ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PER I CITTADINI COMUNITARI E STRANIERI
A cura di Rossella Segurini
Azienda Usl di Ravenna - U.O. Direzione Amministrativa dell’Assistenza Distrettuale
Procedimenti Amministrativi Sportello Unico
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PER I CITTADINI COMUNITARI E STRANIERIMATIVI
Cosa si indende per:
¾ Cittadini comunitari: si intendono i cittadini provenienti dai paesi appartenenti alla
Unione Europea, cioè Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
L’ambito di applicazione è esteso anche a Svizzera e agli stati appartenenti allo
Spazio Economico Europeo: Islanda , Liechtenstein, Norvegia.
¾ Cittadini stranieri: si intendono i cittadini provenienti da Paesi che non
appartengono alla Unione Europea (art.1, comma 1 D.Lgs. n. 286/1998).
¾ Residenza/Effettiva dimora: lo straniero è iscritto al Servizio sanitario nazionale,
unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell’Asl nel cui territorio
ha la residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora. Per
luogo di effettiva dimora si intende il luogo indicato nel permesso di soggiorno.
La persona che non ha fissa dimora si considera iscrivibile presso la Asl ove ha il
domicilio.
Chi può autocertificare
I soggetti che possono autocertificare, oltre ai cittadini italiani, sono:
1. I cittadini dell’Unione Europea
2. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati
verificabili presso le pubbliche amministrazioni italiane, fatte salve le disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e
la condizione dello straniero.
Per completezza d’informazione si rappresenta che:
a) non possono essere sostituiti da autocertificazioni:
-
i certificati sanitari, medici e veterinari
-
i certificati di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti;
b) I dati contenuti nella carta di identità o in altro documento di riconoscimento, in
corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati; per attestare
nome, cognome, data di nascita o residenza, ad esempio, è sufficiente l’esibizione
del documento di riconoscimento.
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CITTADINI COMUNITARI - ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Tipologie
Il cittadino dell’Unione che ha diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo
superiore a tre mesi, può ottenere l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, trovandosi
nelle seguenti condizioni:
1. è un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
2. è familiare, anche non cittadino dell’Unione, di un lavoratore subordinato o
autonomo nello stato;
3. è familiare di cittadino italiano;
4. è in possesso di un diritto di soggiorno permanente maturato con almeno 5 anni di
residenza in Italia;
5. è un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso
professionale
6. E’ titolare di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109, E120, E121 o
equivalente modello S1
Il cittadino dell’Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, che
ha avuto l’iscrizione per periodi superiori a tre mesi, mantiene la titolarità del diritto
all’iscrizione nelle seguenti ipotesi:
1. è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver
esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto
presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito
dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti
l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
2. è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un
contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in
tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto
presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito
dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti
l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso,
l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un
anno;
3. segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione
involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone
che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il
corso di formazione seguito.
Per familiare si intende:
1. il coniuge
3
NB: ai sensi della legislazione italiana vigente, la persona convivente non può,
attualmente, essere considerata familiare.
2. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
3. gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
La compartecipazione alla spesa sanitaria nazionale dei cittadini comunitari iscrivibili al
SNN, è quella prevista per i cittadini italiani.
1 DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE PER L’ISCRIZIONE AL SSN DEI CITTADINI
Documentazione da richiedere per l’iscrizione al SSN dei cittadini comunitari
Tipologia assistito
Documenti da presentare
Validità
Lavoratore stagionale
che resta in Italia per meno di
3 mesi
•
•
•
Contratto di lavoro
Documento d’identità
Autocertificazione di domicilio
•
Pari alla scadenza
del contratto di
lavoro, massimo
tre mesi
Lavoratore stagionale
con permanenza superiore a 3
mesi
•
•
Autocertificazione di domicilio
Contratto di lavoro attestante il
rapporto di impiego e la durata
Documento d’identità
•
Pari alla scadenza
del contratto di
lavoro
Documento di identità valido
Ricevuta della richiesta di
iscrizione anagrafica per il
regolare soggiorno o attestato di
regolare soggiorno rilasciati dal
Comune.
Contratto di lavoro attestante il
rapporto di impiego e la durata
•
cittadino che
presenta ricevuta
anagrafica e
contratto di lavoro:
3 mesi
cittadino con
attestato di
regolare soggiorno
e contratto di
lavoro:1 anno
rinnovabile se il
contratto di lavoro
è a tempo
indeterminato.
Se il contratto è a
tempo determinato
l’iscrizione al SSN
deve essere
effettuata fino alla
naturale scadenza
del contratto, se
inferiore all’anno, o
di anno in anno se
di durata
superiore.
•
Lavoratore subordinato per
periodi superiori a 3 mesi
•
•
•
•
•
Lavoratore autonomo nello
Stato
per periodi superiori a 3 mesi
•
•
•
Documento di identità valido
Ricevuta della richiesta di
iscrizione anagrafica per il
regolare soggiorno o attestato di
regolare soggiorno rilasciati dal
Comune.
autocertificazione di iscrizione
•
•
Se il cittadino
presenta, oltre alla
documentazione
richiesta, la
ricevuta
anagrafica: 3 mesi
Se il cittadino
4
alla Camera di Commercio o ad
un albo o ordine professionale.
•
Familiare, anche non cittadino
comunitario, di un lavoratore
subordinato nello Stato
•
•
•
•
•
Familiare, anche non cittadino
comunitario, di un lavoratore
autonomo nello Stato
•
•
•
•
•
•
•
Familiare a carico di cittadino
italiano
•
•
Autocertificazione di apertura
partita Iva o apertura posizione
Inps (per piccole imprese es.
edili,elettricisti, idraulici può
essere presentato anche
autocertificazione circa il
Documento Unico di Regolarità
Contributiva –DURC- rilasciato
dall’Inps)
Documento di identità valido
Ricevuta della richiesta di
iscrizione anagrafica per il
regolare soggiorno o attestato di
regolare soggiorno rilasciati dal
Comune.
Certificato di matrimonio tradotto
o, per i figli, certificato di nascita
tradotto con maternità/paternità o
certificazione nucleo familiare
Contratto di lavoro del titolare di
cui è familiare, attestante il
rapporto di impiego e la durata;
Carta di soggiorno rilasciata dalla
Questura se non cittadino di uno
stato membro Ue
Documento di identità valido
Ricevuta della richiesta di
iscrizione anagrafica per il
regolare soggiorno o attestato di
regolare soggiorno rilasciati dal
Comune.
Certificato di matrimonio tradotto
o, per i figli, certificato di nascita
tradotto con maternità/paternità o
certificazione nucleo familiare
Autocertificazione di iscrizione
alla Camera di Commercio o ad
un albo o ordine professionale
del titolare di cui è familiare
Autocertificazione possesso
partita Iva o apertura posizione
Inps
(per piccole imprese es. edili,
elettricisti, idraulici può essere
presentato anche
autocertificazione del Documento
Unico di Regolarità Contributiva –
DURC- del familiare con
autonomo diritto di soggiorno (es.
marito) rilasciato dall’Inps.
Carta di soggiorno per cittadini
non UE
Documento di identità valido
Ricevuta della richiesta di
attestazione anagrafica per il
regolare soggiorno o attestato di
regolare soggiorno rilasciato dal
presenta, oltre alla
documentazione
richiesta,
l’attestazione
anagrafica di
regolare
soggiorno: 1 anno,
rinnovabile
•
pari al familiare
titolare di
autonomo diritto di
soggiorno
•
pari al familiare
con autonomo
diritto di soggiorno
a cui è legato
•
Un anno
rinnovabile
5
•
Donne soggette alla tratta
(art.18 D.lgs.286/1998)
Ex lavoratore in stato di
disoccupazione involontaria
•
•
•
•
•
•
Ex lavoratore (con precedente
rapporto di
lavoro) iscritto a corso di
formazione
professionale
•
•
•
•
Studente
in possesso del Mod. E 106 o
equivalente S1
•
•
•
Comune.
Autocertificazione di familiare a
carico
Attestazione del Questore o
dichiarazione dell’Ente che
gestisce il programma di
assistenza ed integrazione
sociale
Documento d’identità
Documento di identità valido
Ricevuta rilasciata dal comune di
richiesta di iscrizione all’anagrafe
o attestato di regolare soggiorno
rilasciato dal Comune.
autocertificazione di iscrizione
presso il Centro per l'Impiego
Dichiarazione del datore di lavoro
attestante il rapporto di impiego
cessato o la lettera di
licenziamento o il contratto di
lavoro a tempo determinato
(scaduto).
. eri cittadino
Documento di identità valido
Ricevuta rilasciata dal Comune di
richiesta di iscrizione anagrafica
o attestato di regolare soggiorno
Autocertificazione/Certificato (se il
corso non è gestito da ente o
ufficio della P.A.) di iscrizione al
corso professionale contenente la
durata (il corso deve essere
collegato al precedente lavoro
svolto)
munitario si intendono
Modello E106 o equivalente S1
Autocertificazione del corso di
formazione professionale o di
studio frequentato
Documento d’identità
•
Pari alla durata
del programma di
assistenza ed
integrazione
sociale
•
Un anno
•
pari alla durata del
corso di
formazione
professionale,
massimo un anno
Rilascio Allegato 1 Circ.
RER 23/2004 per
assistenza MMG, PLS,
prestazioni, ricoveri; non
ha diritto a Team
•
Lavoratore distaccato familiare di disoccupato
•
Documento di identità valido
•
Modello E106 o equivalente S1
•
Ricevuta o attestazione di
iscrizione anagrafica o residenza
(contestuale o successiva alla
iscrizione, max entro 90 gg.
Validità: pari alla
durata del corso di
studi riportata nel
mod. E106/S1, al
massimo un anno
Rilascio Allegato 1 Circ.
RER 23/2004 per
assistenza MMG, PLS,
prestazioni, ricoveri; non
ha diritto a Team
•
Validità: come da
mod. E106 o S1
da riportare
6
dall’iscrizione SSN)
Richiedente la
pensione/Familiare
del richiedente la pensione (in
attesa del rilascio della
pensione)
•
•
•
Modello E120 o equivalente S1
Attestazione anagrafica o
residenza in Italia
Documento d’identità
•
•
Pensionato/Familiare di
Pensionato
•
•
Modello E121 (o E33)
Attestazione di richiesta
anagrafica o residenza in Italia.
Documento d’identità
•
Modello E109 o equivalente S1
Attestazione anagrafica o
residenza in Italia.
Documento d’identità
•
•
Attestazione di soggiorno
permanente
•
•
Documento d’identità
•
Familiare di lavoratore
•
•
•
Titolare di Attestazione di
soggiorno permanente
sull’allegato 1,
max 1 anno
rinnovabile
Rilascio Allegato 1
Circ. RER
23/2004 per
assistenza MMG,
PLS, prestazioni,
ricoveri; non ha
diritto a Team
Pari a quella
indicata nel mod.
E120 o S1 da
riportare
nell’Allegato 1,
massimo un anno.
Pari a quella
indicata nel mod.
E121 o S1; se non
indicato un anno
rinnovabile
Pari a quella
indicata nel mod.
E109 o S1; se non
indicato un anno
rinnovabile
iscrizione SSN a
tempo
indeterminato
N.B.: l’attestazione di soggiorno
permanente esonera
l’interessato dalla conservazione
dei requisiti previsti dal D. Lgs.
30/2007 per il riconoscimento del
diritto al soggiorno
Documenti da chiedere all’assistito
Tipologia dell’assistito Documenti da chiedere all’assistito
FIGLI MINORI NATI IN ITALIA DI CITTADINO/A COMUNITARIO ISCRITTO AL SSN
I figli minori nati in Italia di cittadino/a comunitario iscritto al SSN hanno diritto
all’iscrizione al SSN.
CASI DI NON ISCRIVIBILITA’ AL SSN
Non sono iscrivibili al SSN:
• i possessori di Tessera Europea di Assicurazione Malattia TEAM in temporaneo
soggiorno in Italia, ma hanno diritto alle prestazioni sanitarie medicalmente
necessarie con compartecipazione alla spesa alla pari dei cittadini italiani
• I cittadini comunitari, titolari di “attestato di regolarità di soggiorno” rilasciato dal
Comune di residenza che non rientrano nelle categorie sopra esposte. Va loro
indicato di sottoscrivere per sè e per i propri familiari, un’ assicurazione privata.
FAMILIARI CHE NON RISULTANO AVERE CITTADINANZA COMUNITARIA
I familiari, a carico di cittadino comunitario, che non risultano avere cittadinanza
comunitaria, in possesso della sola ricevuta di richiesta alla Questura della carta di
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soggiorno in qualità di familiare di cittadino comunitario, hanno diritto all’iscrizione
temporanea al SSN.
MADRE DI MINORE ITALIANO
La cittadina comunitaria, madre di minore italiano, che soggiorna sul nostro territorio per
un periodo superiore a tre mesi, ha diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN.
ASSICURAZIONE SANITARIA PRIVATA
I cittadini comunitari che non rientrano nelle categorie aventi diritto all’ assistenza SSN
sopra esposte, devono provvedere ad attivare un’assicurazione privata che, di norma,
deve avere i seguenti requisiti:
• di essere valida in Italia prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (art. 7
comma 1, lettera b, lettera c della direttiva 2004/38)
• avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza
• indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela
• indicare le modalità da seguire per la richiesta del rimborso
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ENI – Europeo non iscritto
In applicazione della nota del Ministero della Salute prot. DG RUERI/II/3152/P/I.3.b/1
/2008 e sulla base dei criteri applicativi indicati dalla Regione Emilia-Romagna con note
prot. PG/2008/50529 che individua quali beneficiari solamente i cittadini rumeni e bulgari,e
prot. PG/2009/96745, al fine di assicurare a tali cittadini la tutela del diritto alla salute
ancorché privi della necessaria copertura, con contabilizzazione separata delle prestazioni
erogate, è stata adottata la determinazione n. 225/09 in cui, in analogia ad altre Aziende
regionali, si è previsto quanto segue:
ai cittadini comunitari rumeni e bulgari che:
- sono privi di copertura sanitaria
- si trovano nella condizione di non poter richiedere l’iscrizione al SSR o disporre
della Tessera Sanitaria Europea (TEAM) o documento sostitutivo
- soggiornano in Italia da oltre tre mesi
vanno fornite le prestazioni indifferibili ed urgenti (cioè le cure che non possono essere
differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona) così come indicato
nella nota ministeriale sopra citata. Tra queste sono comprese anche le prestazioni
sanitarie relative:
- alla tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo del 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio
1991, n. 176;
- alla tutela della maternità e all’interruzione volontaria di gravidanza, a parità di
condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi
29.7.1975 n. 405 (istituzione dei consultori familiari) e 22.5.1978 n. 194 (norme per la
tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza) e del
D.M. 10.9.1998 (aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente i
protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le
donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità).
Nei confronti di tali persone debbono essere attivate, anche per motivi di sanità
pubblica nazionale:
-
le campagne di vaccinazione
-
gli interventi di profilassi internazionale
- la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive
ai sensi della vigente normativa nazionale.
Tutte le prestazioni sono erogate a parità di condizione con il cittadino italiano per quel che
riguarda l’eventuale partecipazione alla spesa (TICKET).
L’assistenza è prestata con utilizzo del ricettario del SSN.
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Presso gli Sportelli Unici Distrettuali di Ravenna, Faenza e Lugo e presso gli Uffici
Accettazioni Ricoveri dei Presidi Ospedalieri di Ravenna, Faenza e Lugo viene rilasciata ai
cittadini neocomunitari aventi diritto una tessera contraddistinta da un codice ENI Europeo Non Iscritto, che l’utente dovrà esibire ad ogni accesso, di durata semestrale,
eventualmente rinnovabile.
Tale modalità consentirà all’Azienda USL di Ravenna di tenere una contabilità separata
finalizzata all’azione di recupero e/o negoziazione nei confronti degli Stati competenti.
La tessera ENI sarà rilasciata a seguito della presentazione di valido documento di
riconoscimento e di sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
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CITTADINI STRANIERI – ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
E’ prevista l’iscrizione obbligatoria al servizio Sanitario Nazionale per i cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti che provengono da paesi non dell'Unione Europea che:
- abbiano in corso attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano in stato
di disoccupazione e iscritti ai Centri per l’Impiego
- siano in possesso di un permesso di soggiorno o di ricevuta di rilascio/rinnovo per
motivi di:
• lavoro subordinato (anche stagionale)
• lavoro autonomo
• motivi familiari (per cittadini entrati in Italia con visto per ricongiungimento familiare
o che richiedono la coesione familiare)
• adozione e affidamento
• attesa acquisizione della cittadinanza italiana
• protezione sociale prevista dall’art.18
• minore età
• cure mediche: solo per gravidanza
• richiesta di asilo
• asilo politico, umanitario, protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri possono iscriversi al SSN recandosi presso la sede dell'Azienda USL
del luogo di residenza o di effettiva dimora. L'iscrizione permette la scelta del medico di
base e il rilascio della tessera sanitaria.
L’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e
viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di extracomunitari iscritti al SSN nelle more
dell’iscrizione al servizio stesso
A CHI VIENE ASSICURATA L’ASSISTENZA SANITARIA
L’assistenza sanitaria viene assicurata fin dalla nascita ai minori nati in Italia, figli di
stranieri iscritti al SSN anche nelle more dell’iscrizione SSN; spetta anche agli altri
familiari a carico regolarmente soggiornanti.
DETENUTI E INTERNATI
I detenuti e gli internati, compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena,
anche se non in possesso del permesso di soggiorno, hanno diritto all'iscrizione al SSN.
IL PERSONALE RELIGIOSO titolare di permesso di soggiorno per motivi religiosi che
svolge una regolare attività lavorativa documentata, può ottenere, previa presentazione di
documentazione comprovante lo svolgimento della regolare attività lavorativa, l'iscrizione
obbligatoria al SSN.
STRANIERO CON PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORE che
svolge una regolare attività lavorativa può essere iscritto al SSN, previa presentazione di
documentazione comprovante lo svolgimento della regolare attività lavorativa, per la
durata del contratto di lavoro.
STRANIERO CON PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA titolare di
pensione contributiva italiana può ottenere l’iscrizione obbligatoria al SSN.
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Documentazione da richiedere per l’iscrizione al SSN dei cittadini stranieri
TIPOLOGIA
ASSISTITO
LAVORO SUBORDINATO
LAVORO AUTONOMO
DOCUMENTI
DA PRESENTARE
• Passaporto
• Premesso di soggiorno
valido, se scaduto con
ricevuta
postale
che
attesta la richiesta di
rinnovo del permesso di
soggiorno.
Se non residente o con permesso
di soggiorno privo del motivo del
soggiorno o con ricevuta occorre
anche:
• Contratto di lavoro o
ultima busta paga o
autocertificazione
di
iscrizione al Centro per
l’Impiego
• Dichiarazione circa il
domicilio nel territorio
della nostra Ausl.
• Passaporto o carta di
identità
•
Permesso di soggiorno
valido, se scaduto con
ricevuta
postale
che
attesta la richiesta di
rinnovo del permesso di
soggiorno
Se non residente o con permesso
di soggiorno privo del motivo del
soggiorno o con ricevuta occorre
anche:
ATTESA OCCUPAZIONE
•
autocertificazione
circa
l’iscrizione alla Camera di
commercio, albi o registri
o possesso della partita
IVA
•
Passaporto o
identità
•
Permesso di soggiorno
valido, se scaduto con
ricevuta
postale
che
attesta la richiesta di
rinnovo del permesso di
soggiorno
carta di
VALIDITA’
Se residente:
• iscrizione SSN per la
durata del permesso di
soggiorno;
Se domiciliato:
• iscrizione per la durata
del contratto di lavoro o
pari alla scadenza del
permesso di soggiorno,
comunque al massimo un
anno,
eventualmente
rinnovabile.
Se in possesso di ricevuta per
rilascio/rinnovo permesso di
soggiorno iscrizione SSN per un
anno dalla data della ricevuta.
Se residente:
• iscrizione SSN per la
durata del permesso di
soggiorno;
Se domiciliato:
• iscrizione per un anno
rinnovabile.
Se in possesso di ricevuta per
rilascio/rinnovo permesso di
soggiorno:
• iscrizione SSN per un
anno dalla data della
ricevuta.
Se residente:
• iscrizione SSN per la
durata del permesso di
soggiorno;
Se domiciliato:
• iscrizione pari alla durata
del
permesso
di
soggiorno se inferiore
all’anno, al massimo per
12
•
Se non residente o con
permesso di soggiorno
privo del motivo del
soggiorno o con ricevuta
occorre
anche
autocertificazione
circa
l’iscrizione al Centro per
l’Impiego.
•
Passaporto o
identità
•
Permesso di soggiorno
valido, se scaduto con
ricevuta
postale
che
attesta la richiesta di
rinnovo del permesso di
soggiorno
MOTIVI FAMILIARI
carta di
Se con permesso di soggiorno
privo del motivo del soggiorno o
con ricevuta occorre anche:
• nulla-osta rilasciato dalla
Prefettura.
MOTIVI FAMILIARI
Nuovo nato figlio di genitori
regolarmente soggiornanti iscritti
SSN
ADOZIONE E AFFIDAMENTO
N.B.: per i minori stranieri adottati
Se non residente occorre anche
• dichiarazione di domicilio
nel territorio della nostra
Ausl.
Passaporto o carta di identità del
genitore
•
Permesso di soggiorno
valido del genitore, se
scaduto con ricevuta
postale che attesta la
richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno
•
Ricevuta per richiesta
aggiornamento permesso
di soggiorno, se già in
possesso
•
Autocertificazione
nascita figlio
•
Codice fiscale figlio (se
già in possesso)
•
permesso di soggiorno o
ricevuta postale che
un anno rinnovabile.
•
Se in possesso di ricevuta
per
rilascio/rinnovo
permesso di soggiorno
iscrizione SSN per sei
mesi dalla data della
ricevuta.
Se residente:
• iscrizione SSN per la
durata del permesso di
soggiorno;
Se domiciliato:
• iscrizione per un anno
rinnovabile.
Se in possesso di ricevuta per
rilascio/rinnovo permesso di
soggiorno iscrizione SSN per un
anno dalla data della ricevuta.
Iscrizione
nascita.
per
sei
mesi
dalla
Al rinnovo chiedere permesso di
soggiorno aggiornato completo di
“allegato minori” o ricevuta di
richiesta aggiornamento
permesso di soggiorno; scadenza
assistenza pari a quella del
genitore.
per
Se residente:
13
o in attesa di adozione da parte
di cittadini italiani non è più
richiesto il permesso di soggiorno.
attesta la richiesta di
permesso di soggiorno
•
•
MINORE ETA’
•
codice fiscale del minore
(se già in possesso)
•
passaporto (se in
possesso)
ricevuta della Questura
attestante la richiesta di
rilascio del permesso di
soggiorno
dichiarazione dei Servizi
Sociali della presa in
carico del minore, i quali
provvederanno
all’iscrizione al SSN
l’iscrizione al SSN può
essere effettuata anche
da un tutore o affidatario
•
•
•
MOTIVI DI SALUTE PER
GRAVIDANZA
ATTESA ACQUISIZIONE DELLA
CITTADINANZA ITALIANA
PERSONALE RELIGIOSO CHE
SVOLGE ATTIVITA’
LAVORATIVA
•
•
•
•
•
•
•
passaporto con visto di
ingresso per
adozione/affidamento,
oppure in assenza di visto
provvedimento di affido
documento di identità
•
iscrizione SSN per la
durata del permesso di
soggiorno;
Se domiciliato:
• iscrizione per un anno
rinnovabile.
Se in possesso di ricevuta per
rilascio/rinnovo
permesso
di
soggiorno iscrizione SSN per un
anno dalla data della ricevuta.
Se residente:
•
iscrizione SSN per la
durata del permesso di
soggiorno;
Se domiciliato:
• iscrizione per un anno
rinnovabile.
Se in possesso di ricevuta per
rilascio/rinnovo
permesso
di
soggiorno iscrizione SSN per un
anno dalla data della ricevuta.
passaporto
ricevuta della Questura
attestante la richiesta di
permesso per cure
mediche con riferimento
alla gravidanza (art. 19,
comma 2, lett. d)
•
Iscrizione al SSN fino alla
scadenza prevista sulla
ricevuta della Questura, al
massimo fino a sei mesi
dalla nascita del bambino.
•
L’iscrizione
SSN
è
prevista anche per il
bambino fino a sei mesi
dalla nascita.
passaporto
permesso di soggiorno
rilasciato per attesa
cittadinanza, se caduto
con ricevuta postale che
attesta la richiesta di
rinnovo del permesso di
soggiorno
•
iscrizione SSN per la
durata del permesso di
soggiorno
Con ricevuta validità pari
a un anno dalla data della
ricevuta
passaporto
permesso di soggiorno
valido se scaduto con
ricevuta postale che
attesta il rinnovo del
permesso di soggiorno
contratto di lavoro
•
Se residente:
•
iscrizione SSN per la
durata del permesso di
soggiorno;
Se domiciliato:
14
•
RICHIEDENTI ASILO
•
•
o attestazione dell’Istituto
Centrale per il
Sostentamento del Clero
Passaporto
Permesso di soggiorno o
ricevuta della Questura
per la richiesta di
permesso di soggiorno
•
Se in possesso di ricevuta per
rilascio/rinnovo permesso di
soggiorno iscrizione SSN per
un anno dalla data della
ricevuta.
• Con
permesso
di
soggiorno validità pari a
quella del permesso di
soggiorno (massimo un
anno rinnovabile)
•
ASILO POLITICO,
UMANITARIO, PROTEZIONE
SUSSIDIARIA
•
•
Passaporto
Permesso di soggiorno o
ricevuta per richiesta
permesso di soggiorno
iscrizione per un anno
rinnovabile o fino alla
scadenza del permesso di
soggiorno
se
minore
all’anno
Con ricevuta validità pari
a quella indicata sulla
ricevuta o per tre mesi
rinnovabili
Se residente:
•
iscrizione SSN per la
durata del permesso di
soggiorno;
Se domiciliato:
• iscrizione per un anno
rinnovabile.
Se in possesso di ricevuta per
rilascio/rinnovo
permesso
di
soggiorno iscrizione SSN per tre
mesi
ione dell’assistito Documenti da richiedere all’assistito
Ricorso
I cittadini che hanno inoltrato ricorso contro il provvedimento di diniego del rinnovo del
permesso di soggiorno mantengono l’iscrizione al SSN; in questo caso è possibile
prorogare l’assistenza per tre mesi eventualmente rinnovabili; devono presentare copia del
ricorso depositato. necessari per l’iscrizione al
.1. Casi Particolari
PERDITA DEL DIRITTO ALL’ISCRIZIONE AL SSN
Si perde il diritto all’iscrizione nei seguenti casi:
- per scadenza del permesso di soggiorno, eccetto i casi in cui l’interessato esibisca
la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o
il permesso di soggiorno rinnovato
- per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per
espulsione eccetto nei casi in cui l’interessato esibisca la documentazione
comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti;
15
-
in caso di modifica del motivo del permesso di soggiorno, da cui consegua il venir
meno della possibilità di iscrizione al SSN.
ISCRIZIONE VOLONTARIA
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, che non rientrano tra le categorie per le quali
è prevista l’iscrizione obbligatoria al SSN, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternità:
- stipulando un’apposita polizza assicurativa, con Istituto Assicurativo Italiano e/
o straniero valido sul territorio italiano . Tale copertura dà diritto alle prestazioni
previste dalla polizza
oppure
- effettuando l’iscrizione volontaria al SSN; ciò comporta il pagamento di un
contributo annuale
Può effettuare l’iscrizione volontaria al SSN il cittadino straniero in possesso di un
permesso di soggiorno rilasciato per:
• residenza elettiva
• studio
• motivi religiosi
• motivi sportivi (per attività agonistica)
• ricerca scientifica
• inserimento nel mercato del lavoro
• tirocinio formazione professionale volontariato
•
•
•
•
•
I giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente retribuiti da organi di stampa, quotidiani e periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere.
I dipendenti stranieri delle Organizzazioni Internazionali operanti in Italia.
Il personale accreditato presso rappresentanze diplomatiche e Uffici Consolari, con
esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è possibile
l’iscrizione al SSN.
Chi svolge attività sportiva agonistica.
I cittadini stranieri collocati alla pari.
Attenzione: i cittadini stranieri che sono entrati in Italia per motivi di:
- turismo
- affari
- cure mediche
non possono fare l'iscrizione volontaria, ma possono accedere alle prestazioni ed ai servizi
erogati dal SSN dietro pagamento per intero delle relative tariffe.
Il versamento per l’iscrizione volontaria va effettuato sul c/c postale n. 569400 intestato
a Amministrazione P.T. C.S.S.N Regione Emilia Romagna
Il contributo forfettario annuale (anche se la permanenza è inferiore all’anno) per
• studenti e borsisti è pari a Euro 149,77, non dà copertura per familiari a carico; il
permesso di soggiorno per studio e formazione consente di svolgere un’attività
16
•
lavorativa fino a 20 ore settimanali anche cumulabili per 52 settimane fermo
restante il limite di 1040 ore annuali ma l’iscrizione al SSN rimane volontaria.
collocati alla pari, non dà copertura per familiari a carico, è di Euro 219,49.
Il contributo minimo previsto per stranieri con permesso di soggiorno rilasciato per
motivazioni diverse da quelle sopra esposte, valevole per eventuali familiari a carico, è
pari a Euro 387,34.
Tipologie particolari
•
Cittadini stranieri ultrasessantacinquenni con permesso di soggiorno per
ricongiungimento familiare
Il decreto legislativo 3 ottobre 2008 n. 160 ha stabilito che il genitore
ultrasessantacinquenne, ricongiunto con il proprio figlio, non ha diritto all’iscrizione
obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale ma è tenuto a stipulare una polizza
assicurativa sanitaria privata, valida in Italia, o all’iscrizione volontaria al Servizio
Sanitario Nazionale, pagando un contributo il cui importo è da determinarsi con
decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, da adottarsi entro il 30/10/2008.
Poichè il decreto di determinazione del contributo per l’iscrizione volontaria al SSN non è
stato ancora emanato ed essendo pervenute segnalazioni in ambito regionale circa la
difficoltà per le persone straniere ultrasessantacinquenni non appartenenti all’UE di
ottenere un’assicurazione sanitaria privata, la regione Emilia-Romagna, con nota prot.
PG/2010/188856 del 23/07/2010, ha previsto la possibilità di procedere all’iscrizione
volontaria al SSN mediante il versamento di un contributo forfettario annuale, non
frazionabile, pari a euro 387,34, salvo conguaglio nel caso vengano definite diverse tariffe
in ambito nazionale. Pertanto, ai fini dell’iscrizione volontaria al SSN, il cittadino straniero
ultrasessantacinquenne che abbia presentato un’istanza di ricongiungimento familiare in
data successiva al 5 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto) deve
presentare:
-
Passaporto con visto di ingresso per ricongiungimento familiare
Nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo Sportello Unico per
l’Immigrazione c/o la Prefettura o ricevuta/permesso di soggiorno se il cittadino
straniero ne è già in possesso
- Ricevuta del versamento di euro 387,34 effettuato sul conto corrente postale n.
569400 intestato a Amministrazione P.T.C.S.S.N. Regione Emilia-Romagna.
- Certificazione in ordine al reddito (facendo riferimento all’anno precedente la
richiesta attuale di iscrizione volontaria SSN) o, in alternativa, autocertificazione
circa il reddito.
L’iscrizione volontaria al SSN sarà valida fino al 31 dicembre dell’anno in corso.
Per ottenere il rinnovo dell’iscrizione per l’anno successivo, occorre effettuare nuovamente
il versamento di euro 387,34 (salvo diversa nuova indicazione) sul sopraindicato conto
corrente della Regione ripresentando agli sportelli i documenti sopra citati.
N.B.: i cittadini stranieri ai quali è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari prima del 5 novembre 2008, al compimento del sessantacinquesimo anno di età,
17
ed anche in caso di rinnovo del permesso stesso, continuano ad avere diritto all’iscrizione
obbligatoria al SSN.
Si precisa, inoltre, che il genitore ultrasessantacinquenne di cittadino che ha acquisito la
cittadinanza italiana ha diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN.
•
Studenti figli a carico di cittadini stranieri già regolarmente soggiornanti
gli studenti, figli a carico di cittadini stranieri, già iscritti al SSN ai quali al 18° anno è
rilasciato un permesso di soggiorno per studio, non sono tenuti al pagamento del
contributo volontario, ma devono mantenere l’iscrizione obbligatoria al SSN.
Durata dell'iscrizione volontaria
L’iscrizione volontaria ha la durata del permesso di soggiorno comunque non oltre il 31
dicembre di ciascun anno solare.
Il contributo per l’iscrizione volontaria non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.
Prestazioni riconosciute allo straniero con iscrizione volontaria
Gli stranieri iscritti al SSN tramite il versamento del contributo volontario, hanno parità
di trattamento rispetto ai cittadini italiani:
- possono scegliere il medico di medicina generale o pediatra;
- compartecipano alla spesa sanitaria, cioè al pagamento del ticket;
- nei casi in cui è estesa la copertura sanitaria anche nei confronti dei familiari a carico
(vedi pagg. 16 e 17) sono garantiti gli stessi livelli di assistenza .del permesso di
Documenti da richiedere per l’iscrizione volontaria al SSN dei cittadini stranier
Documenti necessari per l’iscrizione
TIPOLOGIA
ASSISTITO
RESIDENZA ELETTIVA
STUDIO
DOCUMENTI
DA PRESENTARE
• passaporto (con visto di
ingresso per residenza
elettiva)
• ricevuta postale
attestante la richiesta del
permesso di soggiorno o
• permesso di soggiorno
• copia del bollettino che
attesta il versamento del
contributo
•
•
•
•
MOTIVI RELIGIOSI
•
•
passaporto (con visto di
ingresso per studio)
ricevuta postale
attestante la richiesta del
permesso di soggiorno o
permesso di soggiorno
copia del bollettino che
attesta il versamento del
contributo
passaporto (con visto di
ingresso per motivi
religiosi)
ricevuta postale
VALIDITA’
•
Fino al 31/12 dell’anno in
corso o fino alla scadenza
del
permesso
di
soggiorno se inferiore
N.B.: nel caso di rinnovo del
permesso di soggiorno in corso
d’anno,
resta
valido,
per
quell’anno,
il
versamento
effettuato.
•
Fino al 31/12 dell’anno in
corso o fino alla scadenza
del
permesso
di
soggiorno se inferiore
N.B.: nel caso di rinnovo del
permesso di soggiorno in corso
d’anno, resta valido, per
quell’anno, il versamento
effettuato.
• Fino al 31/12 dell’anno in
corso o fino alla scadenza
del
permesso
di
soggiorno se inferiore
18
MOTIVI SPORTIVI
RICERCA SCIENTIFICA
TIROCINIO
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
attestante la richiesta del
permesso di soggiorno o
• permesso di soggiorno
• copia del bollettino che
attesta il versamento del
contributo
• passaporto (con visto di
ingresso per motivi
sportivi)
• ricevuta postale
attestante la richiesta del
permesso di soggiorno o
• permesso di soggiorno
• copia del bollettino che
attesta il versamento del
contributo
• passaporto (con visto di
ingresso per ricerca
scientifica)
• ricevuta postale
attestante la richiesta del
permesso di soggiorno o
• permesso di soggiorno
copia del bollettino che attesta il
versamento del contributo
•
•
•
•
VOLONTARIATO
•
•
•
•
passaporto (con visto di
ingresso per tirocino/
formazione professionale)
ricevuta postale
attestante la richiesta del
permesso di soggiorno o
permesso di soggiorno
copia del bollettino che
attesta il versamento del
contributo
passaporto (con visto di
ingresso per volontariato)
ricevuta postale
attestante la richiesta del
permesso di soggiorno o
permesso di soggiorno
copia del bollettino che
attesta il versamento del
contributo
N.B.: nel caso di rinnovo del
permesso di soggiorno in corso
d’anno, resta valido, per
quell’anno, il versamento
effettuato.
•
Fino al 31/12 dell’anno in
corso o fino alla scadenza
del
permesso
di
soggiorno se inferiore
N.B.: nel caso di rinnovo del
permesso di soggiorno in corso
d’anno, resta valido, per
quell’anno, il versamento
effettuato.
•
Fino al 31/12 dell’anno in
corso o fino alla scadenza
del
permesso
di
soggiorno se inferiore
N.B.: nel caso di rinnovo del
permesso di soggiorno in corso
d’anno, resta valido, per
quell’anno, il versamento
effettuato.
• Fino al 31/12 dell’anno in
corso o fino alla scadenza
del
permesso
di
soggiorno se inferiore
N.B.: nel caso di rinnovo del
permesso di soggiorno in
corso d’anno, resta valido, per
quell’anno, il versamento
effettuato.
• Fino al 31/12 dell’anno in
corso o fino alla scadenza
del
permesso
di
soggiorno se inferiore
N.B.: nel caso di rinnovo del
permesso di soggiorno in
corso d’anno, resta valido, per
quell’anno, il versamento
effettuato.
Motivo della richiesta del permesso di
19
giorno
enti necessari per l’iscrizione
IMMIGRATI DESTINATI AL
REGIONALE – PSU
SOGGIORNO
TEMPORANEO
SUL
TERRITORIO
A seguito della situazione di grave instabilità politica e sociale verificatasi all’inizio del 2011
in diversi Paesi del Nord Africa, un consistente numero di cittadini di quei Paesi sono
approdati nel nostro territorio. Al fine di fronteggiare l’emergenza, sono state disposte, con
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81
dell’8/04/2011, misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri provenienti dai
Paesi Nord Africani. In particolare si è disposto che a questi stranieri venga rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi.
In Emilia-Romagna, con DGR 11/04/2011 n. 487 si sono adottati i primi provvedimenti
urgenti per avviare le operazioni di accoglienza dei rifugiati dei Paesi del Nord Africa.
Al fine di garantire agli immigrati una adeguata assistenza sanitaria su tutto il territorio
regionale, la Regione ha fornito indicazioni alle Aziende sanitarie affinché ai soggetti
individuati l’Azienda rilasci un tesserino di validità semestrale, eventualmente rinnovabile,
denominati PSU (Permesso Soggiorno per motivi Umanitari), riportante i dati anagrafici e
un codice identificativo denominato PSU.
Il codice PSU è composto di 16 caratteri, costruito in analogia al codice STP assegnato
agli stranieri temporaneamente presenti; tale codice dovrà essere riportato su tutte le
prescrizioni specialistiche a carico del SSN nel campo dedicato al Codice Fiscale al fine di
rendicontare le prestazioni erogate.
Le prestazioni saranno erogate senza alcun onere economico a carico dei soggetti
interessati.
Ai migranti dovranno essere fornite le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti e
indifferibili; tra queste devono ritenersi incluse le prestazioni sanitarie relative :
-
alla tutela della maternità e della gravidanza, a parità di condizioni con le
donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975 n.
405, 22 maggio 1978 n. 194 e del decreto ministeriale 10 settembre 1998;
-
alla tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con
legge 27 maggio 1991, n. 176;
-
ai programmi di medicina preventiva e alle prestazioni di cura a esse
correlate, a tute della salute individuale e collettiva;
-
agli
interventi
preventivi,
curativi
e
riabilitativi
degli
stati
di
tossicodipendenza (DPR 9/10/90 n.309 e successive modificazioni e
integrazioni, in particolare: Titolo VII, Capo II, Titolo X “Servizi per le
tossicodipendenza” e Titolo XI “Interventi preventivi, curativi e riabilitativi”).
20
L'organizzazione aziendale prevede che, di norma, il tesserino PSU venga rilasciato
presso le strutture dedicate, in sede di prima visita.
Tuttavia, nel caso in cui i migranti in questione si presentino allo Sportello unico, al fine del
rilascio del tesserino sanitario PSU, devono presentare il permesso di soggiorno
elettronico per motivi umanitari con validità semestrale.
E’ opportuno, onde evitare errori nella individuazione della tipologia di soggetto, richiedere
al migrante il documento rilasciato dall’autorità competente denominato “Titolo di viaggio
per stranieri”; infatti, come precisato dalla Regione, restano invariate le norme previste dal
D.Lgs. 286/98 e della successiva circolare del Ministero della Sanità n. 5/2000 relative
all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale degli stranieri con status di
rifugiato o con domanda di riconoscimento un corso (cioè a questi stranieri non deve
essere rilasciato tesserino PSU ma può essere iscritto al SSN).
Gli operatori rilasceranno il tesserino PSU attraverso lo specifico programma informatico,
analogo al programma utilizzato per il rilascio dei tesserini STP.
21
CITTADINI STRANIERI NON REGOLARMENTE SOGGIORNANTI - STP
Gli stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno,
temporaneamente presenti sul territorio nazionale, non hanno diritto all’iscrizione al
SSN.
Sono comunque garantite:
- le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti (non differibili senza pericolo per
la vita o danno per la salute della persona) o comunque essenziali
(prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non
pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che potrebbero determinare
maggiore danno alla salute o rischi per la vita) per malattia e infortunio.
- interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlati, a
salvaguardia della salute individuale e collettiva, e precisamente:
- tutela sociale della gravidanza e maternità
- tutela della salute del minore
- vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di prevenzione
collettiva autorizzati dalla Regione
- gli interventi di profilassi internazionale
- profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive e bonifica degli eventuali focolai
- tutte le attività finalizzate alla tutela della salute mentale, siano esse inquadrabili
come trattamento sanitario obbligatorio, o come interventi di altro tipo, secondo
quanto previsto dalla Legge n. 180/1978.
Le prestazioni devono essere pagate per intero se il cittadino non è indigente,
mentre se dichiara lo stato di indigenza deve pagare il ticket.
Il cittadino indigente non paga il ticket, a parità di trattamento con i cittadini italiani, per le
seguenti prestazioni:
- le prestazioni sanitarie di primo livello (medici di base)
- le urgenze di Pronto Soccorso
- le esenzioni per età, per bambini di età inferiore a 6 anni, adulti di età
- superiore a 65 anni
- lo stato di gravidanza
- le patologie esenti dal ticket certificate
Codice STP
L’assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno viene
erogata attraverso il rilascio di un tesserino con codice individuale STP (Straniero
Temporaneamente Presente) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili con
finalità prescrittive e di rendicontazione.
Il codice STP è un codice identificativo composto da 16 caratteri.
- Tre caratteri costituiti dalla sigla STP
- Tre caratteri costituiti da codice istat relativo alla regione
- Tre caratteri costituiti da codice istat relativo alla Asl che attribuisce il codice
- Sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio.
Validità del codice STP
Il codice STP ha validità su tutto il territorio nazionale e durata di sei mesi.
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E’ rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
Al fine del rilascio del tesserino STP, le informazioni da chiedere allo straniero, qualora
non fosse possibile esibire un documento di identità, sono:
- nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalità.
Il codice STP deve essere utilizzato per.
- La prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinicostrumentali, visite specialistiche, ecc.)
- La prescrizione di farmaci erogabili
- La rendicontazione, ai fini del rimborso da chiedere da parte della Asl al Ministero
dell’Interno e alla Regione, delle prestazioni erogate.
C:\Documents and Settings\usermdb\Documenti\manuale stranieri.doc
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iscrizione al - AUSL Romagna