SOMMARIO GU 9/2002 Pagina Comunicazione n. 4/02 del Presidente dell’Ufficio del 27 giugno 2002 relativa alle abbreviazioni proposte per il riferimento ai testi giuridici ................................................................. 1627 Comunicazione n. 5/02 del Presidente dell’Ufficio del 17 maggio 2002 relativa a talune pubblicazioni dell’Ufficio ..................................................................................................................... 1629 Comunicazione n. 6/02 del Presidente dell’Ufficio dell’8 maggio 2002 in merito alla designazione dei tribunali dei marchi comunitari ............................................................................... 1631 Comunicazione n. 8/02 del Presidente dell’Ufficio del 17 giugno 2002 in merito ad un’interruzione generale della distribuzione della corrispondenza in Spagna ................................ 1635 Comunicazione n. 10/02 del Presidente dell’Ufficio del 28 giugno 2002 relativa alla rappresentanza professionale nell’ambito del regolamento sui disegni e modelli comunitari ... 1637 Decisione della Seconda Commissione di ricorso 31 luglio 2001 nel procedimento R 789/1999-2 (AIR MARITIME / AIR MARIN) .................................................................... 1643 Decisione della Seconda Commissione di ricorso 2 agosto 2001 nel procedimento R 447/1999-2 (VALENTINE CLAVEROL) .............................................................................. 1663 Decisione della Terza Commissione di ricorso 5 dicembre 2001 nel procedimento R 711/1999-3 (L’AROMA DI LAMPONI) ............................................................................... 1677 Decisione della Prima Commissione di ricorso 4 febbraio 2002 nel procedimento R 7/2001-1 (ASPIR-WILLOW / ASPIRIN) .................................................................................................. 1709 Decisione della Terza Commissione di ricorso 19 marzo 2002 nel procedimento R 525/2001-3 (MARCHIO FIGURATIVO (DIESEL) / DIESELIT)) ................................ 1745 Elenco dei mandatari abilitati ....................................................................................................... 1762 Giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee • Sentenza della Corte di giustizia del 14 maggio 2002 nel procedimento C-2/00 (domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania)): Michael Hölterhoff e Ulrich Freiesleben................................................................................. 1769 • Sentenza della Corte di giustizia del 6 giugno 2002 nel procedimento C-360/00 (domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta dal Bundesgerichtshof (Germania)): Land Hessen e G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH ....................................................... 1779 • Sentenza della Corte di giustizia del 25 giugno 2002 nel procedimento C-66/00 (domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta dal Tribunale di Parma): Dante Bigi, con l’intervento di Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano ................................................... 1793 Giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee • Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Seconda Sezione) del 5 giugno 2002 nella causa T-198/00 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 maggio 2000 (procedimento R 391/1999-3)): Hershey Foods Corporation contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Kiss Device with plume) ........................................................................... 1815 • Sentenza del Tribunale di Primo Grado (Quarta Sezione) del 13 giugno 2002 nella causa T-232/00 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione del 26 giugno 2000 (procedimento R 181/1999-3) della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), come rettificata con corrigendum del 6 luglio 2000): Chef Revival USA Inc. contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Cheff / Chef) ............... 1835 Servizi centrali della proprietà industriale degli Stati membri ................................................. 1872 Organismi internazionali non governativi con i quali l’UAMI intrattiene rapporti di cooperazione .......................................................................................................................................... 1874 SOMMARIO Comunicazione n. 4/02 del presidente dell’Ufficio Comunicazione n. 5/02 del presidente dell’Ufficio Comunicazione n. 6/02 del presidente dell’Ufficio del 27 giugno 2002 del 17 maggio 2002 dell’8 maggio 2002 relativa alle abbreviazioni proposte per il riferimento ai testi giuridici relativa a talune pubblicazioni dell’Ufficio in merito alla designazione dei tribunali dei marchi comunitari Recentemente è stata pubblicata la seconda edizione della pubblicazione sinottica in cinque lingue “Raccolta di testi sul marchio comunitario”. Essa è disponibile al prezzo immutato di 25 euro più IVA presso qualsiasi libreria oppure presso l’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Rispetto alla prima edizione, la raccolta include in aggiunta la direttiva di armonizzazione dei marchi nonché estratti della Convenzione di Parigi e dell’Accordo TRIPS. Ai sensi dell’articolo 91, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario, gli Stati membri designano i tribunali dei marchi comunitari di prima e di seconda istanza. Ai sensi dell’articolo 91, n. 2, del regolamento, ogni Stato membro era tenuto a comunicare alla Commissione europea, entro il 15 marzo 1997, un elenco dei tribunali dei marchi comunitari designati, con l’indicazione della loro denominazione e competenza territoriale. La seconda edizione monolingue è in corso di preparazione. Le comunicazioni nn. 5/99, 7/99 e 7/01 contenevano un elenco dei tribunali dei marchi comunitari designati dall’Austria, dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dai Paesi Bassi, dalla Svezia e dal Regno Unito e comunicati alla Commissione europea. Nel frattempo la Commissione europea ha ricevuto notifica dei tribunali dei marchi comunitari designati dall’Irlanda, dal Lussemburgo e dal Portogallo. Con riguardo all’adozione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU UAMI 2002, pag. 598), si propone di utilizzare le seguenti abbreviazioni per il riferimento ai testi giuridici: RMC Regolamento sul marchio comunitario REMC Regolamento di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario RTMC Regolamento relativo alle tasse RDC Regolamento su disegni e modelli comunitari REDC Regolamento di esecuzione del regolamento su disegni e modelli comunitari RTDC Regolamento relativo alle tasse da pagare per i disegni e modelli comunitari Wubbo de Boer Presidente Inoltre, l’Ufficio ha pubblicato un opuscolo informativo nelle cinque lingue dell’Ufficio recante il titolo “Legislazione nazionale sul marchio comunitario”, che tratta dei rapporti tra il sistema del marchio comunitario e i sistemi nazionali dei singoli Stati membri. La seconda versione aggiornata di tale opuscolo può ora essere richiesta gratuitamente presso l’Ufficio. Wubbo de Boer Presidente La tabella che figura in allegato alla presente comunicazione contiene un nuovo elenco consolidato dei tribunali dei marchi comunitari di prima e seconda istanza sinora designati e notificati alla Commissione europea. Wubbo de Boer Presidente SOMMARIO Lista de tribunales de marcas comunitarias / Liste der Gemeinschaftsmarkengerichte / List of Community trade mark courts / Liste des tribunaux des marques communautaires / Elenco dei tribunali dei marchi comunitari Status: 2.5.2002 (1) de primera instancia / erster Instanz/ of first instance / de première instance / di prima istanza (2) de segunda instancia / zweiter Instanz / of second instance / de deuxième instance / di seconda istanza Belgique / België (1) Tribunal de Commerce de Bruxelles / Rechtbank van Koophandel te Brussel (2) Cour d’appel de Bruxelles / Hof van Beroep te Brussel Danmark (1) Sø - og Handelsretten, København (2) Højesteret, København Deutschland (1) Landgericht Landgericht Landgericht Landgericht Landgericht Landgericht Landgericht Landgericht Landgericht Landgericht Landgericht Landgericht Landgericht Landgericht Landgericht Landgericht Landgericht Landgericht Mannheim Stuttgart Nürnberg-Fürth München I Berlin Bremen Hamburg Frankfurt am Main Rostock Braunschweig Düsseldorf Koblenz Frankenthal (Pfalz) Saarbrücken Leipzig Magdeburg Kiel Erfurt (2) Oberlandesgericht Karlsruhe Oberlandesgericht Stuttgart Oberlandesgericht Nürnberg Oberlandesgericht München Kammergericht Berlin Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg Oberlandesgericht Frankfurt am Main Oberlandesgericht Rostock Oberlandesgericht Braunschweig Oberlandesgericht Düsseldorf Oberlandesgericht Koblenz Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken Oberlandesgericht Dresden Oberlandesgericht Naumburg Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht Thüringer Oberlandesgericht Ireland (1) the High Court (2) the Supreme Court Luxembourg (1) Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg (2) Cour Supérieure de Justice SOMMARIO Nederland (1) Arrondissementsrechtbank te ‘s - Gravenhage (2) Gerechtshof te ‘s - Gravenhage Österreich (1) Handelsgericht Wien (2) Oberlandesgericht Wien Portugal (1) Tribunal do Comércio (2) Tribunal da Relação Sverige (1) Stockholms tingsrätt (2) Svea hovrätt, Stockholm United Kingdom (1) England, Wales, Northern Ireland: The High Court Scotland: The Court of Session (2) England, Wales: The Court of Appeal Scotland: The Scottish Court of Appeal SOMMARIO Comunicazione nº 8/02 del presidente dell’Ufficio Comunicazione n. 10/02 del presidente dell’Ufficio del 17 giugno 2002 del 28 giugno 2002 in merito ad un’interruzione generale della distribuzione della corrispondenza in Spagna relativa alla rappresentanza professionale nell’ambito del regolamento sui disegni e modelli comunitari Il 20 giugno 2002 la distribuzione della corrispondenza in Spagna subirà un’interruzione generale. Ai sensi della regola 72, n. 2, del regolamento di esecuzione, i termini scaduti il suddetto giorno sono prorogati sino al giorno successivo a tale interruzione, vale a dire sino al 21 giugno 2002. Tale proroga si applica a tutte le parti in procedure dinanzi all’Ufficio. 1. Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari (GU CE L 3 del 5 gennaio 2002, pag. 1) è entrato in vigore il 6 marzo 2002. La data a partire dalla quale le domande di disegno o modello comunitario registrato possono essere depositate presso l’Ufficio non è ancora stata fissata. Parimenti, il regolamento di esecuzione e il regolamento relativo alle tasse non sono stati ancora adottati. 2. Per quanto riguarda la rappresentanza professionale, l’articolo 78, n. 1, del regolamento sui disegni e modelli comunitari, dispone che la rappresentanza dinanzi all’Ufficio in procedimenti relativi a disegni e modelli comunitari registrati può essere assunta soltanto da: Wubbo de Boer Presidente 2. — avvocati che ottemperino alle condizioni di cui all’articolo 78, n. 1, lettera a); 2. — mandatari abilitati iscritti nell’apposito elenco tenuto dall’Ufficio, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario; 2. — persone iscritte nello speciale elenco di mandatari abilitati competenti in tema di disegni e modelli, di cui all’articolo 78, n. 4, del regolamento sui disegni e modelli comunitari. 3. Dalle disposizioni sopra citate si evince che i mandatari iscritti nell’elenco dei mandatari tenuto dall’Ufficio, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario, sono abilitati a rappresentare in ogni procedimento dinanzi all’Ufficio, ivi compresi i futuri procedimenti relativi ai disegni e modelli comunitari registrati. Lo speciale elenco di mandatari abilitati in disegni e modelli è invece riservato esclusivamente alle persone che non sono in possesso dei requisiti per essere iscritte nell’elenco dei mandatari abilitati di cui all’articolo 89 del regolamento sul mar- chio comunitario. Tale può essere il caso qualora la normativa nazionale pertinente preveda diverse categorie di mandatari abilitati a rappresentare esclusivamente per quanto concerne particolari diritti di proprietà industriale, ovvero qualora un mandatario abbia esercitato regolarmente dinanzi ad un ufficio nazionale in materia di disegni e modelli, ma non di marchi. Le persone che sono iscritte nello speciale elenco saranno unicamente abilitate a rappresentare terzi dinanzi all’Ufficio nell’ambito di procedimenti pertinenti a disegni e modelli comunitari (articolo 78, n. 2, del regolamento sui disegni e modelli comunitari). 4. L’Ufficio respingerà domande di iscrizione nello speciale elenco di mandatari abilitati in disegni e modelli, di cui all’articolo 78, n. 4, del regolamento sui disegni e modelli comunitari in tutti i seguenti casi: 2. — qualora il mandatario sia già iscritto nell’elenco dei mandatari abilitati tenuto dall’Ufficio, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario, ovvero 2. — qualora risulti evidente all’Ufficio che l’interessato è legittimato ad essere iscritto in tale elenco. Si tratta del caso in cui il competente ufficio nazionale certifica in tal senso a mezzo di dichiarazione individuale o in blocco, ovvero qualora l’interessato sia in possesso delle qualifiche professionali che lo rendano idoneo ad essere iscritto nell’elenco tenuto dall’Ufficio, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario (ad es. il Patentanwalt tedesco ed austriaco oppure l’agente de propiedad industrial spagnolo). 2. Tali persone non possono in nessun caso presentare domanda di iscrizione nello speciale elenco dei mandatari abilitati in disegni e modelli di cui all’articolo 78, n. 4, del regolamento sui disegni e modelli. 5. Le persone iscritte nello speciale elenco dei mandatari abilitati in di- SOMMARIO segni e modelli, di cui all’articolo 78, n. 4, del regolamento sui disegni e modelli comunitari, saranno radiate da tale elenco qualora venissero successivamente iscritte nell’elenco dei mandatari di cui all’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario. 6. 7. Gli avvocati non saranno iscritti nell’elenco dei mandatari abilitati tenuto dall’Ufficio, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario (vedi comunicazione n. 1/95 del presidente dell’Ufficio, del 18 settembre 1995, GU UAMI 1995, p. 18), né potranno essere iscritti nello speciale elenco di mandatari abilitati in disegni e modelli, di cui all’articolo 78, n. 4, del regolamento sui disegni e modelli comunitari. Le relative domande di iscrizione saranno respinte dall’Ufficio. I mandatari abilitati (ad eccezione degli avvocati) che non possiedono i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mandatari tenuto dall’Ufficio, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario, ma che tuttavia desiderassero figurare nello speciale elenco di cui all’articolo 78, n. 4, del regolamento sui disegni e modelli comunitari, sono pregati di astenersi dal presentare, per il momento, la propria domanda di iscrizione. Nel corso dell’anno, l’Ufficio fornirà ulteriori informazioni, in particolare per quanto concerne le condizioni e la procedura necessarie per il rilascio dell’apposito certificato da parte del competente ufficio nazionale della proprietà industriale. Wubbo de Boer Presidente DECISIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO (1) 31 luglio 2001 avente ad oggetto il ricorso proposto in esito al procedimento di opposizione B 42566 (domanda di marchio comunitario n. 81331) nel procedimento R 789/1999-2 (Lingua del procedimento: tedesco) Articolo 8, n. 1, lettera b), RMC Rischio di confusione – Identità dei servizi – Somiglianza dei marchi – Somiglianza visiva – Somiglianza concettuale – Somiglianza fonetica La Seconda Commissione di ricorso composta da K. Sundström (presidente e relatrice), J.F. Gormley (membro) e D.T. Keeling (membro) cancelliere: E. Gastinel A giudizio della Commissione di ricorso, i servizi tutelati dal marchio dell’opponente (organizzazione e intermediazione di viaggi) e i servizi rivendicati dal marchio oggetto della domanda, contro cui è diretta l’opposizione, sono estremamente simili, se non addirittura identici. Inoltre, la Commissione di ricorso concorda con la divisione Opposizione nel ritenere che i marchi, in relazione ai servizi in questione, siano talmente simili da determinare un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, n. 1, lettera b), RMC nel paese in cui il marchio anteriore è tutelato, ossia in Germania. La Commissione di ricorso concorda con la richiedente nel riconoscere che esistono differenze fonetiche tra i due marchi. Questi ultimi presentano tuttavia una somiglianza sul piano grafico e, inoltre, il grado maggiore di somiglianza va riscontrato per quanto riguarda il significato concettuale estremamente simile dei marchi. ha adottato la seguente Frosch Touristik GmbH Nymphenburger Straße 1 D-80335 Monaco di Baviera Germania richiedente e ricorrente Classe 39 – Agenzie viaggi; organizzazione di viaggi; trasporto persone. rappresentata da Zeiner & Zeiner, Calle Doctor Gadea 1, piso 14-E, E-03003 Alicante, Spagna contro Air Marin Flugreisen GmbH Kölnstraße 99/103 D-53111 Bonn Germania opponente e resistente rappresentata da Hansmann & Vogeser, Albert-Roßhaupter-Straße 65, D-81369 Monaco di Baviera, Germania Decisione Sintesi dei fatti 1 Con domanda depositata il 1º aprile 1996, la richiedente e ricorrente (in prosieguo: la «richiedente») chiedeva la registrazione del marchio denominativo AIR MARITIME come marchio comunitario per i seguenti prodotti e servizi (elenco modificato con lettere del 1° settembre 1997 e del 6 ottobre 1997) della classificazione internazionale di cui all’accordo di Nizza: Classe 16 – Stampati, in particolare prospetti, cataloghi, opuscoli e libri relativi a viaggi e al settore turistico. Classe 42 – Ristorazione; alloggi temporanei; alberghi, foresterie, ristoranti; intermediazione di appartamenti per le vacanze (locazione). 2 La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 14/98 del 2 marzo 1998. 3 Con lettera del 27 maggio 1998, l’opponente e resistente (in prosieguo: l’«opponente») presentava opposizione contro la registrazione del marchio comunitario. L’opposizione si basava sulla registrazione in Germania del marchio nazionale anteriore air marin (1) Questa decisione ha formato oggetto di un ricorso al Tribunale di primo grado delle Comunità europee l’8 ottobre 2001 (T-257/01). (A 47 157/39 Wz; data di deposito: 26 ottobre 1989; data di registrazione: 11 novembre 1992), relativo ai seguenti servizi: SOMMARIO Classe 39 – Organizzazione e intermediazione di viaggi 4 L’opposizione non si riferiva a tutti i prodotti e servizi rivendicati nella domanda, bensì solo ai seguenti servizi compresi nella classe 39: «Agenzie di viaggi, organizzazione di viaggi, trasporto persone». Nell’opposizione si faceva valere l’esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, n. 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC») (GUCE 1994, L 11, pag. 1; GU UAMI n. 1/1995, pag. 52). 5 Dopo aver ricevuto le osservazioni delle parti, la divisione Opposizione adottava in data 22 settembre 1999 la decisione n. 795/1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale accoglieva l’opposizione e respingeva la registrazione del marchio n. 81331 per i servizi «Agenzie di viaggi, organizzazione di viaggi, trasporto persone», ponendo inoltre le spese del procedimento a carico della richiedente. 6 La divisione Opposizione motivava la decisione impugnata adducendo in sostanza le seguenti considerazioni: — i servizi tutelati dal marchio anteriore comprendono tutti i servizi controversi rivendicati nella domanda di registrazione. In considerazione dell’evidente identità dei prodotti, non è necessario applicare criteri eccessivamente restrittivi per valutare il grado di somiglianza tra i segni. — Benché i marchi a confronto non siano simili sul piano fonetico, essi presentano una notevole somiglianza sul piano concettuale. La parola «Air», termine inglese per aria, viene compresa dal consumatore tedesco medio. Secondo il dizionario DUDEN – Die deutsche Rechtschreibung, i termini «Marin» e «Maritim» significano rispettivamente: «Marin»: «… zum Meer gehörend» («che appartiene al mare») e «Maritim»: «… das Meer betreffend» («attinente al mare»). La lettera finale «e», aggiunta nella parola «Maritime», non ne modifica il significato. Dal punto di vista semantico, in entrambi i marchi vi è un richiamo sia all’aria sia al mare, che viene anch’esso compreso dal consumatore tedesco medio. — Tra i due segni vi è inoltre una certa somiglianza dal punto di vista grafi- co. La prima parola «Air» è identica in entrambi i marchi. I due termini che seguono, rispettivamente «Marin» e «Maritime», hanno le medesime lettere iniziali «M-A-R-I». Le differenze presenti nella parte finale dei due segni non sono sufficienti. È noto che il consumatore medio presta maggiore attenzione alla parte iniziale della parola. 7 Con atto pervenuto all’Ufficio in data 23 novembre 1999, la richiedente proponeva un ricorso avverso tale decisione, allegando ad esso direttamente anche la memoria contenente i relativi motivi. 8 Con lettera dell’11 febbraio 2000, l’opponente presentava le proprie osservazioni sul ricorso. Argomenti delle parti 9 Gli argomenti della richiedente possono essere in sostanza riassunti nel seguente modo: — indipendentemente dall’identità o dalla somiglianza esistente tra i servizi a confronto, alla luce delle evidenti discordanze grafiche e fonetiche, la differenza tra i marchi sarebbe tale da escludere un rischio di confusione in Germania. — La parola «Air» non avrebbe carattere distintivo quando viene usata per designare un’agenzia di viaggi o un’impresa che organizza viaggi aerei. Per distinguere un marchio dall’altro, i potenziali consumatori dei servizi contrassegnati dai due marchi ricorrerebbero soprattutto al secondo elemento, ossia i termini «Maritime» e, rispettivamente, «Marin». Anche se non si condividesse la tesi secondo cui il termine «Air», usato nel contesto dei servizi di cui alla classe 39, non ha carattere distintivo, il termine in questione non costituirebbe comunque l’elemento caratterizzante di entrambi i marchi. — Sul piano fonetico, le parole «Maritime» e «Marin» non sarebbero simili. Mentre la parola «Marin» consterebbe soltanto di cinque lettere, il termine «Maritime» sarebbe composto da otto lettere. Inoltre, la parola «Marin» si comporrebbe soltanto di due sillabe, mentre il termine «Maritime» ne conterebbe tre o quattro, a seconda che sia o no pronunciata la «e» finale. Anche la sequenza delle vocali nelle due parole sarebbe dissimile e l’accento cadrebbe su sillabe diverse. I due marchi coinciderebbero soltanto per quanto riguarda la prima sillaba «MA». — Anche sul piano grafico vi sarebbero notevoli differenze, in special modo ove si considerino le ultime quattro lettere della parola «Maritime», che sarebbero diverse. L’impressione visiva complessiva suscitata dai due segni sarebbe diversa, soprattutto per via della lunghezza del tutto dissimile delle parole. — Alle parole «Marin» e «Maritime» verrebbero attribuiti significati diversi, specialmente in francese. Mentre il marchio «Marin» richiamerebbe alla mente un marinaio, il termine «Maritime» si riferirebbe a tutto ciò che ha a che vedere con la costa. Sarebbe senz’altro vero che anche la costa è un concetto collegato al mare, tuttavia per compiere tali associazioni mentali sarebbe necessario un ragionamento, il quale escluderebbe la possibilità che i due marchi siano confusi in quanto l’interessato riconoscerebbe comunque le due parole come termini distinti. Il contenuto semantico delle parole «Maritime» e «Marin» non sarebbe di immediata comprensione. Le due parole, riportate in questa forma, non apparterrebbero alla lingua d’uso corrente in Germania e potrebbero tutt’al più venire considerate come parole straniere. Nessuno dei due segni sarebbe portatore di un significato comune, conosciuto ai più, tale da dare adito a un rischio di confusione. — Per natura, non si dovrebbero nutrire eccessive aspettative nei confronti dell’attenzione del consumatore. Tuttavia, con riferimento ai servizi considerati, il grado di attenzione sarebbe generalmente superiore alla media. I consumatori acquisterebbero i servizi di una compagnia aerea o, più in generale, di un’impresa che offre servizi rientranti nella classe 39 soltanto dopo un attento esame preventivo. Non si tratterebbe, in questo caso, di un qualsiasi prodotto di uso quotidiano. La richiedente chiede l’annullamento della decisione impugnata e il rigetto SOMMARIO dell’opposizione. Essa chiede inoltre la fissazione di una data per la trattazione orale. 13 L’articolo 8 RMC, recante la rubrica «Impedimenti relativi alla registrazione», recita: «1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione: «1. … «1. b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. 10 L’opponente adduce in sostanza i seguenti argomenti: — i servizi compresi nella classe 39, rivendicati nella domanda di registrazione, sarebbero sostanzialmente identici a quelli tutelati dal marchio dell’opponente. — Gli interessati presterebbero attenzione all’identico elemento «Air». — I termini «Marin» e «Maritime» sarebbero sostanzialmente identici. «Marin» significherebbe «appartenente al mare; di, del mare …». «Maritime» avrebbe il medesimo significato. — Vi sarebbe una somiglianza grafica e fonetica poiché i marchi si comporrebbero di un’identica sequenza di lettere «A-I-R-M-A-R-I». — Dato che, quanto più aumenta la lunghezza della parola, tanto meno l’attenzione auditiva si soffermerebbe sulle sillabe/consonanti finali, rispetto alla sequenza iniziale delle lettere, non si potrebbe escludere con sufficiente certezza nemmeno un rischio di confusione fonetica – specie in considerazione della fugacità del ricordo serbato nella memoria dei consumatori. Motivazione 11 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU CE 1995, L 303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/1995, pag. 258), ed è pertanto ammissibile. 12 Nel caso in esame, la questione da decidere è se la registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo «AIR MARITIME» debba essere rifiutata in quanto sussista un rischio di confusione con il marchio «air marin» dell’opponente. «1. …» 14 Il rischio di confusione deve essere accertato sulla scorta di una valutazione globale della somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei marchi di cui trattasi, valutazione che deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi [v. sentenza della Corte di giustizia 11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabèl B.V. / Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ‘Sabèl Puma’, punto 23, (Racc. pag. I-6191; GU UAMI n. 1/98, pag. 79)]. 15 La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [v. sentenza della Corte di giustizia 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer Inc., già Pathe Communications Corporation, ‘Canon’, punto 17 (Racc. pag. I-5507, GU UAMI n. 12/98, pag. 1406)]. 16 A giudizio della Commissione di ricorso, i servizi tutelati dal marchio dell’opponente (organizzazione e intermediazione di viaggi) e i servizi rivendicati nella domanda di registrazione, contro cui è diretta l’opposizione, sono estremamente simili, se non addirittura identici. La richiedente stessa non contesta l’identità o quantomeno la somiglianza dei servizi a confronto. 17 Inoltre, la Commissione di ricorso concorda con la divisione Opposizione nel ritenere che i marchi, in riferimento ai servizi in questione, siano talmente simili da determinare un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, n. 1, lettera b), RMC nel paese in cui il marchio anteriore è tutelato, ossia in Germania. 18 La richiedente argomenta che, nel comparare i due marchi, non si deve tener conto del termine «Air» figurante in entrambi. A suo parere, il consumatore tedesco medio ricollegherebbe alla parola inglese «Air» il significato di «aria», con la conseguenza che il termine non avrebbe alcun carattere distintivo. La Commissione di ricorso non può accogliere siffatto argomento. A giudizio di questa Commissione, è bensì vero che il consumatore medio che si avvale dei servizi in questione e che prenota ad esempio una vacanza presterà un’attenzione maggiore rispetto a quella che suole prestare quando acquista oggetti di uso quotidiano. A tale consumatore, il significato della parola «Air» risulterà chiaro. Tuttavia, nel caso della parola «Air» si tratta di un termine inglese al quale, secondo la Commissione, non può essere negato un certo carattere distintivo se si fa riferimento a un consumatore tedesco. Bisogna inoltre tener presente che solitamente il consumatore non sottopone il marchio ad un’analisi dettagliata, né esamina singolarmente i suoi componenti. È pertanto necessario considerare l’impressione complessiva che il marchio produce e confrontare quindi i marchi «AIR MARITIME» e «air marin». 19 La Commissione di ricorso concorda con la richiedente nel riconoscere che esistono differenze fonetiche tra i due marchi. Queste ultime sono date, in particolare, dal diverso numero di sillabe nonché dalla differente accentazione dei termini «marin» e «Maritime». SOMMARIO 20 I marchi presentano tuttavia una somiglianza sul piano grafico. Il primo elemento dei due marchi, la parola «Air», è identico. Gli altri elementi, rispettivamente «Marin» e «Maritime», iniziano con le medesime quattro lettere, che nella parola «Marin» costituiscono la parte prevalente e nel termine «Maritime» coprono metà della parola. È pur vero che la lunghezza del secondo termine è diversa, tuttavia, alla luce dell’impressione complessiva suscitata sul piano grafico dall’identità di una parte prevalente dei due marchi, ossia «A-I-R M-A-R-I», non si può negare l’esistenza di una somiglianza grafica. 21 Peraltro, la somiglianza maggiore tra i due marchi si riscontra sul piano concettuale. La parola «marin» significa: «zum Meer gehörend, aus dem Meer stammend, im Meer lebend» («che appartiene al mare, che proviene dal mare, che vive nel mare»), mentre il termine «maritim» ha il significato di: «das Meer betreffend, das Seewesen betreffend» («attinente al mare, attinente alla marina») (Duden, Das Fremdwörterbuch, Mannheim 1997). A giudizio della Commissione, al consumatore tedesco medio dei servizi di cui trattasi nel presente procedimento è chiaro il significato di questi due termini. La «-e» posta alla fine della parola «Maritime» non influenza il consumatore in misura tale da impedirgli di riconoscere il significato della parola. Come ha giustamente riconosciuto anche la richiedente, il consumatore che si avvale dei servizi di cui trattasi nel presente procedimento presta in genere maggiore attenzione di quanto non faccia quando acquista, ad esempio, un prodotto di uso quotidiano. Inoltre, data la somiglianza tra i due termini finali dei marchi, ossia rispettivamente «Marin» e «Maritime», e il termine tedesco «Marine», l’associazione con il mare sarà immediata. Il consumatore tedesco desumerà il significato del termine anche basandosi su altre combinazioni di parole particolarmente comuni nella lingua tedesca, come ad esempio l’aggettivo «marineblau» che indica il colore blu scuro del mare. 22 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, e tenuto conto del fatto che, data l’interdipendenza tra i segni e i servizi a confronto, nel caso di specie non è necessario un elevato grado di somiglianza dei marchi, per via della notevole somiglianza o identità dei servizi, la Commissione ritiene che sussista un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, n. 1, lettera b), RMC. DECISIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO 2 agosto 2001 nel procedimento R 447/1999 -2 23 La richiesta della richiedente concernente la fissazione di una data per la trattazione orale non può essere accolta, in quanto la Commissione disponeva di informazioni sufficienti per pervenire alla decisione. Sulle spese 24 Poiché nel presente procedimento il ricorso della richiedente non è stato accolto e la decisione impugnata della divisione Opposizione, favorevole all’opponente, è stata confermata, le spese sostenute dall’opponente nel procedimento di ricorso vanno poste a carico della richiedente, conformemente all’articolo 81, n. 1, RMC. La divisione Opposizione ha già statuito in merito alle tasse e alle spese sostenute nel procedimento di opposizione. Dispositivo Per questi motivi la Commissione così decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiedente sopporterà l’onere delle spese sostenute dall’opponente nel procedimento di ricorso. (Lingua del procedimento: inglese) Articolo 44, n. 2, RMC – Articolo 8, n. 1, lettera b), RMC Modificazione della domanda La questione da decidere è se, nelle circostanze del caso di specie, la modifica del marchio riprodotto nel modulo di domanda, da «VALENTINE CLAVEROL» a «VALENTI CLAVEROL», comporti una modifica sostanziale del marchio oppure una semplice rettificazione di un errore (manifesto), che non altera sostanzialmente il marchio. Le modifiche o le rettifiche di un marchio dopo il deposito dello stesso sono ammissibili solo in circostanze limitate ed eccezionali. Ciò al fine di non arrecare pregiudizio ad eventuali terzi. Sul piano visivo, la differenza tra i due marchi in esame riguarda due lettere, ossia «NE». La soppressione delle ultime due lettere di una parola, in generale, ha un impatto notevole sull’impressione visiva suscitata dalla stessa. Nel caso in esame, la Commissione di ricorso ritiene che la modifica del primo termine rimanga visibile, nonostante il fatto che la parola modificata sia seguita da un secondo termine, la parola «CLAVEROL». Inoltre, la parola «VALENTINE» ha un significato specifico. Essa corrisponde ad un nome proprio di persona ed è probabilmente nota alla maggioranza della popolazione dell’Unione europea. Per contro, la parola «VALENTI» non dovrebbe verosimilmente ingenerare alcuna associazione diretta nella popolazione della maggior parte dei paesi dell’Unione europea, anche se tale parola, quantomeno in Italia e in Spagna, corrisponde ad un nome proprio di persona o a un cognome. Per quanto riguarda i riferimenti ad altre decisioni, la Commissione constata che tali decisioni non sono pertinenti nel presente procedimento. Il concetto di somiglianza tra i marchi, di cui all’articolo 8, n. 1, lettera b), RMC, si basa su criteri diversi da quelli di cui all’articolo 44, n. 2, RMC. Josep Claverol Limited Bouverie House, First Floor 154 Fleet Street Londra EC4A 2DQ Regno Unito ricorrente SOMMARIO rappresentata da Berwin Leighton Paisner, Bouverie House, First Floor, 154 Fleet Street, Londra EC4A 2DQ, Regno Unito avente ad oggetto il ricorso relativo alla domanda di marchio comunitario n. 1058858 La Seconda Commissione di ricorso composta da K. Sundström (presidente e relatore), J.F Gormley (membro) e D.T. Keeling (membro) cancelliere: E. Gastinel ha adottato la seguente Decisione Sintesi dei fatti 1 Con domanda presentata il 29 gennaio 1999, la Josep Claverol Limited (in prosieguo: la «ricorrente») chiedeva la registrazione del marchio denominativo VALENTINE CLAVEROL per prodotti e servizi compresi nelle classi 9, 16, 41 e 42. 2 Con lettera in data 4 marzo 1999 (pervenuta all’Ufficio l’11 marzo 1999), la ricorrente segnalava all’esaminatore che la domanda avrebbe dovuto essere presentata per «VALENTI CLAVEROL» e non per il marchio riportato al precedente punto 1. La ricorrente chiedeva una rettificazione del marchio. La giustificazione addotta per tale errore consisteva nel fatto che le istruzioni relative al deposito della domanda erano state fornite per telefono e l’agente incaricato le aveva udite in modo inesatto. La ricorrente osservava che ciò doveva considerarsi come un errore manifesto e che pertanto l’Ufficio avrebbe potuto rettificarlo ai sensi dell’articolo 44, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC») (GU CE 1994 L 11, pag. 1; GU UAMI n. 1/95, pag. 52). 3 Con lettera in data 7 maggio 1999, l’esaminatore informava la ricorrente che la rettificazione del marchio era possibile solo se essa non avesse alterato il marchio in maniera sostanziale. La modifica non poteva essere accettata in quanto il marchio depositato in data 29 gennaio 1999 suscitava l’impressione di essere costituito da un nome di perso- na e da un cognome. Il marchio rettificato, invece, non suscitava la stessa impressione, dal momento che VALENTI non corrispondeva ad un nome proprio di persona e, conseguentemente, CLAVEROL non sarebbe stato percepito come un cognome. VALENTI CLAVEROL sarebbe quindi stato inteso come un marchio costituito da due parole di fantasia. 4 Il 10 maggio 1999 la ricorrente informava l’esaminatore del fatto che VALENTI era un nome proprio di persona. Pertanto, VALENTI CLAVEROL si presentava come un nome e cognome. 5 Con lettera dell’8 giugno 1999, l’esaminatore comunicava alla ricorrente la propria decisione di rigetto della domanda di modifica. L’esaminatore faceva riferimento ai motivi già indicati nella precedente lettera del 7 maggio 1999 aggiungendo, in risposta agli argomenti della ricorrente, che: — VALENTI non costituiva un nome proprio di persona in nessuna lingua europea. Pertanto, il marchio rettificato non poteva più essere considerato come un nome e cognome. — La modifica richiesta alterava il marchio sul piano visivo e su quello fonetico. — La modifica del marchio comportava un’alterazione dello stesso dal punto di vista concettuale. VALENTI CLAVEROL conferiva al marchio una connotazione italiana o latina, non suscitata dal marchio VALENTINE CLAVEROL. 6 Il 3 agosto 1999 la ricorrente proponeva un ricorso avverso la decisione impugnata, depositando la memoria contenente i relativi motivi il 4 ottobre 1999. Motivi del ricorso 7 Nella memoria contenente i motivi del ricorso, la ricorrente ribadiva in ampia misura la posizione già espressa nelle proprie precedenti lettere del 4 marzo 1999 e del 10 maggio 1999. Gli argomenti della ricorrente possono essere riassunti come segue: — VALENTI sarebbe un nome proprio o di battesimo di origine catalana. — Nella decisione 12 ottobre 1998, n. 82/1998, la divisione Opposizione avrebbe stabilito che «VALENTI» era da considere come un nome pro- prio di persona o come un cognome. — «VALENTI» sarebbe il nome di un famoso fotografo andorrano, parente del titolare della società ricorrente. — Nella suddetta decisione n. 82/1998, la divisione Opposizione avrebbe inoltre affermato che il marchio dell’opponente «VALENTINO» era estremamente simile all’elemento verbale «VALENTI» contenuto nella domanda di marchio comunitario oggetto dell’opposizione. Tale decisione avrebbe valore di precedente nel presente ricorso, poiché tra i marchi «VALENTINE» e «VALENTI» vi sarebbe una differenza fonetica più ridotta che non tra «VALENTINO» e «VALENTI». — L’esaminatore avrebbe concentrato la propria attenzione sulle lievi differenze tra «VALENTINE» e «VALENTI», mentre il raffronto avrebbe dovuto essere effettuato tra il marchio depositato «VALENTINE CLAVEROL» nel suo complesso e la sua modifica richiesta in «VALENTI CLAVEROL». La differenza sul piano fonetico e visivo sarebbe esigua e il primo nome, in teoria, scomparirebbe allorché i marchi sono comparati nel loro complesso. — A sostegno degli argomenti addotti per l’accoglimento della sua domanda di modifica, la ricorrente ha richiamato le decisioni 24 marzo 1999, procedimento R 219/1998-1, TELEYE, e 27 novembre 1998, procedimento R 142/1998-3, COMM CONTRAL. Motivazione 8 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in prosieguo: «RE») (GU CE 1995 L 303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/95, pag. 258), ed è pertanto ammissibile. 9 L’articolo 44, n. 2, RMC, nella parte qui rilevante, così dispone: «La domanda di marchio comunitario può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente, solo per rettificare il nome e l’indirizzo del richiedente, errori di espressione o di trascrizione o errori manifesti, purché tale rettifica SOMMARIO non alteri in misura sostanziale l’identità del marchio e non estenda l’elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche riguardano la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti o servizi, e quando queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, questa è pubblicata come modificata». 10 La questione da decidere è se, nelle circostanze del caso di specie, la modifica del marchio riprodotto nel modulo di domanda, da «VALENTINE CLAVEROL» a «VALENTI CLAVEROL», comporti una modifica sostanziale del marchio oppure la semplice rettificazione di un errore (manifesto), che non altera sostanzialmente il marchio. 11 Per quanto riguarda la valutazione degli errori e, in particolare, degli errori manifesti, la Commissione condivide l’interpretazione enunciata nelle dichiarazioni congiunte del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee iscritte nel verbale della sessione del Consiglio relativa all’adozione del regolamento n. 40/94, il 20 dicembre 1993 (pubblicate nella GU UAMI n. 5/96, pag. 613), secondo la quale per errori manifesti «occorr(e) intendere gli errori la cui rettifica sia tanto evidente che nessun altro testo all’infuori di quello rettificato abbia potuto essere previsto». 12 Le modifiche o le rettifiche di un marchio dopo il deposito dello stesso sono ammissibili solo in circostanze limitate ed eccezionali. Ciò al fine di non arrecare pregiudizio ad eventuali terzi (v. decisioni 16 novembre 1998, procedimento R 117/1998-1, BLUEWATER/BLUE WATER, punto 13; 27 novembre 1998, procedimento R 142/1998-3, COMM CONTRAL, punto 11; 14 febbraio 2000, procedimento R 196/1998-2, RANIER, punto 12). 13 Sul piano visivo, la differenza tra i due marchi in esame riguarda due lettere, ossia «NE». La prima parola del marchio originariamente presentato avrebbe dovuto essere modificata da «VALENTINE» a «VALENTI». La Commissione di ricorso non condivide la tesi della ricorrente secondo cui tali lettere non sarebbero evidenti nel marchio e la loro cancellazione avrebbe uno scarso impatto sull’impressione visiva generale suscitata dal marchio stesso. La soppressione delle ultime due lettere di una parola, in generale, ha un impatto notevole sull’impressione visiva suscitata dalla stessa. La modifica potrebbe essere meno rilevante laddove la parola da modificare apparisse unitamente ad una o più parole o elementi figurativi. Nel caso in esame, la Commissione ritiene che la modifica del primo termine rimanga visibile, nonostante il fatto che la parola modificata sia seguita da un secondo termine, la parola «CLAVEROL». 14 L’importanza di una o più lettere nell’ambito di una parola è in larga misura collegata alle regole ortografiche e di pronuncia delle diverse lingue, ed è noto che le undici lingue ufficiali dell’Unione europea differiscono sotto tale aspetto. L’assenza delle lettere «NE» sarà maggiormente percepibile in alcune lingue, come ad esempio il tedesco, che non in altre, come ad esempio il francese, con una conseguente alterazione dell’aspetto del marchio denominativo e della sua pronuncia. 15 Inoltre, la parola «VALENTINE» ha un significato specifico. Essa corrisponde ad un nome proprio di persona ed è probabilmente nota alla maggioranza della popolazione dell’Unione europea. Per contro, la parola «VALENTI» non dovrebbe verosimilmente ingenerare alcuna associazione diretta nella popolazione della maggior parte dei paesi dell’Unione europea, anche se tale parola, quantomeno in Italia e in Spagna, corrisponde ad un nome proprio di persona o a un cognome. Inoltre, il termine «CLAVEROL» isolato verrà percepito vuoi come una parola di fantasia vuoi come un cognome francese. Ne consegue che parti della popolazione dell’Unione europea percepiranno il marchio «VALENTINE CLAVEROL» come un nome e cognome francese e «VALENTI CLAVEROL» come un nome e cognome spagnolo o italiano, oppure come due termini di fantasia. La Commissione di ricorso ritiene che, allorché il significato di un marchio a seguito di una modifica risulta alterato, tale modifica sia di carattere sostanziale. 16 Per quanto riguarda il riferimento alle decisioni R 219/1998-1, TELEYE, e R 142/1998-3, COMM CONTRAL, la Commissione constata che tali decisioni non sono pertinenti nel presente procedimento. La Commissione deve considerare nel merito la decisione impugnata in ciascun procedimento, senza poterla, per motivi pratici, comparare con tutte le altre decisioni adottate in relazione ad altre domande. 17 Inoltre, la Commissione di ricorso constata che il concetto di somiglianza tra i marchi, di cui all’articolo 8, n. 1, lettera b), RMC, si basa su criteri diversi da quelli di cui all’articolo 44, n. 2, RMC. Il fatto che due marchi siano stati ritenuti simili ai sensi dell’articolo 8, n. 1, lettera b), RMC, in generale, ha poca rilevanza quando si tratta di decidere se la modifica o la rettifica richieste per un marchio abbiano carattere sostanziale. 18 Atteso quanto sopra, la Commissione ritiene che la modifica richiesta alteri in maniera sostanziale il marchio, con la conseguenza che non viene soddisfatto uno dei due requisiti necessari per l’accoglimento dell’istanza di modifica di un marchio ai sensi dell’articolo 44, n. 2, RMC. Ne consegue che la modifica del marchio riprodotto nella domanda di registrazione non può essere concessa. Dispositivo Per questi motivi, la Commissione così decide: Il ricorso è respinto. SOMMARIO DECISIONE DELLA TERZA COMMISSIONE DI RICORSO 5 dicembre 2001 nel procedimento R 711/1999-3 (Lingua del procedimento: tedesco) Articolo 27 RMC – Articolo 26, n. 1, lettera d), RMC – Articolo 7, n. 1, lettera a), RMC - Articolo 7, n. 1, lettera b), RMC – Articolo 4 RMC – Regola 3, n. 2, RE – Regola 3, n. 3, RE Marchio olfattivo – Riproduzione grafica – Carattere distintivo – Data di deposito 1 Nel caso di specie, il requisito della riproduzione del marchio olfattivo del quale è richiesta la registrazione deve ritenersi soddisfatto e la data di deposito deve pertanto essere concessa. Tuttavia, dall’esame del marchio sotto il profilo degli impedimenti assoluti alla registrazione emerge che il marchio, pur essendo in abstracto idoneo alla registrazione, è privo di qualsiasi carattere distintivo concreto. 2 Il requisito giuridico della riproduzione del marchio è inteso a determinare, tra l’altro, l’oggetto specifico della tutela attribuita al marchio medesimo, a partire dalla data del deposito. Con riferimento ai marchi olfattivi, tale requisito non trova una definizione specifica né nel regolamento sul marchio comunitario né all’interno del regolamento di esecuzione. Ogni riproduzione del marchio nel registro deve essere completa, chiara, precisa ed obbiettiva. Nel caso dei marchi olfattivi, tali requisiti di completezza, chiarezza, precisione ed obiettività risultano raramente soddisfatti in un marchio, dato che un odore si compone normalmente di un certo numero di elementi chimici che ne determinano la connotazione, è evanescente, percepito in modo soggettivo e, più in generale, non è riproducibile a parole in modo perfetto. Nondimeno, non si può escludere a priori che, in casi eccezionali, un odore possa essere riprodotto in modo completo, chiaro, preciso e obiettivo. 3 Tale è per l’appunto il caso dell’«aroma di lamponi», ovvero l’odore che emana da questo frutto rossiccio della specie bacca (drupa). Una descrizione a parole del segno costituisce una riproduzione idonea a trasmettere un messaggio chiaro e invariabile, posto che l’aroma dei lamponi è un odore unico e puro. Non può ritenersi convincente, secondo la Commissione, l’ar- gomento contrario secondo cui si tratterebbe di un odore incerto in quanto potrebbe essere percepito diversamente in funzione di diversi fattori, come ad esempio la concentrazione e la quantità, la temperatura, il mezzo di erogazione, le essenze impiegate, ecc., come pure per via di fattori soggettivi quali la memoria. Tali argomenti valgono infatti per qualsiasi tipo di marchio. 4 La prescrizione relativa alla «riproduzione del marchio» da depositarsi unitamente alla domanda di registrazione deve essere interpretata alla luce di un intendimento del legislatore comunitario favorevole all’apertura verso forme innovative di marchio. 5 Registrabilità del marchio: articolo 7, n. 1, lettera a), RMC, in combinato disposto con l’articolo 4 RMC - Non rientra tra i presupposti per la registrazione del marchio il fatto che lo stesso sia direttamente riproducibile graficamente, come nel caso del marchio denominativo o figurativo. In determinate circostanze, può essere altresì sufficiente che il marchio sia descrivibile indirettamente, perlomeno qualora la forma desiderata per lo stesso non possa, per sua stessa natura, venire riprodotta direttamente a parole o con immagini, come nel caso dei marchi sonori od olfattivi (ad esempio, una riproduzione di una nota). dererà l’aroma di lamponi alla stregua di uno dei numerosi tentativi dell’industria di rendere l’odore di tali prodotti meno sgradevole. Egli sarà portato a considerare questo aroma come una sorta di miglioramento d’immagine del prodotto in questione, al pari di un elemento decorativo, e non come un segno avente la funzione precipua di indicarne l’origine e distinguerlo dagli altri prodotti. MYLES LIMITED Grosvenor House, 66/67 Athol Street Douglas, Isola di Man IM99 1XJ British Isles UNITED KINGDOM ricorrente rappresentata da SCHÜTZ & PARTNER, Schottenring 16, Börsengebäude, A-1010 Vienna, Austria avente ad oggetto il ricorso relativo alla domanda di marchio comunitario n. 001222090 La Terza Commissione di ricorso composta da S. Sandri (presidente e relatore), A. Bender (membro) e Th. Margellos (membro) cancelliere: E. Gastinel 6 Carattere distintivo concreto: articolo 7, n. 1, lettera b), RMC - I criteri per valutare il carattere distintivo dei marchi olfattivi non si differenziano da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Occorre peraltro tener conto del fatto che il modo di percepire i marchi olfattivi da parte degli ambienti commerciali di riferimento è distinto da quello dei marchi denominativi. Possono essere considerati alla stregua di marchi solo quei segni che abbiano caratteristiche di spazialità e siano percepibili indipendentemente dal prodotto, del quale rappresentano una qualità. Questa relazione tra prodotti e marchi deve essere stabile e duratura, così che la scelta di acquisto avvenga sempre rispetto a un marchio che conserva inalterato il proprio stato. 7 Nel caso di specie, il consumatore non percepisce l’aroma di lamponi in modo separato dai prodotti. L’aggiunta di un aroma di lamponi a combustibili quali il gasolio da autotrazione o da riscaldamento è analoga alla profumazione di locali maleodoranti mediante spray ambientali. Il consumatore consi- ha adottato la seguente Decisione Sintesi dei fatti 1 Con domanda pervenuta all’Ufficio il 28 giugno 1999, la ricorrente chiedeva la registrazione del seguente marchio olfattivo: L’aroma di lamponi per i seguenti prodotti: Classe 4: «combustibili, inclusi carburanti per autotrazione, in particolare gasolio per riscaldamento, combustibili e carburante». La richiedente includeva nella domanda la seguente descrizione del marchio: «Il marchio è costituito dall’aroma, ossia dall’odore dei lamponi, applicato ai prodotti indicati». 2 Con decisione 1º ottobre 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), l’esaminatore rifiutava l’attribuzione di una data di deposito a norma del com- SOMMARIO binato disposto degli articoli 27, 26, n. 1, lettera d), e 4 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC») e della regola 3, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in prosieguo: «RE»), adducendo i seguenti motivi. — Dall’esame della domanda è emerso che non consta alcuna riproduzione del marchio, per cui la domanda non può essere trattata come una domanda di marchio comunitario. L’articolo 4 RMC enuncia uno dei principi fondamentali del sistema del marchio comunitario, in forza del quale il segno richiesto deve poter essere riprodotto graficamente. — In forza del combinato disposto degli articoli 27 e 26, n. 1, lettera d), RMC, la riproducibilità del marchio è uno dei requisiti per l’attribuzione di una data di deposito. La regola 3 RE stabilisce che, per i marchi che sono di un tipo diverso dai marchi denominativi, la riproduzione del marchio deve essere separata dal testo della domanda su un foglio distinto. In aggiunta alla riproduzione, la domanda può altresì contenere una descrizione del marchio in parole. — Una domanda di marchio deve fin dall’inizio essere assolutamente chiara, in modo da rendere riconoscibile l’oggetto della tutela conformemente all’intendimento del richiedente. — La decisione della Seconda Commissione di ricorso 11 febbraio 1999, procedimento R 156/1998-2, «Odore di erba appena tagliata « (GU UAMI n. 10/1999, pag. 1238), costituisce finora un’eccezione e ad essa si contrappone una serie di decisioni analoghe delle Commissioni di ricorso, quali ad esempio le decisioni 7 ottobre 1998, procedimento R 1/1998-2, «Marchio sonoro consistente in un clic»; 21. Gennaio 1998, procedimento R 4/1997-2, «Confezione sotto vuoto», e 12 febbraio 1998, procedimento R 7/1997-3, «Orange». 3 Avverso questa decisione, l’11 novembre 1999 la ricorrente presentava un ricorso. A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente adduce i seguenti argomenti: — la riproduzione del marchio, con l’ausilio dell’indicazione descrittiva «L’aroma di lamponi», sarebbe una riproduzione chiara che soddisfa il requisito di cui all’articolo 4 RMC. — La decisione della Seconda Commissione di ricorso nel procedimento R 156/1998-2, «Odore di erba appena tagliata », sarebbe intervenuta in un caso del tutto analogo al caso di specie. L’aroma di lamponi sarebbe un odore chiaramente distinguibile e riconoscibile da chiunque per diretta esperienza. L’aroma ricorderebbe il gusto gradevole dei lamponi, la raccolta dei lamponi in un bosco e così via. Pertanto, esso sarebbe altresì dotato di carattere distintivo. — La presente fattispecie non sarebbe comparabile con quelle delle altre decisioni indicate dall’esaminatore, in particolare perché queste ultime non si riferirebbero ad alcun marchio olfattivo. 4 Il ricorso è stato trasmesso all’esaminatore per la revisione pregiudiziale di cui all’articolo 60 RMC, per poi essere rinviato dinanzi alle Commissioni di ricorso in data 4 aprile 2000. 5 Per il resto, si fa rinvio ai documenti acquisiti al fascicolo, in particolare agli argomenti della ricorrente, che la Commissione ha preso in esame e posto a fondamento della presente decisione. Motivi 6 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 RMC, nonché alle regole 48 e 49 RE, ed è pertanto ammissibile. 7 Nel caso di specie, il requisito della riproduzione del marchio olfattivo del quale è richiesta la registrazione deve ritenersi soddisfatto e la data di deposito deve pertanto essere concessa. Tuttavia, dall’esame del marchio sotto il profilo degli impedimenti assoluti alla registrazione emerge che il marchio, pur essendo in abstracto idoneo alla registrazione, è privo di qualsiasi carattere distintivo concreto. Data di deposito e riproduzione del marchio richiesto, articolo26 RMC 8 Nel presente procedimento, la questione da decidere preliminarmente è se alla domanda di marchio comunitario possa essere attribuita una data di deposito. La prescrizione di forma minima affinché sia attribuita una data di deposito è, tra l’altro, che la «riproduzione» del marchio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 27 e 26, n. 1, lettera d), RMC, dev’essere esaminata ex officio dall’Ufficio, ai sensi dell’articolo 36, n. 1, lettera a), RMC e della regola 9, n. 1, lettera a), punto iv), RE. 9 Questa prescrizione della riproduzione del marchio quale requisito per l’attribuzione di una data di deposito è conforme al precetto della certezza del diritto in materia di registrazione nonché al principio del legittimo affidamento che da esso discende. Questa prescrizione è intesa a determinare, tra l’altro, l’oggetto specifico della tutela attribuita al marchio richiesto, a partire dalla data del deposito. Con riferimento ai marchi olfattivi, tale requisito non trova una definizione specifica né nel regolamento sul marchio comunitario né all’interno del regolamento di esecuzione. 10 Il punto di partenza per l’interpretazione è costituito dalla premessa che ogni riproduzione del marchio nel registro deve essere completa, chiara, precisa ed obettiva. Questa esigenza non è fine a sé stessa, ma è giustificata dalle necessità tecniche di un procedimento formale di registrazione. 11 La riproduzione deve innanzi tutto essere comprensibile ed abbracciare il marchio nel suo complesso. Essa deve inoltre essere chiara e precisa, in modo che sia possibile per l’Ufficio effettuare l’esame degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione, nonché pubblicare il marchio nel Bollettino dei marchi comunitari e procedere alla registrazione. Tale riproduzione deve inoltre essere univoca, in modo che il concorrente possa fare affidamento su una protezione del marchio sufficientemente certa e i giudici e le parti siano in grado di accertare e valutare ogni possibile violazione del diritto di marchi [decisione della Terza Commissione di ricorso 12 febbraio 1998, procedimento R 7/1997-3, «Orange», G.U. UAMI n. 7-8/1998 (versione tedesca) e n. 5/1998, pag. 641 (altre versioni)]. SOMMARIO 12 Ne consegue inoltre che vanno applicati criteri obiettivi, in base ai quali si possa sapere, senza incertezze, quale marchio sia effettivamente protetto. Come ha osservato in proposito l’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, non vi sono «organi di senso oggettivi e soggettivi (conclusioni nella causa C273/00, Ralph Sieckman, presentate il 6 novembre 2001). Il problema della soggettività e relatività della comunicazione è proprio della natura della percezione umana. Ogni tentativo di risolvere il problema in questo contesto deve tuttavia misurarsi anche con l’esigenza di certezza del diritto. 13 Il marchio deve essere comprensibile in sede di esame preliminare alla registrazione. Di regola, non è accettabile una riproduzione del marchio che richieda sforzi eccessivi o conoscenze particolari, proprie di uno scienziato o di un tecnico, per riconoscere di primo acchito dalla riproduzione depositata nel registro di quale segno si tratti. 14 Nel caso dei marchi olfattivi, tali requisiti di completezza, chiarezza, precisione ed obiettività risultano raramente soddisfatti in un marchio, dato che un odore si compone normalmente di un certo numero di elementi chimici che ne determinano la connotazione, è evanescente, è percepito in modo soggettivo e, più in generale, non è riproducibile a parole in modo perfetto. Nondimeno, non si può escludere a priori che, in casi eccezionali, un aroma possa essere riprodotto in modo completo, chiaro, preciso e obiettivo. 15 Tale è il caso dell’»aroma di lamponi», cioè dell’odore proveniente da questi frutti rossicci di cespuglio, raccolti e coltivati fin da tempi remoti. L’odore dei lamponi è chiaro e preciso. È pur vero che l’odore di lampone è talvolta identificato col suo gusto, e si deve tener presente che la richiedente non ha chiesto la registrazione di un marchio di gusto. Per di più, l’odore di lampone allo stato naturale è più debole di quello allo stato di purea. 16 Tuttavia, l’odore di lampone non rimane vago e impreciso ed è sempre riconoscibile grazie al riferimento al frutto. Non resta alcuno spazio per una interpretazione soggettiva da parte del consumatore o dell’Ufficio. Una descrizione a parole del segno costituisce un riproduzione idonea a trasmettere un messaggio chiaro e invariabile, posto che l’aroma dei lamponi è un odore unico e puro. 17 Ciò differenza il caso di specie da altri casi precedenti, in cui ad esempio un marchio era costituito dall’odore della «cannella», dal momento che il consumatore può riconoscere questo odore o aroma quando lo ha percepito direttamente (cfr. decisione 16 giugno 2000 dell’Ufficio marchi del Regno Unito, confermata nel procedimento di ricorso dalla decisione 19 dicembre 2000, Marchio n. 2000169, RPC, 2001, 575). Nel caso dell’«Odore di erba appena tagliata», l’odore non ha origine dall’erba stessa, la cui varietà non viene meglio precisata, bensì dall’effetto del taglio, che deve essere per di più fresco e dunque deve intervenire durante un breve periodo di tempo, non ben precisato nella descrizione. Nel caso del marchio olfattivo relativo alla sostanza chimica Methylcinamat, descritto come «balsamico-fruttato, con un leggero richiamo alla cannella» (v. questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia dal Bundesgerichtshof nella citata causa C-273/00, Ralph Sieckman), l’odore non è di per se stesso riconoscibile dal consumatore, in quanto deve essere prodotto attraverso una miscela di diversi componenti. In questo caso, una formula chimica rappresenta quindi soltanto la sostanza, non anche l’odore, che non risulta chiaro neanche dalla descrizione. 19 Non può ritenersi convincente, secondo la Commissione, l’argomento contrario secondo cui si tratterebbe di un odore incerto in quanto potrebbe essere percepito diversamente in funzione di diversi fattori, come ad esempio la concentrazione e la quantità, la temperatura, il mezzo di erogazione, le essenze impiegate, ecc., come pure per via di fattori soggettivi quali la memoria. Tali argomenti valgono infatti per qualsiasi tipo di marchio. Anche il significato di un marchio denominativo o sonoro può modificarsi, in funzione di fattori soggettivi, a seconda del contesto o dell’interpretazione, della percezione della sua grandezza e della sua collocazione. Ciò resta irrilevante nella misura in cui lo stesso marchio è chiaramente riprodotto nel registro. 20 Infine, il rinvio dell’esaminatore alla regola 3, n. 2, RE non è neanch’esso pertinente. La prescrizione relativa alla «riproduzione del marchio» da depositarsi unitamente alla domanda di registrazione conformemente alla regola 3 RE appare formulata con riferimento ai tipi tradizionali di marchi, come i marchi denominativi e quelli figurativi, e deve pertanto essere interpretata dall’Ufficio alla luce di un intendimento del legislatore comunitario, quale si evince dall’articolo 4 RMC, favorevole all’apertura verso forme innovative di marchio. Registrabilità del marchio: articolo 7, n. 1, lettera a), RMC in combinato disposto con l’articolo 4 RMC 18 La riproduzione non diviene imprecisa per il fatto che la richiedente, nella descrizione del marchio compiuta nella domanda, ha dichiarato che l’aroma deve essere ‘applicato’ ai prodotti rivendicati. L’applicazione del marchio ai prodotti è una delle possibili forme di utilizzazione di un marchio, alla stregua dell’applicazione di un marchio sulla confezione, del suo uso nella pubblicità, e così via. La descrizione del marchio nella domanda non deve essere intesa nel senso che si intenda proteggere un odore composito, ad esempio la mescolanza dell’odore di lamponi con quello del gasolio. Nella domanda viene rivendicato solamente l’aroma di lamponi. Il modo in cui questo marchio viene utilizzato, per esempio mischiandolo ad altri odori, è irrilevante ai fini della questione della determinatezza del marchio. 21 L’attribuzione di una data di deposito ai sensi degli articoli 26 e 27 RMC non significa tuttavia che il marchio richiesto debba per ciò solo essere pubblicato, quanto piuttosto che il marchio può ora essere ulteriormente esaminato dall’Ufficio, in particolare sotto il profilo degli impedimenti assoluti alla registrazione, conformemente al combinato disposto degli articoli 38 e 7 RMC. 22 È bensì vero che, formalmente, il ricorso è diretto soltanto contro la denegata concessione di una data di deposito. Tuttavia, i motivi addotti dall’Ufficio nella sua obiezione alla domanda e nella sua decisione di rigetto, come del resto quelli dedotti dalla richiedente davanti all’esaminatore e alla Commissione di ricorso, fanno riferimento anche al diniego di tutela del marchio. Pertanto, questa Commissione ritiene opportuno avvalersi della propria facoltà ai sensi dell’articolo 62, n. 1, RMC, SOMMARIO esercitando direttamente la competenza della divisione Esame (v. decisione della Terza Commissione di ricorso 12 febbraio 1998, procedimento R 7/97-3, «Orange», punto 16; sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 1999, causa T-163/98, ‘Baby-dry’, punto 43, GU UAMI n. 11/1999, pag. 1487). Sulle questioni a ciò connesse, la richiedente ha peraltro avuto opportunità di esprimere la propria posizione. 23 Nel caso in esame, l’»aroma di lamponi» è in abstracto idoneo a costituire un marchio e non incorre nell’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 7, n. 1, lettera a), RMC per i segni non conformi all’ articolo 4 RMC . 24 Per valutare l’idoneità del segno a costituire un marchio occorre far riferimento a quanto disposto dall’articolo 4 RMC, che nella parte qui rilevante recita: «Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole (…), la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese». 25 Il marchio è un segno di comunicazione sul mercato. I marchi sono segni di comunicazione connessi ai prodotti o alle imprese e si pongono tra le imprese e le persone. L’olfatto è uno dei cinque sensi dell’essere umano. I marchi che come segni di identificazione sono percepibili dal naso come marchi olfattivi non possono essere per principio esclusi dalla tutela del diritto di marchio 26 La Commissione ritiene che, ai sensi di questa disposizione, gli odori, considerati in astratto, possano essere idonei a caratterizzarsi nel commercio come mezzi per distinguere una determinata impresa. Nonostante i marchi olfattivi non siano espressamente indicati nell’articolo 4 RMC, dallo stesso tenore letterale della norma si evince che l’indicazione dei singoli tipi di marchi è puramente esemplificativa e non esclude altri tipi di marchi, come è stato ripetutamente dichiarato dalle Commissioni di ricorso dell’Ufficio con riferimento ai marchi di colore. In ogni caso, il tenore dell’articolo 4 RMC consente l’interpretazione secondo cui i se- gni olfattivi possono in via di principio essere riconosciuti come marchi. 27 L’espressione «tutti i segni» nell’articolo 4 RMC deve essere pertanto intesa, sulla scorta di un’interpretazione sistematica e teleologica, in un significato più ampio ed aperto, nel senso che qualsiasi tipo di marchio immaginabile, compresi i marchi olfattivi, sono in astratto idonei a contraddistinguere i prodotti di una impresa da quelli di un’impresa concorrente (v. decisione della Terza Commissioni di ricorso 19 dicembre 1998, procedimento R 122/1998-3, LIGHT GREEN, punto 17). 28 In questo contesto, occorre altresì valutare l’ulteriore condizione secondo la quale possono costituire marchi comunitari soltanto quei segni «che possono essere riprodotti graficamente». La riproduzione grafica, infatti, va interpretata restrittivamente, facendo riferimento alla forma concreta con cui il marchio viene rivendicato nella domanda. 29 Pertanto, in mancanza di una definizione predeterminata, va ricercata la ratio del requisito della riproduzione grafica. Non vi è alcuna necessità di interpretare restrittivamente il concetto di «riproduzione grafica», come richiesto dalla ratio degli articoli 26 e 4 RMC. L’ampia formulazione dei segni che possono costituire un marchio è espressione di una concezione moderna del marchio, in base alla quale possono essere oggi accettati nuovi segni, quali i colori, i suoni, gli ologrammi, gli odori ed altri, affinché svolgano sul mercato una funzione di marchio. te circostanze, può essere altresì sufficiente che il marchio sia descrivibile indirettamente, perlomeno qualora la forma desiderata per lo stesso non possa, per sua stessa natura, venire riprodotta direttamente a parole o con immagini, come nel caso dei marchi sonori od olfattivi, e nei limiti in cui ciò sia sufficiente, in termini di certezza del diritto, per l’attribuzione di una data di deposito. In questo caso, deve essere sufficiente già una descrizione o, ad esempio, una rappresentazione scritta, se non si vuole privare ab initio questo marchio della protezione. Nel caso in esame, si deve constatare che il marchio richiesto, l’«aroma di lamponi», è ammissibile come marchio. Carattere distintivo concreto: articolo 7, n.1, lettera b), RMC 32 Nella presente fattispecie, il marchio manca tuttavia di un carattere distintivo concreto in relazione ai prodotti rivendicati nella domanda. A giudizio della Commissione di ricorso, l’»aroma di lamponi» non è idoneo a superare l’impedimento assoluto alla registrazione relativo alla mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, n. 1, lettera b), RMC. 33 Nell’esame dei diversi impedimenti di registrazione, si deve tenere presente che, in via di principio, non sono previsti criteri per la valutazione del carattere distintivo a seconda delle diverse categorie dei marchi (cfr. sentenza del Tribunale di primo grado 19 settembre 2001, causa T-30/00, HENKEL KGaA / UAMI, «TABS», punto 48). 30 La Commissione rileva inoltre come già in base al tenore letterale dell’articolo 4 RMC non sia escluso che i segni possano funzionare come marchi anche quando non possano essere percepiti visivamente. L’articolo 15, n. 1, ultima frase, dell’accordo TRIPs (GU UAMI n. 11/1996, pagg. 1582, 1600) conferma che gli Stati membri possono, tuttavia non debbono, prescrivere come condizione che i segni siano visivamente percettibili. 34 In forza dell’articolo 7, n. 1, lettera b), RMC, un marchio può essere registrato soltanto se ha carattere distintivo in relazione ai prodotti rivendicati nella domanda. Il carattere distintivo di un marchio serve a realizzarne la funzione, quella di indicare l’impresa di provenienza dei prodotti e quindi di rendere distinguibili i prodotti secondo la loro origine, e non secondo la loro qualità (cfr. sentenza del Tribunale di primo grado 26 ottobre 2000, causa T360/99, Community Concepts A.G. / UAMI, «INVESTORWORLD», punto 33). 31 Da quanto sopra emerge che non rientra tra i presupposti per la registrazione del marchio il fatto che lo stesso sia direttamente riproducibile graficamente, come nel caso del marchio denominativo o figurativo. In determina- 35 Secondo l’articolo 7, n. 1, lettera b), RMC, non sono registrabili quei marchi che non hanno alcun carattere distintivo, ossia che non hanno in concreto l’idoneità ad essere ritenuti dal pubblico come mezzi di differenziazio- SOMMARIO ne per i prodotti di un’impresa nei confronti di quelli di un’altra impresa. In particolare, occorre la capacità del marchio di svolgere una funzione di indicatore di origine. I criteri per valutare il carattere distintivo dei marchi olfattivi non si differenziano da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. 36 In forza della suddetta disposizione, incombe alla Commissione di ricorso verificare, nell’ambito di un esame a priori ed a prescindere da qualsiasi uso effettivo del segno sul mercato, se risulti escluso che il segno controverso possa essere idoneo a distinguere, agli occhi del pubblico a cui è destinato, i prodotti considerati da quelli di diversa provenienza (cfr. sentenze del Tribunale di primo grado 5 aprile 2001, causa T-87/0, EASYBANK, punto 40, e 19 settembre 2001, causa T-30/00, Henkel / UAMI, «TABs», punto 61). 37 Il sistema del marchio comunitario non prevede che i marchi debbano essere usati prima della domanda. L’assuefazione del consumatore ad un determinato segno ha rilevanza unicamente dal punto di vista dell’uso che è stato fatto del marchio in commercio ai fini dell’articolo 7, n. 3, RMC, ossia nel caso di una domanda altrimenti da rigettare per via dell’articolo 7, n. 1, lettera b), c) o d), RMC, questione che nel presente procedimento non è stata sollevata (cfr. sentenza Henkel/UAMI, «TABs», citata sopra, punto 47). 38 La registrazione è stata richiesta per i seguenti prodotti: «combustibili, inclusi carburanti per autotrazione, in particolare gasolio per riscaldamento, combustibili e carburante». I prodotti rivendicati sono prodotti di largo consumo, i cui consumatori di riferimento vanno dal conducente d’automobile al proprietario di alloggio. Pertanto, occorre fare riferimento, in linea generale, all’aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, con la conseguenza che, in questo caso, data la natura dei prodotti in questione, l’attenzione del consumatore medio non deve presumersi molto alta (v. sentenze della Corte di giustizia 16 luglio 1998, causa C-210/96, 6-Korn-Eier Gut Springenheide, punto 31; GU UAMI n. 3/1999, pag. 561, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd, GU UAMI n. 12/1999, pag. 1568, punto 26). 39 Il consumatore medio, nella percezione di un marchio, è influenzato da numerose e svariate circostanze, quali in particolare la prima impressione suscitata dal marchio in questione e la possibile percezione dei prodotti rivendicati nella domanda (cfr. sentenza del Tribunale di primo grado 31 gennaio 2001, causa T 24/00, The Sunrider Corporation / UAMI, «VITALITE», punto 15). Nell’esaminare se un marchio sia idoneo a fungere da segno di comunicazione, occorre verificare se il segno possa attualmente essere percepito come tale dagli ambienti commerciali di riferimento, in relazione alle categorie merceologiche di cui trattasi, o se ciò possa ragionevolmente avvenire in futuro. 40 Nell’applicazione di questi criteri, occorre peraltro tenere in debito conto il fatto che il modo di percepire i marchi olfattivi da parte degli ambienti commerciali di riferimento è distinto da quello dei marchi denominativi. Anche le nuove forme di marchio, come i marchi di colore, i marchi sonori, i marchi di gusto o tattili, debbono avere un carattere distinto dai prodotti e funzionalmente autonomo da questi. Possono essere considerati alla stregua di marchi solo quei segni che abbiano caratteristiche di spazialità e siano percepibili indipendentemente dal prodotto, del quale rappresentano una qualità. Questa relazione tra prodotti e marchi deve essere stabile e duratura, così che la scelta di acquisto avvenga sempre rispetto a un marchio che conserva inalterato il proprio stato. 41 Nell’esaminare i prodotti concretamente rivendicati, va anzitutto rilevato che, sotto la designazione generica «combustibile», ricadono anche le candele deodoranti e il petrolio deodorante che già esistono sul mercato. Si tratta di prodotti che, bruciando, diffondono un odore particolare. L’aroma di lamponi non ha un chiaro carattere distintivo nei confronti di tali deodoranti combustibili. 42 La domanda comprende però anche altri combustibili, ossia carburanti per autotrazione, in particolare gasolio per riscaldamento, combustibili e carburante. Va rilevato che questi prodotti posseggono tutti un odore fortemente caratterizzato, considerato per lo più sgradevole. L’aggiunta dell’aroma di lamponi non modifica l’impressione olfattiva complessiva dei consumatori di questi prodotti, o la modifica in modo irrilevante, anche se l’aroma di lamponi può rendere in qualche modo più gradevole l’odore vero e proprio dei prodotti. 43 Di conseguenza, il consumatore non percepisce l’aroma di lamponi in modo separato dai prodotti. L’aggiunta di aroma di lamponi a combustibili quali il gasolio da autotrazione o da riscaldamento è analoga alla profumazione di locali maleodoranti mediante spray ambientali. Il consumatore considererà l’aroma di lamponi alla stregua di uno dei numerosi tentativi dell’industria di rendere l’odore di tali prodotti meno sgradevole. Egli sarà portato a considerare questo aroma come una sorta di miglioramento d’immagine del prodotto in questione, al pari di un elemento decorativo, e non come un segno avente la funzione precipua di indicarne l’origine e distinguerlo dagli altri prodotti. 44 Pertanto, considerata la tenuità dell’aroma di lamponi e la forte intensità dell’odore dei combustibili, come ad esempio il gasolio, questa Commissione ritiene che il consumatore non verrebbe orientato dall’odore nel senso di un marchio, ma riconoscerebbe nell’odore una semplice ‘profumazione’ del prodotto. Alla luce dell’impressione complessiva che si trae dall’odore, quale è stato descritto, e dai prodotti rivendicati nella domanda ai quali tale aroma deve applicarsi, il marchio richiesto non permette ai consumatori di riferimento di distinguere, al momento della scelta d’acquisto, i prodotti di cui trattasi da quelli provenienti da un’altra impresa, che potrebbe del pari utilizzare una miscela di odori. 45 Il segno non può, nella forma in cui è stato richiesto, garantire al consumatore l’identità di origine dei prodotti rivendicati nella domanda che siano con esso contrassegnati, né gli permette di individuare il marchio in quanto tale separatamente dal prodotto. Non è possibile constatare dalla domanda che la semplice indicazione «aroma di lam- SOMMARIO poni» risponda ai requisiti di indipendenza e stabilità del marchio. DECISIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO 4 febbraio 2002 46 L’accertamento dell’inidoneità del segno richiesto a fungere da marchio, effettuato a priori ed indipendentemente dal suo uso effettivo in relazione all’origine dei prodotti, non risulta influenzato dal fatto che, al momento della domanda, fossero poche le imprese che offrono «gasolio al lampone» o prodotti simili. L’esperienza di mercati analoghi indica che, presumibilmente, l’aggiunta di aromi nel gasolio è destinata a trovare crescenti applicazioni. 47 Per quanto riguarda il riferimento della ricorrente alla decisione nel procedimento R 156/1998-2, «Odore di erba appena tagliata», si deve constatare che ogni domanda deve essere valutata in base alle circostanze concrete del caso singolo, che peraltro in quel procedimento erano diverse. Infine, neanche le altre decisioni delle Commissioni di ricorso citate dall’esaminatore sono comparabili con la presente fattispecie, in particolare perché esse non vertono su marchi olfattivi. Dispositivo Per questi motivi, la Commissione così decide: Il ricorso è respinto. nel procedimento R 7/2001-1 (Lingua del procedimento: inglese) Articolo 8, n. 1, lettera b), RMC – Articolo 74, n. 1, RMC Marchio notoriamente conosciuto – Prova – Prodotti farmaceutici – Giudice nazionale – Elemento dominante – Rischio di confusione – Necessità di provare la notorietà – Insussistenza Carattere distintivo 1 La divisione Opposizione non ha preso in considerazione le due decisioni della Corte federale dei brevetti tedesca prodotte in allegato all’atto di opposizione. La divisione Opposizione ha motivato tale esclusione affermando di non poter basare la propria decisione su prove prodotte unicamente davanti a giudici nazionali, ma non all’Ufficio stesso. Sennonché, il giudice nazionale di cui trattasi non ha avuto bisogno di prove – né ne era stata presentata alcuna – per affermare che il marchio ASPIRIN era rinomato. Data la straordinaria notorietà del marchio, la Corte federale è stata in grado di dichiarare, basandosi sulle proprie conoscenze, che ASPIRIN era un marchio notoriamente conosciuto e dotato di un carattere altamente distintivo. 2 La Commissione di ricorso, dopo aver attentamente preso in esame gli atti di quel procedimento, è propensa ad accettare integralmente le affermazioni fatte in esso dalla Corte federale, soprattutto in considerazione del fatto che né la divisione Opposizione né la richiedente ne hanno contestato la veridicità. Pertanto, quando la Corte federale dei brevetti afferma che ASPIRIN è uno dei «marchi più famosi del mondo» e così via, difficilmente la Commissione di ricorso potrebbe confutare questa affermazione, se non altro perché è risaputo che tale marchio è effettivamente molto famoso, non solo in Germania, ma in gran parte del resto del mondo. dotti dalle parti, ciò non significa che la Commissione di ricorso debba mantenere un atteggiamento di rigida chiusura di fronte all’ovvietà. Per avvalorare affermazioni universalmente riconosciute come vere non occorrono prove di grande valore. La Commissione è del parere che le prove presentate unitamente all’opposizione siano più che sufficienti a dimostrare che ASPIRIN è un marchio notoriamente molto conosciuto. Pertanto, la decisione impugnata è errata in quanto ha omesso di tenere conto, nel confrontare i due segni in conflitto, della rinomanza del marchio anteriore, e deve essere annullata. 4 Ai sensi dell’articolo 62, n. 1, RMC, la Commissione di ricorso può sia esercitare le competenze della divisione Opposizione, sia rinviare l’istanza a detto organo per la prosecuzione del procedimento. Alla luce della giurisprudenza comunitaria, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. I marchi che, come nel caso di specie ASPIRIN, hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore. 5 L’elemento del marchio che richiamerà immediatamente l’attenzione del consumatore è «ASPIR». Ciò è dovuto al fatto che si tratta della parte iniziale e dominante del marchio e, soprattutto, alla somiglianza percepita con la parola ASPIRIN, il famoso marchio utilizzato per prodotti uguali a quelli della richiedente. La parola «ASPIR» non ha alcun significato in relazione ai prodotti. Di conseguenza, i consumatori tenderebbero a colmare, per così dire, questa lacuna concettuale richiamandosi al termine «ASPIRIN», universalmente noto per quel prodotto farmaceutico. La Commissione ne conclude quindi che un rischio di confusione esiste. Bayer Aktiengesellschaft D-51368 Leverkusen Germania opponente e ricorrente contro 3 Nonostante l’articolo 74, n. 1, RMC limiti l’esame della Commissione unicamente «ai fatti, prove ed argomenti» ad- The Enrich Corporation (operante come Enrich International) SOMMARIO 748 North 1340 West Orem, Utah 84057 Stati Uniti d’America richiedente e resistente Data di deposito 1° febbraio 1899 Data di registrazione 6 marzo 1899 rappresentata da EDWARD EVANS BARKER, Clifford’s Inn, Fetter Lane, Londra EC4A 1BX, Regno Unito, 4 L’opposizione si basava sui «prodotti farmaceutici» tutelati dal diritto anteriore ed era rivolta contro tutti i prodotti rivendicati nella domanda di marchio comunitario. avente ad oggetto il ricorso proposto in esito al procedimento di opposizione B 18426 (domanda di marchio comunitario n. 351304), La Prima Commissione di ricorso composta da S. Mandel (presidente e relatore), W. Peeters (membro) e J. L. Soares Curado (membro) cancelliere: E. Gastinel ha adottato la seguente Decisione Sintesi dei fatti 1 Con domanda a cui veniva attribuita la data di deposito del 24 settembre 1996, The Enrich Corporation (in prosieguo: la «richiedente») chiedeva la registrazione del marchio denominativo ASPIR-WILLOW per i seguenti prodotti: Classe 5 – Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; integratori alimentari; integratori dietetici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè; impiastri; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi. 2 La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 37/1997 del 29 dicembre 1997. 5 Nell’atto di opposizione si sosteneva che in Germania, paese di riferimento, esisteva un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, n. 1, lettera b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC») (GUCE 1994 L 11, pag. 1; GU UAMI n. 1/95, pag. 52). L’opponente compilava inoltre la sezione del modulo di opposizione relativa ai marchi anteriori notoriamente conosciuti sbarrando la casella indicante che l’eventuale registrazione del marchio avrebbe consentito al medesimo di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o di recare pregiudizio agli stessi (articolo 8, n. 5, RMC). I motivi dell’opposizione possono essere riassunti come segue: — il diritto anteriore sarebbe antico ed estremamente noto nel campo degli analgesici. Il marchio sarebbe stato registrato nel 1899 e, da allora, sarebbe sempre rimasto legalmente valido. — A causa della presenza dell’elemento «ASPIR» nel marchio comunitario richiesto (che verrebbe immediatamente percepito come una derivazione di ASPIRIN) e dell’ampia rinomanza del marchio dell’opponente, esisterebbe il rischio che sul mercato si creino confusioni, posto che il marchio della richiedente verrebbe molto verosimilmente associato al diritto anteriore dell’opponente. 3 Il 5 marzo 1998 la Bayer AG (in prosieguo: l’«opponente») presentava opposizione contro la registrazione del marchio pubblicato. L’opposizione era basata sul seguente marchio denominativo registrato in Germania: — La presenza della parola «WILLOW» nel marchio della richiedente non sarebbe sufficiente a controbilanciare la somiglianza tra i marchi. Al massimo, tale elemento potrebbe essere inteso come descrittivo o esplicativo. Denominazione del marchio ASPIRIN Numero di registrazione 36433 — Diverse sentenze della Corte federale dei brevetti tedesca avrebbero confermato che il marchio ASPIRIN è uno dei marchi più famosi in Germania. 6 All’atto di opposizione l’opponente allegava i seguenti documenti probatori: — copia del certificato di registrazione del marchio tedesco ASPIRIN datato 1909, con allegata traduzione inglese. Nel certificato si attesta che il settore commerciale nel quale il marchio è stato utilizzato era «la fabbricazione e vendita di coloranti all’anilina, prodotti farmaceutici e altri prodotti chimici». — Copia di una comunicazione ufficiale del Registro dei marchi tedesco con allegata traduzione inglese. In essa si afferma che la protezione del marchio ASPIRIN sarebbe stata prorogata per ulteriori dieci anni a partire dall’ultimo giorno del mese in cui la richiesta di rinnovo era stata inoltrata. La lettera reca la data del 9 settembre 1997; in essa si afferma che il prolungamento del periodo di tutela avrebbe preso effetto dal 1º ottobre 1997. — Traduzione in lingua inglese della decisione della Corte federale dei brevetti tedesca [25W(pat)36/95], pubblicata il 27 febbraio 1997. La decisione prende atto che il marchio ASPIRIN ha un carattere altamente distintivo e che costituisce «un marchio antico, la cui notorietà è elevatissima nel campo degli analgesici ed senza dubbio annoverabile tra i marchi di rinomanza mondiale». La Corte federale, tra l’altro, vi afferma di essere propensa a concedere una tutela più ampia ai «marchi famosi per motivi giuridici». — Traduzione in lingua inglese della decisione della Corte federale dei brevetti tedesca [30W(pat)272/96], pubblicata il 30 giugno 1997. La decisione rileva, tra l’altro, che il marchio ASPIRIN era stato oggetto di utilizzazione per un periodo eccezionalmente lungo e in maniera particolarmente intensa. 7 Con telecopia in data 6 agosto 1998, la richiedente rispondeva all’atto di opposizione formulando le seguenti osservazioni: — nonostante nell’atto di opposizione siano menzionati due motivi, uno solo di questi motivi verrebbe effettivamente svolto, ossia quello basato sull’articolo 8, n. 5, RMC. SOMMARIO — L’articolo 8, n. 5, RMC si applicherebbe solo nelle situazioni in cui i prodotti o servizi rivendicati nella domanda di marchio comunitario siano dissimili dai prodotti o servizi tutelati dal marchio anteriore. Pertanto, essendo i prodotti coperti dai marchi in conflitto considerati simili, se non identici, l’opposizione dovrebbe essere respinta. — Per poter invocare l’articolo 8, n. 5, RMC, l’opponente avrebbe l’onere di dimostrare che il proprio diritto anteriore gode di notorietà in Germania. A tale effetto, non sarebbe stata depositata nessuna prova diretta. — L’articolo 8, n. 5, RMC presupporrebbe l’identità dei marchi in conflitto, mentre sarebbe evidente che i marchi in questione non sono identici. — I procedimenti dinanzi alla Corte federale dei brevetti tedesca citati dall’opponente non sarebbero pertinenti, poiché l’opponente non avrebbe fatto riferimento all’articolo 8, n. 1, lettera b), RMC, relativo al rischio di confusione. — L’asserzione dell’opponente secondo cui la registrazione anteriore di ASPIRIN sarebbe sempre rimasta legalmente valida dal 1899 sarebbe semplicistica ed inattendibile. 8 Con comunicazione del 5 ottobre 1998, l’opponente replicava alle obiezioni sollevate dalla richiedente nella sua precedente lettera, allegando copia del certificato di registrazione del marchio ASPIRIN con acclusa una traduzione inglese. L’opponente argomentava come segue: — precedenti decisioni della Corte federale dei brevetti tedesca dimostrerebbero la rinomanza del marchio ASPIRIN. — Il marchio della richiedente sarebbe sufficientemente simile al diritto anteriore dell’opponente da ingenerare confusione. Anche i prodotti coperti dai due marchi sarebbero identici o simili. Questi aspetti dovrebbero essere considerati alla luce del fatto che, data la popolarità di cui gode in Germania, il marchio ASPIRIN fruirebbe di un grado di protezione più ampio. — La documentazione dimostrerebbe che il diritto anteriore è legalmente registrato a nome della ricorrente. 9 Il 31 ottobre 2000 la divisione Opposizione adottava la decisione n. 2561/2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata») sull’opposizione B 18426. Essa stabiliva che nel territorio di riferimento, in cui il marchio anteriore era tutelato, non esisteva alcun rischio di confusione e concludeva che i marchi erano dissimili e che l’argomento relativo alla notorietà del diritto anteriore non era stato dimostrato dall’opponente. Le spese del procedimento venivano poste a carico di quest’ultima. 10 Nella decisione impugnata, la divisione Opposizione seguiva il seguente ragionamento: — i prodotti designati come «prodotti farmaceutici», rivendicati nella domanda di marchio comunitario, sono da considerare identici a quelli tutelati dal marchio anteriore. Tuttavia, non è necessario comparare i rimanenti prodotti rivendicati dalla richiedente con quelli dell’opponente, in quanto i due marchi non possono ritenersi sufficientemente simili da potersi considerare verosimile il rischio di confonderli. — Sul piano visivo e fonetico, se si esamina la loro lunghezza e struttura, i marchi sono diversi. Sul piano concettuale, nessuno dei due marchi presenta un significato in tedesco. Pertanto, non vi è alcuna somiglianza concettuale. — Il pubblico di riferimento presta in genere un’estrema attenzione alle lievi differenze tra i marchi e, nel comprare prodotti farmaceutici, è particolarmente vigile ad evitare confusioni tra marchi diversi. — La divisione Opposizione non può tenere conto di quanto asserito dall’opponente relativamente alla notorietà del marchio in Germania, il che costituisce peraltro un ulteriore fattore da tenere in considerazione nel raffronto tra i segni. Le prove fornite non sono sufficienti. Le decisioni della Corte federale non recano alcuna analisi delle prove su cui riposano tali dichiarazioni. Né la divisione Opposizione né la richiedente sono stati messi a parte delle prove prodotte dinanzi alla Corte federale. — Il fatto che l’opponente abbia presentato prove dinanzi ai giudici nazionali o ad altre autorità non l’esime dall’onere della prova dinanzi alla divisione Opposizione. La divisione Opposizione può prendere decisioni solo in base «ai fatti, prove ed argomenti addotti dalle parti» ai sensi dell’articolo 74, n. 1, RMC. In caso contrario, i diritti della difesa della parte richiedente risulterebbero violati. — Le prove presentate dall’opponente a sostegno del motivo di opposizione relativo all’articolo 8, n. 5, RMC sono insufficienti. 11 Il 19 dicembre 2000 l’opponente proponeva un ricorso avverso la decisione impugnata. Essa depositava la memoria contenente i relativi motivi il 26 febbraio 2001, accludendovi nuovi documenti probatori. Il 5 marzo 2001 l’opponente chiedeva l’apertura di una trattazione orale ai sensi dell’articolo 75 RMC. 12 La richiedente depositava le proprie osservazioni il 27 aprile 2001 e il 25 maggio 2001. Conclusioni e argomenti delle parti 13 L’opponente conclude che la Commissione di ricorso voglia annullare la decisione impugnata e respingere integralmente la domanda. Gli argomenti dell’opponente si possono riassumere come segue: — la divisione Opposizione non avrebbe preso in considerazione le due decisioni della Corte federale dei brevetti tedesca prodotte in allegato all’atto di opposizione. La divisione Opposizione avrebbe motivato tale esclusione affermando di non poter basare la propria decisione su prove presentate unicamente davanti a giudici nazionali, ma non all’Ufficio stesso. Sennonché, la Corte federale in questione non avrebbe avuto bisogno di prove – né ne sarebbe stata presentata alcuna – per affermare che il marchio ASPIRIN era rinomato. Data la straordinaria notorietà del marchio, la Corte federale sarebbe stata in grado di dichiarare basandosi sulle proprie conoscenze che ASPIRIN era un marchio notoriamente conosciuto e dotato di un carattere altamente distintivo. SOMMARIO — Il fatto che ASPIRIN sia un marchio rinomato e conosciuto sarebbe documentato dai sondaggi condotti ad intervalli regolari dalla ricorrente. Tali sondaggi dimostrerebbero che il 100% del pubblico tedesco conosce il marchio ASPIRIN e che l’85% sa che esso si riferisce ad un prodotto della ricorrente. I sondaggi condotti presso i consumatori dimostrerebbero che ASPIRIN non solo è un marchio rinomato, ma anche notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione di Parigi. — La presentazione Internet acclusa alla memoria contenente i motivi del ricorso mostrerebbe che il prodotto ASPIRIN è stato lanciato nel 1900 e che, da allora, il marchio ASPIRIN è stato usato continuativamente. — L’unico elemento distintivo del marchio della richiedente sarebbe costituito dalla parola «ASPIR», che sarebbe troppo vicina al marchio anteriore notoriamente conosciuto ASPIRIN. L’elemento «ASPIR» richiamerà necessariamente alla memoria del pubblico generale, come pure a quella di medici e farmacisti, il famoso marchio ASPIRIN. L’altro elemento del marchio della richiedente, «WILLOW» [salice], sarebbe descrittivo ed indicherebbe l’origine della sostanza «acido salicilico» contenuta nei salici bianchi. Tale sostanza sarebbe collegata al principio attivo di ASPIRIN. Dagli estratti dal libro 100 Years of Aspirin [100 anni di Aspirina] emergerebbe che la parola «WILLOW» contenuta nel marchio della richiedente ha un significato descrittivo. — Il marchio ASPIRIN godrebbe di una protezione considerevolmente ampia, trattandosi di un marchio estremamente noto nel campo degli analgesici. La somiglianza tra i due marchi aventi ad oggetto prodotti farmaceutici identici ingenererebbe confusione nel mercato. 14 La richiedente conclude che la Commissione di ricorso voglia confermare la decisione impugnata e porre a carico dell’opponente le spese del procedimento di ricorso. La richiedente argomenta come segue: — Per quanto riguarda l’atto di opposizione e la relativa sezione intitolata «Fondamenti dell’opposizione», solo la casella recante il titolo «marchio anteriore (registrazione o domanda)» sarebbe sbarrata. Sarebbe significativo il fatto che nella stessa sezione non siano state sbarrate né la casella recante il titolo «marchio anteriore registrato che gode di notorietà» né quella recante il titolo «marchio anteriore notoriamente conosciuto». — Nonostante l’opponente abbia omesso di contrassegnare la casella pertinente nella sezione «Fondamenti dell’opposizione», essa avrebbe comunque compilato la sezione intitolata «marchio anteriore notoriamente conosciuto». Significativamente, l’opponente avrebbe asserito che il marchio è notoriamente conosciuto solo in Germania. — Nell’atto di opposizione, sotto il titolo «motivi dell’opposizione», l’unico motivo indicato sarebbe «opposizione basata su un marchio registrato anteriore e sull’indebito vantaggio/pregiudizio in relazione al carattere distintivo o alla notorietà dello stesso». — Nonostante le chiare istruzioni fornite nel modulo di opposizione, l’opponente avrebbe omesso di indicare che l’opposizione era basata su un marchio anteriore registrato o su un marchio anteriore notoriamente conosciuto. Pertanto, l’opponente non risulterebbe aver basato la propria opposizione su tali motivi. L’opponente avrebbe sbarrato la casella recante il titolo «indebito vantaggio/pregiudizio in relazione al carattere distintivo o alla notorietà»; tuttavia tale titolo si riferirebbe all’articolo 8, n. 5, RMC, relativo alle situazioni in cui il marchio è richiesto per prodotti e servizi che non sono simili a quelli tutelati dal marchio anteriore. Nel caso di specie, invece, i prodotti in conflitto sarebbero identici. — L’analisi effettuata nella decisione impugnata relativamente al raffronto tra i due segni sarebbe corretta. I marchi in conflitto sarebbero semplicemente dissimili. La richiedente fa rilevare come l’opponente non sembri impugnare tale aspetto della decisione e presume di conseguenza che esso non formi oggetto del ricorso. — Nel corso del procedimento di opposizione, l’opponente avrebbe omesso di fornire le prove necessarie a sostegno delle proprie asserzioni. Le nuove prove prodotte in fase di ricorso non dovrebbero essere ammissibili, poiché non esisterebbero valide ragioni per le quali non avrebbero potuto essere prodotte molto prima. — In ogni caso, per quanto riguarda la documentazione relativa ai sondaggi prodotta dall’opponente, ad essa non dovrebbe attribuirsi alcun peso. Non verrebbero fornite indicazioni su quale base le persone sarebbero state intervistate. Né vi sarebbero indicazioni sulla rilevanza ai fini statistici dei risultati dei sondaggi. I sondaggi non avrebbero alcuna rilevanza, poiché effettuati nel 1999 e nel 2000, molto tempo dopo la data di deposito della domanda di marchio comunitario, e non sarebbero quindi pertinenti. — Le pagine web addotte dall’opponente non sarebbero pertinenti né esatte. Anche le prove relative, ad esempio, alla corteccia di salice e agli alberi di china non sarebbero pertinenti. In ogni caso, tutte le prove depositate dall’opponente risalirebbero a date relativamente recenti. La data pertinente, rispetto alla quale dovrebbero essere comprovate le asserzioni dell’opponente, sarebbe il 24 settembre 1996, ossia la data di deposito del marchio della richiedente. Tutto il materiale depositato dall’opponente risalirebbe a diversi anni dopo e non potrebbe essere di alcuna utilità nella determinazione dell’asserita rinomanza o notorietà esistente a tale data. — L’opponente non sarebbe l’unica entità nell’Unione europea titolare di marchi relativi a prodotti nella classe 5 che contengono nella parte iniziale il prefisso «ASPIR», come ad esempio ASPIRMATIC, ASPIRANGE, ASPIRICOR, ASPIRISUCRE, ASPIREA, ASPIRIPAN. — Le due decisioni della Corte federale dei brevetti tedesca citate dall’opponente ed allegate all’atto di opposizione non sarebbero pertinenti ai fini dell’opposizione, poiché entrambe sarebbero state pubblicate dopo la data di deposito della domanda di marchio comunitario. Esse sarebbe- SOMMARIO ro quindi irrilevanti ai fini della determinazione dello status del marchio dell’opponente al momento del deposito della domanda. Motivazione 15 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 RMC, nonché alla regola 48 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in prosieguo: «RE») (GUCE 1995 L 303, pag. 1; GU UAMI n. 2-3/95, pag. 258), ed è pertanto ammissibile. 16 L’articolo 8, n. 1, RMC recita: «In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione: … b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore». 17 L’articolo 74 RMC, recante la rubrica «Esame d’ufficio dei fatti», così dispone: «1. Nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. «2. L’Ufficio può non tenere conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile». 18 Nel presente procedimento, la Commissione di ricorso deve anzitutto accertare i motivi dell’opposizione dedotti dall’opponente. La richiedente sostiene che l’opponente ha omesso di segnalare che i motivi del ricorso erano basati su un marchio anteriore notoriamente conosciuto. Secondo la richie- dente, l’unico motivo di opposizione indicato sarebbe relativo all’articolo 8, n. 5, RMC (la sezione del modulo di «atto di opposizione» intitolata «indebito vantaggio/pregiudizio in relazione al carattere distintivo o alla notorietà»), il quale si riferirebbe ai marchi simili o identici aventi ad oggetto prodotti o servizi dissimili. Questo motivo sarebbe inammissibile, poiché i prodotti coperti dai marchi in conflitto sono elencati nella stessa classe e sono identici o simili, vale a dire, nella fattispecie, estranei all’ambito di applicazione di tale disposizione. La divisione Opposizione avrebbe inoltre precisato che l’opponente non ha fornito prove che il marchio successivo abbia tratto «indebito vantaggio» o recato «pregiudizio» in relazione al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore. Tuttavia, nonostante l’improprio riferimento all’articolo 8, n. 5, RMC, risulta evidente dall’esame dell’atto di opposizione depositato che l’opponente ha basato la propria opposizione sul fatto che il marchio anteriore è notoriamente conosciuto. Essa ha, ad esempio, sbarrato la casella intitolata «marchio anteriore (registrazione o domanda)» e nella sezione seguente ha fornito dettagli esaurienti sul marchio anteriore. L’opponente ha anche compilato la sezione intitolata «marchio anteriore notoriamente conosciuto» ed ha indicato che la prova della notorietà del marchio era allegata all’atto di opposizione. Inoltre, ogni possibile dubbio sulla natura dell’opposizione è fugato dal testo allegato all’atto di opposizione. In esso si afferma che il marchio ASPIRIN è un «marchio antico ed estremamente noto» e «uno dei marchi più famosi in Germania». I motivi, correttamente dettagliati, invocati dall’opponente a sostegno della propria opposizione sono del tutto evidenti. 19 Per contro, la richiedente correttamente afferma che è inammissibile il materiale supplementare – inteso a dimostrare la rinomanza del marchio – presentato dall’opponente in fase di ricorso. A tale riguardo, la Commissione, alla luce di un attento esame della prassi decisionale delle Commissioni di ricorso in materia, è del parere che nei procedimenti inter partes le prove presentate per la prima volta dinanzi alle Commissioni di ricorso siano in linea di principio inammissibili, considerato che i termini per la presentazione di tali documenti sono già stati stabiliti nell’ambito del procedimento di opposizione (v. decisione 18 ottobre 2000, procedimento R 550/1999-3 – MARCHIO FIG. (DUKE) / DUKE, punti 29-31, con ulteriori riferimenti). Pertanto, nel prendere in considerazione l’asserzione dell’opponente secondo la quale il diritto anteriore è notoriamente conosciuto, la Commissione deve limitarsi alla documentazione probatoria già presentata nel corso del procedimento di opposizione e trarre le proprie conclusioni unicamente sulla scorta di tale documentazione. In base allo stesso ragionamento, anche l’elenco di marchi registrati che nella parte iniziale contengono l’elemento «ASPIR», presentato dalla richiedente unitamente alle proprie osservazioni sui motivi del ricorso, non può essere preso in considerazione nel presente procedimento. 20 Le copie dei certificati di registrazione dei marchi tedeschi e dei certificati di rinnovo allegati all’atto di opposizione, con le rispettive traduzioni inglesi, dimostrano che il marchio ASPIRIN esiste dal 1899 ed è ancor oggi legalmente valido. Il titolare del marchio nel 1899 era la Friedrich Bayer & Co, mentre nei certificati di rinnovo più recenti figura la denominazione sociale della ricorrente, vale a dire la Bayer AG. I prodotti tutelati dal certificato di registrazione iniziale sono identificati come «prodotti farmaceutici». La richiedente non è stata in grado di dimostrare alcuna soluzione di continuità nel corso degli anni in ordine alla persona giuridica attualmente titolare del diritto anteriore. 21 Gli estratti delle due decisioni della Corte federale dei brevetti tedesca fanno entrambi riferimento al marchio dell’opponente come ad un «marchio notoriamente molto conosciuto», affermando che lo stesso è «un marchio antico ed estremamente noto nel campo degli analgesici, senza dubbio annoverabile tra i marchi più famosi nel mondo». Inoltre, il marchio dell’opponente «è oggetto di utilizzazione da un periodo eccezionalmente lungo ed in maniera particolarmente intensa». La richiedente ha giustamente rilevato che tali sentenze sono nettamente successive alla data di deposito della domanda di marchio comunitario – sia pure di nove mesi al massimo. Cionondimeno, nella decisione n. 30W(pat)272/96, l’attuale ricorrente ottiene l’annullamento parziale delle precedenti decisioni di opposizione pronunciate dalla Corte tedesca il 6 giugno 1995 e il 13 maggio 1996. SOMMARIO Ciò, quanto meno, implica che tale decisione, nel merito, si basava sullo status del marchio ASPIRIN precedente la data di deposito della domanda di marchio comunitario. In ogni caso, sarebbe paradossale desumere da queste decisioni che la rinomanza del marchio a cui esse fanno riferimento debba essere intesa come elemento determinatosi nel giro di un solo anno o poco più. Come risulta evidente, i giudici fanno riferimento a quasi cento anni di utilizzo prolungato ed esteso del marchio ASPIRIN in Germania. 22 La divisione Opposizione ha motivato la sua esclusione affermando che le prove su cui erano basate le valutazioni della rinomanza del marchio ASPIRIN da parte dei giudici tedeschi non erano state sottoposte né all’Ufficio né alla richiedente. L’opponente ha ribattuto sostenendo che i giudici tedeschi non avevano richiesto tali prove, dato che il segno costituiva intrinsecamente un marchio notoriamente conosciuto. La Commissione di ricorso, dopo aver attentamente preso in esame gli atti di quel procedimento, è propensa ad accettare integralmente le affermazioni fatte in esso dalla Corte federale, soprattutto in considerazione del fatto che né la divisione Opposizione né la richiedente ne hanno contestato la veridicità. Pertanto, quando la Corte federale dei brevetti afferma che ASPIRIN è uno dei «marchi più famosi del mondo» e così via, difficilmente la Commissione di ricorso potrebbe confutare questa affermazione, se non altro perché è risaputo che tale marchio è effettivamente molto famoso, non solo in Germania, ma in gran parte del resto del mondo. Nonostante l’articolo 74, n. 1, RMC limiti l’esame della Commissione unicamente «ai fatti, prove ed argomenti» addotti dalle parti, ciò non significa che la Commissione di ricorso debba mantenere un atteggiamento di rigida chiusura di fronte all’ovvietà. Per avvalorare affermazioni universalmente riconosciute come vere non occorrono prove di grande valore. La Commissione è del parere che le prove presentate unitamente all’opposizione siano più che sufficienti a dimostrare che ASPIRIN è un marchio notoriamente molto conosciuto. Pertanto, la decisione impugnata è errata in quanto ha omesso di tenere conto, nel confrontare i due segni in conflitto, della rinomanza del marchio anteriore, e deve essere annullata. 23 Ai sensi dell’articolo 62, n. 1, RMC, la Commissione di ricorso può sia esercitare le competenze della divisione Opposizione, sia rinviare l’istanza a detto organo per la prosecuzione del procedimento. Nel presente procedimento, nonostante la richiesta di trattazione orale avanzata dall’opponente, la Commissione ritiene appropriato optare per la prima delle possibilità enunciate dall’articolo 62, n. 1, RMC, giacché dispone di tutti gli elementi pertinenti a tal fine. 24 Ciò che occorre accertare è se sussista un rischio che il pubblico possa supporre che i prodotti in questione provengano dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate tra loro. Tale rischio di confusione può sussistere allorquando i consumatori del territorio di riferimento potrebbero essere indotti a credere che il marchio comunitario richiesto costituisca una semplice variazione del contrassegno utilizzato dall’opponente. 25 Alla luce della giurisprudenza comunitaria, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore. I marchi che, come ASPIRIN nel caso di specie, hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v. sentenza della Corte di giustizia 29 settembre 1998, causa C39/97, Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn-Mayer Inc., già Pathe Communications Corporation, «Canon», punto 18, Racc. pag. I-5507, GU UAMI n. 12/98, pag. 1407). 26 Il marchio comunitario richiesto consiste in un segno composto dal termine «ASPIR», unito al termine «WILLOW» da un trattino. Per il consumatore tedesco di riferimento, nessuno dei due elementi possiede un carattere descrittivo o allusivo in relazione ai prodotti nella classe 5. Gli anglofoni sapranno naturalmente che «WILLOW» è il nome di un albero deciduo. Meno risaputo sarà peraltro il fatto che la corteccia di salice viene utilizzata per estrarre gli ingredienti attivi di determinati analgesici. Al consumatore tedesco medio, che della terminologia botanica inglese e della biochimica non avrà una grossa conoscenza, la parola «WILLOW» apparirà verosimilmente come un termine di fantasia privo di significato (o, con minore probabilità, un co- gnome). Non va dimenticato che in Germania i consumatori dei prodotti contrassegnati dai marchi ASPIRIN o ASPIR-WILLOW sono costituiti dal pubblico generale non specializzato e non da medici o farmacisti di professione. 27 Cionondimeno, l’elemento del marchio che richiamerà immediatamente l’attenzione del consumatore è «ASPIR». Ciò è dovuto al fatto che si tratta della parte iniziale e dominante del marchio (ulteriormente evidenziata dal trattino di separazione posto tra i due elementi verbali) e, soprattutto, alla somiglianza percepita con la parola ASPIRIN, il famoso marchio utilizzato per prodotti uguali a quelli della richiedente. La parola «ASPIR» non ha alcun significato in relazione ai prodotti. Di conseguenza, i consumatori tenderebbero a colmare, per così dire, questa lacuna concettuale richiamandosi al termine «ASPIRIN», universalmente noto per quel prodotto farmaceutico. Questa associazione mentale tra i due marchi non dovrebbe risultare sorprendente per nessuno. La parola «ASPIR» è molto vicina, foneticamente e visivamente, ad «ASPIRIN» e verrà percepita dal consumatore come una forma tronca del famoso marchio. In linea generale, la parte terminale dei marchi non ha lo stesso impatto cognitivo della loro parte iniziale. Il fatto che all’elemento «ASPIR» manchi la finale «–IN» non costituirà un fattore decisivo nella mente del consumatore. Quest’ultimo potrebbe supporre che si tratti di un nuovo contrassegno di mercato utilizzato dall’opponente. Di certo è verosimile che tali reazioni da parte del consumatore si verifichino in relazione ai prodotti identici coperti dai marchi in conflitto (prodotti farmaceutici) e ai prodotti che possono essere considerati come un sottogruppo degli stessi (medicinali ad uso veterinario). In altri termini, è probabile che il pubblico generale possa essere indotto a ritenere che il marchio ASPIR-WILLOW si riferisca ad un prodotto appartenente alla stessa famiglia di prodotti proveniente dai fabbricanti di ASPIRIN e relativo a «prodotti farmaceutici e veterinari». Per contro, per i rimanenti prodotti rivendicati per il marchio della richiedente la registrazione non è esclusa. Tali prodotti non sono analgesici o collegati con gli analgesici. Non vi sono prove atte a dimostrare che ASPIRIN sia un termine associato a prodotti diversi dagli antidolorifici. SOMMARIO 28 In conclusione, poiché un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, n. 1, lettera b), RMC indubbiamente esiste per quei prodotti in relazione ai quali il pubblico potrebbe confonderne l’origine, la domanda di marchio comunitario deve essere respinta per tali prodotti. Sulle spese 29 Con riguardo alle spese sostenute per i procedimenti di opposizione e di ricorso, la Commissione, tenuto conto del fatto che il ricorso è stato accolto solo in parte, ritiene equo che ciascuna parte sopporti l’onore delle proprie spese e tasse ai sensi dell’articolo 81, n. 2, RMC. Dispositivo Per questi motivi, la Commissione così decide: 1. 2. 3. 4. La decisione n. 2561/2000 della divisione Opposizione è annullata nella parte in cui respinge l’opposizione relativamente ai «prodotti farmaceutici e veterinari». La domanda di marchio comunitario è respinta relativamente ai «prodotti farmaceutici e veterinari». DECISIONE DELLA TERZA COMMISSIONE DI RICORSO gellos (membro) 19 marzo 2002 cancelliere: E. Gastinel nel procedimento R 525/2001-3 ha adottato la seguente (Lingua del procedimento: italiano) Articolo 8, n. 1, lettera b), RMC Rischio di confusione – Somiglianza tra marchi – Carattere distintivo 1 Conformemente all’indirizzo espresso con le sentenze ELLOS e LITE, la decisione stabilisce che: a) un segno dotato di senso compiuto sarà più facilmente ricordato rispetto ad altri; b) qualora applicato a prodotti o servizi che non hanno relazione rispetto al segno prescelto, quest’ultimo deve considerarsi come inerentemente forte; c) si ha confondibilità con ogni altro marchio quando viene ripreso il suo significato concettuale (parr. 20-22). 2 Tenuto conto del carattere fortemente distintivo del marchio anteriore, la Commissione conferma che i due marchi in questione sono somiglianti e che sussiste un rischio di confusione tra gli stessi. La decisione n. 2561/2000 della divisione Opposizione è confermata per il resto. BMI Bertollo S.r.l. Via Gazzo, 42 I-36060 – Pianezze S. Lorenzo (Vicenza) Italia ricorrente/richiedente Ciascuna parte sopporterà l’onere delle proprie spese sostenute nei procedimenti di opposizione e di ricorso. rappresentata da avv. prof. Federico Tedeschini, Largo Messico 7, I-00198 Roma, Italia contro Diesel S.p.A. Via dell’Industria 7 I-36060 - Molvena (Vicenza) Italia resistenti/opponenti rappresentata da Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A., via Borgonuovo 10, I-20121 Milano, Italia RICORSO relativo all’opposizione No B 197576 (domanda di marchio comunitario No 880211) Decisione Sintesi dei fatti 1 In data 8 maggio 2001 la richiedente ha presentato ricorso, seguito dai motivi del 6 luglio 2001, contro la decisione della divisione di opposizione 28 febbraio 2001 (in prosieguo «la decisione impugnata») che aveva accolto l’opposizione presentata il 6 ottobre 1999 sulla base della registrazione italiana n. 686092 per una serie di prodotti delle classi 1-42, nonché sulla base della registrazione comunitaria n. 743401 per una serie di prodotti delle classi 11, 19, 20 e 21, per il marchio denominativo DIESEL 2 L’opposizione era stata presentata contro la domanda di marchio comunitario n. 880211 per il seguente marchio figurativo ed era diretta contro tutti i prodotti indicati nella relativa domanda di registrazione contestata, ossia: Classe 7: «Ferri da stiro». Classe 11:«Caldaie per lo stiro (non macchine o parti di macchina)». Classe 21: «Tavoli da stiro». 3 La opponente sosteneva la sussistenza di un rischio di confusione fra i marchi ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in prosieguo: «RMC»). 4 La decisione impugnata accoglieva l’opposizione per la totalità dei prodotti contestati in quanto riteneva sussistente un rischio di confusione, «considerata l’accentuata somiglianza tra i segni e l’interrelazione tra segni e prodotti nel giudizio di confusione». 5 Nel ricorso la ricorrente domanda alla Commissione di annullare la decisione impugnata. La Terza Commissione di ricorso composta da S. Sandri (presidente e relatore), A. Bender (membro) e Th. Mar- 6 Le argomentazioni della ricorrente possono essere riassunte come segue: SOMMARIO — il marchio DIESELIT è riprodotto in caratteri speciali di stampa in colore rosso su sfondo bianco, mentre il segno della opponente è riprodotto in comuni caratteri di stampa. L’aggiunta, inoltre, delle lettere finali IT alla parola DIESEL contribuisce ancora di più a differenziare visivamente, nonché foneticamente, il marchio DIESELIT dal segno anteriore; — la parola diesel assume nel lessico italiano un significato ben preciso (denominazione di un tipo di motore), «mentre la parola DIESELIT è priva di alcun significato, in quanto di pura fantasia». Ne consegue che, concettualmente, i due marchi sono differenti; — le argomentazioni addotte dalla divisione Opposizione sulla presunta identità ed affinità dei prodotti contestati sono prive di fondamento; in particolare, a riguardo della complementarità tra i prodotti «ferro da stiro» e «asse da stiro» si deve evidenziare che «un ferro da stiro può essere utilizzato anche su di un ripiano che non sia l’asse da stiro»; — la divisione Opposizione «ha ravvisato un rischio di confusione stabilendo aprioristicamente e senza alcun riscontro certo» che il pubblico di riferimento avrebbe collegato il segno oggetto della domanda comunitaria con il marchio anteriore, senza tener conto della capacità di discernimento del consumatore di specie; — è del tutto infondato l’argomento addotto dalla divisione Opposizione secondo cui l’italiano medio interpreterebbe le due lettere finali (IT) del marchio della richiedente come voluto riferimento del marchio DIESEL allo Stato italiano. 7 Nelle sue osservazioni, la opponente chiede che il ricorso presentato dalla ricorrente sia respinto e che la decisione impugnata venga confermata. Le sue argomentazioni in proposito possono essere così riassunte: — l’opponente, avendo registrato il suo marchio in normale carattere stampatello, ha acquisito diritti di esclusiva sullo stesso in qualsiasi grafia e colore; — gli speciali caratteri di stampa cui la ricorrente si riferisce sono in realtà «molto poco speciali», dal momento che si tratta di una rappresentazione in semplice stampatello «a tratto pieno»; inoltre, l’uso del colore rosso e dello stampatello contribuiscono ad accentuare la somiglianza, dal momento che l’uso effettivo del marchio anteriore risulta essere con il medesimo colore, in stampatello e su sfondo bianco; — il fatto che sei lettere su otto risultino comuni ai due marchi opposti fa sì che, sia visivamente che foneticamente, i due segni risultino simili; — il suffisso IT del marchio della richiedente non attribuisce al segno nel suo complesso un’impronta sonora che possa dirsi sostanzialmente differente da quella del marchio anteriore, dal momento che diesel è una parola conosciuta da tutti nel suo significato primario di combustibile o tipo di motore e, di conseguenza assume un ruolo determinante nella memoria del pubblico potendo essere ricordata più facilmente; — DIESEL è indubbiamente un marchio notorio a livello mondiale: il suffisso IT nel segno della richiedente è idoneo a rafforzare nel consumatore l’idea di un collegamento tra i due marchi, potendo essere DIESELIT la versione italiana o la versione web di DIESEL; — Tutti i prodotti menzionati nella domanda della richiedente sono riconducibili alle classi che sono rivendicate in toto dalla registrazione della opponente: pertanto i prodotti sono identici ed il fatto che ferri da stiro e tavoli da stiro possano o meno essere complementari tra loro è circostanza ininfluente; 9 Il ricorso è tuttavia infondato e la decisione impugnata deve essere confermata in ogni sua parte. In via preliminare e in rito 10 Nella fattispecie l’opponente ha basato la propria opposizione unicamente sull’articolo 8, n. 1, lettera b), RMC, secondo il quale il marchio richiesto è escluso dalla registrazione quando, a causa della sua somiglianza od identità col marchio anteriore portato in opposizione e dell’identità o somiglianza dei prodotti per i quali i due marchi sono stati richiesti, esiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. 11 In proposito, la Commissione ricorda che il giudizio di confondibilità relativamente al marchio di cui si chiede la registrazione (ed anche al marchio sul quale si basa l’opposizione quando non sia stata fornita la prova d’uso) non può che essere condotto basandosi sulle risultanze della domanda di registrazione (per il marchio oggetto della domanda) e del registro (per il marchio anteriore per il quale non sono fornite prove d’uso) (cfr. decisione 23 gennaio 2001, R 158/2000-3 – CAMOMILLA (Fig.) / CAMOMILLA (Fig.), punti 2729). 12 Ne consegue che non hanno rilievo le deduzioni della opponente quanto alla notorietà mondiale e che attengono e conseguono all’uso effettivo del segno non essendo stata né richiesta dalla richiedente alcuna prova d’uso ai sensi dell’articolo 43, n. 2, RMC, né prodotta spontaneamente dalla opponente stessa. Il giudizio di confondibilità non può pertanto che avere ad oggetto, da un lato, il marchio così come presentato nella domanda di marchio comunitario e, dall’altro, il marchio anteriore portato in opposizione. Motivazione 8 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 del RMC e alle regole 48 e 49 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario («RE») ed è pertanto ammissibile. 13 Quanto alle nuove prove presentate per la prima volta dall’opponente in sede di appello circa l’utilizzo del marchio DIESEL in colore bianco su sfondo rosso, esse sono inammissibili come comprovato dalla consolidata giurisprudenza delle Commissioni di ricorso (vedi per tutte la decisione 23 gennaio 2001, R-687/1999-3, POP SWATCH/POLWATCH, punti 16 a SOMMARIO 18) che non riconosce applicabile alle procedure inter partes la sentenza del Tribunale di Prima Istanza nel caso BABY-DRY (sentenza del 8 luglio 1999, T-163/98, The Procter & Gamble Company v. UAMI). miglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, tenuto conto, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi. (v. sentenza della Corte di Giustizia 11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabel, punto 22). Somiglianza fra i prodotti 14 Tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto fra i prodotti, compresi quelli attinenti alla loro natura, la loro destinazione, il loro impiego, nonché la loro concorrenzialità o complementarità, la Commissione condivide pienamente il confronto dettagliato operato dalla divisione di Opposizione in argomento, alla cui motivazione (pagg.5/6) rinvia. 15 In particolare viene ribadito che la «caldaia per lo stiro (non macchina o parte di macchina)» rivendicata dal richiedente appartiene alla classe 11 che è stata rivendicata nella sua totalità dal richiedente. Inoltre, può essere inclusa nella categoria degli «apparecchi di produzione di vapore». Analogamente, un «tavolo da stiro» o «asse da stiro» è ricompreso nella classe 21 e più precisamente nella categoria degli «utensili per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato). Un «ferro da stiro» è di norma utilizzato con un «tavolo da stiro». I due prodotti sono dunque complementari. Inoltre, tali prodotti partecipano della stessa funzione che è quella di stirare gli indumenti, ancorché i loro materiali costitutivi possono essere diversi. Sussiste quindi un certo grado di affinità tra un «ferro da stiro» ed un «tavolo da stiro». 16 In ogni caso, come sostenuto dalla ricorrente e nella decisione contestata, i suddetti prodotti appartengono a classi che sono rivendicate in toto dalla registrazione dell’opponente e pertanto essi risultano identici o affini a quelli protetti da quest’ultima. Somiglianza fra i segni 17 La valutazione del rischio di confusione tra segni deve portare ad una valutazione di sintesi, attraverso l’analisi delle varie componenti del segno (cfr. decisione 27 novembre 1998, R 26/1998-3, NETMEETING, punto 20) e deve fondarsi, considerando la so- 18 Procedendo nella fattispecie alla comparazione dei due segni, la Commissione concorda con la opponente circa la marginalità della componente figurativa nel marchio oggetto della domanda comunitaria. Una rappresentazione grafica consistente nella riproduzione a caratteri in stampatello, piuttosto banali e usuali, di colore rosso della dicitura ‘dieselit’ non consente al consumatore di deviare la propria attenzione verso altre componenti figurative del marchio che non siano le lettere che compongono il segno stesso. 19 Pare poi assorbente l’argomento della opponente secondo il quale il suo marchio è stato registrato in normale carattere stampatello e pertanto beneficia di protezione esclusiva in qualsiasi grafia e colore. I marchi appaiono dunque visivamente simili, anche in relazione alla composizione sillabica e letterale, come sottolineato nella decisione impugnata. 20 Determinante ai fini del decidere risulta il contenuto semantico della parola DIESEL, da tutti riconosciuta nel suo significato primario di combustibile o tipo di motore. Si tratta dunque di un segno che, riferito ai prodotti rivendicati nella domanda e con i quali non ha assolutamente attinenza alcuna, neanche semplicemente evocativa, presenta di per sé un rilevante carattere distintivo avendo la inerente capacità di essere memorizzabile dal pubblico di riferimento. Il consumatore, al cui momento percettivo occorre fare riferimento (cfr. sentenza del Tribunale di primo grado 27 febbraio 2002, causa T- 219/00, ELLOS, punto 29, e 27 febbraio 2002, causa T-79/00, LITE, punti 26 e 27), sarà infatti più facilmente indotto a ricordare un segno che abbia un significato di senso compiuto, piuttosto che un segno rappresentato in modo astratto o complesso. 21 Ne consegue che il marchio DIESEL, applicato ai prodotti de quo, è un marchio inerentemente forte in quanto non presenta alcuna aderenza concettuale, né in via immediata né in via in- diretta, con il prodotto da esso contraddistinto. In questo caso, il marchio costituisce il risultato di una operazione di mera fantasia, in quanto opera un collegamento di un termine lessicale già noto, appartenente al patrimonio comune, a dei prodotti privi di qualsivoglia aggancio rispetto al segno prescelto. 22 Il marchio forte, come tale gode di una tutela allargata nei confronti dei marchi simili, dal momento che la tutela si estende al nucleo ideologico che il marchio esprime. Si ha dunque confondibilità anche quando vi sia adozione di varianti e modificazioni, anche notevoli, che lascino sussistere l’identità sostanziale del tipo, cioè nel caso in esame, il significato concettuale rappresentato e trasmesso dal termine DIESEL. La giurisprudenza della Corte di giustizia conferma che il rischio di confusione sarà tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (v. sentenza Sabel, cit., punto 24). 23 In applicazione di tali principi, il suffisso IT nel marchio comunitario non modifica il tipo ideologico del marchio DIESEL che resta sempre identificabile come il cuore del marchio della ricorrente. Poco importa come venga pronunciata la parola ‘diesel’ dal consumatore italiano (‘die’ o ‘di’): tale termine è infatti presente in entrambi i segni, pertanto il risultato fonetico, con una pronuncia o un’altra, sarebbe comunque il medesimo. 24 L’aggiunta del suffisso ‘IT’ nel segno della richiedente, che poco aggiunge a DIESEL sotto il profilo visivo e fonetico, può semmai suggerire nel consumatore l’idea che esista un collegamento tra i due segni. Come evidenziato dalla opponente, il marchio DIESELIT può essere percepito infatti come la versione italiana del marchio DIESEL o la versione web dello stesso. 25 Quanto al pubblico di riferimento, la richiedente contesta alla decisione impugnata di non aver tenuto conto della capacità di discernimento del consumatore di specie. La Commissione osserva in proposito che il consumatore medio dei prodotti in questione, nella specie, «ferri da stiro, caldaie per lo stiro, tavoli da stiro», è il pubblico generale che, per quanto normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (come da insegnamento della SOMMARIO Corte di giustizia), non si può considerare certo altamente specializzato. Neppure il settore merceologico in considerazione può considerarsi un settore di nicchia, costituito da pochi concorrenti e, di conseguenza, da un numero ristretto di marchi sul mercato. La Commissione ritiene che i beni in questione siano da considerarsi prodotti di massa, dato che, almeno per «ferri da stiro e tavoli da stiro», possono incontrarsi in qualsiasi centro commerciale ed essere acquistati da qualsiasi categoria di consumatore. 26 Facendo applicazione dei principi di governo nei giudizi di confondibilità, tenuto conto della natura intrinseca del marchio della opponente e della elevata somiglianza tra i marchi, nonché della identità o affinità tra i prodotti rivendicati, la Commissione ritiene che sussista un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, n. 1, lettera b), RMC per il pubblico di riferimento del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. 27 Da quanto esposto consegue che la divisione Opposizione ha deciso con fondamento che l’opposizione dev’essere accolta ed il ricorso va pertanto respinto. Sulle spese 28 Poiché il ricorso è infondato, la ricorrente deve sopportare l’onere delle spese della procedura di ricorso, ai sensi dell’articolo 81, n. 1 RMC. Dispositivo Per questi motivi, la Commissione così decide: 1. Il ricorso è respinto; 2. La ricorrente deve sopportare l’onere delle spese della procedura di ricorso. SOMMARIO LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (Véase también las comunicaciones del presidente de la Oficina / Siehe auch die Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office / Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio) nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 1/95, p. 16 nº 2/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 2-3/95, p. 464 nº 2/96, DO/ABl./OJ/JO/GU OAMI n° 5/96, p. 590 nº 4/96, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 9/96, p.1272 nº 4/97, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 10/97, p.1182 nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 7-8/99, p.1003 Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni Deutschland BERTSCH, Florian (DE) Beetz & Partner Steinsdorfstr. 10 D-80538 München BÖHM, Thomas (DE) Wächtershäuser & Hartz Tal 29 D-80331 München ELLBERG, Nils (DE) Meissner, Bolte & Partner Hollerallee 73 D-28209 Bremen GEHRSITZ, Stefan (DE) Charrier Rapp & Liebau Volkhartstr. 7 D-86152 Augsburg HÖSS, Bernhard (DE) Alfred-Neumann-Anger 12 D-81737 München KÖPPEN, Manfred (DE) Weber, Seiffert, Lieke Taunusstr. 5a D-65183 Wiesbaden KRÜGER, Jérôme (DE) Ulmenstr. 36 D-45133 Essen LANG, Christian (DE) Herrmann-Trentepohl, Grosse, Bockhorni & Partner GbR Forstenrieder Allee 59 D-81476 München LEITHE, Eva (DE) Kanzlei Dr. Münich & Kollegen Wilhelm-Mayr-Str. 11 D-80689 München PILLEP, Bernhard Michael (DE) Kador & Partner Corneliusstr. 15 D-80469 München SOMMARIO RIPPLE, Hans Christoph (DE) Berger Str. 35 D-60316 Frankfurt/Main SCHNABEL, Jörg (DE) Bosch, Graf von Stosch, Jehle Theatinerstr. 8 D-80333 München SCHWANHÄUSSER, Gernot (DE) Witte, Weller & Partner Rotebühlstr. 121 D-70178 Stuttgart SIMON, Elke, (DE) Frankfurter Str. 12 D-61231 Bad Nauheim TILMANN, Max Wilhelm (DE) Bayerstr. 87 D-80335 München VON RENESSE, Dorothea (DE) Lohengrinstr. 11 D-40549 Düsseldorf France DE LA BROSSE, Emmanuel (FR) Tmark Conseils 31, rue Tronchet F-75008 Paris LE BELLOUR, Eric (FR) Cabinet Harlé & Phélip 7, rue de Madrid F-75008 Paris Ireland MADDEN, Edward A. (IE) BCM Hanby Wallace Solicitors 1 High Street Dublin 8 ROCHE, Dermot (IE) John A. O’Brien & Associates Third Floor, Duncairn House 14 Carysfort Avenue Blackrock, Co. Dublin Italia PAPAGNO, Addolorata (IT) Via Galilei, 5 I-27036 Mortara (Pavia) ROCHETEAU, Florence (FR) Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo, 10 I-20121 Milano Suomi/Finland TALVITIE, Jarmo Juhani (FI) Berggren Oy Ab P.O. Box 16 FI-00101 Helsinki United Kingdom JONES, Simon Francis (GB) Bioprogress Technology Limited March Trading Estate Hostmoor Avenue March PE15 0IX United Kingdom KINSLER, Maureen (GB) 19 Royal Exchange Square Glasgow G1 3AE United Kingdom Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche Deutschland BLUM, Erwin (DE) Sternagel, Fleischer, Godemeyer & Partner An den Gärten 7 D-51491 Overath BORCHARD, Wolfgang (DE) Grassistr. 12 D-04107 Leipzig BRANDENBURG, Thomas (DE) Brandenburg, Dunkelberg & Franke Partnerschaft Patentanwälte Trarbacher Str. 21 D-47259 Duisburg BRISCH, Georg (DE) Gleiss & Große Heilbronner Str. 293 D-70469 Stuttgart BRUNOTTE, Joachim (DE) Robert-Bosch-Str. 7 D-64293 Darmstadt BUSSE, Harald Fritz Walter (DE) Hansaallee 36 D-48429 Rheine CHRISTOPHERSEN, Ulrich (DE) Christophersen & Partner Kapellstr. 12 D-40479 Düsseldorf SOMMARIO CHRISTOPHERSEN, Ruth (DE) Christophersen & Partner Kapellstr. 12 D-40479 Düsseldorf CLAUSS, Johannes (DE) Posener Str. 61 D-74321 Bietigheim-Bissingen HANNKE, Christian (DE) St. Kassiansplatz 6 D-93047 Regensburg HEILEIN, Ernst-Peter (DE) Bülthausen 4 D-40822 Mettmann CULLINANE, Marietta Bettina (DE) Vollmannstr. 40 D-81927 München HERZOG, Hans Martin (DE) Kahlhöfer Neumann Herzog Fiesser Karlstr. 76 D-40210 Düsseldorf DEISSLER, Michael (DE) Hössle Kudlek & Partner Diemershaldenstr. 23 D-70184 Stuttgart HINKELMANN, Klaus (DE) Diehl, Glaeser, Hiltl & Partner Augustenstr. 46 D-80333 München DROPE, Rüdiger (DE) Lippert, Stachow, Schmidt & Partner Schulstr. 63 D-50767 Köln HÖSSLE, Markus (DE) Hössle Kudlek & Partner Diemershaldenstr. 23 D-70184 Stuttgart DUNKELBERG, Oliver (DE) Brandenburg, Dunkelberg & Franke Partnerschaft Patentanwälte Trarbacher Str. 21 D-47259 Duisburg HUBLÉ, Kai R. (DE) Lärchenweg 2 D-82319 Starnberg ELBEL, Michaela (DE) Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler Isenbruck Galileiplatz 1 D-81679 München FÉAUX DE LACROIX, Stefan (DE) Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler Isenbruck Uerdinger Str. 5 D-40474 Düsseldorf FIESSER, Gerold M. (DE) Kahlhöfer Neumann Herzog Fiesser Isartorplatz 8 D-80331 München FRANKE, Ralf (DE) Brandenburg, Dunkelberg & Franke Partnerschaft Patentanwälte Trarbacher Str. 21 D-47259 Duisburg FROHOFF, Dietmar (DE) Elsa-Brandström-Str. 2 D-33602 Bielefeld GLEISS, Alf-Olav (DE) Gleiss & Große Heilbronner Str. 293 D-70469 Stuttgart GROSSE, Rainer (DE) Gleiss & Große Heilbronner Str. 293 D-70469 Stuttgart GRUNERT, Marcus (DE) Hössle Kudlek & Partner Holzstr. 26 D-80469 München JOPPICH, Martin (DE) Hössle Kudlek & Partner Holzstr. 26 D-80469 München KÄCK, Jürgen (DE) Vorderer Anger 239 D-86899 Landsberg am Lech KAHLER, Kurt (DE) Vorderer Anger 239 D-86899 Landsberg am Lech KAHLHÖFER, Hermann (DE) Kahlhöfer Neumann Herzog Fiesser Karlstr. 76 D-40210 Düsseldorf KARL, Frank (DE) Karl-Böhm-Str. 1 D-85598 Baldham KARLHUBER, Mathias (DE) Cohausz & Florack Am Borsigturm 33 D-13507 Berlin KINDERMANN, Peter (DE) Karl-Böhm-Str. 1 D-85598 Baldham KRAUSS, Jan (DE) Boehmert & Boehmert Meinekestr. 26 D-10719 Berlin KROHN, Sabine (DE) Max-Josef-Metzger-Str. 2 D-79111 Freiburg KUDLEK, Thomas (DE) Hössle Kudlek & Partner Diemershaldenstr. 23 D-70184 Stuttgart SOMMARIO LIEKE, Winfried (DE) Weber, Seiffert, Lieke Taunusstr. 5a D-65183 Wiesbaden SKORA, Michael (DE) Hofstetter, Schurack & Skora Marsiliusstr. 20 D-50937 Köln MARONDEL, Manfred (DE) Hauptstr. 21a D-38375 Räbke STURM, Christoph (DE) Quermann & Richardt Unter den Eichen 7 D-65195 Wiesbaden MAY, Mark Andrew (DE) Terrassenweg 5 D-79618 Rheinfelden METTEN, Karl-Heinz (DE) Boehmert & Boehmert Freiherr-vom-Stein-Str. 7 D-60323 Frankfurt MISSLING, Arne (DE) Böck Tappe Kollegen Ludwigsplatz 9 D-35390 Giessen MÖBUS, Daniela (DE) Kaiserstr. 85 D-72764 Reutlingen NEUMANN, Ditmar (DE) Kahlhöfer Neumann Herzog Fiesser Karlstr. 76 D-40210 Düsseldorf OBERMÜLLER, Bernhard (DE) Josef-Raps-Str. 2 D-80805 München PIOCH, Holger (DE) Tiergartenweg 3 D-70174 Stuttgart RESCH, Michael (DE) Morassistr. 8 D-80469 München RICHTER, Joachim (DE) Schützenstr. 15-17 D-10117 Berlin SANDER, Rolf (DE) Marburger Str. 3 D-10789 Berlin SCHRELL, Andreas (DE) Gleiss & Große Heilbronner Str. 293 D-70469 Stuttgart SCHULTHEISS, Jürgen (DE) Luderschmidt, Schüler & Partner Industriepark Höchst D-65926 Frankfurt/Main SCHWEIGER, Martin (DE) Karl-Theodor-Str. 69 D-80803 München SEIFFERT, Klaus (DE) Weber, Seiffert, Lieke Taunusstr. 5a D-65183 Wiesbaden SIECKMANN, Dirk Christoph (DE) Theatinerstr. 8 D-80333 München SZYNKA, Dirk (DE) Sollner Str. 9 D-81479 München TAPPE, Udo (DE) von Ahsen, Nachtwey & Kollegen Hans-Böckler-Str. 1 D-28217 Bremen VOLMER, Georg (DE) Weißhausstr. 2 D-52066 Aachen VON DEN STEINEN, Axel (DE) Böck Tappe Kollegen Harfenstr. 4 D-91054 Erlangen WEBER, Roland (DE) Weber, Seiffert, Lieke Taunusstr. 5a D-65183 Wiesbaden WEBER-BRULS, Dorothée (DE) Boehmert & Boehmert Freiherr-vom-Stein-Str. 7 D-60323 Frankfurt WEIGT, Jürgen (DE) Lärchenweg 6 D-39629 Bismark WITZ, Michael (DE) Prielmayerstr. 3 D-80335 München France BENTZ, Jean-Paul (FR) Cabinet Ballot 122, rue Edouard Vaillant F-92593 Levallois-Perret Cedex BOUTS, Pascale (FR) Georgia-Pacific France Département Propriété Intellectuelle 23, boulevard Georges Clémenceau F-92415 Courbevoie Cedex BOYER CHAMMARD, Christine (FR) Sodema Conseils S.A. 67, boulevard Haussmann F-75008 Paris DELAUD, Catherine (FR) Sodema Conseils S.A. 67, boulevard Haussmann F-75008 Paris SOMMARIO DESCAMPS, Michèle (FR) Sodema Conseils S.A. 67, boulevard Haussmann F-75008 Paris DIEUDONNE-PREVOT, Corinne (FR) Cegetel Groupe Direction Juridique Tour Séquoia F-92915 Paris-La Défense LAPEYRE, Lionel (FR) Sodema Conseils S.A. 67, boulevard Haussmann F-75008 Paris LAUGA, Claire (FR) Cabinet Pascale Lambert & Associés 18, avenue de l’Opéra F-75001 Paris PLAISANT, Nicole (FR) Sodema Conseils S.A. 67, boulevard Haussmann F-75008 Paris VIRIEUX, Annie (FR) Sodema Conseils S.A. 67, boulevard Haussmann F-75008 Paris Italia AGOSTINI, Agostino (IT) Dragotti & Associati s.r.l. Via Paris Bordone, 9 I-31100 Treviso NESPEGA, Alessandro (IT) Nespega & Partners Via Guido d’Arezzo, 2 I-00198 Roma TORNATO, Alberto (IT) Tornato Avvocati Via San Vittore, 20 I-20123 Milano TORNATO, Paolo (IT) Tornato Avvocati Via San Vittore, 20 I-20123 Milano Nederland BOAKES, Jason Carrington (GB) Harrison Goddard Foote Belgrave Hall Belgrave Street Leeds LS2 8DD United Kingdom CRAGO, Christine Ann (GB) Trade Mark Owners Association Ltd Sea Containers House 20 Upper Ground London SE1 9PD United Kingdom DARNELL, Barry Peatman (GB) 6 St Marys Close Aston Stevenage SG2 7EQ United Kingdom FISH, James Andrew (GB) J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray’s Inn London WC1R 5JJ United Kingdom GROOM, John Alexander (GB) Trade Mark Owners Association Ltd. Sea Containers House 20 Upper Ground London SE1 9PD United Kingdom McBRAY, Alan (GB) Trade Mark Owners Association Ltd. Sea Containers House 20 Upper Ground London SE1 9PD United Kingdom POWELL, Leslie Dennis (GB) Trade Mark Owners Association Ltd. Sea Containers House 20 Upper Ground London SE1 9PD United Kingdom PREEDY, Nicholas Francis (GB) Trade Mark Owners Association Ltd. Sea Containers House 20 Upper Ground London SE1 9PD United Kingdom United Kingdom RAJEEBALLY, Inge Helga (DE) Trade Mark Owners Association Ltd. Sea Containers House 20 Upper Ground London SE1 9PD United Kingdom BERCOW, Rowena Colette (GB) Trade Mark Owners Association Ltd. Sea Containers House 20 Upper Ground London SE1 9PD United Kingdom WHELBOURN, Helene M. (GB) J. E. Evans-Jackson & Co. Parchment House 13 Northburgh Street London EC1V 0JP United Kingdom (Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) SOMMARIO Benelux KONING, T.H. Wittop (NL) Exter Polak & Charlouis B.V. Sir Winston Churchilllaan 295A 2288 DC Rijswijk Nederland LESTRADE, Albert A.H.W. (NL) de Merkplaats bv Herengracht 227 1016 BG Amsterdam Nederland SLOOTMAKER, Ellen (NL) Considine Consultants B.V. Voorstraat 114 3231 BK Brielle Nederland VAN VONDELEN, Boudewijn S.P.M (NL) Van Vondelen & Partners Van Der Heijdenlaan 110 3705 EJ Zeist Nederland Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni Deutschland BRUNDERT, Harald (DE) Vor dem Tore 16a D-47279 Duisburg DROST, Peter (DE) Gunderodestr. 14a D-81827 München GÖBEL, Matthias (DE) Hauptstr. 5-7 D-90602 Pyrbaum-Pruppach VON WENGERSKY, Anton Graf (DE) Leinweber & Zimmermann Rosental 7, 2. Aufgang D-80331 München WYSTEMP, Gerd (DE) Lippert, Stachow, Schmidt & Partner Bahnhofstr. 6 D-09111 Chemnitz ZAHN, Roland G. (DE) Berghausenerstr. 10 D-76229 Karlsruhe GÜNTHER, Heinz (DE) Siedlung 4 D-99334 Rudisleben JUNG, Elisabeth (DE) Clemensstr. 30 D-80803 München France MÖNIG, Anton (DE) Ehbühl 1 D-71083 Herrenberg DUDOUIT, Isabelle (FR) Novamark 122, rue Edouard Vaillant F-92593 Levallois Perret Cédex PLANKER, Karl-Josef (DE) Babcock-BSH GmbH Postfach 6 D-47811 Krefeld Italia SCHWEPFINGER, Karl-Heinz (DE) Prinz & Partner GbR Manzingerweg 7 D-81241 München MASSARI, Marcello (IT) Via Fontanella Borghese, 23 I-00186 Roma SOMMARIO GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*) SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 14 maggio 2002 nel procedimento C-2/00 (domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania)): Michael Hölterhoff e Ulrich Freiesleben (Ravvicinamento delle legislazioni Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 1 - Estensione del diritto esclusivo del titolare del marchio - Terzi - Uso del marchio a fini descrittivi) salvo proprio consenso, di usare, nel commercio: a) un segno identico al marchio d’impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza di detto segno col marchio d’impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio d’impresa e dal segno, possa dare adito ad un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio d’impresa». (Lingua processuale: il tedesco) 1 Con ordinanza 23 dicembre 1999, pervenuta alla Corte il 5 gennaio 2000, l’Oberlandesgericht Düsseldorf ha sottoposto, ai sensi dell’art. 234 CE, una questionepregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. a) e b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»). La normativa tedesca 2 Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig. Freiesleben, titolare di due marchi registrati, e il sig. Hölterhoff, in merito all’uso nel commercio di tali marchi a fini descrittivi da parte di quest’ultimo. Causa principale e questione pregiudiziale Contesto normativo La normativa comunitaria 3 L’art. 5, n.1, della direttiva, dispone: «Il marchio d’impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, (*) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale della Corte di Giustizia. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». 4 La direttiva è stata trasposta in Germania con il Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi) del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag, 3082; in prosieguo: la «legge tedesca sui marchi»). L’art. 14, n. 2, di tale legge riprende, con termini pressoché identici, le disposizioni dell’art. 5, n. 1, lett. a) e b) della direttiva. 5 Il sig. Freiesleben è titolare di due marchi, Spirit Sun e Context Cut, registrati in Germania e che contraddistinguono, rispettivamente, «diamanti da lavorare in gioielli» e «pietre preziose da lavorare in gioielli». 6 I due tipi di prodotti commercializzati con tali marchi sono contraddistinti da tagli particolari. Il marchio Spirit Sun è utilizzato per contraddistinguere un taglio rotondo con sfaccettature che si irradiano dal centro ed il marchio Context Cut per un taglio quadrato con una croce diagonale rastremata. 7 Il sig. Hölterhoff tratta pietre preziose di vari tipi, che taglia egli stesso o acquista da altri operatori. Egli commercializza sia pietre di propria produzione sia pietre acquistate presso terzi. 8 Il 3 luglio 1997, nell’ambito di trattative commerciali, egli proponeva ad un orafo gioielliere di acquistare pietre semipreziose e ornamentali, da lui indicate con le denominazioni «Spirit Sun» e «Context Cut». Quest’ultimo ordinava al sig. Hölterhoff due granati «di tipo Spirit Sun». Sul buono di consegna e sulla fattura relativi alla vendita delle suddette pietre non si faceva riferimento ai marchi Spirit Sun e Context Cut, essendo esse indicate come «rodoliti». 9 A seguito di tale vendita, il sig. Freiesleben citava in giudizio il sig. Hölterhoff dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Germania) in base all’art. 14 della legge tedesca sui marchi, lamentando un pregiudizio arrecato ai propri marchi registrati. Con sentenza del 19 agosto 1998, tale giudice accoglieva la domanda con la quale era stato adito. Il sig. Hölterhoff interponeva appello contro tale sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf, mentre il sig. Freiesleben chiedeva il rigetto dell’appello. 10 Il giudice del rinvio considera pacifico che, nel corso delle trattative commerciali del 3 luglio 1997, il sig. Hölterhoff abbia utilizzato le denominazioni «Spirt Sun» e «Context Cut» al solo fine di descrivere le qualità, e, più precisamente, il tipo di taglio delle pietre preziose offerte in vendita e che, di conseguenza, una tale designazione non avesse lo scopo di suggerire che le stesse provenivano dall’impresa del sig. Freiesleben. 11 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall’interpretazione dell’art. 5, n. 1. della direttiva, l’Oberlandesgericht Düsseldorf ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se si sia in presenza di una violazione del marchio ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva sui marchi d’impresa anche nel caso in cui il convenuto rende nota la provenienza della merce di propria produzione e usa il marchio, di cui l’attore è titolare, esclusivamente per contraddistinguere le particolari caratteristiche della merce da lui offerta, così che è escluso senza alcun dubbio che il marchio usato venga inteso nel commercio come contrassegno dell’azienda di provenienza». 12 La questione interpretativa sottoposta alla Corte riguarda l’art. 5, n. 1 della direttiva, che consente al titolare di un marchio di vietare ai terzi di usare, nel commercio, un segno identico al marchio d’impresa per prodotti identi- SOMMARIO ci a quelli per cui esso è stato registrato [art. 5, n. 1, lett. a)] e un segno che, a motivo della sua identità o somiglianza col marchio d’impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti di cui trattasi, possa dare adito ad un rischio di confusione per il pubblico [art. 5, n. 1, lett. b)]. 13 Con la questione posta si chiede in sostanza se, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva, il titolare del marchio possa vietarne l’uso ai terzi in una fattispecie quale quella specificamente descritta dal giudice del rinvio. dell’art. 5, n. 1, lett. a) e b), della direttiva, bisogna risolvere la questione posta dichiarando che l’art. 5, n. 1, della direttiva dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non può invocare il suo diritto esclusivo allorché un terzo, nell’ambito di trattative commerciali, rende nota la provenienza della merce di propria produzione e usa il marchio di cui trattasi esclusivamente per contraddistinguere le particolari caratteristiche della merce da lui offerta, così che è escluso che il marchio usato venga inteso come contrassegno dell’azienda di provenienza di detta merce. 18 14 E’ pacifico che, in una tale situazione, l’uso del marchio è senz’altro un uso che avviene nel commercio per prodotti identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato. 15 Di conseguenza, la questione posta consiste nell’accertare se un uso del marchio quale quello di cui trattasi nella causa principale costituisca uno di quelli, menzionati nell’art. 5, n. 1, della direttiva, che violano il diritto esclusivo conferito al titolare del marchio. 16 A tale riguardo è sufficiente rilevare che in una situazione quale quella descritta dal giudice del rinvio, l’uso del marchio non lede alcuno degli interessi tutelati dal predetto art. 5, n. 1. Infatti tali interessi non subiscono un pregiudizio in una situazione nella quale: — il terzo fa riferimento al marchio nell’ambito di una trattativa commerciale con un cliente potenziale, il quale è un gioielliere professionista, — il riferimento è fatto a fini puramente descrittivi, ossia per illustrare le caratteristiche del prodotto offerto in vendita al cliente potenziale, il quale conosce quelle dei prodotti contrassegnati con il marchio interessato, — il riferimento al marchio non può essere interpretato dal cliente potenziale nel senso che indica la provenienza del prodotto. 17 Per quanto precede, senza che occorra, nell’ambito della presente causa, approfondire ulteriormente in cosa consista l’uso di un marchio ai sensi (...) Sulle spese Dispositivo L’art. 5, n. 1, della prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non può invocare il suo diritto esclusivo allorché un terzo, nell’ambito di trattative commerciali, rende nota la provenienza della merce di propria produzione e usa il marchio di cui trattasi esclusivamente per contraddistinguere le particolari caratteristiche della merce da lui offerta, così che è escluso che il marchio usato venga inteso come contrassegno dell’azienda di provenienza di detta merce. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*) SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 6 giugno 2002 nel procedimento C-360/00 (domanda di pronunzia pregiudiziale sottoposta dal Bundesgerichtshof (Germania)): Land Hessen e G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH (Durata della tutela dei diritti d’autore - Principio di non discriminazione in base alla nazionalità - Applicazione ad un diritto d’autore sorto anteriormente all’entrata in vigore del Trattato CEE) (Lingua processuale: il tedesco) 1 Con ordinanza 30 marzo 2000, pervenuta in cancelleria il 28 settembre successivo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, in forza dell’art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 6, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, primo comma, CE). 2 Tale questione è sorta nell’ambito di una lite che oppone il Land Hessen alla G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH (in prosieguo: la «Ricordi»), una casa editrice teatrale e musicale, in merito al diritto di rappresentare l’opera «la Bohème» del compositore italiano Giacomo Puccini nel corso delle stagioni 1993/1994 e 1994/1995. Ambito normativo Gli ordinamenti nazionali 3 All’epoca dei fatti di causa, la creazione artistica ed intellettuale era tutelata in Germania dal Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (legge sui diritti d’autore e diritti analoghi), nella sua versione del 1965 (Bundesgesetzblatt 1965 I, pag. 1273, in pro(*) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale della Corte di Giustizia. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». SOMMARIO sieguo: l’«UrhG»). Tale testo distingueva tra la protezione delle opere di cittadini tedeschi e quella delle opere di cittadini stranieri. 4 Mentre i primi beneficiavano di una protezione per tutte le opere, pubblicate e non, indipendentemente dal luogo della loro prima pubblicazione (art. 120, n. 1, dell’UrhG), i secondi vi avevano diritto solo per le opere pubblicate in Germania per la prima volta o entro trenta giorni a decorrere dalla loro prima pubblicazione (art. 121, n. 1, dell’UrhG). 5 Negli altri casi, gli autori stranieri godevano della protezione riconosciuta ai loro diritti dai trattati internazionali (art. 121, n. 4, dell’UrhG). 6 La protezione dei diritti d’autore concessa dalla normativa tedesca scade 70 anni dopo il 1° gennaio che segue la morte dell’autore (artt. 64 e 69 dell’UrhG). 7 Nell’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 25 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GURI 16 luglio 1941, n. 166) e dell’art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1945, n. 440 (GURI 16 agosto 1945, n. 98), il periodo di protezione dei diritti d’autore è di 56 anni a decorrere dalla morte dell’autore. L’ordinamento internazionale 8 Il principale accordo internazionale in materia di protezione dei diritti d’autore è costituito dalla convenzione di Berna 19 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), applicabile al caso di specie nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «convenzione di Berna»). 9 Ai sensi dell’art. 7, n. 1, della convenzione di Berna, la protezione si estende per tutta la vita dell’autore e per 50 anni dopo la sua morte. Il n. 5 di tale articolo precisa che il termine di 50 anni si calcola a partire dal 1° gennaio successivo a tale morte. In forza del n. 6 dello stesso articolo, le parti contraenti possono, tuttavia, pattuire una prote- zione di durata più estesa. 10 L’art. 7, n. 8, della convenzione di Berna istituisce un regime detto «di equiparazione della durata di protezione». In base a tale disposizione, la durata della protezione sarà comunque quella fissata dalla legge del paese in cui essa viene richiesta. Ciononostante, la durata della protezione non supera la durata stabilita nel paese di origine dell’opera, salvo il caso in cui la normativa di tale paese disponga diversamente, il che non avviene nella normativa tedesca. 11 Le limitazioni consentite dall’art. 7, n. 8, della convenzione di Berna sono state confermate dall’art. 3, n. 1, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio compreso nell’allegato 1 C all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, concluso a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, 22 dicembre 1994 (GU L 336, pag. 1). L’art. 9 di tale accordo prevede altresì che gli Stati firmatari si conformano agli articoli da 1 a 21 della convenzione di Berna (1971) e al suo allegato. L’ordinamento comunitario 12 L’art, 6, primo comma, del Trattato CE, dispone quanto segue: «Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità». La controversia oggetto della causa principale e la questione pregiudiziale 13 La Ricordi possiede i diritti di rappresentazione relativi all’opera «La Bohème» di Puccini, deceduto il 29 novembre 1924 (v. paragrafi 13 e segg. delle conclusioni presentate dall’avvocato generale). Il Land Hessen gestisce lo Staatstheater (teatro) di Wiesbaden (Germania). 14 Nel corso delle stagioni 1993/1994 e 1994/1995, lo Staatstheater di Wiesbaden ha organizzato numerose rappresentazioni della detta opera senza il consenso della Ricordi. 15 Quest’ultima ha fatto valere dinanzi ad un Landgericht (Germania) che, alla luce del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza previsto dal Trattato CE, le opere di Puccini sono necessariamente protette in Germania fino alla scadenza del periodo di 70 anni previsto dal diritto tedesco, quindi fino al 31 dicembre 1994. 16 Il Land Hessen ha sostenuto, al contrario, che per l’opera «La Bohème» vige il periodo di protezione, previsto dal diritto italiano, di 56 anni, così che i diritti d’autore relativi a tale opera sarebbero scaduti il 31 dicembre 1980. 17 Il Landgericht adito ha accolto il ricorso della Ricordi. L’appello del Land Hessen è rimasto senza successo. Quest’ultimo ha altresì proposto il ricorso per «Revision». 18 Nell’ordinanza di rinvio il Bundesgerichtshof rileva che, poiché l’opera «La Bohème», secondo le constatazioni svolte, è stata pubblicata per la prima volta in Italia e non in Germania, all’epoca dei fatti essa era protetta in Germania esclusivamente nei limiti previsti dai trattati internazionali, conformemente all’art. 121, n. 4, dell’UrhG. 19 Pertanto, considerati l’art. 7, n. 8, della convenzione di Berna ed il fatto che il diritto tedesco non prevede disposizioni di deroga al principio secondo cui il periodo di protezione non superi quello fissato nel paese d’origine dell’opera, il periodo di protezione in Germania de «La Bohème» era limitato alla durata della protezione prevista dal diritto italiano e sarebbe quindi scaduto nel 1980. 20 Secondo il Bundesgerichtshof, l’esito della causa principale dipende dall’applicabilità a quest’ultima del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza previsto all’art. 6, primo comma, del Trattato CE. 21 Al riguardo, il giudice del rinvio formula perplessità in merito al problema del se il divieto di discriminazione previsto all’art. 6, primo comma, del Trattato CE, sia applicabile alla protezione dei diritti d’autore nel caso in cui l’autore fosse già deceduto al momento in cui è entrato in vigore il divieto comunitario di discriminazione in base alla cittadinanza. Infatti, tale divieto si applica tanto alla Repubblica federale di Germania quanto alla Repubblica italiana a partire dal 1° gennaio 1958, men- SOMMARIO tre Puccini è deceduto nel 1924. 22 Pertanto, il Bundesgerichtshof ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «se il divieto di discriminazione di cui all’art. 12, primo comma, CE trovi applicazione nel caso in cui un autore straniero fosse già deceduto al momento dell’entrata in vigore del Trattato nello Stato di cui era cittadino, quando, in caso contrario, ne deriverebbe, in base al diritto nazionale, un trattamento diverso, relativamente alla durata della protezione, per le opere dell’autore straniero e di quelle di un autore nazionale parimenti deceduto prima dell’entrata in vigore del Trattato». Sulla questione pregiudiziale 23 Con la sua questione, il giudice a quo chiede sostanzialmente se il divieto di discriminazione previsto all’art. 6, primo comma, del Trattato CE, sia applicabile anche alla protezione di diritti d’autore nel caso in cui l’autore fosse deceduto al momento dell’entrata in vigore del Trattato CEE nello Stato membro di cui era cittadino e, nel caso di soluzione affermativa, se esso osti a che il periodo di protezione riconosciuto dall’ordinamento di uno Stato membro alle opere di un autore cittadino di un altro Stato membro sia inferiore rispetto a quello riconosciuto alle opere dei propri cittadini. 24 In via preliminare occorre rammentare che il diritto d’autore e i diritti connessi rientrano nella sfera di applicazione del Trattato a causa, in particolare, dei loro effetti sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi (v., in tal senso, sentenza 20 ottobre1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins e a., Racc. pag. I-5145, punto 27). 25 Si deve poi rilevare come la circostanza che l’autore fosse deceduto al momento dell’entrata in vigore del Trattato CEE nello Stato membro di cui era cittadino non osta all’applicazione dell’art. 6, primo comma, del Trattato CE. 26 Infatti, un diritto d’autore può essere fatto valere non solo dall’autore, ma anche dai suoi aventi causa (v. sen- tenza Phil Collins e a., citata, punto 35). Ora, è pacifico che il diritto d’autore di cui trattasi nel caso di specie produceva i suoi effetti in capo agli aventi causa di Giacomo Puccini al momento dell’entrata in vigore del Trattato CEE (v. sentenza 29 gennaio 2002, causa C-162/00, Pokrzeptowicz-Meyer, Racc. pag. I0000, punti 49 e 50). 27 Occorre infine esaminare se la disparità di trattamento, riconducibile alle disposizioni dell’UrhG, tra autori tedeschi ed autori stranieri di cui trattasi nella causa principale, sia in contrasto con il diritto comunitario. 28 Il Land Hessen sostiene che tale disparità di trattamento deriva dalle differenze esistenti tra le normative degli Stati membri. 29 Esso fa valere che l’equiparazione della durata di protezione prevista all’art. 7, n. 8, della convenzione di Berna non assume come criterio la cittadinanza, bensì il paese d’origine. Il periodo di protezione sarebbe fissato da ciascuno Stato membro, che sarebbe sempre libero di prolungare il periodo di protezione applicabile in base alla sua normativa e quindi, mediante la detta disposizione, quello applicabile ai suoi cittadini che soggiornano all’estero. Pertanto, la situazione giuridica nazionale costituirebbe un criterio di differenziazione non arbitrario, bensì oggettivo. La durata della protezione avrebbe un rapporto solo indiretto con la cittadinanza dell’autore. 30 Questa interpretazione non può essere accolta. 31 Se è pacifico che l’art. 6, primo comma, del Trattato CE non contempla le eventuali disparità di trattamento e le distorsioni che possono derivare, per le persone e per le imprese soggette al diritto comunitario, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, dal momento che ciascuna di dette legislazioni si applica a chiunque sia ad essa soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla cittadinanza, esso vieta «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità». Di conseguenza, la detta disposizione obbliga ciascuno Stato membro a garantire una completa parità di trattamento tra i suoi cittadini ed i cittadini di altri Stati membri che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza Phil Collins e a., citata, punti 30 e 32). 32 È giocoforza constatare che gli artt. 120, n. 1, e 121,n. 1, dell’UrhG operano una discriminazione diretta in base alla cittadinanza. 33 Inoltre, poiché l’art. 7, n. 8, della convenzione di Berna autorizza la Repubblica federale di Germania ad estendere ai diritti di un autore straniero il periodo di protezione di 70 anni previsto dal diritto tedesco, il meccanismo di equiparazione della durata di protezione previsto dalla detta disposizione non può giustificare la disparità di trattamento in materia di periodi di protezione instaurata dalle citate disposizioni dell’UrhG tra i diritti di un autore tedesco e i diritti di un autore cittadino di un altro Stato membro. 34 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che il divieto di discriminazione sancito dall’art. 6, primo comma, del Trattato CE è applicabile anche alla protezione dei diritti d’autore nel caso in cui l’autore fosse deceduto al momento dell’entrata in vigore del Trattato CEE nello Stato membro di cui era cittadino e che esso osta a che il periodo di protezione riconosciuto dall’ordinamento di uno Stato membro alle opere di un autore cittadino di un altro Stato membro sia inferiore rispetto a quello riconosciuto alle opere dei propri cittadini. 35 (...) Sulle spese Dispositivo Il divieto di discriminazione sancito dall’art. 6, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, primo comma, CE) è applicabile anche alla protezione dei diritti d’autore nel caso in cui l’autore fosse deceduto al momento dell’entrata in vigore del Trattato CEE nello Stato membro di cui era cittadino. Esso osta a che il periodo di protezione riconosciuto dall’ordinamento di uno Stato membro alle opere di un autore cittadino di un altro Stato membro sia inferiore rispetto a quello riconosciuto alle opere dei propri cittadini. SOMMARIO GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*) SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 25 giugno 2002 nel procedimento C-66/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta dal Tribunale di Parma): Dante Bigi, con l’intervento di Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano (Regolamento (CEE) n. 2081/92 - Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari - Art. 13 Regime derogatorio - Ambito di applicazione) (Lingua processuale: l’italiano) 1 Con ordinanza 21 febbraio 2000, pervenuta alla Corte il successivo 28 febbraio, il Tribunale di Parma ha proposto, ai sensi dell’art. 234 CE, sette questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n. 535 (GU L 83, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 2081/92»). 2 Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico del sig. Bigi, su denuncia del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano (in prosieguo: il «Consorzio»), per violazione della normativa italiana concernente la frode nell’esercizio del commercio, la vendita di prodotti con marchi o segni mendaci nonché l’uso di denominazioni d’origine protetta (in prosieguo: le «DOP»). (*) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale della Corte di Giustizia. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». Contesto normativo 3 Il regolamento n. 2081/92 istituisce una protezione comunitaria delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari. essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l’impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull’origine; 4 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2081/92: «Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. Ai fini del presente regolamento, si intende per denominazione divenuta generica il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente ottenuto o commercializzato, è divenuto, nel linguaggio corrente, il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare. (...)». 5 L’art. 4, n. 1, di questo stesso regolamento prevede che, «[p]er beneficiare di una denominazione d’origine protetta (DOP) o di un’indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare». Il n. 2 del medesimo articolo elenca gli elementi che il disciplinare deve imprescindibilmente contenere. 6 All’art. 13, nn. 1 e 2, il regolamento n. 2081/92 così dispone: «1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione o simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti. Se una denominazione registrata contiene la denominazione di un prodotto agricolo o alimentare che è considerata generica, l’uso di questa denominazione generica per il prodotto agricolo o alimentare appropriato non è contrario al primo comma, lettera a) o b). 2. In deroga al paragrafo 1 lettere a) e b), gli Stati membri possono lasciare in vigore i sistemi nazionali che consentono l’impiego delle denominazioni registrate in virtù dell’articolo 17 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione, sempreché: — i prodotti siano stati legalmente immessi in commercio con tali denominazioni da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente regolamento, — le imprese abbiano legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo le denominazioni durante il periodo di cui al primo trattino, — dalle etichette risulti chiaramente la vera origine dei prodotti. Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera immissione in commercio dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale tali denominazioni erano vietate». 7 Oltre alla normale procedura di registrazione di cui ai suoi artt. 5-7, il regolamento n. 2081/92 prevede pure una procedura transitoria semplificata, illustrata dall’art. 17, che permette di registrare le denominazioni d’origine già protette dal diritto nazionale. SOMMARIO 8 L’art. 17 del regolamento n. 2081/92 così dispone: «1. Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o, negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione, sancite dall’uso, essi desiderano far registrare a norma del presente regolamento (...). 2. La Commissione registra, secondo la procedura prevista all’articolo 15, le denominazioni di cui al paragrafo 1 conformi agli articoli 2 e 4. L’articolo 7 non si applica. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche. 3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione». prodotto dalla Castelli, confezionato con la detta etichetta recante il nome «parmesan» e destinato all’esportazione in altri Stati membri, veniva sequestrato presso uno spedizioniere con sede in Parma. Il sequestro avveniva in seguito a denuncia del Consorzio, ente che raggruppa i produttori del formaggio recante la DOP «Parmigiano Reggiano», il quale si è costituito parte civile nel procedimento penale promosso a carico del sig. Bigi dinanzi al Tribunale di Parma. 12 Al sig. Bigi vengono contestati i reati di frode nell’esercizio del commercio e di vendita di prodotti industriali con segni atti a indurre in inganno gli acquirenti, in quanto egli ha prodotto e commercializzato con tali modalità il detto formaggio. Al sig. Bigi viene contestato pure d’aver contravvenuto al divieto di usare denominazioni d’origine o tipiche riconosciute, alterandole oppure parzialmente modificandole con aggiunte, anche indirettamente, di termini rettificativi come «tipo», «uso», «gusto» o simili. 9 Nel contesto di questa procedura semplificata la Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione di voler far registrare, fra le altre, la denominazione «Parmigiano Reggiano». La Commissione ha proceduto a tale registrazione includendo detta denominazione tra le DOP di cui all’allegato del regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 1996, n. 1107, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento n. 2081/92 (GU L 148, pag. 1). 13 In sua difesa il sig. Bigi invoca il disposto dell’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2081/92 e sostiene che la Repubblica italiana non ha il diritto di vietare ai produttori aventi sede in Italia la fabbricazione di un formaggio non conforme alla DOP «Parmigiano Reggiano», qualora tale formaggio sia destinato ad essere esportato e commercializzato in altri Stati membri. Causa principale Questioni pregiudiziali 10 L’impresa Nuova Castelli SpA (in prosieguo: la «Castelli»), di cui il sig. Bigi è il rappresentante legale, produce in Italia parecchi tipi di formaggio. Oltre ad un formaggio che rispetta il disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano», essa produce, già da molto tempo, un formaggio grattugiato, essiccato, pastorizzato e in polvere, preparato con una miscela di vari tipi di formaggi di diversa provenienza, che non rispetta il detto disciplinare e la cui vendita è perciò vietata in Italia. Questo secondo tipo di formaggio, venduto con un’etichetta che mette in evidenza il nome «parmesan», è commercializzato esclusivamente al di fuori dell’Italia, in particolare in Francia. 11 L’11 novembre 1999 un quantitativo di questo secondo tipo di formaggio 14 Nutrendo dubbi circa la corretta interpretazione del diritto comunitario applicabile in materia, il Tribunale di Parma ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’art. 13 par. 2 del regolamento [CEE] n. 2081/92 (come modificato dall’art. 1 del regolamento [CE] n. 535/97) debba essere interpretato nel senso che non occorre alcun provvedimento ufficiale, di carattere normativo od amministrativo, da parte dello Stato membro interessato, per consentire l’impiego sul suo territorio di denominazioni confondibili con quelle registrate ai sensi dell’art. 17 del regolamento [CEE] n. 2081/92. 2) Se, pertanto, per consentire l’impiego delle denominazioni di cui sopra nel territorio dello Stato membro considerato sia sufficiente l’assenza di opposizione a tale impiego da parte dello Stato membro medesimo. 3) Se l’assenza di opposizione da parte dello Stato membro nel cui territorio si verifica l’impiego della denominazione confondibile con quella registrata ai sensi dell’art. 17 del regolamento [CEE] n. 2081/92 legittimi l’utilizzo della predetta denominazione da parte di una impresa che abbia sede nelterritorio del Paese membro in cui la registrazione è avvenuta, qualora essa provveda ad utilizzare la denominazione confondibile unicamente per prodotti destinati ad essere venduti al di fuori del Paese di registrazione e soltanto all’interno del territorio dello Stato membro che non si è opposto all’impiego della denominazione medesima. 4) Se il termine di cinque anni di cui all’art. 13 par. 2 del regolamento [CEE] n. 2081/92, per l’impiego riferito ad un prodotto la cui denominazione sia stata registrata il 12.06.1996 (cfr. regolamento [CE] n. 1107/96, citato), scada il 12.06.2001. 5) Se, pertanto, un’impresa con sede in un Paese membro su richiesta del quale sia stata registrata una denominazione di origine protetta (DOP) in base all’art. 17 del regolamento [CEE] n. 2081/92, che abbia utilizzato una denominazione confondibile con quella registrata senza interruzione nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del predetto regolamento [CEE] n. 2081/92 (24 luglio 1993), abbia diritto di utilizzare la medesima denominazione per contraddistinguere prodotti unicamente destinati ad essere venduti al di fuori dello Stato membro di registrazione, e soltanto nel territorio di uno Stato membro che non abbia fatto opposizione all’impiego di tale denominazione nel predetto territorio. 6) In caso di risposta affermativa al quesito di cui sopra al punto 5, se l’impresa con sede nello Stato membro di registrazione della DOP possa legittimamente contraddistinguere i suoi prodotti utilizzando la denominazione confondibile con quella registrata fino alla scadenza del quinto anno successivo alla data di registrazione della denominazione protetta (12.06.1996) vale a SOMMARIO dire, quindi, fino al 12.06.2001. 7) Se alla scadenza della data sopra indicata al punto 6) (12.06.2001) debba considerarsi vietato l’impiego di ogni denominazione confondibile con quella registrata in tutti gli Stati membri, da parte di qualsiasi operatore che non sia espressamente legittimato all’utilizzo della denominazione registrata ai sensi del regolamento [CEE] n. 2081/92 più volte citato». Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 15 Il governo tedesco sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, poiché la risposta alle questioni proposte non sarebbe necessaria ai fini della decisione della causa principale. La denominazione «parmesan» utilizzata dal sig. Bigi costituirebbe, infatti, una denominazione generica e non una DOP ai sensi del regolamento n. 2081/92. 16 La denominazione «parmesan» sarebbe generica in quanto divenuta ormai, in generale, una denominazione designante da sola formaggio grattugiato o da grattugiare. «Parmesan» sarebbe così «divenuto (...) il nome comune di un prodotto (...) alimentare» ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2081/92. Il governo tedesco si riferisce in particolare al paragrafo 35 delle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa C-317/95, Canadane Cheese Trading e Kouri (ordinanza 8 agosto 1997, Racc. pag. I4681), concernente il carattere generico della denominazione «formaggio parmigiano». 17 Ora, detto governo osserva che, poiché è stata registrata unicamente la denominazione «Parmigiano Reggiano», la protezione comunitaria si limita ad essa e concerne soltanto l’esatta formulazione della denominazione registrata. Il governo tedesco aggiunge che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, la protezione di una denominazione composta si estende anche ad ogni elemento di questa solo purché non si tratti di un nome generico o comune (sentenza 9 giugno 1998, cause riunite C129/97 e C-130/97, Chiciak e Fol, Racc. pag. I-3315, punto 37). 18 Si deve ricordare al riguardo che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che propone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59). 19 Tuttavia, la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica oppure anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19). 20 Nel caso di specie, però, è tutt’altro che evidente che la denominazione «parmesan» sia divenuta generica. Infatti, tranne il governo tedesco e, in certo qualmodo, quello austriaco, tutti i governi che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento nonché la Commissione hanno fatto valere che la denominazione francese «parmesan» costituisce la traduzione fedele della DOP «Parmigiano Reggiano». 21 Alla luce di ciò, non può sostenersi che risulti manifestamente che le questioni sottoposte dal giudice del rinvio integrano una delle ipotesi considerate dalla giurisprudenza citata al preceden- te punto 19. Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. Sulle questioni pregiudiziali 22 Le questioni pregiudiziali vertono su taluni aspetti del regime derogatorio istituito dall’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2081/92. 23 Siccome i prodotti di cui è questione nella causa principale provengono dallo Stato membro che ha ottenuto la registrazione della DOP (in prosieguo: lo «Stato della DOP») - DOP alla quale essi non sono conformi e la cui protezione ai sensi dell’art. 13, n. 1, primo comma, lett. a) e b), del regolamento n. 2081/92 è oggetto del contendere -, occorre per prima cosa esaminare se detto regime derogatorio possa trovare applicazione con riferimento ai suddetti prodotti. 24 Si deve determinare, dunque, l’ambito di applicazione di questo regime derogatorio. A tal fine occorre tener conto non solo della lettera dell’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2081/92, ma pure del suo scopo nel contesto generale del detto regolamento. 25 Secondo la sua formulazione letterale, l’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2081/92 prevede un regime derogatorio la cui attuazione dipende dalla volontà dello Stato membro interessato di mantenere, sul proprio territorio e per un periodo di tempo circoscritto, il suo precedente sistema nazionale, e postula il soddisfacimento di alcune condizioni, e cioè - in sostanza - che l’impresa che desideri avvalersi del detto regime derogatorio abbia legalmente immesso in commercio i prodotti in questione utilizzando per un dato periodo di tempo la denominazione intanto registrata e che dalle etichette di tali prodotti risulti chiaramente la loro vera origine. 26 L’art. 13, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 2081/92 dispone, inoltre, che questa deroga non può condurre alla libera commercializzazione di tali prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale detta denominazione era vietata. 27 Così l’art. 13, n. 2, attua uno degli scopi del regolamento n. 2081/92 cui appartiene, cioè quello di non eliminare con effetto immediato la possibilità SOMMARIO di utilizzare denominazioni registrate ex art. 17 di tale regolamento per designare prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP di cui trattasi. Come indica, infatti, il terzo ‘considerando del regolamento n. 535/97, il legislatore comunitario ha ritenuto necessario prevedere un periodo di adattamento al fine di evitare di arrecare pregiudizio ai produttori che utilizzano tali denominazioni da parecchio tempo. 28 Tuttavia, come precisa proprio questo ‘considerando, tale periodo transitorio deve applicarsi esclusivamente alle denominazioni registrate in virtù dell’art. 17 del detto regolamento, vale a dire alle denominazioni registrate, come nel caso oggetto dellacausa principale, secondo la procedura semplificata. Tale procedura presuppone, in particolare, che la denominazione di cui uno Stato membro chiede la registrazione sia giuridicamente protetta in detto Stato oppure sia sancita dall’uso negli Stati membri in cui non vige un sistema di protezione. 29 In altri termini, la procedura semplificata presuppone che, nel momento in cui uno Stato membro richiede la registrazione di una denominazione come DOP, i prodotti non conformi al disciplinare corrispondente a tale denominazione non possano essere legalmente immessi in commercio nel suo territorio. 30 Ciò premesso, occorre interpretare il regolamento n. 2081/92 nel senso che, una volta che una denominazione è stata registrata come DOP, il regime derogatorio che l’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2081/92 prevede al fine di permettere, a certe condizioni ed entro certi limiti, di continuare ad utilizzare questa denominazione vale unicamente per i prodotti non originari dello Stato della DOP. 31 Come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 71-79 delle sue conclusioni, questa interpretazione dell’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2081/92 è conforme alle finalità di protezione dei consumatori e di salvaguardia di una concorrenza leale enunciati dal sesto e dal settimo ‘considerando’ del regolamento n. 2081/92. 32 L’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2081/92 dev’essere, dunque, interpretato nel senso che il regime derogatorio istituito da questa norma non vale per i prodotti originari dello Stato della DOP, la cui protezione ai sensi dell’art. 13, n. 1, primo comma, lett. a) e b), del regolamento n. 2081/92 è oggetto del contendere e al cui disciplinare tali prodotti non sono conformi. 33 Di conseguenza, siccome il regime derogatorio previsto dall’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2081/92 non vale per prodotti come quelli oggetto della causa principale, non occorre rispondere alle questioni proposte dal Tribunale di Parma. 34 Ciò considerato, si deve rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l’art. 13, n. 2, del regolamento n. 2081/92 dev’essere interpretato nel senso che il regime derogatorio istituito da questa norma non vale per i prodotti originari dello Stato della DOP, la cui protezione ai sensi dell’art. 13, n. 1, primo comma, lett. a) e b), del regolamento n. 2081/92 è oggetto del contendere e al cui disciplinare tali prodotti non sono conformi. GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (Seconda Sezione) 5 giugno 2002 nella causa T-198/00 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 maggio 2000 (procedimento R 391/1999-3)): Hershey Foods Corporation contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario - Marchio figurativo chiamato Kiss device with plume - Principio del contraddittorio Art. 73 del regolamento (CE) n. 40/94 - Registrazione precedente del marchio in taluni Stati membri) (Lingua del procedimento: inglese) Antefatti della controversia 35 (...) Sulle spese Dispositivo L’art. 13, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n. 535, dev’essere interpretato nel senso che il regime derogatorio istituito da questa norma non vale per i prodotti originari dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione di origine protetta, la cui protezione ai sensi dell’art. 13, n. 1, primo comma, lett. a) e b), del regolamento n. 2081/92, così modificato, è oggetto del contendere e al cui disciplinare tali prodotti non sono conformi. 1 Il 24 dicembre 1997 la ricorrente ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«Ufficio») una domanda di marchio comunitario in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato. 2 Il marchio figurativo di cui si chiede la registrazione è il seguente. (1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale dellTribunale di primo grado. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». SOMMARIO 3 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 5 e 30 ai sensi dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato. 4 Con comunicazione 21 gennaio 1999, l’esaminatore ha informato la ricorrente del fatto che il segno oggetto della domanda non pareva idoneo alla registrazione, in quanto privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in relazione ai prodotti della classe 30 dell’accordo di Nizza menzionati nella domanda di marchio. 5 Con decisione 12 maggio 1999, l’esaminatore ha respinto in parte la domanda ai sensi dell’art. 38 del regolamento n. 40/94 per tutti i prodotti della classe 30 dell’accordo di Nizza per i motivi riportati nella sua comunicazione 21 gennaio 1999. 6 Il 12 luglio 1999 la ricorrente ha presentato all’Ufficio, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, un ricorso avverso la decisione dell’esaminatore recante rigetto parziale della domanda di marchio di cui trattasi. 7 Con decisione 29 maggio 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 31 maggio 2000, la terza commissione di ricorso ha confermato parzialmente il rigetto dell’esaminatore perché il segno in esame era privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 per la maggior parte dei prodotti rientranti nella classe 30 dell’accordo di Nizza per i quali era stata richiesta la registrazione, ed ha annullato la detta decisione dell’esaminatore per taluni altri prodotti rientranti nella stessa classe. 8 In sostanza, la commissione di ricorso ha constatato che il segno oggetto della domanda di marchio rappresenta la forma di un dolciume confezionato in un foglio di alluminio che il richiedente ha descritto come un «kiss device with plume». La commissione di ricorso ha concluso che un segno siffatto sarebbe percepito dai consumatori come una confezione ordinaria e corrente per i dolciumi di questo tipo compresi nella classe 30 (punto 19 della decisione impugnata). Per il resto, il ricorso è stato rinviato all’esaminatore in merito alla prova dell’acquisizione del carattere distintivo del marchio richiesto, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (punto 2 del dispositivo della decisione impugnata). Conclusioni delle parti 9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — riformare la decisione impugnata nel senso di annullare la decisione dell’esaminatore recante il rifiuto di registrare il marchio richiesto ed ordinare la registrazione di tale marchio per i prodotti menzionati della domanda di marchio. 10 L’Ufficio chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — condannare la ricorrente alle spese. In diritto 11 A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere due motivi, il primo attinente alla violazione dell’art. 73 del regolamento n. 40/94 ed il secondo attinente alla violazione del regolamento n. 40/94 per non avere accordato sufficiente importanza alle precedenti registrazioni nazionali. Sul primo motivo, attinente alla violazione dell’art. 73 del regolamento n. 40/94 Argomenti delle parti 12 La ricorrente fa valere che la decisione impugnata viola l’art. 73 del regolamento n. 40/94, in quanto è fondata su motivazioni e prove rispetto alle quali essa non ha potuto presentare deduzioni, vale a dire i quattro punti che seguono. 13 In primo luogo, la terza commissione di ricorso ha considerato rilevanti i termini «kiss device with plume» iscritti nello spazio riservato alla rappresentazione di un marchio denominativo nel formulario della domanda di marchio comunitario, sebbene la ricorrente avesse chiesto la registrazione di un marchio figurativo. Tuttavia, tali termini sarebbero stati iscritti per errore nel detto formulario e non corrisponderebbero alla descrizione del segno richiesto. Essi dovrebbero quindi essere ignorati. Se la ricorrente fosse stata invitata a commentare tale punto, essa avrebbe potuto chiarirlo. 14 In secondo luogo, la ricorrente fa valere di non essere stata invitata a pre- sentare osservazioni sulle definizioni della parola «kiss» riportate nei dizionari di lingua inglese «Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary» e «The New Shorter OxfordEnglish Dictionary», in particolare sulla validità e la rilevanza di tali definizioni nel caso di specie. 15 In terzo luogo, la ricorrente ritiene di non avere avuto la possibilità di pronunciarsi sull’affermazione della commissione di ricorso secondo cui il marchio di cui trattasi rappresenta la forma di un dolciume comunemente chiamato «kiss» (punto 13 della decisione impugnata). Essa sostiene che non esistono prodotti di confetteria comunemente chiamati in tal modo. 16 In quarto luogo, la ricorrente critica la considerazione della commissione di ricorso secondo cui il marchio grafico sarebbe percepito dal pubblico interessato come una forma ordinaria e usuale di dolciumi confezionati in fogli di alluminio, come quelli oggetto della domanda di marchio comunitario di cui trattasi, rientranti nella classe 30 dell’accordo di Nizza (punto 19 della decisione impugnata). Poiché tale considerazione deriva da un’interpretazione errata del termine «kiss» che figura nei dizionari, la ricorrente non ha avuto la possibilità di far valere il suo punto di vista. Infine, la ricorrente sostiene di non condividere che il marchio di cui trattasi rappresenti la forma di un «kiss» confezionato in un foglio di alluminio e di non aver potuto esprimersi neanche su tale punto. 17 L’Ufficio fa valere che la terza commissione di ricorso non ha violato l’art. 73 del regolamento n. 40/94, in quanto essa non aveva alcun obbligo di dare alla ricorrente la possibilità di presentare deduzioni sulla rilevanza dei termini «kiss device with plume» o sulla validità delle definizioni del termine «kiss» che figurano nei dizionari. 18 A suo avviso, il segno di cui trattasi è privo di carattere distintivo, in quanto rappresenta semplicemente il disegno di una forma ordinaria di dolciume confezionato in un foglio di alluminio. Giudizio del Tribunale 19 Ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’Ufficio devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. SOMMARIO 20 Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura della ricorrente secondo cui essa non ha potuto presentare le sue deduzioni in merito alla rilevanza dei termini «kiss device with plume», che asserisce di avere iscritto per errore nello spazio riservato alla rappresentazione del marchio denominativo nel formulario di domanda di marchio, occorre rilevare che la decisione della commissione di ricorso è basata su elementi riportati nel fascicolo della domanda di marchio noti alla ricorrente. Al momento dell’analisi del fascicolo, la commissione di ricorso poteva ricorrere a tutte le espressioni incluse nel formulario della domanda di marchio, senza dare previamente la possibilità alla ricorrente di presentare deduzioni su queste ultime.La commissione di ricorso non aveva l’obbligo di invitare la ricorrente a pronunciarsi sui termini «kiss device with plume», iscritti nel formulario dalla stessa ricorrente, dato che tali termini non si presentano come un errore evidente da parte del richiedente il marchio. 21 Di conseguenza, la presa in considerazione, da parte della commissione di ricorso, dei termini «kiss device with plume» iscritti nel formulario non ha violato l’art. 73 del regolamento n. 40/94. 22 In secondo luogo, la ricorrente ritiene che avrebbe dovuto essere invitata a presentare deduzioni sulle definizioni del termine «kiss» presenti nei dizionari impiegati dalla commissione di ricorso, in particolare sulla validità e la rilevanza di tali definizioni nel caso di specie. 23 Al riguardo, tanto nella sua lettera 21 gennaio 1999, quanto nella decisione 12 maggio 1999, recante rigetto della domanda, l’esaminatore ha considerato che il marchio era privo di carattere distintivo in quanto consisteva nella normale rappresentazione di un «kiss». Per verificare se tale valutazione fosse corretta, la commissione di ricorso ha dovuto esaminare il significato di tale termine. Con l’ausilio di dizionari, essa ha potuto constatare che tale termine può designare la forma di taluni prodotti per i quali il marchio è stato richiesto. Ciò le ha consentito di confermare la valutazione dell’esaminatore secondo cui il marchio rappresentava una delle forme normali di un prodotto del genere. Pertanto, il riferimento alle definizioni del termine «kiss» contenuto nei dizionari rappresenta un elemento rilevante del ragionamento svolto dalla commissione di ricorso. 24 Di conseguenza, l’impiego, da parte della commissione di ricorso, delle definizioni contenute nei dizionari destinate a chiarire il significato del termine «kiss» non può essere considerato un motivo ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 40/94, sul quale la ricorrente avrebbe dovuto poter presentare deduzioni. Pertanto, il riferimento, nella decisione impugnata, alle definizioni del termine «kiss» contenute nei dizionari, non ha violato la detta disposizione. 25 In ogni caso, le commissioni di ricorso devono poter basare le loro decisioni su argomenti non dibattuti dinanzi all’esaminatore, a condizione che la parte interessata abbia potuto presentare le sue deduzioni sui fatti che incidono sull’applicazione della disposizione legale di cui trattasi. Conformemente al principio della continuità funzionale tra l’esaminatore e le commissioni di ricorso, queste ultime possono riprendere in esame la domanda senza essere in ciò limitate dal ragionamento dell’esaminatore [v., in tal senso, la sentenza del Tribunale 16 febbraio 2000, causa T122/99, Procter & Gamble/UAMI (forma di un sapone), Racc. pag. II-265, punto 27]. 26 In terzo e quarto luogo, la ricorrente fa valere il fatto di non avere avuto la possibilità di pronunciarsi sulle affermazioni della commissione di ricorso secondo cui il marchio di cui trattasi rappresenta la forma di un dolciume comunementedenominato «kiss» ed il marchio sarebbe percepito dal pubblico interessato come una forma ordinaria ed usuale di dolciumi confezionati in fogli di alluminio. 27 Occorre al riguardo constatare che la decisione dell’esaminatore 12 maggio 1999 aveva già affermato che il marchio consiste esclusivamente nell’ordinaria rappresentazione di un «kiss» («the trade mark simply consists of the ordinary representation of a kiss») e che è nota la circostanza che i «kisses» sono di forma arrotondata ed avvolti in carta o fogli di alluminio come quelli rappresentati nel marchio di cui sopra («it is commonplace that kisses are round-shaped and wrapped in paper or foil as represented in the above mark»). Pertanto, la motivazione della decisione dell’esaminatore ha consentito alla ricorrente di conoscere i motivi del rigetto della sua domanda di registrazione come marchio comunitario e di contestare efficacemente tale decisione dinanzi alla commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-135/99 Taurus-Film/UAMI (Cine Action) Racc. pag. II-379, punto 35, e causa T-136/99 TaurusFilm/UAMI (Cine Comedy) Racc. pag. II-397, punto 35], come dimostrato dalla motivazione del suo ricorso dinanzi alla terza commissione di ricorso. Ne deriva che la ricorrente conosceva, in sostanza, gli argomenti impiegati dalla commissione di ricorso per confermare il rigetto della domanda di marchio ed ha quindi avuto la possibilità di esprimersi in merito. 28 Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha violato l’art. 73 del regolamento n. 40/94 non avendo invitato la ricorrente a presentare le sue deduzioni sui problemi prospettati sopra, poiché la commissione di ricorso non ha fondato la sua decisione su motivazioni nuove rispetto alla decisione dell’esaminatore, sulle quali la ricorrente non avrebbe potuto prendere posizione. Considerato quanto precede, il primo motivo fatto valere dalla ricorrente deve essere respinto. Sul secondo motivo, attinente alla violazione del regolamento n. 40/94 per non avere accordato sufficiente importanza alle precedenti registrazioni nazionali ed all’esame d’ufficio del rispetto dell’obbligo di motivazione su quest’ultimo punto Argomenti delle parti 29 Secondo la ricorrente, non tenendo sufficientemente conto dell’esistenza dei marchi registrati in Francia, in Irlanda, nel Benelux in Spagna e in Grecia, marchi identici al segno di cui trattasi nella domanda di marchio in esame, la commissione di ricorso ha violato il regolamento n. 40/94 al punto 22 della decisione impugnata. 30 La ricorrente rammenta che, ai sensi del sedicesimo ‘considerando del regolamento n. 40/94, va evitato che siano rese sentenze contraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le stesse parti e che si svolgano per gli stessi fatti sulla base di un marchio comunitario e di marchi nazionali paralleli. Inoltre, la ricorrente sostiene che da tale ‘considerando discende necessariamente che le disposizione del regolamento n. 40/94 devono essere interpretate come quelle dellaprima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, SOMMARIO 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989 L 40 pag. 1). L’Ufficio avrebbe quindi dovuto prendere in considerazione le decisioni degli uffici nazionali degli Stati membri relative a segni identici ed allontanarsene solo se esse sono palesemente erronee. 31 L’Ufficio ritiene che il motivo fatto valere dalla ricorrente derivi da una cattiva comprensione, da un lato, dei collegamenti esistenti tra il sistema dei marchi comunitari e il sistema dei marchi nazionali degli Stati membri, e, dall’altro, della formulazione del sedicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94. Giudizio del Tribunale 32 Occorre ricordare che il marchio comunitario ha lo scopo, ai sensi del primo ‘considerando del regolamento n. 40/94, di consentire alle imprese «di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità, superando le barriere nazionali». Di conseguenza, le registrazioni effettuate fino a questo momento in taluni Stati membri, o anche in paesi terzi, rappresentano elementi non determinanti per l’analisi degli impedimenti assoluti previsti dall’art. 7 del regolamento n. 40/94 nel contesto di una domanda di registrazione di un marchio comunitario (v., in tal senso, sentenza «forma di un sapone», citata, punti 60 e 61). Si deve infatti osservare che, in forza del carattere unitario del marchio comunitario, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema giuridico autonomo, che persegue obiettivi ad esso specifici, e la sua applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio comunitario deve essere misurato solo sulla base della pertinente normativa comunitaria. Ne consegue che le registrazioni nazionali di marchi rappresentano elementi che non vincolano l’Ufficio. Ciononostante, tali registrazioni nazionali possono essere presi in considerazione in sede di esame degli impedimenti assoluti alla registrazione. 33 A tal riguardo, l’incidenza che le registrazioni nazionali possono avere sulla valutazione del carattere registrabile di un marchio richiesto rispetto agli impedimenti previsti dall’art. 7 del regolamento n. 40/94 dipende dalle concrete circostanze di specie. 34 Nel caso di specie, la ricorrente ha attirato l’attenzione della commissione di ricorso in particolare sulla registrazione effettuata in Irlanda, facendo valere che i criteri per la registrazione dei marchi in tale Stato membro erano più restrittivi, prima della trasposizione della direttiva 89/104, di quelli applicabili nell’ambito del regolamento n. 40/94. Tuttavia, la ricorrente non ha provato le sue affermazioni presentando indicazioni precise sul contenuto del diritto irlandese. Inoltre, le informazioni da essa fornite in merito alla registrazione del marchio in Irlanda non consentono neanche di determinare con certezza che l’uso del segno non è statopreso in considerazione al momento della valutazione del carattere distintivo di quest’ultimo da parte delle autorità nazionali. Non sono più precisi gli elementi forniti dalla ricorrente in merito alle altre registrazioni nazionali del marchio comunitario richiesto. 35 Pertanto, non si può rimproverare alla commissione di ricorso di avere ignorato il valore da attribuire alle registrazioni nazionali fatte valere dalla ricorrente. 36 Per quanto riguarda poi il problema della motivazione della decisione impugnata su tale punto, problema rilevato in udienza e che spetta al Tribunale esaminare d’ufficio nel caso di specie, si deve constatare che la commissione di ricorso ha affermato, nella decisione impugnata, di aver tenuto conto delle precedenti registrazioni nazionali fatte valere dalla ricorrente (punti 21 e 22 della decisione impugnata). Ora, non si può rimproverare alla commissione di ricorso di avere motivato succintamente la decisione impugnata sul punto, in quanto la ricorrente non ha fornito elementi precisi sulle registrazioni nazionali che avrebbero avuto bisogno di un esame approfondito da parte della commissione di ricorso prima di poter essere esclusi. Ne consegue che l’Ufficio non ha violato l’obbligo di motivazione previsto all’art. 73 del regolamento n. 40/94. 37 L’argomento della ricorrente relativo all’inadempimento, da parte dell’Ufficio, dell’obbligo, previsto dal sedicesimo ‘considerando del regolamento n. 40/94, di evitare che siano rese sentenze contraddittorie, non può essere accolto. Infatti, come rilevato dall’Ufficio, il sedicesimo ‘considerando del regolamento n. 40/94 è diretto sostanzialmente ad evitare sentenze contraddittorie tra i tribunali nazionali, a causa tanto di norme procedurali nazionali, quanto di disposizioni ispirate a norme in materia di litispendenza e connessione della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione consolidata, GU 1998 C 27, pag. 1). Tale considerando non fa invece riferimento alle decisioni amministrative adottate dall’Ufficio e dagli uffici nazionali degli Stati membri. 38 Infine, il fatto che, in linea di principio, le disposizioni parallele della direttiva 89/104 e del regolamento n. 40/94 debbano essere interpretate nello stesso modo non modifica affatto la valutazione sopra riportata. 39 Da quanto precede risulta che il motivo in esame deve essere respinto. 40 Occorre concludere che il ricorso deve essere respinto. 41 (...) Sulle spese Dispositivo 1. Il ricorso è respinto. 2. La ricorrente è condannata alle spese. SOMMARIO GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (Quarta Sezione) 13 giugno 2002 nella causa T-232/00 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione del 26 giugno 2000 (procedimento R 181/1999-3) della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), come rettificata con corrigendum del 6 luglio 2000): Chef Revival USA Inc. contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Mancata presentazione di prove nella lingua della procedura di opposizione - Regola 18, n. 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 (Lingua del procedimento: inglese) Ambito normativo 1 L’art. 42, nn. 1 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato, stabilisce: «1. Nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda di marchio comunitario, può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio per il motivo che ne dovrebbe essere esclusa la registrazione a norma dell’articolo 8 (...). 3. L’opposizione deve essere redatta per iscritto e motivata. Essa si considera presentata soltanto dopo il pagamento della tassa d’opposizione. Entro un termine imposto dall’Ufficio, l’opponente può presentare fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell’opposizione». (1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale dellTribunale di primo grado. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». 2 Gli artt. 73 e 74 del regolamento n. 40/94 sono così formulati: d’appoggio. «Articolo 73 Motivazione delle decisioni 2. Se l’opposizione si fonda su un marchio anteriore non comunitario, l’atto di opposizione è corredato, in linea di principio, da prove relative alla registrazione o al deposito del marchio anteriore, come ad esempio un certificato di registrazione. (...) Le decisioni dell’Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Articolo 74 Esame d’ufficio dei fatti 1. Nel corso della procedura l’Ufficio procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’Ufficio si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. 2. L’Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile». 3 Le regole 15-18, 20, 71 e 96 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), sono così formulate: «Regola 15 Contenuto dell’atto di opposizione 1. (...) 2. L’atto di opposizione deve contenere: a) riguardo alla domanda contro cui viene proposta opposizione (...); b) riguardo ai marchi anteriori o ai diritti anteriori su cui si fonda l’opposizione (...); 3. Le indicazioni relative ai fatti, le prove, le osservazioni e i documenti d’appoggio di cui al paragrafo 1 nonché le prove di cui al paragrafo 2 possono essere presentati, se non sono stati presentati insieme all’atto di opposizione o immediatamente dopo, entro un termine successivo all’avvio della procedura di opposizione, stabilita dall’Ufficio secondo la regola 20, paragrafo 2. Regola 17 Uso delle lingue nella procedura di opposizione 1. Se l’atto di opposizione non è redatto nella lingua della domanda di registrazione del marchio comunitario, quando tale lingua è una delle lingue dell’Ufficio, né nella seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda, l’opponente deve fornire una traduzione dell’atto di opposizione in una di tali lingue, entro un mese dalla scadenza del termine per l’opposizione. 2. Se le prove a sostegno dell’opposizione, di cui alla regola 16, paragrafi 1 e 2, non sono presentate nella lingua della procedura d’opposizione, l’opponente deve fornire una traduzione in tali lingue, entro un mese dalla scadenza del termine per l’opposizione o, eventualmente, entro il termine stabilito dall’Ufficio secondo la regola 16, paragrafo 3. c) riguardo all’opponente (...); (...) d) l’indicazione dei motivi su cui si fonda l’opposizione. Regola 18 Rigetto dell’opposizione per inammissibilità (...) Regola 16 Fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell’opposizione 1. L’atto di opposizione può contenere indicazioni relative ai fatti, prove ed osservazioni a sostegno dell’opposizione stessa, corredate dei relativi documenti 1. Se accerta che l’opposizione non è conforme all’art. 42 del regolamento [n. 40/94], o che l’atto di opposizione non indica chiaramente contro quale domanda l’opposizione è proposta o quale sia il marchio anteriore o il diritto anteriore sulla cui base l’opposizione viene proposta, l’Ufficio la respinge in quanto inammissibile, sempreché le ir- SOMMARIO regolarità non siano state sanate, entro la scadenza del termine di opposizione. Se la tassa di opposizione non è stata pagata entro il termine di opposizione, l’opposizione si considera non proposta. Se è stata pagata dopo la scadenza del termine per l’opposizione, la tassa d’opposizione viene restituita alla parte opponente. 2. Se accerta che l’opposizione non è conforme ad altre disposizioni del regolamento [n. 40/94] o delle presenti regole, l’Ufficio ne dà comunicazione all’opponente, invitandolo a sanare le irregolarità entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate nel termine, l’Ufficio respinge l’opposizione in quanto inammissibile. (...) Regola 20 Esame dell’opposizione 2. Salvo disposizioni contrarie contenute nelle presenti regole, i documenti destinati ad essere utilizzati nelle procedure dinanzi all’Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità europea. Se la lingua in cui tali documenti sono redatti non è la lingua procedurale, l’Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato ne venga presentata una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte della procedura, in una delle lingue dell’Ufficio». Antefatti della controversia 4 Il 1° aprile 1996 la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI»). 5 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è un marchio figurativo composto dal vocabolo Chef e da diversi elementi grafici. 8 Il 1° settembre 1997 la domanda è stata pubblicata nel bollettino dei marchi comunitari. 9 Il 27 ottobre 1997 il sig. J. Massagué Marín (in prosieguo: l’«opponente») ha depositato, in lingua spagnola, un atto di opposizione ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94. 10 L’opposizione era basata su un marchio registrato precedentemente in Spagna. Si tratta di un marchio figurativo composto dal vocabolo Chef in stampatello e da altri elementi grafici. I prodotti designati da tale marchio rientrano nella classe 25 dell’accordo di Nizza e corrispondono alla seguente descrizione: «articoli di abbigliamento confezionati, non compresi in altre classi». 11 l’11 novembre 1997 l’opponente ha presentato una traduzione inglese dell’atto di opposizione; l’inglese è così divenuta la lingua procedurale dell’opposizione, in conformità all’art. 115, n. 6, del regolamento n. 40/94. 1. (...) 2. L’Ufficio invita l’opponente a presentare, entro un preciso termine, le indicazioni relative ai fatti, le prove e le osservazioni, di cui alla regola 16, paragrafi 1 e 2, qualora non siano contenute nell’atto di opposizione. Ogni comunicazione dell’opponente viene trasmessa al richiedente per dare a questi la possibilità di rispondere entro il termine indicato dall’Ufficio. 6 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 8, 21 e 25 ai sensi dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione che segue: — Classe 8: «Articoli di coltelleria; coltelli da cucina», 3. Se il richiedente non presenta osservazioni, l’Ufficio può decidere sull’opposizione in base ai documenti di cui dispone. (...) Regola 71 Durata dei termini 1. I termini che in forza del regolamento [n. 40/94] o della presente regola devono essere indicati dall’Ufficio, non possono essere inferiori ad un mese (...). Se le circostanze lo giustificano, l’Ufficio può prorogare i termini su richiesta dell’interessato presentata prima della scadenza del termine originario. (...) Regola 96 Procedura scritta 1. (...) 12 Il 5 giugno 1998 la divisione di opposizione dell’UAMI (in prosieguo: la «divisione di opposizione») ha inviato all’opponente, ai sensi delle regole 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione, una lettera così formulata: «La invitiamo a presentare tutti i fatti, prove ed osservazioni finora non ancora presentati e che lei ritiene necessari a sostegno della sua opposizione. — Classe 21: «Piccoli utensili e recipienti per la casa», — Classe 25: «Articoli di abbigliamento; stivali, scarpe e pantofole; articoli di abbigliamento concepiti per essere utilizzati da persone che si occupano della preparazione e della distribuzione di cibi e di bevande; cappotti, giacche, tuniche, pantaloni, shorts, gonne-pantaloni, camice, Tshirts, panciotti, bluse, grembiuli, cravatte, cravatte a farfalla, fazzoletti da collo, cappelli, berretti, fasce in tessuto, cinture, zoccoli e scarpe, tutte concepite per essere utilizzate da persone che si occupano della preparazione e della distribuzione di cibi e bevande». 7 La domanda è stata depositata in lingua inglese. Il francese è stato indicato come seconda lingua ai sensi dell’art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94. In particolare la invitiamo a produrre una copia del certificato di registrazione del marchio n. 1081534 sul quale l’opposizione è basata. (...) Tutte le informazioni sopra richieste devono essere presentate nella lingua procedurale dell’opposizione entro due mesi dalla ricezione del presente avviso, ossia entro il 5 agosto 1998. In mancanza di tali informazioni o, eventualmente, delle traduzioni richieste, l’Ufficio deciderà sull’opposizione in base ai documenti di cui dispone». 13 Il 18 giugno 1998 l’opponente ha inviato all’UAMI una copia, in spagnolo, del certificato di registrazione del SOMMARIO marchio precedente sul quale l’opposizione era basata. — annullare la decisione impugnata; 14 L’8 settembre 1998, ossia dopo la scadenza del termine imposto dalla divisione di opposizione, l’opponente ha inviato all’UAMI una lettera la cui penultima frase era così formulata: — intimare all’UAMI di respingere l’opposizione presentata dall’opponente; «(...) i marchi di cui trattasi nel procedimento di opposizione designano prodotti identici e rientrano nella stessa classe della nomenclatura internazionale dei marchi, ossia la classe 25». 20 L’UAMI conclude che il Tribunale voglia: 15 Con decisione 24 febbraio 1999 la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione ai sensi dell’art. 43 del regolamento n. 40/94 in quanto l’opponente non ha dimostrato l’esistenza del marchio nazionale precedente sul quale l’opposizione era basata. 16 Il 14 aprile 1999 l’opponente ha presentato un ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione. 17 Con decisione 26 giugno 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata») notificata alla ricorrente il 4 luglio 2000, la terza commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione. Con corrigendum del 6 luglio 2000 la commissione di ricorso ha, d’ufficio e in forza della regola 53 del regolamento di esecuzione, rettificato un errore manifesto contenuto nella decisione impugnata relativo alla descrizione dei marchi della ricorrente e dell’opponente. 18 In sostanza, la commissione di ricorso ha ritenuto che la divisione di opposizione aveva violato la regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione rigettando l’opposizione senza aver concesso all’opponente un termine supplementare di due mesi per la presentazione di una traduzione, nella lingua della procedura di opposizione, del certificato di registrazione del marchio precedente spagnolo. La commissione di ricorso ha anche ritenuto che la divisione di opposizione ha in tal modo violato il diritto dell’opponente di essere sentito, sancito da questa stessa regola 18. Conclusioni delle parti 19 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: — condannare l’UAMI alle spese. — ordinare qualsiasi provvedimento appropriato nelle circostanze in essere alla conclusione della fase orale del procedimento; — compensare le spese in funzione della decisione. 21 All’udienza la ricorrente ha rinunciato al secondo punto delle sue conclusioni relativo a che il Tribunale ingiunga all’UAMI di respingere l’opposizione presentata dall’opponente, cosa di cui il Tribunale ha preso atto nel verbale di udienza. In diritto 22 La ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione. 24 Sulla base di questa analisi, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto annullando la decisione della divisione di opposizione per il motivo che quest’ultima ha violato la regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione respingendo l’opposizione senza impartire all’opponente un nuovo termine di due mesi, in forza della stessa regola, per presentare la traduzione del certificato di registrazione nella lingua procedurale dell’opposizione. 25 L’UAMI ritiene che la divisione di opposizione abbia agito correttamente nel respingere l’opposizione per il motivo che l’opponente ha omesso di presentare, nella lingua di procedura di opposizione, le prove attestanti l’esistenza del diritto anteriore nel termine stabilito dall’UAMI in conformità al disposto della regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione. Per contro, la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che l’UAMI sia tenuto, in forza della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, ad invitare un opponente, che non avrebbe presentato le prove richieste nel termine stabilito in conformità alla regola 17, n. 2, dello stesso regolamento, a completare o a fornire le prove richieste concedendogli un termine supplementare di due mesi. Argomenti delle parti 23 La ricorrente sostiene che la regola 18 del regolamento di esecuzione si applica solo nei casi in cui l’atto di opposizione non soddisfa le condizioni di cui all’art. 42 del regolamento n. 40/94 e alla regola 15 del regolamento di esecuzione. Tra queste condizioni la regola 18 distinguerebbe tra le condizioni il cui mancato rispetto comporta automaticamente il rigetto dell’opposizione per irricevibilità, a meno che dette irregolarità non siano sanate entro la scadenza del termine di opposizione (n. 1) e quelle al cui mancato rispetto si può rimediare entro due mesi a decorrere da un invito in tal senso da parte dell’UAMI (n. 2). Per contro, la regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione non si applicherebbe ai casi in cui fatti, prove o documenti giustificativi presentati a sostegno dell’opposizione non sono stati prodotti nel termine stabilito a tal fine dall’UAMI, in conformità alle regole 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione. 26 In tale contesto, l’UAMI sottolinea l’importanza che riveste, nell’ambito di una procedura di opposizione, il rigoroso rispetto del termine da esso stabilito. La conseguenza logica dell’inosservanza di un tale termine dovrebbe essere la mancata presa in considerazione delle prove o osservazioni sottoposte tardivamente ai fini del seguito da dare alla procedura di opposizione. Si tratterebbe del corollario dell’inosservanza di tale termine. A tal riguardo,l’UAMI ritiene che, nell’ambito di una procedura di opposizione, l’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94, in forza del quale l’UAMI può non tener conto dei fatti o delle prove che non siano state presentate in tempo utile, potrebbe trovare applicazione solo se l’UAMI non ha fissato alcun termine in quanto la facoltà di tenerne conto non gli è conferita nel caso contrario. 27 Del resto, l’UAMI ritiene che un obbligo ad esso incombente di invitare un opponente a fornire o a completare le prove richieste entro un termine supplementare non potrebbe nemmeno de- SOMMARIO rivare da un’applicazione analogica della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione. Secondo l’UAMI, una tale applicazione di questa regola, che riguarda l’esame della ricevibilità dell’opposizione, andrebbe talmente al di là del suo significato e della sua finalità da essere manifestamente impossibile. 28 Inoltre, secondo l’UAMI, la regola 20 del regolamento di esecuzione non costituisce né direttamente né indirettamente una base che obbliga o autorizza la divisione di opposizione ad invitare l’opponente, che non avrebbe presentato le prove richieste in forza delle regole 16, n. 3, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione, a produrle concedendogli un termine supplementare. 29 Inoltre, l’UAMI ritiene che la divisione di opposizione non abbia violato l’art. 73 del regolamento n. 40/94, in forza del quale le decisioni dell’UAMI possono essere basate solo su motivi sui quali le parti hanno potuto prendere posizione. Per contro, invitando l’opponente a presentare entro un termine stabilito le prove richieste nella lingua della procedura di opposizione, la divisione di opposizione avrebbe fatto tutto per conferire a quest’ultimo la possibilità di presentare le sue prove. 30 Infine, l’UAMI sostiene che, comunicando con le parti nel corso del procedimento e, più in particolare, comunicando a queste le loro rispettive osservazioni, la divisione di opposizione non ha nemmeno fatto sorgere, nell’opponente, la speranza che l’assenza di traduzione del certificato di registrazione fosse senza conseguenze. Giudizio del Tribunale 31 In via preliminare occorre rilevare che dal combinato disposto dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 e delle regole 16, 17, 18 e 20 del regolamento di esecuzione risulta che il legislatore opera una distinzione tra, da un lato, le condizioni che deve soddisfare l’atto di opposizione, poste come condizione di ammissibilità dell’opposizione e, dall’altro, la presentazione dei fatti, prove ed osservazioni, nonché dei documenti giustificativi a sostegno dell’opposizione, che rientrano nell’istruzione di quest’ultima. 32 Tra le condizioni di ricevibilità dell’opposizione di cui all’art. 42 del regolamento n. 40/94 e alla regola 18 del regolamento di esecuzione figurano, in particolare, il termine di tre mesi per la presentazione dell’opposizione, l’interesse ad agire per l’opponente nonché le condizioni di forma, la motivazione ed il contenuto minimo dell’atto di opposizione. 33 Occorre constatare poi che, trattandosi delle condizioni la cui inosservanza nell’atto di opposizione comporta il rigetto per inammissibilità, la regola 18del regolamento di esecuzione contiene una distinzione tra due categorie di condizioni di ammissibilità. 34 Se l’atto di opposizione non soddisfa le condizioni di ammissibilità di cui alla regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione, l’opposizione è respinta per inammissibilità sempre che le irregolarità non siano state sanate entro la scadenza del termine di opposizione. Tale termine non può essere prorogato. 35 Per contro, se l’atto di opposizione non soddisfa le condizioni di ammissibilità di cui alla regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, l’opposizione è respinta per inammissibilità solo allorché l’opponente, dopo essere stato invitato dall’UAMI a sanare le irregolarità accertate entro un termine di due mesi, non ha posto rimedio a tali irregolarità nel termine così impartito. Tale termine costituisce un termine perentorio e non può essere prorogato. 36 Pertanto, solo allorché l’atto di opposizione non soddisfa una o più condizioni di ammissibilità dell’opposizione diverse da quelle esplicitamente menzionate alla regola 18, n. 1, del regolamento di esecuzione l’UAMI è tenuto, in forza del n. 2 della stessa regola, ad informarne l’opponente e ad invitarlo a porvi rimedio entro due mesi prima di respingere l’opposizione in quanto inammissibile. 37 Tuttavia, come è già stato rilevato (v. supra, punto 31), i requisiti legali concernenti la presentazione dei fatti, delle prove e delle osservazioni nonché dei documenti giustificativi a sostegno dell’opposizione, non costituiscono condizioni di ammissibilità dell’opposizione ma condizioni che rientrano nell’esame del merito di quest’ultima. 38 Infatti, ai sensi dell’art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94, l’opponente non è tenuto a presentare, contemporaneamente all’atto di opposizione, fatti, prove e osservazioni a sostegno dell’opposizione, ma può presentarli entro un termine imposto a tal fine dall’UAMI. Inoltre, ai sensi della regola 16, n. 1, del regolamento di esecuzione, l’atto di opposizione «può» contenere informazioni dettagliate su fatti, prove e osservazioni presentati a sostegno dell’opposizione, corredati dei relativi documenti d’appoggio. 39 Inoltre, nello stabilire le modalità di applicazione dell’art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94, la regola 16, n. 3, del regolamento di esecuzione prevede che le indicazioni relative ai fatti, le prove, le osservazioni e i documenti di appoggio di cui al n. 1 nonché le prove di cui al n. 2, possono essere presentati, se non sono stati presentati insieme all’atto di opposizione o immediatamente dopo, entro un termine successivo all’avvio della procedura di opposizione stabilito dall’UAMI secondo la regola 20, n. 2. 40 Questa interpretazione non è confutata dalla regola 16, n. 2, del regolamento di esecuzione, secondo la quale «[s]e l’opposizione si fonda su un marchio anteriore non comunitario, l’atto di opposizione è corredato, in linea di principio, da prove relative alla registrazione o al deposito del marchio anteriore, come ad esempio un certificato di registrazione (...)». Infatti, questa regola non rimette in discussione la possibilità di scelta, offerta all’opponente dai nn. 1 e 3 della stessa regola e dall’art. 42, n. 3, del regolamento n. 40/94, di presentare le prove di cui trattasi o contemporaneamente all’atto di opposizione o in un momento successivo entro un termine stabilito a tal fine dall’UAMI. La regola 16, n. 2, del regolamentodi esecuzione non può quindi essere interpretata nel senso che richiede la presentazione di queste prove contemporaneamente al deposito dell’atto di opposizione né nel senso che la contemporanea presentazione di dette prove costituisce una condizione di ammissibilità dell’opposizione. 41 Occorre rilevare, inoltre, che se le prove e i documenti giustificativi presentati a sostegno dell’opposizione non SOMMARIO sono prodotti nella lingua della procedura di opposizione, l’opponente deve, in forza della regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione, fornirne una traduzione in tale lingua entro un mese dalla scadenza del termine per l’opposizione o, eventualmente, entro il termine stabilito dall’UAMI secondo la regola 16, n. 3. 42 Pertanto, la regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione deroga al regime linguistico che si applica generalmente in materia di presentazione e di utilizzo dei documenti nei procedimenti dinanzi all’UAMI, quale descritto alla regola 96, n. 2, di questo regolamento e secondo il quale, allorché questi documenti non sono redatti nella lingua procedurale, l’UAMI può chiedere che entro un termine da esso stabilito sia presentata una traduzione in tale lingua o, a scelta del ricorrente, in una delle lingue dell’UAMI. La regola 17, n. 2, fa quindi gravare su una parte all’origine di un procedimento inter partes un onere maggiore rispetto a quello che grava, in generale, sulle parti nei procedimenti dinanzi all’UAMI. Questa differenza si giustifica con la necessità di rispettare pienamente il principio del contraddittorio nonché il principio secondo cui le parti devono trovarsi ad armi pari nei procedimenti inter partes. 43 Inoltre, a differenza dei termini previsti dalla regola 18 del regolamento di esecuzione e, in particolare, di quello di due mesi imposto dall’UAMI in forza del n. 2 della stessa regola, i termini che sono fissati dall’UAMI, conformemente alle regole 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione, possono essere prorogati dall’UAMI, alle condizioni e secondo le modalità previste alla regola 71, n. 1, in fine, di tale regolamento. 44 Se l’opponente non presenta le prove e i documenti giustificativi a sostegno dell’opposizione nonché la loro traduzione nella lingua della procedura di opposizione prima della scadenza del termine inizialmente imposto a tal fine dall’UAMI o prima della scadenza della sua eventuale proroga ai sensi dell’art. 71, n. 1, del regolamento di esecuzione, l’UAMI può legittimamente respingere l’opposizione in quanto infondata a meno che non possa statuire su quest’ultima diversamente basandosi su prove eventualmente già a sua disposizione, in conformità alla regola 20, n. 3, del regolamento di esecuzione. Il rigetto dell’opposizione in tal caso non è legato solo al mancato rispetto da parte dell’opponente del termine imposto dall’UAMI, ma costituisce anche la conseguenza dell’inosservanza di una condizione di base dell’opposizione, in quanto l’opponente, omettendo di presentare entro il termine le prove e i documenti giustificativi pertinenti, presentazione del resto necessaria in relazione ai motivi esposti supra al punto 42, non riesce a dimostrare l’esistenza dei fatti o dei diritti sui quali la sua opposizione è basata. 45 La stessa conseguenza deriva, del resto, dall’art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, secondo cui in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame è limitato agli argomenti addotti ed alle richieste presentate dalle parti. Ora, se la formulazione di questa disposizione nella sua versione francese non riguarda esplicitamente lapresentazione delle prove ad opera delle parti, risulta tuttavia da questa che anche alle parti incombe l’onere di presentare le prove a sostegno delle loro richieste. Questa interpretazione è corroborata dall’analisi di altre versioni linguistiche della stessa disposizione e, in particolare, delle versioni inglese che riguarda «the facts, evidence and arguments provided by the parties», tedesca che riguarda «das Vorbringen (...) der Beteiligten» e italiana che fa riferimento «[ai] fatti, prove ed argomenti addotti (...) dalle parti». 46 Alla luce di queste considerazioni occorre esaminare nella fattispecie la fondatezza del motivo unico dedotto dalla ricorrente e la legittimità della decisione impugnata. 47 A tal riguardo occorre constatare che dal fascicolo risulta che, con lettera 5 giugno 1998, la divisione di opposizione ha invitato l’opponente, ai sensi delle regole 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione, a presentare, entro due mesi e nella lingua della procedura dell’opposizione, ossia l’inglese, i fatti, prove e osservazioni non ancora presentati a sostegno della sua opposizione. L’applicazione combinata da parte di questa lettera delle regole 20, n. 2, e 17, n. 2, del regolamento di esecuzione non è incompatibile con nessuna delle disposizioni del regolamento di esecuzione e risulta confor- me ai principi di economia del procedimento e di buona amministrazione. Tra le prove e documenti giustificativi richiesti figurava in particolare il certificato di registrazione del marchio precedente spagnolo dell’opponente sull’esistenza del quale era basata la sua opposizione, in quanto tale certificato costituisce, in base alla regola 16, n. 2, del regolamento di esecuzione, una prova privilegiata della registrazione di questo marchio precedente. 48 E’ pacifico che, in risposta a questa lettera, l’opponente ha presentato, il 18 giugno 1998, la sola versione spagnola di questo certificato di registrazione. Per contro, egli non ha presentato, nel termine stabilito, la traduzione di tale certificato nella lingua della procedura di opposizione. Del resto, egli non ha nemmeno chiesto una proroga di tale termine ai sensi della regola 71, n. 1, del regolamento di esecuzione. 49 Alla luce di queste considerazioni, la divisione di opposizione, con decisione 24 febbraio 1999, ha respinto l’opposizione in quanto infondata, poiché l’opponente non aveva dimostrato con prove e documenti giustificativi pertinenti l’esistenza del marchio nazionale precedente sul quale la sua opposizione era basata. 50 Tuttavia, la terza commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di opposizione ritenendo, ai punti 20-22 della decisione impugnata, da un lato, che la divisione di opposizione era obbligata, in forza della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, a concedere all’opponente un termine supplementare di due mesi per la presentazione nella lingua della procedura di opposizione del certificato di registrazione sopra menzionato e, dall’altro, che, omettendo di comunicare all’opponente questa irregolarità e di invitarlo a porvi rimedio entro tale termine prima di respingere l’opposizione, la divisione di opposizione ha violato il diritto di quest’ultimo di essere sentito. 51 Questa valutazione della commissione di ricorso è viziata da un errore di diritto e non può essere accolta. 52 Innanzi tutto, come è già stato indicato, i requisiti legali concernenti in particolare le prove e i documenti giustificativi nonché la loro traduzione nella lingua della procedura di opposizione, non rientrano nelle condizioni di SOMMARIO ammissibilità dell’opposizione di cui alla regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, ma costituiscono condizioni sostanziali di quest’ultima. 53 Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, la divisione di opposizione, nella fattispecie, non aveva affatto l’obbligo, in forza della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, di segnalare all’opponente l’irregolarità consistente nella sua omissione di presentare, nel termine a tal fine stabilito, la traduzione, nella lingua della procedura di opposizione, del certificato di registrazione del marchio precedente spagnolo né di concedergli un termine supplementare di due mesi per la presentazione di tale traduzione. 54 La regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione non può nemmeno essere applicata in questo caso per analogia, così come l’UAMI rileva giustamente nel controricorso. Infatti, una tale censura sarebbe incompatibile con la distinzione fondamentale, operata dal legislatore, tra, da un lato, le condizioni che debbono essere soddisfatte dall’atto di opposizione affinché l’opposizione sia ammissibile e, dall’altro, le condizioni concernenti la presentazione dei fatti, prove e osservazioni nonché dei documenti giustificativi a sostegno dell’opposizione, che rientrano nell’istruzione di quest’ultima. 55 In secondo luogo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto ha potuto ritenere la terza commissione di ricorso nella decisione impugnata, la divisione di opposizione non ha violato il diritto dell’opponente di essere sentito che deriverebbe dalla regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione, omettendo di informarlo circa l’irregolarità constatata e di invitarlo a porvi rimedio entro un termine supplementare di due mesi previsto da detta regola. La divisione di opposizione non ha nemmeno violato l’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94 secondo cui le decisioni dell’UAMI devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie osservazioni. 56 A tal riguardo si deve constatare che nella sua lettera 5 giugno 1998, sopra menzionata, con la quale l’opponente è stato invitato a presentare le prove e documenti giustificativi richiesti, la divisione di opposizione ha indicato, in maniera chiara e non equivoca, che tali prove e documenti giustificativi dovevano essere presentati entro il termine stabilito di due mesi e nella lingua della procedura di opposizione. Pertanto, l’opponente ha avuto la possibilità di conformarsi a tale richiesta e di presentare le proprie deduzioni sul motivo sul quale la decisione della divisione di opposizione è basata. Pertanto, come l’UAMI sottolinea giustamente nel controricorso, l’opponente non poteva essere sorpreso da tale decisione. 57 L’omissione dell’opponente di presentare nel termine stabilito dalla divisione di opposizione, in conformità alle regole 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento di esecuzione e nella lingua della procedura di opposizione, la traduzione del certificato di registrazione del marchio nazionale precedente rientra nell’esame del merito dell’opposizione e non costituisce una delle irregolarità dell’atto di opposizione ai sensi della regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione. 58 Tenuto conto di quanto precede, la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto ritenendo che la divisione di opposizione fosse obbligata ad applicare la regola 18, n. 2, del regolamento di esecuzione prima di respingere l’opposizione. Pertanto si deve accogliere il motivo unico della ricorrente relativo alla violazione di tale regola e annullare la decisione impugnata. 59 Il Tribunale ritiene, quindi, che dal fascicolo non risulta che la decisione della divisione di opposizione fosse inficiata da altri vizi che giustificano il suo annullamento da parte della commissione di ricorso. 60 Innanzi tutto non si può sostenere, come ha fatto l’opponente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso (v. punto 13 della decisione impugnata), che, nella fattispecie, egli non era tenuto a presentare una traduzione, nella lingua della procedura di opposizione, del certificato di registrazione del marchio precedente spagnolo sul quale l’opposizione era basata. Secondo l’opponente, infatti, il numero di quest’ultimo marchio nonché il suo titolare, la sua data di deposito e il suo oggetto erano intelligibili senza che fosse necessario tradurre tale certificato. Inoltre, quest’ultimo contiene la menzione della classe della nomenclatura, anch’essa intelligibile senza traduzione. 61 A tal riguardo si deve ricordare che la traduzione nella lingua di procedura dell’opposizione delle prove e documenti giustificativi presentati a sostegno di quest’ultima è imposta all’opponente in forza della regola 17, n. 2, del regolamento di esecuzione che introduce una deroga al regime linguistico che si applica generalmente in materia di produzione e di utilizzazione dei documenti nei procedimenti dinanzi all’UAMI. 62 In secondo luogo, questa valutazione circa la necessità di presentare nel termine stabilito dalla divisione di opposizione la traduzione nella lingua della procedura di opposizione del certificato di registrazione, non può essere alterata dal fatto che, all’ultima frase della sua lettera del 5 giugno 1998, sopra menzionata, la divisione di opposizione ha indicato che, in caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste nonché delle traduzioni necessarie, essa avrebbe statuito sull’opposizione basandosi sulle prove di cui disponeva. Non si può sostenere infatti che, con questa frase, la divisione di opposizione ha fatto sorgere nell’opponente la speranza che, in mancanza di una traduzione nella lingua della procedura di opposizione del certificato di registrazione del marchio precedente spagnolo, essa avrebbe statuito sulla base della sola versione spagnola di quest’ultimo. Si impone invece un’interpretazione di questa frase nel senso che, in un tale caso, la divisione di opposizione avrebbe statuito sull’opposizione senza prendere in considerazione, in quanto prova, la versione spagnola del documento di cui trattasi. 63 Infine, l’opponente non ha nemmeno presentato la traduzione del certificato di registrazione nella lingua della procedura dell’opposizione dopo la scadenza del termine che è stato ad esso imposto dalla lettera della divisione di opposizione del 5 giugno 1998, sopra menzionata. 64 A tal riguardo, occorre rilevare che dal punto 13, quarto trattino, della decisione impugnata risulta che l’opponente ha affermato dinanzi alla commissione di ricorso di aver indicato, nella sua lettera dell’8 settembre 1998(supra, punto 14), al tempo stesso la classe di nomenclatura e, in inglese, l’elenco dei prodotti designati dal marchio nazionale precedente. Occorre tuttavia constatare che, in questa lettera, quest’ultimo si è esclusivamente limitato a far presente che i prodotti designati dai due marchi di cui trattasi sono identici e rientrano nella classe 25. Ora, una tale menzione non costituisce né SOMMARIO può essere equiparata ad una traduzione del certificato di registrazione del marchio precedente spagnolo ai sensi delle disposizioni pertinenti sopra considerate del regolamento di esecuzione. 65 Alla luce di queste considerazioni non è necessario pronunciarsi, nell’ambito della presente controversia, sulla questione sollevata dall’UAMI (punto 26, supra), concernente l’ambito di applicazione ratione materiae dell’art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 e, in particolare, sulla questione se ed in quale misura fatti o prove presentati dopo la scadenza di un termine imposto dall’UAMI possano o meno essere prese in considerazione da quest’ultimo ai sensi di tale articolo. 66 (...) Sulle spese Dispositivo 1. La decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 giugno 2000 (procedimento R 181/1999-3), come rettificata mediante corrigendum del 6 luglio 2000, è annullata. 2. L’UAMI è condannato alle spese. SOMMARIO SERVICIOS CENTRALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS ZENTRALBEHÖRDEN FÜR DEN GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ DER MITGLIEDSTAATEN CENTRAL INDUSTRIAL PROPERTY OFFICES OF THE MEMBER STATES SERVICES CENTRAUX DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DES ÉTATS MEMBRES SERVIZI CENTRALI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEGLI STATI MEMBRI Belgique/België ÅËËAÓ Ellas/Å Office de la Propriété industrielle Administration de la Politique commerciale Ministère des Affaires économiques Boulevard du Roi Albert II, 16 B-1000 Bruxelles Υπουργε′ιο Αναπτυξης ′ Γενική Γραµµατε′ια Εµπορ′ιου Γενική Γραµµατε′ια Εσωτερικου′ Εµπορ′ιου ∆ιευθυνση ′ Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησ′ιας Πλατεíα Κανιγγος ′ GR-101 81 ΑΘΗΝΑ Dienst voor de Industriële Eigendom Bestuur Handelsbeleid Ministerie van Economische Zaken Koning Albert II-laan, 16 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 2 06 41 11 Fax (32-2) 2 06 57 50 http://mineco.fgov.be/organization _ market/ index_fr.htm (français) http://mineco.fgov.be/organization _ market/ index_nl.htm (Nederlands) Ministère du Développement Secrétariat Général du Commerce Direction Générale du Commerce Intérieur Direction de la Propriété Commerciale et Industrielle Place de Kanning GR-101 81 ATHÈNES Tel. (30-10) 38 43 550 Fax (30-10) 38 21 717 http://www.obi.gr/ Danmark España Patent-og Varemærkestyrelsen Danish Patent and Trademark Office Helgeshøj Allé 81 DK-2630 Taastrup Oficina Española de Patentes y Marcas Panamá, 1 E-28071 Madrid Tel. (45-43) 50 80 00 Fax (45-43) 50 80 01 http://www.dkpto.dk/ Tel. (34) 913 49 53 00 Fax (34) 913 49 55 97 http://www.oepm.es/ Deutschland France Deutsches Patent- und Markenamt Zweibrückenstraße 12 D-80331 München Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) 26 bis rue de Saint-Pétersbourg F-75800 Paris Cedex 08 Tel. (49-89) 21 95 0 Fax (49-89) 21 95 22 21 http://www.patent-und-markenamt.de/ Tel. (33-1) 53 04 53 04 Fax (33-1) 42 93 59 30 http://www.inpi.fr/ SOMMARIO Ireland Portugal Patents Office Government Buildings Hebron Road Kilkenny Ireland Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) Campo das Cebolas P-1100 Lisboa Tel. (353-56) 20 111 Fax (353-56) 20 100 Tel. (351-21) 8 81 81 00 Fax (351-21) 8 87 53 08 http://www.inpi.pt/ Italia Suomi/Finland Ufficio italiano brevetti e marchi Via Molise, 19 I-00187 Roma Patentti- ja rekisterihallitus Patent- och registerstyrelsen National Board of Patents and Registration of Finland Arkadiankatu 6 A FIN-00100 Helsinki Tel. (390-6) 48 27 188 Fax (390-6) 47 05 30 17 http://www.european-patent-office.org/it/ Tel. (358-9) 693 9500 Fax (358-9) 693 95204 http://www.prh.fi/ Luxembourg Sverige Service de la Propriété Intellectuelle Ministère de l’Economie 19-21, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Adresse postale: L-2914 Luxembourg Patent- och Registreringsverket Swedish Patent and Registration Office Valhallavägen 136 P.O. Box 5055 S-102 42 Stockholm Tel. (352) 478 4110 Fax (352) 22 26 66 http://www.etat.lu/EC/ Tel. (46-8) 782 25 00 Fax (46-8) 666 02 86 http://www.prv.se/prveng/front.htm Nederland United Kingdom Bureau voor de Industriële Eigendom Netherlands Industrial Property Office P.O. Box 5820 2280 HV Rijswijk (2H) Nederland The Patent Office Concept House Tredegar Park Cardiff Road Newport Gwent NP9 1RH United Kingdom Tel. (31-70) 3 98 66 55 Fax (31-70) 3 90 01 90 http://bie.minez.nl/ Tel. (44-1633) 81 40 00 Fax (44-1633) 81 10 55 http://www.patent.gov.uk/ Österreich Benelux Österreichisches Patentamt Kohlmarkt, 8-10 A-1014 Wien Benelux-Merkenbureau Bureau Benelux des Marques Bordewijklaan 15 2591 XR Den Haag Nederland Tel. (43-1) 5 34 24 0 Fax (43-1) 5 34 24 520 http://www.patent.bmwa.gv.at/ Tel. (31-70) 3 49 11 11 Fax (31-70) 3 47 57 08 http://www.bmb-bbm.org/ SOMMARIO ORGANISMOS INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES CON LOS QUE LA OAMI MANTIENE RELACIONES DE COOPERACIÓN INTERNATIONALE NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN, MIT DENEN DAS HABM ZUSAMMENARBEITET INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS WITH WHICH THE OHIM COOPERATES ORGANISMES INTERNATIONAUX NON GOUVERNEMENTAUX AVEC LESQUELS L’OHMI ENTRETIENT DES RAPPORTS DE COOPÉRATION ORGANISMI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVI CON I QUALI L’UAMI INTRATTIENE RAPPORTI DI COOPERAZIONE Association des Industries de Marque AIM Ms. Marie Patullo Legal Affairs Manager 9 Avenue des Gaulois B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 736 03 05 Fax (32-2) 734 67 02 http://www.aim.be [email protected] Committee of National Institutes of Patent Agents CNIPA Dr Eugen Popp Secretary General c/o Meissner, Bolte & Partner Widenmayerstraße 48 Postfach 860624 D-81633 München Tel. (49-89) 21 21 860 Fax (49-89) 21 21 86 70 Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle AIPPI European Communities Trade Mark Association ECTA General Secretariat Bleicherweg 58 CH - 8027 Zurich Switzerland Tel. (41) 1 204 12 60 Fax (41) 1 204 12 61 http://www.aippi.org general [email protected] Mr Robert Freitag President ECTA Secretariat Bisschoppenhoflaan 286, Box 5 B-2100 Deurne-Antwerpen Tel. (32) 3 326 47 23 Fax (32) 3 326 76 13 http://www.ecta.org [email protected] Conseil européen de l’industrie chimique CEFIC European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations EFPIA Mr Alain Perroy, President Mr Jean-Marie Devos, Secretary General Mrs Nicole Maréchal, Legal Counsellor Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, boîte 1 B-1160 Bruxelles Tel. (32-2) 676 72 18 Fax (32-2) 676 73 31 http://www.cefic.org [email protected] Mrs Ann Robins Manager Legal Affairs Leopold Plaza Building Rue du Trône 108, boîte 1 B-1050 Bruxelles Tel. (32-2) 626 25 42 Fax (32-2) 626 25 66 http://www.efpia.org [email protected] SOMMARIO Fédération européenne des mandataires de l’industrie en propriété industrielle FEMIPI Licensing Executives Society International LES M. François Dusolier c/o Synthélabo Service des marques 22, avenue Galilée F-92350 Le Plessis-Robinson Tel. (33-1) 53 77 48 73 Fax (33-1) 45 37 59 35 Mr Jonas Gullikson Vice-President c/o Ström & Gullikson AB P.O. Box 4188 S-20313 Malmö Tel. +46 40 75745 Fax +46 40 23 78 97 http://www.sg.se [email protected] The European Union Members Commission of FICPI EUCOF Association of European Trade Mark Owners MARQUES Mr Helmut Sonn President of EUCOF c/o Sonn, Pawloy, Weinziger & Wolfram Riemergasse 14 A-1010 Wien Tel. (43 1) 512 84 05 41 Fax (43 1) 512 84 05 90 [email protected] Mr. Colin Grimes Secretary General 840 Melton Road Thurmaston Leicester LE4 8BN United Kingdom Tel. (44-116) 264 00 80 Fax (44-116) 264 01 41 http://www.marques.org [email protected] International Chamber of Commerce ICC Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe UNICE Ms Daphné Yong-D’Hervé Chef de Division 38, cours Albert 1er F-75008 Paris Tel. (33-1) 49 53 28 18 Fax (33-1) 49 53 28 35 http://www.iccwbo.org [email protected] Mr Dirk F. Hudig, Secretary General Mr Jérôme Chauvin - Legal Adviser Company Affairs Department 40 Rue Joseph II, boîte 4 B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 237 65 11 Fax (32-2) 231 14 45 http://www.unice.org [email protected] International Trademark Association INTA Union of European Practitioners in Industrial Property UNION Mr Bruce J. MacPherson International Manager 1133 Avenue of the Americas New York, NY 10036-6710 USA Tel. (1-212) 768 98 87 Fax (1-212) 768 77 96 http://www.inta.org [email protected] Mr Philippe Overath Secretary General c/o Cabinet Bede Place de l’Alma, 3 B-1200 Brussels Tel. (32-2) 779 03 39 Fax (32-2) 772 47 80 [email protected]