Progetto “Labor” - Linea 4 “Emersì”
Sicurezza nei luoghi di lavoro ed Emersione
del lavoro irregolare
Prevenzione e promozione della sicurezza – Linee guida per la sicurezza in azienda
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SOMMARIO
1.
Organizzazione e gestione della sicurezza in azienda: soggetti coinvolti........................ 3
1.1. Datore di lavoro ..................................................................................... 3
1.2. Lavoratori ............................................................................................ 4
1.3. Soggetti designati per la gestione della sicurezza ............................................. 4
2. Valutazione dei rischi.................................................................................... 6
2.1. Normativa di riferimento .......................................................................... 6
2.2. Definizioni utili ...................................................................................... 6
2.3. Scopo della valutazione dei rischi ................................................................ 7
2.4. Strumenti di valutazione dei rischi ............................................................... 8
2.5. Come effettuare una valutazione dei rischi..................................................... 8
2.6. Un approccio graduale alla valutazione dei rischi.............................................. 8
2.7. Fase 1 - Individuare i pericoli e le persone a rischio..........................................10
2.8. Fase 2 - Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi .................................11
2.9. Fase 3 - Decidere l’azione preventiva...........................................................11
2.10. Fase 4 - Intervenire con azioni concrete........................................................13
2.11. Fase 5 - Controllo e riesame......................................................................13
2.12. Documentare la valutazione dei rischi ..........................................................14
2.13. Ruoli e responsabilità dei datori di lavoro......................................................14
2.14. Ruoli e responsabilità dei lavoratori ............................................................15
2.15. Suggerimenti per chi valuta i rischi .............................................................16
3. La Sorveglianza Sanitaria...............................................................................17
3.1. Definizione ..........................................................................................17
3.2. Obiettivi della sorveglianza sanitaria ...........................................................17
3.3. Strumenti della sorveglianza sanitaria: gli accertamenti sanitari specialistici. ..........17
3.4. Modalità di svolgimento degli accertamenti sanitari .........................................19
3.5. La cartella sanitaria e di rischio .................................................................20
3.6. Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti.................................................................................21
3.6.1. Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza.........................................22
3.6.2. Verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti ..................23
3.7. Il giudizio di idoneità alla mansione specifica .................................................24
3.8. Il sopralluogo in azienda ..........................................................................24
3.9. La riunione periodica ..............................................................................25
3.10. La relazione sanitaria annuale ...................................................................26
4. Informazione – Formazione ............................................................................26
4.1. Corsi di formazione specifica.....................................................................27
5. Dispositivi di Protezione Individuale – DPI ...........................................................27
5.1. Definizioni...........................................................................................27
5.2. Obbligo di uso.......................................................................................28
5.3. Requisiti dei DPI ....................................................................................28
5.4. Obblighi del datore di lavoro .....................................................................28
5.5. Obblighi dei lavoratori ............................................................................29
6. Cultura della sicurezza .................................................................................30
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La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione
generale dell’azienda. Le presenti linee guida costituiscono pertanto un valido aiuto per le
imprese che intendono volontariamente adottare una gestione della sicurezza efficace.
Occorre pertanto definire le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa
aziendale, le responsabilità, i compiti e le risorse coinvolte nel sistema della sicurezza
aziendale.
1. Organizzazione e gestione della sicurezza in azienda: soggetti
coinvolti
1.1.
Datore di lavoro
E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità della stessa o di un’unità produttiva, in
quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Il datore di lavoro deve adottare tutte quelle misure che in concreto sono necessarie o anche
solo utili o opportune a prevenire malattie professionali e/o infortuni e a garantire la sicurezza
sul lavoro di tutti gli individui presenti all’interno dell’azienda.
In particolare, il datore di lavoro deve:
- mettere a disposizione ambienti di lavoro, macchine ed attrezzature sicure;
- organizzare la sicurezza in azienda (nomina il RSPP, nomina il medico competente, nomina gli
addetti alle emergenze, redige la valutazione dei rischi, redige il piano di gestione emergenze);
- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione collettivi ed individuali (DPI);
- informare e formare i propri lavoratori sui rischi cui sono esposti;
- vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in
materia di sicurezza.
Qualora il datore di lavoro, sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri-doveri connessi
alla sua condizione di naturale destinatario della normativa anti-infortunistica di riferimento,
può legittimamente delegare ad altri soggetti l’adempimento di tutti gli obblighi, naturalmente
nei soli casi dove la delega non risulti espressamente esclusa (come per la valutazione dei rischi
e la designazione del RSPP), con i seguenti limiti e condizioni:
- che la delega risulti da atto scritto, recante data certa;
- che il delegato sia idoneo e possegga tutti i requisiti professionali per svolgere il compito;
- che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
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- che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle
funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
1.2.
Lavoratori
Sono le persone che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di altri.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute, come quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od
omissioni.
In particolare, ogni lavoratore ha l’obbligo di:
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto e i dispositivi di sicurezza individuali (DPI);
- segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali condizioni di pericolo di cui viene a
conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti.
1.3.
Soggetti designati per la gestione della sicurezza
Servizio Prevenzione e Protezione (SPP): è l’insieme delle persone, interne o esterne
all’azienda, aventi specifici compiti in materia di prevenzione e protezione dai rischi
professionali nell’azienda o unità produttiva, obbligatorio per ogni ambiente di lavoro.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato dal datore di lavoro
attraverso specifica comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro e allo SPISAL.
Il RSPP ha il compito, insieme al datore di lavoro, di:
- individuare i fattori di rischio, valutarli e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro;
- elaborare le misure preventive /protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza;
- proporre i programmi di informazione/formazione dei lavoratori.
Il Medico competente rappresenta la figura necessaria in tutte le aziende nelle quali si svolgono
attività con obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori, ma non può effettuare visite
mediche pre-assuntive, in quanto vietate dalla normativa.
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Il medico competente, in possesso di particolari requisiti formativi e professionali e designato
dal datore di lavoro, ha il compito di:
- collaborare con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi (con firma del documento);
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
- esprimere giudizi di idoneità alla mansione per ciascun lavoratore;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno;
- collaborare alla realizzazione di interventi informativi/formativi per i lavoratori;
- collaborare con il datore di lavoro e il servizio prevenzione e protezione alla predisposizione
delle misure di tutela della salute dei lavoratori;
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata dai
lavoratori di un’azienda, per svolgere funzioni di rappresentanza relativamente agli aspetti di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, con le seguenti principali attribuzioni:
- accede ai luoghi di lavoro;
- conosce la normativa e gli obblighi che scaturiscono per ciascun soggetto coinvolto nel sistema
sicurezza;
- conosce i rischi (è in grado di individuarli, valutarli e definire le misure da adottare per la
tutela e la salvaguardia del lavoratore);
- conosce i problemi di igiene ambientale (in connessione ad agenti chimici, fisici, biologici e al
microclima interno) e quelli di impatto ambientale (determinati dal ciclo e dall'attività
produttiva);
- conosce le tecniche e le modalità necessarie a svolgere attività di formazione e di
informazione nonché di sensibilizzazione nei confronti dei lavoratori;
- sensibilizza i lavoratori e ne qualifica l'operato, attraverso iniziative finalizzate al
miglioramento dell'azione preventiva;
- formula osservazioni in occasione dei sopralluoghi effettuati dalle autorità competenti;
-
può
fare
ricorso
agli
organi
di
vigilanza,
qualora
ritenga
che
le
misure
di
prevenzione/protezione dei rischi non siano idonee a garantire la sicurezza e salute dei
lavoratori.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS può essere eletto dai
lavoratori al loro interno oppure individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del
comparto produttivo (RLST).
Gli Addetti alla prevenzione incendi e alle emergenze sono individuati dal datore di lavoro e
incaricati di gestire le possibili emergenze.
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I lavoratori designati e formati appositamente devono attuare le misure di prevenzione e
protezione incendi, l’evacuazione delle persone in caso di pericolo grave e immediato, il
salvataggio delle persone che si trovino in condizioni di pericolo, il pronto soccorso.
2. Valutazione dei rischi
2.1.
Normativa di riferimento
In ottica comunitaria, la norma più importante per quanto concerne la valutazione del rischio è
rappresentata dalla direttiva quadro 89/391/CEE. Questa direttiva fornisce un quadro
comprendente i “principi generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali, nonché
direttive generali per l'attuazione dei principi generali precitati”.
Essa stabilisce che i datori di lavoro sono responsabili di garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro, e che la valutazione dei rischi è un aspetto
integrante di questa gestione obbligatoria della sicurezza e della salute sul lavoro.
Ai sensi della direttiva, la valutazione dei rischi deve costituire il punto di partenza per un
processo completo di gestione della sicurezza e della salute sul lavoro. Essa gioca un ruolo
centrale poiché consente ai datori di lavoro di mettere in atto le misure necessarie per tutelare
la sicurezza e la salute dei loro dipendenti.
A livello nazionale, il d.lgs. 81/2008, recependo la norma comunitaria, evidenzia e ribadisce
l’importanza della valutazione dei rischi, come strumento organizzativo finalizzato alla tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2.2.
Definizioni utili
Pericolo. Costituisce un pericolo tutto ciò che (materiali di lavoro, apparecchiature, metodi o
prassi di lavoro) è potenzialmente in grado di arrecare danno.
Rischio. Per rischio si intende la possibilità, elevata o ridotta, che qualcuno possa patire un
danno da un determinato pericolo.
Valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi è un processo di analisi dei rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro. Consiste in
un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, volto a stabilire:
- cosa può provocare lesioni o danni;
- se è possibile eliminare i pericoli e, nel caso in cui ciò non sia possibile, quali misure di
prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi.
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2.3.
Scopo della valutazione dei rischi
Qualsiasi datore di lavoro ha il dovere di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti
gli aspetti connessi con l'attività lavorativa. Lo scopo della valutazione dei rischi è di consentire
al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori.
Tali misure comprendono:
•
la prevenzione dei rischi occupazionali;
•
l’informazione dei lavoratori;
•
l’addestramento dei lavoratori;
•
la dotazione dell’organizzazione e dei mezzi per attuare le misure necessarie.
Sebbene lo scopo della valutazione dei rischi comprenda la prevenzione dei rischi occupazionali,
obiettivo cui è del resto necessario puntare, nella pratica ciò non è sempre possibile. In tal caso,
si dovrebbe comunque cercare di ridurre il grado di pericolo e di tenere sotto controllo i rischi
residui. Successivamente, nell'ambito di un programma di revisione, i rischi residui andranno a
loro volta rivalutati considerando la possibilità di eliminarli del tutto, magari alla luce di nuove
conoscenze.
La valutazione dei rischi dovrebbe essere strutturata e applicata in maniera tale da consentire ai
datori di lavoro di:
•
individuare i pericoli presenti sul lavoro e valutare i rischi associati a questi pericoli;
stabilire quali misure adottare per proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti e
degli altri lavoratori, nel rispetto dei requisiti di legge;
•
valutare i rischi allo scopo di una scelta informata delle attrezzature di lavoro, delle
sostanze o dei preparati chimici utilizzati nonché per allestire al meglio l'ambiente di
lavoro e garantire un'organizzazione ottimale dell'attività;
•
verificare che le misure messe in atto siano adeguate;
•
dare un ordine di priorità a eventuali altre misure ritenute necessarie a seguito della
valutazione;
•
dimostrare a se stessi, alle autorità competenti, ai lavoratori e ai loro rappresentanti di
aver considerato tutti i fattori pertinenti all'attività e di aver raggiunto un giudizio valido
e informato dei rischi e delle misure necessarie per salvaguardare la salute e la
sicurezza;
•
garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari
e attuati in funzione di una valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei
lavoratori.
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2.4.
Strumenti di valutazione dei rischi
Esistono molti strumenti e metodologie per la valutazione dei rischi che possono aiutare le
aziende e le organizzazioni a valutare i rischi presenti sul lavoro. La scelta del metodo dipenderà
dalle condizioni del luogo di lavoro: per esempio, dal numero di lavoratori, dal tipo di attività e
di attrezzature utilizzate, dalle caratteristiche del luogo di lavoro e da eventuali rischi specifici.
Gli strumenti di valutazione dei rischi più comuni sono le liste di controllo, che contribuiscono a
individuare i pericoli esistenti. Altri tipi di strumenti di valutazione dei rischi comprendono:
guide, documenti orientativi, manuali, opuscoli, questionari e “strumenti interattivi” (per es.
software interattivi gratuiti, tra cui applicazioni scaricabili, che solitamente sono specifiche di
determinati settori).
Questi strumenti possono essere generici oppure specifici per
settore/rischio.
2.5.
Come effettuare una valutazione dei rischi
A livello comunitario non esistono norme che stabiliscono come effettuare le valutazioni dei
rischi (si consiglia pertanto di controllare la normativa nazionale specifica in materia). Tuttavia,
in previsione di una valutazione dei rischi, è bene rispettare i seguenti due principi:
•
strutturare la valutazione in modo da garantire che tutti i pericoli e i rischi pertinenti
siano presi in considerazione (per esempio, non trascurare attività - come le pulizie - che
potrebbero essere svolte al di fuori del consueto orario di lavoro o servizi secondari,
come lo smaltimento dei rifiuti);
•
nel momento in cui si individua un rischio, avviare la valutazione partendo dalla
questione di base, vale a dire analizzando se il rischio possa essere eliminato.
2.6.
Un approccio graduale alla valutazione dei rischi
Le linee guida sulla valutazione dei rischi sul lavoro propongono un approccio graduale per fasi.
Certamente, non si tratta dell'unico modo per svolgere una valutazione dei rischi, sussistendo a
tale scopo un'ampia varietà di metodi. In altri termini non esiste il modo "giusto" per effettuare
una valutazione dei rischi: a seconda delle circostanze, possono rivelarsi efficaci approcci
diversi. E’ possibile suddividere la procedura di valutazione dei rischi (che include elementi di
gestione dei rischi) in una serie di fasi.
1. Fissare un programma di valutazione dei rischi sul lavoro
2. Strutturare
la
valutazione
(decidere
l'approccio
da
adottare:
geografico/funzionale/basato sul processo/sul flusso)
3. Raccogliere informazioni
4. Individuare i pericoli
5. Individuare le persone a rischio
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6. Identificare i modelli di esposizione dei soggetti a rischio
7. Valutare i rischi (la probabilità di subire un danno/la gravità del danno nelle circostanze
attuali)
8. Esaminare le possibilità di eliminare o controllare i rischi
9. Attribuire un ordine di priorità alle azioni e decidere quali misure di controllo attuare
10. Attuare le misure di controllo
11. Registrare la valutazione
12. Valutare l'efficacia delle azioni attuate
13. Rivedere le azioni (nel caso in cui vengano apportate delle modifiche o periodicamente)
14. Monitorare il programma di valutazione dei rischi
Per la maggior parte delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese, dovrebbe essere
sufficiente un semplice approccio alla valutazione dei rischi in cinque fasi (che include elementi
di gestione del rischio).
•
Fase 1. Individuare i pericoli e le persone a rischio - Individuare quali fattori sul luogo
di lavoro sono potenzialmente in grado di arrecare danno e identificare i lavoratori che
possono essere esposti a tali pericoli.
•
Fase 2. Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi - Valutare i rischi esistenti
(la gravità, il grado di probabilità di eventuali danni ecc.) e classificarli in ordine di
importanza.
•
Fase 3. Decidere l'azione preventiva - Identificare le misure adeguate per eliminare o
controllare i rischi.
•
Fase 4. Intervenire con azioni concrete - Mettere in atto misure di protezione e di
prevenzione attraverso un piano di definizione delle priorità.
•
Fase 5. Controllo e riesame - La valutazione dei rischi dovrebbe essere periodicamente
rivista per essere mantenuta aggiornata. Tuttavia, è importante ricordare che esistono
metodi diversi, altrettanto idonei, in particolare per quanto concerne rischi e situazioni
più complessi. La scelta dell'approccio alla valutazione da adottare dipende da:
-
la natura del luogo di lavoro (per es., una sede fissa o una transitoria);
-
il tipo di processo implicato (per es., operazioni ripetitive, processi che si evolvono o che
cambiano, lavoro secondo il fabbisogno);
-
l'attività svolta (per es., attività ripetitive, incarichi occasionali o a elevato rischio);
-
la complessità tecnica.
In alcuni casi può essere appropriato un unico esercizio di valutazione, che tenga conto di tutti i
rischi presenti sul lavoro o caratteristici di un'attività. In altri casi possono essere necessari
approcci diversi per aree diverse dell'ambiente di lavoro.
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2.7.
Fase 1 - Individuare i pericoli e le persone a rischio
L'individuazione dei pericoli in tutti gli aspetti dell'attività lavorativa deve essere effettuata:
•
ispezionando il posto di lavoro e verificando ciò che può essere nocivo;
•
consultando i lavoratori e/o i loro rappresentanti per conoscere i problemi riscontrati.
Spesso il metodo più rapido e sicuro per capire come stiano le cose sul luogo di lavoro
consiste nel chiedere ai lavoratori incaricati delle diverse attività di contribuire alla
valutazione. Sono loro che conoscono le fasi del processo, che sanno se esistono
scorciatoie o modi alternativi per svolgere un'attività complessa e quali misure di
precauzione sono adottate;
•
esaminando in maniera sistematica tutti gli aspetti dell'attività, ossia: osservando cosa
accade realmente sul luogo di lavoro o durante l'attività lavorativa (la prassi può
discostarsi dalle istruzioni fornite nel manuale); riflettendo sulle operazioni straordinarie
e intermittenti (per esempio, operazioni di manutenzione, variazioni nei cicli di
produzione); tenendo conto di eventi non previsti ma prevedibili, quali interruzioni
dell'attività lavorativa;
•
considerando i pericoli a lungo termine per la salute, come livelli elevati di rumore o
l’esposizione a sostanze nocive nonché rischi più complessi o meno ovvi come i rischi
psico-sociali o i fattori legati all’organizzazione;
•
esaminando i registri aziendali degli infortuni e delle malattie;
•
raccogliendo informazioni da altre fonti quali: manuali d'istruzioni o schede tecniche dei
produttori e fornitori, siti web dedicati alla sicurezza e alla salute occupazionale,
organismi, associazioni commerciali o sindacati a livello nazionale; regolamenti e norme
tecniche.
E’ importante comprendere chiaramente, per ciascun pericolo, chi sono le persone che
potrebbero subire un danno; ciò può contribuire a individuare il modo migliore per gestire il
rischio. Si consiglia di tener conto dell'esposizione tanto diretta quanto indiretta di tutti i
lavoratori: per esempio, un lavoratore che dipinge una superficie è esposto direttamente ai
solventi, ma i lavoratori impegnati in altre attività nelle vicinanze possono esservi altrettanto
esposti inavvertitamente e indirettamente. Questo non significa elencare ciascun lavoratore per
nome, bensì indicare gruppi di persone come per esempio "personale impiegato nei magazzini" o
"personale di passaggio". Possono essere a rischio anche categorie di persone come gli addetti
alle pulizie, i contraenti e il pubblico.
Particolare attenzione deve essere prestata a:
•
questioni di genere;
10
•
gruppi di lavoratori che possono essere maggiormente a rischio o che hanno particolari
requisiti:
- lavoratori con disabilità;
- lavoratori migranti;
- lavoratori giovani e anziani;
- donne in stato di gravidanza e madri che allattano;
- personale privo di formazione o inesperto;
- lavoratori a tempo parziale e con contratti a tempo determinato;
È importante determinare in che modo queste persone possono subire danni, ossia quale tipo di
infortunio o malattia può presentarsi.
2.8.
Fase 2 - Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi
La fase successiva consiste nel valutare il rischio derivante da ciascun pericolo. A tal fine si
possono considerare i seguenti fattori:
•
il grado di probabilità che un pericolo possa determinare un danno (per esempio,
improbabile, possibile ma poco verosimile, probabile o inevitabile nel tempo);
•
la possibile gravità del danno (per esempio se il danno è contenuto, un infortunio che non
provoca lesioni, una lesione superficiale -lividi o lacerazioni-, una lesione grave -fratture,
amputazioni, malattie croniche-, un incidente mortale, o più infortuni mortali);
•
la frequenza dell'esposizione e il numero di lavoratori esposti.
Un processo di valutazione lineare, basato sul buonsenso e che non richieda competenze
specialistiche o tecniche complicate, è generalmente sufficiente per individuare i pericoli
correlati a determinate attività o presenti in molti luoghi di lavoro; rientrano in questa categoria
le attività che comportano pericoli di lieve entità o luoghi di lavoro in cui i rischi sono ben noti o
facilmente rilevabili e in cui è prontamente disponibile uno strumento di controllo.
Probabilmente è questo il caso della maggior parte delle aziende (soprattutto nelle piccole e
medie imprese, PMI). In altri casi può non essere possibile individuare i pericoli e valutare i
rischi in assenza di competenze specifiche, del supporto e della consulenza di un professionista.
Può essere questo il caso di processi e tecnologie più complessi presenti sul luogo di lavoro, o di
pericoli, fra cui quelli relativi alla salute, che non possono essere prontamente o facilmente
individuati, per cui si rendono necessarie analisi e misurazioni.
2.9.
Fase 3 - Decidere l’azione preventiva
Una volta valutati i rischi, la successiva fase consiste nel mettere in atto misure preventive e di
protezione. In questa fase è importante considerare gli aspetti seguenti:
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1. Se sia possibile prevenire o eliminare i rischi alla radice. Ciò può essere fatto, per
esempio, valutando:
- se l'attività o il lavoro siano indispensabili;
- a possibilità di eliminare il pericolo;
- la possibilità di utilizzare sostanze o processi di lavoro diversi.
2. Qualora non sia possibile evitare o prevenire i rischi, allora stabilire se sia possibile ridurli
a un livello idoneo a non compromettere la salute e la sicurezza delle persone esposte. Nella
determinazione di una strategia per ridurre e controllare i rischi, i datori di lavoro devono
essere messi al corrente dei seguenti ulteriori principi generali di prevenzione:
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro ai singoli individui, soprattutto nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione,
rivolgendo particolare attenzione per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo nonché
ridurre gli effetti di questo ultimo sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso
(sostituire le macchine o i materiali o altre componenti che comportano un pericolo con
delle alternative);
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella
medesima strategia la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le
relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale (per esempio controllare l’esposizione ai fumi attraverso sistemi locali di
aspirazione piuttosto che respiratori individuali);
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
I datori di lavoro possono reperire suggerimenti su come controllare i rischi attraverso queste
misure nelle specifiche tecniche, nella normativa nazionale, negli standard nazionali, nelle linee
guida pubblicate e altri regolamenti pubblicati dalle autorità nazionali.
Un ulteriore importante principio generale di cui i datori di lavoro devono essere consapevoli
riguarda il trasferimento dei rischi. In sostanza, quando si fornisce una soluzione a un problema
occorre evitare di crearne uno nuovo. Per esempio, il beneficio ottenuto dal fatto di dotare le
finestre di un ufficio di doppi vetri per ridurre la rumorosità proveniente dall'esterno sarebbe
discutibile se non venissero adottate le misure necessarie per garantire una ventilazione
adeguata.
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2.10.
Fase 4 - Intervenire con azioni concrete
Dopo aver individuato le misure di prevenzione e di protezione più appropriate, la fase
successiva consiste nel metterle opportunamente in atto. Un intervento efficace comprende
l'elaborazione di un piano che specifichi:
- quali misure attuare;
- i mezzi messi a disposizione (tempo, risorse ecc.);
- le persone responsabili per le diverse misure e il relativo calendario di intervento;
- le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste, e
- una data per la revisione delle misure di controllo.
È importante coinvolgere i lavoratori e i loro rappresentanti nel processo:
•
informandoli delle misure messe in atto, di come saranno attuate e di chi sarà la persona
incaricata della loro attuazione;
•
fornendo loro una formazione o istruzioni adeguate sulle misure o i processi che saranno
attuati.
2.11.
Fase 5 - Controllo e riesame
Successivamente alla valutazione dei rischi è necessario prevedere disposizioni idonee a
controllare e revisionare le misure di protezione e di prevenzione al fine di garantire che queste
misure rimangano efficaci nel tempo e che i rischi siano controllati.
Le informazioni raccolte dalle attività di monitoraggio devono essere utilizzate per rivedere e
revisionare la valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi non deve essere un'azione
sporadica; essa va periodicamente riesaminata e, se del caso, rivista, per una serie di ragioni,
tra cui:
•
il grado di evoluzione probabile dell'attività lavorativa;
•
le modifiche che possono alterare la percezione del rischio sul luogo di lavoro come, per
esempio, l'introduzione di un nuovo processo, nuove attrezzature o nuovi materiali, le
variazioni apportate nell'organizzazione del lavoro e l'inserimento di nuove situazioni
lavorative tra cui nuovi laboratori o altri locali;
•
dopo aver adottato le nuove misure necessarie alla luce della valutazione dei rischi, è
indispensabile analizzare le nuove condizioni di lavoro per monitorare le conseguenze
delle modifiche apportate. È altresì fondamentale evitare il trasferimento del rischio; ciò
significa che occorre evitare di creare un nuovo rischio per risolvere un problema;
•
la valutazione non è più applicabile, in quanto i dati o le informazioni su cui si basa non
sono più validi;
13
•
le misure di prevenzione e di protezione attualmente in atto non sono sufficienti o non
sono più adeguate, per esempio perché sono disponibili nuove informazioni concernenti
particolari misure di controllo;
•
alla luce dei risultati di indagini concernenti un infortunio o “mancato infortunio” (un
mancato infortunio, near-miss, è un evento imprevisto che non provoca lesioni, malattie
o danni, ma che potenzialmente poteva provocarli).
2.12.
Documentare la valutazione dei rischi
È necessario conservare una registrazione dei risultati delle valutazioni dei rischi sul lavoro. Tale
registrazione può essere utilizzata come base per:
•
trasmettere informazioni alle persone interessate;
•
monitorare l'introduzione delle misure necessarie;
•
fornire una prova alle autorità di vigilanza;
•
provvedere a una revisione, in caso di mutamenti nelle circostanze.
Si raccomanda, in particolare, di registrare almeno le seguenti informazioni:
•
nome e funzione della persona o delle persone che effettuano l’analisi;
•
pericoli e rischi individuati;
•
gruppi di lavoratori esposti a determinati rischi;
•
misure di protezione necessarie;
•
informazioni specifiche sull’introduzione delle misure, fra cui nome della persona
responsabile e data;
•
dati relativi alle successive disposizioni per il monitoraggio e la revisione, comprese le
date e le persone coinvolte;
•
informazioni in merito al coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti nel
processo di valutazione dei rischi.
Le registrazioni delle valutazioni vanno redatte consultando e coinvolgendo i lavoratori e/o i loro
rappresentanti e devono essere messe a loro disposizione, a titolo informativo. In ogni caso, i
lavoratori interessati devono essere informati circa l'esito di ciascuna valutazione che riguardi la
loro postazione di lavoro e sulle relative azioni da intraprendere.
2.13.
Ruoli e responsabilità dei datori di lavoro
Rientrano fra le responsabilità dei datori di lavoro la puntuale preparazione di ciascuna attività
nell'ambito della valutazione dei rischi nonché l'attuazione delle misure necessarie per
proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. A tal fine, si raccomanda ai datori di lavoro di
adottare un piano d'azione per l'eliminazione e il controllo dei rischi.
14
Il piano d'azione dovrebbe includere:
•
commissione, organizzazione e coordinamento della valutazione;
•
nomina di personale competente in grado di svolgere le valutazioni:
o
la valutazione del rischio può essere svolta dagli stessi datori di lavoro, dai
lavoratori designati dai datori di lavoro, dagli- addetti alla valutazione e fornitori
di servizi esterni se in azienda non sussistono le necessarie competenze;
o
le persone incaricate dal datore di lavoro di effettuare le valutazioni dei rischi
possono dare prova della loro competenza, dimostrando le seguenti capacità: una
comprensione dell'approccio generale alla valutazione dei rischi, la capacità di
applicare queste conoscenze sul posto di lavoro, la capacità di identificare le
situazioni in cui non sarebbero in grado di valutare i rischi in modo adeguato senza
un aiuto e la capacità di segnalare la necessità di ulteriore assistenza:
•
consultare i rappresentanti dei lavoratori in merito alle disposizioni per la nomina delle
persone che effettueranno le valutazioni;
•
fornire le informazioni, la formazione, le risorse e il sostegno necessari ai valutatori
dipendenti dei datori di lavoro;
•
garantire un adeguato coordinamento tra i valutatori (se del caso);
•
coinvolgere la direzione e incoraggiare la partecipazione della forza lavoro;
•
decidere le linee direttrici per il riesame e la revisione della valutazione dei rischi;
•
garantire che le misure di prevenzione e di protezione tengano conto dei risultati della
valutazione;
•
assicurare che la valutazione dei rischi sia documentata;
•
monitorare le misure di protezione e di prevenzione, per garantirne l'efficacia nel tempo;
•
informare i lavoratori e/o i loro rappresentanti dei risultati della valutazione e delle
misure introdotte (mettere a loro disposizione le registrazioni).
2.14.
Ruoli e responsabilità dei lavoratori
È importante che i lavoratori partecipino al processo di valutazione dei rischi. I lavoratori
conoscono le problematiche e sanno come si svolge in dettaglio l'adempimento delle loro
mansioni o attività; per questo motivo dovrebbero essere coinvolti nel processo di valutazione.
Le loro conoscenze o competenze pratiche, inoltre, sono spesso necessarie per elaborare misure
di prevenzione efficaci. La partecipazione dei lavoratori non è soltanto un diritto, bensì
un'azione fondamentale per assicurare una gestione della sicurezza e della salute sul lavoro
efficiente ed efficace da parte del datore di lavoro.
15
I lavoratori e/o i loro rappresentanti hanno il diritto/dovere di:
•
essere consultati in merito all'organizzazione della valutazione dei rischi e alla nomina
delle persone incaricate di effettuarla;
•
partecipare alla valutazione dei rischi;
•
avvertire i supervisori o i datori di lavoro sugli eventuali rischi percepiti;
•
segnalare i cambiamenti sul luogo di lavoro;
•
essere informati sui rischi per la loro sicurezza e salute e sulle misure necessarie per
eliminare o ridurre tali rischi;
•
essere coinvolti nel processo decisionale relativo alle misure di prevenzione e di
protezione da mettere di atto;
•
chiedere al datore di lavoro di attuare misure adeguate e di presentare proposte per
ridurre al minimo i rischi o rimuovere il pericolo alla fonte;
•
cooperare per consentire al datore di lavoro di garantire un ambiente di lavoro sicuro;
•
ricevere formazione/istruzioni sulle misure da mettere in atto;
•
prendersi cura, per quanto possibile, della loro sicurezza e salute e di quella di coloro
che potrebbero subire le conseguenze delle loro azioni, in conformità della formazione e
delle istruzioni ricevute dal datore di lavoro.
Inoltre, è importante che i rappresentanti dei lavoratori ricevano una formazione adeguata, tale
da consentire loro di comprendere la valutazione dei rischi e di essere consapevoli del proprio
ruolo all'interno della stessa.
2.15.
Suggerimenti per chi valuta i rischi
Le persone incaricate di svolgere le valutazioni dei rischi sul lavoro devono essere a conoscenza
di e/o essere informate su:
•
i pericoli e i rischi già noti nonché le modalità con cui si verificano;
•
i materiali, le attrezzature e le tecnologie impiegate sul lavoro;
•
le procedure di lavoro, l'organizzazione dell'attività lavorativa e l'interazione dei
lavoratori con i materiali utilizzati;
•
il tipo, la probabilità, la frequenza nonché la durata dell'esposizione ai pericoli. In alcuni
casi ciò potrebbe comportare l'applicazione di tecniche di misurazione moderne e
convalidate;
•
il rapporto tra l'esposizione a un pericolo e il suo effetto;
•
le norme e i requisiti giuridici pertinenti ai rischi presenti sul luogo di lavoro;
•
ciò che è ritenuto buona prassi nei settori non regolamentati da norme specifiche.
16
I datori di lavoro devono assicurarsi che chiunque effettui la valutazione dei rischi, che si tratti
di un dipendente o di un consulente esterno, parli con i lavoratori o con altre persone, come i
contraenti, che effettivamente svolgono l'attività esaminata. Quando i dipendenti di datori di
lavoro diversi operano nello stesso luogo di lavoro, i valutatori dei rischi possono aver bisogno di
condividere informazioni concernenti i rischi e le misure di protezione della salute e della
sicurezza messe in atto per far fronte a tali rischi. Spetta quindi al datore di lavoro favorire
questo scambio.
3. La Sorveglianza Sanitaria
3.1.
Definizione
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute
e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e
alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2, lettera m del
D.Lgs. 81/08.
3.2.
Obiettivi della sorveglianza sanitaria
Tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:
- Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
- Individuazione degli stati di iper-suscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
- Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.
3.3.
Strumenti
specialistici.
della
sorveglianza
sanitaria:
gli
accertamenti
sanitari
Gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori sono riportati all’interno del
protocollo sanitario definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in
azienda e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; il protocollo sanitario va
considerato parte integrante dello stesso documento di valutazione dei rischi: gli accertamenti
sanitari devono essere sempre e comunque mirati al rischio e il meno invasivi possibili, secondo i
già citati principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale
di salute occupazionale (ICOH).
Inoltre, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, il medico competente
partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori (indagini ambientali
e di monitoraggio biologico) i cui risultati gli sono forniti con tempestività.
17
Gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati ad esprimere un
giudizio d'idoneità alla mansione specifica assegnata al lavoratore da parte del datore di lavoro.
Si ricorda che per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in materia di lavoro notturno,
gravidanza, disabili e minori si continua a far riferimento alle normative specifiche.
Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati, secondo il D.Lgs 81/08:
a) in fase pre-assuntiva (tale divieto diviene esecutivo a partire dal 1° gennaio 2009 anche se
era già previsto dalla normativa precedente);
b) per accertare stati di gravidanza;
c) in altri casi vietati dalla normativa vigente:
- accertamento dello stato di sieropositività per HIV;
- esami che espongano essi stessi a fattori di rischio (radiografie o esami invasivi) se non esiste
precisa indicazione clinica o esami finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non
correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto;
Il monitoraggio biologico è obbligatorio solo per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato
fissato un valore limite biologico (attualmente soltanto per la piombemia) e risulta inoltre utile
per la valutazione dello stato di salute dei lavoratori nel caso di esposizione a sostanze chimiche
laddove sono consolidati i valori limite di esposizione fissati dalle maggiori agenzie
internazionali. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato e
questi, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati
ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.
Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al datore di lavoro che ,
come detto precedentemente, viene identificato come il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa, come individuato del documento di
valutazione dei rischi.
Pertanto in tutte quelle situazioni che potremmo definire di “lavoro atipico” in quanto il titolare
del rapporto di lavoro non coincide con il datore di lavoro dell’azienda in cui il lavoratore
presterà la sua opera, gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 sono generalmente ripartiti fra il
“fornitore” (obblighi generici) e l’utilizzatore (obblighi specifici). La sorveglianza sanitaria in
quanto atto medico inscindibile dai rischi specifici presenti nell’azienda in cui il lavoratore
opera, è un obbligo demandato all’utilizzatore.
In caso di lavoratori autonomi è facoltà del lavoratore, e occorre che questa facoltà venga
promossa e raccomandata soprattutto nei settori a maggior rischio come agricoltura ed edilizia,
sottoporsi o meno a sorveglianza sanitaria a proprie spese, ma l’utilizzatore del servizio può, e
18
in alcun casi deve (per le mansioni per le quali è previsto l’obbligo di accertamento di assenza di
condizioni di alcol dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti), richiedere
il certificato di idoneità alla mansione specifica rilasciato da un medico competente.
3.4.
Modalità di svolgimento degli accertamenti sanitari
La sorveglianza sanitaria comprende:
A. Accertamenti medici preventivi
Quando:
•
Dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione
Scopi:
•
Constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di
valutare la sua idoneità alla mansione specifica
•
Verificare la compatibilità della mansione affidata con specifiche condizioni di salute del
soggetto in indagine
B. Accertamenti medici periodici
Quando:
•
Di norma annuali
•
Eseguiti con periodicità stabilita per legge
•
Fissati dal medico competente in funzione dei risultati della valutazione dei rischi
Scopi:
•
Controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori
•
Controllare l’insorgenza di eventuali modificazioni precoci dello stato di salute causati
dall’esposizione a fattori specifici di rischio professionale
•
Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
•
Verificare l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi
C. Accertamenti medici su richiesta del lavoratore
Quando:
•
Qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle
condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell’attività
lavorativa svolta
Scopi:
•
Rivalutare l’idoneità alla mansione specifica svolta dal lavoratore
19
D. Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro
Quando:
•
In caso di esposizione a rischio chimico, rischio biologico, rischio da esposizione a
cancerogeni e mutageni
Scopi:
•
Valutare lo stato di salute del lavoratore
•
Fornire eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare
•
Fornire eventuali indicazioni sull’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti
anche dopo la cessazione dell’esposizione
E. Accertamenti medici in occasione del cambio della mansione
Quando:
•
Prima di adibire il lavoratore a nuovo profilo di rischio
Scopi:
•
Valutare l’idoneità alla nuova mansione svolta dal lavoratore
Si raccomandano inoltre, anche se non espressamente previsto, l’effettuazione di accertamenti
medici al rientro dal lavoro dopo prolungato periodo di assenza dovuto a malattia comune,
malattia professionale, infortunio sul lavoro o grave incidente, al fine di verificare il
mantenimento dell’idoneità alla mansione specifica o per ricollocare il lavoratore in una
eventuale nuova mansione. Tali accertamenti dovranno comunque essere svolti su richiesta del
lavoratore. Accertamenti medici su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica
o le assenze per infermità del lavoratore possono essere effettuati soltanto attraverso le
Commissioni medico-legali attivate ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, presso ogni
A.S.L. ed i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti per territorio.
Per quanto riguarda gli accertamenti medici periodici, l’organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a
quelli indicati dal medico competente-
3.5.
La cartella sanitaria e di rischio
Per ogni lavoratore viene istituita e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono
annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti
strumentali, di laboratorio e specialistici, eventuali livelli di esposizione professionale individuali
forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.
La “cartella sanitaria e di rischio”, deve soddisfare i requisiti minimi previsti dal d.lgs. 81/08 e
può essere predisposta su formato cartaceo o informatizzato (conformemente alle indicazioni
20
previste dal decreto sulla gestione dei documenti informatizzati e dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali).
La cartella sanitaria e di rischio:
1. deve essere istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente per ciascun
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
2. deve essere custodita sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia del
segreto professionale;
3. nel caso di aziende con più di 15 dipendenti il luogo di custodia delle cartelle sanitarie deve
essere concordato con il datore di lavoro;
4. deve essere firmata sul frontespizio dal datore di lavoro;
5. deve essere firmata dal lavoratore per presa visione dei dati anamnestici e clinici e del
giudizio di idoneità alla mansione, delle informazioni relative alle modalità di conservazione
della stessa o di eventuali accertamenti sanitari cui il lavoratore deve sottoporsi anche dopo la
cessazione dell’attività lavorativa;
6. su richiesta deve esserne fornita copia al lavoratore;
7. in caso di cessazione dell’attività dell’azienda o di risoluzione del rapporto di lavoro deve
essere consegnata la documentazione sanitaria dal medico competente al lavoratore, che
firmerà per ricevuta;
8. in caso di cessazione dell’incarico il medico competente deve consegnare la documentazione
sanitaria in suo possesso, sempre con salvaguardia del segreto professionale, al datore di lavoro,
che firmerà per ricevuta.
Nelle aziende in cui vi è rischio di esposizione ad agenti pericolosi cancerogeni, mutageni o
biologici, la normativa vigente prevede l’obbligo per il datore di lavoro di istituire ed aggiornare
un registro apposito dei lavoratori esposti. Nel caso di lavoratori esposti a tali agenti, alla
cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività dell’azienda, il datore di lavoro invia all'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL - la cartella sanitaria e di rischio
del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro dei
lavoratori esposti, sempre con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al
lavoratore stesso.
3.6.
Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti
Per le mansioni elencate nella Legge 125/01 e nell’Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007, gli
accertamenti sanitari preventivi, periodici e in occasione del cambio di mansione sono finalizzati
21
anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti.
3.6.1. Verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza
La Legge 125/01 - “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati” è tesa al
recupero del lavoratore con problemi di abuso di alcol. Nelle attività lavorative elencate da tale
normativa è vietata l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche, divieto che è
esteso all’intervallo pranzo. La normativa non stabilisce un limite di alcolemia. Il medico
competente ha la possibilità di effettuare test alcolimetrici, non come esami di screening, ma
per confermare od escludere a fini preventivi condizioni in grado di determinare eventuali
comportamenti dannosi per sé o per gli altri.
A tal fine si suggerisce tale procedura operativa:
•
per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza su tutti i soggetti con
mansione a rischio identificata nella normativa:
-
visite
mediche
specialistiche
in
medicina
del
lavoro
con
anamnesi
mirata
all’identificazione di problemi alcol-correlati;
- informazione, formazione e counselling collettivo sui rischi lavorativi associati
all’assunzione di alcol e sulle modalità di verifica dell’assunzione di alcol da parte del
medico competente;
- indicatori di laboratorio mirati all’individuazione dei soggetti a rischio;
- se verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione, autodiagnosi e
counselling individuale;
- invio ai servizi competenti dell’Unità Sanitaria Locale;
•
sul lavoratore con sospetta intossicazione alcolica acuta, segnalato dall’azienda
avente mansione a rischio:
- test alcolimetrico effettuato dal medico competente o dal medico dell’organo di
vigilanza;
- se test positivo: invio ai SERT;
•
sul lavoratore con sospetta intossicazione alcolica acuta, segnalato dall’azienda
avente mansione non a rischio:
-
invio alla commissione medico-legale ex art. 5 Statuto dei Lavoratori.
22
3.6.2. Verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
L’intesa Stato-Regioni in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza del 30 ottobre
2007 individua le mansioni a rischio per le quali il medico competente, nell’ambito dell’attività
di sorveglianza sanitaria, deve richiedere test di screening per verificare l’assenza di assunzione
di sostanze psicotrope e stupefacenti. Secondo tale normativa il datore di lavoro, prima di
adibire un lavoratore all’espletamento di mansioni comprese nell’elenco di cui all’allegato I
dell’Intesa, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al
medico competente gli accertamenti sanitari del caso comunicando il nominativo dei lavoratori
interessati. Occorre applicare specifiche procedure che prevedono di effettuare con particolare
attenzione l’anamnesi, mirata alla ricerca di pregressi trattamenti e/o ricoveri dovuti a
patologie correlate all’assunzione abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, e l’esame
obiettivo, ricercando sintomi fisici e/o psichici e segni di abuso delle stesse e test di screening.
Le classi di sostanze stupefacenti e psicotrope, più frequentemente coinvolte nei casi di abuso,
che si consiglia di indagare sono: oppiacei, cocaina, amfetamina, metamfetamine, cannabinoidi.
Casi particolari sono le benzodiazepine e i barbiturici, farmaci che spesso sono parte di terapie
con precise indicazioni mediche, che potrebbero diventare potenziali farmaci di abuso: una loro
eventuale ricerca con test di laboratorio va attentamente valutata con un approfondimento
anamnestico. Tali accertamenti vanno effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della
persona e dovranno essere il meno invasivi possibili.
Nel caso che dai test emerga una positività all’assunzione di stupefacenti, il lavoratore va
inviato al SERT per l’effettuazione di ulteriori accertamenti. Il riscontro di un risultato positivo
ai test comporta inoltre un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione. Qualora gli
ulteriori accertamenti effettuati presso il SERT evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il
lavoratore interessato dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero che renda possibile un
successivo inserimento della persona nell’attività lavorativa a rischio. Nel frattempo il
lavoratore avrà il diritto a conservare il posto di lavoro e sarà adibito a mansioni diverse da
quelle comprese nell’allegato I dell’Intesa.
A tal fine si suggerisce tale procedura operativa:
•
per la verifica di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope su tutti i
soggetti con mansione a rischio identificata nella normativa:
-
visite
mediche
specialistiche
in
medicina
del
lavoro
con
anamnesi
mirata
all’accertamento dell’uso abituale di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- test di screening nei liquidi biologici;
- verifica positiva: giudizio di inidoneità temporanea alla mansione e counselling
individuale;
- invio ai SERT.
23
3.7.
Il giudizio di idoneità alla mansione specifica
Sulla base dei risultati degli accertamenti medici previsti in corso di sorveglianza sanitaria, il
medico competente esprime uno dei seguenti giudizi di idoneità alla mansione specifica:
•
Idoneità totale all’espletamento dell’attività lavorativa, senza la necessità di interventi
correttivi su ambiente, organizzazione del lavoro e uomo.
•
Idoneità parziale, temporanea o permanente:
- con prescrizioni: quando l’esposizione ad alcuni rischi può essere consentita, in alcuni
lavoratori che hanno particolare suscettibilità verso quei rischi, solo con particolari
precauzioni, ad es. mediante l’uso di dispositivi di protezione individuale specifici (DPI).
- con limitazioni: quando vengono esclusi alcuni compiti previsti nella mansione.
•
Inidoneità, temporanea o permanente, determinata da condizioni patologiche che
impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di
validità. Del giudizio di idoneità, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e
il lavoratore. Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso. Viene quindi esplicitamente previsto il ricorso anche in caso di
giudizio di idoneità piena.
3.8.
Il sopralluogo in azienda
Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con cadenza
diversa in base alla valutazione dei rischi. L’indicazione di una periodicità diversa deve essere
comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi. Anche nei
cantieri temporanei o mobili in cui svolgono l’attività i lavoratori soggetti a sorveglianza
sanitaria il medico competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro.
Il sopralluogo può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri
cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già
effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa
Impresa. Non è previsto l’obbligo di sopralluogo congiunto con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione.
24
3.9.
La riunione periodica
Dove:
•
nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori;
•
nelle aziende e nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita
riunione.
Quando:
•
almeno una volta all’anno;
•
in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,
compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla
sicurezza e salute dei lavoratori.
Chi partecipa:
•
il datore di lavoro o un suo rappresentante;
•
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
•
il medico competente, ove nominato;
•
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Argomenti da trattare:
•
il documento di valutazione dei rischi;
•
l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
•
i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione
individuale;
•
i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai
fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Vanno individuati:
•
codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie
professionali;
•
obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
In occasione della riunione annuale, il medico competente comunica per iscritto al datore di
lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e
fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
25
3.10.
La relazione sanitaria annuale
La relazione sanitaria annuale sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria deve
essere prodotta in forma scritta e presentata nell’ambito della riunione periodica ed “entro il
primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette,
esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate
evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori,
sottoposti a sorveglianza sanitaria”.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono tali informazioni,
aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.
4. Informazione – Formazione
Deve essere assicurata l’informazione e la formazione di tutti i lavoratori, mirata ai rischi
generali e specifici emersi nella valutazione dei rischi.
In particolare la formazione deve avvenire in occasione dell’assunzione, del trasferimento o
cambio di mansioni, dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di
nuove sostanze pericolose.
Nello specifico, i moduli formativi generici rivolti ai lavoratori devon vertere fondamentalmente
su:
•
I rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività dell’impresa in generale;
•
le misure e le attività di protezione e prevenzione attuate;
•
i rischi specifici cui è sottoposto ogni lavoratore in relazione all’attività svolta;
•
le normative di sicurezza vigenti;
•
disposizioni aziendali in materia di rispetto delle normative di sicurezza;
•
pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi sulla base delle schede
tecniche e dei dati sulla sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalla norma di buona
tecnica;
•
le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei
lavoratori;
•
il significato delle figure del R.S.P.P. e del Medico Competente;
•
i nominativi dei lavoratori incaricati dei compiti speciali (antincendio, pronto soccorso,
gestione delle emergenze in genere);
26
e in modo specifico, sufficiente ed adeguato in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento:
•
al proprio posto di lavoro;
•
alle proprie mansioni ;
•
alle attrezzature e alle macchine affidate eventualmente al lavoratore ;
•
alle sostanze utilizzate;
•
agli impianti utilizzati e sui quali deve effettuare lavorazioni;
•
ai dispositivi di sicurezza individuali;
•
al divieto di rimuovere i cartelli di sicurezza sulle macchine;
•
al divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza sulle macchine egli impianti;
•
all’obbligo di indossare ed utilizzare correttamente i D.P.I. forniti;
•
al divieto di rimuovere la cartellonistica di sicurezza;
•
all’obbligo di osservare tutte le prescrizioni impartite dalla cartellonistica di sicurezza;
•
all’obbligo di segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro, affinché provveda
con i dovuti interventi, ad eliminare ogni carenza ai fini della sicurezza rilevata durante
ogni fase del ciclo produttivo sulle macchine, le attrezzature, gli impianti e le strutture
•
alla collocazione in azienda dei libretti di istruzione, uso e manutenzione delle macchine.
4.1. Corsi di formazione specifica
Il datore di lavoro deve assicurare al R.L.S. una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l’orario di lavoro e
senza oneri economici a carico dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve altresì assicurare che i lavoratori incaricati alla prevenzione incendi e
alla gestione dell’emergenza ricevano una adeguata formazione.
5. Dispositivi di Protezione Individuale – DPI
5.1.
Definizioni
Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “ DPI”, qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
27
E’ importante sapere che non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la
sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del
personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività
lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
5.2.
Obbligo di uso
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
5.3.
Requisiti dei DPI
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e
sue successive modificazioni. Inoltre i DPI devono:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e dei rischi corrispondenti.
5.4. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui
alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi ;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei
DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);
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d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione.
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le
condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in
funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
Il datore di lavoro, inoltre:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione,
le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal
fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso
DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema
sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il
deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento
circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
5.5.
Obblighi dei lavoratori
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa i lavoratori si sottopongono al programma di
formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari e
utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione
ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
I lavoratori inoltre:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) al termine dell'utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI;
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d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
6. Cultura della sicurezza
La diffusione della cultura della sicurezza deve essere estesa:
•
all’intera collettività;
•
a tutti gli individui inseriti in un contesto lavorativo;
•
ai giovani;
Prerogativa assoluta è che la cultura della sicurezza e della regolarità diventi patrimonio
condiviso e parte integrante di una rinnovata cultura
della “Responsabilità Civile”,
all'affermazione della quale ciascun cittadino è chiamato a contribuire.
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D_08 Linee guida per la sicurezza in azienda