COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 21.12.2009
C(2009) 10614
Oggetto:
Aiuti di Stato/Italia - Lombardia
Aiuto n. N 475/2009
Aiuti per il settore forestale
Signor Ministro,
dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito all'aiuto in
oggetto, la Commissione desidera informare l'Italia della propria decisione di non
sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto considerato, in quanto compatibile con il
trattato sul funzionamento dell'Unione europea1.
Nell'adottare la presente decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni che
seguono.
1.
PROCEDIMENTO
(1) In conformità con l'articolo 108, paragrafo 3, l'Italia ha notificato alla Commissione
la misura in esame con messaggio di posta elettronica del 7 agosto 2009, protocollato
il giorno stesso. Sono state inviate informazioni supplementari con messaggio di
posta elettronica del 6 novembre 2009.
2.
DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTO
2.1.
Dotazione finanziaria
(2) Bilancio annuo di 12 milioni di euro, per un bilancio complessivo di 84 milioni
di euro.
1
A decorrere dal 1° dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato diventano articoli 107 e 108 del TFUE.
Le due serie di disposizioni sono identiche nella sostanza. Ai fini della presente decisione i riferimenti
agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE,
ove del caso.
S.E. On. Franco FRATTINI
Ministro degli affari esteri
Piazzale della Farnesina 1
I - 00194 Roma
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgio
Telefono: centralino (+32-2)299.11.11.
2.2.
Durata
(3) Dalla data di approvazione da parte della Commissione al 31 dicembre 2015.
2.3.
Beneficiari
(4) I soggetti pubblici e privati conduttori delle superfici forestali oggetto di intervento,
gli enti pubblici, i consorzi forestali e altre associazioni, le organizzazioni
professionali agricole, i centri di formazione professionale accreditati, le imprese
boschive e le persone giuridiche di diritto pubblico.
2.4.
Base giuridica
(5) Il progetto di deliberazione della Giunta regionale "Disposizioni attuative quadro ai
sensi della legge regionale 5/12/2008, n. 31 - articoli 25, 26, 40 (comma 5, lettera b),
55 (comma 4) e 56 Legge regionale 5/12/2008, n. 31 "Testo unico delle leggi
regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" – articoli 25, 26,
40 (comma 5, lettera b), 55 (comma 4) e 56.
2.5.
Misure di aiuto
(6) Le autorità italiane hanno fornito assicurazioni del fatto che tutte le misure oggetto
della notifica in esame escludono gli aiuti alle industrie collegate alla silvicoltura e
quelli a favore dello sfruttamento commerciale del legno, del trasporto di legname o
della trasformazione del legname o delle altre risorse silvicole in prodotti o ai fini
della produzione di energia.
(7) Le autorità italiane hanno assicurato che le misure contribuiscono a mantenere,
ripristinare o migliorare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la
biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale.
(8) Il regime di aiuti contempla le seguenti misure.
Azione 1 - Interventi selvicolturali finalizzati al mantenimento, miglioramento e
ripristino delle funzioni ecologiche, protettive, ricreative delle foreste, della biodiversità
e della sanità dell'ecosistema forestale
(9) In base alle informazioni fornite l'azione 1 comprende:
a) l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra
vegetazione, interventi per porre rimedio ai danni forestali provocati da
inquinamento atmosferico, animali, tempeste, incendi, inondazioni o eventi
simili. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'azione 1: l'abbattimento
destinato principalmente all'estrazione del legno a scopo commerciale e il
ripopolamento consistente nella sostituzione degli alberi abbattuti con alberi
equivalenti, nonché i diradamenti, gli impianti di alberi o arbusti finalizzati alla
chiusura di radure o spazi aperti e gli impianti di specie coltivate a breve e media
durata;
b) il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo nelle foreste, in
particolare attraverso la riduzione dell'eccessiva densità di vegetazione. Secondo
le autorità italiane tali misure non devono ridurre la biodiversità, né provocare la
2
lisciviazione dei nutrienti né avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici
naturali o i bacini idrici protetti;
c) la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle fitopatie, dei danni causati da
attacchi parassitari e delle malattie delle specie arboree utilizzando metodi
meccanici come il taglio e l'asportazione delle piante morte o colpite e la lotta
agli insetti nocivi utilizzando metodi biologici.
(10)
L'intensità massima dell'aiuto prevista per l'azione 1 è del 100%.
Azione 2 - Formazione e divulgazione
(11)
In base alle informazioni fornite l'azione 2 comprende:
a) informazioni generali sulle foreste relativamente alle attività per il miglioramento
dell'ambiente diffuse attraverso opuscoli informativi e didattici, siti e pagine
internet, bacheche, organizzazione di seminari, eventi di pubbliche relazioni e
campagne di informazione sui media. Nel materiale informativo sono vietati i
riferimenti a specifici prodotti o produttori e la promozione di prodotti nazionali;
b) formazione e aggiornamento per tecnici e operatori forestali riguardo alle
innovazioni tecnologiche, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali e
altre formazioni generali sulle foreste. I costi ammissibili comprendono le spese
di organizzazione del programma di formazione e le spese di viaggio e di
soggiorno dei partecipanti. Gli aiuti saranno erogati in natura sotto forma di
servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori. Gli
aiuti saranno accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla
base di criteri oggettivamente definiti.
(12)
L'intensità massima dell'aiuto prevista per l'azione 2 è del 100%.
Azione 3 - Pianificazione forestale
(13) In base alle informazioni trasmesse, quest'azione riguarda la pianificazione di
misure che contribuiranno al ripristino dell'ecosistema e della biodiversità forestale o
del paesaggio tradizionale e alla promozione delle funzioni ecologiche, protettive e
ricreative delle foreste. Si tratta dei Piani di Assestamento Forestale (PAF)
semplificati e dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF).
(14)
L'intensità massima dell'aiuto prevista per l'azione 3 è del 100%.
Azione 4 - Costituzione di associazioni forestali
(15) In base alle informazioni trasmesse gli aiuti saranno concessi alle seguenti
condizioni: i produttori che aderiscono all'associazione devono rimanerne membri per
un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere;
non saranno concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate
dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'associazione.
(16) Le spese ammissibili comprendono: l'affitto di locali adeguati, l'acquisto di
attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le
spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e
3
amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai
canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.
(17) L'intensità dell'aiuto nel primo anno sarà del 100% e sarà ridotta del 20% all'anno
(fino ad arrivare a zero nel sesto anno). L'importo totale degli aiuti che possono
essere concessi a un'organizzazione di produttori o a un'associazione non può
superare 400 000 EUR.
Azione 5 (in base all'azione 7 della DGR) - Acquisto di superfici forestali da destinare a
"sistemi verdi"
(18) La Regione desidera sostenere la creazione di zone verdi (sistemi verdi) su una
superficie minima di 5 ettari mantenuti per almeno 30 anni, quali ad esempio:
creazione di boschi planiziali, golenali e riparali, zone umide, fasce tampone, fasce
boscate ripariali, ecc.2. I sistemi verdi sono destinati al miglioramento della qualità
della vita nella Regione attraverso il miglioramento della qualità dell'acqua (mediante
l'assorbimento dei carichi inquinanti), l'abbattimento di polveri e rumori e la
riqualificazione delle zone prive o scarse di vegetazione forestale.
(19) Le autorità italiane hanno garantito che l'aiuto sarà concesso solo per l'acquisto di
terreni che saranno destinati alla protezione della natura per almeno 99 anni in base
ad un obbligo statutario o contrattuale.
(20)
L'intensità prevista dell'aiuto è fino al 100% delle spese di acquisto dei terreni.
Azione 6 (in base all'azione 8 della DGR) - Silvicoltura e opere di infrastruttura di
interesse pubblico
(21)
In base alle informazioni fornite l'azione 6 comprende:
a) l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra
vegetazione, interventi per porre rimedio ai danni forestali provocati da
inquinamento atmosferico, animali, tempeste, incendi, inondazioni o eventi
simili. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'azione: l'abbattimento
destinato principalmente all'estrazione del legno a scopo commerciale e il
ripopolamento consistente nella sostituzione degli alberi abbattuti con alberi
equivalenti, nonché i diradamenti, gli impianti di alberi o arbusti finalizzati alla
chiusura di radure o spazi aperti e gli impianti di specie coltivate a breve e media
durata;
b) imboschimenti per migliorare la biodiversità nei boschi esistenti (che non
comportano un aumento della copertura forestale);
c) la pianificazione delle misure;
d) il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo nelle foreste,
garantendo la crescita sana degli alberi attraverso una ritenzione idrica sufficiente
2
Con la decisione C(2008) 7038 del 26 settembre 2008 relativa all'aiuto n. N 380/2008 la
Commissione ha approvato aiuti a favore della creazione di zone di questo tipo, compresi gli aiuti
per i costi di impianto, sfoltimento e abbattimento di alberi, imboschimenti, miglioramento della
qualità del suolo ecc.
4
e un drenaggio corretto (sistemi forestali idrologici e idraulici). Secondo le
autorità italiane tali misure non comporteranno una riduzione della biodiversità,
né provocheranno la lisciviazione dei nutrienti né avranno un impatto negativo
sugli ecosistemi idrici naturali o sui bacini idrici protetti;
e) la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle fitopatie, dei danni causati
dalle infestanti e delle malattie degli alberi utilizzando metodi meccanici come il
taglio e l'asportazione delle piante morte o colpite e la lotta agli insetti nocivi
utilizzando metodi biologici;
f) la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di strade forestali, di
infrastrutture per i visitatori, in particolare il miglioramento e la costruzione di
strade a basso impatto ambientale. Sono esclusi dal campo di applicazione
dell'azione: le infrastrutture non di interesse pubblico e le strade nuove, nonché la
manutenzione di strade esistenti non comprese nei piani della viabilità agro-silvopastorale. L'accesso ai boschi e alle infrastrutture è aperto e gratuito; l'accesso ai
veicoli e alle macchine può essere limitato per garantire la sicurezza e tener conto
delle caratteristiche delle strade.
(22)
L'intensità prevista dell'aiuto è fino al 100% delle spese ammissibili.
2.6.
Cumulo e sovracompensazione
(23)
Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto concesso non può in nessun caso
superare il 100% delle spese ammissibili.
(24)
Per evitare ogni sovracompensazione le autorità competenti applicheranno il
sistema di controllo e gestione attualmente in vigore nell'ambito del programma
di sviluppo rurale 2007-2013 e useranno il manuale delle procedure dei controlli
e delle sanzioni approvato il 20 febbraio 2008 e trasmesso alla Commissione.
2.7.
(25)
3.
Effetto incentivante
Le autorità italiane hanno garantito che l'aiuto sarà concesso solo dopo
l'approvazione del regime da parte della Commissione.
VALUTAZIONE ALLA LUCE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA
3.1.
Presenza dell'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE
(26)
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il
mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma
che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
la concorrenza.
(27)
L'aiuto in esame è finanziato mediante risorse statali, in particolare attraverso i
fondi della Regione Lombardia.
(28)
La misura conferisce un vantaggio a determinati beneficiari in quanto favorisce i
proprietari di superfici forestali in Lombardia. Alcuni di loro esercitano un'attività
economica. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, si ritiene che
l'aiuto ad un'impresa influisca sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera
5
in un mercato aperto al commercio intracomunitario3. Il semplice fatto di
rafforzare la posizione competitiva di un'impresa rispetto ad altre imprese
concorrenti, concedendo alla medesima un vantaggio economico che non avrebbe
ricevuto nel corso normale delle attività, indica una possibile distorsione di
concorrenza4. I beneficiari dell'aiuto operano in un mercato internazionale
altamente competitivo5. La misura di aiuto potrebbe quindi falsare la concorrenza
e influire sugli scambi fra Stati membri e di conseguenza configurare un aiuto ai
sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
3.2.
Compatibilità dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 del TFUE
(29)
Il divieto di concessione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, è
tuttavia soggetto a deroghe.
(30)
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, possono considerarsi
compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attività o di talune regioni economiche sempreché non alterino le
condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
(31)
Per poter beneficiare di questa deroga, le misure di aiuto devono soddisfare i
requisiti della normativa in materia di aiuti di Stato, in primo luogo il
regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli e recante
modifica del regolamento (CE) n. 70/20016. Se non si applica il regolamento
n. 1857/2006, la valutazione deve basarsi sugli Orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (in seguito: gli
orientamenti)7 e/o su altre normative pertinenti.
(32)
Gli aiuti al settore forestale devono essere valutati alla luce degli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007–2013 (in
seguito: gli orientamenti), in particolare il capitolo VII.
(33)
Il punto 16 degli orientamenti contiene le condizioni da rispettare perché l'aiuto
possieda la necessaria componente di incentivo. Le autorità italiane hanno
confermato che l'organismo erogatore può concedere l'aiuto solo dopo che la
Commissione abbia approvato il regime di aiuti (v. punto 25 della descrizione).
(34)
In virtù del punto 175 degli orientamenti, possono essere concessi aiuti fino al
100% per misure che contribuiscono direttamente al mantenimento o al ripristino
3
Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa n. 102/87
Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1988, pag. 4067.
4
Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa n. 730/79, Philip Morris Holland
BV/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1980, pag. 2671.
5
Nel 2005 l'Italia ha realizzato esportazioni intracomunitarie per 7 700 000 t di legno grezzo e
importazioni intracomunitarie per 2 552 500 t (fonte: Eurostat).
6
GU L 358 del 16.12.2006.
7
GU C 319 del 27.12.2006.
6
delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la
sanità dell'ecosistema forestale.
(35)
Come descritto nel punto 7, le autorità italiane hanno fornito le informazioni e le
garanzie necessarie a dimostrare il rispetto di tale disposizione.
(36)
Le autorità italiane hanno confermato che la misura esclude gli aiuti alle industrie
collegate alla silvicoltura e quelli a favore dello sfruttamento commerciale del
legno, del trasporto di legname dal luogo di estrazione nel bosco fino alla
successiva destinazione o a favore della trasformazione del legname o delle altre
risorse silvicole in prodotti o ai fini della produzione di energia (v. punto 6 della
descrizione).
Azione 1 - Interventi selvicolturali finalizzati al mantenimento, miglioramento e
ripristino delle funzioni ecologiche, protettive, ricreative delle foreste, della biodiversità
e della sanità dell'ecosistema forestale
(37)
In base al punto 175, lettera a), degli orientamenti, possono essere concessi aiuti
per l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra
vegetazione presente nelle foreste esistenti, la rimozione degli alberi caduti e le
misure realizzate per porre rimedio ai danni forestali provocati dall'inquinamento
atmosferico, da animali, da tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili, purché
il loro obiettivo precipuo sia quello di contribuire a mantenere o ripristinare
l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale. Non possono
essere concessi aiuti per l'abbattimento il cui scopo principale sia l'estrazione del
legno a scopo commerciale o per le operazioni di ripopolamento destinate a
sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti.
(38)
Come emerge dal punto 9, lettera a), della descrizione, l'aiuto notificato soddisfa
le condizioni di cui al punto 175, lettera a), degli orientamenti. Il regime non
prevede aiuti per gli imboschimenti. L'intensità di aiuto prevista, che può arrivare
al 100%, è in linea con il punto 175 degli orientamenti.
(39)
In base al punto 175, lettera b), degli orientamenti, possono essere concessi aiuti a
favore del mantenimento e del miglioramento della qualità del suolo nelle foreste
e per misure intese a garantire una crescita equilibrata e sana degli alberi. Le
misure possono includere l'ammendamento del suolo mediante il ricorso a
fertilizzanti o altri trattamenti per ridurre l'eccessiva densità di vegetazione e
garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio. Nel caso della
misura notificata sarà concesso un aiuto per ridurre l'eccessiva densità di
vegetazione.
(40)
In linea con lo stesso punto, la misura prevista non deve ridurre la biodiversità, né
provocare la lisciviazione dei nutrienti né avere un impatto negativo sugli
ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti.
(41)
Stando alle informazioni trasmesse (vedi punto 9, lettera b), della descrizione), la
Commissione ritiene che la misura soddisfi le condizioni previste al punto 175,
lettera b), degli orientamenti. L'intensità di aiuto prevista, che può arrivare al
100% dei costi ammissibili, è in linea con il punto 175 degli orientamenti.
(42)
In base al punto 175, lettera c), degli orientamenti, possono essere concessi aiuti
fino al 100% per la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle fitopatie, dei
7
danni causati da parassiti e delle malattie degli alberi e per il trattamento di danni
causati da animali. Le spese ammissibili possono comprendere misure di
prevenzione e trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i
reimpianti, e i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per la realizzazione di
tali misure. Ai fini della concessione degli aiuti va data la preferenza ai metodi
biologici e meccanici di prevenzione e di trattamento, a meno che non si possa
dimostrare che questi metodi non sono sufficienti a combattere la fitopatia o i
parassiti in questione.
(43)
Come indicato nel punto 9, lettera c), della descrizione, l'aiuto è concesso per fini
di prevenzione, eradicazione e trattamento di attacchi parassitari e malattie degli
alberi; le autorità italiane hanno indicato che i metodi preferiti sono i trattamenti
meccanici e biologici. Si può quindi concludere che le condizioni di cui al punto
175, lettera c), degli orientamenti sono soddisfatte.
Azione 2 - - Formazione e divulgazione
(44)
In linea con il punto 175, lettera a), degli orientamenti, gli aiuti possono coprire i
costi del materiale informativo e di attività quali seminari, eventi di pubbliche
relazioni e campagne di informazione sulla stampa scritta ed elettronica a scopo
divulgativo di informazioni generali sulle foreste. Le azioni e i materiali
sovvenzionati non possono contenere riferimenti a determinati prodotti o
produttori, né promuovere prodotti nazionali.
(45)
Come indicato nel punto 11, lettera a), della descrizione, le misure comprendono
informazioni sulle foreste e sulle attività per il miglioramento dell'ambiente
diffuse attraverso opuscoli informativi e didattici, siti e pagine internet, bacheche,
organizzazione di seminari, eventi di pubbliche relazioni e campagne di
informazione sui media. Le autorità italiane hanno confermato che non vi saranno
riferimenti a nomi di prodotti o di produttori determinati e che non saranno
promossi prodotti nazionali. L'intensità dell'aiuto è conforme al punto 175 degli
orientamenti.
(46)
In base al punto 179 degli orientamenti, la Commissione dichiarerà compatibili
con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato
a favore della formazione di proprietari e addetti forestali se soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
(47)
In virtù di tale articolo gli aiuti per l'istruzione e la formazione possono coprire i
seguenti costi ammissibili:
a) spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;
b) spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;
c) costi della prestazione di servizi di sostituzione.
(48)
Come indicato nella descrizione (punto 11, lettera b)), sono considerate
ammissibili all'aiuto le spese di cui alle lettere a) e b).
(49)
A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 l'aiuto
può coprire il 100% dei costi ammissibili. Gli aiuti devono essere erogati in
natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti
8
in denaro ai produttori. Come risulta dalla descrizione, queste condizioni sono
soddisfatte.
(50)
In linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli
aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata
sulla base di criteri oggettivamente definiti, senza limitazioni quanto
all'organizzazione che presta il servizio. Le autorità italiane hanno confermato di
attenersi a tali condizioni (vedi punto 11, lettera b), della descrizione). L'aiuto
coprirà fino al 100% dei costi, come previsto dall'articolo 15.
Azione 3 - Pianificazione forestale
(51)
In linea con il punto 175, lettera a), degli orientamenti, può essere autorizzata la
copertura fino al 100% delle spese di pianificazione di misure il cui obiettivo
precipuo sia quello di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema e la
biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale.
(52)
Gli aiuti previsti coprono le spese di pianificazione di misure previste
dall'azione 1. L'aiuto è limitato al 100% di tali spese, per cui risultano soddisfatte
le condizioni previste al punto 175, lettera a), degli orientamenti.
Azione 4 - Costituzione di associazioni forestali
(53)
A norma del punto 180 degli orientamenti la Commissione autorizza gli aiuti a
favore della costituzione di associazioni di silvicoltori purché gli aiuti rispettino
le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
(54)
Le autorità italiane hanno confermato che, in conformità a tale articolo, i soci
hanno l'obbligo di commercializzare la produzione in ottemperanza alle regole di
fornitura e immissione sul mercato approvate dall'associazione. Inoltre, i membri
dell'associazione devono rimanerne tali per almeno tre anni e fornire un preavviso
di almeno dodici mesi prima di ritirarsi.
(55)
A norma del paragrafo 3 dell'articolo 15 del succitato regolamento, le spese
ammissibili comprendono l'affitto dei locali, l'acquisto di attrezzatura per ufficio,
compresi materiale e programmi informatici, le spese amministrative per il
personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto
dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi
di mercato.
(56)
Come indicato nel punto 16 della descrizione, i costi ammissibili previsti dal
regime notificato sono conformi al disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, del
regolamento in esame.
(57)
Le autorità italiane hanno confermato che non saranno erogati aiuti per spese
sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento
dell'associazione, il che è conforme al disposto dell'articolo 9, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 1857/2006.
(58)
Le organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la
gestione di una o più aziende e che quindi siano di fatto singoli produttori sono
esclusi dal campo di applicazione dell'azione in esame, il che è conforme
all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006.
9
(59)
In conformità all'articolo 9, paragrafo 7, l'aiuto complessivo concesso ad una
associazione non può superare 400 000 EUR. Le autorità italiane hanno
confermato che tale condizione sarà rispettata.
Azione 5 (in base all'azione 7 della DGR) - Acquisto di superfici forestali da destinare a
"sistemi verdi"
(60)
A norma del punto 175, lettera g), degli orientamenti, possono essere concessi
aiuti per l'acquisto di superfici forestali utilizzate o da utilizzare come zone di
protezione naturale. Tali superfici forestali devono essere destinate in
permanenza e nella loro interezza alla protezione della natura nell'ambito di un
obbligo statutario o contrattuale.
(61)
Le autorità italiane hanno indicato che l'aiuto sarà concesso per l'acquisto di
superfici usate come zone di protezione della natura (sistemi verdi) che dovranno
essere mantenute per almeno 99 anni. L'aiuto coprirà fino al 100% dei costi, in
conformità al punto 175 degli orientamenti.
Azione 6 (in base all'azione 8 della DGR) - Silvicoltura e opere di infrastruttura di
interesse pubblico
(62)
In base al punto 175, lettera a), degli orientamenti, possono essere concessi aiuti
per l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra
vegetazione presente nelle foreste esistenti, la rimozione degli alberi caduti e le
misure realizzate per porre rimedio ai danni forestali provocati dall'inquinamento
atmosferico, da animali, da tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili, e i
costi di pianificazione di tali misure purché il loro obiettivo precipuo sia quello di
contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il
paesaggio tradizionale. Non possono essere concessi aiuti per l'abbattimento il cui
scopo principale sia l'estrazione del legno a scopo commerciale o per le
operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi
equivalenti. Possono essere concessi aiuti anche per le misure di imboschimento
destinate a promuovere la biodiversità.
(63)
Come emerge dal punto 21, lettere a), b) e c) della descrizione, l'aiuto notificato
soddisfa le condizioni di cui al punto 175, lettera a), degli orientamenti.
(64)
L'intensità di aiuto prevista, che può arrivare al 100%, è in linea con il punto 175.
(65)
In base al punto 175, lettera b), degli orientamenti, possono essere concessi aiuti a
favore del mantenimento e del miglioramento della qualità del suolo nelle foreste
e per misure intese a garantire una crescita equilibrata e sana degli alberi. Le
misure possono includere l'ammendamento del suolo mediante il ricorso a
fertilizzanti o altri trattamenti per ridurre l'eccessiva densità di vegetazione e
garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio. Nel caso delle
misure di aiuto notificate gli aiuti saranno concessi per il riordino dei sistemi
idrologico e idraulico delle foreste.
(66)
In linea con lo stesso punto, la misura prevista non deve ridurre la biodiversità, né
provocare la lisciviazione dei nutrienti né avere un impatto negativo sugli
ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti.
10
(67)
Stando alle informazioni trasmesse (v. punto 21, lettera d), della descrizione), la
Commissione ritiene che la misura soddisfi le condizioni previste al punto 175,
lettera b), degli orientamenti. L'intensità di aiuto prevista, che può arrivare al
100% dei costi ammissibili, è in linea con il punto 175.
(68)
In base al punto 175, lettera c), degli orientamenti, possono essere concessi aiuti
fino al 100% per la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle fitopatie, dei
danni causati dagli organismi nocivi e delle malattie degli alberi e per il
trattamento di danni causati da animali. Le spese ammissibili possono
comprendere misure di prevenzione e trattamento, inclusi i lavori di preparazione
del terreno per i reimpianti, e i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per la
realizzazione di tali misure. Ai fini della concessione degli aiuti va data la
preferenza ai metodi biologici e meccanici di prevenzione e di trattamento, a
meno che non si possa dimostrare che questi metodi non sono sufficienti a
combattere la fitopatia o i parassiti in questione.
(69)
Come indicato nel punto 21, lettera e), della descrizione, l'aiuto è concesso per
fini di prevenzione, eradicazione e trattamento di attacchi parassitari e malattie
degli alberi; le autorità italiane hanno indicato che i metodi preferiti sono i
trattamenti meccanici e biologici. Si può quindi concludere che le condizioni di
cui al punto 175, lettera c), degli orientamenti sono soddisfatte. L'intensità
dell'aiuto è conforme al punto 175 degli orientamenti.
(70)
A norma del punto 175, lettera e), degli orientamenti si possono concedere aiuti
per la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di strade forestali e di
infrastrutture per i visitatori purché l'accesso ai boschi e alle infrastrutture sia
aperto al pubblico e gratuito per fini ricreativi. Se necessario, l'accesso ai boschi e
alle infrastrutture può essere limitato per la protezione di zone sensibili oppure
per garantire l'uso corretto e sicuro delle infrastrutture. Come indicato nel punto
21, lettera f), della descrizione, le suddette condizioni sono rispettate, così come
l'intensità massima dell'aiuto (100%).
Durata del regime
(71)
A norma del punto 189 degli orientamenti, i regimi che contemplano aiuti di Stato
per misure che possono beneficiare anche di un cofinanziamento ai sensi del
regolamento (CE) n. 1698/2005 dovranno essere limitati al periodo di
programmazione 2007-2013. Gli altri regimi di aiuto non dovranno applicarsi per
più di 7 anni.
(72)
Le autorità italiane hanno precisato che l'attuazione del regime è del tutto
indipendente dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Pertanto la sua durata
fino al 31 dicembre 2015 è conforme al punto 189 degli orientamenti.
4.
CONCLUSIONI
(73)
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso di considerare l'aiuto
compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera
c), del TFUE.
(74)
Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare,
si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di
11
ricezione della presente. Nel caso in cui non riceva una domanda motivata in tal
senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del
consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della
lettera
sul
sito
internet:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm.
La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente
indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale
Direzione M - Legislazione agricola
Unità M.2 – Concorrenza
Ufficio: Loi 130 5/94A
B-1049 Bruxelles
Fax: 0032 2 29 67 672
Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
12
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S.E. On. Franco FRATTINI Ministro degli affari esteri Piazzale della