricole
Spesso le imprese agromeccaniche vengono incaricate di svolgere determinate lavorazioni
agricole quali raccolta di prodotti effettuate presso aziende agricole, ma a favore di imprese
commerciali o industriali trasformatrici non iscritte presso la CCIAA come imprese agricole, ma
solo come imprese industriali o commerciali (art. 1, comma 1, d.lgs. 173 del 30.04.1998).
Alcuni esempi sono la raccolta di mais da granella acquistato in campo da parte di commercianti o
di produttori di mangimi, la raccolta di biomasse legnose acquistate in campo, con contratto di
coltivazione, da parte di aziende produttrici di prodotti da riscaldamento, ecc.
In questi casi, ancorché la lavorazione svolta sia agricola e l’azienda presso la quale viene
effettuata sia iscritta presso la CCIAA come impresa agricola, l’impresa agromeccanica incaricata
della raccolta non può utilizzare carburante agricolo agevolato in quanto il destinatario a favore del
quale la lavorazione è svolta non è un’impresa agricola, bensì commerciale o industriale, e la
lavorazione viene svolta al di fuori del ciclo produttivo attuato dal produttore agricolo.
Infatti la raccolta dei succitati prodotti avviene indipendentemente e al di fuori delle decisioni
dell’imprenditore agricolo, che ha già venduto il prodotto in campo e non ancora raccolto.
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18.5 Assegnazione e consumo di carburante agevolato e attività connesse
Il d.lgs. 228/2001 nel riscrivere l’art. 2135 del codice civile riguardante la definizione di
imprenditore agricolo ha introdotto al comma n. 3 le attività connesse, tra le quali è prevista anche
la «[…] fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata […]»
Ciò potrebbe far pensare che il produttore agricolo possa svolgere lavori agricoli presso aziende di
terzi con le macchine e attrezzature normalmente impiegate nella propria azienda utilizzando
carburante agevolato assegnato per l’azienda.
In realtà il DM 454/2001, successivo al d.lgs sopra citato, non prevede tale possibilità, ma prevede
solo l’assegnazione di carburante agevolato alle imprese agricole, iscritte presso la camera di
commercio, per i lavori svolti nella propria azienda agricola e alle imprese agromeccaniche per i
lavori agricoli svolti nella aziende agricole, iscritte anche queste presso la camera di commercio.
Nel caso delle imprese agromeccaniche miste che ottengono l’assegnazione di carburante
agevolato per i lavori svolti presso le aziende di terzi l’attività di impresa agromeccanica, anche se
secondaria rispetto alla attività di impresa agricola, si distingue comunque da quest’ultima, oltre
che per l’iscrizione camerale come attività conto terzi con specifica codifica ATECORI 01.61
“Attività di supporto alla produzione vegetale”, anche per la tenuta di una contabilità Iva separata e
per la natura del reddito derivante dall’attività conto terzi, che è reddito d’impresa o reddito diverso
dichiarato come tale nel modello unico.
Pertanto, per i lavori agricoli svolti come attività connessa, ai sensi dell’art. 2135 comma 3
del codice civile, non è ammesso l’utilizzo di carburante agricolo agevolato assegnato
all’azienda agricola per l’attività conto proprio, ma è ammessa solo l’assegnazione di
carburante agevolato per l’attività conto terzi previa iscrizione camerale come sopra
specificata.
18.6 Assegnazioni di carburante per terreni situati fuori regione o di aziende con sede
legale fuori regione
Sull’argomento l’accordo preso tra regioni confinanti prevede che le assegnazioni di carburante
vengano effettuate dagli uffici delle regioni nei cui territori ricadono i terreni delle aziende agricole
interessate prescindendo pertanto dalla provincia di iscrizione alla CCIAA.
Ai fini pratici si dovrà operare nel modo seguente:
1.
le ditte iscritte alla CCIAA di una provincia veneta con terreni anche (od esclusivamente) in
province fuori regione, saranno indirizzate agli uffici della/e regione/i in causa, per le
assegnazioni di competenza;
2.
le ditte che presentano iscrizione alla CCIAA di una provincia extra regionale ma che hanno
terreni anche (od esclusivamente) in Veneto, effettueranno la stampa del libretto di controllo
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con l’assegnazione di carburante relativamente ai terreni veneti previa costituzione di un
fascicolo aziendale presso un CAA o uno Sportello unico agricolo dell’AVEPA per i soli terreni
veneti.
18.7 Successione e/o subentro
In caso di morte del titolare dell’azienda o di subentro nella conduzione della medesima, il
fascicolo aziendale va aggiornato con la documentazione attestante la variazione del titolo di
conduzione:
dichiarazione di successione;
documentazione attestante il possesso e il titolo di conduzione dei terreni;
nuovo certificato di attribuzione della partita Iva;
documentazione relativa al passaggio di proprietà delle macchine e attrezzature (vedi sopra);
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445, di assenso dei coeredi
per la conduzione della loro quota parte e per la quota parte di proprietà delle macchine;
dichiarazione dei consumi e delle giacenze di carburante registrate all’atto del subentro
(istruttoria richiesta carburante del CUAA che ha cessato l’attività e presentazione e
registrazione della domanda POSIZIONE CARBURANTE).
Se l’operazione di subentro si verifica in corso d’anno, per la richiesta carburante del titolare
dell’azienda defunto o del titolare che ha cessato l’attività per cessione dell’azienda o per altri
motivi (es.: modifica del CUAA in seguito a comunicazione dell’Agenzia delle Entrate), si rende
necessario effettuare per quella domanda l’istruttoria e conseguentemente la chiusura
presentando una domanda di POSIZIONE CARBURANTE. L’istruttoria è l’operazione che va
compiuta con la massima urgenza e comunque prima di scaricare dal fascicolo aziendale la
consistenza terreni, le macchine e le attrezzature. Senza questi dati, infatti, l’istruttoria della
richiesta carburante non è possibile, né risulta possibile dichiarare il consumo di
carburante e il sistema registrerebbe tutto il carburante in recupero di accisa.
Se nella richiesta carburante erano state preventivate lavorazioni per tutto il ciclo colturale
e questo si interrompe prima del suo completamento, in corso di istruttoria sarà necessario
aggiornare il quadro colture, allevamenti e/o fabbricati con le sole lavorazioni e/o attività
effettivamente espletate in modo che il calcolo della quantità ammissibile sia congruo con il
periodo di attività effettivamente svolto dall’azienda, così come nel quadro fabbricati
andranno dichiarate le sole quantità o periodi lavorati e nel quadro allevamenti andrà
indicata la percentuale di durata della conduzione dell’allevamento.
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19. Istruttoria richiesta carburante
L’istruttoria della richiesta carburante consiste nell’aggiornamento dell’ultima domanda valida,
presentata nel corso dell’anno, allineandola con i dati del fascicolo e aggiornando le lavorazioni e
le attività dichiarate con quelle effettivamente svolte nel corso dell’anno o del periodo di attività
dell’azienda se inferiore all’anno.
Tale operazione si rende necessaria per adempiere correttamente al dettato dell’art. 6,
comma 6, del DM 454/2001 che dice: “Entro il 30 giugno dell’anno successivo, i soggetti
titolari del libretto di controllo presentano ..., una dichiarazione di avvenuto impiego di oli
minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti ….”
Quindi, per fare in modo che nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI della richiesta carburante o
della posizione carburante i consumi relativi all’ultimo periodo di attività siano dichiarati
correttamente, è indispensabile che l’ultima domanda presentata, al momento del consuntivo, sia
aggiornata e allineata con i dati del fascicolo per lo stesso periodo.
Tale aggiornamento riguarda quasi sempre l’allineamento del piano colturale della domanda con
l’ultimo piano colturale valido del fascicolo o con il piano del fascicolo valido ad una certa data e
prevede la dichiarazione a consuntivo delle lavorazioni e delle attività effettivamente svolte
dall’azienda.
Il percorso di istruttoria inizia con la correzione di eventuali anomalie, già presenti nella richiesta
carburante in stato ISTRUTTORIA in seguito al lancio dei controlli informatici effettuato dalla Sede
centrale dell’AVEPA.
Nel nuovo procedimento istruttorio é prevista la possibilità di correggere le anomalie direttamente
all’interno della domanda stessa. Ciò è stato possibile mediante l’introduzione di alcune funzioni
informatizzate all’interno dei quadri POSSESSO PARTICELLE e PIANO UTILIZZO UMA.
19.1 Soggetti autorizzati all’istruttoria richiesta carburante
L’istruttoria deve essere compilata e completata in SOP dall’Ufficio che ha effettuato la ricezione e
la stampa del libretto di controllo.
Tuttavia, come previsto anche dal Manuale del fascicolo aziendale, allo scopo di attuare una
semplificazione amministrativa ed evitare che il produttore richiedente debba contattare due uffici
diversi, uno per l’istruttoria della domanda UMA dell’anno precedente e un altro per la richiesta
carburante dell’anno in corso, nei casi in cui il mandato sia stato revocato e conferito ad un altro
CAA per l’anno in corso, quest’ultimo può effettuare l’istruttoria anche delle domande non
presentate da lui, ma che, a seguito del cambio del mandato, risultano assegnate a lui.
L’assegnazione delle domande UMA in ISTRUTTORIA al nuovo CAA avviene in automatico ad
opera di un applicativo avviato giornalmente dall’Ufficio applicativi dell’AVEPA.
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Per le sole richieste carburante delle imprese agromeccaniche e delle cooperative che prevedono,
in sede di istruttoria, l’inserimento a consuntivo di tutte le lavorazioni dichiarate dal conto terzista o
dalla cooperativa, la compilazione dell’istruttoria è consentita anche ai soggetti singoli o soggetti
delegati, che sono in possesso delle abilitazioni per la compilazione della domanda UMA.
Ciò sarà possibile previa assegnazione di tali domande nello stato di CORREZIONE al soggetto
singolo che ne fa richiesta, a mezzo posta elettronica, all’Ufficio applicativi dell’AVEPA sopra
citato.
Il soggetto singolo entrerà nel menù correzione, compilerà l’istruttoria, seguendo il percorso
descritto nel capitolo Procedimento istruttoria richiesta carburante: imprese agromeccaniche dando
l’esito finale positivo, che determinerà il ritorno della domanda nello stato di ISTRUTTORIA e
provvederà a stampare l’istruttoria, che poi presenterà al CAA o allo Sportello unico agricolo
competente.
L’Ufficio del CAA o dello Sportello unico agricolo, competente al controllo, riceve la stampa
dell’istruttoria, ne controlla il contenuto confrontandolo con i dati a video e procede a dare l’esito
attività definitivo, che sancisce la chiusura definitiva dell’istruttoria. L’operatore del CAA o dello
Sportello unico agricolo incaricato potrà, se lo ritiene opportuno per sua maggior sicurezza,
ripercorrere lo stesso procedimento informatico dell’istruttoria.
Soltanto dopo l’esito definitivo del CAA o dello Sportello unico agricolo sarà possibile compilare e
presentare una nuova richiesta carburante per l’anno in corso.
19.2 Procedimento di istruttoria richiesta carburante: aziende agricole
L’istruttoria della domanda UMA prevede due attività fondamentali:
a) la correzione di eventuali anomalie;
b) l’eventuale aggiornamento dei dati dichiarati a preventivo.
a)
Correzione
delle
anomalie:
l’operatore
abilitato,
dopo
aver
selezionato
il
menù
Istruttoria>attività istruttoria, potrà selezionare il settore e il modulo per avere la lista delle
domande da istruire.
Una volta selezionata la domanda da istruire l’applicativo SOP propone due percorsi per
compilare l’istruttoria richiesta carburante: Istruttoria domanda e Gestione domanda per
istruttoria.
Il primo contiene solo il quadro ESITO ATTIVITA’, mentre il secondo ripropone tutti i quadri
della domanda con la differenza che, in istruttoria, all’interno di ogni quadro, tutti i dati sono
visualizzati due volte in righe o in sottoquadri sovrapposti.
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I dati riportati nella prima parte del quadro o nella prima riga ripetono esattamente la
situazione della domanda e non sono modificabili, mentre nella seconda parte gli stessi dati
sono modificabili per consentirne l’aggiornamento.
In questo modo l’operatore, variando i dati delle macchine, attrezzature, allevamento,
fabbricati, lavorazioni, ecc., può aggiornare la domanda fotografando, a consuntivo, l’esatta
situazione dell’azienda e delle operazioni colturali effettivamente svolte, così come dichiarate
dal produttore in sede di consuntivo.
I passaggi da effettuare nel caso di domande non aggiornate sono i seguenti:
-
selezione del tasto controlla all’interno del percorso gestione domanda per istruttoria;
-
verifica delle eventuali anomalie rilevate dal sistema di solito rappresentate dalle anomalie
con codice UM12 e UM13 e derivanti dal disallineamento del piano colturale della
domanda con l’ultimo piano del fascicolo;
-
correzione delle anomalie entrando nel quadro POSSESSO PARTICELLE e agganciando
la consistenza attuale, se l’ultimo aggiornamento del fascicolo aveva effettuato anche una
variazione della consistenza, oppure direttamente nel quadro PIANO UTILIZZO UMA
agganciando il piano finale se la variazione del fascicolo aveva riguardato solo il piano
colturale;
-
aggiornamento del quadro COLTURE della domanda con il tasto refresh. Il sistema
adegua le superfici colturali a quelle del fascicolo. Con il tasto refresh si azzerano le
lavorazioni per cui si rende necessario entrare nei quadri delle singole colture per
riaggiornare le lavorazioni colturali;
-
aggiornamento del quadro FABBISOGNO mediante la selezione dei tasti aggiorna e
calcola. In caso di aggiornamento del piano colturale il sistema ricalcolerà il quantitativo
Massimo Ammesso, che potrà quindi risultare superiore o inferiore alla quantità di
carburante agevolato assegnata nel corso dell’anno precedente;
-
chiusura dell’istruttoria con l’assegnazione dell’esito attività sempre positivo nel percorso
istruttoria domanda.
Occorre sottolineare che per le domande delle imprese agricole, per le quali l’istruttoria viene
effettuata dopo che è stata chiusa l’istruttoria della domanda dell’impresa agromeccanica
collegata, potrebbero essere presenti anche anomalie di supero di superficie o di esclusione
(UM 35) nei casi di lavorazioni dichiarate per la stessa coltura e superficie sia dal singolo
produttore che dal contoterzista.
Tali anomalie sono sempre bloccanti per l’azienda agricola, mentre non sono bloccanti per
l’impresa
agromeccanica.
Infatti,
l’applicativo
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non
calcola
carburante
nel
quadro
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FABBISOGNO della domanda dell’azienda agricola e il Massimo Ammesso risulta azzerato o
ridotto a parità di tutte le altre condizioni, mentre calcola regolarmente il carburante nella
domanda dell’impresa agromeccanica.
L’anomalia UM35 si risolve eliminando nel quadro COLTURE le lavorazioni in supero e
riaggiornando il quadro FABBISOGNO della domanda.
NB: E’ necessario che in sede di dichiarazione dei consumi (istruttoria) e di
presentazione della richiesta carburante o posizione carburante siano acquisite,
almeno in visione, le fatture del contoterzista in modo da togliere dal quadro COLTURE
della domanda dell’azienda agricola cliente le superfici lavorate dal terzista onde
evitare l’insorgere delle anomalie di supero.
b)
Eventuale aggiornamento dei dati dichiarati a preventivo. Nelle domande che non presentano
anomalie in sede di istruttoria potrebbero comunque essere necessarie, a consuntivo, alcune
operazioni di aggiornamento della domanda.
Ad esempio, sulla scorta di quanto dichiarato dal produttore, potrebbe essere necessario
modificare le lavorazioni dichiarando come non lavorate quelle non effettuate, ridurre le
quantità lavorate nelle cantine o nei caseifici, ridurre il periodo di riscaldamento preventivato
nelle serre o il periodo di durata dell’allevamento nei casi in cui l’azienda cessa l’attività in
corso d’anno, aggiornare le quantità dei carburanti alternativi dichiarati a preventivo sulla
scorta dei dati dell’anno precedente, ma aggiornate a consuntivo con le bollette del gas o le
fatture di acquisto del GPL, ecc.
Va comunque sottolineato che variazioni del fascicolo in corso d’anno, in particolare
della consistenza e/o del piano colturale, renderanno sempre necessaria la
presentazione di una domanda di rettifica art. 2 con la stampa di un nuovo libretto di
controllo in modo che il produttore possa essere in possesso di un libretto di controllo
aggiornato, sia per quanto riguarda i dati dell’azienda, sia per quanto riguarda la
quantità di carburante assegnato.
Questa operazione é possibile fino al 30 novembre di ogni anno, data ultima di presentazione
delle richieste di carburante supplementari o di rettifica (vedi paragrafo n. 20 Gestione
anomalie).
Dopo il 30 giugno di ogni anno, per agevolare il lavoro degli operatori incaricati, l’AVEPA
lancia i controlli informatici su tutte le domande segnalando successivamente agli Uffici dei
CAA e degli Sportelli unici agricoli interessati le sole domande contenenti anomalie bloccanti
per la loro definitiva correzione.
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19.3 Procedimento istruttoria richiesta carburante: imprese agromeccaniche
Nella richiesta carburante delle imprese agromeccaniche l’AVEPA ha stabilito che, a preventivo, il
richiedente non deve necessariamente dichiarare le colture e le lavorazioni delle aziende clienti
poiché il DM 454/2001 consente all’impresa agromeccanica di ottenere la medesima assegnazione
dell’anno precedente indipendentemente dal volume di lavoro che questa prevede di effettuare.
Per le imprese agromeccaniche, di nuova costituzione, è previsto che il beneficiario alleghi alla
domanda la dichiarazione nuova impresa agromeccanica resa ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 445/2000.
Per questo la richiesta carburante delle imprese agromeccaniche, a preventivo, prevede soltanto la
dichiarazione della Ragione sociale e del CUAA delle aziende clienti, delle macchine e delle
attrezzature utilizzate, mentre la dichiarazione delle colture, delle lavorazioni e delle superfici
lavorate viene effettuata a consuntivo in sede di istruttoria.
Pertanto l’istruttoria richiesta carburante per le imprese agromeccaniche si sostanzia nei seguenti
passaggi:
in Gestione domanda per istruttoria, l’operatore andrà a compilare il quadro AZIENDE CLIENTI
dove troverà l’elenco delle aziende clienti con i relativi CUAA.
La prima operazione da fare è quella di aggiornare l’elenco delle aziende clienti indicando, a
consuntivo, soltanto quelle per le quali durante l’anno sono state svolte operazioni colturali
documentate da fattura.
Per aggiornare l’elenco si dovranno aggiungere o togliere i CUAA dall’elenco. Per eliminare un
CUAA l’operatore dovrà selezionarlo con il tasto modifica visualizzando così i dati nei campi
azienda cliente. L’aggiornamento viene fatto selezionando N nella tendina
disponibile
consuntivo e selezionando successivamente il tasto aggiungi. Viceversa per aggiungere un
CUAA si dovranno compilare i campi azienda cliente inserendo il nuovo CUAA e la nuova
ragione sociale e selezionando S nella tendina disponibile consuntivo.
L’ultimo passaggio è la selezione del tasto aggiorna per aggiornare tutta la lista delle aziende
clienti.
Nel quadro AZIENDE CLIENTI l’operatore entrerà nel quadro COLTURE della singola azienda
cliente selezionando il tasto gestione e successivamente il tasto refresh per visualizzare il
piano di utilizzo dell’azienda presso la quale ha svolto lavorazioni agricole.
Entrando poi nei quadri delle singole colture l’operatore potrà compilare le colonne quantità
richiesta e quantità lavorazioni per le lavorazioni per le quali l’impresa agromeccanica ha
emesso regolare fattura digitando nella casella la superficie lavorata risultante dalla fattura o
dalla scheda cliente.
Selezionando il tasto aggiorna l’operatore aggiornerà i dati del quadro della singola coltura e
così per tutte le colture per le quali risultano lavorazioni fatturate.
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Nel quadro COLTURE di ogni singolo cliente è stato inserito anche un tasto lavorazioni
anticipate per consentire di compilare le lavorazioni effettuate dall’impresa agromeccanica già
nell’autunno dell’anno precedente a quello rispetto al quale la coltura sarà effettuata.
Dal 2011 dentro al quadro COLTURE è stato introdotto anche il tasto Lavorazioni capi per
consentire anche alle imprese agromeccaniche, che svolgono lavorazioni presso allevamenti,
di dichiararne il relativo utilizzo di carburante agevolato.
L’ultimo passaggio verrà eseguito nel quadro FABBISOGNO selezionando i tasti aggiorna e
calcola mediante i quali l’applicativo determinerà il quantitativo Massimo Ammesso di
carburante per l’anno. Tale quantitativo potrà essere uguale o diverso da quello assegnato in
via preventiva e ciò potrà determinare la presenza di un recupero di accisa o di un residuo a
seconda che il carburante disponibile sia stato tutto utilizzato o meno.
Effettuata questa operazione, l’operatore selezionerà il tasto controlla, che consente di
visualizzare eventuali anomalie e/o attenzioni che, per le imprese agromeccaniche, possono
essere di due tipi:
o
l’azienda cliente non risulta iscritta presso la CCIAA (UM24). In questo caso l’applicativo
non calcolerà il carburante per le lavorazioni effettuate presso quell’azienda. Il CUAA
dell’azienda deve essere tolto dall’elenco a consuntivo;
o
la somma della superficie lavorata dall’impresa agromeccanica e di quella lavorata
dall’azienda cliente per la stessa coltura e lavorazione supera la superficie totale della
coltura dichiarata dall’azienda cliente nel piano di utilizzo del fascicolo (UM35). L’anomalia
non risulta bloccante e il sistema calcolerà comunque il carburante per l’impresa
agromeccanica in virtù del fatto che il terzista ha emesso un titolo fiscale valido (fattura) per
la lavorazione effettuata. L’anomalia risulterà bloccante solo nella domanda dell’azienda
agricola cliente.
Il procedimento di istruttoria si concluderà con l’assegnazione dell’ESITO ATTIVITA’ positivo
come per le aziende agricole.
NB: due attenzioni importanti:
1.
Può accadere che la superficie lavorata riportata nella fattura sia uguale o diversa
da quella risultante nel fascicolo del singolo cliente. Nel caso in cui essa sia
diversa perché superiore l’operatore dichiarerà come lavorata la superficie
proposta dall’applicativo; nel caso in cui sia diversa perché inferiore l’operatore
deve prima verificare se il piano colturale del cliente sia aggiornato ed
eventualmente aggiornarlo o farlo aggiornare dal CAA competente. Diversamente
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dovrà dichiarare la superficie effettiva fatturata correggendo quella proposta
dall’applicativo come risultante nel fascicolo aziendale dell’azienda cliente.
Non potrà in nessun modo confermare nell’applicativo come lavorata dal terzista
la superficie proposta dall’applicativo se questa supera quella riportata nella
fattura.
2.
Ai sensi dell’art 5, comma 1, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 il trasporto dei prodotti
agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione è considerata
lavorazione agricola solo se effettuata dallo stesso soggetto che ne ha effettuato
anche la raccolta.
Pertanto in sede di istruttoria possono essere inserite solo le lavorazioni di
trasporto dei prodotti che siano state effettuate dall’impresa agromeccanica che
ha svolto anche l’operazione di raccolta. Diversamente per la sola lavorazione di
trasporto l’impresa agromeccanica non potrà dichiarare il consumo di carburante
agevolato.
Per venire incontro ad alcune situazioni particolari nella dichiarazione dei consumi di carburante
delle imprese agromeccaniche, l’AVEPA ha apportato, già dal 2008, una ulteriore modifica alla
istruttoria richiesta carburante delle imprese agromeccaniche inserendo il quadro LAVORAZIONI
AZIENDE COLLEGATE nel quale é possibile dichiarare lavorazioni di raccolta di prodotti funzionali
all’allevamento zootecnico di un’azienda agricola cliente, che ha commissionato tali lavori al
terzista e che vengono effettuati presso piccole aziende agricole non iscritte presso la CCIAA.
Nella maggior parte delle casistiche segnalate si tratta di lavorazioni di raccolta di prodotti agricoli
(raccolta di foraggi e cereali trinciati o da granella e raccolta paglia e stocchi), commissionate da
aziende zootecniche per prodotto acquistato in campo.
L’applicativo UMA dell’AVEPA non teneva conto di questa fattispecie per cui il terzista era
impossibilitato a giustificare l’utilizzo del carburante assegnato in via preventiva sulla base delle
lavorazioni eseguite negli anni precedenti.
Tale possibilità, a partire dall’istruttoria delle RC 2011, viene estesa anche alle lavorazioni di
raccolta dei medesimi prodotti impiegati per la produzione di energia elettrica mediante
trasformazione in biogas, a condizione che la produzione di energia elettrica a partire da
biomasse rientri nell’ambito dell’attività agricola secondo la normativa vigente per il settore.
Allo scopo di superare tali inconvenienti e riordinare la materia in questione, alla luce delle norme
che regolamentano la gestione dei carburanti agricoli agevolati (art. 2-comma 2 del DM 14.12.2001
n. 454, art 1-comma 1 del d.lgs. 30/04/1998 n. 173 e art. 32-comma 2, lett. b) del d.p.r. 22.12.1986
n. 917) la dichiarazione dei consumi di gasolio agricolo da parte delle imprese agromeccaniche
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sarà consentita per tutte le aziende agricole che abbiano presentato il fascicolo aziendale presso
un CAA o presso uno Sportello unico agricolo competente per territorio.
Inoltre sarà consentita anche per le aziende agricole provviste di fascicolo aziendale, ma esentate
dall’obbligo di iscrizione camerale ai sensi dell’art. 2 - comma 31 – del d.l. 03.10.2006 n. 262
convertito, con modificazioni, nella l. 24.11.2006 n. 286, presso le quali il terzista ha svolto
lavorazioni agricole su commissione di un’azienda agricola terza (allevamento o azienda che
trasforma biomasse per la produzione di biogas) a condizione che l’azienda non iscritta presso
la CCIAA sia in possesso di una fattura di vendita (o autofattura dell’acquirente) o contratto
scritto di vendita del prodotto raccolto in campo e per una superficie complessiva lavorata
che, sommata a quella delle altre aziende collegate, sia al massimo pari a quella
dell’azienda acquirente.
Per maggior chiarezza si riporta una semplice esemplificazione: l’impresa agromeccanica A svolge
la raccolta di mais foraggiero presso le aziende agricole B, C, D ed E tutte iscritte presso la
camera di commercio e tutte con fascicolo aziendale presentato presso un CAA.
Inoltre A svolge la medesima lavorazione anche presso le aziende agricole F, G e H per conto di E
(azienda agricola con allevamento), la cui azienda non produce foraggi sufficienti per
l’alimentazione del suo allevamento. F, G ed H sono in possesso di fascicolo aziendale, ma non
sono iscritte presso la camera di commercio.
L’impresa agromeccanica A potrà dichiarare il consumo di gasolio agricolo nelle aziende F,
G e H solo se E è in possesso di una fattura (o autofattura) o di un contratto di acquisto del
mais foraggero prodotto da F, G e H e per una superficie complessiva lavorata nelle tre
aziende non superiore a quella di E.
A fine campagna l’impresa agromeccanica A rilascerà all’azienda agricola E una fattura per le
lavorazioni di raccolta di mais foraggiero presso la sua azienda e presso le aziende F, G e H
riportando nella medesima, o in un elenco allegato, i CUAA, la denominazione, la coltura e le
superfici lavorate delle tre aziende F, G e H. In sede di istruttoria il terzista, oltre alla fattura sopra
citata, presenterà altresì copia delle fatture (o autofatture) di acquisto del prodotto in campo. In tal
modo A potrà dichiarare il consumo del carburante agevolato utilizzato nelle suddette aziende.
19.4 Procedimento istruttoria richiesta carburante: consorzi di bonifica e cooperative
Per i consorzi di bonifica e per le cooperative che effettuano solo attività di trasformazione dei
prodotti senza svolgere lavorazioni nelle aziende dei soci (es. caseifici, cantine), il procedimento di
istruttoria è simile a quello delle aziende agricole. Sarà importante acquisire, a consuntivo, dalla
cooperativa i dati effettivi delle quantità lavorate per aggiornare, se necessario, i dati dichiarati a
preventivo.
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Per le altre cooperative il procedimento di istruttoria ricalca lo stesso percorso delle imprese
agromeccaniche con la compilazione delle lavorazioni nel quadro LAVORI EXTRAZIENDALI.
19.5 Documenti da allegare per l’istruttoria richiesta carburante
In sede di istruttoria vanno presentati i seguenti documenti:
-
per le imprese agromeccaniche deve essere presentata copia delle fatture delle lavorazioni
effettuate presso le aziende clienti o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000 in sostituzione delle fatture. Qualora le fatture o la
dichiarazione sostitutiva delle medesime non siano sufficientemente dettagliate con
l’indicazione del CUAA e denominazione della ditta cliente, della coltura, delle
lavorazioni e delle superfici lavorate, va presentata la copia delle schede cliente che
l’impresa agromeccanica ha l’obbligo di compilare e conservare in azienda per la
registrazione dei consumi di carburante come previsto dall’art. 6, comma 4 del DM
454/2001.
NB: Per le lavorazioni svolte dall’impresa agromeccanica in aziende non sue clienti, ma
su commissione di un’azienda cliente (es.: raccolta di foraggi o granella di mais per
conto di allevatore cliente o di azienda trasformatrice di biomasse o distribuzione di
reflui zootecnici per conto di allevatore cliente in virtù degli atti di assenso conferiti a
quest’ultimo), l’impresa agromeccanica presenterà la fattura con la superficie
complessiva della lavorazione, emessa a favore dell’allevatore cliente, con allegato
l’elenco delle aziende presso le quali ha svolto la lavorazione. Nell’elenco a parte
dovranno essere riportati la denominazione dell’azienda, il CUAA, la coltura, la
lavorazione e la superficie lavorata.
La somma totale delle superfici delle aziende che hanno dato l’assenso o presso le quali
è stata effettuata la lavorazione più la superficie dell’azienda dell’allevatore cliente dovrà
corrispondere con la superficie complessiva lavorata riportata nella fattura;
-
per i consorzi di bonifica va presentata la relazione dettagliata dei lavori effettuati a supporto
delle ore di lavoro dichiarate a consuntivo a firma del Direttore o del Presidente. La medesima
relazione vale anche per la richiesta carburante dell’anno successivo.
La stampa istruttoria UMA con relativa sottoscrizione da parte del produttore si rende
indispensabile solo nei seguenti casi:
tutte le istruttorie delle cooperative che svolgono lavorazioni nelle aziende dei soci per le quali
l’istruttoria contiene la dichiarazione a consuntivo delle lavorazioni effettuate presso le aziende
dei soci;
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le istruttorie delle cooperative e consorzi nelle quali, in sede di istruttoria, sia stato aggiornato il
quadro LAVORI EXTRAZIENDALI o siano state apportate sostanziali variazioni dei dati rispetto
alla domanda.
NB.: a partire dall’anno 2010, all’interno del quadro DICHIARAZIONE CONSUMI della
richiesta carburante e della posizione carburante è stato introdotto un sottoquadro
denominato lavorazioni domanda precedente nel quale vengono riportate le lavorazioni, le
superfici, le attività e le quantità lavorate dichiarate a consuntivo, che compaiono nella
stampa della richiesta carburante o della posizione carburante.
In questo modo è possibile, per tutti i tipi di domanda, sostituire la stampa dell’istruttoria
UMA con la sola stampa della richiesta carburante o della posizione carburante. Il
produttore con la sottoscrizione della domanda, di fatto, sottoscriverà anche la
dichiarazione di avvenuto impiego o dei consumi del periodo precedente.
19.6 Riapertura istruttoria e rinuncia alla domanda di posizione carburante
L’istruttoria della richiesta carburante, una volta chiusa con l’assegnazione dell’esito attività
positivo, non dovrebbe più essere riaperta. Tuttavia è possibile che l’operatore, dopo aver chiusa
l’istruttoria, si renda conto di aver commesso egli stesso degli errori involontari o che il produttore
abbia omesso di dichiarare delle variazioni nella compilazione dell’istruttoria stessa e quindi si
renda necessario riaprire l’istruttoria per correggerla.
In questi casi il Responsabile dello sportello CAA o dell’Ufficio Erogazione carburanti agricoli
agevolati dello Sportello unico agricolo dell’AVEPA, previa abilitazione da parte dell’Ufficio
assistenza dell’AVEPA, potrà modificare lo stato della domanda riportandola in ISTRUTTORIA
operando nel menù di SOP Gestione Stato Domande.
L’operatore, dopo aver effettuata la correzione, chiuderà nuovamente l’istruttoria riassegnando
l’esito attività e provvederà, immediatamente, a presentare una domanda di rettifica della richiesta
carburante o posizione carburante in quanto la correzione effettuata nell’istruttoria può aver
comportato delle variazioni con ricaduta nel quadro DICHIARAZIONE CONSUMI e, di
conseguenza, anche nella stampa del libretto di controllo.
Il menù Gestione Stato Domande sarà utilizzato anche per rinunciare una domanda di POSIZIONE
CARBURANTE nei casi in cui l’operatore si sia accorto di aver commesso un errore o perché il
produttore, che aveva deciso di cessare l’attività UMA per la propria azienda, intenda
successivamente riprenderla.
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19.7 Gestione anomalie derivanti dai controlli amministrativi
Le anomalie nella richiesta carburante si generano in seguito al controllo che viene effettuato sulla
singola domanda o in seguito al controllo massivo lanciato dalla Sede centrale dell’AVEPA su tutte
le domande.
Tale controllo viene lanciato nel corso dell’anno dopo il 30 giugno sia sulle domande dell’anno in
corso in stato di ISTRUTTORIA, sia su quelle dell’anno precedente in stato LIQUIDABILE.
Il primo controllo, incrociando i dati della domanda con quelli del fascicolo aziendale, genera tutte
le anomalie di disallineamento tra la domanda e il fascicolo. In particolare si generano le anomalie
UM12 e UM13, che rappresentano lo scostamento del piano colturale della domanda con quello
del fascicolo, nei casi in cui il fascicolo sia stato aggiornato dopo la registrazione e la ricezione
della richiesta carburante.
La Sede centrale dell’AVEPA, conclusa la fase dei controlli informatici massivi, estrae dal sistema
l’elenco delle domande con anomalie e le invia, a mezzo posta elettronica, ai CAA e agli Sportelli
unici agricoli per la correzione. La correzione di tali anomalie si effettua presentando una domanda
di rettifica art. 2 entro il 30 novembre con conseguente aggiornamento della domanda e del libretto
di controllo. Le anomalie non corrette con la presentazione della domanda di rettifica vanno
corrette, obbligatoriamente, in sede di istruttoria finale della domanda.
Il secondo controllo, incrociando i dati della richiesta carburante dell’azienda agricola con quelli
della domanda dell’impresa agromeccanica, genera le anomalie UM35 di supero di superficie o di
esclusione tra le lavorazioni dichiarate dall’azienda agricola e quelle dichiarate dall’impresa
agromeccanica per la stessa coltura e per la stessa superficie. L’insorgenza di tali anomalie può
essere evitata con la presentazione, da parte del produttore, delle fatture del conto terzista
per le lavorazioni che quest’ultimo ha effettuato sui terreni o nell’allevamento dell’azienda
agricola. In tal modo potranno essere escluse, dalla dichiarazione a consuntivo, le
lavorazioni effettuate dall’impresa agromeccanica ed evitare l’insorgenza del supero. Anche
in questo caso le domande con anomalie saranno segnalate ai CAA e agli Sportelli unici agricoli
competenti per la correzione mediante la riapertura dell’istruttoria e il conseguente aggiornamento
anche della richiesta carburante dell’anno in corso.
Se l’anomalia non sarà corretta, entro i termini stabiliti, l’azienda agricola sarà segnalata all’ufficio
delle Dogane competente per territorio per il recupero di accisa del corrispondente quantitativo di
carburante non spettante.
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20. Controlli in loco
Il DM 14 dicembre 2001 n. 454 all’art. 7 prevede che l’Ufficio regionale o provinciale, incaricato
della gestione delle domande di assegnazione del carburante agricolo agevolato, effettui i controlli
necessari per verificare la correttezza dei dati dichiarati nella domanda e per evitare che si
verifichino duplicazioni di assegnazione di oli minerali agevolati a soggetti diversi per le stesse
lavorazioni effettuate sui medesimi terreni.Con DGR 3618 del 29 novembre 2005 la Regione del
Veneto ha delegato all’AVEPA la gestione delle domande di assegnazione del carburante agricolo
agevolato e i controlli amministrativi sulle medesime, mantenendo in capo a sé la gestione dei
controlli oggettivi aziendali.
Con la successiva DGR 3549 del 30 dicembre 2010, con la quale è stato istituito lo Sportello unico
agricolo e DGR 1045 del 5 giugno 2012, la Regione del Veneto ha affidato all’agenzia anche la
gestione dei controlli oggettivi aziendali compresa l’estrazione del campione per l’individuazione
delle aziende da sottoporre a controllo secondo gli indirizzi impartiti dalla Regione stessa.
L’estrazione del campione viene effettuata dalla Sede centrale dell’AVEPA dopo la data del 30
giugno, termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione del carburante
agricolo agevolato.
Nel campione dovranno essere rappresentate tutte le diverse tipologie di beneficiari richiedenti
assegnazioni di carburante agricolo agevolato: consorzio di bonifica, cooperativa, impresa
agromeccanica, azienda agricola e agromeccanica, azienda agricola con serre e/o fungaie,
azienda agricola con allevamenti, azienda agricola con altre attività (trasformazione/essiccazione),
aziende agricola con sole colture.
Scopo del controllo è quello di verificare la correttezza dei dati dichiarati nella domanda
confrontandoli con l’effettiva realtà aziendale delle macchine e attrezzature, delle colture, degli
allevamenti, delle serre e altri fabbricati e delle attività di trasformazione.
Poiché ogni domanda UMA contiene sia i dati dichiarati per l’assegnazione del carburante per
l’anno in corso che quelli dichiarati a consuntivo e riferiti all’anno precedente, il controllo dovrà
essere effettuato sia per la situazione attuale dell’azienda (anno di presentazione della domanda)
che per quella dell’anno precedente (anno precedente a quello di presentazione della domanda).
Il controllo dovrà verificare la congruenza della tipologia di coltura, allevamento, attività svolta, ecc.
in atto al momento del sopralluogo, mentre per le colture, allevamento, attività, ecc. non più in atto
la congruenza si verificherà tramite la documentazione disponibile (fatture acquisto sementi, fatture
di vendita prodotto, domanda unica, ecc.).
Per l’esecuzione del controllo e la compilazione del relativo verbale si rimanda ad apposite
istruzioni approvate e comunicate dal settore competente.
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20.1 Preavviso di controllo
Tenuto conto che per molte aziende il controllo della domanda UMA si svolgerà in contemporanea
al controllo condizionalità per i CGO, le modalità di preavviso del controllo UMA, per tutte le
domande, sono uniformate a quelle del controllo condizionalità come dalle seguenti indicazioni
tratte dalle Specifiche tecniche della condizionalità:
Preavviso al beneficiario
I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso purché non venga compromessa la
finalità del controllo. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può
essere superiore a 5 giorni (solari).
Il preavviso del controllo può essere effettuato tramite telefonata o FAX
Nel caso in cui si presenti la necessità di far precedere il controllo da un preavviso tramite FAX, lo
stesso dovrà essere predisposto secondo il modello previsto. In tal caso, il preavviso, registrato e
datato, dovrà essere inviato agli uffici provinciali/zonali dei CAA. La collaborazione con gli uffici
provinciali/zonali dei CAA risulta necessaria sia per ottenere assistenza nel reperimento
dell’agricoltore che nel raggiungimento dell’azienda agricola.
20.2
Correzione delle anomalie riscontrate in sede di controllo in loco
Nell’ultima sezione del verbale di controllo (sezione G) il produttore, con la propria sottoscrizione,
prende atto delle anomalie riscontrate e si impegna a presentare, entro quindici giorni dal controllo,
la copia del verbale in suo possesso, all’Ufficio gestore del proprio fascicolo aziendale per la
correzione delle anomalie, pena la segnalazione della propria azienda all’Ufficio delle Dogane,
competente per territorio, che applicherà le eventuali sanzioni previste.
Per accelerare i tempi e garantire la risoluzione delle anomalie i controllori dell’AVEPA, una volta
chiuso il verbale contenente anomalie, provvederanno a comunicarlo all’Ufficio gestore del
fascicolo e, con cadenza settimanale, alla Sede centrale dell’AVEPA, che effettuerà il monitoraggio
sulla correzione delle anomalie riscontrate.
L’ufficio gestore del fascicolo (CAA o Ufficio competente dello Sportello unico agricolo), ricevendo
la copia del verbale, provvederà ad effettuare la correzione delle anomalie con le modalità
descritte nel presente paragrafo.
Nel corso del controllo aziendale per la domanda UMA possono essere riscontrate quattro
tipologie diverse di anomalie, che possono riguardare il fascicolo e/o la domanda:
-
anomalie riguardanti il solo parco macchine ed attrezzature;
-
anomalie riguardanti la consistenza dei terreni, degli allevamenti e i dati dei fabbricati;
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-
anomalie riguardanti le lavorazioni colturali;
-
anomalie non strettamente legate al fascicolo e/o alla domanda, che, però, rappresentano
comunque irregolarità che devono essere segnalate agli organi competenti.
Per la correzione delle anomalie si possono prospettare quattro diverse situazioni:
a. anomalie che riguardano la sola consistenza delle macchine e/o attrezzature (macchine ed
attrezzature presenti in azienda, ma non dichiarate in fascicolo e/o nella domanda):
se il produttore non ha la necessità di presentare una domanda di supplemento di carburante
agevolato, tali anomalie possono essere corrette mediante l’aggiornamento del fascicolo e la
stampa dell’elenco delle macchine e/o attrezzature, che sarà consegnata al produttore perché
la tenga allegata al libretto di controllo.
Nel caso in cui le anomalie riguardino il parco macchine e/o attrezzature e siano rappresentate
da macchine e/o attrezzature non più in possesso del produttore e, quindi, non più presenti in
azienda, ma ancora iscritte nel fascicolo e dichiarate nella domanda, generando una
assegnazione di carburante agevolato non dovuta, oltre all’aggiornamento del fascicolo sarà
necessario presentare anche una rettifica della domanda per consentire all’applicativo di rifare
il calcolo corretto del carburante. Per le modalità di correzione vedi paragrafi seguenti;
b. anomalie che riguardano la domanda del periodo precedente come, ad esempio, lavorazioni
non giustificate per il mancato possesso di macchine e/o attrezzature o piano colturale,
consistenza allevamenti o fabbricati non corretti, ecc.
Per queste anomalie, segnalate come tutte le altre alla Sede centrale dell’AVEPA, l’Agenzia
procederà con il ricalcolo del carburante spettante all’azienda in base alla situazione effettiva
dell’azienda e all’eventuale segnalazione del recupero di accisa all’Ufficio delle Dogane
competente per territorio nei casi in cui l’anomalia avesse consentito consumi di carburante
eccedenti la quantità massima ammessa;
c. anomalie che riguardano la domanda del periodo attuale:
Esse saranno corrette mediante presentazione di una domanda di rettifica entro il 31 dicembre
dell’anno in corso o mediante aggiornamento della domanda in fase di istruttoria.
Per le domande di rettifica, che si renderà necessario presentare dopo il 30 novembre, la Sede
centrale dell’AVEPA, provvederà, su richiesta della sede operativa del CAA o l’Ufficio
competente dello Sportello unico agricolo, a riaprire il modulo domanda;
d. anomalie non strettamente legate al fascicolo o alla domanda, ma che rappresentano
irregolarità da segnalare.
E’ tipica di questi casi la presenza in azienda di impianti di autoproduzione di energia elettrica
mediante utilizzo di generatori di corrente azionati da motori senza che il produttore sia in
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grado di dimostrare l’utilizzo di carburante non agevolato (carburante per autotrazione) o con
generatore di corrente azionato con la presa di potenza del trattore.
Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del DM 454/2001, non è ammesso il consumo di carburante
agevolato per l’autoproduzione di energia elettrica.
Per questo motivo i generatori di corrente iscritti nel fascicolo aziendale devono essere
scaricati e l’anomalia deve essere segnalata alla Sede centrale dell’AVEPA, che procederà con
la comunicazione all’Ufficio delle Dogane competente.
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MANUALE PROCEDURALE – Anno 2012