REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO E LA TUTELA DELLA PRATICA SPORTIVA 1 SOMMARIO Art. 1 Principi e funzioni istituzionali Art. 2 Finalità ed oggetto del regolamento SEZIONE IV - CONTRIBUTI PER “MANIFESTAZIONI SPORTIVE STORICHE” IN PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Art. 24 Manifestazioni sportive storiche SEZIONE I - INTERVENTI PROVINCIALI PER L’ACCESSO ALLA PRATICA SPORTIVA A FAVORE DEI GIOVANI Art. 3 Finalità ed oggetto dell’intervento Art. 4 Soggetti beneficiari Art. 5 Accreditamento delle Associazioni sportive dilettantistiche Art. 6 Istanza e documentazione Art. 7 Modalità dell’intervento Art. 8 Liquidazione SEZIONE II - CONTRIBUTI A FAVORE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA (ART. 24 L.R. 17/1999) Art. 9 Oggetto dell’intervento. Art. 10 Soggetti ammessi. Art. 11 Modalità di presentazione delle istanze Art. 12 Spese ammissibili Art. 13 Modalità d’intervento, assegnazione del contributo ed obblighi degli assegnatari Art. 14 Liquidazione del contributo SEZIONE III - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Art. 15 Oggetto dell’intervento e criteri generali Art. 16 Soggetti ammissibili Art. 17 Criteri di ammissibilità Art. 18 Modalità di presentazione delle istanze Art. 19 Modalità d’intervento e criteri di determinazione del contributo Art. 20 Spese ammissibili Art. 21 Spese non ammissibili Art. 22 Assegnazione del contributo e obblighi degli assegnatari Art. 23 Rimodulazione, rendicontazione e liquidazione del contributo 2 SEZIONE V - CONTRIBUTI PER TRASFERTE IN TERRITORIO EXTRAREGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI NAZIONALI FEDERALI E MANIFESTAZIONI CON TRASFERTE SINGOLE E A CONCENTRAMENTO (ART. 28 L.R. 17/1999) Art. 25 Oggetto dell’intervento e criteri generali ART. 26 SOGGETTI AMMISSIBILI E LIMITI Art. 27 Modalità di presentazione delle istanze ART. 28 CRITERI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO Art. 29 Disposizioni comuni ai campionati e alle manifestazioni SEZIONE VI - CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DI DIRIGENTI, TECNICI ED OPERATORI DEL SETTORE SPORTIVO (ART. 34 L.R. 17/1999) Art. 30 Oggetto dell’intervento Art. 31 Soggetti ammissibili Art. 32 Modalità di presentazione delle istanze Art. 33 Spese ammissibili Art. 34 Modalità di determinazione del contributo Art. 35 Obblighi del beneficiario Art. 36 Rimodulazione, rendicontazione e liquidazione del contributo SEZIONE VI - CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE (ART. 35 L.R. 17/1999) Art. 37 Oggetto dell’intervento Art. 38 Soggetti ammissibili Art. 39 Modalità di presentazione delle istanze Art. 40 Spese ammissibili Art. 41 Modalità di determinazione del contributo Art. 42 Rimodulazione, Rendicontazione e liquidazione del contributo SEZIONE VII - CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE NON AGONISTICHE (ART. 36 L.R. 17/1999) Art. 43 Oggetto dell’intervento Art. 44 Soggetti ammissibili Art. 45 Spese ammissibili Art. 46 Modalità di presentazione delle istanze Art. 47 Modalità di determinazione del contributo Art. 48 Rimodulazione, Rendicontazione e liquidazione del contributo SEZIONE VIII - CONTRIBUTI PER LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE (ART. 39 L.R. 17/1999) Art. 49 Oggetto dell’intervento Art. 50 Soggetti ammissibili Art. 51 Spese ammissibili Art. 52 Modalità di presentazione delle istanze Art. 53 Modalità di determinazione e liquidazione del contributo SEZIONE IX - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE (ARTT.19 E 33 DELLA L.R. n°17/1999) Art. 54 Soggetti beneficiari Art. 55 Presentazione delle istanze Art. 56 Cofinanziamento diretto CAPO I - CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI Art. 57 Requisiti dei soggetti beneficiari Art. 58 Requisiti degli impianti sportivi Art. 59 Spese ammissibili 3 Art. 60 Modalità di presentazione istanze CAPO II - CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE Art. 61 Requisiti dei soggetti beneficiari Art. 62 Requisiti delle attrezzature sportive Art. 63Modalità di presentazione istanze CAPO III - PROCEDURE Art. 64 Totale delle spese Art. 65 Priorità di intervento Art. 66 Determinazione del contributo Art. 67 Modalità di concessione ed erogazione dei contributi SEZIONE X - DISPOSIZIONI FINALI Art. 68 Controlli Art. 69 Trattamento dei dati Art. 70 Clausola di esclusione di responsabilità Art. 71 Entrata in vigore Art. 72 Rinvio Art. 1 Principi e funzioni istituzionali La Provincia di Carbonia Iglesias riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione nel territorio, quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società. La Provincia di Carbonia Iglesias esercita le funzioni in materia di sport ad essa attribuite, trasferite o delegate, in coerenza ed in applicazione dei principi contenuti nella normativa regionale, nazionale e comunitaria. Art. 2 Finalità ed oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi ed enti ed organismi pubblici e privati per la promozione dell’attività sportiva secondo le finalità di cui sopra, così come disciplinato dalla Legge Regionale 17 maggio 1999 n. 17 “Provvedimenti per lo sviluppo dello Sport in Sardegna”, per gli interventi delegati alla Provincia dalla Legge Regionale n. 9/2006, nonché la concessione di agevolazioni per l’accesso alla pratica sportiva dei giovani. Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni altro precedente regolamento avente ad oggetto la concessione di contributi per la pratica sportiva, ed in particolare il Regolamento approvato con Delibera C.P. n. 18 del 3/08/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. SEZIONE I INTERVENTI PROVINCIALI PER L’ACCESSO ALLA PRATICA SPORTIVA A FAVORE DEI GIOVANI Art. 3 Finalità ed oggetto dell’intervento L’Amministrazione provinciale, al fine di diffondere la pratica e l’educazione sportiva di base nelle diverse discipline, può concedere contributi finanziari per l’avviamento allo sport dei giovani, nella misura e nelle modalità di cui agli articoli seguenti. Art. 4 Soggetti beneficiari Soggetti beneficiari dei contributi finanziari, sotto forma di “Voucher sportivi”, sono i giovani di età compresa tra 5 e 18 anni, residenti in uno dei comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, che intendano svolgere una attività sportiva (agonistica e non agonistica) in una delle Associazioni sportive dilettantistiche accreditate presso la Provincia di Carbonia Iglesias. 4 Art. 5 Accreditamento delle Associazioni sportive dilettantistiche L’ufficio competente predispone un avviso con relativa modulistica per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche. Entro 30 giorni l’ufficio competente pubblicherà l’elenco delle associazioni sportive accreditate. Sono ammesse all’accreditamento le Associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias, regolarmente affiliate ad una Federazione sportiva riconosciuta dal CONI. Le associazioni sportive dilettantistiche devono, inoltre, essere regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle associazioni sportive dilettantistiche e al Registro Nazionale del CONI. Art. 6 Istanza e documentazione Ai fini della fruizione dei voucher sportivi, sono ammesse le sole discipline sportive ricadenti nell’ambito delle attuali Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., nonché le diverse discipline sportive riconosciute dalle precitate Federazioni. L’istanza a firma di uno dei genitori (o di chi ne fa le veci), dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a) Copia della attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), redatta sulla base del reddito conseguito dal nucleo familiare nell’anno precedente la data di presentazione dell’istanza e recante timbro e firma dell’Ente / CAF che la rilascia; b) Certificato medico in corso di validità, attestante l’idoneità del minore allo svolgimento della pratica sportiva prescelta; c) Copia del documento di identità del richiedente (genitore/tutore). Il limite ISEE che dà diritto alla presentazione della domanda verrà stabilito annualmente, con deliberazione della Giunta Provinciale. Art. 7 Modalità dell’intervento L’Amministrazione provinciale procederà annualmente, entro l’inizio dell’anno sportivo, alla pubblicazione di un bando per la concessione di voucher sportivi. Relativamente alle domande presentate, si procederà a redigere apposite graduatorie sulla base della situazione economica equivalente di ciascun richiedente. 5 Il numero di soggetti che potranno usufruire del contributo sarà determinato annualmente sulla base della somma disponibile nel relativo capitolo di bilancio e del costo del singolo “voucher sportivo”, precedentemente stabilito con deliberazione della Giunta provinciale. I voucher consegnati ai beneficiari conterranno l’indicazione del nominativo del titolare, dell’importo e della scadenza, e saranno spendibili presso una delle associazioni sportive presenti nell’elenco delle associazioni accreditate per la disciplina o le discipline prescelte. I voucher dovranno essere consegnati alla Associazione sportiva che svolgerà le lezioni e dovranno risultare timbrati alla fine di ogni mese di utilizzo. Il voucher avrà una data di scadenza, dopo la quale il beneficiario perderà il diritto all’utilizzo dello stesso. Art. 8 Liquidazione Ai fini della liquidazione, le Associazioni sportive consegneranno i buoni sportivi all’Ufficio provinciale di norma entro 30 giorni dalla data di conclusione della stagione sportiva. Le Associazioni sportive avranno, tuttavia, facoltà di presentare i voucher ai fini della liquidazione, anche a cadenza trimestrale. Sulla base dei buoni regolarmente consegnati verrà corrisposto l’importo da erogare alle singole Associazioni sportive. SEZIONE II CONTRIBUTI A FAVORE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA SCOLASTICA (ART. 24 L.R. 17/1999) Art. 9 Oggetto dell’intervento La Provincia di Carbonia Iglesias favorisce gli interventi volti a promuovere ed incentivare lo sviluppo dell’attività ludico-sportiva scolastica, mediante la concessione alle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias di contributi finalizzati ad un significativo miglioramento dell’offerta motorio – sportiva ed allo scambio di esperienze tra le stesse, sia in ambito regionale che extra regionale, realizzati durante il regolare anno scolastico. Art. 10 Soggetti ammessi Sono ammessi a partecipare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche parificati, aventi sede legale nel territorio provinciale. Ciascun Istituto scolastico potrà presentare una sola domanda per singolo istituto o sede staccata. 6 Art. 11 Modalità di presentazione delle istanze Le richieste di contributo, da redigersi secondo l’apposita modulistica disponibile online sul sito www.provincia.carboniaiglesias.it e presso il competente ufficio, dovranno essere inviate con le modalità ed i termini specificati dallo specifico bando. Ogni singola richiesta di contributo dovrà essere supportata da apposita regolare domanda e degli allegati, come di seguito specificato: 1. domanda sottoscritta dal dirigente scolastico 2. deliberazione del Collegio docenti; 3. relazione illustrativa del progetto; 4. preventivo a pareggio delle uscite e delle entrate relativo al progetto 5. copia del documento di identità del legale rappresentate dell’istituto. Art. 12 Spese ammissibili Il bilancio preventivo e/o rendicontazione deve essere chiuso “a pareggio” e, pertanto, il totale delle entrate dovrà essere pari al totale delle uscite. Ai fini della determinazione del contributo, sono ritenute ammissibili solo le seguenti spese: • trasporto alunni; • affitto impianti sportivi; • assicurazioni contro i rischi; • compenso istruttori; • spese relative alle eventuali fideiussioni; Per gli scambi regionali ed extraregionali e con riferimento solo all’Istituto scolastico organizzatore: • spese di viaggio di andata e ritorno; • spese di vitto e alloggio Art. 13 Modalità d’intervento, assegnazione del contributo ed obblighi degli assegnatari A conclusione del procedimento istruttorio viene determinato il contributo concedibile per ciascun istituto ammesso al contributo, tenendo conto del contributo richiesto e della spesa totale del progetto. Successivamente viene comunicata ai beneficiari l’assegnazione del contributo, la data di scadenza per la realizzazione del progetto e le modalità per la presentazione della rendicontazione, nonché l’importo minimo da rendicontare, comprensivo del contributo assegnato aumentato di un’ulteriore quota di cofinanziamento pari al 10% del contributo stesso. 7 Nell’ambito delle iniziative finanziate, adeguato spazio e risalto dovrà essere dato al patrocinio dell’Amministrazione Provinciale. E’, pertanto, fatto obbligo all’assegnatario di riportare su tutto il materiale promozionale e pubblicitario da realizzare (brochure, depliant, locandine manifesti) la seguente dicitura: “Iniziativa realizzata con il contributo della Provincia di Carbonia Iglesias”, con applicazione del logo della medesima. È disposta la revoca del contributo concesso qualora, in sede di verifica tecnico-amministrativa sia riscontrata una sostanziale difformità tra il progetto effettivamente realizzato e quello proposto. Pertanto, nel caso di variazioni al progetto ammesso in sede di domanda, ne dovrà essere data immediata comunicazione all’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di revocare il contributo assegnato. Art. 14 Liquidazione del contributo La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della rendicontazione corredata dalla seguente documentazione: a. relazione sullo svolgimento dell’iniziativa ammessa a contributo; b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante sulla veridicità delle voci di entrata e di spesa e sul regime fiscale adottato; c. consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante; d. elenco dei giustificativi di spesa; e. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. In caso di rendicontazione inferiore all’importo minimo da rendicontare, a suo tempo comunicato, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo assegnato. SEZIONE III CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE IN PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Art. 15 Oggetto dell’intervento e criteri generali. Gli interventi di cui all’art. 26 della L.R. 17/1999 sono volti ad incentivare l’organizzazione nella Provincia di Carbonia Iglesias di manifestazioni sportive di carattere regionali, nazionale ed internazionale di elevato livello tecnico e spettacolare che presentino altresì un alto indice di promozionalità. Sono ammissibili a contributo le sole discipline sportive ricadenti nell’ambito delle attuali Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I. Sono, inoltre, ammissibili le diverse discipline sportive riconosciute dalle precitate Federazioni. 8 Art. 16 Soggetti ammissibili Sono destinatari dei contributi sopra citati i seguenti soggetti: - gli Enti Locali; - le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva aventi sede ed operanti nel territorio provinciale; - le Società e le Associazioni Sportive a carattere dilettantistico, con sede nella provincia di Carbonia Iglesias affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva che siano iscritte al registro nazionale CONI ed all’Albo Regionale delle associazioni sportive dilettantistiche; Tali soggetti, ai fini della ammissibilità al contributo, dovranno essere in regola con le rendicontazioni di eventuali contributi concessi in precedenza dalla Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias per il settore sportivo. Art. 17 Criteri di ammissibilità Per ciascun soggetto richiedente sarà ammessa una sola domanda, con deroga esclusivamente per l’organizzazione dei campionati italiani e/o mondiali assegnati dalle Federazioni sportive nazionali (in tal caso sarà necessaria l’attestazione da parte della Federazione). Ogni domanda dovrà essere riferita ad un’unica manifestazione ancorché articolata in varie fasi e/o tappe. Sono considerate di carattere internazionale le manifestazioni in cui le rappresentative straniere copriranno il 20% delle partecipanti (discipline a squadre), e/o gli atleti di nazionalità straniera copriranno il 10% dei partecipanti (discipline individuali). Sono considerate di carattere nazionale le manifestazioni in cui le rappresentative provenienti da altre regioni copriranno il 20% delle partecipanti (discipline a squadre) e/o gli atleti di altre regioni copriranno il 10% dei partecipanti (discipline individuali). Sono considerate di carattere regionale le manifestazioni in cui le rappresentative provenienti da altre province della regione copriranno il 30% delle partecipanti (discipline a squadre) e/o gli atleti di altre regioni copriranno il 20% dei partecipanti (discipline individuali). Sono comunque ammesse a finanziamento le manifestazioni che siano formalmente dichiarate dal CONI, ovvero dalle Federazioni Sportive, nonché dagli Organi degli Enti di Promozione sportiva, quali manifestazioni nazionali, internazionali o regionali; 9 Non possono essere ammesse le manifestazioni del tipo “Stages”, “Camp”, “Raduni”. Art. 18 Modalità di presentazione delle istanze Ogni singola richiesta di contributo deve essere supportata, a pena di esclusione, da apposita regolare domanda e allegati, come di seguito specificato: A) Richieste formulate da Società ed Associazioni Sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti di promozione sportiva. 1. Domanda sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio su apposito modello contenente dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 D.lgs. 445/2000 attestanti: - - - l’affiliazione del Sodalizio alla Federazione e/o Ente di promozione Comitato Regionale di cui va indicata l’esatta denominazione, per la stagione agonistica dell’anno di riferimento alla richiesta di contributo; la composizione completa del consiglio direttivo in carica; di aver presentato alla competente Federazione e/o Ente di promozione Comitato Regionale, la richiesta del nulla osta per l’organizzazione della manifestazione programmata per la quale si richiede il contributo; il possesso dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del Sodalizio registrato secondo le forme di legge ed in ottemperanza alle modalità di cui alla legge 460/971 e/o alla L. 289/2002; la regolare iscrizione per l’anno di riferimento all’Albo Regionale delle Società Sportive, indicando il numero di iscrizione; la regolare iscrizione per l’anno di riferimento al Registro nazionale delle Società Sportive dilettantistiche del Coni, indicando il numero di iscrizione; la dichiarazione d’impegno ad inserire il logo della Provincia di Carbonia Iglesias sui mezzi d’informazione e pubblicitari, comprese le conferenze stampa e i campi da gioco, che verranno utilizzati per divulgare l’iniziativa. 2. Bilancio preventivo/consuntivo a pareggio con indicazione, oltre che delle spese necessarie per l’effettuazione dell’iniziativa, delle entrate di pari importo comprensive dell’auspicando contributo della Provincia. Nel caso di iniziative già svolte, alla domanda andrà allegato il consuntivo delle entrate e delle spese relative alla manifestazione; 3. Relazione illustrativa della manifestazione contenente: - il numero degli atleti e/o rappresentative, con indicazione delle nazioni e/o regioni di provenienza, che presumibilmente parteciperanno alla manifestazione; - numero dei tecnici, dirigenti, giudici di gara; - la durata e il programma; - il potenziale bacino d’utenza in termini di spettatori; 10 B) Richieste formulate de Enti Locali, federazioni ed organismi/enti di promozione sportiva: 1. Domanda su carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante; 2. Dettagliato piano finanziario delle entrate e delle uscite, da chiudersi a pareggio, comprendendo fra le entrate anche l’auspicando contributo della Provincia. Nel caso di iniziative già svolte, nella domanda andrà allegato il consuntivo delle entrate e delle spese relative alla manifestazione, anziché il preventivo; 3. Dettagliata relazione sulle caratteristiche tecniche e sulle modalità di svolgimento previste per l’iniziativa e sui fini che essa si prefigge, specificandone in particolare il carattere nazionale o internazionale; 4. Copia della Deliberazione della Giunta, ovvero del Collegio dei docenti, ovvero dell’Organismo collegiale direttivo debitamente autenticata, con la quale è stato approvato il programma di massima e il relativo preventivo di entrata e di spesa che indichi la disponibilità alla copertura delle spese eccedenti l’eventuale contributo della Provincia, nonché la forma di gestione delle attività programmate (in caso di affidamento a terzi, copia della relativa delibera); La mancanza della documentazione, o di parte di essa, in allegato alla domanda, comporterà il rigetto della stessa. Al fine di garantire il più razionale e perequato impiego delle risorse finanziarie e la loro completa utilizzazione all'interno dell'esercizio di competenza, i soggetti richiedenti debbono inviare all'Assessorato allo Sport della Provincia comunicazione scritta circa le variazioni sulla data di effettuazione delle iniziative, seguendo le sotto specificate prescrizioni: a) soppressione delle iniziative: almeno quindici giorni prima della programmata data di effettuazione; b) variazione nelle date di effettuazione delle iniziative: non oltre il 15° giorno precedente la data inizialmente prevista nei casi di posticipazione; non oltre il 15° giorno precedente la nuova data di effettuazione, nei casi di anticipazione. Le variazioni di cui al punto a) e b) dovranno essere comunicate anche all'Organismo Federale e/o Ente di promozione, Comitato Regionale o Provinciale, che rilascia il nulla osta per l'organizzazione dell'iniziativa. Il cambio dell’egida della manifestazione dovrà essere ugualmente comunicata con le stesse modalità sopra citate (non oltre il 15° giorno precedente la data di effettuazione). L'iniziativa ammessa a contributo dovrà essere realizzata conformemente ai programmi di attività proposti dal richiedente e dovrà essere portata a compimento improrogabilmente entro il termine indicato dal Bando. 11 Art. 19 Modalità d’intervento e criteri di determinazione del contributo. La ripartizione dei fondi a disposizione e la conseguente assegnazione dei contributi a favore dei richiedenti verrà effettuata secondo le seguenti procedure: - il contributo sarà calcolato sulla quota richiesta quale finanziamento della Provincia, che non potrà comunque essere superiore al 70% della complessiva spesa iscritta nel bilancio preventivo (restando a carico del soggetto richiedente la parte di finanziamento residua, fino alla concorrenza del totale), e sulla base del punteggio attribuito in seguito alla valutazione oggettiva dei parametri seguenti: CRITERIO A) CARATTERE DELLA MANIFESTAZIONE Internazionale Nazionale Regionale B) COMPETITIVITA’ DELLA MANIFESTAZIONE Prova per il Campionato mondiale Prova per il Campionato europeo Prova per il Campionato italiano Altre manifestazioni C) DISCIPLINA SPORTIVA OLIMPICA D) NUMERO DI PARTECIPANTI NON RESIDENTI IN SARDEGNA Oltre 201 partecipanti Da 101 a 200 partecipanti Da 51 a 100 partecipanti Fino a 50 partecipanti E) NUMERO DI PARTECIPANTI PROVENIENTI DALLA SARDEGNA Oltre 201 partecipanti Da 101 a 200 partecipanti Da 51 a 100 partecipanti Fino a 50 partecipanti F) RAPPORTO COSTO MANIFESTAZIONE / CONTRIBUTO RICHIESTO Fino al 30% Dal 30,01% al 50% Dal 50,01% al 70% G) PIANO DI COMUNICAZIONE Diretta televisiva su canale nazionale e/o internazionale Differita televisiva su canale nazionale e/o internazionale 12 PUNTEGGIO 5 3 1 6 4 2 1 5 6 3 2 1 6 3 2 1 10 6 4 10 6 Servizi televisivi su canale nazionale e/o internazionale Servizi su stampa internazionale Servizi su stampa nazionale Servizi su stampa e/o televisioni regionali 4 4 2 1 Il valore del punteggio di cui ai punti D - E viene raddoppiato nel caso in cui la manifestazione sportiva sia riservata esclusivamente al settore giovanile o agli atleti diversamente abili. Per le manifestazioni aventi ripetitività annuale, nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e rendicontata per la realizzazione dell’evento nel precedente anno sia stata sensibilmente inferiore a quella indicata nel bilancio preventivo presentato in sede di domanda, detto importo costituirà per l’organizzatore interessato il limite massimo della spesa ammissibile per la nuova iniziativa. Art. 20 Spese ammissibili Il bilancio preventivo e/o rendicontazione deve essere chiuso a pareggio e, pertanto, il totale delle entrate dovrà essere pari al totale delle uscite. Nella parte “entrate” deve essere obbligatoriamente indicato il presunto contributo della Provincia ai sensi del presente Bando, oltre alle altre voci di entrata, pubbliche e/o private, necessarie per il conseguimento del pareggio di bilancio. Qualora non fossero previste altre entrate oltre il contributo della Provincia, il pareggio di bilancio dovrà essere garantito da fondi propri dell’organismo richiedente, esplicitamente indicati nel preventivo e/o nella rendicontazione. Nella parte “spese” dovranno essere indicate le spese necessarie per l’attuazione del programma, le quali dovranno riferirsi all’arco temporale strettamente necessario allo svolgimento delle manifestazioni. Saranno ritenute ammissibili le categorie di spesa di seguito indicate: 1) Spese di ospitalità: a) Viaggio, vitto e alloggio, solo ed esclusivamente per gli atleti ed eventuali accompagnatori, giudici di gara, rappresentanti di Federazioni e/o Enti di promozione ecc. I documenti giustificativi delle suddette spese devono consistere in fatture e/o ricevute fiscali con l’indicazione dei servizi resi (extra esclusi), biglietti di viaggio in originale (qualora i biglietti non dovessero essere nominativi dovranno essere supportati da apposita dichiarazione (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) resa dal legale rappresentante della società, dalla quale si evincano i nominativi dei soggetti fruitori, la qualifica, la causale e note spese, ai sensi della normativa vigente, relative all’indennità di trasferta, rimborsi forfettari, spese di viaggio. 13 2) Organizzazione tecnico-logistica: a) tasse federali (riferite esclusivamente all’iniziativa ammessa a contributo) e arbitrali (ricevuta rilasciata esclusivamente dalla Federazione e/o dall’Ente che presta il servizio); b) spese di eventuale assistenza tecnica durante la manifestazione (arbitri, assistenti arbitri, giudici di gara, cronometristi, massaggiatori): per tali tipologie di spesa saranno ritenute valide le ricevute, a firma dei percipienti, redatte nel rispetto della vigente normativa in materia. Le ricevute dovranno essere corredate da eventuali documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali. c) compensi e/o premi di partecipazione corrisposti agli atleti partecipanti: per tali tipologie di spesa saranno ritenute valide le ricevute, a firma dei percipienti, redatte nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale. Dette spese saranno riconosciute fino alla misura pari al 30% della somma ammessa a contributo (eccezione fatta per quelle manifestazioni in cui il valore del premio o del compenso, è stabilito con l’asta di aggiudicazione della loro organizzazione). Le ricevute dovranno essere corredate da eventuali documenti attestanti il pagamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali, se dovuti; d) premiazioni (coppe, medaglie, targhe); e) spese per nolo e trasporto delle attrezzature tecniche utilizzate per l’iniziativa; f) altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare); 3) Spese di pubblicità per la sola divulgazione della manifestazione: a) manifesti; b) opuscoli; c) striscioni; d) spot pubblicitari; e) spese per conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa; f) diritti comunali di affissione. 4) Spese generali: a) spese relative all’acquisto di cancelleria; b) spese per materiale minuto d’uso e consumo occorrenti alla manifestazione; c) spese per trasporti, pulizie, inerenti la manifestazione; d) spese generali di organizzazione (quali telefoniche e segreteria, per il periodo necessario all’organizzazione della manifestazione). 14 Art. 21 Spese non ammissibili Non saranno ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa: a) spese di rappresentanza (L.R. n. 17/93, art. 48 comma 5) e di mera liberalità di qualsiasi genere (ricevimenti, incontri di carattere conviviale, gite turistiche ecc.); b) spese per acquisto di beni durevoli, realizzazione di strutture stabili e adeguamento campi gara; c) spese relative alla polizza fideiussoria; d) spese relative ad attrezzature sportive. Art. 22 Assegnazione del contributo e obblighi degli assegnatari Successivamente all’istruttoria viene pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet www.provinciacarboniaiglesias.it, l’elenco degli assegnatari del contributo con l’indicazione dell’ammontare concesso per ciascuna manifestazione. Nell’ambito delle iniziative finanziate, adeguato spazio e risalto dovrà essere dato al patrocinio dell’Amministrazione Provinciale. E’, pertanto, fatto obbligo all’assegnatario di riportare su tutto il materiale promozionale e pubblicitario da realizzare (brochure, depliant, locandine manifesti) la seguente dicitura: “Iniziativa realizzata con il contributo della Provincia di Carbonia Iglesias”, con applicazione del logo della medesima. È disposta la revoca del contributo concesso qualora, in sede di verifica tecnico-amministrativa sia riscontrata una sostanziale difformità tra la manifestazione effettivamente realizzata e la manifestazione proposta. Pertanto, nel caso di variazioni al programma di eventi ammesso in sede di domanda, ne dovrà essere data immediata comunicazione all’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di revocare il contributo assegnato. Art. 23 Rimodulazione, rendicontazione e liquidazione del contributo La somma da rendicontare sarà data dal contributo concesso aumentato della proporzionale quota di cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario. In caso di assegnazione di un contributo di entità inferiore a quello richiesto, viene data la possibilità di presentare una rimodulazione del progetto e dei relativi costi, entro 15 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, con l’obbligo per il beneficiario di rispettare la proporzione del 70% come limite massimo di contribuzione da parte della Provincia di Carbonia Iglesias. La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione reperibile presso gli uffici e scaricabile sul sito www.provincia.carboniaiglesias.it: 15 - relazione sullo svolgimento dell’iniziativa ammessa a contributo; consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite, sottoscritto dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante sulla veridicità delle voci di entrata e di spesa e sul regime fiscale adottato; - elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa; - copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata all’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias entro 60 giorni dalla data di realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo ovvero in caso di manifestazione già realizzata, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli assegnatari del contributo, al fine di consentire all’ufficio competente la necessaria istruttoria e l’eventuale acquisizione di ulteriori informazioni e documentazioni. Nell’ipotesi in cui si rendiconti un importo inferiore a quello suddetto si procederà ad una riduzione proporzionale del contributo assegnato. SEZIONE IV CONTRIBUTI PER “MANIFESTAZIONI SPORTIVE STORICHE” IN PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS Art. 24 Manifestazioni sportive storiche Sono considerate manifestazioni sportive “storiche” le manifestazioni sportive di carattere regionale, nazionale ed internazionale aventi ripetitività ininterrottamente da almeno otto anni. È prevista la pubblicazione di un Bando annuale riservato alle manifestazioni che soddisfino i suddetti requisiti. Si applicano le medesime norme previste ai precedenti artt. 9 – 17 per le manifestazioni sportive regionali, nazionali ed internazionali. In ogni caso, alle manifestazioni storiche viene garantito, compatibilmente con le risorse disponibili, un contributo pari a quello delle due precedenti annualità. SEZIONE V CONTRIBUTI PER TRASFERTE IN TERRITORIO EXTRAREGIONALE PER LA PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI NAZIONALI FEDERALI E MANIFESTAZIONI CON TRASFERTE SINGOLE E A CONCENTRAMENTO (ART. 28 L.R. 17/1999) Art. 25 Oggetto dell’intervento e criteri generali. Gli interventi di cui all’art 28, L.R. 17/1999, sono volti ad abbattere le spese sostenute dai beneficiari, di cui al successivo punto, per la partecipazione ai campionati nazionali o alle manifestazioni sportive comportanti trasferte singole e/o a concentramento in territorio 16 extraregionale e che, comunque, non ricadano nelle categorie specificatamente previste dagli artt. 27 e 31 della L.R. 17/1999. Ogni anno è pubblicato a cura dell’Ufficio competente un avviso per la presentazione delle istanze aventi ad oggetto le trasferte effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre e che dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di conclusione della trasferta svoltasi in territorio extraregionale. Art. 26 Soggetti ammissibili e limiti Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo: - le società e le associazioni sportive, con sede legale nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias, affiliate ad una delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto e regolarmente iscritte all’Albo regionale delle associazioni sportive ed al Registro nazionale del CONI; - le Federazioni sportive nazionali e/o gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, nelle loro varie articolazioni territoriali, quando le trasferte comportino la partecipazione di rappresentative della Provincia di Carbonia Iglesias (per rappresentativa si intende una delegazione composta da atleti tesserati con diverse società). Ciascun sodalizio richiedente potrà presentare: - - per la partecipazione ai campionati nazionali federali, un numero di domande pari alle singole trasferte che detta partecipazione comporta; per la partecipazione ad altro genere di trasferta (tornei, trofei, campionati ente di promozione sportiva, manifestazioni internazionali, ecc.) in territorio extraregionale non più di una domanda per le discipline a squadra e non più di tre domande per le discipline individuali, ad eccezione delle Polisportive, per le quali i suddetti limiti sono riferiti ad ogni disciplina praticata; le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva operanti nella Provincia di Carbonia Iglesias possono presentare una sola domanda. Art. 27 Modalità di presentazione delle istanze Le richieste di contributo relative alle trasferte effettuate tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2010, da redigersi sull’apposita modulistica disponibile online sul sito www.provincia.carboniaiglesias e presso i competenti uffici, dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di conclusione della trasferta svoltasi in territorio extraregionale . B) CAMPIONATI NAZIONALI FEDERALI COMPORTANTI TRASFERTE SINGOLE E/O A CONCENTRAMENTO Per ogni trasferta di campionato deve essere inoltrata la seguente documentazione: 17 - domanda sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio richiedente; dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio richiedente; dichiarazione consuntiva rilasciata dal competente Comitato Regionale della Federazione sportiva di appartenenza, riportante le seguenti indicazioni: il tipo di campionato disputato; la località, con relativa provincia e data, in cui si è disputata la gara; il nominativo ed il numero dei partecipanti alla trasferta, la cui congruità verrà insindacabilmente determinata in sede istruttoria dal competente ufficio; il numero delle trasferte effettuate; la attestazione del carattere agonistico o non agonistico della gara. C) SINGOLE MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE SPORTIVE Per ogni trasferta di manifestazione o iniziativa sportiva deve essere inoltrata la seguente documentazione: - - domanda sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio richiedente (una sola richiesta per le discipline a squadre e massimo tre per quelle individuali, ad eccezione delle polisportive); dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio richiedente; dichiarazione consuntiva rilasciata dal competente Comitato Regionale della Federazione sportiva di appartenenza, riportante le seguenti indicazioni: il tipo di manifestazione disputata; la località, con relativa provincia e data, in cui si è disputata la gara; il nominativo ed il numero dei partecipanti alla trasferta, la cui congruità verrà insindacabilmente determinata in sede istruttoria dal competente ufficio; il numero delle trasferte effettuate; la attestazione del carattere agonistico o non agonistico della gara. Art. 28 Criteri e modalità di determinazione del contributo A) ITALIA L’intervento contributivo ha carattere forfettario e può essere concesso nella misura massima del 90% delle spese ammissibili relative alle sole trasferte in territorio extraregionale e avuto riguardo a: - 18 tipo di campionato disputato o valore tecnico, agonistico e educativo dell’iniziativa interessata; - area geografica in cui vengono disputate le gare e durata dell’iniziativa, con applicazione dei parametri R.A.S. rapportati a singolo partecipante, nonché al numero delle giornate di gara fino ad un massimo di giorni 7; REGIONI ITALIANE CODICE AREA Lazio A Lombardia B Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta C Abruzzo, Veneto, Marche, Campania D Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, E Sicilia Cod. Area 1 giorno 2 giorno 3 giorno 4 giorno 5 giorno 6 giorno 7 giorno A € 115,00 € 180,00 € 245,00 € 310,00 € 375,00 € 440,00 € 505,00 B € 135,00 € 200,00 € 265,00 € 330,00 € 395,00 € 460,00 € 525,00 C € 340,00 € 400,00 € 460,00 € 520,00 € 580,00 € 640,00 € 700,00 D € 365,00 € 425,00 € 485,00 € 545,00 € 605,00 € 665,00 € 725,00 E € 420,00 € 480,00 € 540,00 € 600,00 € 660,00 € 720,00 € 780,00 - numero, nome e ruolo dei partecipanti alla trasferta; data dei giorni effettivi di partecipazione alla manifestazione o al campionato. B) ESTERO I contributi sono concessi nella misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, calcolata sulla base dei valori forfetari stabiliti a favore del personale statale civile per le missioni all’estero, all’interno del gruppo E, approvati con decreto del Ministro del Tesoro in data 02 aprile 1999, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 15 aprile 1999 e successive modifiche. La quota contributiva in esame viene riconosciuta per un valore massimo di 9 giorni di trasferta, intesa dalla partenza al rientro in sede, per tutte le manifestazioni. Per entrambi gli elementi di calcolo farà fede la dichiarazione federale o dell’ente di promozione sportiva attestante l’avvenuta partecipazione alla manifestazione. Art. 29 Disposizioni comuni ai campionati e alle manifestazioni La liquidazione dei contributi assegnati sarà effettuata in un’unica soluzione. 19 Il numero massimo ammissibile di atleti, dirigenti e tecnici partecipanti alle singole trasferte, per le discipline di squadra sarà lo stesso previsto dall’art. 27 della L.R. 17/99, mentre per quanto riguarda le discipline a carattere individuale verrà sempre riconosciuta la presenza di un tecnico accompagnatore tesserato, fino a un numero massimo di 15 partecipanti. Per le categorie dei disabili e dei minori di anni 14, potrà essere riconosciuto insindacabilmente da parte dell’ufficio competente, un limitato incremento degli accompagnatori ammessi a rimborso. SEZIONE VI CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DI DIRIGENTI, TECNICI ED OPERATORI DEL SETTORE SPORTIVO (ART. 34 L.R. 17/1999) Art. 30 Oggetto dell’intervento Gli interventi di cui all’art. 34 L.R. 17/1999 concernono la concessione di contributi per la formazione e l’aggiornamento di tecnici, dirigenti ed operatori del settore sportivo. Gli interventi sono volti a favorire la formazione e l’aggiornamento di animatori sportivi, tecnici e dirigenti delle società sportive. La Giunta Provinciale ha facoltà di definire annualmente le priorità di intervento per la realizzazione di iniziative formative nel settore sportivo, ai sensi del presente regolamento. Art. 31 Soggetti ammissibili Possono presentare richiesta per i contributi in oggetto: 1. il Comitato Provinciale del CONI, i Comitati Provinciali delle Federazioni Sportive affiliate e associate al CONI; 2. Comitati Provinciali degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Art. 32 Modalità di presentazione delle istanze Secondo i termini indicati dal Bando annuale, ogni singola richiesta di contributo dovrà essere supportata, a pena di esclusione, da apposita regolare domanda (mod. FOR34) e allegati, come di seguito specificato: a) Preventivo/consuntivo delle entrate e delle spese a pareggio (mod. FOR34/1); b) relazione illustrativa sullo svolgimento del progetto, nella quale indicare: 20 - le discipline oggetto del Corso ed i programmi didattici; - le materie oggetto del Corso; - numero di ore per ciascuna materia; - indicazione dei nominativi dei docenti e del relativo curriculum; - indicazione della sede del corso e delle attrezzature disponibili (mod. FOR34/2); c) copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale in corso di validità. Art. 33 Spese ammissibili Il bilancio preventivo e/o rendicontazione deve essere chiuso “a pareggio” e, pertanto, il totale delle entrate dovrà essere pari al totale delle uscite. Ai fini della determinazione del contributo, sono ritenute ammissibili solo le seguenti spese: -la pubblicizzazione dell’attività formativa; -l’ affitto dei locali di svolgimento dell’attività formativa, degli eventuali arredi , in misura non superiore al 10% della complessiva spesa ammissibile; -l’acquisto, predisposizione e distribuzione ai partecipanti all’attività formativa di relazioni, pubblicazioni, dispense e del necessario materiale didattico inerente alle materie oggetto dell’attività formativa, fornite anche su supporto informatico e di cancelleria; - i compensi ai docenti nella misura massima ammissibile di Euro 77,47 (settantasette/47), IVA compresa, per ora effettiva di lezione; - i rimborsi ai docenti per spese di viaggio, vitto e pernottamento in conformità della disciplina al riguardo prevista per i dipendenti pubblici inquadrati nella categoria D ed in misura non eccedente quanto stabilito dalla disciplina medesima; -le spese relative alla somministrazione di vitto agli allievi frequentanti l’attività formativa; -le spese di segreteria e generali ivi comprese le spese relative all’attività di assistenza, in misura non superiore al 10% del complessivo ammontare delle spese. Sono pertanto, da escludersi le spese di rappresentanza e di mera liberalità in genere, incontri di carattere conviviale ecc., nonché l’acquisto di beni durevoli. Art. 34 Modalità di determinazione del contributo Il contributo concedibile è calcolato nella misura massima del 80% sul totale delle spese preventivate, avuto riguardo al budget disponibile ed ai seguenti criteri: 21 Criteri di valutazione Sub-criteri Punti Non adeguato Scarsamente adeguato Quasi adeguato Adeguato A. Qualità 1.Obiettivi, motivazione, finalità 0-10 0 3 7 10 progettuale del progettoe impatti attesisui destinatari 2.Adeguatezza dei contenuti, struttura, articolazione della proposta progettuale 0-10 0 3 7 10 3.Coerenza del percorso formativo rispetto agli obiettivi prefissati 0-10 0 3 7 10 0 3 7 10 Totale criterio B. Risorse 30 Adeguatezza delle risorse umane (esperienza, competenze e ruolo svolto nel progetto) impegnate in relazione agli obiettivi e ai destinatari del progetto Totale criterio C. Preventivo economicofinanziario 0-10 10 Rapporto costo progetto / contributo richiesto Punti Dal 50,01% al 80% Dal 30,01% al 50% Fino al 30% 0-10 3 7 10 Totale criterio 10 totale 50 Successivamente all’istruttoria viene pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet www.provincia.carboniaiglesias.it, l’elenco degli assegnatari del contributo con l’indicazione dell’ammontare concesso per ciascun progetto. Qualora le somme disponibili in bilancio non siano sufficienti o eccedenti a soddisfare le domande pervenute sulla base delle suddette misure massime, tutte le assegnazioni dei contributi saranno ridotte o incrementate in misura proporzionale. È disposta la revoca del contributo concesso qualora, in sede di verifica tecnico-amministrativa sia riscontrata una sostanziale difformità tra il progetto effettivamente realizzato e quello proposto. Pertanto, nel caso di variazioni al progetto ammesso in sede di domanda, ne dovrà essere data immediata comunicazione all’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di revocare il contributo assegnato. Art. 35 Obblighi del beneficiario L’organismo beneficiario del contributo dovrà esplicitamente prevedere anche i seguenti adempimenti: 22 a) pubblicizzazione del corso con esplicita evidenziazione della Provincia di Carbonia Iglesias quale finanziatore del medesimo; b) impegno a realizzare il corso entro i termini previsti dal Bando; c) comunicazione alla Provincia, almeno 15 gg. prima, della data di inizio dello svolgimento del corso; d) riconoscere all’Assessorato allo Sport della Provincia piena ed insindacabile facoltà di procedere ad ispezioni e controlli, anche in forma di sopralluogo, in ordine alla gestione e svolgimento dell’attività formativa finanziata impegnandosi a garantirne la possibilità di libero accesso sia per ciò che attiene al concreto svolgimento che alla verifica della documentazione didattica e contabile. Art. 36 Rimodulazione, rendicontazione e liquidazione del contributo La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione: - relazione sullo svolgimento del progetto; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante sulla veridicità delle voci di entrata e di spesa e sul regime fiscale adottato; - consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante; - registro firme degli allievi e dei docenti con indicazione degli argomenti svolti; - copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La liquidazione del contributo, a seguito della verifica della regolarità della rendicontazione, avverrà attraverso accredito su c.c. bancario/postale intestato all’organismo. La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata all’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias entro 30 giorni dalla conclusione del progetto. L’importo da rendicontare dovrà essere comprensivo del contributo assegnato dalla Provincia di Carbonia Iglesias più la quota di cofinanziamento a carico dell’organismo. In caso di assegnazione di un contributo di entità inferiore a quello richiesto, viene data la possibilità di presentare una rimodulazione del progetto e dei relativi costi, entro 15 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, con l’obbligo per il beneficiario di rispettare la proporzione del 80% come limite massimo di contribuzione da parte della Provincia di Carbonia Iglesias. In caso di rendicontazione inferiore all’importo a suo tempo comunicato si procederà alla riduzione proporzionale del contributo assegnato. SEZIONE VI CONTRIBUTI PER L’ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE (ART. 35 L.R. 17/1999) 23 Art. 37 Oggetto dell’intervento Gli interventi sono volti a favorire l’organizzazione di iniziative di supporto alle attività sportive, nei seguenti ambiti: - organizzazione di convegni, indagini conoscitive e ricerche; - realizzazione di campagne promozionali. Art. 38 Soggetti ammissibili Possono beneficiare dei contributi in oggetto i seguenti soggetti: - Enti Locali della Provincia di Carbonia Iglesias; - Il comitato provinciale del CONI; - I comitati provinciali delle Federazioni sportive riconosciute dal CONI; - I comitati provinciali degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; - le Associazioni provinciali diplomati ISEF. Art. 39 Modalità di presentazione delle istanze In particolare, ai fini della partecipazione, i soggetti suindicati dovranno presentare, utilizzando l’apposita modulistica e nei termini indicati dal Bando annuale: - domanda di contributo redatto sul modello; - relazione illustrativa redatto secondo il modello, che specifichi natura, tempi, modalità di realizzazione dell’iniziativa; - preventivo /consuntivo finanziario (a seconda che l’iniziativa sia stata già realizzata) a pareggio redatto secondo il modello. Art. 40 Spese ammissibili Le spese ammissibili sono costituite dalle sole spese strettamente funzionali e propedeutiche alla realizzazione delle iniziative, compresi i compensi alle persone, le spese relative ai rimborsi viaggio e soggiorno di relatori (ai quali le pezze giustificative devono essere intestate nonché chiaramente riconducibili all’attività finanziata). 24 Sono da escludersi le spese di rappresentanza, spese di mera liberalità di qualsiasi genere come ricevimenti, incontri di carattere conviviale ecc., spese relative alla polizza fideiussoria, nonché le spese per l’acquisto di beni durevoli e attrezzature sportive. Art. 41 Modalità di determinazione del contributo Il contributo assegnato non potrà essere superiore al 70% della spesa ammissibile. In caso di risorse limitate, i contributi di cui al presente articolo, saranno annualmente commisurati al numero complessivo degli atleti aventi diritto e alle richieste pervenute e ammesse a contributo. Resta a carico dell’organismo beneficiario, la restante quota di cofinanziamento. Successivamente all’istruttoria viene pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet www.provincia.carboniaiglesias.it, l’elenco degli assegnatari del contributo con l’indicazione dell’ammontare concesso per ciascuna manifestazione. Art. 42 Rimodulazione, Rendicontazione e liquidazione del contributo La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione: - dettagliata relazione sullo svolgimento dell’iniziativa ammessa a contributo; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante sulla veridicità delle voci di entrata e di spesa e sul regime fiscale adottato; - consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante; - elenco dettagliato delle fatture e delle pezze giustificative in regola con la normativa fiscale vigente, relative alle spese affrontate, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, art. 47; - copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata all’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’iniziativa ammessa a contributo ovvero in caso di iniziativa già realizzata, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli assegnatari del contributo, al fine di consentire all’ufficio competente la necessaria istruttoria e l’eventuale acquisizione di ulteriori informazioni e documentazioni. La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata all’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. In caso di assegnazione di un contributo di entità inferiore a quello richiesto, viene data la possibilità di presentare una rimodulazione del progetto e dei relativi costi, entro 15 giorni dalla 25 comunicazione di concessione del contributo, con l’obbligo per il beneficiario di rispettare la proporzione del 70% come limite massimo di contribuzione da parte della Provincia di Carbonia Iglesias. In caso di assegnazione di un contributo di entità inferiore al contributo richiesto, viene data la possibilità di presentare una rimodulazione del progetto e dei relativi costi entro 15 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo. In caso di rendicontazione inferiore all’importo a suo tempo comunicato si procederà alla riduzione proporzionale del contributo assegnato. SEZIONE VII CONTRIBUTI PER LA TUTELA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE NON AGONISTICHE (ART. 36 L.R. 17/1999) Art. 43 Oggetto dell’intervento Gli interventi sono volti a favorire la realizzazione di progetti mirati ad una corretta e razionale attività fisico-motoria dei praticanti attività sportiva non agonistica, mediante la concessione di sostegni finanziari da destinare a tecnici ed istruttori di comprovata professionalità ed esperienza operanti in strutture senza scopo di lucro. Dovranno, pertanto, trattarsi di attività destinate esclusivamente a giovani non tesserati con società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali (non agonistiche), anziani, disabili, soggetti che necessitano di attività fisico-riabilitativa. Art. 44 Soggetti ammissibili Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti: - Comitato provinciale del CONI - Comitati provinciali degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Art. 45 Spese ammissibili Le spese ammissibili sono costituite dalle sole spese strettamente funzionali e propedeutiche alla realizzazione delle iniziative, compresi i compensi, le spese relative ai rimborsi viaggio e soggiorno 26 degli istruttori e coordinatori (ai quali le pezze giustificative devono essere intestate nonché chiaramente riconducibili all’attività finanziata). Sono da escludersi le spese di rappresentanza, spese di mera liberalità di qualsiasi genere come ricevimenti, incontri di carattere conviviale ecc., spese relative alla polizza fideiussoria, nonché le spese per l’acquisto di beni durevoli e attrezzature sportive. Art. 46 Modalità di presentazione delle istanze In particolare, ai fini della partecipazione, i soggetti suindicati dovranno presentare, utilizzando l’apposita modulistica e nei termini indicati dal Bando annuale In particolare, ai fini della partecipazione, i soggetti suindicati dovranno presentare: - domanda di contributo redatto sul modello; relazione illustrativa redatto secondo il modello, che specifichi natura, tempi, modalità di realizzazione dell’iniziativa; preventivo /consuntivo finanziario (a seconda che l’iniziativa sia stata già realizzata) a pareggio redatto secondo il modello. Art. 47 Modalità di determinazione del contributo Il contributo assegnato non potrà essere superiore al 80% della spesa ammissibile e sarà determinato con riguardo ai seguenti criteri: Criteri di valutazione A. Qualità progettuale Sub-criteri Punti Non adeguato Scarsamente adeguato Quasi adeguato Adeguato 1.Obiettivi, motivazione, finalità del progettoe impatti attesisui destinatari 0-10 0 3 7 10 2.Adeguatezza dei contenuti, struttura, articolazione della proposta progettuale 0-10 0 3 7 10 3.Coerenza del percorso formativo rispetto agli obiettivi prefissati 0-10 0 3 7 10 0 3 7 10 Totale criterio B. Risorse Adeguatezza delle risorse umane (esperienza, competenze e ruolo svolto nel progetto) impegnate in relazione agli obiettivi e ai destinatari del progetto Totale criterio 27 30 0-10 10 C. Preventivo economicofinanziario Rapporto costo progetto / contributo richiesto Punti Dal 50,01% al 80% Dal 30,01% al 50% Fino al 30% 0-10 3 7 10 Totale criterio 10 totale 50 In caso di risorse limitate, i contributi di cui al presente articolo, saranno annualmente commisurati al numero complessivo degli atleti aventi diritto e alle richieste pervenute e ammesse a contributo. Resta a carico dell’organismo beneficiario, la restante quota di cofinanziamento. Successivamente all’istruttoria viene pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet www.provincia.carboniaiglesias.it, l’elenco degli assegnatari del contributo con l’indicazione dell’ammontare concesso per ciascuna manifestazione. Art. 48 Rimodulazione, Rendicontazione e liquidazione del contributo La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della seguente documentazione: - relazione sullo svolgimento dell’iniziativa ammessa a contributo; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante sulla veridicità delle voci di entrata e di spesa e sul regime fiscale adottato; - consuntivo riepilogativo delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante; - elenco dettagliato delle fatture e delle pezze giustificative in regola con la normativa fiscale vigente, relative alle spese affrontate, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, art. 47; - copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La documentazione di rendicontazione dovrà essere inviata all’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. L’importo da rendicontare dovrà essere comprensivo del contributo assegnato dalla Provincia di Carbonia Iglesias più la quota di cofinanziamento a carico dell’organismo. In caso di assegnazione di un contributo di entità inferiore a quello richiesto, viene data la possibilità di presentare una rimodulazione del progetto e dei relativi costi, entro 15 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, con l’obbligo per il beneficiario di rispettare la 28 proporzione del 80% come limite massimo di contribuzione da parte della Provincia di Carbonia Iglesias. In caso di rendicontazione inferiore all’importo a suo tempo comunicato si procederà alla riduzione proporzionale del contributo assegnato. SEZIONE VIII CONTRIBUTI PER LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE (ART. 39 L.R. 17/1999) Art. 49 Oggetto dell’intervento Gli interventi contributivi, ai sensi dell’art. 39 della L.R. 17/99, relativi agli accertamenti sanitari effettuati dagli atleti durante l’anno solare, sono volti a favorire il concreto esercizio del diritto alla tutela sanitaria degli sportivi praticanti attività agonistiche dilettantistiche, mediante la concessione di adeguati sostegni finanziari alle società presso le quali gli stessi sono affiliati. Gli accertamenti e la certificazione dell’idoneità specifica all’esercizio di attività agonistica dovrà essere effettuata presso le strutture previste dalle LL. RR. n. 31/91, n. 36/95 e dall’art. 39 della L. R. 17/99. Art. 50 Soggetti ammissibili Sono soggetti destinatari dell’intervento le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva, riconosciute dal C.O.N.I., regolarmente iscritte all’Albo Regionale delle società sportive, nonché al Registro delle società sportive del C.O.N.I. Art. 51 Spese ammissibili Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 23/58 del 18.07.2002 recante “Disposizioni in materia di medicina sportiva e di certificazione e di certificazioni di idoneità medico-sportiva per lo svolgimento delle attività agonistiche”, viene determinato un ticket unico massimo e conseguentemente un’unica tipologia di idoneità medico-sportiva agonistica. Nel Bando annualmente viene, pertanto, determinata la tariffa massima prevista per detta prestazione, facendo presente che, per una maggiore tutela della salute degli atleti, soltanto la suddetta tipologia sarà oggetto di rimborso ai sensi dell’art. 39 della L. R. 17/1999. In particolare, ai fini della ammissibilità delle spese sostenute, devono essere rispettate le seguenti indicazioni: 29 - - - le fatture quietanzate o le ricevute fiscali ammesse (in originale o in copia conforme all’originale) sono quelle datate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento e devono essere relative alle visite mediche effettuate entro tale periodo; le suddette pezze giustificative devono essere intestate esclusivamente al Sodalizio sportivo ed essere chiare e leggibili, nonché complete in tutte le loro parti e prive di correzioni e manipolazioni; è necessaria l’indicazione in fattura del numero degli atleti sottoposti a visita medica; sono rimborsabili soltanto le visite mediche di idoneità agonistica, con esclusione di tutte le successive ed ulteriori visite (accertamenti specialistici, applicazioni fisioterapiche, visite ortopediche post trauma, ecc.). Art. 52 Modalità di presentazione delle istanze Le richieste di contributo, da redigersi secondo l’apposita modulistica disponibile online sul sito www.provincia.carboniaiglesias e presso il competente ufficio, dovranno essere inviate entro i termini stabiliti dal bando annuale. La richiesta dovrà contenere dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del sodalizio sportivo, con indicazione dettagliata degli atleti che sono stati sottoposti ad accertamento medico sportivo, comprensivo dei dati anagrafici e della disciplina sportiva praticata da ogni singolo atleta, nonché l’indicazione della tipologia dell’accertamento diagnostico per ciascuno di loro e il numero di tessera dell’atleta o il codice fiscale se previsto da alcune Federazioni. Alla domanda andrà allegata, inoltre: - - Originale o copia resa conforme all’originale della ricevuta fiscale o fattura quietanzata, intestata al Sodalizio sportivo, comprovante l’avvenuto accertamento medico complessivo e/o per atleta; copia fotostatica di un documento d’identità del rappresentante legale in corso di validità. Art. 53 Modalità di determinazione e liquidazione del contributo La percentuale contributiva non potrà essere superiore al 90% dell’importo documentato. In caso di risorse limitate, i contributi di cui al presente articolo, saranno annualmente commisurati al numero complessivo degli atleti aventi diritto e alle richieste pervenute e ammesse a contributo. La liquidazione dei contributi assegnati sarà effettuata in un’unica soluzione, al termine dell’istruttoria e previa comunicazione dell’assegnazione del contributo ai beneficiari. 30 SEZIONE IX CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE (ARTT.19 E 33 DELLA L.R. n°17/1999) Art. 54 Soggetti beneficiari Sono soggetti beneficiari degli interventi previsti dal presente regolamento: a) I Comuni ricadenti nel territorio provinciale che abbiano gestione diretta di impianti sportivi o che la abbiano affidata a terzi; b) le Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte all’Albo regionale delle associazioni sportive dilettantistiche e al Registro nazionale del CONI; c) le istituzioni scolastiche con sede nel territorio provinciale. Per quanto riguarda le Associazioni sportive dilettantistiche, sono ammessi ai benefici previsti dal presente regolamento i soggetti che siano costituiti e che svolgano un’attività continuativa da almeno due anni (il requisito è ridotto ad un anno per i soggetti che operano esclusivamente nel campo dello sport per i diversamente abili). I soggetti richiedenti potranno essere ammessi a contributo ogni due anni. Art. 55 Presentazione delle istanze Le istanze di ammissione, redatte sulla base della modulistica, i cui schemi sono allegati ai relativi bandi, complete delle indicazioni e corredate della documentazione richiesta (i documenti originali depositati presso le proprie sedi possono essere resi conformi all’originale a cura dei richiedenti, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n°445 /2000, con allegata copia di un valido documento di riconoscimento firmata per esteso a margine) dovranno essere presentate entro i termini fissati dall’apposito Bando, in unica copia, alla Provincia di Carbonia Iglesias - Ufficio Sport, anche mediante spedizione tramite lettera raccomandata. In tal caso farà fede la data di spedizione apposta dall’ufficio postale accettante. Al fine della determinazione della classifica di merito, i richiedenti dovranno dichiarare: a) per gli Enti locali: la popolazione residente nel Comune in cui è ubicato l’impianto. b) per le Istituzioni scolastiche: la popolazione scolastica dell’istituto interessato; 31 c) - per le Associazioni sportive: la descrizione degli impianti utilizzati e le modalità di tale utilizzazione; lo svolgimento di attività di promozione sportiva; la presenza assistita di atleti diversamente abili; Il Bando sarà pubblicato nell’albo pretorio della Provincia, e sul suo sito internet ufficiale, nonché, per estratto, sulla stampa locale. Art. 56 Cofinanziamento diretto L’amministrazione provinciale, sulla base di specifiche esigenze di bilancio, ha facoltà di optare per il cofinanziamento diretto - tramite apposito bando pubblico - degli interventi proposti dai Comuni e dagli Istituti scolastici. In tal caso, gli impianti dovranno essere di proprietà dei Comuni, i quali si impegneranno a cofinanziare l’intervento. La provincia potrà finanziare fino ad un massimo dell’80% del costo del progetto, entro il limite massimo stabilito dalla Giunta Provinciale, in base alle risorse disponibili. CAPO I CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI Art. 57 Requisiti dei soggetti beneficiari I soggetti beneficiari sono i Comuni ricadenti nel territorio provinciale, che hanno affidato a terzi o che hanno la gestione diretta di impianti sportivi. Per gli impianti sportivi di proprietà comunale, affidati in gestione ad Associazioni Sportive, le istanze di contributo dovranno essere presentate dagli stessi Comuni. Ad eccezione dei Comuni titolari di più impianti, ogni soggetto potrà presentare annualmente una sola domanda riferita ad un solo impianto. Nella valutazione delle istanze dei Comuni verrà data priorità ai soggetti titolari di strutture polivalenti o consorziate. I soggetti richiedenti, per poter usufruire dei contributi di cui al presente regolamento devono avere i seguenti requisiti: a) non aver beneficiato di altri contributi provinciali per la stessa tipologia di intervento per l’anno precedente la domanda; b) aver adottato un proprio regolamento di gestione degli impianti da formularsi sulla base del regolamento tipo predisposto dall’Assessorato Regionale competente in materia di sport; c) avere la disponibilità di un impianto sportivo in proprietà o per altro titolo giuridicamente valido; 32 d) qualora si tratti di Associazione Sportiva dilettantistica, essere costituita e svolgere attività continuativa da almeno due anni, ed avere adottato uno statuto adeguato a quanto previsto dal D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni ed al D.lgs. 289/2002 art. 90 (per i soggetti che operano esclusivamente nel campo dello sport per i diversamente abili il requisito è ridotto ad un anno); Art. 58 Requisiti degli impianti sportivi Gli impianti sportivi per i quali vengono richiesti oneri di gestione devono avere i seguenti requisiti: a) devono essere utilizzati per la pratica delle discipline sportive ricadenti nell’ambito delle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione sportiva, dalle associazioni sportive a carattere dilettantistico e dalle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Provincia; b) devono rispettare le normative vigenti sulla sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche; c) deve essere garantito il loro uso pubblico. Art. 59 Spese ammissibili Nei limiti dell’entità massima della spesa che potrà essere determinato annualmente in relazione all’entità delle risorse effettivamente disponibili, sono considerate ammissibili al contributo le seguenti spese: a) per l’acquisto di materiali e mezzi deperibili (ad es.: ricambi per punti luce, vetri, prodotti lubrificanti, sementi per impianti con fondo in erba, prodotti per la depurazione delle acque della piscina, ecc.) e per l'acquisto e il consumo dei mezzi energetici necessari al funzionamento dell'impianto (ad es.: combustibili per il riscaldamento dell'impianto, l'energia elettrica, ecc.); b) per la manutenzione ordinaria, comprendente, a titolo esemplificativo: - riparazione e rifacimento di parti d’intonaci interni, tinteggiature interne, di rivestimenti e pavimenti interni; - riparazione e sostituzione di parti accessorie d’infissi e serramenti interni, di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, di parti accessorie di apparecchiature e tubazioni, cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione; - verifica periodica degli idranti ed efficiente manutenzione dei pozzi artesiani; - verniciatura periodica dei pali di ferro; dei cancelli della recinzione, di tutte le opere di ferro presenti e rifusione rete di recinzione e reti interne all'impianto; - riparazione e mantenimento delle pavimentazioni dei campi di gioco. 33 c) per il personale addetto alla gestione (custodia, pulizia e manutenzione) del complesso o impianto sportivo. Sono ammesse le sole spese effettivamente svolte nell’anno di riferimento precisato dal Bando. Per le attività che si svolgono a cavallo dell’anno solare, occorre fare riferimento all’anno agonistico o scolastico che ha conclusione nell’anno solare di riferimento. Art. 60 Modalità di presentazione istanze Le richieste dei Comuni dovranno contenere: a) domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente; b) copia del Regolamento previsto dal comma 3, art.19 e dal comma 1 dell’art.21 della L.R. n° 17/99; c) per gli Enti locali che abbiano affidato a terzi la gestione dell’impianto sportivo oggetto d) dell’istanza, copia della relativa convenzione o contratto di affidamento; e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’Ente o dell’Associazione ai sensi del DPR 445/00, attestante il possesso di un Regolamento di gestione degli impianti adottato conformemente a quello previsto dal comma 1 dell’art. 21 della L.R. n° 17/99 e deliberato dalla Giunta della Regio ne Autonoma della Sardegna con atto n°44/49 del 02/11/00 (pubblicato sul BURAS n°6 del 19/02/01), ovvero copia del medesimo; f) certificato di agibilità dell’impianto sportivo, rilasciato dall’Autorità Amministrativa competente e dall’Autorità Sportiva Federale, salvo deroghe consentite; g) relazione sull’attività svolta nell’impianto per il quale si richiede il contributo nel corso dell’anno h) relativo al rendiconto presentato; i) rendiconto analitico delle spese sostenute per la gestione dell’impianto (ciascun rendiconto dovrà essere riferito ad un solo impianto o complesso sportivo). CAPO II CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE Art. 61 Requisiti dei soggetti beneficiari I soggetti beneficiari sono: a) le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, anche parificate, del territorio provinciale; 34 b) il Comitato Provinciale C.O.N.I. Carbonia Iglesias, i Comitati Provinciali Carbonia Iglesias delle Federazioni Sportive, i Comitati Provinciali Carbonia Iglesias degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; c) le Associazioni Sportive dilettantistiche regolarmente iscritte all’Albo regionale delle associazioni sportive dilettantistiche e al Registro nazionale del CONI, regolarmente affiliate ad una Federazione Sportiva o ad un Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I., aventi sede legale nel territorio della Provincia. I soggetti richiedenti non dovranno aver beneficiato di altri contributi provinciali per la stessa tipologia di intervento per l’anno precedente la domanda; Art. 62 Requisiti delle attrezzature sportive Le attrezzature sportive ammesse a contribuzione devono essere in possesso di certificazione od omologazione tecnica delle competenti Federazioni Sportive. Le attrezzature sportive, per essere ammesse a contribuzione, dovranno rientrare nelle seguenti categorie: Categoria A): attrezzature inserite in modo fisso in immobili esistenti (quali pareti specchiate, pedane mobili, cavalletti, porte per i campi di calcio ed hockey, tabelloni e canestri per il basket), o comunque necessarie per l’omologazione tecnico-sportiva dell’impianto. Categoria B): attrezzi indispensabili per lo svolgimento delle singole discipline sportive o propedeutici per l’ottenimento di migliori risultati nelle stesse (ad esempio, per il calcio, non solo il pallone, ma anche attrezzi mobili necessari per irrobustire le masse muscolari interessate o per armonizzare i movimenti, o per lo sport ciclistico, l’acquisto dell’elemento motorio come il biciclo con i suoi componenti); Categoria C): il corredo, gli indumenti e le protezioni obbligatori o necessari per lo svolgimento delle varie discipline sportive (quali tute ginniche, scarpe da gioco, maglie, calzoncini, calze, borse); Categoria D): i mezzi di locomozione per il trasporto di persone e cose ovvero i mezzi di locomozione per il trasferimento di atleti diversamente abili per lo svolgimento delle attività sportive. Le attrezzature di cui alle categorie A) e B) dovranno essere installate in impianti sportivi che rispettino le normative vigenti sulla sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche, e presso i quali sia garantito con apposito regolamento l’uso pubblico. Le attrezzature di cui alle categorie A) e D) non sono alienabili per tre anni dalla data di fornitura. Art. 63 35 Modalità di presentazione istanze ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO Le richieste inoltrate dalle Associazioni Sportive dilettantistiche, dal Comitato Provinciale del C.O.N.I., dai Comitati Provinciali delle Federazioni Sportive, dai Comitati Provinciali degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., dovranno essere complete di: a) domanda sottoscritta dal legale rappresentante; b) per le Associazioni sportive dilettantistiche, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, adeguato alle disposizioni del D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni, completo degli estremi di autentica o di registrazione; c) relazione su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante indicante: la/e disciplina/e interessata/e all’acquisto delle attrezzature; le attività motorie e iniziative sportive varie svolte dal sodalizio negli ultimi due anni, ovvero nell’ultimo anno per i soggetti che operano esclusivamente nel campo dello sport per i diversamente abili; d) l’indicazione del luogo nel quale dovranno essere installate e custodite le attrezzature (solo per le Categorie A, B e D di cui al precedente articolo 54); e) dichiarazione del Comitato territorialmente competente della Federazione Sportiva o dell’Ente di Promozione Sportiva al quale l’associazione è affiliata, attestante l’affiliazione della Società beneficiaria per l’anno in corso, il nominativo del legale rappresentante, e comprovante quanto dichiarato nei punti a. e b. della relazione di cui al precedente punto 3 e attestante che le attrezzature sportive acquistate sono in possesso di certificazione di qualità o omologazione tecnica; f) preventivo di spesa in originale, indirizzato al soggetto richiedente da Ditta fornitrice specializzata, datato e sottoscritto su carta intestata con timbro e firma apposta per esteso e leggibile. II preventivo, il cui ammontare dovrà essere contenuto nel limite massimo che potrà essere determinato annualmente in relazione all’entità delle risorse effettivamente disponibili, dovrà riportare: la descrizione delle attrezzature, l’indicazione dell’imponibile totale e del totale dell’IVA, e la precisazione, per ogni articolo, delle quantità, del prezzo unitario nonché del totale parziale, con l’indicazione della percentuale IVA applicata e del relativo ammontare, il periodo di validità del preventivo, comunque non inferiore a mesi sei. ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE E PARIFICATE DI OGNI ORDINE E GRADO Le richieste, inoltrate dalle sole sedi centrali, dovranno contenere: a) domanda in carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante; b) relazione su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante indicante: la/e disciplina/e interessata/e all’acquisto delle attrezzature; il numero degli utenti che fruiranno delle attrezzature; eventuali programmi di attività motorie per i diversamente 36 abili; l’indicazione dell’impianto nel quale dovranno essere installate e custodite le attrezzature; indicazione delle eventuali modalità di utilizzazione degli impianti sportivi in orario extrascolastico; c) preventivo di spesa, rilasciato da Ditta fornitrice specializzata nel settore, con le stesse caratteristiche indicate nel presente articolo al punto 5 relativo alle Associazioni Sportive dilettantistiche. CAPO III PROCEDURE Art. 64 Totale delle spese Annualmente potranno essere fissati dei limiti all’importo delle spese ammissibili, da determinarsi annualmente in base alle effettive risorse disponibili. Il Totale spese ammissibili è costituito: per la gestione degli impianti sportivi, dall’importo totale delle spese ammissibili come indicate nel precedente articolo xxx; per le attrezzature sportive, dagli importi totali dei preventivi. Maggiori quote di contribuzione saranno assegnate, applicando incrementi percentuali in riconoscimento di specifiche priorità d’intervento. Il Totale spese ammissibili, incrementato delle percentuali indicate nel successivo articolo xxx determina il Totale spese. Art. 65 Priorità di intervento ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE E PARIFICATE DI OGNI ORDINE E GRADO A) dimensione dell’utenza scolastica: popolazione scolastica Fino a 250 unità Fino a 500 unità Oltre 500 unità B) svolgimento di attività motorie con diversamente abili: 37 Incrementi +5 +10 +15 atleti diversamente abili Per ogni unità presente Per ogni unità praticante attività agonistica Incrementi +0,1 + 0,5 C) concessione in uso anche parziale degli impianti sportivi di pertinenza a sodalizi sportivi in orario extrascolastico: Per ogni ora settimanale di fruizione +5 ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO A) svolgimento di attività per i diversamente abili: le Società richiedenti devono svolgere attività specifica od esclusiva nel settore, con relativa affiliazione alle Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) ovvero ad altri specifici organismi riconosciuti dal C.ON.I. atleti diversamente abili Per ogni unità presente Per ogni unità praticante attività agonistica Incrementi +0,1 + 0,5 B) svolgimento di attività promozionale per i settori giovanili o centri di avviamento allo sport: Per ogni 5 unità presenti partecipanti ai centri CAS +0,1 C) svolgimento di attività motoria, amatoriale, ricreativa e del tempo libero: per ogni unità over 65 anni praticante attività motoria +0,5 D) svolgimento di attività agonistica federale: associazioni prive di impianti Per ogni disciplina praticata +10 +5 E) condizione di insularità: associazioni operanti nel Comune di Carloforte ENTI LOCALI 38 +10 A) Minore popolazione: popolazione Incrementi +40 +30 +20 +10 Comune di Carloforte +10 Fino a 1.000 abitanti Fino a 2.000 abitanti Fino a 3.000 abitanti Fino a 5.000 abitanti B) Condizione di insularità: C) Titolarità di strutture polivalenti o consorziate: +10 I parametri sopra indicati sono cumulabili tra loro. Non saranno attribuiti indici di incremento relativi a priorità non indicati nelle istanze e non altrimenti desumibili dagli atti in possesso dell’Amministrazione provinciale. Art. 66 Determinazione del contributo Il rapporto tra le somme disponibili o assegnate e la somma dei Totali spese relativi ai soggetti richiedenti ammessi alla ripartizione dei fondi costituisce il Coefficiente di riparto. Il contributo, assegnato ad ogni soggetto, sarà determinato dal prodotto tra il Totale spese di ciascun richiedente e il coefficiente di riparto, ma non potrà comunque superare il 50% del Totale spese. Le eventuali eccedenze saranno ripartite tra gli altri beneficiari. Art. 67 Modalità di concessione ed erogazione dei contributi Le istanze pervenute saranno riepilogate in un apposito prospetto distintamente compilato per ciascuna finalità di intervento, contenente anche quelle che risultassero prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme del presente regolamento. Nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, secondo le procedure di cui al successivo Titolo III, con apposito atto sarà definita la ripartizione dei fondi ai beneficiari. L’esito dell’istruttoria sarà comunicato ai soggetti beneficiari. La liquidazione delle somme assegnate sarà effettuata con formale provvedimento di liquidazione e, per quanto concerne l’acquisto di attrezzature (art. 33 L.R. 17/1999), successivamente alla presentazione della dichiarazione relativa alla effettiva presa in carico delle attrezzature e della fattura attestante la spesa effettuata per un importo almeno pari al contributo concesso. 39 SEZIONE X DISPOSIZIONI FINALI Art. 68 Controlli Ai sensi delle disposizioni della L.R. 17/99 l’Amministrazione Provinciale potrà effettuare sopralluoghi nelle sedi di svolgimento delle iniziative, o presso le sedi dei soggetti organizzatori delle medesime, volti a verificare la rispondenza degli elementi tecnici e contabili riscontrabili in loco con quelli forniti nella documentazione inviata agli Uffici competenti in sede di richiesta dei contributi, ovvero di successiva presentazione della documentazione consuntiva. Le pezze giustificative e le fatture dovranno essere in regola con la normativa fiscale vigente e le stesse dovranno essere custodite nella sede legale dell’Ente o sodalizio per una durata di 5 anni. Eventuali irregolarità riscontrate in sede di verifica e ispezione, potranno comportare, salvo più gravi sanzioni di carattere amministrativo e l’eventuale avvio di procedimenti di natura penale, la revoca dei contributi erogati e la ripetizione delle somme già liquidate. Art. 69 Trattamento dei dati I dati ed ogni informazione acquisti ai fini dell’espletamento delle procedure di cui al presente regolamento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 70 Clausola di esclusione di responsabilità L’Amministrazione Provinciale declina ogni responsabilità e non potrà essere chiamata a rispondere in ordine ai rapporti intercorsi tra l’Associazione o l’Organismo e i soggetti terzi in relazione alla realizzazione dell’iniziativa ammessa a contributo. Art. 71 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la apposita deliberazione di approvazione del Consiglio Provinciale, successivamente alla pubblicazione dello stesso regolamento per 15 giorni all’Albo Pretorio dell’ente. Art. 72 Rinvio Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e normative vigenti in materia. 40