Comunicazione Prefettura ex art. 135 COPIA WEB Deliberazione N. 56 in data 29/05/2015 Prot. N. 9146 D.Lgs. 267/2000 COMUNE DI ROSSANO VENETO PROVINCIA DI VICENZA -------------------- Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: CONCESSIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PERIODO 1.7.2015/30.6.2018. APPROVAZIONE SCHEMI CONVENZIONI E AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE. L’anno duemilaquindici addì VENTINOVE del mese di MAGGIO, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: Presenti 1. MARTINI MORENA - Sindaco * 2. CAMPAGNOLO GIORGIO - Assessore * “ * 3. MARINELLO UGO 4. GANASSIN PAOLA “ * 5. ZONTA MARCO “ * Assenti Assiste alla seduta il Segretario Comunale ZANON Dott. Giuseppe. Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. PROPOSTA OGGETTO: DI DELIBERAZIONE CONCESSIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PERIODO 1.7.2015 / 30.6.2018. APPROVAZIONE SCHEMI CONVENZIONI E AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: - che il Comune nell’esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente preposto, favorisce e promuove lo sport quale mezzo per la valorizzazione dell’individuo, il benessere individuale e collettivo e la socializzazione tra i cittadini, rendendo più agevole l’inserimento degli individui nel tessuto sociale; - che già da diversi anni il Comune, non potendo provvedere direttamente, sia per carenza di personale che per la complessità organizzativa ed operativa del servizio, affida la gestione degli impianti sportivi comunali esistenti ad associazioni sportive operanti nel territorio; VISTO: - che con deliberazione di Consiglio C. n. 50 del 31.8.2011, ad oggetto ”Atto di indirizzo in materia di gestione degli impianti sportivi comunali” alcune strutture e impianti sportivi quali: - Impianto sportivo di Via Cusinati (superficie mq. 16.300 circa) – comprendente campo da calcio, spogliatoi, servizi igienici e tribune; Palestra Comunale “R. Brunello” in Viale dello Sport (superficie mq. 1.700 circa); Campo da calcio di Via S. Zenone – (superficie mq. 5.500 circa) – costituito da campo in erba sintetica, spogliatoi e servizi igienici; sono stati riconosciuti privi di rilevanza economica e si è stabilito di affidarne la gestione, in concessione d’uso, ai soggetti e con i criteri stabiliti nell’atto deliberativo stesso; - che, a seguito selezione pubblica, gli impianti sportivi sopra richiamati sono stati affidati in concessione - per il triennio 2012 / 2014 - a Società Sportive locali, con le quali sono state stipulate idonee convenzioni disciplinanti i reciproci impegni di gestione; RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 200 e n. 201 del 30.12.2014 con le quali veniva disposta la concessione temporanea e/o la proroga - dall’1.1.2015 al 30.6.2015 - della gestione e manutenzione degli impianti sportivi di cui trattasi e le conseguenti convenzioni Rep. n. 1287, n. 1288 e n. 1289 del 30.1.2015 stipulate con la ASD Rossano Calcio e la ASD Pallavolo Rossano; RAVVISATA la necessità di procedere a una nuova selezione e stabilire quale durata della convenzione il periodo 1.7.2015 – 30.6.2018, considerato che, nel caso di affidamento a Società Sportive, i calendari delle stagioni agonistiche terminano di norma con la data del 30 Giugno; DATO ATTO che sulla base delle indicazioni fornite dalla citata deliberazione consiliare n. 50/2011: I soggetti ammessi alla selezione sono: - in primis, le associazioni sportive ed eventuali loro raggruppamenti, costituiti o da costituire, che praticano la disciplina sportiva relativa all’impianto, operano nel territorio del Comune e sono in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione; - nel caso di mancata disponibilità da parte di associazioni sportive locali, affidamento in subordine a: - associazioni sportive, non aventi sede legale nel Comune di Rossano Veneto, ma operanti nel territorio comprensoriale; - altre associazioni o istituzioni sociali-culturali-ambientalistiche, senza scopo di lucro, operanti nel territorio; - cooperative sociali (art. 1, comma 1, lett. b) della L. 381/91 e L.R. Veneto 23/2006); - gara d’appalto a evidenza pubblica rivolta ad operatori economici (D.Lgs. 163/2006 –Codice dei Contratti); - che le modalità indicate per la selezione del concessionario devono effettuarsi a mezzo avviso pubblico da inserire sul sito e Albo del Comune e rendere noto ai soggetti potenzialmente interessati; VISTO l’avviso pubblico - allegato alla presente sub A) - predisposto dal competente Servizio Gestione Amministrativa, per l’avvio della procedura di selezione finalizzata alla scelta del contraente per la gestione delle tre strutture sportive comunali sopra richiamate, che indica, previa valutazione del competente Servizio Tecnico, il canone annuo di concessione a base d’asta di € 500,00 cad. struttura; DATO ATTO che la gestione degli impianti sportivi dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate negli allegati schemi di convenzione sub B), sub C) e sub D) che disciplinano i reciproci impegni di gestione tra il Comune ed il Concessionario e che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; VISTO: - l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; - l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da Determinazione del Responsabile del procedimento indicante: il fine che con il contratto si intende perseguire; l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; VISTO l’art. 90, comma 25, della L. 27.12.2002, n. 289; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive modifiche ed integrazioni; DELIBERA 1) - di approvare, ai fini dell’affidamento in concessione della gestione e manutenzione degli impianti sportivi comunali in premessa evidenziati, l’allegato avviso pubblico sub A) e gli allegati schemi di convenzione sub B), sub C) e sub D) che disciplinano i reciproci impegni di gestione e manutenzione degli impianti e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) - di incaricare il Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa ad esperire la procedura per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali, con le modalità e criteri stabiliti con Deliberazione Consiliare n. 50 del 31.8.2011, riservata a società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., società e/o associazioni sportive e ricreative e, in subordine: - associazioni sportive, non aventi sede legale nel Comune di Rossano Veneto, ma operanti nel territorio comprensoriale; - altre associazioni o istituzioni sociali-culturali-ambientalistiche, senza scopo di lucro, operanti nel territorio. 3)- di stabilire, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, che: - il fine che con i contratti si intendono perseguire è il funzionamento e la fruibilità degli impianti sportivi comunali da parte dei cittadini; - forma contrattuale: scrittura privata; - l’oggetto è l’affidamento in concessione della gestione di strutture e impianti sportivi comunali verso il corrispettivo di un canone annuo da parte del concessionario; - le clausole ritenute essenziali per il contratto riguardano: la durata della convenzione, le modalità di gestione e manutenzione della struttura, applicazione delle tariffe, obblighi, penalità e garanzie fidejussorie. ******* Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri: VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. IL RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA F.TO Dott. Zanon Giuseppe VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE F.TO Dott. Zanon Giuseppe Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa. La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva. Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, stante la necessità di avviare la procedura di selezione e garantire la funzionalità e fruibilità delle strutture sportive comunali. COMUNE DI ROSSANO VENETO Piazza Marconi, 4 - 36028 Rossano Veneto (Vicenza) tel. 0424547124-6-7 - fax 0424 84935 - C.F. 00261630248 mail: [email protected] pec: [email protected] *********** Lì, Prot. n. AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI CON LE QUALI CONVENZIONARE LA CONCESSIONE DI STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI. (Atto di indirizzo Delibera di C.C. n. 50/2011). IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA INFORMA le Associazioni Sportive operanti nel territorio comunale, nonché le Associazioni o istituzioni sociali, culturali o ambientalistiche operanti nel territorio, che il Comune di Rossano Veneto intende affidare, tramite convenzioni, la gestione e la manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti sportivi sotto indicati per il periodo 1.7.2015 – 30.6.2018: - Impianto sportivo di Via Cusinati (superficie mq. 16.300 circa) – comprendente campo da calcio, spogliatoi, servizi igienici e tribune, pista e pedane di atletica leggera; - Palestra Comunale “R. Brunello” in Viale dello Sport (superficie mq. 1.700 circa); - Campo da calcio di Via S. Zenone – (superficie mq. 5.500 circa) – costituito da campo in erba sintetica, spogliatoi e servizi igienici. Il Comune di Rossano Veneto, sulla base delle indicazioni stabilite dal Consiglio Comunale con atto di indirizzo n. 50 del 31.8.2011, esperisce tale procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta del soggetto contraente per la gestione delle strutture sportive (in primis associazioni sportive locali o raggruppamento di associazioni sportive che praticano la disciplina sportiva relativa all’impianto interessato). Eventuali domande presentate da Associazioni o istituzioni non sportive saranno valutate qualora non sia stato individuato il soggetto contraente tra le Associazioni Sportive. Gli schemi di convenzione/disciplinare delle varie strutture, nonché i fac/simili per l’istanza e le dichiarazioni richieste e i modelli per le offerte, possono essere visionati o ritirati presso l’Ufficio LL.PP./Manut. del Patrimonio nei normali orari d’ufficio e/o richiedibili tramite e-mail all’indirizzo: [email protected]. La domanda per la partecipazione alla selezione, contenente l’indicazione dell’impianto per il quale si presenta la candidatura di gestione sottoscritta dal Presidente - legale rappresentante dell’Associazione Sportiva interessata, dovrà pervenire al Protocollo Comunale entro le ore 12,00 del giorno …………………………., mediante consegna a mano oppure mediante servizio postale (pubblico o privato), in plico chiuso e sigillato, contenente l'offerta e la documentazione richiesta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione entro il termine fissato. Il plico dovrà contenere: - L’istanza di partecipazione (preferibilmente redatta sul modello predisposto dall’Ente, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, contenente obblighi, stati, fatti e qualità indicati nel citato modello di domanda); - Offerta economica indicante il canone annuo di concessione offerto al Comune di Rossano Veneto (importo pari o superiore ad €. 500,00, soggetto ad Iva). - Offerta tecnica (per applicazione criteri di affidamento e valutazione). Tutta la documentazione dovrà essere regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante della Società/Associazione partecipante. Alla valutazione delle domande provvederà l’Amministrazione Comunale, previa istruttoria a cura del Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa. Il Responsabile medesimo provvederà a comunicare ai candidati le determinazioni assunte entro la data del 29.6.2015. Altre informazioni: - E’ vietato il subappalto della gestione del servizio. - L’Ente si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti di comprovare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di offerta e relative al possesso dei requisiti di carattere generale richiesti nel presente avviso. - Qualora vi sia discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere del canone annuo offerto, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. - La presenza di abrasioni o correzioni nell'indicazione del canone annuo offerto comporterà l'esclusione dalla selezione. Non saranno ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto. - Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua a giudizio insindacabile dell'Amministrazione. - La Società/Associazione aggiudicataria, entro i termini che saranno indicati dall'Amministrazione, dovrà: a) presentare la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula della convenzione; b) intervenire alla stipula della Convenzione. La mancata stipulazione della convenzione da parte dell'aggiudicatario, per cause non imputabili all'Amministrazione, determinerà la revoca dell'affidamento; c) Saranno causa di revoca dell'aggiudicazione: la mancata presentazione della documentazione ai fini della stipula della convenzione e/o l'esito negativo della verifica della stessa; la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di offerta e - relative al possesso dei requisiti di carattere generale richiesti nell'avviso; d) In caso di revoca dell’aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l'opportunità e la convenienza, di aggiudicare la concessione alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria La convenzione sarà stipulata in forma di scrittura privata, con spese a carico dell’aggiudicatario. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla selezione o di prorogarne o aggiornarne la data, o di non aggiudicare la concessione nel caso venga meno l'interesse pubblico alla gestione oppure qualora nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'Ente appaltante o per altro motivo. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente procedura di selezione sarà competente a giudicare il Foro di Vicenza. Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia alla data di pubblicazione. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti saranno raccolti presso il Comune di Rossano Veneto per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di affidamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione della manifestazione di interesse. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. citato. Responsabile del Procedimento Responsabile del procedimento è il Dott. Zanon Giuseppe, Responsabile del Servizio Gestione Amministrativa e Servizi alla Persona del Comune di Rossano Veneto. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA Il Segretario Comunale Dott. Zanon Giuseppe ALLEGATO B) CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA “RICCARDO BRUNELLO” DI PROPRIETA’ COMUNALE – PERIODO 1.7.2015 / 30.6.2018. Rep. n. L’anno DUEMILA………………………, il giorno …………………………. del mese di …………………., nella Sede Municipale del Comune di Rossano Veneto (VI), TRA Il COMUNE DI ROSSANO VENETO, con sede in Rossano Veneto in Piazza Marconi n. 4 (C.F. e P. IVA 00261630248) rappresentato dal Responsabile del Serv. Gestione Amministrativa e Servizi alla Persona – Dott. Zanon Giuseppe, che dichiara di intervenire in questo atto ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; E …………………………., nato a ………………………………….il ……………………. residente a ……………………………… in via …………………….– C.F. ………………………. – in qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva………………………………………... con sede in …………………………………………, via ………………………… n………… – C.F. – P.Iva ………………………………………………; PREMESSO: - che il Comune di Rossano Veneto è proprietario esclusivo della palestra comunale denominata “R. Brunello” ubicata in Viale dello Sport, costituita da un palazzetto comprensivo di tribune, da una palestrina, da spogliatoi, servizi igienici e docce, locale caldaia, pronto soccorso e ambiente ad uso amministrativo; - che con deliberazione di Consiglio C. n. 50 del 31.8.2011, l’impianto sportivo di cui trattasi è stato riconosciuto privo di rilevanza economica, da affidare in concessione d’uso ai soggetti e con i criteri stabiliti nell’atto deliberativo stesso; - che con Deliberazione di Giunta C. n..…… del ………………………….., sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica finalizzata alla concessione di cui trattasi ed è stato disposto l’affidamento per il periodo 1.7.2015 – 30.6.2018 alla Associazione Sportiva …………………………………………………… con sede a …………………………… in Via …………………………….., Cod. Fisc. n. ………………………; - che la gestione degli impianti dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente disciplinare; Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: ART. 1 – PREMESSE Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle premesse di questa convenzione e le considerano parte integrante e sostanziale del presente atto. ART. 2- OGGETTO 1. Il Comune di Rossano Veneto di seguito denominato "L' Amministrazione", concede alla Associazione Sportiva ……………………………………….. di seguito definita il "Concessionario", l'uso in concessione dell’impianto sportivo comunale denominato “Palestra Riccardo Brunello”, sita a Rossano Veneto in Viale dello Sport, costituita da: n. 1 campo regolamentare per basket, pallavolo e calcetto in parquet, con relativi arredi e attrezzature; - n. 1 palestrina aggiuntiva per attività varie; n. 2 blocchi servizi per atleti (rispondenti alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche), ognuno con n. 2 spogliatoi doppi; - n. 2 spogliatoi con servizi per arbitri e/o istruttori; - n. 1 locale infermeria (con servizio per diversamente abili); - n. 1 atrio con spazio per biglietteria, con piccolo retro; - n. 4 servizi per il pubblico; - n. 1 servizio per personale; - n. 1 locale per società sportive; - n. 3 locali per uso magazzino; - posti a sedere per n. 388 spettatori e n. 4 posti per disabili al piano terra; - uscite di sicurezza. ART. 3 – FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive e garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. La struttura sportiva è altresì utilizzabile per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano spazi coperti atti a contenere una discreta quantità di pubblico. Nel rispetto di tali finalità la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata finalizzata a: - organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età); - supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi; - partecipazione nella organizzazione di eventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione Comunale. ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE La presente convenzione ha una durata di anni tre, con decorrenza dal 1° Luglio 2015 al 30 Giugno 2018, senza possibilità di tacito rinnovo. L'amministrazione si riserva comunque la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione con preavviso di giorni 90, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore o per inadempienze del concessionario rispetto alle clausole regolanti la presente concessione, senza che il concessionario possa pretendere compensi od indennizzi di sorta e comunque di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della concessione. Il Concessionario, a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione accordata, dandone preavviso almeno 90 giorni prima con lettera raccomandata. E’ facoltà delle Parti modificare consensualmente la convenzione, per esigenze dell’Amministrazione Comunale ovvero su proposta del Concessionario, con apposito atto integrativo. ART. 5 - CONSEGNA ED USO STRUTTURE Il concessionario prende in consegna la struttura della palestra comunale “R. Brunello” nello stato di effettiva consistenza, formalizzato con verbale sottoscritto dall’incaricato del competente Servizio Tecnico Comunale e da un incaricato del Concessionario, da redigersi entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Anche all’atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale. La concessione d’uso è riferita alla pratica sportiva strettamente attinente allo svolgimento dei vari campionati, tornei ed attività svolte dal concessionario, che dovranno essere dettagliatamente comunicate all’Amministrazione con idoneo prospetto (calendario) di utilizzo. L’utilizzo della palestra deve avvenire alla costante presenza di un responsabile individuato dall’Associazione, e dovrà garantire e sorvegliare il corretto uso degli spazi e delle attrezzature. ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE Il canone annuo di concessione da versare all’Amministrazione è stabilito in € …………………., (soggetto ad Iva), come da offerta migliorativa presentata dal Concessionario in fase di selezione. Il canone dovrà essere versato in un’unica soluzione posticipata, entro il 30 Giugno di ogni anno di riferimento. ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DELL’AMMINISTRAZIONE Il Concessionario sarà l’intestatario delle utenze per tutta la durata della convenzione e provvederà direttamente al pagamento delle spese derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica, gas per riscaldamento e produzione acqua calda e tassa rifiuti. Qualora le utenze risultino intestate al Comune di Rossano Veneto, al fine di evitare temporanei subentri e costi aggiuntivi, potrà essere mantenuta l’utenza a carico del Comune. In tal caso il competente Servizio Tecnico Manutenzioni provvederà a quantificare, al termine di ogni esercizio finanziario, salvo conguagli, l’importo complessivo che il Concessionario dovrà rimborsare all’Amministrazione. Il rimborso richiesto dovrà essere versato entro tre (3) mesi dal ricevimento della documentazione giustificativa calcolata dal Servizio Tecnico Comunale. L'amministrazione si farà carico degli interventi di manutenzione straordinaria per le strutture concesse in uso, nonché degli ulteriori ed eventuali interventi di recupero, ristrutturazione e modifiche della struttura che si rendessero necessari. ART. 8 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO II Concessionario si obbliga all'esecuzione dei seguenti adempimenti : - tenuta delle chiavi e apertura e chiusura degli spogliatoi e delle palestre durante il periodo giornaliero di utilizzo da parte dei propri associati; - apertura e chiusura degli spogliatoi e delle palestre durante il periodo giornaliero di utilizzo da parte anche di altri Gruppi Sportivi, Società ed Associazioni; - posa delle strutture accessorie necessarie per lo svolgimento della propria attività sportiva e rimozione delle stesse dopo l’avvenuto utilizzo giornaliero; - accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione; - pulizia delle palestre, degli spogliatoi e di altri locali concessi immediatamente al termine dell'attività; - custodia della struttura durante gli orari di utilizzo giornaliero; - comunicazione all’Amministrazione della lettura dei contatori di gas, acqua e luce all’inizio e alla fine della concessione; - il controllo e corretto funzionamento degli impianti e informazione tempestiva al Comune in caso di guasti (solo per interventi straordinari a carico dell’Amministrazione); - il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; - la richiesta a propria cura e spese delle prescritte licenze ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività sportive e/o commerciali compatibili con la gestione dell’impianto; - il rispetto delle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza degli impianti sportivi e di quelle imposte dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e da altre autorità competenti; - svolgere la manutenzione ordinaria delle strutture e delle attrezzature; - pulizia dell’area antistante esterna pertinente alla palestra. Il Concessionario, inoltre, provvederà direttamente, o tramite ditta convenzionata, alla conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica della palestra “Brunello”, in particolare: - manutenzione ordinaria degli impianti; - - assunzione diretta o tramite ditta specializzata del ruolo di “terzo responsabile” dell’esercizio di manutenzione dell’impianto termico (L.10/91 aggiornata con D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006 s.m.i. – D.P.R. 412/1993 e 551/1999 s.m.i.). tenuta e aggiornamento del Libretto di centrale termica; verifica annua combustione, pulizia caldaia, filtri e aerotermi, funzionalità apparecchiature di controllo e termoregolazione. ART. 9 – MODALITÀ’ DI UTILIZZO Il Concessionario è tenuto ad utilizzare esclusivamente ai fini sportivi e correttamente le strutture concesse in uso. Il Concessionario si obbliga a non utilizzare il bene concesso in modo difforme da quello stabilito dalla concessione, a non eseguire opere e lavori senza la preventiva formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Il Concessionario si obbliga a riservare gli impianti nei mesi di luglio e agosto a disposizione dell’Amministrazione Comunale per le iniziative che a livello culturale, ricreativo e sportivo verranno svolte nel periodo estivo dall’Amministrazione stessa o con il patrocinio del Comune. Si obbliga, altresì, a mettere a disposizione l’impianto per n. 15 giornate/anno a favore di altri soggetti che non dispongono di strutture adeguate. E' vietata la subconcessione e il Concessionario si impegna a riconsegnare le strutture nelle stesse condizioni in cui le ha ricevute, fatta salva la normale usura. Il concessionario assume l'obbligo di risarcire eventuali danni arrecati agli immobili, alle strutture ed attrezzature. ART. 10 – PRIORITÀ’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE Il Concessionario si impegna, nel corso dell’anno, a mettere la palestra ed i relativi spogliatoi a disposizione dell’Amministrazione per scopi istituzionali, eventi e manifestazioni varie come di seguito indicato: - n° 5 volte nelle giornate di sabato, - n° 5 volte nelle giornate di domenica o festive, - n° 5 volte nelle giornate infrasettimanali (dalle ore 13,30 alle 18,00) considerando un’unica richiesta per settimana. L’utilizzo degli impianti, non dovrà intralciare il corso delle partite di campionato e gli allenamenti delle squadre se non espressamente autorizzati dal Concessionario. L'Amministrazione dovrà dare preavviso almeno 30 giorni prima della giornata prescelta al Concessionario e per tali utilizzi provvederà a proprie spese alla custodia e alla pulizia della struttura. ART. 11 - PROGRAMMA DI UTILIZZO DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario provvede entro il 1° Settembre di ogni anno alla stesura del prospetto degli utilizzi della struttura sportiva, in considerazione del proprio programma di allenamenti ed attività di campionato. Il programma dovrà essere trasmesso all’Amministrazione e aggiornato periodicamente. Eventuali variazioni sostanziali al programma dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione. Tenendo conto dei sopra indicati utilizzi, qualora rimangano spazi liberi, al concessionario è riservata la facoltà di assegnare gli stessi a Società affiliate a Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o ad Enti di Promozione Sportiva previa, comunque, l'approvazione da parte dell'Amministrazione e a condizione che le attività che le società interessate intendono svolgere siano senza fini di lucro. L'Amministrazione si riserva, per i propri scopi istituzionali o per consentire attività sportive a gruppi sportivi presenti nel territorio comunale, l'utilizzo degli spazi, previo programma concordato preventivamente tra le parti (Amministrazione e Concessionario). Tali utilizzi saranno comunicati dall'Amministrazione al Concessionario entro il 1° Settembre di ogni anno. ART. 12 – APPLICAZIONE TARIFFE E RENDICONTI Le tariffe per l’utilizzo dell’impianto o dei locali saranno fissate annualmente dalla Giunta Comunale in modo da agevolare l’accesso alla pratica sportiva e alle attività motorie anche per altre Associazioni e/o Gruppi sportivi. Al fine di consentire una gestione conforme a criteri di economicità nella gestione dell’impianto, le tariffe saranno fissate previa acquisizione del parere preventivo, non vincolante, del Concessionario. L’utilizzo riservato al Comune, o a Società o Enti che ottengono il patrocinio comunale per una particolare iniziativa, è gratuito. Il Concessionario ha il diritto di riscuotere le tariffe fissate dal Comune e potrà disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all’uso dell’impianto: - incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionato o incontri sportivi; - sponsorizzazione di iniziative sportive; - esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all’interno dell’impianto in concessione; - contributi pubblici e privati; - quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive; - quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati. Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell’impianto dovranno essere rendicontate dal Concessionario e presentate annualmente al Comune al termine dell’esercizio finanziario. ART. 13 -TENUTA CHIAVI IMPIANTO E CONTROLLI All'amministrazione sono riservati il possesso di una copia delle chiavi della struttura e la facoltà di controllare il rispetto della presente convenzione attraverso verifiche effettuate dal personale del Servizio Tecnico Manutenzioni, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno. ART. 14 - PUBBLICITA’ L’eventuale affissione all’interno della struttura sportiva di messaggi o cartelloni pubblicitari ed ogni altra forma di pubblicità, anche sonora, deve essere autorizzata dai soggetti competenti, in conformità alle vigenti normative in materia. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e a sostenere l’onere delle eventuali imposte sulla pubblicità. ART. 15 – CONTRIBUTO Qualora gli introiti derivanti dalla concessione della struttura sportiva non siano sufficienti a coprirne i costi complessivi di gestione, sarà riconosciuto da parte della Giunta Comunale al Concessionario, un adeguato sostegno economico in fase di erogazione annuale dei “contributi per l’attività associativa”, sulla base del vigente Regolamento comunale per l’erogazione di contributi. Per il riconoscimento del maggior contributo dovrà essere presentata, su richiesta del competente Servizio Comunale, la documentazione relativa al bilancio economico consuntivo dell’Associazione riferito all’anno precedente, accompagnata da una relazione sulle attività svolte e un rendiconto completo delle spese sostenute relativamente alla sola gestione della struttura. Come enunciato, il riconoscimento del contributo è assoggettato alle disposizioni previste dal citato Regolamento Contributi (Capo II°) e, in caso di motivata necessità, la Giunta Comunale potrà corrispondere acconti sul contributo entro il 31 Luglio di ogni anno, previa specifica richiesta della Società Sportiva. ART. 16 – RESPONSABILITÀ’ ED ASSICURAZIONI Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell’attività in relazione all’uso e alla gestione dell’impianto sportivo è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario. L’Amministrazione resta del tutto estranea ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nella gestione, sono a totale carico del Concessionario che ne è il solo responsabile. Il Concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti dell’impianto. E’ inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono della struttura sportiva. A copertura dei rischi il Concessionario è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, polizza assicurativa presso primaria Compagnia, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi per danni a persone e cose, nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi, e copertura anche degli infortuni da qualsiasi causa determinati e connessi alla presente concessione. La polizza dovrà essere stipulata per tutto il periodo di durata della concessione e con un massimale minimo di € 1.500.000,00. La polizza stipulata dovrà: - essere consegnata in copia al Comune dopo la sottoscrizione del contratto assicurativo; - essere consegnata in copia annualmente al Comune, debitamente quietanzata, in segno di attestazione di vigenza. ART. 17 – OBBLIGO ED UTILIZZO DEFIBRILLATORI NELLA STRUTTURA Il Concessionario è obbligato al rispetto del D.M. Salute 24.4.2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” e della L.R. Veneto 2.4.2014 n. 11, art. 26 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) negli impianti sportivi pubblici e privati”, nonché alle “Disposizioni attuative per l’utilizzo e la gestione dei defibrillatori automatici esterni” di cui all’allegato A) alla D.G.R. Veneto n. 2847 del 29.12.2014, che si intendono qui integralmente riportate. Dotazione dispositivo Al riguardo il Comune di Rossano Veneto mette a disposizione del Concessionario n. 1 defibrillatore della Marca IPad – CU – Sp1 del produttore Italia Defibrillatori, completo di coppia di piastre (già collegate) ad uso adulto e pediatrico da tenere sempre disponibile nella struttura sportiva; Formazione del personale Il Concessionario provvederà a propria cura e spese alla formazione di personale per l’utilizzo dell’apparecchio e modalità di gestione e manutenzione dello stesso. Ai fini della formazione del personale è opportuno che il Concessionario individui i soggetti che all’interno della struttura sportiva, per disponibilità, presenza temporale nell’impianto stesso e presunta attitudine, appaiono più idonei a svolgere il compito di “first re sponder”. Il numero dei soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui sarà posizionato il dispositivo e dal tipo di organizzazione sportiva; sarà cura del Concessionario individuare il numero di persone sufficiente a garantire la sicurezza delle attività. I corsi dovranno essere effettuati da Centri di formazione accreditati e per il personale formato dovrà essere prevista l’attività di “re training” ogni due anni. La presenza di una persona formata all’utilizzo dei defibrillatori deve essere garantita sia nel corso delle gare che degli allenamenti. Manutenzione del dispositivo e sicurezza delle attività sportive Il Concessionario deve assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo. In caso di assenza o mal funzionamento del dispositivo e dell’impossibilità a garantire le condizioni di sicurezza nell’impianto, l’attività sportiva dovrà essere immediatamente sospesa fino al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza. La responsabilità per la mancata sospensione dell’attività sportiva sarà in capo esclusivamente alla Società sportiva. Il dispositivo deve essere sempre disponibile, accessibile e funzionante, posizionato ad una distanza da ogni punto dell’impianto percorribile in un tempo utile per garantire l’efficacia dell’intervento, oltre il relativo personale addestrato all’utilizzo. Il DAE deve essere collocato come detto in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE deve essere ben visibile e posizionato all’ingresso. Il dispositivo dovrà essere sottoposto alle verifiche, ai controlli e alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali. L’apparecchio deve essere mantenuto in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza. Dovrà essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l’operatività. Informazioni sulla presenza del defibrillatore Il Concessionario e le altre Società Sportive che usufruiscono dell’impianto, sono tenuti ad informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti nell’impianto (atleti, spettatori, personale tecnico, ecc.) della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli, cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità sia ritenuta utile. ART. 18 – INADEMPIMENTO – CAUSE DI RISOLUZIONE – DIRITTO DI RECESSO Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il Responsabile del Servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, il Comune potrà ordinare al concessionario l’immediata sospensione dell’uso dell’impianto, facendo salva l’automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1546 del Codice Civile nei seguenti casi: - per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario; - per gravi o reiterati inadempimenti nell’espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione; - in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario; - è fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del Servizio al Concessionario previa motivata delibera della Giunta Comunale. ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, le parti si danno reciprocamente atto che tratterranno i dati contenuti nella presente convenzione e nei connessi documenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti nella convenzione stessa, dalle leggi e dai regolamenti in materia, e nel rispetto delle disposizioni del predetto decreto. Entrambi i contraenti consentono sin d’ora alla comunicazione dei propri dati personali a terzi, esclusivamente per le finalità predette, senza necessità di preventiva informazione ai sensi del citato art. 13. Relativamente ai propri dati personali ciascuno conserva i diritti indicati all’art. 7 dello stesso decreto. ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione saranno a carico del Concessionario. La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a norma dell’art. 1, lett. b) della Tariffa – Parte Seconda – allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 131/1986. ART. 21 - CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia fra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. ART. 22 – RINVIO Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al Codice Civile. Letto, confermato e sottoscritto. L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLEGATO C) CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA S. ZENONE – PERIODO 1.7.2015 – 30.6.2018. Rep. N._________ L’anno duemila…………………, il giorno …………………………. del …………………., nella Sede Municipale del Comune di Rossano Veneto (VI), mese di TRA Il COMUNE DI ROSSANO VENETO, con sede in Rossano Veneto in Piazza Marconi n. 4 (C.F. e P. IVA 00261630248) rappresentato dal Responsabile del Serv. Gestione Amministrativa e Servizi alla Persona – Dott. Zanon Giuseppe, che dichiara di intervenire ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; E Il Sig………………………….. nato a ………………………….il…………………….., residente a ……………………..in Via ………………………….. – in qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva…………………………. con sede in ……………………………. Via ………………………. n……. – C.F. e P. Iva ………………………..; PREMESSO: - che il Comune di Rossano Veneto ha recentemente realizzato un nuovo campo da calcio in erba sintetica e annessi spogliatoi in località Via S. Zenone; - che con deliberazione di Consiglio C. n. 50 del 31.8.2011, l’impianto sportivo di cui trattasi è stato riconosciuto privo di rilevanza economica, ad uso prevalentemente esclusivo, e da affidare in concessione d’uso ai soggetti e con i criteri stabiliti nell’atto deliberativo stesso; - che con Deliberazione di Giunta C. n……del……………………………., sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica finalizzata alla concessione di cui trattasi ed è stato disposto l’affidamento per il periodo 1.7.2015 – 30.6.2018 alla Associazione Sportiva……………………….. con sede a……………………. in Via………………………. Cod. Fisc………………………….; - che la gestione del complesso sportivo dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente disciplinare; Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: ART. 1 – PREMESSE Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle premesse di questa convenzione e le considerano parte integrante e sostanziale del presente atto. ART. 2 – OGGETTO Il Comune di Rossano Veneto, di seguito denominato “L’Amministrazione Comunale” come sopra rappresentato, affida all’Associazione Sportiva……….……………………………... di seguito definita il “Concessionario”, l’uso in concessione dell’impianto sportivo comunale di Via S. Zenone. Gli impianti oggetto della presente convenzione/disciplinare sono i seguenti: il campo da calcio in erba sintetica (comprensivo di n. 4 torri faro di illuminazione) n. 2 spogliatoi per gli atleti con relativi servizi igienici e docce n. 2 spogliatoi arbitri con relativi servizi e docce locale infermeria con relativo servizio n. 3 servizi per il pubblico vano tecnico centrale termica deposito per attrezzature L’impianto sportivo con i locali annessi sarà utilizzato direttamente dall’Associazione ………………………………..…….secondo le modalità e alle condizioni di cui al presente disciplinare. Il Concessionario dovrà primariamente garantire l’utilizzo dell’impianto per l’espletamento delle partite di campionato di calcio e degli allenamenti settimanali delle varie categorie (fino alla 3^ Cat.). ART. 3 – FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive e sostenere la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Nel rispetto di tali obiettivi la gestione dovrà caratterizzarsi come attività finalizzata all’organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva del gioco del calcio (allenamenti, manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età); - supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi; - partecipazione nell’organizzazione di eventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione Comunale. ART. 4 – DURATA La presente concessione ha la durata di anni tre, con decorrenza dal 1° Luglio 2015 al 30.6.2018, senza possibilità di tacito rinnovo. L'amministrazione si riserva la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione con preavviso di giorni 90, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore o per inadempienze del concessionario rispetto alle clausole regolanti la presente concessione, senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta e comunque di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della concessione. Il Concessionario, a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione accordata, dandone preavviso almeno 90 giorni prima con lettera raccomandata. E’ facoltà delle Parti modificare consensualmente la convenzione, per esigenze dell’Amministrazione Comunale ovvero su proposta del Concessionario, con apposito atto integrativo. ART. 5 - CONSEGNA ED USO DELLE STRUTTURE Il concessionario prende in consegna la struttura dell’impianto sportivo di Via S. Zenone nello stato di effettiva consistenza, formalizzato con verbale sottoscritto dall’incaricato del competente Servizio Tecnico Comunale e da un incaricato del Concessionario, da redigersi entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Alla scadenza della concessione l’impianto, unitamente alle attrezzature di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato al Comune nello stato di fatto in cui è stato rilevato al momento dell’inizio del rapporto, salvo il normale deterioramento d’uso. Anche all’atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale. La concessione è riferita alla pratica sportiva strettamente attinente allo svolgimento dei vari campionati di calcio, tornei ed attività svolte dal concessionario, che dovranno essere dettagliatamente comunicate all’Amministrazione con idoneo prospetto (calendario) di utilizzo. L’utilizzo della palestra deve avvenire alla costante presenza di un responsabile individuato dall’Associazione, e dovrà garantire e sorvegliare il corretto uso degli spazi e delle attrezzature. In base al parere del CONI – Comitato Provinciale di Vicenza - all’interno dell’impianto sportivo non è consentita la presenza di pubblico. ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE Il canone annuo di concessione da versare all’Amministrazione Comunale è stabilito in € …………………., (soggetto ad Iva), come da offerta migliorativa presentata dal Concessionario in fase di selezione. Il canone dovrà essere versato in un’unica soluzione posticipata, entro il 30 Giugno di ogni anno di riferimento. ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DELL’AMMINISTRAZIONE Il Concessionario sarà l’intestatario delle utenze per tutta la durata della convenzione e provvederà direttamente al pagamento delle spese derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica, gas per riscaldamento e produzione acqua calda e tassa rifiuti. Qualora le utenze risultino intestate al Comune di Rossano Veneto, al fine di evitare temporanei subentri e costi aggiuntivi, potrà essere mantenuta l’utenza a carico del Comune. In tal caso il competente Servizio Tecnico Manutenzioni provvederà a quantificare, al termine di ogni esercizio finanziario, salvo conguagli, l’importo complessivo che il Concessionario dovrà rimborsare all’Amministrazione Comunale. Il rimborso richiesto dovrà essere versato entro tre (3) mesi dal ricevimento della documentazione giustificativa calcolata dal Servizio Tecnico Comunale. L'amministrazione si farà carico degli interventi di manutenzione straordinaria per le strutture concesse in uso, nonché degli ulteriori ed eventuali interventi di recupero, ristrutturazione e modifiche della struttura che si rendessero necessari. Saranno invece a carico del Concessionario le spese di manutenzione straordinaria conseguenti a danni provocati dagli utenti dell’impianto e/o cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria. Rimangono, altresì, a carico dell’Amministrazione Comunale le spese conseguenti a danni causati a seguito di atti vandalici e le spese di assicurazione immobili contro i rischi d’incendio. ART. 8 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario dovrà provvedere: A) alla manutenzione ordinaria periodica degli impianti di cui al precedente art. 2, e in particolare: a.1 - alla pulizia giornaliera della struttura (spogliatoi, servizi, docce, locali in genere). Il Concessionario, considerata la copertura piana dell’edificio spogliatoi, almeno due volte all’anno, oppure in caso di eventi atmosferici particolarmente intensi, dovrà effettuare una manutenzione ordinaria che preveda la rimozione di eventuali accumuli di acqua o neve, onde evitare infiltrazioni d’acqua. Il Concessionario, inoltre, provvederà direttamente, o tramite ditta convenzionata, alla conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica dell’impianto sportivo di Via S. Zenone, in particolare: manutenzione ordinaria degli impianti; assunzione diretta o tramite ditta specializzata del ruolo di “terzo responsabile” dell’esercizio di manutenzione dell’impianto termico (L.10/91 aggiornata con D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006 s.m.i. – D.P.R. 412/1993 e 551/1999 s.m.i.). tenuta e aggiornamento del Libretto di centrale termica; verifica annua combustione, pulizia caldaia, filtri e aerotermi, funzionalità apparecchiature di controllo e termoregolazione. a.2 - alla manutenzione periodica del tappeto in erba sintetica del campo da gioco: Manutenzione ordinaria (settimanale) - spazzolatura del manto con apposito attrezzo trainato da un trattorino al fine di rendere omogenea la distribuzione del granulo di gomma od organico; - irrigazione del manto nei periodi di massima siccità, al fine di stabilizzare il granulo di gomma nelle varie azioni di gioco; - controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane, dopo eventi atmosferici di particolare intensità, con eventuale ricarico del granulo di gomma od organico. Manutenzione straordinaria trimestrale - rimozione di agenti contaminanti (foglie, semi, polveri, ecc.) con apposita spazzatrice per evitare l’indurimento del terreno di gioco. Uso e mantenimento del campo da gioco - Per il corretto uso e mantenimento del campo da gioco necessita: - vietare l’utilizzo di tacchetti lamellari o di scarpe chiodate da atletica; - mantenere la superficie libera da qualsiasi tipo di materiali estranei al manto quali carta, foglie, mozziconi di sigarette, gomme da masticare, resti di cibo e rifiuti organici, ecc.; - non transitare con veicoli o macchine pesanti sopra il terreno di gioco (il campo è normalmente in grado di sostenere 2,5 kg./cmq.); - non utilizzare la superficie per eventi diversi dal gioco del calcio e/o altre attività sportive; La neve e il ghiaccio normalmente non danneggiano le pavimentazioni in erba artificiale, pertanto, sarà sufficiente attendere che la neve si sciolga, mentre per il gelo è consigliato rompere le lastre. E’ consigliabile la rimozione della neve prima possibile, in modo che non si accumuli, per mezzo di un piccolo trattore leggero gommato. a.3 – alla manutenzione scarpate laterali e aree di pertinenza ed accessorie Il Concessionario dovrà eseguire le operazioni di taglio del tappeto erboso almeno tre volte all’anno (aprile/maggio giugno/luglio – agosto/settembre), asportando, contemporaneamente al taglio, il verde di risulta e provvedere allo smaltimento dello stesso in base alle disposizioni comunali in vigore. Le zone prospicienti e limitrofe al campo dovranno essere tenute pulite dalla vegetazione incontrollata e dalle infestanti. a.4 – utilizzo impianti di irrigazione L’Amministrazione Comunale concede l’utilizzo dei seguenti impianti di irrigazione del complesso sportivo: - impianto completo per irrigazione campo in erba sintetica funzionante tramite n. 6 irrigatori dinamici a scomparsa; - impianto completo per irrigazione scarpate funzionante tramite n. 46 irrigatori Mod. Falcon 6504. Gli impianti attingono l’acqua mediante allaccio al pluvirriguo gestito dal Consorzio Pedemontano Brenta di Cittadella. Il Concessionario dovrà curare direttamente il perfetto stato di manutenzione delle apparecchiature sopraelencate (regolazione e sostituzione parti deteriorabili dell’impianto ugelli, elettrovalvole, controllo e regolazione della centralina di comando) e richiedere, solo in caso di manutenzione straordinaria, l’intervento del Comune. In particolare, nel periodo invernale, sarà necessario svuotare dall’acqua l’impianto di irrigazione fisso, per ridurre i danni conseguenti alla formazione del ghiaccio. a.5 – alle piccole riparazioni dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni, degli impianti idraulici sanitari ed elettrici (sostituzioni rubinetterie, soffioni per le docce ed accessori, lampade e vetri o plexiglas di plafoniere) e degli impianti eventualmente esistenti (con esclusione di sostituzioni di parti consistenti quali lampade dell’impianto di illuminazione, quadri elettrici, reti di recinzione, ecc.); a.6 alla sostituzione di serrature, maniglie, vetri dell’intero complesso sportivo; a.7 – al mantenimento in buono stato della tinteggiatura degli spogliatoi e dei servizi igienici e, in caso di bisogno, al suo rifacimento al termine della concessione; B) alla custodia degli impianti di cui al precedente art. 2, in particolare: b.1 all’apertura e chiusura dei cancelli e degli ingressi interni ed esterni la struttura; b.2 all’accensione e allo spegnimento, prima e dopo l’uso, dell’impianto elettrico e di riscaldamento di tutti gli altri impianti tecnologici; b.3 alla vigilanza sul regolare uso degli impianti da parte degli associati e di terzi; b.4 all’osservanza degli orari stabiliti per la chiusura e apertura degli impianti. C) a garantire le seguenti condizioni generali: c.1 – utilizzo delle strutture come previsto all’art. 3 e al successivo art. 9. c.2 – il Concessionario deve informare tempestivamente l’Amministrazione degli eventuali danni ed inefficienze che si dovessero manifestare nella struttura al fine di permettere gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari. c.3 – il Concessionario, in particolare, deve garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza e l’igiene degli impianti e dei relativi servizi restando, pertanto, responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l’imperfetta esecuzione della manutenzione, sia per l’impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza degli impianti stessi. Deve, inoltre, osservare scrupolosamente la normativa, anche a tutela della salute pubblica, in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. c.4 – il Concessionario non può apportare modifiche o innovazioni agli impianti che non rientrino nel concetto di ordinaria - piccola manutenzione. Allo scadere dell’affidamento nessun corrispettivo verrà comunque riconosciuto per innovazioni o modifiche illegittimamente apportate ai locali ed attrezzature, le quali resteranno comunque di proprietà del Comune. c.5 – l’eventuale affissione all’interno della struttura sportiva di messaggi o cartelloni pubblicitari e ogni altra forma di pubblicità, anche sonora, deve essere autorizzata dai soggetti competenti, in conformità alle vigenti normative in materia. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e a sostenere l’onere delle imposte sulla pubblicità. D) di provvedere alla pulizia delle aree di proprietà comunale nelle immediate vicinanze del complesso sportivo, al fine di garantire anche nella parte esterna della struttura il pubblico decoro. ART. 9 – MODALITÀ’ DI UTILIZZO E PROGRAMMA Il Concessionario è tenuto ad utilizzare esclusivamente ai fini sportivi e correttamente le strutture concesse in uso. Il Concessionario si obbliga a non utilizzare il bene concesso in modo difforme da quello stabilito dalla concessione, a non eseguire opere e lavori senza la preventiva formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Il Concessionario provvede entro il 1° Settembre di ogni anno alla stesura del prospetto degli utilizzi in considerazione del proprio programma di allenamenti ed attività di campionato. Tenendo conto dei sopra indicati utilizzi, qualora rimangano spazi liberi, al concessionario è riservata la facoltà di assegnare gli stessi a Società affiliate a Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o ad Enti di Promozione Sportiva, previa comunque l'approvazione da parte dell'Amministrazione e a condizione che le attività che le società interessate intendono svolgere siano senza fini di lucro. L'Amministrazione si riserva, per i propri scopi istituzionali, o per consentire attività a gruppi sportivi presenti nel territorio comunale, l'utilizzo degli spazi oggetto della presente convenzione, previo programma concordato preventivamente tra le Parti (Amministrazione e Concessionario). E' vietata la subconcessione e il Concessionario si impegna a riconsegnare le strutture nelle stesse condizioni in cui le ha ricevute, fatta salva la normale usura. Il concessionario si assume l'obbligo di risarcire eventuali danni arrecati agli immobili, alle strutture ed attrezzature. ART. 10 – APPLICAZIONE TARIFFE E RENDICONTI Le tariffe per l’utilizzo dell’impianto o dei locali saranno fissate annualmente dalla Giunta Comunale in modo da agevolare l’accesso alla pratica sportiva e alle attività motorie anche per altre Associazioni e/o Gruppi sportivi. Al fine di consentire una gestione conforme a criteri di economicità nella gestione dell’impianto, le tariffe vengono fissate previa acquisizione del parere preventivo, non vincolante, del Concessionario. L’utilizzo riservato al Comune, o a Società o Enti che ottengono il patrocinio comunale per una particolare iniziativa, è gratuito. Il Concessionario ha il diritto di riscuotere le tariffe fissate dal Comune e potrà disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all’uso dell’impianto: - sponsorizzazione di iniziative sportive; - esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all’interno dell’impianto in concessione; - contributi pubblici e privati; - quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive; - quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati. Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell’impianto dovranno essere rendicontate dal Concessionario e presentate annualmente al Comune al termine dell’esercizio finanziario. ART. 11 – CONTRIBUTO Qualora gli introiti derivanti dalla concessione della struttura sportiva non siano sufficienti a coprirne i costi complessivi di gestione, sarà riconosciuto da parte della Giunta Comunale al Concessionario, un adeguato sostegno economico in fase di erogazione annuale dei “contributi per l’attività associativa”, sulla base del vigente Regolamento comunale per l’erogazione di contributi. Per il riconoscimento del maggior contributo dovrà essere presentata, su richiesta del competente Servizio Comunale, la documentazione relativa al bilancio economico consuntivo dell’Associazione riferito all’anno precedente, accompagnata da una relazione sulle attività svolte e un rendiconto completo delle spese sostenute relativamente alla sola gestione della struttura, accompagnate da pezze giustificative. ART. 12 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI In caso di accertata e indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti di manutenzione o interventi igienico-sanitari, l’Amministrazione, previa tempestiva informazione al Concessionario, potrà autorizzare e/o disporre la chiusura temporanea degli impianti per il periodo necessario al ripristino della situazione. ART. 13 – RESPONSABILITÀ’ ED ASSICURAZIONI Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell’attività in relazione all’uso e alla gestione dell’impianto sportivo è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario. L’Amministrazione Comunale resta del tutto estranea ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nella gestione, sono a totale carico del Concessionario che ne è il solo responsabile. Il Concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti dell’impianto. E’ inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono della struttura sportiva. Resta ferma la responsabilità del Concessionario per il corretto uso degli impianti anche da parte di terzi richiedenti. Il Concessionario è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, polizza assicurativa presso primaria Compagnia, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi per danni a persone e cose, nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi, e copertura anche degli infortuni da qualsiasi causa determinati e connessi alla presente concessione. La polizza dovrà essere stipulata per tutto il periodo di durata della concessione e con un massimale minimo di € 1.500.000,00. La polizza stipulata dovrà: - essere consegnata in copia al Comune dopo la sottoscrizione del contratto assicurativo; - essere consegnata in copia annualmente al Comune, debitamente quietanzata, in segno di attestazione di vigenza. ART. 14 – OBBLIGO ED UTILIZZO DEFIBRILLATORI NELLA STRUTTURA Il Concessionario è obbligato al rispetto del D.M. Salute 24.4.2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” e della L.R. Veneto 2.4.2014 n. 11, art. 26 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) negli impianti sportivi pubblici e privati”, nonché alle “Disposizioni attuative per l’utilizzo e la gestione dei defibrillatori automatici esterni” di cui all’allegato A) alla D.G.R. Veneto n. 2847 del 29.12.2014, che si intendono qui integralmente riportate. Dotazione dispositivo Al riguardo il Comune di Rossano Veneto mette a disposizione del Concessionario n. 1 defibrillatore della Marca IPad – CU – Sp1 del produttore Italia Defibrillatori, completo di coppia di piastre (già collegate) ad uso adulto e pediatrico da tenere sempre disponibile nella struttura sportiva; Formazione del personale Il Concessionario provvederà a propria cura e spese alla formazione di personale per l’utilizzo dell’apparecchio e modalità di gestione e manutenzione dello stesso. Ai fini della formazione del personale è opportuno che il Concessionario individui i soggetti che all’interno della struttura sportiva, per disponibilità, presenza temporale nell’impianto stesso e presunta attitudine, appaiono più idonei a svolgere il compito di “first re sponder”. Il numero dei soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui sarà posizionato il dispositivo e dal tipo di organizzazione sportiva; sarà cura del Concessionario individuare il numero di persone sufficiente a garantire la sicurezza delle attività. I corsi dovranno essere effettuati da Centri di formazione accreditati e per il personale formato dovrà essere prevista l’attività di “re training” ogni due anni. La presenza di una persona formata all’utilizzo dei defibrillatori deve essere garantita sia nel corso delle gare che degli allenamenti. Manutenzione del dispositivo e sicurezza delle attività sportive Il Concessionario deve assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo. In caso di assenza o mal funzionamento del dispositivo e dell’impossibilità a garantire le condizioni di sicurezza nell’impianto, l’attività sportiva dovrà essere immediatamente sospesa fino al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza. La responsabilità per la mancata sospensione dell’attività sportiva sarà in capo esclusivamente alla Società sportiva. Il dispositivo deve essere sempre disponibile, accessibile e funzionante, posizionato ad una distanza da ogni punto dell’impianto percorribile in un tempo utile per garantire l’efficacia dell’intervento, oltre il relativo personale addestrato all’utilizzo. Il DAE deve essere collocato come detto in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE deve essere ben visibile e posizionato all’ingresso. Il dispositivo dovrà essere sottoposto alle verifiche, ai controlli e alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali. L’apparecchio deve essere mantenuto in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza. Dovrà essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l’operatività. Informazioni sulla presenza del defibrillatore Il Concessionario e le altre Società Sportive che usufruiscono dell’impianto, sono tenuti ad informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti nell’impianto (atleti, spettatori, personale tecnico, ecc.) della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli, cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità sia ritenuta utile. ART. 15 – INADEMPIMENTO – CAUSE DI RISOLUZIONE – DIRITTO DI RECESSO Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il Responsabile del Servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, il Comune potrà ordinare al Concessionario l’immediata sospensione dell’uso dell’impianto, facendo salva l’automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1546 del Codice Civile nei seguenti casi: - per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario; - per gravi o reiterati inadempimenti nell’espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione; - in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario; - è fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del Servizio al Concessionario previa motivata delibera della Giunta Comunale. ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del D-Lgs. 30.6.2003, n. 196, le parti si danno reciprocamente atto che tratterranno i dati contenuti nella presente convenzione e nei connessi documenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti nella convenzione stessa, dalle leggi e dai regolamenti in materia, e nel rispetto delle disposizioni del predetto decreto. Entrambi i contraenti consentono sin d’ora alla comunicazione dei propri dati personali a terzi, esclusivamente per le finalità predette, senza necessità di preventiva informazione ai sensi del citato art. 13. Relativamente ai propri dati personali ciascuno conserva i diritti indicati all’art. 7 dello stesso decreto. ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione saranno a carico del Concessionario. La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a norma dell’art. 1, lett. b) della Tariffa – Parte Seconda – allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 131/1986. ART. 18 - CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia fra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. ART. 19 – RINVIO Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al Codice Civile. Letto, confermato e sottoscritto. L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLEGATO D) CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CUSINATI – PERIODO 1.7.2015 – 30.6.2018. Rep. N._________ L’anno duemila…………………..…, il giorno …………………………. del …………………., nella Sede Municipale del Comune di Rossano Veneto (VI), mese di TRA il COMUNE DI ROSSANO VENETO, con sede in Rossano Veneto in Piazza Marconi n. 4 (C.F. e P. IVA 00261630248) rappresentato dal Responsabile del Serv. Gestione Amministrativa e Servizi alla Persona – Dott. Zanon Giuseppe, che dichiara di intervenire ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; E Il Sig………………………….. nato a ………………………….il…………………….., residente a ……………………..in Via ………………………….. – in qualità di Presidente dell’Associazione Sportiva…………………………. con sede in ……………………………. Via ………………………. n……. – C.F. e P. Iva ………………………..; PREMESSO: - che il Comune di Rossano Veneto è proprietario esclusivo dello Stadio Comunale di Via Cusinati, attrezzato per il gioco del calcio e dell’atletica leggera, con annessi spogliatoi; - che con deliberazione di Consiglio C. n. 50 del 31.8.2011, l’impianto sportivo di cui trattasi è stato riconosciuto privo di rilevanza economica, e di affidarne la gestione, come appalto di servizio o in concessione d’uso, ai soggetti e con i criteri stabiliti nell’atto deliberativo stesso; - che con Deliberazione di Giunta C. n……del……………………………., sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica finalizzata alla concessione di cui trattasi ed è stato disposto l’affidamento per il periodo 1.7.2015 – 30.6.2018 alla Associazione Sportiva……………………….. con sede a……………………. in Via………………………. Cod. Fisc………………………….; - che la gestione del complesso sportivo dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente disciplinare; Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: ART. 1 – PREMESSE Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle premesse di questa convenzione e le considerano parte integrante e sostanziale del presente atto. ART. 2 – OGGETTO Il Comune di Rossano Veneto, di seguito denominato “L’Amministrazione concedente” come sopra rappresentato, affida all’Associazione Sportiva…………………………. di seguito definita il “Concessionario”, l’uso in concessione degli impianti sportivi di Via Cusinati (ad esclusione della pista e pedane di a.l.). Gli impianti oggetto del presente disciplinare sono così specificati: - il campo da calcio (comprensivo di n. 4 torri faro per illuminazione e impianto di irrigazione) - gli spogliatoi - i servizi igienici (rispondenti alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche); - le docce - il locale caldaia - le tribune (per totali n. 600 spettatori circa ) - l’ambiente ad uso amministrativo - la sala di pronto soccorso - il locale da adibire a servizio bar ristoro - il verde inerente il complesso sportivo e le strutture di pertinenza ed accessorie, comprese le aree pubbliche esterne adiacenti all’impianto - la pista (anello di atletica leggera) - le pedane di a.l. - le attrezzature di a.l. L’impianto sportivo con i locali annessi sarà utilizzato direttamente dal Concessionario …………………………. secondo le modalità e condizioni di cui al presente disciplinare. Il Concessionario dovrà primariamente garantire l’utilizzo dell’impianto per l’espletamento delle partite di campionato e degli allenamenti settimanali delle varie categorie di calcio e degli altri impianti relativi alle attività di atletica leggera (salto in lungo, salto in alto, lancio del peso, lancio del disco e lancio del giavellotto). La concessione non potrà, comunque, in alcun caso essere sub concessa, totalmente o parzialmente, ad altri soggetti, ad esclusione della gestione del bar che potrà essere affidata dal Concessionario a terzi titolari di regolari licenze e autorizzazioni amministrative e sanitarie, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. ART. 3 – FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive e garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Nel rispetto di tali finalità la gestione dovrà caratterizzarsi come: - attività finalizzata all’organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva del gioco del calcio e delle varie specialità di atletica leggera (partite di campionato, allenamenti, manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età); - supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi; - partecipazione nell’organizzazione di eventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione Comunale. ART. 4 – DURATA La presente concessione ha la durata di anni tre, con decorrenza dal 1° Luglio 2015 al 30 Giugno 2018, senza possibilità di tacito rinnovo. L'amministrazione si riserva la possibilità di revocare in qualsiasi momento la concessione con preavviso di giorni 90, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore o per inadempienze del concessionario rispetto alle clausole regolanti la presente concessione, senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta e comunque di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della concessione. Il Concessionario, a sua volta, potrà rinunciare in qualsiasi momento alla concessione accordata, dandone preavviso almeno 90 giorni prima con lettera raccomandata. E’ facoltà delle Parti modificare consensualmente la convenzione, per esigenze dell’Amministrazione Comunale ovvero su proposta del Concessionario, con apposito atto integrativo. ART. 5 - CONSEGNA E USO DELLE STRUTTURE Il concessionario prende in consegna gli impianti sportivi di Via Cusinati nello stato di effettiva consistenza, formalizzato con verbale sottoscritto dall’incaricato del competente Servizio Tecnico Comunale e da un incaricato del Concessionario, da redigersi entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Alla scadenza della concessione, l’impianto, unitamente alle attrezzature di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato al Comune nello stato di fatto in cui è stato rilevato al momento dell’inizio del rapporto, salvo il normale deterioramento d’uso. Anche all’atto della riconsegna sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale. La concessione è riferita alla pratica sportiva strettamente attinente allo svolgimento dei vari campionati di calcio, tornei e attività svolte dal concessionario, che dovranno essere dettagliatamente comunicate all’Amministrazione con idoneo prospetto (calendario) di utilizzo nonché agli allenamenti, gare e manifestazioni sportive relative alle varie specialità di atletica leggera. L’utilizzo dell’impianto deve avvenire alla costante presenza di un responsabile individuato dall’Associazione, e dovrà garantire e sorvegliare il corretto uso degli spazi e delle attrezzature. ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE Il canone annuo di concessione da versare all’Amministrazione è stabilito in € …………………., (soggetto ad Iva), come da offerta migliorativa presentata dal Concessionario in fase di selezione. Il canone dovrà essere versato in un’unica soluzione posticipata, entro il 30 Giugno di ogni anno di riferimento. ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DELL’AMMINISTRAZIONE Il Concessionario sarà l’intestatario delle utenze per tutta la durata della convenzione e provvederà direttamente al pagamento delle spese derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica, gas per riscaldamento e produzione acqua calda e tassa rifiuti. Qualora le utenze risultino intestate al Comune di Rossano Veneto, al fine di evitare temporanei subentri e costi aggiuntivi, potrà essere mantenuta l’utenza a carico del Comune. In tal caso il competente Servizio Tecnico Manutenzioni provvederà a quantificare, al termine di ogni esercizio finanziario, salvo conguagli, l’importo complessivo che il Concessionario dovrà rimborsare all’Amministrazione. Il rimborso richiesto dovrà essere versato entro tre (3) mesi dal ricevimento della documentazione giustificativa calcolata dal Servizio Tecnico Comunale. L'amministrazione si farà carico degli interventi di manutenzione straordinaria per le strutture concesse in uso, nonché degli ulteriori ed eventuali interventi di recupero, ristrutturazione e modifiche della struttura che si rendessero necessari. Saranno invece a carico del Concessionario le spese di manutenzione straordinaria conseguenti a danni provocati dagli utenti dell’impianto e/o cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria. Rimangono, altresì, a carico del Comune le spese conseguenti a danni causati a seguito di atti vandalici e gli oneri di assicurazione immobili contro i rischi d’incendio. ART. 8 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER IL CAMPO DA CALCIO E PER LA STRUTTURA IN GENERALE Il Concessionario dovrà provvedere: B) alla manutenzione ordinaria periodica degli impianti di cui al precedente art. 2, e provvedere, in particolare: a.1 - alla pulizia giornaliera della struttura (spogliatoi, servizi, docce, locali in genere); a.2 - alla manutenzione periodica del tappeto erboso dei campi da gioco, ivi compresi la risemina e lo sfalcio dell’erba, l’irrigazione, la decespugliazione, la concimazione e le operazioni di carotatura, se necessarie. Per quanto riguarda la sfalciatura del campo da calcio, il gestore dovrà eseguire le operazioni di taglio del tappeto erboso, impegnandosi ad asportare il verde di risulta, contemporaneamente al taglio, e provvedere allo smaltimento dello stesso in base alle vigenti disposizioni comunali in vigore. Durante i dodici mesi dell’anno, dovrà essere garantita la seguente altezza dell’erba: - in autunno pari a cm. 3,5/4 - in inverno pari a cm. 3,5/4 - in primavera pari a cm. 3,5/4 - in estate pari a cm. 6/7 Fra l’ultimo taglio dell’erba e lo svolgimento delle partite deve trascorrere un periodo di due o, al massimo, tre giorni. L’irrigazione del campo sportivo comunale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: - in autunno e in inverno un’ora al giorno, misura considerata idonea ad assicurare il fabbisogno del campo per 10/15 giorni; - in primavera un’ora di irrigazione o un’ora di pioggia soddisferanno il fabbisogno del campo per 3-4 giorni; in estate, in assenza di pioggia, si dovrà irrigare il campo ogni giorno per circa venti minuti e, in ogni caso, nelle ore serali. La temperatura dell’acqua destinata all’irrigazione non dovrà risultare inferiore ai 12° C. Le irrigazioni dovranno essere sospese almeno dodici ore prima degli incontri e si dovrà attendere un giorno prima o dopo la concimazione per irrigare. Si irrigherà immediatamente dopo il ripristino del dopo-partita. La superficie del campo da gioco dovrà essere preparata prima del suo utilizzo. Le zone prospicienti e limitrofe al campo verranno tenute pulite dalla vegetazione incontrollata e dalle infestanti. Qualora si rilevassero sintomi di particolare sofferenza, quali ampie chiazze di color giallo-arancio o presenza di muschi o muffe, ovvero in presenza di parassiti quali cicaline o ragnatele, il gestore dovrà attivarsi per adottare gli interventi ritenuti più opportuni. L’ aerazione del campo sportivo dovrà essere effettuata alla fine del campionato, in modo che il terreno risulti in tempera. Dopo tale operazione verrà eseguita la pulizia del campo ed una leggera rullatura. La rullatura del campo dovrà essere effettuata: - contemporaneamente o dopo il taglio; - dopo le operazioni di risemina; - dopo i geli e nel caso in cui il terreno si sia sollevato. Dopo il gioco di una partita il gestore dovrà curare le seguenti operazioni: - riportare e pressare le zolle smosse dal gioco nella propria sede; - nelle zone dove le zolle non sono più recuperabili, ripristinare gli avvallamenti con miscela di sabbia-torba-seme o rincollare con zolle di erbario. E’ preclusa l’utilizzazione di terra; - sistemare le zone antistanti le porte; - rullare la superficie di gioco; - innaffiare. Non dovranno essere utilizzati segatura, trucioli di legno e materiali similari. La rimozione della neve dal campo non dovrà essere effettuata con mezzi meccanici: la neve potrà essere allontanata con mezzi manuali o mediante l’impianto di irrigazione che entrerà in funzione non appena comincerà a nevicare. Durante il periodo invernale il campo potrà essere coperto con teli di polietilene che non dovranno, comunque, restare stesi per oltre due giorni, al fine di evitare problemi all’apparato radicale del manto erboso. L’operazione di concimazione dovrà rispettare le seguenti regole: - in autunno dovranno essere sparsi sul campo sportivo: • Kg. 370 di concime complesso N a lenta cessione. Titolo 15-9-15-2 • Kg. 25 di perfosfato minerale • Kg. 25 di solfato potassico - in inverno dovranno essere sparsi sul campo sportivo: • Kg. 250 di concime complesso N a lenta cessione. Titolo 15-9-15-2 - in primavera dovranno essere sparsi sul campo sportivo: • Kg. 300 di concime complesso N a lenta cessione. Titolo 15-9-15-2 • Kg. 25 di perfosfato minerale • Kg. 25 di solfato potassico - in estate dovranno essere sparsi sul campo sportivo: • Kg. 350 di concime complesso N a lenta cessione. Titolo 15-9-15-2 Nel mese di gennaio verrà effettuata una concimazione con q.li 1,5 di nitrato di calcio. A fine marzo una concimazione di q.li 2 si solfato ammonico per poi proseguire con la concimazione primaverile. L’Amministrazione concede l’utilizzo dell’impianto di irrigazione fisso costituito da: n. 13 irrigatori dinamici a scomparsa (Tipo Rain Bird mod. Eagle 950), alimentato tramite una elettropompa sommersa (Tipo Lowara da 6’’ – 7,5 Kw mod. OZ615/12) che attinge direttamente da un pozzo artesiano; un irrigatore semimovente Modello Irricar 40/120; una elettropompa per l’alimentazione idrica dal canale irriguo, una elettropompa sommersa impiegata per il sollevamento delle acque di fognatura dei servizi e docce (Tipo Flyght di Pot. 1,2 Kw). Il Concessionario dovrà curare direttamente il perfetto stato di manutenzione delle apparecchiature sopraelencate (regolazione e sostituzione parti deteriorabili dell’impianto ugelli, elettrovalvole, controllo e regolazione della centralina di comando) e richiedere, solo in caso di manutenzione straordinaria, l’intervento del Comune. In particolare, nel periodo invernale, sarà necessario svuotare dall’acqua l’impianto di irrigazione fisso, per ridurre i danni conseguenti alla formazione del ghiaccio. L’Amministrazione, inoltre, concede in uso gratuito al Concessionario il trattorino rasaerba, Mod. Grillo Bee Fly 700 completo di piatto da cm. 126 e cesto da lt. 700, specificando che le spese di manutenzione e gestione del mezzo si intendono ad esclusivo carico del Concessionario stesso. a.3 – alle piccole riparazioni dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni, degli impianti idraulici sanitari ed elettrici (sostituzioni rubinetterie, soffioni per le docce ed accessori, lampade e vetri o plexiglas di plafoniere) e degli impianti eventualmente esistenti (con esclusione di sostituzioni di parti consistenti quali lampade dell’impianto di illuminazione, quadri elettrici, reti di recinzione, ecc.); a.4 . alla sostituzione di serrature, maniglie, vetri dell’intero complesso sportivo; a.5 – al mantenimento in buono stato della tinteggiatura degli spogliatoi e dei servizi igienici e al suo rifacimento al termine della gestione; a.6 - Il Concessionario, inoltre, provvederà direttamente, o tramite ditta convenzionata, alla conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica dell’impianto sportivo, in particolare: - manutenzione ordinaria degli impianti; - assunzione diretta o tramite ditta specializzata del ruolo di “terzo responsabile” dell’esercizio di manutenzione dell’impianto termico (L.10/91 aggiornata con D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 311/2006 s.m.i. – D.P.R. 412/1993 e 551/1999 s.m.i.). - tenuta e aggiornamento del Libretto di centrale termica; - verifica annua combustione, pulizia caldaia, filtri e aerotermi, funzionalità apparecchiature di controllo e termoregolazione. B) alla custodia degli impianti di cui al precedente art. 2, in particolare: b.1 all’apertura e chiusura dei cancelli e degli ingressi interni ed esterni la struttura; b.2 all’accensione e allo spegnimento, prima e dopo l’uso, dell’impianto elettrico e di riscaldamento e di tutti gli altri impianti tecnologici; b.3 alla vigilanza sul regolare uso degli impianti da parte degli associati e di terzi; b.4 all’osservanza degli orari stabiliti per la chiusura e apertura degli impianti. C) a garantire le seguenti condizioni generali: c.1 – utilizzo delle strutture come previsto all’art. 3 e successivo art. 9. c.2 – il Concessionario deve informare tempestivamente l’Amministrazione Comunale degli eventuali danni ed inefficienze che si dovessero manifestare nella struttura, al fine di permettere gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari. c.3 – il Concessionario, in particolare, deve garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza e l’igiene degli impianti e dei relativi servizi restando, pertanto, responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l’imperfetta esecuzione del servizio di pulizia, sia per l’impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza degli impianti stessi. Deve, inoltre, osservare scrupolosamente la normativa, anche a tutela della salute pubblica, in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. c.4 – il Concessionario non può apportare modifiche od innovazioni agli impianti che non rientrino nel concetto di ordinaria - piccola manutenzione. Allo scadere della concessione nessun corrispettivo verrà comunque riconosciuto per innovazioni o modifiche illegittimamente apportate ai locali e attrezzature, le quali resteranno comunque di proprietà del Comune. c.5 – l’eventuale affissione all’interno della struttura sportiva di messaggi o cartelloni pubblicitari e ogni altra forma di pubblicità, anche sonora, deve essere autorizzata dai soggetti competenti, in conformità alle vigenti normative in materia. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e a sostenere l’onere delle imposte sulla pubblicità; c.6 – il Concessionario, inoltre, deve tenere esposto e ben visibile un cartello con evidenziate le tariffe applicabili per l’utilizzo degli impianti. c.7 – il Concessionario dovrà sottostare alle prescrizioni che eventualmente siano impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle altre autorità competenti. D) di provvedere, al bisogno, all’ordinaria pulizia delle aree pubbliche nelle immediate vicinanze del complesso sportivo (raccolta eventuali rifiuti abbandonati, taglio erbacce banchina stradale, lato recinzione Stadio, di Via Don. S. Miotto e pulizia area parcheggio prospicente Via Cusinati), al fine di garantire anche nella parte esterna della struttura il pubblico decoro. ART. 9 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA PISTA E LE PEDANE DI A.L. Per quanto attiene la pista e le pedane di atletica leggera il concessionario deve provvedere con personale e mezzi propri: A) alla manutenzione ordinaria periodica, in particolare: - garantire la regolare manutenzione della pavimentazione della pista di a.l., provvedendo alla regolare pulizia, mediante spazzolatura, aspirazione o soffiatura; - effettuare, almeno 2 (due) volte all’anno nel periodo primaverile ed estivo, un trattamento con prodotti dissecanti e/o diserbanti selettivi, lungo i bordi esterni della pista, per eliminare e contenere l’eventuale insorgere di infestanti; - mantenere efficienti e in buono stato di conservazione gli altri impianti relativi alle attività di atletica leggera (salto in lungo, salto in alto, lancio del peso, lancio del disco e lancio del giavellotto), sostituendo, qualora fosse necessario, la sabbia e le parti deteriorate e/o consumate; - evitare il transito con mezzi e/o macchine operatrici sulla pista, adottando in caso di necessità gli opportuni accorgimenti (passerelle, tappeti, ecc.). Per conservare e garantire la funzionalità della superficie della pista di a.l. il Comune di Rossano Veneto provvederà a consegnare al gestore il “manuale d’uso e manutenzione” degli impianti predisposto dalla ditta realizzatrice. C) a provvedere alle piccole riparazioni e/o sostituzioni di parti e accessori delle attrezzature sportive in dotazione, al fine di garantirne l’usufruibilità. E’ fatto obbligo al Concessionario di prestare ogni e qualsiasi particolare cura nell’attraversamento e/o circolazione sugli impianti atletici. In particolare è VIETATO il passaggio sulla pista e sulle pedane di a.l. con automezzi di qualsiasi genere, nonché l’attraversamento da parte del personale e degli sportivi con calzature non idonee, se non preceduto da misure utili ad evitare danni alla pavimentazione (es. posa di tappeti di protezione, rampe di salita e discesa in materiale ligneo o alluminio). ART. 10 – MODALITÀ’ DI UTILIZZO E PROGRAMMA Il Concessionario è tenuto ad utilizzare esclusivamente ai fini sportivi e correttamente le strutture concesse in uso; in particolare si obbliga a non utilizzare il bene concesso in modo difforme da quello stabilito dalla concessione e a non eseguire opere e lavori senza la preventiva formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Il Concessionario provvede entro il 1° Settembre di ogni anno alla stesura del prospetto degli utilizzi dell’impianto, in considerazione del proprio programma di allenamenti e attività di campionato. Tenendo conto dei sopra indicati utilizzi, qualora rimangano spazi liberi, al concessionario è riservata la facoltà di assegnare gli stessi a Società affiliate a Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o ad Enti di Promozione Sportiva, previa comunque l'approvazione da parte dell'Amministrazione e a condizione che le attività che le Società interessate intendono svolgere siano senza fini di lucro. Il Concessionario è tenuto a rispettare e a far rispettare il patrimonio comunale e si impegna a riconsegnare le strutture nelle stesse condizioni in cui le ha ricevute, fatta salva la normale usura; si assume l'obbligo, altresì, di risarcire all’Amministrazione eventuali danni arrecati agli immobili, alle strutture e attrezzature in generale, nel corso della concessione. L'Amministrazione si riserva, per i propri scopi istituzionali, o per consentire attività a gruppi sportivi presenti nel territorio comunale, l'utilizzo degli spazi oggetto della presente convenzione, previo programma concordato preventivamente tra le Parti (Amministrazione e Concessionario). ART. 11 – APPLICAZIONE TARIFFE E RENDICONTI Le tariffe per l’utilizzo dell’impianto o dei locali saranno fissate annualmente dalla Giunta Comunale in modo da agevolare l’accesso alla pratica sportiva e alle attività motorie anche per eventuali altre Associazioni e/o Gruppi sportivi. Al fine di consentire una gestione conforme a criteri di economicità nella gestione dell’impianto, le tariffe vengono fissate previa acquisizione del parere preventivo, non vincolante, del Concessionario. L’utilizzo riservato al Comune, o a Società o Enti che ottengono il patrocinio comunale per una particolare iniziativa, è gratuito. Il Concessionario ha il diritto di riscuotere le tariffe fissate dal Comune e potrà disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all’uso dell’impianto: - incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionato o incontri sportivi diversi; - sponsorizzazione di iniziative sportive; - esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all’interno dell’impianto in concessione; - contributi pubblici e privati; - quote di iscrizione a corsi e ad attività sportive; - quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati. Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell’impianto dovranno essere rendicontate dal Concessionario e presentate annualmente al Comune al termine dell’esercizio finanziario. ART. 12 – CONTRIBUTO Qualora gli introiti derivanti dalla concessione della struttura sportiva non siano sufficienti a coprirne i costi complessivi di gestione, sarà riconosciuto da parte della Giunta Comunale al Concessionario, un adeguato sostegno economico in fase di erogazione annuale dei “contributi per l’attività associativa”, sulla base del vigente Regolamento comunale per l’erogazione di contributi. Per il riconoscimento del maggior contributo dovrà essere presentata, su richiesta del competente Servizio Comunale, la documentazione relativa al bilancio economico consuntivo dell’Associazione riferito all’anno precedente, accompagnata da una relazione sulle attività svolte e un rendiconto completo delle spese sostenute relativamente alla sola gestione della struttura, accompagnate da pezze giustificative. ART. 13 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI In caso di accertata e indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti di manutenzione o interventi igienico-sanitari, l’Amministrazione, previa tempestiva informazione al Concessionario, potrà autorizzare e/o disporre la chiusura temporanea degli impianti per il periodo necessario al ripristino della situazione. ART. 14 – RESPONSABILITÀ’ ED ASSICURAZIONI Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell’attività in relazione all’uso e alla gestione dell’impianto sportivo è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario. L’Amministrazione resta del tutto estranea ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nella gestione, sono a totale carico del Concessionario che ne è il solo responsabile. Il Concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti dell’impianto. E’ inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono della struttura sportiva. Resta ferma la responsabilità del Concessionario per il corretto uso degli impianti anche da parte di terzi richiedenti. Il Concessionario è tenuto a stipulare, a propria cura e spese, polizza assicurativa presso primaria Compagnia, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi per danni a persone e cose, nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi, e copertura anche degli infortuni da qualsiasi causa determinati e connessi alla presente concessione. La polizza dovrà essere stipulata per tutto il periodo di durata della concessione e con un massimale minimo di € 1.500.000,00. La polizza stipulata dovrà: - essere consegnata in copia al Comune dopo la sottoscrizione del contratto assicurativo; - essere consegnata in copia annualmente al Comune, debitamente quietanzata, in segno di attestazione di vigenza. ART. 15 – OBBLIGO ED UTILIZZO DEFIBRILLATORI NELLA STRUTTURA Il Concessionario è obbligato al rispetto del D.M. Salute 24.4.2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” e della L.R. Veneto 2.4.2014 n. 11, art. 26 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) negli impianti sportivi pubblici e privati”, nonché alle “Disposizioni attuative per l’utilizzo e la gestione dei defibrillatori automatici esterni” di cui all’allegato A) alla D.G.R. Veneto n. 2847 del 29.12.2014, che si intendono qui integralmente riportate. Dotazione dispositivo Al riguardo il Comune di Rossano Veneto mette a disposizione del Concessionario n. 1 defibrillatore della Marca IPad – CU – Sp1 del produttore Italia Defibrillatori, completo di coppia di piastre (già collegate) ad uso adulto e pediatrico da tenere sempre disponibile nella struttura sportiva; Formazione del personale Il Concessionario provvederà a propria cura e spese alla formazione di personale per l’utilizzo dell’apparecchio e modalità di gestione e manutenzione dello stesso. Ai fini della formazione del personale è opportuno che il Concessionario individui i soggetti che all’interno della struttura sportiva, per disponibilità, presenza temporale nell’impianto stesso e presunta attitudine, appaiono più idonei a svolgere il compito di “first re sponder”. Il numero dei soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui sarà posizionato il dispositivo e dal tipo di organizzazione sportiva; sarà cura del Concessionario individuare il numero di persone sufficiente a garantire la sicurezza delle attività. I corsi dovranno essere effettuati da Centri di formazione accreditati e per il personale formato dovrà essere prevista l’attività di “re training” ogni due anni. La presenza di una persona formata all’utilizzo dei defibrillatori deve essere garantita sia nel corso delle gare che degli allenamenti. Manutenzione del dispositivo e sicurezza delle attività sportive Il Concessionario deve assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo. In caso di assenza o mal funzionamento del dispositivo e dell’impossibilità a garantire le condizioni di sicurezza nell’impianto, l’attività sportiva dovrà essere immediatamente sospesa fino al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza. La responsabilità per la mancata sospensione dell’attività sportiva sarà in capo esclusivamente alla Società sportiva. Il dispositivo deve essere sempre disponibile, accessibile e funzionante, posizionato ad una distanza da ogni punto dell’impianto percorribile in un tempo utile per garantire l’efficacia dell’intervento, oltre il relativo personale addestrato all’utilizzo. Il DAE deve essere collocato come detto in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE deve essere ben visibile e posizionato all’ingresso. Il dispositivo dovrà essere sottoposto alle verifiche, ai controlli e alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali. L’apparecchio deve essere mantenuto in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza. Dovrà essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l’operatività. Informazioni sulla presenza del defibrillatore Il Concessionario e le altre Società Sportive che usufruiscono dell’impianto, sono tenuti ad informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti nell’impianto (atleti, spettatori, personale tecnico, ecc.) della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli, cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità sia ritenuta utile. ART. 16 – INADEMPIMENTO – CAUSE DI RISOLUZIONE – DIRITTO DI RECESSO Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il Responsabile del Servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, il Comune potrà ordinare al Concessionario l’immediata sospensione dell’uso dell’impianto, facendo salva l’automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1546 del Codice Civile nei seguenti casi: - per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario; - per gravi o reiterati inadempimenti nell’espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione; - in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario; - è fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Responsabile del Servizio al Concessionario previa motivata delibera della Giunta Comunale. ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, le parti si danno reciprocamente atto che tratterranno i dati contenuti nella presente convenzione e nei connessi documenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti nella convenzione stessa, dalle leggi e dai regolamenti in materia, e nel rispetto delle disposizioni del predetto decreto. Entrambi i contraenti consentono sin d’ora alla comunicazione dei propri dati personali a terzi, esclusivamente per le finalità predette, senza necessità di preventiva informazione ai sensi del citato art. 13. Relativamente ai propri dati personali ciascuno conserva i diritti indicati all’art. 7 dello stesso decreto. ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione saranno a carico del Concessionario. La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a norma dell’art. 1, lett. b) della Tariffa – Parte Seconda – allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 131/1986. ART. 19 – CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia fra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza. ART. 20 – RINVIO Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al Codice Civile. Letto, confermato e sottoscritto. L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE F.TO MARTINI Dott.ssa Morena IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO ZANON Dott. Giuseppe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N. 666 Reg. Pubbl. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/2000) Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 19/06/2015 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi. Lì 19/06/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO ZANON Dott. Giuseppe --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. * nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000. Lì ......................................... IL SEGRETARIO COMUNALE ...................................................... -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------