La normativa e la retribuzione,
un processo storico?
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Governo Liberale
Gestione delle relazioni (industriali) lasciate ai privati
Divieto di associazionismo per fare cartello
Indifferenza allo sciopero
Indifferenza alla serrata
“Lo Stato liberale si colloca come uno spettatore inerte della
lotta economica e sociale che, almeno in teoria dovrebbe
svolgersi tra forze uguali”.
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Per fini contrattuali o di ritorsione;
Per fini contrattuali: è uno strumento che permette al datore
di lavoro di sospendere temporaneamente l’attività lavorativa
con il rifiuto di ricevere e retribuire le prestazioni dei propri
dipendenti.
Corte Costituzionale sent. 29/1960: ha eliminato solo la
repressione penale della serrata anche se rimane un illecito
contrattuale
Sul piano civilistico, il datore di lavoro è, in ogni caso,
obbligato a retribuire le prestazioni di lavoro rifiutate senza
motivo legittimo.
Ai fini di ritorsione (contro sciopero anomalo) nei confronti di
uno sciopero legittimo, integra gli estremi del
comportamento antisindacale, perseguibile ai sensi dell’art.
28 dello Statuto dei lavoratori
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Serrata sospensiva: Mettere i lavoratori in
C.I.G. e poi svolgere le contrattazioni salariali
o aziendali.
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Art. 40 della Costituzione: Il diritto di sciopero si esercita
nell’ambito delle leggi che lo regolano
I lavoratori hanno a disposizione il diritto di sciopero al fine
di esercitare una pressione diretta sulla controparte per
ottenere miglioramenti normativi ed economici
Limiti esterni, in altre parole non deve essere ravvisato
nessun comportamento lesivo ed è necessario rispettare gli
altri diritti costituzionalmente garantiti.
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Carta del Lavoro: Art.1: La Nazione italiana è un organismo
avente fini, vita e mezzi di azione superiori per potenza e
durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la
compongono. E' una unità morale, politica ed economica che
si realizza integralmente nello Stato fascista
Art. 2: Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed
esecutive, intellettuali, tecniche, manuali, è un dovere sociale
Art.3: L'organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma
solo il sindacato legalmente riconosciuto e sottoposto al
controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentare legalmente
tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori
Art. 6: . Le corporazioni costituiscono l'organizzazione
unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano
integralmente gli interessi … le corporazioni possono dettare
norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro …
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Illegittimità dello sciopero artt. 502-503504-505-506 c.p. del 1930
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Giornata Massima lavorativa
Maggiori retribuzioniconcordati di Tariffa:
Messina 1904
Diritti Previdenziali ed assistenziali:
Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità
e la vecchiaia degli operai: istituita nel 1898
1989 introduzione della gestione economica
ed imprenditoriale dell’Inps.
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Governo dell’economia
Portatori di Interessi particolari e veto players
Ne cives ad arma veniant  divieto di tutela delle
proprie ragioni in modo arbitrario
Teoria degli ordinamenti istituzionali: Santi
Romano
Riduzione degli interessi individuali in un interesse
di un unico paciscente, con effetto di estendere la
propria efficacia ai soggetti estranei
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1848 Inghilterra: Giornata massima lavorativa
10 ore.
1889 Bismarck: Previdenza sociale
1891Leone XII: Rerum Novarum
1935 Roosevelt: Social Security Act
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Primo contratto collettivo normativo
27/12/1906 tra Fiom-Società automobilistica
Itala e Confindustria
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Cinghia di Trasmissione Gramsci e Togliatti;
Teoria Intersindacale di Gino Giugni 1960: sistema sindacale
come sistema normativo dinamico dotato di regole proprie
(tra cui il riconoscimento reciproco delle parti sulla base della
loro rappresentatività effettiva), che non richiede
riconoscimenti da parte statuale e che comunica con
l’ordinamento dello Stato tramite il canale dell’interpretazione
giudiziale dei contratti collettivi. Questa teoria dà la definitiva
copertura teorica all’astensionismo legislativo in materia
sindacale, coerentemente con l’idea che l’autonomo sviluppo
del sistema di relazioni industriali fosse premessa per la
trasformazione in senso democratico della società italiana;
Concertazione: Stato-Parti Sociali 1993.
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Marx: formula economica M-D-M’e D-M-D’
 conflitto sociale per riappropriarsi dei beni
produttivi
Fascismo: bene economico nazionale
New Deal: Roosvelt-Keynes-Marshall  bene
economico sociale (costituzione liberalsocialista)
Liberismo: Redistribuzione su base produttiva
Europeismo: inflazione e debito sotto
controllo ???
Decremento delle retribuzioni fisse
 Incremento delle retribuzioni variabili
 produttività (a cottimo)
 Problemi occupazionali dovuti a scarsi
investimenti
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Art. 36, 1° comma Cost: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un esistenza libera e
dignitosa.
Art. 2099 c.c: La retribuzione del prestatore di lavoro può essere
stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura
determinata con le modalità e nei termini in uso (C.C.I.A.A.) nel
luogo in cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata
dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni
professionali.
Il prestatore può essere retribuito in tutto o in parte con
partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con
prestazioni in natura.
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Parte Normativa
Parte Economica
Parte di relazioni sindacali
Inderogabilità
Art. 2.103 c.c.
l’art. 8 del D.L. n.138 del 2011 (convertito in
Legge 14-09-2011)
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contratti di prossimità (aziendali-territoriali) possono derogare:
l’utilizzo di impianti audiovisivi e di nuove tecnologie,
le mansioni e l’inquadramento dei lavoratori,
i contratti di lavoro non standard (contratti a termine, part-time,
etc.);
l’orario di lavoro,
il regime della solidarietà negli appalti e i casi di ricorso alla
somministrazione di lavoro;
le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro,
la trasformazione e la conversione dei contratti di lavoro,
le conseguenze del recesso del rapporto di lavoro (ad eccezione del
licenziamento discriminatorio, del licenziamento della lavoratrice in
concomitanza del matrimonio, del licenziamento della lavoratrice
madre, del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione
del congedo parentale e per la malattia del bambino e del
licenziamento in caso di adozione o affidamento).
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“efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati” sulla
base del “criterio maggioritario” relativo alle rappresentanze
sindacali (caso Fiat)
Art. 2077 c.c.: I contratti individuali di lavoro tra gli
appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto
collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo.
Le clausole difforme dei contratti individuali, preesistenti o
successivi al contratto collettivo salvo che contengano
speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Art. 2113 c.c.: Le rinunzie e le transazioni, che hanno per
oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da
inderogabili disposizioni della legge dei contratti o accordi
concernenti i rapporti individuali di lavoro, non sono valide.
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ll NIC misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico;
in altre parole considera l'Italia come se fosse un'unica grande
famiglia di consumatori, all'interno della quale le abitudini di
spesa sono ovviamente molto differenziate. Per gli organi di
governo il NIC rappresenta il parametro di riferimento per la
realizzazione delle politiche economiche;
Il FOI si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno
capo a un lavoratore dipendente (extragricolo). È l'indice usato
per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli
affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato;
l'IPCA è stato sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione
comparabile a livello europeo. Infatti viene assunto come
indicatore per verificare la convergenza delle economie dei paesi
membri dell'Unione Europea, ai fini dell'accesso e della
permanenza nell'Unione monetaria.
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aggiornamento degli affitti,
trattamento di fine rapporto
assegni di mantenimento
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La retribuzione è il corrispettivo che spetta al lavoratore per l'attività
lavorativa svolta ed è la principale obbligazione in capo al datore di
lavoro. La retribuzione deve essere (art.36 della Costituzione) tale da
garantire un’esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua
famiglia, nonché proporzionale alla quantità e qualità del lavoro
svolto.
La retribuzione è stabilita dalla contrattazione collettiva e, in senso
migliorativo, da quella individuale. Può essere corrisposta in denaro
o in natura; essa risulta determinata dalla normale erogazione
mensile e dai compensi corrisposti con periodicità superiore al mese
e a fine rapporto. Elementi della retribuzione mensile
L'elemento principale della retribuzione mensile è il minimo
contrattuale (paga base), il cui importo è fissato dai contratti
collettivi in relazione a ciascuna qualifica contrattuale. Altri elementi
della retribuzione possono essere: contingenza; è un importo che
fino al 31/12/1991 è servito per adeguare la retribuzione agli
aumenti del costo della vita;
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elemento distinto della retribuzione (EDR); pari ad un importo di €10,33,
viene corrisposto dall’1/1/1993 a tutti i lavoratori del settore privato;
indennità di vacanza contrattuale; legata al mancato rinnovo
contrattuale, è una percentuale del tasso di inflazione programmata;
terzo elemento (superminimo collettivo); somma contrattata a livello
aziendale per tutti i lavoratori e spesso differente per categoria di
appartenenza;
scatti di anzianità; da erogare al compimento di una determinata
anzianità di servizio del lavoratore presso una stessa azienda.
superminimo; importo contrattato "ad personam" senza nessun
riferimento particolare a valori convenzionali se non l'andamento del
mercato del lavoro per una data figura professionale;
indennità; previste dai contratti collettivi, hanno la funzione di
compensare lo svolgimento di lavori particolarmente onerosi e difficili.
fringe benefict: il datore di lavoro può erogare anche prestazioni in
natura quali: alloggio, mensa, autovettura, stipulazione di polizze
assicurative, prestiti agevolati.
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FOI- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
Generale al netto dei tabacchi (a partire dal 1992)
Variazioni Percentuali dell'anno indicato rispetto all' anno precedente
1948 (5,9) 1949 (1,5) 1950 (1,3) 1951 (9,7) 1952 (4,2)
1953 (1,9) 1954 (2,7 )1955 (2,8) 1956 (5,0) 1957 (1,9)
1958 (4,8) 1959 (0,4) 1960 (2,7) 1961 (2,9) 1962 (5,1)
1963 (7,5) 1964 (5,9) 1965 (4,3) 1966 (2,0) 1967 (2,0)
1968 (1,3) 1969 (2,8) 1970 (5,1) 1971 (5,0) 1972 (5,6)
1973 (10,4) 1974 (19,4 )1975 (17,2) 1976 (16,5) 1977 (18,1)
1978 (12,4)1979 (15,7) 1980 (21,1) 1981 (18,7) 1982 (16,3)
1983 (15,0) 1984 (10,6) 1985 (8,6) 1986 (6,1) 1987 (4,6)
1988 (5,0)1989 (6,6) 1990 (6,1) 1991 (6,4) 1992 (5,4)
1993 (4,2) 1994 (3,9)
1995 (5,4) 1996 (3,9) 1997 (1,7)
1998 (1,8) 1999 (1,6) 2000 (2,6) 2001 (2,7) 2002 (2,4)
2003 (2,5) 2004 (2,0) 2005 (1,7 )2006 (2,0) 2007 (1,7)
2008 (3,2) 2009 (0,7) 2010 (1,6) 2011 (2,7) 2012 (3,0)
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Trilaterale: Datori-Lavoratori-Governo
Bilaterale: Datori-Lavoratori
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Nella busta paga stava sotto la voce contingenza
Patto Lama-Agelli 1975: Cgil-Cisl-Uil e Confindustria 
rivalutazione trimestrale delle retribuzioni su base istat
Protocollo Scotti  combattere l’inflazione disponibilità R.o.l.
Patto di S.Valentino 1984: eliminazione dell’indennità di
contingenza
1986: rivalutazione semestrale
1992: sostituzione con l’E.d.R.  Protocollo di intesa 
decentramento ed r.s.u.  vedi Maastricht  politica dei
redditi
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C.c.n.l. e busta paga