SOMMARIO JO 3/2003 Pagina Comunicazione n. 12/02 del presidente dell’Ufficio del 5 dicembre 2002 concernente i rappresentanti professionali in materia di disegni e modelli .......................................................... 525 Modulo di domanda di iscrizione nello speciale elenco di mandatari abilitati e note relative a detto modulo .......................................................................................................................... 552 Comunicazione n. 13/02 del presidente dell’Ufficio del 4 dicembre 2002 concernente il modulo di domanda di disegno e modello comunitario registrato ............................................... 557 Raccomandazione del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) del 18 novembre 2002 relativa ai titoli da utilizzare da parte dei mandatari abilitati iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio nell’ambito delle loro relazioni professionali .................................................................................................. 559 Elenco dei mandatari abilitati ....................................................................................................... 562 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n.6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari ..................................................................................................................................................... 569 Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari ........................................................................ 707 Giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee • Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2002 nel procedimento C-273/00 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht Düsseldorf (Germania)): Ralf Sieckmann e Deutsches Patent- und Markenamt ........................................... 729 Giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee • Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 23 ottobre 2002 nella causa T-6/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 31 ottobre 2000 (procedimenti riuniti R 728/1999-2 e R 792/1999-2) della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): Matratzen Concord GmbH contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Matratzen) .......................................................................... 761 • Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2002 nella causa T-39/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 dicembre 2000 (procedimento R 116/2000-1)): Kabushiki Kaisha Fernandes contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Hiwatt) ........................................................................................................ 791 • Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2002 nella causa T-63/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 14 dicembre 2000 (procedimento R 74/1998-3) della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): The Procter & Gamble Company contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Forma di un sapone) .................................................................................. 815 Informazioni OMPI • Notifica Parigi n. 206 ................................................................................................................. 839 • Notifica Parigi n. 207 ................................................................................................................. 839 SOMMARIO • Notifica L’Aia n. 48 ................................................................................................................... 841 • Notifica TLT n. 34 ..................................................................................................................... 841 • Notifica TLT n. 35 ..................................................................................................................... 843 • Notifica Locarno n. 53 .............................................................................................................. 843 Servizi centrali della proprietà industriale degli Stati membri ................................................. 844 Organismi internazionali non governativi con i quali l’UAMI intrattiene rapporti di cooperazione .......................................................................................................................................... 846 SOMMARIO Comunicazione n. 12/02 del presidente dell’Ufficio del 5 dicembre 2002 concernente i rappresentanti professionali in materia di disegni e modelli I. Rappresentanza professionale in materia di disegni e modelli In conformità dell’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento su disegni e modelli comunitari (RDC), la rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche nei procedimenti dinanzi all’Ufficio ai sensi del suddetto regolamento può essere assunta soltanto da avvocati abilitati, a determinate condizioni, da rappresentanti abilitati iscritti nell’apposito elenco di cui all’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario (RMC) oppure da persone iscritte nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli. 1. Rappresentanza da parte di avvocati abilitati 1. Rappresentanti abilitati I rappresentanti abilitati si suddividono in mandatari abilitati iscritti nell’elenco dei mandatari in materia di marchi di cui all’articolo 89 RMC e persone iscritte nello speciale elenco di rappresentanti competenti in tema di disegni e modelli di cui all’articolo 78, paragrafo 4, RDC. a) Rappresentanti iscritti nell’elenco dei mandatari in materia di marchi In forza dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera b), RDC, l’iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89 RMC conferisce automaticamente il diritto di agire come rappresentante anche in materia di disegni e modelli dinanzi all’Ufficio, indipendentemente dal fatto che la qualifica o l’esperienza richiesta riguardi o comprenda questioni relative ai disegni e modelli. b) Persone iscritte nello speciale elenco Per poter agire in materia di disegni e modelli, i rappresentanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: In conformità dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC, la rappresentanza professionale in tema di disegni e modelli dinanzi all’Ufficio può essere assunta da avvocati: • cittadinanza di uno Stato membro, e • se sono abilitati in uno Stato membro, Inoltre, devono essere in possesso dell’abilitazione a rappresentare in questioni attinenti ai disegni e modelli dinanzi al rispettivo ufficio centrale o all’Ufficio dei disegni e modelli del Benelux. Al pari di quanto è prescritto dall’articolo 89 RMC, per poter rappresentare dinanzi all’Ufficio in materia di disegni e modelli, i rappresentanti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti supplementari: • se hanno il loro domicilio professionale nella Comunità europea, e • se sono abilitati ad agire, nello Stato dell’abilitazione, quali rappresentanti in tema di proprietà industriale. L’Ufficio ha precedentemente stabilito (cfr. comunicazione n. 2/99 del presidente dell’Ufficio, del 7 maggio 1999, GU 1999, p. 1003) che gli avvocati abilitati possono agire quali mandatari dinanzi agli uffici nazionali di tutti gli Stati membri in materia di marchi. Dato che l’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC fa riferimento all’abilitazione ad agire quali rappresentanti “in tema di proprietà industriale” e che le questioni relative ai marchi ne fanno parte, gli avvocati abilitati di tutti gli Stati membri sono pertanto autorizzati ad agire quali rappresentanti dinanzi all’Ufficio in tema di disegni e modelli. • domicilio professionale o posto di lavoro nella Comunità. • aver acquisito una particolare qualificazione professionale in uno Stato membro, • aver esercitato regolarmente la professione per almeno cinque anni in uno Stato membro, oppure • se in uno Stato membro l’abilitazione a rappresentare non è subordinata al possesso di una particolare qualificazione professionale, ma le qualifiche professionali vi sono ufficialmente riconosciute, aver acquisito tali qualifiche; in tal caso, l’osservanza della condizione di aver esercitato la professione per almeno cinque anni non è richiesta. Ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 6, RDC, il presidente dell’Ufficio può concedere una deroga alle disposizioni relative alla cittadinanza, in circostanze eccezionali, e al requisito dell’esperienza di cinque anni o del riconoscimento della qualifica professionale, qualora le qualifiche richieste siano state acquisite in altro modo. Rispetto ai mandatari iscritti nell’elenco in materia di marchi, non è necessario che il domicilio professionale sia fissato nello Stato membro dell’abilitazione. c) Natura dello speciale elenco Alla luce del collegamento con il diritto di rappresentare in materia di marchi, lo speciale elenco di rappresentanti competenti in tema di disegni e modelli, di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 78, paragrafo 4, RDC, ha quindi natura sussidiaria. L’Ufficio respingerà pertanto tutte le domande di iscrizione nello speciale elenco provenienti da persone già iscritte nell’elenco di cui all’articolo 89 RMC o che hanno chiaramente il diritto di essere iscritte in questo elenco. Infine, se il rappresentante viene iscritto nell’elenco dei mandatari in materia di marchi, la sua iscrizione è cancellata dallo speciale elenco di rappresentanti in tema di disegni e modelli. Le domande di iscrizione nello speciale elenco di rappresentanti in tema di disegni e modelli presentate da avvocati abilitati saranno anch’esse respinte. Maggiori informazioni in merito figurano nella comunicazione n. 10/02 del presidente dell’Ufficio, del 28 giugno 2002 (GU 2002, p. 1636). d) Situazione negli Stati membri 1) Paesi in cui vi sono particolari qualificazioni professionali I rappresentanti professionali di Stati membri in cui l’esercizio della professione è subordinato al possesso di particolari qualificazioni professionali non possono essere iscritti nello speciale elenco in tema di disegni e modelli in quanto, in tutti gli Stati membri in questione, l’abilitazione ha carattere generale e autorizza gli interessati ad assumere anche la rappresentanza in materia di marchi. Detti professionisti hanno pertanto il diritto di essere iscritti nell’elenco dei mandatari in materia di marchi. SOMMARIO È il caso dei rappresentanti professionali abilitati in Austria (“Patentanwälte”), Germania (“Patentanwälte” e “Patentassessoren”), Portogallo (“agentes da propriedade industrial”) e Spagna (“agentes de propiedad industrial”). 2) Paesi con qualifiche professionali in materia di disegni e modelli ufficialmente riconosciute Una particolare qualificazione professionale, corrispondente alla terza alternativa di cui sopra, che consente di poter rappresentare in tema di disegni e modelli e che è diversa dalla qualifica richiesta per agire come rappresentante in materia di marchi, esiste in Irlanda (“patent agents”) ed in Italia (“consulenti in brevetti”, che figurano in tale paese nell’elenco relativo ai “brevetti”). Analogamente, i “registered patent attorneys” (o “patent agents”) del Regno Unito, che devono essere in possesso di una qualifica professionale per potersi avvalere di tale titolo, possono essere iscritti nello speciale elenco in tema di disegni e modelli senza che sia richiesto l’esercizio della rappresentanza per almeno cinque anni. 3) Paesi con qualifiche professionali in materia di marchi ufficialmente riconosciute Nei seguenti paesi vi è una particolare qualificazione professionale (in materia di proprietà industriale o di marchi) che consente l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 89 RMC: Lussemburgo (“conseils en propriété industrielle”), Paesi Bassi (“octrooigemachtigden”), Francia (“conseils en propriété industrielle”) e Regno Unito (“trade mark agents”). Dette persone non saranno iscritte nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 78, paragrafo 4, RDC. Tutti gli altri rappresentanti di questi paesi possono essere iscritti nello speciale elenco se hanno esercitato regolarmente per almeno cinque anni in questioni pertinenti a disegni e modelli dinanzi ad un ufficio nazionale (o, nel caso dei paesi del Benelux, dinanzi all’Ufficio dei disegni e modelli del Benelux). 4) Paesi privi di qualifiche professionali in materia di proprietà industriale ufficialmente riconosciute I rappresentanti di Belgio, Danimarca, Finlandia e Svezia possono essere iscritti nello speciale elenco se hanno esercitato regolarmente per almeno cinque anni in questioni attinenti a disegni e modelli dinanzi ad un ufficio nazionale o, nel caso dei paesi del Benelux, dinanzi all’Ufficio dei disegni e modelli del Benelux. 5) Altri paesi Allo speciale elenco in tema di disegni e modelli non sono ammessi i rappresentanti della Grecia, dove soltanto gli avvocati abilitati possono agire come rappresentanti professionali. II. Domanda di iscrizione nello speciale elenco in tema di disegni e modelli A decorrere da questo momento, le domande di iscrizione nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli possono essere depositate presso l’Ufficio. A tale scopo si deve utilizzare il modulo di domanda figurante in allegato alla presente comunicazione. Il richiedente deve compilare il modulo e presentarlo all’ufficio nazionale competente dello Stato membro in cui è abilitato a rappresentare in tema di disegni e modelli. Per il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, l’ufficio competente è l’Ufficio dei disegni e modelli del Benelux. L’ufficio competente avrà il compito di rilasciare l’attestato necessario. Successivamente, il richiedente o l’ufficio dovranno inviare il modulo di domanda, corredato dell’attestato, all’UAMI. Ulteriori informazioni sulle condizioni necessarie per essere iscritti nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli e sulla procedura da seguire figurano nella nota relativa al modulo di domanda. Il modulo di domanda può essere copiato dalla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio, stampato dal sito web dell’Ufficio o ottenuto dagli uffici nazionali. I richiedenti devono sempre farsi rilasciare un attestato individuale dall’ufficio competente in quanto gli uffici non rilasciano attestati in blocco per lo speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli. III. Procure 1. Procure generali e speciali Le procure generali registrate presso l’Ufficio riguardano il diritto di rappresentanza in tutti i procedimenti dinanzi all’Ufficio, ivi compresi i procedimenti in materia di disegni e modelli comunitari registrati. Una procura generale non può essere limitata ai procedimenti in materia di disegni e modelli o di marchi. Qualsiasi procura contenente una limitazione di questo tipo sarà considerata come procura speciale valida per il procedimento per il quale è stata depositata. Le procure generali possono essere altresì depositate da rappresentanti iscritti nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli, anche se il loro diritto di rappresentanza è limitato ai procedimenti concernenti disegni e modelli comunitari registrati. 2. Uso non obbligatorio di procure Nei procedimenti concernenti disegni e modelli comunitari registrati, il deposito di una procura scritta non è obbligatorio. Si consiglia pertanto ai rappresentanti di non depositare procure. Inoltre, i riferimenti alla procura generale esistente non sono necessari. In linea di massima, nei procedimenti in materia di disegni e modelli non si esamina se la procura è stata concessa o meno. IV. Corrispondenza Tutta la corrispondenza relativa a questioni attinenti alla rappresentanza professionale va inoltrata al seguente indirizzo: Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) Dipartimento Amministrazione dei marchi, disegni e modelli Servizio Rappresentanza professionale Avenida de Europa, 4 E-03080 Alicante Spagna Tel.: 00-34-96 513 9100 Fax: 00-34-96 513 1344 Wubbo de Boer Presidente SOMMARIO Domanda di iscrizione NELLO SPECIALE ELENCO DI MANDATARI ABILITATI COMPETENTI IN TEMA DI DISEGNI E MODELLI dinanzi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) Io sottoscritto/a ................................................................................................................................................................................................................................ (nome completo del richiedente) nato/a a ................................................................................................................................................................................................................ [città] il ................................................................................................................................................................................................................ [data] chiedo con la presente di essere iscritto NELLO SPECIALE ELENCO dei mandatari abilitati dinanzi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (“il regolamento”). A - Dichiaro di soddisfare i seguenti requisiti contemplati all’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento: 1. possiedo la cittadinanza di uno Stato membro*, ovvero .......................................................................................................................... 2. ho il domicilio professionale o posto di lavoro nella Comunità**, ovvero in ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ (indirizzo completo del domicilio professionale o posto di lavoro, compreso il numero di telefono e di fax) 3. sono abilitato a rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni pertinenti ai disegni e modelli dinanzi a ................................................................................................................................................................................................................................ (nome dell’ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro) 4. sono abilitato ad essere iscritto nell’elenco in quanto (contrassegnare una delle caselle) ! ho esercitato regolarmente per almeno cinque anni*** in questioni pertinenti ai disegni e modelli dinanzi all’ufficio summenzionato, oppure ! sono un “registered patent agent” (nel Regno Unito o in Irlanda) ! sono consulente in brevetti in Italia 5. l’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento è certificada dall’attestato allegato rilasciato dall’ufficio nazionale competente. B – Non sono iscritto/a nell’elenco dei mandatari abilitati di cui all’articolo 89 del regolamento n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario. **** Data:............................................................Firma: .............................................................................................................................................. **** Conformemente all’articolo 78, paragrafo 6, lettera a) del regolamento, il Presidente dell’Ufficio può concedere una deroga al requisito della cittadinanza in circostanze eccezionali. Qualora tale deroga venga richiesta, i motivi devono essere spiegati in allegato. **** Benelux, Danimarca, Finlandia, Francia, Svezia, Regno Unito, Irlanda e Italia sono i soli Stati membri nei quali la pertinente normativa in materia prevede diverse categorie di mandatari abilitati il cui potere di rappresentanza è limitato ai disegni e modelli, oppure nei quali vi sono mandatari che solitamente possono agire dinanzi ad un ufficio nazionale in questioni riguardanti solamente i disegni e modelli e non i marchi. **** Si applica a Benelux, Svezia, Danimarca, Finlandia, Francia e Regno Unito. Conformemente all’articolo 78, paragrafo 6, lettera b) del regolamento, il Presidente dell’Ufficio può concedere una deroga se il richiedente fornisce la prova di aver acquisito in altro modo le qualifiche richieste. Qualora tale deroga venga richiesta, le prove devono essere presentate in allegato. **** L’iscrizione a tale elenco conferisce automaticamente il potere di rappresentanza in questioni pertinenti a disegni e modelli dinanzi all’Ufficio, indipendentemente dal fatto che la qualifica o l’esperienza richiesta al rappresentante sia relativa a disegni e modelli. SOMMARIO Da compilarsi a cura dell’ufficio centrale della proprietà industriale ATTESTATO per l’iscrizione nello speciale elenco dei mandatari abilitati competenti in tema di disegni e modelli dinanzi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) Si certifica che ................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................ (nome completo e domicilio professionale del richiedente) è abilitato/a a rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni pertinenti ai disegni e modelli e che è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 78, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari e di uno dei requisiti di cui all’articolo 78, paragrafo 4, lettera c) del medesimo regolamento, ovverosia: — ha esercitato regolarmente per almeno cinque anni in questioni pertinenti a disegni e modelli ....................................................! oppure: — è in possesso di qualifiche professionali speciali ....................................................................................................................................! Data e firma.......................................................................................................................................................................................................... Timbro .................................................................................................................................................................................................................. SOMMARIO Note per la domanda di iscrizione NELLO SPECIALE ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI IN TEMA DI DISEGNI E MODELLI dinanzi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) L’articolo 78 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari prevede tre categorie di soggetti che possono assumere la rappresentanza nell’ambito di procedimenti innanzi all’Ufficio concernenti i disegni ed i modelli comunitari, e più precisamente: • avvocati abilitati, soggetti alle ulteriori condizioni specificate nell’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), • mandatari abilitati iscritti nell’elenco di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (RMC) e • persone i cui nominativi sono iscritti nello speciale elenco dei mandatari abilitati in disegni e modelli di cui all’articolo 78, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari. 1. Costituzione di uno speciale elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli Per essere iscritti nello speciale elenco dei mandatari abilitati, devono essere osservati i seguenti requisiti: • il richiedente deve essere cittadino di uno degli Stati membri; • deve avere il domicilio professionale o posto di lavoro nella Comunità; • non deve essere legittimato ad essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera b) RMC e • deve essere abilitato a rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni riguardanti i disegni ed i modelli comunitari innanzi ad un ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro oppure dinanzi all’Ufficio dei disegni e modelli del Benelux. Qualora nello Stato membro in questione l’abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche in materia di disegni e modelli sia subordinata al possesso di qualifiche professionali ufficialmente riconosciute, il richiedente deve aver acquisito le suddette qualifiche. Qualora nello Stato membro in questione non sia previsto il requisito delle qualifiche professionali ufficialmente riconosciute, il richiedente deve avere esercitato regolarmente per un periodo di almeno cinque anni in questioni pertinenti a disegni e modelli innanzi all’ufficio centrale della proprietà industriale di detto Stato membro. Il requisito dell’esercizio della professione per almeno cinque anni non è applicabile a quelle persone la cui qualifica professionale per rappresentare terzi in questioni legate ai disegni ed ai modelli innanzi all’ufficio nazionale è stata ufficialmente riconosciuta in forza della normativa nazionale di ciascuno Stato membro. Inoltre, il Presidente dell’Ufficio può concedere una deroga al requisito dell’esercizio della professione per almeno cinque anni se il richiedente dimostra di avere acquisito la qualifica richiesta in altro modo. Il Presidente dell’Ufficio può inoltre concedere una deroga al requisito della cittadinanza in circostanze eccezionali. 2. Chi può essere iscritto nello speciale elenco dei mandatari in disegni e modelli? • Una qualifica professionale speciale per rappresentare in questioni relative a disegni e modelli, che è diversa dalla qualifica richiesta per rappresentare in questioni relative ai marchi, esiste nel Regno Unito (“registered patent attorneys” oppure “patent agents”), in Irlanda (“patent agents”) ed in Italia (“consulenti in brevetti”). Alle categorie suddette non si applica il requisito dell’esercizio della professione per una durata di almeno cinque anni. • I mandatari in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito possono essere iscritti nello speciale elenco dei mandatari abilitati in disegni e modelli se hanno esercitato regolarmente per almeno cinque anni in questioni pertinenti a disegni e modelli innanzi all’ufficio nazionale (oppure, nel caso dei paesi del Benelux, innanzi all’Ufficio dei disegni e modelli del Benelux). 3. Chi non può essere iscritto nello speciale elenco dei mandatari in disegni e modelli? Lo speciale elenco dei mandatari in disegni e modelli è di natura sussidiaria. L’Ufficio respingerà tutte le richieste di iscrizione nello speciale elenco provenienti da persone già iscritte nell’elenco di cui all’articolo 89 RMC o che sono legittimate ad esservi iscritte. Lo speciale elenco dei mandatari abilitati in tema di disegni e modelli non è applicabile sin dall’inizio a quegli Stati membri in cui vi è una qualifica professionale obbligatoria che comprende i marchi, i disegni ed i brevetti. Questo è il caso di Austria, Germania, Portogallo e Spagna. I cittadini dei suddetti Stati membri devono chiedere l’iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati di cui all’articolo 89 RMC. Gli avvocati non saranno iscritti nell’elenco dei mandatari abilitati di cui all’articolo 89 RMC (si veda la comunicazione n. 1/95 del Presidente dell’Ufficio del 18 settembre 1995, Gazzetta ufficiale UAMI 1/1995, pag. 17), né tantomeno nello speciale elenco dei mandatari abilitati in disegni e modelli di cui all’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento su disegni e modelli comunitari (si veda la comunicazione n. 10/02 del Presidente dell’Ufficio, del 28 giugno 2002). Per quanto concerne la Grecia, ove soltanto gli avvocati sono abilitati alla rappresentanza, non è possibile l’iscrizione nello speciale elenco. SOMMARIO 4. Domanda di iscrizione e certificazione L’iscrizione nello speciale elenco dei mandatari abilitati si ottiene a mezzo di una domanda che deve essere presentata individualmente utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio. La domanda d’iscrizione deve essere accompagnata da un attestato redatto dall’ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro (per i paesi del Benelux, l’Ufficio dei disegni e modelli del Benelux) nel cui territorio il richiedente esercita la professione di mandatario in materia di disegni e modelli. L’attestato deve certificare che le condizioni summenzionate (cittadinanza, domicilio professionale o posto di lavoro, abilitazione) sono soddisfatte. I richiedenti devono compilare il modulo di domanda d’iscrizione ed inviarlo al loro rispettivo ufficio nazionale (o, se si tratta di mandatari dei paesi del Benelux, all’Ufficio dei disegni e modelli del Benelux) che completerà il certificato a tergo del modulo della domanda di iscrizione. Il modulo debitamente completato e l’attestato saranno, secondo la prassi di ciascun ufficio nazionale, rimessi al richiedente che lo spedirà in seguito all’Ufficio, oppure saranno direttamente inviati all’UAMI. Alcuni uffici potranno lasciare al richiedente la scelta tra le due opzioni. 5. Modulo di domanda di iscrizione Il modulo di domanda d’iscrizione, con l’attestato a tergo, è disponibile nelle cinque lingue dell’Ufficio. È opportuno compilare il modulo a macchina in maniera da permettere l’introduzione dei principali dati nella banca dati dell’Ufficio. I moduli sono disponibili presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri coinvolti, compreso l’Ufficio dei disegni e modelli del Benelux. Essi possono essere anche richiesti all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno, al seguente indirizzo: Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) Avenida de Europa, 4 E-03080 Alicante SPAGNA Tel. (34) 965 139 100 Fax: (34) 965 131 344 SOMMARIO Comunicazione n. 13/02 del presidente dell’Ufficio del 4 dicembre 2002 concernente il modulo di domanda di disegno e modello comunitario registrato Ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari, l’Ufficio pubblica* e mette a disposizione il modulo per la presentazione della domanda di registrazione del disegno e modello comunitario. Il modulo può essere copiato dalla presente Gazzetta ufficiale o stampato dal sito web dell’Ufficio (oami.eu.int). Copie gratuite del modulo possono altresì essere fornite dagli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e dall’ufficio dei disegni e modelli del Benelux. Pur non essendo obbligatorio, l’utilizzo del modulo è vivamente raccomandato. I richiedenti possono tuttavia elaborare i propri moduli, ad esempio con l’ausilio di un computer, ed utilizzarli qualora abbiano lo stesso formato e contenuto del modulo dell’Ufficio. Le domande di disegni e modelli comunitari registrati possono essere depositate a decorrere dal 1º aprile 2003, data fissata dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio in conformità dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari. Le domande depositate nei tre mesi che precedono tale data, ovverosia a decorrere dal 1º gennaio 2003, si considerano depositate il 1º aprile 2003 (articolo 111, paragrafo 3, del regolamento su disegni e modelli comunitari). Wubbo de Boer Presidente Raccomandazione del Consiglio di amministrazione del 18 novembre 2002 relativa ai titoli da utilizzare da parte dei mandatari abilitati iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio nell’ambito delle loro relazioni professionali Il Consiglio di amministrazione, considerando che l’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario (RMC) prevede un elenco di mandatari abilitati tenuto dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno e che le persone iscritte su tale elenco sono abilitate alla rappresentanza di terzi dinanzi all’Ufficio in tutti i procedimenti relativi al marchio comunitario; considerando che l’articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (RDC) dispone che tutti i mandatari abilitati iscritti nell’elenco di cui all’articolo 89, RMC, sono abilitati a rappresentare terzi in tutti i procedimenti dinanzi all’Ufficio pertinenti ai disegni e modelli comunitari; considerando che l’articolo 78, paragrafo 1, lettera c), RDC, prevede un elenco speciale di mandatari competenti in materia di disegni e modelli che sono abilitati a rappresentare terzi unicamente nell’ambito di procedimenti dinanzi all’Ufficio pertinenti ai disegni e modelli; considerando che varie denominazioni differenti possono creare confusione presso il pubblico per quanto concerne i professionisti abilitati a rappresentare terzi dinanzi all’Ufficio; considerando che è opportuno evitare non solo l’uso, da parte di terzi, di espressioni che potrebbero indurre in errore circa la facoltà di rappresentanza dei mandatari abilitati dinanzi all’Ufficio, ma anche le confusioni riguardo alla portata del potere di rappresentanza dei mandatari abilitati iscritti su uno dei due elenchi, raccomanda ai mandatari abilitati di utilizzare i titoli seguenti: 1. mandatari abilitati iscritti nell’elenco di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera b), RMC: * Formulari sono stati pubblicati nella GU UAMI n. 1/2003. sia: Agente europeo de marcas Europäischer Markenvertreter European Trade Mark Attorney Conseil européen en marques Consulente europeo in marchi sia: Agente europeo de marcas y dibujos y modelos Europäischer Marken- und Geschmacksmustervertreter European Trade Mark and Design Attorney Conseil européen en marques et dessins ou modèles Consulente europeo in marchi, disegni e modelli 2. persone iscritte nello speciale elenco di cui all’articolo 78, n. 1, lettera c), RDC: Agente europeo de dibujos y modelos Europäischer Geschmacksmustervertreter European Design Attorney Conseil européen en dessins ou modèles Consulente europeo in disegni e modelli SOMMARIO LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (Véase también las comunicaciones del presidente de la Oficina / Siehe auch die Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office / Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio) nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 1/95, p. 16 nº 2/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 2-3/95, p. 464 nº 2/96, DO/ABl./OJ/JO/GU OAMI n° 5/96, p. 590 nº 4/96, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 9/96, p.1272 nº 4/97, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 10/97, p.1182 nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 7-8/99, p.1003 n° 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 9/02, p.1636 PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A: Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89 del RMC Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89 der Gemeinschaftsmarkenverordnung List of professional representatives under Article 89 Community Trade Mark Regulation Liste des mandataires agréés conformément à l’article 89 du règlement sur la marque communautaire Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni Danmark BRANDT, Bettina (DK) Sandel, Løje & Wallberg Frederiksgade 7 DK-1265 Copenhagen K Deutschland ALLGAYER, Ulla (DE) Arabellastr. 4 D-81925 München DOSE STEPHANSEN, Gisela (DK) Internationalt Patent-Bureau Høje Taastrup Boulevard 23 DK-2630 Taastrup BECKMANN, Claus (DE) Kraus & Weisert Thomas-Wimmer-Ring 15 D-80539 München NIELSEN, Eva (DK) Sandel, Løje & Wallberg Frederiksgade 7 DK-1265 Copenhagen K BUCHER, Ralf (DE) Adelgundenstr. 21 D-80538 München SOMMARIO CREMER, Christian (DE) Roseggerstr. 3 D-73230 Kirchheim/Teck NÜCKEL, Thomas F. (DE) Wendelsteinstr. 14 D-86551 Aichach REULE, Hanspeter (DE) Zipse & Habersack Lessingstr. 12 D-76530 Baden-Baden Suomi / Finland JÄRVENPÄÄ, Soile Hannele (FI) Tamperen Patenttitoimisto Oy Hermiankatu 12 B FIN-33720 Tampere Sverige AGNVALL, Claes (SE) Zacco Sweden AB P.O. Box 23101 SE-104 35 Stockholm France JOUVEN-MARGER, Caroline (FR) Inlex Conseil 68, rue Pierre Charron F-75008 Paris LE NY, Sabine (FR) Biofarma 22, rue Garnier F-92200 Neuilly Sur Seine United Kingdom SCHLICH, George William (GB) Mathys & Squire 100 Gray’s Inn Road London WC1X 8AL United Kingdom (see Benelux) WRIGHT, Howard Hugh Burnby (GB) Withers & Rogers Goldings House 2 Hays Lane London SE1 2HW United Kingdom Portugal Benelux FERREIRA MONIZ PEREIRA, Pedro (PT) Gastão da Cunha Ferreira, Lda. Arco de Conceicão, 3-1º P-1100-028 Lisboa GOOSSENS, Barabara F.D. (NL) Knijff & Partners Postbus 5054 NL-1380 GB Weesp VILELA DA COSTA BASTOS MONIZ PEREIRA, Isabel Maria (PT) Gastão da Cunha Ferreira, Lda. Arco de Conceicão, 3-1º P-1100-028 Lisboa VAN BOXEL, Henricus Petrus Marinus Marie (NL) Novagraaf Nederland Heerbaan 246 NL-4817 Breda Nederland Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche Deutschland BERGMANN, Michael (DE) Palgen, Schumacher & Kollegen Frühlingstr. 43 A D-45133 Essen FIEDLER, Jürgen (DE) Fiedler, Ostermann & Schneider Obere Karspüle 41 D-37073 Göttingen FUCHS, Jürgen H. (DE) Fuchs, Mehler, Weiß & Fritzsche Söhnleinstr. 8 D-65201 Wiesbaden GUNZELMANN, Rainer P. (DE) Nördlinger Str. 44 D-86343 Königsbrunn SOMMARIO HABERMANN, Gert (DE) Bosch, Graf von Stosch, Jehle Theatinerstr. 8 D-80333 München SCHNEIDER, Peter (DE) Fiedler, Ostermann & Schneider Obere Karspüle 41 D-37073 Göttingen HERZOG, Hans Martin (DE) Kahlhöfer Neumann Herzog Fiesser Karlstr. 76 D-40210 Düsseldorf SCHULZ, Björn (DE) Maxton Langmaack & Partner Mathiaskirchplatz 5 D-50968 Köln HÜTTNER, Toralf (DE) Blumenmorgen 44 D-49090 Osnabrück SCHWEIGER, Johannes (DE) Vonnemann Kloiber Lewald Hübner Belgradstr. 1 D-80796 München KODRON, Coralie (DE) Rheinpatent Kodron & Mackert Hindenburgplatz 3b D-55118 Mainz KUHLMANN, Kai (DE) Neufriedenheimer Str. 75 D-81375 München LANG, Friedrich (DE) Lang & Tomerius Bavariaring 29 D-80336 München LAUER, Joachim (DE) Schwinbachweg 10 D-79837 St. Blasien LEWALD, Dietrich (DE) Vonnemann Kloiber Lewald Hübner Belgradstr. 1 D-80796 München MACKERT, Andreas Georg (DE) Rheinpatent Kodron & Mackert Hindenburgplatz 3b D-55118 Mainz MAUTE, Hans-Jürgen (DE) DaimlerChrysler AG Helfenberg Str. 3 D-74232 Abstatt MEHLER, Klaus (DE) Fuchs, Mehler, Weiß & Fritzsche Söhnleinstr. 8 D-65201 Wiesbaden MÜLLER, Kurt (DE) Fuchs, Mehler, Weiß & Fritzsche Söhnleinstr. 8 D-65201 Wiesbaden OSTERMANN, Thomas (DE) Fiedler, Ostermann & Schneider Klausheider Str. 31 D-33106 Paderborn PALGEN, Peter (DE) Palgen, Schumacher & Kollegen Frühlingsstr. 43 A D-45133 Essen RICKER, Mathias (DE) Grüneburgweg 102 D-60323 Frankfurt am Main TOMERIUS, Isabel (DE) Lang & Tomerius Bavariaring 29 D-80336 München VON LAUE, Hanns-Ulrich (DE) Johmsweg 1 D-21266 Jesteburg VONNEMANN, Gerhard (DE) Vonnemann Kloiber Lewald Hübner Belgradstr. 1 D-80796 München WEIDELT, Manfred (DE) Meissner, Bolte & Partner Geschwister-Scholl-Str. 15 D-07545 Gera WEIß, Christian (DE) Fuchs, Mehler, Weiß & Fritzsche Söhnleinstr. 8 D-65201 Wiesbaden WERNER, Anne-Estelle (DE) Fuchs, Mehler, Weiß & Fritzsche Söhnleinstr. 8 D-65201 Wiesbaden WITZEL, Werner (DE) Fuchs, Mehler, Weiß & Fritzsche Söhnleinstr. 8 D-65201 Wiesbaden España MORGADES MANONELLES, Juan Antonio (ES) Morgades, del Río, Renter s.l. Rector Ubach, 37-39, bajos E-08021 Barcelona RENTER LLENAS, Ana Maria (ES) Morgades, del Río, Renter s.l. Rector Ubach, 37-39, bajos E-08021 Barcelona RENTER LLENAS, María (ES) Morgades, del Río, Renter s.l. Rector Ubach, 37-39, bajos E-08021 Barcelona SOMMARIO SAN JOSÉ GONZÁLEZ, José Antonio (ES) Calle Garcia Morato, 9-3°C E-47007 Valladolid France THIBON-LITTAYE, Annick (FR) Cabinet Thibon-Littaye 32, route de Saint Germain L’Etang-la-Ville F-78164 Marly le Roi Cedex ARNAUD, Jean Pierre Alfred (FR) Lerner International 23, rue de Pontoise F-95160 Montmorency TILLIET, René (FR) Cabinet Thibon-Littaye 32, route de Saint Germain L’Etang-la-Ville F-78164 Marly le Roi Cedex BALLOT, Aline (FR) Novagraaf France SA 122, rue Edouard Vaillant F-92593 Levallois-Perret Cedex United Kingdom BALLOT, Paul (FR) Novagraaf France SA 122, rue Edouard Vaillant F-92593 Levallois-Perret Cedex BENTZ, Jean-Paul (FR) Novagraaf France SA 122, rue Edouard Vaillant F-92593 Levallois-Perret Cedex BOURGOGNON, Jean-Marie (FR) Cabinet Loyer 78, avenue Raymond Poincaré F-75116 Paris DEMACHY, Charles (FR) Grosset-Fournier & Demachy 54, rue Saint-Lazare F-75009 Paris BAXTER, Rosina Margaret (GB) Reckitt Benckiser plc. Dansom Lane Hull HU8 7DS United Kingdom COOPER, Philip John (GB) Crossguard 211 Old Birmingham Road Marlbrook Bromsgrove Worcestershire B60 1HL United Kingdom EYLES, Winifred Joyce (GB) NetsPat Limited 241 Lauderdale Tower Barbican London EC2Y 8BY United Kingdom GROSSET-FOURNIER, Chantal Catherine (FR) Grosset-Fournier & Demachy 54, rue Saint-Lazare F-75009 Paris MULLIGAN, David George (GB) Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited Dansom Lane Hull HU8 7DS United Kingdom HATTON, Monique (FR) Novagraaf France SA 122, rue Edouard Vaillant F-92593 Levallois-Perret Cedex RICKARD, Timothy Mark Adrian (GB) Elkington and Fife Savannah House 11-12 Charles II Street London SW1Y 4QU United Kingdom JULLIEN, Philippe (FR) Cabinet Philippe KOHN 30, Rue Hoche F-93500 Pantin LAUGA, Claire (FR) 115 rue du Temple F-75003 Paris THOMPSON, David Robert (GB) BP p.l.c. Britannic House 1 Finsbury Circus London EC2M 7BA United Kingdom MOURAÏ, Dominique (FR) Cabinet Morelle & Bardou Parc Technologique du Canal 9, avenue de l’Europe F-31520 Ramonville St Agne WALLER, Sandra (GB) Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited Dansom Lane Hull HU8 7DS United Kingdom THIBON, Norbert (FR) Cabinet Thibon-Littaye 32, route de Saint Germain L’Etang-la-Ville F-78164 Marly le Roi Cedex SOMMARIO Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni Danmark Ireland QVIST, Alke Margret (DE) Hans Bekkevolds Allé 7 DK-2900 Hellerup MOLONEY, Gerald John (IE) Courthouse Chambers 27/29 Washington Street Cork France RATABOUL, Michel (FR) 10, rue de Florence F-75008 Paris PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B: Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78 del Reglamento sobre los dibujos y modelos Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung Special list of professional representatives under Article 78 Community Designs Regulation Liste spécifique des mandataires agrées conformément à l’article 78 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78 del regolamento sui disegni e modelli comunitari Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni Danmark ELMEROS, Claus (DK) Patentgruppen ApS Arosgaarden, Aaboulevarden 31 DK-8000 Aarhus C HARALDSTED, Hans H. (DK) Ellegaardspark 19, Postbox 107 DK-3520 Farum Suomi / Finland HEINONEN, Eva-Sisko Susanna (FI) Heinonen & Co Box 671 FIN-00101 Helsinki HELINO, Timo Kalervo (FI) Papula Oy PL 981 FIN-00101 Helsinki KANGASMÄKI, Reijo Holger (FI) Hermiankatu 14 FIN-33720 Tampere KAUSTE, Keijo Markku Juhani (FI) Leitzinger Oy Tammasaarenkatu 1 FIN-00180 Helsinki OLLIKAINEN, Rauno Johannes (FI) Leitzinger Oy Tammasaarenkatu 1 FIN-00180 Helsinki SOLE, Timo Pekka (FI) Leitzinger Oy Tammasaarenkatu 1 FIN-00180 Helsinki TANSKANEN, Jarmo Tapio (FI) Papula Oy PL-981 FIN-00101 Helsinki Sverige ATHLE, Steve (SE) Awapatent AB Box 44 SE- 832 21 Frösön SOMMARIO BJERRE, Nils (SE) Awapatent AB Box 5117 SE-200 71 Malmö JÖRGENSSON, Leif (SE) Awapatent AB Box 5117 SE-200 71 Malmö CALDEGREN, Johan (SE) Awapatent AB Box 11394 SE-404 28 Göteborg KARLSTRÖM, Lennart (SE) Noréns Patentbyrå AB Box 10198 SE-100 55 Stockholm ELLNER, Lars Olof (SE) Awapatent AB Box 45086 SE-104 30 Stockholm KINELL, Lilly Julia Maria (SE) Albihns Stockholm AB Box 5581 SE-114 85 Stockholm EMTEDAL, Artur Gustaf (SE) Groth & Co KB Box 6107 SE-102 32 Stockholm KYHLBERG, Gunnar (SE) Aros Patent AB Box 1544 SE-751 45 Uppsala FORSBERG, Lars-Åke (SE) AB Tetra Pak Ruben Rausings gata SE-221 86 Lund SÄFWENBERG, Björn (SE) Ehrner & Delmar Patentbyrå Box 10316 SE-100 55 Stockholm FORSELL, Hans Lennart (SE) Scania CV AB SE-151 87 Södertälje STRANDIN, Heléne (SE) Bergenstråhle & Lindvall AB Box 17704 SE-118 93 Stockholm FORSLIN, Bengt (SE) Awapatent AB Box 53 SE-826 22 Söderhamn FRANZÉN, Lars (SE) Awapatent AB Box 11394 SE-404 28 Göteborg GRIP, Joakim (SE) Bergenstråhle & Lindvall AB Box 17704 SE-118 93 Stockholm HAAGERUP, Ulf Robert (SE) Groth & Co i Malmö HB Box 6153 SE-200 11 Malmö HOPFGARTEN, Nils (SE) Groth & Co. KB Box 6107 SE-102 32 Stockholm JANSON, Ronny (SE) Ehrner & Delmar Patentbyrå AB Box 10316 SE-100 55 Stockholm WALLIN, Bo-Göran (SE) Awapatent AB Box 5117 SE-200 71 Malmö United Kingdom PRICE, Paul Anthony King (GB) D. Young & Co. 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA United Kingdom STONEHOUSE, Sidney William (GB) Barker Brettell 138 Hagley Road Edgbaston B16 9PW United Kingdom SOMMARIO REGOLAMENTO (CE) N. 2245/2002 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari(1), in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 6/2002 istituisce un sistema di disegni o modelli in forza del quale si può ottenere, presentando domanda all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (denominato nel seguito “l’Ufficio”), un disegno o modello che abbia efficacia in tutto il territorio della Comunità. (2) A tale scopo il regolamento (CE) n. 6/2002 detta un complesso di regole relative alla registrazione dei disegni o modelli comunitari, alla gestione dei disegni o modelli comunitari registrati, ai ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio nonché alla dichiarazione di nullità dei disegni o modelli comunitari. (3) Il presente regolamento di esecuzione reca i provvedimenti necessari per applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002. (4) Il presente regolamento deve garantire lo svolgimento armonico ed efficiente dei procedimenti relativi ai disegni o modelli comunitari da espletare dinanzi all’Ufficio. CAPO I MODALITÀ PROCEDURALI DELLA DOMANDA Articolo 1 Contenuto della domanda 1. La domanda di registrazione del disegno o modello comunitario contiene: a) la richiesta di registrazione del disegno o modello in quanto disegno o modello comunitario registrato; b) il nome, l’indirizzo e la cittadinanza o nazionalità del richiedente nonché lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio, la sede od uno stabilimento. Per le persone fisiche vanno indicati il cognome e il nome. Per le persone giuridiche va specificata la denominazione ufficiale, che può essere abbreviata nel modo usuale, nonché lo Stato alla cui legge esse sono soggette. Possono essere riportati i numeri telefonici e di telecopiatrice ed eventuali altre indicazioni per l’invio di comunicazioni, quale ad esempio l’indirizzo di posta elettronica. In linea di massima va fornito un solo indirizzo per ciascun richiedente: se sono forniti più indirizzi, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto. Se l’Ufficio ha assegnato al richiedente un numero d’identificazione, è sufficiente l’indicazione di tale numero e del nome del richiedente; c) una riproduzione del disegno o modello a norma dell’articolo 4 del presente regolamento oppure, se la domanda riguarda un disegno e contiene una richiesta di differimento della pubblicazione secondo l’articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002, un campione ai sensi dell’articolo 5; (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 109 del regolamento (CE) n. 6/2002, d) un’indicazione dei prodotti nei quali s’intende incorporare ovvero ai quali s’intende applicare il disegno o modello, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3; HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO: e) se viene designato un rappresentante, il nome e indirizzo professionale del rappresentante a norma della lettera b); se il rappresentante ha più di un indirizzo professionale o se vi (1) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1. sono due o più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, nella domanda viene indicato quale indirizzo costituisce il domicilio eletto; qualora non venga data alcuna indicazione, si considera domicilio eletto il primo indirizzo indicato. Quando sia presentata da più persone, la domanda può contenere la designazione di un richiedente o di un rappresentante come rappresentante comune. Se l’Ufficio ha assegnato ai rappresentanti designati un numero d’identificazione, è sufficiente l’indicazione di tale numero e del nome del rappresentante; f) qualora venga rivendicata, a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002, la priorità di una domanda precedente, una dichiarazione in tale senso che indichi la data di tale domanda e lo Stato nel quale o per il quale essa è stata presentata; g) qualora venga rivendicata, a norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002, la priorità di un’esposizione, una dichiarazione in tal senso che indichi la data della prima divulgazione dei prodotti nei quali è incorporato o ai quali è applicato il disegno o modello; h) l’indicazione della lingua in cui è redatta la domanda e della seconda lingua ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002; i) la firma del richiedente o del suo rappresentante a norma dell’articolo 65. 2. La domanda può contenere: a) una sola descrizione, per ogni disegno o modello, costituita da non più di cento parole, che illustri la riproduzione del disegno o modello ovvero il campione; tale descrizione deve riferirsi unicamente alle caratteristiche presenti nelle riproduzioni del disegno o modello ovvero nel campione; essa non deve contenere affermazioni in merito alla presunta novità o al presunto carattere individuale del disegno o del modello oppure al suo valore tecnico; b) una richiesta di differimento della registrazione a norma dell’articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002; SOMMARIO c) la classificazione, secondo l’accordo di Locarno, dei prodotti cui si riferisce la domanda ossia l’indicazione della classe o delle classi e della sottoclasse o delle sottoclassi a norma dell’Accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, (nel seguito “accordo di Locarno”) di cui all’articolo 3, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 2; d) la menzione dell’ideatore o del collettivo d’ideatori, ovvero una dichiarazione firmata dal richiedente la quale attesti che l’ideatore od il collettivo d’ideatori hanno rinunciato al diritto di essere citata a norma dell’articolo 36, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 6/2002. Articolo 2 Domanda multipla 1. La domanda può essere multipla in quanto diretta ad ottenere la registrazione di più disegni o modelli. 2. La domanda multipla riguardante più disegni o modelli a carattere non ornamentale viene suddivisa se i prodotti cui sono applicati o in cui sono incorporati i disegni o modelli rientrano in più classi della classificazione di Locarno. 3. Per ciascun disegno o modello contenuto nella domanda multipla va fornita la riproduzione del disegno o modello a norma dell’articolo 4 e l’indicazione del prodotto cui il disegno o modello va applicato od in cui va incorporato. 4. I disegni o modelli contenuti nella domanda multipla sono numerati dal richiedente in ordine progressivo con cifre arabe. Articolo 3 Classificazione e indicazione dei prodotti 1. I prodotti sono classificati in base all’articolo 1 dell’accordo di Locarno, nella versione modificata ed in vigore alla data di deposito della domanda. 2. La classificazione dei prodotti serve esclusivamente a fini amministrativi. 3. L’elenco dei prodotti è redatto in modo da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e permettere la classificazione di ciascuno di essi in una sola classe della classificazione di Locarno, preferibilmente utilizzando i termini contenuti nell’elenco dei prodotti di tale classificazione. 4. I prodotti sono raggruppati per classi in base alla classificazione di Locarno, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e indicando i gruppi nell’ordine delle classi e sottoclassi. Articolo 4 Riproduzione del disegno o modello 1. La riproduzione consiste in una riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello in bianco e nero o a colori. Essa risponde alle seguenti condizioni: a) la riproduzione deve essere presentata su fogli di carta separati o sull’apposita pagina del modulo messo a disposizione dall’Ufficio a norma dell’articolo 68, a meno che la domanda non sia presentata per via elettronica a norma dell’articolo 67; b) ove si usino fogli di carta separati, il disegno o modello deve essere riprodotto su carta bianca opaca ed è incollato o stampato direttamente sulla carta stessa; deve essere presentata un’unica copia ed i fogli di carta non devono essere piegati né cuciti con punti metallici; c) i fogli separati devono avere dimensioni corrispondenti al formato DIN A 4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21 cm) e la superficie utilizzata per la riproduzione non può avere dimensioni superiori a 26,2 cm x 17 cm; il margine sul lato sinistro del foglio deve essere di almeno 2,5 cm; i fogli di carta devono inoltre recare nella parte superiore il numero di prospettive di cui al paragrafo 2 e, in caso di domanda multipla, il numero progressivo del disegno o modello; essi non debbono recare alcun testo esplicativo, termine o simbolo tranne la dicitura “parte superiore”, il nome o l’indirizzo del richiedente; d) se la domanda è presentata per via elettronica, la riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello deve essere realizzata in un formato digitale determinato dal presidente dell’Ufficio; il modo in cui devono essere contraddistinti i vari disegni o modelli contenuti in una domanda multipla e le varie prospettive è determinato dal presidente dell’Ufficio; e) il disegno o modello deve essere riprodotto su fondo neutro e non va ritoccato con inchiostro o liquido correttore; la riproduzione dev’essere di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell’oggetto per il quale si richiede la protezione nonché ridurre o ingrandire ogni prospettiva fino a 8 cm per 16 cm ai fini dell’iscrizione nel Registro dei disegni e modelli comunitari istituito dall’articolo 72 del regolamento (CE) n. 6/2002 (nel seguito “il Registro”) e ai fini della pubblicazione diretta nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari di cui all’articolo 73 dello stesso regolamento (CE) n. 6/2002. 2. Sono ammesse fino a sette prospettive diverse del disegno o modello. Ciascuna riproduzione grafica o fotografica può contenere un’unica prospettiva. Ognuna delle prospettive è numerata dal richiedente con cifre arabe separate da un punto; il primo numero si riferisce al disegno o modello, il secondo alla prospettiva. Se vengano presentate più di sette prospettive l’Ufficio può prescindere, ai fini della registrazione e pubblicazione, delle prospettive in eccesso. L’Ufficio considera le prospettive nell’ordine progressivo in cui esse sono state numerate dal richiedente. 3. Qualora la domanda riguardi un disegno o modello consistente in un motivo superficiale ripetitivo, la riproduzione del disegno o modello deve mostrare il motivo completo e una porzione sufficiente della superficie ripetitiva. Si applicano le limitazioni di cui al paragrafo 1, lettera c). 4. Qualora la domanda riguardi la registrazione di un disegno o modello costituito da un carattere tipografico, la riproduzione del disegno o modello consiste nella riproduzione di una strin- SOMMARIO ga di tutte le lettere dell’alfabeto, maiuscole e minuscole, e di tutte le cifre arabe, nonché in un testo di cinque righe scritto nel carattere tipografico di cui trattasi con lettere e cifre a grandezza di 16 punti. Articolo 5 Campioni 1. Se la domanda riguarda un disegno e contiene una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002, la riproduzione del disegno può essere sostituita da un campione incollato su un foglio di carta. Le domande corredate di campioni vanno inviate in plico unico o presentate direttamente all’ufficio prescelto. Domanda e campione vengono presentati contemporaneamente. 2. Il formato dei campioni è limitato a 26,2 cm x 17 cm, il peso a 50 grammi e lo spessore a 3 mm. Il campione deve poter essere archiviato senza piegatura insieme ai documenti presentati nel formato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c). 3. Non possono essere presentati campioni deperibili o pericolosi ai fini dell’archiviazione. I campioni vanno presentati in cinque copie; in caso di domanda multipla devono essere presentate cinque copie del campione per ogni singolo disegno o modello. 4. Qualora il disegno o modello riguardi un motivo superficiale ripetitivo, la riproduzione deve mostrare il motivo completo e una porzione della superficie ripetitiva sufficiente in lunghezza e larghezza. Si applicano i limiti di cui al paragrafo 2. Articolo 6 Tasse relative alla domanda 1. Al momento della presentazione della domanda sono pagate all’Ufficio le seguenti tasse: c) una soprattassa di registrazione per ogni disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla; chiedente una ricevuta da cui risultino la natura e il numero dei documenti nonché la data di ricezione. d) una soprattassa di pubblicazione per ogni disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla ovvero una soprattassa di differimento per ogni disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla qualora venga richiesto il differimento della pubblicazione. 3. Se ha ricevuto una domanda tramite l’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o l’Ufficio dei disegni o modelli del Benelux, l’Ufficio appone sulla domanda la data di ricezione ed il numero d’ordine del fascicolo e trasmette immediatamente al richiedente, a norma del terzo e quarto comma del paragrafo 1, una ricevuta da cui risulti la data di ricezione presso l’Ufficio. 2. Qualora la domanda includa una richiesta di differimento della pubblicazione della registrazione, la tassa di pubblicazione nonché le eventuali soprattasse di pubblicazione per ogni disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla sono pagate entro i termini fissati dall’articolo 15, paragrafo 4. Articolo 7 Deposito della domanda 1. L’Ufficio appone la data di ricezione e il numero d’ordine del fascicolo sui documenti che costituiscono la domanda. Ogni disegno o modello di una domanda multipla è numerato dall’Ufficio secondo un sistema stabilito dal presidente. L’Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta da cui risultino il numero d’ordine del fascicolo, una riproduzione, descrizione o altra forma di individuazione del disegno o modello, il tipo e il numero dei documenti e la data di ricezione. In caso di domanda multipla, la ricevuta rilasciata dall’Ufficio deve indicare il primo disegno o modello nonché il numero complessivo dei disegni o modelli presentati. 2. Qualora, a norma dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 6/2002, la domanda venga presentata all’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o all’Ufficio dei disegni o modelli del Benelux, questi uffici numerano ogni foglio della domanda con numeri arabi. Prima dell’inoltro, gli stessi uffici indicano la data di ricezione ed il numero dei fogli sui documenti che costituiscono la domanda. a) la tassa di registrazione; b) la tassa di pubblicazione ovvero la tassa per il differimento della pubblicazione qualora venga richiesto tale differimento; L’ufficio cui è stata presentata la domanda rilascia immediatamente al ri- Articolo 8 Rivendicazione di priorità 1. Se nella domanda viene rivendicata, a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002, la priorità di una o più domande depositate precedentemente, il richiedente dispone di un termine di tre mesi dalla data di deposito di cui all’articolo 38 dello stesso regolamento per indicare il numero di fascicolo della domanda precedente ed esibirne copia. Il presidente dell’Ufficio determina i documenti di prova che il richiedente deve fornire. 2. Se il richiedente intende rivendicare la priorità di una o più domande precedenti a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002 in un momento successivo al deposito della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell’indicazione della data e dello Stato in cui o per cui era stata depositata la precedente domanda, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data del deposito. Le informazioni ed i documenti di cui al paragrafo 1 sono forniti all’Ufficio entro il termine di tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità. Articolo 9 Priorità di esposizione 1. Se la priorità di esposizione è rivendicata nella domanda a norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002 il richiedente presenta, insieme alla domanda o comunque entro tre mesi dal deposito della domanda, un attestato rilasciato durante l’esposizione dall’autorità ivi competente per la tutela della proprietà industriale. SOMMARIO Tale attestato deve certificare che il disegno o modello è stato effettivamente incorporato o applicato al prodotto e divulgato nell’ambito dell’esposizione e deve inoltre indicare la data di apertura dell’esposizione e, quando questa data e quella della prima divulgazione non coincidono, anche la data della prima divulgazione del prodotto quando queste due date non coincidano. L’attestato deve essere corredato di una descrizione dell’effettiva divulgazione del prodotto, debitamente certificata da detta autorità. 2. Se il richiedente intende rivendicare la priorità di esposizione in un momento successivo alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell’indicazione della denominazione dell’esposizione e della data della prima divulgazione del prodotto nel quale è stato incorporato o al quale è stato applicato il disegno o modello, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data di deposito della domanda. Le informazioni e l’attestato di cui al paragrafo 1 sono forniti all’Ufficio entro il termine di tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità. Articolo 10 Esame delle condizioni relative alla data di deposito e delle condizioni formali 1. L’Ufficio comunica al richiedente che non è possibile assegnare alla domanda una data di deposito qualora risulti che la domanda non contiene: a) la richiesta di registrazione del disegno o modello come disegno o modello comunitario registrato; b) le informazioni necessarie per identificare il richiedente; c) una riproduzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e) ovvero un campione del disegno o modello. 2. Se le irregolarità di cui al paragrafo 1 sono sanate entro due mesi dalla ricezione della comunicazione si considera come data della domanda il giorno in cui tutte le irregolarità risultano sanate. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine la domanda non è trattata come domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. Tutte le tasse pagate vengono restituite. 3. L’Ufficio invita il richiedente a sanare entro un preciso termine le irregolarità constatate se, nonostante l’attribuzione di una data di deposito, dall’esame della domanda risulta che: a) non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 o le altre condizioni formali per il deposito previste dal regolamento (CE) n. 6/2002 o dal presente regolamento; b) non è stato pagato all’Ufficio l’importo completo delle tasse dovute a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione(2) relativo alle tasse; c) non sono soddisfatte le condizioni stabilite negli articoli 8 e 9 nel caso in cui - nella domanda stessa ovvero entro un mese dalla data di deposito della domanda, - sia stata rivendicata la priorità a norma di tali articoli; oppure sono pagate nei termini, l’Ufficio respinge la domanda. 6. Qualora non siano versate o non siano versate integralmente nei termini prestabiliti le soprattasse dovute a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o d), l’Ufficio respinge la domanda relativamente ai disegni o modelli addizionali per i quali l’importo versato è insufficiente. In mancanza di criteri atti a determinare i disegni o modelli cui si riferisce l’importo versato, l’Ufficio prende in considerazione i disegni o modelli nell’ordine numerico progressivo in cui sono stati riprodotti a norma dell’articolo 2, paragrafo 4. L’Ufficio respinge la domanda relativamente ai disegni o modelli per i quali le soprattasse non sono state versate o sono state versate solo in parte. d) in caso di domanda multipla, i prodotti nei quali s’intende incorporare o ai quali s’intende applicare i disegni o modelli rientrano in più di una classe della classificazione di Locarno, 7. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3, lettera c) non vengono sanate entro il termine di cui sopra il diritto di priorità della domanda decade. In particolare, l’Ufficio invita il richiedente a versare le tasse prescritte entro due mesi dalla data di notifica e a provvedere nel contempo a versare le tasse per pagamento tardivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (CE) n. 6/2002. 8. Se una qualsiasi delle irregolarità di cui al paragrafo 3 non viene sanata entro il termine fissato e riguarda unicamente alcuni dei disegni o modelli di una domanda multipla l’Ufficio respinge la domanda ovvero il diritto di priorità decade soltanto per quanto riguarda i disegni o modelli in questione. Se trattasi di irregolarità ai sensi della lettera d), l’Ufficio invita il richiedente a suddividere entro un preciso termine la domanda multipla al fine di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2. Esso invita inoltre il richiedente a pagare l’importo complessivo delle tasse per tutte le domande risultanti dalla suddivisione della domanda multipla. Se il richiedente ottempera nei termini all’invito di suddividere la domanda, si considera come data di deposito della domanda o delle domande quella della domanda multipla presentata inizialmente. 4. Se le irregolarità di cui al paragrafo 3, lettere a) e d) non sono sanate nei termini, l’Ufficio respinge la domanda. 5. Se le tasse dovute in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) non Articolo 11 Esame degli impedimenti alla registrazione 1. Se nel corso dell’esame di cui all’articolo 10 del presente regolamento risulta, ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 6/2002, che il disegno o modello oggetto di una domanda di protezione non corrisponde alla definizione di disegno o modello di cui all’articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 6/2002 o contrasta con l’ordine pubblico od il buon costume, l’Ufficio comunica al richiedente che il disegno o modello non può essere registrato e ne indica i motivi. 2. L’ufficio indica il termine entro il quale il richiedente può presentare osservazioni, ritirare la domanda ovvero modificare la domanda presentando una riproduzione modificata del disegno o SOMMARIO modello pur salvaguardandone l’identità. 3. Se il richiedente non elimina entro tale termine gli impedimenti alla registrazione, l’Ufficio respinge la domanda. Se gli impedimenti riguardano unicamente alcuni dei disegni o modelli contenuti in una domanda multipla, l’Ufficio respinge la domanda soltanto per i disegni o modelli di cui trattasi. Articolo 12 Ritiro o correzione della domanda 1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario o, in caso di domanda multipla, di alcuni dei disegni o modelli presentati. 2. Possono essere corretti unicamente, a richiesta del richiedente ed a condizione che non risulti alterata la riproduzione del disegno o modello, il nome e l’indirizzo del richiedente, gli errori ortografici o di duplicazione e gli errori manifesti. 6. I paragrafi da 2 a 5 si applicano altresì alle domande intese a correggere il nome o l’indirizzo professionale di un rappresentante designato dal richiedente. CAPO II PROCEDURA DI REGISTRAZIONE Articolo 13 Registrazione del disegno o modello 1. Se la domanda soddisfa le condizioni di cui all’articolo 48 del regolamento (CE) n. 6/2002 il disegno o modello è iscritto, con le indicazioni di cui all’articolo 69, paragrafo 2 del presente regolamento, nel Registro. 2. Sono altresì iscritte nel Registro l’eventuale richiesta di differimento della pubblicazione ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché la data di scadenza del relativo periodo. b) il nome e l’indirizzo del richiedente a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b); c) se è stato designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e); d) l’indicazione dell’elemento della domanda da correggere e la versione corretta di tale elemento. 4. Se le condizioni per la correzione della domanda non sono soddisfatte, l’Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se queste non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio, l’istanza di correzione è respinta. 5. Il richiedente può presentare un’unica istanza di correzione affinché sia corretto lo stesso elemento in due o più domande da lui presentate. c) la riproduzione del disegno o modello a termini dell’articolo 4; se la riproduzione del disegno o modello è a colori anche la pubblicazione deve essere a colori; d) all’occorrenza, la menzione del fatto che è stata presentata una descrizione a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a); e) l’indicazione dei prodotti ai quali s’intende applicare o nei quali s’intende incorporare il disegno o modello, preceduti dal numero delle pertinenti classi e sottoclassi della classificazione di Locarno e raggruppati in conformità; f) all’occorrenza, il nome dell’ideatore o del collettivo d’ideatori; 3. La mancata registrazione del disegno o modello non dà luogo al rimborso delle tasse dovute in forza dell’articolo 6, paragrafo 1. 3. L’istanza di correzione della domanda a norma del paragrafo 2 reca: a) il numero di fascicolo della domanda; lettera e) del presente regolamento; nel caso di un’associazione di rappresentanti a norma dell’articolo 62, paragrafo 9 si pubblicano soltanto la denominazione e l’indirizzo professionale dell’associazione; Articolo 14 Pubblicazione della registrazione 1. La registrazione del disegno o modello è pubblicata nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la pubblicazione della registrazione contiene: a) il nome e l’indirizzo del titolare del disegno o modello comunitario (nel seguito: “il titolare”); b) all’occorrenza, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante nominato dal titolare (quando non si tratti di un rappresentante a termini dell’articolo 77, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 6/2002); quando più rappresentanti condividano uno stesso indirizzo professionale, si pubblicano soltanto il nome e l’indirizzo del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole “et al”; nel caso di più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, si pubblica soltanto l’indirizzo professionale determinato a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, g) la data di deposito ed il numero del fascicolo nonché, in caso di domanda multipla, il numero di fascicolo per ogni disegno o modello; h) all’occorrenza, indicazioni relative alla rivendicazione di priorità ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002; i) all’occorrenza, indicazioni relative alla rivendicazione della priorità di esposizione ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002; j) la data e il numero d’iscrizione nel Registro nonché la data di pubblicazione della registrazione; k) la menzione della lingua in cui è stata redatta la domanda presentata e della seconda lingua indicata nella domanda dal richiedente a norma dell’articolo 98, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002. 3. Se la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002, nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari è pubblicata una menzione del differimento recante il nome del titolare ed eventualmente quello del rappresentante alla data di deposito e di registrazione nonché il numero di fascicolo della domanda. Non sono pubblicati né la riproduzio- SOMMARIO ne del disegno o modello né particolari che potrebbero rivelarne l’aspetto. Articolo 15 Differimento della pubblicazione 1. Qualora la domanda contenga una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002 il titolare del disegno o modello comunitario registrato deve, all’atto della richiesta o comunque almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di differimento di trenta mesi: a) pagare la tassa di pubblicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); b) in caso di registrazione multipla, pagare le soprattasse di pubblicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d); c) qualora la riproduzione del disegno o modello sia stata sostituita da un campione a termini dell’articolo 5, depositare una riproduzione del disegno o modello a norma dell’articolo 4. Questa condizione si applica a tutti i disegni o modelli contenuti in una domanda multipla per i quali si richiede la pubblicazione; d) in caso di registrazione multipla, indicare chiaramente quali disegni contenuti nella registrazione sono da pubblicare o per i quali è fatta rinuncia, oppure, se il periodo di differimento non è ancora scaduto, per quali disegni o modelli deve continuare il differimento. Qualora chieda che la pubblicazione avvenga prima della scadenza del periodo di trenta mesi, il titolare deve soddisfare le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d) almeno tre mesi prima della data della pubblicazione richiesta. 2. Se non risultano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o d) l’Ufficio invita il titolare a sanare le irregolarità entro un preciso termine non successivo al periodo di differimento di trenta mesi. 3. Se il titolare non sana nei termini le irregolarità di cui al paragrafo 2, a) il disegno o modello comunitario registrato viene considerato privo fin dall’inizio degli effetti previsti dal regolamento (CE) n. 6/2002; ficio, alla scadenza del periodo di differimento o, in caso di richiesta di pubblicazione anteriore, appena ciò sia tecnicamente possibile, b) l’eventuale richiesta di pubblicazione anticipata ai sensi del paragrafo 1, secondo comma si considera come non presentata. a) pubblica il disegno o modello comunitario registrato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari, accompagnato dalle indicazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, indicando che la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché, all’occorrenza, che è stato presentato un campione a norma dell’articolo 5 del presente regolamento; 4. Se non risultano pagate le tasse di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) l’Ufficio invita i titolare a pagare tali tasse contemporaneamente a quelle relative al pagamento tardivo di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettere b) o d) del regolamento (CE) n. 6/2002 e conformemente al regolamento (CE) n. 2246/2002, entro un preciso termine non successivo al periodo di differimento di trenta mesi. Se i pagamenti non vengono effettuati entro tale termine l’Ufficio comunica al titolare che il disegno o modello comunitario registrato è privo, fin dall’inizio, degli effetti previsti dal regolamento (CE) n. 6/2002. Se, nel caso di una registrazione multipla, i pagamenti risultano effettuati entro tale termine ma non sono sufficienti per tutte le tasse da versare a norma del paragrafo 1, lettere a) e b) nonché per la tassa relativa al pagamento tardivo, i disegni o modelli addizionali per i quali le tasse non risultano pagate si considerano privi, fin dall’inizio, degli effetti previsti dal regolamento (CE) n. 6/2002. Ove non risultino chiaramente i disegni o modelli cui si riferisce l’importo pagato ed in assenza di altri criteri, l’Ufficio considera i disegni o modelli nell’ordine numerico in cui sono riprodotti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4. I disegni o modelli addizionali per i quali le soprattasse di pubblicazione, unitamente alle tasse relative al pagamento tardivo, non siano state pagate o siano state pagate solo parzialmente sono considerati privi, fin dall’inizio, degli effetti previsti dal regolamento (CE) n. 6/2002. Articolo 16 Pubblicazione successiva al periodo di differimento 1. Qualora il titolare abbia soddisfatto le condizioni di cui all’articolo 15 l’Uf- b) permette la consultazione pubblica di ogni fascicolo relativo al disegno o modello; c) permette la consultazione pubblica di tutte le iscrizioni annotate nel Registro, comprese quelle escluse dalla consultazione ai sensi dell’articolo 73. 2. Qualora si applichi l’articolo 15, paragrafo 4, i disegni o modelli contenuti in una registrazione multipla che siano considerati privi fin dall’inizio degli effetti contemplati dal regolamento (CE) n. 6/2002 non danno luogo agli atti previsti dal paragrafo 1. Articolo 17 Certificato di registrazione 1. Dopo la pubblicazione l’Ufficio rilascia al titolare del disegno o modello comunitario un certificato di registrazione contenente i dati iscritti nel Registro di cui all’articolo 69, paragrafo 2, e la dichiarazione che tali dati figurano effettivamente nel Registro stesso. 2. Il titolare può chiedere, previo pagamento di una tassa, che gli vengano rilasciate copie autenticate o non autenticate del certificato di registrazione. Articolo 18 Mantenimento del disegno o modello in forma modificata 1. Il disegno o modello comunitario registrato che sia mantenuto in forma modificata, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002, è iscritto nel Registro e pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari. SOMMARIO 2. Il mantenimento di un disegno o modello in forma modificata implica la rinuncia parziale (in non più di 100 parole) da parte del titolare ovvero l’iscrizione nel Registro dei disegni o modelli comunitari di una decisione giudiziale o dell’Ufficio che dichiari la parziale nullità del diritto al disegno o modello. Articolo 19 Modificazione del nome o dell’indirizzo del titolare o del suo rappresentante iscritto nell’elenco tenuto dall’Ufficio 1. A richiesta del titolare viene annotata nel Registro la modificazione del nome o dell’indirizzo del titolare che non dipenda dal trasferimento del disegno o modello registrato. 2. La domanda di modificazione del nome o dell’indirizzo del titolare deve contenere: a) il numero di registrazione del disegno o modello; b) il nome e l’indirizzo del titolare del disegno o modello quali risultano dal Registro; se il titolare ha ricevuto un numero d’identificazione dall’Ufficio è sufficiente che sia indicato tale numero insieme al nome del titolare; c) l’indicazione del nome e dell’indirizzo del titolare quali risultano dalla modificazione, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b); d) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e). 3. La domanda di cui al paragrafo 2 non è soggetta a pagamento di tasse. l’indirizzo del rappresentante iscritto nell’elenco tenuto dall’Ufficio. 7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di registrazione di disegni o modelli comunitari. La modificazione viene annotata nel fascicolo tenuto dall’Ufficio in merito alla domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. Articolo 20 Correzioni di errori nel Registro e nella pubblicazione della registrazione L’Ufficio corregge gli errori ad esso imputabili nella registrazione del disegno o modello o nella pubblicazione della registrazione di propria iniziativa od a richiesta del titolare. Se il titolare presenta una richiesta in tal senso si applica l’articolo 19. La richiesta non è soggetta al pagamento di tasse. L’Ufficio pubblica le correzioni apportate in forza del presente articolo. CAPO III RINNOVO DELLA REGISTRAZIONE Articolo 21 Avviso di scadenza della registrazione Almeno sei mesi prima della scadenza della registrazione l’Ufficio informa il titolare e tutte le persone i cui diritti siano iscritti nel Registro, ivi compresi i licenziatari, che la registrazione è prossima alla scadenza. Il mancato avviso non produce effetti sulla scadenza della registrazione. Articolo 22 Rinnovo della registrazione 4. Può essere presentata una domanda unica per la modificazione del nome o dell’indirizzo in due o più registrazioni dello stesso titolare. 1. La domanda di rinnovo della registrazione contiene: 5. Se non risultano soddisfatte le condizioni relative alla registrazione della modificazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate. a) qualora sia presentata dal titolare, il nome e indirizzo dello stesso a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b); Se il richiedente non sana le irregolarità entro il termine indicato dall’Ufficio quest’ultimo respinge la domanda. 6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano altresì alla modificazione del nome o del- b) qualora sia presentata da una persona all’uopo espressamente autorizzata dal titolare, il nome e l’indirizzo della stessa nonché la prova dell’autorizzazione; c) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e); d) il numero di registrazione; e) all’occorrenza, la menzione del fatto che il rinnovo è richiesto per tutti i disegni o modelli contenuti nella registrazione multipla o, qualora il rinnovo non sia richiesto per tutti i disegni o modelli, l’indicazione dei disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo. 2. Le tasse dovute in forza dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002 per il rinnovo della registrazione sono le seguenti: a) una tassa di rinnovo, che in caso di più disegni o modelli formanti parte di una registrazione multipla è proporzionale al numero di disegni o modelli da rinnovare; b) all’occorrenza la soprattassa di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002 per il versamento tardivo della tassa di rinnovo ovvero per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo, quale stabilita dal regolamento (CE) n. 2246/2002. 3. Se la domanda di rinnovo viene presentata prima del termine stabilito dall’articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002, ma non sono osservate le condizioni per il rinnovo disposte dall’articolo 13 stesso e dal presente regolamento, l’Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se la domanda viene presentata da persona espressamente autorizzata a tal fine dal titolare, questi riceve copia di tale comunicazione. 4. Se la domanda di rinnovo non viene presentata o viene presentata dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 6/2002 o se le tasse non vengono pagate o vengono pagate dopo la scadenza del termine, oppure se le irregolarità riscontrate non vengono sanate nei termini, l’Ufficio constata che la registrazione è scaduta e ne dà comunicazione al titolare nonché, all’occorrenza, al richiedente il rinnovo ed ai titolari di diritti iscritti nel Registro. SOMMARIO Qualora le tasse versate in caso di registrazione multipla non siano sufficienti per tutti i disegni o modelli per i quali si richiede il rinnovo, tale constatazione ha luogo solo dopo che l’Ufficio abbia accertato quali siano i disegni o modelli cui si riferisce l’importo versato. In mancanza di altri criteri per la determinazione dei disegni o modelli cui si riferisce l’importo versato, l’Ufficio considera i disegni o modelli nell’ordine numerico in cui sono riprodotti a norma dell’articolo 2, paragrafo 4. L’Ufficio constata che la registrazione è scaduta per tutti i disegni o modelli per i quali le tasse di rinnovo non sono state versate o sono state versate solo parzialmente. 5. Se la constatazione effettuata a norma del paragrafo 4 è definitiva l’Ufficio cancella il disegno o modello dal Registro con effetto dal giorno successivo a quello in cui è scaduta la registrazione. 6. Se la registrazione non è rinnovata le tasse di rinnovo eventualmente versate a norma del paragrafo 2 sono restituite. CAPO IV TRASFERIMENTO, LICENZE E ALTRI DIRITTI, MODIFICAZIONI Articolo 23 Trasferimento 2. La domanda può contenere all’occorrenza il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante del nuovo titolare a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e). 3. La domanda si considera presentata soltanto dopo che sia stata pagata la relativa tassa. All’occorrenza l’Ufficio comunica al richiedente il mancato pagamento, totale o parziale, della tassa. 4. Ai fini del paragrafo 1, lettera d) costituiscono prova sufficiente del trasferimento: a) la domanda di registrazione del trasferimento firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante nonché dall’avente causa o dal suo rappresentante, ovvero b) la domanda, se presentata dall’avente causa, corredata di una dichiarazione firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante dalla quale risulti il consenso alla registrazione dell’avente causa, ovvero c) la domanda corredata dal modulo di trasferimento o dal documento di trasferimento debitamente compilati, firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante nonché dall’avente causa o dal suo rappresentante. 5. Qualora non risultino soddisfatte le condizioni per la registrazione del trasferimento l’Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate. 1. La domanda di registrazione del trasferimento a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene: Se le irregolarità riscontrate non sono sanate entro il termine stabilito dall’Ufficio quest’ultimo respinge la domanda di registrazione del trasferimento. a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario; 6. Può essere presentata un’unica domanda di registrazione del trasferimento per due o più disegni o modelli comunitari registrati purché il titolare registrato e l’avente causa siano gli stessi per ogni disegno o modello. b) indicazioni sul nuovo titolare a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b); c) in caso di registrazione multipla, i dati relativi ai disegni o modelli registrati cui si riferisce il trasferimento, qualora quest’ultimo non interessi la totalità dei disegni o modelli; d) documenti da cui risulti il trasferimento. 7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, mutatis mutandis, al trasferimento di domande di registrazione di disegni o modelli comunitari. Il trasferimento viene annotato nel fascicolo tenuto dall’Ufficio in merito alla domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. Articolo 24 Registrazione di licenze e di altri diritti 1. Alle registrazioni concernenti il rilascio o il trasferimento di una licenza, la costituzione o la cessione di un diritto reale su un disegno o modello comunitario registrato nonché alle registrazioni di atti di esecuzione forzata si applicano le stesse disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), paragrafo 2, paragrafo 3, paragrafo 5 e paragrafo 6. Se tuttavia il disegno o modello comunitario registrato è oggetto di procedure concorsuali la richiesta della competente autorità nazionale di un’iscrizione in tal senso nel Registro non è soggetta a tasse. In caso di registrazione multipla ogni disegno o modello comunitario registrato può essere oggetto di licenze, diritti reali, esecuzioni forzate e procedure concorsuali indipendentemente dagli altri. 2. Se per un disegno o modello comunitario la licenza è stata rilasciata soltanto in relazione ad una parte della Comunità o per un periodo limitato, nella domanda di registrazione è indicato per quale parte della Comunità o per quale periodo è concessa la licenza. 3. Nei casi in cui non siano adempiute le condizioni prescritte per la registrazione dagli articoli 29, 30 o 32 del regolamento (CE) n. 6/2002, nonché dal paragrafo 1 del presente articolo o da altri articoli pertinenti del presente regolamento l’Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate. Se le irregolarità constatate non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio quest’ultimo respinge la domanda di registrazione. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di licenze e di altri diritti per disegni o modelli comunitari registrati. Le licenze, i diritti reali ed i provvedimenti di esecuzione forzata sono annotati nel fascicolo tenuto dall’Ufficio in merito alla domanda di registrazione del disegno o modello comunitario. 5. La richiesta di licenza non esclusiva di cui all’articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 deve essere presentata entro il termine di tre mesi dalla data d’iscrizione nel Registro del nuovo titolare. SOMMARIO Articolo 25 Disposizioni particolari sulla registrazione di licenze 1. A richiesta del titolare del disegno o modello ovvero del licenziatario la licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come licenza esclusiva. 2. La licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come sottolicenza quando è concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel Registro. 3. La licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come licenza territorialmente limitata quando è concessa per una parte della Comunità. 4. La licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come licenza temporanea quando è concessa per un periodo determinato. Articolo 26 Cancellazione o modificazione della registrazione di licenze e di altri diritti 1. La registrazione di cui all’articolo 24 è cancellata a richiesta di una delle persone interessate. 2. La domanda deve recare: a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato oppure, in caso di registrazione multipla, il numero di ogni singolo disegno o modello; nonché b) l’indicazione del diritto per il quale viene chiesta la cancellazione della registrazione. 3. La domanda di cancellazione della registrazione di licenze e di altri diritti si considera presentata soltanto dopo che sia stata versata la tassa dovuta. All’occorrenza l’Ufficio comunica al richiedente il mancato pagamento, totale o parziale, della tassa. Non è invece soggetta a tasse la richiesta della competente autorità nazionale intesa alla cancellazione di un’iscrizione in caso di procedure concorsuali che interessino il disegno o modello comunitario registrato. 4. La domanda deve essere corredata di documenti atti a comprovare l’avvenuta estinzione del diritto registrato oppure di una dichiarazione con cui il licenziatario o il titolare di un altro diritto consentano alla cancellazione. 5. Nei casi in cui non siano adempiute le condizioni per la cancellazione della registrazione l’Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio quest’ultimo respinge la domanda di cancellazione. 6. I paragrafi 1, 2, 4 e 5 si applicano altresì alla richiesta di modificazioni della registrazione di cui all’articolo 24. 7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, mutatis mutandis, alle annotazioni nel fascicolo di cui all’articolo 24, paragrafo 4. CAPO V RINUNCIA E NULLITÀ Articolo 27 Rinuncia 1. La dichiarazione di rinuncia a norma dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene: a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato; b) il nome e l’indirizzo del titolare a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b); c) se è stato designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e); d) se la rinuncia riguarda soltanto alcuni dei disegni o modelli contenuti in una registrazione multipla, l’indicazione dei disegni o modelli per i quali viene fatta la rinuncia oppure dei disegni o modelli per i quali si mantiene la registrazione; e) se il disegno o modello comunitario registrato è oggetto di rinuncia parziale a norma dell’articolo 51, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002, una riproduzione del disegno o modello modificato a norma dell’articolo 4 del presente regolamento. 2. Se il diritto di un terzo connesso al disegno o modello comunitario registrato è iscritto nel Registro, è sufficiente, come prova del consenso alla rinuncia, che una dichiarazione di consenso alla rinuncia sia firmata dal titolare del diritto o dal suo rappresentante. Se è stata registrata una licenza, la rinuncia al disegno o modello viene registrata tre mesi dopo la data in cui il titolare ha dimostrato all’Ufficio di aver informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare. Se prima della scadenza del termine suddetto il titolare fornisce all’Ufficio la prova del consenso del licenziatario la rinuncia viene registrata immediatamente. 3. Qualora il diritto su un disegno o modello comunitario registrato sia rivendicato dinanzi ad un organo giudiziale a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 6/2002, la dichiarazione di consenso alla rinuncia firmata dal rivendicante o dal suo rappresentante costituisce prova sufficiente del consenso. 4. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative alla rinuncia l’Ufficio informa il dichiarante delle irregolarità riscontrate. Se tali irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio quest’ultimo nega l’iscrizione della rinuncia nel Registro. Articolo 28 Domanda di dichiarazione di nullità 1. La domanda di dichiarazione di nullità di cui all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene: a) riguardo al disegno o modello comunitario registrato per il quale si chiede la dichiarazione di nullità: ii) il numero di registrazione, ii) il nome e l’indirizzo del titolare; b) riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda: iii) una dichiarazione dei motivi su cui si basa la domanda di dichiarazione di nullità, iii) inoltre, in caso di domanda presentata a norma dell’articolo 25, SOMMARIO paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 6/2002, la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il disegno o modello precedente su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità e che dimostrano il diritto del richiedente a far valere il disegno o modello anteriore in quanto motivo di nullità ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3 di tale regolamento, iii) inoltre, in caso di domanda a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere e) o f) del regolamento (CE) n. 6/2002, la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il segno distintivo o l’opera protetta dal diritto d’autore su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità, nonché indicazioni da cui risulti che il richiedente è il titolare del diritto precedente ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3 di tale regolamento, iv) inoltre, in caso di domanda a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 6/2002, la riproduzione ed i particolari dell’elemento pertinente a norma di tale articolo nonché indicazioni da cui risulti che la domanda è presentata dalla persona o dall’ente interessato dall’utilizzazione impropria ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4 di tale regolamento, iv) qualora i motivi per la dichiarazione di nullità si riferiscano al fatto che il disegno o modello comunitario non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 6/2002, l’indicazione e la riproduzione di disegni o modelli precedenti che possono precludere la novità o l’individualità del disegno o modello comunitario registrato, nonché documenti comprovanti l’esistenza di tali disegni o modelli anteriori, vi) i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno di tali motivi; c) riguardo al richiedente: iii) il nome e l’indirizzo a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), iii) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), domanda è diversa da quella usata nel procedimento di nullità, il richiedente è tenuto a fornirne una traduzione in questa seconda lingua entro il termine di due mesi dalla presentazione degli elementi di prova. iii) inoltre, in caso di domanda a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 6/2002, indicazioni da cui risulti che la domanda è presentata da una o più persone legittimate in forza dell’articolo 25, paragrafo 2 di tale regolamento. 6. Qualora, entro il termine di due mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 31, paragrafo 1 del presente regolamento, il richiedente la dichiarazione di nullità od il titolare informino l’Ufficio di essersi accordati sull’uso di una diversa lingua procedurale a norma dell’articolo 98, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002, e la domanda non sia stilata in tale lingua, il richiedente deve fornire una traduzione della domanda entro un mese dalla scadenza di detto termine. 2. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di cui all’articolo 52, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002. 3. L’Ufficio informa il titolare del deposito della domanda di dichiarazione di nullità. Articolo 29 Uso delle lingue nel procedimento di nullità 1. La domanda di dichiarazione di nullità è redatta nella lingua procedurale a norma dell’articolo 98, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002. 2. Quando la lingua procedurale non è quella usata per la presentazione della domanda, l’Ufficio provvede a far tradurre nella lingua procedurale le osservazioni che siano presentate dal titolare nella lingua della domanda. 3. Tre anni dopo la data stabilita a norma dell’articolo 111, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 la Commissione presenta al comitato di cui all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 6/2002 un rapporto in merito all’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo nonché, all’occorrenza, proposte miranti a limitare le spese che ne derivano per l’Ufficio, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 98, paragrafo 4, quarto comma del regolamento (CE) n. 6/2002. 4. La Commissione ha la facoltà di presentare in anticipo il rapporto e le eventuali proposte di cui al paragrafo 3; il Comitato procederà al loro esame in via prioritaria se le agevolazioni di cui al paragrafo 2 determinano costi eccessivi. 5. Se la lingua in cui vengono presentati gli elementi di prova a sostegno della Articolo 30 Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità per inammissibilità 1. Se l’Ufficio accerta che la domanda di dichiarazione di nullità non è conforme all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002, all’articolo 28, paragrafo 1 del presente regolamento o ad altre disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento, ne dà comunicazione al richiedente invitandolo a sanare le irregolarità entro un preciso termine. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato, l’Ufficio respinge la domanda per inammissibilità. 2. Qualora l’Ufficio constati che le tasse dovute non sono state pagate ne dà comunicazione al richiedente e lo informa che la domanda non sarà considerata presentata se le tasse dovute non saranno state versate all’Ufficio entro un preciso termine. Le tasse versate dopo tale termine sono restituite al richiedente. 3. La decisione di respingere la domanda di dichiarazione di nullità in forza del paragrafo 1 è comunicata al richiedente. Il richiedente viene altresì informato quando la domanda si considera non presentata a norma del paragrafo 2. SOMMARIO Articolo 31 Esame della domanda di dichiarazione di nullità 1. Se non la respinge in forza dell’articolo 30, l’Ufficio trasmette la domanda al titolare, invitandolo a presentare osservazioni entro un preciso termine. 2. In assenza di osservazioni del titolare, l’Ufficio può decidere sulla nullità in base ai documenti di cui dispone. 3. L’Ufficio trasmette le eventuali osservazioni del titolare al richiedente ed all’occorrenza invita quest’ultimo a pronunciarsi in merito entro un preciso termine. 4. Le notificazioni e comunicazioni in forza dell’articolo 53, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché le relative osservazioni sono trasmesse alle parti. 5. L’Ufficio può all’occorrenza invitare le parti a concludere una transazione. Articolo 32 Pluralità di domande di dichiarazione di nullità 1. Qualora relativamente ad un medesimo disegno o modello comunitario registrato vengano presentate più domande di dichiarazione di nullità, l’Ufficio può decidere di riunire i relativi procedimenti. L’Ufficio può successivamente decidere di separare i procedimenti così riuniti. 2. Se dall’esame preliminare di una o più domande risulta che il disegno o modello comunitario registrato può essere nullo, l’Ufficio ha la facoltà di sospendere gli altri procedimenti di nullità. L’Ufficio informa gli altri richiedenti delle decisioni prese nel corso dei procedimenti che vengono proseguiti. 3. Una volta divenuta definitiva la decisione con cui si dichiara la nullità del disegno o modello, l’esame delle domande per le quali il procedimento è stato sospeso a norma del paragrafo 2 si considera chiuso e i richiedenti ne sono informati. Tale chiusura dell’esame della domanda costituisce un caso di non luogo a provvedere ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002. 4. Qualora l’esame della domanda si consideri chiuso a norma dei paragrafi 1, 2, e 3, Ufficio rimborsa il 50 % delle tasse pagate dal richiedente per la domanda di nullità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002. Articolo 33 Partecipazione del preteso contraffattore Il preteso contraffattore che chieda di partecipare al procedimento in applicazione dell’articolo 54 del regolamento (CE) n. 6/2002 è soggetto alle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del presente regolamento e, in particolare, all’obbligo di presentare una dichiarazione motivata e di pagare la tassa di cui all’articolo 52, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002. CAPO VI RICORSI Articolo 34 Contenuto del ricorso 2. Se la commissione di ricorso accerta che il ricorso non è conforme ad altre norme del regolamento (CE) n. 6/2002 o ad altre disposizioni del presente regolamento, ed in particolare all’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare le irregolarità accertate entro un preciso termine. Se le irregolarità non sono sanate nei termini, la commissione di ricorso respinge il ricorso in quanto inammissibile. 3. Se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine per la presentazione del ricorso di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 6/2002, il ricorso si considera non presentato e la tassa di ricorso è restituita al ricorrente. Articolo 36 Esame del ricorso 1. Al procedimento di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento svoltosi dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso. 1. Il ricorso contiene: 2. La decisione della commissione contiene: a) il nome e l’indirizzo del ricorrente a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b); a) la dichiarazione che essa è stata adottata dalla commissione di ricorso; b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e); b) la data della pronuncia; c) l’indicazione della decisione impugnata e della modificazione o dell’annullamento richiesti. 2. Il ricorso è presentato nella lingua procedurale in cui è stata redatta la decisione impugnata. Articolo 35 Rigetto del ricorso per inammissibilità 1. Se il ricorso non è conforme agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché all’articolo 34, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2 del presente regolamento, la commissione di ricorso lo respinge in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 6/2002. c) i nomi del presidente e degli altri membri della commissione di ricorso che hanno partecipato alla decisione; d) il nome del cancelliere; e) l’indicazione delle parti e dei loro rappresentanti; f) le questioni oggetto della decisione; g) una concisa esposizione dei fatti; h) la motivazione; i) il dispositivo, compresa all’occorrenza la decisione relativa alle spese. 3. La decisione è firmata dal presidente e dagli altri membri della commissione di ricorso nonché dal cancelliere di detta commissione. SOMMARIO Articolo 37 Rimborso della tassa di ricorso In caso di revisione pregiudiziale o di accoglimento del ricorso è disposto il rimborso della tassa di ricorso qualora esso risulti equo in seguito alla violazione di forme sostanziali. In caso di revisione pregiudiziale il rimborso è disposto dall’organo la cui decisione è stata impugnata e, negli altri casi, dalla commissione di ricorso. CAPO VII DECISIONI E NOTIFICHE DELL’UFFICIO Articolo 38 Forma delle decisioni golamento si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione, l’Ufficio informa l’interessato a norma dell’articolo 66 del regolamento (CE) n. 6/2002 e ne richiama l’attenzione sui rimedi giuridici di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2. Se ritiene infondata la constatazione dell’Ufficio, l’interessato può chiedere una decisione dell’Ufficio entro due mesi dalla comunicazione di cui al paragrafo 1. Tale decisione viene adottata unicamente se l’Ufficio non condivide il parere del richiedente; in caso contrario l’Ufficio rettifica la propria constatazione e ne informa il richiedente. 2. Nel redigere la citazione l’Ufficio deve segnalare i punti che a suo avviso devono essere discussi ai fini della decisione. 3. Se una parte regolarmente citata al procedimento orale non compare dinanzi all’Ufficio il procedimento stesso può proseguire in sua assenza. Articolo 43 Istruzione da parte dell’Ufficio 1. Quando ritenga necessario sentire parti, testimoni o periti ovvero procedere ad un sopralluogo, l’Ufficio adotta una decisione in tal senso nella quale indica il mezzo istruttorio da esperire e i fatti giuridicamente rilevanti da provare, nonché il giorno, l’ora e il luogo. 1. Le decisioni dell’Ufficio sono scritte e motivate. Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all’Ufficio le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse vengono poi stese per iscritto e notificate alle parti. 2. Le decisioni dell’Ufficio contro le quali è ammesso ricorso devono contenere l’avvertenza scritta che il ricorso va presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata. Nell’avvertenza è inoltre opportuno richiamare l’attenzione delle parti sugli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE) n. 6/2002. Le parti non possono opporre l’omissione dell’avvertenza relativa alla possibilità di presentare ricorso. Articolo 39 Rettifica di errori nelle decisioni Nelle decisioni dell’Ufficio possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione nonché gli errori manifesti. Essi sono rettificati, d’ufficio od a richiesta della parte interessata, dall’organo che ha preso la decisione. Articolo 40 Constatazione della perdita di un diritto 1. Ove constati che in base al regolamento (CE) n. 6/2002 o al presente re- Articolo 41 Firma, nome, bollo 1. Qualsiasi decisione, notifica o comunicazione dell’Ufficio reca l’indicazione dell’organo o della divisione dell’Ufficio ed i nomi dei funzionari responsabili. Tali documenti sono firmati dai funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recano il bollo dell’Ufficio apposto o prestampato. 2. Il presidente dell’Ufficio può consentire che si usino altri mezzi per indicare l’organo o la divisione dell’Ufficio ed il nome dei funzionari responsabili dell’Ufficio ovvero un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notifiche e le comunicazioni effettuate mediante telecopia od altri mezzi tecnici di comunicazione. CAPO III PROCEDIMENTO ORALE ED ISTRUZIONE Articolo 42 Citazione al procedimento orale 1. Nel citare le parti al procedimento orale a norma dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 6/2002 si fa menzione del disposto del paragrafo 3 del presente articolo. Il termine di citazione non può essere inferiore ad un mese, salvo accordo delle parti su un termine più breve. Se l’audizione di testimoni o di periti è stata chiesta da una delle parti, la decisione dell’Ufficio stabilisce il termine entro il quale la parte richiedente deve comunicare all’Ufficio il nome e l’indirizzo dei testimoni e dei periti dei quali essa desidera l’audizione. 2. Il termine per la citazione di parti, testimoni e periti non è inferiore ad un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve. La citazione contiene: a) un estratto della decisione di cui al primo comma del paragrafo 1, dal quale risultino il giorno, l’ora e il luogo dell’audizione nonché i fatti sui quali le parti, i testimoni ed i periti saranno sentiti; b) i nomi delle parti del procedimento nonché i diritti dei testimoni e dei periti a norma dell’articolo 45, paragrafi da 2 a 5. Articolo 44 Mandato dei periti 1. L’Ufficio decide la forma in cui il perito da esso designato deve presentare la propria perizia. 2. Il mandato del perito deve contenere: SOMMARIO a) una precisa descrizione dell’incarico; l’Ufficio. 4. Le parti ricevono copie del verbale. b) il termine per la presentazione della relazione peritale; Gli importi sono calcolati in base alle stesse disposizioni che si applicano alle retribuzioni ed ai rimborsi spese per i funzionari dei gradi da A4 ad A8, contenute nello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e nell’allegato VII di tale statuto. 5. L’Ufficio rilascia alle parti che lo richiedano la trascrizione della registrazione del procedimento orale in forma dattiloscritta o in forme a lettura elettronica. c) la designazione delle parti del procedimento; d) l’indicazione di quanto spetta al perito a norma dell’articolo 45, paragrafi 2, 3 e 4. 3. Le parti ricevono copia della relazione peritale scritta. 4. Le parti possono ricusare il perito per motivi d’incompetenza o per gli stessi motivi in base ai quali può essere ricusato un esaminatore od il membro di una divisione o di una commissione di ricorso a norma dell’articolo 132, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio3. Sulla ricusazione decide l’organo dell’Ufficio al quale spetta la designazione del perito. Articolo 45 Spese dell’istruzione 1. L’Ufficio può subordinare l’esperimento di mezzi istruttori al deposito presso di esso, da parte di chi ha chiesto l’esperimento, di un importo determinato in base ad una stima delle spese. 2. I testimoni ed i periti citati dall’Ufficio e comparsi dinanzi ad esso hanno diritto ad un congruo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. L’Ufficio può altresì concedere un anticipo. La prima frase del presente paragrafo si applica anche a testimoni e periti che si presentino all’Ufficio senza essere stati citati, purché vengano sentiti in qualità di testimoni o periti. 3. I testimoni aventi diritto al rimborso a norma del paragrafo 2 hanno parimenti diritto ad una congrua indennità per il mancato guadagno; i periti hanno diritto agli onorari per l’attività prestata. Quando testimoni e periti sono stati citati su iniziativa dell’Ufficio, l’indennità e gli onorari vengono loro corrisposti dopo l’adempimento dei loro compiti. 4. Gli importi e gli anticipi da versare a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono determinati dal presidente dell’Ufficio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale del- 5. Gli importi dovuti o versati a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono a carico, in via definitiva, a) dell’Ufficio, qualora esso abbia ritenuto di propria iniziativa che fosse necessaria l’audizione di testimoni o periti; ovvero b) della parte interessata, qualora essa abbia richiesto l’audizione di testimoni o periti, fatta salva la decisione di ripartizione e di fissazione delle spese a norma degli articoli 70 e 71 del regolamento (CE) n. 6/2002 e dell’articolo 79 del presente regolamento; La parte di cui alla lettera b) del presente comma rimborsa all’Ufficio gli anticipi da questo eventualmente versati. Articolo 46 Verbale del procedimento orale e dell’istruzione 1. Del procedimento orale e dell’istruzione si redige un verbale che riporta i principali elementi del procedimento orale e dell’istruzione, le dichiarazioni rilevanti delle parti, le deposizioni delle parti, dei testimoni o dei periti nonché il risultato dei sopralluoghi. 2. Il verbale della deposizione del testimone, del perito o della parte è letto o sottoposto ai medesimi affinché lo possano esaminare. L’esecuzione di questa formalità e l’approvazione del verbale da parte della persona che ha deposto sono menzionate nel verbale stesso. Qualora il verbale non venga approvato si annotano le obiezioni sollevate. 3. Il verbale è firmato dal funzionario che lo ha redatto e dal funzionario che ha condotto il procedimento orale o l’istruzione. Il rilascio della trascrizione della registrazione è subordinato al pagamento delle spese sostenute dall’Ufficio per la trascrizione stessa. Le spese sono determinate dal presidente dell’Ufficio. CAPO IX NOTIFICHE Articolo 47 Disposizioni generali sulle notifiche 1. Nei procedimenti dinanzi all’Ufficio le notifiche che devono essere fatte dall’Ufficio si effettuano con l’originale del documento da notificare o con una copia autenticata dall’Ufficio o recante il bollo dell’Ufficio ovvero in un tabulato recante tale bollo. La certificazione non è necessaria per le copie di documenti presentate dalle parti. 2. La notifica avviene: a) per posta a norma dell’articolo 48; b) mediante consegna a mano a norma dell’articolo 49; c) mediante deposito nella casella postale presso l’Ufficio a norma dell’articolo 50; d) mediante telecopia ed altri mezzi tecnici di comunicazione a norma dell’articolo 51; e) mediante pubblicazione a norma dell’articolo 52. Articolo 48 Notifica per posta 1. Sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il presidente dell’Ufficio prescrive tale forma di notifica. Le decisioni e le comunicazioni che fanno decorrere un altro termine sono notificate mediante lettera raccomandata, qualora il presidente non disponga altrimenti. SOMMARIO Tutte le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria. 2. Le notifiche a destinatari che non hanno il domicilio, la sede od uno stabilimento nella Comunità e che non hanno nominato un rappresentante a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 sono effettuate spedendo il documento da notificare per posta, come lettera ordinaria, all’ultimo indirizzo del destinatario noto all’Ufficio. La notifica si considera effettuata all’atto dell’invio. 3. La notifica fatta per lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata al destinatario nel decimo giorno successivo all’invio salvo che la lettera non venga recapitata o venga recapitata successivamente. In caso di contestazione spetta all’Ufficio provare l’avvenuto recapito nonché all’occorrenza la data dello stesso. 4. La notifica mediante lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata anche se la lettera è stata respinta dal destinatario. 5. Se ed in quanto non è disciplinata dai paragrafi da 1 a 4, la notifica per posta è soggetta alla legislazione dello Stato sul cui territorio è effettuata. Articolo 49 Notifica mediante consegna a mano La notifica può essere effettuata nei locali dell’Ufficio mediante consegna a mano, contro ricevuta, del documento da notificare al destinatario. Articolo 50 Notifica mediante deposito nella casella postale presso l’Ufficio Per i destinatari per i quali è stata costituita presso l’Ufficio una casella postale la notifica può avvenire anche mediante deposito del documento da notificare in detta casella. Di tale deposito è data notizia scritta nel fascicolo. Nel documento è annotata la data in cui è stato effettuato il deposito. La notifica si considera effettuata il quinto giorno successivo al deposito. Articolo 51 Notifica mediante telecopia ed altri mezzi tecnici di comunicazione 1. La notifica mediante telecopia si effettua trasmettendo l’originale del documento da notificare od una copia ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1. Il presidente determina le modalità di tale forma di notifica. 2. Le modalità di notifica mediante altri mezzi tecnici di comunicazione sono determinate dal presidente dell’Ufficio. Articolo 52 Notifica mediante pubblicazione 1. Se non è possibile conoscere l’indirizzo del destinatario o se la notifica a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, è risultata impossibile anche dopo il secondo tentativo dell’Ufficio, la notifica avviene mediante pubblicazione. La notifica è pubblicata almeno nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari. 2. Il presidente dell’Ufficio determina le modalità della pubblicazione nonché la data dalla quale decorre il periodo di un mese al termine del quale il documento si considera notificato. Articolo 53 Notifica al rappresentante 1. Se è stato designato un rappresentante o se il richiedente citato per primo in una domanda comune è considerato il rappresentante comune a termini dell’articolo 61, paragrafo 1, le notifiche vengono indirizzate al rappresentante designato o al rappresentante comune. 2. Se per una parte sono stati designati più rappresentanti è sufficiente la notifica ad uno di essi, a meno che per le notifiche non sia stato indicato un apposito indirizzo a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e). 3. Se più parti hanno designato un rappresentante comune è sufficiente che il documento sia notificato a quest’ultimo in un unico esemplare. Articolo 54 Correzione d’irregolarità della notifica Quando un documento è pervenuto al destinatario, ma l’Ufficio non è in grado di provarne la regolare notifica o le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento si considera notificato alla data determinata dall’Ufficio come data di ricezione. Articolo 55 Notifica di documenti in caso di pluralità delle parti I documenti presentati dalle parti che contengano proposte sostanziali o la dichiarazione di rinuncia a proposte sostanziali devono essere notificati d’ufficio alle altre parti; la notifica non è necessaria quando il documento non contiene nuovi elementi e lo stato degli atti consente l’adozione della decisione. CAPO X TERMINI Articolo 56 Computo dei termini 1. I termini sono espressi in anni, mesi, settimane o giorni interi. 2. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza; tale evento può essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Salvo disposizioni contrarie, quando l’atto consiste in una notifica si considera evento rilevante il ricevimento del documento notificato. 3. Il termine di uno o più anni scade nel mese corrispondente per denominazione e nel giorno corrispondente per numerazione al mese e al giorno in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese corrispondente dell’anno di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l’evento, il termine scade l’ultimo giorno di tale mese dell’anno di scadenza. 4. Il termine di uno o più mesi scade nel giorno corrispondente per numerazione a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza. Se il giorno in cui si è prodotto l’even- SOMMARIO to è l’ultimo giorno del mese o se nel mese di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l’evento, il termine scade l’ultimo giorno del mese di scadenza. 5. Il termine di una o più settimane scade nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza. Articolo 57 Durata dei termini 1. I termini che l’Ufficio deve stabilire in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento non possono essere inferiori ad un mese se la parte interessata ha il domicilio, la sede principale o uno stabilimento all’interno della Comunità; in tutti gli altri casi non possono essere inferiori a due mesi né superiori a sei. Se le circostanze lo giustificano l’Ufficio può prorogare i termini a richiesta dell’interessato presentata prima della scadenza del termine originario. 2. Se vi sono due o più parti l’Ufficio può subordinare la proroga del termine all’accordo delle altre parti. Articolo 58 Scadenza dei termini in casi speciali 1. Se il termine scade in un giorno in cui l’Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti oppure in un giorno in cui per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 la posta ordinaria non viene distribuita nella località in cui ha sede l’Ufficio il termine è prorogato al primo giorno successivo a quello in cui l’Ufficio è aperto per la ricezione dei documenti e in cui viene distribuita la posta ordinaria. Prima dell’inizio di ciascun anno civile il presidente dell’Ufficio fissa i giorni in cui l’Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti. 2. Se il termine scade in un giorno in cui un’interruzione generale o una turbativa conseguente a siffatta interruzione impedisca la distribuzione della po- sta in uno Stato membro o tra uno Stato membro e l’Ufficio, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla fine del periodo d’interruzione o della turbativa per le parti che hanno il domicilio o la sede nello Stato di cui trattasi o che hanno designato rappresentanti aventi domicilio professionale in tale Stato. Nel caso in cui lo Stato di cui trattasi è quello in cui ha sede l’Ufficio il primo comma si applica a tutte le parti. La durata del periodo di cui al primo comma è stabilita dal presidente dell’Ufficio. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 6/2002 o dal presente regolamento per gli atti da compiere presso gli uffici di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 6/2002. 4. In caso di ritardo delle notifiche dell’Ufficio relative all’indicazione della scadenza dei termini dovuto a circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi che abbiano interrotto o perturbato il normale funzionamento dell’Ufficio, gli atti che devono essere compiuti entro i termini possono essere validamente compiuti entro un mese a decorrere dalla notifica effettuata con ritardo. L’inizio e la fine dell’interruzione o della turbativa sono determinati dal presidente dell’Ufficio. CAPO XI INTERRUZIONE DEL PROCEDIMENTO E RINUNCIA ALLA RISCOSSIONE FORZATA b) se il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario registrato si trova nell’impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all’Ufficio in seguito ad un’azione intentata contro i suoi beni; c) in caso di decesso od incapacità del rappresentante del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario registrato ovvero se motivi giuridici gli rendono impossibile proseguire il procedimento dinanzi all’Ufficio in seguito ad un’azione intentata contro i suoi beni. Qualora tuttavia gli eventi di cui alla lettera a) del primo comma non producano effetti sui poteri del rappresentante designato in applicazione dell’articolo 78 del regolamento (CE) n. 6/2002, il procedimento è interrotto soltanto a richiesta del rappresentante. 2. Se conosce l’identità della persona autorizzata a proseguire dinanzi ad esso il procedimento nei casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), l’Ufficio comunica a questa persona ed eventualmente alle altre parti che il procedimento sarà ripreso alla scadenza di un preciso termine. 3. Nel caso cui al paragrafo 1, lettera c) il procedimento viene ripreso quando l’Ufficio è informato della nomina di un nuovo rappresentante del richiedente o quando l’Ufficio ha notificato alle altre parti l’annuncio della nomina di un nuovo rappresentante del titolare del disegno o modello. Se entro tre mesi a decorrere dall’inizio dell’interruzione del procedimento non ha ricevuto un annuncio relativo alla nomina di un nuovo rappresentante, l’Ufficio comunica al richiedente od al titolare del disegno o modello che: Articolo 59 Interruzione del procedimento 1. Il procedimento dinanzi all’Ufficio è interrotto: a) in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario registrato ovvero della persona autorizzata, in forza del diritto nazionale del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario, a rappresentare l’uno o l’altro; a)nei casi in cui si applica l’articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario si considererà ritirata se l’annuncio non verrà fatto nei due mesi che seguono la comunicazione stessa; ovvero b) nei casi cui non si applica l’articolo 77, paragrafo 2 del regolamento SOMMARIO (CE) n. 6/2002 il procedimento è ripreso con il richiedente o con il titolare del disegno o modello a decorrere dal giorno della comunicazione stessa. mesi. Se questo invito non viene accolto, il rappresentante comune è designato dall’Ufficio. 7. Salvo disposizione contraria dell’atto di procura, la morte del rappresentato non determina l’estinzione della procura stessa nei confronti dell’Ufficio. Articolo 62 Procura 4. I termini in corso nei riguardi del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario alla data di interruzione del procedimento, eccettuato il termine di pagamento dei diritti di rinnovo, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della ripresa del procedimento. 1. Gli avvocati ed i rappresentanti professionali iscritti negli elenchi conservati dall’Ufficio a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, lettere b) o c) del regolamento (CE) n. 6/2002 possono depositare presso l’Ufficio una procura firmata da inserire nel fascicolo. 8. Se una parte ha nominato più rappresentanti, questi hanno la facoltà di agire sia congiuntamente sia separatamente nonostante qualsiasi disposizione contraria della procura. Articolo 60 Rinuncia alla riscossione forzata Il deposito di tale procura è obbligatorio qualora lo richiedano espressamente l’Ufficio o, se al procedimento nel quale il rappresentante agisce dinanzi all’Ufficio partecipino più parti, una delle parti. Il presidente dell’Ufficio può disporre la rinuncia alla riscossione forzata di una somma dovuta quando questa è esigua o la riscossione è troppo incerta. CAPO XII RAPPRESENTANZA Articolo 61 Designazione del rappresentante comune 1. Se la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario è depositata da più persone e non viene designato un rappresentante comune si considera rappresentante comune il richiedente citato per primo nella domanda. Se tuttavia uno dei richiedenti è tenuto a designare un rappresentante professionale, si considera rappresentante comune quest’ultimo a meno che il richiedente citato per primo nella domanda non abbia designato un rappresentante professionale. Il primo e secondo comma si applicano altresì ai terzi che intervengano congiuntamente per presentare una richiesta di dichiarazione di nullità nonché ai contitolari del disegno o modello comunitario registrato. 2. Se nel corso del procedimento avviene un trasferimento di diritti a favore di più persone e queste persone non hanno designato un rappresentante comune si applicano le disposizioni del paragrafo 1. Qualora applicazione di tali disposizioni risulti impossibile l’Ufficio invita gli aventi causa a designare un rappresentante comune entro il termine di due 2. I dipendenti che agiscono per conto di persone fisiche o giuridiche a norma dell’articolo 77, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002 sono tenuti a depositare presso l’Ufficio una procura firmata, da inserire nel fascicolo. 3. La procura può essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Essa può riguardare una o più domande di registrazione dei disegni o modelli comunitari, oppure consistere in un’autorizzazione generale che consenta al rappresentante di compiere tutti gli atti procedurali dinanzi all’Ufficio per conto della parte interessata. 4. Qualora sia obbligatorio a norma dei paragrafi 1 o 2, il deposito della procura deve aver luogo entro il termine fissato dall’Ufficio . Se la procura non viene presentata entro il termine stabilito il procedimento prosegue con il rappresentato. Senza l’approvazione del rappresentato gli atti compiuti dal rappresentante si considerano non avvenuti, fatta eccezione per la presentazione della domanda. Rimane impregiudicata l’applicazione dell’articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002. 5. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli atti di revoca delle procure. 6. Il rappresentante la cui procura sia estinta continua ad essere considerato tale fino a quando l’estinzione della procura non sia stata comunicata all’Ufficio. 9. La procura conferita ad un’associazione di rappresentanti si presume conferita a ciascun rappresentante che possa dimostrare di svolgere la propria attività in seno all’associazione stessa. Articolo 63 Rappresentanza Qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall’Ufficio al rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata al rappresentato. Qualsiasi comunicazione inviata all’Ufficio dal rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi effetti che avrebbe se fosse inviata dal rappresentato. Articolo 64 Modifica dello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti per i disegni e modelli 1. Il rappresentante professionale viene radiato dallo speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni o modelli di cui all’articolo 78, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002 qualora ne faccia richiesta. 2. Il rappresentante viene radiato d’ufficio dall’elenco: a) in caso di decesso o d’incapacità legale; b) se non possiede più la cittadinanza di uno Stato membro, a meno che il presidente dell’Ufficio non abbia concesso una deroga a norma dell’articolo 78, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CE) n. 6/2002; c) se non ha più il suo domicilio professionale o la sua sede di lavoro nella Comunità; d) in caso di sopravvenuta perdita dell’abilitazione di cui all’articolo 78, paragrafo 4, lettera c), primo comma del regolamento (CE) n. 6/2002. SOMMARIO 3. L’iscrizione del rappresentante professionale è sospesa su iniziativa dell’Ufficio qualora sia stata sospesa la sua abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all’Ufficio dei disegni o modelli del Benelux o all’Ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro di cui all’articolo 78, paragrafo 4, lettera c), primo comma del regolamento (CE) n. 6/2002. 4. Qualora presenti una richiesta in tal senso a norma dell’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002, chiunque sia stato radiato dall’elenco dei rappresentanti professionali vi viene nuovamente iscritto se non sussistono più le condizioni per la radiazione. 5. Qualora si verifichi uno degli eventi di cui ai paragrafi 2 e 3 l’Ufficio dei disegni o modelli del Benelux e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri interessati ne informano immediatamente l’Ufficio. 6. Le modifiche dello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in materia di disegni e modelli sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. CAPO XIII COMUNICAZIONI SCRITTE E MODULI Articolo 65 Comunicazioni inviate per iscritto o con altri mezzi 1. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 2, la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario e qualsiasi altra domanda o dichiarazione contemplata dal regolamento (CE) n. 6/2002 come pure ogni altra comunicazione destinata all’Ufficio è presentata come segue: a) presentando all’Ufficio un originale firmato del documento in questione mediante invio per posta, consegna di persona o trasmissione con altri mezzi; non è necessaria la firma sugli allegati dei documenti presentati; b) inviando per telecopia un originale firmato, a norma dell’articolo 66; ovvero c) servendosi di mezzi elettronici di comunicazione a norma dell’articolo 67. 2. Qualora il richiedente si avvalga della facoltà di presentare un campione del disegno o modello, conferitagli dall’articolo 36, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 6/2002, la domanda ed il campione sono presentati all’Ufficio in plico unico nella forma di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo. Qualora la domanda ed il campione, ovvero i campioni in caso di domanda multipla, non vengano presentati in plico unico l’Ufficio non attribuisce una data di deposito fino a quando l’ultimo elemento non sia pervenuto a norma dell’articolo 10, paragrafo 1 del presente regolamento. Articolo 66 Comunicazioni mediante telecopia 1. Se la domanda di registrazione del disegno o modello presentata mediante telecopia contiene una riproduzione del disegno o modello a termini dell’articolo 4, paragrafo 1 che non soddisfa le condizioni stabilite da tale articolo, all’Ufficio deve essere fornita una riproduzione idonea alla registrazione e pubblicazione a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a). Se la riproduzione perviene all’Ufficio entro il termine di un mese dalla data di ricevimento della telecopia, la domanda si considera pervenuta all’Ufficio alla data in cui è pervenuta la telecopia. Se la riproduzione perviene all’Ufficio dopo la scadenza di detto termine la domanda si considera pervenuta all’Ufficio alla data in cui è pervenuta la riproduzione. 2. L’Ufficio informa il mittente qualora la comunicazione pervenuta mediante telecopia sia incompleta o illeggibile o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, richiedendogli di effettuare entro un preciso termine la ritrasmissione dell’originale mediante telecopia o la presentazione dell’originale a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a). Se questa richiesta è soddisfatta entro il termine indicato la data di ricevimento della ritrasmissione o dell’originale si considera come data di ricezione della comunicazione originale, fermo restando che, qualora i difetti riguardino l’attribuzione della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello, si applicano le disposizioni relative alla data di deposito. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito la comunicazione si considera non ricevuta. 3. Le comunicazioni inviate all’Ufficio mediante telecopia si considerano debitamente firmate se sulla telecopia compare la riproduzione della firma. 4. Il presidente dell’Ufficio può stabilire condizioni supplementari per l’invio di comunicazioni mediante telecopia, in particolare per quanto riguarda l’attrezzatura da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente. Articolo 67 Comunicazione con mezzi elettronici 1. Le domande di registrazione del disegno o modello comunitario, ivi inclusa la riproduzione del disegno o modello stesso, possono essere trasmesse con mezzi elettronici in deroga, nell’ipotesi della presentazione di campioni, a quanto disposto dall’articolo 65, paragrafo 2. Le condizioni sono stabilite dal presidente dell’Ufficio. 2. Il presidente dell’Ufficio stabilisce le modalità delle comunicazioni con mezzi elettronici, in particolare per l’attrezzatura da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente. 3. Nei casi in cui la comunicazione è presentata con mezzi elettronici si applicano le stesse disposizioni dell’articolo 66, paragrafo 2. 4. Se la comunicazione è presentata all’Ufficio con mezzi elettronici, l’indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma. Articolo 68 Moduli 1. L’Ufficio mette a disposizione moduli gratuiti per: a) la presentazione della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario; b) la presentazione della richiesta di modificazione della domanda o della registrazione; SOMMARIO c) la presentazione della domanda di registrazione del trasferimento nonché il modulo di trasferimento e il documento di trasferimento di cui all’articolo 23, paragrafo 4; d) la presentazione della domanda di registrazione della licenza; e) la domanda di rinnovo della registrazione del disegno o modello comunitario registrato; f) la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato; g) la richiesta di restitutio in integrum; h) la presentazione del ricorso; i) il conferimento della procura al rappresentante, sotto forma speciale o generale. 2. L’Ufficio può rendere disponibili altri moduli gratuiti. 3. L’Ufficio mette a disposizione i moduli di cui ai paragrafi 1 e 2 in tutte le lingue ufficiali della Comunità. 4. L’Ufficio mette gratuitamente i moduli a disposizione dell’Ufficio dei disegni o modelli del Benelux e degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri. 5. L’Ufficio può anche mettere a disposizione moduli a lettura elettronica. 6. Le parti del procedimento dinanzi all’Ufficio devono in linea di massima usare moduli forniti dall’Ufficio o copie di essi o moduli aventi lo stesso contenuto e formato, ottenuti in particolare con strumenti di trattamento elettronico dei dati. 7. I moduli devono in linea di massima essere compilati in modo tale da consentire d’immettere automaticamente in un elaboratore elettronico i dati in essi contenuti, ad esempio tramite dispositivi di riconoscimento dei caratteri o di scansione. CAPO XIV INFORMAZIONE DEL PUBBLICO Articolo 69 Registro dei disegni o modelli comunitari 1. Il Registro può essere tenuto in forma di base elettronica di dati. 2. Sono iscritti nel Registro: a) la data di deposito della domanda; b) il numero di fascicolo della domanda nonché il numero di fascicolo dei singoli disegni o modelli in caso di domanda multipla; c) la data della pubblicazione della registrazione; d) il nome, l’indirizzo, la cittadinanza o nazionalità del richiedente e lo Stato in cui esso ha il domicilio, la sede od un stabilimento; e) il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un dipendente che agisca in veste di rappresentante a norma del primo comma dell’articolo 77, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002; quando vi siano più rappresentanti s’iscrivono soltanto il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole “et al”; nel caso di un’associazione di rappresentanti, s’iscrivono soltanto il nome e l’indirizzo dell’associazione; f) la riproduzione del disegno o modello; g) la denominazione dei prodotti, preceduti dai numeri delle classi e sottoclassi della classificazione di Locarno e raggruppati in conformità; h) le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002; i) le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità di esposizione a norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002; j) all’occorrenza, la menzione dell’ideatore o del collettivo d’ideatori a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 6/2002, ovvero una dichiarazione secondo cui l’ideatore od il collettivo d’ideatori hanno rinunciato al diritto di venir citati; m)la menzione di qualsiasi domanda di differimento della pubblicazione a termini dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, con indicazione della data di scadenza del periodo di differimento; n) la menzione del deposito di un campione a termini dell’articolo 5; o) la menzione della presentazione di un campione a termini dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a). 3. Oltre alle voci di cui al paragrafo 2, nel Registro s’iscrivono, indicandone la data di annotazione: a) i cambiamenti del nome, dell’indirizzo professionale o della cittadinanza o nazionalità del titolare del disegno o modello comunitario, oppure dello Stato in cui egli ha il domicilio, la sede o uno stabilimento; b) i cambiamenti del nome o dell’indirizzo del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante a norma dell’articolo 77, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CE) n. 6/2002; c) in caso di designazione di un nuovo rappresentante, il nome e indirizzo professionale dello stesso; d) la suddivisione della domanda o registrazione multipla in domande o registrazioni separate a norma dell’articolo 37, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002; e) la modifica del disegno o modello a norma dell’articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002, incluso all’occorrenza il riferimento alla rinuncia fatta ovvero alla decisione giudiziale o alla decisione dell’Ufficio che constati la nullità parziale del diritto sul disegno o modello, nonché correzioni di errori o di inesattezze a norma dell’articolo 20; k) la lingua in cui è stata presentata la domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda a norma dell’articolo 98, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002; f) l’avvio del procedimento di rivendicazione della titolarità norma dell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002 in riferimento al disegno o modello comunitario registrato; l) la data di iscrizione del disegno o modello nel Registro e il numero della registrazione; g) la decisione passata in giudicato o ogni altro provvedimento che concluda il procedimento di rivendicazione della titolarità, a norma del- SOMMARIO l’articolo 15, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 6/2002; s) la cancellazione del nome del rappresentante iscritto nel Registro a norma del paragrafo 2, lettera e); h) il cambiamento della titolarità a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (CE) n. 6/2002; t) la modifica o la cancellazione dei dati registrati a norma delle lettere j), k) e l). i) il trasferimento a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 6/2002; j) la costituzione o cessione di un diritto reale a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 6/2002 e il tipo di diritto reale; k) gli atti di esecuzione forzata a norma dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché gli atti relativi a procedure concorsuali a norma dell’articolo 31 di tale regolamento; l) la concessione od il trasferimento della licenza a norma dell’articolo 16, paragrafo 2 ovvero dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 6/2002 ed eventualmente il tipo della licenza a norma dell’articolo 25 del presente regolamento; m)il rinnovo della registrazione a norma dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 6/2002 e la data da cui ha effetto; n) la menzione della data di scadenza della registrazione; o) la dichiarazione di rinuncia totale o parziale del titolare a norma dell’articolo 51, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 6/2002; p) la data di presentazione della domanda di nullità o della domanda riconvenzionale di nullità a norma dell’articolo 52 ovvero dell’articolo 86, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002; q) la data e il tenore della decisione sulla domanda di nullità o sulla domanda riconvenzionale di nullità a norma dell’articolo 53 ovvero dell’articolo 86, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002; r) il fatto che il disegno o modello comunitario registrato viene considerato privo fin dall’inizio degli effetti contemplati dal regolamento (CE) n. 6/2002, a norma dell’articolo 50, paragrafo 4 dello stesso regolamento; 4. Il presidente dell’Ufficio può stabilire che siano registrati altri dati oltre a quelli elencati nei paragrafi 2 e 3. 5. Ogni variazione del Registro è comunicata al titolare. 6. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 73, l’Ufficio fornisce estratti del Registro, autenticati o non autenticati, dietro pagamento di una tassa. CAPO XV BOLLETTINO DEI DISEGNI O MODELLI COMUNITARI E BANCA DI DATI Articolo 70 Bollettino dei disegni o modelli comunitari 1. L’Ufficio determina la frequenza e le modalità di pubblicazione del Bollettino dei disegni o modelli comunitari. 2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 e tenuto conto degli articoli 14 e 16 del presente regolamento relativi al differimento della pubblicazione, nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari si pubblicano le registrazioni e le iscrizioni effettuate nel Registro nonché gli altri dati relativi alla registrazione di disegni o modelli da pubblicare in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento. 3. Quando le informazioni da pubblicare in forza del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento vengono pubblicate nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari, la data riportata sul numero del Bollettino in cui sono pubblicate va considerata come data di pubblicazione delle informazioni stesse. 4. Le informazioni soggette a pubblicazione in forza degli articoli 14 e 16 sono all’occorrenza pubblicate in tutte le lingue ufficiali della Comunità. Articolo 71 Banca di dati 1. L’Ufficio dispone di una banca elettronica di dati relativa alle domande di registrazione dei disegni o modelli comunitari ed alle iscrizioni nel Registro. Fatte salve le restrizioni di cui all’articolo 50, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 6/2002, l’Ufficio può mettere a disposizione il contenuto di questa banca di dati sotto forma di CD-ROM o in altre forme a lettura elettronica. 2. Il presidente dell’Ufficio stabilisce le condizioni di accesso alla banca di dati e il modo in cui il contenuto di tale banca di dati può essere messo a disposizione in forme a lettura elettronica nonché le relative tariffe. CAPO XVI CONSULTAZIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI Articolo 72 Parti di fascicolo escluse dalla consultazione Sono esclusi dalla consultazione a norma dell’articolo 74, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002 i seguenti documenti: a) i documenti concernenti l’astensione o la ricusazione ai sensi dell’articolo 132 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio; ai fini di questa disposizione tale articolo si considera applicabile, mutatis mutandis, ai disegni o modelli comunitari registrati e alle relative domande; b) i progetti di decisioni e di altre pronunce nonché altri documenti destinati alla preparazione di decisioni e altre pronunce; c) le parti di fascicolo per la cui riservatezza l’interessato abbia manifestato uno speciale interesse prima della presentazione della richiesta di consultazione, a meno che la consultazione di tali parti non sia giustificata da superiori interessi legittimi di chi chiede la consultazione. SOMMARIO Articolo 73 Consultazione del Registro dei disegni o modelli comunitari Qualora la pubblicazione della registrazione sia soggetta a differimento a norma dell’articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002, a) l’accesso al Registro da parte di persone diverse dal titolare è limitato al nome del titolare, al nome di eventuali rappresentanti, alla data di deposito e di registrazione, al numero di fascicolo della domanda e alla menzione del differimento della pubblicazione; b) gli estratti, autenticati o non autenticati, del Registro dei disegni o modelli comunitari contengono unicamente il nome del titolare, il nome di eventuali rappresentanti, la data di deposito e di registrazione, il numero di fascicolo della domanda e la menzione del differimento della pubblicazione, a meno che la richiesta non sia stata presentata dal titolare oppure dal suo rappresentante. Articolo 74 Modalità della consultazione 1. La consultazione del fascicolo del disegno o modello comunitario per il quale sia richiesta o effettuata la registrazione avviene sull’originale, su una copia oppure su mezzi tecnici di memorizzazione, se il fascicolo è stato così memorizzato. La richiesta di consultazione dei fascicoli si considera effettuata soltanto in seguito al versamento della relativa tassa. Le modalità della consultazione sono stabilite dal presidente dell’Ufficio. 2. Qualora la consultazione dei fascicoli riguardi una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario o si riferisca ad un disegno o modello comunitario registrato che sia soggetto a differimento della pubblicazione, a rinuncia anteriore o contestuale alla scadenza del periodo di differimento, ovvero ad inefficacia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002, la richiesta deve indicare e comprovare che: a) il richiedente la registrazione oppure il titolare del disegno o modello comunitario ha acconsentito alla consultazione; ovvero b) il richiedente la consultazione abbia dimostrato un interesse legittimo alla consultazione del fascicolo, in particolare qualora il richiedente la registrazione o il titolare del disegno o modello comunitario abbia affermato che dopo la registrazione del disegno o modello farà valere i diritti cui questa dà origine contro la persona che sollecita la consultazione. 3. La consultazione ha luogo nella sede dell’Ufficio. 4. A richiesta è consentita la consultazione mediante trasmissione di copie. Le copie sono soggette al pagamento di una tassa. 5. A richiesta l’Ufficio rilascia, dietro pagamento di una tassa, copie autenticate o non autenticate della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario o dei documenti del fascicolo che possono essere trasmessi a norma del paragrafo 4. Articolo 75 Comunicazione d’informazioni contenute nei fascicoli Ferme restando le limitazioni di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002 e agli articoli 72 e 73 del presente regolamento, l’Ufficio può, a richiesta e dietro pagamento di una tassa, comunicare informazioni contenute nei fascicoli di disegni o modelli comunitari per i quali sia stata richiesta o effettuata la registrazione. L’Ufficio può tuttavia esigere che il richiedente consulti fascicolo sul posto qualora ne ravvisi l’opportunità in considerazione della quantità d’informazioni da fornire. b) la registrazione del disegno o modello comunitario è giunta a definitiva scadenza; c) è stata registrata la definitiva rinuncia al disegno o modello comunitario registrato a norma dell’articolo 51 del regolamento (CE) n. 6/2002; d) il disegno o modello comunitario registrato risulta definitivamente cancellato dal Registro; e) il disegno o modello comunitario registrato è considerato privo degli effetti previsti dal regolamento (CE) n. 6/2002 ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 4 dello stesso regolamento. 2. Il presidente dell’Ufficio determina la forma in cui si debbono conservare i fascicoli. CAPO XVII ASSISTENZA AMMINISTRATIVA Articolo 77 Informazioni e comunicazioni reciproche tra l’Ufficio e le competenti autorità degli Stati membri 1. L’Ufficio e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri nonché l’Ufficio dei disegni o modelli del Benelux si comunicano reciprocamente, a richiesta, ogni indicazione utile sulla presentazione di domande di registrazione di disegni o modelli comunitari, di disegni o modelli del Benelux o di disegni o modelli nazionali nonché sui procedimenti che riguardano tali domande e i disegni o modelli successivamente registrati. A queste comunicazioni non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002. Articolo 76 Conservazione dei fascicoli 2. L’Ufficio e le autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri si scambiano direttamente le comunicazioni derivanti dall’applicazione del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento. 1. L’Ufficio conserva i fascicoli relativi ai disegni o modelli comunitari per i quali sia stata richiesta o effettuata la registrazione durante un periodo di almeno cinque anni a partire dalla fine dell’anno in cui: Tali comunicazioni possono anche essere effettuate tramite gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri o l’Ufficio dei disegni o modelli del Benelux. a) la domanda è stata respinta o ritirata; 3. Le spese relative alle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 incombono all’autorità che effettua le comunicazioni, SOMMARIO che sono esenti da tasse. Articolo 78 Consultazione dei fascicoli da parte o per il tramite delle autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri 1. La consultazione da parte delle autorità giudiziarie o amministrative degli Stati membri dei fascicoli dei disegni o modelli comunitari per i quali sia stata richiesta o effettuata la registrazione può avvenire sull’originale o su una copia. Non si applica l’articolo 74. 2. Le autorità giudiziarie degli Stati membri possono, nel corso di procedimenti pendenti dinanzi a loro, consentire a terzi di consultare i fascicoli trasmessi dall’Ufficio o le relative copie. Queste consultazioni si effettuano secondo le modalità stabilite dall’articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002. 3. l’Ufficio non può imporre tasse per le consultazioni effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2. 4. Nella comunicazione dei fascicoli o delle relative copie l’Ufficio segnala alle autorità giudiziarie degli Stati membri le limitazioni alle quali l’articolo 74 del regolamento (CE) n. 6/2002 e l’articolo 72 del presente regolamento sottopongono la consultazione del fascicolo relativo al disegno o modello comunitario per il quale sia stata richiesta o effettuata la registrazione. CAPO XVIII SPESE Articolo 79 Ripartizione e determinazione delle spese 1. La ripartizione delle spese a norma dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 è stabilita nella decisione sulla domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato oppure nella decisione sul ricorso. 2. La ripartizione delle spese in base all’articolo 70, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 6/2002 è fissata in una decisione sulle spese adottata dalla divisione di annullamento o dalla commissione di ricorso. 3. Il calcolo delle spese e i documenti giustificativi devono essere uniti alla richiesta di determinazione delle spese prevista all’articolo 70, paragrafo 6, primo comma del regolamento (CE) n. 6/2002. Questa richiesta è ammissibile soltanto quando sia passata in giudicato la decisione per la quale è stata chiesta la determinazione delle spese. La determinazione delle spese avviene previa verifica della loro attendibilità. 4. La richiesta a norma dell’articolo 70, paragrafo 6, seconda frase del regolamento (CE) n. 6/2002 intesa alla revisione della decisione del cancelliere in merito alla determinazione delle spese, deve essere motivata e presentata all’Ufficio entro un mese dalla notifica della ripartizione delle spese. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione. 5. La divisione d’annullamento o la commissione di ricorso decidono in merito alla richiesta di cui al paragrafo 4 senza procedimento orale. 6. Le tasse che la parte soccombente deve sostenere a norma dell’articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002 si limitano alle tasse versate dall’altra parte per la domanda di dichiarazione di nullità e per il ricorso. 7. Le spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente incorse dalla parte vincente devono essere sostenute dalla parte soccombente a norma dell’articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002 entro i limiti dei seguenti importi massimi: a) spese di una parte per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o di lavoro ed il luogo del procedimento orale o dell’istruzione, pari alla: ii) tariffa ferroviaria di prima classe, compresi i consueti supplementi, se il tragitto complessivo è inferiore o pari a 800 chilometri per ferrovia; ii) tariffa aerea di classe turistica se il tragitto complessivo è superiore a 800 chilometri per ferrovia o se comprende una traversata marittima; b) spese di soggiorno di una parte pari alle indennità giornaliere applicabili ai funzionari di grado da A 4 ad A 8 stabilite dall’articolo 13 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee; c) spese di viaggio dei rappresentanti a norma dell’articolo 78, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002, dei testimoni e dei periti, pari all’importo risultante dall’applicazione della lettera a); d) spese di soggiorno dei rappresentanti a norma dell’articolo 78, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002, dei testimoni e dei periti, pari all’importo risultante dall’applicazione della lettera b); e) spese d’istruzione sotto forma di audizione di testimoni, perizie o sopralluoghi fino ad un massimo di 300 € per procedimento; f) spese per la rappresentanza, a norma dell’articolo 78, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002, iii) del richiedente nel procedimento di nullità del disegno o modello comunitario registrato: fino a EUR 400; iii) del titolare nel procedimento di nullità del disegno o modello comunitario registrato: fino a EUR 400; iii) del ricorrente nel procedimento di ricorso: fino a EUR 500; iv) del convenuto nel procedimento di ricorso: fino a EUR 500; g) se la parte vincente è rappresentata da vari rappresentanti a norma dell’articolo 78, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002, la parte soccombente deve sostenere le spese di cui alle lettere c), d), e f) per un solo rappresentante; h) la parte soccombente non è tenuta a rimborsare alla parte vincente costi, spese od onorari diversi da quelli di cui alle lettere da a) a g). Qualora nei procedimenti di cui al primo comma, lettera f) l’istruzione comprenda l’audizione di testimoni, perizie o sopralluoghi, è dovuto un importo SOMMARIO supplementare pari nel massimo a EUR 600 per procedimento. CAPO XIX LINGUE Se il richiedente della registrazione del disegno o modello comunitario registrato è l’unica parte del procedimento dinanzi all’Ufficio e se la lingua in cui è redatta la domanda di registrazione non è una della lingue dell’Ufficio, la traduzione va fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente nella sua domanda. Articolo 80 Domande e dichiarazioni Fatto salvo il disposto dell’articolo 98, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002, a) ogni domanda o dichiarazione relativa ad una domanda di registrazione del disegno o modello comunitario può essere redatta nella lingua in cui è stata presentata la domanda di registrazione o nella seconda lingua indicata dal richiedente in questa domanda; b) ogni domanda o dichiarazione relativa a un disegno o modello comunitario registrato, ad esclusione della domanda di dichiarazione di nullità a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002 e della dichiarazione di rinuncia a norma dell’articolo 51 di tale regolamento, può essere redatta in una delle lingue dell’Ufficio; c) se la domanda viene presentata su moduli messi a disposizione dall’Ufficio a norma dell’articolo 68 può essere usata una qualsiasi versione in una delle lingue ufficiali della Comunità, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell’Ufficio per quanto attiene agli elementi testuali. Articolo 81 Procedimento scritto 1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 98, paragrafi 3 e 5 del regolamento (CE) n. 6/2002 e le disposizioni contrarie del presente regolamento, nel procedimento scritto dinanzi all’Ufficio le parti possono usare una delle lingue dell’Ufficio. Se la lingua scelta non è la lingua procedurale esse devono fornire una traduzione nella lingua procedurale entro un mese dalla data di presentazione del documento originario. 2. Fatte salve le disposizioni contrarie contenute nel presente regolamento, i documenti destinati ad essere utilizzati nei procedimenti dinanzi all’Ufficio possono essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità. Se la lingua in cui tali documenti sono redatti non è la lingua procedurale, l’Ufficio può chiedere che entro un termine da esso indicato venga presentata una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte del procedimento, in una delle lingue dell’Ufficio. Articolo 82 Procedimento orale 1. Chiunque sia parte di un procedimento orale dinanzi all’Ufficio può usare, in luogo della lingua procedurale, una delle altre lingue ufficiali della Comunità purché provveda al servizio d’interpretazione nella lingua procedurale. Se si tratta di procedimento orale riguardante la domanda di registrazione di un disegno o modello il richiedente può usare la lingua della domanda o la seconda lingua da lui indicata. 2. Nel procedimento orale riguardante la domanda di registrazione di un disegno o modello i funzionari dell’Ufficio possono usare la lingua della domanda o la seconda lingua indicata dal richiedente. In tutti gli altri procedimenti orali essi possono usare, in luogo della lingua procedurale, una delle altre lingue dell’Ufficio purché le parti del procedimento vi abbiano consentito. 3. Nel corso dell’istruzione le parti, i testimoni e i periti che devono essere sentiti ma che non sanno esprimersi a sufficienza nella lingua procedurale possono usare una delle lingue ufficiali della Comunità. Se l’esperimento del mezzo istruttorio è stato disposto dietro richiesta di una delle parti del procedimento, le parti, i testimoni e i periti che si esprimono in lingue diverse dalla lingua procedurale possono essere sentiti soltanto se la parte che ha presentato la richiesta provvede all’interpretazione nella lingua procedurale. Nei procedimenti riguardanti la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario può essere usata, anziché la lingua della domanda, la seconda lingua indicata dal richiedente. In tutti i procedimenti in cui vi sia una sola parte l’Ufficio, a richiesta della parte interessata, può consentire deroghe alle disposizioni del presente paragrafo. 4. Previo accordo di tutte le parti e dell’Ufficio, nel procedimento orale può essere usata una qualsiasi delle lingue ufficiali della Comunità europea. 5. Se necessario, l’Ufficio può provvedere a proprie spese all’interpretazione nella lingua procedurale od eventualmente nelle sue altre lingue ufficiali, a meno che tale interpretazione non sia a carico di una delle parti. 6. Le dichiarazioni rese nel corso del procedimento orale dai funzionari dell’Ufficio, dalle parti, dai testimoni e dai periti in una delle lingue ufficiali dell’Ufficio sono iscritte a verbale in tale lingua. Le dichiarazioni rese in un’altra lingua vengono scritte a verbale nella lingua procedurale. Le modificazioni della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario sono iscritte a verbale nella lingua procedurale. Articolo 83 Autenticazione di traduzioni 1. Se deve essere presentata la traduzione di un documento, l’Ufficio può esigere che entro un termine da esso indicato venga presentato un attestato in cui si certifica che la traduzione corrisponde all’originale. Se l’attestato riguarda la traduzione di una domanda anteriore a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002 tale termine non può essere inferiore a tre mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda. SOMMARIO Se l’attestato non viene presentato nel termine stabilito il documento si considera non presentato. 2. Il presidente dell’Ufficio può stabilire le modalità dell’autenticazione. Articolo 84 Valore giuridico della traduzione Salvo prova contraria, l’Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale. CAPO XX RECIPROCITÀ, DISPOSIZIONI TRANSITORIE, ENTRATA IN VIGORE Articolo 85 Pubblicazione della reciprocità 1. Il presidente dell’Ufficio domanda all’occorrenza alla Commissione di verificare se uno Stato non firmatario della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio concede ai cittadini degli Stati membri della Comunità la reciprocità di trattamento ai fini dell’applicazione dell’articolo 41, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002. 2. Quando constati che la reciprocità di cui al paragrafo 1 è concessa, la Commissione procede alla pubblicazione di una comunicazione in tal senso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 3. L’articolo 41, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002 ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della comunicazione di cui al paragrafo 2, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore. Gli effetti dell’articolo 41, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002 cessano alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non viene più concessa la reciprocità, a meno che in tale comunicazione non sia indicata a tal fine una data anteriore. 4. Le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicate anche nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Articolo 86 Disposizioni transitorie 1. Le domande di registrazione di disegni o modelli comunitari presentati nei tre mesi che precedono la data stabilita a norma dell’articolo 111, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 sono contrassegnate dall’Ufficio con la data di presentazione determinata conformemente a tale disposizione e con la data effettiva di ricevimento della domanda. 2. Per tali domande il periodo di priorità di sei mesi di cui agli articoli 41 e 44 del regolamento (CE) n. 6/2002 decorre dalla data stabilita a norma dell’articolo 111, paragrafo 2 dello stesso regolamento. 3. L’Ufficio può rilasciare una ricevuta al richiedente anteriormente alla data stabilita a norma dell’articolo 111, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002. 4. L’Ufficio può esaminare tali domande anteriormente alla data stabilita a norma dell’articolo 111, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 e mettersi in comunicazione con il richiedente affinché sani eventuali irregolarità prima di tale data. Le decisioni relative a tali domande possono essere adottate soltanto dopo detta data. 5. Se la data di ricevimento della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario da parte dell’Ufficio, dell’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o dell’Ufficio dei disegni o modelli del Benelux è anteriore all’inizio del periodo di tre mesi di cui all’articolo 111, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002, la domanda si considera non presentata. Il richiedente ne viene informato e la domanda gli viene rispedita. Articolo 87 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione SOMMARIO REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2002 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2002 sulle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, Visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari(1) e in particolare l’articolo 107 del medesimo, Considerando quanto segue: (1) Alla luce dell’articolo 139 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario(2), modificato dal regolamento (CE) n. 3288/94(3) del Consiglio, che in forza dell’articolo 97 del regolamento (CE) 6/2002 è anche applicabile al presente regolamento, l’importo delle tasse va determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti ad equilibrare il bilancio dell’Ufficio. (2) Il regolamento (CE) della Commissione n. 2245/2002 del 21 ottobre 2002, che attua il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari(4) riguarda anche le condizioni alle quali le tasse di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 devono essere pagate all’Ufficio. (3) Per garantire la necessaria flessibilità è opportuno autorizzare il presidente dell’Ufficio, a determinate condizioni, a fissare le tariffe da pagare all’Ufficio per i servizi da esso resi, per l’accesso alle sue banche dati abbinato alla disponibilità del loro contenuto in forma elettronica, e per la vendita delle sue pubblicazioni. (4) Per agevolare il pagamento di tasse e tariffe, il Presidente potrà autorizzare metodi di pagamento diversi da quelli esplicitamente previsti dal presente regolamento. (5) I provvedimenti disposti dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell’articolo 109 del regolamento (CE) n. 6/2002, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce importi e modalità di pagamento per: (a) le tasse da corrispondere all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), denominato di seguito “l’Ufficio”, a norma dei quanto disposto dal regolamento (CE) 6/2002 e dal regolamento (CE) n. 2245/2002; (b) gli importi stabiliti dal Presidente dell’Ufficio ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2. Articolo 2 Tasse di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 e al regolamento (CE) n. 2245/2002 Le tasse di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 e al regolamento (CE) n. 2245/2002 da pagare all’Ufficio sono enumerate in allegato. Articolo 3 Importi stabiliti dal presidente 1. Il Presidente stabilisce l’importo da riscuotere per tutti i servizi resi dall’Ufficio che non rientrino tra quelli precisati nell’allegato. 2. Il Presidente stabilisce l’importo da riscuotere per il Bollettino dei disegni e modelli comunitari e qualsiasi altro testo pubblicato dall’Ufficio. 3. Gli importi anzidetti sono espressi in euro. (1) (2) (3) (4) GU GU GU GU n. n. n. n. L L L L 3 del 5.1.2002, pag. 1. 11 del 14.1.1994, pag.1. 349 del 31.12.1994, pag. 83. 341 del 17.12.2002, pag. 26. 4. Gli importi delle tariffe stabilite dal presidente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 vanno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Articolo 4 Scadenza delle tasse e delle tariffe 1. Tasse e tariffe per le quali il regolamento (CE) n. 6/2002 o il regolamento n. 2245/2002 non precisano la scadenza vanno versate alla data di ricevimento della domanda relativa al servizio che dà luogo al loro pagamento. 2. Il Presidente può decidere di non far dipendere i servizi di cui al paragrafo 1 dal pagamento anticipato delle corrispondenti tasse o tariffe. Articolo 5 Pagamento di tasse e tariffe 1. Le tasse e tariffe dovute all’Ufficio vengono pagate in euro: (a) mediante versamento o bonifico su un conto corrente bancario dell’Ufficio, (b)mediante consegna o invio di assegni bancari all’ordine dell’Ufficio, oppure (c) in contanti. 2. Il Presidente può autorizzare il pagamento tramite mezzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, con particolare riferimento al deposito su conti correnti aperti presso l’Ufficio. Questi mezzi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Articolo 6 Informazioni relative al pagamento 1. In occasione di ogni pagamento va indicato il nome della persona che lo effettua e vanno fornite le informazioni necessarie per consentire all’Ufficio di identificare immediatamente la causale del pagamento. Sono richieste in particolare le seguenti informazioni: (a) quando si paga la tassa di registrazione: la causale del pagamento, ossia “tassa di registrazione”, e, se del caso, il riferimento fornito dal richiedente nella domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario; (b)quando si paga la tassa di pubblicazione: la causale del pagamento, cioè “tassa di pubblicazione”, e, se del caso, il riferimento fornito dal richiedente nella domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario; SOMMARIO (c) quando la tassa di pubblicazione viene pagata a norma dell’articolo 50, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002, la causale del pagamento, cioè “tassa di pubblicazione”, e il numero di registrazione; (d)quando si paga la tassa di differimento della pubblicazione: la causale del pagamento, cioè “tassa di differimento”, e, se del caso, il riferimento fornito dal richiedente nella domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario; esso era dovuto, la scadenza si considera tuttavia osservata se la persona che ha effettuato il pagamento può presentare all’Ufficio la prova che: (a) in uno Stato membro, nel periodo di tempo nel quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato: ii(i) i(ii) ha debitamente dato ordine a un istituto bancario di trasferire l’importo da versare, o (e) quando si paga la tassa per la domanda di nullità: il numero di registrazione e il nome del proprietario del disegno o modello comunitario registrato contro cui è diretta la domanda nonché la causale del pagamento, cioè “tassa per la domanda di nullità”. 2. Quando la causale del pagamento non è immediatamente identificabile, l’Ufficio invita la persona che effettua il pagamento a notificarla per iscritto entro un termine da esso stabilito. Se la persona non risponde all’invito in tempo utile il pagamento si considera nullo. L’importo già versato viene rimborsato. Articolo 7 Data alla quale si considera effettuato il pagamento 1. La data alla quale si considerano effettuati i pagamenti all’Ufficio è stabilita come segue: (a) nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) la data alla quale l’importo del pagamento è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all’Ufficio; (b)nel caso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) la data di ricevimento dell’assegno all’Ufficio, purché esso risulti coperto; (c) nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) la data di ricevimento dell’importo dovuto in contanti. 2. Se autorizza, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 mezzi di pagamento delle tasse diversi da quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 1 il presidente stabilisce anche la data alla quale i pagamenti sono considerati effettuati. 3. Se a norma dei paragrafi 1 e 2 il pagamento della tassa non è da considerarsi effettuato entro i termini in cui ha effettuato il pagamento attraverso un istituto bancario, (iii) ha spedito, servendosi di un ufficio postale od in altro modo, una lettera indirizzata all’Ufficio e contenente un assegno ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) purché questo risulti coperto; e (b)ha pagato una soprattassa pari al 10 % delle tasse in questione, con un massimo di 200 €. La soprattassa di cui sopra non è da pagare se una delle condizioni di cui alla lettera a) è stata soddisfatta almeno dieci giorni prima dello scadere del termine di pagamento. 4. L’Ufficio può chiedere alla persona che effettua il pagamento di provare in che data è stata soddisfatta una delle condizioni del paragrafo 3, lettera a) nonché eventualmente di pagare la soprattassa di cui al paragrafo 3, lettera b) entro un termine da esso stabilito. Se l’interessato non soddisfa tale richiesta, oppure se la prova fornita non è sufficiente o non è stata pagata in tempo la sovrattassa richiesta, il termine di pagamento si considera non osservato. Articolo 8 Pagamento incompleto 1. In linea di massima il termine di pagamento si considera rispettato solo se la tassa è stata interamente pagata entro il termine stesso. Se ciò non avviene l’importo già versato viene restituito non appena scaduto il termine. 2. Se tuttavia il tempo che rimane fino alla scadenza del termine lo consente, l’Ufficio può dare alla persona che effettua il pagamento l’occasione di versare la differenza ancora dovuta ovvero, quando tale differenza sia minima, può rinunciarvi in casi giustificati salvaguardando così i diritti del pagatore. Articolo 9 Rimborso di importi di entità trascurabile 1. Quando per tasse e tariffe venga versata una somma superiore al dovuto l’importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ne ha esplicitamente chiesto il rimborso. Il Presidente stabilisce cosa costituisca entità trascurabile. 2. Le decisioni prese dal presidente a norma del paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio. Articolo 10 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, [... ] per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione SOMMARIO ALLEGATO (in euro) 1. tassa di registrazione (articolo 36, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 6, paragrafo 1, lettera a del regolamento (CE) n. 2245/2002): 230 2. soprattassa di registrazione per ogni disegno o modello supplementare incluso in una domanda multipla (articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 6, paragrafo 1, lettera c del regolamento (CE) n. 2245/2002): a) per ogni disegno o modello dal 2° al 10°: b) per ogni disegno o modello successivo al 10°: 115 50 3. tassa di pubblicazione (articolo 36, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 6, paragrafo 1, lettera b del regolamento (CE) n. 2245/2002: 120 4. soprattassa di pubblicazione per ogni disegno o modello supplementare incluso in una domanda multipla (articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 6, paragrafo 1, lettera d del regolamento (CE) n. 2245/2002): a) per ogni disegno o modello dal 2° al 10°: b) per ogni disegno o modello successivo al 10°: 60 30 5. tassa di differimento della pubblicazione (articolo 36, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 6, paragrafo 1, lettera b del regolamento (CE) n. 2245/2002): 40 6. soprattassa di differimento della pubblicazione per ogni disegno o modello supplementare incluso in una domanda multipla (articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 6, paragrafo 1, lettera d del regolamento (CE) n. 2245/2002): a) per ogni disegno o modello 2° al 10°: b) per ogni disegno o modello successivo al 10°: 20 10 7. tassa per il pagamento tardivo della tassa di registrazione (articolo 107, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2245/2002) 60 8. tassa per il pagamento tardivo della tassa di pubblicazione (articolo 107, paragrafo 2, lettera b del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 10, paragrafo 3 e articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2245/2002): 30 9. tassa per il pagamento tardivo della tassa per il differimento della pubblicazione (articolo 107, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2245/2002): 10 10. tassa per il pagamento tardivo di soprattasse indicate nei paragrafi 2, 4 e 6 di questo allegato per domande multiple (articolo 107, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 10, paragrafo 3, e articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2245/2002): 25 % della tassa 11. tassa di rinnovo (articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 22, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2245/2002): a) per il primo periodo di rinnovo: b) per il secondo periodo di rinnovo: c) per il terzo periodo di rinnovo: d) per il quarto periodo di rinnovo: 90 120 150 180 12. tassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o la presentazione tardiva della domanda di rinnovo (articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 22, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2245/2002): 25 % della tassa di rinnovo i 13. tassa per la domanda di nullità (articolo 52, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2245/2002): 350 14. tassa di ricorso (articolo 57 del regolamento (CE) n. 6/2002; Articolo 35, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2245/2002): 800 15. tassa di restitutio in integrum (articolo 67, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002): 200 16. tassa di registrazione del trasferimento di una domanda per un disegno o modello comunitario (articoli 34, paragrafo 2 e 107, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 23, paragrafo 3 e 8 del regolamento (CE) n. 2245/2002): 200 per disegno o modello con un massimo di 1 000 qualora vengano chieste registrazioni multiple con un’unica domanda o allo stesso tempo SOMMARIO 17. tassa di registrazione del trasferimento di un disegno o modello comunitario registrato (articolo 107, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 23, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2245/2002): 18. tassa di iscrizione di una licenza o di altri diritti su un disegno o modello comunitario registrato (articolo 107, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 23, paragrafo 3 e articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2245/2002) o su una domanda di disegno o modello comunitario (articoli 34, paragrafo 2 e 107, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 23, paragrafo 3; articolo 24, paragrafi 1 e 4 del regolamento (CE) n. 2245/2002): a) concessione di una licenza, b) trasferimento di una licenza c) costituzione di un diritto reale d) trasferimento di un diritto reale e) esecuzione forzata, 19. tassa per la cancellazione dell’iscrizione di una licenza o di altri diritti (articolo 107, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 26, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2245/2002): 200 per disegno o modello con un massimo di 1 000 qualora vengano chieste registrazioni multiple con un’unica domanda o allo stesso tempo 200 per disegno o modello con un massimo di 1 000 qualora vengano chieste registrazioni multiple con un’unica domanda o allo stesso tempo 200 € per cancellazione con un massimo di 1 000 qualora vengano chieste registrazioni multiple con un’unica domanda o allo stesso tempo 20. tassa per il rilascio di una copia della domanda di un disegno o modello comunitario registrato (articolo 107, paragrafo 2, lettera n) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 74, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2245/2002), di una copia del certificato di registrazione (articolo 107, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2245/2002), o di un estratto del registro (articolo 107, paragrafo 2, lettera i) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 69, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2245/2002): a) copia o estratto non autenticato: b) copia o estratto autenticato: 10 30 21. tassa per la consultazione di fascicoli (articolo 107, paragrafo 2, lettera j) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 74, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2245/2002): 30 22. tassa per il rilascio di copie di documenti contenuti in un fascicolo (articolo 107, paragrafo 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 74, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2245/2002): a) copia non autenticata: b) copia autenticata: supplemento per ogni pagina successiva alla decima: 10 30 1 23. tassa per la comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo (articolo 107, paragrafo 2, lettera l) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 75 del regolamento (CE) n. 2245/2002): supplemento per ogni pagina successiva alla decima: 10 1 24. tassa per il riesame della liquidazione delle spese procedurali da rimborsare (articolo 107, paragrafo 2, lettera m) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 79, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2245/2002): 100 SOMMARIO GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*) SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA del 12 dicembre 2002 nel procedimento C-273/00 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht Düsseldorf (Germania)): Ralf Sieckmann e Deutsches Patent- und Markenamt (Marchi d’impresa - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 89/104/CEE - Art. 2 - Segni suscettibili di costituire un marchio d’impresa Segni che possono essere riprodotti graficamente - Segni olfattivi) (Lingua processuale: il tedesco) 1 Con ordinanza 14 aprile 2000, pervenuta alla Corte il successivo 10 luglio, il Bundespatentgericht (Tribunale tedesco dei brevetti e marchi) ha proposto, ai sensidell’art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»). 2 Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di un ricorso proposto dal sig. Sieckmann contro il rifiuto, da parte del Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e marchi; in prosieguo: il «DPMA»), di registrare un marchio olfattivo per diversi servizi rientranti nelle classi 35, 41 e 42 dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»). Contesto normativo La normativa comunitaria (*) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale della Corte di Giustizia. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». 3 La direttiva ha quale fine, in base al suo primo ‘considerando’, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, al fine di eliminare le disparità esistenti suscettibili di ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché di falsare le condizioni della concorrenza nel mercato comune. Secondo il terzo ‘considerando’, essa non mira al ravvicinamento completo di dette legislazioni. 4 Il settimo ‘considerando’ della direttiva enuncia che: «(...) la realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l’acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni; (...) a tale scopo occorre un elenco [e]semplificativo di segni suscettibili di costituire un marchio di impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; (...)». 5 L’art. 2 della direttiva contiene una lista esemplificativa dei segni suscettibili di costituire un marchio d’impresa. Esso è formulato come segue: «Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese». 6 L’art. 3, n. 1, della direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», prevede: «Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: il «Markengesetz») 25 ottobre 1994 ha attuato la direttiva nell’ordinamento giuridico tedesco, ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1995. 8 L’art. 3, n. 1, del Markengesetz dispone quanto segue: «Possono essere tutelati come marchi d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i segnali acustici, le raffigurazioni tridimensionali, nonché la forma di un prodotto o il suo confezionamento, al pari di altre presentazioni, nonché i colori e le combinazioni di colori, che siano atti a distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese». 9 Ai sensi dell’art. 8, n. 1, del Markengesetz, sono esclusi dalla registrazione i marchi «che non possono essere oggetto di rappresentazione grafica» e, ai sensi del n. 2, punto 1, di detta disposizione, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Causa principale e questioni pregiudiziali 10 Il sig. Sieckmann ha depositato un marchio presso il Deutsches Patentund Markenamt per diversi servizi compresi nelle classi 35, 41 e 42 dell’Accordo di Nizza, che comprendono la pubblicità, la gestione di affari commerciali, l’amministrazione commerciale e i lavori di ufficio (classe 35), l’educazione, la formazione, il divertimento nonché le attività sportive e culturali (classe 41), la ristorazione (alimentazione), gli alloggi temporanei, i servizi medici, d’igiene e di bellezza, i servizi veterinari e di agricoltura, i servizi giuridici, la ricerca scientifica e industriale, la programmazione per computer ed i servizi che non possono essere classificati in altre classi (classe 42). a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa; b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo; (...)». La normativa nazionale 7 Il Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (legge tedesca sulla tutela dei marchi d’impresa e di altri contrassegni; BGBl. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo: 11 Nella rubrica del modulo di domanda denominata «Rappresentazione del marchio», prevista nell’art. 8, n. 1, del Markengesetz, e in conformità all’art. 2 della direttiva, disposizioni secondo le quali per poter costituire un marchio un segno dev’essere riproducibile graficamente, il sig. Sieckmann ha fatto riferimento ad una descrizione allegata alla sua domanda di registrazio- SOMMARIO ne. Tale descrizione è del seguente tenore: «Si richiede la registrazione del marchio per il marchio olfattivo, depositato presso il DPMA, relativo alla sostanza chimica pura metilcinnamato (= estere metilico di acido cinnamico), la cui formula di struttura viene riportata in appresso. Campioni di questo marchio olfattivo possono essere anche ottenuti tramite richieste ai locali laboratori elencati nelle pagine gialle della Deutsche Telekom AG o, ad esempio, tramite la ditta E. Merck in Darmstadt. C6H5-CH = CHCOOCH3». 12 Nel caso in cui la descrizione menzionata al punto precedente non soddisfacesse i requisiti per la registrazione ai sensi dell’art. 32, nn. 2 e 3, del Markengesetz, il richiedente nella causa principale ha completato tale descrizione nella seguente maniera: «Il richiedente dà il proprio consenso alla consultazione degli atti relativi al marchio olfattivo metilcinnamato, ai sensi degli artt. 62, n. 1, del Markengesetz e 48, n. 2, della Markenverordnung (regolamento sui marchi)». 13 Il sig. Sieckmann ha inoltre presentato, unitamente alla sua domanda di registrazione, un contenitore con un campione olfattivo del segno e ha indicato a tal riguardo che l’odore viene comunemente descritto come «balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella». 14 Il DPMA ha respinto la domanda di registrazione poiché sussistevano dubbi in ordine all’idoneità del marchio oggetto della domanda ad essere registrato in base all’art. 3, n. 1, del Markengesetz e riguardo alla possibilità di effettuarne una rappresentazione grafica in conformità all’art. 8, n. 1, di quest’ultimo. In definitiva, non sarebbe stato necessario decidere la questione dell’idoneità del segno ad essere registrato come marchio e di costituire oggetto di una rappresentazione grafica dal momento che, ai sensi dell’art. 8, n. 2, del Markengesetz, la mancanza di qualsivoglia carattere distintivo di tale segno avrebbe comunque impedito la registrazione di quest’ultimo. 15 Il Bundespatentgericht, adito dal sig. Sieckmann con un ricorso contro tale decisione di rigetto, ritiene che gli odori possano, da un punto di vista teo- rico, affermarsi nel commercio come autonomo mezzo distintivo di un’impresa, ai sensi dell’art. 3, n. 1, del Markengesetz. 16 Il giudice del rinvio ha constatato che il marchio depositato sarebbe idoneo a distinguere i servizi sopra indicati e non sarebbe considerato come puramente descrittivo delle caratteristiche di tali servizi. 2) Nel caso in cui la questione sub 1) venga risolta nel senso di un’interpretazione estensiva: se risponda ai requisiti di riproducibilità grafica ai sensi dell’art. 2 della direttiva il fatto che un odore venga rappresentato: a) attraverso una formula chimica; b) attraverso una descrizione (da pubblicare); c) tramite un deposito, o 17 Per contro, secondo detto giudice, esistono dubbi in ordine alla questione se un marchio olfattivo, quale quello controverso nella causa discussa dinanzi ad esso, possa soddisfare le condizioni di rappresentazione grafica enunciate nell’art. 8, n. 1, del Markengesetz. 18 Secondo il Bundespatentgericht, l’idoneità di un segno a formare oggetto di una rappresentazione grafica costituisce un criterio di registrazione che, nell’ambito di un procedimento di ricorso, dev’essere in ogni caso esaminato con precedenza rispetto agli altri impedimenti elencati nell’art. 8, n. 2, del Markengesetz; infatti, in mancanza di tale idoneità, la registrazione è impossibile, anche quando il segno si sia affermato nel commercio come marchio di una determinata impresa e si sia pertanto sottratto agli impedimenti previsti nell’art. 8, n. 2, punti 1-3, del Markengesetz, in particolare a quello relativo ad un’eventuale mancanza di carattere distintivo di detto segno. 19 Ritenendo che l’art. 8, n. 1, del Markengesetz debba essere interpretato conformemente all’art. 2 della direttiva, il Bundespatentgericht ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, debba essere interpretato nel senso che l’espressione segni che possono essere riprodotti graficamente comprende, sul piano concettuale, solo i segni che possono essere direttamente rappresentati nella loro forma visibile ovvero se debbano intendersi in essa compresi anche segni che, pur non essendo visivamente percepibili in quanto tali - ad esempio profumi o suoni -, possono però essere indirettamente rappresentati attraverso strumenti ausiliari. d) attraverso una combinazione dei menzionati surrogati di riproduzione». 20 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 30 aprile 2002, il sig. Sieckmann ha chiesto la riapertura della fase orale, che era stata chiusa il 6 novembre 2001 a seguito della pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale. 21 A sostegno della propria domanda, il sig. Sieckmann dichiara che le dette conclusioni non sono direttamente pertinenti alla presente causa, e che l’avvocato generale avrebbe commesso un errore al paragrafo 42 delle sue conclusioni. 22 Va ricordato che la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (v. sentenze 10 febbraio 2000, cause riunite C-270/97 e C-271/97, Deutsche Post, Racc. pag. I-929, punto 30, e 18 giugno 2002, causa C-299/99, Philips, Racc. pag I-5475, punto 20). 23 La Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari a risolvere le questioni sollevate nella causa principale. 24 Pertanto, la domanda del sig. Sieckmann dev’essere respinta. Sulla prima questione 25 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d’impresa un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente. SOMMARIO Osservazioni presentate alla Corte 26 Il sig. Sieckmann fa valere che l’art. 2 della direttiva non esclude che un marchio olfattivo possa, in linea di principio, essere registrato. Egli ritiene che un marchio simile sia disciplinato da tale disposizione, come tutti i marchi acustici, i colori, gli ologrammi ed altri marchi «non classici». 27 Egli sostiene che bisognerebbe intendere la nozione di «rappresentazione grafica» come «rappresentazione, ovvero rappresentazione elettronica o deposito effettuato in altro modo». Secondo il suo parere, la formula chimica di struttura dovrebbe essere sempre depositata unitamente ad una descrizione o ad un deposito del segno presso il DPMA. Egli sostiene altresì che il marchio controverso nella causa principale può essere ottenuto, in normali quantitativi, presso i fornitori locali di laboratori o, in parte, direttamente presso i fabbricanti e i distributori di prodotti di chimica organica fine. Conoscendo la denominazione chimica, che dovrebbe essere pubblicata, i terzi, una volta acquistato tale prodotto chimico e indipendentemente dal deposito del campione e da una pubblicazione della descrizione olfattiva del marchio, sarebbero in grado di farsi un’idea esatta ed obiettiva di quest’ultimo ed eventualmente di effettuare una comparazione con caratteristiche olfattive diverse. 28 Il governo austriaco ritiene che l’ambito di tutela dei marchi registrati derivi dalle iscrizioni sul relativo registro, che consentono al pubblico d’informarsi sui diritti di esclusiva dei terzi. Esso sostiene che la possibilità di percepire visivamente i marchi registrati, attraverso la consultazione del registro dei marchi, ha una considerevole importanza e ricorda che, in base all’affermata prassi dell’Ufficio austriaco dei brevetti, possono beneficiare della tutela concessa ai marchi d’impresa non soltanto i segni suscettibili di rappresentazione grafica diretta, vale a dire i marchi bidimensionali, ma anche i marchi tridimensionali, che devono essere specificamente designati come tali nell’ambito del procedimento di registrazione. 29 Secondo detto governo, sembra imporsi una valutazione differenziata dei segni sonori o acustici e dei segni olfattivi relativamente al grado di determinazione che può essere raggiunto attraverso una rappresentazione grafica di tali segni. Per quanto riguarda i segni sonori, esiste una possibilità di rappresentazione grafica con un grado di determinazione relativamente elevato dell’oggetto da tutelare. Diversamente invece avviene, secondo lo stesso, per i segni olfattivi. 30 Secondo il governo del Regno Unito, è pacifico che l’efficace funzionamento del sistema dei marchi d’impresa esige chiarezza e precisione nella definizione di un marchio registrato nei pubblici registri. Esso sottolinea che nella direttiva non vi è alcuna limitazione riguardante il modo in cui un marchio può essere rappresentato graficamente ed è sufficiente che il marchio di cui si propone la registrazione possa essere rappresentato in una forma che ne consenta l’identificazione e con un grado di chiarezza e precisione sufficienti affinché chi consulti il registro dei marchi sia in grado, in base a tale registro, di individuare il segno in modo esatto. 31 Il governo del Regno Unito fa valere che la rappresentazione che appare sul detto registro deve soddisfare i seguenti requisiti: innanzi tutto, dev’essere una rappresentazione del segno in questione di per sé sufficientemente completa; inoltre essa deve poter essere utilizzata in luogo del segno che il richiedente utilizza o si propone di utilizzare, per il fatto che essa rappresenta unicamente tale segno in maniera chiara e precisa; infine, essa deve essere comprensibile per coloro che consultano il registro. Detto governo considera che nessuna ragione di principio osta a che un marchio olfattivo possa essere rappresentato graficamente ai sensi dell’art. 2 della direttiva. 32 La Commissione ritiene che, in base alla formulazione dell’art. 2 della direttiva, che contiene un’enumerazione incompleta dei segni suscettibili di costituire un marchio d’impresa, non sia escluso che segni - come i segni olfattivi - i quali, in quanto tali, non sono certamente percepibili visivamente, ma possono essere resi visibili attraverso una rappresentazione grafica, possano anch’essi costituire marchi. 33 Tuttavia, secondo la stessa, un segno può essere registrato come marchio soltanto se l’oggetto della domanda di registrazione può essere definito in maniera chiara e precisa. La rappresentazione grafica ha infatti lo scopo di fornire un’immagine chiara, precisa ed oggettiva del marchio. Questo requisito è di particolare importanza in un sistema giuridico nel quale il diritto sul marchio si acquista mediante il deposito e la registrazione in un pubblico registro. In un simile sistema, la rappresentazione grafica integrale del marchio d’impresa deve dunque essere garantita dallo stesso registro, affinché sia determinata l’esatta portata della tutela risultante dalla registrazione e venga in particolare assicurata la delimitazione dei diritti conferiti dal marchio rispetto a quelli derivanti da altri marchi depositati. Giudizio della Corte 34 Occorre innanzi tutto ricordare che, come precisato al decimo ‘considerando’ della direttiva, l’obiettivo della tutela accordata dal marchio d’impresa consiste specificamente nel garantire la funzione d’origine di quest’ultimo. 35 Emerge, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte che la funzione essenziale del marchio d’impresa consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio dallo stesso contrassegnato, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa; inoltre, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza leale che il Trattato CE intende istituire, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (v., in particolare, sentenze 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot, Racc. pag. I-6227, punti 22 e 24; 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 28, e Philips, cit., punto 30). 36 Occorre rilevare che la direttiva ha il fine, come risulta dal primo e settimo ‘considerando’ della medesima, di riavvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e di subordinare alle stesse condizioni, in tutti gli Stati membri, l’acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio registrato, al fine di eliminare le disparità tra dette legislazioni che possono ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi e falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. SOMMARIO 37 Il sistema di registrazione dei marchi d’impresa costituisce un elemento essenziale della tutela di questi ultimi, che contribuisce, per quanto riguarda sia il diritto comunitario sia i differenti ordinamenti giuridici nazionali, alla certezza del diritto e alla buona amministrazione. 38 In proposito occorre rilevare che, in primo luogo, come ricordato al quarto ‘considerando’ della direttiva, l’acquisizione del diritto su un marchio risulta, da una parte, dal deposito e dalla registrazione di questo e, dall’altra, dall’uso. Tuttavia, l’art. 1 di detta direttiva prevede che quest’ultima si applichi soltanto ai marchi d’impresa che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l’ufficio dei marchi del Benelux o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro. D’altronde, il sesto ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), precisa altresì che il diritto sul marchio comunitario può essere acquisito solo tramite registrazione. 39 Inoltre, l’art. 2 della direttiva stabilisce che tutti i segni possono costituire marchi d’impresa a condizione che essi siano, da un lato, suscettibili di rappresentazione grafica e, dall’altro, adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. 40 D’altronde, secondo la regola prevista dall’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva, sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli i segni che non possono costituire un marchio di impresa. 41 Infine, in conformità all’art. 5, n. 1, della direttiva, il marchio d’impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. L’esatta portata di tale diritto è garantita dalla registrazione stessa. 42 Alla luce di tali considerazioni occorre esaminare se l’art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d’impresa un segno che di per sé non può essere percepito visivamente. 43 L’art. 2 della direttiva ha ad oggetto la definizione dei tipi di segni idonei a costituire un marchio d’impresa. Tale disposizione stabilisce che possono co- stituire marchi di impresa «in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento (...)». Certamente essa menziona soltanto segni che possono essere percepiti visivamente, di tipo bidimensionale o tridimensionale, e che possono essere pertanto rappresentati attraverso lettere o caratteri scritti o un’immagine. 44 Tuttavia, come risulta dal testo sia del citato art. 2 che del settimo ‘considerando’ della direttiva, che indica «un elenco [e]semplificativo» di segni che possono costituire un marchio d’impresa, tale enumerazione non è esaustiva. Pertanto, se pure detta disposizione non menziona i segni che di per sé non possono essere percepiti visivamente, quali gli odori, comunque non li esclude espressamente. 45 Alla luce di quanto esposto, l’art. 2 della direttiva dev’essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d’impresa un segno che di per sé non può essere percepito visivamente, a condizione che possa essere oggetto di una rappresentazione grafica. 46 Tale rappresentazione grafica deve permettere che il segno possa essere rappresentato visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da poter essere individuato con esattezza. 47 Una tale interpretazione è d’obbligo per il buon funzionamento del sistema di registrazione dei marchi d’impresa. 48 In primo luogo, il requisito della rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di definire il marchio stesso, al fine di individuare l’esatto oggetto della tutela conferita attraverso il marchio d’impresa registrato al suo titolare. 49 Inoltre, la registrazione del marchio d’impresa in un pubblico registro ha il fine di renderlo consultabile dalle autorità competenti e dal pubblico, in particolare dagli operatori economici. 50 Da un lato, le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione la natura dei segni che costituiscono un marchio d’impresa, al fine di essere in grado di adempiere i propri obblighi relativi all’esame preliminare delle domande di registrazione, alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei marchi adeguato e preciso. 51 Dall’altro, gli operatori economici devono poter accertare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi. 52 Affinché gli utilizzatori del detto registro siano in grado di determinare, in base alla registrazione di un marchio d’impresa, l’esatta natura di quest’ultimo, la sua rappresentazione grafica nel registro dev’essere di per sé completa, facilmente accessibile ed intellegibile. 53 D’altronde, per svolgere la sua funzione di marchio registrato, un segno deve poter essere percepito in modo costante e certo, così da garantire la funzione d’origine di detto marchio. Considerata la durata della registrazione di un marchio d’impresa ed il fatto che quest’ultima può essere rinnovata per periodi più o meno lunghi, come previsto dalla direttiva, la rappresentazione dev’essere durevole. 54 Infine, la rappresentazione ha precisamente il fine di evitare qualsiasi elemento di soggettività nel processo di identificazione e di percezione del segno. Di conseguenza, il mezzo di rappresentazione grafica dev’essere inequivocabile ed oggettivo. 55 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, alla prima questione occorre rispondere dichiarando che l’art. 2 della direttiva dev’essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d’impresa un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente, a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica - in particolare mediante figure, linee o caratteri - che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva. Sulla seconda questione 56 Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda, sostanzialmente, se l’art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che, qualora si tratti di un segno olfattivo quale quello di cui alla causa principale, i requisiti di rappresentazione grafica siano soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi. SOMMARIO Osservazioni presentate alla Corte 57 Il sig. Sieckmann sostiene un’interpretazione ampia della nozione di «rappresentazione grafica» ai sensi della direttiva. Secondo un’interpretazione sistematica ed in base alla prassi degli uffici dei marchi, bisognerebbe intendere la nozione di «rappresentazione grafica» come «rappresentazione, ovvero rappresentazione elettronica o deposito effettuato in altro modo». 58 Riguardo alla rappresentazione dell’odore attraverso una formula chimica, il ricorrente osserva che, se la formula chimica bruta, nella fattispecie C10H10O2, non indica affatto il modo in cui i diversi atomi di tali elementi sono legati tra loro, la formula chimica di struttura, nel caso di specie C6H5CH=CHCOOCH3, consente di contraddistinguere chiaramente una sostanza chimica pura come tale. Inoltre una sostanza chimica pura, nella fattispecie la sostanza chimica pura metilcinnamato, potrebbe essere contraddistinta attraverso la sua denominazione chimica. 59 Per quanto concerne la rappresentazione dell’odore mediante una descrizione, il sig. Sieckmann ricorda che nell’Unione europea, così come negli Stati Uniti, esistono già marchi olfattivi e che, nella causa principale, il segno olfattivo che ha formato oggetto della domanda di registrazione consiste in «un aroma balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella», che corrisponde alla classificazione dell’industria profumiera nell’Unione europea. 60 Con riferimento alla rappresentazione del marchio da tutelare a mezzo del deposito di un campione di quest’ultimo, il sig. Sieckmann fa valere che, come aveva esposto nella domanda di registrazione, il detto marchio può essere ottenuto presso i fornitori locali di laboratori o presso i fabbricanti e i distributori di prodotti di chimica organica fine. 61 Per quanto riguarda la combinazione di surrogati di riproduzione di detto marchio, egli propone che per la domanda di registrazione di un marchio olfattivo in base ad una sostanza chimica pura, come nella causa principale, l’individuazione intervenga attraverso la riproduzione dell’esatta denominazione chimica, che figurerebbe sotto un indirizzo di contatto presso il quale l’odore può essere ottenuto, completata eventualmente dalla formula chimica di struttura di tale odore, come anche mediante un deposito, ad esempio, presso l’ufficio dei marchi che effettua le verifiche, unitamente, nel caso, alla sua descrizione verbale. 62 I governi austriaco e del Regno Unito, nonché la Commissione, ritengono che, all’attuale livello di sviluppo scientifico, la rappresentazione grafica uniforme di odori ponga considerevoli problemi. 63 Secondo gli stessi, la sola indicazione della formula chimica quale rappresentazione grafica di un odore non consente di concretizzare quest’ultimo in modo circostanziato, a causa di diversi fattori che incidono sulla maniera in cui esso può essere effettivamente percepito, quali la concentrazione e la quantità, la temperatura o il supporto dell’odore. Inoltre questi elementi osterebbero alla possibilità di rappresentare odori mediante campioni olfattivi. 67 Per quanto riguarda il deposito di un campione di un odore, il governo austriaco e la Commissione sostengono che un odore subisce nel tempo trasformazioni dovute all’evaporazione o ad altri fenomeni e che un deposito non può pertanto produrre un’impressione olfattiva durevole idonea a costituire una rappresentazione grafica. 68 Il governo del Regno Unito aggiunge che l’ammissione di tale forma di rappresentazione nei registri dei marchi degli Stati membri e dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) esigerebbe modifiche considerevoli dei detti registri e dei sistemi di registrazione degli Stati membri e del predetto Ufficio e, in tal caso, ne conseguirebbe una riduzione della consultazione che garantisce l’attuale sistema dei pubblici registri. Giudizio della Corte 64 Il governo del Regno Unito rileva, in particolare, che la formula chimica non rappresenta l’odore del prodotto chimico stesso. Secondo tale governo, pochi comprendono, attraverso la lettura di una formula chimica, quale prodotto sia rappresentato dalla stessa, ed anche qualora comprendano detta formula è molto probabile che non capiscano quale sia l’odore del prodotto. D’altronde, l’obbligo di identificare la natura del segno in base ad un certo numero di formule chimiche costituirebbe un ingiusto onere per coloro che consultano il registro. 65 Riguardo alla possibilità di descrivere verbalmente un odore, la Commissione sostiene che una simile descrizione contiene molti fattori soggettivi e può essere interpretata in modo soggettivo, vale a dire in modo diverso secondo gli individui. 66 Il governo del Regno Unito ritiene possibile che la descrizione verbale di un odore possa rappresentarlo graficamente, ai sensi dell’art. 2 della direttiva. Esso sottolinea che le circostanze in cui una simile rappresentazione risulti accettabile potrebbero presentarsi raramente, soprattutto per il fatto che sarebbe difficile effettuare una descrizione simile in maniera sufficientemente chiara e precisa al fine di rappresentare il segno in questione. 69 Per quanto concerne una formula chimica, come giustamente osservato dal governo del Regno Unito, poche persone riconoscerebbero in una simile formula l’odore in questione. Una formula di tal genere non è sufficientemente intellegibile. Inoltre, come indicato da tale governo e dalla Commissione, una formula chimica non rappresenta l’odore di una sostanza, ma la sostanza in quanto tale, e non è nemmeno sufficientemente chiara e precisa. Pertanto essa non costituisce una rappresentazione ai sensi dell’art. 2 della direttiva. 70 Con riferimento alla descrizione di un odore, anche qualora sia di natura grafica, essa tuttavia non è sufficientemente chiara, precisa e obiettiva. 71 Relativamente al deposito di un campione di un odore, occorre rilevare che esso non costituisce una rappresentazione grafica ai sensi dell’art. 2 della direttiva. Inoltre, il campione di un odore non è sufficientemente stabile o durevole. 72 Per quanto riguarda un segno olfattivo, se una formula chimica, una descrizione verbale o il deposito di un campione di un odore non sono in grado di soddisfare, singolarmente considerati, i requisiti di una rappresentazione grafica, neppure la combinazione di tali elementi potrebbe rispondere a tali requisiti, in particolare a quelli di chiarezza e precisione. SOMMARIO 73 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che, qualora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi. 74. (...) Sulle spese Operativo: 1. 2. L’art. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d’impresa un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente, a condizione che esso possa formare oggetto di una rappresentazione grafica - in particolare mediante figure, linee o caratteri - che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva. Qualora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante unadescrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi. GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (Quarta Sezione) del 23 ottobre 2002 nella causa T-6/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 31 ottobre 2000 (procedimenti riuniti R 728/1999-2 e R 792/1999-2) della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): Matratzen Concord GmbH contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario - Opposizione Impedimenti relativi opposti alla registrazione - Somiglianza tra due marchi - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 - Richiesta di marchio comunitariofigurativo contenente il vocabolo Matratzen - Marchio anteriore denominativo MATRATZEN) (Lingua del procedimento: tedesco) Fatti all’origine della controversia 1 Il 10 ottobre 1996 la ricorrente presentava la domanda di marchio comunitario n. 395632 (in prosieguo: la «domanda») all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI»), a norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato. 2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il marchio figurativo di seguito riprodotto: (1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale del Tribunale di primo grado. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 10, 20 e 24 dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione: — classe 10: «Cuscini, guanciali, materassi, cuscini ad aria e letti per uso medico»; — classe 20: «Materassi; materassi ad aria; letti; carabottini non metallici; coperte di protezione; biancheria da letto». — classe 24: «Coperte da letto; fodere per cuscini; biancheria da letto; piumini [copripiedi]; federe; fodere per materassi; sacchi a pelo». 4 Il 14 febbraio 1998 la domanda è stata pubblicata nel bollettino dei marchi comunitari. 5 Il 21 aprile 1998 l’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI ha depositato un atto di opposizione ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94. 6 L’opposizione è basata sull’esistenza di un marchio anteriore registrato in Spagna. Quest’ultimo è un marchio denominativo costituito dal vocabolo «Matratzen» (in prosieguo: il «marchio anteriore»). I prodotti designati da tale marchio rientrano nella classe 20 dell’accordo di Nizza e corrispondono alla seguente descrizione: «Ogni tipo di mobilio e, in particolare, mobilio da riposo, come letti, divani, letti da campo, culle, canapè, amache, cuccette e culle in vimini; mobilio trasformabile; ruote per letti e mobili; comodini; sedie, poltrone e sgabelli; materassi a molla, pagliericci, materassi e guanciali». A sostegno dell’opposizione l’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha invocato contro la registrazione l’impedimento relativo di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. 7 Con decisione 22 settembre 1999, la divisione «opposizione» ha respinto la domanda ai sensi dell’art. 43, n. 5, del regolamento n. 40/94, per quanto riguarda le categorie di prodotti rientranti nelle classi 20 e 24. A tale riguardo essa ha considerato che esisteva un rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 tra il marchio richiesto e il marchio an- SOMMARIO teriore. Essa ha respinto invece l’opposizione per quanto riguarda le categorie di prodotti rientranti nella classe 10, in ragione dell’assenza di un tale rischio di confusione. 8 Il 15 novembre 1999, l’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha proposto un ricorso presso l’UAMI, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione «opposizione». Essa ha chiesto il rigetto della domanda relativamente alle categorie di prodotti rientranti nella classe 10. 9 Il 23 novembre 1999, la ricorrente ha altresì presentato un ricorso presso l’UAMI, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione «opposizione». Essa ha chiesto il rigetto dell’opposizione relativamente alle categorie di prodotti rientranti nelle classi 20 e 24. 10 Il 31 ottobre 2000, la seconda commissione di ricorso si è pronunciata sui ricorsi dinanzi ad essa proposti. Il dispositivo di tale decisione, che è stata notificata allaricorrente il 3 novembre 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), è del seguente tenore: l’UAMI ha depositato un controricorso presso la cancelleria del Tribunale. 13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — respingere l’opposizione proposta dall’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso; — condannare l’UAMI a registrare il marchio richiesto; — condannare l’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare la totalità delle spese sostenute dinanzi alla divisione «opposizione», dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi al Tribunale di primo grado. 14 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; 1. Accoglie il ricorso dell’opponente. 2. Respinge il ricorso della richiedente. In diritto 3. Ordina che le spese e le tasse del procedimento dinanzi alla divisione opposizione e nell’ambito dei ricorsi siano a carico della richiedente». 16 La ricorrente deduce, in sostanza, due motivi, tratti, da un lato, dalla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall’altro, dal principio della libera circolazione delle merci. 11 In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che in Spagna i due marchi di cui trattasi sarebbero percepiti come simili e che, tra i prodotti da loro designati, taluni sono identici e altri molto simili. Sul fondamento di tale analisi la commissione di ricorso ha ritenuto che esistesse un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, relativamente a tutte le categorie di prodotti di cui alla domanda. Procedimento e conclusioni delle parti 12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2001, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Il 25 maggio 2001, 19 La ricorrente fa valere che, nell’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto, l’elemento figurativo è importante almeno quanto gli elementi nominativi. Inoltre, tra questi ultimi, solo l’elemento «CONCORD» presenta un carattere fortemente distintivo, mentre gli altri due elementi sono puramente descrittivi, costituendo la denominazione di uno stabilimento. 20 Inoltre, la ricorrente sostiene che dal principio della restrizione degli effetti di un marchio registrato, come espresso all’art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94, risulta che il marchio anteriore non può essere opposto alla registrazione del marchio richiesto. — condannare la ricorrente alle spese. 15 Nel corso dell’udienza la ricorrente ha rinunciato al terzo punto delle sue conclusioni mirante a fare condannare l’UAMI a registrare il marchio richiesto, cosa di cui il Tribunale ha preso atto nel verbale dell’udienza. «(...) la commissione novembre 1997, causa C-251/95, SABEL (Racc. pag. I-6191). A tale riguardo essa illustra che da tale giurisprudenza risulta che, ai fini della valutazione della somiglianza di due marchi e del rischio di confusione, occorre fare riferimento all’impressione complessiva prodotta dagli stessi. Sul motivo tratto dalla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 Argomenti delle parti 17 La ricorrente sostiene che i due marchi di cui trattasi non sono simili, ma, al contrario, molto diversi. In tale contesto, essa afferma che la commissione di ricorso ha potuto giungere ad una conclusione contraria solo limitando, a torto, l’esame del rischio di confusione al solo elemento «Matratzen» del marchio richiesto. 18 Orbene, a parere della ricorrente, il metodo seguito dalla commissione di ricorso è contrario ai principi che si sviluppano dalla sentenza della Corte 11 21 L’UAMI considera che la valutazione del rischio di confusione operata dalla commissione di ricorso non è viziata da alcun errore di diritto. Giudizio del Tribunale 22 Come risulta dall’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un marchio è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusioneper il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Peraltro, in forza dell’art. 8, n. 2, lett. a), punto ii), del regolamento n. 40/94, per marchi anteriori si devono intendere i marchi, registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario. 23 Secondo la giurisprudenza della Corte relativa all’interpretazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), il cui contenuto normativo è, in sostanza, identico a quello dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, costituisce un rischio di confusione la SOMMARIO possibilità che il pubblico creda che i prodotti o servizi in questione provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17). 24 Secondo questa stessa giurisprudenza, l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze della Corte SABEL, citata, punto 22; Canon, citata, punto 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata, punto 18, e 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 40). 25 Tale valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze Canon, citata, punto 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata, punto 19, e Marca Mode, citata, punto 40). L’interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, secondo il quale occorre interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione, a sua volta, dipende in particolare dalla notorietà del marchio sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti. 26 Inoltre, la percezione che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze SABEL, citata, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata, punto 25). Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. D’altra parte, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta degli stessi che ha mantenuto nella memoria. Occorre altresì prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio puòvariare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata, punto 26). 27 Nel caso di specie il marchio anteriore è registrato in Spagna. Pertanto, occorre prendere in considerazione, ai fini della valutazione delle circostanze di cui al punto precedente, il punto di vista del pubblico in Spagna. Essendo i prodotti designati dai marchi di cui trattasi di consumo generale, tale pubblico è composto dai consumatori medi che sono, nella sostanza, ispanofoni. Orbene, come l’UAMI ha giustamente esposto, la determinazione del pubblico pertinente come ispanofono non è inficiata dal fatto, dato per provato, che un certo numero di persone germanofone risieda temporaneamente o permanentemente in Spagna. 28 Nel suo atto introduttivo la ricorrente non contesta che i prodotti designati dai due marchi di cui trattasi siano identici o, almeno, simili. Essa sostiene però che i due marchi non sono simili, né, a fortiori, identici e che non esiste alcun rischio di confusione tra di loro. Quindi, occorre limitare l’esame a questi due punti. 29 Per quanto riguarda il rapporto tra i due marchi di cui trattasi, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 26 della decisione impugnata, che essi sono simili. 30 A tale riguardo, occorre rilevare, in via generale, che due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti. Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, sono pertinenti gli aspetti visivi, uditivi e concettuali (sentenze SABEL, citata, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata, punto 25). 31 Nel caso di specie, il vocabolo «Matratzen» costituisce, nello stesso tempo, il marchio anteriore e uno dei segni che compongono il marchio richiesto. Pertanto, occorre considerare che il marchio anteriore è identico, sul piano visivo e uditivo, a uno dei segni che compongono il marchio richiesto. Tuttavia, tale costatazione non è da sola sufficiente per ritenere che i due marchi di cui trattasi, tra loro ciascuno considerato nel suo insieme, siano simili. 32 In tale contesto, occorre ricordare che la Corte ha deciso che la valutazione della somiglianza tra due marchi deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (sentenze SABEL, citata, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata, punto 25). 33 Pertanto, occorre considerare che un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio, identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, solo se quest’ultima costituisce l’elemento dominante nell’impressione complessiva prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta. 34 Occorre precisare che tale approccio non significa prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso. Tuttavia, ciò non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. 35 Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso. SOMMARIO 36 Nel caso di specie, occorre verificare se la commissione di ricorso ha esaminato quale o quali componenti del marchio richiesto può (o possono) dominare da sola (o da sole) l’immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che le altre componenti dello stesso marchio risultino trascurabili a tale riguardo. 37 Nel contesto del caso di specie la commissione di ricorso doveva esaminare tali componenti nelle loro caratteristiche visive, uditive e, eventualmente, concettuali. Essa lo ha fatto giungendo al punto 24 della sua decisione alla conclusione che il vocabolo «Matratzen» costituisce «l’elemento preminente» del marchio richiesto. 38 Anzitutto occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il vocabolo «Matratzen» non è descrittivo, dal punto di vista del pubblico pertinente, dei prodotti designati dal marchio richiesto. Infatti, come si è appena rilevato al punto 27 sopra, tale pubblico è essenzialmente ispanofono. Orbene, il vocabolo «Matratzen» non ha significato in lingua spagnola. A tale riguardo, occorre segnalare che, certamente, tale vocabolo significa «materasso» in lingua tedesca e che, sulla base di tale significato, esso è descrittivo di almeno una parte dei prodotti designati dal marchio richiesto. Tuttavia, è giocoforza costatare che il fascicolo non contiene alcun elemento che consenta di stabilire che una parte significativa del pubblico pertinente dispone di conoscenze di lingua tedesca sufficienti per comprendere tale significato. Inoltre, il vocabolo «Matratzen» non presenta alcuna somiglianza con la parola «materasso» in spagnolo, cioè «colchón». Infine, il vocabolo «Matratzen» è, certamente, simile alla parola inglese «mattresses», che significa «materassi». Tuttavia, anche supponendo che il pubblico pertinente disponga di talune conoscenze della lingua inglese, occorre rilevare che la parola «mattresses» non fa parte del vocabolario di base di tale lingua e che, malgrado la somiglianza esistente tra tale parola e il vocabolo «Matratzen», esistono altresì differenze tra tali due termini. 39 Per quanto riguarda il vocabolo «Concord», non v’è ragione di considerare che il grado del carattere distintivo di tale vocabolo sarebbe diminuito in ragione della sua frequente utilizzazione, sul mercato spagnolo, nell’ambito della presentazione di prodotti o di ser- vizi destinati ai consumatori medi. Infatti, nella sua risposta ad un quesito del Tribunale, l’UAMI non ha attestato tale utilizzazione. D’altronde, il vocabolo «Concord» non è nemmeno descrittivo, dal punto di vista del pubblico pertinente, dei prodotti designati dal marchio richiesto. 40 Quanto al vocabolo «Markt», esso occupa, nel marchio composto, una posizione marginale, se non del tutto trascurabile, in rapporto ai vocaboli «Matratzen» e «Concord». 41 Per quanto riguarda, infine, il segno figurativo contenuto nel marchio richiesto, occorre costatare che esso è descrittivo nei confronti dei prodotti designati da tale marchio. Orbene, un elemento di un marchio complesso che è descrittivo dei prodotti designati da tale marchio non può essere considerato, in linea di principio, l’elemento dominante dello stesso. 42 Quanto alla configurazione del marchio richiesto, occorre rilevare che i vocaboli «Matratzen» e «Concord» vi occupano una posizione centrale. 43 Ne consegue che i vocaboli «Matratzen» e «Concord» possono essere considerati come le componenti più importanti del marchio richiesto. Tuttavia, il primo vocabolo, come l’UAMI ha illustrato nel suo controricorso, è caratterizzato da una preponderanza di consonanti a pronuncia dura e, non presentando alcuna somiglianza con una qualsiasi parola spagnola, sembra più facilmente memorizzabile dal pubblico pertinente che il secondo vocabolo. Pertanto, occorre considerare che il vocabolo «Matratzen» costituisce l’elemento dominante del marchio richiesto. 44 La commissione di ricorso ha quindi giustamente considerato che per il pubblico pertinente esiste una somiglianza visiva e uditiva tra i due marchi. Inoltre, non è possibile rilevare alcuna differenza concettuale tra il marchio anteriore e l’elemento dominante del marchio richiesto, data la mancanza di significato del vocabolo «Matratzen» in lingua spagnola. Ne deriva che la commissione di ricorso ha correttamente stabilito che il marchio richiesto è simile al marchio anteriore. 45 Per quanto riguarda il rischio di confusione, occorre considerare che un tale rischio sussiste qualora, in via cu- mulativa, siano sufficientemente elevati il grado di somiglianza dei marchi di cui trattasi e il grado di somiglianza dei prodotti o servizi designati da tali marchi. 46 Nel caso di specie, al punto 44 sopra si è statuito che il marchio richiesto è simile al marchio anteriore. 47 Quanto al grado di somiglianza dei prodotti designati dai due marchi di cui trattasi, la commissione di ricorso, al punto 25 della decisione impugnata, nonché l’UAMI, nel suo controricorso, hanno giustamente esposto, senza essere contraddetti in proposito dalla ricorrente, che tali prodotti sono in parte identici ed in parte molto simili. 48 Ne consegue che, considerati insieme, il grado di somiglianza dei marchi di cui trattasi e il grado di somiglianza dei prodotti designati dagli stessi sono sufficientemente elevati. Pertanto, giustamente la commissione di ricorso ha considerato che esiste un rischio di confusione tra i marchi in esame. 49 D’altronde, questa conclusione non è infirmata dagli argomenti che la ricorrente trae dall’art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94. Infatti, occorre rilevare che, anche supponendo che tale disposizione possa incidere sul procedimento di registrazione, l’incidenza si limiterebbe, per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, ad escludere la possibilità di considerare un segno descrittivo che faccia parte di un marchio complesso come un elemento distintivo e dominante nell’impressione complessiva prodotta dal marchio stesso. Orbene, come emerge dal punto 38 di cui sopra, nel caso di specie la parola «Matratzen» non è descrittiva, dal punto di vista del pubblico pertinente, dei prodotti designati dal marchio richiesto. Pertanto, l’argomento tratto dall’art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94 è privo di pertinenza. 50 Quindi, giustamente la commissione di ricorso, considerando che il marchio richiesto ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, ha respinto la domanda per quanto riguarda le categorie di prodotti rientranti nella classe 10, riformando così la decisione della divisione «opposizione» e ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente contro il rigetto, da parte della divisione «opposizione», della domanda per quanto riguarda le altre caegorie di prodotti. SOMMARIO 51 Da quanto precede risulta che il motivo tratto dalla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, deve essere respinto. Sul motivo tratto dalla violazione del principio della libera circolazione delle merci Argomenti delle parti 52 La ricorrente è del parere che sarebbe contrario al principio della libera circolazione delle merci (art. 28 CE) che un marchio nazionale costituito da un vocabolo descrittivo in una lingua diversa da quella dello Stato membro dove è avvenuta la registrazione potesse essere opposto ad una domanda di marchio comunitario consistente in una combinazione di vocaboli descrittivi e di un elemento distintivo quale il vocabolo «CONCORD». In tale contesto, la ricorrente afferma che, allo stato attuale del diritto comunitario dei marchi, il marchioanteriore, essendo descrittivo dei prodotti interessati in una parte sostanziale della Comunità, non potrebbe essere registrato in Spagna. 53 L’UAMI replica che, nell’ambito del procedimento di opposizione, non era possibile né impugnare un marchio anteriore nazionale né rimettere in questione la sua validità. Inoltre, l’UAMI considera che in forza del principio di coesistenza del marchio comunitario con i marchi nazionali, si può perfettamente concepire che un marchio sia registrato in uno Stato membro quando esso è descrittivo in una lingua diversa da quella di tale Stato membro. le circostanze, l’esercizio di detti diritti (sentenze della Corte 22 giugno 1976, causa 119/75, Terrapin, Racc. pag. 1039, punto 5, e 22 gennaio 1981, causa 58/80, Dansk Supermarked, Racc. pag. 181, punto 11). 55 D’altronde, nemmeno dalle disposizioni di diritto derivato si ricava alcun divieto per uno Stato membro di registrare come marchio nazionale un segno che, nella lingua di un altro Stato membro, è descrittivo dei prodotti o servizi interessati. Infatti, come l’UAMI ha rilevato nel suo controricorso, il legislatore comunitario ha istituito un sistema basato sulla coesistenza del marchio comunitario con i marchi nazionali (v., a tale riguardo, il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 40/94). Inoltre, l’UAMI ha altresì giustamente rilevato nel suo controricorso che la validità della registrazione di un segno come marchio nazionale non può essere messa in discussione nell’ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario, ma solamente nell’ambito di un procedimento di annullamento avviato nello Stato membro interessato. Giudizio del Tribunale 56 In secondo luogo, il legislatore comunitario non ha disconosciuto gli artt. 28 CE e 30 CE quando ha disposto, all’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, lett. a), punto ii), del regolamento n. 40/94, che una domanda di registrazione di marchio comunitario è respinta quando sussiste un rischio di confusione tra tale marchio e un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, indipendentemente dalla questione se tale ultimo marchio ha un carattere descrittivo in una lingua diversa da quella dello Stato membro di registrazione. 54 Occorre sottolineare, in primo luogo, che non risulta affatto che il principio della libera circolazione delle merci vieti ad uno Stato membro di registrare, come marchio nazionale, un segno che nella lingua di un altro Stato membro è descrittivo dei prodotti o servizi interessati e che non può, pertanto, essere registrato come marchio comunitario. Infatti, una tale registrazione nazionale non costituisce di per sé un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il Trattato non incide sull’esistenza dei diritti riconosciuti dalla legislazione di uno Stato membro in materia di proprietà intellettuale, ma limita solamente, secondo 57 Infatti, né tale disposizione, né l’applicazione che ne possa essere fatta dall’UAMI costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci. A tale riguardo, sideve rilevare che dall’art. 106, n. 1, del regolamento n. 40/94, risulta che tale regolamento lascia impregiudicato il diritto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri di proporre azioni per violazione di marchi anteriori nazionali contro l’uso di un marchio comunitario posteriore. Pertanto, se in un caso concreto sussiste un rischio di confusione tra un marchio anteriore nazionale e un segno di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario, l’utilizzazione di tale segno può essere vietata dal giudice nazionale nell’ambito di un procedimento di contraffazione. Non cambia nulla, a questo riguardo, il fatto che tale segno sia stato effettivamente registrato o meno come marchio comunitario. Quindi, né la registrazione di un segno come marchio comunitario né il rifiuto della registrazione incidono sulla possibilità, per chi richiede il marchio comunitario, di commercializzare i suoi prodotti con tale segno nello Stato membro in cui il marchio anteriore è registrato. 58 D’altronde, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’art. 30 CE ammette soltanto quelle deroghe al principio della libera circolazione delle merci derivanti dall’esercizio dei diritti attribuiti da un marchio nazionale che appaiano indispensabili per la «tutela dei diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale interessata» (v., in tal senso, sentenze della Corte Dansk Supermarked, citata, punto 11, e 23 aprile 2002, causa C-143/00, Boehringer Ingelheim e a., Racc. pag. I3759, punto 12). Quanto a tale oggetto specifico, la Corte ha deciso che occorre tener conto della funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere senza alcuna possibilità di confusione tale prodotto da quelli di diversa provenienza (sentenza Boehringer Ingelheim e a., citata, punto 12). Orbene, il diritto, attribuito al titolare del marchio, di opporsi a qualsiasi uso di tale marchio tale da falsare la garanzia di provenienza, intesa nel senso sopra descritto, rientra nell’oggetto specifico del diritto al marchio (sentenze della Corte 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb e a., Racc. pag. I-3457, punto 48, e Boehringer Ingelheim e a., citata, punto 13). 59 Infine, occorre ricordare che il marchio comunitario ha un carattere unitario [v., in questo senso, sentenza del Tribunale 30 marzo 2000, causa T91/99, Ford Motor/UAMI (OPTIONS), Racc. pag. II-1925, punti 2325]. Pertanto, come risulta, rispettivamente, dall’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94, e dall’art. 8, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, la domanda di marchio comunitario è respinta quando sussiste un impedimento assoluto o re- SOMMARIO lativo alla registrazione in una parte della Comunità. Se, quindi, è più difficile per un operatore economico ottenere la registrazione di un segno come marchio comunitario che ottenere la registrazione del medesimo segno come marchio nazionale, ciò costituisce solo la contropartita della protezione uniforme di cui gode il marchio comunitario su tutto il territorio della Comunità. 60 Ne consegue che anche il motivo tratto da una violazione del principio della libera circolazione della merci deve essere respinto. 61 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere respinto. 62 (...) Sulle spese Dispositivo 1. Il ricorso è respinto. 2. La ricorrente è condannata alle spese. GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2002 nella causa T-39/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 dicembre 2000 (procedimento R 116/2000-1)): Kabushiki Kaisha Fernandes contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Marchio anteriore denominativo HIWATT - Domanda di marchio comunitario denominativoHIWATT - Prova della seria utilizzazione del marchio anteriore - Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 e regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95) (Lingua del procedimento: inglese) Contesto normativo 1 A termini dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato: «2. Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore (1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale del Tribunale di primo grado. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta. Se il marchio comunitario anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi. 3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori (...), fermo restando che l’utilizzazione nella Comunità è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato». 2 La regola 22 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), dispone: «1. Nei casi in cui, a norma dell’articolo 43, paragrafi 2 o 3, del regolamento, l’opponente deve dimostrare l’utilizzazione (...), l’Ufficio invita l’opponente a fornire le prove entro un preciso termine. Se l’opponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito, l’Ufficio rigetta l’opposizione. 2. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l’utilizzazione sono costituiti da informazioni relative al luogo, al tempo, alla [estensione] e alla natura dell’utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l’opposizione e dalle relative informazioni, ai sensi del paragrafo 3. 3. Le prove consistono, in linea di principio, nella presentazione di documenti e campioni, come ad esempio imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento. 4. Se le prove fornite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono redatte nella lingua della procedura d’opposizione, l’Ufficio può chiedere all’opponente di fornirne una traduzione in tale lingua entro un preciso termine». SOMMARIO Fatti 3 Il 29 ottobre 1996 la Richard John Harrison ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») a norma del regolamento n. 40/94. 4 Il marchio di cui si chiede la registrazione è il vocabolo HIWATT. 5 I prodotti per i quali viene chiesta la registrazione rientrano nella classe 9 ai sensi dell’accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «casse di amplificatori e altoparlanti; unità elettriche per effetti sonori; parti e accessori per tutti i suddetti articoli». 6 Il 16 marzo 1998 la domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 18/98. 7 Il 27 aprile 1998 la ricorrente ha proposto opposizione alla domanda di marchio comunitario. I marchi anteriori fatti valere a sostegno dell’opposizione sono le registrazioni tedesca n. 1129761, francese n. 1674997 e italiana n. 18651 C/89 del vocabolo HIWATT registrato per prodotti rientranti nella classe 9 ai sensi dell’accordo di Nizza e i marchi notori HIWATT in Germania, in Francia e in Italia. I prodotti per i quali il marchio anteriore tedesco n. 1129761 è stato registrato rientrano nella classe 9 ai sensi dell’accordo di Nizza e corrispondono alla descrizione seguente: «apparecchi e strumenti tecnici ed elettronici (tutti rientranti nella classe 9); apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; altoparlanti; amplificatori e microfoni». I motivi fatti valere a sostegno dell’opposizione sono quelli di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento n. 40/94. 8 Su istanza del richiedente il marchio comunitario, la ricorrente è stata invitata ad addurre la prova della seria utilizzazione dei marchi anteriori ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 e della regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95. 9 Entro il termine impartito dall’UAMI al fine di provare la seria utilizzazione dei marchi anteriori, la ricorrente ha presentato diversi documenti, e cioè una fattura in data 2 dicembre 1998, da cui risultava una spedizione dei prodotti HIWATT dalla Corea in Italia; estratti del catalogo universale Fernandes Guitars in lingua inglese che presentano un amplificatore HIWATT e menzionano un indirizzo in Giappone; diversi estratti di un opuscolo della Musikmesse/ProLight & Sound di Francoforte sul Meno 1999 e 2000; la copertina e alcune pagine interne del catalogo ufficiale della Musikmesse/ProLight & Sound 1997 che cita, fra gli espositori della suddetta fiera,la ricorrente e la società HIWATT Amplification International; un catalogo HIWATT in lingua inglese risalente al 1997 che presenta amplificatori HIWATT e in cui figura un indirizzo negli Stati Uniti. 10 Con decisione 23 novembre 1999 la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione in base all’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94, con la motivazione che non erano stati provati né l’esistenza di marchi notori né la seria utilizzazione dei marchi registrati. 11 Il 19 gennaio 2000 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso dell’UAMI, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione. 12 Il ricorso è stato respinto con decisione della prima commissione di ricorso 4 dicembre 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 14 dicembre 2000. 13 La commissione di ricorso ha considerato che le prove addotte dalla ricorrente erano insufficienti per dimostrare la seria utilizzazione dei marchi anteriori HIWATT in Francia, in Germania o in Italia. — condannare la ricorrente alle spese. 16 L’interveniente conclude che il Tribunale voglia: — confermare le decisioni dell’UAMI; — ingiungere all’UAMI di proseguire la procedura di registrazione; — statuire sulle spese. In diritto Sulle domande della ricorrente e dell’interveniente volte a che il Tribunale ingiunga all’UAMI di adottare un determinato comportamento 17 Con i secondi capi delle rispettive domande la ricorrente e l’interveniente chiedono al Tribunale di ordinare all’UAMI di rifiutare il marchio richiesto e di ingiungere a tale Ufficio di proseguire la procedura di registrazione. 18 Si deve ricordare in proposito che, ai sensi dell’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l’UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’UAMI, che deve invece trarre, esso stesso, le conseguenze dal dispositivo e dalla motivazione della presente sentenza. I secondi capi delle domande della ricorrente e dell’interveniente sono perciò irricevibili [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33, e 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 12]. Conclusioni delle parti 14 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — ordinare all’UAMI di rifiutare il marchio richiesto; — condannare l’UAMI alle spese. 15 L’UAMI conclude che il Tribunale voglia: — respingere la domanda della ricorrente; Sulla domanda di annullamento 19 La ricorrente ha dichiarato, all’udienza, di contestare la decisione impugnata solo nella parte in cui questa non riconosce la seria utilizzazione del marchio anteriore tedesco n. 1129761 HIWATT. A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico relativo alla violazione dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94. SOMMARIO Argomenti delle parti 20 La ricorrente fa valere che, anche se la commissione di ricorso ha giustamente definito la nozione di seria utilizzazione di un marchio (al punto 25 della decisione impugnata), tale definizione non è stata correttamente applicata nel caso di specie. 21 Per quanto riguarda il catalogo di amplificatori HIWATT presentato, a suo dire, alle fiere di Francoforte sul Meno negli anni 1993-1997, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso, al punto 27 della decisione impugnata, abbia rifiutato di tenerne conto in quanto è redatto in lingua inglese, il che costituisce un criterio sorprendente. Secondo la ricorrente, la fiera Musikmesse/ProLight & Sound di Francoforte sul Meno nella quale i cataloghi sono stati distribuiti è una fiera internazionale e, pertanto, sembra logico che la maggior parte degli espositori, se non tutti, offra i propri cataloghi in inglese. Inoltre, neppure il fatto che il nome della fiera Musikmesse/ProLight & Sound non sia stampato nei suddetti cataloghi è sorprendente giacché non esiste alcun obbligo diretto a far stampare sui prospetti il nome della fiera in cui essi saranno distribuiti. 22 Di conseguenza, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha a torto ignorato il fatto che, con ogni probabilità, l’uso normale da parte dell’opponente, alle fiere di Francoforte sul Meno tenutesi tra il 1993 e il 1997, dei cataloghi dimostra una seria utilizzazione del marchio anteriore per commercializzare amplificatori. 23 La ricorrente assume che risulta chiaramente dagli elementi di prova presentati che un’impresa denominata HIWATT Amplification International disponeva di uno stand alla fiera di Francoforte sul Meno 1997 e che tale impresa era strettamente collegata alla ricorrente dato che esse avevano lo stesso indirizzo e numero di telefax. In proposito, la ricorrente osserva che è più che verosimile che la HIWATT Amplification International abbia fatto uso del marchio HIWATT per amplificatori, nel suo stand in tale fiera commerciale e ciò con il suo consenso. Pertanto, la ricorrente considera che sarebbe sorprendente immaginare che una siffatta utilizzazione del marchio costituisca un’utilizzazione artificiosa, effettuata al solo scopo di preservare la registrazione di questo. 24 La ricorrente conclude che la commissione di ricorso doveva tener conto di tutti questi elementi che dimostrano la seria utilizzazione del marchio tedesco HIWATT nel quinquennio che precede la pubblicazione della domanda di marchio contestata. 25 L’UAMI rileva che il criterio di una seria utilizzazione del marchio non è soddisfatto da un’utilizzazione fittizia, cioè un’utilizzazione intesa unicamente al mantenimento dei diritti del marchio. Il carattere serio dell’utilizzazione dipende dalla valutazione dell’insieme dei fatti propri di ciascuna causa. La prova della seria utilizzazione del marchio anteriore può essere accertata quando viene dimostrato che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95 sulla base dell’insieme dei documenti giustificativi prodotti al riguardo. 26 Quanto ai documenti prodotti dalla ricorrente, l’UAMI considera, in primo luogo, che, anche se il catalogo HIWATT del 1997 descrive effettivamente la natura dell’utilizzazione, esso non soddisfa gli altri criteri previsti dalla regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95 e in particolare quelli relativi al tempo, al luogo o all’estensione dell’utilizzazione. Quanto alla lingua in cui il catalogo è stato redatto, e cioè l’inglese, esso ritiene che questo aspetto abbia avuto un’influenza minima sulla decisione di rigetto dell’opposizione. 27 In secondo luogo, l’UAMI rileva che il catalogo della Musikmesse/ProLight & Sound di Francoforte sul Meno 1997 si limita a indicare che la ricorrente e la società HIWATT Amplification International vi erano presenti. Per contro, esso non fornisce alcuna indicazione riguardante i prodotti esposti, il marchio apposto, il tempo o la portata dell’utilizzazione. sono tali da dimostrare l’utilizzazione del marchio tedesco HIWATT e che quindi la decisione impugnata è corretta quanto al suo iter logico e alla sua conclusione. 30 L’interveniente sostiene che una seria utilizzazione significa più di un’utilizzazione simbolica. Esso rileva che la divisione di opposizione e la commissione di ricorso hanno tratto nel caso di specie la conclusione che s’imponeva alla luce dei fatti, e cioè che la ricorrente non ha dimostrato l’utilizzazione del marchio anteriore. 31 L’interveniente fa valere che la ricorrente non ha presentato prove dell’utilizzazione del marchio HIWATT apposto sui prodotti interessati dalla registrazione tedesca e che essa non ha prodotto una sola fattura di un prodotto venduto in Germania. Quindi, l’interveniente ritiene che la ricorrente non abbia fornito alcuna delle prove normalmente attese a sostegno della dimostrazione di una seria utilizzazione. 32 Per quanto riguarda il catalogo di amplificatori HIWATT, l’interveniente sostiene che la mancanza di qualsiasi timbro della Musikmesse/ProLight & Sound sui cataloghi è un indizio del fatto che essi non sono stati distribuiti nell’ambito di tale fiera. 33 Inoltre, l’interveniente ritiene che la coincidenza secondo cui la ricorrente e la società HIWATT Amplification International hanno lo stesso indirizzo e numero di telefax non possa assolutamente dimostrare che quest’ultima faccia uso del marchio controverso con il consenso della prima o che esista un collegamento tra di loro. Comunque, l’interveniente rileva che nessuna prova è stata fornita quanto all’utilizzazione da parte della HIWATT Amplification International del marchio anteriore. Giudizio del Tribunale 28 L’UAMI fa valere che esso non può accertare l’esistenza di una seria utilizzazione di un marchio attraverso probabilità, ma deve verificare se sia stata fornita la prova dell’utilizzazione. Quindi, esso afferma che, se la ricorrente avesse fatto una seria utilizzazione del suo marchio in Germania, niente le avrebbe impedito di trasmetterle documenti diversi da quelli riguardanti la sua presenza alla Musikmesse/ProLight & Sound di Francoforte sul Meno. 29 L’UAMI conclude che gli elementi di prova, prodotti dalla ricorrente, non 34 Ai sensi del nono ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, è giustificato tutelare i marchi comunitari anteriori soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati. In conformità di tale ‘considerando’, l’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 prevede che il richiedente un marchio comunitario può chiedere la prova che il marchio anteriore sia stato seriamente utilizzato sul territorio nel quale esso è protetto nei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio SOMMARIO comunitario che ha formato oggetto di un’opposizione. Così, se l’opponente non prova che il marchio anteriore controverso sia stato effettivamente utilizzato sul mercato interessato, tale marchio non può giustificare il rifiuto di registrazione di un marchio comunitario. 35 In via preliminare, occorre constatare che il regolamento n. 40/94 non contiene una definizione della nozione di una seria utilizzazione di un marchio. La commissione di ricorso, al punto 25 della decisione impugnata, asserisce che occorre distinguere la seria utilizzazione dall’utilizzazione fittizia. Secondo la decisione impugnata, la seria utilizzazione presuppone un’utilizzazione effettiva del marchio al fine di commercializzare i prodotti o i servizi in questione, in contrapposizione ad un’utilizzazione fittizia unicamente destinata a conservare l’iscrizione del marchio nel registro a tal fine previsto. 36 Occorre anzitutto rilevare che una seria utilizzazione presuppone un’utilizzazione effettiva del marchio sul mercato interessato ai fini dell’indentificazione di prodotti o servizi. Così si deve ritenere che una seria utilizzazione si opponga a qualsiasi utilizzazione minima e insufficiente per considerare che un marchio viene realmente ed effettivamente utilizzato su un determinato mercato. In proposito, anche se il titolare ha l’intenzione di utilizzare in maniera effettiva il suo marchio, ove quest’ultimo non sia obiettivamente presente sul mercato in maniera effettiva, costante nel tempo e stabile nella configurazione del segno, di guisa che esso non possa essere percepito dai consumatori come un’indicazione dell’origine dei prodotti o dei servizi controversi, non sussiste una seria utilizzazione del marchio. 37 Pertanto, una seria utilizzazione di un marchio non osta soltanto ad un’utilizzazione artificiosa destinata a conservare il marchio registrato; tale utilizzazione presuppone che il marchio sia presente su una parte sostanziale del territorio nell’ambito del quale esso è protetto svolgendo in particolare la funzione essenziale che gli è propria, vale a dire quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705, punto 26]. 38 Quanto ai criteri di valutazione di tale seria utilizzazione, occorre prendere in considerazione i fatti e le circostanze proprie del caso di specie alla luce del testo della regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, secondo il quale le informazioni e le prove destinate a indicare l’utilizzazione del marchio devono vertere sul luogo, sul tempo, sull’estensione e sulla natura di tale utilizzazione. 39 Occorre accertare se la ricorrente abbia provato dinanzi all’UAMI la seria utilizzazione del marchio HIWATT in Germania nel corso dei cinque anni che hanno preceduto la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, e cioè tra il 16 marzo 1993 e il 16 marzo 1998, al fine di individuare i prodotti considerati dalla registrazione tedesca n. 1129761 [apparecchi e strumenti tecnici ed elettronici (tutti rientranti nella classe 9); apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; altoparlanti, amplificatori e microfoni]. 40 Per quanto riguarda i documenti da essa prodotti come prova dell’utilizzazione, la ricorrente ha espressamente fatto riferimento nei suoi scritti solo al catalogo dei prodotti HIWATT del 1997 ed ai documenti riguardanti la Musikmesse/ProLight & Sound di Francoforte sul Meno. 41 Quanto al catalogo HIWATT, occorre constatare che esso non contiene tutti gli elementi necessari per provare l’utilizzazione del marchio anteriore. Infatti, il documento in questione è un prospetto (riguardante gli amplificatori HIWATT), redatto in inglese e risalente al 1997, secondo il quale i prodotti sono fabbricati negli Stati Uniti («made in USA») ed in cui figura un indirizzo negli Stati Uniti. Per contro, essonon contiene alcun elemento atto a dimostrare la commercializzazione dei prodotti sul mercato tedesco. La ricorrente sostiene che essa ha distribuito i cataloghi di cui trattasi alla Musikmesse/ProLight & Sound di Francoforte sul Meno negli anni 19931997, ma essa non ha presentato alcuna prova che lo dimostri. 42 In proposito, il solo fatto provato da tale catalogo è l’esistenza di amplificatori recanti il marchio HIWATT. Cionondimeno, tale documento non fornisce alcuna prova che dimostri che tali cataloghi siano stati messi a disposizione del pubblico tedesco o che gli amplificatori in questione siano stati commercializzati o esposti in Germania. 43 Per quanto riguarda il catalogo ufficiale della Musikmesse/ProLight & Sound di Francoforte sul Meno 1997 prodotto dalla ricorrente per provare la sua presenza nonché quella di una società denominata HIWATT Amplification International a tale fiera, esso non dimostra che i prodotti HIWATT siano stati esposti o offerti in vendita nell’ambito di tale fiera. Comunque, tale documento presuppone solo una presenza sporadica e occasionale di tali società sul mercato tedesco ma in messun modo la loro presenza continua sul detto mercato. 44 Non essendo stato dimostrato che prodotti contrassegnati dal marchio HIWATT siano stati esposti o commercializzati in occasione di tale fiera, il fatto che la società HIWATT Amplification International abbia fatto uso del marchio tedesco HIWATT della ricorrente con il consenso, tacito o meno, di quest’ultima, è irrilevante. Inoltre, l’utilizzazione del segno HIWATT come denominazione sociale non può considerarsi un uso di questo in quanto marchio per identificare i prodotti considerati dalla registrazione tedesca. 45 Pertanto, la presenza della ricorrente e della società HIWATT Amplification International alla Musikmesse/ProLight & Sound di Francoforte sul Meno 1997 può considerarsi soltanto come un indizio del loro possibile intento di entrare nel mercato tedesco, il che non prova un’utilizzazione costante, stabile ed effettiva del marchio HIWATT da parte della ricorrente atto a configurare una seria utilizzazione di tale marchio. 46 Infine, la ricorrente afferma ripetutamente che è più che verosimile che il marchio anteriore sia stato seriamente utilizzato sia da essa stessa sia dalla HIWATT Amplification International con il suo consenso. La ricorrente considera che sarebbe sorprendente ritenere che una siffatta utilizzazione del marchio costituisca un’utilizzazione artificiosa, effettuata unicamente allo scopo di preservare la registrazione di questo. 47 In proposito, si deve ritenere che la seria utilizzazione di un marchio non SOMMARIO possa essere dimostrata da probabilità o da presunzioni ma debba basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un’utilizzazione effettiva e sufficiente del marchio sul mercato interessato. 48 Da tutto quanto precede risulta che i documenti presentati dalla ricorrente all’UAMI a sostegno della sua dimostrazione di una seria utilizzazione del marchio HIWATT non comprendono le informazioni previste dalla regola 22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, e cioè il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio anteriore. 49 Dato che la ricorrente non ha dimostrato un’utilizzazione sia pur minima in Germania tra il 16 marzo 1993 e il 16 marzo 1998 del suo marchio tedesco n. 1129761 HIWATT per i prodotti per i quali tale marchio è registrato, si deve considerare che giustamente la commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse stata provata la seria utilizzazione del detto marchio. 50 Occorre pertanto concludere che il ricorso dev’essere respinto. 51 (...) Sulle spese Dispositivo 1. 2. GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (1) SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2002 nella causa T-63/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 14 dicembre 2000 (procedimento R 74/1998-3) della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): The Procter & Gamble Company contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario - Forma di un sapone - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Diritti della difesa - Impedimenti assoluti alla registrazione - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94) (Lingua del procedimento: francese) Fatti all’origine della controversia Il ricorso è respinto. La ricorrente è condannata alle spese. 1 Il 16 aprile 1996, la ricorrente ha presentato una domanda di marchio figurativo comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l’«UAMI») in forza del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato. Il 25 febbraio 1997 è pervenuta all’UAMI una riproduzione del marchio richiesto, riqualificato come marchio tridimensionale figurativo. 2 Il segno di cui è chiesta la registrazione consiste nella forma di seguito riprodotta: (1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale del Tribunale di primo grado. L’unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado». Vista prospettica Vista frontale Vista laterale 3 La registrazione del marchio è stata richiesta per saponi rientranti nella classe 3 dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato. 4 Il 18 marzo 1998 l’esaminatore ha notificato alla ricorrente il rigetto della domanda, ritenendo che il segno consistesse esclusivamente nella forma imposta dalla natura del prodotto, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. e), sub i), del regolamento n. 40/94. 5 Con decisione 15 marzo 1999 la commissione di ricorso ha confermato la decisione dell’esaminatore sulla base dei seguenti motivi: in primo luogo, la modifica della domanda iniziale di marchio figurativo in domanda di marchio tridimensionale costituisce una modifica sostanziale della domanda di marchio comunitario, vietata dall’art. 44, n. 2, del regolamento n. 40/94; in secondo luogo, il segno è costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura del prodotto ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. e), sub i), del regolamento n. 40/94; in terzo luogo, il segno è costituito da una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. e), sub ii) e, in quarto luogo, il segno è privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. SOMMARIO 6 Con sentenza 16 febbraio 2000, causa T-122/99, Procter & Gamble/UAMI (Forma di un sapone) (Racc. pag. II265), il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso sulla base dei seguenti motivi: in primo luogo, la commissione di ricorso ha ecceduto la propria competenza dichiarando d’ufficio l’irricevibilità della domanda di registrazione controversa; in secondo luogo, la commissione di ricorso ha violato i diritti della difesa della ricorrente omettendo di invitarla a presentare le sue osservazioni su due nuovi impedimenti assoluti alla registrazione da essa rilevati d’ufficio, cioè quelli stabiliti dall’art. 7, n. 1, lett. b) e lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94, e in terzo luogo la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto rifiutando la registrazione del segno depositato in quanto esso è costituito esclusivamente da una forma imposta dalla natura stessa del prodotto ai sensi del citato art. 7, n. 1, lett. e), sub i). Secondo il Tribunale quest’ultima disposizione non si applica, dato che esistono in commercio altre forme di saponette che non presentano le caratteristiche della forma di sapone di cui trattasi (sentenza Forma di un sapone, cit., punto 55). 7 Al fine dell’esecuzione della citata sentenza Forma di un sapone, con comunicazione 7 giugno 2000 il relatore della terza commissione di ricorso ha invitato la ricorrente a presentare le sue osservazioni sull’applicazione al caso di specie dell’art. 7, n. 1, lett. b) e lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94. 8 Con decisione 14 dicembre 2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso ha respinto la domanda di registrazione, considerando, in sostanza, che il segno in esame è privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Conclusioni delle parti 9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — condannare l’UAMI alle spese. 10 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — condannare la ricorrente alle spese. Nel merito 11 A sostegno del suo ricorso la ricorrente solleva due motivi, fondati, rispettivamente, sulla violazione dei diritti della difesa e sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Sul primo motivo, fondato sulla violazione dei diritti della difesa Argomenti delle parti 12 La ricorrente fa valere che i suoi diritti della difesa sono stati violati in quanto la decisione impugnata è stata adottata dai medesimi membri della terza commissione di ricorso che il 15 marzo 1999 avevano emesso la decisione annullata dalla citata sentenza Forma di un sapone e che riguardava le medesime parti, la medesima domanda di registrazione e il medesimo impedimento assoluto alla registrazione. 13 Essa riconosce che le norme che disciplinano il procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso non prevedono la ricusazione di uno dei loro membri che, in tale qualità, abbia precedentemente deciso la stessa questione tra le stesse parti. Ciononostante la ricorrente fa valere che il rispetto dei diritti della difesa implica un processo equo, cioè un processo che non dia l’impressione di una decisione fondata su un pregiudizio. 14 A tale riguardo, la ricorrente fa valere che, nella maggior parte degli Stati di diritto, i giudici, gli arbitri o i periti giudiziari sono tenuti ad astenersi nell’ambito di una data controversia se si sono precedentemente pronunciati, nell’una o nell’altra di tali qualità, su tale controversia, al fine di garantire la loro indipendenza di giudizio. 15 L’UAMI respinge l’argomento della ricorrente, sostenendo che i principi evocati non si applicano nell’ambito dei procedimenti dinanzi ad esso previsti dal regolamento n. 40/94 e che le commissioni di ricorso non possono essere qualificate come «tribunale». 16 Esso fa valere che non sono stati disattesi né i casi di ricusazione definiti all’art. 132 del regolamento n. 40/94, né un principio di diritto applicabile ai procedimenti amministrativi generalmente ammessi dal diritto degli Stati membri e il cui rispetto si impone all’UAMI in forza dell’art. 79 del regolamento n. 40/94. 17 Peraltro, l’UAMI fa osservare che non esiste una regola procedimentale comunitaria secondo cui un procedimento in cui è annullata in appello la decisione di un’istanza non possa più essere attribuito, per il prosieguo, all’istanza che ha adottato tale decisione. 18 Infine, l’UAMI sottolinea che la terza commissione di ricorso ha riconosciuto, in diverse decisioni, il carattere distintivo di marchi costituiti dalla forma di un prodotto. Pertanto, non vi è alcun motivo di ritenere che la decisione impugnata sia fondata su un pregiudizio sfavorevole. Giudizio del Tribunale 19 Occorre rilevare, in via preliminare, che le commissioni di ricorso sono costituite da membri la cui indipendenza è garantita dalle modalità della nomina, dalla durata del mandato nonché dalle modalità di esercizio delle loro funzioni. Inoltre, talune disposizioni del regolamento n. 40/94 che disciplinano il procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso garantiscono, in particolare, i diritti della difesa delle parti. 20 Tuttavia, le commissioni di ricorso fanno parte dell’UAMI, che è l’amministrazione incaricata di procedere, alle condizioni previste dal regolamento n. 40/94, alla registrazione dei marchi comunitari, e contribuiscono altresì, nei limiti stabiliti da questo regolamento, all’attuazione del marchio comunitario [sentenza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-163/98, Procter & Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc. pag. II-2383, punti 36 e 37]. 21 A tale riguardo, dalla sentenza BABY-DRY, cit., punti 38-43, risulta che esiste una continuità funzionale tra le diverse istanze dell’UAMI e che le commissioni di ricorso dispongono in particolare delle stesse competenze dell’esaminatore per deliberare su un ricorso. Così, le commissioni di ricorso, beneficiando di un ampio margine di indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni, costituiscono un’istanza dell’UAMI incaricata di controllare, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal regolamento n. 40/94, l’attività delle altre istanze dell’amministrazione a cui esse appartengono. SOMMARIO 22 Infatti, occorre rilevare che, poiché una commissione di ricorso dispone, in particolare, delle medesime competenze di un esaminatore, quando essa le esercita, agisce in qualità di amministrazione dell’UAMI. Il ricorso dinanzi alla commissione di ricorso si iscrive, quindi, nel procedimento amministrativo di registrazione, a seguito di una «revisione pregiudiziale» effettuata dalla «prima istanza» di esame, ai sensi dell’art. 60 del regolamento n. 40/94. 23 Tenuto conto di quanto precede, le commissioni di ricorso non possono essere qualificate come «tribunale». Di conseguenza, la ricorrente non può validamente invocare un diritto ad un «processo» equo dinanzi alle commissioni di ricorso dell’UAMI. 24 Peraltro, occorre rilevare che i diritti della difesa nell’ambito del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso sono garantiti dall’art. 132 del regolamento n. 40/94, che prevede le ipotesi in cui i membri delle commissioni di ricorso possono essere esclusi o ricusati, e dispone, in particolare, al suo n. 3, che i membri per i quali «sussiste un sospetto di parzialità» possano essere ricusati da una parte. 25 Tuttavia, occorre rilevare che, ai sensi della disposizione sopra ricordata, la ricusazione non è ammissibile qualora la parte in causa abbia compiuto atti procedurali, sebbene fosse a conoscenza del motivo della ricusazione. Orbene, come l’UAMI ha fatto giustamente valere, così avviene nel caso di specie. Infatti, da una parte, la ricorrente ha omesso di fare valere un’eventuale parzialità della commissione di ricorso di cui trattasi o del suo membro che era relatore nel procedimento in esame e che era altresì relatore al momento della prima decisione della medesima commissione, allorché era stata invitata da quest’ultimo a presentare le sue osservazioni. Dall’altra parte, presentando le sue osservazioni dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente ha compiuto un atto procedurale ai sensi dell’art. 132, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 40/94 e, pertanto, ha perso la possibilità di chiedere una ricusazione dei membri della commissione di ricorso di cui trattasi. 26 Conseguentemente, il primo motivo di ricorso deve essere respinto. Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 Argomenti delle parti 27 La ricorrente ammette che una forma di sapone che presenta solo differenze minime e, quindi, poco rilevanti rispetto ad una forma usuale di sapone è in linea di principio non idonea ad essere percepita come un marchio da parte del pubblico cui ci si rivolge. Tuttavia, nel caso di specie, il segno differisce in modo singolare dalle forme tradizionali di sapone, in quanto presenta un profilo concavo in lunghezza, mentre le forme usuali sono convesse su almeno uno dei lati lunghi. 28 Così, essendo raro, il segno è idoneo a creare nella mente del pubblico un’associazione tra la forma del prodotto e il fatto che esso proviene da un’impresa determinata. 29 La ricorrente rileva che si può percepire un certo pregiudizio nei confronti dei marchi tridimensionali nell’affermazione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico deve essere preliminarmente informato del fatto che la forma è un marchio individuale. Essa fa valere che tale requisito non ha fondamento legale. A tale riguardo essa rileva che secondo la giurisprudenza Benelux non è necessario né permesso imporre requisiti più rigorosi di quelli legalmente previsti e questa giurisprudenza non richiede che il pubblico sia consapevole del fatto che il segno è stato specificamente concepito come segno che serve a distinguere il prodotto e ad indicarne la provenienza. 30 A tale riguardo, la ricorrente si riferisce a varie decisioni rese in Francia e in Benelux che seguono una tale impostazione per quanto concerne marchi costituiti sia da forme di imballaggio che da forme di prodotti. 31 La ricorrente fa valere altresì che la forma di una sapone è più durevole del marchio denominativo di cui esso può essere munito e si percepisce più facilmente che ognialtro segno. Inoltre, la sua forma è particolarmente idonea a distinguerlo da un altro sapone, in quanto esso non viene tenuto nel suo imballaggio originario. 32 Infine, la ricorrente osserva che la considerazione secondo la quale la forma di cui trattasi ha una funzione pratica non esclude che essa abbia una funzione di indicazione d’origine, in quanto un medesimo segno può avere varie funzioni. 33 L’UAMI ritiene che, per esercitare una funzione di indicatore di origine, un marchio deve essere percepito in quanto tale e non come semplice attributo descrittivo, pratico o decorativo. A tal fine un segno deve poter essere individuato e memorizzato facilmente. Ciò non avviene qualora, come nel caso di specie, la forma costituisca la rappresentazione materiale dei prodotti che si suppone essa distingua. In quanto tali, le forme possono svolgere una funzione di marchio solo se si differenziano dalle forme abituali dei prodotti interessati. 34 A tale riguardo, esso sottolinea che, se la funzione distintiva non esclude altre funzioni, l’esistenza di queste ultime, come ha considerato la commissione di ricorso nel caso di specie, può ridurre la capacità della forma ad individuare il prodotto e ad esercitare una funzione d’indicazione d’origine. 35 Secondo l’UAMI, la forma di saponetta deve presentare peculiarità non trascurabili rispetto alle altre forme di saponette sul mercato perché possa essere considerata come distintiva. A tale riguardo, esso ricorda che la sua valutazione si effettua solamente sulla rappresentazione del marchio come presentata dal richiedente nell’atto di deposito. Giudizio del Tribunale 36 Occorre ricordare che la forma di un prodotto o del suo confezionamento, ai sensi dell’art. 4 del regolamento n. 40/94, può costituire un marchio comunitario, a condizione che essa sia in grado di distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), di tale regolamento, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». 37 Tuttavia la generale idoneità di una categoria di segni a costituire un marchio non implica che i segni appartenenti a tale categoria possiedano necessariamente un carattere distintivo ai sensi del citato art. 7, n. 1, lett. b), rispetto ad un prodotto o ad un servizio determinato. SOMMARIO 38 I segni privi di carattere distintivo sono reputati inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l’origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa [v. sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II705, punto 26]. 39 Il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato in relazione, da un lato, ai prodotti o ai servizi per i quali viene richiesta la registrazione e, dall’altro, alla percezione che ne ha il pubblico destinatario [sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-358/00, DaimlerChrysler/UAMI (TRUCKCARD), Racc. pag. II-0000, punto 55]. 40 Inoltre, occorre osservare che l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non fa distinzione tra i segni di diversa natura. Tuttavia, la percezione del consumatore non è necessariamente la stessa nel caso di un segno costituito dalla forma di un prodotto in quanto tale e nel caso di un marchio denominativo o figurativo che consiste in un segno indipendente dai prodotti che esso designa. Infatti, se il pubblico ha l’abitudine di percepire, immediatamente, marchi denominativi o figurativi come segni di identificazione dell’origine commerciale del prodotto, la stessa cosa non si verifica necessariamente se il segno si confonde con l’aspetto esteriore del prodotto. 41 Nel caso di specie occorre rilevare che i saponi sono prodotti di consumo ordinario destinati ai consumatori in generale. Di conseguenza si ritiene che il pubblico destinatario sia rappresentato dal consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (v., in questo senso, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26). 42 Si deve rilevare, altresì, che la forma rivendicata può essere caratterizzata, in sostanza, da un parallelepipedo rettangolo i cui spigoli sono stati arrotondati. 43 Orbene, un parallelepipedo rettangolo è una forma comunemente utilizzata per i saponi. Dato che la forma rivendicata è solo una leggera variante delle diverse forme di parallelepipedo comunemente utilizzate per i saponi, essa non permetterà al pubblico destinatario di distinguere in modo immediato e certo i saponi della ricorrente da quelli aventi un’altra origine commerciale. 44 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale tale forma si distinguerebbe dalle forme comunemente utilizzate per la presenza di profili concavi, è giocoforza costatare che tale peculiarità non è sufficiente, in quanto essa rappresenta solo un dettaglio del complesso percepito dal consumatore, dettaglio che non è in grado di modificare la sua impressione globale. 45 Infatti, la presenza di profili concavi non incide in modo importante sull’aspetto esteriore del sapone e non si può ritenere, quindi, che essa costituisca una differenza percettibile rispetto alle forme di sapone comunemente utilizzate. 46 Inoltre, nell’ipotesi in cui i profili concavi trattenessero l’attenzione del consumatore, questi non li percepirebbe ictu oculi come un’indicazione dell’origine commerciale.Infatti, profili convessi o concavi sono elementi che saranno anzitutto interpretati come un elemento funzionale che permette una presa facile del sapone o come una finitura estetica. Pertanto, essi non saranno direttamente percepiti e memorizzati come costituenti un segno distintivo e non potranno essere utilizzati dal pubblico destinatario per distinguere senza confusione possibile un sapone di tale forma da quelli che hanno una forma simile. 47 Così, benché la forma richiesta non sia del tutto identica ad una forma di sapone esistente sul mercato, essa non presenta caratteristiche proprie in grado di indicare al consumatore l’origine commerciale dei prodotti. 48 Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui è possibile che il pubblico abbia una percezione inconsapevole ma sufficiente del segno per presumere la sua origine commerciale, occorre costatare che un’analisi del genere rientra in realtà in una valutazione del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso che è oggetto di una disposizione specifica, cioè l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, carattere distintivo acquisito che si traduce, infatti, nel riconoscimento dell’esistenza di un segno che, all’inizio, non era percepibile. 49 Peraltro, gli argomenti della ricorrente, fondati sul fatto che la forma di un sapone è più durevole del marchio denominativo di cui potrebbe essere munita, nonché sul fatto che esso non è conservato nel suo imballaggio originario, non sono pertinenti in quanto essi si incentrano sull’uso del prodotto da parte dell’utilizzatore nella vita quotidiana e non sulla percezione del segno da parte del consumatore al momento dell’atto di acquisto. Questa forma sarebbe d’altronde completamente invisibile se l’imballaggio non avesse la stessa forma. 50 Infine, quanto agli argomenti della ricorrente fondati sulle giurisprudenze nazionali, occorre rilevare da un lato che, secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo [sentenza Forma di un sapone, cit., punti 60 e 61, e sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47] e, dall’altro, che la giurisprudenza presentata dalla ricorrente non è pertinente in quanto essa non è relativa né a forme paragonabili alla forma di cui è chiesta la registrazione né a prodotti assimilabili a saponi. Occorre rilevare, invece, a titolo indicativo, che la decisione impugnata menziona due decisioni nazionali che hanno respinto la domanda di marchio della ricorrente per questa forma di sapone. 51 Ne consegue che, costatando, da una parte, che la forma richiesta è solo una variazione minore rispetto alle forme di sapone tipiche e, dall’altra, che, anche se le caratteristiche della forma di cui trattasi fossero rilevate dal pubblico destinatario, tali caratteristiche sarebbero anzitutto percepite come aventi una funzione pratica destinata a permettere la facile presa del sapone, giustamente la commissione di ricorso ha deciso che SOMMARIO questa forma di sapone non può indicare direttamente al pubblico destinatario un’origine commerciale particolare. 52 Quindi, il secondo motivo deve essere respinto. 53 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto nel suo complesso. 54 (...) Sulle spese Dispositivo 1. Il ricorso è respinto. 2. La ricorrente è condannata alle spese. OMPI Notifica Parigi n. 206 Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale Adesione della Repubblica delle Seicelle Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di notificargli il deposito da parte del governo della Repubblica delle Seicelle, il 7 agosto 2002, del suo strumento d’adesione alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979. La Convenzione di Parigi, nella sua versione riveduta, entrerà in vigore, nei confronti della Repubblica delle Seicelle, il 7 novembre 2002. A partire da tale data, la Repubblica delle Seicelle diverrà altresì membro dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi), fondata dalla Convenzione di Parigi. 7 agosto 2002. Notifica Parigi n. 207 Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale Adesione della Repubblica araba siriana all’Atto di Stoccolma (1967) Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di notificargli il deposito da parte del governo della Repubblica araba siriana, il 13 settembre 2002, del suo strumento d’adesione all’Atto di Stoccolma (1967), modificato il 28 settembre 1979, della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883. Il suddetto strumento di adesione contiene una dichiarazione secondo la quale, in conformità dell’articolo 28, paragrafo 2 della Convenzione, il governo della Repubblica araba siriana non si considera vincolato al disposto dell’articolo 28, paragrafo 1, della Convenzione. L’Atto di Stoccolma (1967), modificato il 28 settembre 1979, della suddetta Convenzione entrerà in vigore, nei confronti della Repubblica araba siriana, il 13 dicembre 2002. 13 settembre 2002. Notifica dell’Aia n. 48 Accordo dell’Aia concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali Ratifica della Repubblica di Estonia Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di notificargli il deposito, da parte del governo della Repubblica di Estonia, il 21 marzo 2002, del suo strumento di ratifica dell’Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999 (“Atto di Ginevra”). La data di entrata in vigore dell’Atto di Ginevra sarà notificata quando sia stato raggiunto il numero di ratifiche o di adesioni prescritto, conformemente al disposto dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, del suddetto Atto. 21 marzo 2002. Notifica TLT n. 34 Trattato sul diritto dei marchi Adesione della Repubblica del Kazakstan Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di notificargli il deposito da parte del governo della Repubblica del Kazakstan, il 7 agosto 2002, del suo strumento di adesione al Trattato sul diritto dei marchi, fatto a Ginevra il 27 ottobre 1994. SOMMARIO Il Trattato sul diritto dei marchi entrerà in vigore, nei confronti della Repubblica del Kazakstan, il 7 novembre 2002. 7 agosto 2002. Notifica TLT n. 35 Trattato sul diritto dei marchi Adesione della Repubblica di Estonia Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di notificargli il deposito da parte del governo della Repubblica di Estonia, il 7 ottobre 2002, del suo strumento di adesione al Trattato sul diritto dei marchi, fatto a Ginevra il 27 ottobre 1994. Il Trattato sul diritto dei marchi entrerà in vigore, nei confronti della Repubblica di Estonia, il 7 gennaio 2003. 7 ottobre 2002. Notifica Locarno n. 53 Accordo di Locarno che istituisce la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali Adesione della Repubblica del Kazakstan Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di notificargli il deposito, da parte del governo della Repubblica del Kazakstan, il 7 agosto 2002, del suo strumento di adesione all’Accordo di Locarno che istituisce la classificazione internazionale di disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l’8 ottobre 1968 e modificato il 28 settembre 1979. Tale Accordo entrerà in vigore, nei confronti della Repubblica del Kazakstan, il 7 novembre 2002. 7 agosto 2002. SOMMARIO SERVICIOS CENTRALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS ZENTRALBEHÖRDEN FÜR DEN GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ DER MITGLIEDSTAATEN CENTRAL INDUSTRIAL PROPERTY OFFICES OF THE MEMBER STATES SERVICES CENTRAUX DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DES ÉTATS MEMBRES SERVIZI CENTRALI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEGLI STATI MEMBRI Belgique/België ÅËËAÓ Ellas/Å Office de la Propriété industrielle Administration de la Politique commerciale Ministère des Affaires économiques Boulevard du Roi Albert II, 16 B-1000 Bruxelles Υπουργε′ιο Αναπτυξης ′ Γενική Γραµµατε′ια Εµπορ′ιου Γενική Γραµµατε′ια Εσωτερικου′ Εµπορ′ιου ∆ιευθυνση ′ Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησ′ιας Πλατεíα Κανιγγος ′ GR-101 81 ΑΘΗΝΑ Dienst voor de Industriële Eigendom Bestuur Handelsbeleid Ministerie van Economische Zaken Koning Albert II-laan, 16 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 2 06 41 11 Fax (32-2) 2 06 57 50 http://mineco.fgov.be/organization _ market/ index_fr.htm (français) http://mineco.fgov.be/organization _ market/ index_nl.htm (Nederlands) Ministère du Développement Secrétariat Général du Commerce Direction Générale du Commerce Intérieur Direction de la Propriété Commerciale et Industrielle Place de Kanning GR-101 81 ATHÈNES Tel. (30-10) 38 43 550 Fax (30-10) 38 21 717 http://www.obi.gr/ Danmark España Patent-og Varemærkestyrelsen Danish Patent and Trademark Office Helgeshøj Allé 81 DK-2630 Taastrup Oficina Española de Patentes y Marcas Panamá, 1 E-28071 Madrid Tel. (45-43) 50 80 00 Fax (45-43) 50 80 01 http://www.dkpto.dk/ Tel. (34) 913 49 53 00 Fax (34) 913 49 55 97 http://www.oepm.es/ Deutschland France Deutsches Patent- und Markenamt Zweibrückenstraße 12 D-80331 München Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) 26 bis rue de Saint-Pétersbourg F-75800 Paris Cedex 08 Tel. (49-89) 21 95 0 Fax (49-89) 21 95 22 21 http://www.patent-und-markenamt.de/ Tel. (33-1) 53 04 53 04 Fax (33-1) 42 93 59 30 http://www.inpi.fr/ SOMMARIO Ireland Portugal Patents Office Government Buildings Hebron Road Kilkenny Ireland Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) Campo das Cebolas P-1100 Lisboa Tel. (353-56) 20 111 Fax (353-56) 20 100 Tel. (351-21) 8 81 81 00 Fax (351-21) 8 87 53 08 http://www.inpi.pt/ Italia Suomi/Finland Ufficio italiano brevetti e marchi Via Molise, 19 I-00187 Roma Patentti- ja rekisterihallitus Patent- och registerstyrelsen National Board of Patents and Registration of Finland Arkadiankatu 6 A FIN-00100 Helsinki Tel. (390-6) 48 27 188 Fax (390-6) 47 05 30 17 http://www.european-patent-office.org/it/ Tel. (358-9) 693 9500 Fax (358-9) 693 95204 http://www.prh.fi/ Luxembourg Sverige Service de la Propriété Intellectuelle Ministère de l’Economie 19-21, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Adresse postale: L-2914 Luxembourg Patent- och Registreringsverket Swedish Patent and Registration Office Valhallavägen 136 P.O. Box 5055 S-102 42 Stockholm Tel. (352) 478 4110 Fax (352) 22 26 66 http://www.etat.lu/EC/ Tel. (46-8) 782 25 00 Fax (46-8) 666 02 86 http://www.prv.se/prveng/front.htm Nederland United Kingdom Bureau voor de Industriële Eigendom Netherlands Industrial Property Office P.O. Box 5820 2280 HV Rijswijk (2H) Nederland The Patent Office Concept House Tredegar Park Cardiff Road Newport Gwent NP9 1RH United Kingdom Tel. (31-70) 3 98 66 55 Fax (31-70) 3 90 01 90 http://bie.minez.nl/ Tel. (44-1633) 81 40 00 Fax (44-1633) 81 10 55 http://www.patent.gov.uk/ Österreich Benelux Österreichisches Patentamt Kohlmarkt, 8-10 A-1014 Wien Benelux-Merkenbureau Bureau Benelux des Marques Bordewijklaan 15 2591 XR Den Haag Nederland Tel. (43-1) 5 34 24 0 Fax (43-1) 5 34 24 520 http://www.patent.bmwa.gv.at/ Tel. (31-70) 3 49 11 11 Fax (31-70) 3 47 57 08 http://www.bmb-bbm.org/ SOMMARIO ORGANISMOS INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES CON LOS QUE LA OAMI MANTIENE RELACIONES DE COOPERACIÓN INTERNATIONALE NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN, MIT DENEN DAS HABM ZUSAMMENARBEITET INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS WITH WHICH THE OHIM COOPERATES ORGANISMES INTERNATIONAUX NON GOUVERNEMENTAUX AVEC LESQUELS L’OHMI ENTRETIENT DES RAPPORTS DE COOPÉRATION ORGANISMI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVI CON I QUALI L’UAMI INTRATTIENE RAPPORTI DI COOPERAZIONE Association des Industries de Marque AIM Ms. Marie Pattullo Legal Affairs Manager 9 Avenue des Gaulois B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 736 03 05 Fax (32-2) 734 67 02 http://www.aim.be [email protected] Committee of National Institutes of Patent Agents CNIPA Dr Eugen Popp Secretary General c/o Meissner, Bolte & Partner Widenmayerstraße 48 Postfach 860624 D-81633 München Tel. (49-89) 21 21 860 Fax (49-89) 21 21 86 70 Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle AIPPI European Communities Trade Mark Association ECTA General Secretariat Bleicherweg 58 CH - 8027 Zurich Switzerland Tel. (41) 1 204 12 60 Fax (41) 1 204 12 61 http://www.aippi.org general [email protected] Mr Kaj L. Henriksen President ECTA Secretariat Bisschoppenhoflaan 286, Box 5 B-2100 Deurne-Antwerpen Tel. (32) 3 326 47 23 Fax (32) 3 326 76 13 http://www.ecta.org [email protected] Conseil européen de l’industrie chimique CEFIC European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations EFPIA Mr Alain Perroy, President Mr Jean-Marie Devos, Secretary General Mrs Nicole Maréchal, Legal Counsellor Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, boîte 1 B-1160 Bruxelles Tel. (32-2) 676 72 18 Fax (32-2) 676 73 31 http://www.cefic.org [email protected] Ms Ann Robins Manager Legal Affairs Leopold Plaza Building Rue du Trône 108, boîte 1 B-1050 Bruxelles Tel. (32-2) 626 25 42 Fax (32-2) 626 25 66 http://www.efpia.org [email protected] SOMMARIO Fédération européenne des mandataires de l’industrie en propriété industrielle FEMIPI Licensing Executives Society International LES M. François Dusolier c/o Synthélabo Service des marques 22, avenue Galilée F-92350 Le-Plessis-Robinson Tel. (33-1) 53 77 48 73 Fax (33-1) 45 37 59 35 Mr Jonas Gullikson Vice-President c/o Ström & Gullikson AB P.O. Box 4188 S-20313 Malmö Tel. +46 40 75745 Fax +46 40 23 78 97 http://www.sg.se [email protected] The European Union Members Commission of FICPI EUCOF Association of European Trade Mark Owners MARQUES Mr Helmut Sonn President of EUCOF c/o Sonn, Pawloy, Weinziger & Wolfram Riemergasse 14 A-1010 Wien Tel. (43 1) 512 84 05 41 Fax (43 1) 512 84 05 90 [email protected] Mr. Colin Grimes Secretary General 840 Melton Road Thurmaston Leicester LE4 8BN United Kingdom Tel. (44-116) 264 00 80 Fax (44-116) 264 01 41 http://www.marques.org [email protected] International Chamber of Commerce ICC Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe UNICE Ms Daphné Yong-D’Hervé Chef de Division 38, cours Albert 1er F-75008 Paris Tel. (33-1) 49 53 28 18 Fax (33-1) 49 53 28 35 http://www.iccwbo.org [email protected] Mr Dirk F. Hudig, Secretary General Mr Jérôme Chauvin - Legal Adviser Company Affairs Department 40 Rue Joseph II, boîte 4 B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 237 65 11 Fax (32-2) 231 14 45 http://www.unice.org [email protected] International Trademark Association INTA Union of European Practitioners in Industrial Property UNION Mr Bruce J. MacPherson International Manager 1133 Avenue of the Americas New York, NY 10036-6710 USA Tel. (1-212) 768 98 87 Fax (1-212) 768 77 96 http://www.inta.org [email protected] Mr Philippe Overath Secretary General c/o Cabinet Bede Bd Lambermont, 140 B-1030 Brussels Tel. (32-2) 779 03 39 Fax (32-2) 772 47 80 [email protected]