di informazion e e docume del Ministero per la Costituente ' Si pubblico ©gai 10 gi©ral _ «n tiQITiQ, du m a f l© ia 4© m IS p w L IN QUESTO NUMERO : Le Costituzioni doli’Estonia fe&n 2 tavole] ★ ■★ d e lla C ina ★★ S Speditiea© In abbon. post. - v L’Assemblea Costituente e la Costituzione provvisoria dall’ Italia ★ ★ I DECRETI PER LA COSTITUENTE ED IL REFE RENDUM ★ RASSEGNA DEI LIBRI ★ RASSEGNA DELLA STAMPA ★ VOTI - PROPOSTE - OPINIONI NOTIZIARIO I T A L I A L e ©!©ii© nl a m m i n i s t r a t i v e N ei giórni 10, 17 e 24 m a/z o si sono svolte — com e è noto — le elezioni a m m in is tra tiv e in u n com plesso di 2988 com uni; dom ani, 31, si svolge ra n n o le elezioni in a ltri 1594 com uni. P oiché si h a n n o i risu lta ti definiti vi so ltan to p e r le p rim e due gio rn ate, e q u esti non possono rite n e rs i signifi cativi ai fini della e sa tta in d iv id u a zione delle forze politiche, ci ris e r viam o di p u b b lic a re a suo tem po — e cioè dopo la c h iu su ra del p rim o t u r no e le tto ra le , che si c onclud erà il 7 a p rile p. v. —■ i ris u lta ti definitivi com plessivi e analitici. E S T E R O L e e l e z i o n i in G r e e ì a 11 G overno non h a fino ad o ra r i nunciato a lla sua decisione di te n e re le elezioni p e r il 31. N elle elezioni scenderanno in cam po u n a q u in d icin a i i p a r titi di v a ria im p o rta n za . T u tti questi p a r titi sono di d e stra, m eno il p a rtito di c en tro lib e ra le re p u b b li:an o capeggiato d al P rim o M inistro Sophulis. Secondo l ’A genzia « R e u te r », ;utti gli a ltri p a rtiti si dividono in due riocchi d istin ti; i populisti, appoggia li d a 8 p a r titi m o n arch ici m in ori, tra m i i lib e ra li nazio n ali del g e n era le Stylianos G onatan; e l ’U nione N aziolale, coalizione cap eg g iata da tre ex Prim i M in istri Giorgio P apandreu, S oocles V en ize lo s e P a n a ye ttis C anelloìoulos. Q uesta coalizione risu lta in fa t;i d a ll’u n io n e dei tr e p a rtiti c o n se rv a o ri (social-dem ocratico, lib e ra le e m ionista) capeggiati risp e ttiv a m e n te iagli u om ini po litici sum m enzionati. T U nione N azionale è fo rte m e n te a n tim m unista, m a non si è an co ra p ro lu n c ia ta sul p ro b lem a istitu zio n ale. Vi ; infine u n p a rtito u ltra re a lis ta , « Chi », :he a v ev a a n c h ’esso pro p o sto a l go verno di rin v ia re alm eno di u n a se tim a n a le elezioni allo scopo di p o te r » resentare la p ro p ria lista di c an d id ati ?ntro i lim iti di tem po sta b iliti d a lla egge. A nche q u e sta p ro p o sta è sta ta >erò re sp in ta d al G overno. Il rio rg a fizzato p a rtito « m e ta x is ta », c apeggiao d a ll’ex m in istro p e r la S tam p a di á e ta x a s, N icoloudis, ha a n n u n ciato a ì’ultim o m om ento che non p a rte c ip e rà file elezioni. Infine gli in d ip e n d e n ti, in >ercentuale notevole, com pletano il lu ad ro d e lle forze in cam po. R e G iorgio, in occasione del giorno léll’in d ip en d en za greca h a in v ia to al >opolo u n m essaggio in cui dice di lesid e rare che il popolo greco esp rim a a sua v o lo n tà so v ra n a in m odo d i'nitoso, p ie n a m e n te conscio che la ñolenza e i m ezzi e strem i sono a rm i istili a lla G recia. © l i s i d i G o v e r n o In B u l g a r i a . . . I l 21 m arzo il G overno b u lg aro p r e sieduto da K im o n G heorghiev .ha ra s¡egnato le dim issioni, p e r p ro c ed e re id u n a lla rg a m en to . Com é si ric o rlerà, il G a b in etto G heorghiev e ra sta o c ostituito dopo le. elezioni del 19 n o/em b re 1945, n e lle q u a li il F ro n te p a trio ttic o e ra risultato • vincitore. Gli S ta ti Uniti e la G ra n B re ià g n a, du ra n te l ’u ltim a c onferenza dei tre M i n istri degli E ste ri te n u ta si a M osca a vevano so sten u to la n ecessità d e l l’a lla rg a m en to del G overno b u lg aro con l ’inclusione di m em b ri d e ll’oppo sizione e av ev an o posto ta le a lla r gam énto com e condizione p e r il loro riconoscim ento del G overno stesso. In conseguenza di ciò, si in iziaro n o i negoziati p e r a lla rg a re la com pagine m in iste ria le; èssi tu tta v ia fa lliro n o p e rch è il G overno rifiutò di a c c e tta re il p rin cip io che il m in iste ro degli in te rn i non fosse affidato ad u n com u n ista e che fossero te n u te nel paese elezioni con Uste se p a ra te. D al canto loro, il capo del P a rtito A g ra rio Pe» tro v, e q uello del P a rtito S ocialdem o c ratic o L u lk e v , sostenevano che la p arte cip a zio n e d e ll’opposizione al G o v e rn o si sa reb b e a v u ta a condizione che esso avesse a cc ettato le rich ieste d e ll’opposizione stessa. O ra, in seguito alle discussioni d el G overno, i re g g e n ti h a n n o sub ito in i ziato le co n sultazioni con lè m aggio r i p e rso n a lità p o litich e d e l paese e con i capi dei p a r titi del fro n te p a trio t tico e d e ll’opposizione. N ello stesso tem p o il P a rla m e n to , la cui sessione e ra sta ta p ro lu n g a ta d a l G overno d im issionario fino a l 2Q. m aggio, riu n ito si la se ra del 21 m arzo, dopo a v e r asco ltato u n a b re v e relazio n e di G he orghiev, h a espresso la sua soddisfa zione p e r l ’o p era svolta d a l p a ssa to G overno ed h a consigliato ai re g g en ti di d a re l ’in carico d e lla form azione del nuovo G overno, allo stesso G heorghiev. T ale G overno, a q u a n to si ritie n e n egli a m b ie n ti p o litici di Sofia, com p re n d e rà , quasi sic u ra m e n te due m em b ri d e ll’opposizione. I n ta le m o do si re n d e rà possibile il riconosci m en to da p a r te degli S ta ti U n iti e della G ra n B re ta g n a. ...e n el B e lg io Il 20 m arzo il G a b in etto p re sied u to d a P aul S p a a k si è p re se n ta to a lla C am era p e r ric e v e re il v o to di fidu cia, m a è sta to b a ttu to con 90 v o ti c o n tra ri c ontro 90 fav o rev o li e 15 a sten u ti. Il re g g en te C arlo h a in c arica to n u o v a m e n te il leader dei catto lici A u g u sto de S c h ry v e r di fo r m a re un G overno di coalizione. M a il 27 de S c h ry v e r, h a d e cli n a to l ’jncarico, d ich ia ra n d o che i capi dei p a rtiti e ran o a n co ra fe rm i su lle loro posizioni, rifiu tan d o si di costi tu ire u n ’u n io n e nazionale. In conse guenza di ciò, il re g g en te ha d a to in carico di fo rm a re il nuovo g overno a ll’ex P rim o M inistro socialista V an A cker. il n u o v o G a b in etto f in la n d e s e I l P re sid e n te d e lla R e p u b b lica fin lan d e se h a no m in ato l’ex M inistro d e lla difesa, P ek ka la , capo d el nuovo G ab in etto . Esso, che è p iù di sin istra del p re ce d en te , è com posto d a 6 M i n istri d el P a rtito D em ocratico P o p o la r e (che co m p ren d e i c o m u n isti), 5 so cialdem ocratici, 5 a g ra ri, 1 d e l P a r tito S vedese e 1 sènza p a rtito . Il p a rtito di u nione so cialista, a l q uale a p p a rtie n e il nuovo P rim o M i nistro , si è fo rm ato la se ttim an a sc o r sa con e le m en ti so cial-d ém o cratici e \ ra d ic ali di sin istra. Esso c o lla b o re rà n el P a rla m e n to con i com unisti co stitu e n d o in siem e ad essi u n « blocco dem o cratico p o p o lare ». Il p ro g ra m m a d el nuovo p a rtito rich ied e u n a ra p id a realizzazione della « d e m o c ra zia » e del socialism o con m ezzi d e m o cratici com e p u re la p a rte cip a zio n e della F in lan d ia , il p iù p rè sto pos sibile, a ll’O rganizzazione d e lle N azio ni U nite. G o n ctu sfo n e d e lla 1 a S e s s i o n e d el S o v ie t S u p re m o d e ll’U .R .S.S. Il n u o v o G o v ern o S o v ie tic o I l 19 m arzo h a av u to luogo al C rem lino la se d u ta com une dei S oviety d e l l ’U nione e delle N azionalità, n el c o r so d ela q u a le è stato eletto il P re s id iu m d el S oviet S uprem o, è stato co stitu ito u n nuovo G overno e sono s ta t i e le tti i giudici d e l T rib u n a le S u p re m o e il P ro c u ra to re G e n era le d e ll ’U.R.S.S. In seguito a lla ric h ie sta di K à lin ìn di essere e so n erato daH’in carico p e r m otivi dì salute, a P re sid e n te del P re sid iu m del S oviet S uprem o d e ll’U. R. S. S. è sta to eletto a ll’u n a n im ità Nicola S c ve rn ik. S e g re ta rio del P re sid iu m s a rà il d e p u ta to G orkin. Sono sta ti e le tti in o ltre 16 vice p re sid e n ti (ta n ti q u a n te sono le R epubbliche F edei'ate ) e 15 m è m b ri effettivi. Q uanto a lla form azione del C on siglio dei M in istri (n u o v a d e n o m in a zione d e l Consiglio dei C om m issari del Popolo) è s ta ta le tta u n a le tte ra di S ta lin con la q u a le egli p re se n ta v a a ll’appro v azio n e dei d e p u ta ti la com posizione d e l G overno da lu i fo rm ato . I l S o v ie t S u p rem o n e h a a ccettato la com posizione. A P re sid e n te è stato c o n ferm ato S ta lin , il qu ale m an tien e anche il d ica stero delle F o rz e A rm a te. I l G overno è fo rm ato d a 8 vice p re sid e n ti, 44 m in istri e 4 p re sid e n ti d e lle p rin c ip a li com m issioni che collab o ra n o a lla realizzazione del p iano q u in q u en n ale. Il S oviet S uprem o, dopo a v e r a p p ro v a to la com posizione del G overno, h a p ro c ed u to a lla elezione d el T ri b u n a le S uprem o d e ll’U.R.S.S., form ato da 69 m em bri, del q u a le è P re sid e n te il d e p u ta to V ògliakov. L a c arica di P ro c u ra to re G e n erale d e ll’U.R.S.S. è s ta ta c o n ferita a K oscievin. E ssendo poi em ersa la n ecessità di a p p o rta re alcu n i e m e n d am e n ti alla C ostituzione deirU -R -S.S., in relazio n e alle leggi a p p ro v a te , dalla S essione del S oviet S uprem o, lè due C am ere h an n o co stitu ito a ta le scopo u n a Com m issio ne sotto la P re sid e n za del d e p u ta to Vi scinski. L a 1. Sessione del S oviet S uprem o d e ll’U.R.S.S. h a qu in d i chiuso i lavori. Le e le z io n i In P o lo n ia U n p o rtav o c e del M inistero degli E steri polacco h a d ic h ia ra to che le elezioni g e n era li in P o lo n ia non po tra n n o a v e r luogo, n e lla m ig lio re del le ipotesi, p rim a della fine di giugno. E gli h a rife rito in fa tti che le leggi e le tto ra li d o v re b b ero essere p ro m u l gate il 1 . a p rile e che « le elezioni si p o treb b e ro tè n e re non p rim a di tr e m esi da q u e sta d a ta ». Il n u o v o P r e s id e n te d e ll’A rgentina P eron è stato u fficialm ente p ro c la m ato P re sid e n te della R epubblica A r g en tin a STATI E COSTITUZIONI Le Costituzioni dell’Estonia E’ noto che l'E stonia è en tra ta a fa r parte d e lVU.R.S.S., quale 15 * R ep u b b lica Socialista Sovietica, nel l’agosto 1940 , in forza della legge costituzionale emanata il 7 agosto 1940 dal S o v ie t Supremo delVU.R.S.S. riunito in V II Sessione (straordijiaria). (Vedi, a proposito, il testo della C ostituzione d ell’U .R.S.S. — e la introduzione, § 6 — p u b b lica ti nel fascicolo 3 , del 30 gennaio 1946 , di que sto B o lle ttin o ), S i è così chiusa la varia esperienza costituzionale di quella repubblica baltica, iniziatasi con la prima Costitu zione accentuatam ente dem ocratica del 1920; passata quin di attraverso la fase in v o lu tiv a ra p p resen ta ta dalla Co s t i tu z io n e d e l 1933; ricondottasi infine a fermi principi dem ocratici con la C ostituzione del 1937, Q uesta esperienza è così interessa n te, sia da un p u n to di vista storico che da u n p u n to di v ista scientifico, che crediam o di fa r cosa u tile e grata al letto re dandone u n a ria ssu n tiva illu stra zio n e e p u bblicando i p iù im p o r ta n ti artìcoli delle C o stituzioni del 1920 e del 1927 e due sc h e m i grafici funzio n a li. La popolazione ugro-finnica degli estoni, dopo essere stata dominata alternativamente dai popoli danesi e slavi passò definitivamente nel 1721 alle dipendenze dei russi, sotto i quali rimase fino al 12 aprile 1917 quando il Governo prov visorio russo emanò una legge sulì’autonomia estone, e la Dieta estone, eletta l’ 8 luglio elaborò, con un atto del 15 novembre 19 17 , una prima Costituzione. Senonchè i ba roni baltici di origine tedesca, costituenti in quell’epoca la classe dominante, aprirono poco dopo la strada alle truppe tedesche che occuparono il territorio quasi per intero. Da al lora fino al 1919 il nuovo Stato dovette sostenere lotte su lotte poiché, non ancora ricacciati i tedeschi, il territorio estone fu occupato da truppe bolsceviche. Pur perdurando questa confusione, un governo provvisorio presieduto da Pàts proclamava il .24 febbraio 1918 la indipendenza del l’Estonia; però, solo il 23 aprile 1919 si poteva eleggere una Assemblea Costituente che desse vita organica al nuovo Stato. L’Assemblea incaricò della compilazione di un progetto di Costituzione una Commissione di quattordici membri ap partenenti ai sei maggiori partiti e della quale facevano parte due donne: la Commissione fu presieduta prima da J. Polska, poi da Andekopp. Essa presentò in un primo tempo uno schema di Costituzione provvisoria che, sottoposto all’Assem blea nazionale il 21 maggio 1919, andò in vigore il 6 luglio dello stesso anno. In seguito, il 27 maggio 1920, fu presentato all’Assemblea il progetto definitivo che, dopo un vivace di battito, fu approvato il 15 giugno 1920. Le prime elezioni si ebbero nel gennaio del 1921 , dopo che la Costituzione era entrata in vigore il 12 dicembre 1920. Esaminiamo ora le caratteristiche della Costituzione del *920. L’Estonia è una repubblica indipendente aconfessionale. La determinazione del territorio è rimessa ad accordi interna zionali. La struttura dello Stato è unitaria, ma assai sviluppato vi è il principio del « self-governement » e pertanto molto am pie sono le autonomie locali. L’aspetto però più importante della Costituzione estone del 1920 è quello che riguarda i poteri del popolo, e di con verso quelli del governo. Infatti l’espressione dell’articolo 1 della Costituzione: * Il potere sovrano è nelle mani del popolo » ha qui un signifi cato ed um valóre particolare in quanto non rappresenta una retorica affermazione, ma esprime la realtà vera, quale scaturisce dalle norme costituzionali. Il popolo infatti domina in modo assoluto sia l’Assemblea che il governo e già per mezzo: del referendum, della inizia tiva popolare, della elezione dell’Assemblea. Quanto al referendum esso è di due tipi: obbligatorio e vo lontario. E’ obbligatorio in due casi: qualora si tratti di ri formare la costituzione e qualora si tratti di sentire il pa rere del popolo su di un progetto legislativo respinto dal l’Assemblea. Possono partecipare al referendum tutti i citta dini senza distinzione alcuna che abbiano superato i 20 anni. La norma giuridica ha per unica fonte la legge la quale deve essere votata dall’Assemblea e promulgata dall’Ufficio dell’Assemblea, dopo di che viene pubblicata sul « Giornale ufficiale ». Qualora su demanda di un terzo dei membri dell’Assemblea la promulgazione sia stata rinviata di due mesi, la legge può essere sottoposta a referendum su doman da di venticinquemila elettori: è questo il caso del referendum volontario. Qìualsiasi gruppo di cittadini può presentare all'esame del l’Assemblea un progetto di legge purché esso sia accompa gnato da almeno 23.000 firme. Sono sottratte al refetendum e all’iniziativa popolare le leggi finanziarie (bilancio, prestiti di Stato, imposte, ecc.) le dichiarazioni di guerra, i trattati di pace, la proclamazione dello stato d’assedio, i trattati internazionali, la mobilitazione. In alcuni casi si applicarono in Estonia il referendum e l’iniziativa popolare e precisamente: nel 1922 il partito po pulista-cristiano presentò all’Assemblea un progetto sulla istruzione religiosa, corredato dalle necessarie firme: l’As semblea respinse il progetto che però, sottoposto a referendum, venne approvato. Nel 1926 il partito socialista presentò un altro progetto pure corredato dalle firme necessarie, riguardante l’indenniz zo da concedere ai proprietari dei terreni espropriati. L’As semblea però non discusse il progetto poiché l’ufficio del l’Assemblea (il quale ha il compito di esaminare preliminar mente i progetti che vengono presentati ad essa) ritenne eh« si trattasse di materia finanziaria e pertanto in base all’arti colo 34, che esclude le leggi finanziarie dall’iniziativa e dal referendum, respinse il progetto. Accanto al popolo, o per meglio dire, direttamente dipen dente dal popolo, è l’Assemblea Nazionale la quale ha per competenza la formazione della legge e la discussione di de terminati problemi quali il bilancio dello Stato, i prestiti pubblici, i trattati internazionali, ecc. L’Assemblea è formata da zoo membri eletti secondo un sistema di rappresentanza proporzionale con facoltà di scelta. Organo essenziale Sell’Assemblea è l’Ufficio dell’Assemblea il quale ha per com pito specifico, come si è accennato più sopra, la promulga zione delle leggi e il controllo sulla presentazione dei pro gètti di legge all’Assemblea per iniziativa popolare. Secondo Ast, relatore del progetto della Costituzione, * la concentrazione del potere esecutivo nelle mani di una perso na rappresenterebbe una diminuzione dei poteri sovrani del popolo ». E’ questa la ragione per cui nella Costituzione esto ne del 1920 è stato contemplato un tipo di governo a forma collegiale che garantisse nel modo migliore l’equilibrio tra l’attività governativa e la volontà popolare. Il potere esecu tivo pertanto risiede nel governo, collegialmente considerato e composto dal Decano dello Stato e dai Ministri. Assai complessa e di non facile definizione è la figura del Decano dello Stato (Riigivanen) il quale, pur rappre sentando la Repubblica estone e avendo un potere di dire zione, coordinazione e controllo sull’attività dei Ministri, non può tuttavia, dato lo spirito della Costituzione estone, considerarsi il Capo dello Stato. Egli è infatti un Presidente del Consiglio che ha in più talune prerogative speciali, quali quella della rappresentanza internazionale. Quanto ai suoi rapporti con i ministri egli è da considerare un primus inter pares per quel che riguarda le deliberazioni del Consiglio, ma invece un primus omnium per quel che riguarda il controllo e la coordinazione della attività dei ministri. Un’altra caratteristica essenziale della Costituzione estone è che il Governo può essere disciolto in seguito a un voto di sfiducia deil’Assemblea, e sia il Decano dello Stato che i ministri possono èssere accusati di prevaricazione dall’As semblea stessa e essere sottoposti a giudizio della Corte Suprema. Fa pure parte del Governo, ma in posizione subordinata, il Segretario dello Stato il quale è posto a capo della Cancelle ria di Stato ed ha il compito di sorvegliare l’esecuzione degli atti di governo. Il potere giudiziario è esercitato da giudici elettivi e non: questi ultimi sono nominati dalla Corte Suprema, i cui mem bri sono scelti dall’Assemblea Nazionale. Il potere di gra zia è devoluto al governo. Il servizio militare è obbligatorio e il comando delle forze armate che in tempo di pace è in mano al governo, viene da questo trasferito, in caso di guerra, ad un Comandante in Capo. VA LEGGE COSTITU ZIO NALE D ELLA REPUBBLICA D’E STO N IA DEL 15 GIUGNO 1920 Riproduciamo le norme fondamentali della prima Costi tuzione estone, che ne dichiarano le principali caratteristiche: democrazia semidiretta e governo assembleare: Art 2 7 . — La Nazione esercita la sovranità a mezzo dei cittadini che godono del diritto dì voto. Sono elettori i cit tadini in età di venti anni compiuti e che hanno la naziona lità estone da un anno almeno. 'Art. 28 — Limiti al diritto di voto. 'Art. 29 — Il popolo esercita il diritto sovrano: 1 ) con il referendum; 2) con l'iniziativa legislativa e 3) con l’elezio ne dei membri dell’Assemblea Nazionale. Art. 30 —» Quando un terzo dei membri dell’Assemblea Nazionale ne farà domanda le leggi da essa adottate non sono promulgate se non due mesi almeno dopo la loro vota zione. Se, in questo tempo, 23.000 cittadini che godrono il diritto del voto domandano un referendum sull’adozione o il rigetto di queste leggi la loro promulgazione dipenderà dai risultati del referendum. Art. 3 1 — Il diritto d’iniziativa legislativa permette 'et '2 3.000 cittadini che godono del diritto del voto, di doman dare l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge. Questa domanda deve essere indirizzata all’Assemblea Na zionale sotto forma di progetto di legge. L’Assemblea può votare questo progetto o respingerlo. Nell’ultimo caso, il progetto è sottoposto a referendum per essere adottato o re spinto dal popolo. Se la magìoranza dei cittadini votanti si pronuncia in favore del progetto esso acquista forza di legge. Art. 32 — Quando il popolo abbia respinto una legge '¿dottata dall’Assemblea Nazionale 0 adottata una legge re spinta da essa, si procederà alle nuove elezioni nel termine massimo di settantacinque giorni dal referendum. A ’ rt. 33 — Norme sul referendum. Art. 34 — Materie sottratte al referendum. 'Art. 33 — L’Assemblea Nazionale esercita il potere legi slativo in qualità di rappresentante del popolo. A rt. 36 — VAssemblea Nazionale si compone di 100 membri eletti sulla base della rappresentanza proporzionale a suffragio universale, uguale, diretto e segreto, L’Assemblea Nazionale ha il diritto di aumentare il nu mero dei suoi membri, ma la legge che decide questo aumento non può produrre effetto che per le elezioni successive. L’elezione dell’Assemblea Nazionale sarà regolata da una legge organica speciale. Sono elettori ed eleggibili all’Assemblea Nazionale ì cit tadini titolari del diritto di voto. Art. 33 — L’Ufficio dell’Assemblea Nazionale è competen te .a promulgare le leggi votate da essa, Art. 33 — L’Assemblea Nazionale esercita per mezzo 'delle istituzioni che sono create dallo Stato a questo fine, il suo controllo sull’attività economica degli esercizi e delle im prese dello Stato e sulla gestione del bilancio dello Stato. Art, 36 — / membri dell’Assemblea Nazionale hanno il 'diritto di interrogare il Governo nelle sedute dell’Assemblea. Quando una interrogazione e deposta da un quarto del nu mero rd ei m em bri 'dell?Assemblea N azionale, il G overno ::ì ‘te nuto a rispondere. A rt. 57 — I l G overno della Repubblica esercita il potere esecutivo in Estonia. A rt. 38 — I l G overno si compone del Decano dello Stato e dei M inistri. I l num ero d i questi ultim i, le loro attribuzioni e le regole particolari sulla spedizione degli a ffari sono fissati da una legge speciale. A rt. 39 —- L ’Assemblea N azionale nom ina il Governo e accetta le sue dimissioni. Q uando un ministro è dimissiona rio, le sue fu n zio n i sono svolte fino alla nomina di un nuovo ministro da un altro membro del Governo designato dal Go verno stesso. A rt. 60 — I l G overno della Repubblica dirige la politica estera ed interna dello Stato, veglia all’integrità esterna, al mantenim ento della sicurezza interna dello Stato, all’esecu zione delle leggi. I l G overno: t ) stabilisce il progetto ’d el bilancio delle entrate e dette spese e lo presenta al v o to dell’Assemblea Nazionale; 2) nom ina e revoca i funzionari m ilitari e civili, quando la legge non ha deferito questo diritto ad un’altra autorità; 3 ) conclude nel nome della Repubblica Estone i trattati con gli S ta ti stranieri e li sottopone alla ratifica dell’Assem blea N azionale; 4) dichiara la guerra e conclude la pace con il consen so dell’Assemblea Nazionale; 3) dichiara lo stato d i assedio per tu tto il territorio o per una parte di esso e sottopone questa misura alla ratifica dell’Assemblea N azionale; 6) sottopone i progetti di legge 'e dei regolamenti com plem entari all’Assemblea N azionale; 7 ) emana i decreti e le ordinanze in conform ità alle leggi', 8) decide dei ricorsi in grazia. rA rt. 61 — I l Decano dello Stato rappresenta la Repubblica Estone, dirige e coordina l’attività del governo della Repub blica, presiede le sedute del G overno ed ha diritto di dom an dare conto dei suoi atti a ciascun m inistro. A rt. 62 — I l G overno della Repubblica designa uno dei suoi m em bri per la supplenza eventuale del Decano dello Stato. A rt. 63 — I l G overno della Repubblica deve godere la fiducia dell’Assemblea N azionale. Il Governo o i m em bri del G overno ai quali l’Assemblea N azionale ha rifiutato fo r m alm ente la sua fiducia devono dimettersi. A rt. 66 — T u tti gli a tti del G overno debbono essere fir m ati dal Decano dello Stato, il M inistro responsabile della loro esecuzione e il Segretario di Stato. A rt. 67 —- I l Decano dello Stato e i m inistri non possono essere accusati di prevaricazione che in seguito ad una de cisione dell’Assemblea N azionale e non possono essere giu dicati che dalla Corte Suprem a di giustizia. D A LL A C O STITU ZIO N E DEL 1920 A L L A C O STITU ZIO N E D EL 1937 La forma di governo quale scaturisce dalla Costituzione estone del 1920 presenta notevoli vantaggi che però sono puramente teorici ed infatti, ben presto, si rivelarono gli inconvenienti insiti nella Costituzione. Sopratutto ebbe gran dissimo rilievo il danno che derivava dalla assenza di un Capo dello Stato che potesse unificare in se i poteri dello Stato e potesse coordinare le varie attività dei diversi or gani dello Stato. Da questa considerazione nacque la legge del 19 marzo 1929 la quale pur mantenendo inalterata nelle sue linee generali la figura del Decano dello Stato dava a questi delle prerogative maggiori lentamente avviandosi verso una for ma che abbandonò decisamente la collegialità. Infatti il De cano dello Stato ebbe con la legge del 1929 la facoltà di proporre la sostituzione dei ministri all’Assemblea e di op porsi, all’esame delle loro proposte. U n passo decisivo verso una riforma radicale sì ebbe però solo con la legge del 16 ottobre 1933 entrata in vigore il 24 gennaio 1934 » In essa Infatti al Riigivanen fu so stitu iti il Presidente della Repubblica U quale aveva le seguenti pre rogative: a) irresponsabilità politica; b) facoltà di nominare e revocare 1 ministri; c) diritto di partecipare quale presidente alle sedute del Gabinetto; d) diritto di indire le elezioni e di chiudere anticipatamente le sessioni parlamentari; e) nomina dei funzionari civili e militari; sottoscrizione dei trattati; comando delle forze armate; diritto di grazia; e, importantissima, facoltà di emanare regolamenti e decre ti legge; f) nomina dei giudici di Stato nonché dei giudici non elettivi; g) promulgazione delle leggi votate dall*Assemblea. Pur permanendo quindi il referendum e l’iniziativa popo lare si. è giustamente osservato come la Costituzione estone del 1933 rappresenti un deciso passo verso la concezione to talitaria dello Stato dato il prepotere che il Presidente della Repubblica esercita sul potere legislativo e su quello giudi ziario. Il passaggio dalla democraticità per così dire eccessiva della Costituzione del 1920 al quasi totalitarismo della Co stituzione del 1933 non poteva condurre che alla ricerca dì una forma di governo che evitasse gli eccessi dell’una e del l’altra Costituzione. Tale intento è stato ottenuto mediante la Costituzione emanata il 3 settembre 1937 ed entrata in vigore il 2 gennaio 1398 . Seondo questa Costituzione, lo Stato estone è ancora una Repubblica ' indipendente aconfessionale (art. 1 e 14 ) ed è mantenuto ancora l’ampio sistema delle autonomie locali. Profonde invece sono le modifiche riguardanti il referendum e l’iniziativa popolare: quest’ultima è stata del tutto abolita poiché l’iniziativa è di competenza esclusiva del Presidente della Repubblica. Quanto al referendum, esso può essere in detto solo dal Presidente della Repubblica qualora egli lo giudichi necessario. Oltre la legge votata dall’Assemblea e promulgata dal Pre sidente della Repubblica sono ammessi dei decreti legge, ema nati dal Presidente, nel periodo che intercorre tra la chiusura e l’apertura della sessione parlamentare. Come si vede, la sovranità popolare che secondo Part. 35 sarebbe esercitata dal popolo, è in questo caso una pura af fermazione retorica poiché il potere legislativo ed il potere esecutivo sono sottratti al controllo popolare e solo ecce zionalmente la volontà popolare può direttamente trasfor marsi in legge. D’altra parte però non si ha qui, come nella Costituzione del 1933 , una predominanza del potere esecuti vo, poiché accanto al Presidente della Repubblica sono pre viste una Camera dei Deputati e un Consiglio Nazionale i quali debbono essere sentiti prima che una norma giuridica abbia vigore di legge. Inoltre il Congresso dell’Assemblea Nazionale (composto dalla Camera dei Deputati e dal Con siglio Nazionale riuniti) può porre in stato di accusa il Pre sidente della Repubblica durante l’esercizio delle sue fun zioni « per delitti contro il potere supremo dello Stato e nel caso dì atto tradimento » (art. 43). Quanto al Governo esso è formato dal Primo Ministro e dai Ministri ed esercita il potere esecutivo. Esso è nominato e revocato dal Presidente della Repubbli ca: qualora la Camera dei Deputati abbia espresso la pro pria sfiducia al Governo, il Presidente può o revocare il go verno (o il membro del Governo verso il quale sia stata espressa la sfiducia della Camera dei Deputati) o sciogliere la Camera e indire delle nuove elezioni. Se però la nuova Camera esprimerà ancora la propria sfiducia al Governo, questo dovrà essere senz’altro revocato: la revoca del Primo Ministro, comporta la revoca dell’intero governo. Quanto al potere giudiziario, esso è esercitato da giudici nominati dal Presidente della Repubblica: i giudici sono in dipendenti e inamovibili. La difesa nazionale infine dipende direttamente dal Pre sidente della Repubblica che nomina il capo delle forze armate sia in guerra che in pace. Il servizio militare è ob bligatorio. La proclamazione dello stato d’assedio è fatta dai Presidente della Repubblica. Ecco il testo degli articoli più importanti delia Costitu-' zione del 1937. Art. 1 — L’Estonia è una Repubblica sovrana ed in d ipendente, dove la suprema autorità dello Stato risiede nel popolo. Art. 2 (34 ) — Il popolo estone esercita il potere supremo dello Stato attraverso i suoi cittadini che godono del dirit to di voto. Art. 3 ( 33) —- I l potere dello Stato è esercitato dal popolo: 1 ) con l’elezione del Presidente detta Repubblica in Con formità all’art. 40 ; 2 ) con l’elezione della Camera dei Deputati“ , 3 ) con l’elezione dei corpi rappresentativi degli enti lo cali autonomi, conformemente all’art• 123 ; 4 ) con il referendum. Art. 4 ( 32) — Il Presidente detta Repubblica è il Capo dello Stato. Egli personifita l’unità del potere dello Stato ed è il rap presentante dello Stato. Egli vigila atta integrità esterna ed atta sicurezza interna dello Stato, prende cura del benessere generale del popolo e provvede al mantenimento dell’ordine. Art. 3 ( 39) — Oltre alle altre attribuzioni previste dalla legge costituzionale, il Presidente della Repubblica: 1 ) accredita gli agenti diplomatici detta Repubblica pres so le potenze estere e dà il gradimento a quelli delle poten ze estere presso la Repubblica; 2 ) nomina e revoca gli alti funzionari; 3) nomina e revoca, in via dì prerogativa, i capi servi zio del personale addetto atta Presidenza della R epubblica ; 4 ) emana regolamenti in conformità alle leggi ; 3) esercita, in via di prerogativa, la sorveglianza sul l’attività delle istituzioni detto Stato e sulle altre istituzioni di diritto pubblico; 6 ) conferisce, in via di prerogativa, le decorazioni del lo Stato, onorifiche e di merito; 7 ) decide le questioni la cui risoluzione gli è affidala, dalla legge. Art. 6 (40) — Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere designato cóme candidato ogni cittadino che goda del diritto dì voto e di età non inferiore ai quaran tacinque anni. I candidati alla Presidenza della Repubblica sono desi gnati, mediante scrutinio segreto, come segue: 1 ) un candidato dalla Camera dei Deputati; 2 ) un candidato dal Consiglio Nazionale; 3) un candidato dall’Assemblea dei delegati, eletta dai Corpi rappresentativi dei governi locali autonomi, e che si compone di ottanta delegati eletti dai corpi rappresentativi delle comunità autonome rurali e di quaranta delegati eletti dai corpi rappresentativi delle comunità autonome urbane. Era i candidati così designati, il Presidente è eletto dal popolo per suffragio universale ed a voto eguale, diretto e segreto. E’ dichiarato eletto atta Presidenza della R epubblica il candidato che ha raccolto il maggior numero d i suffragi, In caso di parità di vóti risulta eletto il candidato d ’età mag giore. L’elezione deve aver luogo entro il termine d ì v en ti giorni a partire dalla data di designazione dei candidati. Se non è proposto che un solo candidato, sarà convocata dal Presidente della Camera dei deputati una riunione co mune dette tre istituzioni che hanno designato tale candi dato. Ove il candidato designato riunisca allo scrutinio se greto di questa riunione un numero di voti pari almeno ai tre quinti del numero complesivo dei membri che debbono prendere parte alla riunione, egli è proclamato eletto atta Presidenza della Repubblica e non ha luogo la consultazione, popolare. La legge determina nei particolari la procedura per la de signazione dei candidati atta Presidenza detta Repubblica f per l’elezione del Presidente della Repubblica. Art. 7 (4 1 ) — Il Presidente detta Repubblica entra in cari ca dopo aver prestato avanti al Congresso della Assemblea nazionale il seguente giuramento: « Io N. N., nell’assumere per volontà del popolo le funzioni di Presidente detta Re pubblica, giuro solennemente di difendere costantemente la legge costituzionale e le leggi della Repubblica d’Estonia, di esercitare, equamente ed imparzialmente l’autorità che m i è delegata e di consacrare tutte le mìe forze ed il meglio della mia intelligenza ad adempiere fedelmente agli obblighi della mia carica nell’interesse della Repubblica e del popolo estone ». I poteri del Presidente della Repubblica cessano con l’en trata in carica del nuovo Presidente. Art. 8 (42) — Le decisioni e gli altri atti del Presidente della Repubblica sono validi se portano la firma del Presi dente della Repubblica e sono controfirmati dal Primo mini stro e dal ministro competente. Dì questi atti e decisioni è responsabile politicamente il Governo della Repubblica, ed i ministri che hanno apposto la loro controfirma lo sono del pari per gli affari di loro competenza, assumendo sopratutto la responsabilità della costituzionalità e legalità di questi atti e decisioni. Non necessitano di controfirma le decisioni e gli atti ema nati dal Presidente della Repubblica, conformemente alla legge costituzionale, in via di prerogativa. Art. 9 (43) — L’esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altro impiego od atti vità professionale. II membro dell’ Assemblea nazionale eletto Presidente del la Repubblica cessa di appartenere all’Assemblea nazionale al momento della sua entrata in carica quale Presidente della Repubblica. Art. 10 (44) — L’ammontare dell’indennità presidenziale è determinata per legge. Questa non può essere modificata se non rispetto al Presidente che verrà eletto alle elezioni successive. Il Presidente della Repubblica uscente dalla carica è dotato di una pensione pari ai tre quarti dell’indennità goduta. Art. 11 (43) — Il Presidente della Repubblica non può essere posto in istato di accusa durante l’esercizio delle sue funzioni, se non per decisione del Congresso dell’Assemblea Nazionale, per delitti centro il potere supremo dello Stato e nel caso di alto tradimento. Del pari, la messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica dopo la cessazione dalla carica, per i suddetti delitti e per i delitti commessi nell’esercizio delle sue prero gative, non può aver luogo che per decisione del Congresso dell’ Assemblea Nazionale. In entrambi i casi l’iniziativa della messa in istato di ac cusa non appartiene che alla maggioranza del numero legale dei membri che compongono l’ Assemblea nazionale. La mes sa in istato di accusa è decisa al Congresso con la maggioran za di tre quarti del numero totale dei membri componenti l’Assemblea nazionale. La causa è istruita e giudicata dalla Corte di Stato. In caso di messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica durante l’ esercizio delle sue funzioni, il Collegio elettorale di cui all’art. 46 elegge un Presidente supplente, incaricato dell’esercizio delle funzioni del Presidente sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronunzi l’assolu zione del Presidente, o che dichiara inammissibile l’azione penale o sino alll’entrata in carica del nuovo Presidente del la Repubblica. Il Presidente supplente non può ordinare nè le elezioni d’una nuova Camera dei deputati nè la formazio ne d’un nuovo Consìglio Nazionale. Se la Corte di Stato assolve il Presidente della Repubblica o dichiara inammissibile l ’azione penale iniziata, si procede immediatamente all’ elezione d’una nuova Camera dei depu tati ed alla formazione d’un nuovo Consiglio Nazionale. Se la Corte di Stato condanna il Presidente della Repubblica si procede immediatamente all’elezione d’un nuovo Presidente della P.epubblica. La legge determina i particolari dell’accusa e della istrut toria. Art. 12 (46) — Se la Presidenza della Repubblica è vacan te, se il Presidente della Repubblica è legalmente impedito ad esercitare le sue funzioni, il Primo ministro assume le funzioni di Presidente della Repubblica ed affida le funzioni di Primo Ministro al Primo ministro supplente. Se la Presidenza della Repubblica si rende vacante prima del periodo legale, si procede al più presto alla elezione dì un nuovo Presidente della Repubblica. Se l’impedimento legale all’esercizio delle funzioni di Pre ndente della Repubblica abbia avuto una durata ininterrotta superiore ai sei mesi, il Collegio elettorale, può decidere dì fare procedere all’elezione d’un mie va Presidente. Se, in tempo di guerra, la Presidenza della Repubblica si rende vacante, ovvero se l’impedimento legale all’esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica sia durato inin terrottamente per più di tre mesi, il Collegio elettorale pro cede immediatamente all’elezione del Presidente supplente della Repubblica anche prima del termine di sei mesi. Il Collegio elettorale si compone: del Primo Ministro, del Comandante in capo delle Forze Armate, del Presidente deh la Camera, del Presidente del Consiglio Nazionale e del Pre sidente della Corte di Stato. Il collegio elettorale è convo cato dal Primo Ministro, o per propria iniziativa, o su ri chiesta di almeno tre membri, fra i quali — in tempo dì guerra — il Comandante in Capo delle Forze Armate. Il funzionamento del Collegio elettorale è definito nei suoi par ticolari dalla legge. I poteri del Presidente supplente della Repubblica si ini- * ziano con la prestazione del giuramento solenne avanti al Collegio elettorale ed hanno termine con l’entrata in fun zione del nuovo Presidente della Repubblica. II Primo ministro, che abbia assunte le funzioni di Presi dente della Repubblica, non ha il diritto di ordinare le ele zioni d’ una nuova Camera dei Deputati, nè di formare un nuovo Consiglio Nazionale. Art. 13 (47) — Accanto al Presidente della Repubblica siede il Cancelliere di Giustizia, nominato dal Presidente in via di prerogativa. Il Cancelliere di Giustizia ha per attribuzione la sorve glianza della legalità degli atti degli organi e delle istituzio ni dello Stato e degli altri istituti di diritto pubblco. Egli riferisce al Presidente sulla sua attività, sulle irregolarità sco perte e sulle misure prese, e presenta, a titolo informativo, delle relazioni sulla propria attività atta Camera dei depu tati ed al Consiglio nazionale. Durante l’esercizio della carica, il Cancelliere dì Giustizia gode di tutti i diritti riconosciuti dalle leggi ai Ministri. Egli prende parte alle sedute del Governo della Repubblica con voto consultivo. Le attribuzioni del Cancelliere di Giustizia e le forme della sua attività sono definite nei particolari dalla legge. Art. 14 (48) — Il Governo della Repubblica esercita il potere esecutivo. Oltre alle altre attribuzioni previste dalla legge costitu zionale, il Governo detta Repubblica: i j esercita in tutti i campi la politica detto Stato', 2) vigila all’esecuzione delle leggi; 3) fa proposte al Presidente della Repubblica sulle ma terie di competenza di quest’ultimo, salvo sulle questioni for manti oggetto di prerogativa presidenziale; 4) prende le misure necessarie per l’esecuzione dette de liberazioni del Presidente della Repubblica; 3) decide dette questioni il cui regolamento gli è affida to dalla legge. Art. 13 (49) — Il Governo detta Repubblica si compone del Primo ministro e dei ministri. I Ministeri sono istituiti per provvedere all’organizzazio ne dei vari rami dei servizi pubblici. I particolari dell’ordinamento del Governo sono regolati dalla legge. Art. 16 (30) — Il Governo detta Repubblica, od i suoi membri, sono nominati e revocati dal Presidente della Re pubblica, in via di prerogativa. La revoca del Primo ministro comporta le dimissioni del l ’intero Governo. La nomina e la revoca d’un membro del Governo della Re pubblica hanno luogo su proposta del Primo ministro. Art. 17 (31) — A l memento d’ entrare in funzione ì mem bri del Governo detta Repubblica prestano giuramento nette mani del Presidente della Repubblica di osservare la legge costituzionale e le altre leggi e di adempiere fedelmente ed imparzialmente ai doveri della carica. Si considera entrato in funzione il Governo, o il membro di esso, subito dopo la prestazione del giuramento. II Governo della Repubblica esce di carica con l’entrata in funzione d’un nuovo Governo della Repubblica. (contìnua a pagina 14) SCHEMA FUNZIONALE DELLA COSTITUZIONE DEL 1920 ASSEMBLEA LEGISLATIVA GO VERN O 2)?C+ fi® eri//& S r i f o £ LE ZIONi REFERENDUM A SUFFRAGIO UNIVERSALE f i in is f r i INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE SCHEMA FUNZIONALE DELLA COSTITUZIONE DEL 1937 PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONGRESSO CAMERA DI! CONSI GLI O GOVERNO NAZIONALE DEPUTATI ELEZIONI A SUFFRAGIO UNIVERSALE rappresen tan za Q%INTERESSI REFERENDUM costituzionali Il ì. febbraio si sono chiusi ì la vori, d u rati ima ventina di giorni, della Conferenza Polìtica Consultiva cinese alla quale hanno partecipato ì rappresentanti di tu tti i p artiti po litici sotto la presidenza del G enera lissimo Ciang Kai Scek. Q uesta Con ferenza, adunatasi allo scopo di sta bilire le basi del nuovo regime costi tuzionale, ha raggiunto degli accordi di massima sulle cinque questioni poste abbordine del giorno, e cioè: nazionalizzazione delbesercito, pro getto di costituzione, program m a am m inistrativo, organizzazione del go verno, composizione dell’Assemblea Razionale. Il Generalissimo Ciang Kai Scek, a nome del Governo, il delegato co m unista Ciu En Lai, a nome del suo partito, i delegati del P artito della Giovane Cina, i delegati della Lega D em ocratica e tu tti i delegati indipendenti hanno dato assicurazione che osserveranno fedelmente le deci sioni della Conferenza. E" questa quindi la prim a volta che le opposte correnti politiche Cinesi, per risol vere i fondam entali problem i del paese, abbandonano il terreno della lotta arm ata e adottano quello della discussione. Le decisioni prese sui vari argo m enti possono così riassumersi: Nazionalizzazione dell’esercito. Riconosciuto i l principio che è neces. sardo porre term ine alla lotta arm ata di fazione e procedere alla com pleta unificazione delle forze arm ate, è stata approvata una risoluzione che consta di quattro parti: nella prim a, si riafferm a solennemente il principio che le forze arm ate appartengono al lo Statò; nella seconda, sono stabiliti i criteri per la separazione delbesercito dai p artiti e della burocrazia ci vile da quella m ilitare; nella terza, vengono fissati i j^apporti tra bamministrazione dello Stato e l’esercito; nella quarta, si fissano ì criteri tecni ci per la riorganizzazione dell’eser cito. E 9 stato inoltre stabilito che sia l’esercito governativo che quello co munista, prim a di essere fusi, debba no subire una riduzione dei propri effettivi: il numero delle divisioni delbesercito governativo sarà ridot to a 90 e quello delle divisioni co m uniste a 20. Dopo la fusione, si prevede che il nuovo esercito nazio nale sarà ancora ridotto a 50-60 di visioni,. 1) 2 ) Progetto di costituzione. Il pro getto di costituzione che ha to n n a to oggetto di esame da parte della Con. ferenza è quello pubblicato" nel 1936 dal Yuan (consiglio) legislativo. Es so avrebbe dovuto essere sottoposto nel 193? all’Assemblea Nazionale, tu t tavia, essendo sopravvenuta la guer ra, risultò impossibile l’en trata in vi- gore della nuova Costituzione. D u rante gli anni del conflitto essa fu og getto- di riesame e di riform a da p ar te di un apposito Com itato costituito in seno al Consìglio politico del po polo. Il progetto nella redazione a t tuale poggia sul princìpio della di visione dei cinque poteri, quello le gislativo, quello esecutivo, quello giu diziario, quello di esame e quello di controllo. Tale principio fu racco m andato da Sun Lai Sen, il primo Presidente della Repubblica cinese dopo la rivoluzione del 1911, che_abbattè l’impero, e fondatore del Kuom intang (partito del popolo). Punti di contrasto nella discussione dèi p ro getto di costituzione in seno alla Con ferenza sono stati: l’opportunità di m antenere il principio della divisio ne dei cinque poteri; i lim iti dei po teri di emergenza attrib u iti al P re sidente della Repubblica; l’organiz zazione delle provincie secondo cri teri di largo decentram ento e la ri duzione della loro estensione territo riale. I comunisti hanno sostenuto la riduzione dei poteri del Presidente e il diritto di autonom ia provinciale. La risoluzione della Conferenza P olitica Consultiva affida, ad un Co m itato di 25 m embri (5 per ognuno dei principali gruppi rappresentati nella Conferenza) l’incarico di redi gere entro due mesi un nuovo p ro getto di costituzione, secondo il se guente schema: A) Es m antenuto il principio della divisione dei cinque poteri. Esiste ranno perciò: a) un Yuan legislativo, eletto a suffragio popolare, con fun zioni analoghe a quelle dei P a rla menti dem ocratici; b) un Yuan giu diziario, che sarà la suprem a Corte del paese, e i cui m embri saranno no m inati dal Presidente della Repub blica col consenso dello Yuan di con trollo; c) un Yuan dì controllo, eletto dalle Assemblee provinciali e dagli organi rappresentativi delle provin cie di confine, con funzioni analoghe a quelle del nostro Consiglio di Sta to; d) un Yuan di esame, i cui mem bri saranno nom inati dal Presidente e non dovranno appartenere a nessun partito, e le cui funzioni saranno quelle di esam inare i candidati della pubblica am m inistrazione e gli esper ti tecnici; e) uh Yuan esecutivo, re sponsabile di fronte allo Yuan legi slativo. B) lì Presidente d^l Governo n a zionale sarà contem poraneam ente il Capo dello Stato; egli av rà quindi albincirca le stesse atribuzioni del Presidente degli Stati Uniti d’Ame rica, S arà eletto a suffragio univer sale e p o trà prom ulgare decreti di emergenza, previo consenso dello Yuan esecutivo, ma entro un mese tali decreti dovranno essere sottopó sti allo Yuan legislativo, , Le provincie dovranno esser© costituite in u n ità autonom e sul tipo federale americano. 3) Programma am m inistrativo» Costituisce il program m a form ulato dalla Conferenza Politica Consulti va come guida provvisoria albazione di governo fino a che non venga inaugurato un nuovo regime Costitu zionale. T u tti i p artiti sono daaccor do nel riconoscere che la direzione della cosa pubblica in questo perio do di transizione debba essere m an tenuta nelle m ani del Generalissimo Ciang Kai Scek, ma che, in attesa delia creazione di un nuovo governo democratico, debbano essere inclusi nell’attuale com pagine governativa elementi tra tti da tu tti i p artiti ed indipendenti esperti in problem i po litici e sociali. Questo program m a provvisorio tra tta dei d iritti demo cratici, dei problem i economici e fi nanziari, delle questioni m ilitari, del l’educazione nazionale, dell’assisten za post-bellica e della riform a a» graria. 4 ) Organizzazionè del Governo. E* stata quésta dna delle questioni più controverse. I principali punti in con testazione erano tre: a) D istribuzione_ dei posti nel Consiglio di Stato. (E’ da notare che il Consiglio di Stato, che è uno dei più alti organi dello Stato, non ha nulla in comune con il nostro orga nismo omonimo, al quale si avvicina invece, come si è detto, lo Yuan di controllo. Il Consiglio di Stato cinese ha il compito di decidere sulle que stioni che non possono essere risolte in seno a due o più Yuan. Esso, che negli ultim i anni "ha aum entato sem pre più il campo della propria com petenza, ha trattato in p ratica que stioni di bilancio, regolamenti rela tivi alla formazione di organi d iret tam ente dipendenti dal governo na zionale, la nom ina e il licenziamento dei membri del governo, questioni le» gislative ad esso sottoposte dallo Yuan legislativo). b) I poteri di nomina dei membri, del governo. c) I poteri di emergenza del P re sidente e il voto sospensivo. Le due tesi in contrasto, scontratesi alia Conferenza erano le seguenti: a) T e s i del Governo: il Consiglio di Stato deve riservare a sè i poteri relativi alla formulazione della poli tica interna; i poteri di nom ina devo no essere conservati nelle m ani dei Com itato esecutivo centrale del Kuo» m intang; il Presidente può esercitare il diritto di veto alle risoluzioni pre se dal Consiglio di Stato, con la sola riserva che, se dopo il veto la risolu zione sia nuovam ente approvata dal Consiglio con 2/5 dei roti» essa diyen n legge. ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI Di STUfliO b) Tesi 'del Partito Com unista (appoggiato dalla Lega D em ocrati ca) : al Consiglio di Staio solo un ter zo dei seggi deve essere riservato ai m em bri del K uom intang; al K uom in. tang deve essere sottratto il potere di nom ina; i decreti di em ergenza em a n ati dal Presidente devono essere pre ventivam ente approvati dal Consiglio di Stato. Secondo la risoluzione présa dalla Conferenza, che rappresenta una so stanziale vittoria dei comunisti, i seg gi del Consiglio di Stato vengono ele v ati da 36 a 40, la m età dei quali concessa al K uom intang e l’altra, me tà divisa tra gli altri p artiti e gli in dipendenti; i poteri di nom ina ven gono riconosciuti al Consiglio di S ta to; l’esercizio dei poteri di em ergenza del Presidente dovrà essere preventi vam ente approvato dal Consiglio di Stato e il veto presidenziale p o trà es sere annullato da una decisione del Consiglio di Stato presa con 1 2/5 dei voti. la (¡dìissime G li interrogatori della Commissio ne sono continuati a R om a. La Sottocom m issiane 'per la finan za ha udito il 13 m arzo il prof. Francesco C arnelutti, sul tem a : Ga ranzie giurisdizionali del cittadino in m ateria tributaria, e il giorno 14 Vavv. Luigi B iam onti sugli argomen t i : Formazione delle leggi finanziarie, ordinam ento fin a n zia n o degli enti autarchici, garanzie giurisdizio nali del cittadino in m ateria trib u taria, e sistem a tributario. Dalla Sottocommissione per l’indu stria è stato interrogato, il giorno 5 m arzo, l’ing. M ario Ungaro. Inoltre, il giorno 8 m arzo, il dott. P arid e For~ m entini, direttore generale della FXNMARE, e il 9 m arzo il prof. Bxesciani-T urroni del Banco di Roma. In seguito, sono stati u d iti l’ing. O t torino Pom ilio e l’ing. Costa, presi dente della Confederazione G ene 5) Assemblea Nazionale. — Anche rale Italiana dell’Industria. il problem a della composizione della La Sottocom m issione per il credi nuova Assemblea N azionale ha su to e l’assicurazione, il giorno 8 cor scitato vivaci contrasti. Poiché nel rente, ha interrogato anch’essa il dot 193? era già stata convocata un’As tor P arid e Form entini, sul credito semblea Nazionale, è sorta la questio mobiliare. Sono stati poi interrogati ne se il m andato allora affidato ai il prof. G iovanni Nicotra, già diret m em bri eletti all’Assemblea dovesse tore generale del M inistero dell’agri essere tu tto ra ritenuto valido. La tesi coltura, sull’argomento: direzione del della validità è stata sostenuta dal credito e degli investim enti; il dott. Governo, il quale h a sostenuto non Forcesi, direttore generale del B a n essere in suo potere annullare delle v co di R om a sui questioni bancarie; elezioni svoltesi secondo una legge Vii comm. A m adei, direttore generale tu tto ra in vigore. La tesi della non del M inistero dell’Industria su: assi validità è stata sostenuta dai com u curazioni. Il giorno 20 è stato udito nisti appoggiati dalla Lega Demo l’ing. Cuechiarelli, direttore generale cratica. Essi hanno sostenuto che le del consorzio di credito per le opere elezioni del ’5? non potevano ritener pubbliche, sui seguenti argomenti: il si dem ocratiche perchè avvenute sot consorzio d i credito per le opere to gli auspici di un solo partito, il pubbliche, l’istituto di credito per le Kuomintang, e che una rappresen im prese di pubblica utilità. Il 21 tanza vecchia di 8 anni non può es m arzo la Sottocom m issiane ha con sere considerata l’espressione della sultato il dott. Pollale, direttore cen volontà popolare. trale della Banca del Lavoro, su: La risoluzione presa dalla Confe questioni bancarie. In fin e , il comm. renza Politica C onsultiva è una for Lessi, direttore centrale del Consor m ula di compromesso tra le due te zio d i credito agrario e m igliora si. Il num ero dei seggi dell’Assem m ento, sul tema: credito agrario, il blea sarà portato da 1200 a 2050. Sa prof. Bresciani, m varie questioni rà quindi conferm ato il m andato dei del credito; M ario M azzantini, pro 1200 deputati eletti nel 195?; gli altri fessore di tecnica agraria all’U niver 850 seggi saranno cosi distribuiti: 220 sità dì Napoli» sui te m i: direzione al Kuomintang, 190 ai com unisti, 120 del credito e organi di vigilanza del credito. alla Lega D em ocratica, 100 al P a rti to della Giovane Cina, 70 agli indiHanno avuto luogo a M ilano i p ri pendenti, 150 ai deputati delle prom i interrogatori a cura della Sotto vineie del Nord testé liberate (Mancom m issione per la m oneta. Tra le ciuria, Yenan, Jehol) e di Formosa. personalità u dite si annoverano il L’Assemblea sarà convocata il 5 prof. Lenti, interrogato sul regim e maggio prossimo con l’unico compito generale delle im portazioni ed edi approvare la nuova Costituzione, sportazionì e su varie questioni; il com m . Egisto G inelia (udito sul re la quale però entrerà in vigore solo gim e delle valute); il dott. Vanesio dopo che sarà stata approvata da (risanam ento m onetario e finanzia una seconda Assemblea Nazionale da m en ti esteri, regim e delle im porta convocarsi, secondo quanto è stabili zioni ed esportazioni); il prof. Boito nel progetto di Costituzione, sei drini dell’Università di Torino (re mesi dopo l’approvazione, gim e delle valute e questioni gene rali); il dott. Padova, delle Assicu razioni generali Venezia, interrogato riguardo alle assicurazioni; il dott. Rim ini della Banca Commerciale Italiana (regime delle valute). L e consultazioni sono continuate con gl’interrogatori dell’agente dicambio dott. Foglia, presidente del Comitato direttivo della Borsa di M i lano, sul tem a: regim e delle valutet bilancia dei pagam enti, regim e delle im portazioni ed esportazioni; del sig. Carlo B eretta, consigliere delegato della Banca B onvìller (regim e delle valute); del M inistro Storoni (ordi nam ento m onetario, prestiti esteri, e problem i generali); del rag. V ittorio D iera, vicepresidente dell’A ssocia zione com m ercianti esteri di Torino e della Federazione Nazionale R a gionieri (regim e delle im portazioni ed esportazioni); del prof. Agostino Lanziilo dell’U niversità di V enezia (tem i: regim e im portazioni ed espor tazioni, ordinam ento monetario); del dott. Virgilio Belladio, consulente e» conomico del comitato intese econom iche fra l’Italia e la Francia (regirne delle valute, bilancia dei pagem enti, bilancia commerciale, questioni generali). Sono stati in seguito interrogati il prof. Gorzio della Uni versità di Torino e dell’ufficio studi della Camera del Lavoro, su questio n i generali, e il consultore nazionale P a je tta dell’Istitu to San Paolo di To rino, sull’argom ento: regim e delle valute. A M ilano si stanno ora svolgendo gl’interrogatori della Sottocom m is siane per l’industria. A Bari, nei giorni 14-18 marzo a cu ra della Sottocom m issione per l’A gri coltura, sono stati u d iti: il prof. P a n tanelli, Preside della facoltà agraria dell’U niversità di B ari; il dott. Cala bresi, direttore della Federazione Coltivatori D iretti; l’ing. Troiani, d i rettore bonifica del Locine; il prof. Scaram uzzi, della facoltà agraria del l’U niversità di Bari; Vavv. Di Zanno* rappresentante della democrazia cri stiana. In seguito; il prof. Pecchioni dell’U niversità di Bari, il dott. D’A m a ti dell’ispettorato agrario di Bari* Ving. D i M ario, dell’Acquedotto P u gliese, Ving. prof. Orabono, dell’A c quedotto Pugliese, il dott. Angeloro, della Federazione Consorzi agrari, il prof. Tonisi, professore ordinario del l’U niversità di Bari; Vavv. Renzi, dell’Ufficio Provinciale del lavorot il dott. Lacenere, direttore dell*Assoda zione provinciale Agricoltori, il dott. T inti, della m edesim a associa zione, e il consultore Pastore, della Federterra e della Federazione Coo perative Pugliesi. Nei prossim i giorni, gl’interrogatorì della Sottocom m issione avranno luogo a Firenze, [/Assemblea Costitnente e la Cestitizione provvisoria dell'Italia P ubblichiam o il testo della radìoconversazione te n u ta al m icrofono di R o m a S, P alom ba il 28 m arzo alle ore 22, d all’a v v. M ario N igro, sotto gli a u spici d e ll’A ssociazione N azionale per gli S tu d i P olitici e C o stitu zio n a li U n acceso d ib a ttito ha di re ce n te a g ita to gli am bienti p o litici e l ’opi n ione pubblica, ed è stato risolto con l ’em anazione della legge p e r la C osti tu en te , Il d ib a ttito v e rte v a sul m odo di o r gan izzare i p u b b lici poteri, d u ra n te i lav o ri della C o stitu en te ed in r e la zione a ll’esistenza ed al fu n z io n a m e n to d e ll’A ssem blea stessa, cioè, in una p a ro la , sulla costituzione p ro v v iso ria dello Stato. S u lla n ecessità di u n a costituzione p ro v v iso ria, n e ssu n dissenso; fino a che l ’A ssem blea npn a bbia delineato la nuo v a s tru ttu ra costituzionale, e fi no a che i nuovi o rg a n i p re v is ti da ta le o rd in am en to non siano in grado di funzionare, è ovvio che u n m ecca nism o pro v v iso rio di governo d o v rà a ssic u rare la v ita e la c o n tin u ità d e l lo Stato. Il dissenso nasceva sulla m a n ie ra c o n cre ta d i configurare questo m eccanism o. D ue o rd in i di pro b lem i dovevano essere risolti. P rim o: chi do vesse e m a n are q u e sta costituzione p ro v v iso ria. Secondo: q uale dovesse esserne il contenuto. R e la tiv a m e n te al prim o o rd in e di p roblem i, tre tesi si affrontavano, in co rrisp o n d en za alle tr e possibilità te o ric h e di soluzione esistenti. Si so ste n ev a d a u n a p a rte che il risp e tto d e l la so v ra n ità d e ll’A ssem blea C o stitu e n te im ponesse di la sc ia re ad essa a m p ia faco ltà di d e te rm in a re d u ra n te la sua v ita l ’o rd in am en to pro v v iso rio d e lla cosa pub b lica. T ale tesi aveva il conforto di n u m ero si p re ce d en ti storici; così, l ’A ssem blea C ostituente di W eim ar in u n a delle sue p rim e r iu n ioni — il 10 fe b b ra io 1919 •— fissò la costituzione p ro v v iso ria con la le g ge sul reg im e pro v v iso rio del p o te re , pubblico; così la C ostituente a u s tria ca, riu n ita si ai p rim i di m arzo del 1919, con le due leggi del 14 m arzo, in p a rte accolse ed in p a r te m odifi cò lo schem a p re disposto da K olsen e già applicato n e lla fase p re c o sti tu en te ; e nella stessa Spagna, n el 1931, lo S tatuto, em anato n e ll’a p rile d a l go vern o p ro v v iso rio di A lcalá Z am ora, tra sse il suo v a lo re dalla ta c ita r a ti fica della successiva C ostituente. Q u e sto pu n to di v ista non tro v a v a p e rò consenzienti a ltri, i q u ali o p e r p r e occupazioni politiche o p e r u n a conce zione g iu rid ic a p iù ris tre tta della so v ra n ità d ell’A ssem blea, p ro p u g n a v an o l’o p p o rtu n ità di stab ilire, p rim a d ella riu n io n e della C ostituente, le lin ee d e ll’o rd in am en to provvisorio, in m o do che esse fu n zionassero da lim ite e stern o ai p o te ri della C ostituente, contenendone così l ’a ttiv ità . Si p re fe riva. cioè, che il popolo, a ll’a tto ste s so d e ll’elezione dei m em b ri d e lla Co stitu e n te, fosse chiam ato a fissare con re fe r e n d u m i p o te ri d e ll’A ssem blea; com ’è avvenuto, a p p u n to , di re c e n te in F ran cia. U na te rz a tesi richiedeva, più sem plicem ente, che fosse l ’a ttu a le governo a fissare, con suo atto le g i slativo, ta li p o teri, in m odo da sod d isfare l’esigenza di lim ita re in p r e cedenza l’a ttiv ità della C o stitu en te e da ra ssic u ra re coloro i q uali te m e v a no che la convocazione d ell’A ssem blea costituisse u n salto nel buio, senza p e rò a p p e s a n tire con u n ’u lte rio re r i c h iesta la consultazione p o p o lare e senza a p rire in to rn o a tale questione un d ib a ttito nel paese. Q uanto a lla sostanza d e lla c o stitu zione p ro v v iso ria, il nuovo atto leg i slativ o h a riso lto le tre p iù spinose qu estio n i che si e ran o affacciate: chi e se rc ite rà le funzioni di Capo dello S tato d u ra n te i lav o ri della C osti tu en te? Com e sa rà espresso e fo rm a to il governo? Chi e se rc ite rà il p o te re legislativo o rd in ario ? U na delle m aggiori anom alie della situ azio n e p o litica ita lia n a e ra ed è c o stitu ita d a l la singolare circostanza, sto rica m en te p iù unica che ra ra , della esistenza nel governo pro v v iso rio , che convoca la C ostituente, di un p rin cip e re ale (che ese rc ita anzi le funzioni di Capo dello S tato ), cioè di un m em b ro ed elem ento d e ll’istitu to m onarchico, is ti tu to la cui p o ssib ilità di c o n tin u ità e d i so p rav v iv en za n el nuovo ord in e costituzionale è an ch ’essa sub judice. Le com plicazioni d e riv a n ti d a ta le s ta to di cose sono sta te p e rù tag liate alle ra d ic i d a lla decisione di so tto p o r re a r e fe r e n d u m popolare, c o n te stu a le alla elezione dei d e p u ta ti alla C o stitu e n te, la questio n e d e lla form a istitu zio n ale dello Stato. Il popolo, d i re tta m e n te , e sp rim e rà la sua scelta tr a M onarchia e R epubblica; e dal risu lta to di q u e sta scelta d e riv e rà a n che la sistem azione p ro v v iso ria della funzione di Capo dello S tato d u ra n te i lav o ri d e ll’A ssem blea. In fatti, come stabilisce l’a rt. 2 della légge p e r la C ostituente, « qualora la m aggioranza degli e le tto ri v o ta n ti si p ro n u n ci in fa vo re della R epubblica, l’A ssem blea, dopo la sua co stituzione, com e prim o suo atto, eleggerà il Capo p ro vviso rio dello S tato, che eserciterà le sue fu n zioni fino a quando sarà nom inato il Capo dello S ta to a n orm a d ella costi tu zio n e deliberata dall’A ssem b lea ». Q ualora, invece, la m aggioranza degli e le tto ri v o ta n ti si p ro n u n c i in fa v o re d e lla M onarchia, « c ontinuerà l’a ttu a le regim e luogotenneziale fino all’e n tra ta in vigore delle deliberazioni d e l l’A sse m b le a sulla nuova C ostituzione e sul Capo dello S tato ». Il rico rso al re fe re n d u m istitu zio n ale ha così n o tev o lm en te sem plificato l ’aspetto p ro v visorio della m assim a funzione sta ta le m e ha re sa in u tile la ric e rc a di espe diènti, quali la R eggenza civile colle giale e sim ili a ltri, d ire tti a riso lv ere, n e l senso di un com prom esso, le d if ficoltà n a scen ti dalla eccezionale si tu azio n e cu i $i è accennato. In base a ll’o rd in am en to fissato, il Capo p rovvisorio dello S tato a v r à le a ttrib u zio n i che gli d e riv a n o dalle norm e finora v igenti in m ate ria , in quanto, s’inten d e, siano applicabili. L ’a ttu a le legge ita lia n a non segue il p re ce d en te fran cese d e ll’unificazione in u n a p erso n a delle funzioni di C a po delio S tato e di Capo del G o v e r no; accanto a quello c o n tin u e rà a su s sistere, in fa tti, un P re sid e n te del C on siglio dei M inistri, responsabile, in siem e' col G overno tu tto , verso l ’A s sem blea costituente. L a legge ita lia n a rica lc a però, m olto o p p o rtu n am en te , la c o rrisp o n d en te O rd in an za francese, laddove stabilisce che « il rigetto di una proposta govern a tiva da parte d ell’A ssem b lea , non porta com e con seguenza le d im issioni del G overno. Q ueste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di u n ’apposita m ozione di sfiducia, in te rv e n u ta n o n , p rim a di due giorni dalla sua p re sentazione e adottata a m aggioranza assoluta dai M em b ri dell’A sse m b le a ». Si è v oluto così p o rre u n fren o alle crisi g o vernative, assicurando, p e r quan to è possibile con m ezzi tecnici, sta b ilità a ll’azione di governo. U n ’u ltim a questione che aveva m a n . te n u ta accesa la polem ica politica era qu ella deH’a ttrib u zio n e o m eno a ll’A s sem blea di p o te ri leg islativ i o rd in ari. Chi so sten ev a la tesi d i so ttra rre ad essa ta li p o teri, si faceva fo rte d e l l ’in te rp re ta z io n e le tte ra le d e ll’a rt. 4 del d ecre to -le g g e 25 giugno 1944, e m a nato a S alern o dal G overno Bonom i, con cui si sta b iliv a che « fino all’e n trata in vigore del n uovo P arlam ento i p ro v v e d im e n ti a v e n ti forza di legge sono d e lib e ra ti dal Consiglio dei M i n istri e sanzionati e p ro m u lg a ti dal L u o g o te n en te generale del R egno ». L a tesi opposta si b asav a su lla con sid erazio n e che il p o te re legislativo o rd in ario n o n può essere considerato distin to d a l p o te re costitu en te, p e rch è se è v ero che questo p ro v v e d e p e r l’av v en ire, quello p e r il presen te, è p u r v e ro che esistono esigenze d ’in tegrazione, di arm onizzazione, di u n i tà d ’i^itenti che fan n o esclu d ere che i due p o te ri possano c am m in are su se p a ra ti b in ari. L a n u o v a legge (la qu ale dal punto di v ista fo rm ale ha voluto ria tta c c a rsi alla legge di S a lerno, dichiarandosene, n el titolo, a t to in te g ra tiv o e m odificativo) h a m a n te n u to l'a ttrib u z io n e al governo del p o te re legislativo o rd in ario , il cui e se r cizio è p e rò sottoposto a ratifica da p a r te d e l fu tu ro P a rlam en to , m a h a sa lv ag u a rd ato la p re m in en z a e la so v ra n ità d e lla C ostituente, sia con il ris e rv a re a q u e sta la delib erazio n e delle leggi p iù im p o rta n ti (leggi e le t to ra li e quelle di a p p ro v az io n e dei tr a tta ti in te rn a z io n a li), sia con il d a re fa co ltà al governo di so tto p o rre a ll’esam e d e ll’A ssem blea q u a lu n q u e argom ento, sia so p ra tu tto con la con sac ra z io n e della re sp o n sa b ilità politi ca d e l governo v e rso l ’A ssem blea. I decreti p e r la C o stitu en te ed il re fe re n d u m A b b ia m o p u b b lic a to n e i p r e c e d e n ti fa sc ic o li 7 e 8 il te s to d e l p r o g e tto d e l G o v e r n o d i leg g e p e r la C o s titu e n te , la r e la z io n e e il re so c o n to d e lla d is c u s s io n e a lla C o n s u lta N a zio n a le (co n il d isc o rso d e l M in i s tro p e r la C o s titu e n te e la re la zio n e e il d isc o rso d i V . E. O rla n d o ). D ia m o o.ra il te s to d e i d e c r e ti p e r la C o s titu e n te ed il r e fe r e n d u m i s t i tu z io n a le p u b b lic a ti s u lla G a z z e tta U ffic ia le (n. 69, d e l 23 m a rz o 1946). In teg ra zio n i e. m o d ifich e a l d ecreto le g g e L u o g o ten en zia le 25 g iu g n o 194.4, n . 151, r e la tiv o a lla A ssem b lea per la n u o v a co stitu zio n e d ello S tato, a l g iu ra m en to d ei M em b ri d el G o v ern o ed a lla fa c o ltà d el G o vèrn o di em an are n orm e g iu rid cìh e. (D. L. L gt. 16 m arzo 1946, n . 98). A rt. 1 — C o n te m p o r a n e a m e n te a l le e le z io n i p e r l ’A s s e m b le a C o sti tu e n t e il p o p o lo s a r à c h ia m a to a d e c id e re m e d ia n te r e fe r e n d u m s u lla fo rm a is titu z io n a le d e llo S ta to ( R e p u b b lic a o M o n a r c h ia ). A r t. 2 — Q u a lo r a l a m a g g io ra n z a d e g li e le tto r i v o ta n ti si p r o n u n c i in f a v o re d e lla R e p u b b lic a , l ’A s s e m b le a , d o p o la s u a c o stitu z io n e , c o m e su o p rim o a tto , e le g g e rà il C a p o p r o v v iso rio d e llo S ta to , c h e e s e rc ite r à le s u e fu n z io n i, fin o a q u a n d o s a r à n o m in a to il C a p o d e llo S ta to a n o r m a d e lla C o stitu z io n e d e lib e ra ta d a ll’A s s e m b le a . P e r l ’e le z io n e d e l C a p o p ro v v is o rio d e llo S ta to è r ic h ie s ta la m a g g io ra n z a d e i t r e q u i n ti d e i m e m b r i d e ll’a s s e m b le a . S e a l te rz o s c r u tin io n o n s a r à r a g g iu n ta ta le m a g g io r a n za, b a s te r à la m a g g io ra n z a a s s o lu ta . A v v e n u ta l ’e le z io n e d e l C a p o p r o v v is o rio d e llo S ta to il G o v e rn o in c a ric a g li p r e s e n te r à le s u e d im iss io n i e il C ap o p ro v v is o rio d e llo S ta to d a r à l ’in c a ric o p e r l a fo rm a z io n e d e l n u o v o G o v e rn o . N e lla ip o te s i p r e v is ta d a l p r im o c o m m a , d a l g io rn o d e lla p r o c la m a z io n e d e i r i s u l t a t i d e l r e f e r e n d u m e fin o a lla e le z io n e d e l C a p o p r o v v i so rio d e llo S ta to , le r e la tiv e fu n z io n i s a ra n n o e s e rc ita te d a l P r e s id e n te d e l C o n sig lio d e i M in is tri i n c a r ic a n e l g io rn o d e lle e le z io n i. Q u a lo ra la m a g g io ra n z a d e g li e le t t o r i v o t a n t i s i p ro n u n c i i n f a v o re « d e lla M o n a rc h ia , c o n tin u e rà l 'a t t u a l e re g im e L u o g o te n e n z ia le fin o a lla e n t r a t a in v ig o re d e lle d e lib e ra z io n i d e ll A s s e m b le a s u lla n u o v a C o s titu . z ìo n e e s u l C a p o d e llo S ta to , A rt, 3 — D u r a n te il p e rio d o d e lla C o s titu e n te e fin o a lla c o n v o c a z io n e d e l P a r la m e n to a n o r m a d e lla n u o v a C o s titu z io n e il p o te r e le g is la tiv o r e s ta d e le g a to , s a lv a l a m a t e r i a c o s ti tu z io n a le , a l G o v e rn o , a d e c c ez io n e d e lle le g g i e le tto r a li e d e ile le g g i d i a p p ro v a z io n e d e i t r a t t a t i in te r n a z io n a li, le q u a li s a r a n n o d e lib e r a te d a l l'A s s e m b le a . I l G o v e rn o p o tr à s o tto p o rre a ll ’e s a m e d e ll’A s s e m b le a q u a lu n q u e a ltro a rg o m e n to p e r i l q u a le r i te n g a o p p o r t u n a la d e lib e ra z io n e d i e ssa . I l G o v e rn o è re s p o n s a b ile v e rso la A s s e m b le a C o s titu e n te . I l r ig e tto d i u n a p ro p o s ta g o v e r n a ti v a d a p a r te d e ll ’A s s e m b le a n o n p o r ta c o m e c o n se g u e n z a le d im is s io n i d e l G o v e rn o . Q u e s te so n o o b b lig a fo rie s o lta n to i n s e g u ito a lla v o t a z io n e d i u n a a p p o s ta m o z io n e d i s fi d u c ia , i n t e r v e n u t a n o n p r im a d i d u e g io r n i d a ll a s u a p re s e n ta z io n e e &d o t ta t a a m a g g io r a n z a a s s o lu ta d e i M e m b ri d e ll’A s s e m b le a . A r t. 4 — L ’A s s e m b le a C o s titu e n te t e r r à l a s u a p r i m a r i u n io n e in R o m a , n e l P a la z z o d i M o n te c ito rio , i l v e n tid u e s im o g io rn o su c c e ss iv o a q u e llo i n c u i si s a r a n n o s v o lte le e le zio n i. L ’A s s e m b le a è s c io lta d i d ir itto i l g io rn o d e ll’e n t r a t a i n v ig o re d e lla n u o v a C o s titu z io n e e c o m u n q u e n o n o ltr e l ’o tta v o m e s e d a lla s u a p r im a r iu n io n e . E s s a p u ò p r o r o g a r e q u e s to te r m in e p e r n o n p i ù d i q u a tt r o m e s i. F in c h é n o n a v r à d e lib e ra to il p r o p r io re g o la m e n to i n te r n o l ’A s s e m b le a C o s titu e n te a p p lic h e r à i l re g o la m e n to in te r n o d e lla C a m e r a d e i d e p u t a t i i n d a t a 1. lu g lio 1900 e s u c c e s siv e m o d ific a z io n i fin o a l 1922. A r t. 5 — F in o a q u a n d o n o n s ia e h t r a t a i n f u n z io n e l a n u o v a C o sti tu z io n e le a ttr ib u z io n i d e l C a p o d e l lo S ta to so n o r e g o la te d a lle n o rm e f i n o r a v ig e n ti, i n q u a n to a p p lic a b ili. A r t. 6 — 1 p r o v v e d im e n ti le g is la t iv i c h e n o n s ia n o d i c o m p e te n z a d e l l ’A s s e m b le a C o s titu e n te a i s e n s i d e l p rim o c o m m a d e ll’a r t. 3, d e li b e r a t i n e l p e rio d o iv i in d ic a to , d e v o n o e s s e r e s o tto p o s ti a r a ti f i c a d e l n u o v o P a r la m e n to e n tr o u n a n n o d a lla su; e n tr a ta in fu n z io n e . A rt. 7 — E n tr o il te r m in e d i t r e n t g io rn i d a lia d a ta d e l d e c re to L u o g o te n e n z ia le c h e in d ic e le e le z io n i d e l la A s s e m b le a C o s titu e n te i d ip e n d e n ti c iv ili e m il i ta r i d e llo S ta to d e v o n im p e g n a rs i, s u l lo ro o n o re , a r is p e t ta r e e f a r r i s p e tt a r e n e ll ’a d e m p im e n to d e i d o v e r i d e l lo ro s ta to il r is u l ta to d e l r e f e r e n d u m is titu z io n a le le r e la ti v e d e c is io n i d e lF A ss e m b le C o s titu e n te . N e ssu n o d e g li im p e g n i d a e ssi peg c e d e n te m e n te a s s u n ti, a n c h e coi g iu ra m e n to , lim ita l a l ib e r t à d i o p i n io n e e d i v o to d e i d ip e n d e n ti crviJ e m ilita r i d e llo S ta io . A rt. 8 — C o n d e c r e to d e l P r e s i d e n te d e l C o n sig lio d e i M in is tri, s e n tito il C o n sig lio d e i M in is tri, s a r a n n e m a n a te le n o rm e r e la ti v e a llo sv o l g im e n to d e l r e f e r e n d u m , a lla p r o d a in a z io n e d e i r i s u l t a t i d i esso e a l g iù d izio d e f in itiv o s u lle c o n te staz io n , le p r o te s te e d i r e c la m i r e la ti v i a ll o p e r a z io n i d e l r e fe r e n d u m , c o n f a c o ltà d i v a r ia r e e i n te g r a r e , a tal fin i, le d isp o siz io n i d e l d e c re to le g is la tiv o L u o g o te n e n z ia le 10 m a r e 1946, n . 74, p e r l ’e le z io n e d e i d e p u t a t i a ll’A s s e m b le a C o s titu e n te e d d is p o r r e c h e a lla s c h e d a d i S ta te p r e v is ta d a l d e c re to a n z id e tto , s i a n a p p o r ta te le m o d ific a z io n i e v e n tu a l m e n te n e c e s s a rie . P e r l a r is p o s ta a l r e fe r e n d u m do v r a n n o e s s e r e in d ic a ti d u e d is tin t c o n tra s s e g n i. A r t. 9 — I l p r e s e n te d e c r e to e n te i n v ig o re il g io rn o d e lla s u a p u b b li c a z io n e n e lla G a z z e tta U ffic ia le de R egno. C onvocazione dei com izi e le tto ra li pe il re fe re n d u m su lla fo rm a istitu zio n al dello S tato e l ’elezione dei d e p u ta ti a ll A ssem blea C ostitu en te. {fi. L gt, 16 m arzo 1946, n, 99). A r t. 1 — I c o m izi e le tto r a li som c o n v o c a ti p e r il g io rn o 2 g iu g n o 194C p e r d e lib e ra r e , m e d ia n te « r e f e r e n d u m », s u lla fo r m a is titu z io n a le d e l lo S ta to e p e r e le g g e re i d e p u ta t i a i l ’A s s e m b le a C o s titu e n te . E ’ f a t t a e c c e z io n e p e r il Collegi) e le tto r a le d e lla V e n e z ia G iu lia e pe: l a p ro v in c ia d i B o lza n o , p e r i q u a l la c o n v o c a z io n e d e i c o m iz i e le tto r a l s a r à d is p o s ta c o n su c c e s s iv i p ro v v e d im e n ti. I l C o lle g io e le tto r a le T r e n to - B o l z a n o r e s t a , a i fin i d e lla a pplicazioa« d e i c o m m i, p r e c e d e n ti, lim ita to all. so la p r o v in c ia d i T r e n to , c h e e le g g e r à c in q u e d e p u ta ti. A rt. 2 — 11 p r e s e n te d e c r e to e n tr i in v ig o re il g io rn o d e lla s u a p u b b lic a z io n e n e lla G a z z e tta U ffic ia le d e R egno. sono oggi esitazioni e perplessità . la rag io n e deve essere ricercata non In opposizioni di prin cip io , m a nella con siderazione ctel p a rtic o la re g ra v e mo m ento, D ’altro n d e, d a ta la disparità n ire nelle co n tro v e rsie tr a capitale e di condizioni t r a le v a rie regioni, at lav o ro - u n ’a m m in istra zio n e p ro v in ciale tra v e rso fo rm e tro p p e la rg h e di de così o rd in a ta n o n m an c h ere b b e d i g a c en tram en to , si c o rre re b b e il rischio ra n tire qu elle esigenze di autonom ia di a u m e n ta re anziché diminuire tale' che oggi tu tte le p e rso n e p iù illu m in a te d iv e rsità di condizioni. Comunque, il e p iù p re o cc u p ate d el bene pubblico cam m ino del pro g resso & d e lla storia sentono così p ro fo n d am en te. è p ro ced u to fino ad oggi p e r v ie affat E n tro il q u a d ro p ro v in ciale p o tre b to div erse da q u e lle in d ic a te da certi bero v e n ire così a u to m a tica m en te sod generosi, m a a ffre tta ti riformatori: d isfa tte anche le leg ittim e riv e n d ic a dagli a g g ru p p am en ti p iù piccoli cioè, zioni d i autonom ia di m olte p rovincie. v e rso i p iù g ra n d i, dalla re g io n e alle F. S. N itti (T em p o , 10 feb b raio 1946) nazioni, e a d d irittu ra a d organismi concludendo d u e a ltri suoi a rtico li (7-8 com prensivi d i b e n p iù v a sti aggre feb b raio ) su l p ro b lem a dei fà p p o rti gati. L e ra g io n i di ta le cam m ino sono tr a N o rd e Sud, afferm a che la te n evidenti: le p o ssib ilità di soluzioni dei d en za au to n o m ista del sud si pone co p ro b lem i econom ici, stre tta m e n te , con m e re az io n e a lla su p re m az ia che il nessi gli u n i con gli a ltri, vanno ri n o rd vuole e se rc ita re su lla v ita d e l c erc ati in u n a sem p re p iù stretta in la nazione. Q uesta ten d e n z a a u to n o te rd ip e n d e n z a dei div ersi aggruppa m ista deve essere su p e ra ta in uno sp i m enti, e non già in ste rili ed assurdi rito di rin n o v a ta u n ità nazionale, sem isolam enti. p re p ro fo n d am e n te se n tita d a lla p o p o M. B oneschi (L o S ta to M oderno lazione del m ezzogiorno. L ’a u to re p ro M ilano, 20 fe b b ra io 1946) polem izza segue d e p lorando n u o v a m e n te la con con A . O m odea il q uale afferm a che cessione d e ll’a u to n o m ia alla V alle p rim a di concedere autonom ie bisogna d ’A osta, au to n o m ia n o n rich iesta, non c re a rn e Io sp irito ; sa rà questo a-pro necessaria, e, so p ra ttu tto , dannosa p e r d u rre le autonom ie. M a, afferm a il il p re c e d e n te che crea, d ich ia ra n d o si B oneschi, se lo sp irito delle autono n ello stesso tem p o fav o rev o le a l d e m ie esistesse, le autonom ie si sarebbe c en tram e n to e al tra s fe rim e n to di a l ro già im poste e ap p u n to perchè la cuni servizi alle p ro v in cie e al co ten d e n za degli ita lia n i è v erso il cen m uni. M a p a rla re di autonom ia costi tralism o , n o n ci si può illu d e re che tu isce perìcolo e danno; biso g n erà la s tr u ttu r a e en tra iistic a a r re tr i di quindi, conclude l ’a u to re , se l’Ita lia fro n te a lla m a rc ia delle forze vive v uole ric o stru irsi, che ogni m o v im e n locali. II cen tralism o obbedendo alla to se p a ra tis ta o anche solam ente a u to su a logiea in te rn a c o n tin u e rà a c r e no m ista sia con sid erato con giustifi scere, in g h io tten d o gii u om ini e i loro ca ta diffidenza. bu o n i p ro p o siti. L a S in istra fu p iù S ulla stessa lin e a si po n e R. A lessi c e n tra lista della D estra, il fascismo (La libertà, P iacenza, 22 fe b b ra io 1946). fu p iù c e n tra lista d ella dem ocrazia, e Egli affe rm a che di d e c e n tra m e n se n o n p ro v v ed iam o in tem p o , il nuo to si deve p a rla re solo in senso v o reg im e che u sc irà dalla presente a m m in istra tiv o e non politico:' u n c risi, fa rà im p a llid ire, in fa tto di cen d e ce n tra m en to , cioè ta le d a im p o r tra lità , tu tti i re g im i preced en ti. ta r e spostam ento a lla p e rife ria di fu n O. G racchi, (P opolo - M ilano, 26 zioni sem plicem ente a m m in istra tiv e , fe b b ra io 1946) afferm a che p e r d a re d ovendo re s ta re le funzioni p ro p ria u n a s tru ttu ra sn o d ata allo S tato non m e n te p o litich e so stan zialm en te a ccen è necessario g iu n g ere sino al federa t r a te nello S tato u n ita rio e n ei suoi lism o, L a fed erazio n e ita lia n a p o tev a o rg a n i costituzionali c en trali. T u tta essere possibile ai so rg e re d e ll’Ita lia v ia non p u ò b a sta re u n d e ce n tra m e n in d ip e n d e n te , n o n o ra che i destini to sem plicem ente b u ro c ra tic o , m a oc d e i v a ri a g g ru p p am en ti si sono legati c o rre anche u n d e c e n tra m en to di ca t r a loro. N el p re p a ra re l’autonom ia r a tte r e a u ta rch ic o , p re fe rib ilm e n te a regionale, che in c erti lim iti è in d i base te rrito ria le , o tte n u to d e ce n tra n d o spensabile, bisogna e sse re assai cauti: m o lte delle fun zio n i sin o ra esplicate occorre p e rciò fissare u n p rin cip io ben da org an i sta ta li-c e n tra li, o locali che chiaro, e cioè che la cellu la p rim a della siano, — ad e n ti a u ta rc h ic i te rrito ria li. nuova dem ocrazia locale, fo n d a ta sul A questo fine è necessario, anzitutto, l ’autonom ia, d e v ’essere v ista nei co a ssic u rare u n a m aggiore autonom ia ai m une. D al com une deve p a rtire l’au com uni; dando v ita nello stesso te m togoverno degli ita lia n i, che in esso po ad u n e n te regionale, su basi non tro v e rà il p iù solido fondam ento, p e r sem plicem ente storico-geografiche, m a chè il com une è u n c en tro di p u rà n co econom iche e funzionali; e n in te re ssi b en definiti e u n comples te che tro v e re b b e non so ltan to n e lla so di se n tim e n ti e di trad izio n i. A l geografia, m a anche n e lle esigenze eco l ’auto n o m ia com unale bisogna dunque n om iche u n ’in d u b b ia giustificazione. p ro v v e d ere , a n z itu tto curando, che N on è consigliabile, conclude, l ’autore, essa sia la v e ra b ase d e lla scala il m an ten im en to , accanto e al di sotto di E n ti e org an ism i della cui lin fa d e lla R egione, degli E n ti prov in ciali, d o v rà n u trirs i la s tr u ttu r a d el futuro p e r loro n a tu ra artificiosi. S tato italiano. S u l p ro b le m a in esam e è in te re s S econdo S. D eledda (L a R assegna, s a n te n o ta re il p u n to di v ista di u n B a ri 3 m arzo 1946) la cosidetta lib e rale . L a trad izio n e lib e rale , sc ri « q u e stio n e s a r d a » « q u e stio n e sicilia v e G. G ranata, (R isorgim ento L ib e ra n a » « questio n e m erid io n ale » devo le, 2 fe b b ra io 1946) allo scopo di im no esse re riso lte in senso unita p e d ire ogni p re p o tè re dello S tato ed rio n e l q u a d ro di u n nuovo ordina ogni pericolo q u in d i, di d itta tu ra , è m ento g e n era le dello S tato senza vi s ta ta sem p re fa v o re v o le a lia c reazio visezio n are il corpo del P aese in di n e di a ltre tta n ti o rganism i in te rm ed i v e rsi co m p a rtim en ti stagni. . . . t r a il p o te re c e n tra le ed il singolo G. De R uggiero (C orriere d’in fo r cittadino, con l ’ev id en te fine di stim o m a zioni - M ilano, 12 m arzo 1946) sc ri la r e il fio rire delle energie d a l basso v e che n o n o sta n te il m ovim ento di u ò e di im p e d ire ogni m anom issione d a l m in i e di p a r titi verso l’autonomia le l ’alto. Se q u in d i su q u e sta s tra d a vi cose c o n tin u an o ad andare come p ii Rassegna della stampa O iC iN T R A M IN T © 1 A U T O N O M IA Sul p ro b le m a della s tr u ttu r a che la C o stitu e n te d o v rà d a re allo Stato, L, P re ti (C ritica sociale = M ilano, 31 o tto b re 1945) co n tro b a tte n d o le osser v azioni di A . L e v i (C ritica sociale “ M ilano, 30 se tte m b re 1945) scrive che p e r q u a n to non v i sia dubbio che u n a o ssatu ra fe d e ra le dello S tato r a p p re se n ti u n a delle m aggiori g aran zie d e l la dem ocrazia e della lib e rtà , tu tta v ia ciò è v alido p e r q uegli S ta ti ove la fe d era zio n e è s ta ta la ris u lta n te di u n n a tu ra le processo storico, aceom p a g n ato d a u n a p ro g ressiv a a u to e d u cazione della coscienza civica, come si è verificato p e r la Svizzera e gli S tati U niti. Ma là dove la fed erazio n e è im p o sta p e r m ezzo della legge essa non è c erto p resid io di dem ocrazia e di li b e rtà . In Ita lia u n a soluzione fe d era le non si p re se n ta affatto com e la risu lta n te n a tu ra le di u n processo evolutivo e n o n sa reb b e a ltro che u n rin n e g a m e n to di quasi u n secolo di sto ria p a tria . C o stru ire Io S tato su basi fe d e ra li significherebbe fa re delle a ttu a li reg io n i a ltre tta n ti can to n i fe d era li. E ’ in vece in n eg ab ile c h e '.le re g io n i ita lia n e sono d elle re a ltà fittizie che non ra p p re se n ta n o n ean ch e delle u n ità di n a tu r a econom ica poiché n e ll’Ita lia u n ificata non si è m ai av uta, a fian co d e ll’econom ia nazionale, u n a eco n o m ia reg io n ale; e d in o ltre in u n a stessa reg io n e v i sono p ro v in cie che d a l p u n to d i v ista della evoluzione sociale si tro v a n o in u n pian o assai diverso le u n e dalle a ltre. U n a ltro in co n v e n ien te si v erifich e re b b e e le van d o la , reg io n e a cantone di S tato fe d era le : si c ree re b b e u n a b u ro c ra z ìa in p iù risp e tto a q u e lla del sistem a a ttu a le , con sovrapposizione di com p e te n ze tr a le a u to rità c e n tra li e r e gionali. D ’a ltra p a rte il dislivello eco nom ico e sociale fr a re g io n i p o v e re e re g io n i ricc h e ten d e re b b e ad a cc re sc e rsi anziché a dim in u ire, ostaco lan do, tr a .l’a ltro , la soluzione d e lla q u e stione m erid io n ale. L ’esigenza di d e c e n tra m e n to d a tu tti oggi sen tita, p ro se g u e l ’autore, deve qu in d i seg u ire a l t r e .v ie : la c ellu la base deve essere n o n la regione, m a la p ro v in cia; sì tr a t t a oggi di d a re n u o v a v ita a ll’E n te « p ro v in c ia » , che h a avuto finora funzioni assai lim ita te, facendone un o rganism o vivente; tito la re d i tu tte le fun zio n i a ttu a lm e n te a ttrib u ite a ll’o r gano p ro v in ciale dello S tato e cioè a lla p re fe ttu ra . L a dep u tazio n e p ro v in cia le d o v reb b e d iv e n ire in luogo d e l P re fe tto il cen tro m o to re d e ll’a t tiv ità politico-econom ica p e rife ric a . U n ’a m m in istrazio n e pro v in ciale, che avesse alle sue d ipendenze la q u e stu r a ed esercitasse in g e n era le il s e r vizio di o rd in e pubblico; che e sp li casse funzioni di controllo nei con fro n ti dei C om uni; che eserc ita sse nei c o n fro n ti delie C am ere di C om m ercio (C onsigli p ro v in ciali delFeconom ia) le fu n z io n i di direzione oggi d evolute al Prefetto,- che avesse u n controllo su l l ’o rd in am en to scolastico, m a g a ri anche p e r m ezzo di u n P ro v v e d ito re agii stu d i di p ro p ria em anazione; che a v es se in tro iti finanziari sufficienti p e r p o t e r d isp o rre l’esecuzione di o p e re p u b b lich e di u n a c erta p o rta ta ; che a v es se a ppositi org an i d esignati a in te rv e m a e peggio di p rim a . M a questo con» tràsto fra ciò che si vuole e ciò che si fa, co n trasto che h a c a ra tte riz za to anche il no stro riso rg im e n to d e riv a d a u n p rin cip io razionale: la d em o c raz ia e il socialism o h an n o dato u n nuovo in cre m e n to alla statalism o: la p rim a , in qu an to , volendo e ste n d e re i b e n i d e lla lib e rtà a tu tti i cittad in i, è' s ta ta co stretta, p e r m e tte re in ese cuzione questo p ro g ram m a, ‘a c re a re u n a m acchina sta ta le se m p re p iù com p lic a ta e c en tralizzata; il secondo in quanto, volendo tra s p o rta re la d em o craz ia dal piano politico al p iano so ciale h a dato u n n u ovo in crem en to allo statalism o a spese della lib e rtà in d iv id u a le e d e ll’auto governo locale. A ltri fa tto ri si sono aggiu n ti ad a v v ia re in Ita lia la società verso form e accentriate e a u to rita rie di governo: l ’e sem pio d ella v icin a F ra n c ia , le p re o cc u dei p e ric o li del sep aratism o , Ì azioni ’azione d e lla m o n arch ia, che cercava col c en tralism o di sa n a re il vizio d e l la sua o rigine e dì n e u tra liz z a re le m in o ra n ze re p u b b lica n e , e infine la d itta tu r a fascista colle sue n ecessità poliziesche di controllo c ap illa re d e l la v ita del P aese. N on c’è quin d i da m e ra v ig lia rsi se la ten d en za a ll’a u to governo dei g ru p p i non è m ai riu sc i ta a afferm arsi; il corso degli e v en ti n o n p uò essere m u ta to n è ra llen ta to . A n ch e oggi è in u tile p a rla re d i a u to nom ie q u a lo ra cì si av v ii v erso una. e stesa socializzazione e pianificazione n e l q u a l caso biso g n erà a cc o n te n tarsi di m ig lio ra re e di corre g g e re lo S tato a c c e n tra to re e b u ro c ra tic o già e siste n te. Q u a lo ra ci si m u o v a invece verso fo rm e di v ita p iù lib e re e in d iv id u a lis te si im pone a llo ra u n a tra s fo rm a zione p ro fo n d a di tu tto il sistem a c o stitu z io n ale e a m m in istra tiv o , Il p e g gio sa reb b e v o le r insiem e due cose c o n tra d d ito rie ; si finirebbe cosi col fa re q uel che s’è sem pre fa tto cioè c o ll’a ttu a re il sistem a im posto dalla necessità e n e l tem po stesso con Io sc re d ita rlo in nom e del siste m a o p posto. M. B oneschi (C orriere d ’in fo rm a zio ne, 8 m arzo 1946) critican d o il p ro g etto di S ta tu to della reg io n e sic ilia na scrive che tr a i m o lti d ife tti che esso p re se n ta il p rin c ip a le è quello di d a re p o teri leg islativ i tro p p o am pi a ll’assem blea regionale. .P a rtic o la r mente dan n o sa è la concezione di p o testà leg isla tiv a in m a te ria di in d u stria e com m ercio che a v re b b e la co n seguenza di so stitu ire a ll’a u ta rc h ìa nazionale u n a egoistica a u ta rc h ia r e gionale, m e n tre l’econom ia d i u n a nazione n on p u ò essere che u n i taria. C on l ’attu azio n e del p ro g e t to in questione n o n si a v reb b e p iù in Ita lia uno S tato u n ita rio : l ’Ita lia sarebbe qualcosa di m eno di uno S tato federale- che h a o rm ai una. s tru ttu ra economica u n ita ria . P u ò b a sta re l ’e sempio d e lla S vizzera ove la m a te ria industria e com m èrcio è re g o la ta d a l l a costituzione e dalle leggi fe d era li. A ltre tta n to pericoloso è il p ro g e tto per q u a n to rig u a rd a la m a te ria fin an za: tu tti i b e n i dello S ta to in S i cilia, eccetto qu elli che in te ressa n o la difesa o i se rv izi di c a ra tte re nazionale, sono a sse g n ati a lla r e gione, a lla q u a le sono anche asse gnati tu tti ì trib u ti m eno le im poste di pro d u zio n e e le e n tra te dei m o n o poli. Lo S ta to g odrebbe così di e n trate lim ita tissim e col q u a le esso do vrebbe p ro v v e d e re a tu tti quei servizi d e i q u a li uno S ta to m o d ern o non p u ò fare a m eno. R a sseg n a G u id o C A R L I - L a r ifo r m a i n d u s tr ia le in Ita lia (R o m a , 1945). I n q u e s to d e n so e b e n e in fo rm a to v o lu m e tto , l ’A . ra c c o g lie u n a se rie d ì a r tic o li p u b b lic a ti su C ittà L ib e ra . E g li si p r o p o n e s o s ta n z ia lm e n te d u e q u e s iti fo n d a m e n ta li: se la p r e s e n te s tr u ttu r a , in d u s tr ia le p o ss a e s s e re s o s titu ita n e l m o d o m e n o co sto so p o ss ib ile d a un,a s t r u t t u r a a t t a a c o n se g u ire ; 1 ) u n a u m e n to d i p r o d u t ti v i tà ; 2 ) u n a m ig lio re d i s t r ib u z io n e d e l r e d d ito . ( E v id e n te m e n te l ’A . n o n si p o n e il p ro b le m a se, p u r d i c o n s e g u ire u n o p tim u m d i d i s trib u z io n e , n o n s ia ta l o r a p o s s ib ile e c o n v e n ie n te r i n u n c i a r e a d u n o p tim u m d ì p ro d u z io n e ) . P e r r is o lv e r e i d u e a c c e n n a ti q u e s iti fo n d a m e n ta li lo s tu d io a ffro n ta u n a s e r ie d i q u e s iti c o n n e s s i r i g u a r d a n ti: a ) la c o n v e n ie n z a d i m a n te n e r e in t u tt o o in p a r t e fi r e g im e p ro te z io n is tic o d e ll ’i n d u s tr ia ita lia n a ; b ) l a c o n v e n ie n z a e la p o s s ib ilità d i a t t u a r e u n a d is tr ib u z io n e to p o g ra fic a d e lle i n d u s t r i e . f r a le d iv e rs e re g io n i, ta le d a r e n d e r e m a s s im o il b e n e s s e re n a z io n a le ; c) i l im iti d e lla sta tiz z a z io n e , il c o n tr o llo o p e ra io su lle in d u s tr ie in g e n e r e e d il c o n tro llo s ta ta le s u q u e lle p r iv a te . N o n è o v v ia m e n te p o s s ìb ile r i a s s u m e re la te s i deb.5A . n e i s u o i s u c c e s siv i s v ilu p p i. S e m p re a d e r e n te a d u n a r e a l t à d i f a tto p e r f e tta m e n te c o n o s c iu ta e c h ia r a m e n te e s p o s ta , sp e sso c o n u n c o rre d o d i c if re e di d a ti in c o n s u e ti in p u b b lic a z io n i d e l g e n e re (c o sa d i c u i o c c o rre c o m p ia c e rs i, p r o m u o v e n d o n e i l e t t o r i a n ch e m e n o te c n ic i la c o n o sc e n z a d i e le m e n ti f o n d a m e n ta li p e r l a c o m p re n s io n e d e i fe n o m e n i s t u d i a t i ) , il ra g io n a m e n to sb o c c a a c o n c lu s io n i c h e —■ se p u r e t a lo r a la s c ia n o p e r p le s si e se p u r e n o n p o sso n o e s s e re t u t t e e d in te r a m e n te c o n d iv is e — m e r ita n o s e m p re g r a n d e a tte n z io n e . S u t r e p u n t i r ic h ia m ia m o b r e v e m e n te l’a tte n z io n e d e l le tto r e : 1 ) in c o n fo rm ità a l p e n s ie r o di a l t r i s tu d io s i, a n c h e il C a r li r i ti e n e d i d a r e u n a v a lu ta z io n e p o s itiv a d e l s is te m a d e tto d e ll ’a z io n a ria to di S ta to , c h e c o n te m p e r a l ’in te r v e n to e il c o n tro llo d e llo S ta to c o n le e s i g e n ze d e lla p ro d u z io n e c a p ita lis tic a (c h e s i t r a t t i p o i d i u n a so lu z io n e tr a n s ito r ia , c o m e a l t r i o p in a , o per„ m a n e n te , è q u e s tio n e c h e q u i n o n si v u o le a f f r o n t a r e ) . S i a ffe rm a p e r a ltr o n e llo s tu d io la o p p o r tu n ità di n o n c o n c e n tr a r e i n u n e n te u n ic o ( a tt u a l m e n t e l ’I.R .L ) le p a r te c i p a z io n i d i c o m a n d o p o s s e d u te d a llo S ta to ; 2 ) i p r e s u p p o s ti d e ll’i n te r v e n to s ta ta le ( d a a tt u a r s i n e lla fo r m a d i c u i a l p r e c e d e n te n u m e r o 1 ) ric o rr o n o q u a n d o le a z ie n d e d e te n g o n o p o s i- dei z io n i d i m o n o p o lio n o n e lim in a b ili, o v v e ro q u a n d o il r i o r d in a m e n to t e c n ic o d i u n in te r o s e tto r e in d u s tr ia le e sig e u n a m a n o v r a u n ic a , o v v e ro , i n fin e , q u a n d o i ris c h i d i a t t i v it à d e t e r m in a te f i n ir e b b e r o s e m p re co l r i c a d e r e su llo S ta to ; 3) l a . p o litic a e c o n o m ic a d e v e o r ie n ta r s i, g r a d u a lm e n te m a d e c is a m e n te , v e rs o l a l ib e r t à d e l c o m m e r cio e ste ro , se si v o g lio n o e s tir p a r e le c a u s e d i g u e r re f u t u r e e d e v ita r e il in to rn o d i n u o v i fa sc is m i. C o n c lu s io n i, rip e tia m o , c h e in p a r te n o n s e m b r a n o n u o v e e d in p a r te po sso n o d a a lc u n i r i te n e r s i n o n a c c e tta b ili, m a s e m p re si p o n g o n o c o m e t e r m in e d i ra g io n a m e n ti lu c id a m e n te c o n d o tti, su i q u a li p o tr à in o g n i caso p ro fic u a m e n te e s e r c ita r s i lo s p ir ito c ritic o d e i le tto r i, ch e il pie*» co lo v o lu m e c o n d u c e e q u a s i c o s tr in ge a p e n s a re . C iò c h e n o n è u ltim o n è m in o re su o p re g io . I C O N S IG L I D I G E S T IO N E - S O C IA L IZ Z A Z IO N E E N A Z IO N A L IZ Z A Z IO N E . (a c u ra d e lla A sso c ia z io n e f r a le s o c ie tà ita lia n e p e r a z io n i - R o m a , 1945). N o n è n e c e s s a rio s o tto lin e a r e la im p o r ta n z a d e i d u e a rg o m e n ti c h e m o lto o p p o r tu n a m e n te l ’A sso c ia z io n e f r a le s o c ie tà ita lia n e p e r a z io n i h a m e sso a llo s tu d io . E s is te e f fe tti v a m e n te u n a re la z io n e te le o lo g ic a o c ro n o lo g ic a o fin a lis tic a f r a la d if fu s a a s p ira z io n e d e g li o p e ra i a l c o n tro llo d e ll ’im p r e s a e la c o n s e g u e n te so c ializz az io n e d i q u e s te ? C o m u n q u e , i d u e p ro b le m i m e r ita n o a p p r o f o n d im e n to e d e v e p e rc iò a p p r e z z a r s i Io sfo rz o di c h ia r ire , a n c h e p e r i le tto r i p r o fa n i, i te r m in i d e lla q u e stio n e . A m b e d u e i v o lu m e tti p a r to n o d a u n a p re m e s s a s to ric a e, se n z a s p in g e re lo s g u a rd o n e l fu tu r o , c h e s a re b b e s ta to a z z a rd a to e p r e s u n tu o so, e s a m in a n o i d iv e rs i a s p e tti a t tu a li d e i d u e r is p e ttiv i a rg o m e n ti, m o s tra n d o —• il p rim o — il d iv e rs o s v ilu p p o d e i v a r i o rg a n i a t t u a n t i la p a r te c ip a z io n e e d il c o n tro llo (e n tr o lim iti d iv e rs i) d a p a r t e o p e ra ia s u lla d ire z io n e d e ll’im p re s a ; d e li n e a n d o —- il se c o n d o —- c o n m o lta a c c u ra te z z a il sig n ific a to p re c is o d e i v a r i te r m in i: so c ia liz z a z io n e , n a z io n a liz z a z io n e , s in d a c a liz z a z ìo n e , ecc. II te m p e r a m e n to ita lia n o è p o r t a to a g iu d iz i e s tr e m i, f a v o re v o li © n e g a tiv i, a n c h e s u a r g o m e n ti d i im p o r ta n z a , s e n z a a v e r e la c u r a e la p a z ie n z a d i i n f o r m a r s i c o m p iu ta m e n te . M a p r o p r io p e r ta le r a g io n e la l e t t u r a d e i d u e v o lu m e tti è d a v v e r o c o n sig lia b ile , in q u a n to in e tte n e lle m a n i d e l l e t t o r e . t u t t i g li e le m e n ti p e r e s p rim e re u n g iu d iz io c o n sa p e v o le e m e d ita to . THE BRITISH WAY Un gruppo di studiosi dell’U niver sità di Glasgow si è chiesto se l’il lustrazione delle concezioni inglesi avrebbe giovato nel presente mo m ento storico, se l’Ing hilterra av rà diritto di sopravvivere come nazio ne, se la civiltà soffrirebbe qualora la G ran B retagna cessasse d all’ave re una influenza effettiva sulla vi ta polìtica internazionale, ed h a cre duto di rispondere afferm ativam ente, difendendo le istituzioni politiche e culturali inglesi in un a serie di fa scicoli, editi da Craig and W ilson, Glasgow sotto il titolo cum ulativo The B ritish W ay, e dedicati alla illu strazione della Democrazia inglese, dei M etodi di governo britannici, delle Istituzioni politiche britanniche, dei Sistem i inglesi nel commercio m on diale, ecc. L ontani dalle sterili posi zioni nazionaliste, gli opuscoli te n dono solo a rilevare il contributo, passato e presente, degli inglesi alla v ita sociale del mondo, e ricorrono spesso a raffronti con i sistem i po litici, sociali, economici delle altre nazioni, poiché « i popoli non sono delle m ere sezioni delle com unità m ondiali; essi possiedono u n ’eredità specifica e spetta loro un contributo ben definito ». Qui interessano in particolare il volum etto dedicato alle istituzioni politiche e quello che tra tta dei m e todi inglesi di governo, dovuti, il primo, al prof. A ndrew Browning, il secondo al p ro f. A . K. W hite, am bedue dell’U niversità di Glasgow. Il prim o dei due saggi, dopo una breve introduzione storico-costitu zionale, traccia, con una rap id ità di analisi che sa portare dei fatti nuo v i anche allo specialista della m a teria, il problem a del Capo dello Stato, e spiega in quale modo si sia giunti in Inghilterra ad avere due Capi di S tato — Re e P rim o M ini stro — i quali si controllano reci procam ente affinchè i principi co stituzionali siano sem pre osservati e siano elisi nel gioco delle responsa b ilità i pericoli di una d ittatu ra. Viene quindi esposto il funziona m ento del Parlam ento. Nella terza p arte è delineata la posizione del singolo cittadino .11 leitm otiv del li bretto sta nell’esaltazione del ca rat te re peculiare della costituzione in glese, ossia della sua specifica ela sticità, che, in m ancanza dì un so lenne statu to scritto, le perm ette di adeguarsi ai tem pi e alle situazioni, p u r senza venire meno alle fondam entali, secolari sue prem esse di li bertà. Il secondo fascicolo, che tra tta dei M etodi di governo, lungi dallo scen dere in particolari di descrizione or ganica, preferisce, più didascalica m ente, presen tare la m acchina po litica inglese nella sua stru ttu ra complessiva. Insiste perciò sul p rin cipio del «tavolo v erd e» : « I l m eto do della discussione perm ea di sè tu tto il nostro sistem a politico e buo n a p arte della nostra v ita sociale ». Il volum etto non fa che illu strare questa prem essa, m ostrando in qual modo, davvero proteiform e, venga applicato il principio, radicato nel l ’anim o britannico, dì risolvere tu tti i problem i m ediante i tre mezzi p a cifici della convivenza um ana: con vegno, esposizione, dibattito. THE FUTURE O F LOCAI. GO VERNMENT (a cuna del Partito Laburista inglese). Q uesto breve opuscolo contiene la relazione, p rep a ra ta dal Com itato consultivo del P artito L aburista, sulla stru ttu ra attuale degli en ti lo cali e fa raccom andazioni sulle r i form e necessarie p e r m ettere in grado gli enti locali d i agire effica cem ente nell’opera di ricostruzione dei dopoguerra. I più im portanti difetti riscontra ti nel sistem a di am m inistrazione locale sono: l’esistenza d i tro p p i en ti che in m aggioranza sono troppo Le Costituzioni dell'Estonia (continuazione dalla pagina 6) I m em bri del G overnò della Repubblica, considerati sin golarmente, escono di carica per decisione del Presidente del la Repubblica. A rt. 18 ( 52) — I l Primo M inistro rappresenta il governo della Repubblica, dirige ed unifica l’attività di questo, pre siede alle sue sedute, può dem andar conto ai m inistri dei loro a tti e dare loro d irettive per la loro attività. Su proposta del Primo m inistro, il Presidente della R epub blica gli designa un supplente fra i ministri. Se il Primo. M inistro ed il suo supplente sono im pediti ad esercitare le loro funzioni, l’esercizio spetta al membro più anziano in età del G overno della Repubblica. A rt. 19 ($ 3) — Il M inistro dirige il M inistero cui è pre posto, regola le questioni che sono di sua com petenza j d adem pie a tu tti gli altri obblighi derivantigli dalla legge, nei lim iti di questa. II Presidente della Repubblica ha il diritto di nominare dei m inistri senza l’incarico della gestione d ’un M mistero. piccoli p er .risolvere presto e effica c e m e n te i p ro b le m i d e lla ricostru zione d e l d o p o g u e rra e d a n c h e per p r o v v e d e re a i s e rv ìz i e sse n z ia li; gli e n o rm i d iv a ri! t r a le r is o r s e fin a n z ia r ie d ì e n ti d e lla s te ssa c a te g o ria ; il f a tt o c h e l a s t r u t t u r a a tt u a le c r e a u n ’in o p p o r tu n a d is tin z io n e t r a la c itso c ia liz z a z io n e d i q u e s ta ? C o m u n q u e , z ìo n e lo c a le è tro p p o sp e sso d i c a r a t t e r e p e rm is s iv o . P e r o v v ia re a q u e s ti d if e tti la r e la z io n e p ro p o n e l ’a d o z io n e d i u n s i s te m a d i d u e g r a d i d i a u to r i t à lo c a li, l a « Major A u th o rity » e 1’« Area A u th o rity », s t r u t tu r a l m e n te d is tin te e a m b e d u e e le tte d e m o c ra tic a m e n te . L a R e g io n e , c io è l ’e n te r e tt o d a lla « M ajor A u th o rity », d o v re b b e e s s e r e a b b a s ta n z a g ra n d e in m o d o d a a v e r e a d e g u a te r is o r s e p e r p o te r p r o v v e d e r e a s e rv iz i su v a s ta sc a la e a d e m p ie r e a i c o m p iti d e lla r ic o s tr u z io n e , m a n o n c o sì g r a n d e d a f a r p e r d e r e il se n so d i u n in te re s s e com une. E n tr o o g n i R e g io n e ci d o v re b b e e s s e re u n c e rto n u m e ro d i Area A w thority p e r .a m m in is tra re s e rv iz i p u r a m e n te lo c a li e d a l t r i d e le g a ti d a l l a M ajor A u th o rity. L a R e g io n e e i s u o i e n ti t e r r i t o r i a l i d o v r e b b e r o e s s e re in g ra d o di p r o v v e d e r e a lle sp e se c o n i p r o p r i i n tr o i t i in m o d o d a m a n te n e r e in d ip e n d e n z a e l ib e r t à d ’a zio n e. I su s s id i g o v e r n a tiv i d o v r e b b e r o e s s e re c a lc o la ti e d is tr ib u iti in m o d o d a r e a liz z a r e u n effic en te s is te m a d ì a m m in is tra z io n e e d i e v ita r e le a t t u a l i d is e g u a g lia n z e t r a g li e n ti te r r i t o r i a li . L ’o p u sc o lo c o n tie n e a n c h e u n a r a p id a d is a m in a d e lla s itu a z io n e d e l g o v e rn o lo c a le n e lla G r a n d e L o n d r a e in S c o z ia e rib a d is c e a n c h e q u i la n e c e s s ità d ì u n a s t r u t t u r a p iù s e m p lic e e d i u n m a g g io re c o o rd in a m e n to t r a ì .v a r i e n ti. Se per m alattia od altro im pedim ento il M inistro si trova provvisoriam ente nell’impossibilità di esercitare le sue fu n zionii il Presidente della Repubblica, su proposta del Prirrto m inistro, ne affida l’esercizio ad altro Ministro. A rt. 20 ( 36) — Se il Presidente della Repubblica assiste alla seduta del G overno della Repubblica, questa è da lui presieduta. Il Presidente della Repubblica può chiedere al Governo della Repubblica ed ai singoli M inistri relazioni sugli af fari di loro competenza. Il Presidente della Repubblica può invitare il Governo del la Repubblica ed i singoli M inistri a consultazioni. A rt. 21 ( y j) — E’ istituita presso il Governo della Re pubblica la Cancelleria dt Stato diretta dal Segretario di Sta to. Il Segretario dì Stato esercita le sue fu n zio n i sotto la sor veglianza del Prim o M inistro. Egli è nom inato in via di pre rogativa dal Presidente dellla Repubblica. N e ll’esercizio delle sue fu n zio n i il Segretario di Stato gode di tu tti i d iritti riconosciuti dalle leggi ai Ministri. Le attribuzioni del Segretario di Stato e d i Stato sono definite dalla legge. VOTI - PROPOSTE - OPINIONI a lla C orte la possib ilità di u n a più in tim a com unione con la N azione, a v vicinandola se m p re p iù al P a rla m e n to p e r ra p p o rti d ire tti g a ra n titi da n o r me sta tu ta rie , e co nferendole u n a L a C orte dei Conti, a sezioni riu n ite , com pleta ed a sso lu ta autonom ia cosi n ella S e d u ta del 12 m arzo, ha adottato nei suoi org an i e nella sua stru ttu ra , la seg u en te riso lu zio n e : com e n e lla sua in te rn a a m m in is tra A ll’a tto in cui — con l’e n tra ta in zione. vigore della legge che convoca l’A s In qu esta sa ld a tu ra fra il vecchio sem blea C o stitu en te — il P aese d eci- * ed il nuovo Istitu to di controllo, l’a u sam en te si a v v ia ad a ttu a re i p o stu spicato riso rg im e n to d’Italia, v e rrà lati delle lib e rtà dem ocratiche, n e l id ea lm e n te a rico n g iu n g ersi con l’ep o l ’àm bito di u n a rin n o v a ta c o stitu p e a gloriosa del R isorgim ento N azio zione; * nale. . ricorda T u r ism o e a u to n o m ie lo ca li che a ttien e a ll’essenza stessa dello Stato dem ocratico e giuridico fissare Il sig. M ichele M in n iti in u n suo e g a ra n tire i lim iti dei suoi p o teri co studio, al quale p re m e tte alcune co n m u n q u e e splicati n e lla m olteplice sfe siderazioni di carattere generale in r a di su a com petenza; torno al pro b lem a delle autonom ie che su lla base d el sovrano p rin c i locali e alle rifo rm e da apportare alpio della divisione dei poteri, la C o r l'ordinam ento a m m in istra tivo locale, te d ei Conti, sin dalle origini, ebbe afferm a che « f r a i com piti che do il crism a in confondibile di organo co v ra n n o essere affrontati, tr a gli is ti stituzionale dello Stato, q uale istitu to tu ti che d o v ranno essere rio rd in a ti, vi sono qu elli che d ire tta m e n te o in in d ip e n d e n te dal p o te re esecutivo, che d ire tta m e n te fan n o capo ad u n a d e l dal popolo, e p e r esso d al P a rla m e n to, d e riv a la su a funzione di sin d a le a ttiv ità fo n d a m e n ta li della econo m ia del no stro popolo: l ’a ttiv ità tu r i cato su ll’osservanza delle leggi e sul re g o la re im piego del pubblico d e n a stica ». ro da p a r te d e ll’am m in istrazio n e d e l Tale a ttiv ità , « è p e r l ’Ita lia p re m i lo Stato, ed al popolo, p e r lo stesso nente, e si p ro p o n e di im p o rta re v a tra m ite , dà la certezza d e ll’ad em p i lu ta a u re a s tra n ie ra in cam bio di s e r m ento, d e n unziando le e v e n tu a li in vizi che si consum ano in Italia. L a frazio n i ed om issioni; rip re s a tu ristic a, a u sp icata da tu tti, che ta le sua funzione, esclusiva ed v a rrà a rid is trib u ire m ezzi di v ita in inderogabile, la pone al di sopra e tu tte le classi econom iche che d ir e t al di fu o ri di ogni p o ssib ilità di r a f ta m e n te o in d ire tta m e n te vivono d el fro n to e di e q u ip a raz io n e con le v a tu rism o ». rie fo rm e di vigilanza e di controllo, Dopo u n succinto esam e storico d e l l'a ttività tu ristica in Italia, l’A . p a s p e rm a n e n te o sa ltu a rio e occasionale, che l ’am m in istrazio n e v oglia o possa sa ad esporre i p rin c ip ii fo n d a m e n darsi, an corché u tile ed efficace p e r ta li ai quali d o vrà ispirarsi la nuova organizzazione degii istitu ti tu ristic i e il rag g iu n g im en to dei suoi fini p a r ti che d ovrebbe consistere: colari, d ai q u a li p e ra ltro —- p e r la loro stessa n a tu ra e definizione — e su « a) nel r id a re la lib e rtà o rig in a la p u r sem p re e nece ssa riam e n te ria alle in iz iativ e p e rife ric h e (lib e rtà l ’esercizio della p o te stà isp e ttiv a del che eran o sta te soffocate d a lla p o liti popolo su ll’azione dei g o v e rn an ti; ca a c c e n tra tric e d el reg im e fa scista ); b) n e l co o rd in a re le suddertte in i afferm a la n ecessità ziative in u n organo regionale; 1 . — che di ta le sua p o testà il p o c) n e l co o rd in a re gli org an i re g io polo italian o, sulla soglia di u n a n u o na li in u n organo cen trale. v a è ra della sua storia, sia reso sem Il p rim o concetto era già riso lto p re p iù consapevole e, a lla fiam m a con il R.D.L. 15 a p rile 1926 n. 765, delle rin a te lib e rtà , rite m p ri e con che istitu iv a le ” A ziende A utonom e solidi — nei nuovi o rd in am en ti che sa p e r le Stazioni di c u ra, soggiorno e rà p e r d a rsi — la M a g istra tu ra del tu r is m o ” : si tr a tta ora soltanto di d a suo controllo, in se ren d o n e l ’istitu to e re a questi org an ism i tu tta la loro le funzioni n e lla C a rta costituzionale, autonom ia ed e v ita re che ogni loro su ll’esem pio di a ltri S ta ti dem ocratici p ro v v e d im en to debba risc u o te re u n a che l ’h anno p re c e d u to su q u e sta via; serie indefinita di v isti e a p p ro v az io 2 . —■ che, senza d e v ia re d a l solco ni. L e v a ria n ti da a p p o rta re alla le g della sua nobilissim a trad izio n e, co n ge istitu tiv a sa reb b e ro quelle di so t v a lid a ta da u n collaudo quasi secola tr a r li alla vig ilan za ed. a lla tu te la d e l re la C orte dei Conti, ai fini di u n a le p re fe ttu re , nonché a q u e lla degli m aggiore scioltezza ed ag ilità di m o E n ti p ro v in ciali p e r il tu ris m o ...vim enti, aggiorni le sue funzioni e P e r quanto- rig u a rd a il secondo con a d eg u i i suoi o rd in am en ti alle esi cetto espresso nelle le tte re b) e c) si genze dei tem pi nuovi, m a sulla b a ritie n e in d isp en sab ile la soppressione se im m u tab ile del co ntrollo p re v e n ti di tu tti gli a ltri E n ti c re a ti com e so vo e consuntivo, com e quello che so v ra s tru ttu ra delle A ziende m edesim e lo assic u ra la p e rfe tta g aran zia di le e la creazione di u n ufficio unico di ga lità del p ro v v e d im en to a m m in is tra coo rd in am en to reg io n ale ». tivo e di re g o la rità d e lla spesa, in . Segue una dettagliata esposizione q u a n to dà, d e ll’a tto controllato, la co dei com p iti che dovranno essere a t gnizione com pleta dei te rm in i onde fu trib u iti agli enti periferici. disposto e del m odo onde fu com « Il fu tu ro o rd in am en to tu ristic o ita piu to ; liano. d o v re b b e in definitiva co m p re n 3. — che, n el riac q u istato clim a di d ere: A ziende autonom e. E n ti co o rd i lìb e ro esercizio dei d iritti individuali, n a to ri regionali, u n a D irezione gene laboriosa con q u ista d e lla p e rso n a lità ra le p e r il turism o, oresso cui d o v re b è della .coscienza um ana, sia offerta be a v er sede u n Consiglio G e n erale La C o r t e d e l C o n ti ne! fu tu r o o r d in a m e n to c o stitu z io n a le del T urism o, fo rm ato dai ra p p re se n ta n ti delle v a rie regioni. Il fin anziam ento da cui d e tti E n ti d o v re b b ero tr a r r e i loro m ezzi di vita, è alla base della rifo rm a . I trib u ti da cui d e tti E n ti do v reb b ero essere a lim en tati, sa reb b e ro i seguenti; a) p e r le A ziende autonom e di c u ra, soggiorno e turism o, l ’im posta di soggiorno e le c ontribuzioni sugli sp e t tacoli e tra tte n im e n ti, com e dispone an co r oggi la legge fo n d a m e n ta le is ti tu tiv a ; b) p e r l’E nte regionale, le quote di concorso d e ll’E nte R egionale e delle singole A ziende; c) p e r la D irezione g en era le p e r il turism o, le quote a carico del b ilan cio dello Stato.. ». CORRISPONDENTI DEL MINISTERO NUOVE NOMINE: 1) nella città di Merano, l ’avv. Curzio T.4UBER - Casa del Popolo - M erano; 2) nella città di Cosenza, il prof. Francesco ALIMENO - Via S. Tom~ maso, 12 - Cosenza; 3) nella città di M olletta, il prof. A l fonso DE SARIO - M olfetta (Spiaggia Maddalena); 4) nella città di Trieste, l ’avv. Bruno A ttilio LATINI - Via Nizza, 13 - te lefono 3860 - Trieste. MODIFICHE AGLI INDIRIZZI degli « uffici di corrispondenza », già pubbli cati nel fascicolo 7 (del 10 marzo): 1) TERAMO - dott. Antonio STELLA - Prefettura; 2) MODENA - prof. Antonio AMORTH - Istituto Giuridico; 3) SA SSARI - prof. Lino SALIS Piazza d’Armi, 1; 4) TRIESTE - prof. Pierpaolo LUZZATTO-FEGIZ - Istituto Doxa; 5) ANCONA - avv. Oddo MARI NELLI - Palazzo della Provincia. NUOVE NOMINE DI COLLABORA TORI di corrispondenti: 1) sig. Enzo SANTARELLI, del cor rispondente di Ancona avv. M arinelli Uff. di corrispondenza, Palazzo della Provincia; 2) rag. Mario CHIGIOTTI, del corri spondente di Siena prof. V aisecchi Uff. di corrispondenza, Palazzo Tolomei. A modifica, infine, della precedente pubblicazione, si segnala che l’ufficio di corrispondenza di TORINO è costi tuito dal prof. G iuseppe GROSSO C.L.N. Regionale P iem ontese - e dal suo diretto collaboratore, il prof. R ic cardo MONACO - R. U niversità di Torino. Q u e s t o B o l l e t t i n o n o n h a c a r a t t e r e u ffi c i a le e p e r t a n t o n o n i m p o r t a a lc u n a r e s v o n s a b i lit à d e l G o v e r n o R e d a tto r e reso T E R E N Z IO M ARTORI R E D A Z I O N E E A M M I N IS T R A Z I O N E ' p r e s s o il M in is t e r o p e r la C o s t it u e n t e ________R O M A - V ia P a n is p e r n a . 89 A u to r iz z a z i o n e d e l l a R . P r e f e t t u r a d i R o m a n 5 7 7 8 /B -3 -1 2 3 7 Concessionaria esclusiva pei S A. la distribuzione: Dies, Via Aurora. 31 Roma Stab. Tip. UESISA, Via IV Novembre 149. Rema LIBRI PER LA C O S T I T U E N T E TESTI E DOCUMENTI COSTITUZIONALI I l M in is te ro p e r l a C o s titu e n te , p r e s e n ta u n a c o lla n a d i T e s ti e D o c u m e n ti C o s titu z io n a li, d ir e tta d a G ia co m o P e rtic o n e . L a c o lla n a c o m p r e n d e o ltr e 30 v o lu m e t t i , d e d ic a ti a lle C o s titu z io n i e d a lle le g g i e le t to ra li d e i p r in c ip a li P aesi. La collana ha un duplice scopo? quello di p o rta re alla conoscenza di un pubblico di le tto ri non specializzati le leggi fondam entali dei m aggiori S ta ti, e quello di o rien tare F opinione p u b b lica italian a in questa fase decisiva della no stra vita politica. Gli S tatu ti, le C ostituzioni e le D ichiarazioni dei D iritti costituiscono n ello stesso tem po i principi! fondam entali sui quali si è storicam ente consolidato il regim e di v ita pubblica e Fim ^egno d’onore dei governi e delle classi dirigenti di o rien tare secondo questi principi! l’evoluzione degli istitu ti giuridici dei diversi paesi. La collana può offrire term ini di paragone e d’orientam ento, spunti di critica e tesi chiarificatrici, capaci di ren d ere jiiù consapevole la scelta in cui il popolo italian o si è oggi im pegnato. La collana dedica i suoi prim i volum i alle C ostituzioni italiane del p e rio d o della R ivoluzione francese e del 548 ed allo S tatu to A lbertino, che è c e rtam e n te la prem essa del nostro a ttu a le sistem a politico. Seguono esposizioni e traduzioni dei p rin cip ali ordinam enti costituzionali, i quali offrono la più in teressan te tipologia che dalla fine della prim a guerra m ondiale si è v e n u ta com piendo sulla base delle esperienze politiche e sociali di quasi tu tti i paesi del m ondo. , LA COSTITUZIONE INGLESE, a cura di Luigi R. LETTIERI - Voi. di pagg. 152 . . . . . . . L. 89 I più noti docum enti costituzionali inglesi, che da circa un m illennio testim oniano l’alta esperienza civile del po polo britannico, sono qui raccolti d all’A. ch e fa pre cedere ad essi una lunga introduzione storico-giurìdica. La m ancanza di una vera e propria carta costitu zionale, il com plesso e singolare carattere del diritto britannico, che per la sua capacità di sviluppo e di ade guam ento alle sem pre rinnovantesi esigen ze politich e e sociali d ella Nazione, è il più vicin o al diritto romano, rendono quanto m ai interessante Tesarne d ell’ordinam ento costituzionale dì quella che è stata felicem ente definita la repubblica m onarchica di Gran Bretagna. ciali, am piam ente illustrato dall'autore nelTintroduzione al testo d elle due leggi costituzionali qui riportato. LA COSTITUZIONE D ELL’IRL AND A (EIRE), a cura di Paolo BISCARETTI - Voi. di pagg. 104 . . . L, 65 Lo Stato irlandese è sorto n el travaglio di una pluri secolare lotta con l’Inghilterra. La C ostituzione dello Stato d ’Irlanda d el 1937 contiene quindi gli elem en ti d i una ricca esperienza costituzionale. F inalm ente libero, il popolo irlandese, dandosi una nuova carta costituzionale, ch e costituisce una solenne afferm azione d ’indipendenza e di libertà dallo straniero, ha voluto gettare la prim a pietra d el riordinam ento interno d ella Nazione. COSTITUZIONI POLACCHE, a cura dì Francesco . . . . L. 89 11 testo d ella Costituzione d el 1921, oggi rim essa -in v i gore in P olonia dopo l ’abrogazione della C ostituzione d ì tipo autoritario d el 1935, è preceduto da un’am pia introduzione storico-giuridica, ch e illustra i punti essen ziali d ell’esperienza costituzionale d ella Polonia n el v a sto quadro d ella dura lotta com battuta da quel popolo per la conquista della libertà e della indipendenza. LE G1ULIETTI « Voi. di pagg. 140 . LA COSTITUZIONE DELLA CECOSLOVACCHIA, a cura di Giovanni SALEMI j. - Voi. di pagg. 116 . . L. 10 Sorto in un m om ento particolarm ente im portante per l ’evoluzione del diritto internazionale m oderno, lo Stato della Repubblica cecoslovacca ha un ordinam ento costi tuzionale che, oltre a soddisfare le esigenze etniche, lin guistiche, culturali e religiose delle diverse nazionalità che lo com pongono, rappresenta la coscienza del valore d ell’ordine nuovo stabilito in Europa dopo la guerra 1914-1918. LA COSTITUZIONE E IL SISTEMA ELETTORALE FIN LANDESI, a cura di Carlo LAVAGNA - Voi. dì pa gine 136 . . . . . . . . . . . . L. 85 L e vicende quanto m ai com plesse della storia costi tuzionale della Finlandia, dall'unione con la Russia alla proclam azione delTìndipendenza, sono esposte dall’A. com e introduzione al testo della costituzione finlandese d el 17 luglio 1919 e della legge elettorale del 1935. E’ la prima pubblicazione integrale in una lingua occi dentale del testo della legge elettorale finlandese, ch e costituisce uno d ei sistem i più interessanti di cam pagne elettorali vigen ti. LA LEGGE ELETTORALE CECOSLOVACCA, a cura di Costantino MORTATI - Voi. di pagg. 92 . . . L, 55 La legge elettorale che qui si presenta risulta da una profonda, dotta ed accuratissim a elaborazione e svolge, con rigorosa conseguenzialità logica e con l ’applicazione di congegni originali e particolarm ente adatti agii scopi ch e s i volevano raggiungere, principi! che si considera van o essenziali alla struttura d el nuovo Stato e che, com e tali, avevano trovato la loro solenn e consacrazione n ella costituzione. Se se n e volesse rappresentare il significato d ’insiem e, coglierne il tratto che la caratterizza rispetto alle varie regolam entazioni della stessa m ateria, realiz zate n ell’Europa continentale neiTepoca contem poranea, s i dovrebbe dire che essa attua uno dei tipi più p erfe zionati di rappresentanza organica. LA LEGGE ELETTORALE TEDESCA, a cura d ì Ottorino BORIN - Voi. di pagg. 132 . . . . . . L. 75 Caduto l ’Im pero degli H oenzollem , la Germ ania s ì proclam ò Repubblica federale, e fra le rovine della di sfatta cercò di intraprendere la via della rinascita. La Costituzione di W eim ar n e segnò l’inizio. Ad essa si ispirò la legge elettorale del 1824, che qui vien e data n el suo testo integrale. Come la costituzione, anche la legge elettorale fu tra le più perfette avendo tenuto i su oi com pilatori presenti con le esperienze com piute in d iversi P aesi le in su ffi cienze e i pregi propri dì ogni m etodo. E, se attraverso di essa H itler potè salire al potere, ciò non si d eve im pu tare al sistem a elettorale m a al popolo tedesco d ie fra dem ocrazia e dittatura fece la sua scelta. LA COSTITUZIONE DEGLI STATI U N IT I'D ’AMERICA, a cura dì Romolo ASTRALDI . Voi. di pagg. 10Ò L. 69 A lla Costituzione d egli Stati U n iti guardano oggi con am m irazióne m olti in Europa. Da u n secolo e m ezzo essa resiste alla furia del tem po, n ell’in cessan te travaglio co stituzionale che agita Stati vecch i e nuovi. Gli am ericani la am ano e la esaltano perchè segna l ’ordinam ento primo e quasi im m utato della loro unità federale ìndipendente, perché è u n ’espressione tipica d ella loro vita e d el loro spirito. B enché viva ed attuale, è però d ifficile com prenderla s e non se n e seg u e la gen esi e la faticosa ela borazione. Qui il testo integrale di essa e dei successivi em endam enti è preceduto da un acuto e profondo esam e d eg li elem en ti tipici ch e concorsero alla su a form a zione e le hanno dato caratteristiche particolari ed ori ginali, facendone un « tipo » d i costituzione., m odello ai popoli d ’Am erica e d ’Europa» LA UT rsr i m o m o i m v tst r» i FRANCESE cura di Armando . L. 55 La Terza Repubblica fran cese ha costituito per v a r i decenni il tipo più perfetto e quindi più im itato di re pubblica, parlam entare La Costituzione ch e n el 1875 d ette vita ad essa, pur sorta n el com prom esso dì parti irrim ediabilm ente avverse, ha costitu ito per séssantacinque anni u n forte strum ento d i vita dem ocratica. Oggi ch e la Francia è in procinto di darsi una nuova costituzione è quanto m ai opportuno conoscere la stru t tura costituzionale della vecchia Francia, nulla d el pre sente essendo valido se non con ten en te in se stesso la conquiste d el passato. La carta costituzionale francese d el 18J?5, vien e stu diata m iticam en te d all’autore n ella introduzione al tèsto della legge stessa e dei susseguenti em endam enti. L’ESPERIENZA COSTITUZIONALE ESTONE, a cura di Francesco AGRO 3 - Voi. di , pagg. 140 . . . L. SO Oggi l ’Estonia fa parte integrante delTU.R.S.S. Ha trovato così il suo naturale epilogo il processo costitu zionale eston e iniziatosi n el 1920. Da una istitu z io n e di tip o popolare, attraverso una serie di su ccessive riform e, si giunse n el 1937 ad una costituzione di tipo presiden ziale, Tale sviluppo è, n elle su e cause politiche e so T ... COSTITUZIONE SA1TTA - Voi. di pagg. 88 . dp aa u rr- ® l i b h b r i r