GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ANCE
CONFINDUSTRIA CUNEO
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
L’ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
DI APPALTO
DI LAVORI PUBBLICI
Compendio a schede
a cura di Giacomo Tassone
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
97
gruppo giovani
imprenditori
ediliedili
anceance
gruppo
giovani
imprenditori
confindustria
cuneo
confindustria cuneo
l’esecuZione del contratto
di appalto di lavori puBBlici
Compendio a schede
Aggiornato al D.P.R. n. 207/2010 (Nuovo regolamento appalti)
e al d.l. 70/2011 convertito con l. n. 106/2011
a cura di giacomo tassone
© 2011 confindustria cuneo – unione industriale della provincia di cuneo
corso dante, 51 – 12100 cuneo
tutti i diritti sono riservati. e’ vietata la riproduzione anche parziale e con
qualsiasi strumento.
testi a cura di giacomo tassone
Stampa: Tipolitoeuropa Cuneo
giacomo tassone è responsabile dell’ufficio legale di confindustria cuneo.
Premessa
PREMESSA
si è voluto realizzare un manualetto a schemi per fornire, a chi si
divide fra cantieri e uffici, uno strumento utile di lavoro.
vorrebbe essere un vademecum da consultare al bisogno, una
bussola da cui ricevere i primi essenziali orientamenti sulla
disciplina dell’esecuzione del contratto di appalto di lavori
pubblici.
non è un testo di studio, ma uno strumento di supporto a chi
della materia ne abbia una frequentazione quotidiana e
professionale.
i contenuti tengono conto delle novità previste dal dpr n. 207 del
5 ottobre 2010 (nuovo regolamento appalti), pur mantenendo,
in un confronto testuale diretto, anche la disciplina del vecchio
dpr n. 554/1999 destinata gradualmente ad uscire di scena, ma
che ancora trova vigenza in questa lunga transizione.
al fine di agevolare questo passaggio di consegne tra vecchio e
nuovo regolamento sì è voluto evidenziare con il colore blu le
novità e con un sottofondo azzurro chiaro quelle parti che invece,
a regime, saranno abrogate e sostituite dalla nuova normativa.
analogo aggiornamento è stato compiuto per le novità introdotte
dal d.l. n.70/2011, poi convertito con la l. n. 106/2011, che sono
state inserite in grigio.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
3
Prefazione
Il ginepraio di norme e la frequente difficoltà di individuare
con certezza i tempi e i modi dell’iter procedimentale dei lavori pubblici è stato spesso tema di confronto e dibattito tra noi
giovani imprenditori edili.
Abbiamo avvertito la necessità di avere uno strumento adatto
ai tempi, da poter consultare in cantiere e in ufficio, che potesse esser utile sia per gli imprenditori e i tecnici, che per chi
opera nella Pubblica Amministrazione; una raccolta sintetica,
ma esaustiva, di facile e rapida consultazione, in una veste
grafica di immediata comprensione, insomma: qualcosa che
aiutasse gli addetti ai lavori a non rimanere imprigionati nella
palude normativa di settore.
è nata così l’idea di realizzare un manuale che costituisse
una sorta di prontuario per sciogliere con rapidità i dubbi e le domande in merito.
Grazie alla grande professionalità di Giacomo Tassone, responsabile del nostro Ufficio legale,
è stato possibile sviluppare il progetto, che oggi, con grande entusiasmo presentiamo a tutti.
L’opera è il frutto della grinta dei giovani imprenditori edili di Cuneo.
Con questa goccia d’acqua in mezzo al mare vogliamo gridare, in un momento storico di gravissima crisi economica, la passione per il nostro lavoro e la volontà delle giovani generazioni
imprenditoriali di poter lavorare con regole certe e chiare, efficaci ed efficienti, con lo stimolo
di mantenere quanto ci han dato i nostri predecessori e di lasciare, a chi ci seguirà, un Paese
moderno in cui poter continuare a costruire.
CUNEO, lì 20 gennaio 2012
Elena Lovera
Presidente GGI ANCE Cuneo (2005-2011)
4
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
Prefazione
Mi complimento con Elena per l’idea, dinamica e lungimirante, e per come, con tanto lavoro ed energia e grazie alla
collaborazione dell’ufficio Legale della nostra Associazione
e del nostro Consiglio direttivo dei Giovani imprenditori edili,
sia riuscita a trasformarla in tempi brevi in questo manuale.
E’ un connubio giuridico-imprenditoriale che unisce e agevola la comprensione di istituti importanti e complessi. Offre un
link, una sponda tecnica al lettore, che lo può utilizzare “al
bisogno”.
Con pazienza, abbiamo visto continui cambiamenti della
normativa di riferimento durante la stesura e la lettura della
bozza del manuale, specialmente in questo ultimo periodo. Siamo partiti ragionando sul DPR n. 554/99 per poi
seguire l’estenuante parto del DPR 207/2010 e i successivi aggiustamenti apportati dal D.L.
n.70/2011 poi convertito in L. n. 106/11, senza contare i cambiamenti altalenanti di normative
collegate al manuale che interferiscono sempre con il mondo dell’edilizia.
Sono onorato di poter scrivere questa prefazione e occupo queste ultime righe per sottolineare che questo manuale è una dimostrazione di amor proprio verso il nostro settore, per
qualità e contenuti, per dedizione e lavoro. L’auspicio è che sia soprattutto uno stimolo per i
giovani che continuano ed intraprendono questa professione a viverla con passione e piacere
e a costruirsela mattone su mattone.
Un plauso sincero e di cuore a tutti coloro che hanno collaborato alla stesura di questo manuale per il lavoro svolto e l’impegno profuso.
CUNEO, lì 25 gennaio 2012
Gianluca Malacrino
Presidente GGI ANCE Cuneo
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
5
6
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
Abbreviazioni
ABBREVIAZIONI
committente qualunque soggetto pubblico o privato che sia tenuto nell’affidamento
di appalti o concessioni di lavori, servizi e forniture all’applicazione del
d.lgs. n. 63/2006
DL
RUP
direttore dei lavori
responsabile unico del procedimento
SAL
stato avanzamento lavori
Autorità
autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
CRE
certificato di regolare esecuzione
TAR
tribunale amministrativo regionale
d.lgs.
decreto legislativo
Codice
d.l.
l.
codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – d.lgs. n. 163
del12 aprile 2006
decreto legge
legge
Legge Biagi
d.lgs. n. 276/2003
Nuovo Reg.
dpr n. 207 del 5 ottobre 2010
Reg.
CGA
CSA
dm
l.fal.
dpcm
dpr
rd
dpr n. 554 del 21 dicembre 1999
capitolato generale d’appalto - d.m. n. 145 del 19 aprile 2000
capitolato speciale d’appalto
decreto ministeriale
legge fallimentare – r.d. n. 267 del 16 marzo 1942
decreto del presidente del consiglio dei ministri
decreto del presidente della repubblica
regio decreto
cc
codice civile
St. Lav.
statuto dei lavoratori
DPL
direzione provinciale del lavoro
cp
c.c.n.l.
codice penale
contratto collettivo nazionale di lavoro
sfondo
azzurro
la disciplina del reg. non più in vigore ma ancora applicata ai soli
contratti i cui bandi di gara furono pubblicati prima dell’8 giugno 2011
azzurro
le novità introdotte dal nuovo reg.
grigio
le novità introdotte dal d.l. 70/2011
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
7
Indice
INDICE
1) La consegna dei lavori
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
11
12
13
14
14
2) Il subappalto e cottimo
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
15
17
18
19
20
21
3) Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
3.1 la determinazione del corrispettivo – i lavori a corpo e i lavori a misura
3.2 i lavori in economia contemplati dal contratto
3.3 i documenti di contabilità
3.3.1 il giornale dei lavori
3.3.2 il libretto delle misure
3.3.3 le liste settimanali
3.3.4 il registro di contabilità
3.3.5 il sommario del registro
3.3.6 lo stato di avanzamento lavori – sal
3.3.7 il certificato di pagamento di rate
3.3.8 la constatazione sullo stato dei lavori
3.3.9 il certificato di ultimazione lavori
3.3.10 il conto finale
3.3.11 le penali
3.4 le modalità di pagamento del corrispettivo per lavori, manufatti e materiali
3.5 l’adeguamento del corrispettivo
3.6 le trattenute del committente sul corrispettivo dovuto all’appaltatore
3.7 il pagamento del corrispettivo
3.7.1 le rate di acconto
3.7.2 la rata di saldo
3.7.3 i ritardi nei pagamenti
3.8 la cessione del credito
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
23
23
23
25
25
26
28
28
29
29
30
30
30
31
32
33
34
36
37
37
38
39
40
4) Le varianti in corso d’opera
pag. 41
1.1
1.2
1.3
1.4
la consegna tardiva
la consegna d’urgenza
la consegna frazionata
la consegna continuata
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
l’autorizzazione
il subappalto delle opere superspecializzate
i contratti di fornitura e posa in opera e nolo a caldo
i contratti che non costituiscono subappalto
la responsabilità dell’appaltatore
4.1 la tipologia delle varianti e i limiti generali al loro impiego
4.2 i casi in cui è legittima la variante in corso d’opera
4.2.1 la variante per errore progettuale
4.2.2 le varianti migliorative in diminuzione proposte dall’appaltatore
4.2.3 le varianti migliorative
4.2.3 le varianti di dettaglio
4.3 la formazione di una variante e la determinazione di nuovi prezzi
4.3.1 la determinazione di nuovi prezzi
8
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
43
44
46
47
47
48
48
49
Indice
5) Il termine di esecuzione
5.1 il ritardo e le penali
pag. 52
6) La Sospensione e la ripresa dei lavori
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
la sospensione legittima per cause di forza maggiore
la sospensione legittima per ragioni di pubblico interesse
la sospensione inizialmente legittima che diventa successivamente illegittima
la sospensione illegittima
la sospensione parziale
gli adempimenti e le competenze
i casi e le ipotesi di soluzioni
7) Le riserve e l’accordo bonario
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
l’onere di iscrizione delle riserve – eccezioni - decadenza
la sede delle riserve
la tempestività delle riserve
i contenuti delle riserve
la rinuncia alle riserve e alla decadenza
gli obblighi del dl
l’accordo bonario
la transazione
8) Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
pag. 51
la natura e la nozione
le fasi della procedura
la mancata emissione del certificato di collaudo
l’inutile decorso del termine di sei mesi dall’ultimazione lavori
l’esecuzione da parte dell’appaltatore di lavori aggiuntivi non autorizzati
l’approvazione del collaudo
il certificato di regolare esecuzione – il collaudo in corso d’opera
la presa in consegna anticipata dell’opera
il collaudatore
9) Lo scioglimento del contratto
pag. 55
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
55
56
57
58
58
59
60
pag. 61
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
61
63
63
64
65
65
66
69
pag. 71
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
71
71
75
75
76
76
77
78
79
pag. 81
9.1 il recesso
9.2 la risoluzione per impossibilità sopravvenuta – inadempimento – ritardo –
reati accertati
9.3 gli effetti della risoluzione
9.4 la risoluzione per inadempimento del committente e per eccessiva onerosità
sopravvenuta
9.5 il fallimento dell’appaltatore (art. 81, rd n. 267/1942)
pag. 81
Tavole di raffronto
pag. 90
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
pag. 83
pag. 86
pag. 87
pag. 88
9
1. La consegna dei lavori
1. La consegna dei lavori
Codice 119 - Reg. 129, 130, 131, 132 - CGA 9, 211 - Nuovo Reg. 153, 154, 155, 157, 15911
Nozione
Operazioni di
consegna
1295-6 ,1535-6







Caratteristiche




Soggetti
la consegna dei lavori è l’operazione che dà inizio all’esecuzione del
contratto attraverso l’immissione dell’appaltatore nel possesso
dell’area su cui deve essere realizzata l’opera. l’appalto in questo
modo viene posto in esecuzione.
la ricognizione delle aree.
l’esecuzione dei tracciamenti.
gli accertamenti di misura.
il collocamento di sagome, di capisaldi altimetrici e planimetrici.
l’immissione in possesso di cave, locali e mezzi d’opera.
la redazione del verbale.
non è un atto meramente simbolico: la verifica dei luoghi deve
avvenire in concreto e l’area deve essere realmente libera da
impedimenti.
l’effettività: le condizioni devono perdurare durante tutta l’esecuzione, l’area deve continuare ad essere disponibile.
e’ un atto incoercibile di cooperazione tra committente e appaltatore:
nessuna delle due parti può essere coattivamente obbligata.
le operazioni di consegna sono continuative: non possono essere
interrotte e frazionate se non nei casi di cui ai punti 1.3 e 1.4.

il rup


il dl

1291-3 , 1531-3
autorizza il dl a procedere alla consegna.
invita
l’appaltatore
l’invito:
− è fatto per scritto;
−
−



è effettuato con un preavviso sufficiente;
è recapitato al domicilio eletto per il
contratto;
procede alla consegna;
redige il verbale.
l’appaltatore



deve intervenire per assistere e accettare;
deve farsi accompagnare da personale idoneo a
compiere le operazioni di consegna;
deve essere munito di idonea attrezzatura e dei
materiali necessari a compiere le operazioni di
consegna.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
11
1. La consegna dei lavori
Effetti

1291-3, 1531-3



Termini per
effettuare la
consegna

la decorrenza del termine contrattuale per l’esecuzione dalla
conclusione delle operazioni di consegna.
l’accertamento dello stato definitivo dei luoghi.
l’appaltatore diventa detentore dell’area destinata alla formazione
del cantiere.
entro 45 gg. dalla data di stipula del contratto.
casi particolari

1292, 1532


Verbale di
consegna
130, 1313, 154, 1554

e’ redatto dal dl
in contraddittorio
con l’appaltatore
deve contenere

e’ unico
per l’appalto integrato il termine per la consegna decorre dalla data di approvazione del
progetto esecutivo.
in assenza dell’appaltatore non si può procedere con atti equipollenti;

l’appaltatore può iscrivere riserve.

l’indicazione delle operazioni eseguite;


per i cottimi il termine per la consegna decorre
dalla data di accettazione dell’offerta;

la presa d’atto che l’area è libera da persone e
cose e che la situazione della stessa è tale da
non impedire l’avvio e la prosecuzione dei
lavori.
anche nel caso le operazioni si compiano in
luoghi e momenti diversi rimane un solo
verbale.
1.1. la consegna tardiva
si determina quando:
Nozione


Ritardo per
inerzia del
committente
129 8- 9, 9, 1539, 157
la consegna non avviene entro i termini di legge;
l’appaltatore è assente alla prima convocazione.
l’appaltatore può:


chiedere di recedere dal contratto;
chiedere un maggiore compenso
se il committente respinge l’istanza
di recesso
il compenso è:



12
calcolato secondo il cga;
l’art. 157 reg.;
richiesto con riserva sul
verbale di consegna e
quantificato e confermato
sul registro di contabilità;
recedere dal contratto nel caso il ritardo superi la metà del tempo
utile contrattuale (45 gg. + ½ del termine contrattuale) o comunque i
sei mesi complessivi.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
1. La consegna dei lavori
Assenza dell’appaltatore alla prima
convocazione
1297, 1537
Assenza dell’appaltatore anche alla
seconda convocazione
129 , 153
7



nessuna conseguenza economica per l’appaltatore se la consegna
avviene alla seconda convocazione.
il termine per l’esecuzione inizia comunque a decorrere dalla data
che era stata prevista per la prima consegna.
il committente ha facoltà di:
ingiustificata



7


risolvere il contratto;
trattenere la cauzione definitiva;
segnalare il fatto all’autorità;
applicare per il futuro la causa di esclusione
dalle procedure di affidamento prevista dalla
lett. g) dell’art. 38 del codice.
giustificata perché dovuta a cause non imputabili all’appaltatore

il committente può risolvere il contratto.
1.2. la consegna d’urgenza
Nozione

1291, 153
Presupposti e modalità
1294, 119



e’ la consegna che avviene per motivi d’urgenza successivamente
all’aggiudicazione ma in momentanea assenza del contratto.
l’esistenza di ragioni d’urgenza che determinano la necessità di
un inizio immediato dei lavori.
la necessità deve essere tale da rendere l’inizio dei lavori
indilazionabile.
il dl deve




(*)
indicare quali materiali l’appaltatore possa commissionare e quali lavorazioni eseguire in relazione al
programma dei lavori;
tenere conto di tutto ciò che viene predisposto o
somministrato dall’appaltatore.
Qualora il contratto non venga concluso la reintegrazione
all’appaltatore è effettuata in base ai prezzi di mercato e non in
base ai prezzi fissati dall’offerta perché il contratto non è
intervenuto.
non è consentita prima che siano decorsi 35 gg. dalla notifica
dell’aggiudicazione definitiva, salvo che nelle procedure senza
pubblicazione di bando di gara ovvero quando vi sia il rischio di un
grave danno all’interesse pubblico che i lavori sono destinati a
soddisfare (*).
Sono ivi compresi i rischi di perdita di finanziamenti comunitari
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
13
1. La consegna dei lavori
1.3. la consegna frazionata
Nozione

Presupposti
130 , 154
6
6

lavori di notevole importanza ed estensione.

la disponibilità soltanto parziale delle aree interessate.


Effetti
130 , 154
6-7

6-7


Caso particolare
155
e’ la consegna che non riguarda la globalità delle aree ma singole
porzioni di esse.

2-3

deve essere prevista nel csa, diversamente l’appaltatore può
rifiutarla e pretendere la consegna unica entro i 45 gg. previsti.
in ogni caso la consegna deve essere ultimata entro 45 gg. dalla
stipula del contratto.
sono redatti tanti verbali di consegna quante sono le frazioni di
consegna delle aree.
il termine per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data dell’ultimo
verbale di consegna parziale.
l’appaltatore è tenuto a presentare il programma di esecuzione dei
lavori con priorità per le lavorazioni previste sulle aree disponibili.
regola generale: non si procede alla consegna qualora emergano
differenze tra la condizione dei luoghi ed il progetto esecutivo.
caso particolare: il rup dispone che il dl proceda alla consegna
parziale
 se l’importo netto dei lavori non eseguibili a causa
delle differenze riscontrate è inferiore al 20% dell’importo di aggiudicazione;

se la mancata esecuzione non incide sulla funzionalità dell’opera o del lavoro.
1.4. la consegna continuata
Nozione

1302, 1542
Caratteristiche
14


e’ la consegna che a causa dell’estensione delle aree avviene
necessariamente in più giorni.
il verbale rimane unico.
il termine per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data di conclusione delle operazioni di consegna.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
2. Il subappalto e cottimo
2. Il subappalto e cottimo
Codice 37, 118, 1227 - Reg. 72, 73, 74, 141 - Nuovo Reg. 107, 108, 109, 170 - l. 646/1982 21 –
Legge Biagi 29 – dl. 223/2006 3528 – dpr 34/2000 all. A
Nozione

141, 1706

Soggetti


il subappalto: è il contratto mediante il quale una parte reimpiega nei
confronti di un terzo la posizione che gli deriva da un contratto in corso,
detto contratto base. (*)
il cottimo: è l’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria
subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione
dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei
lavori affidati e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per
effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali,
apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’esecutore.
l’appaltatore: dà in affidamento i lavori in subappalto.
il subappaltatore: esegue i lavori oggetto di subappalto.

il committente: autorizza l’appaltatore ad affidare i lavori in subappalto.
Presupposti

e’ necessaria l’autorizzazione del committente (si veda 2.1.).
Limiti

1413, 1703
72, 1227, 1411-2,
1184-9, 1702, 1072
e’ possibile concedere in subappalto:




e’ possibile riaffidare – cd. “subappalto a cascata” –
esclusivamente la
posa in opera di:






non è possibile:


fino al 30% (**) delle lavorazioni comprese nella
categoria prevalente;
fino al 30% delle lavorazioni relative alle opere
superspecializzate;
fino al 100% delle lavorazioni comprese nelle
categorie diverse dalla prevalente.
os4 impianti trasportatori, ascensori, scale
mobili, di sollevamento e di trasporto;
os5 impianti pneumatici, impianti antintrusione;
os13 strutture e elementi prefabbricati prodotti
industrialmente;
os18-a componenti strutturali in acciaio;
os18-B componenti per facciate continue.
il subappalto a cascata: riaffidamento delle
stesse lavorazioni oggetto di subappalto in
ulteriore subappalto a terzi;
stipulare un contratto di subappalto con un
ribasso superiore al 20% rispetto ai prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione. (***)
(*) Cancrini A., Petullà F., “Subappalto di lavori, servizi e forniture” EPC Libri, 2003
(**) Il limite scende al 20% qualora i lavori siano stati affidati tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara.
(***) L’art. 1184 del Codice non presuppone una necessaria e totale corrispondenza tra le voci di prezzo unitari del contratto principale e
quelle del subappalto. L’appaltatore può affidare in subappalto soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base
di gara (TAR Lazio n. 32134/2010)
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
15
2. Il subappalto e cottimo

Pagamento
37 , 118 , 170
11
3
7
il committente
può pagare



Profili penali
21

il subappaltatore direttamente: l’appaltatore comunica al committente la parte delle prestazioni
eseguite dal subappaltatore con specificazione
dell’importo e proposta motivata di pagamento;
l’appaltatore: l’appaltatore trasmette
al committente le
fatture quietanzate
dal subappaltatore
entro 20 gg. dalla
data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti.
se l’appaltatore contesta la
regolarità dei lavori eseguiti
al subappaltatore e sempre
che quanto contestato sia
accertato dal dl, il committente sospende i pagamenti per una quota corrispondente nella misura accertata dal dl.
il sistema di pagamento diretto al subappaltatore deve essere indicato
nel bando di gara. e’ previsto per legge nel caso di subappalto delle
opere superspecializzate.
il subappalto
non autorizzato costituisce reato

possono
commetterlo
l’appaltatore
e il subappaltatore;
−
−
•
•
•
•
16
−
l’appaltatore è punito con la
pena dell’arresto da 6 mesi a
1 anno e con l’ammenda
non inferiore a un terzo del
valore del contratto di
subappalto e non superiore
a un terzo del valore del
contratto di appalto;
il subappaltatore è punito
con la pena dell’arresto da 6
mesi a 1 anno e con
l’ammenda pari a un terzo
del valore dell’opera ricevuta in subappalto.
si perfeziona con l’esecuzione del contratto di
subappalto nelle more o in assenza di
autorizzazione;
la richiesta di autorizzazione successiva non
estingue il reato;
il subappalto non autorizzato legittima il
committente a chiedere la risoluzione del
contratto di appalto;
il committente non può rilasciare successivamente all’inizio dei lavori l’autorizzazione “in
sanatoria”.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
2. Il subappalto e cottimo
2.1. l’autorizzazione
Presupposti

1182-8, 1413, 1703

l’indicazione da parte dell’appaltatore, in sede di offerta, delle
lavorazioni o delle parti di opere che intende subappaltare.
la presentazione
dell’istanza
di
autorizzazione al
subappalto a cura
dell’appaltatore.
l’istanza deve essere accompagnata:






Nel subappalto
a cascata
1703

il committente deve
procedere all’autorizazione o al diniego entro 30 gg. dal
ricevimento
dell’istanza.



dall’indicazione del soggetto subappaltatore e dei lavori che si intendono
subappaltare;
dal contratto di subappalto - può essere
presentato
anche
successivamente
purché 20 gg. prima dell’inizio dell’esecuzione;
dalla documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, di tutti
i requisiti generali e speciali – attestazione
soa e dichiarazione di assenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 38 del
codice - richiesti per l’importo e l’oggetto
del subappalto;
dalla dichiarazione del subappaltatore
circa la composizione societaria ai sensi
dell’art. 1, dpcm 11 maggio 1991, n. 187 non richiesta per le società di persone;
dalla dichiarazione dell’appaltatore circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o collegamento, ai sensi dell’art.
2359 cc, con l’appaltatore.
decorso il termine l’autorizzazione si intende concessa e opera il silenzio-assenso;
il termine, per giustificato motivo, può
essere prorogato dal committente una
sola volta;
i termini per il rilascio dell’autorizzazione
sono dimezzati per i subappalti di importo
inferiore al 2% del valore del contratto di
subappalto o di importo inferiore a 100
mila euro.
nel riaffidamento di opere a terzi da parte del subappaltatore (si veda
paragrafo Limiti), non è necessaria l’autorizzazione del committente.
l’appaltatore è tenuto a darne semplice comunicazione preventiva
alla stipulazione.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
17
2. Il subappalto e cottimo
2.2. il subappalto delle opere superspecializzate

Disciplina
37
11

Opere superspecializzate
sono opere superspecializzate:

724













Assimilazione
alle categorie
SOA
Allegato A
Qualora nell’oggetto dell’appalto rientrino, oltre i lavori prevalenti,
opere superspecializzate di importo superiore al 15% dell’importo
totale dei lavori, l’appaltatore può subappaltarne fino ad un massimo
del 30%.
il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato dal committente
direttamente al subappaltatore.
il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni
architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico
ed archeologico;
l'installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti
idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di
lavanderia;
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori,
ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
l'installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di
impianti antintrusione;
l'installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici,
telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili;
i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con
mezzi speciali;
le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi;
la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi;
i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di
appoggio, i ritegni antisismici;
la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati
prodotti industrialmente;
l'armamento ferroviario;
gli impianti per la trazione elettrica;
gli impianti di trattamento rifiuti;
gli impianti di potabilizzazione.
Questo confronto assume rilevanza soltanto fino all’entrata in vigore del
nuovo regolamento.

autorità: le categorie, che devono essere considerate altamente
specializzate e che sono tutte a qualificazione obbligatoria, sono:
os2, 0s3, 0s4, 0s5, 0s11, 0s13, 0s14, 0s16, os17, os18, 0s19,
0s20, 0s21, 0s22, os27, 0s28, 0s29, 0s30, 0s33, 0g12.
- determinazione 20/12/2001, n. 25 -

giurisprudenza: non sono superspecializzate le opere appartenenti
alle categorie generali (og) ad eccezione della og12.
- Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2004, n. 6701; TAR Piemonte, Sez. II, 13 dicembre
2005, n. 4002 -
18
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
2. Il subappalto e cottimo
Opere superspecializzate
1072
sono opere superspecializzate:
























og 11 - impianti tecnologici;
og 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
os 2-a - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e
beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico,
etnoantropologico;
os 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
os 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;
os 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
os 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
os 8 - opere di impermeabilizzazione;
os 11 - apparecchiature strutturali speciali;
os 12-a - barriere stradali di sicurezza;
os 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
os 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
os 18-a - componenti strutturali in acciaio;
os 18-B - componenti per facciate continue;
os 20-a - rilevamenti topografici;
os 20-B - indagini geognostiche;
os 21 - opere strutturali speciali;
os 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;
os 25 - scavi archeologici;
os 27 - impianti per la trazione elettrica;
os 28 - impianti termici e di condizionamento;
os 29 - armamento ferroviario;
os 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
os 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità.
2.3. i contratti di fornitura e posa in opera e nolo a caldo
Nozione
118
11
Assimilazione
al subappalto
sono previsti dalla legge requisiti in presenza dei quali un contratto che
abbia ad oggetto attività che richiedano l’impiego di manodopera fornitura con posa in opera e noli a caldo di attrezzatura – è assimilato ad
un contratto di subappalto.
Quando contemporaneamente vi siano:



l’impiego di manodopera in cantiere;
l’incidenza del costo della
dell’importo del contratto;
manodopera superiore al 50%
l’importo del contratto da affidare superiore al 2% del contratto
principale o superiore a 100 mila euro.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
19
2. Il subappalto e cottimo

Effetti

Impossibilità di
assimilazione
al subappalto
erosione della quota di lavorazioni che
è possibile affidare
in subappalto.
e’ possibile subappaltare:



fino al 30% della categoria prevalente;
fino al 30% delle opere superspecializzate;
fino al 100% delle categorie scorporabili.
Quando manchi anche soltanto una delle seguenti condizioni:



Effetti
necessità dell’autorizzazione del committente.
l’impiego di manodopera in cantiere;
l’incidenza del costo della manodopera superiore al 50% dell’importo
del contratto;
l’importo del contratto da affidare superiore al 2% del contratto
principale o superiore a 100 mila euro.
i contratti di fornitura con posa in opera o i noli a caldo:

sono soggetti a semplice comunicazione al
committente;
la comunicazione deve contenere:




il nome del sub-contraente;
l’importo del contratto;
l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.
non incidono sulla quota di lavorazioni che è possibile affidare in
subappalto.
2.4. i contratti che non costituiscono subappalto
Nozione
11812
non è subappalto:


20
l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Specificità
dell’attività
e’ una lavorazione unitariamente considerata, nell’ambito di una più
ampia categoria di lavoro.
Lavoratore
autonomo
e’ il lavoratore, anche artigiano, che opera in cantiere con attività
prevalentemente, se non esclusivamente, personale e con mezzi
propri.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
2. Il subappalto e cottimo
2.5. la responsabilità dell’appaltatore
Responsabilità verso il
committente
Solidarietà
passiva con
il subappaltatore
3528, 1184

l’appaltatore garantisce direttamente il committente per l’operato
del subappaltatore.
nei confronti:



dei
dipendenti
del
subappaltatore per il
trattamento retributivo;
limiti
dei
dipendenti
del
subappaltatore, di inps,
inail e cassa edile per i
versamenti contributivi,
previdenziali e assicurativi;
del fisco per le ritenute
fiscali sui redditi da
lavoro dipendente;

1186, 292

limiti



di estensione: soltanto con
riferimento ai dipendenti del
subappaltatore
impiegati
nell’ambito del contratto di
subappalto;
temporali: la solidarietà
cessa decorsi due anni
dall’ultimazione lavori.
di estensione: soltanto con
riferimento ai dipendenti del
subappaltatore
impiegati
nell’ambito del contratto di
subappalto;
temporali: la solidarietà
cessa con la prescrizione
del debito del lavoratore nei
confronti del fisco – al 31
dicembre del quarto anno
successivo alla presentazione della dichiarazione
dei redditi.
di chiunque per l’adempimento degli obblighi di sicurezza.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
21
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
Codice 117, 118, 125, 133, 136, 141 – Reg. 88, 101, 102, 114, 153, 155, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 173, 174, 175, 183, 188, 192, 208 – CGA 5, 7,
13, 18, 21, 22, 23, 28, 29 – Nuovo Reg. 4, 5, 6, 123, 124, 141, 143, 144, 145, 159, 171, 172,
179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 199, 200, 201, 202,
211, 216, 219, 237 - cc 1454, 1455, 1460, 1676, 2215, 2219, 2699, 2700 - St. Lav 36 - Circolare
Min. Lav. 12/07/2005 - l. n. 52/1991 1
3.1. la determinazione del corrispettivo – i lavori a corpo e i lavori a misura
la determinazione del prezzo di un appalto può avvenire:
A corpo


A misura


il prezzo pattuito è fisso ed invariabile e non può essere effettuata
alcuna verifica delle misure per determinare il corrispettivo e il valore
delle opere eseguite.
il prezzo riguarda il complesso delle opere previste dal progetto.
il corrispettivo pattuito può variare in aumento o in diminuzione
secondo la quantità effettiva di opere eseguite e misurate.
i prezzi unitari sono
invariabili.
sono determinati:



A corpo e
a misura

in funzione di un’unità di misura propria di
un’opera finita (es. metro lineare di strada);
in funzione di un’unità di misura propria di
ciascuna categoria di opere necessarie per
realizzare il lavoro nel suo complesso (es.
metri cubi di scavo, kg di ferro).
il prezzo complessivo è presunto.
il progetto individua le parti contabilizzate a corpo e le parti
contabilizzate a misura.
3.2. i lavori in economia contemplati dal contratto
Precisazione

Nozione

125
153, 179
esiste un’accezione comunemente impiegata dell’espressione “lavori
in economia” che riguarda un sistema autonomo di affidamento ed
esecuzione di un’opera pubblica attraverso il ricorso al cottimo
fiduciario o all’amministrazione diretta e che è estranea alla trattazione di questo capitolo.
i lavori in economia previsti in contratto riguardano lavorazioni
accessorie e di rifinitura non meglio specificate all’interno del contratto
stesso.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
23
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
Caratteristiche
153, 179
i lavori in economia:





riguardano lavorazioni accessorie e di modesta entità difficilmente
individuabili e/o quantificabili in sede di progetto e sono inizialmente
indeterminate;
sono stimati e indicati dal progettista nelle somme a disposizione;
sono individuati dal dl durante l’esecuzione nei limiti delle somme
indicate nel progetto;
sono soggette al ribasso d’asta in quanto costituiscono una categoria
di lavorazioni comprese nel contratto. i costi della manodopera e dei
mezzi sono contabilizzati al lordo del ribasso (*).
sono inseriti
in contabilità



Modalità di
esecuzione


Esecuzione su
fattura
161,166, 186, 192




Esecuzione su
liste settimanali
162, 187



le somministrazioni di materiali secondo i prezzi di
elenco al netto del ribasso d’asta;
la mano d’opera, trasporti e noli secondo le tariffe
locali vigenti incrementati di spese generali ed utili;
con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente
sulle spese generali e utili.
su fattura: quando la prestazione non sia eseguibile dall’appaltatore ma
debba essere commissionata a terzi.
su liste settimanali: quando l’appaltatore metta a disposizione del
committente (dl) operai, mezzi e materiali con cui il dl procede alle
lavorazioni necessarie.
il dl verifica la corrispondenza tra i preventivi accettati e lo stato di fatto
al termine dei lavori.
all’esito della verifica del dl le fatture sono pagate all’appaltatore.
le fatture sono iscritte
quietanzate.
nei conti solo una volta soddisfatte e
l’appaltatore non risponde di danni arrecati a terzi perché non ha
funzioni di sorveglianza.
il dl prende nota delle somministrazioni su un brogliaccio che poi
riversa nell’apposita lista.
l’appaltatore adempie al suo
obbligo semplicemente mettendo a disposizione mezzi
e manodopera.
l’appaltatore sottoscrive la lista.


l’appaltatore non ha obbligazione
di risultato.
l’appaltatore non garantisce contro
i vizi dell’opera.

i prezzi delle somministrazioni sono individuate in apposito elenco.

i prezzi dell’elenco non sono soggetti a ribasso.


il pagamento dei lavori in economia costituisce un semplice rimborso
dei costi sopportati dall’appaltatore per le somministrazioni.
il ribasso applicato alla voce dei lavori in economia previsti in contratto,
costituita per intero dalle somministrazioni dell’appaltatore, non
assoggettate al ribasso d’asta, produce l’unico effetto di ridurre
l’importo a disposizione del dl (*).
(*) si chiarisce l’affermazione con un esempio: se il progetto individua come somma a disposizione del DL per lavori in economia
l’importo di 100 e l’aggiudicatario ha offerto un ribasso del 15%, l’importo a disposizione del DL scenderà a 85, ma non si riducono i
prezzi che dovranno essere corrisposti all’appaltatore al lordo del ribasso (art. 153, Reg.)
24
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
3.3. i documenti di contabilità
Caratteristiche
155, 2219, 2699, 2700
180
i documenti contabili:




sono atti pubblici
a tutti gli effetti
di legge;



sono redatti da pubblici ufficiali;
accertano fatti giuridicamente rilevanti;
offrono piena prova, fino a querela di falso, di
quanto attestano e della provenienza di chi li
redige;
hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti
spesa;
devono accertare
e registrare i fatti
contemporaneamente al loro accadere;
devono rispettare
le norme di un’ordinata contabilità.
devono permettere al dl:









di rilasciare prontamente i sal;
di controllare lo sviluppo dei lavori;
di impartire le debite disposizioni;
di promuovere senza ritardo i provvedimenti
opportuni in caso di mancanza dei fondi;
senza spazi in bianco;
senza interlinee;
senza trasporti in margine;
senza abrasioni;
con correzioni che lascino leggibile il testo cancellato.
3.3.1. il giornale dei lavori
Compilazione
il giornale dei lavori:
157, 182


è curato dal dl;
è compilato secondo
precise modalità;



giornaliera: mano a mano che i lavori
progrediscono;
cronologica: i fatti annotati devono essere
ordinati in successione temporale;
è soggetto all’imposta di bollo in caso d’uso.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
25
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
Contenuti e
annotazioni
157, 182
il giornale dei lavori riporta:

l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono i lavori;

la specie e il numero di operai impiegati nei lavori;

l’attrezzatura tecnica impiegata nei lavori;

ogni aspetto che interessi

economico;

l’andamento tecnico ed


le osservazioni meteorologiche e
idrometriche;
le indicazioni sulla natura dei terreni;
le particolarità utili;
gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni:



le relazioni indirizzate al rup;

i processi verbali di:




i verbali di:







del rup;
del dl;
consegna lavori;
accertamento dei fatti;
esperimento di prove;
contestazione del dl;
sospensione dei lavori;
ripresa dei lavori;
pesatura;
prelievo campioni;
concordamento nuovi prezzi;
collaudi in corso d’opera.
3.3.2. il libretto delle misure
Funzione
158, 183

il libretto delle misure registra le misurazioni e le classificazioni delle lavorazioni eseguite.
in particolare:




26
il genere di lavorazione o provvista classificata secondo la denominazione di contratto;
la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
le figure quotate delle lavorazioni eseguite
quando vi sia il caso;
le altre memorie esplicative della forma e del
modo di esecuzione.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
Compilazione
158, 159,160, 183,
184, 185

negli appalti a corpo
la compilazione:




negli appalti a misura


in ogni
appalto
contiene l’indicazione delle quote percentuali delle lavorazioni eseguite;
è periodica.
la compilazione:


avviene solo in occasione di ogni sal;
avviene sul luogo o immediatamente dopo
l’esecuzione della lavorazione misurata;
riporta le misurazioni effettuate;
è costante.
la compilazione:




è curata dal dl;
può essere unica per lavori semplici e di modesti
importi;
può essere distinta per categorie di lavorazioni;
va eseguita in contraddittorio;
l’appaltatore:
− deve essere invitato;
−
−
−

deve
riportare
−
−
−
−
−
può presenziare;
può iscrivere riserva;
è chiamato a firmare
il libretto dopo il dl;
il genere di lavorazione secondo la
denominazione del contratto;
la parte di lavorazione eseguita e il posto;
le figure quotate delle lavorazioni eseguite
quando occorra;
i documenti utili a spiegare la forma e il
modo di esecuzione;
i criteri e il processo di calcolo con cui
sono state effettuate le misurazioni con i
relativi dati di partenza nel caso le
quantità siano desumibili attraverso
l’applicazione di medie.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
27
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
3.3.3. le liste settimanali
Funzione
Contenuto


162, 187
le liste settimanali sono il documento contabile nel quale vengono
registrati i lavori in economia previsti da contratto (si veda punto 3.2.).
nelle liste settimanali sono
annotate le somministrazioni
fornite dall’appaltatore.
in particolare:



Compilazione

162,1661


le giornate di lavoro della manodopera impiegata;
le giornate di noli e di mezzi d’opera utilizzati;
le provviste somministrate.
il dl annota su un brogliaccio le somministrazioni e le riversa successivamente nel registro di contabilità.
le liste possono essere distinte secondo la natura delle somministrazioni quanto queste assumano una certa importanza.
l’appaltatore è chiamato alla sottoscrizione delle liste settimanali.
3.3.4. il registro di contabilità
Funzione

il registro di
contabilità



Contenuto

1631
Compilazione
163,164, 18, 2215,
211

il registro di
contabilità
riporta
il registro di
contabilità

è curato dal dl;



28
quanto registrato sul libretto delle misure;


1656
determina la maturazione del corrispettivo dell’appaltatore.
quanto annotato sulle liste settimanali.


registra l’avanzamento dei lavori;


Contabilità
provvisoria
accerta e riassume l’intera contabilità dei lavori;
è un unico documento; per i lavori su edifici e altre
opere d’arte di grande importanza è possibile tenere
uno speciale registro separate;
è compilato in ordine cronologico;
è preventivamente numerato e sottoscritto in ogni
pagina dal rup e dall’appaltatore;
è bollato in ogni foglio dall’ufficio del registro delle
imprese;
è firmato dall’appaltatore che può firmare con riserva;
è successivamente firmato dal dl e dal rup.
ove non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione il dl
può registrare in partita provvisoria
sui documenti contabili le quantità
dedotte da misurazioni sommarie.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo

in questo caso l’onere
dell’immediata
riserva
opera solamente in
sede di contabilizzazione definitiva.
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
3.3.5. il sommario del registro
Funzione

167, 193
Compilazione
il sommario del registro riassume le risultanze del registro di contabilità
per consentire un quadro sintetico d’insieme sull’avanzamento e
l’ammontare progressivo dei lavori.

nei lavori a misura


nei lavori a corpo

163,164, 188, 189
di ciascuna partita è indicata la quantità
globale in relazione a ciascun sal.
di ciascuna partita è indicata la quota complessiva raggiunta in relazione a ciascun sal.
3.3.6. lo stato di avanzamento lavori – sal
Nozione
Presupposti
1681-3, 1941-3

i sal:



Contenuti
1681, 1941



1682, 1942
devono essere previsti dal csa;
devono essere emessi una volta raggiunti gli importi di lavori eseguiti
fissati dal csa per il pagamento della rata d’acconto documentata dal
registro di contabilità;
 il sal può essere redatto sotto la
seguono la sottoscrizione
responsabilità del dl su misure e
del libretto delle misure e
computi provvisori sempre che il
del registro di contabilità.
libretto delle misure sia stato firmato.
i sal contengono:

Compilazione
il sal è il documento contabile che permette di effettuare il pagamento
delle rate d’acconto.
il riassunto di tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite
dall’inizio dei lavori;
la copia degli eventuali nuovi prezzi con l’indicazione degli estremi
dell’approvazione;
l’importo dei lavori e dei materiali a piè d’opera al lordo del ribasso
d’asta;
una dichiarazione del dl che attesta la percentuale di lavori eseguiti ai
fini della determinazione degli oneri per la sicurezza e dello svincolo
progressivo della cauzione definitiva.
il sal può essere redatto in due modi:


sulla base di quanto risulta dal registro di contabilità;
utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o per categoria
riepilogati nel sommario del registro di contabilità.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
29
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
3.3.7. il certificato di pagamento di rate
Nozione

169, 195
Compilazione
169, 29, 143, 195
il certificato di pagamento di rate è quel documento contabile che
permette al committente di emettere il mandato di pagamento.
il certificato di pagamento:

è compilato dal rup
sulla base del sal
emesso;

la compilazione deve avvenire nel più
breve tempo possibile e comunque non
oltre 45 gg. dalla maturazione del sal
secondo le previsioni del csa.

è emesso in due copie da inviare al committente in originale;

viene annotato nel registro di contabilità.
3.3.8. la constatazione sullo stato dei lavori
il dl è tenuto in ogni caso a redigere alla data di scadenza contrattuale un
verbale di constatazione sullo stato dei lavori in contraddittorio con
l’appaltatore.
Nozione
1991
Funzione
permette di verificare le cause e l’imputabilità del ritardo con possibilità
dell’appaltatore di avanzare tempestivamente le proprie contestazioni nel
momento in cui il ritardo incomincia ad assumere una rilevanza
contrattuale.
3.3.9. il certificato di ultimazione lavori

Presupposti

Forma
il certificato di ultimazione lavori è redatto:
1721, 212 15912, 1991
1721, 199

30
il certificato di ultimazione lavori attesta in modo formale l’avvenuta
ultimazione dei lavori.
Funzione
l’appaltatore segnala al dl l’intervenuta ultimazione lavori.
in
contraddittorio con
l’appaltatore;

Qualora vi sia controversia
tra appaltatore e dl circa
l’avvenuta ultimazione, si
redige in contraddittorio un
processo verbale delle circostanze contestate sulla
base del quale il rup
convoca le parti e decide.
−
l’appaltatore
ha
l’obbligo di uniformarsi ma ha la
facoltà di iscrivere
riserva sul registro
di contabilità.

in doppio esemplare;

con le modalità con cui è redatto il verbale di consegna lavori.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
Contenuti
1722, 1992
il certificato di ultimazione lavori deve richiamare:





Effetti
1411, 1011, 1881,
2082, 22, 23, 1231,
145, 2161, 2373
gli estremi del contratto e del progetto;
il verbale di consegna;
piccola entità
ripresa;
non incidenti sull’uso e lai verbali di sospensione e
l’eventuale termine perentorio concesso
all’appaltatore, non superiore a 60 gg.,
per il completamento di lavorazioni di
piccola entità non incidenti sull’uso e la
funzionalità dell’opera;

il mancato rispetto del termine comporta l’inefficacia
del certificato di ultimazione lavori.
i giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale fissato.
il certificato di ultimazione lavori:


fissa gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo e quindi rende possibile
determinare l’ammontare della penale stabilita dal csa per il ritardo o il
premio di accelerazione per l’anticipo;
fa decorrere il termine di:





30 gg. entro cui il committente deve
procedere alla nomina del collaudatore;
3 mesi entro cui deve essere emesso il
cre;
6 mesi entro cui deve essere completato
il collaudo dell’opera;
12 mesi allo scadere del quale va
svincolata la cauzione definitiva e la
polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi;
12 mesi entro cui devono essere
rilasciate, per i lavori di importo
superiore a 10 milioni dsp, le polizze di
cui all’art. 129, c. 2, del codice.
3.3.10. il conto finale
Funzione
il conto finale:

fotografa lo stato dei lavori alla loro completa ultimazione;

determina l’importo della rata di saldo.

l’importo della rata di saldo
si calcola sul totale dei
lavori
depurato
delle
anticipazioni, degli acconti
e della penale o con
l’aggiunta del premio di
accelerazione ove previsto.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
31
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
Procedimento
173, 174, 175, 200, 201,
202




il dl entro il termine fissato dal csa compila il conto finale.
il dl trasmette il conto finale al rup, unitamente alla sua relazione.
il rup esamina i documenti acquisiti e
invita l’appaltatore:
l’appaltatore, presa conoscenza degli atti:





a prendere cognizione del conto finale;
a sottoscrivere il conto finale entro 30 gg.
non può iscrivere riserve diverse da quelle
già iscritte nel registro di contabilità;
deve, a pena di decadenza, richiamare le
riserve già iscritte nel registro di contabilità;
firma il conto finale.
−
se l’appaltatore non
firma il conto finale,
si presume che l’abbia definitivamente
accettato.
3.3.11. le penali
Disciplina
117, 136, 22, 23, 145




Penali
intermedie

1455

Sedi della
penale
1456
32


sono indicate in contratto per il ritardato adempimento.
sono stabilite in misura giornaliera tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
non possono superare il 10%.
raggiunto il limite max, il rup deve procedere alla risoluzione del
contratto.
in presenza di un’esecuzione articolata in più parti, il csa può
prevedere l’applicazione di penali per il ritardo rispetto ai termini di una
o più di tali parti.
possono essere escluse dai contratti che prevedano anche la
progettazione definitiva e/o esecutiva.
le penali sono applicate dal rup in sede di conto finale (3.3.10).
non possono essere applicate a partire dal sal.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
3.4. le modalità di pagamento del corrispettivo per lavori, manufatti e materiali
Il corrispettivo
per i lavori
1331bis, 114, 141
il corrispettivo viene erogato all’appaltatore:

attraverso anticipazioni
sull’importo contrattuale;
le anticipazioni sono possibili:
se il bando di gara individua i materiali
da costruzioni che ne possono
beneficiare;

se l’appaltatore presenta la fattura o
altro documento che comprovi l’acquisto
dei materiali;

se i materiali acquistati dall’appaltatore
sono stati accettati dal dl;

se l’appaltatore fornisce garanzia
fideiussoria – bancaria o assicurativa –
di importo pari al pagamento anticipato
maggiorato
dell’interesse
legale
applicato al periodo necessario al
recupero del pagamento secondo il
cronoprogramma.


attraverso i sal fissati
dal csa a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti;
a scelta del committente due sono i criteri
alternativi per fissare la maturazione dei
sal:
possono essere corrisposti a cadenza
temporale fissa (es. ogni mese);

oppure a cadenza temporale indeterminata, ma, in base alle risultanze del
registro di contabilità, ogni qualvolta i
lavori eseguiti raggiungano un determinato importo (es. ogni 100 mila euro).


Il corrispettivo
per i manufatti
281, 1804
attraverso il saldo finale.
per manufatto si intende una costruzione già realizzata fuori del cantiere
che abbia richiesto operazioni più o meno complesse (es. infissi).


il corrispettivo viene liquidato all’appaltatore soltanto dopo la posa in
opera del manufatto.
il csa può prevedere
la
contabilizzazione
del manufatto a pié
d’opera quando ve ne
siano i presupposti.
per la contabilizzazione:



il valore del manufatto deve essere
superiore al costo necessario alla sua
posa in opera;
ll dl, constatata la qualità e conformità
dei manufatti, li deve preventivamente
accettare;
l’accredito all’appaltatore non può
essere superiore alla metà del prezzo
del manufatto.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
33
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
Il corrispettivo
per i materiali
282, 1805
per materiali si intendono tutti i prodotti da mettere in opera che non
abbiano le caratteristiche del manufatto (es. cemento, ghiaia, ferro).

Determinazione
del valore di
manufatti
e
materiali
28 , 180
2
5
il corrispettivo viene liquidato all’appaltatore
nella misura fissa del
50% del valore dei materiali, quando questi
siano introdotti in cantiere.
per la contabilizzazione è necessario che:


il dl, constatata la qualità e conformità
dei materiali, li abbia preventivamente
accettati.
la determinazione del valore può avvenire:


attraverso il prezzo specifico indicato in contratto;
i criteri impiegabili possono essere:
attraverso altri criteri
quando il prezzo non
 il ricorso alle analisi di progetto;
sia indicato o facil il ricorso alle fatture di acquisto esibite
mente individuabile.
dall’appaltatore;

Difetti,
inadeguatezze
e perimento dei
manufatti e dei
materiali
il csa non abbia escluso il parziale
pagamento dei materiali prima della loro
posa in opera;

283, 181, 1806
il ricorso alle valutazioni del dl attraverso i canoni dell’esperienza tecnica.
il rischio e il pericolo di difetti, inadeguatezze e perimento dei
manufatti e dei materiali portati in contabilità rimangono in capo
all’appaltatore. il dl può rifiutarli anche dopo la loro accettazione e
messa in opera qualora ne abbia rilevato difetti o inadeguatezze.
3.5. l’adeguamento del corrispettivo
Limiti all’adeguamento del
corrispettivo

nell’ambito degli appalti pubblici di lavori è vietata la revisione dei
prezzi e non si applica l’art. 1664, c. 1, cc (*)
1332
Prezzo chiuso.
Adeguamento
dovuto all’inflazione
1333, 172

l’unico meccanismo
di adeguamento del
corrispettivo applicabile è quello del cosiddetto
“prezzo
chiuso”.




e’ possibile un adeguamento per la
differenza tra il tasso di inflazione
programmato e il tasso realmente registrato
dall’istat per la parte che eccede il 2%.
l’appaltatore deve farne richiesta entro 60
gg. dalla pubblicazione del decreto
ministeriale.
il rup dispone che il dl entro i 45 gg.
successivi effettui i conteggi.
entro 45 gg. dalla consegna dei conteggi il
rup verifica la disponibilità di fondi e
validati i conteggi dispone il certificato di
pagamento.
(*) Codice civile - Art. 1664, c. 1
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o
una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.
34
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
Compensazione.
Adeguamento
dovuto a seguito
di circostanze
eccezionali
ci deve essere una variazione del prezzo dei singoli materiali.

la variazione deve essere superiore al 10% rispetto al prezzo medio
rilevato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di
presentazione dell’offerta con decreto da emettersi entro il 31 marzo di
ogni anno.

1331bis, 4-7, 171
la variazione deve essere dovuta a circostanze eccezionali non
prevedibili.

l’appaltatore ha diritto all’adeguamento per la metà della percentuale
eccedente il 10% (*) della variazione accertata dal ministero e per le
quantità contabilizzate.

l’adeguamento non può avvenire qualora il corrispettivo sia stato
anticipato.

la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta.

la compensazione avviene al netto delle eventuali altre già riconosciute.

l’appaltatore non può formulare riserve sulle compensazioni.

Calcolo
della
compensazione
171
il dl determina la compensazione secondo la seguente procedura:
fase a): le variazioni percentuali annuali che eccedono il 10% sono
applicate al singolo materiale rilevato dei decreti ministeriali annuali
nell’anno di presentazione dell’offerta;

fase b): le variazioni di prezzo unitario determinate secondo la
procedura di cui alla fase a) è applicata alle quantità del singolo
materiale contabilizzate nell’anno solare precedente;

verifica l’effettiva maggiore onerosità subita dall’appaltatore tramite
l’esame della documentazione prodotta dall’appaltatore;

qualora la maggiore onerosità provata dall’appaltatore sia relativa a
una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel dm annuale,
la compensazione è riconosciuta limitatamente a quella parte inferiore
determinata nella misura eccedente il 10%.

Termini del procedimento per la
compensazione
171
entro 60 gg. dalla pubblicazione del dm, a pena di decadenza,
l’appaltatore presenta istanza di compensazione.

il rup dispone che il dl entro 45 gg. dall’istanza effettui i conteggi.

entro 45 gg. dalla presentazione dei conteggi il rup verifica la
disponibilità di somme, valida i conteggi ed emette il certificato di
pagamento.

la procedura da parte del committente in presenza di variazioni
negative dei prezzi accertati dal dm è avviata entro 60 gg. dalla sua
pubblicazione.

(*) modifica introdotta dal d.l. n. 70/2011
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
35
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
Anticipazioni
del prezzo
1331bis






il committente può individuare nel bando di gara i materiali, le modalità e i
tempi di pagamento degli stessi.
resta ferma l’applicazione dei prezzi contrattuali.
i lavori devono essere iniziati e il loro avanzamento in linea con il
cronoprogramma.
i materiali il cui costo è oggetto di anticipazione sono soggetti alla
preventiva accettazione dl dl.
per tali materiali non si applica né il prezzo chiuso, né la compensazione.
il pagamento dei materiali è subordinato al preventivo rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore del committente di importo pari a
quello dei materiali maggiorato dell’interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma.
3.6. le trattenute del committente sul corrispettivo dovuto all’appaltatore
Gli obblighi
dell’appaltatore nei confronti dei lavoratori dipendenti
36, 1886, 7, 41
nei confronti dei lavoratori dipendenti l’appaltatore, nell’esecuzione del contratto, deve:
l’appaltatore deve pagare:

applicare condizioni non
inferiori a quelle risultanti
 la retribuzione fissata dai c.c.n.l. e dagli
dai contratti collettivi di
eventuali contratti integrativi provinciali e/o
lavoro della categoria e
dal contratto di lavoro individuale;
della zona;
 i premi assicurativi inail;

i contributi previdenziali inps;
i contributi cassa edile nel caso di imprese
che applichino il c.c.n.l. dell’edilizia.
osservare le norme sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori;



Corrispettivo come garanzia per i
lavoratori
7, 1013, 42-3, 5,
1233, 1676
garantire dell’osservanza degli obblighi suddetti anche i lavoratori
dipendenti del subappaltatore.
il corrispettivo contrattuale dovuto all’appaltatore garantisce:
il committente:
il
pagamento
delle retribuzioni
 versa ai lavoratori le retribuzioni non corrisposte
dei lavoratori didetraendone l’importo dal credito dell’appaltatore/subpendenti dell’apappaltatore (in caso sia previsto il pagamento diretto
paltatore/subapal subappaltatore);
paltatore;
 può valersi della cauzione definitiva per sanare le

inadempienze dell’appaltatore;

36
il pagamento dei
premi assicurativi e contributi
previdenziali in
favore dei lavoratori dipendenti
dell’appaltatore/
subappaltatore
e dovuti agli enti
preposti;
il committente:


trattiene lo 0,5% su ogni pagamento da effettuare
all’appaltatore;
− sulle trattenute dello 0,5%;
versa
direttamente agli enti
− sul corrispettivo ancora dovupreposti i manto all’appaltatore, qualora le
cati premi e/o
trattenute siano insufficienti;
contributi valen− sulla cauzione definitiva, in uldosi:
tima istanza.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
Adempimenti
preliminari
al
pagamento del
corrispettivo
circ.mini,lav 12/7/05,
72, 5, 63-5
prima di effettuare il pagamento:



il rup dà comunicazione scritta, a inps, inail e cassa edile, con
avviso di ricevimento, dell’emissione di ogni certificato di pagamento;
il committente acquisisce il durc dell’appaltatore e degli eventuali
subappaltatori;
il committente dispone il pagamento, a valere sulle somme trattenute, dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti
che ne abbiano richiesto il pagamento nelle forme di legge;

Pagamento diretto ai lavoratori delle retribuzioni
il committente svincola le somme trattenute con la liquidazione del
conto finale
qualora gli enti interpellati non abbiano comunicato eventuali
inadempienze entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della
comunicazione del rup.
ove il committente abbia notizia di mancati pagamenti delle retribuzioni ai
lavoratori dipendenti dell’appaltatore:

13, 5



tramite il rup, invita per iscritto l’appaltatore a provvedere entro i
successivi 15 gg.;
se l’appaltatore non contesta formalmente e motivatamente e non
provvede al pagamento nel termine di 15 gg., paga anche in corso
d’opera le retribuzioni arretrate;
detrae l’importo pagato ai lavoratori dal corrispettivo dovuto all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori.
se vi è contestazione dell’appaltatore, trasmette la documentazione alla
dpl per gli accertamenti.
3.7. il pagamento del corrispettivo
3.7.1. le rate di acconto
Presupposti
1553, 6
la rata di acconto può essere pagata:


Procedimento
29, 143




se sia stato emesso
il sal;

il csa fissa le condizioni e i termini entro i
quali devono essere emessi i sal.
se sia stato acquisito il durc dell’appaltatore e degli eventuali
subappaltatori;
il dl emette il sal.
il rup emette il certificato di pagamento entro 45 gg. dalla data del
sal.
il rup dà comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, all’inps,
all’inail ed eventualmente alla cassa edile dell’emissione del
certificato di pagamento.
il committente emette il mandato di pagamento entro 30 gg. dalla data
del certificato di pagamento.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
37
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
Interessi legali
e moratori
30, 144
gli interessi maturano nel caso di ritardo nell’emissione:


interessi legali, dal 46°al 106°giorno;
del certificato di pagamento


interessi moratori, oltre il 106°giorno.
del mandato di pagamento

interessi legali, dal 31°al 91°giorno;

interessi moratori, oltre il 91°giorno.
3.7.2. la rata di saldo
Presupposti
1023, 1721, 1243, 1991
la rata di saldo può essere pagata:



Procedimento
1419, 192, 208, 219,
237


se sia stato emesso
il certificato di ultimazione lavori;



Interessi legali
e moratori
30, 144
il dl rilascia senza ritardo il certificato di
ultimazione lavori.
se sia stato acquisito il durc dell’appaltatore e degli eventuali
subappaltatori relativo al periodo di esecuzione dei lavori;
se, nel caso di anticipazione della rata
di saldo, sia stata
prestata dall’appaltatore idonea fideiussione.

la fideiussione deve essere di importo pari
alla rata di saldo maggiorata degli interessi
legali applicati al periodo intercorrente tra il
collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo
– 2 anni.
il dl emette il certificato di ultimazione lavori.
alternativamente, a
seconda dei casi:



avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore ne dà comunicazione formale al dl;
il dl emette il cre che è confermato dal
rup entro 3 mesi dall’ultimazione lavori;
il collaudatore (*) emette il certificato di pagamento entro 90 gg. dalla data di emissione
del cre o del certificato di collaudo.
il rup dà comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, all’inps,
all’inail ed eventualmente alla cassa edile dell’emissione del
certificato di pagamento.
il committente emette il mandato di pagamento entro 90 gg. dalla data
di emissione del cre o del certificato di collaudo.
gli interessi maturano nel caso di ritardo nell’emissione:

del mandato di pagamento


interessi legali, dal 91°al 151°giorno;
interessi moratori, oltre il 151°giorno.
(*) In caso di collaudo in corso d’opera (si veda 8.7)
38
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
3.7.3. i ritardi nei pagamenti
Rimedi e strumenti a tutela
dell’appaltatore
1164,
1455,
1444
133,
1469,

1454,
1424,
maturazione degli
interessi legali e
moratori.
la corresponsione degli interessi:




eccezione di
inadempimento.

risoluzione del
contratto per
inadempimento.
deve avvenire con il pagamento immediatamente successivo a quello effettuato in ritardo;
se non previsto in csa, non comprende anche
il maggior danno.
l’appaltatore può rifiutarsi di proseguire l’esecuzione del contratto se:


non presuppone l’iscrizione di alcuna domanda
negli atti contabili da parte dell’appaltatore;
il committente sia in ritardo con il pagamento di
rate d’acconto il cui importo complessivo sia
superiore al 25% dell’importo contrattuale;
l’inadempimento del committente, o per l’entità
della rata d’acconto non pagata o per l’irragionevole protrarsi del ritardo accumulato, assuma un carattere di gravità.
l’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento se:
 il committente sia in ritardo con il pagamento di
rate d’acconto il cui importo complessivo sia
superiore al 25% dell’importo contrattuale;


l’inadempimento del committente, o per l’entità
della rata d’acconto non pagata o per l’irragionevole protrarsi del ritardo accumulato, assuma un carattere di gravità;
verificata una delle
−
due ipotesi suddette
−

azione giudiziale
per il pagamento.
abbia formalmente
messo in mora il
committente
con
un’intimazione scritta di pagamento;
sia trascorso inutilmente il termine di
60 gg. dalla notifica
dell’intimazione.
l’appaltatore può chiedere al giudice il pagamento del corrispettivo maturato:


attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo;
attraverso un’azione giudiziale ordinaria – atto
di citazione.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
39
3. Il corrispettivo e la contabilità dell’appalto
3.8. la cessione del credito
Presupposti
1, 117
l’appaltatore può cedere il credito che vanta nei confronti del committente
a condizione che:





Effetti della
cessione
117



40
si tratti di un credito pecuniario ceduto contro il pagamento di un
corrispettivo;
il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario autorizzato;
la cessione sia stipulata con atto pubblico o scrittura privata
autenticata;
la cessione sia notificata
all’amministrazione debitrice;

la cessione può essere rifiutata dal
committente con comunicazione
scritta da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 15 giorni dal
ricevimento della notifica dell’atto di
cessione.
la cessione può essere preventiva qualora sia contenuta nel contratto o
in atto separato contestuale.
la cessione ha effetto quando sia decorso il termine di 15 gg. dalla
notifica senza che sia stato opposto rifiuto da parte del committente.
il credito ceduto non gode più della tutela prevista per i creditori negli
appalti di opere pubbliche contro i sequestri conservativi e i pignoramenti sul prezzo dell’appalto.
al cessionario rimangono opponibili tutte le eccezioni che il
committente poteva sollevare nei confronti dell’appaltatore in base al
contratto d’appalto.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
4. Le varianti in corso d’opera
4. Le varianti in corso d’opera
Codice 132 - Reg. 134, 135, 136, 164, 198 - CGA 10, 11, 12, 16, 17 – cc 1660, 1664, 2236 –
Nuovo Reg. 161, 162, 163, 169, 228
Principio
generale

1321, 1343, 1613
Presupposti di
legittimità di
una variante
una variante in corso d’opera è legittima quando vi siano:

1614




La diligenza richiesta all’appaltatore e al
DL
e’ vietato all’appaltatore apportare all’opera modifiche rispetto a
come l’ha prevista il progetto approvato e dedotto in contratto. il
committente può disporre varianti in corso d’opera nei casi tassativi
previsti dalla legge (si veda 4.2.).
l’approvazione preventiva della variante da parte del competente
organo del committente;
l’ordine scritto del
dl all’appaltatore
di eseguire le variazioni;

l’appaltatore deve accertarsi che l’ordine del dl
di apportare delle varianti al progetto contrattuale sia stato preventivamente e formalmente
approvato dal committente.
il rispetto delle condizioni e dei limiti posti dalla legge al ricorso alle
varianti in corso d’opera;
l’atto di sottomissione sottoscritto
dall’appaltatore;
un atto aggiuntivo al contratto
principale;


nel caso di variante che non superi il 20%
dell’importo totale, l’appaltatore è tenuto a firmarlo per accettazione o per motivato dissenso.
nel caso di variante che ecceda il limite del 20%
dell’importo totale, l’appaltatore lo sottoscrive in
segno di accettazione.
l’appaltatore e il dl devono essere diligenti nel compimento della loro
attività.

l’appaltatore non può apportare varianti di propria iniziativa.



il dl ha il dovere di vigilare sui lavori ed è responsabile, nei limiti
delle proprie attribuzioni, qualora non intervenga tempestivamente a
contestare l’operato dell’appaltatore.
l’appaltatore ha il diritto di rifiutare l’esecuzione di opere difformi o in
aggiunta al progetto, se non siano state regolarmente autorizzate dal
committente.
l’appaltatore ha il dovere di segnalare al rup le opere necessarie alla regolare esecuzione dei lavori
senza le quali potrebbero derivare
vizi dell’opera.

l’obbligo riguarda quei fatti
rilevabili con la diligenza
media dell’imprenditore-appaltatore.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
41
4. Le varianti in corso d’opera
Varianti
arbitrarie
1321
sono varianti arbitrarie, che non fanno sorgere alcun diritto in capo all’appaltatore:

le varianti introdotte di propria iniziativa dall’appaltatore;

le varianti eseguite su ordine verbale del dl;

le varianti eseguite su ordine scritto del dl, ma non approvate dal
committente;

le varianti effettuate al di fuori
le varianti sono legittime se originadei casi previsti dalla legge.
te da:



Gli effetti
prodotti da
una variante
arbitraria

198, 228
l’impossibilità del
pagamento all’appaltatore delle opere non autorizzate dal committente;


42
l’obbligo per l’appaltatore di demolire a sue spese le
lavorazioni
eseguite in variante.
un errore progettuale;
la possibilità di impiegare nuovi
materiali e tecnologie.
nonostante la mancanza della preventiva
approvazione del committente i lavori eseguiti in
variante possono essere pagati:


cause di forza maggiore;

se le opere non autorizzate siano state finalizzate a evitare danni a
beni soggetti alla legislazione in materia di
beni culturali e ambientali;
se le opere non autorizzate siano state meritevoli di collaudo e indispensabili per l’esecuzione dell’opera;
se le opere realizzate
siano state indispensabili ad evitare danni a
persone o cose.
−
in questi casi, la
condizione imprescindibile per
disporre il pagamento di queste
lavorazioni non
autorizzate, è il
riconoscimento
della loro indispensabilità attraverso il rilascio del certificato di collaudo
provvisorio.
la demolizione può non essere disposta nel
caso le opere eseguite in variante, costituiscano un miglioramento; da questo riconoscimento non sorge in capo all’appaltatore il diritto al
pagamento di un corrispettivo.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
4. Le varianti in corso d’opera
4.1. la tipologia delle varianti e limiti generali al loro impiego
Classificazione
delle varianti
le varianti in corso d’opera possono essere:

quantitative


qualitative

quantitative
e qualitative



Limiti alla possibilità di effettuare
varianti in corso
d’opera
migliorative

sono indispensabili ai fini della realizzazione
dell’opera - comportano un incremento di spesa
ma non modificano il progetto; sono le perizie di
variante supplettive;
sono indispensabili ai fini della realizzazione
dell’opera - comportano modifiche al progetto e
quindi all’oggetto del contratto e si traducono
nell’esecuzione di categorie di lavorazioni nuove
in aggiunta o in sostituzione di quelle vecchie;
sono le perizie di variante tecniche;
sono indispensabili ai fini della realizzazione
dell’opera - comportano sia un aumento di
spesa, sia modifiche al progetto; sono le perizie
di variante tecniche e supplettive;
non sono indispensabili ai fini della realizzazione
dell’opera – sono facoltative e comportano
modifiche che migliorano gli aspetti funzionali
del progetto.
il committente, nel predisporre una variante in corso d’opera, incontra
congiuntamente o disgiuntamente limiti:

quantitativi


qualitativi

la spesa complessiva per l’opera da realizzare
non può crescere oltre il 20% dell’importo originario ad eccezione di alcuni casi (si veda oltre);
le varianti al progetto non possono comportare un
mutamento della natura sostanziale dell’opera.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
43
4. Le varianti in corso d’opera
4.2. i casi un cui è legittima la variante in corso d’opera
Presupposti e limiti di ammissibilità
sono legittime le varianti in corso d’opera disposte per:

cause di
forza
maggiore
sono cause di forza
mittente:

sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari;

imprevisto geologico.

costituisce
errore
progettuale l’errore
che renda impossibile la realizzazione a
regola d’arte dell’opera così come progettata.
in questi casi il com-



errore
progettuale
in questi casi il com-
maggiore:

cause impreviste ed
imprevedibili;
utilizzo
di nuovi
materiali e
tecnologie

ha limiti quantitativi;
la spesa non può
crescere oltre il 20%
di quella originariamente prevista;
ha il limite qualitativo
di non mutare la
natura
sostanziale
dell’opera.
la possibilità di utiliz-
in questo caso la va-
tecnologie:

zare nuovi materiali e



44
ha il limite qualitativo
di non mutare la
natura
sostanziale
dell’opera.
mittente:


non ha limiti quantitativi; la spesa può
crescere anche oltre
il 20% di quella originariamente prevista;
riante:
deve essere una
possibilità sopravvenuta;
non deve comportare un aumento di
spesa;
non deve alterare
l’impostazione progettuale.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo

non può determinare
un aumento di spesa
superiore al 5% dell’importo contrattuale;
deve trovare copertura nelle somme
stanziate per l’esecuzione dell’opera.
4. Le varianti in corso d’opera
“Prevedibilità” dell’imprevisto geologico
se l’imprevisto geologico:


Variante per imprevisto geologico
era prevedibile, costituisce una variante dovuta ad
tuale (si veda punto sotto);
errore proget-
non era prevedibile, costituisce una variante dovuta a cause di forza maggiore;
l’imprevisto geologico in corso d’opera può determinare due situazioni:

rendere necessaria una
variante tecnica e/o supplettiva (*);
il committente deve:


disporre e approvare
la variante al progetto e la perizia
supplettiva di spesa;
determinare i nuovi
prezzi per le lavorazioni non previste.
−
−
l’appaltatore ha:
 l’obbligo di eseguire
la variante se le variazioni portano ad un
aumento non superiore al 20% dell’importo del contratto;
 la facoltà di trattare le
condizioni della perizia di variante per la
parte di lavori che ecceda il 20% dell’importo originario.

rendere più
onerose le
lavorazioni
previste (**).


il committente non
deve approvare una
variante né determinare nuovi prezzi.
l’appaltatore è tenuto all’esecuzione dei
lavori anche se maggiormente difficoltosi.
−
i lavori eseguiti in variante vanno pagati all’appaltatore con i prezzi stabiliti in contratto.
−
per i lavori che eccedono
il 20% i prezzi possono
essere ricontrattati.
−
−
(*) es.: modifica del tracciato di una strada; scavo a mano invece che con macchina operatrice
(**) es.: particolarità geologiche del terreno richiedono un tempo di lavorazione molto più lungo
l’appaltatore che non
intenda accettare i nuovi
prezzi ha l’onere di iscrivere riserva; diversamente accetta tacitamente i nuovi prezzi.
le lavorazioni nuove sono pagate all’appaltatore
con i nuovi prezzi.
l’appaltatore non ha diritto al pagamento di un
corrispettivo pieno; gli è
dovuto soltanto un equo
compenso per le maggiori difficoltà incontrate.
l’equo compenso è dovuto all’appaltatore anche
se l’imprevisto geologico
era prevedibile.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
45
4. Le varianti in corso d’opera
4.2.1. la variante per errore progettuale
Fattispecie

1326
Responsabilità
del progettista

2236, 1326

Gli effetti sul
contratto d’appalto
l’errore del
progettista
determina la
necessità di
una variante
al progetto.


profilo
soggettivo

profilo
patrimoniale

la necessità della variante può derivare:
- dall’impossibilità totale o parziale di realizzazione
dell’opera;
- dal dovere di evitare vizi all’opera.
il progettista è colpevole di errore o omissione di
progettazione.
il progettista
risponde dei
danni procurati al committente.
i danni causati possono a titolo
di esempio, individuarsi con:
− le spese di progettazione della variante;
− gli indennizzi dovuti all’appaltatore dal committente;
− il lucro cessante dell’appaltatore nel caso l’opera assicurasse redditività.
la variante determinata dall’errore del progettista:


se non supera
il 20% del
contratto
se supera
il 20% del
contratto
•
•
il committente ha il diritto potestativo di ordinare
all’appaltatore l’esecuzione della variante;
il committente deve pagare i lavori aggiunti con i
prezzi già fissati dal contratto.
il committente deve:
•
•
•
•
46
costituiscono violazioni delle
norme di diligenza tecnica a
titolo esemplificativo:
− l’inadeguata valutazione dello stato dei luoghi;
− la mancata o erronea applicazione della normativa tecnica;
− il mancato rispetto delle prescrizioni date al progettista
dal committente.
la causa dell’errore è la violazione delle norme di
diligenza tecnica.
dichiarare di recedere dal contratto;
collaudare i lavori eseguiti ed elaborare la perizia
di variante;
indire una nuova gara d’appalto sulla base del
nuovo progetto;
riconoscere all’appaltatore il corrispettivo per i
lavori eseguiti e dei materiali presenti in cantiere
nonché il 10% di quelli non eseguiti fino a
quattro quinti dell’importo del contratto.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
4. Le varianti in corso d’opera
4.2.2. le varianti migliorative in diminuzione proposte dall’appaltatore
Presupposti e
caratteristiche
11, 162
durante l’esecuzione dei lavori l’appaltatore ha facoltà di proporre al dl varianti migliorative del progetto che devono:







Fasi del procedimento di formazione



Effetti


essere di esclusiva ideazione dell’appaltatore;
comportare una diminuzione dell’importo contrattuale originario;
avere ad oggetto aspetti funzionali o singoli elementi tecnologici;
non comportare una minore qualità dell’opera costruita;
lasciare inalterate le condizioni di sicurezza per i lavoratori;
non comportare un prolungamento del termine di esecuzione dei lavori;
non comportare un’interruzione o un rallentamento dei lavori.
entro 10 gg. dalla presentazione della perizia tecnica da parte dell’appaltatore il dl la trasmette al rup con il proprio parere.
entro 30 gg. il rup acquisisce il parere del progettista e comunica all’appaltatore le proprie determinazioni.
se viene raggiunto l’accordo tra le parti si procede alla stipula di un atto
modificativo del contratto originario.
le economie conseguenti alla variante sono ripartite in egual misura tra
l’appaltatore e il committente.
la quota parte spettante all’appaltatore deve essergli corrisposta al
momento della stipula dell’atto modificativo.
4.2.3. le varianti migliorative
Presupposti e
caratteristiche
1321b,3
il committente nel suo esclusivo interesse può apportare varianti migliorative:

prima della
stipula del
contratto ma
dopo l’approvazione del
progetto;





dopo la stipula del contratto.




se è intervenuta la possibilità di utilizzare materiali,
componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione;
se le varianti non alterano l’impostazione progettuale;
se le varianti comportano significativi miglioramenti
alla qualità dell’opera;
se le varianti non determinano un aumento di costo.
se le varianti migliorano l’opera e la sua funzionalità;
se le varianti non comportano modifiche sostanziali;
se le varianti nascono da obiettive esigenze derivate
da circostanze sopravvenute e imprevedibili alla
stipula del contratto;
se il costo che le varianti determinano non è superiore
al 5% del costo originario e l’aumento di spesa trova
copertura nelle somme a disposizione del committente
al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti (*).
(*) modifica introdotta dal d.l. n. 70/2011
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
47
4. Le varianti in corso d’opera
4.2.4. le varianti di dettaglio
Presupposti e
caratteristiche
le varianti di dettaglio, comunemente note come “varianti non varianti”:
servono a risolvere aspetti di dettaglio, costituiscono piccoli aggiustamenti al progetto e devono
avere scarso rilievo tecnico;


la valutazione sul rilievo ed entità
della variante deve essere effettuata in concreto, caso per caso.
modificano le quantità di singole categorie di lavorazioni previste dal
progetto;

sono ammesse se l’incremento della categoria di lavorazione per la quale
è prevista una maggiore quantità non sia superiore al 5% della categoria
stessa (1% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e
restauro);


non possono determinare un incremento del costo originario dell’opera;

sono di competenza del dl e sono formalizzate con un ordine di servizio.
4.3 la formazione di una variante
Processo di
formazione
di una variante
e’ compito del dl promuovere l’adozione di una variante:

iniziativa


istruttoria

134, 161



48
autorizzazione

elaborazione

approvazione

il dl traccia i contenuti essenziali della variante e chiede:
- al progettista, il parere tecnico;
- al rup il parere tecnico-amministrativo.
il rup su richiesta del dl:
- accerta cause, condizioni e presupposti della richiesta;
- fornisce al dl il parere richiesto.
il dl acquisiti i
pareri necessari
inoltra la richiesta di autorizzazione alla redazione della perizia.
l’autorizzazione è chiesta:
 al rup quando non sia necessario un
aumento di spesa e la variante non
incida sensibilmente sulla natura del
progetto;
 all’organo deliberante del committente
quando sia previsto un aumento di
spesa e/o un cambiamento sostanziale del progetto.
il dl affida al
progettista
la
redazione della
perizia.
la perizia è affidata:
 al progettista originario, quando la
variante sia dovuta a causa di forza
maggiore o sia finalizzata al miglioramento dell’opera;
 a un progettista estraneo al progetto
originario, quando la variante sia dovuta ad errore progettuale.
il dl sottopone la perizia al rup o all’organo deliberante
del committente per la definitiva approvazione.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
4. Le varianti in corso d’opera
4.3.1. la determinazione di nuovi prezzi
I presupposti
16 , 17 , 136, 163
1
1-3
può rendersi necessario determinare nuovi prezzi:




indipendentemente da una
perizia di variante;

a seguito della sostituzione
dei luoghi di provenienza
dei materiali.
in questo caso si determina il nuovo prezzo solo se:
 il luogo di provenienza del materiale
era indicato negli atti contrattuali;


Criteri
la variante richiede tipologie di lavorazioni non previste.
a seguito dell’elaborazione
di una perizia di variante;
la variante richiede tipologie di lavorazioni non previste in sostituzione
di altre previste e non necessarie.
la sostituzione avviene ad opera del
committente;
la sostituzione determina una variazione del prezzo maggiore o minore
al 20% del prezzo contrattuale.
il committente è vincolato a determinare nuovi prezzi:



desumendoli dal proprio prezzario o da
listini correnti nell’area interessata;

ricavandoli dal confronto con quelli di altre
lavorazioni simili comprese nel contratto;
attraverso la stesura di nuove analisi.

L’elaborazione
di nuove analisi
i criteri si escludono
tra loro progressivamente.
è il criterio residuale.
l’analisi è compiuta attraverso:





l’individuazione delle componenti elementari costituenti la nuova
categoria di lavoro da eseguire;
la determinazione delle quantità di ciascuna componente elementare
necessaria all’esecuzione dell’unità di misura assunta;
l’applicazione alle quantità così determinate dei prezzi delle componenti
elementari ricavati da listini ufficiali o dai prezzi correnti di mercato alla
data di formulazione dell’offerta nuovi prezzi;
l’aggiunta di spese generali e utile d’impresa;
l’applicazione al prezzo così determinato del ribasso d’asta.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
49
4. Le varianti in corso d’opera
Procedimento




50
la determinazione dei nuovi prezzi avviene in contraddittorio tra
appaltatore e dl.
i nuovi prezzi concordati
tra appaltatore e dl
sono portati all’approvazione:
−
−
del rup nel caso non sia necessario
un maggiore impegno di spesa;
dell’organo deliberante del committente
nel caso sia necessario un maggiore
impegno di spesa.
ii rup o l’organo deliberante del committente approvano i nuovi prezzi;
i nuovi prezzi possono
essere approvati anche
se vi sia il dissenso dell’appaltatore.
in questo caso l’appaltatore:
−
−
è tenuto comunque ad eseguire i lavori;
ha l’onere di iscrivere riserva sul registro
di contabilità.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
5. Il termine di esecuzione
5. Il Termine di esecuzione
Codice 1333 – Reg. 81 lett. w, 42, 4510, 117 - CGA 21, 22, 26 - cc 1457 – Nuovo Reg. 101 lett. z, 40, 43,
145, 159
Caratteristiche
e presupposti
423, 213, 261, 403, 15913
il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati

non è essenziale;

è stimato dal rup

il suo mancato rispetto non determina cioè la
risoluzione automatica del contratto in danno
all’appaltatore;
in relazione:
alla tipologia dei lavori;
 alla categoria dei lavori;
 all’entità dei lavori;
 alla complessità dei lavori;
 al livello qualitativo dei lavori;




è un elemento contrattuale fissato dal bando di gara che impegna
l’appaltatore;
tiene già in considerazione le avverse condizioni atmosferiche
prevedibili nella misura della loro ricorrenza media e con riguardo
all’andamento stagionale medio esteso ad un ragionevole lasso di
tempo;
può essere prolungato
con una modifica al
cronoprogramma


se le avverse condizioni
atmosferiche
durino per un lasso
di tempo superiore a
quanto previsto dal
cronoprogramma;
quando circostanze
di forza maggiore o
circostanze speciali
di pubblico interesse
impediscano l’esecuzione a regola d’arte
dei lavori;
senza dare diritto al’l’appaltatore a chiedere:
− alcuna indennità;
−
lo scioglimento del
contratto.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
51
5. Il termine di esecuzione
Cronoprogramma
42, 1333, 40
il cronoprogramma:





Programma
esecutivo
4510, 4310
è redatto dal progettista;
fa parte del progetto esecutivo ed ha la funzione di stabilire l’importo
dei lavori da eseguire per ogni anno intero a decorrere dalla data di
consegna;
serve a quantificare l’adeguamento del prezzo chiuso (si veda 3.5);
può essere corretto dal rup se il termine in esso previsto non
corrisponde al termine di esecuzione da lui stesso fissato;
non è modificabile senza un atto aggiunto che modifichi anche il
contratto.
il programma esecutivo:

è previsto dal csa;

è presentato dall’appaltatore prima dell’inizio dei lavori;

è indipendente dal cronoprogramma;

riporta, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo
dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento.
5.1. il ritardo e le penali
Il ritardo nell’esecuzione
il ritardo può essere:

imputabile all’appaltatore



imputabile al committente;

52
non imputabile al committente e all’appaltatore;
può determinare l’applicazione di una
penale a carico dell’appaltatore nella
misura giornaliera compresa tra lo
0,03% e l’1% dell’ammontare netto
contrattuale e complessivamente non
superiore al 10%;
dà diritto all’appaltatore ad ottenere:


determina una responsabilità contrattuale dell’appaltatore;

un termine supplettivo;
il risarcimento del danno;
dà diritto all’appaltatore ad ottenere un
termine supplettivo.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
5. Il termine di esecuzione
La penale. Funzione e applicazione
223-4, 81,lett.w, 117, 145
la penale:






costituisce una quantificazione anticipata del danno che esclude la
risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore;
deve essere prevista dal csa;
deve essere proporzionata alle conseguenze dannose legate al
ritardo;
è applicata dal rup con un atto dovuto e non discrezionale;
se raggiunge il tetto max del 10% obbliga il rup a promuovere la
risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore;
obbliga l’appaltatore a chiederne al rup la disapplicazione


totale, tramite tempestiva riserva sul
registro di contabilità dimostrando la
non imputabilità a
sé del ritardo;
−
parziale, quando la
penale è stata legittimamente applicata
ma è sproporzionata rispetto all’interesse dell’amministrazione.
−
Termine
supplettivo
26, 1598-10
non si tratta di una
valutazione di legittimità giuridica circa la
corretta applicazione
della penale, bensì di
un autonomo e insindacabile giudizio del
committente
circa
l’eccessiva
misura
della penale rispetto
al suo interesse (patrimoniale)
legato
all’ultimazione tempestiva dei lavori.
la mancata iscrizione di riserva non produce alcuna decadenza.
la concessione di un termine supplettivo:



è subordinata ad una richiesta dell’appaltatore;
può intervenire se la richiesta dell’appaltatore sia stata avanzata
prima della scadenza del termine contrattuale;
è decisa dal rup entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
53
6. La sospensione e la ripresa dei lavori
6. La sospensione e la ripresa dei lavori
Reg. 424, 4510, 1143, 133 - CGA 24, 25 - Nuovo Reg. 43, 141, 158, 159, 160 – l. n. 2248/1865
allegato F 348, cc 1227, 1673
Nozione di
sospensione

Effetti della
sospensione

1331
1143, 246, 1413, 1596

Classificazione
e tipologia
24 , 25 , 159 , 160
6
1
6

1
Quando durante l’esecuzione del contratto si verificano circostanze
temporanee che impediscono la regolare prosecuzione dei lavori, il
committente sospende l’esecuzione dei lavori.
il termine previsto per l’ultimazione dei lavori è prorogato
automaticamente per la durata temporale corrispondente alla durata
della sospensione.
l’appaltatore ha diritto al pagamento dell’importo contabilizzato alla
data di sospensione se la sospensione si protrae oltre i 90 gg. 45 gg.
secondo
la causa
la sospensione può essere:
 legittima per cause di forza maggiore;




secondo
gli effetti
legittima per ragioni di pubblico interresse;
inizialmente legittima e successivamente illegittima;
illegittima.
la sospensione può essere:
totale – si ferma l’esecuzione di ogni lavorazione;


parziale – si ferma l’esecuzione soltanto di alcune
lavorazioni.
6.1. la sospensione legittima per causa di forza maggiore
Cause di
forza maggiore
Elementi
costitutivi
della causa di
forza maggiore

sono tutte quelle circostanze umane o naturali imprevedibili e
inevitabili che impediscono in via temporanea la realizzazione a regola
d’arte dei lavori.
ricorre la causa di forza maggiore quando le circostanze che impongono
la sospensione:



non potevano essere previste ed evitate nemmeno impiegando la
normale diligenza professionale;
sono tali da comportare la ragionevole probabilità di vizi dell’opera in
caso di prosecuzione dei lavori;
non sono imputabili alle parti


se sono imputabili al committente la sospensione
è illegittima e determina una responsabilità risarcitoria del committente;
se sono imputabili all’appaltatore il committente
non può sospendere i lavori.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
55
6. La sospensione e la ripresa dei lavori
Esempi di
causa di
forza maggiore





Factum principis
terremoti
frane
inondazioni
maremoti



Effetti della
sospensione
un atto della pubblica autorità che precluda
l’esecuzione dei lavori (es: ordinanza di protezione civile).
devono consistere in avversità eccezionali che
non possono essere evitate con le cautele e le
attrezzature normalmente utilizzate per fronteggiare le avversità ordinarie.
l’elencazione è esemplificativa.
la sospensione dovuta a cause di forza maggiore:

348, 1673

determina la proroga del termine per l’ultimazione dei lavori per il lasso
temporale corrispondente alla durata della sospensione;
non determina il diritto in capo
all’appaltatore ad ottenere il
risarcimento del danno o un
indennizzo.

nel caso di danni alle opere causati
dalla sospensione, l’appaltatore ha
diritto ad un compenso.
6.2. la sospensione legittima per ragioni di pubblico interesse
Fattispecie

1332, 1582

Le modalità
244, 1594




Esempi


il rup quando valuti
che vi siano ragioni di
pubblico interesse può
sospendere
legittimamente i lavori.
il pubblico interesse:


è valutato discrezionalmente dal rup;
deve essere compiutamente illustrato e
documentato nel verbale di sospensione
lavori dal rup.
e’ ragione di pubblico interesse l’interruzione dei finanziamenti
disposta con legge dello stato, della regione e della provincia
autonoma, per sopravvenuta esigenza di equilibrio dei conti pubblici.
il rup dispone la sospensione con proprio provvedimento.

l’appaltatore se ritiene che non sussistano i
presupposti per la sospensione ha l’onere
di ricorrere entro 60 gg. al tar competente
(*).
il dl redige verbale di sospensione motivato.
il dl indica nel verbale la consistenza della manodopera, dei macchinari e dei materiali presenti in cantiere e procede periodicamente – 90
gg. max – alle visite in cantiere.
il dl redige il verbale di ripresa lavori.
l’area dei lavori è stata teatro di fatti che costituiscono reato.
la pendenza di un’azione penale contro il legale rappresentante e il
direttore tecnico dell’impresa appaltatrice per gravi irregolarità
riscontrate nell’esecuzione dei lavori (**).
(*) Cass. Sez. n. 25 novembre 1993, n. 11640
(**) Tribunale di Roma, 14 novembre 1983
56
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
6. La sospensione e la ripresa dei lavori

Cosa può fare
l’appaltatore
24, 159

se la o le sospensioni durano più di 6 mesi o in alternativa più di ¼
del tempo contrattuale l’appaltatore può chiedere la risoluzione del
contratto.
il committente può:



accettare la
richiesta di
risoluzione;
in questo caso:
non accettare
la richiesta di
risoluzione.
in questo caso:
−
−
il contratto si estingue;
non è dovuta all’appaltatore alcuna indennità.

il committente non può
revocare il proprio diniego
ma può accogliere una
nuova successiva istanza
di risoluzione.
−
il contratto vive;
−
il committente deve riconoscere i maggiori
oneri – danno emergente – sopportati
dall’appaltatore.
l’appaltatore può rimanere inerte ma in tal caso il contratto
continua a vivere e non potrà far valere alcuna richiesta di
risarcimento per i maggiori oneri sostenuti.
6.3. la sospensione inizialmente legittima che diventa successivamente illegittima
Causa
Casi

la sospensione diventa illegittima in due casi:


Cosa può fare
l’appaltatore
243, 251, 12272, 1588,
1593
inerzia colpevole del committente.
per la mancata ripresa dei lavori nonostante la cessazione della causa
di forza maggiore;
per il protrarsi oltre il tempo tecnico necessario alla predisposizione e
approvazione della perizia di variante.
in entrambi i casi l’appaltatore può:



diffidare per scritto il rup a dare disposizioni al dl affinché provveda
a quanto necessario alla ripresa (*).
iscrivere riserva sul verbale di ripresa chiedendo il risarcimento dei
danni da fermo cantiere.
riprendere unilateralmente i lavori
anche in assenza di verbale di ripresa
per limitare le conseguenze dannose
delle omissioni del committente;

il creditore/appaltatore infatti ha il dovere di evitare
il danno evitabile usando
l’ordinaria diligenza.
(*) Nel caso di sospensione per l’approvazione di una perizia di variante l’appaltatore è estraneo al procedimento e quindi non ha
l’oggettiva possibilità di apprezzare se le cause che hanno originato la sospensione siano venute meno. In questo caso, si ritiene che
l’iscrizione di riserva non sia subordinata alla previa diffida. (Mazzone – Loria, Manuale di diritto dei lavori pubblici, Jandi Sapi Editori,
II edizione pag. 557)
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
57
6. La sospensione e la ripresa dei lavori
6.4. la sospensione illegittima
la sospensione dei lavori è illegittima quando sia disposta per motivi
diversi da cause di forza maggiore o da ragioni di pubblico interesse e
pertanto vi sia una colpa del committente.
Fattispecie
Esempi di sospensione illegittima
sono illegittime le sospensioni dei lavori dovute a:

mancanza delle autorizzazioni necessarie all’inizio o al proseguimento dei lavori;

sopravvenuta carenza di copertura finanziaria;

indisponibilità delle aree.
la sospensione illegittima produce:
Effetti


La quantificazione
del danno
25, 160
il diritto dell’appaltatore al risarcimento del danno da fermo cantiere;

per la corresponsione del
danno si veda la voce sotto.
la proroga del termine contrattuale per il tempo corrispondente alla
durata della sospensione.
il committente dovrà corrispondere all’appaltatore:

il 50% delle spese generali minime rapportate al periodo della
sospensione;

gli interessi moratori sulla quota di utile percepita in ritardo a causa
della sospensione;

le retribuzioni inutilmente corrisposte alla manodopera addetta al
cantiere nel periodo di sospensione;

il mancato ammortamento dei macchinari presenti in cantiere nella
misura dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali per gli
ammortamenti;

il danno ulteriore se documentato.
6.5. la sospensione parziale
Fattispecie

1337, 247, 1587, 1597
Effetti


non è indispensabile che si determini un’oggettiva impossibilità;
e’ sufficiente una maggiore difficoltà tecnica e organizzativa non
coerente con gli oneri che l’appaltatore avrebbe dovuto prevedere.
la sospensione parziale determina:


58
Quando vi siano cause di
forza maggiore e ragioni di
pubblico interesse che impediscano solo parzialmente il
regolare svolgimento dei lavori viene disposta una sospensione parziale dei lavori.
l’obbligo per l’appaltatore di proseguire i lavori non interessati dalla
sospensione;
il differimento del termine contrattuale per i giorni corrispondenti in
percentuale alla parte di lavori che l’appaltatore non ha potuto
eseguire durante il periodo di sospensione.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
6. La sospensione e la ripresa dei lavori
6.6. gli adempimenti e le competenze
Competenza


Procedura
24, 133, 159, 158




1331-6, 158




244, 1338, 1594, 1588

il dl su ordine del rup redige i
i verbali di sospensione.
le cause specifiche di sospensione;
lo stato di avanzamento dei lavori;
le opere la cui esecuzione rimane interrotta;
le cautele adottate affinché i lavori possano successivamente
essere ripresi senza oneri eccessivi;
la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera presenti in
cantiere.
e’ onere del dl :

Oneri dell’appaltatore
se la sospensione è dovuta
a ragioni di pubblico interesse la competenza è del rup.
il dl redige, in contraddittorio con l’appaltatore, il verbale in cui indica:

Oneri del DL
se la sospensione è dovuta a cause di forza maggiore la
competenza è del dl.
redigere il verbale
di sospensione
tempestivamente;
trasmettere il verbale al rup entro
5 gg.;


la tempestività è necessaria per contenere
l’impiego di macchinari e manodopera
nella misura strettamente necessaria ad
evitare danni alle opere già eseguite e a
facilitare la ripresa dei lavori.
nel caso di iscrizione di riserva non
esplicitata o di mancata sottoscrizione il
termine non potrà essere inferiore a 15 gg.
eseguire visite periodiche in cantiere minimo ogni 90 gg.;
prontamente disporre la ripresa dei lavori con verbale, in
contraddittorio, quando le cause di sospensione siano cessate;
indicare nel verbale di ripresa il nuovo termine di ultimazione lavori.
e’ onere dell’appaltatore:



interessare il rup nel caso il dl non disponga la sospensione dei
lavori ove ne ricorrano le condizioni;
iscrivere riserva sul verbale di sospensione e su quello di ripresa
per far valere le proprie richieste economiche;
avanzare istanza al rup per lo scioglimento del contratto – istanza
funzionale anche alla successiva richiesta di risarcimento danni –
nel caso di sospensione dovuta a cause di pubblico interesse che
si protraggano per più di ¼ del tempo utile contrattuale o per più di
6 mesi complessivi.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
59
6. La sospensione e la ripresa dei lavori
6.7. i casi e le ipotesi di soluzioni
Il committente non
non sospende i
lavori in presenza
di cause idonee a
determinare la sospensione
l’appaltatore deve:
La sospensione
per cause di forza
maggiore di lunga
durata

La sospensione
disposta da soggetto non competente a disporla





attuare ogni misura idonea ad un futuro riconoscimento del danno
patito (es. commissionare una perizia giurata);
iscrivere riserva sul certificato di ultimazione lavori qualora sia
applicata la penale per il ritardo.
l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo.
la sospensione è legittima finché persiste la causa di forza
maggiore.
l’appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto per
eccessiva onerosità sopravvenuta (si veda 9.4) qualora dimostri
che i costi da fermo cantiere siano diventati eccessivi.
la sospensione è stata:


60
informare il rup;
disposta dal dl per ragioni di pubblico interesse;
disposta dal rup per
cause di forza maggiore.


la sospensione non è valida perché
il dl è totalmente incompetente a
disporla.
la sospensione è valida anche se
disposta in modo irrituale.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
7. Le riserve e l’accordo bonario
7. Le riserve e l’accordo bonario
Codice 141, 239, 240, 240bis – Reg. 155, 164, 165, 174 – CGA 31, 33 – Nuovo Reg. 152, 180,
189, 190, 191, 201 - cp 323 - cc 1965
Nozione
della riserva
Tipologia
con il termine “riserva” si indica una domanda di maggiori compensi
avanzata dall’appaltatore nei confronti del committente all’atto di
sottoscrivere il registro di contabilità o altro documento contabile
idoneo a riceverla.

le riserve possono contenere:

domande di maggiori corrispettivi rispetto alle risultanze della
contabilità dei lavori;


Funzione
della riserva

per maggiori quantità di lavori eseguiti.
per l’applicazione errata dei prezzi.
domande conseguenti a cause di forza maggiore che determinano
una maggiore onerosità della prestazione dell’appaltatore.
domande di risarcimento del danno causato all’appaltatore da un
comportamento illecito del committente.
la riserva permette al committente:



Limiti


240 bis

la verifica dei fatti suscettibili di produrre un aumento di spesa;
un monitoraggio costante della spesa per l’opera in relazione ai bilanci
e ai finanziamenti stanziati;
di valutare l’opportunità di altre possibili determinazioni – es.: la
risoluzione del contratto.
l’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere
superiore al 20% dell’importo contrattuale.
non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano
stati oggetto di verifica.
7.1. l’onere di iscrizione delle riserve – eccezioni - decadenza
Onere di iscrizione delle riserva

l’onere per l’appaltatore di iscrivere la riserva è un onere di carattere
generale. Qualsiasi richiesta da parte dell’appaltatore di ogni ulteriore
somma rispetto al corrispettivo contrattuale deve essere formalizzata
tramite l’iscrizione di una riserva.
(*) modifica introdotta dal d.l. n. 70/2011
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
61
7. Le riserve e l’accordo bonario
l’appaltatore non è obbligato a iscrivere riserva quando:
Eccezioni

avanzi pretese attinenti
alla vita stessa del contratto;







Decadenza

312, 165, 1912, 190

richiesta di risoluzione del contratto per
inadempimento del committente;
richiesta di annullamento del contratto
per vizi della volontà;
richiesta dei compensi previsti della legge in caso di recesso del committente.
denunci fatti illeciti del committente aventi natura extracontrattuale;
avanzi richieste risarcitorie per comportamenti dolosi o gravemente
colposi del committente che non incidono direttamente sull’esecuzione dell’opera;
vi siano errori materiali contenuti nella contabilità che devono essere
corretti d’ufficio; in mancanza non vi può essere decadenza dell’appaltatore dalla facoltà di ricorrere all’azione giurisdizionale ordinaria;
vi sia una contabilizzazione provvisoria; l’onere si concretizza nel
momento in cui la contabilità provvisoria viene trasfusa in quella
definitiva.
l’appaltatore decade dalla possibilità
di avanzare richieste di maggiori compensi quando:



non abbia iscritto la riserva nelle sedi idonee
a riceverla (si veda 7.2);
non abbia iscritto la riserva nei termini
temporali previsti (si veda 7.3);
abbia iscritto una riserva che non sia
completa nel suo contenuto (si veda 7.4).
la possibilità di formulare la riserva in una sede o con modalità diverse
deve ammettersi nei casi in cui la mancata disponibilità dei documenti
contabili idonei a riceverla non sia imputabile all’appaltatore (*).
(*) Cass. Civ. n. 6492/1985
62
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
7. Le riserve e l’accordo bonario
7.2. la sede delle riserve
la sede delle riserve è vincolata. sono cioè irricevibili le domande di contenuto economico formulate
su documenti – lettere, fax, e-mail – estranei alla contabilità.
Sede della
riserva
312, 1523, 1912
le riserve vanno iscritte sul:

sono quegli atti redatti in contraddittorio
con l’appaltatore e da lui sottoscritti:
primo atto dell’appalto idoneo
a riceverle;







libretti delle misure, liste settimanali, conto finale;
verbali di sospensione e ripresa lavori;
verbale di ultimazione lavori;
ordine di servizio.
registro di contabilità all’atto della sua sottoscrizione immediatamente
successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole;
conto finale;



verbale di consegna lavori;
vanno confermate le riserve precedentemente formulate nel corso dei lavori;
si iscrivono le riserve per maggiori pretese nascenti
per la prima volta dal conto finale.
certificato di collaudo;

si iscrivono le riserve che traggono origine
dalle operazioni di collaudo.
7.3. la tempestività delle riserve
Origine e formazione delle
riserve
312, 190, 1913
successione temporale del processo di formazione.




Termini di decadenza
313, 165, 190
si verifica o cessa il fatto pregiudizievole per l’appaltatore.
l’appaltatore sottoscrive “con riserva” il primo atto successivo al verificarsi/cessare del fatto pregiudizievole.
l’appaltatore riporta la riserva anche sul registro di contabilità alla
prima sottoscrizione successiva al verificarsi/cessare del fatto pregiudizievole.
l’appaltatore richiama sul conto finale tutte le riserve precedentemente apposte sul registro di contabilità e ancora pendenti.
per non incorrere in decadenza l’appaltatore:


deve sviluppare la riserva (si veda 7.4.) contestualmente alla firma
dell’atto o del registro di contabilità;
in alternativa, può firmare apponendo la dicitura “con riserva” e
sviluppare la riserva entro i 15 gg. successivi a pena di decadenza.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
63
7. Le riserve e l’accordo bonario
Fatti istantanei
Fatti continuativi


sono quei fatti che producono
ed esauriscono il pregiudizio
all’appaltatore istantaneamente al loro verificarsi.
sono quei fatti pregiudizievoli
la cui azione ed efficacia causale non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae per
un lasso temporale più lungo.


l’onere di iscrivere e sviluppare la
riserva sorge a seguito del verificarsi del fatto pregiudizievole.
l’onere di iscrivere e sviluppare la
riserva sorge a seguito del cessare del fatto pregiudizievole.
7.4. i contenuti delle riserve
il contenuto deve essere preciso e determinato e deve essere sviluppato all’atto della sottoscrizione
dei documenti contabili di volta in volta interessati. la semplice firma “con riserva” senza che sia
esplicitato il contenuto comporta per l’appaltatore l’onere di sviluppare la riserva entro i successivi 15
gg. a pena di decadenza.
Elementi essensenziali della riserva
313, 1913
la riserva è efficace se contiene:


Causa petendi
313, 1913
la quantificazione economica della maggiore pretesa – c.d. petitum.
la causa petendi:



ha la funzione di informare il committente sull’origine e sul contenuto
della pretesa dell’appaltatore;
deve illustrare le ragioni di fatto che fondano la maggior pretesa e
deve spiegare il nesso di causalità tra l’evento denunciato e il
pregiudizio patito;
non è necessario che esponga il fondamento giuridico della maggior
pretesa.
Il petitum:
Petitum
313, 1913


Il “richiamo”
delle riserve
già formulate
serve a dare un peso economico alla riserva e quindi a quantificare in
maniera precisa le maggiori pretese dell’appaltatore;
non è necessario che riporti i criteri di calcolo impiegati.
le riserve già iscritte e ancora pendenti devono, a cura dell’appaltatore:

174, 312, 1912, 201

64
le motivazioni e le ragioni su cui si fonda la maggior pretesa – c.d.
causa petendi;
essere richiamate integralmente sul registro di contabilità in occasione
dei sal successivi solo se le somme richieste in precedenza siano
cresciute. il richiamo è quindi necessario quando ci sia da aggiornare
la quantificazione delle somme (petitum);
essere richiamate, tutte, genericamente ma inequivocabilmente sul
conto finale. il mancato richiamo
equivale ad una rinuncia dell’appaltatore alle maggiori pretese già
avanzate.

la formulazione del richiamo potrebbe essere: “si richiamano e si confermano
integralmente le domande
(o riserve) n. 1, 2, 3, …
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
7. Le riserve e l’accordo bonario
7.5. la rinuncia alle riserve e alla decadenza
l’appaltatore può in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, rinunciare alle riserve già
apposte.
La rinuncia alle
riserve
la rinuncia dell’appaltatore può essere:


espressa – l’appaltatore dà atto formalmente alla sua volontà di rinuncia;

implicita – l’appaltatore mette in atto
comportamenti incompatibili con la
volontà di far valere le sue richieste.

es.: lo scrive sul registro
di contabilità o sul conto
finale;
es.: non conferma le
riserve sul registro di contabilità o sul conto finale.;
il committente può rinunciare a far valere la decadenza in cui possa essere incorso l’appaltatore.
La rinuncia alle
decadenza
la rinuncia del committente può essere:

espressa – il committente rinuncia formalmente alla decadenza;

implicita – il committente pone in
essere comportamenti incompatibili
con la volontà di avvalersi della
decadenza.

es.: prende ugualmente in
esame le richieste dell’appaltatore.
7.6. gli obblighi del dl
il dl entro 15 gg. dall’iscrizione di ogni riserva deve formulare e motivare sul registro di contabilità le
proprie osservazioni.
Responsabilità
del DL
323
Effetti e funzioni delle osservazioni del DL
1904
il dl che non abbia motivato o non lo abbia fatto esaurientemente in
merito alle riserve scritte dall’appaltatore incorre in una responsabilità:

disciplinare;


risarcitoria;


penale;

per essere venuto meno ad un dovere del proprio
ufficio;
per aver causato un danno al committente che ha
dovuto corrispondere maggiori compensi all’appaltatore a causa della sua negligenza;
configurando nei casi più gravi il reato di abuso
d’ufficio.
le osservazioni del dl sulle riserve avanzate dall’appaltatore:


non costituiscono, in caso di ritenuta fondatezza, alcun riconoscimento
di debito;
hanno la funzione di informare il committente circa le possibili
conseguenze patrimoniali in cui può incorrere.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
65
7. Le riserve e l’accordo bonario
7.7. l’accordo bonario
Natura e funzione
l’accordo bonario ha:

240, 1965

la natura di una transazione;

la funzione di tentare una
conciliazione tra le parti;

la transazione è il contratto attraverso il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una
lite già cominciata o prevengono una
lite che può sorgere tra loro.
l’obbligatorietà del tentativo rende
l’accordo bonario un presupposto per
l’ammissibilità dell’azione giurisdizionale dell’appaltatore.
il procedimento volto a raggiungere l’accordo bonario si instaura quando:
Presupposti



Il procedimento
al termine dei
lavori

141, 2406, 14



non sia già stato instaurato due volte nel corso del medesimo
contratto;
le riserve iscritte dall’appaltatore superino complessivamente il 10%
dell’importo contrattuale;
il rup abbia accertato la non manifesta infondatezza delle riserve ai
fini del raggiungimento della soglia del 10%.
il rup, nei contratti di importo superiore a 10 milioni di euro (*), a
prescindere dall’ammontare delle riserve, promuove la costituzione
della commissione entro 30 gg. dal ricevimento (*) del certificato di
collaudo dei lavori o del cre.
per i contratti di importo inferiore la costituzione della commissione è
facoltativa (*).
la commissione, entro 90 gg.
dalla sua costituzione, formula
la proposta di accordo bonario.

il decorso inutile del termine
fa perdere alla commissione il
diritto ai compensi.
l’appaltatore, decorsi inutilmente i termini per l’emissione del certificato di collaudo – 180 giorni – o del cre – 90 giorni – può notificare al
rup istanza per l’avvio del procedimento per l’accordo bonario.
(*) modifica introdotta dal d.l. n. 70/2011
66
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
7. Le riserve e l’accordo bonario
Procedimento
in corso d’esecunzione del
contratto


240, 1904
l’appaltatore iscrive riserve per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
fase
istruttoria.



il dl, entro 15 gg. dall’iscrizione di ogni riserva, deve
formulare e motivare sul registro di contabilità le proprie
osservazioni.
il dl ne dà immediata comunicazione al rup trasmettendo la propria relazione riservata.
il rup accerta
l’ammissibilità e
la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini
del
raggiungimento del 10%.
Qualora accerti che l’importo delle
riserve non manifestamente infondate sia inferiore al 10%:
− deve motivare il suo giudizio di
inammissibilità e/o di manifesta
infondatezza e comunicarlo
all’appaltatore;
−



il rup promuove
la costituzione di
una commissione
entro 10 gg. - 30
per lavori superiori
a 10 milioni di euro
(*) - dalla comunicazione del dl sull’ammontare raggiunto dalle riserve
iscritte.
l’appaltatore può esperire azione giurisdizionale civile contestando la valutazione del rup.
la commissione è:
 obbligatoria
per gli appalti di importo
maggiore a 10 milioni di euro;
 facoltativa per gli appalti di importo inferiore a
10 milioni di euro;
 composta da 3 membri che devono essere
nominati:
− uno
dall’appaltatore, entro 20 gg. dalla
richiesta del rup;
−
−
uno dal rup;
uno, il presidente, concordemente da rup
e appaltatore (*).
ove costituita, la commissione entro 90 gg. dalla costituzione:
- acquisisce la relazione del dl;
- acquisisce la relazione del collaudatore laddove sia già costituito l’organo di collaudo;
- formula proposta di accordo bonario.
ove non vi sia la commissione, il rup entro 90 gg. (**) dall’apposizione dell’ultima riserva che ha portato le richieste dell’appaltatore al
raggiungimento del 10% dell’importo contrattuale:
- acquisisce la relazione del dl;
- acquisisce la relazione del collaudatore laddove sia già costituito l’organo di collaudo;
- formula proposta di accordo bonario.
(*) modifica introdotta dal d.l. n. 70/2011
(*) Il terzo componente–presidente deve essere scelto tra magistrati amministrativi o contabili, tra gli avvocati dello Stato o tra i
componenti del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, tra i dirigenti pubblici di prima fascia.
(**) art. 240, comma 15: 10gg (2407), 20 gg. (24013), 60gg (24013) per un totale di 90 gg. complessivi.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
67
7. Le riserve e l’accordo bonario

Segue . . .
fase
conclusiva
240, 331





mancato
accordo





mancata
conclusione del procedimento

la commissione o il rup presentano la proposta di
accordo bonario.
l’appaltatore e il committente si pronunciano entro 30
gg. sulla proposta di accordo bonario.
se entrambe le
parti accettano la
proposta si redige
e si sottoscrive
verbale che formalizza l’accordo
bonario.
appaltatore e committente
hanno facoltà di conferire alla
commissione il potere di assumere decisioni vincolanti e
perfezionare l’accordo bonario
risolutivo delle riserve.
l’accordo ha natura di transazione.
la commissione o il rup presentano la proposta di
accordo bonario.
le parti si pronunciano negativamente sulla proposta.
l’appaltatore deve proporre il giudizio ordinario o
arbitrale entro il termine di decadenza di 60 gg. dal
mancato raggiungimento dell’accordo.
le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono
vincolanti per le parti in caso di mancato
raggiungimento dell’accordo.
se il termine complessivo di 120 gg. (*) assegnato
per la conclusione del procedimento trascorre
inutilmente, l’appaltatore può rivolgersi al giudice
ordinario o agli arbitri.
(*) art. 240, comma 16: 30 gg (24012) oltre i 90 gg. dati per la formulazione dell’offerta.
68
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
7. Le riserve e l’accordo bonario
7.8. la transazione
Presupposti e
caratteristiche
239, 1965
la transazione è un contratto:


volto a risolvere o a prevenire l’insorgenza di un contenzioso anche al di fuori
dei casi in cui è previsto il
procedimento di accordo
bonario;
con cui le parti si fanno
reciproche concessioni.

es.: quando le riserve iscritte dall’appaltatore non raggiungano la soglia
del 10% dell’importo contrattuale.
possono consistere ad es.:


per l’appaltatore
per il committente (*)
−
in una parziale rinuncia alle riserve;
−
in una rinuncia a far
valere interessi per
ritardati pagamenti.
−
nella disapplicazione
delle penali;
−
nella concessione di
un termine più lungo
per l’ultimazione dei
lavori;
−
nella rinuncia a far
valere modesti vizi
dell’opera;
−
nel
riconoscimento
parziale delle richieste dell’appaltatore.
(*) nel caso l’importo della transazione ecceda i 100 mila euro il committente è obbligato a richiedere il parere preventivo, ma non
vincolante, dell’avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più alto in grado competente per il contenzioso.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
69
8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione
8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione
Codice 120, 141 – Reg. 1023, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 - CGA 51 lett. b, 37 – Nuovo Reg. 32, 124,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 237, 238 – cp 323
8.1. la natura e la nozione
il collaudo segue l’ultimazione dei lavori ed è eseguito a cura e su impulso del committente.
Funzione
187, 215
la procedura di collaudo:

accerta che l’opera eseguita sia
conforme:

Natura


alle previsioni contrattuali;
alle regole dell’arte;
rende liquido – determinato nel suo ammontare – il credito
dell’appaltatore.
la procedura di collaudo:




è un’attività tecnica composta da una serie di atti tecnici e giuridici di
vario contenuto e valore;
è strumentale alla dichiarazione finale;
si svolge secondo uno schema legale;
non è propriamente un procedimento amministrativo.
8.2. le fasi della procedura
Fasi
da 188 a 210
da 215 a 238




Nomina
188, 1292bis, 2162-4
la nomina del collaudatore.
la verifica dell’opera.
l’emissione del certificato di collaudo.
l’approvazione del collaudo.
la nomina del collaudatore:
 entro 30 gg. dall’ultimazione lavori;

spetta al rup




entro 30 gg. dalla consegna dei lavori in caso di
collaudo in corso d’opera;
deve ricadere preferibilmente su una figura interna alla
struttura del committente;

un solo componente della commissione può essere scelto tra i funzionari amministrativi del committente;
in caso sia richiesto l’apporto di più professionalità, può ricadere su
una commissione composta da duo o tre membri;
deve tener conto delle cause di incompatibilità e dei requisiti di
idoneità professionale previsti (si veda 8.9).
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
71
8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione
la verifica si compone di due passaggi successivi:
Verifica


Visita di
collaudo
191, 192, 193, 2152
221, 222, 224
la visita di collaudo;
la relazione di collaudo.
la visita di collaudo:

è un’attività tecnica e materiale di accertamento che si
compie attraverso le operazioni ritenute necessarie dal
collaudatore a cura e a spese dell’appaltatore;



deve
rispettare



possono essere:
- analisi di riscontro;
- assaggi;
- prove tecniche di esplorazione;
- riscontri;
- scandagli;
possono non riguardare l’interezza
delle opere, ma essere a campione;
le regole dell’arte e della tecnica;
le regola e i parametri fissati dall’ordinamento giuridico;
esempio:
− i giustificativi della qualità e
conformità dei materiali;
− la verifica delle procedure espropriative;
− la verifica tecnica sul calcestruzzo armato.
il contraddittorio
con l’appaltatore.
−
−

72
viene formalizzata in
apposito verbale;
in assenza dell’appaltatore le
operazioni di collaudo sono
svolte alla presenza di due testimoni estranei al committente;
l’appaltatore può iscrivere riserva sul verbale della visita
relativamente alle operazioni
compiute.
il verbale contiene:
 il resoconto delle verifiche compiute;
 la sottoscrizione dei soggetti intervenuti;

è in corso d’opera nei casi di cui al 8.7.

è definitiva, quando i lavori sono conclusi
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione
Oneri per le
operazioni di
collaudo
l’appaltatore:

193, 224

mette a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi d’opera
necessari per compiere le operazioni;
ripristina le parti del lavoro alterate nell’esecuzione delle operazioni.
il collaudatore:


Relazione di
collaudo
dispone sia provveduto d’ufficio in danno dell’appaltatore entro 200
mila euro di spesa;
deduce la spesa dal residuo credito dell’appaltatore.
il collaudatore:

204, 209, 234
esprime un giudizio
analitico e motivato;





deduce circa il modo con cui l’impresa ha eseguito il contratto e le
disposizioni impartite dal dl;
indica





di tipo contrattuale – sulla conformità delle
opere al progetto;
di tipo contabile – sulla corrispondenza tra
quanto eseguito e contabilizzato;
di tipo tecnico – sulla esecuzione a regola
d’arte delle opere;
se l’opera è collaudabile e a quali condizioni;
quali provvedimenti siano da adottare qualora l’opera non sia
collaudabile;
le modifiche eventualmente da apportare al conto finale;
il credito dell’appaltatore;
invia all’appaltatore
per conoscenza la
lettera trasmessa al
rup con:




i verbali di visita;
la dichiarazione del dl attestante l’esito delle
prescrizioni ordinate dall’organo di collaudo;
il certificati di collaudo;
le eventuali relazioni riservate relative alle
riserve e alle richieste formulate dall’esecutore nel certificato di collaudo.
la relazione di collaudo:



è un atto interno che non necessita di essere portato a conoscenza
dell’appaltatore;
è accompagnata da un’altra relazione del collaudatore, che è riservata,
sulla fondatezza delle riserve dell’appaltatore e sulle penali applicate;
è redatta e sottoscritta solo dal collaudatore.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
73
8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione
Certificato di
collaudo
192, 219
il certificato di collaudo:





viene rilasciato all’esito
dall’ultimazione lavori;
è trasmesso
all’appaltatore
che deve sottoscriverlo entro 20 gg. dalla sua ricezione;

verifica
entro
6
mesi


Qualora l’appaltatore non lo sottoscriva il collaudatore lo invita a farlo entro l’ulteriore termine di 15 gg.
la mancata sottoscrizione dell’appaltatore produce
l’accettazione tacita e la definitiva incontestabilità
delle risultanze del collaudo.
la tempestiva sottoscrizione dell’appaltatore può
avvenire con riserva se si contestano fatti relativi alle
operazioni di collaudo.
può essere contestuale al verbale di visita e alla relazione di
collaudo;
può essere sottoscritto con riserva
dall’appaltatore.


le contestazioni dell’appaltatore devono
riguardare le operazioni di collaudo.
il collaudatore a seguito delle riserve ha
facoltà di procedere a nuove visite.
il committente deve pronunciarsi sulle riserve in sede di approvazione al collaudo.
il certificato di collaudo impone:

al committente

1023, 200, 205, 51b, 37,
32, 1243, 224, 230, 235




all’appaltatore


74
della
recepisce quanto risulta dalla relazione e dichiara formalmente la
collaudabilità dell’opera;

Effetti
del certificato
di collaudo
positivo
di procedere allo svincolo immediato della cauzione definitiva;
−
la cauzione definitiva si
svincola automaticamente
anche in assenza di
certificato di collaudo allo
scadere del termine di 6
mesi dall’ultimazione lavori.
di provvedere al pagamento della rata di saldo
entro 90 gg.;
di prendere in consegna l’opera;
di approvare il certificato di collaudo entro 2 mesi.
di prestare garanzia fideiussoria per l’equivalente
della rata di saldo;
di garantire il committente contro vizi o difformità
dell’opera anche se riconoscibili in fase di
collaudo finché il collaudo non sia approvato e
non diventi definitivo.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione
8.3. la mancata emissione del certificato di collaudo
Cause
la mancata emissione del certificato di collaudo può avvenire:


per il mancato rispetto del termine di 6 mesi dall’ultimazione lavori;
perché l’appaltatore ha eseguito lavori aggiuntivi non previsti e non
autorizzati.
8.4. l’inutile decorso del termine di sei mesi dall’ultimazione lavori
Soggetti responsabili
la responsabilità può essere:

del committente





Profili di
responsabilità
ed effetti
dell’appaltatore
del collaudatore
per la mancata nomina del collaudatore;
per l’inesatta o incompleta tenuta della documentazione contabile;
più in generale per ogni suo ritardo o inadempienza;

per gravi discordanze tra le risultanze del conto
finale e i lavori eseguiti;
per l’esistenza di difetti sui lavori eseguiti;

per il ritardo nel compimento delle operazioni.

ove la responsabilità sia:

del committente
le conseguenze possono essere:
risarcitorie – se richiesto dall’appaltatore con
apposita riserva il committente paga i maggiori
oneri di custodia e manutenzione dell’opera;
−
−
−

dell’appaltatore
−
del collaudatore
penali – la gravità del ritardo può determinare il
reato di abuso d’ufficio in capo al funzionario
responsabile.
le conseguenze sono:
−

amministrative – la magistratura contabile può
contestare ai funzionari competenti gli aggravi di
spesa subiti dal committente;
il protrarsi dell’efficacia della cauzione definitiva;
il diritto in capo al committente al risarcimento
del danno patito;
−
l’obbligo per l’appaltatore di eliminare vizi e
difetti dell’opera.
−
la conseguenza è che il committente risponde
all’appaltatore del ritardo e potrà successivamente rivalersi nei confronti del collaudatore.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
75
8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione
8.5. l’esecuzione da parte dell’appaltatore di lavori aggiuntivi non autorizzati
Attribuzioni del
collaudatore
il collaudatore:


Valutazioni del
committente
sospende il collaudo qualora li ritenga indispensabili per
l’esecuzione dell’opera;
chiede al committente di assumere le opportune determinazioni.
il committente può ritenere i lavori eseguiti:

in questo caso:
ne riconosce all’appaltatore il corrispettivo;
indispensabili e meritevoli di collaudo



non indispensabili
tiene indenne l’appaltatore dei maggiori
oneri causati dal ritardo nelle operazioni di
collaudo.
in questo caso:
ne impedisce il collaudo;


ordina all’appaltatore di ripristinare a sue
spese la conformità dell’opera al progetto.
8.6. l’approvazione del collaudo
Approvazione
del collaudo
204, 209, 234
l’approvazione del collaudo:

deve intervenire
entro 60 gg. dalla
trasmissione degli atti di collaudo
fatta dal collaudatore al rup;
il collaudatore trasmette al rup:
i documenti amministrativi e contabili che ha
ricevuto;
 il processo verbale di visita;
 le proprie relazioni;
 la dichiarazione del dl attestante l’esito delle
prescrizioni ordinate dal collaudatore;
 il certificato di collaudo;








76
il certificato del rup per le correzioni ordinate
dal collaudatore;
la relazione sulle osservazioni dell’appaltatore
al certificato di collaudo;
le relazioni riservate sulle riserve e sulle richieste dell’appaltatore formulate nel certificato di collaudo.
è l’atto formale con cui il committente fa suo l’operato del collaudatore;
esprime la volontà del committente di accettare l’opera;
liquida definitivamente il credito dell’appaltatore;
è la condizione al verificarsi della quale il collaudo diventa definitivo;
può essere rifiutata e non disposta dal committente.
in questo caso, secondo la gravità, il committente dispone:
 un supplemento di collaudo;

un nuovo collaudo affidandolo a un diverso
collaudatore.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione
Approvazione
“tacita”
il collaudo diventa definitivo anche in assenza di esplicita approvazione
del committente, quando:


siano decorsi 2 anni dall’emissione del certificato di collaudo;
siano decorsi 30 mesi dall’ultimazione lavori e il certificato di
collaudo sia stato emesso oltre i 6 mesi dall’ultimazione lavori.
8.7. il certificato di regolare esecuzione – il collaudo in corso d’opera
Certificato di
regolare esecuzione
141 , 187 , 208,
2154, 237
7
il cre:

3




Collaudo in
corso d’opera

1413-7, 187, 221
sostituisce il certificato di collaudo per i lavori di importo inferiore a
500 mila euro;
può sostituire il certificato di collaudo a discrezione del committente
nei lavori di importo compreso tra 500 mila euro e 1 milione di euro;
è emesso entro 3 mesi dall’ultimazione lavori;
è emesso dal dl ed è confermato dal rup;
ha carattere provvisorio e diventa definitivo trascorsi 2 anni dalla
sua emissione.
e’ una procedura
speciale che si
applica in ipotesi
tassative:










e’ seguito dal cre quando i lavori siano di importo inferiore a 500
mila euro.
può essere seguito dal cre quando i lavori siano di importo inferiore
a 1 milione di euro.
impone sopralluoghi durante l’esecuzione:




quando il dl è esterno al committente;
in caso di opere di particolare complessità;
in caso di affidamento di lavori in concessione;
nel caso di appalto comprensivo di progettazione;
in caso di lavori su beni soggetti a tutela dalla
normativa in materia di beni culturali e
ambientali;
in caso di opere o lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore alla soglia di anomalia;
delle fondazioni;
di quelle lavorazioni significative non più
ispezionabili successivamente;
in caso di anomalo andamento dei lavori
rispetto al programma;
i verbali di ogni visita sono trasmessi al rup entro 30 gg. e
contengono le osservazioni e i suggerimenti ritenuti necessari anche
al rispetto dei termini contrattuali.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
77
8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione
8.8. la presa in consegna anticipata dell’opera
200, 230
il committente, qualora ne abbia necessità, può chiedere la consegna
anticipata dell’opera ultimata anche prima del collaudo provvisorio.
Presupposti
per procedere alla presa in consegna anticipata dell’opera è necessario
che:
Nozione

la possibilità sia stata prevista in contratto;

sia stato eseguito il collaudo statico;





Effetti


Procedimento




78
sia stato richiesto il certificato di agibilità;
siano stati eseguiti gli allacciamenti idrici, elettrici e fognari;
siano state eseguite le prove previste dal csa;
sia stato redatto uno stato di consistenza dettagliato.
l’appaltatore non è più tenuto agli oneri di custodia ma soltanto a
quelli di manutenzione.
non preclude un giudizio definitivo negativo da parte del
collaudatore.
non libera l’appaltatore dalla sua responsabilità contrattuale.
il collaudatore verifica che ricorrano i presupposti per l’anticipo della
consegna e redige apposito verbale.
il dl e il rup sottoscrivono il verbale.
il dl procede alla consegna anticipata dell’opera in contraddittorio
con l’appaltatore.
il dl redige apposito verbale sottoscritto anche dall’appaltatore.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
8. Il collaudo e il certificato di regolare esecuzione
8.9. il collaudatore
Requisiti
120
2bis
, 188, 216
il collaudatore deve essere:




laureato in ingegneria o in architettura;
abilitato ed iscritto all’albo professionale da almeno 5 anni per lavori di
importo inferiore a 5 milioni di euro – non in caso di dipendente
pubblico;
abilitato e iscritto all’albo professionale da almeno 10 anni per lavori di
importo pari o superiore e 5 milioni di euro;
preferibilmente dipendente del committente o di altra amministrazione
aggiudicatrice.
per il collaudo di lavori di manutenzione il collaudo può essere conferito:


Incompatibilità
1884, 2167
a un geometra o perito, nell’ambito delle proprie attribuzioni professionali iscritto da almeno 5 anni al relativo ordine o collegio professionale.
non possono essere nominati collaudatori:






Commissione
di collaudo
a un funzionario delle amministrazioni aggiudicatrici munito di diploma
tecnico con almeno 5 anni di servizio prestato presso le stesse;

188, 216




i magistrati e gli avvocati dello stato;
i soggetti che nei 3 anni antecedenti hanno avuto rapporti di lavoro
autonomo o subordinato con l’appaltatore o con i subappaltatori;
i progettisti, il rup e coloro che hanno verificato il progetto, il dl;
i soggetti che fanno parte di organismi di vigilanza o di controllo
sull’intervento da collaudare;
l’incaricato di un collaudo in corso d’opera, per conto dello stesso
committente, prima che siano trascorsi 6 mesi dalla chiusura del
collaudo – solo per collaudatori esterni;
coloro che dallo stesso committente abbiano ricevuto un incarico di
collaudo non in corso d’opera e dalla chiusura dello stesso non sia
ancora trascorso 1 anno – solo per collaudatori esterni.
nel caso i lavori richiedano più professionalità in ragione della
particolare tipologia il collaudo è affidato ad una commissione
composta da due/tre membri.
i membri devono essere o tutti esterni o tutti interni all’organico del
committente.
tra i membri il committente designa il presidente;
possono far parte della commissione un geologo o un laureato in
scienze agrarie e forestali.
possono far parte della commissione, limitatamente ad un solo
componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti,
laureati in scienze giuridiche ed economiche con almeno 5 anni di
servizio prestato presso le stesse.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
79
9. Lo scioglimento del contratto
9. Lo scioglimento del contratto
Codice 3718-19, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 - CGA 20 – Nuovo Reg. 146 - cc 1372, 1453,
1463, 1467
Cause di scioglimento
1372,1453,1463,1467
possono determinare lo scioglimento del contratto:

la volontà comune delle parti – mutuo consenso;

il recesso del committente;

il recesso dell’appaltatore;

l’inadempimento di una delle parti;

eventi e circostanze oggettive.
 impossibilità sopravvenuta della
prestazione.

9.1. il recesso
Il recesso del
committente
134, 13721
eccessiva onerosità sopravvenuta
della prestazione.
il recesso:




è una facoltà del committente esercitabile in qualunque momento;
deve essere deciso dall’organo deliberante del committente;
è preceduto da formale comunicazione del committente all’appaltatore
con preavviso minimo di 20 gg.;
obbliga il
committente al pagamento:





dei lavori eseguiti;
del 10% delle opere non eseguite;
del valore dei materiali utili presenti
in cantiere e già
accettati dal dl;
dà facoltà al committente
di trattenere le opere
provvisionali e gli impianti
che non siano del tutto o in
parte asportabili ove li
ritenga ancora utilizzabili;

−
−
−
il 10% è calcolato sulla differenza tra l’80% del prezzo
posto a base di gara depurato del ribasso e l’ammontare
netto dei lavori eseguiti;
sempre che l’appaltatore non
eserciti il diritto di mantenere
la proprietà dei materiali;
il pagamento avviene a valore di mercato senza tenere
conto dei prezzi contrattuali;
l’appaltatore ha diritto a ricevere la
minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti limitatamente alla parte non
ammortizzata
al
momento
del
recesso;
non impedisce all’appaltatore di chiedere al committente il risarcimento del danno patito a causa di un suo inadempimento precedente;
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
81
9. Lo scioglimento del contratto
segue
Il recesso del
committente

134, 13721
produce gli effetti
del certificato di
ultimazione lavori;



Il recesso dell’appaltatore

1297, 1537
per il 10% di quanto non ancora eseguito e per
i materiali acquisiti:
- gli interessi legali decorrono dalla costituzione
in mora del committente – art. 1224 cc –
fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
obbliga l’appaltatore, nel termine congruo che gli è assegnato dal
committente, a rimuovere i materiali, le opere provvisionali e gli
impianti non acquistati dal committente.
l’appaltatore
non può recedere dal contratto.
se l’appaltatore recede, il committente:





per i lavori eseguiti si deve procedere con:
- la relazione del conto finale
- il collaudo
- il pagamento entro i termini ordinari
- il pagamento degli eventuali interessi legali e
moratori
eccezione.

escute la fideiussione – cauzione definitiva (*);
quantifica il danno conseguente all’inadempimento
contrattuale dell’appaltatore;
ha azione contro l’appaltatore se il danno è
superiore all’ammontare della cauzione;
è tenuto a restituire la differenza all’appaltatore se il
danno quantificato è inferiore alla cauzione
definitiva.
l’appaltatore può recedere solo se il committente
per sua negligenza o inerzia non procede alla consegna lavori entro 45 gg.
dalla stipula del contratto.
−
−
l’appaltatore avanza al committente
istanza di recesso
dal contratto.
il committente ha
facoltà di accogliere
l’istanza.
(*) La cauzione definitiva non ha natura di clausola penale – quindi non esclude il risarcimento del danno – se non in un caso, quando
l’appaltatore non si presenti per la consegna dei lavori (art. 129, c. 7, Reg.)
82
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
9. Lo scioglimento del contratto
segue
Il recesso dell’appaltatore
accoglimento
dell’istanza.


1297, 1537

se accoglie l’istanza, il
committente paga le spese per la stipula del contratto nonché quelle effettuate in vista dell’esecuzione dei lavori – consulenze,
macchinari, attrezzature –
nel limite di legge;
se il committente non accoglie
l’istanza, l’appaltatore:
−
−
i limiti sono pari:
− all’1%
fino
a
258.230 euro;
− allo
0,5% per
l’eccedenza fino
a 1.549.370 euro;
− allo 0,2% per la
parte eccedente i
1.549.370 euro;
rimane vincolato al contratto;
ha diritto al pagamento degli
interessi legali che decorrono
dalla presentazione dell’istanza
di recesso e fino alla data di
consegna dei lavori sull’importo
corrispondente alla produzione
media giornaliera nel periodo di
ritardo secondo il programma
dei lavori.
9.2. la risoluzione per impossibilità sopravvenuta – inadempimento – ritardo –
reati accertati
La risoluzione
del contratto di
appalto di opere pubbliche
1453,1467,1672,136
la risoluzione può essere causata:






Impossibilità
sopravvenuta Presupposti

1672

dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione;
dal grave inadempimento dell’appaltatore;
da reati accertati in capo all’appaltatore;
dalla revoca dell’attestazione soa;
dall’inadempimento del committente;
dall’eccessiva onerosità sopravvenuta.
la causa
dell’impossibilità

l’impossibilità
deve essere:




Effetti dell’impossibilità sopravvenuta
1672
deve essere successiva alla stipula del contratto;
non deve essere imputabile alle parti.
assoluta: la sola maggiore onerosità o difficoltà
tecnica di esecuzione non sono rilevanti;
permanente: l’adempimento della prestazione
diventa definitivamente impossibile;
totale o parziale: a seconda che riguardi l’intera
prestazione o soltanto una parte.
al verificarsi dell’impossibilità oggettiva di esecuzione del contratto:
il contratto viene risolto;


il committente paga all’appaltatore la parte dell’opera già
compiuta nei limiti in cui gli è
utile.


i prezzi sono quelli contrattuali
proporzionati all’opera compiuta (*);
se non è utile l’appaltatore perde il
diritto all’intero corrispettivo.
(*) Fattispecie diversa è quella del perimento o deterioramento in corso d’opera (art. 1673., cc art. 20 CGA).
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
83
9. Lo scioglimento del contratto
Danni cagionati da forza
maggiore



202, 139, 166
Grave inadempimento dell’appaltatore

136
non vi è impossibilità della prestazione.
l’appaltatore rimane obbligato all’esecuzione del contratto.
l’appaltatore ha diritto al risarcimento del danno arrecato alle opere da
cause di forza maggiore nei limiti dei lavori necessari per la riparazione
valutati alle condizioni contrattuali.
presupposti e
procedimento di contestazione






risoluzione
del contratto
effetti della
risoluzione




il dl accerta l’inadempimento dell’appaltatore.(*)
il dl compila e invia al rup una relazione.
il dl, sulla base delle indicazioni del rup, contesta
l’inadempimento all’appaltatore dandogli un termine
di 15 gg. per le controdeduzioni.
l’appaltatore può controdedurre alle contestazioni
del committente.
il committente su proposta del rup risolve il contratto.
la redazione dello stato di consistenza.
il pagamento all’appaltatore dei lavori eseguiti regolarmente.
la quantificazione del danno da risarcire al committente.
 l’eventuale rivalsa
(*) Esempi di grave inadempimento:
. subappalto non autorizzato;
. sistematica inadempienza agli obblighi datoriali nei confronti dei lavoratori;
. mancato pagamento sistematico dei subappaltatori;
. comportamenti dell’appaltatore che compromettano la buona riuscita dei lavori.
Ritardo dell’appaltatore

1364, 1457
presupposti e
procedimento di contestazione

il ritardo non deve aver già determinato un
inadempimento (*) - questo è il caso in cui sia già
decorso il termine essenziale.
il ritardo deve essere causato da negligenza
dell’appaltatore. (**)
il dl assegna un termine all’appaltatore non
inferiore a 10 gg. per sanare il ritardo.
scaduto il termine il dl compie una verifica in
contraddittorio con l’appaltatore.
il dl compila processo verbale della verifica
compiuta e lo trasmette al rup.
viene accertata la permanenza del ritardo. (***)

il committente su proposta del rup risolve il contratto.







risoluzione
del contratto
effetti della
risoluzione
sulla cauzione definitiva.




la redazione dello stato di consistenza.
il pagamento all’appaltatore dei lavori eseguiti
regolarmente.
la quantificazione del danno da risarcire al
committente.
l’eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva.
(*) Se il ritardo è causato da fattori a lui non imputabili, può chiedere una proroga (art. 26, c. 1, CGA).
(**) Se il ritardo causa l’applicazione di una penale che supera il 10% il RUP avvia le procedure per la risoluzione ex art. 136 del Codice.
(*** ) Il ritardo che legittima la risoluzione deve permanere nella sua gravità originaria.
84
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
9. Lo scioglimento del contratto
Reati accertati

135
presupposti e
procedimento
di contestazione
l’applicazione con
provvedimento definitivo in carico all’appaltatore (*) di
una o più misure di
sicurezza di cui all’art. 3, l. n. 1423/56
e art. 2 e ss., l. n.
575/65.

la sentenza di condanna dell’appaltatore passata in giudicato.

il rup propone la risoluzione del contratto.


risoluzione
del contratto
effetti




Revoca dell’attestazione di
qualificazione
SOA

presupposto

1351bis


risoluzione
del contratto
effetti
la sentenza deve essere
per:
− frode nei confronti del
committente, dei subappaltatori, dei fornitori,
dei lavoratori;
− violazione degli obblighi
attinenti la sicurezza sul
lavoro.
il rup valuta l’opportunità della risoluzione
tenendo conto:
- del sal;
- delle eventuali conseguenze con riferimento alle
finalità dell’intervento.


le misure di sicurezza so
no:
− la sorveglianza speciale;
− il divieto di soggiorno;
− l’obbligo di soggiorno.



il committente, su proposta del rup, risolve il
contratto.
la redazione dello stato di consistenza.
l’appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti.
la quantificazione e l’addebito all’appaltatore degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.
la revoca dell’attestazione soa all’appaltatore
per aver reso false dichiarazioni e aver prodotto
falsa documentazione ai fini dell’ottenimento
dell’attestazione soa.
il committente ha l’obbligo di procedere alla risoluzione del contratto.
l’appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti.
la quantificazione e l’addebito all’appaltatore degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.
(* ) Se l’appaltatore è una società, si ritiene che sia rilevante l’applicazione delle misure di prevenzione in capo agli amministratori
della società.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
85
9. Lo scioglimento del contratto
9.3. gli effetti della risoluzione
Effetti della
risoluzione

il rup:
- comunica all’appaltatore la risoluzione;
138, 139, 140
- ordina al dl con
preavviso di 20 gg.:




- non è previsto





(* ) modifica introdotta dal d.l. n. 70/2011
86
la relativa presa in consegna.
il rup avvia
le procedure
per il riappalto
e il completamento dei lavori.
il collaudatore redige verbale di accertamento tecnico
e contabile della corrispondenza tra quanto eseguito,
quanto contabilizzato e quanto previsto dal progetto;
il committente:



la redazione dell’inventario dei materiali,
macchine e mezzi d’opera;
se il collaudo in corso d’opera:
- è previsto

la redazione dello stato di consistenza dei
lavori eseguiti;
provvede al collaudo soltanto a lavorazioni ultimate
e in contraddittorio anche con il primo appaltatore;
− spese per il riappalto.
quantifica solo all’esito del collaudo il risar- − maggiori costi per il comcimento dei danni da
pletamento dell’opera.
porre a carico dell’ap− eventuali ulteriori danni
paltatore.
(ritardo, immagine . . .)
il committente può:


indire una nuova gara;
interpellare progressivamente i soggetti che
avevano originariamente partecipato alla gara e
verificare la loro disponibilità ad ultimare i lavori
alle condizioni che aveva offerto l’aggiudicatario.
il committente liquida il corrispettivo per i lavori eseguiti regolarmente.
il committente tiene vincolata la cauzione definitiva del primo appaltatre fino all’emissione del certificato di collaudo.
l’appaltatore deve provvedere nei termini assegnati:
- al ripiegamento del cantiere;
- allo sgombero delle aree di lavoro
il committente, qualora
l’appaltatore non rispetti
i termini dati per lo
sgombero e il ripiegamento del cantiere, può
provvedere d’ufficio addebitando i costi all’appaltatore.

il committente, in alternativa all’esecuzione di provvedimenti cautelari che inibiscano o ritardino il ripiegamento del cantiere o lo sgombero delle aree di lavoro,
può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all’1% del valore del contratto.
il committente interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla gara e verifica la loro disponibilità a proseguire i lavori
alle condizioni economiche proposte dall’aggiudicatario.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
9. Lo scioglimento del contratto
9.4. la risoluzione per inadempimento del committente e per eccessiva
onerosità sopravvenuta
Risoluzione per
inadempimento
del committente
i presupposti affinché possa verificarsi la risoluzione sono:

1453, 1454, 1457

Risoluzione per
eccessiva onerosità sopravvenuta
un inadempimento del
committente di non
scarsa importanza in
riferimento all’interesse
dell’appaltatore all’esecuzione del contratto;
la diffida ad adempiere
notificata dall’appaltatore al committente.




l’appaltatore non può chiedere la risoluzione quando siano previsti altri rimedi
a sua tutela (es: procedimento per
l’accordo bonario);
qualora sia stato posto un termine da
considerarsi essenziale a favore del
committente, il contratto è risoluto di
diritto se il termine scade inutilmente;
il termine non può essere inferiore a 15
gg.
deve contenere l’avvertimento che decorso inutilmente il termine il contratto si
intenderà risoluto (es.: nel caso in cui
una sospensione dei lavori venga
protratta illegittimamente oltre il tempo
necessario).
i presupposti affinché possa verificarsi la risoluzione sono:

1467

l’eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di circostanze imprevedibili;
la domanda di risoluzione presentata dall’appaltatore;



non può essere chiesta quando le
cause siano geologiche, idriche o simili
– cd. “imprevisto geologico” – perché in
tal caso è dovuto un equo compenso;
non può essere chiesta quando la
sopravvenuta onerosità rientri nella
normale alea contrattuale.
il rifiuto del committente a modificare equamente le condizioni del
contratto.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
87
9. Lo scioglimento del contratto
9.5. il fallimento dell’appaltatore (art. 81, rd n. 267/1942)
Effetti del
fallimento
81



Obblighi del
committente

140

Il fallimento
nelle ATI

1672, 3718-19

il fallimento dell’appaltatore determina l’immediato scioglimento del
contratto.
il curatore fallimentare può evitare lo scioglimento del contratto se,
entro 60 gg. dal fallimento dichiara, ottenuta l’autorizzazione del
comitato dei creditori, di voler subentrare nel contratto prestando al
committente idonee garanzie.
il committente non può chiedere un risarcimento danni per lo
scioglimento del contratto a meno che al momento del fallimento non
avesse già avviato il procedimento amministrativo diretto alla
risoluzione del contratto.
deve verificare la congruità
e l’idoneità delle garanzie
prestate dal curatore.
il committente se non ritiene le
garanzie prestate dal curatore
sufficienti può sciogliere il contratto.
dopo lo scioglimento del contratto il committente:
- svincola la cauzione definitiva;
- può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alla gara e verificare la loro disponibilità a proseguire i lavori alle condizioni economiche proposte dall’aggiudicatario;
- diversamente indice una nuova procedura di gara.
fallimento
del
mandatario:
fallimento
del
mandante:
il committente può:





88

recedere dal contratto;
proseguire il
rapporto
di
appalto con
un altro soggetto costituito mandatario
che abbia i
requisiti
di
qualificazione
sufficienti.
per altro soggetto deve essere alternativamente inteso:



un’impresa esterna all’ati originaria;
una delle imprese mandanti nell’ati originaria che si trasforma
in mandataria;
l’impresa mandante dell’ati originaria, composta da due imprese, che continua i lavori come
impresa singola.
il mandatario può indicare un nuovo soggetto
mandante qualificato;
se il mandatario non effettua la sostituzione del
mandante fallito rimane obbligato direttamente,
anche a mezzo degli altri mandanti, purché abbiano
requisiti di qualificazione sufficienti;
se non viene effettuata la sostituzione del
mandante fallito e i requisiti di qualificazione
posseduti dai restanti componenti dell’ati non sono
sufficienti, il contratto si scioglie.
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
89
Tavole di raffronto
554/1999
207/2010
554/1999
207/2010
1
1
38
36
2
3
39
37
3
40
38
4
41
39
5
42, c. 1-2-3
40
6
90
42, c. 4
43
7
9
43
41
8
10
44
42
9
58
45
43
10
262
46
da 44 a 59
11
11
47
da 44 a 59
12
12
48
da 44 a 59
13
13
49
da 44 a 59
14
13
50
252
15
15
51
16
15
52
17
16
18
554/1999
207/2010
70
71
106
72
107
73
108
74
109
75
76
77
78
79
80, c. 9
110
81
82
83, c. 3 e 5
111
253
83, c. 6
112
53
254
85
17
54
255
86
115
19
18
55
87
116
20
19
56
257
88
21
20
57
22
21
58
259
23
22
59, c. 4
260
24
23
60
260
25
24
61
260
26
25
62, c. 1 e 2
267
27
26
62, c. 3 e 5
262
94
28
26
95
92
29
27
267
96
93
30
28
63, c. 1 lett.
o), c. 2 lett. c),
c. 7
97
94
31
29
63, c. 1 e 5
264
98
95
32
30
64
266
99
96
33
31
65
261
34
32
66
263
35
33
67, c. 4, 5, 6
265
36
34
37
35
84
89, c. 1
118
89, c. 2
121
90
119
91
120
92
120
93
100
101
123
102
124
68
103
125
69
104
126
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
Tavole di raffronto
554/1999
207/2010
554/1999
105
269
106
554/1999
207/2010
142
179
206
270
143
180
207
107
127
144, c. 3 e 4
173
181
208
108
128
145
174
182
209
146
175
183
211
109
207/2010
110
137
147
176
184
212
111
138
148
177
185
213
112
139
149
186
214
113
140
150
187
215
114
141
151
188
216
115
152
178
189
218
179
190
217
191
222
192
219
116
142
153
117
145
154
118
155
180
119
156
181
193
224
120
157
182
121
158
183
194, c. 1-24-5
223
122
159
184
194, c. 3
221
195
225
196
226
197
227
198
228
199
229
200
230
201
231
202
232
203
233
204
234
205
235
206
220
207
236
208
237
209
234
210
238
211
239
204
212
240
205
213
241
123
147
160
185
124
148
161
186
125
149
162
187
126
150
163
188
127
151
164
189
128
152
165
190
129
153
166
192
130
154
167
193
131
155
168
194
132
156
169
195
133
158
170
197
134
161
171
198
135
162
172
199
136
163
173
200
137
164
174
201
138
165
175
202
139
166
176
203
140
169
177
141
170
178
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
91
Tavole di raffronto
554/1999
207/2010
214
242
215
243
216
244
217
245
218
246
219
220
249
221
250
222
223
224
251
225
344
226
345-352
227
346-353
228
348-354
229
349-355
230
350-356
231
232
92
34/2000
207/2010
145/2000
207/2010
1
60
5, c.1
32
2
3
7
4
3
61
9
157
4
63
10
161
5
11
162
6
12
162
13
5
14
165
15
167
20
166
21
159
22
145
23
145
7, c. 1-2-3-45-7
64
7, c. 6-8
65
7, c. 9
73
8
66
9
67
10, c. 1-2-3-4
68
10, c. 5-6-89-10
73
24
159
11
69
25
160
12
70
26
159
28
180
14
71
29
143
15
76
30
144
15 bis
77
31
191
16
71
37, c. 1
235
17
78
37, c. 2
224
18
79
19
80
20
81
21
82
22
83
23
84
24
85
25
86
26
87
27
8
28
90
13
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
Note
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
93
Note
94
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
Note
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
95
Note
Realizzato con il contributo di:
96
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
Realizzato con il contributo di:
98
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI ance cuneo
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l`esecuzione del contratto di appalto di lavori pubblici