Regolamento per l’affidamento di forniture di beni, servizi e lavori in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9C/13 del 22 aprile 2013 CAPO I Acquisizione in economia di beni e servizi Articolo 1 - Oggetto Articolo 2 – Modalità di acquisizione in economia Articolo 3 - Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia Articolo 4 – Programmazione degli acquisti Articolo 5 – Limiti di importo e divieto di frazionamento Articolo 6 – Casi e situazioni particolari Articolo 7 – Procedura di acquisizione Articolo 8 – Responsabile unico del procedimento Articolo 9 – Autorizzazione dell’affidamento della fornitura di beni e servizi in economia Articolo 10 – Acquisti tramite MEPA Articolo 11 - Acquisti al di fuori del MEPA Articolo 12 – Pubblicità Articolo 13 – Procedure di gara - Competenze Articolo 14 – Stipula del contratto Articolo 15 – Direttore dell’esecuzione Articolo 16 – Verifica di conformità Articolo 17 - Termini e modalità di pagamento CAPO II Lavori in economia Articolo 18 – Tipologie di lavori eseguibili in economia Articolo 19 – Limiti di applicazione Articolo 20 - Responsabile unico del procedimento Articolo 21 – Lavori d’urgenza Articolo 22 – Lavori di “somma urgenza” Articolo 23 – Contratti misti Articolo 24 – Modalità di esecuzione Articolo 25 – Affidamento diretto Articolo 26 – Procedure di affidamento del cottimo fiduciario Articolo 27 – Pubblicità Articolo 28 – Direzione dei lavori Articolo 29 - Stipula del contratto Articolo 30 – Contenuto del contratto Articolo 31 – Varianti Articolo 32 – Collaudo Articolo 33 - Entrata in vigore Allegato A) al Regolamento (Settori merceologici di beni e servizi acquisibili in economia) 1 CAPO I Acquisizione in economia di beni e servizi Art. 1 - Oggetto 1. La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. Lgs n. 163/06, (Codice degli appalti, di seguito “Codice”) e degli artt. da 329 a 338 del DPR n. 207/10 (Regolamento di attuazione, di seguito “Regolamento”) da parte della Sede centrale di Roma del Centro Sperimentale di Cinematografia e delle sedi distaccate, fino all’importo massimo di € 200.000,00 + I.V.A, fatto salvo l’adeguamento automatico conseguente alla revisione periodica delle soglie comunitarie, ai sensi dell’art. 248 del Codice. 2. In particolari situazioni di necessità e urgenza, oggettivamente impreviste e imprevedibili, al solo scopo di non comportare aggravi di spesa in dipendenza di possibili sospensioni delle attività in corso, è consentito in via del tutto eccezionale, previa adeguata e motivata richiesta del Direttore responsabile della struttura interessata, debitamente autorizzata dal Direttore Generale, procedere agli acquisti di beni e servizi, nella misura strettamente necessaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente Regolamento. Art. 2 -Modalità di acquisizione in economia Ai sensi dell’art. 125 del Codice, l’acquisizione in economia può avvenire nell’ambito delle categorie specificate al successivo art. 3. del presente Regolamento ed entro il limite complessivo di spesa di cui al precedente art. 1, secondo le seguenti modalità: a) mediante amministrazione diretta, in relazione ai servizi per i quali non occorra la partecipazione di alcun operatore economico, che vengono affidati con mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio;[ b) mediante cottimo fiduciario, con l’affidamento della fornitura di beni e servizi ad operatori economici selezionati con le modalità indicate negli articoli successivi Art. 3 - Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia, nei limiti di spesa annui stabiliti per ciascuna categoria, sono definiti nell’allegato A) al presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione provvederà al relativo periodico aggiornamento in conformità alle sopravvenute necessità della Fondazione. Art. 4 - Programmazione degli acquisti 1. Entro il 30 ottobre e il 30 aprile di ogni anno ciascuna Divisione/Settore/Sede distaccata presenta alla Direzione Generale della Fondazione la proposta di approvvigionamento semestrale di beni e servizi nell’ambito delle categorie di cui all’art. 3, tenuto conto della disponibilità di budget, dei consumi pregressi, nonché della previsione di eventuali nuove attività. La programmazione dovrà essere predisposta nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa. 2 2. Nella proposta di cui al punto precedente dovranno essere indicate le specifiche tecniche di ciascun bene/servizio richiesto e l’importo presunto di spesa, sulla base dei parametri prezzo-qualità rilevabili dal portale della CONSIP in riferimento a beni e servizi comparabili. 3. Le spese non preventivamente programmabili, scaturenti da urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili in sede di programmazione, saranno di volta in volta autorizzate dal Direttore Generale, previa motivata relazione della Divisione/Settore/Sede distaccata proponente 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle acquisizioni relative alle categorie definite all’allegato A relative ai punti A10, A11, A12, B11 Art. 5 -Limiti di importo e divieto di frazionamento 1. Le procedure per l’acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia comunitaria in vigore, di cui all’art.1, comma 1. 2. Nessuna prestazione di beni e servizi, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. 3. L’impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario. (c.d “quinto d’obbligo”) In ogni caso il valore del contratto aumentato del 20% non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti. Art. 6 - Casi e situazioni particolari Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo di cui all’art 1, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi di cui all’art. 3, nelle altre ipotesi previste dall’art. 125, comma 10, del Codice Art. 7- Procedura di acquisizione 1 Per effetto dell’art. 7, comma 2, 2° periodo, del D.L. n. 52/12, convertito in L. n. 94/12, gli acquisti di beni e servizi in economia sono effettuati mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), gestito da Consip S.p.A., con le modalità di cui all’art 328 del Regolamento, ferma restando la facoltà del ricorso alle convenzioni Consip o agli accordi-quadro in essere 2. Ai sensi dell’art. 1, comma 7 del DL n. 95/12, convertito in L. n. 135/12 vige l’obbligo dell’adesione alle convenzioni CONSIP, in riferimento alle categorie nello stesso contemplate (energia elettrica, gas, telefonia, ecc) 3. In assenza di bandi aperti nell’ambito del MEPA relativamente ai beni o alle forniture occorrenti, è possibile procedere al di fuori del mercato della pubblica amministrazione, secondo le procedure ordinarie come disciplinate nel successivo art.11 4. Nell’ipotesi di cui al punto precedente, nel contratto di fornitura dovrà essere inclusa, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del DL n.95/12, conv. in L. n. 135/12, la c.d. “clausola di rinegoziazione”, (come da modulo scaricabile dal sito della Fondazione pagina “gare ed appalti”) che pone a carico dell’affidatario l’onere di rinegoziare le condizioni economiche pattuite, laddove in corso di esecuzione contrattuale siano intervenute convenzioni CONSIP ovvero siano stati inseriti nel MEPA i prodotti/servizi oggetto del contratto stesso a condizioni economiche migliorative. In caso 3 di rifiuto da parte dell’affidatario, la Fondazione esercita il diritto di recesso. In caso di mancato esercizio dello stesso, dovrà essere data comunicazione alla Corte dei Conti Art. 8 - Responsabile unico del procedimento 1.Per ciascuna procedura di affidamento in economia viene nominato, attraverso la disposizione/deliberazione a contrarre adottata dall’organo competente ai sensi del successivo art. 9, il Responsabile del Procedimento (RUP), come previsto dall’art. 10 del Codice, il quale sarà responsabile di tutti gli adempimenti contemplati nell’art. 272 e ss del Regolamento. 2. Il RUP di norma coincide con il Direttore della Struttura interessata all’acquisto 3. Il RUP dovrà essere espressamente indicato in tutti gli atti di gara. Art. 9 - Autorizzazione all'affidamento della fornitura di beni e servizi in economia. 1.Il ricorso al sistema di affidamento in economia della fornitura di beni e servizi, è autorizzato volta per volta, nell’ambito della programmazione di cui al precedente art. 4, con atto dell’organo competente in relazione all’importo di spesa come specificato nel regolamento di contabilità della Fondazione, sulla base delle proposte formulate dalle strutture interessate ed adeguatamente motivate. Qualora l’importo sia superiore a € 10.000, tale atto dovrà essere corredato della necessaria documentazione (relazione motivata e capitolato tecnico) 2. Nell’atto di cui al primo comma devono essere indicati i seguenti elementi: - i motivi per cui si adotta la procedura in economia, alla luce del disposto di cui all’art. 125 del Codice; - l’oggetto dell’affidamento con l’indicazione della/e categoria/e merceologica/e, nell’ambito di quelle contemplate nell’allegato A), e l’ammontare presunto della spesa; - la modalità di acquisizione, ai sensi di quanto previsto all’art. 2; - nell’affidamento in cottimo, il criterio di selezione delle offerte (maggiore ribasso rispetto all’importo a base di gara; offerta economicamente più vantaggiosa); - il Responsabile del procedimento; - il centro di costo 3. Per gli acquisti rientranti nel budget di spesa assegnato a ciascun Direttore delle Divisioni/Settori/Sedi distaccate della Fondazione, l’atto di cui al punto precedente sarà assunto dal Direttore della struttura interessata. Art. 10 - Acquisti tramite MEPA 1. L’ effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario tramite il M.E.P.A. avviene attraverso un confronto concorrenziale delle offerte 4 pubblicate all’interno del mercato stesso o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati, secondo quanto di seguito specificato, in conformità all’art. 328 del Regolamento 2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all’art. 125, comma 11 del Codice (€ 40.000,00 IVA esclusa), si procede attendendosi ad una delle seguenti modalità: a) ordini di acquisto diretto (ODA): per acquistare beni/servizi esistenti nell’ambito del M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell’amministrazione, entro l’importo di € 10,000,00 IVA esclusa; b) acquisto attraverso richiesta di offerta (RDO): per acquisire beni/servizi le cui caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura non trovano corrispondenza diretta nell’ambito del M.E.P.A.. 3. Per le acquisizioni di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo pari o superiore al limite di cui all’art. 125, comma 11 del Codice ed inferiore alla soglia degli acquisti in economia di cui all’art.1, si procede esclusivamente attraverso RDO. 4. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di procedere attraverso ODA laddove si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all’amministrazione, nonchè negli altri casi contemplati dall’art. 57 del Codice, ove ricorrenti Art. 11- Acquisti al di fuori del MEPA 1.Nei casi di cui al precedente art. 7, punto 3, è possibile procedere al di fuori del MEPA. Il ricorso a tale procedura dovrà essere adeguatamente motivato, producendo la documentazione della verifica istruttoria previamente effettuata all’interno del MEPA (scheda scaricabile dal sito “www.acquistinretepa.it/”), dalla quale si evinca l’assenza nello stesso del “meta prodotto”. Nell’ipotesi di mancato reperimento del “prodotto” con le caratteristiche tecniche richieste, intendendosi per tali i requisiti oggettivamente essenziali e di carattere non meramente estetico del prodotto stesso, si dovrà fare luogo alla richiesta di offerta (RDO) nell’ambito del mercato elettronico. In caso di mancata partecipazione delle ditte, ovvero di RDO non andata a buon fine si procederà secondo quanto previsto ai punti successivi 2. In conformità a quanto disposto dall’art. 125, comma 11, nella procedura mediante cottimo fiduciario vengono individuati almeno cinque operatori economici da invitare a gara, se sussistono in tal numero soggetti idonei. 3. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e parità di trattamento, l’individuazione degli operatori viene effettuata tramite l’Albo dei fornitori della stazione appaltante, ove istituito, ovvero sulla base di indagini di mercato, laddove l’Albo non sia istituito o in assenza di un numero sufficiente di operatori iscritti. 4. In ossequio ai principi di cui al precedente punto 3, in caso di ricorso all’Albo dei fornitori gli operatori economici saranno selezionati volta per volta, in blocchi di 5, “a rotazione”, secondo l’ordine cronologico di iscrizione all’Albo stesso. In caso di ricorso ad indagine di mercato, questa deve essere preceduta da un avviso che sarà pubblicato sul sito web della Fondazione nell’apposita area dedicata alle gare. Detto avviso recherà: - l’indicazione delle categorie merceologiche oggetto della gara, senza alcun riferimento a marche o modelli, in conformità all’art 68, comma 13, del Codice, salvo i casi espressamente contemplati nella norma stessa; - i requisiti di ordine morale, tecnico, economico prescritti - il sistema di selezione delle offerte - l’invito a manifestare interesse entro un termine di almeno 7 giorni, mediante e-mail inoltrata all’indirizzo di posta elettronica della struttura competente 5 5. Le imprese individuate con le modalità di cui al punto precedente sono contemporaneamente invitate a presentare offerta con lettera di invito. Qualora il numero degli operatori individuati tramite indagine di mercato sia inferiore a 5, il Responsabile del procedimento provvederà ad integrarlo, ove possibile, con operatori notoriamente qualificati nel settore oggetto della gara. La lettera di invito, a firma del Responsabile del Procedimento, sarà inviata tramite posta elettronica certificata e dovrà prevedere un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data di invio. In caso di urgenza motivata da ragioni impreviste e imprevedibili non imputabili all’amministrazione, detto termine può essere ridotto a 5 giorni. 6. La lettera di invito di cui al punto precedente dovrà contenere l’indicazione delle regole di svolgimento della gara (offerta in busta sigillata, termine unico per la presentazione delle offerte, apertura contestuale delle stesse, seduta pubblica), essere corredata dal capitolato tecnico recante le specifiche tecniche dei beni/servizi e dovrà recare gli elementi di seguito elencati: a) l’oggetto della prestazione; b) l’ammontare presunto di spesa esclusa IVA c) il termine di validità dell'offerta; d) il criterio di selezione e, laddove si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e il punteggio a ciascuno attribuito, in conformità all’art. 83 del Codice; e) la possibilità di non procedere all’affidamento in caso di una sola offerta valida; f) le modalità di esecuzione; g) i termini e le modalità di esecuzione della prestazione; h) le modalità e tempi di pagamento; i) eventuali garanzie richieste in relazione alla natura e al valore dei beni o servizi; m)le penalità che saranno applicate in caso di ritardo nella esecuzione della prestazione, determinate in conformità alle disposizioni del Codice e del Regolamento (in misura compresa tra 0.3 e 1 per mille); n) la richiesta dell’autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/00, dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Codice. Nell’ipotesi di selezione operata dall’Albo dei fornitori, fa fede l’autocertificazione prodotta per l’iscrizione all’Albo stesso; o) l’informazione circa l’obbligo di assoggettarsi alle condizioni contrattuali e alle penalità previste, nei limiti stabiliti dalla legge, di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari applicabili alle forniture ed ai servizi nonché alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei dipendenti, e di assumere a proprio carico tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali di legge; p) l’informazione circa l'efficacia imperativa e la conseguente applicazione ex lege dell’attivazione di nuove convenzioni CONSIP o del rinnovo di convenzioni scadute, ovvero dell’inserimento del “Metaprodotto” all’interno del MEPA, che presentino condizioni economiche migliorative rispetto a quelle contenute nel contratto di fornitura q) il nominativo del Responsabile del procedimento 6 7. L’esame e la valutazione delle offerte vengono effettuate dal Responsabile del Procedimento, ferma restando la facoltà di quest’ultimo di nominare apposita Commissione presieduta dallo stesso Responsabile e composta da almeno due dipendenti individuati, volta per volta, nell’ambito del personale in servizio. In caso di beni aventi particolari caratteristiche tecniche o di servizi specialistici, uno dei componenti dovrà essere in possesso di adeguate competenze tecniche. Delle operazioni descritte nel presente punto sarà redatto apposito verbale. Le operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte sono pubbliche 8. Ai fini della valutazione della congruità delle offerte, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si farà riferimento a quanto previsto dall’art.87 del Codice 9. L’individuazione dell’offerta più conveniente per l’amministrazione dà luogo all’aggiudicazione provvisoria, che viene ratificata con disposizione/deliberazione dell’organo competente 10. L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’accertamento del possesso da parte dell’impresa risultata aggiudicataria, alla data di presentazione dell’offerta, dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Codice. Qualora la ditta sia iscritta all’Albo dei fornitori della Fondazione,ove istituito, fa fede l’autocertificazione già prodotta dalla stessa per l’iscrizione a detto Albo 11. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi qualora si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all’amministrazione, nonchè negli altri casi previsti dall’art. 57 del Codice, ove ricorrenti 12. E’ possibile, altresì, ricorrere all’affidamento diretto quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 10.000,00 I.V.A. esclusa, fermo restando quanto previsto all’art. 5. (divieto di frazionamento) In tal caso il Responsabile del procedimento, procede ad apposito sondaggio esplorativo per individuare i potenziali offerenti e le migliori condizioni di mercato. Quindi procede all’affidamento diretto con propria determinazione, assicurando il rispetto del principio di rotazione e avendo cura di ottenere le migliori condizioni per la Fondazione in ordine alla qualità della prestazione, ai tempi di esecuzione e ai prezzi. Articolo 12 – Pubblicità L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente Art. 13 - Procedure di gara - Competenze 1 In via sperimentale, nella fase di prima applicazione del presente Regolamento, le procedure di acquisto regolamentate ai precedenti artt. 10 e 11, sono direttamente espletate dalle strutture interessate entro il limite di € 20.000,00 + IVA, ferma restando la ratifica dell’aggiudicazione con disposizione/deliberazione dell’organo competente. 2. Per importi superiori a € 20.000,00 +IVA le procedure di acquisto sono espletate dall’Ufficio Gare e Contratti della Divisione Amministrativa 7 3. Gli acquisti di beni di uso comune (materiali di ufficio, di cancelleria, apparati informatici, ecc), dovranno essere accorpati in un'unica procedura di gara che sarà espletata dall'Ufficio Gare e Contratti 4. Le procedure di acquisto tramite MEPA si svolgono nel rispetto delle modalità che regolano il mercato elettronico e in conformità all’art 328 del Regolamento 5. Le procedure di acquisto al di fuori del MEPA, si svolgono secondo le modalità di cui al precedente art 11, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Art. 14 - Stipula del contratto I contratti per le forniture ed i servizi in economia sono stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata. Le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto in relazione all’importo e all’oggetto della fornitura, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del Codice dei contratti. Art. 15 - Direttore dell’Esecuzione 1.Ai sensi dell’art. 300 del Regolamento, il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Responsabile del procedimento. 2. Qualora le prestazioni oggetto del contratto siano particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico, la Fondazione nominerà uno o più assistenti del Direttore dell’esecuzione ai quali affiderà per iscritto una o più delle attività di competenza del Direttore stesso, come contemplato dal Regolamento, oppure avvalendosi di professionalità esterne nei termini previsti dal presente Regolamento qualora tali professionalità non siano presenti all’interno della Fondazione Art. 16 - Verifica di conformità. 1.Le prestazioni oggetto del contratto di fornitura devono essere sottoposte a verifica di conformità/regolare esecuzione rispetto ai contenuti contrattuali, ai sensi del dell’art. 312 e ss del Regolamento, 2. La verifica di conformità/regolare esecuzione è effettuata dal Direttore dell’esecuzione, salva l’ipotesi di cui all’art. 14.2, nella quale si procederà, con atto del Direttore Generale, alla nomina di uno o più soggetti in possesso di adeguate capacità tecnico-professionali individuati dal Responsabile del Procedimento tra i dipendenti di ruolo della Fondazione 3. Il Responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato delle verifiche di conformità copia del contratto di fornitura e tutta la documentazione necessaria per l’esecuzione del’incarico. 4. Le operazioni di cui ai punti precedenti devono essere avviate entro il termine di venti giorni naturali consecutivi dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto, salvo proroga in caso di esito non positivo della verifica. In tal caso il soggetto incaricato trasmette formale comunicazione all’affidatario, al Responsabile dell’esecuzione e al Responsabile del procedimento, con l’indicazione dei rilievi e degli adempimenti da espletare ai fini del completamento delle operazioni di verifica di conformità e con l’assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni naturali consecutivi. La verifica di conformità/regolare esecuzione dovrà in ogni caso essere effettuata entro il termine di trenta giorni naturali consecutivi dalla fornitura. 8 5. Le operazioni di verifica devono essere espletate con le modalità prescritte dagli artt. da 312 a 325 del Regolamento. Al termine delle stesse, in caso di esito positivo, il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità Art. 17 - Termini e modalità di pagamento 1. I pagamenti sono disposti, previa emissione di regolare fattura, entro i termini indicati nel contratto di fornitura, in conformità a quanto previsto dagli art. 11 e 13 del Regolamento Amministrativo e Contabile della Fondazione, subordinatamente alla positiva verifica di regolare esecuzione ai sensi del precedente art. 16 2. Le fatture dei beni e dei servizi non possono in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di congruità, buona esecuzione e rispetto dei termini, del Responsabile del Procedimento. 3. I documenti di cui al comma precedente sono prodotti in originale cartaceo ovvero a mezzo email tramite PEC, da conservare agli atti presso l’Ufficio Ragioneria della Divisione Amministrativa e corredati - qualora si tratti di acquisti di beni mobili - dal buono di inventariazione firmato per accettazione dal consegnatario del bene assunto in carico. CAPO II Lavori in economia Art. 18 -. Tipologie di lavori eseguibili in economia 1.Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all’art. 125 del Codice, le lavorazioni delle categorie generali elencate al comma 6 del citato articolo, di seguito riportate. a) manutenzione di opere e impianti: – interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di approvazione del Testo unico in materia edilizia, ed in genere ogni intervento necessario per mantenere in buono stato di conservazione e di funzionamento, adeguare, rinnovare, integrare tutti i beni ed impianti della Fondazione; b) interventi non programmabili in materia di sicurezza: interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica; c) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara; d) lavori necessari per la compilazione di progetti: e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. 2. Ai lavori contemplati nella presente sezione si applicano le disposizioni degli articoli da 173 a 177 del Regolamento Art. 19 - Limiti di applicazione È fatto divieto di frazionare artificiosamente i lavori al fine di ricondurre gli stessi nelle tipologie di cui al precedente art. 18. 9 Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni degli interventi così come già individuati nel Programma Triennale e nell’Elenco Annuale dei lavori pubblici Art. 20 - Responsabile unico del procedimento 1.Per ciascuna procedura di affidamento in economia viene nominato, attraverso la disposizione a contrarre adottata dall’organo competente ai sensi del successivo art. 25, il Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, il quale sarà responsabile di tutti gli adempimenti contemplati nell’art. 10 e ss del Regolamento stesso 2.Il RUP di norma coincide con il Direttore della Divisione Tecnica e può assumere anche il ruolo di Direttore dei Lavori, Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera 3. Il RUP dovrà essere espressamente indicato in tutti gli atti di gara. Art. 21 - Lavori di urgenza 1. Ai sensi dell’art. 175 del Regolamento, in tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, la stessa deve risultare da apposito verbale redatto dal RUP, nel quale vengono descritte le situazioni di pericolo accertate, le cause che le hanno provocate e i lavori ritenuti necessari per rimuovere lo stato di pericolo. 2. Il predetto verbale, oltre all’eventuale progetto, viene trasmesso al Direttore Generale per l’autorizzazione dei lavori e per la formalizzazione della procedura da parte dell’organo competente, come disciplinato nel successivo art. 22 . Art. 22 - Lavori di “somma urgenza” Ai sensi dell’art. 176 del Regolamento, in circostanze di “somma urgenza” che non consentono alcuna dilazione, il RUP può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’art. 20, l’immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pericolo in conformità alle previsioni del Regolamento attuativo del Codice dei contratti. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata dal RUP anche direttamente ad uno o più operatori economici tra quelli dichiaratisi immediatamente disponibili, previa definizione consensuale dei prezzi e sottoscrizione degli stessi da parte dell’affidatario. In caso di mancato accordo trovano applicazione le disposizioni del Regolamento. Entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei predetti lavori, il RUP o il tecnico incaricato provvede a redigere una stima giustificativa ovvero, ove necessario, un progetto esecutivo, che dovrà essere approvato unitamente al verbale di cui al precedente comma 1. Con atto dell’organo competente si procederà alla presa d’atto dell’avvenuto affidamento ed agli adempimenti prescritti per la regolarizzazione della spesa. Art. 23 - Contratti misti Nel caso di contratti misti che comprendono lavori e/o servizi e/o forniture, trovano applicazione le disposizioni della presente Sezione se l’importo dei lavori in economia assume rilievo superiore al 50% e i lavori costituiscono l’oggetto principale del contratto come previsto dall’art. 14 del Codice dei contratti. Art. 24 - Modalità di esecuzione 10 I lavori in economia, in conformità alle previsioni del Codice dei contratti, possono essere effettuati con le seguenti modalità: a) in amministrazione diretta nei casi in cui il RUP organizza ed esegue i lavori avvalendosi di personale dipendente ed impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso al comune. Tali lavori non possono comportare una spesa superiore a € 50.000,00 per singolo lavoro, fermo restando il limite di cui all’art.1; b) con procedure di cottimo fiduciario, dove la realizzazione dei lavori in economia avviene mediante affidamento a terzi. Art. 25 - Affidamento diretto Per i lavori in economia di importo fino a € 40.000,00 si procede, di norma, con la richiesta di preventivi ad almeno tre ditte iscritte all’Albo dei fornitori, ove istituito, ovvero individuate tramite preventiva indagine di mercato, secondo le modalità di cui all’articolo seguente. Si può prescindere dall’acquisizione di preventivi qualora la specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, o di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, sia tale da rendere inutile o palesemente sproporzionata la richiesta di preventivi a più soggetti. La competenza è in capo alla Divisione Tecnica Art. 26 - Procedure di affidamento del cottimo fiduciario 1. Ai sensi dell’art. 125, comma 8 del Codice, per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l’Albo dei Fornitori, ove istituito. 2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 11 – Capo I – del presente Regolamento Art. 27 – Pubblicità L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente Art. 28 - Direzione dei lavori La direzione dei lavori e la tenuta della contabilità sono effettuate dal Direttore dei lavori, nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavori pubblici e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 29 - Stipula del contratto 1. I contratti per l’esecuzione dei lavori in economia sono stipulati per mezzo di scrittura privata non autenticata, firmata dall’aggiudicatario e dal Dirigente della divisione Tecnica 2. Le imprese affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del Codice dei contratti. 11 Art. 30 - Contenuto del contratto Il contratto di cottimo deve indicare: l’elenco dei lavori; i prezzi unitari per i lavori a misura e l’importo di quelli a corpo; le condizioni di esecuzione; il termine di ultimazione dei lavori; le modalità di pagamento; le penalità in caso di ritardo; il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto in caso di inadempimento ai sensi dell’art. 137 del Codice, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari. Possono non essere materialmente allegati, ma solo richiamati nell’atto, i documenti per i quali ciò è consentito dal Regolamento, nonché le deliberazioni e le determinazioni, purché tale documentazione sia controfirmata dai contraenti. Il contratto e gli allegati soggiacciono alle disposizioni di legge sul bollo. Art. 31- Varianti Qualora, durante l’esecuzione degli interventi, si riveli insufficiente la somma impegnata per i lavori, il RUP potrà disporre una perizia suppletiva, che dovrà essere approvata dall’organo competente. I limiti di importo di cui agli artt. 125 e 204 del Codice non possono essere superati neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale. Art. 32 - Collaudo 1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, attribuiscono l’incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell’articolo 216 e ss del Codice. Art. 33 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito della Fondazione 2. Dalla stessa data cessa di avere vigore il Regolamento emanato il 20 novembre 2009 3. Il Regolamento non si applica alle procedure di gara già avviate alla data di entrata in vigore dello stesso. 12 ALLEGATO A) Settori merceologici di beni e servizi acquisibili in economia Oltre che nelle ipotesi espressamente contemplate al punto 10, lettere a), b) c) e d) dell’art. 125 del Codice, il ricorso all’acquisizione di beni e servizi in economia è consentito in riferimento ai settori merceologici di seguito elencati, entro i limiti di spesa indicati: A) fino a € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) I.V.A. esclusa 1. spese per lavori di stampa, tipografia, litografia, xerografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva; spese per l’acquisto di carta xerografica, da plotter, ecc; 2. spese per acquisti di libri, riviste, giornali, stampe, opuscoli e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti, anche on line, a giornali, riviste ed opere enciclopediche scientifiche, giuridiche ed amministrative, italiane e straniere, a periodici e ad agenzie di informazione; 3. spese per la rilegatura di libri, di pubblicazioni e di altri materiali; spese per la compilazione, redazione, stampa e diffusione di pubblicazioni, anche in formato elettronico; spese per ricerche bibliografiche finalizzate alla redazione di volumi editi dalla Fondazione; 4. spese postali e per valori bollati, telefoniche, telegrafiche, imballaggio; 5. spese per l'espletamento di concorsi od esami, comprese quelle eventualmente necessarie per l'affitto a breve termine di locali idonei; 6. spese per la stampa e la divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione ovvero per via telematica; spese per la comunicazione e la divulgazione delle attività istituzionali della Fondazione; spese per acquisti di coppe, medaglie, diplomi, gadget ed altri oggetti per premi; 7. spese per l'acquisto, il noleggio, le riparazioni, la manutenzione ordinaria di autoveicoli e di mezzi di trasporto, di materiale di ricambio, di combustibili, lubrificanti e altro materiale di consumo; 8. spese per servizi di traduzione, interpretariato, sottotitolaggio di materiali filmici e audiovisivi, ecc;; 9. spese per l'adesione ad organismi associativi del settore; 10 spese per interventi straordinari di disinfezione e disinfestazione – 11 spese per manutenzione straordinaria e implementazione delle aree a verde] 12. spese per servizi di consulenza, legali, notarili, studi, ricerca, indagini, rilevazioni, perizie, ecc 13 B) fino a € 100.000,00 (centomila/00 euro) I.V.A. esclusa 1. spese per la digitalizzazione e la riproduzione su qualsiasi supporto del patrimonio filmico; 2. spese per corsi di preparazione e qualificazione professionali, formazione, perfezionamento e aggiornamento del personale; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie; 3. Spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro; acquisto di prodotti per l’igiene personale, medicinali e prodotti farmaceutici in genere, occorrenti per l’ambulatorio medico; spese per l’acquisto di uniformi, divise, tute, indumenti protettivi; 4. spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; 5. spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, seminari, mostre, rassegne ed altre manifestazioni di carattere didattico, culturale e scientifico, in Italia e all’estero; 6. spese di rappresentanza; 7. spese per acquisti di prodotti fotografici e per lavorazioni di sviluppo e stampa, spese per il trasferimento di testi e di immagini da microfilm o altri formati a formati digitalizzati; 8. spese per trasporti, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; 9. spese per la fornitura di generi di cancelleria, di mobili, suppellettili, arredi d'ufficio, fotocopiatrici e relativi materiali di consumo, macchine microfilm; 10. spese per servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura; 11. spese per l’acquisto di materiali edili ed impiantistici, di ferramenta e falegnameria C) fino a € 200.000,00 (duecentomila/00 euro) I.V.A. esclusa 1. spese per il rilevamento, precatalogazione, catalogazione, ordinamento e inventariazione del patrimonio filmico, fotografico e bibliografico, anche mediante l'uso di strumentazioni, programmi e tecnologie informatiche e telematiche; 2. spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, la manutenzione, l’assistenza specialistica sistemistica e di programmazione di apparecchiature elettroniche ed informatiche, di reti e sistemi telematici, personal computers, stampanti, apparati e materiale informatico di vario genere; spese per l'acquisizione di software; 3. spese per l'esecuzione di interventi di conservazione, manutenzione, restauro di cose “mobili” di interesse cinematografico (pellicole cinematografiche; materiale fotografico, ecc); 4. spese per acquisto, noleggio e manutenzione di strumenti, macchinari e apparati tecnologici quali apparati di ripresa audio/video, riversamento, proiezione, montaggio, suono, ecc. e per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio; 14 5. spese per l’acquisto, la conduzione e l’esercizio di impianti di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, idrici, fognari, antincendio e antifurto, ascensori e di combustibili per il riscaldamento; 6. spese per servizi di smaltimento rifiuti anche speciali 15