Newsletter della Swisscanto Fondazione collettiva News sulla previdenza No. 2/2012 Editoriale 3 Remunerazione degli averi di vecchiaia 2013 4 Mercato e assicurazioni sociali 5 Informazioni utili sulla riforma strutturale 8 Congedo non pagato – conseguenze a livello di previdenza professionale 9 Ulteriori informazioni utili 11 Scadenze importanti e links 12 Editoriale mercato e del settore, impegno e sostenibilità, coraggio e spirito decisionale, pazienza e passione, duro lavoro e solidarietà. Ben 300 000 imprese che impiegano più di tre milioni di collaboratori contribuiscono al benessere della piccola Svizzera con i suoi otto milioni di abitanti. Questo benessere include anche i risparmi provenienti dalla previdenza professionale. Davide Pezzetta Direttore amministrativo Cara cliente, caro cliente, con questa edizione di «News sulla previdenza» desideriamo ancora una volta informarla sull’attualità e sulle novità più salienti nella previdenza del personale per quanto riguarda il 2013. La fine del 2012 vede l’economia svizzera complessivamente in buona salute. Tuttavia, a un esame sotto la lente d’ingrandimento emerge l’esigenza di fare una differenziazione: alcuni settori attualmente registrano un vero e proprio boom, mentre altri lottano letteralmente ogni giorno per sopravvivere. In fondo, anche la sua attività principale presenta fattori specifici e individuali, la cui interazione ne determina considerevolmente il successo o l’insuccesso. Oggi più che mai l’imprenditorialità rappresenta una sfida enorme, ma anche una necessità assoluta. Imprenditorialità significa conoscenza del Le Fondazion collettive Swisscanto assicurano oltre 50 000 collaboratori in ben 6300 imprese. Siamo molto orgogliosi della «nostra» clientela, che anche in questi tempi di crisi non solo si è consolidata, ma è addirittura aumentata. La nostra gestione del rischio giorno per giorno si occupa delle condizioni generali che lei come cliente deve affrontare. Qualunque sia il rischio, noi lo sosteniamo insieme. Siamo tutti sulla stessa barca e in un certo senso dipendiamo tutti gli uni dagli altri. Un uomo saggio una volta ha detto: «Se il mio vicino sta bene, anch’io sto bene!» La Svizzera funziona con piccole unità e piccole strutture – e funziona bene. Forse anche perché in questo paese la solidarietà è sempre stata un valore concreto. Auguriamo a lei e a tutti noi che continui ad essere così anche in futuro. Grazie per la sua fiducia. Davide Pezzetta Direttore amministrativo 3 Remunerazione degli averi di vecchiaia 2013 I tassi d’interesse in Svizzera non hanno registrato una ripresa neanche nel 2012. Al contrario: dopo il minimo storico annunciato nell’autunno 2011, data la forte domanda di investimenti più sicuri, il rendimento delle obbligazioni della Confederazione a 10 anni ha proseguito ininterrottamente la sua discesa, attestandosi solo allo 0.6% al 30.09.2012. Sull’avere di vecchiaia LPP Swisscanto Fondazione collettiva garantisce il tasso d’interesse minimo LPP. La massima priorità è sempre assegnata alla sicurezza dei fondi dei clienti. Per questo motivo, nel settore sovraobbligatorio, Swisscanto Fondazione collettiva lascia invariata la remunerazione garantita dell’1.5%. Alla luce dell’attuale situazione economica, sui mercati finanziari dominano incertezza e nervosismo. Pertanto, è estremamente difficile fare previsioni sull’andamento a breve termine. Il tasso d’interesse proiettato applicato per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia prevedibili sarà ribassato dal 2.75% al 2%. Una spiegazione del tasso d’interesse proiettato è disponibile su www.projektionszins.ch. Questo stato di cose ha indotto il Consiglio federale svizzero a lasciare invariato all’1.5% il tasso d’interesse minimo LPP per il 2013, al fine di garantire la stabilità della previdenza professionale, seguendo così la raccomandazione della Commissione federale della previdenza professionale. Rendimento obbligazioni della Confederazione a 10 anni Andamento dall’autunno 2011 1.2 Rendimento in % 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 01 01 01 01 01 01 01 .10 .12 .02 .04 .06 .08 .10 .20 .20 .20 .20 .20 .20 .20 11 11 12 12 12 12 12 4 Mercato e assicurazioni sociali Il 01.01.2013 entreranno in vigore nuove modifiche. Ecco le principali novità in Svizzera. Anche quest’anno vi informiamo in merito alle novità nell’ambito delle assicurazioni sociali che entreranno in vigore a partire dal 01.01.2013. Le variazioni riguardano soprattutto le rendite del 1o e 2o pilastro che vengono regolarmente verificate e adeguate, oltre all’innalzamento degli importi limite nel 2o pilastro. Alcune assicurazioni sociali sono destinate principalmente ai dipendenti. Per esempio, i lavoratori indipendenti non sono assoggettati obbligatoriamente alla previdenza professionale (LPP) e all’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), ma hanno la possibilità di stipulare un’assicurazione facoltativa. Per contro, l’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) vale esclusivamente per i dipendenti. Finora era così anche per gli assegni familiari, fatta eccezione per le diverse disposizioni vigenti nei singoli cantoni. Ma ora il legislatore ha esteso il campo d’applicazione della Legge sugli assegni familiari (LAFam) agli indipendenti. Per una panoramica delle disposizioni delle assicurazioni sociali attualmente vigenti, potete consultare il nostro foglio informativo «Le assicurazioni sociali obbligatorie». I principali cambiamenti nel 1o pilastro (AVS, AI e prestazioni complementari) Dal 01.01.2013, le rendite dell’AVS e dell’AI saranno adeguate all’evoluzione dei salari e dei prezzi. L’aumento sarà dello 0.9%. In questo modo la rendita di vecchiaia massima semplice e la rendita di invalidità completa passano da CHF 27 840 a CHF 28 080. Anche le rendite per vedove e vedovi, per orfani e per i figli vengono aumentate di conseguenza. Lo stesso vale per gli assegni per grandi invalidi nell’AVS e nell’AI e per l’importo relativo alla copertura del fabbisogno vitale generale nelle prestazioni complementari. Ci sono variazioni anche sul fronte dei contributi. Il contributo minimo per gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa sale dagli attuali CHF 475 a CHF 480. Questo importo comprende i contributi AVS, AI e IPG (indennità per perdita di guadagno). Per le persone senza attività lucrativa, l’importo è limitato a 50 volte il contributo minimo e ora ammonta a CHF 24 000 (in precedenza CHF 23 750). La scala dei contributi decrescente per gli indipendenti verrà applicata ai salari compresi tra CHF 9400 e CHF 56 200 (in precedenza CHF 9300–55 700). Il salario di poco conto, da cui i contributi AVS, AI e IPG vengono detratti solo su richiesta del dipendente, resta invariato a CHF 2 300. Novità nel 2o pilastro (LPP) Parallelamente all’aumento delle rendite AVS vengono aumentati anche gli importi limite nella previdenza professionale. Il prospetto seguente mostra i nuovi valori applicati dal 01.01.2013: Soglia d’entrata Massimo salario LPP calcolabile Deduzione di coordinamento LPP Massimo salario LPP assicurato Minimo salario LPP assicurato Massimo salario assicurabile nella previdenza professionale CHF 21 060 CHF 84 240 CHF 24 570 CHF 59 670 CHF 3 510 CHF 842 400 Tasso d’interesse minimo LPP Il tasso d’interesse minimo LPP è pari all’1.5%. 5 Adeguamento delle rendite per superstiti e di invalidità obbligatorie in corso In linea generale, il primo adeguamento di una rendita per superstiti o di invalidità all’evoluzione dei prezzi si effettua dopo una durata di tre anni, all’inizio dell’anno civile successivo. Pertanto, il 01.01.2013 saranno adeguate per la prima volta le rendite maturate a decorrere dal 2009. Ulteriori adeguamenti verranno effettuati contestualmente a quelli delle rendite di vecchiaia e per superstiti. Questo vale per le rendite versate per la prima volta prima del 01.01.2009. A causa dell’evoluzione negativa dei prezzi, le rendite maturate prima del 01.01.2009 non potranno essere adeguate. Soltanto le rendite maturate nel 2009 e di cui si conosce quindi la data del primo adeguamento saranno aumentate dello 0.4%. Tale incremento si basa sul relativo aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo registrato tra settembre 20091 e settembre 20122. Fondo di Garanzia LPP: modifica dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura d’età sfavorevole La Fondazione Fondo di Garanzia LPP è un’istituzione nazionale che svolge vari compiti fondamentali. La missione principale del Fondo di Garanzia consiste nel garantire le prestazioni in caso di insolvenza di un’istituzione di previdenza o di un istituto di previdenza affiliato a una fondazione collettiva o comune. Un altro compito basilare è la compensazione degli oneri per le aziende che impiegano molti dipendenti anziani e sono particolarmente gravate dai contributi scaglionati per gli accrediti di vecchiaia. Le sovvenzioni per la struttura d’età sfavorevole riducono gli oneri a carico di tali imprese. 1 Indice di settembre 2009: 98.9; base dicembre 2010 = 100 2 Indice di settembre 2012: 99.3; base dicembre 2010 = 100 6 I fondi necessari del Fondo di Garanzia LPP vengono reperiti attraverso i contributi delle istituzioni di previdenza. Questi si compongono di una quota per l’insolvenza e di una quota per le sovvenzioni per la struttura d’età sfavorevole. Negli ultimi anni, le spese per le sovvenzioni sono aumentate; pertanto il Fondo di Garanzia innalza l’aliquota contributiva per tali spese dallo 0.07% allo 0.08% del salario da assicurare secondo la LPP. Il contributo per l’insolvenza resta invariato. Variazioni importanti nelle altre assicurazioni sociali Diritto agli assegni familiari per indipendenti esteso a livello nazionale Finora, 13 cantoni hanno già previsto prestazioni per indipendenti nell’ambito degli assegni familiari, eventualmente limitate in base al reddito. Con la Legge sugli assegni familiari entrata in vigore il 01.01.2009 sono stati definiti gli importi minimi per gli assegni per i figli e gli assegni di formazione e sono state emanate regole di coordinamento a livello nazionale. Questa legge riguardava finora solo i dipendenti occupati al di fuori del settore agricolo e le persone senza attività lucrativa che percepiscono un reddito modesto. A partire dal 01.01.2013, la legge si applicherà anche agli indipendenti che svolgono un’attività al di fuori del settore agricolo, i quali avranno diritto, come i dipendenti, ad assegni familiari pari ad almeno CHF 200 e/o assegni di formazione pari ad almeno CHF 250. Per contro dovranno affiliarsi a una cassa di compensazione per assegni familiari e saranno tenuti anche a versare i relativi contributi. I cantoni potranno strutturare gli assegni familiari in piena autonomia, ovvero stabilire assegni familiari e di formazione più alti rispetto a quanto prescritto dalla legge e concedere altre prestazioni (come per es. assegni di nascita, assegni di adozione) entro i limiti stabiliti dalla legge federale. Informazioni al riguardo sono disponibili presso le casse di compensazione AVS o le rispettive filiali. Per l’agricoltura (agricoltori autonomi e dipendenti agricoli) si applica una legge specifica (Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura – LAF). Note importanti per i datori di lavoro • Aumento della soglia d’entrata nella previdenza professionale da CHF 20’880 a CHF 21’060 • Gli indipendenti hanno ora diritto agli assegni familiari sull’intero territorio nazionale. Maggiori informazioni • Promemoria dell’AVS/AI/IPG su www.ahv-iv.info • Ufficio federale delle assicurazioni sociali: informazioni su tutte le assicurazioni sociali su www.bsv.admin.ch • Foglio informativo «Le assicurazioni sociali obbligatorie • Fondazione Fondo di Garanzia LPP su www.sfbvg.ch 7 Informazioni utili sulla riforma strutturale L’attuazione della revisione della previdenza professionale, la cosiddetta riforma strutturale, decisa dal Parlamento nel 2010, procede a pieno ritmo. Le numerose misure previste vengono realizzate in tre fasi. La terza e ultima fase è entrata in vigore il 01.01.2012 e dovrà essere attuata con disposizioni transitorie (a livello organizzativo e normativo) entro il 31.12.2012. Le disposizioni legali introdotte mirano a rafforzare complessivamente la fiducia nelle singole istituzioni di previdenza. Aumenta inoltre l’impegno degli organi supremi ad assumersi la propria responsabilità direttiva e ad agire nell’interesse dei destinatari. Quali temi affronta la riforma strutturale? Le regole comprendono novità in tema di vigilanza sulla previdenza professionale, disposizioni per le istituzioni di previdenza in materia di governance e trasparenza a livello di gestione e un complesso sistema di direttive per fondazioni d’investimento ed esperti di casse pensioni. In che modo le fondazioni collettive Swisscanto hanno attuato la riforma strutturale? Per attuare le nuove disposizioni, nelle fondazioni collettive Swisscanto (Swisscanto Fondazione collettiva e Swisscanto Supra) è stato costituito un team di progetto. Nel 2012, il team di progetto ha assicurato l’attuazione delle disposizioni in materia di lealtà e integrità, rese più rigide dalla riforma strutturale, ha verificato i negozi giuridici con soggetti vicini, ha controllato accuratamente i potenziali conflitti d’interesse, ha garantito sistemi di controllo adeguati alle dimensioni e alla complessità dei singoli istituti di previdenza e ha verificato le procedure di pubblicazione delle spese patrimoniali e di amministrazione generali delle singole fondazioni. Pertanto, le fondazioni collettive Swisscanto affrontano il nuovo esercizio rafforzate dalla riforma strutturale. 8 In che misura il datore di lavoro è interessato dalla riforma strutturale? In linea di principio, la riforma strutturale non comporta alcun cambiamento per il singolo istituto di previdenza. Ma una novità importante consiste negli obblighi d’informazione della commissione di previdenza (vedi Infobox). Oggi, in base al regolamento d’organizzazione, la commissione di previdenza è già soggetta a un obbligo d’informazione, ma con la riforma strutturale tale obbligo sarà prescritto per legge. Le informazioni riguardanti l’istituto di previdenza devono essere comunicate per iscritto agli assicurati su loro richiesta. Note importanti per i datori di lavoro • Ora le commissioni di previdenza devono comunicare per scritto agli assicurati che ne fanno richiesta le informazioni concernenti l’istituto di previdenza). Invitiamo i datori di lavoro a informare i membri della propria commissione di previdenza sulla novità in materia di obbligo d’informazione. • Swisscanto sarà lieta di aiutare le commissioni di previdenza nell’attuazione del nuovo obbligo d’informazione. Congedo non pagato – conseguenze a livello di previdenza professionale Situazioni di vita speciali richiedono spesso soluzioni speciali nella previdenza professionale. Il congedo non pagato è una di queste situazioni. Nell›articolo seguente forniamo maggiori informazioni in proposito. Nel corso della propria attività professionale, molti dipendenti prendono in considerazione l’idea di una pausa dal lavoro - magari per realizzare il sogno di un lungo viaggio, per un corso di perfezionamento professionale oppure semplicemente per poter riflettere con calma proprio futuro privato e professionale. Un congedo non pagato può consentire di realizzare questi desideri. Però, attenzione: prima di iniziare un congedo non pagato, occorre verificarne accuratamente le ripercussioni sulla previdenza professionale e adottare le misure opportune. Si potranno così evitare spiacevoli sorprese durante l’assenza e anche quando si torna al lavoro. Cosa intende per congedo non pagato la Fondazione collettiva? Un congedo non pagato è una pausa dell’attività lavorativa, tendenzialmente unica e indipendente dal diritto al congedo contrattuale, decisa volontariamente e nel corso della quale il rapporto di lavoro rimane in essere senza retribuzione. Dal punto di vista della previdenza professionale il congedo non pagato è limitato a una durata di sei mesi. Dal punto di vista previdenziale, astensioni dal lavoro ricorrenti tipiche dell’attività lavorativa svolta (per es. insegnante di sci) o un’interruzione del lavoro su mandato del datore di lavoro (per es. per uno stage o una formazione all’estero) non sono equiparate al congedo non pagato. In questi e in altri casi simili è necessario un accordo individuale tra il datore di lavoro e la Fondazione collettiva per garantire la copertura di eventuali lacune previdenziali. Quali lacune previdenziali possono emergere durante un congedo non pagato? Nel caso di un congedo non pagato di durata inferiore a un mese, in questo periodo di tempo, a norma di legge il dipendente resta interamente assicurato contro tutti i rischi (vecchiaia, invalidità e decesso) legati a malattia e infortunio. Se il congedo non pagato ha una durata compresa fra uno e sei mesi e il rapporto di lavoro rimane in essere, si continua essenzialmente a essere assoggettati alla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) per la previdenza professionale, benché con prestazioni di previdenza ridotte. Anche per quanto riguarda la copertura dell’infortunio e il pagamento continuato del salario possono verificarsi lacune di copertura, dato che 30 giorni dopo l’inizio del congedo non pagato l’assicurazione contro gli infortuni viene meno e per tutta la durata dello stesso non sussiste alcun obbligo di pagamento continuato del salario per il datore di lavoro. Se un dipendente prevede di usufruire di un congedo non pagato di più di sei mesi, la copertura nell’ambito della previdenza professionale non potrà essere garantita. Il rapporto di previdenza viene sciolto all’inizio del congedo; ciò significa che né i dipendenti né i datori di lavoro versano ulteriori contributi alla previdenza professionale. In caso di invalidità o di decesso entra in vigore il termine della copertura successiva di un mese, imposto per legge, ovvero nel corso del primo mese del congedo non pagato vengono corrisposte ancora le prestazioni intere. Successivamente non viene più corrisposta alcuna prestazione, ad eccezione di un eventuale rimborso di contributi. Come colmare le lacune previdenziali? Per essere assicurati contro il rischio di invalidità o di decesso a seguito di infortunio nel corso del congedo non pagato si presuppone la stipulazione di un’assicurazione mediante accordo LAINF, che può avere una durata massima di 180 giorni e va richiesta entro 30 giorni dall’inizio del congedo. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al proprio datore di lavoro. Per assicurarsi contro il rischio di invalidità o di decesso a seguito di malattia, durante il congedo non pagato offriamo tre possibilità. 9 Prosecuzione invariata dell’assicurazione (variante 1) Questa variante è la più sicura e anche la più semplice: si mantiene un’assicurazione integrale nel quadro della previdenza professionale. Si gode così, per sé e per i propri familiari, di una copertura completa qualora nel corso del congedo si presentasse un caso di invalidità o di decesso legato a malattia. Anche l’avere di vecchiaia continua ad accumularsi senza variazioni. La ripartizione dei contributi può essere rinegoziata tra datore di lavoro e dipendente in deroga alle disposizioni regolamentari precedentemente applicate. Nell’ottica di un congedo non pagato privo di rischi e di preoccupazioni consigliamo questa variante di prosecuzione dell’assicurazione. Mantenimento della copertura dei rischi (variante 2) Con questa variante, nel corso del congedo non pagato, si rinuncia a proseguire l’accumulo dell’avere di vecchiaia e pertanto la spesa mensile per la cassa pensione viene a ridursi dei contributi di risparmio. Ciò nonostante si continuano a versare i contributi di rischio per mantenere inalterata la copertura dei rischi in caso di invalidità o di decesso. Tali prestazioni di rischio rimangono ugualmente assicurate come prima ed è prevista soltanto una riduzione a tre mesi del periodo d’attesa per la rendita di invalidità e la rendita per figli d’invalidi, ai fini dell’ottimizzazione della copertura di previdenza. La ripartizione dei contributi può essere rinegoziata tra datore di lavoro e dipendente in deroga alle disposizioni regolamentari precedentemente applicate. In questa soluzione i contributi dovuti durante il congedo non pagato sono notevolmente inferiori. La copertura dei 10 rischi rimane in essere; solo l’avere di vecchiaia viene ridotto in funzione della durata del congedo non pagato, cosicché la rendita di vecchiaia avrà un importo leggermente inferiore. Eventualmente è prevista la possibilità di versare tali contributi successivamente sotto forma di premio unico e colmare così la lacuna che si è venuta a formare. Sospensione dell’assicurazione (variante 3) È possibile rinunciare alla copertura previdenziale regolamentare durante il congedo non pagato. In questo caso, per tutta la durata del congedo né il dipendente né il datore di lavoro versano contributi. La polizza rimane comunque in essere e sarà riattivata alla ripresa del lavoro. Laddove nel corso del congedo si verificasse un caso di invalidità o di decesso, per l’anno in questione saranno erogate esclusivamente le prestazioni minime legali sulla base del salario prevedibile soggetto ai contributi AVS ridotto della durata del congedo. Se il salario così calcolato fosse inferiore alla soglia d’entrata fissata dalla LPP, in caso di prestazioni la polizza sarà sciolta con effetto retroattivo all’inizio del congedo non pagato (oppure alla scadenza del termine della copertura successiva di un mese) e sarà dovuta la prestazione d’uscita. Ulteriori prestazioni – fatte salve le disposizioni legali – non saranno corrisposte. Qual è la procedura? Se un dipendente prevede di usufruire di un congedo non pagato di durata compresa fra uno e sei mesi, il dipendente e il datore di lavoro devono comunicarci prima dell’inizio del congedo la data di inizio e la durata del congedo non pagato, così come la variante scelta, servendosi del formulario «Notifica congedo non pagato» (in internet all’indirizzo www.swisscanto-fondazione-collettiva.ch Formulari: Notifica congedo non pagato). Ulteriori informazioni utili Il NIP – Introduzione del numero d’identificazione personale Il NIP è stato creato in occasione della preparazione del censimento della popolazione basato sui registri del 2010. L’obiettivo consisteva nell’introduzione di un numero di identificazione personale a scopi amministrativi come alternativa agli innumerevoli numeri di registrazione. Le prime decisioni del Consiglio federale su «Armonizzazione dei registri, numero d’identificazione personale e censimento del 2010» sono state adottate il 10.06.2005. Successivamente, il 01.07.2008 è stato introdotto il nuovo numero AVS. Da allora, nell’AVS, nell’AI e nell’Indennità di perdita di guadagno (IPG) viene impiegato il nuovo numero d’assicurato a 13 cifre. Questo numero è anonimo, causale e, a differenza del vecchio numero AVS, soddisfa i requisiti vigenti in materia di protezione dei dati. Pertanto viene assegnato una sola volta ed è associato a una determinata persona. Oggi il NIP consente uno scambio di informazioni veloce e sicuro fra le varie assicurazioni sociali, soprattutto nell’ambito del coordinamento delle prestazioni. Anche la previdenza professionale può trarre beneficio da questo aumento dell’efficienza. Per questo motivo, Swisscanto introduce il NIP come interfaccia con le altre assicurazioni sociali. Tutti i clienti riceveranno ulteriori informazioni al riguardo. Vantaggi per datori di lavoro e assicurati • Il numero viene assegnato una sola volta e non viene più modificato. Il datore di lavoro non deve più effettuare mutazioni, per es. in caso di variazione del nome e dello stato civile. • Un coordinamento veloce e sicuro fra i vari organi del sistema di previdenza sociale svizzero decentralizzato, per es. fra AI, assicurazione contro gli infortuni e cassa pensione, che dopo un infortunio devono fornire prestazioni d’invalidità. • Una maggiore protezione della personalità degli assicurati attraverso un «numero non parlante» (protezione dei dati). Nuove disposizioni regolamentari Tutti gli assicurati della Swisscanto Fondazione collettiva e della Swisscanto Supra, unitamente al certificato di previdenza per il 2013, ricevono un foglio allegato riguardante la revisione AI (art. 26a LPP), l’integrazione del congedo non pagato per tutti i clienti delle fondazioni collettive (vedi articolo da pagina 4 della presente edizione) e alcune precisazioni. Il foglio contiene tutte le informazioni relative alle principali modifiche. Dopo l’elaborazione delle nuove comunicazioni salariali le verrà inviata la documentazione da sottoporre all’attenzione dei suoi collaboratori. Sono legalmente vincolanti esclusivamente le corrispondenti disposizioni regolamentari. Tali disposizioni entreranno in vigore dal 01.01.2013 e a partire da tale data saranno pubblicate anche in Internet nella sezione dedicata alle informazioni sulla rispettiva fondazione collettiva. Il link alla pagina principale è il seguente: www.swisscanto-fondazione-collettiva.ch. Il nuovo estratto conto annuale A gennaio riceverà il nostro nuovo estratto conto annuale per il vecchio anno. Il totale di tutti i contributi annuali fatturati verrà rielaborato e riporterà le singole componenti (quotarisparmio, quota-rischio e quota-spese). Fa fede la data di contabilizzazione. Con questa nuova informazione vengono soddisfatte le disposizioni di legge in materia di requisiti di trasparenza risultanti dalla riforma strutturale (vedi articolo a pagina 8 della presente edizione) secondo l’art. 48b OPP 2. 11 Scadenze importanti e link Scadenze importanti 2013 A gennaio Nuovo estratto conto annuale 30 gennaio Ultimo giorno per presentare le liste salari 2013 31 gennaio Scadenza del premio di rischio vita collettiva 2013 Fine maggio Rapporto annuale 2012 della Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali A giugno Rapporto annuale 2012 della Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantonali A novembre Liste salari e conteggio dei contributi 2014 provvisorio (basato sulle mutazioni salariali 2013 elaborate) 31 dicembre Scadenza del premio di risparmio vita collettiva 2013 Link • Formulari per le mutazioni nella previdenza del personale su: www.swisscanto.ch/ch/it/berufliche-vorsorge/sammelstiftungen/sammelstiftungen/formulare.html • Opuscoli e fogli informativi su vari argomenti relativi alla previdenza del personale su: www.swisscanto.ch/ch/it/berufliche-vorsorge/publikationen/sammelstiftung/broschuere.html Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantonali St. Alban-Anlage 26, Casella postale 3855, 4002 Basilea Telefono 058 280 26 66 Fax 058 280 29 77 Ulteriori informazioni su www.swisscanto-fondazione-collettiva.ch