N.24
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2012
Numero 4 PDF - anno 2012
I Diritti delle Donne - paper/pdf a distribuzione gratuita - 8 Marzo 2011 copyright Associazione Ambiente e Lavoro
2012
DIRETTORE
RINO PAVANELLO
SPECIALE
ALCOLDIPENDENZA
ALCOLDIPENDENZA E ABUSO DI ALCOL (Dubini)
ALCOL E LAVORO (Deidda)
PARERE REGIONE VENETO
DETERMINAZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA
DELIBERA COMUNE DI ROMA
Opuscolo informativo
Regione Lazio:
alcol sui luoghi di lavoro
nell’ambito del progetto:
Rivista Ambiente e Lavoro
Febbraio
2011
SPECIALE
ALCOLDIPENDENZA
IN QUESTO NUMERO
INDICE
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SPECIALE ALCOLDIPENDENZA
Editoriale (Anna Guardavilla e Rino Pavanello)
Alcoldipendenza e abuso di alcol (Rolando Dubini)
Alcol e Lavoro (Beniamino Deidda)
Parere Regione Veneto
Determinazione della regione Emilia Romagna
Delibera del Comune di Roma n.55 del 2010
Opuscolo informativo della regione Lazio sul tema
dell’alcol sui luoghi di lavoro
COLLABORATORI E CORRISPONDENTI
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Speciale
Alcoldipendenza
EDITORIALE
di Anna Guardavilla* e Rino Pavanello*
Questo numero speciale della Rivista Ambiente e
Lavoro affronta un tema – quello della sorveglianza
sanitaria tesa ad escludere l’alcoldipendenza (nonché quello - meno problematico sul piano interpretativo - del divieto di somministrazione ed assunzione dell’alcol sui luoghi di lavoro) rispetto al quale si
registra ad oggi ancora una situazione di complessiva disomogeneità interpretativa e di frammentarietà
applicativa originate - in parte - dal generico rinvio
operato dal legislatore ai “casi e alle condizioni previste dall’ordinamento”.
Tale situazione non deve condurre però gli operatori a trascurare o ancor peggio a dimenticare la portata precettiva della norma primaria in materia di
sorveglianza sanitaria finalizzata ad escludere l’alcoldipendenza (art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08,
norma sanzionata penalmente), ai sensi della quale
“nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d),
e-bis) e e-ter) [visita preventiva anche in fase preassuntiva, periodica, al cambio mansione, alla ripresa lavorativa dopo 60 giorni di assenza per motivi
di salute, n.d.r.] sono altresì finalizzate alla verifica
di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.”
Una esaustiva ricostruzione del quadro normativo
vigente, a partire dalle fonti europee che pongono i
principi fondamentali della tutela in materia di alcol
sui luoghi di lavoro fino alle fonti in vigore nel
nostro ordinamento interno dal 2001 (art. 15 Legge
30 marzo 2001 n. 125, Provvedimento 16 marzo
2006, art. 41 D.Lgs. 81/08 etc.), tracciata dall’Avv.
Rolando Dubini nell’articolo che apre questo numero, offre lo spunto per ragionare sulla volontà del
legislatore desumibile dallo scenario normativo e
sulle tutele imposte dalla normativa sovranazionale
e nazionale, tutele che peraltro non si limitano alla
sorveglianza sanitaria (in ogni caso obbligatoria per
legge) ma coinvolgono più ambiti e più livelli della
politica aziendale di salute e sicurezza sul lavoro.
Un autorevole intervento del Procuratore Generale
Beniamino Deidda - riportato all’interno di questo
numero speciale - fornisce un’interpretazione sistematica dell’espressione “nei casi ed alle condizioni
previste dall’ordinamento”, in grado di riempire di
contenuto e di significato il rinvio operato dall’art.
41 c. 4 collegandolo ad altre disposizioni già contenute nel decreto 81/08 (es. quelle che prevedono da
un lato che il medico competente “collabora […]
alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza
sanitaria” e dall’altro che egli “programma ed
effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo
41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione
dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli
indirizzi scientifici più avanzati” ex art. 25 c. 1 lett.
a) e b) D.Lgs. 81/08) nonché ad altre fonti primarie
e secondarie presenti nell’ordinamento giuridico.
Senza pretese di esaustività, infine, si riportano
alcune interpretazioni ed applicazioni regionali
(della Regione Emilia Romagna, Regione Veneto,
Regione Lazio).
Il tutto in attesa che l’Accordo Stato-Regioni previsto dall’art. 41 comma 4-bis provveda alla rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l’accertamento, oltre che della tossicodipendenza, anche
dell’alcoldipendenza.
Come si diceva, in un’ottica di “gerarchia delle fonti
giuridiche”, l’articolo 41 è la norma primaria alla
quale occorre fare riferimento in materia e che
fonda ad oggi la vigenza dell’obbligo di finalizzare
le visite elencate nella norma anche “alla verifica di
assenza di condizioni di alcol dipendenza e di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti” e
pertanto di provvedere concretamente a tali accertamenti, “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento”.
* Autrice del Codice della Salute e della Sicurezza sul Lavoro
* Segretario Nazionale Associazione Ambiente e Lavoro
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Speciale
Alcoldipendenza
ALCOLDIPENDENZA E ABUSO DI ALCOL
di Rolando Dubini*
Questo articolo ha ad oggetto l’obbligo assolutamente inderogabile e incondizionato del datore di
lavoro (e del committente nei cantieri mobili e
temporanei e nell’affidamento di lavori, servizi e
forniture) di valutare tutti i rischi, inclusi quelli
derivanti da pericolose abitudini personali quali
uso e abuso di stupefacenti e/o alcolici e, anche
per il medico competente, di effettuare la sorveglianza sanitaria sulle mansioni ad alto rischio,
anche per terzi estranei, causati da dipendenze da
alcol e da stupefacenti.
1. Aspetti fondamentali
L’obbligo generale indelegabile e inderogabile del
datore di lavoro di valutare tutti i rischi lavorativi,
previsto a pena di sanzione penale contravvenzionale
dell’arresto o dell’ammenda dagli artt. 17 c. 1 lett. a)
e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”) include anche le eventuali interazioni dei
rischi presenti in ambiente di lavoro con quelli
derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, come l’assunzione sporadica o sistematica di
alcol e sostanze stupefacenti. Gli effetti delle sostanze psicotrope (alcol-stupefacenti) amplificano infatti i
rischi già insiti nell’attività lavorativa, aggravando in
modo significativo i pericoli per i lavoratori e per i
terzi estranei.
In tal senso, indicando le modalità concrete per la
corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n.
81/2008 e della Legge 125/2001, la Regione Emilia
Romagna sottolinea l’obbligo del datore di lavoro di
valutare i rischi da alcol e stupefacenti dando corso
anche alla necessaria sorveglianza sanitaria (inclusi i
controlli alcolimetrici), chiarendo altresì che
“l’esplicito richiamo nel recente Decreto Legislativo
81/08 [art. 41 comma 4], non modificato dal Decreto
correttivo 106/09, alla prevenzione e gestione delle
problematiche alcol correlate esprime senza dubbio
l’interesse del legislatore al coinvolgimento del
medico competente nella prevenzione dei danni provocati da fattori di rischio non più e non solo di tipo
tradizionale, ma anche legati a stili di vita pericolosi
o scorretti” [Orientamenti regionali per Medici
Competenti in tema di prevenzione, diagnosi e
cura dell’alcol dipendenza, Regione Emilia
Romagna, Assessorato politiche alla salute, gruppo
di lavoro regionale, novembre 2009].
* Avvocato in Milano
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Nello stesso senso anche gli Indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio della
Lombardia del 16 luglio 2004, richiamando gli
Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei
rischi sul lavoro, indicano come esempio di situazioni
che richiedono una valutazione dei rischi, al punto 8,
l’“interazione del posto di lavoro e dei fattori umani”
ed in particolare alla lettera b) la “dipendenza ... dalle
capacità del personale” che sono ovviamente compromesse dall’assunzione occasionale o sistematica di
alcol e/o droghe. Non a caso l’art. 18 comma 1 lett. c)
del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “il datore di lavoro ... e i dirigenti, ... secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: c) ... nell’affidare i
compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”. Qualora ciò non avvenga l’art.55
del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per Datore di lavoro
e/o dirigenti la punizione con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
La Suprema Corte ha sottolineato che “l’interesse
dello Stato alla effettiva assunzione delle misure di
salvaguardia della salute del lavoratore non è limitato
alla fase che precede l’assegnazione dei compiti ma
perdura per l’intero rapporto” (Cass. III Pen. 2.7.2008
n. 26539): con sentenza Cass. III Pen. 2.7.2008 n.
26539 il Presidente del Consiglio di Amministrazione
di una società è stato condannato per avere violato
l’attuale art. 18 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08 non segnalando al medico competente la necessità di effettuare gli
accertamenti sanitari ad alcuni lavoratori prima di
affidare loro i compiti da svolgere. Questo caso si
verifica anche qualora il datore di lavoro non segnali
al medico competente la necessità di effettuare i
necessari controlli e verifiche sulle mansioni a rischio
alcol e stupefacenti.
1.2 La valutazione di tutti i rischi, nessuno escluso
L’obbligo generalizzato e indifferenziato del datore di
lavoro di valutare ogni e qualsiasi rischio comunque
collegato o connesso con il lavoro deriva direttamente e inderogabilmente dall’articolo 5 (Disposizioni
generali) della Direttiva “quadro” del Consiglio
(89/391/CEE) del 12 giugno 1989, il quale prevede
che “il datore di lavoro è obbligato a garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti
connessi con il lavoro”: nello stesso senso, l’articolo
28 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 (Oggetto della
valutazione dei rischi) definisce chiaramente lo stesso
Speciale
Alcoldipendenza
ALCOL E LAVORO
Si riporta di seguito l’intervento tenuto dal Procuratore Generale Beniamino Deidda ad un
Convegno tenutosi a Firenze (Villa Montalto) il 14 giugno 2010.
Analisi della situazione attuale e proposte per una normativa migliore.
Quadro normativo attuale
Il punto di vista del giurista: obblighi dei diversi soggetti e aspetti contrattualistici.
di Beniamino Deidda*
Il punto di partenza del nostro ragionamento è inevitabilmente l’articolo 41 del Testo Unico n. 81/08
che nella gerarchia delle fonti giuridiche è la norma
primaria alla quale occorre fare riferimento per stabilire gli obblighi di sorveglianza sanitaria in materia di
rischi collegati all’alcol. Dal contenuto del comma 4
dell’articolo si trae la seguente disciplina: “nei casi ed
alle condizioni previste dall’ordinamento le visite di
cui al comma 2, lett. a), b), d), e) bis e e) ter sono
altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. Il comma 4 bis aggiunge:
“Entro il 31 dicembre 2009 con accordo in conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle
parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e
dell’alcoldipendenza”.
Occorre dire che il temine del 31 dicembre 2009 è un
termine giuridicamente “ordinatorio” nel senso che ha
la funzione di coordinare l’attività amministrativa del
soggetto a cui è rivolto, soggetto che in questo caso è
la conferenza Stato-Regioni. Ciò significa che l’accordo potrà essere emanato anche successivamente e
che naturalmente, fino a quando le regole in materia
non verranno mutate, restano in vigore quelle attuali
previste negli accordi Stato-Regioni.
1. Il primo nodo posto dalla disciplina dell’art. 41 è
costituito dall’inciso ‘nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento’. Va innanzitutto precisato
che l’espressione va assunta nel suo significato più
ampio esaminando, cioè, quali siano oggettivamente nell’intero nostro ordinamento giuridico i casi e
le condizioni che impongano le visite mediche di
cui all’art. 41 secondo comma del Testo Unico. Al
riguardo si può dire con certezza che sono in vigore
nel nostro Ordinamento due disposizioni strettamente collegate che costituiscono un punto importante per configurare la natura degli obblighi e individuare i soggetti obbligati.
La prima norma è contenuta nell’art. 15 della Legge n.
125 del 2001 secondo cui nelle attività lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
ovvero per la sicurezza e l’incolumità o la salute dei
terzi, individuate con decreto del Ministero del
Lavoro di concerto con il Ministro della Sanità … è
fatto divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche. Tale norma ha
avuto talvolta un’interpretazione così ristretta da sembrare banale, giacché si è ritenuto che essa significasse semplicemente che sul lavoro è vietato somministrare o assumere bevande alcoliche o superalcoliche.
Ma non occorre molto acume per capire, già dall’incipit dell’articolo, che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortunio… il legislatore si preoccupa di evitare non solo che sul lavoro non
si beva ma soprattutto che non si lavori in condizioni
menomate di vigilanza e di attenzione.
Un’interpretazione troppo ristretta finirebbe per punire solo il mero atto di assumere alcolici e non già lo
stato di limitata vigilanza durante l’attività lavorativa,
provocando la paradossale conclusione che basterebbe ubriacarsi prima di aver vacato l’ingresso del luogo
di lavoro, e non dopo, per sfuggire alla sanzione.
Interpretazione assurda anche tenuto conto del secondo comma del già citato art. 15 che suona “per le
finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati dal medico competente…”. Se si fosse voluto punire solo l’atto dell’assunzione di alcolici sul luogo di
lavoro, i controlli alcolimetrici sarebbero superflui,
giacché l’unica cosa rilevante sarebbe l’atto del somministrare o bere alcolici, sarebbe cioè necessario che
il lavoratore venga sorpreso nell’atto di assumere
alcolici, mentre se egli non viene colto nell’atto dell’assunzione non potrebbe essere punito. Il controllo
alcolimetrico successivo all’assunzione infatti non
risolve il dubbio se l’assunzione dell’alcol sia avvenuta, prima o durante il lavoro, dentro o fuori dal
luogo di lavoro. Inoltre il legislatore, stabilendo la
necessità del controllo alcolimetrico “per le finalità
previste dal presente articolo” obbliga l’interprete ad
individuare queste finalità e non vi è dubbio che si
tratti di evitare gli elevati rischi di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza l’incolumità o la salute dei
terzi, derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche.
Per il legislatore per raggiungere queste finalità è
necessario procedere ai controlli alcolimetrici, diretti
a stabilire le condizioni del lavoratore durante l’attività lavorativa, controlli che possono essere svolti o
dal medico competente nominato dall’azienda oppure dai medici dei servizi di prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro della ASL.
* Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze
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Speciale
Alcoldipendenza
ACCERTAMENTI DIVIETO ASSUNZIONE E
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
Parere della Giunta Regionale della Regione Veneto
Oggetto: Accertamenti inerenti il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche
e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della L.
30 marzo 2001 n. 125 e dell’Intesa Stato-Regioni
del 16 marzo 2006. Parere.
Facendo seguito delle richieste pervenute alla scrivente Direzione ed in attesa della rivisitazione delle
condizioni e delle modalità per l’accertamento delle
alcoldipendenze, prevista dall’art. 41, comma 4-bis
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (modificato dal
D.Lgs. 3 agosto 2010, n. 106), essendo altresì
decorso il termine (31 dicembre 2009) di cui al citato articolo di legge, si ritiene opportuno fornire
alcune indicazioni procedurali di carattere interpretativo, circa l’applicazione dell’articolo 15 della
legge 30 marzo 2001, n. 125 e dell’Intesa StatoRegioni del 16 marzo 2006.
Preliminarmente, si evidenzia come, la soluzione
relativa alle criticità applicative in relazione alle
verifiche sulla assunzione di bevande alcoliche, si
ritiene debba passare attraverso l’esame dei due
riferimenti normativi costituenti i cardini della
materia: l’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125
e l’art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
L’articolo 15 della L. n. 125/2001, afferma due fondamentali principi:
il divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività
lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, siccome individuate
dall’Intesa Stato-Regioni e Province Autonome 16
marzo 2006;
il diritto del lavoratore ammalato, a prescindere dall’attività lavorativa svolta, di accedere a programmi
terapeutico-riabilitativi, senza incorrere nella immediata e automatica perdita del lavoro.
Sussiste, pertanto, un obbligo di condotta in capo al
datore di lavoro che si traduce nel divieto di somministrare o rendere disponibili bevande alcoliche e
superalcoliche per tutti i lavoratori addetti a mansioni che comportano un elevato rischio di infortuni sul
lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la
salute dei terzi (individuate nell’Intesa StatoRegioni e Province Autonome del 16 marzo 2006,
G.U. 30 marzo 2006, n. 75) ed un obbligo di condot-
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ta in capo ai lavoratori addetti a tali attività lavorative di non assumere dette bevande.
In riferimento a quest’ultimo punto si evidenzia che
il divieto di assunzione non è limitato al luogo di
lavoro, ma è finalizzato allo svolgimento delle attività lavorative comportanti un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, il che significa che, nello
svolgimento delle mansioni individuate, il lavoratore deve avere un indice alcolemico pari a zero
(peraltro, nessuna differente indicazione viene fornita dalla normativa di riferimento).
Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre che, se la
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche costituisce, nell’ambito dell’art. 15 della L. n.
125/2001, una condotta vietata al datore di lavoro,
d’altra parte, l’assunzione non costituisce un rischio
lavorativo oggetto di valutazione da parte del medesimo datore di lavoro, bensì una condizione personale del lavoratore, peraltro sanzionata dal comma 3
del citato art. 15 (in entrambi i provvedimenti in
oggetto non viene fatto alcun riferimento alla sorveglianza sanitaria).
Speciale
Alcoldipendenza
DETERMINAZIONE DELLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA
Regione Emilia Romagna, Determinazione del
Direttore dell’IBACN 23 dicembre 2010, n. 297
(BUR Emilia Romagna, 2 febbraio 2011, n. 18) Divieto di assunzione di sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti. Sorveglianza sanitaria dei
lavoratori assegnati a mansioni a rischio
IL DIRETTORE
(omissis)
Determina:
1. di recepire le disposizioni adottate con determinazione del Direttore Generale all’Organizzazione,
Personale, Sistemi informativi e Telematica della
Regione Emilia-Romagna n. 11312 del 14 ottobre
2010 di seguito indicate:
a) “Disposizioni in ordine al divieto di assumere
bevande alcoliche e superalcoliche a lavoratori
assegnati a mansioni a rischio” (Allegato A);
b) “Disposizioni in ordine al divieto di assumere
sostanze stupefacenti e psicotrope a lavoratori
assegnati a mansioni a rischio” (Allegato B);
2. di disporre che il presente atto venga pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna e sul sito web istituzionale dell’IBACN
della Regione Emilia-Romagna dandone ampia
diffusione ai dirigenti e ai collaboratori regionali
in distacco presso le strutture dell’IBACN, in considerazione della sua rilevanza generale.
ALLEGATO A)
DISPOSIZIONI IN ORDINE AL DIVIETO DI
ASSUMERE BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE A LAVORATORI ASSEGNATI
A MANSIONI A RISCHIO
1. Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni si rivolgono ai collaboratori regionali, con qualsiasi tipologia di contratto di
lavoro, che svolgono le attività lavorative, come
sotto individuate, che comportano un elevato rischio
di infortunio sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.
Resta fermo l’obbligo per tutti i lavoratori di astenersi dall’effettuare la propria prestazione lavorativa sotto l’effetto di bevande alcoliche, in modo tale
da impedire o ostacolare il regolare svolgimento
dell’attività lavorativa.
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È fatto divieto assoluto di assunzione, durante la
prestazione lavorativa, di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché di effettuare la propria prestazione sotto l’effetto delle medesime, ai lavoratori che
svolgono le seguenti attività lavorative a rischio, di
seguito individuate e correlate a quelle elencate nell’all. I dell’Intesa tra Stato, Regioni e Province
Autonome del 16.3.2006, n. 2540:
A. mansioni che prevedono la guida di macchine di
movimentazione merci (guida di carrelli elevatori);
B. mansioni che vengono espletate dal collaboratore regionale attraverso per cui è richiesta la patente
di tipo B, C, D, E – (ad esempio: tecnici e tecnici di
vigilanza dei Servizi Tecnici di Bacino, verificatori,
autisti, ecc.. che utilizzano l’ auto in modo sistematico quale mezzo necessario per l’espletamento dell’attività lavorativa);l’utilizzo non saltuario di
mezzi di trasporto;
C. mansioni che prevedono lavori in quota oltre i
2,0 m di altezza (i tecnici che svolgono attività nei
cantieri e i tecnici di vigilanza);
D. mansioni relative ai comparti dell’edilizia e delle
costruzioni (ad esempio: coordinatori per la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione dei lavori).
Si precisa che si intende per “bevanda alcolica”, ai
sensi dell’art.1 della L. 125/2001, ogni prodotto
contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per “bevanda superalcolica”
ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per
cento di alcol in volume.
2.Ricognizione interna
Il datore di lavoro effettua, attraverso l’Area
Prevenzione e Protezione e i referenti per la sicurezza, una adeguata ricognizione presso i “dirigenti”, ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della delibera di
Giunta regionale n. 2353/2009, delle strutture regionali, per individuare i lavoratori che rientrano nelle
categorie a rischio, come elencate all’art.1.
I “dirigenti” medesimi sono tenuti inoltre, sotto la
loro responsabilità, successivamente a questa prima
ricognizione, a trasmettere tempestivamente le
variazioni intervenute,
anche a seguito di nuove
assunzioni, cessazioni
dal servizio, cambiamento di mansioni e simili.
Speciale
Alcoldipendenza
Sorveglianza sanitaria ai fini dell'esclusione dell'alcoldipendenza
TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA
Si riporta di seguito il testo della Deliberazione del Comune di ROMA - C.C. n. 55
del 17 giugno 2010
Oggetto: Deliberazione C.C. n. 55 del 17 giugno
2010 riguardante:
"adozione misure di prevenzione e sicurezza sul
lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.l. nel settore del Trasporto Pubblico non di Linea.
Integrazione del regolamento Comunale e del
Codice di Comportamento".
Con la Deliberazione n.55 del 17/06/2010, il
Consiglio Comunale ha inteso recepire all'interno
del Regolamento Comunale per gli autoservizi
pubblici non di linea, alcuni obblighi previsti dal
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla Salute e
sulla Sicurezza sul lavoro".
Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti rispetto al campo di applicazione del provvedimento, alla documentazione da produrre alla
Amministrazione e da conservare all'interno della
vettura al fine di esibirla in caso di controlli delle
Forze dell'Ordine.
Campo di applicazione
In primis è doveroso rammentare che ai sensi dell'art.
6 della L.R. 58/93 avente ad oggetto "Disposizioni per
l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme
concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge
15 gennaio 1992
n.21 ", i conducenti delle autovetture adibite a taxi e a
noleggio con conducente debbono svolgere la propria
attività come:
- imprenditori artigiani iscritti presso la Camera di
Commercio Industria e Artigianato;
- soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro
a proprietà collettiva;
- assodati in consorzi tra imprese artigiane;
- imprenditori privati ( nel solo caso del noleggio con
conducente).
Nessun dubbio interpretativo riguarda coloro che
gestiscono l'attività mediante figure giuridiche al cui
interno si realizza un rapporto di subordinazione fra
datore di lavoro e dipendente, vale a dire, soci di
cooperativa, e imprenditori privati che, titolari di una
o più autorizzazione di N.C.C., si avvalgono delle
prestazioni di lavoratori dipendenti o a tale figura
equiparati espressamente dalla legge.
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Per i responsabili di tali figure si tratta di semplice
dimostrazione di aver adempiuto alle prescrizioni
dettate per tutti i datori di lavoro per il personale
dipendente.
Sono stati sollevati dubbi interpretativi relativamente
all'applicabilità delle previsioni della suddetta deliberazione n. 55/2010 ai titolari di licenza e/o autorizzazione che, quali lavoratori autonomi (imprese individuale e artigiani) non si avvalgono dell'attività lavorativa di dipendenti.
Il 4° comma dell'art.3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
al quale si fa riferimento nella Deliberazione n.55 per
definire il campo di applicazione della stessa,
prevede, infatti, che la normativa del decreto legislativo "si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati,
fermo restando quanto previsto dai commi successivi
del presente articolo", mentre al successivo comma 11
viene precisato che "nei confronti dei lavoratori
autonomi di cui all'articolo 2222 del Codice civile', si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26".
In base alla succitata normativa nei confronti dei conducenti di taxi e N.C.C. che siano titolari di impresa
artigiana o individuale che non si avvalgono di
prestazioni di lavoratori dipendenti, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui all'art.
21 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Specificamente il comma 2° dell'art. 21 del suddetto
Decreto prevede che tali categorie "relativamente ai
rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio
carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le
previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali."
Pur confermando la facoltatività per tali soggetti di
procedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i., si ricorda che per tutti i conducenti
trova comunque applicazione la legge quadro
n.125 del 30 marzo 2001, che prevede all'art.15
comma 1 che: "Nelle attività lavorative che compor-
Speciale
Alcoldipendenza
OPUSCOLO INFORMATIVO DELLA REGIONE LAZIO
SUL TEMA DELL’ALCOL SUI LUOGHI DI LAVORO
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Hanno collaborato:
Guido ANELLI, Giovanni ACHILLE, Miriam Viviana BALOSSI, Eginardo BARON, Paola BERTOLI, Rosa BERTUZZI, Carlo
BISIO, Enrico BONAFINI, Olivia BONARDI, Enrico BONADIO, Renata BORGATO, Marco BOTTAZZI, Mercedes BRESSO,
Carlo CALABRESI, Maria Adele CAMERANI CERIZZA, Maria Pia CANCELLIERI, Michele CANDREVA, Riccardo CANESI, Marco CARLETTI, Renato CASCINO, Mauro CATINO, Luigi CATTERINA, Marco CERRI, Gabriella CHIELLINO, CGILCISL-UIL, Flavio COATO, Daniela COLOMBINI, Sergio COLOMBO, Massimo COMINI, Flavio CORSINOVI, Manuela
COSTA, Oriano CROSIGNANI, Cesare DAMIANO, Beniamino DEIDDA, Lorenzo DE AMBROSI, Alessandro A. DE LEONARDIS, Giovanni DE LUCA, Elena DEL FORNO J., Lelia DELLA TORRE, Gianmario DELUCCHI, Michele DI LECCE,
Fulvio D’ORSI, Rolando DUBINI, Umberto FANTIGROSSI, Luigi FAVINO, Domenico FEDELE, Eugenio FERIOLI, Pasquale
FIMIANI, Laura FINOCCHIARO, Sara FIORAVANTI, Ilenia FOLLETTI, Cinzia FRASCHIERI, Marco FREY, Donatella
FREZZOTTI, Graziano FRIGERI, Rosaria FRISINA, Edoardo GALATOLA, Virginio GALIMBERTI, Giulia GASPARINI,
Luigi GASPERINI, Paride GIANGIACOMI, Michela GIANNINI, Bruno GIORDANO, Angelo GIOVANNAZZI, Celsino
GOVONI, Elena GORGITANO, Carlo Maria GRILLO, Anna GUARDAVILLA, Chiara Maria INVERNIZZI, Fabio IRALDO,
Maria Anna LABARILE, Elisa LANZI, Eugenio LANZI, Nunzio LEONE, Antonio LEONARDI, Stefano LEONI, Carlo LUCCHINA, Giuseppina LUVARA', Stefano MAGLIA, Domenico MARCUCCI, Renato MARI, Dario MARIOTTI, Alessandro
MAZZERANGHI, Massimo MEDUGNO, Massimo MENEGOZZO, Rosella MENGUCCI, Antonio MONTAGNINO, Antonio
NOCERA, Enrico OCCHIPINTI, Eugenio ONORI, Attilio PAGANO, Stefania PALLOTTA, Elena PANNI, Antonio PANZERI,
Gianpaolo PATTA, Valeria PERRUCCI, Patrizia PERTICAROLI, Aldo PETTINARI, Anna PIAZZA, Barbara PILLON, Paolo
PIPERE, Giuseppe PIRILLO, Gerardo PORRECA, Luca RAMACCI, Elsa RAVAGLIA, Paola RIVA, Giorgio ROILO, Francesco
ROSSETTI, Daniela ROTA, Sergio ROVETTA, Guido SACCONI, Carlo SALA, Maurizio SANTOLOCI, Giulio SESANA,
Monica TAINA, Rita TAZZIOLI, Silvano TERRANEO, Luca TOBIOLA, Oreste TOFANI, Giuseppina VIGNOLA, Rocco
VITALE, Vincenzo ZAFFARANO, Thomas WATERS
Rivista Ambiente e Lavoro
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SICUREZZA SUL LAVORO
Decreto Correttivo del Testo Unico D.Lgs. 81/2008
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SALUTE
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Questi Mini-Manuali sono aggiornati alle più recenti disposizioni sulla
salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro, che valgono in tutte le aziende
di ogni settore pubblico o privato, ove operi anche un solo lavoratore,
dipendente o equiparato.
Questi Mini-Manuali possono essere un utile strumento di ausilio per
favorire l’informazione e la formazione di tutti i lavoratori, che deve
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I Trimestre 2012
anno XXV
n¡ 97
25
1987
- 201
2
Salute Sicurezza Lavoro
Testo Unico
Guida Tecnico-Applicativa
RISCHI
FONTI
MISURE
Fattori di rischio, liste di controllo
e adempimenti periodici aggiornati
ai D.Lgs. 231/2001, 81/2008 e decreti attuativi
a cura di:
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+ Estratto del numero n. 24/12 - Associazione Ambiente e Lavoro