Corte dei Conti RELAZIONE del Procuratore regionale MICHELE ORICCHIO per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2009 della Corte dei Conti in Basilicata Potenza 20 febbraio 2009 Presidente Dott. Adriano Festa Ferrante Ambrogio Lorenzetti Effetti del Buon Governo 1337-1340, Siena Palazzo pubblico, sala dei nove Procura regionale della Basilicata della Corte dei Conti 2 Relazione svolta dal Procuratore regionale, dr. Michele Oricchio, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2009 della Sezione giurisdizionale della Basilicata Indice: Saluto ……………………….…………………………….…pag. Considerazioni introduttive…………………………………….pag. Il quadro normativo e giurisprudenziale…………………………pag. La giustizia contabile in Basilicata …………………....……….pag. Ruolo ed andamento della P.A……….. ……………………….pag. L’attività della Procura Regionale …………………………….pag. Considerazioni finali.…. .…………………………………….pag. Dati statistici………………………………… ……….…... pag. Sig. Presidente Signori Consiglieri Autorità civili e militari, politiche e religiose Esponenti del libero foro e della società civile Signore e signori qui convenuti numerosi, nel prendere la parola in questa solenne assemblea, porgo anch’io con vero piacere a tutti Voi un cordiale saluto di benvenuto nella sede lucana della Corte dei Conti ove tutti gli Uffici dell’Istituto operano ormai da diversi anni, ciascuno nelle rispettive competenze, con il comune intento di difendere il pubblico erario. Certo tale scelta comporta una limitata disponibilità di spazi e, pertanto, ci scusiamo sin d’ora se qualche problema logistico possa essere sorto ma riteniamo che questa sia la sede naturale per la cerimonia d’apertura dell’anno giudiziario contabile che, lungi confermarsi come dall’essere uno stanco rituale autocelebrativo, vuole l’occasione principale se non l’unica offertaci dall’Ordinamento per rendere edotti tutti i cittadini dell’opera da noi svolta nei dodici mesi appena 3 trascorsi, dei risultati ottenuti e delle prospettive di lavoro che si aprono nel nuovo anno. In sintonia con il Presidente Festa Ferrante , e con il contributo di tutte le componenti istituzionali che vorranno intervenire, intendiamo effettuare un’analisi obiettiva dell’attività della giustizia contabile e, conseguentemente, della spesa pubblica in Basilicata , in modo da sollecitare la riflessione di tutti i cittadini sullo stato di salute delle Istituzioni locali che non può essere disgiunto, però, da quello più generale relativo allo stato della Pubblica Amministrazione italiana , in quanto esse sono percorse da dinamiche intimamente connesse ed interessate anche da comuni disfunzioni che minano la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni pubbliche e, quindi, quel “contratto sociale” che ne costituisce il fondamento e della cui rinnovata esigenza si sente fortemente il bisogno in questi tempi di crisi socioeconomica globale. Infatti l’anno appena trascorso è stato segnato dalla slatentizzazione prima negli Stati Uniti d’America e poi in tutto il mondo, di una delle più gravi crisi economiche dal secondo dopoguerra che ha investito anche il nostro Paese creando ulteriori povertà, incognite e tensioni sociali a fronte delle quali diventa ancora più insopportabile ogni deviazione da quei canoni di buon andamento dell’Amministrazione sanciti solennemente dall’art.97 della Costituzione . La magistratura tutta, ora più che mai, è dunque chiamata a svolgere un ruolo fondamentale nel reprimere le diffuse illegalità e le ipotesi di mala gestio di danaro pubblico senza che nessun amministratore debba o possa sentirsi “legibus solutus” o, al contrario oggetto di azioni giudiziarie persecutorie per il sol fatto che esse vengano esercitate . In questo delicato contesto un saluto particolarmente grato e deferente va al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che costantemente richiama tutte le Istituzioni alla loro missione fondamentale che è quella – talvolta negletta - di soddisfare l’interesse pubblico generale in coerenza con i principi costituzionali , e che nel recente messaggio pronunciato a Vittorio Veneto il 4 novembre 2008 in 4 occasione del 90° anniversario dell’Unità nazionale , ha osservato che “La libera competizione sociale e politica democratica, il libero confronto ideale e culturale , il libero esercizio dei diritti individuali e collettivi , compreso il diritto al dissenso e all’opposizione , sono pienamente compatibili con il senso di appartenenza alla comunità nazionale che anche attraverso il drammatico cimento della Prima guerra mondiale abbiamo sempre più riconosciuto e vissuto come fondamento del nostro essere cittadini italiani . Un senso di appartenenza che implica consapevolezza della complessità delle sfide che stanno oggi dinanzi all’Italia e dunque della necessità di non sfuggire al dovere dell’impegno comune e solidale, al di là di ogni legittima e fisiologica dialettica di posizioni , per salvaguardare il tessuto unitario del Paese e garantirgli un futuro migliore” . 5 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE La cerimonia inaugurale dell’anno giudiziario , ormai comune a tutte magistrature, ha le la funzione di momento di riflessione e di autorevole foro di confronto interno ed esterno sulle problematiche connesse all’esercizio della giurisdizione: confronto cui sono chiamati tutti gli operatori del diritto ed, in primo luogo, l’avvocatura che con compiacimento vediamo qui essere autorevolmente rappresentata. Anche quest’anno sono state confermate le modalità di svolgimento della cerimonia inaugurale del nostro anno giudiziario, che divergono sensibilmente da quelle in essere – a seguito di recenti riforme- nelle Corti d’Appello: presso di noi, infatti, in assenza di specifico dettato normativo l’Organo di autogoverno ha ritenuto di dover mantenere un ruolo forte alla figura del Pubblico Ministero accanto a quello dell’avvocatura, nel rispetto dell’art.111 della Costituzione ma nella consapevolezza che egli è il titolare esclusivo dell’azione risarcitoria a favore di tutti gli enti pubblici operanti nel territorio di competenza al fine di tutelare i cittadini non “uti singuli” ma “uti societas” ed in quanto contribuenti. Mi piace a tal proposito richiamare alla Vostra attenzione le parole- oggi più che mai attuali- usate dal Prof. Giovanni Leone nel suo manuale di diritto processuale penale per descrivere questa delicata ed insostituibile funzione, già mirabilmente tratteggiata dal Calamandrei : “Il Pubblico Ministero opera all’interno del rapporto giuridico processale come parte pubblica e, dunque, sui generis in quanto agisce nell’interesse dello Stato (tanto persona che comunità) per un fine di diritto pubblico: egli nella sua attività rimane pertanto obbligato a quei doveri di lealtà e obiettività che sono tipici di ogni pubblica funzione “(Jovene-Napoli 1985). Quanta distanza etica e culturale dalla concezione di “Avvocato dell’accusa” che oggi si intende introdurre nel nostro Ordinamento Giudiziario ! Nei giorni scorsi abbiamo assistito alle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte di Cassazione e le Corti territoriali dei colleghi ordinari 6 ove non sono mancati momenti di serrato confronto fra tutti gli operatori del diritto, in buona parte riconducibili alle difficoltà in cui operano magistrati ed avvocati penalisti e civilisti anche a causa dei gravi ed irrisolti problemi connessi al funzionamento e ai tempi di durata di quella giustizia. Ci sentiamo di affermare con un pizzico di orgoglio che innanzi alla Giustizia contabile, ed in particolar modo qui in Basilicata, si è fin’ora respirata un’aria diversa e, pertanto, questa cerimonia può anche consentire di elevarsi al di sopra degli affanni quotidiani costituiti dall’esame dell’attività giudiziaria svolta, per sollecitare una serena riflessione collettiva sul generale funzionamento delle Istituzioni e della pubblica Amministrazione nel nostro Paese particolare, nonché sul relativo rapporto costi-benefici: divenuto di particolare attualità negli ultimi tempi e in Basilicata in argomento, questo, in quanto oggetto non più soltanto di confronto politico e dottrinario ma di dibattito culturale e civile. Varie trasmissioni televisive ed articoli di stampa hanno, infatti, avuto il merito di richiamare l’attenzione dei cittadini su gravi episodi di dissipazione di pubbliche risorse , quasi sempre venuti alla luce solo a seguito di indagini giudiziarie a causa di un sistema di amministrazione complesso che non conosce più seri controlli di legittimità e di gestione. In tale contesto ambientale la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario innanzi alla Corte dei conti riveste la duplice valenza di autorevole momento di visibilità e conoscenza della nostra magistratura ma anche di riscontro obiettivo delle sensazioni diffuse tra i cittadini , attraverso il pubblico referto delle acquisizioni raggiunte sul piano processuale in ordine al livello di funzionamento della Pubblica Amministrazione . Il giudizio di responsabilità che si celebra innanzi alla Corte dei Conti costituisce, infatti, il luogo privilegiato per testare lo stato di salute delle pubbliche amministrazioni interessate e per verificare se , nel caso fatto oggetto di azione giudiziaria, si sia violato il principio di efficienza dell’azione amministrativa che , non disgiunto da quello di legalità, deve ( o, più realisticamente, dovrebbe ) costituire la 7 stella polare di ogni azione amministrativa , ai sensi dell’art.1 comma 1 della legge n.241/1990. Ancora una volta registriamo con piacere la presenza in questa aula di numerosi rappresentanti del mondo dell’informazione, nella certezza che essi possano essere il giusto tramite fra l’Istituzione e i cittadini lucani, i quali devono avere cognizione di quanto questa magistratura fa per tutelare il patrimonio pubblico in quest’ambito regionale e ciò anche al fine di metterli in condizione di poter esprimere in maniera informata il proprio consenso nei diversi momenti di partecipazione democratica. Peraltro la Procura regionale, che ho l’onore di dirigere ormai da cinque anni, credo abbia dimostrato di porre sempre la massima attenzione al principio in base al quale i magistrati devono parlare solo attraverso i propri provvedimenti formali rifiutando ogni tentazione di “gogna mediatica” e se qualche notizia su indagini in corso ( peraltro imprecisa) è stata divulgata , certamente non se ne può far carico a questo Ufficio inquirente , almeno fino a prova contraria! Il corretto funzionamento dei mezzi di informazione operanti sia per via tradizionale che telematica è essenziale alla crescita della società civile della nostra Nazione e, sotto questo profilo, la situazione in cui versa la Basilicata può essere considerata più che soddisfacente in quanto pur a fronte di una popolazione numericamente contenuta, si registra un discreto pluralismo informativo, cui sovente attinge la Procura attraverso complete rassegne stampa, televisive e dei siti “internet” che consentono di acquisire testimonianze sulla vita civile nella regione e, talvolta, anche utili elementi di conoscenza di “notitiae damni”. Ringrazio, pertanto, i giornalisti qui convenuti per l’insostituibile ruolo esercitato, confermando l’intenzione di prestare sempre massima attenzione alla preziosa attività informativa da essi svolta . Sono fermamente convinto che il prestigio di ogni Istituzione cammina sulle gambe degli uomini che la rappresentano: posso in coscienza affermare che qui – in Basilicata- ho costatato sempre l’esistenza di un sentimento di rispetto per la Corte – in tutte le sue articolazioni - in quanto rappresentata da uomini ritenuti 8 degni della fiducia loro accordata dai cittadini per avere operato nell’esclusivo interesse pubblico cercando di applicare la legge in modo che essa sia veramente “ uguale per tutti”. Ormai lavoro in Basilicata – pur con alcune interruzioni – da quindici anni e mi sento particolarmente legato a questo territorio anche perché provengo dal vicino Cilento, terra che storicamente appartiene alla c.d. “Grande Lucania” in favore della cui costituzione si stanno organizzando vari convegni che vedono una notevole e spontanea partecipazione popolare : ciò conferma dell’esistenza di un diffuso malessere per l’attuale assetto istituzionale locale, che certo rischia di accentuarsi con l’approvazione e l’attuazione della legge introduttiva del c.d. “ federalismo fiscale” (attualmente AS 1117: “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” approvato il 22.1.2009 ed attualmente trasmesso all’esame della Camera dei Deputati, nonostante sia tutt’ora privo di un attendibile studio sui relativi costi e sui benefici realisticamente conseguibili! ) . Assicuro, dunque, che l’azione della Procura contabile lucana , rafforzatasi nel 2008 a seguito dell’ assegnazione di un altro valente magistrato è stata e sarà sempre improntata ad una meditata valutazione dei fatti portati alla nostra cognizione molto spesso attraverso accorate richieste di intervento provenienti da una popolazione fortunatamente non assuefatta ai fenomeni della cattiva amministrazione e fiduciosa nel nostro operato . Credo che una serena analisi delle nostre iniziative giudiziarie dimostri incontestabilmente come esse abbiano risposto all’unico canone della ricerca del ripristino della legalità finanziaria ritenuta violata da malaccorte condotte amministrative e come esse siano state senz’altro coerenti con le forze disponibili : non posso qui non ricordare come il braccio operativo di questa Procura è essenzialmente fondato sul drappello di Finanzieri operanti in sede , ridottosi oramai a tre unità e sulla preziosa collaborazione con tutte le forze dell’ordine spesso- però- condizionata dai numerosi impegni istituzionali di queste ultime . 9 Nelle mie precedenti relazioni ho già avuto modo di sottolineare l’importanza che, nell’ambito del sistema delle garanzie giudiziarie delineato dalla nostra Costituzione, riveste la giurisdizione di responsabilità amministrativa non soltanto sotto un profilo meramente finanziario, con riguardo al reintegro del patrimonio pubblico danneggiato, ma forse soprattutto, in funzione della superiore esigenza di giustizia sostanziale in virtù della quale è necessario che comportamenti dannosi per la collettività non siano lasciati privi di risposta da parte dell’Ordinamento giuridico o rimessi quasi esclusivamente al giudizio elettorale , come sembra preferire una corrente del pensiero politico attuale non priva di connotati utopistici e demagogici ! Ma , fortunatamente , l’Ordinamento costituzionale vigente prevede ancora un sistema di controlli giudiziari nel cui solco si inserisce l’attività della Procura contabile Lucana che , non certo per smania di protagonismo o di giustizialismo , si è sempre mossa (con i lusinghieri risultati di cui riferirò di qui a poco) e intendo che si muova con sempre maggiore incisività attraverso indagini mirate in tutti i settori della vita pubblica malversazioni che hanno formato oggetto di segnalazioni di possibili al solo scopo di difendere- anche in chiave general-preventiva- l’integrità patrimoniale delle amministrazioni pubbliche di Basilicata, cioè la loro ricchezza dalla cui corretta gestione dipende il definitivo rilancio economico di questa terra e dei suoi abitanti, anche in considerazione della tendenziale autonomia finanziaria di entrata e di spesa che il nuovo articolo 119 della Costituzione sancisce per tutte le autonomie locali. Oggi più che mai, dunque, la Corte dei Conti riveste e difende le funzioni di Istituto posto a garanzia della corretta gestione della finanza pubblica : tale vocazione naturale dell’Istituto , peraltro, anche nel 2008 non sembra essere stata assecondata dal legislatore che, in particolare , con il disegno di legge recante la “Delega al governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico”(c.d. “D.D.L.Brunetta, approvato dal Senato nel dicembre del 2008 ed attualmente all’esame della Camera) ha introdotto pesanti modifiche all’assetto dei 10 controlli che viene appesantito e ridisegnato in chiave verticistica e centralizzata e ha stravolto la composizione e le funzioni dell’Organo di autogoverno con grave ed insanabile vulnus all’assetto magistratuale dell’Istituto . Nel mentre ciò accade l’organico del personale di magistratura della Corte dei Conti, che ammonta a poco più di cinquecento unità, si riduce costantemente a causa dei pensionamenti e siamo ormai giunti ad un livello di scopertura superiore al 30 % che non si riesce a ridurre nonostante i concorsi unici nazionali si svolgano a cadenza annuale . Ne consegue che è velleitario pensare che manipoli di magistrati “asserragliati” nei capoluoghi di regione - quand’anche dotati di spirito di abnegazione- possano svolgere soddisfacentemente le molteplici ed eterogenee funzioni di controllo e giurisdizione che l’Ordinamento intesta all’Istituto e che dovrebbero sopperire alla conclamata mancanza di efficaci sistemi di controllo interno e ad un non esaltante livello di “pubbliche virtù”! . Nonostante tali indubbie difficoltà , gli Uffici della Corte in Basilicata hanno espletato una notevole mole di lavoro che è stata resa possibile anche per la professionalità ormai acquisita dal personale Amministrativo . A quest’ultimo – in particolare – va il mio incondizionato ringraziamento per la dedizione che presta nell’espletamento dei propri compiti e per il costante supporto reso all’azione dei magistrati: proprio tali indubbie qualità consentono la realizzazione di una cerimonia complessa come quella che qui ci vede riuniti per interrogarci sullo stato della pubblica amministrazione in terra di Lucania . IL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE Abbiamo già evidenziato come anche durante lo scorso anno vi siano state alcune novità legislative e giurisprudenziali che meritano di essere menzionate per 11 concorrere a delineare il quadro giuridico entro il quale si è potuta sviluppare l’attività della Procura contabile . Ciò è tanto più necessario in quanto registriamo un interesse crescente dei cittadini verso l’operato della Corte dei Conti con una reiterata richiesta di giustiziabilità di comportamenti di amministratori e dipendenti pubblici ritenuti censurabili: non v’è, però, una chiara percezione dei limiti entro i quali può muoversi la Magistratura contabile che – a differenza di quella ordinaria - ha una copertura costituzionale limitata agli artt.100 ( per il controllo) , 103 (per la giurisdizione) e 108 (per il Pubblico Ministero). Quanto alla legislazione ordinaria, vi è una stratificazione spesso scomposta di norme di vario tenore che certamente hanno ridotto il livello di certezza del diritto esistente ed hanno finito per incidere negativamente sull’attività inquirente e giudicante di questa Magistratrura , con conseguente delusione di alcune legittime aspettative presenti nelle collettività territoriali. In altri termini, in questi ultimi tempi abbiamo assistito ad una crescente interesse dei cittadini verso il funzionamento della res publica, confermato anche dal successo editoriale dei saggi che si sono interessati della cattiva gestione del danaro pubblico a fronte del quale fenomeno le risposte del potere legislativo sono state quanto meno carenti per le forti tensioni che si registrano sia all’interno della classe politica , sia fra questa e la magistratura che certamente non è esente da responsabilità ma che troppo spesso si trova ad agire in una direzione opposta a quella della classe dirigente del Paese, sempre più insofferente nei confronti di ogni forma di controllo giudiziario, l’unico ancora dotato di sufficiente autonomia e di una qualche effettività ! 12 Comunque, procedendo ad una rapida rassegna delle più recenti novità legislative, merita di essere citata la legge n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". Si tratta della c.d. “finanziaria d’estate” del 2008 che all’art.20 dedicato alle “ disposizioni in materia contributiva” prevede l’obbligo per i Comuni di trasmettere all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le comunicazioni relative ai decessi ed alle variazioni di stato civile entro due giorni dalla data dell’evento precisando che , in caso di ritardo nella predetta trasmissione “ il responsabile del procedimento , ove ne derivi pregiudizio , risponde a titolo di danno erariale “. Il legislatore sembra, dunque, proseguire nel percorso di tipizzazione delle fattispecie di responsabilità amministrativa come risulta anche dalla lettura dell’art.28 della legge n.2/2009 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”) che , sotto la rubrica “Escussione delle garanzie prestate a favore della P.A. così dispone : “1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione; a tal fine, esse notificano al garante un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro trenta giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro trenta giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto 13 nell'invito. 2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo sono soggetti al giudizio di responsabilita' dinanzi alla Corte dei conti.” Certo quello che sta più o meno inconsapevolmente seguendo il legislatore è un percorso accidentato sotto il profilo concettuale che può approdare ad una responsabilità sanzionatoria o ad un concetto di responsabilità per danno erariale di tipo “punitivo” , che potrebbe inquadrarsi nella fattispecie presente nell’ordinamento della maggior parte dei singoli stati degli Stati Uniti in base alla quale il riconoscimento dei c.d. “danni punitivi” è rimesso alla discrezione del Giudice e tende al perseguimento di quattro obiettivi principali: 1. la punizione dell'autore del torto; 2. costituire un efficace deterrente per l'autore del pregiudizio ed altri potenziali trasgressori quando la mera compensazione del danno non è tale da condizionare il comportamento; 3. remunerare l'attore per il suo impegno nell'affermazione del suo diritto dal momento che contribuisce ad un contestuale rafforzamento dell'ordine legale; 4. attribuire alla vittima un'aggiunta al semplice risarcimento del pregiudizio sofferto quando esso è da ritenersi insufficiente. In attesa che si chiariscano la natura e gli ambiti di questa “nuova conformazione della responsabilità amministrativa”, deve evidenziarsi che non vi sono , invece, novità di rilievo per la Corte dei Conti nella manovra finanziaria per il 2009 che – anticipata in gran parte dalla richiamata legge 133 del 2008 – è risultata completata con la legge 203 del 2008 , che ha segnato un gradito “ritorno alla normalità” nel legiferare , essendo composta da soli quattro articoli , ognuno composto da pochi commi !. Sul piano locale, il legislatore regionale ha emanato nel 2008 33 leggi sicchè, come ha osservato il dorso economico del Corriere del Mezzogiorno , ognuna di esse è costata ai contribuenti €.780.606, essendosi speso per il funzionamento del (solo) Consiglio regionale in detto anno €.25.760.000,00. 14 Può sembrare un’enormità , ma colloca la nostra regione fra le più “parsimoniose” , essendo ben maggiore il costo delle altre assemblee elettive regionali ( specie meridionali) , anche in relazione ai provvedimenti varati. Le leggi regionali anche nell’anno appena trascorso hanno generalmente un contenuto essenziale e, per la verità, non presentano profili di particolare interesse per l’attività della giustizia contabile ad esclusione: a) della legge 27 giugno 2008 , n.11 recante norme di riordino territoriale degli enti locali e delle funzioni intermedie , anche in applicazione della legge 24/12/2007 n.244 (finanziaria per il 2008); b) della legge 1 luglio 2008, n.12 recante il “ Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale” c) della legge finanziaria per il 2009 (legge 24 dicembre 2008 n. 31). Le prime due leggi hanno finalmente concretizzato l’ iter non certo agevole per la razionalizzazione degli enti sub-regionali , atteso che altra legge ( la 7 agosto 2008, n.21) ha contemporaneamente previsto la ricapitalizzazione per un importo di €.3.706.574,00 della società quasi interamente partecipata dalla regione denominata “Metapontum Agrobios” a r.l. , operante in un ambito in gran parte sovrapponibile con quello in cui istituzionalmente opera già l’ARPAB, fruente di contributi regionali per €.7.680.000,00 ex art.4 della citata legge 30/2008 . L’intera vicenda è all’attenzione di questo requirente che deve invece salutare con soddisfazione la collaborazione intrapresa nello scorso anno con la neo-istituita V° Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale che ha il compito di “ controllare e verificare la coerenza degli atti con il programma regionale di sviluppo e con gli atti di programmazione economico finanziaria”. Sul piano giurisprudenziale ha trovato, innanzitutto conferma il fondamentale della Corte Costituzionale, sia quale ruolo arbitro nello scontro fra poteri, accentuatosi con la mai troppo deprecata riforma del Titolo V° della Costituzione, sia quale garante dei principi fondamentali del nostro Stato . Si segnalano in proposito : 15 a) la sentenza 24 ottobre 2008 n.351 che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (Disposizioni concernenti cariche di organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti ai sensi di norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale), afferma, tra l'altro, che forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela degli interessi collettivi lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi ; b) la sentenza 2 luglio 2008 n.242 che, ancora in tema di c.d. condono contabile, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, Sezione terza di appello, conferma che la ratio delle norme citate è soltanto quella di ottenere una accelerazione del processo, nonché un rapido incameramento da parte dell’Erario almeno delle somme di minore entità, e non quello di configurare una ipotesi di condono. La Corte di Cassazione, a sua volta, ha ormai consolidato il suo orientamento favorevole ai c.d. “plessi giudiziari” in base al quale ha ripetutamente affermato la provvista di giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti di enti pubblici e società per azioni a prevalente capitale pubblico, in quanto l’attività dagli stessi posta in essere è ascrivibile alle materie della “contabilità pubblica”di cui all’art.103, secondo comma della Costituzione. Tale indirizzo aveva peraltro trovato proprio nel 2008 conferma legislativa “ a contrario” nell’art.16 bis del d.l. n°248/2007 (c.d. “milleproroghe”), convertito in l. n°31/2008, il quale prevede che : “per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche 16 indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50%, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario”. Si segnalano, comunque, le seguenti importanti decisioni delle SS.UU.: A) la n. 18757 del 9 luglio 2008 sulla sindacabilità nel merito delle scelte discrezionali relative all’ organizzazione di una "serata di gala"ad opera dell’’UNIRE; B) la n.20588 del 30 luglio 2008 con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di definizione del processo contabile ( ai sensi dell’art.1, commi 231 e s. l.n.266/2005) , non avendo detto decreto i caratteri della decisorietà e della definitività ; C) la n. 26972 del 11 novembre 2008 con la quale è stato ridefinito il concetto di “danno esistenziale” limitandone la configurabilità alla comprovata esistenza di determinate circostanze; D) la n. 28653 del 3 dicembre 2008 con la quale , ai sensi dell’art.363 c.p.c. , ha stabilito che “ qualora il Procuratore generale presso la Corte dei Conti richieda alle Sezioni riunite della stessa Corte la soluzione di una questione di massima , il giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata non può rifiutare la trasmissione del fascicolo processuale alle Sezioni riunite che gliene abbiano fatto richiesta e non può decidere senza attendere la pronuncia di detto organo.” Quanto alla giurisprudenza contabile del decorso anno, meritano segnalazione le seguenti pronunce delle Sezioni Riunite in sede di risoluzione delle questioni di massima : a) la n. 3/QM/2008 del 27.6.2008: con la quale è stato affermato che “ in applicazione dell’art. 10 bis comma 10 del d.l. n. 203/2005 convertito nella legge n. 248/2005, non spetta al convenuto prosciolto per prescrizione dell’azione di responsabilità il rimborso da parte dell’amministrazione di appartenenza delle spese per onorari e diritti di difesa e non sussiste nemmeno, per conseguenza, l’obbligo del giudice contabile di liquidare le spese stesse; 17 b) la n.4/2008/QM secondo la quale in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui all’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n° 335 - tabella F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all’art. 9 della legge 7 agosto 1985 n° 428 e all’art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n° 429; c) la n.5/QM/2008 in base alla quale : “ la pronuncia su questioni di massima delle Sezioni riunite obbliga il giudice a quo a conformarsi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite; b) per giudizio a quo deve intendersi l’intero processo, cioè il giudizio nel corso del quale la questione di massima è stata sollevata e il successivo grado d’appello; c) nei giudizi diversi da quello a quo la pronuncia su questione di massima delle sezioni riunite non vincola il giudice di merito a conformarsi al principio di diritto enunciato; d) la normativa statale concernente la perequazione del trattamento pensionistico, di cui all’art. 59, co. 13, della legge 27.12.1997 n. 449, come modificato ed integrato dall’art. 69, commi 1 e 2, della legge 23.12.2000 n. 388, non è applicabile al personale in quiescenza della Regione siciliana, cui continuano ad applicarsi, fino al 31.12.2000, ai sensi dell’art. 17, comma f) dello statuto, le disposizioni recate dall’art. 36 della legge regionale 7.3.1997 n. 6.; d) la n.6/QM/2008 con la quale si è stabilito : “1) che il disposto dell’art. 429, comma 3, c.p.c. – nel testo risultante a seguito della modifica di cui agli artt. 16, comma 6, della l. n°412/1991; 22, comma 36, della l. n°724/1994 e 45, comma 6, della l. n°448/1998 – opera anche in materia di trattamento pensionistico di guerra e tabellare-militare; 2) l’estensione del disposto dell’art. 429, comma 3 c.p.c. –nel testo risultante dalla predetta modifica – opera anche per i giudizi in corso, dalla data di entrata in vigore della l. n°205/2000” (10/8/2000), nel senso che le disposizioni del precitato art. 429, comma 3, c.p.c. si applicano ai ratei scaduti dopo tale data. Per i ratei maturati prima, invece, continuano a trovare applicazione i principi affermati da queste Sezioni Riunite con le sentenze SS.RR. n°525-A/1987, n°84-C/1990, n°97- 18 C/1993, n°17-QM/1995 e n°4-QM/1998.” . LA GIUSTIZIA CONTABILE IN BASILICATA Con la legge 131 del 2003 la Corte dei Conti sembra avere trovato il suo definitivo assetto organizzativo sul territorio nazionale: essa infatti ha affiancato in tutte le regioni alle già esistenti Sezioni giurisdizionali regionali e alle Procure regionali, le Sezioni regionali di controllo: uffici autonomi i cui antesignani erano le delegazioni regionali che esercitavano essenzialmente il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni decentrate dello Stato. Nel mutato quadro istituzionale delineatosi nell’ultimo decennio l’attività di controllo, intestata alla Corte dall’art.100 della Costituzione, ha vissuto numerose riforme sostanziali ed ordinamentali fino a giungere alla normativa testè richiamata che, nel sancire una funzione di controllo sulla gestione nei confronti di tutte le Pubbliche amministrazioni locali né ha affermato il carattere collaborativo e non sanzionatorio (tale rimasto anche con gli interventi di potenziamento recati dalle leggi finanziarie per il 2006, 2007 e 2008 : quest’ultima ha poi recato, all’art.3 comma 61 la soppressione del criticato art.7 comma 9 della legge n.131 del 2003 , relativo alla possibilità di nomina da parte delle regioni di due esperti in qualità di componenti delle Sezioni regionali di controllo). Peraltro ulteriori novità in tale materia sono alle porte , essendo già stato approvato da uno dei due rami del Parlamento il D.D.L. c.d. “Brunetta” che , all’art.9 rimodula l’assetto dei controlli esercitabili dalla Corte con una serie di previsioni che hanno suscitato non poche perplessità da parte di molti studiosi del la materia . In Basilicata la Sezione nel decorso anno , anche grazie alla copertura dell’intero organico di magistratura ( un presidente e quattro magistrati) e all’arrivo 19 di ulteriore personale amministrativo, si è segnalata per avere emesso oltre duecento deliberazioni di cui : a) tre deliberazioni in sede di controllo preventivo di legittimità; b) tre deliberazioni in sede di controllo sulla gestione , di cui una di programma; c) trentuno pareri , in funzione consultiva nelle materie della contabilità pubblica; d) centosettantasei pronunce ai sensi dell’art.1 comma 166 della legge 266 del 2005. Si tratta di dati indicatori di un notevole impegno profuso nella materia e che rispecchiano il recente forte ampliamento delle funzioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in materia di controllo sulla corretta gestione economico-finanziaria degli Enti locali. In funzione di tali controlli, previsti dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Sezione regionale di controllo per la Basilicata, a seguito delle adunanze tenutesi dal 1 settembre al 12 novembre 2008, ha approvato complessivamente 176 pronunce concernenti le 2 province ed i 131 comuni della Basilicata. Dette deliberazioni hanno riguardato il rendiconto 2006 (124 pronunce relative alla provincia di Potenza ed a 123 comuni della Basilicata su 131 totali - tra queste, per n.13 pronunce il deposito è avvenuto all’inizio del 2009) ed il bilancio di previsione 2008 (52 pronunce relative alle due province ed a 50 comuni su 131 totali). Nei restanti casi è stata disposta l’archiviazione non essendo state riscontrate criticità tali da giustificare una formale pronuncia della Sezione. L'attività di controllo è stata caratterizzata da una verifica delle relazioni degli Organi di revisione (sotto forma di questionari) relative al rendiconto 2006 ed al bilancio di previsione 2008 dei 131 comuni e delle due province presenti nella regione e da una conseguente attività istruttoria finalizzata ad acquisire ulteriori atti, notizie e dati ritenuti necessari ed a colmare lacune e omissioni nei dati forniti. 20 La Sezione ha adottato tutte le pronunce in adunanza pubblica, previo contraddittorio espletato (anche in sede di adunanza) con l’Amministrazione e con l’Organo di revisione. Per quanto riguarda, poi, l’attività di controllo sulla gestione, nell’ambito delle attribuzioni previste dall’articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Sezione regionale di controllo ha approvato 2 referti inerenti tale attività: 1. Con deliberazione n.1/2008 è stata approvata la relazione sul rendiconto della regione Basilicata relativo all’esercizio 2006. 2. Con deliberazione n.188/2008 è stata approvata la relazione circa: Le misure consequenziali adottate dalle amministrazioni controllate a seguito del referto approvato con deliberazione n.14/2007 in materia di Edilizia residenziale pubblica Si evidenzia, inoltre, che, in data 15 gennaio 2009, è stato pure approvato, con deliberazione n. 1/2009, il referto sul rendiconto della regione Basilicata relativo all’esercizio 2007, la cui attività istruttoria (incluso l’invio della bozza di referto per il contraddittorio) è stata integralmente svolta nel corso dell’anno 2008. Occorre aggiungere che, in attuazione di quanto previsto al comma 8 dell’ art. 7 della legge n. 131 del 2003, la Sezione regionale di controllo per la Basilicata ha anche reso n. 31 pareri (di cui due alla Provincia di Potenza e 29 a comuni) in materia di contabilità pubblica . Per quel che attiene al controllo di legittimità su atti (art. 3, commi 1, 3 e 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20) , sono stati registrati complessivamente n. 146 decreti, di cui n.117 soggetti a controllo preventivo su atti e 29 a controllo successivo su atti (pensioni) , coincidenti con la quasi totalità degli atti soggetti al controllo di legittimità su atti protocollati nell’anno 2008 (sono residuati solo 8 decreti in materia pensionistica, assoggettati a controllo successivo su atti ed 1 decreto assoggettato a controllo preventivo su atti). E’ stata, invece, disposta la ricusazione del visto e della conseguente registrazione con le deliberazioni n. 5 del 4.2.2008 (per n.1 decreto), n. 6 del 8.2.2008 (per 18 decreti) e n. 182 del 7.11.2008 (per n.1 decreto). In tutti i casi trattavasi di decreti di conferimento di incarichi dirigenziali. Inoltre con le deliberazioni n.6/2008 del 27 febbraio 2008 e n. 16/2008 del 5 maggio 2008 la Sezione regionale di controllo ha formulato circostanziati avvisi a 21 tutte le amministrazioni interessate circa gli adempimenti previsti dalla normativa recentemente sopravvenuta in materia di conferimento di incarichi a soggetti estranei alle amministrazioni stesse. Con la deliberazione n. 186/2008 è stato, poi, fissato il programma di controllo della Sezione per l’anno 2009. Come può ben vedersi , si tratta di una notevole mole di lavoro frutto di analisi attente che rappresentano una nitida fotografia delle Pubbliche amministrazioni controllate e forniscono utili spunti di riflessione che , ci si augura, vengano prontamente recepiti dalle amministrazioni destinatarie nello spirito collaborativo che ormai ispira la prevalente attività di controllo intestata alla Corte dei Conti. Quanto all’attività della sezione giurisdizionale, su di essa ha già diffusamente riferito il presidente Festa Ferrante: qui basti segnalare che, in merito al contenzioso di responsabilità, esso ha quasi sempre visto accolte le prospettazioni attoree con conseguenti reiterate condanne di amministratori e dipendenti pubblici convenuti per svariati episodi di “mala gestio” : la lettura di queste sentenze , peraltro richiamate in vari articoli di stampa, fornisce certamente uno spaccato significativo del funzionamento della pubblica amministrazione nella nostra regione . In quest’ottica appaiono a questo P.M. particolarmente significative le seguenti pronunce : la n.2/2008/r, con la quale è stato condannato un pro-rettore dell’Università della Basilicata a risarcire i danni derivati all’ente per gli oneri sostenuti a seguito di illegittimo ed irregolare affidamento di incarico consulenziale ; la n.3/2008/el , con la quale è stato condannato un sindaco di Matera per illegittimo conferimento di incarico dirigenziale ; la n.59/2008/el , con la quale sono stati condannati alcuni dirigenti e funzionari della provincia di Potenza per un danno conseguito ad illegittimità connesse ad adempimenti fiscali relativi a procedure espropriative ; 22 la n.127/2008/el con la quale sono stati condannati numerosi amministratori e dirigenti del Comune di Matera per il reiterato conferimento di un incarico di consulenza esterna dal contenuto generico; la n.135/2008/r con la quale è stato condannato un ex direttore scolastico regionale per avere cagionato un danno indiretto all’Amministrazione scolastica a seguito dell’emanazione di un provvedimento di esclusione di un docente da una procedura selettiva, incidentalmente valutato come illegittimo dal giudice del lavoro ; la n.163/2008/el con la quale è stata condannata un’intera giunta regionale per avere affidato , ad ex dirigenti da poco collocati in quiescenza illegittimi incarichi di consulenza nell’ambito del NRVVIP; la sentenza n.213/2008/el con la quale è stato condannato un sindaco nonché dipendente statale distaccato presso un gruppo consiliare regionale , per reiterate ingiustificate assenze dal lavoro e percezione di ingiustificate indennità di missione ; la n.252/2008/el con cui è stata condannata una giunta comunale di Muro Lucano per avere conferito ad un geometra l’incarico annuale di “consulente tecnico per l’attività di indirizzo e controllo”; la n.261/2008/el con cui sono stati condannati alcuni dirigenti dell’Alsia per avere corrisposto all’amministratore unico un’indennità di missione in misura non dovuta . Alcune di queste sentenze sono state poi gravate d’Appello da parte dei convenuti al solo fine di poter beneficiare di quello che è stato definito “condono contabile” , quale introdotto (per i fatti antecedenti il 1.1.2006) dall’art.1 commi 231,232 e 233 della legge n.266 del 2005. Quanto al contenzioso pensionistico, i dati provenienti dalla Sezione, confermano come esso, anche nel decorso anno , abbia registrato un ridotto numero di sopravvenienze a fronte di una costante attività di emissione di sentenze definitive con conseguente assestamento dello stesso su numeri ridotti . 23 Peraltro si rileva il permanere di un’elevata percentuale di ricorsi pensionistici accolti negli ultimi dodici mesi, specie in materia di pensioni privilegiate, in relazione alle quali –però – la legge n.133 del 2008 ha stabilito all’’art. 70 la soppressione dell’erogazione dei benefici stipendiali concessi dagli enti lavoro ai dipendenti delle PP.AA. che, a datori di seguito di infortunio o malattia professionale, abbiano riportato un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. In particolare, il comma 1 dell’art. 70 prevede l’esclusione dell’attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie, a decorrere dall’01/01/2009, nei confronti dei dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta un’infermità derivante da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della Tabella A annessa al testo unico di cui al D.P.R. n. 915/1978 e successive modificazioni, fermo comunque restando il diritto all’equo indennizzo. ( le disposizioni in esame non si applicano però al Comparto Sicurezza e Difesa). Dell’ attività posta in essere dalla Procura per perseguire i responsabili di danni al pubblico erario si riferirà in autonomo paragrafo, dopo avere delineato il quadro del funzionamento della Pubblica Amministrazione. E’opportuno però sin d’ora evidenziare come la Procura contabile anche nel 2008 abbia svolto una multiforme attività di contrasto ai fenomeni di cattiva gestione delle risorse pubbliche non sempre inquadrabile nei soli procedimenti di responsabilità amministrativa : notevole è il ruolo svolto, ad esempio, nei giudizi di conto ( anche quando non arrivano a dibattimento) e nei giudizi ad istanza di parte, in particolar modo in quelli che hanno visto come parte il concessionario per la riscossione . Inoltre la Procura ha visto notevolmente aumentare nell’ultimo anno l’afflusso diretto di amministratori , dipendenti pubblici e cittadini per esporre direttamente problematiche connesse alla gestione di risorse collettive : per tutti vi è sempre stato un pronto ascolto e l’esercizio di un magistero di influenza che probabilmente ha avuto ricadute sul 24 buon andamento della pubblica amministrazione locale ben maggiori di quelle documentabili attraverso le statistiche o l’ esecuzione delle sentenze di condanna , attività questa che pure ha visto impegnato l’Ufficio nell’esercizio dei compiti di sorveglianza e stimolo di cui al D.P.R. 260/1998. RUOLO ED ANDAMENTO DELLA P .A. Per meglio comprendere l’azione svolta dalla Procura contabile in Basilicata è opportuno svolgere alcune brevi considerazioni sull’ assetto politico-istituzionale vigente a livello nazionale e locale. Si legge nei manuali classici che la Pubblica Amministrazione è il complesso di quei soggetti che sono istituzionalmente deputati alla cura degli interessi pubblici, cioè al soddisfacimento delle esigenze di una collettività organizzata e retta da leggi. 25 Mentre nello stato di tipo liberale la Pubblica amministrazione aveva un assetto abbastanza compatto ed uniforme, a partire dal secondo novecento la progressiva espansione degli obiettivi perseguiti dai pubblici poteri (soprattutto nei settori dei servizi sociali e degli interventi economici) è stata accompagnata - specie in Italia - dallo sviluppo di un’ampia serie di nuovi soggetti giuridici e tale fenomeno si è acuito nell’ultimo decennio di pari passo con il riconoscimento di maggiori sfere di autonomia ai vari livelli di governo del territorio. Con la riforma del titolo V° della Costituzione, ormai operativa da oltre cinque anni, è stato consacrato il principio della sussidiarietà verticale secondo il quale le funzioni pubbliche devono essere svolte dal livello di governo territorialmente più vicino ai soggetti fruitori delle prestazioni (art.118) con il rischio però di frequenti “conflitti di interesse” fra chi amministra e chi deve essere amministrato in quanto tali due ruoli rischiano di confondersi a scapito dell’interesse generale !. Manca , dunque, una chiara concezione in merito alla giusta dimensione della funzione amministrativa : al disegno costituzionale del “governo di area vasta “ intestato alle province nell’ambito di un’articolazione degli enti sub-statali su tre livelli (con comuni e regioni) si è venuto creando un sistema in cui si le competenze si sovrappongono , le funzioni non sono quasi mai esclusive , gli organi elettivi e burocratici sono ridondanti , le conferenze di servizi non si contano più . Conseguentemente alla burocrazia statale si sono venute affiancando nuove categorie di amministratori e dipendenti pubblici di enti locali con conseguente aumento notevole del costo dell’Amministrazione che si affianca ai c.d. “costi della politica” , rendendo ormai onerosissimo per gli onesti contribuenti il “costo della democrazia” nel nostro Paese , specie in un periodo di congiuntura economica negativa e di generale basso livello di moralità e di rispetto per i beni pubblici e l’interesse collettivo . Ne è derivato un sistema politico-istituzionale complesso, costoso e di non facile decifrazione, in cui si annidano le tossine del malgoverno e nei confronti del 26 quale si pone certamente un problema di garantire l’accertamento delle responsabilità di chi ne fa parte . L’affermazione di dette responsabilità non può però essere rimesso al solo giudizio elettorale , come postula il sistema del “federalismo fiscale” che si intende introdurre nel nostro Ordinamento a correzione delle segnalate disfunzioni da elefantiasi amministrativa, ma richiede innanzitutto un efficace sistema di controlli indipendenti ed efficaci , la cui ineludibile esigenza rappresenta una delle ragioni della esistenza di una magistratura speciale qual è la Corte dei Conti. A questa mission non si sottrae, ovviamente, la Procura contabile della Basilicata che quotidianamente, grazie alle rassegne stampa, alle denunce presentate, alle istruttorie aperte e ai continui e proficui contatti con le altre Magistrature , le avvocature pubbliche – e quella dello Stato in particolare- le Forze di Polizia, gli Amministratori e i cittadini riesce a formarsi un quadro aggiornato e realistico del funzionamento delle istituzioni pubbliche nella regione e delle disfunzioni su cui intervenire . Essenziale è la collaborazione con le Procure della Repubblica operanti nella regione che, pur in assenza di una norma analoga a quella contenuta nell’art.371 c.p.p., deve implementarsi nell’interesse superiore della collettività, cui è finalizzata l’azione comune ad entrambe gli uffici . Dal complesso degli atti istruttori compiuti emerge un ritratto in chiaroscuro della Pubblica Amministrazione in Basilicata in cui convivono situazioni di eccellenza e di inefficienza: ad esempio registriamo con piacere che nell’indagine annuale sulla “qualità della vita nelle province italiane 2008” effettuata dal Sole 24 Ore nell’ambito del Mezzogiorno d’Italia, la Basilicata riesce a mantenere buone posizioni sia con Potenza che con Matera . Qualche positiva novità – seppure indotta da provvedimenti statali e dalla immanente crisi economica – proviene dal settore della riorganizzazione degli enti pubblici sub-regionali : sono state , infatti, ridotte a due le ASL territoriali , una per ogni provincia, mentre sono state “ridotte” a dodici 27 le Comunità montane ( soppresse “Medio Basento” e “Basso Sinni” ) con notevole riduzione del numero degli amministratori . E’ auspicabile che , per le ASL, la creazione dei distretti non faccia sostanzialmente rivivere le entità soppresse con i relativi costi gestionali! Sebbene più virtuosa di altre , la regione Basilicata presenta ancora un discreto numero di onerosi organi consultivi e di partecipazione nonché di difensori civici , del Co.Re.Com., della Commissione delle Pari opportunità, dell’Associazione ex consiglieri, della Commissione per i Lucani all’Estero e della Consulta per i minori. Oltre alla regione e agli enti territoriali tradizionali (comuni e province) dall’istruttiva lettura dell’opuscolo si apprende che operano ancora in Basilicata ben 12 comunità montane, una A.A.T.O., l’A.R.D.S.U., l’A.R.P.A.B., l’A.T.E.R., l’Autorità di bacino per la Basilicata, il Comitato di coordinamento istituzionale per le politiche del lavoro, il Consorzio Alta Val d’Agri,, il Consorzio Bradano e Metaponto, il Consorzio di bonifica Vulture-Alto Bradano, l’Ente parco archeologico storiconaturale delle chiese rupestri del Materano, l’Ente parco delle piccole dolomiti lucane, l’Ente Parco Nazionale del Pollino, l’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata. Fra le società partecipate meritano menzione la Metapontum agrobios s.r.l. , la società energetica lucana , Acqua s.p.a. e l’Acquedotto lucano s.p.a. Verrebbe da pensare che con tutti questi enti ed amministratori la cura dell’interesse pubblico sia assicurata! Eppure si può dire che non v’è alcuno di essi che non sia interessato da indagini di questa Procura sollecitate da cittadini ed associazioni locali che vedono in essi un costo certo ed una utilità incerta e chiedono di verificarne il “buon andamento”!. Come detto sta “irrobustendosi” anche in Lucania il fenomeno delle società a partecipazione totalitaria o prevalentemente pubblica che richiamano alla memoria tutti i vizi e le poche virtù delle vecchie partecipazioni statali e che sono 28 state definite dal presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza “forme di neosocialismo municipale”. In esse le modalità di assunzione dei dipendenti e di determinazione dello stipendio degli amministratori costituiscono spesso aree franche su cui la Procura sta cercando di fare luce, dovendo segnalare alla collettività come troppo spesso gli stipendi siano determinati in proporzione alle indennità dei consiglieri regionali , proprio attraverso provvedimenti legislativi adottati dal Consiglio regionale con una certa generosità. Il fenomeno così denunciato, a valenza ovviamente non solo locale , ad avviso di questo requirente, per essere validamente fronteggiato dovrebbe essere affrontato eliminando a monte le occasioni di spreco intervenendo sulla dissennata politica di proliferazione degli enti pubblici attraverso provvedimenti autoritativi del legislatore statale : la vicenda delle Comunità montane dimostra come questa sia la via maestra da perseguire ! Infatti troppi organismi di diritto pubblico , pur se nati con le migliori intenzioni- divengono centri di clientela e di spesa dotati di autonomia decisionale talmente ampia da essere impermiabili a qualsiasi efficace forma di controllo con conseguente moltiplicazione quasi fisiologica delle possibilità (colpose o dolose) di cattiva amministrazione e di sperpero di danaro pubblico , a scapito della collettività. Del resto anche con l’Alitalia si è recentemente assistito ad una chiara dimostrazione di come si continui a “socializzare le perdite” derivanti da dissennate gestioni politico-clientelari senza individuare alcuna responsabilità ed, anzi, cercando dal dissuadere dal ricercarle ( vedasi art.3 comma 1 del D.l. 134/2008 , confermato nella legge di conversione n.166/08). Siamo, dunque, davvero lontani dalla previsione costituzionale che, è sempre bene ricordare, ha valore precettivo secondo la quale “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione” e ancora di più dalla teorica di uno 29 dei primi ministri delle finanze dello Stato unitario secondo cui il pubblico amministratore deve agire con “gli occhi dell’avaro”!. Ci troviamo, invece, di fronte ad una pluralità di pubbliche amministrazioni che , anche in Basilicata, presentano costi palesi od occulti sproporzionati rispetto ai servizi che offrono ai cittadini contribuendo a creare forme di cattiva gestione della finanza pubblica allargata dominate dalla logica dell’avere e non da quella dell’essere . Conferma di ciò si ricava dall’esame delle principali patologie o disfunzioni portate all’attenzione di questa Procura regionale: a) Costruzione di opere pubbliche inutilizzate o inutilizzabili , esorbitanti le reali esigenze, o con costi finali eccessivi rispetto a quelli preventivati; b) Debiti fuori bilancio specie a seguito di sentenze di condanna del giudice civile; spesso essi sono finanziati attraverso la contrazione di mutui anche quando sono imputabili a a spese non d’investimento ( condotta sanzionabile ai sensi dell’ art. 30 comma 15 della L.289/2002); c) Disinvolto utilizzo di beni pubblici, cattiva manutenzione degli stessi, acquisto a costi eccessivi e loro sottoutilizzazione, d) Erogazioni di provvidenze economiche indebite a favore dei c.d. falsi invalidi o a soggetti privi dei requisiti di legge; e) Ricorso eccessivo a consulenze e convenzioni esterne specie in materia legale e sanitaria senza previo vaglio delle professionalità interne; f) Affidamento crescente di servizi pubblici in outsorcing; notevole il fenomeno delle cooperative sociali con costi crescenti a fronte della dichiarata natura di ONLUS di tali organismi; g) Ricorso da parte di Amministrazioni pubbliche a contratti di lavoro interinale al di fuori delle ipotesi di legge e senza realizzare alcuna economia di bilancio ; h) Mancanza di tempestivi controlli nella utilizzazione di provvidenze pubbliche anche comunitarie (L.488/1992 ). 30 i) Cattiva gestione dei fondi P.O.N. da parte delle Amministrazioni scolastiche ; l) Discutibili procedure di assunzione, affidamento di funzioni dirigenziali e progressioni verticali in tutte le amministrazioni locali;. m) Ricorso a strumenti di c.d. “finanza derivata” per far fronte ad esigenze di cassa , senza adeguata valutazione dei rischi finanziari ad essi connessi. Non v’è chi non veda come gran parte delle segnalate problematiche solo venti anni fa non avrebbero potuto verificarsi : l’affievolimento del principio di legalità , il sempre più ampio decentramento autonomistico e il ricorso a logiche privatistiche che non sembrano soggette al rigore della preminenza dell’interesse pubblico , sono certamente le principali concause della denunciata “deriva” contro cui – sempre nell’assoluto rispetto della legge- tenta di fare argine l’azione della Procura contabile . L’ATTIVITA’DELLA PROCURA REGIONALE L’’Ufficio che ho l’onore di rappresentare e a cui è intestato in via esclusiva 31 l’onere di esercitare l’azione di responsabilità per danni al patrimonio pubblico ha intensificato nell’’anno 2008 l’attività di contrasto agli illeciti di propria competenza : la Procura regionale ha ormai raggiunto un livello di efficienza che comincia ad essere apprezzabile ed apprezzato sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Certamente le statistiche allegate potranno meglio evidenziare quanto testè affermato e, tuttavia, esse devono essere lette tenendo presente che l’azione svolta dalla Procura nel decorso anno costituisce il frutto del lavoro di tre magistrati e di poche unità di personale amministrativo, cioè di una struttura assolutamente insufficiente per rispondere adeguatamente alla domanda di giustizia che, anche in tale settore, proviene dalla società civile. Peraltro nel mentre l’organico di magistratura si è giovato nel decorso anno dell’azione svolta dal terzo magistrato assegnato , si deve registrare a tutt’oggi una carenza di personale di area C e non è prevista alcuna unità di area A: tale situazione costituisce senz’altro un freno alla piena realizzazione delle potenzialità d’intervento di questo Ufficio inquirente Intanto l’intervento della . Procura contabile continua ad essere costantemente sollecitato attraverso istanze di ogni genere tant’è che nel decorso anno si è registrato un deciso aumento dei procedimenti istruttori aperti (circa 550) che conferma certamente l’esistenza di un circuito vizioso in numerose amministrazioni operanti nella regione ma anche una maggiore attenzione agli obblighi di denuncia di fatti potenzialmente dannosi ai sensi della nota interpretativa prot. n. PG 9434/2007 del 2/8/2007 del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti relativa all’obbligo di denuncia dei danni erariali. Le notitiae damni pervengono in forma qualificata essenzialmente dall’ Autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa, dall’Avvocatura dello Stato e dai revisori dei conti , mentre ancora troppo poche segnalazioni pervengono dalle Forze dell’Ordine , nonostante la meritoria attività di contrasto all’illegalità che esse pongono quotidianamente in essere : è bene ancora una volta ricordare queste, ove nell’esercizio dei propri compiti 32 come ravvisino condotte criminose potenzialmente produttive di danno per l’Erario , sono obbligate a farne tempestiva denuncia alla Procura contabile pur in presenza di analoga segnalazione alla Procura della Repubblica per gli aspetti penali . Anche associazioni rappresentative di interessi diffusi e privati cittadini presentano denuncie, questi ultimi – per la verità – non di rado nella deprecabile forma anonima a conferma dell’esistenza di una diffusa concezione delatoria avente valenza negativa di quello che è un vero e proprio dovere civile . In particolare mi sento di evidenziare il fenomeno delle denuncie di mala gestio di beni pubblici che ci sono pervenute -anche oralmente- da parte di esponenti politici dell’opposizione negli enti locali che, ormai privati di ogni possibilità di ricorso ad organi di controllo amministrativo, hanno in tal modo inteso esercitare il ruolo di vigilanza che spetta all’opposizione. Stimolanti sono state anche le segnalazioni e sollecitazioni provenienti dal mondo dell’informazione locale e nazionale che hanno evidenziato una serie di asserite anomalie sulle quali questa Procura non mancherà di soffermare la propria attenzione anche nel nuovo anno : mi riferisco , esemplificativamente, alle roialties per il petrolio della Val d’Agri, all’indebita appropriazione di beni e suoli demaniali nelle zone fluviali, agli ingenti finanziamenti dei corsi di formazione professionale , alla gestione delle aree industriali , alle progressioni orizzontali e verticali nel pubblico impiego locale, agli oneri sostenuti in relazione alle problematiche connesse al “rischio amianto”. La sensazione che si ricava univocamente dal materiale istruttorio esaminato è che l’autonomia decisionale concessa dalla legge agli enti locali e alle varie istituzioni operanti sul territorio è stata spesso utilizzata in maniera incongrua e non finalizzata alla migliore soddisfazione dell’interesse pubblico , che teoricamente costituisce la ratio del massiccio ricorso alla sussidiarietà verticale che ha caratterizzato negli ultimi anni l’agire amministrativo . Il conseguente smantellamento di tutti gli organi di controllo sugli atti delle pubbliche amministrazioni locali, ha indubbiamente riversato in ambito giudiziario 33 problematiche che ben avrebbero potuto trovare un equo contemperamento in quella sede sicchè la Procura della Corte – specie in una piccola regione qual è la Basilicata - è venuta acquisendo il ruolo di “front-office” cui ci si rivolge a difesa della legalità ed economicità dell’azione amministrativa, concetti questi sinergici e non antitetici contrariamente a quanto da taluni apoditticamente affermato negli anni scorsi. Questa situazione obiettiva espone costantemente la Procura contabile al rischio di una non ricercata esposizione mediatica, sicchè particolare attenzione è stata posta affinché l’azione di questo Ufficio fosse sempre circondata da comprensibile riserbo fino all’adozione di atti formali conclusivi dell’istruttoria: devo però notare che questo atteggiamento è stato talvolta frainteso e considerato sintomo di disattenzione o debolezza nell’affrontare le problematiche sottoposte al vaglio istruttorio specie quanto esse riguardano determinati enti pubblici. Posso rassicurare tutti: la giustizia contabile in Basilicata ha bisogno dei suoi tempi per poter rispondere adeguatamente alle attese dei cittadini e delle amministrazioni a causa delle denunciate carenze ordinamentali e fattuali ma svolge la sua funzione con passione ed imparzialità cercando di non incorrere in strumentalizzazioni e nella consapevolezza che vi sono espressi limiti di legge alla giustiziabilità di alcuni comportamenti che pure vengono percepiti dai cittadini come costituenti sprechi di danaro pubblico! Sin dall’inizio della mia esperienza nelle funzioni requirenti mi sono sempre proposto di rendere l’ ufficio di Procura contabile trasparente, aperto a tutti e il più possibile rispondente alle attese dei cittadini e delle Amministrazioni nella convinzione che esso non debba mai essere percepito né come una minaccia nè come un ostacolo ai diritti risarcitori vantati dall’Amministrazione danneggiata e non altrimenti azionabili. Le difficoltà e le incomprensioni certamente non mancano ma è sempre valido l’insegnamento di un padre della nostra Costituzione, Pietro Calamandrei, secondo il quale “fra tutti gli uffici giudiziari il più arduo mi sembra quello del 34 pubblico accusatore, il quale come sostenitore dell’accusa, dovrebbe essere parziale come un avvocato e come custode della legge , dovrebbe essere imparziale al pari di un giudice“. Grazie anche all’intelligente e costante apporto dei magistrati addetti all’Ufficio , il Vice Procuratore Generale Ernesto Gargano e il sostituto Procuratore Generale Massimo Balestieri , la Procura regionale ha emesso nel corso dello scorso anno circa quaranta inviti a dedurre che hanno riguardato i più vari campi di operatività delle amministrazioni locali ed hanno interessato circa duecento fra amministratori e dipendenti pubblici , ma anche cittadini fruitori di finanziamenti pubblici anche comunitari , sulla scorta dell’insegnamento fornito dalla Suprema Corte con l’Ordinanza n.4511/2006. L’attività istruttoria di cui sopra si è articolata essenzialmente attraverso indagini dirette , audizioni di persone informate dei fatti e deleghe istruttorie alle forze di polizia e, specialmente, alla Guardia di Finanza, che mantiene operante presso la Procura una propria unità operativa (peraltro composta ormai di sole tre unità) realizzandosi così – pur in assenza di chiare norme precettive- un lodevole livello di collaborazione , peraltro sempre suscettibile di ulteriori miglioramenti . In tal senso va segnalata l’eccellente coooperazione fornita dalla Polizia postale nell’individuare soggetti responsabili di abusivo accesso alle banche dati dell’Agenzia del Territorio di Potenza . Ridotto è stato il ricorso ai consulenti tecnici , operando questa Procura sempre con particolare oculatezza sul fronte delle spese connesse alla propria operatività e merita qui di essere segnalata, la proficua sinergia realizzata con la Procura della Repubblica di Potenza in ordine alle indagini tecniche relative al c.d. “ponte attrezzato” , opera in corso di realizzazione nel comune capoluogo il cui iter ha attirato l’attenzione di questo Ufficio che è già giunto all’emissione –nei confronti di oltre quaranta amministratori e dipendenti del Comune di Potenza- di un provvedimento formale di contestazione di irregolarità in ordine all’approvazione del primigenio progetto causatrici di un grosso danno per l’ente : vicenda 35 già approdata agli onori della cronaca locale nonostante il massimo riserbo con cui ha agito questa Procura . Dell’altra attività istruttoria svolta , benché già rifluita in formali atti di contestazione di condotte dannose , non ritiene questo Procuratore dovere fornire dettagli , proprio perché si tratta di attività istruttoria in progress che postula una prioritaria tutela della riservatezza degli indagati. Gli inviti emessi hanno comunque interessato molteplici aspetti del funzionamento della Pubblica Amministrazione , ma su tutti quello statisticamente più rilevante è costituito dal reiterato ed ingiustificato ricorso a professionalità esterne : non v’è ente locale che non sia stato interessato da detto fenomeno dalla regione al più piccolo dei comuni , passando attraverso l’Università e il Parco Nazionale del Pollino . Notevoli preoccupazioni destano anche le problematiche dei debiti fuori bilancio ( particolarmente presenti sia a livello di Comune che di Provincia a Potenza), quella della stipula di contratti di finanza derivata (c.d. “SWAP”) da parte di numerosi comuni lucani , quella delle revoche dei trattamenti pensionistici legati all’invalidità civile, quella del costo della spesa sanitaria nella regione . L’’azione della Procura ha, comunque, sempre valorizzato i momenti di garanzia del diritto di difesa dell’indagato, sicchè per numerosi inviti a dedurre emessi si è proceduto all’archiviazione motivata del relativo procedimento, dopo la presentazione delle controdeduzioni da parte degli indagati. Peraltro, quanto più è qualificata e circostanziata la notitia damni tanto più può essere pronta la risposta della Procura: giova infatti ricordare che il P.M. contabile non è investito di un generale potere di polizia finanziaria per cui senza denuncia di un danno già verificatosi non può esercitare i suoi poteri d’indagine, altrimenti potrebbe trasformarsi in un organo di controllo della P.A., in violazione dei limiti costituzionali e ordinari fissati per le varie forme di sindacato (in tal senso illuminante è l’insegnamento della Corte Costituzionale con la sentenza n.337 del 27.7.2005). L’azione ad ampio raggio posta in essere dalla Procura nel 2008 può essere 36 testimoniata attraverso il richiamo al contenuto di alcune delle citazioni depositate presso la Sezione giurisdizionale, mai seriali e sovente di notevole importo economico . Meritano menzione le seguenti citazioni: a) conferimento incrociato di incarichi a professionalità esterne fra dipendenti dei comuni di Pescopagano e di Rapone ( Proc.114/07/BLS); b) progressioni economiche verticali del personale dipendente dell’Università della Basilicata (Proc.47/07/Gar); c) realizzazione di azione di promozione, non avvenuta, dell’ente Parco Nazionale del Pollino attraverso la stipula di convenzione con società privata avente come testimonial il calciatore Gennaro Gattuso ( proc. 241/06/Gar); d) Determinazione illegittima e dannosa dell’indennità di missione dell’amministratore unico dell’ALSIA (proc.456/05/RCC); e) Attribuzione a professionista esterno dell’incarico di progettazione di strada statale da parte del comune di Matera (proc.110/02/RCC); f) irregolarità nella gestione del “Patto territoriale di Matera” , con riferimento alla mancata revoca dei finanziamenti concessi alla “Cerere” s.r.l. a seguito della modifica dell’attività d’impresa finanziata (Proc.71/06/RCC); g) indebito affidamento di incarichi legali a professionisti esterni da parte del Consorzio Bonifica Bradano e Metaponto in sede di contenzioso tributario ( proc.436/04/RCC); h) Danno derivante all’Amministrazione scolastica a seguito dell’operato di un dirigente scolastico, specie con riferimento alla gestione di fondi d’istituto ; Si tratta, come si vede, di un significativo anche se non esaustivo specimen delle cattive gestioni di danaro pubblico in Lucania: esso rappresenta solo una parte dell’attività posta in essere dalla Procura e quindi dai magistrati che presso di essa operano e che, devo rammentarlo , incontrano notevoli difficoltà nell’esercizio delle proprie funzioni. Si sente, ad esempio, la mancanza di 37 più incisivi poteri istruttori sull’esempio di quelli riconosciuti al P.M. penale nonchè di fondi sufficienti per potersi avvalere di quelle professionalità necessarie per elevare il livello di attenzione ed espletare al meglio e con tempestività quelle attività istruttorie richieste dalla complessità di talune notitiae damni. Non è stata ancora introdotta , inoltre, una norma l’applicazione, anche nei rapporti fra P.M. appartenenti a che preveda magistrature diverse, dell’obbligo di informativa e coordinamento di cui all’art.371 c.p.p. sicchè spesso la proficuità delle relazioni fra gli Uffici di P.M. diversi è rimessa all’esistenza di buoni rapporti interpersonali cosa che, peraltro, accade frequentemente in Basilicata, pur essendo sempre auspicabile un miglioramento dei reciproci canali di informazione e collaborazione ! Senza falsi moralismi, credo di poter serenamente affermare che l’azione della Procura, anche nel 2008, non ha mancato di concorrere al radicamento di un sano sentimento di rispetto per le “res comunes omnium” e di cura dell’interesse pubblico che è sufficientemente diffuso fra gli amministratori e i dipendenti pubblici della Basilicata e che costituisce il vero antidoto alla disaffezione dei cittadini verso le Istituzioni! 38 CONSIDERAZIONI FINALI Ho già avuto modo di affermare che la cerimonia d’apertura dell’anno giudiziario è l’occasione non soltanto per riferire sull’attività svolta ma anche per valutare le prospettive ed il ruolo della nostra giurisdizione alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale delineatosi durante l’anno di riferimento. I mesi appena trascorsi hanno ancora una volta visto l’emanazione di alcuni provvedimenti normativi che hanno interessato la Corte dei Conti, peraltro ancora una volta in maniera non strutturale e pertanto essi non hanno arrecato alcun concreto contributo al potenziamento del ruolo da sempre svolto dall’Istituto di tutore delle pubbliche finanze. Peraltro sono alle porte ulteriori interventi legislativi che, oltre a introdurre una nuova regolamentazione dell’esercizio delle funzioni di controllo , recano un sostanziale forte ridimensionamento del ruolo dell’organo di autogoverno , con ogni prevedibile conseguenza in ordine alle garanzie di indipendenza e terzietà dei Magistrati della Corte dei Conti. Le riferite vicende parlamentari non inducono ad ottimismo in merito alla possibilità di ottenere quei provvedimenti che sono necessari per dare efficienza e smalto all’azione delle Procure contabili e tale mancanza di attenzione è tanto più censurabile in quanto continua l’attività di affiancamento alla stessa di nuovi comitati, commissari, autorità di cui certamente sentiremo parlare solo al momento delle nomine dei relativi vertici e che, comunque, hanno un costo notevole per i contribuenti, tanto più insostenibile perché contemporaneamente vengono centellinati gli stanziamenti alla magistratura, a torto indicata come antagonista del sistema politico e genericamente accusata di essere “politicizzata”. E’ stato ancora una volta confermata la legittimità costituzionale – come riferito in precedenza- del meccanismo introdotto dalla legge n.266 del 23 dicembre 2005 che è stato definito con efficace prosa giornalistica “condono contabile” (art.1 commi 231-233): esso, comunque, pur ricalcando altre formule premiali cui siamo 39 stati abituati in questi ultimi anni in sede penale, ha un effetto perverso in quanto costringe le Procure regionali prima e le sezioni giurisdizionali regionali poi a lavorare su ipotesi di danno “commesse anteriormente al 1.1.2006” per le quali, ove poi si pervenga a sentenza di condanna, basterà presentare appello e chiedere la “definizione agevolata“, per ottenere la determinazione del quantum dovuto nella misura massima del 30% della somma recata nella condanna emessa dal giudice di prime cure. Non v’è chi non veda, però, come un simile meccanismo sia assolutamente diseconomico in quanto bisogna giungere al grado d’appello per poter pervenire ad una definizione agevolata della controversia che certamente si sarebbe potuta ben diversamente incentivare attraverso la previsione di una gradualità delle percentuali di somme da versare per estinguere il procedimento già a seguito della notifica dell’invito a dedurre o in sede di giudizio di primo grado. La crisi economica globale che stiamo attraversando ha messo in evidenza le debolezze del nostro sistema-paese che , a causa dell’enorme debito pubblico , ha difficoltà nel finanziarie politiche di sostegno : oggi più che mai si avverte l’esigenza di uno Stato forte , coeso , oculato gestore dei beni pubblici e capace di giocare un ruolo attivo nel rilancio dell’economia. La situazione di “deriva” socio-economica in cui versa il nostro paese, ormai certificata da numerose organizzazioni internazionali , postula primariamente un recupero dal basso della cultura della legalità in quanto la difesa dei principi cardine del nostro ordinamento non può essere delegata ad un manipolo di volenterosi Magistrati e uomini delle Istituzioni. E in questo la scuola deve svolgere un ruolo primario, pur fra le enormi difficoltà economiche in cui si dibatte. E’ infatti assolutamente da contrastare il convincimento secondo il quale la conformità legale dell’azione amministrativa non sia più un valore condiviso e un compito istituzionale di amministratori e dipendenti pubblici delle procure ordinaria e contabile! 40 ma una competenza E’ tempo che il legislatore prenda consapevolezza dell’erroneità di tutta una serie di misure normative adottate nell’ultimo decennio che hanno aperto la strada alla proliferazione incontrollata di organismi di diritto pubblico ( nell’accezione formulata dalla Corte di Giustizia europea) per i quali sono state previste una congerie di misure , confusamente interne e/o esterne, di audit e di verifica dei saldi, prescrittive e collaborative, sulla gestione e sull’attività, sui parametri di finanza e sul personale, la cui stessa ricognizione appare ardua ma dalla quale si evince che fra i tanti parametri di valutazione manca il controllo di legalità. In queste condizioni l’azione della Magistratura è quanto mai irta di ostacoli e finisce per essere costretta ad interessarsi con sempre maggior frequenza delle modalità di esercizio di quel “munus publicum” di cui sono investiti molti uomini politici , finendo per inasprire i relativi rapporti senza frequentemente pervenire in tempi ragionevoli a sentenze in grado di definire determinate situazioni giuridiche controverse. Ma il problema andrebbe affrontato in radice , cioè non attraverso correttivi frettolosamente approntati in sede di legge finanziaria, ma attraverso una riaffermazione dell’Autorità della legge ( statale) in grado di garantire una strutturale semplificazione della nostra architettura istituzionale con conseguente riduzione della spesa pubblica : quella che ci vuole è una poderosa cura dimagrante dell’ Amministrazione in grado anche di ridurre quelle occasioni di cattivo esercizio della funzione e che fanno , come dice la saggezza popolare “ l’uomo ladro!”. Si tratta di rifondare il sistema della gerarchia delle fonti del diritto- che ormai anche la Corte costituzionale fatica a governare- affinchè questo torni ad essere una certezza per i cittadini ed un valore strettamente intrecciato alla sicurezza del singolo affinchè (come ci ricorda Gustavo Zagrebelsky , richiamando le parole del Calamandrei) “questi possa vivere in laboriosa pace la certezza dei suoi doveri , e con essa la sicurezza che intorno al suo focolare e intorno alla sua coscienza la legge ha innalzato un sicuro recinto dentro il quale è intangibile , nei 41 limiti della legge, la sua libertà”. Certo, i rapporti tra Stato, regioni ed enti locali dovrebbero ispirarsi al principio della “leale collaborazione” più volte richiamato dalla stessa Corte Costituzionale trasformatasi da “giudice delle leggi” ad “arbitro dei conflitti” : ma ciò si realizza con sempre maggiore difficoltà ove si tenga presente la caratteristica bipolare del nostro sistema che comporta una forte contrapposizione fra forze politiche con un sistema di competenze diarchiche estesamente previsto dopo la riforma del titolo V° della Costituzione. Quest’ultima, infatti, accrescendo il doppio livello di legislatori nazionale e regionali anziché ridurlo (esistendo già anche quello comunitario) ha inutilmente complicato il sistema delle Fonti primarie dell’Ordinamento e si è sovrapposta alle varie riforme elettorali che hanno interessato tutte le assemblee rappresentative e hanno da un lato aumentato il ricorso alle urne e dall’altro spesso svuotato gli elettori di veri poteri decisionali. In pochi anni è stato in gran parte snaturato il previgente saggio sistema di contrappesi fra poteri pubblici e fra Stato ed autonomie: ne è risultato un meccanismo complicato e costoso che macina inutilmente risorse ad ogni livello di governo e che talvolta indulge a forme eccessive di assemblearismo, talaltra consente nuovi “autoritarismi”, spesso crea artificiose contrapposizioni difficili da mediare. E’, ad esempio, dato di comune esperienza delle Procure regionali della Corte dei Conti quello per cui subentrando un’amministrazione locale ad un’altra di diverso colore politico ben difficilmente si prosegue amministrativo intrapreso essendo portati a respingere lungo un percorso comunque tutto ciò che proviene da chi c’era in precedenza, con soluzioni di continuità dell’attività amministrativa spesso traumatiche e comunque onerose per le collettività locali. E cosa dire della concreta attuazione data nel nostro Paese del “sistema delle spoglie” di matrice aqnglosassone! Insomma una sorta di novella e costosa tela di Penelope la cui tessitura 42 abbiamo qualche volta riscontrato anche qui in Basilicata ! Tali problematiche non possono essere sottaciute in questa solenne assemblea specie da parte di noi magistrati della Corte dei Conti , cultori del diritto pubblico e attenti osservatori delle dinamiche finanziarie delle varie Istituzioni pubbliche, ciò anche a costo di passare per passatisti o moralizzatori ! In tale contesto la Giustizia contabile ha cercato di trarre nuovi ambiti di intervento dal sistema- Paese che si è venuto delineando in quanto la funzione reintegratoria del patrimonio pubblico danneggiato ha acquistato particolare rilievo in un’epoca di moltiplicazione dei centri di imputazione dell’agire amministrativo e, dunque, di spesa che hanno un costo gestionale che sarà sempre più direttamente proporzionale al carico fiscale gravante sui contribuenti delle singole collettività territoriali ad essi facenti capo, ai sensi dell’art.119 della Costituzione. Sotto questo profilo un ruolo fondamentale ricoprono le Procure regionali della Corte dei Conti, quali uniche titolari del potere di esercitare l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti pubblici infedeli ma anche di cittadini postisi in rapporto funzionale con la P.A. sempre al fine di perseguire la reintegrazione del patrimonio pubblico danneggiato. Se si vuole però mettere in condizioni di funzionare egregiamente questi Uffici che sono il motore dei giudizi di contabilità pubblica, costituenti la funzione giurisdizionale principale della Corte dei Conti, costituzionalmente rilevante ai sensi dell’art.103 della Carta fondamentale, è necessario che si adottino adeguati provvedimenti di rafforzamento degli stessi: le richiamate nuove sfere di giurisdizione riconosciute recentemente dalla Corte di Cassazione rendono tali scelte indilazionabili, pena la definitiva perdita di credibilità dell’Istituto! Del resto già si profila all’orizzonte l’introduzione del sistema della “class action” nei confronti della P.A., indicata come nuova panacea dei mali della stessa . Invero efficacemente l’esigenza i fenomeni di monitorare la finanza pubblica e contrastare di “mala gestio” non costituisce una novità ma è semplicemente divenuta più pressante in questi ultimi anni in cui si è costatato 43 che l’aumento esponenziale del disavanzo pubblico è stato anche la conseguenza della moltiplicazione incontrollata dei centri di spesa che si è registrata in contemporanea alla enfatizzazione della autonomia decisionale degli stessi. In tale ottica va con forza affermata la necessità di ridare fiducia e vigore all’intera funzione giurisdizionale che è caratterizzata da unità d’intenti in tutte le sue articolazioni magistratuali e nei cui confronti, invece, si sono riversati attacchi spesso ingenerosi che finiscono anche per impedire una seria analisi autocritica da parte del corpo magistratuale stesso . Una serena e pacata riflessione sulle conseguenze di una delegittimazione della Magistratura a vantaggio di sempre nuove autorità “di controllo”, “Alti commissari”, “Garanti” e “Difensori civici” tutti con i loro costi, dovrebbe indurre a qualche riflessione specie da parte della classe forense che troppo spesso ingiustamente si contrappone alla magistratura che, anche nell’esercizio delle delicate funzioni requirenti, deve essere permeata da quella cultura della giurisdizione che costituisce il sale di ogni attività magistratuale.. In tale contesto la Corte dei Conti, che ha sempre dimostrato di possedere le necessarie doti di riflessione ed equilibrio , ha la legittima aspirazione a vedere finalmente conclamata in materia di contabilità pubblica la sua giurisdizione generale ed esclusiva sulla scorta anche dei più recenti insegnamenti della Corte regolatrice ( in particolare l’ ordinanza n.4511 del 30.3.2006) che sono riassumibili nel principio secondo il quale “ la responsabilità amministrativa è configurabile ogni qual volta vi sia una distrazione di beni pubblici dagli scopi per i quali essi sono stati erogati ed è in questa cattiva gestione che risiede l’ingiustizia del danno e la giurisdizione segue la natura del bene a prescindere dalla natura del soggetto che lo gestisce o dell’organizzazione nella quale questi agisce”. Certo i tempi non sono dei migliori per parlare di interventi legislativi di sistema, che pure sarebbero urgenti , attesa la grave situazione di disagio istituzionale, economico e sociale in cui versa il nostro Paese e che , ai tempi dell’antica Roma repubblicana , avrebbe legittimato l’emanazione di un “ Senatus 44 consultum ultimum” ! Il perseguimento della tutela dell’interesse pubblico non che essere rimesso allo spirito di servizio di chi opera può, nelle more, nella Pubblica Amministrazione specie in funzioni apicali ed esponenziali capaci di visibilità e di esercitare un magistero d’influenza in grado di invertire la tendenza ed originare un circuito virtuoso di cui si sente tremendamente bisogno. Gli Uffici della Corte di Basilicata, dal canto loro, sono pronti- pur fra le segnalate difficoltà- a dare il loro contributo di operatività potendo comunque contare su Magistrati e personale amministrativo ampiamente motivati nonché sulla preziosa collaborazione con tutte le forze di Polizia cui va la nostra gratitudine per il costante impegno a tutela della collettività. Mi preme in particolare ricordare che i risultati raggiunti dalla Procura non si sarebbero potuti realizzare senza il fattivo impegno della Guardia di Finanza, senza il continuo scambio di preziose informazioni investigative con l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato con cui si è instaurato un eccellente rapporto professionale ed umano provvido di fruttuose conseguenze già in parte percepibili. In questa terra che ha dato i natali a grandi statisti, giuristi e pensatori vi sono tutti i presupposti per dare avvio ad un circuito virtuoso che ci faccia ritrovare l’orgoglio di appartenere ad una nazione coesa e amministrata in maniera moderna ed efficiente attraverso precetti normativi chiari e generali : vi è qui, infatti, un tessuto sociale sostanzialmente sano che costituisce l’humus per tanti amministratori e dipendenti pubblici che qui operano laboriosamente curando con oculatezza e con la diligenza del “bonus pater familias” gli interessi delle collettività locali. Ad essi, qui degnamente rappresentati, a tutte le Forze di Polizia, ai dipendenti della Corte dei Conti, va il mio ringraziamento che estendo sentitamente a tutti i presenti per l’attenzione riservatami che costituisce sicura incoraggiante conferma del credito acquistato attraverso la diuturna attività di competenza dagli Uffici della Corte dei Conti in Basilicata. 45 Assicuro che anche nel nuovo anno le funzioni istituzionali saranno svolte con il consueto impegno al servizio della collettività e nel più assoluto rispetto della Legge e dell’uguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi ad essa. Alla luce delle suesposte considerazioni, Le chiedo Sig. Presidente di dichiarare aperto, nel nome del popolo italiano, l’anno giudiziario 2009 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Basilicata. Potenza, 20 febbraio 2009 IL PROCURATORE REGIONALE Michele Oricchio ATTIVITA' DELLA PROCURA Istruttorie aperte su impulso di privati cittadini o Associazioni Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 105 89 150 357 256 304 23 3 41 24 510 26 400 41 536 Istruttorie aperte su denuncia amministrazioni pubbliche Istruttorie aperte su segnalazione Autorità Giudiziaria Istruttorie aperte su notizie stampa Totale istruttorie aperte 46 Audizioni libere Militari della Guardia di Finanza assegnati alla Sezione Militari della Guardia di Finanza assegnati al Drappello operante presso questa sede Numero indagini assegnate al Drappello Numero indagini concluse dal Drappello Richieste istruttorie Archiviazioni Numero inviti a dedurre Citazioni Numero convenuti Appelli Atti di riassunzione 42 Ispettori: n. 9 Sovrintend. n.1 24 Ispettori: n.8 67 Ispettori: n.7 Ispettori: n.4 Ispettori: n.3 Ispettori: n. 3 44 22 68 66 628 525 29 21 99 1 1 33 573 276 24 19 85 2 0 25 979 285 38 22 79 0 1 ATTIVITA’ DEL DRAPPELLO DELLA GUARDIA DI FINANZA Anno 2007 22 33 79 Deleghe pervenute Deleghe evase Deleghe giacenti Persone segnalate per responsabilità patrimoniali 39 Danni erariali segnalati € 13.362.551,71 Persone segnalate all’Autorità Giudiziaria ordinaria 1 47 Anno 2008 68 25 122 28 € 587.447,41 0