REGOLAMENTO
PER IL SOSTEGNO E LA TUTELA DELLA PRATICA
SPORTIVA
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SOMMARIO
Art. 1 Principi e funzioni istituzionali
Art. 2 Finalità ed oggetto del regolamento
SEZIONE IV - CONTRIBUTI PER “MANIFESTAZIONI
SPORTIVE STORICHE” IN PROVINCIA DI
CARBONIA IGLESIAS
Art. 24 Manifestazioni sportive storiche
SEZIONE I - INTERVENTI PROVINCIALI PER
L’ACCESSO ALLA PRATICA SPORTIVA A FAVORE
DEI GIOVANI
Art. 3 Finalità ed oggetto dell’intervento
Art. 4 Soggetti beneficiari
Art. 5 Accreditamento delle Associazioni sportive
dilettantistiche
Art. 6 Istanza e documentazione
Art. 7 Modalità dell’intervento
Art. 8 Liquidazione
SEZIONE II - CONTRIBUTI A FAVORE
DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA (ART. 24
L.R. 17/1999)
Art. 9 Oggetto dell’intervento.
Art. 10 Soggetti ammessi.
Art. 11 Modalità di presentazione delle istanze
Art. 12 Spese ammissibili
Art. 13 Modalità d’intervento, assegnazione del
contributo ed obblighi degli assegnatari
Art. 14 Liquidazione del contributo
SEZIONE III - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI
SPORTIVE IN PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Art. 15 Oggetto dell’intervento e criteri generali
Art. 16 Soggetti ammissibili
Art. 17 Criteri di ammissibilità
Art. 18 Modalità di presentazione delle istanze
Art. 19 Modalità d’intervento e criteri di
determinazione del contributo
Art. 20 Spese ammissibili
Art. 21 Spese non ammissibili
Art. 22 Assegnazione del contributo e obblighi
degli assegnatari
Art. 23 Rimodulazione, rendicontazione e
liquidazione del contributo
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SEZIONE V - CONTRIBUTI PER TRASFERTE IN
TERRITORIO
EXTRAREGIONALE
PER
LA
PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI NAZIONALI
FEDERALI E MANIFESTAZIONI CON TRASFERTE
SINGOLE E A CONCENTRAMENTO (ART. 28 L.R.
17/1999)
Art. 25 Oggetto dell’intervento e criteri generali
ART. 26 SOGGETTI AMMISSIBILI E LIMITI
Art. 27 Modalità di presentazione delle istanze
ART. 28 CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL
CONTRIBUTO
Art. 29 Disposizioni comuni ai campionati e alle
manifestazioni
SEZIONE VI - CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E
L’AGGIORNAMENTO DI DIRIGENTI, TECNICI ED
OPERATORI DEL SETTORE SPORTIVO (ART. 34 L.R.
17/1999)
Art. 30 Oggetto dell’intervento
Art. 31 Soggetti ammissibili
Art. 32 Modalità di presentazione delle istanze
Art. 33 Spese ammissibili
Art. 34 Modalità di determinazione del
contributo
Art. 35 Obblighi del beneficiario
Art. 36 Rimodulazione, rendicontazione e
liquidazione del contributo
SEZIONE VI - CONTRIBUTI PER
L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SUPPORTO
ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE (ART. 35 L.R. 17/1999)
Art. 37 Oggetto dell’intervento
Art. 38 Soggetti ammissibili
Art. 39 Modalità di presentazione delle istanze
Art. 40 Spese ammissibili
Art. 41 Modalità di determinazione del
contributo
Art. 42 Rimodulazione, Rendicontazione e
liquidazione del contributo
SEZIONE VII - CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELLE
ATTIVITA’ SPORTIVE NON AGONISTICHE (ART. 36
L.R. 17/1999)
Art. 43 Oggetto dell’intervento
Art. 44 Soggetti ammissibili
Art. 45 Spese ammissibili
Art. 46 Modalità di presentazione delle istanze
Art. 47 Modalità di determinazione del
contributo
Art. 48 Rimodulazione, Rendicontazione e
liquidazione del contributo
SEZIONE VIII - CONTRIBUTI PER LA TUTELA
SANITARIA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE (ART. 39
L.R. 17/1999)
Art. 49 Oggetto dell’intervento
Art. 50 Soggetti ammissibili
Art. 51 Spese ammissibili
Art. 52 Modalità di presentazione delle istanze
Art. 53 Modalità di determinazione e liquidazione
del contributo
SEZIONE IX - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI E PER L’ACQUISTO DI
ATTREZZATURE SPORTIVE
(ARTT.19 E 33 DELLA L.R. n°17/1999)
Art. 54 Soggetti beneficiari
Art. 55 Presentazione delle istanze
Art. 56 Cofinanziamento diretto
CAPO I - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI
Art. 57 Requisiti dei soggetti beneficiari
Art. 58 Requisiti degli impianti sportivi
Art. 59 Spese ammissibili
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Art. 60 Modalità di presentazione istanze
CAPO II - CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI
ATTREZZATURE SPORTIVE
Art. 61 Requisiti dei soggetti beneficiari
Art. 62 Requisiti delle attrezzature sportive
Art. 63Modalità di presentazione istanze
CAPO III - PROCEDURE
Art. 64 Totale delle spese
Art. 65 Priorità di intervento
Art. 66 Determinazione del contributo
Art. 67 Modalità di concessione ed erogazione
dei contributi
SEZIONE X - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 68 Controlli
Art. 69 Trattamento dei dati
Art. 70 Clausola di esclusione di responsabilità
Art. 71 Entrata in vigore
Art. 72 Rinvio
Art. 1
Principi e funzioni istituzionali
La Provincia di Carbonia Iglesias riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica
e la diffusione nel territorio, quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di
crescita culturale e civile della società.
La Provincia di Carbonia Iglesias esercita le funzioni in materia di sport ad essa attribuite, trasferite
o delegate, in coerenza ed in applicazione dei principi contenuti nella normativa regionale,
nazionale e comunitaria.
Art. 2
Finalità ed oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi ed enti ed organismi pubblici e
privati per la promozione dell’attività sportiva secondo le finalità di cui sopra, così come
disciplinato dalla Legge Regionale 17 maggio 1999 n. 17 “Provvedimenti per lo sviluppo dello Sport
in Sardegna”, per gli interventi delegati alla Provincia dalla Legge Regionale n. 9/2006, nonché la
concessione di agevolazioni per l’accesso alla pratica sportiva dei giovani.
Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni altro precedente regolamento avente ad
oggetto la concessione di contributi per la pratica sportiva, ed in particolare il Regolamento
approvato con Delibera C.P. n. 18 del 3/08/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
SEZIONE I
INTERVENTI PROVINCIALI PER L’ACCESSO ALLA PRATICA SPORTIVA A FAVORE DEI GIOVANI
Art. 3
Finalità ed oggetto dell’intervento
L’Amministrazione provinciale, al fine di diffondere la pratica e l’educazione sportiva di base nelle
diverse discipline, può concedere contributi finanziari per l’avviamento allo sport dei giovani, nella
misura e nelle modalità di cui agli articoli seguenti.
Art. 4
Soggetti beneficiari
Soggetti beneficiari dei contributi finanziari, sotto forma di “Voucher sportivi”, sono i giovani di età
compresa tra 5 e 18 anni, residenti in uno dei comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, che
intendano svolgere una attività sportiva (agonistica e non agonistica) in una delle Associazioni
sportive dilettantistiche accreditate presso la Provincia di Carbonia Iglesias.
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Art. 5
Accreditamento delle Associazioni sportive dilettantistiche
L’ufficio competente predispone un avviso con relativa modulistica per l’accreditamento delle
associazioni sportive dilettantistiche. Entro 30 giorni l’ufficio competente pubblicherà l’elenco
delle associazioni sportive accreditate.
Sono ammesse all’accreditamento le Associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel
territorio della Provincia di Carbonia Iglesias, regolarmente affiliate ad una Federazione sportiva
riconosciuta dal CONI.
Le associazioni sportive dilettantistiche devono, inoltre, essere regolarmente iscritte all’Albo
Regionale delle associazioni sportive dilettantistiche e al Registro Nazionale del CONI.
Art. 6
Istanza e documentazione
Ai fini della fruizione dei voucher sportivi, sono ammesse le sole discipline sportive ricadenti
nell’ambito delle attuali Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., nonché le diverse
discipline sportive riconosciute dalle precitate Federazioni.
L’istanza a firma di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci), dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) Copia della attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), redatta
sulla base del reddito conseguito dal nucleo familiare nell’anno precedente la data di
presentazione dell’istanza e recante timbro e firma dell’Ente / CAF che la rilascia;
b) Certificato medico in corso di validità, attestante l’idoneità del minore allo svolgimento della
pratica sportiva prescelta;
c) Copia del documento di identità del richiedente (genitore/tutore).
Il limite ISEE che dà diritto alla presentazione della domanda verrà stabilito annualmente, con
deliberazione della Giunta Provinciale.
Art. 7
Modalità dell’intervento
L’Amministrazione provinciale procederà annualmente, entro l’inizio dell’anno sportivo, alla
pubblicazione di un bando per la concessione di voucher sportivi.
Relativamente alle domande presentate, si procederà a redigere apposite graduatorie sulla base
della situazione economica equivalente di ciascun richiedente.
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Il numero di soggetti che potranno usufruire del contributo sarà determinato annualmente sulla
base della somma disponibile nel relativo capitolo di bilancio e del costo del singolo “voucher
sportivo”, precedentemente stabilito con deliberazione della Giunta provinciale.
I voucher consegnati ai beneficiari conterranno l’indicazione del nominativo del titolare,
dell’importo e della scadenza, e saranno spendibili presso una delle associazioni sportive presenti
nell’elenco delle associazioni accreditate per la disciplina o le discipline prescelte.
I voucher dovranno essere consegnati alla Associazione sportiva che svolgerà le lezioni e dovranno
risultare timbrati alla fine di ogni mese di utilizzo.
Il voucher avrà una data di scadenza, dopo la quale il beneficiario perderà il diritto all’utilizzo dello
stesso.
Art. 8
Liquidazione
Ai fini della liquidazione, le Associazioni sportive consegneranno i buoni sportivi all’Ufficio
provinciale di norma entro 30 giorni dalla data di conclusione della stagione sportiva. Le
Associazioni sportive avranno, tuttavia, facoltà di presentare i voucher ai fini della liquidazione,
anche a cadenza trimestrale.
Sulla base dei buoni regolarmente consegnati verrà corrisposto l’importo da erogare alle singole
Associazioni sportive.
SEZIONE II
CONTRIBUTI A FAVORE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA (ART. 24 L.R. 17/1999)
Art. 9
Oggetto dell’intervento
La Provincia di Carbonia Iglesias favorisce gli interventi volti a promuovere ed incentivare lo
sviluppo dell’attività ludico-sportiva scolastica, mediante la concessione alle istituzioni scolastiche
operanti nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias di contributi finalizzati ad un significativo
miglioramento dell’offerta motorio – sportiva ed allo scambio di esperienze tra le stesse, sia in
ambito regionale che extra regionale, realizzati durante il regolare anno scolastico.
Art. 10
Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche parificati, aventi
sede legale nel territorio provinciale. Ciascun Istituto scolastico potrà presentare una sola
domanda per singolo istituto o sede staccata.
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Art. 11
Modalità di presentazione delle istanze
Le richieste di contributo, da redigersi secondo l’apposita modulistica disponibile online sul sito
www.provincia.carboniaiglesias.it e presso il competente ufficio, dovranno essere inviate con le
modalità ed i termini specificati dallo specifico bando.
Ogni singola richiesta di contributo dovrà essere supportata da apposita regolare domanda e degli
allegati, come di seguito specificato:
1. domanda sottoscritta dal dirigente scolastico
2. deliberazione del Collegio docenti;
3. relazione illustrativa del progetto;
4. preventivo a pareggio delle uscite e delle entrate relativo al progetto
5. copia del documento di identità del legale rappresentate dell’istituto.
Art. 12
Spese ammissibili
Il bilancio preventivo e/o rendicontazione deve essere chiuso “a pareggio” e, pertanto, il totale
delle entrate dovrà essere pari al totale delle uscite.
Ai fini della determinazione del contributo, sono ritenute ammissibili solo le seguenti spese:
• trasporto alunni;
• affitto impianti sportivi;
• assicurazioni contro i rischi;
• compenso istruttori;
• spese relative alle eventuali fideiussioni;
Per gli scambi regionali ed extraregionali e con riferimento solo all’Istituto scolastico
organizzatore:
• spese di viaggio di andata e ritorno;
• spese di vitto e alloggio
Art. 13
Modalità d’intervento, assegnazione del contributo ed obblighi degli assegnatari
A conclusione del procedimento istruttorio viene determinato il contributo concedibile per ciascun
istituto ammesso al contributo, tenendo conto del contributo richiesto e della spesa totale del
progetto. Successivamente viene comunicata ai beneficiari l’assegnazione del contributo, la data di
scadenza per la realizzazione del progetto e le modalità per la presentazione della
rendicontazione, nonché l’importo minimo da rendicontare, comprensivo del contributo
assegnato aumentato di un’ulteriore quota di cofinanziamento pari al 10% del contributo stesso.
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Nell’ambito delle iniziative finanziate, adeguato spazio e risalto dovrà essere dato al patrocinio
dell’Amministrazione Provinciale. E’, pertanto, fatto obbligo all’assegnatario di riportare su tutto il
materiale promozionale e pubblicitario da realizzare (brochure, depliant, locandine manifesti) la
seguente dicitura: “Iniziativa realizzata con il contributo della Provincia di Carbonia Iglesias”, con
applicazione del logo della medesima.
È disposta la revoca del contributo concesso qualora, in sede di verifica tecnico-amministrativa sia
riscontrata una sostanziale difformità tra il progetto effettivamente realizzato e quello proposto.
Pertanto, nel caso di variazioni al progetto ammesso in sede di domanda, ne dovrà essere data
immediata comunicazione all’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di revocare il
contributo assegnato.
Art. 14
Liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della rendicontazione corredata
dalla seguente documentazione:
a. relazione sullo svolgimento dell’iniziativa ammessa a contributo;
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante sulla veridicità delle
voci di entrata e di spesa e sul regime fiscale adottato;
c. consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante;
d. elenco dei giustificativi di spesa;
e. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
In caso di rendicontazione inferiore all’importo minimo da rendicontare, a suo tempo comunicato,
si procederà alla riduzione proporzionale del contributo assegnato.
SEZIONE III
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Art. 15
Oggetto dell’intervento e criteri generali.
Gli interventi di cui all’art. 26 della L.R. 17/1999 sono volti ad incentivare l’organizzazione nella Provincia di
Carbonia Iglesias di manifestazioni sportive di carattere regionali, nazionale ed internazionale di elevato
livello tecnico e spettacolare che presentino altresì un alto indice di promozionalità.
Sono ammissibili a contributo le sole discipline sportive ricadenti nell’ambito delle attuali Federazioni
sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. Sono, inoltre, ammissibili le diverse discipline sportive
riconosciute dalle precitate Federazioni.
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Art. 16
Soggetti ammissibili
Sono destinatari dei contributi sopra citati i seguenti soggetti:
-
gli Enti Locali;
-
le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva aventi sede ed operanti nel
territorio provinciale;
-
le Società e le Associazioni Sportive a carattere dilettantistico, con sede nella provincia di
Carbonia Iglesias affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione
Sportiva che siano iscritte al registro nazionale CONI ed all’Albo Regionale delle
associazioni sportive dilettantistiche;
Tali soggetti, ai fini della ammissibilità al contributo, dovranno essere in regola con le
rendicontazioni di eventuali contributi concessi in precedenza dalla Amministrazione Provinciale di
Carbonia Iglesias per il settore sportivo.
Art. 17
Criteri di ammissibilità
Per ciascun soggetto richiedente sarà ammessa una sola domanda, con deroga esclusivamente per
l’organizzazione dei campionati italiani e/o mondiali assegnati dalle Federazioni sportive nazionali
(in tal caso sarà necessaria l’attestazione da parte della Federazione).
Ogni domanda dovrà essere riferita ad un’unica manifestazione ancorché articolata in varie fasi
e/o tappe.
Sono considerate di carattere internazionale le manifestazioni in cui le rappresentative straniere
copriranno il 20% delle partecipanti (discipline a squadre), e/o gli atleti di nazionalità straniera
copriranno il 10% dei partecipanti (discipline individuali).
Sono considerate di carattere nazionale le manifestazioni in cui le rappresentative provenienti da
altre regioni copriranno il 20% delle partecipanti (discipline a squadre) e/o gli atleti di altre regioni
copriranno il 10% dei partecipanti (discipline individuali).
Sono considerate di carattere regionale le manifestazioni in cui le rappresentative provenienti da
altre province della regione copriranno il 30% delle partecipanti (discipline a squadre) e/o gli atleti
di altre regioni copriranno il 20% dei partecipanti (discipline individuali).
Sono comunque ammesse a finanziamento le manifestazioni che siano formalmente dichiarate dal
CONI, ovvero dalle Federazioni Sportive, nonché dagli Organi degli Enti di Promozione sportiva,
quali manifestazioni nazionali, internazionali o regionali;
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Non possono essere ammesse le manifestazioni del tipo “Stages”, “Camp”, “Raduni”.
Art. 18
Modalità di presentazione delle istanze
Ogni singola richiesta di contributo deve essere supportata, a pena di esclusione, da apposita
regolare domanda e allegati, come di seguito specificato:
A) Richieste formulate da Società ed Associazioni Sportive affiliate alle Federazioni sportive
nazionali o agli Enti di promozione sportiva.
1. Domanda sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio su apposito modello contenente
dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 D.lgs. 445/2000 attestanti:
-
-
-
l’affiliazione del Sodalizio alla Federazione e/o Ente di promozione Comitato Regionale di cui
va indicata l’esatta denominazione, per la stagione agonistica dell’anno di riferimento alla
richiesta di contributo;
la composizione completa del consiglio direttivo in carica;
di aver presentato alla competente Federazione e/o Ente di promozione Comitato Regionale,
la richiesta del nulla osta per l’organizzazione della manifestazione programmata per la quale
si richiede il contributo;
il possesso dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del Sodalizio registrato secondo le forme di
legge ed in ottemperanza alle modalità di cui alla legge 460/971 e/o alla L. 289/2002;
la regolare iscrizione per l’anno di riferimento all’Albo Regionale delle Società Sportive,
indicando il numero di iscrizione;
la regolare iscrizione per l’anno di riferimento al Registro nazionale delle Società Sportive
dilettantistiche del Coni, indicando il numero di iscrizione;
la dichiarazione d’impegno ad inserire il logo della Provincia di Carbonia Iglesias sui mezzi
d’informazione e pubblicitari, comprese le conferenze stampa e i campi da gioco, che
verranno utilizzati per divulgare l’iniziativa.
2. Bilancio preventivo/consuntivo a pareggio con indicazione, oltre che delle spese necessarie
per l’effettuazione dell’iniziativa, delle entrate di pari importo comprensive dell’auspicando
contributo della Provincia. Nel caso di iniziative già svolte, alla domanda andrà allegato il
consuntivo delle entrate e delle spese relative alla manifestazione;
3. Relazione illustrativa della manifestazione contenente:
- il numero degli atleti e/o rappresentative, con indicazione delle nazioni e/o regioni di
provenienza, che presumibilmente parteciperanno alla manifestazione;
- numero dei tecnici, dirigenti, giudici di gara;
- la durata e il programma;
- il potenziale bacino d’utenza in termini di spettatori;
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B) Richieste formulate de Enti Locali, federazioni ed organismi/enti di promozione sportiva:
1. Domanda su carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante;
2. Dettagliato piano finanziario delle entrate e delle uscite, da chiudersi a pareggio,
comprendendo fra le entrate anche l’auspicando contributo della Provincia. Nel caso di
iniziative già svolte, nella domanda andrà allegato il consuntivo delle entrate e delle spese
relative alla manifestazione, anziché il preventivo;
3. Dettagliata relazione sulle caratteristiche tecniche e sulle modalità di svolgimento previste
per l’iniziativa e sui fini che essa si prefigge, specificandone in particolare il carattere
nazionale o internazionale;
4. Copia della Deliberazione della Giunta, ovvero del Collegio dei docenti, ovvero
dell’Organismo collegiale direttivo debitamente autenticata, con la quale è stato approvato
il programma di massima e il relativo preventivo di entrata e di spesa che indichi la
disponibilità alla copertura delle spese eccedenti l’eventuale contributo della Provincia,
nonché la forma di gestione delle attività programmate (in caso di affidamento a terzi,
copia della relativa delibera);
La mancanza della documentazione, o di parte di essa, in allegato alla domanda, comporterà il
rigetto della stessa.
Al fine di garantire il più razionale e perequato impiego delle risorse finanziarie e la loro completa
utilizzazione all'interno dell'esercizio di competenza, i soggetti richiedenti debbono inviare
all'Assessorato allo Sport della Provincia comunicazione scritta circa le variazioni sulla data di
effettuazione delle iniziative, seguendo le sotto specificate prescrizioni:
a) soppressione delle iniziative: almeno quindici giorni prima della programmata data di
effettuazione;
b) variazione nelle date di effettuazione delle iniziative: non oltre il 15° giorno precedente la
data inizialmente prevista nei casi di posticipazione; non oltre il 15° giorno precedente la
nuova data di effettuazione, nei casi di anticipazione.
Le variazioni di cui al punto a) e b) dovranno essere comunicate anche all'Organismo Federale e/o
Ente di promozione, Comitato Regionale o Provinciale, che rilascia il nulla osta per l'organizzazione
dell'iniziativa.
Il cambio dell’egida della manifestazione dovrà essere ugualmente comunicata con le stesse
modalità sopra citate (non oltre il 15° giorno precedente la data di effettuazione).
L'iniziativa ammessa a contributo dovrà essere realizzata conformemente ai programmi di attività
proposti dal richiedente e dovrà essere portata a compimento improrogabilmente entro il termine
indicato dal Bando.
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Art. 19
Modalità d’intervento e criteri di determinazione del contributo.
La ripartizione dei fondi a disposizione e la conseguente assegnazione dei contributi a favore dei
richiedenti verrà effettuata secondo le seguenti procedure:
-
il contributo sarà calcolato sulla quota richiesta quale finanziamento della Provincia, che
non potrà comunque essere superiore al 70% della complessiva spesa iscritta nel bilancio
preventivo (restando a carico del soggetto richiedente la parte di finanziamento residua,
fino alla concorrenza del totale), e sulla base del punteggio attribuito in seguito alla
valutazione oggettiva dei parametri seguenti:
CRITERIO
A) CARATTERE DELLA MANIFESTAZIONE
Internazionale
Nazionale
Regionale
B) COMPETITIVITA’ DELLA MANIFESTAZIONE
Prova per il Campionato mondiale
Prova per il Campionato europeo
Prova per il Campionato italiano
Altre manifestazioni
C) DISCIPLINA SPORTIVA OLIMPICA
D) NUMERO DI PARTECIPANTI NON RESIDENTI IN SARDEGNA
Oltre 201 partecipanti
Da 101 a 200 partecipanti
Da 51 a 100 partecipanti
Fino a 50 partecipanti
E) NUMERO DI PARTECIPANTI PROVENIENTI DALLA SARDEGNA
Oltre 201 partecipanti
Da 101 a 200 partecipanti
Da 51 a 100 partecipanti
Fino a 50 partecipanti
F) RAPPORTO COSTO MANIFESTAZIONE / CONTRIBUTO RICHIESTO
Fino al 30%
Dal 30,01% al 50%
Dal 50,01% al 70%
G) PIANO DI COMUNICAZIONE
Diretta televisiva su canale nazionale e/o internazionale
Differita televisiva su canale nazionale e/o internazionale
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PUNTEGGIO
5
3
1
6
4
2
1
5
6
3
2
1
6
3
2
1
10
6
4
10
6
Servizi televisivi su canale nazionale e/o internazionale
Servizi su stampa internazionale
Servizi su stampa nazionale
Servizi su stampa e/o televisioni regionali
4
4
2
1
Il valore del punteggio di cui ai punti D - E viene raddoppiato nel caso in cui la manifestazione
sportiva sia riservata esclusivamente al settore giovanile o agli atleti diversamente abili.
Per le manifestazioni aventi ripetitività annuale, nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e
rendicontata per la realizzazione dell’evento nel precedente anno sia stata sensibilmente inferiore
a quella indicata nel bilancio preventivo presentato in sede di domanda, detto importo costituirà
per l’organizzatore interessato il limite massimo della spesa ammissibile per la nuova iniziativa.
Art. 20
Spese ammissibili
Il bilancio preventivo e/o rendicontazione deve essere chiuso a pareggio e, pertanto, il totale delle
entrate dovrà essere pari al totale delle uscite.
Nella parte “entrate” deve essere obbligatoriamente indicato il presunto contributo della
Provincia ai sensi del presente Bando, oltre alle altre voci di entrata, pubbliche e/o private,
necessarie per il conseguimento del pareggio di bilancio. Qualora non fossero previste altre
entrate oltre il contributo della Provincia, il pareggio di bilancio dovrà essere garantito da fondi
propri dell’organismo richiedente, esplicitamente indicati nel preventivo e/o nella
rendicontazione.
Nella parte “spese” dovranno essere indicate le spese necessarie per l’attuazione del programma,
le quali dovranno riferirsi all’arco temporale strettamente necessario allo svolgimento delle
manifestazioni.
Saranno ritenute ammissibili le categorie di spesa di seguito indicate:
1) Spese di ospitalità:
a) Viaggio, vitto e alloggio, solo ed esclusivamente per gli atleti ed eventuali
accompagnatori, giudici di gara, rappresentanti di Federazioni e/o Enti di promozione
ecc.
I documenti giustificativi delle suddette spese devono consistere in fatture e/o ricevute
fiscali con l’indicazione dei servizi resi (extra esclusi), biglietti di viaggio in originale (qualora
i biglietti non dovessero essere nominativi dovranno essere supportati da apposita
dichiarazione (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) resa dal legale rappresentante
della società, dalla quale si evincano i nominativi dei soggetti fruitori, la qualifica, la causale
e note spese, ai sensi della normativa vigente, relative all’indennità di trasferta, rimborsi
forfettari, spese di viaggio.
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2) Organizzazione tecnico-logistica:
a) tasse federali (riferite esclusivamente all’iniziativa ammessa a contributo) e arbitrali
(ricevuta rilasciata esclusivamente dalla Federazione e/o dall’Ente che presta il
servizio);
b) spese di eventuale assistenza tecnica durante la manifestazione (arbitri, assistenti
arbitri, giudici di gara, cronometristi, massaggiatori): per tali tipologie di spesa saranno
ritenute valide le ricevute, a firma dei percipienti, redatte nel rispetto della vigente
normativa in materia. Le ricevute dovranno essere corredate da eventuali documenti
attestanti il pagamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali.
c) compensi e/o premi di partecipazione corrisposti agli atleti partecipanti: per tali
tipologie di spesa saranno ritenute valide le ricevute, a firma dei percipienti, redatte nel
rispetto della vigente normativa in materia fiscale. Dette spese saranno riconosciute
fino alla misura pari al 30% della somma ammessa a contributo (eccezione fatta per
quelle manifestazioni in cui il valore del premio o del compenso, è stabilito con l’asta di
aggiudicazione della loro organizzazione). Le ricevute dovranno essere corredate da
eventuali documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed
assistenziali, se dovuti;
d) premiazioni (coppe, medaglie, targhe);
e) spese per nolo e trasporto delle attrezzature tecniche utilizzate per l’iniziativa;
f) altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da
dettagliare);
3) Spese di pubblicità per la sola divulgazione della manifestazione:
a) manifesti;
b) opuscoli;
c) striscioni;
d) spot pubblicitari;
e) spese per conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa;
f) diritti comunali di affissione.
4) Spese generali:
a) spese relative all’acquisto di cancelleria;
b) spese per materiale minuto d’uso e consumo occorrenti alla manifestazione;
c) spese per trasporti, pulizie, inerenti la manifestazione;
d) spese generali di organizzazione (quali telefoniche e segreteria, per il periodo
necessario all’organizzazione della manifestazione).
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Art. 21
Spese non ammissibili
Non saranno ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) spese di rappresentanza (L.R. n. 17/93, art. 48 comma 5) e di mera liberalità di qualsiasi
genere (ricevimenti, incontri di carattere conviviale, gite turistiche ecc.);
b) spese per acquisto di beni durevoli, realizzazione di strutture stabili e adeguamento campi
gara;
c) spese relative alla polizza fideiussoria;
d) spese relative ad attrezzature sportive.
Art. 22
Assegnazione del contributo e obblighi degli assegnatari
Successivamente all’istruttoria viene pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet
www.provinciacarboniaiglesias.it, l’elenco degli assegnatari del contributo con l’indicazione
dell’ammontare concesso per ciascuna manifestazione.
Nell’ambito delle iniziative finanziate, adeguato spazio e risalto dovrà essere dato al patrocinio
dell’Amministrazione Provinciale. E’, pertanto, fatto obbligo all’assegnatario di riportare su tutto il
materiale promozionale e pubblicitario da realizzare (brochure, depliant, locandine manifesti) la
seguente dicitura: “Iniziativa realizzata con il contributo della Provincia di Carbonia Iglesias”, con
applicazione del logo della medesima.
È disposta la revoca del contributo concesso qualora, in sede di verifica tecnico-amministrativa sia
riscontrata una sostanziale difformità tra la manifestazione effettivamente realizzata e la
manifestazione proposta. Pertanto, nel caso di variazioni al programma di eventi ammesso in sede
di domanda, ne dovrà essere data immediata comunicazione all’Amministrazione, la quale si
riserva la facoltà di revocare il contributo assegnato.
Art. 23
Rimodulazione, rendicontazione e liquidazione del contributo
La somma da rendicontare sarà data dal contributo concesso aumentato della proporzionale
quota di cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario.
In caso di assegnazione di un contributo di entità inferiore a quello richiesto, viene data la
possibilità di presentare una rimodulazione del progetto e dei relativi costi, entro 15 giorni dalla
comunicazione di concessione del contributo, con l’obbligo per il beneficiario di rispettare la
proporzione del 70% come limite massimo di contribuzione da parte della Provincia di Carbonia
Iglesias.
La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione
reperibile presso gli uffici e scaricabile sul sito www.provincia.carboniaiglesias.it:
15
-
relazione sullo svolgimento dell’iniziativa ammessa a contributo;
consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite, sottoscritto dal legale rappresentante
con dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante sulla
veridicità delle voci di entrata e di spesa e sul regime fiscale adottato;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata all’Amministrazione Provinciale di
Carbonia Iglesias entro 60 giorni dalla data di realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo
ovvero in caso di manifestazione già realizzata, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
dell’elenco degli assegnatari del contributo, al fine di consentire all’ufficio competente la
necessaria istruttoria e l’eventuale acquisizione di ulteriori informazioni e documentazioni.
Nell’ipotesi in cui si rendiconti un importo inferiore a quello suddetto si procederà ad una
riduzione proporzionale del contributo assegnato.
SEZIONE IV
CONTRIBUTI PER “MANIFESTAZIONI SPORTIVE STORICHE” IN PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Art. 24
Manifestazioni sportive storiche
Sono considerate manifestazioni sportive “storiche” le manifestazioni sportive di carattere
regionale, nazionale ed internazionale aventi ripetitività ininterrottamente da almeno otto anni.
È prevista la pubblicazione di un Bando annuale riservato alle manifestazioni che soddisfino i
suddetti requisiti. Si applicano le medesime norme previste ai precedenti artt. 9 – 17 per le
manifestazioni sportive regionali, nazionali ed internazionali.
In ogni caso, alle manifestazioni storiche viene garantito, compatibilmente con le risorse
disponibili, un contributo pari a quello delle due precedenti annualità.
SEZIONE V
CONTRIBUTI PER TRASFERTE IN TERRITORIO EXTRAREGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE A
CAMPIONATI NAZIONALI FEDERALI E MANIFESTAZIONI CON TRASFERTE SINGOLE E A
CONCENTRAMENTO (ART. 28 L.R. 17/1999)
Art. 25
Oggetto dell’intervento e criteri generali.
Gli interventi di cui all’art 28, L.R. 17/1999, sono volti ad abbattere le spese sostenute dai
beneficiari, di cui al successivo punto, per la partecipazione ai campionati nazionali o alle
manifestazioni sportive comportanti trasferte singole e/o a concentramento in territorio
16
extraregionale e che, comunque, non ricadano nelle categorie specificatamente previste dagli artt.
27 e 31 della L.R. 17/1999.
Ogni anno è pubblicato a cura dell’Ufficio competente un avviso per la presentazione delle istanze aventi ad
oggetto le trasferte effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre e che dovranno pervenire entro 45 giorni
dalla data di conclusione della trasferta svoltasi in territorio extraregionale.
Art. 26
Soggetti ammissibili e limiti
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo:
- le società e le associazioni sportive, con sede legale nel territorio della Provincia di
Carbonia Iglesias, affiliate ad una delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI
o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto e regolarmente iscritte all’Albo regionale
delle associazioni sportive ed al Registro nazionale del CONI;
- le Federazioni sportive nazionali e/o gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI,
nelle loro varie articolazioni territoriali, quando le trasferte comportino la partecipazione di
rappresentative della Provincia di Carbonia Iglesias (per rappresentativa si intende una
delegazione composta da atleti tesserati con diverse società).
Ciascun sodalizio richiedente potrà presentare:
-
-
per la partecipazione ai campionati nazionali federali, un numero di domande pari alle
singole trasferte che detta partecipazione comporta;
per la partecipazione ad altro genere di trasferta (tornei, trofei, campionati ente di
promozione sportiva, manifestazioni internazionali, ecc.) in territorio extraregionale non
più di una domanda per le discipline a squadra e non più di tre domande per le discipline
individuali, ad eccezione delle Polisportive, per le quali i suddetti limiti sono riferiti ad ogni
disciplina praticata;
le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva operanti nella Provincia di Carbonia Iglesias
possono presentare una sola domanda.
Art. 27
Modalità di presentazione delle istanze
Le richieste di contributo relative alle trasferte effettuate tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2010,
da redigersi sull’apposita modulistica disponibile online sul sito www.provincia.carboniaiglesias e
presso i competenti uffici, dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di conclusione della
trasferta svoltasi in territorio extraregionale .
B) CAMPIONATI NAZIONALI FEDERALI COMPORTANTI TRASFERTE SINGOLE E/O A
CONCENTRAMENTO
Per ogni trasferta di campionato deve essere inoltrata la seguente documentazione:
17
-
domanda sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio richiedente;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000,
sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio richiedente;
dichiarazione consuntiva rilasciata dal competente Comitato Regionale della Federazione
sportiva di appartenenza, riportante le seguenti indicazioni:
il tipo di campionato disputato;
la località, con relativa provincia e data, in cui si è disputata la gara;
il nominativo ed il numero dei partecipanti alla trasferta, la cui congruità verrà
insindacabilmente determinata in sede istruttoria dal competente ufficio;
il numero delle trasferte effettuate;
la attestazione del carattere agonistico o non agonistico della gara.
C) SINGOLE MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE SPORTIVE
Per ogni trasferta di manifestazione o iniziativa sportiva deve essere inoltrata la seguente
documentazione:
-
-
domanda sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio richiedente (una sola richiesta
per le discipline a squadre e massimo tre per quelle individuali, ad eccezione delle
polisportive);
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000,
sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio richiedente;
dichiarazione consuntiva rilasciata dal competente Comitato Regionale della Federazione
sportiva di appartenenza, riportante le seguenti indicazioni:
il tipo di manifestazione disputata;
la località, con relativa provincia e data, in cui si è disputata la gara;
il nominativo ed il numero dei partecipanti alla trasferta, la cui congruità verrà
insindacabilmente determinata in sede istruttoria dal competente ufficio;
il numero delle trasferte effettuate;
la attestazione del carattere agonistico o non agonistico della gara.
Art. 28
Criteri e modalità di determinazione del contributo
A) ITALIA
L’intervento contributivo ha carattere forfettario e può essere concesso nella misura massima
del 90% delle spese ammissibili relative alle sole trasferte in territorio extraregionale e avuto
riguardo a:
-
18
tipo di campionato disputato o valore tecnico, agonistico e educativo dell’iniziativa
interessata;
-
area geografica in cui vengono disputate le gare e durata dell’iniziativa, con applicazione
dei parametri R.A.S. rapportati a singolo partecipante, nonché al numero delle giornate di
gara fino ad un massimo di giorni 7;
REGIONI ITALIANE
CODICE AREA
Lazio
A
Lombardia
B
Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
C
Abruzzo, Veneto, Marche, Campania
D
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, E
Sicilia
Cod. Area
1 giorno
2 giorno
3 giorno
4 giorno
5 giorno
6 giorno
7 giorno
A
€ 115,00
€ 180,00
€ 245,00
€ 310,00
€ 375,00
€ 440,00
€ 505,00
B
€ 135,00
€ 200,00
€ 265,00
€ 330,00
€ 395,00
€ 460,00
€ 525,00
C
€ 340,00
€ 400,00
€ 460,00
€ 520,00
€ 580,00
€ 640,00
€ 700,00
D
€ 365,00
€ 425,00
€ 485,00
€ 545,00
€ 605,00
€ 665,00
€ 725,00
E
€ 420,00
€ 480,00
€ 540,00
€ 600,00
€ 660,00
€ 720,00
€ 780,00
-
numero, nome e ruolo dei partecipanti alla trasferta;
data dei giorni effettivi di partecipazione alla manifestazione o al campionato.
B) ESTERO
I contributi sono concessi nella misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile,
calcolata sulla base dei valori forfetari stabiliti a favore del personale statale civile per le
missioni all’estero, all’interno del gruppo E, approvati con decreto del Ministro del Tesoro in
data 02 aprile 1999, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 15 aprile 1999 e successive modifiche.
La quota contributiva in esame viene riconosciuta per un valore massimo di 9 giorni di
trasferta, intesa dalla partenza al rientro in sede, per tutte le manifestazioni. Per entrambi gli
elementi di calcolo farà fede la dichiarazione federale o dell’ente di promozione sportiva
attestante l’avvenuta partecipazione alla manifestazione.
Art. 29
Disposizioni comuni ai campionati e alle manifestazioni
La liquidazione dei contributi assegnati sarà effettuata in un’unica soluzione.
19
Il numero massimo ammissibile di atleti, dirigenti e tecnici partecipanti alle singole trasferte, per le
discipline di squadra sarà lo stesso previsto dall’art. 27 della L.R. 17/99, mentre per quanto
riguarda le discipline a carattere individuale verrà sempre riconosciuta la presenza di un tecnico
accompagnatore tesserato, fino a un numero massimo di 15 partecipanti.
Per le categorie dei disabili e dei minori di anni 14, potrà essere riconosciuto insindacabilmente da
parte dell’ufficio competente, un limitato incremento degli accompagnatori ammessi a rimborso.
SEZIONE VI
CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DI DIRIGENTI, TECNICI ED OPERATORI
DEL SETTORE SPORTIVO (ART. 34 L.R. 17/1999)
Art. 30
Oggetto dell’intervento
Gli interventi di cui all’art. 34 L.R. 17/1999 concernono la concessione di contributi per la
formazione e l’aggiornamento di tecnici, dirigenti ed operatori del settore sportivo. Gli interventi
sono volti a favorire la formazione e l’aggiornamento di animatori sportivi, tecnici e dirigenti delle
società sportive.
La Giunta Provinciale ha facoltà di definire annualmente le priorità di intervento per la
realizzazione di iniziative formative nel settore sportivo, ai sensi del presente regolamento.
Art. 31
Soggetti ammissibili
Possono presentare richiesta per i contributi in oggetto:
1. il Comitato Provinciale del CONI, i Comitati Provinciali delle Federazioni Sportive affiliate e
associate al CONI;
2. Comitati Provinciali degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
Art. 32
Modalità di presentazione delle istanze
Secondo i termini indicati dal Bando annuale, ogni singola richiesta di contributo dovrà essere
supportata, a pena di esclusione, da apposita regolare domanda (mod. FOR34) e allegati, come di
seguito specificato:
a) Preventivo/consuntivo delle entrate e delle spese a pareggio (mod. FOR34/1);
b) relazione illustrativa sullo svolgimento del progetto, nella quale indicare:
20
- le discipline oggetto del Corso ed i programmi didattici;
- le materie oggetto del Corso;
- numero di ore per ciascuna materia;
- indicazione dei nominativi dei docenti e del relativo curriculum;
- indicazione della sede del corso e delle attrezzature disponibili (mod. FOR34/2);
c) copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale in corso di validità.
Art. 33
Spese ammissibili
Il bilancio preventivo e/o rendicontazione deve essere chiuso “a pareggio” e, pertanto, il totale
delle entrate dovrà essere pari al totale delle uscite.
Ai fini della determinazione del contributo, sono ritenute ammissibili solo le seguenti spese:
-la pubblicizzazione dell’attività formativa;
-l’ affitto dei locali di svolgimento dell’attività formativa, degli eventuali arredi , in misura non
superiore al 10% della complessiva spesa ammissibile;
-l’acquisto, predisposizione e distribuzione ai partecipanti all’attività formativa di relazioni,
pubblicazioni, dispense e del necessario materiale didattico inerente alle materie oggetto
dell’attività formativa, fornite anche su supporto informatico e di cancelleria;
- i compensi ai docenti nella misura massima ammissibile di Euro 77,47 (settantasette/47), IVA
compresa, per ora effettiva di lezione;
- i rimborsi ai docenti per spese di viaggio, vitto e pernottamento in conformità della disciplina al
riguardo prevista per i dipendenti pubblici inquadrati nella categoria D ed in misura non
eccedente quanto stabilito dalla disciplina medesima;
-le spese relative alla somministrazione di vitto agli allievi frequentanti l’attività formativa;
-le spese di segreteria e generali ivi comprese le spese relative all’attività di assistenza, in misura
non superiore al 10% del complessivo ammontare delle spese.
Sono pertanto, da escludersi le spese di rappresentanza e di mera liberalità in genere, incontri di
carattere conviviale ecc., nonché l’acquisto di beni durevoli.
Art. 34
Modalità di determinazione del contributo
Il contributo concedibile è calcolato nella misura massima del 80% sul totale delle spese
preventivate, avuto riguardo al budget disponibile ed ai seguenti criteri:
21
Criteri di
valutazione
Sub-criteri
Punti
Non
adeguato
Scarsamente
adeguato
Quasi
adeguato
Adeguato
A. Qualità
1.Obiettivi, motivazione, finalità
0-10
0
3
7
10
progettuale
del progettoe impatti attesisui
destinatari
2.Adeguatezza dei contenuti,
struttura, articolazione della
proposta progettuale
0-10
0
3
7
10
3.Coerenza del percorso formativo
rispetto agli obiettivi prefissati
0-10
0
3
7
10
0
3
7
10
Totale criterio
B. Risorse
30
Adeguatezza delle risorse umane
(esperienza, competenze e ruolo
svolto nel progetto) impegnate in
relazione agli obiettivi e ai
destinatari del progetto
Totale criterio
C. Preventivo
economicofinanziario
0-10
10
Rapporto costo progetto /
contributo richiesto
Punti
Dal 50,01% al 80%
Dal 30,01%
al 50%
Fino al 30%
0-10
3
7
10
Totale criterio
10
totale
50
Successivamente all’istruttoria viene pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet
www.provincia.carboniaiglesias.it, l’elenco degli assegnatari del contributo con l’indicazione
dell’ammontare concesso per ciascun progetto.
Qualora le somme disponibili in bilancio non siano sufficienti o eccedenti a soddisfare le domande
pervenute sulla base delle suddette misure massime, tutte le assegnazioni dei contributi saranno
ridotte o incrementate in misura proporzionale.
È disposta la revoca del contributo concesso qualora, in sede di verifica tecnico-amministrativa sia
riscontrata una sostanziale difformità tra il progetto effettivamente realizzato e quello proposto.
Pertanto, nel caso di variazioni al progetto ammesso in sede di domanda, ne dovrà essere data
immediata comunicazione all’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di revocare il
contributo assegnato.
Art. 35
Obblighi del beneficiario
L’organismo beneficiario del contributo dovrà esplicitamente prevedere anche i seguenti
adempimenti:
22
a) pubblicizzazione del corso con esplicita evidenziazione della Provincia di Carbonia Iglesias quale
finanziatore del medesimo;
b) impegno a realizzare il corso entro i termini previsti dal Bando;
c) comunicazione alla Provincia, almeno 15 gg. prima, della data di inizio dello svolgimento del
corso;
d) riconoscere all’Assessorato allo Sport della Provincia piena ed insindacabile facoltà di procedere
ad ispezioni e controlli, anche in forma di sopralluogo, in ordine alla gestione e svolgimento
dell’attività formativa finanziata impegnandosi a garantirne la possibilità di libero accesso sia per
ciò che attiene al concreto svolgimento che alla verifica della documentazione didattica e
contabile.
Art. 36
Rimodulazione, rendicontazione e liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
- relazione sullo svolgimento del progetto;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante sulla veridicità
delle voci di entrata e di spesa e sul regime fiscale adottato;
- consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante;
- registro firme degli allievi e dei docenti con indicazione degli argomenti svolti;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
La liquidazione del contributo, a seguito della verifica della regolarità della rendicontazione,
avverrà attraverso accredito su c.c. bancario/postale intestato all’organismo.
La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata all’Amministrazione Provinciale di
Carbonia Iglesias entro 30 giorni dalla conclusione del progetto.
L’importo da rendicontare dovrà essere comprensivo del contributo assegnato dalla Provincia di
Carbonia Iglesias più la quota di cofinanziamento a carico dell’organismo.
In caso di assegnazione di un contributo di entità inferiore a quello richiesto, viene data la
possibilità di presentare una rimodulazione del progetto e dei relativi costi, entro 15 giorni dalla
comunicazione di concessione del contributo, con l’obbligo per il beneficiario di rispettare la
proporzione del 80% come limite massimo di contribuzione da parte della Provincia di Carbonia
Iglesias.
In caso di rendicontazione inferiore all’importo a suo tempo comunicato si procederà alla
riduzione proporzionale del contributo assegnato.
SEZIONE VI
CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE
(ART. 35 L.R. 17/1999)
23
Art. 37
Oggetto dell’intervento
Gli interventi sono volti a favorire l’organizzazione di iniziative di supporto alle attività sportive, nei
seguenti ambiti:
- organizzazione di convegni, indagini conoscitive e ricerche;
- realizzazione di campagne promozionali.
Art. 38
Soggetti ammissibili
Possono beneficiare dei contributi in oggetto i seguenti soggetti:
- Enti Locali della Provincia di Carbonia Iglesias;
- Il comitato provinciale del CONI;
- I comitati provinciali delle Federazioni sportive riconosciute dal CONI;
- I comitati provinciali degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- le Associazioni provinciali diplomati ISEF.
Art. 39
Modalità di presentazione delle istanze
In particolare, ai fini della partecipazione, i soggetti suindicati dovranno presentare, utilizzando
l’apposita modulistica e nei termini indicati dal Bando annuale:
- domanda di contributo redatto sul modello;
- relazione illustrativa redatto secondo il modello, che specifichi natura, tempi, modalità di
realizzazione dell’iniziativa;
- preventivo /consuntivo finanziario (a seconda che l’iniziativa sia stata già realizzata) a
pareggio redatto secondo il modello.
Art. 40
Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono costituite dalle sole spese strettamente funzionali e propedeutiche alla
realizzazione delle iniziative, compresi i compensi alle persone, le spese relative ai rimborsi viaggio
e soggiorno di relatori (ai quali le pezze giustificative devono essere intestate nonché chiaramente
riconducibili all’attività finanziata).
24
Sono da escludersi le spese di rappresentanza, spese di mera liberalità di qualsiasi genere come
ricevimenti, incontri di carattere conviviale ecc., spese relative alla polizza fideiussoria, nonché le
spese per l’acquisto di beni durevoli e attrezzature sportive.
Art. 41
Modalità di determinazione del contributo
Il contributo assegnato non potrà essere superiore al 70% della spesa ammissibile.
In caso di risorse limitate, i contributi di cui al presente articolo, saranno annualmente
commisurati al numero complessivo degli atleti aventi diritto e alle richieste pervenute e ammesse
a contributo.
Resta a carico dell’organismo beneficiario, la restante quota di cofinanziamento.
Successivamente all’istruttoria viene pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet
www.provincia.carboniaiglesias.it, l’elenco degli assegnatari del contributo con l’indicazione
dell’ammontare concesso per ciascuna manifestazione.
Art. 42
Rimodulazione, Rendicontazione e liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
- dettagliata relazione sullo svolgimento dell’iniziativa ammessa a contributo;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante sulla veridicità
delle voci di entrata e di spesa e sul regime fiscale adottato;
- consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante;
- elenco dettagliato delle fatture e delle pezze giustificative in regola con la normativa fiscale
vigente, relative alle spese affrontate, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, art. 47;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata all’Amministrazione Provinciale di
Carbonia Iglesias entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’iniziativa ammessa a contributo
ovvero in caso di iniziativa già realizzata, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco
degli assegnatari del contributo, al fine di consentire all’ufficio competente la necessaria
istruttoria e l’eventuale acquisizione di ulteriori informazioni e documentazioni.
La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata all’Amministrazione Provinciale di
Carbonia Iglesias entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.
In caso di assegnazione di un contributo di entità inferiore a quello richiesto, viene data la
possibilità di presentare una rimodulazione del progetto e dei relativi costi, entro 15 giorni dalla
25
comunicazione di concessione del contributo, con l’obbligo per il beneficiario di rispettare la
proporzione del 70% come limite massimo di contribuzione da parte della Provincia di Carbonia
Iglesias.
In caso di assegnazione di un contributo di entità inferiore al contributo richiesto, viene data la
possibilità di presentare una rimodulazione del progetto e dei relativi costi entro 15 giorni dalla
comunicazione di concessione del contributo.
In caso di rendicontazione inferiore all’importo a suo tempo comunicato si procederà alla
riduzione proporzionale del contributo assegnato.
SEZIONE VII
CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE NON AGONISTICHE
(ART. 36 L.R. 17/1999)
Art. 43
Oggetto dell’intervento
Gli interventi sono volti a favorire la realizzazione di progetti mirati ad una corretta e razionale
attività fisico-motoria dei praticanti attività sportiva non agonistica, mediante la concessione di
sostegni finanziari da destinare a tecnici ed istruttori di comprovata professionalità ed esperienza
operanti in strutture senza scopo di lucro.
Dovranno, pertanto, trattarsi di attività destinate esclusivamente a giovani non tesserati con
società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali (non agonistiche), anziani, disabili,
soggetti che necessitano di attività fisico-riabilitativa.
Art. 44
Soggetti ammissibili
Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti:
- Comitato provinciale del CONI
- Comitati provinciali degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Art. 45
Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono costituite dalle sole spese strettamente funzionali e propedeutiche alla
realizzazione delle iniziative, compresi i compensi, le spese relative ai rimborsi viaggio e soggiorno
26
degli istruttori e coordinatori (ai quali le pezze giustificative devono essere intestate nonché
chiaramente riconducibili all’attività finanziata).
Sono da escludersi le spese di rappresentanza, spese di mera liberalità di qualsiasi genere come
ricevimenti, incontri di carattere conviviale ecc., spese relative alla polizza fideiussoria, nonché le
spese per l’acquisto di beni durevoli e attrezzature sportive.
Art. 46
Modalità di presentazione delle istanze
In particolare, ai fini della partecipazione, i soggetti suindicati dovranno presentare, utilizzando
l’apposita modulistica e nei termini indicati dal Bando annuale
In particolare, ai fini della partecipazione, i soggetti suindicati dovranno presentare:
-
domanda di contributo redatto sul modello;
relazione illustrativa redatto secondo il modello, che specifichi natura, tempi, modalità di
realizzazione dell’iniziativa;
preventivo /consuntivo finanziario (a seconda che l’iniziativa sia stata già realizzata) a
pareggio redatto secondo il modello.
Art. 47
Modalità di determinazione del contributo
Il contributo assegnato non potrà essere superiore al 80% della spesa ammissibile e sarà
determinato con riguardo ai seguenti criteri:
Criteri di
valutazione
A. Qualità
progettuale
Sub-criteri
Punti
Non
adeguato
Scarsamente
adeguato
Quasi
adeguato
Adeguato
1.Obiettivi, motivazione, finalità
del progettoe impatti attesisui
destinatari
0-10
0
3
7
10
2.Adeguatezza dei contenuti,
struttura, articolazione della
proposta progettuale
0-10
0
3
7
10
3.Coerenza del percorso formativo
rispetto agli obiettivi prefissati
0-10
0
3
7
10
0
3
7
10
Totale criterio
B. Risorse
Adeguatezza delle risorse umane
(esperienza, competenze e ruolo
svolto nel progetto) impegnate in
relazione agli obiettivi e ai
destinatari del progetto
Totale criterio
27
30
0-10
10
C. Preventivo
economicofinanziario
Rapporto costo progetto /
contributo richiesto
Punti
Dal 50,01% al 80%
Dal 30,01%
al 50%
Fino al 30%
0-10
3
7
10
Totale criterio
10
totale
50
In caso di risorse limitate, i contributi di cui al presente articolo, saranno annualmente
commisurati al numero complessivo degli atleti aventi diritto e alle richieste pervenute e ammesse
a contributo.
Resta a carico dell’organismo beneficiario, la restante quota di cofinanziamento.
Successivamente all’istruttoria viene pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet
www.provincia.carboniaiglesias.it, l’elenco degli assegnatari del contributo con l’indicazione
dell’ammontare concesso per ciascuna manifestazione.
Art. 48
Rimodulazione, Rendicontazione e liquidazione del contributo
La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
- relazione sullo svolgimento dell’iniziativa ammessa a contributo;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante sulla veridicità
delle voci di entrata e di spesa e sul regime fiscale adottato;
- consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante;
- elenco dettagliato delle fatture e delle pezze giustificative in regola con la normativa fiscale
vigente, relative alle spese affrontate, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, art. 47;
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata all’Amministrazione Provinciale di
Carbonia Iglesias entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.
L’importo da rendicontare dovrà essere comprensivo del contributo assegnato dalla Provincia di
Carbonia Iglesias più la quota di cofinanziamento a carico dell’organismo.
In caso di assegnazione di un contributo di entità inferiore a quello richiesto, viene data la
possibilità di presentare una rimodulazione del progetto e dei relativi costi, entro 15 giorni dalla
comunicazione di concessione del contributo, con l’obbligo per il beneficiario di rispettare la
28
proporzione del 80% come limite massimo di contribuzione da parte della Provincia di Carbonia
Iglesias.
In caso di rendicontazione inferiore all’importo a suo tempo comunicato si procederà alla
riduzione proporzionale del contributo assegnato.
SEZIONE VIII
CONTRIBUTI PER LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE (ART. 39 L.R. 17/1999)
Art. 49
Oggetto dell’intervento
Gli interventi contributivi, ai sensi dell’art. 39 della L.R. 17/99, relativi agli accertamenti sanitari
effettuati dagli atleti durante l’anno solare, sono volti a favorire il concreto esercizio del diritto alla
tutela sanitaria degli sportivi praticanti attività agonistiche dilettantistiche, mediante la
concessione di adeguati sostegni finanziari alle società presso le quali gli stessi sono affiliati.
Gli accertamenti e la certificazione dell’idoneità specifica all’esercizio di attività agonistica dovrà
essere effettuata presso le strutture previste dalle LL. RR. n. 31/91, n. 36/95 e dall’art. 39 della L.
R. 17/99.
Art. 50
Soggetti ammissibili
Sono soggetti destinatari dell’intervento le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche,
affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva, riconosciute
dal C.O.N.I., regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle società sportive, nonché al Registro
delle società sportive del C.O.N.I.
Art. 51
Spese ammissibili
Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 23/58 del 18.07.2002 recante “Disposizioni in
materia di medicina sportiva e di certificazione e di certificazioni di idoneità medico-sportiva per lo
svolgimento delle attività agonistiche”, viene determinato un ticket unico massimo e
conseguentemente un’unica tipologia di idoneità medico-sportiva agonistica.
Nel Bando annualmente viene, pertanto, determinata la tariffa massima prevista per detta
prestazione, facendo presente che, per una maggiore tutela della salute degli atleti, soltanto la
suddetta tipologia sarà oggetto di rimborso ai sensi dell’art. 39 della L. R. 17/1999.
In particolare, ai fini della ammissibilità delle spese sostenute, devono essere rispettate le seguenti
indicazioni:
29
-
-
-
le fatture quietanzate o le ricevute fiscali ammesse (in originale o in copia conforme
all’originale) sono quelle datate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e devono
essere relative alle visite mediche effettuate entro tale periodo;
le suddette pezze giustificative devono essere intestate esclusivamente al Sodalizio
sportivo ed essere chiare e leggibili, nonché complete in tutte le loro parti e prive di
correzioni e manipolazioni;
è necessaria l’indicazione in fattura del numero degli atleti sottoposti a visita medica;
sono rimborsabili soltanto le visite mediche di idoneità agonistica, con esclusione di tutte le
successive ed ulteriori visite (accertamenti specialistici, applicazioni fisioterapiche, visite
ortopediche post trauma, ecc.).
Art. 52
Modalità di presentazione delle istanze
Le richieste di contributo, da redigersi secondo l’apposita modulistica disponibile online sul sito
www.provincia.carboniaiglesias e presso il competente ufficio, dovranno essere inviate entro i
termini stabiliti dal bando annuale.
La richiesta dovrà contenere dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio sportivo, con indicazione dettagliata
degli atleti che sono stati sottoposti ad accertamento medico sportivo, comprensivo dei dati
anagrafici e della disciplina sportiva praticata da ogni singolo atleta, nonché l’indicazione della
tipologia dell’accertamento diagnostico per ciascuno di loro e il numero di tessera dell’atleta o il
codice fiscale se previsto da alcune Federazioni.
Alla domanda andrà allegata, inoltre:
-
-
Originale o copia resa conforme all’originale della ricevuta fiscale o fattura quietanzata,
intestata al Sodalizio sportivo, comprovante l’avvenuto accertamento medico complessivo
e/o per atleta;
copia fotostatica di un documento d’identità del rappresentante legale in corso di validità.
Art. 53
Modalità di determinazione e liquidazione del contributo
La percentuale contributiva non potrà essere superiore al 90% dell’importo documentato.
In caso di risorse limitate, i contributi di cui al presente articolo, saranno annualmente
commisurati al numero complessivo degli atleti aventi diritto e alle richieste pervenute e ammesse
a contributo.
La liquidazione dei contributi assegnati sarà effettuata in un’unica soluzione, al termine
dell’istruttoria e previa comunicazione dell’assegnazione del contributo ai beneficiari.
30
SEZIONE IX
CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE
SPORTIVE
(ARTT.19 E 33 DELLA L.R. n°17/1999)
Art. 54
Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari degli interventi previsti dal presente regolamento:
a) I Comuni ricadenti nel territorio provinciale che abbiano gestione diretta di impianti
sportivi o che la abbiano affidata a terzi;
b) le Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte all’Albo regionale delle
associazioni sportive dilettantistiche e al Registro nazionale del CONI;
c) le istituzioni scolastiche con sede nel territorio provinciale.
Per quanto riguarda le Associazioni sportive dilettantistiche, sono ammessi ai benefici previsti dal
presente regolamento i soggetti che siano costituiti e che svolgano un’attività continuativa da
almeno due anni (il requisito è ridotto ad un anno per i soggetti che operano esclusivamente nel
campo dello sport per i diversamente abili).
I soggetti richiedenti potranno essere ammessi a contributo ogni due anni.
Art. 55
Presentazione delle istanze
Le istanze di ammissione, redatte sulla base della modulistica, i cui schemi sono allegati ai relativi
bandi, complete delle indicazioni e corredate della documentazione richiesta (i documenti originali
depositati presso le proprie sedi possono essere resi conformi all’originale a cura dei richiedenti, ai
sensi dell’art. 19 del D.P.R. n°445 /2000, con allegata copia di un valido documento di
riconoscimento firmata per esteso a margine) dovranno essere presentate entro i termini fissati
dall’apposito Bando, in unica copia, alla Provincia di Carbonia Iglesias - Ufficio Sport, anche
mediante spedizione tramite lettera raccomandata. In tal caso farà fede la data di spedizione
apposta dall’ufficio postale accettante.
Al fine della determinazione della classifica di merito, i richiedenti dovranno dichiarare:
a) per gli Enti locali: la popolazione residente nel Comune in cui è ubicato l’impianto.
b) per le Istituzioni scolastiche: la popolazione scolastica dell’istituto interessato;
31
c)
-
per le Associazioni sportive:
la descrizione degli impianti utilizzati e le modalità di tale utilizzazione;
lo svolgimento di attività di promozione sportiva;
la presenza assistita di atleti diversamente abili;
Il Bando sarà pubblicato nell’albo pretorio della Provincia, e sul suo sito internet ufficiale, nonché,
per estratto, sulla stampa locale.
Art. 56
Cofinanziamento diretto
L’amministrazione provinciale, sulla base di specifiche esigenze di bilancio, ha facoltà di optare per
il cofinanziamento diretto - tramite apposito bando pubblico - degli interventi proposti dai
Comuni e dagli Istituti scolastici.
In tal caso, gli impianti dovranno essere di proprietà dei Comuni, i quali si impegneranno a
cofinanziare l’intervento. La provincia potrà finanziare fino ad un massimo dell’80% del costo del
progetto, entro il limite massimo stabilito dalla Giunta Provinciale, in base alle risorse disponibili.
CAPO I
CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 57
Requisiti dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono i Comuni ricadenti nel territorio provinciale, che hanno affidato a terzi o
che hanno la gestione diretta di impianti sportivi.
Per gli impianti sportivi di proprietà comunale, affidati in gestione ad Associazioni Sportive, le
istanze di contributo dovranno essere presentate dagli stessi Comuni.
Ad eccezione dei Comuni titolari di più impianti, ogni soggetto potrà presentare annualmente una
sola domanda riferita ad un solo impianto.
Nella valutazione delle istanze dei Comuni verrà data priorità ai soggetti titolari di strutture
polivalenti o consorziate.
I soggetti richiedenti, per poter usufruire dei contributi di cui al presente regolamento devono
avere i seguenti requisiti:
a) non aver beneficiato di altri contributi provinciali per la stessa tipologia di intervento per
l’anno precedente la domanda;
b) aver adottato un proprio regolamento di gestione degli impianti da formularsi sulla base
del regolamento tipo predisposto dall’Assessorato Regionale competente in materia di
sport;
c) avere la disponibilità di un impianto sportivo in proprietà o per altro titolo giuridicamente
valido;
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d) qualora si tratti di Associazione Sportiva dilettantistica, essere costituita e svolgere attività
continuativa da almeno due anni, ed avere adottato uno statuto adeguato a quanto
previsto dal D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni ed al D.lgs. 289/2002 art. 90 (per i
soggetti che operano esclusivamente nel campo dello sport per i diversamente abili il
requisito è ridotto ad un anno);
Art. 58
Requisiti degli impianti sportivi
Gli impianti sportivi per i quali vengono richiesti oneri di gestione devono avere i seguenti
requisiti:
a) devono essere utilizzati per la pratica delle discipline sportive ricadenti nell’ambito delle
Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione sportiva, dalle associazioni sportive
a carattere dilettantistico e dalle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della
Provincia;
b) devono rispettare le normative vigenti sulla sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere
architettoniche;
c) deve essere garantito il loro uso pubblico.
Art. 59
Spese ammissibili
Nei limiti dell’entità massima della spesa che potrà essere determinato annualmente in relazione
all’entità delle risorse effettivamente disponibili, sono considerate ammissibili al contributo le
seguenti spese:
a) per l’acquisto di materiali e mezzi deperibili (ad es.: ricambi per punti luce, vetri, prodotti
lubrificanti, sementi per impianti con fondo in erba, prodotti per la depurazione delle
acque della piscina, ecc.) e per l'acquisto e il consumo dei mezzi energetici necessari al
funzionamento dell'impianto (ad es.: combustibili per il riscaldamento dell'impianto,
l'energia elettrica, ecc.);
b) per la manutenzione ordinaria, comprendente, a titolo esemplificativo:
- riparazione e rifacimento di parti d’intonaci interni, tinteggiature interne, di rivestimenti e
pavimenti interni;
- riparazione e sostituzione di parti accessorie d’infissi e serramenti interni, di apparecchi
sanitari e relative rubinetterie, di parti accessorie di apparecchiature e tubazioni, cambio
lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;
- verifica periodica degli idranti ed efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;
- verniciatura periodica dei pali di ferro; dei cancelli della recinzione, di tutte le opere di
ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne all'impianto;
- riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi di gioco.
33
c) per il personale addetto alla gestione (custodia, pulizia e manutenzione) del complesso o
impianto sportivo.
Sono ammesse le sole spese effettivamente svolte nell’anno di riferimento precisato dal Bando.
Per le attività che si svolgono a cavallo dell’anno solare, occorre fare riferimento all’anno
agonistico o scolastico che ha conclusione nell’anno solare di riferimento.
Art. 60
Modalità di presentazione istanze
Le richieste dei Comuni dovranno contenere:
a) domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente;
b) copia del Regolamento previsto dal comma 3, art.19 e dal comma 1 dell’art.21 della L.R. n°
17/99;
c) per gli Enti locali che abbiano affidato a terzi la gestione dell’impianto sportivo oggetto
d) dell’istanza, copia della relativa convenzione o contratto di affidamento;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’Ente o
dell’Associazione ai sensi del DPR 445/00, attestante il possesso di un Regolamento di
gestione degli impianti adottato conformemente a quello previsto dal comma 1 dell’art. 21
della L.R. n° 17/99 e deliberato dalla Giunta della Regio ne Autonoma della Sardegna con
atto n°44/49 del 02/11/00 (pubblicato sul BURAS n°6 del 19/02/01), ovvero copia del
medesimo;
f) certificato di agibilità dell’impianto sportivo, rilasciato dall’Autorità Amministrativa
competente e dall’Autorità Sportiva Federale, salvo deroghe consentite;
g) relazione sull’attività svolta nell’impianto per il quale si richiede il contributo nel corso
dell’anno
h) relativo al rendiconto presentato;
i) rendiconto analitico delle spese sostenute per la gestione dell’impianto (ciascun rendiconto
dovrà essere riferito ad un solo impianto o complesso sportivo).
CAPO II
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE
Art. 61
Requisiti dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono:
a) le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, anche parificate, del territorio provinciale;
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b) il Comitato Provinciale C.O.N.I. Carbonia Iglesias, i Comitati Provinciali Carbonia Iglesias
delle Federazioni Sportive, i Comitati Provinciali Carbonia Iglesias degli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
c) le Associazioni Sportive dilettantistiche regolarmente iscritte all’Albo regionale delle
associazioni sportive dilettantistiche e al Registro nazionale del CONI, regolarmente
affiliate ad una Federazione Sportiva o ad un Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal
C.O.N.I., aventi sede legale nel territorio della Provincia.
I soggetti richiedenti non dovranno aver beneficiato di altri contributi provinciali per la stessa
tipologia di intervento per l’anno precedente la domanda;
Art. 62
Requisiti delle attrezzature sportive
Le attrezzature sportive ammesse a contribuzione devono essere in possesso di certificazione od
omologazione tecnica delle competenti Federazioni Sportive. Le attrezzature sportive, per essere
ammesse a contribuzione, dovranno rientrare nelle seguenti categorie:
Categoria A): attrezzature inserite in modo fisso in immobili esistenti (quali pareti specchiate,
pedane mobili, cavalletti, porte per i campi di calcio ed hockey, tabelloni e canestri per il basket), o
comunque necessarie per l’omologazione tecnico-sportiva dell’impianto.
Categoria B): attrezzi indispensabili per lo svolgimento delle singole discipline sportive o
propedeutici per l’ottenimento di migliori risultati nelle stesse (ad esempio, per il calcio, non solo il
pallone, ma anche attrezzi mobili necessari per irrobustire le masse muscolari interessate o per
armonizzare i movimenti, o per lo sport ciclistico, l’acquisto dell’elemento motorio come il biciclo
con i suoi componenti);
Categoria C): il corredo, gli indumenti e le protezioni obbligatori o necessari per lo svolgimento
delle varie discipline sportive (quali tute ginniche, scarpe da gioco, maglie, calzoncini, calze, borse);
Categoria D): i mezzi di locomozione per il trasporto di persone e cose ovvero i mezzi di
locomozione per il trasferimento di atleti diversamente abili per lo svolgimento delle attività
sportive.
Le attrezzature di cui alle categorie A) e B) dovranno essere installate in impianti sportivi che
rispettino le normative vigenti sulla sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche,
e presso i quali sia garantito con apposito regolamento l’uso pubblico.
Le attrezzature di cui alle categorie A) e D) non sono alienabili per tre anni dalla data di fornitura.
Art. 63
35
Modalità di presentazione istanze
ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO
Le richieste inoltrate dalle Associazioni Sportive dilettantistiche, dal Comitato Provinciale del
C.O.N.I., dai Comitati Provinciali delle Federazioni Sportive, dai Comitati Provinciali degli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., dovranno essere complete di:
a) domanda sottoscritta dal legale rappresentante;
b) per le Associazioni sportive dilettantistiche, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto,
adeguato alle disposizioni del D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni, completo degli
estremi di autentica o di registrazione;
c) relazione su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante indicante: la/e
disciplina/e interessata/e all’acquisto delle attrezzature; le attività motorie e iniziative
sportive varie svolte dal sodalizio negli ultimi due anni, ovvero nell’ultimo anno per i
soggetti che operano esclusivamente nel campo dello sport per i diversamente abili;
d) l’indicazione del luogo nel quale dovranno essere installate e custodite le attrezzature (solo
per le Categorie A, B e D di cui al precedente articolo 54);
e) dichiarazione del Comitato territorialmente competente della Federazione Sportiva o
dell’Ente di Promozione Sportiva al quale l’associazione è affiliata, attestante l’affiliazione
della Società beneficiaria per l’anno in corso, il nominativo del legale rappresentante, e
comprovante quanto dichiarato nei punti a. e b. della relazione di cui al precedente punto
3 e attestante che le attrezzature sportive acquistate sono in possesso di certificazione di
qualità o omologazione tecnica;
f) preventivo di spesa in originale, indirizzato al soggetto richiedente da Ditta fornitrice
specializzata, datato e sottoscritto su carta intestata con timbro e firma apposta per esteso
e leggibile. II preventivo, il cui ammontare dovrà essere contenuto nel limite massimo che
potrà essere determinato annualmente in relazione all’entità delle risorse effettivamente
disponibili, dovrà riportare: la descrizione delle attrezzature, l’indicazione dell’imponibile
totale e del totale dell’IVA, e la precisazione, per ogni articolo, delle quantità, del prezzo
unitario nonché del totale parziale, con l’indicazione della percentuale IVA applicata e del
relativo ammontare, il periodo di validità del preventivo, comunque non inferiore a mesi
sei.
ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE E PARIFICATE DI OGNI ORDINE E GRADO
Le richieste, inoltrate dalle sole sedi centrali, dovranno contenere:
a) domanda in carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante;
b) relazione su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante indicante: la/e
disciplina/e interessata/e all’acquisto delle attrezzature; il numero degli utenti che
fruiranno delle attrezzature; eventuali programmi di attività motorie per i diversamente
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abili; l’indicazione dell’impianto nel quale dovranno essere installate e custodite le
attrezzature; indicazione delle eventuali modalità di utilizzazione degli impianti sportivi in
orario extrascolastico;
c) preventivo di spesa, rilasciato da Ditta fornitrice specializzata nel settore, con le stesse
caratteristiche indicate nel presente articolo al punto 5 relativo alle Associazioni Sportive
dilettantistiche.
CAPO III
PROCEDURE
Art. 64
Totale delle spese
Annualmente potranno essere fissati dei limiti all’importo delle spese ammissibili, da determinarsi
annualmente in base alle effettive risorse disponibili.
Il Totale spese ammissibili è costituito:
per la gestione degli impianti sportivi, dall’importo totale delle spese ammissibili come
indicate nel precedente articolo xxx;
per le attrezzature sportive, dagli importi totali dei preventivi.
Maggiori quote di contribuzione saranno assegnate, applicando incrementi percentuali in
riconoscimento di specifiche priorità d’intervento.
Il Totale spese ammissibili, incrementato delle percentuali indicate nel successivo articolo xxx
determina il Totale spese.
Art. 65
Priorità di intervento
ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE E PARIFICATE DI OGNI ORDINE E GRADO
A) dimensione dell’utenza scolastica:
popolazione scolastica
Fino a 250 unità
Fino a 500 unità
Oltre 500 unità
B) svolgimento di attività motorie con diversamente abili:
37
Incrementi
+5
+10
+15
atleti diversamente abili
Per ogni unità presente
Per ogni unità praticante attività agonistica
Incrementi
+0,1
+ 0,5
C) concessione in uso anche parziale degli impianti sportivi di pertinenza a sodalizi sportivi in
orario extrascolastico:
Per ogni ora settimanale di fruizione
+5
ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO
A) svolgimento di attività per i diversamente abili: le Società richiedenti devono svolgere
attività specifica od esclusiva nel settore, con relativa affiliazione alle Federazione Italiana
Sport Disabili (FISD) ovvero ad altri specifici organismi riconosciuti dal C.ON.I.
atleti diversamente abili
Per ogni unità presente
Per ogni unità praticante attività agonistica
Incrementi
+0,1
+ 0,5
B) svolgimento di attività promozionale per i settori giovanili o centri di avviamento allo sport:
Per ogni 5 unità presenti partecipanti ai centri CAS
+0,1
C) svolgimento di attività motoria, amatoriale, ricreativa e del tempo libero:
per ogni unità over 65 anni praticante attività motoria
+0,5
D) svolgimento di attività agonistica federale:
associazioni prive di impianti
Per ogni disciplina praticata
+10
+5
E) condizione di insularità:
associazioni operanti nel Comune di Carloforte
ENTI LOCALI
38
+10
A) Minore popolazione:
popolazione
Incrementi
+40
+30
+20
+10
Comune di Carloforte
+10
Fino a 1.000 abitanti
Fino a 2.000 abitanti
Fino a 3.000 abitanti
Fino a 5.000 abitanti
B) Condizione di insularità:
C) Titolarità di strutture polivalenti o consorziate: +10
I parametri sopra indicati sono cumulabili tra loro. Non saranno attribuiti indici di incremento
relativi a priorità non indicati nelle istanze e non altrimenti desumibili dagli atti in possesso
dell’Amministrazione provinciale.
Art. 66
Determinazione del contributo
Il rapporto tra le somme disponibili o assegnate e la somma dei Totali spese relativi ai soggetti
richiedenti ammessi alla ripartizione dei fondi costituisce il Coefficiente di riparto.
Il contributo, assegnato ad ogni soggetto, sarà determinato dal prodotto tra il Totale spese di
ciascun richiedente e il coefficiente di riparto, ma non potrà comunque superare il 50% del Totale
spese. Le eventuali eccedenze saranno ripartite tra gli altri beneficiari.
Art. 67
Modalità di concessione ed erogazione dei contributi
Le istanze pervenute saranno riepilogate in un apposito prospetto distintamente compilato per
ciascuna finalità di intervento, contenente anche quelle che risultassero prive dei requisiti richiesti
o in contrasto con le norme del presente regolamento.
Nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, secondo le procedure di cui al successivo Titolo III,
con apposito atto sarà definita la ripartizione dei fondi ai beneficiari. L’esito dell’istruttoria sarà
comunicato ai soggetti beneficiari.
La liquidazione delle somme assegnate sarà effettuata con formale provvedimento di liquidazione
e, per quanto concerne l’acquisto di attrezzature (art. 33 L.R. 17/1999), successivamente alla
presentazione della dichiarazione relativa alla effettiva presa in carico delle attrezzature e della
fattura attestante la spesa effettuata per un importo almeno pari al contributo concesso.
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SEZIONE X DISPOSIZIONI FINALI
Art. 68
Controlli
Ai sensi delle disposizioni della L.R. 17/99 l’Amministrazione Provinciale potrà effettuare
sopralluoghi nelle sedi di svolgimento delle iniziative, o presso le sedi dei soggetti organizzatori
delle medesime, volti a verificare la rispondenza degli elementi tecnici e contabili riscontrabili in
loco con quelli forniti nella documentazione inviata agli Uffici competenti in sede di richiesta dei
contributi, ovvero di successiva presentazione della documentazione consuntiva.
Le pezze giustificative e le fatture dovranno essere in regola con la normativa fiscale vigente e le
stesse dovranno essere custodite nella sede legale dell’Ente o sodalizio per una durata di 5 anni.
Eventuali irregolarità riscontrate in sede di verifica e ispezione, potranno comportare, salvo più
gravi sanzioni di carattere amministrativo e l’eventuale avvio di procedimenti di natura penale, la
revoca dei contributi erogati e la ripetizione delle somme già liquidate.
Art. 69
Trattamento dei dati
I dati ed ogni informazione acquisti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente
regolamento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 70
Clausola di esclusione di responsabilità
L’Amministrazione Provinciale declina ogni responsabilità e non potrà essere chiamata a
rispondere in ordine ai rapporti intercorsi tra l’Associazione o l’Organismo e i soggetti terzi in
relazione alla realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo.
Art. 71
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la apposita deliberazione di
approvazione del Consiglio Provinciale, successivamente alla pubblicazione dello stesso
regolamento per 15 giorni all’Albo Pretorio dell’ente.
Art. 72
Rinvio
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e
normative vigenti in materia.
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Scarica

Allegato Delibera n.15 del 18.04.2011