COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 21.12.2009 C(2009) 10614 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia - Lombardia Aiuto n. N 475/2009 Aiuti per il settore forestale Signor Ministro, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito all'aiuto in oggetto, la Commissione desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto considerato, in quanto compatibile con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea1. Nell'adottare la presente decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni che seguono. 1. PROCEDIMENTO (1) In conformità con l'articolo 108, paragrafo 3, l'Italia ha notificato alla Commissione la misura in esame con messaggio di posta elettronica del 7 agosto 2009, protocollato il giorno stesso. Sono state inviate informazioni supplementari con messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2009. 2. DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTO 2.1. Dotazione finanziaria (2) Bilancio annuo di 12 milioni di euro, per un bilancio complessivo di 84 milioni di euro. 1 A decorrere dal 1° dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato diventano articoli 107 e 108 del TFUE. Le due serie di disposizioni sono identiche nella sostanza. Ai fini della presente decisione i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE, ove del caso. S.E. On. Franco FRATTINI Ministro degli affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I - 00194 Roma Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgio Telefono: centralino (+32-2)299.11.11. 2.2. Durata (3) Dalla data di approvazione da parte della Commissione al 31 dicembre 2015. 2.3. Beneficiari (4) I soggetti pubblici e privati conduttori delle superfici forestali oggetto di intervento, gli enti pubblici, i consorzi forestali e altre associazioni, le organizzazioni professionali agricole, i centri di formazione professionale accreditati, le imprese boschive e le persone giuridiche di diritto pubblico. 2.4. Base giuridica (5) Il progetto di deliberazione della Giunta regionale "Disposizioni attuative quadro ai sensi della legge regionale 5/12/2008, n. 31 - articoli 25, 26, 40 (comma 5, lettera b), 55 (comma 4) e 56 Legge regionale 5/12/2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" – articoli 25, 26, 40 (comma 5, lettera b), 55 (comma 4) e 56. 2.5. Misure di aiuto (6) Le autorità italiane hanno fornito assicurazioni del fatto che tutte le misure oggetto della notifica in esame escludono gli aiuti alle industrie collegate alla silvicoltura e quelli a favore dello sfruttamento commerciale del legno, del trasporto di legname o della trasformazione del legname o delle altre risorse silvicole in prodotti o ai fini della produzione di energia. (7) Le autorità italiane hanno assicurato che le misure contribuiscono a mantenere, ripristinare o migliorare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale. (8) Il regime di aiuti contempla le seguenti misure. Azione 1 - Interventi selvicolturali finalizzati al mantenimento, miglioramento e ripristino delle funzioni ecologiche, protettive, ricreative delle foreste, della biodiversità e della sanità dell'ecosistema forestale (9) In base alle informazioni fornite l'azione 1 comprende: a) l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione, interventi per porre rimedio ai danni forestali provocati da inquinamento atmosferico, animali, tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'azione 1: l'abbattimento destinato principalmente all'estrazione del legno a scopo commerciale e il ripopolamento consistente nella sostituzione degli alberi abbattuti con alberi equivalenti, nonché i diradamenti, gli impianti di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti e gli impianti di specie coltivate a breve e media durata; b) il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo nelle foreste, in particolare attraverso la riduzione dell'eccessiva densità di vegetazione. Secondo le autorità italiane tali misure non devono ridurre la biodiversità, né provocare la 2 lisciviazione dei nutrienti né avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti; c) la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle fitopatie, dei danni causati da attacchi parassitari e delle malattie delle specie arboree utilizzando metodi meccanici come il taglio e l'asportazione delle piante morte o colpite e la lotta agli insetti nocivi utilizzando metodi biologici. (10) L'intensità massima dell'aiuto prevista per l'azione 1 è del 100%. Azione 2 - Formazione e divulgazione (11) In base alle informazioni fornite l'azione 2 comprende: a) informazioni generali sulle foreste relativamente alle attività per il miglioramento dell'ambiente diffuse attraverso opuscoli informativi e didattici, siti e pagine internet, bacheche, organizzazione di seminari, eventi di pubbliche relazioni e campagne di informazione sui media. Nel materiale informativo sono vietati i riferimenti a specifici prodotti o produttori e la promozione di prodotti nazionali; b) formazione e aggiornamento per tecnici e operatori forestali riguardo alle innovazioni tecnologiche, agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali e altre formazioni generali sulle foreste. I costi ammissibili comprendono le spese di organizzazione del programma di formazione e le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti. Gli aiuti saranno erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori. Gli aiuti saranno accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. (12) L'intensità massima dell'aiuto prevista per l'azione 2 è del 100%. Azione 3 - Pianificazione forestale (13) In base alle informazioni trasmesse, quest'azione riguarda la pianificazione di misure che contribuiranno al ripristino dell'ecosistema e della biodiversità forestale o del paesaggio tradizionale e alla promozione delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste. Si tratta dei Piani di Assestamento Forestale (PAF) semplificati e dei Piani di Indirizzo Forestale (PIF). (14) L'intensità massima dell'aiuto prevista per l'azione 3 è del 100%. Azione 4 - Costituzione di associazioni forestali (15) In base alle informazioni trasmesse gli aiuti saranno concessi alle seguenti condizioni: i produttori che aderiscono all'associazione devono rimanerne membri per un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere; non saranno concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'associazione. (16) Le spese ammissibili comprendono: l'affitto di locali adeguati, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e 3 amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato. (17) L'intensità dell'aiuto nel primo anno sarà del 100% e sarà ridotta del 20% all'anno (fino ad arrivare a zero nel sesto anno). L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi a un'organizzazione di produttori o a un'associazione non può superare 400 000 EUR. Azione 5 (in base all'azione 7 della DGR) - Acquisto di superfici forestali da destinare a "sistemi verdi" (18) La Regione desidera sostenere la creazione di zone verdi (sistemi verdi) su una superficie minima di 5 ettari mantenuti per almeno 30 anni, quali ad esempio: creazione di boschi planiziali, golenali e riparali, zone umide, fasce tampone, fasce boscate ripariali, ecc.2. I sistemi verdi sono destinati al miglioramento della qualità della vita nella Regione attraverso il miglioramento della qualità dell'acqua (mediante l'assorbimento dei carichi inquinanti), l'abbattimento di polveri e rumori e la riqualificazione delle zone prive o scarse di vegetazione forestale. (19) Le autorità italiane hanno garantito che l'aiuto sarà concesso solo per l'acquisto di terreni che saranno destinati alla protezione della natura per almeno 99 anni in base ad un obbligo statutario o contrattuale. (20) L'intensità prevista dell'aiuto è fino al 100% delle spese di acquisto dei terreni. Azione 6 (in base all'azione 8 della DGR) - Silvicoltura e opere di infrastruttura di interesse pubblico (21) In base alle informazioni fornite l'azione 6 comprende: a) l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione, interventi per porre rimedio ai danni forestali provocati da inquinamento atmosferico, animali, tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'azione: l'abbattimento destinato principalmente all'estrazione del legno a scopo commerciale e il ripopolamento consistente nella sostituzione degli alberi abbattuti con alberi equivalenti, nonché i diradamenti, gli impianti di alberi o arbusti finalizzati alla chiusura di radure o spazi aperti e gli impianti di specie coltivate a breve e media durata; b) imboschimenti per migliorare la biodiversità nei boschi esistenti (che non comportano un aumento della copertura forestale); c) la pianificazione delle misure; d) il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo nelle foreste, garantendo la crescita sana degli alberi attraverso una ritenzione idrica sufficiente 2 Con la decisione C(2008) 7038 del 26 settembre 2008 relativa all'aiuto n. N 380/2008 la Commissione ha approvato aiuti a favore della creazione di zone di questo tipo, compresi gli aiuti per i costi di impianto, sfoltimento e abbattimento di alberi, imboschimenti, miglioramento della qualità del suolo ecc. 4 e un drenaggio corretto (sistemi forestali idrologici e idraulici). Secondo le autorità italiane tali misure non comporteranno una riduzione della biodiversità, né provocheranno la lisciviazione dei nutrienti né avranno un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o sui bacini idrici protetti; e) la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle fitopatie, dei danni causati dalle infestanti e delle malattie degli alberi utilizzando metodi meccanici come il taglio e l'asportazione delle piante morte o colpite e la lotta agli insetti nocivi utilizzando metodi biologici; f) la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di strade forestali, di infrastrutture per i visitatori, in particolare il miglioramento e la costruzione di strade a basso impatto ambientale. Sono esclusi dal campo di applicazione dell'azione: le infrastrutture non di interesse pubblico e le strade nuove, nonché la manutenzione di strade esistenti non comprese nei piani della viabilità agro-silvopastorale. L'accesso ai boschi e alle infrastrutture è aperto e gratuito; l'accesso ai veicoli e alle macchine può essere limitato per garantire la sicurezza e tener conto delle caratteristiche delle strade. (22) L'intensità prevista dell'aiuto è fino al 100% delle spese ammissibili. 2.6. Cumulo e sovracompensazione (23) Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto concesso non può in nessun caso superare il 100% delle spese ammissibili. (24) Per evitare ogni sovracompensazione le autorità competenti applicheranno il sistema di controllo e gestione attualmente in vigore nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2007-2013 e useranno il manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni approvato il 20 febbraio 2008 e trasmesso alla Commissione. 2.7. (25) 3. Effetto incentivante Le autorità italiane hanno garantito che l'aiuto sarà concesso solo dopo l'approvazione del regime da parte della Commissione. VALUTAZIONE ALLA LUCE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA 3.1. Presenza dell'aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (26) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. (27) L'aiuto in esame è finanziato mediante risorse statali, in particolare attraverso i fondi della Regione Lombardia. (28) La misura conferisce un vantaggio a determinati beneficiari in quanto favorisce i proprietari di superfici forestali in Lombardia. Alcuni di loro esercitano un'attività economica. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, si ritiene che l'aiuto ad un'impresa influisca sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera 5 in un mercato aperto al commercio intracomunitario3. Il semplice fatto di rafforzare la posizione competitiva di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti, concedendo alla medesima un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto nel corso normale delle attività, indica una possibile distorsione di concorrenza4. I beneficiari dell'aiuto operano in un mercato internazionale altamente competitivo5. La misura di aiuto potrebbe quindi falsare la concorrenza e influire sugli scambi fra Stati membri e di conseguenza configurare un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. 3.2. Compatibilità dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 del TFUE (29) Il divieto di concessione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, è tuttavia soggetto a deroghe. (30) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (31) Per poter beneficiare di questa deroga, le misure di aiuto devono soddisfare i requisiti della normativa in materia di aiuti di Stato, in primo luogo il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione dei prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/20016. Se non si applica il regolamento n. 1857/2006, la valutazione deve basarsi sugli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (in seguito: gli orientamenti)7 e/o su altre normative pertinenti. (32) Gli aiuti al settore forestale devono essere valutati alla luce degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007–2013 (in seguito: gli orientamenti), in particolare il capitolo VII. (33) Il punto 16 degli orientamenti contiene le condizioni da rispettare perché l'aiuto possieda la necessaria componente di incentivo. Le autorità italiane hanno confermato che l'organismo erogatore può concedere l'aiuto solo dopo che la Commissione abbia approvato il regime di aiuti (v. punto 25 della descrizione). (34) In virtù del punto 175 degli orientamenti, possono essere concessi aiuti fino al 100% per misure che contribuiscono direttamente al mantenimento o al ripristino 3 Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa n. 102/87 Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1988, pag. 4067. 4 Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa n. 730/79, Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, Racc. 1980, pag. 2671. 5 Nel 2005 l'Italia ha realizzato esportazioni intracomunitarie per 7 700 000 t di legno grezzo e importazioni intracomunitarie per 2 552 500 t (fonte: Eurostat). 6 GU L 358 del 16.12.2006. 7 GU C 319 del 27.12.2006. 6 delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale. (35) Come descritto nel punto 7, le autorità italiane hanno fornito le informazioni e le garanzie necessarie a dimostrare il rispetto di tale disposizione. (36) Le autorità italiane hanno confermato che la misura esclude gli aiuti alle industrie collegate alla silvicoltura e quelli a favore dello sfruttamento commerciale del legno, del trasporto di legname dal luogo di estrazione nel bosco fino alla successiva destinazione o a favore della trasformazione del legname o delle altre risorse silvicole in prodotti o ai fini della produzione di energia (v. punto 6 della descrizione). Azione 1 - Interventi selvicolturali finalizzati al mantenimento, miglioramento e ripristino delle funzioni ecologiche, protettive, ricreative delle foreste, della biodiversità e della sanità dell'ecosistema forestale (37) In base al punto 175, lettera a), degli orientamenti, possono essere concessi aiuti per l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione presente nelle foreste esistenti, la rimozione degli alberi caduti e le misure realizzate per porre rimedio ai danni forestali provocati dall'inquinamento atmosferico, da animali, da tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili, purché il loro obiettivo precipuo sia quello di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale. Non possono essere concessi aiuti per l'abbattimento il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a scopo commerciale o per le operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti. (38) Come emerge dal punto 9, lettera a), della descrizione, l'aiuto notificato soddisfa le condizioni di cui al punto 175, lettera a), degli orientamenti. Il regime non prevede aiuti per gli imboschimenti. L'intensità di aiuto prevista, che può arrivare al 100%, è in linea con il punto 175 degli orientamenti. (39) In base al punto 175, lettera b), degli orientamenti, possono essere concessi aiuti a favore del mantenimento e del miglioramento della qualità del suolo nelle foreste e per misure intese a garantire una crescita equilibrata e sana degli alberi. Le misure possono includere l'ammendamento del suolo mediante il ricorso a fertilizzanti o altri trattamenti per ridurre l'eccessiva densità di vegetazione e garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio. Nel caso della misura notificata sarà concesso un aiuto per ridurre l'eccessiva densità di vegetazione. (40) In linea con lo stesso punto, la misura prevista non deve ridurre la biodiversità, né provocare la lisciviazione dei nutrienti né avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti. (41) Stando alle informazioni trasmesse (vedi punto 9, lettera b), della descrizione), la Commissione ritiene che la misura soddisfi le condizioni previste al punto 175, lettera b), degli orientamenti. L'intensità di aiuto prevista, che può arrivare al 100% dei costi ammissibili, è in linea con il punto 175 degli orientamenti. (42) In base al punto 175, lettera c), degli orientamenti, possono essere concessi aiuti fino al 100% per la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle fitopatie, dei 7 danni causati da parassiti e delle malattie degli alberi e per il trattamento di danni causati da animali. Le spese ammissibili possono comprendere misure di prevenzione e trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i reimpianti, e i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per la realizzazione di tali misure. Ai fini della concessione degli aiuti va data la preferenza ai metodi biologici e meccanici di prevenzione e di trattamento, a meno che non si possa dimostrare che questi metodi non sono sufficienti a combattere la fitopatia o i parassiti in questione. (43) Come indicato nel punto 9, lettera c), della descrizione, l'aiuto è concesso per fini di prevenzione, eradicazione e trattamento di attacchi parassitari e malattie degli alberi; le autorità italiane hanno indicato che i metodi preferiti sono i trattamenti meccanici e biologici. Si può quindi concludere che le condizioni di cui al punto 175, lettera c), degli orientamenti sono soddisfatte. Azione 2 - - Formazione e divulgazione (44) In linea con il punto 175, lettera a), degli orientamenti, gli aiuti possono coprire i costi del materiale informativo e di attività quali seminari, eventi di pubbliche relazioni e campagne di informazione sulla stampa scritta ed elettronica a scopo divulgativo di informazioni generali sulle foreste. Le azioni e i materiali sovvenzionati non possono contenere riferimenti a determinati prodotti o produttori, né promuovere prodotti nazionali. (45) Come indicato nel punto 11, lettera a), della descrizione, le misure comprendono informazioni sulle foreste e sulle attività per il miglioramento dell'ambiente diffuse attraverso opuscoli informativi e didattici, siti e pagine internet, bacheche, organizzazione di seminari, eventi di pubbliche relazioni e campagne di informazione sui media. Le autorità italiane hanno confermato che non vi saranno riferimenti a nomi di prodotti o di produttori determinati e che non saranno promossi prodotti nazionali. L'intensità dell'aiuto è conforme al punto 175 degli orientamenti. (46) In base al punto 179 degli orientamenti, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore della formazione di proprietari e addetti forestali se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006. (47) In virtù di tale articolo gli aiuti per l'istruzione e la formazione possono coprire i seguenti costi ammissibili: a) spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione; b) spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti; c) costi della prestazione di servizi di sostituzione. (48) Come indicato nella descrizione (punto 11, lettera b)), sono considerate ammissibili all'aiuto le spese di cui alle lettere a) e b). (49) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006 l'aiuto può coprire il 100% dei costi ammissibili. Gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti 8 in denaro ai produttori. Come risulta dalla descrizione, queste condizioni sono soddisfatte. (50) In linea con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti, senza limitazioni quanto all'organizzazione che presta il servizio. Le autorità italiane hanno confermato di attenersi a tali condizioni (vedi punto 11, lettera b), della descrizione). L'aiuto coprirà fino al 100% dei costi, come previsto dall'articolo 15. Azione 3 - Pianificazione forestale (51) In linea con il punto 175, lettera a), degli orientamenti, può essere autorizzata la copertura fino al 100% delle spese di pianificazione di misure il cui obiettivo precipuo sia quello di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale. (52) Gli aiuti previsti coprono le spese di pianificazione di misure previste dall'azione 1. L'aiuto è limitato al 100% di tali spese, per cui risultano soddisfatte le condizioni previste al punto 175, lettera a), degli orientamenti. Azione 4 - Costituzione di associazioni forestali (53) A norma del punto 180 degli orientamenti la Commissione autorizza gli aiuti a favore della costituzione di associazioni di silvicoltori purché gli aiuti rispettino le condizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1857/2006. (54) Le autorità italiane hanno confermato che, in conformità a tale articolo, i soci hanno l'obbligo di commercializzare la produzione in ottemperanza alle regole di fornitura e immissione sul mercato approvate dall'associazione. Inoltre, i membri dell'associazione devono rimanerne tali per almeno tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di ritirarsi. (55) A norma del paragrafo 3 dell'articolo 15 del succitato regolamento, le spese ammissibili comprendono l'affitto dei locali, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compresi materiale e programmi informatici, le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato. (56) Come indicato nel punto 16 della descrizione, i costi ammissibili previsti dal regime notificato sono conformi al disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento in esame. (57) Le autorità italiane hanno confermato che non saranno erogati aiuti per spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'associazione, il che è conforme al disposto dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1857/2006. (58) Le organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende e che quindi siano di fatto singoli produttori sono esclusi dal campo di applicazione dell'azione in esame, il che è conforme all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006. 9 (59) In conformità all'articolo 9, paragrafo 7, l'aiuto complessivo concesso ad una associazione non può superare 400 000 EUR. Le autorità italiane hanno confermato che tale condizione sarà rispettata. Azione 5 (in base all'azione 7 della DGR) - Acquisto di superfici forestali da destinare a "sistemi verdi" (60) A norma del punto 175, lettera g), degli orientamenti, possono essere concessi aiuti per l'acquisto di superfici forestali utilizzate o da utilizzare come zone di protezione naturale. Tali superfici forestali devono essere destinate in permanenza e nella loro interezza alla protezione della natura nell'ambito di un obbligo statutario o contrattuale. (61) Le autorità italiane hanno indicato che l'aiuto sarà concesso per l'acquisto di superfici usate come zone di protezione della natura (sistemi verdi) che dovranno essere mantenute per almeno 99 anni. L'aiuto coprirà fino al 100% dei costi, in conformità al punto 175 degli orientamenti. Azione 6 (in base all'azione 8 della DGR) - Silvicoltura e opere di infrastruttura di interesse pubblico (62) In base al punto 175, lettera a), degli orientamenti, possono essere concessi aiuti per l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione presente nelle foreste esistenti, la rimozione degli alberi caduti e le misure realizzate per porre rimedio ai danni forestali provocati dall'inquinamento atmosferico, da animali, da tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili, e i costi di pianificazione di tali misure purché il loro obiettivo precipuo sia quello di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale. Non possono essere concessi aiuti per l'abbattimento il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a scopo commerciale o per le operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti. Possono essere concessi aiuti anche per le misure di imboschimento destinate a promuovere la biodiversità. (63) Come emerge dal punto 21, lettere a), b) e c) della descrizione, l'aiuto notificato soddisfa le condizioni di cui al punto 175, lettera a), degli orientamenti. (64) L'intensità di aiuto prevista, che può arrivare al 100%, è in linea con il punto 175. (65) In base al punto 175, lettera b), degli orientamenti, possono essere concessi aiuti a favore del mantenimento e del miglioramento della qualità del suolo nelle foreste e per misure intese a garantire una crescita equilibrata e sana degli alberi. Le misure possono includere l'ammendamento del suolo mediante il ricorso a fertilizzanti o altri trattamenti per ridurre l'eccessiva densità di vegetazione e garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio. Nel caso delle misure di aiuto notificate gli aiuti saranno concessi per il riordino dei sistemi idrologico e idraulico delle foreste. (66) In linea con lo stesso punto, la misura prevista non deve ridurre la biodiversità, né provocare la lisciviazione dei nutrienti né avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti. 10 (67) Stando alle informazioni trasmesse (v. punto 21, lettera d), della descrizione), la Commissione ritiene che la misura soddisfi le condizioni previste al punto 175, lettera b), degli orientamenti. L'intensità di aiuto prevista, che può arrivare al 100% dei costi ammissibili, è in linea con il punto 175. (68) In base al punto 175, lettera c), degli orientamenti, possono essere concessi aiuti fino al 100% per la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle fitopatie, dei danni causati dagli organismi nocivi e delle malattie degli alberi e per il trattamento di danni causati da animali. Le spese ammissibili possono comprendere misure di prevenzione e trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i reimpianti, e i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per la realizzazione di tali misure. Ai fini della concessione degli aiuti va data la preferenza ai metodi biologici e meccanici di prevenzione e di trattamento, a meno che non si possa dimostrare che questi metodi non sono sufficienti a combattere la fitopatia o i parassiti in questione. (69) Come indicato nel punto 21, lettera e), della descrizione, l'aiuto è concesso per fini di prevenzione, eradicazione e trattamento di attacchi parassitari e malattie degli alberi; le autorità italiane hanno indicato che i metodi preferiti sono i trattamenti meccanici e biologici. Si può quindi concludere che le condizioni di cui al punto 175, lettera c), degli orientamenti sono soddisfatte. L'intensità dell'aiuto è conforme al punto 175 degli orientamenti. (70) A norma del punto 175, lettera e), degli orientamenti si possono concedere aiuti per la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di strade forestali e di infrastrutture per i visitatori purché l'accesso ai boschi e alle infrastrutture sia aperto al pubblico e gratuito per fini ricreativi. Se necessario, l'accesso ai boschi e alle infrastrutture può essere limitato per la protezione di zone sensibili oppure per garantire l'uso corretto e sicuro delle infrastrutture. Come indicato nel punto 21, lettera f), della descrizione, le suddette condizioni sono rispettate, così come l'intensità massima dell'aiuto (100%). Durata del regime (71) A norma del punto 189 degli orientamenti, i regimi che contemplano aiuti di Stato per misure che possono beneficiare anche di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 dovranno essere limitati al periodo di programmazione 2007-2013. Gli altri regimi di aiuto non dovranno applicarsi per più di 7 anni. (72) Le autorità italiane hanno precisato che l'attuazione del regime è del tutto indipendente dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013. Pertanto la sua durata fino al 31 dicembre 2015 è conforme al punto 189 degli orientamenti. 4. CONCLUSIONI (73) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha deciso di considerare l'aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. (74) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di 11 ricezione della presente. Nel caso in cui non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera sul sito internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale Direzione M - Legislazione agricola Unità M.2 – Concorrenza Ufficio: Loi 130 5/94A B-1049 Bruxelles Fax: 0032 2 29 67 672 Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Neelie KROES Membro della Commissione 12