2009 - 2010
PARLAMENTO EUROPEO
TESTI APPROVATI
nella seduta di
martedì
5 maggio 2009
P6_TA-PROV(2009)05-05
IT
EDIZIONE PROVVISORIA
Unita nella diversità
PE 426.181
IT
INDICE
TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO
P6_TA-PROV(2009)0336
Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati
agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame *
(A6-0223/2009 - Relatore: Ilda Figueiredo)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di
regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante
organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di
commercializzazione per le carni di pollame (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 –
2008/0108(CNS)) .......................................................................................................................... 1
P6_TA-PROV(2009)0337
Difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello
(A6-0286/2009 - Relatore: Aloyzas Sakalas)
Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi
e delle immunità di Aldo Patriciello (2009/2021(IMM)).............................................................. 5
P6_TA-PROV(2009)0338
Difesa dei privilegi e delle immunità di Umberto Bossi
(A6-0269/2009 - Relatore: Klaus-Heiner Lehne)
Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi
e delle immunità di Umberto Bossi (2009/2020(IMM))............................................................... 6
P6_TA-PROV(2009)0339
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(A6-0266/2009 - Relatore: Reimer Böge)
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo
interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0150 –
C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))................................................................................................ 7
P6_TA-PROV(2009)0340
Raccomandazione del Mediatore europeo alla Commissione in merito alla denuncia
185/2005/ELB
(A6-0201/2009 - Relatore: Miguel Angel Martínez Martínez)
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla relazione speciale del
Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla
Commissione europea in merito alla denuncia 185/2005/ELB (2009/2016(INI))...................... 11
P6_TA-PROV(2009)0341
Recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento in carburante dei veicoli a motore
***I
(A6-0208/2009 - Relatore: Dimitrios Papadimoulis)
PE 426.181\ I
IT
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori
di benzina durante il rifornimento delle automobili nelle stazioni di servizio
(COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD)) ........................................................... 13
P6_TA-PROV(2009)0342
Commercio dei prodotti derivati dalla foca ***I
(A6-0118/2009 - Relatore: Diana Wallis)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati
dalla foca (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD)) .......................................... 21
P6_TA-PROV(2009)0343
Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ***I
(A6-0240/2009 - Relatore: Neil Parish)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a
fini scientifici (COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD)).................................... 29
P6_TA-PROV(2009)0344
Inquinamento provocato dalle navi e sanzioni per violazioni ***I
(A6-0080/2009 - Relatore: Luis de Grandes Pascual)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni
(COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD)) ........................................................... 86
P6_TA-PROV(2009)0345
Etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti in materia energetica
(rifusione) ***I
(A6-0146/2009 - Relatore: Anni Podimata)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di
energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante
l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (COM(2008)0778 –
C6-0412/2008 – 2008/0222(COD)) ............................................................................................ 93
P6_TA-PROV(2009)0346
Stato di previsione del Parlamento europeo per l'esercizio 2010
(A6-0275/2009 - Relatore: Vladimír Maňka)
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sullo stato di previsione delle
entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2010 (2009/2006(BUD))............ 116
P6_TA-PROV(2009)0347
Sostegno all'organizzazione Special Olympics nell'Unione europea
(P6_DCL(2009)0001)
Dichiarazione del Parlamento europeo sul sostegno all'organizzazione Special Olympics
nell'Unione europea................................................................................................................... 122
II /PE 426.181
IT
P6_TA-PROV(2009)0336
Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune
dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione
per le carni di pollame *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di
regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante
organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di
commercializzazione per le carni di pollame (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 –
2008/0108(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0336),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C6-0247/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0223/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Emendamento 1
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5
Testo della Commissione
(5) Il riferimento esclusivo al trattamento
mediante freddo nella definizione di
"carni di pollame" è troppo restrittivo
Emendamento
soppresso
PE 426.181\ 1
IT
rispetto all'evoluzione tecnologica.
Occorre pertanto adeguare detta
definizione.
Emendamento 2
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(6 bis) L'indicazione obbligatoria
dell'origine o della fonte delle carni
permette al consumatore di scegliere con
cognizione di causa.
Emendamento 3
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(6 ter) Al fine di fornire un'informazione
ottimale ai consumatori, dovrebbe essere
necessario indicare la data di
macellazione del volatile sulla
etichettatura di tutti i prodotti a base di
carne di pollame.
Emendamento 4
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 2
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Allegato XIV – parte B - parte II - punto 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. "carni di pollame": le parti commestibili
dei volatili di allevamento del codice NC
0105;
1. "carni di pollame": le carni di volatili
idonee al consumo umano che sono state
trattate esclusivamente mediante freddo.
2 /PE 426.181
IT
Emendamento 5
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 2
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Allegato XIV – parte B – sezione II – punto 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. "carni di pollame fresche": carni di
pollame mai irrigidite a causa della
refrigerazione prima di essere mantenute
costantemente ad una temperatura non
inferiore a − 2°C e non superiore a + 4°;
tuttavia, gli Stati membri possono stabilire
requisiti di conservazione differenti, per
un breve periodo, per il sezionamento e il
magazzinaggio di carni di pollame fresche
presso negozi per la vendita al minuto o
locali adiacenti a punti di vendita in cui le
carni sono sezionate e immagazzinate
unicamente per esservi direttamente
vendute al consumatore;
2. "carni di pollame fresche": carni di
pollame mai irrigidite a causa della
refrigerazione prima di essere mantenute
costantemente ad una temperatura non
inferiore a − 2°C e non superiore a + 4°;
tuttavia, le carni di pollame fresche,
qualora siano destinate alla produzione di
preparazioni di carne, possono essere
sottoposte a operazioni di irrigidimento
mediante temperature inferiori a 2° C per
un breve periodo. L'indicazione della data
di macellazione è obbligatoria per tutti i
prodotti a base di carne di pollame.
Emendamento 6
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Allegato XIV – parte B – sezione III bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. È aggiunta la seguente sezione:
"III bis. Informazioni obbligatorie
sull'etichetta
Nell'etichettatura dei prodotti a base di
carni di pollame, il nome dell'alimento
riportato sull'etichetta comprende
l'indicazione:
a) di ogni ingrediente aggiunto che abbia
un’origine animale diversa dal resto della
carne; nonché
b) dell'eventuale aggiunta di acqua per
una percentuale superiore al 5% del peso
del prodotto.".
Emendamento 7
PE 426.181\ 3
IT
Proposta di regolamento – atto modificativo
Allegato – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1234/2007
Allegato XIV – parte B – sezione III ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 ter) È aggiunta la seguente sezione:
"III ter. Indicazione del prezzo
Il prezzo al chilogrammo del relativo
prodotto alimentare è basato unicamente
sul peso netto sgocciolato.".
4 /PE 426.181
IT
P6_TA-PROV(2009)0337
Difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello
Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e
delle immunità di Aldo Patriciello (2009/2021(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta presentata da Aldo Patriciello in difesa della sua immunità nel quadro di un
procedimento pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia,
comunicata in seduta plenaria il 9 marzo 2009,
– visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del
Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964, del 10
luglio 1986 e del 21 ottobre 20081,
– visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0286/2009),
1. decide di difendere i privilegi e le immunità di Aldo Patriciello;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione
della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica Italiana.
1
Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, causa 149/85, Wybot/Faure e altri,
Raccolta 1986, pag. 2391 e cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, non
ancora pubblicata nella Raccolta.
PE 426.181\ 5
IT
P6_TA-PROV(2009)0338
Difesa dei privilegi e delle immunità di Umberto Bossi
Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e
delle immunità di Umberto Bossi (2009/2020(IMM))
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta presentata da Umberto Bossi in difesa della sua immunità nel quadro di un
procedimento pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania,
in data 19 febbraio 2009, comunicata in seduta plenaria il 9 marzo 2009,
– visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del
Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964, del 10
luglio 1986 e del 21 ottobre 20081,
– visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0269/2009),
1. decide di difendere i privilegi e le immunità di Umberto Bossi;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione
della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana.
1
Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, causa 149/85, Wybot/Faure e altri,
Raccolta 1986, pag. 2391 e cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, non
ancora pubblicata nella Raccolta.
6 /PE 426.181
IT
P6_TA-PROV(2009)0339
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di decisione del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo
interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0150 –
C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2009)0150 – C6-0115/2009),
– visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio
e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, in particolare il
punto 28,
– visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione2
(regolamento FEG),
– visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per
l'occupazione e gli affari sociali (A6-0266/2009),
A. considerando che l'Unione europea ha istituito gli strumenti legislativi e di bilancio
appropriati per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze
di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per assisterli nel
reinserimento nel mercato del lavoro,
B. considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere
dinamica e resa disponibile nel modo più rapido ed efficace possibile, in conformità della
dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione,
adottata nel corso della riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando
debitamente le disposizioni dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2008 per quanto
riguarda l'adozione di decisioni relative alla mobilitazione del Fondo,
C. considerando che la Spagna ha chiesto assistenza in relazione ai licenziamenti nel settore
automobilistico delle comunità autonome di Castilla y León e Aragona3 e che adempie ai
criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG,
D. considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FEG stabilisce che fino allo
0,35% delle risorse finanziarie disponibili per l'anno in questione può essere utilizzato per
finanziare attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico,
revisione contabile, controllo e valutazione necessarie per l'applicazione del regolamento
1
GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
3
Caso FEG/2008/004 ES/Castilla y Léon e Aragona
2
PE 426.181\ 7
IT
FEG,
E. considerando che, sulla base del suddetto articolo, la Commissione ha proposto di
mobilitare il Fondo per predisporre il sito web del FEG che fornisce informazioni sul Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione in tutte le lingue dell'Unione europea, con il
supporto di pubblicazioni, attività audiovisive e una rete per lo scambio delle migliori prassi
tra gli Stati membri1, in linea con la volontà del Parlamento europeo di potenziare la
sensibilizzazione dei cittadini in merito alle attività dell'Unione,
1. chiede alle istituzioni interessate dalla decisione e dal processo di attuazione di compiere gli
sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del Fondo;
2. ricorda che l'Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti i suoi strumenti per affrontare le
conseguenze della crisi economica e finanziaria globale; rileva, a tale riguardo, che il Fondo
può svolgere un ruolo cruciale nella reintegrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori
licenziati;
3. si compiace dell'iniziativa della Commissione volta a mettere a disposizione dei cittadini
dell'Unione europea un sito web trasparente, aggiornato e di facile utilizzo;
4. sottolinea che la mobilitazione del FEG sotto forma di stanziamenti di pagamento non
dovrebbe compromettere il finanziamento del Fondo sociale europeo;
5. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
6. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio
e di disporne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al
Consiglio e alla Commissione.
1
SEC(2008)2986.
8 /PE 426.181
IT
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 maggio 2009
concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in
conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana
gestione finanziaria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, in particolare il punto
28,
visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione2, in
particolare l’articolo 12, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso “il Fondo”) è stato
istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle
conseguenze di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per
assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
(2)
L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei
limiti di un massimale annuo di 500 000 000 EUR.
(3)
Il 29 dicembre 2008 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo
relativamente ai licenziamenti nel settore automobilistico. Essendo la domanda
conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo
10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un
importo di 2 694 300 EUR.
(4)
La Commissione propone inoltre di mobilitare un importo di 690 000 EUR a titolo del
Fondo per l'assistenza tecnica, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n.
1927/2006.
1
2
GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.
PE 426.181\ 9
IT
(5)
Il Fondo dev'essere quindi mobilitato per fornire un contributo finanziario ai fini della
domanda presentata dalla Spagna, nonché per soddisfare il fabbisogno di assistenza
tecnica,
DECIDONO:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009, il Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 3 384 300 EUR in
stanziamenti d’impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il
Per il Parlamento europeo
Il presidente
10 /PE 426.181
IT
Per il Consiglio
Il presidente
P6_TA-PROV(2009)0340
Raccomandazione del Mediatore europeo alla Commissione in merito alla
denuncia 185/2005/ELB
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla relazione speciale del
Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla
Commissione europea in merito alla denuncia 185/2005/ELB (2009/2016(INI))
Il Parlamento europeo,
– vista la relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo,
– visto l'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, del trattato CE,
– vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994,
sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore1, in
particolare l'articolo 3, paragrafo 7,
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21,
– visto il codice europeo di buona condotta amministrativa, in particolare l'articolo 5,
paragrafo 3,
– visto l'articolo 195, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0201/2009),
A. considerando che, secondo la Corte di giustizia, il principio di non discriminazione in base
all'età, sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
costituisce un principio generale del diritto comunitario,
B. considerando che una disparità di trattamento in base all'età costituisce discriminazione
fondata sull'età, salvo che sia giustificata da motivi oggettivi e che i mezzi adottati per
conseguirla siano appropriati e necessari,
C. considerando che, secondo il Mediatore, la Commissione non ha fornito giustificazioni
sufficienti per il trattamento riservato agli ausiliari interpreti di conferenza (AIC) freelance
di età superiore a 65 anni, e continua ad attenersi all'attuale politica di reclutamento degli
AIC,
D. considerando che, secondo il Mediatore, ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione,
E. considerando che il Parlamento, in qualità di unico organo eletto dell'Unione, ha la
responsabilità di proteggere e tutelare l'indipendenza del Mediatore europeo nello
svolgimento delle sue funzioni nei confronti dei cittadini dell'Unione, nonché di vigilare
sull'attuazione delle sue raccomandazioni,
1. sottoscrive le osservazioni critiche del Mediatore europeo, nonché la sua raccomandazione
1
GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.
PE 426.181\ 11
IT
sulla politica della Commissione per quanto concerne il reclutamento degli AIC di età
superiore a 65 anni;
2. invita la Commissione a modificare la sua attuale politica di effettivo divieto al
reclutamento di AIC di età superiore a 65 anni; non reputa, tuttavia, che nella fattispecie sia
giustificato un indennizzo;
3. rileva che il Parlamento, dopo aver ricevuto un analogo progetto di raccomandazione del
Mediatore, ha proceduto immediatamente a modificare la sua prassi per quanto concerne il
reclutamento di AIC di età superiore a 65 anni, interpretando le norme applicabili in senso
non discriminatorio;
4. ritiene che il fatto di modificare le norme applicabili, eliminando la discriminazione in base
all'età dalle procedure di reclutamento, non comporti alcun obbligo per le istituzioni
europee di assumere AIC di età superiore a 65 anni, ma è altresì dell'avviso che tale
modifica, se attuata, uniformerebbe le regole della Commissione a un principio generale
della legislazione dell'Unione europea; osserva inoltre che, data la penuria di interpreti di
alcune lingue ufficiali, ne trarrebbe giovamento la capacità dell'istituzione di garantire la
migliore qualità del servizio, come è avvenuto nel caso del Parlamento;
5. invita la Commissione a collaborare con il Parlamento ad una revisione delle norme
applicabili al reclutamento di AIC e di altro personale, in modo da assicurare che sia evitata
qualsiasi pratica discriminatoria;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al
Consiglio e al Mediatore europeo.
12 /PE 426.181
IT
P6_TA-PROV(2009)0341
Recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento in carburante dei
veicoli a motore ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di
vapori di benzina durante il rifornimento delle automobili nelle stazioni di servizio
(COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2008)0812),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175 del trattato CE, a norma dei quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0470/2008),
– visto l’articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare (A6-0208/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
PE 426.181\ 13
IT
P6_TC1-COD(2008)0229
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista
dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore
nelle stazioni di servizio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175,
vista la proposta della Commissione ║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato3,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio
2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente4 ha
sancito la necessità di ridurre l’inquinamento atmosferico a livelli tali che limitino al
minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente.
(1 bis) Il Protocollo di Ginevra concernente la lotta contro le emissioni di composti organici
volatili o i loro flussi transfrontalieri fissa obiettivi di riduzione delle emissioni dei
composti organici volatili (COV) e il Protocollo di Göteborg relativo alla riduzione
dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico stabilisce valori
limite per le emissioni di quattro inquinanti: biossido di zolfo, ossidi di azoto, COV e
ammoniaca e richiede che siano utilizzate le migliori tecniche disponibili onde
limitare le emissioni.
(2)
La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa5 fissa una serie
di obiettivi di qualità dell'aria per l'ozono troposferico e il benzene, mentre la direttiva
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai
limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici6 stabilisce limiti nazionali
di emissione per i COV che contribuiscono alla formazione dell'ozono troposferico. Le
emissioni di COV, compresi i vapori di benzina, prodotte in uno Stato membro possono
contribuire ad aggravare i problemi di qualità dell'aria in altri Stati membri.
(2 bis) Anche l'ozono è un gas ad effetto serra e contribuisce al riscaldamento atmosferico e
al cambiamento climatico.
1
2
3
4
5
6
GU C ║
GU C ║
Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009.
GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.
GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22.
14 /PE 426.181
IT
(3)
La direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994,
sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito
della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio1 (fase I del
recupero dei vapori di benzina) è intesa a recuperare i vapori di benzina emessi dal
deposito e dalla distribuzione della benzina fra i terminal petroliferi e le stazioni di
servizio.
(4)
Anche durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio sono emessi
vapori di benzina, che dovrebbero essere recuperati secondo modalità conformi alle
disposizioni della direttiva 94/63/CE.
(4 bis) Vari strumenti comunitari sono stati sviluppati e messi in atto per limitare le emissioni
di COV. Sono tuttavia necessarie ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi in
materia di salute ed ambiente stabiliti dal Sesto programma di azione comunitaria per
l’ambiente e dalla direttiva 2001/81/CE.
(4 ter) Allo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita dei
combustibili destinati al trasporto su strada, la direttiva 98/70/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del
combustibile diesel2 permetterà, a partire dal 1° gennaio 2011, l'immissione sul
mercato di benzina contenente una percentuale maggiore di componenti di
biocarburanti rispetto al passato. Ciò potrà determinare un aumento di emissioni di
COV, a causa della possibilità che gli Stati membri pongano in essere deroghe
limitate ai requisiti in materia di tensione di vapore previsti da detta direttiva.
(5)
È possibile che le stazioni di servizio esistenti debbano adattare le infrastrutture
attualmente in uso ed è preferibile installare attrezzature di recupero dei vapori in caso
di ristrutturazioni complete del sistema di alimentazione (vale a dire una significativa
modifica o il rinnovo dell’infrastruttura della stazione, in particolare dei serbatoi e
delle tubazioni), poiché ciò riduce notevolmente il costo dei necessari adeguamenti.
Tuttavia, le stazioni di servizio di dimensioni maggiori possono essere adattate con
minori difficoltà e sarebbe opportuno che installassero le attrezzature di recupero dei
vapori più rapidamente, visto che producono maggiori emissioni. Le stazioni di servizio
nuove possono integrare le attrezzature di recupero dei vapori di benzina in fase di
progettazione e costruzione della stazione di servizio e quindi possono installare
immediatamente le attrezzature in questione.
(5 bis) I serbatoi di carburante dei veicoli a motore di nuova fabbricazione non contengono
vapori di benzina. E’ pertanto opportuna una deroga per il primo rifornimento di tali
veicoli.
(6)
1
2
Sebbene vari Stati membri prevedano requisiti nazionali in materia di sistemi della
fase II del recupero dei vapori di benzina, non vi è alcuna legislazione comunitaria. È
quindi opportuno stabilire un livello minimo uniforme di recupero dei vapori di benzina
per garantire un beneficio elevato per l'ambiente e incentivare il commercio di
attrezzature per il recupero dei vapori di benzina.
GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.
GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.
PE 426.181\ 15
IT
(7)
Per assicurare che le attrezzature di recupero dei vapori di benzina permettano
effettivamente di ridurre le emissioni, occorre sottoporre a controlli periodici tutte le
attrezzature installate per la fase II del recupero dei vapori di benzina. Gli Stati membri
possono decidere che i controlli debbano essere eseguiti da uno o più dei seguenti
soggetti: servizi ufficiali di ispezione, l'operatore stesso o un terzo. Nel caso di
ispezioni ufficiali, gli Stati membri dovrebbero tener conto della raccomandazione
2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce
i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri1.
(7 bis) Le attrezzature di recupero dei vapori di benzina di fase II dovrebbero essere
sottoposte a verifiche regolari. Si dovrebbe incoraggiare il Comitato europeo di
normalizzazione (CEN) a sviluppare una metodologia di verifica armonizzata.
(8)
È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da applicare
in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano
l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive, in
quanto il mancato rispetto può comportare danni alla salute umana e all'ambiente.
(8 bis) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"2, gli
Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio
e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la
presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
(8 ter) Poiché è adottata ai sensi dell'articolo 175 del trattato, la presente direttiva non
impedisce agli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più
rigorose che siano compatibili con il trattato. Ai sensi dell'articolo 176 del trattato, gli
Stati membri devono notificare alla Commissione siffatte misure.
(8 quater)
È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva
siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione3.
(8 quinquies) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di
attuazione in materia di armonizzazione di norme e metodi. Tali misure di portata
generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche
completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione
1999/468/CE.
(9)
1
2
3
Vista la natura transfrontaliera dell'inquinamento atmosferico, gli obiettivi dell'azione
prevista per ridurre le emissioni di vapori di benzina nell'atmosfera non possono essere
║ realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati
meglio a livello comunitario. Di conseguenza, la Comunità può intervenire in base al
principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si
limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41.
GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
16 /PE 426.181
IT
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva stabilisce ║ misure intese a ridurre la quantità di vapori di benzina emessi
nell'atmosfera durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1.
"benzina", la benzina ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della
direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1;
2.
"vapori di benzina", composti gassosi che evaporano dalla benzina;
3.
"stazione di servizio", una stazione di servizio ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della
direttiva 94/63/CE;
4.
"stazione di servizio esistente", una stazione di servizio che è già costruita o per la
quale, prima della data di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, è concessa
un'autorizzazione specifica di progettazione, una licenza di costruzione o di esercizio;
5.
"stazione di servizio nuova", una stazione di servizio che è già costruita o per la quale,
alla data di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, o successivamente a tale data, è
concessa un'autorizzazione specifica di progettazione, una licenza di costruzione o di esercizio;
6.
"sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina", l'attrezzatura per recuperare i
vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante di un veicolo a motore durante il
rifornimento in una stazione di servizio e che li trasferisce in una cisterna di stoccaggio ▌ nella
stazione di servizio o li riconvoglia al distributore di benzina per rimetterli in vendita;
7.
"efficienza della cattura di vapori di benzina", la quantità di vapori di benzina catturati
dal sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina rispetto alla quantità di vapori di
benzina che sarebbero stati emessi nell'atmosfera in assenza di tale sistema, espressa in
percentuale;
8.
"rapporto vapori/benzina", il rapporto fra il volume dei vapori di benzina, a pressione
atmosferica, che passano attraverso il sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina e
il volume della benzina distribuita;
9.
"flusso", la quantità totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili in una stazione
di servizio.
1
GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.
PE 426.181\ 17
IT
Articolo 3
Stazioni di servizio
1.
Gli Stati membri assicurano che le stazioni di servizio nuove siano equipaggiate con un
sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina se:
a)
il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m3 all'anno; ovvero
b)
il flusso effettivo o previsto è superiore a 100 m3 all'anno e sono situate in edifici
utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro ▌.
2.
Gli Stati membri assicurano che le stazioni di servizio esistenti ▌, oggetto di una
ristrutturazione completa, siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei
vapori di benzina al momento della ristrutturazione se:
a)
il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m3 all'anno; ovvero
b)
il flusso effettivo o previsto è superiore a 100 m3 all'anno e sono situate in edifici
utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.
3.
Gli Stati membri assicurano che tutte le stazioni di servizio esistenti con un flusso
superiore a 3 000 m3 all'anno siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei
vapori di benzina entro il 31 dicembre 2018.
3 bis. In deroga a quanto sopra, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle stazioni di servizio
utilizzate esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a
motore.
Articolo 4
Livello minimo autorizzato di recupero dei vapori di benzina
1.
Gli Stati membri assicurano, con effetto a decorrere dalla data in cui i sistemi della
fase II del recupero dei vapori di benzina sono obbligatori ai sensi dell'articolo 3, che
l'efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all'85% come
certificato dal costruttore in conformità delle pertinenti norme tecniche o procedure di
omologazione europee, come specificate in conformità dell'articolo 6 ter o, in mancanza di
tali norme o procedure, di qualsiasi norma nazionale.
2.
Con effetto a decorrere dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori
di benzina sono obbligatori ai sensi dell'articolo 3, laddove i vapori recuperati siano trasferiti
in una cisterna di stoccaggio ▌ nella stazione di servizio, il rapporto vapori/benzina è uguale o
superiore a 0,95 ma inferiore o uguale a 1,05.
Articolo 5
Controlli periodici
1.
Gli Stati membri assicurano che l'efficienza della cattura in servizio dei vapori di
benzina nel quadro dei sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina sia verificata
almeno una volta all'anno, o controllando che il rapporto vapori/benzina, in condizioni di
18 /PE 426.181
IT
simulazione di flusso di benzina, rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o
utilizzando qualsiasi altro metodo adeguato.
2.
In caso di installazione di un sistema di controllo automatico, gli Stati membri
assicurano che l'efficienza della cattura dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta
ogni tre anni. Un tale sistema di controllo automatico rileva automaticamente i guasti nel
corretto funzionamento del sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina così come
nel sistema stesso di controllo automatico, indica i guasti al gestore della stazione di servizio e
arresta automaticamente il flusso di benzina dal distributore difettoso se il guasto non è riparato
entro sette giorni.
2 bis. Qualora una stazione di servizio abbia installato un sistema della fase II del recupero
dei vapori di benzina, gli Stati membri assicurano che sul distributore di benzina, o nelle sue
vicinanze, sia esposto un cartello, un adesivo o qualsiasi altra forma di notifica che ne
informi i consumatori.
Articolo 6
Sanzioni
Gli Stati membri determinano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di
violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte
le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione
entro la data specificata all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, e le notificano
tempestivamente ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.
Articolo 6 bis
Riesame
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e,
in particolare:
a)
la soglia di 100 m3 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b)
della presente direttiva, nonché all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 94/63/CE;
b)
la conformità in servizio dei sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina; e
c)
la necessità di dispositivi di controllo automatico.
Essa comunica i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio, corredati, se
del caso, di una proposta legislativa.
Articolo 6 ter
Adeguamenti tecnici
I metodi e le norme armonizzati possono essere adottati ai fini degli articoli 4 e 5. Se
necessario ai fini della coerenza con le pertinenti norme elaborate dal Comitato europeo di
normalizzazione (CEN), le disposizioni di tali articoli, ad eccezione dell'efficienza della
cattura dei vapori di benzina e del rapporto vapori/benzina di cui all'articolo 4 e dei termini
PE 426.181\ 19
IT
di cui all’articolo 5, possono essere adattate al progresso tecnico. Tali misure, intese a
modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono
adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6 quater,
paragrafo 2.
Articolo 6 quater
Procedura di comitato
1.
La Commissione è assistita da un comitato.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis,
paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 7
Recepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2012.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.
▌ Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di
diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Articolo 9
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ║
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
20 /PE 426.181
IT
P6_TA-PROV(2009)0342
Commercio dei prodotti derivati dalla foca ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati
dalla foca (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2008)0469),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 e 133 del trattato CE, a norma dei quali la
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0295/2008),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– vista la sua dichiarazione sulla messa al bando dei prodotti derivati dalle foche nell'Unione
europea1,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 24 aprile 2009, di
approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo
comma, primo trattino del trattato CE,
– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e
i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0118/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 194.
PE 426.181\ 21
IT
P6_TC1-COD(2008)0160
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista
dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
commercio dei prodotti derivati dalla foca
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione ║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato2,
considerando quanto segue:
(1)
Le foche sono animali senzienti che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme
di sofferenza. Nella sua dichiarazione del 26 settembre 2006 sulla messa al bando dei
prodotti derivati dalle foche nell'Unione europea3, il Parlamento europeo ha invitato la
Commissione a presentare senza indugio una proposta di regolamento volta a vietare
l'importazione, l'esportazione e la vendita di tutti i prodotti derivati da esemplari di foca
groenlandica e cistofora crestata. Nella sua risoluzione del 12 ottobre 2006 su un
programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 200620104, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di proporre la totale messa
al bando dei prodotti derivati dalla foca. Nella sua raccomandazione 1776 (2006) sulla
caccia alle foche, del 17 novembre 2006, l'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa invitava gli Stati membri del Consiglio d'Europa in cui è praticata
la caccia alle foche a vietare tutti i metodi di caccia crudeli che non garantiscono la
morte istantanea e senza sofferenza degli animali, a proibirne lo stordimento con
strumenti come hakapik, randelli e armi da fuoco e a promuovere iniziative intese a
vietare il commercio di prodotti derivati dalla foca.
(1 bis)
L'importazione a fini commerciali negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di
foca (foca groenlandica e cistofora crestata) e di prodotti da esse derivati è vietata ai
sensi della direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa
all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da
esse derivati5.
(2)
Le foche sono cacciate dentro e fuori dalla Comunità e utilizzate per fabbricare prodotti e
articoli, quali carne, olio, grasso, organi, pelli per pellicceria e articoli derivati, tra cui
prodotti vari che vanno dalle capsule di Omega-3 agli indumenti in cui sono
incorporate pelli e pellicce di foca lavorate. Tali prodotti sono commercializzati su vari
1
Parere del 26 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009.
GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 194.
GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 170.
GU L 91 del 9.4.1983, pag. 30.
2
3
4
5
22 /PE 426.181
IT
mercati, tra cui quello della Comunità. Data la natura di tali prodotti, per i consumatori
è difficile se non impossibile distinguerli da prodotti simili non derivati dalla foca.
(3)
La caccia alle foche ha sollevato vive preoccupazioni presso il pubblico e i governi ▌
sensibili al benessere degli animali alla luce del dolore, dell'angoscia e delle altre forme
di sofferenza che l'uccisione e la scuoiatura delle foche, come praticate più di frequente,
causano a tali animali.
(4)
In risposta alle preoccupazioni dei cittadini e dei consumatori sul benessere degli animali
in relazione all'uccisione e alla scuoiatura delle foche e sulla possibile presenza sul
mercato di prodotti derivati da animali uccisi e scuoiati secondo modalità che causano
dolore, angoscia e altre forme di sofferenza, diversi Stati membri hanno adottato, o
intendono adottare, misure legislative di disciplina del commercio dei prodotti derivati
dalla foca, vietandone l'importazione e la produzione, mentre in altri Stati membri il
commercio di questi prodotti non è oggetto di alcuna limitazione.
(5)
Vi sono pertanto differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni che
disciplinano il commercio, l'importazione, la produzione e la commercializzazione dei
prodotti derivati dalla foca. Queste differenze tra misure nazionali incidono
negativamente sul funzionamento del mercato interno in relazione ai prodotti che
contengono o possono contenere prodotti derivati dalla foca e costituiscono una
barriera al commercio di tali prodotti.
(5 bis)
L'esistenza di requisiti giuridici diversi può scoraggiare ulteriormente i
consumatori dall'acquistare prodotti non fabbricati a partire dalla foca, ma che
possono non essere facilmente distinguibili da prodotti simili ottenuti dalla foca, o
prodotti che possono contenere elementi o ingredienti derivati dalla foca senza che ciò
sia chiaramente riconoscibile, come pellicce, capsule e oli contenenti Omega-3 e
articoli in cuoio.
(5 ter)
Le disposizioni del presente regolamento mirano pertanto ad armonizzare le norme
in vigore negli Stati membri in materia di attività commerciali riguardanti i prodotti
derivati dalla foca e ad evitare in tal modo perturbazioni del mercato interno per quanto
riguarda i prodotti in questione, inclusi i prodotti equivalenti o sostituibili ai prodotti
derivati dalla foca.
(5 quater) Conformemente al protocollo sulla protezione e il benessere degli animali
allegato al trattato, la Comunità deve tenere nella massima considerazione i requisiti in
materia di benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione, tra l'altro, della
politica per il mercato interno. Le norme armonizzate contenute nel presente
regolamento dovrebbero pertanto tenere pienamente conto del benessere degli animali.
(6)
Per superare l'attuale frammentazione del mercato interno, è necessario prevedere norme
armonizzate, tenendo conto del benessere degli animali. Per eliminare gli ostacoli alla
libera circolazione dei prodotti interessati in modo efficace e proporzionato,
l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca dovrebbe, in linea di principio,
essere vietata al fine di ristabilire la fiducia dei consumatori garantendo nel contempo
che le preoccupazioni relative al benessere degli animali siano tenute pienamente in
considerazione. Poiché le preoccupazioni dei cittadini e dei consumatori riguardano
anche l'uccisione delle foche in quanto tale, sono altresì necessarie misure intese a
ridurre la domanda che porta alla commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca
PE 426.181\ 23
IT
e, di conseguenza, la domanda economica che stimola la caccia delle foche a fini
commerciali, allo scopo di rispettare tali preoccupazioni. Per garantire un'applicazione
efficace, tali norme armonizzate dovrebbero essere applicate al momento o nel punto di
importazione dei prodotti importati.
(6 bis)
Inoltre, benché l'uccisione e la scuoiatura delle foche potrebbero in teoria
avvenire evitando dolore, angoscia o altre forme di sofferenza inutili, considerate le
condizioni in cui si svolge la caccia alle foche, una verifica e un controllo uniformi del
rispetto dei requisiti in materia di benessere degli animali da parte dei cacciatori non
sono fattibili nella pratica o sono perlomeno molto difficili da attuare in modo efficace,
come concluso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 6 dicembre 2007.
(6 ter)
È altresì evidente che norme armonizzate di altra natura, ad esempio requisiti in
materia di etichettatura, non consentirebbero di conseguire lo stesso risultato. Inoltre,
l'obbligo di etichettare i prodotti interamente o parzialmente derivati dalla foca imposto
ai produttori, ai distributori o ai commercianti al dettaglio rappresenterebbe un
notevole onere a carico di tali operatori economici e comporterebbe un costo
sproporzionato nei casi in cui i prodotti derivati dalla foca sono solo una piccola parte
del prodotto in questione. Per contro, sarà più facile conformarsi alle misure contenute
nel presente regolamento, consentendo nel contempo di rassicurare i consumatori.
(7)
▌ Per garantire la piena efficacia delle norme armonizzate previste dal presente
regolamento, esse dovrebbero applicarsi non solo ai prodotti provenienti dalla
Comunità, ma anche ai prodotti immessi nella Comunità da paesi terzi.
▌
(13) Occorre che non siano lesi gli interessi economici e sociali fondamentali delle comunità
Inuit che praticano la caccia ▌ alle foche a fini di sostentamento. La caccia fa parte
integrante della cultura e dell'identità dei membri della società Inuit e in quanto tale è
riconosciuta dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.
Pertanto, l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla
caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit e da altre comunità indigene e che
contribuiscono al loro sostentamento dovrebbe essere autorizzata.
(13 bis)
Il presente regolamento istituisce norme armonizzate relative all'immissione sul
mercato dei prodotti derivati dalla foca. Esso lascia pertanto impregiudicate altre
norme comunitarie o nazionali che regolamentano la caccia delle foche.
▌
(15) Occorre che le misure adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengano
adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione1.
(16) In particolare, ║ la Commissione dovrebbe avere il potere di definire le condizioni in
base alle quali è consentita l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca,
provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità
1
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║
24 /PE 426.181
IT
indigene e che contribuiscono alla loro sussistenza; a definire le condizioni in base alle
quali è consentita l'importazione di prodotti derivati dalla foca quando ha natura
occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei
viaggiatori o dei loro familiari; nonché a definire le condizioni in base alle quali è
consentita l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla
caccia regolamentata da leggi nazionali al solo scopo di garantire una gestione
sostenibile delle risorse marine. Tali misure di portata generale e intese a modificare
elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con ▌ nuovi elementi
non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. ▌
(16 bis)
Per facilitare l'applicazione della normativa da parte delle autorità nazionali
competenti, la Commissione dovrebbe predisporre delle note tecniche orientative che
forniscano indicazioni non vincolanti sui codici della nomenclatura combinata che
possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente regolamento.
(17) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni applicabili in
caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e vigilino sulla loro
applicazione. Occorre che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.
(18) È opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente relazioni sulle misure adottate
per attuare il presente regolamento. Sulla base di dette relazioni, la Commissione
presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente
regolamento.
(19) Dato che l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'eliminazione degli ostacoli al
funzionamento del mercato interno grazie all'armonizzazione a livello comunitario dei
divieti nazionali relativi al commercio dei prodotti derivati dalla foca, non può essere
realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto essere realizzato meglio
a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà
sancito dall'articolo 5 del trattato. ▌ In ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per
conseguire gli scopi da esso perseguiti,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce norme armonizzate relative all'immissione sul mercato dei
prodotti derivati dalla foca.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1.
"foca": esemplare di tutte le specie di Pinnipedi (Phocidae, Otariidae e Odobenidae);
PE 426.181\ 25
IT
2.
"prodotto derivato dalla foca": tutti i prodotti, trasformati o non trasformati, derivati od
ottenuti dalla foca, tra cui carne, olio, grasso, organi, pelli da pellicceria gregge e pelli da
pellicceria conciate e preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri
simili manufatti, nonché gli articoli fabbricati a partire da pelli di foca;
3.
"immissione sul mercato": l'introduzione sul mercato comunitario e la messa a
disposizione di terzi, a titolo oneroso ▌;
3 bis. "Inuit": gli abitanti indigeni del territorio Inuit – vale a dire le regioni artiche e
subartiche in cui gli Inuit detengono, attualmente o tradizionalmente, diritti e interessi
aborigeni – riconosciuti dagli Inuit come membri del loro popolo e appartenenti ai seguenti
gruppi: Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Groenlandia) e Yupik
(Russia);
4.
"importazione": l'entrata di merci nel territorio doganale della Comunità ▌.
▌
Articolo 3
Condizioni di immissione sul mercato
1.
▌ L'immissione sul mercato ▌ di prodotti derivati dalla foca è autorizzata solo quando i
prodotti derivati dalla foca provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e
da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza. Tali condizioni si
applicano al momento o nel punto di importazione dei prodotti importati.
2.
In deroga al paragrafo 1:
a)
l'importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura
occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei
viaggiatori o dei loro familiari. Il tipo e la quantità di tali merci non devono essere tali
da far ritenere che l'importazione possa avere finalità commerciali;
b)
l'immissione sul mercato è altresì autorizzata per i prodotti derivati dalla foca
provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e
praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tale
immissione sul mercato è autorizzata unicamente su basi non lucrative. Il tipo e la
quantità di tali prodotti non devono essere tali da far ritenere che l'immissione sul
mercato possa avere finalità commerciali.
L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi
del presente regolamento.
3.
La Commissione, ai sensi della procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, predispone
delle note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura
combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo.
3 bis. Fatto salvo il paragrafo 3, sono adottate misure per l'attuazione del presente articolo.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento,
completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 9, paragrafo 3.
26 /PE 426.181
IT
Articolo 4
Clausola di libera circolazione
▌
Gli Stati membri non impediscono l'immissione sul mercato ▌ dei prodotti derivati dalla foca
che rispettano le disposizioni del presente regolamento.
▌
Articolo 9
Procedura di comitato
1.
La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 338/97 ║ del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di
specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio1. Tale
comitato può rivolgersi, se necessario, ad altri comitati regolamentari, come il comitato
istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare2.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis,
paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 10
Sanzioni e controllo dell'applicazione
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni
del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le
sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le
relative disposizioni alla Commissione entro il ...* e provvedono poi a notificare
immediatamente le eventuali modifiche successive.
Articolo 11
Relazioni
1
2
*
GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
Nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
PE 426.181\ 27
IT
1.
Entro il ...*, e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettono alla
Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per dare applicazione al
presente regolamento.
2.
Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento entro i dodici mesi
che seguono la fine di ciascun periodo ▌.
Articolo 12
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L’articolo 3 si applica dal …**.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ║
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
▌
*
**
Ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
28 /PE 426.181
IT
P6_TA-PROV(2009)0343
Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a
fini scientifici (COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2008)0543),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0391/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0240/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione
(6) È necessario includere determinate
specie di invertebrati nell’ambito di
applicazione della presente direttiva,
poiché è scientificamente dimostrato che,
potenzialmente, queste specie possono
provare dolore, sofferenza, angoscia o
danno prolungato.
Emendamento
(6) È auspicabile includere determinate
specie di invertebrati nell’ambito di
applicazione della presente direttiva, nei
casi in cui è scientificamente dimostrato
che, potenzialmente, queste specie possono
provare dolore, sofferenza, angoscia o
danno prolungato.
Emendamento 2
PE 426.181\ 29
IT
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione
Emendamento
(7) È opportuno che la direttiva includa
anche forme embrionali e fetali di animali
vertebrati poiché è scientificamente
dimostrato che nell'ultimo terzo dello
sviluppo vi sono maggiori rischi che tali
forme provino dolore, sofferenza e
angoscia, con potenziali effetti negativi sul
loro sviluppo successivo. È altresì
scientificamente dimostrato che le
procedure su forme embrionali e fetali
nelle prime fasi dello sviluppo possono
indurre dolore, sofferenza, angoscia o
danno prolungato se si lasciano vivere
dette forme oltre i primi due terzi del loro
sviluppo.
(7) È opportuno che la direttiva includa
anche forme embrionali e fetali di animali
vertebrati per i casi in cui è
scientificamente dimostrato che nell'ultimo
terzo dello sviluppo vi sono maggiori rischi
che tali forme provino dolore, sofferenza e
angoscia, con potenziali effetti negativi sul
loro sviluppo successivo. È altresì
scientificamente dimostrato che le
procedure su forme embrionali e fetali di
mammiferi nelle prime fasi dello sviluppo
possono indurre dolore, sofferenza,
angoscia o danno prolungato se si lasciano
vivere dette forme oltre i primi due terzi
del loro sviluppo.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione
Emendamento
(8) Benché sia auspicabile sostituire nelle
procedure l’uso di animali vivi con altri
metodi che non ne prevedano l'uso, il loro
impiego continua a essere necessario per
tutelare la salute umana e animale e
l’ambiente.
(8) L’uso di animali vivi continua a essere
necessario per tutelare la salute umana e
animale e l’ambiente, nell'ambito delle
limitazioni scientifiche attuali. Tuttavia,
la presente direttiva rappresenta un passo
importante verso il conseguimento
dell'obiettivo della completa sostituzione
delle procedure su animali vivi a fini
scientifici non appena ciò sia
scientificamente possibile. A tal fine, essa
cerca di agevolare e di promuovere lo
sviluppo di metodi alternativi e di
garantire un elevato livello di protezione
degli animali impiegati nelle procedure.
La presente direttiva dovrebbe essere
rivista periodicamente alla luce
dell'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e delle misure di protezione
degli animali.
Emendamento 4
30 /PE 426.181
IT
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(8 bis) In considerazione del progresso
scientifico, il ricorso alla sperimentazione
animale resta uno strumento importante
per assicurare un elevato livello della
ricerca nel settore della salute pubblica.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione
Emendamento
(9) La cura e l'uso di animali vivi a fini
scientifici sono disciplinati dai principi
della sostituzione, della riduzione e del
perfezionamento sanciti a livello
internazionale. Per garantire che all'interno
della Comunità le modalità di allevamento,
cura e uso degli animali nelle procedure
siano conformi a quelle previste da altre
norme nazionali e internazionali al di fuori
della Comunità, la sostituzione, la
riduzione e il perfezionamento devono
essere sistematicamente considerati
nell'attuazione della presente direttiva.
(9) La cura e l'uso di animali vivi a fini
scientifici sono disciplinati dai principi
della sostituzione, della riduzione e del
perfezionamento sanciti a livello
internazionale. Per garantire che all'interno
della Comunità le modalità di allevamento,
cura e uso degli animali nelle procedure
siano conformi a quelle previste da altre
norme nazionali e internazionali al di fuori
della Comunità, la sostituzione, la
riduzione e il perfezionamento devono
essere sistematicamente considerati
nell'attuazione della presente direttiva. La
Commissione garantisce un elevato livello
di trasparenza per quanto concerne
l'utilizzo di animali, in termini di
informazione del pubblico
sull'applicazione delle misure di
protezione degli animali e sui progressi
compiuti verso la sostituzione dei metodi
basati sull'impiego di animali.
Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 10
Testo della Commissione
Emendamento
(10) Gli animali hanno un valore intrinseco
che deve essere rispettato. L’uso degli
(10) Gli animali hanno un valore intrinseco
che deve essere rispettato. L’uso degli
PE 426.181\ 31
IT
animali nelle procedure suscita anche
preoccupazioni etiche nell’opinione
pubblica. Pertanto, gli animali devono
sempre essere trattati come creature
senzienti e il loro utilizzo nelle procedure
scientifiche deve essere limitato ai settori
che fanno progredire la scienza e giovano
in ultimo alla salute degli uomini e degli
animali e all’ambiente. L’uso di animali
nelle procedure scientifiche deve essere
proibito in altri settori di competenza
comunitaria.
animali nelle procedure suscita anche
preoccupazioni etiche nell’opinione
pubblica. Pertanto, gli animali dovrebbero
sempre essere trattati come creature
senzienti e il loro utilizzo nelle procedure
scientifiche deve essere limitato ai settori
che fanno progredire la scienza e la ricerca
fondamentale, dal momento che ciò può
ad esempio giovare, in ultimo, alla salute
degli uomini e degli animali e all'ambiente.
Di conseguenza, l'uso di animali nelle
procedure scientifiche deve essere preso
in considerazione solo quando non sia
disponibile un'alternativa non animale.
L’uso di animali nelle procedure
scientifiche dovrebbe essere proibito in
altri settori di competenza comunitaria.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(11 bis) In conformità degli obiettivi del
programma d'azione comunitario per la
protezione ed il benessere degli animali
2006-2010 (COM(2006)0013), la
Commissione dovrebbe cercare di
promuovere il benessere degli animali
utilizzati a fini scientifici a livello
internazionale e, in particolare, cercare di
promuovere la sostituzione, la riduzione e
il perfezionamento delle procedure sugli
animali per il tramite dell'Organizzazione
mondiale per la salute animale (OIE),
adoperandosi per aggiungere norme in
materia di benessere degli animali ai
criteri che stabiliscono il rispetto della
buona pratica di laboratorio (BPL).
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 12
Testo della Commissione
(12) La scelta dei metodi e delle specie da
32 /PE 426.181
IT
Emendamento
(12) La scelta dei metodi e delle specie da
utilizzare ha conseguenze dirette sul
numero di animali impiegati e sul loro
benessere. Occorre pertanto che la scelta
assicuri la selezione del metodo in grado di
fornire i risultati più soddisfacenti
causando il meno possibile dolore,
sofferenza e angoscia. I metodi selezionati
devono usare il minor numero possibile di
animali che consenta di ottenere risultati
statisticamente affidabili e scegliere tra le
specie con il più basso grado di sensibilità
neurologica quelle ottimali per
l’estrapolazione nelle specie bersaglio.
utilizzare ha conseguenze dirette sul
numero di animali impiegati e sul loro
benessere. Occorre pertanto che la scelta
assicuri la selezione del metodo in grado di
fornire i risultati più soddisfacenti
causando il meno possibile dolore,
sofferenza e angoscia. I metodi selezionati
devono usare il minor numero possibile di
animali che consenta di ottenere risultati
affidabili e scegliere tra le specie con il più
basso grado di sensibilità neurologica
quelle ottimali per l’estrapolazione nelle
specie bersaglio.
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione
Emendamento
(14) L'uso di metodi inadeguati di
uccisione può causare grande dolore,
angoscia e sofferenza all'animale. Il livello
di competenza della persona che esegue
l'operazione è altrettanto importante. Gli
animali, pertanto, devono essere uccisi solo
da personale autorizzato con il metodo
umanitario ritenuto opportuno per la
specie.
(14) L'uso di metodi inadeguati di
uccisione può causare grande dolore,
angoscia e sofferenza all'animale. Il livello
di competenza della persona che esegue
l'operazione è altrettanto importante. Gli
animali, pertanto, devono essere uccisi solo
da personale qualificato e autorizzato con
il metodo umanitario ritenuto opportuno
per la specie.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 16
Testo della Commissione
Emendamento
(16) Allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche, l'uso di primati non umani
nelle procedure scientifiche è ancora
necessario nella ricerca biomedica. Vista la
loro prossimità genetica con l'essere umano
e le loro competenze sociali altamente
sviluppate, il loro utilizzo a fini
sperimentali solleva specifici problemi
etici e pratici in termini di soddisfacimento
delle loro esigenze comportamentali,
ambientali e sociali in ambiente di
laboratorio. Inoltre, l'uso di primati non
(16) Allo stato attuale delle conoscenze
scientifiche, l'uso di primati non umani
nelle procedure scientifiche è ancora
necessario nella ricerca biomedica. Vista la
loro prossimità genetica con l'essere umano
e le loro competenze sociali altamente
sviluppate, il loro utilizzo a fini
sperimentali solleva specifici problemi
etici e pratici in termini di soddisfacimento
delle loro esigenze comportamentali,
ambientali e sociali in ambiente di
laboratorio. Inoltre, l'uso di primati non
PE 426.181\ 33
IT
umani è un tema molto sentito
dall'opinione pubblica. Pertanto l'uso di
primati non umani deve essere consentito
unicamente in settori biomedici
fondamentali per gli essere umani per i
quali non sono ancora disponibili altri
metodi alternativi di sostituzione e solo nei
casi in cui le procedure siano effettuate in
relazione a condizioni cliniche che, per il
loro carattere invalidante o
potenzialmente letale, abbiano un
sensibile impatto sulla vita quotidiana del
paziente, o quando l’uso in questione
avviene ai fini della conservazione delle
specie di primati non umani. La ricerca di
base condotta in determinati settori delle
scienze biomediche può permettere di
ottenere nuove importanti informazioni con
riguardo a numerose affezioni umane
invalidanti e potenzialmente letali. Il
riferimento alle affezioni umane
invalidanti e potenzialmente letali
riprende una terminologia presente nella
legislazione comunitaria, tra l’altro nel
regolamento (CE) n. 141/2000, nella
direttiva 2001/20/CE, nel regolamento
(CE) n. 726/2004 e nel regolamento
(CE) n. 507/2006.
umani è un tema molto sentito
dall'opinione pubblica. Pertanto l'uso di
primati non umani deve essere consentito
unicamente in settori biomedici
fondamentali per gli essere umani per i
quali non sono ancora disponibili altri
metodi alternativi di sostituzione o quando
l’uso in questione avviene ai fini della
conservazione delle specie di primati non
umani. La ricerca di base condotta in
determinati settori delle scienze
biomediche può permettere di ottenere, in
una fase ulteriore, nuove importanti
informazioni con riguardo a numerose
affezioni umane invalidanti e
potenzialmente letali.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 18
Testo della Commissione
Emendamento
(18) La cattura di primati non umani allo
stato selvatico è altamente stressante per
gli animali e aumenta il rischio di lesioni
e sofferenze durante la cattura e il
trasporto. Per porre gradualmente fine alla
cattura in natura a scopo di allevamento,
occorre il prima possibile consentire nelle
procedure scientifiche solo l’uso di
animali discendenti da animali allevati in
cattività. Pertanto, gli stabilimenti che
allevano e forniscono primati non umani
devono disporre di un metodo per
promuovere e agevolare il progressivo
(18) Per porre gradualmente fine alla
cattura in natura a scopo di allevamento,
dovrebbe essere effettuato quanto prima
uno studio scientifico approfondito sulla
possibilità di limitare gli animali utilizzati
a quelli provenienti da colonie
autosufficienti. Pertanto, gli stabilimenti
che allevano e forniscono primati non
umani devono disporre di un metodo per
promuovere e agevolare il progressivo
raggiungimento di questo obiettivo.
34 /PE 426.181
IT
raggiungimento di questo obiettivo.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 21
Testo della Commissione
(21) Per promuovere la trasparenza,
facilitare l'autorizzazione dei progetti e
fornire strumenti per monitorare
l'osservanza della direttiva, è necessario
introdurre una classificazione delle
procedure in funzione della gravità basata
sul livello stimato di dolore, sofferenza,
angoscia o danno prolungato inflitto agli
animali. Per precisare le modalità di
attribuzione del grado di gravità occorre
che la Commissione elabori i relativi
criteri con il contributo delle parti in
causa, basandosi sui sistemi di
classificazione della gravità applicati
negli Stati membri o promossi dalle
organizzazioni internazionali.
Emendamento
(21) Per promuovere la trasparenza,
facilitare l'autorizzazione dei progetti e
fornire strumenti per monitorare
l'osservanza della direttiva, è necessario
introdurre una classificazione delle
procedure in funzione della gravità basata
sul livello stimato di dolore, sofferenza,
angoscia o danno prolungato inflitto agli
animali.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 22
Testo della Commissione
(22) Dal punto di vista etico, occorre
fissare un limite massimo di dolore,
sofferenza e angoscia per gli animali che
non deve mai essere superato nelle
procedure scientifiche. A tal fine occorre
vietare procedure che provocano dolore,
sofferenza e angoscia intensi e che
potrebbero protrarsi. Nell'elaborazione di
un modello comune di comunicazione,
invece della gravità prevista al momento
della valutazione etica, occorre tenere
conto della gravità effettivamente provata
dall'animale.
Emendamento
(22) Dal punto di vista etico, occorre
fissare un limite massimo di dolore,
sofferenza e angoscia per gli animali che
non deve essere superato nelle procedure
scientifiche. A tal fine, non dovrebbero in
linea generale essere permesse procedure
che provocano dolore, sofferenza e
angoscia intensi e che potrebbero protrarsi.
Nell'elaborazione di un modello comune di
comunicazione, invece della gravità
prevista al momento della valutazione
etica, occorre tenere conto della gravità
effettivamente provata dall'animale.
Emendamento 14
PE 426.181\ 35
IT
Proposta di direttiva
Considerando 23
Testo della Commissione
Emendamento
(23) È possibile ridurre il numero di
animali impiegati nelle procedure
effettuando più di una volta gli esperimenti
sullo stesso animale, qualora ciò non
pregiudichi l’obiettivo scientifico né
noccia al benessere dell'animale. Tuttavia,
il riutilizzo di animali deve essere valutato
in funzione della possibilità di ridurre al
minimo gli effetti negativi sul loro
benessere, tenendo conto delle esperienze
dell'animale nel corso di tutta la sua vita.
Visto questo potenziale conflitto, il
riutilizzo di animali deve essere valutato
caso per caso e limitato unicamente alle
procedure in cui dolore, angoscia e
sofferenza sono considerevolmente ridotti.
(23) È possibile ridurre il numero di
animali impiegati nelle procedure
effettuando più di una volta gli esperimenti
sullo stesso animale, qualora ciò non
pregiudichi l’obiettivo scientifico né
nuoccia al benessere dell'animale. Tuttavia,
il riutilizzo di animali dovrebbe essere
valutato in funzione della possibilità di
ridurre al minimo gli effetti negativi sul
loro benessere, tenendo conto delle
esperienze dell'animale nel corso di tutta la
sua vita. Visto questo potenziale conflitto,
il riutilizzo di animali dovrebbe essere
valutato caso per caso e limitato
unicamente alle procedure in cui il dolore,
l'angoscia e la sofferenza cumulativi sono
giustificati sul piano etico.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 24
Testo della Commissione
Emendamento
(24) Al termine della procedura occorre
prendere la decisione più adeguata sul
futuro dell’animale tenendo conto del suo
benessere e dei potenziali rischi per
l’ambiente. Gli animali il cui benessere
risulterebbe compromesso devono essere
uccisi ricorrendo a metodi umanitari. In
alcune circostanze gli animali devono
essere liberati o, nel caso di cani e gatti,
devono potere essere reintrodotti in
famiglia visto il forte interesse
dell'opinione pubblica per la loro sorte. Nel
caso in cui gli stabilimenti prevedano il
reinserimento in famiglia, è di
fondamentale importanza avere un
programma che consenta un'adeguata
socializzazione degli animali, al fine di
assicurare il buon esito dell’operazione,
evitare inutili angosce agli animali e
(24) Al termine di una procedura
autorizzata occorre prendere la decisione
più adeguata sul futuro dell'animale
tenendo conto del suo benessere e dei
potenziali rischi per l'ambiente. Gli animali
il cui benessere risulterebbe compromesso
devono essere uccisi ricorrendo a metodi
umanitari. In alcune circostanze gli animali
devono essere liberati o, nel caso di cani e
gatti, devono potere essere reintrodotti in
famiglia visto il forte interesse
dell'opinione pubblica per la loro sorte. Nel
caso in cui gli stabilimenti prevedano il
reinserimento in famiglia, è di
fondamentale importanza avere un
programma che consenta un'adeguata
socializzazione degli animali, al fine di
favorire il buon esito dell'operazione,
evitare inutili angosce agli animali e
36 /PE 426.181
IT
tutelare la sicurezza pubblica.
tutelare la sicurezza pubblica.
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 25
Testo della Commissione
Emendamento
(25) I tessuti e gli organi degli animali
sono impiegati per lo sviluppo di metodi in
vitro. Onde applicare il principio di
riduzione, gli Stati membri devono definire
programmi per condividere gli organi e i
tessuti di animali uccisi con l’ausilio di
metodi umanitari.
(25) I tessuti e gli organi degli animali
sono impiegati per lo sviluppo di metodi in
vitro. Onde applicare il principio di
riduzione, è auspicabile che gli Stati
membri definiscano programmi per
condividere gli organi e i tessuti di animali
uccisi con l’ausilio di metodi umanitari.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 26
Testo della Commissione
Emendamento
(26) Il benessere degli animali usati nelle
procedure dipende fortemente dalla qualità
e dalla competenza professionale del
personale incaricato della supervisione e
delle persone che conducono le procedure
o controllano le persone incaricate della
cura giornaliera degli animali. Per garantire
un adeguato grado di competenza delle
persone che si occupano degli animali e
delle procedure che ne prevedono l'uso,
dette attività devono essere condotte
esclusivamente da persone autorizzate
dalle autorità competenti. L'accento va
posto sull’acquisizione e sul mantenimento
delle competenze adeguate, che le predette
persone devono dimostrate di possedere
per ottenere il rilascio o il rinnovo
dell’autorizzazione.
(26) Il benessere degli animali usati nelle
procedure dipende fortemente dalla qualità
e dalla competenza professionale del
personale incaricato della supervisione e
delle persone che conducono le procedure
o controllano le persone incaricate della
cura giornaliera degli animali. Per garantire
un adeguato grado di competenza delle
persone che si occupano degli animali e
delle procedure che ne prevedono l’uso,
dette attività devono essere condotte
esclusivamente in stabilimenti e da
persone autorizzati dalle autorità
competenti. L'accento va posto
sull’acquisizione e sul mantenimento delle
competenze adeguate, che le predette
persone devono dimostrate di possedere
per ottenere il rilascio o il rinnovo
dell’autorizzazione. L'autorizzazione
concessa da un'autorità competente e
l'attestazione del positivo completamento
dei pertinenti corsi di formazione
dovrebbero essere mutualmente
riconosciute da tutti gli Stati membri.
PE 426.181\ 37
IT
Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 27
Testo della Commissione
Emendamento
(27) Gli stabilimenti devono disporre di
impianti e attrezzature adeguati per
soddisfare i requisiti di sistemazione delle
specie interessate e permettere il buon
svolgimento delle procedure causando il
minimo di angoscia possibile agli animali.
Gli stabilimenti devono funzionare solo se
autorizzati dalle autorità competenti.
(27) Gli stabilimenti devono disporre di
impianti e attrezzature adeguati per
soddisfare i requisiti di sistemazione delle
specie interessate e permettere il buon
svolgimento delle procedure causando il
minimo di angoscia possibile agli animali
direttamente interessati e agli animali loro
compagni. Gli stabilimenti dovrebbero
funzionare solo se autorizzati dalle autorità
competenti.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 29
Testo della Commissione
Emendamento
(29) Nella detenzione, nell'allevamento e
nell'uso degli animali occorre attribuire
massima priorità al loro benessere.
Pertanto, ogni stabilimento deve essere
dotato di un organismo permanente e
indipendente di esame etico con il compito
di promuovere il dibattito etico all’interno
della struttura, stimolare un clima
favorevole alla cura e fornire strumenti per
l’applicazione pratica e tempestiva dei più
recenti sviluppi tecnici e scientifici inerenti
ai principi della sostituzione, della
riduzione e del perfezionamento allo scopo
di migliorare l’esperienza degli animali nel
corso della loro vita. Le decisioni
dell'organismo permanente di esame etico
devono essere adeguatamente documentate
e verificabili nel corso delle ispezioni.
(29) Nella detenzione, nell'allevamento e
nell'uso degli animali occorre attribuire
massima priorità al loro benessere.
Pertanto, ogni stabilimento dovrebbe essere
dotato di un organismo permanente di
esame etico con il compito di promuovere
il dibattito etico all’interno della struttura,
stimolare un clima favorevole alla cura e
fornire strumenti per l’applicazione pratica
e tempestiva dei più recenti sviluppi tecnici
e scientifici inerenti ai principi della
sostituzione, della riduzione e del
perfezionamento allo scopo di migliorare
l’esperienza degli animali nel corso della
loro vita. Le decisioni dell'organismo
permanente di esame etico dovrebbero
essere adeguatamente documentate e
verificabili nel corso delle ispezioni.
Emendamento 20
38 /PE 426.181
IT
Proposta di direttiva
Considerando 30
Testo della Commissione
Emendamento
(30) Per permettere alle autorità competenti
di monitorare il rispetto della presente
direttiva, ogni stabilimento deve registrare
con cura il numero di animali, la loro
origine e la loro sorte.
(30) Per permettere alle autorità competenti
di monitorare il rispetto della presente
direttiva, se possibile, ogni stabilimento
dovrebbe registrare con cura il numero di
animali, la loro origine e la loro sorte.
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Considerando 31
Testo della Commissione
(31) I primati non umani dotati di
competenze sociali altamente sviluppate
devono avere un fascicolo personale che
documenti la loro vita a partire dalla
nascita perché possano ricevere le cure, la
sistemazione e il trattamento adeguati alle
loro esigenze e caratteristiche individuali.
Emendamento
(31) I primati non umani dotati di
competenze sociali altamente sviluppate,
nonché i cani e i gatti, dovrebbero avere
un fascicolo personale che documenti la
loro vita a partire dalla nascita perché
possano ricevere le cure, la sistemazione e
il trattamento adeguati alle loro esigenze e
caratteristiche individuali.
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Considerando 34
Testo della Commissione
Emendamento
(34) Tra gli Stati membri esistono
differenze nei requisiti in tema di
sistemazione e cura degli animali che
contribuiscono alla distorsione del mercato
interno. Inoltre, alcuni requisiti non sono
più in linea con le ultime scoperte
sull'impatto che le condizioni di
sistemazione e cura esercitano sia sul
benessere degli animali sia sui risultati
scientifici delle procedure. Nella presente
direttiva, pertanto, occorre stabilire i
requisiti minimi in materia di sistemazione
e cura.
(34) Tra gli Stati membri esistono
differenze nei requisiti in tema di
sistemazione e cura degli animali che
contribuiscono alla distorsione del mercato
interno. Inoltre, alcuni requisiti non sono
più in linea con le ultime scoperte
sull'impatto che le condizioni di
sistemazione e cura esercitano sia sul
benessere degli animali sia sui risultati
scientifici delle procedure. Nella presente
direttiva, pertanto, occorre stabilire i
requisiti minimi in materia di sistemazione
e cura, sempre con riserva degli sviluppi
fondati su nuove prove scientifiche.
Emendamento 23
PE 426.181\ 39
IT
Proposta di direttiva
Considerando 38
Testo della Commissione
Emendamento
(38) È altresì di fondamentale importanza
garantire, per ragioni sia morali che
scientifiche, che ogni utilizzo degli animali
sia attentamente valutato considerando la
validità, l’utilità e la pertinenza scientifica
del risultato che si prevede di ottenere. Il
possibile danno arrecato agli animali deve
essere misurato in relazione ai benefici
attesi dal progetto. Pertanto, nella
procedura di autorizzazione dei progetti
che prevedono l'uso di animali vivi occorre
effettuare una valutazione etica
indipendente. L'attuazione efficace del
requisito della valutazione etica deve anche
prevedere un'analisi adeguata del ricorso a
nuove tecniche di sperimentazione
scientifica che si rendono disponibili.
(38) È altresì di fondamentale importanza
garantire, per ragioni sia morali che
scientifiche, che ogni utilizzo degli animali
sia attentamente valutato considerandone la
validità, l'utilità e la pertinenza scientifica.
Il possibile danno arrecato agli animali
deve essere misurato in relazione ai
benefici attesi dal progetto. Pertanto, nella
procedura di autorizzazione dei progetti
che prevedono l’uso di animali vivi occorre
effettuare una valutazione etica
indipendente dai responsabili dello studio.
L'attuazione efficace del requisito della
valutazione etica deve anche prevedere
un'analisi adeguata del ricorso a nuove
tecniche di sperimentazione scientifica che
si rendono disponibili.
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Considerando 39
Testo della Commissione
Emendamento
(39) Considerando la natura del progetto, il
tipo di specie utilizzata e la probabilità di
raggiungere gli obiettivi desiderati è
necessario, in alcuni casi, effettuare una
valutazione retrospettiva. Poiché i progetti
possono essere molto diversi per
complessità, lunghezza e tempi di
ottenimento dei risultati, è opportuno che la
decisione se effettuare o no la valutazione
retrospettiva tenga necessariamente conto
di questi aspetti.
(39) Considerando la natura del progetto, il
tipo di specie utilizzata e la probabilità di
raggiungere gli obiettivi desiderati
potrebbe essere necessario, in alcuni casi,
effettuare una valutazione retrospettiva.
Poiché i progetti possono essere molto
diversi per complessità, lunghezza e tempi
di ottenimento dei risultati, è opportuno
che la decisione se effettuare o no la
valutazione retrospettiva tenga
necessariamente conto di questi aspetti.
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Considerando 40
Testo della Commissione
(40) Per garantire l'informazione
40 /PE 426.181
IT
Emendamento
(40) Per garantire l'informazione
dell’opinione pubblica, è importante
pubblicare informazioni obiettive sui
progetti che impiegano animali vivi. La
struttura delle informazioni non deve
violare i diritti di proprietà né rivelare
informazioni riservate. Pertanto, gli
stabilimenti utilizzatori devono fornire
sintesi non tecniche e anonime dei
progetti, insieme ai risultati di eventuali
valutazioni retrospettive, mettendoli a
disposizione del pubblico.
dell’opinione pubblica, è importante
pubblicare informazioni obiettive sui
progetti che impiegano animali vivi. La
struttura delle informazioni non dovrebbe
violare i diritti di proprietà né rivelare
informazioni riservate. Pertanto, gli
stabilimenti utilizzatori dovrebbero fornire
all’autorità competente dati qualitativi e/o
quantitativi relativi all’utilizzo di animali
vivi, mettendoli a disposizione del
pubblico.
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Considerando 45
Testo della Commissione
Emendamento
(45) Il Centro europeo per la convalida dei
metodi alternativi, istituito presso il Centro
comune di ricerca della Commissione,
coordina la convalida di metodi alternativi
all’interno della Comunità. Ciononostante,
la necessità di elaborare nuovi metodi e
sottoporli a convalida non cessa di
crescere. Per creare i meccanismi necessari
a livello nazionale, occorre che ogni Stato
membro designi un laboratorio di
riferimento per la convalida dei metodi
alternativi. È opportuno che gli Stati
membri designino i laboratori di
riferimento accreditati in conformità alla
direttiva 2004/10/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio
2004, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative all’applicazione dei
principi di buona pratica di laboratorio e al
controllo della loro applicazione per le
prove sulle sostanze chimiche onde
garantire la qualità uniforme e comparabile
dei risultati.
(45) Il Centro europeo per la convalida dei
metodi alternativi, istituito presso il Centro
comune di ricerca della Commissione,
coordina la convalida di metodi alternativi
all’interno della Comunità. Ciononostante,
la necessità di elaborare nuovi metodi e
sottoporli a convalida non cessa di
crescere. Per creare i meccanismi necessari
a livello nazionale, occorre che ogni Stato
membro designi un laboratorio di
riferimento per la convalida dei metodi
alternativi. È opportuno che gli Stati
membri designino i laboratori di
riferimento accreditati in conformità alla
direttiva 2004/10/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio
2004, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative all’applicazione dei
principi di buona pratica di laboratorio e al
controllo della loro applicazione per le
prove sulle sostanze chimiche onde
garantire la qualità uniforme e comparabile
dei risultati. Inoltre, il mandato del Centro
europeo per la convalida dei metodi
alternativi dovrebbe essere ampliato ed
includere il coordinamento e la
promozione dello sviluppo e dell'uso di
alternative agli esperimenti animali.
PE 426.181\ 41
IT
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Considerando 47
Testo della Commissione
Emendamento
(47) I progressi tecnici e scientifici nella
ricerca biomedica possono essere tanto
rapidi quanto l’aumento delle conoscenze
sui fattori che influenzano il benessere
animale. Per questo occorre prevedere la
possibilità di una revisione della presente
direttiva. Occorre che detta revisione
esamini la possibilità di sostituire l’uso
degli animali, in particolare dei primati non
umani, in via prioritaria laddove possibile,
tenuto conto del progresso scientifico.
(47) I progressi tecnici e scientifici nella
ricerca biomedica possono essere tanto
rapidi quanto l’aumento delle conoscenze
sui fattori che influenzano il benessere
animale. Per questo occorre prevedere la
possibilità di una revisione della presente
direttiva. Occorre che detta revisione,
basata sui risultati di lavori scientifici
valutati da pari, esamini la possibilità di
sostituire l’uso degli animali, in particolare
dei primati non umani, in via prioritaria
laddove possibile, tenuto conto del
progresso scientifico.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
1. La presente direttiva si applica quando
gli animali sono utilizzati o sono destinati
a essere utilizzati nelle procedure, o
quando sono allevati appositamente
affinché i loro organi o tessuti possano
essere usati a fini scientifici.
Emendamento
1. La presente direttiva si applica alla
sistemazione e all'allevamento degli
animali utilizzati o destinati a essere
utilizzati nelle procedure, o allevati
appositamente affinché i loro organi o
tessuti possano essere usati a fini scientifici
e copre tutti gli usi di animali in
procedure suscettibili di causare a questi
ultimi dolore, sofferenza, angoscia o
danni durevoli.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione
L’eliminazione del dolore, della
sofferenza, dell’angoscia o dei danni
durevoli, grazie alla corretta applicazione
di un anestetico, di un analgesico o di altri
42 /PE 426.181
IT
Emendamento
Quando vi sono dolore, sofferenza,
angoscia o danni durevoli, la loro
eliminazione grazie alla corretta
applicazione di un anestetico, di un
metodi, non esclude dall’ambito della
presente direttiva l’utilizzo degli animali
nelle procedure.
analgesico o di altri metodi non esclude
dall'ambito della presente direttiva
l'utilizzo degli animali nelle procedure.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) animali vertebrati vivi non umani, tra cui
forme larvali capaci di alimentarsi
autonomamente e forme embrionali e fetali
a partire dall'ultimo terzo del loro normale
sviluppo;
a) animali vertebrati vivi non umani, tra cui
forme larvali capaci di alimentarsi
autonomamente e forme embrionali e fetali
di specie di mammiferi a partire dall'ultimo
terzo del loro normale sviluppo;
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b
Testo della Commissione
b) animali invertebrati vivi, tra cui forme
larvali capaci di alimentarsi
autonomamente delle specie indicate
nell’allegato I.
Emendamento
b) animali invertebrati vivi delle specie
degli ordini indicati nell'allegato I.
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – alinea
Testo della Commissione
4. La presente direttiva non si applica:
Emendamento
4. Ad eccezione dei controlli generali sulle
strutture di allevamento, la presente
direttiva non si applica:
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d
Testo della Commissione
d) alle pratiche non invasive
Emendamento
d) alle pratiche che non provocano dolore,
sofferenza, angoscia o danni durevoli
PE 426.181\ 43
IT
Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1
Testo della Commissione
Emendamento
1) “procedura”: l’impiego di un animale a
fini sperimentali o altri fini scientifici dal
risultato noto o ignoto, che possano causare
all'animale dolore, sofferenza, angoscia o
danni durevoli, compresa qualsiasi azione
che intenda o possa determinare la nascita
di un animale in queste condizioni o la
creazione di una nuova linea di animali
geneticamente modificata;
1) “procedura”: l’impiego di un animale a
fini sperimentali o altri fini scientifici dal
risultato noto o ignoto, che possano o
meno causare all'animale dolore,
sofferenza, angoscia o danni durevoli, e
che include qualsiasi azione che intenda o
possa determinare la nascita di un animale
in queste condizioni o la creazione di una
nuova linea di animali geneticamente
modificata;
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6 bis) "autorità competente": l'autorità o
le autorità designata/e da ciascuno Stato
membro quale responsabile del controllo
dell'applicazione della presente direttiva;
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6 ter) “approccio etico”: l’approccio che
precede la sperimentazione consistente
nel valutare le ragioni scientifiche e
sociali del ricorso agli animali, facendo
riferimento al dovere che incombe
all’uomo di rispettare gli animali in
quanto esseri viventi e sensibili;
Emendamento 37
44 /PE 426.181
IT
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6 quater) "persona competente":
chiunque sia considerato da uno Stato
membro competente a svolgere le funzioni
descritte nella presente direttiva;
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6 quinquies) "allevamento": tutte le
attività necessarie per allevare e curare
animali fenotipicamente normali, a fini
scientifici o di altro tipo, ma che non
costituiscono di per sé esperimenti;
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 sexies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6 sexies) "pratica": qualsiasi attività non
sperimentale o qualsiasi attività
scientifica che non costituisce un
esperimento;
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 septies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6 septies) "adeguatamente anestetizzato":
privato della sensibilità mediante
anestesia, locale o totale, avente la stessa
efficacia di quelle utilizzate nella buona
pratica veterinaria;
Emendamento 41
PE 426.181\ 45
IT
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 octies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6 octies) "protocollo": una serie di
procedure che costituiscono un
esperimento con un obiettivo definito;
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 nonies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6 nonies) "procedura regolamentata":
qualsiasi procedura sperimentale o altra
procedura scientifica che può avere
l'effetto di causare dolore, sofferenza,
angoscia o danni durevoli a un animale
protetto;
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 decies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6 decies) "riutilizzo": l'utilizzo di un
animale già utilizzato in una procedura,
quando avrebbe potuto essere utilizzato
anche un animale diverso il quale non è
precedentemente stato oggetto di alcuna
procedura;
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 undecies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
6 undecies) "informazioni riservate":
informazioni la cui divulgazione non
consensuale potrebbe arrecare pregiudizio
ai legittimi interessi commerciali o di altro
tipo di colui che le detiene o di un terzo.
46 /PE 426.181
IT
Emendamento 170
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1. Laddove esiste un metodo di
sperimentazione che non prevede l’uso di
animali e che può essere utilizzato in
sostituzione di una procedura, gli Stati
membri assicurano che venga usato il
metodo alternativo.
Emendamento
1. Laddove esistono metodi di prova,
sperimentazioni o altre attività
scientifiche che non prevedono l'uso di
animali vivi, che, da un punto di vista
scientifico, rappresentano metodi o
strategie di prova soddisfacenti per
ottenere i risultati auspicati e che possono
essere utilizzati in sostituzione di una
procedura, gli Stati membri assicurano che
venga usato il metodo alternativo, fermo
restando che non sia vietato nello Stato
membro interessato. Nell'ambito della
presente direttiva non sono considerati
alternativi i metodi di prova che
comportano il ricorso a cellule umane
embrionali e fetali, in altre parole, per
quanto concerne l'utilizzo di questi metodi
di prova, gli Stati membri possono
prendere le proprie decisioni etiche.
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Gli Stati membri garantiscono che
siano erogati finanziamenti per la
formazione, la ricerca, lo sviluppo e
l'attuazione di metodi o strategie di
sperimentazione scientificamente
soddisfacenti che non prevedano il ricorso
agli animali.
Emendamento 47
PE 426.181\ 47
IT
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 ter. Gli Stati membri assicurano che
l'autorità competente, nel valutare
l'autorizzazione dei progetti, persegua
l'obiettivo di cui al paragrafo 1.
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 quater. Gli Stati membri assicurano alla
formazione delle persone e degli
stabilimenti interessati sull'uso di metodi
o strategie di sperimentazione
scientificamente soddisfacenti che non
comportano l’impiego di animali e
promuovono tali metodi o strategie di
sperimentazione.
Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 2 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
b bis) il miglioramento delle condizioni di
produzione e di benessere degli animali
allevati a fini agronomici;
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. la protezione della salute umana
nell'ambito del contatto di lavoratori o
consumatori con prodotti chimici;
Emendamento 51
48 /PE 426.181
IT
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 5
Testo della Commissione
Emendamento
(5) la ricerca finalizzata alla conservazione
delle specie;
(5) la ricerca finalizzata alla conservazione,
alla salute e al benessere delle specie;
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
1. Gli Stati membri assicurano che gli
animali siano uccisi negli stabilimenti
autorizzati, da personale autorizzato e
riducendo al minimo dolore, sofferenza e
angoscia e, con riferimento alle specie di
cui all’allegato V, usando il metodo di
uccisione umanitario adeguato descritto
nell’allegato.
Emendamento
1. Gli Stati membri assicurano che gli
animali siano uccisi negli stabilimenti
autorizzati, da personale autorizzato e
riducendo al minimo dolore, sofferenza e
angoscia e, con riferimento alle specie di
cui all'allegato V, usando un metodo di
uccisione umano adeguato come descritto
nell'allegato o altri metodi la cui
altrettanta umanità sia scientificamente
dimostrata. Quando è possibile e
facilmente disponibile un metodo di
uccisione più umano, esso può essere
utilizzato anche se non figura all'allegato
V.
Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Le autorità competenti possono
concedere deroghe al paragrafo 1 se è
scientificamente provato che è impossibile
raggiungere lo scopo della procedura
ricorrendo a un metodo di uccisione
umanitario.
2. Le autorità competenti possono
concedere deroghe al paragrafo 1 se è
scientificamente provato che è impossibile
raggiungere lo scopo della procedura
ricorrendo a un metodo di uccisione umano
o che sono stati messi a punto altri metodi
che garantiscono una maggiore
protezione degli animali. Fatte salve
eventuali deroghe, gli animali vengono
uccisi riducendo al minimo dolore,
sofferenza e angoscia.
Emendamento 54
PE 426.181\ 49
IT
Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 6 bis
Misure nazionali
La presente direttiva non osta a che gli
Stati membri applichino o adottino misure
nazionali più rigorose intese a migliorare
il benessere e la protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici.
Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
b bis) per quanto possibile, gli animali
impiegati dovrebbero essere allevati
specificamente per essere utilizzati a fini
sperimentali;
Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea
Testo della Commissione
1. I primati non umani non sono utilizzati
nelle procedure, ad eccezione delle
procedure che rispondono alle seguenti
condizioni:
Emendamento
1. A causa della loro elevata sensibilità a
livello neurofisiologico e del loro sviluppo
cognitivo, i primati non umani non sono
utilizzati nelle procedure, ad eccezione
delle procedure che rispondono alle
seguenti condizioni:
Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) la procedura persegue uno degli scopi di
cui all'articolo 5, punto 1), punto 2), lettera
a) e punto 3) ed è condotta allo scopo di
a) la procedura persegue uno degli scopi di
cui all'articolo 5, punto 1), punto 2), lettera
a) e punto 3) oppure lo scopo di cui
50 /PE 426.181
IT
evitare, prevenire, diagnosticare o trattare
affezioni umane invalidanti o
potenzialmente letali, oppure allo scopo di
cui all'articolo 5, punto 5;
all'articolo 5, punto 5;
Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
b) è scientificamente provato che è
impossibile raggiungere lo scopo della
procedura utilizzando specie diverse dai
primati non umani.
Emendamento
b) è scientificamente ed eticamente
provato dal richiedente che è impossibile
raggiungere lo scopo della procedura
utilizzando specie diverse dai primati non
umani.
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Ogni due anni, e per la prima volta
due anni dopo l'entrata in vigore della
presente direttiva, la Commissione, in
consultazione con gli Stati membri,
procede a un riesame riguardo all'uso di
primati non umani nelle procedure e ne
pubblica i risultati. Il riesame valuta
l'impatto degli sviluppi delle conoscenze
tecnologiche, scientifiche e sul benessere
degli animali e fissa obiettivi per
l'attuazione di metodi di sostituzione
convalidati.
Emendamento 60
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma -1 (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Cinque anni dopo l'entrata in vigore della
presente direttiva la Commissione procede
ad una valutazione del benessere degli
animali e ad uno studio sulla fattibilità
dell'attuazione dei requisiti di cui ai
PE 426.181\ 51
IT
paragrafi 1 e 2.
Emendamento 61
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Tuttavia, a partire dalle date di cui
all’allegato III, gli Stati membri assicurano
che i primati non umani elencati nello
stesso allegato possano essere utilizzati
nelle procedure solo se discendono da
primati non umani allevati in cattività.
Una volta stabilita la fattibilità, a partire
dalle date di cui all'allegato III e sulla base
della valutazione di cui al paragrafo -1,
gli Stati membri assicurano che i primati
non umani elencati nello stesso allegato
possano essere utilizzati nelle procedure
solo se provengono da colonie
autosufficienti.
Emendamento 62
Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2. Le autorità competenti possono
concedere deroghe al paragrafo 1 sulla
base di giustificazioni scientifiche.
Emendamento
2. Le autorità competenti possono
concedere deroghe al paragrafo 1 sulla
base di giustificazioni veterinarie, a favore
del benessere animale o scientifiche.
Emendamento 63
Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 11 bis
Utilizzo di cadaveri, tessuti e organi di
animali per scopi di formazione
Nell’ambito dell’istruzione superiore e
della formazione, si possono utilizzare
soltanto cadaveri, tessuti e organi animali
che, ai sensi del regolamento (CE) n.
.../2009 del Consiglio [relativo alla
protezione degli animali durante
l'abbattimento]1 provengano da animali
morti.
52 /PE 426.181
IT
_______________
1
GU L .... [COM(2008)0553].
Emendamento 64
Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
1. Gli Stati membri assicurano che le
procedure siano sempre effettuate in
stabilimenti utilizzatori.
Emendamento
1. Gli Stati membri assicurano che le
procedure siano sempre effettuate in
stabilimenti quali definiti all'articolo 3.
Emendamento 65
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1. Gli Stati membri assicurano che tutte le
procedure siano effettuate sotto anestesia
totale o locale.
Emendamento
1. Gli Stati membri assicurano che, se del
caso, tutte le procedure siano effettuate
sotto anestesia totale o locale o utilizzando
altri metodi che possono alleviare il
dolore o ridurre al minimo le sofferenze.
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
a bis) quando si usano analgesici per
evitare o controllare un dolore
potenzialmente intenso.
Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3. Se la procedura è effettuata senza
anestesia, è necessario ricorrere ad
analgesici o ad altri mezzi adeguati per
ridurre al minimo dolore, sofferenza e
Emendamento
3. Se la procedura è effettuata senza
anestesia, è necessario ricorrere,
ogniqualvolta ciò sia benefico per
l'animale, ad analgesici o ad altri mezzi
adeguati per ridurre al minimo dolore,
PE 426.181\ 53
IT
angoscia inevitabili.
sofferenza e angoscia inevitabili.
Emendamento 68
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5
Testo della Commissione
Emendamento
5. Un animale che, una volta passato
l’effetto dell’anestesia, soffra molto riceve
un trattamento analgesico preventivo e
postoperatorio o è trattato con altri metodi
antidolorifici adeguati, sempre che ciò sia
compatibile con la finalità della procedura.
Laddove il trattamento con analgesici non
sia possibile, l'animale deve essere
immediatamente ucciso con metodi
umanitari.
5. Un animale che, una volta passato
l'effetto dell'anestesia, soffra riceve un
trattamento analgesico preventivo e
postoperatorio o è trattato con altri metodi
antidolorifici adeguati, sempre che ciò sia
compatibile con la finalità della procedura.
Laddove il trattamento con analgesici non
sia possibile, l'animale deve essere
immediatamente ucciso con metodi
umanitari.
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1. Gli Stati membri assicurano che tutte le
procedure siano classificate come “lievi”,
“moderate”, “gravi” o di “non risveglio”
in base alla durata e all’intensità del
dolore, della sofferenza, dell'angoscia o
del danno durevole potenziali, alla
frequenza dell’intervento, alla privazione
dei bisogni etologici e all’uso di anestetici,
di analgesici o di entrambi.
Emendamento
1. Gli Stati membri assicurano che tutte le
procedure siano classificate come "lievi",
"moderate" o "gravi", in conformità
dell'allegato VII bis.
Emendamenti 70 e 175
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2. Gli Stati membri assicurano che le
procedure classificate come “gravi” non
siano applicate qualora causino dolore,
sofferenza o angoscia prolungati.
54 /PE 426.181
IT
Emendamento
2. Gli Stati membri assicurano che le
procedure classificate come "gravi" siano
scientificamente giustificate e controllate
sul piano etico qualora causino dolore,
sofferenza o angoscia più che transitori.
Procedure di questo tipo devono essere
eccezionali e oggetto di un'analisi dei
danni e dei benefici e di un controllo
particolari da parte dell'autorità
competente.
Emendamenti 71 e 185
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1
Testo della Commissione
4. La Commissione definisce i criteri di
classificazione delle procedure.
Emendamento
4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore
della presente direttiva, la Commissione
completa i criteri di classificazione delle
procedure di cui all’allegato VII bis sulla
base delle classificazioni internazionali e
in linea con le migliori prassi sviluppate
all’interno dell’Unione europea. Tali
criteri comprendono un limite massimo di
gravità al di là del quale saranno vietate
le procedure sugli animali.
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 - alinea
Testo della Commissione
Gli Stati membri assicurano che, anche
quando sia possibile utilizzare un diverso
animale al quale non sia stato applicato
alcuna procedura, un animale che sia già
stato usato in una procedura possa essere
riutilizzato in una nuova procedura solo
se sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
Emendamento
Gli Stati membri assicurano che, anche
quando sia possibile utilizzare un diverso
animale che non sia stato oggetto di alcuna
procedura preparatoria o di altro tipo, un
animale che sia già stato oggetto di una
procedura possa essere riutilizzato in
nuove procedure successive, senza
rapporto con la precedente, solo se sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
Emendamento 73
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
a) la precedente procedura era classificata
come “da nulla a nulla o lieve”;
Emendamento
a) la precedente procedura era classificata
come "da nulla amoderata";
PE 426.181\ 55
IT
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione
c) la procedura successiva è classificata
come “nulla o lieve” o di “non risveglio”.
Emendamento
c) la procedura successiva è classificata
come "da nulla a moderata" o di "non
risveglio". Il riutilizzodi un animale è
accompagnato da visite veterinarie.
Emendamento 75
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2. In deroga al paragrafo 1 l'autorità
competente, sulla base di giustificazioni
scientifiche, può consentire che venga
riutilizzato un animale purché l’animale
non sia utilizzato più di una volta dopo
essere stato sottoposto ad una procedura
che comporta grave dolore, angoscia o
sofferenza equivalente e purché la
procedura successiva sia classificata come
“nulla o lieve” o di “non risveglio”.
Emendamento
2. In deroga al paragrafo 1 l'autorità
competente, sulla base di giustificazioni
scientifiche, può consentire che venga
riutilizzato un animale quando la
procedura ad esso precedentemente
applicata è classificata "da nulla a
moderata" e la procedura successiva è
classificata come "da nulla a moderata" o
di "non risveglio".
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3. Un animale deve essere ucciso con
metodo umanitario quando è probabile che
esso rimanga in condizioni permanenti di
dolore o di angoscia.
Emendamento 77
56 /PE 426.181
IT
Emendamento
3. Alla fine di una procedura, un animale
deve essere ucciso con metodo umano
quando è probabile che esso rimanga in
condizioni permanenti di dolore o di
angoscia.
Proposta di direttiva
Articolo 18
Testo della Commissione
Gli Stati membri definiscono programmi
per la condivisione di organi e tessuti di
animali uccisi con metodo umanitario.
Emendamento
Gli Stati membri incoraggiano la
definizione di programmi per la
condivisione di organi e tessuti di animali
uccisi con metodo umanitario.
Emendamento 78
Proposta di direttiva
Articolo 19 – alinea
Testo della Commissione
Gli Stati membri possono consentire che
gli animali utilizzati o destinati a essere
utilizzati nelle procedure siano rimessi in
libertà o reinseriti in una famiglia a
condizione che:
Emendamento
Gli Stati membri possono consentire che
gli animali utilizzati o destinati a essere
utilizzati nelle procedure siano rimessi in
libertà nel loro habitat naturale,
reintrodotti in un sistema di allevamento
adeguato alla loro specie o reinseriti in
una famiglia a condizione che:
Emendamento 79
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione
c) sia stato fatto il massimo per la
salvaguardia del benessere dell’animale.
Emendamento
c) sia stato fatto il massimo per la
salvaguardia del benessere dell’animale,
compresa una valutazione del
comportamento dell’animale e della sua
capacità di adattamento a condizioni
ambientali altamente variabili.
Emendamento 80
Proposta di direttiva
Articolo 19 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
c bis) non si tratti di animali
geneticamente modificati per fini
sperimentali o di primati non umani.
PE 426.181\ 57
IT
Emendamento 81
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea
Testo della Commissione
1. Gli Stati membri assicurano che le
persone siano autorizzate dall’autorità
competente prima di poter svolgere una
qualsiasi delle seguenti funzioni:
Emendamento
1. Gli Stati membri assicurano che le
persone siano autorizzate dall’autorità
competente o dall’autorità delegata prima
di poter svolgere una qualsiasi delle
seguenti funzioni:
Emendamento 82
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini
dell’autorizzazione, le persone di cui al
paragrafo 1 posseggano un livello di
istruzione e di formazione adeguato e
dimostrino di possedere le competenze
necessarie.
Emendamento
2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini
dell’autorizzazione, le persone di cui al
paragrafo 1 posseggano un livello
adeguato di istruzione e di formazione
veterinaria o scientifica e diano prova di
possedere le competenze necessarie.
Emendamento 83
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Tutte le autorizzazioni rilasciate alle
persone sono concesse per un periodo di
tempo limitato non superiore a cinque anni.
Gli Stati membri assicurano che il rinnovo
di un’autorizzazione sia concesso solo
previa dimostrazione delle competenze
richieste.
3. Tutte le autorizzazioni rilasciate alle
persone sono concesse per un periodo
limitato non superiore a cinque anni. Gli
Stati membri assicurano che il rinnovo di
un’autorizzazione sia concesso solo previa
prova delle competenze richieste. Gli Stati
membri assicurano il riconoscimento
reciproco delle qualifiche di istruzione e
formazione e dell’autorizzazione ad
eseguire le procedure designate.
Emendamento 84
58 /PE 426.181
IT
Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Qualora uno stabilimento non soddisfi
più i requisiti previsti dalla presente
direttiva, l’autorità competente sospende o
ritira l’autorizzazione.
1. Qualora uno stabilimento non soddisfi
più i requisiti previsti dalla presente
direttiva, l’autorità competente ha facoltà
di sospendere o ritirare l’autorizzazione o
di adottare adeguate misure correttive o di
richiederne l’adozione. Sono previste
adeguate procedure di ricorso contro tali
decisioni da parte dei titolari della licenza.
Emendamento 85
Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. La concezione, la costruzione e il
funzionamento degli impianti e delle
attrezzature di cui al paragrafo 1 assicurano
l'applicazione più efficace possibile delle
procedure, ottenendo risultati uniformi
usando il minor numero possibile di
animali e infliggendo il minimo di dolore,
sofferenza, angoscia o danni durevoli.
2. La concezione, la costruzione e il
funzionamento degli impianti e delle
attrezzature di cui al paragrafo 1 assicurano
l'applicazione più efficace possibile delle
procedure, usando il minor numero
possibile di animali e infliggendo il
minimo di dolore, sofferenza, angoscia o
danni durevoli.
Emendamento 86
Proposta di direttiva
Articolo 24 – punto 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Fatto salvo il carattere generale del
punto 1, gli stabilimenti di allevamento,
gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti
utilizzatori assicurano che vi sia sempre
almeno una persona qualificata in loco
per prendersi cura del benessere degli
animali.
Emendamento 87
PE 426.181\ 59
IT
Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. L’organismo permanente di esame etico
si compone di un veterinario designato,
delle persone responsabili del benessere e
della cura degli animali all’interno dello
stabilimento e, nel caso di uno stabilimento
utilizzatore, di un membro scientifico.
2. L’organismo permanente di esame etico
si compone almeno di un veterinario
designato, delle persone responsabili del
benessere e della cura degli animali
all’interno dello stabilimento e, nel caso di
uno stabilimento utilizzatore, di un
membro scientifico e di una persona
esperta nell'applicazione dei principi di
sostituzione, riduzione e perfezionamento.
Emendamento 88
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea
Testo della Commissione
Emendamento
1. L’organismo permanente di esame etico
assolve i seguenti compiti:
1. Visti gli obiettivi della presente direttiva
e in particolare dell'articolo 4,
l’organismo permanente di esame etico
assolve i seguenti compiti:
Emendamento 89
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d – alinea
Testo della Commissione
d) riesamina con cadenza annuale tutti i
progetti della durata superiore a 12 mesi,
facendo particolare attenzione a:
Emendamento
d) riesamina con cadenza annuale tutti i
progetti classificati come "gravi" o quelli
su primati non umani e con cadenza
triennale tutti gli altri progetti della durata
superiore a dodici mesi, facendo
particolare attenzione a:
Emendamento 90
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
- l’avanzamento scientifico del progetto;
60 /PE 426.181
IT
Emendamento 91
Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 - comma 2
Testo della Commissione
Il registro viene presentato su richiesta
all’autorità competente.
Emendamento
Il registro è messo a disposizione
dell’autorità competente su richiesta. Gli
Stati membri prestano particolare
attenzione alla raccolta, al
collazionamento e alla pubblicazione di
registri relativi a progetti classificati come
gravi o concernenti primati non umani, al
fine di fornire informazioni che
consentano di migliorare il benessere
degli animali e di promuovere i principi di
sostituzione, riduzione e perfezionamento.
Emendamento 92
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1. Gli Stati membri assicurano che gli
stabilimenti fornitori e gli stabilimenti di
allevamento di primati non umani attuino
una strategia per aumentare la percentuale
di animali che discendono da esemplari
allevati in cattività.
Emendamento
1. Gli Stati membri assicurano che gli
stabilimenti fornitori e gli stabilimenti di
allevamento di primati non umani
dell’Unione europea attuino una strategia
per aumentare la percentuale di animali che
discendono da esemplari allevati in
cattività. Nei casi in cui è autorizzato
l'utilizzo di primati non umani, la
Commissione e gli Stati membri adottano
tutte le misure necessarie per garantire
condizioni di trasporto adeguate.
Emendamento 93
Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Gli stabilimenti che acquisiscono nuovi
esemplari di primati non umani devono, su
richiesta, provare all’autorità competente
che lo stabilimento da cui provengono gli
animali attua una strategia di allevamento.
2. Gli stabilimenti dell’Unione europea
che acquisiscono nuovi esemplari di
primati non umani devono, su richiesta,
provare all’autorità competente che lo
stabilimento da cui provengono gli animali
PE 426.181\ 61
IT
attua una strategia di allevamento.
Emendamento 94
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea
Testo della Commissione
Emendamento
1. Gli Stati membri assicurano che tutti gli
stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti
fornitori e gli stabilimenti utilizzatori
tengano registri in cui sono annotati:
1. Gli Stati membri, laddove possibile,
assicurano che tutti gli stabilimenti di
allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli
stabilimenti utilizzatori tengano registri in
cui sono annotati:
Emendamento 95
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) il numero e le specie di animali allevati,
acquisiti, forniti, liberati o reinseriti in
famiglia;
a) il numero e le specie di animali
vertebrati allevati, acquisiti, forniti, liberati
o reinseriti in famiglia;
Emendamento 96
Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera e
Testo della Commissione
e) il nome e l’indirizzo del destinatario
degli animali;
Emendamento
e) il nome e l’indirizzo dello stabilimento
destinatario degli animali;
Emendamento 97
Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Ogni primate non umano è dotato di un
fascicolo sulla propria storia personale che
lo accompagna per tutta la vita.
62 /PE 426.181
IT
Emendamento
Ogni cane, gatto e primate non umano è
dotato di un fascicolo sulla propria storia
personale che lo accompagna per tutta la
vita. Gli Stati membri garantiscono
un'attuazione adeguata e coerente della
presente direttiva.
Emendamento 98
Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Il fascicolo viene creato alla nascita e
include informazioni dettagliate sulla
situazione riproduttiva, medica e sociale
del singolo animale.
Emendamento
Il fascicolo viene creato alla nascita e
include ogni informazione pertinente sulla
situazione riproduttiva, medica e sociale
del singolo animale.
Emendamento 99
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
Emendamento
a) tutti gli animali siano forniti di alloggio
e godano di un ambiente, di una certa
libertà di movimento, di un’alimentazione,
di acqua e di cure adeguate alla loro salute
e al loro benessere;
a) tutti gli animali siano forniti di alloggio
e godano di un ambiente, di libertà di
movimento, di un’alimentazione, di acqua
e di cure adeguate per la loro salute e al
loro benessere e che consentano loro di
soddisfare i propri bisogni
comportamentali e fisici;
Emendamento 100
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera d
Testo della Commissione
d) il benessere e le condizioni di salute
degli animali vengano controllati da una
persona competente, al fine di evitare danni
durevoli, dolore, inutili sofferenze o
angoscia;
Emendamento
d) il benessere e le condizioni di salute
degli animali vengano controllati almeno
una volta al giorno da una persona
competente, al fine di evitare danni
durevoli, dolore, inutili sofferenze o
angoscia;
Emendamento 101
PE 426.181\ 63
IT
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera e
Testo della Commissione
(e) vengano adottate misure intese a
correggere tempestivamente difetti o
sofferenze eventualmente constatati.
Emendamento
(e) vengano adottate misure intese a
correggere tempestivamente difetti o
sofferenze evitabili eventualmente
constatati.
Emendamento 102
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3. Gli Stati membri possono concedere
deroghe al paragrafo 2 per motivi legati al
benessere degli animali.
Emendamento
3. Gli Stati membri possono concedere
deroghe al paragrafo 2 per motivi
scientificamente comprovati, veterinari o
legati al benessere degli animali.
Emendamento 168
Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Nelle procedure il cui oggetto è
descritto all’articolo 5, paragrafo 2,
lettera b bis), gli animali delle specie di
interesse agronomico elencati
all’allegato IV bis possono essere
sistemati in condizioni normali di
allevamento quali definite dalle pratiche
agricole correnti degli Stati membri e
dalla regolamentazione vigente.
Emendamento 103
Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. Le ispezioni nazionali devono essere
effettuate dall’autorità competente almeno
due volte all’anno.
2. Le ispezioni nazionali sono effettuate
dall’autorità competente in media una
volta all'anno; l'autorità competente
modula la frequenza delle ispezioni in
base a un'analisi del rischio per ciascuno
64 /PE 426.181
IT
stabilimento.
Emendamento 104
Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Gli Stati membri assicurano che la
frequenza e la portata delle ispezioni siano
adeguate al numero e alle specie di animali
alloggiati, al grado di conformità dello
stabilimento alla presente direttiva e, nel
caso degli stabilimenti utilizzatori, al
numero e alla natura dei progetti ivi
realizzati.
3. Gli Stati membri assicurano che la
frequenza e la portata delle ispezioni siano
adeguate al numero e alle specie di animali
alloggiati, al grado di conformità dello
stabilimento alla presente direttiva e, nel
caso degli stabilimenti utilizzatori, al
numero e alla natura dei progetti ivi
realizzati. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie affinché le ispezioni
non pregiudichino la qualità scientifica
dei progetti e il benessere degli animali e
affinché i controlli siano effettuati in
condizioni conformi alle altre
regolamentazioni vigenti.
Emendamento 105
Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 4
Testo della Commissione
4. La documentazione relativa a tutte le
ispezioni è conservata per almeno cinque
anni.
Emendamento
4. La documentazione relativa a tutte le
ispezioni,compresa la documentazione
che illustre in dettaglio i casi di
inosservanza dei requisiti della presente
direttiva è conservata dall'autorità
competente di ciascuno Stato membro per
almeno cinque anni.
Emendamenti 186 e 176
Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. La Commissione può effettuare
controlli sull’infrastruttura e sullo
svolgimento delle ispezioni nazionali negli
Stati membri.
1. La Commissione effettua controlli
sull’infrastruttura e sullo svolgimento delle
ispezioni nazionali nonché sulla corretta
applicazione delle classificazioni di
gravità negli Stati membri. A tal fine, essa
PE 426.181\ 65
IT
predispone, in media ogni tre anni, un
sistema di monitoraggio delle ispezioni e
dell'attuazione della presente direttiva in
ciascuno Stato membro, garantendo
un'armonizzazione delle prassi per l’uso e
la cura di animali utilizzati o destinati ad
essere utilizzati a fini scientifici.
Emendamento 167
Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1. Gli Stati membri assicurano che non
vengano realizzati progetti senza previa
autorizzazione da parte dell’autorità
competente.
Emendamento
1. Gli Stati membri assicurano che non
vengano realizzati progetti classificati
come "moderati" o “gravi” o progetti
concernenti primati non umani senza
previa autorizzazione da parte dell’autorità
competente. Tutti gli altri progetti sono
notificati in anticipo all’autorità
competente a seguito dell’esame etico
effettuato dall’organismo permanente di
esame etico dell’istituzione.
Emendamento 108
Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. La concessione dell’autorizzazione è
subordinata a una valutazione etica positiva
da parte dell’autorità competente.
2. La concessione dell’autorizzazione è
subordinata a una valutazione
indipendente etica e scientifica positiva da
parte dell’autorità competente.
Emendamento 109
Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea
Testo della Commissione
Emendamento
1. Lo stabilimento utilizzatore presenta una
domanda di autorizzazione del progetto che
comprende i seguenti elementi:
1. Laddove richiesto, lo stabilimento
utilizzatore o la persona scientificamente
responsabile a livello scientifico del
progetto presenta una domanda di
autorizzazione del progetto che comprende
66 /PE 426.181
IT
i seguenti elementi:
Emendamento 110
Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(c bis) la dichiarazione scientificamente
motivata che il progetto di ricerca è
indispensabile ed eticamente ammissibile
e che gli scopi perseguiti non possono
essere conseguiti con altri metodi o
procedure.
Emendamento 111
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a
Testo della Commissione
(a) il progetto ha una giustificazione
scientifica o è previsto ai sensi di legge;
Emendamento
(a) il progetto ha una giustificazione
scientifica, è indispensabile ed eticamente
ammissibile;
Emendamento 112
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
b) gli scopi del progetto giustificano l’uso
degli animali;
Emendamento
(b) gli scopi del progetto giustificano l’uso
degli animali e non possono essere
conseguiti con altri metodi o procedure;
Emendamento 113
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione
c) il progetto è concepito in modo tale da
consentire lo svolgimento delle procedure
nelle condizioni più umanitarie e più
rispettose dell'ambiente.
Emendamento
c) il progetto è concepito in modo tale da
consentire lo svolgimento delle procedure
nelle condizioni di massimo rispetto del
benessere degli animali e dell'ambiente.
PE 426.181\ 67
IT
Emendamento 114
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d
Testo della Commissione
d) un’analisi dei danni e dei benefici del
progetto, per comprendere se il danno
arrecato agli animali in termini di
sofferenza, dolore o angoscia e, se del
caso, all’ambiente è giustificato dal
presunto progresso scientifico che, a
termine, andrà a beneficio degli esseri
umani, degli animali e dell’ambiente;
Emendamento
d) un’analisi dei danni e dei benefici del
progetto, per comprendere se il danno
arrecato agli animali in termini di
sofferenza, dolore o angoscia e, se del
caso, all’ambiente è eticamente
ammissibile in considerazione del
presunto progresso scientifico che, in
definitiva, può andare a beneficio degli
esseri umani, degli animali e
dell’ambiente;
Emendamento 115
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 3 – alinea
Testo della Commissione
Emendamento
3. L’autorità competente che esegue la
valutazione etica prende in considerazione
in particolare esperti nei seguenti settori:
3. L'autorità competente che esegue la
valutazione etica prende in considerazione
competenze specialistiche in particolare
nei seguenti settori:
Emendamento 116
Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 4
Testo della Commissione
4. La valutazione etica viene svolta in
maniera trasparente, integrando il parere di
parti indipendenti.
Emendamento 117
68 /PE 426.181
IT
Emendamento
4. La valutazione etica viene svolta in
maniera trasparente, integrando
competenze indipendenti e tutelando la
proprietà intellettuale e le informazioni
riservate nonché la sicurezza dei beni e
delle persone.
Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
1. La valutazione etica determina, in base
all’analisi dei danni e dei benefici di cui
all’articolo 37, paragrafo 2, lettera d) se,
una volta ultimato il progetto l'autorità
competente debba procedere alla sua
valutazione retrospettiva.
Emendamento
1. L'autorità competente che procede alla
valutazione etica determina, in base
all'analisi dei danni e dei benefici di cui
all'articolo 37, paragrafo 2, lettera d), se,
una volta ultimato il progetto, si debba
procedere alla valutazione retrospettiva di
quest'ultimo.
Emendamento 118
Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – alinea
Testo della Commissione
2. La valutazione retrospettiva valuta i
seguenti aspetti:
Emendamento
2. La valutazione retrospettiva stabilisce
quanto segue:
Emendamento 119
Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione
(c) gli elementi che possono contribuire
all’ulteriore applicazione dei requisiti di
sostituzione, riduzione e perfezionamento.
Emendamento
(c) se vi sono elementi che possono
contribuire all'ulteriore applicazione dei
requisiti di sostituzione, riduzione e
perfezionamento.
Emendamento 120
Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 4
Testo della Commissione
4. Fatto salvo il paragrafo 3, tutti i
progetti che comportano procedure
classificate come “nulle o lievi” sono
esentati dal requisito della valutazione
retrospettiva.
Emendamento
4. Tutti i progetti che comportano
procedure classificate come "da nulle a
moderate" sono esentati dal requisito della
valutazione retrospettiva.
Emendamento 121
PE 426.181\ 69
IT
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – alinea
Testo della Commissione
Fatta salva la tutela delle informazioni
riservate, la sintesi non tecnica del progetto
deve fornire:
Emendamento
Fatta salva la tutela delle informazioni
riservate e dei dettagli relativi allo
stabilimento e al personale, la sintesi non
tecnica del progetto deve fornire:
Emendamento 122
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
b) la dimostrazione della conformità ai
requisiti di sostituzione, riduzione e
perfezionamento.
Emendamento
b) la dimostrazione che i principi di
sostituzione, riduzione e perfezionamento
sono stati rispettati ove possibile.
Emendamento 123
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4
Testo della Commissione
4. Gli Stati membri pubblicano le sintesi
non tecniche dei progetti autorizzati ed
eventuali revisioni.
Emendamento
4. Gli Stati membri pubblicano versioni
anonime delle sintesi non tecniche dei
progetti autorizzati ed eventuali revisioni.
Emendamento 178
Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. Fatta salva la salvaguardia delle
informazioni riservate e personali, gli
Stati membri rendono disponibili al
pubblico informazioni non personali
riguardanti le violazioni della presente
direttiva del diritto e delle autorizzazioni
nazionali.
Emendamento 124
70 /PE 426.181
IT
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3. L'autorizzazione del progetto viene
rilasciata per un periodo non superiore a
quattro anni.
Emendamento
3. L'autorizzazione del progetto viene
rilasciata per un periodo non superiore a
cinque anni.
Emendamento 125
Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 4
Testo della Commissione
Emendamento
4. Gli Stati membri possono rilasciare
l’autorizzazione a progetti multipli quando
questi siano previsti per legge.
4. Gli Stati membri possono rilasciare
l'autorizzazione a progetti multipli quando
questi siano previsti per legge o quando si
applichino procedure standardizzate la
cui valutazione etica ha già prodotto un
risultato positivo.
Emendamento 126
Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1. L'autorità competente può modificare o
rinnovare l'autorizzazione del progetto su
richiesta dello stabilimento utilizzatore.
Emendamento
1. L’autorità competente può modificare o
rinnovare l’autorizzazione del progetto su
richiesta dello stabilimento utilizzatore o
della persona incaricata del progetto.
Emendamento 127
Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Eventuali modifiche o rinnovi delle
autorizzazioni dei progetti sono subordinati
a un’ulteriore valutazione etica positiva.
2. Eventuali modifiche o rinnovi delle
autorizzazioni dei progetti sono subordinati
a un'ulteriore valutazione etica.
Emendamento 128
PE 426.181\ 71
IT
Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Le modifiche alle procedure lievi o
moderate che non aumentano la gravità
della procedura possono essere apportate
dall’organismo permanente di esame
etico, ma devono essere comunicate
all’autorità competente entro una
settimana dalla modifica in questione.
Emendamento 129
Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 3
Testo della Commissione
3. L’autorità competente può revocare
l’autorizzazione se il progetto non viene
realizzato in conformità a quanto disposto
nell'autorizzazione.
Emendamento
3. L’autorità competente può revocare
l’autorizzazione se il progetto non viene
realizzato in conformità a quanto disposto
nell'autorizzazione ed è suscettibile di
comportare un deterioramento delle
norme di benessere degli animali.
Emendamenti 131 e 187
Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2. In deroga al paragrafo 1, in circostanze
eccezionali e nei casi in cui il progetto
abbia carattere straordinario,
multidisciplinare e innovativo, la
decisione di rilascio dell'autorizzazione
viene presa e comunicata allo
stabilimento utilizzatore entro 60 giorni
dalla presentazione della richiesta.
Emendamento 132
72 /PE 426.181
IT
Emendamento
soppresso
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1. Ogni Stato membro accetta i dati
richiesti per legge risultanti dalle
procedure eseguite nel territorio di un
altro Stato membro e riconosciuti dalla
legislazione comunitaria, a meno che non
siano necessarie ulteriori procedure per
tutelare la salute pubblica, la sicurezza e
l’ambiente.
Emendamento
1. Ogni Stato membro accetta da un altro
Stato membro i dati risultanti dalle
procedure riconosciute dalla legislazione
comunitaria o che hanno luogo a norma di
essa.
Emendamento 180
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Fatta salva la tutela delle informazioni
riservate, al di fuori dei settori di
sperimentazione a norma di legge, gli
Stati membri assicurano la condivisione dei
dati risultanti dalle procedure.
2. Gli Stati membri assicurano la
condivisione dei dati risultanti dalle
procedure, comprese quelle che sono state
eseguite nell'Unione europea prima
dell’entrata in vigore della presente
direttiva. Chiunque intende avvalersi di
dati di proprietà altrui contribuisce, se del
caso, al costo di produzione di tali dati.
Emendamento 134
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Fatta salva la tutela delle
informazioni riservate, gli Stati membri
assicurano la condivisione dei dati
risultanti dalle procedure, comprese
quelle che sono state eseguite nell'Unione
europea prima dell’entrata in vigore della
direttiva. Una persona che intende
avvalersi di dati di proprietà altrui
contribuisce, se del caso, al costo
intrinseco di tali dati.
Emendamento 135
PE 426.181\ 73
IT
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 ter. Prima di chiedere l'autorizzazione
per un progetto, una persona che intende
eseguire una procedura adotta ogni
ragionevole misura per accertare che
esistano già dati pertinenti per il progetto
proposto e, se questo è il caso, per avere
accesso a tali dati, anche partecipando ai
relativi costi, e analogamente gli Stati
membri verificano l’esistenza di tali dati
prima di concedere un’autorizzazione.
Emendamento 136
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 quater. Gli Stati membri non
autorizzano una procedura qualora una
persona non abbia adottato ogni
ragionevole misura di cui al paragrafo 2
ter.
Emendamento 137
Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 quinquies. Laddove siano
ragionevolmente disponibili dati
pertinenti, gli Stati membri rilasciano
l'autorizzazione per un progetto solo se
esso è necessario ai fini della protezione
del pubblico.
Emendamento 138
74 /PE 426.181
IT
Proposta di direttiva
Articolo 45
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione e gli Stati membri
contribuiscono allo sviluppo e alla
convalida di metodi alternativi atti a fornire
lo stesso livello d’informazione delle
procedure su animali ma che non
prevedano l’uso di animali, utilizzino un
minor numero di animali o comportino
procedimenti meno dolorosi, e prendono
tutte le misure che ritengono opportune per
incoraggiare la ricerca in questo settore.
La Commissione e gli Stati membri
contribuiscono finanziariamente e in altro
modo allo sviluppo e, se del caso, alla
convalida scientifica di metodi alternativi
atti a fornire un livello comparabile
d'informazione delle procedure su animali
ma che non prevedano l'uso di animali,
utilizzino un minor numero di animali o
comportino procedimenti meno dolorosi, e
prendono tutte le misure che ritengono
opportune per incoraggiare la ricerca in
questo settore. È opportuno istituire
biobanche veterinarie su ampia scala al
fine di sostenere i principi di sostituzione,
riduzione e perfezionamento usando
tessuti in eccesso prelevati quale parte
delle procedure cliniche.
Emendamento 139
Proposta di direttiva
Articolo 45 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 45 bis
Centro europeo per la convalida di metodi
alternativi
Le attribuzioni del Centro europeo per la
convalida dei metodi alternativi sono
estese per comprendere il coordinamento
e la promozione dello sviluppo e
dell'utilizzo di alternative alle procedure
sugli animali, ivi incluse la ricerca
biomedica di base e applicata, la ricerca
veterinaria e le sperimentazioni a norma
di legge, mediante l’esercizio delle
seguenti funzioni:
a) coordinare le ricerche intraprese per
facilitare lo sviluppo di alternative alla
sperimentazione animale da parte dei
Centri nazionali per i metodi alternativi
descritti all'articolo 46;
PE 426.181\ 75
IT
b) intraprendere ricerche volte a facilitare
lo sviluppo di procedure alternative alla
sperimentazione animale;
c) commissionare ricerche in settori
suscettibili di fornire informazioni che
facilitino la sostituzione, la riduzione e il
perfezionamento delle procedure sugli
animali;
d) definire e porre in atto, in
consultazione con le parti in causa,
strategie intese a sostituire, ridurre e
perfezionare le procedure sugli animali;
e) rendere disponibile l'informazione sulle
procedure alternative alla
sperimentazione animale nel quadro di
relazioni periodiche destinate al pubblico,
alle parti in causa e alle autorità degli
Stati membri;
f) istituire banche dati per facilitare lo
scambio di informazioni pertinenti,
comprese quelle sui metodi alternativi
disponibili, e di informazioni fornite
volontariamente da ricercatori, che non
sarebbero altrimenti pubblicate ma che
potrebbero evitare la duplicazione di studi
senza esito sugli animali;
g) coordinare studi di preconvalida e
convalida realizzati dai Centri nazionali
per i metodi alternativi conformemente
all’articolo 46 della presente direttiva;
h) effettuare, ove necessario, studi di
convalida e di preconvalida;
i) definire e applicare, in consultazione
con gli organismi di regolamentazione e
le parti interessate, strategie intese a
sostituire, ridurre e perfezionare la
sperimentazione sugli animali a scopi
normativi;
j) facilitare l'avallo scientifico e
l'accettazione a livello normativo di
alternative alla sperimentazione sugli
animali a scopi normativi;
k) informare le autorità di
regolamentazione competenti allorché gli
studi di preconvalida e di convalida
hanno inizio e allorché i metodi di
76 /PE 426.181
IT
sperimentazione alternativi ottengono
l'avallo scientifico e l'accettazione a
livello normativo, e mettere tali
informazioni a disposizione del pubblico e
delle parti in causa attraverso appositi siti
web.
Emendamento 140
Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Ogni Stato membro designa, entro [un
anno dopo l’entrata in vigore della presente
direttiva], un laboratorio nazionale di
riferimento per la convalida di metodi
alternativi atti a sostituire, ridurre e
perfezionare l’uso degli animali.
1. Ogni Stato membro designa, entro [un
anno dopo l’entrata in vigore della presente
direttiva], un centro responsabile per il
sostegno dello sviluppo, della convalida e
della promozione di alternative alle
sperimentazioni su animali a scopi
normativi e strutture volte a sviluppare e
promuovere l'uso di alternative alle
procedure svolte su animali per altri fini,
quali le ricerche biomediche e veterinarie
di base e applicate.
Emendamento 141
Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 4 – lettera a
Testo della Commissione
a) collaborano con la Commissione nel
proprio settore di competenza;
Emendamento
a) collaborano con la Commissione nel
proprio settore di competenza e svolgono
compiti volti a far progredire strategie atte
a sostituire le procedure sugli animali;
Emendamento 142
Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 4 – lettera b
Testo della Commissione
b) partecipano alla preconvalida e alla
convalida dei metodi alternativi sotto il
coordinamento della Commissione;
Emendamento
b) partecipano alla preconvalida e alla
convalida dei metodi alternativi, se del
caso sotto il coordinamento della
Commissione;
PE 426.181\ 77
IT
Emendamento 143
Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 4 – lettera d
Testo della Commissione
d) forniscono assistenza tecnica e
scientifica alle autorità competenti degli
Stati membri per l’approvazione e
l’applicazione dei metodi alternativi;
Emendamento
d) forniscono assistenza tecnica e
scientifica alle autorità competenti e agli
stabilimenti utilizzatori negli Stati membri
e tra di essi per l’approvazione e
l’applicazione dei metodi alternativi;
Emendamento 144
Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 4 – lettera e
Testo della Commissione
Emendamento
e) provvedono alla formazione sull’uso dei
metodi alternativi delle persone di cui
all’articolo 20, paragrafo 1.
e) provvedono alla formazione sull’uso dei
metodi alternativi delle persone di cui
all’articolo 20, paragrafo 1, e, se richiesto,
agli stabilimenti utilizzatori.
Emendamento 145
Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
e bis) comunicano gli sviluppi in materia
di metodi alternativi e informano il
pubblico in merito agli esiti positivi e
negativi.
Emendamento 193
Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. I centri nazionali collaborano con
tutti i soggetti interessati per promuovere
l'obiettivo di sostituire tutte le procedure
animali.
Emendamento 147
78 /PE 426.181
IT
Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 2
Testo della Commissione
Gli Stati membri trasmettono questi dati
statistici alla Commissione entro [tre anni
dalla data di recepimento] e
successivamente con cadenza annuale.
Emendamento
Gli Stati membri pubblicano e trasmettono
questi dati statistici alla Commissione entro
[tre anni dalla data di recepimento] e
successivamente con intervalli non
superiori a due anni.
Emendamento 148
Proposta di direttiva
Articolo 53
Testo della Commissione
La Commissione riesamina la presente
direttiva entro [10 anni dalla data di entrata
in vigore] tenendo conto dei progressi nello
sviluppo di metodi alternativi che non
prevedono l’uso di animali, in particolare
di primati non umani, e propone le
modifiche eventualmente necessarie.
Emendamento
La Commissione riesamina la presente
direttiva entro [cinque anni dalla data di
entrata in vigore] tenendo conto dei
progressi nello sviluppo di metodi
alternativi che non prevedono l’uso di
animali, in particolare di primati non
umani, e propone le modifiche
eventualmente necessarie.
Emendamento 194
Proposta di direttiva
Articolo 53 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 53 bis
Riesame tematico
La Commissione, in consultazione con gli
Stati membri e con le parti interessate,
esegue un riesame tematico dell'uso degli
animali nelle procedure ogni due anni,
con inizio due anni dopo l'entrata in
vigore della presente direttiva. Il riesame
valuta l'impatto degli sviluppi delle
conoscenze tecnologiche, scientifiche e
sul benessere degli animali e fissa
obiettivi per l'attuazione di metodi di
sostituzione convalidati.
Nel quadro del riesame periodico la
PE 426.181\ 79
IT
Commissione attribuisce priorità alla
riduzione e all'eliminazione delle
procedure che provocano il massimo
livello ammissibile di dolore, sofferenza,
angoscia o danno prolungato e a quelle
che non sono concepite per alleviare
affezioni umane invalidanti o
potenzialmente letali, nell'ottica di
eliminare tutte le procedure.
Nell'ambito del riesame periodico la
Commissione tiene conto dell'evoluzione
dell'opinione pubblica per quanto
concerne l'utilizzo degli animali nelle
procedure.
Emendamento 150
Proposta di direttiva
Allegato I – Titolo
Testo della Commissione
Specie di invertebrati di cui all’articolo 2,
paragrafo 2
Emendamento
Ordini di invertebrati di cui all’articolo 2,
paragrafo 2
Emendamento 151
Proposta di direttiva
Allegato I – riga 1
Testo della Commissione
Ciclostomi
Emendamento
soppressa
Emendamento 152
Proposta di direttiva
Allegato I - riga 3
Testo della Commissione
Crostacei decapodi
Emendamento 153
80 /PE 426.181
IT
Emendamento
Crostacei decapodi dei sottordini
Brachyura e Astacidea
Proposta di direttiva
Allegato II – punto 8
Testo della Commissione
Coniglio (Oryctolagus cuniculus)
Emendamento
soppresso
Emendamento 154
Proposta di direttiva
Articolo II – punto 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
11 bis. Pesce zebra (danio danio)
Emendamento 155
Proposta di direttiva
Allegato III – linea 3 – colonna 2
Testo della Commissione
7 anni dopo l'attuazione della direttiva
Emendamento
dieci anni dopo l'attuazione della direttiva
Emendamento 156
Proposta di direttiva
Allegato III – linea 4 – colonna 2
Testo della Commissione
7 anni dopo l'attuazione della direttiva
Emendamento
dieci anni dopo l'attuazione della direttiva
Emendamento 157
Proposta di direttiva
Allegato IV – sottotitolo (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
La cura e la sistemazione sono adattate
all'obiettivo scientifico.
Emendamento 158
PE 426.181\ 81
IT
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 1 – alinea
Testo della Commissione
1. STRUTTURE FISICHE
Emendamento
1. STRUTTURE FISICHE
Le condizioni di ricovero sono adattate
all'obiettivo scientifico.
Emendamento 159
Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 3 – alinea
Testo della Commissione
3. CURA
Emendamento
3. CURA
La cura è adattata all'obiettivo scientifico.
Emendamento 169
Proposta di direttiva
Allegato IV bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
ALLEGATO IV bis
Elenco degli animali di cui all’articolo 32,
paragrafo 3 bis
1) Bovini (Bos taurus e Bos indicus);
2) Pecore e capre (Ovis aries e Capra
hircus);
3) Maiali (Sus scrofa);
4) Equini (Equus asinus);
5) Pollame domestico (Gallus gallus
domesticus);
6) Tacchino domestico (Meleagris
gallopavo);
7) Anatre e oche (Anas platyrhynchos,
Anser anser domesticus, Cairina
moschata);
8) Quaglia domestica (Coturnix spp);
9) Piccioni (Colombia livia);
82 /PE 426.181
IT
10) Conigli (Oryctolagus cuniculus)
Emendamento 160
Proposta di direttiva
Allegato V – tabella 5 – colonna "Valutazione complessiva" – Biossido di carbonio
Testo della Commissione
1 - se unico agente
Emendamento
5
5 - se l’animale non è cosciente
Emendamento 161
Proposta di direttiva
Allegato VII bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
ALLEGATO VII bis
Definizioni generali dei livelli di gravità di
cui all'articolo 15, paragrafo 1
In generale:
Salvo prova contraria, occorre partire
dalla premessa che le procedure dolorose
per gli esseri umani sono dolorose anche
per gli animali.
Assenza di dolore o dolore lieve: livello di
gravità 1
Interventi e manipolazioni sugli animali a
scopi sperimentali che non causano agli
animali nessun dolore o dolore lieve di
breve durata, o sofferenza, lesioni o
angoscia lieve e non provocano un
significativo deterioramento delle loro
condizioni generali.
Esempi:
- studi con diverse composizioni di
mangimi o con dieta non fisiologica, con
segni o sintomi clinici minimi;
- prelievo di campioni di sangue o
iniezioni (s.c., i.m., i.p., i.v.) di un
farmaco;
- biopsia di un tessuto superficiale sotto
anestesia;
PE 426.181\ 83
IT
- tecniche di scanning non invasive, con o
senza sedazione o anestesia degli animali;
- studi di tollerabilità che possono causare
reazioni di breve durata e di minima
entità a livello locale o sistemico;
- elettrocardiogrammi su animali
coscienti;
- studi di osservazione, quali test a campo
aperto, test del labirinto o test della scala;
- esperimenti in anestesia totale senza
risveglio;
Moderato: livello di gravità 2
Interventi e manipolazioni sugli animali a
scopo sperimentale che sottopongono
questi ultimi ad angoscia moderata di
breve durata o ad un episodio di durata
moderatamente lunga o lunga; di
angoscia, dolore o sofferenza lievi, o a
lesioni o ad un deterioramento
significativo delle condizioni generali.
Esempi:
- interventi chirurgici sotto anestesia e
adeguata analgesia;
- impianto di dispositivi quali cateteri,
trasmettitori telemetrici e minipompe in
anestesia generale;
- studi con dieta non fisiologica, con segni
cliniciosintomi di diabete mellito senza
trattamento;
- frequente prelievo di campioni di sangue
o somministrazione di sostanze;
- induzione di ansia nei modelli animali;
- test di tossicità acuta, studi di
tollerabilità acuta; studi telemetrici, test di
tossicità cronica/cancerogenicità con
punti terminali non letali;
- modelli di crisi, ad esempio studi
sull’epilessia;
- modelli animali non letali di cancro, ad
esempio studi sullo xenotrapianto;
Grave: livello di gravità 3
Interventi e manipolazioni sugli animali a
84 /PE 426.181
IT
scopo sperimentale che causano loro
angoscia grave o molto grave, o che li
sottopongono ad un episodio
moderatamente lungo o lungo di angoscia
moderata, dolore forte, sofferenza
prolungata o lesioni gravi, o
deterioramento significativo e persistente
delle condizioni generali.
Esempi:
- infezioni batteriche o virali letali;
- modelli cronici di artrite reumatoide;
- animali geneticamente modificati con
fenotipi letali (ad esempio oncogenesi),
senza conclusione anticipata
dell’esperimento;
- trapianto di organi (ad esempio rene,
pancreas);
- modelli cronici di gravi patologie
neurologiche, ad esempio morbo di
Parkinson.
PE 426.181\ 85
IT
P6_TA-PROV(2009)0344
Inquinamento provocato dalle navi e sanzioni per violazioni ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE
relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni
(COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2008)0134),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali
la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0142/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione
per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica
(A6-0080/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
86 /PE 426.181
IT
P6_TC1-COD(2008)0055
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista
dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione ║,
║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni ║,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato2,
considerando quanto segue:
(1)
Scopo della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per
violazioni, e della presente modifica, è armonizzare la definizione dei reati di
inquinamento marittimo commessi da persone fisiche o giuridiche, l'ampiezza della loro
responsabilità e la natura penale delle sanzioni che possono essere irrogate per i reati
commessi da persone fisiche.
(2)
Il 23 ottobre 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato3 la decisione
quadro 2005/667/GAI, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la
repressione dell'inquinamento provocato dalle navi4, che in precedenza aveva completato
la direttiva 2005/35/CE con misure di diritto penale. La presente modifica della direttiva
colma il vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte.
(3)
Le sanzioni penali, che indicano una disapprovazione sociale qualitativamente diversa
rispetto alle sanzioni amministrative, rafforzano il rispetto della normativa in vigore
contro l'inquinamento provocato dalle navi e dovrebbero rivelarsi sufficientemente
severe da scoraggiare i potenziali inquinatori dalla commissione di qualsiasi violazione.
(3 bis)Un insieme coerente di misure legislative è già stato adottato a livello di Unione
europea per rafforzare la sicurezza marittima e contribuire a prevenire l'inquinamento
provocato dalle navi. Le norme in questione riguardano gli Stati di bandiera, gli
armatori e i noleggiatori, le società di classificazione, gli Stati di approdo e gli Stati
1
2
3
4
GU C ...
Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009.
Causa C-440/05 Commissione/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta.
GU L 255 del 30.9.2005, pag.164.
PE 426.181\ 87
IT
costieri. Il sistema di sanzioni esistente in relazione agli scarichi illeciti delle navi in
mare, che integra tali norme, deve essere rafforzato ulteriormente con l'introduzione di
sanzioni penali.
(4)
L'adozione di norme comuni in materia di sanzioni penali rende possibile ricorrere a
metodi più efficaci di indagine e di effettiva cooperazione a livello nazionale e tra Stati
membri.
(5)
È opportuno che gli Stati membri applichino sanzioni effettive, proporzionate e
dissuasive ▌ anche alle persone giuridiche in tutta la Comunità, perché spesso i reati di
inquinamento provocati dalle navi sono commessi nell'interesse o a vantaggio di persone
giuridiche.
(5 bis)L'applicabilità delle disposizioni della presente direttiva non dovrebbe essere soggetta a
deroghe, salvo quelle previste nel testo. Alcune categorie di persone giuridiche e
fisiche, quali le società di classificazione o i proprietari del carico, dovrebbero pertanto
essere incluse nell'ambito di applicazione.
(5 ter) La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere, nelle rispettive legislazioni
nazionali, sanzioni penali per gli scarichi di sostanze inquinanti cui essa si applica.
La presente direttiva non stabilisce obblighi in relazione all'applicazione di tali
sanzioni o di qualsiasi altro sistema di applicazione della legge in vigore per i casi
specifici.
(5 quater) Ai sensi della presente direttiva, gli scarichi illeciti di sostanze inquinanti effettuati
dalle navi sono considerati reati qualora siano stati commessi intenzionalmente,
temerariamente o per negligenza grave e qualora producano danni alla qualità
dell'acqua. I casi meno gravi di scarichi illeciti di sostanze inquinanti effettuati dalle
navi che non producono danni alla qualità dell'acqua non devono essere considerati
reati. Ai sensi della presente direttiva, gli scarichi di questo tipo sono indicati come
"casi di minore entità".
(5 quinquies)
Ai fini di un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente nel
settore del trasporto marittimo come pure dell'efficacia del principio secondo cui i
responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente, è
necessario considerare reati i casi di minore entità che si verificano periodicamente e
che producono, non singolarmente bensì nel loro insieme, danni alla qualità
dell'acqua.
(5 sexies) La presente direttiva lascia impregiudicati altri sistemi relativi alla responsabilità
per danno dovuto all'inquinamento provocato dalle navi previsti dal diritto
comunitario, nazionale o internazionale.
(5 septies) La competenza giurisdizionale per quanto riguarda gli illeciti penali dovrebbe
essere stabilita conformemente alla legge nazionale degli Stati membri e ai loro
obblighi ai sensi del diritto internazionale.
(6)
È necessario che gli Stati membri forniscano informazioni alla Commissione
sull'attuazione della presente direttiva, onde consentirle di valutarne gli effetti.
88 /PE 426.181
IT
(7)
Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura
sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa del carattere transfrontaliero dei
danni che possono derivare dai comportamenti considerati, essere realizzati meglio a
livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui
all'articolo 5 del trattato ║. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per
conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo.
(8)
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e applica i principi riconosciuti
dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e sanciti nella Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea.
(8 bis) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"1, gli
Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e
della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la
presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
(9)
Occorre pertanto modificare in tal senso la direttiva 2005/35/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2005/35/CE è così modificata:
(1)
Il titolo è sostituito dal seguente:
"Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato
dalle navi e all'introduzione di sanzioni, comprese sanzioni penali, per i reati di
inquinamento".
(1 bis) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Scopo della presente direttiva è quello di recepire nel diritto comunitario le norme
internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai
responsabili di scarichi siano comminate sanzioni adeguate, comprese sanzioni
penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione
dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi."
(1 ter) All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 4 bis:
"4 bis. "Persona giuridica": qualsiasi entità dotata di personalità giuridica in forza
del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche
nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.";
▌
(3)
1
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
GU L 321 del 31.12.2003, pag. 1.
PE 426.181\ 89
IT
"Articolo 4
Violazioni
1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati
dalle navi, inclusi gli scarichi di minore entità, in una delle aree di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, per imprudenza
o per negligenza grave.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che le persone fisiche o
giuridiche che commettono una violazione di cui al paragrafo 1 possano essere
dichiarate responsabili."
(3 bis) L'articolo 5 è modificato nel modo seguente:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all'articolo 3,
paragrafo 1 non è considerato una violazione se soddisfa le condizioni di cui
all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3, o all'allegato II, norme 13, 3.1.1 o 3.1.3,
della convenzione Marpol 73/78."
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Lo scarico di sostanze inquinanti nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1,
lettere c), d) ed e), non è considerato una violazione da parte del proprietario, del
comandante o dell'equipaggio se soddisfa le condizioni di cui all'allegato I,
norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.1.2, della convenzione Marpol 73/78.";
(4)
Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter:
"Articolo 5 bis
Reati
1. Gli Stati membri provvedono affinché le violazioni di cui agli articoli 4 e 5 siano
considerate reati.
2. ▌ Il paragrafo 1 non si applica ai casi di minore entità qualora l'atto commesso non
produca danni alla qualità dell'acqua.
3. I casi di minore entità che si verificano periodicamente e che producono, non
singolarmente bensì nel loro insieme, danni alla qualità sono considerati reati se sono
commessi intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave.
▌
Articolo 5 ter
Istigazione, favoreggiamento e complicità
90 /PE 426.181
IT
Gli Stati membri provvedono affinché l'istigazione a commettere gli atti intenzionali
di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, il favoreggiamento e la complicità nel
commetterli siano punibili come reati."
▌
5)
Dopo l'articolo 7, sono aggiunti i seguenti articoli 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater:
"Articolo 8
Sanzioni
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le violazioni di cui agli
articoli 4 e 5 siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 8 bis
Sanzioni applicabili alle persone fisiche
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo
5 bis, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 ter siano punibili con sanzioni penali efficaci,
proporzionate e dissuasive.
Articolo 8 ter
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche
possano essere considerate responsabili dei reati di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e
3, e all'articolo 5 ter, commessi a loro vantaggio da persone fisiche che agiscano a
titolo individuale o in quanto membri di un organo della persona giuridica che
detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:
a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica, oppure
b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, oppure
c) sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Ciascuno Stato membro provvede inoltre a che la persona giuridica possa essere
dichiarata responsabile quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte delle
persone fisiche di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile commettere un reato di cui
all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 ter a vantaggio della persona
giuridica stessa da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude
azioni penali contro le persone fisiche che commettano reati di cui all'articolo 5 bis,
paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 ter, istighino qualcuno a commetterli o vi concorrano.
Articolo 8 quater
Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
PE 426.181\ 91
IT
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica
dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 8 ter sia passibile di sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive."
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della stessa. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali
disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ║
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
92 /PE 426.181
IT
P6_TA-PROV(2009)0345
Etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti in materia
energetica (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di
energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante
l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (COM(2008)0778 –
C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))
(Procedura di codecisione – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2008)0778),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0412/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,
– vista la lettera in data 11 marzo 2009 della commissione giuridica alla commissione per
l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo
regolamento
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0146/2009),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene
modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto
concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita a una mera
codificazione di tali disposizioni, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
e quale di seguito emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione
1
GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
PE 426.181\ 93
IT
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione
(2) L'ambito di applicazione della direttiva
92/75/CEE del Consiglio è limitato agli
apparecchi domestici; il piano d'azione
sulla produzione e sul consumo sostenibili
e sulla politica industriale ha dimostrato
che l'estensione del campo di applicazione
della direttiva ai prodotti connessi al
consumo energetico che hanno un impatto
sul consumo di energia durante l'uso
potrebbe rafforzare le potenziali sinergie
tra le misure legislative vigenti, ed in
particolare con la direttiva 2005/32/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 2005, relativa all'istituzione di un
quadro per l'elaborazione di specifiche per
la progettazione ecocompatibile dei
prodotti che consumano energia e recante
modifica della direttiva 92/42/CEE del
Consiglio e delle direttive 96/57/CE e
2000/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, e consentire ulteriori risparmi di
energia e vantaggi per l'ambiente.
Emendamento
(2) L'ambito di applicazione della direttiva
92/75/CEE del Consiglio è limitato agli
apparecchi domestici; il piano d'azione sulla
produzione e sul consumo sostenibili e sulla
politica industriale ha dimostrato che
l'estensione dell'ambito di applicazione della
direttiva ai prodotti connessi al consumo
energetico, tra cui i prodotti da costruzione,
che hanno un impatto diretto o indiretto
significativo sul consumo di energia durante
l'uso potrebbe rafforzare le potenziali sinergie
tra le misure legislative vigenti, ed in
particolare con la direttiva 2005/32/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 2005, relativa all'istituzione di un
quadro per l'elaborazione di specifiche per la
progettazione ecocompatibile dei prodotti che
consumano energia e recante modifica della
direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle
direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio. La
presente direttiva dovrebbe integrare e non
pregiudicare in alcun modo l'applicazione
della direttiva 2005/32/CE. Avvalendosi di
un approccio olistico e determinando
ulteriori risparmi di energia e vantaggi per
l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe
essere considerata come parte integrante di
un quadro normativo più ampio, che include
il regolamento (CE) n. 1980/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
luglio 2000, relativo al sistema comunitario,
riesaminato, di assegnazione di un marchio
di qualità ecologica1, e la direttiva
2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul
rendimento energetico nell'ediliza2.
_______________
94 /PE 426.181
IT
1
GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
2
GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(2 bis) Le conclusioni della Presidenza del
Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007
hanno sottolineato la necessità di aumentare
l'efficienza energetica nella Comunità in
modo da conseguire l'obiettivo di ridurre del
20% il consumo energetico comunitario
entro il 2020, caldeggiando l’attuazione
rigorosa e rapida dei settori chiave
individuati nella comunicazione della
Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo
“Piano d’azione per l’efficienza energetica:
concretizzare le potenzialità”. Il piano
d’azione metteva in risalto le enormi
opportunità di risparmio energetico nel
settore produttivo.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(2 ter) Allo scopo di promuovere l'efficienza
e il risparmio energetici è inoltre
indispensabile che l'Unione europea e gli
Stati membri rendano giuridicamente
vincolante l'obiettivo di un risparmio
energetico del 20% entro il 2020,
proponendo e attuando misure coerenti per
garantirne il conseguimento.
Emendamento 72
Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(2 quater) Migliorare l'efficienza dei
prodotti connessi al consumo energetico
attraverso la scelta informata del
consumatore avvantaggia l'economia
PE 426.181\ 95
IT
dell'Unione europea nel suo complesso e
anche l'industria manifatturiera
attraverso la riduzione del prezzo del
carbonio nel sistema di scambio delle
emissioni.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione
(3) La fornitura di informazioni accurate,
pertinenti e comparabili sul consumo
specifico di energia dei prodotti connessi al
consumo energetico può orientare la scelta
degli utilizzatori finali verso i prodotti che
offrono o indirettamente comportano il
minor consumo di energia e di altre risorse
essenziali durante l'uso, inducendo quindi i
fabbricanti a prendere misure volte a
ridurre il consumo di energia e di altre
risorse essenziali dei loro prodotti; inoltre
ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente
un'utilizzazione razionale di tali prodotti.
In mancanza di tali informazioni, l'azione
delle forze del mercato di detti prodotti non
riuscirà, da sola, a promuovere l'impiego
razionale dell'energia e di altre risorse
essenziali.
Emendamento
(3) La fornitura di informazioni accurate,
pertinenti e comparabili sul consumo
specifico di energia dei prodotti connessi al
consumo energetico dovrebbe orientare la
scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti
che offrono o indirettamente comportano il
minor consumo di energia e di altre risorse
essenziali durante l'uso, inducendo quindi i
fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il
consumo di energia e di altre risorse
essenziali dei loro prodotti; inoltre ciò
dovrebbe incoraggiare indirettamente
un'utilizzazione razionale di tali prodotti allo
scopo di contribuire a raggiungere
l’obiettivo comunitario del 20% in materia
di efficienza energetica. In mancanza di tali
informazioni, l'azione delle forze del mercato
di detti prodotti non riuscirà, da sola, a
promuovere l'impiego razionale dell'energia e
di altre risorse essenziali.
Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(3 bis) Dato che l'edilizia rappresenta il 40%
del consumo totale di energia nell'Unione
europea e che la revisione della direttiva
2002/91/CE mira a promuovere un
miglioramento del rendimento energetico
complessivo degli edifici nel senso
dell'ottimizzazione dei costi, è opportuno, in
tale contesto, che l'inserimento di
determinati prodotti da costruzione connessi
96 /PE 426.181
IT
al consumo energetico nell'ambito di
applicazione della presente direttiva sia
finalizzato a coadiuvare le famiglie nella
scelta del prodotto più conveniente ed
efficiente dal punto di vista energetico al
momento della ristrutturazione di un
edificio.
Emendamenti 53 e 64
Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(3 ter) Allo scopo di garantire
prevedibilità ai fabbricanti e chiarezza ai
consumatori, la Commissione dovrebbe
elaborare un elenco prioritario dei
prodotti connessi al consumo energetico,
compresi i prodotti da costruzione che
rientrano nell'ambito di applicazione
della presente direttiva e che quindi
saranno oggetto delle misure di attuazione
adottate dagli Stati membri e dalla
Commissione.
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione
(4) L'informazione svolge un ruolo capitale
nel meccanismo delle forze del mercato ed è
necessario a tal fine introdurre un'etichetta
uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo,
fornire ai potenziali utilizzatori finali
informazioni standardizzate supplementari
sui costi relativi al consumo di energia e di
altre risorse essenziali per tali prodotti
nonché provvedere affinché vengano fornite
tali informazioni anche a coloro che non
hanno la possibilità di esaminare
direttamente il prodotto esposto e quindi la
relativa etichetta; per essere efficiente e
ottenere dei risultati è opportuno che
l'etichetta sia facilmente riconoscibile dagli
utilizzatori finali, semplice e sintetica. A tal
Emendamento
(4) L'informazione svolge un ruolo capitale
nel meccanismo delle forze del mercato ed è
necessario a tal fine introdurre un'etichetta
uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo,
fornire ai potenziali utilizzatori finali
informazioni standardizzate supplementari sui
costi relativi al consumo di energia e di altre
risorse essenziali per tali prodotti nonché
provvedere affinché vengano fornite tali
informazioni anche a coloro che non hanno la
possibilità di esaminare direttamente il
prodotto esposto e quindi la relativa etichetta;
per essere efficiente e ottenere dei risultati è
opportuno che l'etichetta sia facilmente
riconoscibile dagli utilizzatori finali, semplice
e sintetica. A tal fine l'attuale modello di
PE 426.181\ 97
IT
fine il consumo di energia ed altre
informazioni relative ai prodotti devono
essere misurati in conformità di norme e
metodi armonizzati.
etichettatura dovrebbe essere mantenuto
come base per l'informazione agli
utilizzatori finali circa l'efficienza
energetica dei prodotti. Il consumo di energia
ed altre informazioni relative ai prodotti
dovrebbero essere misurati in conformità di
norme e metodi armonizzati.
Emendamento 74
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(4 bis) Come sottolineato nella
valutazione d’impatto della Commissione
che accompagna la sua proposta di
direttiva, il valido sistema originale di
etichettatura A-G è stata ripreso come
modello in vari paesi del mondo, come
Brasile, Cina, Argentina, Cile, Iran,
Israele e Sudafrica.
Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione
(5) È opportuno che gli Stati membri
verifichino la conformità alla presente
direttiva, in particolare per quanto riguarda
le responsabilità dei fornitori e dei
distributori.
Emendamento
(5) È opportuno che gli Stati membri
verifichino regolarmente il rispetto della
presente direttiva e inseriscano le
informazioni del caso nella relazione
biennale che sono tenuti a presentare alla
Commissione nell'ambito della presente
direttiva, in particolare per quanto riguarda le
responsabilità dei fornitori e dei distributori
Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 6
Testo della Commissione
Emendamento
(6) L'applicazione di sistemi del tutto
facoltativi comporterebbe che soltanto per
alcuni prodotti verrebbe introdotta l'etichetta
(6) L'applicazione di sistemi del tutto
facoltativi comporterebbe che soltanto per
alcuni prodotti verrebbe introdotta l'etichetta
98 /PE 426.181
IT
o verrebbero fornite informazioni uniformi
sul prodotto e presso alcuni utilizzatori finali
ciò potrebbe ingenerare confusione. Il
presente sistema deve pertanto garantire
l'informazione sul consumo di energia e di
altre risorse essenziali per tutti i prodotti in
questione mediante l'etichettatura e la
fornitura di schede informative uniformi
relative al prodotto.
o verrebbero fornite informazioni uniformi
sul prodotto e presso alcuni utilizzatori finali
ciò potrebbe ingenerare confusione se non
addirittura disinformazione. Il presente
sistema dovrebbe pertanto garantire
l'informazione sul consumo di energia e di
altre risorse essenziali per tutti i prodotti in
questione mediante l'etichettatura
obbligatoria e la fornitura di schede
informative uniformi relative al prodotto.
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 7
Testo della Commissione
(7) I prodotti connessi al consumo energetico
hanno un impatto sul consumo di varie fonti
di energia durante l'uso, di cui l'elettricità e il
gas sono le più importanti. Quindi la
presente direttiva dovrebbe contemplare i
prodotti connessi al consumo energetico che
hanno un impatto sul consumo di qualsiasi
fonte di energia.
Emendamento
(7) I prodotti connessi al consumo energetico
hanno un impatto diretto o indiretto sul
consumo di varie fonti di energia durante
l'uso, di cui l'elettricità e il gas sono le più
importanti. Quindi la presente direttiva
dovrebbe contemplare i prodotti connessi al
consumo energetico che hanno un impatto
diretto o indiretto sul consumo di qualsiasi
fonte di energia durante l'uso,
conformemente agli obiettivi dell'Unione
europea in materia di efficienza energetica,
la promozione di fonti energetiche
rinnovabili e la riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra.
Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 8
Testo della Commissione
(8) Qualora la fornitura di informazioni
mediante l'etichettatura possa incentivare
gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti
più efficienti, è opportuno che soltanto i
prodotti connessi al consumo energetico
che hanno un impatto significativo sul
consumo di energia o, se del caso, di
risorse essenziali durante l'uso e che
presentano un interesse significativo per
una migliore efficienza energetica siano
Emendamento
(8) Qualora la fornitura di informazioni
mediante l'etichettatura possa incentivare gli
utilizzatori finali ad acquistare prodotti più
efficienti, è opportuno che i prodotti connessi
al consumo energetico che hanno un impatto
diretto o indiretto significativo sul consumo
di energia o, se del caso, di risorse essenziali
durante l'uso siano contemplati da una misura
di attuazione.
PE 426.181\ 99
IT
contemplati da una misura di applicazione.
Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(8 bis) Dato che l'edilizia assorbe il 40% del
consumo totale di energia nell'Unione
europea e che, nel contesto degli impegni
assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto,
l'Unione europea ha fissato l'obiettivo di un
miglioramento dell'efficienza energetica del
20% entro il 2020, è indispensabile
privilegiare l'elaborazione delle misure di
attuazione per i prodotti da costruzione,
quali ad esempio le finestre.
Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 9
Testo della Commissione
(9) Vari Stati membri hanno adottato
politiche in materia di appalti pubblici che
impongono alle amministrazioni
aggiudicatrici di acquistare prodotti efficienti
sotto il profilo energetico. Alcuni Stati
membri hanno anche istituito incentivi per
tali prodotti. I criteri stabiliti per i prodotti
che rientrano negli appalti pubblici o che
possono beneficiare di tali incentivi
divergono anche notevolmente da uno Stato
membro all'altro. La possibilità di utilizzare
delle classi di prestazione, definite nelle
misure di applicazione della direttiva, come
livello di riferimento per determinati prodotti
può ridurre la frammentazione che
caratterizza la situazione degli appalti
pubblici e degli incentivi e favorire la
diffusione di prodotti efficienti sotto il
profilo energetico.
100 /PE 426.181
IT
Emendamento
(9) Il numero di Stati membri che
dispongono di politiche in materia di appalti
pubblici in virtù delle quali le
amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
acquistare prodotti efficienti sotto il profilo
energetico, dovrebbe aumentare
costantemente fino al conseguimento
dell'obiettivo di copertura totale del
territorio dell’Unione europea. Lo stesso
dovrebbe valere per gli Stati membri che
dispongono di incentivi per tali prodotti.
Onde evitare distorsioni del mercato e per
quanto i criteri stabiliti per i prodotti che
rientrano negli appalti pubblici o che possono
beneficiare di tali incentivi divergano
notevolmente da uno Stato membro all'altro,
essi dovrebbero conformarsi agli obiettivi
strategici dell’Unione europea in materia di
efficienza energetica. La possibilità di
utilizzare delle classi di prestazione, definite
nelle misure di applicazione della direttiva,
come livello di riferimento per determinati
prodotti può ridurre la frammentazione che
caratterizza la situazione degli appalti
pubblici e degli incentivi e favorire la
diffusione di prodotti efficienti sotto il profilo
energetico.
Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 11
Testo della Commissione
(11) Gli incentivi che gli Stati membri
possono concedere per promuovere prodotti
efficienti sotto il profilo energetico
potrebbero rappresentare un aiuto di Stato.
La presente direttiva si applica fatto salvo
l'esito di qualsiasi procedura futura che possa
essere intrapresa ai sensi degli articoli 87 e
88 del trattato sugli aiuti di Stato.
Emendamento
(11) Gli incentivi che gli Stati membri
possono concedere per promuovere prodotti
efficienti sotto il profilo energetico
potrebbero rappresentare un aiuto di Stato. La
presente direttiva si applica fatto salvo l'esito
di qualsiasi procedura futura che possa essere
intrapresa ai sensi degli articoli 87 e 88 del
trattato sugli aiuti di Stato. Tuttavia, gli aiuti
di Stato per la tutela ambientale, e in
particolare per il risparmio energetico, che
perseguono un comune interesse europeo
sono esentati a norma di diversi strumenti
comunitari e alle condizioni ivi enunciate1.
_________________
1
GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1.
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(12 bis) Le disposizioni della presente
direttiva sul contenuto delle informazioni
pubblicitarie dovrebbero essere considerate
soltanto come una misura straordinaria e
non dovrebbero pertanto limitare altre forme
di pubblicità previste da qualsiasi altra
normativa comunitaria.
Emendamenti 54 e 65
Proposta di direttiva
Considerando 14
Testo della Commissione
(14) La Commissione dovrebbe avere la
Emendamento
(14) La Commissione dovrebbe avere il
PE 426.181\ 101
IT
facoltà di adottare misure di applicazione
per quanto riguarda l'etichettatura e la
fornitura di informazioni uniformi sui
prodotti in merito al consumo di energia e
di altre risorse essenziali dei prodotti
connessi al consumo energetico.
Trattandosi di misure di portata generale
intese a modificare elementi non essenziali
della presente direttiva, completandola,
esse devono essere adottate secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 5 bis della
decisione 1999/468/CE.
potere di adottare misure di applicazione
per quanto riguarda l'etichettatura e la
fornitura di informazioni uniformi sui
prodotti in merito al consumo di energia e
di altre risorse essenziali dei prodotti
connessi al consumo energetico durante
l'uso. Ogni due anni la Commissione
dovrebbe presentare al Parlamento
europeo una relazione incentrata
sull'Unione europea e sui singoli Stati
membri, contenente informazioni
dettagliate sull'adozione delle misure di
attuazione, nonché informazioni uniformi
relative ai prodotti. Al fine di creare un
sistema prevedibile per l'industria e
comprensibile per i consumatori, la
Commissione dovrebbe assumersi la
responsabilità di stabilire un periodo fisso
di durata per la classificazione energetica
riportata sull'etichetta e di aggiornare
periodicamente e regolarmente le soglie
dell’indice di efficienza della
classificazione. Tali misure di portata
generale intese a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva,
completandola con nuovi elementi non
essenziali devono essere adottate secondo
la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 5 bis della
decisione 1999/468/CE.
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(15 bis) In sede di attuazione delle pertinenti
disposizioni della presente direttiva, gli Stati
membri dovrebbero astenersi dall'adottare
misure suscettibili di comportare obblighi
burocratici inutilmente gravosi per le piccole
e medie imprese (PMI) e tener conto, nella
misura del possibile, delle esigenze
specifiche e dei vincoli finanziari e
amministrativi di queste ultime.
Emendamento 18
102 /PE 426.181
IT
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1
Testo della Commissione
1. La presente direttiva istituisce un quadro
per l'armonizzazione delle misure nazionali
sull'informazione degli utilizzatori finali,
realizzata in particolare mediante etichettatura
e informazioni sul prodotto, sul consumo di
energia e altre risorse essenziali nonché
informazioni complementari per i prodotti
connessi al consumo energetico, in modo che
gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti
più efficienti.
Emendamento
1. La presente direttiva istituisce un quadro
per l'armonizzazione delle misure nazionali
sull'informazione degli utilizzatori finali,
realizzata in particolare mediante
etichettatura e informazioni sul prodotto, sul
consumo di energia e altre risorse essenziali
durante l'uso nonché informazioni
complementari per i prodotti connessi al
consumo energetico, in modo che gli
utilizzatori finali possano scegliere prodotti
più efficienti.
Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. La presente direttiva si applica ai
prodotti che hanno un notevole impatto sul
consumo di energia e, se del caso, su altre
risorse essenziali durante l'uso.
2. La presente direttiva si applica ai prodotti,
tra cui quelli da costruzione, che hanno un
notevole impatto diretto o indiretto sul
consumo di energia e, se del caso, su altre
risorse essenziali durante l'uso.
Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 2 – trattino 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
– prodotto da costruzione: prodotto connesso
al consumo energetico utilizzato nelle
costruzioni o nelle ristrutturazioni edilizie;
Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 2 – trattino 3
Testo della Commissione
– "altre risorse essenziali", acqua, prodotti
chimici o qualsiasi altra risorsa consumata
da un prodotto in funzione normale;
Emendamento
– "altre risorse essenziali", acqua, materie
prime o qualsiasi altra risorsa consumata
da un prodotto in funzione normale;
PE 426.181\ 103
IT
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 2 – trattino 4
Testo della Commissione
– "informazioni complementari", altre
informazioni relative al funzionamento e
alle caratteristiche del prodotto, che
riguardano o servono a valutare il suo
consumo di energia o di altre risorse
essenziali;
Emendamento
– "informazioni complementari", altre
informazioni relative al funzionamento e alle
caratteristiche del prodotto, che riguardano o
servono a valutare il suo consumo di energia
per unità di tempo o di altre risorse
essenziali, sulla base di dati quantificabili,
tra cui quelli relativi alla sua fabbricazione
o qualsiasi altro aspetto ambientale
significativo;
Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 2 – trattino 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
– "impatto diretto", l'impatto dei prodotti che
consumano effettivamente energia;
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 2 – trattino 5 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
– "impatto indiretto", l'impatto dei prodotti
che non consumano energia bensì
contribuiscono al consumo energetico, per
cui il calcolo del rendimento di tali prodotti
si basa su parametri oggettivi e indipendenti
che non presentano variazioni climatiche;
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 2 – trattino 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
– "utilizzatore finale", persona fisica o
giuridica che utilizza il prodotto a fini
professionali o personali. Si tratta del
104 /PE 426.181
IT
consumatore ultimo di un prodotto e in
particolare della persona per la quale il
prodotto è stato concepito e può differire da
quella che lo acquista. La presente
definizione copre i consumatori privati e i
gruppi di consumatori. Al momento
dell'acquisto di prodotti connessi al
consumo energetico, anche le autorità
pubbliche sono considerate "utilizzatori
finali" ai sensi della presente direttiva;
Emendamento 66
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a)
Testo della Commissione
Emendamento
a) tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul
proprio territorio adempiano ai rispettivi
obblighi di cui agli articoli 5 e 6 della
presente direttiva;
a) tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul
proprio territorio adempiano ai rispettivi
obblighi di cui agli articoli 5 e 6, nonché
all'articolo 9 bis, paragrafi 3 e 4 della
presente direttiva;
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b
Testo della Commissione
b) per i prodotti disciplinati dalla presente
direttiva, sia vietato apporre etichette,
marchi, simboli o iscrizioni, i quali non
siano conformi ai requisiti della presente
direttiva e delle pertinenti misure di
applicazione, qualora tale apposizione
possa indurre in errore o ingenerare
confusione negli utilizzatori finali per
quanto riguarda il consumo di energia o
eventualmente di altre risorse essenziali;
Emendamento
b) per i prodotti disciplinati dalla presente
direttiva, sia vietato apporre etichette, marchi,
simboli o iscrizioni, i quali non siano
conformi ai requisiti della presente direttiva e
delle pertinenti misure di applicazione,
qualora tale apposizione possa indurre in
errore o ingenerare confusione negli
utilizzatori finali per quanto riguarda il
consumo di energia o eventualmente di altre
risorse essenziali durante l'uso;
Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c
Testo della Commissione
c) l'introduzione del sistema di etichette e
Emendamento
c) l'introduzione del sistema di etichette e
PE 426.181\ 105
IT
schede sul consumo o sul risparmio di
energia sia accompagnata da campagne di
informazione a carattere educativo e
promozionale, destinate ad incentivare un
uso più responsabile dell'energia da parte
degli utilizzatori finali;
schede sul consumo o sul risparmio di energia
sia accompagnata da campagne di
informazione a carattere educativo e
promozionale, destinate a promuovere
l’efficienza energetica e un uso più
responsabile dell'energia da parte degli
utilizzatori finali;
Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – comma 1
Testo della Commissione
d) siano adottate opportune misure per
incentivare le autorità incaricate
dell'attuazione della presente direttiva a
cooperare tra loro e a fornirsi
reciprocamente informazioni ai fini del
corretto funzionamento della presente
direttiva.
Emendamento
d) siano adottate opportune misure per
incentivare la Commissione e le autorità
nazionali incaricate dell'attuazione della
presente direttiva a cooperare tra loro e a
fornirsi reciprocamente informazioni ai fini
del corretto funzionamento della presente
direttiva.
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2. Se uno Stato membro rileva che un
prodotto non è conforme a tutti i requisiti
pertinenti di cui alla presente direttiva e alle
rispettive misure di applicazione per quanto
riguarda l'etichetta e la scheda, il fornitore è
tenuto a renderlo conforme a tali requisiti
alle condizioni imposte dallo Stato membro
in questione.
2. Se uno Stato membro rileva che un
prodotto non è conforme a tutti i requisiti
pertinenti di cui alla presente direttiva e alle
rispettive misure di applicazione per quanto
riguarda l'etichetta e la scheda, il fornitore è
tenuto a renderlo conforme a tali requisiti alle
condizioni imposte dallo Stato membro in
questione, che sono efficaci e proporzionate.
Per quanto riguarda i prodotti già acquistati,
i consumatori beneficiano dei diritti già
previsti dalla legislazione comunitaria e
nazionale sulla protezione del consumatore,
tra cui il diritto al risarcimento o alla
sostituzione del prodotto.
Qualora si riesca a dimostrare con sufficiente
certezza che un prodotto potrebbe non essere
conforme lo Stato membro interessato
prende tutte le misure preventive necessarie.
Qualora si riesca a dimostrare con sufficiente
certezza che un prodotto potrebbe non essere
conforme, lo Stato membro interessato
prende tutte le misure preventive necessarie
entro un determinato lasso di tempo, per
106 /PE 426.181
IT
Emendamento
garantire la conformità alle disposizioni
della presente direttiva, tenendo conto degli
eventuali danni imputabili alla mancata
conformità.
Se il prodotto continua a non essere
conforme, lo Stato membro decide di
limitare o vietare l'immissione in commercio
e/o la messa in servizio del prodotto in
questione o ne garantisce il ritiro dal
mercato. Se il prodotto è ritirato dal mercato
o ne viene vietata l'immissione in
commercio, lo Stato membro interessato ne
informa immediatamente la Commissione e
gli altri Stati membri.
Se la situazione di mancata conformità del
prodotto persiste, lo Stato membro decide di
limitare o vietare l'immissione in commercio
e/o la messa in servizio del prodotto in
questione o ne garantisce il ritiro dal mercato.
Se il prodotto è ritirato dal mercato o ne è
limitata o vietata l'immissione in commercio,
lo Stato membro interessato ne informa
immediatamente la Commissione e gli altri
Stati membri.
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 - comma 2
Testo della Commissione
La Commissione può specificare gli
elementi precisi che devono costituire il
contenuto comune delle suddette relazioni.
Tali misure, intese a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva,
completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
Emendamento
La Commissione può specificare gli elementi
precisi che devono costituire il contenuto
comune delle suddette relazioni, definendo i
requisiti minimi di un formato armonizzato.
Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva,
completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo
di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 1
Testo della Commissione
Emendamento
(1) le informazioni relative al consumo di
energia elettrica e di altre forme di energia
nonché di altre risorse essenziali e le
informazioni complementari siano, ai sensi
delle misure di applicazione adottate a
norma della presente direttiva, rese note
agli utilizzatori finali con una scheda e con
un'etichetta apposta sul prodotto offerto in
vendita, noleggio, locazione-vendita o
esposto all'utilizzatore finale sia
(1) le informazioni relative al consumo di
energia elettrica e di altre forme di energia
nonché di altre risorse essenziali durante
l'uso e le informazioni complementari
siano, ai sensi delle misure di applicazione
adottate a norma della presente direttiva,
rese note agli utilizzatori finali con una
scheda e con un'etichetta apposta sul
prodotto offerto in vendita, noleggio,
locazione-vendita o esposto all'utilizzatore
PE 426.181\ 107
IT
direttamente sia indirettamente nell'ambito
di una vendita a distanza, anche via
internet;
finale sia direttamente sia indirettamente
nell'ambito di una vendita a distanza, anche
via internet;
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2
Testo della Commissione
Emendamento
(2) le informazioni di cui al paragrafo 1
riguardanti i prodotti da incasso o installati
siano fornite solo ove richiesto dalla
relativa misura di applicazione;
(2) le informazioni di cui al paragrafo 1
riguardanti i prodotti da incasso o installati
siano fornite ove richiesto dalla relativa
misura di applicazione;
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(2 bis) la pubblicità di un modello specifico
di prodotti connessi al consumo energetico,
contemplata da una misura di attuazione
prevista dalla presente direttiva e in cui
figurano le specifiche tecniche, fornisca agli
utilizzatori finali le informazioni necessarie
sul consumo energetico o sul risparmio
energetico o faccia riferimento alla classe
energetica del prodotto;
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(2 ter) le pubblicazioni tecniche
promozionali in materia di prodotti connessi
al consumo energetico che descrivano i
parametri tecnici specifici di un prodotto (in
particolare, manuali tecnici e opuscoli del
fabbricante, siano essi su supporto cartaceo
oppure online) forniscano agli utilizzatori
finali le informazioni necessarie sul
consumo energetico o facciano riferimento
all'etichetta energetica del prodotto;
108 /PE 426.181
IT
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 5
Testo della Commissione
(5) oltre alle etichette, i fornitori
forniscano, con ciascun prodotto, una
scheda relativa al prodotto;
Emendamento
(5) oltre alle etichette, i fornitori forniscano
una scheda;
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 1
Testo della Commissione
(1) i distributori espongano adeguatamente
le etichette e presentino la scheda
nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra
documentazione che correda i prodotti
quando sono venduti agli utilizzatori finali;
Emendamento
(1) i distributori espongano adeguatamente le
etichette, in maniera visibile e leggibile, e
presentino la scheda nell'opuscolo del
prodotto o in ogni altra documentazione che
correda i prodotti quando sono venduti agli
utilizzatori finali;
Emendamenti 67
Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 2
Testo della Commissione
Emendamento
(2) riguardo all'etichettatura e alla scheda
informativa, qualora un prodotto indicato
in una misura di applicazione sia esposto, i
distributori vi appongono un'adeguata
etichetta, nella posizione chiaramente
visibile specificata nella relativa misura di
applicazione e nella pertinente versione
linguistica.
(2) riguardo all'etichettatura e alla scheda
informativa, qualora un prodotto indicato
in una misura di applicazione sia esposto, i
distributori vi appongono la versione più
recente dell'adeguata etichetta alla
scadenza del periodo di validità, nella
posizione chiaramente visibile specificata
nella relativa misura di applicazione e nella
pertinente versione linguistica.
Emendamenti 56 e 68
Proposta di direttiva
Articolo 7
Testo della Commissione
Emendamento
Per i casi in cui i prodotti vengano posti in
Per i casi in cui i prodotti vengano posti in
PE 426.181\ 109
IT
vendita, noleggio o locazione-vendita per
corrispondenza, su catalogo, via internet o
in qualsiasi altra forma implicante che il
potenziale utilizzatore finale non possa
prendere visione del prodotto esposto, le
misure di applicazione contengono
disposizioni atte a garantire che ai
potenziali utilizzatori finali vengano fornite
le informazioni indicate sull'etichetta e
nella scheda prima di acquistare il
prodotto.
vendita, noleggio o locazione-vendita per
corrispondenza, su catalogo, via internet,
tramite telemarketing o in qualsiasi altra
forma implicante che il potenziale
utilizzatore finale non possa prendere
visione del prodotto esposto, le misure di
applicazione contengono disposizioni atte a
garantire che ai potenziali utilizzatori finali
vengano fornite le informazioni indicate
sulla versione più recente dell'etichetta del
prodotto e nella scheda prima di acquistare
il prodotto. In caso di televendita, le
misure di attuazione prevedono le
modalità di apposizione dell'etichetta e
della scheda.
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Gli Stati membri non possono vietare,
limitare o ostacolare la
commercializzazione o la messa in
servizio, all'interno del proprio territorio,
dei prodotti che sono oggetto di una
misura di applicazione e sono conformi ad
essa.
1. Gli Stati membri non possono vietare,
limitare o ostacolare la commercializzazione
o la messa in servizio, all'interno del proprio
territorio, dei prodotti che sono oggetto della
presente direttiva e delle misure di
applicazione e sono pienamente conformi ad
esse.
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2
Testo della Commissione
2. Salvo qualora sia comprovato il
contrario, gli Stati membri considerano le
etichette e le schede conformi alla presente
direttiva e alle misure di applicazione. Gli
Stati membri prescrivono che i fornitori
comprovino, ai sensi dell'articolo 5,
l'accuratezza delle informazioni fornite
nelle etichette o nelle schede qualora
abbiano motivo di sospettare che queste
non siano corrette.
110 /PE 426.181
IT
Emendamento
2. Purché vigilino regolarmente sul mercato
e salvo qualora sia comprovato il contrario,
gli Stati membri considerano le etichette e le
schede conformi alla presente direttiva e alle
misure di applicazione. Gli Stati membri
prescrivono che i fornitori comprovino, ai
sensi dell'articolo 5, l'accuratezza delle
informazioni fornite nelle etichette o nelle
schede qualora abbiano motivo di sospettare
che queste non siano corrette.
Emendamento 69
Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 9 bis
Revisione della classificazione energetica
riportata sull'etichetta
1. Alla Commissione spetta la competenza
di rivedere periodicamente e regolarmente
la classificazione energetica, in
conformità della durata prestabilita della
classificazione, come determinato
mediante le misure di attuazione ai sensi
dell'articolo 11.
2. La Commissione basa la revisione delle
soglie dell’indice di efficienza della
classificazione sugli ultimi dati
disponibili, tenendo conto della velocità
del progresso tecnologico del prodotto in
questione e, con largo anticipo rispetto
alla revisione, svolge opportune
consultazioni con le parti interessate
secondo l'articolo 11, paragrafo 3.
3. I fornitori sono tenuti a fornire ai
distributori la versione più recente
dell’etichetta, al più tardi alla scadenza
del periodo di validità.
4. I distributori sono tenuti a sostituire la
vecchia etichetta con l’etichetta
energetica con le classificazioni oggetto di
revisione per il prodotto in questione il
giorno stesso della scadenza della vecchia
etichetta in conformità dell'articolo 6,
paragrafo 2.
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che
concludono contratti pubblici di appalto di
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che
concludono contratti pubblici di appalto di
PE 426.181\ 111
IT
forniture, lavori o servizi a norma della
direttiva 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, che non rientrano
nei settori esclusi in virtù degli articoli da
12 a 18 della suddetta direttiva, non
acquistano prodotti che non soddisfano i
livelli minimi di prestazione fissati nella
relativa misura di applicazione.
forniture, lavori o servizi a norma della
direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, che non rientrano nei settori
esclusi in virtù degli articoli da 12 a 18 della
suddetta direttiva, non acquistano prodotti
che non soddisfano i livelli minimi di
prestazione fissati nella relativa misura di
applicazione e, puntando al conseguimento
delle migliori classi di efficienza, che non
soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2.
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(b bis) il potenziale di risparmio energetico,
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
(b ter) la promozione dell’innovazione, in
linea con la strategia di Lisbona,
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5
Testo della Commissione
5. Quando gli Stati membri indicono un
appalto pubblico o prevedono incentivi per
determinati prodotti ne esprimono i livelli
di prestazione sotto forma di classi istituite
nelle rispettive misure di applicazione.
Emendamento
5. Quando gli Stati membri indicono un
appalto pubblico o prevedono incentivi per
determinati prodotti ne esprimono i livelli di
prestazione sotto forma di classi istituite nelle
rispettive misure di applicazione.
Tra gli incentivi possono anche rientrare
crediti d’imposta sia per gli utilizzatori finali
che usano prodotti ad alta efficienza
energetica sia per le imprese che li
fabbricano e li promuovono, nonché la
riduzione o la soppressione dell’imposta sul
valore aggiunto sui materiali e i componenti
che migliorano l’efficienza energetica. Gli
112 /PE 426.181
IT
incentivi offerti dagli Stati membri devono
essere efficaci ed efficienti.
Emendamento 76
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Le misure di attuazione attualmente in
vigore, che sono state adottate prima della
data di entrata in vigore della presente
direttiva, devono essere armonizzate con
le disposizioni contenute nella presente
direttiva, in particolare per quanto
riguarda la presentazione, la forma
grafica, le classi o altre caratteristiche
dell'etichetta energetica, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente
direttiva.
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c
Testo della Commissione
Emendamento
c) la Commissione tiene conto della
legislazione comunitaria applicabile e degli
strumenti di autoregolamentazione, ad
esempio gli accordi volontari, che si prevede
permettano di realizzare gli obiettivi politici
più rapidamente o in modo più economico
rispetto alle disposizioni vincolanti;
c) la Commissione tiene conto della
legislazione comunitaria applicabile e degli
strumenti di autoregolamentazione, ad
esempio gli accordi volontari, allorché si
prevede che permettano di realizzare gli
obiettivi politici più rapidamente o in modo
più economico rispetto alle disposizioni
vincolanti;
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c
Testo della Commissione
c) procede alle opportune consultazioni
delle parti interessate;
Emendamento
c) procede alle opportune consultazioni delle
parti interessate, tra cui i fabbricanti e i loro
fornitori;
Emendamento 70
PE 426.181\ 113
IT
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera d
Testo della Commissione
d) la forma grafica e il contenuto
dell'etichetta di cui all'articolo 4, che, per
quanto possibile, deve possedere
caratteristiche grafiche uniformi per i vari
gruppi di prodotti ;
Emendamento
d) la forma grafica e il contenuto
dell'etichetta di cui all'articolo 4, che, per
quanto possibile, deve possedere
caratteristiche grafiche uniformi per i vari
gruppi di prodotti e deve essere sempre
chiaramente visibile e leggibile e
mantenere contemporaneamente gli
elementi di base dell'attuale etichetta
(classificazione basata su una scala da A
a G), che sono semplici e riconoscibili;
l'etichetta indica anche un periodo di
validità;
Emendamenti 58 e 71
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera j
Testo della Commissione
j) eventualmente, la durata della
classificazione energetica riportata
sull'etichetta;
Emendamento
j) la durata prestabilita della
classificazione energetica riportata
sull'etichetta, che deve essere un periodo
pari ad almeno tre anni ma non superiore
ai cinque anni, tenuto conto del ritmo di
innovazione del prodotto, e la data della
sua prossima revisione, basata sulla sua
durata prestabilita;
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 11 bis
Elenco prioritario per l'attuazione
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente direttiva, la Commissione trasmette
al Parlamento europeo e agli Stati membri
un elenco di prodotti prioritari, tra cui quelli
da costruzione, per i quali si propone
l'etichettatura sulla base del loro potenziale
di risparmio energetico.
114 /PE 426.181
IT
Emendamento 51
Proposta di direttiva
Articolo 11 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 11 ter
Studio di fattibilità per l'estensione
dell'ambito di applicazione
Entro il 2010 la Commissione effettua
uno studio di fattibilità volto a
determinare se, con l’adozione di misure
di applicazione, l'etichetta debba anche
fornire agli utilizzatori finali informazioni
in merito all'impatto del prodotto in
termini di energia e di altre risorse
essenziali durante il suo intero ciclo di
vita.
Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 12
Testo della Commissione
Gli Stati membri fissano le norme relative
alle sanzioni applicabili in caso di
violazione delle disposizioni nazionali
adottate a norma della presente direttiva e
delle relative misure di applicazione e
adottano le misure necessarie per
garantirne l'applicazione. Le sanzioni
previste devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati
membri notificano tali disposizioni alla
Commissione entro la data prevista
all'articolo 13, paragrafo 1, nonché, quanto
prima possibile, ogni eventuale modifica.
Emendamento
Gli Stati membri fissano le norme relative
alle sanzioni applicabili in caso di violazione
delle disposizioni nazionali adottate a norma
della presente direttiva e delle relative misure
di applicazione e adottano le misure
necessarie per garantirne l'applicazione. Le
sanzioni previste devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri
prendono anche le misure necessarie a
rafforzare la protezione giuridica in caso di
uso non autorizzato del sistema di
etichettatura. Gli Stati membri notificano tali
disposizioni alla Commissione entro la data
prevista all'articolo 13, paragrafo 1, nonché,
quanto prima possibile, ogni eventuale
modifica.
PE 426.181\ 115
IT
P6_TA-PROV(2009)0346
Stato di previsione del Parlamento europeo per l'esercizio 2010
Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sullo stato di previsione delle
entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2010 (2009/2006(BUD))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 272, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee1, in particolare l'articolo 31,
– visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio
e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria2,
– vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sugli orientamenti relativi alla procedura di
bilancio 2010 – Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX3,
– vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione
del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio finanziario
2010,
– visto il progetto preliminare di stato di previsione, stabilito dall'Ufficio di presidenza il 21
aprile 2009 a norma dell'articolo 22, paragrafo 6, e dell'articolo 73, paragrafo 1, del
regolamento del Parlamento,
– visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma
dell'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,
– visto l'articolo 73 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0275/2009),
A. considerando che lo scorso anno è stato avviato un esercizio pilota che prevede una
cooperazione rafforzata tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, nonché
una cooperazione reciproca preliminare su tutte le questioni aventi importanti implicazioni
di bilancio, e che tale esercizio sarà proseguito nel corso della procedura di bilancio 2010,
B. considerando che le prerogative della seduta plenaria per quanto riguarda l'adozione dello
stato di previsione e del bilancio definitivo saranno pienamente mantenute in conformità
delle disposizioni del trattato e del regolamento del Parlamento,
1
GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
3
Testi approvati, P6_TA(2009)0096.
2
116 /PE 426.181
IT
C. considerando che il 25 marzo 2009 e il 16 aprile 2009 si sono tenute due riunioni di preconcertazione tra le delegazioni dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci,
durante le quali le due delegazioni hanno discusso una serie di questioni chiave,
1. ricorda che gli orientamenti generali per il bilancio 2010 e le sfide che esso deve affrontare
sono stati illustrati nella summenzionata risoluzione del 10 marzo 2009 sugli orientamenti
di bilancio; sottolinea, in particolare, che un accesso ottimale ed equo ai servizi linguistici
per i deputati e le azioni legate al ruolo legislativo rafforzato del Parlamento costituiranno
elementi fondamentali del bilancio 2010;
Quadro generale
2. osserva che il livello globale del bilancio 2010, come proposto dall'Ufficio di presidenza,
sarebbe inferiore alla tradizionale soglia volontaria del 20% della rubrica 5 (spese
amministrative) del quadro finanziario pluriennale; osserva che il tasso di aumento proposto
è del 3,98% e che il conseguente livello globale sarebbe leggermente più elevato rispetto al
2009, attestandosi sul 19,67% degli stanziamenti all'interno di questa rubrica;
3. decide, in questa fase, di fissare il livello complessivo del bilancio a 1 590 012 726 EUR,
che rappresenta un tasso di aumento del 3,92%, al fine di lasciare un maggiore margine di
manovra al nuovo Parlamento in autunno e di realizzare tutte le economie possibili; decide
di mantenere la riserva per imprevisti allo stesso livello del 2009 (10 000 000 EUR);
4. è del parere, dato il carattere pluriennale della maggior parte delle voci di spesa e dei
principali progetti avviati in seno all'Istituzione, che si debba prevedere una migliore
programmazione a medio termine del suo bilancio e che essa debba essere resa più
trasparente; considera molto importante che l'intera proposta di bilancio, o quanto meno la
maggior parte di essa, sia presentata nella fase dello stato di previsione in primavera e
ritiene che il ricorso alle cosiddette "lettere rettificative" in autunno debba essere limitato
agli eventi veramente imprevisti e/o agli aggiornamenti tecnici;
5. sottolinea che una tempestiva cooperazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per
i bilanci, intesa a chiarire congiuntamente le implicazioni finanziarie delle decisioni da
adottare, dovrebbe costituire una componente fondamentale delle modalità di esame delle
questioni più importanti, mantenendo nel contempo le prerogative formali di ciascun
organo;
6. accoglie con favore il proseguimento per un secondo anno dell'esercizio pilota che prevede
una cooperazione rafforzata tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci e
ricorda che i principi di fiducia e trasparenza sono essenziali; mette in guardia da qualsiasi
tendenza a trasformare tale cooperazione in una pura formalità, piuttosto che in un vero e
proprio dialogo, e ad adottare prematuramente le decisioni fondamentali; sottolinea che lo
spirito di cooperazione reciproca deve essere mantenuto e migliorato in futuro nel rispetto
delle prerogative di ciascun organo; ribadisce che la consultazione preliminare sulle
questioni aventi importanti implicazioni di bilancio è un aspetto cruciale del progetto pilota;
7. ritiene che il livello delle risorse finanziarie necessarie per le questioni più importanti,
incluso il rapporto tra le risorse interne ed esterne necessarie per i principali servizi e
progetti, costituisca un elemento chiave che deve essere esaminato attentamente dal punto di
vista del bilancio; esorta i suoi organi esecutivi a tener conto di tale aspetto e ad agire di
PE 426.181\ 117
IT
conseguenza, al fine di trovare soluzioni efficaci sul piano dei costi, evitando duplicazioni
degli sforzi e basandosi su un'analisi preliminare degli aspetti politici;
Questioni specifiche
Posti e ristrutturazione
8. prende atto con soddisfazione, nel contesto dei considerevoli aumenti già autorizzati per il
2009, delle proposte relative alla ristrutturazione dei servizi e alle modifiche
dell'organigramma presentate dall'Ufficio di presidenza; sottolinea la sua intenzione di
esaminare la questione delle relative risorse di bilancio quando sarà disponibile un quadro
completo di tutte le richieste formulate, incluse quelle relative ai gruppi, e sottolinea che in
quel momento sarà disposto a esaminare attentamente l'insieme delle richieste, tenendo
conto dell'esigenza di migliorare il ruolo legislativo rafforzato del Parlamento; decide
pertanto di non autorizzare la creazione di 30 nuovi posti in questa fase; osserva che il
livello di riassegnazione dei posti proposto è molto basso e incoraggia a compiere ulteriori
sforzi a tale riguardo;
9. prende atto, in tale contesto, che nella riunione del 1° aprile 2009 l'Ufficio di presidenza ha
approvato all'unanimità il piano di ristrutturazione della DG INLO per quanto riguarda la
manutenzione e la gestione degli edifici del Parlamento e la creazione di servizi centrali
specializzati per migliorare la qualità del controllo del bilancio e delle procedura di appalto
pubblico; sottolinea che le decisioni finali concernenti il livello di risorse adeguato, per la
DG INLO come pure per gli altri servizi, fanno parte della prima lettura del bilancio in
autunno conformemente alle normali procedure; sottolinea che la scelta che deve essere
fatta, dal punto di vista del bilancio, riguarda il livello delle competenze immobiliari di cui
il Parlamento deve disporre al suo interno, in modo tale da garantire che i compiti di
manutenzione esternalizzati siano correttamente definiti e che il loro svolgimento sia
adeguatamente controllato; osserva, a tale riguardo, che l'unica relazione esterna citata tratta
principalmente le questioni relative alla sicurezza, ma anche quelle relative alla
manutenzione e alla gestione degli edifici e le modalità per un loro miglioramento;
10. ritiene essenziale che il piano strategico di medio-lungo periodo sulla politica immobiliare
sia presentato in tempo utile anteriormente alla prima lettura in autunno, al fine di poter
adottare le relative decisioni di bilancio; accoglie pertanto con favore l'impegno assunto dal
Segretario generale a presentare un progetto all'Ufficio di presidenza quanto prima possibile
nel corso della nuova legislatura; conviene con l'Ufficio di presidenza di ridurre in questa
fase della procedura di bilancio la riserva immobiliare a 18 500 000 EUR, fino
all'introduzione di un livello appropriato di stanziamenti una volta che sia stata più
chiaramente definite la strategia in materia;
11. accorda importanza alla nuova politica in materia di sicurezza che dovrà essere elaborata e
agli obiettivi da perseguire in questo settore, naturalmente tenendo conto del carattere
specifico del Parlamento come pure della necessità di apertura e nel contempo di sicurezza;
ritiene che, in funzione di tali esigenze strategiche e operative, le corrispondenti risorse di
bilancio possano essere esaminate durante la procedura per il bilancio 2010; accoglie con
favore la dichiarazione dell'Ufficio di presidenza concernente un uso ottimale delle risorse
e, in particolare, le sue indicazioni concernenti un equilibrio costi-efficacia tra il personale
interno e gli agenti esterni; è tuttavia preoccupato per il fatto che le implicazioni operative e
finanziarie a medio e lungo termine della creazione di una nuova Direzione, articolata in
quattro divisioni, non sono indicate chiaramente;
118 /PE 426.181
IT
12. attende con interesse la presentazione, in parallelo, del piano relativo ai costi e ai risparmi
già elaborato dalla DG Presidenza, come richiesto nel 2008, ed esprime la sua costante
preoccupazione per l'evoluzione dei costi delle linee di bilancio operative relative alla
sicurezza e alle attrezzature per la sicurezza;
13. accoglie con favore le proposte relative alla riorganizzazione dei suoi servizi di gestione
delle risorse umane ed esprime soddisfazione per il fatto che gli obiettivi riguardanti una
maggiore coerenza, la chiarezza della missione e la creazione di sinergie devono costituire
principi guida; si compiace che tali obiettivi debbano essere raggiunti utilizzando le risorse
esistenti, inclusa la riassegnazione interna, ma auspica al contempo di ricevere ulteriori
garanzie per quanto concerne le implicazioni a medio e lungo termine;
Multilinguismo
14. ribadisce l'auspicio che la parità di accesso ai servizi linguistici per i deputati costituisca un
elemento essenziale del bilancio 2010; è soddisfatto degli sforzi compiuti
dall'amministrazione per rispondere a tale auspicio, ma ritiene che ciò debba essere
accompagnato dal migliore uso possibile delle risorse;
15. invita l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci a intervenire urgentemente
presso il gruppo di lavoro interistituzionale sul multilinguismo, al fine di preparare una
proposta (a livello tecnico) intesa a garantire il miglioramento della cooperazione
interistituzionale in questo settore, specialmente per quanto concerne l'utilizzo di tutte le
capacità disponibili; esprime rammarico, ad esempio, per il fatto che l'attuale sistema per
una migliore ripartizione tra le istituzioni del carico di lavoro della traduzione è quasi
inutilizzato; si attende una proposta che indichi dove esistono possibilità di miglioramento
entro la prima lettura; manifesta altresì un vivo interesse per i nuovi strumenti tecnici a
disposizione dei suoi servizi di traduzione e chiede informazioni sul loro sviluppo e sulle
relative conseguenze finanziarie nel corso del 2010, incluso uno studio dello strumento di
traduzione Euramis; apprezzerebbe che, nell’ambito di questo studio, si valutasse il
possibile contributo di Euramis a una migliore cooperazione interistituzionale nel settore
della traduzione, nonché a una maggiore efficienza e a risparmi di costi che potrebbero
ridurre la dipendenza dai servizi di traduzione esterna;
16. invita il Segretario generale a presentare un'analisi costi-benefici concernente la traduzione
nei periodi di punta, includendo l'esternalizzazione ai traduttori freelance e un'analisi della
possibilità di applicare metodi di lavoro alternativi;
17. propone che venga esaminata la fattibilità di applicare tale sistema di ripartizione delle
risorse nei settori in cui le istituzioni potrebbero disporre temporaneamente di capacità
inutilizzate, senza diminuire l'indipendenza e le capacità operative dell'istituzione
(interpretazione, affitto dei locali, servizi di copisteria, ecc.);
Legislazione
18. si compiace che la proposta dell'Ufficio di presidenza risponda alla principale priorità dello
scorso anno, vale a dire l'attività legislativa, ma ritiene che le proposte relative alla
creazione di nuovi posti debbano essere ulteriormente analizzate e, come indicato sopra,
debbano essere esaminate nell'ambito di un pacchetto globale; si compiace del fatto che le
voci collegate alla legislazione, e in particolare alla codecisione, hanno beneficiato in larga
misura degli aumenti delle dotazioni di bilancio per il 2009;
PE 426.181\ 119
IT
Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
19. ricorda che sono stati chiesti chiarimenti nel settore delle tecnologie dell'informazione e si
attende un chiaro piano relativo a una strategia globale in materia di TIC per il Parlamento,
che è cruciale ai fini di un utilizzo ottimale delle risorse a sua disposizione; è fermamente
convinto che tale piano debba essere coerente e debba assicurare un attento equilibrio tra la
necessaria "centralizzazione" e le economie di scala già implicite nella creazione di una
nuova DG separata per questo settore e l'esigenza di mantenere la necessaria flessibilità al
livello delle altre DG; auspica che l'Ufficio di presidenza metta in guardia contro le
sovrapposizioni e le spese doppie; invita l'Ufficio di presidenza a garantire che la sicurezza
delle TIC e le esigenze dei gruppi politici costituiscano parte integrante di tale piano;
20. prende atto altresì della proposta relativa alla fase finale del piano triennale, volta a reperire
le competenze in questo settore riducendo la dipendenza dai consulenti esterni, come pure
della proposta relativa a un aumento dei posti; ribadisce che un forte aumento dell'organico
dovrebbe consentire di ridurre le spese per le consulenze esterne e attende con interesse la
presentazione di un quadro triennale di tali costi e degli aumenti dell'organico autorizzati
e/o proposti;
21. prende atto del piano di governance delle TI approvato dall’Ufficio di presidenza e
sottolinea l’importanza che esso attribuisce a una chiara e corretta identificazione delle
priorità che consenta l’utilizzazione ottimale delle limitate risorse finanziarie per il
Parlamento nel suo insieme; a tale riguardo, chiede altresì un chiarimento sulle modalità di
funzionamento del rapporto "fornitore-cliente" nel settore delle TIC e sul grado in cui i
"clienti" possono specificare quali progetti vorrebbero veder realizzati, su come si acceda ai
finanziamenti per la realizzazione di tali progetti, nonché, infine, su come si garantisca la
conformità di questi ultimi alla strategia globale;
Progetti pluriennali
22. ribadisce che un elevato numero di iniziative e di progetti importanti nel settore
dell'informazione e dell'analisi destinati ai deputati e al personale, quali il nuovo servizio
studi della biblioteca e i dipartimenti politici delle commissioni, nonché l'ampia gamma
delle altre fonti e sistemi di informazione disponibili, costituiscono sviluppi importanti nella
sua attività e assorbono un volume crescente di stanziamenti; ritiene pertanto che un
bilancio finanziario e funzionale, inteso a garantire la coerenza e un efficace utilizzo delle
risorse globali, possa essere molto utile e, a tale riguardo, ricorda le sue precedenti decisioni
concernenti una presentazione sulla questione; accoglie con favore gli sforzi compiuti
dall'amministrazione per realizzare un sistema di gestione delle conoscenze;
23. constata che il progetto della Web-TV è iscritto ai livelli già previsti nelle proposte
dell'Ufficio di presidenza; auspica tuttavia di ricevere informazioni supplementari sul
"rendimento" di tale investimento, segnatamente in termini di statistiche e di prospettive
future; auspica altresì di ricevere indicazioni sul fatto se la Web-TV ha già ridotto, o ridurrà
in futuro, la necessità di altri tipi di informazioni cartacee;
24. prende atto della proposta dell'Ufficio di presidenza di iscrivere stanziamenti specifici per
finanziare gli studi di esperti concernenti la Casa della storia europea; si attende un quadro
chiaro dei costi previsti per il progetto nel suo insieme, inclusi i costi amministrativi, al più
tardi nella fase del progetto preliminare di stato di previsione per la procedura di bilancio
2011;
120 /PE 426.181
IT
25. auspica di lasciare al Centro visitatori una reale possibilità di proseguire le sue attività e di
aprire quanto prima possibile e in ogni caso non più tardi dell'inizio del 2010; attende
pertanto con interesse una decisione finale sul programma di gestione, al fine di realizzare
gli obiettivi fissati e soprattutto sulla base di reali considerazioni costi-benefici per quanto
concerne le opzioni esistenti; sottolinea, ad esempio, che una soluzione basata
sull'esternalizzazione avrebbe effetti molto limitati, o nulli, sull'organigramma interno e
viceversa;
Considerazioni finali
26. sottolinea che si dovrebbe procedere a un esame più dettagliato delle singole voci di
bilancio anteriormente alla prima lettura del bilancio in autunno; intende pertanto esaminare
e adottare le decisioni di bilancio definitive in quella fase;
27. su questa base, adotta lo stato di previsione per l'esercizio e ricorda che l'adozione del
progetto di bilancio avverrà in prima lettura nel mese di ottobre 2009, secondo la procedura
di voto prevista dal trattato;
o
o
o
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al
Consiglio e alla Commissione.
PE 426.181\ 121
IT
P6_TA-PROV(2009)0347
Sostegno all'organizzazione Special Olympics nell'Unione europea
Dichiarazione del Parlamento europeo sul sostegno all'organizzazione Special Olympics
nell'Unione europea
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 116 del suo regolamento,
A. considerando che l'organizzazione Special Olympics Europe offre opportunità di carattere
sportivo e sociale ad adulti e bambini con disabilità mentali,
B. considerando che in tutti gli Stati membri esistono programmi di Special Olympics ai quali
partecipano mezzo milione di atleti,
C. considerando che Special Olympics applica giorno dopo giorno le politiche dell'Unione
europea, promuovendo lo sport e il volontariato a livello transfrontaliero, combattendo gli
stereotipi sulla disabilità, promuovendo la salute pubblica e coinvolgendo in attività sociali
le persone emarginate,
D. considerando che Special Olympics Europe ospiterà due prossimi grandi eventi, ossia i
Giochi olimpici estivi speciali europei che si terranno nel 2010 a Varsavia (Polonia) e i
Giochi olimpici speciali mondiali che saranno organizzati nell'estate del 2011 ad Atene
(Grecia),
E. considerando che l'Unione europea ha sostenuto finanziariamente l'edizione estiva dei
Giochi olimpici speciali mondiali tenutasi nel 2003 in Irlanda,
1. ritiene che la prestazione di servizi da parte di Special Olympics a livello locale, nazionale e
internazionale necessiti di ingenti finanziamenti;
2. osserva che Special Olympics Europe chiede alla Commissione europea di contribuire
finanziariamente all'organizzazione dei Giochi europei estivi di Varsavia del 2010 e dei
Giochi mondiali estivi di Atene del 2011;
3. è consapevole dei benefici che lo svolgimento di tali eventi in Europa apporterà agli atleti,
alle loro famiglie e alla collettività in genere;
4. esorta la Commissione a sostenere i Giochi che si terranno a Varsavia nel 2010 e ad Atene
nel 2011;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi
dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.
122 /PE 426.181
IT
Elenco dei firmatari
Adamos Adamou, Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Emmanouil
Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth
Attwooll, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter
Baco, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Etelka Barsi-Pataky, Domenico Antonio
Basile, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László
Becsey, Glenn Bedingfield, Angelika Beer, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Monika
Beňová, Rolf Berend, Maria Berger, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan,
Slavi Binev, Jana Bobošíková, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Guy Bono, Mario Borghezio,
Erminio Enzo Boso, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, John Bowis, Sharon Bowles, Emine
Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Danut÷ Budreikait÷, Wolfgang
Bulfon, Nicodim Bulzesc, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon
Busuttil, Jerzy Buzek, Maddalena Calia, Mogens Camre, Carlos Carnero González, David Casa, Paulo
Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo
Chatzimarkakis, Călin Cătălin ChiriŃă, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester
Chruszcz, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Michael Cramer, Jan
Cremers, Gabriela CreŃu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Joseph
Daul, Dragoş Florin David, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser,
Panayiotis Demetriou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez,
Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Mia De Vits, Jolanta Dičkut÷, Giorgos Dimitrakopoulos,
Alexandra Dobolyi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád
Duka-Zólyomi, Christian Ehler, Lena Ek, James Elles, Harald Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert
Evans, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Alessandro Foglietta, Hanna
Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França,
Monica Frassoni, Ingo Friedrich, Daniel Petru Funeriu, Urszula Gacek, Kinga Gál, Milan Gaľa, Vicente
Miguel Garcés Ramón, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Salvador Garriga
Polledo, Jean-Paul Gauzès, Jas Gawronski, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna
Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Monica Giuntini, Ioannis Gklavakis, Robert
Goebbels, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Vasco Graça Moura, Luis de
Grandes Pascual, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu
Grosch, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, David
Hammerstein, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi,
Christopher Heaton-Harris, Erna Hennicot-Schoepges, Esther Herranz García, Jim Higgins, Krzysztof
Hołowczyc, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz
Hakaeva Hyusmenova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Carlos José Iturgaiz Angulo,
Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Georg
Jarzembowski, Elisabeth Jeggle, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Pierre Jonckheer,
Romana Jordan Cizelj, Aurelio Juri, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas,
Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni
Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Magda Kósáné
Kovács, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ăirts Valdis
Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Aldis Kušėis, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof
Kuźmiuk, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Anne Laperrouze, Vincenzo
Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jo Leinen,
Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Alain Lipietz, Eleonora Lo Curto, Antonio
López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Florencio Luque
Aguilar, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene
McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Eugenijus Maldeikis,
Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini,
David Martin, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu, Marios
Matsakis, Yiannakis Matsis, Maria Matsouka, Iosif Matula, Manolis Mavrommatis, Manuel Medina
Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Rosa Miguélez Ramos,
PE 426.181\ 123
IT
Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes,
Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Antonio Mussa,
Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Neris, Bill
Newton Dunn, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Angelika Niebler, Ljudmila Novak,
Cem Özdemir, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz,
Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Doris Pack, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou,
Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Vincent Peillon,
Bogdan Pęk, Alojz Peterle, Maria Petre, Rihards Pīks, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Hubert Pirker,
Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni
Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Lydie Polfer, Christa Prets, Vittorio Prodi, Jacek
Protasiewicz, Luís Queiró, Reinhard Rack, Poul Nyrup Rasmussen, Vladimír Remek, Karin Resetarits,
José Ribeiro e Castro, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová,
Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Heide
Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, María Isabel Salinas García,
Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Salvador Domingo Sanz Palacio, Daciana Octavia
Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Margaritis
Schinas, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Horst Schnellhardt, Elisabeth Schroedter, Willem Schuth, Czesław
Adam Siekierski, Eva-Riitta Siitonen, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek
Siwiec, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa
Martínez, Jean Spautz, Bart Staes, GraŜyna Staniszewska, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Dirk Sterckx,
Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Margie Sudre,
László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, István SzentIványi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Salvatore
Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana łicău, Gary Titley, Ewa Tomaszewska,
Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos
Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese
Vaidere, Nikolaos Vakalis, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ioannis Varvitsiotis,
Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Donato Tommaso Veraldi, Philippe de Villiers, Oldřich Vlasák,
Dominique Vlasto, Diana Wallis, Henri Weber, Renate Weber, Andrzej Wielowieyski, Glenis Willmott,
Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Jan Zahradil, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani,
Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír
Železný, Roberts Zīle, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
124 /PE 426.181
IT
Scarica

TESTI APPROVATI