SOMMARIO GU 1/2004 Pagina Decisione EX-03-10 del presidente dell’Ufficio del 27 novembre 2003 recante adozione delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio ........................................................ 7 Direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) Parte E, capitolo 6: Rinnovo .............................................. 56 Comunicazione n. 5/03 del presidente dell’Ufficio del 16 ottobre 2003 sull’allargamento dell’Unione europea nel 2004 ....................................................................................................... 69 Comunicazione n. 6/03 del presidente dell’Ufficio del 10 novembre 2003 riguardante i marchi di colore .................................................................................................................................... 89 Comunicazione n. 7/03 del presidente dell’Ufficio del 10 novembre 2003 in merito ad un’interruzione generale e a disguidi nello smistamento della corrispondenza nel Regno Unito ................................................................................................................................................ 93 Comunicazione n. 8/03 del presidente dell’Ufficio del 18 novembre 2003 sul protocollo di Madrid .............................................................................................................................................. 95 Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio del 27 ottobre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 .................................. 99 Decisione del Consiglio del 27 ottobre 2003 che approva l’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, e allegati ..................................................... 127 Decisione CB-03-11 del Comitato del bilancio dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) ..................................................................................... 183 Elenco dei mandatari abilitati ....................................................................................................... 186 Giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee Sentenza della Corte de Giustizia del 23 ottobre 2003 nel procedimento C-191/01 P (Doublemint) ................................................................................................................................... 193 Informazioni OMPI Notifica Madrid (marchi) n. 151 .................................................................................................. 213 Notifica Madrid (marchi) n. 152 .................................................................................................. 213 SOMMARIO DECISIONE EX-03-10 DEL PRESIDENTE DELL’UFFICIO del 27 novembre 2003 recante adozione delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’Ufficio IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI), visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, e segnatamente il suo articolo 119, paragrafo 2, lettera a), dopo aver consultato, ai sensi dell’articolo 121, paragrafo 5, del citato regolamento, il Consiglio di amministrazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La parte A, capitolo 6, Rinnovo, delle direttive relative alle procedure dinanzi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli), allegata alla presente decisione, è adottata. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione. La presente decisione e le direttive allegate alla medesima sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Fatto ad Alicante, addì 27 novembre 2003 Wubbo de Boer Presidente SOMMARIO DIRETTIVE RELATIVE AI PROCEDIMENTI DINANZI ALL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) PARTE E, CAPITOLO 6 RINNOVO Indice 6.1. DURATA DELLA REGISTRAZIONE 6.2. NOTIFICA DELLA SCADENZA DELLA REGISTRAZIONE 6.3. REQUISITI FORMALI PER LA DOMANDA DI RINNOVO 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.3.4. 6.3.5. 6.4. Persone abilitate a presentare una domanda di rinnovo Contenuto della domanda di rinnovo 6.3.2.1. Nome, indirizzo e altre indicazioni riguardanti la persona che presenta la domanda di rinnovo 6.3.2.2. Numero di registrazione del marchio comunitario 6.3.2.3. Indicazione dei prodotti e dei servizi Lingue Tassa Termini PROCEDURA DINANZI ALL’UFFICIO 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. Competenza Aspetti che vanno esaminati 6.4.2.1. Osservanza dei termini stabiliti 6.4.2.2. Osservanza dei requisiti formali della domanda prescritti dal regolamento di esecuzione Aspetti che non vanno esaminati 6.5. ANNOTAZIONI NEL REGISTRO 6.6. EFFETTI DEL RINNOVO O DELLA SCADENZA SOMMARIO 6.1. DURATA DELLA REGISTRAZIONE RMC 46 La durata della registrazione del marchio comunitario è di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. RMC 26, 27 REMC 9 La data di deposito della domanda è determinata a norma degli articoli 26 e 27 RMC e della regola 9 REMC (v. parte B, Esame, delle presenti direttive). La registrazione è rinnovabile indefinitamente per ulteriori periodi di dieci anni. 6.2. RMC 47 (2) REMC 29 NOTIFICA DELLA SCADENZA DELLA REGISTRAZIONE Non oltre sei mesi prima della scadenza della registrazione, l’Ufficio provvede ad informare del fatto che la registrazione è prossima alla scadenza: — il titolare registrato del marchio comunitario, mediante la lettera standard 601A; se nella banca dati dell’Ufficio risulta che il titolare ha nominato un rappresentante, l’informazione è notificata a quest’ultimo, e — qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio comunitario, mediante la lettera standard 601B. Sono inclusi tra i titolari di diritti registrati i titolari di licenze registrate, i titolari di un diritto reale registrato, i creditori di un atto di esecuzione forzata registrato o l’autorità competente per i procedimenti fallimentari o analoghi procedimenti. La mancata informazione non ha effetti sulla scadenza della registrazione, né impegna la responsabilità dell’Ufficio. 6.3. REQUISITI FORMALI PER LA DOMANDA DI RINNOVO REMC 79 La domanda di rinnovo va presentata all’Ufficio per iscritto. Il semplice pagamento della tassa di rinnovo, senza la presentazione di una domanda scritta, non è sufficiente. La domanda deve essere firmata conformemente alla regola 79 REMC. REMC 80, 81, 82 Si applicano le regole generali riguardanti le comunicazioni inviate all’Ufficio, ossia: la domanda può essere presentata sotto forma di originale firmato, mediante telecopia o, in futuro, mediante altri mezzi elettronici. 6.3.1. Persone abilitate a presentare una domanda di rinnovo Una domanda di rinnovo può essere presentata: REMC 30 (1)(a) — dal titolare registrato del marchio comunitario; RMC 17 (6), (7) — se il marchio comunitario è stato trasferito, dal nuovo titolare a partire dalla data di deposito presso l’Ufficio della domanda di registrazione del trasferimento; REMC 30 (1)(b) — da una persona all’uopo espressamente autorizzata dal titolare del marchio comunitario; — può trattarsi, ad esempio, di un licenziatario registrato, di un licenziatario non registrato o di altra persona che abbia ottenuto l’espressa autorizzazione del titolare del MC a rinnovare il marchio; RMC 88, 89, REMC 30 (1)(c) — da un rappresentante munito di procura che agisca per conto di una delle suddette persone. — Per la rappresentanza si applicano le regole consuete (v. parte A, capitolo 5, delle presenti direttive). Le persone che sono tenute a farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio, ai sensi dell’articolo 88, nn. 2 e 3, RMC, devono farsi rappresentare anche ai fini della presentazione della domanda di rinnovo. Il titolare di diritti registrati su un marchio comunitario non è autorizzato a depositare autonomamente una domanda di rinnovo, a meno che non rientri nelle previsioni della regola 30, n. 1, lettera b), REMC, cioè non sia espressamente autorizzato dal titolare del MC a richiedere il rinnovo. Questa soluzione può risultare insoddisfacente nel caso in cui il titolare di un diritto registrato su un MC abbia un interesse economico a prorogare la registrazione del marchio. L’Ufficio terrà in considerazione questo aspetto al momento di esaminare l’esistenza di un’autorizzazione da parte del titolare del MC (v. punto 6.4.2.2 b.). In luogo di ottenere l’espressa autorizzazione del titolare del MC a richiedere il rinnovo e a depositare direttamente la domanda, il terzo interessato al rinnovo del MC può anche pagare la tassa di rinnovo e far depositare la domanda al titolare del MC, dato che la tassa può essere validamente versata anche da terzi. 6.3.2. RMC 47 (1), REMC 30 (1) Contenuto della domanda di rinnovo La domanda di rinnovo deve contenere i seguenti elementi: SOMMARIO 6.3.2.1. Nome, indirizzo e altre indicazioni riguardanti la persona che presenta la domanda di rinnovo REMC 30 (1)(a) a. Domanda presentata dal titolare del marchio comunitario REMC 1 (1)(b), 30 (1)(a) Nel caso in cui la domanda venga presentata dal titolare del MC, devono essere indicati il nome e l’indirizzo del medesimo. Se l’Ufficio ha attribuito un numero identificativo al titolare, è sufficiente l’indicazione di tale numero. Se al titolare non è stato attribuito alcun numero identificativo, occorre indicare il nome e l’indirizzo conformemente alla regola 1, n. 1, lettera b), REMC. b. REMC 1 (1)(b), 30 (1)(b) Domanda presentata da persona all’uopo espressamente autorizzata dal titolare Nel caso in cui la domanda di rinnovo venga presentata da una persona all’uopo espressamente autorizzata dal titolare, vanno indicati il nome e l’indirizzo della medesima, unitamente alla prova dell’autorizzazione a presentare la domanda. Il nome e l’indirizzo o il numero identificativo (v. capoverso del punto precedente) della persona autorizzata vanno indicati conformemente alla regola 1, n. 1, lettera b), REMC. La prova dell’autorizzazione da fornire deve essere presentata sotto forma di prova documentale, ad esempio di dichiarazione scritta del titolare del marchio comunitario in questione, di corrispondenza commerciale, ecc.. Sono sufficienti le semplici fotocopie. c. REMC 1 (1)(e), 30 (1)(c) Domanda presentata da un rappresentante Nel caso in cui la domanda venga presentata da un rappresentante, devono essere indicati il nome e l’indirizzo di quest’ultimo. Se il rappresentante è già iscritto nel registro, è sufficiente l’indicazione del suo numero identificativo. Se nella domanda di rinnovo è nominato un nuovo rappresentante, occorre indicarne il nome e l’indirizzo conformemente alla regola 1, n. 1, lettera e), REMC, e depositare una procura oppure, se questa già risulta nel registro dell’Ufficio, indicare il rispettivo riferimento. 6.3.2.2. REMC 30 (1)(d) Il numero di registrazione del marchio comunitario, che è identico al numero della domanda, va indicato. 6.3.2.3. REMC 30 (1)(e) Numero di registrazione del marchio comunitario Indicazione dei prodotti e dei servizi a. Nel caso in cui il rinnovo venga richiesto per tutti i prodotti e i servizi ai quali si riferisce la registrazione, è necessaria un’indicazione a tale effetto; b. Nel caso in cui il rinnovo venga richiesto solo per alcuni prodotti e servizi per i quali è stato registrato il marchio, è necessaria: b. b. — un’indicazione delle classi oppure dei prodotti e servizi per i quali viene richiesto il rinnovo, o in alternativa — un’indicazione delle classi oppure dei prodotti e servizi per i quali non viene richiesto il rinnovo. Le indicazioni devono essere fornite in modo chiaro ed inequivocabile. Qualora il rinnovo si riferisca a prodotti o servizi che non sono espressamente menzionati nell’elenco originale, ma che rientrano in un termine generico in esso contenuto, esso potrà essere accettato a condizione che l’elenco non venga ampliato. Nel valutare se vi sia una limitazione o un ampliamento dell’elenco, si applicano le regole generalmente applicabili in queste situazioni. 6.3.3. REMC 95 (b) Lingue La domanda di rinnovo può essere redatta in una qualsiasi delle cinque lingue dell’Ufficio. Tale lingua diviene la lingua del procedimento di rinnovo. 6.3.4. Tassa RMC 47 (3) Le tasse da versare per il rinnovo di un marchio comunitario consistono in: REMC 30 (2)(a), (b), — una tassa di base RTMC 2 No 12–15 — • relativa ad un marchio individuale: 2 500 euro — • relativa ad un marchio collettivo: 5 000 euro; — una tassa per ogni classe, successiva alla terza, nell’elenco delle classi contenute nel MC per le quali si chiede il rinnovo — • relativa ad un marchio individuale: 500 euro — • relativa ad un marchio collettivo: 1 000 euro. La tassa deve essere versata entro i sei mesi precedenti l’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela (per il calcolo del periodo, v. esempio riportato oltre, nel punto 6.3.5). SOMMARIO RMC 47 (3), La tassa può essere versata entro un termine supplementare di sei mesi, decorrente dall’ultimo giorno del REMC 30 (2)(c), (4) mese in cui scade il periodo di tutela (v. oltre, punto 6.3.5), purché si proceda al pagamento di una sopratRTMC 2 No 16 tassa pari al 25% della tassa complessiva di rinnovo, comprese tutte le tasse per ciascuna classe, fino ad un limite massimo di 1 500 euro. Le tasse pagate prima dell’inizio del periodo di sei mesi, ossia dell’emissione della lettera standard 601, non saranno prese in considerazione e verranno restituite. REMC 72 (1) Nel caso in cui il titolare del MC sia intestatario di un conto corrente presso l’Ufficio, la tassa di rinnovo verrà addebitata solo in seguito al deposito di una domanda di rinnovo, salva diversa indicazione, e la tassa di rinnovo (comprese le tasse relative alle classi) saranno addebitate su questo conto con effetto dalla data di deposito della domanda di rinnovo. (articolo 7, n. 1, lettera d), della decisione del Presidente dell’Ufficio 11 gennaio 1996, EX-96-1, relativa alle modalità di apertura di conti correnti presso l’Ufficio, come modificata dalla decisione 20 gennaio 2003, EX-03-1). In caso di presentazione tardiva della domanda di rinnovo (v. successivo punto 6.3.5), l’addebito avrà luogo —salva indicazione contraria da parte del titolare del MC— con effetto dalla data di deposito della domanda tardiva, con maggiorazione dovuta alla soprattassa. Nel caso in cui la domanda venga presentata da un mandatario abilitato ai sensi dell’articolo 89 RMC in rappresentanza del titolare del MC, e tale mandatario abbia costituito un conto corrente presso l’Ufficio, la tassa verrà addebitata sul conto corrente del mandatario. 6.3.5. RMC 46, 47 (3), REMC 72 (1) Termini La presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento delle tasse devono essere effettuati entro i sei mesi precedenti l’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela (in prosieguo: il «termine ordinario»). Ad esempio, se la data di deposito del marchio comunitario è quella del 1º aprile 1996, l’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela sarà il 30 aprile 2006. Pertanto, la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento della tassa di rinnovo devono avvenire tra il 1º novembre 2005 ed il 30 aprile 2006, oppure, se questa data corrisponde ad un sabato, una domenica o altro giorno di chiusura dell’Ufficio, o ad un giorno in cui non viene distribuita la normale corrispondenza ai sensi della regola 72, n. 1, REMC, il primo giorno lavorativo successivo in cui l’Ufficio è aperto al pubblico e viene distribuita la normale corrispondenza. In caso di mancato rispetto del termine di cui sopra, la presentazione della domanda e il pagamento della tassa di rinnovo possono ancora essere effettuati, dietro pagamento di una soprattassa (v. sopra, punto 6.3.4), entro un termine supplementare di sei mesi, decorrente dall’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela (in prosieguo: il «termine supplementare»). Ad esempio, se la data di deposito del marchio comunitario è quella del 1º aprile 1996, l’ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela sarà l’ultimo giorno dell’aprile 2006. Pertanto, il termine supplementare durante il quale una domanda di rinnovo può ancora essere presentata dietro pagamento della tassa di rinnovo maggiorata della tassa aggiuntiva è computato dal giorno successivo al 30 aprile 2006, ossia dal 1º maggio 2006, e scade il 31 ottobre 2006, oppure, se il 31 ottobre 2006 corrisponde ad un sabato, una domenica o altro giorno di chiusura dell’Ufficio, o ad un giorno in cui non viene distribuita la normale corrispondenza ai sensi della regola 72, n. 1, REMC, il primo giorno lavorativo successivo in cui l’Ufficio è aperto al pubblico e viene distribuita la normale corrispondenza. Quanto precede si applica anche se, nell’esempio citato, il 30 aprile 2006 fosse un sabato o una domenica; la regola secondo cui un termine da osservare dinanzi all’Ufficio è prorogato fino al giorno lavorativo successivo si applica una sola volta allo scadere del termine supplementare, non anche alla sua data d’inizio. 6.4. 6.4.1. RMC 128 (1) RDC 104 (1) PROCEDURA DINANZI ALL’UFFICIO Competenza Il trattamento della domanda di rinnovo, così come l’annotazione del rinnovo nel registro, è di competenza della divisione legale e di amministrazione dei marchi. 6.4.2. Aspetti che vanno esaminati L’esame della domanda di rinnovo è limitato ai requisiti di forma e ha ad oggetto i seguenti punti: SOMMARIO 6.4.2.1. RMC 47 (3), (4), REMC 30 (2), (3) a. Osservanza dei termini stabiliti Prima della scadenza del termine ordinario Nel caso in cui la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento della tassa di rinnovo avvengano entro il termine ordinario, la divisione legale e di amministrazione dei marchi, disegni e modelli provvede a registrare il rinnovo, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite nel RMC e nel REMC (v. oltre, punto 6.4.2.2). RMC 47 (3), REMC 30 (3) Nel caso in cui prima della scadenza del termine ordinario non sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo, ma la tassa di rinnovo sia stata versata, la divisione legale e di amministrazione dei marchi, disegni e modelli, mediante la lettera standard 602, invita il titolare del MC a presentare una domanda di rinnovo e, se del caso, a pagare la soprattassa per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo. La lettera standard 602 verrà inviata nel più breve termine ragionevolmente possibile, previa ricezione del pagamento della tassa, in modo da consentire la presentazione della domanda prima che divenga esigibile la soprattassa. RMC 47 (3), REMC 30 (3) Nel caso in cui la domanda sia stata presentata entro il termine ordinario, ma la tassa di rinnovo non sia stata versata o non sia stata versata per intero, l’Ufficio, mediante la lettera standard 602, invita la persona richiedente il rinnovo a pagare la tassa di rinnovo e la soprattassa per il pagamento tardivo. In caso di pagamento incompleto della tassa, il titolare del marchio comunitario può, anziché pagare l’importo mancante, limitare la propria domanda di rinnovo al numero corrispondente di classi. Se la domanda di rinnovo viene presentata da una persona espressamente autorizzata a questo fine dal titolare del MC, quest’ultimo riceve copia della comunicazione. b. Dopo la scadenza del termine ordinario REMC 30 (4), 54 Nel caso in cui la domanda di rinnovo non sia stata presentata o sia stata presentata solo dopo la scadenza del termine supplementare, la divisione legale e di amministrazione dei marchi, disegni e modelli constata che la registrazione è scaduta e, mediante la lettera standard 604, dà comunicazione della decadenza dei diritti al titolare, nonché, all’occorrenza, al richiedente e ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro. REMC 30 (4), 54 Nel caso in cui le tasse non siano state pagate o siano state pagate solo successivamente alla scadenza del termine supplementare, la divisione legale e di amministrazione dei marchi, disegni e modelli constata che la registrazione è scaduta e, mediante la lettera standard 604, dà comunicazione della decadenza dei diritti al titolare, nonché, all’occorrenza, al richiedente e ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro. REMC 30 (4), 54 Nel caso in cui la tassa pagata sia di importo inferiore alla tassa di base e alla tassa per il pagamento tardivo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, l’Ufficio constata che la registrazione è scaduta e, mediante la lettera standard 604, dà comunicazione della decadenza dei diritti al titolare nonché, all’occorrenza, al richiedente e ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro. RMC 47 (4), REMC 30 (4) Nel caso in cui la tassa pagata copra la tassa di base e la tassa per il pagamento tardivo, ma non tutte le tasse per ciascuna classe, l’Ufficio rinnova la registrazione solo per alcune classi. La determinazione delle classi di prodotti e di servizi per le quali si applica il rinnovo viene effettuata in base ai seguenti criteri: — se la domanda di rinnovo è espressamente limitata ad alcune classi, il rinnovo è effettuato solo per tali classi; — se dalla domanda risulta in altro modo chiara la classe o le classi coperte dalla domanda stessa, il rinnovo è effettuato per tale classe o classi; — in mancanza di altri criteri, l’Ufficio prende in considerazione le classi nel loro ordine di classificazione, iniziando da quella con il numero più basso. REMC 30 (4), 54 Quando l’Ufficio constata che la registrazione per alcune classi di prodotti o di servizi è scaduta, mediante la lettera standard 604, dà comunicazione della decadenza dei diritti riguardo alle dette classi di prodotti o di servizi al titolare, nonché, all’occorrenza, al richiedente e ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro. Quando viene inviata una comunicazione di decadenza di diritti in una qualsiasi delle circostanze di cui sopra, l’irregolarità constatata diviene insanabile decorso un termine di sei mesi. c. REMC 30 (6) Rimborso delle tasse Nel caso in cui le tasse (tasse di rinnovo e, all’occorrenza, soprattassa per pagamento tardivo) siano state versate, ma la registrazione non sia stata rinnovata (ad esempio, se la domanda non è stata presentata, o è stata presentata solo dopo la scadenza del termine supplementare, o la tassa è stata pagata solo dopo la scadenza del termine supplementare, o la tassa pagata è di importo inferiore alla tassa di base e alla tassa per il pagamento tardivo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, o ancora quando determinate irregolarità di altra natura (v. oltre, punto 6.4.2.2) non sono state sanate), le dette tasse sono restituite. d. Situazione in cui il titolare o il mandatario sono intestatari di conti correnti L’Ufficio non effettua addebiti sul conto corrente se non quando venga presentata una domanda espressa di rinnovo. Esso effettua l’addebito sul conto della persona che ha agito (titolare del MC, mandatario del titolare del MC o terzo autorizzato). SOMMARIO Se la domanda viene presentata entro il termine ordinario, l’Ufficio addebita le tasse di rinnovo (tassa di rinnovo di base più tasse applicabili per ciascuna classe) senza maggiorazioni. Se la domanda viene presentata entro il termine supplementare, l’Ufficio addebita la tassa di rinnovo nonché una soprattassa del 25% (v. sopra, punto 6.3.4.). 6.4.2.2. a. RMC 88, 89 REMC 30 (3), 76 Osservanza dei requisiti formali della domanda prescritti del regolamento di esecuzione Rappresentanza Se la domanda non soddisfa i requisiti riguardanti la rappresentanza professionale menzionati sopra, al punto 6.3.2.1.c, l’Ufficio, mediante la lettera standard 603, invita la persona richiedente il rinnovo a sanare le irregolarità entro il termine di due mesi. Tale termine si applica anche se il termine supplementare è già scaduto. Se la domanda di rinnovo viene presentata da una persona espressamente autorizzata a questo fine dal titolare del MC, quest’ultimo riceve copia della comunicazione. b. Ulteriori requisiti REMC 30 (1)(b), (3) Qualora la domanda di rinnovo venga presentata da una persona che si dichiari all’uopo espressamente autorizzata dal titolare del MC («persona autorizzata»), ma tale persona non produca alcuna prova di tale autorizzazione (v. sopra, punto 6.3.2.1. c), o l’Ufficio ritenga insufficiente la prova prodotta, quest’ultimo, mediante la lettera standard 603, invita la persona richiedente il rinnovo a sanare l’irregolarità entro un termine di due mesi. Tale termine si applica anche se il termine supplementare è già scaduto. Il titolare del MC riceve copia della comunicazione. L’esame delle prove documentali si limita a stabilire l’esistenza del consenso, da parte del titolare del MC. Il consenso può essere contenuto in una lettera separata, firmata dal titolare del MC e inviata alla persona autorizzata in occasione dell’imminente rinnovo, in cui il titolare afferma di acconsentire al rinnovo del marchio. Il consenso può altresì formare parte dell’accordo sottostante tra le due parti, che preveda in termini generali l’obbligo in capo alla persona autorizzata di conservare il marchio o di assicurarne il rinnovo. In tal caso, la persona autorizzata deve fornire copia di tale accordo, firmata da entrambe le parti, e fare espresso riferimento alla corrispondente clausola del medesimo. REMC 30 (1), (3), Se la domanda di rinnovo non soddisfa altri requisiti formali, in particolare se il nome e l’indirizzo della persona richiedente il rinnovo non sono stati indicati in modo sufficiente, se il numero di registrazione non è stato indicato, se la domanda non è stata debitamente firmata oppure, se il rinnovo richiesto è parziale, ma i prodotti e i servizi a cui si riferisce il rinnovo non sono stati adeguatamente indicati, l’Ufficio invita la persona richiedente il rinnovo a sanare le irregolarità constatate entro un termine di due mesi, servendosi della lettera standard 603. Tale termine si applica anche se il termine supplementare di sei mesi è già scaduto. L’Ufficio considera la domanda fatta per tutti i prodotti e servizi, salvo il caso in cui venga espressamente richiesto un rinnovo parziale. Se la domanda di rinnovo viene depositata da una persona espressamente autorizzata a questo fine dal titolare del MC, quest’ultimo riceve copia della comunicazione. REMC 30 (4), 54 Se tali irregolarità non vengono sanate prima della scadenza del termine indicato nella lettera standard 603, la divisione legale e di amministrazione dei marchi, disegni e modelli procede come segue: — se l’irregolarità consisteva nella mancata indicazione dei prodotti e servizi a cui si riferisce il rinnovo, l’Ufficio rinnova la registrazione per tutte le classi in relazione alle quali le tasse sono state pagate e, se le tasse pagate non coprono tutte le classi tutelate dalla registrazione del marchio, effettua la determinazione di quali classi andranno rinnovate in base ai criteri stabiliti nella precedente sezione 6.4.2.1.b, emettendo con lettera standard 604 una notificazione di decadenza dei diritti relativamente ai prodotti e servizi non rinnovati; — per le irregolarità di altro tipo, esso constata che la registrazione è scaduta e, mediante la lettera standard 605, dà comunicazione della decadenza dei diritti al titolare, nonché, all’occorrenza, al richiedente e ai titolari di diritti sul marchio iscritti nel registro. 6.4.3. Aspetti che non vanno esaminati In sede di rinnovo non può effettuarsi alcun esame riguardo all’idoneità del marchio alla registrazione, né riguardo al punto se il marchio sia stato oggetto di un uso effettivo. In sede di rinnovo, nessun esame viene effettuato in ordine alla corretta classificazione del marchio, né può essere riclassificata una registrazione che sia stata effettuata in base ad una versione della classificazione di Nizza non più in vigore alla data del rinnovo. Tale riclassificazione non è possibile nemmeno su richiesta del titolare. Quanto precede si applica indifferentemente ai rinnovi totali o parziali. Per la data rilevante ai fini dell’applicazione della settima o dell’ottava versione della classificazione di Nizza, v. comunicazione del presidente dell’Ufficio n. 9/02 del 16 luglio 2002. SOMMARIO 6.5. RMC 47 (5) ANNOTAZIONI NEL REGISTRO Se la domanda di rinnovo soddisfa tutti i requisiti, il rinnovo viene registrato. REMC 84 (3)(k), (5) L’Ufficio, mediante la lettera standard 607, comunica al titolare del MC il rinnovo della registrazione del MC l’annotazione della relativa menzione nel registro e la data a partire dalla quale il rinnovo prende effetto (v. oltre, punto 6.6). Se il rinnovo interessa soltanto alcuni dei prodotti e servizi ai quali si riferisce la registrazione, l’Ufficio, mediante la lettera standard 608, comunica al titolare del MC i prodotti e i servizi per i quali la registrazione è stata rinnovata, l’annotazione della menzione del rinnovo nel registro e la data a partire dalla quale il rinnovo prende effetto (v. oltre, punto 6.6). Nel contempo, l’Ufficio comunica la scadenza della registrazione per i rimanenti prodotti e servizi e la relativa cancellazione dal registro. REMC 30 (4), (5), 54 (2), 84 (3) (b) Nel caso in cui l’Ufficio, ai sensi della regola 30, n. 4, REMC, constati che la registrazione è scaduta e tale constatazione sia divenuta definitiva decorso un termine di due mesi per il deposito della domanda, conformemente alla regola 54, n. 2, REMC, l’Ufficio provvede alla cancellazione del marchio dal registro. REMC 84 (3)(l), (5) L’Ufficio, mediante la lettera standard 609, notifica al titolare del MC la decadenza della registrazione e la sua cancellazione dal registro. 6.6. EFFETTI DEL RINNOVO O DELLA SCADENZA RMC 47 (5) Il rinnovo ha effetto dal giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. REMC 70 (3) Ad esempio, se la data di deposito della registrazione è quella del 1º aprile 1996, la registrazione scadrà il 1º aprile 2006. Pertanto, il rinnovo avrà effetto dal giorno successivo al 1º aprile 2006, ossia il 2 aprile 2006. La nuova durata della registrazione sarà di dieci anni a decorrere da questa data e scadrà il 1º aprile 2016. Il fatto che tale giorno sia un sabato, una domenica o una festività ufficiale è irrilevante. REMC 30 (5) Se il marchio è decaduto e viene cancellato dal registro, la cancellazione ha effetto dal giorno successivo a quello in cui la registrazione esistente è scaduta. Ad esempio, se la data di deposito della registrazione è quella del 1º aprile 1996, la registrazione decadrà il 1º aprile 2006. Pertanto, la cancellazione prenderà effetto il giorno successivo al 1º aprile 2006, ossia il 2 aprile 2006. SOMMARIO LETTERE STANDARD 601A Notificazione del rinnovo di una registrazione di marchio comunitario (articolo 47, n. 2, del regolamento base e regola 29 del regolamento di esecuzione) Destinatario: titolare del MC 601B Notificazione del rinnovo di una registrazione di marchio comunitario (articolo 47, n. 2, del regolamento base e regola 29 del regolamento di esecuzione) Destinatari: titolari di un diritto registrato sul MC 602 Comunicazione di irregolarità relative al rinnovo di una registrazione di marchio comunitario in conformità della regola 30, n. 3, del regolamento di esecuzione Destinatario: richiedente il rinnovo Copia: titolare del MC, qualora la domanda di rinnovo sia presentata da una persona espressamente autorizzata dal titolare del MC 603 Comunicazione di irregolarità relative alla domanda di rinnovo di una registrazione di marchio comunitario in conformità della regola 30, n. 3, del regolamento di esecuzione Destinatario: richiedente il rinnovo Copia: titolare del MC, qualora la domanda di rinnovo sia presentata da una persona espressamente autorizzata dal titolare del MC 604 Notificazione della perdita di un diritto ai sensi delle regole 30, n. 4, e 54 del regolamento di esecuzione Destinatario: titolare del MC e, se del caso, richiedente il rinnovo e titolare di diritti registrati sul marchio 605 Notificazione della perdita di un diritto ai sensi delle regole 30, n. 4, e 54 del regolamento di esecuzione Destinatario: titolare del MC e, se del caso, richiedente il rinnovo e titolare di diritti registrati sul marchio 606 Invio di copia di una comunicazione di irregolarità relative al rinnovo di una registrazione di marchio comunitario in conformità della regola 30, n. 3, del regolamento di esecuzione Destinatario: titolare del MC 607 Comunicazione ai sensi dell’articolo 47 del regolamento base e della regola 84, nn. 3, lettera k), e 5, del regolamento di esecuzione Destinatario: titolare del MC e, se del caso, persona che ha presentato la domanda di rinnovo 608 Comunicazione ai sensi dell’articolo 47 del regolamento base e della regola 84, nn. 3, lettera k), e 5, del regolamento di esecuzione Destinatario: titolare del MC e, se del caso, persona che ha presentato la domanda di rinnovo 609 Comunicazione ai sensi dell’articolo 47 del regolamento base e delle regole 30, n. 5, e 84, nn. 3, lettera l), e 5, del regolamento di esecuzione Destinatario: titolare del MC SOMMARIO 601A Notificazione del rinnovo di una registrazione di marchio comunitario (articolo 47, n. 2, del regolamento base e regola 29 del regolamento di esecuzione) Nome e indirizzo del titolare del MC o del rappresentante Fascicolo n. Marchio Data di emissione Suo riferimento :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... La registrazione del marchio comunitario di cui sopra, registrato per i prodotti o servizi compresi nella o nelle classi INDICARE in data INDICARE, deve essere rinnovata entro e non oltre il INDICARE. La registrazione può essere rinnovata rispedendo la presente debitamente compilata e firmata nonché versando le seguenti tasse: Tassa di base: Tasse per classe: 2500 euro (nel caso di un marchio collettivo: 5000 euro) 500 euro per ciascuna classe oltre la terza contenuta nella registrazione (nel caso di un marchio collettivo: 1000 euro per ciascuna classe oltre la terza contenuta nella registrazione) Per i titolari di un conto corrente, la tassa di rinnovo verrà automaticamente addebitata su presentazione della domanda di rinnovo. La domanda deve essere presentata e le tasse devono essere pagate entro e non oltre il INDICARE. La presentazione della domanda di rinnovo ed il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un periodo supplementare di sei mesi che scade il INDICARE, purché nel corso di questo ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per presentazione tardiva della domanda di rinnovo, per un importo pari al 25% della tassa totale di rinnovo, comprese le tasse per classe, fino a un massimo di 1500 euro. (Nome del funzionario) Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli ................................................................................................................................................................................................................................ DOMANDA DI RINNOVO Si richiede il rinnovo della registrazione di marchio comunitario n. INDICARE per tutti i prodotti e servizi contenuti nella registrazione. Si richiede il rinnovo della registrazione di marchio comunitario n. INDICARE solo per i seguenti prodotti e servizi contenuti nella registrazione (indicare le classi di prodotti e servizi per le quali si richiede il rinnovo oppure indicare i prodotti e servizi per i quali non si richiede il rinnovo): Norme del firmatario e firma: Data: 601B Informazioni relative al rinnovo di una registrazione di marchio comunitario (articolo 47, n. 2, del regolamento base e regola 29 del regolamento di esecuzione) Nome e indirizzo della persona iscritta nel registro quale titolare di diritti sul marchio comunitario Fascicolo n. Marchio Data di emissione Suo riferimento :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... La registrazione del marchio comunitario di cui sopra, a nome di INDICARE e registrato per i prodotti o servizi compresi nella o nelle classi INDICARE in data INDICARE, deve essere rinnovata entro e non oltre il INDICARE. La presente notificazione viene altresì inviata al titolare del marchio comunitario. La presente Le è stata inviata a scopo informativo, in qualità di titolare di diritti registrati sul marchio comunitario (tra cui, in particolare, una licenza o un diritto reale). Non Le è consentito presentare direttamente una domanda di rinnovo, a meno che Lei non fornisca dimostrazione di essere stato espressamente autorizzato dal titolare del marchio comunitario a richiedere il rinnovo. (Nome del funzionario) Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli SOMMARIO 602 Comunicazione di irregolarità relative al rinnovo di una registrazione di marchio comunitario in conformità della regola 30, n. 3, del regolamento di esecuzione Nome e indirizzo del richiedente (titolare del MC o rappresentante/persona autorizzata) Fascicolo n. Marchio Data di emissione Suo riferimento :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... A seguito di un esame della domanda di rinnovo della registrazione di marchio comunitario di cui sopra, si è constatato che: a) la tassa di rinnovo non è stata pagata b) la tassa di rinnovo non è stata pagata per intero, resta da versare l’importo di INDICARE c) la tassa di rinnovo è stata pagata, ma non è stata presentata la domanda di rinnovo. La invitiamo pertanto a: i. pagare la tassa di rinnovo ii. pagare la tassa di rinnovo maggiorata della soprattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo (pari al 25% della tassa totale di rinnovo, comprese le tasse per classe, fino a un massimo di 1500 euro) iii. pagare l’importo mancante della tassa di rinnovo iv. pagare l’importo mancante della tassa di rinnovo maggiorato della soprattassa per pagamento tardivo della tassa di rinnovo (pari al 25% della tassa totale di rinnovo, comprese le tasse per classe, fino a un massimo di 1500 euro) v. presentare la domanda di rinnovo vi. presentare la domanda di rinnovo e pagare la soprattassa per presentazione tardiva della domanda di rinnovo (pari al 25% della tassa totale di rinnovo, comprese le tasse per classe, fino a un massimo di 1500 euro) Qualora le irregolarità non vengano sanate entro il INDICARE, l’Ufficio considererà scaduta la registrazione di marchio comunitario. [SE DEL CASO] Copia della presente comunicazione è stata inviata al titolare del MC. (Nome del funzionario) Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli 603 Comunicazione di irregolarità relative alla domanda di rinnovo di una registrazione di marchio comunitario in conformità della regola 30 del regolamento di esecuzione Nome e indirizzo del richiedente (titolare del MC o rappresentante/persona autorizzata) Fascicolo n. Marchio Data di emissione Suo riferimento :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... A seguito di un esame della domanda di rinnovo della registrazione1 di marchio comunitario di cui sopra, si è constatato che: i. ii. iii. iv. v. non è stato indicato il numero della registrazione di marchio comunitario per la quale viene richiesto il rinnovo la domanda di rinnovo non è stata firmata non sono stati indicati il nome e l’indirizzo del richiedente il rinnovo i prodotti o servizi per i quali viene richiesto il rinnovo non sono debitamente indicati nonostante fosse tenuto a farsi rappresentare, ha omesso di nominare un rappresentante ai sensi degli articoli 88, nn. 2 e 3, e 89, del regolamento sul marchio comunitario vi. non ha dimostrato di essere stato espressamente autorizzato dal titolare della registrazione di marchio comunitario a richiedere il rinnovo di detta registrazione Si rammenta che le eventuali osservazioni vanno presentate entro due mesi a decorrere dalla data di notificazione della presente comunicazione. Qualora le irregolarità non siano sanate, la domanda di rinnovo verrà rigettata senza ulteriori comunicazioni. [SE DEL CASO] Una copia della presente comunicazione è stata inviata al titolare del MC. (Nome del funzionario) Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli 1 SOMMARIO 604 Notificazione della perdita di un diritto ai sensi delle regole 30, n. 4, e 54 del regolamento di esecuzione Nome e indirizzo del titolare del MC o del suo rappresentante/della persona autorizzata/della persona iscritta nel registro quale titolare di diritti Fascicolo n. Marchio Data di emissione Suo riferimento :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... In conseguenza del/la: i. ii. iii. iv. v. mancato pagamento della tassa di rinnovo pagamento tardivo della tassa di rinnovo pagamento solo parziale della tassa di rinnovo mancata presentazione della domanda di rinnovo presentazione tardiva della domanda di rinnovo la suddetta registrazione di marchio comunitario x) è scaduta il INDICARE y) è scaduta per le seguenti classi di prodotti e servizi: INDICARE Qualora ritenga che la constatazione dell’Ufficio non sia corretta, ha facoltà di richiedere per iscritto una decisione al riguardo entro due mesi dalla ricezione della presente comunicazione. Tale decisione verrà adottata unicamente nel caso in cui l’Ufficio non condivida il punto di vista del richiedente; in caso contrario, l’Ufficio rettificherà la propria constatazione e provvederà ad informarla. ii. – v.: La tassa di rinnovo già versata sarà rimborsata. i: —— (Nome del funzionario) Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli 605 Notificazione della perdita di un diritto ai sensi delle regole 30, n. 4, e 54 del regolamento di esecuzione Nome e indirizzo del titolare del MC o del suo rappresentante/della persona autorizzata/della persona iscritta nel registro quale titolare di diritti Fascicolo n. Marchio Data di emissione Suo riferimento :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... In conseguenza del/la: i. ii. iii. iv. v. mancata o insufficiente indicazione del nome e dell’indirizzo del richiedente il rinnovo mancata apposizione della firma sulla domanda di rinnovo assenza di un’indicazione chiara dei prodotti o servizi per i quali viene richiesto il rinnovo mancata nomina di un rappresentante, in conformità degli articoli 88, nn. 2 e 3, e 89, del regolamento sul marchio comunitario, per la presentazione di una domanda di rinnovo mancata presentazione di INDICARE prove che attestino che il richiedente il rinnovo è stato espressamente autorizzato dal titolare della registrazione di marchio comunitario a richiedere il rinnovo di detta registrazione La registrazione di marchio comunitario di cui sopra è scaduta il INDICARE. Qualora ritenga che la constatazione dell’Ufficio non sia corretta, ha facoltà di richiedere per iscritto una decisione entro due mesi dalla ricezione della presente comunicazione. Tale decisione verrà adottata unicamente nel caso in cui l’Ufficio non condivida il punto di vista del richiedente; in caso contrario, l’Ufficio rettificherà la propria constatazione e provvederà ad informarLa. a) La tassa di rinnovo già versata sarà rimborsata. b) — (Nome del funzionario) Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli SOMMARIO 606 Invio di copia di una comunicazione di irregolarità relative al rinnovo di una registrazione di marchio comunitario in conformità della regola 30, n. 3, del regolamento di esecuzione Nome e indirizzo del titolare del MC o del rappresentante Fascicolo n. Marchio Data di emissione Suo riferimento :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... Le trasmettiamo in allegato copia di una comunicazione di irregolarità relative a una domanda di rinnovo presentata per il suddetto marchio comunitario di cui Lei è titolare. (Nome del funzionario) Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli 607 Comunicazione ai sensi dell’articolo 47 del regolamento base e della regola 84, nn.3, lettera k), e 5, del regolamento di esecuzione Nome e indirizzo del titolare del MC o del rappresentante Fascicolo n. Marchio Data di emissione Suo riferimento :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... Con la presente siamo lieti di informarLa che il rinnovo del marchio comunitario di cui sopra è stato iscritto in data odierna nel registro dei marchi comunitari. Il rinnovo è valido per un periodo di dieci anni ed ha effetto a decorrere dal INDICARE. (Nome del funzionario) Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli 608 Comunicazione ai sensi dell’articolo 47 del regolamento base e della regola 84, nn. 3, lettera k), e 5, del regolamento di esecuzione Nome e indirizzo del titolare del MC o del rappresentante Fascicolo n. Marchio Data di emissione Suo riferimento :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... Con la presente siamo lieti di informarLa che il marchio comunitario di cui sopra è stato rinnovato per le seguenti classi di prodotti e servizi INDICARE, che sono state iscritte in data odierna nel registro dei marchi comunitari. Il rinnovo è valido per un periodo di dieci anni ed ha effetto a decorrere dal INDICARE. Il marchio comunitario di cui sopra è scaduto per le seguenti classi di prodotti e servizi INDICARE, che sono state cancellate in data odierna dal registro dei marchi comunitari. La cancellazione ha effetto dal INDICARE. (Nome del funzionario) Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli 609 Comunicazione ai sensi dell’articolo 47 del regolamento base e delle regole 30, n. 5, e 84, nn. 3, lettera l), e 5, del regolamento di esecuzione Nome e indirizzo del titolare del MC o del rappresentante Fascicolo n. Marchio Data di emissione Suo riferimento :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... :........................................................... Con la presente siamo spiacenti di informarLa che il marchio comunitario di cui sopra è stato cancellato in data odierna dal registro dei marchi comunitari. La cancellazione ha effetto dal INDICARE. (Nome del funzionario) Divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli SOMMARIO Comunicazione n. 5/03 del presidente dell’Ufficio del 16 ottobre 2003 sull’allargamento dell’Unione europea nel 2004 I. Dieci nuovi Stati membri Il 1º maggio 2004 l’Unione europea conoscerà il quinto allargamento dall’istituzione della Comunità europea nel 1957. Il trattato di adesione, firmato con 10 paesi candidati (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia) il 16 aprile 2003, dovrà essere ratificato sia dai paesi candidati che da tutti gli attuali Stati membri. Questo storico avvenimento avrà un impatto di rilievo sui sistemi dei marchi e dei disegni e modelli comunitari, con numerose implicazioni per i titolari dei diritti, i loro rappresentanti, i terzi, gli uffici nazionali e l’UAMI. Si tratta infatti del primo allargamento dall’entrata in vigore dei marchi e dei disegni e modelli comunitari. Inoltre, alla luce del numero di nuovi Stati membri e di nuove lingue ufficiali della Comunità europea (ceco, estone, lettone, lituano, ungherese, maltese, polacco, sloveno e slovacco), il processo di allargamento rappresenterà una sfida considerevole per l’Ufficio. Dal novembre 1998 l’Ufficio ha seguito i negoziati sull’allargamento, segnatamente gli aspetti correlati ai marchi comunitari e, successivamente, ai disegni e modelli comunitari. L’obiettivo era consigliare la Commissione su questioni tecniche in caso di necessità, predisporre i necessari preparativi interni e fare in modo che gli ambienti interessati e gli uffici dei paesi candidati fossero mantenuti informati al fine di potersi preparare ai cambiamenti futuri. La presente comunicazione intende illustrare le principali ripercussioni dell’allargamento sui sistemi dei marchi e dei disegni e modelli comunitari nonché i preparativi dell’Ufficio per far fronte ai cambiamenti correlati. II. Conseguenze per i titolari di marchi e disegni o modelli comunitari A seguito dei negoziati sono stati modificati il regolamento sul marchio comunitario (RMC) e il regolamento su disegni e modelli comunitari (RDC). Sono state adottate due nuove disposizioni relative alle conseguenze giuridiche dell’allargamento sui marchi e sui disegni e modelli comunitari, vale a dire l’articolo 142 bis, RMC, e l’articolo 110 bis, RDC, che entreranno in vigore a decorrere dalla data di adesione. Il testo di tali disposizioni e le relative note esplicative sono disponibili sul sito Web dell’Ufficio, nella sezione «Allargamento» (http://oami.eu.int/it/enlargement/default.htm). La soluzione elaborata nel corso dei negoziati era intesa a soddisfare diverse esigenze rilevanti. Si doveva infatti garantire il mantenimento del carattere unitario dei marchi e dei disegni e modelli comunitari e, nel contempo, il pieno rispetto dei diritti preesistenti nei nuovi Stati membri, tenendo conto della legislazione in vigore in tali paesi. Tali obiettivi sono stati conseguiti introducendo l’estensione automatica dei diritti comunitari anteriori e concedendo, ai titolari di diritti nazionali anteriori nei nuovi Stati membri, la possibilità di vietare l’uso dei diritti comunitari estesi in caso di conflitto. Il diritto applicabile nei nuovi Stati membri riguarderà anche i marchi comunitari estesi e l’uso di siffatti marchi potrà essere vietato qualora tale diritto sia invocabile nei loro confronti in forza del diritto nazionale (articolo 106, paragrafo 2, RMC). 1. Estensione automatica La principale conseguenza giuridica per i titolari di marchi comunitari depositati prima della data di adesione (già registrati o in attesa di registrazione) è che la protezione sarà automaticamente estesa al territorio dei nuovi Stati membri. L’estensione decorre dalla mezzanotte del 1º maggio 2004, senza che siano necessari interventi amministrativi o di altro tipo da parte dell’UAMI o altri organismi. Non è richiesta alcuna azione da parte dei titolari e non vi sono tasse da pagare. L’estensione avviene automaticamente in forza delle disposi- zioni del nuovo articolo 142 bis, RMC, e interessa più di 300 000 marchi comunitari che potranno essere fatti valere dinanzi ai tribunali dei marchi comunitari nei nuovi Stati membri a decorrere dalla data dell’adesione. I titolari di disegni e modelli comunitari registrati e non registrati beneficeranno anch’essi dell’estensione automatica dei loro diritti nei nuovi Stati membri e potranno farli valere dinanzi ai tribunali dei disegni e modelli comunitari che saranno istituiti in tali paesi. 2. Mantenimento dei diritti acquisiti (grandfathering) per i marchi comunitari Un marchio comunitario registrato o richiesto prima della data di adesione dei nuovi Stati membri diventa un marchio comunitario esteso. Quest’ultimo è pertanto un marchio comunitario con una data di deposito precedente alla data di adesione, a prescindere dall’esistenza di un’eventuale rivendicazione di priorità. Oltre a dover decidere in merito all’opportunità di estendere tali marchi comunitari, è stato necessario trovare una soluzione sulle modalità di esame di tali domande da parte dell’UAMI (qualora non sia ancora stato effettuato prima dell’adesione) e su quali basi potessero eventualmente essere dichiarate nulle o no. Ai fini dell’esame degli impedimenti assoluti e delle domande di nullità fondate su tali impedimenti, si terrà unicamente conto della situazione esistente prima dell’allargamento (non saranno pertanto presi in considerazione gli impedimenti assoluti e le cause di nullità insorti solo come conseguenza dell’adesione), indipendentemente dal momento in cui ha effettivamente luogo l’esame o l’azione finalizzata ad ottenere la nullità di un marchio. I marchi comunitari depositati prima dell’allargamento saranno pertanto esaminati ai fini degli impedimenti assoluti unicamente sulla base della situazione attuale. Ad esempio, per quanto concerne il loro significato si terrà unicamente conto delle attuali 11 lingue ufficiali della Comunità europea. Gli impedimenti alla registrazione che insorgono solo come SOMMARIO conseguenza dell’allargamento, come il carattere descrittivo di un termine in una lingua di uno dei nuovi Stati membri, non si applicheranno ai marchi comunitari estesi. Il principio del mantenimento dei diritti acquisiti non è applicabile unicamente in fase di esame, ma anche nella fase successiva alla registrazione. I marchi comunitari estesi possono essere dichiarati nulli unicamente sulla base di una causa valida prima dell’allargamento (non possono pertanto essere dichiarati nulli per cause insorte solo come conseguenza dell’adesione). Un termine che si configura come descrittivo, privo di carattere distintivo, generico, ingannevole o contrario all’ordine pubblico o al buon costume in un nuovo Stato membro non sarà pertanto respinto dall’esaminatore o soggetto a dichiarazione di nullità dopo la registrazione se è stato depositato prima dell’adesione di detto Stato membro. Analogamente, un marchio comunitario depositato prima dell’allargamento non potrà formare oggetto di un procedimento di opposizione (tranne alle condizioni di cui sotto) o di un procedimento per dichiarazione di nullità, ove in contrasto con un diritto nazionale anteriore registrato, richiesto o acquisito in un nuovo Stato membro prima della data di adesione. 3. Rispetto dei diritti acquisiti nei nuovi Stati membri La conseguenza dell’estensione automatica e del mantenimento dei diritti acquisiti dei marchi comunitari registrati o richiesti prima della data di adesione è che, a decorrere da tale data (1º maggio 20041), i marchi comunitari estesi potranno essere fatti valere nei nuovi Stati membri. È pertanto prevedibile l’insorgere di conflitti con i diritti nazionali acquisiti nei nuovi Stati membri prima dell’adesione. Tali diritti nazionali comprendono tutti i diritti elencati come possibili diritti su cui si può basare un’opposizione (articolo 8 RMC) o una domanda di dichiarazione di nullità (articolo 52 RMC). Al fine di salvaguardare la posizione dei titolari di diritti nazionali nei nuovi Sta1 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del trattato di adesione, il trattato entra in vigore il 1º maggio 2004, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data. ti membri, è stata concessa loro la possibilità di vietare l’uso dei marchi comunitari estesi nel territorio interessato dal loro diritto. Il marchio comunitario esteso avrà efficacia e potrà essere fatto valere in tutta l’UE, compresi i nuovi Stati membri, tranne che nei confronti di un diritto nazionale anteriore in contrasto con esso. Il marchio comunitario esteso non potrà pertanto essere fatto valere contro un diritto nazionale anteriore e il titolare di tale diritto potrà inoltre vietare l’uso del marchio comunitario sul suo territorio. Il diritto di vietare l’uso di un marchio comunitario in contrasto con un diritto nazionale anteriore è previsto agli articoli 106 e 107 RMC e tale disposizione è ora espressamente estesa ai titolari di diritti acquisiti nei nuovi Stati membri prima della data di adesione. Tale eccezione riguarda unicamente il territorio in cui è tutelato il diritto nazionale in questione. Il titolare di un diritto anteriore in un nuovo Stato membro non potrà far valere il suo diritto per invocare il divieto d’uso di un marchio comunitario esteso se il suo diritto anteriore è stato acquisito in malafede. Il titolare del diritto nazionale anteriore avrà pertanto la possibilità di proporre azioni contro l’utilizzatore del marchio comunitario esteso dinanzi ai tribunali nazionali. Il tribunale competente, le norme procedurali e le disposizioni sostanziali applicabili sono determinati dal diritto nazionale. 4. Ripercussione del mantenimento dei diritti acquisiti per quanto concerne i nuovi impedimenti assoluti È possibile che un marchio comunitario esteso si riveli descrittivo, privo di carattere distintivo o generico nella lingua di un nuovo Stato membro. Il mantenimento dei diritti acquisiti dei marchi comunitari estesi non intende in tali casi conferire ai titolari diritti supplementari nei nuovi Stati membri in relazione a tali indicazioni descrittive o prive di carattere distintivo. Accade invece che coloro che utilizzano tali indicazioni nei nuovi Stati membri, e che sono eventualmente accusati di contraffazione, possono riferirsi all’articolo 12 RMC nell’azione intentata nei loro confronti. È altresì possibile che un marchio comunitario esteso si riveli ingannevole o contrario all’ordine pubblico o al buon costume in un nuovo Stato membro. Tale situazione è disciplinata dall’articolo 106, paragrafo 2, RMC, in forza del quale l’uso di siffatto marchio può essere vietato in un nuovo Stato membro sulla base del diritto di detto Stato. 5. Diritto di opposizione eccezionale contro domande di marchio comunitario La norma secondo la quale i marchi comunitari estesi mantengono i diritti acquisiti rispetto a nuovi impedimenti assoluti e relativi è soggetta ad una deroga: le domande di marchio comunitario depositate tra il 1º novembre 2003 e il 30 aprile 2004 possono formare oggetto di opposizione sulla base di diritti anteriori nei nuovi Stati membri, ai sensi dell’articolo 142 bis, paragrafo 3, RMC. Il diritto anteriore nel nuovo Stato membro deve essere anteriore in termini assoluti rispetto al marchio comunitario cui si oppone (il che significa che il marchio o diritto nazionale anteriore deve presentare una data di deposito, di priorità o di acquisizione anteriore rispetto alla domanda di marchio comunitario contro cui è stata presentata opposizione) e dev’essere stato acquisito in buona fede. Ai sensi dell’articolo 42, RMC, l’opposizione può essere proposta nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione. Tale deroga si applica indipendentemente dal momento della pubblicazione di tali domande di marchio comunitario. Alla luce dell’attuale ritmo di esame delle domande di marchio comunitario, si prevede che la loro pubblicazione sarà successiva all’allargamento. 6. Norme applicabili ai disegni e modelli comunitari Come già detto in precedenza, i disegni e modelli comunitari anteriori (vale a dire quelli depositati prima dell’allargamento oppure, ai sensi dell’articolo 11, RDC, nel caso dei disegni e modelli non registrati, quelli divulgati al pubblico nella Comunità prima dell’allargamento) saranno anch’essi automaticamente estesi al territorio dei nuovi Stati membri. L’adesione non modifica la situazione riguardo agli impedimenti alla registra- SOMMARIO zione dei disegni e modelli: il circoscritto «esame approfondito» delle domande di disegni e modelli rimarrà praticamente immutato (l’adesione di nuovi Stati membri non comporta variazioni per quanto concerne la definizione di disegno o modello, la valutazione in generale o l’eventuale contrarietà di un disegno o modello all’ordine pubblico o al buon costume). Riguardo alle cause di nullità, l’adesione incide sulla validità dei disegni e modelli registrati soltanto in pochi casi (ad esempio se un disegno o modello anteriore protetto in un nuovo Stato membro prima dell’adesione è stato divulgato dopo il deposito di un disegno o modello comunitario registrato, in caso di conflitto con un marchio anteriore protetto in un nuovo Stato membro, ecc.). In questo numero limitato di casi in cui le cause di nullità si applicano solo come conseguenza dell’adesione, il disegno o modello comunitario esteso mantiene i diritti acquisiti, in forza dell’articolo 110 bis, paragrafo 3, RDC. Il trattato di adesione prevede il diritto di vietare l’uso di un disegno o modello esteso qualora sia in conflitto con un diritto anteriore (marchio, diritto d’autore) o qualora un disegno o modello anteriore sia stato divulgato dopo il deposito di un disegno o modello comunitario. Infine, il disposto dell’articolo 11 RDC viene precisato dal nuovo articolo 110 bis, paragrafo 5, RDC, il quale stabilisce che, a norma dell’articolo 11, un disegno o modello che non è stato divulgato al pubblico nella Comunità non è protetto come disegno o modello comunitario non registrato. 7. Nuove direttive L’Ufficio ha messo a punto una versione modificata delle direttive di esame e di opposizione che sarà presentata quanto prima al Consiglio di amministrazione. I relativi progetti possono essere consultati al seguente indirizzo http://oami.eu.int/it/mark/marque/direc.htm. I marchi e i disegni e modelli comunitari estesi non saranno né tradotti né pubblicati nelle nove nuove lingue ufficiali della Comunità europea. Un marchio o un disegno o modello comunitario depositato prima della data di ade- sione sarà pubblicato nelle attuali 11 lingue ufficiali della Comunità europea. Una proposta della Commissione intesa a modificare l’RMC, comprendente la soppressione delle ricerche, è attualmente all’esame del Consiglio. Anche se la proposta non sarà adottata, l’Ufficio si asterrà comunque dal trasmettere copia delle domande di marchio comunitario depositate prima della data di adesione agli uffici nazionali dei nuovi Stati membri che decidano, ai sensi dell’articolo 39, RMC, di redigere relazioni di ricerca. III. Preparativi da parte dell’Ufficio Nel 2001 l’Ufficio ha effettuato una valutazione interna delle ripercussioni finanziarie e pratiche del processo di allargamento sui marchi e i disegni e modelli comunitari e sull’Ufficio stesso. Sebbene il volume di domande depositate da richiedenti dei nuovi Stati membri sia stato contenuto (alla fine di agosto 2003 erano pervenute dai 10 paesi candidati solo 679 domande di marchio comunitario e 18 domande di disegno o modello comunitario), è probabile che la situazione cambi quando il deposito sarà divenuto più agevole per tali richiedenti (ad esempio, quando potranno usare la propria lingua, effettuare il deposito attraverso il rispettivo ufficio nazionale, nominare loro rappresentanti nazionali, ecc.) e quando vi sarà una maggiore consapevolezza degli utenti in merito ai vantaggi dei marchi e dei disegni e modelli comunitari. L’Ufficio è impegnato a evitare che l’allargamento rappresenti un fattore di rallentamento delle procedure relative ai marchi e ai disegni o modelli. A tale scopo, sono stati presi i necessari provvedimenti ed è stato messo a punto un piano d’azione al fine di attuare un certo numero di misure preparatorie interne in tutti i settori operativi e amministrativi dell’Ufficio. L’allargamento comporterà un incremento dei costi operativi per l’Ufficio (ad esempio per la traduzione degli elenchi dei prodotti e dei servizi nelle lingue ufficiali e per il maggior numero di relazioni nazionali di ricerca). L’effettivo impatto finanziario dell’allargamento dipenderà dalle decisioni che saranno prese dal Consiglio sulla riforma del sistema del marchio comunitario e dagli organi direttivi dell’Ufficio. I principali preparativi dell’Ufficio comprendono la traduzione di documenti dell’Ufficio (moduli, opuscoli, Euronice, Eurolocarno) nelle nuove lingue ufficiali e l’assunzione di personale dai nuovi Stati membri dal luglio 2003. Com’è ovvio, saranno necessarie anche altre misure quali la formazione del personale dell’Ufficio in rapporto all’allargamento, i profili dei nuovi Stati membri, le conseguenze per l’Ufficio e per i marchi e i disegni e modelli comunitari, ecc. A ciò si aggiunga l’elaborazione di nuove direttive di esame e di opposizione. Tra i preparativi di carattere maggiormente tecnico, è stato necessario procedere allo sviluppo di sistemi IT (Euromarc, Euronice), segnatamente per soddisfare i nuovi requisiti linguistici. L’Ufficio non si è limitato ad esaminare il proprio funzionamento interno, in quanto l’allargamento comporta cambiamenti importanti anche per gli ambienti interessati e gli uffici dei nuovi Stati membri. Al fine di consentire loro di prepararsi adeguatamente, l’UAMI ha adottato una serie di misure. Allo scopo di informare gli ambienti interessati in merito alle implicazioni dell’allargamento sui sistemi dei marchi e dei disegni e modelli comunitari, l’Ufficio ha organizzato uno scambio di punti di vista nell’ambito dell’OAMI Users’ Group ed ha costituito un sottogruppo specializzato, il gruppo di lavoro dell’UAMI sull’allargamento. Detto sottogruppo si è riunito tre volte e ha seguito da vicino questioni quali le soluzioni giuridiche emerse dai negoziati, il problema delle eventuali domande in malafede e le misure prese per evitarle. Tutte le informazioni trattate dal gruppo sono state messe gratuitamente a disposizione sul sito Web dell’Ufficio, al fine di assicurarne la massima divulgazione. I preparativi comprendono anche la messa a punto di un sistema di consultazione on line dei marchi depositati nei nuovi Stati membri. SOMMARIO Gli uffici dei paesi candidati hanno manifestato un interesse legittimo nei confronti dei preparativi all’adesione e, a tale scopo, è stato elaborato un programma pluriennale di cooperazione. Il marchio comunitario e le conseguenze dell’allargamento hanno formato oggetto di presentazioni in tutti i paesi candidati. A tali riunioni e conferenze hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti degli uffici nazionali e altri attori quali giudici, rappresentanti professionali, avvocati, consulenti giuridici ed esponenti del mondo economico. La partecipazione dei paesi candidati alle attività dell’Ufficio è stata assicurata mediante riunioni regolari a livello di responsabili degli uffici o esperti. Essi sono stati invitati a partecipare alle riunioni di collegamento ed è stato costituito un gruppo di lavoro preparatorio specializzato. I responsabili degli uffici dei 10 paesi candidati all’adesione si sono riuniti tre volte con il presidente e i vicepresidenti dell’UAMI, al fine di preparare la loro partecipazione, in qualità di osservatori, alle sessioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato del bilancio dell’UAMI a decorrere da novembre 2003. Wubbo de Boer Presidente Comunicazione n. 6/03 del presidente dell’Ufficio del 10 novembre 2003 riguardante i marchi di colore Nella sentenza del 6 maggio 2003, relativa al procedimento C-104/01, la Corte di giustizia delle Comunità europee si è pronunciata su questioni relative all’idoneità alla registrazione dei marchi di colore. Il procedimento aveva ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell’articolo 234 CE, dall’Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Libertel Groep BV e Benelux-Merkenbureau. La domanda verteva sull’interpretazione dell’articolo 3 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa. Questa pronuncia evidenzia due questioni importanti per l’Ufficio e per gli utenti del sistema del marchio comunitario. In primo luogo, la Corte ha confermato l’approccio adottato dall’Ufficio in merito al carattere distintivo dei marchi intrinsecamente di colore. In secondo luogo, la Corte ha anche trattato il tema della riproduzione grafica dei marchi di colore. Questo secondo punto ha suscitato in alcuni richiedenti e nei loro rappresentanti talune inquietudini cui si intende rispondere con la presente comunicazione. Altri punti non sono trattati dalla presente comunicazione, che peraltro non verte neppure su questioni relative ai marchi diversi dai marchi intrinsecamente di colore, vale a dire marchi (denominativi, figurativi, tridimensionali) a colori. Le preoccupazioni sono dovute principalmente ad alcune affermazioni della Corte secondo cui «un semplice campione di colore non risponde ai requisiti» di riproduzione grafica (punto 31 della sentenza), che «deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intelligibile» (punto 29 della sentenza). La Corte suggerisce inoltre che per risolvere questo problema si può, per esempio, dare «una descrizione verbale del colore» o aggiungere «la determinazione di un colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto» (punto 37 della sentenza). L’Ufficio osserva che la Corte, nel trattare questo punto, evoca il problema del deterioramento del colore con il passare del tempo, con riferimento, in particolare, al colore riprodotto su carta. La Corte riconosce che su taluni supporti è possibile registrare un colore in modo inalterabile (punto 32 della sentenza). In conformità della regola 84, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (REMC), il registro dei marchi comunitari è, in pratica, tenuto in forma elettronica. Le riproduzioni di tutti i marchi, ad eccezione dei marchi denominativi, sono sottoposte a scansione e registrate elettronicamente. Per quanto riguarda i marchi comunitari, quindi, il problema del deterioramento evocato dalla Corte non sussiste. Tuttavia, l’Ufficio raccomanda che, in caso di domanda di registrazione di un marchio intrinsecamente di colore, l’indicazione del colore richiesta ai sensi della regola 3, paragrafo 5, REMC comprenda, se possibile, la determinazione per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto. Se ciò non è possibile, ad esempio perché il colore o la sfumatura del colore non esiste nel sistema di riferimento, possono essere usate a tale scopo adeguate indicazioni a titolo dell’«indicazione» di cui alla regola 3, paragrafo 5, REMC. L’Ufficio è del parere che l’indicazione del codice del colore e ogni altra descrizione del colore sono requisiti formali che non devono essere confusi con l’esame del carattere distintivo, che si basa sul marchio di colore riprodotto nella banca dati dell’Ufficio e sui prodotti e servizi per cui si richiede la registrazione. Per quanto riguarda i marchi intrinsecamente di colore depositati o registrati prima della data della presente comunicazione, l’Ufficio accetterà i chiarimenti intesi ad aggiungere un’indicazione del codice del colore o una spiegazione dell’assenza di tale indicazione. Wubbo de Boer Presidente SOMMARIO Comunicazione n. 7/03 del presidente dell’Ufficio Comunicazione n. 8/03 del presidente dell’Ufficio del 10 novembre 2003 del 18 novembre 2003 in merito ad un’interruzione generale e a disguidi nello smistamento della corrispondenza nel Regno Unito sul protocollo di Madrid Dal 24 ottobre al 3 novembre 2003, lo smistamento della corrispondenza ad Alicante, nel Regno Unito, ha subito un’interruzione generale. Ai sensi della regola 72, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, i termini scaduti nei giorni suddetti sono prorogati sino al giorno successivo alla fine di tale interruzione, vale a dire sino al 4 novembre 2003. Tale proroga si applica a tutte le parti in procedure dinanzi all’Ufficio che hanno il domicilio o il sede nel Regno Unito, o che hanno designato rappresentanti aventi domicilio professionale in questo Stato. Wubbo de Boer Presidente In data 27 ottobre 2003 il Consiglio ha adottato gli atti normativi necessari per istituire un collegamento tra il marchio comunitario e il protocollo di Madrid, vale a dire: — una decisione del Consiglio che approva l’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989; — un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989. I due testi normativi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 296 del 14 novembre 2003, pagg. 1 e 22, nonché nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio e sul suo sito Web (oami.eu.int). La proposta originaria della Commissione risale al 1996 e, al termine di negoziati durati diversi anni, il Consiglio è stato in grado di raggiungere un consenso politico sui due provvedimenti. In forza della normativa risultante sarà possibile designare la Comunità europea in una domanda internazionale presentata in base al protocollo di Madrid e ottenere la medesima protezione di cui godono le domande di marchio comunitario nonché, qualora queste ultime siano accettate, i marchi comunitari registrati. Una domanda internazionale in base al protocollo di Madrid potrà peraltro essere fondata su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario registrato in quanto marchio di base. La Comunità europea si è avvalsa delle facoltà di prorogare il termine per esercitare il diritto di notifica del rifiuto a 18 mesi e di esigere una tassa individuale (cfr. dichiarazioni allegate alla decisione del Consiglio). Occorre tuttavia sottolineare che i due provvedimenti normativi approvati di recente non sono ancora in vigore. La data di entrata in vigore sarà pubblicata in una fase successiva, probabilmente nell’autunno 2004. La Commissione europea sta in particolare preparando le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione e al regolamento relativo alle tasse. Nel frattempo, i preparativi dell’Ufficio per adeguare le proprie procedure interne, segnatamente il sistema informatico, seguono il loro corso. Non appena si conoscerà la data dell’entrata in vigore del protocollo di Madrid riguardo alla Comunità europea, l’Ufficio provvederà a comunicare informazioni più dettagliate ed esaustive. Per ulteriori delucidazioni, si contatti l’ufficio informazione dell’UAMI all’indirizzo [email protected]. Wubbo de Boer Presidente SOMMARIO REGOLAMENTO (CE) N. 1992/2003 DEL CONSIGLIO nente la registrazione internazionale dei marchi ha adottato a Madrid, il 27 giugno 1989, il protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (in seguito denominato «protocollo di Madrid»). del 27 ottobre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la regi-strazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (3) Il protocollo di Madrid è stato adottato per introdurre taluni nuovi elementi nel sistema di registrazione internazionale dei marchi creato dall’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891 e successive modifiche (in seguito denominata «Intesa di Madrid») (5). (4) Rispetto all’Intesa di Madrid, il protocollo di Madrid ha introdotto nell’articolo 14 un’innovazione fondamentale, vale a dire la possibilità che un’organizzazione intergovernativa che disponga di un ufficio regionale per la registrazione dei marchi con efficacia estesa a tutto il territorio dell’organizzazione diventi parte del protocollo di Madrid. IIL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 (4) (in seguito denominato «regolamento sul marchio comunitario»), fondato sull’articolo 308 del trattato, ha lo scopo di creare un mercato che funzioni correttamente ed offra condizioni simili a quelle di un mercato nazionale. Per creare un mercato siffatto e per unificarlo ulteriormente, detto regolamento ha istituito il sistema del marchio comunitario in virtù del quale le imprese possono, mediante una procedura unica, ottenere marchi comunitari che godono di una protezione uniforme e hanno efficacia su tutto il territorio della Comunità europea. (2) La Conferenza diplomatica per la conclusione del protocollo relativo all’Intesa di Madrid concer- (1) (2) (3) (4) GU C 300 del 10.10.1996, pag. 11. GU C 127 del 2.6.1997, pag. 251. GU C 89 del 19.3.1997, pag. 14. GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1653/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36). (5) Il protocollo di Madrid è entrato in vigore il 1o dicembre 1995 ed è diventato operativo il 1o aprile 1996, data in cui è diventato a sua volta operativo il sistema del marchio comunitario. (6) Il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione internazionale dei marchi istituito dal protocollo di Madrid sono complementari. Di conseguenza, per far sì che le imprese traggano beneficio dal sistema del marchio comunitario attraverso il protocollo di Madrid e viceversa è necessario consentire ai richiedenti e ai titolari del marchio comunitario di far domanda di protezione internazionale per i loro marchi mediante il deposito di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid e, specularmente, è necessario consentire ai titolari di registrazioni internazionali ai sensi del protocollo di Madrid di chiedere la protezione del proprio marchio in forza del sistema del mar- (5) Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 2 ottobre 1979. chio comunitario. (7) Inoltre, l’istituzione di un collegamento tra il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid promuoverà uno sviluppo armonioso delle attività economiche, eliminerà le distorsioni di concorrenza, ridurrà i costi e migliorerà il livello d’integrazione e di funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, l’adesione della Comunità al protocollo di Madrid è necessaria per rendere più attraente il sistema del marchio comunitario. (8) Per le ragioni sopra esposte, il Consiglio, su proposta della Commissione (6), ha approvato il protocollo di Madrid ed ha autorizzato il presidente del Consiglio a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI/WIPO) fin dalla data in cui il Consiglio avrà adottato le misure necessarie a rendere operativa l’adesione della Comunità europea al protocollo di Madrid. Il presente regolamento contiene tali misure. (9) Le suddette misure dovrebbero essere inserite nel regolamento sul marchio comunitario in un nuovo titolo denominato «Registrazione internazionale dei marchi». Per questo motivo, la base giuridica della presente proposta dovrebbe essere identica a quella del regolamento sul marchio comunitario, vale a dire l’articolo 308 del trattato. (10) Inoltre è necessario dettare le norme che si applicheranno al deposito delle domande internazionali presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI/WIPO per il tramite dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in se(6) Proposta di decisione del Consiglio che approva l’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, presentata dalla Commissione (GU C 293 del 5.10.1996, pag. 11). SOMMARIO guito denominato «l’Ufficio»). (11) Se una domanda internazionale è depositata in base ad una domanda di marchio comunitario in una lingua diversa dalle lingue autorizzate dal protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, l’Ufficio dovrebbe fare del suo meglio per assicurare la traduzione dell’elenco dei prodotti e dei servizi nella lingua indicata dal richiedente al fine di trasmettere la domanda all’Ufficio internazionale in tempo utile per mantenere la data di priorità. (12) Il protocollo di Madrid o i regolamenti adottati in virtù di tale protocollo non contemplano disposizioni determinanti il regime linguistico applicato dall’Ufficio nell’evasione di una domanda internazionale o nel trattamento di una registrazione internazionale. (13) Infine, le disposizioni sostanziali e procedurali relative alle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea dovrebbero essere, in linea di massima, identiche alle disposizioni e alle procedure applicabili alle domande di marchio comunitario ed alla protezione dei marchi comunitari. In armonia con questo principio, le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea dovrebbero essere soggette all’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, a ricerche di anteriorità nel registro dei marchi comunitari e nei registri dei marchi degli Stati membri che hanno informato l’Ufficio della loro decisione di effettuare tali ricerche e dovrebbero essere soggette alle norme sull’opposizione allo stesso modo dei marchi comunitari pubblicati. Analogamente le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea dovrebbero essere disciplinate dalle stesse disposizioni sull’uso e sulla nullità dei marchi comunitari. Inoltre, la designazione della Comunità europea tramite una registrazione internazionale può essere trasformata in domanda di marchio nazionale o nella designazione di uno Stato membro che sia parte del protocollo di Madrid o dell’Intesa di Madrid qualora venga rifiutata o divenga inefficace la designazione della Comunità europea tramite siffatta registrazione internazionale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 40/94 è modificato come segue: 1 All’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il punto seguente: «iv) i marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità;» 2 L’articolo 134, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Le entrate del bilancio comprendono, fatte salve altre entrate, il gettito delle tasse dovute a norma del regolamento relativo alle tasse, il gettito delle tasse dovute a norma del protocollo di Madrid di cui all’articolo 140 per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, nonché gli altri pagamenti effettuati alle parti contraenti del protocollo di Madrid e, per quanto occorra, una sovvenzione dal bilancio generale delle Comunità europee, sezione Commissione, su una linea di bilancio specifica.»; le ai sensi del protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (in seguito denominati rispettivamente «domande internazionali» e «protocollo di Madrid»), basate su una domanda di marchio comunitario o basate su un marchio comunitario, nonché alle registrazioni di marchi nel registro internazionale tenuto all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in seguito denominati rispettivamente «registrazioni internazionali» e «Ufficio internazionale») che designano la Comunità europea. Sezione seconda Registrazione internazionale basata su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario Articolo 141 Deposito di una domanda internazionale 1. Le domande internazionali ai sensi dell’articolo 3 del protocollo di Madrid basate su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario sono depositate presso l’Ufficio. 2. Se una domanda internazionale è depositata prima che il marchio, su cui deve basarsi la registrazione internazionale, sia stato registrato come marchio comunitario, il richiedente la registrazione internazionale deve indicare se la registrazione internazionale deve basarsi su una domanda o su una registrazione di marchio comunitario. Se la registrazione internazionale deve essere basata su un marchio comunitario dopo la sua registrazione, la domanda internazionale si considera ricevuta dall’Ufficio alla data della registrazione del marchio comunitario. 3 Dopo il titolo XII è inserito il seguente titolo: «TITOLO XIII REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI Sezione prima Disposizioni generali Articolo 142 Articolo 140 Forma e contenuto della domanda internazionale Disposizioni applicabili Salvo disposizione contraria del presente titolo, il presente regolamento ed i regolamenti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 158 si applicano alle domande di registrazione internaziona- 1. La domanda internazionale è depositata in una delle lingue ufficiali della Comunità europea mediante un modulo fornito dall’Ufficio. Salvo disposizione contraria del richiedente in tale modulo all’atto SOMMARIO della presentazione della domanda internazionale, l’Ufficio corrisponde con il richiedente nella lingua di deposito della domanda in forma standard. 2. 3. 4. 5. 6. Se la domanda internazionale è depositata in una lingua che non è una di quelle autorizzate dal protocollo di Madrid, il richiedente deve indicare una seconda lingua tra queste ultime. L’Ufficio presenterà la domanda internazionale all’Ufficio internazionale in questa seconda lingua. Laddove la domanda internazionale sia depositata in una lingua diversa dalle lingue autorizzate dal protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, il richiedente può fornire una traduzione dell’elenco dei prodotti o dei servizi nella lingua che sarà utilizzata per presentare la domanda internazionale all’Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 2. 2. 3. Articolo 144 Domanda di estensione territoriale successiva alla registrazione internazionale La domanda di estensione territoriale depositata successivamente alla registrazione internazionale ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid può essere depositata per il tramite dell’Ufficio. La domanda deve essere presentata nella lingua in cui è stata depositata la domanda internazionale a norma dell’articolo 142. Pubblicazione 1. L’Ufficio pubblica la data di registrazione di un marchio che designa la Comunità europea ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o la data della successiva estensione alla Comunità europea ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid, la lingua di deposito della domanda internazionale e la seconda lingua indicata dal depositante, nonché il numero della registrazione internazionale e la data di pubblicazione di tale registrazione nella «Gazzetta» pubblicata dall’Ufficio internazionale, una riproduzione del marchio ed il numero delle classi di beni o servizi per i quali è richiesta la protezione. 2. Se non è stato notificato alcun rifiuto della protezione di una registrazione internazionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, l’Ufficio pubblica tale circostanza, unitamente al numero della registrazione internazionale e, ove occorra, la data di pubblicazione di tale registrazione nella «Gazzetta» pubblicata dall’Ufficio internazionale. Tasse internazionali Le tasse spettanti all’Ufficio internazionale in virtù del protocollo di Madrid devono essere pagate direttamente all’Ufficio internazionale. Sezione terza Registrazioni internazionali che designano la Comunità Europea Articolo 146 Efficacia delle registrazioni internazionali che designano la Comunità europea 1. La registrazione internazionale che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia di una domanda di marchio comunitario a decorrere dalla data della sua registrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della successiva estensione alla Comunità europea ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid. 2. Se non viene notificato alcun rifiuto ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia della registrazione di un marchio come marchio comunitario a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1. La domanda internazionale deve soddisfare le relative condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione di cui all’articolo 157. Articolo 143 Iscrizione nel fascicolo e nel registro 1. La data e il numero della registrazione internazionale basata su una domanda di marchio comunitario sono iscritti nel fascicolo della domanda. Quando la domanda dà luogo alla registrazione di un marchio comunitario, la data e il numero della registrazione internazionale sono annotati nel registro. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, la pubblicazione dei particolari della registrazione internazionale che designa la Comunità europea ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 1, si sostituisce alla pubblicazione della domanda di marchio comunitario e la pubblicazione di cui all’articolo 147, paragrafo 2, si sostituisce alla pubblicazione della registrazione di un marchio comunitario. Articolo 147 Articolo 145 L’Ufficio trasmette quanto prima la domanda internazionale all’Ufficio internazionale. Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all’Ufficio. Nei casi previsti dall’articolo 141, paragrafo 2, seconda frase, la tassa è pagata alla data di registrazione del marchio comunitario. La domanda non si considera depositata finché non è stata pagata la tassa prescritta. Nel registro sono annotati la data e il numero della registrazione internazionale basata su un marchio comunitario. Articolo 148 Preesistenza 1. A norma dell’articolo 34, il richiedente di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea può rivendicare, nella domanda internazionale, la preesistenza di un marchio anteriore registra- SOMMARIO to in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro. 2. A norma dell’articolo 35, il titolare di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea può, alla data di pubblicazione dell’efficacia di siffatta registrazione a norma dell’articolo 147, paragrafo 2, rivendicare, dinanzi all’Ufficio, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro. L’Ufficio provvede ad avvisarne l’Ufficio internazionale. Articolo 150 Ricerca 1. Dopo aver ricevuto notificazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, l’Ufficio redige una relazione di ricerca comunitaria nei modi previsti dall’articolo 39, paragrafo 1. 2. Non appena abbia ricevuto la notificazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea, l’Ufficio ne trasmette copia all’ufficio centrale della proprietà industriale di ogni Stato membro che ha notificato all’Ufficio la sua decisione di effettuare una ricerca nel proprio registro dei marchi, nei modi previsti dall’articolo 39, paragrafo 2. 3. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo 39, paragrafi 3, 4 e 5. 4. L’Ufficio informa i titolari di tutti i marchi comunitari anteriori o di tutte le domande di marchio comunitario citati nella relazione di ricerca comunitaria dell’avvenuta pubblicazione di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea a norma dell’articolo 147, paragrafo 1. Articolo 149 Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione 1. 2. 3. 4. Le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea sono soggette all’esame degli impedimenti assoluti alla registrazione allo stesso modo delle domande di marchio comunitario. La protezione risultante da una registrazione internazionale non può essere rifiutata prima che il titolare della registrazione internazionale abbia avuto la possibilità di rinunciare o limitare la protezione nei confronti della Comunità europea o di presentare le proprie osservazioni. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio comunitario. Se la protezione risultante da una registrazione internazionale viene rifiutata con decisione definitiva ai sensi del presente articolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato alla protezione nei confronti della Comunità europea ai sensi del paragrafo 2, l’Ufficio rimborsa al titolare della registrazione internazionale una parte della tassa individuale stabilita dal regolamento di esecuzione. sensi del presente articolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato all’estensione della protezione alla Comunità europea prima che una decisione ai sensi del presente articolo sia diventata definitiva, l’Ufficio rimborsa al titolare della registrazione internazionale una parte della tassa individuale che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione. Articolo 152 Sostituzione del marchio comunitario con una registrazione internazionale A richiesta, l’Ufficio annota nel suo registro che un marchio comunitario si considera sostituito da una registrazione internazionale a norma dell’articolo 4 bis del protocollo di Madrid. Articolo 153 Nullità dell’efficacia di una registrazione internazionale 1. È ammessa la declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea. 2. La domanda di declaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea sostituisce la domanda di declaratoria di decadenza di cui all’articolo 50 o di nullità di cui all’articolo 51 o all’articolo 52. Articolo 151 Opposizione 1. 2. Attraverso le registrazioni internazionali che designano la Comunità europea si può proporre opposizione allo stesso modo delle domande pubblicate di marchio comunitario. L’opposizione è proposta entro il termine di tre mesi che inizia a decorrere sei mesi dopo la data della pubblicazione di cui all’articolo 147, paragrafo 1. L’opposizione si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di opposizione. 3. Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio comunitario. 4. Se la protezione risultante da una registrazione internazionale viene rifiutata con decisione definitiva ai Articolo 154 Conversione di una designazione della Comunità europea operata tramite una registrazione internazionale in domanda di marchio nazionale o in designazione degli Stati membri 1. Se una designazione della Comunità europea tramite una registrazione internazionale è rifiutata o cessa di avere efficacia, il titolare della registrazione internazionale può chiedere la conversione della designazione della Comunità europea: 1. a) in una domanda di marchio nazionale a norma degli articoli 108, 109 e 110, o SOMMARIO 1. 2. b) in una designazione di uno Stato membro che sia parte del protocollo di Madrid o dell’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 14 aprile 1891, riveduta e modificata (in seguito denominata «Intesa di Madrid»), se, alla data della domanda di conversione, era possibile designare direttamente tale Stato membro in base al protocollo di Madrid o all’Intesa di Madrid. Si applicano gli articoli 108, 109 e 110. Alla domanda di marchio nazionale o alla designazione di uno Stato membro parte del protocollo di Madrid o dell’Intesa di Madrid risultante dalla conversione della designazione della Comunità europea operata tramite una registrazione internazionale è attribuita, nello Stato membro interessato, la data della registrazione internazionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid oppure la data di estensione alla Comunità europea ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid se quest’ultima è stata effettuata posteriormente alla registrazione internazionale, ovvero la data di priorità di tale registrazione e, ove occorra, la preesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dell’articolo 148. 1. 2. 4 Articolo 156 DECISIONE DEL CONSIGLIO Trasformazione del 27 ottobre 2003 Fatto salvo il paragrafo 2, le disposizioni applicabili alle domande di marchio comunitario si applicano, mutatis mutandis, alle domande di trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di marchio comunitario ai sensi dell’articolo 9 quinquies del protocollo di Madrid. che approva l’adesione della Comunità europea al protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 Gli articoli da 38 a 43 non si applicano se la domanda di trasformazione riguarda una registrazione internazionale che designa la Comunità europea i cui particolari siano stati pubblicati a norma dell’articolo 147, paragrafo 2.»; IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Il titolo XIII diventa titolo XIV; 5 Gli articoli 140, 141, 142 e 143 ricevono la seguente numerazione: l’articolo 140 diventa l’articolo 157; l’articolo 141 diventa l’articolo 158; l’articolo 142 diventa l’articolo 159; l’articolo 143 diventa l’articolo 160; 6 Il riferimento fatto dall’articolo 26, paragrafo 3, all’articolo 140 si intende fatto all’articolo 157; (2003/793/CE) visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (4), fondato sull’articolo 308 del trattato, ha lo scopo di creare un mercato che funzioni correttamente e offra condizioni simili a quelle di un mercato nazionale. Per creare un mercato siffatto e per unificarlo ulteriormente, detto regolamento ha istituito il sistema del marchio comunitario in virtù del quale le imprese possono, mediante una procedura unica, ottenere marchi comunitari che godono di una protezione uniforme e hanno efficacia in tutto il territorio della Comunità europea. (2) In seguito ai lavori preparatori condotti dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale con la partecipazione degli (1) (2) (3) (4) GU C 293 del 5.10.1996, pag. 11. GU C 167 del 2.6.1997, pag. 252. GU C 89 del 19.3.1997, pag. 14. GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1653/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36). 7 I riferimenti fatti all’articolo 141 dagli articoli 139, paragrafo 3, e 140, paragrafo 3, si intendono fatti all’articolo 158. Articolo 2 3. L’istanza di conversione è pubblicata. Articolo 155 Il presente regolamento entra in vigore alla data in cui il protocollo di Madrid entra in vigore nei confronti della Comunità europea. La data di entrata in vigore del presente regolamento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Uso di un marchio oggetto di una registrazione internazionale Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’articolo 43, paragrafo 2, dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 56, paragrafo 2, la data di pubblicazione ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 2, sostituisce la data di registrazione ai fini della determinazione della data a decorrere dalla quale il marchio oggetto della registrazione internazionale che designa la Comunità europea deve essere posto in regolare uso nella Comunità. Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003. Per il Consiglio Il Presidente A. MATTEOLI SOMMARIO Stati membri aderenti all’Unione di Madrid, degli Stati membri non aderenti all’Unione di Madrid e della Comunità europea, la conferenza diplomatica per la conclusione del protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ha adottato a Madrid, il 27 giugno 1989, il protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (in seguito denominato «protocollo di Madrid»). (3) (4) (5) (6) (7) (5) è diventato operativo il 1o aprile 1996, data in cui è diventato a sua volta operativo il sistema del marchio comunitario. (8) Il protocollo di Madrid è stato adottato per introdurre taluni nuovi elementi nel sistema di registrazione internazionale dei marchi creato dall’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891 e successive modifiche (in seguito denominata «Intesa di Madrid») (5). Il protocollo di Madrid ha lo scopo di facilitare l’accesso a tale sistema ad alcuni Stati e, in particolare, agli Stati membri che non sono attualmente parti del sistema di registrazione internazionale dei marchi. Rispetto all’Intesa di Madrid, il protocollo di Madrid ha introdotto nell’articolo 14 un’innovazione fondamentale, vale a dire la possibilità che un’organizzazione intergovernativa che disponga di un ufficio regionale per la registrazione dei marchi con efficacia estesa a tutto il territorio dell’organizzazione diventi parte del protocollo di Madrid. La possibilità per un’organizzazione intergovernativa che possieda un ufficio regionale per la registrazione dei marchi di diventare parte del protocollo di Madrid è stata ivi prevista per consentire in particolare alla Comunità europea di aderire al protocollo medesimo. Il protocollo di Madrid è entrato in vigore il 1o dicembre 1995 ed Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 2 ottobre 1979. Il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione internazionale dei marchi istituito dal protocollo di Madrid sono complementari. Di conseguenza, per far sì che le imprese traggano beneficio dal sistema del marchio comunitario attraverso il protocollo di Madrid o viceversa è necessario consentire ai richiedenti e ai titolari del marchio comunitario di far domanda di protezione internazionale per i loro marchi mediante il deposito di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid e, specularmente, è necessario consentire ai titolari di registrazioni internazionali ai sensi del protocollo di Madrid di chiedere la protezione del proprio marchio in forza del sistema del marchio comunitario. disposizioni del trattato stesso e da atti adottati da istituzioni comunitarie in applicazione di tali disposizioni. (12) La presente decisione non incide sul diritto degli Stati membri di partecipare all’assemblea dell’Unione di Madrid per ciò che attiene ai loro marchi nazionali, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità, per le materie rientranti nella sua competenza, il protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (in seguito denominato «protocollo di Madrid»). Il testo del protocollo di Madrid è accluso alla presente decisione. Articolo 2 (9) Inoltre l’istituzione di un collegamento tra il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid promuoverà uno sviluppo armonioso delle attività economiche, eliminerà le distorsioni di concorrenza, ridurrà i costi e migliorerà il livello di integrazione e di funzionamento del mercato interno. Conseguentemente, l’adesione della Comunità al protocollo di Madrid è necessaria per rendere più attraente il sistema del marchio comunitario. (10) La Commissione europea dovrebbe essere autorizzata a rappresentare la Comunità europea in seno all’assemblea dell’Unione di Madrid dopo l’adesione della Comunità stessa al protocollo di Madrid. La Comunità europea non esprimerà il proprio punto di vista nell’assemblea su questioni relative unicamente all’Intesa di Madrid. (11) La competenza della Comunità europea a concludere accordi o ad aderire a trattati internazionali non le deriva solo dall’esplicita attribuzione da parte del trattato, ma può anche derivare da altre 1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale non appena il Consiglio abbia adottato i provvedimenti necessari per l’istituzione di un collegamento tra il marchio comunitario e il protocollo di Madrid. 2. Lo strumento di adesione conterrà le dichiarazioni e la notifica che sono accluse alla presente decisione. Articolo 3 1. La Commissione è autorizzata a rappresentare la Comunità europea alle riunioni dell’assemblea dell’Unione di Madrid che si svolgeranno sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. 2. In tutte le materie rientranti nella competenza della Comunità relativamente al marchio comunitario, in seno all’assemblea dell’Unione di Madrid la Commissione negozierà, a nome della Comunità, secondo le seguenti modalità: a) la posizione che la Comunità può essere indotta a prendere in seno all’assemblea è preparata dal competente gruppo di lavoro del Consiglio o, se ciò non è possibile, in SOMMARIO riunioni ad hoc convocate nel corso dei lavori svolti nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale; b) per quanto riguarda le decisioni che comportano la modifica del regolamento (CE) n. 40/94 o di altri atti del Consiglio che richiedano l’unanimità, la posizione della Comunità è fissata dal Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione; c) per quanto concerne le altre decisioni aventi un’incidenza sul marchio comunitario, la posizione della Comunità è fissata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003. Per il Consiglio Il Presidente A. MATTEOLI PROTOCOLLO relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989 Articolo 2 Ottenimento della protezione attraverso la registrazione internazionale 1. Quando una domanda di registrazione di un marchio è stata depositata presso l’Ufficio di una parte contraente, o quando un marchio è stato registrato nel registro dell’Ufficio di una parte contraente, la persona che ha depositato tale domanda (in seguito denominata «domanda di base») o il titolare di tale registrazione (più avanti denominata «registrazione di base») possono, fatte salve le disposizioni del presente protocollo, assicurare la protezione del proprio marchio sul territorio delle parti contraenti, ottenendo la registrazione di questo marchio nel registro dell’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (più avanti denominati, rispettivamente, «registrazione internazionale», «registro internazionale», «Ufficio internazionale» e «Organizzazione»), a condizione che: i)ii quando la domanda di base è stata depositata presso l’Ufficio di uno Stato contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino del suddetto Stato contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel suddetto Stato contraente; Articolo 1 Appartenenza all’Unione di Madrid Gli Stati membri di questo protocollo (denominati più avanti «Stati contraenti»), anche se non sono membri dell’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi riveduto a Stoccolma nel 1967 e modificato nel 1979 [più avanti denominato «accordo di Madrid (Stoccolma)»], e le organizzazioni indicate nell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che sono membri di questo protocollo (denominate più avanti «organizzazioni contraenti») sono membri della stessa Unione di cui sono membri i paesi che sono partecipi dell’accordo di Madrid (Stoccolma). In questo protocollo, l’espressione «parti contraenti» designerà sia gli Stati contraenti che le organizzazioni contraenti. ii) quando la domanda di base è stata depositata presso l’Ufficio di un’organizzazione contraente o quando la registrazione di base è stata effettuata da tale Ufficio, la persona che ha depositato questa domanda o il titolare di questa registrazione sia cittadino di uno Stato membro di questa organizzazione contraente o abbia il proprio domicilio, o abbia uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio della suddetta organizzazione contraente. 2. La domanda di registrazione internazionale (denominata più avanti «domanda internazionale») deve essere depositata presso l’Ufficio internazionale per il tramite dell’Ufficio presso il quale è stata depositata la domanda di base o dal quale è stata effettuata la registrazione di base (più avanti denominato «Ufficio di origine»), a seconda del caso. 3. Nel presente protocollo, il termine «Ufficio» o «Ufficio di una parte contraente» designa l’ufficio cui è affidato il compito, per conto di una parte contraente, di registrare i marchi, e il termine «marchi» designa sia i marchi dei prodotti che i marchi dei servizi. 4. Nel presente protocollo, si intende per «territorio di una parte contraente», allorquando la parte contraente è uno Stato, il territorio di questo Stato e, allorquando la parte contraente è un’organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale viene applicato il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa. Articolo 3 Domanda internazionale 1. Ogni domanda internazionale fatta in virtù del presente protocollo, dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d’esecuzione. L’Ufficio d’origine certificherà che le indicazioni che figurano nella domanda internazionale corrispondono a quelle che figurano, al momento della certificazione, nella domanda di base o nella registrazione di base, a seconda del caso. Inoltre, il suddetto Ufficio indicherà: i)i nel caso di una domanda di base, la data e il numero di tale domanda; ii) nel caso di una registrazione di base, la data e il numero di tale registrazione come pure la data e il numero della domanda da cui proviene la registrazione di base. L’Ufficio d’origine indicherà inoltre la data della domanda internazionale. 2. Il depositante dovrà indicare i prodotti e i servizi per i quali la protezione del marchio è richiesta, nonché, se possibile, la o le classi corrispondenti, secondo la classificazione stabilita dall’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi. Se il depositante non fornisce tale indicazione, l’Ufficio internazionale classificherà i prodotti e i servizi nelle classi corrispondenti della suddetta classificazione. L’indicazione delle classi fornita dal depositante sarà sottoposta al controllo dell’Ufficio internazionale, che lo eserciterà in accordo con l’Ufficio d’origine. In caso di disaccordo tra il suddetto Ufficio e l’Ufficio internazionale, SOMMARIO prevarrà il parere di quest’ultimo. Articolo 3 bis Effetto territoriale 3. Se il depositante rivendica il colore a titolo di elemento distintivo del suo marchio, egli dovrà: i)i fare una dichiarazione in tal senso e completare la sua domanda internazionale con l’indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata; ii) unire alla sua domanda internazionale esemplari a colore di detto marchio, che saranno allegati alle notificazioni fatte dall’Ufficio internazionale; il numero di questi esemplari sarà stabilito dal regolamento di esecuzione. 4. L’Ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in conformità dell’articolo 2. La registrazione internazionale porterà la data in cui la domanda internazionale è stata ricevuta dall’Ufficio d’origine, a condizione che la domanda internazionale sia stata ricevuta dall’Ufficio internazionale entro due mesi da tale data. Se la domanda internazionale non è stata ricevuta entro tale termine, la registrazione internazionale porterà la data in cui la suddetta domanda internazionale è stata ricevuta dall’Ufficio internazionale. L’Ufficio internazionale notificherà senza indugio la registrazione internazionale agli Uffici interessati. I marchi registrati nel registro internazionale saranno pubblicati in un bollettino periodico edito dall’Ufficio internazionale, sulla base delle indicazioni contenute nella domanda internazionale. 5. Ai fini della pubblicità da dare ai marchi registrati nel registro internazionale, ciascun Ufficio riceverà dall’Ufficio internazionale un certo numero di esemplari gratuiti ed altri a prezzo ridotto del suddetto bollettino secondo le condizioni stabilite dall’assemblea di cui all’articolo 10 (più avanti denominata «assemblea»). Tale pubblicità sarà considerata sufficiente per tutte le parti contraenti, e nessun’altra potrà essere richiesta al titolare della registrazione internazionale. La protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenderà ad una delle parti contraenti solo dietro richiesta della persona che deposita la domanda internazionale o che è titolare della registrazione internazionale. Tale richiesta non può tuttavia essere avanzata nei confronti della parte contraente il cui Ufficio sia l’Ufficio d’origine. b) L’indicazione delle classi di prodotti e di servizi prevista nell’articolo 3 non impegna le parti contraenti per quanto riguarda la valutazione dell’estensione della protezione del marchio. 2. Ogni registrazione internazionale godrà del diritto di priorità stabilito dall’articolo 4 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, senza che sia necessario adempiere le formalità previste nella lettera D del suddetto articolo. Articolo 3 ter Richiesta di «estensione territoriale» 1. Qualunque richiesta di estensione ad una delle parti contraenti della protezione risultante dalla registrazione internazionale dovrà formare oggetto di una specifica menzione nella domanda internazionale. 2. Una richiesta di estensione territoriale può essere avanzata anche posteriormente alla registrazione internazionale. Tale richiesta dovrà essere presentata sul modulo prescritto dal regolamento d’esecuzione. Essa sarà immediatamente iscritta dall’Ufficio internazionale, che notificherà senza indugio tale iscrizione all’Ufficio o agli Uffici interessati. Tale iscrizione sarà pubblicata nel bollettino periodico dell’Ufficio internazionale. Tale estensione territoriale produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data in cui sarà stata iscritta nel registro internazionale. Essa cesserà di essere valida allo scadere della registrazione internazionale cui si riferisce. Articolo 4 Effetti della registrazione internazionale a) 1. A decorrere dalla data della registrazione o dell’iscrizione effettuata secondo le disposizioni degli articoli 3 e 3 ter, la protezione del marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate sarà la medesima come se questo marchio fosse stato direttamente depositato presso l’Ufficio di tale parte contraente. Se non è stato notificato all’Ufficio internazionale nessun rifiuto in conformità dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, o se un rifiuto notificato in conformità del suddetto articolo è stato ritirato in seguito, la protezione del marchio nella parte contraente interessata sarà, a decorrere da tale data, la medesima come se questo marchio fosse stato registrato dall’Ufficio di questa parte contraente. Articolo 4 bis Sostituzione di una registrazione nazionale o regionale con una registrazione internazionale 1. Quando un marchio che è oggetto di una registrazione nazionale o regionale presso l’Ufficio di una parte contraente è ugualmente oggetto di una registrazione internazionale e le due registrazioni sono iscritte a nome della medesima persona, la registrazione internazionale è considerata come sostitutiva della registrazione nazionale o regionale, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di quest’ultima, a condizione che: i)ii la protezione risultante dalla registrazione internazionale si estenda alla suddetta parte contraente in conformità dell’articolo 3 ter, paragrafi 1 o 2; ii)i tutti i prodotti e servizi elencati nella registrazione nazionale o regionale siano parimenti elencati nella registrazione internazionale per quanto riguarda la suddetta parte contraente; iii) l’estensione summenzionata entri in vigore dopo la data della registrazione nazionale o regionale. 2. L’Ufficio di cui al paragrafo 1 è tenuto, su domanda, a prendere nota, nel suo registro, della registrazione internazionale. Articolo 5 Rifiuto e invalidazione degli effetti della registrazione internazionale nei confronti di talune parti contraenti 1. Quando la legislazione applicabile lo consente, l’Ufficio di una parte contraente a cui l’Ufficio internazionale ha notificato un’estensione a tale parte contraente, in conformità dell’articolo 3 ter, paragrafi 1 o 2, della protezione ri- SOMMARIO sultante da una registrazione internazionale avrà la facoltà di dichiarare in una notificazione di rifiuto che la protezione non può essere accordata nella suddetta parte contraente al marchio oggetto di tale estensione. Questo rifiuto potrà essere fondato soltanto sui motivi che sarebbero applicati, in virtù della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nel caso di un marchio depositato direttamente presso l’Ufficio che notifica il rifiuto. Tuttavia, la protezione non potrà essere rifiutata, nemmeno parzialmente, per il solo motivo che la legislazione applicabile non autorizzerebbe la registrazione che per un numero limitato di classi o per un numero limitato di prodotti o di servizi. a) 2. Qualsiasi Ufficio che intendesse avvalersi di tale facoltà dovrà notificare il proprio rifiuto all’Ufficio internazionale, indicandone tutti i motivi, nel termine previsto dalla legge applicabile a tale Ufficio e, al più tardi, fatte salve le lettere b) e c), prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui la notificazione dell’estensione oggetto del paragrafo 1 è stata inviata a detto Ufficio dall’Ufficio internazionale. b) Nonostante la lettera a), qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per le registrazioni internazionali effettuate in virtù del presente protocollo, il termine di un anno oggetto della lettera a) è sostituito da 18 mesi. c) Tale dichiarazione può inoltre precisare che, qualora un rifiuto di protezione risulti da un’opposizione alla concessione di protezione, tale rifiuto può essere notificato all’Ufficio internazionale dall’Ufficio della suddetta parte contraente dopo la scadenza del termine di 18 mesi. Detto Ufficio può, per ciò che concerne una data registrazione internazionale, notificare un rifiuto di protezione dopo la scadenza di 18 mesi, ma soltanto a condizione che: i)i esso abbia informato, prima della scadenza del termine di 18 mesi, l’Ufficio internazionale della possibilità che le opposizioni siano depositate dopo la scadenza del termine di 18 mesi; e ii) la notificazione del rifiuto basato su un’opposizione sia effettuata entro un termine massimo di sette mesi a decorrere dalla data in cui inizia a decorrere il termine dell’opposizione, se il termine dell’opposizione scade prima dei sette mesi, la notificazione deve essere effettuata entro il termine di un mese a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di opposizione. d) Qualsiasi dichiarazione in conformità delle lettere b) o c) può essere fatta per mezzo degli strumenti previsti all’articolo 14, paragrafo 2, e la data in cui la dichiarazione entrerà in vigore sarà la medesima della data di entrata in vigore del presente protocollo per ciò che concerne lo Stato o l’organizzazione intergovernativa che ha fatto tale dichiarazione. Questa dichiarazione può essere fatta anche in seguito, ed in questo caso la dichiarazione entrerà in vigore tre mesi dopo la ricezione di essa da parte del direttore generale dell’organizzazione (più avanti denominato «direttore generale»), oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data è la medesima di quella in cui la dichiarazione entra in vigore oppure è posteriore a tale data. e) Allo scadere di un periodo di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente protocollo, l’assemblea procederà ad una verifica del funzionamento del sistema fissato dalle lettere da a) a d). Dopo di che, le disposizioni dei suddetti punti potranno essere modificate per decisione unanime dell’assemblea. 3. L’Ufficio internazionale trasmetterà senza indugio al titolare della registrazione internazionale uno degli esemplari della dichiarazione di rifiuto. Il suddetto titolare avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato depositato direttamente da lui presso l’Ufficio che ha notificato il proprio rifiuto. Quando l’Ufficio internazionale avrà ricevuto un’informazione in conformità del paragrafo 2, lettera c), punto i), esso trasmetterà senza indugio tale informazione al titolare della registrazione internazionale. 4. I motivi di rifiuto di un marchio saranno comunicati dall’Ufficio internazionale agli interessati che ne faranno richiesta. 5. Qualsiasi Ufficio che, nei confronti di una data registrazione internazionale, non ha notificato all’Ufficio internazionale un rifiuto provvisorio o definitivo, in conformità dei paragrafi 1 e 2, perderà, nei confronti di tale registrazione internazionale, il beneficio della facoltà prevista al paragrafo 1. 6. L’invalidazione, da parte delle autorità competenti di una parte contraente, degli effetti, sul territorio di tale parte contraente, di una registrazione internazionale non potrà essere pronunciata senza che il titolare di questa registrazione internazionale sia stato messo in grado di far valere i suoi diritti in tempo utile. L’invalidazione sarà notificata all’Ufficio internazionale. Articolo 5 bis Documenti giustificativi della legittimità dell’uso di taluni elementi del marchio I documenti giustificativi della legittimità dell’uso di taluni elementi contenuti nei marchi, come stemmi, scudi, effigi, distinzioni onorifiche, titoli, nomi commerciali o nomi di persone diversi da quello del depositante, o altre iscrizioni analoghe, che potessero venire richiesti dagli Uffici delle parti contraenti, saranno esenti da qualsiasi legalizzazione, come pure da qualsiasi altra certificazione diversa da quella dell’Ufficio d’origine. Articolo 5 ter Copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale, ricerche di anteriorità, estratti del registro internazionale 1. L’Ufficio internazionale rilascerà a chiunque ne faccia domanda, dietro pagamento di una tassa fissata dal regolamento d’esecuzione, una copia delle indicazioni iscritte nel registro internazionale riguardanti un determinato marchio. 2. L’Ufficio internazionale potrà anche, dietro remunerazione, assumersi l’incarico di effettuare ricerche di anteriorità tra i marchi oggetto di registrazioni internazionali. 3. Gli estratti del registro internazionale richiesti per essere esibiti in una delle parti contraenti saranno esonerati da qualsiasi legalizzazione. Articolo 6 Durata della validità della registrazione internazionale, dipendenza e indipendenza della registrazione internazionale 1. La registrazione di un marchio all’Ufficio internazionale dura dieci anni, SOMMARIO con possibilità di rinnovo alle condizioni fissate all’articolo 7. scadere del suddetto periodo. 2. Trascorso il termine di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, questa diviene indipendente dalla domanda di base o dalla registrazione che ne risulta, o dalla registrazione di base, a seconda del caso, riservate le disposizioni seguenti. 4. L’Ufficio d’origine notificherà all’Ufficio internazionale, come prescritto nel regolamento d’esecuzione, i fatti e le decisioni previsti al paragrafo 3, e l’Ufficio internazionale informerà le parti interessate e procederà ad ogni pubblicazione corrispondente, secondo quanto prescritto nel regolamento d’esecuzione. L’Ufficio richiederà, se del caso, all’Ufficio internazionale di radiare, nei limiti applicabili, la registrazione internazionale, e l’Ufficio internazionale darà corso a tale richiesta. 3. La protezione risultante dalla registrazione internazionale, che sia stata o meno oggetto di un trasferimento, non potrà più essere invocata se, prima della scadenza di cinque anni a decorrere dalla data della registrazione internazionale, la domanda di base o la registrazione che ne risulta, o la registrazione di base, a seconda del caso, è stata oggetto di un ritiro, è giunta a scadenza o è stata oggetto di una rinuncia o di una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, per ciò che riguarda l’insieme o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale. Lo stesso dicasi se: i)ii un ricorso contro una decisione che rifiuti gli effetti della domanda di base; ii)i un’azione mirante al ritiro della domanda di base o alla revoca, alla radiazione o all’invalidazione della registrazione che risulta dalla domanda di base, o dalla registrazione di base; iii) un’opposizione alla domanda di base, si conclude, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, con una decisione finale di rigetto, revoca, radiazione o invalidazione, o contenente l’ordine di ritiro della domanda di base o della registrazione che ne risulta, o della registrazione di base, a seconda del caso, a condizione che tale ricorso, azione o opposizione abbia avuto inizio prima della scadenza di detto periodo. Lo stesso dicasi se la domanda di base è ritirata, o se la registrazione che risulta dalla domanda di base, o se la registrazione di base, è oggetto di una rinuncia, dopo lo scadere del periodo di cinque anni, a condizione che, al momento del ritiro o della rinuncia, la suddetta domanda o la suddetta registrazione siano oggetto di una procedura prevista nel punto i), ii), oppure iii), e che tale procedura abbia avuto inizio prima dello Articolo 7 Rinnovo della registrazione internazionale 1. Qualsiasi registrazione internazionale può essere rinnovata per un periodo di dieci anni a decorrere dalla scadenza del periodo precedente, mediante il semplice pagamento dell’emolumento di base e, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 7, degli emolumenti suppletivi e di quelli complementari previsti all’articolo 8, paragrafo 2. 2. Il rinnovo non potrà comportare alcuna modificazione rispetto all’ultimo stato della registrazione internazionale. 3. Sei mesi prima della scadenza del termine di protezione, l’Ufficio internazionale richiamerà l’attenzione del titolare della registrazione internazionale e, all’occorrenza, del suo mandatario, sulla data esatta di tale scadenza, mediante un avviso ufficioso. 4. Una proroga di sei mesi sarà concessa per il rinnovo della registrazione internazionale, con il pagamento di una soprattassa stabilita dal regolamento d’esecuzione. Articolo 8 Tasse per la domanda internazionale e la registrazione internazionale 1. L’Ufficio d’origine avrà la facoltà di fissare a suo criterio e di percepire a suo favore una tassa che richiederà al depositante o al titolare della registrazione internazionale al momento del deposito della domanda internazionale o al momento del rinnovo della registrazione internazionale. 2. La registrazione di un marchio presso l’Ufficio internazionale sarà subordinata al preventivo pagamento di un emolumento internazionale che, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, lettera a), comprenderà: i)ii un emolumento di base; ii)i un emolumento suppletivo per ogni classe della classificazione internazionale oltre la terza, nella quale siano inclusi i prodotti o servizi cui si applica il marchio; iii) un emolumento complementare per ogni domanda di estensione della protezione in conformità dell’articolo 3 ter. 3. Tuttavia, l’emolumento suppletivo specificato al paragrafo 2, punto ii), potrà essere versato entro il termine fissato dal regolamento di esecuzione, qualora il numero delle classi di prodotti o servizi sia stato stabilito o contestato dall’Ufficio internazionale e senza pregiudizio per la data della registrazione internazionale. Se, alla scadenza di detto termine, l’emolumento suppletivo non sarà stato pagato o se la lista dei prodotti o servizi non sarà stata adeguatamente ridotta dal depositante, la domanda internazionale sarà considerata come abbandonata. 4. Il ricavo annuo dei diversi proventi della registrazione internazionale, eccetto i proventi ricavati dagli emolumenti oggetto del paragrafo 2, punti ii) e iii), sarà suddiviso in parti uguali tra le parti contraenti a cura dell’Ufficio internazionale, previa detrazione delle spese e degli oneri necessari all’esecuzione di questo protocollo. 5. Le somme ricavate dagli emolumenti suppletivi previsti al paragrafo 2, punto ii), saranno ripartite, alla scadenza di ciascun anno, tra le parti contraenti interessate, proporzionalmente al numero dei marchi per i quali la protezione sarà stata richiesta in ciascuna di esse durante l’anno trascorso; a detto numero, per quanto concerne le parti contraenti che procedono ad un esame, viene assegnato un coefficiente che sarà determinato dal regolamento d’esecuzione. 6. Le somme ricavate dagli emolumenti complementari previsti al paragrafo 2, punto iii), saranno ripartite secondo le stesse disposizioni di quelle previste al paragrafo 5. SOMMARIO a) 7. Qualsiasi parte contraente può dichiarare che, per ciò che concerne ogni registrazione internazionale in cui essa è menzionata in conformità dell’articolo 3 ter, come pure per ciò che concerne il rinnovo di tale registrazione internazionale, essa intende percepire, invece di una parte dei proventi ricavati dagli emolumenti suppletivi e da quelli complementari, una tassa (più avanti denominata «tassa individuale»), il cui ammontare è indicato nella dichiarazione, e che può essere modificato in dichiarazioni ulteriori, ma che non può essere superiore ad una somma corrispondente alla somma, dedotte le economie risultanti dalla procedura internazionale, che l’Ufficio della suddetta parte contraente avrebbe il diritto di ricevere da un depositante per una registrazione decennale di un marchio, o dal titolare di una registrazione per un rinnovo decennale di tale registrazione, nel registro del suddetto Ufficio. Quando questa tassa individuale deve essere pagata: i)i nessun emolumento suppletivo previsto al paragrafo 2, punto ii), è dovuto, se sono menzionate, in conformità dell’articolo 3 ter, solo parti contraenti che abbiano fatto una dichiarazione in conformità alla lettera a) del presente paragrafo; ii) non sarà dovuto nessun emolumento complementare previsto al paragrafo 2, punto iii), nei confronti di qualsiasi parte contraente che abbia fatto una dichiarazione in conformità alla lettera a) del presente paragrafo. b) Qualsiasi dichiarazione in conformità della lettera a) può essere fatta per mezzo degli strumenti previsti all’articolo 14, paragrafo 2, e la data in cui tale dichiarazione avrà effetto sarà la medesima della data di entrata in vigore di questo protocollo per lo Stato o l’organizzazione intergovernativa che ha fatto la dichiarazione. Tale dichiarazione può anche essere fatta posteriormente, nel qual caso la dichiarazione avrà effetto tre mesi dopo la sua ricezione da parte del direttore generale, oppure a qualsiasi data ulteriore indicata nella dichiarazione, per ciò che concerne le registrazioni internazionali la cui data sia la medesima di quella in cui la dichiarazione ha effetto o sia posteriore a tale data. Articolo 9 Articolo 9 quater Iscrizione di mutamento di titolare della registrazione internazionale Ufficio comune a più Stati contraenti Su richiesta della persona a nome della quale è iscritta la registrazione internazionale, o su richiesta di un Ufficio interessato, avanzata d’ufficio o su domanda di una persona interessata, l’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale qualsiasi mutamento di titolare di tale registrazione, per quanto riguarda l’insieme o talune delle parti contraenti sul territorio delle quali tale registrazione ha validità e per quanto riguarda la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella registrazione, a condizione che il nuovo titolare sia una persona che, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, sia abilitata a depositare domande internazionali. Articolo 9 bis Talune iscrizioni riguardanti una registrazione internazionale 1. Se più Stati contraenti convengono di realizzare l’unificazione delle loro leggi nazionali in materia di marchi, essi potranno notificare al direttore generale: i)i che un Ufficio comune si sostituirà all’Ufficio nazionale di ciascuno di loro; e ii) che l’insieme dei loro territori rispettivi dovrà essere considerato come un solo Stato per l’applicazione totale o parziale delle disposizioni precedenti il presente articolo come pure delle disposizioni degli articoli 9 quinquies e 9 sexies. 2. Questa notificazione avrà effetto soltanto tre mesi dopo la data della comunicazione che ne sarà data dal direttore generale alle altre parti contraenti. Articolo 9 quinquies L’Ufficio internazionale iscriverà nel registro internazionale: i)ii qualsiasi modificazione riguardante il nome o l’indirizzo del titolare della registrazione internazionale; ii)i la designazione di un mandatario del titolare della registrazione internazionale e qualsiasi altro dato pertinente che riguardi tale mandatario; iii) qualsiasi limitazione, per ciò che riguarda l’insieme o talune delle parti contraenti, dei prodotti e servizi elencati nella registrazione internazionale; iv) qualsiasi rinuncia, radiazione o invalidazione della registrazione internazionale per ciò che concerne l’insieme o talune delle parti contraenti; v)i qualsiasi altro dato pertinente, identificato nel regolamento d’esecuzione, riguardante i diritti su un marchio che è oggetto di una registrazione internazionale. Articolo 9 ter Trasformazione di una registrazione internazionale in domande nazionali o regionali Nel caso in cui la registrazione internazionale sia radiata su richiesta dell’Ufficio d’origine ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, per ciò che concerne la totalità o parte dei prodotti e servizi elencati nella suddetta registrazione, la persona che era titolare della registrazione internazionale deposita una domanda di registrazione dello stesso marchio presso l’Ufficio di una delle parti contraenti sul cui territorio la registrazione internazionale aveva validità. Tale domanda sarà trattata come se essa fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4 o alla data di iscrizione dell’estensione territoriale in conformità dell’articolo 3 ter, paragrafo 2 e, nel caso in cui la registrazione internazionale beneficiasse di priorità, tale domanda beneficerà della medesima priorità, a condizione che: i)ii la suddetta domanda sia depositata entro i tre mesi a decorrere dalla data in cui la registrazione internazionale è stata radiata; Tasse per talune iscrizioni Ogni iscrizione effettuata in conformità dell’articolo 9 o in conformità dell’articolo 9 bis può dar luogo al pagamento di una tassa. ii)i i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente coperti dalla lista dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale per ciò che concerne SOMMARIO ii)i la parte contraente interessata; e iii) tale domanda sia conforme a tutte le prescrizioni della legislazione applicabile, comprese quelle che si riferiscono alle tasse. Articolo 9 sexies Salvaguardia dell’accordo di Madrid (Stoccolma) 1. Quando, nel caso di domanda internazionale o di una registrazione internazionale, l’Ufficio d’origine è l’Ufficio di uno Stato che è parte sia di questo protocollo che dell’accordo di Madrid (Stoccolma), le disposizioni di questo protocollo non hanno validità sul territorio di qualsiasi altro Stato che sia anche membro sia di questo protocollo che dell’accordo di Madrid (Stoccolma). 2. L’assemblea può, a maggioranza dei tre quarti, abrogare il paragrafo 1, o limitarne la portata trascorso il termine di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore di questo protocollo, ma non prima della scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui la maggioranza dei paesi membri dell’accordo di Madrid (Stoccolma) sono diventati membri di questo protocollo. Solo gli Stati che sono partecipi del suddetto accordo e di questo protocollo avranno il diritto di partecipare al voto dell’assemblea. Articolo 10 Assemblea a) 1. Le parti contraenti sono membri della medesima assemblea dei paesi membri dell’accordo di Madrid (Stoccolma). b) Ciascuna parte contraente è rappresentata in quest’assemblea da un delegato, il quale può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico della parte contraente che l’ha designata, eccettuate le spese di viaggio e le indennità di soggiorno per un solo delegato di ciascuna parte contraente, le quali sono a carico dell’Unione. 2. L’Assemblea, oltre alle funzioni che le incombono in virtù dell’accordo di Madrid (Stoccolma): i)ii tratta tutte le questioni concernenti l’applicazione del presente protocollo; ii)i impartisce all’Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione di questo protocollo, tenuto debito conto delle osservazioni dei paesi dell’Unione che non sono membri di questo protocollo; iii) adotta e modifica le disposizioni del regolamento d’esecuzione concernenti l’applicazione del presente protocollo; iv) assume qualsiasi altra funzione che il presente protocollo comporta. a) 3. Ciascuna parte contraente dispone di un voto nell’assemblea. Sulle questioni che concernono soltanto i paesi che sono membri dell’accordo di Madrid (Stoccolma), le parti contraenti che non sono membri di detto accordo non hanno diritto di voto, mentre, sulle questioni concernenti soltanto le parti contraenti, solo queste ultime hanno diritto di voto. b) La metà dei membri dell’assemblea aventi diritto di voto su una determinata questione costituisce il quorum per il voto su tale questione. c) Nonostante le disposizioni della lettera b), se in una sessione il numero dei membri dell’assemblea che hanno diritto di voto su una determinata questione e che sono rappresentati è inferiore alla metà ma uguale o superiore ad un terzo dei membri dell’assemblea aventi diritto di voto su tale questione, l’assemblea può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell’assemblea, ad eccezione di quelle che riguardano la sua procedura, diventano esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni qui appresso elencate. L’Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai membri dell’assemblea che hanno diritto di voto sulla suddetta questione e che non erano rappresentati, invitandoli ad esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data di tale comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere di questo termine, il numero dei membri che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al nu- mero dei membri mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, dette risoluzioni diventano esecutorie, purché nel contempo la maggioranza necessaria venga mantenuta. d) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5, paragrafo 2, lettera e), 9 sexies, paragrafo 2, articolo 12, nonché articolo 13, paragrafo 2, le risoluzioni dell’assemblea sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. e) L’astensione non è considerata quale voto. f) Un delegato può rappresentare un solo membro dell’assemblea e può votare solo a nome di quest’ultimo. 4. Oltre alle riunioni in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie in conformità dell’accordo di Madrid (Stoccolma), l’assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione indetta dal direttore generale, su richiesta di un quarto dei membri dell’assemblea aventi diritto di voto sulle questioni che si propone d’includere nell’ordine del giorno della sessione. L’ordine del giorno di tale sessione straordinaria è preparato dal direttore generale. Articolo 11 Ufficio internazionale 1. I compiti relativi alla registrazione internazionale in conformità di questo protocollo come pure gli altri compiti amministrativi concernenti questo protocollo sono svolti dall’Ufficio internazionale. a) 2. L’Ufficio internazionale, conformemente alle direttive dell’assemblea, prepara le conferenze di revisione del presente protocollo; b) l’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e internazionali non governative sulla preparazione di dette conferenze di revisione; c) il direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze di revisione. SOMMARIO 3. L’Ufficio internazionale svolge tutti gli altri compiti concernenti il presente protocollo che gli sono attribuiti. no membri più tardi. Articolo 14 Articolo 12 Finanze Per ciò che concerne le parti contraenti, le finanze dell’Unione sono regolate dalle medesime disposizioni che figurano all’articolo 12 dell’accordo di Madrid (Stoccolma), essendo convenuto che qualsiasi rinvio all’articolo 8 di detto accordo sarà considerato come un rinvio all’articolo 8 del presente protocollo. Inoltre, per quanto riguarda l’articolo 12, paragrafo 6, lettera b), di detto accordo, le organizzazioni contraenti sono, fatta salva una risoluzione contraria unanime dell’assemblea, considerate come appartenenti alla classe di contribuzione I (uno) in conformità della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Articolo 13 Modifica di taluni articoli del protocollo 1. Proposte di modifica degli articoli 10, 11, 12 e del presente articolo possono essere presentate da ciascuna parte contraente o dal direttore generale. Quest’ultimo comunica le proposte alle parti contraenti almeno sei mesi prima che siano sottoposte all’esame dell’assemblea. 2. Qualsiasi modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 sarà adottata dall’assemblea. L’adozione richiede tre quarti dei voti espressi; tuttavia qualsiasi modifica dell’articolo 10 e del presente paragrafo richiede la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3. Ogni modifica degli articoli di cui al paragrafo 1 entra in vigore un mese dopo che il direttore generale ha ricevuto le notifiche d’accettazione per iscritto, modifica effettuata conformemente alle loro rispettive regole costituzionali da parte di tre quarti degli Stati e delle organizzazioni intergovernative che erano membri dell’assemblea al momento in cui tale modifica è stata adottata e che avevano il diritto di votare tale modifica. Qualsiasi modifica dei suddetti articoli in tal modo accettata vincola tutti gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono parti contraenti al momento in cui la modifica stessa entra in vigore o che ne divengo- Modalità di adesione al protocollo, entrata in vigore a) 1. Qualsiasi Stato membro della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale può aderire al presente protocollo; b) inoltre, qualsiasi organizzazione intergovernativa può parimenti aderire al presente protocollo quando risultano soddisfatte le seguenti condizioni: ne o adesione è stata notificata dal direttore generale. 5. Qualsiasi Stato od organizzazione di cui al paragrafo 1, ha la facoltà, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione del presente protocollo o del suo strumento di adesione a detto protocollo, di dichiarare che la protezione risultante da una registrazione internazionale effettuata in virtù del presente protocollo prima della data di entrata in vigore del suddetto protocollo nei suoi confronti non può fare oggetto di un’estensione sul suo territorio. Articolo 15 Denuncia i)i almeno uno degli Stati membri di tale organizzazione fa parte della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale; 1. Il presente protocollo rimarrà in vigore senza limitazioni di durata. ii) la suddetta organizzazione possieda un Ufficio regionale per la registrazione dei marchi che hanno validità sul territorio dell’organizzazione, a condizione che tale Ufficio non faccia oggetto di una notificazione in virtù dell’articolo 9 quater. 3. La denuncia ha effetto un anno dopo il giorno in cui il direttore generale ha ricevuto la notificazione. 2. Ogni Stato o organizzazione di cui al paragrafo 1, può firmare il presente protocollo. Ogni Stato o organizzazione di cui al primo comma, può, se ha firmato il presente protocollo, depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente protocollo o, se non ha firmato il presente Protocollo, depositare uno strumento di adesione al presente protocollo. 3. Gli strumenti previsti al paragrafo 2, sono depositati presso il direttore generale. a) 4. Il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito di quattro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, a condizione che almeno uno di tali strumenti sia stato depositato da un paese membro dell’accordo di Madrid (Stoccolma) e che almeno un altro di tali strumenti sia stato depositato da uno Stato non membro dell’accordo di Madrid (Stoccolma) o da una delle organizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b); b) nei riguardi di qualsiasi altro Stato od organizzazione elencato al primo comma, il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratificazione, accettazione, approvazio- 2. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente protocollo mediante notificazione indirizzata al direttore generale. 4. La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non può essere esercitata da una parte contraente prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla data in cui il presente protocollo è entrato in vigore nei confronti di tale parte contraente. a) 5. Quando un marchio è oggetto di una registrazione internazionale che ha validità, nello Stato o nell’organizzazione intergovernativa che denuncia il presente protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, il titolare di tale registrazione può depositare, presso l’Ufficio di detto Stato o di detta organizzazione, una domanda di registrazione del medesimo marchio, la quale sarà trattata come se fosse stata depositata alla data della registrazione internazionale in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, o in data di iscrizione dell’estensione territoriale in conformità dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, e se la registrazione beneficiava di priorità, tale domanda beneficierà della medesima priorità, a condizione che: i)ii la suddetta domanda sia depositata entro due anni a contare dalla data in cui la denuncia è diventata effettiva; ii)i i prodotti e servizi elencati nella domanda siano effettivamente co- SOMMARIO perti dall’elenco dei prodotti e servizi iscritti nella registrazione internazionale nei confronti dello Stato o dell’organizzazione intergovernativa che ha denunciato il presente protocollo; e iii) la suddetta domanda sia conforme a tutti i requisiti della legislazione applicabile, compresi quelli relativi alle tasse; b) le disposizioni della lettera a) si applicano anche nei riguardi di qualsiasi marchio che è oggetto di una registrazione internazionale la quale sia in vigore, in parti contraenti diverse dallo Stato o dall’organizzazione intergovernativa che denuncia il presente protocollo, alla data in cui la denuncia diventa effettiva, e il cui titolare, a causa della denuncia, non è più abilitato a depositare domande internazionali in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1. Articolo 16 Firma, lingue, funzioni del depositario a) 1. Il presente protocollo è firmato in un solo esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola ed è depositato presso il direttore generale quando il detto protocollo non è più aperto alla firma a Madrid. I testi nelle tre lingue fanno ugualmente fede; b) testi ufficiali del presente protocollo saranno redatti dal direttore generale, previa consultazione dei governi e delle organizzazioni interessate, nelle lingue tedesca, araba, cinese, italiana, giapponese, portoghese e russa, e nelle altre lingue che l’assemblea potrà indicare. 2. Il presente protocollo rimane aperto alla firma, a Madrid, fino al 31 dicembre 1989. 3. Il direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal governo della Spagna, dei testi firmati del presente protocollo, a tutti gli Stati e organizzazioni intergovernative che possono diventare membri del presente protocollo. 4. Il direttore generale fa registrare il presente protocollo presso il segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il direttore generale notifica a tutti gli Stati e organizzazioni internazionali che possono diventare membri o che sono partecipi del presente protocollo le firme, i depositi di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, come pure l’entrata in vigore del presente protocollo e di qualsiasi sua modificazione ed ogni notificazione di denuncia ed ogni dichiarazione prevista nel presente protocollo. DICHIARAZIONE sul sistema della tassa individuale All’atto del deposito del presente strumento di adesione presso il direttore generale dell’OMPI/WIPO, il presidente del Consiglio allegherà a detto strumento la seguente dichiarazione: «La Comunità europea dichiara che, in occasione di ogni registrazione internazionale in cui essa venga menzionata ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 1 o paragrafo 2, del protocollo di Madrid, e in occasione del rinnovo di una siffatta registrazione internazionale, intende ricevere, in luogo di una quota delle entrate derivanti dall’emolumento suppletivo e dall’emolumento complementare, per un marchio individuale: — una tassa di designazione di 1 875 EUR più, laddove applicabili, 400 EUR per ciascuna classe di beni o servizi al di là del terzo o, laddove applicabile, «La Comunità europea dichiara che, quando una designazione della Comunità europea è stata iscritta nel registro internazionale, questa medesima designazione può, qualora sia stata respinta o abbia cessato di produrre effetti, essere convertita in designazione di tutti o parte degli Stati membri qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 154 del regolamento sul marchio comunitario, modificato, nonché le pertinenti disposizioni dell’Intesa di Madrid e del protocollo.» DICHIARAZIONE della Comunità europea all’Ufficio internazionale in merito al termine per la notifica del rifiuto della protezione nel territorio di una parte contraente (1) La Comunità europea dichiara che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (1989), il termine di un anno per esercitare il diritto di notifica del rifiuto della protezione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal termine di 18 mesi. — una tassa di rinnovo di 2 300 EUR più, laddove applicabili, 500 EUR per ciascuna classe di beni o servizi al di là del terzo; per un marchio collettivo: — una tassa di designazione di 3 675 EUR più, laddove applicabili, 800 EUR per ogni classe di beni o servizi al di là del terzo o, laddove applicabile, — una tassa di rinnovo di 4 800 EUR più, laddove applicabili, 1 000 EUR per ogni classe di beni o servizi al di là del terzo.» NOTIFICA della conversione di una designazione della Comunità europea in designazioni dei suoi Stati membri All’atto del deposito del presente strumento di adesione presso il direttore generale dell’OMPI/WIPO, il presidente del Consiglio allegherà a detto strumento la seguente notifica: (1) La Comunità europea fa presente che intende dare un carattere temporaneo alla presente dichiarazione. Questa sarà ritirata non appena verranno meno gli elementi che la giustificano. SOMMARIO DECISIONE CB-03-11 DEL COMITATO DEL BILANCIO DELL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) del 26 novembre 2003 che modifica l’importo da versare per le relazioni di ricerca degli uffici nazionali IL COMITATO DEL BILANCIO DELL’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI), visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo «il regolamento»), in particolare l’articolo 39, paragrafo 4, vista la raccomandazione del presidente dell’Ufficio del 15 settembre 2003, considerando che il Comitato del bilancio dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) ha adottato la decisione CB95-11 del 7 luglio 1995 e la decisione CB-98-4 del 9 marzo 1998; considerando che le tasse di deposito a carico del richiedente devono coprire tutte le spese dell’Ufficio e che queste ultime comprendono gli importi da versare agli uffici nazionali per relazioni di ricerca svolte ai sensi dell’articolo 39, paragrafi 2 e 3, del regolamento; considerando che è opportuno che l’importo da versare agli uffici centrali della proprietà industriale di ciascuno Stato membro non superi, nella misura del possibile, le spese sostenute da tali uffici; considerando che le entrate e le uscite imputate al bilancio dell’Ufficio devono risultare in pareggio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’importo da versare a ciascun ufficio centrale della proprietà industriale degli Stati membri oppure, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, all’Ufficio dei marchi del Benelux, per ogni relazione di ricerca da essi effettuata ai sensi dell’articolo 39, paragrafi 2 e 3 del regolamento, è fissato a: — 20 euro per le relazioni di ricerca comunicate all’Ufficio dagli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri oppure dall’Ufficio dei marchi del Benelux per le domande di marchio comunitario trasmesse ai suddetti uffici a decorrere dal 1º gennaio 2004; — 15 euro per le relazioni di ricerca comunicate all’Ufficio dagli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri oppure dall’Ufficio dei marchi del Benelux per le domande di marchio comunitario trasmesse ai suddetti uffici a decorrere dal 1º gennaio 2005; — 12 euro per le relazioni di ricerca comunicate all’Ufficio dagli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri oppure dall’Ufficio dei marchi del Benelux per le domande di marchio comunitario trasmesse ai suddetti uffici a decorrere dal 1º gennaio 2006; Articolo 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno seguente alla sua adozione. Fatto ad Alicante, 26 novembre 2003 Per il Comitato del bilancio P. LAWRENCE SOMMARIO LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (Véanse también las comunicaciones del Presidente de la Oficina / Siehe auch die Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office / Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio) nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 1/95, p. 16 nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 7-8/99, p. 1003 n° 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 9/02, p. 1636 nº 12/02, DO/ABl./0J/JO/GU nº 3/03, p. 525 PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A: Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89 del Reglamento sobre la marca comunitaria Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89 der Gemeinschaftsmarkenverordnung List of professional representatives according to Article 89 Community Trade Mark Regulation Liste de mandataires agréés conformément à l’article 89 du règlement sur la marque communautaire Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni België / Belgique (véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) BROCKHAUS, Ralf (DE) TIEDTKE · BÜHLING · KINNE & PARTNER Bavariaring 4-6 D-80336 München Deutschland BLODIG, Wolfgang (DE) WÄCHTERSHAUSER & HARTZ Weinstr. 8 D-80333 München EBERLEIN, Jasper (DE) VON KREISLER SELTING WERNER Bahnhofsvorplatz 1 Deichmannhaus am Dom D-50667 Köln SOMMARIO ELLWANGER, Arndt (DE) ISENBRUCK BÖSL HÖRSCHLER WICHMANN HUHN Theodor-Heuss-Anlage 12 D-68165 Mannheim TIEFBRUNNER, Vera (DE) MAIWALD PATENTANWALTS GMBH Elisenstr. 3 D-80335 München ETTMAYR, Andreas (DE) Friedrich-Herschel-Str. 9 D-81679 München France JANKE, Inge (DE) GHW Grote & Hartmann GmbH Am Kraftwerk 13 D-42369 Wuppertal KIRCHNER, Sven (DE) Lise-Meitner-Str. 13 D-89081 Ulm MENGES, Christian Alexander (DE) MITSCHERLICH & PARTNER Sonnenstr. 33 D-80331 München MOMMER, Niels (DE) Beiertheimer Allee 19 D-76137 Karlsruhe REICHL, Wolfgang (DE) BEETZ & PARTNER Steinsdorfstr. 10 D-80538 München ROHM, Christian (DE) Widderweg 9 D-85570 Markt Schwaben SAUER, Philippe (DE) KEIL & SCHAAFHAUSEN Cronstettenstr. 66 D-60322 Frankfurt am Main SCHICKER, Silvia (DE) WUESTHOFF & WUESTHOFF Schweigerstr. 2 D-81541 München STRAUBEL, Dirk (DE) Gutenbergstr. 36 D-55294 Bodenheim SUMMERER, Christian (DE) Heinrich-Kröller-Str. 2 D-81545 München TER SMITTEN, Hans (DE) Rheinmetall Service GmbH Rheinmetall Allee 1 D-40476 Düsseldorf TESCHEMACHER, Andrea (DE) ISENBRUCK / BÖSL / HÖRSCHLER / WICHMANN / HUHN Prinzregentenstr. 68 D-81675 München CASO, Franck (FR) MARKPLUS INTERNATIONAL 46, rue Decamps F-75016 Paris FABER, Jean-Paul (FR) CABINET FABER 35, rue de Berne F-75008 Paris LEFÈVRE ROGER, Carole (FR) NOVAGRAAF FRANCE 122, rue Edouard Vaillant F-92593 Levallois Perret Cédex Ireland ELDER, Shaun (IE) 6 The Crescent IE Limerick MATTHEWS, Áine (IE) LK SHIELDS SOLICITORS 39/40 Upper Mount Street IE-2 Dublin Italia SCIALÒ, Giuseppina (IT) Via Castronuovo 21 I-00058 S.Marinella (Roma) Nederland (Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) Österreich FORSTHUBER, Martin (AT) Siebensterngasse 54 A-1071 Wien SCHWEINZER, Friedrich (AT) ANDRITZ AG Stattegger Str.18 A-8045 Graz United Kingdom WALDER, Jeremy Thomas (GB) SANDERSON & CO. 34 East Stockwell Street Colchester CO1 1ST United Kingdom SOMMARIO Benelux GOBIUS DU SART, Ischa (NL) SHIELD MARK B.V. Postbus 75683 NL-1070 AR Amsterdam VAN DOORN, Saskia (NL) VEREENIGDE Snouckaertlaan 42 NL-3811 MB Amersfoort HAAIJER, Ivo (NL) MERKWERK UTRECHT BV Vondellaan 128 NL-3521 GH Utrecht VAN ROOIJ, Michiel (NL) VEREENIGDE Velperweg 99 NL-6824 HH Arnhem Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche Deutschland ALEANDRI-HACHGENEI, Lorraine (DE) Carl-Schurz-Str. 1 D-41453 Neuss BOßMEYER, Jörg (DE) LENZING GERBER Eduard-Pestel-Str. 7 D-49080 Osnabrück BURRICHTER, Arwed A. (DE) COHAUSZ & FLORACK Bleichstr. 14 D-40211 Düsseldorf CZYBULKA, Uwe (DE) Schellstrasse 6 D-81667 München HABERMANN, Gert (DE) HABERMANN, HRUSCHKA & SCHNABEL Montgelasstrasse 2 D-81697 München KNAUF, Rudolf (DE) COHAUSZ & FLORACK Bleichstr. 14 D-40211 Düsseldorf KRÜGER, Jérôme (DE) COHAUSZ & FLORACK Bleichstr. 14 D-40211 Düsseldorf LEMKE, Jörg-Michael (DE) JUNG HML Hofmarkstr. 10 Arnhofen D-86447 Aindling LIPPERT, Hans (DE) JUNG HML Emil-Claar-Str. 20 D-60322 Frankfurt am Main MEYER, Hans-Joachim (DE) COHAUSZ & FLORACK Bleichstr. 14 D-40211 Düsseldorf MINDEROP, Ralph (DE) COHAUSZ & FLORACK Bleichstr. 14 D-40211 Düsseldorf PAUSCH, Thomas E. (DE) Olchinger Strasse 56 D-82194 Gröbenzell REMUS, Alvaro (DE) Mörsenbroicher Weg 200 D-40470 Düsseldorf ROX, Thomas (DE) COHAUSZ & FLORACK Bleichstr. 14 D-40211 Düsseldorf SCHEFFLER, Jorg (DE) TERGAU & POHL Adelheidstrasse 5 D-30171 Hannover SCHIPPAN, Ralph (DE) COHAUSZ & FLORACK Bleichstr. 14 D-40211 Düsseldorf SCHNABEL, Jörg (DE) HABERMANN, HRUSCHKA & SCHNABEL Montgelasstrasse 2 D-81697 München SCHÜLL, Gottfried (DE) COHAUSZ & FLORACK Bleichstr. 14 D-40211 Düsseldorf SCHÜTTE, Hartmut (DE) WALLINGER & PARTNER Beethovenstrasse 34 D-59302 Oelde SOMMARIO SIMONS, Johannes (DE) COHAUSZ & FLORACK Bleichstr. 14 D-40211 Düsseldorf FRECHEDE, Michel (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75440 Paris cédex 09 THIELMANN, Andreas (DE) COHAUSZ & FLORACK Bleichstr. 14 D-40211 Düsseldorf GORREE, Jean-Michel (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75440 Paris cédex 09 WALTER, Philipe (DE) COHAUSZ & FLORACK Bleichstr. 14 D-40211 Düsseldorf JACQUELIN, Marc-Henri (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75009 Paris cédex 09 WEYRES, Alexandra (DE) COHAUSZ & FLORACK Bleichstr. 14 D-40211 Düsseldorf ZACHARIAS, Frank L. (DE) Postfach 10 00 96 D-86135 Augsburg France BARBIER, Frédérique (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75440 Paris cédex 09 BEHAGHEL, Pierre (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75009 Paris cédex 9 BENSUSSAN, Elisabeth (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75440 Paris cédex 9 BOULINGUIEZ, Didier Jean-Marie (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75440 Paris cédex 09 BOYLE, Patrick Marcus (GB) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75440 Paris cédex 09 JEANNET, Olivier (FR) CABINET JEANNET 40, rue Raulin F-69007 Lyon KIESEL LE COSQUER, Guylène (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75440 Paris cédex 09 KOCH, Gustave (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75440 Paris cédex 09 PAVOT, Christine (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75009 Paris cédex 09 RINGEISEN, Gilles (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75440 Paris cédex 09 TAYER, David-Irving (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75440 Paris cédex 09 THOMAS, Béatrice (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75440 Paris cédex 09 BURBAUD, Eric (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75440 Paris cédex 09 TOUATI, Catherine (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75440 Paris cédex 09 DÉJARDINS, Bérénice (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75440 Paris cédex 09 VERDURE, Stéphane (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75440 Paris cédex 09 FORT, Jacques (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75009 Paris cédex 09 VERMANDER, Guillaume (FR) CABINET PLASSERAUD 65/67, rue de la Victoire F-75440 Paris cédex 09 SOMMARIO Italia United Kingdom FRANCESCHINI, Francesco (IT) EUROPATENT - EUROMARK S.R.L. Via Locatelli, 20 I-37122 Verona DOHERTY, Kirsten Margaret (GB) EASYGROUP IP LICENSING LIMITED The Rotunda 42-43 Gloucester Crescent London NW1 7DL United Kingdom RENIERO, Cirillo Silvano (IT) DR. RENIERO & ASSOCIATI S.R.L. Via D. Manin, 5 I-37122 Verona Österreich HARRER, Dagmar (AT) VA TECH PATENTE GMBH & CO Penzinger Str. 76 A-1141 Wien JACKMAN, Clare Jane (GB) BOND PEARCE Ballard House West Hoe Road Plymouth PL1 3AE United Kingdom LEAMAN, Keith (GB) FJ CLEVELAND 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ United Kingdom Sverige MOORE, Roger Gillard (GB) GREAVES BREWSTER Indigo House Cheddar Business Park Wedmore Road Cheddar, BS27 3EB United Kingdom ARWIDI, Bengt (SE) AWAPATENT I LINKÖPING AB Gjuterigatan 9 S-553 18 Jönköping WILLIAMS, Gareth Owen (GB) MARKS & CLERK 66-68 Hills Road Cambridge CB2 1LA United Kingdom Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni Deutschland HEINEN, Gerhard (DE) Leibnizstr. 3 D-63454 Hanau MÜNICH, Wilhelm (DE) DR. MÜNICH & KOLLEGEN Wilhelm-Mayr-Str. 11 D-80689 München NOWAK, Klaus (DE) PATENTANWÄLTE TERGAU & POHL Mögeldorfer Hauptstr. 51 D-90482 Nürnberg TOLETI, Martin (DE) SIEMENS AG Ridlerstr. 55 D-80339 München VEGA LASO, Maria Rosario (ES) Schlesierstr. 6 D-81669 München ZIPSE, Erich (DE) WOLF & LUTZ Lessingstr. 12 D-76530 Baden-Baden GEITZ Heinrich GEITZ TRUCKENMÜLLER LUCHT Kriegsstr. 234 D-76135 Karlsruhe HERZOG Friedrich Joachim Birkenstr. 77 D-71155 Altdorf France DUBOIS-CHABERT, Guy (FR) BREVALEX 3, rue du Docteur Lancereaux F-75008 Paris SOMMARIO PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B: Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78 del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung Special list of professional representatives according to Article 78 Community Designs Regulation Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l’article 78 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78 del regolamento sui disegni e modelli comunitari Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni Danemark NIELSEN, Thomas (DK) PATENTGRUPPEN APS Arosgaarden, Aaboulevarden 31 DK-8000 Aarhus C NYVANG CHRISTENSEN, Jens (DK) A&A PATENT-NYVANG Langebjergvej 322 C DK-3050 Humlebaek Sverige GRANSTRÖM, Lars-Eric (SE) ZACCO SWEDEN AB P.O. Box 23101 S-104 35 Stockholm WESTMAN, Börje (SE) STRÖM & GULLIKSSON IP AB Sjöporten 4 S-417 64 Göteborg United Kingdom GOWSHALL, Jonathan Vallance (GB) 52 Bounds Green Road London N11 2EY United Kingdom MAYS, Julie (GB) BARKER BRETTELL 10-12 Priests Bridge London SW15 5JE United Kingdom INGER, Lars Ulf Bosson (SE) STRÖM & GULLIKSSON IP AB Sjöporten 4 S-417 64 Göteborg Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche United Kingdom CHURCH, Simon John (GB) MARKS & CLERK 144 New Walk Leicester LE1 7JA United Kingdom SOMMARIO GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE(*) SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA del 23 ottobre 2003 nel procedimento C-191/01 P (ricorso diretto all’annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 31 gennaio 2001, nella causa T-193/99, Wrigley/UAMI (DOUBLEMINT) (Racc. pag. II417)): Wm. Wrigley Jr. Company contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Repubblica federale di Germania e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord avverso il diniego di registrazione quale marchio comunitario del vocabolo Doublemint per varie classi di prodotti, comprendenti in particolare gomme da masticare. Il regolamento (CE) n. 40/94 2 A’ termini dell’art. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1): «Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese». 3 (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Marchi composti esclusivamente di indicazioni o di segni descrittivi - Sintagma Doublemint) (Lingua processuall: l’inglese) 1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 7 aprile 2001, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l’«UAMI») ha proposto, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado pronunciata il 31 gennaio 2001 nella causa T193/99, Wrigley/UAMI (DOUBLEMINT) (Racc. pag. II-417; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale aveva annullato la decisione della prima sezione di ricorso dell’UAMI 16 giugno 1999 (procedimento R 216/1998-1; in prosieguo: la «decisione controversa») che aveva respinto il ricorso proposto dalla Wm. Wrigley Jr. Company (in prosieguo: la «Wrigley») * L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale della Corte di Giustizia. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». Il successivo art. 7 così recita: «1. Sono esclusi dalla registrazione: a) i segni che non sono conformi all’articolo 4; b) i marchi privi di carattere distintivo; c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; (...) 2. 3. Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto». 4 A’ termini dell’art. 12 del regolamento n. 40/94: «Il diritto conferito dal marchio comunitario non consente al titolare di impedire ai terzi l’uso in commercio: (...) b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio; (...) purché questo uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale». Fatti all’origine della controversia 5 Il 29 marzo 1996 la Wrigley presentava presso l’UAMI domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del sintagma Doublemint per prodotti ricompresi, segnatamente, nelle classi 3, 5 e 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza 17 giugno 1957, concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, in particolare per gomme da masticare. 6 L’esaminatore dell’UAMI respingeva tale domanda con decisione 13 ottobre 1998, avverso la quale la Wrigley proponeva ricorso. 7 Con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il detto ricorso rilevando che il vocabolo Doublemint, risultando dalla combinazione di due parole inglesi senza aggiunta di alcun elemento di fantasia o immaginario, fosse descrittivo di talune caratteristiche dei prodotti di cui trattasi, nella specie della loro composizione contenente menta e sapore di menta, e che, conseguentemente, non potesse essere registrato quale marchio comunitario, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 8 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° settembre 1999, la Wrigley proponeva ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto il ricorso. 9 In primo luogo, dopo aver richiamato, al punto 19 della sentenza impugnata, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, il Tribunale ha rilevato, al successivo punto 20, che con la detta SOMMARIO disposizione il legislatore comunitario avrebbe inteso opporsi alla registrazione di segni inadatti, per la loro natura puramente descrittiva, a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di un’altra impresa, ma che, per contro, i segni o le indicazioni il cui significato superasse il carattere esclusivamente descrittivo potrebbero essere registrati come marchi comunitari. 10 In secondo luogo, il Tribunale ha affermato, ai punti 23-28 della sentenza impugnata, che, nella specie, il vocabolo Doublemint non sarebbe stato esclusivamente descrittivo. Il Tribunale ha ritenuto che l’aggettivo «double» possiederebbe carattere insolito rispetto ad altri termini della lingua inglese quali «much», «strong», «extra», «best» o «finest» (molto, forte, extra, migliore o più fine), e che, nel combinato con la parola «mint», il detto aggettivo potrebbe presentare due significati distinti per il potenziale consumatore: «menta due volte più del normale» o «con il sapore di due tipi di menta». Il Tribunale ha inoltre precisato che «mint» sarebbe un termine generico che comprenderebbe la menta verde, la menta peperita e altre erbe culinarie e che, conseguentemente, esisterebbero varie possibilità di combinare due tipi di menta, e ciò con intensità di sapori variate per ogni combinazione. 11 In terzo luogo, il Tribunale ha ritenuto, al punto 29 della sentenza impugnata, che i numerosi significati del vocabolo Doublemint si imporrebbero di per sé, quantomeno in maniera associativa o allusiva, per un consumatore medio di espressione inglese, privando in tal modo tale segno di qualsiasi funzione descrittiva, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, mentre, per un consumatore che non padroneggi sufficientemente la lingua inglese, il vocabolo controverso presenterebbe, per sua natura, un significato vago e di fantasia. 12 Al successivo punto 30 il Tribunale ha quindi ritenuto, in conclusione, che il vocabolo Doublemint, rapportato ai prodotti oggetto della domanda di registrazione, avrebbe senso equivoco e suggestivo che darebbe adito ad interpretazioni diverse e che non consentirebbe al pubblico interessato di scoprire immediatamente e senza alcun’altra riflessione la descrizione di una caratteristica dei prodotti di cui trattasi. Secondo il Tribunale, tale vocabolo, non essendo esclusivamente descrittivo, non potrebbe costituire oggetto di diniego di registrazione. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione controversa. L’impugnazione 13 L’UAMI chiede alla Corte di voler annullare la sentenza impugnata con condanna della Wrigley alle spese. 14 La Wrigley chiede che la Corte voglia respingere il ricorso con vittoria di spese. 15 Con ordinanza del presidente della Corte 17 ottobre 2001, la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono stati ammessi ad intervenire a sostegno dell’UAMI. Argomenti delle parti 16 Secondo l’UAMI, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto laddove ha ritenuto che un vocabolo quale Doublemint dovesse essere «esclusivamente descrittivo» per poter essere escluso dalla registrazione quale marchio comunitario, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. 17 L’UAMI deduce anzitutto che un’interpretazione più flessibile degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all’art. 7 del regolamento n. 40/94 produrrebbe l’effetto di accrescere considerevolmente il numero di domande presentate ad esso per segni muniti di più significati, segni che, in considerazione del loro carattere descrittivo, non dovrebbero mai godere della tutela derivante dalla registrazione quale marchio. 18 L’UAMI sottolinea, inoltre, che l’impedimento assoluto alla registrazione relativo al carattere descrittivo del segno utilizzato dovrebbe essere interpretato alla luce degli altri impedimenti assoluti alla registrazione indicati all’art. 7, n. 1, lett. b) e d), del regolamento n. 40/94, relativi all’assenza di carattere distintivo del segno e all’uso corrente di cui il segno costituisca oggetto. 19 In particolare, l’esclusione generale dalla registrazione quali marchi comunitari di segni sprovvisti di carattere distintivo, prevista dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sussisterebbe al di là degli impedimenti di cui alle lett. a) e c) della stessa disposizione. I segni puramente descrittivi sarebbero considerati, per loro stessa natura, inadatti a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di un’altra impresa. Un monopolio legale non potrebbe sussistere per vocaboli inadatti ad assolvere la funzione di marchio, salvo il caso in cui l’uso che ne sia stato fatto attribuisca loro carattere distintivo, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. 20 L’UAMI sostiene, infine, che la circostanza che un vocabolo come Doublemint possa rivestire più significati e possieda, conseguentemente, significato equivoco non ne farebbe venir meno il carattere descrittivo, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata. Nello spirito del consumatore medio, Doublemint verrebbe spontaneamente associato a talune caratteristiche potenziali dei prodotti di cui trattasi, vale a dire alla loro composizione contenente menta ed al loro sapore di menta, ragion per cui tale vocabolo sarebbe necessariamente descrittivo e non potrebbe essere quindi registrato quale marchio comunitario. 21 La Wrigley ritiene, per contro, che l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 non osti alla registrazione di un vocabolo quale Doublemint; tale vocabolo, pur essendo composto da termini che, isolatamente considerati, avrebbero carattere descrittivo, costituirebbe peraltro, unitariamente considerato, il risultato di una combinazione inusuale di tali termini e, come tale, nel linguaggio corrente e nello spirito del consumatore medio non sarebbe unicamente descrittivo, in modo chiaro e inequivoco, di talune caratteristiche dei prodotti interessati. 22 Secondo la Wrigley, la struttura grammaticale del vocabolo Doublemint sarebbe inusuale ed ellittica e, in lingua inglese, nessuno direbbe di una gomma da masticare, per descriverne le caratteristiche, che essa ha un gusto «Doublemint» («doppiamenta» in italiano). Inoltre, i possibili significati del vocabolo Doublemint sarebbero molteplici, restando escluso che il consumatore ne percepisca uno in particolare, il che attribuirebbe al segno senso equivoco e suggestivo. 23 La Wrigley aggiunge che l’obiettivo dell’UAMI di mantenere i termini interamente descrittivi a libera disposizione dei concorrenti potrebbe riguardare unicamente i termini per i quali sussista un’esigenza ragionevolmente evidente e prevedibile per i concorrenti di poter utilizzare un determinato termine al fine di descrivere talune caratteristiche dei loro prodotti. Tale ipotesi SOMMARIO non ricorrerebbe nel caso del vocabolo Doublemint che, successivamente alla sua registrazione, quasi un secolo fa, presso lo United States Patent and Trademark Office, vale a dire in un paese di lingua inglese, non sarebbe stato utilizzato dal pubblico o dai concorrenti come termine descrittivo. La Wrigley rileva, peraltro, che le commissioni di ricorso dell’UAMI avrebbero già ammesso la registrazione di vocaboli composti, ad esempio Alltravel o Megatours per servizi turistici, Transeuropa per servizi di trasporto, o Oilgear per macchine idrauliche. 24 Nella sua ultima memoria la Wrigley rileva che il vocabolo Doublemint risponderebbe pienamente ai requisiti stabiliti dalla Corte nella sentenza 20 settembre 2001, causa C-383/99 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I-6251), riguardante il marchio Babydry, affinché possa essere riconosciuto carattere distintivo ad un sintagma. 25 Il governo del Regno Unito, intervenuto a sostegno dell’UAMI, deduce che l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sarebbe diretto ad impedire che segni o indicazioni quali il vocabolo Doublemint, che descrivano le caratteristiche di prodotti o servizi o che siano semplicemente utilizzabili per una siffatta descrizione nell’uso normale da parte di un consumatore medio, vengano utilizzati quale marchi a vantaggio di una sola impresa. Come affermato dalla Corte nella sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I2779), la registrazione di tali segni o indicazioni quali marchi si porrebbe in contrasto con la finalità di interesse generale connessa alla libera utilizzazione dei segni medesimi. 26 Nell’ambito della presente controversia la Corte dovrebbe quindi precisare, laddove ciò non emerga già chiaramente dalla menzionata sentenza Procter & Gamble/UAMI, da un lato, che non è necessario, ai fini del diniego della registrazione, che un termine venga utilizzato in senso descrittivo in un determinato momento, essendo invece sufficiente che tale utilizzazione possa avvenire successivamente, e, dall’altro, che la circostanza che più termini possano essere utilizzati per descrivere le caratteristiche di un prodotto non consente di ritenere che tali termini siano privi di carattere descrittivo. 27 Il governo tedesco, parimenti intervenuto a sostegno dell’UAMI, ritiene che il vocabolo Doublemint costituisca un’indicazione puramente descrittiva che ognuno dovrebbe poter utilizzare liberamente. L’eventuale pluralità dei significati degli elementi componenti la descrizione non contrasterebbe con tale interpretazione. Tali altri significati presenterebbero globalmente carattere descrittivo, anche con riguardo alla zona germanofona, come sarebbe stato d’altronde deciso dal Bundespatentgericht e dal Bundesgerichtshof a proposito dei vocaboli «Marktfrisch», «Doppel Caramel», «Double Color», e «Double Action». Giudizio della Corte 28 A termini dell’art. 4 del regolamento n. 40/94, possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. 29 Il successivo art. 7, n. 1, lett. c), dispone che sono esclusi dalla registrazione i marchi «composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». 30 Ai sensi del regolamento n. 40/94, segni ed indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare caratteristiche del prodotto o del servizio di cui sia chiesta la registrazione sono quindi considerati inidonei, per loro stessa natura, ad assolvere alla funzione di origine del marchio, fatta salva la possibilità di acquisizione di carattere distintivo per effetto dell’uso, prevista dall’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94. 31 Vietando la registrazione quale marchio comunitario di tali segni o indicazioni, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi [v., segnatamente, con riguardo alle identiche disposizioni di cui all’art. 3, n. 1, lett. c), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la menzionata sentenza Windsurfing Chiemsee, punto 25, nonché la sentenza 8 aprile 2003, cause riunite da C-53/01 a C-55/01, Linde e a., Racc. pag. I-0000, punto 73]. 32 Perché l’UAMI possa opporre il diniego di registrazione ex art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. E’ sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. 33 Nella specie, la conclusione del Tribunale secondo cui il sintagma controverso non poteva essere escluso dalla registrazione per l’impedimento previsto dalla detta disposizione si fonda sul rilievo, esposto al punto 20 della sentenza impugnata, secondo cui i segni o le indicazioni il cui significato «supera il carattere esclusivamente descrittivo» possono essere registrati come marchi comunitari nonché sul rilievo contenuto al successivo punto 31, secondo cui «questo vocabolo non può essere qualificato come esclusivamente descrittivo». Il Tribunale ha quindi ritenuto che l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 dovesse essere interpretato nel senso che esso osti alla registrazione di marchi «esclusivamente descrittivi» dei prodotti o dei servizi dei quali sia stata chiesta la registrazione, ovvero di loro caratteristiche. 34 Con tale affermazione il Tribunale ha applicato un criterio, relativo al carattere «esclusivamente descrittivo» del marchio, diverso da quello dettato dal- SOMMARIO l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. 35 In tal modo il Tribunale non ha verificato se il sintagma controverso potesse essere utilizzato da altri operatori economici per designare una caratteristica dei loro prodotti e servizi. 36 Conseguentemente, il Tribunale non ha tenuto in debito conto la portata dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94. 37 Ciò premesso, è fondata l’affermazione dell’UAMI secondo cui la sentenza impugnata sarebbe viziata da errore di diritto. 38 Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata dev’essere annullata. 39 A’ termini dell’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può rinviare la causa al Tribunale medesimo affinché sia da esso decisa. 40. (...) Sulle spese DISPOSITIVO: 1. La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 31 gennaio 2001, causa T-193/99, Wrigley/UAMI (DOUBLEMINT), è annullata. 2. La causa è rinviata al Tribunale di primo grado. 3. Le spese sono riservate. OMPI Notifica Madrid (marchi) n. 151 Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi Dichiarazione dell’Ucraina Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) presenta i suoi ossequi ed ha l’onore di notificare il deposito, da parte del governo dell’Ucraina, il 28 agosto 2003, della seguente dichiarazione effettuata riguardo al Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989 («Protocollo di Madrid (1989)»): — la dichiarazione secondo la quale, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, lettera a) del Protocollo di Madrid (1989), l’Ucraina, per ogni registrazione internazionale nella quale essa è menzionata in applicazione dell’articolo 3ter del suddetto Protocollo, e per ogni rinnovo di ciascuna di tali registrazioni internazionali, intendono percepire, anziché una parte dei proventi ricavati dagli emolumenti suppletivi e complementari, una tassa individuale. Tale dichiarazione entrerà in vigore a decorrere dal 28 novembre 2003. 28 agosto 2003 Notifica Madrid (marchi) n. 152 Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi Dichiarazione della Repubblica moldova Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) presenta i suoi ossequi ed ha l’onore di notificare il deposito, da parte del governo della Repubblica moldova, il 26 settembre 2003, della seguente dichiarazione effettuata riguardo al Protocollo relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989 («Protocollo di Madrid (1989)»): — la dichiarazione secondo la quale, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, lettera a) del Protocollo di Madrid (1989), la Repubblica moldova, per ogni registrazione internazionale nella quale essa è menzionata in applicazione dell’articolo 3ter del suddetto Protocollo, e per ogni rinnovo di ciascuna di tali registrazioni internazionali, intendono percepire, anziché una parte dei proventi ricavati dagli emolumenti suppletivi e complementari, una tassa individuale. Tale dichiarazione entrerà in vigore a decorrere dal 26 dicembre 2003. 26 settembre2003