N.24 PDF 2012 Numero 4 PDF - anno 2012 I Diritti delle Donne - paper/pdf a distribuzione gratuita - 8 Marzo 2011 copyright Associazione Ambiente e Lavoro 2012 DIRETTORE RINO PAVANELLO SPECIALE ALCOLDIPENDENZA ALCOLDIPENDENZA E ABUSO DI ALCOL (Dubini) ALCOL E LAVORO (Deidda) PARERE REGIONE VENETO DETERMINAZIONE REGIONE EMILIA ROMAGNA DELIBERA COMUNE DI ROMA Opuscolo informativo Regione Lazio: alcol sui luoghi di lavoro nell’ambito del progetto: Rivista Ambiente e Lavoro Febbraio 2011 SPECIALE ALCOLDIPENDENZA IN QUESTO NUMERO INDICE 2 SPECIALE ALCOLDIPENDENZA Editoriale (Anna Guardavilla e Rino Pavanello) Alcoldipendenza e abuso di alcol (Rolando Dubini) Alcol e Lavoro (Beniamino Deidda) Parere Regione Veneto Determinazione della regione Emilia Romagna Delibera del Comune di Roma n.55 del 2010 Opuscolo informativo della regione Lazio sul tema dell’alcol sui luoghi di lavoro COLLABORATORI E CORRISPONDENTI 2 3 4 13 18 20 24 26 48 Speciale Alcoldipendenza EDITORIALE di Anna Guardavilla* e Rino Pavanello* Questo numero speciale della Rivista Ambiente e Lavoro affronta un tema – quello della sorveglianza sanitaria tesa ad escludere l’alcoldipendenza (nonché quello - meno problematico sul piano interpretativo - del divieto di somministrazione ed assunzione dell’alcol sui luoghi di lavoro) rispetto al quale si registra ad oggi ancora una situazione di complessiva disomogeneità interpretativa e di frammentarietà applicativa originate - in parte - dal generico rinvio operato dal legislatore ai “casi e alle condizioni previste dall’ordinamento”. Tale situazione non deve condurre però gli operatori a trascurare o ancor peggio a dimenticare la portata precettiva della norma primaria in materia di sorveglianza sanitaria finalizzata ad escludere l’alcoldipendenza (art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08, norma sanzionata penalmente), ai sensi della quale “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) [visita preventiva anche in fase preassuntiva, periodica, al cambio mansione, alla ripresa lavorativa dopo 60 giorni di assenza per motivi di salute, n.d.r.] sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.” Una esaustiva ricostruzione del quadro normativo vigente, a partire dalle fonti europee che pongono i principi fondamentali della tutela in materia di alcol sui luoghi di lavoro fino alle fonti in vigore nel nostro ordinamento interno dal 2001 (art. 15 Legge 30 marzo 2001 n. 125, Provvedimento 16 marzo 2006, art. 41 D.Lgs. 81/08 etc.), tracciata dall’Avv. Rolando Dubini nell’articolo che apre questo numero, offre lo spunto per ragionare sulla volontà del legislatore desumibile dallo scenario normativo e sulle tutele imposte dalla normativa sovranazionale e nazionale, tutele che peraltro non si limitano alla sorveglianza sanitaria (in ogni caso obbligatoria per legge) ma coinvolgono più ambiti e più livelli della politica aziendale di salute e sicurezza sul lavoro. Un autorevole intervento del Procuratore Generale Beniamino Deidda - riportato all’interno di questo numero speciale - fornisce un’interpretazione sistematica dell’espressione “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento”, in grado di riempire di contenuto e di significato il rinvio operato dall’art. 41 c. 4 collegandolo ad altre disposizioni già contenute nel decreto 81/08 (es. quelle che prevedono da un lato che il medico competente “collabora […] alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria” e dall’altro che egli “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati” ex art. 25 c. 1 lett. a) e b) D.Lgs. 81/08) nonché ad altre fonti primarie e secondarie presenti nell’ordinamento giuridico. Senza pretese di esaustività, infine, si riportano alcune interpretazioni ed applicazioni regionali (della Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, Regione Lazio). Il tutto in attesa che l’Accordo Stato-Regioni previsto dall’art. 41 comma 4-bis provveda alla rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l’accertamento, oltre che della tossicodipendenza, anche dell’alcoldipendenza. Come si diceva, in un’ottica di “gerarchia delle fonti giuridiche”, l’articolo 41 è la norma primaria alla quale occorre fare riferimento in materia e che fonda ad oggi la vigenza dell’obbligo di finalizzare le visite elencate nella norma anche “alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti” e pertanto di provvedere concretamente a tali accertamenti, “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento”. * Autrice del Codice della Salute e della Sicurezza sul Lavoro * Segretario Nazionale Associazione Ambiente e Lavoro 2012 3 Speciale Alcoldipendenza ALCOLDIPENDENZA E ABUSO DI ALCOL di Rolando Dubini* Questo articolo ha ad oggetto l’obbligo assolutamente inderogabile e incondizionato del datore di lavoro (e del committente nei cantieri mobili e temporanei e nell’affidamento di lavori, servizi e forniture) di valutare tutti i rischi, inclusi quelli derivanti da pericolose abitudini personali quali uso e abuso di stupefacenti e/o alcolici e, anche per il medico competente, di effettuare la sorveglianza sanitaria sulle mansioni ad alto rischio, anche per terzi estranei, causati da dipendenze da alcol e da stupefacenti. 1. Aspetti fondamentali L’obbligo generale indelegabile e inderogabile del datore di lavoro di valutare tutti i rischi lavorativi, previsto a pena di sanzione penale contravvenzionale dell’arresto o dell’ammenda dagli artt. 17 c. 1 lett. a) e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) include anche le eventuali interazioni dei rischi presenti in ambiente di lavoro con quelli derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, come l’assunzione sporadica o sistematica di alcol e sostanze stupefacenti. Gli effetti delle sostanze psicotrope (alcol-stupefacenti) amplificano infatti i rischi già insiti nell’attività lavorativa, aggravando in modo significativo i pericoli per i lavoratori e per i terzi estranei. In tal senso, indicando le modalità concrete per la corretta applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e della Legge 125/2001, la Regione Emilia Romagna sottolinea l’obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi da alcol e stupefacenti dando corso anche alla necessaria sorveglianza sanitaria (inclusi i controlli alcolimetrici), chiarendo altresì che “l’esplicito richiamo nel recente Decreto Legislativo 81/08 [art. 41 comma 4], non modificato dal Decreto correttivo 106/09, alla prevenzione e gestione delle problematiche alcol correlate esprime senza dubbio l’interesse del legislatore al coinvolgimento del medico competente nella prevenzione dei danni provocati da fattori di rischio non più e non solo di tipo tradizionale, ma anche legati a stili di vita pericolosi o scorretti” [Orientamenti regionali per Medici Competenti in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell’alcol dipendenza, Regione Emilia Romagna, Assessorato politiche alla salute, gruppo di lavoro regionale, novembre 2009]. * Avvocato in Milano 4 2012 Nello stesso senso anche gli Indirizzi per la redazione del documento di valutazione del rischio della Lombardia del 16 luglio 2004, richiamando gli Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro, indicano come esempio di situazioni che richiedono una valutazione dei rischi, al punto 8, l’“interazione del posto di lavoro e dei fattori umani” ed in particolare alla lettera b) la “dipendenza ... dalle capacità del personale” che sono ovviamente compromesse dall’assunzione occasionale o sistematica di alcol e/o droghe. Non a caso l’art. 18 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “il datore di lavoro ... e i dirigenti, ... secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: c) ... nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”. Qualora ciò non avvenga l’art.55 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per Datore di lavoro e/o dirigenti la punizione con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. La Suprema Corte ha sottolineato che “l’interesse dello Stato alla effettiva assunzione delle misure di salvaguardia della salute del lavoratore non è limitato alla fase che precede l’assegnazione dei compiti ma perdura per l’intero rapporto” (Cass. III Pen. 2.7.2008 n. 26539): con sentenza Cass. III Pen. 2.7.2008 n. 26539 il Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società è stato condannato per avere violato l’attuale art. 18 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/08 non segnalando al medico competente la necessità di effettuare gli accertamenti sanitari ad alcuni lavoratori prima di affidare loro i compiti da svolgere. Questo caso si verifica anche qualora il datore di lavoro non segnali al medico competente la necessità di effettuare i necessari controlli e verifiche sulle mansioni a rischio alcol e stupefacenti. 1.2 La valutazione di tutti i rischi, nessuno escluso L’obbligo generalizzato e indifferenziato del datore di lavoro di valutare ogni e qualsiasi rischio comunque collegato o connesso con il lavoro deriva direttamente e inderogabilmente dall’articolo 5 (Disposizioni generali) della Direttiva “quadro” del Consiglio (89/391/CEE) del 12 giugno 1989, il quale prevede che “il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro”: nello stesso senso, l’articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 (Oggetto della valutazione dei rischi) definisce chiaramente lo stesso Speciale Alcoldipendenza ALCOL E LAVORO Si riporta di seguito l’intervento tenuto dal Procuratore Generale Beniamino Deidda ad un Convegno tenutosi a Firenze (Villa Montalto) il 14 giugno 2010. Analisi della situazione attuale e proposte per una normativa migliore. Quadro normativo attuale Il punto di vista del giurista: obblighi dei diversi soggetti e aspetti contrattualistici. di Beniamino Deidda* Il punto di partenza del nostro ragionamento è inevitabilmente l’articolo 41 del Testo Unico n. 81/08 che nella gerarchia delle fonti giuridiche è la norma primaria alla quale occorre fare riferimento per stabilire gli obblighi di sorveglianza sanitaria in materia di rischi collegati all’alcol. Dal contenuto del comma 4 dell’articolo si trae la seguente disciplina: “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento le visite di cui al comma 2, lett. a), b), d), e) bis e e) ter sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. Il comma 4 bis aggiunge: “Entro il 31 dicembre 2009 con accordo in conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza”. Occorre dire che il temine del 31 dicembre 2009 è un termine giuridicamente “ordinatorio” nel senso che ha la funzione di coordinare l’attività amministrativa del soggetto a cui è rivolto, soggetto che in questo caso è la conferenza Stato-Regioni. Ciò significa che l’accordo potrà essere emanato anche successivamente e che naturalmente, fino a quando le regole in materia non verranno mutate, restano in vigore quelle attuali previste negli accordi Stato-Regioni. 1. Il primo nodo posto dalla disciplina dell’art. 41 è costituito dall’inciso ‘nei casi e alle condizioni previste dall’ordinamento’. Va innanzitutto precisato che l’espressione va assunta nel suo significato più ampio esaminando, cioè, quali siano oggettivamente nell’intero nostro ordinamento giuridico i casi e le condizioni che impongano le visite mediche di cui all’art. 41 secondo comma del Testo Unico. Al riguardo si può dire con certezza che sono in vigore nel nostro Ordinamento due disposizioni strettamente collegate che costituiscono un punto importante per configurare la natura degli obblighi e individuare i soggetti obbligati. La prima norma è contenuta nell’art. 15 della Legge n. 125 del 2001 secondo cui nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministro della Sanità … è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Tale norma ha avuto talvolta un’interpretazione così ristretta da sembrare banale, giacché si è ritenuto che essa significasse semplicemente che sul lavoro è vietato somministrare o assumere bevande alcoliche o superalcoliche. Ma non occorre molto acume per capire, già dall’incipit dell’articolo, che nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortunio… il legislatore si preoccupa di evitare non solo che sul lavoro non si beva ma soprattutto che non si lavori in condizioni menomate di vigilanza e di attenzione. Un’interpretazione troppo ristretta finirebbe per punire solo il mero atto di assumere alcolici e non già lo stato di limitata vigilanza durante l’attività lavorativa, provocando la paradossale conclusione che basterebbe ubriacarsi prima di aver vacato l’ingresso del luogo di lavoro, e non dopo, per sfuggire alla sanzione. Interpretazione assurda anche tenuto conto del secondo comma del già citato art. 15 che suona “per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati dal medico competente…”. Se si fosse voluto punire solo l’atto dell’assunzione di alcolici sul luogo di lavoro, i controlli alcolimetrici sarebbero superflui, giacché l’unica cosa rilevante sarebbe l’atto del somministrare o bere alcolici, sarebbe cioè necessario che il lavoratore venga sorpreso nell’atto di assumere alcolici, mentre se egli non viene colto nell’atto dell’assunzione non potrebbe essere punito. Il controllo alcolimetrico successivo all’assunzione infatti non risolve il dubbio se l’assunzione dell’alcol sia avvenuta, prima o durante il lavoro, dentro o fuori dal luogo di lavoro. Inoltre il legislatore, stabilendo la necessità del controllo alcolimetrico “per le finalità previste dal presente articolo” obbliga l’interprete ad individuare queste finalità e non vi è dubbio che si tratti di evitare gli elevati rischi di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza l’incolumità o la salute dei terzi, derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche. Per il legislatore per raggiungere queste finalità è necessario procedere ai controlli alcolimetrici, diretti a stabilire le condizioni del lavoratore durante l’attività lavorativa, controlli che possono essere svolti o dal medico competente nominato dall’azienda oppure dai medici dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro della ASL. * Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze 2012 13 Speciale Alcoldipendenza ACCERTAMENTI DIVIETO ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE Parere della Giunta Regionale della Regione Veneto Oggetto: Accertamenti inerenti il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della L. 30 marzo 2001 n. 125 e dell’Intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006. Parere. Facendo seguito delle richieste pervenute alla scrivente Direzione ed in attesa della rivisitazione delle condizioni e delle modalità per l’accertamento delle alcoldipendenze, prevista dall’art. 41, comma 4-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2010, n. 106), essendo altresì decorso il termine (31 dicembre 2009) di cui al citato articolo di legge, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni procedurali di carattere interpretativo, circa l’applicazione dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 e dell’Intesa StatoRegioni del 16 marzo 2006. Preliminarmente, si evidenzia come, la soluzione relativa alle criticità applicative in relazione alle verifiche sulla assunzione di bevande alcoliche, si ritiene debba passare attraverso l’esame dei due riferimenti normativi costituenti i cardini della materia: l’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 e l’art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L’articolo 15 della L. n. 125/2001, afferma due fondamentali principi: il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, siccome individuate dall’Intesa Stato-Regioni e Province Autonome 16 marzo 2006; il diritto del lavoratore ammalato, a prescindere dall’attività lavorativa svolta, di accedere a programmi terapeutico-riabilitativi, senza incorrere nella immediata e automatica perdita del lavoro. Sussiste, pertanto, un obbligo di condotta in capo al datore di lavoro che si traduce nel divieto di somministrare o rendere disponibili bevande alcoliche e superalcoliche per tutti i lavoratori addetti a mansioni che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi (individuate nell’Intesa StatoRegioni e Province Autonome del 16 marzo 2006, G.U. 30 marzo 2006, n. 75) ed un obbligo di condot- 18 2012 ta in capo ai lavoratori addetti a tali attività lavorative di non assumere dette bevande. In riferimento a quest’ultimo punto si evidenzia che il divieto di assunzione non è limitato al luogo di lavoro, ma è finalizzato allo svolgimento delle attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, il che significa che, nello svolgimento delle mansioni individuate, il lavoratore deve avere un indice alcolemico pari a zero (peraltro, nessuna differente indicazione viene fornita dalla normativa di riferimento). Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre che, se la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche costituisce, nell’ambito dell’art. 15 della L. n. 125/2001, una condotta vietata al datore di lavoro, d’altra parte, l’assunzione non costituisce un rischio lavorativo oggetto di valutazione da parte del medesimo datore di lavoro, bensì una condizione personale del lavoratore, peraltro sanzionata dal comma 3 del citato art. 15 (in entrambi i provvedimenti in oggetto non viene fatto alcun riferimento alla sorveglianza sanitaria). Speciale Alcoldipendenza DETERMINAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Regione Emilia Romagna, Determinazione del Direttore dell’IBACN 23 dicembre 2010, n. 297 (BUR Emilia Romagna, 2 febbraio 2011, n. 18) Divieto di assunzione di sostanze alcoliche, psicotrope e stupefacenti. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori assegnati a mansioni a rischio IL DIRETTORE (omissis) Determina: 1. di recepire le disposizioni adottate con determinazione del Direttore Generale all’Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna n. 11312 del 14 ottobre 2010 di seguito indicate: a) “Disposizioni in ordine al divieto di assumere bevande alcoliche e superalcoliche a lavoratori assegnati a mansioni a rischio” (Allegato A); b) “Disposizioni in ordine al divieto di assumere sostanze stupefacenti e psicotrope a lavoratori assegnati a mansioni a rischio” (Allegato B); 2. di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna e sul sito web istituzionale dell’IBACN della Regione Emilia-Romagna dandone ampia diffusione ai dirigenti e ai collaboratori regionali in distacco presso le strutture dell’IBACN, in considerazione della sua rilevanza generale. ALLEGATO A) DISPOSIZIONI IN ORDINE AL DIVIETO DI ASSUMERE BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE A LAVORATORI ASSEGNATI A MANSIONI A RISCHIO 1. Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si rivolgono ai collaboratori regionali, con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro, che svolgono le attività lavorative, come sotto individuate, che comportano un elevato rischio di infortunio sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi. Resta fermo l’obbligo per tutti i lavoratori di astenersi dall’effettuare la propria prestazione lavorativa sotto l’effetto di bevande alcoliche, in modo tale da impedire o ostacolare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa. 20 2012 È fatto divieto assoluto di assunzione, durante la prestazione lavorativa, di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché di effettuare la propria prestazione sotto l’effetto delle medesime, ai lavoratori che svolgono le seguenti attività lavorative a rischio, di seguito individuate e correlate a quelle elencate nell’all. I dell’Intesa tra Stato, Regioni e Province Autonome del 16.3.2006, n. 2540: A. mansioni che prevedono la guida di macchine di movimentazione merci (guida di carrelli elevatori); B. mansioni che vengono espletate dal collaboratore regionale attraverso per cui è richiesta la patente di tipo B, C, D, E – (ad esempio: tecnici e tecnici di vigilanza dei Servizi Tecnici di Bacino, verificatori, autisti, ecc.. che utilizzano l’ auto in modo sistematico quale mezzo necessario per l’espletamento dell’attività lavorativa);l’utilizzo non saltuario di mezzi di trasporto; C. mansioni che prevedono lavori in quota oltre i 2,0 m di altezza (i tecnici che svolgono attività nei cantieri e i tecnici di vigilanza); D. mansioni relative ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni (ad esempio: coordinatori per la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione dei lavori). Si precisa che si intende per “bevanda alcolica”, ai sensi dell’art.1 della L. 125/2001, ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per “bevanda superalcolica” ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume. 2.Ricognizione interna Il datore di lavoro effettua, attraverso l’Area Prevenzione e Protezione e i referenti per la sicurezza, una adeguata ricognizione presso i “dirigenti”, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della delibera di Giunta regionale n. 2353/2009, delle strutture regionali, per individuare i lavoratori che rientrano nelle categorie a rischio, come elencate all’art.1. I “dirigenti” medesimi sono tenuti inoltre, sotto la loro responsabilità, successivamente a questa prima ricognizione, a trasmettere tempestivamente le variazioni intervenute, anche a seguito di nuove assunzioni, cessazioni dal servizio, cambiamento di mansioni e simili. Speciale Alcoldipendenza Sorveglianza sanitaria ai fini dell'esclusione dell'alcoldipendenza TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA Si riporta di seguito il testo della Deliberazione del Comune di ROMA - C.C. n. 55 del 17 giugno 2010 Oggetto: Deliberazione C.C. n. 55 del 17 giugno 2010 riguardante: "adozione misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.l. nel settore del Trasporto Pubblico non di Linea. Integrazione del regolamento Comunale e del Codice di Comportamento". Con la Deliberazione n.55 del 17/06/2010, il Consiglio Comunale ha inteso recepire all'interno del Regolamento Comunale per gli autoservizi pubblici non di linea, alcuni obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul lavoro". Con la presente circolare si forniscono alcuni chiarimenti rispetto al campo di applicazione del provvedimento, alla documentazione da produrre alla Amministrazione e da conservare all'interno della vettura al fine di esibirla in caso di controlli delle Forze dell'Ordine. Campo di applicazione In primis è doveroso rammentare che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 58/93 avente ad oggetto "Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n.21 ", i conducenti delle autovetture adibite a taxi e a noleggio con conducente debbono svolgere la propria attività come: - imprenditori artigiani iscritti presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato; - soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva; - assodati in consorzi tra imprese artigiane; - imprenditori privati ( nel solo caso del noleggio con conducente). Nessun dubbio interpretativo riguarda coloro che gestiscono l'attività mediante figure giuridiche al cui interno si realizza un rapporto di subordinazione fra datore di lavoro e dipendente, vale a dire, soci di cooperativa, e imprenditori privati che, titolari di una o più autorizzazione di N.C.C., si avvalgono delle prestazioni di lavoratori dipendenti o a tale figura equiparati espressamente dalla legge. 24 2012 Per i responsabili di tali figure si tratta di semplice dimostrazione di aver adempiuto alle prescrizioni dettate per tutti i datori di lavoro per il personale dipendente. Sono stati sollevati dubbi interpretativi relativamente all'applicabilità delle previsioni della suddetta deliberazione n. 55/2010 ai titolari di licenza e/o autorizzazione che, quali lavoratori autonomi (imprese individuale e artigiani) non si avvalgono dell'attività lavorativa di dipendenti. Il 4° comma dell'art.3 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al quale si fa riferimento nella Deliberazione n.55 per definire il campo di applicazione della stessa, prevede, infatti, che la normativa del decreto legislativo "si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo", mentre al successivo comma 11 viene precisato che "nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del Codice civile', si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26". In base alla succitata normativa nei confronti dei conducenti di taxi e N.C.C. che siano titolari di impresa artigiana o individuale che non si avvalgono di prestazioni di lavoratori dipendenti, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 21 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Specificamente il comma 2° dell'art. 21 del suddetto Decreto prevede che tali categorie "relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali." Pur confermando la facoltatività per tali soggetti di procedere agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si ricorda che per tutti i conducenti trova comunque applicazione la legge quadro n.125 del 30 marzo 2001, che prevede all'art.15 comma 1 che: "Nelle attività lavorative che compor- Speciale Alcoldipendenza OPUSCOLO INFORMATIVO DELLA REGIONE LAZIO SUL TEMA DELL’ALCOL SUI LUOGHI DI LAVORO 26 2012 Hanno collaborato: Guido ANELLI, Giovanni ACHILLE, Miriam Viviana BALOSSI, Eginardo BARON, Paola BERTOLI, Rosa BERTUZZI, Carlo BISIO, Enrico BONAFINI, Olivia BONARDI, Enrico BONADIO, Renata BORGATO, Marco BOTTAZZI, Mercedes BRESSO, Carlo CALABRESI, Maria Adele CAMERANI CERIZZA, Maria Pia CANCELLIERI, Michele CANDREVA, Riccardo CANESI, Marco CARLETTI, Renato CASCINO, Mauro CATINO, Luigi CATTERINA, Marco CERRI, Gabriella CHIELLINO, CGILCISL-UIL, Flavio COATO, Daniela COLOMBINI, Sergio COLOMBO, Massimo COMINI, Flavio CORSINOVI, Manuela COSTA, Oriano CROSIGNANI, Cesare DAMIANO, Beniamino DEIDDA, Lorenzo DE AMBROSI, Alessandro A. DE LEONARDIS, Giovanni DE LUCA, Elena DEL FORNO J., Lelia DELLA TORRE, Gianmario DELUCCHI, Michele DI LECCE, Fulvio D’ORSI, Rolando DUBINI, Umberto FANTIGROSSI, Luigi FAVINO, Domenico FEDELE, Eugenio FERIOLI, Pasquale FIMIANI, Laura FINOCCHIARO, Sara FIORAVANTI, Ilenia FOLLETTI, Cinzia FRASCHIERI, Marco FREY, Donatella FREZZOTTI, Graziano FRIGERI, Rosaria FRISINA, Edoardo GALATOLA, Virginio GALIMBERTI, Giulia GASPARINI, Luigi GASPERINI, Paride GIANGIACOMI, Michela GIANNINI, Bruno GIORDANO, Angelo GIOVANNAZZI, Celsino GOVONI, Elena GORGITANO, Carlo Maria GRILLO, Anna GUARDAVILLA, Chiara Maria INVERNIZZI, Fabio IRALDO, Maria Anna LABARILE, Elisa LANZI, Eugenio LANZI, Nunzio LEONE, Antonio LEONARDI, Stefano LEONI, Carlo LUCCHINA, Giuseppina LUVARA', Stefano MAGLIA, Domenico MARCUCCI, Renato MARI, Dario MARIOTTI, Alessandro MAZZERANGHI, Massimo MEDUGNO, Massimo MENEGOZZO, Rosella MENGUCCI, Antonio MONTAGNINO, Antonio NOCERA, Enrico OCCHIPINTI, Eugenio ONORI, Attilio PAGANO, Stefania PALLOTTA, Elena PANNI, Antonio PANZERI, Gianpaolo PATTA, Valeria PERRUCCI, Patrizia PERTICAROLI, Aldo PETTINARI, Anna PIAZZA, Barbara PILLON, Paolo PIPERE, Giuseppe PIRILLO, Gerardo PORRECA, Luca RAMACCI, Elsa RAVAGLIA, Paola RIVA, Giorgio ROILO, Francesco ROSSETTI, Daniela ROTA, Sergio ROVETTA, Guido SACCONI, Carlo SALA, Maurizio SANTOLOCI, Giulio SESANA, Monica TAINA, Rita TAZZIOLI, Silvano TERRANEO, Luca TOBIOLA, Oreste TOFANI, Giuseppina VIGNOLA, Rocco VITALE, Vincenzo ZAFFARANO, Thomas WATERS Rivista Ambiente e Lavoro Mensile Tecnico-Giuridico di In-Formazione e Documentazione © Editore e proprietà Associazione Ambiente e Lavoro – Iscrizione al R.O.C. al n. 5443 del 30 novembre 2001 Direttore Responsabile: Rino Pavanello ([email protected]) Direzione Amministrativa, Segreteria Abbonamenti, Pubblicità e Redazione: c/o Associazione Ambiente e Lavoro Viale Marelli, 497, 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel: 02.27007164 - 02.26223120, Fax: 02.25706238 - 02.26223130 ([email protected]) Spedizione in PDF – Riservata agli abbonati 2012. Vietata la diffusione ai non abbonati. Offerta speciale 104,00 Euro in offerta per l'Abbonamento cumulativo a: "Rivista Ambiente e Lavoro" (i nuovi numeri in PDF fino al 31 dicembre 2012) "Dossier Ambiente" (4 numeri editi dopo l’attivazione dell’abbonamento) Prezzo Rivista Ambiente e Lavoro Versamento in ccp n. 10013209, intestato a: Associazione Ambiente e Lavoro, V.le Marelli 497 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi) Specificare la causale “Abbonamento 2012” Per un migliore servizio si prega di specificare indirizzo e-mail e numeri di riferimento telefonici e fax. Condizioni di abbonamento 2012 L’abbonamento decorre dal 1.o giorno del mese successivo al ricevimento della copia del conto corrente postale di abbonamento (si consiglia di anticiparla via fax al numero: 02/25706238). I fascicoli non recapitati devono essere reclamati entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo immediatamente successivo: decorso tale termine, decade ogni diritto a riceverli. I cambiamenti di indirizzo sono effettuati gratuitamente (vanno comunicati via mail all’indirizzo: [email protected]) Precisazioni E’ vietata la riproduzione o la memorizzazione di “Rivista Ambiente e Lavoro” anche parziale e su qualsiasi supporto. “Rivista Ambiente e Lavoro”e Associazione Ambiente e Lavoro declinano ogni responsabilità per i possibili errori o imprecisioni, nonché per eventuali danni risultanti dall’uso delle informazioni contenute nella pubblicazione. A norma dell'art. 74, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del D.M. 9 aprile 1993, l'I.V.A. sugli abbonamenti è compresa nel prezzo di vendita ed è assolta dall'editore, che non è tenuto ad alcun adempimento ex art. 21 del suddetto decreto n. 633/72. Di conseguenza, in nessun caso si rilasciano fatture. Per quanto riguarda la sua contabilità è sufficiente che il cliente provi l'avvenuto pagamento e la prova predetta costituisce documento idoneo ad ogni effetto contabile e fiscale. SICUREZZA SUL LAVORO Decreto Correttivo del Testo Unico D.Lgs. 81/2008 AG 2- CO UOV LL A AN A - 201 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO MENT A QUELLO CHE TUTTI DEVONO SAPERE SULLA IORN GN O Mini-Manuali aggiornati al 2012 Questi Mini-Manuali sono aggiornati alle più recenti disposizioni sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro, che valgono in tutte le aziende di ogni settore pubblico o privato, ove operi anche un solo lavoratore, dipendente o equiparato. Questi Mini-Manuali possono essere un utile strumento di ausilio per favorire l’informazione e la formazione di tutti i lavoratori, che deve essere adeguata e sufficiente per evitare i rischi, al fine di garantire la sicurezza propria ed altrui nelle attività sia di lavoro sia di vita. Per costi, sconti e preventivi: Tel. 02/27007164 - Fax 02/25706238 [email protected] - www.amblav.it Versamento anticipato: Conto corrente postale n. 10013209 intestato a Associazione Ambiente e Lavoro viale Marelli, 497 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) I Trimestre 2012 anno XXV n¡ 97 25 1987 - 201 2 Salute Sicurezza Lavoro Testo Unico Guida Tecnico-Applicativa RISCHI FONTI MISURE Fattori di rischio, liste di controllo e adempimenti periodici aggiornati ai D.Lgs. 231/2001, 81/2008 e decreti attuativi a cura di: Pierluigi Bertoldo Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI) tel. 02 26223120 - 02 26223130 - www.amblav.it 45,00 - carta riciclata 100% *ISSN 1825-5396 30,00 - arretrato Û Direttore Rino Pavanello Trimestrale della Associazione Ambiente e Lavoro - Copia Û Poste Italiane S.p.a. - Sped. in a.p. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art.1, comma 1 - DCB MILANO - Contiene I.P. carta riciclata 100%