LAVORO E COSTITUZIONE Art.1: l’Italia fondata sul lavoro “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Art. 1 cost. Il lavoro costituisce il fondamento della nostra società ed è un vero e proprio principio distintivo della Repubblica. L’articolo colloca di fatto tutti coloro che esercitano un’attività lavorativa al centro della vita politica, economica e sociale del nostro Paese, eliminando ogni privilegio nobiliare Art. 4 cost 1 comma il lavoro è un diritto La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.” “ Art 4 cost 1 comma Il lavoro viene riconosciuto come diritto di tutti i cittadini in quanto costituisce il presupposto per l'esercizio di ogni altro diritto. Per questo che lo Stato si impegna a promuovere le condizioni che lo rendano effettivo. Art. 4 cost. 2 comma Il lavoro è un dovere Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.” Art 4 cost. 2 comma • Il lavoro va considerato non solo come un diritto, ma anche come un dovere che il cittadino deve svolgere responsabilmente, secondo le proprie possibilità e la propria scelta. • Ogni tipo di lavoro, manuale o intellettuale, retribuito o non retribuito contribuisce in pari misura allo sviluppo della vita democratica della nostra Repubblica. Art 35 cost diritto alla formazione professionale La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale e tutela il lavoro italiano all'estero. Art. 35 cost • L’articolo manifesta un orientamento favorevole al lavoro e alla sua tutela. • La formazione professionale è passata di competenza delle Regioni che organizzano corsi di formazione per disoccupati, per lavoratori che intendano riqualificarsi, per apprendisti ecc. Organizzazioni internazionali L'Italia ha aderito all'Organizzazione internazionale del lavoro e alle relative convenzioni (in tema di lavoro notturno, di lavoro dei minori, della protezione dagli infortuni ecc.). L’Italia ha stipulato, inoltre, vari accordi per tutelare il lavoro degli italiani all'estero. Unione Europea ha previsto il principio generale dell’abolizione di ogni forma di discriminazione per i cittadini comunitari basata sulla cittadinanza per quanto riguarda l’occupazione, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. L’organizzazione internazionale del lavoro (OIL) Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali sul lavoro (1998) Libertà sindacale e di contrattazione collettiva Eliminazione del lavoro forzato Abolizione del lavoro minorile Eliminazione di ogni forma di discriminazione Immediatamente vincolante per tutti gli Stati aderenti all’ONU. 11 Art.36 cost diritto alla retribuzione sufficiente Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.” Proporzionalità della retribuzione • La determinazione della retribuzione deve avvenire utilizzando criteri obiettivi come, ad esempio, il numero di ore di lavoro (criterio quantitativo) o la mansione svolta (criterio qualitativo). • Vale il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro. • Trattamenti retributivi differenziati sono ammessi solo in particolari rapporti di lavoro (ad es. l'apprendistato) per la loro natura speciale. Retribuzione sufficiente • E' il diritto ad un'equa retribuzione, tale da garantire l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali. • La necessità di trovare riferimenti obiettivi per l'applicazione di questo principio, ha portato i giudici a riferirsi alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro (tra i sindacati e le organizzazioni degli imprenditori) come il minimo al di sotto del quale non si può scendere. Orario e riposo • La durata media dell' orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali e non deve superare le 48 ore compreso il lavoro straordinario; • ogni lavoratore ha diritto nel corso delle 24 ore di un periodo minimo di risposo di 11 ore; • la pausa di lavoro e' prevista qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore; Orario e riposo • il lavoratore notturno non deve lavorare più di 8 ore nell'arco delle 24 ore • per ogni periodo di sette giorni il lavoratore deve beneficiare di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore; • ogni lavoratore deve beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane Art.37 lavoro femminile e minorile La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni del lavoro Devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. Art.37 cost L’articolo propone tutele per categorie di lavoratori particolarmente svantaggiati: donne e minori. Il primo comma afferma il principio dell’uguaglianza fra lavoratori e lavoratrici, per quanto riguarda la retribuzione e le condizioni di lavoro e carriera. Solo con la legge 903/1977, che vieta ogni discriminazione nell'assunzione e nella progressione di carriera, è stato possibile attuare questo principio. Tutela della lavoratrice madre Le leggi a tutela della lavoratrice madre dovrebbero rendere compatibile la condizione di lavoro con la protezione e la cura dei figli. Tra le varie forme di tutela: il divieto di licenziamento, l’astensione obbligatoria dal lavoro retribuita per almeno 5 mesi (congedo maternità), l’astensione facoltativa fino agli 8 anni del bambino per un massimo di 10 mesi (congedo parentale). I minori • I minori sono tutelati da ogni forma di sfruttamento sul lavoro. • Divieto di lavorare per coloro che non hanno compiuto 16 anni e non hanno completato il percorso formativo. • Limiti di durata: divieto di lavoro notturno, festivo, straordinario. • Limiti di qualità: divieto di attività pericolose, faticose, dannose alla salute dei minori. Diritto-dovere alla formazione l diritto-dovere alla formazione si realizza tra i 16 ed i 18 anni nella scuola secondaria di secondo grado oppure nell'apprendistato. L'apprendistato per assolvere il diritto-dovere di istruzione risulta quindi l'unico contratto di lavoro stipulabile per i giovani che hanno compiuto i 16 anni e non sono in possesso di una qualifica professionale. Tali giovani, infatti, sono ancora vincolati all'obbligo formativo di cui alla L. n. 53/2003 e con il contratto di apprendistato possono conseguire una qualifica di formazione professionale. Tutela dei minori Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Sono vietate le mansioni che espongono agli agenti fisici, biologici e chimici ed una serie di processi e lavori pericolosi e/o pesanti. E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno. Lavoro minorile in Italia Secondo i dati pubblicati dall’Eurispes nel 2007 nel nostro paese il lavoro minorile riguarderebbe circa 400.000 minori italiani e stranieri sia al Nord che al Sud. Uno su due svolge attività in prevalenza occasionali, uno su tre è dedito ad attività stagionali ed un quinto è stabilmente impegnato in un’attività lavorativa. Art 38 Diritto all’assistenza e alla previdenza • Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. • I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. • Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. • Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi od istituti predisposti o integrati dallo Stato. • L'assistenza privata è libera. Art 38 cost • L’articolo dà applicazione al dovere di solidarietà previsto dall’art 2 con un impegno per lo Stato di favorire l'inserimento nel lavoro delle persone invalide o diversamente abili (assunzioni obbligatorie degli invalidi) e di assistere chi non è in grado di lavorare (assistenza sociale). • Nello stesso tempo devono essere previste forme di assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori, per far fronte alle esigenze che sorgono da infortuni, malattie, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria (previdenza sociale). Previdenza sociale Lo Stato provvede alla previdenza sociale attraverso degli enti pubblici di riferimento: • L’INPS per l’assistenza e la previdenza sociale; • L’INAIL per le prestazioni in caso di infortuni su lavoro • I datori di lavoro e i lavoratori sono obbligati a versare i contributi assicurativi che serviranno a finanziare le pensioni e le altre forme di sostegno . • Spesso i lavoratori più deboli sono costretti ad accettare lavoro “nero” cioè non in regola e quindi finiscono per essere senza nessuna forma di tutela né per la vecchiaia né per gli infortuni. Lavoro nero in Italia Nei tre anni (2006, 2007, 2008) sono state 957 mila le aziende visitate dagli ispettori del lavoro e, di queste, 598 mila, ovvero 6 aziende su 10, hanno presentato forme di irregolarità. Lavoratori in nero: • il 30% è costituito da disoccupati, • il 33% da immigrati, • il 18% da lavoratori autonomi. Art. 39 cost libertà sindacale • L'organizzazione sindacale è libera. • Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. • È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. • I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. I sindacati • I sindacati sono libere associazioni a tutela dei lavoratori. • La libertà sindacale significa possibilità per i lavoratori di iscriversi a un qualsiasi sindacato e, anche, di non iscriversi. • La procedura prevista di registrazione dei sindacati non è mai stata attuata. Di conseguenza, i sindacati non hanno personalità giuridica ma sono libere associazioni non riconosciute e i loro contratti collettivi dovrebbero valere formalmente solo per gli iscritti. • Tuttavia si è affermata la prassi di applicare tali contratti a tutti i lavoratori di quella stessa categoria. I sindacati I sindacati più diffusi a tutela dei lavoratori sono CGIL CISL e UIL mentre le organizzazioni dei datori di lavoro sono Confindustria, Confesercenti, Confagricoltura. I sindacati sono organizzati per settori lavorativi ( metalmeccanici, ferrovieri..) e per territorio. Art 40 diritto di sciopero Il diritto di sciopero si esercita “ nell'ambito delle leggi che lo regolano” Lo sciopero • Lo sciopero è l’astensione collettiva dal lavoro per la tutela di interessi collettivi dei lavoratori. • Si tratta di una forma di pressione per ottenere miglioramenti salariali e migliori condizioni di lavoro. • Durante il fascismo veniva addirittura punito come un reato ora invece è un diritto costituzionale e comporta soltanto per il lavoratore la perdita della retribuzione. Sciopero nei servizi essenziali La legge 146/1990 ha regolamentato lo sciopero nei servizi pubblici essenziali : sanità, trasporti, istruzione, comunicazioni, raccolta rifiuti, energia, giustizia. In questi casi la legge prevede: obbligo di dare un preavviso la garanzia delle prestazioni minime essenziali la precettazione cioè l'ordine di presentarsi al lavoro dato dal prefetto o dal Governo per garantire il servizio.