Corte dei Conti RELAZIONE del Procuratore regionale MICHELE ORICCHIO per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2008 della Corte dei Conti in Basilicata Potenza 19 febbraio 2008 Presidente Dott. Adriano Festa Ferrante Procura regionale della Basilicata della Corte dei Conti Relazione svolta dal Procuratore regionale, dr. Michele Oricchio, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2008 della Sezione giurisdizionale della Basilicata Indice: Saluto ……………………….…………………………….…pag. 3 Considerazioni introduttive…………………………………….pag. 6 Il quadro normativo e giurisprudenziale…………………………pag.15 La giustizia contabile in Basilicata …………………....……….pag.31 Ruolo ed andamento della P.A……….. ……………………….pag.39 L’attività della Procura Regionale …………………………….pag.49 Considerazioni finali.…. .…………………………………….pag.57 Dati statistici………………………………… ……….…... pag.69 2 Sig. Presidente Signori Consiglieri Autorità civili e militari, politiche e religiose Esponenti del libero foro e della società civile Signore e signori qui convenuti numerosi, nel prendere la parola in questa austera assemblea, porgo anch’io con vero piacere a tutti Voi un cordiale saluto di benvenuto nella sede lucana della Corte dei Conti ove tutti gli Uffici dell’Istituto operano ormai da qualche anno, ciascuno nelle rispettive competenze, con il comune intento di difendere il pubblico erario. Certo tale scelta comporta una limitata disponibilità di spazi e, pertanto, ci scusiamo sin d’ora se qualche problema logistico possa essere sorto ma riteniamo che questa sia la sede naturale per la cerimonia d’apertura dell’anno giudiziario contabile che, lungi dall’essere uno stanco rituale autocelebrativo, vuole confermarsi come l’occasione principale, se non l’unica, offertaci dall’Ordinamento per rendere edotti tutti i cittadini dell’opera da noi svolta nello scorso anno giudiziario, dei risultati ottenuti e delle prospettive di lavoro che si aprono nel nuovo anno. In sintonia con il Presidente Festa Ferrante, e con il contributo di tutte le componenti istituzionali che vorranno intervenire, intendiamo operare un focus sull’attività della giustizia contabile e, conseguentemente, sulla spesa pubblica in Basilicata, in modo da sollecitare la riflessione di tutti i cittadini sullo stato di salute delle Istituzioni locali che non può essere disgiunto, però, da quello più generale relativo allo stato della Pubblica Amministrazione italiana, in quanto esse sono percorse da dinamiche intimamente connesse ed interessate anche da comuni disfunzioni che minano la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni pubbliche e, quindi, il “contratto sociale” che ne costituisce il inequivocabilmente dalla lettura del fondamento, come del resto emerge recentissimo rapporto 2008 sull’Italia Eurispes. 3 dell’ Anche la magistratura tutta non è, né poteva esserlo, esente da tale fenomeno anche perchè l’ anno appena trascorso è stato caratterizzato ancora da tensioni fra magistratura e potere politico che hanno trovato i punti più elevati proprio in coincidenza di iniziative giudiziarie che, anche in sede locale, hanno riguardato ipotesi di mala gestio di danaro pubblico. In questo delicato contesto un saluto particolarmente grato e deferente va al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che costantemente richiama tutte le Istituzioni alla loro missione fondamentale che è quella – talvolta negletta- di soddisfare l’interesse pubblico in coerenza con i costituzionali, come del resto ha recentemente ribadito dinnanzi al Parlamento in seduta comune per celebrare i sessant’anni della nostra Costituzione, osservando che “La ricorrenza del 60° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione ci sollecita a un grande impegno comune per porre in piena luce i principi e i valori attorno ai quali si è venuta radicando e consolidando l'adesione di grandi masse di cittadini di ogni provenienza sociale e di ogni ascendenza ideologica o culturale al patto fondativo della nostra vita democratica. Quei principi vanno quotidianamente rivissuti e concretamente riaffermati: e, ben più di quanto non accada oggi, vanno coltivati i valori - anche e innanzitutto morali - che si esprimono nei diritti e nei doveri sanciti nella Costituzione. Nei doveri non meno che nei diritti. Doveri, a cominciare da quelli "inderogabili" di solidarietà politica, economica e sociale, che debbono essere sollecitati da leggi e da scelte di governo, ma debbono ancor più tradursi in comportamenti individuali e collettivi”. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE La cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario ha assunto per tutte le magistrature la funzione di momento di riflessione e di autorevole foro di confronto interno ed esterno sulle problematiche connesse all’esercizio della giurisdizione: confronto cui sono chiamati tutti gli operatori del diritto ed, in primo luogo, 4 l’avvocatura che con compiacimento vediamo qui essere autorevolmente rappresentata. Anche quest’anno sono state confermate le modalità di svolgimento della cerimonia inaugurale del nostro anno giudiziario, che divergono sensibilmente da quelle in essere – a seguito di recenti riforme- nelle Corti d’Appello: presso di noi, infatti, in assenza di specifico dettato normativo l’Organo di autogoverno ha ritenuto di dover mantenere un ruolo forte alla figura del Pubblico Ministero accanto a quello dell’avvocatura, nel rispetto dell’art.111 della Costituzione ma nella consapevolezza che egli è il titolare esclusivo dell’azione risarcitoria a favore di tutti gli enti pubblici operanti nel territorio di competenza al fine di tutelare i cittadini non “uti singuli” ma “uti societas”. Del resto troppo spesso si dimenticano le parole sempre attuali usate dal Prof. Giovanni Leone nel suo manuale di diritto processuale penale per descrivere questa delicata ed insostituibile funzione: “Il Pubblico Ministero opera all’interno del rapporto giuridico processale come parte pubblica e, dunque, sui generis in quanto agisce nell’interesse dello Stato (tanto persona che comunità) per un fine di diritto pubblico: egli nella sua attività rimane pertanto obbligato a quei doveri di lealtà e obiettività che sono tipici di ogni pubblica funzione “(Jovene-Napoli 1985). Nei giorni scorsi abbiamo assistito alle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte di Cassazione e le Corti territoriali dei colleghi ordinari ove non sono mancati momenti di serrato confronto fra tutti gli operatori in buona parte riconducibili alle difficoltà in cui operano magistrati ed avvocati penalisti e civilisti anche a causa dei gravi ed irrisolti problemi connessi al funzionamento e ai tempi di durata di quella giustizia. Ci sentiamo di affermare con un pizzico di orgoglio che innanzi alla Giustizia contabile, ed in particolar modo qui in Basilicata, si respira un’aria diversa e, pertanto, questa cerimonia può permettersi anche di elevarsi al di sopra degli affanni quotidiani costituiti dall’esame dell’attività giudiziaria svolta, per sollecitare una serena riflessione collettiva sul generale funzionamento delle Istituzioni e della 5 pubblica Amministrazione nel nostro Paese e in Basilicata in particolare, nonché sul relativo rapporto costi-benefici: argomento questo divenuto di particolare attualità negli ultimi tempi in quanto oggetto non più soltanto di confronto politico e dottrinario ma di dibattito culturale e civile. Abbiamo assistito al crescere di un senso di insofferenza verso la politica in quanto ritenuta responsabile del cattivo funzionamento delle pubbliche amministrazioni e non è un caso che nel 2007 il libro “La casta “ sia stato un best seller e che si sia sviluppato il fenomeno “Grillo”. In tale contesto ambientale la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario innanzi alla Corte dei conti riveste la duplice valenza di autorevole momento di visibilità e conoscenza della nostra magistratura ma anche di riscontro delle sensazioni diffuse tra i cittadini, attraverso il pubblico referto delle acquisizioni raggiunte sul piano processuale in ordine al livello di funzionamento della Pubblica Amministrazione . Il giudizio di responsabilità che si celebra innanzi alla Corte dei Conti costituisce, infatti,il luogo privilegiato per testare lo stato di salute delle pubbliche amministrazioni interessate. Ci lusinga, pertanto, la presenza in questa occasione dei rappresentanti del mondo dell’informazione, perché se è vero come è vero che i magistrati devono parlare solo attraverso i propri provvedimenti regola deontologica, la Corte (e, all’ossequio di questa aurea ha dimostrato di porre sempre la massima attenzione) è altrettanto importante che in occasione di questa cerimonia si possa rompere il naturale riserbo dei giudici contabili per concorrere ad accrescere nei cittadini quel livello di consapevolezza che è necessario affinché essi possano, nei momenti di partecipazione democratica, esprimere in maniera informata il proprio consenso. Il corretto funzionamento dei mezzi di informazione operanti sia per via tradizionale che telematica è essenziale alla crescita della società civile della nostra Nazione e, sotto questo profilo, la situazione in cui versa la Basilicata può essere 6 considerata più che soddisfacente in quanto pur a fronte di una popolazione numericamente contenuta, esiste un discreto pluralismo informativo, cui sovente attinge la Procura attraverso complete rassegne stampa, televisive e dei siti “internet” che consentono di acquisire testimonianze sulla vita civile nella regione e, talvolta, anche utili elementi di conoscenza di “notitiae damni”. Ringrazio, pertanto, i giornalisti qui convenuti per l’insostituibile ruolo esercitato, confermando l’intenzione di prestare sempre maggiore attenzione all’attività informativa da essi svolta anche se non posso non sottolineare come nello scorso anno qualche isolato articolo di stampa abbia cercato di accreditare una visione negativa di alcune ’attività poste in essere dalla Procura che francamente respingiamo con la fermezza che ci deriva dall’impegno e dalla passione che – nonostante tante difficoltà- quotidianamente profondiamo nel nostro lavoro ricercando l’ applicazione della legge in modo che essa sia “ uguale per tutti”. Sono fermamente convinto che il prestigio di ogni Istituzione cammina sulle gambe degli uomini che la rappresentano: posso in coscienza affermare che qui – in Basilicata- ho costatato sempre l’esistenza di un sentimento di rispetto per la Corte – in tutte le sue articolazioni - in quanto rappresentata da uomini ritenuti degni della fiducia loro accordata dai cittadini. Tanto posso affermare con cognizione di causa in quanto ho avuto l’onore di svolgere la mia carriera di magistrato contabile quasi interamente in questa fiera terra di Lucania ricoprendo funzioni sia di controllo, che giudicante ed inquirente e credo di poter affermare che tale molteplicità di funzioni mi ha arricchito e fortificato e contemporaneamente mi ha consentito di studiare le istituzioni pubbliche locali sotto molteplici profili, apprezzandone a più riprese gli uomini che le rappresentano. Mi sento, pertanto, particolarmente legato a questo territorio non fosse altro che per la comune matrice d’origine, caratterizzata dal fatto di provenire dal vicino Cilento, terra che storicamente appartiene alla c.d. “Grande Lucania” in favore della 7 cui costituzione si stanno muovendo vari movimenti a conferma dell’esistenza di un diffuso malessere per l’attuale assetto istituzionale locale, che si è acuito con l’acutizzarsi della scandalosa emergenza dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella vicina Campania. Dunque, l’azione della Procura da me retta ormai da quattro anni e che si è da pochi giorni rinforzata con la recentissima assegnazione di un altro magistrato – cui porgo ufficialmente il benvenuto - è stata e sarà sempre improntata alla ricerca dell’ ottimizzazione delle risorse presenti e al loro utilizzo in maniera efficace e trasparente ma sempre accompagnato da una meditata valutazione dei fatti portati alla nostra cognizione molto spesso attraverso accorate richieste di intervento provenienti da una popolazione certamente non assuefatta ai fenomeni della cattiva amministrazione e fiduciosa nel nostro operato. Credo che una serena analisi delle nostre iniziative dimostri incontestabilmente come esse abbiano risposto all’unico canone della ricerca del ripristino della legalità finanziaria ritenuta amministrative e, pertanto, possa essere violata da malaccorte condotte utile a tutti per meglio comprendere i difetti e, “a contrario”, dei vari livelli di gestione della cosa pubblica presenti sul territorio regionale. Nelle mie precedenti relazioni ebbi già modo di sottolineare l’importanza che riveste la giurisdizione di responsabilità amministrativa non soltanto sotto un profilo meramente amministrazione finanziario, con riguardo agli sprechi nella pubblica ma anche, e forse soprattutto, in funzione della superiore esigenza di giustizia sostanziale in virtù della quale è necessario che comportamenti dannosi per la collettività non siano lasciati privi di risposta da parte dell’Ordinamento giuridico. Su questa linea si è certamente mossa (con i lusinghieri risultati di cui riferirò di qui a poco) e intendo che si muova con sempre maggiore incisività l’attività della Procura regionale oggi più che mai impegnata con indagini mirate in tutti i settori di attività che hanno formato oggetto di segnalazioni di possibili 8 sprechi di danaro pubblico e ciò non certo per smania di protagonismo o di giustizialismo ma per difendere, anche in chiave general-preventiva, l’integrità patrimoniale delle amministrazioni pubbliche di Basilicata, cioè la loro ricchezza dalla cui corretta gestione dipende il definitivo rilancio economico di questa terra e dei suoi abitanti, anche in considerazione della tendenziale autonomia finanziaria di entrata e di spesa che il nuovo articolo 119 della Costituzione sancisce per tutte le autonomie locali. Oggi più che mai, dunque, la Corte dei Conti riveste e difende le funzioni di Istituto posto a garanzia della corretta gestione della finanza pubblica: tale vocazione naturale dell’Istituto, peraltro, anche nel 2007 non sembra essere stata assecondata dal legislatore che – specie in sede di legge finanziaria- ha introdotto i maniera frammentaria norme che appesantiscono la funzionalità dell’Istituto senza probabilmente garantire alcun ulteriore risultato concreto nell’attività di contrasto dei fenomeni di “mala gestio” del pubblico denaro. Basti pensare al fatto che l’organico del personale di magistratura della Corte dei Conti ammonta a poco più di cinquecento unità ma vi è una scopertura del 30 % che non si riesce a ridurre nonostante i concorsi unici nazionali si svolgano a cadenza annuale. Ne consegue che è velleitario pensare che manipoli di magistrati “asserragliati” nei capoluoghi di regione possano svolgere soddisfacentemente le molteplici ed eterogenee funzioni di controllo e giurisdizione che l’Ordinamento intesta all’Istituto e che dovrebbero sopperire alla conclamata mancanza di efficaci sistemi di controllo interno. Nonostante tali indubbie difficoltà, gli Uffici della Corte in Basilicata hanno espletato una notevole mole di lavoro che è stata resa possibile anche per la professionalità ormai acquisita dal personale Amministrativo. A quest’ultimo – in particolare – va il mio incondizionato ringraziamento per la dedizione che presta nell’espletamento dei propri compiti e per il costante supporto reso all’azione dei magistrati: proprio tali indubbie qualità consentono la 9 realizzazione di una cerimonia complessa come quella che qui ci vede riuniti per interrogarci sullo stato della pubblica amministrazione in terra di Lucania. IL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE Abbiamo già evidenziato come anche durante lo scorso anno vi siano state alcune significative novità legislative e giurisprudenziali che meritano di essere menzionate per concorrere a delineare il quadro giuridico entro il quale si è potuta sviluppare l’attività della Corte dei Conti. Ciò è tanto più necessario in quanto registriamo un interesse crescente dei cittadini verso l’operato della Corte dei Conti con una reiterata richiesta di giustiziabilità di comportamenti di amministratori e dipendenti pubblici ritenuti censurabili: non v’è, però, una chiara percezione dei limiti entro i quali può muoversi la Magistratura contabile che – a differenza di quella ordinaria - ha una copertura costituzionale limitata agli artt.100 ( per il controllo) , 103 e 108 (per la giurisdizione). Quanto alla legislazione ordinaria, vi è una stratificazione spesso scomposta di norme di vario tenore che certamente hanno ridotto il livello di certezza del diritto esistente ed hanno finito per incidere negativamente sull’attività inquirente e giudicante di questa Magistratrura, con conseguente delusione di alcune legittime aspettative presenti nelle collettività territoriali. In altri termini, in questi ultimissimi tempi abbiamo assistito ad una crescente interesse dei cittadini verso il funzionamento della res publica, confermato anche dal successo editoriale dei saggi che nel 2007 si sono interessati della cattiva gestione del danaro pubblico a fronte del quale fenomeno le risposte del potere legislativo sono state quanto meno carenti per le forti tensioni che si registrano sia all’interno della classe politica, sia fra questa e la magistratura: in 10 tale ultimo caso all’acuirsi del confronto non sono estranei errori dei singoli magistrati ma anche la pretesa di vari esponenti del modo politico di essere “legibus soluti“ che li rende insofferenti verso ogni forma di controllo giudiziario, l’unico ancora dotato di una qualche forma di effettività! Comunque, procedendo ad una rapida rassegna delle più recenti novità legislative, merita di essere citato il decreto legislativo n. 113 del 31 luglio 2007 recante “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del che, ai fini che qui interessano, ha apportato modifiche all’art. 122, comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, prevedendo un ulteriore comma finale in base al quale per i lavori sottosoglia comunitaria (€.5.278.000,00) «Prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma.» Anche la legge finanziaria per il 2008 reca varie norme di interesse per la Corte dei Conti: esse si riferiscono essenzialmente alla funzione del controllo in relazione alla quale è prevista l’ ulteriore trasmissione di numerosi atti da parte della P.A.: si tratta di quelli relativi a partecipazioni societarie di enti locali, a contratti riguardanti prodotti finanziari , ai trattamenti economici corrisposti ,al regolamenti degli uffici e dei servizi degli enti locali relativamente alla disciplina delle consulenze esterne , etc) . Certamente il susseguirsi di norme di questo genere nelle ultime leggi finanziarie testimonia l’esigenza di un controllo sulle attività della P.A. che, tuttavia, in assenza di scelte più coraggiose, viene appagata attraverso la previsione dell’invio ormai di numerose categorie di atti alla Corte dei Conti per un non meglio definito controllo e, comunque, senza che questo sia provvisto di alcun concreto ed immediato effetto essendo la filosofia sottesa a tali previsioni ispirata a moduli collaborativi di estrazione anglosassone. 11 Né sembra che tale difetto genetico possa essere attenuato dalla previsione recata dall’art. 3 comma 65 della legge finanziaria per il 2008 secondo il quale “l’Amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell’art.3 della legge 14 gennaio 1994 n.20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi,un provvedimento motivato da comunicare alle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Presidenza della Corte dei Conti.” Anche la funzione giurisdizionale esercitata dalla Corte dei Conti è stata interessata da alcune norme contenute nella legge n.244 del 2007, sebbene v’è da dire che stavolta si tratta di ipotesi tutto sommato marginali: ben altre novità si annunciano in sede di conversione in legge del decreto c.d. “ mille proroghe” ( il n.248 del 2007) . Comunque merita di essere menzionato: Art.3 comma 11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell’Unione europea e del Fondo per le Aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell’articolo 1, comma dicembre2006, n.296. 565, lettera b) ,secondo periodo, della legge 27 L’utilizzazione dei lavoratori,con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento». Art.3 comma 19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole 12 compromissorie in tutti i loro contratti aventi a oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. Meritano menzione il comma 44 dell’art.3 che, in tema di stipendi nella P.A., dopo averne fissato il tetto massimo in quello corrisposto al primo Presidente della Corte di Cassazione , prevede che in caso di violazione di tale tetto “ l’Amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale,di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Poi vi è il comma 54 dell’art.3 che – in materia di incarichi di consulenza a soggetti estranei alla P.A. ne prevede l’obbligatoria pubblicazione sul sito Web dell’amministrazione conferente, prevedendo poi che “in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto”. Infine il comma 59 dell’art.3 “ è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile…..In caso di violazione della presente disposizione , l’Amministratore che pone in essere o proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di responsabilità erariale , di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.” Peraltro anche quest’anno alcune norme della legge finanziaria sono state modificate prima ancora della loro entrata in vigore (mi riferisco a quelle riguardanti i Consorzi bonifica e gli arbitrati) dal decreto c.d. “milleproroghe” (il n.248 del 13 30.12.2007), che peraltro in sede di conversione sembra essere oggetto di ulteriori ed insidiose modifiche. Fortunatamente - oserei dire- sul piano locale, il legislatore regionale ha emanato solo 30 leggi: esse hanno generalmente un contenuto essenziale e, spesso, “ particulare” e non presentano profili di specifico interesse per l’attività della giustizia contabile ad esclusione della legge finanziaria: nel 2007 ne sono state approvate 2, quella per detto anno (la n.1 del 30.1.2007) e quella per l’anno in corso la n.28 del 28 dicembre 2007: va – pertanto- salutato con assoluto favore il raggiungimento di questo traguardo che ha evitato il ricorso all’esercizio provvisorio. Peraltro, dall’esame comparativo di tali due fondamentali provvedimenti si evince agevolmente come per il “funzionamento degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione” sia stata prevista una spesa complessiva per il 2008 di €.24.750.000,00 (art.5 l.r.28/2007) a fronte di una spesa per il 2007 di €. 20.435.000,00 per il 2007 (art.4 l.r. n.1 del 2007): un incremento del 20%, dunque, interamente dovuto all’aumento non meglio giustificato dei contributi regionali versati all’ALSIA , ente già plurindagato da questa Procura contabile. Una qualche menzione meritano le leggi n.5 del 19 febbraio 2007 sulla nuova disciplina del “Difensore civico regionale” e la legge 22 ottobre 2007 n.19 “ norme in materia di espropriazione per pubblica utilità“. Nella relazione inaugurale del 2006 diedi atto del difficoltoso iter della legge di riduzione del numero degli enti sub-regionali che avrebbe dovuto essere predisposta entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge n.29 del 16.11.2005. In effetti questa legge è stata poi approvata ed è la n.11 del 14 luglio 2006: l’esame di detto provvedimento rivela il profilo “minimale”che ha seguito il consiglio regionale: risultano infatti soppressi solo il Comitato regionale di controllo, il Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro, l’Istituto Nitti e l’Ente Basilicata Lavoro. 14 Si tratta di un flebile ma significativo segnale se è vero come è vero che non è passato inosservato sulla stampa specializzata nazionale: mi riferisco al settimanale economico “il Mondo” che, nel numero del 2 novembre, ha dato atto dell’avvenuta soppressione del CREL Basilicata (a differenza di quanto accaduto in altre regioni) ed ha sottolineato l’iniziativa della giunta regionale di ridurre da cinque a due le aziende sanitarie territoriali con un taglio di venti milioni di euro annui sulle spese di bilancio. Tale provvedimento, però, non risulta essere stato ancora approvato dal Consiglio, come pure nessun intervento incisivo si è avuto in tema di comunità montane per le quali ultime , però, la legge finanziaria del 2008 ha investito ogni regione della specifica missione di procedere alla loro razionalizzazione e riduzione. Va anche detto che nel corpo del richiamato articolo di stampa viene dato atto del fatto che l’agenzia americana di valutazione del credito Moody’s nel mese di agosto 2007 ha confermato il rating Aa3 in prospettiva stabile sui conti e sulle emissioni della regione Basilicata. Sul piano giurisprudenziale ha trovato, innanzitutto conferma il nuovo ruolo della Corte Costituzionale, sempre più spesso chiamata a svolgere la funzione di arbitro nello scontro fra poteri, accentuatosi con la mai troppo deprecata riforma del Titolo V° della Costituzione. Per quanto attiene alla responsabilità amministrativa meritano di essere menzionate: la sentenza n.1 del 19 gennaio 2007 con la quale è stato dichiarata” l'illegittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi” L’ordinanza n.68 del 9 marzo 2007 con la quale è stata dichiarata la “manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 15 della Costituzione, dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale” Va poi menzionata la sentenza n.184 del 12 giugno 2007 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 231 e 232, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), ha affermato che “la disciplina della responsabilità amministrativa – nella quale i profili sostanziali sono strettamente intrecciati con i poteri che la legge attribuisce al giudice chiamato ad accertarla, ovvero fanno riferimento a situazioni soggettive riconducibili alla materia dell’ordinamento civile è materia di competenza dello Stato”. La sentenza 13 luglio 2007 n.272 che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale ha affermato “l’applicabilità dell’articolo 538 del codice di procedura penale, il quale limita la giurisdizione del giudice penale in sede di pronuncia sul risarcimento del danno alla sola condanna generica dell’imputato, senza porre problemi di pregiudizialità, essendo questa venuta meno con l’abrogazione dell’art. 3 del vecchio codice di procedura penale” Infine l’ordinanza n.392 del 23 novembre 2007 ha tra l'altro, affermato che "le norme denunciate (quelle sul c.d. “condono erariale”) vanno collocate nell’ambito del sistema tradizionale della responsabilità amministrativa, in cui al giudice è affidato il compito di determinare e costituire il debito risarcitorio" e che "esse consentono l’accoglimento dell’istanza di definizione in appello solo se il giudice – avuto riguardo ai criteri in base ai quali egli forma la propria decisione – ritenga congrua una condanna entro il limite del trenta per cento del danno addebitato al responsabile nella sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione, a sua volta, ha proseguito nella politica dei c.d. “plessi giudiziari” che l’ha portata a rafforzare l’orientamento consolidatosi negli ultimi anni affermativo della provvista di giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti di enti pubblici e società per azioni a prevalente capitale pubblico, in quanto l’attività dagli 16 stessi posta in essere è ascrivibile alle materie della “contabilità pubblica”di cui all’art.103, secondo comma della Costituzione. Conferma della giurisdizione della Corte dei conti, sulla scia del decisum di cui alla famosa ordinanza 4511 del 2006, sono venute dalla sentenza n.14297 del 20 giugno 2006 , mentre con le sentenze n.8096; 8097 e 8098 del 2 aprile 2007 è stato confermato l’indirizzo interpretativo che ha riconosciuto un ampliamento della giurisdizione della Corte dei Conti, pervenendo ad utili puntualizzazioni in tema di: censurabilità dell’attività discrezionale, limiti di valutazione del giudice contabile della legittimità degli atti amministrativi, natura e configurazione del “danno morale”. Va poi fatta menzione della sentenza n. 22059 del 22 ottobre 2007 con la quale è stato confermato che “ l'azione revocatoria appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti e che questa è giudice "naturale" ed "esclusivo" nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge, carattere quest'ultimo che, tra l'altro, impedisce all'amministrazione creditrice di agire a sua volta davanti al giudice ordinario”. Quanto alla giurisprudenza contabile del decorso anno, meritano segnalazione le seguenti pronunce delle Sezioni Unite in sede di risoluzione delle questioni di massima: la sentenza n.1/QM del 15 febbraio 2007 con la quale si è statuito che: “ I) La sospensione feriale prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969 si applica anche al termine, non inferiore a 30 giorni, assegnato dal Procuratore Regionale al presunto responsabile, in applicazione dell'art. 5 comma 1 del d.l. n. 453 del 1993 convertito nella legge n. 19 del 1994 e modificato dall'art. 1 del d.l. n. 543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del 1996, per depositare deduzioni, documenti e richiesta di audizione. II) La violazione del termine di 120 giorni, prorogabili, previsto per l'emissione dell'atto di citazione dall'art. 5 comma 1 del d.l. n. 453 del 1993 convertito nella legge n. 19 del 1994 e modificato dall'art. 1 del d.l. n. 543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del 1996, va eccepita dal convenuto interessato e non è rilevabile d'ufficio dal giudice. 17 La sentenza n.3/QM del 25 giugno 2007 con la quale si è affermato che: “ l’esame della definizione agevolata del giudizio d'appello richiesta ex 'art. 1 commi 231 232 e 233 della legge n.266 del 2005 dalla parte privata appellante in presenza di un contrapposto appello della parte pubblica non può essere precluso dalla proposizione dell'appello della parte pubblica ma tale esame non possa a sua volta precludere quello di detto appello. Nel procedimento della camera di consiglio funzionale all'adozione del decreto di cui all'art. 1 commi 231 232 e 233 della legge n.266 del 2005, il contraddittorio tra le parti deve svolgersi in modo paritario, pieno e costante” Con la sentenza n.5/QM del 19 luglio 2007 si è chiarito che “quando il danno è la sommatoria di pagamenti frazionati nel tempo tutti risalenti ad un unico atto deliberativo o, comunque, ad un'unica manifestazione di volontà, la decorrenza della prescrizione va individuata nella data di ciascun pagamento” Infine la sentenza n. 12/QM del 27 dicembre 2007 in tema di applicazione della sanzione prevista dall'art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha affermato che “ a) il tipo di procedimento giurisdizionale da seguire per applicare la sanzione prevista dall'art. 30, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) deve essere quello previsto per l'ordinario giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti di cui agli artt. 43 e seguenti del R.D. n. 1038/1933 e all'art. 5 della legge n. 19/1994, non potendo trovare applicazione, in tali ipotesi, la modalità procedurale prevista dall'art. 58 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 relative ai giudizi ad istanza di parte; b) ai fini della configurazione della fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 30, comma 15, della legge n. 289/2002, il titolo soggettivo di imputazione della sanzione deve essere determinato e valutato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 543/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639/1996, e pertanto, ai fini della applicazione della sanzione in parola nei confronti degli amministratori che abbiano deliberato il ricorso all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, è 18 necessario che ricorra, nella fattispecie concreta, l'elemento soggettivo della colpa grave, o, ovviamente, del dolo; c) ai fini della integrazione della fattispecie sanzionatoria in parola è necessario che la delibera di contrarre il mutuo venga portata ad esecuzione mediante la stipula del relativo contratto, non essendo sufficiente, al fine suddetto, la sola adozione della delibera di contrarre il mutuo stesso; d) nel caso di una delibera di indebitamento per far fronte ad una sentenza esecutiva di condanna emessa successivamente al 7 novembre 2001, ma relativa a fatti accaduti precedentemente alla predetta data, il debito deve ritenersi “maturato” al momento del deposito della sentenza stessa e non già al momento antecedente - in cui l'ente, soggetto passivo dell'obbligazione pecuniaria, avrebbe dovuto eseguire la controprestazione da cui è scaturita, in seguito, la sentenza esecutiva; e) l'ente destinatario della sanzione va individuato nell'ente di appartenenza degli amministratori condannati “ LA GIUSTIZIA CONTABILE IN BASILICATA Con la legge 131 del 2003 la Corte dei Conti sembra avere trovato il suo definitivo assetto organizzativo sul territorio nazionale: essa infatti ha affiancato in tutte le regioni alle già esistenti Sezioni giurisdizionali regionali e alle Procure regionali, le Sezioni regionali di controllo: uffici autonomi i cui antesignani erano le 19 delegazioni regionali che esercitavano essenzialmente il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni decentrate dello Stato. Nel mutato quadro istituzionale delineatosi nell’ultimo decennio l’attività di controllo, intestata alla Corte dall’art.100 della Costituzione, ha vissuto numerose riforme sostanziali ed ordinamentali fino a giungere alla normativa testè richiamata che, nel sancire una funzione di controllo sulla gestione nei confronti di tutte le Pubbliche amministrazioni locali né ha affermato il carattere collaborativo e non sanzionatorio (tale rimasto anche con gli interventi di potenziamento di tali funzioni recati dalle leggi finanziarie per il 2006, il 2007 e il 2008: quest’ultima – poi- ha recato all’art.3 comma 61 la soppressione del criticato art.7 comma 9 della legge n.131 del 2003 , relativo alla possibilità di nomina da parte delle regioni di due esperti in qualità di componenti delle Sezioni regionali di controllo . In Basilicata la Sezione nel decorso anno, si è segnalata per avere emesso 157 deliberazioni di cui: tre deliberazioni in sede di controllo sulla gestione, di cui una di programma; ventuno pareri in sede di controllo funzione consultiva (dei quali, dodici in rito e nove di merito, peraltro tutti di notevole interesse per le amministrazioni richiedenti); centotrentatre pronunce ai sensi dell’art.1 comma 166 della legge n.266 del 2005; Particolarmente importanti sono state le due deliberazioni emesse in sede di controllo sulla gestione che riguardano l’edilizia residenziale pubblica per il periodo 2004/2005 e le politiche di settore in materia di sanità per il periodo 2003-2007. Si tratta di un lavori pregevoli, completi ed interessanti in quanto offrono uno spaccato realistico del funzionamento delle Pubbliche amministrazioni controllate in Basilicata e forniscono utili spunti di riflessione che, ci si augura, vengano prontamente recepiti dalle amministrazioni destinatarie nello spirito collaborativo che ispira tali controlli. Quanto all’attività della sezione 20 giurisdizionale, su di essa ha già diffusamente riferito il presidente Festa Ferrante: qui basti segnalare che, in merito al contenzioso di responsabilità, esso ha visto quasi sempre accolte le prospettazioni attoree con conseguenti reiterate condanne di amministratori e funzionari pubblici convenuti per svariati episodi di “mala gestio”: la lettura di queste sentenze, peraltro richiamate in vari articoli di stampa, fornisce certamente uno spaccato significativo del funzionamento della pubblica amministrazione nella nostra regione. In quest’ottica appaiono a questo P.M. particolarmente significative le sentenze: n.46/2007/EL con la quale è stato condannato il responsabile del servizio lavori pubblici del Comune di Venosa per essersi illegittimamente attribuito il compenso incentivante ex art.18 della legge n.109/94 in presenza di contemporaneo affidamento di consulenze esterne aventi identico oggetto. n.96/2007/EL con la quale è stato condannato un alto dirigente della Regione Basilicata per avere transatto la controversia introdotta nei confronti del proprio ente dal dr. Giuseppe Panio, già direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Venosa. n.97/EL/2007 con la quale sono stati condannati i vertici della ASL n.4 di Matera per il danno derivato dall’acquisto di una risonanza magnetica nucleare per l’ospedale “Madonna delle Grazie” mai entrata in funzione e irrimediabilmente deterioratasi. nn. 142 e 143/2007/EL con le quali sono stati rispettivamente condannati alcuni amministratori del Comune di Rionero in Vulture per avere nel primo caso richiesto un parere pro-veritate relativo all’abbattimento di un’opera abusiva e non condonabile e, nel secondo, per affidato all’esterno alcuni lavori di progettazione di opere pubbliche o di semplice adeguamento della toponomastica stradale. n.147/2007/EL con la quale è stato condannato un sindaco del comune di Ferrandina per i danni cagionati all’ente dalla cattiva gestione dell’appalto di un’opera pubblica ( strada Ferrandina-Craco); 21 n.175/EL/2007 con la quale è stato condannato un sindaco del comune di Pescopagano per avere reiteratamente convenzionato un professionista esterno per svolgere attività soddisfacibili con professionalità interne. Qualche pronuncia non è stata condivisa (sent.160/2007/EL) da questa Procura che ne fatto oggetto di tempestivo gravame innanzi alle Sezioni centrali d’Appello, ancora in via di definizione; peraltro nel decorso anno è stato anche accolto l’appello proposto da questa Procura avverso la sentenza con la quale la Corte Lucana aveva mandato assolto l’amministratore straordinario della ex USL n.2 di Potenza ritenuto responsabile del danno cagionato al predetto ente con l’affidamento ingiustificato di un incarico a legale del libero foro pur in presenza di un ufficio di avvocatura interno. Infatti, la sentenza n.16/2997 della Terza Sezione centrale ha condannato l’appellato al pagamento di €.50.000,00 in favore della odierna ASL n.2 , succeduta alla preesistente unità sanitaria locale. Quanto al contenzioso previdenziale, i dati provenienti dalla Sezione, evidenziano come esso sia sensibilmente contenuto (807 ricorsi pendenti al 31/12/2007) e venga trattato in tempi rapidi con il permanere, però, di un’elevata percentuale di ricorsi pensionistici accolti negli ultimi dodici mesi. Dell’ attività posta in essere dalla Procura per contrastare i fenomeni di cattiva gestione delle risorse pubbliche si riferirà in autonomo paragrafo, dopo avere delineato il quadro del funzionamento della Pubblica Amministrazione. E’opportuno però sin d’ora evidenziare come la Procura abbia svolto anche una notevole e fruttuosa attività nei giudizi ad istanza di parte, la cui vicenda si sta avviando a conclusione, dopo che si è ormai stabilizzata l’interpretazione della normativa “premiale” da ultimo emanata. Si rammenta, infatti, che con norma di interpretazione autentica il legislatore è intervenuto sulla materia introducendo in occasione della conversione in legge del D.L. n.223 del 4/07/2006 (c.d. “decreto Bersani”) avvenuta con la legge n.248 del 4 agosto 2006, il comma 26-quater all’art.35 , che così dispone: 22 “le disposizioni contenute nell’art.1 , commi 426 e 426-bis, della legge 30/12/2004 n.311 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione e dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative: ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali alla data del 30.6.2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale; alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima dell’entrata in vigore della stessa legge n.311 del 2004”. Detta norma ha concretamente avuto l’effetto di neutralizzare l’attività di reazione degli Uffici finanziari (spesso stimolata dall’attività delle Procure regionali) che aveva originato vari provvedimenti di diniego ed ordini di riversamento fondati – appunto- sulla scoperta di tali irregolarità. Peraltro ancora con il Decreto legge n.248 del 28 dicembre 2007 si è ulteriormente intervenuto in materia: infatti l’art. 41 reca “ Modifiche all'articolo 35 del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223 “ prevedendo che: ” Alla lettera b) dell'articolo 35, comma 26-quater, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004» sono sostituite dalle seguenti: «prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43». Si tratta di un’ulteriore precisazione della portata della sanatoria recata dalla normativa del 2004; non siamo in presenza – peraltro- di un caso isolato se è vero come è vero che si era anche tentato di inserire in finanziaria una sanatoria per alcune fattispecie dannose riferibili all’operato omissivo di funzionari dell’ISTAT e 23 che in sede di conversione del decreto legge c.d. “mille proroghe” si pensa di inserire queste ed altre disposizioni che limitano le responsabilità degli amministratori delle società a prevalente capitale pubblico. Tanto è bene che si sappia per comprendere le difficili condizioni in cui si trova ad operare quotidianamente la Magistratura, specie quella inquirente che è titolare dell’esercizio delle azioni di responsabilità! RUOLO ED ANDAMENTO DELLA P .A. Per poter comprendere l’azione svolta dalla Corte dei Conti in Basilicata e, specialmente, dalla Procura è necessario svolgere una breve riflessione di carattere generale sull’assetto istituzionale del nostro Paese. Si legge nei manuali classici che la Pubblica Amministrazione è il complesso di quei soggetti che sono istituzionalmente deputati alla cura degli interessi pubblici, cioè al soddisfacimento delle esigenze di una collettività organizzata e retta da leggi. Mentre nello stato di tipo liberale la Pubblica amministrazione aveva un assetto abbastanza compatto ed uniforme, a partire dal secondo novecento la progressiva espansione degli obiettivi perseguiti dai pubblici poteri (soprattutto nei settori dei servizi sociali e degli interventi economici) è stata accompagnata - specie 24 in Italia - dallo sviluppo di un’ampia serie di nuovi soggetti e tale fenomeno si è acuito nell’ultimo decennio di pari passo con il riconoscimento di maggiori sfere di autonomia ai vari livelli di governo del territorio. Con la riforma del titolo V° della Costituzione è stato, poi, consacrato il principio della sussidiarietà verticale, secondo il quale le funzioni pubbliche devono essere svolte dal livello di governo più vicino territorialmente ai soggetti fruitori delle prestazioni (art.118): non v’è chi non veda come tale linea di tendenza abbia l’intrinseco rischio di moltiplicare i conflitti di interessi fra chi amministra e chi deve essere amministrato in quanto i due ruoli rischiano – in tali condizioni- di confondersi con evidente detrimento per l’interesse generale!. Manca, dunque, una giusta dimensione della funzione amministrativa: al disegno costituzionale del “governo di area vasta” intestato alle province nell’ambito di un’articolazione della repubblica su tre livelli ( con comuni e regioni ) si è venuta affiancando un sistema dove si sovrappongono le competenze, non sono mai esclusive le funzioni, è ridondante la burocrazia, creano disagi e artificiose diversità le scelte legislative differenti delle singole regioni. Il tema tocca sia la proliferazione dei livelli di decisione sia la distribuzione delle competenze: secondo un’ultima rilevazione statistica nel nostro Paese ci sono 91 assemblee pletoriche, quelle degli ATO per il governo dei sistemi idrici, 131 ATO per il governo dei rifiuti, 109 Enti parco ed aree protette, 145 enti parco regionali, 191 Consorzi di bonifica, 63 Bacini inbriferi montani, 356 Comunità montane, 350 Unioni di Comuni, centinaia di agenzie ed Enti regionali che governano interi settori della Pubblica Amministrazione, migliaia di società pubbliche o miste in ogni campo delle nostre attività , centinaia di circoscrizioni anche nelle cittadine dove è difficile avvertirne il bisogno. Ne è derivato un sistema complesso, costoso e di non facile decifrazione, con il quale anche qui in Basilicata deve cimentarsi l’attività della Corte dei Conti . A questa missione non si sottrae, ovviamente, la Procura contabile della Basilicata che quotidianamente, grazie alle rassegne stampa, alle denunce 25 presentate, alle istruttorie aperte e ai continui e proficui contatti con le altre Magistrature, le avvocature pubbliche – e quella dello Stato in particolare- le Forze di Polizia, gli Amministratori e i cittadini riesce a formarsi un quadro aggiornato e realistico del funzionamento delle istituzioni pubbliche nella regione. Va subito detto che da tale complesso di attività emerge un ritratto in chiaroscuro della Pubblica Amministrazione in Basilicata in cui convivono situazioni di eccellenza e di inefficienza: Come già anticipato l’Agenzia internazionale di rating Moody’s ha confermato l’innalzamento del grado di affidabilità della regione passato da A1 ad AA3 e tale valutazione positiva è certamente da ascrivere anche al diligente operato di tanti amministratori e dipendenti pubblici . Qualche ente è stato soppresso e, tuttavia, attraverso l’annuario regionale del 2008, si rileva l’esistenza - quali organi consultivi e di partecipazione - del Difensore civico regionale, del Co.Re.Com., della Commissione delle Pari opportunità, dell’Associazione ex consiglieri, della Commissione per i Lucani all’Estero e della Consulta per i minori.. Oltre alla regione e agli enti territoriali tradizionali (comuni e province) dall’istruttiva lettura dell’opuscolo si apprende che operano ancora in Basilicata ben 14 comunità montane, una A.A.T.O., Acqua s.p.a., l’Acquedotto lucano s.p.a., l’A.R.D.S.U., l’A.R.P.A.B., l’A.T.E.R., l’Autorità di bacino per la Basilicata, il Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro, il Consorzio Alta Val d’Agri,, il Consorzio Bradano e Metaponto, il Consorzio di bonifica Vulture-Alto Bradano, l’Ente parco archeologico storico-naturale delle chiese rupestri del Materano, l’Ente parco delle piccole dolomiti lucane, l’Ente Parco Nazionale del Pollino, l’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata, la Metapontum agrobios s.r.l. Verrebbe da pensare che con tutti questi enti ed amministratori la cura dell’interesse pubblico sia assicurata! Eppure si può dire che non v’è alcuno di essi che non sia interessato da indagini di questa Procura sollecitate da cittadini ed associazioni locali che vedono in essi un costo certo ed una utilità incerta e 26 chiedono di verificarne il “buon andamento”!. Inizia poi a divenire significativo anche in Lucania il fenomeno delle società a partecipazione totalitaria o prevalente pubblica che richiamano alla memoria tutti i vizi e le poche virtù delle vecchie partecipazioni statali e che sono state definite dal presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza neosocialismo Su alcune di “forme di municipale”. tali problematiche l’ultima legge finanziaria ha iniziato ad incidere, seppure in maniera largamente insufficiente, e sarà compito di tutti gli enti operanti sul territorio, e della regione in particolare, cogliere l’occasione per intraprendere iniziative di razionalizzazione che ridiano fiducia nelle istituzioni ai cittadini. Alcune inchieste giudiziarie nello scorso anno hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica nazionale la nostra regione che è passata ad essere identificata da “isola felice” a “caso Basilicata“: entrambe gli estremi non rendono ragione della complessa realtà dei fatti ma è indubbio che un notevole malessere pervade anche le Istituzioni locali e rischia di allontanarle dagli operosi abitanti di questo territorio. Nell’anno appena trascorso il livello di attenzione dei cittadini sul costo delle Istituzioni pubbliche si è enormemente innalzato, originando anche consistenti movimenti di opinione sul WEB che non possono essere trascurati e che riecheggiano anche problematiche relative all’economia globalizzata. Ad esempio è recentemente arrivato sugli scaffali delle librerie italiane l’ultimo lavoro di Naomi Klein, autrice di No Logo. Si intitola Shock economy. L’ascesa del capitalismo dei disastri . Il testo “smonta il mito del trionfo pacifico e democratico dell’economia di mercato”: dalla guerra all’Iraq all’uragano Katrina che ha devastato New Orleans, la Klein ci parla della dottrina che sfrutta il disorientamento pubblico che segue grandi shock collettivi (guerre, attacchi terroristici, catastrofi naturali) per imporre misure economiche impopolari e antidemocratiche, Nel nostro Paese queste problematiche non sono sconosciute: la storia infinita della ricostruzione post-sismica in Campania e Basilicata ne è un esempio!. 27 Essa risponde anche ad una peculiarità nazionale che è quella che con efficace prosa giornalistica è stata definita “la logica del c.d. bisogno sospeso” che postula il non rispondere mai pienamente e compiutamente ad una necessità o a un disagio sociale affinchè si sviluppi per lungo tempo la leva della spesa pubblica e la produzione di norme in deroga per l’acquisto e la produzione di beni e servizi. Peraltro spulciando la legge finanziaria 2008 al comma 115 dell’art.2 si può rinvenirvi la previsione di un nuovo contributo decennale di €.5.000.000,00 dal 2008, per interventi di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1980, che da oltre un quarto di secolo drenano risorse pubbliche spesso mal spese! Analogo discorso è a farsi in merito al disastro economico ambientale che sta vivendo il nostro paese relativamente alla situazione della c.d. “emergenza rifiuti” nella vicina Campania che ha bruciato miliardi di euro senza alcun risultato concreto e con una difficile individuazione di responsabilità, cui peraltro non si sono sottratte le competenti Procura e Sezione giurisdizionale. Peraltro la logica del “ bisogno sospeso” è aggravata dal fatto che il nostro paese, unico in Europa, ha dato vita in quest’ultimo decennio ad una politica di proliferazione degli enti pubblici, cioè di centri di spesa dotati di autonomia decisionale sempre più ampia che sono sempre più insofferenti verso qualsiasi forma di controllo con conseguente moltiplicazione quasi fisiologica delle possibilità (colpose o dolose) di cattiva amministrazione e di sperpero di danaro pubblico. Siamo, dunque, davvero lontani dalla previsione costituzionale che, è sempre bene ricordare, ha valore precettivo secondo la quale “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione”. Del resto un noto studioso delle Istituzioni pubbliche , il Prof. Fabio Merusi, in un suo fortunato saggio pubblicato nel 2007 ed intitolato “Sentieri interrotti della legalità” avendo individuato proprio nel principio di legalità la condizione per l’esistenza del diritto amministrativo (che è sorto proprio perché la norma applicata al potere ne rende il suo esercizio tipico, prevedibile e giustiziabile) ha indicato 28 come una delle cause del decadimento dell’amministrazione in Italia sia ravvisabile nella c.d. decostruzione del diritto amministrativo, cioè nell’abbandono, talvolta inconscio, del principio di legalità. Gli effetti di tale tendenza politico-dottrinale sono sotto gli occhi di tutti e non ne è ovviamente immune la nostra regione, come può agevolmente desumersi dall’elencazione -necessariamente sintetica- delle patologie che hanno richiesto anche nel decorso anno l’attenzione della Procura regionale: a) Costruzione di opere pubbliche inutilizzate o inutilizzabili, esorbitanti le reali esigenze delle collettività locali, o con costi finali eccessivi rispetto a quelli preventivati; b) Debiti fuori bilancio specie a seguito di sentenze di condanna del giudice civile; precaria situazione di bilancio anche a seguito dell’improvvisa sottoscrizione di contratti sui derivati finanziari che-peraltro- non producono un immediato danno perseguibile finendo però per condizionare l’operato futuro delle Amministrazioni interessate. c) Molteplicità di casi di disinvolto utilizzo di beni pubblici, cattiva cura degli stessi, acquisto a costi eccessivi e loro sottoutilizzazione, d) Erogazioni di provvidenze economiche indebite a favore dei c.d. falsi invalidi; e) Ricorso eccessivo a consulenze e convenzioni esterne specie in materia legale e sanitaria senza previo vaglio delle professionalità interne; f) Affidamento crescente di servizi pubblici in outsorcing; notevole il fenomeno delle cooperative sociali con costi crescenti a fronte della dichiarata natura di ONLUS di tali organismi; g) Mancanza di tempestivi controlli sulla utilizzazione di provvidenze pubbliche anche di provenienza comunitaria: sono aumentati esponenzialmente i casi di probabile distrazione di fondi pubblici comunitari dalle finalità per le quali erano stati concessi; assolutamente insoddisfacente la gestione delle provvidenze ex L.488/1992. 29 h) Appropriazione di somme di danaro dell’Amministrazione da parte di suoi dipendenti “infedeli” (scuole, enti locali, ASL ).; i) Discutibili procedure di assunzione, affidamento di funzioni dirigenziali e progressioni verticali. L’ATTIVITA’DELLA PROCURA REGIONALE L’’Ufficio che ho l’onore di rappresentare e a cui è intestato in via esclusiva l’onere di esercitare l’azione di responsabilità per danni al patrimonio pubblico ha intensificato nell’’anno 2007 l’attività di contrasto agli illeciti di propria competenza: la Procura regionale ha ormai raggiunto un livello di efficienza che comincia ad essere apprezzabile ed apprezzato sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Certamente le statistiche allegate potranno meglio evidenziare quanto testè affermato e, tuttavia, esse devono essere lette tenendo presente che l’azione svolta dalla Procura nel decorso anno costituisce il frutto del lavoro di due magistrati e di un manipolo di personale amministrativo, cioè di una struttura assolutamente insufficiente per rispondere adeguatamente alla domanda di giustizia che, anche in tale settore, proviene dalla società civile. L’organico ha, tuttavia, ricevuto proprio di recente il rafforzamento con l’assegnazione di un altro magistrato, cui diamo il benvenuto, mentre a tutt’oggi 30 manca vario personale di area C e non è prevista alcuna unità di area A: tale situazione frena senz’altro la piena operatività del potenziale inquirente presente. Peraltro l’intervento della Procura contabile continua costantemente sollecitato attraverso istanze di ogni genere ad essere sebbene deve segnalarsi che nel decorso anno si è registrato un decremento delle denunce pervenute quantificabile nella misure del 20% (400 rispetto alle 500 dell’anno precedente) che certamente non sembra ascrivibile alla istaurazione di un circuito amministrativo virtuoso e che sconta, forse, il mancato recepimento da parte delle Amministrazioni della nota interpretativa prot. n. PG 9434/2007 del 2/8/2007 del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti relativa all’obbligo di denuncia dei danni erariali. Sicchè le notitiae damni pervengono in forma qualificata essenzialmente dall’ Autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa, dall’Avvocatura dello Stato e dai revisori dei conti, mentre ancora troppo poche segnalazioni pervengono dalle Forze dell’Ordine, nonostante la meritoria attività di contrasto all’illegalità che esse pongono quotidianamente in essere. Anche associazioni rappresentative di interessi diffusi e privati cittadini presentano denuncie, questi ultimi – per la verità – non di rado nella deprecabile forma anonima. In particolare mi sento di evidenziare il fenomeno delle denuncie di mala gestio di beni pubblici che ci sono pervenute -anche oralmente- da parte di esponenti politici dell’opposizione negli enti locali che, ormai privati di ogni possibilità di ricorso ad organi di controllo amministrativo, hanno in tal modo inteso esercitare il ruolo di vigilanza che spetta all’opposizione. Stimolanti sono state anche le segnalazioni e sollecitazioni provenienti dal mondo dell’informazione locale e nazionale che hanno evidenziato una serie di asserite anomalie sulle quali non mancherà di soffermarsi questa Procura in questo anno: mi riferisco, in particolare, alle roialties per il petrolio della Val d’Agri, ai contatori mai utilizzati per la misura dei consumi idrici, ad alcune opere pubbliche 31 in provincia di Matera, etc.. Può affermarsi, dunque, senza tema di smentita che anche a seguito dell’intervenuto e mai sufficientemente deprecato smantellamento di tutti gli organi di controllo sugli atti delle pubbliche amministrazioni locali, la Procura della Corte è emersa come il “front-office” cui ci si rivolge a difesa della legalità ed economicità dell’azione amministrativa, concetti questi sinergici e non antitetici contrariamente a quanto da taluni apoditticamente affermato negli anni scorsi. Questa situazione obiettiva espone costantemente la Procura contabile al rischio di una non ricercata esposizione mediatica, sicchè particolare attenzione è stata posta affinché l’azione della Procura fosse sempre circondata da comprensibile riserbo fino all’adozione di atti formali conclusivi dell’istruttoria: devo però notare che questo atteggiamento è stato talvolta frainteso e considerato sintomo di disattenzione o debolezza nell’affrontare le problematiche sottoposte al vaglio istruttorio specie quanto riguardano determinati enti pubblici. Posso rassicurare tutti: la giustizia contabile in Basilicata ha bisogno dei suoi tempi per poter rispondere adeguatamente alle attese dei cittadini e delle amministrazioni a causa delle denunciate carenze ordinamentali e fattuali ma svolge la sua funzione con passione ed imparzialità senza incorrere in strumentalizzazioni e nella consapevolezza che vi sono espressi limiti di legge alla giustiziabilità di alcuni comportamenti che pure vengono percepiti dai cittadini come costituenti sprechi di danaro pubblico! Sin dall’inizio della mia esperienza nelle funzioni requirenti mi sono sempre proposto di rendere l’ ufficio di Procura contabile trasparente, aperto a tutti e il più rispondente possibile alle attese dei cittadini e delle Amministrazioni nella convinzione che esso non debba mai essere percepito né come una minaccia nè come un ostacolo ai diritti risarcitori vantati dall’Amministrazione danneggiata e non altrimenti azionabili. Le difficoltà e le incomprensioni certamente non mancano ed è valido l’insegnamento sempre di un padre della nostra Costituzione, Pietro Calamandrei, 32 secondo il quale “fra tutti gli uffici giudiziari il più arduo mi sembra quello del pubblico accusatore, il quale come sostenitore dell’accusa, dovrebbe essere parziale come un avvocato e come custode della legge, dovrebbe essere imparziale al pari di un giudice“. Grazie anche all’intelligente e costante apporto del Vice Procuratore Generale Ernesto Gargano, la Procura regionale ha emesso nel corso dello scorso anno molteplici citazioni che hanno riguardato i più vari campi di operatività delle amministrazioni locali mentre consistenti sono state sia le deleghe istruttorie alla Guardia di Finanza, che mantiene operante presso la Procura una propria unità operativa (peraltro oggetto di una riorganizzazione che non ha ancora prodotto apprezzabili miglioramenti funzionali), sia gli inviti a dedurre (24) sia le citazioni che si sono attestate sul numero di 19 (erano 21 nel 2006), con circa cento convenuti. L’azione della Procura ha, comunque, sempre valorizzato i momenti di garanzia del diritto di difesa dell’indagato, sicchè per cinque dei 24 inviti a dedurre emessi si è proceduto all’archiviazione motivata del relativo procedimento, dopo la presentazione delle controdeduzioni da parte degli indagati. Per altro, quanto più è qualificata e circostanziata la notitia damni tanto più può essere pronta la risposta della Procura: giova infatti ricordare che il P.M. contabile non è investito di un generale potere di polizia finanziaria per cui senza denuncia di un danno già verificatosi non può esercitare i suoi poteri d’indagine, altrimenti potrebbe trasformarsi in un organo di controllo della P.A., in violazione dei limiti costituzionali e ordinari fissati per le varie forme di sindacato (in tal senso illuminante è l’insegnamento della Corte Costituzionale con la sentenza n.337 del 27.7.2005). L’azione ad ampio raggio posta in essere dalla Procura nel 2007 può essere esemplificata attraverso il richiamo del contenuto di alcune delle citazioni depositate presso la Sezione giurisdizionale, mai seriali e sovente di notevole importo economico; meritano menzione: le citazioni emesse nei confronti dei vertici 33 dell’Università della Basilicata per affidamento di incarichi esterni e per progressioni economiche orizzontali; quelle per alcuni riconoscimenti di debiti fuori bilancio ritenuti costituire danno erariale, quelle nei confronti di alcuni amministratori del comune di Matera per incarichi esterni e affidamento di incarichi dirigenziali a personale dipendente, quelle nei confronti della Provincia di Potenza per avere sostenuto spese ingiustificate, quella nei confronti della Regione Basilicata per incarichi conferiti ad ex dirigenti collocati in quiescenza, quelle nei confronti di amministratori e dipendenti del comune di Melfi per una pluralità di condotte ritenute dannose. Altrettanto significativa è l’attività posta in essere dalla Procura e ad oggi sfociata in inviti a dedurre, della quale non è possibile riferire già in questa sede, per l’esistenza del segreto istruttorio e a tutela dei diritti degli indagati. Gli esempi riferiti offrono, comunque, un significativo anche se non esaustivo specimen delle cattive gestioni di danaro pubblico in Lucania: essi rappresentano solo una parte dell’attività posta in essere dalla Procura e quindi dai magistrati che presso di essa operano e che, peraltro, nell’esercizio delle proprie funzioni incontrano difficoltà di ogni genere. Si sente, ad esempio, la mancanza di più incisivi poteri istruttori sull’esempio di quelli riconosciuti al P.M. penale ma almeno di avere fondi sufficienti per potersi avvalere di quelle professionalità necessarie per elevare il livello di attenzione ed espletare al meglio quelle attività istruttorie richieste dalla complessità di talune notitiae damni. Non è stata ancora introdotta, inoltre, una norma che preveda l’applicazione anche nei rapporti fra P.M. di magistrature diverse dell’obbligo di informativa e coordinamento di cui all’art.371 c.p.p. sicchè spesso la proficuità delle relazioni fra gli Uffici di P.M. diversi è rimessa ai buoni rapporti interpersonali, come peraltro accede costantemente in Basilicata! 34 CONSIDERAZIONI FINALI La cerimonia d’apertura dell’anno giudiziario è l’occasione non soltanto per riferire sull’attività svolta ma anche per valutare le prospettive ed il ruolo della nostra giurisdizione alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineatosi durante l’anno di riferimento. I mesi appena trascorsi hanno ancora una volta visto l’emanazione di alcuni provvedimenti normativi che hanno interessato la Corte dei Conti, peraltro ancora una volta in maniera non strutturale e pertanto essi non hanno arrecato alcun concreto contributo al potenziamento del ruolo dell’Istituto da sempre svolto di tutore delle pubbliche finanze. Ha anche superato il vaglio di costituzionalità – come riferito in precedenzail meccanismo introdotto dalla legge n.266 del 23 dicembre 2005 che è stato definito con efficace prosa giornalistica “condono contabile” (art.1 commi 231-233): esso, comunque, pur ricalcando altre formule premiali cui siamo stati abituati in questi ultimi anni in sede penale, ha un effetto perverso in quanto costringe le Procure regionali prima e le sezioni giurisdizionali regionali poi a lavorare su ipotesi di danno “commesse anteriormente al 1.1.2006” per le quali, ove poi si pervenga a sentenza di condanna, basterà presentare appello e chiedere la “definizione agevolata“, per ottenere la determinazione del quantum dovuto nella misura massima del 30% della somma recata nella condanna emessa dal giudice di prime cure. 35 Non v’è chi non veda come un simile meccanismo sia assolutamente diseconomico in quanto necessita della proposizione di un appello per poter giungere ad una definizione agevolata della controversia e certamente demotiva nella conduzione delle attività d’indagine relative a notitae damni relative a fatti commessi fino a tutto il 31.12.2005! Le recenti vicende parlamentari non inducono ad ottimismo in merito alla possibilità di ottenere quei provvedimenti che sono necessari per dare efficienza e smalto all’azione delle Procure contabili e tale mancanza di attenzione è tanto più censurabile in quanto continua l’attività di affiancamento alla stessa di nuovi comitati, commissari, autorità di cui certamente sentiremo parlare solo al momento delle nomine dei relativi vertici e che, comunque, hanno un costo notevole per i contribuenti, centellinati gli tanto più insostenibili perché stanziamenti alla magistratura, contemporaneamente vengono a torto indicata genericamente come antagonista del sistema politico. Sicchè si è osservato che, ormai, sui conti pubblici degli enti locali, vigilano cinque organismi e vi sono 20 adempimenti diversi, taluni dei quali introdotti dall’ultima legge finanziaria che prevede l’inoltro alle Sezioni del controllo di una ulteriore pletora di atti che certamente finirà per aggravare la situazione di questi Uffici senza produrre alcun effettivo giovamento alle Amministrazioni interessate. Sarebbe utile che nei programmi elettorali sui quali saremo chiamati a pronunciarci nei prossimi mesi ci fosse uno specifica indicazione sul tipo di sistema amministrativo che si vuole costruire, sui controlli ad esso applicabili e sulle concrete modalità di esercizio delle funzioni di garanzia della Magistratura e di quella contabile in particolare. La situazione di “declino” del nostro paese, ormai certificata, postula comunque un recupero dal basso della cultura della legalità in quanto la difesa dei principi cardine del nostro ordinamento non può essere delegata ad un manipolo di volenterosi Magistrati e uomini delle Istituzioni. E’ infatti assolutamente da contrastare il convincimento secondo il quale la 36 conformità legale dell’azione amministrativa non sia più un valore condiviso e un compito istituzionale di amministratori e dipendenti pubblici ma una competenza delle procure ordinaria e contabile! E’ tempo che il legislatore prenda consapevolezza dell’erroneità di tutta una serie di misure normative adottate nell’ultimo decennio che hanno aperto la strada alla proliferazione incontrollata di organismi di diritto pubblico (nell’accezione formulata dalla Corte di Giustizia europea) per i quali sono state previste una congerie di misure, confusamente interne e/o esterne, di audit e di verifica dei saldi, prescrittive e collaborative, sulla gestione e sull’attività, sui parametri di finanza e sul personale, la cui stessa ricognizione appare ardua ma dalla quale si evince che fra i tanti parametri di valutazione manca il controllo di legalità. In queste condizioni l’azione della Magistratura è quanto mai irta di ostacoli e finisce per essere costretta ad interessarsi con sempre maggior frequenza delle modalità di esercizio di quel “munus publicum” di cui sono investiti molti uomini politici, finendo per inasprire i relativi rapporti senza molto spesso pervenire in tempi ragionevoli a sentenze in grado di definire determinate situazioni giuridiche controverse. Ma il problema andrebbe affrontato in radice, cioè non attraverso correttivi frettolosamente approntati in sede di legge finanziaria, ma attraverso una riaffermazione dell’Autorità della legge ( statale) in grado di garantire una strutturale semplificazione della nostra architettura istituzionale con conseguente riduzione della spesa pubblica: quella che ci vuole è una poderosa cura dimagrante dell’ Amministrazione in grado anche di ridurre quelle occasioni di cattivo esercizio della funzione e che fanno , come dice la saggezza popolare “ l’uomo ladro!”. Certo, i rapporti tra Stato, regioni ed enti locali dovrebbero ispirarsi al principio della “leale collaborazione” più volte richiamato dalla stessa Corte Costituzionale trasformatasi da “giudice delle leggi” ad “arbitro dei conflitti” come ha osservato il presidente emerito Zagrebelski: ma ciò si realizza con sempre maggiore difficoltà ove si tenga presente la caratteristica bipolare del nostro 37 sistema che comporta una forte contrapposizione fra forze politiche con un sistema di competenze diarchiche estesamente previsto dopo la riforma del titolo V° della Costituzione. Quest’ultima, infatti, accrescendo il doppio livello di legislatori nazionale e regionali anziché ridurlo (esistendo già anche quello comunitario) ha inutilmente complicato il sistema delle Fonti primarie dell’Ordinamento e si è sovrapposta alle varie riforme elettorali che hanno interessato tutte le assemblee rappresentative e hanno da un lato aumentato il ricorso alle urne e dall’altro spesso svuotato gli elettori di veri poteri decisionali. In pochi anni è stato in gran parte snaturato il previgente saggio sistema di contrappesi fra poteri pubblici e fra Stato ed autonomie: ne è risultato un meccanismo complicato e costoso che macina inutilmente risorse ad ogni livello di governo e che talvolta indulge a forme eccessive di assemblearismo, talaltra consente nuovi “autoritarismi”, spesso crea artificiose contrapposizioni difficili da mediare. E’, ad esempio, dato di comune esperienza delle Procure regionali della Corte dei Conti quello per cui subentrando un’amministrazione locale ad un’altra di diverso colore politico ben difficilmente si prosegue amministrativo intrapreso essendo portati a respingere lungo un percorso comunque tutto ciò che proviene da chi c’era in precedenza, con soluzioni di continuità dell’attività amministrativa spesso traumatiche e comunque onerose per le collettività locali. Insomma una sorta di novella e costosa tela di Penelope la cui tessitura abbiamo qualche volta riscontrato anche qui in Basilicata! Tali problematiche non possono essere sottaciute in questa solenne assemblea specie da parte di noi magistrati della Corte dei Conti, cultori del diritto pubblico e attenti osservatori delle dinamiche finanziarie delle varie Istituzioni pubbliche, ciò anche a costo di passare per novelle “cassandre”! In tale contesto la Giustizia contabile ha cercato di trarre nuovi ambiti di intervento dal sistema- Paese che si è venuto delineando in quanto la funzione 38 reintegratoria del patrimonio pubblico danneggiato ha acquistato particolare rilievo in un’epoca di moltiplicazione dei centri di imputazione dell’agire amministrativo e, dunque, di spesa che hanno un costo gestionale che sarà sempre più direttamente proporzionale al carico fiscale gravante sui contribuenti delle singole collettività territoriali ad essi facenti capo, ai sensi dell’art.119 della Costituzione. Sotto questo profilo un ruolo fondamentale ricoprono le Procure regionali della Corte dei Conti, quali uniche titolari del potere di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti pubblici infedeli per la reintegrazione del patrimonio pubblico danneggiato. Se si vuole però mettere in condizioni di funzionare egregiamente questi Uffici che sono il motore dei giudizi di contabilità pubblica, costituenti la funzione giurisdizionale principale della Corte dei Conti, costituzionalmente rilevante ai sensi dell’art.103 della Carta fondamentale, è necessario che si adottino adeguati provvedimenti di rafforzamento degli stessi: le richiamate nuove sfere di giurisdizione riconosciute recentemente dalla Corte di Cassazione rendono tali scelte indilazionabili, pena la definitiva perdita di credibilità dell’Istituto! Invero efficacemente l’esigenza i fenomeni di monitorare la finanza pubblica e contrastare di “mala gestio” non costituisce una novità ma è semplicemente divenuta più pressante in questi ultimi anni in cui si è costatato che l’aumento esponenziale del disavanzo pubblico è stato anche la conseguenza della moltiplicazione incontrollata dei centri di spesa che si è registrata in contemporanea alla enfatizzazione della autonomia decisionale degli stessi. In tale ottica va con forza affermata la necessità di ridare fiducia e vigore all’intera funzione giurisdizionale che è caratterizzata da unità d’intenti in tutte le sue articolazioni magistratuali e nei cui confronti, invece, si sono riversati attacchi spesso ingenerosi che finiscono anche per impedire una seria analisi autocritica da parte del corpo magistratuale stesso. Una serena e pacata riflessione sulle conseguenze di una delegittimazione della Magistratura a vantaggio di sempre nuove autorità “di controllo”, “Alti 39 commissari”, “Garanti” e “Difensori civici” tutti con i loro costi, dovrebbe indurre a qualche riflessione specie da parte della classe forense che troppo spesso ingiustamente si contrappone alla magistratura che anche nell’esercizio delle delicate funzioni requirenti, deve essere permeata da quella cultura della giurisdizione che costituisce il sale di ogni attività magistratuale e a cui faceva riferimento il Calamandrei nella frase richiamata nella parte iniziale di questa relazione. In tale contesto la Corte dei Conti, che ha sempre dimostrato di possedere le necessarie doti di riflessione ed equilibrio, ha la legittima aspirazione a vedere finalmente conclamata in materia di contabilità pubblica la sua giurisdizione generale ed esclusiva sulla scorta anche dei più recenti insegnamenti della Corte regolatrice (in particolare l’ ordinanza n.4511 del 30.3.2006) che sono riassumibili nel principio secondo il quale “ la responsabilità amministrativa è configurabile ogni qual volta vi sia una distrazione di beni pubblici dagli scopi per i quali essi sono stati erogati ed è in questa cattiva gestione che risiede l’ingiustizia del danno e la giurisdizione segue la natura del bene a prescindere dalla natura del soggetto che lo gestisce o dell’organizzazione nella quale questi agisce”. Certo i tempi non sono dei migliori per parlare di interventi legislativi di sistema che pure sarebbero urgenti , attesa la grave situazione di disagio istituzionale, economico e sociale in cui versa il nostro Paese e che, ai tempi dell’antica Roma repubblicana, avrebbe legittimato l’emanazione di un “ Senatus consultum ultimum” ! Il perseguimento della tutela dell’interesse pubblico non che essere rimesso allo spirito di servizio di chi opera può, nelle more, nella Pubblica Amministrazione specie in funzioni apicali ed esponenziali capaci di visibilità e di esercitare un magistero d’influenza in grado di invertire la tendenza ed originare un circuito virtuoso di cui si sente tremendamente bisogno. Gli Uffici della Corte di Basilicata, dal canto loro, sono pronti- pur fra le segnalate difficoltà- a dare il loro contributo di operatività potendo comunque 40 contare su Magistrati e personale amministrativo ampiamente motivati nonché sulla preziosa collaborazione con tutte le forze di Polizia cui va la nostra gratitudine per il costante impegno a tutela della collettività. Mi preme in particolare ricordare che i risultati raggiunti dalla Procura non si sarebbero potuti realizzare senza il fattivo impegno della Guardia di Finanza, senza il continuo scambio di preziose informazioni investigative con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato con cui si è instaurato un eccellente rapporto professionale ed umano provvido di fruttuose conseguenze già in parte percepibili. In questa terra che ha dato i natali a grandi statisti, giuristi e pensatori vi sono tutti i presupposti per dare avvio ad un circuito virtuoso che ci faccia ritrovare l’orgoglio di appartenere ad una nazione coesa e amministrata in maniera moderna ed efficiente attraverso precetti normativi chiari e generali: vi è qui, infatti, un tessuto sociale sostanzialmente sano che costituisce l’humus per tanti amministratori e dipendenti pubblici che qui operano laboriosamente curando con oculatezza e con la diligenza del “bonus pater familias” gli interessi delle collettività locali. Ad essi, qui degnamente rappresentati, a tutte le Forze di Polizia, ai dipendenti della Corte dei Conti, va il mio ringraziamento che estendo sentitamente a tutti i presenti per l’attenzione riservatami che costituisce sicura incoraggiante conferma del credito conquistato attraverso la quotidiana attività dagli Uffici della Corte dei Conti in Basilicata. Assicuro che anche nel nuovo anno le funzioni istituzionali saranno svolte con il consueto impegno al servizio dei cittadini e nel più assoluto rispetto della Legge e dell’uguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi ad essa. Alla luce delle suesposte considerazioni, Le chiedo Sig. Presidente di dichiarare aperto, nel nome del popolo italiano, l’anno giudiziario 2008 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Basilicata. Potenza, 19 febbraio 2008 41 IL PROCURATORE REGIONALE Michele Oricchio ATTIVITA' DELLA PROCURA Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 83 105 89 314 357 256 110 23 3 Istruttorie aperte su impulso di privati cittadini o Associazioni Istruttorie aperte su denuncia amministrazioni pubbliche Istruttorie aperte su segnalazione Autorità Giudiziaria Istruttorie aperte su notizie stampa Istruttorie aperte d'ufficio Totale istruttorie aperte Audizioni libere Militari della Guardia di Finanza assegnati al Drappello Militari della Guardia di Finanza assegnati al Drappello operante presso questa sede 21 3 531 66 Ispettori: n.5 Sovrintend. n.1 Ispettori: n.5 Sovrintend. n.1 24 1 510 42 Ispettori: n.9 Sovrintend. n.1 Ispettori: n.4 26 26 400 24 Ispettori: n.8 Ispettori: n. 3 Numero indagini assegnate al Drappello 78 44 22 27 917 66 628 33 573 Numero indagini concluse dal Drappello Richieste istruttorie 42 Archiviazioni Numero inviti a dedurre Citazioni Numero convenuti Appelli Atti di riassunzione 905 35 21 80 2 0 525 29 21 99 2 1 276 24 19 85 1 0 ATTIVITA’ DEL DRAPPELLO DELLA GUARDIA DI FINANZA Anno 2006 Deleghe pervenute 44 Deleghe evase 66 Deleghe giacenti 90 Persone segnalate per responsabilità patrimoniali 59 Danni erariali segnalati € 15.290.399,00 Persone segnalate all’Autorità Giudiziaria ordinaria 1 43 Anno 2007 22 33 79 39 € 13.362.551,71 1