GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ANCE CONFINDUSTRIA CUNEO GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI Compendio a schede a cura di Giacomo Tassone GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 97 gruppo giovani imprenditori ediliedili anceance gruppo giovani imprenditori confindustria cuneo confindustria cuneo l’esecuZione del contratto di appalto di lavori puBBlici Compendio a schede Aggiornato al D.P.R. n. 207/2010 (Nuovo regolamento appalti) e al d.l. 70/2011 convertito con l. n. 106/2011 a cura di giacomo tassone © 2011 confindustria cuneo – unione industriale della provincia di cuneo corso dante, 51 – 12100 cuneo tutti i diritti sono riservati. e’ vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. testi a cura di giacomo tassone Stampa: Tipolitoeuropa Cuneo giacomo tassone è responsabile dell’ufficio legale di confindustria cuneo. Premessa PREMESSA si è voluto realizzare un manualetto a schemi per fornire, a chi si divide fra cantieri e uffici, uno strumento utile di lavoro. vorrebbe essere un vademecum da consultare al bisogno, una bussola da cui ricevere i primi essenziali orientamenti sulla disciplina dell’esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici. non è un testo di studio, ma uno strumento di supporto a chi della materia ne abbia una frequentazione quotidiana e professionale. i contenuti tengono conto delle novità previste dal dpr n. 207 del 5 ottobre 2010 (nuovo regolamento appalti), pur mantenendo, in un confronto testuale diretto, anche la disciplina del vecchio dpr n. 554/1999 destinata gradualmente ad uscire di scena, ma che ancora trova vigenza in questa lunga transizione. al fine di agevolare questo passaggio di consegne tra vecchio e nuovo regolamento sì è voluto evidenziare con il colore blu le novità e con un sottofondo azzurro chiaro quelle parti che invece, a regime, saranno abrogate e sostituite dalla nuova normativa. analogo aggiornamento è stato compiuto per le novità introdotte dal d.l. n.70/2011, poi convertito con la l. n. 106/2011, che sono state inserite in grigio. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 3 Prefazione Il ginepraio di norme e la frequente difficoltà di individuare con certezza i tempi e i modi dell’iter procedimentale dei lavori pubblici è stato spesso tema di confronto e dibattito tra noi giovani imprenditori edili. Abbiamo avvertito la necessità di avere uno strumento adatto ai tempi, da poter consultare in cantiere e in ufficio, che potesse esser utile sia per gli imprenditori e i tecnici, che per chi opera nella Pubblica Amministrazione; una raccolta sintetica, ma esaustiva, di facile e rapida consultazione, in una veste grafica di immediata comprensione, insomma: qualcosa che aiutasse gli addetti ai lavori a non rimanere imprigionati nella palude normativa di settore. è nata così l’idea di realizzare un manuale che costituisse una sorta di prontuario per sciogliere con rapidità i dubbi e le domande in merito. Grazie alla grande professionalità di Giacomo Tassone, responsabile del nostro Ufficio legale, è stato possibile sviluppare il progetto, che oggi, con grande entusiasmo presentiamo a tutti. L’opera è il frutto della grinta dei giovani imprenditori edili di Cuneo. Con questa goccia d’acqua in mezzo al mare vogliamo gridare, in un momento storico di gravissima crisi economica, la passione per il nostro lavoro e la volontà delle giovani generazioni imprenditoriali di poter lavorare con regole certe e chiare, efficaci ed efficienti, con lo stimolo di mantenere quanto ci han dato i nostri predecessori e di lasciare, a chi ci seguirà, un Paese moderno in cui poter continuare a costruire. CUNEO, lì 20 gennaio 2012 Elena Lovera Presidente GGI ANCE Cuneo (2005-2011) 4 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo Prefazione Mi complimento con Elena per l’idea, dinamica e lungimirante, e per come, con tanto lavoro ed energia e grazie alla collaborazione dell’ufficio Legale della nostra Associazione e del nostro Consiglio direttivo dei Giovani imprenditori edili, sia riuscita a trasformarla in tempi brevi in questo manuale. E’ un connubio giuridico-imprenditoriale che unisce e agevola la comprensione di istituti importanti e complessi. Offre un link, una sponda tecnica al lettore, che lo può utilizzare “al bisogno”. Con pazienza, abbiamo visto continui cambiamenti della normativa di riferimento durante la stesura e la lettura della bozza del manuale, specialmente in questo ultimo periodo. Siamo partiti ragionando sul DPR n. 554/99 per poi seguire l’estenuante parto del DPR 207/2010 e i successivi aggiustamenti apportati dal D.L. n.70/2011 poi convertito in L. n. 106/11, senza contare i cambiamenti altalenanti di normative collegate al manuale che interferiscono sempre con il mondo dell’edilizia. Sono onorato di poter scrivere questa prefazione e occupo queste ultime righe per sottolineare che questo manuale è una dimostrazione di amor proprio verso il nostro settore, per qualità e contenuti, per dedizione e lavoro. L’auspicio è che sia soprattutto uno stimolo per i giovani che continuano ed intraprendono questa professione a viverla con passione e piacere e a costruirsela mattone su mattone. Un plauso sincero e di cuore a tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di questo manuale per il lavoro svolto e l’impegno profuso. CUNEO, lì 25 gennaio 2012 Gianluca Malacrino Presidente GGI ANCE Cuneo GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 5 6 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo Abbreviazioni ABBREVIAZIONI committente qualunque soggetto pubblico o privato che sia tenuto nell’affidamento di appalti o concessioni di lavori, servizi e forniture all’applicazione del d.lgs. n. 63/2006 DL RUP direttore dei lavori responsabile unico del procedimento SAL stato avanzamento lavori Autorità autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture CRE certificato di regolare esecuzione TAR tribunale amministrativo regionale d.lgs. decreto legislativo Codice d.l. l. codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – d.lgs. n. 163 del12 aprile 2006 decreto legge legge Legge Biagi d.lgs. n. 276/2003 Nuovo Reg. dpr n. 207 del 5 ottobre 2010 Reg. CGA CSA dm l.fal. dpcm dpr rd dpr n. 554 del 21 dicembre 1999 capitolato generale d’appalto - d.m. n. 145 del 19 aprile 2000 capitolato speciale d’appalto decreto ministeriale legge fallimentare – r.d. n. 267 del 16 marzo 1942 decreto del presidente del consiglio dei ministri decreto del presidente della repubblica regio decreto cc codice civile St. Lav. statuto dei lavoratori DPL direzione provinciale del lavoro cp c.c.n.l. codice penale contratto collettivo nazionale di lavoro sfondo azzurro la disciplina del reg. non più in vigore ma ancora applicata ai soli contratti i cui bandi di gara furono pubblicati prima dell’8 giugno 2011 azzurro le novità introdotte dal nuovo reg. grigio le novità introdotte dal d.l. 70/2011 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 7 Indice INDICE 1) La consegna dei lavori pag. pag. pag. pag. pag. 11 12 13 14 14 2) Il subappalto e cottimo pag. pag. pag. pag. pag. pag. 15 17 18 19 20 21 3) Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto 3.1 la determinazione del corrispettivo – i lavori a corpo e i lavori a misura 3.2 i lavori in economia contemplati dal contratto 3.3 i documenti di contabilità 3.3.1 il giornale dei lavori 3.3.2 il libretto delle misure 3.3.3 le liste settimanali 3.3.4 il registro di contabilità 3.3.5 il sommario del registro 3.3.6 lo stato di avanzamento lavori – sal 3.3.7 il certificato di pagamento di rate 3.3.8 la constatazione sullo stato dei lavori 3.3.9 il certificato di ultimazione lavori 3.3.10 il conto finale 3.3.11 le penali 3.4 le modalità di pagamento del corrispettivo per lavori, manufatti e materiali 3.5 l’adeguamento del corrispettivo 3.6 le trattenute del committente sul corrispettivo dovuto all’appaltatore 3.7 il pagamento del corrispettivo 3.7.1 le rate di acconto 3.7.2 la rata di saldo 3.7.3 i ritardi nei pagamenti 3.8 la cessione del credito pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 23 23 23 25 25 26 28 28 29 29 30 30 30 31 32 33 34 36 37 37 38 39 40 4) Le varianti in corso d’opera pag. 41 1.1 1.2 1.3 1.4 la consegna tardiva la consegna d’urgenza la consegna frazionata la consegna continuata 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 l’autorizzazione il subappalto delle opere superspecializzate i contratti di fornitura e posa in opera e nolo a caldo i contratti che non costituiscono subappalto la responsabilità dell’appaltatore 4.1 la tipologia delle varianti e i limiti generali al loro impiego 4.2 i casi in cui è legittima la variante in corso d’opera 4.2.1 la variante per errore progettuale 4.2.2 le varianti migliorative in diminuzione proposte dall’appaltatore 4.2.3 le varianti migliorative 4.2.3 le varianti di dettaglio 4.3 la formazione di una variante e la determinazione di nuovi prezzi 4.3.1 la determinazione di nuovi prezzi 8 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 43 44 46 47 47 48 48 49 Indice 5) Il termine di esecuzione 5.1 il ritardo e le penali pag. 52 6) La Sospensione e la ripresa dei lavori 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 la sospensione legittima per cause di forza maggiore la sospensione legittima per ragioni di pubblico interesse la sospensione inizialmente legittima che diventa successivamente illegittima la sospensione illegittima la sospensione parziale gli adempimenti e le competenze i casi e le ipotesi di soluzioni 7) Le riserve e l’accordo bonario 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 l’onere di iscrizione delle riserve – eccezioni - decadenza la sede delle riserve la tempestività delle riserve i contenuti delle riserve la rinuncia alle riserve e alla decadenza gli obblighi del dl l’accordo bonario la transazione 8) Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 pag. 51 la natura e la nozione le fasi della procedura la mancata emissione del certificato di collaudo l’inutile decorso del termine di sei mesi dall’ultimazione lavori l’esecuzione da parte dell’appaltatore di lavori aggiuntivi non autorizzati l’approvazione del collaudo il certificato di regolare esecuzione – il collaudo in corso d’opera la presa in consegna anticipata dell’opera il collaudatore 9) Lo scioglimento del contratto pag. 55 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 55 56 57 58 58 59 60 pag. 61 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 61 63 63 64 65 65 66 69 pag. 71 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 71 71 75 75 76 76 77 78 79 pag. 81 9.1 il recesso 9.2 la risoluzione per impossibilità sopravvenuta – inadempimento – ritardo – reati accertati 9.3 gli effetti della risoluzione 9.4 la risoluzione per inadempimento del committente e per eccessiva onerosità sopravvenuta 9.5 il fallimento dell’appaltatore (art. 81, rd n. 267/1942) pag. 81 Tavole di raffronto pag. 90 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo pag. 83 pag. 86 pag. 87 pag. 88 9 1. La consegna dei lavori 1. La consegna dei lavori Codice 119 - Reg. 129, 130, 131, 132 - CGA 9, 211 - Nuovo Reg. 153, 154, 155, 157, 15911 Nozione Operazioni di consegna 1295-6 ,1535-6 Caratteristiche Soggetti la consegna dei lavori è l’operazione che dà inizio all’esecuzione del contratto attraverso l’immissione dell’appaltatore nel possesso dell’area su cui deve essere realizzata l’opera. l’appalto in questo modo viene posto in esecuzione. la ricognizione delle aree. l’esecuzione dei tracciamenti. gli accertamenti di misura. il collocamento di sagome, di capisaldi altimetrici e planimetrici. l’immissione in possesso di cave, locali e mezzi d’opera. la redazione del verbale. non è un atto meramente simbolico: la verifica dei luoghi deve avvenire in concreto e l’area deve essere realmente libera da impedimenti. l’effettività: le condizioni devono perdurare durante tutta l’esecuzione, l’area deve continuare ad essere disponibile. e’ un atto incoercibile di cooperazione tra committente e appaltatore: nessuna delle due parti può essere coattivamente obbligata. le operazioni di consegna sono continuative: non possono essere interrotte e frazionate se non nei casi di cui ai punti 1.3 e 1.4. il rup il dl 1291-3 , 1531-3 autorizza il dl a procedere alla consegna. invita l’appaltatore l’invito: − è fatto per scritto; − − è effettuato con un preavviso sufficiente; è recapitato al domicilio eletto per il contratto; procede alla consegna; redige il verbale. l’appaltatore deve intervenire per assistere e accettare; deve farsi accompagnare da personale idoneo a compiere le operazioni di consegna; deve essere munito di idonea attrezzatura e dei materiali necessari a compiere le operazioni di consegna. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 11 1. La consegna dei lavori Effetti 1291-3, 1531-3 Termini per effettuare la consegna la decorrenza del termine contrattuale per l’esecuzione dalla conclusione delle operazioni di consegna. l’accertamento dello stato definitivo dei luoghi. l’appaltatore diventa detentore dell’area destinata alla formazione del cantiere. entro 45 gg. dalla data di stipula del contratto. casi particolari 1292, 1532 Verbale di consegna 130, 1313, 154, 1554 e’ redatto dal dl in contraddittorio con l’appaltatore deve contenere e’ unico per l’appalto integrato il termine per la consegna decorre dalla data di approvazione del progetto esecutivo. in assenza dell’appaltatore non si può procedere con atti equipollenti; l’appaltatore può iscrivere riserve. l’indicazione delle operazioni eseguite; per i cottimi il termine per la consegna decorre dalla data di accettazione dell’offerta; la presa d’atto che l’area è libera da persone e cose e che la situazione della stessa è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori. anche nel caso le operazioni si compiano in luoghi e momenti diversi rimane un solo verbale. 1.1. la consegna tardiva si determina quando: Nozione Ritardo per inerzia del committente 129 8- 9, 9, 1539, 157 la consegna non avviene entro i termini di legge; l’appaltatore è assente alla prima convocazione. l’appaltatore può: chiedere di recedere dal contratto; chiedere un maggiore compenso se il committente respinge l’istanza di recesso il compenso è: 12 calcolato secondo il cga; l’art. 157 reg.; richiesto con riserva sul verbale di consegna e quantificato e confermato sul registro di contabilità; recedere dal contratto nel caso il ritardo superi la metà del tempo utile contrattuale (45 gg. + ½ del termine contrattuale) o comunque i sei mesi complessivi. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 1. La consegna dei lavori Assenza dell’appaltatore alla prima convocazione 1297, 1537 Assenza dell’appaltatore anche alla seconda convocazione 129 , 153 7 nessuna conseguenza economica per l’appaltatore se la consegna avviene alla seconda convocazione. il termine per l’esecuzione inizia comunque a decorrere dalla data che era stata prevista per la prima consegna. il committente ha facoltà di: ingiustificata 7 risolvere il contratto; trattenere la cauzione definitiva; segnalare il fatto all’autorità; applicare per il futuro la causa di esclusione dalle procedure di affidamento prevista dalla lett. g) dell’art. 38 del codice. giustificata perché dovuta a cause non imputabili all’appaltatore il committente può risolvere il contratto. 1.2. la consegna d’urgenza Nozione 1291, 153 Presupposti e modalità 1294, 119 e’ la consegna che avviene per motivi d’urgenza successivamente all’aggiudicazione ma in momentanea assenza del contratto. l’esistenza di ragioni d’urgenza che determinano la necessità di un inizio immediato dei lavori. la necessità deve essere tale da rendere l’inizio dei lavori indilazionabile. il dl deve (*) indicare quali materiali l’appaltatore possa commissionare e quali lavorazioni eseguire in relazione al programma dei lavori; tenere conto di tutto ciò che viene predisposto o somministrato dall’appaltatore. Qualora il contratto non venga concluso la reintegrazione all’appaltatore è effettuata in base ai prezzi di mercato e non in base ai prezzi fissati dall’offerta perché il contratto non è intervenuto. non è consentita prima che siano decorsi 35 gg. dalla notifica dell’aggiudicazione definitiva, salvo che nelle procedure senza pubblicazione di bando di gara ovvero quando vi sia il rischio di un grave danno all’interesse pubblico che i lavori sono destinati a soddisfare (*). Sono ivi compresi i rischi di perdita di finanziamenti comunitari GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 13 1. La consegna dei lavori 1.3. la consegna frazionata Nozione Presupposti 130 , 154 6 6 lavori di notevole importanza ed estensione. la disponibilità soltanto parziale delle aree interessate. Effetti 130 , 154 6-7 6-7 Caso particolare 155 e’ la consegna che non riguarda la globalità delle aree ma singole porzioni di esse. 2-3 deve essere prevista nel csa, diversamente l’appaltatore può rifiutarla e pretendere la consegna unica entro i 45 gg. previsti. in ogni caso la consegna deve essere ultimata entro 45 gg. dalla stipula del contratto. sono redatti tanti verbali di consegna quante sono le frazioni di consegna delle aree. il termine per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale. l’appaltatore è tenuto a presentare il programma di esecuzione dei lavori con priorità per le lavorazioni previste sulle aree disponibili. regola generale: non si procede alla consegna qualora emergano differenze tra la condizione dei luoghi ed il progetto esecutivo. caso particolare: il rup dispone che il dl proceda alla consegna parziale se l’importo netto dei lavori non eseguibili a causa delle differenze riscontrate è inferiore al 20% dell’importo di aggiudicazione; se la mancata esecuzione non incide sulla funzionalità dell’opera o del lavoro. 1.4. la consegna continuata Nozione 1302, 1542 Caratteristiche 14 e’ la consegna che a causa dell’estensione delle aree avviene necessariamente in più giorni. il verbale rimane unico. il termine per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data di conclusione delle operazioni di consegna. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 2. Il subappalto e cottimo 2. Il subappalto e cottimo Codice 37, 118, 1227 - Reg. 72, 73, 74, 141 - Nuovo Reg. 107, 108, 109, 170 - l. 646/1982 21 – Legge Biagi 29 – dl. 223/2006 3528 – dpr 34/2000 all. A Nozione 141, 1706 Soggetti il subappalto: è il contratto mediante il quale una parte reimpiega nei confronti di un terzo la posizione che gli deriva da un contratto in corso, detto contratto base. (*) il cottimo: è l’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore. l’appaltatore: dà in affidamento i lavori in subappalto. il subappaltatore: esegue i lavori oggetto di subappalto. il committente: autorizza l’appaltatore ad affidare i lavori in subappalto. Presupposti e’ necessaria l’autorizzazione del committente (si veda 2.1.). Limiti 1413, 1703 72, 1227, 1411-2, 1184-9, 1702, 1072 e’ possibile concedere in subappalto: e’ possibile riaffidare – cd. “subappalto a cascata” – esclusivamente la posa in opera di: non è possibile: fino al 30% (**) delle lavorazioni comprese nella categoria prevalente; fino al 30% delle lavorazioni relative alle opere superspecializzate; fino al 100% delle lavorazioni comprese nelle categorie diverse dalla prevalente. os4 impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto; os5 impianti pneumatici, impianti antintrusione; os13 strutture e elementi prefabbricati prodotti industrialmente; os18-a componenti strutturali in acciaio; os18-B componenti per facciate continue. il subappalto a cascata: riaffidamento delle stesse lavorazioni oggetto di subappalto in ulteriore subappalto a terzi; stipulare un contratto di subappalto con un ribasso superiore al 20% rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione. (***) (*) Cancrini A., Petullà F., “Subappalto di lavori, servizi e forniture” EPC Libri, 2003 (**) Il limite scende al 20% qualora i lavori siano stati affidati tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara. (***) L’art. 1184 del Codice non presuppone una necessaria e totale corrispondenza tra le voci di prezzo unitari del contratto principale e quelle del subappalto. L’appaltatore può affidare in subappalto soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara (TAR Lazio n. 32134/2010) GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 15 2. Il subappalto e cottimo Pagamento 37 , 118 , 170 11 3 7 il committente può pagare Profili penali 21 il subappaltatore direttamente: l’appaltatore comunica al committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con specificazione dell’importo e proposta motivata di pagamento; l’appaltatore: l’appaltatore trasmette al committente le fatture quietanzate dal subappaltatore entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti. se l’appaltatore contesta la regolarità dei lavori eseguiti al subappaltatore e sempre che quanto contestato sia accertato dal dl, il committente sospende i pagamenti per una quota corrispondente nella misura accertata dal dl. il sistema di pagamento diretto al subappaltatore deve essere indicato nel bando di gara. e’ previsto per legge nel caso di subappalto delle opere superspecializzate. il subappalto non autorizzato costituisce reato possono commetterlo l’appaltatore e il subappaltatore; − − • • • • 16 − l’appaltatore è punito con la pena dell’arresto da 6 mesi a 1 anno e con l’ammenda non inferiore a un terzo del valore del contratto di subappalto e non superiore a un terzo del valore del contratto di appalto; il subappaltatore è punito con la pena dell’arresto da 6 mesi a 1 anno e con l’ammenda pari a un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto. si perfeziona con l’esecuzione del contratto di subappalto nelle more o in assenza di autorizzazione; la richiesta di autorizzazione successiva non estingue il reato; il subappalto non autorizzato legittima il committente a chiedere la risoluzione del contratto di appalto; il committente non può rilasciare successivamente all’inizio dei lavori l’autorizzazione “in sanatoria”. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 2. Il subappalto e cottimo 2.1. l’autorizzazione Presupposti 1182-8, 1413, 1703 l’indicazione da parte dell’appaltatore, in sede di offerta, delle lavorazioni o delle parti di opere che intende subappaltare. la presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto a cura dell’appaltatore. l’istanza deve essere accompagnata: Nel subappalto a cascata 1703 il committente deve procedere all’autorizazione o al diniego entro 30 gg. dal ricevimento dell’istanza. dall’indicazione del soggetto subappaltatore e dei lavori che si intendono subappaltare; dal contratto di subappalto - può essere presentato anche successivamente purché 20 gg. prima dell’inizio dell’esecuzione; dalla documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, di tutti i requisiti generali e speciali – attestazione soa e dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del codice - richiesti per l’importo e l’oggetto del subappalto; dalla dichiarazione del subappaltatore circa la composizione societaria ai sensi dell’art. 1, dpcm 11 maggio 1991, n. 187 non richiesta per le società di persone; dalla dichiarazione dell’appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cc, con l’appaltatore. decorso il termine l’autorizzazione si intende concessa e opera il silenzio-assenso; il termine, per giustificato motivo, può essere prorogato dal committente una sola volta; i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono dimezzati per i subappalti di importo inferiore al 2% del valore del contratto di subappalto o di importo inferiore a 100 mila euro. nel riaffidamento di opere a terzi da parte del subappaltatore (si veda paragrafo Limiti), non è necessaria l’autorizzazione del committente. l’appaltatore è tenuto a darne semplice comunicazione preventiva alla stipulazione. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 17 2. Il subappalto e cottimo 2.2. il subappalto delle opere superspecializzate Disciplina 37 11 Opere superspecializzate sono opere superspecializzate: 724 Assimilazione alle categorie SOA Allegato A Qualora nell’oggetto dell’appalto rientrino, oltre i lavori prevalenti, opere superspecializzate di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, l’appaltatore può subappaltarne fino ad un massimo del 30%. il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato dal committente direttamente al subappaltatore. il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico; l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia; l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto; l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione; l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili; i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi; la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi; i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici; la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente; l'armamento ferroviario; gli impianti per la trazione elettrica; gli impianti di trattamento rifiuti; gli impianti di potabilizzazione. Questo confronto assume rilevanza soltanto fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento. autorità: le categorie, che devono essere considerate altamente specializzate e che sono tutte a qualificazione obbligatoria, sono: os2, 0s3, 0s4, 0s5, 0s11, 0s13, 0s14, 0s16, os17, os18, 0s19, 0s20, 0s21, 0s22, os27, 0s28, 0s29, 0s30, 0s33, 0g12. - determinazione 20/12/2001, n. 25 - giurisprudenza: non sono superspecializzate le opere appartenenti alle categorie generali (og) ad eccezione della og12. - Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6701; TAR Piemonte, Sez. II, 13 dicembre 2005, n. 4002 - 18 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 2. Il subappalto e cottimo Opere superspecializzate 1072 sono opere superspecializzate: og 11 - impianti tecnologici; og 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; os 2-a - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; os 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario; os 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie; os 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; os 5 - impianti pneumatici e antintrusione; os 8 - opere di impermeabilizzazione; os 11 - apparecchiature strutturali speciali; os 12-a - barriere stradali di sicurezza; os 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; os 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; os 18-a - componenti strutturali in acciaio; os 18-B - componenti per facciate continue; os 20-a - rilevamenti topografici; os 20-B - indagini geognostiche; os 21 - opere strutturali speciali; os 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione; os 25 - scavi archeologici; os 27 - impianti per la trazione elettrica; os 28 - impianti termici e di condizionamento; os 29 - armamento ferroviario; os 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; os 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità. 2.3. i contratti di fornitura e posa in opera e nolo a caldo Nozione 118 11 Assimilazione al subappalto sono previsti dalla legge requisiti in presenza dei quali un contratto che abbia ad oggetto attività che richiedano l’impiego di manodopera fornitura con posa in opera e noli a caldo di attrezzatura – è assimilato ad un contratto di subappalto. Quando contemporaneamente vi siano: l’impiego di manodopera in cantiere; l’incidenza del costo della dell’importo del contratto; manodopera superiore al 50% l’importo del contratto da affidare superiore al 2% del contratto principale o superiore a 100 mila euro. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 19 2. Il subappalto e cottimo Effetti Impossibilità di assimilazione al subappalto erosione della quota di lavorazioni che è possibile affidare in subappalto. e’ possibile subappaltare: fino al 30% della categoria prevalente; fino al 30% delle opere superspecializzate; fino al 100% delle categorie scorporabili. Quando manchi anche soltanto una delle seguenti condizioni: Effetti necessità dell’autorizzazione del committente. l’impiego di manodopera in cantiere; l’incidenza del costo della manodopera superiore al 50% dell’importo del contratto; l’importo del contratto da affidare superiore al 2% del contratto principale o superiore a 100 mila euro. i contratti di fornitura con posa in opera o i noli a caldo: sono soggetti a semplice comunicazione al committente; la comunicazione deve contenere: il nome del sub-contraente; l’importo del contratto; l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. non incidono sulla quota di lavorazioni che è possibile affidare in subappalto. 2.4. i contratti che non costituiscono subappalto Nozione 11812 non è subappalto: 20 l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. Specificità dell’attività e’ una lavorazione unitariamente considerata, nell’ambito di una più ampia categoria di lavoro. Lavoratore autonomo e’ il lavoratore, anche artigiano, che opera in cantiere con attività prevalentemente, se non esclusivamente, personale e con mezzi propri. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 2. Il subappalto e cottimo 2.5. la responsabilità dell’appaltatore Responsabilità verso il committente Solidarietà passiva con il subappaltatore 3528, 1184 l’appaltatore garantisce direttamente il committente per l’operato del subappaltatore. nei confronti: dei dipendenti del subappaltatore per il trattamento retributivo; limiti dei dipendenti del subappaltatore, di inps, inail e cassa edile per i versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi; del fisco per le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente; 1186, 292 limiti di estensione: soltanto con riferimento ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell’ambito del contratto di subappalto; temporali: la solidarietà cessa decorsi due anni dall’ultimazione lavori. di estensione: soltanto con riferimento ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell’ambito del contratto di subappalto; temporali: la solidarietà cessa con la prescrizione del debito del lavoratore nei confronti del fisco – al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. di chiunque per l’adempimento degli obblighi di sicurezza. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 21 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto Codice 117, 118, 125, 133, 136, 141 – Reg. 88, 101, 102, 114, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 183, 188, 192, 208 – CGA 5, 7, 13, 18, 21, 22, 23, 28, 29 – Nuovo Reg. 4, 5, 6, 123, 124, 141, 143, 144, 145, 159, 171, 172, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 202, 211, 216, 219, 237 - cc 1454, 1455, 1460, 1676, 2215, 2219, 2699, 2700 - St. Lav 36 - Circolare Min. Lav. 12/07/2005 - l. n. 52/1991 1 3.1. la determinazione del corrispettivo – i lavori a corpo e i lavori a misura la determinazione del prezzo di un appalto può avvenire: A corpo A misura il prezzo pattuito è fisso ed invariabile e non può essere effettuata alcuna verifica delle misure per determinare il corrispettivo e il valore delle opere eseguite. il prezzo riguarda il complesso delle opere previste dal progetto. il corrispettivo pattuito può variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva di opere eseguite e misurate. i prezzi unitari sono invariabili. sono determinati: A corpo e a misura in funzione di un’unità di misura propria di un’opera finita (es. metro lineare di strada); in funzione di un’unità di misura propria di ciascuna categoria di opere necessarie per realizzare il lavoro nel suo complesso (es. metri cubi di scavo, kg di ferro). il prezzo complessivo è presunto. il progetto individua le parti contabilizzate a corpo e le parti contabilizzate a misura. 3.2. i lavori in economia contemplati dal contratto Precisazione Nozione 125 153, 179 esiste un’accezione comunemente impiegata dell’espressione “lavori in economia” che riguarda un sistema autonomo di affidamento ed esecuzione di un’opera pubblica attraverso il ricorso al cottimo fiduciario o all’amministrazione diretta e che è estranea alla trattazione di questo capitolo. i lavori in economia previsti in contratto riguardano lavorazioni accessorie e di rifinitura non meglio specificate all’interno del contratto stesso. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 23 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto Caratteristiche 153, 179 i lavori in economia: riguardano lavorazioni accessorie e di modesta entità difficilmente individuabili e/o quantificabili in sede di progetto e sono inizialmente indeterminate; sono stimati e indicati dal progettista nelle somme a disposizione; sono individuati dal dl durante l’esecuzione nei limiti delle somme indicate nel progetto; sono soggette al ribasso d’asta in quanto costituiscono una categoria di lavorazioni comprese nel contratto. i costi della manodopera e dei mezzi sono contabilizzati al lordo del ribasso (*). sono inseriti in contabilità Modalità di esecuzione Esecuzione su fattura 161,166, 186, 192 Esecuzione su liste settimanali 162, 187 le somministrazioni di materiali secondo i prezzi di elenco al netto del ribasso d’asta; la mano d’opera, trasporti e noli secondo le tariffe locali vigenti incrementati di spese generali ed utili; con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente sulle spese generali e utili. su fattura: quando la prestazione non sia eseguibile dall’appaltatore ma debba essere commissionata a terzi. su liste settimanali: quando l’appaltatore metta a disposizione del committente (dl) operai, mezzi e materiali con cui il dl procede alle lavorazioni necessarie. il dl verifica la corrispondenza tra i preventivi accettati e lo stato di fatto al termine dei lavori. all’esito della verifica del dl le fatture sono pagate all’appaltatore. le fatture sono iscritte quietanzate. nei conti solo una volta soddisfatte e l’appaltatore non risponde di danni arrecati a terzi perché non ha funzioni di sorveglianza. il dl prende nota delle somministrazioni su un brogliaccio che poi riversa nell’apposita lista. l’appaltatore adempie al suo obbligo semplicemente mettendo a disposizione mezzi e manodopera. l’appaltatore sottoscrive la lista. l’appaltatore non ha obbligazione di risultato. l’appaltatore non garantisce contro i vizi dell’opera. i prezzi delle somministrazioni sono individuate in apposito elenco. i prezzi dell’elenco non sono soggetti a ribasso. il pagamento dei lavori in economia costituisce un semplice rimborso dei costi sopportati dall’appaltatore per le somministrazioni. il ribasso applicato alla voce dei lavori in economia previsti in contratto, costituita per intero dalle somministrazioni dell’appaltatore, non assoggettate al ribasso d’asta, produce l’unico effetto di ridurre l’importo a disposizione del dl (*). (*) si chiarisce l’affermazione con un esempio: se il progetto individua come somma a disposizione del DL per lavori in economia l’importo di 100 e l’aggiudicatario ha offerto un ribasso del 15%, l’importo a disposizione del DL scenderà a 85, ma non si riducono i prezzi che dovranno essere corrisposti all’appaltatore al lordo del ribasso (art. 153, Reg.) 24 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto 3.3. i documenti di contabilità Caratteristiche 155, 2219, 2699, 2700 180 i documenti contabili: sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge; sono redatti da pubblici ufficiali; accertano fatti giuridicamente rilevanti; offrono piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestano e della provenienza di chi li redige; hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa; devono accertare e registrare i fatti contemporaneamente al loro accadere; devono rispettare le norme di un’ordinata contabilità. devono permettere al dl: di rilasciare prontamente i sal; di controllare lo sviluppo dei lavori; di impartire le debite disposizioni; di promuovere senza ritardo i provvedimenti opportuni in caso di mancanza dei fondi; senza spazi in bianco; senza interlinee; senza trasporti in margine; senza abrasioni; con correzioni che lascino leggibile il testo cancellato. 3.3.1. il giornale dei lavori Compilazione il giornale dei lavori: 157, 182 è curato dal dl; è compilato secondo precise modalità; giornaliera: mano a mano che i lavori progrediscono; cronologica: i fatti annotati devono essere ordinati in successione temporale; è soggetto all’imposta di bollo in caso d’uso. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 25 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto Contenuti e annotazioni 157, 182 il giornale dei lavori riporta: l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono i lavori; la specie e il numero di operai impiegati nei lavori; l’attrezzatura tecnica impiegata nei lavori; ogni aspetto che interessi economico; l’andamento tecnico ed le osservazioni meteorologiche e idrometriche; le indicazioni sulla natura dei terreni; le particolarità utili; gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni: le relazioni indirizzate al rup; i processi verbali di: i verbali di: del rup; del dl; consegna lavori; accertamento dei fatti; esperimento di prove; contestazione del dl; sospensione dei lavori; ripresa dei lavori; pesatura; prelievo campioni; concordamento nuovi prezzi; collaudi in corso d’opera. 3.3.2. il libretto delle misure Funzione 158, 183 il libretto delle misure registra le misurazioni e le classificazioni delle lavorazioni eseguite. in particolare: 26 il genere di lavorazione o provvista classificata secondo la denominazione di contratto; la parte di lavorazione eseguita ed il posto; le figure quotate delle lavorazioni eseguite quando vi sia il caso; le altre memorie esplicative della forma e del modo di esecuzione. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto Compilazione 158, 159,160, 183, 184, 185 negli appalti a corpo la compilazione: negli appalti a misura in ogni appalto contiene l’indicazione delle quote percentuali delle lavorazioni eseguite; è periodica. la compilazione: avviene solo in occasione di ogni sal; avviene sul luogo o immediatamente dopo l’esecuzione della lavorazione misurata; riporta le misurazioni effettuate; è costante. la compilazione: è curata dal dl; può essere unica per lavori semplici e di modesti importi; può essere distinta per categorie di lavorazioni; va eseguita in contraddittorio; l’appaltatore: − deve essere invitato; − − − deve riportare − − − − − può presenziare; può iscrivere riserva; è chiamato a firmare il libretto dopo il dl; il genere di lavorazione secondo la denominazione del contratto; la parte di lavorazione eseguita e il posto; le figure quotate delle lavorazioni eseguite quando occorra; i documenti utili a spiegare la forma e il modo di esecuzione; i criteri e il processo di calcolo con cui sono state effettuate le misurazioni con i relativi dati di partenza nel caso le quantità siano desumibili attraverso l’applicazione di medie. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 27 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto 3.3.3. le liste settimanali Funzione Contenuto 162, 187 le liste settimanali sono il documento contabile nel quale vengono registrati i lavori in economia previsti da contratto (si veda punto 3.2.). nelle liste settimanali sono annotate le somministrazioni fornite dall’appaltatore. in particolare: Compilazione 162,1661 le giornate di lavoro della manodopera impiegata; le giornate di noli e di mezzi d’opera utilizzati; le provviste somministrate. il dl annota su un brogliaccio le somministrazioni e le riversa successivamente nel registro di contabilità. le liste possono essere distinte secondo la natura delle somministrazioni quanto queste assumano una certa importanza. l’appaltatore è chiamato alla sottoscrizione delle liste settimanali. 3.3.4. il registro di contabilità Funzione il registro di contabilità Contenuto 1631 Compilazione 163,164, 18, 2215, 211 il registro di contabilità riporta il registro di contabilità è curato dal dl; 28 quanto registrato sul libretto delle misure; 1656 determina la maturazione del corrispettivo dell’appaltatore. quanto annotato sulle liste settimanali. registra l’avanzamento dei lavori; Contabilità provvisoria accerta e riassume l’intera contabilità dei lavori; è un unico documento; per i lavori su edifici e altre opere d’arte di grande importanza è possibile tenere uno speciale registro separate; è compilato in ordine cronologico; è preventivamente numerato e sottoscritto in ogni pagina dal rup e dall’appaltatore; è bollato in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese; è firmato dall’appaltatore che può firmare con riserva; è successivamente firmato dal dl e dal rup. ove non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione il dl può registrare in partita provvisoria sui documenti contabili le quantità dedotte da misurazioni sommarie. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo in questo caso l’onere dell’immediata riserva opera solamente in sede di contabilizzazione definitiva. 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto 3.3.5. il sommario del registro Funzione 167, 193 Compilazione il sommario del registro riassume le risultanze del registro di contabilità per consentire un quadro sintetico d’insieme sull’avanzamento e l’ammontare progressivo dei lavori. nei lavori a misura nei lavori a corpo 163,164, 188, 189 di ciascuna partita è indicata la quantità globale in relazione a ciascun sal. di ciascuna partita è indicata la quota complessiva raggiunta in relazione a ciascun sal. 3.3.6. lo stato di avanzamento lavori – sal Nozione Presupposti 1681-3, 1941-3 i sal: Contenuti 1681, 1941 1682, 1942 devono essere previsti dal csa; devono essere emessi una volta raggiunti gli importi di lavori eseguiti fissati dal csa per il pagamento della rata d’acconto documentata dal registro di contabilità; il sal può essere redatto sotto la seguono la sottoscrizione responsabilità del dl su misure e del libretto delle misure e computi provvisori sempre che il del registro di contabilità. libretto delle misure sia stato firmato. i sal contengono: Compilazione il sal è il documento contabile che permette di effettuare il pagamento delle rate d’acconto. il riassunto di tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite dall’inizio dei lavori; la copia degli eventuali nuovi prezzi con l’indicazione degli estremi dell’approvazione; l’importo dei lavori e dei materiali a piè d’opera al lordo del ribasso d’asta; una dichiarazione del dl che attesta la percentuale di lavori eseguiti ai fini della determinazione degli oneri per la sicurezza e dello svincolo progressivo della cauzione definitiva. il sal può essere redatto in due modi: sulla base di quanto risulta dal registro di contabilità; utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o per categoria riepilogati nel sommario del registro di contabilità. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 29 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto 3.3.7. il certificato di pagamento di rate Nozione 169, 195 Compilazione 169, 29, 143, 195 il certificato di pagamento di rate è quel documento contabile che permette al committente di emettere il mandato di pagamento. il certificato di pagamento: è compilato dal rup sulla base del sal emesso; la compilazione deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 45 gg. dalla maturazione del sal secondo le previsioni del csa. è emesso in due copie da inviare al committente in originale; viene annotato nel registro di contabilità. 3.3.8. la constatazione sullo stato dei lavori il dl è tenuto in ogni caso a redigere alla data di scadenza contrattuale un verbale di constatazione sullo stato dei lavori in contraddittorio con l’appaltatore. Nozione 1991 Funzione permette di verificare le cause e l’imputabilità del ritardo con possibilità dell’appaltatore di avanzare tempestivamente le proprie contestazioni nel momento in cui il ritardo incomincia ad assumere una rilevanza contrattuale. 3.3.9. il certificato di ultimazione lavori Presupposti Forma il certificato di ultimazione lavori è redatto: 1721, 212 15912, 1991 1721, 199 30 il certificato di ultimazione lavori attesta in modo formale l’avvenuta ultimazione dei lavori. Funzione l’appaltatore segnala al dl l’intervenuta ultimazione lavori. in contraddittorio con l’appaltatore; Qualora vi sia controversia tra appaltatore e dl circa l’avvenuta ultimazione, si redige in contraddittorio un processo verbale delle circostanze contestate sulla base del quale il rup convoca le parti e decide. − l’appaltatore ha l’obbligo di uniformarsi ma ha la facoltà di iscrivere riserva sul registro di contabilità. in doppio esemplare; con le modalità con cui è redatto il verbale di consegna lavori. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto Contenuti 1722, 1992 il certificato di ultimazione lavori deve richiamare: Effetti 1411, 1011, 1881, 2082, 22, 23, 1231, 145, 2161, 2373 gli estremi del contratto e del progetto; il verbale di consegna; piccola entità ripresa; non incidenti sull’uso e lai verbali di sospensione e l’eventuale termine perentorio concesso all’appaltatore, non superiore a 60 gg., per il completamento di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera; il mancato rispetto del termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione lavori. i giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale fissato. il certificato di ultimazione lavori: fissa gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo e quindi rende possibile determinare l’ammontare della penale stabilita dal csa per il ritardo o il premio di accelerazione per l’anticipo; fa decorrere il termine di: 30 gg. entro cui il committente deve procedere alla nomina del collaudatore; 3 mesi entro cui deve essere emesso il cre; 6 mesi entro cui deve essere completato il collaudo dell’opera; 12 mesi allo scadere del quale va svincolata la cauzione definitiva e la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi; 12 mesi entro cui devono essere rilasciate, per i lavori di importo superiore a 10 milioni dsp, le polizze di cui all’art. 129, c. 2, del codice. 3.3.10. il conto finale Funzione il conto finale: fotografa lo stato dei lavori alla loro completa ultimazione; determina l’importo della rata di saldo. l’importo della rata di saldo si calcola sul totale dei lavori depurato delle anticipazioni, degli acconti e della penale o con l’aggiunta del premio di accelerazione ove previsto. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 31 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto Procedimento 173, 174, 175, 200, 201, 202 il dl entro il termine fissato dal csa compila il conto finale. il dl trasmette il conto finale al rup, unitamente alla sua relazione. il rup esamina i documenti acquisiti e invita l’appaltatore: l’appaltatore, presa conoscenza degli atti: a prendere cognizione del conto finale; a sottoscrivere il conto finale entro 30 gg. non può iscrivere riserve diverse da quelle già iscritte nel registro di contabilità; deve, a pena di decadenza, richiamare le riserve già iscritte nel registro di contabilità; firma il conto finale. − se l’appaltatore non firma il conto finale, si presume che l’abbia definitivamente accettato. 3.3.11. le penali Disciplina 117, 136, 22, 23, 145 Penali intermedie 1455 Sedi della penale 1456 32 sono indicate in contratto per il ritardato adempimento. sono stabilite in misura giornaliera tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. non possono superare il 10%. raggiunto il limite max, il rup deve procedere alla risoluzione del contratto. in presenza di un’esecuzione articolata in più parti, il csa può prevedere l’applicazione di penali per il ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti. possono essere escluse dai contratti che prevedano anche la progettazione definitiva e/o esecutiva. le penali sono applicate dal rup in sede di conto finale (3.3.10). non possono essere applicate a partire dal sal. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto 3.4. le modalità di pagamento del corrispettivo per lavori, manufatti e materiali Il corrispettivo per i lavori 1331bis, 114, 141 il corrispettivo viene erogato all’appaltatore: attraverso anticipazioni sull’importo contrattuale; le anticipazioni sono possibili: se il bando di gara individua i materiali da costruzioni che ne possono beneficiare; se l’appaltatore presenta la fattura o altro documento che comprovi l’acquisto dei materiali; se i materiali acquistati dall’appaltatore sono stati accettati dal dl; se l’appaltatore fornisce garanzia fideiussoria – bancaria o assicurativa – di importo pari al pagamento anticipato maggiorato dell’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento secondo il cronoprogramma. attraverso i sal fissati dal csa a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti; a scelta del committente due sono i criteri alternativi per fissare la maturazione dei sal: possono essere corrisposti a cadenza temporale fissa (es. ogni mese); oppure a cadenza temporale indeterminata, ma, in base alle risultanze del registro di contabilità, ogni qualvolta i lavori eseguiti raggiungano un determinato importo (es. ogni 100 mila euro). Il corrispettivo per i manufatti 281, 1804 attraverso il saldo finale. per manufatto si intende una costruzione già realizzata fuori del cantiere che abbia richiesto operazioni più o meno complesse (es. infissi). il corrispettivo viene liquidato all’appaltatore soltanto dopo la posa in opera del manufatto. il csa può prevedere la contabilizzazione del manufatto a pié d’opera quando ve ne siano i presupposti. per la contabilizzazione: il valore del manufatto deve essere superiore al costo necessario alla sua posa in opera; ll dl, constatata la qualità e conformità dei manufatti, li deve preventivamente accettare; l’accredito all’appaltatore non può essere superiore alla metà del prezzo del manufatto. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 33 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto Il corrispettivo per i materiali 282, 1805 per materiali si intendono tutti i prodotti da mettere in opera che non abbiano le caratteristiche del manufatto (es. cemento, ghiaia, ferro). Determinazione del valore di manufatti e materiali 28 , 180 2 5 il corrispettivo viene liquidato all’appaltatore nella misura fissa del 50% del valore dei materiali, quando questi siano introdotti in cantiere. per la contabilizzazione è necessario che: il dl, constatata la qualità e conformità dei materiali, li abbia preventivamente accettati. la determinazione del valore può avvenire: attraverso il prezzo specifico indicato in contratto; i criteri impiegabili possono essere: attraverso altri criteri quando il prezzo non il ricorso alle analisi di progetto; sia indicato o facil il ricorso alle fatture di acquisto esibite mente individuabile. dall’appaltatore; Difetti, inadeguatezze e perimento dei manufatti e dei materiali il csa non abbia escluso il parziale pagamento dei materiali prima della loro posa in opera; 283, 181, 1806 il ricorso alle valutazioni del dl attraverso i canoni dell’esperienza tecnica. il rischio e il pericolo di difetti, inadeguatezze e perimento dei manufatti e dei materiali portati in contabilità rimangono in capo all’appaltatore. il dl può rifiutarli anche dopo la loro accettazione e messa in opera qualora ne abbia rilevato difetti o inadeguatezze. 3.5. l’adeguamento del corrispettivo Limiti all’adeguamento del corrispettivo nell’ambito degli appalti pubblici di lavori è vietata la revisione dei prezzi e non si applica l’art. 1664, c. 1, cc (*) 1332 Prezzo chiuso. Adeguamento dovuto all’inflazione 1333, 172 l’unico meccanismo di adeguamento del corrispettivo applicabile è quello del cosiddetto “prezzo chiuso”. e’ possibile un adeguamento per la differenza tra il tasso di inflazione programmato e il tasso realmente registrato dall’istat per la parte che eccede il 2%. l’appaltatore deve farne richiesta entro 60 gg. dalla pubblicazione del decreto ministeriale. il rup dispone che il dl entro i 45 gg. successivi effettui i conteggi. entro 45 gg. dalla consegna dei conteggi il rup verifica la disponibilità di fondi e validati i conteggi dispone il certificato di pagamento. (*) Codice civile - Art. 1664, c. 1 Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. 34 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto Compensazione. Adeguamento dovuto a seguito di circostanze eccezionali ci deve essere una variazione del prezzo dei singoli materiali. la variazione deve essere superiore al 10% rispetto al prezzo medio rilevato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta con decreto da emettersi entro il 31 marzo di ogni anno. 1331bis, 4-7, 171 la variazione deve essere dovuta a circostanze eccezionali non prevedibili. l’appaltatore ha diritto all’adeguamento per la metà della percentuale eccedente il 10% (*) della variazione accertata dal ministero e per le quantità contabilizzate. l’adeguamento non può avvenire qualora il corrispettivo sia stato anticipato. la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta. la compensazione avviene al netto delle eventuali altre già riconosciute. l’appaltatore non può formulare riserve sulle compensazioni. Calcolo della compensazione 171 il dl determina la compensazione secondo la seguente procedura: fase a): le variazioni percentuali annuali che eccedono il 10% sono applicate al singolo materiale rilevato dei decreti ministeriali annuali nell’anno di presentazione dell’offerta; fase b): le variazioni di prezzo unitario determinate secondo la procedura di cui alla fase a) è applicata alle quantità del singolo materiale contabilizzate nell’anno solare precedente; verifica l’effettiva maggiore onerosità subita dall’appaltatore tramite l’esame della documentazione prodotta dall’appaltatore; qualora la maggiore onerosità provata dall’appaltatore sia relativa a una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel dm annuale, la compensazione è riconosciuta limitatamente a quella parte inferiore determinata nella misura eccedente il 10%. Termini del procedimento per la compensazione 171 entro 60 gg. dalla pubblicazione del dm, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta istanza di compensazione. il rup dispone che il dl entro 45 gg. dall’istanza effettui i conteggi. entro 45 gg. dalla presentazione dei conteggi il rup verifica la disponibilità di somme, valida i conteggi ed emette il certificato di pagamento. la procedura da parte del committente in presenza di variazioni negative dei prezzi accertati dal dm è avviata entro 60 gg. dalla sua pubblicazione. (*) modifica introdotta dal d.l. n. 70/2011 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 35 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto Anticipazioni del prezzo 1331bis il committente può individuare nel bando di gara i materiali, le modalità e i tempi di pagamento degli stessi. resta ferma l’applicazione dei prezzi contrattuali. i lavori devono essere iniziati e il loro avanzamento in linea con il cronoprogramma. i materiali il cui costo è oggetto di anticipazione sono soggetti alla preventiva accettazione dl dl. per tali materiali non si applica né il prezzo chiuso, né la compensazione. il pagamento dei materiali è subordinato al preventivo rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore del committente di importo pari a quello dei materiali maggiorato dell’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma. 3.6. le trattenute del committente sul corrispettivo dovuto all’appaltatore Gli obblighi dell’appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti 36, 1886, 7, 41 nei confronti dei lavoratori dipendenti l’appaltatore, nell’esecuzione del contratto, deve: l’appaltatore deve pagare: applicare condizioni non inferiori a quelle risultanti la retribuzione fissata dai c.c.n.l. e dagli dai contratti collettivi di eventuali contratti integrativi provinciali e/o lavoro della categoria e dal contratto di lavoro individuale; della zona; i premi assicurativi inail; i contributi previdenziali inps; i contributi cassa edile nel caso di imprese che applichino il c.c.n.l. dell’edilizia. osservare le norme sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; Corrispettivo come garanzia per i lavoratori 7, 1013, 42-3, 5, 1233, 1676 garantire dell’osservanza degli obblighi suddetti anche i lavoratori dipendenti del subappaltatore. il corrispettivo contrattuale dovuto all’appaltatore garantisce: il committente: il pagamento delle retribuzioni versa ai lavoratori le retribuzioni non corrisposte dei lavoratori didetraendone l’importo dal credito dell’appaltatore/subpendenti dell’apappaltatore (in caso sia previsto il pagamento diretto paltatore/subapal subappaltatore); paltatore; può valersi della cauzione definitiva per sanare le inadempienze dell’appaltatore; 36 il pagamento dei premi assicurativi e contributi previdenziali in favore dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore/ subappaltatore e dovuti agli enti preposti; il committente: trattiene lo 0,5% su ogni pagamento da effettuare all’appaltatore; − sulle trattenute dello 0,5%; versa direttamente agli enti − sul corrispettivo ancora dovupreposti i manto all’appaltatore, qualora le cati premi e/o trattenute siano insufficienti; contributi valen− sulla cauzione definitiva, in uldosi: tima istanza. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto Adempimenti preliminari al pagamento del corrispettivo circ.mini,lav 12/7/05, 72, 5, 63-5 prima di effettuare il pagamento: il rup dà comunicazione scritta, a inps, inail e cassa edile, con avviso di ricevimento, dell’emissione di ogni certificato di pagamento; il committente acquisisce il durc dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori; il committente dispone il pagamento, a valere sulle somme trattenute, dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne abbiano richiesto il pagamento nelle forme di legge; Pagamento diretto ai lavoratori delle retribuzioni il committente svincola le somme trattenute con la liquidazione del conto finale qualora gli enti interpellati non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione del rup. ove il committente abbia notizia di mancati pagamenti delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore: 13, 5 tramite il rup, invita per iscritto l’appaltatore a provvedere entro i successivi 15 gg.; se l’appaltatore non contesta formalmente e motivatamente e non provvede al pagamento nel termine di 15 gg., paga anche in corso d’opera le retribuzioni arretrate; detrae l’importo pagato ai lavoratori dal corrispettivo dovuto all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori. se vi è contestazione dell’appaltatore, trasmette la documentazione alla dpl per gli accertamenti. 3.7. il pagamento del corrispettivo 3.7.1. le rate di acconto Presupposti 1553, 6 la rata di acconto può essere pagata: Procedimento 29, 143 se sia stato emesso il sal; il csa fissa le condizioni e i termini entro i quali devono essere emessi i sal. se sia stato acquisito il durc dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori; il dl emette il sal. il rup emette il certificato di pagamento entro 45 gg. dalla data del sal. il rup dà comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, all’inps, all’inail ed eventualmente alla cassa edile dell’emissione del certificato di pagamento. il committente emette il mandato di pagamento entro 30 gg. dalla data del certificato di pagamento. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 37 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto Interessi legali e moratori 30, 144 gli interessi maturano nel caso di ritardo nell’emissione: interessi legali, dal 46°al 106°giorno; del certificato di pagamento interessi moratori, oltre il 106°giorno. del mandato di pagamento interessi legali, dal 31°al 91°giorno; interessi moratori, oltre il 91°giorno. 3.7.2. la rata di saldo Presupposti 1023, 1721, 1243, 1991 la rata di saldo può essere pagata: Procedimento 1419, 192, 208, 219, 237 se sia stato emesso il certificato di ultimazione lavori; Interessi legali e moratori 30, 144 il dl rilascia senza ritardo il certificato di ultimazione lavori. se sia stato acquisito il durc dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori relativo al periodo di esecuzione dei lavori; se, nel caso di anticipazione della rata di saldo, sia stata prestata dall’appaltatore idonea fideiussione. la fideiussione deve essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata degli interessi legali applicati al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo – 2 anni. il dl emette il certificato di ultimazione lavori. alternativamente, a seconda dei casi: avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore ne dà comunicazione formale al dl; il dl emette il cre che è confermato dal rup entro 3 mesi dall’ultimazione lavori; il collaudatore (*) emette il certificato di pagamento entro 90 gg. dalla data di emissione del cre o del certificato di collaudo. il rup dà comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, all’inps, all’inail ed eventualmente alla cassa edile dell’emissione del certificato di pagamento. il committente emette il mandato di pagamento entro 90 gg. dalla data di emissione del cre o del certificato di collaudo. gli interessi maturano nel caso di ritardo nell’emissione: del mandato di pagamento interessi legali, dal 91°al 151°giorno; interessi moratori, oltre il 151°giorno. (*) In caso di collaudo in corso d’opera (si veda 8.7) 38 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto 3.7.3. i ritardi nei pagamenti Rimedi e strumenti a tutela dell’appaltatore 1164, 1455, 1444 133, 1469, 1454, 1424, maturazione degli interessi legali e moratori. la corresponsione degli interessi: eccezione di inadempimento. risoluzione del contratto per inadempimento. deve avvenire con il pagamento immediatamente successivo a quello effettuato in ritardo; se non previsto in csa, non comprende anche il maggior danno. l’appaltatore può rifiutarsi di proseguire l’esecuzione del contratto se: non presuppone l’iscrizione di alcuna domanda negli atti contabili da parte dell’appaltatore; il committente sia in ritardo con il pagamento di rate d’acconto il cui importo complessivo sia superiore al 25% dell’importo contrattuale; l’inadempimento del committente, o per l’entità della rata d’acconto non pagata o per l’irragionevole protrarsi del ritardo accumulato, assuma un carattere di gravità. l’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento se: il committente sia in ritardo con il pagamento di rate d’acconto il cui importo complessivo sia superiore al 25% dell’importo contrattuale; l’inadempimento del committente, o per l’entità della rata d’acconto non pagata o per l’irragionevole protrarsi del ritardo accumulato, assuma un carattere di gravità; verificata una delle − due ipotesi suddette − azione giudiziale per il pagamento. abbia formalmente messo in mora il committente con un’intimazione scritta di pagamento; sia trascorso inutilmente il termine di 60 gg. dalla notifica dell’intimazione. l’appaltatore può chiedere al giudice il pagamento del corrispettivo maturato: attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo; attraverso un’azione giudiziale ordinaria – atto di citazione. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 39 3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto 3.8. la cessione del credito Presupposti 1, 117 l’appaltatore può cedere il credito che vanta nei confronti del committente a condizione che: Effetti della cessione 117 40 si tratti di un credito pecuniario ceduto contro il pagamento di un corrispettivo; il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario autorizzato; la cessione sia stipulata con atto pubblico o scrittura privata autenticata; la cessione sia notificata all’amministrazione debitrice; la cessione può essere rifiutata dal committente con comunicazione scritta da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 giorni dal ricevimento della notifica dell’atto di cessione. la cessione può essere preventiva qualora sia contenuta nel contratto o in atto separato contestuale. la cessione ha effetto quando sia decorso il termine di 15 gg. dalla notifica senza che sia stato opposto rifiuto da parte del committente. il credito ceduto non gode più della tutela prevista per i creditori negli appalti di opere pubbliche contro i sequestri conservativi e i pignoramenti sul prezzo dell’appalto. al cessionario rimangono opponibili tutte le eccezioni che il committente poteva sollevare nei confronti dell’appaltatore in base al contratto d’appalto. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 4. Le varianti in corso d’opera 4. Le varianti in corso d’opera Codice 132 - Reg. 134, 135, 136, 164, 198 - CGA 10, 11, 12, 16, 17 – cc 1660, 1664, 2236 – Nuovo Reg. 161, 162, 163, 169, 228 Principio generale 1321, 1343, 1613 Presupposti di legittimità di una variante una variante in corso d’opera è legittima quando vi siano: 1614 La diligenza richiesta all’appaltatore e al DL e’ vietato all’appaltatore apportare all’opera modifiche rispetto a come l’ha prevista il progetto approvato e dedotto in contratto. il committente può disporre varianti in corso d’opera nei casi tassativi previsti dalla legge (si veda 4.2.). l’approvazione preventiva della variante da parte del competente organo del committente; l’ordine scritto del dl all’appaltatore di eseguire le variazioni; l’appaltatore deve accertarsi che l’ordine del dl di apportare delle varianti al progetto contrattuale sia stato preventivamente e formalmente approvato dal committente. il rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalla legge al ricorso alle varianti in corso d’opera; l’atto di sottomissione sottoscritto dall’appaltatore; un atto aggiuntivo al contratto principale; nel caso di variante che non superi il 20% dell’importo totale, l’appaltatore è tenuto a firmarlo per accettazione o per motivato dissenso. nel caso di variante che ecceda il limite del 20% dell’importo totale, l’appaltatore lo sottoscrive in segno di accettazione. l’appaltatore e il dl devono essere diligenti nel compimento della loro attività. l’appaltatore non può apportare varianti di propria iniziativa. il dl ha il dovere di vigilare sui lavori ed è responsabile, nei limiti delle proprie attribuzioni, qualora non intervenga tempestivamente a contestare l’operato dell’appaltatore. l’appaltatore ha il diritto di rifiutare l’esecuzione di opere difformi o in aggiunta al progetto, se non siano state regolarmente autorizzate dal committente. l’appaltatore ha il dovere di segnalare al rup le opere necessarie alla regolare esecuzione dei lavori senza le quali potrebbero derivare vizi dell’opera. l’obbligo riguarda quei fatti rilevabili con la diligenza media dell’imprenditore-appaltatore. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 41 4. Le varianti in corso d’opera Varianti arbitrarie 1321 sono varianti arbitrarie, che non fanno sorgere alcun diritto in capo all’appaltatore: le varianti introdotte di propria iniziativa dall’appaltatore; le varianti eseguite su ordine verbale del dl; le varianti eseguite su ordine scritto del dl, ma non approvate dal committente; le varianti effettuate al di fuori le varianti sono legittime se originadei casi previsti dalla legge. te da: Gli effetti prodotti da una variante arbitraria 198, 228 l’impossibilità del pagamento all’appaltatore delle opere non autorizzate dal committente; 42 l’obbligo per l’appaltatore di demolire a sue spese le lavorazioni eseguite in variante. un errore progettuale; la possibilità di impiegare nuovi materiali e tecnologie. nonostante la mancanza della preventiva approvazione del committente i lavori eseguiti in variante possono essere pagati: cause di forza maggiore; se le opere non autorizzate siano state finalizzate a evitare danni a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali; se le opere non autorizzate siano state meritevoli di collaudo e indispensabili per l’esecuzione dell’opera; se le opere realizzate siano state indispensabili ad evitare danni a persone o cose. − in questi casi, la condizione imprescindibile per disporre il pagamento di queste lavorazioni non autorizzate, è il riconoscimento della loro indispensabilità attraverso il rilascio del certificato di collaudo provvisorio. la demolizione può non essere disposta nel caso le opere eseguite in variante, costituiscano un miglioramento; da questo riconoscimento non sorge in capo all’appaltatore il diritto al pagamento di un corrispettivo. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 4. Le varianti in corso d’opera 4.1. la tipologia delle varianti e limiti generali al loro impiego Classificazione delle varianti le varianti in corso d’opera possono essere: quantitative qualitative quantitative e qualitative Limiti alla possibilità di effettuare varianti in corso d’opera migliorative sono indispensabili ai fini della realizzazione dell’opera - comportano un incremento di spesa ma non modificano il progetto; sono le perizie di variante supplettive; sono indispensabili ai fini della realizzazione dell’opera - comportano modifiche al progetto e quindi all’oggetto del contratto e si traducono nell’esecuzione di categorie di lavorazioni nuove in aggiunta o in sostituzione di quelle vecchie; sono le perizie di variante tecniche; sono indispensabili ai fini della realizzazione dell’opera - comportano sia un aumento di spesa, sia modifiche al progetto; sono le perizie di variante tecniche e supplettive; non sono indispensabili ai fini della realizzazione dell’opera – sono facoltative e comportano modifiche che migliorano gli aspetti funzionali del progetto. il committente, nel predisporre una variante in corso d’opera, incontra congiuntamente o disgiuntamente limiti: quantitativi qualitativi la spesa complessiva per l’opera da realizzare non può crescere oltre il 20% dell’importo originario ad eccezione di alcuni casi (si veda oltre); le varianti al progetto non possono comportare un mutamento della natura sostanziale dell’opera. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 43 4. Le varianti in corso d’opera 4.2. i casi un cui è legittima la variante in corso d’opera Presupposti e limiti di ammissibilità sono legittime le varianti in corso d’opera disposte per: cause di forza maggiore sono cause di forza mittente: sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; imprevisto geologico. costituisce errore progettuale l’errore che renda impossibile la realizzazione a regola d’arte dell’opera così come progettata. in questi casi il com- errore progettuale in questi casi il com- maggiore: cause impreviste ed imprevedibili; utilizzo di nuovi materiali e tecnologie ha limiti quantitativi; la spesa non può crescere oltre il 20% di quella originariamente prevista; ha il limite qualitativo di non mutare la natura sostanziale dell’opera. la possibilità di utiliz- in questo caso la va- tecnologie: zare nuovi materiali e 44 ha il limite qualitativo di non mutare la natura sostanziale dell’opera. mittente: non ha limiti quantitativi; la spesa può crescere anche oltre il 20% di quella originariamente prevista; riante: deve essere una possibilità sopravvenuta; non deve comportare un aumento di spesa; non deve alterare l’impostazione progettuale. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo non può determinare un aumento di spesa superiore al 5% dell’importo contrattuale; deve trovare copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’opera. 4. Le varianti in corso d’opera “Prevedibilità” dell’imprevisto geologico se l’imprevisto geologico: Variante per imprevisto geologico era prevedibile, costituisce una variante dovuta ad tuale (si veda punto sotto); errore proget- non era prevedibile, costituisce una variante dovuta a cause di forza maggiore; l’imprevisto geologico in corso d’opera può determinare due situazioni: rendere necessaria una variante tecnica e/o supplettiva (*); il committente deve: disporre e approvare la variante al progetto e la perizia supplettiva di spesa; determinare i nuovi prezzi per le lavorazioni non previste. − − l’appaltatore ha: l’obbligo di eseguire la variante se le variazioni portano ad un aumento non superiore al 20% dell’importo del contratto; la facoltà di trattare le condizioni della perizia di variante per la parte di lavori che ecceda il 20% dell’importo originario. rendere più onerose le lavorazioni previste (**). il committente non deve approvare una variante né determinare nuovi prezzi. l’appaltatore è tenuto all’esecuzione dei lavori anche se maggiormente difficoltosi. − i lavori eseguiti in variante vanno pagati all’appaltatore con i prezzi stabiliti in contratto. − per i lavori che eccedono il 20% i prezzi possono essere ricontrattati. − − (*) es.: modifica del tracciato di una strada; scavo a mano invece che con macchina operatrice (**) es.: particolarità geologiche del terreno richiedono un tempo di lavorazione molto più lungo l’appaltatore che non intenda accettare i nuovi prezzi ha l’onere di iscrivere riserva; diversamente accetta tacitamente i nuovi prezzi. le lavorazioni nuove sono pagate all’appaltatore con i nuovi prezzi. l’appaltatore non ha diritto al pagamento di un corrispettivo pieno; gli è dovuto soltanto un equo compenso per le maggiori difficoltà incontrate. l’equo compenso è dovuto all’appaltatore anche se l’imprevisto geologico era prevedibile. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 45 4. Le varianti in corso d’opera 4.2.1. la variante per errore progettuale Fattispecie 1326 Responsabilità del progettista 2236, 1326 Gli effetti sul contratto d’appalto l’errore del progettista determina la necessità di una variante al progetto. profilo soggettivo profilo patrimoniale la necessità della variante può derivare: - dall’impossibilità totale o parziale di realizzazione dell’opera; - dal dovere di evitare vizi all’opera. il progettista è colpevole di errore o omissione di progettazione. il progettista risponde dei danni procurati al committente. i danni causati possono a titolo di esempio, individuarsi con: − le spese di progettazione della variante; − gli indennizzi dovuti all’appaltatore dal committente; − il lucro cessante dell’appaltatore nel caso l’opera assicurasse redditività. la variante determinata dall’errore del progettista: se non supera il 20% del contratto se supera il 20% del contratto • • il committente ha il diritto potestativo di ordinare all’appaltatore l’esecuzione della variante; il committente deve pagare i lavori aggiunti con i prezzi già fissati dal contratto. il committente deve: • • • • 46 costituiscono violazioni delle norme di diligenza tecnica a titolo esemplificativo: − l’inadeguata valutazione dello stato dei luoghi; − la mancata o erronea applicazione della normativa tecnica; − il mancato rispetto delle prescrizioni date al progettista dal committente. la causa dell’errore è la violazione delle norme di diligenza tecnica. dichiarare di recedere dal contratto; collaudare i lavori eseguiti ed elaborare la perizia di variante; indire una nuova gara d’appalto sulla base del nuovo progetto; riconoscere all’appaltatore il corrispettivo per i lavori eseguiti e dei materiali presenti in cantiere nonché il 10% di quelli non eseguiti fino a quattro quinti dell’importo del contratto. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 4. Le varianti in corso d’opera 4.2.2. le varianti migliorative in diminuzione proposte dall’appaltatore Presupposti e caratteristiche 11, 162 durante l’esecuzione dei lavori l’appaltatore ha facoltà di proporre al dl varianti migliorative del progetto che devono: Fasi del procedimento di formazione Effetti essere di esclusiva ideazione dell’appaltatore; comportare una diminuzione dell’importo contrattuale originario; avere ad oggetto aspetti funzionali o singoli elementi tecnologici; non comportare una minore qualità dell’opera costruita; lasciare inalterate le condizioni di sicurezza per i lavoratori; non comportare un prolungamento del termine di esecuzione dei lavori; non comportare un’interruzione o un rallentamento dei lavori. entro 10 gg. dalla presentazione della perizia tecnica da parte dell’appaltatore il dl la trasmette al rup con il proprio parere. entro 30 gg. il rup acquisisce il parere del progettista e comunica all’appaltatore le proprie determinazioni. se viene raggiunto l’accordo tra le parti si procede alla stipula di un atto modificativo del contratto originario. le economie conseguenti alla variante sono ripartite in egual misura tra l’appaltatore e il committente. la quota parte spettante all’appaltatore deve essergli corrisposta al momento della stipula dell’atto modificativo. 4.2.3. le varianti migliorative Presupposti e caratteristiche 1321b,3 il committente nel suo esclusivo interesse può apportare varianti migliorative: prima della stipula del contratto ma dopo l’approvazione del progetto; dopo la stipula del contratto. se è intervenuta la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione; se le varianti non alterano l’impostazione progettuale; se le varianti comportano significativi miglioramenti alla qualità dell’opera; se le varianti non determinano un aumento di costo. se le varianti migliorano l’opera e la sua funzionalità; se le varianti non comportano modifiche sostanziali; se le varianti nascono da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute e imprevedibili alla stipula del contratto; se il costo che le varianti determinano non è superiore al 5% del costo originario e l’aumento di spesa trova copertura nelle somme a disposizione del committente al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti (*). (*) modifica introdotta dal d.l. n. 70/2011 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 47 4. Le varianti in corso d’opera 4.2.4. le varianti di dettaglio Presupposti e caratteristiche le varianti di dettaglio, comunemente note come “varianti non varianti”: servono a risolvere aspetti di dettaglio, costituiscono piccoli aggiustamenti al progetto e devono avere scarso rilievo tecnico; la valutazione sul rilievo ed entità della variante deve essere effettuata in concreto, caso per caso. modificano le quantità di singole categorie di lavorazioni previste dal progetto; sono ammesse se l’incremento della categoria di lavorazione per la quale è prevista una maggiore quantità non sia superiore al 5% della categoria stessa (1% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro); non possono determinare un incremento del costo originario dell’opera; sono di competenza del dl e sono formalizzate con un ordine di servizio. 4.3 la formazione di una variante Processo di formazione di una variante e’ compito del dl promuovere l’adozione di una variante: iniziativa istruttoria 134, 161 48 autorizzazione elaborazione approvazione il dl traccia i contenuti essenziali della variante e chiede: - al progettista, il parere tecnico; - al rup il parere tecnico-amministrativo. il rup su richiesta del dl: - accerta cause, condizioni e presupposti della richiesta; - fornisce al dl il parere richiesto. il dl acquisiti i pareri necessari inoltra la richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia. l’autorizzazione è chiesta: al rup quando non sia necessario un aumento di spesa e la variante non incida sensibilmente sulla natura del progetto; all’organo deliberante del committente quando sia previsto un aumento di spesa e/o un cambiamento sostanziale del progetto. il dl affida al progettista la redazione della perizia. la perizia è affidata: al progettista originario, quando la variante sia dovuta a causa di forza maggiore o sia finalizzata al miglioramento dell’opera; a un progettista estraneo al progetto originario, quando la variante sia dovuta ad errore progettuale. il dl sottopone la perizia al rup o all’organo deliberante del committente per la definitiva approvazione. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 4. Le varianti in corso d’opera 4.3.1. la determinazione di nuovi prezzi I presupposti 16 , 17 , 136, 163 1 1-3 può rendersi necessario determinare nuovi prezzi: indipendentemente da una perizia di variante; a seguito della sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali. in questo caso si determina il nuovo prezzo solo se: il luogo di provenienza del materiale era indicato negli atti contrattuali; Criteri la variante richiede tipologie di lavorazioni non previste. a seguito dell’elaborazione di una perizia di variante; la variante richiede tipologie di lavorazioni non previste in sostituzione di altre previste e non necessarie. la sostituzione avviene ad opera del committente; la sostituzione determina una variazione del prezzo maggiore o minore al 20% del prezzo contrattuale. il committente è vincolato a determinare nuovi prezzi: desumendoli dal proprio prezzario o da listini correnti nell’area interessata; ricavandoli dal confronto con quelli di altre lavorazioni simili comprese nel contratto; attraverso la stesura di nuove analisi. L’elaborazione di nuove analisi i criteri si escludono tra loro progressivamente. è il criterio residuale. l’analisi è compiuta attraverso: l’individuazione delle componenti elementari costituenti la nuova categoria di lavoro da eseguire; la determinazione delle quantità di ciascuna componente elementare necessaria all’esecuzione dell’unità di misura assunta; l’applicazione alle quantità così determinate dei prezzi delle componenti elementari ricavati da listini ufficiali o dai prezzi correnti di mercato alla data di formulazione dell’offerta nuovi prezzi; l’aggiunta di spese generali e utile d’impresa; l’applicazione al prezzo così determinato del ribasso d’asta. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 49 4. Le varianti in corso d’opera Procedimento 50 la determinazione dei nuovi prezzi avviene in contraddittorio tra appaltatore e dl. i nuovi prezzi concordati tra appaltatore e dl sono portati all’approvazione: − − del rup nel caso non sia necessario un maggiore impegno di spesa; dell’organo deliberante del committente nel caso sia necessario un maggiore impegno di spesa. ii rup o l’organo deliberante del committente approvano i nuovi prezzi; i nuovi prezzi possono essere approvati anche se vi sia il dissenso dell’appaltatore. in questo caso l’appaltatore: − − è tenuto comunque ad eseguire i lavori; ha l’onere di iscrivere riserva sul registro di contabilità. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 5. Il termine di esecuzione 5. Il Termine di esecuzione Codice 1333 – Reg. 81 lett. w, 42, 4510, 117 - CGA 21, 22, 26 - cc 1457 – Nuovo Reg. 101 lett. z, 40, 43, 145, 159 Caratteristiche e presupposti 423, 213, 261, 403, 15913 il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati non è essenziale; è stimato dal rup il suo mancato rispetto non determina cioè la risoluzione automatica del contratto in danno all’appaltatore; in relazione: alla tipologia dei lavori; alla categoria dei lavori; all’entità dei lavori; alla complessità dei lavori; al livello qualitativo dei lavori; è un elemento contrattuale fissato dal bando di gara che impegna l’appaltatore; tiene già in considerazione le avverse condizioni atmosferiche prevedibili nella misura della loro ricorrenza media e con riguardo all’andamento stagionale medio esteso ad un ragionevole lasso di tempo; può essere prolungato con una modifica al cronoprogramma se le avverse condizioni atmosferiche durino per un lasso di tempo superiore a quanto previsto dal cronoprogramma; quando circostanze di forza maggiore o circostanze speciali di pubblico interesse impediscano l’esecuzione a regola d’arte dei lavori; senza dare diritto al’l’appaltatore a chiedere: − alcuna indennità; − lo scioglimento del contratto. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 51 5. Il termine di esecuzione Cronoprogramma 42, 1333, 40 il cronoprogramma: Programma esecutivo 4510, 4310 è redatto dal progettista; fa parte del progetto esecutivo ed ha la funzione di stabilire l’importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero a decorrere dalla data di consegna; serve a quantificare l’adeguamento del prezzo chiuso (si veda 3.5); può essere corretto dal rup se il termine in esso previsto non corrisponde al termine di esecuzione da lui stesso fissato; non è modificabile senza un atto aggiunto che modifichi anche il contratto. il programma esecutivo: è previsto dal csa; è presentato dall’appaltatore prima dell’inizio dei lavori; è indipendente dal cronoprogramma; riporta, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 5.1. il ritardo e le penali Il ritardo nell’esecuzione il ritardo può essere: imputabile all’appaltatore imputabile al committente; 52 non imputabile al committente e all’appaltatore; può determinare l’applicazione di una penale a carico dell’appaltatore nella misura giornaliera compresa tra lo 0,03% e l’1% dell’ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10%; dà diritto all’appaltatore ad ottenere: determina una responsabilità contrattuale dell’appaltatore; un termine supplettivo; il risarcimento del danno; dà diritto all’appaltatore ad ottenere un termine supplettivo. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 5. Il termine di esecuzione La penale. Funzione e applicazione 223-4, 81,lett.w, 117, 145 la penale: costituisce una quantificazione anticipata del danno che esclude la risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore; deve essere prevista dal csa; deve essere proporzionata alle conseguenze dannose legate al ritardo; è applicata dal rup con un atto dovuto e non discrezionale; se raggiunge il tetto max del 10% obbliga il rup a promuovere la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore; obbliga l’appaltatore a chiederne al rup la disapplicazione totale, tramite tempestiva riserva sul registro di contabilità dimostrando la non imputabilità a sé del ritardo; − parziale, quando la penale è stata legittimamente applicata ma è sproporzionata rispetto all’interesse dell’amministrazione. − Termine supplettivo 26, 1598-10 non si tratta di una valutazione di legittimità giuridica circa la corretta applicazione della penale, bensì di un autonomo e insindacabile giudizio del committente circa l’eccessiva misura della penale rispetto al suo interesse (patrimoniale) legato all’ultimazione tempestiva dei lavori. la mancata iscrizione di riserva non produce alcuna decadenza. la concessione di un termine supplettivo: è subordinata ad una richiesta dell’appaltatore; può intervenire se la richiesta dell’appaltatore sia stata avanzata prima della scadenza del termine contrattuale; è decisa dal rup entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 53 6. La sospensione e la ripresa dei lavori 6. La sospensione e la ripresa dei lavori Reg. 424, 4510, 1143, 133 - CGA 24, 25 - Nuovo Reg. 43, 141, 158, 159, 160 – l. n. 2248/1865 allegato F 348, cc 1227, 1673 Nozione di sospensione Effetti della sospensione 1331 1143, 246, 1413, 1596 Classificazione e tipologia 24 , 25 , 159 , 160 6 1 6 1 Quando durante l’esecuzione del contratto si verificano circostanze temporanee che impediscono la regolare prosecuzione dei lavori, il committente sospende l’esecuzione dei lavori. il termine previsto per l’ultimazione dei lavori è prorogato automaticamente per la durata temporale corrispondente alla durata della sospensione. l’appaltatore ha diritto al pagamento dell’importo contabilizzato alla data di sospensione se la sospensione si protrae oltre i 90 gg. 45 gg. secondo la causa la sospensione può essere: legittima per cause di forza maggiore; secondo gli effetti legittima per ragioni di pubblico interresse; inizialmente legittima e successivamente illegittima; illegittima. la sospensione può essere: totale – si ferma l’esecuzione di ogni lavorazione; parziale – si ferma l’esecuzione soltanto di alcune lavorazioni. 6.1. la sospensione legittima per causa di forza maggiore Cause di forza maggiore Elementi costitutivi della causa di forza maggiore sono tutte quelle circostanze umane o naturali imprevedibili e inevitabili che impediscono in via temporanea la realizzazione a regola d’arte dei lavori. ricorre la causa di forza maggiore quando le circostanze che impongono la sospensione: non potevano essere previste ed evitate nemmeno impiegando la normale diligenza professionale; sono tali da comportare la ragionevole probabilità di vizi dell’opera in caso di prosecuzione dei lavori; non sono imputabili alle parti se sono imputabili al committente la sospensione è illegittima e determina una responsabilità risarcitoria del committente; se sono imputabili all’appaltatore il committente non può sospendere i lavori. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 55 6. La sospensione e la ripresa dei lavori Esempi di causa di forza maggiore Factum principis terremoti frane inondazioni maremoti Effetti della sospensione un atto della pubblica autorità che precluda l’esecuzione dei lavori (es: ordinanza di protezione civile). devono consistere in avversità eccezionali che non possono essere evitate con le cautele e le attrezzature normalmente utilizzate per fronteggiare le avversità ordinarie. l’elencazione è esemplificativa. la sospensione dovuta a cause di forza maggiore: 348, 1673 determina la proroga del termine per l’ultimazione dei lavori per il lasso temporale corrispondente alla durata della sospensione; non determina il diritto in capo all’appaltatore ad ottenere il risarcimento del danno o un indennizzo. nel caso di danni alle opere causati dalla sospensione, l’appaltatore ha diritto ad un compenso. 6.2. la sospensione legittima per ragioni di pubblico interesse Fattispecie 1332, 1582 Le modalità 244, 1594 Esempi il rup quando valuti che vi siano ragioni di pubblico interesse può sospendere legittimamente i lavori. il pubblico interesse: è valutato discrezionalmente dal rup; deve essere compiutamente illustrato e documentato nel verbale di sospensione lavori dal rup. e’ ragione di pubblico interesse l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello stato, della regione e della provincia autonoma, per sopravvenuta esigenza di equilibrio dei conti pubblici. il rup dispone la sospensione con proprio provvedimento. l’appaltatore se ritiene che non sussistano i presupposti per la sospensione ha l’onere di ricorrere entro 60 gg. al tar competente (*). il dl redige verbale di sospensione motivato. il dl indica nel verbale la consistenza della manodopera, dei macchinari e dei materiali presenti in cantiere e procede periodicamente – 90 gg. max – alle visite in cantiere. il dl redige il verbale di ripresa lavori. l’area dei lavori è stata teatro di fatti che costituiscono reato. la pendenza di un’azione penale contro il legale rappresentante e il direttore tecnico dell’impresa appaltatrice per gravi irregolarità riscontrate nell’esecuzione dei lavori (**). (*) Cass. Sez. n. 25 novembre 1993, n. 11640 (**) Tribunale di Roma, 14 novembre 1983 56 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 6. La sospensione e la ripresa dei lavori Cosa può fare l’appaltatore 24, 159 se la o le sospensioni durano più di 6 mesi o in alternativa più di ¼ del tempo contrattuale l’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto. il committente può: accettare la richiesta di risoluzione; in questo caso: non accettare la richiesta di risoluzione. in questo caso: − − il contratto si estingue; non è dovuta all’appaltatore alcuna indennità. il committente non può revocare il proprio diniego ma può accogliere una nuova successiva istanza di risoluzione. − il contratto vive; − il committente deve riconoscere i maggiori oneri – danno emergente – sopportati dall’appaltatore. l’appaltatore può rimanere inerte ma in tal caso il contratto continua a vivere e non potrà far valere alcuna richiesta di risarcimento per i maggiori oneri sostenuti. 6.3. la sospensione inizialmente legittima che diventa successivamente illegittima Causa Casi la sospensione diventa illegittima in due casi: Cosa può fare l’appaltatore 243, 251, 12272, 1588, 1593 inerzia colpevole del committente. per la mancata ripresa dei lavori nonostante la cessazione della causa di forza maggiore; per il protrarsi oltre il tempo tecnico necessario alla predisposizione e approvazione della perizia di variante. in entrambi i casi l’appaltatore può: diffidare per scritto il rup a dare disposizioni al dl affinché provveda a quanto necessario alla ripresa (*). iscrivere riserva sul verbale di ripresa chiedendo il risarcimento dei danni da fermo cantiere. riprendere unilateralmente i lavori anche in assenza di verbale di ripresa per limitare le conseguenze dannose delle omissioni del committente; il creditore/appaltatore infatti ha il dovere di evitare il danno evitabile usando l’ordinaria diligenza. (*) Nel caso di sospensione per l’approvazione di una perizia di variante l’appaltatore è estraneo al procedimento e quindi non ha l’oggettiva possibilità di apprezzare se le cause che hanno originato la sospensione siano venute meno. In questo caso, si ritiene che l’iscrizione di riserva non sia subordinata alla previa diffida. (Mazzone – Loria, Manuale di diritto dei lavori pubblici, Jandi Sapi Editori, II edizione pag. 557) GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 57 6. La sospensione e la ripresa dei lavori 6.4. la sospensione illegittima la sospensione dei lavori è illegittima quando sia disposta per motivi diversi da cause di forza maggiore o da ragioni di pubblico interesse e pertanto vi sia una colpa del committente. Fattispecie Esempi di sospensione illegittima sono illegittime le sospensioni dei lavori dovute a: mancanza delle autorizzazioni necessarie all’inizio o al proseguimento dei lavori; sopravvenuta carenza di copertura finanziaria; indisponibilità delle aree. la sospensione illegittima produce: Effetti La quantificazione del danno 25, 160 il diritto dell’appaltatore al risarcimento del danno da fermo cantiere; per la corresponsione del danno si veda la voce sotto. la proroga del termine contrattuale per il tempo corrispondente alla durata della sospensione. il committente dovrà corrispondere all’appaltatore: il 50% delle spese generali minime rapportate al periodo della sospensione; gli interessi moratori sulla quota di utile percepita in ritardo a causa della sospensione; le retribuzioni inutilmente corrisposte alla manodopera addetta al cantiere nel periodo di sospensione; il mancato ammortamento dei macchinari presenti in cantiere nella misura dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali per gli ammortamenti; il danno ulteriore se documentato. 6.5. la sospensione parziale Fattispecie 1337, 247, 1587, 1597 Effetti non è indispensabile che si determini un’oggettiva impossibilità; e’ sufficiente una maggiore difficoltà tecnica e organizzativa non coerente con gli oneri che l’appaltatore avrebbe dovuto prevedere. la sospensione parziale determina: 58 Quando vi siano cause di forza maggiore e ragioni di pubblico interesse che impediscano solo parzialmente il regolare svolgimento dei lavori viene disposta una sospensione parziale dei lavori. l’obbligo per l’appaltatore di proseguire i lavori non interessati dalla sospensione; il differimento del termine contrattuale per i giorni corrispondenti in percentuale alla parte di lavori che l’appaltatore non ha potuto eseguire durante il periodo di sospensione. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 6. La sospensione e la ripresa dei lavori 6.6. gli adempimenti e le competenze Competenza Procedura 24, 133, 159, 158 1331-6, 158 244, 1338, 1594, 1588 il dl su ordine del rup redige i i verbali di sospensione. le cause specifiche di sospensione; lo stato di avanzamento dei lavori; le opere la cui esecuzione rimane interrotta; le cautele adottate affinché i lavori possano successivamente essere ripresi senza oneri eccessivi; la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera presenti in cantiere. e’ onere del dl : Oneri dell’appaltatore se la sospensione è dovuta a ragioni di pubblico interesse la competenza è del rup. il dl redige, in contraddittorio con l’appaltatore, il verbale in cui indica: Oneri del DL se la sospensione è dovuta a cause di forza maggiore la competenza è del dl. redigere il verbale di sospensione tempestivamente; trasmettere il verbale al rup entro 5 gg.; la tempestività è necessaria per contenere l’impiego di macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e a facilitare la ripresa dei lavori. nel caso di iscrizione di riserva non esplicitata o di mancata sottoscrizione il termine non potrà essere inferiore a 15 gg. eseguire visite periodiche in cantiere minimo ogni 90 gg.; prontamente disporre la ripresa dei lavori con verbale, in contraddittorio, quando le cause di sospensione siano cessate; indicare nel verbale di ripresa il nuovo termine di ultimazione lavori. e’ onere dell’appaltatore: interessare il rup nel caso il dl non disponga la sospensione dei lavori ove ne ricorrano le condizioni; iscrivere riserva sul verbale di sospensione e su quello di ripresa per far valere le proprie richieste economiche; avanzare istanza al rup per lo scioglimento del contratto – istanza funzionale anche alla successiva richiesta di risarcimento danni – nel caso di sospensione dovuta a cause di pubblico interesse che si protraggano per più di ¼ del tempo utile contrattuale o per più di 6 mesi complessivi. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 59 6. La sospensione e la ripresa dei lavori 6.7. i casi e le ipotesi di soluzioni Il committente non non sospende i lavori in presenza di cause idonee a determinare la sospensione l’appaltatore deve: La sospensione per cause di forza maggiore di lunga durata La sospensione disposta da soggetto non competente a disporla attuare ogni misura idonea ad un futuro riconoscimento del danno patito (es. commissionare una perizia giurata); iscrivere riserva sul certificato di ultimazione lavori qualora sia applicata la penale per il ritardo. l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo. la sospensione è legittima finché persiste la causa di forza maggiore. l’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (si veda 9.4) qualora dimostri che i costi da fermo cantiere siano diventati eccessivi. la sospensione è stata: 60 informare il rup; disposta dal dl per ragioni di pubblico interesse; disposta dal rup per cause di forza maggiore. la sospensione non è valida perché il dl è totalmente incompetente a disporla. la sospensione è valida anche se disposta in modo irrituale. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 7. Le riserve e l’accordo bonario 7. Le riserve e l’accordo bonario Codice 141, 239, 240, 240bis – Reg. 155, 164, 165, 174 – CGA 31, 33 – Nuovo Reg. 152, 180, 189, 190, 191, 201 - cp 323 - cc 1965 Nozione della riserva Tipologia con il termine “riserva” si indica una domanda di maggiori compensi avanzata dall’appaltatore nei confronti del committente all’atto di sottoscrivere il registro di contabilità o altro documento contabile idoneo a riceverla. le riserve possono contenere: domande di maggiori corrispettivi rispetto alle risultanze della contabilità dei lavori; Funzione della riserva per maggiori quantità di lavori eseguiti. per l’applicazione errata dei prezzi. domande conseguenti a cause di forza maggiore che determinano una maggiore onerosità della prestazione dell’appaltatore. domande di risarcimento del danno causato all’appaltatore da un comportamento illecito del committente. la riserva permette al committente: Limiti 240 bis la verifica dei fatti suscettibili di produrre un aumento di spesa; un monitoraggio costante della spesa per l’opera in relazione ai bilanci e ai finanziamenti stanziati; di valutare l’opportunità di altre possibili determinazioni – es.: la risoluzione del contratto. l’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell’importo contrattuale. non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica. 7.1. l’onere di iscrizione delle riserve – eccezioni - decadenza Onere di iscrizione delle riserva l’onere per l’appaltatore di iscrivere la riserva è un onere di carattere generale. Qualsiasi richiesta da parte dell’appaltatore di ogni ulteriore somma rispetto al corrispettivo contrattuale deve essere formalizzata tramite l’iscrizione di una riserva. (*) modifica introdotta dal d.l. n. 70/2011 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 61 7. Le riserve e l’accordo bonario l’appaltatore non è obbligato a iscrivere riserva quando: Eccezioni avanzi pretese attinenti alla vita stessa del contratto; Decadenza 312, 165, 1912, 190 richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento del committente; richiesta di annullamento del contratto per vizi della volontà; richiesta dei compensi previsti della legge in caso di recesso del committente. denunci fatti illeciti del committente aventi natura extracontrattuale; avanzi richieste risarcitorie per comportamenti dolosi o gravemente colposi del committente che non incidono direttamente sull’esecuzione dell’opera; vi siano errori materiali contenuti nella contabilità che devono essere corretti d’ufficio; in mancanza non vi può essere decadenza dell’appaltatore dalla facoltà di ricorrere all’azione giurisdizionale ordinaria; vi sia una contabilizzazione provvisoria; l’onere si concretizza nel momento in cui la contabilità provvisoria viene trasfusa in quella definitiva. l’appaltatore decade dalla possibilità di avanzare richieste di maggiori compensi quando: non abbia iscritto la riserva nelle sedi idonee a riceverla (si veda 7.2); non abbia iscritto la riserva nei termini temporali previsti (si veda 7.3); abbia iscritto una riserva che non sia completa nel suo contenuto (si veda 7.4). la possibilità di formulare la riserva in una sede o con modalità diverse deve ammettersi nei casi in cui la mancata disponibilità dei documenti contabili idonei a riceverla non sia imputabile all’appaltatore (*). (*) Cass. Civ. n. 6492/1985 62 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 7. Le riserve e l’accordo bonario 7.2. la sede delle riserve la sede delle riserve è vincolata. sono cioè irricevibili le domande di contenuto economico formulate su documenti – lettere, fax, e-mail – estranei alla contabilità. Sede della riserva 312, 1523, 1912 le riserve vanno iscritte sul: sono quegli atti redatti in contraddittorio con l’appaltatore e da lui sottoscritti: primo atto dell’appalto idoneo a riceverle; libretti delle misure, liste settimanali, conto finale; verbali di sospensione e ripresa lavori; verbale di ultimazione lavori; ordine di servizio. registro di contabilità all’atto della sua sottoscrizione immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; conto finale; verbale di consegna lavori; vanno confermate le riserve precedentemente formulate nel corso dei lavori; si iscrivono le riserve per maggiori pretese nascenti per la prima volta dal conto finale. certificato di collaudo; si iscrivono le riserve che traggono origine dalle operazioni di collaudo. 7.3. la tempestività delle riserve Origine e formazione delle riserve 312, 190, 1913 successione temporale del processo di formazione. Termini di decadenza 313, 165, 190 si verifica o cessa il fatto pregiudizievole per l’appaltatore. l’appaltatore sottoscrive “con riserva” il primo atto successivo al verificarsi/cessare del fatto pregiudizievole. l’appaltatore riporta la riserva anche sul registro di contabilità alla prima sottoscrizione successiva al verificarsi/cessare del fatto pregiudizievole. l’appaltatore richiama sul conto finale tutte le riserve precedentemente apposte sul registro di contabilità e ancora pendenti. per non incorrere in decadenza l’appaltatore: deve sviluppare la riserva (si veda 7.4.) contestualmente alla firma dell’atto o del registro di contabilità; in alternativa, può firmare apponendo la dicitura “con riserva” e sviluppare la riserva entro i 15 gg. successivi a pena di decadenza. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 63 7. Le riserve e l’accordo bonario Fatti istantanei Fatti continuativi sono quei fatti che producono ed esauriscono il pregiudizio all’appaltatore istantaneamente al loro verificarsi. sono quei fatti pregiudizievoli la cui azione ed efficacia causale non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae per un lasso temporale più lungo. l’onere di iscrivere e sviluppare la riserva sorge a seguito del verificarsi del fatto pregiudizievole. l’onere di iscrivere e sviluppare la riserva sorge a seguito del cessare del fatto pregiudizievole. 7.4. i contenuti delle riserve il contenuto deve essere preciso e determinato e deve essere sviluppato all’atto della sottoscrizione dei documenti contabili di volta in volta interessati. la semplice firma “con riserva” senza che sia esplicitato il contenuto comporta per l’appaltatore l’onere di sviluppare la riserva entro i successivi 15 gg. a pena di decadenza. Elementi essensenziali della riserva 313, 1913 la riserva è efficace se contiene: Causa petendi 313, 1913 la quantificazione economica della maggiore pretesa – c.d. petitum. la causa petendi: ha la funzione di informare il committente sull’origine e sul contenuto della pretesa dell’appaltatore; deve illustrare le ragioni di fatto che fondano la maggior pretesa e deve spiegare il nesso di causalità tra l’evento denunciato e il pregiudizio patito; non è necessario che esponga il fondamento giuridico della maggior pretesa. Il petitum: Petitum 313, 1913 Il “richiamo” delle riserve già formulate serve a dare un peso economico alla riserva e quindi a quantificare in maniera precisa le maggiori pretese dell’appaltatore; non è necessario che riporti i criteri di calcolo impiegati. le riserve già iscritte e ancora pendenti devono, a cura dell’appaltatore: 174, 312, 1912, 201 64 le motivazioni e le ragioni su cui si fonda la maggior pretesa – c.d. causa petendi; essere richiamate integralmente sul registro di contabilità in occasione dei sal successivi solo se le somme richieste in precedenza siano cresciute. il richiamo è quindi necessario quando ci sia da aggiornare la quantificazione delle somme (petitum); essere richiamate, tutte, genericamente ma inequivocabilmente sul conto finale. il mancato richiamo equivale ad una rinuncia dell’appaltatore alle maggiori pretese già avanzate. la formulazione del richiamo potrebbe essere: “si richiamano e si confermano integralmente le domande (o riserve) n. 1, 2, 3, … GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 7. Le riserve e l’accordo bonario 7.5. la rinuncia alle riserve e alla decadenza l’appaltatore può in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, rinunciare alle riserve già apposte. La rinuncia alle riserve la rinuncia dell’appaltatore può essere: espressa – l’appaltatore dà atto formalmente alla sua volontà di rinuncia; implicita – l’appaltatore mette in atto comportamenti incompatibili con la volontà di far valere le sue richieste. es.: lo scrive sul registro di contabilità o sul conto finale; es.: non conferma le riserve sul registro di contabilità o sul conto finale.; il committente può rinunciare a far valere la decadenza in cui possa essere incorso l’appaltatore. La rinuncia alle decadenza la rinuncia del committente può essere: espressa – il committente rinuncia formalmente alla decadenza; implicita – il committente pone in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi della decadenza. es.: prende ugualmente in esame le richieste dell’appaltatore. 7.6. gli obblighi del dl il dl entro 15 gg. dall’iscrizione di ogni riserva deve formulare e motivare sul registro di contabilità le proprie osservazioni. Responsabilità del DL 323 Effetti e funzioni delle osservazioni del DL 1904 il dl che non abbia motivato o non lo abbia fatto esaurientemente in merito alle riserve scritte dall’appaltatore incorre in una responsabilità: disciplinare; risarcitoria; penale; per essere venuto meno ad un dovere del proprio ufficio; per aver causato un danno al committente che ha dovuto corrispondere maggiori compensi all’appaltatore a causa della sua negligenza; configurando nei casi più gravi il reato di abuso d’ufficio. le osservazioni del dl sulle riserve avanzate dall’appaltatore: non costituiscono, in caso di ritenuta fondatezza, alcun riconoscimento di debito; hanno la funzione di informare il committente circa le possibili conseguenze patrimoniali in cui può incorrere. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 65 7. Le riserve e l’accordo bonario 7.7. l’accordo bonario Natura e funzione l’accordo bonario ha: 240, 1965 la natura di una transazione; la funzione di tentare una conciliazione tra le parti; la transazione è il contratto attraverso il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. l’obbligatorietà del tentativo rende l’accordo bonario un presupposto per l’ammissibilità dell’azione giurisdizionale dell’appaltatore. il procedimento volto a raggiungere l’accordo bonario si instaura quando: Presupposti Il procedimento al termine dei lavori 141, 2406, 14 non sia già stato instaurato due volte nel corso del medesimo contratto; le riserve iscritte dall’appaltatore superino complessivamente il 10% dell’importo contrattuale; il rup abbia accertato la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento della soglia del 10%. il rup, nei contratti di importo superiore a 10 milioni di euro (*), a prescindere dall’ammontare delle riserve, promuove la costituzione della commissione entro 30 gg. dal ricevimento (*) del certificato di collaudo dei lavori o del cre. per i contratti di importo inferiore la costituzione della commissione è facoltativa (*). la commissione, entro 90 gg. dalla sua costituzione, formula la proposta di accordo bonario. il decorso inutile del termine fa perdere alla commissione il diritto ai compensi. l’appaltatore, decorsi inutilmente i termini per l’emissione del certificato di collaudo – 180 giorni – o del cre – 90 giorni – può notificare al rup istanza per l’avvio del procedimento per l’accordo bonario. (*) modifica introdotta dal d.l. n. 70/2011 66 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 7. Le riserve e l’accordo bonario Procedimento in corso d’esecunzione del contratto 240, 1904 l’appaltatore iscrive riserve per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. fase istruttoria. il dl, entro 15 gg. dall’iscrizione di ogni riserva, deve formulare e motivare sul registro di contabilità le proprie osservazioni. il dl ne dà immediata comunicazione al rup trasmettendo la propria relazione riservata. il rup accerta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini del raggiungimento del 10%. Qualora accerti che l’importo delle riserve non manifestamente infondate sia inferiore al 10%: − deve motivare il suo giudizio di inammissibilità e/o di manifesta infondatezza e comunicarlo all’appaltatore; − il rup promuove la costituzione di una commissione entro 10 gg. - 30 per lavori superiori a 10 milioni di euro (*) - dalla comunicazione del dl sull’ammontare raggiunto dalle riserve iscritte. l’appaltatore può esperire azione giurisdizionale civile contestando la valutazione del rup. la commissione è: obbligatoria per gli appalti di importo maggiore a 10 milioni di euro; facoltativa per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro; composta da 3 membri che devono essere nominati: − uno dall’appaltatore, entro 20 gg. dalla richiesta del rup; − − uno dal rup; uno, il presidente, concordemente da rup e appaltatore (*). ove costituita, la commissione entro 90 gg. dalla costituzione: - acquisisce la relazione del dl; - acquisisce la relazione del collaudatore laddove sia già costituito l’organo di collaudo; - formula proposta di accordo bonario. ove non vi sia la commissione, il rup entro 90 gg. (**) dall’apposizione dell’ultima riserva che ha portato le richieste dell’appaltatore al raggiungimento del 10% dell’importo contrattuale: - acquisisce la relazione del dl; - acquisisce la relazione del collaudatore laddove sia già costituito l’organo di collaudo; - formula proposta di accordo bonario. (*) modifica introdotta dal d.l. n. 70/2011 (*) Il terzo componente–presidente deve essere scelto tra magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti pubblici di prima fascia. (**) art. 240, comma 15: 10gg (2407), 20 gg. (24013), 60gg (24013) per un totale di 90 gg. complessivi. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 67 7. Le riserve e l’accordo bonario Segue . . . fase conclusiva 240, 331 mancato accordo mancata conclusione del procedimento la commissione o il rup presentano la proposta di accordo bonario. l’appaltatore e il committente si pronunciano entro 30 gg. sulla proposta di accordo bonario. se entrambe le parti accettano la proposta si redige e si sottoscrive verbale che formalizza l’accordo bonario. appaltatore e committente hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti e perfezionare l’accordo bonario risolutivo delle riserve. l’accordo ha natura di transazione. la commissione o il rup presentano la proposta di accordo bonario. le parti si pronunciano negativamente sulla proposta. l’appaltatore deve proporre il giudizio ordinario o arbitrale entro il termine di decadenza di 60 gg. dal mancato raggiungimento dell’accordo. le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancato raggiungimento dell’accordo. se il termine complessivo di 120 gg. (*) assegnato per la conclusione del procedimento trascorre inutilmente, l’appaltatore può rivolgersi al giudice ordinario o agli arbitri. (*) art. 240, comma 16: 30 gg (24012) oltre i 90 gg. dati per la formulazione dell’offerta. 68 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 7. Le riserve e l’accordo bonario 7.8. la transazione Presupposti e caratteristiche 239, 1965 la transazione è un contratto: volto a risolvere o a prevenire l’insorgenza di un contenzioso anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario; con cui le parti si fanno reciproche concessioni. es.: quando le riserve iscritte dall’appaltatore non raggiungano la soglia del 10% dell’importo contrattuale. possono consistere ad es.: per l’appaltatore per il committente (*) − in una parziale rinuncia alle riserve; − in una rinuncia a far valere interessi per ritardati pagamenti. − nella disapplicazione delle penali; − nella concessione di un termine più lungo per l’ultimazione dei lavori; − nella rinuncia a far valere modesti vizi dell’opera; − nel riconoscimento parziale delle richieste dell’appaltatore. (*) nel caso l’importo della transazione ecceda i 100 mila euro il committente è obbligato a richiedere il parere preventivo, ma non vincolante, dell’avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più alto in grado competente per il contenzioso. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 69 8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione 8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione Codice 120, 141 – Reg. 1023, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 - CGA 51 lett. b, 37 – Nuovo Reg. 32, 124, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 – cp 323 8.1. la natura e la nozione il collaudo segue l’ultimazione dei lavori ed è eseguito a cura e su impulso del committente. Funzione 187, 215 la procedura di collaudo: accerta che l’opera eseguita sia conforme: Natura alle previsioni contrattuali; alle regole dell’arte; rende liquido – determinato nel suo ammontare – il credito dell’appaltatore. la procedura di collaudo: è un’attività tecnica composta da una serie di atti tecnici e giuridici di vario contenuto e valore; è strumentale alla dichiarazione finale; si svolge secondo uno schema legale; non è propriamente un procedimento amministrativo. 8.2. le fasi della procedura Fasi da 188 a 210 da 215 a 238 Nomina 188, 1292bis, 2162-4 la nomina del collaudatore. la verifica dell’opera. l’emissione del certificato di collaudo. l’approvazione del collaudo. la nomina del collaudatore: entro 30 gg. dall’ultimazione lavori; spetta al rup entro 30 gg. dalla consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera; deve ricadere preferibilmente su una figura interna alla struttura del committente; un solo componente della commissione può essere scelto tra i funzionari amministrativi del committente; in caso sia richiesto l’apporto di più professionalità, può ricadere su una commissione composta da duo o tre membri; deve tener conto delle cause di incompatibilità e dei requisiti di idoneità professionale previsti (si veda 8.9). GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 71 8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione la verifica si compone di due passaggi successivi: Verifica Visita di collaudo 191, 192, 193, 2152 221, 222, 224 la visita di collaudo; la relazione di collaudo. la visita di collaudo: è un’attività tecnica e materiale di accertamento che si compie attraverso le operazioni ritenute necessarie dal collaudatore a cura e a spese dell’appaltatore; deve rispettare possono essere: - analisi di riscontro; - assaggi; - prove tecniche di esplorazione; - riscontri; - scandagli; possono non riguardare l’interezza delle opere, ma essere a campione; le regole dell’arte e della tecnica; le regola e i parametri fissati dall’ordinamento giuridico; esempio: − i giustificativi della qualità e conformità dei materiali; − la verifica delle procedure espropriative; − la verifica tecnica sul calcestruzzo armato. il contraddittorio con l’appaltatore. − − 72 viene formalizzata in apposito verbale; in assenza dell’appaltatore le operazioni di collaudo sono svolte alla presenza di due testimoni estranei al committente; l’appaltatore può iscrivere riserva sul verbale della visita relativamente alle operazioni compiute. il verbale contiene: il resoconto delle verifiche compiute; la sottoscrizione dei soggetti intervenuti; è in corso d’opera nei casi di cui al 8.7. è definitiva, quando i lavori sono conclusi GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione Oneri per le operazioni di collaudo l’appaltatore: 193, 224 mette a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d’opera necessari per compiere le operazioni; ripristina le parti del lavoro alterate nell’esecuzione delle operazioni. il collaudatore: Relazione di collaudo dispone sia provveduto d’ufficio in danno dell’appaltatore entro 200 mila euro di spesa; deduce la spesa dal residuo credito dell’appaltatore. il collaudatore: 204, 209, 234 esprime un giudizio analitico e motivato; deduce circa il modo con cui l’impresa ha eseguito il contratto e le disposizioni impartite dal dl; indica di tipo contrattuale – sulla conformità delle opere al progetto; di tipo contabile – sulla corrispondenza tra quanto eseguito e contabilizzato; di tipo tecnico – sulla esecuzione a regola d’arte delle opere; se l’opera è collaudabile e a quali condizioni; quali provvedimenti siano da adottare qualora l’opera non sia collaudabile; le modifiche eventualmente da apportare al conto finale; il credito dell’appaltatore; invia all’appaltatore per conoscenza la lettera trasmessa al rup con: i verbali di visita; la dichiarazione del dl attestante l’esito delle prescrizioni ordinate dall’organo di collaudo; il certificati di collaudo; le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall’esecutore nel certificato di collaudo. la relazione di collaudo: è un atto interno che non necessita di essere portato a conoscenza dell’appaltatore; è accompagnata da un’altra relazione del collaudatore, che è riservata, sulla fondatezza delle riserve dell’appaltatore e sulle penali applicate; è redatta e sottoscritta solo dal collaudatore. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 73 8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione Certificato di collaudo 192, 219 il certificato di collaudo: viene rilasciato all’esito dall’ultimazione lavori; è trasmesso all’appaltatore che deve sottoscriverlo entro 20 gg. dalla sua ricezione; verifica entro 6 mesi Qualora l’appaltatore non lo sottoscriva il collaudatore lo invita a farlo entro l’ulteriore termine di 15 gg. la mancata sottoscrizione dell’appaltatore produce l’accettazione tacita e la definitiva incontestabilità delle risultanze del collaudo. la tempestiva sottoscrizione dell’appaltatore può avvenire con riserva se si contestano fatti relativi alle operazioni di collaudo. può essere contestuale al verbale di visita e alla relazione di collaudo; può essere sottoscritto con riserva dall’appaltatore. le contestazioni dell’appaltatore devono riguardare le operazioni di collaudo. il collaudatore a seguito delle riserve ha facoltà di procedere a nuove visite. il committente deve pronunciarsi sulle riserve in sede di approvazione al collaudo. il certificato di collaudo impone: al committente 1023, 200, 205, 51b, 37, 32, 1243, 224, 230, 235 all’appaltatore 74 della recepisce quanto risulta dalla relazione e dichiara formalmente la collaudabilità dell’opera; Effetti del certificato di collaudo positivo di procedere allo svincolo immediato della cauzione definitiva; − la cauzione definitiva si svincola automaticamente anche in assenza di certificato di collaudo allo scadere del termine di 6 mesi dall’ultimazione lavori. di provvedere al pagamento della rata di saldo entro 90 gg.; di prendere in consegna l’opera; di approvare il certificato di collaudo entro 2 mesi. di prestare garanzia fideiussoria per l’equivalente della rata di saldo; di garantire il committente contro vizi o difformità dell’opera anche se riconoscibili in fase di collaudo finché il collaudo non sia approvato e non diventi definitivo. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione 8.3. la mancata emissione del certificato di collaudo Cause la mancata emissione del certificato di collaudo può avvenire: per il mancato rispetto del termine di 6 mesi dall’ultimazione lavori; perché l’appaltatore ha eseguito lavori aggiuntivi non previsti e non autorizzati. 8.4. l’inutile decorso del termine di sei mesi dall’ultimazione lavori Soggetti responsabili la responsabilità può essere: del committente Profili di responsabilità ed effetti dell’appaltatore del collaudatore per la mancata nomina del collaudatore; per l’inesatta o incompleta tenuta della documentazione contabile; più in generale per ogni suo ritardo o inadempienza; per gravi discordanze tra le risultanze del conto finale e i lavori eseguiti; per l’esistenza di difetti sui lavori eseguiti; per il ritardo nel compimento delle operazioni. ove la responsabilità sia: del committente le conseguenze possono essere: risarcitorie – se richiesto dall’appaltatore con apposita riserva il committente paga i maggiori oneri di custodia e manutenzione dell’opera; − − − dell’appaltatore − del collaudatore penali – la gravità del ritardo può determinare il reato di abuso d’ufficio in capo al funzionario responsabile. le conseguenze sono: − amministrative – la magistratura contabile può contestare ai funzionari competenti gli aggravi di spesa subiti dal committente; il protrarsi dell’efficacia della cauzione definitiva; il diritto in capo al committente al risarcimento del danno patito; − l’obbligo per l’appaltatore di eliminare vizi e difetti dell’opera. − la conseguenza è che il committente risponde all’appaltatore del ritardo e potrà successivamente rivalersi nei confronti del collaudatore. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 75 8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione 8.5. l’esecuzione da parte dell’appaltatore di lavori aggiuntivi non autorizzati Attribuzioni del collaudatore il collaudatore: Valutazioni del committente sospende il collaudo qualora li ritenga indispensabili per l’esecuzione dell’opera; chiede al committente di assumere le opportune determinazioni. il committente può ritenere i lavori eseguiti: in questo caso: ne riconosce all’appaltatore il corrispettivo; indispensabili e meritevoli di collaudo non indispensabili tiene indenne l’appaltatore dei maggiori oneri causati dal ritardo nelle operazioni di collaudo. in questo caso: ne impedisce il collaudo; ordina all’appaltatore di ripristinare a sue spese la conformità dell’opera al progetto. 8.6. l’approvazione del collaudo Approvazione del collaudo 204, 209, 234 l’approvazione del collaudo: deve intervenire entro 60 gg. dalla trasmissione degli atti di collaudo fatta dal collaudatore al rup; il collaudatore trasmette al rup: i documenti amministrativi e contabili che ha ricevuto; il processo verbale di visita; le proprie relazioni; la dichiarazione del dl attestante l’esito delle prescrizioni ordinate dal collaudatore; il certificato di collaudo; 76 il certificato del rup per le correzioni ordinate dal collaudatore; la relazione sulle osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo; le relazioni riservate sulle riserve e sulle richieste dell’appaltatore formulate nel certificato di collaudo. è l’atto formale con cui il committente fa suo l’operato del collaudatore; esprime la volontà del committente di accettare l’opera; liquida definitivamente il credito dell’appaltatore; è la condizione al verificarsi della quale il collaudo diventa definitivo; può essere rifiutata e non disposta dal committente. in questo caso, secondo la gravità, il committente dispone: un supplemento di collaudo; un nuovo collaudo affidandolo a un diverso collaudatore. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione Approvazione “tacita” il collaudo diventa definitivo anche in assenza di esplicita approvazione del committente, quando: siano decorsi 2 anni dall’emissione del certificato di collaudo; siano decorsi 30 mesi dall’ultimazione lavori e il certificato di collaudo sia stato emesso oltre i 6 mesi dall’ultimazione lavori. 8.7. il certificato di regolare esecuzione – il collaudo in corso d’opera Certificato di regolare esecuzione 141 , 187 , 208, 2154, 237 7 il cre: 3 Collaudo in corso d’opera 1413-7, 187, 221 sostituisce il certificato di collaudo per i lavori di importo inferiore a 500 mila euro; può sostituire il certificato di collaudo a discrezione del committente nei lavori di importo compreso tra 500 mila euro e 1 milione di euro; è emesso entro 3 mesi dall’ultimazione lavori; è emesso dal dl ed è confermato dal rup; ha carattere provvisorio e diventa definitivo trascorsi 2 anni dalla sua emissione. e’ una procedura speciale che si applica in ipotesi tassative: e’ seguito dal cre quando i lavori siano di importo inferiore a 500 mila euro. può essere seguito dal cre quando i lavori siano di importo inferiore a 1 milione di euro. impone sopralluoghi durante l’esecuzione: quando il dl è esterno al committente; in caso di opere di particolare complessità; in caso di affidamento di lavori in concessione; nel caso di appalto comprensivo di progettazione; in caso di lavori su beni soggetti a tutela dalla normativa in materia di beni culturali e ambientali; in caso di opere o lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore alla soglia di anomalia; delle fondazioni; di quelle lavorazioni significative non più ispezionabili successivamente; in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma; i verbali di ogni visita sono trasmessi al rup entro 30 gg. e contengono le osservazioni e i suggerimenti ritenuti necessari anche al rispetto dei termini contrattuali. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 77 8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione 8.8. la presa in consegna anticipata dell’opera 200, 230 il committente, qualora ne abbia necessità, può chiedere la consegna anticipata dell’opera ultimata anche prima del collaudo provvisorio. Presupposti per procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera è necessario che: Nozione la possibilità sia stata prevista in contratto; sia stato eseguito il collaudo statico; Effetti Procedimento 78 sia stato richiesto il certificato di agibilità; siano stati eseguiti gli allacciamenti idrici, elettrici e fognari; siano state eseguite le prove previste dal csa; sia stato redatto uno stato di consistenza dettagliato. l’appaltatore non è più tenuto agli oneri di custodia ma soltanto a quelli di manutenzione. non preclude un giudizio definitivo negativo da parte del collaudatore. non libera l’appaltatore dalla sua responsabilità contrattuale. il collaudatore verifica che ricorrano i presupposti per l’anticipo della consegna e redige apposito verbale. il dl e il rup sottoscrivono il verbale. il dl procede alla consegna anticipata dell’opera in contraddittorio con l’appaltatore. il dl redige apposito verbale sottoscritto anche dall’appaltatore. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione 8.9. il collaudatore Requisiti 120 2bis , 188, 216 il collaudatore deve essere: laureato in ingegneria o in architettura; abilitato ed iscritto all’albo professionale da almeno 5 anni per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro – non in caso di dipendente pubblico; abilitato e iscritto all’albo professionale da almeno 10 anni per lavori di importo pari o superiore e 5 milioni di euro; preferibilmente dipendente del committente o di altra amministrazione aggiudicatrice. per il collaudo di lavori di manutenzione il collaudo può essere conferito: Incompatibilità 1884, 2167 a un geometra o perito, nell’ambito delle proprie attribuzioni professionali iscritto da almeno 5 anni al relativo ordine o collegio professionale. non possono essere nominati collaudatori: Commissione di collaudo a un funzionario delle amministrazioni aggiudicatrici munito di diploma tecnico con almeno 5 anni di servizio prestato presso le stesse; 188, 216 i magistrati e gli avvocati dello stato; i soggetti che nei 3 anni antecedenti hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’appaltatore o con i subappaltatori; i progettisti, il rup e coloro che hanno verificato il progetto, il dl; i soggetti che fanno parte di organismi di vigilanza o di controllo sull’intervento da collaudare; l’incaricato di un collaudo in corso d’opera, per conto dello stesso committente, prima che siano trascorsi 6 mesi dalla chiusura del collaudo – solo per collaudatori esterni; coloro che dallo stesso committente abbiano ricevuto un incarico di collaudo non in corso d’opera e dalla chiusura dello stesso non sia ancora trascorso 1 anno – solo per collaudatori esterni. nel caso i lavori richiedano più professionalità in ragione della particolare tipologia il collaudo è affidato ad una commissione composta da due/tre membri. i membri devono essere o tutti esterni o tutti interni all’organico del committente. tra i membri il committente designa il presidente; possono far parte della commissione un geologo o un laureato in scienze agrarie e forestali. possono far parte della commissione, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche con almeno 5 anni di servizio prestato presso le stesse. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 79 9. Lo scioglimento del contratto 9. Lo scioglimento del contratto Codice 3718-19, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 - CGA 20 – Nuovo Reg. 146 - cc 1372, 1453, 1463, 1467 Cause di scioglimento 1372,1453,1463,1467 possono determinare lo scioglimento del contratto: la volontà comune delle parti – mutuo consenso; il recesso del committente; il recesso dell’appaltatore; l’inadempimento di una delle parti; eventi e circostanze oggettive. impossibilità sopravvenuta della prestazione. 9.1. il recesso Il recesso del committente 134, 13721 eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. il recesso: è una facoltà del committente esercitabile in qualunque momento; deve essere deciso dall’organo deliberante del committente; è preceduto da formale comunicazione del committente all’appaltatore con preavviso minimo di 20 gg.; obbliga il committente al pagamento: dei lavori eseguiti; del 10% delle opere non eseguite; del valore dei materiali utili presenti in cantiere e già accettati dal dl; dà facoltà al committente di trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano del tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili; − − − il 10% è calcolato sulla differenza tra l’80% del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso e l’ammontare netto dei lavori eseguiti; sempre che l’appaltatore non eserciti il diritto di mantenere la proprietà dei materiali; il pagamento avviene a valore di mercato senza tenere conto dei prezzi contrattuali; l’appaltatore ha diritto a ricevere la minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti limitatamente alla parte non ammortizzata al momento del recesso; non impedisce all’appaltatore di chiedere al committente il risarcimento del danno patito a causa di un suo inadempimento precedente; GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 81 9. Lo scioglimento del contratto segue Il recesso del committente 134, 13721 produce gli effetti del certificato di ultimazione lavori; Il recesso dell’appaltatore 1297, 1537 per il 10% di quanto non ancora eseguito e per i materiali acquisiti: - gli interessi legali decorrono dalla costituzione in mora del committente – art. 1224 cc – fatto salvo il risarcimento del maggior danno; obbliga l’appaltatore, nel termine congruo che gli è assegnato dal committente, a rimuovere i materiali, le opere provvisionali e gli impianti non acquistati dal committente. l’appaltatore non può recedere dal contratto. se l’appaltatore recede, il committente: per i lavori eseguiti si deve procedere con: - la relazione del conto finale - il collaudo - il pagamento entro i termini ordinari - il pagamento degli eventuali interessi legali e moratori eccezione. escute la fideiussione – cauzione definitiva (*); quantifica il danno conseguente all’inadempimento contrattuale dell’appaltatore; ha azione contro l’appaltatore se il danno è superiore all’ammontare della cauzione; è tenuto a restituire la differenza all’appaltatore se il danno quantificato è inferiore alla cauzione definitiva. l’appaltatore può recedere solo se il committente per sua negligenza o inerzia non procede alla consegna lavori entro 45 gg. dalla stipula del contratto. − − l’appaltatore avanza al committente istanza di recesso dal contratto. il committente ha facoltà di accogliere l’istanza. (*) La cauzione definitiva non ha natura di clausola penale – quindi non esclude il risarcimento del danno – se non in un caso, quando l’appaltatore non si presenti per la consegna dei lavori (art. 129, c. 7, Reg.) 82 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 9. Lo scioglimento del contratto segue Il recesso dell’appaltatore accoglimento dell’istanza. 1297, 1537 se accoglie l’istanza, il committente paga le spese per la stipula del contratto nonché quelle effettuate in vista dell’esecuzione dei lavori – consulenze, macchinari, attrezzature – nel limite di legge; se il committente non accoglie l’istanza, l’appaltatore: − − i limiti sono pari: − all’1% fino a 258.230 euro; − allo 0,5% per l’eccedenza fino a 1.549.370 euro; − allo 0,2% per la parte eccedente i 1.549.370 euro; rimane vincolato al contratto; ha diritto al pagamento degli interessi legali che decorrono dalla presentazione dell’istanza di recesso e fino alla data di consegna dei lavori sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera nel periodo di ritardo secondo il programma dei lavori. 9.2. la risoluzione per impossibilità sopravvenuta – inadempimento – ritardo – reati accertati La risoluzione del contratto di appalto di opere pubbliche 1453,1467,1672,136 la risoluzione può essere causata: Impossibilità sopravvenuta Presupposti 1672 dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione; dal grave inadempimento dell’appaltatore; da reati accertati in capo all’appaltatore; dalla revoca dell’attestazione soa; dall’inadempimento del committente; dall’eccessiva onerosità sopravvenuta. la causa dell’impossibilità l’impossibilità deve essere: Effetti dell’impossibilità sopravvenuta 1672 deve essere successiva alla stipula del contratto; non deve essere imputabile alle parti. assoluta: la sola maggiore onerosità o difficoltà tecnica di esecuzione non sono rilevanti; permanente: l’adempimento della prestazione diventa definitivamente impossibile; totale o parziale: a seconda che riguardi l’intera prestazione o soltanto una parte. al verificarsi dell’impossibilità oggettiva di esecuzione del contratto: il contratto viene risolto; il committente paga all’appaltatore la parte dell’opera già compiuta nei limiti in cui gli è utile. i prezzi sono quelli contrattuali proporzionati all’opera compiuta (*); se non è utile l’appaltatore perde il diritto all’intero corrispettivo. (*) Fattispecie diversa è quella del perimento o deterioramento in corso d’opera (art. 1673., cc art. 20 CGA). GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 83 9. Lo scioglimento del contratto Danni cagionati da forza maggiore 202, 139, 166 Grave inadempimento dell’appaltatore 136 non vi è impossibilità della prestazione. l’appaltatore rimane obbligato all’esecuzione del contratto. l’appaltatore ha diritto al risarcimento del danno arrecato alle opere da cause di forza maggiore nei limiti dei lavori necessari per la riparazione valutati alle condizioni contrattuali. presupposti e procedimento di contestazione risoluzione del contratto effetti della risoluzione il dl accerta l’inadempimento dell’appaltatore.(*) il dl compila e invia al rup una relazione. il dl, sulla base delle indicazioni del rup, contesta l’inadempimento all’appaltatore dandogli un termine di 15 gg. per le controdeduzioni. l’appaltatore può controdedurre alle contestazioni del committente. il committente su proposta del rup risolve il contratto. la redazione dello stato di consistenza. il pagamento all’appaltatore dei lavori eseguiti regolarmente. la quantificazione del danno da risarcire al committente. l’eventuale rivalsa (*) Esempi di grave inadempimento: . subappalto non autorizzato; . sistematica inadempienza agli obblighi datoriali nei confronti dei lavoratori; . mancato pagamento sistematico dei subappaltatori; . comportamenti dell’appaltatore che compromettano la buona riuscita dei lavori. Ritardo dell’appaltatore 1364, 1457 presupposti e procedimento di contestazione il ritardo non deve aver già determinato un inadempimento (*) - questo è il caso in cui sia già decorso il termine essenziale. il ritardo deve essere causato da negligenza dell’appaltatore. (**) il dl assegna un termine all’appaltatore non inferiore a 10 gg. per sanare il ritardo. scaduto il termine il dl compie una verifica in contraddittorio con l’appaltatore. il dl compila processo verbale della verifica compiuta e lo trasmette al rup. viene accertata la permanenza del ritardo. (***) il committente su proposta del rup risolve il contratto. risoluzione del contratto effetti della risoluzione sulla cauzione definitiva. la redazione dello stato di consistenza. il pagamento all’appaltatore dei lavori eseguiti regolarmente. la quantificazione del danno da risarcire al committente. l’eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva. (*) Se il ritardo è causato da fattori a lui non imputabili, può chiedere una proroga (art. 26, c. 1, CGA). (**) Se il ritardo causa l’applicazione di una penale che supera il 10% il RUP avvia le procedure per la risoluzione ex art. 136 del Codice. (*** ) Il ritardo che legittima la risoluzione deve permanere nella sua gravità originaria. 84 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 9. Lo scioglimento del contratto Reati accertati 135 presupposti e procedimento di contestazione l’applicazione con provvedimento definitivo in carico all’appaltatore (*) di una o più misure di sicurezza di cui all’art. 3, l. n. 1423/56 e art. 2 e ss., l. n. 575/65. la sentenza di condanna dell’appaltatore passata in giudicato. il rup propone la risoluzione del contratto. risoluzione del contratto effetti Revoca dell’attestazione di qualificazione SOA presupposto 1351bis risoluzione del contratto effetti la sentenza deve essere per: − frode nei confronti del committente, dei subappaltatori, dei fornitori, dei lavoratori; − violazione degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro. il rup valuta l’opportunità della risoluzione tenendo conto: - del sal; - delle eventuali conseguenze con riferimento alle finalità dell’intervento. le misure di sicurezza so no: − la sorveglianza speciale; − il divieto di soggiorno; − l’obbligo di soggiorno. il committente, su proposta del rup, risolve il contratto. la redazione dello stato di consistenza. l’appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti. la quantificazione e l’addebito all’appaltatore degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. la revoca dell’attestazione soa all’appaltatore per aver reso false dichiarazioni e aver prodotto falsa documentazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione soa. il committente ha l’obbligo di procedere alla risoluzione del contratto. l’appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti. la quantificazione e l’addebito all’appaltatore degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. (* ) Se l’appaltatore è una società, si ritiene che sia rilevante l’applicazione delle misure di prevenzione in capo agli amministratori della società. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 85 9. Lo scioglimento del contratto 9.3. gli effetti della risoluzione Effetti della risoluzione il rup: - comunica all’appaltatore la risoluzione; 138, 139, 140 - ordina al dl con preavviso di 20 gg.: - non è previsto (* ) modifica introdotta dal d.l. n. 70/2011 86 la relativa presa in consegna. il rup avvia le procedure per il riappalto e il completamento dei lavori. il collaudatore redige verbale di accertamento tecnico e contabile della corrispondenza tra quanto eseguito, quanto contabilizzato e quanto previsto dal progetto; il committente: la redazione dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera; se il collaudo in corso d’opera: - è previsto la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti; provvede al collaudo soltanto a lavorazioni ultimate e in contraddittorio anche con il primo appaltatore; − spese per il riappalto. quantifica solo all’esito del collaudo il risar- − maggiori costi per il comcimento dei danni da pletamento dell’opera. porre a carico dell’ap− eventuali ulteriori danni paltatore. (ritardo, immagine . . .) il committente può: indire una nuova gara; interpellare progressivamente i soggetti che avevano originariamente partecipato alla gara e verificare la loro disponibilità ad ultimare i lavori alle condizioni che aveva offerto l’aggiudicatario. il committente liquida il corrispettivo per i lavori eseguiti regolarmente. il committente tiene vincolata la cauzione definitiva del primo appaltatre fino all’emissione del certificato di collaudo. l’appaltatore deve provvedere nei termini assegnati: - al ripiegamento del cantiere; - allo sgombero delle aree di lavoro il committente, qualora l’appaltatore non rispetti i termini dati per lo sgombero e il ripiegamento del cantiere, può provvedere d’ufficio addebitando i costi all’appaltatore. il committente, in alternativa all’esecuzione di provvedimenti cautelari che inibiscano o ritardino il ripiegamento del cantiere o lo sgombero delle aree di lavoro, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all’1% del valore del contratto. il committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara e verifica la loro disponibilità a proseguire i lavori alle condizioni economiche proposte dall’aggiudicatario. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 9. Lo scioglimento del contratto 9.4. la risoluzione per inadempimento del committente e per eccessiva onerosità sopravvenuta Risoluzione per inadempimento del committente i presupposti affinché possa verificarsi la risoluzione sono: 1453, 1454, 1457 Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta un inadempimento del committente di non scarsa importanza in riferimento all’interesse dell’appaltatore all’esecuzione del contratto; la diffida ad adempiere notificata dall’appaltatore al committente. l’appaltatore non può chiedere la risoluzione quando siano previsti altri rimedi a sua tutela (es: procedimento per l’accordo bonario); qualora sia stato posto un termine da considerarsi essenziale a favore del committente, il contratto è risoluto di diritto se il termine scade inutilmente; il termine non può essere inferiore a 15 gg. deve contenere l’avvertimento che decorso inutilmente il termine il contratto si intenderà risoluto (es.: nel caso in cui una sospensione dei lavori venga protratta illegittimamente oltre il tempo necessario). i presupposti affinché possa verificarsi la risoluzione sono: 1467 l’eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di circostanze imprevedibili; la domanda di risoluzione presentata dall’appaltatore; non può essere chiesta quando le cause siano geologiche, idriche o simili – cd. “imprevisto geologico” – perché in tal caso è dovuto un equo compenso; non può essere chiesta quando la sopravvenuta onerosità rientri nella normale alea contrattuale. il rifiuto del committente a modificare equamente le condizioni del contratto. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 87 9. Lo scioglimento del contratto 9.5. il fallimento dell’appaltatore (art. 81, rd n. 267/1942) Effetti del fallimento 81 Obblighi del committente 140 Il fallimento nelle ATI 1672, 3718-19 il fallimento dell’appaltatore determina l’immediato scioglimento del contratto. il curatore fallimentare può evitare lo scioglimento del contratto se, entro 60 gg. dal fallimento dichiara, ottenuta l’autorizzazione del comitato dei creditori, di voler subentrare nel contratto prestando al committente idonee garanzie. il committente non può chiedere un risarcimento danni per lo scioglimento del contratto a meno che al momento del fallimento non avesse già avviato il procedimento amministrativo diretto alla risoluzione del contratto. deve verificare la congruità e l’idoneità delle garanzie prestate dal curatore. il committente se non ritiene le garanzie prestate dal curatore sufficienti può sciogliere il contratto. dopo lo scioglimento del contratto il committente: - svincola la cauzione definitiva; - può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara e verificare la loro disponibilità a proseguire i lavori alle condizioni economiche proposte dall’aggiudicatario; - diversamente indice una nuova procedura di gara. fallimento del mandatario: fallimento del mandante: il committente può: 88 recedere dal contratto; proseguire il rapporto di appalto con un altro soggetto costituito mandatario che abbia i requisiti di qualificazione sufficienti. per altro soggetto deve essere alternativamente inteso: un’impresa esterna all’ati originaria; una delle imprese mandanti nell’ati originaria che si trasforma in mandataria; l’impresa mandante dell’ati originaria, composta da due imprese, che continua i lavori come impresa singola. il mandatario può indicare un nuovo soggetto mandante qualificato; se il mandatario non effettua la sostituzione del mandante fallito rimane obbligato direttamente, anche a mezzo degli altri mandanti, purché abbiano requisiti di qualificazione sufficienti; se non viene effettuata la sostituzione del mandante fallito e i requisiti di qualificazione posseduti dai restanti componenti dell’ati non sono sufficienti, il contratto si scioglie. GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 89 Tavole di raffronto 554/1999 207/2010 554/1999 207/2010 1 1 38 36 2 3 39 37 3 40 38 4 41 39 5 42, c. 1-2-3 40 6 90 42, c. 4 43 7 9 43 41 8 10 44 42 9 58 45 43 10 262 46 da 44 a 59 11 11 47 da 44 a 59 12 12 48 da 44 a 59 13 13 49 da 44 a 59 14 13 50 252 15 15 51 16 15 52 17 16 18 554/1999 207/2010 70 71 106 72 107 73 108 74 109 75 76 77 78 79 80, c. 9 110 81 82 83, c. 3 e 5 111 253 83, c. 6 112 53 254 85 17 54 255 86 115 19 18 55 87 116 20 19 56 257 88 21 20 57 22 21 58 259 23 22 59, c. 4 260 24 23 60 260 25 24 61 260 26 25 62, c. 1 e 2 267 27 26 62, c. 3 e 5 262 94 28 26 95 92 29 27 267 96 93 30 28 63, c. 1 lett. o), c. 2 lett. c), c. 7 97 94 31 29 63, c. 1 e 5 264 98 95 32 30 64 266 99 96 33 31 65 261 34 32 66 263 35 33 67, c. 4, 5, 6 265 36 34 37 35 84 89, c. 1 118 89, c. 2 121 90 119 91 120 92 120 93 100 101 123 102 124 68 103 125 69 104 126 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo Tavole di raffronto 554/1999 207/2010 554/1999 105 269 106 554/1999 207/2010 142 179 206 270 143 180 207 107 127 144, c. 3 e 4 173 181 208 108 128 145 174 182 209 146 175 183 211 109 207/2010 110 137 147 176 184 212 111 138 148 177 185 213 112 139 149 186 214 113 140 150 187 215 114 141 151 188 216 115 152 178 189 218 179 190 217 191 222 192 219 116 142 153 117 145 154 118 155 180 119 156 181 193 224 120 157 182 121 158 183 194, c. 1-24-5 223 122 159 184 194, c. 3 221 195 225 196 226 197 227 198 228 199 229 200 230 201 231 202 232 203 233 204 234 205 235 206 220 207 236 208 237 209 234 210 238 211 239 204 212 240 205 213 241 123 147 160 185 124 148 161 186 125 149 162 187 126 150 163 188 127 151 164 189 128 152 165 190 129 153 166 192 130 154 167 193 131 155 168 194 132 156 169 195 133 158 170 197 134 161 171 198 135 162 172 199 136 163 173 200 137 164 174 201 138 165 175 202 139 166 176 203 140 169 177 141 170 178 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 91 Tavole di raffronto 554/1999 207/2010 214 242 215 243 216 244 217 245 218 246 219 220 249 221 250 222 223 224 251 225 344 226 345-352 227 346-353 228 348-354 229 349-355 230 350-356 231 232 92 34/2000 207/2010 145/2000 207/2010 1 60 5, c.1 32 2 3 7 4 3 61 9 157 4 63 10 161 5 11 162 6 12 162 13 5 14 165 15 167 20 166 21 159 22 145 23 145 7, c. 1-2-3-45-7 64 7, c. 6-8 65 7, c. 9 73 8 66 9 67 10, c. 1-2-3-4 68 10, c. 5-6-89-10 73 24 159 11 69 25 160 12 70 26 159 28 180 14 71 29 143 15 76 30 144 15 bis 77 31 191 16 71 37, c. 1 235 17 78 37, c. 2 224 18 79 19 80 20 81 21 82 22 83 23 84 24 85 25 86 26 87 27 8 28 90 13 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo Note GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 93 Note 94 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo Note GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo 95 Note Realizzato con il contributo di: 96 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo Realizzato con il contributo di: 98 GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo