di informazion
e e docume
del Ministero per la Costituente
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Si pubblico ©gai 10 gi©ral
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tiQITiQ, du m a f l© ia 4©
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IN QUESTO NUMERO :
Le Costituzioni doli’Estonia
fe&n 2 tavole]
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d e lla C ina
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Speditiea© In abbon. post.
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L’Assemblea Costituente e la
Costituzione provvisoria dall’ Italia
★ ★
I DECRETI PER LA COSTITUENTE ED IL REFE­
RENDUM ★ RASSEGNA DEI LIBRI ★ RASSEGNA
DELLA STAMPA ★ VOTI - PROPOSTE - OPINIONI
NOTIZIARIO
I T A L I A
L e ©!©ii© nl a m m i n i s t r a t i v e
N ei giórni 10, 17 e 24 m a/z o si sono
svolte — com e è noto — le elezioni
a m m in is tra tiv e in u n com plesso di
2988 com uni; dom ani, 31, si svolge­
ra n n o le elezioni in a ltri 1594 com uni.
P oiché si h a n n o i risu lta ti definiti­
vi so ltan to p e r le p rim e due gio rn ate,
e q u esti non possono rite n e rs i signifi­
cativi ai fini della e sa tta in d iv id u a ­
zione delle forze politiche, ci ris e r­
viam o di p u b b lic a re a suo tem po —
e cioè dopo la c h iu su ra del p rim o t u r ­
no e le tto ra le , che si c onclud erà il 7
a p rile p. v. —■ i ris u lta ti definitivi
com plessivi e analitici.
E S T E R O
L e e l e z i o n i in G r e e ì a
11 G overno non h a fino ad o ra r i ­
nunciato a lla sua decisione di te n e re
le elezioni p e r il 31. N elle elezioni
scenderanno in cam po u n a q u in d icin a
i i p a r titi di v a ria im p o rta n za . T u tti
questi p a r titi sono di d e stra, m eno
il p a rtito di c en tro lib e ra le re p u b b li:an o capeggiato d al P rim o M inistro
Sophulis. Secondo l ’A genzia « R e u te r »,
;utti gli a ltri p a rtiti si dividono in due
riocchi d istin ti; i populisti, appoggia­
li d a 8 p a r titi m o n arch ici m in ori, tra
m i i lib e ra li nazio n ali del g e n era le
Stylianos G onatan; e l ’U nione N aziolale, coalizione cap eg g iata da tre ex
Prim i M in istri Giorgio P apandreu, S oocles V en ize lo s e P a n a ye ttis C anelloìoulos. Q uesta coalizione risu lta in fa t;i d a ll’u n io n e dei tr e p a rtiti c o n se rv a o ri (social-dem ocratico, lib e ra le e
m ionista) capeggiati risp e ttiv a m e n te
iagli u om ini po litici sum m enzionati.
T U nione N azionale è fo rte m e n te a n tim m unista, m a non si è an co ra p ro lu n c ia ta sul p ro b lem a istitu zio n ale. Vi
; infine u n p a rtito u ltra re a lis ta , « Chi »,
:he a v ev a a n c h ’esso pro p o sto a l go­
verno di rin v ia re alm eno di u n a se tim a n a le elezioni allo scopo di p o te r
» resentare la p ro p ria lista di c an d id ati
?ntro i lim iti di tem po sta b iliti d a lla
egge. A nche q u e sta p ro p o sta è sta ta
>erò re sp in ta d al G overno. Il rio rg a fizzato p a rtito « m e ta x is ta », c apeggiao d a ll’ex m in istro p e r la S tam p a di
á e ta x a s, N icoloudis, ha a n n u n ciato a ì’ultim o m om ento che non p a rte c ip e rà
file elezioni. Infine gli in d ip e n d e n ti, in
>ercentuale notevole, com pletano il
lu ad ro d e lle forze in cam po.
R e G iorgio, in occasione del giorno
léll’in d ip en d en za greca h a in v ia to al
>opolo u n m essaggio in cui dice di
lesid e rare che il popolo greco esp rim a
a sua v o lo n tà so v ra n a in m odo d i'nitoso, p ie n a m e n te conscio che la
ñolenza e i m ezzi e strem i sono a rm i
istili a lla G recia.
© l i s i d i G o v e r n o In B u l g a r i a . . .
I l 21 m arzo il G overno b u lg aro p r e ­
sieduto da K im o n G heorghiev .ha ra s¡egnato le dim issioni, p e r p ro c ed e re
id u n a lla rg a m en to . Com é si ric o rlerà, il G a b in etto G heorghiev e ra sta o c ostituito dopo le. elezioni del 19 n o/em b re 1945, n e lle q u a li il F ro n te p a ­
trio ttic o e ra risultato • vincitore. Gli
S ta ti Uniti e la G ra n B re ià g n a, du­
ra n te l ’u ltim a c onferenza dei tre M i­
n istri degli E ste ri te n u ta si a M osca
a vevano so sten u to la n ecessità d e l­
l’a lla rg a m en to del G overno b u lg aro
con l ’inclusione di m em b ri d e ll’oppo­
sizione e av ev an o posto ta le a lla r­
gam énto com e condizione p e r il loro
riconoscim ento del G overno stesso. In
conseguenza di ciò, si in iziaro n o i
negoziati p e r a lla rg a re la com pagine
m in iste ria le; èssi tu tta v ia fa lliro n o
p e rch è il G overno rifiutò di a c c e tta re
il p rin cip io che il m in iste ro degli in ­
te rn i non fosse affidato ad u n com u­
n ista e che fossero te n u te nel paese
elezioni con Uste se p a ra te. D al canto
loro, il capo del P a rtito A g ra rio Pe»
tro v, e q uello del P a rtito S ocialdem o­
c ratic o L u lk e v , sostenevano che la
p arte cip a zio n e d e ll’opposizione al G o­
v e rn o si sa reb b e a v u ta a condizione
che esso avesse a cc ettato le rich ieste
d e ll’opposizione stessa.
O ra, in seguito alle discussioni d el
G overno, i re g g e n ti h a n n o sub ito in i­
ziato le co n sultazioni con lè m aggio­
r i p e rso n a lità p o litich e d e l paese e con
i capi dei p a r titi del fro n te p a trio t­
tico e d e ll’opposizione. N ello stesso
tem p o il P a rla m e n to , la cui sessione
e ra sta ta p ro lu n g a ta d a l G overno d im issionario fino a l 2Q. m aggio, riu n ito ­
si la se ra del 21 m arzo, dopo a v e r
asco ltato u n a b re v e relazio n e di G he­
orghiev, h a espresso la sua soddisfa­
zione p e r l ’o p era svolta d a l p a ssa to
G overno ed h a consigliato ai re g g en ti
di d a re l ’in carico d e lla form azione del
nuovo G overno, allo stesso G heorghiev.
T ale G overno, a q u a n to si ritie n e
n egli a m b ie n ti p o litici di Sofia, com ­
p re n d e rà ,
quasi
sic u ra m e n te
due
m em b ri d e ll’opposizione. I n ta le m o­
do si re n d e rà possibile il riconosci­
m en to da p a r te degli S ta ti U n iti e
della G ra n B re ta g n a.
...e n el B e lg io
Il 20 m arzo il G a b in etto p re sied u to
d a P aul S p a a k si è p re se n ta to a lla
C am era p e r ric e v e re il v o to di fidu­
cia, m a è sta to b a ttu to con 90 v o ti
c o n tra ri c ontro 90 fav o rev o li e 15
a sten u ti. Il re g g en te C arlo h a in ­
c arica to n u o v a m e n te il leader dei
catto lici A u g u sto de S c h ry v e r di fo r­
m a re
un
G overno
di
coalizione.
M a il 27 de S c h ry v e r, h a d e cli­
n a to l ’jncarico, d ich ia ra n d o che i capi
dei p a rtiti e ran o a n co ra fe rm i su lle
loro posizioni, rifiu tan d o si di costi­
tu ire u n ’u n io n e nazionale. In conse­
guenza di ciò, il re g g en te ha d a to in ­
carico di fo rm a re il nuovo g overno
a ll’ex P rim o M inistro socialista V an
A cker.
il
n u o v o G a b in etto f in la n d e s e
I l P re sid e n te d e lla R e p u b b lica fin­
lan d e se h a no m in ato l’ex M inistro
d e lla difesa, P ek ka la , capo d el nuovo
G ab in etto . Esso, che è p iù di sin istra
del p re ce d en te , è com posto d a 6 M i­
n istri d el P a rtito D em ocratico P o p o ­
la r e (che co m p ren d e i c o m u n isti), 5
so cialdem ocratici, 5 a g ra ri, 1 d e l P a r ­
tito S vedese e 1 sènza p a rtito .
Il p a rtito di u nione so cialista, a l
q uale a p p a rtie n e il nuovo P rim o M i­
nistro , si è fo rm ato la se ttim an a sc o r­
sa con e le m en ti so cial-d ém o cratici e
\
ra d ic ali di sin istra. Esso c o lla b o re rà
n el P a rla m e n to con i com unisti co­
stitu e n d o in siem e ad essi u n « blocco
dem o cratico p o p o lare ». Il p ro g ra m ­
m a d el nuovo p a rtito rich ied e u n a
ra p id a realizzazione della « d e m o c ra ­
zia » e del socialism o con m ezzi d e ­
m o cratici com e p u re la p a rte cip a zio ­
n e della F in lan d ia , il p iù p rè sto pos­
sibile, a ll’O rganizzazione d e lle N azio­
ni U nite.
G o n ctu sfo n e d e lla 1 a S e s s i o n e
d el S o v ie t S u p re m o d e ll’U .R .S.S.
Il n u o v o G o v ern o S o v ie tic o
I l 19 m arzo h a av u to luogo al C rem ­
lino la se d u ta com une dei S oviety d e l­
l ’U nione e delle N azionalità, n el c o r­
so d ela q u a le è stato eletto il P re s id iu m d el S oviet S uprem o, è stato co­
stitu ito u n nuovo G overno e sono s ta ­
t i e le tti i giudici d e l T rib u n a le S u ­
p re m o e il P ro c u ra to re G e n era le d e ll ’U.R.S.S.
In seguito a lla ric h ie sta di K à lin ìn
di essere e so n erato daH’in carico p e r
m otivi dì salute, a P re sid e n te del P re sid iu m del S oviet S uprem o d e ll’U. R.
S. S. è sta to eletto a ll’u n a n im ità Nicola
S c ve rn ik. S e g re ta rio del P re sid iu m
s a rà il d e p u ta to G orkin. Sono sta ti
e le tti in o ltre 16 vice p re sid e n ti (ta n ti
q u a n te sono le R epubbliche F edei'ate ) e 15 m è m b ri effettivi.
Q uanto a lla form azione del C on­
siglio dei M in istri (n u o v a d e n o m in a ­
zione d e l Consiglio dei C om m issari del
Popolo) è s ta ta le tta u n a le tte ra di
S ta lin con la q u a le egli p re se n ta v a
a ll’appro v azio n e dei d e p u ta ti la com ­
posizione d e l G overno da lu i fo rm ato .
I l S o v ie t S u p rem o n e h a a ccettato la
com posizione. A P re sid e n te è stato
c o n ferm ato S ta lin , il qu ale m an tien e
anche il d ica stero delle F o rz e A rm a ­
te. I l G overno è fo rm ato d a 8 vice
p re sid e n ti, 44 m in istri e 4 p re sid e n ti
d e lle p rin c ip a li com m issioni che collab o ra n o a lla realizzazione del p iano
q u in q u en n ale.
Il S oviet S uprem o, dopo a v e r a p ­
p ro v a to la com posizione del G overno,
h a p ro c ed u to a lla elezione d el T ri­
b u n a le S uprem o d e ll’U.R.S.S., form ato
da 69 m em bri, del q u a le è P re sid e n te
il d e p u ta to V ògliakov. L a c arica di
P ro c u ra to re G e n erale d e ll’U.R.S.S. è
s ta ta c o n ferita a K oscievin. E ssendo
poi em ersa la n ecessità di a p p o rta re
alcu n i e m e n d am e n ti alla C ostituzione
deirU -R -S.S., in relazio n e alle leggi
a p p ro v a te , dalla S essione del S oviet
S uprem o, lè due C am ere h an n o co­
stitu ito a ta le scopo u n a Com m issio­
ne sotto la P re sid e n za del d e p u ta to
Vi scinski.
L a 1. Sessione del S oviet S uprem o
d e ll’U.R.S.S. h a qu in d i chiuso i lavori.
Le e le z io n i In P o lo n ia
U n p o rtav o c e del M inistero degli
E steri polacco h a d ic h ia ra to che le
elezioni g e n era li in P o lo n ia non po­
tra n n o a v e r luogo, n e lla m ig lio re del­
le ipotesi, p rim a della fine di giugno.
E gli h a rife rito in fa tti che le leggi
e le tto ra li d o v re b b ero essere p ro m u l­
gate il 1 . a p rile e che « le elezioni si
p o treb b e ro tè n e re non p rim a di tr e
m esi da q u e sta d a ta ».
Il n u o v o P r e s id e n te
d e ll’A rgentina
P eron è stato u fficialm ente p ro c la ­
m ato P re sid e n te della R epubblica A r­
g en tin a
STATI E COSTITUZIONI
Le Costituzioni dell’Estonia
E’ noto che l'E stonia è en tra ta a fa r parte d e lVU.R.S.S., quale 15 * R ep u b b lica Socialista Sovietica, nel­
l’agosto 1940 , in forza della legge costituzionale emanata
il 7 agosto 1940 dal S o v ie t Supremo delVU.R.S.S. riunito
in V II Sessione (straordijiaria). (Vedi, a proposito, il testo
della C ostituzione d ell’U .R.S.S. — e la introduzione, § 6
—
p u b b lica ti nel fascicolo 3 , del 30 gennaio 1946 , di que­
sto B o lle ttin o ),
S i è così chiusa la varia esperienza costituzionale di
quella repubblica baltica, iniziatasi con la prima Costitu­
zione accentuatam ente dem ocratica del 1920; passata quin­
di attraverso la fase in v o lu tiv a ra p p resen ta ta dalla Co­
s t i tu z io n e d e l 1933; ricondottasi infine a fermi principi
dem ocratici con la C ostituzione del 1937,
Q uesta esperienza è così interessa n te, sia da un p u n ­
to di vista storico che da u n p u n to di v ista scientifico,
che crediam o di fa r cosa u tile e grata al letto re dandone
u n a ria ssu n tiva illu stra zio n e e p u bblicando i p iù im p o r­
ta n ti artìcoli delle C o stituzioni del 1920 e del 1927 e due
sc h e m i grafici funzio n a li.
La popolazione ugro-finnica degli estoni, dopo essere stata
dominata alternativamente dai popoli danesi e slavi passò
definitivamente nel 1721 alle dipendenze dei russi, sotto i
quali rimase fino al 12 aprile 1917 quando il Governo prov­
visorio russo emanò una legge sulì’autonomia estone, e la
Dieta estone, eletta l’ 8 luglio elaborò, con un atto del
15 novembre 19 17 , una prima Costituzione. Senonchè i ba­
roni baltici di origine tedesca, costituenti in quell’epoca la
classe dominante, aprirono poco dopo la strada alle truppe
tedesche che occuparono il territorio quasi per intero. Da al­
lora fino al 1919 il nuovo Stato dovette sostenere lotte su
lotte poiché, non ancora ricacciati i tedeschi, il territorio
estone fu occupato da truppe bolsceviche. Pur perdurando
questa confusione, un governo provvisorio presieduto da
Pàts proclamava il .24 febbraio 1918 la indipendenza del­
l’Estonia; però, solo il 23 aprile 1919 si poteva eleggere una
Assemblea Costituente che desse vita organica al nuovo Stato.
L’Assemblea incaricò della compilazione di un progetto
di Costituzione una Commissione di quattordici membri ap­
partenenti ai sei maggiori partiti e della quale facevano parte
due donne: la Commissione fu presieduta prima da J. Polska,
poi da Andekopp. Essa presentò in un primo tempo uno
schema di Costituzione provvisoria che, sottoposto all’Assem­
blea nazionale il 21 maggio 1919, andò in vigore il 6 luglio
dello stesso anno. In seguito, il 27 maggio 1920, fu presentato
all’Assemblea il progetto definitivo che, dopo un vivace di­
battito, fu approvato il 15 giugno 1920. Le prime elezioni si
ebbero nel gennaio del 1921 , dopo che la Costituzione era
entrata in vigore il 12 dicembre 1920.
Esaminiamo ora le caratteristiche della Costituzione del *920.
L’Estonia è una repubblica indipendente aconfessionale. La
determinazione del territorio è rimessa ad accordi interna­
zionali.
La struttura dello Stato è unitaria, ma assai sviluppato vi
è il principio del « self-governement » e pertanto molto am­
pie sono le autonomie locali.
L’aspetto però più importante della Costituzione estone
del 1920 è quello che riguarda i poteri del popolo, e di con­
verso quelli del governo.
Infatti l’espressione dell’articolo 1 della Costituzione: * Il
potere sovrano è nelle mani del popolo » ha qui un signifi­
cato ed um valóre particolare in quanto non rappresenta
una retorica affermazione, ma esprime la realtà vera, quale
scaturisce dalle norme costituzionali.
Il popolo infatti domina in modo assoluto sia l’Assemblea
che il governo e già per mezzo: del referendum, della inizia­
tiva popolare, della elezione dell’Assemblea.
Quanto al referendum esso è di due tipi: obbligatorio e vo­
lontario. E’ obbligatorio in due casi: qualora si tratti di ri­
formare la costituzione e qualora si tratti di sentire il pa­
rere del popolo su di un progetto legislativo respinto dal­
l’Assemblea. Possono partecipare al referendum tutti i citta­
dini senza distinzione alcuna che abbiano superato i 20 anni.
La norma giuridica ha per unica fonte la legge la quale
deve essere votata dall’Assemblea e promulgata dall’Ufficio
dell’Assemblea, dopo di che viene pubblicata sul « Giornale
ufficiale ». Qualora su demanda di un terzo dei membri
dell’Assemblea la promulgazione sia stata rinviata di due
mesi, la legge può essere sottoposta a referendum su doman­
da di venticinquemila elettori: è questo il caso del referendum
volontario.
Qìualsiasi gruppo di cittadini può presentare all'esame del­
l’Assemblea un progetto di legge purché esso sia accompa­
gnato da almeno 23.000 firme.
Sono sottratte al refetendum e all’iniziativa popolare le
leggi finanziarie (bilancio, prestiti di Stato, imposte, ecc.) le
dichiarazioni di guerra, i trattati di pace, la proclamazione
dello stato d’assedio, i trattati internazionali, la mobilitazione.
In alcuni casi si applicarono in Estonia il referendum e
l’iniziativa popolare e precisamente: nel 1922 il partito po­
pulista-cristiano presentò all’Assemblea un progetto sulla
istruzione religiosa, corredato dalle necessarie firme: l’As­
semblea respinse il progetto che però, sottoposto a referendum,
venne approvato.
Nel 1926 il partito socialista presentò un altro progetto
pure corredato dalle firme necessarie, riguardante l’indenniz­
zo da concedere ai proprietari dei terreni espropriati. L’As­
semblea però non discusse il progetto poiché l’ufficio del­
l’Assemblea (il quale ha il compito di esaminare preliminar­
mente i progetti che vengono presentati ad essa) ritenne eh«
si trattasse di materia finanziaria e pertanto in base all’arti­
colo 34, che esclude le leggi finanziarie dall’iniziativa e dal
referendum, respinse il progetto.
Accanto al popolo, o per meglio dire, direttamente dipen­
dente dal popolo, è l’Assemblea Nazionale la quale ha per
competenza la formazione della legge e la discussione di de­
terminati problemi quali il bilancio dello Stato, i prestiti
pubblici, i trattati internazionali, ecc. L’Assemblea è formata
da zoo membri eletti secondo un sistema di rappresentanza
proporzionale con facoltà di scelta. Organo essenziale Sell’Assemblea è l’Ufficio dell’Assemblea il quale ha per com­
pito specifico, come si è accennato più sopra, la promulga­
zione delle leggi e il controllo sulla presentazione dei pro­
gètti di legge all’Assemblea per iniziativa popolare.
Secondo Ast, relatore del progetto della Costituzione, * la
concentrazione del potere esecutivo nelle mani di una perso­
na rappresenterebbe una diminuzione dei poteri sovrani del
popolo ». E’ questa la ragione per cui nella Costituzione esto­
ne del 1920 è stato contemplato un tipo di governo a forma
collegiale che garantisse nel modo migliore l’equilibrio tra
l’attività governativa e la volontà popolare. Il potere esecu­
tivo pertanto risiede nel governo, collegialmente considerato
e composto dal Decano dello Stato e dai Ministri.
Assai complessa e di non facile definizione è la figura
del Decano dello Stato (Riigivanen) il quale, pur rappre­
sentando la Repubblica estone e avendo un potere di dire­
zione, coordinazione e controllo sull’attività dei Ministri,
non può tuttavia, dato lo spirito della Costituzione estone,
considerarsi il Capo dello Stato. Egli è infatti un Presidente
del Consiglio che ha in più talune prerogative speciali, quali
quella della rappresentanza internazionale. Quanto ai suoi
rapporti con i ministri egli è da considerare un primus inter
pares per quel che riguarda le deliberazioni del Consiglio, ma
invece un primus omnium per quel che riguarda il controllo
e la coordinazione della attività dei ministri.
Un’altra caratteristica essenziale della Costituzione estone
è che il Governo può essere disciolto in seguito a un voto
di sfiducia deil’Assemblea, e sia il Decano dello Stato che i
ministri possono èssere accusati di prevaricazione dall’As­
semblea stessa e essere sottoposti a giudizio della Corte
Suprema.
Fa pure parte del Governo, ma in posizione subordinata, il
Segretario dello Stato il quale è posto a capo della Cancelle­
ria di Stato ed ha il compito di sorvegliare l’esecuzione
degli atti di governo.
Il potere giudiziario è esercitato da giudici elettivi e non:
questi ultimi sono nominati dalla Corte Suprema, i cui mem­
bri sono scelti dall’Assemblea Nazionale. Il potere di gra­
zia è devoluto al governo.
Il servizio militare è obbligatorio e il comando delle forze
armate che in tempo di pace è in mano al governo, viene da
questo trasferito, in caso di guerra, ad un Comandante in
Capo.
VA LEGGE COSTITU ZIO NALE
D ELLA REPUBBLICA D’E STO N IA
DEL 15 GIUGNO 1920
Riproduciamo le norme fondamentali della prima Costi­
tuzione estone, che ne dichiarano le principali caratteristiche:
democrazia semidiretta e governo assembleare:
Art 2 7 . — La Nazione esercita la sovranità a mezzo dei
cittadini che godono del diritto dì voto. Sono elettori i cit­
tadini in età di venti anni compiuti e che hanno la naziona­
lità estone da un anno almeno.
'Art. 28 — Limiti al diritto di voto.
'Art. 29 — Il popolo esercita il diritto sovrano: 1 ) con il
referendum; 2) con l'iniziativa legislativa e 3) con l’elezio­
ne dei membri dell’Assemblea Nazionale.
Art. 30 —» Quando un terzo dei membri dell’Assemblea
Nazionale ne farà domanda le leggi da essa adottate non
sono promulgate se non due mesi almeno dopo la loro vota­
zione. Se, in questo tempo, 23.000 cittadini che godrono il
diritto del voto domandano un referendum sull’adozione o
il rigetto di queste leggi la loro promulgazione dipenderà
dai risultati del referendum.
Art. 3 1 — Il diritto d’iniziativa legislativa permette 'et
'2 3.000 cittadini che godono del diritto del voto, di doman­
dare l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge.
Questa domanda deve essere indirizzata all’Assemblea Na­
zionale sotto forma di progetto di legge. L’Assemblea può
votare questo progetto o respingerlo. Nell’ultimo caso, il
progetto è sottoposto a referendum per essere adottato o re­
spinto dal popolo. Se la magìoranza dei cittadini votanti si
pronuncia in favore del progetto esso acquista forza di legge.
Art. 32 — Quando il popolo abbia respinto una legge
'¿dottata dall’Assemblea Nazionale 0 adottata una legge re­
spinta da essa, si procederà alle nuove elezioni nel termine
massimo di settantacinque giorni dal referendum.
A
’ rt. 33 — Norme sul referendum.
Art. 34 — Materie sottratte al referendum.
'Art. 33 — L’Assemblea Nazionale esercita il potere legi­
slativo in qualità di rappresentante del popolo.
A rt. 36 — VAssemblea Nazionale si compone di 100
membri eletti sulla base della rappresentanza proporzionale a
suffragio universale, uguale, diretto e segreto,
L’Assemblea Nazionale ha il diritto di aumentare il nu­
mero dei suoi membri, ma la legge che decide questo aumento
non può produrre effetto che per le elezioni successive.
L’elezione dell’Assemblea Nazionale sarà regolata da una
legge organica speciale.
Sono elettori ed eleggibili all’Assemblea Nazionale ì cit­
tadini titolari del diritto di voto.
Art. 33 — L’Ufficio dell’Assemblea Nazionale è competen­
te .a promulgare le leggi votate da essa,
Art. 33 — L’Assemblea Nazionale esercita per mezzo 'delle
istituzioni che sono create dallo Stato a questo fine, il suo
controllo sull’attività economica degli esercizi e delle im­
prese dello Stato e sulla gestione del bilancio dello Stato.
Art, 36 — / membri dell’Assemblea Nazionale hanno il
'diritto di interrogare il Governo nelle sedute dell’Assemblea.
Quando una interrogazione e deposta da un quarto del nu­
mero rd ei m em bri 'dell?Assemblea N azionale, il G overno ::ì ‘te­
nuto a rispondere.
A rt. 57 — I l G overno della Repubblica esercita il potere
esecutivo in Estonia.
A rt. 38 — I l G overno si compone del Decano dello Stato
e dei M inistri.
I l num ero d i questi ultim i, le loro attribuzioni e le regole
particolari sulla spedizione degli a ffari sono fissati da una
legge speciale.
A rt. 39 —- L ’Assemblea N azionale nom ina il Governo e
accetta le sue dimissioni. Q uando un ministro è dimissiona­
rio, le sue fu n zio n i sono svolte fino alla nomina di un nuovo
ministro da un altro membro del Governo designato dal Go­
verno stesso.
A rt. 60 — I l G overno della Repubblica dirige la politica
estera ed interna dello Stato, veglia all’integrità esterna, al
mantenim ento della sicurezza interna dello Stato, all’esecu­
zione delle leggi.
I l G overno:
t ) stabilisce il progetto ’d el bilancio delle entrate e dette
spese e lo presenta al v o to dell’Assemblea Nazionale;
2) nom ina e revoca i funzionari m ilitari e civili, quando
la legge non ha deferito questo diritto ad un’altra autorità;
3 ) conclude nel nome della Repubblica Estone i trattati
con gli S ta ti stranieri e li sottopone alla ratifica dell’Assem­
blea N azionale;
4) dichiara la guerra e conclude la pace con il consen­
so dell’Assemblea Nazionale;
3)
dichiara lo stato d i assedio per tu tto il territorio o
per una parte di esso e sottopone questa misura alla ratifica
dell’Assemblea N azionale;
6) sottopone i progetti di legge 'e dei regolamenti com­
plem entari all’Assemblea N azionale;
7 ) emana i decreti e le ordinanze in conform ità alle
leggi',
8) decide dei ricorsi in grazia.
rA rt. 61 — I l Decano dello Stato rappresenta la Repubblica
Estone, dirige e coordina l’attività del governo della Repub­
blica, presiede le sedute del G overno ed ha diritto di dom an­
dare conto dei suoi atti a ciascun m inistro.
A rt. 62 — I l G overno della Repubblica designa uno dei
suoi m em bri per la supplenza eventuale del Decano dello
Stato.
A rt. 63 — I l G overno della Repubblica deve godere la
fiducia dell’Assemblea N azionale. Il Governo o i m em bri del
G overno ai quali l’Assemblea N azionale ha rifiutato fo r­
m alm ente la sua fiducia devono dimettersi.
A rt. 66 — T u tti gli a tti del G overno debbono essere fir­
m ati dal Decano dello Stato, il M inistro responsabile della
loro esecuzione e il Segretario di Stato.
A rt. 67 —- I l Decano dello Stato e i m inistri non possono
essere accusati di prevaricazione che in seguito ad una de­
cisione dell’Assemblea N azionale e non possono essere giu­
dicati che dalla Corte Suprem a di giustizia.
D A LL A C O STITU ZIO N E DEL 1920
A L L A C O STITU ZIO N E D EL 1937
La forma di governo quale scaturisce dalla Costituzione
estone del 1920 presenta notevoli vantaggi che però sono
puramente teorici ed infatti, ben presto, si rivelarono gli
inconvenienti insiti nella Costituzione. Sopratutto ebbe gran­
dissimo rilievo il danno che derivava dalla assenza di un
Capo dello Stato che potesse unificare in se i poteri dello
Stato e potesse coordinare le varie attività dei diversi or­
gani dello Stato.
Da questa considerazione nacque la legge del 19 marzo
1929 la quale pur mantenendo inalterata nelle sue linee
generali la figura del Decano dello Stato dava a questi delle
prerogative maggiori lentamente avviandosi verso una for­
ma che abbandonò decisamente la collegialità. Infatti il De­
cano dello Stato ebbe con la legge del 1929 la facoltà di
proporre la sostituzione dei ministri all’Assemblea e di op­
porsi, all’esame delle loro proposte.
U n passo decisivo verso una riforma radicale sì ebbe però
solo con la legge del 16 ottobre 1933 entrata in vigore il
24 gennaio 1934 » In essa Infatti al Riigivanen fu so stitu iti
il Presidente della Repubblica U quale aveva le seguenti pre­
rogative:
a) irresponsabilità politica;
b) facoltà di nominare e revocare 1 ministri;
c) diritto di partecipare quale presidente alle sedute del
Gabinetto;
d) diritto di indire le elezioni e di chiudere anticipatamente le sessioni parlamentari;
e) nomina dei funzionari civili e militari; sottoscrizione
dei trattati; comando delle forze armate; diritto di grazia;
e, importantissima, facoltà di emanare regolamenti e decre­
ti legge;
f) nomina dei giudici di Stato nonché dei giudici non
elettivi;
g) promulgazione delle leggi votate dall*Assemblea.
Pur permanendo quindi il referendum e l’iniziativa popo­
lare si. è giustamente osservato come la Costituzione estone
del 1933 rappresenti un deciso passo verso la concezione to­
talitaria dello Stato dato il prepotere che il Presidente della
Repubblica esercita sul potere legislativo e su quello giudi­
ziario.
Il passaggio dalla democraticità per così dire eccessiva
della Costituzione del 1920 al quasi totalitarismo della Co­
stituzione del 1933 non poteva condurre che alla ricerca dì
una forma di governo che evitasse gli eccessi dell’una e del­
l’altra Costituzione. Tale intento è stato ottenuto mediante
la Costituzione emanata il 3 settembre 1937 ed entrata in
vigore il 2 gennaio 1398 .
Seondo questa Costituzione, lo Stato estone è ancora una
Repubblica ' indipendente aconfessionale (art. 1 e 14 ) ed è
mantenuto ancora l’ampio sistema delle autonomie locali.
Profonde invece sono le modifiche riguardanti il referendum
e l’iniziativa popolare: quest’ultima è stata del tutto abolita
poiché l’iniziativa è di competenza esclusiva del Presidente
della Repubblica. Quanto al referendum, esso può essere in­
detto solo dal Presidente della Repubblica qualora egli lo
giudichi necessario.
Oltre la legge votata dall’Assemblea e promulgata dal Pre­
sidente della Repubblica sono ammessi dei decreti legge, ema­
nati dal Presidente, nel periodo che intercorre tra la chiusura e
l’apertura della sessione parlamentare.
Come si vede, la sovranità popolare che secondo Part. 35
sarebbe esercitata dal popolo, è in questo caso una pura af­
fermazione retorica poiché il potere legislativo ed il potere
esecutivo sono sottratti al controllo popolare e solo ecce­
zionalmente la volontà popolare può direttamente trasfor­
marsi in legge. D’altra parte però non si ha qui, come nella
Costituzione del 1933 , una predominanza del potere esecuti­
vo, poiché accanto al Presidente della Repubblica sono pre­
viste una Camera dei Deputati e un Consiglio Nazionale i
quali debbono essere sentiti prima che una norma giuridica
abbia vigore di legge. Inoltre il Congresso dell’Assemblea
Nazionale (composto dalla Camera dei Deputati e dal Con­
siglio Nazionale riuniti) può porre in stato di accusa il Pre­
sidente della Repubblica durante l’esercizio delle sue fun­
zioni « per delitti contro il potere supremo dello Stato e nel
caso dì atto tradimento » (art. 43).
Quanto al Governo esso è formato dal Primo Ministro
e dai Ministri ed esercita il potere esecutivo.
Esso è nominato e revocato dal Presidente della Repubbli­
ca: qualora la Camera dei Deputati abbia espresso la pro­
pria sfiducia al Governo, il Presidente può o revocare il go­
verno (o il membro del Governo verso il quale sia stata
espressa la sfiducia della Camera dei Deputati) o sciogliere
la Camera e indire delle nuove elezioni. Se però la nuova
Camera esprimerà ancora la propria sfiducia al Governo,
questo dovrà essere senz’altro revocato: la revoca del Primo
Ministro, comporta la revoca dell’intero governo.
Quanto al potere giudiziario, esso è esercitato da giudici
nominati dal Presidente della Repubblica: i giudici sono in­
dipendenti e inamovibili.
La difesa nazionale infine dipende direttamente dal Pre­
sidente della Repubblica che nomina il capo delle forze
armate sia in guerra che in pace. Il servizio militare è ob­
bligatorio. La proclamazione dello stato d’assedio è fatta dai
Presidente della Repubblica.
Ecco il testo degli articoli più importanti delia Costitu-'
zione del 1937.
Art. 1 — L’Estonia è una Repubblica sovrana ed in d ipendente, dove la suprema autorità dello Stato risiede nel
popolo.
Art. 2 (34 ) — Il popolo estone esercita il potere supremo
dello Stato attraverso i suoi cittadini che godono del dirit­
to di voto.
Art. 3 ( 33) —- I l potere dello Stato è esercitato dal popolo:
1 ) con l’elezione del Presidente detta Repubblica in Con­
formità all’art. 40 ;
2 ) con l’elezione della Camera dei Deputati“
,
3 ) con l’elezione dei corpi rappresentativi degli enti lo­
cali autonomi, conformemente all’art• 123 ;
4 ) con il referendum.
Art. 4 ( 32) — Il Presidente detta Repubblica è il Capo
dello Stato.
Egli personifita l’unità del potere dello Stato ed è il rap­
presentante dello Stato. Egli vigila atta integrità esterna ed
atta sicurezza interna dello Stato, prende cura del benessere
generale del popolo e provvede al mantenimento dell’ordine.
Art. 3 ( 39) — Oltre alle altre attribuzioni previste dalla
legge costituzionale, il Presidente della Repubblica:
1 ) accredita gli agenti diplomatici detta Repubblica pres­
so le potenze estere e dà il gradimento a quelli delle poten­
ze estere presso la Repubblica;
2 ) nomina e revoca gli alti funzionari;
3) nomina e revoca, in via dì prerogativa, i capi servi­
zio del personale addetto atta Presidenza della R epubblica ;
4 ) emana regolamenti in conformità alle leggi ;
3)
esercita, in via di prerogativa, la sorveglianza sul­
l’attività delle istituzioni detto Stato e sulle altre istituzioni
di diritto pubblico;
6 ) conferisce, in via di prerogativa, le decorazioni del­
lo Stato, onorifiche e di merito;
7 ) decide le questioni la cui risoluzione gli è affidala,
dalla legge.
Art. 6 (40) — Il Presidente della Repubblica è eletto
per sei anni.
Può essere designato cóme candidato ogni cittadino che
goda del diritto dì voto e di età non inferiore ai quaran­
tacinque anni.
I candidati alla Presidenza della Repubblica sono desi­
gnati, mediante scrutinio segreto, come segue:
1 ) un candidato dalla Camera dei Deputati;
2 ) un candidato dal Consiglio Nazionale;
3) un candidato dall’Assemblea dei delegati, eletta dai
Corpi rappresentativi dei governi locali autonomi, e che si
compone di ottanta delegati eletti dai corpi rappresentativi
delle comunità autonome rurali e di quaranta delegati eletti
dai corpi rappresentativi delle comunità autonome urbane.
Era i candidati così designati, il Presidente è eletto dal
popolo per suffragio universale ed a voto eguale, diretto e
segreto. E’ dichiarato eletto atta Presidenza della R epubblica
il candidato che ha raccolto il maggior numero d i suffragi,
In caso di parità di vóti risulta eletto il candidato d ’età mag­
giore. L’elezione deve aver luogo entro il termine d ì v en ti
giorni a partire dalla data di designazione dei candidati.
Se non è proposto che un solo candidato, sarà convocata
dal Presidente della Camera dei deputati una riunione co­
mune dette tre istituzioni che hanno designato tale candi­
dato. Ove il candidato designato riunisca allo scrutinio se­
greto di questa riunione un numero di voti pari almeno ai
tre quinti del numero complesivo dei membri che debbono
prendere parte alla riunione, egli è proclamato eletto atta
Presidenza della Repubblica e non ha luogo la consultazione,
popolare.
La legge determina nei particolari la procedura per la de­
signazione dei candidati atta Presidenza detta Repubblica f
per l’elezione del Presidente della Repubblica.
Art. 7 (4 1 ) — Il Presidente detta Repubblica entra in cari­
ca dopo aver prestato avanti al Congresso della Assemblea
nazionale il seguente giuramento: « Io N. N., nell’assumere
per volontà del popolo le funzioni di Presidente detta Re­
pubblica, giuro solennemente di difendere costantemente la
legge costituzionale e le leggi della Repubblica d’Estonia, di
esercitare, equamente ed imparzialmente l’autorità che m i è
delegata e di consacrare tutte le mìe forze ed il meglio della
mia intelligenza ad adempiere fedelmente agli obblighi della
mia carica nell’interesse della Repubblica e del popolo
estone ».
I poteri del Presidente della Repubblica cessano con l’en­
trata in carica del nuovo Presidente.
Art. 8 (42) — Le decisioni e gli altri atti del Presidente
della Repubblica sono validi se portano la firma del Presi­
dente della Repubblica e sono controfirmati dal Primo mini­
stro e dal ministro competente. Dì questi atti e decisioni è
responsabile politicamente il Governo della Repubblica, ed
i ministri che hanno apposto la loro controfirma lo sono del
pari per gli affari di loro competenza, assumendo sopratutto
la responsabilità della costituzionalità e legalità di questi
atti e decisioni.
Non necessitano di controfirma le decisioni e gli atti ema­
nati dal Presidente della Repubblica, conformemente alla
legge costituzionale, in via di prerogativa.
Art. 9 (43) — L’esercizio delle funzioni di Presidente della
Repubblica è incompatibile con ogni altro impiego od atti­
vità professionale.
II membro dell’ Assemblea nazionale eletto Presidente del­
la Repubblica cessa di appartenere all’Assemblea nazionale
al momento della sua entrata in carica quale Presidente
della Repubblica.
Art. 10 (44) — L’ammontare dell’indennità presidenziale
è determinata per legge. Questa non può essere modificata
se non rispetto al Presidente che verrà eletto alle elezioni
successive.
Il Presidente della Repubblica uscente dalla carica è dotato
di una pensione pari ai tre quarti dell’indennità goduta.
Art. 11 (43) — Il Presidente della Repubblica non può
essere posto in istato di accusa durante l’esercizio delle sue
funzioni, se non per decisione del Congresso dell’Assemblea
Nazionale, per delitti centro il potere supremo dello Stato
e nel caso di alto tradimento.
Del pari, la messa in istato di accusa del Presidente della
Repubblica dopo la cessazione dalla carica, per i suddetti
delitti e per i delitti commessi nell’esercizio delle sue prero­
gative, non può aver luogo che per decisione del Congresso
dell’ Assemblea Nazionale.
In entrambi i casi l’iniziativa della messa in istato di ac­
cusa non appartiene che alla maggioranza del numero legale
dei membri che compongono l’ Assemblea nazionale. La mes­
sa in istato di accusa è decisa al Congresso con la maggioran­
za di tre quarti del numero totale dei membri componenti
l’Assemblea nazionale. La causa è istruita e giudicata dalla
Corte di Stato.
In caso di messa in istato di accusa del Presidente della
Repubblica durante l’ esercizio delle sue funzioni, il Collegio
elettorale di cui all’art. 46 elegge un Presidente supplente,
incaricato dell’esercizio delle funzioni del Presidente sino al
passaggio in giudicato della sentenza che pronunzi l’assolu­
zione del Presidente, o che dichiara inammissibile l’azione
penale o sino alll’entrata in carica del nuovo Presidente del­
la Repubblica. Il Presidente supplente non può ordinare nè
le elezioni d’una nuova Camera dei deputati nè la formazio­
ne d’un nuovo Consìglio Nazionale.
Se la Corte di Stato assolve il Presidente della Repubblica
o dichiara inammissibile l ’azione penale iniziata, si procede
immediatamente all’ elezione d’una nuova Camera dei depu­
tati ed alla formazione d’un nuovo Consiglio Nazionale. Se
la Corte di Stato condanna il Presidente della Repubblica si
procede immediatamente all’elezione d’un nuovo Presidente
della P.epubblica.
La legge determina i particolari dell’accusa e della istrut­
toria.
Art. 12 (46) — Se la Presidenza della Repubblica è vacan­
te, se il Presidente della Repubblica è legalmente impedito
ad esercitare le sue funzioni, il Primo ministro assume le
funzioni di Presidente della Repubblica ed affida le funzioni
di Primo Ministro al Primo ministro supplente.
Se la Presidenza della Repubblica si rende vacante prima
del periodo legale, si procede al più presto alla elezione dì
un nuovo Presidente della Repubblica.
Se l’impedimento legale all’esercizio delle funzioni di Pre­
ndente della Repubblica abbia avuto una durata ininterrotta
superiore ai sei mesi, il Collegio elettorale, può decidere dì
fare procedere all’elezione d’un mie va Presidente.
Se, in tempo di guerra, la Presidenza della Repubblica si
rende vacante, ovvero se l’impedimento legale all’esercizio
delle funzioni di Presidente della Repubblica sia durato inin­
terrottamente per più di tre mesi, il Collegio elettorale pro­
cede immediatamente all’elezione del Presidente supplente
della Repubblica anche prima del termine di sei mesi.
Il Collegio elettorale si compone: del Primo Ministro, del
Comandante in capo delle Forze Armate, del Presidente deh
la Camera, del Presidente del Consiglio Nazionale e del Pre­
sidente della Corte di Stato. Il collegio elettorale è convo­
cato dal Primo Ministro, o per propria iniziativa, o su ri­
chiesta di almeno tre membri, fra i quali — in tempo dì
guerra — il Comandante in Capo delle Forze Armate. Il
funzionamento del Collegio elettorale è definito nei suoi par­
ticolari dalla legge.
I poteri del Presidente supplente della Repubblica si ini- *
ziano con la prestazione del giuramento solenne avanti al
Collegio elettorale ed hanno termine con l’entrata in fun­
zione del nuovo Presidente della Repubblica.
II Primo ministro, che abbia assunte le funzioni di Presi­
dente della Repubblica, non ha il diritto di ordinare le ele­
zioni d’ una nuova Camera dei Deputati, nè di formare un
nuovo Consiglio Nazionale.
Art. 13 (47) — Accanto al Presidente della Repubblica
siede il Cancelliere di Giustizia, nominato dal Presidente in
via di prerogativa.
Il Cancelliere di Giustizia ha per attribuzione la sorve­
glianza della legalità degli atti degli organi e delle istituzio­
ni dello Stato e degli altri istituti di diritto pubblco. Egli
riferisce al Presidente sulla sua attività, sulle irregolarità sco­
perte e sulle misure prese, e presenta, a titolo informativo,
delle relazioni sulla propria attività atta Camera dei depu­
tati ed al Consiglio nazionale.
Durante l’esercizio della carica, il Cancelliere dì Giustizia
gode di tutti i diritti riconosciuti dalle leggi ai Ministri.
Egli prende parte alle sedute del Governo della Repubblica
con voto consultivo.
Le attribuzioni del Cancelliere di Giustizia e le forme della
sua attività sono definite nei particolari dalla legge.
Art. 14 (48) — Il Governo della Repubblica esercita il
potere esecutivo.
Oltre alle altre attribuzioni previste dalla legge costitu­
zionale, il Governo detta Repubblica:
i j esercita in tutti i campi la politica detto Stato',
2) vigila all’esecuzione delle leggi;
3) fa proposte al Presidente della Repubblica sulle ma­
terie di competenza di quest’ultimo, salvo sulle questioni for­
manti oggetto di prerogativa presidenziale;
4) prende le misure necessarie per l’esecuzione dette de­
liberazioni del Presidente della Repubblica;
3)
decide dette questioni il cui regolamento gli è affida­
to dalla legge.
Art. 13 (49) — Il Governo detta Repubblica si compone
del Primo ministro e dei ministri.
I Ministeri sono istituiti per provvedere all’organizzazio­
ne dei vari rami dei servizi pubblici.
I particolari dell’ordinamento del Governo sono regolati
dalla legge.
Art. 16 (30) — Il Governo detta Repubblica, od i suoi
membri, sono nominati e revocati dal Presidente della Re­
pubblica, in via di prerogativa.
La revoca del Primo ministro comporta le dimissioni del­
l ’intero Governo.
La nomina e la revoca d’un membro del Governo della Re­
pubblica hanno luogo su proposta del Primo ministro.
Art. 17 (31) — A l memento d’ entrare in funzione ì mem­
bri del Governo detta Repubblica prestano giuramento nette
mani del Presidente della Repubblica di osservare la legge
costituzionale e le altre leggi e di adempiere fedelmente ed
imparzialmente ai doveri della carica.
Si considera entrato in funzione il Governo, o il membro
di esso, subito dopo la prestazione del giuramento.
II Governo della Repubblica esce di carica con l’entrata
in funzione d’un nuovo Governo della Repubblica.
(contìnua a pagina 14)
SCHEMA FUNZIONALE DELLA COSTITUZIONE DEL 1920
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
GO VERN O
2)?C+ fi®
eri//& S r i f o
£ LE ZIONi
REFERENDUM
A SUFFRAGIO UNIVERSALE
f i in is f r i
INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE
SCHEMA FUNZIONALE DELLA COSTITUZIONE DEL 1937
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
CONGRESSO
CAMERA
DI!
CONSI GLI O
GOVERNO
NAZIONALE
DEPUTATI
ELEZIONI A SUFFRAGIO UNIVERSALE
rappresen tan za
Q%INTERESSI
REFERENDUM
costituzionali
Il ì. febbraio si sono chiusi ì la­
vori, d u rati ima ventina di giorni,
della Conferenza Polìtica Consultiva
cinese alla quale hanno partecipato
ì rappresentanti di tu tti i p artiti po­
litici sotto la presidenza del G enera­
lissimo Ciang Kai Scek. Q uesta Con­
ferenza, adunatasi allo scopo di sta­
bilire le basi del nuovo regime costi­
tuzionale, ha raggiunto degli accordi
di massima sulle cinque questioni
poste abbordine del giorno, e cioè:
nazionalizzazione delbesercito, pro­
getto di costituzione, program m a am ­
m inistrativo, organizzazione del go­
verno, composizione dell’Assemblea
Razionale.
Il Generalissimo Ciang Kai Scek,
a nome del Governo, il delegato co­
m unista Ciu En Lai, a nome del suo
partito, i delegati del P artito della
Giovane Cina, i delegati della Lega
D em ocratica e tu tti i delegati indipendenti hanno dato assicurazione
che osserveranno fedelmente le deci­
sioni della Conferenza. E" questa
quindi la prim a volta che le opposte
correnti politiche Cinesi, per risol­
vere i fondam entali problem i del
paese, abbandonano il terreno della
lotta arm ata e adottano quello della
discussione.
Le decisioni prese sui vari argo­
m enti possono così riassumersi:
Nazionalizzazione dell’esercito.
Riconosciuto i l principio che è neces.
sardo porre term ine alla lotta arm ata
di fazione e procedere alla com pleta
unificazione delle forze arm ate, è
stata approvata una risoluzione che
consta di quattro parti: nella prim a,
si riafferm a solennemente il principio
che le forze arm ate appartengono al­
lo Statò; nella seconda, sono stabiliti
i criteri per la separazione delbesercito dai p artiti e della burocrazia ci­
vile da quella m ilitare; nella terza,
vengono fissati i j^apporti tra bamministrazione dello Stato e l’esercito;
nella quarta, si fissano ì criteri tecni­
ci per la riorganizzazione dell’eser­
cito. E 9 stato inoltre stabilito che sia
l’esercito governativo che quello co­
munista, prim a di essere fusi, debba­
no subire una riduzione dei propri
effettivi: il numero delle divisioni
delbesercito governativo sarà ridot­
to a 90 e quello delle divisioni co­
m uniste a 20. Dopo la fusione, si
prevede che il nuovo esercito nazio­
nale sarà ancora ridotto a 50-60 di­
visioni,.
1)
2 ) Progetto di costituzione. Il pro­
getto di costituzione che ha to n n a to
oggetto di esame da parte della Con.
ferenza è quello pubblicato" nel 1936
dal Yuan (consiglio) legislativo. Es­
so avrebbe dovuto essere sottoposto
nel 193? all’Assemblea Nazionale, tu t­
tavia, essendo sopravvenuta la guer­
ra, risultò impossibile l’en trata in vi-
gore della nuova Costituzione. D u­
rante gli anni del conflitto essa fu og­
getto- di riesame e di riform a da p ar­
te di un apposito Com itato costituito
in seno al Consìglio politico del po­
polo. Il progetto nella redazione a t­
tuale poggia sul princìpio della di­
visione dei cinque poteri, quello le­
gislativo, quello esecutivo, quello giu­
diziario, quello di esame e quello di
controllo. Tale principio fu racco­
m andato da Sun Lai Sen, il primo
Presidente della Repubblica cinese
dopo la rivoluzione del 1911, che_abbattè l’impero, e fondatore del Kuom intang (partito del popolo). Punti
di contrasto nella discussione dèi p ro ­
getto di costituzione in seno alla Con­
ferenza sono stati: l’opportunità di
m antenere il principio della divisio­
ne dei cinque poteri; i lim iti dei po­
teri di emergenza attrib u iti al P re­
sidente della Repubblica; l’organiz­
zazione delle provincie secondo cri­
teri di largo decentram ento e la ri­
duzione della loro estensione territo ­
riale. I comunisti hanno sostenuto la
riduzione dei poteri del Presidente e
il diritto di autonom ia provinciale.
La risoluzione della Conferenza
P olitica Consultiva affida, ad un Co­
m itato di 25 m embri (5 per ognuno
dei principali gruppi rappresentati
nella Conferenza) l’incarico di redi­
gere entro due mesi un nuovo p ro ­
getto di costituzione, secondo il se­
guente schema:
A) Es m antenuto il principio della
divisione dei cinque poteri. Esiste­
ranno perciò: a) un Yuan legislativo,
eletto a suffragio popolare, con fun­
zioni analoghe a quelle dei P a rla ­
menti dem ocratici; b) un Yuan giu­
diziario, che sarà la suprem a Corte
del paese, e i cui m embri saranno no­
m inati dal Presidente della Repub­
blica col consenso dello Yuan di con­
trollo; c) un Yuan dì controllo, eletto
dalle Assemblee provinciali e dagli
organi rappresentativi delle provin­
cie di confine, con funzioni analoghe
a quelle del nostro Consiglio di Sta­
to; d) un Yuan di esame, i cui mem­
bri saranno nom inati dal Presidente
e non dovranno appartenere a nessun
partito, e le cui funzioni saranno
quelle di esam inare i candidati della
pubblica am m inistrazione e gli esper­
ti tecnici; e) uh Yuan esecutivo, re­
sponsabile di fronte allo Yuan legi­
slativo.
B) lì Presidente d^l Governo n a­
zionale sarà contem poraneam ente il
Capo dello Stato; egli av rà quindi
albincirca le stesse atribuzioni del
Presidente degli Stati Uniti d’Ame­
rica, S arà eletto a suffragio univer­
sale e p o trà prom ulgare decreti di
emergenza, previo consenso dello
Yuan esecutivo, ma entro un mese
tali decreti dovranno essere sottopó­
sti allo Yuan legislativo,
, Le provincie dovranno esser©
costituite in u n ità autonom e sul tipo
federale americano.
3) Programma am m inistrativo»
Costituisce il program m a form ulato
dalla Conferenza Politica Consulti­
va come guida provvisoria albazione
di governo fino a che non venga
inaugurato un nuovo regime Costitu­
zionale. T u tti i p artiti sono daaccor­
do nel riconoscere che la direzione
della cosa pubblica in questo perio­
do di transizione debba essere m an­
tenuta nelle m ani del Generalissimo
Ciang Kai Scek, ma che, in attesa
delia creazione di un nuovo governo
democratico, debbano essere inclusi
nell’attuale com pagine governativa
elementi tra tti da tu tti i p artiti ed
indipendenti esperti in problem i po­
litici e sociali. Questo program m a
provvisorio tra tta dei d iritti demo­
cratici, dei problem i economici e fi­
nanziari, delle questioni m ilitari, del­
l’educazione nazionale, dell’assisten­
za post-bellica e della riform a a»
graria.
4 ) Organizzazionè del Governo. E*
stata quésta dna delle questioni più
controverse. I principali punti in con­
testazione erano tre:
a) D istribuzione_ dei posti nel
Consiglio di Stato. (E’ da notare che
il Consiglio di Stato, che è uno dei
più alti organi dello Stato, non ha
nulla in comune con il nostro orga­
nismo omonimo, al quale si avvicina
invece, come si è detto, lo Yuan di
controllo. Il Consiglio di Stato cinese
ha il compito di decidere sulle que­
stioni che non possono essere risolte
in seno a due o più Yuan. Esso, che
negli ultim i anni "ha aum entato sem­
pre più il campo della propria com­
petenza, ha trattato in p ratica que­
stioni di bilancio, regolamenti rela­
tivi alla formazione di organi d iret­
tam ente dipendenti dal governo na­
zionale, la nom ina e il licenziamento
dei membri del governo, questioni le»
gislative ad esso sottoposte dallo
Yuan legislativo).
b) I poteri di nomina dei membri,
del governo.
c) I poteri di emergenza del P re­
sidente e il voto sospensivo.
Le due tesi in contrasto, scontratesi
alia Conferenza erano le seguenti:
a) T e s i del Governo: il Consiglio
di Stato deve riservare a sè i poteri
relativi alla formulazione della poli­
tica interna; i poteri di nom ina devo­
no essere conservati nelle m ani dei
Com itato esecutivo centrale del Kuo»
m intang; il Presidente può esercitare
il diritto di veto alle risoluzioni pre­
se dal Consiglio di Stato, con la sola
riserva che, se dopo il veto la risolu­
zione sia nuovam ente approvata dal
Consiglio con 2/5 dei roti» essa diyen n legge.
ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI Di STUfliO
b) Tesi 'del Partito Com unista
(appoggiato dalla Lega D em ocrati­
ca) : al Consiglio di Staio solo un ter­
zo dei seggi deve essere riservato ai
m em bri del K uom intang; al K uom in.
tang deve essere sottratto il potere di
nom ina; i decreti di em ergenza em a­
n ati dal Presidente devono essere pre­
ventivam ente approvati dal Consiglio
di Stato.
Secondo la risoluzione présa dalla
Conferenza, che rappresenta una so­
stanziale vittoria dei comunisti, i seg­
gi del Consiglio di Stato vengono ele­
v ati da 36 a 40, la m età dei quali
concessa al K uom intang e l’altra, me­
tà divisa tra gli altri p artiti e gli in ­
dipendenti; i poteri di nom ina ven­
gono riconosciuti al Consiglio di S ta­
to; l’esercizio dei poteri di em ergenza
del Presidente dovrà essere preventi­
vam ente approvato dal Consiglio di
Stato e il veto presidenziale p o trà es­
sere annullato da una decisione del
Consiglio di Stato presa con 1 2/5 dei
voti.
la (¡dìissime
G li interrogatori della Commissio­
ne sono continuati a R om a.
La Sottocom m issiane 'per la finan­
za ha udito il 13 m arzo il prof.
Francesco C arnelutti, sul tem a : Ga­
ranzie giurisdizionali del cittadino
in m ateria tributaria, e il giorno 14
Vavv. Luigi B iam onti sugli argomen­
t i : Formazione delle leggi finanziarie, ordinam ento fin a n zia n o degli
enti autarchici, garanzie giurisdizio­
nali del cittadino in m ateria trib u ­
taria, e sistem a tributario.
Dalla Sottocommissione per l’indu­
stria è stato interrogato, il giorno 5
m arzo, l’ing. M ario Ungaro. Inoltre,
il giorno 8 m arzo, il dott. P arid e For~
m entini, direttore generale della
FXNMARE, e il 9 m arzo il prof. Bxesciani-T urroni del Banco di Roma.
In seguito, sono stati u d iti l’ing. O t­
torino Pom ilio e l’ing. Costa, presi­
dente della Confederazione G ene­
5)
Assemblea Nazionale. — Anche rale Italiana dell’Industria.
il problem a della composizione della
La Sottocom m issione per il credi­
nuova Assemblea N azionale ha su­
to e l’assicurazione, il giorno 8 cor­
scitato vivaci contrasti. Poiché nel
rente, ha interrogato anch’essa il dot­
193? era già stata convocata un’As­
tor P arid e Form entini, sul credito
semblea Nazionale, è sorta la questio­
mobiliare. Sono stati poi interrogati
ne se il m andato allora affidato ai
il prof. G iovanni Nicotra, già diret­
m em bri eletti all’Assemblea dovesse
tore generale del M inistero dell’agri­
essere tu tto ra ritenuto valido. La tesi
coltura, sull’argomento: direzione del
della validità è stata sostenuta dal
credito e degli investim enti; il dott.
Governo, il quale h a sostenuto non
Forcesi, direttore generale del B a n essere in suo potere annullare delle v co di R om a sui questioni bancarie;
elezioni svoltesi secondo una legge Vii comm. A m adei, direttore generale
tu tto ra in vigore. La tesi della non
del M inistero dell’Industria su: assi­
validità è stata sostenuta dai com u­
curazioni. Il giorno 20 è stato udito
nisti appoggiati dalla Lega Demo­
l’ing. Cuechiarelli, direttore generale
cratica. Essi hanno sostenuto che le
del consorzio di credito per le opere
elezioni del ’5? non potevano ritener­
pubbliche, sui seguenti argomenti: il
si dem ocratiche perchè avvenute sot­
consorzio d i credito per le opere
to gli auspici di un solo partito, il
pubbliche, l’istituto di credito per le
Kuomintang, e che una rappresen­
im prese di pubblica utilità. Il 21
tanza vecchia di 8 anni non può es­
m arzo la Sottocom m issiane ha con­
sere considerata l’espressione della
sultato il dott. Pollale, direttore cen­
volontà popolare.
trale della Banca del Lavoro, su:
La risoluzione presa dalla Confe­
questioni bancarie. In fin e , il comm.
renza Politica C onsultiva è una for­
Lessi, direttore centrale del Consor­
m ula di compromesso tra le due te­
zio d i credito agrario e m igliora­
si. Il num ero dei seggi dell’Assem­
m ento, sul tema: credito agrario, il
blea sarà portato da 1200 a 2050. Sa­
prof. Bresciani, m varie questioni
rà quindi conferm ato il m andato dei
del credito; M ario M azzantini, pro­
1200 deputati eletti nel 195?; gli altri
fessore di tecnica agraria all’U niver­
850 seggi saranno cosi distribuiti: 220
sità dì Napoli» sui te m i: direzione
al Kuomintang, 190 ai com unisti, 120
del credito e organi di vigilanza del
credito.
alla Lega D em ocratica, 100 al P a rti­
to della Giovane Cina, 70 agli indiHanno avuto luogo a M ilano i p ri­
pendenti, 150 ai deputati delle prom i interrogatori a cura della Sotto­
vineie del Nord testé liberate (Mancom m issione per la m oneta. Tra le
ciuria, Yenan, Jehol) e di Formosa.
personalità u dite si annoverano il
L’Assemblea sarà convocata il 5
prof. Lenti, interrogato sul regim e
maggio prossimo con l’unico compito
generale delle im portazioni ed edi approvare la nuova Costituzione,
sportazionì e su varie questioni; il
com m . Egisto G inelia (udito sul re­
la quale però entrerà in vigore solo
gim e delle valute); il dott. Vanesio
dopo che sarà stata approvata da
(risanam ento m onetario e finanzia­
una seconda Assemblea Nazionale da
m en ti esteri, regim e delle im porta­
convocarsi, secondo quanto è stabili­
zioni ed esportazioni); il prof. Boito nel progetto di Costituzione, sei
drini dell’Università di Torino (re­
mesi dopo l’approvazione,
gim e delle valute e questioni gene­
rali); il dott. Padova, delle Assicu­
razioni generali Venezia, interrogato
riguardo alle assicurazioni; il dott.
Rim ini della Banca Commerciale
Italiana (regime delle valute).
L e consultazioni sono continuate
con gl’interrogatori dell’agente dicambio dott. Foglia, presidente del
Comitato direttivo della Borsa di M i­
lano, sul tem a: regim e delle valutet
bilancia dei pagam enti, regim e delle
im portazioni ed esportazioni; del sig.
Carlo B eretta, consigliere delegato
della Banca B onvìller (regim e delle
valute); del M inistro Storoni (ordi­
nam ento m onetario, prestiti esteri, e
problem i generali); del rag. V ittorio
D iera, vicepresidente dell’A ssocia­
zione com m ercianti esteri di Torino
e della Federazione Nazionale R a­
gionieri (regim e delle im portazioni
ed esportazioni); del prof. Agostino
Lanziilo dell’U niversità di V enezia
(tem i: regim e im portazioni ed espor­
tazioni, ordinam ento monetario); del
dott. Virgilio Belladio, consulente e»
conomico del comitato intese econom iche fra l’Italia e la Francia (regirne delle valute, bilancia dei pagem enti, bilancia commerciale, questioni generali). Sono stati in seguito
interrogati il prof. Gorzio della Uni­
versità di Torino e dell’ufficio studi
della Camera del Lavoro, su questio­
n i generali, e il consultore nazionale
P a je tta dell’Istitu to San Paolo di To­
rino, sull’argom ento: regim e delle
valute.
A M ilano si stanno ora svolgendo
gl’interrogatori della Sottocom m is­
siane per l’industria.
A Bari, nei giorni 14-18 marzo a cu­
ra della Sottocom m issione per l’A gri­
coltura, sono stati u d iti: il prof. P a n tanelli, Preside della facoltà agraria
dell’U niversità di B ari; il dott. Cala­
bresi, direttore della Federazione
Coltivatori D iretti; l’ing. Troiani, d i­
rettore bonifica del Locine; il prof.
Scaram uzzi, della facoltà agraria del­
l’U niversità di Bari; Vavv. Di Zanno*
rappresentante della democrazia cri­
stiana. In seguito; il prof. Pecchioni
dell’U niversità di Bari, il dott. D’A ­
m a ti dell’ispettorato agrario di Bari*
Ving. D i M ario, dell’Acquedotto P u­
gliese, Ving. prof. Orabono, dell’A c­
quedotto Pugliese, il dott. Angeloro,
della Federazione Consorzi agrari, il
prof. Tonisi, professore ordinario del­
l’U niversità di Bari; Vavv. Renzi,
dell’Ufficio Provinciale del lavorot
il dott. Lacenere, direttore dell*Assoda zione provinciale Agricoltori, il
dott. T inti, della m edesim a associa­
zione, e il consultore Pastore, della
Federterra e della Federazione Coo­
perative Pugliesi.
Nei prossim i giorni, gl’interrogatorì della Sottocom m issione avranno
luogo a Firenze,
[/Assemblea Costitnente
e la Cestitizione provvisoria dell'Italia
P ubblichiam o il testo della radìoconversazione te n u ta al m icrofono di R o ­
m a S, P alom ba il 28 m arzo alle ore
22, d all’a v v. M ario N igro, sotto gli a u ­
spici d e ll’A ssociazione N azionale per
gli S tu d i P olitici e C o stitu zio n a li
U n acceso d ib a ttito ha di re ce n te
a g ita to gli am bienti p o litici e l ’opi­
n ione pubblica, ed è stato risolto con
l ’em anazione della legge p e r la C osti­
tu en te ,
Il d ib a ttito v e rte v a sul m odo di o r ­
gan izzare i p u b b lici poteri, d u ra n te i
lav o ri della C o stitu en te ed in r e la ­
zione a ll’esistenza ed al fu n z io n a m e n ­
to d e ll’A ssem blea stessa, cioè, in una
p a ro la , sulla costituzione p ro v v iso ria
dello Stato.
S u lla n ecessità di u n a costituzione
p ro v v iso ria, n e ssu n dissenso; fino a
che l ’A ssem blea npn a bbia delineato
la nuo v a s tru ttu ra costituzionale, e fi­
no a che i nuovi o rg a n i p re v is ti da
ta le o rd in am en to non siano in grado
di funzionare, è ovvio che u n m ecca­
nism o pro v v iso rio di governo d o v rà
a ssic u rare la v ita e la c o n tin u ità d e l­
lo Stato. Il dissenso nasceva sulla m a ­
n ie ra c o n cre ta d i configurare questo
m eccanism o. D ue o rd in i di pro b lem i
dovevano essere risolti. P rim o: chi do­
vesse e m a n are
q u e sta costituzione
p ro v v iso ria. Secondo: q uale dovesse
esserne il contenuto.
R e la tiv a m e n te al prim o o rd in e di
p roblem i, tre tesi si affrontavano, in
co rrisp o n d en za alle tr e possibilità te o ­
ric h e di soluzione esistenti. Si so ste­
n ev a d a u n a p a rte che il risp e tto d e l­
la so v ra n ità d e ll’A ssem blea C o stitu e n ­
te im ponesse di la sc ia re ad essa a m ­
p ia faco ltà di d e te rm in a re d u ra n te la
sua v ita l ’o rd in am en to pro v v iso rio
d e lla cosa pub b lica. T ale tesi aveva
il conforto di n u m ero si p re ce d en ti
storici; così, l ’A ssem blea C ostituente
di W eim ar in u n a delle sue p rim e r iu ­
n ioni — il 10 fe b b ra io 1919 •— fissò
la costituzione p ro v v iso ria con la le g ­
ge sul reg im e pro v v iso rio del p o te re ,
pubblico; così la C ostituente a u s tria ­
ca, riu n ita si ai p rim i di m arzo del
1919, con le due leggi del 14 m arzo,
in p a rte accolse ed in p a r te m odifi­
cò lo schem a p re disposto da K olsen
e già applicato n e lla fase p re c o sti­
tu en te ; e nella stessa Spagna, n el 1931,
lo S tatuto, em anato n e ll’a p rile d a l go­
vern o p ro v v iso rio di A lcalá Z am ora,
tra sse il suo v a lo re dalla ta c ita r a ti ­
fica della successiva C ostituente. Q u e ­
sto pu n to di v ista non tro v a v a p e rò
consenzienti a ltri, i q u ali o p e r p r e ­
occupazioni politiche o p e r u n a conce­
zione g iu rid ic a p iù ris tre tta della so­
v ra n ità d ell’A ssem blea, p ro p u g n a v an o
l’o p p o rtu n ità di stab ilire, p rim a d ella
riu n io n e della C ostituente, le lin ee
d e ll’o rd in am en to provvisorio, in m o­
do che esse fu n zionassero da lim ite
e stern o ai p o te ri della C ostituente,
contenendone così l ’a ttiv ità . Si p re fe ­
riva. cioè, che il popolo, a ll’a tto ste s­
so d e ll’elezione dei m em b ri d e lla Co­
stitu e n te, fosse chiam ato a fissare con
re fe r e n d u m i p o te ri d e ll’A ssem blea;
com ’è avvenuto, a p p u n to , di re c e n te
in F ran cia. U na te rz a tesi richiedeva,
più sem plicem ente, che fosse l ’a ttu a le
governo a fissare, con suo atto le g i­
slativo, ta li p o teri, in m odo da sod­
d isfare l’esigenza di lim ita re in p r e ­
cedenza l’a ttiv ità della C o stitu en te e
da ra ssic u ra re coloro i q uali te m e v a ­
no che la convocazione d ell’A ssem blea
costituisse u n salto nel buio, senza p e ­
rò a p p e s a n tire con u n ’u lte rio re r i ­
c h iesta la consultazione p o p o lare e
senza a p rire in to rn o a tale questione
un d ib a ttito nel paese.
Q uanto a lla sostanza d e lla c o stitu ­
zione p ro v v iso ria, il nuovo atto leg i­
slativ o h a riso lto le tre p iù spinose
qu estio n i che si e ran o affacciate: chi
e se rc ite rà le funzioni di Capo dello
S tato d u ra n te i lav o ri della C osti­
tu en te? Com e sa rà espresso e fo rm a ­
to il governo? Chi e se rc ite rà il p o ­
te re legislativo o rd in ario ? U na delle
m aggiori anom alie della situ azio n e p o ­
litica ita lia n a e ra ed è c o stitu ita d a l­
la singolare circostanza, sto rica m en ­
te p iù unica che ra ra , della esistenza
nel governo pro v v iso rio , che convoca
la C ostituente, di un p rin cip e re ale
(che ese rc ita anzi le funzioni di Capo
dello S tato ), cioè di un m em b ro ed
elem ento d e ll’istitu to m onarchico, is ti­
tu to la cui p o ssib ilità di c o n tin u ità
e d i so p rav v iv en za n el nuovo ord in e
costituzionale è an ch ’essa sub judice.
Le com plicazioni d e riv a n ti d a ta le s ta ­
to di cose sono sta te p e rù tag liate
alle ra d ic i d a lla decisione di so tto p o r­
re a r e fe r e n d u m popolare, c o n te stu a ­
le alla elezione dei d e p u ta ti alla C o­
stitu e n te, la questio n e d e lla form a
istitu zio n ale dello Stato. Il popolo, d i­
re tta m e n te , e sp rim e rà la sua scelta
tr a M onarchia e R epubblica; e dal
risu lta to di q u e sta scelta d e riv e rà a n ­
che la sistem azione p ro v v iso ria della
funzione di Capo dello S tato d u ra n te
i lav o ri d e ll’A ssem blea. In fatti, come
stabilisce l’a rt. 2 della légge p e r la
C ostituente, « qualora la m aggioranza
degli e le tto ri v o ta n ti si p ro n u n ci in
fa vo re della R epubblica, l’A ssem blea,
dopo la sua co stituzione, com e prim o
suo atto, eleggerà il Capo p ro vviso rio
dello S tato, che eserciterà le sue fu n ­
zioni fino a quando sarà nom inato il
Capo dello S ta to a n orm a d ella costi­
tu zio n e
deliberata
dall’A ssem b lea ».
Q ualora, invece, la m aggioranza degli
e le tto ri v o ta n ti si p ro n u n c i in fa v o re
d e lla M onarchia, « c ontinuerà l’a ttu a ­
le regim e luogotenneziale fino all’e n ­
tra ta in vigore delle deliberazioni d e l­
l’A sse m b le a sulla nuova C ostituzione
e sul Capo dello S tato ». Il rico rso al
re fe re n d u m istitu zio n ale ha così n o ­
tev o lm en te sem plificato l ’aspetto p ro v ­
visorio della m assim a funzione sta ta le
m e ha re sa in u tile la ric e rc a di espe­
diènti, quali la R eggenza civile colle­
giale e sim ili a ltri, d ire tti a riso lv ere,
n e l senso di un com prom esso, le d if­
ficoltà n a scen ti dalla eccezionale si­
tu azio n e cu i $i è accennato.
In base a ll’o rd in am en to fissato, il
Capo p rovvisorio dello S tato a v r à le
a ttrib u zio n i che gli d e riv a n o dalle
norm e finora v igenti in m ate ria , in
quanto, s’inten d e, siano applicabili.
L ’a ttu a le legge ita lia n a non segue il
p re ce d en te fran cese d e ll’unificazione
in u n a p erso n a delle funzioni di C a­
po delio S tato e di Capo del G o v e r­
no; accanto a quello c o n tin u e rà a su s­
sistere, in fa tti, un P re sid e n te del C on­
siglio dei M inistri, responsabile, in ­
siem e' col G overno tu tto , verso l ’A s­
sem blea costituente. L a legge ita lia n a
rica lc a però, m olto o p p o rtu n am en te ,
la c o rrisp o n d en te O rd in an za francese,
laddove stabilisce che « il rigetto di
una proposta govern a tiva da parte
d ell’A ssem b lea , non porta com e con­
seguenza le d im issioni del G overno.
Q ueste sono obbligatorie soltanto in
seguito alla votazione di u n ’apposita
m ozione di sfiducia, in te rv e n u ta n o n ,
p rim a di due giorni dalla sua p re ­
sentazione e adottata a m aggioranza
assoluta dai M em b ri dell’A sse m b le a ».
Si è v oluto così p o rre u n fren o alle
crisi g o vernative, assicurando, p e r
quan to è possibile con m ezzi tecnici,
sta b ilità a ll’azione di governo.
U n ’u ltim a questione che aveva m a n .
te n u ta accesa la polem ica politica era
qu ella deH’a ttrib u zio n e o m eno a ll’A s­
sem blea di p o te ri leg islativ i o rd in ari.
Chi so sten ev a la tesi d i so ttra rre ad
essa ta li p o teri, si faceva fo rte d e l­
l ’in te rp re ta z io n e le tte ra le d e ll’a rt. 4
del d ecre to -le g g e 25 giugno 1944, e m a ­
nato a S alern o dal G overno Bonom i,
con cui si sta b iliv a che « fino all’e n ­
trata in vigore del n uovo P arlam ento
i p ro v v e d im e n ti a v e n ti forza di legge
sono d e lib e ra ti dal Consiglio dei M i­
n istri e sanzionati e p ro m u lg a ti dal
L u o g o te n en te generale del R egno ».
L a tesi opposta si b asav a su lla con­
sid erazio n e che il p o te re legislativo
o rd in ario n o n può essere considerato
distin to d a l p o te re costitu en te, p e rch è
se è v ero che questo p ro v v e d e p e r
l’av v en ire, quello p e r il presen te, è
p u r v e ro che esistono esigenze d ’in ­
tegrazione, di arm onizzazione, di u n i­
tà d ’i^itenti che fan n o esclu d ere che
i due p o te ri possano c am m in are su
se p a ra ti b in ari. L a n u o v a legge (la
qu ale dal punto di v ista fo rm ale ha
voluto ria tta c c a rsi alla legge di S a ­
lerno, dichiarandosene, n el titolo, a t­
to in te g ra tiv o e m odificativo) h a m a n ­
te n u to l'a ttrib u z io n e al governo del
p o te re legislativo o rd in ario , il cui e se r­
cizio è p e rò sottoposto a ratifica da
p a r te d e l fu tu ro P a rlam en to , m a h a
sa lv ag u a rd ato la p re m in en z a e la so­
v ra n ità d e lla C ostituente, sia con il
ris e rv a re a q u e sta la delib erazio n e
delle leggi p iù im p o rta n ti (leggi e le t­
to ra li e quelle di a p p ro v az io n e dei
tr a tta ti in te rn a z io n a li), sia con il d a ­
re fa co ltà al governo di so tto p o rre
a ll’esam e
d e ll’A ssem blea q u a lu n q u e
argom ento, sia so p ra tu tto con la con­
sac ra z io n e della re sp o n sa b ilità politi­
ca d e l governo v e rso l ’A ssem blea.
I decreti p e r la C o stitu en te
ed il re fe re n d u m
A b b ia m o p u b b lic a to n e i p r e c e d e n ­
ti fa sc ic o li 7 e 8 il te s to d e l p r o ­
g e tto d e l G o v e r n o d i leg g e p e r la
C o s titu e n te , la r e la z io n e e il re so c o n ­
to d e lla d is c u s s io n e a lla C o n s u lta
N a zio n a le (co n il d isc o rso d e l M in i­
s tro p e r la C o s titu e n te e la re la zio n e
e il d isc o rso d i V . E. O rla n d o ).
D ia m o o.ra il te s to d e i d e c r e ti p e r
la C o s titu e n te ed il r e fe r e n d u m i s t i ­
tu z io n a le p u b b lic a ti s u lla G a z z e tta
U ffic ia le (n. 69, d e l 23 m a rz o 1946).
In teg ra zio n i e. m o d ifich e a l d ecreto le g g e L u o g o ten en zia le 25 g iu g n o 194.4,
n . 151, r e la tiv o a lla A ssem b lea per la
n u o v a co stitu zio n e d ello S tato, a l g iu ­
ra m en to d ei M em b ri d el G o v ern o ed
a lla fa c o ltà d el G o vèrn o
di em an are
n orm e g iu rid cìh e.
(D. L. L gt. 16 m arzo 1946, n . 98).
A rt. 1 — C o n te m p o r a n e a m e n te a l ­
le e le z io n i p e r l ’A s s e m b le a C o sti­
tu e n t e il p o p o lo s a r à c h ia m a to a d e ­
c id e re m e d ia n te r e fe r e n d u m s u lla
fo rm a is titu z io n a le d e llo S ta to ( R e ­
p u b b lic a o M o n a r c h ia ).
A r t. 2 — Q u a lo r a l a m a g g io ra n z a
d e g li e le tto r i v o ta n ti si p r o n u n c i in
f a v o re d e lla R e p u b b lic a , l ’A s s e m b le a ,
d o p o la s u a c o stitu z io n e , c o m e su o
p rim o a tto , e le g g e rà il C a p o p r o v ­
v iso rio d e llo S ta to , c h e e s e rc ite r à le
s u e fu n z io n i, fin o a q u a n d o s a r à n o ­
m in a to il C a p o d e llo S ta to a n o r m a
d e lla C o stitu z io n e d e lib e ra ta d a ll’A s ­
s e m b le a .
P e r l ’e le z io n e d e l C a p o p ro v v is o ­
rio d e llo S ta to è r ic h ie s ta la m a g ­
g io ra n z a d e i t r e q u i n ti d e i m e m b r i
d e ll’a s s e m b le a . S e a l te rz o s c r u tin io
n o n s a r à r a g g iu n ta ta le m a g g io r a n ­
za, b a s te r à la m a g g io ra n z a a s s o lu ta .
A v v e n u ta l ’e le z io n e d e l C a p o p r o v ­
v is o rio d e llo S ta to il G o v e rn o in c a ­
ric a g li p r e s e n te r à le s u e d im iss io n i
e il C ap o p ro v v is o rio d e llo S ta to d a ­
r à l ’in c a ric o p e r l a fo rm a z io n e d e l
n u o v o G o v e rn o .
N e lla ip o te s i p r e v is ta d a l p r im o
c o m m a , d a l g io rn o d e lla p r o c la m a ­
z io n e d e i r i s u l t a t i d e l r e f e r e n d u m e
fin o a lla e le z io n e d e l C a p o p r o v v i­
so rio d e llo S ta to , le r e la tiv e fu n z io n i
s a ra n n o e s e rc ita te d a l P r e s id e n te d e l
C o n sig lio d e i M in is tri i n c a r ic a n e l
g io rn o d e lle e le z io n i.
Q u a lo ra la m a g g io ra n z a d e g li e le t ­
t o r i v o t a n t i s i p ro n u n c i i n f a v o re
«
d e lla M o n a rc h ia , c o n tin u e rà l 'a t t u a l e
re g im e L u o g o te n e n z ia le fin o a lla e n ­
t r a t a in v ig o re d e lle d e lib e ra z io n i
d e ll A s s e m b le a s u lla n u o v a C o s titu . z ìo n e e s u l C a p o d e llo S ta to ,
A rt, 3 — D u r a n te il p e rio d o d e lla
C o s titu e n te e fin o a lla c o n v o c a z io n e
d e l P a r la m e n to a n o r m a d e lla n u o v a
C o s titu z io n e il p o te r e le g is la tiv o r e ­
s ta d e le g a to , s a lv a l a m a t e r i a c o s ti­
tu z io n a le , a l G o v e rn o , a d e c c ez io n e
d e lle le g g i e le tto r a li e d e ile le g g i d i
a p p ro v a z io n e d e i t r a t t a t i in te r n a z io ­
n a li, le q u a li s a r a n n o d e lib e r a te d a l­
l'A s s e m b le a .
I l G o v e rn o p o tr à s o tto p o rre a ll ’e ­
s a m e d e ll’A s s e m b le a q u a lu n q u e a ltro
a rg o m e n to p e r i l q u a le r i te n g a o p ­
p o r t u n a la d e lib e ra z io n e d i e ssa .
I l G o v e rn o è re s p o n s a b ile v e rso la
A s s e m b le a C o s titu e n te .
I l r ig e tto d i u n a p ro p o s ta g o v e r­
n a ti v a d a p a r te d e ll ’A s s e m b le a n o n
p o r ta c o m e c o n se g u e n z a le d im is s io n i
d e l G o v e rn o . Q u e s te so n o o b b lig a fo rie s o lta n to i n s e g u ito a lla v o t a ­
z io n e d i u n a a p p o s ta m o z io n e d i s fi­
d u c ia , i n t e r v e n u t a n o n p r im a d i d u e
g io r n i d a ll a s u a p re s e n ta z io n e e &d o t ta t a a m a g g io r a n z a a s s o lu ta d e i
M e m b ri d e ll’A s s e m b le a .
A r t. 4 — L ’A s s e m b le a C o s titu e n te
t e r r à l a s u a p r i m a r i u n io n e in R o ­
m a , n e l P a la z z o d i M o n te c ito rio , i l
v e n tid u e s im o g io rn o su c c e ss iv o a
q u e llo i n c u i si s a r a n n o s v o lte le e le ­
zio n i.
L ’A s s e m b le a è s c io lta d i d ir itto i l
g io rn o d e ll’e n t r a t a i n v ig o re d e lla
n u o v a C o s titu z io n e e c o m u n q u e n o n
o ltr e l ’o tta v o m e s e d a lla s u a p r im a
r iu n io n e . E s s a p u ò p r o r o g a r e q u e s to
te r m in e p e r n o n p i ù d i q u a tt r o m e s i.
F in c h é n o n a v r à d e lib e ra to il p r o ­
p r io re g o la m e n to i n te r n o l ’A s s e m ­
b le a C o s titu e n te a p p lic h e r à i l re g o ­
la m e n to in te r n o d e lla C a m e r a d e i d e ­
p u t a t i i n d a t a 1. lu g lio 1900 e s u c ­
c e s siv e m o d ific a z io n i fin o a l 1922.
A r t. 5 — F in o a q u a n d o n o n s ia
e h t r a t a i n f u n z io n e l a n u o v a C o sti­
tu z io n e le a ttr ib u z io n i d e l C a p o d e l ­
lo S ta to so n o r e g o la te d a lle n o rm e
f i n o r a v ig e n ti, i n q u a n to a p p lic a b ili.
A r t. 6 — 1 p r o v v e d im e n ti le g is la ­
t iv i c h e n o n s ia n o d i c o m p e te n z a d e l ­
l ’A s s e m b le a C o s titu e n te a i s e n s i d e l
p rim o c o m m a d e ll’a r t. 3, d e li b e r a t i
n e l p e rio d o iv i in d ic a to , d e v o n o e s ­
s e r e s o tto p o s ti a r a ti f i c a d e l n u o v o
P a r la m e n to e n tr o u n a n n o d a lla su;
e n tr a ta in fu n z io n e .
A rt. 7 — E n tr o il te r m in e d i t r e n t
g io rn i d a lia d a ta d e l d e c re to L u o g o
te n e n z ia le c h e in d ic e le e le z io n i d e l
la A s s e m b le a C o s titu e n te i d ip e n d e n
ti c iv ili e m il i ta r i d e llo S ta to d e v o n
im p e g n a rs i, s u l lo ro o n o re , a r is p e t
ta r e e f a r r i s p e tt a r e n e ll ’a d e m p im e n
to d e i d o v e r i d e l lo ro s ta to il r is u l
ta to d e l r e f e r e n d u m is titu z io n a le
le r e la ti v e d e c is io n i d e lF A ss e m b le
C o s titu e n te .
N e ssu n o d e g li im p e g n i d a e ssi peg
c e d e n te m e n te a s s u n ti, a n c h e coi
g iu ra m e n to , lim ita l a l ib e r t à d i o p i
n io n e e d i v o to d e i d ip e n d e n ti crviJ
e m ilita r i d e llo S ta io .
A rt. 8 — C o n d e c r e to d e l P r e s i
d e n te d e l C o n sig lio d e i M in is tri, s e n
tito il C o n sig lio d e i M in is tri, s a r a n n
e m a n a te le n o rm e r e la ti v e a llo sv o l
g im e n to d e l r e f e r e n d u m , a lla p r o d a
in a z io n e d e i r i s u l t a t i d i esso e a l g iù
d izio d e f in itiv o s u lle c o n te staz io n ,
le p r o te s te e d i r e c la m i r e la ti v i a ll
o p e r a z io n i d e l r e fe r e n d u m , c o n f a
c o ltà d i v a r ia r e e i n te g r a r e , a tal
fin i, le d isp o siz io n i d e l d e c re to le
g is la tiv o L u o g o te n e n z ia le 10 m a r e
1946, n . 74, p e r l ’e le z io n e d e i d e p u
t a t i a ll’A s s e m b le a C o s titu e n te e d
d is p o r r e c h e a lla s c h e d a d i S ta te
p r e v is ta d a l d e c re to a n z id e tto , s i a n
a p p o r ta te le m o d ific a z io n i e v e n tu a l
m e n te n e c e s s a rie .
P e r l a r is p o s ta a l r e fe r e n d u m do
v r a n n o e s s e r e in d ic a ti d u e d is tin t
c o n tra s s e g n i.
A r t. 9 — I l p r e s e n te d e c r e to e n te
i n v ig o re il g io rn o d e lla s u a p u b b li
c a z io n e n e lla G a z z e tta U ffic ia le de
R egno.
C onvocazione dei com izi e le tto ra li pe
il re fe re n d u m su lla fo rm a istitu zio n al
dello S tato e l ’elezione dei d e p u ta ti a ll
A ssem blea C ostitu en te.
{fi. L gt, 16 m arzo 1946, n, 99).
A r t. 1 — I c o m izi e le tto r a li som
c o n v o c a ti p e r il g io rn o 2 g iu g n o 194C
p e r d e lib e ra r e , m e d ia n te « r e f e r e n
d u m », s u lla fo r m a is titu z io n a le d e l
lo S ta to e p e r e le g g e re i d e p u ta t i a i
l ’A s s e m b le a C o s titu e n te .
E ’ f a t t a e c c e z io n e p e r il Collegi)
e le tto r a le d e lla V e n e z ia G iu lia e pe:
l a p ro v in c ia d i B o lza n o , p e r i q u a l
la c o n v o c a z io n e d e i c o m iz i e le tto r a l
s a r à d is p o s ta c o n su c c e s s iv i p ro v v e
d im e n ti.
I l C o lle g io e le tto r a le T r e n to - B o l
z a n o r e s t a , a i fin i d e lla a pplicazioa«
d e i c o m m i, p r e c e d e n ti, lim ita to all.
so la p r o v in c ia d i T r e n to , c h e e le g g e
r à c in q u e d e p u ta ti.
A rt. 2 — 11 p r e s e n te d e c r e to e n tr i
in v ig o re il g io rn o d e lla s u a p u b b lic a z io n e n e lla G a z z e tta U ffic ia le d e
R egno.
sono oggi esitazioni e perplessità . la
rag io n e deve essere ricercata non In
opposizioni di prin cip io , m a nella con­
siderazione ctel p a rtic o la re g ra v e mo­
m ento, D ’altro n d e, d a ta la disparità
n ire nelle co n tro v e rsie tr a capitale e
di condizioni t r a le v a rie regioni, at­
lav o ro - u n ’a m m in istra zio n e p ro v in ciale
tra v e rso fo rm e tro p p e la rg h e di de­
così o rd in a ta n o n m an c h ere b b e d i g a­
c en tram en to , si c o rre re b b e il rischio
ra n tire qu elle esigenze di autonom ia
di a u m e n ta re anziché diminuire tale'
che oggi tu tte le p e rso n e p iù illu m in a te
d iv e rsità di condizioni. Comunque, il
e p iù p re o cc u p ate d el bene pubblico
cam m ino del pro g resso & d e lla storia
sentono così p ro fo n d am en te.
è p ro ced u to fino ad oggi p e r v ie affat­
E n tro il q u a d ro p ro v in ciale p o tre b ­
to div erse da q u e lle in d ic a te da certi
bero v e n ire così a u to m a tica m en te sod­
generosi, m a a ffre tta ti riformatori:
d isfa tte anche le leg ittim e riv e n d ic a ­
dagli a g g ru p p am en ti p iù piccoli cioè,
zioni d i autonom ia di m olte p rovincie.
v e rso i p iù g ra n d i, dalla re g io n e alle
F.
S. N itti (T em p o , 10 feb b raio 1946) nazioni, e a d d irittu ra a d organismi
concludendo d u e a ltri suoi a rtico li (7-8
com prensivi d i b e n p iù v a sti aggre­
feb b raio ) su l p ro b lem a dei fà p p o rti
gati. L e ra g io n i di ta le cam m ino sono
tr a N o rd e Sud, afferm a che la te n ­
evidenti: le p o ssib ilità di soluzioni dei
d en za au to n o m ista del sud si pone co­
p ro b lem i econom ici, stre tta m e n te , con­
m e re az io n e a lla su p re m az ia che il
nessi gli u n i con gli a ltri, vanno ri­
n o rd vuole e se rc ita re su lla v ita d e l­
c erc ati in u n a sem p re p iù stretta in­
la nazione. Q uesta ten d e n z a a u to n o ­
te rd ip e n d e n z a dei div ersi aggruppa­
m ista deve essere su p e ra ta in uno sp i­
m enti, e non già in ste rili ed assurdi
rito di rin n o v a ta u n ità nazionale, sem ­
isolam enti.
p re p ro fo n d am e n te se n tita d a lla p o p o ­
M. B oneschi (L o S ta to M oderno lazione del m ezzogiorno. L ’a u to re p ro ­
M ilano, 20 fe b b ra io 1946) polem izza
segue d e p lorando n u o v a m e n te la con­
con A . O m odea il q uale afferm a che
cessione d e ll’a u to n o m ia
alla
V alle
p rim a di concedere autonom ie bisogna
d ’A osta, au to n o m ia n o n rich iesta, non
c re a rn e Io sp irito ; sa rà questo a-pro­
necessaria, e, so p ra ttu tto , dannosa p e r
d u rre le autonom ie. M a, afferm a il
il p re c e d e n te che crea, d ich ia ra n d o si
B oneschi, se lo sp irito delle autono­
n ello stesso tem p o fav o rev o le a l d e ­
m ie esistesse, le autonom ie si sarebbe­
c en tram e n to e al tra s fe rim e n to di a l­
ro già im poste e ap p u n to perchè la
cuni servizi alle p ro v in cie e al co­
ten d e n za degli ita lia n i è v erso il cen­
m uni. M a p a rla re di autonom ia costi­
tralism o , n o n ci si può illu d e re che
tu isce perìcolo e danno; biso g n erà
la s tr u ttu r a e en tra iistic a a r re tr i di
quindi, conclude l ’a u to re , se l’Ita lia
fro n te a lla m a rc ia delle forze vive
v uole ric o stru irsi, che ogni m o v im e n ­
locali. II cen tralism o obbedendo alla
to se p a ra tis ta o anche solam ente a u to ­
su a logiea in te rn a c o n tin u e rà a c r e ­
no m ista sia con sid erato con giustifi­
scere, in g h io tten d o gii u om ini e i loro
ca ta diffidenza.
bu o n i p ro p o siti. L a S in istra fu p iù
S ulla stessa lin e a si po n e R. A lessi
c e n tra lista della D estra, il fascismo
(La libertà, P iacenza, 22 fe b b ra io 1946).
fu p iù c e n tra lista d ella dem ocrazia, e
Egli affe rm a che di d e c e n tra m e n ­
se n o n p ro v v ed iam o in tem p o , il nuo­
to si deve p a rla re solo in senso
v o reg im e che u sc irà dalla presente
a m m in istra tiv o e non politico:' u n
c risi, fa rà im p a llid ire, in fa tto di cen­
d e ce n tra m en to , cioè ta le d a im p o r­
tra lità , tu tti i re g im i preced en ti.
ta r e spostam ento a lla p e rife ria di fu n ­
O.
G racchi, (P opolo - M ilano, 26
zioni sem plicem ente a m m in istra tiv e ,
fe b b ra io 1946) afferm a che p e r d a re
d ovendo re s ta re le funzioni p ro p ria u n a s tru ttu ra sn o d ata allo S tato non
m e n te p o litich e so stan zialm en te a ccen ­
è necessario g iu n g ere sino al federa­
t r a te nello S tato u n ita rio e n ei suoi
lism o, L a fed erazio n e ita lia n a p o tev a
o rg a n i costituzionali c en trali. T u tta ­
essere possibile ai so rg e re d e ll’Ita lia
v ia non p u ò b a sta re u n d e ce n tra m e n ­
in d ip e n d e n te , n o n o ra che i destini
to sem plicem ente b u ro c ra tic o , m a oc­
d e i v a ri a g g ru p p am en ti si sono legati
c o rre anche u n d e c e n tra m en to di ca­
t r a loro. N el p re p a ra re l’autonom ia
r a tte r e a u ta rch ic o , p re fe rib ilm e n te a
regionale, che in c erti lim iti è in d i­
base te rrito ria le , o tte n u to d e ce n tra n d o
spensabile, bisogna e sse re assai cauti:
m o lte delle fun zio n i sin o ra esplicate
occorre p e rciò fissare u n p rin cip io ben
da org an i sta ta li-c e n tra li, o locali che
chiaro, e cioè che la cellu la p rim a della
siano, — ad e n ti a u ta rc h ic i te rrito ria li.
nuova dem ocrazia locale, fo n d a ta sul­
A questo fine è necessario, anzitutto,
l ’autonom ia, d e v ’essere v ista nei co­
a ssic u rare u n a m aggiore autonom ia ai
m une. D al com une deve p a rtire l’au­
com uni; dando v ita nello stesso te m ­
togoverno degli ita lia n i, che in esso
po ad u n e n te regionale, su basi non
tro v e rà il p iù solido fondam ento, p e r­
sem plicem ente storico-geografiche, m a
chè il com une è u n c en tro di
p u rà n co econom iche e funzionali; e n ­
in te re ssi b en definiti e u n comples­
te che tro v e re b b e non so ltan to n e lla
so di se n tim e n ti e di trad izio n i. A l­
geografia, m a anche n e lle esigenze eco­
l ’auto n o m ia com unale bisogna dunque
n om iche u n ’in d u b b ia giustificazione.
p ro v v e d ere , a n z itu tto curando, che
N on è consigliabile, conclude, l ’autore,
essa sia la v e ra b ase d e lla scala
il m an ten im en to , accanto e al di sotto
di E n ti e org an ism i della cui lin fa
d e lla R egione, degli E n ti prov in ciali,
d o v rà n u trirs i la s tr u ttu r a d el futuro
p e r loro n a tu ra artificiosi.
S tato italiano.
S u l p ro b le m a in esam e è in te re s ­
S econdo S. D eledda (L a R assegna,
s a n te n o ta re il p u n to di v ista di u n
B a ri 3 m arzo 1946) la cosidetta
lib e rale . L a trad izio n e lib e rale , sc ri­
« q u e stio n e s a r d a » « q u e stio n e sicilia­
v e G. G ranata, (R isorgim ento L ib e ra ­
n a » « questio n e m erid io n ale » devo­
le, 2 fe b b ra io 1946) allo scopo di im ­
no esse re riso lte in senso unita­
p e d ire ogni p re p o tè re dello S tato ed
rio n e l q u a d ro di u n nuovo ordina­
ogni pericolo q u in d i, di d itta tu ra , è
m ento g e n era le dello S tato senza vi­
s ta ta sem p re fa v o re v o le a lia c reazio ­
visezio n are il corpo del P aese in di­
n e di a ltre tta n ti o rganism i in te rm ed i
v e rsi co m p a rtim en ti stagni. . . .
t r a il p o te re c e n tra le ed il singolo
G.
De R uggiero (C orriere d’in fo r­
cittadino, con l ’ev id en te fine di stim o ­
m a zioni - M ilano, 12 m arzo 1946) sc ri­
la r e il fio rire delle energie d a l basso
v e che n o n o sta n te il m ovim ento di u ò ­
e di im p e d ire ogni m anom issione d a l­
m in i e di p a r titi verso l’autonomia le
l ’alto. Se q u in d i su q u e sta s tra d a vi
cose c o n tin u an o ad andare come p ii­
Rassegna della stampa
O iC iN T R A M IN T ©
1
A U T O N O M IA
Sul p ro b le m a della s tr u ttu r a che la
C o stitu e n te d o v rà d a re allo Stato,
L, P re ti (C ritica sociale = M ilano, 31
o tto b re 1945) co n tro b a tte n d o le osser­
v azioni di A . L e v i (C ritica sociale “
M ilano, 30 se tte m b re 1945) scrive che
p e r q u a n to non v i sia dubbio che u n a
o ssatu ra fe d e ra le dello S tato r a p p re ­
se n ti u n a delle m aggiori g aran zie d e l­
la dem ocrazia e della lib e rtà , tu tta v ia
ciò è v alido p e r q uegli S ta ti ove la
fe d era zio n e è s ta ta la ris u lta n te di
u n n a tu ra le processo storico, aceom p a g n ato d a u n a p ro g ressiv a a u to e d u ­
cazione della coscienza civica, come si
è verificato p e r la Svizzera e gli S tati
U niti. Ma là dove la fed erazio n e è im ­
p o sta p e r m ezzo della legge essa non è
c erto p resid io di dem ocrazia e di li­
b e rtà .
In Ita lia u n a soluzione fe d era le non
si p re se n ta affatto com e la risu lta n te
n a tu ra le di u n processo evolutivo e
n o n sa reb b e a ltro che u n rin n e g a m e n ­
to di quasi u n secolo di sto ria p a tria .
C o stru ire Io S tato su basi fe d e ra li
significherebbe fa re delle a ttu a li reg io ­
n i a ltre tta n ti can to n i fe d era li. E ’ in ­
vece in n eg ab ile c h e '.le re g io n i ita lia ­
n e sono d elle re a ltà fittizie che non
ra p p re se n ta n o n ean ch e delle u n ità di
n a tu r a
econom ica poiché n e ll’Ita lia
u n ificata non si è m ai av uta, a fian­
co d e ll’econom ia nazionale, u n a eco­
n o m ia reg io n ale; e d in o ltre in u n a
stessa reg io n e v i sono p ro v in cie che
d a l p u n to d i v ista della evoluzione
sociale si tro v a n o in u n pian o assai
diverso le u n e dalle a ltre. U n a ltro
in co n v e n ien te si v erifich e re b b e e le ­
van d o la , reg io n e a cantone di S tato
fe d era le : si c ree re b b e u n a b u ro c ra z ìa
in p iù risp e tto a q u e lla del sistem a
a ttu a le , con sovrapposizione di com ­
p e te n ze tr a le a u to rità c e n tra li e r e ­
gionali. D ’a ltra p a rte il dislivello eco­
nom ico e sociale fr a re g io n i p o v e re
e re g io n i ricc h e ten d e re b b e ad a cc re ­
sc e rsi anziché a dim in u ire, ostaco lan ­
do, tr a .l’a ltro , la soluzione d e lla q u e ­
stione m erid io n ale. L ’esigenza di d e ­
c e n tra m e n to d a tu tti oggi sen tita, p ro ­
se g u e l ’autore, deve qu in d i seg u ire a l­
t r e .v ie : la c ellu la base deve essere
n o n la regione, m a la p ro v in cia; sì
tr a t t a oggi di d a re n u o v a v ita a ll’E n ­
te « p ro v in c ia » , che h a avuto finora
funzioni assai lim ita te, facendone un
o rganism o vivente; tito la re d i tu tte le
fun zio n i a ttu a lm e n te a ttrib u ite a ll’o r­
gano p ro v in ciale dello S tato e cioè
a lla p re fe ttu ra . L a dep u tazio n e p ro ­
v in cia le d o v reb b e d iv e n ire in luogo
d e l P re fe tto il cen tro m o to re d e ll’a t­
tiv ità
politico-econom ica
p e rife ric a .
U n ’a m m in istrazio n e pro v in ciale, che
avesse alle sue d ipendenze la q u e stu ­
r a ed esercitasse in g e n era le il s e r­
vizio di o rd in e pubblico; che e sp li­
casse funzioni di controllo nei con­
fro n ti dei C om uni; che eserc ita sse nei
c o n fro n ti delie C am ere di C om m ercio
(C onsigli p ro v in ciali delFeconom ia) le
fu n z io n i di direzione oggi d evolute al
Prefetto,- che avesse u n controllo su l­
l ’o rd in am en to scolastico, m a g a ri anche
p e r m ezzo di u n P ro v v e d ito re agii
stu d i di p ro p ria em anazione; che a v es­
se in tro iti finanziari sufficienti p e r p o ­
t e r d isp o rre l’esecuzione di o p e re p u b ­
b lich e di u n a c erta p o rta ta ; che a v es­
se a ppositi org an i d esignati a in te rv e ­
m a e peggio di p rim a . M a questo con»
tràsto fra ciò che si vuole e ciò che
si fa, co n trasto che h a c a ra tte riz za to
anche il no stro riso rg im e n to d e riv a
d a u n p rin cip io razionale: la d em o ­
c raz ia e il socialism o h an n o dato u n
nuovo in cre m e n to alla statalism o: la
p rim a , in qu an to , volendo e ste n d e re
i b e n i d e lla lib e rtà a tu tti i cittad in i,
è' s ta ta co stretta, p e r m e tte re in ese ­
cuzione questo p ro g ram m a, ‘a c re a re
u n a m acchina sta ta le se m p re p iù com ­
p lic a ta e c en tralizzata; il secondo in
quanto, volendo tra s p o rta re la d em o­
craz ia dal piano politico al p iano so­
ciale h a dato u n n u ovo in crem en to
allo statalism o a spese della lib e rtà
in d iv id u a le e d e ll’auto governo locale.
A ltri fa tto ri si sono aggiu n ti ad a v ­
v ia re in Ita lia la società verso form e
accentriate e a u to rita rie di governo: l ’e ­
sem pio d ella v icin a F ra n c ia , le p re o cc u dei p e ric o li del sep aratism o ,
Ì azioni
’azione d e lla m o n arch ia, che cercava
col c en tralism o di sa n a re il vizio d e l­
la sua o rigine e dì n e u tra liz z a re le
m in o ra n ze re p u b b lica n e , e infine la
d itta tu r a fascista colle sue n ecessità
poliziesche di controllo c ap illa re d e l­
la v ita del P aese. N on c’è quin d i da
m e ra v ig lia rsi se la ten d en za a ll’a u to governo dei g ru p p i non è m ai riu sc i­
ta a afferm arsi; il corso degli e v en ti
n o n p uò essere m u ta to n è ra llen ta to .
A n ch e oggi è in u tile p a rla re d i a u to ­
nom ie q u a lo ra cì si av v ii v erso una.
e stesa socializzazione e pianificazione
n e l q u a l caso biso g n erà a cc o n te n tarsi
di m ig lio ra re e di corre g g e re lo S tato
a c c e n tra to re e b u ro c ra tic o già e siste n ­
te. Q u a lo ra ci si m u o v a invece verso
fo rm e di v ita p iù lib e re e in d iv id u a lis te si im pone a llo ra u n a tra s fo rm a ­
zione p ro fo n d a di tu tto il sistem a c o ­
stitu z io n ale e a m m in istra tiv o , Il p e g ­
gio sa reb b e v o le r insiem e due cose
c o n tra d d ito rie ; si finirebbe cosi col
fa re q uel che s’è sem pre fa tto cioè
c o ll’a ttu a re il sistem a im posto dalla
necessità e n e l tem po stesso con Io
sc re d ita rlo in nom e del siste m a o p ­
posto.
M. B oneschi (C orriere d ’in fo rm a zio ­
ne, 8 m arzo 1946) critican d o il p ro ­
g etto di S ta tu to della reg io n e sic ilia ­
na scrive che tr a i m o lti d ife tti che
esso p re se n ta il p rin c ip a le è quello
di d a re p o teri leg islativ i tro p p o am pi
a ll’assem blea
regionale. .P a rtic o la r­
mente dan n o sa è la concezione di p o ­
testà leg isla tiv a in m a te ria di in d u ­
stria e com m ercio che a v re b b e la co n ­
seguenza di so stitu ire a ll’a u ta rc h ìa
nazionale u n a egoistica a u ta rc h ia r e ­
gionale, m e n tre l’econom ia d i u n a
nazione n on p u ò essere che u n i­
taria. C on l ’attu azio n e del p ro g e t­
to in questione n o n si a v reb b e p iù
in Ita lia uno S tato u n ita rio : l ’Ita lia
sarebbe qualcosa di m eno di uno S tato
federale- che h a o rm ai una. s tru ttu ra
economica u n ita ria . P u ò b a sta re l ’e ­
sempio d e lla S vizzera ove la m a te ria
industria e com m èrcio è re g o la ta d a l­
l a costituzione e dalle leggi fe d era li.
A ltre tta n to pericoloso è il p ro g e tto
per q u a n to rig u a rd a la m a te ria fin an ­
za: tu tti i b e n i dello S ta to in S i­
cilia, eccetto qu elli che in te ressa n o
la difesa o i se rv izi di c a ra tte re
nazionale, sono a sse g n ati a lla r e ­
gione, a lla q u a le sono anche asse­
gnati tu tti ì trib u ti m eno le im poste
di pro d u zio n e e le e n tra te dei m o n o ­
poli. Lo S ta to g odrebbe così di e n ­
trate lim ita tissim e col q u a le esso do­
vrebbe p ro v v e d e re a tu tti quei servizi
d e i q u a li uno S ta to m o d ern o non p u ò
fare a m eno.
R a sseg n a
G u id o C A R L I - L a r ifo r m a i n ­
d u s tr ia le in Ita lia (R o m a ,
1945).
I n q u e s to d e n so e b e n e in fo rm a to
v o lu m e tto , l ’A . ra c c o g lie u n a se rie
d ì a r tic o li p u b b lic a ti su C ittà L ib e ra .
E g li si p r o p o n e s o s ta n z ia lm e n te d u e
q u e s iti fo n d a m e n ta li: se la p r e s e n te
s tr u ttu r a , in d u s tr ia le p o ss a e s s e re
s o s titu ita n e l m o d o m e n o co sto so
p o ss ib ile d a un,a s t r u t t u r a a t t a a
c o n se g u ire ; 1 ) u n a u m e n to d i p r o ­
d u t ti v i tà ; 2 ) u n a m ig lio re d i s t r ib u ­
z io n e d e l r e d d ito . ( E v id e n te m e n te
l ’A . n o n si p o n e il p ro b le m a se, p u r
d i c o n s e g u ire u n o p tim u m d i d i ­
s trib u z io n e , n o n s ia ta l o r a p o s s ib ile
e c o n v e n ie n te r i n u n c i a r e a d u n
o p tim u m d ì p ro d u z io n e ) .
P e r r is o lv e r e i d u e a c c e n n a ti q u e ­
s iti fo n d a m e n ta li lo s tu d io a ffro n ta
u n a s e r ie d i q u e s iti c o n n e s s i r i ­
g u a r d a n ti: a ) la c o n v e n ie n z a d i
m a n te n e r e in t u tt o o in p a r t e fi r e ­
g im e p ro te z io n is tic o d e ll ’i n d u s tr ia
ita lia n a ; b ) l a c o n v e n ie n z a e la p o s ­
s ib ilità d i a t t u a r e u n a d is tr ib u z io ­
n e to p o g ra fic a d e lle i n d u s t r i e . f r a le
d iv e rs e re g io n i, ta le d a r e n d e r e
m a s s im o il b e n e s s e re n a z io n a le ; c)
i l im iti d e lla sta tiz z a z io n e , il c o n ­
tr o llo o p e ra io su lle in d u s tr ie in g e ­
n e r e e d il c o n tro llo s ta ta le s u q u e lle
p r iv a te .
N o n è o v v ia m e n te p o s s ìb ile r i a s ­
s u m e re la te s i deb.5A . n e i s u o i s u c ­
c e s siv i s v ilu p p i. S e m p re a d e r e n te
a d u n a r e a l t à d i f a tto p e r f e tta m e n te
c o n o s c iu ta e c h ia r a m e n te e s p o s ta ,
sp e sso c o n u n c o rre d o d i c if re e di
d a ti in c o n s u e ti in p u b b lic a z io n i d e l
g e n e re (c o sa d i c u i o c c o rre c o m p ia ­
c e rs i, p r o m u o v e n d o n e i l e t t o r i a n ­
ch e m e n o te c n ic i la c o n o sc e n z a d i
e le m e n ti f o n d a m e n ta li p e r l a c o m ­
p re n s io n e d e i fe n o m e n i s t u d i a t i ) , il
ra g io n a m e n to sb o c c a a c o n c lu s io n i
c h e —■ se p u r e t a lo r a la s c ia n o p e r ­
p le s si e se p u r e n o n p o sso n o e s s e re
t u t t e e d in te r a m e n te c o n d iv is e —
m e r ita n o s e m p re g r a n d e a tte n z io n e .
S u t r e p u n t i r ic h ia m ia m o b r e v e ­
m e n te l’a tte n z io n e d e l le tto r e :
1 ) in c o n fo rm ità a l p e n s ie r o di
a l t r i s tu d io s i, a n c h e il C a r li r i ti e n e
d i d a r e u n a v a lu ta z io n e p o s itiv a d e l
s is te m a
d e tto
d e ll ’a z io n a ria to
di
S ta to , c h e c o n te m p e r a l ’in te r v e n to
e il c o n tro llo d e llo S ta to c o n le e s i­
g e n ze d e lla p ro d u z io n e c a p ita lis tic a
(c h e s i t r a t t i p o i d i u n a so lu z io n e
tr a n s ito r ia , c o m e a l t r i o p in a , o per„
m a n e n te , è q u e s tio n e c h e q u i n o n
si v u o le a f f r o n t a r e ) . S i a ffe rm a p e r
a ltr o n e llo s tu d io la o p p o r tu n ità di
n o n c o n c e n tr a r e i n u n e n te u n ic o
( a tt u a l m e n t e l ’I.R .L ) le p a r te c i p a ­
z io n i d i c o m a n d o p o s s e d u te d a llo
S ta to ;
2 ) i p r e s u p p o s ti d e ll’i n te r v e n to
s ta ta le ( d a a tt u a r s i n e lla fo r m a d i
c u i a l p r e c e d e n te n u m e r o 1 ) ric o rr o n o
q u a n d o le a z ie n d e d e te n g o n o p o s i-
dei
z io n i d i m o n o p o lio n o n e lim in a b ili,
o v v e ro q u a n d o il r i o r d in a m e n to t e c ­
n ic o d i u n in te r o s e tto r e in d u s tr ia le
e sig e u n a m a n o v r a u n ic a , o v v e ro , i n ­
fin e , q u a n d o i ris c h i d i a t t i v it à d e ­
t e r m in a te f i n ir e b b e r o s e m p re co l r i ­
c a d e r e su llo S ta to ;
3)
l a . p o litic a e c o n o m ic a d e v e
o r ie n ta r s i, g r a d u a lm e n te m a d e c is a ­
m e n te , v e rs o l a l ib e r t à d e l c o m m e r­
cio e ste ro , se si v o g lio n o e s tir p a r e le
c a u s e d i g u e r re f u t u r e e d e v ita r e il
in to rn o d i n u o v i fa sc is m i.
C o n c lu s io n i, rip e tia m o , c h e in p a r ­
te n o n s e m b r a n o n u o v e e d in p a r te
po sso n o d a a lc u n i r i te n e r s i n o n a c ­
c e tta b ili, m a s e m p re si p o n g o n o c o ­
m e t e r m in e d i ra g io n a m e n ti lu c id a ­
m e n te c o n d o tti, su i q u a li p o tr à in
o g n i caso p ro fic u a m e n te e s e r c ita r s i
lo s p ir ito c ritic o d e i le tto r i, ch e il pie*»
co lo v o lu m e c o n d u c e e q u a s i c o s tr in ­
ge a p e n s a re . C iò c h e n o n è u ltim o
n è m in o re su o p re g io .
I C O N S IG L I D I G E S T IO N E - S O ­
C IA L IZ Z A Z IO N E E N A Z IO N A L IZ ­
Z A Z IO N E .
(a c u ra d e lla A sso c ia z io n e f r a le
s o c ie tà ita lia n e p e r a z io n i - R o m a ,
1945).
N o n è n e c e s s a rio s o tto lin e a r e la
im p o r ta n z a d e i d u e a rg o m e n ti c h e
m o lto o p p o r tu n a m e n te l ’A sso c ia z io ­
n e f r a le s o c ie tà ita lia n e p e r a z io n i
h a m e sso a llo s tu d io . E s is te e f fe tti­
v a m e n te u n a re la z io n e te le o lo g ic a o
c ro n o lo g ic a o fin a lis tic a f r a la d if ­
fu s a a s p ira z io n e d e g li o p e ra i a l c o n ­
tro llo d e ll ’im p r e s a e la c o n s e g u e n te
so c ializz az io n e d i q u e s te ? C o m u n q u e ,
i d u e p ro b le m i m e r ita n o a p p r o f o n ­
d im e n to e d e v e p e rc iò a p p r e z z a r s i
Io sfo rz o di c h ia r ire , a n c h e p e r i
le tto r i p r o fa n i, i te r m in i d e lla q u e ­
stio n e .
A m b e d u e i v o lu m e tti p a r to n o d a
u n a p re m e s s a s to ric a e, se n z a s p in ­
g e re lo s g u a rd o n e l fu tu r o , c h e s a ­
re b b e s ta to a z z a rd a to e p r e s u n tu o ­
so, e s a m in a n o i d iv e rs i a s p e tti a t ­
tu a li d e i d u e r is p e ttiv i a rg o m e n ti,
m o s tra n d o —• il p rim o — il d iv e rs o
s v ilu p p o d e i v a r i o rg a n i a t t u a n t i la
p a r te c ip a z io n e e d il c o n tro llo (e n ­
tr o lim iti d iv e rs i) d a p a r t e o p e ra ia
s u lla d ire z io n e d e ll’im p re s a ; d e li­
n e a n d o —- il se c o n d o —- c o n m o lta
a c c u ra te z z a il sig n ific a to p re c is o d e i
v a r i te r m in i: so c ia liz z a z io n e , n a z io ­
n a liz z a z io n e , s in d a c a liz z a z ìo n e , ecc.
II te m p e r a m e n to ita lia n o è p o r t a ­
to a g iu d iz i e s tr e m i, f a v o re v o li ©
n e g a tiv i, a n c h e s u a r g o m e n ti d i im ­
p o r ta n z a , s e n z a a v e r e la c u r a e la
p a z ie n z a d i i n f o r m a r s i c o m p iu ta m e n te . M a p r o p r io p e r ta le r a g io n e
la l e t t u r a d e i d u e v o lu m e tti è d a v ­
v e r o c o n sig lia b ile , in q u a n to in e tte
n e lle m a n i d e l l e t t o r e . t u t t i g li e le ­
m e n ti p e r e s p rim e re u n g iu d iz io
c o n sa p e v o le e m e d ita to .
THE BRITISH WAY
Un gruppo di studiosi dell’U niver­
sità di Glasgow si è chiesto se l’il­
lustrazione delle concezioni inglesi
avrebbe giovato nel presente mo­
m ento storico, se l’Ing hilterra av rà
diritto di sopravvivere come nazio­
ne, se la civiltà soffrirebbe qualora
la G ran B retagna cessasse d all’ave­
re una influenza effettiva sulla vi­
ta polìtica internazionale, ed h a cre­
duto di rispondere afferm ativam ente,
difendendo le istituzioni politiche e
culturali inglesi in un a serie di fa­
scicoli, editi da Craig and W ilson,
Glasgow sotto il titolo cum ulativo
The B ritish W ay, e dedicati alla illu­
strazione della Democrazia inglese,
dei M etodi di governo britannici, delle
Istituzioni politiche britanniche, dei
Sistem i inglesi nel commercio m on­
diale, ecc. L ontani dalle sterili posi­
zioni nazionaliste, gli opuscoli te n ­
dono solo a rilevare il contributo,
passato e presente, degli inglesi alla
v ita sociale del mondo, e ricorrono
spesso a raffronti con i sistem i po­
litici, sociali, economici delle altre
nazioni, poiché « i popoli non sono
delle m ere sezioni delle com unità
m ondiali; essi possiedono u n ’eredità
specifica e spetta loro un contributo
ben definito ».
Qui interessano in particolare il
volum etto dedicato alle istituzioni
politiche e quello che tra tta dei m e­
todi inglesi di governo, dovuti, il
primo, al prof. A ndrew Browning,
il secondo al p ro f. A . K. W hite, am ­
bedue dell’U niversità di Glasgow.
Il prim o dei due saggi, dopo una
breve introduzione storico-costitu­
zionale, traccia, con una rap id ità di
analisi che sa portare dei fatti nuo­
v i anche allo specialista della m a­
teria, il problem a del Capo dello
Stato, e spiega in quale modo si sia
giunti in Inghilterra ad avere due
Capi di S tato — Re e P rim o M ini­
stro — i quali si controllano reci­
procam ente affinchè i principi co­
stituzionali siano sem pre osservati e
siano elisi nel gioco delle responsa­
b ilità i pericoli di una d ittatu ra.
Viene quindi esposto il funziona­
m ento del Parlam ento. Nella terza
p arte è delineata la posizione del
singolo cittadino .11 leitm otiv del li­
bretto sta nell’esaltazione del ca rat­
te re peculiare della costituzione in ­
glese, ossia della sua specifica ela­
sticità, che, in m ancanza dì un so­
lenne statu to scritto, le perm ette di
adeguarsi ai tem pi e alle situazioni,
p u r senza venire meno alle fondam entali, secolari sue prem esse di li­
bertà.
Il secondo fascicolo, che tra tta dei
M etodi di governo, lungi dallo scen­
dere in particolari di descrizione or­
ganica, preferisce, più didascalica­
m ente, presen tare la m acchina po­
litica inglese nella sua stru ttu ra
complessiva. Insiste perciò sul p rin ­
cipio del «tavolo v erd e» : « I l m eto­
do della discussione perm ea di sè
tu tto il nostro sistem a politico e buo­
n a p arte della nostra v ita sociale ».
Il volum etto non fa che illu strare
questa prem essa, m ostrando in qual
modo, davvero proteiform e, venga
applicato il principio, radicato nel­
l ’anim o britannico, dì risolvere tu tti
i problem i m ediante i tre mezzi p a­
cifici della convivenza um ana: con­
vegno, esposizione, dibattito.
THE FUTURE O F LOCAI. GO­
VERNMENT (a cuna del Partito
Laburista inglese).
Q uesto breve opuscolo contiene la
relazione, p rep a ra ta dal Com itato
consultivo del P artito L aburista,
sulla stru ttu ra attuale degli en ti lo ­
cali e fa raccom andazioni sulle r i­
form e necessarie p e r m ettere in
grado gli enti locali d i agire effica­
cem ente nell’opera di ricostruzione
dei dopoguerra.
I più im portanti difetti riscontra­
ti nel sistem a di am m inistrazione
locale sono: l’esistenza d i tro p p i en­
ti che in m aggioranza sono troppo
Le Costituzioni dell'Estonia
(continuazione dalla pagina 6)
I m em bri del G overnò della Repubblica, considerati sin­
golarmente, escono di carica per decisione del Presidente del­
la Repubblica.
A rt. 18 ( 52) — I l Primo M inistro rappresenta il governo
della Repubblica, dirige ed unifica l’attività di questo, pre­
siede alle sue sedute, può dem andar conto ai m inistri dei loro
a tti e dare loro d irettive per la loro attività.
Su proposta del Primo m inistro, il Presidente della R epub­
blica gli designa un supplente fra i ministri.
Se il Primo. M inistro ed il suo supplente sono im pediti ad
esercitare le loro funzioni, l’esercizio spetta al membro più
anziano in età del G overno della Repubblica.
A rt. 19 ($ 3) — Il M inistro dirige il M inistero cui è pre­
posto, regola le questioni che sono di sua com petenza j d
adem pie a tu tti gli altri obblighi derivantigli dalla legge, nei
lim iti di questa.
II Presidente della Repubblica ha il diritto di nominare
dei m inistri senza l’incarico della gestione d ’un M mistero.
piccoli p er .risolvere presto e effica­
c e m e n te i p ro b le m i d e lla ricostru­
zione d e l d o p o g u e rra e d a n c h e per
p r o v v e d e re a i s e rv ìz i e sse n z ia li; gli
e n o rm i d iv a ri! t r a le r is o r s e fin a n ­
z ia r ie d ì e n ti d e lla s te ssa c a te g o ria ;
il f a tt o c h e l a s t r u t t u r a a tt u a le c r e a
u n ’in o p p o r tu n a d is tin z io n e t r a la c itso c ia liz z a z io n e d i q u e s ta ? C o m u n q u e ,
z ìo n e lo c a le è tro p p o sp e sso d i c a ­
r a t t e r e p e rm is s iv o .
P e r o v v ia re a q u e s ti d if e tti la r e ­
la z io n e p ro p o n e l ’a d o z io n e d i u n s i­
s te m a d i d u e g r a d i d i a u to r i t à lo ­
c a li, l a « Major A u th o rity » e 1’« Area
A u th o rity », s t r u t tu r a l m e n te d is tin te
e a m b e d u e e le tte d e m o c ra tic a m e n te .
L a R e g io n e , c io è l ’e n te r e tt o d a lla
« M ajor A u th o rity », d o v re b b e e s s e ­
r e a b b a s ta n z a g ra n d e in m o d o d a
a v e r e a d e g u a te r is o r s e p e r p o te r
p r o v v e d e r e a s e rv iz i su v a s ta sc a la
e a d e m p ie r e a i c o m p iti d e lla r ic o ­
s tr u z io n e , m a n o n c o sì g r a n d e d a
f a r p e r d e r e il se n so d i u n in te re s s e
com une.
E n tr o o g n i R e g io n e ci d o v re b b e
e s s e re u n c e rto n u m e ro d i Area A w thority p e r .a m m in is tra re s e rv iz i p u ­
r a m e n te lo c a li e d a l t r i d e le g a ti d a l ­
l a M ajor A u th o rity.
L a R e g io n e e i s u o i e n ti t e r r i t o ­
r i a l i d o v r e b b e r o e s s e re in g ra d o di
p r o v v e d e r e a lle sp e se c o n i p r o p r i
i n tr o i t i in m o d o d a m a n te n e r e in d ip e n d e n z a e l ib e r t à d ’a zio n e.
I su s s id i g o v e r n a tiv i d o v r e b b e r o
e s s e re c a lc o la ti e d is tr ib u iti in m o ­
d o d a r e a liz z a r e u n effic en te s is te ­
m a d ì a m m in is tra z io n e e d i e v ita r e
le a t t u a l i d is e g u a g lia n z e t r a g li e n ti
te r r i t o r i a li .
L ’o p u sc o lo c o n tie n e a n c h e u n a r a ­
p id a d is a m in a d e lla s itu a z io n e d e l
g o v e rn o lo c a le n e lla G r a n d e L o n d r a
e in S c o z ia e rib a d is c e a n c h e q u i la
n e c e s s ità d ì u n a s t r u t t u r a p iù s e m ­
p lic e e d i u n m a g g io re c o o rd in a m e n ­
to t r a ì .v a r i e n ti.
Se per m alattia od altro im pedim ento il M inistro si trova
provvisoriam ente nell’impossibilità di esercitare le sue fu n ­
zionii il Presidente della Repubblica, su proposta del Prirrto
m inistro, ne affida l’esercizio ad altro Ministro.
A rt. 20 ( 36) — Se il Presidente della Repubblica assiste
alla seduta del G overno della Repubblica, questa è da lui
presieduta.
Il Presidente della Repubblica può chiedere al Governo
della Repubblica ed ai singoli M inistri relazioni sugli af fari
di loro competenza.
Il Presidente della Repubblica può invitare il Governo del­
la Repubblica ed i singoli M inistri a consultazioni.
A rt. 21 ( y j) — E’ istituita presso il Governo della Re­
pubblica la Cancelleria dt Stato diretta dal Segretario di Sta­
to. Il Segretario dì Stato esercita le sue fu n zio n i sotto la sor­
veglianza del Prim o M inistro. Egli è nom inato in via di pre­
rogativa dal Presidente dellla Repubblica.
N e ll’esercizio delle sue fu n zio n i il Segretario di Stato gode
di tu tti i d iritti riconosciuti dalle leggi ai Ministri.
Le attribuzioni del Segretario di Stato e
d i Stato sono definite dalla legge.
VOTI - PROPOSTE - OPINIONI
a lla C orte la possib ilità di u n a più
in tim a com unione con la N azione, a v ­
vicinandola se m p re p iù al P a rla m e n to
p e r ra p p o rti d ire tti g a ra n titi da n o r ­
me
sta tu ta rie , e co nferendole u n a
L a C orte dei Conti, a sezioni riu n ite ,
com pleta ed a sso lu ta autonom ia cosi
n ella S e d u ta del 12 m arzo, ha adottato
nei suoi org an i e nella sua stru ttu ra ,
la seg u en te riso lu zio n e :
com e n e lla sua in te rn a a m m in is tra ­
A ll’a tto in cui — con l’e n tra ta in
zione.
vigore della legge che convoca l’A s­
In qu esta sa ld a tu ra fra il vecchio
sem blea C o stitu en te — il P aese d eci- *
ed il nuovo Istitu to di controllo, l’a u ­
sam en te si a v v ia ad a ttu a re i p o stu ­
spicato
riso rg im e n to d’Italia, v e rrà
lati delle lib e rtà dem ocratiche, n e l­
id ea lm e n te a rico n g iu n g ersi con l’ep o ­
l ’àm bito di u n a rin n o v a ta c o stitu ­
p e a gloriosa del R isorgim ento N azio­
zione; *
nale.
. ricorda
T u r ism o
e a u to n o m ie lo ca li
che a ttien e a ll’essenza stessa dello
Stato dem ocratico e giuridico fissare
Il sig. M ichele M in n iti in u n suo
e g a ra n tire i lim iti dei suoi p o teri co­
studio, al quale p re m e tte alcune co n ­
m u n q u e e splicati n e lla m olteplice sfe ­
siderazioni di carattere generale in ­
r a di su a com petenza;
torno al pro b lem a delle autonom ie
che su lla base d el sovrano p rin c i­
locali e alle rifo rm e da apportare alpio della divisione dei poteri, la C o r­
l'ordinam ento a m m in istra tivo locale,
te d ei Conti, sin dalle origini, ebbe
afferm a che « f r a i com piti che do­
il crism a in confondibile di organo co­
v ra n n o essere affrontati, tr a gli is ti­
stituzionale dello Stato, q uale istitu to
tu ti che d o v ranno essere rio rd in a ti,
vi sono qu elli che d ire tta m e n te o in ­
in d ip e n d e n te dal p o te re esecutivo, che
d ire tta m e n te fan n o capo ad u n a d e l­
dal popolo, e p e r esso d al P a rla m e n ­
to, d e riv a la su a funzione di sin d a ­
le a ttiv ità fo n d a m e n ta li della econo­
m ia del no stro popolo: l ’a ttiv ità tu r i­
cato su ll’osservanza delle leggi e sul
re g o la re im piego del pubblico d e n a ­
stica ».
ro da p a r te d e ll’am m in istrazio n e d e l­
Tale a ttiv ità , « è p e r l ’Ita lia p re m i­
lo Stato, ed al popolo, p e r lo stesso
nente, e si p ro p o n e di im p o rta re v a ­
tra m ite , dà la certezza d e ll’ad em p i­
lu ta a u re a s tra n ie ra in cam bio di s e r­
m ento, d e n unziando le e v e n tu a li in ­
vizi che si consum ano in Italia. L a
frazio n i ed om issioni;
rip re s a tu ristic a, a u sp icata da tu tti,
che ta le sua funzione, esclusiva ed
v a rrà a rid is trib u ire m ezzi di v ita in
inderogabile, la pone al di sopra e
tu tte le classi econom iche che d ir e t­
al di fu o ri di ogni p o ssib ilità di r a f ­
ta m e n te o in d ire tta m e n te vivono d el
fro n to e di e q u ip a raz io n e con le v a ­
tu rism o ».
rie fo rm e di vigilanza e di controllo,
Dopo u n succinto esam e storico d e l­
l'a ttività tu ristica in Italia, l’A . p a s­
p e rm a n e n te o sa ltu a rio e occasionale,
che l ’am m in istrazio n e v oglia o possa
sa ad esporre i p rin c ip ii fo n d a m e n ­
darsi, an corché u tile ed efficace p e r
ta li ai quali d o vrà ispirarsi la nuova
organizzazione degii istitu ti tu ristic i e
il rag g iu n g im en to dei suoi fini p a r ti ­
che d ovrebbe consistere:
colari, d ai q u a li p e ra ltro —- p e r la
loro stessa n a tu ra e definizione — e su ­
« a) nel r id a re la lib e rtà o rig in a ­
la p u r sem p re e nece ssa riam e n te
ria alle in iz iativ e p e rife ric h e (lib e rtà
l ’esercizio della p o te stà isp e ttiv a del
che eran o sta te soffocate d a lla p o liti­
popolo su ll’azione dei g o v e rn an ti;
ca a c c e n tra tric e d el reg im e fa scista );
b) n e l co o rd in a re le suddertte in i­
afferm a la n ecessità
ziative in u n organo regionale;
1 . — che di ta le sua p o testà il p o ­
c) n e l co o rd in a re gli org an i re g io ­
polo italian o, sulla soglia di u n a n u o ­
na li in u n organo cen trale.
v a è ra della sua storia, sia reso sem ­
Il p rim o concetto era già riso lto
p re p iù consapevole e, a lla fiam m a
con il R.D.L. 15 a p rile 1926 n. 765,
delle rin a te lib e rtà , rite m p ri e con­
che istitu iv a le ” A ziende A utonom e
solidi — nei nuovi o rd in am en ti che sa ­
p e r le Stazioni di c u ra, soggiorno e
rà p e r d a rsi — la M a g istra tu ra del
tu r is m o ” : si tr a tta ora soltanto di d a ­
suo controllo, in se ren d o n e l ’istitu to e
re a questi org an ism i tu tta la loro
le funzioni n e lla C a rta costituzionale,
autonom ia ed e v ita re che ogni loro
su ll’esem pio di a ltri S ta ti dem ocratici
p ro v v e d im en to debba risc u o te re u n a
che l ’h anno p re c e d u to su q u e sta via;
serie indefinita di v isti e a p p ro v az io ­
2 . —■ che, senza d e v ia re d a l solco
ni. L e v a ria n ti da a p p o rta re alla le g ­
della sua nobilissim a trad izio n e, co n ­
ge istitu tiv a sa reb b e ro quelle di so t­
v a lid a ta da u n collaudo quasi secola­
tr a r li alla vig ilan za ed. a lla tu te la d e l­
re la C orte dei Conti, ai fini di u n a
le p re fe ttu re , nonché a q u e lla degli
m aggiore scioltezza ed ag ilità di m o ­
E n ti p ro v in ciali p e r il tu ris m o ...vim enti, aggiorni le sue funzioni e
P e r quanto- rig u a rd a il secondo con­
a d eg u i i suoi o rd in am en ti alle esi­
cetto espresso nelle le tte re b) e c) si
genze dei tem pi nuovi, m a sulla b a ­
ritie n e in d isp en sab ile la soppressione
se im m u tab ile del co ntrollo p re v e n ti­
di tu tti gli a ltri E n ti c re a ti com e so­
vo e consuntivo, com e quello che so­
v ra s tru ttu ra delle A ziende m edesim e
lo assic u ra la p e rfe tta g aran zia di le ­
e la creazione di u n ufficio unico di
ga lità del p ro v v e d im en to a m m in is tra ­
coo rd in am en to reg io n ale ».
tivo e di re g o la rità d e lla spesa, in
. Segue una dettagliata esposizione
q u a n to dà, d e ll’a tto controllato, la co­
dei com p iti che dovranno essere a t­
gnizione com pleta dei te rm in i onde fu
trib u iti agli enti periferici.
disposto e del m odo onde fu com ­
« Il fu tu ro o rd in am en to tu ristic o ita ­
piu to ;
liano. d o v re b b e in definitiva co m p re n ­
3. — che, n el riac q u istato clim a di
d ere: A ziende autonom e. E n ti co o rd i­
lìb e ro esercizio dei d iritti individuali,
n a to ri regionali, u n a D irezione gene­
laboriosa con q u ista d e lla p e rso n a lità
ra le p e r il turism o, oresso cui d o v re b ­
è della .coscienza um ana, sia offerta
be a v er sede u n Consiglio G e n erale
La C o r t e d e l C o n ti
ne! fu tu r o o r d in a m e n to
c o stitu z io n a le
del T urism o, fo rm ato dai ra p p re se n ­
ta n ti delle v a rie regioni.
Il fin anziam ento da cui d e tti E n ti
d o v re b b ero tr a r r e i loro m ezzi di vita,
è alla base della rifo rm a . I trib u ti
da cui d e tti E n ti do v reb b ero essere
a lim en tati, sa reb b e ro i seguenti;
a) p e r le A ziende autonom e di c u ­
ra, soggiorno e turism o, l ’im posta di
soggiorno e le c ontribuzioni sugli sp e t­
tacoli e tra tte n im e n ti, com e dispone
an co r oggi la legge fo n d a m e n ta le is ti­
tu tiv a ;
b) p e r l’E nte regionale, le quote di
concorso d e ll’E nte R egionale e delle
singole A ziende;
c) p e r la D irezione g en era le p e r il
turism o, le quote a carico del b ilan cio
dello Stato.. ».
CORRISPONDENTI
DEL MINISTERO
NUOVE NOMINE:
1) nella città di Merano, l ’avv. Curzio
T.4UBER - Casa del Popolo - M erano;
2) nella città di Cosenza, il prof.
Francesco ALIMENO - Via S. Tom~
maso, 12 - Cosenza;
3) nella città di M olletta, il prof. A l­
fonso DE SARIO - M olfetta (Spiaggia
Maddalena);
4) nella città di Trieste, l ’avv. Bruno
A ttilio LATINI - Via Nizza, 13 - te­
lefono 3860 - Trieste.
MODIFICHE AGLI INDIRIZZI degli
« uffici di corrispondenza », già pubbli­
cati nel fascicolo 7 (del 10 marzo):
1) TERAMO - dott. Antonio STELLA
- Prefettura;
2) MODENA - prof. Antonio AMORTH
- Istituto Giuridico;
3) SA SSARI - prof. Lino SALIS Piazza d’Armi, 1;
4) TRIESTE - prof. Pierpaolo LUZZATTO-FEGIZ - Istituto Doxa;
5) ANCONA - avv. Oddo MARI­
NELLI - Palazzo della Provincia.
NUOVE NOMINE DI COLLABORA­
TORI di corrispondenti:
1) sig. Enzo SANTARELLI, del cor­
rispondente di Ancona avv. M arinelli Uff. di corrispondenza, Palazzo della
Provincia;
2) rag. Mario CHIGIOTTI, del corri­
spondente di Siena prof. V aisecchi Uff. di corrispondenza, Palazzo Tolomei.
A modifica, infine, della precedente
pubblicazione, si segnala che l’ufficio
di corrispondenza di TORINO è costi­
tuito dal prof. G iuseppe GROSSO C.L.N. Regionale P iem ontese - e dal
suo diretto collaboratore, il prof. R ic­
cardo MONACO - R. U niversità di
Torino.
Q u e s t o B o l l e t t i n o n o n h a c a r a t t e r e u ffi­
c i a le e p e r t a n t o n o n i m p o r t a a lc u n a
r e s v o n s a b i lit à d e l G o v e r n o
R e d a tto r e
reso
T E R E N Z IO
M ARTORI
R E D A Z I O N E E A M M I N IS T R A Z I O N E '
p r e s s o il M in is t e r o p e r la C o s t it u e n t e
________R O M A - V ia P a n is p e r n a . 89
A u to r iz z a z i o n e d e l l a R . P r e f e t t u r a
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LIBRI
PER
LA C O S T I T U E N T E
TESTI E DOCUMENTI COSTITUZIONALI
I l M in is te ro p e r l a C o s titu e n te , p r e s e n ta u n a c o lla n a d i T e s ti e D o c u m e n ti C o s titu z io n a li, d ir e tta d a
G ia co m o P e rtic o n e . L a c o lla n a c o m p r e n d e o ltr e 30 v o lu m e t t i , d e d ic a ti a lle C o s titu z io n i e d a lle le g g i e le t­
to ra li d e i p r in c ip a li P aesi.
La collana ha un duplice scopo? quello di p o rta re alla conoscenza di un pubblico di le tto ri non specializzati
le leggi fondam entali dei m aggiori S ta ti, e quello di o rien tare F opinione p u b b lica italian a in questa fase decisiva
della no stra vita politica.
Gli S tatu ti, le C ostituzioni e le D ichiarazioni dei D iritti costituiscono n ello stesso tem po i principi! fondam entali sui quali si è storicam ente consolidato il regim e di v ita pubblica e Fim ^egno d’onore dei governi e delle
classi dirigenti di o rien tare secondo questi principi! l’evoluzione degli istitu ti giuridici dei diversi paesi.
La collana può offrire term ini di paragone e d’orientam ento, spunti di critica e tesi chiarificatrici, capaci di
ren d ere jiiù consapevole la scelta in cui il popolo italian o si è oggi im pegnato.
La collana dedica i suoi prim i volum i alle C ostituzioni italiane del p e rio d o della R ivoluzione francese e del
548 ed allo S tatu to A lbertino, che è c e rtam e n te la prem essa del nostro a ttu a le sistem a politico. Seguono esposizioni
e traduzioni dei p rin cip ali ordinam enti costituzionali, i quali offrono la più in teressan te tipologia che dalla fine
della prim a guerra m ondiale si è v e n u ta com piendo sulla base delle esperienze politiche e sociali di quasi tu tti i
paesi del m ondo.
,
LA COSTITUZIONE INGLESE, a cura di Luigi R. LETTIERI - Voi. di pagg. 152 . . . . . . .
L. 89
I più noti docum enti costituzionali inglesi, che da circa
un m illennio testim oniano l’alta esperienza civile del po­
polo britannico, sono qui raccolti d all’A. ch e fa pre­
cedere ad essi una lunga introduzione storico-giurìdica.
La m ancanza di una vera e propria carta costitu ­
zionale, il com plesso e singolare carattere del diritto
britannico, che per la sua capacità di sviluppo e di ade­
guam ento alle sem pre rinnovantesi esigen ze politich e e
sociali d ella Nazione, è il più vicin o al diritto romano,
rendono quanto m ai interessante Tesarne d ell’ordinam ento
costituzionale dì quella che è stata felicem ente definita
la repubblica m onarchica di Gran Bretagna.
ciali, am piam ente illustrato dall'autore nelTintroduzione
al testo d elle due leggi costituzionali qui riportato.
LA COSTITUZIONE D ELL’IRL AND A (EIRE), a cura di
Paolo BISCARETTI - Voi. di pagg. 104 . . . L, 65
Lo Stato irlandese è sorto n el travaglio di una pluri­
secolare lotta con l’Inghilterra. La C ostituzione dello
Stato d ’Irlanda d el 1937 contiene quindi gli elem en ti d i
una ricca esperienza costituzionale. F inalm ente libero, il
popolo irlandese, dandosi una nuova carta costituzionale,
ch e costituisce una solenne afferm azione d ’indipendenza
e di libertà dallo straniero, ha voluto gettare la prim a
pietra d el riordinam ento interno d ella Nazione.
COSTITUZIONI POLACCHE, a cura dì Francesco
. . . . L. 89
11 testo d ella Costituzione d el 1921, oggi rim essa -in v i­
gore in P olonia dopo l ’abrogazione della C ostituzione
d ì tipo autoritario d el 1935, è preceduto da un’am pia
introduzione storico-giuridica, ch e illustra i punti essen ­
ziali d ell’esperienza costituzionale d ella Polonia n el v a ­
sto quadro d ella dura lotta com battuta da quel popolo
per la conquista della libertà e della indipendenza.
LE
G1ULIETTI « Voi. di pagg. 140 .
LA COSTITUZIONE DELLA CECOSLOVACCHIA, a cura
di Giovanni SALEMI j. - Voi. di pagg. 116 . . L. 10
Sorto in un m om ento particolarm ente im portante per
l ’evoluzione del diritto internazionale m oderno, lo Stato
della Repubblica cecoslovacca ha un ordinam ento costi­
tuzionale che, oltre a soddisfare le esigenze etniche, lin ­
guistiche, culturali e religiose delle diverse nazionalità
che lo com pongono, rappresenta la coscienza del valore
d ell’ordine nuovo stabilito in Europa dopo la guerra
1914-1918.
LA COSTITUZIONE E IL SISTEMA ELETTORALE FIN ­
LANDESI, a cura di Carlo LAVAGNA - Voi. dì pa­
gine 136 . . . . . . . . . . . .
L. 85
L e vicende quanto m ai com plesse della storia costi­
tuzionale della Finlandia, dall'unione con la Russia alla
proclam azione delTìndipendenza, sono esposte dall’A. com e
introduzione al testo della costituzione finlandese d el
17 luglio 1919 e della legge elettorale del 1935.
E’ la prima pubblicazione integrale in una lingua occi­
dentale del testo della legge elettorale finlandese, ch e
costituisce uno d ei sistem i più interessanti di cam pagne
elettorali vigen ti.
LA LEGGE ELETTORALE CECOSLOVACCA, a cura di
Costantino MORTATI - Voi. di pagg. 92 . . . L, 55
La legge elettorale che qui si presenta risulta da una
profonda, dotta ed accuratissim a elaborazione e svolge,
con rigorosa conseguenzialità logica e con l ’applicazione
di congegni originali e particolarm ente adatti agii scopi
ch e s i volevano raggiungere, principi! che si considera­
van o essenziali alla struttura d el nuovo Stato e che, com e
tali, avevano trovato la loro solenn e consacrazione n ella
costituzione. Se se n e volesse rappresentare il significato
d ’insiem e, coglierne il tratto che la caratterizza rispetto
alle varie regolam entazioni della stessa m ateria, realiz­
zate n ell’Europa continentale neiTepoca contem poranea,
s i dovrebbe dire che essa attua uno dei tipi più p erfe­
zionati di rappresentanza organica.
LA LEGGE ELETTORALE TEDESCA, a cura d ì Ottorino
BORIN - Voi. di pagg. 132 . . . . . . L. 75
Caduto l ’Im pero degli H oenzollem , la Germ ania s ì
proclam ò Repubblica federale, e fra le rovine della di­
sfatta cercò di intraprendere la via della rinascita. La
Costituzione di W eim ar n e segnò l’inizio. Ad essa si ispirò
la legge elettorale del 1824, che qui vien e data n el suo
testo integrale.
Come la costituzione, anche la legge elettorale fu tra
le più perfette avendo tenuto i su oi com pilatori presenti
con le esperienze com piute in d iversi P aesi le in su ffi­
cienze e i pregi propri dì ogni m etodo. E, se attraverso
di essa H itler potè salire al potere, ciò non si d eve im pu­
tare al sistem a elettorale m a al popolo tedesco d ie fra
dem ocrazia e dittatura fece la sua scelta.
LA COSTITUZIONE DEGLI STATI U N IT I'D ’AMERICA,
a cura dì Romolo ASTRALDI . Voi. di pagg. 10Ò L. 69
A lla Costituzione d egli Stati U n iti guardano oggi con
am m irazióne m olti in Europa. Da u n secolo e m ezzo essa
resiste alla furia del tem po, n ell’in cessan te travaglio co ­
stituzionale che agita Stati vecch i e nuovi. Gli am ericani
la am ano e la esaltano perchè segna l ’ordinam ento primo
e quasi im m utato della loro unità federale ìndipendente,
perché è u n ’espressione tipica d ella loro vita e d el loro
spirito. B enché viva ed attuale, è però d ifficile com ­
prenderla s e non se n e seg u e la gen esi e la faticosa ela­
borazione. Qui il testo integrale di essa e dei successivi
em endam enti è preceduto da un acuto e profondo esam e
d eg li elem en ti tipici ch e concorsero alla su a form a­
zione e le hanno dato caratteristiche particolari ed ori­
ginali, facendone un « tipo » d i costituzione., m odello ai
popoli d ’Am erica e d ’Europa»
LA
UT rsr
i
m o m
o
i
m
v
tst r» i
FRANCESE
cura
di
Armando
. L. 55
La Terza Repubblica fran cese ha costituito per v a r i
decenni il tipo più perfetto e quindi più im itato di re­
pubblica, parlam entare
La Costituzione ch e n el 1875 d ette vita ad essa, pur
sorta n el com prom esso dì parti irrim ediabilm ente avverse,
ha costitu ito per séssantacinque anni u n forte strum ento
d i vita dem ocratica.
Oggi ch e la Francia è in procinto di darsi una nuova
costituzione è quanto m ai opportuno conoscere la stru t­
tura costituzionale della vecchia Francia, nulla d el pre­
sente essendo valido se non con ten en te in se stesso la
conquiste d el passato.
La carta costituzionale francese d el 18J?5, vien e stu ­
diata m iticam en te d all’autore n ella introduzione al tèsto
della legge stessa e dei susseguenti em endam enti.
L’ESPERIENZA COSTITUZIONALE ESTONE, a cura di
Francesco AGRO 3 - Voi. di , pagg. 140 . . . L. SO
Oggi l ’Estonia fa parte integrante delTU.R.S.S. Ha
trovato così il suo naturale epilogo il processo costitu ­
zionale eston e iniziatosi n el 1920. Da una istitu z io n e di
tip o popolare, attraverso una serie di su ccessive riform e,
si giunse n el 1937 ad una costituzione di tipo presiden­
ziale, Tale sviluppo è, n elle su e cause politiche e so­
T ...
COSTITUZIONE
SA1TTA - Voi. di pagg. 88 .
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Le Costituzioni doli`Estonia della Cina - v L