LAVORO E
COSTITUZIONE
Art.1:
l’Italia fondata sul lavoro
“L'Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.”
Art. 1 cost.
 Il lavoro costituisce il fondamento della nostra
società ed è un vero e proprio principio distintivo
della Repubblica.
 L’articolo colloca di fatto tutti coloro che
esercitano un’attività lavorativa al centro della
vita politica, economica e sociale del nostro
Paese, eliminando ogni privilegio nobiliare
Art. 4 cost 1 comma
il lavoro è un diritto
La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.”
“
Art 4 cost 1 comma
Il lavoro viene riconosciuto come diritto di tutti i
cittadini in quanto costituisce il presupposto per
l'esercizio di ogni altro diritto. Per questo che lo Stato
si impegna a promuovere le condizioni che lo rendano
effettivo.
Art. 4 cost. 2 comma
Il lavoro è un dovere
Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta,
un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale e
spirituale della società.”
Art 4 cost. 2 comma
• Il lavoro va considerato non solo come un diritto,
ma anche come un dovere che il cittadino deve
svolgere responsabilmente, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta.
• Ogni tipo di lavoro, manuale o intellettuale,
retribuito o non retribuito contribuisce in pari
misura allo sviluppo della vita democratica della
nostra Repubblica.
Art 35 cost
diritto alla formazione professionale
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla
legge nell'interesse generale e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 35 cost
• L’articolo manifesta un orientamento
favorevole al lavoro e alla sua tutela.
• La formazione professionale è passata di
competenza delle Regioni che organizzano
corsi di formazione per disoccupati, per
lavoratori che intendano riqualificarsi, per
apprendisti ecc.
Organizzazioni internazionali
 L'Italia ha aderito all'Organizzazione internazionale del
lavoro e alle relative convenzioni (in tema di lavoro
notturno, di lavoro dei minori, della protezione dagli
infortuni ecc.).
 L’Italia ha stipulato, inoltre, vari accordi per tutelare il
lavoro degli italiani all'estero.
 Unione Europea ha previsto il principio generale
dell’abolizione di ogni forma di discriminazione per i
cittadini comunitari basata sulla cittadinanza per quanto
riguarda l’occupazione, la retribuzione e le altre condizioni
di lavoro.
L’organizzazione internazionale
del lavoro (OIL)
Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali sul
lavoro (1998)
 Libertà sindacale e di contrattazione collettiva
 Eliminazione del lavoro forzato
 Abolizione del lavoro minorile
 Eliminazione di ogni forma di discriminazione

Immediatamente vincolante per tutti gli Stati
aderenti all’ONU.
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Art.36 cost
diritto alla retribuzione sufficiente
 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a
sé e alla famiglia un’esistenza libera e
dignitosa. La durata massima della giornata
lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore
ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.”
Proporzionalità della retribuzione
• La determinazione della retribuzione deve avvenire
utilizzando criteri obiettivi come, ad esempio, il
numero di ore di lavoro (criterio quantitativo) o la
mansione svolta (criterio qualitativo).
• Vale il principio della parità di retribuzione a parità
di lavoro.
• Trattamenti retributivi differenziati sono ammessi
solo in particolari rapporti di lavoro (ad es.
l'apprendistato) per la loro natura speciale.
Retribuzione sufficiente
• E' il diritto ad un'equa retribuzione, tale da
garantire l'esercizio dei diritti e delle libertà
fondamentali.
• La necessità di trovare riferimenti obiettivi per
l'applicazione di questo principio, ha portato i
giudici a riferirsi alla retribuzione prevista dai
contratti collettivi di lavoro (tra i sindacati e le
organizzazioni degli imprenditori) come il minimo
al di sotto del quale non si può scendere.
Orario e riposo
• La durata media dell' orario normale di lavoro
è di 40 ore settimanali e non deve superare le
48 ore compreso il lavoro straordinario;
• ogni lavoratore ha diritto nel corso delle 24 ore
di un periodo minimo di risposo di 11 ore;
• la pausa di lavoro e' prevista qualora l'orario di
lavoro giornaliero superi le 6 ore;
Orario e riposo
• il lavoratore notturno non deve lavorare più di 8 ore
nell'arco delle 24 ore
• per ogni periodo di sette giorni il lavoratore deve
beneficiare di un periodo minimo di riposo
ininterrotto di 24 ore;
• ogni lavoratore deve beneficiare di ferie annuali
retribuite di almeno quattro settimane
Art.37
lavoro femminile e minorile
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni del lavoro Devono
consentire l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione.La
legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro
salariato.La Repubblica tutela il lavoro dei minori
con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di
lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art.37 cost
 L’articolo propone tutele per categorie di
lavoratori particolarmente svantaggiati: donne e
minori.
 Il primo comma afferma il principio
dell’uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici, per
quanto riguarda la retribuzione e le condizioni di
lavoro e carriera.
 Solo con la legge 903/1977, che vieta ogni
discriminazione nell'assunzione e nella
progressione di carriera, è stato possibile attuare
questo principio.
Tutela della lavoratrice madre
 Le leggi a tutela della lavoratrice madre
dovrebbero rendere compatibile la condizione di
lavoro con la protezione e la cura dei figli.
 Tra le varie forme di tutela: il divieto di
licenziamento, l’astensione obbligatoria dal
lavoro retribuita per almeno 5 mesi (congedo
maternità), l’astensione facoltativa fino agli 8 anni
del bambino per un massimo di 10 mesi (congedo
parentale).
I minori
• I minori sono tutelati da ogni forma di sfruttamento
sul lavoro.
• Divieto di lavorare per coloro che non hanno compiuto
16 anni e non hanno completato il percorso formativo.
• Limiti di durata: divieto di lavoro notturno, festivo,
straordinario.
• Limiti di qualità: divieto di attività pericolose,
faticose, dannose alla salute dei minori.
Diritto-dovere alla formazione
 l diritto-dovere alla formazione si realizza tra i 16 ed i 18
anni nella scuola secondaria di secondo grado oppure
nell'apprendistato.
 L'apprendistato per assolvere il diritto-dovere di
istruzione risulta quindi l'unico contratto di lavoro
stipulabile per i giovani che hanno compiuto i 16 anni e
non sono in possesso di una qualifica professionale.
 Tali giovani, infatti, sono ancora vincolati all'obbligo
formativo di cui alla L. n. 53/2003 e con il contratto di
apprendistato possono conseguire una qualifica di
formazione professionale.
Tutela dei minori
 Ai minori deve essere assicurato un periodo di
riposo settimanale di almeno 2 giorni, se
possibile consecutivi, e comprendente la
domenica.
 Sono vietate le mansioni che espongono agli
agenti fisici, biologici e chimici ed una serie di
processi e lavori pericolosi e/o pesanti.
 E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno.
Lavoro minorile in Italia
 Secondo i dati pubblicati dall’Eurispes nel 2007
nel nostro paese il lavoro minorile riguarderebbe
circa 400.000 minori italiani e stranieri sia al
Nord che al Sud.
 Uno su due svolge attività in prevalenza
occasionali, uno su tre è dedito ad attività
stagionali ed un quinto è stabilmente impegnato
in un’attività lavorativa.
Art 38
Diritto all’assistenza e alla previdenza
• Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
• I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
• Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
• Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi od
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
• L'assistenza privata è libera.
Art 38 cost
•
L’articolo dà applicazione al dovere di solidarietà previsto
dall’art 2 con un impegno per lo Stato di favorire l'inserimento
nel lavoro delle persone invalide o diversamente abili
(assunzioni obbligatorie degli invalidi) e di assistere chi non è in
grado di lavorare (assistenza sociale).
•
Nello stesso tempo devono essere previste forme di
assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori, per far fronte
alle esigenze che sorgono da infortuni, malattie, invalidità,
vecchiaia, disoccupazione involontaria (previdenza sociale).
Previdenza sociale
Lo Stato provvede alla previdenza sociale attraverso degli
enti pubblici di riferimento:
• L’INPS per l’assistenza e la previdenza sociale;
• L’INAIL per le prestazioni in caso di infortuni su lavoro
• I datori di lavoro e i lavoratori sono obbligati a versare i
contributi assicurativi che serviranno a finanziare le
pensioni e le altre forme di sostegno .
• Spesso i lavoratori più deboli sono costretti ad accettare
lavoro “nero” cioè non in regola e quindi finiscono per
essere senza nessuna forma di tutela né per la vecchiaia né
per gli infortuni.
Lavoro nero in Italia
Nei tre anni (2006, 2007, 2008) sono state 957 mila le aziende
visitate dagli ispettori del lavoro e, di queste, 598 mila,
ovvero 6 aziende su 10, hanno presentato forme di
irregolarità.
Lavoratori in nero:
• il 30% è costituito da disoccupati,
• il 33% da immigrati,
• il 18% da lavoratori autonomi.
Art. 39 cost
libertà sindacale
• L'organizzazione sindacale è libera.
• Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la
loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le
norme di legge.
• È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
• I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono,
rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce.
I sindacati
• I sindacati sono libere associazioni a tutela dei lavoratori.
• La libertà sindacale significa possibilità per i lavoratori di
iscriversi a un qualsiasi sindacato e, anche, di non
iscriversi.
• La procedura prevista di registrazione dei sindacati non è
mai stata attuata. Di conseguenza, i sindacati non hanno
personalità giuridica ma sono libere associazioni non
riconosciute e i loro contratti collettivi dovrebbero valere
formalmente solo per gli iscritti.
• Tuttavia si è affermata la prassi di applicare tali contratti a
tutti i lavoratori di quella stessa categoria.
I sindacati
 I sindacati più diffusi a tutela dei lavoratori sono
CGIL CISL e UIL mentre le organizzazioni dei datori
di lavoro sono Confindustria, Confesercenti,
Confagricoltura.
 I sindacati sono organizzati per settori lavorativi (
metalmeccanici, ferrovieri..) e per territorio.
Art 40
diritto di sciopero
Il diritto di sciopero si esercita
“
nell'ambito delle leggi
che lo regolano”
Lo sciopero
• Lo sciopero è l’astensione collettiva dal lavoro per
la tutela di interessi collettivi dei lavoratori.
• Si tratta di una forma di pressione per ottenere
miglioramenti salariali e migliori condizioni di
lavoro.
• Durante il fascismo veniva addirittura punito come
un reato ora invece è un diritto costituzionale e
comporta soltanto per il lavoratore la perdita della
retribuzione.
Sciopero nei servizi essenziali
La legge 146/1990 ha regolamentato lo sciopero nei servizi
pubblici essenziali : sanità, trasporti, istruzione,
comunicazioni, raccolta rifiuti, energia, giustizia.
 In questi casi la legge prevede:
 obbligo di dare un preavviso
 la garanzia delle prestazioni minime essenziali
 la precettazione cioè l'ordine di presentarsi al lavoro
dato dal prefetto o dal Governo per garantire il
servizio.
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