DOSSIER
PL n. 140/9
di iniziativa del Consigliere F. MORELLI recante:
"Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione dei bovini di razza
podolica calabrese";
DATI DELL'ITER
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA
20/12/2010
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE
21/12/2010
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO
22/12/2010
SEDE
PARERE PREVISTO
NUMERO ARTICOLI
ultimo aggiornamento: 07/03/2011
MERITO
Normativa nazionale
DPR 28 dicembre 2000 n 445
pag. 3
codice civile art. 2602
pag. 4
DM 19.07.2000 n 403_art. 33_34
pag. 5
Normativa comunitaria
Reg. _CE_ 15122006 n 1974_2006
pag. 8
Reg. _CE_ 20032006 n 510_2006
pag. 67
Reg. _CE_ 20092005 n 1698_2005
pag. 81
Reg. _CE_ 15122006 n 1857_2006
pag. 83
Orientamento 27.12.2006
pag. 120
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30
---omissis--DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni,
delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa. Le relative modalita' di
trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III del presente testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione
personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta di identita' ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalita'
prevalente di dimostrare l'identita' personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identita' elettronica rilasciato dal comune
fino al compimento del quindicesimo anno di eta';
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e
partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati
da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in
sostituzione dei certificati di cui alla lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati,
qualita' personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata
apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualita' di chi ha apposto la propria firma sopra atti,
certificati, copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che
un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a
coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che
ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le
informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai
sensi degli articoli 43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni,
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa e' effettuata mediante sistemi informativi
automatizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di
comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non
modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso.
---omissis---
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II Commissione
Codice Civile
c.c. art. 2602. Nozione e norme applicabili.
Capo II
Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
Sezione I
Disposizioni generali
(commento di giurisprudenza)
2602. Nozione e norme applicabili.
(1)
Con il contratto di consorzio più imprenditori [c.c. 2082, 2618] istituiscono
un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate
fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve
le diverse disposizioni delle leggi speciali [c.c. 2616, 2643, n. 11] (2).
----------------------(1)
Vedi l'art. 10-sexies, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro
la mafia.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 10 maggio 1976, n. 377, che modifica il
codice civile in materia di consorzi e di società consortili.
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II Commissione
Ministero della sanità
D.M. 19-7-2000 n. 403
Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della
riproduzione animale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2001, n. 5.
D.M. 19 luglio 2000, n. 403
(1)
.
Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio
1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale
.
(2) (3)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 2001, n. 5.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 281 (Gazz. Uff.
4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo
Stato disciplinare con decreto la materia della riproduzione animale nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano e ha conseguentemente annullato il
presente provvedimento.
(3) Emanato dal Ministero della sanità.
Capo V - Certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti
embrionali
33. Certificazione degli interventi fecondativi.
1. Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o
mediante l'inseminazione artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su
appositi modelli rilasciati dalle regioni, predisposti dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, uniformi per tutto il territorio nazionale e contenti i
seguenti dati:
a) specie, razza, nome e codice di identificazione del riproduttore maschio;
indicazioni della partita e del centro di produzione di provenienza, nel caso di
utilizzo di materiale seminale;
b) identificazione della fattrice, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini,
caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, sulla base
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II Commissione
delle modalità previste dalle norme del competente libro genealogico o registro
anagrafico;
c) data dell'intervento fecondativo;
d) nome, cognome, sottoscrizione e indicazione del codice del responsabile
della certificazione.
2. Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati è:
a) il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso
dell'inseminazione artificiale;
b) il veterinario nel caso di impianto embrionale;
c) il gestore della stazione, nel caso della monta naturale pubblica;
d) l'allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici
vendute gravide.
3. Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno
registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice
attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore
fecondatore. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto
della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice
dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel
gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia
un certificato di atto fecondativo. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai
controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro
genealogico o dal registro anagrafico può sostituire il registro aziendale.
4. Le regioni possono richiedere la certificazione degli interventi fecondativi di
cui ai commi 1, 2 e 3 anche per la monta privata.
5. Le regioni possono consentire la sostituzione dei certificati di cui al comma 1
e del registro aziendale di cui al comma 3 con opportuna documentazione
riepilogativa, nell'àmbito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della
produttività e iscritti nei rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o in piani
regionali di assistenza tecnica in zootecnia. Tale documentazione riepilogativa
dovrà consentire il flusso delle informazioni di cui all'articolo 35 .
(36)
(36) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 281 (Gazz.
Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta
allo Stato disciplinare con decreto la materia della riproduzione animale nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano e ha conseguentemente annullato il
presente provvedimento.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
34. Moduli e registri.
1. I moduli per la certificazione degli interventi fecondativi e degli impianti
embrionali di cui all'articolo 33 devono essere conformi ai modelli tipo
predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. I registri di carico e scarico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l),
all'articolo 16, comma 1, lettera b), all'articolo 28, comma 1, lettera d) e
all'articolo 29, comma 1, lettera f), devono contenere le indicazioni minime
stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. I modelli per la certificazione degli interventi fecondativi e di impianto
embrionale di cui all'articolo 33 sono addebitati al richiedente al prezzo stabilito
periodicamente dalla regione che lo ha rilasciato, tenuto conto dei costi di
stampa, predisposizione, distribuzione ed elaborazione.
4. L'allevatore della fattrice conserva l'apposita parte del modulo di
registrazione dell'intervento fecondativo o di trasferimento di embrioni fino allo
svezzamento o alla vendita del redo. I restanti moduli e registri devono essere
conservati per i due anni successivi a quello di riferimento .
(37)
(37) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 luglio 2004, n. 281 (Gazz.
Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato che non spetta
allo Stato disciplinare con decreto la materia della riproduzione animale nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano e ha conseguentemente annullato il
presente provvedimento.
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23.12.2006
II Commissione
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 368/15
REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2006 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2006
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
stessi, in particolare sulla base dei requisiti enunciati all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Occorrono inoltre disposizioni specifiche relative ai quadri nazionali di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1698/2005.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in
particolare l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 19, paragrafo 2,
seconda frase, l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 66,
paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 70, paragrafo 1 e l’articolo 91,
(6)
Solo le modifiche che comportano mutamenti sostanziali
dei programmi, storni di fondi FEASR tra i diversi assi di
un programma e variazioni dei tassi di cofinanziamento
FEASR devono essere adottate con decisione della Commissione. Le altre modifiche sono decise dagli Stati membri e comunicate alla Commissione. Occorre stabilire una
procedura di approvazione delle modifiche così comunicate.
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 ha definito un quadro
giuridico unico per il sostegno del FEASR allo sviluppo
rurale nell’insieme della Comunità. Tale quadro giuridico
deve essere completato da opportune disposizioni di applicazione.
(7)
Per garantire un controllo regolare ed efficace, gli Stati
membri devono mettere a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata e aggiornata
dei loro documenti di programmazione.
(2)
Relativamente alla compatibilità con le misure finanziate
da altri strumenti della politica agricola comune, occorre
disciplinare in dettaglio le eccezioni al sostegno allo sviluppo rurale, in particolare quelle citate all’articolo 5,
paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il sostegno agli investimenti nel settore dello sviluppo rurale
deve rispettare eventuali limiti o vincoli settoriali ed evitare di creare sovraccapacità nei settori interessati.
(8)
Il regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilisce le condizioni
per il sostegno ai giovani agricoltori. Occorre specificare i
tempi per l’adempimento di tali condizioni, in particolare
il termine che gli Stati membri possono accordare a
taluni beneficiari per soddisfare il requisito relativo alle
conoscenze e competenze professionali. Poiché il sostegno ai giovani agricoltori è subordinato alla presentazione di un piano aziendale, è opportuno disciplinare
in dettaglio sia il piano aziendale che il rispetto dello
stesso da parte dei giovani agricoltori.
(3)
Occorre definire le modalità per l’aggiornamento dei
piani strategici nazionali in termini di contenuti, procedure e tempi.
(9)
Quanto alle condizioni per il sostegno al prepensionamento, devono essere risolti i problemi specifici legati
alla cessione di un’azienda da parte di più cedenti o da
parte di un affittuario. L’attività agricola proseguita dal
cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli
aiuti previsti dalla politica agricola comune.
(10)
Occorre specificare le competenze e le risorse di cui
devono disporre le autorità e gli organismi selezionati
per la prestazione di servizi di consulenza aziendale sovvenzionabili.
(11)
Quanto al sostegno per l’avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza
aziendale, occorre definire il metodo di degressività degli
aiuti.
(4)
Per consentire agli Stati membri e alla Commissione di
predisporre in modo tempestivo ed efficiente il nuovo
quadro di programmazione, è necessario precisare il termine che intercorre tra la presentazione dei programmi
di sviluppo rurale e la loro approvazione da parte della
Commissione.
(5)
Occorre definire le modalità per la presentazione dei
programmi di sviluppo rurale e per la loro revisione.
Al fine di agevolare la stesura dei programmi di sviluppo
rurale nonché il loro esame e la loro approvazione da
parte della Commissione, è necessario stabilire norme
comuni circa la struttura e il contenuto dei programmi
(1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del
9.10.2006, pag. 1).
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Consiglio regionale della Calabria
L 368/16
IT
II Commissione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(12)
Riguardo agli investimenti per l’ammodernamento delle
aziende agricole finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione o al rispetto dei requisiti
comunitari esistenti da parte di giovani agricoltori, occorre fissare la data entro cui l’agricoltore deve conformarsi ai requisiti in questione.
(13)
In ordine agli investimenti per l’accrescimento del valore
economico delle foreste, è necessario definire i piani di
gestione forestale e stabilire i tipi di investimenti ammissibili. Detti piani devono essere elaborati in conformità
con gli «Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste» di cui all’allegato 2 della
risoluzione L2 («Criteri, indicatori e orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste»)
adottata dalla Terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Lisbona, 2, 3 e 4 giugno
1998) (2).
(14)
Riguardo agli investimenti per l’accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali finalizzati al
rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione
nelle microimprese, occorre fissare la data entro cui l’agricoltore deve conformarsi ai requisiti in questione. È
necessario operare una distinzione tra gli investimenti
direttamente connessi al legno, che fruiscono dei tassi
di partecipazione fissati nel regolamento (CE) n.
1698/2005, e gli altri investimenti nel settore del legno.
(15)
In materia di cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, occorre definire i costi
ammissibili indicativi.
(16)
In relazione al rispetto dei requisiti, l’entità del sostegno
concesso agli agricoltori deve essere differenziata, a livello
di Stato membro, secondo il requisito, in funzione dell’onerosità dei vincoli imposti dal requisito stesso, mentre
i costi di investimento non devono essere ammessi a
finanziamento.
(17)
In merito al sostegno agli agricoltori che partecipano ai
sistemi di qualità alimentare, occorre specificare i regimi
comunitari e i criteri applicabili ai regimi nazionali, i
prodotti interessati e la tipologia dei costi fissi che possono essere presi in considerazione per la determinazione
dell’importo dell’erogazione.
(18)
Per garantire la complementarità tra le attività di promozione di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n.
1698/2005 e le azioni d’informazione e di promozione
previste dal regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato
interno (3), è opportuno precisare le condizioni per il
sostegno alla promozione dei prodotti di qualità, con
(2) http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_l2a2.pdf
(3) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).
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particolare riguardo ai beneficiari e alle attività sovvenzionabili. Inoltre, per evitare il rischio di doppio finanziamento, le azioni d’informazione e di promozione finanziate nell’ambito del regolamento (CE) n. 2826/2000
devono essere escluse dal sostegno allo sviluppo rurale.
(19)
Relativamente al sostegno all’agricoltura di semisussistenza, occorre precisare il contenuto dei piani aziendali
e le modalità di attuazione degli stessi.
(20)
Riguardo al sostegno alle associazioni di produttori nell’isola di Malta, si richiedono disposizioni specifiche che
tengano conto delle peculiarità dell’agricoltura maltese.
(21)
In ordine al sostegno a favore delle zone svantaggiate,
secondo il disposto dell’articolo 93 del regolamento (CE)
n. 1698/2005, il regime di sostegno istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (4)
rimane in vigore fino al 31 dicembre 2009, fatto salvo
un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all’articolo 37 del trattato. Pertanto, l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG) (5) deve rimanere in applicazione fino all’adozione del suddetto atto del Consiglio.
(22)
È necessario introdurre una disposizione che permetta di
evitare sovrapposizioni tra il sostegno finalizzato al rispetto dei requisiti obbligatori e le indennità Natura
2000.
(23)
Nell’ambito del sostegno agroambientale, la definizione
dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare
in relazione ai vari impegni agroambientali e di benessere
animale deve garantire un’applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile. A questo
riguardo, sarebbe estremamente utile definire una metodologia per la determinazione dei costi aggiuntivi, del
mancato guadagno e dei probabili costi di transazione
derivanti dall’impegno assunto. Nel caso in cui l’impegno
comporti limitazioni dell’uso di fattori di produzione, il
sostegno deve essere concesso unicamente se tali limitazioni sono determinabili in modo da offrire sufficienti
garanzie circa il rispetto dell’impegno.
(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1698/2005.
(5) GU L 153 del 30.4.2004, pag. 30; rettifica pubblicata nella GU
L 231 del 30.6.2004, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1360/2005 (GU L 214 del 19.8.2005,
pag. 55).
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(24)
(25)
(26)
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II Commissione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Relativamente al sostegno per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, sono necessarie precisazioni sulle operazioni sovvenzionabili e sulla tipologia
dei beneficiari. Occorre evitare sovrapposizioni con le
misure agroambientali ed escludere dal sostegno le attività sovvenzionabili in virtù del Programma quadro delle
azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di
dimostrazione.
Occorre definire gli investimenti non produttivi finalizzati all’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli.
Ai fini di un’impostazione uniforme delle misure forestali, è necessario adottare una definizione comune delle
foreste e aree boschive. Tale definizione deve essere compatibile con quella utilizzata dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO)
e da Eurostat, cioè quella applicata all’aggiornamento
2005 della Valutazione delle risorse forestali mondiali.
Occorre definire con maggiore precisione le foreste e
aree boschive non sovvenzionabili a norma dell’articolo
42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
L 368/17
1698/2005, è necessario stabilire una definizione esaustiva di membro della famiglia agricola di cui all'articolo
53 di detto regolamento.
(32)
I partenariati pubblici-privati di cui all’articolo 59, lettera
e), del regolamento (CE) n. 1698/2005 devono ottemperare a determinati requisiti.
(33)
Nell’ambito dell’asse Leader, le procedure di selezione dei
gruppi di azione locale devono essere trasparenti e concorrenziali, onde garantire che il sostegno vada a strategie
di sviluppo idonee e valide a livello locale. In funzione
delle condizioni locali, vanno di norma fissati limiti minimi e massimi per la popolazione delle zone in cui
operano i gruppi di azione locale.
(34)
Per favorire la più ampia attuazione possibile delle strategie di sviluppo locali, occorre limitare il finanziamento
dei costi di gestione dei gruppi di azione locale.
(27)
Devono essere precisate le condizioni per la concessione
del sostegno per il primo imboschimento delle superfici
agricole, con particolare riguardo alla definizione dei terreni da imboschire, dei costi di impianto, dell’agricoltore
e delle specie a rapido accrescimento.
(35)
I progetti di cooperazione attuati dai gruppi di azione
locale devono soddisfare determinati requisiti. È opportuno stabilire una procedura coordinata tra la Commissione e gli Stati membri per agevolare la selezione dei
progetti di cooperazione transnazionale.
(28)
In ordine al sostegno per il primo impianto di sistemi
agroforestali su terreni agricoli, gli Stati membri devono
determinare la densità massima di impianto di specie
forestali in funzione di determinati parametri.
(36)
In materia di assistenza tecnica, si devono disporre regimi
di cofinanziamento per i programmi di sviluppo rurale
che interessano regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e altre regioni, nonché le modalità e il termine
per la costituzione della rete rurale nazionale.
(29)
Quanto al sostegno per la ricostituzione del potenziale
forestale e per interventi preventivi nelle foreste classificate ad alto o medio rischio d’incendio, la sua concessione deve essere subordinata al rispetto dei piani di
protezione delle foreste degli Stati membri. È opportuno
adottare una definizione degli interventi preventivi contro
gli incendi che sia improntata a criteri comuni.
(37)
È necessario adottare disposizioni comuni à più misure,
con particolare riguardo all’attuazione di operazioni integrate, alle misure d’investimento, alla cessione di un’azienda nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del
sostegno, all’aumento della superficie aziendale e alla definizione delle varie categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali.
(38)
Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni
necessarie per garantire che le misure di sviluppo rurale
siano interamente verificabili e controllabili. Gli Stati
membri devono assicurare che i loro sistemi di controllo
offrano sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri
di ammissibilità e di altri impegni. In particolare, per il
calcolo dei pagamenti relativi a talune misure, gli Stati
membri devono giustificare, mediante opportune perizie,
la pertinenza e l’esattezza dei calcoli.
(30)
(31)
Devono essere specificate le modalità di designazione
delle zone di cui all’articolo 50, paragrafi 5 e 6, del
regolamento (CE) n. 1698/2005. Si dovrà badare ad evitare che l’imboschimento danneggi la biodiversità o provochi altri danni ambientali.
Per permettere una corretta applicazione della misura a
favore della diversificazione in attività non agricole di cui
all'articolo 52, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n.
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L 368/18
(39)
IT
II Commissione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Occorre disciplinare, se del caso, gli abbuoni di interessi
sui prestiti e alcune forme di ingegneria finanziaria. Ai
fini di una gestione efficiente e omogenea, si deve altresì
precisare a quali condizioni le autorità di gestione possono applicare costi standard e considerare come spese
ammissibili i contributi in natura. Affinché le operazioni
d’investimento siano più mirate, è opportuno predisporre
un insieme di criteri comuni per la determinazione delle
spese ammissibili. È inoltre necessario stabilire criteri comuni nel caso che le autorità competenti individuate
dagli Stati membri decidano di versare un anticipo ai
beneficiari di un sostegno agli investimenti.
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(45)
Le nuove disposizioni di applicazione dovranno sostituire
quelle relative al regolamento (CE) n. 1257/1999. Il regolamento (CE) n. 817/2004 deve essere quindi abrogato
a decorrere dal 1o gennaio 2007.
(46)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato per lo sviluppo rurale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
(40)
(41)
Per garantire il rispetto delle norme e procedure sugli
aiuti di Stato, occorre adottare disposizioni specifiche
per talune misure cofinanziate dal FEASR e con finanziamenti nazionali integrativi.
Affinché le attività di sviluppo rurale sovvenzionate dal
FEASR siano oggetto di adeguata informazione e pubblicità, i programmi di sviluppo rurale devono comprendere
un piano di comunicazione, di cui bisogna precisare il
contenuto. Per formulare al riguardo un'impostazione il
più possibile coerente, occorre definire gli obblighi delle
autorità di gestione e dei beneficiari.
Oggetto
Articolo 1
Il presente regolamento reca disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005 con riguardo ai principi e
alle norme generali sul sostegno allo sviluppo rurale, alle disposizioni specifiche e comuni sulle misure di sviluppo rurale, alle
disposizioni in materia di ammissibilità e alle disposizioni amministrative, eccetto quelle concernenti i controlli.
CAPO II
Disposizioni generali
(42)
Per accrescere la trasparenza in merito all'utilizzo del
sostegno del FEASR, la lista dei beneficiari, il titolo delle
operazioni e l'importo del contributo pubblico assegnato
alle operazioni devono essere pubblicati annualmente dagli Stati membri in formato elettronico o con altri mezzi.
La pubblicazione di tali informazioni deve consentire di
aumentare la trasparenza dell'intervento comunitario a
favore dello sviluppo rurale, di migliorare la sana gestione finanziaria dei fondi pubblici interessati e, in particolare, rafforzare il controllo della spesa pubblica utilizzata e, infine, di prevenire le distorsioni della concorrenza
tra i beneficiari delle misure di sviluppo rurale. Dato
l'interesse superiore degli obiettivi perseguiti è giustificato, con riferimento al principio della proporzionalità
e all'obbligo della protezione dei dati personali, la pubblicazione delle informazioni appropriate in misura non
superiore a quanto necessario in una società democratica
per prevenire le irregolarità.
Sezione 1
Complementarità, coerenza e conformità
Articolo 2
1.
Ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n.
1698/2005, è assicurata la coerenza:
a) tra le misure di sostegno allo sviluppo rurale, da un lato, e le
misure attuate in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno, in particolare quelle misure previste dai regimi di
sostegno diretto e da altri regimi della politica agricola comune e quelle misure in materia di salute delle piante e degli
animali, dall'altro;
b) tra le varie misure di sostegno allo sviluppo rurale.
(43)
In materia di monitoraggio, bisogna precisare il contenuto della relazione annuale di cui all’articolo 82 del
regolamento (CE) n. 1698/2005 e definire gli indicatori
comuni che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all’articolo 80 dello
stesso regolamento.
2.
Qualora il sostegno previsto dal regolamento (CE) n.
1698/2005 sia concesso eccezionalmente, ai sensi dell’articolo
5, paragrafo 6, dello stesso regolamento, per misure rientranti
nel campo di applicazione dei regimi di sostegno di cui all’allegato I del presente regolamento, gli Stati membri provvedono
affinché un beneficiario non possa ricevere, per una determinata
operazione, aiuti da più di un regime.
(44)
Per garantire la sicurezza delle comunicazioni elettroniche tra la Commissione e gli Stati membri, è necessario
predisporre un sistema d’informazione, di cui vanno definiti i contenuti, il funzionamento e i diritti di accesso.
A tale scopo, gli Stati membri che inseriscono simili eccezioni
nei loro programmi di sviluppo rurale devono specificare, negli
stessi programmi, i criteri e le disposizioni amministrative che
intendono applicare ai regimi di sostegno in questione.
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3.
Non sono sovvenzionati a norma del regolamento (CE) n.
1698/2005 gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o le limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende
o stabilimenti di trasformazione, che siano imposte da un’organizzazione comune di mercato, compresi i regimi di sostegno
diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA).
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2.
Le date da prendere in considerazione per la determinazione dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo
sono fissate conformemente all’articolo 63, paragrafi 6 e 8, a
seconda dei casi.
Articolo 5
1.
Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è definito
conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Sezione 2
Strategia e programmazione
Articolo 3
1.
I piani strategici nazionali possono essere aggiornati durante il periodo di programmazione. Gli aggiornamenti si basano su uno o entrambi dei seguenti elementi:
a) l’aggiornamento riguarda uno o più degli elementi elencati
all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1698/2005 e/o uno o più degli orientamenti strategici comunitari di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento;
b) l’aggiornamento apporta modifiche a uno o più programmi
di sviluppo rurale, secondo il disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.
2.
L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1698/2005 si applica altresì agli aggiornamenti dei piani strategici nazionali.
3.
Per consentire un lasso di tempo sufficiente per l’adattamento dei programmi di sviluppo rurale, l’ultimo aggiornamento di un piano strategico nazionale sarà trasmesso alla
Commissione al più tardi entro il 30 giugno 2013.
4.
I piani strategici nazionali sono confermati o aggiornati
previa approvazione dei programmi di sviluppo rurale, segnatamente alla luce degli obiettivi quantificati in sede di valutazione
ex ante dei programmi.
La valutazione ex ante di cui all’articolo 85 del regolamento
(CE) n. 1698/2005 è allegata a ciascun programma di sviluppo
rurale.
2.
I quadri nazionali di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1698/2005 contengono informazioni comuni a più misure. Per queste misure, i programmi regionali di
sviluppo rurale possono recare solo informazioni complementari, a condizione che le informazioni contenute sia nei quadri
nazionali che nei programmi regionali siano conformi alle prescrizioni dell’allegato II del presente regolamento.
3.
Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione una versione elettronica dei programmi di sviluppo rurale
e degli eventuali quadri nazionali, aggiornata dopo ogni modifica degli stessi e comprendente le tabelle riportate nell’allegato
II del presente regolamento, che corrispondono alle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 16, lettere d), e), f), del
regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri trasmettono
alla Commissione le richieste di modifica dei programmi e degli
eventuali quadri nazionali con mezzi elettronici, conformemente
all’articolo 63 del presente regolamento.
Sezione 3
Modifiche
dei
programmi
rurale
di
sviluppo
Articolo 6
1.
Le modifiche dei programmi di sviluppo rurale rientrano
nelle seguenti categorie:
a) revisione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1698/2005;
Articolo 4
1.
La Commissione approva i programmi di sviluppo rurale
presentati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data in cui la
Commissione riceve i programmi. In caso di programmi di
sviluppo rurale presentati prima della data d'entrata in vigore
del presente regolamento, il termine di sei mesi decorre da
quest'ultima data.
Qualora si applichi l’articolo 18, paragrafo 3, secondo comma,
del regolamento (CE) n. 1698/2005, il termine di sei mesi
previsto nel primo comma del presente paragrafo decorre dal
giorno in cui la proposta di programma riveduta risulta conforme all’articolo 18, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
b) revisione derivante da una procedura di coordinamento per
l’utilizzo delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 77,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005;
c) altre modifiche non ricadenti nelle lettere a) e b) del presente
paragrafo.
2.
Le modifiche dei programmi contemplate nelle lettere a) e
b) del paragrafo 1 possono essere proposte solo a partire dal
secondo anno di attuazione del programma.
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3.
Le proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale
devono essere debitamente giustificate, in particolare fornendo i
seguenti ragguagli:
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), al fine di stornare il
contributo del FEASR per determinati esercizi da un programma
regionale all’altro, a condizione che:
a) i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano
la modifica;
a) non venga modificato il contributo totale del FEASR per
ciascun programma nell’arco dell’intero periodo di programmazione;
b) gli effetti previsti della modifica;
b) non venga modificata la dotazione globale del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;
c) il nesso tra la modifica e il piano strategico nazionale.
c) non vengano modificate le ripartizioni annuali per gli esercizi precedenti quello in cui è effettuata la revisione;
Articolo 7
1.
Per il riesame del programma ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento la Commissione
adotta una decisione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, prima
frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005, su richiesta dello
Stato membro, nei seguenti casi:
a) la revisione va oltre il limite di flessibilità tra gli assi di cui
all’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;
b) la revisione altera i tassi di cofinanziamento comunitario di
cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005, fissati
nel programma di sviluppo rurale approvato;
c) la revisione modifica il contributo comunitario globale per
l’intero periodo di programmazione e/o la sua ripartizione
annuale, senza modificare il contributo per gli anni passati;
d) la revisione introduce modifiche relative alle eccezioni di cui
all’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
1698/2005.
La decisione è adottata entro sei mesi a decorrere dal giorno in
cui la Commissione riceve la richiesta dello Stato membro.
2.
Eccetto in casi di emergenza dovuti a calamità naturali,
non può essere presentata più di una richiesta di revisione ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per anno civile e per
programma.
d) sia rispettata la dotazione annua del FEASR assegnata allo
Stato membro in questione;
e) se del caso, non vengano ridotte le risorse finanziarie stanziate per realizzare l’obiettivo di convergenza, previste nel
piano strategico nazionale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005.
2.
Le tabelle finanziarie dei programmi vengono adeguate in
funzione degli storni di cui al paragrafo 1.
Le tabelle finanziarie rivedute sono trasmesse alla Commissione
entro il 30 settembre dell’anno civile in cui ha luogo lo storno.
L’ultimo anno in cui possono essere trasmessi tali adeguamenti
è il 2012.
La Commissione approva con decisione le nuove tabelle finanziarie entro un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento
della richiesta dello Stato membro. Non si applica la procedura
di cui all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1698/2005.
3.
Non può essere presentata più di una richiesta di revisione
ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), per anno civile.
Articolo 9
Per le revisioni ai sensi del paragrafo 1, lettera c), il termine per
la presentazione delle richieste degli Stati membri è il 30 settembre di ogni anno.
Per le revisioni ai sensi del paragrafo 1, il termine per la presentazione delle ultime richieste di revisione alla Commissione è
il 30 giugno 2013.
Articolo 8
1.
Gli Stati membri che dispongono di una programmazione
regionalizzata possono proporre una revisione dei programmi ai
1.
Nell’ambito della fattispecie di cui all’articolo 6, paragrafo
1, lettera c), gli Stati membri possono modificare la ripartizione
delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse,
introdurre nuove misure, eliminare misure esistenti o modificare
gli elementi informativi o descrittivi delle misure previste nei
programmi.
2.
Sempre in virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli
Stati membri sono inoltre autorizzati a stornare da un asse
all’altro, nello stesso anno civile, fino all’1 % della partecipazione
totale del FEASR al programma in questione per l’intero periodo
di programmazione.
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3.
Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere
apportate fino al 31 dicembre 2015, a condizione che lo Stato
membro le notifichi alla Commissione entro il 31 agosto 2015.
4.
Eccetto in casi di emergenza dovuti a calamità naturali,
non possono essere notificate più di tre modifiche ai sensi dei
paragrafi 1 e 2 per anno civile e per programma, a condizione
che venga rispettato il limite dell’1 % di cui al paragrafo 2
nell’anno civile in cui vengono notificate le tre modifiche.
5.
Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo
devono essere compatibili con i tassi menzionati all’articolo 17
del regolamento (CE) n. 1698/2005.
6.
Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificate alla
Commissione, che le valuta alla luce dei seguenti criteri:
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Articolo 11
Le modifiche dei quadri nazionali di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 rientrano nel
campo di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c),
del presente regolamento. Le disposizioni dell’articolo 9, paragrafi 3 e 6, si applicano altresì a tali modifiche.
Articolo 12
In caso di introduzione di nuove norme o di modifica della
normativa comunitaria, i programmi di sviluppo rurale devono
essere modificati in conformità, secondo il disposto dell’articolo
6, paragrafo 1. Tali modifiche non sono conteggiate nel numero
massimo di modifiche autorizzate annualmente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo
9, paragrafo 4. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, non
si applicano a tali modifiche.
CAPO III
a) conformità con il regolamento (CE) n. 1698/2005;
Misure di sviluppo rurale
Sezione 1
b) coerenza con il piano strategico nazionale;
Misure di sviluppo rurale per asse
Sottosezione 1
c) conformità con il presente regolamento.
Asse 1
Articolo 13
La Commissione informa lo Stato membro dell’esito della valutazione entro quattro mesi a decorrere dal ricevimento della
richiesta di modifica del programma. Se le modifiche non rispondono a uno o più dei criteri di cui al primo comma, il
termine di quattro mesi è sospeso fino alla presentazione, da
parte dello Stato membro, di modifiche conformi.
Se la Commissione non informa lo Stato membro entro il
termine di quattro mesi di cui al secondo comma, le modifiche
si considerano accettate ed entrano in vigore alla scadenza di
tale termine.
Articolo 10
1.
Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del
regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri sono responsabili delle spese sostenute tra la data in cui la Commissione
riceve la richiesta di revisione o di modifica del programma ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento e la
data di adozione della decisione della Commissione di cui agli
articoli 7 e 8 o la data di conclusione della valutazione di cui
all’articolo 9.
2.
In casi di emergenza dovuti a calamità naturali, l’ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, può decorrere da una data
anteriore a quella prevista all’articolo 71, paragrafo 1, secondo
comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
1.
Le condizioni previste all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 per il sostegno all’insediamento
dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Tuttavia, se il giovane agricoltore ha bisogno di un periodo di
adattamento per avviare o ristrutturare l’azienda, può essergli
accordata una proroga non superiore a 36 mesi, a decorrere
dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il
sostegno, per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e
competenze professionali di cui all’articolo 22, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005, a condizione
che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale di cui
alla lettera c) del medesimo paragrafo.
2.
Il piano aziendale di cui all’articolo 22, paragrafo 1, lettera
c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve descrivere come
minimo:
a) la situazione di partenza dell’azienda agricola nonché le
tappe essenziali e gli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo della nuova azienda;
b) gli investimenti, la formazione, la consulenza ed ogni altra
attività richiesta per lo sviluppo dell’azienda.
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3.
L’autorità competente verifica il rispetto del piano aziendale entro cinque anni a decorrere dalla data di adozione della
decisione individuale di concedere il sostegno. Se, al momento
della verifica, risulta che il giovane agricoltore non ottempera
alle prescrizioni del piano aziendale, lo Stato membro, tenuto
conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, stabilisce le modalità di recupero del sostegno già erogato.
4.
La decisione individuale di concedere il sostegno all’insediamento dei giovani agricoltori deve essere adottata entro diciotto mesi dal momento dell’insediamento, quale definito dalle
disposizioni in vigore negli Stati membri. Se il sostegno è concesso sotto forma di premio una tantum, come disposto nell’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, e ai fini dell’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri
possono scaglionare il pagamento in un massimo di cinque rate.
5.
Gli Stati membri possono decidere che, qualora il piano
aziendale preveda l’applicazione di altre misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, l’approvazione da
parte dell’autorità competente della domanda presentata dal giovane agricoltore dia accesso anche a queste altre misure. In tal
caso, il richiedente è tenuto a fornire informazioni sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno anche per le altre misure.
6.
Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in
cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell’azienda. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle
richieste per l’insediamento del giovane agricoltore come unico
capo dell’azienda.
Articolo 14
1.
In caso di cessione di un’azienda da parte di più cedenti, il
sostegno complessivo al prepensionamento ai sensi dell’articolo
23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è limitato all’importo
previsto per un solo cedente.
1698/2005 devono essere conformi alle disposizioni del titolo
II, capo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (6)
e alle rispettive modalità di applicazione.
2.
Le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di
servizi di consulenza agli agricoltori devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici
e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza in merito ai criteri, alle condizioni e ai
requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma,
lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Articolo 16
Per il sostegno all’avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1698/2005, i programmi di
sviluppo rurale devono prevedere un tasso di aiuto decrescente
che determini la riduzione del sostegno secondo importi uguali
a decorrere dal primo anno, in modo che il sostegno stesso sia
completamente estinto entro il sesto anno dall’avviamento dei
servizi.
Articolo 17
1.
In caso di sostegno agli investimenti per l’ammodernamento delle aziende agricole che siano finalizzati al rispetto di
requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell’articolo
26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n.
1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti
entro la scadenza del periodo di proroga ivi previsto.
2.
Se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori
beneficiari del sostegno di cui all’articolo 22 del regolamento
(CE) n. 1698/2005 e sono finalizzati al rispetto di requisiti
comunitari esistenti, i requisiti di cui trattasi devono essere
adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga previsto
all’articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento.
2.
L’attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica
agricola comune.
3.
Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi
disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e
che sussistano i requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1698/2005.
4.
Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da un organismo il quale si impegni a
cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni prescritte dall’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1698/2005.
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Articolo 18
1.
Ai fini dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1698/2005, i piani di gestione forestale confacenti alla dimensione e all’uso della foresta sono basati sulla legislazione
nazionale pertinente e sui piani territoriali in vigore e comprendono l’insieme delle risorse forestali dell’azienda.
2.
Le operazioni finalizzate all’accrescimento del valore economico delle foreste ai sensi dell’articolo 27 del regolamento
(CE) n. 1698/2005 hanno per oggetto investimenti realizzati
all’interno dell’azienda forestale e possono comprendere investimenti in attrezzatura di raccolta.
Sono escluse dal sostegno le operazioni di rinnovazione dopo il
taglio definitivo.
Articolo 15
1.
I servizi di consulenza agli agricoltori che beneficiano di
un sostegno ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n.
(6) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
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3.
Le foreste di cui all’articolo 30, paragrafo 4, del presente
regolamento sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n.
1698/2005.
Articolo 19
1.
In caso di sostegno agli investimenti per l’accrescimento
del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali che siano
finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera c), secondo
comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, i requisiti di cui
trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo
di proroga ivi previsto.
L 368/23
c) regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (9);
d) titolo VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (10).
2.
Per poter beneficiare del sostegno, i sistemi di qualità
alimentare riconosciuti dagli Stati membri di cui all’articolo
32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n.
1698/2005 devono rispondere ai seguenti criteri:
a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali sistemi deriva
da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento,
che garantiscono:
2.
In caso di sostegno agli investimenti per l’accrescimento
del valore aggiunto dei prodotti forestali, gli investimenti connessi all’uso del legno come materia prima sono limitati all’insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.
— caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure
Articolo 20
— una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità
pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere
degli animali o tutela ambientale;
I costi della cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello
forestale, di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1698/2005, riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e
tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali connessi alla cooperazione, precedenti all’uso commerciale dei
nuovi prodotti, processi e tecnologie.
Articolo 21
1.
L’entità del sostegno finalizzato al rispetto dei requisiti
prescritti dalla normativa comunitaria, di cui all’articolo 31
del regolamento (CE) n. 1698/2005, è differenziata da ciascuno
Stato membro secondo il requisito, in funzione dell’onerosità
dei vincoli imposti dal requisito stesso. L’aiuto decrescente si
estingue al termine del periodo massimo di cinque anni previsto
nel paragrafo 2 dello stesso articolo.
2.
Per determinare l’importo annuo dell’aiuto per il rispetto
dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005, non vengono
presi in considerazione i costi di investimento.
Articolo 22
1.
I sistemi comunitari di qualità alimentare di cui all’articolo
32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005
sono quelli istituiti dai seguenti regolamenti:
b) i sistemi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il
cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;
c) i sistemi sono aperti a tutti i produttori;
d) i sistemi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;
e) i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.
3.
I produttori che partecipano ad un sistema di qualità alimentare possono beneficiare del sostegno unicamente se il prodotto agricolo o alimentare di qualità è ufficialmente riconosciuto a norma dei regolamenti elencati al paragrafo 1 o se il
sistema di qualità alimentare è riconosciuto da uno Stato membro a norma del paragrafo 2.
Per quanto riguarda i sistemi di qualità alimentare di cui al
paragrafo 1, lettere b) e c), il sostegno può essere concesso
soltanto per i prodotti iscritti in un registro comunitario.
b) regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (8);
4.
Se un programma di sviluppo rurale prevede un sostegno
per la partecipazione ad un sistema di qualità alimentare a
norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 per un determinato
prodotto, i costi fissi occasionati dalla partecipazione al suddetto
sistema non vengono presi in considerazione per calcolare l’importo dell’aiuto concesso per lo stesso prodotto nell’ambito di
una misura agroambientale a sostegno dell’agricoltura biologica.
(7) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.
(8) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.
(9) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(10) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
a) regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (7);
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5.
Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «costi fissi» si intendono i costi
di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un
sistema di qualità alimentare sovvenzionato, incluse le eventuali
spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni
prescritte dal sistema.
Articolo 23
1.
Ai fini dell’articolo 20, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «associazione di produttori» si
intende un’organizzazione, di qualsiasi natura giuridica, che raggruppa operatori partecipanti attivamente ad un sistema di qualità alimentare ai sensi dell’articolo 32 dello stesso regolamento
per un determinato prodotto agricolo o alimentare. Non sono
considerate come «associazioni di produttori» le organizzazioni
professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più
settori.
2.
Le attività di informazione e promozione sovvenzionabili
a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1698/2005
sono attività intese a indurre i consumatori ad acquistare i
prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità alimentare contemplati nel programma di sviluppo rurale ai sensi
dell’articolo 32 dello stesso regolamento.
Tali attività mettono in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell’ambiente prescritto dal sistema di qualità
alimentare, e possono comprendere la diffusione di conoscenze
scientifiche e tecniche sui prodotti di cui trattasi. Tra queste
attività si annoverano, in particolare, l’organizzazione di fiere
ed esposizioni e/o la partecipazione alle stesse, campagne di
pubbliche relazioni e pubblicità attraverso i vari canali di comunicazione o presso i punti di vendita.
3.
Sono sovvenzionabili a norma dell’articolo 20, lettera c),
punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 unicamente le
attività di informazione, promozione e pubblicità sul mercato
interno.
Tali attività non devono indurre i consumatori ad acquistare un
prodotto in virtù della sua origine, tranne per i prodotti tutelati
dal sistema di qualità istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006
e per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999.
L’origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione
che la denominazione di origine sia subordinata al messaggio
principale.
Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di
una particolare marca commerciale.
4.
Se le attività di cui al paragrafo 2 riguardano un prodotto
tutelato da uno dei sistemi di qualità alimentare citati all’articolo
22, paragrafo 1, lettere a), b) o c), il materiale informativo,
promozionale e pubblicitario recherà il logo comunitario previsto da tali sistemi.
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5.
Non sono sovvenzionabili a norma dell’articolo 20, lettera
c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 le attività di
informazione e promozione sovvenzionate nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000.
6.
Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale
informativo, promozionale e pubblicitario redatto nell’ambito
di un’attività sovvenzionata sia conforme alla normativa comunitaria. A tale scopo, i beneficiari trasmettono all’autorità competente dello Stato membro le bozze di detto materiale.
Articolo 24
1.
Il piano aziendale di cui all’articolo 34 del regolamento
(CE) n. 1698/2005 deve:
a) dimostrare che l’azienda agricola è in grado di diventare
economicamente vitale, tenuto conto delle eventuali altre
fonti di reddito complementari dell’agricoltore e della sua
famiglia;
b) contenere informazioni dettagliate sugli investimenti necessari;
c) descrivere le tappe essenziali e gli obiettivi specifici.
2.
Se il piano aziendale di cui all’articolo 34 del regolamento
(CE) n. 1698/2005 prevede l’applicazione di altre misure di
sviluppo rurale, esso deve contenere informazioni sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno anche per le altre misure.
3.
Ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1698/2005, se, al momento della valutazione, risulta che
l’azienda di semisussistenza non ottempera alle prescrizioni
del piano aziendale, lo Stato membro, tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, pone termine al
versamento del sostegno.
Articolo 25
1.
Nel caso di Malta, al fine di fissare il sostegno minimo ad
un settore la cui produzione complessiva è estremamente esigua, sono ammesse a beneficiare di tale sostegno minimo, conformemente all’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005,
solo le associazioni di produttori comprendenti una percentuale
minima dei produttori del settore interessato e rappresentative
di una percentuale minima della produzione del settore stesso.
Le percentuali minime dei produttori e della produzione, nonché i settori interessati, sono determinati nel programma di
sviluppo rurale di Malta.
2.
L’importo minimo del sostegno alle associazioni di produttori maltesi, calcolato in base ai costi richiesti per costituire
una piccola associazione di produttori, figura nell’allegato III.
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mali e delle piante o le misure di sviluppo rurale diverse da
quelle agroambientali e di benessere animale non escludono un
sostegno agroambientale e/o di benessere animale a favore delle
stesse produzioni, purché esso sia aggiuntivo rispetto alle misure
in questione e con esse coerente.
Sottosezione 2
Asse 2
Articolo 26
I beneficiari delle indennità di cui all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 non hanno diritto al sostegno previsto dall’articolo 31 dello stesso regolamento per l’applicazione
delle direttive 79/409/CEE (11) e 92/43/CEE (12) del Consiglio.
Articolo 27
1.
Ai fini dell'articolo 39, paragrafi da 1 a 4 e dell'articolo 40
del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano secondo i casi
i paragrafi da 2 a 13 del presente articolo.
2.
L’impegno di estensivizzazione dell’allevamento o di conduzione di forme di allevamento alternative deve soddisfare
almeno le seguenti condizioni:
a) la gestione del pascolo è mantenuta;
b) è interamente mantenuta la superficie foraggera per unità di
bestiame, in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo
che la sottoutilizzazione del pascolo;
c) la densità del bestiame è definita in funzione dell’insieme
degli animali da pascolo allevati nell’azienda o, in caso di
impegno a limitare l’infiltrazione di sostanze nutritive, della
totalità del patrimonio zootecnico dell’azienda che risulti
rilevante per l’impegno in questione.
3.
Gli impegni a limitare l’uso di fertilizzanti, di prodotti
fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire
sufficienti garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi.
4.
Il sostegno può essere concesso per i seguenti impegni:
a) allevare razze animali locali originarie della zona e minacciate di abbandono;
b) preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente
adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate
di erosione genetica.
Le specie animali ammissibili e i criteri per la determinazione
della soglia di abbandono delle razze locali sono definiti nell’allegato IV.
5.
Gli interventi ambientali attuati nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato o dei regimi di sostegno diretto
elencati nell’allegato I, le misure in materia di salute degli ani(11) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(12) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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È possibile combinare vari impegni agroambientali e/o di benessere animale, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili.
Ove ricorra una
del primo o del
minata tenendo
giuntivi specifici
combinazione di misure o di impegni ai sensi
secondo comma, l’entità del sostegno è deterconto del mancato guadagno e dei costi agderivanti dalla combinazione.
6.
Le misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla
produzione a norma dell’articolo 54 o dell’articolo 107 del
regolamento (CE) n. 1782/2003 possono beneficiare di un sostegno soltanto se gli impegni agroambientali vanno al di là dei
requisiti principali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
In caso di sostegno alle zone montane, alle altre zone con
svantaggi naturali, alle zone agricole Natura 2000 e alle zone
agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai
sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (13), gli impegni agroambientali devono tenere debito
conto delle condizioni prescritte per la concessione del sostegno
nelle zone interessate.
7.
Qualsiasi impegno in materia di benessere degli animali di
cui all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve
introdurre criteri superiori in almeno uno dei seguenti aspetti:
a) acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale;
b) condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera,
luce naturale;
c) accesso all’aperto;
d) assenza di mutilazioni sistematiche, d’isolamento o di contenzione permanente;
e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente
dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.
8.
Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall’impegno è dato dai
pertinenti criteri e requisiti di cui all’articolo 39, paragrafo 3,
e all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1698/2005.
(13) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
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9.
Se gli impegni sono di regola espressi in unità di misura
diverse da quelle utilizzate nell’allegato del regolamento (CE) n.
1698/2005, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti
sulla base di tali diverse unità di misura. In tal caso, gli Stati
membri si assicurano che siano rispettati i massimali annui del
sostegno comunitario indicati nello stesso allegato. A questo
fine, gli Stati membri hanno la seguente alternativa:
a) limitare il numero di unità per ettaro dell’azienda agricola cui
si applica l’impegno agroambientale, oppure
b) determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola
partecipante e garantire che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale limite.
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esecuzione, a condizione che il programma di sviluppo rurale
approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento e
l’adeguamento stesso sia debitamente giustificato alla luce degli
obiettivi dell’impegno.
L’adeguamento può consistere anche nel prolungamento della
durata dell’impegno.
13.
I tassi di conversione degli animali in unità di bestiame
(UB) sono indicati nell’allegato V. Gli Stati membri possono
differenziare tali tassi entro i limiti indicati nell'allegato V per
le relative categorie, sulla base di criteri obiettivi.
Articolo 28
10.
Gli Stati membri determinano la necessità di compensare
i costi dell’operazione ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 4, e
dell’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1698/2005 in base a criteri oggettivi.
1.
Il sostegno previsto dall’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere concesso per operazioni
realizzate da beneficiari diversi da quelli contemplati all’articolo
39, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Ai fini dell’articolo 39, paragrafo 4, e dell’articolo 40, paragrafo
3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «costo dell’operazione» si intende il costo sostenuto affinché l’operazione possa
avere luogo e non direttamente imputabile all’esecuzione dell’impegno a cui si ricollega.
2.
Le attività che rientrano negli impegni agroambientali di
cui all’articolo 27, paragrafo 4, del presente regolamento non
possono beneficiare del sostegno previsto dall’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Il costo dell’operazione è calcolato per tutta la durata dell’impegno ed è limitato al 20 % del mancato guadagno e dei costi
aggiuntivi derivanti dall’impegno.
Non possono essere finanziate a norma dell’articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 le attività sovvenzionabili in virtù del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.
11.
Gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione
di un impegno in corso di esecuzione in un altro impegno, alle
seguenti condizioni:
a) la trasformazione deve comportare indubbi vantaggi per
l’ambiente o per il benessere degli animali, o per entrambi;
b) l’impegno esistente deve risultare sostanzialmente rafforzato;
c) gli impegni di cui trattasi devono figurare nel programma di
sviluppo rurale approvato.
Alle condizioni enunciate al primo comma, lettere a) e b), del
presente paragrafo, può essere autorizzata la trasformazione di
un impegno agroambientale in un impegno di imboschimento
di terreni agricoli ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE)
n. 1698/2005. L’impegno agroambientale cessa senza dar luogo
a rimborso.
12.
Gli Stati membri possono autorizzare l’adeguamento degli impegni agroambientali o di benessere animale in corso di
3.
Le operazioni di conservazione delle risorse genetiche in
agricoltura sovvenzionabili a norma dell’articolo 39, paragrafo
5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono:
a) azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione ex
situ e in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione
delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione
di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell’azienda agricola, sia
delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle banche dati;
b) azioni concertate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta
e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella
Comunità;
c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni
non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.
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4.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo si intende
per:
a) «conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze
animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell’ambiente
domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
b) «conservazione in situ/nell’azienda agricola», la conservazione
e lo sviluppo in situ a livello dell’azienda agricola;
c) «conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell’habitat naturale;
d) «collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per
uso agricolo conservata al di fuori dell’habitat naturale delle
specie interessate.
L 368/27
quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in
altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale.
Sono assimilate alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a venti metri
e con una superficie superiore a 0,5 ettaro.
La definizione di foresta comprende le piantagioni arboree realizzate a fini essenzialmente protettivi, quali piantagioni dell’albero della gomma o di quercia da sughero. Ne sono invece
escluse le formazioni arboree facenti parte di sistemi di produzione agricola, come i frutteti, o di sistemi agroforestali. Sono
parimenti esclusi i parchi e giardini urbani.
3.
Per «zona boschiva» si intende un’area non classificata
come «foresta», di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi
di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura del
5-10 % o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure
con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al
10 %. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso
prevalentemente agricolo o urbanistico.
Articolo 29
Ai fini degli articoli 41 e 49 del regolamento (CE) n.
1698/2005, per «investimenti non produttivi» si intendono gli
investimenti che non danno luogo ad un aumento significativo
del valore o della redditività dell’azienda agricola o forestale.
4.
Sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 42,
paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005 le
seguenti foreste e zone boschive:
a) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti al demanio
statale o regionale, o di proprietà di enti pubblici;
Articolo 30
1.
Ai fini dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1698/2005, si applicano le definizioni di cui ai paragrafi 2 e
3 del presente articolo, salvo eccezioni debitamente giustificate
nei programmi di sviluppo rurale.
2.
Per «foresta» si intende un’area di dimensioni superiori a
0,5 ettaro, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi
una copertura superiore al 10 % o in grado di raggiungere tali
valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad
uso prevalentemente agricolo o urbanistico.
b) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;
c) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è
detenuto per almeno il 50 % da uno degli enti menzionati
alle lettere a) e b).
Articolo 31
Sono comprese nella definizione di foresta le zone in via di
rimboschimento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10 % e i cui alberi hanno un’altezza inferiore a
cinque metri, come pure le zone temporaneamente disboscate
per effetto dell’azione umana o di cause naturali e di cui si
prevede la ricostituzione.
La foresta comprende le formazioni di bambù e di palme, a
condizione che rispondano ai suddetti parametri di altezza e di
copertura.
Fanno parte della foresta le strade forestali, le fasce parafuoco e
altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste
1.
I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno
all’imboschimento a norma dell’articolo 43 del regolamento
(CE) n. 1698/2005 sono determinati dagli Stati membri e comprendono i terreni coltivati in modo stabile.
L’imboschimento realizzato nei siti Natura 2000 designati ai
sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE deve essere compatibile con gli obiettivi di gestione del sito interessato.
2.
Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005, i «costi di impianto» coprono il
costo delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime,
nonché i costi direttamente connessi all’operazione.
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3.
Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, «agricoltore» è colui che dedica alle
attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di
lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.
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n. 1698/2005 comprendono la prevenzione dell’erosione e/o
della desertificazione, il potenziamento della biodiversità, la protezione delle risorse idriche, la prevenzione delle alluvioni e
l’attenuazione dei cambiamenti climatici, a condizione che quest’ultima non nuoccia alla biodiversità né provochi altri danni
ambientali.
4.
Ai fini dell’articolo 43, paragrafo 3, e dell’articolo 44,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le «specie a
rapido accrescimento coltivate a breve durata» sono specie il cui
tempo di rotazione, inteso come l’intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, è inferiore a quindici anni.
Sottosezione 3
Asse 3
Articolo 35
Articolo 32
Ai fini dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli
Stati membri determinano il numero massimo di alberi per
ettaro in funzione delle condizioni locali, delle specie forestali
e della necessità di mantenere l’uso agricolo del terreno.
Articolo 33
1.
Se il sostegno di cui all’articolo 48 del regolamento (CE) n.
1698/2005 ha per oggetto la creazione di fasce parafuoco, i
costi ammissibili possono comprendere, oltre ai costi di impianto, anche il costo della successiva manutenzione della
zona interessata.
La manutenzione delle fasce parafuoco per mezzo di attività
agricole non è sovvenzionata nelle zone che beneficiano di un
sostegno agroambientale.
Ai fini dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per
“membro della famiglia agricola” si intende una persona fisica o
giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque
sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti
dall’ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli.
Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone
giuridiche, il membro della famiglia agricola deve esercitare
un'attività agricola nell'azienda agricola al momento della presentazione della domanda di sostegno.
Articolo 36
I partenariati pubblici-privati di cui all’articolo 59, lettera e), del
regolamento (CE) n. 1698/2005, che ricevono un sostegno per
l’attuazione di strategie di sviluppo locale, devono soddisfare i
seguenti requisiti:
a) devono elaborare strategie territoriali di sviluppo locale a
livello subregionale;
2.
Gli interventi preventivi contro gli incendi di cui all’articolo 48 del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono:
a) creazione di infrastrutture protettive come sentieri forestali,
piste, punti di approvvigionamento idrico, fasce parafuoco,
radure, nonché avvio di operazioni di manutenzione delle
fasce parafuoco e delle radure;
b) pratiche forestali preventive, come controllo della vegetazione, diradamento, diversificazione della flora;
b) devono essere rappresentativi dei soggetti del settore pubblico e del settore privato operanti al livello territoriale di
cui alla lettera a);
c) i costi di gestione non devono superare il 15 % della spesa
pubblica relativa alla strategia di sviluppo locale di ogni
singolo partenariato pubblico-privato.
Sottosezione 4
c) installazione o miglioramento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione.
Articolo 34
1.
Le zone agricole di cui all’articolo 50, paragrafo 5, del
regolamento (CE) n. 1698/2005, incluse nei piani di gestione
dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE, possono fruire delle indennità previste all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 se in tali zone è istituito e attuato
un idoneo piano di gestione del bacino idrografico.
2.
I motivi ambientali che rendono idonee all’imboschimento
le zone di cui all’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE)
Asse 4
Articolo 37
1.
Ai fini dell’attuazione dell’asse 4 di cui al titolo IV, capo I,
sezione 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri
o le regioni possono scegliere di coprire l’insieme del loro territorio o solo una parte di esso, adattando di conseguenza i
criteri di selezione dei gruppi di azione locale e delle zone da
questi rappresentate.
La procedura di selezione dei gruppi di azione locale deve essere
aperta alle zone rurali interessate e garantire la concorrenza tra i
gruppi di azione locale che presentano strategie di sviluppo
locale.
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2.
Entro due anni a decorrere dall’approvazione dei programmi devono essere indette gare per la selezione delle zone
rurali ai fini dell’attuazione delle strategie di sviluppo locale di
cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1698/2005. Gli Stati membri o le regioni possono tuttavia
indire più di una gara, in particolare se Leader si rivolge a nuovi
territori, nel qual caso può essere necessaria una proroga dei
termini.
Sono sovvenzionabili a norma dell’articolo 65 del regolamento
(CE) n. 1698/2005 unicamente le spese inerenti all’azione congiunta, alla gestione di strutture comuni e al supporto tecnico
preparatorio.
3.
La popolazione di ciascuno dei territori di cui all’articolo
61, lettera a), e all’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1698/2005 deve essere di norma compresa tra 5 000 e
150 000 abitanti.
4.
Se i progetti di cooperazione promossi dai gruppi di
azione locale non sono stati integrati nelle rispettive strategie
di sviluppo locale ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 1698/2005, essi sono selezionati dall’autorità competente dello Stato membro. In tal caso, i gruppi di
azione locale possono presentare i progetti di cooperazione
all’autorità competente entro il 31 dicembre 2013.
Tuttavia, in casi debitamente giustificati, i suddetti limiti di
5 000 e 150 000 abitanti possono essere rispettivamente abbassati o alzati.
Le spese di animazione sono sovvenzionabili in tutte le zone
che partecipano alla cooperazione.
5.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti
di cooperazione transnazionale da essi approvati.
4.
Gli Stati membri della Comunità nella sua composizione
al 30 aprile 2004 si adoperano affinché nella selezione dei
gruppi di azione locale sia data la priorità a quei gruppi che
hanno integrato la cooperazione nelle loro strategie di sviluppo
locale ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (CE)
n. 1698/2005.
Sottosezione 5
Assistenza tecnica
Articolo 40
I costi di gestione dei gruppi di azione locale di cui all’articolo
63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono
essere sovvenzionati dalla Comunità nel limite del 20 % della
spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale.
Qualora i programmi di sviluppo rurale interessino nel contempo regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza e regioni
non ammissibili a tale obiettivo, il tasso di partecipazione del
FEASR per l’assistenza tecnica ai sensi dell’articolo 70, paragrafo
3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere
determinato in funzione del tipo di regioni predominante, per
numero, nel programma.
Articolo 39
Articolo 41
1.
La cooperazione di cui all’articolo 65 del regolamento (CE)
n. 1698/2005 coinvolge almeno un gruppo di azione locale
selezionato nell’ambito dell’asse Leader. Un gruppo di azione
locale capofila è responsabile della sua attuazione.
1.
La struttura necessaria al funzionamento della rete rurale
nazionale di cui all’articolo 68 del regolamento (CE) n.
1698/2005 può essere creata nell’ambito delle autorità nazionali competenti oppure mediante selezione tramite gara. Tale
struttura deve essere in grado di assolvere i compiti specificati al
paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo.
Articolo 38
2.
Devono avere accesso alla cooperazione i partenariati pubblici-privati di cui all’articolo 59, lettera e), del regolamento (CE)
n. 1698/2005 e altre zone rurali organizzate secondo i seguenti
criteri:
a) presenza di un gruppo locale in un territorio geografico,
operante nel settore dello sviluppo rurale e capace di elaborare una strategia di sviluppo per quel territorio;
b) organizzazione del gruppo locale basata su un partenariato
tra attori locali.
3.
La cooperazione si traduce nella realizzazione di un’azione
congiunta.
2.
Qualora lo Stato membro disponga di un unico programma di sviluppo rurale per l’insieme del suo territorio, la
rete rurale nazionale deve formar parte della componente «assistenza tecnica» del programma e deve essere fatta distinzione tra
le spese preventivate per le voci di cui all’articolo 68, paragrafo
2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tuttavia,
le spese per le voci di cui alla lettera a) devono essere limitate al
25 % dell’importo destinato alla rete rurale nazionale.
3.
Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità
prevista dall’articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il programma specifico per la
costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale è
approvato conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, dello
stesso regolamento.
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Le disposizioni dell’articolo 4, dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, e
dell’articolo 6 del presente regolamento si applicano altresì alla
presentazione, approvazione e modifica dei programmi specifici.
Il programma specifico e la relativa tabella finanziaria operano
una distinzione tra le voci di cui all’articolo 68, paragrafo 2,
lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Tuttavia, le
spese per le voci di cui alla lettera a) sono limitate al 25 %
dell’importo complessivo del programma.
4.
Le reti rurali nazionali devono essere istituite al più tardi
entro il 31 dicembre 2008.
5.
Le norme particolareggiate per la costituzione e l’organizzazione delle reti rurali nazionali sono stabilite nell’allegato II.
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3.
Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per
evitare che, qualora la situazione dell’azienda subisca mutamenti
non rilevanti, l’applicazione del paragrafo 1 porti a risultati
inopportuni rispetto all’impegno assunto.
Articolo 45
1.
Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che
costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il
beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati
membri possono disporre l’estensione dell’impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, conformemente al paragrafo 2, o la sostituzione dell’impegno originario
con un nuovo impegno, conformemente al paragrafo 3.
La suddetta sostituzione può essere prevista anche qualora il
beneficiario estenda, nell’ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.
Sezione 2
2.
L’estensione di cui al paragrafo 1 può essere consentita
solo alle seguenti condizioni:
Disposizioni comuni a più misure
Articolo 42
Ai fini dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (CE) n.
1698/2005, ove operazioni integrate rientrino in più assi e/o
in più misure, si applicano, per ogni componente dell’operazione chiaramente ricollegabile a una determinata misura di
sviluppo rurale, le condizioni relative a tale misura.
a) che sia di indubbio vantaggio per la misura di cui trattasi;
b) che sia giustificata dalla natura dell’impegno, dalla durata del
periodo restante e dalla dimensione della superficie aggiuntiva;
Articolo 43
Per le misure d’investimento, gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia finalizzato alla realizzazione di obiettivi
chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze strutturali e
territoriali o a svantaggi strutturali.
Articolo 44
1.
Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che
costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il
beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a
un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno
per il restante periodo. Se non subentra nell’impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.
2.
Gli Stati membri possono non esigere il rimborso di cui al
paragrafo 1 nei seguenti casi:
c) che non pregiudichi l’effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.
3.
Il nuovo impegno di cui al paragrafo 1 si applica all’insieme della superficie in questione a condizioni non meno rigorose di quelle dell’impegno originario.
4.
Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare
gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un’operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto
fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati
membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli
impegni alla nuova situazione dell’azienda. Se tale adeguamento
risulta impossibile, l’impegno cessa senza obbligo di rimborso
per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.
Articolo 46
a) quando, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte
significativa del suo impegno, la successione nell’impegno
medesimo non sia realizzabile;
b) quando la cessione di una parte dell’azienda del beneficiario
avviene durante un periodo di proroga dell’impegno ai sensi
dell’articolo 27, paragrafo 12, secondo comma, e se la cessione riguarda non oltre il 50 % della superficie che formava
oggetto dell’impegno prima della proroga.
È prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti a
norma degli articoli 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n.
1698/2005, al fine di garantirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all’articolo 39, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 2, e all’articolo
47, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabiliti a norma
degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE)
n. 1782/2003, nonché dei requisiti minimi relativi all’uso di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti
obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, che sono oltrepassati dagli impegni assunti a norma dei suddetti articoli.
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Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l’impegno
cessa senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità
dell’impegno stesso.
Articolo 47
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2.
Al fine di giustificare e confermare la pertinenza e l’esattezza dei calcoli dei pagamenti di cui agli articoli 31, 38, 39, 40
e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati
membri ricorrono a opportune perizie da parte di organismi
o servizi funzionalmente indipendenti da quelli responsabili
dei calcoli stessi. Il ricorso a tali perizie è dimostrato nei programmi di sviluppo rurale.
1.
Gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le
seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali,
nelle quali rinunceranno al rimborso totale o parziale degli aiuti
percepiti dal beneficiario:
Sottosezione 2
Abbuoni di interessi
a) decesso del beneficiario;
Articolo 49
b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta
espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno;
d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la
superficie agricola dell’azienda;
e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio
zootecnico del beneficiario.
2.
I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono
notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante
all’autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere
dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in
grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste
dall’autorità competente.
CAPO IV
Disposizioni in materia di ammissibilità e disposizioni
amministrative
Il FEASR può cofinanziare abbuoni di interessi sui prestiti in
virtù dell’articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
1698/2005. Gli Stati membri che propongono abbuoni di interessi indicano nei programmi di sviluppo rurale il metodo da
utilizzare per il calcolo degli stessi.
Gli Stati membri possono stabilire un sistema di capitalizzazione delle rimanenti rate annuali dell’abbuono di interessi in
qualsiasi momento della durata del prestito. Le eventuali rate
annuali rimanenti dopo la scadenza del termine di pagamento
sono capitalizzate e saldate entro il 31 dicembre 2015. Ai fini
delle domande di pagamento da presentare alla Commissione,
gli importi versati all’istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell’abbuono sono
considerati come spese effettivamente sostenute.
Ai fini dell’applicazione del secondo comma, l’organismo pagatore dello Stato membro deve stipulare una convenzione con
l’istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento
del valore attualizzato dell’abbuono. Lo Stato membro indica
nel programma il metodo di calcolo e le ipotesi sul valore
futuro da prendere in considerazione per il calcolo del valore
capitalizzato dell’abbuono di interessi residuo, nonché le modalità per continuare a versare l’aiuto ai beneficiari.
Lo Stato membro è responsabile della gestione del pagamento
del valore attualizzato dell’abbuono all’istituto finanziario intermediario per l’intera durata del prestito, nonché di ogni eventuale recupero di importi indebitamente erogati a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005 (14).
Sezione 1
Verificabilità e controllabilità delle
misure e norme sull’ammissibilità
Sottosezione 3
Sottosezione 1
Altre operazioni di ingegneria finanziaria
Verificabilità e controllabilità delle misure
Articolo 50
Articolo 48
1.
Ai fini dell’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1698/2005, gli Stati membri si accertano che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e
controllabili. A tale scopo, gli Stati membri predispongono sistemi di controllo tali da offrire sufficienti garanzie quanto al
rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni.
Ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
1698/2005, il FEASR può cofinanziare, nell’ambito di un programma di sviluppo rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi
di garanzia e fondi prestiti (di seguito «i fondi»), conformemente
agli articoli 51 e 52 del presente regolamento.
(14) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
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Articolo 51
1.
I cofinanziatori o patrocinatori dei fondi presentano all’autorità di gestione un piano di attività che precisi, tra l’altro, il
mercato bersaglio o il portafoglio di garanzia, i criteri, le condizioni e le modalità di finanziamento, il bilancio di esercizio
del fondo, la proprietà e i soci cofinanziatori, i requisiti di
professionalità, competenza e indipendenza dei dirigenti, lo statuto del fondo, la giustificazione e l’utilizzo previsto del contributo del FEASR, la politica di uscita dagli investimenti e le
disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle
entrate attribuibili al contributo del FEASR. Il piano di attività
viene valutato e la sua applicazione sorvegliata dall’autorità di
gestione o sotto la sua responsabilità.
2.
I fondi sono costituiti come enti giuridici indipendenti
disciplinati da accordi fra gli azionisti o come capitale separato
in seno a un istituto finanziario preesistente. In quest’ultimo
caso, il fondo è soggetto a specifiche norme applicative, che
dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nel fondo, incluse quelle investite dal FEASR, da quelle di cui disponeva inizialmente l’istituto
finanziario. La Commissione non può diventare socio o azionista dei fondi.
3.
I fondi investono o prestano garanzie alle imprese in fase
di costituzione, di avviamento o di espansione, limitatamente ad
attività ritenute potenzialmente redditizie dai dirigenti dei fondi.
Nella valutazione della redditività economica viene tenuto conto
di tutte le fonti di reddito delle imprese in questione. I fondi
non investono né prestano garanzie ad imprese in difficoltà ai
sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (15).
4.
Le autorità di gestione e i fondi prendono tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In
particolare, i rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e
dai prestiti (detratta una quota pro rata dei costi di gestione)
possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati
fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto sociale e
successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti gli azionisti e il FEASR.
5.
I costi di gestione dei fondi non possono superare il 3 %
del capitale versato ovvero il 2 % nel caso dei fondi di garanzia,
in media annua per la durata del programma, a meno che, in
seguito a gara d’appalto, risulti necessaria una percentuale più
elevata.
investimenti, monitoraggio, politica di uscita dagli investimenti
e disposizioni di liquidazione, sono stabilite in un accordo di
finanziamento concluso tra il fondo e lo Stato membro o l’autorità di gestione.
7.
La partecipazione del FEASR e di altre fonti pubbliche ai
fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi o le garanzie
da questi prestate a singole imprese sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005 e alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
Articolo 52
1.
In ordine alle operazioni di ingegneria finanziaria di cui
all’articolo 51 del presente regolamento, le spese dichiarate alla
Commissione a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, lettera a),
del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono le spese complessivamente sostenute per la costituzione dei fondi o per la partecipazione agli stessi.
Tuttavia, al momento del versamento del saldo e della chiusura
del programma di sviluppo rurale ai sensi dell’articolo 28 del
regolamento (CE) n. 1290/2005, la spesa ammissibile corrisponde al totale:
a) di ogni pagamento effettuato per investimenti in imprese da
ciascuno dei fondi interessati o di ogni garanzia prestata,
compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie dai fondi
di garanzia;
b) dei costi di gestione ammissibili.
La differenza tra il contributo effettivamente pagato dal FEASR
nel quadro delle operazioni di ingegneria finanziaria e le spese
ammissibili di cui al secondo comma, lettere a) o b), è liquidata
nel contesto dei conti annuali dell’ultimo anno di attuazione del
programma.
2.
Gli interessi maturati sui contributi provenienti dai programmi di sviluppo rurale versati ai fondi sono utilizzati per
finanziare operazioni di ingegneria finanziaria a favore di singole imprese.
3.
Le risorse provenienti da investimenti avviati dai fondi e
restituite all’operazione o ancora disponibili dopo che tutte le
garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità
competenti degli Stati membri interessati a favore di singole
imprese.
Sottosezione 4
Costi
6.
Le condizioni e le modalità di partecipazione dei programmi di sviluppo rurale ai fondi, tra l’altro in termini di
risultati tangibili, strategia d’investimento e pianificazione degli
(15) GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
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standard, ipotesi standard di mancato
guadagno e contributi in natura
Articolo 53
1.
Se del caso, gli Stati membri possono fissare l’entità del
sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del
regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di
ipotesi standard di mancato guadagno.
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2.
Gli Stati membri garantiscono che i calcoli e il relativo
sostegno di cui al paragrafo 1:
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Sottosezione 5
Investimenti
Articolo 55
a) contengano unicamente elementi verificabili;
1.
In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate
alle seguenti voci:
b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento
di beni immobili;
c) indichino chiaramente la fonte dei dati;
d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o
locali e dell’effettiva utilizzazione del suolo;
e) per le misure di cui agli articoli 31, da 37 a 40 e da 43 a 47
del regolamento (CE) n. 1698/2005, non contengano elementi correlati a costi d’investimento fissi.
Articolo 54
b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e
attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un
massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi
al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.)
non costituiscono spese ammissibili;
c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b),
come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di
fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.
1.
Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura
di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da
fatture o documenti equivalenti, possono essere considerati
spese ammissibili alle seguenti condizioni:
In deroga al primo comma, lettera b), e unicamente per le
microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (16), gli Stati
membri possono, in casi debitamente giustificati, stabilire le
condizioni alle quali l’acquisto di materiale d’occasione può
essere considerato spesa ammissibile.
a) che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;
2.
Nel caso di investimenti agricoli, l’acquisto di diritti di
produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro
messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti.
b) che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all’articolo 50;
c) che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato
da un organismo indipendente.
Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato
da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo
debitamente autorizzato.
Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è
determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria
e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento a un sistema prestabilito di determinazione dei costi
standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l’effettiva esecuzione delle prestazioni.
2.
La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni
che implicano contributi in natura non deve superare la spesa
totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione
ultimata.
Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo
danneggiato da calamità naturali ai sensi dell’articolo 20, lettera
b), punto vi), del regolamento (CE) n. 1698/2005, le spese per
l'acquisto di animali possono costituire spese ammissibili.
Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di
sostituzione.
Sottosezione 6
Pagamento di anticipi per il sostegno agli
investimenti
Articolo 56
1.
In deroga all'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CE)
n. 1975/2006 della Commissione (17), i beneficiari delle misure
relative agli investimenti possono richiedere ai competenti organismi pagatori che sia loro versato un anticipo, se tale possibilità è prevista dal programma di sviluppo rurale. Per quanto
concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere versato
soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, nonché agli
enti di diritto pubblico.
(16) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(17) Cfr. pag. 74 della presente Gazzetta ufficiale.
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2.
L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla
costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 110 % dell'importo anticipato.
n. 659/1999, siano rispettati gli obblighi di notifica applicabili
agli aiuti individuali ai sensi dell’articolo 1, lettera e), dello stesso
regolamento e le operazioni in questione siano selezionate solo
previa notifica dell’aiuto corrispondente e approvazione da parte
della Commissione a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del
trattato.
Tuttavia, per i beneficiari pubblici di cui al paragrafo 1, l'organismo pagatore competente può accettare una garanzia scritta
della loro autorità, secondo le disposizioni vigenti negli Stati
membri, equivalente alla percentuale di cui al primo comma,
purché tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla
garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia
stato accertato.
3.
La garanzia è svincolata quando l'organismo pagatore
competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.
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Sezione 3
Informazione e pubblicità
Articolo 58
1.
Il programma di sviluppo rurale comprende un piano di
comunicazione indicante:
a) gli obiettivi e i gruppi bersaglio;
b) i contenuti e la strategia delle attività di comunicazione e
d’informazione, nonché le misure da adottare;
Sezione 2
Aiuti di Stato
Articolo 57
c) il bilancio indicativo;
1.
I programmi di sviluppo rurale possono comprendere
aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi
dell’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 a favore di
misure od operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato, a condizione che l’aiuto di Stato sia
identificato conformemente all’allegato II, punto 9.A, del presente regolamento.
2.
I programmi di sviluppo rurale possono comprendere
aiuti di Stato configurantisi come contributi finanziari erogati
dagli Stati membri quale controparte del sostegno comunitario
ai sensi dell’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a
favore delle misure di cui agli articoli 25 e 52 dello stesso
regolamento o di operazioni facenti parte delle misure di cui
agli articoli 28 e 29 del medesimo regolamento, oppure intesi a
procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell’articolo 89 a
favore delle misure di cui agli articoli 25, 27 e 52 o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del
suddetto regolamento, non rientranti nel campo di applicazione
dell’articolo 36 del trattato, a condizione che l’aiuto di Stato sia
identificato conformemente all’allegato II, punto 9.B, del presente regolamento.
3.
Le spese sostenute per le misure e le operazioni di cui al
paragrafo 2 del presente articolo sono ammissibili solo se l’aiuto
corrispondente non costituisce, al momento della concessione,
un aiuto illegale ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (18).
d) i servizi amministrativi o gli organismi competenti per l’esecuzione;
e) i criteri per la valutazione dell’impatto delle misure di informazione e pubblicità in termini di trasparenza, sensibilizzazione ai programmi di sviluppo rurale e ruolo della Comunità.
2.
La dotazione per informazione e pubblicità può essere
stanziata nell’ambito della componente «assistenza tecnica» del
programma di sviluppo rurale.
3.
Le norme particolareggiate sull'informazione e sulla pubblicità sono stabilite nell'allegato VI.
Articolo 59
Alle riunioni del comitato di sorveglianza istituito a norma
dell’articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, il presidente riferisce sull’andamento delle misure di informazione e
pubblicità, portando a conoscenza dei membri del comitato
alcuni esempi di tali misure.
Sezione 4
L’autorità di gestione o qualsiasi altra autorità competente dello
Stato membro garantisce che, in caso di erogazione di aiuti a
favore di operazioni facenti parte delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel quadro di regimi di aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 1, lettere b) e d), del regolamento (CE)
(18) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
Sorveglianza e valutazione
Articolo 60
La struttura e gli elementi delle relazioni annuali di cui all’articolo 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono specificati
nell’allegato VII del presente regolamento.
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Articolo 61
La valutazione intermedia e la valutazione ex post di cui all’articolo 86, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005
sono presentate alla Commissione rispettivamente entro il 31
dicembre 2010 ed entro il 31 dicembre 2015.
Se gli Stati membri omettono di presentare la valutazione intermedia e la valutazione ex post entro le date di cui al primo
comma del presente articolo, la Commissione può applicare la
procedura di sospensione temporanea dei pagamenti intermedi
di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1290/2005 fino al ricevimento delle suddette relazioni valutative.
Articolo 62
1.
Gli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di
impatto per la valutazione dei programmi di sviluppo rurale
sono elencati nell’allegato VIII del presente regolamento. Questo
elenco di indicatori costituisce il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all’articolo 80 del regolamento
(CE) n. 1698/2005.
Se del caso, tali indicatori sono distinti per età e sesso dei
beneficiari, nonché a seconda che le misure siano attuate in
zone svantaggiate o in zone interessate dall’obiettivo di convergenza.
2.
L’andamento degli indicatori di prodotto e di risultato è
analizzato nelle relazioni annuali sullo stato di attuazione dei
programmi. La relazione annuale fa riferimento sia agli indicatori comuni che agli indicatori supplementari.
Per misurare i progressi nella realizzazione degli obiettivi del
programma di sviluppo rurale, vengono fissati obiettivi indicativi specifici per gli indicatori di prodotto, di risultato e di
impatto per il periodo di esecuzione del programma, compresi
i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 89 del
regolamento (CE) n. 1698/2005.
3.
La Commissione formula orientamenti riguardo al quadro
comune per il monitoraggio e la valutazione secondo un'impostazione concertata con gli Stati membri. Tali orientamenti contengono almeno i seguenti elementi:
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d) schede informative che riassumano, per ciascuna misura, la
logica dell'intervento e i vari indicatori;
e) schede informative che riportino gli indicatori iniziali, di
prodotto, di risultato e di impatto.
Sezione 5
Trasmissione elettronica di dati e
documenti
Articolo 63
1.
La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri,
istituisce un sistema di informazione (di seguito «il sistema») per
lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. I dati in oggetto riguardano sia gli
aspetti amministrativi/operativi, sia quelli finanziari di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (19).
Il sistema è creato e aggiornato dalla Commissione secondo
un'impostazione concertata con gli Stati membri.
2.
Per quanto riguarda la gestione amministrativa/operativa,
il sistema contiene gli elementi documentali di comune interesse
necessari per il monitoraggio, in particolare i piani strategici
nazionali con i relativi aggiornamenti, le relazioni di sintesi, i
programmi e le relative modifiche, le decisioni della Commissione, le relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi, compresa la codificazione delle misure secondo la tabella di cui all’allegato II, punto 7, nonché gli indicatori per il
monitoraggio e la valutazione di cui all’allegato VIII.
3.
L’autorità di gestione e la Commissione inseriscono nel
sistema i documenti di loro competenza nel formato richiesto
e provvedono ad aggiornarli.
4.
Gli Stati membri e la Commissione possono accedere al
sistema direttamente o tramite un’interfaccia per la sincronizzazione automatica e l’inserimento di dati con i sistemi di gestione
informatica nazionali e regionali.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma centralizzata, le richieste di diritti di accesso al sistema.
5.
Gli scambi di dati sono firmati elettronicamente a norma
dell’articolo 5 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20). Gli Stati membri e la Commissione
riconoscono l’efficacia giuridica e l’ammissibilità come prova
in giudizio della firma elettronica utilizzata nel sistema.
a) requisiti in materia di monitoraggio;
b) organizzazione delle valutazioni ex ante, intermedia ed ex
post e questionario valutativo comune per ciascuna misura
di sviluppo rurale;
c) orientamenti per la valutazione dei progressi compiuti in
base agli indicatori e per la stesura delle relazioni;
6.
La data di inoltro dei documenti alla Commissione è la
data in cui lo Stato membro trasmette i documenti dopo averli
inseriti nel sistema.
(19) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.
(20) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.
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Un documento si considera inviato alla Commissione quando lo
Stato membro non può più modificarlo né sopprimerlo nel
sistema.
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CAPO V
Disposizioni finali
Articolo 64
7.
Il costo di elaborazione e aggiornamento degli elementi
comuni del sistema è finanziato dal bilancio della Comunità a
norma dell’articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1698/2005.
I costi dell’interfaccia tra il sistema e i sistemi nazionali e locali,
nonché i costi di adeguamento dei sistemi nazionali e locali
possono essere finanziati a norma dell’articolo 66, paragrafo
2, dello stesso regolamento.
8.
In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in
particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione in forma cartacea. La trasmissione in
forma cartacea può essere effettuata solo previo consenso formale della Commissione.
Una volta cessata la forza maggiore o la circostanza eccezionale
che ha impedito l’uso del sistema, lo Stato membro inserisce i
documenti di cui trattasi nel sistema. In tal caso, si considera
come data di invio la data di spedizione dei documenti in forma
cartacea.
Il regolamento (CE) n. 817/2004 è abrogato con decorrenza dal
1o gennaio 2007.
Esso continua ad applicarsi alle misure approvate anteriormente
al 1o gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n.
1257/1999.
L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 817/2004, nonché l’allegato II, punti 9.3.V.A.1), 9.3.V.B.1), 2) e 3) e 9.3.V.B., secondo
trattino, dello stesso regolamento continuano ad applicarsi fino
al 31 dicembre 2009 a norma dell’articolo 94, terzo comma,
del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Articolo 65
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica al sostegno comunitario relativo al periodo di
programmazione che ha inizio il 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
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ALLEGATO I
REGIMI DI SOSTEGNO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2
— Ortofrutticoli [articolo 14, paragrafo 2, e articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (1)]
— Vino [titolo II, capo III, del regolamento (CE) n. 1493/1999]
— Tabacco (articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio (2)
— Olio d’oliva [articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio (3)]
— Luppolo [articolo 6 del regolamento (CE) n. 1952/2005 del Consiglio (4)]
— Carni bovine [articolo 132 del regolamento (CE) n. 1782/2003]
— Ovini e caprini [articolo 114, paragrafo 1, e articolo 119 del regolamento (CE) n. 1782/2003]
— Apicoltura [articolo 2 del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio (5)]
— Zucchero [regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio (6)]
— Misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche [capo III del regolamento (CE)
n. 247/2006 del Consiglio (7)] e delle isole minori del Mar Egeo [titolo III del regolamento (CE) n. 1405/2006 del
Consiglio (8)]
— Pagamenti diretti [articolo 42, paragrafo 5, e articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
GU
L
L
L
L
L
L
L
L
297 del 21.11.1996, pag. 1.
215 del 30.7.1992, pag. 70.
161 del 30.4.2004, pag. 97 (rettifica pubblicata nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37).
314 del 30.11.2005, pag. 1.
125 del 28.4.2004, pag. 1.
58 del 28.2.2006, pag. 42.
42 del 14.2.2006, pag. 1.
265 del 26.9.2006, pag. 1.
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ALLEGATO II
A. CONTENUTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (ARTICOLO 5)
1.
Titolo del programma di sviluppo rurale
2.
Stato membro e circoscrizione amministrativa (se pertinente)
2.1.
Zona geografica interessata dal programma
[articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005]
2.2.
Regioni classificate come «obiettivo di convergenza»
[articolo 16, lettera d), e articolo 69 del regolamento (CE) n. 1698/2005]
Identificare
— le regioni di convergenza.
3.
Analisi della situazione evidenziante i punti di forza e di debolezza, la strategia scelta e la valutazione
ex ante
[articolo 16, lettera a), e articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005]
3.1.
Analisi della situazione con riguardo ai punti di forza e di debolezza
Descrivere, con l’ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella zona geografica interessata, evidenziando i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale sulla base
degli indicatori iniziali riportati nell’allegato VIII e di altri pertinenti indicatori supplementari. La descrizione
verte in particolare sui seguenti elementi:
— Contesto socioeconomico generale della zona geografica: definizione della zona rurale in base al punto
2.4 dell’allegato della decisione 2006/144/CE del Consiglio (1); situazione demografica, compresa la struttura della popolazione per età e sesso, immigrazione ed emigrazione, problemi derivanti dalla pressione
della periferia e dall’isolamento; fattori economici trainanti, produttività e crescita; mercato del lavoro,
struttura dell’occupazione, disoccupazione e livello di qualificazione professionale, analisi della situazione
occupazionale per età e sesso; utilizzazione del suolo e assetto della proprietà in generale e nel settore
agricolo-forestale, dimensione media delle aziende.
— Rendimento dei settori agricolo, alimentare e forestale: competitività dei settori agricolo, alimentare e
forestale, svantaggi strutturali e identificazione delle esigenze di ristrutturazione e di ammodernamento;
capitale umano e imprenditorialità; potenziale d’innovazione e di trasferimento delle conoscenze; qualità e
conformità con i requisiti comunitari.
— Gestione dell’ambiente e del territorio: svantaggi di cui soffrono le aziende agricole nelle zone minacciate di abbandono e di marginalizzazione; descrizione generale della biodiversità, con particolare enfasi su
quella connessa all’agricoltura e alle foreste, compresi i sistemi agroforestali di alto pregio naturale, stato di
attuazione delle direttive Natura 2000 nei territori agricoli/forestali; situazione idrologica dal punto di vista
quantitativo e qualitativo, ruolo dell’agricoltura in termini di consumo/inquinamento dell’acqua, applicazione delle direttive 91/676/CEE (2) e 2000/60/CE del Consiglio (direttiva sui nitrati e direttiva quadro sulle
acque); inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici, particolarmente in relazione all’agricoltura:
emissioni di gas serra e di ammoniaca e riferimento ai piani d’azione e iniziative dello Stato membro/della
regione per conformarsi alle raccomandazioni internazionali, tra cui il codice di buone pratiche per ridurre
le emissioni di ammoniaca (convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza);
uso di bioenergia; qualità del suolo (erosione idrica ed eolica, materie organiche, inquinamento), protezione, uso di pesticidi, agricoltura biologica e benessere degli animali; dimensioni delle zone forestali
protette e protettive, zone boschive ad alto o medio rischio d’incendio, variazione media annua della
copertura forestale. Le descrizioni di cui sopra vanno suffragate da dati quantificati.
(1) GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.
(2) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
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— Economia rurale e qualità della vita: struttura dell’economia rurale, ostacoli alla creazione di opportunità
di lavoro alternative, costituzione di microimprese e turismo; descrizione e analisi delle lacune della
prestazione di servizi in ambito rurale, compreso l’accesso ai servizi online e all’infrastruttura a banda
larga; fabbisogno infrastrutturale, beni culturali e ambiente edificato nei villaggi; potenziale umano e
capacità di sviluppo a livello locale, anche dal punto di vista politico-amministrativo.
— Leader: popolazione e territorio degli Stati membri interessati dalle strategie integrate di sviluppo rurale
fondate su un'impostazione dal basso (Leader+ e altri programmi nazionali e cofinanziati dalla Comunità)
durante il periodo di programmazione 2000-2006).
3.2.
Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza
Descrivere la scelta e la gerarchia delle misure di sviluppo rurale intese ad affrontare la situazione del territorio
rurale, nonché il peso finanziario dei vari assi e misure, giustificato dall’analisi dei punti di forza e di debolezza.
3.3.
Valutazione ex ante
Rilevare e valutare gli elementi specificati all’articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005: i fabbisogni a
medio e lungo termine, le mete da raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati, segnatamente in
termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è
tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e la qualità delle procedure di attuazione,
sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.
La valutazione ex ante deve rispondere anche ai requisiti della valutazione ambientale di cui alla direttiva
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («direttiva sulla valutazione ambientale strategica»).
La valutazione ex ante completa deve essere allegata al programma di sviluppo rurale.
3.4.
Impatto del precedente periodo di programmazione e altre informazioni
Descrivere l’incidenza delle risorse finanziarie erogate dal FEAOG a favore dello sviluppo rurale durante il
precedente periodo di programmazione nella stessa zona di programmazione. Presentare una sintesi dei
risultati delle valutazioni.
Se del caso, prendere in considerazione anche altre misure, aggiuntive rispetto alle misure comunitarie di
sviluppo rurale e alle misure di accompagnamento, che hanno avuto un impatto sulla zona di programmazione interessata.
4.
Giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al
piano strategico nazionale, nonché impatto previsto secondo la valutazione ex ante
[articolo 16, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005]
4.1.
Giustificazione delle priorità selezionate con riferimento agli orientamenti strategici comunitari e al piano strategico
nazionale
Descrivere in che modo le misure selezionate nel programma di sviluppo rurale e il peso finanziario dei
quattro assi corrispondono al piano strategico nazionale e alla particolare situazione nazionale.
4.2.
Impatto previsto delle priorità selezionate sulla base della valutazione ex ante
Il programma di sviluppo rurale contiene una sintesi della valutazione ex ante (tratta dalla valutazione ex ante
completa allegata al programma), in cui si spiega come le autorità di gestione hanno tenuto conto dei risultati
di tale valutazione. In questa parte del programma si commentano anche gli effetti previsti delle sinergie tra
assi e misure e l’impulso che le azioni trasversali integrate possono dare alla creazione di esternalità positive e
di situazioni vantaggiose per tutti.
(1) GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
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5.
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Descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi
[articolo 16, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005]
Questa sezione contiene una descrizione degli assi e delle misure proposte per ciascuno di essi, compresi gli
obiettivi specifici verificabili e gli indicatori di cui all’articolo 81 del regolamento (CE) n. 1698/2005, che
consentono di misurare l’andamento, l’efficienza e l’efficacia del programma. Gli indicatori comprendono sia
gli indicatori comuni che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (allegato VIII del
presente regolamento), sia indicatori supplementari specifici al programma.
5.1.
Disposizioni generali
— Riferimento all’articolo (ed eventualmente al paragrafo) in cui rientra ciascuna misura di sviluppo rurale. Se
vengono citati due o più articoli (per le operazioni integrate), il pagamento va imputato alla misura
predominante e quindi all’asse predominante (articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (CE) n.
1698/2005), ma ogni parte deve essere attuata secondo le norme che disciplinano le singole misure.
— Indicare la logica d’intervento, gli obiettivi, la portata, le azioni, gli indicatori, gli obiettivi quantificati e, se
del caso, i beneficiari.
5.2.
Disposizioni comuni a tutte o a più misure
— Riferimento a tutte le operazioni/contratti in corso dal periodo precedente, comprese le clausole finanziarie,
e alle procedure/norme (comprese quelle transitorie) ad essi applicabili ai sensi del regolamento (CE) n.
1320/2006 della Commissione recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale
istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 (1). Se vengono proposti riferimenti diversi da quelli della
tavola di concordanza che figura nell’allegato II di detto regolamento, le differenze devono essere spiegate
in questa sezione. Per le operazioni facenti parte di misure che non saranno più rinnovate nel periodo di
programmazione 2007-2013, ci si può limitare alle prescrizioni del presente paragrafo.
— Confermare che, per le misure di cui agli articoli 25 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per le
operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo regolamento, non rientranti
nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato, è garantito il rispetto delle norme e procedure sugli
aiuti di Stato e dei criteri di compatibilità materiale, in particolare i massimali di aiuto per il sostegno
pubblico totale a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato.
— Confermare che i criteri di condizionalità che incidono sull’attuazione di più misure di sviluppo rurale sono
identici a quelli del regolamento (CE) n. 1782/2003.
— Dimostrare che, per le misure d’investimento, il sostegno è finalizzato alla realizzazione di obiettivi
chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze territoriali e a svantaggi strutturali.
— Criteri e disposizioni amministrative atti a garantire che le operazioni che beneficiano eccezionalmente di
un sostegno allo sviluppo rurale nell’ambito dei regimi di sostegno elencati all’allegato I del presente
regolamento non siano sovvenzionate anche da altri strumenti della politica agricola comune.
— Giustificativi di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del presente regolamento, che consentano alla Commissione
di verificare la coerenza e l’attendibilità dei calcoli.
— Se viene fatto uso di abbuoni di interessi e sistemi di capitalizzazione degli stessi, o di operazioni di
ingegneria finanziaria, gli adempimenti previsti agli articoli da 49 a 52 del presente regolamento.
(1) GU L 243 del 6.9.2006, pag. 6.
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5.3.
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Informazioni richieste in merito agli assi e alle misure
Per le misure sono richieste le seguenti informazioni specifiche:
5.3.1.
Asse 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale
Informazioni comuni a talune misure in materia forestale
— Nesso tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali/subnazionali o altri strumenti equivalenti,
nonché con la strategia forestale comunitaria.
5.3.1.1.
Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale
umano
5.3.1.1.1. A z i o n i n e l c a m p o d e l l a f o r m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e e d e l l ’ i n f o r m a z i o n e , compresa
la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo,
alimentare e forestale
— descrizione delle attività (compreso il tipo di formazione) e categorie di beneficiari;
— copertura del sostegno.
5.3.1.1.2. I n s e d i a m e n t o d i g i o v a n i a g r i c o l t o r i
— definizione di «insediamento» applicata nello Stato membro/regione;
— sintesi dei requisiti del piano aziendale, anche in caso di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti
comunitari esistenti entro un periodo di 36 mesi, e informazioni sulla frequenza e le modalità di riesame
del piano aziendale;
— ricorso alla possibilità di ottenere una proroga per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali;
— ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che da adito a tali misure;
— importo del sostegno e modalità di pagamento (premio unico in un massimo di cinque rate, abbuono di
interessi o una combinazione di entrambi).
5.3.1.1.3. P r e p e n s i o n a m e n t o d e g l i i m p r e n d i t o r i e d e i l a v o r a t o r i a g r i c o l i
— legame con i regimi pensionistici nazionali;
— legame con la misura a favore dell’insediamento di giovani agricoltori (se è stata scelta questa opzione);
— durata dell’aiuto;
— ricorso alla possibilità di cedere i terreni resi disponibili a un organismo che si impegni a riassegnarli
ulteriormente;
— importo dei pagamenti.
5.3.1.1.4. R i c o r s o a i s e r v i z i d i c o n s u l e n z a a g r i c o l a e f o r e s t a l e
— descrizione del sistema di consulenza agricola/forestale istituito dallo Stato membro, compresa la procedura
di selezione degli organismi incaricati di prestare i servizi di consulenza agli agricoltori/detentori di aree
forestali;
— importo e aliquota del sostegno.
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5.3.1.1.5. A v v i a m e n t o d i s e r v i z i d i c o n s u l e n z a a z i e n d a l e , d i s o s t i t u z i o n e e d i a s s i s t e n z a
alla gestione
— descrizione delle procedure di avviamento, qualifica dei prestatori di servizi, tipo di servizi prestati;
— categorie di spese ammissibili, entità del sostegno e sua degressività.
5.3.1.2.
Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e a promuovere l’innovazione
5.3.1.2.1. A m m o d e r n a m e n t o d e l l e a z i e n d e a g r i c o l e
— descrizione dei requisiti e degli obiettivi per il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole;
— tipi di investimenti (materiali/immateriali);
— categorie di beneficiari;
— designazione dei requisiti comunitari di nuova introduzione (e di quelli esistenti nel caso di giovani
agricoltori beneficiari di aiuti all’insediamento) per i quali può essere concesso un sostegno; giustificazione
in rapporto agli specifici problemi incontrati per conformarsi a tali requisiti, nonché durata e giustificazione della proroga per ciascuno dei requisiti in questione;
— tipo e intensità dell’aiuto.
5.3.1.2.2. M i g l i o r e v a l o r i z z a z i o n e e c o n o m i c a d e l l e f o r e s t e
— tipi di investimenti e categorie di beneficiari;
— tipo e intensità dell’aiuto.
5.3.1.2.3. A c c r e s c i m e n t o d e l v a l o r e a g g i u n t o d e i p r o d o t t i a g r i c o l i e f o r e s t a l i
— descrizione dei requisiti e degli obiettivi relativi al rendimento globale delle imprese;
— settori della produzione primaria e tipi di investimenti (materiali/immateriali);
— tipi e dimensioni delle imprese beneficiarie;
— designazione dei criteri obbligatori per i quali può essere concessa una proroga alle microimprese per
conformarsi ai requisiti comunitari di nuova introduzione;
— tipo e intensità dell’aiuto.
5.3.1.2.4. C o o p e r a z i o n e p e r l o s v i l u p p o d i n u o v i p r o d o t t i , p r o c e s s i e t e c n o l o g i e n e i
settori agricolo e alimentare e in quello forestale
— settori interessati e categorie di soggetti partecipanti ai progetti di cooperazione;
— eventuale distinzione tra progetti di cooperazione in materia di nuovi prodotti/nuovi processi/nuove
tecnologie;
— categorie di spese ammissibili ed entità del sostegno.
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5.3.1.2.5. I n f r a s t r u t t u r a c o n n e s s a a l l o s v i l u p p o e a l l ’ a d e g u a m e n t o d e l l ’ a g r i c o l t u r a e
della silvicoltura
— descrizione del tipo di operazioni.
5.3.1.2.6. R i p r i s t i n o d e l p o t e n z i a l e p r o d u t t i v o a g r i c o l o d a n n e g g i a t o
naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione
da
calamità
— garantire che, in simili casi, è coperto solo il costo d’investimento.
5.3.1.3.
Misure intese a migliorare la qualità della produzione agricola e dei
prodotti agricoli
5.3.1.3.1. R i s p e t t o d e i r e q u i s i t i p r e s c r i t t i d a l l a n o r m a t i v a c o m u n i t a r i a
— elenco dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria che possono beneficiare del sostegno
previsto dall’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, data a partire dalla quale il
requisito è obbligatorio in virtù della normativa comunitaria e giustificazione della scelta;
— descrizione dell’incidenza significativa degli obblighi o dei vincoli imposti dal nuovo requisito sui costi di
esercizio dell’azienda agricola;
— importo del sostegno per requisito ammissibile e metodo utilizzato per determinare tale importo.
5.3.1.3.2. P a r t e c i p a z i o n e d e g l i a g r i c o l t o r i a i s i s t e m i d i q u a l i t à a l i m e n t a r e
— elenco dei sistemi comunitari e nazionali di qualità alimentare sovvenzionabili, nonché dei prodotti che
possono beneficiare di un sostegno nell’ambito dei sistemi di qualità selezionati. Per i sistemi nazionali,
descrizione del sistema secondo i criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 2;
— indicazione della o delle autorità competenti per la supervisione del sistema di qualità e descrizione delle
modalità organizzative di tale supervisione;
— importo del sostegno per tipo di sistema sovvenzionabile e giustificazione dei costi fissi.
5.3.1.3.3. A t t i v i t à d i i n f o r m a z i o n e e p r o m o z i o n e
— elenco dei prodotti che possono beneficiare di un sostegno nell’ambito del sistema di qualità selezionato a
titolo della misura «Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare»;
— procedura per garantire che le azioni ammesse a beneficiare del sostegno allo sviluppo rurale non fruiscano
contemporaneamente di un sostegno nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000;
— procedura di controllo ex ante del materiale informativo, promozionale e pubblicitario (articolo 23,
paragrafo 6, del presente regolamento);
— sintesi delle categorie di spese ammissibili e dei tassi di sostegno.
5.3.1.4.
Misure transitorie per la Repubblica ceca, Cipro, l’Estonia, la Lettonia, la
Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia
5.3.1.4.1. S o s t e g n o a l l e a z i e n d e a g r i c o l e d i s e m i s u s s i s t e n z a i n v i a d i r i s t r u t t u r a z i o n e
— definizione di azienda di semi-sussistenza in funzione delle dimensioni minime e/o massime dell’azienda,
della parte di produzione commercializzata e/o del livello di reddito dell’azienda ammissibile;
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— definizione della redditività economica futura;
— sintesi dei requisiti del piano aziendale;
— importo e durata del sostegno.
5.3.1.4.2. C o s t i t u z i o n e d i a s s o c i a z i o n i d i p r o d u t t o r i
— descrizione della procedura ufficiale di riconoscimento delle associazioni, compresi i criteri di selezione;
— settori interessati;
— unicamente per Malta, indicazione del settore o dei settori che beneficiano della deroga giustificata dalla
produzione complessiva estremamente esigua, nonché condizioni per poter beneficiare della deroga: percentuale minima della produzione dell’associazione rispetto alla produzione totale del settore, numero
minimo di produttori del settore membri dell’associazione;
— unicamente per Malta, giustificazione degli importi annui.
5.3.2.
Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
5.3.2.1.
Misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli
Disposizioni comuni a talune misure
Descrizione dettagliata dell’esecuzione a livello nazionale:
— ai fini specifici dell’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, requisiti minimi relativi
all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altri pertinenti requisiti obbligatori; tra i requisiti minimi
relativi ai fertilizzanti devono figurare i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva
91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all’inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare,
l’obbligo di possedere una licenza per l’uso di tali prodotti, l’obbligo di seguire una formazione, il
magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell’attrezzatura per l’irrorazione e le disposizioni
sull’uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione
nazionale;
— ai fini specifici dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, altri pertinenti requisiti
obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale.
5.3.2.1.1. I n d e n n i t à c o m p e n s a t i v e d e g l i s v a n t a g g i n a t u r a l i a f a v o r e d e g l i a g r i c o l t o r i
delle zone montane
Le disposizioni dell’allegato II, punti 9.3.V.A.1), 9.3.V.B.1), 2) e 3) e 9.3.V.B., secondo trattino, del regolamento
(CE) n. 817/2004 si applicano fino al 31 dicembre 2009. Viene tuttavia a cadere la distinzione tra
«A. caratteristiche principali» e «B. altri elementi».
5.3.2.1.2. I n d e n n i t à a f a v o r e d e g l i a g r i c o l t o r i d e l l e z o n e c a r a t t e r i z z a t e d a s v a n t a g g i
naturali diverse dalle zone montane
Idem come al punto 5.3.2.1.1.
5.3.2.1.3. I n d e n n i t à N a t u r a 2 0 0 0 e i n d e n n i t à c o n n e s s e a l l a d i r e t t i v a 2 0 0 0 / 6 0 / C E
— zone designate in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali/regionali;
— descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche prese come riferimento per i calcoli a giustificazione
dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovuti agli svantaggi generati dall’applicazione delle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE nella zona interessata (1);
— importo dell’aiuto.
(1) Le indicazioni per la direttiva 2000/60/CE saranno emanate ulteriormente.
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5.3.2.1.4. P a g a m e n t i a g r o a m b i e n t a l i
— descrizione e giustificazione dei vari tipi di impegni in base all’impatto ambientale previsto in rapporto ai
bisogni e alle priorità ambientali;
— descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici (compresa la descrizione dei requisiti
minimi di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sono pertinenti a
ciascun tipo di impegno) presi come riferimento per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi, b)
del mancato guadagno dovuto all’impegno assunto e c) dell’entità dei costi dell’operazione; se del caso,
questa metodica deve tenere conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003;
l’eventuale metodo di conversione utilizzato per altre unità di misura ai sensi dell’articolo 27, paragrafo
9, del presente regolamento;
— importo dell’aiuto;
— misure, obiettivi e criteri applicati se i beneficiari sono selezionati mediante gara ai sensi dell’articolo 39,
paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005;
— elenco delle razze locali minacciate di abbandono e numero di femmine riproduttrici interessate. Questo
numero deve essere certificato da un organismo specializzato o da un’organizzazione/associazione di
allevatori, debitamente riconosciuti, i quali registrano e mantengono aggiornato il libro genealogico della
razza. Si dovrà dimostrare che l’organismo in questione possiede le capacità e le competenze necessarie per
identificare gli animali delle razze minacciate;
— per le risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica, dimostrazione dell’erosione genetica sulla
base di risultati scientifici e indicatori che permettano di stimare la rarità delle varietà endemiche/originarie
(locali), la diversità della loro popolazione e le pratiche agricole prevalenti a livello locale;
— per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura (articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE)
n. 1698/2005): categorie di beneficiari, tipi di operazioni e specificazione dei costi ammissibili.
5.3.2.1.5. P a g a m e n t i p e r i l b e n e s s e r e d e g l i a n i m a l i
— descrizione e giustificazione dei vari tipi di impegni, per almeno uno degli aspetti contemplati all’articolo
27, paragrafo 7, del presente regolamento, in base all’impatto previsto;
— descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici/zootecnici [compresa la descrizione dei
requisiti minimi di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 che sono pertinenti
a ciascun tipo di impegno] presi come riferimento per i calcoli a giustificazione: a) dei costi aggiuntivi e del
mancato guadagno derivanti dall’impegno assunto; b) dell’entità dei costi dell’operazione;
— importo dell’aiuto.
5.3.2.1.6. S o s t e g n o a g l i i n v e s t i m e n t i n o n p r o d u t t i v i
— definizione delle operazioni sovvenzionabili;
— descrizione del nesso con gli impegni di cui all’articolo 36, lettera a), punto iv), del regolamento (CE)
n. 1698/2005 o con altri obiettivi agroambientali;
— descrizione del modo in cui gli investimenti valorizzano in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000
interessate o altre zone di grande pregio naturale.
5.3.2.2.
Misure intese a promuovere l’utilizzo sostenibile delle superfici forestali
Disposizioni comuni a tutte le misure:
— nesso tra gli interventi proposti e i programmi forestali nazionali/subnazionali o altri strumenti equivalenti,
nonché con la strategia forestale comunitaria;
— riferimento ai piani di protezione delle foreste nelle zone classificate a rischio medio alto di incendi
boschivi ed elementi comprovanti la conformità delle misure proposte con detti piani di protezione.
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5.3.2.2.1. I m b o s c h i m e n t o d i t e r r e n i a g r i c o l i
— definizione di «terreno agricolo»;
— definizione di «agricoltore»;
— disposizioni e criteri per la selezione delle zone da imboschire, tali da garantire che gli interventi progettati
siano adatti alle condizioni locali e compatibili con i requisiti ambientali, in particolare la biodiversità,
conformemente all’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e all’articolo 34, paragrafo
2, del presente regolamento;
— descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto e di manutenzione, nonché del mancato guadagno
da compensare. Per quest’ultima voce, il metodo in questione deve tenere conto degli eventuali aiuti
concessi a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003;
— intensità dell’aiuto per l’impianto, nonché importo e durata dei premi annuali a copertura dei costi di
manutenzione e del mancato guadagno.
5.3.2.2.2. P r i m o i m p i a n t o d i s i s t e m i a g r o f o r e s t a l i s u t e r r e n i a g r i c o l i
— definizione dei sistemi agroforestali sovvenzionabili;
— uso forestale;
— uso agricolo;
— densità di impianto;
— descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto;
— intensità dell’aiuto per l’impianto.
5.3.2.2.3. I m b o s c h i m e n t o d i s u p e r f i c i n o n a g r i c o l e
— disposizioni e criteri per la designazione delle zone da imboschire;
— disposizioni atte a garantire che gli interventi progettati siano adatti alle condizioni locali e compatibili con
i requisiti ambientali, in particolare la biodiversità;
— descrizione del metodo di calcolo dei costi di impianto e di manutenzione;
— intensità dell’aiuto per l’impianto.
5.3.2.2.4. I n d e n n i t à N a t u r a 2 0 0 0
— zone designate in applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e obblighi incombenti ai proprietari
di foreste in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali/regionali;
— descrizione del metodo di calcolo utilizzato per giustificare gli oneri e il mancato guadagno dovuti ai
vincoli all’uso delle foreste e di altri terreni boschivi imposti dall’applicazione delle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE nella zona interessata;
— importo dell’aiuto.
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5.3.2.2.5. P a g a m e n t i s i l v o a m b i e n t a l i
— giustificazione degli impegni in base all’impatto ambientale previsto in rapporto ai bisogni e alle priorità
ambientali;
— descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri presi come riferimento per i calcoli a giustificazione
dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall’impegno assunto;
— importo dell’aiuto.
5.3.2.2.6. R i c o s t i t u z i o n e d e l p o t e n z i a l e p r o d u t t i v o f o r e s t a l e e i n t e r v e n t i p r e v e n t i v i
— tipo di interventi e piani di prevenzione.
5.3.2.2.7. S o s t e g n o a g l i i n v e s t i m e n t i n o n p r o d u t t i v i
— definizione delle operazioni sovvenzionabili;
— descrizione del nesso con gli impegni di cui all’articolo 36, lettera b), punto v), del regolamento (CE)
n. 1698/2005 o con altri obiettivi ambientali;
— descrizione del modo in cui gli investimenti valorizzano le zone interessate in termini di pubblica utilità.
5.3.3.
Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale
5.3.3.1.
Misure intese a diversificare l’economia rurale
5.3.3.1.1. D i v e r s i f i c a z i o n e v e r s o a t t i v i t à n o n a g r i c o l e
— settori di diversificazione interessati;
— intensità dell’aiuto.
5.3.3.1.2. S o s t e g n o a l l a c r e a z i o n e e a l l o s v i l u p p o d i m i c r o i m p r e s e
— tipi di imprese beneficiarie;
— descrizione del tipo di operazioni;
— intensità dell’aiuto.
5.3.3.1.3. I n c e n t i v a z i o n e d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e
— descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
— intensità dell’aiuto.
5.3.3.2.
Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali
5.3.3.2.1. S e r v i z i e s s e n z i a l i p e r l ’ e c o n o m i a e l a p o p o l a z i o n e r u r a l e
— tipi di servizi sovvenzionati;
— costi ammissibili.
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5.3.3.2.2. S v i l u p p o e r i n n o v a m e n t o d e i v i l l a g g i
— tipi di interventi sovvenzionati;
— costi ammissibili.
5.3.3.2.3. T u t e l a e r i q u a l i f i c a z i o n e d e l p a t r i m o n i o r u r a l e
— descrizione del tipo di operazioni previste ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
5.3.3.3.
Formazione e informazione
— settori interessati;
— categorie di operatori economici beneficiari delle azioni previste.
5.3.3.4.
Acquisizione di competenze, animazione e attuazione
— acquisizione di competenze e animazione: descrizione del tipo di operazioni;
— partenariati pubblici-privati di cui all’articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005, diversi da
quelli previsti all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, che attuano le strategie di
sviluppo locale: descrizione del tipo di partenariato (partner rappresentati, percentuale di partner privati,
potere decisionale), stima indicativa del numero di partenariati pubblici-privati, superficie e popolazione
interessate; misure dell’asse 3 attuate da questi partenariati pubblici-privati; disposizione atta a garantire che
i costi di gestione dei partenariati siano limitati al 15% della spesa pubblica per la rispettiva strategia di
sviluppo locale.
5.3.4.
Asse 4: Attuazione dell’impostazione Leader
5.3.4.1.
Strategie di sviluppo locale
— procedura e tempi di selezione dei gruppi di azione locale, compresi i criteri di selezione obiettivi, numero
indicativo previsto di gruppi di azione locale e percentuale prevista di territori rurali interessati da strategie
di sviluppo locale;
— giustificazione della selezione di zone con popolazione non ricompresa nei limiti di cui all’articolo 37,
paragrafo 3;
— procedura di selezione delle operazioni poste in essere dai gruppi di azione locale;
— descrizione dei canali finanziari applicabili ai gruppi di azione locale.
5.3.4.2.
Cooperazione interterritoriale e transnazionale
— Procedura, tempistica e criteri obiettivi per la selezione dei progetti di cooperazione interterritoriale e
transnazionale.
5.3.4.3.
Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e
animazione sul territorio.
— limite alla quota del bilancio dei gruppi di azione locale destinata alla gestione degli stessi;
— stima indicativa della quota delle spese di cui all’articolo 59, lettere da a) a d), del regolamento (CE)
n. 1698/2005 che sarà destinata all’acquisizione di competenze e all’animazione per l’asse Leader.
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6.
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Piano di finanziamento composto di due tabelle
[articolo 16, lettera d), del regolamento (CE) n. 1698/2005]
6.1.
Partecipazione annua del FEASR (in euro)
Anno
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totale FEASR
Regioni di convergenza (*)
(*) Per gli Stati membri con regioni di convergenza e altre regioni.
6.2.
Piano finanziario per asse (in euro per l’insieme del periodo) (1)
Partecipazione pubblica
Asse
Totale settore pubblico
Tasso di partecipazione
FEASR
(%)
Importo FEASR
Asse 1
Asse 2
Asse 3
Asse 4
Assistenza tecnica
Totale
N.B.: Le spese transitorie di cui al punto 5.2, primo trattino, del presente allegato vanno inserite nelle tabelle
riportate ai punti 6.1, 6.2 e 7. Per identificare tali spese, gli Stati membri si serviranno della tavola di
concordanza di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1320/2006.
7.
Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale (in euro per l’insieme del periodo)
Misura/asse
Spesa pubblica
Spesa privata
Costo totale
Misura 111
Misura 112
Misura 121
Misura 1 …
Totale asse 1
Misura 211
Misura 212
Misura 221
Misura 2 …
Totale asse 2
(1) Poiché il programma di sviluppo rurale copre vari tipi di regioni, con tassi di cofinanziamento FEASR differenziati, la tabella 6.2 deve
essere compilata per ogni tipo di regione: regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar
Egeo, altre regioni.
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Misura/asse
Spesa pubblica
Spesa privata
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Costo totale
Misura 311
Misura 312
Misura 321
Misura 3 …
Totale asse 3
41
Strategie di sviluppo locale:
— 411 Competitività
— 412 Gestione dell’ambiente/
del territorio
— 413 Qualità della vita/diversificazione
421 Cooperazione:
431 Costi di gestione, acquisizione di
competenze, animazione
Totale asse 4 (1)
Totale assi 1, 2, 3 e 4
511 Assistenza tecnica
di cui eventuale importo per la
rete rurale nazionale:
a) costi di gestione
b) piano d’azione
Totale complessivo
(1) Per verificare la conformità all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005, la chiave di ripartizione tra gli assi delle
strategie di sviluppo locale sarà applicata alla dotazione complessiva dell’asse 4.
La tabella finanziaria consolidata e la tabella indicativa degli importi iniziali per misura devono riprodurre la
struttura delle tabelle riportate ai punti 6.1, 6.2 e 7 e seguire l’ordine del seguente elenco:
Le varie misure sono codificate come segue:
(111) azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;
(112) insediamento di giovani agricoltori;
(113) prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli;
(114) ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali;
(115) avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende
agricole, nonché di servizi di consulenza forestale;
(121) ammodernamento delle aziende agricole;
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(122) migliore valorizzazione economica delle foreste;
(123) accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
(124) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare;
(125) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura;
(126) ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione;
(131) sostegno agli agricoltori per conformarsi ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria;
(132) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;
(133) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti
che rientrano nei sistemi di qualità alimentare;
(141) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;
(142) costituzione di associazioni di produttori;
(211) indennità a favore degli agricoltori delle zone montane;
(212) indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone
montane;
(213) indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE;
(214) pagamenti agroambientali;
(215) pagamenti per il benessere degli animali;
(216) sostegno agli investimenti non produttivi;
(221) imboschimento di terreni agricoli;
(222) primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli;
(223) imboschimento di superfici non agricole;
(224) indennità Natura 2000;
(225) pagamenti silvoambientali;
(226) ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
(227) sostegno agli investimenti non produttivi;
(311) diversificazione verso attività non agricole;
(312) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;
(313) incentivazione di attività turistiche;
(321) servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale;
(322) sviluppo e rinnovamento dei villaggi;
(323) tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;
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(331) formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano
nell’asse 3;
(341) acquisizione di competenze e animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di
sviluppo locale;
(410) strategie di sviluppo locale;
(411) competitività;
(412) gestione dell’ambiente/del territorio;
(413) qualità della vita/diversificazione;
(421) cooperazione interterritoriale e transnazionale;
(431) gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione;
(511) assistenza tecnica;
8.
Se del caso, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per asse, che distingua le misure
interessate di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005
Tabella
[articolo 16, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005]:
(in euro per l’insieme del periodo)
Asse 1
Misura 111
…
Totale asse 1
Asse 2
Misura 211
…
Totale asse 2
Asse 3
Misura 311
…
Totale asse 3
Asse 4
Misura 411
…
Totale asse 4
Totale asse 1, asse 2, asse 3, asse 4
9.
Gli elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza e, se del caso, l’elenco
dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per
l’attuazione dei programmi
[articolo 16, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005]
Gli elementi di cui ai punti A e B, relativi alle norme e procedure sugli aiuti di Stato, devono essere validi per
l’intera durata del programma e riguardare sia la versione iniziale che le successive modifiche.
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A. Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato:
— indicare se il sostegno sarà concesso a norma del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione (1) sugli aiuti de minimis al settore agricolo; oppure
— fornire il numero di registrazione e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione
adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (2), in virtù del quale è stata introdotta
la misura; oppure
— fornire il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la
misura compatibile con il trattato; oppure
— compilare la corrispondente scheda informativa allegata al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (3).
B. Per le misure di cui agli articoli 25, 27 [per quest’ultimo limitatamente ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005] e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005
e per le operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo regolamento, non
rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 36 del trattato:
— indicare se il sostegno sarà concesso a norma del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione (4)
sugli aiuti de minimis; oppure
— fornire il numero di protocollo e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato
sulla base del regolamento (CE) n. 994/98, in virtù del quale è stata introdotta la misura; oppure
— fornire il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la
misura compatibile con il trattato; oppure
— spiegare per quali motivi il regime di aiuto in questione è da considerarsi come un aiuto esistente ai
sensi dell’articolo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 659/1999, comprese le misure di aiuto esistenti
ai sensi dei trattati di adesione.
Le suddette misure vanno presentate secondo il seguente modello di tabella degli aiuti di Stato:
C. Modello di tabella degli aiuti di Stato, da allegare a ciascun programma di sviluppo rurale
Codice misura
Titolo del regime di
aiuto
Legittimazione del
regime (*)
Durata del regime di
aiuto
(*) Indicare a seconda dei casi:
— per le misure a norma di un regolamento de minimis, la dicitura: «Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente
misura è conforme al regolamento de minimis (CE) n. […]»;
— per i regimi di aiuto approvati: riferimento alla decisione della Commissione recante approvazione dell’aiuto di
Stato, nonché numero dell’aiuto di Stato ed estremi della lettera di notifica dell’approvazione;
— per gli aiuti che formano oggetto di esenzione per categoria: riferimento al singolo regolamento di esenzione per
categoria e numero di protocollo;
— per altre misure di aiuto esistenti:
a) nel caso degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007
(denominati nel prosieguo «nuovi Stati membri»): 1) «nulla» per gli aiuti precedenti al 1995; 2) numero della
misura nell’elenco del trattato di adesione; 3) estremi della lettera recante decisione di non sollevare obiezioni
nel quadro della procedura provvisoria;
b) in altri casi: fornire la giustificazione pertinente.
La tabella degli aiuti di Stato deve essere corredata di un impegno, da parte dello Stato membro, a notificare
individualmente, a norma dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ogni singolo caso di applicazione dei
regimi di cui al punto B per i quali è richiesta una notifica individuale ai sensi della normativa sugli aiuti di
Stato o in forza delle condizioni e degli impegni stabiliti nelle rispettive decisioni di approvazione.
(1)
(2)
(3)
(4)
GU
GU
GU
GU
L
L
L
L
325 del 28.10.2004, pag. 4.
142 del 14.5.1998, pag. 1.
140 del 30.4.2004, pag. 1.
10 del 13.1.2001, pag. 30.
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Informazioni sulla complementarità con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola
comune, dalla politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca
[articolo 5, articolo 16, lettera h), e articolo 60 del regolamento (CE) n. 1698/2005]
10.1.
Giudizio sulla complementarità con:
— le attività, le politiche e le priorità della Comunità, in particolare con gli obiettivi della coesione economica
e sociale e con quelli del Fondo europeo per la pesca;
— le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all’allegato I del presente regolamento.
10.2.
Relativamente alle misure degli assi 1, 2 e 3:
— criteri per distinguere le misure aventi a oggetto operazioni sovvenzionabili anche da altri strumenti di
sostegno comunitari, in particolare i fondi strutturali e il Fondo europeo per la pesca.
10.3.
Relativamente alle misure dell’asse 4:
— criteri per distinguere le strategie di sviluppo locale che rientrano nell’asse 4 dalle strategie di sviluppo
locale attuate dai «gruppi» beneficiari del Fondo europeo per la pesca e i progetti di cooperazione dall’obiettivo di cooperazione dei fondi strutturali.
10.4.
Se del caso, fornire informazioni sulla complementarità con altri strumenti finanziari della Comunità.
11.
Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili
[articolo 16, lettera i), punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005]
— Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all’articolo 74, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1698/2005 e, per informazione, descrizione sintetica della loro struttura di gestione
e di controllo.
12.
Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione, nonché composizione prevista del comitato di
sorveglianza.
[articolo 16, lettera i), punto ii), e articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005]
12.1.
Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione
Detti sistemi saranno concepiti sulla base degli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto
del programma di sviluppo rurale, facenti parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui
all’allegato VIII, e degli altri elementi elencati all’articolo 62, paragrafo 3. Ciascun programma di sviluppo
rurale reca inoltre indicatori supplementari corrispondenti alle particolari esigenze, condizioni e obiettivi
nazionali e/o regionali che caratterizzano la zona interessata dal programma. I dati raccolti in relazione agli
indicatori possono ispirarsi ai parametri elaborati dal Sistema dei sistemi di osservazione globale della terra
(GEOSS) o da progetti comunitari quali il Monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza (GMES).
12.2.
Composizione prevista del comitato di sorveglianza
13.
Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma
[articolo 76 del regolamento (CE) n. 1698/2005]
Descrivere il piano di comunicazione e gli elementi citati all’articolo 58 e all’allegato VI del presente regolamento:
13.1.
Iniziative miranti a informare i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche,
sociali e ambientali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non
governative circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti.
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13.2.
Iniziative miranti a informare i beneficiari del contributo comunitario.
13.3.
Iniziative miranti a informare il pubblico del ruolo svolto dalla Comunità nell’ambito del programma e dei
relativi risultati.
14.
Designazione delle parti consultate e risultati della consultazione
[articolo 6 e articolo 16, lettera j), del regolamento (CE) n. 1698/2005]
14.1.
Designazione delle parti consultate
Elenco delle competenti autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche, delle parti economiche e sociali e di
qualsiasi altro organismo rappresentativo della società civile, delle organizzazioni non governative, incluse
quelle ambientali, e degli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne, che sono stati
consultati.
14.2.
Risultati della consultazione
Riassumere i risultati delle consultazioni, indicando le date delle stesse, il tempo accordato per le osservazioni e
i contributi alla preparazione del programma, nonché la misura in cui si è tenuto conto dei pareri e dei
suggerimenti ricevuti.
15.
Parità tra uomini e donne e non discriminazione
[articolo 8 del regolamento (CE) n. 1698/2005]
15.1.
Descrivere in che modo si intende promuovere la parità tra uomini e donne nelle varie fasi di attuazione del
programma (progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione).
15.2.
Descrivere in che modo si intende impedire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica,
religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione del
programma.
16.
Assistenza tecnica
[articolo 66, paragrafo 2, e articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005]
16.1.
Descrivere le attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dell’assistenza al
programma finanziate a titolo di assistenza tecnica.
16.2.
Rete rurale nazionale
— elenco delle organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale che faranno parte della rete
rurale nazionale;
— procedura e tempi di costituzione della rete rurale nazionale;
— descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla rete rurale nazionale.
Tali attività costituiranno la trama del piano d’azione che sarà elaborato dall’autorità di gestione e sovvenzionato a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005;
— importo destinato alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale e all’esecuzione del piano
d’azione ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Nell’ambito di tale importo, occorre distinguere la parte destinata alle strutture necessarie al funzionamento
della rete e quella destinata al piano d’azione. Il programma deve contenere disposizioni atte a garantire
che la parte dell’importo di cui alla lettera a) succitata non aumenti indebitamente con l’andare del tempo.
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L 368/56
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B. PROGRAMMI SPECIFICI PER LE RETI RURALI NAZIONALI (DI CUI ALL’ARTICOLO 41, PARAGRAFI
3 E 5)
Qualora gli Stati membri che dispongono di programmi regionali presentino per approvazione un programma specifico
per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, conformemente all’articolo 66, paragrafo 3, secondo
comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il suddetto programma specifico deve contenere i seguenti elementi:
a) elenco delle organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale che faranno parte della rete rurale
nazionale;
b) procedura e tempi di costituzione della rete rurale nazionale;
c) descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla rete rurale nazionale. Tali attività
costituiranno la trama del piano d’azione che sarà elaborato dall’autorità di gestione e sovvenzionato a norma
dell’articolo 68, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005;
d) importo destinato alla costituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale e all’esecuzione del piano d’azione ai
sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e ripartizione annuale del
contributo FEASR, che deve essere compatibile con il disposto dell’articolo 69, paragrafo 1, dello stesso regolamento;
e) tabella finanziaria per l’intero periodo di programmazione, compilata secondo il seguente modello (in euro ai prezzi
correnti):
Categoria di spesa per la rete rurale nazionale
Spesa pubblica totale
Partecipazione del FEASR
a) per la gestione della struttura della
rete rurale nazionale
b) per l’esecuzione del piano d’azione
della rete rurale nazionale, compresa
la valutazione
Totale
f) designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili;
e) descrizione del sistema di sorveglianza e valutazione, nonché composizione prevista del comitato di sorveglianza.
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ALLEGATO III
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI MALTESI
Sostegno alla costituzione di un’associazione di produttori (importo minimo di cui all’articolo 25, paragrafo 2)
EUR
Anno
63 000
1o anno
63 000
2o anno
63 000
3o anno
60 000
4o anno
50 000
5o anno
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ALLEGATO IV
SOGLIE PER LE RAZZE ANIMALI MINACCIATE (DI CUI ALL’ARTICOLO 27, PARAGRAFO 4)
Specie animali ammissibili
Soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come
razza minacciata di abbandono [numero di femmine
riproduttrici (*)]
Bovini
7 500
Ovini
10 000
Caprini
10 000
Equidi
5 000
Suini
15 000
Volatili
25 000
(*) Numero, calcolato nell’insieme degli Stati membri, di femmine riproduttrici di una stessa razza che si riproducono in razza pura, iscritte
in un albo genealogico tenuto da un’organizzazione di allevatori riconosciuta dallo Stato membro in conformità con la normativa
zootecnica comunitaria.
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ALLEGATO V
TABELLA DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UNITÀ DI BESTIAME (DI CUI ALL’ARTICOLO 27,
PARAGRAFO 13)
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre
sei mesi
1,0 UB
Bovini da sei mesi a due anni
0,6 UB
Bovini di meno di sei mesi
0,4 UB
Ovini
0,15 UB
Caprini
0,15 UB
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg
0,5 UB
Altri suini
0,3 UB
Galline ovaiole
0,014 UB
Altro pollame
0,003 UB
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ALLEGATO VI
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR (DI CUI ALL’ARTICOLO 58,
PARAGRAFO 3)
1.
Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari e ai beneficiari
1.1. Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari
Le autorità di gestione diffondono, con un intento di trasparenza, le più ampie informazioni possibili sulle opportunità di cofinanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri nell’ambito dei programmi di sviluppo
rurale.
A tal fine, l’autorità di gestione provvede affinché al programma di sviluppo rurale sia data ampia diffusione, siano
resi noti i contributi finanziari del FEASR e il programma stesso sia messo a disposizione degli interessati.
L’autorità di gestione fornisce ai potenziali beneficiari informazioni chiare, esaurienti e aggiornate sui seguenti aspetti:
a) le procedure amministrative da seguire per poter ottenere finanziamenti nell’ambito di un programma di sviluppo
rurale;
b) le procedure di esame delle domande di finanziamento;
c) le condizioni di ammissibilità e/o i criteri di selezione e valutazione dei progetti sovvenzionabili;
d) i nomi delle persone o gli uffici a livello nazionale, regionale o locale, presso i quali è possibile ottenere
spiegazioni su come funzionano i programmi di sviluppo rurale e sui criteri di selezione e valutazione delle
operazioni.
L’autorità di gestione provvede affinché i partner che fungono da organi di collegamento a livello nazionale,
regionale o locale siano coinvolti nel processo di informazione dei potenziali beneficiari, in particolare:
a) autorità locali e regionali;
b) organizzazioni professionali;
c) parti economiche e sociali;
d) organizzazioni non governative, segnatamente organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e
organizzazioni ambientaliste;
e) centri d’informazione sull’Europa;
f) rappresentanze della Commissione negli Stati membri.
L’autorità di gestione informa i potenziali beneficiari circa la pubblicazione di cui al punto 2.1.
1.2. Misure di informazione rivolte ai beneficiari
L’autorità di gestione provvede affinché i beneficiari a cui viene notificata l’attribuzione dell’aiuto siano informati che
l’azione fa parte di un programma cofinanziato dal FEASR e sia portato a loro conoscenza l’asse prioritario del
relativo programma di sviluppo rurale.
2.
Misure di informazione e pubblicità rivolte al pubblico
L’autorità di gestione del programma di sviluppo rurale e i beneficiari prendono tutte le disposizioni necessarie per
informare e sensibilizzare il pubblico sulle misure finanziate nel quadro del programma di sviluppo rurale a norma
del presente regolamento.
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2.1. Competenze dell’autorità di gestione
L’autorità di gestione informa il pubblico dell’adozione del programma di sviluppo rurale da parte della Commissione
e dei relativi aggiornamenti, dei principali esiti del programma e della sua conclusione.
A partire dal 2008, l'autorità di gestione pubblica, almeno annualmente (per via elettronica o in altre forme), l’elenco
dei beneficiari di un sostegno nel quadro del programma di sviluppo rurale, il titolo delle operazioni e gli importi
della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni. Nell’attuare le misure di informazione, l’autorità di gestione
si avvale di tutti i mezzi di comunicazione disponibili al livello territoriale pertinente. Le misure di informazione
comprendono, tra l’altro, campagne di comunicazione, pubblicazioni cartacee e digitali e ogni altro mezzo giudicato
idoneo.
Le misure di informazione rivolte al pubblico comprendono gli elementi di cui al punto 3.1.
2.2. Competenze dei beneficiari
Per le operazioni dei programmi di sviluppo rurale che comportano investimenti (nelle aziende agricole o nelle
imprese alimentari) di costo complessivo superiore a EUR 50 000, il beneficiario è tenuto ad affiggere una targa
informativa.
Nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a EUR 500 000 deve essere affisso un
cartello.
Una targa informativa sarà affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati dall’asse 4.
I cartelli e le targhe recano una descrizione del progetto/dell’operazione e gli elementi di cui al punto 3.1. Queste
informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartello o della targa.
3.
Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie
3.1. Slogan e logo
Ogni azione informativa e pubblicitaria contiene i seguenti elementi:
— la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4, corredata di una spiegazione del ruolo
della Comunità mediante la seguente dicitura:
«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali»;
— per le misure e gli interventi finanziati dall’asse Leader, verrà apposto anche il logo di Leader.
3.2. Materiale di informazione e comunicazione
— Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini, ecc.) e i manifesti concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione comunitaria e
l’emblema della Comunità, qualora vi figuri anche l’emblema nazionale o regionale. Le pubblicazioni devono
inoltre menzionare l’organismo responsabile dell’informazione e l’autorità di gestione designata per l’esecuzione
dell’intervento in questione.
— I criteri di cui al primo trattino si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito
web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del piano
di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che consentono una diffusione rapida ed efficace delle
informazioni e favoriscono il dialogo con un vasto pubblico.
I siti web sul FEASR devono :
— menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;
— recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.
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Istruzioni per la creazione dell’emblema e definizione dei colori standard
4.1. Bandiera europea
Descrizione simbolica
Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l’unione dei popoli europei. Il numero delle
stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità.
Nei progetti finanziati dal FEASR, il nome di questo Fondo appare sotto la bandiera europea.
Descrizione araldica
Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.
Descrizione geometrica
L’emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una
lunghezza pari a una volta e mezza quella dell’altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate
ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d’incontro delle diagonali del
rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell’altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta
a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell’altezza del ghindante. le stelle sono disposte
verticalmente, con una punta rivolta verso l’alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria
perpendicolare all’asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è
invariabile.
Colori regolamentari
I colori dell’emblema sono:
PANTONE REFLEX BLUE per l’area del rettangolo; PANTONE YELLOW
per le stelle. La gamma internazionale PANTONE è largamente diffusa e di
facile consultazione, anche per i non addetti al settore grafico.
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Riproduzione in quadricromia
In caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori
standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della
quadricromia. Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di «Process
Yellow». Mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l’80 % di «Process Magenta»
si ottiene un blu molto simile al PANTONE REFLEX BLUE.
Internet
Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore
RGB:0/0/153 (esadecimale: 000099) e il PANTONE YELLOW al colore
RGB:255/204/0 (esadecimale: FFCC00).
Riproduzione monocroma
Se si ha a disposizione solo il nero, delimitare con un
filetto di tale colore l’area del rettangolo e inserire le
stelle nere in campo bianco.
Nel caso in cui si possa utilizzare come unico colore il
blu (ovviamente il «Reflex Blue»), usarlo al 100 % per lo
sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).
Riproduzione su fondo colorato
L’emblema va riprodotto preferibilmente su sfondo
bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque
di tonalità stridente con il blu. Nell’impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con
un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell’altezza del
rettangolo.
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4.2. Logo di Leader
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ALLEGATO VII
A. STRUTTURA E CONTENUTO DELLE RELAZIONI ANNUALI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE (ARTICOLO 60)
1. Variazioni delle condizioni generali (articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005)
— Qualsiasi variazione delle condizioni generali avente un impatto diretto sull’attuazione del programma (in particolare modifiche della legislazione o sviluppi socioeconomici inattesi)
— Qualsiasi modifica della politica nazionale o comunitaria che incida sulla coerenza tra il FEASR e gli altri strumenti
finanziari
2. Andamento del programma rispetto agli obiettivi fissati, sulla base di indicatori di prodotto e di risultato
[articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005]
Analisi degli esiti sulla base di indicatori di monitoraggio, compresa un’analisi qualitativa dei progressi compiuti in
rapporto agli obiettivi prefissati. Si farà uso degli indicatori (di prodotto e di risultato) elencati nell’allegato VIII del
presente regolamento. Oltre a questi indicatori, che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione, si impiegheranno anche indicatori supplementari specifici al programma, per monitorare efficacemente il grado
di realizzazione degli obiettivi.
3. Esecuzione finanziaria del programma, con una distinta degli importi versati ai beneficiari per ciascuna
misura; se il programma comprende regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza, le relative erogazioni
saranno indicate a parte [articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005]
La tabella riassuntiva dell’esecuzione finanziaria del programma deve comprendere almeno le seguenti informazioni:
In euro
Assi/misure
Versamenti annuali-anno N
Asse 1
Misura 111
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006
Misura …..
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006
Totale asse 1
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006
Asse 2
Misura 211
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006
Misura …..
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006
Totale asse 2
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006
Asse 3
Misura 311
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006
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Versamenti cumulativi dal
2007 all’anno N
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In euro
Assi/misure
Versamenti annuali-anno N
Versamenti cumulativi dal
2007 all’anno N
Misura …..
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006
Totale asse 3
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006
Asse 4
Misura 411
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006
Misura 4...
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006
Totale asse 4
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006
Assistenza tecnica
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006
Totale programma
— di cui spese transitorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1320/2006
Una tabella distinta, contenente almeno le stesse informazioni, sarà compilata per le regioni interessate dall’obiettivo di
convergenza, mentre per i programmi comprendenti sia regioni di convergenza che altre regioni si dovrà presentare
una tabella consolidata a livello di programma.
4. Riepilogo delle attività di valutazione in itinere in conformità dell’articolo 86, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n. 1698/2005 [articolo 82, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1698/2005]
Un riepilogo delle attività di valutazione in itinere, compilato sulla base delle relazioni al comitato di sorveglianza di
cui all’articolo 86, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, comprese le attività relative agli elementi
menzionati all’articolo 84, paragrafo 5, e all’articolo 86, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento.
5. Disposizioni prese dall’autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l’efficienza dell’esecuzione [articolo 82, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005], in particolare:
i) misure di sorveglianza e valutazione
ii) riepilogo delle principali difficoltà incontrate nella gestione del programma e delle eventuali misure prese in
conseguenza, tra l’altro in seguito ad osservazioni formulate ai sensi dell’articolo 83 del regolamento (CE)
n. 1698/2005
iii) ricorso all’assistenza tecnica
Qualora la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale siano finanziate a titolo di assistenza tecnica,
la relazione annuale deve descrivere le procedure seguite per la costituzione e il funzionamento della rete, nonché
lo stato di attuazione del piano d’azione. Occorre indicare anche le modalità di erogazione [distinzione tra le voci
di cui all’articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005].
iv) disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, conformemente all’articolo 76 del regolamento (CE)
n. 1698/2005
La relazione descrive sinteticamente le disposizioni prese in materia di informazione e pubblicità, per rendere noto il
programma di sviluppo rurale conformemente all’articolo 58 e all’allegato VI del presente regolamento.
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6. Dichiarazione di conformità con le politiche comunitarie pertinenti, indicante i problemi incontrati e le
misure adottate per porvi rimedio [articolo 82, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005]
La conformità con la normativa comunitaria riguarda, in particolare, l’ottemperanza alle norme sulla concorrenza, sugli
appalti pubblici, sulla tutela e il miglioramento dell’ambiente e sulla promozione delle pari opportunità e della non
discriminazione.
7. Se del caso, riutilizzazione degli importi recuperati a norma dell’articolo 33 del regolamento (CE)
n. 1290/2005 [articolo 82, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1698/2005]
B. MODELLO DI RELAZIONE ANNUALE PER I PROGRAMMI SPECIFICI CONCERNENTI LE RETI RURALI
NAZIONALI (ARTICOLO 60)
Se gli Stati membri si avvalgono della possibilità prevista all’articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento
(CE) n. 1698/2005, la relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi specifici contiene i seguenti elementi:
a) descrizione delle procedure seguite per la costituzione e il funzionamento della rete;
b) stato di attuazione del piano d’azione;
c) una tabella finanziaria che illustra l’esecuzione finanziaria del programma, distinguendo tra le voci di cui all’articolo 68,
paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005:
Categoria di spesa per la rete rurale nazionale
Versamenti annuali anno N
a) per la gestione della struttura della rete rurale
nazionale
b) per l’esecuzione del piano d’azione della rete
rurale nazionale
Totale
d) se del caso, le informazioni di cui alla parte A, punti da 4 a 7, del presente allegato.
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Versamenti cumulativi
dal 2007 all’anno N
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ALLEGATO VIII
ELENCO DI INDICATORI COMUNI INIZIALI, DI PRODOTTO, DI RISULTATO E DI IMPATTO
I.
INDICATORI COMUNI INIZIALI
1. Indicatori iniziali di obiettivo
ASSE
Orizzontale
ASSE 1
Miglioramento della competitività
del settore agricolo e forestale
ASSE 2
Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale tramite la gestione del
territorio
Indicatore
(*) 1
Sviluppo economico
(*) 2
Sviluppo economico
(*) 3
Tasso di occupazione
(*) 4
Istruzione e formazione nel settore agricolo
5
Produttività del lavoro nel settore agricolo
7
Investimenti fissi lordi nel settore agricolo
8
Sviluppo occupazionale del settore primario
9
Sviluppo economico del settore primario
(*) 10
Produttività del lavoro nell’industria alimentare
11
Investimenti fissi lordi nell’industria alimentare
12
Sviluppo occupazionale dell’industria alimentare
13
Sviluppo economico dell’industria alimentare
(*) 14
Produttività del lavoro nel settore forestale
15
Investimenti fissi lordi nel settore forestale
16
Importanza dell’agricoltura di semisussistenza nei nuovi Stati membri
(*) 17
Biodiversità: avifauna in habitat agricolo
(*) 18
Biodiversità: habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
19
(*) 20
ASSE 3
Miglioramento della qualità della
vita nelle zone rurali e diversificazione delle attività economiche
Biodiversità: composizione delle specie arboree
Qualità dell’acqua: bilancio lordo dei nutrienti
21
Qualità dell’acqua: inquinamento da nitrati e pesticidi
22
Suolo: zone a rischio di erosione
23
Suolo: agricoltura biologica
(*) 24
Cambiamenti climatici: produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali
25
Cambiamenti climatici: SAU adibita alla produzione di energia
rinnovabile
26
Cambiamenti climatici/qualità dell'aria: emissioni agricole di gas
(*) 27
Agricoltori che esercitano altre attività lucrative
(*) 28
Sviluppo occupazionale del settore non agricolo
(*) 29
Sviluppo economico del settore non agricolo
(*) 30
Sviluppo del lavoro autonomo
31
Infrastruttura turistica in ambito rurale
(*) 32
Diffusione dell’Internet nelle zone rurali
(*) 33
Sviluppo del settore terziario
34
Leader
Struttura di età nel settore agricolo
(*) 6
Migrazione netta
(*) 35
Formazione continua nelle zone rurali
(*) 36
Sviluppo dei gruppi di azione locale
(*) rimanda agli indicatori LEAD nel quadro della strategia nazionale e del monitoraggio strategico di cui all’articolo 11, paragrafo 3,
lettera c), e all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005
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2. Indicatori iniziali di contesto
ASSE
Indicatore
Orizzontale
ASSE 1
Miglioramento della competitività del
settore agricolo e forestale
ASSE 2
Miglioramento dell’ambiente e dello
spazio rurale tramite la gestione del
territorio
ASSE 3
Miglioramento della qualità della vita
nelle zone rurali e diversificazione delle
attività economiche
1
Designazione delle zone rurali
2
Importanza delle zone rurali
3
Uso agricolo del suolo
4
Struttura delle aziende agricole
5
Struttura del settore forestale
6
Produttività delle foreste
7
Copertura del suolo
8
Zone svantaggiate
9
Zone ad agricoltura estensiva
10
Zone Natura 2000
11
Biodiversità: foreste protette
12
Evoluzione della superficie forestale
13
Stato di salute dell’ecosistema forestale
14
Qualità dell’acqua
15
Consumo di acqua
16
Foreste protettive (principalmente suolo e acqua)
17
Densità di popolazione
18
Struttura di età
19
Struttura dell’economia
20
Struttura dell’occupazione
21
Disoccupazione di lunga durata
22
Livello di istruzione raggiunto
23
Infrastruttura Internet
II. INDICATORI COMUNI DI PRODOTTO
ASSE 1 MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE
Codice
Misura
Indicatori di prodotto (*)
111
Iniziative nel campo della formazione
professionale e dell’informazione
— Numero di partecipanti alla formazione
112
Insediamento di giovani agricoltori
— Numero di giovani agricoltori beneficiari
113
Prepensionamento
— Numero di agricoltori prepensionati
— Numero di giorni di formazione impartita
— Volume totale di investimenti
— Numero di lavoratori agricoli prepensionati
— Numero di ettari resi disponibili
— Numero di agricoltori beneficiari
114
Ricorso a servizi di consulenza
115
Avviamento di servizi di consulenza
aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione
— Numero di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione o
di assistenza alla gestione avviati
121
Ammodernamento delle aziende agricole
— Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno
agli investimenti
— Numero di proprietari di foreste beneficiari
— Volume totale di investimenti
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Codice
Misura
Indicatori di prodotto (*)
122
Migliore valorizzazione economica
delle foreste
— Numero di aziende forestali che hanno ricevuto un sostegno
agli investimenti
123
Aumento del valore aggiunto della
produzione agricola e forestale primaria
— Numero di imprese beneficiarie
124
Promozione dello sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello
forestale
— Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate
125
Infrastruttura connessa allo sviluppo e
all’adeguamento dell’agricoltura e
della silvicoltura
— Numero di operazioni sovvenzionate
Ripristino del potenziale produttivo
agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione
— Superficie agricola danneggiata sovvenzionata
131
Rispetto dei requisiti prescritti dalla
normativa comunitaria
— Numero di beneficiari
132
Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
— Numero di aziende agricole partecipanti beneficiarie
133
Attività di informazione e promozione
— Numero di azioni sovvenzionate
— Volume totale di investimenti
126
— Volume totale di investimenti
— Volume totale di investimenti
— Volume totale di investimenti
141
Agricoltura di semisussistenza
— Numero di aziende agricole di semisussistenza beneficiarie
142
Associazioni di produttori
— Numero di associazioni di produttori beneficiarie
— Fatturato delle associazioni di produttori beneficiarie
(*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.
ASSE 2 MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE TRAMITE LA GESTIONE DEL
TERRITORIO
Codice
Misura
211
Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori
delle zone montane
— Numero di aziende beneficiarie in zone montane
Indennità a favore degli agricoltori
delle zone caratterizzate da svantaggi
naturali diverse dalle zone montane
— Numero di aziende beneficiarie in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane
Indennità Natura 2000 e indennità
connesse alla direttiva 2000/60/CE
— Numero di aziende beneficiarie in zone Natura 2000/Direttiva
quadro acque
212
213
Indicatori di prodotto (*)
— Superficie agricola sovvenzionata in zone montane
— Superficie agricola sovvenzionata in zone caratterizzate da
svantaggi naturali diverse dalle zone montane
— Superficie agricola sovvenzionata in zone Natura 2000/Direttiva quadro acque
214
— Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio
beneficiari
Pagamenti agroambientali
— Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale
— Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in
virtù di questa misura
— Numero totale di contratti
— Numero di azioni in materia di risorse genetiche
215
Pagamenti per il benessere degli animali
— Numero di aziende agricole beneficiarie
— Numero di contratti per il benessere degli animali
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Codice
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Misura
Indicatori di prodotto (*)
216
Investimenti non produttivi
— Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio
beneficiari
221
Imboschimento di superfici agricole
— Numero di beneficiari di aiuti all’imboschimento
— Volume totale di investimenti
— Numero di ettari imboschiti
Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
— Numero di beneficiari
223
Imboschimento di superfici non agricole
— Numero di beneficiari di aiuti all’imboschimento
224
Indennità Natura 2000
— Numero di aziende forestali beneficiarie in zone Natura 2000
222
— Numero di ettari interessati da nuovi sistemi agroforestali
— Numero di ettari imboschiti
— Superficie forestale sovvenzionata (ettari) in zone Natura 2000
225
Indennità per interventi silvoambientali
— Numero di aziende forestali beneficiarie
— Superficie totale interessata dal sostegno silvoambientale
— Superficie fisica interessata dal sostegno silvoambientale
— Numero di contratti
226
Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi
— Numero di interventi preventivi/ricostitutivi
— Superficie forestale danneggiata sovvenzionata
— Volume totale di investimenti
227
Investimenti non produttivi
— Numero di proprietari di foreste beneficiari
— Volume totale di investimenti
(*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.
ASSE 3 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Codice
Misura
311
Diversificazione verso attività non
agricole
Indicatori di prodotto (*)
— Numero di beneficiari
— Volume totale di investimenti
312
Creazione e sviluppo di imprese
— Numero di microimprese beneficiarie/create
313
Incentivazione di attività turistiche
— Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate
— Volume totale di investimenti
321
322
Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale
— Numero di azioni sovvenzionate
Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
— Numero di villaggi interessati
— Volume totale di investimenti
— Volume totale di investimenti
323
331
Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
— Numero di interventi sovvenzionati
Formazione e informazione
— Numero di operatori economici partecipanti ad attività sovvenzionate
— Volume totale di investimenti
— Numero di giorni di formazione impartita
341
Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale
— Numero di azioni di acquisizione di competenze e di animazione
— Numero di partecipanti
— Numero di partenariati pubblici-privati beneficiari
(*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.
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ASSE 4 LEADER
Codice
41
Misura
Indicatori di prodotto (*)
— Numero di gruppi di azione locale («GAL»)
Attuazione di strategie di sviluppo
locale
— Superficie totale coperta dai GAL (km2)
411 — competitività
412 — gestione
territorio
421
— Popolazione totale coperta dai GAL
dell’ambiente/del
— Numero di progetti finanziati dai GAL
413 — qualità della vita/diversificazione
— Numero di beneficiari
Progetti di cooperazione
— Numero di progetti di cooperazione
— Numero di GAL cooperanti
431
Gestione dei gruppi di azione locali,
acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)
— Numero di azioni sovvenzionate
(*) Per ciascuna misura, indicare il numero di domande pervenute e il numero di domande accolte.
III. INDICATORI COMUNI DI RISULTATO
Asse/obiettivo
Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale
Indicatore
(1) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una
formazione in materia agricola e/o forestale
(2) Aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende beneficiarie
(3) Numero di aziende che hanno introdotto nuovi prodotti e/o
nuove tecniche
(4) Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti
(5) Numero di aziende agricole entrate sul mercato
Miglioramento dell’ambiente e dello spazio
rurale tramite la gestione del territorio
(6) Superficie soggetta a una gestione efficace del territorio, che ha
contribuito con successo:
a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali
di alto pregio naturale
b) a migliorare la qualità dell’acqua
c) ad attenuare i cambiamenti climatici
d) a migliorare la qualità del suolo
e) a evitare la marginalizzazione e l’abbandono delle terre
Miglioramento della qualità della vita nelle
zone rurali e diversificazione delle attività
economiche
(7) Aumento del valore aggiunto lordo di origine non agricola nelle
aziende beneficiarie
(8) Numero lordo di posti di lavoro creati
(9) Numero di turisti in più
(10) Popolazione rurale utente di servizi migliorati
(11) Maggiore diffusione dell’Internet nelle zone rurali
(12) Numero di partecipanti che hanno terminato con successo una
formazione
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IV. INDICATORI COMUNI DI IMPATTO
Indicatore
1
Crescita economica
2
Posti di lavoro creati
3
Produttività del lavoro
4
Ripristino della biodiversità
5
Conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale
6
Miglioramento della qualità dell’acqua
7
Contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici
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REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO
del 20 marzo 2006
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti
agricoli e alimentari
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (2).
Tenuto conto della loro specificità, è opportuno adottare
disposizioni particolari complementari per i prodotti
agricoli e alimentari provenienti da una zona geografica
delimitata che impongano ai produttori di utilizzare sul
condizionamento le diciture o i simboli comunitari appropriati. È opportuno rendere obbligatorio l’utilizzo di
detti simboli o le diciture per le denominazioni comunitarie allo scopo, da un lato, di far conoscere meglio ai
consumatori questa categoria di prodotti e le relative
garanzie e, dall’altro, di permettere una identificazione
più facile di questi prodotti sui mercati per facilitarne i
controlli. È opportuno prevedere un termine ragionevole
affinché gli operatori si adeguino a tale obbligo.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)
La produzione, la fabbricazione e la distribuzione dei
prodotti agricoli e alimentari svolge un ruolo rilevante
nell'economia della Comunità.
(2)
È opportuno favorire la diversificazione della produzione
agricola al fine di ottenere un migliore equilibrio fra
l’offerta e la domanda sui mercati. La promozione di
prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può
essere un notevole vantaggio per l'economia rurale, in
particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per
l'accrescimento del reddito degli agricoltori, sia per l'effetto di mantenimento della popolazione rurale in tali
zone.
(3)
Un numero sempre crescente di consumatori annette
maggiore importanza alla qualità anziché alla quantità
nell’alimentazione. Questa ricerca di prodotti specifici genera una domanda di prodotti agricoli o alimentari aventi
un'origine geografica identificabile.
(4)
Di fronte alla grande varietà di prodotti commercializzati
e alla moltitudine di informazioni al loro riguardo il
consumatore dovrebbe disporre di un’informazione
chiara e succinta sull'origine del prodotto, in modo da
potersi meglio orientare nella scelta.
(5)
L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari è soggetta
alle norme generali fissate nella direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000,
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(6)
È opportuno prevedere un approccio comunitario per le
denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche. Un
quadro normativo comunitario che contempli un regime
di protezione consente di sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine poiché garantisce,
tramite un approccio più uniforme, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei
prodotti agli occhi dei consumatori.
(7)
È opportuno che le norme previste siano applicate nel
rispetto della normativa comunitaria vigente relativa ai
vini e alle bevande spiritose.
(8)
Il campo d'applicazione del presente regolamento dovrebbe limitarsi ai prodotti agricoli e alimentari per i
quali esiste un legame fra le caratteristiche del prodotto
o dell'alimento e la sua origine geografica. Tuttavia, detto
campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti agricoli o alimentari.
(9)
Tenuto conto delle prassi esistenti, è opportuno definire
due diversi tipi di riferimento geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine
protette.
(10)
Un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di uno
dei tipi di riferimento summenzionati dovrebbe soddisfare determinate condizioni elencate in un disciplinare.
(2) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).
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(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
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Per usufruire della protezione negli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine dovrebbero essere registrate a livello comunitario. L'iscrizione in un registro fornirebbe altresì l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori. Per garantire
che le denominazioni comunitarie registrate soddisfino le
condizioni stabilite nel presente regolamento è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di
disposizioni comuni minime comprensive di una procedura nazionale di opposizione. La Commissione successivamente dovrebbe partecipare ad un esame volto a
verificare il rispetto delle condizioni stabilite nel presente
regolamento e a garantire l’uniformità di approccio fra gli
Stati membri.
(17)
Occorre autorizzare gli Stati membri ad imporre una
tassa a copertura delle spese sostenute.
(18)
Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento andrebbero adottate a norma della decisione
1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (4).
(19)
Le denominazioni già registrate ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (5) alla data di entrata in vigore del presente
regolamento dovrebbero continuare a beneficiare della
protezione prevista nel presente regolamento e figurare
automaticamente nel registro. È opportuno poi prevedere
misure transitorie applicabili alle domande di registrazione pervenute alla Commissione precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento.
(20)
A fini di maggiore chiarezza e trasparenza è opportuno
abrogare il regolamento (CEE) n. 2081/92 e sostituirlo
con il presente regolamento,
L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio (accordo TRIPS 1994, che figura
all’allegato 1C dell'accordo che istituisce l’Organizzazione
mondiale del commercio), comprende disposizioni specifiche relative all’esistenza, all’acquisizione, alla portata, al
mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché
ai mezzi per farli rispettare.
La protezione mediante registrazione, prevista nel presente regolamento, dovrebbe essere aperta alle indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette
nel loro paese d’origine.
La procedura di registrazione dovrebbe permettere a
qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia un interesse
legittimo, in uno Stato membro o in un paese terzo, di
fare valere i suoi diritti notificando la propria opposizione.
È opportuno disporre di procedure che, successivamente
alla registrazione, consentano di adeguare il disciplinare,
a richiesta di gruppi che abbiano un interesse legittimo,
sulla scorta dell'evoluzione delle conoscenze tecnologiche
e di cancellare l'indicazione geografica o la denominazione d'origine relativa a un prodotto agricolo o alimentare che non sia più conforme al disciplinare in virtù del
quale aveva potuto beneficiare segnatamente dell'indicazione geografica o della denominazione d'origine.
Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche
protette sul territorio comunitario dovrebbero essere oggetto di un sistema di monitoraggio costituito di controlli
ufficiali, fondato su un sistema di controlli in linea con il
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa
in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali (3), nonché su un
sistema di controlli diretto ad assicurare il rispetto del
disciplinare dei prodotti agricoli e alimentari interessati.
(3) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del
28.5.2004, pag. 1.
L 93/13
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
1.
Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla
protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione
umana elencati nell'allegato I del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei
prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento.
Il presente regolamento non si applica tuttavia ai prodotti del
settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle
bevande spiritose. Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6).
Gli allegati I e II del presente regolamento possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.
2.
Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di
altre disposizioni comunitarie particolari.
(4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(5) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003,
pag. 1).
(6) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
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L 93/14
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3.
La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (7) non si applica né alle denominazioni d'origine né alle
indicazioni geografiche oggetto del presente regolamento.
Articolo 2
c) esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza
delle condizioni di cui alla lettera b).
Le designazioni suddette devono essere state riconosciute come
denominazioni d’origine nel paese d’origine anteriormente al
1o maggio 2004.
Denominazione d’origine e indicazione geografica
1.
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
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Articolo 3
Genericità, conflitti con i nomi di varietà vegetali, di razze
animali, degli omonimi e dei marchi
a) «denominazione d'origine», il nome di una regione, di un
luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che
serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:
— originario di tale regione, di tale luogo determinato o di
tale paese,
1.
Le denominazioni divenute generiche non possono essere
registrate.
— la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente
geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e
Ai fini del presente regolamento, si intende per «denominazione
divenuta generica» il nome di un prodotto agricolo o alimentare
che, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il
prodotto agricolo o alimentare è stato inizialmente prodotto o
commercializzato, è divenuto il nome comune di un prodotto
agricolo o alimentare nella Comunità.
— la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;
Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o
meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare:
b) «indicazione geografica», il nome di una regione, di un luogo
determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a
designare un prodotto agricolo o alimentare:
a) della situazione esistente negli Stati membri e nelle zone di
consumo;
— come originario di tale regione, di tale luogo determinato
o di tale paese e
— del quale una determinata qualità, la reputazione o altre
caratteristiche possono essere attribuite a tale origine
geografica e
— la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione
avvengono nella zona geografica delimitata.
2.
Sono altresì considerate come denominazioni d'origine o
indicazioni geografiche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare e
che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.
3.
In deroga al paragrafo 1, lettera a), sono equiparate a
denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora
le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da
una zona geografica più ampia della zona di trasformazione, o
diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la zona di produzione delle materie prime sia delimitata;
b) sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime;
(7) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.
b) delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie.
2.
Un nome non può essere registrato come denominazione
d'origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il
nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa,
pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera
origine del prodotto.
3.
La registrazione di una denominazione omonima o parzialmente omonima di una denominazione già registrata ai sensi
del presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi
locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. In particolare:
a) una denominazione omonima che induca erroneamente il
consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un
altro territorio non è registrata, benché sia esatta per quanto
attiene al territorio, alla regione o alla località di cui sono
originari i prodotti agricoli o alimentari;
b) l'impiego di una denominazione omonima registrata è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la denominazione omonima registrata successivamente sia sufficientemente differenziata da quella registrata
in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un
trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in
errore il consumatore.
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Consiglio regionale della Calabria
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
4.
Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica
non è registrata qualora, tenuto conto della reputazione di un
marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello
stesso, la registrazione è tale da indurre in errore il consumatore
quanto alla vera identità del prodotto.
L 93/15
h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione;
i) gli eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni
comunitarie o nazionali.
Articolo 4
Disciplinare
Articolo 5
1.
Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta
(DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto
agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.
Domanda di registrazione
2.
1.
La domanda di registrazione può essere presentata esclusivamente da un’associazione.
Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:
a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la
denominazione d'origine o l'indicazione geografica;
b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante
indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali
caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;
c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli
elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o
alimentare è originario della zona geografica delimitata di
cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei
casi;
Ai fini del presente regolamento si intende per «associazione»
qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica
o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che
trattano il medesimo prodotto agricolo o il medesimo prodotto
alimentare. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione. Una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad
una associazione conformemente alle norme particolareggiate di
cui all’articolo 16, lettera c).
Nel caso di una denominazione che designi una zona geografica
transfrontaliera o una denominazione tradizionale connessa ad
una zona geografica transfrontaliera, diverse associazioni possono presentare una domanda comune, conformemente alle
norme particolareggiate di cui all’articolo 16, lettera d).
2.
Un’associazione può presentare domanda di registrazione
esclusivamente per i prodotti agricoli o alimentari che essa
stessa produce o elabora.
e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e
costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento,
quando l'associazione richiedente, ai sensi dell’articolo 5,
paragrafo 1, stabilisce e motiva che il condizionamento
deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o garantire l’origine o assicurare il controllo;
3.
f) gli elementi che giustificano:
c) un documento unico limitato agli elementi seguenti:
i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto
agricolo o alimentare e l’ambiente geografico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o, a seconda dei casi,
ii) il legame fra una determinata qualità, la reputazione o
un’altra caratteristica del prodotto agricolo o alimentare e
l’origine geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);
g) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che
verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i
relativi compiti specifici;
La domanda di registrazione comprende almeno:
a) il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente,
b) il disciplinare di cui all’articolo 4;
i) gli elementi principali del disciplinare: la denominazione,
la descrizione del prodotto, incluse eventualmente le
norme specifiche applicabili al suo condizionamento e
alla sua etichettatura, e la descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;
ii) la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente
geografico o con l'origine geografica di cui all'articolo
2, paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi, inclusi,
eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del
prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il
legame.
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4.
La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro
sul cui territorio è situata la zona geografica.
sente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato
membro interessato.
Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati
per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste
dal presente regolamento.
Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del primo comma
hanno efficacia solo a livello nazionale e non devono ostacolare
gli scambi intracomunitari o internazionali.
5.
Nel corso dell'esame di cui al paragrafo 4, secondo
comma, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di
opposizione che garantisca l'adeguata pubblicazione della domanda e preveda un periodo ragionevole nel corso del quale
ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e
stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla
domanda.
7.
Per ogni decisione favorevole di cui al paragrafo 5, terzo
comma, adottata dallo Stato membro, quest’ultimo fa pervenire
alla Commissione:
a) il nome e l'indirizzo dell’associazione richiedente;
b) il documento unico di cui al paragrafo 3, lettera c);
Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle dichiarazioni di
opposizione ricevute in base ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 3, primo comma.
Qualora lo Stato membro ritenga che i requisiti del presente
regolamento sono soddisfatti, esso adotta una decisione favorevole e trasmette alla Commissione la documentazione di cui al
paragrafo 7 per la decisione definitiva. In caso contrario, esso
decide di rigettare la domanda.
Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa
pubblica e ogni persona fisica o giuridica avente un interesse
legittimo disponga di mezzi di ricorso.
Lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e assicura l’accesso per via elettronica al disciplinare.
6.
A decorrere dalla data della presentazione della domanda
alla Commissione il medesimo Stato membro può accordare
solo in via transitoria alla denominazione una protezione ai
sensi del presente regolamento a livello nazionale, nonché, se
del caso, un periodo di adattamento.
Il periodo di adattamento di cui al primo comma può essere
previsto solo a condizione che le imprese interessate abbiano
legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando
in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque
anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso
della procedura nazionale di opposizione di cui al paragrafo 5,
primo comma.
La protezione nazionale transitoria cessa a decorrere dalla data
in cui è adottata una decisione sulla registrazione in virtù del
presente regolamento.
Le conseguenze della protezione nazionale transitoria, nel caso
in cui la denominazione non venga registrata ai sensi del pre-
c) una dichiarazione dello Stato membro che la domanda presentata dall’associazione e che beneficia della decisione favorevole soddisfa, a suo giudizio, le condizioni del presente
regolamento e le relative disposizioni di applicazione;
d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare, di cui al
paragrafo 5, quinto comma.
8.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'osservanza dei paragrafi da 4 a 7 entro il 31 marzo 2007.
9.
La domanda di registrazione che riguarda una zona geografica situata in un paese terzo è composta dagli elementi
previsti al paragrafo 3, nonché dagli elementi che comprovano
che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.
La domanda è trasmessa alla Commissione direttamente oppure
per il tramite delle autorità del paese terzo interessato.
10.
I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi
alla Commissione, redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione
certificata in una di tali lingue.
Articolo 6
Esame da parte della Commissione
1.
La Commissione esamina con i mezzi appropriati la domanda presentata ai sensi dell'articolo 5 per stabilire se sia
giustificata e soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro il termine
di 12 mesi.
La Commissione rende pubblico ogni mese l’elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione, nonché la
data di presentazione alla Commissione.
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2.
Quando, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo
1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni del presente
regolamento, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea il documento unico e il riferimento della
pubblicazione del disciplinare, di cui all'articolo 5, paragrafo
5, quinto comma.
In caso contrario, la Commissione decide di respingere la domanda secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
Articolo 7
L 93/17
d) precisano gli elementi sulla cui base si può concludere che la
denominazione di cui si chiede la registrazione è generica, ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.
La Commissione esamina la ricevibilità delle opposizioni.
I criteri di cui al primo comma, lettere b), c) e
con riferimento al territorio della Comunità,
riguarda i diritti di proprietà intellettuale si
territorio o ai territori in cui detti diritti sono
d), sono valutati
che per quanto
riferisce solo al
tutelati.
Opposizione e decisione sulla registrazione
1.
Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, di cui all'articolo 6, paragrafo 2,
primo comma, ogni Stato membro o paese terzo può opporsi
alla registrazione proposta, presentando alla Commissione una
dichiarazione debitamente motivata.
4.
Se non riceve opposizioni ricevibili ai sensi del paragrafo
3, la Commissione procede alla registrazione della denominazione.
La registrazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
2.
Anche ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata chiesta la registrazione oppure in
un paese terzo, può opporsi alla registrazione proposta mediante presentazione di una dichiarazione debitamente motivata.
Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in uno
Stato membro, tale dichiarazione è presentata allo Stato membro in questione entro un termine che permetta l'opposizione di
cui al paragrafo 1.
Per le persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un
paese terzo, la dichiarazione è presentata alla Commissione, o
direttamente, o per il tramite delle autorità di tale paese terzo,
nel termine fissato al paragrafo 1.
3.
Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione
pervenute alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo
1, le quali:
a) dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui
all'articolo 2; oppure
b) dimostrano che la registrazione della denominazione proposta sarebbe contraria all’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4; oppure
c) dimostrano che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure
l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato
da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di
cui all'articolo 6, paragrafo 2; oppure
5.
Se l'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 3, la
Commissione invita gli interessati ad avviare idonee consultazioni.
Se giungono ad un accordo entro sei mesi, gli interessati comunicano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo, compreso il parere del richiedente e dell'opponente. Se gli elementi pubblicati a norma
dell’articolo 6, paragrafo 2, non hanno subito modifiche o
hanno subito soltanto modifiche minori, da definire secondo
l’articolo 16, lettera h), la Commissione procede a norma del
paragrafo 4 del presente articolo. Negli altri casi essa ripete
l'esame previsto all'articolo 6, paragrafo 1.
Qualora non si raggiunga un accordo, la Commissione prende
una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, tenendo conto degli usi leali e tradizionali e degli
effettivi rischi di confusione.
La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
6.
La Commissione tiene un registro aggiornato delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette.
7.
I documenti di cui al presente articolo sono trasmessi alla
Commissione redatti in una delle lingue ufficiali delle istituzioni
dell'Unione europea o accompagnati da una traduzione certificata in una di tali lingue.
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Articolo 8
Denominazioni, diciture e simboli
1.
Una denominazione registrata secondo il presente regolamento può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli o alimentari conformi al disciplinare corrispondente.
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4.
Quando la modifica riguarda una modifica temporanea del
disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche, si applicano le procedure di cui al paragrafo 3.
Articolo 10
Controlli ufficiali
2.
Le diciture «denominazione d’origine protetta» e «indicazione geografica protetta» o i simboli comunitari ad esse associati devono figurare sull’etichettatura dei prodotti agricoli e
alimentari, originari della Comunità, che sono commercializzati
con una denominazione registrata conformemente al presente
regolamento.
3.
Le diciture di cui al paragrafo 2 e i simboli comunitari ad
esse associati possono anche figurare sull’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, originari dei paesi terzi, che sono
commercializzati con una denominazione registrata conformemente al presente regolamento.
1.
Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti
dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n.
882/2004.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che
ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano
coperti da un sistema di controlli ufficiali.
3.
La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 o all'articolo 11 e ne
aggiorna periodicamente l'elenco.
Articolo 9
Articolo 11
Approvazione di una modifica del disciplinare
1.
Un’associazione legittimamente interessata che soddisfa le
condizioni previste dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, può chiedere
l’approvazione di una modifica di un disciplinare, in particolare
per tener conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di
cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c).
Verifica del rispetto del disciplinare
1.
Per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche all'interno della
Comunità, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata
anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da:
— una o più delle autorità competenti di cui all'articolo 10, e/o
La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto
e le relative motivazioni.
2.
Quando la modifica comporta una o più modifiche del
documento unico, la domanda di approvazione di una modifica
è sottoposta alla procedura prevista dagli articoli 5, 6 e 7.
Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione decide
in merito all’approvazione senza ricorrere alla procedura di cui
all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7 e, in caso di approvazione, procede alla pubblicazione degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
3.
Quando la modifica non comporta alcuna modifica del
documento unico, si applicano le seguenti regole:
— uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 882/2004 che opera come organismo
di certificazione dei prodotti.
I costi di tale verifica del rispetto del disciplinare sono a carico
degli operatori soggetti a tale controllo.
2.
Per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche di un paese
terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da:
— una o più autorità pubbliche designata/e dal paese terzo, e/o
i) se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest’ultimo si pronuncia sull’approvazione della modifica e, in
caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e
informa la Commissione delle modifiche approvate e delle
relative motivazioni;
ii) se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia sull’approvazione della modifica proposta.
— uno o più organismi di certificazione dei prodotti.
3.
Gli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma europea EN 45011 o alla
guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che
gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e, a decorrere
dal 1o maggio 2010, sono accreditati in conformità delle stesse.
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4.
Qualora le autorità di cui ai paragrafi 1 e 2, abbiano
deciso di verificare il rispetto del disciplinare, esse devono offrire
adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie allo svolgimento
delle loro funzioni.
Articolo 12
Cancellazione
1.
Quando, conformemente alle norme particolareggiate di
cui all'articolo 16, lettera k), ritiene che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che
beneficia di una denominazione protetta non sia più garantito,
la Commissione procede alla cancellazione della registrazione,
secondo la procedura dell’articolo 15, paragrafo 2, e ne fa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2.
Ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse
legittimo può chiedere la cancellazione della registrazione, motivando la richiesta.
La procedura di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applica mutatis
mutandis.
Articolo 13
Protezione
1.
Le denominazioni registrate sono tutelate contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una
denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto
di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o
nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di
sfruttare la reputazione della denominazione protetta;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione
protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni
quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione»
o simili;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla
provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali
dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella
pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati
nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che
possono indurre in errore sull'origine;
d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.
Se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l'uso di
questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o
alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera
a) o b).
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2.
Le denominazioni protette non possono diventare generiche.
3.
Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione
è richiesta ai sensi dell'articolo 5, può essere previsto un periodo
transitorio non superiore a cinque anni, a norma dell'articolo 7,
paragrafo 5, solo nel caso in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione del nome proposto
danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o
parzialmente omonima o l'esistenza di prodotti che si trovano
legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data
di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Può inoltre essere stabilito un periodo transitorio per imprese
stabilite nello Stato membro o nel paese terzo dove si trova la
zona geografica, a condizione che dette imprese abbiano legalmente commercializzato i prodotti di cui trattasi utilizzando in
modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni
che precedono la data di pubblicazione di cui all’articolo 6,
paragrafo 2, e che il problema sia stato sollevato nel corso della
procedura nazionale di opposizione di cui all’articolo 5, paragrafo 5, primo e secondo comma, o della procedura comunitaria di opposizione di cui all’articolo 7, paragrafo 2. In totale, il
cumulo del periodo transitorio di cui al presente comma e del
periodo di adattamento di cui all’articolo 5, paragrafo 6, non
può superare cinque anni. Qualora il periodo di adattamento di
cui all'articolo 5, paragrafo 6, superi cinque anni, non può
essere concesso alcun periodo transitorio.
4.
Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può decidere,
secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di far
coesistere una denominazione registrata e una denominazione
non registrata che designa un luogo di uno Stato membro o di
un paese terzo, qualora questa denominazione sia identica alla
denominazione registrata, purché tutte le seguenti condizioni
siano soddisfatte:
a) la denominazione identica non registrata sia stata legalmente
utilizzata durante almeno i venticinque anni precedenti il 24
luglio 1993, in base ad usi leali e costanti;
b) sia provato che tale uso non abbia inteso sfruttare, in alcun
momento, la reputazione della denominazione registrata e
che non abbia indotto né abbia potuto indurre in errore il
consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
c) il problema relativo alla denominazione identica sia stato
sollevato prima della registrazione della denominazione.
La coesistenza della denominazione registrata e della denominazione identica non registrata può durare al massimo per un
periodo di quindici anni, trascorso il quale la denominazione
non registrata non può più essere utilizzata.
L'impiego della denominazione geografica non registrata è autorizzato solamente se lo Stato di origine è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.
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Articolo 14
Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche
1.
Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione
geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente
lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di
registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data
di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione.
I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.
2.
Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio
corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13,
depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla
normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul
territorio comunitario, anteriormente alla data di protezione
della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nel
paese d’origine, o precedentemente al 1o gennaio 1996, può
proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione
d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non
incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla
prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di marchi d'impresa (8) o dal regolamento (CE) n.
40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (9).
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b) modalità relative agli elementi costitutivi del disciplinare, di
cui all'articolo 4, paragrafo 2;
c) le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica può
essere equiparata ad una associazione;
d) modalità relative alla presentazione di una domanda di registrazione di una denominazione che designa una zona geografica transfrontaliera, di cui all’articolo 5, paragrafo 1,
terzo comma;
e) modalità relative al contenuto e alla trasmissione alla Commissione dei documenti di cui all’articolo 5, paragrafi 7 e 9;
f) modalità relative alle opposizioni, di cui all'articolo 7, comprese le modalità relative alle idonee consultazioni tra le
parti interessate;
g) modalità relative alle diciture e ai simboli, di cui all'articolo 8;
h) modalità relative alle modifiche minori di cui all’articolo 7,
paragrafo 5, secondo comma e all’articolo 9, paragrafo 2,
tenendo presente che una modifica minore non può riguardare né le caratteristiche essenziali del prodotto né alterare il
legame;
i) modalità relative al registro delle denominazioni d’origine e
indicazioni geografiche, di cui all’articolo 7, paragrafo 6;
j) modalità relative alle condizioni di controllo del rispetto del
disciplinare;
Articolo 15
Procedura di comitato
1.
La Commissione è assistita dal comitato permanente per le
indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine protette.
k) modalità relative alle condizioni di cancellazione della registrazione.
Articolo 17
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione
1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 16
Modalità d’applicazione
Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, sono adottate
modalità di applicazione secondo la procedura di cui all'articolo
15, paragrafo 2. Esse comprendono in particolare:
a) un elenco delle materie prime di cui all'articolo 2, paragrafo 3;
(8) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.
(9) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.
Disposizioni transitorie
1.
Le denominazioni che, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/96 della Commissione (10) e quelle che figurano
nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (11) sono automaticamente iscritte nel registro di cui all’articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento. I disciplinari
corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all’articolo 4,
paragrafo 1. Restano d'applicazione le disposizioni transitorie
specifiche associate a tali registrazioni.
(10) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno
1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148
del 21.6.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 704/2005 (GU L 118 del 5.5.2005, pag. 14).
(11) Regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione, del 17 dicembre
1996, relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro
delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 327
del 18.12.1996, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 417/2006 (GU L 72 dell'11.3.2006, pag. 8).
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2.
Per quanto concerne le domande, le dichiarazioni e le
richieste pendenti presentate alla Commissione anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
L 93/21
richieste di cancellazione presentate a norma del presente regolamento.
Articolo 19
a) non si applicano le procedure di cui all'articolo 5 senza
pregiudizio dell'articolo 13, paragrafo 3; e
b) la scheda riepilogativa del disciplinare elaborata in conformità del regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione (12) sostituisce il documento unico di cui all'articolo
5, paragrafo 3, lettera c).
Abrogazione
Il regolamento (CEE) n. 2081/92 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.
3.
La Commissione può adottare, se necessario, altre disposizioni transitorie secondo le procedure previste all'articolo 15,
paragrafo 2.
Articolo 20
Entrata in vigore
Articolo 18
Tasse
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa
destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute in
occasione dell’esame delle domande di registrazione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle
Tuttavia le disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si
applicano a decorrere dal 1o maggio 2009, ad eccezione dei
prodotti immessi sul mercato prima di tale data.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(12) Regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione, del 1o marzo
2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio per quanto concerne la scheda riepilogativa
dei principali elementi dei disciplinari (GU L 64 del 2.3.2004,
pag. 16).
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ALLEGATO I
Prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1
— birre,
— bevande a base di estratti di piante,
— prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria,
— gomme e resine naturali,
— pasta di mostarda,
— paste alimentari.
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31.3.2006
Consiglio regionale della Calabria
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31.3.2006
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ALLEGATO II
Prodotti agricoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1
— fieno,
— oli essenziali,
— sughero,
— cocciniglia (prodotto grezzo di origine animale),
— fiori e piante ornamentali,
— lana,
— vimini,
— lino stigliato.
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L 93/23
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
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L 93/24
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31.3.2006
ALLEGATO III
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CEE) n. 2081/92
Presente regolamento
Articolo 1
Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1
—
Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo2
Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma
Articolo 2, paragrafo 5
—
Articolo 2 paragrafo 6,
Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 2, paragrafo 7
—
Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma
Articolo 3, paragrafo 1, primo, secondo e terzo comma
Articolo 3, paragrafo 1, quarto comma
—
Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3, paragrafo 3
—
Articolo 4
Articolo 4
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma
Articolo 5, paragrafo 5, primo comma
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma
—
Articolo 5, paragrafo 5
Articolo 5, paragrafo 5, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 6, primo comma
—
Articolo 5, paragrafo 6, secondo comma
Articolo 5, paragrafo 5, terzo comma
Articolo 5, paragrafo 6, terzo comma
Articolo 5, paragrafo 5, quarto e quinto comma
Articolo 5, paragrafo 6, quarto e quinto comma
Articolo 5, paragrafo 5, sesto, settimo e ottavo comma
—
—
Articolo 5, paragrafo 7
Articolo 5, paragrafo 6
Articolo 5, paragrafo 8
—
Articolo 5, paragrafi 9 e 10
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma
—
Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma
Articolo 6, paragrafi 3 e 4
Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 6, paragrafo 5, primo comma
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 5, secondo comma
—
Articolo 6, paragrafo 6, primo comma
—
Articolo 6, paragrafo 6, secondo comma
Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2
—
Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 2, primo comma
—
Articolo 7, paragrafo 2, secondo e terzo comma
Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 5
—
Articolo 7, paragrafi 6 e 7
—
Articolo 8, paragrafo 1
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Consiglio regionale della Calabria
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31.3.2006
II Commissione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Regolamento (CEE) n. 2081/92
L 93/25
Presente regolamento
Articolo 8
Articolo 8, paragrafo 2
—
Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 9, primo comma
Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, secondo e terzo comma
Articolo 9, paragrafo 2
—
Articolo 9, paragrafi 3 e 4
—
Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 1
—
Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 1
—
Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafi 3 e 4
Articolo 10, paragrafo 4
—
Articolo 10, paragrafo 5
Articolo 10, paragrafo 3
Articolo 10, paragrafo 6
Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 10, paragrafo 7
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 11, paragrafi 1-3
—
Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 11 bis, lettera a)
Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 11 bis, lettera b)
—
Articoli da 12 a 12 quinquies
—
Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 3, primo comma
—
Articolo 13, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 13, paragrafo 5
Articolo 13, paragrafo 4
Articolo 14, paragrafi 1 e 2
Articolo 14, paragrafi 1 e 2
Articolo 14, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 15
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 16
—
Articoli da 17 a 19
Articolo 18
Articolo 20
Allegato I
Allegato I
Allegato II
Allegato II
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15.10.2005
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L 271/29
REGOLAMENTO (CE) N. 1689/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2005
che fissa le percentuali di deprezzamento da applicare all’acquisto d’intervento dei prodotti agricoli
per l’esercizio 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
(4)
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2
agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento
degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), in particolare l’articolo
8, paragrafo 1, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1)
(2)
(3)
A norma dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n.
1883/78, il deprezzamento dei prodotti agricoli giacenti
all’intervento pubblico deve essere operato al momento
del loro acquisto. La percentuale di deprezzamento corrisponde, al massimo, alla differenza tra il prezzo d’acquisto e il prezzo prevedibile di smercio di ciascun prodotto.
In virtù dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento
(CEE) n. 1883/78, la Commissione può, al momento
dell’acquisto, limitare il deprezzamento ad una frazione
della suddetta percentuale, frazione che non può essere
inferiore al 70 % del deprezzamento totale.
Per l’esercizio contabile 2006, è opportuno fissare i coefficienti che gli organismi di intervento dovranno applicare ai valori di acquisto mensili di alcuni prodotti per
poter stabilire l’ammontare del deprezzamento.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per i prodotti elencati in allegato che, dopo essere stati acquistati in regime d’intervento pubblico, sono immagazzinati o
presi in consegna dagli organismi d’intervento tra il 1o ottobre
2005 e il 30 settembre 2006, gli organismi d’intervento applicano al valore dei prodotti acquistati ogni mese i coefficienti di
deprezzamento indicati nello stesso allegato.
Articolo 2
Gli importi delle spese, calcolati tenendo conto del deprezzamento di cui all’articolo 1, sono comunicati alla Commissione
nell’ambito delle dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (2).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 695/2005 (GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1).
(2) GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1607/2005 (GU L 256 dell’1.10.2005,
pag. 12).
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L 271/30
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15.10.2005
ALLEGATO
Coefficienti di deprezzamento da applicare ai valori d’acquisto mensili
Prodotto
Coefficiente
Frumento tenero panificabile
0,10
Orzo
0,15
Granturco
—
Sorgo
—
Zucchero
0,40
Risone
—
Alcole
0,55
Burro
0,01
Latte scremato in polvere
0,02
Carni bovine in quarti
—
Carni bovine disossate
—
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Reg. (CE) 15-12-2006 n. 1857/2006
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del
regolamento (CE) n. 70/2001.
Pubblicato nella G.U.U.E. 16 dicembre 2006, n. L 358.
Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1857/2006
(1)
.
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di
prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 .
(2)
(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 16 dicembre 2006, n. L 358.
(2) Il presente regolamento è entrato in vigore il 5 gennaio 2007.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998,
sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità
europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali , in particolare
l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i),
dopo aver pubblicato un progetto del presente regolamento,
dopo aver sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 994/98 autorizza la Commissione a dichiarare a
norma dell'articolo 87 del trattato che, a determinate condizioni, gli aiuti alle
piccole e medie imprese sono compatibili con il mercato comune e non sono
soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(2) Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese , non si applica alle attività connesse con
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II Commissione
la produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui
all'allegato I del trattato.
(3) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato alle piccole e
medie imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli in numerose decisioni e ha inoltre riaffermato la propria
politica recentemente negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo . Alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla
Commissione nell'applicazione dei suddetti articoli del trattato alle piccole e
medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, è opportuno, al fine
di garantire un controllo efficace e di semplificare le formalità amministrative,
senza indebolire la sorveglianza della Commissione, che quest'ultima eserciti i
poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 994/98 anche nei confronti delle
piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli, nella
misura in cui l'articolo 89 del trattato sia stato dichiarato applicabile a tali
prodotti.
(3)
(4) Nei prossimi anni l'agricoltura dovrà adeguarsi a nuove realtà e a ulteriori
cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo
disciplina e le norme commerciali, le esigenze e le preferenze del consumatore
e l'allargamento della Comunità. Tali cambiamenti influenzeranno non soltanto
i mercati agricoli, ma anche l'economia locale delle zone rurali in generale. La
politica dello sviluppo rurale deve essere finalizzata a ricostituire e a rafforzare
la competitività delle zone rurali, contribuendo in tal modo a mantenere e a
creare posti di lavoro in queste zone.
(5) Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo determinante nella creazione
di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di
dinamismo economico. Il loro sviluppo può tuttavia essere limitato dalle
difficoltà che possono incontrare sul mercato. Esse hanno spesso difficoltà di
accesso al capitale ed al credito, a causa della diffidenza di taluni mercati
finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che possono offrire. La
limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso
all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i
mercati potenziali. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo degli aiuti esentati
a norma del presente regolamento dovrà essere quello di facilitare lo sviluppo
delle attività economiche delle piccole e medie imprese, a condizione che tali
aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune
interesse. Questa tendenza dovrà essere incoraggiata e sostenuta mediante
una semplificazione delle norme esistenti relative alle piccole e medie imprese.
(6) La produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
nella Comunità è largamente appannaggio delle piccole e medie imprese.
Esistono tuttavia notevoli differenze tra la struttura della produzione primaria,
da un lato, e la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
dall'altro. La trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli risulta
spesso simile a quella dei prodotti industriali. Appare pertanto più appropriato
adottare
un
approccio
differente
per
la
trasformazione
e
la
commercializzazione dei prodotti agricoli, applicando a tali attività le norme
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
relative ai prodotti industriali. Di conseguenza e contrariamente all'approccio
adottato nel regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre
2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli , appare
utile istituire un regolamento di esenzione mirato alle necessità specifiche della
produzione agricola primaria.
(7) Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni
regolamenti , e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) , hanno introdotto norme specifiche
sugli aiuti di Stato per talune misure di sviluppo rurale finanziate dagli Stati
membri senza alcun contributo comunitario.
(8) Il presente regolamento intende esentare gli aiuti che soddisfano tutte le
condizioni in esso stabilite, nonché i regimi di aiuti, a condizione che ogni
singolo aiuto erogabile nell'ambito di tale regime rispetti tutte le condizioni
previste dal presente regolamento. Per garantire un controllo efficace e
semplificare le formalità amministrative, senza indebolire la sorveglianza
esercitata dalla Commissione, i regimi di aiuto e gli aiuti individuali accordati al
di fuori di un regime devono contenere un riferimento esplicito al presente
regolamento.
(9) Tenuto conto della necessità di contemperare opportunamente l'esigenza di
ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore che beneficia
dell'aiuto e la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento,
quest'ultimo non dovrà esentare gli aiuti individuali superiori a un determinato
importo massimo, siano essi accordati o meno nell'ambito di un regime di aiuto
esentato dal presente regolamento.
(10) Il presente regolamento non dovrà esentare gli aiuti all'esportazione, né
gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai
prodotti d'importazione. Tali aiuti possono risultare incompatibili con gli
obblighi internazionali assunti dalla Comunità. Non costituiscono di norma aiuti
all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali,
né quelli per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o
di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.
(11) Al fine di eliminare le differenze atte a provocare distorsioni della
concorrenza e per facilitare il coordinamento tra le differenti iniziative
comunitarie e nazionali in materia di piccole e medie imprese, nonché per
motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, la definizione di
«piccole e medie imprese» utilizzata nel presente regolamento deve
corrispondere a quella riportata nell'allegato I del regolamento (CE) n.
70/2001.
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II Commissione
(12) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione e per garantire
che l'aiuto sia proporzionato e limitato all'importo necessario, i massimali
devono, di norma, essere espressi in termini di intensità d'aiuto in relazione a
un insieme di costi ammissibili, piuttosto che in termini di importi massimi.
(13) Per determinare se un aiuto sia o meno compatibile con il mercato
comune ai sensi del presente regolamento, è necessario prendere in
considerazione l'intensità dell'aiuto e, pertanto, l'importo dell'aiuto espresso in
equivalente sovvenzione. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione degli aiuti
erogabili in più quote richiede l'applicazione dei tassi d'interesse praticati sul
mercato al momento della concessione. Per un'applicazione uniforme,
trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno
considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento
sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione in base a
criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su
Internet.
(14) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, il presente
regolamento deve applicarsi esclusivamente alle misure di aiuto trasparenti,
ossia misure di aiuto per le quali sia possibile calcolare esattamente
l'equivalente lordo sovvenzione come percentuale della spesa ammissibile ex
ante, senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad esempio
sovvenzioni, tassi di interesse agevolati e agevolazioni fiscali con fissazione di
un massimale). I prestiti pubblici sono da considerarsi trasparenti se sono
coperti da cauzioni normali e non implicano un rischio anormale, per cui si
ritiene che non contengano elementi di garanzia statale. In linea di massima,
non sono da considerarsi trasparenti le misure di aiuto che implicano garanzie
statali, né i prestiti pubblici contenenti un elemento di garanzia statale.
Tuttavia, tali misure di aiuto sono da considerarsi trasparenti se il metodo
utilizzato per calcolare l'intensità dell'aiuto corrispondente alla garanzia statale
è stato accettato dalla Commissione prima dell'attuazione della misura e previa
notifica effettuata in seguito all'adozione del presente regolamento. Il metodo
sarà valutato dalla Commissione in linea con la propria Comunicazione
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi
sotto forma di garanzie . È opportuno non considerare aiuti trasparenti le
partecipazioni pubbliche e gli aiuti contenuti in misure relative al capitale di
rischio. Le misure di aiuto non trasparenti devono essere sempre notificate alla
Commissione. Le notifiche di misure di aiuto non trasparenti devono essere
valutate dalla Commissione, in particolare, alla luce dei criteri stabiliti negli
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale
2007-2013.
(4)
(15) Conformemente alla prassi consolidata della Commissione per la
valutazione degli aiuti di Stato nel settore agricolo non è necessario istituire
una distinzione tra piccole imprese e medie imprese. Per taluni tipi di aiuto è
opportuno fissare gli importi massimi dell'aiuto che può essere erogato a un
beneficiario.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
(16) Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, i massimali di aiuto
devono essere fissati a un livello che contemperi opportunamente l'esigenza di
minimizzare le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario dell'aiuto e
l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie
imprese nel settore agricolo. Per ragioni di coerenza con le misure di sostegno
finanziate dalla Comunità, i massimali devono essere armonizzati con quelli
fissati nel regolamento (CE) n. 1257/1999 e nel regolamento (CE) n.
1698/2005.
(17) È opportuno definire ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte dai
regimi di aiuto o dagli aiuti individuali esentati dal presente regolamento. Si
deve tenere conto di eventuali restrizioni alla produzione o di limitazioni del
sostegno comunitario nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Sulla
base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti non devono
avere come unico effetto la riduzione, in maniera continuativa o periodica, dei
costi che l'impresa deve normalmente sostenere e devono essere proporzionati
agli svantaggi da superare per conseguire i benefici socioeconomici auspicati
nell'interesse comunitario. Gli aiuti di Stato unilaterali, intesi meramente a
migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun
modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi
esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o
dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento,
incompatibili con il mercato comune. Tali aiuti potrebbero inoltre interferire con
i meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. È pertanto opportuno
limitare il campo di applicazione del presente regolamento a taluni tipi di aiuto.
(18) Il presente regolamento intende esentare gli aiuti concessi alle piccole e
medie imprese agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione. Gli
investimenti e la creazione di posti di lavoro possono contribuire allo sviluppo
economico delle regioni svantaggiate e delle zone di cui all'articolo 36, lettera
a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Le piccole e medie
imprese agricole situate in tali zone sono penalizzate sia dagli svantaggi
strutturali inerenti alla loro ubicazione sia dalle difficoltà causate dalle loro
dimensioni. È di conseguenza opportuno stabilire massimali più elevati a favore
delle piccole e medie imprese situate in dette zone.
(19) A causa dei rischi di distorsioni della concorrenza derivanti dagli aiuti agli
investimenti mirati e allo scopo di garantire agli agricoltori la libertà di decidere
in quali prodotti investire, è necessario che gli aiuti agli investimenti esentati a
norma del presente regolamento non siano limitati a specifici prodotti agricoli.
Ciò non deve tuttavia impedire agli Stati membri di escludere taluni prodotti
agricoli dagli aiuti o dai regimi di aiuto, in particolare quando non possano
essere individuati normali sbocchi di mercato. Inoltre, taluni tipi di investimenti
dovranno di per sé essere esclusi dal presente regolamento.
(20) Se gli aiuti sono concessi per realizzare l'adeguamento a norme di recente
introduzione a livello comunitario, è opportuno evitare che gli Stati membri
proroghino il periodo di adeguamento a favore degli agricoltori ritardando
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
l'attuazione di tali norme. Pertanto, occorre indicare chiaramente la data a
partire dalla quale la norma non possa più essere considerata nuova.
(21) Alcuni regolamenti del Consiglio nel settore dell'agricoltura prevedono
autorizzazioni specifiche per il versamento di aiuti da parte degli Stati membri,
spesso in combinazione con o in aggiunta al finanziamento comunitario.
Tuttavia, tali disposizioni non prevedono in genere una deroga all'obbligo di
notifica ai sensi dell'articolo 88 del trattato, laddove tali aiuti rispettino le
condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Poiché le condizioni
per la concessione di tali aiuti sono chiaramente specificate nei regolamenti in
questione e/o sussiste l'obbligo di comunicare tali misure alla Commissione ai
sensi delle disposizioni specifiche degli stessi regolamenti, non è necessaria
un'ulteriore e separata notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
trattato per consentire alla Commissione di valutare tali misure. Per ragioni di
certezza del diritto occorre inserire nel presente regolamento un riferimento a
tali disposizioni e non sarà pertanto necessaria una notifica delle misure in
questione ai sensi dell'articolo 88 del trattato, purché sia possibile comprovare
in anticipo che l'aiuto è concesso esclusivamente alle piccole e medie imprese.
(22) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo
sviluppo di determinate attività, il presente regolamento non dovrà esentare gli
aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali
condizioni di mercato. Non dovranno essere concessi aiuti retroattivamente per
attività che sono già state avviate dal beneficiario.
(23) L'esenzione di cui al presente regolamento non dovrà essere applicata agli
aiuti cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi quelli concessi da amministrazioni
nazionali, regionali o locali, con il sostegno pubblico concesso nell'ambito del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio o con misure di sostegno
comunitarie, relativamente agli stessi costi ammissibili, se l'importo degli aiuti
cumulati supera i massimali fissati dal presente regolamento. Gli aiuti esentati
a norma del presente regolamento non dovrebbero essere cumulabili con aiuti
de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004, del 6 ottobre 2004,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti
d'importanza minore («de minimis») nei settori dell'agricoltura e della pesca ,
concessi in relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di
investimento, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al
livello fissato dal presente regolamento.
(24) Per garantire la trasparenza e un controllo efficace, ai sensi dell'articolo 3
del regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prescrivere agli Stati membri di
comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni
sintetiche da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ogni volta
che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a un
regime di aiuti o sono concessi aiuti individuali al di fuori di un regime. È
opportuno, per i medesimi motivi, stabilire norme relative ai registri che gli
Stati membri devono tenere in relazione agli aiuti esentati a norma del
presente regolamento. Ai fini della relazione annuale, che ogni Stato membro
ha l'obbligo di presentare alla Commissione, è opportuno che la Commissione
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II Commissione
stabilisca quali specifiche informazioni devono esserle comunicate. Tenuto
conto della diffusione della tecnologia necessaria, le informazioni sintetiche e la
relazione annuale dovranno essere trasmesse in formato elettronico.
(25) Il mancato adempimento da parte degli Stati membri dell'obbligo di
trasmettere le relazioni di cui al presente regolamento potrebbe impedire alla
Commissione di effettuare la sua opera di monitoraggio ai sensi dell'articolo
88, paragrafo 1, del trattato e, in particolare, di verificare se l'effetto
economico cumulato degli aiuti esentati a norma del presente regolamento sia
tale da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune
interesse. La necessità di valutare l'effetto cumulativo degli aiuti di Stato è
particolarmente pertinente laddove uno stesso beneficiario può ricevere aiuti
da fonti differenti, dato che questa eventualità si verifica con sempre maggiore
frequenza nel settore agricolo. È pertanto di estrema importanza che gli Stati
membri trasmettano sollecitamente le informazioni pertinenti prima di attuare
misure di aiuto ai sensi del presente regolamento.
(26) È opportuno che gli aiuti alle imprese attive nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli siano disciplinati dalle norme sugli
aiuti di Stato alle piccole e medie imprese operanti in altri settori, di cui al
regolamento (CE) n. 70/2001. Occorre pertanto modificare in tal senso il
regolamento (CE) n. 70/2001.
(27) Gli aiuti di Stato esentati a norma del regolamento (CE) n. 1/2004
dovranno continuare a essere esentati se rispettano tutte le condizioni del
presente regolamento.
(28) È opportuno definire disposizioni transitorie per quanto riguarda gli aiuti
concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e non notificati
in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
(29) Il presente regolamento lascia impregiudicata la facoltà degli Stati
membri di notificare gli aiuti alle piccole e medie imprese attive nella
produzione dei prodotti agricoli. Tali notifiche dovranno essere analizzate dalla
Commissione alla luce del presente regolamento e sulla base degli
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale
2007-2013. Le notifiche ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore
del presente regolamento dovranno essere valutate in primis alla luce del
medesimo e, se le sue condizioni non sono rispettate, sulla base degli
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale
2007-2013.
(30) Alla luce dell'esperienza acquisita in materia dalla Commissione e, in
particolare, della frequenza con la quale è in genere necessaria una revisione
della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di
applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento
giunga a scadenza senza essere stato prorogato, è opportuno che i regimi di
aiuto esentati a norma del medesimo continuino ad essere esentati per un
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II Commissione
ulteriore periodo di sei mesi, per consentire agli Stati membri di apportare gli
adeguamenti necessari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(3) GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2; rettifica nella GU C 232 del 12.8.2000, pag.
17.
(4) GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.
CAPO 1
CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E CONDIZIONI
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli aiuti trasparenti concessi alle piccole
e medie imprese agricole (aziende agricole) attive nel settore della produzione
primaria di prodotti agricoli. Fatto salvo l'articolo 9, esso non si applica agli
aiuti concessi in relazione alle spese per la trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento non
si applica:
a) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire agli
aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e al
funzionamento di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse
con l'attività di esportazione;
b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto
ai prodotti d'importazione.
Articolo 2
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Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
1) «aiuti», qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87,
paragrafo 1, del trattato;
2) «prodotti agricoli»:
a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca
e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ;
b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
c) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattierocaseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del
Consiglio ;
3) «trasformazione di prodotti agricoli», qualunque trattamento di un prodotto
agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto
agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per
preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
4) «commercializzazione di prodotti agricoli», la detenzione o l'esposizione ai
fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di
immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore
primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per
preparare il prodotto per questa prima vendita;
la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da
considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a
questa attività;
5) «piccole e medie imprese (PMI)», le piccole e medie imprese quali definite
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001;
6) «intensità lorda dell'aiuto», l'importo dell'aiuto espresso in percentuale dei
costi ammissibili del progetto. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi
imposta diretta. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una
sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione. Gli aiuti erogabili
in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il
tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo
dell'importo dell'aiuto nel caso di prestiti agevolati è il tasso di riferimento
applicabile al momento della concessione;
7) «prodotto di qualità», un prodotto conforme ai criteri da definire ai sensi
dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
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8) «avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale», condizioni
atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano
più del 30% della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni
precedenti o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni
precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la
produzione più elevata;
9) «zone svantaggiate», le zone definite dagli Stati membri sulla base
dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
10) «investimenti
comunitari»:
effettuati
per
conformarsi
ai
nuovi
requisiti
minimi
a) nel caso di norme che non prevedono un periodo transitorio, investimenti
avviati non più di due anni dalla data in cui le norme sono state rese
obbligatorie per gli operatori, oppure
b) nel caso di norme che prevedono un periodo transitorio, investimenti
effettivamente avviati prima della data in cui le norme sono state rese
obbligatorie per gli operatori;
11) «giovani agricoltori», produttori di prodotti agricoli che rispettano i criteri
di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005;
12) «organizzazione di produttori», un'organizzazione costituita allo scopo di
consentire ai membri di adattare di concerto la loro produzione alle esigenze di
mercato, nell'ambito degli obiettivi delle organizzazioni comuni del mercato, in
particolare concentrando l'offerta;
13) «associazione di organizzazioni di produttori», le associazioni di
organizzazioni di produttori riconosciute che perseguono i medesimi obiettivi su
scala più ampia;
14) «capi morti», animali uccisi (eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti
(compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale
oppure durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano;
15) «costi dei test TSE e BSE», tutti i costi, compresi quelli per i kit di analisi, il
prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione dei campioni
necessari per i test eseguiti in conformità dell'allegato X, capitolo C, del
regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ;
16) «imprese in difficoltà», imprese considerate in difficoltà ai sensi degli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà ;
(5)
17) «investimenti di sostituzione», investimenti finalizzati semplicemente a
sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o
macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di
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oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o
della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la
demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni
di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei
fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo
ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato;
18) «aiuto trasparente», misure di aiuto nelle quali è possibile calcolare
esattamente l'equivalente lordo sovvenzione come percentuale della spesa
ammissibile ex ante, senza dover effettuare una valutazione di rischio (ad
esempio misure che fruiscono di sovvenzioni, tassi di interesse agevolati,
agevolazioni fiscali con fissazione di un massimale).
(5) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
Articolo 3
Condizioni per l'esenzione
1. Gli aiuti individuali trasparenti, accordati al di fuori di un regime di aiuto, che
rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili
con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo
3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui
all'articolo 20, paragrafo 1, e contengano un riferimento esplicito al presente
regolamento, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. I regimi di aiuto trasparenti che soddisfano tutte le condizioni poste dal
presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:
a) gli aiuti erogabili nell'ambito di un regime rispettino tutte le condizioni di
cui al presente regolamento;
b) il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito al presente
regolamento, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
c) sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all'articolo 20,
paragrafo 1.
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3. Gli aiuti concessi in base a un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili
con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo
3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al
presente regolamento.
4. Gli aiuti che non rientrano nel campo di applicazione del presente
regolamento o di altri regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 994/98 o dei regolamenti menzionati all'articolo 17 del
presente regolamento, sono notificati alla Commissione in conformità
dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Detti aiuti sono valutati in base ai
criteri stabiliti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo e forestale 2007-2013.
CAPO 2
CATEGORIE DI AIUTI
Articolo 4
Investimenti nelle aziende agricole
1. Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, all'interno della Comunità,
per la produzione primaria di prodotti agricoli, sono compatibili con il mercato
comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono
soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se
soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo.
2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:
a) il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone
di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n.
1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94
dello stesso regolamento;
b) il 40% dei costi ammissibili nelle altre regioni;
c) il 60% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone
di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n.
1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94
dello stesso regolamento, e il 50% nelle altre regioni, nel caso degli
investimenti
realizzati
da
giovani
agricoltori
entro
cinque
anni
dall'insediamento;
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d) il 75% degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche e nelle
isole minori del Mar Egeo, in conformità del regolamento (CEE) n. 2019/93 del
Consiglio ;
e) il 75% degli investimenti ammissibili di cui alla lettera a) e il 60% degli
investimenti nelle altre regioni, qualora questi ultimi comportino costi
aggiuntivi relativi all'attuazione di norme specifiche per la tutela e il
miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli
allevamenti o del benessere degli animali. La maggiorazione può essere
concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari
minimi in vigore e per investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti
comunitari minimi. La maggiorazione deve tuttavia essere limitata ai costi
ammissibili aggiuntivi necessari e non si applica agli investimenti che
comportano un aumento della capacità produttiva.
3. L'investimento deve perseguire in particolare i seguenti obiettivi:
a) riduzione dei costi di produzione;
b) miglioramento e riconversione della produzione;
c) miglioramento della qualità;
d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene
o del benessere degli animali.
4. Le spese ammissibili comprendono:
a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature,
compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di
mercato;
c) le spese generali, collegate alla spesa di cui alle lettere a) e b), come
onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di
brevetti o licenze.
I costi relativi al contratto di leasing diversi da quelli di cui al primo comma,
lettera b), come tasse, margini del locatore, interessi, costi di rifinanziamento,
spese generali, oneri assicurativi, ecc., non costituiscono spese ammissibili.
5. Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano
nella categoria delle imprese in difficoltà.
Possono essere concessi aiuti per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi
requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.
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6. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle
restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni
comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il
sostegno comunitario.
7. Gli aiuti non devono essere limitati a specifici prodotti agricoli e devono
pertanto essere aperti a tutti i settori dell'agricoltura, a meno che gli Stati
membri non escludano taluni prodotti dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o
mancanza di sbocchi di mercato. Gli aiuti non possono essere concessi nei
seguenti casi:
a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;
b) impianto di piante annuali, c) drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione,
a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente
consumo di acqua, d) semplici investimenti di sostituzione.
8. Possono essere concessi aiuti per l'acquisto di terreni diversi da quelli
destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10% delle spese ammissibili
dell'investimento.
9. L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può
superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500 000
EUR se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui
all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005,
designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso
regolamento.
10. Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di
imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
Articolo 5
Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali
1. Gli aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali sono
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88,
paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3
del presente articolo.
2. Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di
elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali
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elementi di interesse archeologico o storico, possono essere concessi aiuti fino
al 100% delle spese effettivamente sostenute. Tali spese comprendono un
compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi
collaboratori con un massimale di 10.000 EUR per anno.
3. Possono essere concessi aiuti fino al 60%, o al 75% nelle zone svantaggiate
o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento
(CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50
e 94 dello stesso regolamento, dei costi effettivamente sostenuti per
investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio
facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad esempio fabbricati
agricoli, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità
produttiva dell'azienda.
Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, si applicano i tassi di
aiuto indicati all'articolo 4, paragrafo 2, alle spese ammissibili sostenute per
effettuare i lavori con normali materiali contemporanei. Aiuti supplementari
possono essere autorizzati, a un tasso massimo del 100%, a copertura delle
spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per
preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.
Articolo 6
Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico
1. Gli aiuti concessi per il trasferimento di fabbricati agricoli sono compatibili
con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo
3, del trattato, se ciò rientra nell'interesse pubblico ed è conforme alle
condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
L'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del
presente articolo deve essere specificato nelle pertinenti disposizioni degli Stati
membri.
2. Possono essere concessi aiuti fino al 100% delle spese effettivamente
sostenute
laddove
il
trasferimento
consiste
semplicemente
nello
smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti.
3. Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporti vantaggi per
l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di
quest'ultimo equivale almeno al 60%, o al 50% nelle zone svantaggiate o nelle
zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n.
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1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94
dello stesso regolamento, dell'aumento di valore delle strutture interessate
successivamente al trasferimento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il
contributo di cui sopra è almeno del 55% (45% nelle zone svantaggiate).
4. Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporti un aumento della
capacità produttiva, il contributo del beneficiario equivale almeno al 60%, o al
50% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti
i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri
in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, delle spese
relative a tale aumento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo
di cui sopra è almeno del 55% (45% nelle zone svantaggiate).
Articolo 7
Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori
Un aiuto all'insediamento di giovani agricoltori è compatibile con il
comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato
soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del
purché soddisfi i criteri di cui all'articolo 22 del regolamento
1698/2005.
mercato
e non è
trattato,
(CE) n.
Articolo 8
Aiuti al prepensionamento
Un aiuto al prepensionamento degli agricoltori è compatibile con il mercato
comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è
soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato,
purché soddisfi le seguenti condizioni:
a) siano rispettati i criteri di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n.
1698/2005 e delle eventuali norme adottate dalla Commissione per
l'applicazione di tale articolo;
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II Commissione
b) la cessazione delle attività agricole a fini commerciali sia permanente e
definitiva.
Articolo 9
Aiuti alle organizzazioni di produttori
1. Gli aiuti all'avviamento per la costituzione di organizzazioni di produttori
(OP) e di associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) sono compatibili con
il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato
e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del
trattato, se sono conformi alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del
presente articolo.
2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 1, purché possano fruire di
assistenza a norma della legislazione dello Stato membro interessato:
a) le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di
produttori attive nella produzione di prodotti agricoli; e/o
b) le associazioni di organizzazioni di produttori responsabili della
supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine o dei marchi di qualità in conformità della legislazione comunitaria.
Il regolamento interno delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di
organizzazioni di produttori deve prevedere l'obbligo dei soci di
commercializzare la produzione secondo le regole di conferimento e di
immissione sul mercato stabilite dall'organizzazione o dall'associazione. Tali
norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del
produttore di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono
all'organizzazione o all'associazione di organizzazioni di produttori devono
rimanerne soci per un minimo di tre anni e presentare un preavviso di almeno
dodici mesi prima di ritirarsi. L'organizzazione di produttori deve inoltre dotarsi
di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità
dei prodotti o l'utilizzazione di metodi di produzione biologici o di altre pratiche
finalizzate alla protezione dell'ambiente, di regole relative all'immissione della
produzione sul mercato e all'informazione sui prodotti, in particolare in materia
di raccolto e di disponibilità dei prodotti medesimi. Tuttavia, i produttori
restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Gli accordi conclusi
nell'ambito delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni di
organizzazioni di produttori devono essere del tutto conformi alle pertinenti
disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli
articoli 81 e 82 del trattato.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
3. Si possono considerare come spese ammissibili il canone d'affitto di locali
idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico
(hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese
generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le
spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato.
4. Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il
quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento
dell'organizzazione di produttori. Ciò non pregiudica la possibilità di concedere
aiuti in relazione a spese ammissibili risultanti da aumenti annui del fatturato
del beneficiario pari almeno al 30% e limitate a tale percentuale, laddove ciò
sia dovuto all'adesione di nuovi soci e/o al trattamento di nuovi prodotti.
5. Non possono essere concessi aiuti a organizzazioni di produttori come
imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende
agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori.
6. Non possono essere concessi aiuti ad altre associazioni agricole che
svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di
sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte
nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.
7. L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati a un'organizzazione
di produttori o ad un'associazione di organizzazioni di produttori ai sensi del
presente articolo non può superare 400.000 EUR.
8. Non possono essere concessi aiuti ad organizzazioni di produttori o ad
associazioni di organizzazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con
un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune del
mercato.
Articolo 10
Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie
1. Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e
l'eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie, dei costi per
controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di
vaccini e medicine e prodotti fitosanitari, dei costi per l'abbattimento e la
distruzione di animali e per la distruzione di colture, sono compatibili con il
mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e
non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
trattato, se soddisfano le condizioni seguenti e quelle di cui ai paragrafi da 4 a
8 del presente articolo:
a) l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 100%;
b) l'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati e non deve
comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.
2. Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e
l'eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie sono
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88,
paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni seguenti e quelle di cui ai
paragrafi da 4 a 8 del presente articolo:
a) la compensazione è calcolata esclusivamente in relazione:
i) al valore di mercato degli animali abbattuti o delle colture distrutte dalle
epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o degli animali abbattuti o delle
colture distrutte per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma
pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione;
ii) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di
ripopolamento o reimpianto;
b) l'intensità lorda degli aiuti non deve superare il 100%;
c) gli aiuti devono limitarsi alle perdite causate da epizoozie, fitopatie o
infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle
autorità pubbliche.
3. Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli
aiuti a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere dedotti:
a) gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi;
nonché
b) i costi non sostenuti a causa delle epizoozie, fitopatie o infestazioni
parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.
4. I pagamenti devono essere erogati in relazione alle epizoozie, fitopatie o
infestazioni parassitarie per le quali esistono disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative, nazionali o comunitarie. I pagamenti devono
quindi essere erogati nell'ambito di un programma pubblico a livello
comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o
l'eradicazione delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie in questione.
Le epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie devono essere chiaramente
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indicate nel programma che deve contenere una descrizione delle misure
previste.
5. Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione
comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.
6. Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria
stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il
costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri
obbligatori imposti ai produttori.
7. Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti devono essere concessi per le
epizoozie indicate nell'elenco messo a punto dall'Ufficio internazionale delle
epizoozie o figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio .
8. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle
spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal
verificarsi delle spese o delle perdite.
Articolo 11
Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche
1. Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori per le perdite di piante o
animali o edifici delle aziende causate dalle avversità atmosferiche assimilabili
alle calamità naturali sono compatibili con il mercato comune ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se
soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2-6, 9 e 10 del presente articolo per
quanto riguarda le piante e gli animali e ai paragrafi 3-8 e 10 del presente
articolo per quanto riguarda i fabbricati aziendali.
2. L'intensità lorda degli aiuti non deve superare l'80%, e il 90% nelle zone
svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del
regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità
degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, della riduzione del reddito
proveniente dalla vendita dei prodotti causata dalle avversità atmosferiche. La
riduzione di reddito è calcolata sottraendo:
a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si
sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita
ottenuto in tale anno;
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b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei
tre anni precedenti (o dalla produzione media triennale calcolata sui cinque
anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la
produzione più elevata) per il prezzo medio di vendita ottenuto.
Gli importi considerati ammissibili agli aiuti possono essere maggiorati
dell'importo
corrispondente
ad
altri
costi
specificamente
sostenuti
dall'agricoltore impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avversità
atmosferiche.
3. Dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare degli aiuti a norma del
paragrafo 1 devono essere dedotti:
a) gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi;
nonché
b) i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.
4. Il calcolo delle perdite deve essere effettuato a livello delle singole aziende.
5. Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'agricoltore interessato o a
un'organizzazione di produttori di cui l'agricoltore è socio. Se l'aiuto è pagato a
un'organizzazione di produttori, il suo importo non può superare l'importo che
potrebbe essere versato all'agricoltore.
6. La compensazione dei danni ai fabbricati e alle attrezzature delle aziende
agricole causati dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali
non deve superare un'intensità lorda degli aiuti dell'80% e del 90% nelle zone
svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del
regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità
degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.
7. L'evento atmosferico assimilabile ad una calamità naturale deve essere
formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2010 la compensazione offerta deve essere
ridotta del 50%, salvo quando sia concessa ad agricoltori che abbiano stipulato
una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione
media annua o del reddito legato alla produzione e dei rischi climatici
statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi.
9. A decorrere dal 1o gennaio 2011 gli aiuti per le perdite dovute alla siccità
possono essere versati esclusivamente dagli Stati membri che abbiano dato
piena applicazione all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio nel settore agricolo e garantiscano il recupero dei costi
dei servizi idrici forniti all'agricoltura attraverso la riscossione di un adeguato
contributo a carico del settore.
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10. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi della
spesa o della perdita. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal
verificarsi della spesa o delle perdita.
Articolo 12
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
1. Gli aiuti al pagamento di premi assicurativi sono compatibili con il mercato
comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono
soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se
soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:
a) l'80% del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che
sono coperte solo le perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle
calamità naturali;
b) il 50% del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che
sono coperte:
i) le perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e altre perdite causate
da condizioni atmosferiche; e/o
ii) le perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie.
3. Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei
servizi assicurativi. Gli aiuti non devono essere limitati a un'unica compagnia di
assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse
compagnie né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con
un'impresa stabilita nello Stato membro.
Articolo 13
Aiuti per la ricomposizione fondiaria
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Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria sono compatibili con il mercato comune
ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono
concessi esclusivamente a copertura dei costi legali e amministrativi, compresi
quelli per la realizzazione di indagini, fino al 100% delle spese effettivamente
sostenute.
Articolo 14
Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità
1. Gli aiuti intesi a incoraggiare la produzione di prodotti agricoli di qualità sono
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera
c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88,
paragrafo 3, del trattato, se sono concessi a copertura dei costi di cui al
paragrafo 2 e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente
articolo.
2. Possono essere concessi aiuti a sostegno delle attività sottoelencate, nella
misura in cui esse contribuiscano allo sviluppo di prodotti agricoli di qualità:
a) fino al 100% dei costi per ricerche di mercato, ideazione e progettazione
del prodotto, inclusi gli aiuti concessi per la preparazione delle domande di
riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o
delle attestazioni di specificità in conformità della normativa comunitaria
pertinente;
b) fino al 100% dei costi di introduzione di norme di assicurazione della
qualità, quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei
rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di
sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di
commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;
c) fino al 100% dei costi di formazione del personale chiamato a applicare i
regimi e i sistemi di cui alla lettera b);
d) fino al 100% dei costi dei contributi richiesti dagli organismi di
certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di
qualità e di sistemi analoghi;
e) fino al 100% dei costi delle misure obbligatorie di controllo adottate a
norma della normativa comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità
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competenti, tranne ove la legislazione comunitaria stabilisca che tali costi
devono gravare sulle imprese;
f) gli importi massimi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005
per le misure di sostegno di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.
3. Gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi
forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità
competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti
responsabili del controllo e della supervisione dell'uso delle indicazioni
geografiche, delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità,
purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione
comunitaria. Gli aiuti non devono essere concessi in relazione alle spese per
investimenti.
4. Non possono essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli
effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa comunitaria
preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare
l'effettivo ammontare degli oneri.
5. Ad eccezione degli aiuti contemplati al paragrafo 2, lettera f), gli aiuti sono
erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare
pagamenti diretti in denaro ai produttori.
6. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona
interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi
elencati al paragrafo 2 siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre
organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni
non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali
contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o
dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio
prestato.
Articolo 15
Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
1. Gli aiuti sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di
cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono concessi a copertura dei
costi ammissibili delle attività di assistenza tecnica di cui al paragrafo 2 e
soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
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2. Possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle
seguenti attività:
a) istruzione generale e formazione degli agricoltori e dei loro collaboratori:
i) spese inerenti all'organizzazione del programma di formazione;
ii) spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti;
iii) costi della fornitura di servizi di sostituzione durante l'assenza
dell'agricoltore o del suo collaboratore;
b) per quanto riguarda i servizi aziendali ausiliari, le spese effettive inerenti
alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in
caso di malattia o nei periodi di ferie;
c) per quanto riguarda i servizi di consulenza forniti da terzi, i costi dei
servizi che non rivestono carattere continuativo o periodico, né sono connessi
con le normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale
ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
d) per quanto riguarda l'organizzazione e la partecipazione a forum per lo
scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere:
i) le spese di iscrizione;
ii) le spese di viaggio;
iii) le spese per le pubblicazioni;
iv) l'affitto degli stand;
v) i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino a un valore
massimo di 250 EUR per premio e per vincitore;
e) a condizione che non siano menzionate le singole società, i marchi o
l'origine:
i) la diffusione di conoscenze scientifiche;
ii) le informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui
prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi
proposti.
Possono essere concessi aiuti anche a copertura dei costi di cui alla lettera
e) se è indicata l'origine dei prodotti contemplati dal regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio e dagli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n.
1493/1999 del Consiglio , purché i riferimenti all'origine corrispondano
esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità;
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f) le pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni sui
produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e
la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse
possibilità di figurare nelle pubblicazioni.
3. Gli aiuti possono coprire il 100% dei costi di cui al paragrafo 2. Gli aiuti
devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono
comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.
4. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona
interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora l'assistenza
tecnica sia fornita da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni,
l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per
avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi
amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere
limitati ai costi del servizio prestato.
Articolo 16
Sostegno al settore zootecnico
1. Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo
3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo
88, paragrafo 3, del trattato, i seguenti aiuti alle imprese che operano nel
settore zootecnico:
a) aiuti fino al 100% dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la
tenuta dei libri genealogici;
b) aiuti fino al 70% dei costi sostenuti per test di determinazione della
qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi,
eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di
routine sulla qualità del latte;
c) fino al 31 dicembre 2011, aiuti fino al 40% per l'introduzione a livello di
azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale,
eccettuati i costi relativi all'introduzione o all'effettuazione dell'inseminazione
artificiale;
d) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75%
dei costi per la distruzione delle carcasse o in alternativa aiuti fino a importi
equivalenti ai costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la
rimozione e la distruzione dei capi morti;
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e) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione e la distruzione delle
carcasse, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi
obbligatori destinati a finanziare la distruzione delle carcasse, a condizione che
tali prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti
direttamente allo stesso;
f) aiuti fino al 100% dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi
morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi;
g) aiuti fino al 100% dei costi dei test TSE.
L'intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi
comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo
umano non può superare 40 EUR per test. L'importo si riferisce ai costi totali
dell'analisi, ossia al kit di analisi, al prelievo, al trasporto, all'analisi, alla
conservazione e alla distruzione del campione. L'obbligatorietà del test può
fondarsi sulla legislazione comunitaria o nazionale.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettere d), e), f) e g), è subordinata
all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire
lo smaltimento sicuro dei capi morti negli Stati membri. Per agevolare la
gestione di siffatti aiuti di Stato, i pagamenti possono essere erogati agli
operatori economici attivi a valle dell'agricoltore e che forniscono servizi
connessi con la rimozione e/o la distruzione di capi morti, purché si possa
dimostrare che l'importo degli aiuti di Stato è trasferito integralmente
all'agricoltore.
3. Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.
Articolo 17
Aiuti stabiliti in taluni regolamenti del Consiglio
Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo
88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti alle piccole e medie imprese che
soddisfano le condizioni seguenti:
a) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni
previste dal regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio , in particolare quelle
contenute nell'articolo 14, paragrafo 2;
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b) aiuti concessi dagli Stati membri che rispettino tutte le condizioni
previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio , in particolare quelle
contenute nell'articolo 87, nell'articolo 107, paragrafo 3, e nell'articolo 125,
paragrafo 5, primo comma;
c) aiuti concessi dagli Stati membri in conformità dell'articolo 15, paragrafo
6, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio .
CAPO 3
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Articolo 18
Fasi preliminari alla concessione degli aiuti
1. Per beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento, gli aiuti
sono concessi esclusivamente nell'ambito di regime di aiuto per attività
intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di
aiuto in conformità del presente regolamento.
Se il regime di aiuto stabilisce un diritto automatico a beneficiare dell'aiuto,
senza che siano necessari ulteriori interventi a livello amministrativo, l'aiuto è
concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo l'istituzione e la
pubblicazione del regime di aiuto in conformità del presente regolamento.
Se il regime di aiuto prevede la presentazione di una domanda all'autorità
competente, l'aiuto è concesso solo per attività intraprese o servizi ricevuti
dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il regime di aiuto è stato istituito e pubblicato in conformità del presente
regolamento;
b) è stata correttamente presentata una domanda di aiuto alle autorità
competenti interessate;
c) la domanda è stata accettata dalle autorità competenti interessate con
modalità tali da obbligare tali autorità ad accordare l'aiuto, indicando
chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso;
l'accettazione da parte delle autorità competenti è possibile solo se il bilancio
disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto non è esaurito.
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2. Per beneficiare di una deroga ai sensi del presente regolamento, gli aiuti
individuali che non rientrano in un regime di aiuto possono essere accordati
solo per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che siano stati soddisfatti i
criteri di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettere b) e c).
3. Il presente articolo non si applica agli aiuti di cui all'articolo 17.
Articolo 19
Cumulo
1. I massimali d'aiuto di cui agli articoli da 4 a 16 si applicano
indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto o all'attività sia
finanziato interamente con fondi nazionali o sia cofinanziato dalla Comunità.
2. Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento non possono essere
cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del
trattato, né con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di
cui all'articolo 88, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n.
1698/2005, né con i contributi finanziari forniti dalla Comunità in relazione agli
stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore
al livello fissato dal presente regolamento.
3. Gli aiuti esentati a norma del presente regolamento non possono essere
cumulati con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004 in
relazione agli stessi costi ammissibili o allo stesso progetto di investimento, se
tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal
presente regolamento.
Articolo 20
Trasparenza e controllo
1. Almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di
aiuto esentato a norma del presente regolamento, o della concessione di aiuti
individuali, parimenti esentati a norma del presente regolamento, al di fuori di
un regime di aiuti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della
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pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, una sintesi delle
informazioni relative a tali regimi di aiuto o aiuti individuali, secondo il modello
di cui all'allegato I. La sintesi è trasmessa in formato elettronico. Entro dieci
giorni lavorativi dalla data del suo ricevimento la Commissione conferma,
mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, l'avvenuto
ricevimento della sintesi e la pubblica su Internet.
2. Gli Stati membri conservano registri dettagliati dei regimi di aiuto esentati a
norma del presente regolamento, degli aiuti individuali concessi in applicazione
di tali regimi e degli aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento
e concessi al di fuori dei regimi di aiuto esistenti. Tali registri contengono tutte
le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste
dal presente regolamento sono soddisfatte, in particolare le informazioni che
giustificano la qualifica di PMI dell'impresa. Gli Stati membri conservano le
registrazioni relative agli aiuti individuali per un periodo di dieci anni, a
decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso, nonché quelle relative ai
regimi di aiuto per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data in cui è stato
concesso l'ultimo aiuto individuale a norma del regime medesimo. Su richiesta
scritta della Commissione, gli Stati membri interessati le trasmettono, entro
venti giorni lavorativi, oppure entro un termine più lungo fissato nella richiesta,
tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se le
condizioni del presente regolamento siano state rispettate.
3. Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione del presente
regolamento per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale il
presente regolamento è applicabile, secondo il modello di cui all'allegato II. La
relazione può essere inserita nella relazione annuale che gli Stati membri sono
tenuti a presentare ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 659/1999 ed è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno
civile cui si riferisce. Entro la stessa data gli Stati membri presentano una
relazione distinta sui pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 10 e 11 del
presente regolamento, in cui indicano gli importi versati nell'anno civile, le
condizioni di pagamento, le fitopatie, epizoozie o infestazioni parassitarie ai
sensi dell'articolo 10 e, in relazione all'articolo 11, le appropriate informazioni
meteorologiche per dimostrare le avversità atmosferiche, il momento in cui si
sono prodotte, la loro portata, il luogo in cui si sono verificate e le conseguenze
sulla produzione per cui è stata concessa una compensazione.
4. A decorrere dall'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato a norma del
presente regolamento o dalla concessione di un aiuto individuale parimenti
esentato a norma del presente regolamento, al di fuori di un regime di aiuto,
gli Stati membri pubblicano su Internet il testo integrale di detto regime di
aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali è concesso un aiuto individuale.
Gli indirizzi dei siti internet, compreso un link diretto per accedere al testo del
regime, devono essere comunicati alla Commissione unitamente alla sintesi
delle informazioni relative agli aiuti richiesti ai sensi del paragrafo 1. Tale
sintesi deve inoltre figurare nella relazione annuale da presentarsi ai sensi del
paragrafo 3.
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5. Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti di cui all'articolo 17.
Articolo 21
Modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
Il regolamento (CE) n. 70/2001 è modificato come segue:
1) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n.
104/2000 del Consiglio (*) e alle attività connesse alla produzione primaria di
prodotti agricoli; alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di
imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
___________
(*) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.»;
2) all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere da k) a n):
«k) “prodotti agricoli”:
i) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 104/2000;
ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4505 (sugheri);
iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattierocaseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del
Consiglio (*);
l) “prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattierocaseari”, i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti
lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto
contengono grassi e/o proteine d'origine non casearia, con o senza proteine
derivate dal latte [«prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];
m) “trasformazione di prodotti agricoli”, qualsiasi trattamento di un
prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto
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agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di
un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;
n) “commercializzazione di prodotti agricoli”, la detenzione o l'esposizione ai
fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di
immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore
primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per
preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un
produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una
commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.
___________
(*) GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36.»;
3) all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7:
«7. Qualora l'investimento riguardi la trasformazione e la commercializzazione
dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, l'intensità lorda dell'aiuto
non può superare:
a) il 75% dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;
b) il 65% degli investimenti ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo, in
conformità del regolamento (CE) n. 2019/93 del Consiglio (*);
c) il 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni ammesse a beneficiare
di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE;
d) il 40% dei costi ammissibili nelle altre regioni.
___________
(*) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.»;
4) nell'allegato II, dopo la riga «Altre industrie manifatturiere» è inserita la
seguente riga, incolonnata sotto «Industria manifatturiera (tutta)»:
«ï"~Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (*)
___________
(*) Quale definita all'articolo 2, lettera k), del presente regolamento.»
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Articolo 22
Misure transitorie
Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004, che
soddisfano tutte le condizioni del presente regolamento, continuano a essere
esentati fino alla data indicata all'articolo 23, paragrafo 1, del presente
regolamento.
Articolo 23
Entrata in vigore e applicabilità
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
2. Le notifiche ancora in fase di esame alla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono valutate sulla base delle disposizioni del medesimo.
In caso di non conformità con le disposizioni del presente regolamento, la
Commissione esaminerà dette notifiche alla luce degli orientamenti comunitari
per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.
Gli aiuti individuali e i regimi di aiuto cui viene data attuazione prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento e gli aiuti concessi nell'ambito
di tali regimi in assenza di un'autorizzazione della Commissione e in violazione
dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato sono
considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati qualora soddisfino le
condizioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, con l'eccezione delle
condizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere b) e c), di detto articolo
relative al riferimento esplicito al presente regolamento e purché, prima di
concedere l'aiuto, sia stata inviata la sintesi di cui all'articolo 20, paragrafo 1.
Gli aiuti che non soddisfano tali condizioni saranno valutati dalla Commissione
sulla base delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni pertinenti.
3. I regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a
beneficiare dell'esenzione per i sei mesi successivi alla data di scadenza del
presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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II Commissione
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
ALLEGATO I
Formulario per le informazioni sintetiche da presentare ogni volta che
viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e
ogni volta che un aiuto individuale esentato dal presente regolamento
è concesso al di fuori di un regime di aiuto
Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi
regolamento (CE) n. 1857/2006
in conformità del
Stato membro
Regione [specificare il nome della regione se l'aiuto è concesso da un'autorità
di livello inferiore a quello centrale]
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria di un aiuto
individuale [indicare il nome del regime di aiuto o, in caso di aiuto
individuale, il nome del beneficiario]
Base giuridica [specificare l'esatto riferimento alla normativa nazionale su cui
si fondano il regime di aiuto o l'aiuto individuale]
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale
dell'aiuto individuale concesso alla società
[importi da indicare in euro o, se pertinente, nella valuta nazionale. Nel caso di
un regime di aiuto, indicare l'importo annuo totale degli stanziamenti in
bilancio o l'importo stimato della perdita di gettito fiscale per anno, per tutti gli
strumenti di aiuto contemplati dal regime. In caso di concessione di un aiuto
individuale indicare l'importo globale dell'aiuto/della perdita di gettito fiscale.
Se del caso, indicare anche per quanti anni l'aiuto sarà versato a rate o per
quanti anni si registrerà un minore gettito fiscale. Per le garanzie indicare in
entrambi i casi l'importo (massimo) del credito garantito]
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II Commissione
Intensità massima dell'aiuto [indicare l'intensità massima dell'aiuto o
l'importo massimo dell'aiuto per elemento ammissibile]
Data di applicazione [indicare la data a decorrere dalla quale l'aiuto può
essere concesso a norma del regime in questione o in cui è concesso l'aiuto
individuale]
Durata del regime o dell'aiuto individuale [indicare la data (anno e mese)
fino alla quale l'aiuto può essere concesso a norma del regime in questione o,
nel caso di un aiuto individuale, e se pertinente, la data prevista (anno e mese)
dell'ultima rata da versare]
Obiettivo dell'aiuto [è inteso che l'obiettivo precipuo è il sostegno alle PMI.
Indicare gli altri obiettivi (secondari) perseguiti. Indicare quale articolo (articoli
da 4 a 17) è utilizzato e i costi ammissibili coperti dal regime o dall'aiuto
individuale]
Settore o settori interessati [indicare i sottosettori, menzionando il tipo di
produzione animale (ad esempio suini/pollame) o vegetale (ad esempio
mele/pomodori) di cui trattasi]
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto
Sito web [indicare il sito Internet sul quale è reperibile il testo integrale del
regime di aiuto oppure i criteri e le condizioni alle quali un aiuto individuale è
concesso al di fuori di un regime di aiuto]
Altre informazioni
ALLEGATO II
Modello di relazione periodica da trasmettere alla Commissione
Modello di relazione annuale sui regimi di aiuto esentati da un
regolamento di esenzione per categoria adottato a norma dell'articolo
1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio
Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare il modello che segue per le relazioni
che devono presentare alla Commissione a norma dei regolamenti di esenzione
per categoria adottati sulla base del regolamento (CE) n. 994/98.
Le relazioni devono essere trasmesse in formato elettronico.
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II Commissione
Informazioni richieste per tutti i regimi di aiuto esentati a norma dei
regolamenti di esenzione per categoria adottati in conformità dell'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 994/98.
1. Denominazione del regime di aiuto
2. Regolamento di esenzione della Commissione applicabile
3. Profilo delle spese
Occorre fornire cifre distinte per ciascuno strumento di aiuto previsto dal
regime o per ciascun aiuto individuale (per esempio sovvenzioni, prestiti
agevolati, ecc.). Le cifre vanno indicate in euro o, se del caso, in moneta
nazionale. In caso di agevolazioni fiscali, occorre indicare su base annua le
perdite di gettito fiscale, eventualmente sotto forma di stima, se non sono
disponibili dati precisi.
I dati relativi alle spese devono essere presentati secondo le modalità di
seguito indicate.
Per l'esercizio in oggetto, indicare separatamente per ciascuno strumento di
aiuto previsto dal regime (per esempio sovvenzioni, prestito agevolato,
garanzia, ecc.):
3.1. gli importi impegnati, le perdite di gettito fiscale o le altre perdite di
reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti sovvenzionati. In
caso di regimi di garanzia si indicherà l'ammontare totale delle nuove garanzie
prestate;
3.2. i pagamenti effettivi, le perdite di gettito fiscale o le altre perdite di
reddito (stime), i dati sulle garanzie, ecc., per i nuovi progetti e per quelli in
corso. In caso di regimi di garanzia si indicherà l'ammontare totale della
garanzia, le somme recuperate, gli indennizzi pagati, il risultato di gestione del
regime di garanzia per l'anno in oggetto;
3.3. numero di progetti e/o imprese che hanno ottenuto un aiuto;
3.4. [non completare]
3.5. importo totale stimato di:
- investimenti agevolati,
- spese sovvenzionate per la conservazione di paesaggi e fabbricati
tradizionali,
- spese sovvenzionate per il trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse
pubblico,
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II Commissione
- aiuti all'insediamento di giovani agricoltori,
- aiuti al prepensionamento,
- aiuti alle organizzazioni di produttori,
- spese sovvenzionate per epizoozie, fitopatie e infestazioni parassitarie,
- spese per compensazioni in caso di avversità atmosferiche,
- spese sovvenzionate per premi assicurativi,
- aiuti per la ricomposizione fondiaria,
- aiuti destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
- spese sovvenzionate per assistenza tecnica,
- spese per il sostegno al settore zootecnico;
3.6. ripartizione regionale degli importi di cui al punto 3.1 per zone
svantaggiate e zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del
regolamento (CE) n. 1698/2005;
3.7. ripartizione settoriale degli importi di cui al punto 3.1 per settori di attività
del beneficiario (in caso di più settori, indicare le quote rispettive),
distinguendo:
- il tipo di prodotti animali,
- il tipo di prodotti vegetali.
4. Altre informazioni e osservazioni
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27.12.2006
II Commissione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
IT
C 319/1
I
(Comunicazioni)
COMMISSIONE
ORIENTAMENTI COMUNITARI PER GLI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO E
FORESTALE 2007-2013
(2006/C 319/01)
I.
(1)
(2)
INTRODUZIONE
L'articolo 33 del trattato definisce gli obiettivi della politica
agricola comune. Nella definizione della politica agricola
comune e dei suoi metodi specifici di applicazione occorre
tener conto, da un lato, della particolare natura dell'attività
agricola, riconducibile alla struttura peculiare di questo
settore e alle disparità strutturali e naturali esistenti tra le
varie regioni agricole e, dall'altro, dell'esigenza di apportare
per gradi gli opportuni adeguamenti e della stretta
interconnessione tra il settore dell'agricoltura e l'economia
nel suo complesso. Il ricorso agli aiuti di Stato può essere
giustificato soltanto se rispetta gli obiettivi di questa
politica.
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del
29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative
ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori (1), ha riformato radicalmente le
modalità di erogazione del sostegno comunitario agli
agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) (2), istituisce il quadro normativo per la politica
dello sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 e ribadisce il
ruolo di secondo pilastro della politica agricola comune
assegnato allo sviluppo rurale. Gli articoli 88 e 89 del
regolamento (CE) n. 1698/2005 contengono disposizioni
specifiche in materia di aiuti di Stato, mentre a norma del
suo articolo 5 il sostegno erogato a favore di misure di
sviluppo rurale deve essere conforme al trattato e al diritto
derivato.
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006,
pag. 1).
(2) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1).
(3)
Poiché gli effetti economici di un aiuto non dipendono dal
fatto che sia finanziato esclusivamente dallo Stato membro
o cofinanziato dalla Comunità, la Commissione ritiene che
in linea di massima occorra assicurare la coerenza tra la
politica di controllo degli aiuti di Stato e l'erogazione del
sostegno nell'ambito della politica agricola comune e della
politica di sviluppo rurale.
(4)
Con lettera del 30 maggio 2005 gli Stati membri sono stati
invitati a presentare proposte di semplificazione delle regole
in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo. Il gruppo di
lavoro sulle condizioni di concorrenza in agricoltura è stato
consultato in merito ai presenti orientamenti nelle riunioni
del 22 e 23 giugno e del 25 ottobre 2006.
II.
(5)
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
I presenti orientamenti si applicano a tutti gli aiuti di Stato
concessi per attività inerenti alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi
nell'allegato I del trattato. Essi si applicano a tutte le misure
di aiuto, in qualsiasi forma, anche le misure di aiuto
finanziate mediante tasse parafiscali, che rientrano nella
definizione di aiuto di Stato di cui all'articolo 87,
paragrafo 1, del trattato. I presenti orientamenti non si
applicano agli aiuti di Stato nel settore della pesca e
dell'acquacoltura (3). Il capitolo VII contiene regole per gli
aiuti di Stato nel settore forestale, compresi gli aiuti per
l'imboschimento di superfici agricole.
(3) Gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono
esaminati nel quadro degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di
Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU C 229 del
14.9.2004, pag. 5) e del regolamento (CE) n. 2369/2002 del
Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica del regolamento
(CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni
strutturali comunitarie nel settore della pesca (GU L 358 del
31.12.2002, pag. 49).
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C 319/2
(6)
IT
II Commissione
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Ai fini dei presenti orientamenti, per «prodotti agricoli» si
intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, i
prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri) e i
prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei
prodotti lattiero-caseari (4), esclusi i prodotti di cui al
regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (5).
(7)
Ai fini dei presenti orientamenti, per «trasformazione di un
prodotto agricolo» si intende qualunque trattamento di un
prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto
rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le
operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per
preparare un prodotto animale o vegetale per la prima
vendita. La trasformazione dei prodotti agricoli di cui
all'allegato I del trattato in prodotti non compresi nel
medesimo non rientra pertanto nel campo di applicazione
dei presenti orientamenti.
(8)
Ai fini dei presenti orientamenti, per «commercializzazione
di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o
l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la
consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul
mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un
produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni
operazione necessaria per preparare il prodotto per questa
prima vendita; la vendita da parte di un produttore
primario al consumatore finale è da considerarsi una
commercializzazione se avviene in locali separati riservati a
questa attività. Gli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti
agricoli rientrano nel campo di applicazione dei presenti
orientamenti, mentre gli aiuti a favore della pubblicità di
prodotti non compresi nell'allegato I sono disciplinati dalle
normative trasversali sugli aiuti di Stato (6).
(9)
Ai fini dei presenti orientamenti, per «piccole o medie
imprese (PMI)» si intendono le piccole e medie imprese
rispondenti alle definizioni di cui all'allegato I del
regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese (7).
(4) Ai fini dei presenti orientamenti, per «prodotti di imitazione o di
sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i
prodotti che potrebbero essere confusi con il latte e/o i prodotti
lattiero-caseari, ma di composizione diversa in quanto contenenti
materie grasse e/o proteine non provenienti dal latte e contenenti o
no proteine derivate dal latte («prodotti diversi dai prodotti lattierocaseari» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro
commercializzazione (GU L 182 del 3.7.1987, pag. 36)).
(5) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato dall'atto di
adesione del 2003.
(6) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 20072013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13), regolamento (CE) n. 70/2001
della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33),
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del
13.1.2001, pag. 30).
(7) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 1857/2006 (GU L 358 dell'16.12.2006, pag. 3).
27.12.2006
III.
PRINCIPI GENERALI
(10) A norma dell'articolo 36 del trattato che istituisce la
Comunità europea le regole di concorrenza si applicano alla
produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto
nella misura determinata dal Consiglio. Diversamente da
altri settori, quindi, l'autorità della Commissione in materia
di controllo e vigilanza sugli aiuti di Stato nel settore
agricolo non deriva direttamente dal trattato, ma dalla
normativa adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 37
del trattato ed è soggetta ad eventuali restrizioni stabilite dal
Consiglio. Di fatto, tuttavia, tutti i regolamenti relativi alle
organizzazioni comuni dei mercati prevedono l'applicazione ai relativi prodotti delle norme sugli aiuti di Stato di
cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Inoltre, l'articolo 88
del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede espressamente
l'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato agli aiuti
concessi dagli Stati membri a sostegno dello sviluppo
rurale. Ne consegue che, fatte salve eventuali limitazioni o
deroghe specifiche stabilite nei pertinenti regolamenti, le
disposizioni del trattato sono interamente applicabili agli
aiuti di Stato nel settore agricolo, ad eccezione degli aiuti
destinati in particolare al numero limitato di prodotti non
coperti da organizzazioni comuni di mercato (cfr. punto 21).
(11) Benché gli articoli 87, 88 e 89 siano pienamente applicabili
ai settori disciplinati da organizzazioni comuni di mercato,
la loro applicazione rimane tuttavia subordinata alle
disposizioni contenute nei regolamenti pertinenti. In altre
parole, anche quando uno Stato membro si richiama alle
disposizioni degli articoli 87, 88 e 89, queste non
prevalgono sulle disposizioni del regolamento relativo
all'organizzazione di quel settore di mercato (8). In nessun
caso, quindi, la Commissione può autorizzare un aiuto
incompatibile con le disposizioni che disciplinano un'organizzazione comune di mercato o che perturberebbe il
corretto funzionamento di quest'ultima.
(12) La Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse
all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai
quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego
preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di
importazione o per la costituzione e il funzionamento di
una rete di distribuzione o per altre spese correnti connesse
all'attività di esportazione in altri Stati membri. Non
costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti
inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né
quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il
lancio di prodotti nuovi ovvero di prodotti già esistenti su
un nuovo mercato.
(13) Tenendo conto delle regole specifiche applicabili all'aiuto
alimentare erogato ai paesi terzi, la Commissione di norma
non autorizza aiuti di Stato per l'acquisto di prodotti
(8) Sentenza della Corte di giustizia europea nella causa 177/78, Pigs
and Bacon Commission/McCarren, Racc. 1979, pag. 2161.
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concedere l'aiuto, con l'indicazione precisa dell'importo
dell'aiuto da concedere oppure delle modalità di calcolo
di tale importo; le autorità competenti possono
accettare una domanda solo se il bilancio disponibile
per l'aiuto o per il regime di aiuti non è esaurito.
agricoli nella Comunità che saranno consegnati come aiuto
alimentare nei paesi terzi.
(14) I presenti orientamenti si applicano fatte salve eventuali
deroghe specifiche stabilite dai trattati o dalla normativa
comunitaria.
(15) Per poter essere considerate compatibili con il mercato
comune, le misure di aiuto devono includere una
componente di incentivo o esigere una contropartita da
parte del beneficiario. Fatte salve le eccezioni esplicitamente
previste dalla normativa comunitaria o dai presenti
orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali intesi meramente
a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza
contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in
particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del
prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità
dei mezzi di produzione sono considerati aiuti al
funzionamento, incompatibili con il mercato comune.
Inoltre, per la loro stessa natura, tali aiuti possono
interferire con i meccanismi delle organizzazioni comuni
di mercato.
(16) Per lo stesso motivo, un aiuto concesso con effetto
retroattivo per attività già intraprese dal beneficiario non
presenta la necessaria componente di incentivo e va
pertanto considerato un aiuto al funzionamento, poiché
l'unico suo scopo è di sollevare il beneficiario da un onere
finanziario. Per ottimizzare l'effetto di incentivo dell'aiuto e
per poter dimostrare più facilmente tale effetto nell'ambito
di una notifica, nell'istituire le regole di ammissibilità gli
Stati membri prevedono le tappe seguenti prima dell'erogazione dell'aiuto.
Gli aiuti individuali non contemplati da un regime di aiuti
possono essere concessi soltanto per attività intraprese o
servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le
condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c).
Questi requisiti non si applicano ai regimi di aiuti di natura
compensativa.
(17) Date le analogie tra le imprese di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e le imprese
non agricole, in particolare nel settore della trasformazione
dei prodotti alimentari, è opportuno armonizzare le norme
in materia di aiuti di Stato applicabili alle imprese dedite alla
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
con quelle applicabili alle imprese non agricole. È
opportuno applicare tale approccio agli aiuti di Stato
concessi per qualsiasi finalità, ad esempio per gli aiuti a
favore degli investimenti, della tutela ambientale o
dell'assistenza tecnica. Alla luce di quanto precede, la
Commissione ha già inserito la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli nei seguenti atti:
a) nel progetto di regolamento relativo agli aiuti de
minimis, che sostituirà il regolamento (CE) n. 69/2001
della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza
minore («de minimis») (9);
Gli aiuti previsti da un regime di aiuti sono concessi
esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo
che il regime sia stato istituito e dichiarato compatibile con
il trattato dalla Commissione.
Se il regime di aiuto crea un diritto automatico a percepire
l'aiuto, senza richiedere ulteriori passi a livello amministrativo, l'aiuto medesimo può essere concesso esclusivamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il
regime sia stato istituito e dichiarato compatibile con il
trattato dalla Commissione.
Se il regime di aiuto richiede la presentazione di una
domanda all'autorità competente, l'aiuto medesimo può
essere concesso esclusivamente per attività intraprese o
servizi ricevuti dopo che siano state soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) il regime deve essere stato istituito e dichiarato
compatibile con il trattato dalla Commissione;
b) deve essere stata debitamente presentata una domanda
di aiuto all'autorità competente;
c) la domanda deve essere stata accettata dall'autorità
competente in modo da vincolare quest'ultima a
C 319/3
b) nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione,
quale modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006;
c) nel regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione,
del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per
investimenti a finalità regionale (10).
(18) In seguito a tale armonizzazione con le regole applicabili
alle imprese non agricole è probabile che le grandi imprese
non siano più ammissibili a determinati tipi di sostegno, in
particolare per quanto riguarda l'assistenza tecnica sotto
forma di servizi di consulenza. Sotto questo profilo, il
sostegno alle grandi imprese sarà limitato in futuro al
sostegno de minimis.
(19) A meno che i presenti orientamenti non facciano
espressamente riferimento al settore agricolo anziché alla
produzione primaria (agricoltori) o alla trasformazione e
commercializzazione, gli aiuti a favore della trasformazione
e della commercializzazione dei prodotti agricoli sono
dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafi 2 o 3 del
trattato, solo se può essere dichiarata compatibile la
concessione dei medesimi ad imprese non agricole,
eccettuati specifici settori quali i trasporti e la pesca.
(9) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.
(10) GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.
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(20) Poiché nella valutazione degli aiuti intesi a favorire le
regioni svantaggiate ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 si deve tener conto delle
condizioni peculiari della produzione agricola primaria,
gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di
Stato a finalità regionale 2007-2013 (11) non si applicano
alla produzione primaria. Essi si applicano tuttavia alla
trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti
agricoli nella misura indicata dai presenti orientamenti.
(21) Come già rammentato, alcuni tipi di prodotti agricoli
compresi nell'allegato I del trattato non sono ancora
disciplinati da un'organizzazione comune di mercato, in
particolare le patate diverse da quelle da fecola, le carni
equine, il caffè, gli aceti di alcole e il sughero. In assenza di
un'organizzazione comune di mercato per tali prodotti, agli
aiuti di Stato ad essi specificamente destinati si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE)
n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo
all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla
produzione e al commercio dei prodotti agricoli (12). A
norma di tale articolo a questi aiuti si applicano soltanto le
disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 1, e la prima
frase dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Gli
Stati membri sono pertanto tenuti ad informare la
Commissione con sufficiente anticipo per consentirle di
presentare le proprie osservazioni in merito a eventuali
concessioni o modificazioni degli aiuti. La Commissione
non può peraltro opporsi alla loro concessione con
l'adozione di una decisione finale negativa. Nel valutare
tali aiuti la Commissione dovrà tener conto dell'assenza di
un'organizzazione comune dei mercati a livello comunitario e del fatto che il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha
sancito il principio secondo cui il sostegno è di norma
erogato sotto forma di pagamento disaccoppiato, ovvero
non legato a un prodotto specifico o alla quantità prodotta.
Va altresì notato che alcune organizzazioni comuni di
mercato non prevedono alcun sostegno comunitario
interno. La Commissione non solleverà obiezioni se i
regimi di aiuti nazionali rispettano il principio sopra
richiamato, anche se le misure previste costituiscono aiuti al
funzionamento che di norma sarebbero vietati. Nel
formulare le proprie osservazioni la Commissione terrà
anche conto del rischio che l'erogazione di un aiuto ad un
prodotto non soggetto ad un'organizzazione comune di
mercato favorisca la produzione di un prodotto soggetto a
una simile organizzazione. Questo vale in particolare nel
caso delle patate. Qualora uno Stato membro non tenga
conto delle sue osservazioni e raccomandazioni, la
Commissione si riserva di ricorrere all'articolo 226 del
trattato.
(22) L'articolo 6 del trattato stabilisce che «le esigenze connesse
con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella
definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni
comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella
prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». Le
azioni di cui all'articolo 3 riguardano la politica agricola e la
politica della concorrenza. In futuro, pertanto, le notifiche
degli aiuti di Stato dovranno riservare un'attenzione
particolare alle questioni ambientali, anche se i regimi di
(11) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.
(12) GU L 214 del 4.8.2006, pag. 7.
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aiuto considerati non riguardano specificamente il settore
ambientale. Ad esempio, nel caso di un regime di aiuti agli
investimenti destinati ad aumentare la produzione, che
comportino un maggiore utilizzo di risorse scarse o un
maggiore inquinamento, sarà necessario dimostrare che il
regime non determinerà una violazione della normativa
comunitaria in materia di tutela ambientale, né causerà in
altro modo danni all'ambiente. In futuro tutte le notifiche di
aiuti di Stato dovranno contenere una valutazione del
previsto impatto ambientale dell'attività beneficiaria dell'aiuto. In molti casi per soddisfare questo requisito basterà
semplicemente confermare che non si prevede alcun
impatto ambientale. La Commissione si riserva di esigere
informazioni, impegni e condizioni supplementari se li
ritiene necessari a garantire un'adeguata tutela ambientale.
(23) La Commissione valuterà caso per caso le misure di aiuto
non contemplate nei presenti orientamenti, tenendo conto
dei principi di cui agli articoli 87, 88 e 89 del trattato, della
politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale
della Comunità. Gli Stati membri che propongono misure
di sostegno al settore agricolo non contemplate dai presenti
orientamenti dovranno fornire una valutazione economica
dell'impatto positivo della misura, in termini di sviluppo del
settore agricolo e dei rischi di distorsioni della concorrenza
connessi alle misure proposte. La Commissione autorizzerà
queste misure soltanto se il loro contributo positivo allo
sviluppo del settore è chiaramente predominante sui rischi
di distorsione della concorrenza.
(24) Salvo se altrimenti precisato, tutte le aliquote di aiuto nei
presenti orientamenti sono indicate come valore totale degli
aiuti, espresso in percentuale del volume dei costi
ammissibili (equivalente sovvenzione lorda).
IV.
MISURE DI SVILUPPO RURALE
(25) Il regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede una serie di
misure di sostegno allo sviluppo rurale. Il presente capitolo
degli orientamenti stabilisce le regole applicabili agli aiuti di
Stato a favore di misure di sostegno dello sviluppo rurale e
di alcune altre misure strettamente connesse allo sviluppo
rurale.
(26) Per garantire la coerenza tra le misure di sviluppo rurale
proposte per il cofinanziamento nell'ambito dei programmi
di sviluppo rurale istituiti dagli Stati membri e le misure di
sviluppo rurale finanziate attraverso gli aiuti di Stato, ogni
notifica relativa ad aiuti per investimenti (capitoli IV.A e IV.
B), ad aiuti per la tutela ambientale e per il benessere degli
animali (capitolo IV.C), ad aiuti volti a compensare gli
svantaggi naturali in determinate regioni (capitolo IV.D), ad
aiuti per il rispetto delle norme (capitolo IV.E) e ad aiuti per
l'insediamento di giovani agricoltori (capitolo IV.F) deve
essere accompagnata da una documentazione che dimostri
in che modo le misure di aiuto di Stato si inseriscono nei
relativi programmi di sviluppo rurale e sono coerenti con
essi. Non saranno autorizzati gli aiuti di Stato non coerenti
con il pertinente programma di sviluppo rurale e in
particolare gli aiuti di Stato che portano ad un aumento
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della capacità per la quale non si possono trovare sbocchi
normali sul mercato.
IV.A.
Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole
(27) Il presente sottocapitolo si applica agli investimenti
connessi con la produzione primaria dei prodotti che
rientrano nell'allegato I del trattato. Non si applica invece
agli investimenti realizzati nell'azienda agricola per la
trasformazione e la commercializzazione degli stessi
prodotti.
IV.A.1. Analisi
C 319/5
v) 75 % del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni
ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, ai sensi
del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del
19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni
prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar
Egeo (13);
vi) 75 % del costo dell'investimento ammissibile negli
Stati membri che hanno aderito alla Comunità il
1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007, per l'attuazione
della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre
1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole (14) entro un termine massimo di quattro anni
dalla data di adesione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2,
e dell'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva;
(28) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
a) allo scopo di ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e
promuovere l'innovazione, l'articolo 26, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede un sostegno a
favore di investimenti materiali e/o immateriali che migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola;
b) in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1698/2005, se gli investimenti sono effettuati allo
scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può
essere concesso solo per quegli investimenti che siano
finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori di nuova
introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere
accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in
cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi
confronti, affinché possa conformarvisi. Nel caso di giovani
agricoltori beneficiari dell'aiuto all'insediamento, il sostegno
può essere concesso per gli investimenti finalizzati al rispetto
dei requisiti comunitari in vigore, se specificati nel piano
aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 1698/2005. Il periodo di proroga entro
cui occorre conformarsi ai requisiti non può superare 36
mesi dalla data di insediamento;
c) a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1698/2005 sono vietati gli aiuti di Stato per l'ammodernamento delle aziende agricole che superano le percentuali
fissate nell'allegato del medesimo regolamento, ossia:
i) 60 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato
da giovani agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36,
lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/
2005;
ii) 50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato
da altri agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36,
lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/
2005;
iii) 50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato
da giovani agricoltori in altre zone;
iv) 40 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato
da altri agricoltori in altre zone;
d) il divieto di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1698/2005 non si applica agli aiuti per investimenti
realizzati principalmente nell'interesse pubblico, in relazione
alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da
attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati
aziendali, finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o intesi a migliorare le condizioni di igiene e di
benessere degli animali nelle aziende zootecniche e le
condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro;
e) qualora il trasferimento sia imposto da un esproprio che, in
conformità alla legislazione dello Stato membro interessato,
dà diritto ad indennizzo, il pagamento di tale indennizzo non
verrà di norma considerato aiuto di Stato ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;
f) gli Stati membri che ritardano l'applicazione di requisiti
comunitari obbligatori oltre la data prevista dalla normativa
comunitaria possono, attraverso tale ritardo, conferire un
vantaggio ai propri agricoltori rispetto agli agricoltori degli
Stati membri che si conformano ai nuovi requisiti entro i
termini prescritti. Non è opportuno aumentare ulteriormente
tale rischio di distorsione della concorrenza attraverso la
concessione di sostanziosi aiuti di Stato agli agricoltori che
sosterranno i costi connessi ai nuovi requisiti solo dopo la
scadenza dei termini previsti dalla normativa comunitaria.
Nel fissare un'adeguata intensità di aiuto per investimenti
connessi al rispetto di requisiti di nuova introduzione
occorrerà tuttavia tener conto del fatto che il rispetto di tali
requisiti comporta spesso soltanto costi per l'agricoltore, non
controbilanciati da un aumento del reddito potenziale. Per
questo motivo occorrerebbe riservare l'intensità di aiuto più
elevata agli investimenti per conformarsi ai requisiti di nuova
introduzione realizzati nel rispetto dei termini previsti dalla
normativa comunitaria e concedere agli investimenti realizzati in ritardo una percentuale di aiuto inferiore. Tale
percentuale dovrà essere proporzionale al ritardo e dovrebbe
scendere a zero a partire da una certa data;
(13) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003,
pag. 1).
(14) GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal
regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
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g) per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 91/676/CEE, è
opportuno tenere conto dei problemi e dei bisogni specifici
degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il
1o maggio 2004 e il 1o gennaio 2007;
h) gli aiuti di Stato per l'acquisto di attrezzature di seconda
mano dovrebbero essere accettati per le piccole e medie
imprese nei casi in cui il costo inferiore di tali attrezzature
possa costituire un utile primo passo verso la modernizzazione, in particolare per le aziende che partono da standard
tecnici molto bassi e che dispongono di un modesto capitale.
È invece opportuno che le grandi imprese percepiscano aiuti
agli investimenti soltanto per l'acquisto di attrezzature nuove.
IV.A.2. Orientamenti per gli aiuti agli investimenti nelle aziende
agricole
(29) Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole saranno
dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le
condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CE)
n. 1857/2006. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4,
paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/
2006, si possono concedere aiuti della stessa intensità e alle
stesse condizioni previste dal citato articolo 4 per specifici
prodotti agricoli e per le opere di drenaggio e gli impianti
ed opere per l'irrigazione che non riducono del 25 % il
precedente consumo di acqua. L'importo massimo dell'aiuto fissato dall'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento
(CE) n. 1857/2006 non si applica.
(30) Gli aiuti per la conservazione dei paesaggi tradizionali e per
i fabbricati aziendali saranno dichiarati compatibili con il
disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere c) o d), del
trattato se soddisfano tutte le condizioni previste [dall'articolo 5 del regolamento di esenzione che sostituisce il
regolamento (CE) n. 1/2004]. Tuttavia il limite di
10 000 EUR fissato [dall'articolo 5, paragrafo 2, del
regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento
(CE) n. 1/2004] potrà essere superato in casi debitamente
giustificati.
(31) Gli aiuti per il trasferimento di fabbricati aziendali
realizzato nell'interesse pubblico saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste
[dall'articolo 6 del regolamento di esenzione che sostituisce
il regolamento (CE) n. 1/2004].
(32) Gli aiuti agli investimenti che danno luogo a costi aggiuntivi
in relazione alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, al
miglioramento delle condizioni di igiene nelle aziende
zootecniche o del benessere degli animali saranno dichiarati
compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni
previste [dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del
regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento
(CE) n. 1/2004]. Per le spese connesse a investimenti
realizzati dopo la scadenza dei termini previsti per
conformarsi ai requisiti di nuova introduzione fissati
[dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di esenzione
che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004], l'intensità
massima di aiuto è pari:
a) al 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone
svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a),
27.12.2006
punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e al
40 % degli investimenti ammissibili nelle altre zone per
le spese sostenute nei tre anni successivi alla data entro
la quale si sarebbe dovuto realizzare l'investimento nel
rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria;
b) le intensità massime di aiuto del 50 % e rispettivamente
del 40 % di cui alla lettera a) sono ridotte rispettivamente al 25 % e al 20 % per le spese sostenute nel
quarto anno successivo alla data entro la quale si
sarebbe dovuto realizzare l'investimento e al 12,5 % e al
10 % per le spese sostenute nel quinto anno. Per le spese
realizzate oltre il quinto anno non saranno autorizzati
aiuti.
(33) Saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), del trattato aiuti a copertura del 75 % dei costi
aggiuntivi per investimenti realizzati negli Stati membri che
hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 e il
1o gennaio 2007 per le spese sostenute fino al 31 dicembre
2008 e rispettivamente fino al 31 dicembre 2010. Tale
intensità di aiuto deve tuttavia essere limitata ai costi
aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli
investimenti che comportano un aumento della capacità
produttiva. La Commissione verificherà attentamente la
compatibilità delle misure di aiuto proposte con i
programmi d'azione elaborati in conformità alla direttiva
91/676/CEE.
(34) Saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché
beneficino del sostegno previsto dal regolamento (CE)
n. 1698/2005, aiuti pari al 50 % degli investimenti
ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui
all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento
(CE) n. 1698/2005 e pari al 40 % degli investimenti
ammissibili nelle altre zone per costi aggiuntivi per
investimenti realizzati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE. Tale intensità di aiuto deve tuttavia essere
limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si
applica agli investimenti che comportano un aumento della
capacità produttiva. La Commissione verificherà attentamente la compatibilità delle misure di aiuto proposte con i
programmi d'azione elaborati in conformità alla direttiva 91/676/CEE. Le misure di aiuto per l'attuazione della
direttiva 91/676/CEE che la Commissione ha dichiarato
compatibili con il trattato prima della data di entrata in
vigore dei presenti orientamenti possono proseguire fino al
31 dicembre 2008 conservando l'aliquota di aiuto autorizzata dalla Commissione.
(35) Non saranno autorizzati aiuti per gli investimenti realizzati
per conformarsi a requisiti nazionali o comunitari in vigore.
Tuttavia saranno dichiarati compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella
misura in cui figurino nel piano aziendale di cui
all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento
(CE) n. 1698/2005, gli aiuti agli investimenti erogati ai
giovani agricoltori per investimenti finalizzati a conformarsi a requisiti nazionali o comunitari vigenti. Tali aiuti
saranno autorizzati ad un'aliquota fino al 60 % dell'importo
dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricol-
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gli aiuti agli investimenti concessi alle imprese non
contemplate dall'articolo 2, paragrafo 1, della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (15), con meno di 750
dipendenti e/o un fatturato annuo non superiore a
200 mio EUR. Simili imprese sono considerate grandi
imprese ai fini delle norme in materia di aiuti di Stato
applicabili alle attività non agricole. Appare necessario
dare indicazioni precise sull'applicazione delle norme in
materia di aiuti di Stato a questa categoria «intermedia»
di imprese onde evitare ogni incertezza sull'applicazione dell'aliquota di aiuto corretta. In particolare,
sarebbe opportuno stabilire che alla definizione di tali
imprese «intermedie» si applicano tutte le altre
condizioni della citata raccomandazione 2003/361/
CE, in particolare il criterio dell'autonomia e il calcolo
del fatturato. Inoltre è opportuno riservare alle imprese
intermedie con meno di 750 dipendenti e/o un fatturato
inferiore a 200 mio EUR speciali aliquote massime di
aiuto;
tori nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE)
n. 1698/2005 e fino al 50 % degli investimenti ammissibili
da essi realizzati nelle altre zone. L'aiuto deve essere limitato
ai costi aggiuntivi sostenuti non oltre 36 mesi dalla data
dell'insediamento per conformarsi ai requisiti.
(36) Le notifiche relative ad aiuti per gli investimenti nelle
aziende agricole devono essere accompagnate da una
documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato
a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi
bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali.
(37) Se un'organizzazione comune di mercato che comprende
regimi di sostegno diretto, finanziati dal Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA), prevede restrizioni alla
produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello
dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli
impianti di trasformazione, non potranno essere concessi
aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come
conseguenza un aumento della produzione superiore a tali
restrizioni o limitazioni.
d) gli aiuti intesi a promuovere la diversificazione dei
produttori primari (gli agricoltori) in altre attività
connesse alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I
del trattato dovrebbero essere trattati alla stessa stregua
degli aiuti concessi alle imprese — indipendenti dai
produttori primari — attive nella trasformazione e nella
commercializzazione dei prodotti agricoli. Ad esempio,
nel caso di un aiuto all'investimento in un macello si
dovrebbero applicare le stesse norme, indipendentemente dal fatto che esso sia costruito all'interno o
all'esterno di un'azienda agricola;
(38) Per analogia, la Commissione applicherà inoltre le
disposizioni di cui alla presente sezione agli investimenti
nella produzione agricola primaria non realizzati da
agricoltori, ad esempio all'acquisto da parte di associazioni
di produttori di attrezzature da utilizzare in comune.
(39) La Commissione non dichiarerà compatibili col trattato gli
aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano concessi
a favore di grandi imprese.
IV.B. Aiuti agli investimenti nel settore della
trasformazione e della commercializzazione dei
prodotti agricoli
e) benché possano rientrare nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti concessi per
promuovere la diversificazione dei produttori primari
(gli agricoltori) in attività non connesse alla produzione,
alla trasformazione e alla commercializzazione dei
prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I del trattato,
quali l'agriturismo, lo sviluppo di attività artigianali o
l'acquacoltura, esulano dall'ambito di applicazione dei
presenti orientamenti. Tali aiuti continueranno pertanto
ad essere valutati in base ai principi che la Commissione
applica di consueto agli aiuti al di fuori del settore
agricolo, in particolare in base alla regola de minimis,
alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle
piccole e medie imprese, agli orientamenti per gli aiuti
di Stato a finalità regionale 2007-2013, alla disciplina
multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi
progetti d'investimento (16) e, ove appropriato, agli
orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore
della pesca e dell'acquacoltura (17);
(40) Il presente sottocapitolo si applica agli aiuti per investimenti
nel settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli.
IV.B.1. Analisi
(41) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
a) nella misura in cui il regolamento (CE) n. 1698/2005
precisa le aliquote di aiuto per il sostegno agli
investimenti erogato alle piccole e medie imprese attive
nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, sono mantenute le stesse
aliquote;
b) il regolamento (CE) n. 1698/2005 esclude dal sostegno
comunitario gli investimenti realizzati da determinate
grandi imprese attive nel settore della trasformazione e
della commercializzazione dei prodotti agricoli. Tuttavia, date le analogie tra le grandi imprese agricole di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e le imprese non agricole, in particolare quelle
attive nel settore della trasformazione dei prodotti
alimentari, appare giustificato ammettere l'erogazione
di aiuti di Stato a favore di tali imprese dedite alla
trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli nei limiti delle aliquote massime di aiuto
autorizzate dalla Commissione per imprese non
agricole di pari dimensioni;
c) l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/
2005 ha istituito speciali aliquote massime di aiuto per
C 319/7
f) gli aiuti di Stato per l'acquisto di attrezzature di seconda
mano dovrebbero essere ammessi per le piccole e medie
imprese nei casi in cui il costo inferiore di tali
attrezzature può costituire un utile primo passo verso
la modernizzazione, in particolare per le aziende che
partono da standard tecnici molto bassi e che
dispongono di un modesto capitale. È invece opportuno che le grandi imprese beneficino di aiuti agli
(15) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
(16) GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.
(17) GU C 229 del 14.9.2004, pag. 5.
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investimenti soltanto per l'acquisto di attrezzature
nuove.
IV.B.2. Orientamenti sugli aiuti a favore delle imprese attive nel
settore della trasformazione e della commercializzazione di
prodotti agricoli
(42) Gli aiuti agli investimenti concessi alle imprese attive nella
trasformazione e nella commercializzazione di prodotti
agricoli saranno dichiarati compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) o c), del trattato se
soddisfano tutte le condizioni previste da una delle
disposizioni seguenti:
27.12.2006
al massimale stabilito nella mappa degli aiuti a finalità
regionale approvata per gli Stati membri interessati per il
periodo 2007-2013 nelle regioni ammissibili agli aiuti
regionali. Gli investimenti che non soddisfano tali condizioni saranno di norma dichiarati non compatibili con il
trattato. Non possono essere concessi aiuti per la
fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di
imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattierocaseari.
(44) La Commissione dichiarerà compatibili col trattato gli aiuti
per l'acquisto di attrezzature di seconda mano solo se sono
concessi a favore di piccole e medie imprese.
(45) Gli aiuti per gli investimenti le cui spese ammissibili siano
superiori a 25 mio EUR, o se l'importo effettivo dell'aiuto
supera i 12 mio EUR, devono essere appositamente
notificati alla Commissione a norma dell'articolo 88,
paragrafo 3, del trattato.
a) l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 70/2001;
b) il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione;
c) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale 2007-2013. In tal caso l'intensità massima di
aiuto derivante dall'applicazione di tali orientamenti
può essere portata:
i) al 50 % degli investimenti ammissibili nelle regioni
di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
trattato e al 40 % degli investimenti ammissibili in
altre regioni che possono beneficiare di aiuti a
finalità regionale, in base alla mappa degli aiuti a
finalità regionale approvata per gli Stati membri
interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario è una piccola o media impresa;
ii) al 25 % degli investimenti ammissibili nelle regioni
di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
trattato e al 20 % degli investimenti ammissibili in
altre regioni che possono beneficiare di aiuti a
finalità regionale, in base alla mappa degli aiuti a
finalità regionale approvata per gli Stati membri
interessati per il periodo 2007-2013, se il beneficiario ha meno di 750 dipendenti e/o un fatturato
inferiore a 200 mio EUR, purché siano rispettate
tutte le altre condizioni previste dalla raccomandazione 2003/361/CE;
d) nelle regioni non ammesse a beneficiare di aiuti a
finalità regionale, per imprese che non sono piccole e
medie imprese, ma che hanno meno di 750 dipendenti
e/o un fatturato inferiore a 200 mio EUR, a condizione
che il beneficiario rispetti tutte le altre condizioni
previste dalla raccomandazione 2003/361/CE, un aiuto
fino al 20 % degli investimenti ammissibili elencati negli
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale 2007-2013 purché siano rispettate tutte le
altre condizioni pertinenti previste dai medesimi
orientamenti.
(43) Salvo se altrimenti disposto nei presenti orientamenti, ad
esempio per gli aiuti connessi alla tutela ambientale, la
Commissione autorizzerà aiuti agli investimenti concessi
alle imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli che abbiano più di
750 dipendenti e/o un fatturato pari o superiore a
200 mio EUR esclusivamente se questi aiuti soddisfano
tutte le condizioni definite negli orientamenti in materia di
aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, limitatamente
(46) Le notifiche di aiuti agli investimenti connessi alla
trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti
agricoli devono essere accompagnate da una documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato a obiettivi
chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali.
(47) Se un'organizzazione comune di mercato che comprende
regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA), prevede restrizioni alla
produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello
dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli
impianti di trasformazione, non potranno essere concessi
aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come
conseguenza un aumento della produzione superiore a tali
restrizioni o limitazioni.
IV.C.
Aiuti per la tutela ambientale e per il benessere
degli animali
(48) Salvo se altrimenti specificato, il presente sottocapitolo si
applica esclusivamente agli aiuti concessi ai produttori
primari (agricoltori).
IV.C.1. Principi generali
(49) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
a) a norma dell'articolo 174 del trattato, la politica della
Comunità in materia ambientale mira ad un elevato
livello di tutela, tenendo conto della diversità delle
situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è
fondata sui principi della precauzione e dell'azione
preventiva, sul principio della correzione, in via
prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,
nonché sul principio «chi inquina paga»;
b) tutti i regimi di aiuti ambientali nel settore agricolo
devono essere compatibili con gli obiettivi generali della
politica comunitaria in materia ambientale. In particolare, i regimi di aiuto che non accordano sufficiente
priorità all'eliminazione dell'inquinamento alla fonte o
alla corretta applicazione del principio «chi inquina
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b) a norma dell'articolo 88, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 1698/2005, in casi debitamente giustificati
possono essere accordati aiuti supplementari che
superano i massimali fissati nell'allegato del medesimo
regolamento in riferimento all'articolo 39, paragrafo 4,
e all'articolo 40, paragrafo 3. Inoltre, in casi eccezionali
debitamente motivati, è consentito derogare alla durata
minima degli impegni prevista all'articolo 39, paragrafo 3, e all'articolo 40, paragrafo 2, del medesimo
regolamento. Per ragioni di chiarezza appare opportuno fissare condizioni che disciplinano l'applicazione
di queste specifiche disposizioni in materia di aiuti di
Stato. Un simile sostegno maggiorato può essere
accettato solo per gli impegni che convogliano un vero
e proprio cambiamento delle prassi agricole correnti e
di cui sia dimostrabile l'effetto positivo sull'ambiente.
Occorre adoperarsi per evitare che l'erogazione di aiuti,
in valori assoluti, per ettaro o per capo di bestiame, dia
luogo a squilibri nel livello generale del sostegno tra gli
Stati membri, o addirittura accentui squilibri esistenti.
paga» non possono essere considerati compatibili con
l'interesse comune e non sono pertanto autorizzati
dalla Commissione;
c) dall'adozione degli orientamenti comunitari per gli aiuti
di Stato nel settore agricolo nel 1999 (18), la politica
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della
tutela ambientale ha subito profonde modifiche, ad
esempio per quanto riguarda gli aiuti al funzionamento
o a favore dell'energia rinnovabile. Le norme contenute
negli orientamenti del 1999 risultano oggi in parte più
rigorose di quelle vigenti in altri settori. Per evitare
discriminazioni e permettere agli Stati membri di
attuare la politica ambientale in maniera trasversale in
tutti i settori, la Commissione ha più volte applicato
anche al settore agricolo le norme elaborate per altri
settori. Per questi motivi, a parte alcune misure che
rimangono specifiche per il settore dell'agricoltura,
come il sostegno agroambientale, in futuro la disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (19) si applicherà anche al settore agricolo;
d) gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003
impongono agli agricoltori il rispetto di determinati
criteri di gestione obbligatori. L'articolo 5 istituisce
l'obbligo di mantenere tutte le terre agricole in buone
condizioni agronomiche e ambientali. Agli agricoltori
che non rispettano queste prescrizioni non sono
concessi aiuti ai sensi del presente capitolo, né sono
concessi aiuti per la semplice osservanza di queste
prescrizioni, salvo che ciò sia espressamente previsto
dal regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare per
quanto riguarda le indennità Natura 2000;
e) gli aiuti per investimenti nel settore della produzione
primaria saranno valutati secondo le norme generali di
cui al precedente capitolo IV.A.
IV.C.2. Aiuti per impegni agroambientali e per il benessere degli
animali
IV.C.2.a. A n a l i s i
(50) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
a) il regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare agli
articoli 39 e 40, stabilisce un quadro normativo per il
sostegno comunitario ai metodi di produzione agricola
finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale, nonché ai pagamenti per il
benessere degli animali. Le modalità di applicazione
adottate dalla Commissione fissano condizioni e
requisiti supplementari. L'articolo 88, paragrafo 4, del
regolamento (CE) n. 1698/2005 vieta gli aiuti di Stato a
favore degli agricoltori che assumono impegni agroambientali o per il benessere degli animali che non
soddisfano le condizioni stabilite dagli articoli 39 e 40
del medesimo regolamento;
(18) GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19.
(19) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3
C 319/9
IV.C.2.b. O r i e n t a m e n t i i n m a t e r i a d i a i u t i p e r
impegni agroambientali e per il
benessere degli animali
(51) Gli aiuti per gli impegni agroambientali o relativi al
benessere degli animali saranno dichiarati compatibili con
il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
trattato se soddisfano tutte le condizioni di cui agli
articoli 39 o 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e
delle relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione.
(52) Quando notificano un aiuto di Stato a favore dell'assunzione di impegni agroambientali o per il benessere degli
animali, gli Stati membri dovranno impegnarsi ad adattare
il regime di aiuto per tener conto di eventuali modifiche del
regolamento (CE) n. 1698/2005 o delle relative modalità di
applicazione adottate dalla Commissione.
(53) Gli Stati membri che desiderino erogare aiuti supplementari
di importo superiore ai massimali stabiliti a norma degli
articoli 39, paragrafo 4, oppure 40, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1698/2005 devono dimostrare che la
misura soddisfa tutte le condizioni stabilite in tale
regolamento e nelle relative modalità di applicazione.
Inoltre, devono fornire la giustificazione dei pagamenti
aggiuntivi, corredata di una distinta dettagliata dei costi
sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi
derivanti dall'impegno assunto.
(54) Gli aiuti di importo superiore agli importi fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 di norma
saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto se sono
concessi a fronte di spese supplementari e/o per perdite di
reddito comprovate, in casi eccezionali tenendo conto di
circostanze particolari debitamente giustificate, a favore di
impegni che convogliano un vero e proprio cambiamento
delle prassi agricole correnti e di cui sia dimostrabile
l'effetto positivo sull'ambiente. Non può tuttavia essere
autorizzata la concessione di simili aiuti più elevati agli
agricoltori che si limitano a proporre di non modificare le
prassi agricole correnti sulle terre di cui trattasi (ad esempio
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C 319/10
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che si impegnino a non passare dal pascolo estensivo a
forme di produzione più intensiva), a meno che non si
possa dimostrare l'esistenza di vantaggi eccezionali sul
piano della tutela dell'ambiente.
(55) Se intende compensare i costi della transazione connessi
all'assunzione di impegni agroambientali o per il benessere
degli animali, lo Stato membro deve fornire elementi di
prova dei costi sostenuti, presentando ad esempio un
raffronto dei costi con le aziende che non hanno assunto
tali impegni. Ne consegue che la Commissione non
autorizzerà di norma aiuti di Stato a favore dei costi di
transazione inerenti al proseguimento di impegni agroambientali o per il benessere degli animali già assunti in
passato, a meno che lo Stato membro non dimostri che tali
spese continuano a sussistere o che sono sostenute nuove
spese di transazione.
(56) Nella misura in cui i costi di transazione siano calcolati in
base a costi medi e/o a imprese medie, gli Stati membri
devono dimostrare l'assenza di sovracompensazione, in
particolare delle grandi imprese. Per calcolare la compensazione gli Stati membri devono stabilire se i suddetti costi
sono sostenuti per azienda o per ettaro.
(57) Possono essere concessi aiuti fino al 100 % dei costi
ammissibili a sostegno dei costi di investimenti non
produttivi connessi alla realizzazione di impegni assunti
nell'ambito di impegni agroambientali. Al riguardo, gli
investimenti non produttivi non devono comportare
aumenti netti del valore o della redditività dell'azienda
agricola.
(58) Qualora, in via eccezionale, propongano di erogare aiuti
pubblici per impegni di durata inferiore a quella prevista dal
regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri devono
fornire una giustificazione dettagliata, in cui si dimostri che
gli effetti ambientali della misura si possono pienamente
esplicare nel periodo indicato. L'importo dell'aiuto proposto dovrebbe riflettere la durata più breve degli impegni
assunti.
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CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche (21) e della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque (22);
b) contrariamente dall'articolo 16 del regolamento (CE)
n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (23), l'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/
2005 limita la possibilità di compensazione agli effetti
dell'attuazione delle tre direttive citate alla lettera a). Ne
consegue che nell'ambito del presente capitolo è
opportuno che non siano più autorizzati gli aiuti di
Stato per la perdita di reddito o i costi aggiuntivi
imputabili all'attuazione di altre norme comunitarie;
c) per quanto riguarda il pagamento unico per azienda
istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 e l'obbligo
di mantenere le terre agricole in buone condizioni
agronomiche e ambientali, ivi previsto all'articolo 5, è
opportuno non erogare aiuti di Stato a favore delle
spese connesse semplicemente al rispetto di questi
requisiti.
IV.C.3.b. O r i e n t a m e n t i
(60) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di
Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 38
del regolamento (CE) n. 1698/2005, e alle relative modalità
di applicazione adottate dalla Commissione. Potranno
essere ammessi esclusivamente gli aiuti attinenti ad obblighi
supplementari rispetto agli obblighi della condizionalità e
alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1782/2003. Gli aiuti eventualmente concessi senza
rispettare il principio «chi inquina paga» dovranno avere
carattere eccezionale, temporaneo e decrescente.
IV.C.4. Altri aiuti per la tutela dell'ambiente
(61) Gli aiuti agli investimenti concessi agli agricoltori per la
tutela dell'ambiente sono esaminati nel precedente capitolo
IV.A.
IV.C.3. Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla
direttiva 2000/60/CE
IV.C.3.a. A n a l i s i
(59) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
a) l'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005
prevede il versamento di un sostegno comunitario per
compensare gli agricoltori dei costi sostenuti e della
perdita di reddito imputabili agli svantaggi che
comporta l'attuazione della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (20), della direttiva 92/43/
(20) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
(62) La Commissione esaminerà qualsiasi altro aiuto a favore
della tutela dell'ambiente tenendo conto della disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente,
che pertanto è dichiarata applicabile al settore agricolo. In
caso di modifica o sostituzione di tale disciplina si
applicheranno le nuove disposizioni salvo se altrimenti
specificato nelle medesime.
(21) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
(22) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla
decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).
(23) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1698/2005 (GU L 277 del
21.10.2005, pag. 1).
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63) Gli aiuti per la tutela dell'ambiente concessi alle imprese
attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei
prodotti agricoli saranno dichiarati compatibili con il
disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato
se soddisfano tutte le condizioni previste dalla disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.
Per gli investimenti a favore della tutela dell'ambiente, in
applicazione delle regole sugli aiuti agli investimenti sopra
descritti al capitolo IV.B, può essere applicato un massimale
di aiuto più elevato.
IV.D.
Aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali
in determinate regioni
permetta, in particolare, di garantire che non vi sia alcuna
sovracompensazione dell'impatto economico degli svantaggi naturali.
(68) Occorre altresì evitare distorsioni della concorrenza e gravi
squilibri nei livelli globali di sostegno tra gli Stati membri,
per cui si ravvisa l'opportunità di fissare un limite massimo
dei pagamenti compensativi.
(69) Queste regole potranno essere riviste in seguito all'entrata
in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1698/2005.
(64) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti
concessi alla produzione primaria (agricoltori).
IV.D.1. Analisi
(65) L'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede il
pagamento di indennità pari a 250 EUR per ettaro di
superficie agricola utilizzata (SAU) a favore delle zone
montane caratterizzate da svantaggi naturali e di indennità
fino a un massimo di 150 EUR per ettaro di SAU in altre
zone con svantaggi naturali. In casi debitamente giustificati,
possono essere concesse indennità superiori ai massimali,
purché l'importo medio di tutte le indennità concesse a
livello di Stato membro non superi tale massimale.
L'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/
2005 vieta la concessione di aiuti di Stato agli agricoltori
per compensare gli svantaggi naturali nelle zone montane e
in altre zone svantaggiate se non soddisfano le condizioni
di cui all'articolo 37. Tuttavia, in casi debitamente
giustificati, possono essere accordati aiuti supplementari
oltre gli importi fissati a norma dell'articolo 37, paragrafo 3.
(66) A norma dell'articolo 94, terzo comma, del regolamento
(CE) n. 1698/2005, l'articolo 37 e l'articolo 88, paragrafo 3,
si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2010 subordinatamente all'adozione di un atto da parte del Consiglio
secondo la procedura istituita all'articolo 37 del trattato.
Fino ad allora, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1698/2005, rimangono in vigore le
pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/1999,
in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 15 e
l'articolo 51, paragrafo 3. Il regolamento (CE) n. 1783/
2003, del 29 settembre 2003, che modifica il regolamento
(CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia (FEAOG) (24) ha maggiorato il massimale medio
per ettaro che può essere erogato in virtù dell'articolo 15
del regolamento (CE) n. 1257/1999 portandolo da 200 a
250 EUR in circostanze debitamente giustificate da motivi
oggettivi. Contrariamente all'articolo 88, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1698/2005, l'articolo 51, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1257/1999 vieta gli aiuti di Stato di
importo superiore al massimale fissato nell'allegato del
medesimo regolamento, ossia aiuti di importo superiore
alla media di 250 EUR per ettaro.
C 319/11
IV.D.2. Orientamenti
(70) Fino all'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la
Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti
di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui
all'articolo 14, paragrafo 1 e paragrafo 2, primi due trattini,
e all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e alle
relative modalità di attuazione adottate dalla Commissione
e purché i beneficiari adempiano gli obblighi della
condizionalità.
(71) Qualora gli aiuti di Stato siano associati a contributi erogati
ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, il sostegno
globale concesso agli agricoltori non deve superare gli
importi determinati a norma dell'articolo 15 del medesimo
regolamento.
(72) A partire dall'entrata in vigore dell'articolo 37 e dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la
Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti
di Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui a tali
articoli e alle relative modalità di attuazione adottate dal
Consiglio o dalla Commissione.
(73) In ogni caso, per gli aiuti concessi sia a norma del
regolamento (CE) n. 1257/1999 che a norma del
regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti di Stato saranno
dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto alle seguenti
condizioni:
(67) In base all'esperienza acquisita dalla Commissione, è
opportuno adottare un metodo coerente di calcolo
dell'impatto economico degli svantaggi accertati che
(24) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 70.
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a) lo Stato membro è tenuto a dimostrare l'effettiva
esistenza degli svantaggi oggetto della compensazione e
a produrre la prova che l'importo della medesima
permette di evitare ogni sovracompensazione dell'effetto di tali svantaggi;
b) il livello dei pagamenti compensativi deve essere
proporzionato all'impatto economico degli svantaggi.
Il livello dei pagamenti deve essere pertanto differenziato in base all'impatto relativo degli svantaggi nelle
varie zone caratterizzate da svantaggi naturali. Ciò
significa che se l'impatto medio degli svantaggi per
ettaro di aziende tra loro comparabili varia per esempio
del 20 %, sarà necessario differenziare in proporzione i
pagamenti compensativi;
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c) per calcolare l'importo dei pagamenti compensativi si
può tener conto soltanto dell'impatto economico di
svantaggi permanenti su cui l'uomo non può intervenire. Non si terrà conto di svantaggi strutturali che
possono essere superati attraverso l'ammodernamento
delle aziende o con l'imposizione di imposte, la
concessione di sussidi o l'attuazione della riforma della
politica agricola comune;
d) la Commissione verificherà l'assenza di sovracompensazione e la proporzionalità dei pagamenti avvalendosi
di strumenti statistici armonizzati a livello comunitario.
Se tali strumenti non sono disponibili o non sono
sufficienti, si utilizzeranno altri dati, sempreché la
Commissione possa accertarne la rappresentatività ai
fini della verifica;
e) i pagamenti compensativi devono riflettere l'impatto
economico medio degli svantaggi per ettaro;
f) l'importo della compensazione da concedere dovrà di
norma essere stabilito comparando il reddito medio per
ettaro di aziende situate nelle zone svantaggiate con il
reddito di aziende delle stesse dimensioni che producono gli stessi prodotti situate in zone non svantaggiate
dello stesso Stato membro. Il reddito di cui va tenuto
conto a tal fine è il reddito diretto prodotto dall'attività
agricola, al netto, in particolare, di imposte versate o
sussidi ricevuti. Qualora sia considerato zona svantaggiata un intero Stato membro, il raffronto va fatto con
zone simili situate in altri Stati membri in cui le
condizioni di produzione siano comparabili con quelle
del primo Stato membro, in particolare sotto il profilo
climatico e geografico.
(74) La Commissione, in conformità alle regole dello sviluppo
rurale, si riserva di esigere pagamenti decrescenti a favore di
aziende al di sopra di una determinata dimensione. A tal
fine, le notifiche dovranno specificare la dimensione
dell'azienda che beneficia di tali pagamenti.
IV.E.
Aiuto per il rispetto di requisiti obbligatori
(75) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti
concessi alla produzione primaria (agricoltori).
IV.E.1. Analisi
27.12.2006
normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli
animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro,
se non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31 del
medesimo regolamento. Possono tuttavia essere accordati aiuti supplementari che superino i massimali fissati
a norma del suddetto articolo per aiutare gli agricoltori
a conformarsi alla normativa nazionale se questa va al
di là dei requisiti comunitari;
c) in assenza di normativa comunitaria, l'articolo 88,
paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 vieta
gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che si
adeguano ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa
nazionale in materia di tutela dell'ambiente, sanità
pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere
degli animali e sicurezza sul lavoro, se non soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 31 del medesimo
regolamento. Tuttavia, se giustificati a norma dell'articolo 31, possono essere accordati aiuti supplementari
superiori ai massimali fissati nell'allegato con riferimento al paragrafo 2 del medesimo articolo;
d) per maggiore chiarezza è opportuno specificare quale
possa essere considerato un «impatto considerevole sui
normali costi di esercizio dell'azienda» e «un numero
rilevante di agricoltori»;
e) l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005 limita
a 10 000 EUR la compensazione totale che un
agricoltore può percepire nel corso di un periodo
massimo di 5 anni per spese sostenute e perdite di
reddito derivanti dall'applicazione di una o più delle
norme ivi elencate. La concessione di cospicui aiuti di
Stato aggiuntivi, superiori a tale importo, può creare
distorsioni della concorrenza, soprattutto in presenza di
notevoli differenze del livello effettivo di sostegno tra
Stati membri o tra regioni. Va detto anche che le grandi
aziende agricole dovrebbero essere maggiormente in
grado di sostenere l'impatto delle spese imputabili al
rispetto dei nuovi requisiti obbligatori sui propri costi di
esercizio, per cui si ravvisa l'opportunità di fissare un
limite massimo, in valore assoluto, del sostegno;
f) per i nuovi requisiti non basati sulle norme comunitarie, il sostegno dovrebbe limitarsi alle spese causate
dall'osservanza di requisiti che rischiano di creare un
reale svantaggio competitivo per gli agricoltori interessati.
(76) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
IV.E.2. Orientamenti
a) l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005
prevede la concessione di un sostegno a parziale
indennizzo delle spese sostenute e della perdita di
reddito subita dagli agricoltori per conformarsi ai
requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sanità pubblica,
salute delle piante e degli animali, benessere degli
animali e sicurezza sul lavoro;
(77) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di
Stato che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 31
e di cui all'articolo 88, paragrafi 5 o 6, del regolamento (CE)
n. 1698/2005 e previste nelle relative modalità di
attuazione adottate dalla Commissione.
b) l'articolo 88, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/
2005 vieta gli aiuti di Stato a favore degli agricoltori che
si adeguano ai rigorosi requisiti prescritti dalla
(78) Gli aiuti che superino il massimale fissato nell'allegato del
regolamento (CE) n. 1698/2005 possono coprire al
massimo l'80 % delle spese sostenute o della perdita di
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reddito subita dagli agricoltori. Gli aiuti non possono
superare complessivamente 12 000 EUR per azienda,
tenendo conto anche del sostegno comunitario eventualmente concesso. Nel caso in cui sia concessa una
compensazione per conformarsi a più di una norma, tale
importo massimo non deve essere superato nel corso di
qualunque periodo di cinque anni.
(79) Possono essere erogati aiuti esclusivamente per il rispetto di
norme di cui, se calcolate con riferimento ad una azienda
media del settore e allo Stato membro considerato, si possa
dimostrare che sono la causa diretta di:
IV.G.
C 319/13
Aiuti al prepensionamento e alla cessazione
dell'attività agricola
(85) Il presente capitolo si applica esclusivamente agli aiuti
concessi alla produzione primaria (agricoltori).
IV.G.1. Analisi
(86) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
— l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005
prevede un sostegno a favore del prepensionamento.
Purché pongano come condizione la cessazione
permanente e definitiva di ogni attività agricola a fini
commerciali, simili regimi di aiuto hanno un impatto
limitato sulla concorrenza e contribuiscono invece allo
sviluppo complessivo del settore nel lungo periodo.
a) un aumento del 5 % almeno dei costi di esercizio
relativi al prodotto o ai prodotti a cui si riferisce la
norma o
b) una perdita di reddito pari ad almeno il 10 % dei profitti
netti ottenuti dal prodotto o dai prodotti a cui si
riferisce la norma.
IV.G.2. Orientamenti
(80) Il sostegno può essere concesso esclusivamente per
conformarsi a norme che implicano maggiori costi di
esercizio o maggiori perdite di reddito nel 25 % almeno di
tutte le aziende agricole del settore o sottosettore dello
Stato membro a cui si riferisce la norma.
(81) Per quanto riguarda le norme nazionali, gli Stati membri
devono dimostrare che l'introduzione della norma in parola
a livello nazionale rischierebbe di provocare un marcato
svantaggio competitivo per i produttori interessati. Tale
svantaggio deve essere dimostrato in base alla media dei
margini di profitto netti delle aziende medie del settore o
sottosettore a cui si applica la norma.
IV.F.
(87) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di
Stato a favore del prepensionamento se soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE)
n. 1698/2005. La Commissione autorizzerà pagamenti
superiori ai massimali fissati nel suddetto regolamento se lo
Stato membro è in grado di dimostrare che il pagamento
percepito non viene trasferito ad agricoltori in attività.
(88) La Commissione autorizzerà gli aiuti di Stato a favore del
ritiro degli agricoltori da qualsiasi attività agricola purché
siano subordinati alla cessazione permanente e definitiva di
ogni attività agricola a fini commerciali.
Aiuto all'insediamento dei giovani agricoltori
IV.H.
(82) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti
concessi alla produzione primaria (agricoltori).
IV.F.1. Analisi
(83) Il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori è idoneo
a incoraggiare lo sviluppo globale del settore e a prevenire
l'esodo rurale. L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/
2005 prevede pertanto un regime comunitario di sostegno
all'insediamento dei giovani agricoltori.
IV.F.2. Orientamenti
(84) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di
Stato a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori se
soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 22 del
regolamento (CE) n. 1698/2005 e previste nelle relative
modalità di attuazione adottate dalla Commissione.
Aiuti a favore delle organizzazioni di
produttori
IV.H.1. Analisi
(89) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni. A
causa della natura incostante della produzione agricola, la
Commissione ha sempre considerato con favore la
concessione di aiuti all'avviamento che incentivino la
costituzione di organizzazioni di produttori, in modo da
concentrare l'offerta e adeguare la produzione alle esigenze
del mercato. Per focalizzare il sostegno sulle piccole
organizzazioni di produttori ed evitare la concessione di
importi ingenti è opportuno tuttavia riservare la concessione di simili aiuti alle piccole e medie imprese, nei limiti di
un massimale.
IV.H.2. Orientamenti
(90) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di
Stato all'avviamento di organizzazioni di produttori se
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soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 9 del progetto di
regolamento di esenzione].
(91) Il presente capitolo non riguarda gli aiuti concessi ad altre
associazioni agricole che svolgono funzioni a livello della
produzione agricola, quali servizi di mutuo sostegno, di
sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza
essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze
del mercato. La Commissione applicherà tuttavia i principi
esposti in questo capitolo agli aiuti erogati a copertura dei
costi di avviamento delle organizzazioni di produttori
responsabili della supervisione dell'uso delle denominazioni
di origine o dei marchi di qualità.
(92) Gli aiuti concessi alle organizzazioni di produttori o alle
associazioni di organizzazioni di produttori a copertura di
spese non connesse ai costi di avviamento, quali investimenti o attività promozionali, saranno valutati in conformità alla normativa che disciplina questo tipo di aiuti.
(93) L'autorizzazione di regimi di aiuti a norma del presente
capitolo sarà subordinata all'obbligo di adattamento degli
stessi per tener conto di eventuali modifiche dei regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni di
mercato.
(94) In alternativa alla concessione di aiuti alle organizzazioni di
produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti di pari importo globale
direttamente ai produttori a titolo di compenso dei
contributi versati per le spese amministrative di dette
organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro
costituzione. La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati dal
presente sottocapitolo a favore di grandi imprese.
IV.I.
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IV.I.2. Orientamenti
(96) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di
Stato per la ricomposizione fondiaria se soddisfano le
condizioni di cui [all'articolo 13 del nuovo di regolamento
di esenzione].
IV.J. Aiuti destinati a promuovere la produzione e la
commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
IV.J.1. Analisi
(97) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
a) in generale, le misure di aiuto intese ad incentivare il
miglioramento della qualità dei prodotti agricoli
tendono ad accrescere il valore della produzione
agricola e agevolano l'adattamento dell'intero settore
alla domanda dei consumatori, i quali privilegiano
sempre più la qualità. In linea di massima, la
Commissione considera con favore questi aiuti. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che queste misure di aiuto
possono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi
tra Stati membri in misura contraria all'interesse
comune, in particolare quando vengono concessi aiuti
di importo elevato o quando l'erogazione dell'aiuto
continua dopo che è cessato l'effetto incentivante
dell'aiuto, che si trasforma così in aiuto al funzionamento;
b) l'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 ha
introdotto un sostegno specifico a favore della
partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità
alimentare. È opportuno che le norme in materia di
aiuti di Stato siano messe in sintonia con questa misura
di sostegno;
Aiuti per la ricomposizione fondiaria
IV.I.1. Analisi
(95) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
a) il sostegno per la ricomposizione fondiaria tende a
incoraggiare lo sviluppo del settore nel suo insieme e a
migliorare le infrastrutture. L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede pertanto un regime
comunitario di sostegno per la ricomposizione fondiaria;
b) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo 2000-2006 hanno stabilito le regole
che disciplinano la concessione dell'aiuto per la
ricomposizione fondiaria; lo scopo di tali aiuti è quello
di favorire lo scambio di particelle agricole e agevolare
la creazione di aziende economicamente vitali;
c) dall'esperienza emerge che è possibile mantenere gli
aiuti per la ricomposizione fondiaria, in considerazione
del loro valido contributo allo sviluppo del settore
dell'agricoltura e dei loro effetti limitati sulla concorrenza.
c) le grandi aziende agricole dovrebbero essere in grado di
finanziare da sole i costi di tali misure, per cui è
opportuno circoscrivere il sostegno alle sole piccole e
medie imprese; in questo contesto l'allegato del
regolamento (CE) n. 1698/2005 fissa un importo
massimo per azienda;
d) date le analogie tra le imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli,
è opportuno autorizzare il sostegno loro destinato
applicando le stesse norme previste per la concessione
di aiuti a favore di altre imprese manifatturiere.
IV.J.2. Orientamenti
(98) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di
Stato destinati a promuovere la produzione di prodotti
agricoli di qualità erogati a produttori primari (agricoltori)
se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 14 del futuro
regolamento di esenzione].
(99) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di
Stato destinati a promuovere la produzione di prodotti
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agricoli di qualità erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli se
soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 70/2001.
(100) La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di
Stato a copertura dei costi contemplati nel presente
sottocapitolo a favore di grandi imprese.
(101) Gli aiuti agli investimenti necessari all'ammodernamento
degli impianti di produzione, compresi la gestione del
sistema di documentazione e il controllo dei processi e dei
prodotti, possono essere concessi unicamente in conformità alle norme di cui ai precedenti capitoli IV.A e IV.B, a
seconda del caso.
IV.K.
Prestazioni di assistenza tecnica nel settore
agricolo
IV.K.1. Analisi
C 319/15
(105) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti
di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica
erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella
commercializzazione di prodotti agricoli se soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/
2001.
(106) La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di
Stato a copertura dei costi contemplati nei punti 104 e 105
a favore di grandi imprese.
(107) La Commissione esaminerà caso per caso gli aiuti a favore
di altre attività destinate alla divulgazione di nuove
tecniche, come progetti pilota di scala relativamente ridotta
o progetti dimostrativi. Gli Stati membri devono fornire
una descrizione precisa del progetto con una spiegazione
della sua innovatività e dell'interesse pubblico di sovvenzionarlo (ad es. se non è mai stato sperimentato prima) e
devono dimostrare che sono rispettate le seguenti
condizioni:
(102) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
a) il numero di aziende partecipanti e la durata del
progetto pilota devono essere limitati allo stretto
necessario per la corretta sperimentazione;
a) la Commissione considera con favore i regimi di aiuto
intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo.
Tali aiuti «soft» migliorano infatti l'efficienza e la
professionalità dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica nel lungo
periodo, con ripercussioni minime sulla concorrenza.
Poiché il sostegno a favore delle spese a cui si
sobbarcano gli agricoltori per fruire di servizi come
la condivisione e lo scambio di macchinari agricoli e il
ricorso a manodopera agricola costituisce una spesa
ricorrente, che fa parte dei normali costi di esercizio di
un'azienda, in futuro questo tipo di sostegno dovrebbe
essere limitato al sostegno de minimis;
b) l'importo cumulato degli aiuti concessi ad un'azienda
per questo tipo di progetti non può superare
100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari;
c) i risultati del progetto pilota devono essere resi
pubblici, perlomeno su internet, all'indirizzo precisato
nel regime di aiuto;
d) ogni altra condizione giudicata necessaria dalla
Commissione per evitare che il regime di aiuto abbia
effetti distorsivi sul mercato o possa configurare un
aiuto al funzionamento.
b) le grandi aziende dovrebbero essere in grado di
finanziare da sole i costi di tali misure; per questo è
opportuno limitare il sostegno alle sole piccole e medie
imprese;
IV.L.
c) date le analogie tra le imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti
agricoli, è opportuno autorizzare il sostegno loro
destinato applicando le stesse norme previste per la
concessione di aiuti a favore di altre imprese
manifatturiere.
Aiuti nel settore zootecnico
IV.L.1. Analisi
(108) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
IV.K.2. Orientamenti
(103) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti
di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica
erogati a produttori primari (agricoltori) se soddisfano le
condizioni di cui [all'articolo 15 del futuro regolamento di
esenzione].
(104) Possono prestare assistenza tecnica ai produttori primari
(agricoltori) le associazioni di produttori o altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni.
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a) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo 2000-2006 hanno stabilito le regole
che disciplinano la concessione di aiuti nel settore
zootecnico; lo scopo di tali aiuti era quello di
promuovere il mantenimento e il miglioramento della
qualità genetica del patrimonio zootecnico comunitario;
b) dall'esperienza è emerso che è opportuno mantenere
questo tipo di aiuti solo se contribuiscono effettivamente al mantenimento e al miglioramento della
qualità genetica del patrimonio zootecnico; gli aiuti
intesi a coprire parte del costo di mantenimento di
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singoli capi maschi da riproduzione non possono
considerarsi rispondenti a tale obiettivo, in quanto
servono solo a sollevare gli agricoltori da costi che
dovrebbero invece sostenere nel normale svolgimento
della loro attività;
c) gli aiuti finalizzati a coprire parte dei costi connessi
all'introduzione, nell'azienda, di tecniche o pratiche
innovative di riproduzione animale, benché anch'essi
sollevino gli agricoltori da costi che dovrebbero
comunque sostenere nel nomale svolgimento dell'attività, possono essere mantenuti per un certo periodo di
tempo data la loro innovatività; l'inseminazione
artificiale non dovrebbe essere ammessa al beneficio
di aiuti in quanto non può essere considerata una
pratica innovativa;
d) la riproduzione degli animali non è un'attività di
produzione primaria in senso proprio; pertanto gli
aiuti agli investimenti a favore di centri di riproduzione
degli animali dovrebbero essere disciplinati dalle
norme applicabili agli aiuti alle imprese attive nella
trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli;
e) le grandi imprese dovrebbero essere in grado di
finanziare da sole le spese connesse alle misure di cui
al presente sottocapitolo. È opportuno pertanto
limitare il sostegno alle piccole e medie imprese.
IV.L.2. Orientamenti
(109) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti
di Stato nel settore zootecnico se soddisfano le condizioni
di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e
paragrafo 3, del [nuovo regolamento di esenzione]. La
Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di
Stato a copertura dei costi contemplati nel presente
capitolo a favore di grandi imprese.
IV.M.
Aiuti per le regioni ultraperiferiche e per le
isole del Mar Egeo
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misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore
delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (25), le misure
adottate nell'ambito dei programmi di sostegno nelle
regioni ultraperiferiche devono essere conformi al
diritto comunitario e coerenti con le altre politiche
comunitarie e con le misure che ne fanno parte. Più
precisamente, a norma del regolamento (CE) n. 247/
2006 non può essere finanziata alcuna misura:
i) a titolo di sostegno integrativo dei regimi di premi
o di aiuti istituiti nel quadro di un'organizzazione
comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri
oggettivi;
ii) a titolo di sostegno per progetti di ricerca, misure
destinate a sostenere progetti di ricerca o misure
ammissibili al finanziamento comunitario a norma
della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del
26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore
veterinario (26);
iii) a titolo di sostegno per misure che rientrano nel
campo di applicazione del regolamento (CE)
n. 1698/2005;
c) dal 2000 la Commissione ha acquisito solo un'esperienza limitata in fatto di aiuti di Stato notificati per le
regioni ultraperiferiche, per cui è difficile fornire una
descrizione generica delle misure che potrebbero essere
specificamente autorizzate per queste regioni;
d) a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 247/
2006, per i prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I
del trattato ai quali si applicano gli articoli 87, 88 e 89
del trattato stesso, la Commissione può autorizzare
aiuti al funzionamento, nei settori della produzione,
trasformazione e commercializzazione, volti ad ovviare
alle difficoltà specifiche della produzione agricola nelle
regioni ultraperiferiche connesse alla lontananza,
all'insularità e all'ultraperifericità;
e) l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 247/2006 autorizza la Spagna a concedere aiuti di Stato per la
produzione di tabacco nelle isole Canarie.
IV.M.1. Analisi
(110) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
a) il regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede deroghe e
aliquote di aiuto specifiche per il sostegno di
investimenti erogati agli agricoltori e alle imprese
attive nel campo della trasformazione e della commercializzazione nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole
minori del Mar Egeo, ai sensi del regolamento (CE)
n. 2019/93. Le suddette aliquote di aiuto sono già state
prese in considerazione nel capitolo sugli aiuti agli
investimenti;
b) a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 247/
2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante
IV.M.2. Orientamenti
(111) La Commissione esaminerà caso per caso le proposte di
concessione di aiuti di Stato destinati a venire incontro alle
esigenze di tali regioni, tenendo conto delle specifiche
disposizioni loro applicabili e in base ad una valutazione
della compatibilità delle misure con i rispettivi piani di
sviluppo rurale e dei loro effetti sulla concorrenza, sia
all'interno delle regioni stesse che in altre parti della
Comunità.
(25) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.
(26) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2006/782/CE (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 57).
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V.
V.A.
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che possono essere finanziate attraverso la concessione di
aiuti di Stato. Da tale revisione è emerso che l'attuale
panoplia di strumenti è adeguata, ma deve essere
perfezionata alla luce dell'esperienza. Tenendo conto della
valutazione e della revisione della politica comunitaria in
materia di compensazioni per le zoonosi, tuttora in corso,
sarà tuttavia necessario rivedere il sottocapitolo V.B.4 non
appena tale valutazione sarà conclusa.
GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRISI
Osservazioni di carattere generale
(112) La corretta gestione dei rischi e delle crisi costituisce uno
strumento essenziale per la sostenibilità e la competitività
del settore agricolo della Comunità. Il dibattito su queste
tematiche è stato sollecitato dalla recente comunicazione
della Commissione relativa alla gestione dei rischi e delle
crisi nel settore agricolo (27). In esito alle discussioni del
2005 a livello del Consiglio si è giunti alla conclusione (28)
unanime che il ricorso agli aiuti di Stato per misure di
gestione dei rischi e delle crisi deve obbedire alle pertinenti
regole di concorrenza comunitarie. Il Consiglio ha
convenuto che gli strumenti ammissibili di gestione dei
rischi devono pertanto rispettare gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. È emerso un
ampio consenso tra gli Stati membri sul fatto che, benché il
finanziamento pubblico possa essere fondamentale, specialmente per l'istituzione e il graduale ricorso a nuovi
strumenti, è altrettanto fondamentale che la responsabilità
sia condivisa e che vi sia pertanto un contributo finanziario
degli agricoltori.
(113) Per certi tipi di rischi e di crisi nel settore agricolo la
concessione di aiuti di Stato può costituire un adeguato
strumento di sostegno. Occorre tuttavia tener presente che
gli Stati membri non hanno affatto l'obbligo di erogare
aiuti di Stato. Ne consegue che può succedere che
percepiscano aiuti per rischi o crisi analoghi solo i
produttori di uno Stato membro o di una regione, e non
i produttori di altri Stati membri o regioni. Tali differenze
possono dar luogo a distorsioni della concorrenza.
Pertanto, analogamente a quanto avviene per altri tipi di
aiuti, ai fini dell'autorizzazione di aiuti di Stato a favore
della gestione dei rischi e delle crisi occorre tener presente
la necessità di evitare distorsioni ingiustificate della
concorrenza. Esigere dai produttori un contributo minimo
per le perdite o per i costi connessi a tali misure o un altro
tipo di contropartita adeguata permetterebbe di attenuare i
rischi di distorsione della concorrenza e di offrire un
incentivo per minimizzare i rischi.
(114) È proprio la produzione primaria (agricoltura) ad essere
esposta ai rischi e alle crisi peculiari al settore agricolo. Le
aziende attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli di solito sono maggiormente
in grado di far fronte ai rischi. Per questo motivo gli aiuti a
favore di alcuni tipi di rischi e di crisi dovrebbero essere
limitati alla produzione primaria.
(115) Gli aiuti di Stato dovrebbero limitarsi ad aiutare gli
agricoltori che devono far fronte a varie difficoltà pur
avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali
rischi. L'aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere gli
agricoltori a correre rischi non necessari e le conseguenze
di scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai
prodotti dovrebbero ricadere sugli agricoltori stessi.
(116) In base a tali considerazioni la Commissione ha rivisto gli
elenchi esistenti di misure di gestione dei rischi e delle crisi
(27) COM(2005) 74.
(28) Documento del Consiglio 11120/05 del 15 settembre 2005.
C 319/17
(117) L'introduzione nel 2005 dell'agevolazione de minimis (29) a
livello della produzione primaria mette a disposizione degli
Stati membri uno strumento supplementare per erogare un
supporto minimo rapidamente e senza bisogno di chiedere
l'autorizzazione alla Commissione. L'inserimento delle
imprese dedite alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli nel regolamento de minimis
applicabile alle aziende non agricole, che dà la possibilità di
concedere un sostegno fino a un massimo di 200 000 EUR
per impresa e per triennio finanziario, offre un'ulteriore
agevolazione per il sostegno di tali imprese. Occorre
chiarire tuttavia che il sostegno de minimis non può servire
a risolvere problemi economici di una certa entità connessi
all'insorgenza di eventuali crisi. Gli aiuti di importo più
elevato devono essere erogati nell'ambito di una disciplina
in materia di aiuti di Stato che permette alla Commissione
di esercitare un controllo e di evitare distorsioni di
concorrenza.
(118) Va chiarito che le presenti norme in materia di aiuti di Stato
non possono, da sole, costituire una gestione ottimale delle
crisi né sostituirvisi. L'erogazione di aiuti di Stato può solo
agevolare tale gestione, in certe circostanze. La crisi può
sopraggiungere dall'oggi al domani e richiedere una
reazione rapida. Una gestione efficace delle crisi impone
agli Stati membri di riflettere in anticipo sul tipo di aiuti di
Stato da attivare in caso di crisi. Gli Stati membri devono
esaminare le varie possibilità di sostegno nell'ambito degli
aiuti di Stato e elaborare per tempo regimi di aiuto che
possano essere messi in pratica immediatamente in caso di
emergenze, altrimenti la necessità di elaborare un sistema
di compensazioni, di notificarlo e chiederne l'autorizzazione alla Commissione può far perdere tempo prezioso
prima di poter aiutare le persone che ne hanno più
bisogno.
V.B. Aiuti per l'indennizzo dei danni causati alla
produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola
V.B.1. Osservazioni di carattere generale
(119) Per evitare il rischio di distorsioni della concorrenza, la
Commissione ritiene importante assicurare che gli aiuti
destinati a indennizzare gli agricoltori dei danni causati alla
produzione agricola siano versati il più presto possibile
dopo il verificarsi dell'evento calamitoso. Il pagamento
dell'aiuto diversi anni dopo il verificarsi dell'evento può
infatti produrre gli stessi effetti economici di un aiuto al
funzionamento. Questo si verifica soprattutto quando
l'aiuto è versato con effetto retroattivo in relazione a
(29) Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre
2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE
agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca (GU
L 325 del 28.10.2004, pag. 4).
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domande che al momento del verificarsi del danno non
erano state adeguatamente documentate. Pertanto, in
assenza di una specifica giustificazione, connessa ad
esempio alla natura e alla portata dell'evento o all'effetto
differito o continuativo del danno, la Commissione non
autorizzerà proposte di aiuti presentate più di tre anni
dopo il verificarsi dell'evento, né proposte di aiuti il cui
saldo possa essere versato oltre cinque anni dalla data
dell'evento.
ammetterà inoltre aiuti destinati a indennizzare gli
agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione
dei mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia
compensazione eccessiva. In ogni caso la giurisprudenza
della Corte di giustizia impone agli Stati membri di
dimostrare un nesso diretto tra il danno causato
dall'evento eccezionale e l'aiuto di Stato e l'obbligo di
effettuare una valutazione quanto più precisa possibile del
danno subito dai produttori.
V.B.2. Aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali o da altri eventi eccezionali
V.B.3. Aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite
causate da avverse condizioni atmosferiche
(120) Il presente sottocapitolo si applica all'intero settore
agricolo.
(121) La prassi costante della Commissione è quella di dare
un'interpretazione restrittiva delle nozioni di «calamità
naturale» e di «evento eccezionale» di cui all'articolo 87,
paragrafo 2, lettera b), del trattato in quanto eccezioni al
principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato
con il mercato comune, sancito dall'articolo 87, paragrafo 1.
Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di
giustizia delle Comunità europee (30). Finora la Commissione ha considerato calamità naturali i terremoti, le
valanghe, le frane e le inondazioni. Per favorire la rapidità
della gestione delle crisi, la Commissione autorizzerà in
futuro i regimi di aiuti destinati a compensare i danni
provocati da calamità naturali quali terremoti, valanghe,
smottamenti, inondazioni ed altre calamità naturali purché
possa essere fornita una descrizione sufficientemente
precisa.
(122) Tra gli eventi eccezionali sono stati finora accettati la
guerra, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve
e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari
o industriali e incendi che causano perdite estese. D'altra
parte, la Commissione non ha riconosciuto come evento
eccezionale un incendio scoppiato in un unico stabilimento di trasformazione coperto da una normale
assicurazione reperibile sul mercato. In linea generale, la
Commissione non riconosce l'insorgere di malattie animali
o vegetali come una calamità naturale o un evento
eccezionale. Tuttavia, in un caso la Commissione ha di
fatto riconosciuto un'epizoozia molto diffusa e completamente nuova come evento eccezionale. Dato che questo
tipo di eventi è per sua natura difficile da prevedere, la
Commissione continuerà a valutare caso per caso le
proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87,
paragrafo 2, lettera b), del trattato tenendo presenti le
prassi precedentemente seguite in questo settore.
(124) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti
concessi nel settore della produzione primaria (agricoltori).
V.B.3.1. A n a l i s i
(125) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
a) secondo la prassi costante della Commissione, avverse
condizioni atmosferiche quali gelo, grandine, ghiaccio,
pioggia o siccità non possono di per sé essere
considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87,
paragrafo 2, lettera b), del trattato. Tuttavia, a causa dei
danni che tali eventi possono arrecare alla produzione
agricola o ai mezzi di produzione agricoli, tali eventi
possono essere assimilati a calamità naturali se il
danno raggiunge una determinata soglia della produzione normale. La compensazione di tali eventi
assimilati contribuisce allo sviluppo del settore agricolo e dovrebbe pertanto essere autorizzata a norma
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato;
b) contrariamente alla prassi seguita dalla Commissione
in passato, appare più indicata l'applicazione di una
soglia minima unica dei danni pari al 30 % della
produzione normale per tutte le zone. Anziché
richiedere un livello di danno più basso nelle zone
svantaggiate, si ritiene che si possa tenere maggiormente conto della debolezza economica degli agricoltori che operano in tali zone alzando il massimale
dell'indennizzo;
(123) Una volta dimostrata la calamità naturale o l'evento
eccezionale, la Commissione autorizzerà aiuti fino al
100 % a titolo di indennizzo dei danni materiali. Di norma
la compensazione deve essere calcolata a livello di singolo
beneficiario e, onde evitare sovracompensazioni, occorre
detrarre dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti,
ad esempio per polizze assicurative. La Commissione
c) poiché la produzione agricola è intrinsecamente
variabile, appare necessario mantenere anche una
soglia minima per evitare che le condizioni atmosferiche vengano addotte come pretesto per il pagamento
di aiuti al funzionamento. Per assicurarsi che sia stato
raggiunto la suddetta soglia minima di danno e
contrariamente alla prassi seguita in passato, è
necessario che la soglia minima di danno prevista per
le colture perenni come gli alberi da frutto sia stata
raggiunta nell'anno 1 e non nell'arco di vari anni;
(30) Sentenza dell'11 novembre 2004 nella causa C-73/03, Spagna/
Commissione, punto 37 della motivazione; sentenza del 23 febbraio
2006 nelle cause riunite C-346/03 e C-529/03, Giuseppe Atzeni e
altri, punto 79 della motivazione.
d) una volta raggiunta la soglia minima di danno, la
Commissione accettava in passato che fosse pagata la
compensazione anche per il primo 30 % delle perdite.
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Questo sistema ha portato al risultato paradossale che
gli agricoltori delle zone normali che avevano subito
una perdita del 29 % non percepivano alcun tipo di
indennizzo, mentre gli agricoltori che avevano subito
una perdita del 30 % potevano percepire una compensazione pari al 30 %. Tale sistema non può certo
incoraggiare abbastanza gli agricoltori ad adoperarsi in
tutti i modi per limitare i danni. Al contrario, si viene a
creare un incentivo economico a raggiungere la soglia
minima di danno che dà diritto all'indennizzo.
È necessario pertanto ridurre questo tipo di incentivo
attraverso l'introduzione di una norma in base alla
quale certi danni sono sempre a carico dell'agricoltore;
e) per migliorare ulteriormente la gestione dei rischi è
opportuno incoraggiare gli agricoltori a sottoscrivere
se possibile un'assicurazione. Pertanto, a partire da una
certa data futura gli indennizzi per avverse condizioni
atmosferiche dovrebbero essere ridotti per gli agricoltori che non abbiano sottoscritto un'assicurazione per i
relativi prodotti. La Commissione può derogare a tale
requisito solo se lo Stato membro è in grado di
dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti
gli sforzi ragionevolmente profusi, non è disponibile
alcuna assicurazione a prezzi abbordabili per un dato
tipo di evento o di prodotto;
f) la scarsezza d'acqua rischia di diventare sempre più una
caratteristica determinante della produzione agricola in
certe parti della Comunità. Gli agricoltori e gli
Stati membri devono contribuire attivamente alla
corretta gestione delle acque per mitigare l'effetto della
siccità. Per questo motivo è opportuno che non sia
autorizzata alcuna compensazione negli Stati membri
che non abbiano pienamente attuato l'articolo 9 della
direttiva 2000/60/CE nel settore agricolo e che non
abbiano provveduto al completo recupero dei costi dei
servizi idrici forniti all'agricoltura;
g) come in passato, la compensazione per avverse
condizioni atmosferiche dovrebbe essere limitata alla
produzione primaria (agricoltori). Per le aziende attive
nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli il rischio di avversità
atmosferiche deve essere considerato un ordinario
rischio di impresa. Se incontrano difficoltà economiche
a causa di avversità atmosferiche, tali aziende possono
essere sostenute grazie ad aiuti per il salvataggio e per
la ristrutturazione;
h) contrariamente alla propria prassi e per favorire la
rapida gestione delle crisi, la Commissione dovrebbe
autorizzare regimi di aiuto senza richiedere la
presentazione preventiva di dati relativi alle perdite
subite; gli Stati membri sarebbero tuttavia tenuti a
presentare un'adeguata documentazione dell'evento
climatico di cui trattasi sotto forma di relazioni
annuali.
C 319/19
di Stato concessi per perdite dovute ad avverse condizioni
climatiche se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 11
del futuro regolamento di esenzione].
(127) Per consentire alla Commissione di valutare questi regimi
di aiuti, le notifiche di misure di aiuto a titolo di
indennizzo dei danni causati da avverse condizioni
atmosferiche devono essere corredate di adeguate informazioni meteorologiche che possono essere fornite anche
successivamente sotto forma di relazioni annuali, come
previsto [dall'articolo 20, paragrafo 3, ultima frase, del
futuro regolamento di esenzione].
(128) La Commissione accetterà metodi alternativi di calcolo
della produzione normale, compresi valori di riferimento
regionali, purché sia stato accertato che tali valori sono
rappresentativi e non basati su rese eccessivamente elevate.
Qualora le avversità atmosferiche abbiano colpito un'ampia zona con la stessa intensità, i pagamenti possono
basarsi su una media delle perdite, purché queste siano
rappresentative e non comportino compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari.
(129) Sono ammessi a beneficiare degli aiuti descritti nel
presente sottocapitolo soltanto gli agricoltori, oppure
l'organizzazione di produttori di appartenenza e l'importo
dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito
dall'agricoltore.
(130) Per le perdite subite a partire dal 1o gennaio 2010, la
Commissione derogherà al requisito di cui [all'articolo 11,
paragrafo 8, del futuro regolamento di esenzione] soltanto
se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo
convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non era disponibile, alla data in cui si è
prodotto il danno, alcuna assicurazione a prezzi abbordabili a copertura dei rischi climatici statisticamente più
frequenti nello Stato membro o nella regione considerati.
V.B.4. Aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie
(131) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti
concessi nel settore della produzione primaria (agricoltori).
Tenendo conto della valutazione e della revisione della
politica della Comunità in materia di compensazioni per le
zoonosi, tuttora in corso, sarà tuttavia necessario rivedere
la relativa sezione non appena tale valutazione sarà
conclusa.
V.B.4.1. A n a l i s i
(132) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
V.B.3.2. O r i e n t a m e n t i
(126) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti
Pagina 138 di 152
a) di norma, per un agricoltore la perdita di alcuni capi di
bestiame o di un raccolto a causa di una malattia non
costituisce una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi del trattato. In tali casi, gli indennizzi per
le perdite subite e gli aiuti per prevenire perdite future
possono soltanto essere autorizzati dalla Commissione
a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
trattato, il quale sancisce che gli aiuti destinati ad
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C 319/20
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agevolare lo sviluppo di talune attività possono essere
considerati compatibili con il mercato comune, sempre
che non alterino le condizioni degli scambi in misura
contraria al comune interesse;
b) in conformità ai principi succitati, la Commissione
ritiene che gli aiuti agli agricoltori a titolo di
indennizzo delle perdite causate da epizoozie o
fitopatie possano essere autorizzati unicamente nell'ambito di un idoneo programma di prevenzione,
controllo ed eradicazione della malattia realizzato a
livello comunitario, nazionale o regionale. Aiuti intesi
semplicemente a compensare gli agricoltori delle
perdite subite, ma che non prevedano alcuna iniziativa
per risolvere il problema alla fonte, vanno considerati
meri aiuti al funzionamento, che sono incompatibili
con il mercato comune. La Commissione pone
pertanto come condizione l'esistenza di disposizioni
regolamentari o amministrative, comunitarie o nazionali, che consentano alle autorità competenti di
adottare opportune misure di lotta contro la malattia
di cui trattasi, o attuando interventi di eradicazione (e
in special modo misure obbligatorie che danno diritto
ad indennizzo) oppure, in una fase iniziale, organizzando un sistema d'allarme eventualmente associato ad
incentivi per incoraggiare i singoli agricoltori a
partecipare volontariamente a programmi di prevenzione (31). Ne consegue che possono beneficiare di
misure di aiuto soltanto le malattie di interesse per le
pubbliche autorità, e non i casi in cui gli agricoltori
devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale;
c) tali aiuti dovrebbero prefiggersi uno dei seguenti
obiettivi:
i) di prevenzione, in quanto prevedono indagini di
massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni
che possono trasmettere l'infezione, vaccinazioni
preventive degli animali o l'opportuno trattamento
delle colture, l'abbattimento preventivo del
bestiame o la distruzione dei raccolti;
ii) di compensazione, in quanto il bestiame contagiato
viene abbattuto o i raccolti distrutti per ordine o
raccomandazione delle autorità pubbliche, oppure
il bestiame muore in seguito a vaccinazioni o altre
misure raccomandate o ordinate dalle autorità
competenti;
iii) combinati, in quanto gli aiuti destinati a compensare le perdite imputabili a malattie sono soggetti
alla condizione che il beneficiario si impegni ad
applicare in futuro idonee misure di prevenzione
secondo quanto prescritto dalle autorità pubbliche;
d) per migliorare la gestione del rischio occorrerebbe
valutare se il comportamento dell'agricoltore (ad
(31) Qualora sia dimostrato che l'epizoozia o la fitopatia sono insorte a
seguito delle avverse condizioni atmosferiche, la Commissione valuta
la misura di aiuto conformemente al precedente punto […] e le
presenti disposizioni non si applicano.
27.12.2006
esempio attraverso la scelta del metodo di produzione)
abbia contribuito ad aggravare il rischio di epizoozia;
e) come in passato, l'indennizzo per le epizoozie e le
fitopatie dovrebbe essere limitato alla produzione
primaria (agricoltori). Per le aziende attive nel settore
della trasformazione e della commercializzazione dei
prodotti agricoli il rischio della comparsa di tali
malattie in azienda deve essere considerato un
ordinario rischio di impresa. Se incontrano difficoltà
economiche attribuibili a epizoozie o fitopatie, tali
aziende possono essere sostenute grazie ad aiuti per il
salvataggio e per la ristrutturazione. L'inserimento delle
aziende dedite alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli nel regolamento
de minimis applicabile alle aziende non agricole, che
dà la possibilità di concedere un sostegno fino a un
massimo di 200 000 EUR per azienda e per triennio
finanziario, offre un'ulteriore agevolazione per il
sostegno a tali aziende;
f) per gli aiuti per i test delle TSE (encefalopatie
spongiformi trasmissibili) si è tenuto conto delle
seguenti considerazioni:
i) i test sono destinati ad evitare la diffusione delle
TSE, malattie che destano particolare preoccupazione dal punto di vista della protezione della
salute umana;
ii) la concessione di aiuti di Stato di entità diversa
determina il rischio di distorsione della concorrenza, almeno per quanto riguarda i bovini da
macello. Tuttavia, attualmente la maggior parte
degli Stati membri concede una qualche forma di
aiuto di Stato. I prezzi dei test TSE variano tuttora
tra gli Stati membri. Per limitare il rischio di
distorsione della concorrenza eventualmente determinata dalla concessione di aiuti per i test TSE sugli
animali macellati per il consumo umano, nonché
per promuovere la ricerca su test a basso costo, il
contributo dovrebbe essere limitato a 40 EUR,
importo che attualmente rappresenta grosso modo
il prezzo migliore per i test disponibili nella
Comunità;
iii) esiste il rischio che, se i produttori devono
assumersi il costo dei test sui capi morti, qualcuno
potrebbe tentare di evitare i controlli smaltendo
illegalmente le carcasse; diminuirebbe quindi
l'attendibilità dei dati statistici e si creerebbe un
rischio sanitario;
iv) nel caso di animali di scarso valore quali gli ovini e
i caprini, i test TSE possono costare più di quanto
valga l'animale. Obbligando i proprietari a pagare i
test si corre il rischio che tali animali vengano
commercializzati senza essere sottoposti a test,
riducendo anche in questo caso l'attendibilità dei
dati;
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n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi
trasmissibili (33) stabilisce che «i proprietari sono
indennizzati senza indugio per la perdita degli
animali uccisi o dei prodotti di origine animale
distrutti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2,
e del paragrafo 1, lettere a) e c), del presente
articolo.»;
v) tanto per i capi morti quanto per gli animali di
scarso valore, il rischio di distorsione della
concorrenza derivante dalla concessione di aiuti
sembra inferiore rispetto al caso dei bovini da
macello;
g) per i capi morti si è tenuto conto delle seguenti
considerazioni:
i) gli animali morti sono una costante della zootecnia
e quindi rientrano nei normali costi di produzione;
h) per quanto riguarda i rifiuti dei macelli, si è tenuto
conto delle seguenti considerazioni:
ii) secondo il principio «chi inquina paga» (32), la
responsabilità principale di provvedere all'idonea
rimozione dei capi morti e di finanziare i costi di
tale rimozione spetta ai produttori;
i) per «rifiuti dei macelli» si intende qualsiasi rifiuto
prodotto a livello dei macelli, dei laboratori di
sezionamento o delle macellerie, compresi in
particolare i sottoprodotti di origine animale di
cui alle categorie 1, 2 e 3 del regolamento (CE)
n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale
non destinati al consumo umano (34).
iii) la concessione di aiuti per l'eliminazione dei rifiuti
potrebbe essere contraria al principio applicato in
agricoltura secondo cui possono essere concessi
aiuti soltanto per iniziative che vanno al di là delle
buone pratiche agricole. La normativa comunitaria,
che rientra nelle buone pratiche agricole, impone il
corretto smaltimento delle carcasse;
iv) i costi di rimozione dei capi morti possono essere
elevati, in particolare qualora debbano essere
prelevate da località lontane carcasse di animali
pesanti quali bovini o cavalli;
ii) la rimozione e la distruzione dei rifiuti dei macelli
rappresenta un fattore di costo importante per i
macelli e i laboratori di sezionamento (nonché per
i loro clienti, se viene loro addebitato);
v) è difficile controllare cosa fanno i produttori con le
carcasse. Si corre il rischio che le carcasse siano
smaltite illegalmente, con conseguenti gravi rischi
sanitari;
iii) secondo il principio «chi inquina paga», la
responsabilità principale di provvedere all'idonea
rimozione dei rifiuti e di finanziare i costi di tale
operazione spetta ai produttori dei rifiuti stessi;
vi) nei casi in cui le carcasse devono essere sottoposte
al test TSE, lo smaltimento incontrollato per evitare
le spese del test può far sorgere l'ulteriore
inconveniente che tali animali non vengano affatto
sottoposti a test, anche se si tratta proprio di quelli
che dovrebbero esservi sottoposti per ottenere dati
statistici corretti sulle TSE;
iv) la concessione di aiuti di Stato a tal fine può
determinare gravi distorsioni della concorrenza;
v) il controllo sembra garantire, di norma, l'idoneo
trattamento dei rifiuti dei macelli;
vii) il rischio di distorsione della concorrenza derivante
dalla concessione di aiuti di Stato per la rimozione
dei capi morti è considerato relativamente modesto;
vi) la maggior parte degli Stati membri concorda
ampiamente sul fatto che i costi di rimozione dei
rifiuti dei macelli debbano essere sostenuti dagli
operatori che ne sono responsabili;
viii) gli aiuti di Stato per i capi morti dovrebbero essere
ammessi soltanto a livello dell'azienda, dove sono
più facili i controlli sull'idonea rimozione, e a
nessun altro livello (ad esempio nei macelli);
vii) risulterebbe pertanto opportuno escludere chiaramente ogni possibilità di concessione di aiuti di
Stato per finanziare i costi di smaltimento dei
rifiuti dei macelli o altre spese di funzionamento
dei macelli. Gli aiuti di Stato per investimenti
finalizzati allo smaltimento dei rifiuti dei macelli
saranno esaminati alla luce delle norme applicabili
agli aiuti agli investimenti.
ix) quando gli animali sono abbattuti per ordinanza
pubblica a causa di una malattia, l'indennizzo al
produttore continuerà ad essere esaminato ed
autorizzato in base alle norme generali relative
agli indennizzi per le epizoozie illustrate nel
sottocapitolo V.B.4. Con riferimento alle TSE,
l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE)
(32) Articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE. Per quanto riguarda gli
aiuti di Stato, cfr. in particolare il punto 5 degli «Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» e la «Disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» (GU C 37
del 3.2.2001, pag. 3).
C 319/21
(33) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1041/2006 della Commissione (GU L 187
dell'8.7.2006, pag. 10).
(34) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione (GU L 36
dell'8.2.2006, pag. 25).
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C 319/22
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V.B.4.2. O r i e n t a m e n t i
(133) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti
di Stato destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie
se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 10 del futuro
regolamento di esenzione].
(134) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti
di Stato per i test TSE e i capi morti se soddisfano le
condizioni di cui [all'articolo 16 del futuro regolamento di
esenzione].
(135) Per quanto riguarda i capi morti e i rifiuti dei macelli, la
Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di
Stato ai seguenti fini:
a) aiuti per capi morti a favore di operatori del settore
della trasformazione e della commercializzazione;
b) aiuti a favore dei costi di smaltimento dei rifiuti dei
macelli prodotti dopo l'entrata in vigore dei presenti
orientamenti.
(136) Qualora l'aiuto sia erogato nell'ambito di un regime
comunitario e/o nazionale e/o regionale, la Commissione
richiederà di dimostrare che non vi è possibilità di
sovracompensazione attraverso il cumulo dei diversi
regimi. Se è stato approvato un aiuto comunitario, occorre
indicare la data e gli estremi della pertinente decisione della
Commissione.
(137) La Commissione autorizzerà la concessione di aiuti di
Stato di questo tipo esclusivamente a favore degli
agricoltori.
V.B.5. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi
138) Il presente sottocapitolo si applica esclusivamente agli aiuti
concessi nel settore della produzione primaria (agricoltori).
27.12.2006
avverse condizioni atmosferiche ed eventi ad esse
assimilabili. Appare invece opportuno permettere agli
Stati membri di sostenere con aiuti pubblici le
assicurazioni a copertura delle sole epizoozie e
fitopatie. È tuttavia opportuno mantenere la differenziazione in termini di intensità massima dell'aiuto in
base al rischio coperto.
V.B.5.2. O r i e n t a m e n t i
(140) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti
di Stato concessi per il pagamento di premi assicurativi se
soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 12 del futuro
regolamento di esenzione].
(141) La Commissione esaminerà caso per caso altre misure di
aiuto concernenti l'assicurazione contro calamità naturali
ed eventi eccezionali, in particolare regimi di riassicurazione e altre misure di aiuto destinate a sostenere i
produttori in zone a rischio particolarmente alto.
(142) La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di
Stato per il pagamento di premi assicurativi a favore di
grandi imprese né di imprese attive nel settore della
trasformazione e della commercializzazione dei prodotti
agricoli.
V.C.
Aiuti per la chiusura della capacità di
produzione, di trasformazione e di
commercializzazione
V.C.1. Analisi
(143) La Commissione considera con favore i regimi di aiuto per
la chiusura di capacità nel settore agricolo se coerenti con
altri provvedimenti comunitari intesi a ridurre la capacità
di produzione e purché siano soddisfatte determinate
condizioni, in particolare:
a) deve trattarsi di un aiuto nell'interesse generale del
settore;
V.B.5.1. A n a l i s i
(139) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
a) in molti casi l'assicurazione costituisce uno strumento
utilissimo per gestire i rischi e le crisi. Pertanto,
tenendo conto delle possibilità finanziarie spesso
limitate degli agricoltori, la Commissione vede con
favore l'erogazione di aiuti di Stato per il pagamento di
premi assicurativi nel settore della produzione primaria
(agricoltori);
b) le grandi imprese e le imprese attive nel settore della
trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli dovrebbero essere in grado di finanziare
da sole i costi assicurativi. Pertanto non dovrebbe
essere autorizzata la concessione di aiuti per il
pagamento di premi assicurativi a tali imprese;
c) dall'esperienza emerge che non è necessario richiedere
di combinare l'assicurazione a copertura di fitopatie e
epizoozie all'assicurazione per perdite imputabili ad
b) il beneficiario deve fornire una contropartita;
c) deve essere esclusa la possibilità che si configuri un
aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione;
d) non deve verificarsi sovracompensazione della perdita
del valore del capitale e del reddito futuro.
V.C.2. Orientamenti
(144) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti
di Stato per la chiusura di capacità nel settore agricolo se
soddisfano le seguenti condizioni:
a) si deve dimostrare che l'aiuto è erogato nell'interesse
dell'intero settore. Per dimostrare che tale condizione è
soddisfatta è sufficiente che non esista sovraccapacità e
che sia chiaro che si procede alla riduzione di capacità
— peraltro conformi a tutte le altre norme applicabili e
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C 319/23
h) per evitare l'erosione e altri effetti negativi sull'ambiente, i terreni agricoli e i frutteti su cui è cessata la
produzione devono in linea di principio essere oggetto
di imboschimenti in modo da evitare che si producano
effetti negativi sull'ambiente. In alternativa, i terreni
agricoli o i frutteti possono essere riutilizzati dopo 15
anni dall'effettiva chiusura di capacità. Nel frattempo i
terreni agricoli o i frutteti devono essere mantenuti in
buone condizioni agronomiche e ambientali, come
previsto dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/
2003, nonché dalle relative modalità di applicazione.
La chiusura di impianti disciplinata dalla direttiva 96/
61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (35) deve essere realizzata in conformità all'articolo 3 della direttiva medesima, a norma del quale
occorre provvedere affinché sia evitato qualsiasi rischio
di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in
modo soddisfacente;
che non sarebbero altrimenti chiuse — per motivi
connessi alla salute umana, alla salute degli animali o
delle piante o per motivi ambientali quali la riduzione
della densità generale di allevamento;
b) in altri casi gli aiuti dovrebbero essere erogati solo per
la chiusura di capacità di produzione nei settori
caratterizzati da un chiaro eccesso di capacità a livello
regionale o nazionale. In tali casi si può ragionevolmente prevedere che la dinamica del mercato finirà per
determinare i necessari adeguamenti strutturali. Gli
aiuti per la riduzione della capacità possono quindi
essere ammessi soltanto qualora facciano parte di un
programma di ristrutturazione del settore che abbia
fissato obiettivi e un calendario specifico. La Commissione non accetterà regimi di aiuto di durata illimitata,
in quanto l'esperienza insegna che tali regimi possono
comportare il rinvio delle necessarie trasformazioni;
c) per garantire un impatto rapido sul mercato, la durata
dei regimi di aiuto destinati a ridurre una sovraccapacità dovrebbe limitarsi di norma ad un periodo non
superiore a sei mesi per la presentazione delle
domande di partecipazione e di altri dodici mesi per
la chiusura effettiva;
i) per garantire che il sostegno pubblico erogato abbia un
impatto ottimale sulle capacità di produzione esistenti,
gli Stati membri devono provvedere affinché siano
ammissibili soltanto le aziende che rispettano norme
minime obbligatorie e siano escluse le aziende che non
rispettano tali norme e che sarebbero comunque
costrette a cessare la produzione;
d) la Commissione si riserva la facoltà di subordinare
l'autorizzazione dell'aiuto a determinate condizioni;
j) si deve escludere la possibilità che l'aiuto sia erogato
per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficoltà. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto si
trovi in una situazione di difficoltà finanziaria, l'aiuto è
valutato alla luce degli orientamenti comunitari in
materia di salvataggio e ristrutturazione di imprese in
difficoltà;
e) non verranno accordati aiuti che interferirebbero con i
meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato. I
regimi di aiuti relativi ai settori soggetti a limitazioni o
a quote di produzione verranno valutati caso per caso;
f) il beneficiario dell'aiuto deve fornire una contropartita
adeguata. Di norma tale contropartita consiste nella
decisione definitiva ed irrevocabile di smantellamento
o di porre fine irrevocabilmente alla capacità di
produzione di cui trattasi. Ciò comporta la cessazione
definitiva della produzione da parte dell'impresa o, nel
caso di un'azienda che opera in più siti di produzione,
la chiusura di un determinato sito di produzione. Il
beneficiario deve fornire impegni giuridicamente
vincolanti che la cessazione è definitiva e irreversibile
e che non riaprirà la stessa attività altrove. Tali impegni
devono essere vincolanti anche per eventuali futuri
acquirenti dello stabilimento di cui trattasi;
g) possono accedere ai regimi di aiuto per la chiusura di
capacità di produzione soltanto gli agricoltori che
siano stati effettivamente produttori nei cinque anni
precedenti la chiusura e soltanto capacità di produzione effettivamente e permanentemente in funzione
nei cinque anni precedenti la chiusura. Qualora la
capacità di produzione sia già stata definitivamente
chiusa, o la chiusura risulti inevitabile, non esiste
contropartita da parte del beneficiario e l'aiuto non
può essere erogato;
k) il regime deve essere accessibile, alle medesime
condizioni, a tutti gli operatori economici del settore.
Per conseguire un impatto ottimale, gli Stati membri
devono adottare un sistema trasparente di inviti a
manifestare interesse che sollecita pubblicamente tutti i
produttori potenzialmente interessati a partecipare al
regime. Contemporaneamente, l'organizzazione del
regime di aiuti deve essere gestita in modo tale da
non richiedere né agevolare accordi o pratiche
concordate tra le imprese, tali da falsare la concorrenza;
l) l'importo degli aiuti deve essere tassativamente limitato
al compenso per la perdita di valore degli attivi —
misurato come il valore di vendita corrente degli stessi
— più un incentivo pari al massimo al 20 % del valore
di detti attivi. Possono essere inoltre erogati aiuti
destinati a compensare i costi della distruzione della
capacità di produzione e i costi di imboschimento.
(35) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal
regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
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Possono essere erogati anche aiuti destinati a compensare gli oneri sociali obbligatori derivanti dall'attuazione del regime;
m) poiché l'obiettivo di queste misure di aiuto è la
ristrutturazione del settore, nell'intento di favorire gli
operatori economici che vi rimangono attivi e al fine di
ridurre il rischio potenziale di distorsioni di concorrenza e di compensazioni eccessive, la Commissione
ritiene che almeno la metà dei costi relativi a questi
aiuti debba essere sostenuta dal settore medesimo. Ciò
significa che il settore deve sborsare un contributo in
denaro pari almeno al 50 % della spesa pubblica
effettivamente sostenuta per l'esecuzione del regime di
aiuto. Tale condizione non si applica qualora la
chiusura avvenga per motivi sanitari o ambientali;
n) lo Stato membro che adotta un regime di aiuti a favore
della chiusura di capacità di produzione si impegna a
non concedere aiuti per la creazione di nuove capacità
produttive nello stesso settore per cinque anni dal
termine del programma di chiusura di capacità
produttive.
V.D.
Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà
(145) Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficoltà verranno valutati in conformità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà (36).
VI.
VI.A.
27.12.2006
simile sostegno rimarrebbero comunque predominanti
rispetto al rischio di distorsioni che potrebbero conseguirne.
VI.A.2. Orientamenti
(147) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti
di Stato a favore dell'occupazione nel settore agricolo se
soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1 e 2 e agli
articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002. Gli
aiuti limitati al settore dell'agricoltura saranno autorizzati
alle stesse condizioni.
VI.B.
Aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo
(148) Gli aiuti a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore
dell'agricoltura saranno esaminati in base ai criteri stabiliti
nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca
e sviluppo (38), compresa la possibilità di un sostegno
supplementare per la ricerca a favore del settore agricolo.
VI.C.
Strumenti di aiuto orizzontali applicabili al
settore agricolo
(149) Per ragioni di completezza è opportuno sottolineare che
oltre agli strumenti di aiuto e alle regole sopra descritti, si
applicano in particolare al settore dell'agricoltura le
seguenti regole relative alla definizione di aiuto e alla
compatibilità degli aiuti con il trattato:
a) regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla
formazione (39);
b) comunicazione della Commissione su aiuti di Stato e
capitale di rischio (40);
ALTRI TIPI DI AIUTI
c) comunicazione della Commissione sull'applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato
concessi sotto forma di garanzie (41);
Aiuti a favore dell'occupazione
V.A.1. Analisi
(146) Dal 2002, gli aiuti a favore della creazione di posti di
lavoro nel settore agricolo sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del
12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore
dell'occupazione (37). Le norme stabilite nel citato regolamento costituiscono un quadro coerente per tale sostegno.
Gli aiuti per l'occupazione limitati al settore agricolo, ma
rispondenti a tutte le altre condizioni imposte dal suddetto
regolamento, non sono oggetto di esenzione. Date le
specificità del settore agricolo, in particolare quelle della
produzione primaria, gli Stati membri possono ritenere
utile introdurre specifici regimi di aiuto a favore
dell'occupazione nel settore agricolo. Nella misura in cui
tali aiuti siano disponibili per l'intero settore agricolo,
senza limitazioni a determinati prodotti, i benefici di un
(36) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.
(37) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006,
pag. 8).
d) disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi
sotto forma di compensazione degli obblighi di
servizio pubblico (42);
e) decisione 2005/842/CE della Commissione, del
28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato
sotto forma di compensazione degli obblighi di
servizio pubblico, concessi a determinate imprese
incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (43);
(38) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5, modificata in seguito per quanto
riguarda l'applicazione al settore agricolo, GU C 48 del 13.2.1998,
pag. 2; sarà sostituita da una nuova disciplina a partire dal 1 o gennaio
2007.
(39) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 8).
(40) GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.
(41) GU C 71 dell'11.3.2000, pag. 14.
(42) GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.
(43) GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67.
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Consiglio regionale della Calabria
27.12.2006
IT
II Commissione
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f) direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno
1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (44);
g) comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e
fabbricati da parte di pubbliche autorità (45);
h) comunicazione della Commissione sull'applicazione
delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di
tassazione diretta delle imprese (46);
i) applicazione degli articoli 92 e 93 [attualmente 87 e
88] del trattato CE alle partecipazioni pubbliche (47).
(150) All'atto della revisione di uno degli strumenti sopra
elencati la Commissione intende portare avanti la propria
politica di inclusione dell'agricoltura, salvo che vi siano
fondati motivi per riservare un trattamento specifico al
settore agricolo.
(151) Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato al settore agricolo, occorre notare che
la Commissione ha sostenuto che le aziende attive nella
produzione e commercializzazione di prodotti che
rientrano nell'allegato I del trattato e sono disciplinati da
un'organizzazione comune dei mercati non possono essere
considerate imprese incaricate della gestione di servizi di
interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86,
paragrafo 2, del trattato (48).
VI.D.
C 319/25
le spese considerate sono ammissibili in virtù di altre
disposizioni dei presenti orientamenti, in particolare
quelle figuranti nel sottocapitolo IV.K, si applicheranno
le disposizioni del sottocapitolo corrispondente; in tale
contesto, le attività connesse all'organizzazione e alla
partecipazione a forum destinati alla condivisione di
conoscenze tra le imprese e i concorrenti, le
esposizioni e fiere e la divulgazione di conoscenze
scientifiche e di informazioni fattuali sui sistemi di
qualità non sono considerate pubblicità, ma assistenza
tecnica;
c) l'offerta di informazioni generali sui vantaggi che
presenta un determinato prodotto alimentare (ad
esempio la frutta), non intesa ad incoraggiare i
consumatori ad acquistare il prodotto, non è considerata pubblicità in quanto non va a diretto vantaggio dei
produttori;
d) di norma, i produttori e i commercianti dovrebbero
farsi carico dei costi della pubblicità in quanto parte
integrante della loro attività economica ordinaria;
pertanto, affinché non siano considerati aiuti al
funzionamento, ma siano ritenuti compatibili con il
mercato comune ai sensi del disposto dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato, è necessario che gli
aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli non
alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse e favoriscano lo sviluppo di talune
attività o di talune regioni economiche;
Aiuti alla pubblicità dei prodotti agricoli
VI.D.1. Analisi
(152) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
a) per «pubblicità» ai sensi del presente sottocapitolo si
intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli
operatori economici o i consumatori all'acquisto di
un determinato prodotto. Essa comprende inoltre tutto
il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo
stesso scopo, nonché le azioni pubblicitarie rivolte ai
consumatori nei punti di vendita;
b) non rientrano invece nel concetto di pubblicità le
operazioni promozionali quali la divulgazione di
conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed
esposizioni, la partecipazione a tali manifestazioni e
analoghe iniziative nel settore delle relazioni pubbliche,
compresi sondaggi d'opinione e ricerche di mercato; se
(44) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2005/81/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47).
(45) GU C 209 del 10.7.1997, pag. 3.
(46) GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.
(47) Boll. CE 9-1984.
(48) Decisione 2000/628/CE della Commissione, dell'11 aprile 2000,
riguardante gli aiuti concessi dall'Italia alla Centrale del Latte di Roma
(GU L 265 del 19.10.2000, pag. 26, punti 113-115).
Pagina 144 di 152
e) nel medio e lungo periodo i consumatori apprezzano i
prodotti di qualità elevata e costante; la pubblicità di
sistemi di controllo di qualità finalizzati al raggiungimento di un livello qualitativo elevato può rafforzare la
fiducia dei consumatori nella produzione agricola
comunitaria, aumentare il reddito agricolo e favorire
in questo modo lo sviluppo dell'intero settore; inoltre i
prodotti di qualità hanno indubbiamente caratteristiche specifiche che non hanno altri prodotti analoghi; la
pubblicità di tali caratteristiche non è fuorviante per il
consumatore e può inoltre contribuire allo sviluppo
del settore. Per questi motivi, anziché ripartirli in base
ad una serie di criteri positivi come è avvenuto in
passato, è opportuno concentrare gli aiuti sulle
campagne pubblicitarie a favore dei prodotti di qualità,
definiti come prodotti che soddisfano criteri stabiliti a
norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/
2005;
f) per quanto riguarda l'origine dei prodotti, per molti
anni la Commissione ha autorizzato determinati tipi di
aiuti per la pubblicità dei prodotti agricoli. DDall'esperienza è emerso tuttavia che le campagne
pubblicitarie sono spesso destinate a rafforzare le
preferenze dei consumatori nazionali per prodotti
Consiglio regionale della Calabria
C 319/26
IT
II Commissione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
provenienti dallo stesso Stato membro, il che rende
questo tipo di aiuti incompatibili col trattato;
g) in ogni caso, se un prodotto agricolo o alimentare o un
altro tipo di prodotto possiede particolari caratteristiche dovute all'origine geografica, i produttori di tali
prodotti o alimenti hanno la possibilità di chiedere,
tramite le competenti autorità dello Stato membro, la
registrazione a livello comunitario di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione
geografica protetta (IGP) a norma del regolamento (CE)
n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e
alimentari (49): la concessione della registrazione sta a
significare che la Comunità riconosce l'esistenza di uno
strettissimo legame tra le qualità specifiche del
prodotto e la sua origine geografica. In questi casi
l'interesse comune non si oppone alla concessione di
aiuti per la pubblicità che comprendono riferimenti
all'origine del prodotto, purché tali riferimenti all'origine corrispondano esattamente a quelli registrati dalla
Comunità; lo stesso vale per altre denominazioni di
origine protette dalla normativa comunitaria, quali i
vini prodotti in determinate regioni, conformemente
alle disposizioni degli articoli 54-58 del regolamento
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (50);
h) in passato la Commissione ha ammesso l'erogazione di
aiuti pubblici a favore della creazione di nuovi marchi
di qualità: tali aiuti erano giustificati nella fase iniziale
del lancio del nuovo marchio; dall'esperienza è emerso
che gli aiuti connessi alla pubblicità a favore di prodotti
che recano un marchio di qualità e un riferimento
all'origine possono essere mantenuti, sia sul mercato
nazionale che sul mercato degli altri Stati membri,
purché il riferimento all'origine sia secondario nel
messaggio pubblicitario: la valenza secondaria del
riferimento all'origine permetterebbe infatti di evitare
violazioni dell'articolo 28 del trattato;
i) gli aiuti di Stato per la pubblicità direttamente
connessa ai prodotti di una o più imprese determinate
rappresentano un rischio immediato di distorsione
della concorrenza e non offrono alcun vantaggio
duraturo per lo sviluppo dell'intero settore. Essi devono
pertanto essere vietati;
27.12.2006
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo
2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità (51), nonché le norme di etichettatura
specifiche stabilite per vari prodotti (come il vino, i
prodotti lattiero-caseari, le uova e il pollame);
k) essendo il diretto beneficiario, il settore dovrà farsi
carico del 50 % almeno delle spese relative alle
campagne pubblicitarie;
l) se tuttavia la pubblicità è generica e tale da giovare
all'intero settore agricolo, l'aliquota di aiuto può
ammontare fino al 100 %;
m) dati gli effetti che le campagne pubblicitarie su vasta
scala possono avere sulla concorrenza all'interno della
Comunità, appare necessario introdurre l'obbligo della
notifica preventiva alla Commissione delle azioni
pubblicitarie, comprese quelle contemplate da un
regime di aiuti esistente;
n) di norma gli aiuti di Stato per azioni pubblicitarie nei
paesi terzi non implicano rischi per il funzionamento
del mercato interno, ma possono comunque avere un
impatto sulla competitività delle imprese, soprattutto
se le azioni pubblicitarie sono utilizzate a scapito di
imprese di altri Stati membri;
o) la Commissione non dispone finora di una grande
esperienza in materia di aiuti di Stato relativi alla
pubblicità nei paesi terzi: è quindi difficile elaborare
criteri dettagliati per valutare i relativi aiuti di Stato. La
normativa per gli aiuti alla pubblicità nei paesi terzi,
costituita dal regolamento (CE) n. 2702/1999 del
Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni di
informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei
paesi terzi (52), potrebbe tuttavia costituire un quadro
di riferimento idoneo alla valutazione degli aiuti di
Stato a favore della pubblicità nei paesi terzi.
VI.D.2. Orientamenti
(153) Gli aiuti di Stato a favore di campagne pubblicitarie
all'interno della Comunità saranno dichiarati compatibili
con il trattato se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
j) per poter essere ammesse a beneficiare di aiuti di Stato,
le campagne pubblicitarie devono rispettare le norme
generali applicabili a tutte le attività pubblicitarie
condotte all'interno della Comunità. Ne consegue che
le campagne pubblicitarie che godono di finanziamenti
pubblici a favore di prodotti alimentari dovranno
rispettare l'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del
a) la campagna pubblicitaria è destinata a prodotti di
qualità definiti come prodotti che soddisfano criteri da
stabilirsi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE)
n. 1698/2005, a denominazioni riconosciute a livello
comunitario (come le DOP (denominazioni di origine
protette), le IGP (indicazioni geografiche protette) o
(49) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(50) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005,
pag. 1).
(51) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla
direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).
(52) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).
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27.12.2006
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VI.E.
altre denominazioni di origine protette in virtù della
normativa comunitaria) oppure per marchi di qualità
nazionali o regionali;
C 319/27
Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve
termine
VI.E.1. Analisi
b) la campagna pubblicitaria non è focalizzata sui
prodotti di una o più imprese determinate;
(160) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
c) la campagna pubblicitaria rispetta il disposto dell'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE, nonché, ove
applicabili, le norme di etichettatura specifiche stabilite
per determinati prodotti (cfr. punto 152, lettera j).
a) finora la Commissione ha autorizzato la concessione di
aiuti di Stato per i prestiti agevolati a breve termine (53).
Tali spese costituiscono in realtà semplici spese di
funzionamento che dovrebbero essere a carico del
settore, esattamente come avviene in tutti gli altri
settori;
(154) Se la campagna pubblicitaria è destinata a denominazioni
riconosciute a livello comunitario, può essere fatto
riferimento all'origine dei prodotti purché il riferimento
all'origine corrisponda esattamente ai riferimenti registrati
dalla Comunità.
b) tale misura di sostegno ha inoltre contribuito a rendere
ancora più complesse le regole in materia di aiuti di
Stato e non riflette l'esigenza diffusa di una semplificazione del sistema;
(155) Nel caso dei marchi di qualità nazionali o regionali, il
riferimento all'origine può essere indicato purché sia
secondario nel messaggio pubblicitario. Per valutare se
l'indicazione dell'origine sia effettivamente secondaria nel
messaggio, la Commissione prenderà in considerazione sia
l'importanza globale del testo o del simbolo che fanno
riferimento all'origine, comprese le immagini o la
presentazione generale, sia l'importanza del testo o del
simbolo che fanno riferimento all'argomento chiave usato
nella pubblicità, cioè la parte del messaggio non incentrata
sull'origine del prodotto.
(156) L'aliquota dell'aiuto diretto non supera il 50 %. Se le
imprese del settore contribuiscono al finanziamento del
50 % almeno dei costi, l'intensità dell'aiuto può ammontare fino al 100 % indipendentemente dalla forma che
assume il contributo.
(157) Inoltre saranno dichiarati compatibili aiuti di Stato a favore
della pubblicità che possono ammontare fino al 100 %
delle spese ammissibili se la campagna pubblicitaria è di
carattere generico e giova a tutti i produttori di quel tipo di
prodotto: in tal caso non può essere fatto alcun riferimento
all'origine del prodotto. La campagna potrà essere
realizzata da associazioni di produttori o altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni.
(158) Le attività pubblicitarie dotate di un bilancio annuo
superiore a 5 mio EUR devono essere notificate separatamente.
(159) La Commissione esaminerà e autorizzerà gli aiuti a favore
della pubblicità nei paesi terzi in quanto compatibili con il
disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato
se rispettano i principi enunciati dal regolamento (CE)
n. 2702/1999. La Commissione non dichiarerà tuttavia
compatibili gli aiuti di Stato a favore della pubblicità che:
a) sono concessi a imprese determinate;
b) rischiano di danneggiare le vendite o denigrare i
prodotti originari di altri Stati membri.
c) l'introduzione di uno strumento de minimis nel settore
agricolo costituisce un dispositivo semplice e decentrato che permette agli Stati membri che lo desiderino
di continuare ad erogare questo tipo di sostegno ai
piccoli agricoltori;
d) la Commissione non dovrebbe pertanto più autorizzare la concessione di aiuti di Stato per i prestiti
agevolati a breve termine.
VI.E.2. Orientamenti
(161) La Commissione dichiarerà non compatibili con il trattato
gli aiuti di Stato per i prestiti agevolati a breve termine.
VI.F.
Aiuti connessi alle esenzioni fiscali nell'ambito
della direttiva 2003/96/CE
IV.F.1. Analisi
(162) La possibilità di concedere agevolazioni ed esenzioni fiscali
al settore agricolo esiste nella legislazione comunitaria dal
1993. Finora non sono stati fissati orientamenti precisi
circa la compatibilità di questo tipo di misure con le regole
in materia di aiuti di Stato. La direttiva 2003/96/CE del
Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e
dell'elettricità (54) permette agli Stati membri di applicare
esenzioni fiscali, riduzioni fiscali, aliquote differenziate di
tassazione e rimborsi di imposta. L'articolo 26, paragrafo 2,
della direttiva prevede espressamente che «i provvedimenti
di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle
aliquote e rimborso d'imposta ai sensi della presente
direttiva, possono configurarsi come aiuti di Stato e, in tal
caso, sono da notificare alla Commissione, conformemente
all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.».
(53) Cfr. la comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato
per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di
gestione»), GU C 44 del 16.2.1996, pag. 2.
(54) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100).
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C 319/28
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II Commissione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(163) Le suddette misure possono infatti configurare aiuti di
Stato per i seguenti motivi: si può considerare che godono
di un finanziamento pubblico in quanto con la loro
applicazione lo Stato si priva di risorse finanziarie; se
applicate in uno specifico settore economico avvantaggiano determinate imprese o certi tipi di prodotti; possono
creare o minacciare di creare distorsioni della concorrenza
in un settore sensibile come l'agricoltura, in cui i flussi
commerciali sono molto intensi.
(164) Per valutare la compatibilità di tali misure con l'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato è necessario stabilire una
serie di regole.
(165) L'articolo 8 della direttiva 2003/96/CE stabilisce che ai
prodotti utilizzati come carburante per motori per lavori
nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura e della silvicoltura si applicano i livelli di tassazione minimi fissati nel suo
allegato I, tabella B.
27.12.2006
lettera c), del trattato se soddisfano le pertinenti disposizioni della direttiva e se non è stata applicata alcuna
differenziazione di imposta nel settore agricolo.
IV.F.2. Orientamenti
(169) L'applicazione dei livelli minimi di tassazione stabiliti
nell'allegato I, tabella B, della direttiva 2003/96/CE a
prodotti utilizzati come carburanti per motori utilizzati
per la produzione agricola primaria sarà dichiarata
compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
trattato purché non sia stata applicata all'agricoltura alcuna
differenziazione di imposta.
(170) L'applicazione di un livello di tassazione fino a zero ai
prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la produzione agricola primaria sarà dichiarata compatibile con
l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato fino al
31 dicembre 2007 o fino a una data che sarà decisa dal
Consiglio, purché non sia applicata all'agricoltura alcuna
differenziazione di imposta. In caso di modifica della
direttiva 2003/96/CE la presente disposizione sarà opportunamente riveduta.
(166) L'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE
prevede che gli Stati membri possono applicare un livello
di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e
all'elettricità utilizzati nei lavori dei settori dell'agricoltura,
dell'orticoltura e della silvicoltura, e stabilisce inoltre che il
Consiglio valuta, anteriormente al 1o gennaio 2008, se
abrogare la possibilità di applicare un livello di tassazione
fino a zero.
(171) Se il Consiglio decide di abrogare la possibilità di applicare
un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e
all'elettricità usati per lavori nel settore dell'agricoltura, gli
aiuti di Stato connessi ad una riduzione fiscale ai sensi della
direttiva 2003/96/CE saranno dichiarati compatibili con
l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se la
riduzione soddisfa tutte le pertinenti disposizioni della
direttiva e se non è applicata alcuna differenziazione di
imposta nel settore agricolo.
(167) La Commissione tiene conto delle suddette disposizioni nel
formulare le regole di compatibilità degli aiuti di Stato a
favore della produzione primaria nel settore dell'agricoltura
escludendo l'applicazione di una tassazione differenziata in
questo settore. Qualora si applichi trasversalmente all'intero settore dell'agricoltura una misura fiscale a norma
dell'articolo 8 e dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva
2003/96/CE, la Commissione considera che tale misura
possa contribuire allo sviluppo del settore. Finora alla
Commissione sono pervenute notifiche relative esclusivamente a riduzioni fiscali connesse ai carburanti utilizzati
nell'attività di produzione agricola primaria. Tenendo
conto del fatto che tali riduzioni si basano sui quantitativi
di carburanti effettivamente utilizzati nella produzione
primaria (che devono essere documentati dalla presentazione di fatture da parte degli agricoltori) e in considerazione della scala ridotta delle strutture delle aziende
agricole nell'Unione europea (oltre il 60 % delle aziende
ha meno di 5 ha di superficie agricola utilizzata) la
Commissione considera che tale misura non sia tale da
creare indebite distorsioni della concorrenza. Per analogia,
si considera che anche le esenzioni fiscali per l'energia e
l'elettricità utilizzate nella produzione agricola primaria
siano piuttosto di scala ridotta e non di entità tale da
incidere negativamente sulle condizioni degli scambi in
misura contraria al comune interesse.
(172) Gli aiuti di Stato concessi illegalmente dopo l'entrata in
vigore della direttiva 2003/96/CE saranno dichiarati
compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del
trattato se soddisfano tutte le pertinenti disposizioni del
presente capitolo e se non è applicata alcuna differenziazione di imposta nel settore agricolo.
(168) È possibile che dopo l'entrata in vigore della direttiva
2003/96/CE siano già stati concessi illegalmente aiuti di
Stato sotto forma di esenzioni fiscali, riduzioni fiscali,
aliquote differenziate di tassazione e rimborsi di imposta in
relazione alla produzione agricola primaria. Tali aiuti
saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3,
VII.
AIUTI PER IL SETTORE FORESTALE
VII.A.
Introduzione
(173) Non esistono norme comunitarie specifiche che disciplinano gli aiuti di Stato per il settore forestale (silvicoltura e
industrie collegate) (55). Ciò nonostante, oltre agli aiuti di
Stato erogati in conformità alle norme comunitarie
comuni a tutti i settori, in particolare la disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (56)
e gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ( 57),
alcuni strumenti comunitari che disciplinano gli aiuti di
Stato a favore degli scambi e della produzione industriale si
applicano anche al settore forestale, in particolare gli
orientamenti per gli aiuti di Stato a finalità regionale 20072013 e la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela dell'ambiente (58). Il settore forestale può beneficiare
(55) Ai fini dei presenti orientamenti il termine «silvicoltura» segue la
definizione di Eurostat (la produzione degli alberi da legname come
pure l'estrazione e la raccolta di materiali dalle foreste e dai boschi
incolti, compresi prodotti che necessitano di essere sottoposti ad un
minimo di lavorazione, quali la legna da ardere o il legno per usi
industriali).
(56) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.
(57) Cfr. nota 36.
(58) Cfr. nota 19.
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condizione che gli Stati membri possano dimostrare
che tali misure contribuiscono al miglioramento della
copertura forestale nel lungo periodo e al mantenimento o al ripristino della biodiversità nonché alla
sanità dell'ecosistema forestale e alla funzione protettiva delle foreste. Si dovrebbero autorizzare anche gli
aiuti per porre rimedio ai danni forestali provocati da
tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili. In linea
con tale politica non dovrebbero essere ammessi aiuti
per l'abbattimento a scopi commerciali o di ripopolamento dopo l'abbattimento o per la realizzazione e la
manutenzione di impianti di cui non sia dimostrata la
valenza in termini ambientali o ricreativi;
anche di aiuti erogati conformemente al regolamento
relativo agli aiuti de minimis applicabili alle attività
industriali e al regolamento (CE) n. 70/2001, che non si
applicano alla produzione agricola. Oltre alle regole e agli
strumenti citati, è inoltre una prassi consolidata della
Comunità quella di autorizzare aiuti a favore della
conservazione, del miglioramento, dello sviluppo e della
manutenzione delle foreste, in ragione delle funzioni
ecologiche, protettive e ricreative delle foreste. Per rendere
tale prassi trasparente e determinarne la portata rispetto
alle altre norme relative agli aiuti pubblici al settore
forestale appare appropriato stabilire la politica della
Commissione in materia di aiuti di Stato per il settore
forestale. Nel formulare tale politica è anche necessario
tener conto dell'aiuto a favore delle misure destinate
all'utilizzo sostenibile delle superfici forestali disciplinato
dal regolamento (CE) n. 1698/2005, al fine di assicurare la
coerenza tra gli aiuti di Stato e il sostegno cofinanziato per
il settore forestale.
VII.B.
d) la stessa politica dovrebbe continuare ad applicarsi alle
misure che favoriscono la fruizione delle foreste per fini
ricreativi, comprese quelle che promuovono l'uso
multifunzionale delle foreste, come ad esempio
infrastrutture per i visitatori, strade forestali e materiale
informativo sulle foreste in generale. Il requisito cui
dovrebbe essere subordinata l'approvazione di tali aiuti
è l'accessibilità gratuita per scopi ricreativi alla
superficie forestale ammissibile e alle relative infrastrutture per tutti gli utenti e l'assenza di qualunque
pubblicità o promozione di determinati prodotti o
produttori nel materiale informativo, che deve contenere solo informazioni generali sulle foreste;
Analisi
(174) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha
tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
a) possono essere concessi aiuti di Stato al settore
forestale nell'osservanza delle norme comunitarie
comuni a tutti i settori, oppure ai settori commerciale
e industriale. Le norme contenute nel presente capitolo
lasciano impregiudicata la possibilità di applicare tali
norme, ma è opportuno che siano limitate all'autorizzazione di aiuti supplementari a favore del settore
forestale allo scopo di promuovere le funzioni
ecologiche, protettive e ricreative delle foreste e di
garantire la coerenza con gli aiuti di Stato a favore della
produzione agricola e le misure di sviluppo rurale;
e) in passato la Commissione ha approvato aiuti a favore
della formazione di proprietari forestali e di addetti
della silvicoltura in base agli orientamenti relativi al
settore agricolo. Poiché in molti casi i proprietari
forestali sono produttori agricoli, è molto probabile che
la formazione e i servizi di consulenza di cui si
avvalgono riguardi sia la parte agricola che la parte
forestale della loro azienda. È quindi opportuno che si
applichino anche al settore forestale le norme previste
per gli aiuti alla formazione e alla consulenza degli
agricoltori. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi
anche agli aiuti a favore delle associazioni di silvicoltori,
in quanto la Commissione ha finora autorizzato questo
tipo di aiuti in base agli orientamenti agricoli, nonché
agli aiuti a favore di progetti pilota e dimostrativi nel
settore forestale e per l'acquisto di superfici forestali;
b) le norme previste dal presente capitolo dovrebbero
applicarsi esclusivamente agli alberi vivi e al loro
ambiente naturale nelle foreste e altri terreni boschivi,
comprese le misure per preservare e rafforzare le
funzioni ecologiche e protettive delle foreste, nonché le
misure destinate a promuovere l'uso ricreativo e la
dimensione sociale e culturale delle foreste. Tali norme
non dovrebbero applicarsi agli aiuti di Stato a favore
delle industrie collegate alla silvicoltura né a favore del
trasporto di legname o della trasformazione del legno o
di altre risorse forestali in determinati prodotti o a fini
di produzione energetica, in quanto gli aiuti per tali
attività sono disciplinati da altre norme comunitarie;
c) tradizionalmente, la Commissione ha accettato la
concessione di aiuti di Stato fino al 100 % delle spese
ammissibili per misure che incoraggiano la manutenzione dell'ambiente forestale, compresi gli impianti,
l'abbattimento e la potatura degli alberi o la rimozione
di alberi caduti, nonché per misure fitosanitarie o di
miglioramento del suolo. Aiuti di questo tipo dovrebbero continuare ad essere accettati in futuro a
C 319/29
f) per garantire la coerenza tra le norme sugli aiuti di
Stato a favore del settore forestale e le politiche di
sviluppo rurale, è opportuno autorizzare ai sensi del
presente capitolo gli aiuti a favore di misure nel settore
forestale che soddisfano le condizioni previste dagli
articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
VII.C.
Orientamenti nel settore forestale
(175) Per contribuire alla manutenzione e al miglioramento delle
foreste e alla promozione della loro funzione ecologica,
protettiva e ricreativa, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
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II Commissione
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del trattato aiuti che coprono fino al 100 % delle spese
ammissibili sotto elencate, a condizione che lo Stato
membro sia in grado di dimostrare che le misure
contribuiscono direttamente a mantenere o a ripristinare
le funzioni ecologiche, protettive e ricreative delle foreste,
la biodiversità e la sanità dell'ecosistema forestale:
a) l'impianto, la potatura, lo sfoltimento e l'abbattimento
degli alberi o di altra vegetazione presente nelle foreste
esistenti, la rimozione degli alberi caduti e le misure
realizzate per porre rimedio ai danni forestali provocati
dall'inquinamento atmosferico, da animali, da tempeste, incendi, inondazioni o eventi simili, nonché le
spese di pianificazione di tali misure, purché il loro
obiettivo precipuo sia quello di contribuire a mantenere o ripristinare l'ecosistema e la biodiversità
forestale o il paesaggio tradizionale. Non potranno
tuttavia essere concessi aiuti per l'abbattimento il cui
scopo principale sia l'estrazione del legno a scopo
commerciale o per le operazioni di ripopolamento
destinate a sostituire gli alberi abbattuti con alberi
equivalenti. Possono essere concessi aiuti anche per
misure di imboschimento, comprese le spese di
pianificazione di tali misure, destinate all'aumento
della copertura forestale, alla promozione della biodiversità, alla creazione di aree boschive per fini
ricreativi, alla lotta contro l'erosione e la desertificazione o alla promozione di un'analoga funzione
protettiva delle foreste. Gli aiuti destinati ad aumentare
la copertura forestale potranno essere concessi solo per
motivi ambientali comprovati, ad esempio per migliorare le zone a bassa copertura forestale o creare aree
boschive contigue; non potranno invece essere concessi
per imboschimenti con specie coltivate a breve
termine. Le aree boschive create per fini ricreativi
devono essere accessibili gratuitamente al pubblico per
l'uso ricreativo. Se necessario l'accesso può essere
limitato per la protezione di zone sensibili;
b) il mantenimento e il miglioramento della qualità del
suolo nelle foreste e misure intese a garantire una
crescita equilibrata e sana degli alberi. Le misure
possono includere l'ammendamento del suolo
mediante il ricorso a fertilizzanti o altri trattamenti
per preservarne l'equilibrio naturale, per ridurre
l'eccessiva densità di vegetazione e garantire una
ritenzione idrica sufficiente e un corretto drenaggio.
Gli aiuti possono coprire anche le spese di pianificazione di tali misure. Tali misure non devono ridurre la
biodiversità, né provocare la lisciviazione dei nutrienti
o avere un impatto negativo sugli ecosistemi idrici
naturali o i bacini idrici protetti;
c) la prevenzione, l'eradicazione e il trattamento delle
fitopatie, come pure la prevenzione e il trattamento di
danni causati da animali e misure mirate, costituite ad
esempio dalla costruzione e manutenzione di strade e
altre infrastrutture per la prevenzione degli incendi
forestali. Le spese ammissibili possono comprendere
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misure di prevenzione e trattamento, inclusi i lavori di
preparazione del terreno per i reimpianti, e i prodotti, i
dispositivi e i materiali necessari per la realizzazione di
tali misure. Ai fini della concessione degli aiuti va data
la preferenza ai metodi biologici e meccanici di
prevenzione e di trattamento, a meno che non si
possa dimostrare che questi metodi non sono
sufficienti a combattere la fitopatia o i parassiti in
questione. Possono essere concessi aiuti per compensare la perdita di alberi e per le spese di ripopolamento,
in misura pari al valore di mercato del patrimonio
distrutto per ordine delle autorità ai fini della lotta
contro la malattia o i parassiti o distrutto da animali.
Nel calcolo del valore di mercato della perdita di
accrescimento si può tener conto dell'accrescimento
potenziale degli alberi distrutti fino all'età normale di
abbattimento;
d) il ripristino e la manutenzione di sentieri naturali, di
elementi caratteristici del paesaggio nonché degli
habitat naturali per gli animali, comprese le spese di
pianificazione;
e) la costruzione, il miglioramento e la manutenzione di
strade forestali, di infrastrutture per i visitatori, come le
infrastrutture per disabili, i cartelli segnaletici, stazioni
di osservazione e costruzioni analoghe, comprese le
spese di pianificazione, in caso di accesso gratuito del
pubblico alle foreste e alle infrastrutture per motivi
ricreativi. Se necessario, l'accesso alle foreste e alle
infrastrutture può essere limitato per la protezione di
zone sensibili oppure per garantire l'uso corretto e
sicuro delle infrastrutture;
f) il costo del materiale informativo e di attività quali
seminari, eventi di pubbliche relazioni e campagne di
informazione sulla stampa scritta ed elettronica a
scopo divulgativo di informazioni generali sulle foreste.
Le azioni e i materiali sovvenzionati non possono
contenere riferimenti a determinati prodotti o produttori, né promuovere prodotti nazionali;
g) i costi di acquisto di superfici forestali utilizzate o da
utilizzare come zone di protezione naturale. Tali
superfici forestali devono essere destinate in permanenza e nella loro interezza alla protezione della natura
nell'ambito di un obbligo statutario o contrattuale.
(176) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti
di Stato per gli imboschimenti di terreni agricoli e non
agricoli, la creazione di sistemi agroforestali su superfici
agricole, le indennità Natura 2000, i pagamenti a favore
dell'ambiente forestale, il ripristino del potenziale forestale
e gli interventi preventivi, nonché gli investimenti non
produttivi, se gli aiuti soddisfano le disposizioni previste
dagli articoli da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/
2005 e non superano l'intensità massima ivi fissata.
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(177) La Commissione autorizzerà gli aiuti di Stato per la
copertura dei costi supplementari e della perdita di reddito
connessi all'uso di tecnologie forestali rispettose dell'ambiente che vadano oltre i requisiti obbligatori se i
proprietari forestali sottoscrivono un impegno volontario
sull'uso di tali tecnologie e se tale impegno soddisfa le
condizioni di cui all'articolo 47 del regolamento (CE)
n. 1698/2005. Gli aiuti di importo superiore agli importi
fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005
saranno dichiarati di norma compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto
se sono concessi a fronte di spese supplementari e/o per
perdite di reddito comprovate, in casi eccezionali e tenendo
conto di circostanze particolari debitamente giustificate, a
favore di impegni di cui sia dimostrabile l'effetto positivo
sull'ambiente.
(178) La Commissione dichiarerà compatibili con l'articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato per
l'acquisto di superfici forestali se l'intensità non supera
quella stabilita [dall'articolo 4 del futuro regolamento di
esenzione] per l'acquisto di terreni agricoli.
(179) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti
di Stato a favore della formazione di proprietari e addetti
forestali e per i servizi di consulenza forniti da terzi,
compresi i piani aziendali, i piani di gestione forestale e gli
studi di fattibilità, nonché per la partecipazione a concorsi,
mostre e fiere, se soddisfano le condizioni di cui
[all'articolo 15 del futuro regolamento di esenzione].
(180) Gli aiuti a favore della costituzione di associazioni di
silvicoltori saranno autorizzati dalla Commissione se
rispettano le condizioni di cui [all'articolo 9 del futuro
regolamento di esenzione].
(181) La Commissione autorizzerà la concessione di aiuti di
Stato a favore di attività di divulgazione di nuove tecniche,
come progetti pilota su scala relativamente ridotta e
progetti dimostrativi, che soddisfino le disposizioni di cui
al punto 107 dei presenti orientamenti.
C 319/31
VIII.
ASPETTI PROCEDURALI
VIII.A.
Notifica
(183) Fatto salvo quanto disposto ai punti che seguono, tutti i
nuovi regimi di aiuto e tutti i nuovi aiuti individuali devono
essere notificati alla Commissione prima di essere posti in
esecuzione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del
trattato e del regolamento (CE) 659/1999 del Consiglio, del
22 marzo 1999, recante modalità di applicazione
dell'articolo 88 del trattato CE (59). Ciò non vale per gli
aiuti contemplati da uno dei regolamenti di esenzione
adottati dalla Commissione in base al regolamento (CE)
n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la
Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato
orizzontali (60).
(184) A norma dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/
2005, non è necessario notificare separatamente, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, gli aiuti di Stato
intesi a fornire finanziamenti supplementari a favore di
misure di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno
comunitario, purché tali aiuti siano stati notificati e
autorizzati dalla Commissione, secondo quanto disposto
dal medesimo regolamento, in quanto parte della
programmazione ivi prevista.
(185) Per poter beneficiare di tale esenzione, le misure devono
rispettare tutte le condizioni sostanziali previste per gli
aiuti di Stato, con particolare riferimento ai costi
ammissibili e alle intensità di aiuto stabilite dai presenti
orientamenti. L'importo degli aiuti di Stato supplementari
assegnati a ciascuna misura deve essere chiaramente
indicato nel piano di sviluppo rurale, secondo quanto
disposto dal regolamento di applicazione. La Commissione
approverà unicamente misure contenute nel piano presentate secondo queste modalità. Gli aiuti di Stato concessi
per altre misure, incluse o meno nel piano, o per misure
soggette a condizioni diverse da quelle esposte nel piano
devono formare oggetto di una notifica separata alla
Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.
(186) Inoltre, l'approvazione del piano da parte della Commissione riguarderà soltanto l'importo degli aiuti stabilito
dallo Stato membro.
(187) Le stesse norme si applicano per analogia alle modifiche
dei piani di sviluppo rurale.
(182) Le regole di cui al presente capitolo lasciano impregiudicata la possibilità di applicare al settore forestale altre
norme in materia di aiuti di Stato applicabili a tutti i settori
o al settore commerciale e industriale.
(59) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di
adesione del 2003.
(60) GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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VIII.B.
II Commissione
195), a partire dal 1o gennaio 2007 la Commissione non
applicherà più i seguenti testi:
Durata dei regimi di aiuto
(188) In virtù degli orientamenti comunitari relativi agli aiuti di
Stato nel settore agricolo in vigore nel periodo 20002006, la Commissione era solita accettare notifiche di
regimi di aiuti di Stato di durata illimitata Questa prassi
può portare ad una mancanza di trasparenza soprattutto
nei casi in cui una misura di aiuto non venga attuata per
alcuni anni. Inoltre, rende più complessa la revisione
regolare obbligatoria di tutti i regimi di aiuto esistenti da
parte della Commissione.
a) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel
settore agricolo;
b) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a
favore della pubblicità dei prodotti di cui all'allegato I
del trattato, nonché di determinati prodotti non
compresi in detto allegato (62);
(189) In futuro la Commissione autorizzerà pertanto esclusivamente regimi di aiuto di durata limitata. I regimi che
contemplano aiuti di Stato per misure che possono
beneficiare anche di un cofinanziamento ai sensi del
regolamento (CE) n. 1698/2005 dovranno essere limitati al
periodo di programmazione 2007-2013. Gli altri regimi di
aiuto non dovranno applicarsi per più di 7 anni.
VIII.C.
c) gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i
test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (63). La
sostituzione di tale testo è giustificata nell'ottica del
miglioramento della regolamentazione, poiché le
norme sostanziali ivi previste sono confluite nei
presenti orientamenti. Per gli aiuti di Stato concessi
illegalmente prima dell'entrata in vigore dei presenti
orientamenti la Commissione continuerà tuttavia ad
applicare le disposizioni pertinenti di cui al punto 43 e
seguenti dei citati orientamenti;
Relazioni annuali
(190) A norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/
1999 gli Stati membri sono tenuti a presentare alla
Commissione relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti
esistenti non assoggettati a obblighi specifici in tal senso
dettati da una decisione condizionale. Le relative modalità
di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CE)
n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004,
recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE)
n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (61).
(191) La Commissione si riserva il diritto di chiedere informazioni complementari sui regimi di aiuto esistenti, caso per
caso, qualora lo ritenga necessario per assolvere i compiti
che le incombono in virtù dell'articolo 88, paragrafo 1, del
trattato.
(192) Qualora le relazioni annuali non siano presentate secondo
questi criteri, la Commissione può procedere a norma
dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999.
(193) Per quanto riguarda le relazioni annuali presentate dagli
Stati membri, la Commissione adotterà opportune misure
per garantire una maggiore trasparenza delle informazioni
relative agli aiuti di Stato nel settore agricolo.
VIII.D.
27.12.2006
Applicazione ai nuovi aiuti
(194) La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai
nuovi aiuti di Stato a decorrere dal 1o gennaio 2007. Le
notifiche pendenti alla data del 31 dicembre 2006 saranno
valutate in base agli orientamenti comunitari in materia di
aiuti di Stato in vigore nel settore dell'agricoltura alla data
di notifica dell'aiuto. Eccettuate le misure di cui al punto
(61) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) 1627/2006 (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 10).
d) la comunicazione della Commissione in merito agli
aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel
settore agricolo («crédits de gestion») (64).
VIII.E.
Aiuti di Stato esistenti in virtù dell'atto di
adesione del 2003
(195) Per la valutazione dei regimi di aiuto e degli aiuti
individuali considerati come aiuti esistenti ai sensi
dell'allegato IV, capitolo 4, punto 4, dell'atto di adesione
del 2003 (65), gli orientamenti comunitari per gli aiuti di
Stato nel settore agricolo applicabili il 31 dicembre 2006
rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2007, fatto salvo
il punto 196), purché gli aiuti suddetti siano conformi ai
medesimi orientamenti entro il 30 aprile 2007.
VIII.F.
Proposte di opportune misure
(196) In conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la
Commissione propone agli Stati membri di modificare i
rispettivi regimi di aiuto esistenti per conformarsi ai
presenti orientamenti entro il 31 dicembre 2007, tranne
nel caso dei regimi di aiuti esistenti a favore di investimenti
nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, che devono essere soppressi
entro il 31 dicembre 2008, e quelli a favore di investimenti
per l'acquisto di terreni agricoli nelle aziende agricole, che
devono essere modificati e resi conformi ai presenti
orientamenti entro il 31 dicembre 2009.
(62)
(63)
(64)
(65)
GU C 252 del 12.9.2001, pag. 5.
GU C 324 del 24.12.2002, pag. 2.
Cfr. nota 53.
GU L 236 del 23.9.2003, pag. 797.
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27.12.2006
IT
II Commissione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(197) Gli Stati membri sono invitati a confermare per iscritto
l'accettazione delle proposte di misure opportune entro il
28 febbraio 2007.
(198) Se uno Stato membro non conferma per iscritto
l'accettazione entro tale termine, la Commissione applicherà l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 659/1999 e, se necessario, avvierà il procedimento a cui
rinvia il summenzionato articolo.
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VIII.G.
Validità
(199) I presenti orientamenti si applicano fino al 31 dicembre
2013. La Commissione può modificarli prima di tale
scadenza per importanti motivi connessi alla politica della
concorrenza, o alla politica agricola o per motivi connessi
alla salute umana e animale, oppure per tener conto di altre
politiche comunitarie o di impegni assunti in sede
internazionale.
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