DOSSIER PL n. 140/9 di iniziativa del Consigliere F. MORELLI recante: "Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione dei bovini di razza podolica calabrese"; DATI DELL'ITER NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 20/12/2010 DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 21/12/2010 COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO 22/12/2010 SEDE PARERE PREVISTO NUMERO ARTICOLI ultimo aggiornamento: 07/03/2011 MERITO Normativa nazionale DPR 28 dicembre 2000 n 445 pag. 3 codice civile art. 2602 pag. 4 DM 19.07.2000 n 403_art. 33_34 pag. 5 Normativa comunitaria Reg. _CE_ 15122006 n 1974_2006 pag. 8 Reg. _CE_ 20032006 n 510_2006 pag. 67 Reg. _CE_ 20092005 n 1698_2005 pag. 81 Reg. _CE_ 15122006 n 1857_2006 pag. 83 Orientamento 27.12.2006 pag. 120 Consiglio regionale della Calabria II Commissione DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30 ---omissis--DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CAPO I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE Articolo 1 (R) Definizioni 1. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa. Le relative modalita' di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III del presente testo unico; b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare; d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta di identita' ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalita' prevalente di dimostrare l'identita' personale del suo titolare; e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identita' elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di eta'; f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche; g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f); h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualita' personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico; i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive; l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualita' di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa; m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato; n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43; p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71; q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa e' effettuata mediante sistemi informativi automatizzati; r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti; s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso. ---omissis--- Pagina 3 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Codice Civile c.c. art. 2602. Nozione e norme applicabili. Capo II Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Sezione I Disposizioni generali (commento di giurisprudenza) 2602. Nozione e norme applicabili. (1) Con il contratto di consorzio più imprenditori [c.c. 2082, 2618] istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali [c.c. 2616, 2643, n. 11] (2). ----------------------(1) Vedi l'art. 10-sexies, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia. (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 377, che modifica il codice civile in materia di consorzi e di società consortili. Pagina 4 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Ministero della sanità D.M. 19-7-2000 n. 403 Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2001, n. 5. D.M. 19 luglio 2000, n. 403 (1) . Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale . (2) (3) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2001, n. 5. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 281 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare con decreto la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e ha conseguentemente annullato il presente provvedimento. (3) Emanato dal Ministero della sanità. Capo V - Certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali 33. Certificazione degli interventi fecondativi. 1. Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o mediante l'inseminazione artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su appositi modelli rilasciati dalle regioni, predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, uniformi per tutto il territorio nazionale e contenti i seguenti dati: a) specie, razza, nome e codice di identificazione del riproduttore maschio; indicazioni della partita e del centro di produzione di provenienza, nel caso di utilizzo di materiale seminale; b) identificazione della fattrice, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, sulla base Pagina 5 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione delle modalità previste dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico; c) data dell'intervento fecondativo; d) nome, cognome, sottoscrizione e indicazione del codice del responsabile della certificazione. 2. Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati è: a) il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale; b) il veterinario nel caso di impianto embrionale; c) il gestore della stazione, nel caso della monta naturale pubblica; d) l'allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide. 3. Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico può sostituire il registro aziendale. 4. Le regioni possono richiedere la certificazione degli interventi fecondativi di cui ai commi 1, 2 e 3 anche per la monta privata. 5. Le regioni possono consentire la sostituzione dei certificati di cui al comma 1 e del registro aziendale di cui al comma 3 con opportuna documentazione riepilogativa, nell'àmbito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttività e iscritti nei rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o in piani regionali di assistenza tecnica in zootecnia. Tale documentazione riepilogativa dovrà consentire il flusso delle informazioni di cui all'articolo 35 . (36) (36) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 281 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare con decreto la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e ha conseguentemente annullato il presente provvedimento. Pagina 6 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 34. Moduli e registri. 1. I moduli per la certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali di cui all'articolo 33 devono essere conformi ai modelli tipo predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. I registri di carico e scarico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l), all'articolo 16, comma 1, lettera b), all'articolo 28, comma 1, lettera d) e all'articolo 29, comma 1, lettera f), devono contenere le indicazioni minime stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. I modelli per la certificazione degli interventi fecondativi e di impianto embrionale di cui all'articolo 33 sono addebitati al richiedente al prezzo stabilito periodicamente dalla regione che lo ha rilasciato, tenuto conto dei costi di stampa, predisposizione, distribuzione ed elaborazione. 4. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di registrazione dell'intervento fecondativo o di trasferimento di embrioni fino allo svezzamento o alla vendita del redo. I restanti moduli e registri devono essere conservati per i due anni successivi a quello di riferimento . (37) (37) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 281 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare con decreto la materia della riproduzione animale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e ha conseguentemente annullato il presente provvedimento. Pagina 7 di 152 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 II Commissione IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 368/15 REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) stessi, in particolare sulla base dei requisiti enunciati all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Occorrono inoltre disposizioni specifiche relative ai quadri nazionali di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005. LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 66, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 70, paragrafo 1 e l’articolo 91, (6) Solo le modifiche che comportano mutamenti sostanziali dei programmi, storni di fondi FEASR tra i diversi assi di un programma e variazioni dei tassi di cofinanziamento FEASR devono essere adottate con decisione della Commissione. Le altre modifiche sono decise dagli Stati membri e comunicate alla Commissione. Occorre stabilire una procedura di approvazione delle modifiche così comunicate. considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno del FEASR allo sviluppo rurale nell’insieme della Comunità. Tale quadro giuridico deve essere completato da opportune disposizioni di applicazione. (7) Per garantire un controllo regolare ed efficace, gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata e aggiornata dei loro documenti di programmazione. (2) Relativamente alla compatibilità con le misure finanziate da altri strumenti della politica agricola comune, occorre disciplinare in dettaglio le eccezioni al sostegno allo sviluppo rurale, in particolare quelle citate all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il sostegno agli investimenti nel settore dello sviluppo rurale deve rispettare eventuali limiti o vincoli settoriali ed evitare di creare sovraccapacità nei settori interessati. (8) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce le condizioni per il sostegno ai giovani agricoltori. Occorre specificare i tempi per l’adempimento di tali condizioni, in particolare il termine che gli Stati membri possono accordare a taluni beneficiari per soddisfare il requisito relativo alle conoscenze e competenze professionali. Poiché il sostegno ai giovani agricoltori è subordinato alla presentazione di un piano aziendale, è opportuno disciplinare in dettaglio sia il piano aziendale che il rispetto dello stesso da parte dei giovani agricoltori. (3) Occorre definire le modalità per l’aggiornamento dei piani strategici nazionali in termini di contenuti, procedure e tempi. (9) Quanto alle condizioni per il sostegno al prepensionamento, devono essere risolti i problemi specifici legati alla cessione di un’azienda da parte di più cedenti o da parte di un affittuario. L’attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune. (10) Occorre specificare le competenze e le risorse di cui devono disporre le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza aziendale sovvenzionabili. (11) Quanto al sostegno per l’avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale, occorre definire il metodo di degressività degli aiuti. (4) Per consentire agli Stati membri e alla Commissione di predisporre in modo tempestivo ed efficiente il nuovo quadro di programmazione, è necessario precisare il termine che intercorre tra la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e la loro approvazione da parte della Commissione. (5) Occorre definire le modalità per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e per la loro revisione. Al fine di agevolare la stesura dei programmi di sviluppo rurale nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario stabilire norme comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi (1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1). Pagina 8 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 368/16 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12) Riguardo agli investimenti per l’ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione o al rispetto dei requisiti comunitari esistenti da parte di giovani agricoltori, occorre fissare la data entro cui l’agricoltore deve conformarsi ai requisiti in questione. (13) In ordine agli investimenti per l’accrescimento del valore economico delle foreste, è necessario definire i piani di gestione forestale e stabilire i tipi di investimenti ammissibili. Detti piani devono essere elaborati in conformità con gli «Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste» di cui all’allegato 2 della risoluzione L2 («Criteri, indicatori e orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste») adottata dalla Terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Lisbona, 2, 3 e 4 giugno 1998) (2). (14) Riguardo agli investimenti per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione nelle microimprese, occorre fissare la data entro cui l’agricoltore deve conformarsi ai requisiti in questione. È necessario operare una distinzione tra gli investimenti direttamente connessi al legno, che fruiscono dei tassi di partecipazione fissati nel regolamento (CE) n. 1698/2005, e gli altri investimenti nel settore del legno. (15) In materia di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, occorre definire i costi ammissibili indicativi. (16) In relazione al rispetto dei requisiti, l’entità del sostegno concesso agli agricoltori deve essere differenziata, a livello di Stato membro, secondo il requisito, in funzione dell’onerosità dei vincoli imposti dal requisito stesso, mentre i costi di investimento non devono essere ammessi a finanziamento. (17) In merito al sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare, occorre specificare i regimi comunitari e i criteri applicabili ai regimi nazionali, i prodotti interessati e la tipologia dei costi fissi che possono essere presi in considerazione per la determinazione dell’importo dell’erogazione. (18) Per garantire la complementarità tra le attività di promozione di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le azioni d’informazione e di promozione previste dal regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno (3), è opportuno precisare le condizioni per il sostegno alla promozione dei prodotti di qualità, con (2) http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_l2a2.pdf (3) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3). 23.12.2006 particolare riguardo ai beneficiari e alle attività sovvenzionabili. Inoltre, per evitare il rischio di doppio finanziamento, le azioni d’informazione e di promozione finanziate nell’ambito del regolamento (CE) n. 2826/2000 devono essere escluse dal sostegno allo sviluppo rurale. (19) Relativamente al sostegno all’agricoltura di semisussistenza, occorre precisare il contenuto dei piani aziendali e le modalità di attuazione degli stessi. (20) Riguardo al sostegno alle associazioni di produttori nell’isola di Malta, si richiedono disposizioni specifiche che tengano conto delle peculiarità dell’agricoltura maltese. (21) In ordine al sostegno a favore delle zone svantaggiate, secondo il disposto dell’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il regime di sostegno istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (4) rimane in vigore fino al 31 dicembre 2009, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all’articolo 37 del trattato. Pertanto, l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (5) deve rimanere in applicazione fino all’adozione del suddetto atto del Consiglio. (22) È necessario introdurre una disposizione che permetta di evitare sovrapposizioni tra il sostegno finalizzato al rispetto dei requisiti obbligatori e le indennità Natura 2000. (23) Nell’ambito del sostegno agroambientale, la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali e di benessere animale deve garantire un’applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile. A questo riguardo, sarebbe estremamente utile definire una metodologia per la determinazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno e dei probabili costi di transazione derivanti dall’impegno assunto. Nel caso in cui l’impegno comporti limitazioni dell’uso di fattori di produzione, il sostegno deve essere concesso unicamente se tali limitazioni sono determinabili in modo da offrire sufficienti garanzie circa il rispetto dell’impegno. (4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1698/2005. (5) GU L 153 del 30.4.2004, pag. 30; rettifica pubblicata nella GU L 231 del 30.6.2004, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1360/2005 (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 55). Pagina 9 di 152 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 (24) (25) (26) IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Relativamente al sostegno per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, sono necessarie precisazioni sulle operazioni sovvenzionabili e sulla tipologia dei beneficiari. Occorre evitare sovrapposizioni con le misure agroambientali ed escludere dal sostegno le attività sovvenzionabili in virtù del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione. Occorre definire gli investimenti non produttivi finalizzati all’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli. Ai fini di un’impostazione uniforme delle misure forestali, è necessario adottare una definizione comune delle foreste e aree boschive. Tale definizione deve essere compatibile con quella utilizzata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e da Eurostat, cioè quella applicata all’aggiornamento 2005 della Valutazione delle risorse forestali mondiali. Occorre definire con maggiore precisione le foreste e aree boschive non sovvenzionabili a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005. L 368/17 1698/2005, è necessario stabilire una definizione esaustiva di membro della famiglia agricola di cui all'articolo 53 di detto regolamento. (32) I partenariati pubblici-privati di cui all’articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono ottemperare a determinati requisiti. (33) Nell’ambito dell’asse Leader, le procedure di selezione dei gruppi di azione locale devono essere trasparenti e concorrenziali, onde garantire che il sostegno vada a strategie di sviluppo idonee e valide a livello locale. In funzione delle condizioni locali, vanno di norma fissati limiti minimi e massimi per la popolazione delle zone in cui operano i gruppi di azione locale. (34) Per favorire la più ampia attuazione possibile delle strategie di sviluppo locali, occorre limitare il finanziamento dei costi di gestione dei gruppi di azione locale. (27) Devono essere precisate le condizioni per la concessione del sostegno per il primo imboschimento delle superfici agricole, con particolare riguardo alla definizione dei terreni da imboschire, dei costi di impianto, dell’agricoltore e delle specie a rapido accrescimento. (35) I progetti di cooperazione attuati dai gruppi di azione locale devono soddisfare determinati requisiti. È opportuno stabilire una procedura coordinata tra la Commissione e gli Stati membri per agevolare la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale. (28) In ordine al sostegno per il primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli, gli Stati membri devono determinare la densità massima di impianto di specie forestali in funzione di determinati parametri. (36) In materia di assistenza tecnica, si devono disporre regimi di cofinanziamento per i programmi di sviluppo rurale che interessano regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e altre regioni, nonché le modalità e il termine per la costituzione della rete rurale nazionale. (29) Quanto al sostegno per la ricostituzione del potenziale forestale e per interventi preventivi nelle foreste classificate ad alto o medio rischio d’incendio, la sua concessione deve essere subordinata al rispetto dei piani di protezione delle foreste degli Stati membri. È opportuno adottare una definizione degli interventi preventivi contro gli incendi che sia improntata a criteri comuni. (37) È necessario adottare disposizioni comuni à più misure, con particolare riguardo all’attuazione di operazioni integrate, alle misure d’investimento, alla cessione di un’azienda nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, all’aumento della superficie aziendale e alla definizione delle varie categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali. (38) Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che le misure di sviluppo rurale siano interamente verificabili e controllabili. Gli Stati membri devono assicurare che i loro sistemi di controllo offrano sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni. In particolare, per il calcolo dei pagamenti relativi a talune misure, gli Stati membri devono giustificare, mediante opportune perizie, la pertinenza e l’esattezza dei calcoli. (30) (31) Devono essere specificate le modalità di designazione delle zone di cui all’articolo 50, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Si dovrà badare ad evitare che l’imboschimento danneggi la biodiversità o provochi altri danni ambientali. Per permettere una corretta applicazione della misura a favore della diversificazione in attività non agricole di cui all'articolo 52, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. Pagina 10 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 368/18 (39) IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Occorre disciplinare, se del caso, gli abbuoni di interessi sui prestiti e alcune forme di ingegneria finanziaria. Ai fini di una gestione efficiente e omogenea, si deve altresì precisare a quali condizioni le autorità di gestione possono applicare costi standard e considerare come spese ammissibili i contributi in natura. Affinché le operazioni d’investimento siano più mirate, è opportuno predisporre un insieme di criteri comuni per la determinazione delle spese ammissibili. È inoltre necessario stabilire criteri comuni nel caso che le autorità competenti individuate dagli Stati membri decidano di versare un anticipo ai beneficiari di un sostegno agli investimenti. 23.12.2006 (45) Le nuove disposizioni di applicazione dovranno sostituire quelle relative al regolamento (CE) n. 1257/1999. Il regolamento (CE) n. 817/2004 deve essere quindi abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2007. (46) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I (40) (41) Per garantire il rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato, occorre adottare disposizioni specifiche per talune misure cofinanziate dal FEASR e con finanziamenti nazionali integrativi. Affinché le attività di sviluppo rurale sovvenzionate dal FEASR siano oggetto di adeguata informazione e pubblicità, i programmi di sviluppo rurale devono comprendere un piano di comunicazione, di cui bisogna precisare il contenuto. Per formulare al riguardo un'impostazione il più possibile coerente, occorre definire gli obblighi delle autorità di gestione e dei beneficiari. Oggetto Articolo 1 Il presente regolamento reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 con riguardo ai principi e alle norme generali sul sostegno allo sviluppo rurale, alle disposizioni specifiche e comuni sulle misure di sviluppo rurale, alle disposizioni in materia di ammissibilità e alle disposizioni amministrative, eccetto quelle concernenti i controlli. CAPO II Disposizioni generali (42) Per accrescere la trasparenza in merito all'utilizzo del sostegno del FEASR, la lista dei beneficiari, il titolo delle operazioni e l'importo del contributo pubblico assegnato alle operazioni devono essere pubblicati annualmente dagli Stati membri in formato elettronico o con altri mezzi. La pubblicazione di tali informazioni deve consentire di aumentare la trasparenza dell'intervento comunitario a favore dello sviluppo rurale, di migliorare la sana gestione finanziaria dei fondi pubblici interessati e, in particolare, rafforzare il controllo della spesa pubblica utilizzata e, infine, di prevenire le distorsioni della concorrenza tra i beneficiari delle misure di sviluppo rurale. Dato l'interesse superiore degli obiettivi perseguiti è giustificato, con riferimento al principio della proporzionalità e all'obbligo della protezione dei dati personali, la pubblicazione delle informazioni appropriate in misura non superiore a quanto necessario in una società democratica per prevenire le irregolarità. Sezione 1 Complementarità, coerenza e conformità Articolo 2 1. Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è assicurata la coerenza: a) tra le misure di sostegno allo sviluppo rurale, da un lato, e le misure attuate in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno, in particolare quelle misure previste dai regimi di sostegno diretto e da altri regimi della politica agricola comune e quelle misure in materia di salute delle piante e degli animali, dall'altro; b) tra le varie misure di sostegno allo sviluppo rurale. (43) In materia di monitoraggio, bisogna precisare il contenuto della relazione annuale di cui all’articolo 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e definire gli indicatori comuni che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all’articolo 80 dello stesso regolamento. 2. Qualora il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 sia concesso eccezionalmente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, dello stesso regolamento, per misure rientranti nel campo di applicazione dei regimi di sostegno di cui all’allegato I del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché un beneficiario non possa ricevere, per una determinata operazione, aiuti da più di un regime. (44) Per garantire la sicurezza delle comunicazioni elettroniche tra la Commissione e gli Stati membri, è necessario predisporre un sistema d’informazione, di cui vanno definiti i contenuti, il funzionamento e i diritti di accesso. A tale scopo, gli Stati membri che inseriscono simili eccezioni nei loro programmi di sviluppo rurale devono specificare, negli stessi programmi, i criteri e le disposizioni amministrative che intendono applicare ai regimi di sostegno in questione. Pagina 11 di 152 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3. Non sono sovvenzionati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o le limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, che siano imposte da un’organizzazione comune di mercato, compresi i regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). L 368/19 2. Le date da prendere in considerazione per la determinazione dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate conformemente all’articolo 63, paragrafi 6 e 8, a seconda dei casi. Articolo 5 1. Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è definito conformemente all’allegato II del presente regolamento. Sezione 2 Strategia e programmazione Articolo 3 1. I piani strategici nazionali possono essere aggiornati durante il periodo di programmazione. Gli aggiornamenti si basano su uno o entrambi dei seguenti elementi: a) l’aggiornamento riguarda uno o più degli elementi elencati all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e/o uno o più degli orientamenti strategici comunitari di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento; b) l’aggiornamento apporta modifiche a uno o più programmi di sviluppo rurale, secondo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. 2. L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica altresì agli aggiornamenti dei piani strategici nazionali. 3. Per consentire un lasso di tempo sufficiente per l’adattamento dei programmi di sviluppo rurale, l’ultimo aggiornamento di un piano strategico nazionale sarà trasmesso alla Commissione al più tardi entro il 30 giugno 2013. 4. I piani strategici nazionali sono confermati o aggiornati previa approvazione dei programmi di sviluppo rurale, segnatamente alla luce degli obiettivi quantificati in sede di valutazione ex ante dei programmi. La valutazione ex ante di cui all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è allegata a ciascun programma di sviluppo rurale. 2. I quadri nazionali di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 contengono informazioni comuni a più misure. Per queste misure, i programmi regionali di sviluppo rurale possono recare solo informazioni complementari, a condizione che le informazioni contenute sia nei quadri nazionali che nei programmi regionali siano conformi alle prescrizioni dell’allegato II del presente regolamento. 3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione una versione elettronica dei programmi di sviluppo rurale e degli eventuali quadri nazionali, aggiornata dopo ogni modifica degli stessi e comprendente le tabelle riportate nell’allegato II del presente regolamento, che corrispondono alle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 16, lettere d), e), f), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le richieste di modifica dei programmi e degli eventuali quadri nazionali con mezzi elettronici, conformemente all’articolo 63 del presente regolamento. Sezione 3 Modifiche dei programmi rurale di sviluppo Articolo 6 1. Le modifiche dei programmi di sviluppo rurale rientrano nelle seguenti categorie: a) revisione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005; Articolo 4 1. La Commissione approva i programmi di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data in cui la Commissione riceve i programmi. In caso di programmi di sviluppo rurale presentati prima della data d'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di sei mesi decorre da quest'ultima data. Qualora si applichi l’articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il termine di sei mesi previsto nel primo comma del presente paragrafo decorre dal giorno in cui la proposta di programma riveduta risulta conforme all’articolo 18, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005. b) revisione derivante da una procedura di coordinamento per l’utilizzo delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005; c) altre modifiche non ricadenti nelle lettere a) e b) del presente paragrafo. 2. Le modifiche dei programmi contemplate nelle lettere a) e b) del paragrafo 1 possono essere proposte solo a partire dal secondo anno di attuazione del programma. Pagina 12 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 368/20 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.12.2006 3. Le proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale devono essere debitamente giustificate, in particolare fornendo i seguenti ragguagli: sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), al fine di stornare il contributo del FEASR per determinati esercizi da un programma regionale all’altro, a condizione che: a) i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica; a) non venga modificato il contributo totale del FEASR per ciascun programma nell’arco dell’intero periodo di programmazione; b) gli effetti previsti della modifica; b) non venga modificata la dotazione globale del FEASR assegnata allo Stato membro in questione; c) il nesso tra la modifica e il piano strategico nazionale. c) non vengano modificate le ripartizioni annuali per gli esercizi precedenti quello in cui è effettuata la revisione; Articolo 7 1. Per il riesame del programma ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento la Commissione adotta una decisione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005, su richiesta dello Stato membro, nei seguenti casi: a) la revisione va oltre il limite di flessibilità tra gli assi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento; b) la revisione altera i tassi di cofinanziamento comunitario di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005, fissati nel programma di sviluppo rurale approvato; c) la revisione modifica il contributo comunitario globale per l’intero periodo di programmazione e/o la sua ripartizione annuale, senza modificare il contributo per gli anni passati; d) la revisione introduce modifiche relative alle eccezioni di cui all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. La decisione è adottata entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui la Commissione riceve la richiesta dello Stato membro. 2. Eccetto in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, non può essere presentata più di una richiesta di revisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per anno civile e per programma. d) sia rispettata la dotazione annua del FEASR assegnata allo Stato membro in questione; e) se del caso, non vengano ridotte le risorse finanziarie stanziate per realizzare l’obiettivo di convergenza, previste nel piano strategico nazionale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005. 2. Le tabelle finanziarie dei programmi vengono adeguate in funzione degli storni di cui al paragrafo 1. Le tabelle finanziarie rivedute sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre dell’anno civile in cui ha luogo lo storno. L’ultimo anno in cui possono essere trasmessi tali adeguamenti è il 2012. La Commissione approva con decisione le nuove tabelle finanziarie entro un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro. Non si applica la procedura di cui all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005. 3. Non può essere presentata più di una richiesta di revisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), per anno civile. Articolo 9 Per le revisioni ai sensi del paragrafo 1, lettera c), il termine per la presentazione delle richieste degli Stati membri è il 30 settembre di ogni anno. Per le revisioni ai sensi del paragrafo 1, il termine per la presentazione delle ultime richieste di revisione alla Commissione è il 30 giugno 2013. Articolo 8 1. Gli Stati membri che dispongono di una programmazione regionalizzata possono proporre una revisione dei programmi ai 1. Nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono modificare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, introdurre nuove misure, eliminare misure esistenti o modificare gli elementi informativi o descrittivi delle misure previste nei programmi. 2. Sempre in virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri sono inoltre autorizzati a stornare da un asse all’altro, nello stesso anno civile, fino all’1 % della partecipazione totale del FEASR al programma in questione per l’intero periodo di programmazione. Pagina 13 di 152 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3. Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere apportate fino al 31 dicembre 2015, a condizione che lo Stato membro le notifichi alla Commissione entro il 31 agosto 2015. 4. Eccetto in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, non possono essere notificate più di tre modifiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 per anno civile e per programma, a condizione che venga rispettato il limite dell’1 % di cui al paragrafo 2 nell’anno civile in cui vengono notificate le tre modifiche. 5. Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono essere compatibili con i tassi menzionati all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005. 6. Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificate alla Commissione, che le valuta alla luce dei seguenti criteri: L 368/21 Articolo 11 Le modifiche dei quadri nazionali di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento. Le disposizioni dell’articolo 9, paragrafi 3 e 6, si applicano altresì a tali modifiche. Articolo 12 In caso di introduzione di nuove norme o di modifica della normativa comunitaria, i programmi di sviluppo rurale devono essere modificati in conformità, secondo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 1. Tali modifiche non sono conteggiate nel numero massimo di modifiche autorizzate annualmente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafo 4. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, non si applicano a tali modifiche. CAPO III a) conformità con il regolamento (CE) n. 1698/2005; Misure di sviluppo rurale Sezione 1 b) coerenza con il piano strategico nazionale; Misure di sviluppo rurale per asse Sottosezione 1 c) conformità con il presente regolamento. Asse 1 Articolo 13 La Commissione informa lo Stato membro dell’esito della valutazione entro quattro mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta di modifica del programma. Se le modifiche non rispondono a uno o più dei criteri di cui al primo comma, il termine di quattro mesi è sospeso fino alla presentazione, da parte dello Stato membro, di modifiche conformi. Se la Commissione non informa lo Stato membro entro il termine di quattro mesi di cui al secondo comma, le modifiche si considerano accettate ed entrano in vigore alla scadenza di tale termine. Articolo 10 1. Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri sono responsabili delle spese sostenute tra la data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione o di modifica del programma ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento e la data di adozione della decisione della Commissione di cui agli articoli 7 e 8 o la data di conclusione della valutazione di cui all’articolo 9. 2. In casi di emergenza dovuti a calamità naturali, l’ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, può decorrere da una data anteriore a quella prevista all’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005. 1. Le condizioni previste all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 per il sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno. Tuttavia, se il giovane agricoltore ha bisogno di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l’azienda, può essergli accordata una proroga non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo. 2. Il piano aziendale di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve descrivere come minimo: a) la situazione di partenza dell’azienda agricola nonché le tappe essenziali e gli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo della nuova azienda; b) gli investimenti, la formazione, la consulenza ed ogni altra attività richiesta per lo sviluppo dell’azienda. Pagina 14 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 368/22 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3. L’autorità competente verifica il rispetto del piano aziendale entro cinque anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. Se, al momento della verifica, risulta che il giovane agricoltore non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, lo Stato membro, tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, stabilisce le modalità di recupero del sostegno già erogato. 4. La decisione individuale di concedere il sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori deve essere adottata entro diciotto mesi dal momento dell’insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri. Se il sostegno è concesso sotto forma di premio una tantum, come disposto nell’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, e ai fini dell’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri possono scaglionare il pagamento in un massimo di cinque rate. 5. Gli Stati membri possono decidere che, qualora il piano aziendale preveda l’applicazione di altre misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, l’approvazione da parte dell’autorità competente della domanda presentata dal giovane agricoltore dia accesso anche a queste altre misure. In tal caso, il richiedente è tenuto a fornire informazioni sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno anche per le altre misure. 6. Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell’azienda. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l’insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell’azienda. Articolo 14 1. In caso di cessione di un’azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo al prepensionamento ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è limitato all’importo previsto per un solo cedente. 1698/2005 devono essere conformi alle disposizioni del titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (6) e alle rispettive modalità di applicazione. 2. Le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza agli agricoltori devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza in merito ai criteri, alle condizioni e ai requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Articolo 16 Per il sostegno all’avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i programmi di sviluppo rurale devono prevedere un tasso di aiuto decrescente che determini la riduzione del sostegno secondo importi uguali a decorrere dal primo anno, in modo che il sostegno stesso sia completamente estinto entro il sesto anno dall’avviamento dei servizi. Articolo 17 1. In caso di sostegno agli investimenti per l’ammodernamento delle aziende agricole che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga ivi previsto. 2. Se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e sono finalizzati al rispetto di requisiti comunitari esistenti, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga previsto all’articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento. 2. L’attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune. 3. Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sussistano i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005. 4. Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni prescritte dall’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005. 23.12.2006 Articolo 18 1. Ai fini dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i piani di gestione forestale confacenti alla dimensione e all’uso della foresta sono basati sulla legislazione nazionale pertinente e sui piani territoriali in vigore e comprendono l’insieme delle risorse forestali dell’azienda. 2. Le operazioni finalizzate all’accrescimento del valore economico delle foreste ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1698/2005 hanno per oggetto investimenti realizzati all’interno dell’azienda forestale e possono comprendere investimenti in attrezzatura di raccolta. Sono escluse dal sostegno le operazioni di rinnovazione dopo il taglio definitivo. Articolo 15 1. I servizi di consulenza agli agricoltori che beneficiano di un sostegno ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. (6) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Pagina 15 di 152 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3. Le foreste di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Articolo 19 1. In caso di sostegno agli investimenti per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga ivi previsto. L 368/23 c) regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (9); d) titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (10). 2. Per poter beneficiare del sostegno, i sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono rispondere ai seguenti criteri: a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali sistemi deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento, che garantiscono: 2. In caso di sostegno agli investimenti per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali, gli investimenti connessi all’uso del legno come materia prima sono limitati all’insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale. — caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure Articolo 20 — una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; I costi della cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali connessi alla cooperazione, precedenti all’uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie. Articolo 21 1. L’entità del sostegno finalizzato al rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria, di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è differenziata da ciascuno Stato membro secondo il requisito, in funzione dell’onerosità dei vincoli imposti dal requisito stesso. L’aiuto decrescente si estingue al termine del periodo massimo di cinque anni previsto nel paragrafo 2 dello stesso articolo. 2. Per determinare l’importo annuo dell’aiuto per il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non vengono presi in considerazione i costi di investimento. Articolo 22 1. I sistemi comunitari di qualità alimentare di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono quelli istituiti dai seguenti regolamenti: b) i sistemi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente; c) i sistemi sono aperti a tutti i produttori; d) i sistemi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti; e) i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili. 3. I produttori che partecipano ad un sistema di qualità alimentare possono beneficiare del sostegno unicamente se il prodotto agricolo o alimentare di qualità è ufficialmente riconosciuto a norma dei regolamenti elencati al paragrafo 1 o se il sistema di qualità alimentare è riconosciuto da uno Stato membro a norma del paragrafo 2. Per quanto riguarda i sistemi di qualità alimentare di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il sostegno può essere concesso soltanto per i prodotti iscritti in un registro comunitario. b) regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (8); 4. Se un programma di sviluppo rurale prevede un sostegno per la partecipazione ad un sistema di qualità alimentare a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 per un determinato prodotto, i costi fissi occasionati dalla partecipazione al suddetto sistema non vengono presi in considerazione per calcolare l’importo dell’aiuto concesso per lo stesso prodotto nell’ambito di una misura agroambientale a sostegno dell’agricoltura biologica. (7) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. (8) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1. (9) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. (10) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. a) regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (7); Pagina 16 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 368/24 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5. Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «costi fissi» si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema. Articolo 23 1. Ai fini dell’articolo 20, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «associazione di produttori» si intende un’organizzazione, di qualsiasi natura giuridica, che raggruppa operatori partecipanti attivamente ad un sistema di qualità alimentare ai sensi dell’articolo 32 dello stesso regolamento per un determinato prodotto agricolo o alimentare. Non sono considerate come «associazioni di produttori» le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori. 2. Le attività di informazione e promozione sovvenzionabili a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono attività intese a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità alimentare contemplati nel programma di sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 32 dello stesso regolamento. Tali attività mettono in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell’ambiente prescritto dal sistema di qualità alimentare, e possono comprendere la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di cui trattasi. Tra queste attività si annoverano, in particolare, l’organizzazione di fiere ed esposizioni e/o la partecipazione alle stesse, campagne di pubbliche relazioni e pubblicità attraverso i vari canali di comunicazione o presso i punti di vendita. 3. Sono sovvenzionabili a norma dell’articolo 20, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 unicamente le attività di informazione, promozione e pubblicità sul mercato interno. Tali attività non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dal sistema di qualità istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006 e per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999. L’origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia subordinata al messaggio principale. Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale. 4. Se le attività di cui al paragrafo 2 riguardano un prodotto tutelato da uno dei sistemi di qualità alimentare citati all’articolo 22, paragrafo 1, lettere a), b) o c), il materiale informativo, promozionale e pubblicitario recherà il logo comunitario previsto da tali sistemi. 23.12.2006 5. Non sono sovvenzionabili a norma dell’articolo 20, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 le attività di informazione e promozione sovvenzionate nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000. 6. Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario redatto nell’ambito di un’attività sovvenzionata sia conforme alla normativa comunitaria. A tale scopo, i beneficiari trasmettono all’autorità competente dello Stato membro le bozze di detto materiale. Articolo 24 1. Il piano aziendale di cui all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve: a) dimostrare che l’azienda agricola è in grado di diventare economicamente vitale, tenuto conto delle eventuali altre fonti di reddito complementari dell’agricoltore e della sua famiglia; b) contenere informazioni dettagliate sugli investimenti necessari; c) descrivere le tappe essenziali e gli obiettivi specifici. 2. Se il piano aziendale di cui all’articolo 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede l’applicazione di altre misure di sviluppo rurale, esso deve contenere informazioni sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno anche per le altre misure. 3. Ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, se, al momento della valutazione, risulta che l’azienda di semisussistenza non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, lo Stato membro, tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, pone termine al versamento del sostegno. Articolo 25 1. Nel caso di Malta, al fine di fissare il sostegno minimo ad un settore la cui produzione complessiva è estremamente esigua, sono ammesse a beneficiare di tale sostegno minimo, conformemente all’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, solo le associazioni di produttori comprendenti una percentuale minima dei produttori del settore interessato e rappresentative di una percentuale minima della produzione del settore stesso. Le percentuali minime dei produttori e della produzione, nonché i settori interessati, sono determinati nel programma di sviluppo rurale di Malta. 2. L’importo minimo del sostegno alle associazioni di produttori maltesi, calcolato in base ai costi richiesti per costituire una piccola associazione di produttori, figura nell’allegato III. Pagina 17 di 152 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea mali e delle piante o le misure di sviluppo rurale diverse da quelle agroambientali e di benessere animale non escludono un sostegno agroambientale e/o di benessere animale a favore delle stesse produzioni, purché esso sia aggiuntivo rispetto alle misure in questione e con esse coerente. Sottosezione 2 Asse 2 Articolo 26 I beneficiari delle indennità di cui all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 non hanno diritto al sostegno previsto dall’articolo 31 dello stesso regolamento per l’applicazione delle direttive 79/409/CEE (11) e 92/43/CEE (12) del Consiglio. Articolo 27 1. Ai fini dell'articolo 39, paragrafi da 1 a 4 e dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano secondo i casi i paragrafi da 2 a 13 del presente articolo. 2. L’impegno di estensivizzazione dell’allevamento o di conduzione di forme di allevamento alternative deve soddisfare almeno le seguenti condizioni: a) la gestione del pascolo è mantenuta; b) è interamente mantenuta la superficie foraggera per unità di bestiame, in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo; c) la densità del bestiame è definita in funzione dell’insieme degli animali da pascolo allevati nell’azienda o, in caso di impegno a limitare l’infiltrazione di sostanze nutritive, della totalità del patrimonio zootecnico dell’azienda che risulti rilevante per l’impegno in questione. 3. Gli impegni a limitare l’uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi. 4. Il sostegno può essere concesso per i seguenti impegni: a) allevare razze animali locali originarie della zona e minacciate di abbandono; b) preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica. Le specie animali ammissibili e i criteri per la determinazione della soglia di abbandono delle razze locali sono definiti nell’allegato IV. 5. Gli interventi ambientali attuati nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato o dei regimi di sostegno diretto elencati nell’allegato I, le misure in materia di salute degli ani(11) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. (12) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. L 368/25 È possibile combinare vari impegni agroambientali e/o di benessere animale, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili. Ove ricorra una del primo o del minata tenendo giuntivi specifici combinazione di misure o di impegni ai sensi secondo comma, l’entità del sostegno è deterconto del mancato guadagno e dei costi agderivanti dalla combinazione. 6. Le misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione a norma dell’articolo 54 o dell’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono beneficiare di un sostegno soltanto se gli impegni agroambientali vanno al di là dei requisiti principali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento. In caso di sostegno alle zone montane, alle altre zone con svantaggi naturali, alle zone agricole Natura 2000 e alle zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), gli impegni agroambientali devono tenere debito conto delle condizioni prescritte per la concessione del sostegno nelle zone interessate. 7. Qualsiasi impegno in materia di benessere degli animali di cui all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve introdurre criteri superiori in almeno uno dei seguenti aspetti: a) acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale; b) condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale; c) accesso all’aperto; d) assenza di mutilazioni sistematiche, d’isolamento o di contenzione permanente; e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali. 8. Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall’impegno è dato dai pertinenti criteri e requisiti di cui all’articolo 39, paragrafo 3, e all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005. (13) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Pagina 18 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 368/26 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9. Se gli impegni sono di regola espressi in unità di misura diverse da quelle utilizzate nell’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità di misura. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati i massimali annui del sostegno comunitario indicati nello stesso allegato. A questo fine, gli Stati membri hanno la seguente alternativa: a) limitare il numero di unità per ettaro dell’azienda agricola cui si applica l’impegno agroambientale, oppure b) determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola partecipante e garantire che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale limite. 23.12.2006 esecuzione, a condizione che il programma di sviluppo rurale approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento e l’adeguamento stesso sia debitamente giustificato alla luce degli obiettivi dell’impegno. L’adeguamento può consistere anche nel prolungamento della durata dell’impegno. 13. I tassi di conversione degli animali in unità di bestiame (UB) sono indicati nell’allegato V. Gli Stati membri possono differenziare tali tassi entro i limiti indicati nell'allegato V per le relative categorie, sulla base di criteri obiettivi. Articolo 28 10. Gli Stati membri determinano la necessità di compensare i costi dell’operazione ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, e dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 in base a criteri oggettivi. 1. Il sostegno previsto dall’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere concesso per operazioni realizzate da beneficiari diversi da quelli contemplati all’articolo 39, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Ai fini dell’articolo 39, paragrafo 4, e dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «costo dell’operazione» si intende il costo sostenuto affinché l’operazione possa avere luogo e non direttamente imputabile all’esecuzione dell’impegno a cui si ricollega. 2. Le attività che rientrano negli impegni agroambientali di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del presente regolamento non possono beneficiare del sostegno previsto dall’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il costo dell’operazione è calcolato per tutta la durata dell’impegno ed è limitato al 20 % del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall’impegno. Non possono essere finanziate a norma dell’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 le attività sovvenzionabili in virtù del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione. 11. Gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno in corso di esecuzione in un altro impegno, alle seguenti condizioni: a) la trasformazione deve comportare indubbi vantaggi per l’ambiente o per il benessere degli animali, o per entrambi; b) l’impegno esistente deve risultare sostanzialmente rafforzato; c) gli impegni di cui trattasi devono figurare nel programma di sviluppo rurale approvato. Alle condizioni enunciate al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno di imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005. L’impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso. 12. Gli Stati membri possono autorizzare l’adeguamento degli impegni agroambientali o di benessere animale in corso di 3. Le operazioni di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura sovvenzionabili a norma dell’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono: a) azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione ex situ e in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell’azienda agricola, sia delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle banche dati; b) azioni concertate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità; c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici. Pagina 19 di 152 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si intende per: a) «conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell’ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive; b) «conservazione in situ/nell’azienda agricola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell’azienda agricola; c) «conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell’habitat naturale; d) «collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell’habitat naturale delle specie interessate. L 368/27 quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale. Sono assimilate alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a venti metri e con una superficie superiore a 0,5 ettaro. La definizione di foresta comprende le piantagioni arboree realizzate a fini essenzialmente protettivi, quali piantagioni dell’albero della gomma o di quercia da sughero. Ne sono invece escluse le formazioni arboree facenti parte di sistemi di produzione agricola, come i frutteti, o di sistemi agroforestali. Sono parimenti esclusi i parchi e giardini urbani. 3. Per «zona boschiva» si intende un’area non classificata come «foresta», di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura del 5-10 % o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico. Articolo 29 Ai fini degli articoli 41 e 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «investimenti non produttivi» si intendono gli investimenti che non danno luogo ad un aumento significativo del valore o della redditività dell’azienda agricola o forestale. 4. Sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 42, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005 le seguenti foreste e zone boschive: a) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di enti pubblici; Articolo 30 1. Ai fini dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le definizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, salvo eccezioni debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale. 2. Per «foresta» si intende un’area di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10 % o in grado di raggiungere tali valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico. b) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti; c) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50 % da uno degli enti menzionati alle lettere a) e b). Articolo 31 Sono comprese nella definizione di foresta le zone in via di rimboschimento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10 % e i cui alberi hanno un’altezza inferiore a cinque metri, come pure le zone temporaneamente disboscate per effetto dell’azione umana o di cause naturali e di cui si prevede la ricostituzione. La foresta comprende le formazioni di bambù e di palme, a condizione che rispondano ai suddetti parametri di altezza e di copertura. Fanno parte della foresta le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste 1. I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all’imboschimento a norma dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono determinati dagli Stati membri e comprendono i terreni coltivati in modo stabile. L’imboschimento realizzato nei siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE deve essere compatibile con gli obiettivi di gestione del sito interessato. 2. Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i «costi di impianto» coprono il costo delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime, nonché i costi direttamente connessi all’operazione. Pagina 20 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 368/28 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3. Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, «agricoltore» è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro. 23.12.2006 n. 1698/2005 comprendono la prevenzione dell’erosione e/o della desertificazione, il potenziamento della biodiversità, la protezione delle risorse idriche, la prevenzione delle alluvioni e l’attenuazione dei cambiamenti climatici, a condizione che quest’ultima non nuoccia alla biodiversità né provochi altri danni ambientali. 4. Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 3, e dell’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le «specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata» sono specie il cui tempo di rotazione, inteso come l’intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, è inferiore a quindici anni. Sottosezione 3 Asse 3 Articolo 35 Articolo 32 Ai fini dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri determinano il numero massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l’uso agricolo del terreno. Articolo 33 1. Se il sostegno di cui all’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ha per oggetto la creazione di fasce parafuoco, i costi ammissibili possono comprendere, oltre ai costi di impianto, anche il costo della successiva manutenzione della zona interessata. La manutenzione delle fasce parafuoco per mezzo di attività agricole non è sovvenzionata nelle zone che beneficiano di un sostegno agroambientale. Ai fini dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per “membro della famiglia agricola” si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il membro della famiglia agricola deve esercitare un'attività agricola nell'azienda agricola al momento della presentazione della domanda di sostegno. Articolo 36 I partenariati pubblici-privati di cui all’articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che ricevono un sostegno per l’attuazione di strategie di sviluppo locale, devono soddisfare i seguenti requisiti: a) devono elaborare strategie territoriali di sviluppo locale a livello subregionale; 2. Gli interventi preventivi contro gli incendi di cui all’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono: a) creazione di infrastrutture protettive come sentieri forestali, piste, punti di approvvigionamento idrico, fasce parafuoco, radure, nonché avvio di operazioni di manutenzione delle fasce parafuoco e delle radure; b) pratiche forestali preventive, come controllo della vegetazione, diradamento, diversificazione della flora; b) devono essere rappresentativi dei soggetti del settore pubblico e del settore privato operanti al livello territoriale di cui alla lettera a); c) i costi di gestione non devono superare il 15 % della spesa pubblica relativa alla strategia di sviluppo locale di ogni singolo partenariato pubblico-privato. Sottosezione 4 c) installazione o miglioramento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione. Articolo 34 1. Le zone agricole di cui all’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005, incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE, possono fruire delle indennità previste all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 se in tali zone è istituito e attuato un idoneo piano di gestione del bacino idrografico. 2. I motivi ambientali che rendono idonee all’imboschimento le zone di cui all’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) Asse 4 Articolo 37 1. Ai fini dell’attuazione dell’asse 4 di cui al titolo IV, capo I, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri o le regioni possono scegliere di coprire l’insieme del loro territorio o solo una parte di esso, adattando di conseguenza i criteri di selezione dei gruppi di azione locale e delle zone da questi rappresentate. La procedura di selezione dei gruppi di azione locale deve essere aperta alle zone rurali interessate e garantire la concorrenza tra i gruppi di azione locale che presentano strategie di sviluppo locale. Pagina 21 di 152 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 368/29 2. Entro due anni a decorrere dall’approvazione dei programmi devono essere indette gare per la selezione delle zone rurali ai fini dell’attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri o le regioni possono tuttavia indire più di una gara, in particolare se Leader si rivolge a nuovi territori, nel qual caso può essere necessaria una proroga dei termini. Sono sovvenzionabili a norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1698/2005 unicamente le spese inerenti all’azione congiunta, alla gestione di strutture comuni e al supporto tecnico preparatorio. 3. La popolazione di ciascuno dei territori di cui all’articolo 61, lettera a), e all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve essere di norma compresa tra 5 000 e 150 000 abitanti. 4. Se i progetti di cooperazione promossi dai gruppi di azione locale non sono stati integrati nelle rispettive strategie di sviluppo locale ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, essi sono selezionati dall’autorità competente dello Stato membro. In tal caso, i gruppi di azione locale possono presentare i progetti di cooperazione all’autorità competente entro il 31 dicembre 2013. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, i suddetti limiti di 5 000 e 150 000 abitanti possono essere rispettivamente abbassati o alzati. Le spese di animazione sono sovvenzionabili in tutte le zone che partecipano alla cooperazione. 5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati. 4. Gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 si adoperano affinché nella selezione dei gruppi di azione locale sia data la priorità a quei gruppi che hanno integrato la cooperazione nelle loro strategie di sviluppo locale ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Sottosezione 5 Assistenza tecnica Articolo 40 I costi di gestione dei gruppi di azione locale di cui all’articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono essere sovvenzionati dalla Comunità nel limite del 20 % della spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale. Qualora i programmi di sviluppo rurale interessino nel contempo regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e regioni non ammissibili a tale obiettivo, il tasso di partecipazione del FEASR per l’assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere determinato in funzione del tipo di regioni predominante, per numero, nel programma. Articolo 39 Articolo 41 1. La cooperazione di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1698/2005 coinvolge almeno un gruppo di azione locale selezionato nell’ambito dell’asse Leader. Un gruppo di azione locale capofila è responsabile della sua attuazione. 1. La struttura necessaria al funzionamento della rete rurale nazionale di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere creata nell’ambito delle autorità nazionali competenti oppure mediante selezione tramite gara. Tale struttura deve essere in grado di assolvere i compiti specificati al paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo. Articolo 38 2. Devono avere accesso alla cooperazione i partenariati pubblici-privati di cui all’articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e altre zone rurali organizzate secondo i seguenti criteri: a) presenza di un gruppo locale in un territorio geografico, operante nel settore dello sviluppo rurale e capace di elaborare una strategia di sviluppo per quel territorio; b) organizzazione del gruppo locale basata su un partenariato tra attori locali. 3. La cooperazione si traduce nella realizzazione di un’azione congiunta. 2. Qualora lo Stato membro disponga di un unico programma di sviluppo rurale per l’insieme del suo territorio, la rete rurale nazionale deve formar parte della componente «assistenza tecnica» del programma e deve essere fatta distinzione tra le spese preventivate per le voci di cui all’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tuttavia, le spese per le voci di cui alla lettera a) devono essere limitate al 25 % dell’importo destinato alla rete rurale nazionale. 3. Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall’articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale è approvato conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, dello stesso regolamento. Pagina 22 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 368/30 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Le disposizioni dell’articolo 4, dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 6 del presente regolamento si applicano altresì alla presentazione, approvazione e modifica dei programmi specifici. Il programma specifico e la relativa tabella finanziaria operano una distinzione tra le voci di cui all’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tuttavia, le spese per le voci di cui alla lettera a) sono limitate al 25 % dell’importo complessivo del programma. 4. Le reti rurali nazionali devono essere istituite al più tardi entro il 31 dicembre 2008. 5. Le norme particolareggiate per la costituzione e l’organizzazione delle reti rurali nazionali sono stabilite nell’allegato II. 23.12.2006 3. Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell’azienda subisca mutamenti non rilevanti, l’applicazione del paragrafo 1 porti a risultati inopportuni rispetto all’impegno assunto. Articolo 45 1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l’estensione dell’impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, conformemente al paragrafo 2, o la sostituzione dell’impegno originario con un nuovo impegno, conformemente al paragrafo 3. La suddetta sostituzione può essere prevista anche qualora il beneficiario estenda, nell’ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno. Sezione 2 2. L’estensione di cui al paragrafo 1 può essere consentita solo alle seguenti condizioni: Disposizioni comuni a più misure Articolo 42 Ai fini dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1698/2005, ove operazioni integrate rientrino in più assi e/o in più misure, si applicano, per ogni componente dell’operazione chiaramente ricollegabile a una determinata misura di sviluppo rurale, le condizioni relative a tale misura. a) che sia di indubbio vantaggio per la misura di cui trattasi; b) che sia giustificata dalla natura dell’impegno, dalla durata del periodo restante e dalla dimensione della superficie aggiuntiva; Articolo 43 Per le misure d’investimento, gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia finalizzato alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze strutturali e territoriali o a svantaggi strutturali. Articolo 44 1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno per il restante periodo. Se non subentra nell’impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto. 2. Gli Stati membri possono non esigere il rimborso di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi: c) che non pregiudichi l’effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. 3. Il nuovo impegno di cui al paragrafo 1 si applica all’insieme della superficie in questione a condizioni non meno rigorose di quelle dell’impegno originario. 4. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un’operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell’azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso. Articolo 46 a) quando, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile; b) quando la cessione di una parte dell’azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell’impegno ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 12, secondo comma, e se la cessione riguarda non oltre il 50 % della superficie che formava oggetto dell’impegno prima della proroga. È prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma degli articoli 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all’articolo 39, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 2, e all’articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabiliti a norma degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, che sono oltrepassati dagli impegni assunti a norma dei suddetti articoli. Pagina 23 di 152 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso. Articolo 47 L 368/31 2. Al fine di giustificare e confermare la pertinenza e l’esattezza dei calcoli dei pagamenti di cui agli articoli 31, 38, 39, 40 e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri ricorrono a opportune perizie da parte di organismi o servizi funzionalmente indipendenti da quelli responsabili dei calcoli stessi. Il ricorso a tali perizie è dimostrato nei programmi di sviluppo rurale. 1. Gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, nelle quali rinunceranno al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario: Sottosezione 2 Abbuoni di interessi a) decesso del beneficiario; Articolo 49 b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; c) espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno; d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell’azienda; e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento; f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario. 2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all’autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall’autorità competente. CAPO IV Disposizioni in materia di ammissibilità e disposizioni amministrative Il FEASR può cofinanziare abbuoni di interessi sui prestiti in virtù dell’articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri che propongono abbuoni di interessi indicano nei programmi di sviluppo rurale il metodo da utilizzare per il calcolo degli stessi. Gli Stati membri possono stabilire un sistema di capitalizzazione delle rimanenti rate annuali dell’abbuono di interessi in qualsiasi momento della durata del prestito. Le eventuali rate annuali rimanenti dopo la scadenza del termine di pagamento sono capitalizzate e saldate entro il 31 dicembre 2015. Ai fini delle domande di pagamento da presentare alla Commissione, gli importi versati all’istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell’abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute. Ai fini dell’applicazione del secondo comma, l’organismo pagatore dello Stato membro deve stipulare una convenzione con l’istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell’abbuono. Lo Stato membro indica nel programma il metodo di calcolo e le ipotesi sul valore futuro da prendere in considerazione per il calcolo del valore capitalizzato dell’abbuono di interessi residuo, nonché le modalità per continuare a versare l’aiuto ai beneficiari. Lo Stato membro è responsabile della gestione del pagamento del valore attualizzato dell’abbuono all’istituto finanziario intermediario per l’intera durata del prestito, nonché di ogni eventuale recupero di importi indebitamente erogati a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 (14). Sezione 1 Verificabilità e controllabilità delle misure e norme sull’ammissibilità Sottosezione 3 Sottosezione 1 Altre operazioni di ingegneria finanziaria Verificabilità e controllabilità delle misure Articolo 50 Articolo 48 1. Ai fini dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili. A tale scopo, gli Stati membri predispongono sistemi di controllo tali da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni. Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il FEASR può cofinanziare, nell’ambito di un programma di sviluppo rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi prestiti (di seguito «i fondi»), conformemente agli articoli 51 e 52 del presente regolamento. (14) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Pagina 24 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 368/32 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Articolo 51 1. I cofinanziatori o patrocinatori dei fondi presentano all’autorità di gestione un piano di attività che precisi, tra l’altro, il mercato bersaglio o il portafoglio di garanzia, i criteri, le condizioni e le modalità di finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, i requisiti di professionalità, competenza e indipendenza dei dirigenti, lo statuto del fondo, la giustificazione e l’utilizzo previsto del contributo del FEASR, la politica di uscita dagli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo del FEASR. Il piano di attività viene valutato e la sua applicazione sorvegliata dall’autorità di gestione o sotto la sua responsabilità. 2. I fondi sono costituiti come enti giuridici indipendenti disciplinati da accordi fra gli azionisti o come capitale separato in seno a un istituto finanziario preesistente. In quest’ultimo caso, il fondo è soggetto a specifiche norme applicative, che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nel fondo, incluse quelle investite dal FEASR, da quelle di cui disponeva inizialmente l’istituto finanziario. La Commissione non può diventare socio o azionista dei fondi. 3. I fondi investono o prestano garanzie alle imprese in fase di costituzione, di avviamento o di espansione, limitatamente ad attività ritenute potenzialmente redditizie dai dirigenti dei fondi. Nella valutazione della redditività economica viene tenuto conto di tutte le fonti di reddito delle imprese in questione. I fondi non investono né prestano garanzie ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (15). 4. Le autorità di gestione e i fondi prendono tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare, i rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti (detratta una quota pro rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto sociale e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti gli azionisti e il FEASR. 5. I costi di gestione dei fondi non possono superare il 3 % del capitale versato ovvero il 2 % nel caso dei fondi di garanzia, in media annua per la durata del programma, a meno che, in seguito a gara d’appalto, risulti necessaria una percentuale più elevata. investimenti, monitoraggio, politica di uscita dagli investimenti e disposizioni di liquidazione, sono stabilite in un accordo di finanziamento concluso tra il fondo e lo Stato membro o l’autorità di gestione. 7. La partecipazione del FEASR e di altre fonti pubbliche ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi o le garanzie da questi prestate a singole imprese sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005 e alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Articolo 52 1. In ordine alle operazioni di ingegneria finanziaria di cui all’articolo 51 del presente regolamento, le spese dichiarate alla Commissione a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono le spese complessivamente sostenute per la costituzione dei fondi o per la partecipazione agli stessi. Tuttavia, al momento del versamento del saldo e della chiusura del programma di sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la spesa ammissibile corrisponde al totale: a) di ogni pagamento effettuato per investimenti in imprese da ciascuno dei fondi interessati o di ogni garanzia prestata, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie dai fondi di garanzia; b) dei costi di gestione ammissibili. La differenza tra il contributo effettivamente pagato dal FEASR nel quadro delle operazioni di ingegneria finanziaria e le spese ammissibili di cui al secondo comma, lettere a) o b), è liquidata nel contesto dei conti annuali dell’ultimo anno di attuazione del programma. 2. Gli interessi maturati sui contributi provenienti dai programmi di sviluppo rurale versati ai fondi sono utilizzati per finanziare operazioni di ingegneria finanziaria a favore di singole imprese. 3. Le risorse provenienti da investimenti avviati dai fondi e restituite all’operazione o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di singole imprese. Sottosezione 4 Costi 6. Le condizioni e le modalità di partecipazione dei programmi di sviluppo rurale ai fondi, tra l’altro in termini di risultati tangibili, strategia d’investimento e pianificazione degli (15) GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2. 23.12.2006 standard, ipotesi standard di mancato guadagno e contributi in natura Articolo 53 1. Se del caso, gli Stati membri possono fissare l’entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno. Pagina 25 di 152 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2. Gli Stati membri garantiscono che i calcoli e il relativo sostegno di cui al paragrafo 1: L 368/33 Sottosezione 5 Investimenti Articolo 55 a) contengano unicamente elementi verificabili; 1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci: b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie; a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; c) indichino chiaramente la fonte dei dati; d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell’effettiva utilizzazione del suolo; e) per le misure di cui agli articoli 31, da 37 a 40 e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non contengano elementi correlati a costi d’investimento fissi. Articolo 54 b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili; c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze. 1. Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni: In deroga al primo comma, lettera b), e unicamente per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (16), gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, stabilire le condizioni alle quali l’acquisto di materiale d’occasione può essere considerato spesa ammissibile. a) che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite; 2. Nel caso di investimenti agricoli, l’acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. b) che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all’articolo 50; c) che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente. Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato. Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento a un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l’effettiva esecuzione delle prestazioni. 2. La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell’articolo 20, lettera b), punto vi), del regolamento (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spese ammissibili. Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione. Sottosezione 6 Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti Articolo 56 1. In deroga all'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione (17), i beneficiari delle misure relative agli investimenti possono richiedere ai competenti organismi pagatori che sia loro versato un anticipo, se tale possibilità è prevista dal programma di sviluppo rurale. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli enti di diritto pubblico. (16) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. (17) Cfr. pag. 74 della presente Gazzetta ufficiale. Pagina 26 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 368/34 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2. L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 110 % dell'importo anticipato. n. 659/1999, siano rispettati gli obblighi di notifica applicabili agli aiuti individuali ai sensi dell’articolo 1, lettera e), dello stesso regolamento e le operazioni in questione siano selezionate solo previa notifica dell’aiuto corrispondente e approvazione da parte della Commissione a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, per i beneficiari pubblici di cui al paragrafo 1, l'organismo pagatore competente può accettare una garanzia scritta della loro autorità, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, equivalente alla percentuale di cui al primo comma, purché tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato. 3. La garanzia è svincolata quando l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo. 23.12.2006 Sezione 3 Informazione e pubblicità Articolo 58 1. Il programma di sviluppo rurale comprende un piano di comunicazione indicante: a) gli obiettivi e i gruppi bersaglio; b) i contenuti e la strategia delle attività di comunicazione e d’informazione, nonché le misure da adottare; Sezione 2 Aiuti di Stato Articolo 57 c) il bilancio indicativo; 1. I programmi di sviluppo rurale possono comprendere aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 a favore di misure od operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato, a condizione che l’aiuto di Stato sia identificato conformemente all’allegato II, punto 9.A, del presente regolamento. 2. I programmi di sviluppo rurale possono comprendere aiuti di Stato configurantisi come contributi finanziari erogati dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario ai sensi dell’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a favore delle misure di cui agli articoli 25 e 52 dello stesso regolamento o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo regolamento, oppure intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell’articolo 89 a favore delle misure di cui agli articoli 25, 27 e 52 o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del suddetto regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato, a condizione che l’aiuto di Stato sia identificato conformemente all’allegato II, punto 9.B, del presente regolamento. 3. Le spese sostenute per le misure e le operazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono ammissibili solo se l’aiuto corrispondente non costituisce, al momento della concessione, un aiuto illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (18). d) i servizi amministrativi o gli organismi competenti per l’esecuzione; e) i criteri per la valutazione dell’impatto delle misure di informazione e pubblicità in termini di trasparenza, sensibilizzazione ai programmi di sviluppo rurale e ruolo della Comunità. 2. La dotazione per informazione e pubblicità può essere stanziata nell’ambito della componente «assistenza tecnica» del programma di sviluppo rurale. 3. Le norme particolareggiate sull'informazione e sulla pubblicità sono stabilite nell'allegato VI. Articolo 59 Alle riunioni del comitato di sorveglianza istituito a norma dell’articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il presidente riferisce sull’andamento delle misure di informazione e pubblicità, portando a conoscenza dei membri del comitato alcuni esempi di tali misure. Sezione 4 L’autorità di gestione o qualsiasi altra autorità competente dello Stato membro garantisce che, in caso di erogazione di aiuti a favore di operazioni facenti parte delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel quadro di regimi di aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettere b) e d), del regolamento (CE) (18) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Sorveglianza e valutazione Articolo 60 La struttura e gli elementi delle relazioni annuali di cui all’articolo 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono specificati nell’allegato VII del presente regolamento. Pagina 27 di 152 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Articolo 61 La valutazione intermedia e la valutazione ex post di cui all’articolo 86, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono presentate alla Commissione rispettivamente entro il 31 dicembre 2010 ed entro il 31 dicembre 2015. Se gli Stati membri omettono di presentare la valutazione intermedia e la valutazione ex post entro le date di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione può applicare la procedura di sospensione temporanea dei pagamenti intermedi di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 fino al ricevimento delle suddette relazioni valutative. Articolo 62 1. Gli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto per la valutazione dei programmi di sviluppo rurale sono elencati nell’allegato VIII del presente regolamento. Questo elenco di indicatori costituisce il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Se del caso, tali indicatori sono distinti per età e sesso dei beneficiari, nonché a seconda che le misure siano attuate in zone svantaggiate o in zone interessate dall’obiettivo di convergenza. 2. L’andamento degli indicatori di prodotto e di risultato è analizzato nelle relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi. La relazione annuale fa riferimento sia agli indicatori comuni che agli indicatori supplementari. Per misurare i progressi nella realizzazione degli obiettivi del programma di sviluppo rurale, vengono fissati obiettivi indicativi specifici per gli indicatori di prodotto, di risultato e di impatto per il periodo di esecuzione del programma, compresi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005. 3. La Commissione formula orientamenti riguardo al quadro comune per il monitoraggio e la valutazione secondo un'impostazione concertata con gli Stati membri. Tali orientamenti contengono almeno i seguenti elementi: L 368/35 d) schede informative che riassumano, per ciascuna misura, la logica dell'intervento e i vari indicatori; e) schede informative che riportino gli indicatori iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto. Sezione 5 Trasmissione elettronica di dati e documenti Articolo 63 1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione (di seguito «il sistema») per lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. I dati in oggetto riguardano sia gli aspetti amministrativi/operativi, sia quelli finanziari di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (19). Il sistema è creato e aggiornato dalla Commissione secondo un'impostazione concertata con gli Stati membri. 2. Per quanto riguarda la gestione amministrativa/operativa, il sistema contiene gli elementi documentali di comune interesse necessari per il monitoraggio, in particolare i piani strategici nazionali con i relativi aggiornamenti, le relazioni di sintesi, i programmi e le relative modifiche, le decisioni della Commissione, le relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi, compresa la codificazione delle misure secondo la tabella di cui all’allegato II, punto 7, nonché gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione di cui all’allegato VIII. 3. L’autorità di gestione e la Commissione inseriscono nel sistema i documenti di loro competenza nel formato richiesto e provvedono ad aggiornarli. 4. Gli Stati membri e la Commissione possono accedere al sistema direttamente o tramite un’interfaccia per la sincronizzazione automatica e l’inserimento di dati con i sistemi di gestione informatica nazionali e regionali. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma centralizzata, le richieste di diritti di accesso al sistema. 5. Gli scambi di dati sono firmati elettronicamente a norma dell’articolo 5 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20). Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l’efficacia giuridica e l’ammissibilità come prova in giudizio della firma elettronica utilizzata nel sistema. a) requisiti in materia di monitoraggio; b) organizzazione delle valutazioni ex ante, intermedia ed ex post e questionario valutativo comune per ciascuna misura di sviluppo rurale; c) orientamenti per la valutazione dei progressi compiuti in base agli indicatori e per la stesura delle relazioni; 6. La data di inoltro dei documenti alla Commissione è la data in cui lo Stato membro trasmette i documenti dopo averli inseriti nel sistema. (19) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1. (20) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12. Pagina 28 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 368/36 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Un documento si considera inviato alla Commissione quando lo Stato membro non può più modificarlo né sopprimerlo nel sistema. 23.12.2006 CAPO V Disposizioni finali Articolo 64 7. Il costo di elaborazione e aggiornamento degli elementi comuni del sistema è finanziato dal bilancio della Comunità a norma dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005. I costi dell’interfaccia tra il sistema e i sistemi nazionali e locali, nonché i costi di adeguamento dei sistemi nazionali e locali possono essere finanziati a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, dello stesso regolamento. 8. In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione in forma cartacea. La trasmissione in forma cartacea può essere effettuata solo previo consenso formale della Commissione. Una volta cessata la forza maggiore o la circostanza eccezionale che ha impedito l’uso del sistema, lo Stato membro inserisce i documenti di cui trattasi nel sistema. In tal caso, si considera come data di invio la data di spedizione dei documenti in forma cartacea. Il regolamento (CE) n. 817/2004 è abrogato con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Esso continua ad applicarsi alle misure approvate anteriormente al 1o gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999. L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 817/2004, nonché l’allegato II, punti 9.3.V.A.1), 9.3.V.B.1), 2) e 3) e 9.3.V.B., secondo trattino, dello stesso regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a norma dell’articolo 94, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Articolo 65 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica al sostegno comunitario relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1o gennaio 2007. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione Pagina 29 di 152 Consiglio regionale della Calabria IT 23.12.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ALLEGATO I REGIMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 — Ortofrutticoli [articolo 14, paragrafo 2, e articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (1)] — Vino [titolo II, capo III, del regolamento (CE) n. 1493/1999] — Tabacco (articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio (2) — Olio d’oliva [articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio (3)] — Luppolo [articolo 6 del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio (4)] — Carni bovine [articolo 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003] — Ovini e caprini [articolo 114, paragrafo 1, e articolo 119 del regolamento (CE) n. 1782/2003] — Apicoltura [articolo 2 del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio (5)] — Zucchero [regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio (6)] — Misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche [capo III del regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (7)] e delle isole minori del Mar Egeo [titolo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (8)] — Pagamenti diretti [articolo 42, paragrafo 5, e articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003] (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) GU GU GU GU GU GU GU GU L L L L L L L L 297 del 21.11.1996, pag. 1. 215 del 30.7.1992, pag. 70. 161 del 30.4.2004, pag. 97 (rettifica pubblicata nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37). 314 del 30.11.2005, pag. 1. 125 del 28.4.2004, pag. 1. 58 del 28.2.2006, pag. 42. 42 del 14.2.2006, pag. 1. 265 del 26.9.2006, pag. 1. Pagina 30 di 152 L 368/37 Consiglio regionale della Calabria II Commissione IT L 368/38 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ALLEGATO II A. CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (ARTICOLO 5) 1. Titolo del programma di sviluppo rurale 2. Stato membro e circoscrizione amministrativa (se pertinente) 2.1. Zona geografica interessata dal programma [articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005] 2.2. Regioni classificate come «obiettivo di convergenza» [articolo 16, lettera d), e articolo 69 del regolamento (CE) n. 1698/2005] Identificare — le regioni di convergenza. 3. Analisi della situazione evidenziante i punti di forza e di debolezza, la strategia scelta e la valutazione ex ante [articolo 16, lettera a), e articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005] 3.1. Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza Descrivere, con l’ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella zona geografica interessata, evidenziando i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale sulla base degli indicatori iniziali riportati nell’allegato VIII e di altri pertinenti indicatori supplementari. La descrizione verte in particolare sui seguenti elementi: — Contesto socioeconomico generale della zona geografica: definizione della zona rurale in base al punto 2.4 dell’allegato della decisione 2006/144/CE del Consiglio (1); situazione demografica, compresa la struttura della popolazione per età e sesso, immigrazione ed emigrazione, problemi derivanti dalla pressione della periferia e dall’isolamento; fattori economici trainanti, produttività e crescita; mercato del lavoro, struttura dell’occupazione, disoccupazione e livello di qualificazione professionale, analisi della situazione occupazionale per età e sesso; utilizzazione del suolo e assetto della proprietà in generale e nel settore agricolo-forestale, dimensione media delle aziende. — Rendimento dei settori agricolo, alimentare e forestale: competitività dei settori agricolo, alimentare e forestale, svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ristrutturazione e di ammodernamento; capitale umano e imprenditorialità; potenziale d’innovazione e di trasferimento delle conoscenze; qualità e conformità con i requisiti comunitari. — Gestione dell’ambiente e del territorio: svantaggi di cui soffrono le aziende agricole nelle zone minacciate di abbandono e di marginalizzazione; descrizione generale della biodiversità, con particolare enfasi su quella connessa all’agricoltura e alle foreste, compresi i sistemi agroforestali di alto pregio naturale, stato di attuazione delle direttive Natura 2000 nei territori agricoli/forestali; situazione idrologica dal punto di vista quantitativo e qualitativo, ruolo dell’agricoltura in termini di consumo/inquinamento dell’acqua, applicazione delle direttive 91/676/CEE (2) e 2000/60/CE del Consiglio (direttiva sui nitrati e direttiva quadro sulle acque); inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici, particolarmente in relazione all’agricoltura: emissioni di gas serra e di ammoniaca e riferimento ai piani d’azione e iniziative dello Stato membro/della regione per conformarsi alle raccomandazioni internazionali, tra cui il codice di buone pratiche per ridurre le emissioni di ammoniaca (convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza); uso di bioenergia; qualità del suolo (erosione idrica ed eolica, materie organiche, inquinamento), protezione, uso di pesticidi, agricoltura biologica e benessere degli animali; dimensioni delle zone forestali protette e protettive, zone boschive ad alto o medio rischio d’incendio, variazione media annua della copertura forestale. Le descrizioni di cui sopra vanno suffragate da dati quantificati. (1) GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20. (2) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Pagina 31 di 152 23.12.2006 Consiglio regionale della Calabria IT 23.12.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea — Economia rurale e qualità della vita: struttura dell’economia rurale, ostacoli alla creazione di opportunità di lavoro alternative, costituzione di microimprese e turismo; descrizione e analisi delle lacune della prestazione di servizi in ambito rurale, compreso l’accesso ai servizi online e all’infrastruttura a banda larga; fabbisogno infrastrutturale, beni culturali e ambiente edificato nei villaggi; potenziale umano e capacità di sviluppo a livello locale, anche dal punto di vista politico-amministrativo. — Leader: popolazione e territorio degli Stati membri interessati dalle strategie integrate di sviluppo rurale fondate su un'impostazione dal basso (Leader+ e altri programmi nazionali e cofinanziati dalla Comunità) durante il periodo di programmazione 2000-2006). 3.2. Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza Descrivere la scelta e la gerarchia delle misure di sviluppo rurale intese ad affrontare la situazione del territorio rurale, nonché il peso finanziario dei vari assi e misure, giustificato dall’analisi dei punti di forza e di debolezza. 3.3. Valutazione ex ante Rilevare e valutare gli elementi specificati all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005: i fabbisogni a medio e lungo termine, le mete da raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria. La valutazione ex ante deve rispondere anche ai requisiti della valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («direttiva sulla valutazione ambientale strategica»). La valutazione ex ante completa deve essere allegata al programma di sviluppo rurale. 3.4. Impatto del precedente periodo di programmazione e altre informazioni Descrivere l’incidenza delle risorse finanziarie erogate dal FEAOG a favore dello sviluppo rurale durante il precedente periodo di programmazione nella stessa zona di programmazione. Presentare una sintesi dei risultati delle valutazioni. Se del caso, prendere in considerazione anche altre misure, aggiuntive rispetto alle misure comunitarie di sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento, che hanno avuto un impatto sulla zona di programmazione interessata. 4. Giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale, nonché impatto previsto secondo la valutazione ex ante [articolo 16, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005] 4.1. Giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico nazionale Descrivere in che modo le misure selezionate nel programma di sviluppo rurale e il peso finanziario dei quattro assi corrispondono al piano strategico nazionale e alla particolare situazione nazionale. 4.2. Impatto previsto delle priorità selezionate sulla base della valutazione ex ante Il programma di sviluppo rurale contiene una sintesi della valutazione ex ante (tratta dalla valutazione ex ante completa allegata al programma), in cui si spiega come le autorità di gestione hanno tenuto conto dei risultati di tale valutazione. In questa parte del programma si commentano anche gli effetti previsti delle sinergie tra assi e misure e l’impulso che le azioni trasversali integrate possono dare alla creazione di esternalità positive e di situazioni vantaggiose per tutti. (1) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30. Pagina 32 di 152 L 368/39 Consiglio regionale della Calabria IT L 368/40 5. II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi [articolo 16, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005] Questa sezione contiene una descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi, compresi gli obiettivi specifici verificabili e gli indicatori di cui all’articolo 81 del regolamento (CE) n. 1698/2005, che consentono di misurare l’andamento, l’efficienza e l’efficacia del programma. Gli indicatori comprendono sia gli indicatori comuni che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (allegato VIII del presente regolamento), sia indicatori supplementari specifici al programma. 5.1. Disposizioni generali — Riferimento all’articolo (ed eventualmente al paragrafo) in cui rientra ciascuna misura di sviluppo rurale. Se vengono citati due o più articoli (per le operazioni integrate), il pagamento va imputato alla misura predominante e quindi all’asse predominante (articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1698/2005), ma ogni parte deve essere attuata secondo le norme che disciplinano le singole misure. — Indicare la logica d’intervento, gli obiettivi, la portata, le azioni, gli indicatori, gli obiettivi quantificati e, se del caso, i beneficiari. 5.2. Disposizioni comuni a tutte o a più misure — Riferimento a tutte le operazioni/contratti in corso dal periodo precedente, comprese le clausole finanziarie, e alle procedure/norme (comprese quelle transitorie) ad essi applicabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 (1). Se vengono proposti riferimenti diversi da quelli della tavola di concordanza che figura nell’allegato II di detto regolamento, le differenze devono essere spiegate in questa sezione. Per le operazioni facenti parte di misure che non saranno più rinnovate nel periodo di programmazione 2007-2013, ci si può limitare alle prescrizioni del presente paragrafo. — Confermare che, per le misure di cui agli articoli 25 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato, è garantito il rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato e dei criteri di compatibilità materiale, in particolare i massimali di aiuto per il sostegno pubblico totale a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato. — Confermare che i criteri di condizionalità che incidono sull’attuazione di più misure di sviluppo rurale sono identici a quelli del regolamento (CE) n. 1782/2003. — Dimostrare che, per le misure d’investimento, il sostegno è finalizzato alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze territoriali e a svantaggi strutturali. — Criteri e disposizioni amministrative atti a garantire che le operazioni che beneficiano eccezionalmente di un sostegno allo sviluppo rurale nell’ambito dei regimi di sostegno elencati all’allegato I del presente regolamento non siano sovvenzionate anche da altri strumenti della politica agricola comune. — Giustificativi di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del presente regolamento, che consentano alla Commissione di verificare la coerenza e l’attendibilità dei calcoli. — Se viene fatto uso di abbuoni di interessi e sistemi di capitalizzazione degli stessi, o di operazioni di ingegneria finanziaria, gli adempimenti previsti agli articoli da 49 a 52 del presente regolamento. (1) GU L 243 del 6.9.2006, pag. 6. Pagina 33 di 152 23.12.2006 Consiglio regionale della Calabria IT 23.12.2006 5.3. II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Informazioni richieste in merito agli assi e alle misure Per le misure sono richieste le seguenti informazioni specifiche: 5.3.1. Asse 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale Informazioni comuni a talune misure in materia forestale — Nesso tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali/subnazionali o altri strumenti equivalenti, nonché con la strategia forestale comunitaria. 5.3.1.1. Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano 5.3.1.1.1. A z i o n i n e l c a m p o d e l l a f o r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e e d e l l ’ i n f o r m a z i o n e , compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale — descrizione delle attività (compreso il tipo di formazione) e categorie di beneficiari; — copertura del sostegno. 5.3.1.1.2. I n s e d i a m e n t o d i g i o v a n i a g r i c o l t o r i — definizione di «insediamento» applicata nello Stato membro/regione; — sintesi dei requisiti del piano aziendale, anche in caso di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari esistenti entro un periodo di 36 mesi, e informazioni sulla frequenza e le modalità di riesame del piano aziendale; — ricorso alla possibilità di ottenere una proroga per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali; — ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che da adito a tali misure; — importo del sostegno e modalità di pagamento (premio unico in un massimo di cinque rate, abbuono di interessi o una combinazione di entrambi). 5.3.1.1.3. P r e p e n s i o n a m e n t o d e g l i i m p r e n d i t o r i e d e i l a v o r a t o r i a g r i c o l i — legame con i regimi pensionistici nazionali; — legame con la misura a favore dell’insediamento di giovani agricoltori (se è stata scelta questa opzione); — durata dell’aiuto; — ricorso alla possibilità di cedere i terreni resi disponibili a un organismo che si impegni a riassegnarli ulteriormente; — importo dei pagamenti. 5.3.1.1.4. R i c o r s o a i s e r v i z i d i c o n s u l e n z a a g r i c o l a e f o r e s t a l e — descrizione del sistema di consulenza agricola/forestale istituito dallo Stato membro, compresa la procedura di selezione degli organismi incaricati di prestare i servizi di consulenza agli agricoltori/detentori di aree forestali; — importo e aliquota del sostegno. Pagina 34 di 152 L 368/41 Consiglio regionale della Calabria IT L 368/42 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5.3.1.1.5. A v v i a m e n t o d i s e r v i z i d i c o n s u l e n z a a z i e n d a l e , d i s o s t i t u z i o n e e d i a s s i s t e n z a alla gestione — descrizione delle procedure di avviamento, qualifica dei prestatori di servizi, tipo di servizi prestati; — categorie di spese ammissibili, entità del sostegno e sua degressività. 5.3.1.2. Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l’innovazione 5.3.1.2.1. A m m o d e r n a m e n t o d e l l e a z i e n d e a g r i c o l e — descrizione dei requisiti e degli obiettivi per il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole; — tipi di investimenti (materiali/immateriali); — categorie di beneficiari; — designazione dei requisiti comunitari di nuova introduzione (e di quelli esistenti nel caso di giovani agricoltori beneficiari di aiuti all’insediamento) per i quali può essere concesso un sostegno; giustificazione in rapporto agli specifici problemi incontrati per conformarsi a tali requisiti, nonché durata e giustificazione della proroga per ciascuno dei requisiti in questione; — tipo e intensità dell’aiuto. 5.3.1.2.2. M i g l i o r e v a l o r i z z a z i o n e e c o n o m i c a d e l l e f o r e s t e — tipi di investimenti e categorie di beneficiari; — tipo e intensità dell’aiuto. 5.3.1.2.3. A c c r e s c i m e n t o d e l v a l o r e a g g i u n t o d e i p r o d o t t i a g r i c o l i e f o r e s t a l i — descrizione dei requisiti e degli obiettivi relativi al rendimento globale delle imprese; — settori della produzione primaria e tipi di investimenti (materiali/immateriali); — tipi e dimensioni delle imprese beneficiarie; — designazione dei criteri obbligatori per i quali può essere concessa una proroga alle microimprese per conformarsi ai requisiti comunitari di nuova introduzione; — tipo e intensità dell’aiuto. 5.3.1.2.4. C o o p e r a z i o n e p e r l o s v i l u p p o d i n u o v i p r o d o t t i , p r o c e s s i e t e c n o l o g i e n e i settori agricolo e alimentare e in quello forestale — settori interessati e categorie di soggetti partecipanti ai progetti di cooperazione; — eventuale distinzione tra progetti di cooperazione in materia di nuovi prodotti/nuovi processi/nuove tecnologie; — categorie di spese ammissibili ed entità del sostegno. Pagina 35 di 152 23.12.2006 Consiglio regionale della Calabria IT 23.12.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 368/43 5.3.1.2.5. I n f r a s t r u t t u r a c o n n e s s a a l l o s v i l u p p o e a l l ’ a d e g u a m e n t o d e l l ’ a g r i c o l t u r a e della silvicoltura — descrizione del tipo di operazioni. 5.3.1.2.6. R i p r i s t i n o d e l p o t e n z i a l e p r o d u t t i v o a g r i c o l o d a n n e g g i a t o naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione da calamità — garantire che, in simili casi, è coperto solo il costo d’investimento. 5.3.1.3. Misure intese a migliorare la qualità della produzione agricola e dei prodotti agricoli 5.3.1.3.1. R i s p e t t o d e i r e q u i s i t i p r e s c r i t t i d a l l a n o r m a t i v a c o m u n i t a r i a — elenco dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria che possono beneficiare del sostegno previsto dall’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, data a partire dalla quale il requisito è obbligatorio in virtù della normativa comunitaria e giustificazione della scelta; — descrizione dell’incidenza significativa degli obblighi o dei vincoli imposti dal nuovo requisito sui costi di esercizio dell’azienda agricola; — importo del sostegno per requisito ammissibile e metodo utilizzato per determinare tale importo. 5.3.1.3.2. P a r t e c i p a z i o n e d e g l i a g r i c o l t o r i a i s i s t e m i d i q u a l i t à a l i m e n t a r e — elenco dei sistemi comunitari e nazionali di qualità alimentare sovvenzionabili, nonché dei prodotti che possono beneficiare di un sostegno nell’ambito dei sistemi di qualità selezionati. Per i sistemi nazionali, descrizione del sistema secondo i criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 2; — indicazione della o delle autorità competenti per la supervisione del sistema di qualità e descrizione delle modalità organizzative di tale supervisione; — importo del sostegno per tipo di sistema sovvenzionabile e giustificazione dei costi fissi. 5.3.1.3.3. A t t i v i t à d i i n f o r m a z i o n e e p r o m o z i o n e — elenco dei prodotti che possono beneficiare di un sostegno nell’ambito del sistema di qualità selezionato a titolo della misura «Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare»; — procedura per garantire che le azioni ammesse a beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale non fruiscano contemporaneamente di un sostegno nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000; — procedura di controllo ex ante del materiale informativo, promozionale e pubblicitario (articolo 23, paragrafo 6, del presente regolamento); — sintesi delle categorie di spese ammissibili e dei tassi di sostegno. 5.3.1.4. Misure transitorie per la Repubblica ceca, Cipro, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia 5.3.1.4.1. S o s t e g n o a l l e a z i e n d e a g r i c o l e d i s e m i s u s s i s t e n z a i n v i a d i r i s t r u t t u r a z i o n e — definizione di azienda di semi-sussistenza in funzione delle dimensioni minime e/o massime dell’azienda, della parte di produzione commercializzata e/o del livello di reddito dell’azienda ammissibile; Pagina 36 di 152 Consiglio regionale della Calabria IT L 368/44 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea — definizione della redditività economica futura; — sintesi dei requisiti del piano aziendale; — importo e durata del sostegno. 5.3.1.4.2. C o s t i t u z i o n e d i a s s o c i a z i o n i d i p r o d u t t o r i — descrizione della procedura ufficiale di riconoscimento delle associazioni, compresi i criteri di selezione; — settori interessati; — unicamente per Malta, indicazione del settore o dei settori che beneficiano della deroga giustificata dalla produzione complessiva estremamente esigua, nonché condizioni per poter beneficiare della deroga: percentuale minima della produzione dell’associazione rispetto alla produzione totale del settore, numero minimo di produttori del settore membri dell’associazione; — unicamente per Malta, giustificazione degli importi annui. 5.3.2. Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 5.3.2.1. Misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli Disposizioni comuni a talune misure Descrizione dettagliata dell’esecuzione a livello nazionale: — ai fini specifici dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori; tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all’inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, l’obbligo di possedere una licenza per l’uso di tali prodotti, l’obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell’attrezzatura per l’irrorazione e le disposizioni sull’uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale; — ai fini specifici dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale. 5.3.2.1.1. I n d e n n i t à c o m p e n s a t i v e d e g l i s v a n t a g g i n a t u r a l i a f a v o r e d e g l i a g r i c o l t o r i delle zone montane Le disposizioni dell’allegato II, punti 9.3.V.A.1), 9.3.V.B.1), 2) e 3) e 9.3.V.B., secondo trattino, del regolamento (CE) n. 817/2004 si applicano fino al 31 dicembre 2009. Viene tuttavia a cadere la distinzione tra «A. caratteristiche principali» e «B. altri elementi». 5.3.2.1.2. I n d e n n i t à a f a v o r e d e g l i a g r i c o l t o r i d e l l e z o n e c a r a t t e r i z z a t e d a s v a n t a g g i naturali diverse dalle zone montane Idem come al punto 5.3.2.1.1. 5.3.2.1.3. I n d e n n i t à N a t u r a 2 0 0 0 e i n d e n n i t à c o n n e s s e a l l a d i r e t t i v a 2 0 0 0 / 6 0 / C E — zone designate in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali/regionali; — descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche prese come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti agli svantaggi generati dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nella zona interessata (1); — importo dell’aiuto. (1) Le indicazioni per la direttiva 2000/60/CE saranno emanate ulteriormente. Pagina 37 di 152 23.12.2006 Consiglio regionale della Calabria IT 23.12.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5.3.2.1.4. P a g a m e n t i a g r o a m b i e n t a l i — descrizione e giustificazione dei vari tipi di impegni in base all’impatto ambientale previsto in rapporto ai bisogni e alle priorità ambientali; — descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici (compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sono pertinenti a ciascun tipo di impegno) presi come riferimento per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi, b) del mancato guadagno dovuto all’impegno assunto e c) dell’entità dei costi dell’operazione; se del caso, questa metodica deve tenere conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003; l’eventuale metodo di conversione utilizzato per altre unità di misura ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 9, del presente regolamento; — importo dell’aiuto; — misure, obiettivi e criteri applicati se i beneficiari sono selezionati mediante gara ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005; — elenco delle razze locali minacciate di abbandono e numero di femmine riproduttrici interessate. Questo numero deve essere certificato da un organismo specializzato o da un’organizzazione/associazione di allevatori, debitamente riconosciuti, i quali registrano e mantengono aggiornato il libro genealogico della razza. Si dovrà dimostrare che l’organismo in questione possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali delle razze minacciate; — per le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell’erosione genetica sulla base di risultati scientifici e indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie (locali), la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello locale; — per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura (articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005): categorie di beneficiari, tipi di operazioni e specificazione dei costi ammissibili. 5.3.2.1.5. P a g a m e n t i p e r i l b e n e s s e r e d e g l i a n i m a l i — descrizione e giustificazione dei vari tipi di impegni, per almeno uno degli aspetti contemplati all’articolo 27, paragrafo 7, del presente regolamento, in base all’impatto previsto; — descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici/zootecnici [compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sono pertinenti a ciascun tipo di impegno] presi come riferimento per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall’impegno assunto; b) dell’entità dei costi dell’operazione; — importo dell’aiuto. 5.3.2.1.6. S o s t e g n o a g l i i n v e s t i m e n t i n o n p r o d u t t i v i — definizione delle operazioni sovvenzionabili; — descrizione del nesso con gli impegni di cui all’articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1698/2005 o con altri obiettivi agroambientali; — descrizione del modo in cui gli investimenti valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 interessate o altre zone di grande pregio naturale. 5.3.2.2. Misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile delle superfici forestali Disposizioni comuni a tutte le misure: — nesso tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali/subnazionali o altri strumenti equivalenti, nonché con la strategia forestale comunitaria; — riferimento ai piani di protezione delle foreste nelle zone classificate a rischio medio alto di incendi boschivi ed elementi comprovanti la conformità delle misure proposte con detti piani di protezione. Pagina 38 di 152 L 368/45 Consiglio regionale della Calabria L 368/46 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5.3.2.2.1. I m b o s c h i m e n t o d i t e r r e n i a g r i c o l i — definizione di «terreno agricolo»; — definizione di «agricoltore»; — disposizioni e criteri per la selezione delle zone da imboschire, tali da garantire che gli interventi progettati siano adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali, in particolare la biodiversità, conformemente all’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all’articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento; — descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto e di manutenzione, nonché del mancato guadagno da compensare. Per quest’ultima voce, il metodo in questione deve tenere conto degli eventuali aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003; — intensità dell’aiuto per l’impianto, nonché importo e durata dei premi annuali a copertura dei costi di manutenzione e del mancato guadagno. 5.3.2.2.2. P r i m o i m p i a n t o d i s i s t e m i a g r o f o r e s t a l i s u t e r r e n i a g r i c o l i — definizione dei sistemi agroforestali sovvenzionabili; — uso forestale; — uso agricolo; — densità di impianto; — descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto; — intensità dell’aiuto per l’impianto. 5.3.2.2.3. I m b o s c h i m e n t o d i s u p e r f i c i n o n a g r i c o l e — disposizioni e criteri per la designazione delle zone da imboschire; — disposizioni atte a garantire che gli interventi progettati siano adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali, in particolare la biodiversità; — descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto e di manutenzione; — intensità dell’aiuto per l’impianto. 5.3.2.2.4. I n d e n n i t à N a t u r a 2 0 0 0 — zone designate in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e obblighi incombenti ai proprietari di foreste in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali/regionali; — descrizione del metodo di calcolo utilizzato per giustificare gli oneri e il mancato guadagno dovuti ai vincoli all’uso delle foreste e di altri terreni boschivi imposti dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nella zona interessata; — importo dell’aiuto. Pagina 39 di 152 23.12.2006 Consiglio regionale della Calabria IT 23.12.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5.3.2.2.5. P a g a m e n t i s i l v o a m b i e n t a l i — giustificazione degli impegni in base all’impatto ambientale previsto in rapporto ai bisogni e alle priorità ambientali; — descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri presi come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall’impegno assunto; — importo dell’aiuto. 5.3.2.2.6. R i c o s t i t u z i o n e d e l p o t e n z i a l e p r o d u t t i v o f o r e s t a l e e i n t e r v e n t i p r e v e n t i v i — tipo di interventi e piani di prevenzione. 5.3.2.2.7. S o s t e g n o a g l i i n v e s t i m e n t i n o n p r o d u t t i v i — definizione delle operazioni sovvenzionabili; — descrizione del nesso con gli impegni di cui all’articolo 36, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 1698/2005 o con altri obiettivi ambientali; — descrizione del modo in cui gli investimenti valorizzano le zone interessate in termini di pubblica utilità. 5.3.3. Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 5.3.3.1. Misure intese a diversificare l’economia rurale 5.3.3.1.1. D i v e r s i f i c a z i o n e v e r s o a t t i v i t à n o n a g r i c o l e — settori di diversificazione interessati; — intensità dell’aiuto. 5.3.3.1.2. S o s t e g n o a l l a c r e a z i o n e e a l l o s v i l u p p o d i m i c r o i m p r e s e — tipi di imprese beneficiarie; — descrizione del tipo di operazioni; — intensità dell’aiuto. 5.3.3.1.3. I n c e n t i v a z i o n e d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e — descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005; — intensità dell’aiuto. 5.3.3.2. Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali 5.3.3.2.1. S e r v i z i e s s e n z i a l i p e r l ’ e c o n o m i a e l a p o p o l a z i o n e r u r a l e — tipi di servizi sovvenzionati; — costi ammissibili. Pagina 40 di 152 L 368/47 Consiglio regionale della Calabria IT L 368/48 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5.3.3.2.2. S v i l u p p o e r i n n o v a m e n t o d e i v i l l a g g i — tipi di interventi sovvenzionati; — costi ammissibili. 5.3.3.2.3. T u t e l a e r i q u a l i f i c a z i o n e d e l p a t r i m o n i o r u r a l e — descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1698/2005. 5.3.3.3. Formazione e informazione — settori interessati; — categorie di operatori economici beneficiari delle azioni previste. 5.3.3.4. Acquisizione di competenze, animazione e attuazione — acquisizione di competenze e animazione: descrizione del tipo di operazioni; — partenariati pubblici-privati di cui all’articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005, diversi da quelli previsti all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, che attuano le strategie di sviluppo locale: descrizione del tipo di partenariato (partner rappresentati, percentuale di partner privati, potere decisionale), stima indicativa del numero di partenariati pubblici-privati, superficie e popolazione interessate; misure dell’asse 3 attuate da questi partenariati pubblici-privati; disposizione atta a garantire che i costi di gestione dei partenariati siano limitati al 15% della spesa pubblica per la rispettiva strategia di sviluppo locale. 5.3.4. Asse 4: Attuazione dell’impostazione Leader 5.3.4.1. Strategie di sviluppo locale — procedura e tempi di selezione dei gruppi di azione locale, compresi i criteri di selezione obiettivi, numero indicativo previsto di gruppi di azione locale e percentuale prevista di territori rurali interessati da strategie di sviluppo locale; — giustificazione della selezione di zone con popolazione non ricompresa nei limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 3; — procedura di selezione delle operazioni poste in essere dai gruppi di azione locale; — descrizione dei canali finanziari applicabili ai gruppi di azione locale. 5.3.4.2. Cooperazione interterritoriale e transnazionale — Procedura, tempistica e criteri obiettivi per la selezione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale. 5.3.4.3. Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio. — limite alla quota del bilancio dei gruppi di azione locale destinata alla gestione degli stessi; — stima indicativa della quota delle spese di cui all’articolo 59, lettere da a) a d), del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sarà destinata all’acquisizione di competenze e all’animazione per l’asse Leader. Pagina 41 di 152 23.12.2006 Consiglio regionale della Calabria II Commissione IT 23.12.2006 6. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 368/49 Piano di finanziamento composto di due tabelle [articolo 16, lettera d), del regolamento (CE) n. 1698/2005] 6.1. Partecipazione annua del FEASR (in euro) Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totale FEASR Regioni di convergenza (*) (*) Per gli Stati membri con regioni di convergenza e altre regioni. 6.2. Piano finanziario per asse (in euro per l’insieme del periodo) (1) Partecipazione pubblica Asse Totale settore pubblico Tasso di partecipazione FEASR (%) Importo FEASR Asse 1 Asse 2 Asse 3 Asse 4 Assistenza tecnica Totale N.B.: Le spese transitorie di cui al punto 5.2, primo trattino, del presente allegato vanno inserite nelle tabelle riportate ai punti 6.1, 6.2 e 7. Per identificare tali spese, gli Stati membri si serviranno della tavola di concordanza di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1320/2006. 7. Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale (in euro per l’insieme del periodo) Misura/asse Spesa pubblica Spesa privata Costo totale Misura 111 Misura 112 Misura 121 Misura 1 … Totale asse 1 Misura 211 Misura 212 Misura 221 Misura 2 … Totale asse 2 (1) Poiché il programma di sviluppo rurale copre vari tipi di regioni, con tassi di cofinanziamento FEASR differenziati, la tabella 6.2 deve essere compilata per ogni tipo di regione: regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo, altre regioni. Pagina 42 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 368/50 II Commissione IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Misura/asse Spesa pubblica Spesa privata 23.12.2006 Costo totale Misura 311 Misura 312 Misura 321 Misura 3 … Totale asse 3 41 Strategie di sviluppo locale: — 411 Competitività — 412 Gestione dell’ambiente/ del territorio — 413 Qualità della vita/diversificazione 421 Cooperazione: 431 Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione Totale asse 4 (1) Totale assi 1, 2, 3 e 4 511 Assistenza tecnica di cui eventuale importo per la rete rurale nazionale: a) costi di gestione b) piano d’azione Totale complessivo (1) Per verificare la conformità all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la chiave di ripartizione tra gli assi delle strategie di sviluppo locale sarà applicata alla dotazione complessiva dell’asse 4. La tabella finanziaria consolidata e la tabella indicativa degli importi iniziali per misura devono riprodurre la struttura delle tabelle riportate ai punti 6.1, 6.2 e 7 e seguire l’ordine del seguente elenco: Le varie misure sono codificate come segue: (111) azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale; (112) insediamento di giovani agricoltori; (113) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli; (114) ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali; (115) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale; (121) ammodernamento delle aziende agricole; Pagina 43 di 152 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (122) migliore valorizzazione economica delle foreste; (123) accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali; (124) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare; (125) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura; (126) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione; (131) sostegno agli agricoltori per conformarsi ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria; (132) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare; (133) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare; (141) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione; (142) costituzione di associazioni di produttori; (211) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane; (212) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane; (213) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE; (214) pagamenti agroambientali; (215) pagamenti per il benessere degli animali; (216) sostegno agli investimenti non produttivi; (221) imboschimento di terreni agricoli; (222) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli; (223) imboschimento di superfici non agricole; (224) indennità Natura 2000; (225) pagamenti silvoambientali; (226) ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi; (227) sostegno agli investimenti non produttivi; (311) diversificazione verso attività non agricole; (312) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese; (313) incentivazione di attività turistiche; (321) servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale; (322) sviluppo e rinnovamento dei villaggi; (323) tutela e riqualificazione del patrimonio rurale; Pagina 44 di 152 L 368/51 Consiglio regionale della Calabria II Commissione IT L 368/52 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.12.2006 (331) formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell’asse 3; (341) acquisizione di competenze e animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di sviluppo locale; (410) strategie di sviluppo locale; (411) competitività; (412) gestione dell’ambiente/del territorio; (413) qualità della vita/diversificazione; (421) cooperazione interterritoriale e transnazionale; (431) gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione; (511) assistenza tecnica; 8. Se del caso, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per asse, che distingua le misure interessate di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 Tabella [articolo 16, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005]: (in euro per l’insieme del periodo) Asse 1 Misura 111 … Totale asse 1 Asse 2 Misura 211 … Totale asse 2 Asse 3 Misura 311 … Totale asse 3 Asse 4 Misura 411 … Totale asse 4 Totale asse 1, asse 2, asse 3, asse 4 9. Gli elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza e, se del caso, l’elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per l’attuazione dei programmi [articolo 16, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005] Gli elementi di cui ai punti A e B, relativi alle norme e procedure sugli aiuti di Stato, devono essere validi per l’intera durata del programma e riguardare sia la versione iniziale che le successive modifiche. Pagina 45 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione IT 23.12.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 368/53 A. Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato: — indicare se il sostegno sarà concesso a norma del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione (1) sugli aiuti de minimis al settore agricolo; oppure — fornire il numero di registrazione e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (2), in virtù del quale è stata introdotta la misura; oppure — fornire il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato; oppure — compilare la corrispondente scheda informativa allegata al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (3). B. Per le misure di cui agli articoli 25, 27 [per quest’ultimo limitatamente ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005] e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo regolamento, non rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato: — indicare se il sostegno sarà concesso a norma del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione (4) sugli aiuti de minimis; oppure — fornire il numero di protocollo e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98, in virtù del quale è stata introdotta la misura; oppure — fornire il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato; oppure — spiegare per quali motivi il regime di aiuto in questione è da considerarsi come un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, comprese le misure di aiuto esistenti ai sensi dei trattati di adesione. Le suddette misure vanno presentate secondo il seguente modello di tabella degli aiuti di Stato: C. Modello di tabella degli aiuti di Stato, da allegare a ciascun programma di sviluppo rurale Codice misura Titolo del regime di aiuto Legittimazione del regime (*) Durata del regime di aiuto (*) Indicare a seconda dei casi: — per le misure a norma di un regolamento de minimis, la dicitura: «Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento de minimis (CE) n. […]»; — per i regimi di aiuto approvati: riferimento alla decisione della Commissione recante approvazione dell’aiuto di Stato, nonché numero dell’aiuto di Stato ed estremi della lettera di notifica dell’approvazione; — per gli aiuti che formano oggetto di esenzione per categoria: riferimento al singolo regolamento di esenzione per categoria e numero di protocollo; — per altre misure di aiuto esistenti: a) nel caso degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007 (denominati nel prosieguo «nuovi Stati membri»): 1) «nulla» per gli aiuti precedenti al 1995; 2) numero della misura nell’elenco del trattato di adesione; 3) estremi della lettera recante decisione di non sollevare obiezioni nel quadro della procedura provvisoria; b) in altri casi: fornire la giustificazione pertinente. La tabella degli aiuti di Stato deve essere corredata di un impegno, da parte dello Stato membro, a notificare individualmente, a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ogni singolo caso di applicazione dei regimi di cui al punto B per i quali è richiesta una notifica individuale ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato o in forza delle condizioni e degli impegni stabiliti nelle rispettive decisioni di approvazione. (1) (2) (3) (4) GU GU GU GU L L L L 325 del 28.10.2004, pag. 4. 142 del 14.5.1998, pag. 1. 140 del 30.4.2004, pag. 1. 10 del 13.1.2001, pag. 30. Pagina 46 di 152 Consiglio regionale della Calabria IT L 368/54 10. II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, dalla politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca [articolo 5, articolo 16, lettera h), e articolo 60 del regolamento (CE) n. 1698/2005] 10.1. Giudizio sulla complementarità con: — le attività, le politiche e le priorità della Comunità, in particolare con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli del Fondo europeo per la pesca; — le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all’allegato I del presente regolamento. 10.2. Relativamente alle misure degli assi 1, 2 e 3: — criteri per distinguere le misure aventi a oggetto operazioni sovvenzionabili anche da altri strumenti di sostegno comunitari, in particolare i fondi strutturali e il Fondo europeo per la pesca. 10.3. Relativamente alle misure dell’asse 4: — criteri per distinguere le strategie di sviluppo locale che rientrano nell’asse 4 dalle strategie di sviluppo locale attuate dai «gruppi» beneficiari del Fondo europeo per la pesca e i progetti di cooperazione dall’obiettivo di cooperazione dei fondi strutturali. 10.4. Se del caso, fornire informazioni sulla complementarità con altri strumenti finanziari della Comunità. 11. Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili [articolo 16, lettera i), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005] — Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e, per informazione, descrizione sintetica della loro struttura di gestione e di controllo. 12. Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione prevista del comitato di sorveglianza. [articolo 16, lettera i), punto ii), e articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005] 12.1. Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione Detti sistemi saranno concepiti sulla base degli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto del programma di sviluppo rurale, facenti parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all’allegato VIII, e degli altri elementi elencati all’articolo 62, paragrafo 3. Ciascun programma di sviluppo rurale reca inoltre indicatori supplementari corrispondenti alle particolari esigenze, condizioni e obiettivi nazionali e/o regionali che caratterizzano la zona interessata dal programma. I dati raccolti in relazione agli indicatori possono ispirarsi ai parametri elaborati dal Sistema dei sistemi di osservazione globale della terra (GEOSS) o da progetti comunitari quali il Monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza (GMES). 12.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza 13. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma [articolo 76 del regolamento (CE) n. 1698/2005] Descrivere il piano di comunicazione e gli elementi citati all’articolo 58 e all’allegato VI del presente regolamento: 13.1. Iniziative miranti a informare i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche, sociali e ambientali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti. Pagina 47 di 152 23.12.2006 Consiglio regionale della Calabria IT 23.12.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.2. Iniziative miranti a informare i beneficiari del contributo comunitario. 13.3. Iniziative miranti a informare il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell’ambito del programma e dei relativi risultati. 14. Designazione delle parti consultate e risultati della consultazione [articolo 6 e articolo 16, lettera j), del regolamento (CE) n. 1698/2005] 14.1. Designazione delle parti consultate Elenco delle competenti autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche, delle parti economiche e sociali e di qualsiasi altro organismo rappresentativo della società civile, delle organizzazioni non governative, incluse quelle ambientali, e degli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne, che sono stati consultati. 14.2. Risultati della consultazione Riassumere i risultati delle consultazioni, indicando le date delle stesse, il tempo accordato per le osservazioni e i contributi alla preparazione del programma, nonché la misura in cui si è tenuto conto dei pareri e dei suggerimenti ricevuti. 15. Parità tra uomini e donne e non discriminazione [articolo 8 del regolamento (CE) n. 1698/2005] 15.1. Descrivere in che modo si intende promuovere la parità tra uomini e donne nelle varie fasi di attuazione del programma (progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione). 15.2. Descrivere in che modo si intende impedire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione del programma. 16. Assistenza tecnica [articolo 66, paragrafo 2, e articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005] 16.1. Descrivere le attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dell’assistenza al programma finanziate a titolo di assistenza tecnica. 16.2. Rete rurale nazionale — elenco delle organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale che faranno parte della rete rurale nazionale; — procedura e tempi di costituzione della rete rurale nazionale; — descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla rete rurale nazionale. Tali attività costituiranno la trama del piano d’azione che sarà elaborato dall’autorità di gestione e sovvenzionato a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005; — importo destinato alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale e all’esecuzione del piano d’azione ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Nell’ambito di tale importo, occorre distinguere la parte destinata alle strutture necessarie al funzionamento della rete e quella destinata al piano d’azione. Il programma deve contenere disposizioni atte a garantire che la parte dell’importo di cui alla lettera a) succitata non aumenti indebitamente con l’andare del tempo. Pagina 48 di 152 L 368/55 Consiglio regionale della Calabria L 368/56 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.12.2006 B. PROGRAMMI SPECIFICI PER LE RETI RURALI NAZIONALI (DI CUI ALL’ARTICOLO 41, PARAGRAFI 3 E 5) Qualora gli Stati membri che dispongono di programmi regionali presentino per approvazione un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, conformemente all’articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il suddetto programma specifico deve contenere i seguenti elementi: a) elenco delle organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale che faranno parte della rete rurale nazionale; b) procedura e tempi di costituzione della rete rurale nazionale; c) descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla rete rurale nazionale. Tali attività costituiranno la trama del piano d’azione che sarà elaborato dall’autorità di gestione e sovvenzionato a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005; d) importo destinato alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale e all’esecuzione del piano d’azione ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ripartizione annuale del contributo FEASR, che deve essere compatibile con il disposto dell’articolo 69, paragrafo 1, dello stesso regolamento; e) tabella finanziaria per l’intero periodo di programmazione, compilata secondo il seguente modello (in euro ai prezzi correnti): Categoria di spesa per la rete rurale nazionale Spesa pubblica totale Partecipazione del FEASR a) per la gestione della struttura della rete rurale nazionale b) per l’esecuzione del piano d’azione della rete rurale nazionale, compresa la valutazione Totale f) designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili; e) descrizione del sistema di sorveglianza e valutazione, nonché composizione prevista del comitato di sorveglianza. Pagina 49 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione IT 23.12.2006 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 368/57 ALLEGATO III SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI MALTESI Sostegno alla costituzione di un’associazione di produttori (importo minimo di cui all’articolo 25, paragrafo 2) EUR Anno 63 000 1o anno 63 000 2o anno 63 000 3o anno 60 000 4o anno 50 000 5o anno Pagina 50 di 152 Consiglio regionale della Calabria IT L 368/58 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.12.2006 ALLEGATO IV SOGLIE PER LE RAZZE ANIMALI MINACCIATE (DI CUI ALL’ARTICOLO 27, PARAGRAFO 4) Specie animali ammissibili Soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono [numero di femmine riproduttrici (*)] Bovini 7 500 Ovini 10 000 Caprini 10 000 Equidi 5 000 Suini 15 000 Volatili 25 000 (*) Numero, calcolato nell’insieme degli Stati membri, di femmine riproduttrici di una stessa razza che si riproducono in razza pura, iscritte in un albo genealogico tenuto da un’organizzazione di allevatori riconosciuta dallo Stato membro in conformità con la normativa zootecnica comunitaria. Pagina 51 di 152 Consiglio regionale della Calabria IT 23.12.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 368/59 ALLEGATO V TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME (DI CUI ALL’ARTICOLO 27, PARAGRAFO 13) Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi 1,0 UB Bovini da sei mesi a due anni 0,6 UB Bovini di meno di sei mesi 0,4 UB Ovini 0,15 UB Caprini 0,15 UB Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg 0,5 UB Altri suini 0,3 UB Galline ovaiole 0,014 UB Altro pollame 0,003 UB Pagina 52 di 152 Consiglio regionale della Calabria IT L 368/60 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ALLEGATO VI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR (DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PARAGRAFO 3) 1. Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari e ai beneficiari 1.1. Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari Le autorità di gestione diffondono, con un intento di trasparenza, le più ampie informazioni possibili sulle opportunità di cofinanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale. A tal fine, l’autorità di gestione provvede affinché al programma di sviluppo rurale sia data ampia diffusione, siano resi noti i contributi finanziari del FEASR e il programma stesso sia messo a disposizione degli interessati. L’autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare, esaurienti e aggiornate sui seguenti aspetti: a) le procedure amministrative da seguire per poter ottenere finanziamenti nell’ambito di un programma di sviluppo rurale; b) le procedure di esame delle domande di finanziamento; c) le condizioni di ammissibilità e/o i criteri di selezione e valutazione dei progetti sovvenzionabili; d) i nomi delle persone o gli uffici a livello nazionale, regionale o locale, presso i quali è possibile ottenere spiegazioni su come funzionano i programmi di sviluppo rurale e sui criteri di selezione e valutazione delle operazioni. L’autorità di gestione provvede affinché i partner che fungono da organi di collegamento a livello nazionale, regionale o locale siano coinvolti nel processo di informazione dei potenziali beneficiari, in particolare: a) autorità locali e regionali; b) organizzazioni professionali; c) parti economiche e sociali; d) organizzazioni non governative, segnatamente organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e organizzazioni ambientaliste; e) centri d’informazione sull’Europa; f) rappresentanze della Commissione negli Stati membri. L’autorità di gestione informa i potenziali beneficiari circa la pubblicazione di cui al punto 2.1. 1.2. Misure di informazione rivolte ai beneficiari L’autorità di gestione provvede affinché i beneficiari a cui viene notificata l’attribuzione dell’aiuto siano informati che l’azione fa parte di un programma cofinanziato dal FEASR e sia portato a loro conoscenza l’asse prioritario del relativo programma di sviluppo rurale. 2. Misure di informazione e pubblicità rivolte al pubblico L’autorità di gestione del programma di sviluppo rurale e i beneficiari prendono tutte le disposizioni necessarie per informare e sensibilizzare il pubblico sulle misure finanziate nel quadro del programma di sviluppo rurale a norma del presente regolamento. Pagina 53 di 152 23.12.2006 Consiglio regionale della Calabria IT 23.12.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2.1. Competenze dell’autorità di gestione L’autorità di gestione informa il pubblico dell’adozione del programma di sviluppo rurale da parte della Commissione e dei relativi aggiornamenti, dei principali esiti del programma e della sua conclusione. A partire dal 2008, l'autorità di gestione pubblica, almeno annualmente (per via elettronica o in altre forme), l’elenco dei beneficiari di un sostegno nel quadro del programma di sviluppo rurale, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni. Nell’attuare le misure di informazione, l’autorità di gestione si avvale di tutti i mezzi di comunicazione disponibili al livello territoriale pertinente. Le misure di informazione comprendono, tra l’altro, campagne di comunicazione, pubblicazioni cartacee e digitali e ogni altro mezzo giudicato idoneo. Le misure di informazione rivolte al pubblico comprendono gli elementi di cui al punto 3.1. 2.2. Competenze dei beneficiari Per le operazioni dei programmi di sviluppo rurale che comportano investimenti (nelle aziende agricole o nelle imprese alimentari) di costo complessivo superiore a EUR 50 000, il beneficiario è tenuto ad affiggere una targa informativa. Nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a EUR 500 000 deve essere affisso un cartello. Una targa informativa sarà affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati dall’asse 4. I cartelli e le targhe recano una descrizione del progetto/dell’operazione e gli elementi di cui al punto 3.1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartello o della targa. 3. Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie 3.1. Slogan e logo Ogni azione informativa e pubblicitaria contiene i seguenti elementi: — la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4, corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la seguente dicitura: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»; — per le misure e gli interventi finanziati dall’asse Leader, verrà apposto anche il logo di Leader. 3.2. Materiale di informazione e comunicazione — Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini, ecc.) e i manifesti concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione comunitaria e l’emblema della Comunità, qualora vi figuri anche l’emblema nazionale o regionale. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l’organismo responsabile dell’informazione e l’autorità di gestione designata per l’esecuzione dell’intervento in questione. — I criteri di cui al primo trattino si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del piano di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni e favoriscono il dialogo con un vasto pubblico. I siti web sul FEASR devono : — menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale; — recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR. Pagina 54 di 152 L 368/61 Consiglio regionale della Calabria IT L 368/62 4. II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Istruzioni per la creazione dell’emblema e definizione dei colori standard 4.1. Bandiera europea Descrizione simbolica Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l’unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità. Nei progetti finanziati dal FEASR, il nome di questo Fondo appare sotto la bandiera europea. Descrizione araldica Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro. Descrizione geometrica L’emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell’altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d’incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell’altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell’altezza del ghindante. le stelle sono disposte verticalmente, con una punta rivolta verso l’alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all’asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile. Colori regolamentari I colori dell’emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l’area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle. La gamma internazionale PANTONE è largamente diffusa e di facile consultazione, anche per i non addetti al settore grafico. Pagina 55 di 152 23.12.2006 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Riproduzione in quadricromia In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di «Process Yellow». Mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l’80 % di «Process Magenta» si ottiene un blu molto simile al PANTONE REFLEX BLUE. Internet Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB:0/0/153 (esadecimale: 000099) e il PANTONE YELLOW al colore RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00). Riproduzione monocroma Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un filetto di tale colore l’area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco. Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il blu (ovviamente il «Reflex Blue»), usarlo al 100 % per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche). Riproduzione su fondo colorato L’emblema va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nell’impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell’altezza del rettangolo. Pagina 56 di 152 L 368/63 Consiglio regionale della Calabria L 368/64 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.2. Logo di Leader Pagina 57 di 152 23.12.2006 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 II Commissione IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 368/65 ALLEGATO VII A. STRUTTURA E CONTENUTO DELLE RELAZIONI ANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE (ARTICOLO 60) 1. Variazioni delle condizioni generali (articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005) — Qualsiasi variazione delle condizioni generali avente un impatto diretto sull’attuazione del programma (in particolare modifiche della legislazione o sviluppi socioeconomici inattesi) — Qualsiasi modifica della politica nazionale o comunitaria che incida sulla coerenza tra il FEASR e gli altri strumenti finanziari 2. Andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indicatori di prodotto e di risultato [articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005] Analisi degli esiti sulla base di indicatori di monitoraggio, compresa un’analisi qualitativa dei progressi compiuti in rapporto agli obiettivi prefissati. Si farà uso degli indicatori (di prodotto e di risultato) elencati nell’allegato VIII del presente regolamento. Oltre a questi indicatori, che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione, si impiegheranno anche indicatori supplementari specifici al programma, per monitorare efficacemente il grado di realizzazione degli obiettivi. 3. Esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai beneficiari per ciascuna misura; se il programma comprende regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza, le relative erogazioni saranno indicate a parte [articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005] La tabella riassuntiva dell’esecuzione finanziaria del programma deve comprendere almeno le seguenti informazioni: In euro Assi/misure Versamenti annuali-anno N Asse 1 Misura 111 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 Misura ….. — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 Totale asse 1 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 Asse 2 Misura 211 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 Misura ….. — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 Totale asse 2 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 Asse 3 Misura 311 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 Pagina 58 di 152 Versamenti cumulativi dal 2007 all’anno N Consiglio regionale della Calabria L 368/66 II Commissione IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.12.2006 In euro Assi/misure Versamenti annuali-anno N Versamenti cumulativi dal 2007 all’anno N Misura ….. — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 Totale asse 3 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 Asse 4 Misura 411 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 Misura 4... — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 Totale asse 4 — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 Assistenza tecnica — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 Totale programma — di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006 Una tabella distinta, contenente almeno le stesse informazioni, sarà compilata per le regioni interessate dall’obiettivo di convergenza, mentre per i programmi comprendenti sia regioni di convergenza che altre regioni si dovrà presentare una tabella consolidata a livello di programma. 4. Riepilogo delle attività di valutazione in itinere in conformità dell’articolo 86, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 [articolo 82, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1698/2005] Un riepilogo delle attività di valutazione in itinere, compilato sulla base delle relazioni al comitato di sorveglianza di cui all’articolo 86, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, comprese le attività relative agli elementi menzionati all’articolo 84, paragrafo 5, e all’articolo 86, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento. 5. Disposizioni prese dall’autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l’efficienza dell’esecuzione [articolo 82, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005], in particolare: i) misure di sorveglianza e valutazione ii) riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle eventuali misure prese in conseguenza, tra l’altro in seguito ad osservazioni formulate ai sensi dell’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1698/2005 iii) ricorso all’assistenza tecnica Qualora la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale siano finanziate a titolo di assistenza tecnica, la relazione annuale deve descrivere le procedure seguite per la costituzione e il funzionamento della rete, nonché lo stato di attuazione del piano d’azione. Occorre indicare anche le modalità di erogazione [distinzione tra le voci di cui all’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005]. iv) disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1698/2005 La relazione descrive sinteticamente le disposizioni prese in materia di informazione e pubblicità, per rendere noto il programma di sviluppo rurale conformemente all’articolo 58 e all’allegato VI del presente regolamento. Pagina 59 di 152 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 368/67 6. Dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie pertinenti, indicante i problemi incontrati e le misure adottate per porvi rimedio [articolo 82, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005] La conformità con la normativa comunitaria riguarda, in particolare, l’ottemperanza alle norme sulla concorrenza, sugli appalti pubblici, sulla tutela e il miglioramento dell’ambiente e sulla promozione delle pari opportunità e della non discriminazione. 7. Se del caso, riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 [articolo 82, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005] B. MODELLO DI RELAZIONE ANNUALE PER I PROGRAMMI SPECIFICI CONCERNENTI LE RETI RURALI NAZIONALI (ARTICOLO 60) Se gli Stati membri si avvalgono della possibilità prevista all’articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi specifici contiene i seguenti elementi: a) descrizione delle procedure seguite per la costituzione e il funzionamento della rete; b) stato di attuazione del piano d’azione; c) una tabella finanziaria che illustra l’esecuzione finanziaria del programma, distinguendo tra le voci di cui all’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005: Categoria di spesa per la rete rurale nazionale Versamenti annuali anno N a) per la gestione della struttura della rete rurale nazionale b) per l’esecuzione del piano d’azione della rete rurale nazionale Totale d) se del caso, le informazioni di cui alla parte A, punti da 4 a 7, del presente allegato. Pagina 60 di 152 Versamenti cumulativi dal 2007 all’anno N Consiglio regionale della Calabria II Commissione IT L 368/68 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 23.12.2006 ALLEGATO VIII ELENCO DI INDICATORI COMUNI INIZIALI, DI PRODOTTO, DI RISULTATO E DI IMPATTO I. INDICATORI COMUNI INIZIALI 1. Indicatori iniziali di obiettivo ASSE Orizzontale ASSE 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale ASSE 2 Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio Indicatore (*) 1 Sviluppo economico (*) 2 Sviluppo economico (*) 3 Tasso di occupazione (*) 4 Istruzione e formazione nel settore agricolo 5 Produttività del lavoro nel settore agricolo 7 Investimenti fissi lordi nel settore agricolo 8 Sviluppo occupazionale del settore primario 9 Sviluppo economico del settore primario (*) 10 Produttività del lavoro nell’industria alimentare 11 Investimenti fissi lordi nell’industria alimentare 12 Sviluppo occupazionale dell’industria alimentare 13 Sviluppo economico dell’industria alimentare (*) 14 Produttività del lavoro nel settore forestale 15 Investimenti fissi lordi nel settore forestale 16 Importanza dell’agricoltura di semisussistenza nei nuovi Stati membri (*) 17 Biodiversità: avifauna in habitat agricolo (*) 18 Biodiversità: habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale 19 (*) 20 ASSE 3 Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche Biodiversità: composizione delle specie arboree Qualità dell’acqua: bilancio lordo dei nutrienti 21 Qualità dell’acqua: inquinamento da nitrati e pesticidi 22 Suolo: zone a rischio di erosione 23 Suolo: agricoltura biologica (*) 24 Cambiamenti climatici: produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali 25 Cambiamenti climatici: SAU adibita alla produzione di energia rinnovabile 26 Cambiamenti climatici/qualità dell'aria: emissioni agricole di gas (*) 27 Agricoltori che esercitano altre attività lucrative (*) 28 Sviluppo occupazionale del settore non agricolo (*) 29 Sviluppo economico del settore non agricolo (*) 30 Sviluppo del lavoro autonomo 31 Infrastruttura turistica in ambito rurale (*) 32 Diffusione dell’Internet nelle zone rurali (*) 33 Sviluppo del settore terziario 34 Leader Struttura di età nel settore agricolo (*) 6 Migrazione netta (*) 35 Formazione continua nelle zone rurali (*) 36 Sviluppo dei gruppi di azione locale (*) rimanda agli indicatori LEAD nel quadro della strategia nazionale e del monitoraggio strategico di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 Pagina 61 di 152 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 II Commissione IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 368/69 2. Indicatori iniziali di contesto ASSE Indicatore Orizzontale ASSE 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale ASSE 2 Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio ASSE 3 Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche 1 Designazione delle zone rurali 2 Importanza delle zone rurali 3 Uso agricolo del suolo 4 Struttura delle aziende agricole 5 Struttura del settore forestale 6 Produttività delle foreste 7 Copertura del suolo 8 Zone svantaggiate 9 Zone ad agricoltura estensiva 10 Zone Natura 2000 11 Biodiversità: foreste protette 12 Evoluzione della superficie forestale 13 Stato di salute dell’ecosistema forestale 14 Qualità dell’acqua 15 Consumo di acqua 16 Foreste protettive (principalmente suolo e acqua) 17 Densità di popolazione 18 Struttura di età 19 Struttura dell’economia 20 Struttura dell’occupazione 21 Disoccupazione di lunga durata 22 Livello di istruzione raggiunto 23 Infrastruttura Internet II. INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO ASSE 1 MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE Codice Misura Indicatori di prodotto (*) 111 Iniziative nel campo della formazione professionale e dell’informazione — Numero di partecipanti alla formazione 112 Insediamento di giovani agricoltori — Numero di giovani agricoltori beneficiari 113 Prepensionamento — Numero di agricoltori prepensionati — Numero di giorni di formazione impartita — Volume totale di investimenti — Numero di lavoratori agricoli prepensionati — Numero di ettari resi disponibili — Numero di agricoltori beneficiari 114 Ricorso a servizi di consulenza 115 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione — Numero di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione o di assistenza alla gestione avviati 121 Ammodernamento delle aziende agricole — Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti — Numero di proprietari di foreste beneficiari — Volume totale di investimenti Pagina 62 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 368/70 II Commissione IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Codice Misura Indicatori di prodotto (*) 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste — Numero di aziende forestali che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti 123 Aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria — Numero di imprese beneficiarie 124 Promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale — Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate 125 Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura — Numero di operazioni sovvenzionate Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione — Superficie agricola danneggiata sovvenzionata 131 Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria — Numero di beneficiari 132 Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare — Numero di aziende agricole partecipanti beneficiarie 133 Attività di informazione e promozione — Numero di azioni sovvenzionate — Volume totale di investimenti 126 — Volume totale di investimenti — Volume totale di investimenti — Volume totale di investimenti 141 Agricoltura di semisussistenza — Numero di aziende agricole di semisussistenza beneficiarie 142 Associazioni di produttori — Numero di associazioni di produttori beneficiarie — Fatturato delle associazioni di produttori beneficiarie (*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte. ASSE 2 MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE TRAMITE LA GESTIONE DEL TERRITORIO Codice Misura 211 Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane — Numero di aziende beneficiarie in zone montane Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane — Numero di aziende beneficiarie in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE — Numero di aziende beneficiarie in zone Natura 2000/Direttiva quadro acque 212 213 Indicatori di prodotto (*) — Superficie agricola sovvenzionata in zone montane — Superficie agricola sovvenzionata in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane — Superficie agricola sovvenzionata in zone Natura 2000/Direttiva quadro acque 214 — Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari Pagamenti agroambientali — Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale — Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa misura — Numero totale di contratti — Numero di azioni in materia di risorse genetiche 215 Pagamenti per il benessere degli animali — Numero di aziende agricole beneficiarie — Numero di contratti per il benessere degli animali Pagina 63 di 152 23.12.2006 Consiglio regionale della Calabria 23.12.2006 II Commissione IT Codice Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Misura Indicatori di prodotto (*) 216 Investimenti non produttivi — Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari 221 Imboschimento di superfici agricole — Numero di beneficiari di aiuti all’imboschimento — Volume totale di investimenti — Numero di ettari imboschiti Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli — Numero di beneficiari 223 Imboschimento di superfici non agricole — Numero di beneficiari di aiuti all’imboschimento 224 Indennità Natura 2000 — Numero di aziende forestali beneficiarie in zone Natura 2000 222 — Numero di ettari interessati da nuovi sistemi agroforestali — Numero di ettari imboschiti — Superficie forestale sovvenzionata (ettari) in zone Natura 2000 225 Indennità per interventi silvoambientali — Numero di aziende forestali beneficiarie — Superficie totale interessata dal sostegno silvoambientale — Superficie fisica interessata dal sostegno silvoambientale — Numero di contratti 226 Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi — Numero di interventi preventivi/ricostitutivi — Superficie forestale danneggiata sovvenzionata — Volume totale di investimenti 227 Investimenti non produttivi — Numero di proprietari di foreste beneficiari — Volume totale di investimenti (*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte. ASSE 3 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE Codice Misura 311 Diversificazione verso attività non agricole Indicatori di prodotto (*) — Numero di beneficiari — Volume totale di investimenti 312 Creazione e sviluppo di imprese — Numero di microimprese beneficiarie/create 313 Incentivazione di attività turistiche — Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate — Volume totale di investimenti 321 322 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale — Numero di azioni sovvenzionate Sviluppo e rinnovamento dei villaggi — Numero di villaggi interessati — Volume totale di investimenti — Volume totale di investimenti 323 331 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale — Numero di interventi sovvenzionati Formazione e informazione — Numero di operatori economici partecipanti ad attività sovvenzionate — Volume totale di investimenti — Numero di giorni di formazione impartita 341 Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale — Numero di azioni di acquisizione di competenze e di animazione — Numero di partecipanti — Numero di partenariati pubblici-privati beneficiari (*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte. Pagina 64 di 152 L 368/71 Consiglio regionale della Calabria L 368/72 II Commissione IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ASSE 4 LEADER Codice 41 Misura Indicatori di prodotto (*) — Numero di gruppi di azione locale («GAL») Attuazione di strategie di sviluppo locale — Superficie totale coperta dai GAL (km2) 411 — competitività 412 — gestione territorio 421 — Popolazione totale coperta dai GAL dell’ambiente/del — Numero di progetti finanziati dai GAL 413 — qualità della vita/diversificazione — Numero di beneficiari Progetti di cooperazione — Numero di progetti di cooperazione — Numero di GAL cooperanti 431 Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59) — Numero di azioni sovvenzionate (*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte. III. INDICATORI COMUNI DI RISULTATO Asse/obiettivo Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale Indicatore (1) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione in materia agricola e/o forestale (2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie (3) Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o nuove tecniche (4) Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti (5) Numero di aziende agricole entrate sul mercato Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale tramite la gestione del territorio (6) Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo: a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale b) a migliorare la qualità dell’acqua c) ad attenuare i cambiamenti climatici d) a migliorare la qualità del suolo e) a evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre Miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche (7) Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle aziende beneficiarie (8) Numero lordo di posti di lavoro creati (9) Numero di turisti in più (10) Popolazione rurale utente di servizi migliorati (11) Maggiore diffusione dell’Internet nelle zone rurali (12) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una formazione Pagina 65 di 152 23.12.2006 Consiglio regionale della Calabria IT 23.12.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IV. INDICATORI COMUNI DI IMPATTO Indicatore 1 Crescita economica 2 Posti di lavoro creati 3 Produttività del lavoro 4 Ripristino della biodiversità 5 Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale 6 Miglioramento della qualità dell’acqua 7 Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici Pagina 66 di 152 L 368/73 Consiglio regionale della Calabria L 93/12 II Commissione IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2006 REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (2). Tenuto conto della loro specificità, è opportuno adottare disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una zona geografica delimitata che impongano ai produttori di utilizzare sul condizionamento le diciture o i simboli comunitari appropriati. È opportuno rendere obbligatorio l’utilizzo di detti simboli o le diciture per le denominazioni comunitarie allo scopo, da un lato, di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le relative garanzie e, dall’altro, di permettere una identificazione più facile di questi prodotti sui mercati per facilitarne i controlli. È opportuno prevedere un termine ragionevole affinché gli operatori si adeguino a tale obbligo. IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando quanto segue: (1) La produzione, la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari svolge un ruolo rilevante nell'economia della Comunità. (2) È opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola al fine di ottenere un migliore equilibrio fra l’offerta e la domanda sui mercati. La promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può essere un notevole vantaggio per l'economia rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l'accrescimento del reddito degli agricoltori, sia per l'effetto di mantenimento della popolazione rurale in tali zone. (3) Un numero sempre crescente di consumatori annette maggiore importanza alla qualità anziché alla quantità nell’alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici genera una domanda di prodotti agricoli o alimentari aventi un'origine geografica identificabile. (4) Di fronte alla grande varietà di prodotti commercializzati e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo il consumatore dovrebbe disporre di un’informazione chiara e succinta sull'origine del prodotto, in modo da potersi meglio orientare nella scelta. (5) L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari è soggetta alle norme generali fissate nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, (1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (6) È opportuno prevedere un approccio comunitario per le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche. Un quadro normativo comunitario che contempli un regime di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine poiché garantisce, tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. (7) È opportuno che le norme previste siano applicate nel rispetto della normativa comunitaria vigente relativa ai vini e alle bevande spiritose. (8) Il campo d'applicazione del presente regolamento dovrebbe limitarsi ai prodotti agricoli e alimentari per i quali esiste un legame fra le caratteristiche del prodotto o dell'alimento e la sua origine geografica. Tuttavia, detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti agricoli o alimentari. (9) Tenuto conto delle prassi esistenti, è opportuno definire due diversi tipi di riferimento geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette. (10) Un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di uno dei tipi di riferimento summenzionati dovrebbe soddisfare determinate condizioni elencate in un disciplinare. (2) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15). Pagina 67 di 152 Consiglio regionale della Calabria 31.3.2006 (11) (12) (13) (14) (15) (16) IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Per usufruire della protezione negli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine dovrebbero essere registrate a livello comunitario. L'iscrizione in un registro fornirebbe altresì l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori. Per garantire che le denominazioni comunitarie registrate soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprensive di una procedura nazionale di opposizione. La Commissione successivamente dovrebbe partecipare ad un esame volto a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento e a garantire l’uniformità di approccio fra gli Stati membri. (17) Occorre autorizzare gli Stati membri ad imporre una tassa a copertura delle spese sostenute. (18) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento andrebbero adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4). (19) Le denominazioni già registrate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (5) alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero continuare a beneficiare della protezione prevista nel presente regolamento e figurare automaticamente nel registro. È opportuno poi prevedere misure transitorie applicabili alle domande di registrazione pervenute alla Commissione precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento. (20) A fini di maggiore chiarezza e trasparenza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2081/92 e sostituirlo con il presente regolamento, L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS 1994, che figura all’allegato 1C dell'accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio), comprende disposizioni specifiche relative all’esistenza, all’acquisizione, alla portata, al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché ai mezzi per farli rispettare. La protezione mediante registrazione, prevista nel presente regolamento, dovrebbe essere aperta alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese d’origine. La procedura di registrazione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di fare valere i suoi diritti notificando la propria opposizione. È opportuno disporre di procedure che, successivamente alla registrazione, consentano di adeguare il disciplinare, a richiesta di gruppi che abbiano un interesse legittimo, sulla scorta dell'evoluzione delle conoscenze tecnologiche e di cancellare l'indicazione geografica o la denominazione d'origine relativa a un prodotto agricolo o alimentare che non sia più conforme al disciplinare in virtù del quale aveva potuto beneficiare segnatamente dell'indicazione geografica o della denominazione d'origine. Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche protette sul territorio comunitario dovrebbero essere oggetto di un sistema di monitoraggio costituito di controlli ufficiali, fondato su un sistema di controlli in linea con il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), nonché su un sistema di controlli diretto ad assicurare il rispetto del disciplinare dei prodotti agricoli e alimentari interessati. (3) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. L 93/13 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato I del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento. Il presente regolamento non si applica tuttavia ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose. Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6). Gli allegati I e II del presente regolamento possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. 2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari. (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (5) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (6) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Pagina 68 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 93/14 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (7) non si applica né alle denominazioni d'origine né alle indicazioni geografiche oggetto del presente regolamento. Articolo 2 c) esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b). Le designazioni suddette devono essere state riconosciute come denominazioni d’origine nel paese d’origine anteriormente al 1o maggio 2004. Denominazione d’origine e indicazione geografica 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 31.3.2006 Articolo 3 Genericità, conflitti con i nomi di varietà vegetali, di razze animali, degli omonimi e dei marchi a) «denominazione d'origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: — originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, 1. Le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. — la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e Ai fini del presente regolamento, si intende per «denominazione divenuta generica» il nome di un prodotto agricolo o alimentare che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente prodotto o commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare nella Comunità. — la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata; Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare: b) «indicazione geografica», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: a) della situazione esistente negli Stati membri e nelle zone di consumo; — come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e — del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e — la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata. 2. Sono altresì considerate come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare e che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1. 3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la zona di produzione delle materie prime sia delimitata; b) sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime; (7) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. b) delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie. 2. Un nome non può essere registrato come denominazione d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. 3. La registrazione di una denominazione omonima o parzialmente omonima di una denominazione già registrata ai sensi del presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. In particolare: a) una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio non è registrata, benché sia esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o alla località di cui sono originari i prodotti agricoli o alimentari; b) l'impiego di una denominazione omonima registrata è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la denominazione omonima registrata successivamente sia sufficientemente differenziata da quella registrata in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore. Pagina 69 di 152 Consiglio regionale della Calabria 31.3.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4. Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto. L 93/15 h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione; i) gli eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali. Articolo 4 Disciplinare Articolo 5 1. Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare. Domanda di registrazione 2. 1. La domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un’associazione. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi: a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica; b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare; c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3; d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi; Ai fini del presente regolamento si intende per «associazione» qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o il medesimo prodotto alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione. Una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione conformemente alle norme particolareggiate di cui all’articolo 16, lettera c). Nel caso di una denominazione che designi una zona geografica transfrontaliera o una denominazione tradizionale connessa ad una zona geografica transfrontaliera, diverse associazioni possono presentare una domanda comune, conformemente alle norme particolareggiate di cui all’articolo 16, lettera d). 2. Un’associazione può presentare domanda di registrazione esclusivamente per i prodotti agricoli o alimentari che essa stessa produce o elabora. e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l'associazione richiedente, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, stabilisce e motiva che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o garantire l’origine o assicurare il controllo; 3. f) gli elementi che giustificano: c) un documento unico limitato agli elementi seguenti: i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare e l’ambiente geografico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o, a seconda dei casi, ii) il legame fra una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto agricolo o alimentare e l’origine geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b); g) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici; La domanda di registrazione comprende almeno: a) il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente, b) il disciplinare di cui all’articolo 4; i) gli elementi principali del disciplinare: la denominazione, la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche applicabili al suo condizionamento e alla sua etichettatura, e la descrizione concisa della delimitazione della zona geografica; ii) la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, inclusi, eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il legame. Pagina 70 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 93/16 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2006 4. La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata la zona geografica. sente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento. Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari o internazionali. 5. Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 4, secondo comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisca l'adeguata pubblicazione della domanda e preveda un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda. 7. Per ogni decisione favorevole di cui al paragrafo 5, terzo comma, adottata dallo Stato membro, quest’ultimo fa pervenire alla Commissione: a) il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente; b) il documento unico di cui al paragrafo 3, lettera c); Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione ricevute in base ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma. Qualora lo Stato membro ritenga che i requisiti del presente regolamento sono soddisfatti, esso adotta una decisione favorevole e trasmette alla Commissione la documentazione di cui al paragrafo 7 per la decisione definitiva. In caso contrario, esso decide di rigettare la domanda. Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo disponga di mezzi di ricorso. Lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e assicura l’accesso per via elettronica al disciplinare. 6. A decorrere dalla data della presentazione della domanda alla Commissione il medesimo Stato membro può accordare solo in via transitoria alla denominazione una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se del caso, un periodo di adattamento. Il periodo di adattamento di cui al primo comma può essere previsto solo a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di opposizione di cui al paragrafo 5, primo comma. La protezione nazionale transitoria cessa a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del presente regolamento. Le conseguenze della protezione nazionale transitoria, nel caso in cui la denominazione non venga registrata ai sensi del pre- c) una dichiarazione dello Stato membro che la domanda presentata dall’associazione e che beneficia della decisione favorevole soddisfa, a suo giudizio, le condizioni del presente regolamento e le relative disposizioni di applicazione; d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare, di cui al paragrafo 5, quinto comma. 8. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'osservanza dei paragrafi da 4 a 7 entro il 31 marzo 2007. 9. La domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un paese terzo è composta dagli elementi previsti al paragrafo 3, nonché dagli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine. La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo interessato. 10. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione, redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue. Articolo 6 Esame da parte della Commissione 1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati la domanda presentata ai sensi dell'articolo 5 per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro il termine di 12 mesi. La Commissione rende pubblico ogni mese l’elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione, nonché la data di presentazione alla Commissione. Pagina 71 di 152 Consiglio regionale della Calabria 31.3.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2. Quando, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni del presente regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare, di cui all'articolo 5, paragrafo 5, quinto comma. In caso contrario, la Commissione decide di respingere la domanda secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Articolo 7 L 93/17 d) precisano gli elementi sulla cui base si può concludere che la denominazione di cui si chiede la registrazione è generica, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1. La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni. I criteri di cui al primo comma, lettere b), c) e con riferimento al territorio della Comunità, riguarda i diritti di proprietà intellettuale si territorio o ai territori in cui detti diritti sono d), sono valutati che per quanto riferisce solo al tutelati. Opposizione e decisione sulla registrazione 1. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo può opporsi alla registrazione proposta, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata. 4. Se non riceve opposizioni ricevibili ai sensi del paragrafo 3, la Commissione procede alla registrazione della denominazione. La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2. Anche ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata chiesta la registrazione oppure in un paese terzo, può opporsi alla registrazione proposta mediante presentazione di una dichiarazione debitamente motivata. Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in uno Stato membro, tale dichiarazione è presentata allo Stato membro in questione entro un termine che permetta l'opposizione di cui al paragrafo 1. Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un paese terzo, la dichiarazione è presentata alla Commissione, o direttamente, o per il tramite delle autorità di tale paese terzo, nel termine fissato al paragrafo 1. 3. Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1, le quali: a) dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2; oppure b) dimostrano che la registrazione della denominazione proposta sarebbe contraria all’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4; oppure c) dimostrano che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2; oppure 5. Se l'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 3, la Commissione invita gli interessati ad avviare idonee consultazioni. Se giungono ad un accordo entro sei mesi, gli interessati comunicano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo, compreso il parere del richiedente e dell'opponente. Se gli elementi pubblicati a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, non hanno subito modifiche o hanno subito soltanto modifiche minori, da definire secondo l’articolo 16, lettera h), la Commissione procede a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Negli altri casi essa ripete l'esame previsto all'articolo 6, paragrafo 1. Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 6. La Commissione tiene un registro aggiornato delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. 7. I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla Commissione redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue. Pagina 72 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 93/18 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Articolo 8 Denominazioni, diciture e simboli 1. Una denominazione registrata secondo il presente regolamento può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli o alimentari conformi al disciplinare corrispondente. 31.3.2006 4. Quando la modifica riguarda una modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche, si applicano le procedure di cui al paragrafo 3. Articolo 10 Controlli ufficiali 2. Le diciture «denominazione d’origine protetta» e «indicazione geografica protetta» o i simboli comunitari ad esse associati devono figurare sull’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, originari della Comunità, che sono commercializzati con una denominazione registrata conformemente al presente regolamento. 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 e i simboli comunitari ad esse associati possono anche figurare sull’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, originari dei paesi terzi, che sono commercializzati con una denominazione registrata conformemente al presente regolamento. 1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano coperti da un sistema di controlli ufficiali. 3. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 o all'articolo 11 e ne aggiorna periodicamente l'elenco. Articolo 9 Articolo 11 Approvazione di una modifica del disciplinare 1. Un’associazione legittimamente interessata che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, può chiedere l’approvazione di una modifica di un disciplinare, in particolare per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c). Verifica del rispetto del disciplinare 1. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche all'interno della Comunità, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da: — una o più delle autorità competenti di cui all'articolo 10, e/o La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni. 2. Quando la modifica comporta una o più modifiche del documento unico, la domanda di approvazione di una modifica è sottoposta alla procedura prevista dagli articoli 5, 6 e 7. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide in merito all’approvazione senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7 e, in caso di approvazione, procede alla pubblicazione degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 2. 3. Quando la modifica non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole: — uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 che opera come organismo di certificazione dei prodotti. I costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico degli operatori soggetti a tale controllo. 2. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da: — una o più autorità pubbliche designata/e dal paese terzo, e/o i) se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest’ultimo si pronuncia sull’approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e delle relative motivazioni; ii) se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia sull’approvazione della modifica proposta. — uno o più organismi di certificazione dei prodotti. 3. Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse. Pagina 73 di 152 Consiglio regionale della Calabria 31.3.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4. Qualora le autorità di cui ai paragrafi 1 e 2, abbiano deciso di verificare il rispetto del disciplinare, esse devono offrire adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento delle loro funzioni. Articolo 12 Cancellazione 1. Quando, conformemente alle norme particolareggiate di cui all'articolo 16, lettera k), ritiene che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sia più garantito, la Commissione procede alla cancellazione della registrazione, secondo la procedura dell’articolo 15, paragrafo 2, e ne fa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. Ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo può chiedere la cancellazione della registrazione, motivando la richiesta. La procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applica mutatis mutandis. Articolo 13 Protezione 1. Le denominazioni registrate sono tutelate contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine; d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti. Se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l'uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b). L 93/19 2. Le denominazioni protette non possono diventare generiche. 3. Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione è richiesta ai sensi dell'articolo 5, può essere previsto un periodo transitorio non superiore a cinque anni, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, solo nel caso in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione del nome proposto danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Può inoltre essere stabilito un periodo transitorio per imprese stabilite nello Stato membro o nel paese terzo dove si trova la zona geografica, a condizione che dette imprese abbiano legalmente commercializzato i prodotti di cui trattasi utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e che il problema sia stato sollevato nel corso della procedura nazionale di opposizione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, primo e secondo comma, o della procedura comunitaria di opposizione di cui all’articolo 7, paragrafo 2. In totale, il cumulo del periodo transitorio di cui al presente comma e del periodo di adattamento di cui all’articolo 5, paragrafo 6, non può superare cinque anni. Qualora il periodo di adattamento di cui all'articolo 5, paragrafo 6, superi cinque anni, non può essere concesso alcun periodo transitorio. 4. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di far coesistere una denominazione registrata e una denominazione non registrata che designa un luogo di uno Stato membro o di un paese terzo, qualora questa denominazione sia identica alla denominazione registrata, purché tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte: a) la denominazione identica non registrata sia stata legalmente utilizzata durante almeno i venticinque anni precedenti il 24 luglio 1993, in base ad usi leali e costanti; b) sia provato che tale uso non abbia inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione della denominazione registrata e che non abbia indotto né abbia potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; c) il problema relativo alla denominazione identica sia stato sollevato prima della registrazione della denominazione. La coesistenza della denominazione registrata e della denominazione identica non registrata può durare al massimo per un periodo di quindici anni, trascorso il quale la denominazione non registrata non può più essere utilizzata. L'impiego della denominazione geografica non registrata è autorizzato solamente se lo Stato di origine è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta. Pagina 74 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 93/20 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Articolo 14 Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche 1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati. 2. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nel paese d’origine, o precedentemente al 1o gennaio 1996, può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (8) o dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (9). 31.3.2006 b) modalità relative agli elementi costitutivi del disciplinare, di cui all'articolo 4, paragrafo 2; c) le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione; d) modalità relative alla presentazione di una domanda di registrazione di una denominazione che designa una zona geografica transfrontaliera, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, terzo comma; e) modalità relative al contenuto e alla trasmissione alla Commissione dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafi 7 e 9; f) modalità relative alle opposizioni, di cui all'articolo 7, comprese le modalità relative alle idonee consultazioni tra le parti interessate; g) modalità relative alle diciture e ai simboli, di cui all'articolo 8; h) modalità relative alle modifiche minori di cui all’articolo 7, paragrafo 5, secondo comma e all’articolo 9, paragrafo 2, tenendo presente che una modifica minore non può riguardare né le caratteristiche essenziali del prodotto né alterare il legame; i) modalità relative al registro delle denominazioni d’origine e indicazioni geografiche, di cui all’articolo 7, paragrafo 6; j) modalità relative alle condizioni di controllo del rispetto del disciplinare; Articolo 15 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine protette. k) modalità relative alle condizioni di cancellazione della registrazione. Articolo 17 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 16 Modalità d’applicazione Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, sono adottate modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare: a) un elenco delle materie prime di cui all'articolo 2, paragrafo 3; (8) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1. (9) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Disposizioni transitorie 1. Le denominazioni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (10) e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (11) sono automaticamente iscritte nel registro di cui all’articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all’articolo 4, paragrafo 1. Restano d'applicazione le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni. (10) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2005 (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 14). (11) Regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2006 (GU L 72 dell'11.3.2006, pag. 8). Pagina 75 di 152 Consiglio regionale della Calabria 31.3.2006 II Commissione IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2. Per quanto concerne le domande, le dichiarazioni e le richieste pendenti presentate alla Commissione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento: L 93/21 richieste di cancellazione presentate a norma del presente regolamento. Articolo 19 a) non si applicano le procedure di cui all'articolo 5 senza pregiudizio dell'articolo 13, paragrafo 3; e b) la scheda riepilogativa del disciplinare elaborata in conformità del regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione (12) sostituisce il documento unico di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c). Abrogazione Il regolamento (CEE) n. 2081/92 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III. 3. La Commissione può adottare, se necessario, altre disposizioni transitorie secondo le procedure previste all'articolo 15, paragrafo 2. Articolo 20 Entrata in vigore Articolo 18 Tasse Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute in occasione dell’esame delle domande di registrazione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle Tuttavia le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o maggio 2009, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato prima di tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006. Per il Consiglio Il presidente J. PRÖLL (12) Regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione, del 1o marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per quanto concerne la scheda riepilogativa dei principali elementi dei disciplinari (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 16). Pagina 76 di 152 Consiglio regionale della Calabria L 93/22 II Commissione IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ALLEGATO I Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 — birre, — bevande a base di estratti di piante, — prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria, — gomme e resine naturali, — pasta di mostarda, — paste alimentari. Pagina 77 di 152 31.3.2006 Consiglio regionale della Calabria IT 31.3.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ALLEGATO II Prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1 — fieno, — oli essenziali, — sughero, — cocciniglia (prodotto grezzo di origine animale), — fiori e piante ornamentali, — lana, — vimini, — lino stigliato. Pagina 78 di 152 L 93/23 Consiglio regionale della Calabria II Commissione IT L 93/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.3.2006 ALLEGATO III TAVOLA DI CONCORDANZA Regolamento (CEE) n. 2081/92 Presente regolamento Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2, paragrafo 1 — Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo2 Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 2, paragrafo 3, primo comma Articolo 2, paragrafo 5 — Articolo 2 paragrafo 6, Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma Articolo 2, paragrafo 7 — Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma Articolo 3, paragrafo 1, quarto comma — Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 — Articolo 4 Articolo 4 Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 5, paragrafo 4 Articolo 5, paragrafo 4, primo comma Articolo 5, paragrafo 5, primo comma Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma — Articolo 5, paragrafo 5 Articolo 5, paragrafo 5, secondo comma Articolo 5, paragrafo 6, primo comma — Articolo 5, paragrafo 6, secondo comma Articolo 5, paragrafo 5, terzo comma Articolo 5, paragrafo 6, terzo comma Articolo 5, paragrafo 5, quarto e quinto comma Articolo 5, paragrafo 6, quarto e quinto comma Articolo 5, paragrafo 5, sesto, settimo e ottavo comma — — Articolo 5, paragrafo 7 Articolo 5, paragrafo 6 Articolo 5, paragrafo 8 — Articolo 5, paragrafi 9 e 10 Articolo 6, paragrafo 1, primo comma Articolo 6, paragrafo 1, primo comma Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma — Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 2, primo comma Articolo 6, paragrafi 3 e 4 Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 6, paragrafo 5, primo comma Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma Articolo 6, paragrafo 5, secondo comma — Articolo 6, paragrafo 6, primo comma — Articolo 6, paragrafo 6, secondo comma Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 7, paragrafo 2 — Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 2, primo comma — Articolo 7, paragrafo 2, secondo e terzo comma Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 7, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 5 Articolo 7, paragrafo 5 — Articolo 7, paragrafi 6 e 7 — Articolo 8, paragrafo 1 Pagina 79 di 152 Consiglio regionale della Calabria IT 31.3.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Regolamento (CEE) n. 2081/92 L 93/25 Presente regolamento Articolo 8 Articolo 8, paragrafo 2 — Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 9, primo comma Articolo 9, paragrafo 1 Articolo 9, secondo e terzo comma Articolo 9, paragrafo 2 — Articolo 9, paragrafi 3 e 4 — Articolo 10, paragrafo 1 Articolo 10, paragrafo 1 — Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 11, paragrafo 1 — Articolo 11, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 11, paragrafi 3 e 4 Articolo 10, paragrafo 4 — Articolo 10, paragrafo 5 Articolo 10, paragrafo 3 Articolo 10, paragrafo 6 Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, paragrafo 7 Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma Articolo 11, paragrafi 1-3 — Articolo 11, paragrafo 4 Articolo 12, paragrafo 1 Articolo 11 bis, lettera a) Articolo 12, paragrafo 2 Articolo 11 bis, lettera b) — Articoli da 12 a 12 quinquies — Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 3 Articolo 13, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 13, paragrafo 3, primo comma — Articolo 13, paragrafo 3, secondo comma Articolo 13, paragrafo 5 Articolo 13, paragrafo 4 Articolo 14, paragrafi 1 e 2 Articolo 14, paragrafi 1 e 2 Articolo 14, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 4 Articolo 15 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 16 — Articoli da 17 a 19 Articolo 18 Articolo 20 Allegato I Allegato I Allegato II Allegato II Pagina 80 di 152 Consiglio regionale della Calabria 15.10.2005 II Commissione IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 271/29 REGOLAMENTO (CE) N. 1689/2005 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 2005 che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all’acquisto d’intervento dei prodotti agricoli per l’esercizio 2006 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, considerando quanto segue: (1) (2) (3) A norma dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il deprezzamento dei prodotti agricoli giacenti all’intervento pubblico deve essere operato al momento del loro acquisto. La percentuale di deprezzamento corrisponde, al massimo, alla differenza tra il prezzo d’acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto. In virtù dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1883/78, la Commissione può, al momento dell’acquisto, limitare il deprezzamento ad una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale. Per l’esercizio contabile 2006, è opportuno fissare i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare ai valori di acquisto mensili di alcuni prodotti per poter stabilire l’ammontare del deprezzamento. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per i prodotti elencati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime d’intervento pubblico, sono immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d’intervento tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006, gli organismi d’intervento applicano al valore dei prodotti acquistati ogni mese i coefficienti di deprezzamento indicati nello stesso allegato. Articolo 2 Gli importi delle spese, calcolati tenendo conto del deprezzamento di cui all’articolo 1, sono comunicati alla Commissione nell’ambito delle dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (2). Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione (1) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1). (2) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1607/2005 (GU L 256 dell’1.10.2005, pag. 12). Pagina 81 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione IT L 271/30 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.10.2005 ALLEGATO Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori d’acquisto mensili Prodotto Coefficiente Frumento tenero panificabile 0,10 Orzo 0,15 Granturco — Sorgo — Zucchero 0,40 Risone — Alcole 0,55 Burro 0,01 Latte scremato in polvere 0,02 Carni bovine in quarti — Carni bovine disossate — Pagina 82 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Reg. (CE) 15-12-2006 n. 1857/2006 REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001. Pubblicato nella G.U.U.E. 16 dicembre 2006, n. L 358. Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006 (1) . REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 . (2) (1) Pubblicato nella G.U.U.E. 16 dicembre 2006, n. L 358. (2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 5 gennaio 2007. LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali , in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i), dopo aver pubblicato un progetto del presente regolamento, dopo aver sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare a norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. (2) Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese , non si applica alle attività connesse con Pagina 83 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione la produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. (3) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in numerose decisioni e ha inoltre riaffermato la propria politica recentemente negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo . Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato alle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, è opportuno, al fine di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza della Commissione, che quest'ultima eserciti i poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli, nella misura in cui l'articolo 89 del trattato sia stato dichiarato applicabile a tali prodotti. (3) (4) Nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà e a ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore e l'allargamento della Comunità. Tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale. La politica dello sviluppo rurale deve essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste zone. (5) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle difficoltà che possono incontrare sul mercato. Esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati a norma del presente regolamento dovrà essere quello di facilitare lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Questa tendenza dovrà essere incoraggiata e sostenuta mediante una semplificazione delle norme esistenti relative alle piccole e medie imprese. (6) La produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nella Comunità è largamente appannaggio delle piccole e medie imprese. Esistono tuttavia notevoli differenze tra la struttura della produzione primaria, da un lato, e la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dall'altro. La trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli risulta spesso simile a quella dei prodotti industriali. Appare pertanto più appropriato adottare un approccio differente per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, applicando a tali attività le norme Pagina 84 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione relative ai prodotti industriali. Di conseguenza e contrariamente all'approccio adottato nel regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli , appare utile istituire un regolamento di esenzione mirato alle necessità specifiche della produzione agricola primaria. (7) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti , e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) , hanno introdotto norme specifiche sugli aiuti di Stato per talune misure di sviluppo rurale finanziate dagli Stati membri senza alcun contributo comunitario. (8) Il presente regolamento intende esentare gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni singolo aiuto erogabile nell'ambito di tale regime rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto e gli aiuti individuali accordati al di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente regolamento. (9) Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, quest'ultimo non dovrà esentare gli aiuti individuali superiori a un determinato importo massimo, siano essi accordati o meno nell'ambito di un regime di aiuto esentato dal presente regolamento. (10) Il presente regolamento non dovrà esentare gli aiuti all'esportazione, né gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. Tali aiuti possono risultare incompatibili con gli obblighi internazionali assunti dalla Comunità. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato. (11) Al fine di eliminare le differenze atte a provocare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative comunitarie e nazionali in materia di piccole e medie imprese, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione di «piccole e medie imprese» utilizzata nel presente regolamento deve corrispondere a quella riportata nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001. Pagina 85 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione (12) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per garantire che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali devono, di norma, essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione a un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi. (13) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su Internet. (14) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, il presente regolamento deve applicarsi esclusivamente alle misure di aiuto trasparenti, ossia misure di aiuto per le quali sia possibile calcolare esattamente l'equivalente lordo sovvenzione come percentuale della spesa ammissibile ex ante, senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio sovvenzioni, tassi di interesse agevolati e agevolazioni fiscali con fissazione di un massimale). I prestiti pubblici sono da considerarsi trasparenti se sono coperti da cauzioni normali e non implicano un rischio anormale, per cui si ritiene che non contengano elementi di garanzia statale. In linea di massima, non sono da considerarsi trasparenti le misure di aiuto che implicano garanzie statali, né i prestiti pubblici contenenti un elemento di garanzia statale. Tuttavia, tali misure di aiuto sono da considerarsi trasparenti se il metodo utilizzato per calcolare l'intensità dell'aiuto corrispondente alla garanzia statale è stato accettato dalla Commissione prima dell'attuazione della misura e previa notifica effettuata in seguito all'adozione del presente regolamento. Il metodo sarà valutato dalla Commissione in linea con la propria Comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie . È opportuno non considerare aiuti trasparenti le partecipazioni pubbliche e gli aiuti contenuti in misure relative al capitale di rischio. Le misure di aiuto non trasparenti devono essere sempre notificate alla Commissione. Le notifiche di misure di aiuto non trasparenti devono essere valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. (4) (15) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione per la valutazione degli aiuti di Stato nel settore agricolo non è necessario istituire una distinzione tra piccole imprese e medie imprese. Per taluni tipi di aiuto è opportuno fissare gli importi massimi dell'aiuto che può essere erogato a un beneficiario. Pagina 86 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione (16) Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, i massimali di aiuto devono essere fissati a un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario dell'aiuto e l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese nel settore agricolo. Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno finanziate dalla Comunità, i massimali devono essere armonizzati con quelli fissati nel regolamento (CE) n. 1257/1999 e nel regolamento (CE) n. 1698/2005. (17) È opportuno definire ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dai regimi di aiuto o dagli aiuti individuali esentati dal presente regolamento. Si deve tenere conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non devono avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei costi che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati nell'interesse comunitario. Gli aiuti di Stato unilaterali, intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti potrebbero inoltre interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno limitare il campo di applicazione del presente regolamento a taluni tipi di aiuto. (18) Il presente regolamento intende esentare gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli investimenti e la creazione di posti di lavoro possono contribuire allo sviluppo economico delle regioni svantaggiate e delle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Le piccole e medie imprese agricole situate in tali zone sono penalizzate sia dagli svantaggi strutturali inerenti alla loro ubicazione sia dalle difficoltà causate dalle loro dimensioni. È di conseguenza opportuno stabilire massimali più elevati a favore delle piccole e medie imprese situate in dette zone. (19) A causa dei rischi di distorsioni della concorrenza derivanti dagli aiuti agli investimenti mirati e allo scopo di garantire agli agricoltori la libertà di decidere in quali prodotti investire, è necessario che gli aiuti agli investimenti esentati a norma del presente regolamento non siano limitati a specifici prodotti agricoli. Ciò non deve tuttavia impedire agli Stati membri di escludere taluni prodotti agricoli dagli aiuti o dai regimi di aiuto, in particolare quando non possano essere individuati normali sbocchi di mercato. Inoltre, taluni tipi di investimenti dovranno di per sé essere esclusi dal presente regolamento. (20) Se gli aiuti sono concessi per realizzare l'adeguamento a norme di recente introduzione a livello comunitario, è opportuno evitare che gli Stati membri proroghino il periodo di adeguamento a favore degli agricoltori ritardando Pagina 87 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione l'attuazione di tali norme. Pertanto, occorre indicare chiaramente la data a partire dalla quale la norma non possa più essere considerata nuova. (21) Alcuni regolamenti del Consiglio nel settore dell'agricoltura prevedono autorizzazioni specifiche per il versamento di aiuti da parte degli Stati membri, spesso in combinazione con o in aggiunta al finanziamento comunitario. Tuttavia, tali disposizioni non prevedono in genere una deroga all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88 del trattato, laddove tali aiuti rispettino le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Poiché le condizioni per la concessione di tali aiuti sono chiaramente specificate nei regolamenti in questione e/o sussiste l'obbligo di comunicare tali misure alla Commissione ai sensi delle disposizioni specifiche degli stessi regolamenti, non è necessaria un'ulteriore e separata notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato per consentire alla Commissione di valutare tali misure. Per ragioni di certezza del diritto occorre inserire nel presente regolamento un riferimento a tali disposizioni e non sarà pertanto necessaria una notifica delle misure in questione ai sensi dell'articolo 88 del trattato, purché sia possibile comprovare in anticipo che l'aiuto è concesso esclusivamente alle piccole e medie imprese. (22) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non dovrà esentare gli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Non dovranno essere concessi aiuti retroattivamente per attività che sono già state avviate dal beneficiario. (23) L'esenzione di cui al presente regolamento non dovrà essere applicata agli aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni nazionali, regionali o locali, con il sostegno pubblico concesso nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio o con misure di sostegno comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, se l'importo degli aiuti cumulati supera i massimali fissati dal presente regolamento. Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento non dovrebbero essere cumulabili con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») nei settori dell'agricoltura e della pesca , concessi in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento. (24) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a un regime di aiuti o sono concessi aiuti individuali al di fuori di un regime. È opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati a norma del presente regolamento. Ai fini della relazione annuale, che ogni Stato membro ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che la Commissione Pagina 88 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Tenuto conto della diffusione della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la relazione annuale dovranno essere trasmesse in formato elettronico. (25) Il mancato adempimento da parte degli Stati membri dell'obbligo di trasmettere le relazioni di cui al presente regolamento potrebbe impedire alla Commissione di effettuare la sua opera di monitoraggio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato e, in particolare, di verificare se l'effetto economico cumulato degli aiuti esentati a norma del presente regolamento sia tale da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La necessità di valutare l'effetto cumulativo degli aiuti di Stato è particolarmente pertinente laddove uno stesso beneficiario può ricevere aiuti da fonti differenti, dato che questa eventualità si verifica con sempre maggiore frequenza nel settore agricolo. È pertanto di estrema importanza che gli Stati membri trasmettano sollecitamente le informazioni pertinenti prima di attuare misure di aiuto ai sensi del presente regolamento. (26) È opportuno che gli aiuti alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli siano disciplinati dalle norme sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese operanti in altri settori, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001. Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 70/2001. (27) Gli aiuti di Stato esentati a norma del regolamento (CE) n. 1/2004 dovranno continuare a essere esentati se rispettano tutte le condizioni del presente regolamento. (28) È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. (29) Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli. Tali notifiche dovranno essere analizzate dalla Commissione alla luce del presente regolamento e sulla base degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Le notifiche ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere valutate in primis alla luce del medesimo e, se le sue condizioni non sono rispettate, sulla base degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. (30) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere stato prorogato, è opportuno che i regimi di aiuto esentati a norma del medesimo continuino ad essere esentati per un Pagina 89 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione ulteriore periodo di sei mesi, per consentire agli Stati membri di apportare gli adeguamenti necessari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: (3) GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2; rettifica nella GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17. (4) GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14. CAPO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI Articolo 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica agli aiuti trasparenti concessi alle piccole e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Fatto salvo l'articolo 9, esso non si applica agli aiuti concessi in relazione alle spese per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. 2. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento non si applica: a) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione; b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione. Articolo 2 Pagina 90 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Definizioni Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per: 1) «aiuti», qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato; 2) «prodotti agricoli»: a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ; b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri); c) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattierocaseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio ; 3) «trasformazione di prodotti agricoli», qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita; 4) «commercializzazione di prodotti agricoli», la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività; 5) «piccole e medie imprese (PMI)», le piccole e medie imprese quali definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001; 6) «intensità lorda dell'aiuto», l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione; 7) «prodotto di qualità», un prodotto conforme ai criteri da definire ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005; Pagina 91 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 8) «avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale», condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata; 9) «zone svantaggiate», le zone definite dagli Stati membri sulla base dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999; 10) «investimenti comunitari»: effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti minimi a) nel caso di norme che non prevedono un periodo transitorio, investimenti avviati non più di due anni dalla data in cui le norme sono state rese obbligatorie per gli operatori, oppure b) nel caso di norme che prevedono un periodo transitorio, investimenti effettivamente avviati prima della data in cui le norme sono state rese obbligatorie per gli operatori; 11) «giovani agricoltori», produttori di prodotti agricoli che rispettano i criteri di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005; 12) «organizzazione di produttori», un'organizzazione costituita allo scopo di consentire ai membri di adattare di concerto la loro produzione alle esigenze di mercato, nell'ambito degli obiettivi delle organizzazioni comuni del mercato, in particolare concentrando l'offerta; 13) «associazione di organizzazioni di produttori», le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che perseguono i medesimi obiettivi su scala più ampia; 14) «capi morti», animali uccisi (eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano; 15) «costi dei test TSE e BSE», tutti i costi, compresi quelli per i kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione dei campioni necessari per i test eseguiti in conformità dell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ; 16) «imprese in difficoltà», imprese considerate in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ; (5) 17) «investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di Pagina 92 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato; 18) «aiuto trasparente», misure di aiuto nelle quali è possibile calcolare esattamente l'equivalente lordo sovvenzione come percentuale della spesa ammissibile ex ante, senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio misure che fruiscono di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati, agevolazioni fiscali con fissazione di un massimale). (5) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione 1. Gli aiuti individuali trasparenti, accordati al di fuori di un regime di aiuto, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2. I regimi di aiuto trasparenti che soddisfano tutte le condizioni poste dal presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché: a) gli aiuti erogabili nell'ambito di un regime rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento; b) il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; c) sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1. Pagina 93 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3. Gli aiuti concessi in base a un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento. 4. Gli aiuti che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 o dei regolamenti menzionati all'articolo 17 del presente regolamento, sono notificati alla Commissione in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Detti aiuti sono valutati in base ai criteri stabiliti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. CAPO 2 CATEGORIE DI AIUTI Articolo 4 Investimenti nelle aziende agricole 1. Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, all'interno della Comunità, per la produzione primaria di prodotti agricoli, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo. 2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare: a) il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento; b) il 40% dei costi ammissibili nelle altre regioni; c) il 60% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, e il 50% nelle altre regioni, nel caso degli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento; Pagina 94 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione d) il 75% degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, in conformità del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio ; e) il 75% degli investimenti ammissibili di cui alla lettera a) e il 60% degli investimenti nelle altre regioni, qualora questi ultimi comportino costi aggiuntivi relativi all'attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli animali. La maggiorazione può essere concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore e per investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi. La maggiorazione deve tuttavia essere limitata ai costi ammissibili aggiuntivi necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. 3. L'investimento deve perseguire in particolare i seguenti obiettivi: a) riduzione dei costi di produzione; b) miglioramento e riconversione della produzione; c) miglioramento della qualità; d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali. 4. Le spese ammissibili comprendono: a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; c) le spese generali, collegate alla spesa di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze. I costi relativi al contratto di leasing diversi da quelli di cui al primo comma, lettera b), come tasse, margini del locatore, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi, ecc., non costituiscono spese ammissibili. 5. Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà. Possono essere concessi aiuti per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali. Pagina 95 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 6. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario. 7. Gli aiuti non devono essere limitati a specifici prodotti agricoli e devono pertanto essere aperti a tutti i settori dell'agricoltura, a meno che gli Stati membri non escludano taluni prodotti dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi: a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali; b) impianto di piante annuali, c) drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua, d) semplici investimenti di sostituzione. 8. Possono essere concessi aiuti per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili dell'investimento. 9. L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500 000 EUR se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento. 10. Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari. Articolo 5 Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali 1. Gli aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali Pagina 96 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione elementi di interesse archeologico o storico, possono essere concessi aiuti fino al 100% delle spese effettivamente sostenute. Tali spese comprendono un compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori con un massimale di 10.000 EUR per anno. 3. Possono essere concessi aiuti fino al 60%, o al 75% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, dei costi effettivamente sostenuti per investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda. Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, si applicano i tassi di aiuto indicati all'articolo 4, paragrafo 2, alle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei. Aiuti supplementari possono essere autorizzati, a un tasso massimo del 100%, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Articolo 6 Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico 1. Gli aiuti concessi per il trasferimento di fabbricati agricoli sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se ciò rientra nell'interesse pubblico ed è conforme alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. L'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo deve essere specificato nelle pertinenti disposizioni degli Stati membri. 2. Possono essere concessi aiuti fino al 100% delle spese effettivamente sostenute laddove il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti. 3. Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporti vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60%, o al 50% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. Pagina 97 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55% (45% nelle zone svantaggiate). 4. Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporti un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario equivale almeno al 60%, o al 50% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, delle spese relative a tale aumento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55% (45% nelle zone svantaggiate). Articolo 7 Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori Un aiuto all'insediamento di giovani agricoltori è compatibile con il comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del purché soddisfi i criteri di cui all'articolo 22 del regolamento 1698/2005. mercato e non è trattato, (CE) n. Articolo 8 Aiuti al prepensionamento Un aiuto al prepensionamento degli agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le seguenti condizioni: a) siano rispettati i criteri di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e delle eventuali norme adottate dalla Commissione per l'applicazione di tale articolo; Pagina 98 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione b) la cessazione delle attività agricole a fini commerciali sia permanente e definitiva. Articolo 9 Aiuti alle organizzazioni di produttori 1. Gli aiuti all'avviamento per la costituzione di organizzazioni di produttori (OP) e di associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono conformi alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo. 2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 1, purché possano fruire di assistenza a norma della legislazione dello Stato membro interessato: a) le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori attive nella produzione di prodotti agricoli; e/o b) le associazioni di organizzazioni di produttori responsabili della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità in conformità della legislazione comunitaria. Il regolamento interno delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori deve prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le regole di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'organizzazione o dall'associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono all'organizzazione o all'associazione di organizzazioni di produttori devono rimanerne soci per un minimo di tre anni e presentare un preavviso di almeno dodici mesi prima di ritirarsi. L'organizzazione di produttori deve inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di metodi di produzione biologici o di altre pratiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, di regole relative all'immissione della produzione sul mercato e all'informazione sui prodotti, in particolare in materia di raccolto e di disponibilità dei prodotti medesimi. Tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Gli accordi conclusi nell'ambito delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni di organizzazioni di produttori devono essere del tutto conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 81 e 82 del trattato. Pagina 99 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3. Si possono considerare come spese ammissibili il canone d'affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato. 4. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori. Ciò non pregiudica la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese ammissibili risultanti da aumenti annui del fatturato del beneficiario pari almeno al 30% e limitate a tale percentuale, laddove ciò sia dovuto all'adesione di nuovi soci e/o al trattamento di nuovi prodotti. 5. Non possono essere concessi aiuti a organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori. 6. Non possono essere concessi aiuti ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato. 7. L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati a un'organizzazione di produttori o ad un'associazione di organizzazioni di produttori ai sensi del presente articolo non può superare 400.000 EUR. 8. Non possono essere concessi aiuti ad organizzazioni di produttori o ad associazioni di organizzazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune del mercato. Articolo 10 Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie 1. Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie, dei costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini e medicine e prodotti fitosanitari, dei costi per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Pagina 100 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione trattato, se soddisfano le condizioni seguenti e quelle di cui ai paragrafi da 4 a 8 del presente articolo: a) l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 100%; b) l'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati e non deve comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. 2. Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni seguenti e quelle di cui ai paragrafi da 4 a 8 del presente articolo: a) la compensazione è calcolata esclusivamente in relazione: i) al valore di mercato degli animali abbattuti o delle colture distrutte dalle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o degli animali abbattuti o delle colture distrutte per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione; ii) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto; b) l'intensità lorda degli aiuti non deve superare il 100%; c) gli aiuti devono limitarsi alle perdite causate da epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche. 3. Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere dedotti: a) gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi; nonché b) i costi non sostenuti a causa delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti. 4. I pagamenti devono essere erogati in relazione alle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nazionali o comunitarie. I pagamenti devono quindi essere erogati nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie in questione. Le epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie devono essere chiaramente Pagina 101 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione indicate nel programma che deve contenere una descrizione delle misure previste. 5. Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo. 6. Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori. 7. Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti devono essere concessi per le epizoozie indicate nell'elenco messo a punto dall'Ufficio internazionale delle epizoozie o figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio . 8. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Articolo 11 Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche 1. Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori per le perdite di piante o animali o edifici delle aziende causate dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2-6, 9 e 10 del presente articolo per quanto riguarda le piante e gli animali e ai paragrafi 3-8 e 10 del presente articolo per quanto riguarda i fabbricati aziendali. 2. L'intensità lorda degli aiuti non deve superare l'80%, e il 90% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, della riduzione del reddito proveniente dalla vendita dei prodotti causata dalle avversità atmosferiche. La riduzione di reddito è calcolata sottraendo: a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno; Pagina 102 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti (o dalla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata) per il prezzo medio di vendita ottenuto. Gli importi considerati ammissibili agli aiuti possono essere maggiorati dell'importo corrispondente ad altri costi specificamente sostenuti dall'agricoltore impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avversità atmosferiche. 3. Dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare degli aiuti a norma del paragrafo 1 devono essere dedotti: a) gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi; nonché b) i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche. 4. Il calcolo delle perdite deve essere effettuato a livello delle singole aziende. 5. Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'agricoltore interessato o a un'organizzazione di produttori di cui l'agricoltore è socio. Se l'aiuto è pagato a un'organizzazione di produttori, il suo importo non può superare l'importo che potrebbe essere versato all'agricoltore. 6. La compensazione dei danni ai fabbricati e alle attrezzature delle aziende agricole causati dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali non deve superare un'intensità lorda degli aiuti dell'80% e del 90% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento. 7. L'evento atmosferico assimilabile ad una calamità naturale deve essere formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche. 8. A decorrere dal 1o gennaio 2010 la compensazione offerta deve essere ridotta del 50%, salvo quando sia concessa ad agricoltori che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito legato alla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi. 9. A decorrere dal 1o gennaio 2011 gli aiuti per le perdite dovute alla siccità possono essere versati esclusivamente dagli Stati membri che abbiano dato piena applicazione all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore agricolo e garantiscano il recupero dei costi dei servizi idrici forniti all'agricoltura attraverso la riscossione di un adeguato contributo a carico del settore. Pagina 103 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 10. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi della spesa o della perdita. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi della spesa o delle perdita. Articolo 12 Aiuti per il pagamento di premi assicurativi 1. Gli aiuti al pagamento di premi assicurativi sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare: a) l'80% del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che sono coperte solo le perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; b) il 50% del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che sono coperte: i) le perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e altre perdite causate da condizioni atmosferiche; e/o ii) le perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie. 3. Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. Gli aiuti non devono essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro. Articolo 13 Aiuti per la ricomposizione fondiaria Pagina 104 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi esclusivamente a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi quelli per la realizzazione di indagini, fino al 100% delle spese effettivamente sostenute. Articolo 14 Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità 1. Gli aiuti intesi a incoraggiare la produzione di prodotti agricoli di qualità sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi a copertura dei costi di cui al paragrafo 2 e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo. 2. Possono essere concessi aiuti a sostegno delle attività sottoelencate, nella misura in cui esse contribuiscano allo sviluppo di prodotti agricoli di qualità: a) fino al 100% dei costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità della normativa comunitaria pertinente; b) fino al 100% dei costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale; c) fino al 100% dei costi di formazione del personale chiamato a applicare i regimi e i sistemi di cui alla lettera b); d) fino al 100% dei costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi; e) fino al 100% dei costi delle misure obbligatorie di controllo adottate a norma della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità Pagina 105 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese; f) gli importi massimi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 per le misure di sostegno di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento. 3. Gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Gli aiuti non devono essere concessi in relazione alle spese per investimenti. 4. Non possono essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri. 5. Ad eccezione degli aiuti contemplati al paragrafo 2, lettera f), gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. 6. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi elencati al paragrafo 2 siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato. Articolo 15 Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo 1. Gli aiuti sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi a copertura dei costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Pagina 106 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 2. Possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività: a) istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori: i) spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione; ii) spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti; iii) costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o del suo collaboratore; b) per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie; c) per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità; d) per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere: i) le spese di iscrizione; ii) le spese di viaggio; iii) le spese per le pubblicazioni; iv) l'affitto degli stand; v) i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore massimo di 250 EUR per premio e per vincitore; e) a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o l'origine: i) la diffusione di conoscenze scientifiche; ii) le informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti. Possono essere concessi aiuti anche a copertura dei costi di cui alla lettera e) se è indicata l'origine dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio e dagli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio , purché i riferimenti all'origine corrispondano esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità; Pagina 107 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione f) le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni. 3. Gli aiuti possono coprire il 100% dei costi di cui al paragrafo 2. Gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. 4. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l'assistenza tecnica sia fornita da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato. Articolo 16 Sostegno al settore zootecnico 1. Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, i seguenti aiuti alle imprese che operano nel settore zootecnico: a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici; b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte; c) fino al 31 dicembre 2011, aiuti fino al 40% per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati i costi relativi all'introduzione o all'effettuazione dell'inseminazione artificiale; d) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75% dei costi per la distruzione delle carcasse o in alternativa aiuti fino a importi equivalenti ai costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti; Pagina 108 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione e) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione e la distruzione delle carcasse, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione delle carcasse, a condizione che tali prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente allo stesso; f) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi; g) aiuti fino al 100% dei costi dei test TSE. L'intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano non può superare 40 EUR per test. L'importo si riferisce ai costi totali dell'analisi, ossia al kit di analisi, al prelievo, al trasporto, all'analisi, alla conservazione e alla distruzione del campione. L'obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione comunitaria o nazionale. 2. L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettere d), e), f) e g), è subordinata all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti negli Stati membri. Per agevolare la gestione di siffatti aiuti di Stato, i pagamenti possono essere erogati agli operatori economici attivi a valle dell'agricoltore e che forniscono servizi connessi con la rimozione e/o la distruzione di capi morti, purché si possa dimostrare che l'importo degli aiuti di Stato è trasferito integralmente all'agricoltore. 3. Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. Articolo 17 Aiuti stabiliti in taluni regolamenti del Consiglio Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni seguenti: a) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio , in particolare quelle contenute nell'articolo 14, paragrafo 2; Pagina 109 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione b) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio , in particolare quelle contenute nell'articolo 87, nell'articolo 107, paragrafo 3, e nell'articolo 125, paragrafo 5, primo comma; c) aiuti concessi dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio . CAPO 3 DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI Articolo 18 Fasi preliminari alla concessione degli aiuti 1. Per beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento, gli aiuti sono concessi esclusivamente nell'ambito di regime di aiuto per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto in conformità del presente regolamento. Se il regime di aiuto stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto, senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l'aiuto è concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto in conformità del presente regolamento. Se il regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto è concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni: a) il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato in conformità del presente regolamento; b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità competenti interessate; c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso; l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito. Pagina 110 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 2. Per beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento, gli aiuti individuali che non rientrano in un regime di aiuto possono essere accordati solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettere b) e c). 3. Il presente articolo non si applica agli aiuti di cui all'articolo 17. Articolo 19 Cumulo 1. I massimali d'aiuto di cui agli articoli da 4 a 16 si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto o all'attività sia finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità. 2. Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, né con i contributi finanziari forniti dalla Comunità in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento. 3. Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004 in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente regolamento. Articolo 20 Trasparenza e controllo 1. Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato a norma del presente regolamento, o della concessione di aiuti individuali, parimenti esentati a norma del presente regolamento, al di fuori di un regime di aiuti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della Pagina 111 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto o aiuti individuali, secondo il modello di cui all'allegato I. La sintesi è trasmessa in formato elettronico. Entro dieci giorni lavorativi dalla data del suo ricevimento la Commissione conferma, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, l'avvenuto ricevimento della sintesi e la pubblica su Internet. 2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento, degli aiuti individuali concessi in applicazione di tali regimi e degli aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri contengono tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal presente regolamento sono soddisfatte, in particolare le informazioni che giustificano la qualifica di PMI dell'impresa. Gli Stati membri conservano le registrazioni relative agli aiuti individuali per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai regimi di aiuto per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime medesimo. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le condizioni del presente regolamento siano state rispettate. 3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato II. La relazione può essere inserita nella relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a presentare ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 ed è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno civile cui si riferisce. Entro la stessa data gli Stati membri presentano una relazione distinta sui pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente regolamento, in cui indicano gli importi versati nell'anno civile, le condizioni di pagamento, le fitopatie, epizoozie o infestazioni parassitarie ai sensi dell'articolo 10 e, in relazione all'articolo 11, le appropriate informazioni meteorologiche per dimostrare le avversità atmosferiche, il momento in cui si sono prodotte, la loro portata, il luogo in cui si sono verificate e le conseguenze sulla produzione per cui è stata concessa una compensazione. 4. A decorrere dall'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato a norma del presente regolamento o dalla concessione di un aiuto individuale parimenti esentato a norma del presente regolamento, al di fuori di un regime di aiuto, gli Stati membri pubblicano su Internet il testo integrale di detto regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali è concesso un aiuto individuale. Gli indirizzi dei siti internet, compreso un link diretto per accedere al testo del regime, devono essere comunicati alla Commissione unitamente alla sintesi delle informazioni relative agli aiuti richiesti ai sensi del paragrafo 1. Tale sintesi deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentarsi ai sensi del paragrafo 3. Pagina 112 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 5. Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti di cui all'articolo 17. Articolo 21 Modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 Il regolamento (CE) n. 70/2001 è modificato come segue: 1) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (*) e alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli; alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari; ___________ (*) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.»; 2) all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere da k) a n): «k) “prodotti agricoli”: i) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000; ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4505 (sugheri); iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattierocaseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio (*); l) “prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattierocaseari”, i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto contengono grassi e/o proteine d'origine non casearia, con o senza proteine derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87]; m) “trasformazione di prodotti agricoli”, qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto Pagina 113 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita; n) “commercializzazione di prodotti agricoli”, la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività. ___________ (*) GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36.»; 3) all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7: «7. Qualora l'investimento riguardi la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare: a) il 75% dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche; b) il 65% degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo, in conformità del regolamento (CE) n. 2019/93 del Consiglio (*); c) il 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni ammesse a beneficiare di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE; d) il 40% dei costi ammissibili nelle altre regioni. ___________ (*) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.»; 4) nell'allegato II, dopo la riga «Altre industrie manifatturiere» è inserita la seguente riga, incolonnata sotto «Industria manifatturiera (tutta)»: «ï"~Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (*) ___________ (*) Quale definita all'articolo 2, lettera k), del presente regolamento.» Pagina 114 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Articolo 22 Misure transitorie Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004, che soddisfano tutte le condizioni del presente regolamento, continuano a essere esentati fino alla data indicata all'articolo 23, paragrafo 1, del presente regolamento. Articolo 23 Entrata in vigore e applicabilità 1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. 2. Le notifiche ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del medesimo. In caso di non conformità con le disposizioni del presente regolamento, la Commissione esaminerà dette notifiche alla luce degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Gli aiuti individuali e i regimi di aiuto cui viene data attuazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi nell'ambito di tali regimi in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato sono considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati qualora soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con l'eccezione delle condizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), di detto articolo relative al riferimento esplicito al presente regolamento e purché, prima di concedere l'aiuto, sia stata inviata la sintesi di cui all'articolo 20, paragrafo 1. Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno valutati dalla Commissione sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni pertinenti. 3. I regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell'esenzione per i sei mesi successivi alla data di scadenza del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Pagina 115 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione ALLEGATO I Formulario per le informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto individuale esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi regolamento (CE) n. 1857/2006 in conformità del Stato membro Regione [specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità di livello inferiore a quello centrale] Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto individuale [indicare il nome del regime di aiuto o, in caso di aiuto individuale, il nome del beneficiario] Base giuridica [specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui si fondano il regime di aiuto o l'aiuto individuale] Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società [importi da indicare in euro o, se pertinente, nella valuta nazionale. Nel caso di un regime di aiuto, indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio o l'importo stimato della perdita di gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime. In caso di concessione di un aiuto individuale indicare l'importo globale dell'aiuto/della perdita di gettito fiscale. Se del caso, indicare anche per quanti anni l'aiuto sarà versato a rate o per quanti anni si registrerà un minore gettito fiscale. Per le garanzie indicare in entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito] Pagina 116 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Intensità massima dell'aiuto [indicare l'intensità massima dell'aiuto o l'importo massimo dell'aiuto per elemento ammissibile] Data di applicazione [indicare la data a decorrere dalla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o in cui è concesso l'aiuto individuale] Durata del regime o dell'aiuto individuale [indicare la data (anno e mese) fino alla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o, nel caso di un aiuto individuale, e se pertinente, la data prevista (anno e mese) dell'ultima rata da versare] Obiettivo dell'aiuto [è inteso che l'obiettivo precipuo è il sostegno alle PMI. Indicare gli altri obiettivi (secondari) perseguiti. Indicare quale articolo (articoli da 4 a 17) è utilizzato e i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto individuale] Settore o settori interessati [indicare i sottosettori, menzionando il tipo di produzione animale (ad esempio suini/pollame) o vegetale (ad esempio mele/pomodori) di cui trattasi] Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto Sito web [indicare il sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali un aiuto individuale è concesso al di fuori di un regime di aiuto] Altre informazioni ALLEGATO II Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione Modello di relazione annuale sui regimi di aiuto esentati da un regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni che devono presentare alla Commissione a norma dei regolamenti di esenzione per categoria adottati sulla base del regolamento (CE) n. 994/98. Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico. Pagina 117 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuto esentati a norma dei regolamenti di esenzione per categoria adottati in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98. 1. Denominazione del regime di aiuto 2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile 3. Profilo delle spese Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime o per ciascun aiuto individuale (per esempio sovvenzioni, prestiti agevolati, ecc.). Le cifre vanno indicate in euro o, se del caso, in moneta nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le perdite di gettito fiscale, eventualmente sotto forma di stima, se non sono disponibili dati precisi. I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità di seguito indicate. Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di aiuto previsto dal regime (per esempio sovvenzioni, prestito agevolato, garanzia, ecc.): 3.1. gli importi impegnati, le perdite di gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In caso di regimi di garanzia si indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie prestate; 3.2. i pagamenti effettivi, le perdite di gettito fiscale o le altre perdite di reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in corso. In caso di regimi di garanzia si indicherà l'ammontare totale della garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del regime di garanzia per l'anno in oggetto; 3.3. numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto; 3.4. [non completare] 3.5. importo totale stimato di: - investimenti agevolati, - spese sovvenzionate per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali, - spese sovvenzionate per il trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico, Pagina 118 di 152 Consiglio regionale della Calabria II Commissione - aiuti all'insediamento di giovani agricoltori, - aiuti al prepensionamento, - aiuti alle organizzazioni di produttori, - spese sovvenzionate per epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie, - spese per compensazioni in caso di avversità atmosferiche, - spese sovvenzionate per premi assicurativi, - aiuti per la ricomposizione fondiaria, - aiuti destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità, - spese sovvenzionate per assistenza tecnica, - spese per il sostegno al settore zootecnico; 3.6. ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per zone svantaggiate e zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005; 3.7. ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività del beneficiario (in caso di più settori, indicare le quote rispettive), distinguendo: - il tipo di prodotti animali, - il tipo di prodotti vegetali. 4. Altre informazioni e osservazioni Pagina 119 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT C 319/1 I (Comunicazioni) COMMISSIONE ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE 2007-2013 (2006/C 319/01) I. (1) (2) INTRODUZIONE L'articolo 33 del trattato definisce gli obiettivi della politica agricola comune. Nella definizione della politica agricola comune e dei suoi metodi specifici di applicazione occorre tener conto, da un lato, della particolare natura dell'attività agricola, riconducibile alla struttura peculiare di questo settore e alle disparità strutturali e naturali esistenti tra le varie regioni agricole e, dall'altro, dell'esigenza di apportare per gradi gli opportuni adeguamenti e della stretta interconnessione tra il settore dell'agricoltura e l'economia nel suo complesso. Il ricorso agli aiuti di Stato può essere giustificato soltanto se rispetta gli obiettivi di questa politica. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (1), ha riformato radicalmente le modalità di erogazione del sostegno comunitario agli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2), istituisce il quadro normativo per la politica dello sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e ribadisce il ruolo di secondo pilastro della politica agricola comune assegnato allo sviluppo rurale. Gli articoli 88 e 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 contengono disposizioni specifiche in materia di aiuti di Stato, mentre a norma del suo articolo 5 il sostegno erogato a favore di misure di sviluppo rurale deve essere conforme al trattato e al diritto derivato. (1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1). (2) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1). (3) Poiché gli effetti economici di un aiuto non dipendono dal fatto che sia finanziato esclusivamente dallo Stato membro o cofinanziato dalla Comunità, la Commissione ritiene che in linea di massima occorra assicurare la coerenza tra la politica di controllo degli aiuti di Stato e l'erogazione del sostegno nell'ambito della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale. (4) Con lettera del 30 maggio 2005 gli Stati membri sono stati invitati a presentare proposte di semplificazione delle regole in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Il gruppo di lavoro sulle condizioni di concorrenza in agricoltura è stato consultato in merito ai presenti orientamenti nelle riunioni del 22 e 23 giugno e del 25 ottobre 2006. II. (5) CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI I presenti orientamenti si applicano a tutti gli aiuti di Stato concessi per attività inerenti alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato. Essi si applicano a tutte le misure di aiuto, in qualsiasi forma, anche le misure di aiuto finanziate mediante tasse parafiscali, che rientrano nella definizione di aiuto di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. I presenti orientamenti non si applicano agli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (3). Il capitolo VII contiene regole per gli aiuti di Stato nel settore forestale, compresi gli aiuti per l'imboschimento di superfici agricole. (3) Gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono esaminati nel quadro degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5) e del regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49). Pagina 120 di 152 Consiglio regionale della Calabria C 319/2 (6) IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Ai fini dei presenti orientamenti, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), esclusi i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (5). (7) Ai fini dei presenti orientamenti, per «trasformazione di un prodotto agricolo» si intende qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato in prodotti non compresi nel medesimo non rientra pertanto nel campo di applicazione dei presenti orientamenti. (8) Ai fini dei presenti orientamenti, per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività. Gli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli rientrano nel campo di applicazione dei presenti orientamenti, mentre gli aiuti a favore della pubblicità di prodotti non compresi nell'allegato I sono disciplinati dalle normative trasversali sugli aiuti di Stato (6). (9) Ai fini dei presenti orientamenti, per «piccole o medie imprese (PMI)» si intendono le piccole e medie imprese rispondenti alle definizioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (7). (4) Ai fini dei presenti orientamenti, per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti lattiero-caseari, ma di composizione diversa in quanto contenenti materie grasse e/o proteine non provenienti dal latte e contenenti o no proteine derivate dal latte («prodotti diversi dai prodotti lattierocaseari» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36)). (5) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003. (6) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 20072013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13), regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30). (7) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006 (GU L 358 dell'16.12.2006, pag. 3). 27.12.2006 III. PRINCIPI GENERALI (10) A norma dell'articolo 36 del trattato che istituisce la Comunità europea le regole di concorrenza si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio. Diversamente da altri settori, quindi, l'autorità della Commissione in materia di controllo e vigilanza sugli aiuti di Stato nel settore agricolo non deriva direttamente dal trattato, ma dalla normativa adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 37 del trattato ed è soggetta ad eventuali restrizioni stabilite dal Consiglio. Di fatto, tuttavia, tutti i regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati prevedono l'applicazione ai relativi prodotti delle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Inoltre, l'articolo 88 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede espressamente l'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato agli aiuti concessi dagli Stati membri a sostegno dello sviluppo rurale. Ne consegue che, fatte salve eventuali limitazioni o deroghe specifiche stabilite nei pertinenti regolamenti, le disposizioni del trattato sono interamente applicabili agli aiuti di Stato nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti destinati in particolare al numero limitato di prodotti non coperti da organizzazioni comuni di mercato (cfr. punto 21). (11) Benché gli articoli 87, 88 e 89 siano pienamente applicabili ai settori disciplinati da organizzazioni comuni di mercato, la loro applicazione rimane tuttavia subordinata alle disposizioni contenute nei regolamenti pertinenti. In altre parole, anche quando uno Stato membro si richiama alle disposizioni degli articoli 87, 88 e 89, queste non prevalgono sulle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione di quel settore di mercato (8). In nessun caso, quindi, la Commissione può autorizzare un aiuto incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che perturberebbe il corretto funzionamento di quest'ultima. (12) La Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per altre spese correnti connesse all'attività di esportazione in altri Stati membri. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di prodotti nuovi ovvero di prodotti già esistenti su un nuovo mercato. (13) Tenendo conto delle regole specifiche applicabili all'aiuto alimentare erogato ai paesi terzi, la Commissione di norma non autorizza aiuti di Stato per l'acquisto di prodotti (8) Sentenza della Corte di giustizia europea nella causa 177/78, Pigs and Bacon Commission/McCarren, Racc. 1979, pag. 2161. Pagina 121 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea concedere l'aiuto, con l'indicazione precisa dell'importo dell'aiuto da concedere oppure delle modalità di calcolo di tale importo; le autorità competenti possono accettare una domanda solo se il bilancio disponibile per l'aiuto o per il regime di aiuti non è esaurito. agricoli nella Comunità che saranno consegnati come aiuto alimentare nei paesi terzi. (14) I presenti orientamenti si applicano fatte salve eventuali deroghe specifiche stabilite dai trattati o dalla normativa comunitaria. (15) Per poter essere considerate compatibili con il mercato comune, le misure di aiuto devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa comunitaria o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Inoltre, per la loro stessa natura, tali aiuti possono interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. (16) Per lo stesso motivo, un aiuto concesso con effetto retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non presenta la necessaria componente di incentivo e va pertanto considerato un aiuto al funzionamento, poiché l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere finanziario. Per ottimizzare l'effetto di incentivo dell'aiuto e per poter dimostrare più facilmente tale effetto nell'ambito di una notifica, nell'istituire le regole di ammissibilità gli Stati membri prevedono le tappe seguenti prima dell'erogazione dell'aiuto. Gli aiuti individuali non contemplati da un regime di aiuti possono essere concessi soltanto per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). Questi requisiti non si applicano ai regimi di aiuti di natura compensativa. (17) Date le analogie tra le imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le imprese non agricole, in particolare nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari, è opportuno armonizzare le norme in materia di aiuti di Stato applicabili alle imprese dedite alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli con quelle applicabili alle imprese non agricole. È opportuno applicare tale approccio agli aiuti di Stato concessi per qualsiasi finalità, ad esempio per gli aiuti a favore degli investimenti, della tutela ambientale o dell'assistenza tecnica. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha già inserito la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli nei seguenti atti: a) nel progetto di regolamento relativo agli aiuti de minimis, che sostituirà il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (9); Gli aiuti previsti da un regime di aiuti sono concessi esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime sia stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione. Se il regime di aiuto crea un diritto automatico a percepire l'aiuto, senza richiedere ulteriori passi a livello amministrativo, l'aiuto medesimo può essere concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime sia stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione. Se il regime di aiuto richiede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto medesimo può essere concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni: a) il regime deve essere stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione; b) deve essere stata debitamente presentata una domanda di aiuto all'autorità competente; c) la domanda deve essere stata accettata dall'autorità competente in modo da vincolare quest'ultima a C 319/3 b) nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006; c) nel regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (10). (18) In seguito a tale armonizzazione con le regole applicabili alle imprese non agricole è probabile che le grandi imprese non siano più ammissibili a determinati tipi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'assistenza tecnica sotto forma di servizi di consulenza. Sotto questo profilo, il sostegno alle grandi imprese sarà limitato in futuro al sostegno de minimis. (19) A meno che i presenti orientamenti non facciano espressamente riferimento al settore agricolo anziché alla produzione primaria (agricoltori) o alla trasformazione e commercializzazione, gli aiuti a favore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli sono dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafi 2 o 3 del trattato, solo se può essere dichiarata compatibile la concessione dei medesimi ad imprese non agricole, eccettuati specifici settori quali i trasporti e la pesca. (9) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30. (10) GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29. Pagina 122 di 152 Consiglio regionale della Calabria C 319/4 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (20) Poiché nella valutazione degli aiuti intesi a favorire le regioni svantaggiate ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 si deve tener conto delle condizioni peculiari della produzione agricola primaria, gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (11) non si applicano alla produzione primaria. Essi si applicano tuttavia alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli nella misura indicata dai presenti orientamenti. (21) Come già rammentato, alcuni tipi di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato non sono ancora disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, in particolare le patate diverse da quelle da fecola, le carni equine, il caffè, gli aceti di alcole e il sughero. In assenza di un'organizzazione comune di mercato per tali prodotti, agli aiuti di Stato ad essi specificamente destinati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (12). A norma di tale articolo a questi aiuti si applicano soltanto le disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 1, e la prima frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad informare la Commissione con sufficiente anticipo per consentirle di presentare le proprie osservazioni in merito a eventuali concessioni o modificazioni degli aiuti. La Commissione non può peraltro opporsi alla loro concessione con l'adozione di una decisione finale negativa. Nel valutare tali aiuti la Commissione dovrà tener conto dell'assenza di un'organizzazione comune dei mercati a livello comunitario e del fatto che il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha sancito il principio secondo cui il sostegno è di norma erogato sotto forma di pagamento disaccoppiato, ovvero non legato a un prodotto specifico o alla quantità prodotta. Va altresì notato che alcune organizzazioni comuni di mercato non prevedono alcun sostegno comunitario interno. La Commissione non solleverà obiezioni se i regimi di aiuti nazionali rispettano il principio sopra richiamato, anche se le misure previste costituiscono aiuti al funzionamento che di norma sarebbero vietati. Nel formulare le proprie osservazioni la Commissione terrà anche conto del rischio che l'erogazione di un aiuto ad un prodotto non soggetto ad un'organizzazione comune di mercato favorisca la produzione di un prodotto soggetto a una simile organizzazione. Questo vale in particolare nel caso delle patate. Qualora uno Stato membro non tenga conto delle sue osservazioni e raccomandazioni, la Commissione si riserva di ricorrere all'articolo 226 del trattato. (22) L'articolo 6 del trattato stabilisce che «le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». Le azioni di cui all'articolo 3 riguardano la politica agricola e la politica della concorrenza. In futuro, pertanto, le notifiche degli aiuti di Stato dovranno riservare un'attenzione particolare alle questioni ambientali, anche se i regimi di (11) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13. (12) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7. 27.12.2006 aiuto considerati non riguardano specificamente il settore ambientale. Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli investimenti destinati ad aumentare la produzione, che comportino un maggiore utilizzo di risorse scarse o un maggiore inquinamento, sarà necessario dimostrare che il regime non determinerà una violazione della normativa comunitaria in materia di tutela ambientale, né causerà in altro modo danni all'ambiente. In futuro tutte le notifiche di aiuti di Stato dovranno contenere una valutazione del previsto impatto ambientale dell'attività beneficiaria dell'aiuto. In molti casi per soddisfare questo requisito basterà semplicemente confermare che non si prevede alcun impatto ambientale. La Commissione si riserva di esigere informazioni, impegni e condizioni supplementari se li ritiene necessari a garantire un'adeguata tutela ambientale. (23) La Commissione valuterà caso per caso le misure di aiuto non contemplate nei presenti orientamenti, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato, della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale della Comunità. Gli Stati membri che propongono misure di sostegno al settore agricolo non contemplate dai presenti orientamenti dovranno fornire una valutazione economica dell'impatto positivo della misura, in termini di sviluppo del settore agricolo e dei rischi di distorsioni della concorrenza connessi alle misure proposte. La Commissione autorizzerà queste misure soltanto se il loro contributo positivo allo sviluppo del settore è chiaramente predominante sui rischi di distorsione della concorrenza. (24) Salvo se altrimenti precisato, tutte le aliquote di aiuto nei presenti orientamenti sono indicate come valore totale degli aiuti, espresso in percentuale del volume dei costi ammissibili (equivalente sovvenzione lorda). IV. MISURE DI SVILUPPO RURALE (25) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede una serie di misure di sostegno allo sviluppo rurale. Il presente capitolo degli orientamenti stabilisce le regole applicabili agli aiuti di Stato a favore di misure di sostegno dello sviluppo rurale e di alcune altre misure strettamente connesse allo sviluppo rurale. (26) Per garantire la coerenza tra le misure di sviluppo rurale proposte per il cofinanziamento nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale istituiti dagli Stati membri e le misure di sviluppo rurale finanziate attraverso gli aiuti di Stato, ogni notifica relativa ad aiuti per investimenti (capitoli IV.A e IV. B), ad aiuti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali (capitolo IV.C), ad aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni (capitolo IV.D), ad aiuti per il rispetto delle norme (capitolo IV.E) e ad aiuti per l'insediamento di giovani agricoltori (capitolo IV.F) deve essere accompagnata da una documentazione che dimostri in che modo le misure di aiuto di Stato si inseriscono nei relativi programmi di sviluppo rurale e sono coerenti con essi. Non saranno autorizzati gli aiuti di Stato non coerenti con il pertinente programma di sviluppo rurale e in particolare gli aiuti di Stato che portano ad un aumento Pagina 123 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della capacità per la quale non si possono trovare sbocchi normali sul mercato. IV.A. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (27) Il presente sottocapitolo si applica agli investimenti connessi con la produzione primaria dei prodotti che rientrano nell'allegato I del trattato. Non si applica invece agli investimenti realizzati nell'azienda agricola per la trasformazione e la commercializzazione degli stessi prodotti. IV.A.1. Analisi C 319/5 v) 75 % del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (13); vi) 75 % del costo dell'investimento ammissibile negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007, per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (14) entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva; (28) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: a) allo scopo di ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione, l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede un sostegno a favore di investimenti materiali e/o immateriali che migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola; b) in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, affinché possa conformarvisi. Nel caso di giovani agricoltori beneficiari dell'aiuto all'insediamento, il sostegno può essere concesso per gli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari in vigore, se specificati nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il periodo di proroga entro cui occorre conformarsi ai requisiti non può superare 36 mesi dalla data di insediamento; c) a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono vietati gli aiuti di Stato per l'ammodernamento delle aziende agricole che superano le percentuali fissate nell'allegato del medesimo regolamento, ossia: i) 60 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/ 2005; ii) 50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/ 2005; iii) 50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori in altre zone; iv) 40 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori in altre zone; d) il divieto di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 non si applica agli aiuti per investimenti realizzati principalmente nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali, finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali nelle aziende zootecniche e le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro; e) qualora il trasferimento sia imposto da un esproprio che, in conformità alla legislazione dello Stato membro interessato, dà diritto ad indennizzo, il pagamento di tale indennizzo non verrà di norma considerato aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato; f) gli Stati membri che ritardano l'applicazione di requisiti comunitari obbligatori oltre la data prevista dalla normativa comunitaria possono, attraverso tale ritardo, conferire un vantaggio ai propri agricoltori rispetto agli agricoltori degli Stati membri che si conformano ai nuovi requisiti entro i termini prescritti. Non è opportuno aumentare ulteriormente tale rischio di distorsione della concorrenza attraverso la concessione di sostanziosi aiuti di Stato agli agricoltori che sosterranno i costi connessi ai nuovi requisiti solo dopo la scadenza dei termini previsti dalla normativa comunitaria. Nel fissare un'adeguata intensità di aiuto per investimenti connessi al rispetto di requisiti di nuova introduzione occorrerà tuttavia tener conto del fatto che il rispetto di tali requisiti comporta spesso soltanto costi per l'agricoltore, non controbilanciati da un aumento del reddito potenziale. Per questo motivo occorrerebbe riservare l'intensità di aiuto più elevata agli investimenti per conformarsi ai requisiti di nuova introduzione realizzati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria e concedere agli investimenti realizzati in ritardo una percentuale di aiuto inferiore. Tale percentuale dovrà essere proporzionale al ritardo e dovrebbe scendere a zero a partire da una certa data; (13) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). (14) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). Pagina 124 di 152 Consiglio regionale della Calabria C 319/6 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea g) per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 91/676/CEE, è opportuno tenere conto dei problemi e dei bisogni specifici degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007; h) gli aiuti di Stato per l'acquisto di attrezzature di seconda mano dovrebbero essere accettati per le piccole e medie imprese nei casi in cui il costo inferiore di tali attrezzature possa costituire un utile primo passo verso la modernizzazione, in particolare per le aziende che partono da standard tecnici molto bassi e che dispongono di un modesto capitale. È invece opportuno che le grandi imprese percepiscano aiuti agli investimenti soltanto per l'acquisto di attrezzature nuove. IV.A.2. Orientamenti per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (29) Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/ 2006, si possono concedere aiuti della stessa intensità e alle stesse condizioni previste dal citato articolo 4 per specifici prodotti agricoli e per le opere di drenaggio e gli impianti ed opere per l'irrigazione che non riducono del 25 % il precedente consumo di acqua. L'importo massimo dell'aiuto fissato dall'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1857/2006 non si applica. (30) Gli aiuti per la conservazione dei paesaggi tradizionali e per i fabbricati aziendali saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere c) o d), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste [dall'articolo 5 del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004]. Tuttavia il limite di 10 000 EUR fissato [dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004] potrà essere superato in casi debitamente giustificati. (31) Gli aiuti per il trasferimento di fabbricati aziendali realizzato nell'interesse pubblico saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste [dall'articolo 6 del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004]. (32) Gli aiuti agli investimenti che danno luogo a costi aggiuntivi in relazione alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di igiene nelle aziende zootecniche o del benessere degli animali saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste [dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004]. Per le spese connesse a investimenti realizzati dopo la scadenza dei termini previsti per conformarsi ai requisiti di nuova introduzione fissati [dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004], l'intensità massima di aiuto è pari: a) al 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), 27.12.2006 punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e al 40 % degli investimenti ammissibili nelle altre zone per le spese sostenute nei tre anni successivi alla data entro la quale si sarebbe dovuto realizzare l'investimento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria; b) le intensità massime di aiuto del 50 % e rispettivamente del 40 % di cui alla lettera a) sono ridotte rispettivamente al 25 % e al 20 % per le spese sostenute nel quarto anno successivo alla data entro la quale si sarebbe dovuto realizzare l'investimento e al 12,5 % e al 10 % per le spese sostenute nel quinto anno. Per le spese realizzate oltre il quinto anno non saranno autorizzati aiuti. (33) Saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato aiuti a copertura del 75 % dei costi aggiuntivi per investimenti realizzati negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2008 e rispettivamente fino al 31 dicembre 2010. Tale intensità di aiuto deve tuttavia essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. La Commissione verificherà attentamente la compatibilità delle misure di aiuto proposte con i programmi d'azione elaborati in conformità alla direttiva 91/676/CEE. (34) Saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché beneficino del sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005, aiuti pari al 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e pari al 40 % degli investimenti ammissibili nelle altre zone per costi aggiuntivi per investimenti realizzati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE. Tale intensità di aiuto deve tuttavia essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. La Commissione verificherà attentamente la compatibilità delle misure di aiuto proposte con i programmi d'azione elaborati in conformità alla direttiva 91/676/CEE. Le misure di aiuto per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE che la Commissione ha dichiarato compatibili con il trattato prima della data di entrata in vigore dei presenti orientamenti possono proseguire fino al 31 dicembre 2008 conservando l'aliquota di aiuto autorizzata dalla Commissione. (35) Non saranno autorizzati aiuti per gli investimenti realizzati per conformarsi a requisiti nazionali o comunitari in vigore. Tuttavia saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui figurino nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti agli investimenti erogati ai giovani agricoltori per investimenti finalizzati a conformarsi a requisiti nazionali o comunitari vigenti. Tali aiuti saranno autorizzati ad un'aliquota fino al 60 % dell'importo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricol- Pagina 125 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea gli aiuti agli investimenti concessi alle imprese non contemplate dall'articolo 2, paragrafo 1, della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (15), con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato annuo non superiore a 200 mio EUR. Simili imprese sono considerate grandi imprese ai fini delle norme in materia di aiuti di Stato applicabili alle attività non agricole. Appare necessario dare indicazioni precise sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato a questa categoria «intermedia» di imprese onde evitare ogni incertezza sull'applicazione dell'aliquota di aiuto corretta. In particolare, sarebbe opportuno stabilire che alla definizione di tali imprese «intermedie» si applicano tutte le altre condizioni della citata raccomandazione 2003/361/ CE, in particolare il criterio dell'autonomia e il calcolo del fatturato. Inoltre è opportuno riservare alle imprese intermedie con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 mio EUR speciali aliquote massime di aiuto; tori nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e fino al 50 % degli investimenti ammissibili da essi realizzati nelle altre zone. L'aiuto deve essere limitato ai costi aggiuntivi sostenuti non oltre 36 mesi dalla data dell'insediamento per conformarsi ai requisiti. (36) Le notifiche relative ad aiuti per gli investimenti nelle aziende agricole devono essere accompagnate da una documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali. (37) Se un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto, finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli impianti di trasformazione, non potranno essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni. d) gli aiuti intesi a promuovere la diversificazione dei produttori primari (gli agricoltori) in altre attività connesse alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I del trattato dovrebbero essere trattati alla stessa stregua degli aiuti concessi alle imprese — indipendenti dai produttori primari — attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli. Ad esempio, nel caso di un aiuto all'investimento in un macello si dovrebbero applicare le stesse norme, indipendentemente dal fatto che esso sia costruito all'interno o all'esterno di un'azienda agricola; (38) Per analogia, la Commissione applicherà inoltre le disposizioni di cui alla presente sezione agli investimenti nella produzione agricola primaria non realizzati da agricoltori, ad esempio all'acquisto da parte di associazioni di produttori di attrezzature da utilizzare in comune. (39) La Commissione non dichiarerà compatibili col trattato gli aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano concessi a favore di grandi imprese. IV.B. Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e) benché possano rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti concessi per promuovere la diversificazione dei produttori primari (gli agricoltori) in attività non connesse alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I del trattato, quali l'agriturismo, lo sviluppo di attività artigianali o l'acquacoltura, esulano dall'ambito di applicazione dei presenti orientamenti. Tali aiuti continueranno pertanto ad essere valutati in base ai principi che la Commissione applica di consueto agli aiuti al di fuori del settore agricolo, in particolare in base alla regola de minimis, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, agli orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (16) e, ove appropriato, agli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (17); (40) Il presente sottocapitolo si applica agli aiuti per investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. IV.B.1. Analisi (41) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: a) nella misura in cui il regolamento (CE) n. 1698/2005 precisa le aliquote di aiuto per il sostegno agli investimenti erogato alle piccole e medie imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, sono mantenute le stesse aliquote; b) il regolamento (CE) n. 1698/2005 esclude dal sostegno comunitario gli investimenti realizzati da determinate grandi imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Tuttavia, date le analogie tra le grandi imprese agricole di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le imprese non agricole, in particolare quelle attive nel settore della trasformazione dei prodotti alimentari, appare giustificato ammettere l'erogazione di aiuti di Stato a favore di tali imprese dedite alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei limiti delle aliquote massime di aiuto autorizzate dalla Commissione per imprese non agricole di pari dimensioni; c) l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/ 2005 ha istituito speciali aliquote massime di aiuto per C 319/7 f) gli aiuti di Stato per l'acquisto di attrezzature di seconda mano dovrebbero essere ammessi per le piccole e medie imprese nei casi in cui il costo inferiore di tali attrezzature può costituire un utile primo passo verso la modernizzazione, in particolare per le aziende che partono da standard tecnici molto bassi e che dispongono di un modesto capitale. È invece opportuno che le grandi imprese beneficino di aiuti agli (15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. (16) GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8. (17) GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5. Pagina 126 di 152 Consiglio regionale della Calabria C 319/8 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea investimenti soltanto per l'acquisto di attrezzature nuove. IV.B.2. Orientamenti sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli (42) Gli aiuti agli investimenti concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste da una delle disposizioni seguenti: 27.12.2006 al massimale stabilito nella mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013 nelle regioni ammissibili agli aiuti regionali. Gli investimenti che non soddisfano tali condizioni saranno di norma dichiarati non compatibili con il trattato. Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattierocaseari. (44) La Commissione dichiarerà compatibili col trattato gli aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano solo se sono concessi a favore di piccole e medie imprese. (45) Gli aiuti per gli investimenti le cui spese ammissibili siano superiori a 25 mio EUR, o se l'importo effettivo dell'aiuto supera i 12 mio EUR, devono essere appositamente notificati alla Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. a) l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001; b) il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione; c) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013. In tal caso l'intensità massima di aiuto derivante dall'applicazione di tali orientamenti può essere portata: i) al 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, in base alla mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una piccola o media impresa; ii) al 25 % degli investimenti ammissibili nelle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in altre regioni che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale, in base alla mappa degli aiuti a finalità regionale approvata per gli Stati membri interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 mio EUR, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE; d) nelle regioni non ammesse a beneficiare di aiuti a finalità regionale, per imprese che non sono piccole e medie imprese, ma che hanno meno di 750 dipendenti e/o un fatturato inferiore a 200 mio EUR, a condizione che il beneficiario rispetti tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE, un aiuto fino al 20 % degli investimenti ammissibili elencati negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 purché siano rispettate tutte le altre condizioni pertinenti previste dai medesimi orientamenti. (43) Salvo se altrimenti disposto nei presenti orientamenti, ad esempio per gli aiuti connessi alla tutela ambientale, la Commissione autorizzerà aiuti agli investimenti concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli che abbiano più di 750 dipendenti e/o un fatturato pari o superiore a 200 mio EUR esclusivamente se questi aiuti soddisfano tutte le condizioni definite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, limitatamente (46) Le notifiche di aiuti agli investimenti connessi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli devono essere accompagnate da una documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali. (47) Se un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli impianti di trasformazione, non potranno essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni. IV.C. Aiuti per la tutela ambientale e per il benessere degli animali (48) Salvo se altrimenti specificato, il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi ai produttori primari (agricoltori). IV.C.1. Principi generali (49) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: a) a norma dell'articolo 174 del trattato, la politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»; b) tutti i regimi di aiuti ambientali nel settore agricolo devono essere compatibili con gli obiettivi generali della politica comunitaria in materia ambientale. In particolare, i regimi di aiuto che non accordano sufficiente priorità all'eliminazione dell'inquinamento alla fonte o alla corretta applicazione del principio «chi inquina Pagina 127 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea b) a norma dell'articolo 88, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in casi debitamente giustificati possono essere accordati aiuti supplementari che superano i massimali fissati nell'allegato del medesimo regolamento in riferimento all'articolo 39, paragrafo 4, e all'articolo 40, paragrafo 3. Inoltre, in casi eccezionali debitamente motivati, è consentito derogare alla durata minima degli impegni prevista all'articolo 39, paragrafo 3, e all'articolo 40, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Per ragioni di chiarezza appare opportuno fissare condizioni che disciplinano l'applicazione di queste specifiche disposizioni in materia di aiuti di Stato. Un simile sostegno maggiorato può essere accettato solo per gli impegni che convogliano un vero e proprio cambiamento delle prassi agricole correnti e di cui sia dimostrabile l'effetto positivo sull'ambiente. Occorre adoperarsi per evitare che l'erogazione di aiuti, in valori assoluti, per ettaro o per capo di bestiame, dia luogo a squilibri nel livello generale del sostegno tra gli Stati membri, o addirittura accentui squilibri esistenti. paga» non possono essere considerati compatibili con l'interesse comune e non sono pertanto autorizzati dalla Commissione; c) dall'adozione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo nel 1999 (18), la politica comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della tutela ambientale ha subito profonde modifiche, ad esempio per quanto riguarda gli aiuti al funzionamento o a favore dell'energia rinnovabile. Le norme contenute negli orientamenti del 1999 risultano oggi in parte più rigorose di quelle vigenti in altri settori. Per evitare discriminazioni e permettere agli Stati membri di attuare la politica ambientale in maniera trasversale in tutti i settori, la Commissione ha più volte applicato anche al settore agricolo le norme elaborate per altri settori. Per questi motivi, a parte alcune misure che rimangono specifiche per il settore dell'agricoltura, come il sostegno agroambientale, in futuro la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (19) si applicherà anche al settore agricolo; d) gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 impongono agli agricoltori il rispetto di determinati criteri di gestione obbligatori. L'articolo 5 istituisce l'obbligo di mantenere tutte le terre agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali. Agli agricoltori che non rispettano queste prescrizioni non sono concessi aiuti ai sensi del presente capitolo, né sono concessi aiuti per la semplice osservanza di queste prescrizioni, salvo che ciò sia espressamente previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare per quanto riguarda le indennità Natura 2000; e) gli aiuti per investimenti nel settore della produzione primaria saranno valutati secondo le norme generali di cui al precedente capitolo IV.A. IV.C.2. Aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli animali IV.C.2.a. A n a l i s i (50) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: a) il regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare agli articoli 39 e 40, stabilisce un quadro normativo per il sostegno comunitario ai metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, nonché ai pagamenti per il benessere degli animali. Le modalità di applicazione adottate dalla Commissione fissano condizioni e requisiti supplementari. L'articolo 88, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005 vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che assumono impegni agroambientali o per il benessere degli animali che non soddisfano le condizioni stabilite dagli articoli 39 e 40 del medesimo regolamento; (18) GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19. (19) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3 C 319/9 IV.C.2.b. O r i e n t a m e n t i i n m a t e r i a d i a i u t i p e r impegni agroambientali e per il benessere degli animali (51) Gli aiuti per gli impegni agroambientali o relativi al benessere degli animali saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 39 o 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e delle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione. (52) Quando notificano un aiuto di Stato a favore dell'assunzione di impegni agroambientali o per il benessere degli animali, gli Stati membri dovranno impegnarsi ad adattare il regime di aiuto per tener conto di eventuali modifiche del regolamento (CE) n. 1698/2005 o delle relative modalità di applicazione adottate dalla Commissione. (53) Gli Stati membri che desiderino erogare aiuti supplementari di importo superiore ai massimali stabiliti a norma degli articoli 39, paragrafo 4, oppure 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono dimostrare che la misura soddisfa tutte le condizioni stabilite in tale regolamento e nelle relative modalità di applicazione. Inoltre, devono fornire la giustificazione dei pagamenti aggiuntivi, corredata di una distinta dettagliata dei costi sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto. (54) Gli aiuti di importo superiore agli importi fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 di norma saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto se sono concessi a fronte di spese supplementari e/o per perdite di reddito comprovate, in casi eccezionali tenendo conto di circostanze particolari debitamente giustificate, a favore di impegni che convogliano un vero e proprio cambiamento delle prassi agricole correnti e di cui sia dimostrabile l'effetto positivo sull'ambiente. Non può tuttavia essere autorizzata la concessione di simili aiuti più elevati agli agricoltori che si limitano a proporre di non modificare le prassi agricole correnti sulle terre di cui trattasi (ad esempio Pagina 128 di 152 Consiglio regionale della Calabria C 319/10 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che si impegnino a non passare dal pascolo estensivo a forme di produzione più intensiva), a meno che non si possa dimostrare l'esistenza di vantaggi eccezionali sul piano della tutela dell'ambiente. (55) Se intende compensare i costi della transazione connessi all'assunzione di impegni agroambientali o per il benessere degli animali, lo Stato membro deve fornire elementi di prova dei costi sostenuti, presentando ad esempio un raffronto dei costi con le aziende che non hanno assunto tali impegni. Ne consegue che la Commissione non autorizzerà di norma aiuti di Stato a favore dei costi di transazione inerenti al proseguimento di impegni agroambientali o per il benessere degli animali già assunti in passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali spese continuano a sussistere o che sono sostenute nuove spese di transazione. (56) Nella misura in cui i costi di transazione siano calcolati in base a costi medi e/o a imprese medie, gli Stati membri devono dimostrare l'assenza di sovracompensazione, in particolare delle grandi imprese. Per calcolare la compensazione gli Stati membri devono stabilire se i suddetti costi sono sostenuti per azienda o per ettaro. (57) Possono essere concessi aiuti fino al 100 % dei costi ammissibili a sostegno dei costi di investimenti non produttivi connessi alla realizzazione di impegni assunti nell'ambito di impegni agroambientali. Al riguardo, gli investimenti non produttivi non devono comportare aumenti netti del valore o della redditività dell'azienda agricola. (58) Qualora, in via eccezionale, propongano di erogare aiuti pubblici per impegni di durata inferiore a quella prevista dal regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri devono fornire una giustificazione dettagliata, in cui si dimostri che gli effetti ambientali della misura si possono pienamente esplicare nel periodo indicato. L'importo dell'aiuto proposto dovrebbe riflettere la durata più breve degli impegni assunti. 27.12.2006 CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (21) e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (22); b) contrariamente dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (23), l'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/ 2005 limita la possibilità di compensazione agli effetti dell'attuazione delle tre direttive citate alla lettera a). Ne consegue che nell'ambito del presente capitolo è opportuno che non siano più autorizzati gli aiuti di Stato per la perdita di reddito o i costi aggiuntivi imputabili all'attuazione di altre norme comunitarie; c) per quanto riguarda il pagamento unico per azienda istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'obbligo di mantenere le terre agricole in buone condizioni agronomiche e ambientali, ivi previsto all'articolo 5, è opportuno non erogare aiuti di Stato a favore delle spese connesse semplicemente al rispetto di questi requisiti. IV.C.3.b. O r i e n t a m e n t i (60) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e alle relative modalità di applicazione adottate dalla Commissione. Potranno essere ammessi esclusivamente gli aiuti attinenti ad obblighi supplementari rispetto agli obblighi della condizionalità e alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Gli aiuti eventualmente concessi senza rispettare il principio «chi inquina paga» dovranno avere carattere eccezionale, temporaneo e decrescente. IV.C.4. Altri aiuti per la tutela dell'ambiente (61) Gli aiuti agli investimenti concessi agli agricoltori per la tutela dell'ambiente sono esaminati nel precedente capitolo IV.A. IV.C.3. Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE IV.C.3.a. A n a l i s i (59) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: a) l'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede il versamento di un sostegno comunitario per compensare gli agricoltori dei costi sostenuti e della perdita di reddito imputabili agli svantaggi che comporta l'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (20), della direttiva 92/43/ (20) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. (62) La Commissione esaminerà qualsiasi altro aiuto a favore della tutela dell'ambiente tenendo conto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, che pertanto è dichiarata applicabile al settore agricolo. In caso di modifica o sostituzione di tale disciplina si applicheranno le nuove disposizioni salvo se altrimenti specificato nelle medesime. (21) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. (22) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1). (23) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1). Pagina 129 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 63) Gli aiuti per la tutela dell'ambiente concessi alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente. Per gli investimenti a favore della tutela dell'ambiente, in applicazione delle regole sugli aiuti agli investimenti sopra descritti al capitolo IV.B, può essere applicato un massimale di aiuto più elevato. IV.D. Aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni permetta, in particolare, di garantire che non vi sia alcuna sovracompensazione dell'impatto economico degli svantaggi naturali. (68) Occorre altresì evitare distorsioni della concorrenza e gravi squilibri nei livelli globali di sostegno tra gli Stati membri, per cui si ravvisa l'opportunità di fissare un limite massimo dei pagamenti compensativi. (69) Queste regole potranno essere riviste in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005. (64) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria (agricoltori). IV.D.1. Analisi (65) L'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede il pagamento di indennità pari a 250 EUR per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) a favore delle zone montane caratterizzate da svantaggi naturali e di indennità fino a un massimo di 150 EUR per ettaro di SAU in altre zone con svantaggi naturali. In casi debitamente giustificati, possono essere concesse indennità superiori ai massimali, purché l'importo medio di tutte le indennità concesse a livello di Stato membro non superi tale massimale. L'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/ 2005 vieta la concessione di aiuti di Stato agli agricoltori per compensare gli svantaggi naturali nelle zone montane e in altre zone svantaggiate se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 37. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari oltre gli importi fissati a norma dell'articolo 37, paragrafo 3. (66) A norma dell'articolo 94, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'articolo 37 e l'articolo 88, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010 subordinatamente all'adozione di un atto da parte del Consiglio secondo la procedura istituita all'articolo 37 del trattato. Fino ad allora, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, rimangono in vigore le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/1999, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 15 e l'articolo 51, paragrafo 3. Il regolamento (CE) n. 1783/ 2003, del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (24) ha maggiorato il massimale medio per ettaro che può essere erogato in virtù dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1257/1999 portandolo da 200 a 250 EUR in circostanze debitamente giustificate da motivi oggettivi. Contrariamente all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, l'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 vieta gli aiuti di Stato di importo superiore al massimale fissato nell'allegato del medesimo regolamento, ossia aiuti di importo superiore alla media di 250 EUR per ettaro. C 319/11 IV.D.2. Orientamenti (70) Fino all'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, primi due trattini, e all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e alle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione e purché i beneficiari adempiano gli obblighi della condizionalità. (71) Qualora gli aiuti di Stato siano associati a contributi erogati ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, il sostegno globale concesso agli agricoltori non deve superare gli importi determinati a norma dell'articolo 15 del medesimo regolamento. (72) A partire dall'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui a tali articoli e alle relative modalità di attuazione adottate dal Consiglio o dalla Commissione. (73) In ogni caso, per gli aiuti concessi sia a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 che a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti di Stato saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto alle seguenti condizioni: (67) In base all'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno adottare un metodo coerente di calcolo dell'impatto economico degli svantaggi accertati che (24) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70. Pagina 130 di 152 a) lo Stato membro è tenuto a dimostrare l'effettiva esistenza degli svantaggi oggetto della compensazione e a produrre la prova che l'importo della medesima permette di evitare ogni sovracompensazione dell'effetto di tali svantaggi; b) il livello dei pagamenti compensativi deve essere proporzionato all'impatto economico degli svantaggi. Il livello dei pagamenti deve essere pertanto differenziato in base all'impatto relativo degli svantaggi nelle varie zone caratterizzate da svantaggi naturali. Ciò significa che se l'impatto medio degli svantaggi per ettaro di aziende tra loro comparabili varia per esempio del 20 %, sarà necessario differenziare in proporzione i pagamenti compensativi; Consiglio regionale della Calabria C 319/12 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea c) per calcolare l'importo dei pagamenti compensativi si può tener conto soltanto dell'impatto economico di svantaggi permanenti su cui l'uomo non può intervenire. Non si terrà conto di svantaggi strutturali che possono essere superati attraverso l'ammodernamento delle aziende o con l'imposizione di imposte, la concessione di sussidi o l'attuazione della riforma della politica agricola comune; d) la Commissione verificherà l'assenza di sovracompensazione e la proporzionalità dei pagamenti avvalendosi di strumenti statistici armonizzati a livello comunitario. Se tali strumenti non sono disponibili o non sono sufficienti, si utilizzeranno altri dati, sempreché la Commissione possa accertarne la rappresentatività ai fini della verifica; e) i pagamenti compensativi devono riflettere l'impatto economico medio degli svantaggi per ettaro; f) l'importo della compensazione da concedere dovrà di norma essere stabilito comparando il reddito medio per ettaro di aziende situate nelle zone svantaggiate con il reddito di aziende delle stesse dimensioni che producono gli stessi prodotti situate in zone non svantaggiate dello stesso Stato membro. Il reddito di cui va tenuto conto a tal fine è il reddito diretto prodotto dall'attività agricola, al netto, in particolare, di imposte versate o sussidi ricevuti. Qualora sia considerato zona svantaggiata un intero Stato membro, il raffronto va fatto con zone simili situate in altri Stati membri in cui le condizioni di produzione siano comparabili con quelle del primo Stato membro, in particolare sotto il profilo climatico e geografico. (74) La Commissione, in conformità alle regole dello sviluppo rurale, si riserva di esigere pagamenti decrescenti a favore di aziende al di sopra di una determinata dimensione. A tal fine, le notifiche dovranno specificare la dimensione dell'azienda che beneficia di tali pagamenti. IV.E. Aiuto per il rispetto di requisiti obbligatori (75) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria (agricoltori). IV.E.1. Analisi 27.12.2006 normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31 del medesimo regolamento. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati a norma del suddetto articolo per aiutare gli agricoltori a conformarsi alla normativa nazionale se questa va al di là dei requisiti comunitari; c) in assenza di normativa comunitaria, l'articolo 88, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa nazionale in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31 del medesimo regolamento. Tuttavia, se giustificati a norma dell'articolo 31, possono essere accordati aiuti supplementari superiori ai massimali fissati nell'allegato con riferimento al paragrafo 2 del medesimo articolo; d) per maggiore chiarezza è opportuno specificare quale possa essere considerato un «impatto considerevole sui normali costi di esercizio dell'azienda» e «un numero rilevante di agricoltori»; e) l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005 limita a 10 000 EUR la compensazione totale che un agricoltore può percepire nel corso di un periodo massimo di 5 anni per spese sostenute e perdite di reddito derivanti dall'applicazione di una o più delle norme ivi elencate. La concessione di cospicui aiuti di Stato aggiuntivi, superiori a tale importo, può creare distorsioni della concorrenza, soprattutto in presenza di notevoli differenze del livello effettivo di sostegno tra Stati membri o tra regioni. Va detto anche che le grandi aziende agricole dovrebbero essere maggiormente in grado di sostenere l'impatto delle spese imputabili al rispetto dei nuovi requisiti obbligatori sui propri costi di esercizio, per cui si ravvisa l'opportunità di fissare un limite massimo, in valore assoluto, del sostegno; f) per i nuovi requisiti non basati sulle norme comunitarie, il sostegno dovrebbe limitarsi alle spese causate dall'osservanza di requisiti che rischiano di creare un reale svantaggio competitivo per gli agricoltori interessati. (76) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: IV.E.2. Orientamenti a) l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede la concessione di un sostegno a parziale indennizzo delle spese sostenute e della perdita di reddito subita dagli agricoltori per conformarsi ai requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro; (77) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 31 e di cui all'articolo 88, paragrafi 5 o 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e previste nelle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione. b) l'articolo 88, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/ 2005 vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si adeguano ai rigorosi requisiti prescritti dalla (78) Gli aiuti che superino il massimale fissato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono coprire al massimo l'80 % delle spese sostenute o della perdita di Pagina 131 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea reddito subita dagli agricoltori. Gli aiuti non possono superare complessivamente 12 000 EUR per azienda, tenendo conto anche del sostegno comunitario eventualmente concesso. Nel caso in cui sia concessa una compensazione per conformarsi a più di una norma, tale importo massimo non deve essere superato nel corso di qualunque periodo di cinque anni. (79) Possono essere erogati aiuti esclusivamente per il rispetto di norme di cui, se calcolate con riferimento ad una azienda media del settore e allo Stato membro considerato, si possa dimostrare che sono la causa diretta di: IV.G. C 319/13 Aiuti al prepensionamento e alla cessazione dell'attività agricola (85) Il presente capitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria (agricoltori). IV.G.1. Analisi (86) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: — l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede un sostegno a favore del prepensionamento. Purché pongano come condizione la cessazione permanente e definitiva di ogni attività agricola a fini commerciali, simili regimi di aiuto hanno un impatto limitato sulla concorrenza e contribuiscono invece allo sviluppo complessivo del settore nel lungo periodo. a) un aumento del 5 % almeno dei costi di esercizio relativi al prodotto o ai prodotti a cui si riferisce la norma o b) una perdita di reddito pari ad almeno il 10 % dei profitti netti ottenuti dal prodotto o dai prodotti a cui si riferisce la norma. IV.G.2. Orientamenti (80) Il sostegno può essere concesso esclusivamente per conformarsi a norme che implicano maggiori costi di esercizio o maggiori perdite di reddito nel 25 % almeno di tutte le aziende agricole del settore o sottosettore dello Stato membro a cui si riferisce la norma. (81) Per quanto riguarda le norme nazionali, gli Stati membri devono dimostrare che l'introduzione della norma in parola a livello nazionale rischierebbe di provocare un marcato svantaggio competitivo per i produttori interessati. Tale svantaggio deve essere dimostrato in base alla media dei margini di profitto netti delle aziende medie del settore o sottosettore a cui si applica la norma. IV.F. (87) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore del prepensionamento se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005. La Commissione autorizzerà pagamenti superiori ai massimali fissati nel suddetto regolamento se lo Stato membro è in grado di dimostrare che il pagamento percepito non viene trasferito ad agricoltori in attività. (88) La Commissione autorizzerà gli aiuti di Stato a favore del ritiro degli agricoltori da qualsiasi attività agricola purché siano subordinati alla cessazione permanente e definitiva di ogni attività agricola a fini commerciali. Aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori IV.H. (82) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi alla produzione primaria (agricoltori). IV.F.1. Analisi (83) Il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori è idoneo a incoraggiare lo sviluppo globale del settore e a prevenire l'esodo rurale. L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/ 2005 prevede pertanto un regime comunitario di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori. IV.F.2. Orientamenti (84) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e previste nelle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione. Aiuti a favore delle organizzazioni di produttori IV.H.1. Analisi (89) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni. A causa della natura incostante della produzione agricola, la Commissione ha sempre considerato con favore la concessione di aiuti all'avviamento che incentivino la costituzione di organizzazioni di produttori, in modo da concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze del mercato. Per focalizzare il sostegno sulle piccole organizzazioni di produttori ed evitare la concessione di importi ingenti è opportuno tuttavia riservare la concessione di simili aiuti alle piccole e medie imprese, nei limiti di un massimale. IV.H.2. Orientamenti (90) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato all'avviamento di organizzazioni di produttori se Pagina 132 di 152 Consiglio regionale della Calabria C 319/14 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 9 del progetto di regolamento di esenzione]. (91) Il presente capitolo non riguarda gli aiuti concessi ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello della produzione agricola, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato. La Commissione applicherà tuttavia i principi esposti in questo capitolo agli aiuti erogati a copertura dei costi di avviamento delle organizzazioni di produttori responsabili della supervisione dell'uso delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità. (92) Gli aiuti concessi alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori a copertura di spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali, saranno valutati in conformità alla normativa che disciplina questo tipo di aiuti. (93) L'autorizzazione di regimi di aiuti a norma del presente capitolo sarà subordinata all'obbligo di adattamento degli stessi per tener conto di eventuali modifiche dei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato. (94) In alternativa alla concessione di aiuti alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti di pari importo globale direttamente ai produttori a titolo di compenso dei contributi versati per le spese amministrative di dette organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione. La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati dal presente sottocapitolo a favore di grandi imprese. IV.I. 27.12.2006 IV.I.2. Orientamenti (96) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per la ricomposizione fondiaria se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 13 del nuovo di regolamento di esenzione]. IV.J. Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità IV.J.1. Analisi (97) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: a) in generale, le misure di aiuto intese ad incentivare il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli tendono ad accrescere il valore della produzione agricola e agevolano l'adattamento dell'intero settore alla domanda dei consumatori, i quali privilegiano sempre più la qualità. In linea di massima, la Commissione considera con favore questi aiuti. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che queste misure di aiuto possono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune, in particolare quando vengono concessi aiuti di importo elevato o quando l'erogazione dell'aiuto continua dopo che è cessato l'effetto incentivante dell'aiuto, che si trasforma così in aiuto al funzionamento; b) l'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ha introdotto un sostegno specifico a favore della partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare. È opportuno che le norme in materia di aiuti di Stato siano messe in sintonia con questa misura di sostegno; Aiuti per la ricomposizione fondiaria IV.I.1. Analisi (95) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: a) il sostegno per la ricomposizione fondiaria tende a incoraggiare lo sviluppo del settore nel suo insieme e a migliorare le infrastrutture. L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede pertanto un regime comunitario di sostegno per la ricomposizione fondiaria; b) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000-2006 hanno stabilito le regole che disciplinano la concessione dell'aiuto per la ricomposizione fondiaria; lo scopo di tali aiuti è quello di favorire lo scambio di particelle agricole e agevolare la creazione di aziende economicamente vitali; c) dall'esperienza emerge che è possibile mantenere gli aiuti per la ricomposizione fondiaria, in considerazione del loro valido contributo allo sviluppo del settore dell'agricoltura e dei loro effetti limitati sulla concorrenza. c) le grandi aziende agricole dovrebbero essere in grado di finanziare da sole i costi di tali misure, per cui è opportuno circoscrivere il sostegno alle sole piccole e medie imprese; in questo contesto l'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 fissa un importo massimo per azienda; d) date le analogie tra le imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno autorizzare il sostegno loro destinato applicando le stesse norme previste per la concessione di aiuti a favore di altre imprese manifatturiere. IV.J.2. Orientamenti (98) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità erogati a produttori primari (agricoltori) se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 14 del futuro regolamento di esenzione]. (99) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati a promuovere la produzione di prodotti Pagina 133 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea agricoli di qualità erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli se soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001. (100) La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nel presente sottocapitolo a favore di grandi imprese. (101) Gli aiuti agli investimenti necessari all'ammodernamento degli impianti di produzione, compresi la gestione del sistema di documentazione e il controllo dei processi e dei prodotti, possono essere concessi unicamente in conformità alle norme di cui ai precedenti capitoli IV.A e IV.B, a seconda del caso. IV.K. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo IV.K.1. Analisi C 319/15 (105) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/ 2001. (106) La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nei punti 104 e 105 a favore di grandi imprese. (107) La Commissione esaminerà caso per caso gli aiuti a favore di altre attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi. Gli Stati membri devono fornire una descrizione precisa del progetto con una spiegazione della sua innovatività e dell'interesse pubblico di sovvenzionarlo (ad es. se non è mai stato sperimentato prima) e devono dimostrare che sono rispettate le seguenti condizioni: (102) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: a) il numero di aziende partecipanti e la durata del progetto pilota devono essere limitati allo stretto necessario per la corretta sperimentazione; a) la Commissione considera con favore i regimi di aiuto intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo. Tali aiuti «soft» migliorano infatti l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica nel lungo periodo, con ripercussioni minime sulla concorrenza. Poiché il sostegno a favore delle spese a cui si sobbarcano gli agricoltori per fruire di servizi come la condivisione e lo scambio di macchinari agricoli e il ricorso a manodopera agricola costituisce una spesa ricorrente, che fa parte dei normali costi di esercizio di un'azienda, in futuro questo tipo di sostegno dovrebbe essere limitato al sostegno de minimis; b) l'importo cumulato degli aiuti concessi ad un'azienda per questo tipo di progetti non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari; c) i risultati del progetto pilota devono essere resi pubblici, perlomeno su internet, all'indirizzo precisato nel regime di aiuto; d) ogni altra condizione giudicata necessaria dalla Commissione per evitare che il regime di aiuto abbia effetti distorsivi sul mercato o possa configurare un aiuto al funzionamento. b) le grandi aziende dovrebbero essere in grado di finanziare da sole i costi di tali misure; per questo è opportuno limitare il sostegno alle sole piccole e medie imprese; IV.L. c) date le analogie tra le imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno autorizzare il sostegno loro destinato applicando le stesse norme previste per la concessione di aiuti a favore di altre imprese manifatturiere. Aiuti nel settore zootecnico IV.L.1. Analisi (108) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: IV.K.2. Orientamenti (103) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati a produttori primari (agricoltori) se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 15 del futuro regolamento di esenzione]. (104) Possono prestare assistenza tecnica ai produttori primari (agricoltori) le associazioni di produttori o altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni. Pagina 134 di 152 a) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo 2000-2006 hanno stabilito le regole che disciplinano la concessione di aiuti nel settore zootecnico; lo scopo di tali aiuti era quello di promuovere il mantenimento e il miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico comunitario; b) dall'esperienza è emerso che è opportuno mantenere questo tipo di aiuti solo se contribuiscono effettivamente al mantenimento e al miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico; gli aiuti intesi a coprire parte del costo di mantenimento di Consiglio regionale della Calabria C 319/16 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea singoli capi maschi da riproduzione non possono considerarsi rispondenti a tale obiettivo, in quanto servono solo a sollevare gli agricoltori da costi che dovrebbero invece sostenere nel normale svolgimento della loro attività; c) gli aiuti finalizzati a coprire parte dei costi connessi all'introduzione, nell'azienda, di tecniche o pratiche innovative di riproduzione animale, benché anch'essi sollevino gli agricoltori da costi che dovrebbero comunque sostenere nel nomale svolgimento dell'attività, possono essere mantenuti per un certo periodo di tempo data la loro innovatività; l'inseminazione artificiale non dovrebbe essere ammessa al beneficio di aiuti in quanto non può essere considerata una pratica innovativa; d) la riproduzione degli animali non è un'attività di produzione primaria in senso proprio; pertanto gli aiuti agli investimenti a favore di centri di riproduzione degli animali dovrebbero essere disciplinati dalle norme applicabili agli aiuti alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli; e) le grandi imprese dovrebbero essere in grado di finanziare da sole le spese connesse alle misure di cui al presente sottocapitolo. È opportuno pertanto limitare il sostegno alle piccole e medie imprese. IV.L.2. Orientamenti (109) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato nel settore zootecnico se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e paragrafo 3, del [nuovo regolamento di esenzione]. La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nel presente capitolo a favore di grandi imprese. IV.M. Aiuti per le regioni ultraperiferiche e per le isole del Mar Egeo 27.12.2006 misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (25), le misure adottate nell'ambito dei programmi di sostegno nelle regioni ultraperiferiche devono essere conformi al diritto comunitario e coerenti con le altre politiche comunitarie e con le misure che ne fanno parte. Più precisamente, a norma del regolamento (CE) n. 247/ 2006 non può essere finanziata alcuna misura: i) a titolo di sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nel quadro di un'organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi; ii) a titolo di sostegno per progetti di ricerca, misure destinate a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento comunitario a norma della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (26); iii) a titolo di sostegno per misure che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005; c) dal 2000 la Commissione ha acquisito solo un'esperienza limitata in fatto di aiuti di Stato notificati per le regioni ultraperiferiche, per cui è difficile fornire una descrizione generica delle misure che potrebbero essere specificamente autorizzate per queste regioni; d) a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 247/ 2006, per i prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I del trattato ai quali si applicano gli articoli 87, 88 e 89 del trattato stesso, la Commissione può autorizzare aiuti al funzionamento, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione, volti ad ovviare alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle regioni ultraperiferiche connesse alla lontananza, all'insularità e all'ultraperifericità; e) l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 247/2006 autorizza la Spagna a concedere aiuti di Stato per la produzione di tabacco nelle isole Canarie. IV.M.1. Analisi (110) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: a) il regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede deroghe e aliquote di aiuto specifiche per il sostegno di investimenti erogati agli agricoltori e alle imprese attive nel campo della trasformazione e della commercializzazione nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 2019/93. Le suddette aliquote di aiuto sono già state prese in considerazione nel capitolo sugli aiuti agli investimenti; b) a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 247/ 2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante IV.M.2. Orientamenti (111) La Commissione esaminerà caso per caso le proposte di concessione di aiuti di Stato destinati a venire incontro alle esigenze di tali regioni, tenendo conto delle specifiche disposizioni loro applicabili e in base ad una valutazione della compatibilità delle misure con i rispettivi piani di sviluppo rurale e dei loro effetti sulla concorrenza, sia all'interno delle regioni stesse che in altre parti della Comunità. (25) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. (26) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/782/CE (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 57). Pagina 135 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 IT V. V.A. II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che possono essere finanziate attraverso la concessione di aiuti di Stato. Da tale revisione è emerso che l'attuale panoplia di strumenti è adeguata, ma deve essere perfezionata alla luce dell'esperienza. Tenendo conto della valutazione e della revisione della politica comunitaria in materia di compensazioni per le zoonosi, tuttora in corso, sarà tuttavia necessario rivedere il sottocapitolo V.B.4 non appena tale valutazione sarà conclusa. GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI Osservazioni di carattere generale (112) La corretta gestione dei rischi e delle crisi costituisce uno strumento essenziale per la sostenibilità e la competitività del settore agricolo della Comunità. Il dibattito su queste tematiche è stato sollecitato dalla recente comunicazione della Commissione relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo (27). In esito alle discussioni del 2005 a livello del Consiglio si è giunti alla conclusione (28) unanime che il ricorso agli aiuti di Stato per misure di gestione dei rischi e delle crisi deve obbedire alle pertinenti regole di concorrenza comunitarie. Il Consiglio ha convenuto che gli strumenti ammissibili di gestione dei rischi devono pertanto rispettare gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. È emerso un ampio consenso tra gli Stati membri sul fatto che, benché il finanziamento pubblico possa essere fondamentale, specialmente per l'istituzione e il graduale ricorso a nuovi strumenti, è altrettanto fondamentale che la responsabilità sia condivisa e che vi sia pertanto un contributo finanziario degli agricoltori. (113) Per certi tipi di rischi e di crisi nel settore agricolo la concessione di aiuti di Stato può costituire un adeguato strumento di sostegno. Occorre tuttavia tener presente che gli Stati membri non hanno affatto l'obbligo di erogare aiuti di Stato. Ne consegue che può succedere che percepiscano aiuti per rischi o crisi analoghi solo i produttori di uno Stato membro o di una regione, e non i produttori di altri Stati membri o regioni. Tali differenze possono dar luogo a distorsioni della concorrenza. Pertanto, analogamente a quanto avviene per altri tipi di aiuti, ai fini dell'autorizzazione di aiuti di Stato a favore della gestione dei rischi e delle crisi occorre tener presente la necessità di evitare distorsioni ingiustificate della concorrenza. Esigere dai produttori un contributo minimo per le perdite o per i costi connessi a tali misure o un altro tipo di contropartita adeguata permetterebbe di attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e di offrire un incentivo per minimizzare i rischi. (114) È proprio la produzione primaria (agricoltura) ad essere esposta ai rischi e alle crisi peculiari al settore agricolo. Le aziende attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli di solito sono maggiormente in grado di far fronte ai rischi. Per questo motivo gli aiuti a favore di alcuni tipi di rischi e di crisi dovrebbero essere limitati alla produzione primaria. (115) Gli aiuti di Stato dovrebbero limitarsi ad aiutare gli agricoltori che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi. L'aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere gli agricoltori a correre rischi non necessari e le conseguenze di scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti dovrebbero ricadere sugli agricoltori stessi. (116) In base a tali considerazioni la Commissione ha rivisto gli elenchi esistenti di misure di gestione dei rischi e delle crisi (27) COM(2005) 74. (28) Documento del Consiglio 11120/05 del 15 settembre 2005. C 319/17 (117) L'introduzione nel 2005 dell'agevolazione de minimis (29) a livello della produzione primaria mette a disposizione degli Stati membri uno strumento supplementare per erogare un supporto minimo rapidamente e senza bisogno di chiedere l'autorizzazione alla Commissione. L'inserimento delle imprese dedite alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli nel regolamento de minimis applicabile alle aziende non agricole, che dà la possibilità di concedere un sostegno fino a un massimo di 200 000 EUR per impresa e per triennio finanziario, offre un'ulteriore agevolazione per il sostegno di tali imprese. Occorre chiarire tuttavia che il sostegno de minimis non può servire a risolvere problemi economici di una certa entità connessi all'insorgenza di eventuali crisi. Gli aiuti di importo più elevato devono essere erogati nell'ambito di una disciplina in materia di aiuti di Stato che permette alla Commissione di esercitare un controllo e di evitare distorsioni di concorrenza. (118) Va chiarito che le presenti norme in materia di aiuti di Stato non possono, da sole, costituire una gestione ottimale delle crisi né sostituirvisi. L'erogazione di aiuti di Stato può solo agevolare tale gestione, in certe circostanze. La crisi può sopraggiungere dall'oggi al domani e richiedere una reazione rapida. Una gestione efficace delle crisi impone agli Stati membri di riflettere in anticipo sul tipo di aiuti di Stato da attivare in caso di crisi. Gli Stati membri devono esaminare le varie possibilità di sostegno nell'ambito degli aiuti di Stato e elaborare per tempo regimi di aiuto che possano essere messi in pratica immediatamente in caso di emergenze, altrimenti la necessità di elaborare un sistema di compensazioni, di notificarlo e chiederne l'autorizzazione alla Commissione può far perdere tempo prezioso prima di poter aiutare le persone che ne hanno più bisogno. V.B. Aiuti per l'indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola V.B.1. Osservazioni di carattere generale (119) Per evitare il rischio di distorsioni della concorrenza, la Commissione ritiene importante assicurare che gli aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati alla produzione agricola siano versati il più presto possibile dopo il verificarsi dell'evento calamitoso. Il pagamento dell'aiuto diversi anni dopo il verificarsi dell'evento può infatti produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al funzionamento. Questo si verifica soprattutto quando l'aiuto è versato con effetto retroattivo in relazione a (29) Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca (GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4). Pagina 136 di 152 Consiglio regionale della Calabria C 319/18 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006 domande che al momento del verificarsi del danno non erano state adeguatamente documentate. Pertanto, in assenza di una specifica giustificazione, connessa ad esempio alla natura e alla portata dell'evento o all'effetto differito o continuativo del danno, la Commissione non autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento, né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre cinque anni dalla data dell'evento. ammetterà inoltre aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia compensazione eccessiva. In ogni caso la giurisprudenza della Corte di giustizia impone agli Stati membri di dimostrare un nesso diretto tra il danno causato dall'evento eccezionale e l'aiuto di Stato e l'obbligo di effettuare una valutazione quanto più precisa possibile del danno subito dai produttori. V.B.2. Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali V.B.3. Aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche (120) Il presente sottocapitolo si applica all'intero settore agricolo. (121) La prassi costante della Commissione è quella di dare un'interpretazione restrittiva delle nozioni di «calamità naturale» e di «evento eccezionale» di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato in quanto eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1. Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (30). Finora la Commissione ha considerato calamità naturali i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni. Per favorire la rapidità della gestione delle crisi, la Commissione autorizzerà in futuro i regimi di aiuti destinati a compensare i danni provocati da calamità naturali quali terremoti, valanghe, smottamenti, inondazioni ed altre calamità naturali purché possa essere fornita una descrizione sufficientemente precisa. (122) Tra gli eventi eccezionali sono stati finora accettati la guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. D'altra parte, la Commissione non ha riconosciuto come evento eccezionale un incendio scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da una normale assicurazione reperibile sul mercato. In linea generale, la Commissione non riconosce l'insorgere di malattie animali o vegetali come una calamità naturale o un evento eccezionale. Tuttavia, in un caso la Commissione ha di fatto riconosciuto un'epizoozia molto diffusa e completamente nuova come evento eccezionale. Dato che questo tipo di eventi è per sua natura difficile da prevedere, la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato tenendo presenti le prassi precedentemente seguite in questo settore. (124) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria (agricoltori). V.B.3.1. A n a l i s i (125) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: a) secondo la prassi costante della Commissione, avverse condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possono di per sé essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi possono arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, tali eventi possono essere assimilati a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia della produzione normale. La compensazione di tali eventi assimilati contribuisce allo sviluppo del settore agricolo e dovrebbe pertanto essere autorizzata a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato; b) contrariamente alla prassi seguita dalla Commissione in passato, appare più indicata l'applicazione di una soglia minima unica dei danni pari al 30 % della produzione normale per tutte le zone. Anziché richiedere un livello di danno più basso nelle zone svantaggiate, si ritiene che si possa tenere maggiormente conto della debolezza economica degli agricoltori che operano in tali zone alzando il massimale dell'indennizzo; (123) Una volta dimostrata la calamità naturale o l'evento eccezionale, la Commissione autorizzerà aiuti fino al 100 % a titolo di indennizzo dei danni materiali. Di norma la compensazione deve essere calcolata a livello di singolo beneficiario e, onde evitare sovracompensazioni, occorre detrarre dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio per polizze assicurative. La Commissione c) poiché la produzione agricola è intrinsecamente variabile, appare necessario mantenere anche una soglia minima per evitare che le condizioni atmosferiche vengano addotte come pretesto per il pagamento di aiuti al funzionamento. Per assicurarsi che sia stato raggiunto la suddetta soglia minima di danno e contrariamente alla prassi seguita in passato, è necessario che la soglia minima di danno prevista per le colture perenni come gli alberi da frutto sia stata raggiunta nell'anno 1 e non nell'arco di vari anni; (30) Sentenza dell'11 novembre 2004 nella causa C-73/03, Spagna/ Commissione, punto 37 della motivazione; sentenza del 23 febbraio 2006 nelle cause riunite C-346/03 e C-529/03, Giuseppe Atzeni e altri, punto 79 della motivazione. d) una volta raggiunta la soglia minima di danno, la Commissione accettava in passato che fosse pagata la compensazione anche per il primo 30 % delle perdite. Pagina 137 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Questo sistema ha portato al risultato paradossale che gli agricoltori delle zone normali che avevano subito una perdita del 29 % non percepivano alcun tipo di indennizzo, mentre gli agricoltori che avevano subito una perdita del 30 % potevano percepire una compensazione pari al 30 %. Tale sistema non può certo incoraggiare abbastanza gli agricoltori ad adoperarsi in tutti i modi per limitare i danni. Al contrario, si viene a creare un incentivo economico a raggiungere la soglia minima di danno che dà diritto all'indennizzo. È necessario pertanto ridurre questo tipo di incentivo attraverso l'introduzione di una norma in base alla quale certi danni sono sempre a carico dell'agricoltore; e) per migliorare ulteriormente la gestione dei rischi è opportuno incoraggiare gli agricoltori a sottoscrivere se possibile un'assicurazione. Pertanto, a partire da una certa data futura gli indennizzi per avverse condizioni atmosferiche dovrebbero essere ridotti per gli agricoltori che non abbiano sottoscritto un'assicurazione per i relativi prodotti. La Commissione può derogare a tale requisito solo se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non è disponibile alcuna assicurazione a prezzi abbordabili per un dato tipo di evento o di prodotto; f) la scarsezza d'acqua rischia di diventare sempre più una caratteristica determinante della produzione agricola in certe parti della Comunità. Gli agricoltori e gli Stati membri devono contribuire attivamente alla corretta gestione delle acque per mitigare l'effetto della siccità. Per questo motivo è opportuno che non sia autorizzata alcuna compensazione negli Stati membri che non abbiano pienamente attuato l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE nel settore agricolo e che non abbiano provveduto al completo recupero dei costi dei servizi idrici forniti all'agricoltura; g) come in passato, la compensazione per avverse condizioni atmosferiche dovrebbe essere limitata alla produzione primaria (agricoltori). Per le aziende attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli il rischio di avversità atmosferiche deve essere considerato un ordinario rischio di impresa. Se incontrano difficoltà economiche a causa di avversità atmosferiche, tali aziende possono essere sostenute grazie ad aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione; h) contrariamente alla propria prassi e per favorire la rapida gestione delle crisi, la Commissione dovrebbe autorizzare regimi di aiuto senza richiedere la presentazione preventiva di dati relativi alle perdite subite; gli Stati membri sarebbero tuttavia tenuti a presentare un'adeguata documentazione dell'evento climatico di cui trattasi sotto forma di relazioni annuali. C 319/19 di Stato concessi per perdite dovute ad avverse condizioni climatiche se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 11 del futuro regolamento di esenzione]. (127) Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi di aiuti, le notifiche di misure di aiuto a titolo di indennizzo dei danni causati da avverse condizioni atmosferiche devono essere corredate di adeguate informazioni meteorologiche che possono essere fornite anche successivamente sotto forma di relazioni annuali, come previsto [dall'articolo 20, paragrafo 3, ultima frase, del futuro regolamento di esenzione]. (128) La Commissione accetterà metodi alternativi di calcolo della produzione normale, compresi valori di riferimento regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate. Qualora le avversità atmosferiche abbiano colpito un'ampia zona con la stessa intensità, i pagamenti possono basarsi su una media delle perdite, purché queste siano rappresentative e non comportino compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari. (129) Sono ammessi a beneficiare degli aiuti descritti nel presente sottocapitolo soltanto gli agricoltori, oppure l'organizzazione di produttori di appartenenza e l'importo dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'agricoltore. (130) Per le perdite subite a partire dal 1o gennaio 2010, la Commissione derogherà al requisito di cui [all'articolo 11, paragrafo 8, del futuro regolamento di esenzione] soltanto se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non era disponibile, alla data in cui si è prodotto il danno, alcuna assicurazione a prezzi abbordabili a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione considerati. V.B.4. Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie (131) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria (agricoltori). Tenendo conto della valutazione e della revisione della politica della Comunità in materia di compensazioni per le zoonosi, tuttora in corso, sarà tuttavia necessario rivedere la relativa sezione non appena tale valutazione sarà conclusa. V.B.4.1. A n a l i s i (132) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: V.B.3.2. O r i e n t a m e n t i (126) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti Pagina 138 di 152 a) di norma, per un agricoltore la perdita di alcuni capi di bestiame o di un raccolto a causa di una malattia non costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato. In tali casi, gli indennizzi per le perdite subite e gli aiuti per prevenire perdite future possono soltanto essere autorizzati dalla Commissione a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, il quale sancisce che gli aiuti destinati ad Consiglio regionale della Calabria C 319/20 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere considerati compatibili con il mercato comune, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; b) in conformità ai principi succitati, la Commissione ritiene che gli aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizoozie o fitopatie possano essere autorizzati unicamente nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale. Aiuti intesi semplicemente a compensare gli agricoltori delle perdite subite, ma che non prevedano alcuna iniziativa per risolvere il problema alla fonte, vanno considerati meri aiuti al funzionamento, che sono incompatibili con il mercato comune. La Commissione pone pertanto come condizione l'esistenza di disposizioni regolamentari o amministrative, comunitarie o nazionali, che consentano alle autorità competenti di adottare opportune misure di lotta contro la malattia di cui trattasi, o attuando interventi di eradicazione (e in special modo misure obbligatorie che danno diritto ad indennizzo) oppure, in una fase iniziale, organizzando un sistema d'allarme eventualmente associato ad incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a partecipare volontariamente a programmi di prevenzione (31). Ne consegue che possono beneficiare di misure di aiuto soltanto le malattie di interesse per le pubbliche autorità, e non i casi in cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale; c) tali aiuti dovrebbero prefiggersi uno dei seguenti obiettivi: i) di prevenzione, in quanto prevedono indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, vaccinazioni preventive degli animali o l'opportuno trattamento delle colture, l'abbattimento preventivo del bestiame o la distruzione dei raccolti; ii) di compensazione, in quanto il bestiame contagiato viene abbattuto o i raccolti distrutti per ordine o raccomandazione delle autorità pubbliche, oppure il bestiame muore in seguito a vaccinazioni o altre misure raccomandate o ordinate dalle autorità competenti; iii) combinati, in quanto gli aiuti destinati a compensare le perdite imputabili a malattie sono soggetti alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare in futuro idonee misure di prevenzione secondo quanto prescritto dalle autorità pubbliche; d) per migliorare la gestione del rischio occorrerebbe valutare se il comportamento dell'agricoltore (ad (31) Qualora sia dimostrato che l'epizoozia o la fitopatia sono insorte a seguito delle avverse condizioni atmosferiche, la Commissione valuta la misura di aiuto conformemente al precedente punto […] e le presenti disposizioni non si applicano. 27.12.2006 esempio attraverso la scelta del metodo di produzione) abbia contribuito ad aggravare il rischio di epizoozia; e) come in passato, l'indennizzo per le epizoozie e le fitopatie dovrebbe essere limitato alla produzione primaria (agricoltori). Per le aziende attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli il rischio della comparsa di tali malattie in azienda deve essere considerato un ordinario rischio di impresa. Se incontrano difficoltà economiche attribuibili a epizoozie o fitopatie, tali aziende possono essere sostenute grazie ad aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione. L'inserimento delle aziende dedite alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli nel regolamento de minimis applicabile alle aziende non agricole, che dà la possibilità di concedere un sostegno fino a un massimo di 200 000 EUR per azienda e per triennio finanziario, offre un'ulteriore agevolazione per il sostegno a tali aziende; f) per gli aiuti per i test delle TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili) si è tenuto conto delle seguenti considerazioni: i) i test sono destinati ad evitare la diffusione delle TSE, malattie che destano particolare preoccupazione dal punto di vista della protezione della salute umana; ii) la concessione di aiuti di Stato di entità diversa determina il rischio di distorsione della concorrenza, almeno per quanto riguarda i bovini da macello. Tuttavia, attualmente la maggior parte degli Stati membri concede una qualche forma di aiuto di Stato. I prezzi dei test TSE variano tuttora tra gli Stati membri. Per limitare il rischio di distorsione della concorrenza eventualmente determinata dalla concessione di aiuti per i test TSE sugli animali macellati per il consumo umano, nonché per promuovere la ricerca su test a basso costo, il contributo dovrebbe essere limitato a 40 EUR, importo che attualmente rappresenta grosso modo il prezzo migliore per i test disponibili nella Comunità; iii) esiste il rischio che, se i produttori devono assumersi il costo dei test sui capi morti, qualcuno potrebbe tentare di evitare i controlli smaltendo illegalmente le carcasse; diminuirebbe quindi l'attendibilità dei dati statistici e si creerebbe un rischio sanitario; iv) nel caso di animali di scarso valore quali gli ovini e i caprini, i test TSE possono costare più di quanto valga l'animale. Obbligando i proprietari a pagare i test si corre il rischio che tali animali vengano commercializzati senza essere sottoposti a test, riducendo anche in questo caso l'attendibilità dei dati; Pagina 139 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (33) stabilisce che «i proprietari sono indennizzati senza indugio per la perdita degli animali uccisi o dei prodotti di origine animale distrutti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, e del paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo.»; v) tanto per i capi morti quanto per gli animali di scarso valore, il rischio di distorsione della concorrenza derivante dalla concessione di aiuti sembra inferiore rispetto al caso dei bovini da macello; g) per i capi morti si è tenuto conto delle seguenti considerazioni: i) gli animali morti sono una costante della zootecnia e quindi rientrano nei normali costi di produzione; h) per quanto riguarda i rifiuti dei macelli, si è tenuto conto delle seguenti considerazioni: ii) secondo il principio «chi inquina paga» (32), la responsabilità principale di provvedere all'idonea rimozione dei capi morti e di finanziare i costi di tale rimozione spetta ai produttori; i) per «rifiuti dei macelli» si intende qualsiasi rifiuto prodotto a livello dei macelli, dei laboratori di sezionamento o delle macellerie, compresi in particolare i sottoprodotti di origine animale di cui alle categorie 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (34). iii) la concessione di aiuti per l'eliminazione dei rifiuti potrebbe essere contraria al principio applicato in agricoltura secondo cui possono essere concessi aiuti soltanto per iniziative che vanno al di là delle buone pratiche agricole. La normativa comunitaria, che rientra nelle buone pratiche agricole, impone il corretto smaltimento delle carcasse; iv) i costi di rimozione dei capi morti possono essere elevati, in particolare qualora debbano essere prelevate da località lontane carcasse di animali pesanti quali bovini o cavalli; ii) la rimozione e la distruzione dei rifiuti dei macelli rappresenta un fattore di costo importante per i macelli e i laboratori di sezionamento (nonché per i loro clienti, se viene loro addebitato); v) è difficile controllare cosa fanno i produttori con le carcasse. Si corre il rischio che le carcasse siano smaltite illegalmente, con conseguenti gravi rischi sanitari; iii) secondo il principio «chi inquina paga», la responsabilità principale di provvedere all'idonea rimozione dei rifiuti e di finanziare i costi di tale operazione spetta ai produttori dei rifiuti stessi; vi) nei casi in cui le carcasse devono essere sottoposte al test TSE, lo smaltimento incontrollato per evitare le spese del test può far sorgere l'ulteriore inconveniente che tali animali non vengano affatto sottoposti a test, anche se si tratta proprio di quelli che dovrebbero esservi sottoposti per ottenere dati statistici corretti sulle TSE; iv) la concessione di aiuti di Stato a tal fine può determinare gravi distorsioni della concorrenza; v) il controllo sembra garantire, di norma, l'idoneo trattamento dei rifiuti dei macelli; vii) il rischio di distorsione della concorrenza derivante dalla concessione di aiuti di Stato per la rimozione dei capi morti è considerato relativamente modesto; vi) la maggior parte degli Stati membri concorda ampiamente sul fatto che i costi di rimozione dei rifiuti dei macelli debbano essere sostenuti dagli operatori che ne sono responsabili; viii) gli aiuti di Stato per i capi morti dovrebbero essere ammessi soltanto a livello dell'azienda, dove sono più facili i controlli sull'idonea rimozione, e a nessun altro livello (ad esempio nei macelli); vii) risulterebbe pertanto opportuno escludere chiaramente ogni possibilità di concessione di aiuti di Stato per finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli o altre spese di funzionamento dei macelli. Gli aiuti di Stato per investimenti finalizzati allo smaltimento dei rifiuti dei macelli saranno esaminati alla luce delle norme applicabili agli aiuti agli investimenti. ix) quando gli animali sono abbattuti per ordinanza pubblica a causa di una malattia, l'indennizzo al produttore continuerà ad essere esaminato ed autorizzato in base alle norme generali relative agli indennizzi per le epizoozie illustrate nel sottocapitolo V.B.4. Con riferimento alle TSE, l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) (32) Articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, cfr. in particolare il punto 5 degli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» e la «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3). C 319/21 (33) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 10). (34) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 25). Pagina 140 di 152 Consiglio regionale della Calabria C 319/22 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea V.B.4.2. O r i e n t a m e n t i (133) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 10 del futuro regolamento di esenzione]. (134) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per i test TSE e i capi morti se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 16 del futuro regolamento di esenzione]. (135) Per quanto riguarda i capi morti e i rifiuti dei macelli, la Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato ai seguenti fini: a) aiuti per capi morti a favore di operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione; b) aiuti a favore dei costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli prodotti dopo l'entrata in vigore dei presenti orientamenti. (136) Qualora l'aiuto sia erogato nell'ambito di un regime comunitario e/o nazionale e/o regionale, la Commissione richiederà di dimostrare che non vi è possibilità di sovracompensazione attraverso il cumulo dei diversi regimi. Se è stato approvato un aiuto comunitario, occorre indicare la data e gli estremi della pertinente decisione della Commissione. (137) La Commissione autorizzerà la concessione di aiuti di Stato di questo tipo esclusivamente a favore degli agricoltori. V.B.5. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi 138) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria (agricoltori). 27.12.2006 avverse condizioni atmosferiche ed eventi ad esse assimilabili. Appare invece opportuno permettere agli Stati membri di sostenere con aiuti pubblici le assicurazioni a copertura delle sole epizoozie e fitopatie. È tuttavia opportuno mantenere la differenziazione in termini di intensità massima dell'aiuto in base al rischio coperto. V.B.5.2. O r i e n t a m e n t i (140) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato concessi per il pagamento di premi assicurativi se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 12 del futuro regolamento di esenzione]. (141) La Commissione esaminerà caso per caso altre misure di aiuto concernenti l'assicurazione contro calamità naturali ed eventi eccezionali, in particolare regimi di riassicurazione e altre misure di aiuto destinate a sostenere i produttori in zone a rischio particolarmente alto. (142) La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato per il pagamento di premi assicurativi a favore di grandi imprese né di imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. V.C. Aiuti per la chiusura della capacità di produzione, di trasformazione e di commercializzazione V.C.1. Analisi (143) La Commissione considera con favore i regimi di aiuto per la chiusura di capacità nel settore agricolo se coerenti con altri provvedimenti comunitari intesi a ridurre la capacità di produzione e purché siano soddisfatte determinate condizioni, in particolare: a) deve trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del settore; V.B.5.1. A n a l i s i (139) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: a) in molti casi l'assicurazione costituisce uno strumento utilissimo per gestire i rischi e le crisi. Pertanto, tenendo conto delle possibilità finanziarie spesso limitate degli agricoltori, la Commissione vede con favore l'erogazione di aiuti di Stato per il pagamento di premi assicurativi nel settore della produzione primaria (agricoltori); b) le grandi imprese e le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli dovrebbero essere in grado di finanziare da sole i costi assicurativi. Pertanto non dovrebbe essere autorizzata la concessione di aiuti per il pagamento di premi assicurativi a tali imprese; c) dall'esperienza emerge che non è necessario richiedere di combinare l'assicurazione a copertura di fitopatie e epizoozie all'assicurazione per perdite imputabili ad b) il beneficiario deve fornire una contropartita; c) deve essere esclusa la possibilità che si configuri un aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione; d) non deve verificarsi sovracompensazione della perdita del valore del capitale e del reddito futuro. V.C.2. Orientamenti (144) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per la chiusura di capacità nel settore agricolo se soddisfano le seguenti condizioni: a) si deve dimostrare che l'aiuto è erogato nell'interesse dell'intero settore. Per dimostrare che tale condizione è soddisfatta è sufficiente che non esista sovraccapacità e che sia chiaro che si procede alla riduzione di capacità — peraltro conformi a tutte le altre norme applicabili e Pagina 141 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 319/23 h) per evitare l'erosione e altri effetti negativi sull'ambiente, i terreni agricoli e i frutteti su cui è cessata la produzione devono in linea di principio essere oggetto di imboschimenti in modo da evitare che si producano effetti negativi sull'ambiente. In alternativa, i terreni agricoli o i frutteti possono essere riutilizzati dopo 15 anni dall'effettiva chiusura di capacità. Nel frattempo i terreni agricoli o i frutteti devono essere mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/ 2003, nonché dalle relative modalità di applicazione. La chiusura di impianti disciplinata dalla direttiva 96/ 61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (35) deve essere realizzata in conformità all'articolo 3 della direttiva medesima, a norma del quale occorre provvedere affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente; che non sarebbero altrimenti chiuse — per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi ambientali quali la riduzione della densità generale di allevamento; b) in altri casi gli aiuti dovrebbero essere erogati solo per la chiusura di capacità di produzione nei settori caratterizzati da un chiaro eccesso di capacità a livello regionale o nazionale. In tali casi si può ragionevolmente prevedere che la dinamica del mercato finirà per determinare i necessari adeguamenti strutturali. Gli aiuti per la riduzione della capacità possono quindi essere ammessi soltanto qualora facciano parte di un programma di ristrutturazione del settore che abbia fissato obiettivi e un calendario specifico. La Commissione non accetterà regimi di aiuto di durata illimitata, in quanto l'esperienza insegna che tali regimi possono comportare il rinvio delle necessarie trasformazioni; c) per garantire un impatto rapido sul mercato, la durata dei regimi di aiuto destinati a ridurre una sovraccapacità dovrebbe limitarsi di norma ad un periodo non superiore a sei mesi per la presentazione delle domande di partecipazione e di altri dodici mesi per la chiusura effettiva; i) per garantire che il sostegno pubblico erogato abbia un impatto ottimale sulle capacità di produzione esistenti, gli Stati membri devono provvedere affinché siano ammissibili soltanto le aziende che rispettano norme minime obbligatorie e siano escluse le aziende che non rispettano tali norme e che sarebbero comunque costrette a cessare la produzione; d) la Commissione si riserva la facoltà di subordinare l'autorizzazione dell'aiuto a determinate condizioni; j) si deve escludere la possibilità che l'aiuto sia erogato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria, l'aiuto è valutato alla luce degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà; e) non verranno accordati aiuti che interferirebbero con i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. I regimi di aiuti relativi ai settori soggetti a limitazioni o a quote di produzione verranno valutati caso per caso; f) il beneficiario dell'aiuto deve fornire una contropartita adeguata. Di norma tale contropartita consiste nella decisione definitiva ed irrevocabile di smantellamento o di porre fine irrevocabilmente alla capacità di produzione di cui trattasi. Ciò comporta la cessazione definitiva della produzione da parte dell'impresa o, nel caso di un'azienda che opera in più siti di produzione, la chiusura di un determinato sito di produzione. Il beneficiario deve fornire impegni giuridicamente vincolanti che la cessazione è definitiva e irreversibile e che non riaprirà la stessa attività altrove. Tali impegni devono essere vincolanti anche per eventuali futuri acquirenti dello stabilimento di cui trattasi; g) possono accedere ai regimi di aiuto per la chiusura di capacità di produzione soltanto gli agricoltori che siano stati effettivamente produttori nei cinque anni precedenti la chiusura e soltanto capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione nei cinque anni precedenti la chiusura. Qualora la capacità di produzione sia già stata definitivamente chiusa, o la chiusura risulti inevitabile, non esiste contropartita da parte del beneficiario e l'aiuto non può essere erogato; k) il regime deve essere accessibile, alle medesime condizioni, a tutti gli operatori economici del settore. Per conseguire un impatto ottimale, gli Stati membri devono adottare un sistema trasparente di inviti a manifestare interesse che sollecita pubblicamente tutti i produttori potenzialmente interessati a partecipare al regime. Contemporaneamente, l'organizzazione del regime di aiuti deve essere gestita in modo tale da non richiedere né agevolare accordi o pratiche concordate tra le imprese, tali da falsare la concorrenza; l) l'importo degli aiuti deve essere tassativamente limitato al compenso per la perdita di valore degli attivi — misurato come il valore di vendita corrente degli stessi — più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore di detti attivi. Possono essere inoltre erogati aiuti destinati a compensare i costi della distruzione della capacità di produzione e i costi di imboschimento. (35) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1). Pagina 142 di 152 Consiglio regionale della Calabria C 319/24 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Possono essere erogati anche aiuti destinati a compensare gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione del regime; m) poiché l'obiettivo di queste misure di aiuto è la ristrutturazione del settore, nell'intento di favorire gli operatori economici che vi rimangono attivi e al fine di ridurre il rischio potenziale di distorsioni di concorrenza e di compensazioni eccessive, la Commissione ritiene che almeno la metà dei costi relativi a questi aiuti debba essere sostenuta dal settore medesimo. Ciò significa che il settore deve sborsare un contributo in denaro pari almeno al 50 % della spesa pubblica effettivamente sostenuta per l'esecuzione del regime di aiuto. Tale condizione non si applica qualora la chiusura avvenga per motivi sanitari o ambientali; n) lo Stato membro che adotta un regime di aiuti a favore della chiusura di capacità di produzione si impegna a non concedere aiuti per la creazione di nuove capacità produttive nello stesso settore per cinque anni dal termine del programma di chiusura di capacità produttive. V.D. Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (145) Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà verranno valutati in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (36). VI. VI.A. 27.12.2006 simile sostegno rimarrebbero comunque predominanti rispetto al rischio di distorsioni che potrebbero conseguirne. VI.A.2. Orientamenti (147) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore dell'occupazione nel settore agricolo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 e agli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002. Gli aiuti limitati al settore dell'agricoltura saranno autorizzati alle stesse condizioni. VI.B. Aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo (148) Gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore dell'agricoltura saranno esaminati in base ai criteri stabiliti nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (38), compresa la possibilità di un sostegno supplementare per la ricerca a favore del settore agricolo. VI.C. Strumenti di aiuto orizzontali applicabili al settore agricolo (149) Per ragioni di completezza è opportuno sottolineare che oltre agli strumenti di aiuto e alle regole sopra descritti, si applicano in particolare al settore dell'agricoltura le seguenti regole relative alla definizione di aiuto e alla compatibilità degli aiuti con il trattato: a) regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (39); b) comunicazione della Commissione su aiuti di Stato e capitale di rischio (40); ALTRI TIPI DI AIUTI c) comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (41); Aiuti a favore dell'occupazione V.A.1. Analisi (146) Dal 2002, gli aiuti a favore della creazione di posti di lavoro nel settore agricolo sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (37). Le norme stabilite nel citato regolamento costituiscono un quadro coerente per tale sostegno. Gli aiuti per l'occupazione limitati al settore agricolo, ma rispondenti a tutte le altre condizioni imposte dal suddetto regolamento, non sono oggetto di esenzione. Date le specificità del settore agricolo, in particolare quelle della produzione primaria, gli Stati membri possono ritenere utile introdurre specifici regimi di aiuto a favore dell'occupazione nel settore agricolo. Nella misura in cui tali aiuti siano disponibili per l'intero settore agricolo, senza limitazioni a determinati prodotti, i benefici di un (36) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2. (37) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8). d) disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (42); e) decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (43); (38) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5, modificata in seguito per quanto riguarda l'applicazione al settore agricolo, GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2; sarà sostituita da una nuova disciplina a partire dal 1 o gennaio 2007. (39) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8). (40) GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3. (41) GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14. (42) GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4. (43) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67. Pagina 143 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea f) direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (44); g) comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (45); h) comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (46); i) applicazione degli articoli 92 e 93 [attualmente 87 e 88] del trattato CE alle partecipazioni pubbliche (47). (150) All'atto della revisione di uno degli strumenti sopra elencati la Commissione intende portare avanti la propria politica di inclusione dell'agricoltura, salvo che vi siano fondati motivi per riservare un trattamento specifico al settore agricolo. (151) Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato al settore agricolo, occorre notare che la Commissione ha sostenuto che le aziende attive nella produzione e commercializzazione di prodotti che rientrano nell'allegato I del trattato e sono disciplinati da un'organizzazione comune dei mercati non possono essere considerate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato (48). VI.D. C 319/25 le spese considerate sono ammissibili in virtù di altre disposizioni dei presenti orientamenti, in particolare quelle figuranti nel sottocapitolo IV.K, si applicheranno le disposizioni del sottocapitolo corrispondente; in tale contesto, le attività connesse all'organizzazione e alla partecipazione a forum destinati alla condivisione di conoscenze tra le imprese e i concorrenti, le esposizioni e fiere e la divulgazione di conoscenze scientifiche e di informazioni fattuali sui sistemi di qualità non sono considerate pubblicità, ma assistenza tecnica; c) l'offerta di informazioni generali sui vantaggi che presenta un determinato prodotto alimentare (ad esempio la frutta), non intesa ad incoraggiare i consumatori ad acquistare il prodotto, non è considerata pubblicità in quanto non va a diretto vantaggio dei produttori; d) di norma, i produttori e i commercianti dovrebbero farsi carico dei costi della pubblicità in quanto parte integrante della loro attività economica ordinaria; pertanto, affinché non siano considerati aiuti al funzionamento, ma siano ritenuti compatibili con il mercato comune ai sensi del disposto dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, è necessario che gli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e favoriscano lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche; Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli VI.D.1. Analisi (152) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: a) per «pubblicità» ai sensi del presente sottocapitolo si intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto. Essa comprende inoltre tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, nonché le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita; b) non rientrano invece nel concetto di pubblicità le operazioni promozionali quali la divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni, la partecipazione a tali manifestazioni e analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche, compresi sondaggi d'opinione e ricerche di mercato; se (44) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/81/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47). (45) GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3. (46) GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3. (47) Boll. CE 9-1984. (48) Decisione 2000/628/CE della Commissione, dell'11 aprile 2000, riguardante gli aiuti concessi dall'Italia alla Centrale del Latte di Roma (GU L 265 del 19.10.2000, pag. 26, punti 113-115). Pagina 144 di 152 e) nel medio e lungo periodo i consumatori apprezzano i prodotti di qualità elevata e costante; la pubblicità di sistemi di controllo di qualità finalizzati al raggiungimento di un livello qualitativo elevato può rafforzare la fiducia dei consumatori nella produzione agricola comunitaria, aumentare il reddito agricolo e favorire in questo modo lo sviluppo dell'intero settore; inoltre i prodotti di qualità hanno indubbiamente caratteristiche specifiche che non hanno altri prodotti analoghi; la pubblicità di tali caratteristiche non è fuorviante per il consumatore e può inoltre contribuire allo sviluppo del settore. Per questi motivi, anziché ripartirli in base ad una serie di criteri positivi come è avvenuto in passato, è opportuno concentrare gli aiuti sulle campagne pubblicitarie a favore dei prodotti di qualità, definiti come prodotti che soddisfano criteri stabiliti a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/ 2005; f) per quanto riguarda l'origine dei prodotti, per molti anni la Commissione ha autorizzato determinati tipi di aiuti per la pubblicità dei prodotti agricoli. DDall'esperienza è emerso tuttavia che le campagne pubblicitarie sono spesso destinate a rafforzare le preferenze dei consumatori nazionali per prodotti Consiglio regionale della Calabria C 319/26 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea provenienti dallo stesso Stato membro, il che rende questo tipo di aiuti incompatibili col trattato; g) in ogni caso, se un prodotto agricolo o alimentare o un altro tipo di prodotto possiede particolari caratteristiche dovute all'origine geografica, i produttori di tali prodotti o alimenti hanno la possibilità di chiedere, tramite le competenti autorità dello Stato membro, la registrazione a livello comunitario di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (49): la concessione della registrazione sta a significare che la Comunità riconosce l'esistenza di uno strettissimo legame tra le qualità specifiche del prodotto e la sua origine geografica. In questi casi l'interesse comune non si oppone alla concessione di aiuti per la pubblicità che comprendono riferimenti all'origine del prodotto, purché tali riferimenti all'origine corrispondano esattamente a quelli registrati dalla Comunità; lo stesso vale per altre denominazioni di origine protette dalla normativa comunitaria, quali i vini prodotti in determinate regioni, conformemente alle disposizioni degli articoli 54-58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (50); h) in passato la Commissione ha ammesso l'erogazione di aiuti pubblici a favore della creazione di nuovi marchi di qualità: tali aiuti erano giustificati nella fase iniziale del lancio del nuovo marchio; dall'esperienza è emerso che gli aiuti connessi alla pubblicità a favore di prodotti che recano un marchio di qualità e un riferimento all'origine possono essere mantenuti, sia sul mercato nazionale che sul mercato degli altri Stati membri, purché il riferimento all'origine sia secondario nel messaggio pubblicitario: la valenza secondaria del riferimento all'origine permetterebbe infatti di evitare violazioni dell'articolo 28 del trattato; i) gli aiuti di Stato per la pubblicità direttamente connessa ai prodotti di una o più imprese determinate rappresentano un rischio immediato di distorsione della concorrenza e non offrono alcun vantaggio duraturo per lo sviluppo dell'intero settore. Essi devono pertanto essere vietati; 27.12.2006 Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (51), nonché le norme di etichettatura specifiche stabilite per vari prodotti (come il vino, i prodotti lattiero-caseari, le uova e il pollame); k) essendo il diretto beneficiario, il settore dovrà farsi carico del 50 % almeno delle spese relative alle campagne pubblicitarie; l) se tuttavia la pubblicità è generica e tale da giovare all'intero settore agricolo, l'aliquota di aiuto può ammontare fino al 100 %; m) dati gli effetti che le campagne pubblicitarie su vasta scala possono avere sulla concorrenza all'interno della Comunità, appare necessario introdurre l'obbligo della notifica preventiva alla Commissione delle azioni pubblicitarie, comprese quelle contemplate da un regime di aiuti esistente; n) di norma gli aiuti di Stato per azioni pubblicitarie nei paesi terzi non implicano rischi per il funzionamento del mercato interno, ma possono comunque avere un impatto sulla competitività delle imprese, soprattutto se le azioni pubblicitarie sono utilizzate a scapito di imprese di altri Stati membri; o) la Commissione non dispone finora di una grande esperienza in materia di aiuti di Stato relativi alla pubblicità nei paesi terzi: è quindi difficile elaborare criteri dettagliati per valutare i relativi aiuti di Stato. La normativa per gli aiuti alla pubblicità nei paesi terzi, costituita dal regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi (52), potrebbe tuttavia costituire un quadro di riferimento idoneo alla valutazione degli aiuti di Stato a favore della pubblicità nei paesi terzi. VI.D.2. Orientamenti (153) Gli aiuti di Stato a favore di campagne pubblicitarie all'interno della Comunità saranno dichiarati compatibili con il trattato se sono soddisfatte le seguenti condizioni: j) per poter essere ammesse a beneficiare di aiuti di Stato, le campagne pubblicitarie devono rispettare le norme generali applicabili a tutte le attività pubblicitarie condotte all'interno della Comunità. Ne consegue che le campagne pubblicitarie che godono di finanziamenti pubblici a favore di prodotti alimentari dovranno rispettare l'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del a) la campagna pubblicitaria è destinata a prodotti di qualità definiti come prodotti che soddisfano criteri da stabilirsi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a denominazioni riconosciute a livello comunitario (come le DOP (denominazioni di origine protette), le IGP (indicazioni geografiche protette) o (49) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. (50) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1). (51) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15). (52) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3). Pagina 145 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea VI.E. altre denominazioni di origine protette in virtù della normativa comunitaria) oppure per marchi di qualità nazionali o regionali; C 319/27 Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine VI.E.1. Analisi b) la campagna pubblicitaria non è focalizzata sui prodotti di una o più imprese determinate; (160) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: c) la campagna pubblicitaria rispetta il disposto dell'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE, nonché, ove applicabili, le norme di etichettatura specifiche stabilite per determinati prodotti (cfr. punto 152, lettera j). a) finora la Commissione ha autorizzato la concessione di aiuti di Stato per i prestiti agevolati a breve termine (53). Tali spese costituiscono in realtà semplici spese di funzionamento che dovrebbero essere a carico del settore, esattamente come avviene in tutti gli altri settori; (154) Se la campagna pubblicitaria è destinata a denominazioni riconosciute a livello comunitario, può essere fatto riferimento all'origine dei prodotti purché il riferimento all'origine corrisponda esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità. b) tale misura di sostegno ha inoltre contribuito a rendere ancora più complesse le regole in materia di aiuti di Stato e non riflette l'esigenza diffusa di una semplificazione del sistema; (155) Nel caso dei marchi di qualità nazionali o regionali, il riferimento all'origine può essere indicato purché sia secondario nel messaggio pubblicitario. Per valutare se l'indicazione dell'origine sia effettivamente secondaria nel messaggio, la Commissione prenderà in considerazione sia l'importanza globale del testo o del simbolo che fanno riferimento all'origine, comprese le immagini o la presentazione generale, sia l'importanza del testo o del simbolo che fanno riferimento all'argomento chiave usato nella pubblicità, cioè la parte del messaggio non incentrata sull'origine del prodotto. (156) L'aliquota dell'aiuto diretto non supera il 50 %. Se le imprese del settore contribuiscono al finanziamento del 50 % almeno dei costi, l'intensità dell'aiuto può ammontare fino al 100 % indipendentemente dalla forma che assume il contributo. (157) Inoltre saranno dichiarati compatibili aiuti di Stato a favore della pubblicità che possono ammontare fino al 100 % delle spese ammissibili se la campagna pubblicitaria è di carattere generico e giova a tutti i produttori di quel tipo di prodotto: in tal caso non può essere fatto alcun riferimento all'origine del prodotto. La campagna potrà essere realizzata da associazioni di produttori o altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni. (158) Le attività pubblicitarie dotate di un bilancio annuo superiore a 5 mio EUR devono essere notificate separatamente. (159) La Commissione esaminerà e autorizzerà gli aiuti a favore della pubblicità nei paesi terzi in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se rispettano i principi enunciati dal regolamento (CE) n. 2702/1999. La Commissione non dichiarerà tuttavia compatibili gli aiuti di Stato a favore della pubblicità che: a) sono concessi a imprese determinate; b) rischiano di danneggiare le vendite o denigrare i prodotti originari di altri Stati membri. c) l'introduzione di uno strumento de minimis nel settore agricolo costituisce un dispositivo semplice e decentrato che permette agli Stati membri che lo desiderino di continuare ad erogare questo tipo di sostegno ai piccoli agricoltori; d) la Commissione non dovrebbe pertanto più autorizzare la concessione di aiuti di Stato per i prestiti agevolati a breve termine. VI.E.2. Orientamenti (161) La Commissione dichiarerà non compatibili con il trattato gli aiuti di Stato per i prestiti agevolati a breve termine. VI.F. Aiuti connessi alle esenzioni fiscali nell'ambito della direttiva 2003/96/CE IV.F.1. Analisi (162) La possibilità di concedere agevolazioni ed esenzioni fiscali al settore agricolo esiste nella legislazione comunitaria dal 1993. Finora non sono stati fissati orientamenti precisi circa la compatibilità di questo tipo di misure con le regole in materia di aiuti di Stato. La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (54) permette agli Stati membri di applicare esenzioni fiscali, riduzioni fiscali, aliquote differenziate di tassazione e rimborsi di imposta. L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva prevede espressamente che «i provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d'imposta ai sensi della presente direttiva, possono configurarsi come aiuti di Stato e, in tal caso, sono da notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.». (53) Cfr. la comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione»), GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2. (54) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100). Pagina 146 di 152 Consiglio regionale della Calabria C 319/28 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (163) Le suddette misure possono infatti configurare aiuti di Stato per i seguenti motivi: si può considerare che godono di un finanziamento pubblico in quanto con la loro applicazione lo Stato si priva di risorse finanziarie; se applicate in uno specifico settore economico avvantaggiano determinate imprese o certi tipi di prodotti; possono creare o minacciare di creare distorsioni della concorrenza in un settore sensibile come l'agricoltura, in cui i flussi commerciali sono molto intensi. (164) Per valutare la compatibilità di tali misure con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato è necessario stabilire una serie di regole. (165) L'articolo 8 della direttiva 2003/96/CE stabilisce che ai prodotti utilizzati come carburante per motori per lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura e della silvicoltura si applicano i livelli di tassazione minimi fissati nel suo allegato I, tabella B. 27.12.2006 lettera c), del trattato se soddisfano le pertinenti disposizioni della direttiva e se non è stata applicata alcuna differenziazione di imposta nel settore agricolo. IV.F.2. Orientamenti (169) L'applicazione dei livelli minimi di tassazione stabiliti nell'allegato I, tabella B, della direttiva 2003/96/CE a prodotti utilizzati come carburanti per motori utilizzati per la produzione agricola primaria sarà dichiarata compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato purché non sia stata applicata all'agricoltura alcuna differenziazione di imposta. (170) L'applicazione di un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la produzione agricola primaria sarà dichiarata compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato fino al 31 dicembre 2007 o fino a una data che sarà decisa dal Consiglio, purché non sia applicata all'agricoltura alcuna differenziazione di imposta. In caso di modifica della direttiva 2003/96/CE la presente disposizione sarà opportunamente riveduta. (166) L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE prevede che gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori dei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura e della silvicoltura, e stabilisce inoltre che il Consiglio valuta, anteriormente al 1o gennaio 2008, se abrogare la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero. (171) Se il Consiglio decide di abrogare la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità usati per lavori nel settore dell'agricoltura, gli aiuti di Stato connessi ad una riduzione fiscale ai sensi della direttiva 2003/96/CE saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se la riduzione soddisfa tutte le pertinenti disposizioni della direttiva e se non è applicata alcuna differenziazione di imposta nel settore agricolo. (167) La Commissione tiene conto delle suddette disposizioni nel formulare le regole di compatibilità degli aiuti di Stato a favore della produzione primaria nel settore dell'agricoltura escludendo l'applicazione di una tassazione differenziata in questo settore. Qualora si applichi trasversalmente all'intero settore dell'agricoltura una misura fiscale a norma dell'articolo 8 e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, la Commissione considera che tale misura possa contribuire allo sviluppo del settore. Finora alla Commissione sono pervenute notifiche relative esclusivamente a riduzioni fiscali connesse ai carburanti utilizzati nell'attività di produzione agricola primaria. Tenendo conto del fatto che tali riduzioni si basano sui quantitativi di carburanti effettivamente utilizzati nella produzione primaria (che devono essere documentati dalla presentazione di fatture da parte degli agricoltori) e in considerazione della scala ridotta delle strutture delle aziende agricole nell'Unione europea (oltre il 60 % delle aziende ha meno di 5 ha di superficie agricola utilizzata) la Commissione considera che tale misura non sia tale da creare indebite distorsioni della concorrenza. Per analogia, si considera che anche le esenzioni fiscali per l'energia e l'elettricità utilizzate nella produzione agricola primaria siano piuttosto di scala ridotta e non di entità tale da incidere negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (172) Gli aiuti di Stato concessi illegalmente dopo l'entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le pertinenti disposizioni del presente capitolo e se non è applicata alcuna differenziazione di imposta nel settore agricolo. (168) È possibile che dopo l'entrata in vigore della direttiva 2003/96/CE siano già stati concessi illegalmente aiuti di Stato sotto forma di esenzioni fiscali, riduzioni fiscali, aliquote differenziate di tassazione e rimborsi di imposta in relazione alla produzione agricola primaria. Tali aiuti saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, VII. AIUTI PER IL SETTORE FORESTALE VII.A. Introduzione (173) Non esistono norme comunitarie specifiche che disciplinano gli aiuti di Stato per il settore forestale (silvicoltura e industrie collegate) (55). Ciò nonostante, oltre agli aiuti di Stato erogati in conformità alle norme comunitarie comuni a tutti i settori, in particolare la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (56) e gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ( 57), alcuni strumenti comunitari che disciplinano gli aiuti di Stato a favore degli scambi e della produzione industriale si applicano anche al settore forestale, in particolare gli orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale 20072013 e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (58). Il settore forestale può beneficiare (55) Ai fini dei presenti orientamenti il termine «silvicoltura» segue la definizione di Eurostat (la produzione degli alberi da legname come pure l'estrazione e la raccolta di materiali dalle foreste e dai boschi incolti, compresi prodotti che necessitano di essere sottoposti ad un minimo di lavorazione, quali la legna da ardere o il legno per usi industriali). (56) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5. (57) Cfr. nota 36. (58) Cfr. nota 19. Pagina 147 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT condizione che gli Stati membri possano dimostrare che tali misure contribuiscono al miglioramento della copertura forestale nel lungo periodo e al mantenimento o al ripristino della biodiversità nonché alla sanità dell'ecosistema forestale e alla funzione protettiva delle foreste. Si dovrebbero autorizzare anche gli aiuti per porre rimedio ai danni forestali provocati da tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili. In linea con tale politica non dovrebbero essere ammessi aiuti per l'abbattimento a scopi commerciali o di ripopolamento dopo l'abbattimento o per la realizzazione e la manutenzione di impianti di cui non sia dimostrata la valenza in termini ambientali o ricreativi; anche di aiuti erogati conformemente al regolamento relativo agli aiuti de minimis applicabili alle attività industriali e al regolamento (CE) n. 70/2001, che non si applicano alla produzione agricola. Oltre alle regole e agli strumenti citati, è inoltre una prassi consolidata della Comunità quella di autorizzare aiuti a favore della conservazione, del miglioramento, dello sviluppo e della manutenzione delle foreste, in ragione delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste. Per rendere tale prassi trasparente e determinarne la portata rispetto alle altre norme relative agli aiuti pubblici al settore forestale appare appropriato stabilire la politica della Commissione in materia di aiuti di Stato per il settore forestale. Nel formulare tale politica è anche necessario tener conto dell'aiuto a favore delle misure destinate all'utilizzo sostenibile delle superfici forestali disciplinato dal regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di assicurare la coerenza tra gli aiuti di Stato e il sostegno cofinanziato per il settore forestale. VII.B. d) la stessa politica dovrebbe continuare ad applicarsi alle misure che favoriscono la fruizione delle foreste per fini ricreativi, comprese quelle che promuovono l'uso multifunzionale delle foreste, come ad esempio infrastrutture per i visitatori, strade forestali e materiale informativo sulle foreste in generale. Il requisito cui dovrebbe essere subordinata l'approvazione di tali aiuti è l'accessibilità gratuita per scopi ricreativi alla superficie forestale ammissibile e alle relative infrastrutture per tutti gli utenti e l'assenza di qualunque pubblicità o promozione di determinati prodotti o produttori nel materiale informativo, che deve contenere solo informazioni generali sulle foreste; Analisi (174) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni: a) possono essere concessi aiuti di Stato al settore forestale nell'osservanza delle norme comunitarie comuni a tutti i settori, oppure ai settori commerciale e industriale. Le norme contenute nel presente capitolo lasciano impregiudicata la possibilità di applicare tali norme, ma è opportuno che siano limitate all'autorizzazione di aiuti supplementari a favore del settore forestale allo scopo di promuovere le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste e di garantire la coerenza con gli aiuti di Stato a favore della produzione agricola e le misure di sviluppo rurale; e) in passato la Commissione ha approvato aiuti a favore della formazione di proprietari forestali e di addetti della silvicoltura in base agli orientamenti relativi al settore agricolo. Poiché in molti casi i proprietari forestali sono produttori agricoli, è molto probabile che la formazione e i servizi di consulenza di cui si avvalgono riguardi sia la parte agricola che la parte forestale della loro azienda. È quindi opportuno che si applichino anche al settore forestale le norme previste per gli aiuti alla formazione e alla consulenza degli agricoltori. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi anche agli aiuti a favore delle associazioni di silvicoltori, in quanto la Commissione ha finora autorizzato questo tipo di aiuti in base agli orientamenti agricoli, nonché agli aiuti a favore di progetti pilota e dimostrativi nel settore forestale e per l'acquisto di superfici forestali; b) le norme previste dal presente capitolo dovrebbero applicarsi esclusivamente agli alberi vivi e al loro ambiente naturale nelle foreste e altri terreni boschivi, comprese le misure per preservare e rafforzare le funzioni ecologiche e protettive delle foreste, nonché le misure destinate a promuovere l'uso ricreativo e la dimensione sociale e culturale delle foreste. Tali norme non dovrebbero applicarsi agli aiuti di Stato a favore delle industrie collegate alla silvicoltura né a favore del trasporto di legname o della trasformazione del legno o di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini di produzione energetica, in quanto gli aiuti per tali attività sono disciplinati da altre norme comunitarie; c) tradizionalmente, la Commissione ha accettato la concessione di aiuti di Stato fino al 100 % delle spese ammissibili per misure che incoraggiano la manutenzione dell'ambiente forestale, compresi gli impianti, l'abbattimento e la potatura degli alberi o la rimozione di alberi caduti, nonché per misure fitosanitarie o di miglioramento del suolo. Aiuti di questo tipo dovrebbero continuare ad essere accettati in futuro a C 319/29 f) per garantire la coerenza tra le norme sugli aiuti di Stato a favore del settore forestale e le politiche di sviluppo rurale, è opportuno autorizzare ai sensi del presente capitolo gli aiuti a favore di misure nel settore forestale che soddisfano le condizioni previste dagli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005. VII.C. Orientamenti nel settore forestale (175) Per contribuire alla manutenzione e al miglioramento delle foreste e alla promozione della loro funzione ecologica, protettiva e ricreativa, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), Pagina 148 di 152 Consiglio regionale della Calabria C 319/30 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del trattato aiuti che coprono fino al 100 % delle spese ammissibili sotto elencate, a condizione che lo Stato membro sia in grado di dimostrare che le misure contribuiscono direttamente a mantenere o a ripristinare le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste, la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale: a) l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento degli alberi o di altra vegetazione presente nelle foreste esistenti, la rimozione degli alberi caduti e le misure realizzate per porre rimedio ai danni forestali provocati dall'inquinamento atmosferico, da animali, da tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili, nonché le spese di pianificazione di tali misure, purché il loro obiettivo precipuo sia quello di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità forestale o il paesaggio tradizionale. Non potranno tuttavia essere concessi aiuti per l'abbattimento il cui scopo principale sia l'estrazione del legno a scopo commerciale o per le operazioni di ripopolamento destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi equivalenti. Possono essere concessi aiuti anche per misure di imboschimento, comprese le spese di pianificazione di tali misure, destinate all'aumento della copertura forestale, alla promozione della biodiversità, alla creazione di aree boschive per fini ricreativi, alla lotta contro l'erosione e la desertificazione o alla promozione di un'analoga funzione protettiva delle foreste. Gli aiuti destinati ad aumentare la copertura forestale potranno essere concessi solo per motivi ambientali comprovati, ad esempio per migliorare le zone a bassa copertura forestale o creare aree boschive contigue; non potranno invece essere concessi per imboschimenti con specie coltivate a breve termine. Le aree boschive create per fini ricreativi devono essere accessibili gratuitamente al pubblico per l'uso ricreativo. Se necessario l'accesso può essere limitato per la protezione di zone sensibili; b) il mantenimento e il miglioramento della qualità del suolo nelle foreste e misure intese a garantire una crescita equilibrata e sana degli alberi. Le misure possono includere l'ammendamento del suolo mediante il ricorso a fertilizzanti o altri trattamenti per preservarne l'equilibrio naturale, per ridurre l'eccessiva densità di vegetazione e garantire una ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio. Gli aiuti possono coprire anche le spese di pianificazione di tali misure. Tali misure non devono ridurre la biodiversità, né provocare la lisciviazione dei nutrienti o avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici naturali o i bacini idrici protetti; c) la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle fitopatie, come pure la prevenzione e il trattamento di danni causati da animali e misure mirate, costituite ad esempio dalla costruzione e manutenzione di strade e altre infrastrutture per la prevenzione degli incendi forestali. Le spese ammissibili possono comprendere 27.12.2006 misure di prevenzione e trattamento, inclusi i lavori di preparazione del terreno per i reimpianti, e i prodotti, i dispositivi e i materiali necessari per la realizzazione di tali misure. Ai fini della concessione degli aiuti va data la preferenza ai metodi biologici e meccanici di prevenzione e di trattamento, a meno che non si possa dimostrare che questi metodi non sono sufficienti a combattere la fitopatia o i parassiti in questione. Possono essere concessi aiuti per compensare la perdita di alberi e per le spese di ripopolamento, in misura pari al valore di mercato del patrimonio distrutto per ordine delle autorità ai fini della lotta contro la malattia o i parassiti o distrutto da animali. Nel calcolo del valore di mercato della perdita di accrescimento si può tener conto dell'accrescimento potenziale degli alberi distrutti fino all'età normale di abbattimento; d) il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, di elementi caratteristici del paesaggio nonché degli habitat naturali per gli animali, comprese le spese di pianificazione; e) la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di strade forestali, di infrastrutture per i visitatori, come le infrastrutture per disabili, i cartelli segnaletici, stazioni di osservazione e costruzioni analoghe, comprese le spese di pianificazione, in caso di accesso gratuito del pubblico alle foreste e alle infrastrutture per motivi ricreativi. Se necessario, l'accesso alle foreste e alle infrastrutture può essere limitato per la protezione di zone sensibili oppure per garantire l'uso corretto e sicuro delle infrastrutture; f) il costo del materiale informativo e di attività quali seminari, eventi di pubbliche relazioni e campagne di informazione sulla stampa scritta ed elettronica a scopo divulgativo di informazioni generali sulle foreste. Le azioni e i materiali sovvenzionati non possono contenere riferimenti a determinati prodotti o produttori, né promuovere prodotti nazionali; g) i costi di acquisto di superfici forestali utilizzate o da utilizzare come zone di protezione naturale. Tali superfici forestali devono essere destinate in permanenza e nella loro interezza alla protezione della natura nell'ambito di un obbligo statutario o contrattuale. (176) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per gli imboschimenti di terreni agricoli e non agricoli, la creazione di sistemi agroforestali su superfici agricole, le indennità Natura 2000, i pagamenti a favore dell'ambiente forestale, il ripristino del potenziale forestale e gli interventi preventivi, nonché gli investimenti non produttivi, se gli aiuti soddisfano le disposizioni previste dagli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/ 2005 e non superano l'intensità massima ivi fissata. Pagina 149 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (177) La Commissione autorizzerà gli aiuti di Stato per la copertura dei costi supplementari e della perdita di reddito connessi all'uso di tecnologie forestali rispettose dell'ambiente che vadano oltre i requisiti obbligatori se i proprietari forestali sottoscrivono un impegno volontario sull'uso di tali tecnologie e se tale impegno soddisfa le condizioni di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli aiuti di importo superiore agli importi fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 saranno dichiarati di norma compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto se sono concessi a fronte di spese supplementari e/o per perdite di reddito comprovate, in casi eccezionali e tenendo conto di circostanze particolari debitamente giustificate, a favore di impegni di cui sia dimostrabile l'effetto positivo sull'ambiente. (178) La Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per l'acquisto di superfici forestali se l'intensità non supera quella stabilita [dall'articolo 4 del futuro regolamento di esenzione] per l'acquisto di terreni agricoli. (179) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato a favore della formazione di proprietari e addetti forestali e per i servizi di consulenza forniti da terzi, compresi i piani aziendali, i piani di gestione forestale e gli studi di fattibilità, nonché per la partecipazione a concorsi, mostre e fiere, se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 15 del futuro regolamento di esenzione]. (180) Gli aiuti a favore della costituzione di associazioni di silvicoltori saranno autorizzati dalla Commissione se rispettano le condizioni di cui [all'articolo 9 del futuro regolamento di esenzione]. (181) La Commissione autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a favore di attività di divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota su scala relativamente ridotta e progetti dimostrativi, che soddisfino le disposizioni di cui al punto 107 dei presenti orientamenti. C 319/31 VIII. ASPETTI PROCEDURALI VIII.A. Notifica (183) Fatto salvo quanto disposto ai punti che seguono, tutti i nuovi regimi di aiuto e tutti i nuovi aiuti individuali devono essere notificati alla Commissione prima di essere posti in esecuzione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE (59). Ciò non vale per gli aiuti contemplati da uno dei regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (60). (184) A norma dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/ 2005, non è necessario notificare separatamente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti di Stato intesi a fornire finanziamenti supplementari a favore di misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno comunitario, purché tali aiuti siano stati notificati e autorizzati dalla Commissione, secondo quanto disposto dal medesimo regolamento, in quanto parte della programmazione ivi prevista. (185) Per poter beneficiare di tale esenzione, le misure devono rispettare tutte le condizioni sostanziali previste per gli aiuti di Stato, con particolare riferimento ai costi ammissibili e alle intensità di aiuto stabilite dai presenti orientamenti. L'importo degli aiuti di Stato supplementari assegnati a ciascuna misura deve essere chiaramente indicato nel piano di sviluppo rurale, secondo quanto disposto dal regolamento di applicazione. La Commissione approverà unicamente misure contenute nel piano presentate secondo queste modalità. Gli aiuti di Stato concessi per altre misure, incluse o meno nel piano, o per misure soggette a condizioni diverse da quelle esposte nel piano devono formare oggetto di una notifica separata alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. (186) Inoltre, l'approvazione del piano da parte della Commissione riguarderà soltanto l'importo degli aiuti stabilito dallo Stato membro. (187) Le stesse norme si applicano per analogia alle modifiche dei piani di sviluppo rurale. (182) Le regole di cui al presente capitolo lasciano impregiudicata la possibilità di applicare al settore forestale altre norme in materia di aiuti di Stato applicabili a tutti i settori o al settore commerciale e industriale. (59) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003. (60) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1. Pagina 150 di 152 Consiglio regionale della Calabria C 319/32 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea IT VIII.B. II Commissione 195), a partire dal 1o gennaio 2007 la Commissione non applicherà più i seguenti testi: Durata dei regimi di aiuto (188) In virtù degli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di Stato nel settore agricolo in vigore nel periodo 20002006, la Commissione era solita accettare notifiche di regimi di aiuti di Stato di durata illimitata Questa prassi può portare ad una mancanza di trasparenza soprattutto nei casi in cui una misura di aiuto non venga attuata per alcuni anni. Inoltre, rende più complessa la revisione regolare obbligatoria di tutti i regimi di aiuto esistenti da parte della Commissione. a) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo; b) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato (62); (189) In futuro la Commissione autorizzerà pertanto esclusivamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi che contemplano aiuti di Stato per misure che possono beneficiare anche di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 dovranno essere limitati al periodo di programmazione 2007-2013. Gli altri regimi di aiuto non dovranno applicarsi per più di 7 anni. VIII.C. c) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (63). La sostituzione di tale testo è giustificata nell'ottica del miglioramento della regolamentazione, poiché le norme sostanziali ivi previste sono confluite nei presenti orientamenti. Per gli aiuti di Stato concessi illegalmente prima dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti la Commissione continuerà tuttavia ad applicare le disposizioni pertinenti di cui al punto 43 e seguenti dei citati orientamenti; Relazioni annuali (190) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/ 1999 gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso dettati da una decisione condizionale. Le relative modalità di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (61). (191) La Commissione si riserva il diritto di chiedere informazioni complementari sui regimi di aiuto esistenti, caso per caso, qualora lo ritenga necessario per assolvere i compiti che le incombono in virtù dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato. (192) Qualora le relazioni annuali non siano presentate secondo questi criteri, la Commissione può procedere a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999. (193) Per quanto riguarda le relazioni annuali presentate dagli Stati membri, la Commissione adotterà opportune misure per garantire una maggiore trasparenza delle informazioni relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo. VIII.D. 27.12.2006 Applicazione ai nuovi aiuti (194) La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai nuovi aiuti di Stato a decorrere dal 1o gennaio 2007. Le notifiche pendenti alla data del 31 dicembre 2006 saranno valutate in base agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in vigore nel settore dell'agricoltura alla data di notifica dell'aiuto. Eccettuate le misure di cui al punto (61) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) 1627/2006 (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10). d) la comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crédits de gestion») (64). VIII.E. Aiuti di Stato esistenti in virtù dell'atto di adesione del 2003 (195) Per la valutazione dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali considerati come aiuti esistenti ai sensi dell'allegato IV, capitolo 4, punto 4, dell'atto di adesione del 2003 (65), gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo applicabili il 31 dicembre 2006 rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2007, fatto salvo il punto 196), purché gli aiuti suddetti siano conformi ai medesimi orientamenti entro il 30 aprile 2007. VIII.F. Proposte di opportune misure (196) In conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuto esistenti per conformarsi ai presenti orientamenti entro il 31 dicembre 2007, tranne nel caso dei regimi di aiuti esistenti a favore di investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, che devono essere soppressi entro il 31 dicembre 2008, e quelli a favore di investimenti per l'acquisto di terreni agricoli nelle aziende agricole, che devono essere modificati e resi conformi ai presenti orientamenti entro il 31 dicembre 2009. (62) (63) (64) (65) GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5. GU C 324 del 24.12.2002, pag. 2. Cfr. nota 53. GU L 236 del 23.9.2003, pag. 797. Pagina 151 di 152 Consiglio regionale della Calabria 27.12.2006 IT II Commissione Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (197) Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto l'accettazione delle proposte di misure opportune entro il 28 febbraio 2007. (198) Se uno Stato membro non conferma per iscritto l'accettazione entro tale termine, la Commissione applicherà l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 e, se necessario, avvierà il procedimento a cui rinvia il summenzionato articolo. C 319/33 VIII.G. Validità (199) I presenti orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2013. La Commissione può modificarli prima di tale scadenza per importanti motivi connessi alla politica della concorrenza, o alla politica agricola o per motivi connessi alla salute umana e animale, oppure per tener conto di altre politiche comunitarie o di impegni assunti in sede internazionale. Pagina 152 di 152