SOMMARIO
JO 3/2003
Pagina
Comunicazione n. 12/02 del presidente dell’Ufficio del 5 dicembre 2002 concernente i rappresentanti professionali in materia di disegni e modelli ..........................................................
525
Modulo di domanda di iscrizione nello speciale elenco di mandatari abilitati e note relative a detto modulo ..........................................................................................................................
552
Comunicazione n. 13/02 del presidente dell’Ufficio del 4 dicembre 2002 concernente il modulo di domanda di disegno e modello comunitario registrato ...............................................
557
Raccomandazione del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel
Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) del 18 novembre 2002 relativa ai titoli da utilizzare da parte dei mandatari abilitati iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio nell’ambito
delle loro relazioni professionali ..................................................................................................
559
Elenco dei mandatari abilitati .......................................................................................................
562
Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità
di esecuzione del regolamento (CE) n.6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari .....................................................................................................................................................
569
Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse da
pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per
la registrazione di disegni e modelli comunitari ........................................................................
707
Giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
• Sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2002 nel procedimento C-273/00 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht Düsseldorf (Germania)): Ralf Sieckmann e Deutsches Patent- und Markenamt ...........................................
729
Giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee
• Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 23 ottobre 2002 nella causa T-6/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 31 ottobre 2000 (procedimenti riuniti R 728/1999-2 e R 792/1999-2) della seconda commissione di ricorso
dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): Matratzen Concord GmbH contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Matratzen) ..........................................................................
761
• Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2002 nella causa T-39/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 4 dicembre 2000 (procedimento R 116/2000-1)): Kabushiki Kaisha
Fernandes contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) (Hiwatt) ........................................................................................................
791
• Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2002 nella causa T-63/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 14 dicembre 2000
(procedimento R 74/1998-3) della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): The Procter & Gamble
Company contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) (Forma di un sapone) ..................................................................................
815
Informazioni OMPI
• Notifica Parigi n. 206 .................................................................................................................
839
• Notifica Parigi n. 207 .................................................................................................................
839
SOMMARIO
• Notifica L’Aia n. 48 ...................................................................................................................
841
• Notifica TLT n. 34 .....................................................................................................................
841
• Notifica TLT n. 35 .....................................................................................................................
843
• Notifica Locarno n. 53 ..............................................................................................................
843
Servizi centrali della proprietà industriale degli Stati membri .................................................
844
Organismi internazionali non governativi con i quali l’UAMI intrattiene rapporti di cooperazione ..........................................................................................................................................
846
SOMMARIO
Comunicazione n. 12/02 del
presidente dell’Ufficio
del 5 dicembre 2002
concernente i rappresentanti
professionali in materia di disegni e
modelli
I. Rappresentanza professionale in
materia di disegni e modelli
In conformità dell’articolo 78, paragrafo 1, del regolamento su disegni e
modelli comunitari (RDC), la rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche nei procedimenti dinanzi all’Ufficio
ai sensi del suddetto regolamento può
essere assunta soltanto da avvocati abilitati, a determinate condizioni, da rappresentanti abilitati iscritti nell’apposito
elenco di cui all’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario (RMC)
oppure da persone iscritte nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli.
1. Rappresentanza da parte di avvocati abilitati
1. Rappresentanti abilitati
I rappresentanti abilitati si suddividono
in mandatari abilitati iscritti nell’elenco
dei mandatari in materia di marchi di
cui all’articolo 89 RMC e persone
iscritte nello speciale elenco di rappresentanti competenti in tema di disegni e
modelli di cui all’articolo 78, paragrafo
4, RDC.
a) Rappresentanti iscritti nell’elenco
dei mandatari in materia di marchi
In forza dell’articolo 78, paragrafo 1,
lettera b), RDC, l’iscrizione nell’elenco
dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89 RMC conferisce automaticamente il diritto di agire come rappresentante anche in materia di disegni e
modelli dinanzi all’Ufficio, indipendentemente dal fatto che la qualifica o l’esperienza richiesta riguardi o comprenda questioni relative ai disegni e modelli.
b) Persone iscritte nello speciale elenco
Per poter agire in materia di disegni e
modelli, i rappresentanti devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
In conformità dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), RDC, la rappresentanza professionale in tema di disegni e
modelli dinanzi all’Ufficio può essere
assunta da avvocati:
• cittadinanza di uno Stato membro, e
• se sono abilitati in uno Stato membro,
Inoltre, devono essere in possesso dell’abilitazione a rappresentare in questioni attinenti ai disegni e modelli dinanzi al rispettivo ufficio centrale o all’Ufficio dei disegni e modelli del
Benelux. Al pari di quanto è prescritto
dall’articolo 89 RMC, per poter rappresentare dinanzi all’Ufficio in materia di
disegni e modelli, i rappresentanti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti supplementari:
• se hanno il loro domicilio professionale nella Comunità europea, e
• se sono abilitati ad agire, nello Stato
dell’abilitazione, quali rappresentanti
in tema di proprietà industriale.
L’Ufficio ha precedentemente stabilito
(cfr. comunicazione n. 2/99 del presidente dell’Ufficio, del 7 maggio 1999,
GU 1999, p. 1003) che gli avvocati abilitati possono agire quali mandatari dinanzi agli uffici nazionali di tutti gli
Stati membri in materia di marchi. Dato
che l’articolo 78, paragrafo 1, lettera a),
RDC fa riferimento all’abilitazione ad
agire quali rappresentanti “in tema di
proprietà industriale” e che le questioni relative ai marchi ne fanno parte, gli
avvocati abilitati di tutti gli Stati membri sono pertanto autorizzati ad agire
quali rappresentanti dinanzi all’Ufficio
in tema di disegni e modelli.
• domicilio professionale o posto di lavoro nella Comunità.
• aver acquisito una particolare qualificazione professionale in uno Stato
membro,
• aver esercitato regolarmente la professione per almeno cinque anni in
uno Stato membro, oppure
• se in uno Stato membro l’abilitazione a
rappresentare non è subordinata al possesso di una particolare qualificazione
professionale, ma le qualifiche professionali vi sono ufficialmente riconosciute, aver acquisito tali qualifiche; in
tal caso, l’osservanza della condizione
di aver esercitato la professione per almeno cinque anni non è richiesta.
Ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 6,
RDC, il presidente dell’Ufficio può
concedere una deroga alle disposizioni
relative alla cittadinanza, in circostanze
eccezionali, e al requisito dell’esperienza di cinque anni o del riconoscimento
della qualifica professionale, qualora le
qualifiche richieste siano state acquisite
in altro modo.
Rispetto ai mandatari iscritti nell’elenco
in materia di marchi, non è necessario
che il domicilio professionale sia fissato
nello Stato membro dell’abilitazione.
c) Natura dello speciale elenco
Alla luce del collegamento con il diritto di rappresentare in materia di marchi, lo speciale elenco di rappresentanti
competenti in tema di disegni e modelli, di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 78, paragrafo 4,
RDC, ha quindi natura sussidiaria.
L’Ufficio respingerà pertanto tutte le
domande di iscrizione nello speciale
elenco provenienti da persone già iscritte nell’elenco di cui all’articolo 89 RMC
o che hanno chiaramente il diritto di essere iscritte in questo elenco. Infine, se
il rappresentante viene iscritto nell’elenco dei mandatari in materia di marchi,
la sua iscrizione è cancellata dallo speciale elenco di rappresentanti in tema di
disegni e modelli. Le domande di iscrizione nello speciale elenco di rappresentanti in tema di disegni e modelli
presentate da avvocati abilitati saranno
anch’esse respinte. Maggiori informazioni in merito figurano nella comunicazione n. 10/02 del presidente dell’Ufficio, del 28 giugno 2002 (GU 2002, p.
1636).
d) Situazione negli Stati membri
1) Paesi in cui vi sono particolari qualificazioni professionali
I rappresentanti professionali di Stati
membri in cui l’esercizio della professione è subordinato al possesso di particolari qualificazioni professionali non possono essere iscritti nello speciale elenco
in tema di disegni e modelli in quanto,
in tutti gli Stati membri in questione, l’abilitazione ha carattere generale e autorizza gli interessati ad assumere anche la
rappresentanza in materia di marchi.
Detti professionisti hanno pertanto il diritto di essere iscritti nell’elenco dei
mandatari in materia di marchi.
SOMMARIO
È il caso dei rappresentanti professionali abilitati in Austria (“Patentanwälte”), Germania (“Patentanwälte” e “Patentassessoren”), Portogallo (“agentes
da propriedade industrial”) e Spagna
(“agentes de propiedad industrial”).
2) Paesi con qualifiche professionali in
materia di disegni e modelli ufficialmente riconosciute
Una particolare qualificazione professionale, corrispondente alla terza alternativa di cui sopra, che consente di poter rappresentare in tema di disegni e
modelli e che è diversa dalla qualifica richiesta per agire come rappresentante in
materia di marchi, esiste in Irlanda
(“patent agents”) ed in Italia (“consulenti in brevetti”, che figurano in tale
paese nell’elenco relativo ai “brevetti”).
Analogamente, i “registered patent attorneys” (o “patent agents”) del Regno
Unito, che devono essere in possesso di
una qualifica professionale per potersi
avvalere di tale titolo, possono essere
iscritti nello speciale elenco in tema di
disegni e modelli senza che sia richiesto
l’esercizio della rappresentanza per almeno cinque anni.
3) Paesi con qualifiche professionali in
materia di marchi ufficialmente riconosciute
Nei seguenti paesi vi è una particolare
qualificazione professionale (in materia
di proprietà industriale o di marchi) che
consente l’iscrizione nell’elenco di cui
all’articolo 89 RMC: Lussemburgo
(“conseils en propriété industrielle”),
Paesi Bassi (“octrooigemachtigden”),
Francia (“conseils en propriété industrielle”) e Regno Unito (“trade mark
agents”). Dette persone non saranno
iscritte nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in
tema di disegni e modelli di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 78, paragrafo 4, RDC.
Tutti gli altri rappresentanti di questi
paesi possono essere iscritti nello speciale elenco se hanno esercitato regolarmente per almeno cinque anni in questioni pertinenti a disegni e modelli dinanzi ad un ufficio nazionale (o, nel
caso dei paesi del Benelux, dinanzi all’Ufficio dei disegni e modelli del Benelux).
4) Paesi privi di qualifiche professionali in materia di proprietà industriale
ufficialmente riconosciute
I rappresentanti di Belgio, Danimarca,
Finlandia e Svezia possono essere iscritti nello speciale elenco se hanno esercitato regolarmente per almeno cinque
anni in questioni attinenti a disegni e
modelli dinanzi ad un ufficio nazionale
o, nel caso dei paesi del Benelux, dinanzi all’Ufficio dei disegni e modelli
del Benelux.
5) Altri paesi
Allo speciale elenco in tema di disegni
e modelli non sono ammessi i rappresentanti della Grecia, dove soltanto gli
avvocati abilitati possono agire come
rappresentanti professionali.
II. Domanda di iscrizione nello speciale elenco in tema di disegni e
modelli
A decorrere da questo momento, le domande di iscrizione nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli possono essere depositate presso l’Ufficio.
A tale scopo si deve utilizzare il modulo di domanda figurante in allegato alla
presente comunicazione. Il richiedente
deve compilare il modulo e presentarlo
all’ufficio nazionale competente dello
Stato membro in cui è abilitato a rappresentare in tema di disegni e modelli.
Per il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi
Bassi, l’ufficio competente è l’Ufficio
dei disegni e modelli del Benelux. L’ufficio competente avrà il compito di rilasciare l’attestato necessario. Successivamente, il richiedente o l’ufficio dovranno inviare il modulo di domanda,
corredato dell’attestato, all’UAMI. Ulteriori informazioni sulle condizioni
necessarie per essere iscritti nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e
modelli e sulla procedura da seguire figurano nella nota relativa al modulo di
domanda.
Il modulo di domanda può essere copiato dalla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio, stampato dal sito web dell’Ufficio
o ottenuto dagli uffici nazionali.
I richiedenti devono sempre farsi rilasciare un attestato individuale dall’ufficio competente in quanto gli uffici non
rilasciano attestati in blocco per lo speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e
modelli.
III. Procure
1. Procure generali e speciali
Le procure generali registrate presso
l’Ufficio riguardano il diritto di rappresentanza in tutti i procedimenti dinanzi
all’Ufficio, ivi compresi i procedimenti
in materia di disegni e modelli comunitari registrati. Una procura generale
non può essere limitata ai procedimenti in materia di disegni e modelli o di
marchi. Qualsiasi procura contenente
una limitazione di questo tipo sarà considerata come procura speciale valida
per il procedimento per il quale è stata
depositata. Le procure generali possono
essere altresì depositate da rappresentanti iscritti nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in
tema di disegni e modelli, anche se il
loro diritto di rappresentanza è limitato ai procedimenti concernenti disegni
e modelli comunitari registrati.
2. Uso non obbligatorio di procure
Nei procedimenti concernenti disegni e
modelli comunitari registrati, il deposito di una procura scritta non è obbligatorio. Si consiglia pertanto ai rappresentanti di non depositare procure.
Inoltre, i riferimenti alla procura generale esistente non sono necessari. In linea di massima, nei procedimenti in
materia di disegni e modelli non si esamina se la procura è stata concessa o
meno.
IV. Corrispondenza
Tutta la corrispondenza relativa a questioni attinenti alla rappresentanza professionale va inoltrata al seguente indirizzo:
Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli)
Dipartimento Amministrazione dei
marchi, disegni e modelli
Servizio Rappresentanza professionale
Avenida de Europa, 4
E-03080 Alicante
Spagna
Tel.: 00-34-96 513 9100
Fax: 00-34-96 513 1344
Wubbo de Boer
Presidente
SOMMARIO
Domanda di iscrizione
NELLO SPECIALE ELENCO DI MANDATARI ABILITATI COMPETENTI IN TEMA DI DISEGNI E MODELLI
dinanzi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli)
Io sottoscritto/a
................................................................................................................................................................................................................................
(nome completo del richiedente)
nato/a a ................................................................................................................................................................................................................
[città] il ................................................................................................................................................................................................................
[data]
chiedo con la presente di essere iscritto NELLO SPECIALE ELENCO dei mandatari abilitati dinanzi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE)
n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (“il regolamento”).
A - Dichiaro di soddisfare i seguenti requisiti contemplati all’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento:
1. possiedo la cittadinanza di uno Stato membro*, ovvero ..........................................................................................................................
2. ho il domicilio professionale o posto di lavoro nella Comunità**, ovvero in
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(indirizzo completo del domicilio professionale o posto di lavoro, compreso il numero di telefono e di fax)
3. sono abilitato a rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni pertinenti ai disegni e modelli dinanzi a
................................................................................................................................................................................................................................
(nome dell’ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro)
4. sono abilitato ad essere iscritto nell’elenco in quanto (contrassegnare una delle caselle)
! ho esercitato regolarmente per almeno cinque anni*** in questioni pertinenti ai disegni e modelli dinanzi all’ufficio summenzionato, oppure
! sono un “registered patent agent” (nel Regno Unito o in Irlanda)
! sono consulente in brevetti in Italia
5. l’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento è certificada dall’attestato allegato rilasciato dall’ufficio nazionale competente.
B – Non sono iscritto/a nell’elenco dei mandatari abilitati di cui all’articolo 89 del regolamento n. 40/94 del Consiglio sul
marchio comunitario. ****
Data:............................................................Firma: ..............................................................................................................................................
**** Conformemente all’articolo 78, paragrafo 6, lettera a) del regolamento, il Presidente dell’Ufficio può concedere una deroga al requisito della cittadinanza in circostanze eccezionali. Qualora tale deroga venga richiesta, i motivi devono essere spiegati in allegato.
**** Benelux, Danimarca, Finlandia, Francia, Svezia, Regno Unito, Irlanda e Italia sono i soli Stati membri nei quali la pertinente normativa in
materia prevede diverse categorie di mandatari abilitati il cui potere di rappresentanza è limitato ai disegni e modelli, oppure nei quali vi
sono mandatari che solitamente possono agire dinanzi ad un ufficio nazionale in questioni riguardanti solamente i disegni e modelli e non i
marchi.
**** Si applica a Benelux, Svezia, Danimarca, Finlandia, Francia e Regno Unito.
Conformemente all’articolo 78, paragrafo 6, lettera b) del regolamento, il Presidente dell’Ufficio può concedere una deroga se il richiedente
fornisce la prova di aver acquisito in altro modo le qualifiche richieste. Qualora tale deroga venga richiesta, le prove devono essere presentate in allegato.
**** L’iscrizione a tale elenco conferisce automaticamente il potere di rappresentanza in questioni pertinenti a disegni e modelli dinanzi all’Ufficio, indipendentemente dal fatto che la qualifica o l’esperienza richiesta al rappresentante sia relativa a disegni e modelli.
SOMMARIO
Da compilarsi a cura dell’ufficio centrale della proprietà industriale
ATTESTATO
per l’iscrizione nello speciale elenco dei mandatari abilitati competenti in tema di disegni e modelli dinanzi all’Ufficio per
l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli)
Si certifica che
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(nome completo e domicilio professionale del richiedente)
è abilitato/a a rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni pertinenti ai disegni e modelli e che è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 78, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari e di uno dei requisiti di cui all’articolo 78, paragrafo 4, lettera c) del medesimo regolamento, ovverosia:
— ha esercitato regolarmente per almeno cinque anni in questioni pertinenti a disegni e modelli ....................................................!
oppure:
— è in possesso di qualifiche professionali speciali ....................................................................................................................................!
Data e firma..........................................................................................................................................................................................................
Timbro ..................................................................................................................................................................................................................
SOMMARIO
Note per la domanda di iscrizione
NELLO SPECIALE ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI IN TEMA DI DISEGNI E MODELLI
dinanzi all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli)
L’articolo 78 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari prevede tre categorie di soggetti che possono assumere la rappresentanza nell’ambito di procedimenti innanzi all’Ufficio concernenti i disegni
ed i modelli comunitari, e più precisamente:
• avvocati abilitati, soggetti alle ulteriori condizioni specificate nell’articolo 78, paragrafo 1, lettera a),
• mandatari abilitati iscritti nell’elenco di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio,
del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (RMC) e
• persone i cui nominativi sono iscritti nello speciale elenco dei mandatari abilitati in disegni e modelli di cui all’articolo 78, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari.
1. Costituzione di uno speciale elenco di mandatari abilitati in tema di disegni e modelli
Per essere iscritti nello speciale elenco dei mandatari abilitati, devono essere osservati i seguenti requisiti:
• il richiedente deve essere cittadino di uno degli Stati membri;
• deve avere il domicilio professionale o posto di lavoro nella Comunità;
• non deve essere legittimato ad essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera b) RMC e
• deve essere abilitato a rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni riguardanti i disegni ed i modelli comunitari innanzi ad un ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro oppure dinanzi all’Ufficio dei disegni e modelli del
Benelux. Qualora nello Stato membro in questione l’abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche in materia di disegni e modelli sia subordinata al possesso di qualifiche professionali ufficialmente riconosciute, il richiedente deve aver acquisito le suddette qualifiche. Qualora nello Stato membro in questione non sia previsto il requisito delle qualifiche professionali
ufficialmente riconosciute, il richiedente deve avere esercitato regolarmente per un periodo di almeno cinque anni in questioni
pertinenti a disegni e modelli innanzi all’ufficio centrale della proprietà industriale di detto Stato membro. Il requisito dell’esercizio della professione per almeno cinque anni non è applicabile a quelle persone la cui qualifica professionale per rappresentare terzi in questioni legate ai disegni ed ai modelli innanzi all’ufficio nazionale è stata ufficialmente riconosciuta in forza
della normativa nazionale di ciascuno Stato membro. Inoltre, il Presidente dell’Ufficio può concedere una deroga al requisito
dell’esercizio della professione per almeno cinque anni se il richiedente dimostra di avere acquisito la qualifica richiesta in altro
modo. Il Presidente dell’Ufficio può inoltre concedere una deroga al requisito della cittadinanza in circostanze eccezionali.
2. Chi può essere iscritto nello speciale elenco dei mandatari in disegni e modelli?
• Una qualifica professionale speciale per rappresentare in questioni relative a disegni e modelli, che è diversa dalla qualifica richiesta per rappresentare in questioni relative ai marchi, esiste nel Regno Unito (“registered patent attorneys” oppure “patent
agents”), in Irlanda (“patent agents”) ed in Italia (“consulenti in brevetti”). Alle categorie suddette non si applica il requisito
dell’esercizio della professione per una durata di almeno cinque anni.
• I mandatari in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito possono essere iscritti nello speciale elenco dei mandatari abilitati in disegni e modelli se hanno esercitato regolarmente per almeno cinque anni in
questioni pertinenti a disegni e modelli innanzi all’ufficio nazionale (oppure, nel caso dei paesi del Benelux, innanzi all’Ufficio
dei disegni e modelli del Benelux).
3. Chi non può essere iscritto nello speciale elenco dei mandatari in disegni e modelli?
Lo speciale elenco dei mandatari in disegni e modelli è di natura sussidiaria. L’Ufficio respingerà tutte le richieste di iscrizione nello speciale elenco provenienti da persone già iscritte nell’elenco di cui all’articolo 89 RMC o che sono legittimate ad esservi iscritte.
Lo speciale elenco dei mandatari abilitati in tema di disegni e modelli non è applicabile sin dall’inizio a quegli Stati membri in cui
vi è una qualifica professionale obbligatoria che comprende i marchi, i disegni ed i brevetti. Questo è il caso di Austria, Germania, Portogallo e Spagna. I cittadini dei suddetti Stati membri devono chiedere l’iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati di
cui all’articolo 89 RMC.
Gli avvocati non saranno iscritti nell’elenco dei mandatari abilitati di cui all’articolo 89 RMC (si veda la comunicazione n. 1/95
del Presidente dell’Ufficio del 18 settembre 1995, Gazzetta ufficiale UAMI 1/1995, pag. 17), né tantomeno nello speciale elenco
dei mandatari abilitati in disegni e modelli di cui all’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento su disegni e modelli comunitari (si
veda la comunicazione n. 10/02 del Presidente dell’Ufficio, del 28 giugno 2002).
Per quanto concerne la Grecia, ove soltanto gli avvocati sono abilitati alla rappresentanza, non è possibile l’iscrizione nello speciale elenco.
SOMMARIO
4. Domanda di iscrizione e certificazione
L’iscrizione nello speciale elenco dei mandatari abilitati si ottiene a mezzo di una domanda che deve essere presentata individualmente utilizzando il modulo predisposto dall’Ufficio.
La domanda d’iscrizione deve essere accompagnata da un attestato redatto dall’ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro (per i paesi del Benelux, l’Ufficio dei disegni e modelli del Benelux) nel cui territorio il richiedente esercita la professione di mandatario in materia di disegni e modelli. L’attestato deve certificare che le condizioni summenzionate (cittadinanza, domicilio professionale o posto di lavoro, abilitazione) sono soddisfatte.
I richiedenti devono compilare il modulo di domanda d’iscrizione ed inviarlo al loro rispettivo ufficio nazionale (o, se si tratta di
mandatari dei paesi del Benelux, all’Ufficio dei disegni e modelli del Benelux) che completerà il certificato a tergo del modulo della domanda di iscrizione. Il modulo debitamente completato e l’attestato saranno, secondo la prassi di ciascun ufficio nazionale,
rimessi al richiedente che lo spedirà in seguito all’Ufficio, oppure saranno direttamente inviati all’UAMI. Alcuni uffici potranno
lasciare al richiedente la scelta tra le due opzioni.
5. Modulo di domanda di iscrizione
Il modulo di domanda d’iscrizione, con l’attestato a tergo, è disponibile nelle cinque lingue dell’Ufficio.
È opportuno compilare il modulo a macchina in maniera da permettere l’introduzione dei principali dati nella banca dati dell’Ufficio.
I moduli sono disponibili presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri coinvolti, compreso l’Ufficio dei
disegni e modelli del Benelux. Essi possono essere anche richiesti all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno, al seguente indirizzo:
Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli)
Avenida de Europa, 4
E-03080 Alicante
SPAGNA
Tel. (34) 965 139 100
Fax: (34) 965 131 344
SOMMARIO
Comunicazione n. 13/02 del
presidente dell’Ufficio
del 4 dicembre 2002
concernente il modulo di domanda
di disegno e modello comunitario
registrato
Ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento
(CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni
e modelli comunitari, l’Ufficio pubblica* e mette a disposizione il modulo per
la presentazione della domanda di registrazione del disegno e modello comunitario.
Il modulo può essere copiato dalla presente Gazzetta ufficiale o stampato dal
sito web dell’Ufficio (oami.eu.int). Copie gratuite del modulo possono altresì
essere fornite dagli uffici centrali della
proprietà industriale degli Stati membri
e dall’ufficio dei disegni e modelli del
Benelux.
Pur non essendo obbligatorio, l’utilizzo
del modulo è vivamente raccomandato.
I richiedenti possono tuttavia elaborare
i propri moduli, ad esempio con l’ausilio di un computer, ed utilizzarli qualora abbiano lo stesso formato e contenuto del modulo dell’Ufficio.
Le domande di disegni e modelli comunitari registrati possono essere depositate a decorrere dal 1º aprile 2003,
data fissata dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio in conformità dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del
12 dicembre 2001, su disegni e modelli
comunitari. Le domande depositate nei
tre mesi che precedono tale data, ovverosia a decorrere dal 1º gennaio 2003, si
considerano depositate il 1º aprile 2003
(articolo 111, paragrafo 3, del regolamento su disegni e modelli comunitari).
Wubbo de Boer
Presidente
Raccomandazione del Consiglio di
amministrazione
del 18 novembre 2002
relativa ai titoli da utilizzare da
parte dei mandatari abilitati iscritti
negli elenchi tenuti dall’Ufficio
nell’ambito delle loro relazioni
professionali
Il Consiglio di amministrazione,
considerando che l’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario
(RMC) prevede un elenco di mandatari
abilitati tenuto dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno e che le
persone iscritte su tale elenco sono abilitate alla rappresentanza di terzi dinanzi all’Ufficio in tutti i procedimenti relativi al marchio comunitario;
considerando che l’articolo 78, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE)
n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (RDC) dispone che tutti i mandatari abilitati iscritti nell’elenco di cui all’articolo 89, RMC, sono abilitati a
rappresentare terzi in tutti i procedimenti dinanzi all’Ufficio pertinenti ai
disegni e modelli comunitari;
considerando che l’articolo 78, paragrafo 1, lettera c), RDC, prevede un
elenco speciale di mandatari competenti in materia di disegni e modelli che
sono abilitati a rappresentare terzi unicamente nell’ambito di procedimenti
dinanzi all’Ufficio pertinenti ai disegni
e modelli;
considerando che varie denominazioni
differenti possono creare confusione
presso il pubblico per quanto concerne
i professionisti abilitati a rappresentare
terzi dinanzi all’Ufficio;
considerando che è opportuno evitare
non solo l’uso, da parte di terzi, di
espressioni che potrebbero indurre in
errore circa la facoltà di rappresentanza
dei mandatari abilitati dinanzi all’Ufficio, ma anche le confusioni riguardo
alla portata del potere di rappresentanza dei mandatari abilitati iscritti su uno
dei due elenchi,
raccomanda ai mandatari abilitati di utilizzare i titoli seguenti:
1. mandatari abilitati iscritti nell’elenco
di cui all’articolo 89, paragrafo 1, lettera b), RMC:
*
Formulari sono stati pubblicati nella GU
UAMI n. 1/2003.
sia:
Agente europeo de marcas
Europäischer Markenvertreter
European Trade Mark Attorney
Conseil européen en marques
Consulente europeo in marchi
sia:
Agente europeo de marcas y dibujos
y modelos
Europäischer Marken- und Geschmacksmustervertreter
European Trade Mark and Design
Attorney
Conseil européen en marques et dessins ou modèles
Consulente europeo in marchi, disegni e modelli
2. persone iscritte nello speciale elenco
di cui all’articolo 78, n. 1, lettera c),
RDC:
Agente europeo de dibujos y modelos
Europäischer Geschmacksmustervertreter
European Design Attorney
Conseil européen en dessins ou
modèles
Consulente europeo in disegni e modelli
SOMMARIO
LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA DE
ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)
LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE
FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE
DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
(Véase también las comunicaciones del presidente de la Oficina / Siehe auch die
Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the
President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office /
Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio)
nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 1/95, p. 16
nº 2/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 2-3/95, p. 464
nº 2/96, DO/ABl./OJ/JO/GU OAMI n° 5/96, p. 590
nº 4/96, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 9/96, p.1272
nº 4/97, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 10/97, p.1182
nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 7-8/99, p.1003
n° 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 9/02, p.1636
PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A:
Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89 del RMC
Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89 der
Gemeinschaftsmarkenverordnung
List of professional representatives under Article 89
Community Trade Mark Regulation
Liste des mandataires agréés conformément à l’article 89 du règlement sur la
marque communautaire
Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio
comunitario
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
Danmark
BRANDT, Bettina (DK)
Sandel, Løje & Wallberg
Frederiksgade 7
DK-1265 Copenhagen K
Deutschland
ALLGAYER, Ulla (DE)
Arabellastr. 4
D-81925 München
DOSE STEPHANSEN, Gisela (DK)
Internationalt Patent-Bureau
Høje Taastrup Boulevard 23
DK-2630 Taastrup
BECKMANN, Claus (DE)
Kraus & Weisert
Thomas-Wimmer-Ring 15
D-80539 München
NIELSEN, Eva (DK)
Sandel, Løje & Wallberg
Frederiksgade 7
DK-1265 Copenhagen K
BUCHER, Ralf (DE)
Adelgundenstr. 21
D-80538 München
SOMMARIO
CREMER, Christian (DE)
Roseggerstr. 3
D-73230 Kirchheim/Teck
NÜCKEL, Thomas F. (DE)
Wendelsteinstr. 14
D-86551 Aichach
REULE, Hanspeter (DE)
Zipse & Habersack
Lessingstr. 12
D-76530 Baden-Baden
Suomi / Finland
JÄRVENPÄÄ, Soile Hannele (FI)
Tamperen Patenttitoimisto Oy
Hermiankatu 12 B
FIN-33720 Tampere
Sverige
AGNVALL, Claes (SE)
Zacco Sweden AB
P.O. Box 23101
SE-104 35 Stockholm
France
JOUVEN-MARGER, Caroline (FR)
Inlex Conseil
68, rue Pierre Charron
F-75008 Paris
LE NY, Sabine (FR)
Biofarma
22, rue Garnier
F-92200 Neuilly Sur Seine
United Kingdom
SCHLICH, George William (GB)
Mathys & Squire
100 Gray’s Inn Road
London WC1X 8AL
United Kingdom
(see Benelux)
WRIGHT, Howard Hugh Burnby (GB)
Withers & Rogers
Goldings House
2 Hays Lane
London SE1 2HW
United Kingdom
Portugal
Benelux
FERREIRA MONIZ PEREIRA, Pedro (PT)
Gastão da Cunha Ferreira, Lda.
Arco de Conceicão, 3-1º
P-1100-028 Lisboa
GOOSSENS, Barabara F.D. (NL)
Knijff & Partners
Postbus 5054
NL-1380 GB Weesp
VILELA DA COSTA BASTOS MONIZ
PEREIRA, Isabel Maria (PT)
Gastão da Cunha Ferreira, Lda.
Arco de Conceicão, 3-1º
P-1100-028 Lisboa
VAN BOXEL, Henricus Petrus Marinus
Marie (NL)
Novagraaf Nederland
Heerbaan 246
NL-4817 Breda
Nederland
Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche
Deutschland
BERGMANN, Michael (DE)
Palgen, Schumacher & Kollegen
Frühlingstr. 43 A
D-45133 Essen
FIEDLER, Jürgen (DE)
Fiedler, Ostermann & Schneider
Obere Karspüle 41
D-37073 Göttingen
FUCHS, Jürgen H. (DE)
Fuchs, Mehler, Weiß & Fritzsche
Söhnleinstr. 8
D-65201 Wiesbaden
GUNZELMANN, Rainer P. (DE)
Nördlinger Str. 44
D-86343 Königsbrunn
SOMMARIO
HABERMANN, Gert (DE)
Bosch, Graf von Stosch, Jehle
Theatinerstr. 8
D-80333 München
SCHNEIDER, Peter (DE)
Fiedler, Ostermann & Schneider
Obere Karspüle 41
D-37073 Göttingen
HERZOG, Hans Martin (DE)
Kahlhöfer Neumann Herzog Fiesser
Karlstr. 76
D-40210 Düsseldorf
SCHULZ, Björn (DE)
Maxton Langmaack & Partner
Mathiaskirchplatz 5
D-50968 Köln
HÜTTNER, Toralf (DE)
Blumenmorgen 44
D-49090 Osnabrück
SCHWEIGER, Johannes (DE)
Vonnemann Kloiber Lewald Hübner
Belgradstr. 1
D-80796 München
KODRON, Coralie (DE)
Rheinpatent Kodron & Mackert
Hindenburgplatz 3b
D-55118 Mainz
KUHLMANN, Kai (DE)
Neufriedenheimer Str. 75
D-81375 München
LANG, Friedrich (DE)
Lang & Tomerius
Bavariaring 29
D-80336 München
LAUER, Joachim (DE)
Schwinbachweg 10
D-79837 St. Blasien
LEWALD, Dietrich (DE)
Vonnemann Kloiber Lewald Hübner
Belgradstr. 1
D-80796 München
MACKERT, Andreas Georg (DE)
Rheinpatent Kodron & Mackert
Hindenburgplatz 3b
D-55118 Mainz
MAUTE, Hans-Jürgen (DE)
DaimlerChrysler AG
Helfenberg Str. 3
D-74232 Abstatt
MEHLER, Klaus (DE)
Fuchs, Mehler, Weiß & Fritzsche
Söhnleinstr. 8
D-65201 Wiesbaden
MÜLLER, Kurt (DE)
Fuchs, Mehler, Weiß & Fritzsche
Söhnleinstr. 8
D-65201 Wiesbaden
OSTERMANN, Thomas (DE)
Fiedler, Ostermann & Schneider
Klausheider Str. 31
D-33106 Paderborn
PALGEN, Peter (DE)
Palgen, Schumacher & Kollegen
Frühlingsstr. 43 A
D-45133 Essen
RICKER, Mathias (DE)
Grüneburgweg 102
D-60323 Frankfurt am Main
TOMERIUS, Isabel (DE)
Lang & Tomerius
Bavariaring 29
D-80336 München
VON LAUE, Hanns-Ulrich (DE)
Johmsweg 1
D-21266 Jesteburg
VONNEMANN, Gerhard (DE)
Vonnemann Kloiber Lewald Hübner
Belgradstr. 1
D-80796 München
WEIDELT, Manfred (DE)
Meissner, Bolte & Partner
Geschwister-Scholl-Str. 15
D-07545 Gera
WEIß, Christian (DE)
Fuchs, Mehler, Weiß & Fritzsche
Söhnleinstr. 8
D-65201 Wiesbaden
WERNER, Anne-Estelle (DE)
Fuchs, Mehler, Weiß & Fritzsche
Söhnleinstr. 8
D-65201 Wiesbaden
WITZEL, Werner (DE)
Fuchs, Mehler, Weiß & Fritzsche
Söhnleinstr. 8
D-65201 Wiesbaden
España
MORGADES MANONELLES, Juan
Antonio (ES)
Morgades, del Río, Renter s.l.
Rector Ubach, 37-39, bajos
E-08021 Barcelona
RENTER LLENAS, Ana Maria (ES)
Morgades, del Río, Renter s.l.
Rector Ubach, 37-39, bajos
E-08021 Barcelona
RENTER LLENAS, María (ES)
Morgades, del Río, Renter s.l.
Rector Ubach, 37-39, bajos
E-08021 Barcelona
SOMMARIO
SAN JOSÉ GONZÁLEZ, José Antonio (ES)
Calle Garcia Morato, 9-3°C
E-47007 Valladolid
France
THIBON-LITTAYE, Annick (FR)
Cabinet Thibon-Littaye
32, route de Saint Germain
L’Etang-la-Ville
F-78164 Marly le Roi Cedex
ARNAUD, Jean Pierre Alfred (FR)
Lerner International
23, rue de Pontoise
F-95160 Montmorency
TILLIET, René (FR)
Cabinet Thibon-Littaye
32, route de Saint Germain
L’Etang-la-Ville
F-78164 Marly le Roi Cedex
BALLOT, Aline (FR)
Novagraaf France SA
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois-Perret Cedex
United Kingdom
BALLOT, Paul (FR)
Novagraaf France SA
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois-Perret Cedex
BENTZ, Jean-Paul (FR)
Novagraaf France SA
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois-Perret Cedex
BOURGOGNON, Jean-Marie (FR)
Cabinet Loyer
78, avenue Raymond Poincaré
F-75116 Paris
DEMACHY, Charles (FR)
Grosset-Fournier & Demachy
54, rue Saint-Lazare
F-75009 Paris
BAXTER, Rosina Margaret (GB)
Reckitt Benckiser plc.
Dansom Lane
Hull HU8 7DS
United Kingdom
COOPER, Philip John (GB)
Crossguard
211 Old Birmingham Road
Marlbrook Bromsgrove
Worcestershire B60 1HL
United Kingdom
EYLES, Winifred Joyce (GB)
NetsPat Limited
241 Lauderdale Tower
Barbican
London EC2Y 8BY
United Kingdom
GROSSET-FOURNIER, Chantal Catherine
(FR)
Grosset-Fournier & Demachy
54, rue Saint-Lazare
F-75009 Paris
MULLIGAN, David George (GB)
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane
Hull HU8 7DS
United Kingdom
HATTON, Monique (FR)
Novagraaf France SA
122, rue Edouard Vaillant
F-92593 Levallois-Perret Cedex
RICKARD, Timothy Mark Adrian (GB)
Elkington and Fife
Savannah House
11-12 Charles II Street
London SW1Y 4QU
United Kingdom
JULLIEN, Philippe (FR)
Cabinet Philippe KOHN
30, Rue Hoche
F-93500 Pantin
LAUGA, Claire (FR)
115 rue du Temple
F-75003 Paris
THOMPSON, David Robert (GB)
BP p.l.c.
Britannic House
1 Finsbury Circus
London EC2M 7BA
United Kingdom
MOURAÏ, Dominique (FR)
Cabinet Morelle & Bardou
Parc Technologique du Canal
9, avenue de l’Europe
F-31520 Ramonville St Agne
WALLER, Sandra (GB)
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Dansom Lane
Hull HU8 7DS
United Kingdom
THIBON, Norbert (FR)
Cabinet Thibon-Littaye
32, route de Saint Germain
L’Etang-la-Ville
F-78164 Marly le Roi Cedex
SOMMARIO
Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni
Danmark
Ireland
QVIST, Alke Margret (DE)
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup
MOLONEY, Gerald John (IE)
Courthouse Chambers
27/29 Washington Street
Cork
France
RATABOUL, Michel (FR)
10, rue de Florence
F-75008 Paris
PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B:
Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78
del Reglamento sobre los dibujos y modelos
Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78 der
Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
Special list of professional representatives under Article 78 Community
Designs Regulation
Liste spécifique des mandataires agrées conformément à l’article 78 du
règlement sur les dessins ou modèles communautaires
Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78 del regolamento sui disegni e modelli comunitari
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
Danmark
ELMEROS, Claus (DK)
Patentgruppen ApS
Arosgaarden, Aaboulevarden 31
DK-8000 Aarhus C
HARALDSTED, Hans H. (DK)
Ellegaardspark 19,
Postbox 107
DK-3520 Farum
Suomi / Finland
HEINONEN, Eva-Sisko Susanna (FI)
Heinonen & Co
Box 671
FIN-00101 Helsinki
HELINO, Timo Kalervo (FI)
Papula Oy
PL 981
FIN-00101 Helsinki
KANGASMÄKI, Reijo Holger (FI)
Hermiankatu 14
FIN-33720 Tampere
KAUSTE, Keijo Markku Juhani (FI)
Leitzinger Oy
Tammasaarenkatu 1
FIN-00180 Helsinki
OLLIKAINEN, Rauno Johannes (FI)
Leitzinger Oy
Tammasaarenkatu 1
FIN-00180 Helsinki
SOLE, Timo Pekka (FI)
Leitzinger Oy
Tammasaarenkatu 1
FIN-00180 Helsinki
TANSKANEN, Jarmo Tapio (FI)
Papula Oy
PL-981
FIN-00101 Helsinki
Sverige
ATHLE, Steve (SE)
Awapatent AB
Box 44
SE- 832 21 Frösön
SOMMARIO
BJERRE, Nils (SE)
Awapatent AB
Box 5117
SE-200 71 Malmö
JÖRGENSSON, Leif (SE)
Awapatent AB
Box 5117
SE-200 71 Malmö
CALDEGREN, Johan (SE)
Awapatent AB
Box 11394
SE-404 28 Göteborg
KARLSTRÖM, Lennart (SE)
Noréns Patentbyrå AB
Box 10198
SE-100 55 Stockholm
ELLNER, Lars Olof (SE)
Awapatent AB
Box 45086
SE-104 30 Stockholm
KINELL, Lilly Julia Maria (SE)
Albihns Stockholm AB
Box 5581
SE-114 85 Stockholm
EMTEDAL, Artur Gustaf (SE)
Groth & Co KB
Box 6107
SE-102 32 Stockholm
KYHLBERG, Gunnar (SE)
Aros Patent AB
Box 1544
SE-751 45 Uppsala
FORSBERG, Lars-Åke (SE)
AB Tetra Pak
Ruben Rausings gata
SE-221 86 Lund
SÄFWENBERG, Björn (SE)
Ehrner & Delmar Patentbyrå
Box 10316
SE-100 55 Stockholm
FORSELL, Hans Lennart (SE)
Scania CV AB
SE-151 87 Södertälje
STRANDIN, Heléne (SE)
Bergenstråhle & Lindvall AB
Box 17704
SE-118 93 Stockholm
FORSLIN, Bengt (SE)
Awapatent AB
Box 53
SE-826 22 Söderhamn
FRANZÉN, Lars (SE)
Awapatent AB
Box 11394
SE-404 28 Göteborg
GRIP, Joakim (SE)
Bergenstråhle & Lindvall AB
Box 17704
SE-118 93 Stockholm
HAAGERUP, Ulf Robert (SE)
Groth & Co i Malmö HB
Box 6153
SE-200 11 Malmö
HOPFGARTEN, Nils (SE)
Groth & Co. KB
Box 6107
SE-102 32 Stockholm
JANSON, Ronny (SE)
Ehrner & Delmar Patentbyrå AB
Box 10316
SE-100 55 Stockholm
WALLIN, Bo-Göran (SE)
Awapatent AB
Box 5117
SE-200 71 Malmö
United Kingdom
PRICE, Paul Anthony King (GB)
D. Young & Co.
21 New Fetter Lane
London EC4A 1DA
United Kingdom
STONEHOUSE, Sidney William (GB)
Barker Brettell
138 Hagley Road
Edgbaston B16 9PW
United Kingdom
SOMMARIO
REGOLAMENTO (CE) N.
2245/2002 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2002
recante modalità di esecuzione del
regolamento (CE) n. 6/2002 del
Consiglio su disegni e modelli
comunitari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del
Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari(1), in particolare l’articolo 107, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 6/2002 istituisce un sistema di disegni o modelli in forza del quale si può ottenere, presentando domanda all’Ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni,
modelli) (denominato nel seguito
“l’Ufficio”), un disegno o modello
che abbia efficacia in tutto il territorio della Comunità.
(2) A tale scopo il regolamento (CE) n.
6/2002 detta un complesso di regole relative alla registrazione dei disegni o modelli comunitari, alla gestione dei disegni o modelli comunitari registrati, ai ricorsi contro le
decisioni dell’Ufficio nonché alla
dichiarazione di nullità dei disegni
o modelli comunitari.
(3) Il presente regolamento di esecuzione reca i provvedimenti necessari per applicare le disposizioni del
regolamento (CE) n. 6/2002.
(4) Il presente regolamento deve garantire lo svolgimento armonico ed efficiente dei procedimenti relativi ai
disegni o modelli comunitari da
espletare dinanzi all’Ufficio.
CAPO I
MODALITÀ PROCEDURALI
DELLA DOMANDA
Articolo 1
Contenuto della domanda
1. La domanda di registrazione del disegno o modello comunitario contiene:
a) la richiesta di registrazione del disegno o modello in quanto disegno o
modello comunitario registrato;
b) il nome, l’indirizzo e la cittadinanza
o nazionalità del richiedente nonché
lo Stato in cui il richiedente ha il domicilio, la sede od uno stabilimento.
Per le persone fisiche vanno indicati
il cognome e il nome. Per le persone
giuridiche va specificata la denominazione ufficiale, che può essere abbreviata nel modo usuale, nonché lo
Stato alla cui legge esse sono soggette.
Possono essere riportati i numeri telefonici e di telecopiatrice ed eventuali altre indicazioni per l’invio di
comunicazioni, quale ad esempio
l’indirizzo di posta elettronica. In linea di massima va fornito un solo indirizzo per ciascun richiedente: se
sono forniti più indirizzi, viene preso in considerazione soltanto il primo indirizzo indicato, salvo che il richiedente ne indichi uno come domicilio eletto. Se l’Ufficio ha
assegnato al richiedente un numero
d’identificazione, è sufficiente l’indicazione di tale numero e del nome
del richiedente;
c) una riproduzione del disegno o modello a norma dell’articolo 4 del presente regolamento oppure, se la domanda riguarda un disegno e contiene una richiesta di differimento della
pubblicazione secondo l’articolo 50
del regolamento (CE) n. 6/2002, un
campione ai sensi dell’articolo 5;
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del
comitato istituito dall’articolo 109
del regolamento (CE) n. 6/2002,
d) un’indicazione dei prodotti nei quali s’intende incorporare ovvero ai
quali s’intende applicare il disegno o
modello, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3;
HA ADOTTATO IL SEGUENTE
REGOLAMENTO:
e) se viene designato un rappresentante, il nome e indirizzo professionale
del rappresentante a norma della lettera b); se il rappresentante ha più di
un indirizzo professionale o se vi
(1) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.
sono due o più rappresentanti con
indirizzi professionali diversi, nella
domanda viene indicato quale indirizzo costituisce il domicilio eletto;
qualora non venga data alcuna indicazione, si considera domicilio eletto il primo indirizzo indicato. Quando sia presentata da più persone, la
domanda può contenere la designazione di un richiedente o di un rappresentante come rappresentante comune. Se l’Ufficio ha assegnato ai
rappresentanti designati un numero
d’identificazione, è sufficiente l’indicazione di tale numero e del nome
del rappresentante;
f) qualora venga rivendicata, a norma
dell’articolo 42 del regolamento
(CE) n. 6/2002, la priorità di una domanda precedente, una dichiarazione
in tale senso che indichi la data di
tale domanda e lo Stato nel quale o
per il quale essa è stata presentata;
g) qualora venga rivendicata, a norma
dell’articolo 44 del regolamento
(CE) n. 6/2002, la priorità di un’esposizione, una dichiarazione in tal
senso che indichi la data della prima
divulgazione dei prodotti nei quali è
incorporato o ai quali è applicato il
disegno o modello;
h) l’indicazione della lingua in cui è redatta la domanda e della seconda lingua ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
6/2002;
i) la firma del richiedente o del suo
rappresentante a norma dell’articolo
65.
2. La domanda può contenere:
a) una sola descrizione, per ogni disegno o modello, costituita da non più
di cento parole, che illustri la riproduzione del disegno o modello ovvero il campione; tale descrizione
deve riferirsi unicamente alle caratteristiche presenti nelle riproduzioni
del disegno o modello ovvero nel
campione; essa non deve contenere
affermazioni in merito alla presunta
novità o al presunto carattere individuale del disegno o del modello oppure al suo valore tecnico;
b) una richiesta di differimento della registrazione a norma dell’articolo 50,
paragrafo 1 del regolamento (CE) n.
6/2002;
SOMMARIO
c) la classificazione, secondo l’accordo
di Locarno, dei prodotti cui si riferisce la domanda ossia l’indicazione
della classe o delle classi e della sottoclasse o delle sottoclassi a norma
dell’Accordo di Locarno dell’8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e
modelli industriali, (nel seguito “accordo di Locarno”) di cui all’articolo 3, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 2;
d) la menzione dell’ideatore o del collettivo d’ideatori, ovvero una dichiarazione firmata dal richiedente la
quale attesti che l’ideatore od il collettivo d’ideatori hanno rinunciato al
diritto di essere citata a norma dell’articolo 36, paragrafo 3, lettera e)
del regolamento (CE) n. 6/2002.
Articolo 2
Domanda multipla
1. La domanda può essere multipla in
quanto diretta ad ottenere la registrazione di più disegni o modelli.
2. La domanda multipla riguardante
più disegni o modelli a carattere non
ornamentale viene suddivisa se i prodotti cui sono applicati o in cui sono incorporati i disegni o modelli rientrano
in più classi della classificazione di Locarno.
3. Per ciascun disegno o modello contenuto nella domanda multipla va fornita la riproduzione del disegno o modello a norma dell’articolo 4 e l’indicazione del prodotto cui il disegno o
modello va applicato od in cui va incorporato.
4. I disegni o modelli contenuti nella
domanda multipla sono numerati dal richiedente in ordine progressivo con cifre arabe.
Articolo 3
Classificazione e indicazione dei
prodotti
1. I prodotti sono classificati in base all’articolo 1 dell’accordo di Locarno,
nella versione modificata ed in vigore
alla data di deposito della domanda.
2. La classificazione dei prodotti serve
esclusivamente a fini amministrativi.
3. L’elenco dei prodotti è redatto in
modo da far risaltare chiaramente la natura dei prodotti e permettere la classificazione di ciascuno di essi in una sola
classe della classificazione di Locarno,
preferibilmente utilizzando i termini
contenuti nell’elenco dei prodotti di
tale classificazione.
4. I prodotti sono raggruppati per classi in base alla classificazione di Locarno, numerando ogni gruppo con il numero della classe cui esso appartiene e
indicando i gruppi nell’ordine delle
classi e sottoclassi.
Articolo 4
Riproduzione del disegno
o modello
1. La riproduzione consiste in una riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello in bianco e nero o a
colori. Essa risponde alle seguenti condizioni:
a) la riproduzione deve essere presentata su fogli di carta separati o sull’apposita pagina del modulo messo a disposizione dall’Ufficio a norma dell’articolo 68, a meno che la domanda
non sia presentata per via elettronica
a norma dell’articolo 67;
b) ove si usino fogli di carta separati, il
disegno o modello deve essere riprodotto su carta bianca opaca ed è incollato o stampato direttamente sulla carta stessa; deve essere presentata
un’unica copia ed i fogli di carta non
devono essere piegati né cuciti con
punti metallici;
c) i fogli separati devono avere dimensioni corrispondenti al formato DIN
A 4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21
cm) e la superficie utilizzata per la riproduzione non può avere dimensioni superiori a 26,2 cm x 17 cm; il
margine sul lato sinistro del foglio
deve essere di almeno 2,5 cm; i fogli
di carta devono inoltre recare nella
parte superiore il numero di prospettive di cui al paragrafo 2 e, in
caso di domanda multipla, il numero progressivo del disegno o modello; essi non debbono recare alcun testo esplicativo, termine o simbolo
tranne la dicitura “parte superiore”,
il nome o l’indirizzo del richiedente;
d) se la domanda è presentata per via
elettronica, la riproduzione grafica o
fotografica del disegno o modello
deve essere realizzata in un formato
digitale determinato dal presidente
dell’Ufficio; il modo in cui devono
essere contraddistinti i vari disegni o
modelli contenuti in una domanda
multipla e le varie prospettive è determinato dal presidente dell’Ufficio;
e) il disegno o modello deve essere riprodotto su fondo neutro e non va
ritoccato con inchiostro o liquido
correttore; la riproduzione dev’essere di qualità tale che sia possibile distinguere tutti i dettagli dell’oggetto
per il quale si richiede la protezione
nonché ridurre o ingrandire ogni
prospettiva fino a 8 cm per 16 cm ai
fini dell’iscrizione nel Registro dei
disegni e modelli comunitari istituito dall’articolo 72 del regolamento
(CE) n. 6/2002 (nel seguito “il Registro”) e ai fini della pubblicazione
diretta nel Bollettino dei disegni o
modelli comunitari di cui all’articolo
73 dello stesso regolamento (CE) n.
6/2002.
2. Sono ammesse fino a sette prospettive diverse del disegno o modello. Ciascuna riproduzione grafica o fotografica può contenere un’unica prospettiva.
Ognuna delle prospettive è numerata
dal richiedente con cifre arabe separate
da un punto; il primo numero si riferisce al disegno o modello, il secondo alla
prospettiva.
Se vengano presentate più di sette prospettive l’Ufficio può prescindere, ai
fini della registrazione e pubblicazione,
delle prospettive in eccesso. L’Ufficio
considera le prospettive nell’ordine
progressivo in cui esse sono state numerate dal richiedente.
3. Qualora la domanda riguardi un disegno o modello consistente in un motivo superficiale ripetitivo, la riproduzione del disegno o modello deve mostrare il motivo completo e una
porzione sufficiente della superficie ripetitiva.
Si applicano le limitazioni di cui al paragrafo 1, lettera c).
4. Qualora la domanda riguardi la registrazione di un disegno o modello costituito da un carattere tipografico, la
riproduzione del disegno o modello
consiste nella riproduzione di una strin-
SOMMARIO
ga di tutte le lettere dell’alfabeto, maiuscole e minuscole, e di tutte le cifre arabe, nonché in un testo di cinque righe
scritto nel carattere tipografico di cui
trattasi con lettere e cifre a grandezza di
16 punti.
Articolo 5
Campioni
1. Se la domanda riguarda un disegno e
contiene una richiesta di differimento
della pubblicazione a norma dell’articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE)
n. 6/2002, la riproduzione del disegno
può essere sostituita da un campione incollato su un foglio di carta.
Le domande corredate di campioni vanno inviate in plico unico o presentate
direttamente all’ufficio prescelto.
Domanda e campione vengono presentati contemporaneamente.
2. Il formato dei campioni è limitato a
26,2 cm x 17 cm, il peso a 50 grammi e
lo spessore a 3 mm. Il campione deve
poter essere archiviato senza piegatura
insieme ai documenti presentati nel formato di cui all’articolo 4, paragrafo 1,
lettera c).
3. Non possono essere presentati campioni deperibili o pericolosi ai fini dell’archiviazione.
I campioni vanno presentati in cinque copie; in caso di domanda multipla
devono essere presentate cinque copie
del campione per ogni singolo disegno
o modello.
4. Qualora il disegno o modello riguardi un motivo superficiale ripetitivo, la
riproduzione deve mostrare il motivo
completo e una porzione della superficie ripetitiva sufficiente in lunghezza e
larghezza. Si applicano i limiti di cui al
paragrafo 2.
Articolo 6
Tasse relative alla domanda
1. Al momento della presentazione della domanda sono pagate all’Ufficio le
seguenti tasse:
c) una soprattassa di registrazione per
ogni disegno o modello addizionale
incluso in una domanda multipla;
chiedente una ricevuta da cui risultino
la natura e il numero dei documenti
nonché la data di ricezione.
d) una soprattassa di pubblicazione per
ogni disegno o modello addizionale
incluso in una domanda multipla ovvero una soprattassa di differimento
per ogni disegno o modello addizionale incluso in una domanda multipla qualora venga richiesto il differimento della pubblicazione.
3. Se ha ricevuto una domanda tramite
l’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o l’Ufficio
dei disegni o modelli del Benelux, l’Ufficio appone sulla domanda la data di
ricezione ed il numero d’ordine del fascicolo e trasmette immediatamente al
richiedente, a norma del terzo e quarto
comma del paragrafo 1, una ricevuta da
cui risulti la data di ricezione presso
l’Ufficio.
2. Qualora la domanda includa una richiesta di differimento della pubblicazione della registrazione, la tassa di
pubblicazione nonché le eventuali soprattasse di pubblicazione per ogni disegno o modello addizionale incluso in
una domanda multipla sono pagate entro i termini fissati dall’articolo 15, paragrafo 4.
Articolo 7
Deposito della domanda
1. L’Ufficio appone la data di ricezione
e il numero d’ordine del fascicolo sui
documenti che costituiscono la domanda.
Ogni disegno o modello di una domanda multipla è numerato dall’Ufficio secondo un sistema stabilito dal presidente.
L’Ufficio rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta da cui risultino
il numero d’ordine del fascicolo, una riproduzione, descrizione o altra forma
di individuazione del disegno o modello, il tipo e il numero dei documenti e
la data di ricezione.
In caso di domanda multipla, la ricevuta rilasciata dall’Ufficio deve indicare il
primo disegno o modello nonché il numero complessivo dei disegni o modelli presentati.
2. Qualora, a norma dell’articolo 35 del
regolamento (CE) n. 6/2002, la domanda venga presentata all’ufficio centrale
della proprietà industriale di uno Stato
membro o all’Ufficio dei disegni o modelli del Benelux, questi uffici numerano ogni foglio della domanda con numeri arabi. Prima dell’inoltro, gli stessi
uffici indicano la data di ricezione ed il
numero dei fogli sui documenti che costituiscono la domanda.
a) la tassa di registrazione;
b) la tassa di pubblicazione ovvero la
tassa per il differimento della pubblicazione qualora venga richiesto
tale differimento;
L’ufficio cui è stata presentata la domanda rilascia immediatamente al ri-
Articolo 8
Rivendicazione di priorità
1. Se nella domanda viene rivendicata,
a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002, la priorità di una o
più domande depositate precedentemente, il richiedente dispone di un termine di tre mesi dalla data di deposito
di cui all’articolo 38 dello stesso regolamento per indicare il numero di fascicolo della domanda precedente ed esibirne copia. Il presidente dell’Ufficio
determina i documenti di prova che il
richiedente deve fornire.
2. Se il richiedente intende rivendicare
la priorità di una o più domande precedenti a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 6/2002 in un momento successivo al deposito della domanda, la dichiarazione di priorità,
corredata dell’indicazione della data e
dello Stato in cui o per cui era stata depositata la precedente domanda, deve
essere presentata entro il termine di un
mese dalla data del deposito.
Le informazioni ed i documenti di cui
al paragrafo 1 sono forniti all’Ufficio
entro il termine di tre mesi dalla ricezione della dichiarazione di priorità.
Articolo 9
Priorità di esposizione
1. Se la priorità di esposizione è rivendicata nella domanda a norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002
il richiedente presenta, insieme alla domanda o comunque entro tre mesi dal
deposito della domanda, un attestato rilasciato durante l’esposizione dall’autorità ivi competente per la tutela della
proprietà industriale.
SOMMARIO
Tale attestato deve certificare che il disegno o modello è stato effettivamente
incorporato o applicato al prodotto e
divulgato nell’ambito dell’esposizione e
deve inoltre indicare la data di apertura
dell’esposizione e, quando questa data e
quella della prima divulgazione non
coincidono, anche la data della prima
divulgazione del prodotto quando queste due date non coincidano. L’attestato
deve essere corredato di una descrizione dell’effettiva divulgazione del prodotto, debitamente certificata da detta
autorità.
2. Se il richiedente intende rivendicare
la priorità di esposizione in un momento successivo alla presentazione della
domanda, la dichiarazione di priorità,
corredata dell’indicazione della denominazione dell’esposizione e della data
della prima divulgazione del prodotto
nel quale è stato incorporato o al quale
è stato applicato il disegno o modello,
deve essere presentata entro il termine
di un mese dalla data di deposito della
domanda. Le informazioni e l’attestato
di cui al paragrafo 1 sono forniti all’Ufficio entro il termine di tre mesi
dalla ricezione della dichiarazione di
priorità.
Articolo 10
Esame delle condizioni relative alla
data di deposito e delle condizioni
formali
1. L’Ufficio comunica al richiedente
che non è possibile assegnare alla domanda una data di deposito qualora risulti che la domanda non contiene:
a) la richiesta di registrazione del disegno o modello come disegno o modello comunitario registrato;
b) le informazioni necessarie per identificare il richiedente;
c) una riproduzione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e) ovvero un campione del disegno o modello.
2. Se le irregolarità di cui al paragrafo
1 sono sanate entro due mesi dalla ricezione della comunicazione si considera
come data della domanda il giorno in
cui tutte le irregolarità risultano sanate.
Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine la domanda non è trattata come domanda di registrazione del
disegno o modello comunitario. Tutte
le tasse pagate vengono restituite.
3. L’Ufficio invita il richiedente a sanare entro un preciso termine le irregolarità constatate se, nonostante l’attribuzione di una data di deposito, dall’esame della domanda risulta che:
a) non sono soddisfatte le condizioni di
cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 o le altre
condizioni formali per il deposito
previste dal regolamento (CE) n.
6/2002 o dal presente regolamento;
b) non è stato pagato all’Ufficio l’importo completo delle tasse dovute
a norma dell’articolo 6, paragrafo 1,
in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 2246/2002 della
Commissione(2) relativo alle tasse;
c) non sono soddisfatte le condizioni
stabilite negli articoli 8 e 9 nel caso
in cui - nella domanda stessa ovvero
entro un mese dalla data di deposito
della domanda, - sia stata rivendicata la priorità a norma di tali articoli;
oppure
sono pagate nei termini, l’Ufficio respinge la domanda.
6. Qualora non siano versate o non siano versate integralmente nei termini
prestabiliti le soprattasse dovute a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c)
o d), l’Ufficio respinge la domanda relativamente ai disegni o modelli addizionali per i quali l’importo versato è
insufficiente.
In mancanza di criteri atti a determinare i disegni o modelli cui si riferisce
l’importo versato, l’Ufficio prende in
considerazione i disegni o modelli nell’ordine numerico progressivo in cui
sono stati riprodotti a norma dell’articolo 2, paragrafo 4. L’Ufficio respinge
la domanda relativamente ai disegni o
modelli per i quali le soprattasse non
sono state versate o sono state versate
solo in parte.
d) in caso di domanda multipla, i prodotti nei quali s’intende incorporare
o ai quali s’intende applicare i disegni o modelli rientrano in più di una
classe della classificazione di Locarno,
7. Se le irregolarità di cui al paragrafo
3, lettera c) non vengono sanate entro il
termine di cui sopra il diritto di priorità
della domanda decade.
In particolare, l’Ufficio invita il richiedente a versare le tasse prescritte
entro due mesi dalla data di notifica e a
provvedere nel contempo a versare le
tasse per pagamento tardivo ai sensi
dell’articolo 107, paragrafo 2, lettere da
a) a d) del regolamento (CE) n. 6/2002.
8. Se una qualsiasi delle irregolarità di
cui al paragrafo 3 non viene sanata entro il termine fissato e riguarda unicamente alcuni dei disegni o modelli di
una domanda multipla l’Ufficio respinge la domanda ovvero il diritto di priorità decade soltanto per quanto riguarda i disegni o modelli in questione.
Se trattasi di irregolarità ai sensi della
lettera d), l’Ufficio invita il richiedente
a suddividere entro un preciso termine
la domanda multipla al fine di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 2. Esso invita inoltre il richiedente a pagare l’importo complessivo
delle tasse per tutte le domande risultanti dalla suddivisione della domanda
multipla.
Se il richiedente ottempera nei termini
all’invito di suddividere la domanda, si
considera come data di deposito della
domanda o delle domande quella della
domanda multipla presentata inizialmente.
4. Se le irregolarità di cui al paragrafo
3, lettere a) e d) non sono sanate nei termini, l’Ufficio respinge la domanda.
5. Se le tasse dovute in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) non
Articolo 11
Esame degli impedimenti alla
registrazione
1. Se nel corso dell’esame di cui all’articolo 10 del presente regolamento risulta, ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 6/2002, che il disegno
o modello oggetto di una domanda di
protezione non corrisponde alla definizione di disegno o modello di cui all’articolo 3, lettera a) del regolamento
(CE) n. 6/2002 o contrasta con l’ordine
pubblico od il buon costume, l’Ufficio
comunica al richiedente che il disegno o
modello non può essere registrato e ne
indica i motivi.
2. L’ufficio indica il termine entro il
quale il richiedente può presentare osservazioni, ritirare la domanda ovvero
modificare la domanda presentando una
riproduzione modificata del disegno o
SOMMARIO
modello pur salvaguardandone l’identità.
3. Se il richiedente non elimina entro
tale termine gli impedimenti alla registrazione, l’Ufficio respinge la domanda. Se gli impedimenti riguardano unicamente alcuni dei disegni o modelli
contenuti in una domanda multipla,
l’Ufficio respinge la domanda soltanto
per i disegni o modelli di cui trattasi.
Articolo 12
Ritiro o correzione
della domanda
1. Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario o, in caso di domanda multipla, di
alcuni dei disegni o modelli presentati.
2. Possono essere corretti unicamente,
a richiesta del richiedente ed a condizione che non risulti alterata la riproduzione del disegno o modello, il nome
e l’indirizzo del richiedente, gli errori
ortografici o di duplicazione e gli errori manifesti.
6. I paragrafi da 2 a 5 si applicano altresì alle domande intese a correggere il
nome o l’indirizzo professionale di un
rappresentante designato dal richiedente.
CAPO II
PROCEDURA DI
REGISTRAZIONE
Articolo 13
Registrazione del disegno o modello
1. Se la domanda soddisfa le condizioni di cui all’articolo 48 del regolamento
(CE) n. 6/2002 il disegno o modello è
iscritto, con le indicazioni di cui all’articolo 69, paragrafo 2 del presente regolamento, nel Registro.
2. Sono altresì iscritte nel Registro l’eventuale richiesta di differimento della
pubblicazione ai sensi dell’articolo 50
del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché
la data di scadenza del relativo periodo.
b) il nome e l’indirizzo del richiedente
a norma dell’articolo 1, paragrafo 1,
lettera b);
c) se è stato designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e);
d) l’indicazione dell’elemento della domanda da correggere e la versione
corretta di tale elemento.
4. Se le condizioni per la correzione
della domanda non sono soddisfatte,
l’Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se queste non
sono sanate entro il termine indicato
dall’Ufficio, l’istanza di correzione è respinta.
5. Il richiedente può presentare un’unica istanza di correzione affinché sia corretto lo stesso elemento in due o più
domande da lui presentate.
c) la riproduzione del disegno o modello a termini dell’articolo 4; se la
riproduzione del disegno o modello
è a colori anche la pubblicazione
deve essere a colori;
d) all’occorrenza, la menzione del fatto
che è stata presentata una descrizione a norma dell’articolo 1, paragrafo
2, lettera a);
e) l’indicazione dei prodotti ai quali
s’intende applicare o nei quali s’intende incorporare il disegno o modello, preceduti dal numero delle
pertinenti classi e sottoclassi della
classificazione di Locarno e raggruppati in conformità;
f) all’occorrenza, il nome dell’ideatore
o del collettivo d’ideatori;
3. La mancata registrazione del disegno
o modello non dà luogo al rimborso
delle tasse dovute in forza dell’articolo
6, paragrafo 1.
3. L’istanza di correzione della domanda a norma del paragrafo 2 reca:
a) il numero di fascicolo della domanda;
lettera e) del presente regolamento;
nel caso di un’associazione di rappresentanti a norma dell’articolo 62,
paragrafo 9 si pubblicano soltanto la
denominazione e l’indirizzo professionale dell’associazione;
Articolo 14
Pubblicazione della registrazione
1. La registrazione del disegno o modello è pubblicata nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la pubblicazione della registrazione contiene:
a) il nome e l’indirizzo del titolare del
disegno o modello comunitario
(nel seguito: “il titolare”);
b) all’occorrenza, il nome e l’indirizzo
professionale del rappresentante nominato dal titolare (quando non si
tratti di un rappresentante a termini
dell’articolo 77, paragrafo 3, primo
comma del regolamento (CE) n.
6/2002); quando più rappresentanti
condividano uno stesso indirizzo
professionale, si pubblicano soltanto
il nome e l’indirizzo del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole “et al”; nel caso di più rappresentanti con indirizzi professionali diversi, si pubblica soltanto
l’indirizzo professionale determinato
a norma dell’articolo 1, paragrafo 1,
g) la data di deposito ed il numero del
fascicolo nonché, in caso di domanda multipla, il numero di fascicolo
per ogni disegno o modello;
h) all’occorrenza, indicazioni relative
alla rivendicazione di priorità ai sensi dell’articolo 42 del regolamento
(CE) n. 6/2002;
i) all’occorrenza, indicazioni relative
alla rivendicazione della priorità di
esposizione ai sensi dell’articolo 44
del regolamento (CE) n. 6/2002;
j) la data e il numero d’iscrizione nel
Registro nonché la data di pubblicazione della registrazione;
k) la menzione della lingua in cui è stata redatta la domanda presentata e
della seconda lingua indicata nella
domanda dal richiedente a norma
dell’articolo 98, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002.
3. Se la domanda contiene una richiesta
di differimento della pubblicazione a
norma dell’articolo 50 del regolamento
(CE) n. 6/2002, nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari è pubblicata
una menzione del differimento recante
il nome del titolare ed eventualmente
quello del rappresentante alla data di
deposito e di registrazione nonché il
numero di fascicolo della domanda.
Non sono pubblicati né la riproduzio-
SOMMARIO
ne del disegno o modello né particolari
che potrebbero rivelarne l’aspetto.
Articolo 15
Differimento della pubblicazione
1. Qualora la domanda contenga una
richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002 il titolare del
disegno o modello comunitario registrato deve, all’atto della richiesta o comunque almeno tre mesi prima della
scadenza del periodo di differimento di
trenta mesi:
a) pagare la tassa di pubblicazione di
cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera
b);
b) in caso di registrazione multipla, pagare le soprattasse di pubblicazione
di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d);
c) qualora la riproduzione del disegno
o modello sia stata sostituita da un
campione a termini dell’articolo 5,
depositare una riproduzione del disegno o modello a norma dell’articolo 4. Questa condizione si applica a
tutti i disegni o modelli contenuti in
una domanda multipla per i quali si
richiede la pubblicazione;
d) in caso di registrazione multipla, indicare chiaramente quali disegni
contenuti nella registrazione sono da
pubblicare o per i quali è fatta rinuncia, oppure, se il periodo di differimento non è ancora scaduto, per
quali disegni o modelli deve continuare il differimento.
Qualora chieda che la pubblicazione
avvenga prima della scadenza del periodo di trenta mesi, il titolare deve soddisfare le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d) almeno tre mesi
prima della data della pubblicazione richiesta.
2. Se non risultano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o
d) l’Ufficio invita il titolare a sanare le
irregolarità entro un preciso termine
non successivo al periodo di differimento di trenta mesi.
3. Se il titolare non sana nei termini le
irregolarità di cui al paragrafo 2,
a) il disegno o modello comunitario registrato viene considerato privo fin dall’inizio degli effetti previsti dal regolamento (CE) n. 6/2002;
ficio, alla scadenza del periodo di differimento o, in caso di richiesta di pubblicazione anteriore, appena ciò sia tecnicamente possibile,
b) l’eventuale richiesta di pubblicazione
anticipata ai sensi del paragrafo 1, secondo comma si considera come non
presentata.
a) pubblica il disegno o modello comunitario registrato nel Bollettino dei
disegni e modelli comunitari, accompagnato dalle indicazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, indicando
che la domanda contiene una richiesta di differimento della pubblicazione a norma dell’articolo 50 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché, all’occorrenza, che è stato presentato
un campione a norma dell’articolo 5
del presente regolamento;
4. Se non risultano pagate le tasse di cui
al paragrafo 1, lettere a) o b) l’Ufficio
invita i titolare a pagare tali tasse contemporaneamente a quelle relative al
pagamento tardivo di cui all’articolo
107, paragrafo 2, lettere b) o d) del regolamento (CE) n. 6/2002 e conformemente al regolamento (CE) n.
2246/2002, entro un preciso termine
non successivo al periodo di differimento di trenta mesi.
Se i pagamenti non vengono effettuati
entro tale termine l’Ufficio comunica al
titolare che il disegno o modello comunitario registrato è privo, fin dall’inizio,
degli effetti previsti dal regolamento
(CE) n. 6/2002.
Se, nel caso di una registrazione multipla, i pagamenti risultano effettuati entro tale termine ma non sono sufficienti per tutte le tasse da versare a norma
del paragrafo 1, lettere a) e b) nonché
per la tassa relativa al pagamento tardivo, i disegni o modelli addizionali per i
quali le tasse non risultano pagate si
considerano privi, fin dall’inizio, degli
effetti previsti dal regolamento (CE) n.
6/2002.
Ove non risultino chiaramente i disegni
o modelli cui si riferisce l’importo pagato ed in assenza di altri criteri, l’Ufficio considera i disegni o modelli nell’ordine numerico in cui sono riprodotti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4.
I disegni o modelli addizionali per i
quali le soprattasse di pubblicazione,
unitamente alle tasse relative al pagamento tardivo, non siano state pagate o
siano state pagate solo parzialmente
sono considerati privi, fin dall’inizio,
degli effetti previsti dal regolamento
(CE) n. 6/2002.
Articolo 16
Pubblicazione successiva al periodo
di differimento
1. Qualora il titolare abbia soddisfatto
le condizioni di cui all’articolo 15 l’Uf-
b) permette la consultazione pubblica
di ogni fascicolo relativo al disegno
o modello;
c) permette la consultazione pubblica
di tutte le iscrizioni annotate nel Registro, comprese quelle escluse dalla consultazione ai sensi dell’articolo 73.
2. Qualora si applichi l’articolo 15, paragrafo 4, i disegni o modelli contenuti
in una registrazione multipla che siano
considerati privi fin dall’inizio degli effetti contemplati dal regolamento (CE)
n. 6/2002 non danno luogo agli atti previsti dal paragrafo 1.
Articolo 17
Certificato di registrazione
1. Dopo la pubblicazione l’Ufficio rilascia al titolare del disegno o modello
comunitario un certificato di registrazione contenente i dati iscritti nel Registro di cui all’articolo 69, paragrafo 2, e
la dichiarazione che tali dati figurano
effettivamente nel Registro stesso.
2. Il titolare può chiedere, previo pagamento di una tassa, che gli vengano rilasciate copie autenticate o non autenticate del certificato di registrazione.
Articolo 18
Mantenimento del disegno o modello
in forma modificata
1. Il disegno o modello comunitario registrato che sia mantenuto in forma
modificata, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (CE) n.
6/2002, è iscritto nel Registro e pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari.
SOMMARIO
2. Il mantenimento di un disegno o
modello in forma modificata implica la
rinuncia parziale (in non più di 100 parole) da parte del titolare ovvero l’iscrizione nel Registro dei disegni o modelli comunitari di una decisione giudiziale o dell’Ufficio che dichiari la parziale
nullità del diritto al disegno o modello.
Articolo 19
Modificazione del nome o
dell’indirizzo del titolare o del suo
rappresentante iscritto nell’elenco
tenuto dall’Ufficio
1. A richiesta del titolare viene annotata nel Registro la modificazione del
nome o dell’indirizzo del titolare che
non dipenda dal trasferimento del disegno o modello registrato.
2. La domanda di modificazione del
nome o dell’indirizzo del titolare deve
contenere:
a) il numero di registrazione del disegno o modello;
b) il nome e l’indirizzo del titolare del
disegno o modello quali risultano dal
Registro; se il titolare ha ricevuto un
numero d’identificazione dall’Ufficio è sufficiente che sia indicato tale
numero insieme al nome del titolare;
c) l’indicazione del nome e dell’indirizzo del titolare quali risultano dalla
modificazione, a norma dell’articolo
1, paragrafo 1, lettera b);
d) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e).
3. La domanda di cui al paragrafo 2
non è soggetta a pagamento di tasse.
l’indirizzo del rappresentante iscritto
nell’elenco tenuto dall’Ufficio.
7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di registrazione di disegni o modelli comunitari. La modificazione viene annotata
nel fascicolo tenuto dall’Ufficio in merito alla domanda di registrazione del
disegno o modello comunitario.
Articolo 20
Correzioni di errori nel Registro e
nella pubblicazione della
registrazione
L’Ufficio corregge gli errori ad esso imputabili nella registrazione del disegno
o modello o nella pubblicazione della
registrazione di propria iniziativa od a
richiesta del titolare.
Se il titolare presenta una richiesta in tal
senso si applica l’articolo 19. La richiesta non è soggetta al pagamento di tasse.
L’Ufficio pubblica le correzioni apportate in forza del presente articolo.
CAPO III
RINNOVO DELLA
REGISTRAZIONE
Articolo 21
Avviso di scadenza
della registrazione
Almeno sei mesi prima della scadenza
della registrazione l’Ufficio informa il
titolare e tutte le persone i cui diritti
siano iscritti nel Registro, ivi compresi
i licenziatari, che la registrazione è
prossima alla scadenza. Il mancato avviso non produce effetti sulla scadenza
della registrazione.
Articolo 22
Rinnovo della registrazione
4. Può essere presentata una domanda
unica per la modificazione del nome o
dell’indirizzo in due o più registrazioni
dello stesso titolare.
1. La domanda di rinnovo della registrazione contiene:
5. Se non risultano soddisfatte le condizioni relative alla registrazione della
modificazione di cui ai paragrafi 1 e 2,
l’Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate.
a) qualora sia presentata dal titolare, il
nome e indirizzo dello stesso a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
Se il richiedente non sana le irregolarità entro il termine indicato dall’Ufficio quest’ultimo respinge la domanda.
6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano altresì alla modificazione del nome o del-
b) qualora sia presentata da una persona all’uopo espressamente autorizzata dal titolare, il nome e l’indirizzo
della stessa nonché la prova dell’autorizzazione;
c) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e);
d) il numero di registrazione;
e) all’occorrenza, la menzione del fatto
che il rinnovo è richiesto per tutti i
disegni o modelli contenuti nella registrazione multipla o, qualora il rinnovo non sia richiesto per tutti i disegni o modelli, l’indicazione dei disegni o modelli per i quali si richiede
il rinnovo.
2. Le tasse dovute in forza dell’articolo
13 del regolamento (CE) n. 6/2002 per
il rinnovo della registrazione sono le seguenti:
a) una tassa di rinnovo, che in caso di
più disegni o modelli formanti parte
di una registrazione multipla è proporzionale al numero di disegni o
modelli da rinnovare;
b) all’occorrenza la soprattassa di cui
all’articolo 13 del regolamento (CE)
n. 6/2002 per il versamento tardivo
della tassa di rinnovo ovvero per la
presentazione tardiva della domanda
di rinnovo, quale stabilita dal regolamento (CE) n. 2246/2002.
3. Se la domanda di rinnovo viene presentata prima del termine stabilito dall’articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002, ma non sono osservate le condizioni per il rinnovo
disposte dall’articolo 13 stesso e dal
presente regolamento, l’Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate.
Se la domanda viene presentata da
persona espressamente autorizzata a tal
fine dal titolare, questi riceve copia di
tale comunicazione.
4. Se la domanda di rinnovo non viene
presentata o viene presentata dopo la
scadenza del termine previsto dall’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma
del regolamento (CE) n. 6/2002 o se le
tasse non vengono pagate o vengono
pagate dopo la scadenza del termine,
oppure se le irregolarità riscontrate non
vengono sanate nei termini, l’Ufficio
constata che la registrazione è scaduta e
ne dà comunicazione al titolare nonché,
all’occorrenza, al richiedente il rinnovo
ed ai titolari di diritti iscritti nel Registro.
SOMMARIO
Qualora le tasse versate in caso di registrazione multipla non siano sufficienti
per tutti i disegni o modelli per i quali
si richiede il rinnovo, tale constatazione ha luogo solo dopo che l’Ufficio abbia accertato quali siano i disegni o modelli cui si riferisce l’importo versato.
In mancanza di altri criteri per la determinazione dei disegni o modelli cui si
riferisce l’importo versato, l’Ufficio
considera i disegni o modelli nell’ordine numerico in cui sono riprodotti a
norma dell’articolo 2, paragrafo 4.
L’Ufficio constata che la registrazione è
scaduta per tutti i disegni o modelli per
i quali le tasse di rinnovo non sono state versate o sono state versate solo parzialmente.
5. Se la constatazione effettuata a norma del paragrafo 4 è definitiva l’Ufficio
cancella il disegno o modello dal Registro con effetto dal giorno successivo a
quello in cui è scaduta la registrazione.
6. Se la registrazione non è rinnovata le
tasse di rinnovo eventualmente versate
a norma del paragrafo 2 sono restituite.
CAPO IV
TRASFERIMENTO, LICENZE E
ALTRI DIRITTI,
MODIFICAZIONI
Articolo 23
Trasferimento
2. La domanda può contenere all’occorrenza il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante del nuovo titolare a norma dell’articolo 1, paragrafo
1, lettera e).
3. La domanda si considera presentata
soltanto dopo che sia stata pagata la relativa tassa. All’occorrenza l’Ufficio comunica al richiedente il mancato pagamento, totale o parziale, della tassa.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera d) costituiscono prova sufficiente del trasferimento:
a) la domanda di registrazione del trasferimento firmata dal titolare registrato o dal suo rappresentante nonché dall’avente causa o dal suo rappresentante, ovvero
b) la domanda, se presentata dall’avente causa, corredata di una dichiarazione firmata dal titolare registrato o
dal suo rappresentante dalla quale risulti il consenso alla registrazione
dell’avente causa, ovvero
c) la domanda corredata dal modulo di
trasferimento o dal documento di
trasferimento debitamente compilati,
firmata dal titolare registrato o dal
suo rappresentante nonché dall’avente causa o dal suo rappresentante.
5. Qualora non risultino soddisfatte le
condizioni per la registrazione del trasferimento l’Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate.
1. La domanda di registrazione del trasferimento a norma dell’articolo 28 del
regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:
Se le irregolarità riscontrate non sono
sanate entro il termine stabilito dall’Ufficio quest’ultimo respinge la domanda
di registrazione del trasferimento.
a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario;
6. Può essere presentata un’unica domanda di registrazione del trasferimento per due o più disegni o modelli comunitari registrati purché il titolare registrato e l’avente causa siano gli stessi
per ogni disegno o modello.
b) indicazioni sul nuovo titolare a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
c) in caso di registrazione multipla, i
dati relativi ai disegni o modelli registrati cui si riferisce il trasferimento, qualora quest’ultimo non interessi la totalità dei disegni o modelli;
d) documenti da cui risulti il trasferimento.
7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, mutatis mutandis, al trasferimento di domande di registrazione di disegni o modelli comunitari. Il trasferimento viene
annotato nel fascicolo tenuto dall’Ufficio in merito alla domanda di registrazione del disegno o modello comunitario.
Articolo 24
Registrazione di licenze e di altri
diritti
1. Alle registrazioni concernenti il rilascio o il trasferimento di una licenza, la
costituzione o la cessione di un diritto
reale su un disegno o modello comunitario registrato nonché alle registrazioni di atti di esecuzione forzata si applicano le stesse disposizioni dell’articolo
23, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), paragrafo 2, paragrafo 3, paragrafo 5 e paragrafo 6. Se tuttavia il disegno o modello comunitario registrato è oggetto
di procedure concorsuali la richiesta
della competente autorità nazionale di
un’iscrizione in tal senso nel Registro
non è soggetta a tasse.
In caso di registrazione multipla ogni
disegno o modello comunitario registrato può essere oggetto di licenze, diritti reali, esecuzioni forzate e procedure concorsuali indipendentemente dagli
altri.
2. Se per un disegno o modello comunitario la licenza è stata rilasciata soltanto in relazione ad una parte della
Comunità o per un periodo limitato,
nella domanda di registrazione è indicato per quale parte della Comunità o
per quale periodo è concessa la licenza.
3. Nei casi in cui non siano adempiute
le condizioni prescritte per la registrazione dagli articoli 29, 30 o 32 del regolamento (CE) n. 6/2002, nonché dal
paragrafo 1 del presente articolo o da
altri articoli pertinenti del presente regolamento l’Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate.
Se le irregolarità constatate non sono
sanate entro il termine indicato dall’Ufficio quest’ultimo respinge la domanda
di registrazione.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di licenze
e di altri diritti per disegni o modelli comunitari registrati. Le licenze, i diritti
reali ed i provvedimenti di esecuzione
forzata sono annotati nel fascicolo tenuto dall’Ufficio in merito alla domanda di registrazione del disegno o modello comunitario.
5. La richiesta di licenza non esclusiva
di cui all’articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 deve essere
presentata entro il termine di tre mesi
dalla data d’iscrizione nel Registro del
nuovo titolare.
SOMMARIO
Articolo 25
Disposizioni particolari sulla
registrazione di licenze
1. A richiesta del titolare del disegno o
modello ovvero del licenziatario la licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro
come licenza esclusiva.
2. La licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come sottolicenza quando è concessa da un licenziatario la cui licenza
sia iscritta nel Registro.
3. La licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come licenza territorialmente limitata quando è concessa per una parte
della Comunità.
4. La licenza di disegno o modello comunitario registrato è iscritta nel Registro come licenza temporanea quando è
concessa per un periodo determinato.
Articolo 26
Cancellazione o modificazione della
registrazione di licenze e di altri
diritti
1. La registrazione di cui all’articolo 24
è cancellata a richiesta di una delle persone interessate.
2. La domanda deve recare:
a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato oppure, in caso di registrazione
multipla, il numero di ogni singolo
disegno o modello; nonché
b) l’indicazione del diritto per il quale
viene chiesta la cancellazione della
registrazione.
3. La domanda di cancellazione della
registrazione di licenze e di altri diritti
si considera presentata soltanto dopo
che sia stata versata la tassa dovuta.
All’occorrenza l’Ufficio comunica al richiedente il mancato pagamento, totale
o parziale, della tassa. Non è invece
soggetta a tasse la richiesta della competente autorità nazionale intesa alla
cancellazione di un’iscrizione in caso di
procedure concorsuali che interessino il
disegno o modello comunitario registrato.
4. La domanda deve essere corredata di
documenti atti a comprovare l’avvenuta estinzione del diritto registrato oppure di una dichiarazione con cui il licenziatario o il titolare di un altro diritto consentano alla cancellazione.
5. Nei casi in cui non siano adempiute
le condizioni per la cancellazione della
registrazione l’Ufficio informa il richiedente delle irregolarità riscontrate. Se le
irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall’Ufficio quest’ultimo
respinge la domanda di cancellazione.
6. I paragrafi 1, 2, 4 e 5 si applicano altresì alla richiesta di modificazioni della registrazione di cui all’articolo 24.
7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano, mutatis mutandis, alle annotazioni nel fascicolo di cui all’articolo 24, paragrafo
4.
CAPO V
RINUNCIA E NULLITÀ
Articolo 27
Rinuncia
1. La dichiarazione di rinuncia a norma
dell’articolo 51 del regolamento (CE) n.
6/2002 contiene:
a) il numero di registrazione del disegno o modello comunitario registrato;
b) il nome e l’indirizzo del titolare a
norma dell’articolo 1, paragrafo 1,
lettera b);
c) se è stato designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo professionale del rappresentante a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e);
d) se la rinuncia riguarda soltanto alcuni dei disegni o modelli contenuti in
una registrazione multipla, l’indicazione dei disegni o modelli per i quali viene fatta la rinuncia oppure dei
disegni o modelli per i quali si mantiene la registrazione;
e) se il disegno o modello comunitario
registrato è oggetto di rinuncia parziale a norma dell’articolo 51, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.
6/2002, una riproduzione del disegno o modello modificato a norma
dell’articolo 4 del presente regolamento.
2. Se il diritto di un terzo connesso al
disegno o modello comunitario registrato è iscritto nel Registro, è sufficiente, come prova del consenso alla rinuncia, che una dichiarazione di consenso alla rinuncia sia firmata dal
titolare del diritto o dal suo rappresentante.
Se è stata registrata una licenza, la rinuncia al disegno o modello viene registrata tre mesi dopo la data in cui il titolare ha dimostrato all’Ufficio di aver
informato il licenziatario della propria
intenzione di rinunciare. Se prima della
scadenza del termine suddetto il titolare fornisce all’Ufficio la prova del consenso del licenziatario la rinuncia viene
registrata immediatamente.
3. Qualora il diritto su un disegno o
modello comunitario registrato sia rivendicato dinanzi ad un organo giudiziale a norma dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 6/2002, la dichiarazione di consenso alla rinuncia firmata dal
rivendicante o dal suo rappresentante
costituisce prova sufficiente del consenso.
4. Nei casi in cui non sono rispettate le
condizioni relative alla rinuncia l’Ufficio informa il dichiarante delle irregolarità riscontrate. Se tali irregolarità non
sono sanate entro il termine indicato
dall’Ufficio quest’ultimo nega l’iscrizione della rinuncia nel Registro.
Articolo 28
Domanda di dichiarazione
di nullità
1. La domanda di dichiarazione di nullità di cui all’articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:
a) riguardo al disegno o modello comunitario registrato per il quale si
chiede la dichiarazione di nullità:
ii) il numero di registrazione,
ii) il nome e l’indirizzo del titolare;
b) riguardo ai motivi su cui si fonda la
domanda:
iii) una dichiarazione dei motivi su
cui si basa la domanda di dichiarazione di nullità,
iii) inoltre, in caso di domanda presentata a norma dell’articolo 25,
SOMMARIO
paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 6/2002, la riproduzione ed i particolari che contraddistinguono il disegno o modello precedente su cui si fonda
la domanda di dichiarazione di
nullità e che dimostrano il diritto del richiedente a far valere il
disegno o modello anteriore in
quanto motivo di nullità ai sensi
dell’articolo 25, paragrafo 3 di
tale regolamento,
iii) inoltre, in caso di domanda a
norma dell’articolo 25, paragrafo
1, lettere e) o f) del regolamento
(CE) n. 6/2002, la riproduzione
ed i particolari che contraddistinguono il segno distintivo o
l’opera protetta dal diritto d’autore su cui si fonda la domanda
di dichiarazione di nullità, nonché indicazioni da cui risulti che
il richiedente è il titolare del diritto precedente ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3 di tale regolamento,
iv) inoltre, in caso di domanda a
norma dell’articolo 25, paragrafo
1, lettera g) del regolamento
(CE) n. 6/2002, la riproduzione
ed i particolari dell’elemento
pertinente a norma di tale articolo nonché indicazioni da cui risulti che la domanda è presentata dalla persona o dall’ente interessato
dall’utilizzazione
impropria ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 4 di tale regolamento,
iv) qualora i motivi per la dichiarazione di nullità si riferiscano al
fatto che il disegno o modello
comunitario non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5 e 6
del regolamento (CE) n. 6/2002,
l’indicazione e la riproduzione di
disegni o modelli precedenti che
possono precludere la novità o
l’individualità del disegno o modello comunitario registrato,
nonché documenti comprovanti
l’esistenza di tali disegni o modelli anteriori,
vi) i fatti, le prove e le osservazioni
a sostegno di tali motivi;
c) riguardo al richiedente:
iii) il nome e l’indirizzo a norma
dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
iii) se il titolare ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo
professionale del rappresentante
a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e),
domanda è diversa da quella usata nel
procedimento di nullità, il richiedente è
tenuto a fornirne una traduzione in
questa seconda lingua entro il termine
di due mesi dalla presentazione degli
elementi di prova.
iii) inoltre, in caso di domanda a
norma dell’articolo 25, paragrafo
1, lettera c) del regolamento
(CE) n. 6/2002, indicazioni da
cui risulti che la domanda è presentata da una o più persone legittimate in forza dell’articolo
25, paragrafo 2 di tale regolamento.
6. Qualora, entro il termine di due mesi
dal ricevimento della comunicazione di
cui all’articolo 31, paragrafo 1 del presente regolamento, il richiedente la dichiarazione di nullità od il titolare
informino l’Ufficio di essersi accordati
sull’uso di una diversa lingua procedurale a norma dell’articolo 98, paragrafo
5 del regolamento (CE) n. 6/2002, e la
domanda non sia stilata in tale lingua, il
richiedente deve fornire una traduzione
della domanda entro un mese dalla scadenza di detto termine.
2. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di cui all’articolo 52, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
6/2002.
3. L’Ufficio informa il titolare del deposito della domanda di dichiarazione
di nullità.
Articolo 29
Uso delle lingue nel procedimento di
nullità
1. La domanda di dichiarazione di nullità è redatta nella lingua procedurale a
norma dell’articolo 98, paragrafo 4 del
regolamento (CE) n. 6/2002.
2. Quando la lingua procedurale non è
quella usata per la presentazione della
domanda, l’Ufficio provvede a far tradurre nella lingua procedurale le osservazioni che siano presentate dal titolare
nella lingua della domanda.
3. Tre anni dopo la data stabilita a norma dell’articolo 111, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 la Commissione presenta al comitato di cui all’articolo 109 del regolamento (CE) n.
6/2002 un rapporto in merito all’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo nonché, all’occorrenza, proposte
miranti a limitare le spese che ne derivano per l’Ufficio, in applicazione di
quanto disposto dall’articolo 98, paragrafo 4, quarto comma del regolamento (CE) n. 6/2002.
4. La Commissione ha la facoltà di presentare in anticipo il rapporto e le eventuali proposte di cui al paragrafo 3; il
Comitato procederà al loro esame in via
prioritaria se le agevolazioni di cui al
paragrafo 2 determinano costi eccessivi.
5. Se la lingua in cui vengono presentati gli elementi di prova a sostegno della
Articolo 30
Rigetto della domanda di
dichiarazione di nullità per
inammissibilità
1. Se l’Ufficio accerta che la domanda
di dichiarazione di nullità non è conforme all’articolo 52 del regolamento (CE)
n. 6/2002, all’articolo 28, paragrafo 1
del presente regolamento o ad altre disposizioni del regolamento (CE) n.
6/2002 o del presente regolamento, ne
dà comunicazione al richiedente invitandolo a sanare le irregolarità entro un
preciso termine.
Se le irregolarità non sono sanate entro
il termine indicato, l’Ufficio respinge la
domanda per inammissibilità.
2. Qualora l’Ufficio constati che le tasse dovute non sono state pagate ne dà
comunicazione al richiedente e lo informa che la domanda non sarà considerata presentata se le tasse dovute non saranno state versate all’Ufficio entro un
preciso termine.
Le tasse versate dopo tale termine
sono restituite al richiedente.
3. La decisione di respingere la domanda di dichiarazione di nullità in forza
del paragrafo 1 è comunicata al richiedente.
Il richiedente viene altresì informato
quando la domanda si considera non
presentata a norma del paragrafo 2.
SOMMARIO
Articolo 31
Esame della domanda di
dichiarazione di nullità
1. Se non la respinge in forza dell’articolo 30, l’Ufficio trasmette la domanda
al titolare, invitandolo a presentare osservazioni entro un preciso termine.
2. In assenza di osservazioni del titolare, l’Ufficio può decidere sulla nullità in
base ai documenti di cui dispone.
3. L’Ufficio trasmette le eventuali osservazioni del titolare al richiedente ed
all’occorrenza invita quest’ultimo a
pronunciarsi in merito entro un preciso
termine.
4. Le notificazioni e comunicazioni in
forza dell’articolo 53, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 6/2002 nonché le
relative osservazioni sono trasmesse alle
parti.
5. L’Ufficio può all’occorrenza invitare
le parti a concludere una transazione.
Articolo 32
Pluralità di domande di
dichiarazione di nullità
1. Qualora relativamente ad un medesimo disegno o modello comunitario
registrato vengano presentate più domande di dichiarazione di nullità, l’Ufficio può decidere di riunire i relativi
procedimenti.
L’Ufficio può successivamente decidere
di separare i procedimenti così riuniti.
2. Se dall’esame preliminare di una o
più domande risulta che il disegno o
modello comunitario registrato può essere nullo, l’Ufficio ha la facoltà di sospendere gli altri procedimenti di nullità.
L’Ufficio informa gli altri richiedenti delle decisioni prese nel corso dei
procedimenti che vengono proseguiti.
3. Una volta divenuta definitiva la decisione con cui si dichiara la nullità del
disegno o modello, l’esame delle domande per le quali il procedimento è
stato sospeso a norma del paragrafo 2 si
considera chiuso e i richiedenti ne sono
informati. Tale chiusura dell’esame della domanda costituisce un caso di non
luogo a provvedere ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 4 del regolamento (CE)
n. 6/2002.
4. Qualora l’esame della domanda si
consideri chiuso a norma dei paragrafi
1, 2, e 3, Ufficio rimborsa il 50 % delle tasse pagate dal richiedente per la domanda di nullità ai sensi dell’articolo
52, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
6/2002.
Articolo 33
Partecipazione del preteso
contraffattore
Il preteso contraffattore che chieda di
partecipare al procedimento in applicazione dell’articolo 54 del regolamento
(CE) n. 6/2002 è soggetto alle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del presente regolamento e, in particolare, all’obbligo di presentare una dichiarazione motivata e di pagare la tassa di cui
all’articolo 52, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002.
CAPO VI
RICORSI
Articolo 34
Contenuto del ricorso
2. Se la commissione di ricorso accerta
che il ricorso non è conforme ad altre
norme del regolamento (CE) n. 6/2002
o ad altre disposizioni del presente regolamento, ed in particolare all’articolo
34, paragrafo 1, lettere a) e b), ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a
sanare le irregolarità accertate entro un
preciso termine. Se le irregolarità non
sono sanate nei termini, la commissione di ricorso respinge il ricorso in
quanto inammissibile.
3. Se la tassa di ricorso è stata pagata
dopo la scadenza del termine per la presentazione del ricorso di cui all’articolo
57 del regolamento (CE) n. 6/2002, il
ricorso si considera non presentato e la
tassa di ricorso è restituita al ricorrente.
Articolo 36
Esame del ricorso
1. Al procedimento di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le
stesse norme relative al procedimento
svoltosi dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.
1. Il ricorso contiene:
2. La decisione della commissione contiene:
a) il nome e l’indirizzo del ricorrente a
norma dell’articolo 1, paragrafo 1,
lettera b);
a) la dichiarazione che essa è stata adottata dalla commissione di ricorso;
b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l’indirizzo
professionale del rappresentante a
norma dell’articolo 1, paragrafo 1,
lettera e);
b) la data della pronuncia;
c) l’indicazione della decisione impugnata e della modificazione o dell’annullamento richiesti.
2. Il ricorso è presentato nella lingua
procedurale in cui è stata redatta la decisione impugnata.
Articolo 35
Rigetto del ricorso
per inammissibilità
1. Se il ricorso non è conforme agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE)
n. 6/2002 nonché all’articolo 34, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2 del presente regolamento, la commissione di
ricorso lo respinge in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non
siano state sanate prima della scadenza
del termine stabilito all’articolo 57 del
regolamento (CE) n. 6/2002.
c) i nomi del presidente e degli altri
membri della commissione di ricorso che hanno partecipato alla decisione;
d) il nome del cancelliere;
e) l’indicazione delle parti e dei loro
rappresentanti;
f) le questioni oggetto della decisione;
g) una concisa esposizione dei fatti;
h) la motivazione;
i) il dispositivo, compresa all’occorrenza la decisione relativa alle spese.
3. La decisione è firmata dal presidente e dagli altri membri della commissione di ricorso nonché dal cancelliere di
detta commissione.
SOMMARIO
Articolo 37
Rimborso della tassa
di ricorso
In caso di revisione pregiudiziale o di
accoglimento del ricorso è disposto il
rimborso della tassa di ricorso qualora
esso risulti equo in seguito alla violazione di forme sostanziali. In caso di revisione pregiudiziale il rimborso è disposto dall’organo la cui decisione è
stata impugnata e, negli altri casi, dalla
commissione di ricorso.
CAPO VII
DECISIONI E NOTIFICHE
DELL’UFFICIO
Articolo 38
Forma delle decisioni
golamento si è verificata la perdita di un
diritto senza che sia stata pronunciata
una decisione, l’Ufficio informa l’interessato a norma dell’articolo 66 del regolamento (CE) n. 6/2002 e ne richiama l’attenzione sui rimedi giuridici di
cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Se ritiene infondata la constatazione
dell’Ufficio, l’interessato può chiedere
una decisione dell’Ufficio entro due
mesi dalla comunicazione di cui al paragrafo 1.
Tale decisione viene adottata unicamente se l’Ufficio non condivide il parere
del richiedente; in caso contrario l’Ufficio rettifica la propria constatazione e
ne informa il richiedente.
2. Nel redigere la citazione l’Ufficio
deve segnalare i punti che a suo avviso
devono essere discussi ai fini della decisione.
3. Se una parte regolarmente citata al
procedimento orale non compare dinanzi all’Ufficio il procedimento stesso
può proseguire in sua assenza.
Articolo 43
Istruzione da parte dell’Ufficio
1. Quando ritenga necessario sentire
parti, testimoni o periti ovvero procedere ad un sopralluogo, l’Ufficio adotta una decisione in tal senso nella quale indica il mezzo istruttorio da esperire e i fatti giuridicamente rilevanti da
provare, nonché il giorno, l’ora e il luogo.
1. Le decisioni dell’Ufficio sono scritte
e motivate.
Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all’Ufficio le decisioni
possono essere pronunciate in udienza.
Esse vengono poi stese per iscritto e
notificate alle parti.
2. Le decisioni dell’Ufficio contro le
quali è ammesso ricorso devono contenere l’avvertenza scritta che il ricorso va
presentato per iscritto all’Ufficio entro
due mesi dalla data della notifica della
decisione impugnata. Nell’avvertenza è
inoltre opportuno richiamare l’attenzione delle parti sugli articoli 55, 56 e
57 del regolamento (CE) n. 6/2002.
Le parti non possono opporre l’omissione dell’avvertenza relativa alla possibilità di presentare ricorso.
Articolo 39
Rettifica di errori nelle
decisioni
Nelle decisioni dell’Ufficio possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione nonché gli errori manifesti. Essi sono rettificati,
d’ufficio od a richiesta della parte interessata, dall’organo che ha preso la decisione.
Articolo 40
Constatazione della perdita di un
diritto
1. Ove constati che in base al regolamento (CE) n. 6/2002 o al presente re-
Articolo 41
Firma, nome, bollo
1. Qualsiasi decisione, notifica o comunicazione dell’Ufficio reca l’indicazione
dell’organo o della divisione dell’Ufficio ed i nomi dei funzionari responsabili. Tali documenti sono firmati dai
funzionari responsabili o, in mancanza
di firma, recano il bollo dell’Ufficio apposto o prestampato.
2. Il presidente dell’Ufficio può consentire che si usino altri mezzi per indicare l’organo o la divisione dell’Ufficio ed il nome dei funzionari responsabili dell’Ufficio ovvero un contrassegno
diverso dal bollo per le decisioni, le notifiche e le comunicazioni effettuate
mediante telecopia od altri mezzi tecnici di comunicazione.
CAPO III
PROCEDIMENTO ORALE ED
ISTRUZIONE
Articolo 42
Citazione al procedimento orale
1. Nel citare le parti al procedimento
orale a norma dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 6/2002 si fa menzione
del disposto del paragrafo 3 del presente articolo. Il termine di citazione non
può essere inferiore ad un mese, salvo
accordo delle parti su un termine più
breve.
Se l’audizione di testimoni o di periti è
stata chiesta da una delle parti, la decisione dell’Ufficio stabilisce il termine
entro il quale la parte richiedente deve
comunicare all’Ufficio il nome e l’indirizzo dei testimoni e dei periti dei quali essa desidera l’audizione.
2. Il termine per la citazione di parti,
testimoni e periti non è inferiore ad un
mese, salvo accordo fra gli interessati su
un termine più breve.
La citazione contiene:
a) un estratto della decisione di cui al
primo comma del paragrafo 1, dal
quale risultino il giorno, l’ora e il
luogo dell’audizione nonché i fatti
sui quali le parti, i testimoni ed i periti saranno sentiti;
b) i nomi delle parti del procedimento
nonché i diritti dei testimoni e dei
periti a norma dell’articolo 45, paragrafi da 2 a 5.
Articolo 44
Mandato dei periti
1. L’Ufficio decide la forma in cui il perito da esso designato deve presentare la
propria perizia.
2. Il mandato del perito deve contenere:
SOMMARIO
a) una precisa descrizione dell’incarico;
l’Ufficio.
4. Le parti ricevono copie del verbale.
b) il termine per la presentazione della
relazione peritale;
Gli importi sono calcolati in base alle
stesse disposizioni che si applicano alle
retribuzioni ed ai rimborsi spese per i
funzionari dei gradi da A4 ad A8, contenute nello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e nell’allegato VII
di tale statuto.
5. L’Ufficio rilascia alle parti che lo richiedano la trascrizione della registrazione del procedimento orale in forma
dattiloscritta o in forme a lettura elettronica.
c) la designazione delle parti del procedimento;
d) l’indicazione di quanto spetta al perito a norma dell’articolo 45, paragrafi 2, 3 e 4.
3. Le parti ricevono copia della relazione peritale scritta.
4. Le parti possono ricusare il perito
per motivi d’incompetenza o per gli
stessi motivi in base ai quali può essere
ricusato un esaminatore od il membro
di una divisione o di una commissione
di ricorso a norma dell’articolo 132, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n.
40/94 del Consiglio3. Sulla ricusazione
decide l’organo dell’Ufficio al quale
spetta la designazione del perito.
Articolo 45
Spese dell’istruzione
1. L’Ufficio può subordinare l’esperimento di mezzi istruttori al deposito
presso di esso, da parte di chi ha chiesto l’esperimento, di un importo determinato in base ad una stima delle spese.
2. I testimoni ed i periti citati dall’Ufficio e comparsi dinanzi ad esso hanno
diritto ad un congruo rimborso delle
spese di viaggio e di soggiorno. L’Ufficio può altresì concedere un anticipo.
La prima frase del presente paragrafo si
applica anche a testimoni e periti che si
presentino all’Ufficio senza essere stati
citati, purché vengano sentiti in qualità
di testimoni o periti.
3. I testimoni aventi diritto al rimborso a norma del paragrafo 2 hanno parimenti diritto ad una congrua indennità
per il mancato guadagno; i periti hanno
diritto agli onorari per l’attività prestata. Quando testimoni e periti sono stati citati su iniziativa dell’Ufficio, l’indennità e gli onorari vengono loro corrisposti dopo l’adempimento dei loro
compiti.
4. Gli importi e gli anticipi da versare a
norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono determinati dal presidente dell’Ufficio e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale del-
5. Gli importi dovuti o versati a norma
dei paragrafi da 1 a 4 sono a carico, in
via definitiva,
a) dell’Ufficio, qualora esso abbia ritenuto di propria iniziativa che fosse
necessaria l’audizione di testimoni o
periti; ovvero
b) della parte interessata, qualora essa
abbia richiesto l’audizione di testimoni o periti, fatta salva la decisione
di ripartizione e di fissazione delle
spese a norma degli articoli 70 e 71
del regolamento (CE) n. 6/2002 e
dell’articolo 79 del presente regolamento;
La parte di cui alla lettera b) del presente comma rimborsa all’Ufficio gli
anticipi da questo eventualmente versati.
Articolo 46
Verbale del procedimento orale e
dell’istruzione
1. Del procedimento orale e dell’istruzione si redige un verbale che riporta i
principali elementi del procedimento
orale e dell’istruzione, le dichiarazioni
rilevanti delle parti, le deposizioni delle
parti, dei testimoni o dei periti nonché
il risultato dei sopralluoghi.
2. Il verbale della deposizione del testimone, del perito o della parte è letto o
sottoposto ai medesimi affinché lo possano esaminare. L’esecuzione di questa
formalità e l’approvazione del verbale
da parte della persona che ha deposto
sono menzionate nel verbale stesso.
Qualora il verbale non venga approvato si annotano le obiezioni sollevate.
3. Il verbale è firmato dal funzionario
che lo ha redatto e dal funzionario che
ha condotto il procedimento orale o l’istruzione.
Il rilascio della trascrizione della registrazione è subordinato al pagamento
delle spese sostenute dall’Ufficio per la
trascrizione stessa. Le spese sono determinate dal presidente dell’Ufficio.
CAPO IX
NOTIFICHE
Articolo 47
Disposizioni generali sulle
notifiche
1. Nei procedimenti dinanzi all’Ufficio
le notifiche che devono essere fatte dall’Ufficio si effettuano con l’originale del
documento da notificare o con una copia autenticata dall’Ufficio o recante il
bollo dell’Ufficio ovvero in un tabulato
recante tale bollo. La certificazione non
è necessaria per le copie di documenti
presentate dalle parti.
2. La notifica avviene:
a) per posta a norma dell’articolo 48;
b) mediante consegna a mano a norma
dell’articolo 49;
c) mediante deposito nella casella postale presso l’Ufficio a norma dell’articolo 50;
d) mediante telecopia ed altri mezzi
tecnici di comunicazione a norma
dell’articolo 51;
e) mediante pubblicazione a norma
dell’articolo 52.
Articolo 48
Notifica per posta
1. Sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le decisioni che fanno decorrere un termine
di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il presidente dell’Ufficio prescrive tale forma di notifica.
Le decisioni e le comunicazioni che
fanno decorrere un altro termine sono
notificate mediante lettera raccomandata, qualora il presidente non disponga
altrimenti.
SOMMARIO
Tutte le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria.
2. Le notifiche a destinatari che non
hanno il domicilio, la sede od uno stabilimento nella Comunità e che non
hanno nominato un rappresentante a
norma dell’articolo 77, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 6/2002 sono effettuate spedendo il documento da notificare per posta, come lettera ordinaria,
all’ultimo indirizzo del destinatario
noto all’Ufficio.
La notifica si considera effettuata all’atto dell’invio.
3. La notifica fatta per lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata al destinatario nel decimo giorno successivo all’invio salvo che la lettera non venga
recapitata o venga recapitata successivamente.
In caso di contestazione spetta all’Ufficio provare l’avvenuto recapito nonché
all’occorrenza la data dello stesso.
4. La notifica mediante lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata anche se la
lettera è stata respinta dal destinatario.
5. Se ed in quanto non è disciplinata dai
paragrafi da 1 a 4, la notifica per posta
è soggetta alla legislazione dello Stato
sul cui territorio è effettuata.
Articolo 49
Notifica mediante consegna
a mano
La notifica può essere effettuata nei locali dell’Ufficio mediante consegna a
mano, contro ricevuta, del documento
da notificare al destinatario.
Articolo 50
Notifica mediante deposito nella
casella postale presso l’Ufficio
Per i destinatari per i quali è stata costituita presso l’Ufficio una casella postale la notifica può avvenire anche mediante deposito del documento da notificare in detta casella. Di tale deposito è
data notizia scritta nel fascicolo. Nel
documento è annotata la data in cui è
stato effettuato il deposito. La notifica
si considera effettuata il quinto giorno
successivo al deposito.
Articolo 51
Notifica mediante telecopia
ed altri mezzi tecnici di
comunicazione
1. La notifica mediante telecopia si effettua trasmettendo l’originale del documento da notificare od una copia ai
sensi dell’articolo 47, paragrafo 1. Il
presidente determina le modalità di tale
forma di notifica.
2. Le modalità di notifica mediante altri mezzi tecnici di comunicazione sono
determinate dal presidente dell’Ufficio.
Articolo 52
Notifica mediante pubblicazione
1. Se non è possibile conoscere l’indirizzo del destinatario o se la notifica a
norma dell’articolo 48, paragrafo 1, è risultata impossibile anche dopo il secondo tentativo dell’Ufficio, la notifica avviene mediante pubblicazione.
La notifica è pubblicata almeno nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari.
2. Il presidente dell’Ufficio determina
le modalità della pubblicazione nonché
la data dalla quale decorre il periodo di
un mese al termine del quale il documento si considera notificato.
Articolo 53
Notifica al rappresentante
1. Se è stato designato un rappresentante o se il richiedente citato per primo in una domanda comune è considerato il rappresentante comune a termini dell’articolo 61, paragrafo 1, le
notifiche vengono indirizzate al rappresentante designato o al rappresentante
comune.
2. Se per una parte sono stati designati
più rappresentanti è sufficiente la notifica ad uno di essi, a meno che per le
notifiche non sia stato indicato un apposito indirizzo a norma dell’articolo 1,
paragrafo 1, lettera e).
3. Se più parti hanno designato un rappresentante comune è sufficiente che il
documento sia notificato a quest’ultimo
in un unico esemplare.
Articolo 54
Correzione d’irregolarità della
notifica
Quando un documento è pervenuto al
destinatario, ma l’Ufficio non è in grado di provarne la regolare notifica o le
disposizioni relative alla notifica non
sono state osservate, il documento si
considera notificato alla data determinata dall’Ufficio come data di ricezione.
Articolo 55
Notifica di documenti in caso di
pluralità delle parti
I documenti presentati dalle parti che
contengano proposte sostanziali o la dichiarazione di rinuncia a proposte sostanziali devono essere notificati d’ufficio alle altre parti; la notifica non è necessaria quando il documento non
contiene nuovi elementi e lo stato degli
atti consente l’adozione della decisione.
CAPO X
TERMINI
Articolo 56
Computo dei termini
1. I termini sono espressi in anni, mesi,
settimane o giorni interi.
2. Il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza;
tale evento può essere un atto oppure la
scadenza di un termine anteriore. Salvo
disposizioni contrarie, quando l’atto
consiste in una notifica si considera
evento rilevante il ricevimento del documento notificato.
3. Il termine di uno o più anni scade
nel mese corrispondente per denominazione e nel giorno corrispondente per
numerazione al mese e al giorno in cui
si è prodotto l’evento rilevante ai fini
della decorrenza. Se nel mese corrispondente dell’anno di scadenza non
esiste giorno corrispondente a quello in
cui si è prodotto l’evento, il termine
scade l’ultimo giorno di tale mese dell’anno di scadenza.
4. Il termine di uno o più mesi scade
nel giorno corrispondente per numerazione a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza.
Se il giorno in cui si è prodotto l’even-
SOMMARIO
to è l’ultimo giorno del mese o se nel
mese di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è prodotto l’evento, il termine scade l’ultimo
giorno del mese di scadenza.
5. Il termine di una o più settimane scade nel giorno corrispondente per denominazione a quello in cui si è prodotto
l’evento rilevante ai fini della decorrenza.
Articolo 57
Durata dei termini
1. I termini che l’Ufficio deve stabilire
in forza del regolamento (CE) n. 6/2002
o del presente regolamento non possono essere inferiori ad un mese se la parte interessata ha il domicilio, la sede
principale o uno stabilimento all’interno della Comunità; in tutti gli altri casi
non possono essere inferiori a due mesi
né superiori a sei.
Se le circostanze lo giustificano l’Ufficio può prorogare i termini a richiesta
dell’interessato presentata prima della
scadenza del termine originario.
2. Se vi sono due o più parti l’Ufficio
può subordinare la proroga del termine
all’accordo delle altre parti.
Articolo 58
Scadenza dei termini
in casi speciali
1. Se il termine scade in un giorno in
cui l’Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti oppure in un giorno in cui per motivi diversi da quelli di
cui al paragrafo 2 la posta ordinaria non
viene distribuita nella località in cui ha
sede l’Ufficio il termine è prorogato al
primo giorno successivo a quello in cui
l’Ufficio è aperto per la ricezione dei
documenti e in cui viene distribuita la
posta ordinaria.
Prima dell’inizio di ciascun anno civile
il presidente dell’Ufficio fissa i giorni in
cui l’Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti.
2. Se il termine scade in un giorno in
cui un’interruzione generale o una turbativa conseguente a siffatta interruzione impedisca la distribuzione della po-
sta in uno Stato membro o tra uno Stato membro e l’Ufficio, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo
alla fine del periodo d’interruzione o
della turbativa per le parti che hanno il
domicilio o la sede nello Stato di cui
trattasi o che hanno designato rappresentanti aventi domicilio professionale
in tale Stato.
Nel caso in cui lo Stato di cui trattasi è
quello in cui ha sede l’Ufficio il primo
comma si applica a tutte le parti.
La durata del periodo di cui al primo
comma è stabilita dal presidente dell’Ufficio.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano altresì
ai termini stabiliti dal regolamento (CE)
n. 6/2002 o dal presente regolamento
per gli atti da compiere presso gli uffici di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n.
6/2002.
4. In caso di ritardo delle notifiche dell’Ufficio relative all’indicazione della
scadenza dei termini dovuto a circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi che abbiano interrotto o
perturbato il normale funzionamento
dell’Ufficio, gli atti che devono essere
compiuti entro i termini possono essere validamente compiuti entro un mese
a decorrere dalla notifica effettuata con
ritardo.
L’inizio e la fine dell’interruzione o della turbativa sono determinati dal presidente dell’Ufficio.
CAPO XI
INTERRUZIONE DEL
PROCEDIMENTO E RINUNCIA
ALLA RISCOSSIONE
FORZATA
b) se il richiedente o il titolare del disegno o modello comunitario registrato si trova nell’impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all’Ufficio in seguito ad
un’azione intentata contro i suoi
beni;
c) in caso di decesso od incapacità del
rappresentante del richiedente o del
titolare del disegno o modello comunitario registrato ovvero se motivi giuridici gli rendono impossibile
proseguire il procedimento dinanzi
all’Ufficio in seguito ad un’azione
intentata contro i suoi beni.
Qualora tuttavia gli eventi di cui alla
lettera a) del primo comma non producano effetti sui poteri del rappresentante designato in applicazione dell’articolo 78 del regolamento (CE) n. 6/2002,
il procedimento è interrotto soltanto a
richiesta del rappresentante.
2. Se conosce l’identità della persona
autorizzata a proseguire dinanzi ad esso
il procedimento nei casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b),
l’Ufficio comunica a questa persona ed
eventualmente alle altre parti che il procedimento sarà ripreso alla scadenza di
un preciso termine.
3. Nel caso cui al paragrafo 1, lettera c)
il procedimento viene ripreso quando
l’Ufficio è informato della nomina di un
nuovo rappresentante del richiedente o
quando l’Ufficio ha notificato alle altre
parti l’annuncio della nomina di un
nuovo rappresentante del titolare del
disegno o modello.
Se entro tre mesi a decorrere dall’inizio
dell’interruzione del procedimento non
ha ricevuto un annuncio relativo alla
nomina di un nuovo rappresentante,
l’Ufficio comunica al richiedente od al
titolare del disegno o modello che:
Articolo 59
Interruzione del procedimento
1. Il procedimento dinanzi all’Ufficio è
interrotto:
a) in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o del titolare del
disegno o modello comunitario registrato ovvero della persona autorizzata, in forza del diritto nazionale
del richiedente o del titolare del disegno o modello comunitario, a rappresentare l’uno o l’altro;
a)nei casi in cui si applica l’articolo 77,
paragrafo 2 del regolamento (CE)
n. 6/2002 la domanda di registrazione
del disegno o modello comunitario si
considererà ritirata se l’annuncio non
verrà fatto nei due mesi che seguono
la comunicazione stessa; ovvero
b) nei casi cui non si applica l’articolo
77, paragrafo 2 del regolamento
SOMMARIO
(CE) n. 6/2002 il procedimento è ripreso con il richiedente o con il titolare del disegno o modello a decorrere dal giorno della comunicazione stessa.
mesi. Se questo invito non viene accolto, il rappresentante comune è designato dall’Ufficio.
7. Salvo disposizione contraria dell’atto
di procura, la morte del rappresentato
non determina l’estinzione della procura stessa nei confronti dell’Ufficio.
Articolo 62
Procura
4. I termini in corso nei riguardi del richiedente o del titolare del disegno o
modello comunitario alla data di interruzione del procedimento, eccettuato il
termine di pagamento dei diritti di rinnovo, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della ripresa del procedimento.
1. Gli avvocati ed i rappresentanti professionali iscritti negli elenchi conservati dall’Ufficio a norma dell’articolo 78,
paragrafo 1, lettere b) o c) del regolamento (CE) n. 6/2002 possono depositare presso l’Ufficio una procura firmata da inserire nel fascicolo.
8. Se una parte ha nominato più rappresentanti, questi hanno la facoltà di
agire sia congiuntamente sia separatamente nonostante qualsiasi disposizione contraria della procura.
Articolo 60
Rinuncia alla riscossione
forzata
Il deposito di tale procura è obbligatorio qualora lo richiedano espressamente l’Ufficio o, se al procedimento nel
quale il rappresentante agisce dinanzi
all’Ufficio partecipino più parti, una
delle parti.
Il presidente dell’Ufficio può disporre
la rinuncia alla riscossione forzata di
una somma dovuta quando questa è esigua o la riscossione è troppo incerta.
CAPO XII
RAPPRESENTANZA
Articolo 61
Designazione del rappresentante
comune
1. Se la domanda di registrazione del
disegno o modello comunitario è depositata da più persone e non viene designato un rappresentante comune si
considera rappresentante comune il richiedente citato per primo nella domanda.
Se tuttavia uno dei richiedenti è tenuto
a designare un rappresentante professionale, si considera rappresentante comune quest’ultimo a meno che il richiedente citato per primo nella domanda non abbia designato un
rappresentante professionale.
Il primo e secondo comma si applicano
altresì ai terzi che intervengano congiuntamente per presentare una richiesta di dichiarazione di nullità nonché ai
contitolari del disegno o modello comunitario registrato.
2. Se nel corso del procedimento avviene un trasferimento di diritti a favore di
più persone e queste persone non hanno designato un rappresentante comune si applicano le disposizioni del paragrafo 1.
Qualora applicazione di tali disposizioni risulti impossibile l’Ufficio invita gli
aventi causa a designare un rappresentante comune entro il termine di due
2. I dipendenti che agiscono per conto
di persone fisiche o giuridiche a norma
dell’articolo 77, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002 sono tenuti a depositare presso l’Ufficio una procura
firmata, da inserire nel fascicolo.
3. La procura può essere redatta in una
delle lingue ufficiali della Comunità.
Essa può riguardare una o più domande di registrazione dei disegni o modelli comunitari, oppure consistere in
un’autorizzazione generale che consenta al rappresentante di compiere tutti gli
atti procedurali dinanzi all’Ufficio per
conto della parte interessata.
4. Qualora sia obbligatorio a norma dei
paragrafi 1 o 2, il deposito della procura deve aver luogo entro il termine fissato dall’Ufficio . Se la procura non viene presentata entro il termine stabilito
il procedimento prosegue con il rappresentato. Senza l’approvazione del rappresentato gli atti compiuti dal rappresentante si considerano non avvenuti,
fatta eccezione per la presentazione della domanda. Rimane impregiudicata
l’applicazione dell’articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì agli atti di revoca delle procure.
6. Il rappresentante la cui procura sia
estinta continua ad essere considerato
tale fino a quando l’estinzione della
procura non sia stata comunicata all’Ufficio.
9. La procura conferita ad un’associazione di rappresentanti si presume conferita a ciascun rappresentante che possa dimostrare di svolgere la propria attività in seno all’associazione stessa.
Articolo 63
Rappresentanza
Qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata dall’Ufficio al rappresentante
debitamente facoltizzato produce gli
stessi effetti che avrebbe se fosse inviata al rappresentato.
Qualsiasi comunicazione inviata all’Ufficio dal rappresentante debitamente facoltizzato produce gli stessi effetti che
avrebbe se fosse inviata dal rappresentato.
Articolo 64
Modifica dello speciale elenco di
rappresentanti professionali
competenti per i disegni e modelli
1. Il rappresentante professionale viene
radiato dallo speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in
tema di disegni o modelli di cui all’articolo 78, paragrafo 4 del regolamento
(CE) n. 6/2002 qualora ne faccia richiesta.
2. Il rappresentante viene radiato d’ufficio dall’elenco:
a) in caso di decesso o d’incapacità legale;
b) se non possiede più la cittadinanza di
uno Stato membro, a meno che il
presidente dell’Ufficio non abbia
concesso una deroga a norma dell’articolo 78, paragrafo 6, lettera a)
del regolamento (CE) n. 6/2002;
c) se non ha più il suo domicilio professionale o la sua sede di lavoro nella Comunità;
d) in caso di sopravvenuta perdita dell’abilitazione di cui all’articolo 78,
paragrafo 4, lettera c), primo comma
del regolamento (CE) n. 6/2002.
SOMMARIO
3. L’iscrizione del rappresentante professionale è sospesa su iniziativa dell’Ufficio qualora sia stata sospesa la sua
abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all’Ufficio dei
disegni o modelli del Benelux o all’Ufficio centrale della proprietà industriale
dello Stato membro di cui all’articolo
78, paragrafo 4, lettera c), primo comma del regolamento (CE) n. 6/2002.
4. Qualora presenti una richiesta in tal
senso a norma dell’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
6/2002, chiunque sia stato radiato dall’elenco dei rappresentanti professionali vi viene nuovamente iscritto se non
sussistono più le condizioni per la radiazione.
5. Qualora si verifichi uno degli eventi
di cui ai paragrafi 2 e 3 l’Ufficio dei disegni o modelli del Benelux e gli uffici
centrali della proprietà industriale degli
Stati membri interessati ne informano
immediatamente l’Ufficio.
6. Le modifiche dello speciale elenco di
rappresentanti professionali competenti
in materia di disegni e modelli sono
pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
CAPO XIII
COMUNICAZIONI SCRITTE E
MODULI
Articolo 65
Comunicazioni inviate per iscritto o
con altri mezzi
1. Fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 2, la domanda di registrazione
del disegno o modello comunitario e
qualsiasi altra domanda o dichiarazione
contemplata dal regolamento (CE) n.
6/2002 come pure ogni altra comunicazione destinata all’Ufficio è presentata
come segue:
a) presentando all’Ufficio un originale
firmato del documento in questione
mediante invio per posta, consegna
di persona o trasmissione con altri
mezzi; non è necessaria la firma sugli allegati dei documenti presentati;
b) inviando per telecopia un originale
firmato, a norma dell’articolo 66; ovvero
c) servendosi di mezzi elettronici di comunicazione a norma dell’articolo
67.
2. Qualora il richiedente si avvalga della facoltà di presentare un campione del
disegno o modello, conferitagli dall’articolo 36, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 6/2002, la domanda
ed il campione sono presentati all’Ufficio in plico unico nella forma di cui al
paragrafo 1, lettera a) del presente articolo. Qualora la domanda ed il campione, ovvero i campioni in caso di domanda multipla, non vengano presentati in plico unico l’Ufficio non
attribuisce una data di deposito fino a
quando l’ultimo elemento non sia pervenuto a norma dell’articolo 10, paragrafo 1 del presente regolamento.
Articolo 66
Comunicazioni mediante telecopia
1. Se la domanda di registrazione del
disegno o modello presentata mediante
telecopia contiene una riproduzione del
disegno o modello a termini dell’articolo 4, paragrafo 1 che non soddisfa le
condizioni stabilite da tale articolo, all’Ufficio deve essere fornita una riproduzione idonea alla registrazione e pubblicazione a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a).
Se la riproduzione perviene all’Ufficio
entro il termine di un mese dalla data di
ricevimento della telecopia, la domanda
si considera pervenuta all’Ufficio alla
data in cui è pervenuta la telecopia.
Se la riproduzione perviene all’Ufficio
dopo la scadenza di detto termine la
domanda si considera pervenuta all’Ufficio alla data in cui è pervenuta la riproduzione.
2. L’Ufficio informa il mittente qualora la comunicazione pervenuta mediante telecopia sia incompleta o illeggibile
o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, richiedendogli
di effettuare entro un preciso termine la
ritrasmissione dell’originale mediante
telecopia o la presentazione dell’originale a norma dell’articolo 65, paragrafo
1, lettera a).
Se questa richiesta è soddisfatta entro il
termine indicato la data di ricevimento
della ritrasmissione o dell’originale si
considera come data di ricezione della
comunicazione originale, fermo restando che, qualora i difetti riguardino l’attribuzione della data di deposito della
domanda di registrazione del disegno o
modello, si applicano le disposizioni relative alla data di deposito.
Se la richiesta non è soddisfatta entro il
termine stabilito la comunicazione si
considera non ricevuta.
3. Le comunicazioni inviate all’Ufficio
mediante telecopia si considerano debitamente firmate se sulla telecopia compare la riproduzione della firma.
4. Il presidente dell’Ufficio può stabilire condizioni supplementari per l’invio
di comunicazioni mediante telecopia, in
particolare per quanto riguarda l’attrezzatura da utilizzare, i dati tecnici della
comunicazione e i metodi di indicazione del mittente.
Articolo 67
Comunicazione con mezzi
elettronici
1. Le domande di registrazione del disegno o modello comunitario, ivi inclusa la riproduzione del disegno o modello stesso, possono essere trasmesse
con mezzi elettronici in deroga, nell’ipotesi della presentazione di campioni,
a quanto disposto dall’articolo 65, paragrafo 2.
Le condizioni sono stabilite dal presidente dell’Ufficio.
2. Il presidente dell’Ufficio stabilisce le
modalità delle comunicazioni con mezzi elettronici, in particolare per l’attrezzatura da utilizzare, i dati tecnici della
comunicazione e i metodi di indicazione del mittente.
3. Nei casi in cui la comunicazione è
presentata con mezzi elettronici si applicano le stesse disposizioni dell’articolo 66, paragrafo 2.
4. Se la comunicazione è presentata all’Ufficio con mezzi elettronici, l’indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.
Articolo 68
Moduli
1. L’Ufficio mette a disposizione moduli gratuiti per:
a) la presentazione della domanda di
registrazione del disegno o modello
comunitario;
b) la presentazione della richiesta di
modificazione della domanda o della registrazione;
SOMMARIO
c) la presentazione della domanda di
registrazione del trasferimento nonché il modulo di trasferimento e il
documento di trasferimento di cui
all’articolo 23, paragrafo 4;
d) la presentazione della domanda di
registrazione della licenza;
e) la domanda di rinnovo della registrazione del disegno o modello comunitario registrato;
f) la domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato;
g) la richiesta di restitutio in integrum;
h) la presentazione del ricorso;
i) il conferimento della procura al rappresentante, sotto forma speciale o
generale.
2. L’Ufficio può rendere disponibili altri moduli gratuiti.
3. L’Ufficio mette a disposizione i moduli di cui ai paragrafi 1 e 2 in tutte le
lingue ufficiali della Comunità.
4. L’Ufficio mette gratuitamente i moduli a disposizione dell’Ufficio dei disegni o modelli del Benelux e degli uffici centrali della proprietà industriale
degli Stati membri.
5. L’Ufficio può anche mettere a disposizione moduli a lettura elettronica.
6. Le parti del procedimento dinanzi
all’Ufficio devono in linea di massima
usare moduli forniti dall’Ufficio o copie di essi o moduli aventi lo stesso
contenuto e formato, ottenuti in particolare con strumenti di trattamento
elettronico dei dati.
7. I moduli devono in linea di massima
essere compilati in modo tale da consentire d’immettere automaticamente in un
elaboratore elettronico i dati in essi contenuti, ad esempio tramite dispositivi di riconoscimento dei caratteri o di scansione.
CAPO XIV
INFORMAZIONE DEL
PUBBLICO
Articolo 69
Registro dei disegni o modelli
comunitari
1. Il Registro può essere tenuto in forma di base elettronica di dati.
2. Sono iscritti nel Registro:
a) la data di deposito della domanda;
b) il numero di fascicolo della domanda nonché il numero di fascicolo dei
singoli disegni o modelli in caso di
domanda multipla;
c) la data della pubblicazione della registrazione;
d) il nome, l’indirizzo, la cittadinanza o
nazionalità del richiedente e lo Stato
in cui esso ha il domicilio, la sede od
un stabilimento;
e) il nome e l’indirizzo professionale
del rappresentante, qualora non si
tratti di un dipendente che agisca in
veste di rappresentante a norma del
primo comma dell’articolo 77, paragrafo 3 del regolamento (CE) n.
6/2002; quando vi siano più rappresentanti s’iscrivono soltanto il nome
e l’indirizzo professionale del rappresentante indicato per primo, seguiti dalle parole “et al”; nel caso di
un’associazione di rappresentanti,
s’iscrivono soltanto il nome e l’indirizzo dell’associazione;
f) la riproduzione del disegno o modello;
g) la denominazione dei prodotti, preceduti dai numeri delle classi e sottoclassi della classificazione di Locarno e raggruppati in conformità;
h) le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n.
6/2002;
i) le indicazioni relative alla rivendicazione di priorità di esposizione a
norma dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 6/2002;
j) all’occorrenza, la menzione dell’ideatore o del collettivo d’ideatori a
norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 6/2002, ovvero una
dichiarazione secondo cui l’ideatore
od il collettivo d’ideatori hanno rinunciato al diritto di venir citati;
m)la menzione di qualsiasi domanda di
differimento della pubblicazione a
termini dell’articolo 50, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 6/2002, con
indicazione della data di scadenza
del periodo di differimento;
n) la menzione del deposito di un campione a termini dell’articolo 5;
o) la menzione della presentazione di
un campione a termini dell’articolo
1, paragrafo 2, lettera a).
3. Oltre alle voci di cui al paragrafo 2,
nel Registro s’iscrivono, indicandone la
data di annotazione:
a) i cambiamenti del nome, dell’indirizzo professionale o della cittadinanza
o nazionalità del titolare del disegno
o modello comunitario, oppure dello Stato in cui egli ha il domicilio, la
sede o uno stabilimento;
b) i cambiamenti del nome o dell’indirizzo del rappresentante, qualora
non si tratti di un rappresentante a
norma dell’articolo 77, paragrafo 3,
primo comma del regolamento (CE)
n. 6/2002;
c) in caso di designazione di un nuovo
rappresentante, il nome e indirizzo
professionale dello stesso;
d) la suddivisione della domanda o registrazione multipla in domande o
registrazioni separate a norma dell’articolo 37, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002;
e) la modifica del disegno o modello a
norma dell’articolo 25, paragrafo 6
del regolamento (CE) n. 6/2002, incluso all’occorrenza il riferimento
alla rinuncia fatta ovvero alla decisione giudiziale o alla decisione dell’Ufficio che constati la nullità parziale del diritto sul disegno o modello, nonché correzioni di errori o
di inesattezze a norma dell’articolo
20;
k) la lingua in cui è stata presentata la
domanda e la seconda lingua indicata dal richiedente nella domanda a
norma dell’articolo 98, paragrafo 2
del regolamento (CE) n. 6/2002;
f) l’avvio del procedimento di rivendicazione della titolarità norma dell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002 in riferimento al
disegno o modello comunitario registrato;
l) la data di iscrizione del disegno o
modello nel Registro e il numero
della registrazione;
g) la decisione passata in giudicato o
ogni altro provvedimento che concluda il procedimento di rivendicazione della titolarità, a norma del-
SOMMARIO
l’articolo 15, paragrafo 4, lettera b)
del regolamento (CE) n. 6/2002;
s) la cancellazione del nome del rappresentante iscritto nel Registro a
norma del paragrafo 2, lettera e);
h) il cambiamento della titolarità a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c) del regolamento (CE) n.
6/2002;
t) la modifica o la cancellazione dei
dati registrati a norma delle lettere j), k)
e l).
i) il trasferimento a norma dell’articolo 28 del regolamento (CE) n.
6/2002;
j) la costituzione o cessione di un diritto reale a norma dell’articolo 29
del regolamento (CE) n. 6/2002 e il
tipo di diritto reale;
k) gli atti di esecuzione forzata a norma dell’articolo 30 del regolamento
(CE) n. 6/2002 nonché gli atti relativi a procedure concorsuali a norma
dell’articolo 31 di tale regolamento;
l) la concessione od il trasferimento
della licenza a norma dell’articolo
16, paragrafo 2 ovvero dell’articolo
32 del regolamento (CE) n. 6/2002
ed eventualmente il tipo della licenza a norma dell’articolo 25 del presente regolamento;
m)il rinnovo della registrazione a norma dell’articolo 13 del regolamento
(CE) n. 6/2002 e la data da cui ha effetto;
n) la menzione della data di scadenza
della registrazione;
o) la dichiarazione di rinuncia totale o
parziale del titolare a norma dell’articolo 51, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 6/2002;
p) la data di presentazione della domanda di nullità o della domanda riconvenzionale di nullità a norma
dell’articolo 52 ovvero dell’articolo
86, paragrafo 2 del regolamento
(CE) n. 6/2002;
q) la data e il tenore della decisione sulla domanda di nullità o sulla domanda riconvenzionale di nullità a
norma dell’articolo 53 ovvero dell’articolo 86, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002;
r) il fatto che il disegno o modello comunitario registrato viene considerato privo fin dall’inizio degli effetti
contemplati dal regolamento (CE) n.
6/2002, a norma dell’articolo 50, paragrafo 4 dello stesso regolamento;
4. Il presidente dell’Ufficio può stabilire che siano registrati altri dati oltre a
quelli elencati nei paragrafi 2 e 3.
5. Ogni variazione del Registro è comunicata al titolare.
6. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 73, l’Ufficio fornisce estratti del
Registro, autenticati o non autenticati,
dietro pagamento di una tassa.
CAPO XV
BOLLETTINO DEI DISEGNI O
MODELLI COMUNITARI E
BANCA DI DATI
Articolo 70
Bollettino dei disegni o modelli
comunitari
1. L’Ufficio determina la frequenza e le
modalità di pubblicazione del Bollettino dei disegni o modelli comunitari.
2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 50, paragrafo 2 del regolamento
(CE) n. 6/2002 e tenuto conto degli articoli 14 e 16 del presente regolamento
relativi al differimento della pubblicazione, nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari si pubblicano le registrazioni e le iscrizioni effettuate nel
Registro nonché gli altri dati relativi alla
registrazione di disegni o modelli da
pubblicare in forza del regolamento
(CE) n. 6/2002 o del presente regolamento.
3. Quando le informazioni da pubblicare in forza del regolamento (CE) n.
6/2002 o del presente regolamento vengono pubblicate nel Bollettino dei disegni o modelli comunitari, la data riportata sul numero del Bollettino in cui
sono pubblicate va considerata come
data di pubblicazione delle informazioni stesse.
4. Le informazioni soggette a pubblicazione in forza degli articoli 14 e 16 sono
all’occorrenza pubblicate in tutte le lingue ufficiali della Comunità.
Articolo 71
Banca di dati
1. L’Ufficio dispone di una banca elettronica di dati relativa alle domande di
registrazione dei disegni o modelli comunitari ed alle iscrizioni nel Registro.
Fatte salve le restrizioni di cui all’articolo 50, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 6/2002, l’Ufficio può mettere a disposizione il contenuto di questa
banca di dati sotto forma di CD-ROM
o in altre forme a lettura elettronica.
2. Il presidente dell’Ufficio stabilisce le
condizioni di accesso alla banca di dati
e il modo in cui il contenuto di tale
banca di dati può essere messo a disposizione in forme a lettura elettronica
nonché le relative tariffe.
CAPO XVI
CONSULTAZIONE E
CONSERVAZIONE DEI
FASCICOLI
Articolo 72
Parti di fascicolo escluse dalla
consultazione
Sono esclusi dalla consultazione a norma dell’articolo 74, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002 i seguenti
documenti:
a) i documenti concernenti l’astensione
o la ricusazione ai sensi dell’articolo
132 del regolamento (CE) n. 40/94
del Consiglio; ai fini di questa disposizione tale articolo si considera
applicabile, mutatis mutandis, ai disegni o modelli comunitari registrati
e alle relative domande;
b) i progetti di decisioni e di altre pronunce nonché altri documenti destinati alla preparazione di decisioni e
altre pronunce;
c) le parti di fascicolo per la cui riservatezza l’interessato abbia manifestato uno speciale interesse prima della
presentazione della richiesta di consultazione, a meno che la consultazione di tali parti non sia giustificata da superiori interessi legittimi di
chi chiede la consultazione.
SOMMARIO
Articolo 73
Consultazione del Registro dei
disegni o modelli comunitari
Qualora la pubblicazione della registrazione sia soggetta a differimento a norma dell’articolo 50, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002,
a) l’accesso al Registro da parte di persone diverse dal titolare è limitato al
nome del titolare, al nome di eventuali rappresentanti, alla data di deposito e di registrazione, al numero
di fascicolo della domanda e alla
menzione del differimento della
pubblicazione;
b) gli estratti, autenticati o non autenticati, del Registro dei disegni o modelli comunitari contengono unicamente il nome del titolare, il nome di
eventuali rappresentanti, la data di
deposito e di registrazione, il numero di fascicolo della domanda e la
menzione del differimento della
pubblicazione, a meno che la richiesta non sia stata presentata dal titolare oppure dal suo rappresentante.
Articolo 74
Modalità della consultazione
1. La consultazione del fascicolo del disegno o modello comunitario per il
quale sia richiesta o effettuata la registrazione avviene sull’originale, su una
copia oppure su mezzi tecnici di memorizzazione, se il fascicolo è stato così
memorizzato.
La richiesta di consultazione dei fascicoli si considera effettuata soltanto in
seguito al versamento della relativa tassa.
Le modalità della consultazione sono
stabilite dal presidente dell’Ufficio.
2. Qualora la consultazione dei fascicoli riguardi una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario o si riferisca ad un disegno o modello comunitario registrato che sia
soggetto a differimento della pubblicazione, a rinuncia anteriore o contestuale alla scadenza del periodo di differimento, ovvero ad inefficacia ai sensi
dell’articolo 50, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002, la richiesta deve
indicare e comprovare che:
a) il richiedente la registrazione oppure
il titolare del disegno o modello comunitario ha acconsentito alla consultazione; ovvero
b) il richiedente la consultazione abbia
dimostrato un interesse legittimo alla
consultazione del fascicolo, in particolare qualora il richiedente la registrazione o il titolare del disegno o
modello comunitario abbia affermato che dopo la registrazione del disegno o modello farà valere i diritti
cui questa dà origine contro la persona che sollecita la consultazione.
3. La consultazione ha luogo nella sede
dell’Ufficio.
4. A richiesta è consentita la consultazione mediante trasmissione di copie.
Le copie sono soggette al pagamento di
una tassa.
5. A richiesta l’Ufficio rilascia, dietro
pagamento di una tassa, copie autenticate o non autenticate della domanda di
registrazione del disegno o modello comunitario o dei documenti del fascicolo che possono essere trasmessi a norma del paragrafo 4.
Articolo 75
Comunicazione d’informazioni
contenute nei fascicoli
Ferme restando le limitazioni di cui all’articolo 74 del regolamento (CE) n.
6/2002 e agli articoli 72 e 73 del presente regolamento, l’Ufficio può, a richiesta e dietro pagamento di una tassa,
comunicare informazioni contenute nei
fascicoli di disegni o modelli comunitari per i quali sia stata richiesta o effettuata la registrazione.
L’Ufficio può tuttavia esigere che il richiedente consulti fascicolo sul posto
qualora ne ravvisi l’opportunità in considerazione della quantità d’informazioni da fornire.
b) la registrazione del disegno o modello comunitario è giunta a definitiva scadenza;
c) è stata registrata la definitiva rinuncia al disegno o modello comunitario registrato a norma dell’articolo
51 del regolamento (CE) n. 6/2002;
d) il disegno o modello comunitario registrato risulta definitivamente cancellato dal Registro;
e) il disegno o modello comunitario registrato è considerato privo degli effetti previsti dal regolamento (CE) n.
6/2002 ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 4 dello stesso regolamento.
2. Il presidente dell’Ufficio determina
la forma in cui si debbono conservare i
fascicoli.
CAPO XVII
ASSISTENZA
AMMINISTRATIVA
Articolo 77
Informazioni e comunicazioni
reciproche tra l’Ufficio e le
competenti autorità degli
Stati membri
1. L’Ufficio e gli uffici centrali della
proprietà industriale degli Stati membri
nonché l’Ufficio dei disegni o modelli
del Benelux si comunicano reciprocamente, a richiesta, ogni indicazione utile sulla presentazione di domande di registrazione di disegni o modelli comunitari, di disegni o modelli del Benelux
o di disegni o modelli nazionali nonché
sui procedimenti che riguardano tali
domande e i disegni o modelli successivamente registrati. A queste comunicazioni non si applicano le limitazioni di
cui all’articolo 74 del regolamento (CE)
n. 6/2002.
Articolo 76
Conservazione dei fascicoli
2. L’Ufficio e le autorità giudiziarie o
amministrative degli Stati membri si
scambiano direttamente le comunicazioni derivanti dall’applicazione del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento.
1. L’Ufficio conserva i fascicoli relativi
ai disegni o modelli comunitari per i
quali sia stata richiesta o effettuata la registrazione durante un periodo di almeno cinque anni a partire dalla fine dell’anno in cui:
Tali comunicazioni possono anche essere effettuate tramite gli uffici centrali
della proprietà industriale degli Stati
membri o l’Ufficio dei disegni o modelli del Benelux.
a) la domanda è stata respinta o ritirata;
3. Le spese relative alle comunicazioni
di cui ai paragrafi 1 e 2 incombono all’autorità che effettua le comunicazioni,
SOMMARIO
che sono esenti da tasse.
Articolo 78
Consultazione dei fascicoli da parte o
per il tramite delle autorità
giudiziarie o amministrative degli
Stati membri
1. La consultazione da parte delle autorità giudiziarie o amministrative degli
Stati membri dei fascicoli dei disegni o
modelli comunitari per i quali sia stata
richiesta o effettuata la registrazione
può avvenire sull’originale o su una copia. Non si applica l’articolo 74.
2. Le autorità giudiziarie degli Stati
membri possono, nel corso di procedimenti pendenti dinanzi a loro, consentire a terzi di consultare i fascicoli trasmessi dall’Ufficio o le relative copie.
Queste consultazioni si effettuano secondo le modalità stabilite dall’articolo
74 del regolamento (CE) n. 6/2002.
3. l’Ufficio non può imporre tasse per
le consultazioni effettuate a norma dei
paragrafi 1 e 2.
4. Nella comunicazione dei fascicoli o
delle relative copie l’Ufficio segnala alle
autorità giudiziarie degli Stati membri
le limitazioni alle quali l’articolo 74 del
regolamento (CE) n. 6/2002 e l’articolo
72 del presente regolamento sottopongono la consultazione del fascicolo relativo al disegno o modello comunitario
per il quale sia stata richiesta o effettuata la registrazione.
CAPO XVIII
SPESE
Articolo 79
Ripartizione e determinazione delle
spese
1. La ripartizione delle spese a norma
dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 6/2002 è stabilita
nella decisione sulla domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario registrato oppure nella
decisione sul ricorso.
2. La ripartizione delle spese in base all’articolo 70, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CE) n. 6/2002 è fissata in una
decisione sulle spese adottata dalla divisione di annullamento o dalla commissione di ricorso.
3. Il calcolo delle spese e i documenti
giustificativi devono essere uniti alla richiesta di determinazione delle spese
prevista all’articolo 70, paragrafo 6, primo comma del regolamento (CE) n.
6/2002.
Questa richiesta è ammissibile soltanto
quando sia passata in giudicato la decisione per la quale è stata chiesta la determinazione delle spese. La determinazione delle spese avviene previa verifica
della loro attendibilità.
4. La richiesta a norma dell’articolo 70,
paragrafo 6, seconda frase del regolamento (CE) n. 6/2002 intesa alla revisione della decisione del cancelliere in
merito alla determinazione delle spese,
deve essere motivata e presentata all’Ufficio entro un mese dalla notifica
della ripartizione delle spese.
Essa si considera presentata soltanto ad
avvenuto pagamento della tassa per la
revisione.
5. La divisione d’annullamento o la
commissione di ricorso decidono in
merito alla richiesta di cui al paragrafo
4 senza procedimento orale.
6. Le tasse che la parte soccombente
deve sostenere a norma dell’articolo 70,
paragrafo 1 del regolamento (CE) n.
6/2002 si limitano alle tasse versate dall’altra parte per la domanda di dichiarazione di nullità e per il ricorso.
7. Le spese indispensabili ai fini procedurali effettivamente incorse dalla parte
vincente devono essere sostenute dalla
parte soccombente a norma dell’articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CE)
n. 6/2002 entro i limiti dei seguenti importi massimi:
a) spese di una parte per il viaggio di
andata e ritorno tra il luogo di residenza o di lavoro ed il luogo del
procedimento orale o dell’istruzione,
pari alla:
ii) tariffa ferroviaria di prima classe,
compresi i consueti supplementi,
se il tragitto complessivo è inferiore o pari a 800 chilometri per
ferrovia;
ii) tariffa aerea di classe turistica se
il tragitto complessivo è superiore a 800 chilometri per ferrovia o
se comprende una traversata marittima;
b) spese di soggiorno di una parte pari
alle indennità giornaliere applicabili
ai funzionari di grado da A 4 ad A 8
stabilite dall’articolo 13 dell’allegato
VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee;
c) spese di viaggio dei rappresentanti a
norma dell’articolo 78, paragrafo 1
del regolamento (CE) n. 6/2002, dei
testimoni e dei periti, pari all’importo risultante dall’applicazione della
lettera a);
d) spese di soggiorno dei rappresentanti a norma dell’articolo 78, paragrafo
1 del regolamento (CE) n. 6/2002,
dei testimoni e dei periti, pari all’importo risultante dall’applicazione
della lettera b);
e) spese d’istruzione sotto forma di audizione di testimoni, perizie o sopralluoghi fino ad un massimo di
300 € per procedimento;
f) spese per la rappresentanza, a norma
dell’articolo 78, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002,
iii) del richiedente nel procedimento
di nullità del disegno o modello
comunitario registrato: fino a
EUR 400;
iii) del titolare nel procedimento di
nullità del disegno o modello comunitario registrato: fino a EUR
400;
iii) del ricorrente nel procedimento
di ricorso: fino a EUR 500;
iv) del convenuto nel procedimento
di ricorso: fino a EUR 500;
g) se la parte vincente è rappresentata
da vari rappresentanti a norma dell’articolo 78, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002, la parte soccombente deve sostenere le spese di
cui alle lettere c), d), e f) per un solo
rappresentante;
h) la parte soccombente non è tenuta a
rimborsare alla parte vincente costi,
spese od onorari diversi da quelli di
cui alle lettere da a) a g).
Qualora nei procedimenti di cui al primo comma, lettera f) l’istruzione comprenda l’audizione di testimoni, perizie
o sopralluoghi, è dovuto un importo
SOMMARIO
supplementare pari nel massimo a EUR
600 per procedimento.
CAPO XIX
LINGUE
Se il richiedente della registrazione del
disegno o modello comunitario registrato è l’unica parte del procedimento
dinanzi all’Ufficio e se la lingua in cui
è redatta la domanda di registrazione
non è una della lingue dell’Ufficio, la
traduzione va fornita anche nella seconda lingua indicata dal richiedente
nella sua domanda.
Articolo 80
Domande e dichiarazioni
Fatto salvo il disposto dell’articolo 98,
paragrafo 4 del regolamento (CE) n.
6/2002,
a) ogni domanda o dichiarazione relativa ad una domanda di registrazione del disegno o modello comunitario può essere redatta nella lingua in
cui è stata presentata la domanda di
registrazione o nella seconda lingua
indicata dal richiedente in questa domanda;
b) ogni domanda o dichiarazione relativa a un disegno o modello comunitario registrato, ad esclusione della
domanda di dichiarazione di nullità
a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002 e della dichiarazione di rinuncia a norma dell’articolo 51 di tale regolamento, può essere redatta in una delle lingue
dell’Ufficio;
c) se la domanda viene presentata su
moduli messi a disposizione dall’Ufficio a norma dell’articolo 68 può essere
usata una qualsiasi versione in una delle lingue ufficiali della Comunità, purché il modulo sia compilato in una delle lingue dell’Ufficio per quanto attiene
agli elementi testuali.
Articolo 81
Procedimento scritto
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 98, paragrafi 3 e 5 del regolamento (CE) n. 6/2002 e le disposizioni contrarie del presente regolamento, nel
procedimento scritto dinanzi all’Ufficio
le parti possono usare una delle lingue
dell’Ufficio.
Se la lingua scelta non è la lingua procedurale esse devono fornire una traduzione nella lingua procedurale entro un
mese dalla data di presentazione del documento originario.
2. Fatte salve le disposizioni contrarie
contenute nel presente regolamento, i
documenti destinati ad essere utilizzati
nei procedimenti dinanzi all’Ufficio
possono essere forniti in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità.
Se la lingua in cui tali documenti
sono redatti non è la lingua procedurale, l’Ufficio può chiedere che entro un
termine da esso indicato venga presentata una traduzione nella lingua procedurale o, a scelta della parte del procedimento, in una delle lingue dell’Ufficio.
Articolo 82
Procedimento orale
1. Chiunque sia parte di un procedimento orale dinanzi all’Ufficio può
usare, in luogo della lingua procedurale, una delle altre lingue ufficiali della
Comunità purché provveda al servizio
d’interpretazione nella lingua procedurale.
Se si tratta di procedimento orale riguardante la domanda di registrazione
di un disegno o modello il richiedente
può usare la lingua della domanda o la
seconda lingua da lui indicata.
2. Nel procedimento orale riguardante
la domanda di registrazione di un disegno o modello i funzionari dell’Ufficio
possono usare la lingua della domanda
o la seconda lingua indicata dal richiedente.
In tutti gli altri procedimenti orali essi
possono usare, in luogo della lingua
procedurale, una delle altre lingue dell’Ufficio purché le parti del procedimento vi abbiano consentito.
3. Nel corso dell’istruzione le parti, i
testimoni e i periti che devono essere
sentiti ma che non sanno esprimersi a
sufficienza nella lingua procedurale
possono usare una delle lingue ufficiali
della Comunità.
Se l’esperimento del mezzo istruttorio è
stato disposto dietro richiesta di una
delle parti del procedimento, le parti, i
testimoni e i periti che si esprimono in
lingue diverse dalla lingua procedurale
possono essere sentiti soltanto se la parte che ha presentato la richiesta provvede all’interpretazione nella lingua procedurale.
Nei procedimenti riguardanti la domanda di registrazione di un disegno o
modello comunitario può essere usata,
anziché la lingua della domanda, la seconda lingua indicata dal richiedente.
In tutti i procedimenti in cui vi sia una
sola parte l’Ufficio, a richiesta della parte interessata, può consentire deroghe
alle disposizioni del presente paragrafo.
4. Previo accordo di tutte le parti e dell’Ufficio, nel procedimento orale può
essere usata una qualsiasi delle lingue
ufficiali della Comunità europea.
5. Se necessario, l’Ufficio può provvedere a proprie spese all’interpretazione
nella lingua procedurale od eventualmente nelle sue altre lingue ufficiali, a
meno che tale interpretazione non sia a
carico di una delle parti.
6. Le dichiarazioni rese nel corso del
procedimento orale dai funzionari dell’Ufficio, dalle parti, dai testimoni e dai
periti in una delle lingue ufficiali dell’Ufficio sono iscritte a verbale in tale
lingua. Le dichiarazioni rese in un’altra
lingua vengono scritte a verbale nella
lingua procedurale.
Le modificazioni della domanda di registrazione del disegno o modello comunitario sono iscritte a verbale nella
lingua procedurale.
Articolo 83
Autenticazione di traduzioni
1. Se deve essere presentata la traduzione di un documento, l’Ufficio può
esigere che entro un termine da esso indicato venga presentato un attestato in
cui si certifica che la traduzione corrisponde all’originale.
Se l’attestato riguarda la traduzione
di una domanda anteriore a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n.
6/2002 tale termine non può essere inferiore a tre mesi decorrenti dalla data
di deposito della domanda.
SOMMARIO
Se l’attestato non viene presentato nel
termine stabilito il documento si considera non presentato.
2. Il presidente dell’Ufficio può stabilire le modalità dell’autenticazione.
Articolo 84
Valore giuridico della traduzione
Salvo prova contraria, l’Ufficio presume che la traduzione corrisponda al testo originale.
CAPO XX
RECIPROCITÀ, DISPOSIZIONI
TRANSITORIE, ENTRATA IN
VIGORE
Articolo 85
Pubblicazione della reciprocità
1. Il presidente dell’Ufficio domanda
all’occorrenza alla Commissione di verificare se uno Stato non firmatario della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o dell’Accordo
che
istituisce
l’Organizzazione mondiale del commercio concede ai cittadini degli Stati
membri della Comunità la reciprocità
di trattamento ai fini dell’applicazione
dell’articolo 41, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002.
2. Quando constati che la reciprocità di
cui al paragrafo 1 è concessa, la Commissione procede alla pubblicazione di
una comunicazione in tal senso nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. L’articolo 41, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 6/2002 ha effetto dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della comunicazione di cui al paragrafo 2, a
meno che in tale comunicazione non sia
indicata a tal fine una data anteriore.
Gli effetti dell’articolo 41, paragrafo 5
del regolamento (CE) n. 6/2002 cessano alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
di una comunicazione della Commissione in cui si constata che non viene
più concessa la reciprocità, a meno che
in tale comunicazione non sia indicata a
tal fine una data anteriore.
4. Le comunicazioni di cui ai paragrafi
2 e 3 sono pubblicate anche nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
Articolo 86
Disposizioni transitorie
1. Le domande di registrazione di disegni o modelli comunitari presentati nei
tre mesi che precedono la data stabilita
a norma dell’articolo 111, paragrafo 2
del regolamento (CE) n. 6/2002 sono
contrassegnate dall’Ufficio con la data
di presentazione determinata conformemente a tale disposizione e con la
data effettiva di ricevimento della domanda.
2. Per tali domande il periodo di priorità di sei mesi di cui agli articoli 41 e
44 del regolamento (CE) n. 6/2002 decorre dalla data stabilita a norma dell’articolo 111, paragrafo 2 dello stesso
regolamento.
3. L’Ufficio può rilasciare una ricevuta
al richiedente anteriormente alla data
stabilita a norma dell’articolo 111, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002.
4. L’Ufficio può esaminare tali domande anteriormente alla data stabilita a
norma dell’articolo 111, paragrafo 2 del
regolamento (CE) n. 6/2002 e mettersi
in comunicazione con il richiedente affinché sani eventuali irregolarità prima
di tale data.
Le decisioni relative a tali domande
possono essere adottate soltanto dopo
detta data.
5. Se la data di ricevimento della domanda di registrazione del disegno o
modello comunitario da parte dell’Ufficio, dell’ufficio centrale della proprietà
industriale di uno Stato membro o dell’Ufficio dei disegni o modelli del Benelux è anteriore all’inizio del periodo
di tre mesi di cui all’articolo 111, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002,
la domanda si considera non presentata.
Il richiedente ne viene informato e la
domanda gli viene rispedita.
Articolo 87
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore
il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
SOMMARIO
REGOLAMENTO (CE) N.
2246/2002 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2002
sulle tasse da pagare all’Ufficio per
l’armonizzazione del mercato
interno (Marchi, disegni e modelli)
per la registrazione di disegni e
modelli comunitari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del
Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari(1) e in particolare l’articolo 107 del medesimo,
Considerando quanto segue:
(1) Alla luce dell’articolo 139 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario(2), modificato dal
regolamento (CE) n. 3288/94(3) del
Consiglio, che in forza dell’articolo
97 del regolamento (CE) 6/2002 è
anche applicabile al presente regolamento, l’importo delle tasse va determinato in modo che le entrate
corrispondenti siano di regola sufficienti ad equilibrare il bilancio dell’Ufficio.
(2) Il regolamento (CE) della Commissione n. 2245/2002 del 21 ottobre
2002, che attua il regolamento (CE)
n. 6/2002 del Consiglio sui disegni
e modelli comunitari(4) riguarda anche le condizioni alle quali le tasse
di cui al regolamento (CE) n.
6/2002 devono essere pagate all’Ufficio.
(3) Per garantire la necessaria flessibilità è opportuno autorizzare il presidente dell’Ufficio, a determinate
condizioni, a fissare le tariffe da pagare all’Ufficio per i servizi da esso
resi, per l’accesso alle sue banche
dati abbinato alla disponibilità del
loro contenuto in forma elettronica,
e per la vendita delle sue pubblicazioni.
(4) Per agevolare il pagamento di tasse
e tariffe, il Presidente potrà autorizzare metodi di pagamento diversi
da quelli esplicitamente previsti dal
presente regolamento.
(5) I provvedimenti disposti dal presente regolamento sono conformi al
parere del Comitato istituito ai sensi dell’articolo 109 del regolamento
(CE) n. 6/2002,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce importi e modalità di pagamento per:
(a) le tasse da corrispondere all’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli),
denominato di seguito “l’Ufficio”, a
norma dei quanto disposto dal regolamento (CE) 6/2002 e dal regolamento (CE) n. 2245/2002;
(b) gli importi stabiliti dal Presidente
dell’Ufficio ai sensi dell’articolo 3,
paragrafi 1 e 2.
Articolo 2
Tasse di cui al regolamento (CE) n.
6/2002 e al regolamento (CE) n.
2245/2002
Le tasse di cui al regolamento (CE) n.
6/2002 e al regolamento (CE) n.
2245/2002 da pagare all’Ufficio sono
enumerate in allegato.
Articolo 3
Importi stabiliti dal presidente
1. Il Presidente stabilisce l’importo da
riscuotere per tutti i servizi resi dall’Ufficio che non rientrino tra quelli
precisati nell’allegato.
2. Il Presidente stabilisce l’importo da
riscuotere per il Bollettino dei disegni e
modelli comunitari e qualsiasi altro testo pubblicato dall’Ufficio.
3. Gli importi anzidetti sono espressi in
euro.
(1)
(2)
(3)
(4)
GU
GU
GU
GU
n.
n.
n.
n.
L
L
L
L
3 del 5.1.2002, pag. 1.
11 del 14.1.1994, pag.1.
349 del 31.12.1994, pag. 83.
341 del 17.12.2002, pag. 26.
4. Gli importi delle tariffe stabilite dal
presidente ai sensi dei paragrafi 1 e 2
vanno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
Articolo 4
Scadenza delle tasse e
delle tariffe
1. Tasse e tariffe per le quali il regolamento (CE) n. 6/2002 o il regolamento
n. 2245/2002 non precisano la scadenza
vanno versate alla data di ricevimento
della domanda relativa al servizio che
dà luogo al loro pagamento.
2. Il Presidente può decidere di non far
dipendere i servizi di cui al paragrafo 1
dal pagamento anticipato delle corrispondenti tasse o tariffe.
Articolo 5
Pagamento di tasse e tariffe
1. Le tasse e tariffe dovute all’Ufficio
vengono pagate in euro:
(a) mediante versamento o bonifico su
un conto corrente bancario dell’Ufficio,
(b)mediante consegna o invio di assegni
bancari all’ordine dell’Ufficio, oppure
(c) in contanti.
2. Il Presidente può autorizzare il pagamento tramite mezzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, con particolare riferimento al deposito su conti correnti aperti presso l’Ufficio. Questi
mezzi sono pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell’Ufficio.
Articolo 6
Informazioni relative al pagamento
1. In occasione di ogni pagamento va
indicato il nome della persona che lo effettua e vanno fornite le informazioni
necessarie per consentire all’Ufficio di
identificare immediatamente la causale
del pagamento. Sono richieste in particolare le seguenti informazioni:
(a) quando si paga la tassa di registrazione: la causale del pagamento, ossia “tassa di registrazione”, e, se del
caso, il riferimento fornito dal richiedente nella domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario;
(b)quando si paga la tassa di pubblicazione: la causale del pagamento, cioè
“tassa di pubblicazione”, e, se del
caso, il riferimento fornito dal richiedente nella domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario;
SOMMARIO
(c) quando la tassa di pubblicazione viene pagata a norma dell’articolo 50,
paragrafo 4 del regolamento (CE) n.
6/2002, la causale del pagamento,
cioè “tassa di pubblicazione”, e il
numero di registrazione;
(d)quando si paga la tassa di differimento della pubblicazione: la causale
del pagamento, cioè “tassa di differimento”, e, se del caso, il riferimento
fornito dal richiedente nella domanda
di registrazione di un disegno o modello comunitario;
esso era dovuto, la scadenza si considera tuttavia osservata se la persona che
ha effettuato il pagamento può presentare all’Ufficio la prova che:
(a) in uno Stato membro, nel periodo di
tempo nel quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato:
ii(i)
i(ii) ha debitamente dato ordine a un
istituto bancario di trasferire
l’importo da versare, o
(e) quando si paga la tassa per la domanda di nullità: il numero di registrazione e il nome del proprietario del disegno o modello comunitario registrato
contro cui è diretta la domanda nonché
la causale del pagamento, cioè “tassa
per la domanda di nullità”.
2. Quando la causale del pagamento
non è immediatamente identificabile,
l’Ufficio invita la persona che effettua il
pagamento a notificarla per iscritto entro un termine da esso stabilito. Se la
persona non risponde all’invito in tempo utile il pagamento si considera nullo. L’importo già versato viene rimborsato.
Articolo 7
Data alla quale si considera
effettuato il pagamento
1. La data alla quale si considerano effettuati i pagamenti all’Ufficio è stabilita come segue:
(a) nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) la data alla quale
l’importo del pagamento è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all’Ufficio;
(b)nel caso di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) la data di ricevimento dell’assegno all’Ufficio, purché esso risulti coperto;
(c) nei casi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) la data di ricevimento dell’importo dovuto in contanti.
2. Se autorizza, ai sensi dell’articolo 5,
paragrafo 2 mezzi di pagamento delle
tasse diversi da quelli di cui all’articolo
5, paragrafo 1 il presidente stabilisce anche la data alla quale i pagamenti sono
considerati effettuati.
3. Se a norma dei paragrafi 1 e 2 il pagamento della tassa non è da considerarsi effettuato entro i termini in cui
ha effettuato il pagamento attraverso un istituto bancario,
(iii) ha spedito, servendosi di un ufficio postale od in altro modo,
una lettera indirizzata all’Ufficio e contenente un assegno ai
sensi dell’articolo 5, paragrafo 1,
lettera b) purché questo risulti
coperto;
e
(b)ha pagato una soprattassa pari al 10
% delle tasse in questione, con un
massimo di 200 €.
La soprattassa di cui sopra non è da pagare se una delle condizioni di cui alla
lettera a) è stata soddisfatta almeno dieci giorni prima dello scadere del termine di pagamento.
4. L’Ufficio può chiedere alla persona
che effettua il pagamento di provare in
che data è stata soddisfatta una delle
condizioni del paragrafo 3, lettera a)
nonché eventualmente di pagare la soprattassa di cui al paragrafo 3, lettera b)
entro un termine da esso stabilito. Se
l’interessato non soddisfa tale richiesta,
oppure se la prova fornita non è sufficiente o non è stata pagata in tempo la
sovrattassa richiesta, il termine di pagamento si considera non osservato.
Articolo 8
Pagamento incompleto
1. In linea di massima il termine di pagamento si considera rispettato solo se
la tassa è stata interamente pagata entro
il termine stesso. Se ciò non avviene
l’importo già versato viene restituito
non appena scaduto il termine.
2. Se tuttavia il tempo che rimane fino
alla scadenza del termine lo consente,
l’Ufficio può dare alla persona che effettua il pagamento l’occasione di versare la differenza ancora dovuta ovvero,
quando tale differenza sia minima, può
rinunciarvi in casi giustificati salvaguardando così i diritti del pagatore.
Articolo 9
Rimborso di importi di entità
trascurabile
1. Quando per tasse e tariffe venga versata una somma superiore al dovuto
l’importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ne ha esplicitamente
chiesto il rimborso.
Il Presidente stabilisce cosa costituisca
entità trascurabile.
2. Le decisioni prese dal presidente a
norma del paragrafo 1 sono pubblicate
nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore
il settimo giorno successivo alla data
della sua pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, [... ]
per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
SOMMARIO
ALLEGATO
(in euro)
1. tassa di registrazione (articolo 36, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 6,
paragrafo 1, lettera a del regolamento (CE) n. 2245/2002):
230
2. soprattassa di registrazione per ogni disegno o modello supplementare incluso in una domanda multipla (articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 6, paragrafo 1, lettera c del regolamento (CE) n. 2245/2002):
a) per ogni disegno o modello dal 2° al 10°:
b) per ogni disegno o modello successivo al 10°:
115
50
3. tassa di pubblicazione (articolo 36, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 6,
paragrafo 1, lettera b del regolamento (CE) n. 2245/2002:
120
4. soprattassa di pubblicazione per ogni disegno o modello supplementare incluso in una domanda multipla (articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 6, paragrafo 1, lettera d del regolamento (CE) n. 2245/2002):
a) per ogni disegno o modello dal 2° al 10°:
b) per ogni disegno o modello successivo al 10°:
60
30
5. tassa di differimento della pubblicazione (articolo 36, paragrafo 4 del regolamento (CE) n.
6/2002; articolo 6, paragrafo 1, lettera b del regolamento (CE) n. 2245/2002):
40
6. soprattassa di differimento della pubblicazione per ogni disegno o modello supplementare
incluso in una domanda multipla (articolo 37, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002;
articolo 6, paragrafo 1, lettera d del regolamento (CE) n. 2245/2002):
a) per ogni disegno o modello 2° al 10°:
b) per ogni disegno o modello successivo al 10°:
20
10
7. tassa per il pagamento tardivo della tassa di registrazione (articolo 107, paragrafo 2, lettera
a) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2245/2002)
60
8. tassa per il pagamento tardivo della tassa di pubblicazione (articolo 107, paragrafo 2, lettera b del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 10, paragrafo 3 e articolo 15, paragrafo 4 del
regolamento (CE) n. 2245/2002):
30
9. tassa per il pagamento tardivo della tassa per il differimento della pubblicazione (articolo
107, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2245/2002):
10
10. tassa per il pagamento tardivo di soprattasse indicate nei paragrafi 2, 4 e 6 di questo allegato per domande multiple (articolo 107, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CE) n.
6/2002; articolo 10, paragrafo 3, e articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2245/2002):
25 % della tassa
11. tassa di rinnovo (articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 22, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 2245/2002):
a) per il primo periodo di rinnovo:
b) per il secondo periodo di rinnovo:
c) per il terzo periodo di rinnovo:
d) per il quarto periodo di rinnovo:
90
120
150
180
12. tassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o la presentazione tardiva della domanda di rinnovo (articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 22, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2245/2002):
25 % della tassa di rinnovo i
13. tassa per la domanda di nullità (articolo 52, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 6/2002;
articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2245/2002):
350
14. tassa di ricorso (articolo 57 del regolamento (CE) n. 6/2002; Articolo 35, paragrafo 3 del
regolamento (CE) n. 2245/2002):
800
15. tassa di restitutio in integrum (articolo 67, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002):
200
16. tassa di registrazione del trasferimento di una domanda per un disegno o modello comunitario (articoli 34, paragrafo 2 e 107, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 6/2002;
articolo 23, paragrafo 3 e 8 del regolamento (CE) n. 2245/2002):
200 per disegno o modello con
un massimo di 1 000 qualora
vengano chieste registrazioni
multiple con un’unica domanda
o allo stesso tempo
SOMMARIO
17. tassa di registrazione del trasferimento di un disegno o modello comunitario registrato (articolo 107, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 23, paragrafo 3
del regolamento (CE) n. 2245/2002):
18. tassa di iscrizione di una licenza o di altri diritti su un disegno o modello comunitario registrato (articolo 107, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 23,
paragrafo 3 e articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2245/2002) o su una domanda di disegno o modello comunitario (articoli 34, paragrafo 2 e 107, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 23, paragrafo 3; articolo 24, paragrafi 1 e 4
del regolamento (CE) n. 2245/2002):
a) concessione di una licenza,
b) trasferimento di una licenza
c) costituzione di un diritto reale
d) trasferimento di un diritto reale
e) esecuzione forzata,
19. tassa per la cancellazione dell’iscrizione di una licenza o di altri diritti (articolo 107, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 26, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2245/2002):
200 per disegno o modello con
un massimo di 1 000 qualora
vengano chieste registrazioni
multiple con un’unica domanda
o allo stesso tempo
200 per disegno o modello con
un massimo di 1 000 qualora
vengano chieste registrazioni
multiple con un’unica domanda
o allo stesso tempo
200 € per cancellazione con un
massimo di 1 000 qualora vengano chieste registrazioni multiple con un’unica domanda o
allo stesso tempo
20. tassa per il rilascio di una copia della domanda di un disegno o modello comunitario registrato (articolo 107, paragrafo 2, lettera n) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 74,
paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2245/2002), di una copia del certificato di registrazione (articolo 107, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2245/2002), o di un estratto del registro (articolo 107, paragrafo 2, lettera i) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 69, paragrafo 6 del regolamento
(CE) n. 2245/2002):
a) copia o estratto non autenticato:
b) copia o estratto autenticato:
10
30
21. tassa per la consultazione di fascicoli (articolo 107, paragrafo 2, lettera j) del regolamento
(CE) n. 6/2002; articolo 74, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2245/2002):
30
22. tassa per il rilascio di copie di documenti contenuti in un fascicolo (articolo 107, paragrafo 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 74, paragrafo 5 del regolamento
(CE) n. 2245/2002):
a) copia non autenticata:
b) copia autenticata:
supplemento per ogni pagina successiva alla decima:
10
30
1
23. tassa per la comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo (articolo 107, paragrafo 2, lettera l) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 75 del regolamento (CE)
n. 2245/2002):
supplemento per ogni pagina successiva alla decima:
10
1
24. tassa per il riesame della liquidazione delle spese procedurali da rimborsare (articolo 107,
paragrafo 2, lettera m) del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 79, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2245/2002):
100
SOMMARIO
GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITÀ EUROPEE (*)
SENTENZA DELLA CORTE DI
GIUSTIZIA
del 12 dicembre 2002
nel procedimento C-273/00 (domanda
di pronunzia pregiudiziale proposta
dal Bundespatentgericht Düsseldorf
(Germania)): Ralf Sieckmann e Deutsches Patent- und Markenamt
(Marchi d’impresa - Ravvicinamento
delle legislazioni - Direttiva
89/104/CEE - Art. 2 - Segni suscettibili di costituire un marchio d’impresa Segni che possono essere riprodotti graficamente - Segni olfattivi)
(Lingua processuale: il tedesco)
1 Con ordinanza 14 aprile 2000, pervenuta alla Corte il successivo 10 luglio,
il Bundespatentgericht (Tribunale tedesco dei brevetti e marchi) ha proposto,
ai sensidell’art. 234 CE, due questioni
pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’art. 2 della prima direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40,
pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tali questioni sono state sollevate
nell’ambito di un ricorso proposto dal
sig. Sieckmann contro il rifiuto, da parte del Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e
marchi; in prosieguo: il «DPMA»), di
registrare un marchio olfattivo per diversi servizi rientranti nelle classi 35, 41
e 42 dell’Accordo di Nizza 15 giugno
1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della
registrazione dei marchi, come riveduto
e modificato (in prosieguo: l’«Accordo
di Nizza»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
(*) L’Ufficio pubblica queste sentenze,
tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di
una pubblicazione di carattere ufficiale
della Corte di Giustizia. L’unico testo
delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di
primo grado».
3 La direttiva ha quale fine, in base al
suo primo ‘considerando’, il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d’impresa,
al fine di eliminare le disparità esistenti
suscettibili di ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché di falsare le
condizioni della concorrenza nel mercato comune. Secondo il terzo ‘considerando’, essa non mira al ravvicinamento completo di dette legislazioni.
4 Il settimo ‘considerando’ della direttiva enuncia che:
«(...) la realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l’acquisizione e
la conservazione del diritto sul marchio
di impresa registrato siano in linea di
massima subordinate, in tutti gli Stati
membri, alle stesse condizioni; (...) a
tale scopo occorre un elenco [e]semplificativo di segni suscettibili di costituire un marchio di impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di
altre imprese; (...)».
5 L’art. 2 della direttiva contiene una
lista esemplificativa dei segni suscettibili di costituire un marchio d’impresa.
Esso è formulato come segue:
«Possono costituire marchi di impresa
tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del
prodotto o il suo confezionamento, a
condizione che tali segni siano adatti a
distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese».
6 L’art. 3, n. 1, della direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione o
motivi di nullità», prevede:
«Sono esclusi dalla registrazione, o, se
registrati, possono essere dichiarati nulli:
il «Markengesetz») 25 ottobre 1994 ha
attuato la direttiva nell’ordinamento
giuridico tedesco, ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.
8 L’art. 3, n. 1, del Markengesetz dispone quanto segue:
«Possono essere tutelati come marchi
d’impresa tutti i segni, in particolare le
parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i segnali acustici, le raffigurazioni tridimensionali,
nonché la forma di un prodotto o il suo
confezionamento, al pari di altre presentazioni, nonché i colori e le combinazioni di colori, che siano atti a distinguere i prodotti e i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».
9 Ai sensi dell’art. 8, n. 1, del Markengesetz, sono esclusi dalla registrazione i
marchi «che non possono essere oggetto di rappresentazione grafica» e, ai
sensi del n. 2, punto 1, di detta disposizione, sono esclusi dalla registrazione i
marchi privi di carattere distintivo.
Causa principale e questioni pregiudiziali
10 Il sig. Sieckmann ha depositato un
marchio presso il Deutsches Patentund Markenamt per diversi servizi
compresi nelle classi 35, 41 e 42 dell’Accordo di Nizza, che comprendono
la pubblicità, la gestione di affari commerciali, l’amministrazione commerciale e i lavori di ufficio (classe 35), l’educazione, la formazione, il divertimento
nonché le attività sportive e culturali
(classe 41), la ristorazione (alimentazione), gli alloggi temporanei, i servizi medici, d’igiene e di bellezza, i servizi veterinari e di agricoltura, i servizi giuridici, la ricerca scientifica e industriale,
la programmazione per computer ed i
servizi che non possono essere classificati in altre classi (classe 42).
a) i segni che non possono costituire un
marchio di impresa;
b) i marchi di impresa privi di carattere
distintivo;
(...)».
La normativa nazionale
7 Il Gesetz über den Schutz von
Marken und sonstigen Kennzeichnungen (legge tedesca sulla tutela dei marchi d’impresa e di altri contrassegni;
BGBl. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo:
11 Nella rubrica del modulo di domanda denominata «Rappresentazione
del marchio», prevista nell’art. 8, n. 1,
del Markengesetz, e in conformità all’art. 2 della direttiva, disposizioni secondo le quali per poter costituire un
marchio un segno dev’essere riproducibile graficamente, il sig. Sieckmann ha
fatto riferimento ad una descrizione allegata alla sua domanda di registrazio-
SOMMARIO
ne. Tale descrizione è del seguente tenore:
«Si richiede la registrazione del marchio
per il marchio olfattivo, depositato
presso il DPMA, relativo alla sostanza
chimica pura metilcinnamato (= estere
metilico di acido cinnamico), la cui formula di struttura viene riportata in appresso. Campioni di questo marchio olfattivo possono essere anche ottenuti
tramite richieste ai locali laboratori
elencati nelle pagine gialle della Deutsche Telekom AG o, ad esempio, tramite la ditta E. Merck in Darmstadt.
C6H5-CH = CHCOOCH3».
12 Nel caso in cui la descrizione menzionata al punto precedente non soddisfacesse i requisiti per la registrazione ai
sensi dell’art. 32, nn. 2 e 3, del Markengesetz, il richiedente nella causa principale ha completato tale descrizione nella seguente maniera:
«Il richiedente dà il proprio consenso
alla consultazione degli atti relativi al
marchio olfattivo metilcinnamato, ai
sensi degli artt. 62, n. 1, del Markengesetz e 48, n. 2, della Markenverordnung
(regolamento sui marchi)».
13 Il sig. Sieckmann ha inoltre presentato, unitamente alla sua domanda di
registrazione, un contenitore con un
campione olfattivo del segno e ha indicato a tal riguardo che l’odore viene comunemente descritto come «balsamico
fruttato, con una leggera traccia di cannella».
14 Il DPMA ha respinto la domanda
di registrazione poiché sussistevano
dubbi in ordine all’idoneità del marchio
oggetto della domanda ad essere registrato in base all’art. 3, n. 1, del
Markengesetz e riguardo alla possibilità
di effettuarne una rappresentazione grafica in conformità all’art. 8, n. 1, di quest’ultimo. In definitiva, non sarebbe stato necessario decidere la questione dell’idoneità del segno ad essere registrato
come marchio e di costituire oggetto di
una rappresentazione grafica dal momento che, ai sensi dell’art. 8, n. 2, del
Markengesetz, la mancanza di qualsivoglia carattere distintivo di tale segno
avrebbe comunque impedito la registrazione di quest’ultimo.
15 Il Bundespatentgericht, adito dal
sig. Sieckmann con un ricorso contro
tale decisione di rigetto, ritiene che gli
odori possano, da un punto di vista teo-
rico, affermarsi nel commercio come
autonomo mezzo distintivo di un’impresa, ai sensi dell’art. 3, n. 1, del
Markengesetz.
16 Il giudice del rinvio ha constatato
che il marchio depositato sarebbe idoneo a distinguere i servizi sopra indicati e non sarebbe considerato come puramente descrittivo delle caratteristiche
di tali servizi.
2) Nel caso in cui la questione sub 1)
venga risolta nel senso di un’interpretazione estensiva: se risponda ai requisiti
di riproducibilità grafica ai sensi dell’art. 2 della direttiva il fatto che un
odore venga rappresentato:
a) attraverso una formula chimica;
b) attraverso una descrizione (da pubblicare);
c) tramite un deposito, o
17 Per contro, secondo detto giudice,
esistono dubbi in ordine alla questione
se un marchio olfattivo, quale quello
controverso nella causa discussa dinanzi ad esso, possa soddisfare le condizioni di rappresentazione grafica enunciate nell’art. 8, n. 1, del Markengesetz.
18 Secondo il Bundespatentgericht,
l’idoneità di un segno a formare oggetto di una rappresentazione grafica costituisce un criterio di registrazione che,
nell’ambito di un procedimento di ricorso, dev’essere in ogni caso esaminato con precedenza rispetto agli altri impedimenti elencati nell’art. 8, n. 2, del
Markengesetz; infatti, in mancanza di
tale idoneità, la registrazione è impossibile, anche quando il segno si sia affermato nel commercio come marchio di
una determinata impresa e si sia pertanto sottratto agli impedimenti previsti
nell’art. 8, n. 2, punti 1-3, del Markengesetz, in particolare a quello relativo
ad un’eventuale mancanza di carattere
distintivo di detto segno.
19 Ritenendo che l’art. 8, n. 1, del
Markengesetz debba essere interpretato
conformemente all’art. 2 della direttiva,
il Bundespatentgericht ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 2 della prima direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia
di marchi d’impresa, debba essere interpretato nel senso che l’espressione segni
che possono essere riprodotti graficamente comprende, sul piano concettuale,
solo i segni che possono essere direttamente rappresentati nella loro forma visibile ovvero se debbano intendersi in
essa compresi anche segni che, pur non
essendo visivamente percepibili in quanto tali - ad esempio profumi o suoni -,
possono però essere indirettamente rappresentati attraverso strumenti ausiliari.
d) attraverso una combinazione dei
menzionati surrogati di riproduzione».
20 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 30 aprile 2002, il
sig. Sieckmann ha chiesto la riapertura
della fase orale, che era stata chiusa il 6
novembre 2001 a seguito della pronuncia delle conclusioni dell’avvocato generale.
21 A sostegno della propria domanda,
il sig. Sieckmann dichiara che le dette
conclusioni non sono direttamente pertinenti alla presente causa, e che l’avvocato generale avrebbe commesso un errore al paragrafo 42 delle sue conclusioni.
22 Va ricordato che la Corte può,
d’ufficio o su proposta dell’avvocato
generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa
deve essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto dalle parti (v. sentenze 10 febbraio 2000,
cause riunite C-270/97 e C-271/97,
Deutsche Post, Racc. pag. I-929, punto
30, e 18 giugno 2002, causa C-299/99,
Philips, Racc. pag I-5475, punto 20).
23 La Corte ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari a risolvere le
questioni sollevate nella causa principale.
24 Pertanto, la domanda del sig.
Sieckmann dev’essere respinta.
Sulla prima questione
25 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente,
se l’art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che può costituire
un marchio d’impresa un segno che di
per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente.
SOMMARIO
Osservazioni presentate
alla Corte
26 Il sig. Sieckmann fa valere che l’art.
2 della direttiva non esclude che un
marchio olfattivo possa, in linea di
principio, essere registrato. Egli ritiene
che un marchio simile sia disciplinato
da tale disposizione, come tutti i marchi acustici, i colori, gli ologrammi ed
altri marchi «non classici».
27 Egli sostiene che bisognerebbe intendere la nozione di «rappresentazione grafica» come «rappresentazione,
ovvero rappresentazione elettronica o
deposito effettuato in altro modo». Secondo il suo parere, la formula chimica
di struttura dovrebbe essere sempre depositata unitamente ad una descrizione
o ad un deposito del segno presso il
DPMA. Egli sostiene altresì che il marchio controverso nella causa principale
può essere ottenuto, in normali quantitativi, presso i fornitori locali di laboratori o, in parte, direttamente presso i
fabbricanti e i distributori di prodotti di
chimica organica fine. Conoscendo la
denominazione chimica, che dovrebbe
essere pubblicata, i terzi, una volta acquistato tale prodotto chimico e indipendentemente dal deposito del campione e da una pubblicazione della descrizione olfattiva del marchio,
sarebbero in grado di farsi un’idea esatta ed obiettiva di quest’ultimo ed eventualmente di effettuare una comparazione con caratteristiche olfattive diverse.
28 Il governo austriaco ritiene che
l’ambito di tutela dei marchi registrati
derivi dalle iscrizioni sul relativo registro, che consentono al pubblico
d’informarsi sui diritti di esclusiva dei
terzi. Esso sostiene che la possibilità di
percepire visivamente i marchi registrati, attraverso la consultazione del registro dei marchi, ha una considerevole
importanza e ricorda che, in base all’affermata prassi dell’Ufficio austriaco dei
brevetti, possono beneficiare della tutela concessa ai marchi d’impresa non soltanto i segni suscettibili di rappresentazione grafica diretta, vale a dire i marchi bidimensionali, ma anche i marchi
tridimensionali, che devono essere specificamente designati come tali nell’ambito del procedimento di registrazione.
29 Secondo detto governo, sembra
imporsi una valutazione differenziata
dei segni sonori o acustici e dei segni olfattivi relativamente al grado di determinazione che può essere raggiunto attraverso una rappresentazione grafica di
tali segni. Per quanto riguarda i segni
sonori, esiste una possibilità di rappresentazione grafica con un grado di determinazione relativamente elevato dell’oggetto da tutelare. Diversamente invece avviene, secondo lo stesso, per i
segni olfattivi.
30 Secondo il governo del Regno
Unito, è pacifico che l’efficace funzionamento del sistema dei marchi d’impresa esige chiarezza e precisione nella
definizione di un marchio registrato nei
pubblici registri. Esso sottolinea che
nella direttiva non vi è alcuna limitazione riguardante il modo in cui un
marchio può essere rappresentato graficamente ed è sufficiente che il marchio
di cui si propone la registrazione possa
essere rappresentato in una forma che
ne consenta l’identificazione e con un
grado di chiarezza e precisione sufficienti affinché chi consulti il registro dei
marchi sia in grado, in base a tale registro, di individuare il segno in modo
esatto.
31 Il governo del Regno Unito fa valere che la rappresentazione che appare
sul detto registro deve soddisfare i seguenti requisiti: innanzi tutto, dev’essere una rappresentazione del segno in
questione di per sé sufficientemente
completa; inoltre essa deve poter essere
utilizzata in luogo del segno che il richiedente utilizza o si propone di utilizzare, per il fatto che essa rappresenta
unicamente tale segno in maniera chiara e precisa; infine, essa deve essere
comprensibile per coloro che consultano il registro. Detto governo considera
che nessuna ragione di principio osta a
che un marchio olfattivo possa essere
rappresentato graficamente ai sensi dell’art. 2 della direttiva.
32 La Commissione ritiene che, in
base alla formulazione dell’art. 2 della
direttiva, che contiene un’enumerazione
incompleta dei segni suscettibili di costituire un marchio d’impresa, non sia
escluso che segni - come i segni olfattivi - i quali, in quanto tali, non sono certamente percepibili visivamente, ma
possono essere resi visibili attraverso
una rappresentazione grafica, possano
anch’essi costituire marchi.
33 Tuttavia, secondo la stessa, un segno può essere registrato come marchio
soltanto se l’oggetto della domanda di
registrazione può essere definito in maniera chiara e precisa. La rappresentazione grafica ha infatti lo scopo di fornire un’immagine chiara, precisa ed oggettiva del marchio. Questo requisito è
di particolare importanza in un sistema
giuridico nel quale il diritto sul marchio
si acquista mediante il deposito e la registrazione in un pubblico registro. In
un simile sistema, la rappresentazione
grafica integrale del marchio d’impresa
deve dunque essere garantita dallo stesso registro, affinché sia determinata l’esatta portata della tutela risultante dalla
registrazione e venga in particolare assicurata la delimitazione dei diritti conferiti dal marchio rispetto a quelli derivanti da altri marchi depositati.
Giudizio della Corte
34 Occorre innanzi tutto ricordare
che, come precisato al decimo ‘considerando’ della direttiva, l’obiettivo della
tutela accordata dal marchio d’impresa
consiste specificamente nel garantire la
funzione d’origine di quest’ultimo.
35 Emerge, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte che la funzione essenziale del marchio d’impresa consiste
nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del
prodotto o del servizio dallo stesso
contrassegnato, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile
questo prodotto o questo servizio da
quelli di provenienza diversa; inoltre,
per poter svolgere la sua funzione di
elemento essenziale del sistema di concorrenza leale che il Trattato CE intende istituire, il marchio deve costituire la
garanzia che tutti i prodotti o servizi
che ne sono contrassegnati sono stati
fabbricati o forniti sotto il controllo di
un’unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità
(v., in particolare, sentenze 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot, Racc. pag. I-6227, punti 22 e 24;
29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 28, e Philips, cit., punto 30).
36 Occorre rilevare che la direttiva ha
il fine, come risulta dal primo e settimo
‘considerando’ della medesima, di riavvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e di
subordinare alle stesse condizioni, in
tutti gli Stati membri, l’acquisizione e la
conservazione del diritto sul marchio
registrato, al fine di eliminare le disparità tra dette legislazioni che possono
ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi
e falsare le condizioni di concorrenza
nel mercato comune.
SOMMARIO
37 Il sistema di registrazione dei marchi d’impresa costituisce un elemento
essenziale della tutela di questi ultimi,
che contribuisce, per quanto riguarda
sia il diritto comunitario sia i differenti
ordinamenti giuridici nazionali, alla
certezza del diritto e alla buona amministrazione.
38 In proposito occorre rilevare che,
in primo luogo, come ricordato al quarto ‘considerando’ della direttiva, l’acquisizione del diritto su un marchio risulta, da una parte, dal deposito e dalla
registrazione di questo e, dall’altra, dall’uso. Tuttavia, l’art. 1 di detta direttiva
prevede che quest’ultima si applichi soltanto ai marchi d’impresa che hanno
formato oggetto di una registrazione o
di una domanda di registrazione in uno
Stato membro o presso l’ufficio dei
marchi del Benelux o che sono oggetto
di una registrazione internazionale che
produce effetti in uno Stato membro.
D’altronde, il sesto ‘considerando’ del
regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), precisa altresì che il diritto sul marchio comunitario può essere acquisito solo
tramite registrazione.
39 Inoltre, l’art. 2 della direttiva stabilisce che tutti i segni possono costituire
marchi d’impresa a condizione che essi
siano, da un lato, suscettibili di rappresentazione grafica e, dall’altro, adatti a
distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese.
40 D’altronde, secondo la regola prevista dall’art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva, sono esclusi dalla registrazione o,
se registrati, possono essere dichiarati
nulli i segni che non possono costituire
un marchio di impresa.
41 Infine, in conformità all’art. 5, n. 1,
della direttiva, il marchio d’impresa registrato conferisce al titolare un diritto
esclusivo. L’esatta portata di tale diritto
è garantita dalla registrazione stessa.
42 Alla luce di tali considerazioni occorre esaminare se l’art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso
che può costituire un marchio d’impresa un segno che di per sé non può essere percepito visivamente.
43 L’art. 2 della direttiva ha ad oggetto la definizione dei tipi di segni idonei
a costituire un marchio d’impresa. Tale
disposizione stabilisce che possono co-
stituire marchi di impresa «in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma
del prodotto o il suo confezionamento
(...)». Certamente essa menziona soltanto segni che possono essere percepiti visivamente, di tipo bidimensionale o tridimensionale, e che possono essere pertanto rappresentati attraverso lettere o
caratteri scritti o un’immagine.
44 Tuttavia, come risulta dal testo sia
del citato art. 2 che del settimo ‘considerando’ della direttiva, che indica «un
elenco [e]semplificativo» di segni che
possono costituire un marchio d’impresa, tale enumerazione non è esaustiva.
Pertanto, se pure detta disposizione
non menziona i segni che di per sé non
possono essere percepiti visivamente,
quali gli odori, comunque non li esclude espressamente.
45 Alla luce di quanto esposto, l’art. 2
della direttiva dev’essere interpretato
nel senso che può costituire un marchio
d’impresa un segno che di per sé non
può essere percepito visivamente, a
condizione che possa essere oggetto di
una rappresentazione grafica.
46 Tale rappresentazione grafica deve
permettere che il segno possa essere
rappresentato visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da poter essere individuato
con esattezza.
47 Una tale interpretazione è d’obbligo per il buon funzionamento del sistema di registrazione dei marchi d’impresa.
48 In primo luogo, il requisito della
rappresentazione grafica ha lo scopo
specifico di definire il marchio stesso, al
fine di individuare l’esatto oggetto della tutela conferita attraverso il marchio
d’impresa registrato al suo titolare.
49 Inoltre, la registrazione del marchio d’impresa in un pubblico registro
ha il fine di renderlo consultabile dalle
autorità competenti e dal pubblico, in
particolare dagli operatori economici.
50 Da un lato, le autorità competenti
devono conoscere con chiarezza e precisione la natura dei segni che costituiscono un marchio d’impresa, al fine di
essere in grado di adempiere i propri
obblighi relativi all’esame preliminare
delle domande di registrazione, alla
pubblicazione e alla tenuta di un registro dei marchi adeguato e preciso.
51 Dall’altro, gli operatori economici
devono poter accertare con chiarezza e
precisione le registrazioni effettuate o le
domande di registrazione formulate dai
loro concorrenti attuali o potenziali e
beneficiare in tal modo di informazioni
pertinenti riguardanti i diritti dei terzi.
52 Affinché gli utilizzatori del detto
registro siano in grado di determinare,
in base alla registrazione di un marchio
d’impresa, l’esatta natura di quest’ultimo, la sua rappresentazione grafica nel
registro dev’essere di per sé completa,
facilmente accessibile ed intellegibile.
53 D’altronde, per svolgere la sua funzione di marchio registrato, un segno
deve poter essere percepito in modo costante e certo, così da garantire la funzione d’origine di detto marchio. Considerata la durata della registrazione di
un marchio d’impresa ed il fatto che
quest’ultima può essere rinnovata per
periodi più o meno lunghi, come previsto dalla direttiva, la rappresentazione
dev’essere durevole.
54 Infine, la rappresentazione ha precisamente il fine di evitare qualsiasi elemento di soggettività nel processo di
identificazione e di percezione del segno. Di conseguenza, il mezzo di rappresentazione grafica dev’essere inequivocabile ed oggettivo.
55 Tenuto conto delle considerazioni
che precedono, alla prima questione occorre rispondere dichiarando che l’art.
2 della direttiva dev’essere interpretato
nel senso che può costituire un marchio
d’impresa un segno che di per sé non è
suscettibile di essere percepito visivamente, a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione
grafica - in particolare mediante figure,
linee o caratteri - che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.
Sulla seconda questione
56 Con la seconda questione il giudice del rinvio domanda, sostanzialmente, se l’art. 2 della direttiva debba essere interpretato nel senso che, qualora si
tratti di un segno olfattivo quale quello
di cui alla causa principale, i requisiti di
rappresentazione grafica siano soddisfatti attraverso una formula chimica,
mediante una descrizione formulata per
iscritto, con il deposito di un campione
di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi.
SOMMARIO
Osservazioni presentate
alla Corte
57 Il sig. Sieckmann sostiene un’interpretazione ampia della nozione di «rappresentazione grafica» ai sensi della direttiva. Secondo un’interpretazione sistematica ed in base alla prassi degli
uffici dei marchi, bisognerebbe intendere la nozione di «rappresentazione grafica» come «rappresentazione, ovvero
rappresentazione elettronica o deposito
effettuato in altro modo».
58 Riguardo alla rappresentazione
dell’odore attraverso una formula chimica, il ricorrente osserva che, se la formula chimica bruta, nella fattispecie
C10H10O2, non indica affatto il modo
in cui i diversi atomi di tali elementi
sono legati tra loro, la formula chimica
di struttura, nel caso di specie C6H5CH=CHCOOCH3, consente di contraddistinguere chiaramente una sostanza chimica pura come tale. Inoltre una
sostanza chimica pura, nella fattispecie
la sostanza chimica pura metilcinnamato, potrebbe essere contraddistinta attraverso la sua denominazione chimica.
59 Per quanto concerne la rappresentazione dell’odore mediante una descrizione, il sig. Sieckmann ricorda che nell’Unione europea, così come negli Stati
Uniti, esistono già marchi olfattivi e
che, nella causa principale, il segno olfattivo che ha formato oggetto della domanda di registrazione consiste in «un
aroma balsamico fruttato, con una leggera traccia di cannella», che corrisponde alla classificazione dell’industria profumiera nell’Unione europea.
60 Con riferimento alla rappresentazione del marchio da tutelare a mezzo
del deposito di un campione di quest’ultimo, il sig. Sieckmann fa valere
che, come aveva esposto nella domanda
di registrazione, il detto marchio può
essere ottenuto presso i fornitori locali
di laboratori o presso i fabbricanti e i
distributori di prodotti di chimica organica fine.
61 Per quanto riguarda la combinazione di surrogati di riproduzione di
detto marchio, egli propone che per la
domanda di registrazione di un marchio
olfattivo in base ad una sostanza chimica pura, come nella causa principale,
l’individuazione intervenga attraverso
la riproduzione dell’esatta denominazione chimica, che figurerebbe sotto un
indirizzo di contatto presso il quale l’odore può essere ottenuto, completata
eventualmente dalla formula chimica di
struttura di tale odore, come anche mediante un deposito, ad esempio, presso
l’ufficio dei marchi che effettua le verifiche, unitamente, nel caso, alla sua descrizione verbale.
62 I governi austriaco e del Regno
Unito, nonché la Commissione, ritengono che, all’attuale livello di sviluppo
scientifico, la rappresentazione grafica
uniforme di odori ponga considerevoli
problemi.
63 Secondo gli stessi, la sola indicazione della formula chimica quale rappresentazione grafica di un odore non
consente di concretizzare quest’ultimo
in modo circostanziato, a causa di diversi fattori che incidono sulla maniera
in cui esso può essere effettivamente
percepito, quali la concentrazione e la
quantità, la temperatura o il supporto
dell’odore. Inoltre questi elementi osterebbero alla possibilità di rappresentare
odori mediante campioni olfattivi.
67 Per quanto riguarda il deposito di
un campione di un odore, il governo
austriaco e la Commissione sostengono
che un odore subisce nel tempo trasformazioni dovute all’evaporazione o
ad altri fenomeni e che un deposito non
può pertanto produrre un’impressione
olfattiva durevole idonea a costituire
una rappresentazione grafica.
68 Il governo del Regno Unito aggiunge che l’ammissione di tale forma
di rappresentazione nei registri dei
marchi degli Stati membri e dell’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) esigerebbe modifiche considerevoli dei detti registri e dei sistemi di registrazione degli
Stati membri e del predetto Ufficio e, in
tal caso, ne conseguirebbe una riduzione della consultazione che garantisce
l’attuale sistema dei pubblici registri.
Giudizio della Corte
64 Il governo del Regno Unito rileva,
in particolare, che la formula chimica
non rappresenta l’odore del prodotto
chimico stesso. Secondo tale governo,
pochi comprendono, attraverso la lettura di una formula chimica, quale prodotto sia rappresentato dalla stessa, ed
anche qualora comprendano detta formula è molto probabile che non capiscano quale sia l’odore del prodotto.
D’altronde, l’obbligo di identificare la
natura del segno in base ad un certo numero di formule chimiche costituirebbe
un ingiusto onere per coloro che consultano il registro.
65 Riguardo alla possibilità di descrivere verbalmente un odore, la Commissione sostiene che una simile descrizione contiene molti fattori soggettivi e
può essere interpretata in modo soggettivo, vale a dire in modo diverso secondo gli individui.
66 Il governo del Regno Unito ritiene
possibile che la descrizione verbale di
un odore possa rappresentarlo graficamente, ai sensi dell’art. 2 della direttiva.
Esso sottolinea che le circostanze in cui
una simile rappresentazione risulti accettabile potrebbero presentarsi raramente, soprattutto per il fatto che sarebbe difficile effettuare una descrizione simile in maniera sufficientemente
chiara e precisa al fine di rappresentare
il segno in questione.
69 Per quanto concerne una formula
chimica, come giustamente osservato
dal governo del Regno Unito, poche
persone riconoscerebbero in una simile
formula l’odore in questione. Una formula di tal genere non è sufficientemente intellegibile. Inoltre, come indicato da tale governo e dalla Commissione, una formula chimica non
rappresenta l’odore di una sostanza, ma
la sostanza in quanto tale, e non è nemmeno sufficientemente chiara e precisa.
Pertanto essa non costituisce una rappresentazione ai sensi dell’art. 2 della
direttiva.
70 Con riferimento alla descrizione di
un odore, anche qualora sia di natura
grafica, essa tuttavia non è sufficientemente chiara, precisa e obiettiva.
71 Relativamente al deposito di un
campione di un odore, occorre rilevare
che esso non costituisce una rappresentazione grafica ai sensi dell’art. 2 della
direttiva. Inoltre, il campione di un
odore non è sufficientemente stabile o
durevole.
72 Per quanto riguarda un segno olfattivo, se una formula chimica, una descrizione verbale o il deposito di un
campione di un odore non sono in grado di soddisfare, singolarmente considerati, i requisiti di una rappresentazione grafica, neppure la combinazione di
tali elementi potrebbe rispondere a tali
requisiti, in particolare a quelli di chiarezza e precisione.
SOMMARIO
73 Tenuto conto delle considerazioni
che precedono, si deve rispondere alla
seconda questione dichiarando che,
qualora si tratti di un segno olfattivo, i
requisiti di rappresentazione grafica
non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione
formulata per iscritto, con il deposito di
un campione di un odore o attraverso
la combinazione di tali elementi.
74. (...) Sulle spese
Operativo:
1.
2.
L’art. 2 della direttiva del Consiglio
21
dicembre
1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che può costituire un marchio
d’impresa un segno che di per sé
non è suscettibile di essere percepito visivamente, a condizione che
esso possa formare oggetto di una
rappresentazione grafica - in particolare mediante figure, linee o
caratteri - che sia chiara, precisa,
di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed
oggettiva.
Qualora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica non sono soddisfatti
attraverso una formula chimica,
mediante unadescrizione formulata per iscritto, con il deposito di
un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi.
GIURISPRUDENZA DEL
TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE (1)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO
(Quarta Sezione)
del 23 ottobre 2002
nella causa T-6/01 (avente ad oggetto
il ricorso proposto contro la decisione
31 ottobre 2000 (procedimenti riuniti
R 728/1999-2 e R 792/1999-2) della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): Matratzen Concord GmbH
contro Ufficio per l’armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI)
(Marchio comunitario - Opposizione Impedimenti relativi opposti alla registrazione - Somiglianza tra due marchi
- Rischio di confusione - Art. 8, n. 1,
lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94
- Richiesta di marchio comunitariofigurativo contenente il vocabolo Matratzen - Marchio anteriore denominativo MATRATZEN)
(Lingua del procedimento: tedesco)
Fatti all’origine della controversia
1 Il 10 ottobre 1996 la ricorrente presentava la domanda di marchio comunitario n. 395632 (in prosieguo: la «domanda») all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni
e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI»), a
norma del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag.
1), come modificato.
2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il marchio figurativo di seguito riprodotto:
(1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono
resi disponibili il giorno stesso della
pronunzia, con lo scopo di informarne
i lettori. Non si tratta, dunque, di una
pubblicazione di carattere ufficiale del
Tribunale di primo grado. L’unico testo
delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado».
3 I prodotti per i quali è stata chiesta
la registrazione del marchio rientrano
nelle classi 10, 20 e 24 dell’accordo di
Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla
classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna
di tali classi, alla seguente descrizione:
— classe 10: «Cuscini, guanciali, materassi, cuscini ad aria e letti per uso
medico»;
— classe 20: «Materassi; materassi ad
aria; letti; carabottini non metallici;
coperte di protezione; biancheria da
letto».
— classe 24: «Coperte da letto; fodere
per cuscini; biancheria da letto; piumini [copripiedi]; federe; fodere per
materassi; sacchi a pelo».
4 Il 14 febbraio 1998 la domanda è
stata pubblicata nel bollettino dei marchi comunitari.
5 Il 21 aprile 1998 l’altra parte nel
procedimento dinanzi alla commissione
di ricorso dell’UAMI ha depositato un
atto di opposizione ai sensi dell’art. 42
del regolamento n. 40/94.
6 L’opposizione è basata sull’esistenza
di un marchio anteriore registrato in
Spagna. Quest’ultimo è un marchio denominativo costituito dal vocabolo
«Matratzen» (in prosieguo: il «marchio
anteriore»). I prodotti designati da tale
marchio rientrano nella classe 20 dell’accordo di Nizza e corrispondono alla
seguente descrizione: «Ogni tipo di
mobilio e, in particolare, mobilio da riposo, come letti, divani, letti da campo,
culle, canapè, amache, cuccette e culle
in vimini; mobilio trasformabile; ruote
per letti e mobili; comodini; sedie, poltrone e sgabelli; materassi a molla, pagliericci, materassi e guanciali». A sostegno dell’opposizione l’altra parte nel
procedimento dinanzi alla commissione
di ricorso ha invocato contro la registrazione l’impedimento relativo di cui
all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94.
7 Con decisione 22 settembre 1999, la
divisione «opposizione» ha respinto la
domanda ai sensi dell’art. 43, n. 5, del
regolamento n. 40/94, per quanto riguarda le categorie di prodotti rientranti nelle classi 20 e 24. A tale riguardo
essa ha considerato che esisteva un rischio di confusione, ai sensi dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
tra il marchio richiesto e il marchio an-
SOMMARIO
teriore. Essa ha respinto invece l’opposizione per quanto riguarda le categorie
di prodotti rientranti nella classe 10, in
ragione dell’assenza di un tale rischio di
confusione.
8 Il 15 novembre 1999, l’altra parte
nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha proposto un ricorso
presso l’UAMI, ai sensi dell’art. 59 del
regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione «opposizione».
Essa ha chiesto il rigetto della domanda relativamente alle categorie di prodotti rientranti nella classe 10.
9 Il 23 novembre 1999, la ricorrente
ha altresì presentato un ricorso presso
l’UAMI, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione «opposizione». Essa ha
chiesto il rigetto dell’opposizione relativamente alle categorie di prodotti
rientranti nelle classi 20 e 24.
10 Il 31 ottobre 2000, la seconda commissione di ricorso si è pronunciata sui
ricorsi dinanzi ad essa proposti. Il dispositivo di tale decisione, che è stata
notificata allaricorrente il 3 novembre
2000 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), è del seguente tenore:
l’UAMI ha depositato un controricorso presso la cancelleria del Tribunale.
13 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— respingere l’opposizione proposta
dall’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;
— condannare l’UAMI a registrare il
marchio richiesto;
— condannare l’altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di
ricorso a sopportare la totalità delle
spese sostenute dinanzi alla divisione «opposizione», dinanzi alla commissione di ricorso e dinanzi al Tribunale di primo grado.
14 L’UAMI chiede che il Tribunale
voglia:
— respingere il ricorso;
1. Accoglie il ricorso dell’opponente.
2. Respinge il ricorso della richiedente.
In diritto
3. Ordina che le spese e le tasse del
procedimento dinanzi alla divisione
opposizione e nell’ambito dei ricorsi siano a carico della richiedente».
16 La ricorrente deduce, in sostanza,
due motivi, tratti, da un lato, dalla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e, dall’altro, dal
principio della libera circolazione delle
merci.
11 In sostanza, la commissione di ricorso ha considerato che in Spagna i
due marchi di cui trattasi sarebbero percepiti come simili e che, tra i prodotti
da loro designati, taluni sono identici e
altri molto simili. Sul fondamento di
tale analisi la commissione di ricorso ha
ritenuto che esistesse un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94, relativamente
a tutte le categorie di prodotti di cui alla
domanda.
Procedimento e conclusioni delle parti
12 Con atto introduttivo depositato
presso la cancelleria del Tribunale il 9
gennaio 2001, la ricorrente ha proposto
il presente ricorso. Il 25 maggio 2001,
19 La ricorrente fa valere che, nell’impressione complessiva prodotta dal
marchio richiesto, l’elemento figurativo
è importante almeno quanto gli elementi nominativi. Inoltre, tra questi ultimi, solo l’elemento «CONCORD»
presenta un carattere fortemente distintivo, mentre gli altri due elementi sono
puramente descrittivi, costituendo la
denominazione di uno stabilimento.
20 Inoltre, la ricorrente sostiene che
dal principio della restrizione degli effetti di un marchio registrato, come
espresso all’art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94, risulta che il marchio
anteriore non può essere opposto alla
registrazione del marchio richiesto.
— condannare la ricorrente alle spese.
15 Nel corso dell’udienza la ricorrente ha rinunciato al terzo punto delle sue
conclusioni mirante a fare condannare
l’UAMI a registrare il marchio richiesto, cosa di cui il Tribunale ha preso
atto nel verbale dell’udienza.
«(...) la commissione
novembre 1997, causa C-251/95, SABEL (Racc. pag. I-6191). A tale riguardo essa illustra che da tale giurisprudenza risulta che, ai fini della valutazione della somiglianza di due marchi e
del rischio di confusione, occorre fare
riferimento all’impressione complessiva
prodotta dagli stessi.
Sul motivo tratto dalla violazione
dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
17 La ricorrente sostiene che i due
marchi di cui trattasi non sono simili,
ma, al contrario, molto diversi. In tale
contesto, essa afferma che la commissione di ricorso ha potuto giungere ad
una conclusione contraria solo limitando, a torto, l’esame del rischio di confusione al solo elemento «Matratzen»
del marchio richiesto.
18 Orbene, a parere della ricorrente, il
metodo seguito dalla commissione di
ricorso è contrario ai principi che si sviluppano dalla sentenza della Corte 11
21 L’UAMI considera che la valutazione del rischio di confusione operata
dalla commissione di ricorso non è viziata da alcun errore di diritto.
Giudizio del Tribunale
22 Come risulta dall’art. 8, n. 1, lett.
b), del regolamento n. 40/94, un marchio è escluso dalla registrazione se, a
causa dell’identità o della somiglianza
di detto marchio con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei
prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusioneper il pubblico del
territorio nel quale il marchio anteriore
è tutelato. Peraltro, in forza dell’art. 8,
n. 2, lett. a), punto ii), del regolamento
n. 40/94, per marchi anteriori si devono intendere i marchi, registrati in uno
Stato membro, la cui data di deposito
sia anteriore a quella della domanda di
marchio comunitario.
23 Secondo la giurisprudenza della
Corte relativa all’interpretazione dell’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40,
pag. 1), il cui contenuto normativo è, in
sostanza, identico a quello dell’art. 8, n.
1, lett. b), del regolamento n. 40/94, costituisce un rischio di confusione la
SOMMARIO
possibilità che il pubblico creda che i
prodotti o servizi in questione provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (sentenze della Corte 29
settembre 1998, causa C-39/97, Canon,
Racc. pag. I-5507, punto 29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819,
punto 17).
24 Secondo questa stessa giurisprudenza, l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve
essere valutata globalmente, prendendo
in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (sentenze della
Corte SABEL, citata, punto 22; Canon,
citata, punto 16; Lloyd Schuhfabrik
Meyer, citata, punto 18, e 22 giugno
2000, causa C-425/98, Marca Mode,
Racc. pag. I-4861, punto 40).
25 Tale valutazione globale implica
una certa interdipendenza tra i fattori
che entrano in considerazione, e in particolare, tra la somiglianza dei marchi e
quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi
e viceversa (sentenze Canon, citata,
punto 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata, punto 19, e Marca Mode, citata,
punto 40). L’interdipendenza tra questi
fattori trova espressione nel settimo
‘considerando’ del regolamento n.
40/94, secondo il quale occorre interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui
valutazione, a sua volta, dipende in particolare dalla notorietà del marchio sul
mercato e dal grado di somiglianza tra
il marchio e il contrassegno e tra i prodotti o servizi contraddistinti.
26 Inoltre, la percezione che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi
di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente
un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenze SABEL, citata, punto
23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata,
punto 25). Ai fini di questa valutazione
globale, si ritiene che il consumatore
medio sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
D’altra parte, occorre tener conto del
fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a
un confronto diretto dei vari marchi,
ma deve fare affidamento sull’immagine
imperfetta degli stessi che ha mantenuto nella memoria. Occorre altresì prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore
medio puòvariare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui
trattasi (sentenza Lloyd Schuhfabrik
Meyer, citata, punto 26).
27 Nel caso di specie il marchio anteriore è registrato in Spagna. Pertanto,
occorre prendere in considerazione, ai
fini della valutazione delle circostanze
di cui al punto precedente, il punto di
vista del pubblico in Spagna. Essendo i
prodotti designati dai marchi di cui
trattasi di consumo generale, tale pubblico è composto dai consumatori medi
che sono, nella sostanza, ispanofoni.
Orbene, come l’UAMI ha giustamente
esposto, la determinazione del pubblico
pertinente come ispanofono non è inficiata dal fatto, dato per provato, che un
certo numero di persone germanofone
risieda temporaneamente o permanentemente in Spagna.
28 Nel suo atto introduttivo la ricorrente non contesta che i prodotti designati dai due marchi di cui trattasi siano identici o, almeno, simili. Essa sostiene però che i due marchi non sono
simili, né, a fortiori, identici e che non
esiste alcun rischio di confusione tra di
loro. Quindi, occorre limitare l’esame a
questi due punti.
29 Per quanto riguarda il rapporto tra
i due marchi di cui trattasi, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 26 della decisione impugnata, che
essi sono simili.
30 A tale riguardo, occorre rilevare, in
via generale, che due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto
riguarda uno o più aspetti pertinenti.
Come risulta dalla giurisprudenza della
Corte, sono pertinenti gli aspetti visivi,
uditivi e concettuali (sentenze SABEL,
citata, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik
Meyer, citata, punto 25).
31 Nel caso di specie, il vocabolo
«Matratzen» costituisce, nello stesso
tempo, il marchio anteriore e uno dei
segni che compongono il marchio richiesto. Pertanto, occorre considerare
che il marchio anteriore è identico, sul
piano visivo e uditivo, a uno dei segni
che compongono il marchio richiesto.
Tuttavia, tale costatazione non è da sola
sufficiente per ritenere che i due marchi
di cui trattasi, tra loro ciascuno considerato nel suo insieme, siano simili.
32 In tale contesto, occorre ricordare
che la Corte ha deciso che la valutazione della somiglianza tra due marchi
deve fondarsi sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi
distintivi e dominanti (sentenze SABEL, citata, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata, punto 25).
33 Pertanto, occorre considerare che
un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro marchio,
identico o simile ad una delle componenti del marchio complesso, solo se
quest’ultima costituisce l’elemento dominante nell’impressione complessiva
prodotta dal marchio complesso. Ciò si
verifica quando tale componente può
da sola dominare l’immagine di tale
marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione
complessiva da questo prodotta.
34 Occorre precisare che tale approccio non significa prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il
confronto esaminando i marchi di cui
trattasi, considerati ciascuno nel suo
complesso. Tuttavia, ciò non esclude
che l’impressione complessiva prodotta
nella memoria del pubblico pertinente
da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata
da una o più delle sue componenti.
35 Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna
di tali componenti paragonandole con
quelle di altre componenti. Inoltre ed in
via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle
diverse componenti nella configurazione del marchio complesso.
SOMMARIO
36 Nel caso di specie, occorre verificare se la commissione di ricorso ha
esaminato quale o quali componenti del
marchio richiesto può (o possono) dominare da sola (o da sole) l’immagine di
tale marchio che il pubblico pertinente
conserva in memoria, in modo tale che
le altre componenti dello stesso marchio risultino trascurabili a tale riguardo.
37 Nel contesto del caso di specie la
commissione di ricorso doveva esaminare tali componenti nelle loro caratteristiche visive, uditive e, eventualmente,
concettuali. Essa lo ha fatto giungendo
al punto 24 della sua decisione alla conclusione che il vocabolo «Matratzen»
costituisce «l’elemento preminente» del
marchio richiesto.
38 Anzitutto occorre rilevare che,
contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il vocabolo «Matratzen» non
è descrittivo, dal punto di vista del pubblico pertinente, dei prodotti designati
dal marchio richiesto. Infatti, come si è
appena rilevato al punto 27 sopra, tale
pubblico è essenzialmente ispanofono.
Orbene, il vocabolo «Matratzen» non
ha significato in lingua spagnola. A tale
riguardo, occorre segnalare che, certamente, tale vocabolo significa «materasso» in lingua tedesca e che, sulla base di
tale significato, esso è descrittivo di almeno una parte dei prodotti designati
dal marchio richiesto. Tuttavia, è giocoforza costatare che il fascicolo non
contiene alcun elemento che consenta
di stabilire che una parte significativa
del pubblico pertinente dispone di conoscenze di lingua tedesca sufficienti
per comprendere tale significato. Inoltre, il vocabolo «Matratzen» non presenta alcuna somiglianza con la parola
«materasso» in spagnolo, cioè «colchón». Infine, il vocabolo «Matratzen»
è, certamente, simile alla parola inglese
«mattresses», che significa «materassi».
Tuttavia, anche supponendo che il pubblico pertinente disponga di talune conoscenze della lingua inglese, occorre
rilevare che la parola «mattresses» non
fa parte del vocabolario di base di tale
lingua e che, malgrado la somiglianza
esistente tra tale parola e il vocabolo
«Matratzen», esistono altresì differenze
tra tali due termini.
39 Per quanto riguarda il vocabolo
«Concord», non v’è ragione di considerare che il grado del carattere distintivo
di tale vocabolo sarebbe diminuito in
ragione della sua frequente utilizzazione, sul mercato spagnolo, nell’ambito
della presentazione di prodotti o di ser-
vizi destinati ai consumatori medi. Infatti, nella sua risposta ad un quesito del
Tribunale, l’UAMI non ha attestato tale
utilizzazione. D’altronde, il vocabolo
«Concord» non è nemmeno descrittivo,
dal punto di vista del pubblico pertinente, dei prodotti designati dal marchio richiesto.
40 Quanto al vocabolo «Markt», esso
occupa, nel marchio composto, una posizione marginale, se non del tutto trascurabile, in rapporto ai vocaboli «Matratzen» e «Concord».
41 Per quanto riguarda, infine, il segno figurativo contenuto nel marchio
richiesto, occorre costatare che esso è
descrittivo nei confronti dei prodotti
designati da tale marchio. Orbene, un
elemento di un marchio complesso che
è descrittivo dei prodotti designati da
tale marchio non può essere considerato, in linea di principio, l’elemento dominante dello stesso.
42 Quanto alla configurazione del
marchio richiesto, occorre rilevare che i
vocaboli «Matratzen» e «Concord» vi
occupano una posizione centrale.
43 Ne consegue che i vocaboli «Matratzen» e «Concord» possono essere
considerati come le componenti più importanti del marchio richiesto. Tuttavia,
il primo vocabolo, come l’UAMI ha illustrato nel suo controricorso, è caratterizzato da una preponderanza di consonanti a pronuncia dura e, non presentando alcuna somiglianza con una
qualsiasi parola spagnola, sembra più
facilmente memorizzabile dal pubblico
pertinente che il secondo vocabolo.
Pertanto, occorre considerare che il vocabolo «Matratzen» costituisce l’elemento dominante del marchio richiesto.
44 La commissione di ricorso ha
quindi giustamente considerato che per
il pubblico pertinente esiste una somiglianza visiva e uditiva tra i due marchi.
Inoltre, non è possibile rilevare alcuna
differenza concettuale tra il marchio anteriore e l’elemento dominante del marchio richiesto, data la mancanza di significato del vocabolo «Matratzen» in
lingua spagnola. Ne deriva che la commissione di ricorso ha correttamente
stabilito che il marchio richiesto è simile al marchio anteriore.
45 Per quanto riguarda il rischio di
confusione, occorre considerare che un
tale rischio sussiste qualora, in via cu-
mulativa, siano sufficientemente elevati
il grado di somiglianza dei marchi di cui
trattasi e il grado di somiglianza dei
prodotti o servizi designati da tali marchi.
46 Nel caso di specie, al punto 44 sopra si è statuito che il marchio richiesto
è simile al marchio anteriore.
47 Quanto al grado di somiglianza dei
prodotti designati dai due marchi di cui
trattasi, la commissione di ricorso, al
punto 25 della decisione impugnata,
nonché l’UAMI, nel suo controricorso,
hanno giustamente esposto, senza essere contraddetti in proposito dalla ricorrente, che tali prodotti sono in parte
identici ed in parte molto simili.
48 Ne consegue che, considerati insieme, il grado di somiglianza dei marchi
di cui trattasi e il grado di somiglianza
dei prodotti designati dagli stessi sono
sufficientemente elevati. Pertanto, giustamente la commissione di ricorso ha
considerato che esiste un rischio di confusione tra i marchi in esame.
49 D’altronde, questa conclusione
non è infirmata dagli argomenti che la
ricorrente trae dall’art. 12, lett. b), del
regolamento n. 40/94. Infatti, occorre
rilevare che, anche supponendo che tale
disposizione possa incidere sul procedimento di registrazione, l’incidenza si limiterebbe, per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, ad
escludere la possibilità di considerare
un segno descrittivo che faccia parte di
un marchio complesso come un elemento distintivo e dominante nell’impressione complessiva prodotta dal
marchio stesso. Orbene, come emerge
dal punto 38 di cui sopra, nel caso di
specie la parola «Matratzen» non è descrittiva, dal punto di vista del pubblico pertinente, dei prodotti designati dal
marchio richiesto. Pertanto, l’argomento tratto dall’art. 12, lett. b), del regolamento n. 40/94 è privo di pertinenza.
50 Quindi, giustamente la commissione di ricorso, considerando che il marchio richiesto ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94, ha respinto la domanda per quanto riguarda le categorie
di prodotti rientranti nella classe 10,
riformando così la decisione della divisione «opposizione» e ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente contro
il rigetto, da parte della divisione «opposizione», della domanda per quanto
riguarda le altre caegorie di prodotti.
SOMMARIO
51 Da quanto precede risulta che il
motivo tratto dalla violazione dell’art.
8, n. 1, lett. b), del regolamento n.
40/94, deve essere respinto.
Sul motivo tratto dalla violazione del
principio della libera circolazione delle
merci
Argomenti delle parti
52 La ricorrente è del parere che sarebbe contrario al principio della libera
circolazione delle merci (art. 28 CE)
che un marchio nazionale costituito da
un vocabolo descrittivo in una lingua
diversa da quella dello Stato membro
dove è avvenuta la registrazione potesse essere opposto ad una domanda di
marchio comunitario consistente in una
combinazione di vocaboli descrittivi e
di un elemento distintivo quale il vocabolo «CONCORD». In tale contesto,
la ricorrente afferma che, allo stato attuale del diritto comunitario dei marchi,
il marchioanteriore, essendo descrittivo
dei prodotti interessati in una parte sostanziale della Comunità, non potrebbe
essere registrato in Spagna.
53 L’UAMI replica che, nell’ambito
del procedimento di opposizione, non
era possibile né impugnare un marchio
anteriore nazionale né rimettere in questione la sua validità. Inoltre, l’UAMI
considera che in forza del principio di
coesistenza del marchio comunitario
con i marchi nazionali, si può perfettamente concepire che un marchio sia registrato in uno Stato membro quando
esso è descrittivo in una lingua diversa
da quella di tale Stato membro.
le circostanze, l’esercizio di detti diritti
(sentenze della Corte 22 giugno 1976,
causa 119/75, Terrapin, Racc. pag. 1039,
punto 5, e 22 gennaio 1981, causa 58/80,
Dansk Supermarked, Racc. pag. 181,
punto 11).
55 D’altronde, nemmeno dalle disposizioni di diritto derivato si ricava alcun
divieto per uno Stato membro di registrare come marchio nazionale un segno che, nella lingua di un altro Stato
membro, è descrittivo dei prodotti o
servizi interessati. Infatti, come l’UAMI
ha rilevato nel suo controricorso, il legislatore comunitario ha istituito un sistema basato sulla coesistenza del marchio comunitario con i marchi nazionali (v., a tale riguardo, il quinto
‘considerando’ del regolamento n.
40/94). Inoltre, l’UAMI ha altresì giustamente rilevato nel suo controricorso
che la validità della registrazione di un
segno come marchio nazionale non può
essere messa in discussione nell’ambito
di un procedimento di registrazione di
un marchio comunitario, ma solamente
nell’ambito di un procedimento di annullamento avviato nello Stato membro
interessato.
Giudizio del Tribunale
56 In secondo luogo, il legislatore comunitario non ha disconosciuto gli artt.
28 CE e 30 CE quando ha disposto, all’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 2, lett. a), punto ii), del regolamento n. 40/94, che una
domanda di registrazione di marchio
comunitario è respinta quando sussiste
un rischio di confusione tra tale marchio e un marchio anteriore registrato
in uno Stato membro, indipendentemente dalla questione se tale ultimo
marchio ha un carattere descrittivo in
una lingua diversa da quella dello Stato
membro di registrazione.
54 Occorre sottolineare, in primo
luogo, che non risulta affatto che il
principio della libera circolazione delle
merci vieti ad uno Stato membro di registrare, come marchio nazionale, un
segno che nella lingua di un altro Stato
membro è descrittivo dei prodotti o
servizi interessati e che non può, pertanto, essere registrato come marchio
comunitario. Infatti, una tale registrazione nazionale non costituisce di per
sé un ostacolo alla libera circolazione
delle merci. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il Trattato non
incide sull’esistenza dei diritti riconosciuti dalla legislazione di uno Stato
membro in materia di proprietà intellettuale, ma limita solamente, secondo
57 Infatti, né tale disposizione, né
l’applicazione che ne possa essere fatta
dall’UAMI costituiscono un ostacolo
alla libera circolazione delle merci. A
tale riguardo, sideve rilevare che dall’art. 106, n. 1, del regolamento n.
40/94, risulta che tale regolamento lascia impregiudicato il diritto previsto
dalla legislazione nazionale degli Stati
membri di proporre azioni per violazione di marchi anteriori nazionali contro l’uso di un marchio comunitario posteriore. Pertanto, se in un caso concreto sussiste un rischio di confusione tra
un marchio anteriore nazionale e un segno di cui è chiesta la registrazione
come marchio comunitario, l’utilizzazione di tale segno può essere vietata
dal giudice nazionale nell’ambito di un
procedimento di contraffazione. Non
cambia nulla, a questo riguardo, il fatto
che tale segno sia stato effettivamente
registrato o meno come marchio comunitario. Quindi, né la registrazione di
un segno come marchio comunitario né
il rifiuto della registrazione incidono
sulla possibilità, per chi richiede il marchio comunitario, di commercializzare i
suoi prodotti con tale segno nello Stato
membro in cui il marchio anteriore è
registrato.
58 D’altronde, dalla giurisprudenza
della Corte risulta che l’art. 30 CE ammette soltanto quelle deroghe al principio della libera circolazione delle merci
derivanti dall’esercizio dei diritti attribuiti da un marchio nazionale che appaiano indispensabili per la «tutela dei
diritti che costituiscono oggetto specifico della proprietà industriale interessata» (v., in tal senso, sentenze della Corte Dansk Supermarked, citata, punto
11, e 23 aprile 2002, causa C-143/00,
Boehringer Ingelheim e a., Racc. pag. I3759, punto 12). Quanto a tale oggetto
specifico, la Corte ha deciso che occorre tener conto della funzione essenziale
del marchio, che consiste nel garantire
al consumatore o all’utilizzatore finale
la provenienza del prodotto contrassegnato, consentendogli di distinguere
senza alcuna possibilità di confusione
tale prodotto da quelli di diversa provenienza (sentenza Boehringer Ingelheim e a., citata, punto 12). Orbene,
il diritto, attribuito al titolare del marchio, di opporsi a qualsiasi uso di tale
marchio tale da falsare la garanzia di
provenienza, intesa nel senso sopra descritto, rientra nell’oggetto specifico del
diritto al marchio (sentenze della Corte
11 luglio 1996, cause riunite C-427/93,
C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers
Squibb e a., Racc. pag. I-3457, punto
48, e Boehringer Ingelheim e a., citata,
punto 13).
59 Infine, occorre ricordare che il
marchio comunitario ha un carattere
unitario [v., in questo senso, sentenza
del Tribunale 30 marzo 2000, causa T91/99, Ford Motor/UAMI (OPTIONS), Racc. pag. II-1925, punti 2325]. Pertanto, come risulta, rispettivamente, dall’art. 7, n. 2, del regolamento
n. 40/94, e dall’art. 8, n. 1, lett. b), del
medesimo regolamento, la domanda di
marchio comunitario è respinta quando
sussiste un impedimento assoluto o re-
SOMMARIO
lativo alla registrazione in una parte
della Comunità. Se, quindi, è più difficile per un operatore economico ottenere la registrazione di un segno come
marchio comunitario che ottenere la registrazione del medesimo segno come
marchio nazionale, ciò costituisce solo
la contropartita della protezione uniforme di cui gode il marchio comunitario
su tutto il territorio della Comunità.
60 Ne consegue che anche il motivo
tratto da una violazione del principio
della libera circolazione della merci
deve essere respinto.
61 Da tutto quanto precede risulta
che il ricorso deve essere respinto.
62
(...) Sulle spese
Dispositivo
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La ricorrente è condannata alle
spese.
GIURISPRUDENZA DEL
TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE (1)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO
(Quarta Sezione)
del 12 dicembre 2002
nella causa T-39/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi,
disegni e modelli) 4 dicembre 2000
(procedimento R 116/2000-1)): Kabushiki Kaisha Fernandes contro Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI)
(Marchio comunitario - Procedura di
opposizione - Marchio anteriore denominativo HIWATT - Domanda di
marchio comunitario denominativoHIWATT - Prova della seria utilizzazione del marchio anteriore - Art. 43,
nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n.
40/94 e regola 22 del regolamento (CE)
n. 2868/95)
(Lingua del procedimento: inglese)
Contesto normativo
1 A termini dell’art. 43, nn. 2 e 3, del
regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1),
come modificato:
«2. Su istanza del richiedente, il titolare
di un marchio comunitario anteriore
che abbia presentato opposizione deve
addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore
è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i
quali è stato registrato, e sui quali si
fonda l’opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione,
purché a tale data il marchio anteriore
(1) L’Ufficio pubblica queste sentenze,
tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di
una pubblicazione di carattere ufficiale
del Tribunale di primo grado. L’unico
testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale
di primo grado».
fosse registrato da almeno cinque anni.
In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta. Se il marchio comunitario
anteriore è stato utilizzato solo per una
parte dei prodotti o dei servizi per i
quali è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei
servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori (...), fermo restando
che l’utilizzazione nella Comunità è sostituita dall’utilizzazione nello Stato
membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato».
2 La regola 22 del regolamento (CE)
della Commissione 13 dicembre 1995,
n. 2868, recante modalità di esecuzione
del regolamento n. 40/94 (GU L 303,
pag. 1), dispone:
«1. Nei casi in cui, a norma dell’articolo 43, paragrafi 2 o 3, del regolamento,
l’opponente deve dimostrare l’utilizzazione (...), l’Ufficio invita l’opponente a
fornire le prove entro un preciso termine. Se l’opponente non fornisce tale
prova entro il termine stabilito, l’Ufficio rigetta l’opposizione.
2. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l’utilizzazione sono costituiti da informazioni
relative al luogo, al tempo, alla [estensione] e alla natura dell’utilizzazione
del marchio anteriore per i prodotti e i
servizi per i quali esso è registrato e sui
quali si fonda l’opposizione e dalle relative informazioni, ai sensi del paragrafo 3.
3. Le prove consistono, in linea di principio, nella presentazione di documenti
e campioni, come ad esempio imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi,
fatture, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera f), del regolamento.
4. Se le prove fornite a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono redatte nella lingua della procedura d’opposizione,
l’Ufficio può chiedere all’opponente di
fornirne una traduzione in tale lingua
entro un preciso termine».
SOMMARIO
Fatti
3 Il 29 ottobre 1996 la Richard John
Harrison ha presentato una domanda di
marchio comunitario all’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») a norma del regolamento n. 40/94.
4 Il marchio di cui si chiede la registrazione è il vocabolo HIWATT.
5 I prodotti per i quali viene chiesta la
registrazione rientrano nella classe 9 ai
sensi dell’accordo di Nizza relativo alla
classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente
descrizione: «casse di amplificatori e altoparlanti; unità elettriche per effetti sonori; parti e accessori per tutti i suddetti
articoli».
6 Il 16 marzo 1998 la domanda di
marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 18/98.
7 Il 27 aprile 1998 la ricorrente ha
proposto opposizione alla domanda di
marchio comunitario. I marchi anteriori fatti valere a sostegno dell’opposizione sono le registrazioni tedesca n.
1129761, francese n. 1674997 e italiana
n. 18651 C/89 del vocabolo HIWATT
registrato per prodotti rientranti nella
classe 9 ai sensi dell’accordo di Nizza e
i marchi notori HIWATT in Germania,
in Francia e in Italia. I prodotti per i
quali il marchio anteriore tedesco n.
1129761 è stato registrato rientrano nella classe 9 ai sensi dell’accordo di Nizza e corrispondono alla descrizione seguente: «apparecchi e strumenti tecnici
ed elettronici (tutti rientranti nella classe 9); apparecchi per la registrazione, la
trasmissione, la riproduzione del suono
o delle immagini; altoparlanti; amplificatori e microfoni». I motivi fatti valere a sostegno dell’opposizione sono
quelli di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), e n.
5, del regolamento n. 40/94.
8 Su istanza del richiedente il marchio
comunitario, la ricorrente è stata invitata ad addurre la prova della seria utilizzazione dei marchi anteriori ai sensi
dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento
n. 40/94 e della regola 22, n. 1, del regolamento n. 2868/95.
9 Entro il termine impartito dall’UAMI al fine di provare la seria utilizzazione dei marchi anteriori, la ricorrente
ha presentato diversi documenti, e cioè
una fattura in data 2 dicembre 1998, da
cui risultava una spedizione dei prodotti HIWATT dalla Corea in Italia; estratti del catalogo universale Fernandes
Guitars in lingua inglese che presentano un amplificatore HIWATT e menzionano un indirizzo in Giappone; diversi estratti di un opuscolo della Musikmesse/ProLight & Sound di
Francoforte sul Meno 1999 e 2000; la
copertina e alcune pagine interne del catalogo ufficiale della Musikmesse/ProLight & Sound 1997 che cita, fra gli
espositori della suddetta fiera,la ricorrente e la società HIWATT Amplification International; un catalogo
HIWATT in lingua inglese risalente al
1997 che presenta amplificatori
HIWATT e in cui figura un indirizzo
negli Stati Uniti.
10 Con decisione 23 novembre 1999
la divisione di opposizione ha respinto
l’opposizione in base all’art. 43, n. 2, del
regolamento n. 40/94, con la motivazione che non erano stati provati né l’esistenza di marchi notori né la seria utilizzazione dei marchi registrati.
11 Il 19 gennaio 2000 la ricorrente ha
presentato ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso dell’UAMI, ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione.
12 Il ricorso è stato respinto con decisione della prima commissione di ricorso 4 dicembre 2000 (in prosieguo: la
«decisione impugnata»), notificata alla
ricorrente il 14 dicembre 2000.
13 La commissione di ricorso ha considerato che le prove addotte dalla ricorrente erano insufficienti per dimostrare la seria utilizzazione dei marchi
anteriori HIWATT in Francia, in Germania o in Italia.
— condannare la ricorrente alle spese.
16 L’interveniente conclude che il Tribunale voglia:
— confermare le decisioni dell’UAMI;
— ingiungere all’UAMI di proseguire
la procedura di registrazione;
— statuire sulle spese.
In diritto
Sulle domande della ricorrente e dell’interveniente volte a che il Tribunale
ingiunga all’UAMI di adottare un determinato comportamento
17 Con i secondi capi delle rispettive
domande la ricorrente e l’interveniente
chiedono al Tribunale di ordinare all’UAMI di rifiutare il marchio richiesto
e di ingiungere a tale Ufficio di proseguire la procedura di registrazione.
18 Si deve ricordare in proposito che,
ai sensi dell’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, l’UAMI è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del giudice comunitario. Di conseguenza non spetta al
Tribunale rivolgere ingiunzioni all’UAMI, che deve invece trarre, esso stesso,
le conseguenze dal dispositivo e dalla
motivazione della presente sentenza. I
secondi capi delle domande della ricorrente e dell’interveniente sono perciò
irricevibili [sentenze del Tribunale 31
gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33, e
27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL),
Racc. pag. II-683, punto 12].
Conclusioni delle parti
14 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— ordinare all’UAMI di rifiutare il
marchio richiesto;
— condannare l’UAMI alle spese.
15 L’UAMI conclude che il Tribunale
voglia:
— respingere la domanda della ricorrente;
Sulla domanda di annullamento
19 La ricorrente ha dichiarato, all’udienza, di contestare la decisione impugnata solo nella parte in cui questa non
riconosce la seria utilizzazione del marchio anteriore tedesco n. 1129761
HIWATT. A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico relativo alla violazione dell’art. 43, nn. 2 e
3, del regolamento n. 40/94.
SOMMARIO
Argomenti delle parti
20 La ricorrente fa valere che, anche
se la commissione di ricorso ha giustamente definito la nozione di seria utilizzazione di un marchio (al punto 25
della decisione impugnata), tale definizione non è stata correttamente applicata nel caso di specie.
21 Per quanto riguarda il catalogo di
amplificatori HIWATT presentato, a
suo dire, alle fiere di Francoforte sul
Meno negli anni 1993-1997, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso,
al punto 27 della decisione impugnata,
abbia rifiutato di tenerne conto in
quanto è redatto in lingua inglese, il che
costituisce un criterio sorprendente. Secondo la ricorrente, la fiera Musikmesse/ProLight & Sound di Francoforte
sul Meno nella quale i cataloghi sono
stati distribuiti è una fiera internazionale e, pertanto, sembra logico che la
maggior parte degli espositori, se non
tutti, offra i propri cataloghi in inglese.
Inoltre, neppure il fatto che il nome
della fiera Musikmesse/ProLight &
Sound non sia stampato nei suddetti cataloghi è sorprendente giacché non esiste alcun obbligo diretto a far stampare
sui prospetti il nome della fiera in cui
essi saranno distribuiti.
22 Di conseguenza, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha
a torto ignorato il fatto che, con ogni
probabilità, l’uso normale da parte dell’opponente, alle fiere di Francoforte
sul Meno tenutesi tra il 1993 e il 1997,
dei cataloghi dimostra una seria utilizzazione del marchio anteriore per commercializzare amplificatori.
23 La ricorrente assume che risulta
chiaramente dagli elementi di prova
presentati che un’impresa denominata
HIWATT Amplification International
disponeva di uno stand alla fiera di
Francoforte sul Meno 1997 e che tale
impresa era strettamente collegata alla
ricorrente dato che esse avevano lo stesso indirizzo e numero di telefax. In
proposito, la ricorrente osserva che è
più che verosimile che la HIWATT
Amplification International abbia fatto
uso del marchio HIWATT per amplificatori, nel suo stand in tale fiera commerciale e ciò con il suo consenso. Pertanto, la ricorrente considera che sarebbe sorprendente immaginare che una
siffatta utilizzazione del marchio costituisca un’utilizzazione artificiosa, effettuata al solo scopo di preservare la registrazione di questo.
24 La ricorrente conclude che la commissione di ricorso doveva tener conto
di tutti questi elementi che dimostrano
la seria utilizzazione del marchio tedesco HIWATT nel quinquennio che precede la pubblicazione della domanda di
marchio contestata.
25 L’UAMI rileva che il criterio di
una seria utilizzazione del marchio non
è soddisfatto da un’utilizzazione fittizia, cioè un’utilizzazione intesa unicamente al mantenimento dei diritti del
marchio. Il carattere serio dell’utilizzazione dipende dalla valutazione dell’insieme dei fatti propri di ciascuna causa.
La prova della seria utilizzazione del
marchio anteriore può essere accertata
quando viene dimostrato che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalla regola 22, n. 2, del regolamento n.
2868/95 sulla base dell’insieme dei documenti giustificativi prodotti al riguardo.
26 Quanto ai documenti prodotti dalla ricorrente, l’UAMI considera, in primo luogo, che, anche se il catalogo
HIWATT del 1997 descrive effettivamente la natura dell’utilizzazione, esso
non soddisfa gli altri criteri previsti dalla regola 22, n. 2, del regolamento n.
2868/95 e in particolare quelli relativi al
tempo, al luogo o all’estensione dell’utilizzazione. Quanto alla lingua in cui il
catalogo è stato redatto, e cioè l’inglese,
esso ritiene che questo aspetto abbia
avuto un’influenza minima sulla decisione di rigetto dell’opposizione.
27 In secondo luogo, l’UAMI rileva
che il catalogo della Musikmesse/ProLight & Sound di Francoforte sul Meno
1997 si limita a indicare che la ricorrente e la società HIWATT Amplification
International vi erano presenti. Per contro, esso non fornisce alcuna indicazione riguardante i prodotti esposti, il
marchio apposto, il tempo o la portata
dell’utilizzazione.
sono tali da dimostrare l’utilizzazione
del marchio tedesco HIWATT e che
quindi la decisione impugnata è corretta quanto al suo iter logico e alla sua
conclusione.
30 L’interveniente sostiene che una seria utilizzazione significa più di un’utilizzazione simbolica. Esso rileva che la
divisione di opposizione e la commissione di ricorso hanno tratto nel caso di
specie la conclusione che s’imponeva
alla luce dei fatti, e cioè che la ricorrente non ha dimostrato l’utilizzazione del
marchio anteriore.
31 L’interveniente fa valere che la ricorrente non ha presentato prove dell’utilizzazione del marchio HIWATT
apposto sui prodotti interessati dalla registrazione tedesca e che essa non ha
prodotto una sola fattura di un prodotto venduto in Germania. Quindi, l’interveniente ritiene che la ricorrente non
abbia fornito alcuna delle prove normalmente attese a sostegno della dimostrazione di una seria utilizzazione.
32 Per quanto riguarda il catalogo di
amplificatori HIWATT, l’interveniente
sostiene che la mancanza di qualsiasi
timbro della Musikmesse/ProLight &
Sound sui cataloghi è un indizio del fatto che essi non sono stati distribuiti nell’ambito di tale fiera.
33 Inoltre, l’interveniente ritiene che
la coincidenza secondo cui la ricorrente e la società HIWATT Amplification
International hanno lo stesso indirizzo
e numero di telefax non possa assolutamente dimostrare che quest’ultima faccia uso del marchio controverso con il
consenso della prima o che esista un
collegamento tra di loro. Comunque,
l’interveniente rileva che nessuna prova
è stata fornita quanto all’utilizzazione
da parte della HIWATT Amplification
International del marchio anteriore.
Giudizio del Tribunale
28 L’UAMI fa valere che esso non
può accertare l’esistenza di una seria
utilizzazione di un marchio attraverso
probabilità, ma deve verificare se sia
stata fornita la prova dell’utilizzazione.
Quindi, esso afferma che, se la ricorrente avesse fatto una seria utilizzazione del suo marchio in Germania, niente le avrebbe impedito di trasmetterle
documenti diversi da quelli riguardanti
la sua presenza alla Musikmesse/ProLight & Sound di Francoforte sul Meno.
29 L’UAMI conclude che gli elementi
di prova, prodotti dalla ricorrente, non
34 Ai sensi del nono ‘considerando’
del regolamento n. 40/94, è giustificato
tutelare i marchi comunitari anteriori
soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati. In conformità di
tale ‘considerando’, l’art. 43, nn. 2 e 3,
del regolamento n. 40/94 prevede che il
richiedente un marchio comunitario
può chiedere la prova che il marchio
anteriore sia stato seriamente utilizzato
sul territorio nel quale esso è protetto
nei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio
SOMMARIO
comunitario che ha formato oggetto di
un’opposizione. Così, se l’opponente
non prova che il marchio anteriore controverso sia stato effettivamente utilizzato sul mercato interessato, tale marchio non può giustificare il rifiuto di registrazione di un marchio comunitario.
35 In via preliminare, occorre constatare che il regolamento n. 40/94 non
contiene una definizione della nozione
di una seria utilizzazione di un marchio. La commissione di ricorso, al
punto 25 della decisione impugnata, asserisce che occorre distinguere la seria
utilizzazione dall’utilizzazione fittizia.
Secondo la decisione impugnata, la seria utilizzazione presuppone un’utilizzazione effettiva del marchio al fine di
commercializzare i prodotti o i servizi
in questione, in contrapposizione ad
un’utilizzazione fittizia unicamente destinata a conservare l’iscrizione del
marchio nel registro a tal fine previsto.
36 Occorre anzitutto rilevare che una
seria utilizzazione presuppone un’utilizzazione effettiva del marchio sul
mercato interessato ai fini dell’indentificazione di prodotti o servizi. Così si
deve ritenere che una seria utilizzazione si opponga a qualsiasi utilizzazione
minima e insufficiente per considerare
che un marchio viene realmente ed effettivamente utilizzato su un determinato mercato. In proposito, anche se il
titolare ha l’intenzione di utilizzare in
maniera effettiva il suo marchio, ove
quest’ultimo non sia obiettivamente
presente sul mercato in maniera effettiva, costante nel tempo e stabile nella
configurazione del segno, di guisa che
esso non possa essere percepito dai consumatori come un’indicazione dell’origine dei prodotti o dei servizi controversi, non sussiste una seria utilizzazione del marchio.
37 Pertanto, una seria utilizzazione di
un marchio non osta soltanto ad un’utilizzazione artificiosa destinata a conservare il marchio registrato; tale utilizzazione presuppone che il marchio sia
presente su una parte sostanziale del
territorio nell’ambito del quale esso è
protetto svolgendo in particolare la
funzione essenziale che gli è propria,
vale a dire quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in
questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta,
qualora l’esperienza si riveli positiva,
oppure un’altra scelta, ove l’esperienza
si riveli negativa [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00,
Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc.
pag. II-705, punto 26].
38 Quanto ai criteri di valutazione di
tale seria utilizzazione, occorre prendere in considerazione i fatti e le circostanze proprie del caso di specie alla
luce del testo della regola 22, n. 2, del
regolamento n. 2868/95, secondo il
quale le informazioni e le prove destinate a indicare l’utilizzazione del marchio devono vertere sul luogo, sul tempo, sull’estensione e sulla natura di tale
utilizzazione.
39 Occorre accertare se la ricorrente
abbia provato dinanzi all’UAMI la seria utilizzazione del marchio HIWATT
in Germania nel corso dei cinque anni
che hanno preceduto la pubblicazione
della domanda di marchio comunitario,
e cioè tra il 16 marzo 1993 e il 16 marzo 1998, al fine di individuare i prodotti considerati dalla registrazione tedesca
n. 1129761 [apparecchi e strumenti tecnici ed elettronici (tutti rientranti nella
classe 9); apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del
suono o delle immagini; altoparlanti,
amplificatori e microfoni].
40 Per quanto riguarda i documenti
da essa prodotti come prova dell’utilizzazione, la ricorrente ha espressamente
fatto riferimento nei suoi scritti solo al
catalogo dei prodotti HIWATT del
1997 ed ai documenti riguardanti la
Musikmesse/ProLight & Sound di
Francoforte sul Meno.
41 Quanto al catalogo HIWATT, occorre constatare che esso non contiene
tutti gli elementi necessari per provare
l’utilizzazione del marchio anteriore.
Infatti, il documento in questione è un
prospetto (riguardante gli amplificatori
HIWATT), redatto in inglese e risalente al 1997, secondo il quale i prodotti
sono fabbricati negli Stati Uniti («made
in USA») ed in cui figura un indirizzo
negli Stati Uniti. Per contro, essonon
contiene alcun elemento atto a dimostrare la commercializzazione dei prodotti sul mercato tedesco. La ricorrente sostiene che essa ha distribuito i cataloghi
di
cui
trattasi
alla
Musikmesse/ProLight & Sound di
Francoforte sul Meno negli anni 19931997, ma essa non ha presentato alcuna
prova che lo dimostri.
42 In proposito, il solo fatto provato
da tale catalogo è l’esistenza di amplificatori recanti il marchio HIWATT.
Cionondimeno, tale documento non
fornisce alcuna prova che dimostri che
tali cataloghi siano stati messi a disposizione del pubblico tedesco o che gli
amplificatori in questione siano stati
commercializzati o esposti in Germania.
43 Per quanto riguarda il catalogo ufficiale della Musikmesse/ProLight &
Sound di Francoforte sul Meno 1997
prodotto dalla ricorrente per provare la
sua presenza nonché quella di una società denominata HIWATT Amplification International a tale fiera, esso non
dimostra che i prodotti HIWATT siano
stati esposti o offerti in vendita nell’ambito di tale fiera. Comunque, tale
documento presuppone solo una presenza sporadica e occasionale di tali società sul mercato tedesco ma in messun
modo la loro presenza continua sul detto mercato.
44 Non essendo stato dimostrato che
prodotti contrassegnati dal marchio
HIWATT siano stati esposti o commercializzati in occasione di tale fiera, il fatto che la società HIWATT Amplification International abbia fatto uso del
marchio tedesco HIWATT della ricorrente con il consenso, tacito o meno, di
quest’ultima, è irrilevante. Inoltre, l’utilizzazione del segno HIWATT come
denominazione sociale non può considerarsi un uso di questo in quanto marchio per identificare i prodotti considerati dalla registrazione tedesca.
45 Pertanto, la presenza della ricorrente e della società HIWATT Amplification International alla Musikmesse/ProLight & Sound di Francoforte
sul Meno 1997 può considerarsi soltanto come un indizio del loro possibile
intento di entrare nel mercato tedesco,
il che non prova un’utilizzazione costante, stabile ed effettiva del marchio
HIWATT da parte della ricorrente atto
a configurare una seria utilizzazione di
tale marchio.
46 Infine, la ricorrente afferma ripetutamente che è più che verosimile che il
marchio anteriore sia stato seriamente
utilizzato sia da essa stessa sia dalla
HIWATT Amplification International
con il suo consenso. La ricorrente considera che sarebbe sorprendente ritenere che una siffatta utilizzazione del
marchio costituisca un’utilizzazione artificiosa, effettuata unicamente allo scopo di preservare la registrazione di questo.
47 In proposito, si deve ritenere che la
seria utilizzazione di un marchio non
SOMMARIO
possa essere dimostrata da probabilità o
da presunzioni ma debba basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino
un’utilizzazione effettiva e sufficiente
del marchio sul mercato interessato.
48 Da tutto quanto precede risulta
che i documenti presentati dalla ricorrente all’UAMI a sostegno della sua dimostrazione di una seria utilizzazione
del marchio HIWATT non comprendono le informazioni previste dalla regola
22, n. 2, del regolamento n. 2868/95, e
cioè il luogo, il tempo, l’estensione e la
natura dell’utilizzazione del marchio
anteriore.
49 Dato che la ricorrente non ha dimostrato un’utilizzazione sia pur minima in Germania tra il 16 marzo 1993 e
il 16 marzo 1998 del suo marchio tedesco n. 1129761 HIWATT per i prodotti per i quali tale marchio è registrato,
si deve considerare che giustamente la
commissione di ricorso ha ritenuto che
non fosse stata provata la seria utilizzazione del detto marchio.
50 Occorre pertanto concludere che il
ricorso dev’essere respinto.
51
(...) Sulle spese
Dispositivo
1.
2.
GIURISPRUDENZA DEL
TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE (1)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO
(Quarta Sezione)
del 12 dicembre 2002
nella causa T-63/01 (avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione 14 dicembre 2000 (procedimento
R 74/1998-3) della terza commissione
di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)): The Procter & Gamble Company contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Marchio comunitario - Forma di un
sapone - Esecuzione di una sentenza del
Tribunale - Diritti della difesa - Impedimenti assoluti alla registrazione - Art.
7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n.
40/94)
(Lingua del procedimento: francese)
Fatti all’origine della controversia
Il ricorso è respinto.
La ricorrente è condannata alle
spese.
1 Il 16 aprile 1996, la ricorrente ha
presentato una domanda di marchio figurativo comunitario all’Ufficio per
l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli; in prosieguo:
l’«UAMI») in forza del regolamento
(CE) del Consiglio 20 dicembre 1993,
n. 40, sul marchio comunitario (GU
1994, L 11, pag. 1), come modificato. Il
25 febbraio 1997 è pervenuta all’UAMI
una riproduzione del marchio richiesto,
riqualificato come marchio tridimensionale figurativo.
2 Il segno di cui è chiesta la registrazione consiste nella forma di seguito riprodotta:
(1) L’Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono
resi disponibili il giorno stesso della
pronunzia, con lo scopo di informarne
i lettori. Non si tratta, dunque, di una
pubblicazione di carattere ufficiale del
Tribunale di primo grado. L’unico testo
delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nello «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado».
Vista prospettica
Vista frontale
Vista laterale
3 La registrazione del marchio è stata
richiesta per saponi rientranti nella classe 3 dell’accordo di Nizza 15 giugno
1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per
la registrazione dei marchi, come rivisto
e modificato.
4 Il 18 marzo 1998 l’esaminatore ha
notificato alla ricorrente il rigetto della
domanda, ritenendo che il segno consistesse esclusivamente nella forma imposta dalla natura del prodotto, ai sensi
dell’art. 7, n. 1, lett. e), sub i), del regolamento n. 40/94.
5 Con decisione 15 marzo 1999 la
commissione di ricorso ha confermato
la decisione dell’esaminatore sulla base
dei seguenti motivi: in primo luogo, la
modifica della domanda iniziale di marchio figurativo in domanda di marchio
tridimensionale costituisce una modifica sostanziale della domanda di marchio comunitario, vietata dall’art. 44, n.
2, del regolamento n. 40/94; in secondo
luogo, il segno è costituito esclusivamente dalla forma imposta dalla natura
del prodotto ai sensi dell’art. 7, n. 1,
lett. e), sub i), del regolamento n. 40/94;
in terzo luogo, il segno è costituito da
una forma necessaria per ottenere un risultato tecnico ai sensi dell’art. 7, n. 1,
lett. e), sub ii) e, in quarto luogo, il segno è privo di carattere distintivo ai
sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
SOMMARIO
6 Con sentenza 16 febbraio 2000, causa T-122/99, Procter & Gamble/UAMI
(Forma di un sapone) (Racc. pag. II265), il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso sulla base dei seguenti motivi: in primo
luogo, la commissione di ricorso ha ecceduto la propria competenza dichiarando d’ufficio l’irricevibilità della domanda di registrazione controversa; in
secondo luogo, la commissione di ricorso ha violato i diritti della difesa della ricorrente omettendo di invitarla a
presentare le sue osservazioni su due
nuovi impedimenti assoluti alla registrazione da essa rilevati d’ufficio, cioè
quelli stabiliti dall’art. 7, n. 1, lett. b) e
lett. e), sub ii), del regolamento n.
40/94, e in terzo luogo la commissione
di ricorso ha commesso un errore di diritto rifiutando la registrazione del segno depositato in quanto esso è costituito esclusivamente da una forma imposta dalla natura stessa del prodotto ai
sensi del citato art. 7, n. 1, lett. e), sub
i). Secondo il Tribunale quest’ultima disposizione non si applica, dato che esistono in commercio altre forme di saponette che non presentano le caratteristiche della forma di sapone di cui
trattasi (sentenza Forma di un sapone,
cit., punto 55).
7 Al fine dell’esecuzione della citata
sentenza Forma di un sapone, con comunicazione 7 giugno 2000 il relatore
della terza commissione di ricorso ha
invitato la ricorrente a presentare le sue
osservazioni sull’applicazione al caso di
specie dell’art. 7, n. 1, lett. b) e lett. e),
sub ii), del regolamento n. 40/94.
8 Con decisione 14 dicembre 2000 (in
prosieguo: la «decisione impugnata»), la
terza commissione di ricorso ha respinto la domanda di registrazione, considerando, in sostanza, che il segno in
esame è privo di carattere distintivo ai
sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
Conclusioni delle parti
9 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— annullare la decisione impugnata;
— condannare l’UAMI alle spese.
10 L’UAMI chiede che il Tribunale
voglia:
— respingere il ricorso;
— condannare la ricorrente alle spese.
Nel merito
11 A sostegno del suo ricorso la ricorrente solleva due motivi, fondati, rispettivamente, sulla violazione dei diritti della difesa e sulla violazione dell’art.
7, n. 1, lett. b), del regolamento n.
40/94.
Sul primo motivo, fondato sulla violazione dei diritti della difesa
Argomenti delle parti
12 La ricorrente fa valere che i suoi
diritti della difesa sono stati violati in
quanto la decisione impugnata è stata
adottata dai medesimi membri della terza commissione di ricorso che il 15
marzo 1999 avevano emesso la decisione annullata dalla citata sentenza Forma
di un sapone e che riguardava le medesime parti, la medesima domanda di registrazione e il medesimo impedimento
assoluto alla registrazione.
13 Essa riconosce che le norme che
disciplinano il procedimento dinanzi
alle commissioni di ricorso non prevedono la ricusazione di uno dei loro
membri che, in tale qualità, abbia precedentemente deciso la stessa questione
tra le stesse parti. Ciononostante la ricorrente fa valere che il rispetto dei diritti della difesa implica un processo
equo, cioè un processo che non dia
l’impressione di una decisione fondata
su un pregiudizio.
14 A tale riguardo, la ricorrente fa valere che, nella maggior parte degli Stati
di diritto, i giudici, gli arbitri o i periti
giudiziari sono tenuti ad astenersi nell’ambito di una data controversia se si
sono precedentemente pronunciati, nell’una o nell’altra di tali qualità, su tale
controversia, al fine di garantire la loro
indipendenza di giudizio.
15 L’UAMI respinge l’argomento della ricorrente, sostenendo che i principi
evocati non si applicano nell’ambito dei
procedimenti dinanzi ad esso previsti
dal regolamento n. 40/94 e che le commissioni di ricorso non possono essere
qualificate come «tribunale».
16 Esso fa valere che non sono stati
disattesi né i casi di ricusazione definiti
all’art. 132 del regolamento n. 40/94, né
un principio di diritto applicabile ai
procedimenti amministrativi generalmente ammessi dal diritto degli Stati
membri e il cui rispetto si impone all’UAMI in forza dell’art. 79 del regolamento n. 40/94.
17 Peraltro, l’UAMI fa osservare che
non esiste una regola procedimentale
comunitaria secondo cui un procedimento in cui è annullata in appello la
decisione di un’istanza non possa più
essere attribuito, per il prosieguo, all’istanza che ha adottato tale decisione.
18 Infine, l’UAMI sottolinea che la
terza commissione di ricorso ha riconosciuto, in diverse decisioni, il carattere distintivo di marchi costituiti dalla
forma di un prodotto. Pertanto, non vi
è alcun motivo di ritenere che la decisione impugnata sia fondata su un pregiudizio sfavorevole.
Giudizio del Tribunale
19 Occorre rilevare, in via preliminare, che le commissioni di ricorso sono
costituite da membri la cui indipendenza è garantita dalle modalità della nomina, dalla durata del mandato nonché
dalle modalità di esercizio delle loro
funzioni. Inoltre, talune disposizioni
del regolamento n. 40/94 che disciplinano il procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso garantiscono, in particolare, i diritti della difesa delle parti.
20 Tuttavia, le commissioni di ricorso
fanno parte dell’UAMI, che è l’amministrazione incaricata di procedere, alle
condizioni previste dal regolamento n.
40/94, alla registrazione dei marchi comunitari, e contribuiscono altresì, nei
limiti stabiliti da questo regolamento,
all’attuazione del marchio comunitario
[sentenza del Tribunale 8 luglio 1999,
causa
T-163/98,
Procter
&
Gamble/UAMI (BABY-DRY), Racc.
pag. II-2383, punti 36 e 37].
21 A tale riguardo, dalla sentenza
BABY-DRY, cit., punti 38-43, risulta
che esiste una continuità funzionale tra
le diverse istanze dell’UAMI e che le
commissioni di ricorso dispongono in
particolare delle stesse competenze dell’esaminatore per deliberare su un ricorso. Così, le commissioni di ricorso,
beneficiando di un ampio margine di
indipendenza nell’esercizio delle loro
funzioni, costituiscono un’istanza dell’UAMI incaricata di controllare, alle
condizioni e nei limiti stabiliti dal regolamento n. 40/94, l’attività delle altre
istanze dell’amministrazione a cui esse
appartengono.
SOMMARIO
22 Infatti, occorre rilevare che, poiché
una commissione di ricorso dispone, in
particolare, delle medesime competenze
di un esaminatore, quando essa le esercita, agisce in qualità di amministrazione dell’UAMI. Il ricorso dinanzi alla
commissione di ricorso si iscrive, quindi, nel procedimento amministrativo di
registrazione, a seguito di una «revisione pregiudiziale» effettuata dalla «prima
istanza» di esame, ai sensi dell’art. 60
del regolamento n. 40/94.
23 Tenuto conto di quanto precede, le
commissioni di ricorso non possono essere qualificate come «tribunale». Di
conseguenza, la ricorrente non può validamente invocare un diritto ad un
«processo» equo dinanzi alle commissioni di ricorso dell’UAMI.
24 Peraltro, occorre rilevare che i diritti della difesa nell’ambito del procedimento dinanzi alle commissioni di ricorso sono garantiti dall’art. 132 del regolamento n. 40/94, che prevede le
ipotesi in cui i membri delle commissioni di ricorso possono essere esclusi o
ricusati, e dispone, in particolare, al suo
n. 3, che i membri per i quali «sussiste
un sospetto di parzialità» possano essere ricusati da una parte.
25 Tuttavia, occorre rilevare che, ai
sensi della disposizione sopra ricordata,
la ricusazione non è ammissibile qualora la parte in causa abbia compiuto atti
procedurali, sebbene fosse a conoscenza del motivo della ricusazione. Orbene, come l’UAMI ha fatto giustamente
valere, così avviene nel caso di specie.
Infatti, da una parte, la ricorrente ha
omesso di fare valere un’eventuale parzialità della commissione di ricorso di
cui trattasi o del suo membro che era
relatore nel procedimento in esame e
che era altresì relatore al momento della prima decisione della medesima commissione, allorché era stata invitata da
quest’ultimo a presentare le sue osservazioni. Dall’altra parte, presentando le
sue osservazioni dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente ha compiuto un atto procedurale ai sensi dell’art. 132, n. 3, seconda frase, del regolamento n. 40/94 e, pertanto, ha perso
la possibilità di chiedere una ricusazione dei membri della commissione di ricorso di cui trattasi.
26 Conseguentemente, il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
Sul secondo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
27 La ricorrente ammette che una
forma di sapone che presenta solo differenze minime e, quindi, poco rilevanti rispetto ad una forma usuale di sapone è in linea di principio non idonea ad
essere percepita come un marchio da
parte del pubblico cui ci si rivolge. Tuttavia, nel caso di specie, il segno differisce in modo singolare dalle forme tradizionali di sapone, in quanto presenta
un profilo concavo in lunghezza, mentre le forme usuali sono convesse su almeno uno dei lati lunghi.
28 Così, essendo raro, il segno è idoneo a creare nella mente del pubblico
un’associazione tra la forma del prodotto e il fatto che esso proviene da
un’impresa determinata.
29 La ricorrente rileva che si può percepire un certo pregiudizio nei confronti dei marchi tridimensionali nell’affermazione della commissione di ricorso secondo cui il pubblico deve
essere preliminarmente informato del
fatto che la forma è un marchio individuale. Essa fa valere che tale requisito
non ha fondamento legale. A tale riguardo essa rileva che secondo la giurisprudenza Benelux non è necessario né
permesso imporre requisiti più rigorosi
di quelli legalmente previsti e questa
giurisprudenza non richiede che il pubblico sia consapevole del fatto che il segno è stato specificamente concepito
come segno che serve a distinguere il
prodotto e ad indicarne la provenienza.
30 A tale riguardo, la ricorrente si riferisce a varie decisioni rese in Francia
e in Benelux che seguono una tale impostazione per quanto concerne marchi
costituiti sia da forme di imballaggio
che da forme di prodotti.
31 La ricorrente fa valere altresì che la
forma di una sapone è più durevole del
marchio denominativo di cui esso può
essere munito e si percepisce più facilmente che ognialtro segno. Inoltre, la
sua forma è particolarmente idonea a
distinguerlo da un altro sapone, in
quanto esso non viene tenuto nel suo
imballaggio originario.
32 Infine, la ricorrente osserva che la
considerazione secondo la quale la forma di cui trattasi ha una funzione pratica non esclude che essa abbia una funzione di indicazione d’origine, in quanto un medesimo segno può avere varie
funzioni.
33 L’UAMI ritiene che, per esercitare
una funzione di indicatore di origine,
un marchio deve essere percepito in
quanto tale e non come semplice attributo descrittivo, pratico o decorativo.
A tal fine un segno deve poter essere individuato e memorizzato facilmente.
Ciò non avviene qualora, come nel caso
di specie, la forma costituisca la rappresentazione materiale dei prodotti che si
suppone essa distingua. In quanto tali,
le forme possono svolgere una funzione di marchio solo se si differenziano
dalle forme abituali dei prodotti interessati.
34 A tale riguardo, esso sottolinea
che, se la funzione distintiva non esclude altre funzioni, l’esistenza di queste
ultime, come ha considerato la commissione di ricorso nel caso di specie, può
ridurre la capacità della forma ad individuare il prodotto e ad esercitare una
funzione d’indicazione d’origine.
35 Secondo l’UAMI, la forma di saponetta deve presentare peculiarità non
trascurabili rispetto alle altre forme di
saponette sul mercato perché possa essere considerata come distintiva. A tale
riguardo, esso ricorda che la sua valutazione si effettua solamente sulla rappresentazione del marchio come presentata dal richiedente nell’atto di deposito.
Giudizio del Tribunale
36 Occorre ricordare che la forma di
un prodotto o del suo confezionamento, ai sensi dell’art. 4 del regolamento n.
40/94, può costituire un marchio comunitario, a condizione che essa sia in
grado di distinguere i prodotti di
un’impresa da quelli di altre imprese.
Inoltre, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b),
di tale regolamento, sono esclusi dalla
registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
37 Tuttavia la generale idoneità di una
categoria di segni a costituire un marchio non implica che i segni appartenenti a tale categoria possiedano necessariamente un carattere distintivo ai
sensi del citato art. 7, n. 1, lett. b), rispetto ad un prodotto o ad un servizio
determinato.
SOMMARIO
38 I segni privi di carattere distintivo
sono reputati inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire
quella di identificare l’origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che
acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare,
in occasione di un acquisto successivo,
la medesima scelta, qualora l’esperienza
si riveli positiva, oppure un’altra scelta,
ove l’esperienza si riveli negativa [v.
sentenza del Tribunale 27 febbraio
2002,
causa
T-79/00,
Rewe
Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II705, punto 26].
39 Il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato in relazione, da
un lato, ai prodotti o ai servizi per i
quali viene richiesta la registrazione e,
dall’altro, alla percezione che ne ha il
pubblico destinatario [sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-358/00,
DaimlerChrysler/UAMI (TRUCKCARD), Racc. pag. II-0000, punto 55].
40 Inoltre, occorre osservare che l’art.
7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
non fa distinzione tra i segni di diversa
natura. Tuttavia, la percezione del consumatore non è necessariamente la stessa nel caso di un segno costituito dalla
forma di un prodotto in quanto tale e
nel caso di un marchio denominativo o
figurativo che consiste in un segno indipendente dai prodotti che esso designa. Infatti, se il pubblico ha l’abitudine di percepire, immediatamente, marchi denominativi o figurativi come
segni di identificazione dell’origine
commerciale del prodotto, la stessa cosa
non si verifica necessariamente se il segno si confonde con l’aspetto esteriore
del prodotto.
41 Nel caso di specie occorre rilevare
che i saponi sono prodotti di consumo
ordinario destinati ai consumatori in
generale. Di conseguenza si ritiene che
il pubblico destinatario sia rappresentato dal consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento
e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio
solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari
marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (v., in questo senso, sentenza della Corte 22 giugno
1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto
26).
42 Si deve rilevare, altresì, che la forma rivendicata può essere caratterizzata, in sostanza, da un parallelepipedo
rettangolo i cui spigoli sono stati arrotondati.
43 Orbene, un parallelepipedo rettangolo è una forma comunemente utilizzata per i saponi. Dato che la forma rivendicata è solo una leggera variante
delle diverse forme di parallelepipedo
comunemente utilizzate per i saponi,
essa non permetterà al pubblico destinatario di distinguere in modo immediato e certo i saponi della ricorrente da
quelli aventi un’altra origine commerciale.
44 Per quanto riguarda l’argomento
della ricorrente secondo il quale tale
forma si distinguerebbe dalle forme comunemente utilizzate per la presenza di
profili concavi, è giocoforza costatare
che tale peculiarità non è sufficiente, in
quanto essa rappresenta solo un dettaglio del complesso percepito dal consumatore, dettaglio che non è in grado di
modificare la sua impressione globale.
45 Infatti, la presenza di profili concavi non incide in modo importante
sull’aspetto esteriore del sapone e non
si può ritenere, quindi, che essa costituisca una differenza percettibile rispetto alle forme di sapone comunemente
utilizzate.
46 Inoltre, nell’ipotesi in cui i profili
concavi trattenessero l’attenzione del
consumatore, questi non li percepirebbe ictu oculi come un’indicazione dell’origine commerciale.Infatti, profili
convessi o concavi sono elementi che
saranno anzitutto interpretati come un
elemento funzionale che permette una
presa facile del sapone o come una finitura estetica. Pertanto, essi non saranno
direttamente percepiti e memorizzati
come costituenti un segno distintivo e
non potranno essere utilizzati dal pubblico destinatario per distinguere senza
confusione possibile un sapone di tale
forma da quelli che hanno una forma simile.
47 Così, benché la forma richiesta non
sia del tutto identica ad una forma di sapone esistente sul mercato, essa non
presenta caratteristiche proprie in grado
di indicare al consumatore l’origine
commerciale dei prodotti.
48 Per quanto riguarda l’argomento
della ricorrente secondo cui è possibile
che il pubblico abbia una percezione inconsapevole ma sufficiente del segno
per presumere la sua origine commerciale, occorre costatare che un’analisi
del genere rientra in realtà in una valutazione del carattere distintivo acquisito in seguito all’uso che è oggetto di
una disposizione specifica, cioè l’art. 7,
n. 3, del regolamento n. 40/94, carattere distintivo acquisito che si traduce, infatti, nel riconoscimento dell’esistenza
di un segno che, all’inizio, non era percepibile.
49 Peraltro, gli argomenti della ricorrente, fondati sul fatto che la forma di
un sapone è più durevole del marchio
denominativo di cui potrebbe essere
munita, nonché sul fatto che esso non è
conservato nel suo imballaggio originario, non sono pertinenti in quanto essi
si incentrano sull’uso del prodotto da
parte dell’utilizzatore nella vita quotidiana e non sulla percezione del segno
da parte del consumatore al momento
dell’atto di acquisto. Questa forma sarebbe d’altronde completamente invisibile se l’imballaggio non avesse la stessa forma.
50 Infine, quanto agli argomenti della
ricorrente fondati sulle giurisprudenze
nazionali, occorre rilevare da un lato
che, secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema
autonomo [sentenza Forma di un sapone, cit., punti 60 e 61, e sentenza del
Tribunale 5 dicembre 2000, causa T32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47] e,
dall’altro, che la giurisprudenza presentata dalla ricorrente non è pertinente in
quanto essa non è relativa né a forme
paragonabili alla forma di cui è chiesta
la registrazione né a prodotti assimilabili a saponi. Occorre rilevare, invece, a
titolo indicativo, che la decisione impugnata menziona due decisioni nazionali
che hanno respinto la domanda di marchio della ricorrente per questa forma
di sapone.
51 Ne consegue che, costatando, da
una parte, che la forma richiesta è solo
una variazione minore rispetto alle forme di sapone tipiche e, dall’altra, che,
anche se le caratteristiche della forma di
cui trattasi fossero rilevate dal pubblico
destinatario, tali caratteristiche sarebbero anzitutto percepite come aventi una
funzione pratica destinata a permettere
la facile presa del sapone, giustamente la
commissione di ricorso ha deciso che
SOMMARIO
questa forma di sapone non può indicare direttamente al pubblico destinatario un’origine commerciale particolare.
52 Quindi, il secondo motivo deve essere respinto.
53 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto nel suo complesso.
54
(...) Sulle spese
Dispositivo
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La ricorrente è condannata alle
spese.
OMPI
Notifica Parigi n. 206
Convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale
Adesione della Repubblica delle
Seicelle
Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di
notificargli il deposito da parte del governo della Repubblica delle Seicelle, il
7 agosto 2002, del suo strumento d’adesione alla Convenzione di Parigi per
la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il
28 settembre 1979.
La Convenzione di Parigi, nella sua
versione riveduta, entrerà in vigore, nei
confronti della Repubblica delle Seicelle, il 7 novembre 2002. A partire da tale
data, la Repubblica delle Seicelle diverrà
altresì membro dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà
industriale (Unione di Parigi), fondata
dalla Convenzione di Parigi.
7 agosto 2002.
Notifica Parigi n. 207
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
Adesione della Repubblica araba siriana all’Atto di Stoccolma (1967)
Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di
notificargli il deposito da parte del governo della Repubblica araba siriana, il
13 settembre 2002, del suo strumento
d’adesione all’Atto di Stoccolma (1967),
modificato il 28 settembre 1979, della
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20
marzo 1883.
Il suddetto strumento di adesione contiene una dichiarazione secondo la quale, in conformità dell’articolo 28, paragrafo 2 della Convenzione, il governo
della Repubblica araba siriana non si
considera vincolato al disposto dell’articolo 28, paragrafo 1, della Convenzione.
L’Atto di Stoccolma (1967), modificato
il 28 settembre 1979, della suddetta
Convenzione entrerà in vigore, nei confronti della Repubblica araba siriana, il
13 dicembre 2002.
13 settembre 2002.
Notifica dell’Aia n. 48
Accordo dell’Aia concernente il
deposito internazionale dei disegni e
modelli industriali
Atto di Ginevra relativo all’Accordo
dell’Aia concernente la registrazione
internazionale dei disegni e modelli
industriali
Ratifica della Repubblica di
Estonia
Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di
notificargli il deposito, da parte del governo della Repubblica di Estonia, il 21
marzo 2002, del suo strumento di ratifica dell’Atto di Ginevra relativo all’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e
modelli industriali, adottato a Ginevra
il 2 luglio 1999 (“Atto di Ginevra”).
La data di entrata in vigore dell’Atto di
Ginevra sarà notificata quando sia stato
raggiunto il numero di ratifiche o di
adesioni prescritto, conformemente al
disposto dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2,
del suddetto Atto.
21 marzo 2002.
Notifica TLT n. 34
Trattato sul diritto dei marchi
Adesione della Repubblica del
Kazakstan
Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di
notificargli il deposito da parte del governo della Repubblica del Kazakstan,
il 7 agosto 2002, del suo strumento di
adesione al Trattato sul diritto dei marchi, fatto a Ginevra il 27 ottobre 1994.
SOMMARIO
Il Trattato sul diritto dei marchi entrerà
in vigore, nei confronti della Repubblica del Kazakstan, il 7 novembre 2002.
7 agosto 2002.
Notifica TLT n. 35
Trattato sul diritto dei marchi
Adesione della Repubblica di
Estonia
Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di
notificargli il deposito da parte del governo della Repubblica di Estonia, il 7
ottobre 2002, del suo strumento di adesione al Trattato sul diritto dei marchi,
fatto a Ginevra il 27 ottobre 1994.
Il Trattato sul diritto dei marchi entrerà
in vigore, nei confronti della Repubblica di Estonia, il 7 gennaio 2003.
7 ottobre 2002.
Notifica Locarno n. 53
Accordo di Locarno che istituisce la
classificazione internazionale dei
disegni e modelli industriali
Adesione della Repubblica del
Kazakstan
Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al ministro degli Affari esteri ed ha l’onore di
notificargli il deposito, da parte del governo della Repubblica del Kazakstan,
il 7 agosto 2002, del suo strumento di
adesione all’Accordo di Locarno che
istituisce la classificazione internazionale di disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l’8 ottobre 1968 e modificato il 28 settembre 1979.
Tale Accordo entrerà in vigore, nei confronti della Repubblica del Kazakstan,
il 7 novembre 2002.
7 agosto 2002.
SOMMARIO
SERVICIOS CENTRALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS
ESTADOS MIEMBROS
ZENTRALBEHÖRDEN FÜR DEN GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
DER MITGLIEDSTAATEN
CENTRAL INDUSTRIAL PROPERTY OFFICES OF THE
MEMBER STATES
SERVICES CENTRAUX DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DES
ÉTATS MEMBRES
SERVIZI CENTRALI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEGLI
STATI MEMBRI
Belgique/België
ÅËËAÓ
Ellas/Å
Office de la Propriété industrielle
Administration de la Politique commerciale
Ministère des Affaires économiques
Boulevard du Roi Albert II, 16
B-1000 Bruxelles
Υπουργε′ιο Αναπτυξης
′
Γενική Γραµµατε′ια Εµπορ′ιου
Γενική Γραµµατε′ια Εσωτερικου′ Εµπορ′ιου
∆ιευθυνση
′
Εµπορικής και Βιοµηχανικής
Ιδιοκτησ′ιας
Πλατεíα Κανιγγος
′
GR-101 81 ΑΘΗΝΑ
Dienst voor de Industriële Eigendom
Bestuur Handelsbeleid
Ministerie van Economische Zaken
Koning Albert II-laan, 16
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 2 06 41 11
Fax (32-2) 2 06 57 50
http://mineco.fgov.be/organization _ market/
index_fr.htm (français)
http://mineco.fgov.be/organization _ market/
index_nl.htm (Nederlands)
Ministère du Développement
Secrétariat Général du Commerce
Direction Générale du Commerce Intérieur
Direction de la Propriété Commerciale et
Industrielle
Place de Kanning
GR-101 81 ATHÈNES
Tel. (30-10) 38 43 550
Fax (30-10) 38 21 717
http://www.obi.gr/
Danmark
España
Patent-og Varemærkestyrelsen
Danish Patent and Trademark Office
Helgeshøj Allé 81
DK-2630 Taastrup
Oficina Española de Patentes y Marcas
Panamá, 1
E-28071 Madrid
Tel. (45-43) 50 80 00
Fax (45-43) 50 80 01
http://www.dkpto.dk/
Tel. (34) 913 49 53 00
Fax (34) 913 49 55 97
http://www.oepm.es/
Deutschland
France
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
D-80331 München
Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
26 bis rue de Saint-Pétersbourg
F-75800 Paris Cedex 08
Tel. (49-89) 21 95 0
Fax (49-89) 21 95 22 21
http://www.patent-und-markenamt.de/
Tel. (33-1) 53 04 53 04
Fax (33-1) 42 93 59 30
http://www.inpi.fr/
SOMMARIO
Ireland
Portugal
Patents Office
Government Buildings
Hebron Road
Kilkenny
Ireland
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Campo das Cebolas
P-1100 Lisboa
Tel. (353-56) 20 111
Fax (353-56) 20 100
Tel. (351-21) 8 81 81 00
Fax (351-21) 8 87 53 08
http://www.inpi.pt/
Italia
Suomi/Finland
Ufficio italiano brevetti e marchi
Via Molise, 19
I-00187 Roma
Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen
National Board of Patents and Registration of
Finland
Arkadiankatu 6 A
FIN-00100 Helsinki
Tel. (390-6) 48 27 188
Fax (390-6) 47 05 30 17
http://www.european-patent-office.org/it/
Tel. (358-9) 693 9500
Fax (358-9) 693 95204
http://www.prh.fi/
Luxembourg
Sverige
Service de la Propriété Intellectuelle
Ministère de l’Economie
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Adresse postale: L-2914 Luxembourg
Patent- och Registreringsverket
Swedish Patent and Registration Office
Valhallavägen 136
P.O. Box 5055
S-102 42 Stockholm
Tel. (352) 478 4110
Fax (352) 22 26 66
http://www.etat.lu/EC/
Tel. (46-8) 782 25 00
Fax (46-8) 666 02 86
http://www.prv.se/prveng/front.htm
Nederland
United Kingdom
Bureau voor de Industriële Eigendom
Netherlands Industrial Property Office
P.O. Box 5820
2280 HV Rijswijk (2H)
Nederland
The Patent Office
Concept House
Tredegar Park
Cardiff Road
Newport
Gwent NP9 1RH
United Kingdom
Tel. (31-70) 3 98 66 55
Fax (31-70) 3 90 01 90
http://bie.minez.nl/
Tel. (44-1633) 81 40 00
Fax (44-1633) 81 10 55
http://www.patent.gov.uk/
Österreich
Benelux
Österreichisches Patentamt
Kohlmarkt, 8-10
A-1014 Wien
Benelux-Merkenbureau
Bureau Benelux des Marques
Bordewijklaan 15
2591 XR Den Haag
Nederland
Tel. (43-1) 5 34 24 0
Fax (43-1) 5 34 24 520
http://www.patent.bmwa.gv.at/
Tel. (31-70) 3 49 11 11
Fax (31-70) 3 47 57 08
http://www.bmb-bbm.org/
SOMMARIO
ORGANISMOS INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES CON
LOS QUE LA OAMI MANTIENE RELACIONES DE COOPERACIÓN
INTERNATIONALE NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN, MIT
DENEN DAS HABM ZUSAMMENARBEITET
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS WITH
WHICH THE OHIM COOPERATES
ORGANISMES INTERNATIONAUX NON GOUVERNEMENTAUX AVEC
LESQUELS L’OHMI ENTRETIENT DES RAPPORTS DE COOPÉRATION
ORGANISMI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVI CON I QUALI
L’UAMI INTRATTIENE RAPPORTI DI COOPERAZIONE
Association des Industries de Marque
AIM
Ms. Marie Pattullo
Legal Affairs Manager
9 Avenue des Gaulois
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 736 03 05
Fax (32-2) 734 67 02
http://www.aim.be
[email protected]
Committee of National Institutes of
Patent Agents
CNIPA
Dr Eugen Popp
Secretary General
c/o Meissner, Bolte & Partner
Widenmayerstraße 48
Postfach 860624
D-81633 München
Tel. (49-89) 21 21 860
Fax (49-89) 21 21 86 70
Association Internationale pour la
Protection de la Propriété Industrielle
AIPPI
European Communities Trade Mark
Association
ECTA
General Secretariat
Bleicherweg 58
CH - 8027 Zurich
Switzerland
Tel. (41) 1 204 12 60
Fax (41) 1 204 12 61
http://www.aippi.org
general [email protected]
Mr Kaj L. Henriksen
President
ECTA Secretariat
Bisschoppenhoflaan 286, Box 5
B-2100 Deurne-Antwerpen
Tel. (32) 3 326 47 23
Fax (32) 3 326 76 13
http://www.ecta.org
[email protected]
Conseil européen de l’industrie
chimique
CEFIC
European Federation of
Pharmaceutical Industries and
Associations
EFPIA
Mr Alain Perroy, President
Mr Jean-Marie Devos, Secretary General
Mrs Nicole Maréchal, Legal Counsellor
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, boîte 1
B-1160 Bruxelles
Tel. (32-2) 676 72 18
Fax (32-2) 676 73 31
http://www.cefic.org
[email protected]
Ms Ann Robins
Manager Legal Affairs
Leopold Plaza Building
Rue du Trône 108, boîte 1
B-1050 Bruxelles
Tel. (32-2) 626 25 42
Fax (32-2) 626 25 66
http://www.efpia.org
[email protected]
SOMMARIO
Fédération européenne des mandataires
de l’industrie en propriété industrielle
FEMIPI
Licensing Executives Society
International
LES
M. François Dusolier
c/o Synthélabo
Service des marques
22, avenue Galilée
F-92350 Le-Plessis-Robinson
Tel. (33-1) 53 77 48 73
Fax (33-1) 45 37 59 35
Mr Jonas Gullikson
Vice-President
c/o Ström & Gullikson AB
P.O. Box 4188
S-20313 Malmö
Tel. +46 40 75745
Fax +46 40 23 78 97
http://www.sg.se
[email protected]
The European Union Members
Commission of FICPI
EUCOF
Association of European Trade
Mark Owners
MARQUES
Mr Helmut Sonn
President of EUCOF
c/o Sonn, Pawloy, Weinziger & Wolfram
Riemergasse 14
A-1010 Wien
Tel. (43 1) 512 84 05 41
Fax (43 1) 512 84 05 90
[email protected]
Mr. Colin Grimes
Secretary General
840 Melton Road
Thurmaston
Leicester LE4 8BN
United Kingdom
Tel. (44-116) 264 00 80
Fax (44-116) 264 01 41
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