2009 - 2010 PARLAMENTO EUROPEO TESTI APPROVATI nella seduta di martedì 5 maggio 2009 P6_TA-PROV(2009)05-05 IT EDIZIONE PROVVISORIA Unita nella diversità PE 426.181 IT INDICE TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO P6_TA-PROV(2009)0336 Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame * (A6-0223/2009 - Relatore: Ilda Figueiredo) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS)) .......................................................................................................................... 1 P6_TA-PROV(2009)0337 Difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello (A6-0286/2009 - Relatore: Aloyzas Sakalas) Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello (2009/2021(IMM)).............................................................. 5 P6_TA-PROV(2009)0338 Difesa dei privilegi e delle immunità di Umberto Bossi (A6-0269/2009 - Relatore: Klaus-Heiner Lehne) Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Umberto Bossi (2009/2020(IMM))............................................................... 6 P6_TA-PROV(2009)0339 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (A6-0266/2009 - Relatore: Reimer Böge) Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))................................................................................................ 7 P6_TA-PROV(2009)0340 Raccomandazione del Mediatore europeo alla Commissione in merito alla denuncia 185/2005/ELB (A6-0201/2009 - Relatore: Miguel Angel Martínez Martínez) Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea in merito alla denuncia 185/2005/ELB (2009/2016(INI))...................... 11 P6_TA-PROV(2009)0341 Recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento in carburante dei veicoli a motore ***I (A6-0208/2009 - Relatore: Dimitrios Papadimoulis) PE 426.181\ I IT Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento delle automobili nelle stazioni di servizio (COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD)) ........................................................... 13 P6_TA-PROV(2009)0342 Commercio dei prodotti derivati dalla foca ***I (A6-0118/2009 - Relatore: Diana Wallis) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD)) .......................................... 21 P6_TA-PROV(2009)0343 Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ***I (A6-0240/2009 - Relatore: Neil Parish) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD)).................................... 29 P6_TA-PROV(2009)0344 Inquinamento provocato dalle navi e sanzioni per violazioni ***I (A6-0080/2009 - Relatore: Luis de Grandes Pascual) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD)) ........................................................... 86 P6_TA-PROV(2009)0345 Etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti in materia energetica (rifusione) ***I (A6-0146/2009 - Relatore: Anni Podimata) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD)) ............................................................................................ 93 P6_TA-PROV(2009)0346 Stato di previsione del Parlamento europeo per l'esercizio 2010 (A6-0275/2009 - Relatore: Vladimír Maňka) Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2010 (2009/2006(BUD))............ 116 P6_TA-PROV(2009)0347 Sostegno all'organizzazione Special Olympics nell'Unione europea (P6_DCL(2009)0001) Dichiarazione del Parlamento europeo sul sostegno all'organizzazione Special Olympics nell'Unione europea................................................................................................................... 122 II /PE 426.181 IT P6_TA-PROV(2009)0336 Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS)) (Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0336), – visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0247/2008), – visto l'articolo 51 del suo regolamento, – visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0223/2009), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE; 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. Emendamento 1 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5 Testo della Commissione (5) Il riferimento esclusivo al trattamento mediante freddo nella definizione di "carni di pollame" è troppo restrittivo Emendamento soppresso PE 426.181\ 1 IT rispetto all'evoluzione tecnologica. Occorre pertanto adeguare detta definizione. Emendamento 2 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (6 bis) L'indicazione obbligatoria dell'origine o della fonte delle carni permette al consumatore di scegliere con cognizione di causa. Emendamento 3 Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (6 ter) Al fine di fornire un'informazione ottimale ai consumatori, dovrebbe essere necessario indicare la data di macellazione del volatile sulla etichettatura di tutti i prodotti a base di carne di pollame. Emendamento 4 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 2 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Allegato XIV – parte B - parte II - punto 1 Testo della Commissione Emendamento 1. "carni di pollame": le parti commestibili dei volatili di allevamento del codice NC 0105; 1. "carni di pollame": le carni di volatili idonee al consumo umano che sono state trattate esclusivamente mediante freddo. 2 /PE 426.181 IT Emendamento 5 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 2 Regolamento (CE) n. 1234/2007 Allegato XIV – parte B – sezione II – punto 2 Testo della Commissione Emendamento 2. "carni di pollame fresche": carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a − 2°C e non superiore a + 4°; tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di conservazione differenti, per un breve periodo, per il sezionamento e il magazzinaggio di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore; 2. "carni di pollame fresche": carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a − 2°C e non superiore a + 4°; tuttavia, le carni di pollame fresche, qualora siano destinate alla produzione di preparazioni di carne, possono essere sottoposte a operazioni di irrigidimento mediante temperature inferiori a 2° C per un breve periodo. L'indicazione della data di macellazione è obbligatoria per tutti i prodotti a base di carne di pollame. Emendamento 6 Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 bis (nuovo) Regolamento (CE) n. 1234/2007 Allegato XIV – parte B – sezione III bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento 3 bis. È aggiunta la seguente sezione: "III bis. Informazioni obbligatorie sull'etichetta Nell'etichettatura dei prodotti a base di carni di pollame, il nome dell'alimento riportato sull'etichetta comprende l'indicazione: a) di ogni ingrediente aggiunto che abbia un’origine animale diversa dal resto della carne; nonché b) dell'eventuale aggiunta di acqua per una percentuale superiore al 5% del peso del prodotto.". Emendamento 7 PE 426.181\ 3 IT Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 ter (nuovo) Regolamento (CE) n. 1234/2007 Allegato XIV – parte B – sezione III ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 ter) È aggiunta la seguente sezione: "III ter. Indicazione del prezzo Il prezzo al chilogrammo del relativo prodotto alimentare è basato unicamente sul peso netto sgocciolato.". 4 /PE 426.181 IT P6_TA-PROV(2009)0337 Difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello (2009/2021(IMM)) Il Parlamento europeo, – vista la richiesta presentata da Aldo Patriciello in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, comunicata in seduta plenaria il 9 marzo 2009, – visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976, – viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986 e del 21 ottobre 20081, – visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione giuridica (A6-0286/2009), 1. decide di difendere i privilegi e le immunità di Aldo Patriciello; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica Italiana. 1 Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391 e cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, non ancora pubblicata nella Raccolta. PE 426.181\ 5 IT P6_TA-PROV(2009)0338 Difesa dei privilegi e delle immunità di Umberto Bossi Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Umberto Bossi (2009/2020(IMM)) Il Parlamento europeo, – vista la richiesta presentata da Umberto Bossi in difesa della sua immunità nel quadro di un procedimento pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, in data 19 febbraio 2009, comunicata in seduta plenaria il 9 marzo 2009, – visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976, – viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986 e del 21 ottobre 20081, – visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione giuridica (A6-0269/2009), 1. decide di difendere i privilegi e le immunità di Umberto Bossi; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica italiana. 1 Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391 e cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, non ancora pubblicata nella Raccolta. 6 /PE 426.181 IT P6_TA-PROV(2009)0339 Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI)) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0150 – C6-0115/2009), – visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, in particolare il punto 28, – visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione2 (regolamento FEG), – visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6-0266/2009), A. considerando che l'Unione europea ha istituito gli strumenti legislativi e di bilancio appropriati per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro, B. considerando che l'assistenza finanziaria dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamica e resa disponibile nel modo più rapido ed efficace possibile, in conformità della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nel corso della riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente le disposizioni dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2008 per quanto riguarda l'adozione di decisioni relative alla mobilitazione del Fondo, C. considerando che la Spagna ha chiesto assistenza in relazione ai licenziamenti nel settore automobilistico delle comunità autonome di Castilla y León e Aragona3 e che adempie ai criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG, D. considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FEG stabilisce che fino allo 0,35% delle risorse finanziarie disponibili per l'anno in questione può essere utilizzato per finanziare attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, revisione contabile, controllo e valutazione necessarie per l'applicazione del regolamento 1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. 3 Caso FEG/2008/004 ES/Castilla y Léon e Aragona 2 PE 426.181\ 7 IT FEG, E. considerando che, sulla base del suddetto articolo, la Commissione ha proposto di mobilitare il Fondo per predisporre il sito web del FEG che fornisce informazioni sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in tutte le lingue dell'Unione europea, con il supporto di pubblicazioni, attività audiovisive e una rete per lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri1, in linea con la volontà del Parlamento europeo di potenziare la sensibilizzazione dei cittadini in merito alle attività dell'Unione, 1. chiede alle istituzioni interessate dalla decisione e dal processo di attuazione di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del Fondo; 2. ricorda che l'Unione europea dovrebbe avvalersi di tutti i suoi strumenti per affrontare le conseguenze della crisi economica e finanziaria globale; rileva, a tale riguardo, che il Fondo può svolgere un ruolo cruciale nella reintegrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati; 3. si compiace dell'iniziativa della Commissione volta a mettere a disposizione dei cittadini dell'Unione europea un sito web trasparente, aggiornato e di facile utilizzo; 4. sottolinea che la mobilitazione del FEG sotto forma di stanziamenti di pagamento non dovrebbe compromettere il finanziamento del Fondo sociale europeo; 5. approva la decisione allegata alla presente risoluzione; 6. incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di disporne la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. 1 SEC(2008)2986. 8 /PE 426.181 IT ALLEGATO DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2009 concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, in particolare il punto 28, visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione2, in particolare l’articolo 12, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso “il Fondo”) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale annuo di 500 000 000 EUR. (3) Il 29 dicembre 2008 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore automobilistico. Essendo la domanda conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 2 694 300 EUR. (4) La Commissione propone inoltre di mobilitare un importo di 690 000 EUR a titolo del Fondo per l'assistenza tecnica, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1927/2006. 1 2 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. PE 426.181\ 9 IT (5) Il Fondo dev'essere quindi mobilitato per fornire un contributo finanziario ai fini della domanda presentata dalla Spagna, nonché per soddisfare il fabbisogno di assistenza tecnica, DECIDONO: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 3 384 300 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento. Articolo 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Strasburgo, il Per il Parlamento europeo Il presidente 10 /PE 426.181 IT Per il Consiglio Il presidente P6_TA-PROV(2009)0340 Raccomandazione del Mediatore europeo alla Commissione in merito alla denuncia 185/2005/ELB Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione alla Commissione europea in merito alla denuncia 185/2005/ELB (2009/2016(INI)) Il Parlamento europeo, – vista la relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo, – visto l'articolo 195, paragrafo 1, secondo comma, del trattato CE, – vista la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7, – vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, – visto il codice europeo di buona condotta amministrativa, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, – visto l'articolo 195, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento, – vista la relazione della commissione per le petizioni (A6-0201/2009), A. considerando che, secondo la Corte di giustizia, il principio di non discriminazione in base all'età, sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, costituisce un principio generale del diritto comunitario, B. considerando che una disparità di trattamento in base all'età costituisce discriminazione fondata sull'età, salvo che sia giustificata da motivi oggettivi e che i mezzi adottati per conseguirla siano appropriati e necessari, C. considerando che, secondo il Mediatore, la Commissione non ha fornito giustificazioni sufficienti per il trattamento riservato agli ausiliari interpreti di conferenza (AIC) freelance di età superiore a 65 anni, e continua ad attenersi all'attuale politica di reclutamento degli AIC, D. considerando che, secondo il Mediatore, ciò costituisce un caso di cattiva amministrazione, E. considerando che il Parlamento, in qualità di unico organo eletto dell'Unione, ha la responsabilità di proteggere e tutelare l'indipendenza del Mediatore europeo nello svolgimento delle sue funzioni nei confronti dei cittadini dell'Unione, nonché di vigilare sull'attuazione delle sue raccomandazioni, 1. sottoscrive le osservazioni critiche del Mediatore europeo, nonché la sua raccomandazione 1 GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15. PE 426.181\ 11 IT sulla politica della Commissione per quanto concerne il reclutamento degli AIC di età superiore a 65 anni; 2. invita la Commissione a modificare la sua attuale politica di effettivo divieto al reclutamento di AIC di età superiore a 65 anni; non reputa, tuttavia, che nella fattispecie sia giustificato un indennizzo; 3. rileva che il Parlamento, dopo aver ricevuto un analogo progetto di raccomandazione del Mediatore, ha proceduto immediatamente a modificare la sua prassi per quanto concerne il reclutamento di AIC di età superiore a 65 anni, interpretando le norme applicabili in senso non discriminatorio; 4. ritiene che il fatto di modificare le norme applicabili, eliminando la discriminazione in base all'età dalle procedure di reclutamento, non comporti alcun obbligo per le istituzioni europee di assumere AIC di età superiore a 65 anni, ma è altresì dell'avviso che tale modifica, se attuata, uniformerebbe le regole della Commissione a un principio generale della legislazione dell'Unione europea; osserva inoltre che, data la penuria di interpreti di alcune lingue ufficiali, ne trarrebbe giovamento la capacità dell'istituzione di garantire la migliore qualità del servizio, come è avvenuto nel caso del Parlamento; 5. invita la Commissione a collaborare con il Parlamento ad una revisione delle norme applicabili al reclutamento di AIC e di altro personale, in modo da assicurare che sia evitata qualsiasi pratica discriminatoria; 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Mediatore europeo. 12 /PE 426.181 IT P6_TA-PROV(2009)0341 Recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento in carburante dei veicoli a motore ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento delle automobili nelle stazioni di servizio (COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0812), – visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0470/2008), – visto l’articolo 51 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0208/2009), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. PE 426.181\ 13 IT P6_TC1-COD(2008)0229 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, vista la proposta della Commissione ║, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, visto il parere del Comitato delle regioni2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato3, considerando quanto segue: (1) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente4 ha sancito la necessità di ridurre l’inquinamento atmosferico a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente. (1 bis) Il Protocollo di Ginevra concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri fissa obiettivi di riduzione delle emissioni dei composti organici volatili (COV) e il Protocollo di Göteborg relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico stabilisce valori limite per le emissioni di quattro inquinanti: biossido di zolfo, ossidi di azoto, COV e ammoniaca e richiede che siano utilizzate le migliori tecniche disponibili onde limitare le emissioni. (2) La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa5 fissa una serie di obiettivi di qualità dell'aria per l'ozono troposferico e il benzene, mentre la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici6 stabilisce limiti nazionali di emissione per i COV che contribuiscono alla formazione dell'ozono troposferico. Le emissioni di COV, compresi i vapori di benzina, prodotte in uno Stato membro possono contribuire ad aggravare i problemi di qualità dell'aria in altri Stati membri. (2 bis) Anche l'ozono è un gas ad effetto serra e contribuisce al riscaldamento atmosferico e al cambiamento climatico. 1 2 3 4 5 6 GU C ║ GU C ║ Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009. GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1. GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1. GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22. 14 /PE 426.181 IT (3) La direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio1 (fase I del recupero dei vapori di benzina) è intesa a recuperare i vapori di benzina emessi dal deposito e dalla distribuzione della benzina fra i terminal petroliferi e le stazioni di servizio. (4) Anche durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio sono emessi vapori di benzina, che dovrebbero essere recuperati secondo modalità conformi alle disposizioni della direttiva 94/63/CE. (4 bis) Vari strumenti comunitari sono stati sviluppati e messi in atto per limitare le emissioni di COV. Sono tuttavia necessarie ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi in materia di salute ed ambiente stabiliti dal Sesto programma di azione comunitaria per l’ambiente e dalla direttiva 2001/81/CE. (4 ter) Allo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita dei combustibili destinati al trasporto su strada, la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel2 permetterà, a partire dal 1° gennaio 2011, l'immissione sul mercato di benzina contenente una percentuale maggiore di componenti di biocarburanti rispetto al passato. Ciò potrà determinare un aumento di emissioni di COV, a causa della possibilità che gli Stati membri pongano in essere deroghe limitate ai requisiti in materia di tensione di vapore previsti da detta direttiva. (5) È possibile che le stazioni di servizio esistenti debbano adattare le infrastrutture attualmente in uso ed è preferibile installare attrezzature di recupero dei vapori in caso di ristrutturazioni complete del sistema di alimentazione (vale a dire una significativa modifica o il rinnovo dell’infrastruttura della stazione, in particolare dei serbatoi e delle tubazioni), poiché ciò riduce notevolmente il costo dei necessari adeguamenti. Tuttavia, le stazioni di servizio di dimensioni maggiori possono essere adattate con minori difficoltà e sarebbe opportuno che installassero le attrezzature di recupero dei vapori più rapidamente, visto che producono maggiori emissioni. Le stazioni di servizio nuove possono integrare le attrezzature di recupero dei vapori di benzina in fase di progettazione e costruzione della stazione di servizio e quindi possono installare immediatamente le attrezzature in questione. (5 bis) I serbatoi di carburante dei veicoli a motore di nuova fabbricazione non contengono vapori di benzina. E’ pertanto opportuna una deroga per il primo rifornimento di tali veicoli. (6) 1 2 Sebbene vari Stati membri prevedano requisiti nazionali in materia di sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina, non vi è alcuna legislazione comunitaria. È quindi opportuno stabilire un livello minimo uniforme di recupero dei vapori di benzina per garantire un beneficio elevato per l'ambiente e incentivare il commercio di attrezzature per il recupero dei vapori di benzina. GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24. GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. PE 426.181\ 15 IT (7) Per assicurare che le attrezzature di recupero dei vapori di benzina permettano effettivamente di ridurre le emissioni, occorre sottoporre a controlli periodici tutte le attrezzature installate per la fase II del recupero dei vapori di benzina. Gli Stati membri possono decidere che i controlli debbano essere eseguiti da uno o più dei seguenti soggetti: servizi ufficiali di ispezione, l'operatore stesso o un terzo. Nel caso di ispezioni ufficiali, gli Stati membri dovrebbero tener conto della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri1. (7 bis) Le attrezzature di recupero dei vapori di benzina di fase II dovrebbero essere sottoposte a verifiche regolari. Si dovrebbe incoraggiare il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) a sviluppare una metodologia di verifica armonizzata. (8) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive, in quanto il mancato rispetto può comportare danni alla salute umana e all'ambiente. (8 bis) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"2, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento. (8 ter) Poiché è adottata ai sensi dell'articolo 175 del trattato, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose che siano compatibili con il trattato. Ai sensi dell'articolo 176 del trattato, gli Stati membri devono notificare alla Commissione siffatte misure. (8 quater) È opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione3. (8 quinquies) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione in materia di armonizzazione di norme e metodi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. (9) 1 2 3 Vista la natura transfrontaliera dell'inquinamento atmosferico, gli obiettivi dell'azione prevista per ridurre le emissioni di vapori di benzina nell'atmosfera non possono essere ║ realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Di conseguenza, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41. GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1. GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. 16 /PE 426.181 IT HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Oggetto La presente direttiva stabilisce ║ misure intese a ridurre la quantità di vapori di benzina emessi nell'atmosfera durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1. "benzina", la benzina ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1; 2. "vapori di benzina", composti gassosi che evaporano dalla benzina; 3. "stazione di servizio", una stazione di servizio ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 94/63/CE; 4. "stazione di servizio esistente", una stazione di servizio che è già costruita o per la quale, prima della data di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, è concessa un'autorizzazione specifica di progettazione, una licenza di costruzione o di esercizio; 5. "stazione di servizio nuova", una stazione di servizio che è già costruita o per la quale, alla data di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, o successivamente a tale data, è concessa un'autorizzazione specifica di progettazione, una licenza di costruzione o di esercizio; 6. "sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina", l'attrezzatura per recuperare i vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante di un veicolo a motore durante il rifornimento in una stazione di servizio e che li trasferisce in una cisterna di stoccaggio ▌ nella stazione di servizio o li riconvoglia al distributore di benzina per rimetterli in vendita; 7. "efficienza della cattura di vapori di benzina", la quantità di vapori di benzina catturati dal sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina rispetto alla quantità di vapori di benzina che sarebbero stati emessi nell'atmosfera in assenza di tale sistema, espressa in percentuale; 8. "rapporto vapori/benzina", il rapporto fra il volume dei vapori di benzina, a pressione atmosferica, che passano attraverso il sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina e il volume della benzina distribuita; 9. "flusso", la quantità totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili in una stazione di servizio. 1 GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24. PE 426.181\ 17 IT Articolo 3 Stazioni di servizio 1. Gli Stati membri assicurano che le stazioni di servizio nuove siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina se: a) il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m3 all'anno; ovvero b) il flusso effettivo o previsto è superiore a 100 m3 all'anno e sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro ▌. 2. Gli Stati membri assicurano che le stazioni di servizio esistenti ▌, oggetto di una ristrutturazione completa, siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina al momento della ristrutturazione se: a) il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m3 all'anno; ovvero b) il flusso effettivo o previsto è superiore a 100 m3 all'anno e sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro. 3. Gli Stati membri assicurano che tutte le stazioni di servizio esistenti con un flusso superiore a 3 000 m3 all'anno siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina entro il 31 dicembre 2018. 3 bis. In deroga a quanto sopra, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle stazioni di servizio utilizzate esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore. Articolo 4 Livello minimo autorizzato di recupero dei vapori di benzina 1. Gli Stati membri assicurano, con effetto a decorrere dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina sono obbligatori ai sensi dell'articolo 3, che l'efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all'85% come certificato dal costruttore in conformità delle pertinenti norme tecniche o procedure di omologazione europee, come specificate in conformità dell'articolo 6 ter o, in mancanza di tali norme o procedure, di qualsiasi norma nazionale. 2. Con effetto a decorrere dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina sono obbligatori ai sensi dell'articolo 3, laddove i vapori recuperati siano trasferiti in una cisterna di stoccaggio ▌ nella stazione di servizio, il rapporto vapori/benzina è uguale o superiore a 0,95 ma inferiore o uguale a 1,05. Articolo 5 Controlli periodici 1. Gli Stati membri assicurano che l'efficienza della cattura in servizio dei vapori di benzina nel quadro dei sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta all'anno, o controllando che il rapporto vapori/benzina, in condizioni di 18 /PE 426.181 IT simulazione di flusso di benzina, rispetti le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o utilizzando qualsiasi altro metodo adeguato. 2. In caso di installazione di un sistema di controllo automatico, gli Stati membri assicurano che l'efficienza della cattura dei vapori di benzina sia verificata almeno una volta ogni tre anni. Un tale sistema di controllo automatico rileva automaticamente i guasti nel corretto funzionamento del sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina così come nel sistema stesso di controllo automatico, indica i guasti al gestore della stazione di servizio e arresta automaticamente il flusso di benzina dal distributore difettoso se il guasto non è riparato entro sette giorni. 2 bis. Qualora una stazione di servizio abbia installato un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina, gli Stati membri assicurano che sul distributore di benzina, o nelle sue vicinanze, sia esposto un cartello, un adesivo o qualsiasi altra forma di notifica che ne informi i consumatori. Articolo 6 Sanzioni Gli Stati membri determinano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data specificata all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, e le notificano tempestivamente ogni ulteriore modifica di tali disposizioni. Articolo 6 bis Riesame Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e, in particolare: a) la soglia di 100 m3 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b) della presente direttiva, nonché all'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 94/63/CE; b) la conformità in servizio dei sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina; e c) la necessità di dispositivi di controllo automatico. Essa comunica i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio, corredati, se del caso, di una proposta legislativa. Articolo 6 ter Adeguamenti tecnici I metodi e le norme armonizzati possono essere adottati ai fini degli articoli 4 e 5. Se necessario ai fini della coerenza con le pertinenti norme elaborate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), le disposizioni di tali articoli, ad eccezione dell'efficienza della cattura dei vapori di benzina e del rapporto vapori/benzina di cui all'articolo 4 e dei termini PE 426.181\ 19 IT di cui all’articolo 5, possono essere adattate al progresso tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6 quater, paragrafo 2. Articolo 6 quater Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Articolo 7 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure. ▌ Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 8 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 9 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a ║ Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente 20 /PE 426.181 IT P6_TA-PROV(2009)0342 Commercio dei prodotti derivati dalla foca ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0469), – visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 95 e 133 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0295/2008), – visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta, – vista la sua dichiarazione sulla messa al bando dei prodotti derivati dalle foche nell'Unione europea1, – visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 24 aprile 2009, di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino del trattato CE, – visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento, – visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0118/2009), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. 1 GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 194. PE 426.181\ 21 IT P6_TC1-COD(2008)0160 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, vista la proposta della Commissione ║, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato2, considerando quanto segue: (1) Le foche sono animali senzienti che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza. Nella sua dichiarazione del 26 settembre 2006 sulla messa al bando dei prodotti derivati dalle foche nell'Unione europea3, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare senza indugio una proposta di regolamento volta a vietare l'importazione, l'esportazione e la vendita di tutti i prodotti derivati da esemplari di foca groenlandica e cistofora crestata. Nella sua risoluzione del 12 ottobre 2006 su un programma d'azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 200620104, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di proporre la totale messa al bando dei prodotti derivati dalla foca. Nella sua raccomandazione 1776 (2006) sulla caccia alle foche, del 17 novembre 2006, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa invitava gli Stati membri del Consiglio d'Europa in cui è praticata la caccia alle foche a vietare tutti i metodi di caccia crudeli che non garantiscono la morte istantanea e senza sofferenza degli animali, a proibirne lo stordimento con strumenti come hakapik, randelli e armi da fuoco e a promuovere iniziative intese a vietare il commercio di prodotti derivati dalla foca. (1 bis) L'importazione a fini commerciali negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca (foca groenlandica e cistofora crestata) e di prodotti da esse derivati è vietata ai sensi della direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati5. (2) Le foche sono cacciate dentro e fuori dalla Comunità e utilizzate per fabbricare prodotti e articoli, quali carne, olio, grasso, organi, pelli per pellicceria e articoli derivati, tra cui prodotti vari che vanno dalle capsule di Omega-3 agli indumenti in cui sono incorporate pelli e pellicce di foca lavorate. Tali prodotti sono commercializzati su vari 1 Parere del 26 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009. GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 194. GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 170. GU L 91 del 9.4.1983, pag. 30. 2 3 4 5 22 /PE 426.181 IT mercati, tra cui quello della Comunità. Data la natura di tali prodotti, per i consumatori è difficile se non impossibile distinguerli da prodotti simili non derivati dalla foca. (3) La caccia alle foche ha sollevato vive preoccupazioni presso il pubblico e i governi ▌ sensibili al benessere degli animali alla luce del dolore, dell'angoscia e delle altre forme di sofferenza che l'uccisione e la scuoiatura delle foche, come praticate più di frequente, causano a tali animali. (4) In risposta alle preoccupazioni dei cittadini e dei consumatori sul benessere degli animali in relazione all'uccisione e alla scuoiatura delle foche e sulla possibile presenza sul mercato di prodotti derivati da animali uccisi e scuoiati secondo modalità che causano dolore, angoscia e altre forme di sofferenza, diversi Stati membri hanno adottato, o intendono adottare, misure legislative di disciplina del commercio dei prodotti derivati dalla foca, vietandone l'importazione e la produzione, mentre in altri Stati membri il commercio di questi prodotti non è oggetto di alcuna limitazione. (5) Vi sono pertanto differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il commercio, l'importazione, la produzione e la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca. Queste differenze tra misure nazionali incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno in relazione ai prodotti che contengono o possono contenere prodotti derivati dalla foca e costituiscono una barriera al commercio di tali prodotti. (5 bis) L'esistenza di requisiti giuridici diversi può scoraggiare ulteriormente i consumatori dall'acquistare prodotti non fabbricati a partire dalla foca, ma che possono non essere facilmente distinguibili da prodotti simili ottenuti dalla foca, o prodotti che possono contenere elementi o ingredienti derivati dalla foca senza che ciò sia chiaramente riconoscibile, come pellicce, capsule e oli contenenti Omega-3 e articoli in cuoio. (5 ter) Le disposizioni del presente regolamento mirano pertanto ad armonizzare le norme in vigore negli Stati membri in materia di attività commerciali riguardanti i prodotti derivati dalla foca e ad evitare in tal modo perturbazioni del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in questione, inclusi i prodotti equivalenti o sostituibili ai prodotti derivati dalla foca. (5 quater) Conformemente al protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato, la Comunità deve tenere nella massima considerazione i requisiti in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione, tra l'altro, della politica per il mercato interno. Le norme armonizzate contenute nel presente regolamento dovrebbero pertanto tenere pienamente conto del benessere degli animali. (6) Per superare l'attuale frammentazione del mercato interno, è necessario prevedere norme armonizzate, tenendo conto del benessere degli animali. Per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti interessati in modo efficace e proporzionato, l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca dovrebbe, in linea di principio, essere vietata al fine di ristabilire la fiducia dei consumatori garantendo nel contempo che le preoccupazioni relative al benessere degli animali siano tenute pienamente in considerazione. Poiché le preoccupazioni dei cittadini e dei consumatori riguardano anche l'uccisione delle foche in quanto tale, sono altresì necessarie misure intese a ridurre la domanda che porta alla commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca PE 426.181\ 23 IT e, di conseguenza, la domanda economica che stimola la caccia delle foche a fini commerciali, allo scopo di rispettare tali preoccupazioni. Per garantire un'applicazione efficace, tali norme armonizzate dovrebbero essere applicate al momento o nel punto di importazione dei prodotti importati. (6 bis) Inoltre, benché l'uccisione e la scuoiatura delle foche potrebbero in teoria avvenire evitando dolore, angoscia o altre forme di sofferenza inutili, considerate le condizioni in cui si svolge la caccia alle foche, una verifica e un controllo uniformi del rispetto dei requisiti in materia di benessere degli animali da parte dei cacciatori non sono fattibili nella pratica o sono perlomeno molto difficili da attuare in modo efficace, come concluso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 6 dicembre 2007. (6 ter) È altresì evidente che norme armonizzate di altra natura, ad esempio requisiti in materia di etichettatura, non consentirebbero di conseguire lo stesso risultato. Inoltre, l'obbligo di etichettare i prodotti interamente o parzialmente derivati dalla foca imposto ai produttori, ai distributori o ai commercianti al dettaglio rappresenterebbe un notevole onere a carico di tali operatori economici e comporterebbe un costo sproporzionato nei casi in cui i prodotti derivati dalla foca sono solo una piccola parte del prodotto in questione. Per contro, sarà più facile conformarsi alle misure contenute nel presente regolamento, consentendo nel contempo di rassicurare i consumatori. (7) ▌ Per garantire la piena efficacia delle norme armonizzate previste dal presente regolamento, esse dovrebbero applicarsi non solo ai prodotti provenienti dalla Comunità, ma anche ai prodotti immessi nella Comunità da paesi terzi. ▌ (13) Occorre che non siano lesi gli interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano la caccia ▌ alle foche a fini di sostentamento. La caccia fa parte integrante della cultura e dell'identità dei membri della società Inuit e in quanto tale è riconosciuta dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Pertanto, l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono al loro sostentamento dovrebbe essere autorizzata. (13 bis) Il presente regolamento istituisce norme armonizzate relative all'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca. Esso lascia pertanto impregiudicate altre norme comunitarie o nazionali che regolamentano la caccia delle foche. ▌ (15) Occorre che le misure adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengano adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1. (16) In particolare, ║ la Commissione dovrebbe avere il potere di definire le condizioni in base alle quali è consentita l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca, provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità 1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║ 24 /PE 426.181 IT indigene e che contribuiscono alla loro sussistenza; a definire le condizioni in base alle quali è consentita l'importazione di prodotti derivati dalla foca quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari; nonché a definire le condizioni in base alle quali è consentita l'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia regolamentata da leggi nazionali al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con ▌ nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. ▌ (16 bis) Per facilitare l'applicazione della normativa da parte delle autorità nazionali competenti, la Commissione dovrebbe predisporre delle note tecniche orientative che forniscano indicazioni non vincolanti sui codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente regolamento. (17) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e vigilino sulla loro applicazione. Occorre che dette sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. (18) È opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente relazioni sulle misure adottate per attuare il presente regolamento. Sulla base di dette relazioni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento. (19) Dato che l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno grazie all'armonizzazione a livello comunitario dei divieti nazionali relativi al commercio dei prodotti derivati dalla foca, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. ▌ In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli scopi da esso perseguiti, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento istituisce norme armonizzate relative all'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1. "foca": esemplare di tutte le specie di Pinnipedi (Phocidae, Otariidae e Odobenidae); PE 426.181\ 25 IT 2. "prodotto derivato dalla foca": tutti i prodotti, trasformati o non trasformati, derivati od ottenuti dalla foca, tra cui carne, olio, grasso, organi, pelli da pellicceria gregge e pelli da pellicceria conciate e preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, nonché gli articoli fabbricati a partire da pelli di foca; 3. "immissione sul mercato": l'introduzione sul mercato comunitario e la messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso ▌; 3 bis. "Inuit": gli abitanti indigeni del territorio Inuit – vale a dire le regioni artiche e subartiche in cui gli Inuit detengono, attualmente o tradizionalmente, diritti e interessi aborigeni – riconosciuti dagli Inuit come membri del loro popolo e appartenenti ai seguenti gruppi: Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Groenlandia) e Yupik (Russia); 4. "importazione": l'entrata di merci nel territorio doganale della Comunità ▌. ▌ Articolo 3 Condizioni di immissione sul mercato 1. ▌ L'immissione sul mercato ▌ di prodotti derivati dalla foca è autorizzata solo quando i prodotti derivati dalla foca provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza. Tali condizioni si applicano al momento o nel punto di importazione dei prodotti importati. 2. In deroga al paragrafo 1: a) l'importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari. Il tipo e la quantità di tali merci non devono essere tali da far ritenere che l'importazione possa avere finalità commerciali; b) l'immissione sul mercato è altresì autorizzata per i prodotti derivati dalla foca provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tale immissione sul mercato è autorizzata unicamente su basi non lucrative. Il tipo e la quantità di tali prodotti non devono essere tali da far ritenere che l'immissione sul mercato possa avere finalità commerciali. L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. 3. La Commissione, ai sensi della procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, predispone delle note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo. 3 bis. Fatto salvo il paragrafo 3, sono adottate misure per l'attuazione del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3. 26 /PE 426.181 IT Articolo 4 Clausola di libera circolazione ▌ Gli Stati membri non impediscono l'immissione sul mercato ▌ dei prodotti derivati dalla foca che rispettano le disposizioni del presente regolamento. ▌ Articolo 9 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 ║ del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio1. Tale comitato può rivolgersi, se necessario, ad altri comitati regolamentari, come il comitato istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare2. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Articolo 10 Sanzioni e controllo dell'applicazione Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il ...* e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modifiche successive. Articolo 11 Relazioni 1 2 * GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. PE 426.181\ 27 IT 1. Entro il ...*, e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per dare applicazione al presente regolamento. 2. Sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento entro i dodici mesi che seguono la fine di ciascun periodo ▌. Articolo 12 Entrata in vigore e applicabilità Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L’articolo 3 si applica dal …**. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a ║ Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente ▌ * ** Ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. 28 /PE 426.181 IT P6_TA-PROV(2009)0343 Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0543), – visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0391/2008), – visto l'articolo 51 del suo regolamento, – visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0240/2009), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 6 Testo della Commissione (6) È necessario includere determinate specie di invertebrati nell’ambito di applicazione della presente direttiva, poiché è scientificamente dimostrato che, potenzialmente, queste specie possono provare dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato. Emendamento (6) È auspicabile includere determinate specie di invertebrati nell’ambito di applicazione della presente direttiva, nei casi in cui è scientificamente dimostrato che, potenzialmente, queste specie possono provare dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato. Emendamento 2 PE 426.181\ 29 IT Proposta di direttiva Considerando 7 Testo della Commissione Emendamento (7) È opportuno che la direttiva includa anche forme embrionali e fetali di animali vertebrati poiché è scientificamente dimostrato che nell'ultimo terzo dello sviluppo vi sono maggiori rischi che tali forme provino dolore, sofferenza e angoscia, con potenziali effetti negativi sul loro sviluppo successivo. È altresì scientificamente dimostrato che le procedure su forme embrionali e fetali nelle prime fasi dello sviluppo possono indurre dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato se si lasciano vivere dette forme oltre i primi due terzi del loro sviluppo. (7) È opportuno che la direttiva includa anche forme embrionali e fetali di animali vertebrati per i casi in cui è scientificamente dimostrato che nell'ultimo terzo dello sviluppo vi sono maggiori rischi che tali forme provino dolore, sofferenza e angoscia, con potenziali effetti negativi sul loro sviluppo successivo. È altresì scientificamente dimostrato che le procedure su forme embrionali e fetali di mammiferi nelle prime fasi dello sviluppo possono indurre dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato se si lasciano vivere dette forme oltre i primi due terzi del loro sviluppo. Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 8 Testo della Commissione Emendamento (8) Benché sia auspicabile sostituire nelle procedure l’uso di animali vivi con altri metodi che non ne prevedano l'uso, il loro impiego continua a essere necessario per tutelare la salute umana e animale e l’ambiente. (8) L’uso di animali vivi continua a essere necessario per tutelare la salute umana e animale e l’ambiente, nell'ambito delle limitazioni scientifiche attuali. Tuttavia, la presente direttiva rappresenta un passo importante verso il conseguimento dell'obiettivo della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici non appena ciò sia scientificamente possibile. A tal fine, essa cerca di agevolare e di promuovere lo sviluppo di metodi alternativi e di garantire un elevato livello di protezione degli animali impiegati nelle procedure. La presente direttiva dovrebbe essere rivista periodicamente alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle misure di protezione degli animali. Emendamento 4 30 /PE 426.181 IT Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (8 bis) In considerazione del progresso scientifico, il ricorso alla sperimentazione animale resta uno strumento importante per assicurare un elevato livello della ricerca nel settore della salute pubblica. Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 9 Testo della Commissione Emendamento (9) La cura e l'uso di animali vivi a fini scientifici sono disciplinati dai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento sanciti a livello internazionale. Per garantire che all'interno della Comunità le modalità di allevamento, cura e uso degli animali nelle procedure siano conformi a quelle previste da altre norme nazionali e internazionali al di fuori della Comunità, la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento devono essere sistematicamente considerati nell'attuazione della presente direttiva. (9) La cura e l'uso di animali vivi a fini scientifici sono disciplinati dai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento sanciti a livello internazionale. Per garantire che all'interno della Comunità le modalità di allevamento, cura e uso degli animali nelle procedure siano conformi a quelle previste da altre norme nazionali e internazionali al di fuori della Comunità, la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento devono essere sistematicamente considerati nell'attuazione della presente direttiva. La Commissione garantisce un elevato livello di trasparenza per quanto concerne l'utilizzo di animali, in termini di informazione del pubblico sull'applicazione delle misure di protezione degli animali e sui progressi compiuti verso la sostituzione dei metodi basati sull'impiego di animali. Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 10 Testo della Commissione Emendamento (10) Gli animali hanno un valore intrinseco che deve essere rispettato. L’uso degli (10) Gli animali hanno un valore intrinseco che deve essere rispettato. L’uso degli PE 426.181\ 31 IT animali nelle procedure suscita anche preoccupazioni etiche nell’opinione pubblica. Pertanto, gli animali devono sempre essere trattati come creature senzienti e il loro utilizzo nelle procedure scientifiche deve essere limitato ai settori che fanno progredire la scienza e giovano in ultimo alla salute degli uomini e degli animali e all’ambiente. L’uso di animali nelle procedure scientifiche deve essere proibito in altri settori di competenza comunitaria. animali nelle procedure suscita anche preoccupazioni etiche nell’opinione pubblica. Pertanto, gli animali dovrebbero sempre essere trattati come creature senzienti e il loro utilizzo nelle procedure scientifiche deve essere limitato ai settori che fanno progredire la scienza e la ricerca fondamentale, dal momento che ciò può ad esempio giovare, in ultimo, alla salute degli uomini e degli animali e all'ambiente. Di conseguenza, l'uso di animali nelle procedure scientifiche deve essere preso in considerazione solo quando non sia disponibile un'alternativa non animale. L’uso di animali nelle procedure scientifiche dovrebbe essere proibito in altri settori di competenza comunitaria. Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (11 bis) In conformità degli obiettivi del programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 (COM(2006)0013), la Commissione dovrebbe cercare di promuovere il benessere degli animali utilizzati a fini scientifici a livello internazionale e, in particolare, cercare di promuovere la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento delle procedure sugli animali per il tramite dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), adoperandosi per aggiungere norme in materia di benessere degli animali ai criteri che stabiliscono il rispetto della buona pratica di laboratorio (BPL). Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 12 Testo della Commissione (12) La scelta dei metodi e delle specie da 32 /PE 426.181 IT Emendamento (12) La scelta dei metodi e delle specie da utilizzare ha conseguenze dirette sul numero di animali impiegati e sul loro benessere. Occorre pertanto che la scelta assicuri la selezione del metodo in grado di fornire i risultati più soddisfacenti causando il meno possibile dolore, sofferenza e angoscia. I metodi selezionati devono usare il minor numero possibile di animali che consenta di ottenere risultati statisticamente affidabili e scegliere tra le specie con il più basso grado di sensibilità neurologica quelle ottimali per l’estrapolazione nelle specie bersaglio. utilizzare ha conseguenze dirette sul numero di animali impiegati e sul loro benessere. Occorre pertanto che la scelta assicuri la selezione del metodo in grado di fornire i risultati più soddisfacenti causando il meno possibile dolore, sofferenza e angoscia. I metodi selezionati devono usare il minor numero possibile di animali che consenta di ottenere risultati affidabili e scegliere tra le specie con il più basso grado di sensibilità neurologica quelle ottimali per l’estrapolazione nelle specie bersaglio. Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 14 Testo della Commissione Emendamento (14) L'uso di metodi inadeguati di uccisione può causare grande dolore, angoscia e sofferenza all'animale. Il livello di competenza della persona che esegue l'operazione è altrettanto importante. Gli animali, pertanto, devono essere uccisi solo da personale autorizzato con il metodo umanitario ritenuto opportuno per la specie. (14) L'uso di metodi inadeguati di uccisione può causare grande dolore, angoscia e sofferenza all'animale. Il livello di competenza della persona che esegue l'operazione è altrettanto importante. Gli animali, pertanto, devono essere uccisi solo da personale qualificato e autorizzato con il metodo umanitario ritenuto opportuno per la specie. Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 16 Testo della Commissione Emendamento (16) Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, l'uso di primati non umani nelle procedure scientifiche è ancora necessario nella ricerca biomedica. Vista la loro prossimità genetica con l'essere umano e le loro competenze sociali altamente sviluppate, il loro utilizzo a fini sperimentali solleva specifici problemi etici e pratici in termini di soddisfacimento delle loro esigenze comportamentali, ambientali e sociali in ambiente di laboratorio. Inoltre, l'uso di primati non (16) Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, l'uso di primati non umani nelle procedure scientifiche è ancora necessario nella ricerca biomedica. Vista la loro prossimità genetica con l'essere umano e le loro competenze sociali altamente sviluppate, il loro utilizzo a fini sperimentali solleva specifici problemi etici e pratici in termini di soddisfacimento delle loro esigenze comportamentali, ambientali e sociali in ambiente di laboratorio. Inoltre, l'uso di primati non PE 426.181\ 33 IT umani è un tema molto sentito dall'opinione pubblica. Pertanto l'uso di primati non umani deve essere consentito unicamente in settori biomedici fondamentali per gli essere umani per i quali non sono ancora disponibili altri metodi alternativi di sostituzione e solo nei casi in cui le procedure siano effettuate in relazione a condizioni cliniche che, per il loro carattere invalidante o potenzialmente letale, abbiano un sensibile impatto sulla vita quotidiana del paziente, o quando l’uso in questione avviene ai fini della conservazione delle specie di primati non umani. La ricerca di base condotta in determinati settori delle scienze biomediche può permettere di ottenere nuove importanti informazioni con riguardo a numerose affezioni umane invalidanti e potenzialmente letali. Il riferimento alle affezioni umane invalidanti e potenzialmente letali riprende una terminologia presente nella legislazione comunitaria, tra l’altro nel regolamento (CE) n. 141/2000, nella direttiva 2001/20/CE, nel regolamento (CE) n. 726/2004 e nel regolamento (CE) n. 507/2006. umani è un tema molto sentito dall'opinione pubblica. Pertanto l'uso di primati non umani deve essere consentito unicamente in settori biomedici fondamentali per gli essere umani per i quali non sono ancora disponibili altri metodi alternativi di sostituzione o quando l’uso in questione avviene ai fini della conservazione delle specie di primati non umani. La ricerca di base condotta in determinati settori delle scienze biomediche può permettere di ottenere, in una fase ulteriore, nuove importanti informazioni con riguardo a numerose affezioni umane invalidanti e potenzialmente letali. Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 18 Testo della Commissione Emendamento (18) La cattura di primati non umani allo stato selvatico è altamente stressante per gli animali e aumenta il rischio di lesioni e sofferenze durante la cattura e il trasporto. Per porre gradualmente fine alla cattura in natura a scopo di allevamento, occorre il prima possibile consentire nelle procedure scientifiche solo l’uso di animali discendenti da animali allevati in cattività. Pertanto, gli stabilimenti che allevano e forniscono primati non umani devono disporre di un metodo per promuovere e agevolare il progressivo (18) Per porre gradualmente fine alla cattura in natura a scopo di allevamento, dovrebbe essere effettuato quanto prima uno studio scientifico approfondito sulla possibilità di limitare gli animali utilizzati a quelli provenienti da colonie autosufficienti. Pertanto, gli stabilimenti che allevano e forniscono primati non umani devono disporre di un metodo per promuovere e agevolare il progressivo raggiungimento di questo obiettivo. 34 /PE 426.181 IT raggiungimento di questo obiettivo. Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 21 Testo della Commissione (21) Per promuovere la trasparenza, facilitare l'autorizzazione dei progetti e fornire strumenti per monitorare l'osservanza della direttiva, è necessario introdurre una classificazione delle procedure in funzione della gravità basata sul livello stimato di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato inflitto agli animali. Per precisare le modalità di attribuzione del grado di gravità occorre che la Commissione elabori i relativi criteri con il contributo delle parti in causa, basandosi sui sistemi di classificazione della gravità applicati negli Stati membri o promossi dalle organizzazioni internazionali. Emendamento (21) Per promuovere la trasparenza, facilitare l'autorizzazione dei progetti e fornire strumenti per monitorare l'osservanza della direttiva, è necessario introdurre una classificazione delle procedure in funzione della gravità basata sul livello stimato di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato inflitto agli animali. Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 22 Testo della Commissione (22) Dal punto di vista etico, occorre fissare un limite massimo di dolore, sofferenza e angoscia per gli animali che non deve mai essere superato nelle procedure scientifiche. A tal fine occorre vietare procedure che provocano dolore, sofferenza e angoscia intensi e che potrebbero protrarsi. Nell'elaborazione di un modello comune di comunicazione, invece della gravità prevista al momento della valutazione etica, occorre tenere conto della gravità effettivamente provata dall'animale. Emendamento (22) Dal punto di vista etico, occorre fissare un limite massimo di dolore, sofferenza e angoscia per gli animali che non deve essere superato nelle procedure scientifiche. A tal fine, non dovrebbero in linea generale essere permesse procedure che provocano dolore, sofferenza e angoscia intensi e che potrebbero protrarsi. Nell'elaborazione di un modello comune di comunicazione, invece della gravità prevista al momento della valutazione etica, occorre tenere conto della gravità effettivamente provata dall'animale. Emendamento 14 PE 426.181\ 35 IT Proposta di direttiva Considerando 23 Testo della Commissione Emendamento (23) È possibile ridurre il numero di animali impiegati nelle procedure effettuando più di una volta gli esperimenti sullo stesso animale, qualora ciò non pregiudichi l’obiettivo scientifico né noccia al benessere dell'animale. Tuttavia, il riutilizzo di animali deve essere valutato in funzione della possibilità di ridurre al minimo gli effetti negativi sul loro benessere, tenendo conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita. Visto questo potenziale conflitto, il riutilizzo di animali deve essere valutato caso per caso e limitato unicamente alle procedure in cui dolore, angoscia e sofferenza sono considerevolmente ridotti. (23) È possibile ridurre il numero di animali impiegati nelle procedure effettuando più di una volta gli esperimenti sullo stesso animale, qualora ciò non pregiudichi l’obiettivo scientifico né nuoccia al benessere dell'animale. Tuttavia, il riutilizzo di animali dovrebbe essere valutato in funzione della possibilità di ridurre al minimo gli effetti negativi sul loro benessere, tenendo conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita. Visto questo potenziale conflitto, il riutilizzo di animali dovrebbe essere valutato caso per caso e limitato unicamente alle procedure in cui il dolore, l'angoscia e la sofferenza cumulativi sono giustificati sul piano etico. Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 24 Testo della Commissione Emendamento (24) Al termine della procedura occorre prendere la decisione più adeguata sul futuro dell’animale tenendo conto del suo benessere e dei potenziali rischi per l’ambiente. Gli animali il cui benessere risulterebbe compromesso devono essere uccisi ricorrendo a metodi umanitari. In alcune circostanze gli animali devono essere liberati o, nel caso di cani e gatti, devono potere essere reintrodotti in famiglia visto il forte interesse dell'opinione pubblica per la loro sorte. Nel caso in cui gli stabilimenti prevedano il reinserimento in famiglia, è di fondamentale importanza avere un programma che consenta un'adeguata socializzazione degli animali, al fine di assicurare il buon esito dell’operazione, evitare inutili angosce agli animali e (24) Al termine di una procedura autorizzata occorre prendere la decisione più adeguata sul futuro dell'animale tenendo conto del suo benessere e dei potenziali rischi per l'ambiente. Gli animali il cui benessere risulterebbe compromesso devono essere uccisi ricorrendo a metodi umanitari. In alcune circostanze gli animali devono essere liberati o, nel caso di cani e gatti, devono potere essere reintrodotti in famiglia visto il forte interesse dell'opinione pubblica per la loro sorte. Nel caso in cui gli stabilimenti prevedano il reinserimento in famiglia, è di fondamentale importanza avere un programma che consenta un'adeguata socializzazione degli animali, al fine di favorire il buon esito dell'operazione, evitare inutili angosce agli animali e 36 /PE 426.181 IT tutelare la sicurezza pubblica. tutelare la sicurezza pubblica. Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 25 Testo della Commissione Emendamento (25) I tessuti e gli organi degli animali sono impiegati per lo sviluppo di metodi in vitro. Onde applicare il principio di riduzione, gli Stati membri devono definire programmi per condividere gli organi e i tessuti di animali uccisi con l’ausilio di metodi umanitari. (25) I tessuti e gli organi degli animali sono impiegati per lo sviluppo di metodi in vitro. Onde applicare il principio di riduzione, è auspicabile che gli Stati membri definiscano programmi per condividere gli organi e i tessuti di animali uccisi con l’ausilio di metodi umanitari. Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 26 Testo della Commissione Emendamento (26) Il benessere degli animali usati nelle procedure dipende fortemente dalla qualità e dalla competenza professionale del personale incaricato della supervisione e delle persone che conducono le procedure o controllano le persone incaricate della cura giornaliera degli animali. Per garantire un adeguato grado di competenza delle persone che si occupano degli animali e delle procedure che ne prevedono l'uso, dette attività devono essere condotte esclusivamente da persone autorizzate dalle autorità competenti. L'accento va posto sull’acquisizione e sul mantenimento delle competenze adeguate, che le predette persone devono dimostrate di possedere per ottenere il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione. (26) Il benessere degli animali usati nelle procedure dipende fortemente dalla qualità e dalla competenza professionale del personale incaricato della supervisione e delle persone che conducono le procedure o controllano le persone incaricate della cura giornaliera degli animali. Per garantire un adeguato grado di competenza delle persone che si occupano degli animali e delle procedure che ne prevedono l’uso, dette attività devono essere condotte esclusivamente in stabilimenti e da persone autorizzati dalle autorità competenti. L'accento va posto sull’acquisizione e sul mantenimento delle competenze adeguate, che le predette persone devono dimostrate di possedere per ottenere il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione. L'autorizzazione concessa da un'autorità competente e l'attestazione del positivo completamento dei pertinenti corsi di formazione dovrebbero essere mutualmente riconosciute da tutti gli Stati membri. PE 426.181\ 37 IT Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 27 Testo della Commissione Emendamento (27) Gli stabilimenti devono disporre di impianti e attrezzature adeguati per soddisfare i requisiti di sistemazione delle specie interessate e permettere il buon svolgimento delle procedure causando il minimo di angoscia possibile agli animali. Gli stabilimenti devono funzionare solo se autorizzati dalle autorità competenti. (27) Gli stabilimenti devono disporre di impianti e attrezzature adeguati per soddisfare i requisiti di sistemazione delle specie interessate e permettere il buon svolgimento delle procedure causando il minimo di angoscia possibile agli animali direttamente interessati e agli animali loro compagni. Gli stabilimenti dovrebbero funzionare solo se autorizzati dalle autorità competenti. Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 29 Testo della Commissione Emendamento (29) Nella detenzione, nell'allevamento e nell'uso degli animali occorre attribuire massima priorità al loro benessere. Pertanto, ogni stabilimento deve essere dotato di un organismo permanente e indipendente di esame etico con il compito di promuovere il dibattito etico all’interno della struttura, stimolare un clima favorevole alla cura e fornire strumenti per l’applicazione pratica e tempestiva dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici inerenti ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento allo scopo di migliorare l’esperienza degli animali nel corso della loro vita. Le decisioni dell'organismo permanente di esame etico devono essere adeguatamente documentate e verificabili nel corso delle ispezioni. (29) Nella detenzione, nell'allevamento e nell'uso degli animali occorre attribuire massima priorità al loro benessere. Pertanto, ogni stabilimento dovrebbe essere dotato di un organismo permanente di esame etico con il compito di promuovere il dibattito etico all’interno della struttura, stimolare un clima favorevole alla cura e fornire strumenti per l’applicazione pratica e tempestiva dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici inerenti ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento allo scopo di migliorare l’esperienza degli animali nel corso della loro vita. Le decisioni dell'organismo permanente di esame etico dovrebbero essere adeguatamente documentate e verificabili nel corso delle ispezioni. Emendamento 20 38 /PE 426.181 IT Proposta di direttiva Considerando 30 Testo della Commissione Emendamento (30) Per permettere alle autorità competenti di monitorare il rispetto della presente direttiva, ogni stabilimento deve registrare con cura il numero di animali, la loro origine e la loro sorte. (30) Per permettere alle autorità competenti di monitorare il rispetto della presente direttiva, se possibile, ogni stabilimento dovrebbe registrare con cura il numero di animali, la loro origine e la loro sorte. Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 31 Testo della Commissione (31) I primati non umani dotati di competenze sociali altamente sviluppate devono avere un fascicolo personale che documenti la loro vita a partire dalla nascita perché possano ricevere le cure, la sistemazione e il trattamento adeguati alle loro esigenze e caratteristiche individuali. Emendamento (31) I primati non umani dotati di competenze sociali altamente sviluppate, nonché i cani e i gatti, dovrebbero avere un fascicolo personale che documenti la loro vita a partire dalla nascita perché possano ricevere le cure, la sistemazione e il trattamento adeguati alle loro esigenze e caratteristiche individuali. Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 34 Testo della Commissione Emendamento (34) Tra gli Stati membri esistono differenze nei requisiti in tema di sistemazione e cura degli animali che contribuiscono alla distorsione del mercato interno. Inoltre, alcuni requisiti non sono più in linea con le ultime scoperte sull'impatto che le condizioni di sistemazione e cura esercitano sia sul benessere degli animali sia sui risultati scientifici delle procedure. Nella presente direttiva, pertanto, occorre stabilire i requisiti minimi in materia di sistemazione e cura. (34) Tra gli Stati membri esistono differenze nei requisiti in tema di sistemazione e cura degli animali che contribuiscono alla distorsione del mercato interno. Inoltre, alcuni requisiti non sono più in linea con le ultime scoperte sull'impatto che le condizioni di sistemazione e cura esercitano sia sul benessere degli animali sia sui risultati scientifici delle procedure. Nella presente direttiva, pertanto, occorre stabilire i requisiti minimi in materia di sistemazione e cura, sempre con riserva degli sviluppi fondati su nuove prove scientifiche. Emendamento 23 PE 426.181\ 39 IT Proposta di direttiva Considerando 38 Testo della Commissione Emendamento (38) È altresì di fondamentale importanza garantire, per ragioni sia morali che scientifiche, che ogni utilizzo degli animali sia attentamente valutato considerando la validità, l’utilità e la pertinenza scientifica del risultato che si prevede di ottenere. Il possibile danno arrecato agli animali deve essere misurato in relazione ai benefici attesi dal progetto. Pertanto, nella procedura di autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso di animali vivi occorre effettuare una valutazione etica indipendente. L'attuazione efficace del requisito della valutazione etica deve anche prevedere un'analisi adeguata del ricorso a nuove tecniche di sperimentazione scientifica che si rendono disponibili. (38) È altresì di fondamentale importanza garantire, per ragioni sia morali che scientifiche, che ogni utilizzo degli animali sia attentamente valutato considerandone la validità, l'utilità e la pertinenza scientifica. Il possibile danno arrecato agli animali deve essere misurato in relazione ai benefici attesi dal progetto. Pertanto, nella procedura di autorizzazione dei progetti che prevedono l’uso di animali vivi occorre effettuare una valutazione etica indipendente dai responsabili dello studio. L'attuazione efficace del requisito della valutazione etica deve anche prevedere un'analisi adeguata del ricorso a nuove tecniche di sperimentazione scientifica che si rendono disponibili. Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 39 Testo della Commissione Emendamento (39) Considerando la natura del progetto, il tipo di specie utilizzata e la probabilità di raggiungere gli obiettivi desiderati è necessario, in alcuni casi, effettuare una valutazione retrospettiva. Poiché i progetti possono essere molto diversi per complessità, lunghezza e tempi di ottenimento dei risultati, è opportuno che la decisione se effettuare o no la valutazione retrospettiva tenga necessariamente conto di questi aspetti. (39) Considerando la natura del progetto, il tipo di specie utilizzata e la probabilità di raggiungere gli obiettivi desiderati potrebbe essere necessario, in alcuni casi, effettuare una valutazione retrospettiva. Poiché i progetti possono essere molto diversi per complessità, lunghezza e tempi di ottenimento dei risultati, è opportuno che la decisione se effettuare o no la valutazione retrospettiva tenga necessariamente conto di questi aspetti. Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 40 Testo della Commissione (40) Per garantire l'informazione 40 /PE 426.181 IT Emendamento (40) Per garantire l'informazione dell’opinione pubblica, è importante pubblicare informazioni obiettive sui progetti che impiegano animali vivi. La struttura delle informazioni non deve violare i diritti di proprietà né rivelare informazioni riservate. Pertanto, gli stabilimenti utilizzatori devono fornire sintesi non tecniche e anonime dei progetti, insieme ai risultati di eventuali valutazioni retrospettive, mettendoli a disposizione del pubblico. dell’opinione pubblica, è importante pubblicare informazioni obiettive sui progetti che impiegano animali vivi. La struttura delle informazioni non dovrebbe violare i diritti di proprietà né rivelare informazioni riservate. Pertanto, gli stabilimenti utilizzatori dovrebbero fornire all’autorità competente dati qualitativi e/o quantitativi relativi all’utilizzo di animali vivi, mettendoli a disposizione del pubblico. Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 45 Testo della Commissione Emendamento (45) Il Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi, istituito presso il Centro comune di ricerca della Commissione, coordina la convalida di metodi alternativi all’interno della Comunità. Ciononostante, la necessità di elaborare nuovi metodi e sottoporli a convalida non cessa di crescere. Per creare i meccanismi necessari a livello nazionale, occorre che ogni Stato membro designi un laboratorio di riferimento per la convalida dei metodi alternativi. È opportuno che gli Stati membri designino i laboratori di riferimento accreditati in conformità alla direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche onde garantire la qualità uniforme e comparabile dei risultati. (45) Il Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi, istituito presso il Centro comune di ricerca della Commissione, coordina la convalida di metodi alternativi all’interno della Comunità. Ciononostante, la necessità di elaborare nuovi metodi e sottoporli a convalida non cessa di crescere. Per creare i meccanismi necessari a livello nazionale, occorre che ogni Stato membro designi un laboratorio di riferimento per la convalida dei metodi alternativi. È opportuno che gli Stati membri designino i laboratori di riferimento accreditati in conformità alla direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche onde garantire la qualità uniforme e comparabile dei risultati. Inoltre, il mandato del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi dovrebbe essere ampliato ed includere il coordinamento e la promozione dello sviluppo e dell'uso di alternative agli esperimenti animali. PE 426.181\ 41 IT Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 47 Testo della Commissione Emendamento (47) I progressi tecnici e scientifici nella ricerca biomedica possono essere tanto rapidi quanto l’aumento delle conoscenze sui fattori che influenzano il benessere animale. Per questo occorre prevedere la possibilità di una revisione della presente direttiva. Occorre che detta revisione esamini la possibilità di sostituire l’uso degli animali, in particolare dei primati non umani, in via prioritaria laddove possibile, tenuto conto del progresso scientifico. (47) I progressi tecnici e scientifici nella ricerca biomedica possono essere tanto rapidi quanto l’aumento delle conoscenze sui fattori che influenzano il benessere animale. Per questo occorre prevedere la possibilità di una revisione della presente direttiva. Occorre che detta revisione, basata sui risultati di lavori scientifici valutati da pari, esamini la possibilità di sostituire l’uso degli animali, in particolare dei primati non umani, in via prioritaria laddove possibile, tenuto conto del progresso scientifico. Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 Testo della Commissione 1. La presente direttiva si applica quando gli animali sono utilizzati o sono destinati a essere utilizzati nelle procedure, o quando sono allevati appositamente affinché i loro organi o tessuti possano essere usati a fini scientifici. Emendamento 1. La presente direttiva si applica alla sistemazione e all'allevamento degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, o allevati appositamente affinché i loro organi o tessuti possano essere usati a fini scientifici e copre tutti gli usi di animali in procedure suscettibili di causare a questi ultimi dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli. Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 Testo della Commissione L’eliminazione del dolore, della sofferenza, dell’angoscia o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri 42 /PE 426.181 IT Emendamento Quando vi sono dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli, la loro eliminazione grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un metodi, non esclude dall’ambito della presente direttiva l’utilizzo degli animali nelle procedure. analgesico o di altri metodi non esclude dall'ambito della presente direttiva l'utilizzo degli animali nelle procedure. Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a Testo della Commissione Emendamento a) animali vertebrati vivi non umani, tra cui forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente e forme embrionali e fetali a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo; a) animali vertebrati vivi non umani, tra cui forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente e forme embrionali e fetali di specie di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo; Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b Testo della Commissione b) animali invertebrati vivi, tra cui forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente delle specie indicate nell’allegato I. Emendamento b) animali invertebrati vivi delle specie degli ordini indicati nell'allegato I. Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 4 – alinea Testo della Commissione 4. La presente direttiva non si applica: Emendamento 4. Ad eccezione dei controlli generali sulle strutture di allevamento, la presente direttiva non si applica: Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d Testo della Commissione d) alle pratiche non invasive Emendamento d) alle pratiche che non provocano dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli PE 426.181\ 43 IT Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 Testo della Commissione Emendamento 1) “procedura”: l’impiego di un animale a fini sperimentali o altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, che possano causare all'animale dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni o la creazione di una nuova linea di animali geneticamente modificata; 1) “procedura”: l’impiego di un animale a fini sperimentali o altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, che possano o meno causare all'animale dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli, e che include qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni o la creazione di una nuova linea di animali geneticamente modificata; Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 6 bis) "autorità competente": l'autorità o le autorità designata/e da ciascuno Stato membro quale responsabile del controllo dell'applicazione della presente direttiva; Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 6 ter) “approccio etico”: l’approccio che precede la sperimentazione consistente nel valutare le ragioni scientifiche e sociali del ricorso agli animali, facendo riferimento al dovere che incombe all’uomo di rispettare gli animali in quanto esseri viventi e sensibili; Emendamento 37 44 /PE 426.181 IT Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6 quater (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 6 quater) "persona competente": chiunque sia considerato da uno Stato membro competente a svolgere le funzioni descritte nella presente direttiva; Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6 quinquies (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 6 quinquies) "allevamento": tutte le attività necessarie per allevare e curare animali fenotipicamente normali, a fini scientifici o di altro tipo, ma che non costituiscono di per sé esperimenti; Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6 sexies (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 6 sexies) "pratica": qualsiasi attività non sperimentale o qualsiasi attività scientifica che non costituisce un esperimento; Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6 septies (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 6 septies) "adeguatamente anestetizzato": privato della sensibilità mediante anestesia, locale o totale, avente la stessa efficacia di quelle utilizzate nella buona pratica veterinaria; Emendamento 41 PE 426.181\ 45 IT Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6 octies (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 6 octies) "protocollo": una serie di procedure che costituiscono un esperimento con un obiettivo definito; Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6 nonies (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 6 nonies) "procedura regolamentata": qualsiasi procedura sperimentale o altra procedura scientifica che può avere l'effetto di causare dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli a un animale protetto; Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6 decies (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 6 decies) "riutilizzo": l'utilizzo di un animale già utilizzato in una procedura, quando avrebbe potuto essere utilizzato anche un animale diverso il quale non è precedentemente stato oggetto di alcuna procedura; Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 6 undecies (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 6 undecies) "informazioni riservate": informazioni la cui divulgazione non consensuale potrebbe arrecare pregiudizio ai legittimi interessi commerciali o di altro tipo di colui che le detiene o di un terzo. 46 /PE 426.181 IT Emendamento 170 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 Testo della Commissione 1. Laddove esiste un metodo di sperimentazione che non prevede l’uso di animali e che può essere utilizzato in sostituzione di una procedura, gli Stati membri assicurano che venga usato il metodo alternativo. Emendamento 1. Laddove esistono metodi di prova, sperimentazioni o altre attività scientifiche che non prevedono l'uso di animali vivi, che, da un punto di vista scientifico, rappresentano metodi o strategie di prova soddisfacenti per ottenere i risultati auspicati e che possono essere utilizzati in sostituzione di una procedura, gli Stati membri assicurano che venga usato il metodo alternativo, fermo restando che non sia vietato nello Stato membro interessato. Nell'ambito della presente direttiva non sono considerati alternativi i metodi di prova che comportano il ricorso a cellule umane embrionali e fetali, in altre parole, per quanto concerne l'utilizzo di questi metodi di prova, gli Stati membri possono prendere le proprie decisioni etiche. Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 bis. Gli Stati membri garantiscono che siano erogati finanziamenti per la formazione, la ricerca, lo sviluppo e l'attuazione di metodi o strategie di sperimentazione scientificamente soddisfacenti che non prevedano il ricorso agli animali. Emendamento 47 PE 426.181\ 47 IT Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 ter. Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente, nel valutare l'autorizzazione dei progetti, persegua l'obiettivo di cui al paragrafo 1. Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3 quater (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 quater. Gli Stati membri assicurano alla formazione delle persone e degli stabilimenti interessati sull'uso di metodi o strategie di sperimentazione scientificamente soddisfacenti che non comportano l’impiego di animali e promuovono tali metodi o strategie di sperimentazione. Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 5 – punto 2 – lettera b bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento b bis) il miglioramento delle condizioni di produzione e di benessere degli animali allevati a fini agronomici; Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 5 – punto 4 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 4 bis. la protezione della salute umana nell'ambito del contatto di lavoratori o consumatori con prodotti chimici; Emendamento 51 48 /PE 426.181 IT Proposta di direttiva Articolo 5 – punto 5 Testo della Commissione Emendamento (5) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie; (5) la ricerca finalizzata alla conservazione, alla salute e al benessere delle specie; Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 Testo della Commissione 1. Gli Stati membri assicurano che gli animali siano uccisi negli stabilimenti autorizzati, da personale autorizzato e riducendo al minimo dolore, sofferenza e angoscia e, con riferimento alle specie di cui all’allegato V, usando il metodo di uccisione umanitario adeguato descritto nell’allegato. Emendamento 1. Gli Stati membri assicurano che gli animali siano uccisi negli stabilimenti autorizzati, da personale autorizzato e riducendo al minimo dolore, sofferenza e angoscia e, con riferimento alle specie di cui all'allegato V, usando un metodo di uccisione umano adeguato come descritto nell'allegato o altri metodi la cui altrettanta umanità sia scientificamente dimostrata. Quando è possibile e facilmente disponibile un metodo di uccisione più umano, esso può essere utilizzato anche se non figura all'allegato V. Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 se è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di uccisione umanitario. 2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 se è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di uccisione umano o che sono stati messi a punto altri metodi che garantiscono una maggiore protezione degli animali. Fatte salve eventuali deroghe, gli animali vengono uccisi riducendo al minimo dolore, sofferenza e angoscia. Emendamento 54 PE 426.181\ 49 IT Proposta di direttiva Articolo 6 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 6 bis Misure nazionali La presente direttiva non osta a che gli Stati membri applichino o adottino misure nazionali più rigorose intese a migliorare il benessere e la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento b bis) per quanto possibile, gli animali impiegati dovrebbero essere allevati specificamente per essere utilizzati a fini sperimentali; Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – alinea Testo della Commissione 1. I primati non umani non sono utilizzati nelle procedure, ad eccezione delle procedure che rispondono alle seguenti condizioni: Emendamento 1. A causa della loro elevata sensibilità a livello neurofisiologico e del loro sviluppo cognitivo, i primati non umani non sono utilizzati nelle procedure, ad eccezione delle procedure che rispondono alle seguenti condizioni: Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento a) la procedura persegue uno degli scopi di cui all'articolo 5, punto 1), punto 2), lettera a) e punto 3) ed è condotta allo scopo di a) la procedura persegue uno degli scopi di cui all'articolo 5, punto 1), punto 2), lettera a) e punto 3) oppure lo scopo di cui 50 /PE 426.181 IT evitare, prevenire, diagnosticare o trattare affezioni umane invalidanti o potenzialmente letali, oppure allo scopo di cui all'articolo 5, punto 5; all'articolo 5, punto 5; Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b Testo della Commissione b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani. Emendamento b) è scientificamente ed eticamente provato dal richiedente che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani. Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. Ogni due anni, e per la prima volta due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, procede a un riesame riguardo all'uso di primati non umani nelle procedure e ne pubblica i risultati. Il riesame valuta l'impatto degli sviluppi delle conoscenze tecnologiche, scientifiche e sul benessere degli animali e fissa obiettivi per l'attuazione di metodi di sostituzione convalidati. Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 – comma -1 (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione procede ad una valutazione del benessere degli animali e ad uno studio sulla fattibilità dell'attuazione dei requisiti di cui ai PE 426.181\ 51 IT paragrafi 1 e 2. Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 Testo della Commissione Emendamento Tuttavia, a partire dalle date di cui all’allegato III, gli Stati membri assicurano che i primati non umani elencati nello stesso allegato possano essere utilizzati nelle procedure solo se discendono da primati non umani allevati in cattività. Una volta stabilita la fattibilità, a partire dalle date di cui all'allegato III e sulla base della valutazione di cui al paragrafo -1, gli Stati membri assicurano che i primati non umani elencati nello stesso allegato possano essere utilizzati nelle procedure solo se provengono da colonie autosufficienti. Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 2 Testo della Commissione 2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 sulla base di giustificazioni scientifiche. Emendamento 2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al paragrafo 1 sulla base di giustificazioni veterinarie, a favore del benessere animale o scientifiche. Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 11 bis Utilizzo di cadaveri, tessuti e organi di animali per scopi di formazione Nell’ambito dell’istruzione superiore e della formazione, si possono utilizzare soltanto cadaveri, tessuti e organi animali che, ai sensi del regolamento (CE) n. .../2009 del Consiglio [relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento]1 provengano da animali morti. 52 /PE 426.181 IT _______________ 1 GU L .... [COM(2008)0553]. Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 Testo della Commissione 1. Gli Stati membri assicurano che le procedure siano sempre effettuate in stabilimenti utilizzatori. Emendamento 1. Gli Stati membri assicurano che le procedure siano sempre effettuate in stabilimenti quali definiti all'articolo 3. Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1 Testo della Commissione 1. Gli Stati membri assicurano che tutte le procedure siano effettuate sotto anestesia totale o locale. Emendamento 1. Gli Stati membri assicurano che, se del caso, tutte le procedure siano effettuate sotto anestesia totale o locale o utilizzando altri metodi che possono alleviare il dolore o ridurre al minimo le sofferenze. Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento a bis) quando si usano analgesici per evitare o controllare un dolore potenzialmente intenso. Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3 Testo della Commissione 3. Se la procedura è effettuata senza anestesia, è necessario ricorrere ad analgesici o ad altri mezzi adeguati per ridurre al minimo dolore, sofferenza e Emendamento 3. Se la procedura è effettuata senza anestesia, è necessario ricorrere, ogniqualvolta ciò sia benefico per l'animale, ad analgesici o ad altri mezzi adeguati per ridurre al minimo dolore, PE 426.181\ 53 IT angoscia inevitabili. sofferenza e angoscia inevitabili. Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 5 Testo della Commissione Emendamento 5. Un animale che, una volta passato l’effetto dell’anestesia, soffra molto riceve un trattamento analgesico preventivo e postoperatorio o è trattato con altri metodi antidolorifici adeguati, sempre che ciò sia compatibile con la finalità della procedura. Laddove il trattamento con analgesici non sia possibile, l'animale deve essere immediatamente ucciso con metodi umanitari. 5. Un animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, soffra riceve un trattamento analgesico preventivo e postoperatorio o è trattato con altri metodi antidolorifici adeguati, sempre che ciò sia compatibile con la finalità della procedura. Laddove il trattamento con analgesici non sia possibile, l'animale deve essere immediatamente ucciso con metodi umanitari. Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1 Testo della Commissione 1. Gli Stati membri assicurano che tutte le procedure siano classificate come “lievi”, “moderate”, “gravi” o di “non risveglio” in base alla durata e all’intensità del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o del danno durevole potenziali, alla frequenza dell’intervento, alla privazione dei bisogni etologici e all’uso di anestetici, di analgesici o di entrambi. Emendamento 1. Gli Stati membri assicurano che tutte le procedure siano classificate come "lievi", "moderate" o "gravi", in conformità dell'allegato VII bis. Emendamenti 70 e 175 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2 Testo della Commissione 2. Gli Stati membri assicurano che le procedure classificate come “gravi” non siano applicate qualora causino dolore, sofferenza o angoscia prolungati. 54 /PE 426.181 IT Emendamento 2. Gli Stati membri assicurano che le procedure classificate come "gravi" siano scientificamente giustificate e controllate sul piano etico qualora causino dolore, sofferenza o angoscia più che transitori. Procedure di questo tipo devono essere eccezionali e oggetto di un'analisi dei danni e dei benefici e di un controllo particolari da parte dell'autorità competente. Emendamenti 71 e 185 Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1 Testo della Commissione 4. La Commissione definisce i criteri di classificazione delle procedure. Emendamento 4. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione completa i criteri di classificazione delle procedure di cui all’allegato VII bis sulla base delle classificazioni internazionali e in linea con le migliori prassi sviluppate all’interno dell’Unione europea. Tali criteri comprendono un limite massimo di gravità al di là del quale saranno vietate le procedure sugli animali. Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 - alinea Testo della Commissione Gli Stati membri assicurano che, anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale al quale non sia stato applicato alcuna procedura, un animale che sia già stato usato in una procedura possa essere riutilizzato in una nuova procedura solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: Emendamento Gli Stati membri assicurano che, anche quando sia possibile utilizzare un diverso animale che non sia stato oggetto di alcuna procedura preparatoria o di altro tipo, un animale che sia già stato oggetto di una procedura possa essere riutilizzato in nuove procedure successive, senza rapporto con la precedente, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a Testo della Commissione a) la precedente procedura era classificata come “da nulla a nulla o lieve”; Emendamento a) la precedente procedura era classificata come "da nulla amoderata"; PE 426.181\ 55 IT Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c Testo della Commissione c) la procedura successiva è classificata come “nulla o lieve” o di “non risveglio”. Emendamento c) la procedura successiva è classificata come "da nulla a moderata" o di "non risveglio". Il riutilizzodi un animale è accompagnato da visite veterinarie. Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2 Testo della Commissione 2. In deroga al paragrafo 1 l'autorità competente, sulla base di giustificazioni scientifiche, può consentire che venga riutilizzato un animale purché l’animale non sia utilizzato più di una volta dopo essere stato sottoposto ad una procedura che comporta grave dolore, angoscia o sofferenza equivalente e purché la procedura successiva sia classificata come “nulla o lieve” o di “non risveglio”. Emendamento 2. In deroga al paragrafo 1 l'autorità competente, sulla base di giustificazioni scientifiche, può consentire che venga riutilizzato un animale quando la procedura ad esso precedentemente applicata è classificata "da nulla a moderata" e la procedura successiva è classificata come "da nulla a moderata" o di "non risveglio". Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 3 Testo della Commissione 3. Un animale deve essere ucciso con metodo umanitario quando è probabile che esso rimanga in condizioni permanenti di dolore o di angoscia. Emendamento 77 56 /PE 426.181 IT Emendamento 3. Alla fine di una procedura, un animale deve essere ucciso con metodo umano quando è probabile che esso rimanga in condizioni permanenti di dolore o di angoscia. Proposta di direttiva Articolo 18 Testo della Commissione Gli Stati membri definiscono programmi per la condivisione di organi e tessuti di animali uccisi con metodo umanitario. Emendamento Gli Stati membri incoraggiano la definizione di programmi per la condivisione di organi e tessuti di animali uccisi con metodo umanitario. Emendamento 78 Proposta di direttiva Articolo 19 – alinea Testo della Commissione Gli Stati membri possono consentire che gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure siano rimessi in libertà o reinseriti in una famiglia a condizione che: Emendamento Gli Stati membri possono consentire che gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure siano rimessi in libertà nel loro habitat naturale, reintrodotti in un sistema di allevamento adeguato alla loro specie o reinseriti in una famiglia a condizione che: Emendamento 79 Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c Testo della Commissione c) sia stato fatto il massimo per la salvaguardia del benessere dell’animale. Emendamento c) sia stato fatto il massimo per la salvaguardia del benessere dell’animale, compresa una valutazione del comportamento dell’animale e della sua capacità di adattamento a condizioni ambientali altamente variabili. Emendamento 80 Proposta di direttiva Articolo 19 – lettera c bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento c bis) non si tratti di animali geneticamente modificati per fini sperimentali o di primati non umani. PE 426.181\ 57 IT Emendamento 81 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 1 – alinea Testo della Commissione 1. Gli Stati membri assicurano che le persone siano autorizzate dall’autorità competente prima di poter svolgere una qualsiasi delle seguenti funzioni: Emendamento 1. Gli Stati membri assicurano che le persone siano autorizzate dall’autorità competente o dall’autorità delegata prima di poter svolgere una qualsiasi delle seguenti funzioni: Emendamento 82 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 Testo della Commissione 2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’autorizzazione, le persone di cui al paragrafo 1 posseggano un livello di istruzione e di formazione adeguato e dimostrino di possedere le competenze necessarie. Emendamento 2. Gli Stati membri assicurano che, ai fini dell’autorizzazione, le persone di cui al paragrafo 1 posseggano un livello adeguato di istruzione e di formazione veterinaria o scientifica e diano prova di possedere le competenze necessarie. Emendamento 83 Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Tutte le autorizzazioni rilasciate alle persone sono concesse per un periodo di tempo limitato non superiore a cinque anni. Gli Stati membri assicurano che il rinnovo di un’autorizzazione sia concesso solo previa dimostrazione delle competenze richieste. 3. Tutte le autorizzazioni rilasciate alle persone sono concesse per un periodo limitato non superiore a cinque anni. Gli Stati membri assicurano che il rinnovo di un’autorizzazione sia concesso solo previa prova delle competenze richieste. Gli Stati membri assicurano il riconoscimento reciproco delle qualifiche di istruzione e formazione e dell’autorizzazione ad eseguire le procedure designate. Emendamento 84 58 /PE 426.181 IT Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Qualora uno stabilimento non soddisfi più i requisiti previsti dalla presente direttiva, l’autorità competente sospende o ritira l’autorizzazione. 1. Qualora uno stabilimento non soddisfi più i requisiti previsti dalla presente direttiva, l’autorità competente ha facoltà di sospendere o ritirare l’autorizzazione o di adottare adeguate misure correttive o di richiederne l’adozione. Sono previste adeguate procedure di ricorso contro tali decisioni da parte dei titolari della licenza. Emendamento 85 Proposta di direttiva Articolo 23 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. La concezione, la costruzione e il funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui al paragrafo 1 assicurano l'applicazione più efficace possibile delle procedure, ottenendo risultati uniformi usando il minor numero possibile di animali e infliggendo il minimo di dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli. 2. La concezione, la costruzione e il funzionamento degli impianti e delle attrezzature di cui al paragrafo 1 assicurano l'applicazione più efficace possibile delle procedure, usando il minor numero possibile di animali e infliggendo il minimo di dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli. Emendamento 86 Proposta di direttiva Articolo 24 – punto 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. Fatto salvo il carattere generale del punto 1, gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori assicurano che vi sia sempre almeno una persona qualificata in loco per prendersi cura del benessere degli animali. Emendamento 87 PE 426.181\ 59 IT Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. L’organismo permanente di esame etico si compone di un veterinario designato, delle persone responsabili del benessere e della cura degli animali all’interno dello stabilimento e, nel caso di uno stabilimento utilizzatore, di un membro scientifico. 2. L’organismo permanente di esame etico si compone almeno di un veterinario designato, delle persone responsabili del benessere e della cura degli animali all’interno dello stabilimento e, nel caso di uno stabilimento utilizzatore, di un membro scientifico e di una persona esperta nell'applicazione dei principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento. Emendamento 88 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea Testo della Commissione Emendamento 1. L’organismo permanente di esame etico assolve i seguenti compiti: 1. Visti gli obiettivi della presente direttiva e in particolare dell'articolo 4, l’organismo permanente di esame etico assolve i seguenti compiti: Emendamento 89 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d – alinea Testo della Commissione d) riesamina con cadenza annuale tutti i progetti della durata superiore a 12 mesi, facendo particolare attenzione a: Emendamento d) riesamina con cadenza annuale tutti i progetti classificati come "gravi" o quelli su primati non umani e con cadenza triennale tutti gli altri progetti della durata superiore a dodici mesi, facendo particolare attenzione a: Emendamento 90 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento - l’avanzamento scientifico del progetto; 60 /PE 426.181 IT Emendamento 91 Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2 - comma 2 Testo della Commissione Il registro viene presentato su richiesta all’autorità competente. Emendamento Il registro è messo a disposizione dell’autorità competente su richiesta. Gli Stati membri prestano particolare attenzione alla raccolta, al collazionamento e alla pubblicazione di registri relativi a progetti classificati come gravi o concernenti primati non umani, al fine di fornire informazioni che consentano di migliorare il benessere degli animali e di promuovere i principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento. Emendamento 92 Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 1 Testo della Commissione 1. Gli Stati membri assicurano che gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti di allevamento di primati non umani attuino una strategia per aumentare la percentuale di animali che discendono da esemplari allevati in cattività. Emendamento 1. Gli Stati membri assicurano che gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti di allevamento di primati non umani dell’Unione europea attuino una strategia per aumentare la percentuale di animali che discendono da esemplari allevati in cattività. Nei casi in cui è autorizzato l'utilizzo di primati non umani, la Commissione e gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire condizioni di trasporto adeguate. Emendamento 93 Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Gli stabilimenti che acquisiscono nuovi esemplari di primati non umani devono, su richiesta, provare all’autorità competente che lo stabilimento da cui provengono gli animali attua una strategia di allevamento. 2. Gli stabilimenti dell’Unione europea che acquisiscono nuovi esemplari di primati non umani devono, su richiesta, provare all’autorità competente che lo stabilimento da cui provengono gli animali PE 426.181\ 61 IT attua una strategia di allevamento. Emendamento 94 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 1 – alinea Testo della Commissione Emendamento 1. Gli Stati membri assicurano che tutti gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori tengano registri in cui sono annotati: 1. Gli Stati membri, laddove possibile, assicurano che tutti gli stabilimenti di allevamento, gli stabilimenti fornitori e gli stabilimenti utilizzatori tengano registri in cui sono annotati: Emendamento 95 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento a) il numero e le specie di animali allevati, acquisiti, forniti, liberati o reinseriti in famiglia; a) il numero e le specie di animali vertebrati allevati, acquisiti, forniti, liberati o reinseriti in famiglia; Emendamento 96 Proposta di direttiva Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera e Testo della Commissione e) il nome e l’indirizzo del destinatario degli animali; Emendamento e) il nome e l’indirizzo dello stabilimento destinatario degli animali; Emendamento 97 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 Testo della Commissione Ogni primate non umano è dotato di un fascicolo sulla propria storia personale che lo accompagna per tutta la vita. 62 /PE 426.181 IT Emendamento Ogni cane, gatto e primate non umano è dotato di un fascicolo sulla propria storia personale che lo accompagna per tutta la vita. Gli Stati membri garantiscono un'attuazione adeguata e coerente della presente direttiva. Emendamento 98 Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2 Testo della Commissione Il fascicolo viene creato alla nascita e include informazioni dettagliate sulla situazione riproduttiva, medica e sociale del singolo animale. Emendamento Il fascicolo viene creato alla nascita e include ogni informazione pertinente sulla situazione riproduttiva, medica e sociale del singolo animale. Emendamento 99 Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera a Testo della Commissione Emendamento a) tutti gli animali siano forniti di alloggio e godano di un ambiente, di una certa libertà di movimento, di un’alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere; a) tutti gli animali siano forniti di alloggio e godano di un ambiente, di libertà di movimento, di un’alimentazione, di acqua e di cure adeguate per la loro salute e al loro benessere e che consentano loro di soddisfare i propri bisogni comportamentali e fisici; Emendamento 100 Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera d Testo della Commissione d) il benessere e le condizioni di salute degli animali vengano controllati da una persona competente, al fine di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia; Emendamento d) il benessere e le condizioni di salute degli animali vengano controllati almeno una volta al giorno da una persona competente, al fine di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia; Emendamento 101 PE 426.181\ 63 IT Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera e Testo della Commissione (e) vengano adottate misure intese a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati. Emendamento (e) vengano adottate misure intese a correggere tempestivamente difetti o sofferenze evitabili eventualmente constatati. Emendamento 102 Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 3 Testo della Commissione 3. Gli Stati membri possono concedere deroghe al paragrafo 2 per motivi legati al benessere degli animali. Emendamento 3. Gli Stati membri possono concedere deroghe al paragrafo 2 per motivi scientificamente comprovati, veterinari o legati al benessere degli animali. Emendamento 168 Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 3 bis. Nelle procedure il cui oggetto è descritto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b bis), gli animali delle specie di interesse agronomico elencati all’allegato IV bis possono essere sistemati in condizioni normali di allevamento quali definite dalle pratiche agricole correnti degli Stati membri e dalla regolamentazione vigente. Emendamento 103 Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 2 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento 2. Le ispezioni nazionali devono essere effettuate dall’autorità competente almeno due volte all’anno. 2. Le ispezioni nazionali sono effettuate dall’autorità competente in media una volta all'anno; l'autorità competente modula la frequenza delle ispezioni in base a un'analisi del rischio per ciascuno 64 /PE 426.181 IT stabilimento. Emendamento 104 Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 3 Testo della Commissione Emendamento 3. Gli Stati membri assicurano che la frequenza e la portata delle ispezioni siano adeguate al numero e alle specie di animali alloggiati, al grado di conformità dello stabilimento alla presente direttiva e, nel caso degli stabilimenti utilizzatori, al numero e alla natura dei progetti ivi realizzati. 3. Gli Stati membri assicurano che la frequenza e la portata delle ispezioni siano adeguate al numero e alle specie di animali alloggiati, al grado di conformità dello stabilimento alla presente direttiva e, nel caso degli stabilimenti utilizzatori, al numero e alla natura dei progetti ivi realizzati. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le ispezioni non pregiudichino la qualità scientifica dei progetti e il benessere degli animali e affinché i controlli siano effettuati in condizioni conformi alle altre regolamentazioni vigenti. Emendamento 105 Proposta di direttiva Articolo 33 – paragrafo 4 Testo della Commissione 4. La documentazione relativa a tutte le ispezioni è conservata per almeno cinque anni. Emendamento 4. La documentazione relativa a tutte le ispezioni,compresa la documentazione che illustre in dettaglio i casi di inosservanza dei requisiti della presente direttiva è conservata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro per almeno cinque anni. Emendamenti 186 e 176 Proposta di direttiva Articolo 34 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. La Commissione può effettuare controlli sull’infrastruttura e sullo svolgimento delle ispezioni nazionali negli Stati membri. 1. La Commissione effettua controlli sull’infrastruttura e sullo svolgimento delle ispezioni nazionali nonché sulla corretta applicazione delle classificazioni di gravità negli Stati membri. A tal fine, essa PE 426.181\ 65 IT predispone, in media ogni tre anni, un sistema di monitoraggio delle ispezioni e dell'attuazione della presente direttiva in ciascuno Stato membro, garantendo un'armonizzazione delle prassi per l’uso e la cura di animali utilizzati o destinati ad essere utilizzati a fini scientifici. Emendamento 167 Proposta di direttiva Articolo 35 – paragrafo 1 Testo della Commissione 1. Gli Stati membri assicurano che non vengano realizzati progetti senza previa autorizzazione da parte dell’autorità competente. Emendamento 1. Gli Stati membri assicurano che non vengano realizzati progetti classificati come "moderati" o “gravi” o progetti concernenti primati non umani senza previa autorizzazione da parte dell’autorità competente. Tutti gli altri progetti sono notificati in anticipo all’autorità competente a seguito dell’esame etico effettuato dall’organismo permanente di esame etico dell’istituzione. Emendamento 108 Proposta di direttiva Articolo 35 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. La concessione dell’autorizzazione è subordinata a una valutazione etica positiva da parte dell’autorità competente. 2. La concessione dell’autorizzazione è subordinata a una valutazione indipendente etica e scientifica positiva da parte dell’autorità competente. Emendamento 109 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea Testo della Commissione Emendamento 1. Lo stabilimento utilizzatore presenta una domanda di autorizzazione del progetto che comprende i seguenti elementi: 1. Laddove richiesto, lo stabilimento utilizzatore o la persona scientificamente responsabile a livello scientifico del progetto presenta una domanda di autorizzazione del progetto che comprende 66 /PE 426.181 IT i seguenti elementi: Emendamento 110 Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento (c bis) la dichiarazione scientificamente motivata che il progetto di ricerca è indispensabile ed eticamente ammissibile e che gli scopi perseguiti non possono essere conseguiti con altri metodi o procedure. Emendamento 111 Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a Testo della Commissione (a) il progetto ha una giustificazione scientifica o è previsto ai sensi di legge; Emendamento (a) il progetto ha una giustificazione scientifica, è indispensabile ed eticamente ammissibile; Emendamento 112 Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b Testo della Commissione b) gli scopi del progetto giustificano l’uso degli animali; Emendamento (b) gli scopi del progetto giustificano l’uso degli animali e non possono essere conseguiti con altri metodi o procedure; Emendamento 113 Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera c Testo della Commissione c) il progetto è concepito in modo tale da consentire lo svolgimento delle procedure nelle condizioni più umanitarie e più rispettose dell'ambiente. Emendamento c) il progetto è concepito in modo tale da consentire lo svolgimento delle procedure nelle condizioni di massimo rispetto del benessere degli animali e dell'ambiente. PE 426.181\ 67 IT Emendamento 114 Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera d Testo della Commissione d) un’analisi dei danni e dei benefici del progetto, per comprendere se il danno arrecato agli animali in termini di sofferenza, dolore o angoscia e, se del caso, all’ambiente è giustificato dal presunto progresso scientifico che, a termine, andrà a beneficio degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente; Emendamento d) un’analisi dei danni e dei benefici del progetto, per comprendere se il danno arrecato agli animali in termini di sofferenza, dolore o angoscia e, se del caso, all’ambiente è eticamente ammissibile in considerazione del presunto progresso scientifico che, in definitiva, può andare a beneficio degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente; Emendamento 115 Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 3 – alinea Testo della Commissione Emendamento 3. L’autorità competente che esegue la valutazione etica prende in considerazione in particolare esperti nei seguenti settori: 3. L'autorità competente che esegue la valutazione etica prende in considerazione competenze specialistiche in particolare nei seguenti settori: Emendamento 116 Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 4 Testo della Commissione 4. La valutazione etica viene svolta in maniera trasparente, integrando il parere di parti indipendenti. Emendamento 117 68 /PE 426.181 IT Emendamento 4. La valutazione etica viene svolta in maniera trasparente, integrando competenze indipendenti e tutelando la proprietà intellettuale e le informazioni riservate nonché la sicurezza dei beni e delle persone. Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 1 Testo della Commissione 1. La valutazione etica determina, in base all’analisi dei danni e dei benefici di cui all’articolo 37, paragrafo 2, lettera d) se, una volta ultimato il progetto l'autorità competente debba procedere alla sua valutazione retrospettiva. Emendamento 1. L'autorità competente che procede alla valutazione etica determina, in base all'analisi dei danni e dei benefici di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera d), se, una volta ultimato il progetto, si debba procedere alla valutazione retrospettiva di quest'ultimo. Emendamento 118 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – alinea Testo della Commissione 2. La valutazione retrospettiva valuta i seguenti aspetti: Emendamento 2. La valutazione retrospettiva stabilisce quanto segue: Emendamento 119 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c Testo della Commissione (c) gli elementi che possono contribuire all’ulteriore applicazione dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento. Emendamento (c) se vi sono elementi che possono contribuire all'ulteriore applicazione dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento. Emendamento 120 Proposta di direttiva Articolo 38 – paragrafo 4 Testo della Commissione 4. Fatto salvo il paragrafo 3, tutti i progetti che comportano procedure classificate come “nulle o lievi” sono esentati dal requisito della valutazione retrospettiva. Emendamento 4. Tutti i progetti che comportano procedure classificate come "da nulle a moderate" sono esentati dal requisito della valutazione retrospettiva. Emendamento 121 PE 426.181\ 69 IT Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 – alinea Testo della Commissione Fatta salva la tutela delle informazioni riservate, la sintesi non tecnica del progetto deve fornire: Emendamento Fatta salva la tutela delle informazioni riservate e dei dettagli relativi allo stabilimento e al personale, la sintesi non tecnica del progetto deve fornire: Emendamento 122 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b Testo della Commissione b) la dimostrazione della conformità ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento. Emendamento b) la dimostrazione che i principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento sono stati rispettati ove possibile. Emendamento 123 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 4 Testo della Commissione 4. Gli Stati membri pubblicano le sintesi non tecniche dei progetti autorizzati ed eventuali revisioni. Emendamento 4. Gli Stati membri pubblicano versioni anonime delle sintesi non tecniche dei progetti autorizzati ed eventuali revisioni. Emendamento 178 Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 4 bis. Fatta salva la salvaguardia delle informazioni riservate e personali, gli Stati membri rendono disponibili al pubblico informazioni non personali riguardanti le violazioni della presente direttiva del diritto e delle autorizzazioni nazionali. Emendamento 124 70 /PE 426.181 IT Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 3 Testo della Commissione 3. L'autorizzazione del progetto viene rilasciata per un periodo non superiore a quattro anni. Emendamento 3. L'autorizzazione del progetto viene rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni. Emendamento 125 Proposta di direttiva Articolo 41 – paragrafo 4 Testo della Commissione Emendamento 4. Gli Stati membri possono rilasciare l’autorizzazione a progetti multipli quando questi siano previsti per legge. 4. Gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione a progetti multipli quando questi siano previsti per legge o quando si applichino procedure standardizzate la cui valutazione etica ha già prodotto un risultato positivo. Emendamento 126 Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 1 Testo della Commissione 1. L'autorità competente può modificare o rinnovare l'autorizzazione del progetto su richiesta dello stabilimento utilizzatore. Emendamento 1. L’autorità competente può modificare o rinnovare l’autorizzazione del progetto su richiesta dello stabilimento utilizzatore o della persona incaricata del progetto. Emendamento 127 Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Eventuali modifiche o rinnovi delle autorizzazioni dei progetti sono subordinati a un’ulteriore valutazione etica positiva. 2. Eventuali modifiche o rinnovi delle autorizzazioni dei progetti sono subordinati a un'ulteriore valutazione etica. Emendamento 128 PE 426.181\ 71 IT Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. Le modifiche alle procedure lievi o moderate che non aumentano la gravità della procedura possono essere apportate dall’organismo permanente di esame etico, ma devono essere comunicate all’autorità competente entro una settimana dalla modifica in questione. Emendamento 129 Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 3 Testo della Commissione 3. L’autorità competente può revocare l’autorizzazione se il progetto non viene realizzato in conformità a quanto disposto nell'autorizzazione. Emendamento 3. L’autorità competente può revocare l’autorizzazione se il progetto non viene realizzato in conformità a quanto disposto nell'autorizzazione ed è suscettibile di comportare un deterioramento delle norme di benessere degli animali. Emendamenti 131 e 187 Proposta di direttiva Articolo 43 – paragrafo 2 Testo della Commissione 2. In deroga al paragrafo 1, in circostanze eccezionali e nei casi in cui il progetto abbia carattere straordinario, multidisciplinare e innovativo, la decisione di rilascio dell'autorizzazione viene presa e comunicata allo stabilimento utilizzatore entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Emendamento 132 72 /PE 426.181 IT Emendamento soppresso Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 1 Testo della Commissione 1. Ogni Stato membro accetta i dati richiesti per legge risultanti dalle procedure eseguite nel territorio di un altro Stato membro e riconosciuti dalla legislazione comunitaria, a meno che non siano necessarie ulteriori procedure per tutelare la salute pubblica, la sicurezza e l’ambiente. Emendamento 1. Ogni Stato membro accetta da un altro Stato membro i dati risultanti dalle procedure riconosciute dalla legislazione comunitaria o che hanno luogo a norma di essa. Emendamento 180 Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. Fatta salva la tutela delle informazioni riservate, al di fuori dei settori di sperimentazione a norma di legge, gli Stati membri assicurano la condivisione dei dati risultanti dalle procedure. 2. Gli Stati membri assicurano la condivisione dei dati risultanti dalle procedure, comprese quelle che sono state eseguite nell'Unione europea prima dell’entrata in vigore della presente direttiva. Chiunque intende avvalersi di dati di proprietà altrui contribuisce, se del caso, al costo di produzione di tali dati. Emendamento 134 Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 bis. Fatta salva la tutela delle informazioni riservate, gli Stati membri assicurano la condivisione dei dati risultanti dalle procedure, comprese quelle che sono state eseguite nell'Unione europea prima dell’entrata in vigore della direttiva. Una persona che intende avvalersi di dati di proprietà altrui contribuisce, se del caso, al costo intrinseco di tali dati. Emendamento 135 PE 426.181\ 73 IT Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 2 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 ter. Prima di chiedere l'autorizzazione per un progetto, una persona che intende eseguire una procedura adotta ogni ragionevole misura per accertare che esistano già dati pertinenti per il progetto proposto e, se questo è il caso, per avere accesso a tali dati, anche partecipando ai relativi costi, e analogamente gli Stati membri verificano l’esistenza di tali dati prima di concedere un’autorizzazione. Emendamento 136 Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 2 quater (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 quater. Gli Stati membri non autorizzano una procedura qualora una persona non abbia adottato ogni ragionevole misura di cui al paragrafo 2 ter. Emendamento 137 Proposta di direttiva Articolo 44 – paragrafo 2 quinquies (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 2 quinquies. Laddove siano ragionevolmente disponibili dati pertinenti, gli Stati membri rilasciano l'autorizzazione per un progetto solo se esso è necessario ai fini della protezione del pubblico. Emendamento 138 74 /PE 426.181 IT Proposta di direttiva Articolo 45 Testo della Commissione Emendamento La Commissione e gli Stati membri contribuiscono allo sviluppo e alla convalida di metodi alternativi atti a fornire lo stesso livello d’informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l’uso di animali, utilizzino un minor numero di animali o comportino procedimenti meno dolorosi, e prendono tutte le misure che ritengono opportune per incoraggiare la ricerca in questo settore. La Commissione e gli Stati membri contribuiscono finanziariamente e in altro modo allo sviluppo e, se del caso, alla convalida scientifica di metodi alternativi atti a fornire un livello comparabile d'informazione delle procedure su animali ma che non prevedano l'uso di animali, utilizzino un minor numero di animali o comportino procedimenti meno dolorosi, e prendono tutte le misure che ritengono opportune per incoraggiare la ricerca in questo settore. È opportuno istituire biobanche veterinarie su ampia scala al fine di sostenere i principi di sostituzione, riduzione e perfezionamento usando tessuti in eccesso prelevati quale parte delle procedure cliniche. Emendamento 139 Proposta di direttiva Articolo 45 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 45 bis Centro europeo per la convalida di metodi alternativi Le attribuzioni del Centro europeo per la convalida dei metodi alternativi sono estese per comprendere il coordinamento e la promozione dello sviluppo e dell'utilizzo di alternative alle procedure sugli animali, ivi incluse la ricerca biomedica di base e applicata, la ricerca veterinaria e le sperimentazioni a norma di legge, mediante l’esercizio delle seguenti funzioni: a) coordinare le ricerche intraprese per facilitare lo sviluppo di alternative alla sperimentazione animale da parte dei Centri nazionali per i metodi alternativi descritti all'articolo 46; PE 426.181\ 75 IT b) intraprendere ricerche volte a facilitare lo sviluppo di procedure alternative alla sperimentazione animale; c) commissionare ricerche in settori suscettibili di fornire informazioni che facilitino la sostituzione, la riduzione e il perfezionamento delle procedure sugli animali; d) definire e porre in atto, in consultazione con le parti in causa, strategie intese a sostituire, ridurre e perfezionare le procedure sugli animali; e) rendere disponibile l'informazione sulle procedure alternative alla sperimentazione animale nel quadro di relazioni periodiche destinate al pubblico, alle parti in causa e alle autorità degli Stati membri; f) istituire banche dati per facilitare lo scambio di informazioni pertinenti, comprese quelle sui metodi alternativi disponibili, e di informazioni fornite volontariamente da ricercatori, che non sarebbero altrimenti pubblicate ma che potrebbero evitare la duplicazione di studi senza esito sugli animali; g) coordinare studi di preconvalida e convalida realizzati dai Centri nazionali per i metodi alternativi conformemente all’articolo 46 della presente direttiva; h) effettuare, ove necessario, studi di convalida e di preconvalida; i) definire e applicare, in consultazione con gli organismi di regolamentazione e le parti interessate, strategie intese a sostituire, ridurre e perfezionare la sperimentazione sugli animali a scopi normativi; j) facilitare l'avallo scientifico e l'accettazione a livello normativo di alternative alla sperimentazione sugli animali a scopi normativi; k) informare le autorità di regolamentazione competenti allorché gli studi di preconvalida e di convalida hanno inizio e allorché i metodi di 76 /PE 426.181 IT sperimentazione alternativi ottengono l'avallo scientifico e l'accettazione a livello normativo, e mettere tali informazioni a disposizione del pubblico e delle parti in causa attraverso appositi siti web. Emendamento 140 Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Ogni Stato membro designa, entro [un anno dopo l’entrata in vigore della presente direttiva], un laboratorio nazionale di riferimento per la convalida di metodi alternativi atti a sostituire, ridurre e perfezionare l’uso degli animali. 1. Ogni Stato membro designa, entro [un anno dopo l’entrata in vigore della presente direttiva], un centro responsabile per il sostegno dello sviluppo, della convalida e della promozione di alternative alle sperimentazioni su animali a scopi normativi e strutture volte a sviluppare e promuovere l'uso di alternative alle procedure svolte su animali per altri fini, quali le ricerche biomediche e veterinarie di base e applicate. Emendamento 141 Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 4 – lettera a Testo della Commissione a) collaborano con la Commissione nel proprio settore di competenza; Emendamento a) collaborano con la Commissione nel proprio settore di competenza e svolgono compiti volti a far progredire strategie atte a sostituire le procedure sugli animali; Emendamento 142 Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 4 – lettera b Testo della Commissione b) partecipano alla preconvalida e alla convalida dei metodi alternativi sotto il coordinamento della Commissione; Emendamento b) partecipano alla preconvalida e alla convalida dei metodi alternativi, se del caso sotto il coordinamento della Commissione; PE 426.181\ 77 IT Emendamento 143 Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 4 – lettera d Testo della Commissione d) forniscono assistenza tecnica e scientifica alle autorità competenti degli Stati membri per l’approvazione e l’applicazione dei metodi alternativi; Emendamento d) forniscono assistenza tecnica e scientifica alle autorità competenti e agli stabilimenti utilizzatori negli Stati membri e tra di essi per l’approvazione e l’applicazione dei metodi alternativi; Emendamento 144 Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 4 – lettera e Testo della Commissione Emendamento e) provvedono alla formazione sull’uso dei metodi alternativi delle persone di cui all’articolo 20, paragrafo 1. e) provvedono alla formazione sull’uso dei metodi alternativi delle persone di cui all’articolo 20, paragrafo 1, e, se richiesto, agli stabilimenti utilizzatori. Emendamento 145 Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento e bis) comunicano gli sviluppi in materia di metodi alternativi e informano il pubblico in merito agli esiti positivi e negativi. Emendamento 193 Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 4 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 4 bis. I centri nazionali collaborano con tutti i soggetti interessati per promuovere l'obiettivo di sostituire tutte le procedure animali. Emendamento 147 78 /PE 426.181 IT Proposta di direttiva Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 2 Testo della Commissione Gli Stati membri trasmettono questi dati statistici alla Commissione entro [tre anni dalla data di recepimento] e successivamente con cadenza annuale. Emendamento Gli Stati membri pubblicano e trasmettono questi dati statistici alla Commissione entro [tre anni dalla data di recepimento] e successivamente con intervalli non superiori a due anni. Emendamento 148 Proposta di direttiva Articolo 53 Testo della Commissione La Commissione riesamina la presente direttiva entro [10 anni dalla data di entrata in vigore] tenendo conto dei progressi nello sviluppo di metodi alternativi che non prevedono l’uso di animali, in particolare di primati non umani, e propone le modifiche eventualmente necessarie. Emendamento La Commissione riesamina la presente direttiva entro [cinque anni dalla data di entrata in vigore] tenendo conto dei progressi nello sviluppo di metodi alternativi che non prevedono l’uso di animali, in particolare di primati non umani, e propone le modifiche eventualmente necessarie. Emendamento 194 Proposta di direttiva Articolo 53 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 53 bis Riesame tematico La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e con le parti interessate, esegue un riesame tematico dell'uso degli animali nelle procedure ogni due anni, con inizio due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Il riesame valuta l'impatto degli sviluppi delle conoscenze tecnologiche, scientifiche e sul benessere degli animali e fissa obiettivi per l'attuazione di metodi di sostituzione convalidati. Nel quadro del riesame periodico la PE 426.181\ 79 IT Commissione attribuisce priorità alla riduzione e all'eliminazione delle procedure che provocano il massimo livello ammissibile di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato e a quelle che non sono concepite per alleviare affezioni umane invalidanti o potenzialmente letali, nell'ottica di eliminare tutte le procedure. Nell'ambito del riesame periodico la Commissione tiene conto dell'evoluzione dell'opinione pubblica per quanto concerne l'utilizzo degli animali nelle procedure. Emendamento 150 Proposta di direttiva Allegato I – Titolo Testo della Commissione Specie di invertebrati di cui all’articolo 2, paragrafo 2 Emendamento Ordini di invertebrati di cui all’articolo 2, paragrafo 2 Emendamento 151 Proposta di direttiva Allegato I – riga 1 Testo della Commissione Ciclostomi Emendamento soppressa Emendamento 152 Proposta di direttiva Allegato I - riga 3 Testo della Commissione Crostacei decapodi Emendamento 153 80 /PE 426.181 IT Emendamento Crostacei decapodi dei sottordini Brachyura e Astacidea Proposta di direttiva Allegato II – punto 8 Testo della Commissione Coniglio (Oryctolagus cuniculus) Emendamento soppresso Emendamento 154 Proposta di direttiva Articolo II – punto 11 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento 11 bis. Pesce zebra (danio danio) Emendamento 155 Proposta di direttiva Allegato III – linea 3 – colonna 2 Testo della Commissione 7 anni dopo l'attuazione della direttiva Emendamento dieci anni dopo l'attuazione della direttiva Emendamento 156 Proposta di direttiva Allegato III – linea 4 – colonna 2 Testo della Commissione 7 anni dopo l'attuazione della direttiva Emendamento dieci anni dopo l'attuazione della direttiva Emendamento 157 Proposta di direttiva Allegato IV – sottotitolo (nuovo) Testo della Commissione Emendamento La cura e la sistemazione sono adattate all'obiettivo scientifico. Emendamento 158 PE 426.181\ 81 IT Proposta di direttiva Allegato IV – punto 1 – alinea Testo della Commissione 1. STRUTTURE FISICHE Emendamento 1. STRUTTURE FISICHE Le condizioni di ricovero sono adattate all'obiettivo scientifico. Emendamento 159 Proposta di direttiva Allegato IV – punto 3 – alinea Testo della Commissione 3. CURA Emendamento 3. CURA La cura è adattata all'obiettivo scientifico. Emendamento 169 Proposta di direttiva Allegato IV bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento ALLEGATO IV bis Elenco degli animali di cui all’articolo 32, paragrafo 3 bis 1) Bovini (Bos taurus e Bos indicus); 2) Pecore e capre (Ovis aries e Capra hircus); 3) Maiali (Sus scrofa); 4) Equini (Equus asinus); 5) Pollame domestico (Gallus gallus domesticus); 6) Tacchino domestico (Meleagris gallopavo); 7) Anatre e oche (Anas platyrhynchos, Anser anser domesticus, Cairina moschata); 8) Quaglia domestica (Coturnix spp); 9) Piccioni (Colombia livia); 82 /PE 426.181 IT 10) Conigli (Oryctolagus cuniculus) Emendamento 160 Proposta di direttiva Allegato V – tabella 5 – colonna "Valutazione complessiva" – Biossido di carbonio Testo della Commissione 1 - se unico agente Emendamento 5 5 - se l’animale non è cosciente Emendamento 161 Proposta di direttiva Allegato VII bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento ALLEGATO VII bis Definizioni generali dei livelli di gravità di cui all'articolo 15, paragrafo 1 In generale: Salvo prova contraria, occorre partire dalla premessa che le procedure dolorose per gli esseri umani sono dolorose anche per gli animali. Assenza di dolore o dolore lieve: livello di gravità 1 Interventi e manipolazioni sugli animali a scopi sperimentali che non causano agli animali nessun dolore o dolore lieve di breve durata, o sofferenza, lesioni o angoscia lieve e non provocano un significativo deterioramento delle loro condizioni generali. Esempi: - studi con diverse composizioni di mangimi o con dieta non fisiologica, con segni o sintomi clinici minimi; - prelievo di campioni di sangue o iniezioni (s.c., i.m., i.p., i.v.) di un farmaco; - biopsia di un tessuto superficiale sotto anestesia; PE 426.181\ 83 IT - tecniche di scanning non invasive, con o senza sedazione o anestesia degli animali; - studi di tollerabilità che possono causare reazioni di breve durata e di minima entità a livello locale o sistemico; - elettrocardiogrammi su animali coscienti; - studi di osservazione, quali test a campo aperto, test del labirinto o test della scala; - esperimenti in anestesia totale senza risveglio; Moderato: livello di gravità 2 Interventi e manipolazioni sugli animali a scopo sperimentale che sottopongono questi ultimi ad angoscia moderata di breve durata o ad un episodio di durata moderatamente lunga o lunga; di angoscia, dolore o sofferenza lievi, o a lesioni o ad un deterioramento significativo delle condizioni generali. Esempi: - interventi chirurgici sotto anestesia e adeguata analgesia; - impianto di dispositivi quali cateteri, trasmettitori telemetrici e minipompe in anestesia generale; - studi con dieta non fisiologica, con segni cliniciosintomi di diabete mellito senza trattamento; - frequente prelievo di campioni di sangue o somministrazione di sostanze; - induzione di ansia nei modelli animali; - test di tossicità acuta, studi di tollerabilità acuta; studi telemetrici, test di tossicità cronica/cancerogenicità con punti terminali non letali; - modelli di crisi, ad esempio studi sull’epilessia; - modelli animali non letali di cancro, ad esempio studi sullo xenotrapianto; Grave: livello di gravità 3 Interventi e manipolazioni sugli animali a 84 /PE 426.181 IT scopo sperimentale che causano loro angoscia grave o molto grave, o che li sottopongono ad un episodio moderatamente lungo o lungo di angoscia moderata, dolore forte, sofferenza prolungata o lesioni gravi, o deterioramento significativo e persistente delle condizioni generali. Esempi: - infezioni batteriche o virali letali; - modelli cronici di artrite reumatoide; - animali geneticamente modificati con fenotipi letali (ad esempio oncogenesi), senza conclusione anticipata dell’esperimento; - trapianto di organi (ad esempio rene, pancreas); - modelli cronici di gravi patologie neurologiche, ad esempio morbo di Parkinson. PE 426.181\ 85 IT P6_TA-PROV(2009)0344 Inquinamento provocato dalle navi e sanzioni per violazioni ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0134), – visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0142/2008), – visto l'articolo 51 del suo regolamento, – visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A6-0080/2009), 1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. 86 /PE 426.181 IT P6_TC1-COD(2008)0055 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 5 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione ║, ║, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1, previa consultazione del Comitato delle regioni ║, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato2, considerando quanto segue: (1) Scopo della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, e della presente modifica, è armonizzare la definizione dei reati di inquinamento marittimo commessi da persone fisiche o giuridiche, l'ampiezza della loro responsabilità e la natura penale delle sanzioni che possono essere irrogate per i reati commessi da persone fisiche. (2) Il 23 ottobre 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato3 la decisione quadro 2005/667/GAI, del 12 luglio 2005, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi4, che in precedenza aveva completato la direttiva 2005/35/CE con misure di diritto penale. La presente modifica della direttiva colma il vuoto normativo conseguente alla sentenza della Corte. (3) Le sanzioni penali, che indicano una disapprovazione sociale qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative, rafforzano il rispetto della normativa in vigore contro l'inquinamento provocato dalle navi e dovrebbero rivelarsi sufficientemente severe da scoraggiare i potenziali inquinatori dalla commissione di qualsiasi violazione. (3 bis)Un insieme coerente di misure legislative è già stato adottato a livello di Unione europea per rafforzare la sicurezza marittima e contribuire a prevenire l'inquinamento provocato dalle navi. Le norme in questione riguardano gli Stati di bandiera, gli armatori e i noleggiatori, le società di classificazione, gli Stati di approdo e gli Stati 1 2 3 4 GU C ... Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009. Causa C-440/05 Commissione/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta. GU L 255 del 30.9.2005, pag.164. PE 426.181\ 87 IT costieri. Il sistema di sanzioni esistente in relazione agli scarichi illeciti delle navi in mare, che integra tali norme, deve essere rafforzato ulteriormente con l'introduzione di sanzioni penali. (4) L'adozione di norme comuni in materia di sanzioni penali rende possibile ricorrere a metodi più efficaci di indagine e di effettiva cooperazione a livello nazionale e tra Stati membri. (5) È opportuno che gli Stati membri applichino sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive ▌ anche alle persone giuridiche in tutta la Comunità, perché spesso i reati di inquinamento provocati dalle navi sono commessi nell'interesse o a vantaggio di persone giuridiche. (5 bis)L'applicabilità delle disposizioni della presente direttiva non dovrebbe essere soggetta a deroghe, salvo quelle previste nel testo. Alcune categorie di persone giuridiche e fisiche, quali le società di classificazione o i proprietari del carico, dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito di applicazione. (5 ter) La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere, nelle rispettive legislazioni nazionali, sanzioni penali per gli scarichi di sostanze inquinanti cui essa si applica. La presente direttiva non stabilisce obblighi in relazione all'applicazione di tali sanzioni o di qualsiasi altro sistema di applicazione della legge in vigore per i casi specifici. (5 quater) Ai sensi della presente direttiva, gli scarichi illeciti di sostanze inquinanti effettuati dalle navi sono considerati reati qualora siano stati commessi intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave e qualora producano danni alla qualità dell'acqua. I casi meno gravi di scarichi illeciti di sostanze inquinanti effettuati dalle navi che non producono danni alla qualità dell'acqua non devono essere considerati reati. Ai sensi della presente direttiva, gli scarichi di questo tipo sono indicati come "casi di minore entità". (5 quinquies) Ai fini di un elevato livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente nel settore del trasporto marittimo come pure dell'efficacia del principio secondo cui i responsabili dell'inquinamento devono risarcire i danni causati all'ambiente, è necessario considerare reati i casi di minore entità che si verificano periodicamente e che producono, non singolarmente bensì nel loro insieme, danni alla qualità dell'acqua. (5 sexies) La presente direttiva lascia impregiudicati altri sistemi relativi alla responsabilità per danno dovuto all'inquinamento provocato dalle navi previsti dal diritto comunitario, nazionale o internazionale. (5 septies) La competenza giurisdizionale per quanto riguarda gli illeciti penali dovrebbe essere stabilita conformemente alla legge nazionale degli Stati membri e ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale. (6) È necessario che gli Stati membri forniscano informazioni alla Commissione sull'attuazione della presente direttiva, onde consentirle di valutarne gli effetti. 88 /PE 426.181 IT (7) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa del carattere transfrontaliero dei danni che possono derivare dai comportamenti considerati, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato ║. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (8) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e applica i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (8 bis) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"1, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento. (9) Occorre pertanto modificare in tal senso la direttiva 2005/35/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2005/35/CE è così modificata: (1) Il titolo è sostituito dal seguente: "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, comprese sanzioni penali, per i reati di inquinamento". (1 bis) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Scopo della presente direttiva è quello di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi siano comminate sanzioni adeguate, comprese sanzioni penali, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi." (1 ter) All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 4 bis: "4 bis. "Persona giuridica": qualsiasi entità dotata di personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche."; ▌ (3) 1 L'articolo 4 è sostituito dal seguente: GU L 321 del 31.12.2003, pag. 1. PE 426.181\ 89 IT "Articolo 4 Violazioni 1. Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, inclusi gli scarichi di minore entità, in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, per imprudenza o per negligenza grave. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che le persone fisiche o giuridiche che commettono una violazione di cui al paragrafo 1 possano essere dichiarate responsabili." (3 bis) L'articolo 5 è modificato nel modo seguente: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1 non è considerato una violazione se soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3, o all'allegato II, norme 13, 3.1.1 o 3.1.3, della convenzione Marpol 73/78." b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Lo scarico di sostanze inquinanti nelle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), non è considerato una violazione da parte del proprietario, del comandante o dell'equipaggio se soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.1.2, della convenzione Marpol 73/78."; (4) Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter: "Articolo 5 bis Reati 1. Gli Stati membri provvedono affinché le violazioni di cui agli articoli 4 e 5 siano considerate reati. 2. ▌ Il paragrafo 1 non si applica ai casi di minore entità qualora l'atto commesso non produca danni alla qualità dell'acqua. 3. I casi di minore entità che si verificano periodicamente e che producono, non singolarmente bensì nel loro insieme, danni alla qualità sono considerati reati se sono commessi intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. ▌ Articolo 5 ter Istigazione, favoreggiamento e complicità 90 /PE 426.181 IT Gli Stati membri provvedono affinché l'istigazione a commettere gli atti intenzionali di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, il favoreggiamento e la complicità nel commetterli siano punibili come reati." ▌ 5) Dopo l'articolo 7, sono aggiunti i seguenti articoli 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater: "Articolo 8 Sanzioni Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le violazioni di cui agli articoli 4 e 5 siano soggette a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Articolo 8 bis Sanzioni applicabili alle persone fisiche Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 ter siano punibili con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive. Articolo 8 ter Responsabilità delle persone giuridiche 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili dei reati di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 ter, commessi a loro vantaggio da persone fisiche che agiscano a titolo individuale o in quanto membri di un organo della persona giuridica che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata: a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica, oppure b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, oppure c) sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica. 2. Ciascuno Stato membro provvede inoltre a che la persona giuridica possa essere dichiarata responsabile quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte delle persone fisiche di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile commettere un reato di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 ter a vantaggio della persona giuridica stessa da parte di una persona fisica soggetta alla sua autorità. 3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali contro le persone fisiche che commettano reati di cui all'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 5 ter, istighino qualcuno a commetterli o vi concorrano. Articolo 8 quater Sanzioni applicabili alle persone giuridiche PE 426.181\ 91 IT Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 8 ter sia passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive." Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a ║ Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente 92 /PE 426.181 IT P6_TA-PROV(2009)0345 Etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti in materia energetica (rifusione) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD)) (Procedura di codecisione – rifusione) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0778), – visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0412/2008), – visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi1, – vista la lettera in data 11 marzo 2009 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento – visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0146/2009), A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita a una mera codificazione di tali disposizioni, senza modifiche sostanziali, 1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale di seguito emendata; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione 1 GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1. PE 426.181\ 93 IT Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2 Testo della Commissione (2) L'ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio è limitato agli apparecchi domestici; il piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale ha dimostrato che l'estensione del campo di applicazione della direttiva ai prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto sul consumo di energia durante l'uso potrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e consentire ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l'ambiente. Emendamento (2) L'ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio è limitato agli apparecchi domestici; il piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale ha dimostrato che l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva ai prodotti connessi al consumo energetico, tra cui i prodotti da costruzione, che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia durante l'uso potrebbe rafforzare le potenziali sinergie tra le misure legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La presente direttiva dovrebbe integrare e non pregiudicare in alcun modo l'applicazione della direttiva 2005/32/CE. Avvalendosi di un approccio olistico e determinando ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l'ambiente, la presente direttiva dovrebbe essere considerata come parte integrante di un quadro normativo più ampio, che include il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica1, e la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'ediliza2. _______________ 94 /PE 426.181 IT 1 GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1. 2 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65. Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (2 bis) Le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nella Comunità in modo da conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico comunitario entro il 2020, caldeggiando l’attuazione rigorosa e rapida dei settori chiave individuati nella comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo “Piano d’azione per l’efficienza energetica: concretizzare le potenzialità”. Il piano d’azione metteva in risalto le enormi opportunità di risparmio energetico nel settore produttivo. Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (2 ter) Allo scopo di promuovere l'efficienza e il risparmio energetici è inoltre indispensabile che l'Unione europea e gli Stati membri rendano giuridicamente vincolante l'obiettivo di un risparmio energetico del 20% entro il 2020, proponendo e attuando misure coerenti per garantirne il conseguimento. Emendamento 72 Proposta di direttiva Considerando 2 quater (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (2 quater) Migliorare l'efficienza dei prodotti connessi al consumo energetico attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l'economia PE 426.181\ 95 IT dell'Unione europea nel suo complesso e anche l'industria manifatturiera attraverso la riduzione del prezzo del carbonio nel sistema di scambio delle emissioni. Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 3 Testo della Commissione (3) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi al consumo energetico può orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti; inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un'utilizzazione razionale di tali prodotti. In mancanza di tali informazioni, l'azione delle forze del mercato di detti prodotti non riuscirà, da sola, a promuovere l'impiego razionale dell'energia e di altre risorse essenziali. Emendamento (3) La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi al consumo energetico dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti; inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un'utilizzazione razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l’obiettivo comunitario del 20% in materia di efficienza energetica. In mancanza di tali informazioni, l'azione delle forze del mercato di detti prodotti non riuscirà, da sola, a promuovere l'impiego razionale dell'energia e di altre risorse essenziali. Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (3 bis) Dato che l'edilizia rappresenta il 40% del consumo totale di energia nell'Unione europea e che la revisione della direttiva 2002/91/CE mira a promuovere un miglioramento del rendimento energetico complessivo degli edifici nel senso dell'ottimizzazione dei costi, è opportuno, in tale contesto, che l'inserimento di determinati prodotti da costruzione connessi 96 /PE 426.181 IT al consumo energetico nell'ambito di applicazione della presente direttiva sia finalizzato a coadiuvare le famiglie nella scelta del prodotto più conveniente ed efficiente dal punto di vista energetico al momento della ristrutturazione di un edificio. Emendamenti 53 e 64 Proposta di direttiva Considerando 3 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (3 ter) Allo scopo di garantire prevedibilità ai fabbricanti e chiarezza ai consumatori, la Commissione dovrebbe elaborare un elenco prioritario dei prodotti connessi al consumo energetico, compresi i prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che quindi saranno oggetto delle misure di attuazione adottate dagli Stati membri e dalla Commissione. Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 4 Testo della Commissione (4) L'informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed è necessario a tal fine introdurre un'etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo, fornire ai potenziali utilizzatori finali informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse essenziali per tali prodotti nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente il prodotto esposto e quindi la relativa etichetta; per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l'etichetta sia facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali, semplice e sintetica. A tal Emendamento (4) L'informazione svolge un ruolo capitale nel meccanismo delle forze del mercato ed è necessario a tal fine introdurre un'etichetta uniforme per tutti i prodotti dello stesso tipo, fornire ai potenziali utilizzatori finali informazioni standardizzate supplementari sui costi relativi al consumo di energia e di altre risorse essenziali per tali prodotti nonché provvedere affinché vengano fornite tali informazioni anche a coloro che non hanno la possibilità di esaminare direttamente il prodotto esposto e quindi la relativa etichetta; per essere efficiente e ottenere dei risultati è opportuno che l'etichetta sia facilmente riconoscibile dagli utilizzatori finali, semplice e sintetica. A tal fine l'attuale modello di PE 426.181\ 97 IT fine il consumo di energia ed altre informazioni relative ai prodotti devono essere misurati in conformità di norme e metodi armonizzati. etichettatura dovrebbe essere mantenuto come base per l'informazione agli utilizzatori finali circa l'efficienza energetica dei prodotti. Il consumo di energia ed altre informazioni relative ai prodotti dovrebbero essere misurati in conformità di norme e metodi armonizzati. Emendamento 74 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (4 bis) Come sottolineato nella valutazione d’impatto della Commissione che accompagna la sua proposta di direttiva, il valido sistema originale di etichettatura A-G è stata ripreso come modello in vari paesi del mondo, come Brasile, Cina, Argentina, Cile, Iran, Israele e Sudafrica. Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 5 Testo della Commissione (5) È opportuno che gli Stati membri verifichino la conformità alla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le responsabilità dei fornitori e dei distributori. Emendamento (5) È opportuno che gli Stati membri verifichino regolarmente il rispetto della presente direttiva e inseriscano le informazioni del caso nella relazione biennale che sono tenuti a presentare alla Commissione nell'ambito della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le responsabilità dei fornitori e dei distributori Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 6 Testo della Commissione Emendamento (6) L'applicazione di sistemi del tutto facoltativi comporterebbe che soltanto per alcuni prodotti verrebbe introdotta l'etichetta (6) L'applicazione di sistemi del tutto facoltativi comporterebbe che soltanto per alcuni prodotti verrebbe introdotta l'etichetta 98 /PE 426.181 IT o verrebbero fornite informazioni uniformi sul prodotto e presso alcuni utilizzatori finali ciò potrebbe ingenerare confusione. Il presente sistema deve pertanto garantire l'informazione sul consumo di energia e di altre risorse essenziali per tutti i prodotti in questione mediante l'etichettatura e la fornitura di schede informative uniformi relative al prodotto. o verrebbero fornite informazioni uniformi sul prodotto e presso alcuni utilizzatori finali ciò potrebbe ingenerare confusione se non addirittura disinformazione. Il presente sistema dovrebbe pertanto garantire l'informazione sul consumo di energia e di altre risorse essenziali per tutti i prodotti in questione mediante l'etichettatura obbligatoria e la fornitura di schede informative uniformi relative al prodotto. Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 7 Testo della Commissione (7) I prodotti connessi al consumo energetico hanno un impatto sul consumo di varie fonti di energia durante l'uso, di cui l'elettricità e il gas sono le più importanti. Quindi la presente direttiva dovrebbe contemplare i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto sul consumo di qualsiasi fonte di energia. Emendamento (7) I prodotti connessi al consumo energetico hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di varie fonti di energia durante l'uso, di cui l'elettricità e il gas sono le più importanti. Quindi la presente direttiva dovrebbe contemplare i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto diretto o indiretto sul consumo di qualsiasi fonte di energia durante l'uso, conformemente agli obiettivi dell'Unione europea in materia di efficienza energetica, la promozione di fonti energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 8 Testo della Commissione (8) Qualora la fornitura di informazioni mediante l'etichettatura possa incentivare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti, è opportuno che soltanto i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto significativo sul consumo di energia o, se del caso, di risorse essenziali durante l'uso e che presentano un interesse significativo per una migliore efficienza energetica siano Emendamento (8) Qualora la fornitura di informazioni mediante l'etichettatura possa incentivare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti, è opportuno che i prodotti connessi al consumo energetico che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo di energia o, se del caso, di risorse essenziali durante l'uso siano contemplati da una misura di attuazione. PE 426.181\ 99 IT contemplati da una misura di applicazione. Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (8 bis) Dato che l'edilizia assorbe il 40% del consumo totale di energia nell'Unione europea e che, nel contesto degli impegni assunti nell'ambito del protocollo di Kyoto, l'Unione europea ha fissato l'obiettivo di un miglioramento dell'efficienza energetica del 20% entro il 2020, è indispensabile privilegiare l'elaborazione delle misure di attuazione per i prodotti da costruzione, quali ad esempio le finestre. Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 9 Testo della Commissione (9) Vari Stati membri hanno adottato politiche in materia di appalti pubblici che impongono alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Alcuni Stati membri hanno anche istituito incentivi per tali prodotti. I criteri stabiliti per i prodotti che rientrano negli appalti pubblici o che possono beneficiare di tali incentivi divergono anche notevolmente da uno Stato membro all'altro. La possibilità di utilizzare delle classi di prestazione, definite nelle misure di applicazione della direttiva, come livello di riferimento per determinati prodotti può ridurre la frammentazione che caratterizza la situazione degli appalti pubblici e degli incentivi e favorire la diffusione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico. 100 /PE 426.181 IT Emendamento (9) Il numero di Stati membri che dispongono di politiche in materia di appalti pubblici in virtù delle quali le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad acquistare prodotti efficienti sotto il profilo energetico, dovrebbe aumentare costantemente fino al conseguimento dell'obiettivo di copertura totale del territorio dell’Unione europea. Lo stesso dovrebbe valere per gli Stati membri che dispongono di incentivi per tali prodotti. Onde evitare distorsioni del mercato e per quanto i criteri stabiliti per i prodotti che rientrano negli appalti pubblici o che possono beneficiare di tali incentivi divergano notevolmente da uno Stato membro all'altro, essi dovrebbero conformarsi agli obiettivi strategici dell’Unione europea in materia di efficienza energetica. La possibilità di utilizzare delle classi di prestazione, definite nelle misure di applicazione della direttiva, come livello di riferimento per determinati prodotti può ridurre la frammentazione che caratterizza la situazione degli appalti pubblici e degli incentivi e favorire la diffusione di prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 11 Testo della Commissione (11) Gli incentivi che gli Stati membri possono concedere per promuovere prodotti efficienti sotto il profilo energetico potrebbero rappresentare un aiuto di Stato. La presente direttiva si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato. Emendamento (11) Gli incentivi che gli Stati membri possono concedere per promuovere prodotti efficienti sotto il profilo energetico potrebbero rappresentare un aiuto di Stato. La presente direttiva si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di Stato. Tuttavia, gli aiuti di Stato per la tutela ambientale, e in particolare per il risparmio energetico, che perseguono un comune interesse europeo sono esentati a norma di diversi strumenti comunitari e alle condizioni ivi enunciate1. _________________ 1 GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1. Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (12 bis) Le disposizioni della presente direttiva sul contenuto delle informazioni pubblicitarie dovrebbero essere considerate soltanto come una misura straordinaria e non dovrebbero pertanto limitare altre forme di pubblicità previste da qualsiasi altra normativa comunitaria. Emendamenti 54 e 65 Proposta di direttiva Considerando 14 Testo della Commissione (14) La Commissione dovrebbe avere la Emendamento (14) La Commissione dovrebbe avere il PE 426.181\ 101 IT facoltà di adottare misure di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura e la fornitura di informazioni uniformi sui prodotti in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi al consumo energetico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. potere di adottare misure di applicazione per quanto riguarda l'etichettatura e la fornitura di informazioni uniformi sui prodotti in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi al consumo energetico durante l'uso. Ogni due anni la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo una relazione incentrata sull'Unione europea e sui singoli Stati membri, contenente informazioni dettagliate sull'adozione delle misure di attuazione, nonché informazioni uniformi relative ai prodotti. Al fine di creare un sistema prevedibile per l'industria e comprensibile per i consumatori, la Commissione dovrebbe assumersi la responsabilità di stabilire un periodo fisso di durata per la classificazione energetica riportata sull'etichetta e di aggiornare periodicamente e regolarmente le soglie dell’indice di efficienza della classificazione. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (15 bis) In sede di attuazione delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure suscettibili di comportare obblighi burocratici inutilmente gravosi per le piccole e medie imprese (PMI) e tener conto, nella misura del possibile, delle esigenze specifiche e dei vincoli finanziari e amministrativi di queste ultime. Emendamento 18 102 /PE 426.181 IT Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 Testo della Commissione 1. La presente direttiva istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni sul prodotto, sul consumo di energia e altre risorse essenziali nonché informazioni complementari per i prodotti connessi al consumo energetico, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti. Emendamento 1. La presente direttiva istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni sul prodotto, sul consumo di energia e altre risorse essenziali durante l'uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi al consumo energetico, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti. Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 Testo della Commissione Emendamento 2. La presente direttiva si applica ai prodotti che hanno un notevole impatto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso. 2. La presente direttiva si applica ai prodotti, tra cui quelli da costruzione, che hanno un notevole impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su altre risorse essenziali durante l'uso. Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 2 – trattino 1 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento – prodotto da costruzione: prodotto connesso al consumo energetico utilizzato nelle costruzioni o nelle ristrutturazioni edilizie; Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 2 – trattino 3 Testo della Commissione – "altre risorse essenziali", acqua, prodotti chimici o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto in funzione normale; Emendamento – "altre risorse essenziali", acqua, materie prime o qualsiasi altra risorsa consumata da un prodotto in funzione normale; PE 426.181\ 103 IT Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 2 – trattino 4 Testo della Commissione – "informazioni complementari", altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto, che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia o di altre risorse essenziali; Emendamento – "informazioni complementari", altre informazioni relative al funzionamento e alle caratteristiche del prodotto, che riguardano o servono a valutare il suo consumo di energia per unità di tempo o di altre risorse essenziali, sulla base di dati quantificabili, tra cui quelli relativi alla sua fabbricazione o qualsiasi altro aspetto ambientale significativo; Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 2 – trattino 5 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento – "impatto diretto", l'impatto dei prodotti che consumano effettivamente energia; Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 2 – trattino 5 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento – "impatto indiretto", l'impatto dei prodotti che non consumano energia bensì contribuiscono al consumo energetico, per cui il calcolo del rendimento di tali prodotti si basa su parametri oggettivi e indipendenti che non presentano variazioni climatiche; Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 2 – trattino 7 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento – "utilizzatore finale", persona fisica o giuridica che utilizza il prodotto a fini professionali o personali. Si tratta del 104 /PE 426.181 IT consumatore ultimo di un prodotto e in particolare della persona per la quale il prodotto è stato concepito e può differire da quella che lo acquista. La presente definizione copre i consumatori privati e i gruppi di consumatori. Al momento dell'acquisto di prodotti connessi al consumo energetico, anche le autorità pubbliche sono considerate "utilizzatori finali" ai sensi della presente direttiva; Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a) Testo della Commissione Emendamento a) tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul proprio territorio adempiano ai rispettivi obblighi di cui agli articoli 5 e 6 della presente direttiva; a) tutti i fornitori e i distributori stabiliti sul proprio territorio adempiano ai rispettivi obblighi di cui agli articoli 5 e 6, nonché all'articolo 9 bis, paragrafi 3 e 4 della presente direttiva; Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b Testo della Commissione b) per i prodotti disciplinati dalla presente direttiva, sia vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni, i quali non siano conformi ai requisiti della presente direttiva e delle pertinenti misure di applicazione, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali; Emendamento b) per i prodotti disciplinati dalla presente direttiva, sia vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni, i quali non siano conformi ai requisiti della presente direttiva e delle pertinenti misure di applicazione, qualora tale apposizione possa indurre in errore o ingenerare confusione negli utilizzatori finali per quanto riguarda il consumo di energia o eventualmente di altre risorse essenziali durante l'uso; Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c Testo della Commissione c) l'introduzione del sistema di etichette e Emendamento c) l'introduzione del sistema di etichette e PE 426.181\ 105 IT schede sul consumo o sul risparmio di energia sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate ad incentivare un uso più responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali; schede sul consumo o sul risparmio di energia sia accompagnata da campagne di informazione a carattere educativo e promozionale, destinate a promuovere l’efficienza energetica e un uso più responsabile dell'energia da parte degli utilizzatori finali; Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d – comma 1 Testo della Commissione d) siano adottate opportune misure per incentivare le autorità incaricate dell'attuazione della presente direttiva a cooperare tra loro e a fornirsi reciprocamente informazioni ai fini del corretto funzionamento della presente direttiva. Emendamento d) siano adottate opportune misure per incentivare la Commissione e le autorità nazionali incaricate dell'attuazione della presente direttiva a cooperare tra loro e a fornirsi reciprocamente informazioni ai fini del corretto funzionamento della presente direttiva. Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2 Testo della Commissione 2. Se uno Stato membro rileva che un prodotto non è conforme a tutti i requisiti pertinenti di cui alla presente direttiva e alle rispettive misure di applicazione per quanto riguarda l'etichetta e la scheda, il fornitore è tenuto a renderlo conforme a tali requisiti alle condizioni imposte dallo Stato membro in questione. 2. Se uno Stato membro rileva che un prodotto non è conforme a tutti i requisiti pertinenti di cui alla presente direttiva e alle rispettive misure di applicazione per quanto riguarda l'etichetta e la scheda, il fornitore è tenuto a renderlo conforme a tali requisiti alle condizioni imposte dallo Stato membro in questione, che sono efficaci e proporzionate. Per quanto riguarda i prodotti già acquistati, i consumatori beneficiano dei diritti già previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale sulla protezione del consumatore, tra cui il diritto al risarcimento o alla sostituzione del prodotto. Qualora si riesca a dimostrare con sufficiente certezza che un prodotto potrebbe non essere conforme lo Stato membro interessato prende tutte le misure preventive necessarie. Qualora si riesca a dimostrare con sufficiente certezza che un prodotto potrebbe non essere conforme, lo Stato membro interessato prende tutte le misure preventive necessarie entro un determinato lasso di tempo, per 106 /PE 426.181 IT Emendamento garantire la conformità alle disposizioni della presente direttiva, tenendo conto degli eventuali danni imputabili alla mancata conformità. Se il prodotto continua a non essere conforme, lo Stato membro decide di limitare o vietare l'immissione in commercio e/o la messa in servizio del prodotto in questione o ne garantisce il ritiro dal mercato. Se il prodotto è ritirato dal mercato o ne viene vietata l'immissione in commercio, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Se la situazione di mancata conformità del prodotto persiste, lo Stato membro decide di limitare o vietare l'immissione in commercio e/o la messa in servizio del prodotto in questione o ne garantisce il ritiro dal mercato. Se il prodotto è ritirato dal mercato o ne è limitata o vietata l'immissione in commercio, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 - comma 2 Testo della Commissione La Commissione può specificare gli elementi precisi che devono costituire il contenuto comune delle suddette relazioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Emendamento La Commissione può specificare gli elementi precisi che devono costituire il contenuto comune delle suddette relazioni, definendo i requisiti minimi di un formato armonizzato. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 1 Testo della Commissione Emendamento (1) le informazioni relative al consumo di energia elettrica e di altre forme di energia nonché di altre risorse essenziali e le informazioni complementari siano, ai sensi delle misure di applicazione adottate a norma della presente direttiva, rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta apposta sul prodotto offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposto all'utilizzatore finale sia (1) le informazioni relative al consumo di energia elettrica e di altre forme di energia nonché di altre risorse essenziali durante l'uso e le informazioni complementari siano, ai sensi delle misure di applicazione adottate a norma della presente direttiva, rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta apposta sul prodotto offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposto all'utilizzatore PE 426.181\ 107 IT direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via internet; finale sia direttamente sia indirettamente nell'ambito di una vendita a distanza, anche via internet; Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 2 Testo della Commissione Emendamento (2) le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardanti i prodotti da incasso o installati siano fornite solo ove richiesto dalla relativa misura di applicazione; (2) le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardanti i prodotti da incasso o installati siano fornite ove richiesto dalla relativa misura di applicazione; Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 2 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (2 bis) la pubblicità di un modello specifico di prodotti connessi al consumo energetico, contemplata da una misura di attuazione prevista dalla presente direttiva e in cui figurano le specifiche tecniche, fornisca agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o sul risparmio energetico o faccia riferimento alla classe energetica del prodotto; Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 4 – punto 2 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (2 ter) le pubblicazioni tecniche promozionali in materia di prodotti connessi al consumo energetico che descrivano i parametri tecnici specifici di un prodotto (in particolare, manuali tecnici e opuscoli del fabbricante, siano essi su supporto cartaceo oppure online) forniscano agli utilizzatori finali le informazioni necessarie sul consumo energetico o facciano riferimento all'etichetta energetica del prodotto; 108 /PE 426.181 IT Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 5 – punto 5 Testo della Commissione (5) oltre alle etichette, i fornitori forniscano, con ciascun prodotto, una scheda relativa al prodotto; Emendamento (5) oltre alle etichette, i fornitori forniscano una scheda; Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 6 – punto 1 Testo della Commissione (1) i distributori espongano adeguatamente le etichette e presentino la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali; Emendamento (1) i distributori espongano adeguatamente le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali; Emendamenti 67 Proposta di direttiva Articolo 6 – punto 2 Testo della Commissione Emendamento (2) riguardo all'etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto indicato in una misura di applicazione sia esposto, i distributori vi appongono un'adeguata etichetta, nella posizione chiaramente visibile specificata nella relativa misura di applicazione e nella pertinente versione linguistica. (2) riguardo all'etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto indicato in una misura di applicazione sia esposto, i distributori vi appongono la versione più recente dell'adeguata etichetta alla scadenza del periodo di validità, nella posizione chiaramente visibile specificata nella relativa misura di applicazione e nella pertinente versione linguistica. Emendamenti 56 e 68 Proposta di direttiva Articolo 7 Testo della Commissione Emendamento Per i casi in cui i prodotti vengano posti in Per i casi in cui i prodotti vengano posti in PE 426.181\ 109 IT vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via internet o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, le misure di applicazione contengono disposizioni atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali vengano fornite le informazioni indicate sull'etichetta e nella scheda prima di acquistare il prodotto. vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via internet, tramite telemarketing o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utilizzatore finale non possa prendere visione del prodotto esposto, le misure di applicazione contengono disposizioni atte a garantire che ai potenziali utilizzatori finali vengano fornite le informazioni indicate sulla versione più recente dell'etichetta del prodotto e nella scheda prima di acquistare il prodotto. In caso di televendita, le misure di attuazione prevedono le modalità di apposizione dell'etichetta e della scheda. Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti che sono oggetto di una misura di applicazione e sono conformi ad essa. 1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei prodotti che sono oggetto della presente direttiva e delle misure di applicazione e sono pienamente conformi ad esse. Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 Testo della Commissione 2. Salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le schede conformi alla presente direttiva e alle misure di applicazione. Gli Stati membri prescrivono che i fornitori comprovino, ai sensi dell'articolo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede qualora abbiano motivo di sospettare che queste non siano corrette. 110 /PE 426.181 IT Emendamento 2. Purché vigilino regolarmente sul mercato e salvo qualora sia comprovato il contrario, gli Stati membri considerano le etichette e le schede conformi alla presente direttiva e alle misure di applicazione. Gli Stati membri prescrivono che i fornitori comprovino, ai sensi dell'articolo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede qualora abbiano motivo di sospettare che queste non siano corrette. Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 9 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 9 bis Revisione della classificazione energetica riportata sull'etichetta 1. Alla Commissione spetta la competenza di rivedere periodicamente e regolarmente la classificazione energetica, in conformità della durata prestabilita della classificazione, come determinato mediante le misure di attuazione ai sensi dell'articolo 11. 2. La Commissione basa la revisione delle soglie dell’indice di efficienza della classificazione sugli ultimi dati disponibili, tenendo conto della velocità del progresso tecnologico del prodotto in questione e, con largo anticipo rispetto alla revisione, svolge opportune consultazioni con le parti interessate secondo l'articolo 11, paragrafo 3. 3. I fornitori sono tenuti a fornire ai distributori la versione più recente dell’etichetta, al più tardi alla scadenza del periodo di validità. 4. I distributori sono tenuti a sostituire la vecchia etichetta con l’etichetta energetica con le classificazioni oggetto di revisione per il prodotto in questione il giorno stesso della scadenza della vecchia etichetta in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2. Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 Testo della Commissione Emendamento 1. Le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di appalto di 1. Le amministrazioni aggiudicatrici che concludono contratti pubblici di appalto di PE 426.181\ 111 IT forniture, lavori o servizi a norma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che non rientrano nei settori esclusi in virtù degli articoli da 12 a 18 della suddetta direttiva, non acquistano prodotti che non soddisfano i livelli minimi di prestazione fissati nella relativa misura di applicazione. forniture, lavori o servizi a norma della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che non rientrano nei settori esclusi in virtù degli articoli da 12 a 18 della suddetta direttiva, non acquistano prodotti che non soddisfano i livelli minimi di prestazione fissati nella relativa misura di applicazione e, puntando al conseguimento delle migliori classi di efficienza, che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2. Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) Testo della Commissione Emendamento (b bis) il potenziale di risparmio energetico, Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova) Testo della Commissione Emendamento (b ter) la promozione dell’innovazione, in linea con la strategia di Lisbona, Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 5 Testo della Commissione 5. Quando gli Stati membri indicono un appalto pubblico o prevedono incentivi per determinati prodotti ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi istituite nelle rispettive misure di applicazione. Emendamento 5. Quando gli Stati membri indicono un appalto pubblico o prevedono incentivi per determinati prodotti ne esprimono i livelli di prestazione sotto forma di classi istituite nelle rispettive misure di applicazione. Tra gli incentivi possono anche rientrare crediti d’imposta sia per gli utilizzatori finali che usano prodotti ad alta efficienza energetica sia per le imprese che li fabbricano e li promuovono, nonché la riduzione o la soppressione dell’imposta sul valore aggiunto sui materiali e i componenti che migliorano l’efficienza energetica. Gli 112 /PE 426.181 IT incentivi offerti dagli Stati membri devono essere efficaci ed efficienti. Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Le misure di attuazione attualmente in vigore, che sono state adottate prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, devono essere armonizzate con le disposizioni contenute nella presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la presentazione, la forma grafica, le classi o altre caratteristiche dell'etichetta energetica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c Testo della Commissione Emendamento c) la Commissione tiene conto della legislazione comunitaria applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, che si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti; c) la Commissione tiene conto della legislazione comunitaria applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, allorché si prevede che permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti; Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera c Testo della Commissione c) procede alle opportune consultazioni delle parti interessate; Emendamento c) procede alle opportune consultazioni delle parti interessate, tra cui i fabbricanti e i loro fornitori; Emendamento 70 PE 426.181\ 113 IT Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera d Testo della Commissione d) la forma grafica e il contenuto dell'etichetta di cui all'articolo 4, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ; Emendamento d) la forma grafica e il contenuto dell'etichetta di cui all'articolo 4, che, per quanto possibile, deve possedere caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti e deve essere sempre chiaramente visibile e leggibile e mantenere contemporaneamente gli elementi di base dell'attuale etichetta (classificazione basata su una scala da A a G), che sono semplici e riconoscibili; l'etichetta indica anche un periodo di validità; Emendamenti 58 e 71 Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera j Testo della Commissione j) eventualmente, la durata della classificazione energetica riportata sull'etichetta; Emendamento j) la durata prestabilita della classificazione energetica riportata sull'etichetta, che deve essere un periodo pari ad almeno tre anni ma non superiore ai cinque anni, tenuto conto del ritmo di innovazione del prodotto, e la data della sua prossima revisione, basata sulla sua durata prestabilita; Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 11 bis Elenco prioritario per l'attuazione Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e agli Stati membri un elenco di prodotti prioritari, tra cui quelli da costruzione, per i quali si propone l'etichettatura sulla base del loro potenziale di risparmio energetico. 114 /PE 426.181 IT Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 11 ter (nuovo) Testo della Commissione Emendamento Articolo 11 ter Studio di fattibilità per l'estensione dell'ambito di applicazione Entro il 2010 la Commissione effettua uno studio di fattibilità volto a determinare se, con l’adozione di misure di applicazione, l'etichetta debba anche fornire agli utilizzatori finali informazioni in merito all'impatto del prodotto in termini di energia e di altre risorse essenziali durante il suo intero ciclo di vita. Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 12 Testo della Commissione Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e delle relative misure di applicazione e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data prevista all'articolo 13, paragrafo 1, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica. Emendamento Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e delle relative misure di applicazione e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prendono anche le misure necessarie a rafforzare la protezione giuridica in caso di uso non autorizzato del sistema di etichettatura. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data prevista all'articolo 13, paragrafo 1, nonché, quanto prima possibile, ogni eventuale modifica. PE 426.181\ 115 IT P6_TA-PROV(2009)0346 Stato di previsione del Parlamento europeo per l'esercizio 2010 Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2010 (2009/2006(BUD)) Il Parlamento europeo, – visto l'articolo 272, paragrafo 2, del trattato CE, – visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1, in particolare l'articolo 31, – visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria2, – vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sugli orientamenti relativi alla procedura di bilancio 2010 – Sezioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII e IX3, – vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio finanziario 2010, – visto il progetto preliminare di stato di previsione, stabilito dall'Ufficio di presidenza il 21 aprile 2009 a norma dell'articolo 22, paragrafo 6, e dell'articolo 73, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento, – visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 73, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento, – visto l'articolo 73 del suo regolamento, – vista la relazione della commissione per i bilanci (A6-0275/2009), A. considerando che lo scorso anno è stato avviato un esercizio pilota che prevede una cooperazione rafforzata tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, nonché una cooperazione reciproca preliminare su tutte le questioni aventi importanti implicazioni di bilancio, e che tale esercizio sarà proseguito nel corso della procedura di bilancio 2010, B. considerando che le prerogative della seduta plenaria per quanto riguarda l'adozione dello stato di previsione e del bilancio definitivo saranno pienamente mantenute in conformità delle disposizioni del trattato e del regolamento del Parlamento, 1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. 3 Testi approvati, P6_TA(2009)0096. 2 116 /PE 426.181 IT C. considerando che il 25 marzo 2009 e il 16 aprile 2009 si sono tenute due riunioni di preconcertazione tra le delegazioni dell'Ufficio di presidenza e della commissione per i bilanci, durante le quali le due delegazioni hanno discusso una serie di questioni chiave, 1. ricorda che gli orientamenti generali per il bilancio 2010 e le sfide che esso deve affrontare sono stati illustrati nella summenzionata risoluzione del 10 marzo 2009 sugli orientamenti di bilancio; sottolinea, in particolare, che un accesso ottimale ed equo ai servizi linguistici per i deputati e le azioni legate al ruolo legislativo rafforzato del Parlamento costituiranno elementi fondamentali del bilancio 2010; Quadro generale 2. osserva che il livello globale del bilancio 2010, come proposto dall'Ufficio di presidenza, sarebbe inferiore alla tradizionale soglia volontaria del 20% della rubrica 5 (spese amministrative) del quadro finanziario pluriennale; osserva che il tasso di aumento proposto è del 3,98% e che il conseguente livello globale sarebbe leggermente più elevato rispetto al 2009, attestandosi sul 19,67% degli stanziamenti all'interno di questa rubrica; 3. decide, in questa fase, di fissare il livello complessivo del bilancio a 1 590 012 726 EUR, che rappresenta un tasso di aumento del 3,92%, al fine di lasciare un maggiore margine di manovra al nuovo Parlamento in autunno e di realizzare tutte le economie possibili; decide di mantenere la riserva per imprevisti allo stesso livello del 2009 (10 000 000 EUR); 4. è del parere, dato il carattere pluriennale della maggior parte delle voci di spesa e dei principali progetti avviati in seno all'Istituzione, che si debba prevedere una migliore programmazione a medio termine del suo bilancio e che essa debba essere resa più trasparente; considera molto importante che l'intera proposta di bilancio, o quanto meno la maggior parte di essa, sia presentata nella fase dello stato di previsione in primavera e ritiene che il ricorso alle cosiddette "lettere rettificative" in autunno debba essere limitato agli eventi veramente imprevisti e/o agli aggiornamenti tecnici; 5. sottolinea che una tempestiva cooperazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, intesa a chiarire congiuntamente le implicazioni finanziarie delle decisioni da adottare, dovrebbe costituire una componente fondamentale delle modalità di esame delle questioni più importanti, mantenendo nel contempo le prerogative formali di ciascun organo; 6. accoglie con favore il proseguimento per un secondo anno dell'esercizio pilota che prevede una cooperazione rafforzata tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci e ricorda che i principi di fiducia e trasparenza sono essenziali; mette in guardia da qualsiasi tendenza a trasformare tale cooperazione in una pura formalità, piuttosto che in un vero e proprio dialogo, e ad adottare prematuramente le decisioni fondamentali; sottolinea che lo spirito di cooperazione reciproca deve essere mantenuto e migliorato in futuro nel rispetto delle prerogative di ciascun organo; ribadisce che la consultazione preliminare sulle questioni aventi importanti implicazioni di bilancio è un aspetto cruciale del progetto pilota; 7. ritiene che il livello delle risorse finanziarie necessarie per le questioni più importanti, incluso il rapporto tra le risorse interne ed esterne necessarie per i principali servizi e progetti, costituisca un elemento chiave che deve essere esaminato attentamente dal punto di vista del bilancio; esorta i suoi organi esecutivi a tener conto di tale aspetto e ad agire di PE 426.181\ 117 IT conseguenza, al fine di trovare soluzioni efficaci sul piano dei costi, evitando duplicazioni degli sforzi e basandosi su un'analisi preliminare degli aspetti politici; Questioni specifiche Posti e ristrutturazione 8. prende atto con soddisfazione, nel contesto dei considerevoli aumenti già autorizzati per il 2009, delle proposte relative alla ristrutturazione dei servizi e alle modifiche dell'organigramma presentate dall'Ufficio di presidenza; sottolinea la sua intenzione di esaminare la questione delle relative risorse di bilancio quando sarà disponibile un quadro completo di tutte le richieste formulate, incluse quelle relative ai gruppi, e sottolinea che in quel momento sarà disposto a esaminare attentamente l'insieme delle richieste, tenendo conto dell'esigenza di migliorare il ruolo legislativo rafforzato del Parlamento; decide pertanto di non autorizzare la creazione di 30 nuovi posti in questa fase; osserva che il livello di riassegnazione dei posti proposto è molto basso e incoraggia a compiere ulteriori sforzi a tale riguardo; 9. prende atto, in tale contesto, che nella riunione del 1° aprile 2009 l'Ufficio di presidenza ha approvato all'unanimità il piano di ristrutturazione della DG INLO per quanto riguarda la manutenzione e la gestione degli edifici del Parlamento e la creazione di servizi centrali specializzati per migliorare la qualità del controllo del bilancio e delle procedura di appalto pubblico; sottolinea che le decisioni finali concernenti il livello di risorse adeguato, per la DG INLO come pure per gli altri servizi, fanno parte della prima lettura del bilancio in autunno conformemente alle normali procedure; sottolinea che la scelta che deve essere fatta, dal punto di vista del bilancio, riguarda il livello delle competenze immobiliari di cui il Parlamento deve disporre al suo interno, in modo tale da garantire che i compiti di manutenzione esternalizzati siano correttamente definiti e che il loro svolgimento sia adeguatamente controllato; osserva, a tale riguardo, che l'unica relazione esterna citata tratta principalmente le questioni relative alla sicurezza, ma anche quelle relative alla manutenzione e alla gestione degli edifici e le modalità per un loro miglioramento; 10. ritiene essenziale che il piano strategico di medio-lungo periodo sulla politica immobiliare sia presentato in tempo utile anteriormente alla prima lettura in autunno, al fine di poter adottare le relative decisioni di bilancio; accoglie pertanto con favore l'impegno assunto dal Segretario generale a presentare un progetto all'Ufficio di presidenza quanto prima possibile nel corso della nuova legislatura; conviene con l'Ufficio di presidenza di ridurre in questa fase della procedura di bilancio la riserva immobiliare a 18 500 000 EUR, fino all'introduzione di un livello appropriato di stanziamenti una volta che sia stata più chiaramente definite la strategia in materia; 11. accorda importanza alla nuova politica in materia di sicurezza che dovrà essere elaborata e agli obiettivi da perseguire in questo settore, naturalmente tenendo conto del carattere specifico del Parlamento come pure della necessità di apertura e nel contempo di sicurezza; ritiene che, in funzione di tali esigenze strategiche e operative, le corrispondenti risorse di bilancio possano essere esaminate durante la procedura per il bilancio 2010; accoglie con favore la dichiarazione dell'Ufficio di presidenza concernente un uso ottimale delle risorse e, in particolare, le sue indicazioni concernenti un equilibrio costi-efficacia tra il personale interno e gli agenti esterni; è tuttavia preoccupato per il fatto che le implicazioni operative e finanziarie a medio e lungo termine della creazione di una nuova Direzione, articolata in quattro divisioni, non sono indicate chiaramente; 118 /PE 426.181 IT 12. attende con interesse la presentazione, in parallelo, del piano relativo ai costi e ai risparmi già elaborato dalla DG Presidenza, come richiesto nel 2008, ed esprime la sua costante preoccupazione per l'evoluzione dei costi delle linee di bilancio operative relative alla sicurezza e alle attrezzature per la sicurezza; 13. accoglie con favore le proposte relative alla riorganizzazione dei suoi servizi di gestione delle risorse umane ed esprime soddisfazione per il fatto che gli obiettivi riguardanti una maggiore coerenza, la chiarezza della missione e la creazione di sinergie devono costituire principi guida; si compiace che tali obiettivi debbano essere raggiunti utilizzando le risorse esistenti, inclusa la riassegnazione interna, ma auspica al contempo di ricevere ulteriori garanzie per quanto concerne le implicazioni a medio e lungo termine; Multilinguismo 14. ribadisce l'auspicio che la parità di accesso ai servizi linguistici per i deputati costituisca un elemento essenziale del bilancio 2010; è soddisfatto degli sforzi compiuti dall'amministrazione per rispondere a tale auspicio, ma ritiene che ciò debba essere accompagnato dal migliore uso possibile delle risorse; 15. invita l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci a intervenire urgentemente presso il gruppo di lavoro interistituzionale sul multilinguismo, al fine di preparare una proposta (a livello tecnico) intesa a garantire il miglioramento della cooperazione interistituzionale in questo settore, specialmente per quanto concerne l'utilizzo di tutte le capacità disponibili; esprime rammarico, ad esempio, per il fatto che l'attuale sistema per una migliore ripartizione tra le istituzioni del carico di lavoro della traduzione è quasi inutilizzato; si attende una proposta che indichi dove esistono possibilità di miglioramento entro la prima lettura; manifesta altresì un vivo interesse per i nuovi strumenti tecnici a disposizione dei suoi servizi di traduzione e chiede informazioni sul loro sviluppo e sulle relative conseguenze finanziarie nel corso del 2010, incluso uno studio dello strumento di traduzione Euramis; apprezzerebbe che, nell’ambito di questo studio, si valutasse il possibile contributo di Euramis a una migliore cooperazione interistituzionale nel settore della traduzione, nonché a una maggiore efficienza e a risparmi di costi che potrebbero ridurre la dipendenza dai servizi di traduzione esterna; 16. invita il Segretario generale a presentare un'analisi costi-benefici concernente la traduzione nei periodi di punta, includendo l'esternalizzazione ai traduttori freelance e un'analisi della possibilità di applicare metodi di lavoro alternativi; 17. propone che venga esaminata la fattibilità di applicare tale sistema di ripartizione delle risorse nei settori in cui le istituzioni potrebbero disporre temporaneamente di capacità inutilizzate, senza diminuire l'indipendenza e le capacità operative dell'istituzione (interpretazione, affitto dei locali, servizi di copisteria, ecc.); Legislazione 18. si compiace che la proposta dell'Ufficio di presidenza risponda alla principale priorità dello scorso anno, vale a dire l'attività legislativa, ma ritiene che le proposte relative alla creazione di nuovi posti debbano essere ulteriormente analizzate e, come indicato sopra, debbano essere esaminate nell'ambito di un pacchetto globale; si compiace del fatto che le voci collegate alla legislazione, e in particolare alla codecisione, hanno beneficiato in larga misura degli aumenti delle dotazioni di bilancio per il 2009; PE 426.181\ 119 IT Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 19. ricorda che sono stati chiesti chiarimenti nel settore delle tecnologie dell'informazione e si attende un chiaro piano relativo a una strategia globale in materia di TIC per il Parlamento, che è cruciale ai fini di un utilizzo ottimale delle risorse a sua disposizione; è fermamente convinto che tale piano debba essere coerente e debba assicurare un attento equilibrio tra la necessaria "centralizzazione" e le economie di scala già implicite nella creazione di una nuova DG separata per questo settore e l'esigenza di mantenere la necessaria flessibilità al livello delle altre DG; auspica che l'Ufficio di presidenza metta in guardia contro le sovrapposizioni e le spese doppie; invita l'Ufficio di presidenza a garantire che la sicurezza delle TIC e le esigenze dei gruppi politici costituiscano parte integrante di tale piano; 20. prende atto altresì della proposta relativa alla fase finale del piano triennale, volta a reperire le competenze in questo settore riducendo la dipendenza dai consulenti esterni, come pure della proposta relativa a un aumento dei posti; ribadisce che un forte aumento dell'organico dovrebbe consentire di ridurre le spese per le consulenze esterne e attende con interesse la presentazione di un quadro triennale di tali costi e degli aumenti dell'organico autorizzati e/o proposti; 21. prende atto del piano di governance delle TI approvato dall’Ufficio di presidenza e sottolinea l’importanza che esso attribuisce a una chiara e corretta identificazione delle priorità che consenta l’utilizzazione ottimale delle limitate risorse finanziarie per il Parlamento nel suo insieme; a tale riguardo, chiede altresì un chiarimento sulle modalità di funzionamento del rapporto "fornitore-cliente" nel settore delle TIC e sul grado in cui i "clienti" possono specificare quali progetti vorrebbero veder realizzati, su come si acceda ai finanziamenti per la realizzazione di tali progetti, nonché, infine, su come si garantisca la conformità di questi ultimi alla strategia globale; Progetti pluriennali 22. ribadisce che un elevato numero di iniziative e di progetti importanti nel settore dell'informazione e dell'analisi destinati ai deputati e al personale, quali il nuovo servizio studi della biblioteca e i dipartimenti politici delle commissioni, nonché l'ampia gamma delle altre fonti e sistemi di informazione disponibili, costituiscono sviluppi importanti nella sua attività e assorbono un volume crescente di stanziamenti; ritiene pertanto che un bilancio finanziario e funzionale, inteso a garantire la coerenza e un efficace utilizzo delle risorse globali, possa essere molto utile e, a tale riguardo, ricorda le sue precedenti decisioni concernenti una presentazione sulla questione; accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'amministrazione per realizzare un sistema di gestione delle conoscenze; 23. constata che il progetto della Web-TV è iscritto ai livelli già previsti nelle proposte dell'Ufficio di presidenza; auspica tuttavia di ricevere informazioni supplementari sul "rendimento" di tale investimento, segnatamente in termini di statistiche e di prospettive future; auspica altresì di ricevere indicazioni sul fatto se la Web-TV ha già ridotto, o ridurrà in futuro, la necessità di altri tipi di informazioni cartacee; 24. prende atto della proposta dell'Ufficio di presidenza di iscrivere stanziamenti specifici per finanziare gli studi di esperti concernenti la Casa della storia europea; si attende un quadro chiaro dei costi previsti per il progetto nel suo insieme, inclusi i costi amministrativi, al più tardi nella fase del progetto preliminare di stato di previsione per la procedura di bilancio 2011; 120 /PE 426.181 IT 25. auspica di lasciare al Centro visitatori una reale possibilità di proseguire le sue attività e di aprire quanto prima possibile e in ogni caso non più tardi dell'inizio del 2010; attende pertanto con interesse una decisione finale sul programma di gestione, al fine di realizzare gli obiettivi fissati e soprattutto sulla base di reali considerazioni costi-benefici per quanto concerne le opzioni esistenti; sottolinea, ad esempio, che una soluzione basata sull'esternalizzazione avrebbe effetti molto limitati, o nulli, sull'organigramma interno e viceversa; Considerazioni finali 26. sottolinea che si dovrebbe procedere a un esame più dettagliato delle singole voci di bilancio anteriormente alla prima lettura del bilancio in autunno; intende pertanto esaminare e adottare le decisioni di bilancio definitive in quella fase; 27. su questa base, adotta lo stato di previsione per l'esercizio e ricorda che l'adozione del progetto di bilancio avverrà in prima lettura nel mese di ottobre 2009, secondo la procedura di voto prevista dal trattato; o o o 28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione. PE 426.181\ 121 IT P6_TA-PROV(2009)0347 Sostegno all'organizzazione Special Olympics nell'Unione europea Dichiarazione del Parlamento europeo sul sostegno all'organizzazione Special Olympics nell'Unione europea Il Parlamento europeo, – visto l'articolo 116 del suo regolamento, A. considerando che l'organizzazione Special Olympics Europe offre opportunità di carattere sportivo e sociale ad adulti e bambini con disabilità mentali, B. considerando che in tutti gli Stati membri esistono programmi di Special Olympics ai quali partecipano mezzo milione di atleti, C. considerando che Special Olympics applica giorno dopo giorno le politiche dell'Unione europea, promuovendo lo sport e il volontariato a livello transfrontaliero, combattendo gli stereotipi sulla disabilità, promuovendo la salute pubblica e coinvolgendo in attività sociali le persone emarginate, D. considerando che Special Olympics Europe ospiterà due prossimi grandi eventi, ossia i Giochi olimpici estivi speciali europei che si terranno nel 2010 a Varsavia (Polonia) e i Giochi olimpici speciali mondiali che saranno organizzati nell'estate del 2011 ad Atene (Grecia), E. considerando che l'Unione europea ha sostenuto finanziariamente l'edizione estiva dei Giochi olimpici speciali mondiali tenutasi nel 2003 in Irlanda, 1. ritiene che la prestazione di servizi da parte di Special Olympics a livello locale, nazionale e internazionale necessiti di ingenti finanziamenti; 2. osserva che Special Olympics Europe chiede alla Commissione europea di contribuire finanziariamente all'organizzazione dei Giochi europei estivi di Varsavia del 2010 e dei Giochi mondiali estivi di Atene del 2011; 3. è consapevole dei benefici che lo svolgimento di tali eventi in Europa apporterà agli atleti, alle loro famiglie e alla collettività in genere; 4. esorta la Commissione a sostenere i Giochi che si terranno a Varsavia nel 2010 e ad Atene nel 2011; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri. 122 /PE 426.181 IT Elenco dei firmatari Adamos Adamou, Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Stavros Arnaoutakis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Peter Baco, Mariela Velichkova Baeva, Enrique Barón Crespo, Etelka Barsi-Pataky, Domenico Antonio Basile, Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Zsolt László Becsey, Glenn Bedingfield, Angelika Beer, Ivo Belet, Irena Belohorská, Jean-Luc Bennahmias, Monika Beňová, Rolf Berend, Maria Berger, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Jana Bobošíková, Sebastian Valentin Bodu, Herbert Bösch, Guy Bono, Mario Borghezio, Erminio Enzo Boso, Costas Botopoulos, Catherine Boursier, John Bowis, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Mihael Brejc, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Danut÷ Budreikait÷, Wolfgang Bulfon, Nicodim Bulzesc, Colm Burke, Niels Busk, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Maddalena Calia, Mogens Camre, Carlos Carnero González, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Carlo Casini, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Călin Cătălin ChiriŃă, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Luigi Cocilovo, Carlos Coelho, Richard Corbett, Giovanna Corda, Michael Cramer, Jan Cremers, Gabriela CreŃu, Brian Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Bairbre de Brún, Arūnas Degutis, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser, Panayiotis Demetriou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Harlem Désir, Mia De Vits, Jolanta Dičkut÷, Giorgos Dimitrakopoulos, Alexandra Dobolyi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Christian Ehler, Lena Ek, James Elles, Harald Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roberto Fiore, Věra Flasarová, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Glyn Ford, Brigitte Fouré, Janelly Fourtou, Juan Fraile Cantón, Armando França, Monica Frassoni, Ingo Friedrich, Daniel Petru Funeriu, Urszula Gacek, Kinga Gál, Milan Gaľa, Vicente Miguel Garcés Ramón, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Jas Gawronski, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Claire Gibault, Adam Gierek, Monica Giuntini, Ioannis Gklavakis, Robert Goebbels, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Vasco Graça Moura, Luis de Grandes Pascual, Martí Grau i Segú, Louis Grech, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Catherine Guy-Quint, Fiona Hall, David Hammerstein, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Erna Hennicot-Schoepges, Esther Herranz García, Jim Higgins, Krzysztof Hołowczyc, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mikel Irujo Amezaga, Marie Anne Isler Béguin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Anneli Jäätteenmäki, Stanisław Jałowiecki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Georg Jarzembowski, Elisabeth Jeggle, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Pierre Jonckheer, Romana Jordan Cizelj, Aurelio Juri, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Sergej Kozlík, Guntars Krasts, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Ăirts Valdis Kristovskis, Urszula Krupa, Wiesław Stefan Kuc, Aldis Kušėis, Sepp Kusstatscher, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Vytautas Landsbergis, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Bernard Lehideux, Lasse Lehtinen, Jo Leinen, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Alain Lipietz, Eleonora Lo Curto, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jules Maaten, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mary Lou McDonald, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Catiuscia Marini, David Martin, Jan Tadeusz Masiel, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Véronique Mathieu, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Maria Matsouka, Iosif Matula, Manolis Mavrommatis, Manuel Medina Ortega, Erik Meijer, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Rosa Miguélez Ramos, PE 426.181\ 123 IT Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Eluned Morgan, Luisa Morgantini, Elisabeth Morin, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Antonio Mussa, Sebastiano (Nello) Musumeci, Riitta Myller, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Angelika Niebler, Ljudmila Novak, Cem Özdemir, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Doris Pack, Justas Vincas Paleckis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Dimitrios Papadimoulis, Atanas Paparizov, Georgios Papastamkos, Neil Parish, Vincent Peillon, Bogdan Pęk, Alojz Peterle, Maria Petre, Rihards Pīks, Józef Pinior, Umberto Pirilli, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Zdzisław Zbigniew Podkański, Lydie Polfer, Christa Prets, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Luís Queiró, Reinhard Rack, Poul Nyrup Rasmussen, Vladimír Remek, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Mechtild Rothe, Libor Rouček, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Tokia Saïfi, Aloyzas Sakalas, María Isabel Salinas García, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Salvador Domingo Sanz Palacio, Daciana Octavia Sârbu, Jacek Saryusz-Wolski, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Margaritis Schinas, Olle Schmidt, Pál Schmitt, Horst Schnellhardt, Elisabeth Schroedter, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Eva-Riitta Siitonen, José Albino Silva Peneda, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Peter Skinner, Nina Škottová, Alyn Smith, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Jean Spautz, Bart Staes, GraŜyna Staniszewska, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Margie Sudre, László Surján, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, István SzentIványi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana łicău, Gary Titley, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Antonios Trakatellis, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Claude Turmes, Evangelia Tzampazi, Feleknas Uca, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Anne Van Lancker, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ioannis Varvitsiotis, Ari Vatanen, Yannick Vaugrenard, Donato Tommaso Veraldi, Philippe de Villiers, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Diana Wallis, Henri Weber, Renate Weber, Andrzej Wielowieyski, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Jan Zahradil, Zbigniew Zaleski, Mauro Zani, Andrzej Tomasz Zapałowski, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka, Dushana Zdravkova, Vladimír Železný, Roberts Zīle, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka 124 /PE 426.181 IT