COMUNE DI CASTELL’ARQUATO RETE MUSEALE - SERVIZI TURISTICI ENOTECA COMUNALE Capitolato speciale per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi di cui alle lettere a), d), e), g) di cui al comma 2 dell’art. 117 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 , così come modificato dai Decreti Legislativi nn. 156 e 157 del 2006, nonché del servizio di biglietteria di cui al comma 3 dell’art. 103 del citato D.Lgs e del servizio Enoteca Comunale. Anni 7, ovvero Mesi 84 (1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2017) ART. 1 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONCESSIONE I servizi in oggetto si svolgono in locali diversi posti in Comune di Castell’Arquato e di proprietà comunale, come successivamente specificato. La tipologia dei servizi turistici, museali e culturali oggetto della concessione viene specificata di seguito agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, così come risultano dal PROGETTO OFFERTA presentato in sede di gara. Gli spazi in cui si svolgeranno le attività oggetto della concessione sono i seguenti: 1. Locali adibiti attualmente a IAT, piano terra del Palazzo del Podestà, definiti “Loggetta dei Notari”, piazza Municipio 2. Locali adibiti attualmente a Enoteca Comunale, piano terra del Palazzo del Podestà, ivi compreso uno spazio di servizio al piano primo, uso spogliatoio/servizi igienici personale; 3. Spazi del Museo di Vita Medievale, Rocca Viscontea, Piazza Municipio; 4. Spazi del Museo Luigi Illica, Via Sforza Caolzio; 5. Spazi del Museo Geologico G.Cortesi, Via Sforza Caolzio 57; L’Amministrazione comunale concedente, per motivate esigenze connesse al miglioramento del servizio si riserva la possibilità, durante la vigenza del contratto, di modificare l’ubicazione o di aumentare la dimensione degli spazi già assegnati, senza modifica del canone. 1 Il Concessionario s’impegna, nel caso, a provvedere ai relativi allestimenti, restando inteso che le eventuali modifiche operative e logistiche saranno oggetto di particolari verifiche da accertarsi in contraddittorio con il Concessionario. La necessità di eseguire lavori di manutenzione dei locali elencati nel presente articolo potrà comportare variazioni temporanee per l’accesso alla visita; in tali casi ne verrà data tempestiva notizia al Concessionario, concordando le soluzioni più opportune per limitare l’incidenza sull’erogazione dei servizi. Il concessionario ritrarrà il corrispettivo della concessione dal diritto di sfruttamento economico del servizio, provenientegli dagli introiti derivanti: a. dalla riscossione dei biglietti per gli ingressi ai musei civici b. dalla gestione diretta del bookshop c. dalla gestione diretta delle attività di laboratorio, didattica museale e/o visite guidate d. dalla gestione diretta dell’Enoteca comunale e dai proventi da essa derivanti e. dall’organizzazione di eventi, mostre, etc f. dall’eventuale stipula di contratti di sponsorizzazione per il sito turistico di Castell’Arquato g. dalla gestione delle attività previste nel PROGETTO OFFERTA presentato in sede di gara. Il Concessionario assume a proprio carico il rischio di imprevisti e difficoltà esecutive, a fronte delle quali non potrà richiedere alcun compenso. ART. 2 SERVIZIO EDITORIALE E DI VENDITA – BOOKSHOP e MERCHANDISING 1. Il funzionamento del bookshop si svolge di norma negli orari di apertura e nei locali dello IAT e dei Musei comunali. 2. L’attività del bookshop comprende l’acquisto, la vendita e la realizzazione di materiale didattico, di materiale editoriale e di documentazione legato ai musei comunali di Castell’Arquato (cataloghi e pubblicazioni, video, cartoline, manifesti, riproduzioni, gadget, oggettistica, ecc.. ) ed alle emergenze turistiche di tutto il territorio piacentino. 3. Il materiale posto in vendita e quello realizzato dovranno essere previamente concordati con l’Amministrazione comunale concedente; 4. Il Concessionario si obbliga ad acquistare all’inizio del periodo di concessione il materiale fornito dall’Amministrazione comunale concedente al prezzo di costo. 2 5. L’amministrazione comunale ogni anno, entro il 31 gennaio, fornisce gratuitamente al Concessionario n. 2.500 pieghevoli informativi del territorio del comune per la distribuzione ai turisti. Il Concessionario si impegna, ad eventuale esaurimento scorte, a provvedere al finanziamento della ristampa degli stessi pieghevoli, nel numero che riterrà opportuno a coprire il fabbisogno dell’anno in corso. In alternativa può partecipare alla spesa iniziale aumentando la tiratura finanziata dal comune; 6. L’amministrazione comunale concedente ogni anno, entro il 31 maggio, fornisce gratuitamente al Concessionario n.2500 pieghevoli informativi sul calendario delle manifestazioni in programma sul territorio. Il concessionario può richiedere l’inserimento dei propri eventi, previa contribuzione alle spese di stampa. 7. Il Concessionario, altresì, si obbliga ad acquistare in conto vendita, a vendere a prezzo concordato, ad esporre e promuovere adeguatamente pubblicazioni edite e/o patrocinate dall’Amministrazione anche durante la vigenza del contratto. 8. Il Concessionario può produrre a sue spese souvenir e gadget purché preventivamente sottoposti all’approvazione dell’Amministrazione comunale concedente, affinché esprimano in modo evidente il genius loci del luogo di acquisto e contribuiscano a veicolarne positivamente l’immagine. 9. Il Concessionario deve assicurare la gestione dei rispettivi incassi con rendiconto amministrativo, contabile e tributario e la dotazione di ogni strumentazione idonea ad accettare ogni modalità di pagamento, compresi i pagamenti tramite bancomat e carta di credito. ART. 3 VISITE DIDATTICHE E ATTIVITA’ LABORATORIALI 1. Presso i musei civici di Castell’Arquato e in generale sul territorio si devono svolgere abitualmente: - visite guidate rivolte a target diversi (erogate anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo) - attività di laboratorio in particolare rivolte al turismo scolastico (didattica museale) 2. Il Concessionario garantirà lo svolgimento di visite didattiche e di attività di laboratorio così come previste nel PROGETTO – OFFERTA, in accordo e coordinazione con le figure dei direttori scientifici dei musei, come da vigente regolamento di rete museale, e con l’amministrazione concedente. 3 ART. 4 SERVIZIO DI GESTIONE DEI MUSEI 1. L’orario di apertura al pubblico dei musei Giuseppe Cortesi e Luigi Illica non può prescindere dagli standard regionali fissati per ottenere l’accreditamento fra i Musei di Qualità (minimo 24 ore settimanali, con la deroga dell’apertura a chiamata per il Museo Illica). I musei sono attualmente chiusi nei lunedì non festivi. Vengono individuati per tutti i servizi oggetto della presente concessione i seguenti periodi di: A. Alta affluenza turistica: - 15 marzo / 30 settembre - 23 dicembre / 6 gennaio B. Minore affluenza turistica - 1 ottobre / 14 marzo 2. Il Concessionario può disporre la chiusura totale dei Musei nelle giornate del 25 dicembre e parziale nel pomeriggio del 24 dicembre e nella mattina del 1 gennaio. Nel rispetto del calendario sopra riportato il PROGETTO OFFERTA potrà prevedere ampliamenti o riduzioni dell’orario di apertura, ma nel rispetto delle seguenti fasce orarie minime: - nel periodo individuato come “minore affluenza turistica”: dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00 sabato e festivi. Feriali apertura su prenotazione per gruppi superiori alle 15 persone (ma quantomeno anche a chiamata individuale fino a coprire 24 ore settimanali); - nel periodo individuato come “alta affluenza turistica”: dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 dal martedì alla domenica. Durante il rapporto contrattuale gli eventuali ampliamenti o riduzioni dell’orario di apertura previsti nel PROGETTO OFFERTA dovranno essere adeguatamente motivati e saranno oggetto di specifico accordo scritto con l’Amministrazione comunale concedente. Il Concessionario è obbligato ad osservare eventuali aperture straordinarie dei Musei comunali, anche in orari serali, stabilite dall’Amministrazione comunale concedente in coincidenza con specifiche manifestazioni culturali o turistiche. 4.2 I PERCORSI DI VISITA 1. L'accesso ai musei è attualmente consentito con o senza visita guidata. 4 2. All’atto di approvazione del presente capitolato non sono previsti percorsi di visita differenziati all’interno dei musei. 3. Il Concessionario può organizzare percorsi di visita particolari. In ogni caso ai visitatori dei musei deve essere garantito un adeguato servizio di orientamento, oltre agli abituali strumenti informativi quali piante con la numerazione e la denominazione delle sale, la indicazione dei percorsi; la segnalazione dei servizi, didascalie e pannelli informativi con informazioni chiare e leggibili, il catalogo e/o una guida breve e/o opuscoli informativi. 4. Ove non già specificato, l’Amministrazione comunale concedente si riserva altresì di determinare, quando opportuno, il numero massimo di presenze contemporanee ammesse per la visita di ogni singolo spazio museale. 5. Il Concessionario garantisce l’accesso ai Musei Illica e Geologico avvalendosi di apparecchiature idonee a permettere il superamento delle barriere architettoniche. L’Amministrazione comunale concedente mette a disposizione in comodato d’uso gratuito un apposito apparecchio montascale (presso il Museo Geologico) la cui manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a carico del concessionario e una rampa mobile per l’accesso al Museo Illica. La struttura a torre della Rocca Viscontea consente di fatto solo un accesso parziale ai disabili motori. L’amministrazione comunale concedente mette inoltre a disposizione rampe mobili di accesso alla Loggetta dei Notari, sede dello IAT. 4.3 LE TARIFFE 1. Le tariffe vigenti all’atto di approvazione del presente capitolato sono le seguenti, saranno stabilite mediante deliberazione di giunta entro il 1 gennaio di ogni anno: A. Museo di Vita Medievale Rocca Viscontea: Adulti € 3,50 Bambini sotto i 6 anni GRATUITO Ragazzi (6-12 anni) e ultrasessantacinquenni € 2,50 Gruppi superiori ai 25pax € 2,50 B. Museo geologico G.Cortesi: Adulti € 3,50 Bambini sotto i 6 anni GRATUITO Ragazzi (6-12 anni) e ultrasessantacinquenni € 2,50 Gruppi superiori ai 25pax € 2,50 C. Museo Luigi Illica Adulti € 2,50 5 Bambini sotto i 6 anni GRATUITO Ragazzi (6-12 anni) e ultrassessantacinquenni € 2,00 Gruppi superiori ai 25pax € 2,00 D. Per i residenti nel comune di Castell’Arquato, per gli accompagnatori di comitive, gli insegnanti con scolaresche e disabili è previsto l’ingresso gratuito. E. Saranno inoltre da osservare i seguenti sconti: - 0,50€ agli ospiti delle nostre strutture ricettive - 0,50€ a chi si presenta con scontrino o fattura di nostri esercizi commerciali, compresa l’enoteca comunale, emessa nello stesso giorno - 1€ in giornate particolari di bassa stagione (ex 8 dicembre, 1-2 novembre, 8 marzo etc) F. SARA’ ISTITUITO INOLTRE IL BIGLIETTO UNICO PER I TRE MUSEI, la cui tariffa sarà stabilita dalla giunta entro il 1 gennaio 2011. 2. Il Concessionario potrà applicare una struttura tariffaria diversa da quella in uso, solo in occasione di eventuali arricchimenti temporanei dei percorsi di visita (eventi, mostre, all’interno dei musei) e comunque previo espresso accordo con il concedente che dovrà deliberare in merito. Devono essere praticare le tariffe agevolate previste dalle convezioni stipulate dall’Amministrazione comunale concedente nel corso di vigenza del contratto per finalità di promozione turistica o culturale quali il TCI, FAI, Card del circuito Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, Bandiera arancione, Città slow etc. 3. L’Amministrazione comunale concedente si riserva il diritto dell’ingresso gratuito ai tre musei per i propri ospiti fino ad un massimo di 350 ingressi annui (complessivi sui tre musei). 4. L’Amministrazione concedente si riserva l’utilizzo di spazi museali per l’organizzazione di manifestazioni per un numero massimo di 15 giorni annui. 5. Il concessionario è tenuto ad organizzare almeno 2 giornate di “Open Day” con ingresso gratuito (ex: giornate europee del patrimonio, etc) 4.4 IL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA 1. Il servizio comprende: 6 a. la predisposizione e la stampa di biglietti secondo la normativa vigente e un layout grafico da concordare con l’Amministrazione comunale entro 30 gg dall’avvenuta aggiudicazione b. le attività di informazione circa l’accesso alla Rete Museale di Castell’Arquato (in particolare, orari, tariffe, modalità di acquisto dei biglietti di ingresso, modalità di pagamento, modalità di visita, indicazioni su come raggiungere i vari Musei, i parcheggi e le modalità di accesso per persone con handicap). c. la gestione delle attività di biglietteria d. la vendita dei biglietti per la visita ai Musei anche presso lo IAT e. la ricezione e la tenuta delle prenotazioni per la visita con le modalità previste nel PROGETTO-OFFERTA e la prevendita dei biglietti, con le modalità previste nel PROGETTO-OFFERTA f. la fornitura di ogni strumentazione idonea ad accettare ogni modalità di pagamento previste nel PROGETTOOFFERTA. 4.5 ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI 1. Il Concessionario provvede alla vendita dei biglietti per la visita ai Musei comunali e incassa i rispettivi corrispettivi, nel rispetto degli adempimenti amministrativi, contabili e tributari previsti dalla legislazione vigente. 2. Il Concessionario dovrà curare la registrazione e l’aggiornamento dei registri contabili e fiscali. Per motivazioni di ordine contabile il servizio di biglietteria deve avere inizio il primo giorno del mese in cui il servizio stesso viene attivato. ART. 5 GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 1. Il servizio di accoglienza turistica del Comune di Castell’Arquato ha ottenuto il riconoscimento di Ufficio I.A.T. con provvedimento dell’Amministrazione provinciale. Il Concessionario dovrà gestire il servizio nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite, derivanti dall’applicazione degli standard ex LR 7/1998 e successive modificazioni. 2. Il servizio, erogato con cortesia, efficienza ed efficacia, sarà gestito con le modalità risultanti dal PROGETTO OFFERTA, e deve in ogni caso comprendere: - l’apertura annuale dell’ufficio IAT secondo le direttive e gli standard regionali vigenti ex Delibera di Giunta Regionale n.956/2005. 7 - la gestione dell’attività di redazione turistica locale in coordinamento con il Servizio Turismo della Provincia di Piacenza - la realizzazione, gestione e l’aggiornamento di un sito internet contenente le informazioni promozionali circa le attività oggetto della presente concessione; è consentita l’inserzione nel sito di link e banner pubblicitari previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale concedente. I link ed i banner pubblicitari dovranno espressamente prevedere la dizione ‘pubblicità’. I contenuti del sito saranno oggetto di approvazione da parte dell’Amministrazione comunale concedente. - formazione di proposte per la realizzazione di pacchetti e/o percorsi di offerta turistica - attività di marketing territoriale - collaborazione con Enti pubblici locali ed altri stakeholder pubblici e privati anche al di fuori del comune per organizzare attività di interesse turistico. 3. Il comune di Castell’Arquato può contribuire, con personale proprio o comunque incaricato, allo svolgimento delle funzioni di comunicazione e ufficio stampa, svolgendo un ruolo attivo di coordinamento e indirizzo, relativamente ai servizi oggetto della concessione. 4. Il concessionario può, a sue spese, realizzare un ulteriore INFO POINT turistico sito in posizione differente dalla attuale sede IAT, mantenendo peraltro in funzione la stessa, salvo particolari accordi e comunque previo assenso scritto dall’Amministrazione comunale concedente. ART. 6 CONCESSIONE SALE COMUNALI PER ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, EVENTI CULTURALI E ATTIVITA' PROMOZIONALI 1. Al Concessionario il Comune concede inoltre gratuitamente per n.60 giorni complessivi all’anno i seguenti locali comunali, al fine organizzare mostre, eventi culturali e attività promozionali, particolarmente adatti a migliorare la notorietà e l’attrattiva dell’area (valenza esterna per i turisti) e a generare network locali, ad esempio corsi e seminari formativi (valenza interna anche per i residenti): - saletta Centro Educazione Ambientale, Scalinata Santo Spirito - locali all’interno del Palazzo del Podestà con esclusione della Sala Consiliare 8 La sala del Museo Geologico Cortesi, già in concessione, in quanto facente parte della struttura museale, sottostà alle medesime restrizioni precisate nel presente articolo, comma 4, ma non rientra nel conteggio dei 60 giorni. 2. Il Concessionario NON è autorizzato a concedere in uso a terzi l’uso delle Sale predette. 3. In aggiunta ai 60 giorni predetti, il Concessionario può fare richiesta di utilizzo dei locali comunali, ivi compresa la sala consiliare, secondo le abituali modalità di accesso, alle tariffe e condizioni vigenti; 4. L’organizzazione di mostre, eventi culturali e attività promozionali dovrà svolgersi comunque nel rispetto dei seguenti limiti: a. è consentito lo svolgimento di convegni, conferenze, congressi di carattere culturale, artistico, letterario, medico scientifico e di ogni altra manifestazione che possa contribuire a promuovere l’immagine dei Musei e più in generale che sia coerente con le scelte strategiche di promozione del territorio di Castell’Arquato individuate dall’Amministrazione. b. è vietato l’uso delle predette sale per festeggiamenti di carattere personale o familiare e comunque quando sia incompatibile con il carattere e il decoro dei locali e con la funzione pubblica degli stessi e di ogni altra manifestazione che possa ledere l’immagine del territorio e dell’Amministrazione concedente. c. Il Concessionario dovrà tenere presente il programma annuale delle manifestazioni per evitare sovrapposizioni, quando non opportune, ed eccessivo concentramento degli eventi in periodi di tempo ravvicinato. 5. Il concessionario è tenuto a comunicare all’Amministrazione concedente con 30 giorni di anticipo la data e l’oggetto delle mostre, eventi culturali e attività promozionali che intende organizzare e predisporre a inizio anno un calendario di massima dell’utilizzo delle stesse. 6. L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di vietarle nei successivi sette giorni. 7. Costituiscono cause di annullamento lo svolgimento di eventi che, in qualsiasi forma, possano recare danno al prestigio del comune, nonché l’omessa comunicazione nei termini sopra indicati. 8. E’ fatto divieto al Concessionario di acconsentire che i locali oggetto di concessione siano utilizzati in via continuativa, quale sede di società, associazioni ed organismi collettivi in genere, o siano adibiti allo svolgimento dell’attività propria delle società, associazioni ed organismi collettivi anzidetti. 9 9. In concomitanza con le sedute del Consiglio comunale, con la celebrazione dei matrimoni civili o di altre occasioni istituzionali, stante l’immediata concomitanza della sala consiliare con gli spazi oggetto di concessione, il Concessionario di impegna ad assicurare idoneo servizio di sorveglianza per eventuali mostre e/o allestimenti presenti nei locali, sollevando l’Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità. 10. Il PROGETTO-OFFERTA descrive sommariamente l’utilizzo che il concessionario intende fare dei locali comunali di cui al comma 1 del presente articolo. ART.7 ENOTECA COMUNALE 1. L'Enoteca Comunale ha come obiettivo la promozione dei vini locali e piacentini e i seguenti scopi istituzionali: - valorizzare e promuovere l'immagine dei vini di qualità prodotti nel territorio del comune di Castell’Arquato e della Provincia di Piacenza, con particolare riferimento a quelli a denominazione di origine, sviluppando iniziative autonome e/o concordate con l'Assessorato comunale competente, nonché con altri organismi pubblici o privati interessati al settore; - esporre permanentemente nella propria sede, o in eventuali sedi distaccate, vini locali e piacentini. Nella mostra permanente potranno essere esposti anche i seguenti prodotti: distillati di vini (brandy) e vinacce (grappa), prodotti alternativi derivati dall'uva e prodotti affini. Per prodotti affini si intendono anche vini di pregio, distillati di vino (brandy) e vinacce (grappe) e produzioni alternative derivanti dall'uva (ex aceto, succhi d’uva etc); - illustrare le caratteristiche ed i pregi dei prodotti enologici e tipici della Provincia ed il loro consumo appropriato, attraverso la presentazione delle caratteristiche dei vini e degustazioni guidate da effettuare anche in apposita sala attrezzata; - creare le sinergie opportune nella presentazione dell'immagine tra vini ed i prodotti agro-alimentari tipici della provincia di Piacenza; - promuovere iniziative volte ad ottenere un miglioramento qualitativo dei vini della provincia di Piacenza. 2. Il Servizio di Enoteca Comunale, come attività esclusivamente strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra potrà: - svolgere attività di vendita e somministrazione dei prodotti esposti nella sede 10 - favorire i contatti fra i soci dell’Ass. Enoteca ed altri operatori del settore. - organizzare in nome proprio, anche per conto dei soci dell’Associazione Enoteca, la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop, eventi culturali scientifici di promozione del vino. 3. Prevede autorizzazione per attività di somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente all’interno dei locali del Palazzo del Podestà come da art. 1 del presente capitolato, e deve sottostare ai seguenti limiti ed obblighi prestazionali di servizio: a. l’autorizzazione non potrà essere trasferita; b. è da esercitarsi vendita al dettaglio e somministrazione in forma prevalente di vini tipici locali e piacentini; c. è da esercitarsi vendita al dettaglio e somministrazione di prodotti tipici locali anche trasformati, in particolare salumi e formaggi; d. è vietata la ristorazione classica mediante cottura dei cibi; e. va rispettato il regime di orari stabilito con ordinanza sindacale e in riferimento alla stagionalità del flusso turistico, come indicato all’art. 4, comma 1 del presente capitolato, è da evitarsi la chiusura temporanea nei periodi individuati come “maggior affluenza turistica”; 4. In deroga a quanto espresso al comma 1.d del presente articolo 7 è consentito ricorrere alla somministrazione di altri alimenti solo ed esclusivamente in occasione di particolari eventi e/o manifestazioni a spiccato carattere di promozione enogastronomica (convegni, corsi, wine festival, degustazioni mirate) di valenza pubblica e non in occasione di festeggiamenti o ricorrenze private (ex battesimi, matrimoni, compleanni etc). 5. In accordo con l’Amministrazione potranno essere stipulate convenzioni per riduzioni dei prezzi a specifiche categorie di utenti; 6. Il concessionario si obbliga a garantire l’apertura del servizio Enoteca comunale in concomitanza con particolari eventi e/o manifestazioni e comunque su istanza dell’Amministrazione concedente. 7. Il concessionario si obbliga a concordare con l’Amministrazione comunale concedente l’allestimento/arredamento dell’area esterna ai locali dell’Enoteca; 8 Il concessionario si obbliga ad esporre materiale promozionale e turistico informativo del territorio; 9. Il servizio, erogato con cortesia, efficienza ed efficacia, sarà gestito con le modalità risultanti dal PROGETTO OFFERTA, il quale deve in ogni caso comprendere: 11 - la pianificazione dell’apertura annuale dell’Enoteca; - innovazione della formula e del servizio offerto; - capacità di differenziarsi rispetto ai format già presenti sul territorio, secondo gli obiettivi primari di riconoscibilità e professionalità; - descrizione delle misure promozionali che si adotteranno a vantaggio delle produzioni locali; - descrizione delle attività di diffusione della cultura positiva e consapevole del vino che si intendono mettere in atto; - Indicazioni sulla professionalità del personale impiegato che garantiscano conoscenza approfondita delle produzioni enogastronomiche locali; - conoscenza della lingua inglese da parte del personale impiegato; - presenza del menù anche in lingua inglese e in due lingue ufficiali dell’Unione Europea; - adozione di misure per la sostenibilità ambientale; - descrizione dei rapporti e contatti che si intendono mantenere con l’Enoteca Regionale e con l’Associazione Nazionale Città del Vino di cui il comune è socio; - descrizione dei rapporti e contatti che si intendono mantenere con l’Associazione Enoteca Comunale di Castell’Arquato. ART. 8 MARCHI E CONTRASSEGNI 1. Al Concessionario potrà essere assicurato, anche in via esclusiva, per tutta la durata della concessione e per l’erogazione dei servizi oggetto della gara, limitatamente alle attività in concessione, l’uso di eventuale marchio e relativo logo depositati dal comune di Castell’Arquato. 2. E’ comunque vietato l’uso del logo del concedente, nonché l’esibizione - anche a fini pubblicitari – di insegne o marchi di qualsiasi genere e tipo, salvo quelli di titolarità dell’amministrazione da questa eventualmente autorizzati. ART. 9 SERVIZIO DI PULIZIA 1. Il Concessionario si obbliga a provvedere a propria cura e spese alla pulizia ordinaria e straordinaria degli spazi di seguito indicati: 12 A. Loggetta dei Notari (n.3 locali ad uso IAT e porticato adiacente) B. Museo Rocca Viscontea: - Zona accesso ponte levatoio (compreso) - Biglietteria e cortile interno - Percorsi esterni aperti al pubblico (cura del verde) - Stanze con rispettivi allestimenti e scala all’interno del dongione - Terrazzi aperti al pubblico del dongione; - finestrature e porte C. Museo Geologico G.Cortesi - Cortile, spazi verdi adiacenti e scalinata di accesso - ingresso/accoglienza - servizi igienici - sale e relativi allestimenti - locali magazzino - finestrature e porte D. Museo Luigi Illica - gradini e porta ingresso - sale e relativi allestimenti - servizi igienici - finestrature e porte E. Enoteca comunale - locali - servizi igienici - finestrature e porte - spazio esterno adiacente F. Servizi igienici al primo piano del Palazzo del Podestà ad uso locale di servizio del personale del Concessionario G. Ascensore Palazzo Podestà H. Sale del Palazzo del Podestà oggetto di concessione di cui all’art. 6 del presente capitolato nell’ambito dell’effettivo utilizzo (max 60 giorni annui) 2. Il servizio di pulizia sarà eseguito a perfetta regola d’arte, con diligenza e cura secondo lo schema puntuale e dettagliato contenute nel PROGETTO OFFERTA. 13 ART 10 VALORIZZAZIONE TURISTICA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 1. Il PROGETTO OFFERTA presentato in sede di gara descrive le attività che il Concessionario intende intraprendere per la promozione turistica dei Musei comunali, dell’Enoteca Comunale e del territorio comunale di Castell’Arquato, con la relativa tempistica. 2. Costituiscono elementi minimi del PROGETTO OFFERTA: a. Le modalità di ricezione e tenuta delle prenotazioni e le modalità di elaborazione e di gestione delle visite turistiche e didattiche e delle attività di laboratorio nei musei e in generale sul territorio b. Le modalità di prevendita dei biglietti per la visita museale, le strumentazioni messe a disposizione per il pagamento degli stessi; c. Le azioni finalizzate all’incremento dell’afflusso turistico straniero; d. Le forme di organizzazione dei servizi oggetto della concessione, finalizzate alla destagionalizzazione del turismo; e. Le modalità di gestione dello IAT, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5; f. Le modalità di organizzazione di mostre, eventi culturali e attività promozionali. g. Le forme di collaborazione previste con le associazioni di volontariato del territorio. h. Le forme di promozione delle emergenze turistiche del territorio poste anche al di fuori del capoluogo. i. Il modello organizzativo delle attività, con la descrizione della qualificazione del personale impiegato per ciascuno dei servizi oggetto della concessione, con specifico riferimento alla sua formazione scolastica e professionale, ed alla conoscenza delle lingue straniere. j. Le forme utilizzate per la promozione delle attività turistiche, con particolare riferimento al rafforzamento di reti di relazioni con i comuni limitrofi per lo sviluppo di un turismo di rete, nonché con gli operatori economici locali per la predisposizione di “pacchetti” turistici. k. Le modalità di informatizzazione dei servizi gestiti; l. Il Piano delle manutenzioni ordinarie dei beni immobili in conformità alle previsioni dell’art. 13 del presente capitolato m. Il Piano di esecuzione del servizio di pulizia; n. Il progetto del contenuto del sito turistico; 14 o. Il progetto di gestione dell’Enoteca Comunale nel quale siano esplicate le misure e le forme utilizzate per la promozione dell’enogastronomia del territorio. p. Le forme utilizzate per la partecipazione attiva alle associazioni, marchi di qualità e club di prodotto di cui il comune di Castell’Arquato fa o farà parte. 3. Il Concessionario farà pervenire all’Amministrazione comunale concedente con cadenza trimestrale il resoconto dettagliato delle attività svolte in attuazione del PROGETTO OFFERTA. In particolare il resoconto dovrà indicare: - il numero dei visitatori presso i musei comunali - il numero delle visite guidate - il numero dei contatti allo IAT e la natura delle informazioni richieste dai turisti - gli arrivi e le presenze sul territorio comunale - le attività di promozione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali del territorio, e quelle di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici locali svolte dall’enoteca comunale, secondo quanto espresso all’art. 7 del presente capitolato. - la frequenza e le modalità di utilizzo dei locali comunali in concessione gratuita di cui all’art.6 - le azioni di promozione turistica predisposti con gli operatori locali (economici e/o del volontariato) - i laboratori e le attività didattiche svolte. - l’andamento dei servizi di cui all’art 2. (bookshoop e merchandising) 5. Quanto previsto dal progetto offerta costituirà obbligo contrattuale a tutti gli effetti di legge. ART. 11 UTENZE – ONERI A CARICO DELLE PARTI 1. E’ a carico del Concessionario l’utenza telefonica 0523 803215 (IAT), nonché l’utenza 0523.805303 (Museo Geologico) e 0523.804139 (Enoteca Comunale). Tali utenze verranno immediatamente volturate, con oneri a carico del Concessionario, dopo l’aggiudicazione della gara. Al termine del rapporto di concessione le tre utenze saranno nuovamente trasferite al Comune o al Concessionario subentrante. 2. Sono a carico del Concessionario i costi relativi all’effettuazione dei pagamenti tramite sistemi POS, le carte di credito e i pagamenti Online; 15 3. Sono a carico Concessionario i costi delle utenze per la fornitura dell’energia elettrica, per la fornitura dell’acqua e del riscaldamento dei locali ove vengono svolti i servizi oggetto della presente concessione. 4. Il Comune si impegna entro l’aggiudicazione definitiva della presente concessione a installare sull’impianto di riscaldamento del Palazzo del Podestà apposito contatore per determinare i consumi di gas per i locali sede dello IAT e dell’Enoteca, il rimborso per i quali verrà dal concessionario versato al comune. 5. Sono a carico del Concessionario le spese di cancelleria. 6. Sono a carico del Concessionario le spese per lo smaltimento dei rifiuti. ART 12 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 1. Il Concessionario si obbliga a conformarsi a tutte le leggi e regolamenti in vigore che regolano le attività del servizio oggetto del presente capitolato. 2. Il Concessionario si obbliga a provvedere ad ottenere le licenze, nulla osta, permessi ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dei servizi. 3. Il Concessionario si obbliga ad adottare, nell’esecuzione dei servizi, tutte le misure e le cautele che risultino necessarie, in base alla particolarità del lavoro, all’esperienza, alla tecnica, nonché alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 626/94 e successive normative di settore, a garantire la vita e l’incolumità psicofisica dei soggetti incaricati, a qualsiasi titolo, di svolgere le prestazioni contrattuali, nonché di terzi, attraverso l’eliminazione, o quantomeno la riduzione, dei rischi di infortunio e di inquinamento. 4. Il Concessionario si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare, durante lo svolgimento del Servizio, incidenti e danni alle persone, alle collezioni, alle strutture museali etc.; 5. Il Concessionario si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell’esecuzione del Servizio e ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente. 6. Il Concessionario si obbliga a fornire tempestivamente all’Amministrazione comunale concedente ogni notizia o avvenimento riguardante la gestione dei servizi in oggetto che eccedano il normale funzionamento. 16 7. Il Concessionario si obbliga a esporre, permanentemente e in modo ben visibile, nei locali adibiti al servizio, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, i prezzi e le tariffe dei prodotti e delle prestazioni. 8. II Concessionario si obbliga a rilasciare a tutti i clienti gli scontrini, le fatture e comunque tutti i documenti fiscalmente previsti dalia vigente normativa, utilizzando gli strumenti (registratori di cassa, ecc.) e i moduli di legge. 9. II Concessionario si obbliga a mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria impianti, attrezzature, arredi, materiali e prodotti di proprietà del Concessionario medesimo e/o dell’Amministrazione comunale concedente. 10. II Concessionario si obbliga a non alterare l'attuale struttura degli immobili. 11. II Concessionario si obbliga a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di deposito e eliminazione di materiali di scarto; 12. II Concessionario si obbliga a assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo a imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali in relazione a qualsiasi aspetto dello svolgimento dei servizi e degli spazi concessi; 13. II Concessionario si obbliga a assumere a proprio carico integralmente tutti gli oneri relativi a danneggiamenti di qualsiasi natura e al degrado intervenuti, dopo l'avvio del servizio, sui locali concessi e sulle loro adiacenze, ad eccezione dei danni determinati da cause estranee ai servizi prestati e all'occupazione dei locali, pur restando a carico del Concessionario l'onere della prova. 14. II Concessionario si obbliga a indicare contestualmente all’attivazione del servizio gli indirizzi (postali, telefonici, fax, e-mail) cui indirizzare le comunicazioni di servizio che si rendessero eventualmente necessarie; 15. II Concessionario si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni, conoscenze e procedure e l'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto di atti e documenti nonché su fatti e notizie di qualunque tipo di cui sia eventualmente venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio. Il Concessionario è tenuto a dare istruzione al proprio personale affinché tutte le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate. Deve essere assicurato il segreto su tutto quanto il Concessionario e il suo personale conosceranno a causa della concessione (sistemi di allarme e sicurezza, turni custodi, contenuti di atti e documenti, fatti e notizie di qualsiasi tipo). In caso di accertata violazione l’ Amministrazione comunale concedente si riserva di agire giudizialmente contro i responsabili nelle opportune sedi civili e penali. Qualora si verifichino furti e/o 17 danneggiamenti dovuti alla fuga di dati e notizie il Concessionario ne risponderà in solido con i suoi dipendenti che eventualmente avessero divulgato le notizie riservate. 16. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri operatori impiegati le disposizioni di cui alla Legge 12/06/90 n.146 e successive modificazioni “sull’esercizio del diritto nei servizi pubblici essenziali”. 17. Il Concessionario si obbliga a partecipare alla realizzazione di iniziative culturali programmate e/o patrocinate dall’Amministrazione concedente, nonché a darne massima pubblicità e diffusione con ogni mezzo a propria disposizione (ex. Siti Web, Newsletter, redazione turistica locale, contatti con la stampa etc). ART 13 PERSONALE 1. Il Concessionario si obbliga a dotare tutto il personale di apposito tesserino di riconoscimento, da tenere ben visibile durante lo svolgimento del servizio. L’eventuale smarrimento del tesserino dovrà essere immediatamente notificato dal Concessionario all’Amministrazione comunale concedente. 2. Il Concessionario si obbliga altresì: a. a curare sotto la propria responsabilità che, durante il servizio, i dipendenti tengano un contegno corretto sotto ogni riguardo; b. a provvedere al pagamento dei salari, di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai propri dipendenti, in base alle vigenti disposizioni legislative, regolamentare e contrattuali; c. a prestare la massima sorveglianza sulla sicurezza ai locali concessi, con i relativi impianti, attrezzature, arredi e di ogni oggetto ivi contenuto e conservato, assumendo a proprio carico il totale reintegro di quanto venisse danneggiato dal personale; d. a dare esecuzione al servizio nella forma più scrupolosa, esatta e completa; 3. Il Concessionario si obbliga a fornire al personale idoneo ed omogeneo abbigliamento per facilitarne l’individuazione ed evitare che persone non autorizzate possano introdursi nei locali dove deve essere effettuato il servizio; 4. Il Concessionario è, altresì, obbligato a comunicare preventivamente all’Amministrazione comunale concedente le generalità dei soggetti che intende adibire ai 18 servizi, comunicando successivamente eventuali variazioni e sostituendo il personale che, per giustificati motivi non risultasse gradito all’Amministrazione appaltante. 5. Il Concessionario è senz’altro tenuto alla più rigorosa e stretta osservanza di tutte le norme contrattuali di legge, concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato nel servizio, restando l’Amministrazione appaltante esonerata, al riguardo, da ogni e qualsiasi responsabilità. 6. Gli addetti al servizio dovranno essere a conoscenza delle disposizioni e delle procedure prescritte nel Piano di Emergenza, in particolare delle modalità di evacuazione del pubblico dai locali. ART. 14 ONERI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI 1. I locali in cui si svolgeranno i servizi oggetto della concessione, elencati all’art. 1 del presente capitolato, saranno consegnati dotati di impiantistica di base, provvisti di finiture architettoniche e degli elementi di arredo attualmente esistenti, previa redazione in contraddittorio di apposito verbale di consegna. 2. Il Concessionario si obbliga a mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante periodici interventi di manutenzione i predetti locali. Il PROGETTO – OFFERTA contiene il Piano delle manutenzioni ordinarie dei beni immobili. 3. Il Concessionario si obbliga altresì a mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante periodici interventi di manutenzione gli impianti di aria condizionata e gli impianti di allarme, ove esistenti anche in caso fossero installati in corso di validità della presente concessione. In ogni caso di attivazione dei sistemi di allarme posti a protezione dei locale oggetto della presente concessione, il concessionario è tenuto a recarsi immediatamente presso i medesimi locali stessi al fine di verificare le cause di attivazione ed adottare le opportune conseguenti iniziative. 4. Il Concessionario si obbliga non alterare in alcun modo la condizione degli immobili oggetto di concessione, salva la espressa autorizzazione dell’Amministrazione comunale concedente. 5. In ogni caso alcuna responsabilità potrà essere attribuita all’Amministrazione comunale concedente per eventuali danni o perdite subiti dal Concessionario a seguito di eventi occorsi negli spazi dati in concessione e non imputabili a responsabilità dell’Amministrazione medesima. 19 6. In tutti i casi, alla scadenza naturale o comunque alla cessazione della concessione il Concessionario si impegna a sgomberare i locali da merci, materiali, arredi ed impianti di sua proprietà al più presto, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione del rapporto. 7. Il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla attivazione, manutenzione e messa in sicurezza dei sistemi d’allarme, antincendio, antintrusione, rilevazione tasso di umidità relativo e segnalatore di presenza se presenti o successivamente installati secondo le normative vigenti, nei locali dei musei comunali, dello IAT, dell’Enoteca al fine di garantire l’integrità dei beni e materiali ivi custoditi. 8. Il Concessionario si obbliga a segnalare senza indugi al competente ufficio tecnico comunale le necessità di interventi di manutenzione straordinaria. 9. Restano a carico dell’Amministrazione comunale concedente gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria dei locali oggetto della concessione. L’Amministrazione comunale concedente, qualora durante il rapporto di concessione, si rendesse necessario eseguire tali interventi, adotterà tutte le tecniche necessarie per evitare ostacoli al flusso turistico. 10 L’Amministrazione comunale concedente provvede alla verifica periodica degli estintori. ART. 15 ALLESTIMENTO DEI LOCALI 1. Il L’Amministrazione comunale concedente mette a disposizione del Concessionario i beni strumentali di proprietà comunale già presenti nell’Ufficio IAT, nei musei comunali, nell’Enoteca e risultanti dal verbale di consegna. 2. Il Concessionario si obbliga a mantenere in perfette condizioni d’uso, mediante periodici interventi di manutenzione, i beni predetti. 3. Il Concessionario si obbliga altresì, qualora non ne sia possibile la manutenzione, a sostituire i predetti beni divenuti inservibili. Al termine del rapporto di concessione i beni messi a disposizione dal Concessionario per la sostituzione di quelli usurati restano di proprietà dell’Amministrazione comunale concedente. 4. Il Concessionario si obbliga a provvedere a propria cura e spese all’allestimento degli spazi ulteriori a quelli descritti nell’art. 1 che l’Amministrazione comunale concedente stabilisca di concedere nel corso del rapporto di concessione. 20 5. Il Concessionario si obbliga a non alterare la sistemazione dei beni mobili e l’allestimento dei locali, salvo espressa autorizzazione dell’Amministrazione comunale concedente. ART. 16 PATRIMONIO MUSEALE – BENI VINCOLATI DALLA SOPRINTENDENZA 1. L’Amministrazione comunale affida al Concessionario i beni museali descritti negli allegati e risultanti dal verbale di consegna. 2. E’ fatto obbligo al Concessionario di rispettare le prescrizioni in ordine alla tenuta dei beni museali impartite dall’Amministrazione concedente, dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Parma e Piacenza, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Parma e Piacenza e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Emilia Romagna. 3. E’ fatto obbligo altresì al Concessionario di fornire all’Istituto Beni Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna (IBCN) la documentazione dei dati rilevati in sede di monitoraggio periodico degli ambienti museali nei parametri di temperatura, umidità relativa e illuminamento. ART. 17 RESPONSABILITÀ Il Concessionario è direttamente responsabile verso l’Amministrazione Concedente ed i terzi della regolare e corretta gestione del servizio del presente capitolato. Il Concessionario risponde direttamente e indirettamente di ogni danno a persone o cose che, durante lo svolgimento dei servizi, per fatto proprio e dei suoi dipendenti (intendendosi per tale qualsiasi persona della cui opera si avvalga per la gestione del servizio), potrà derivare al all’Amministrazione concedente, oltre ai destinatari dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte dell’Amministrazione concedente. L’Amministrazione concedente è esonerata da ogni responsabilità per incidenti alle persone o danni alle cose che dovessero venire provocati dal Concessionario nel corso della durata del contratto. 21 Il Concessionario è pertanto obbligato a tenere indenne l’Amministrazione da ogni azione che dovesse essere in tal senso promossa da terzi. Il Concessionario dovrà consegnare alla Amministrazione comunale concedente copia delle polizze perfezionate prima della sottoscrizione del contratto. Ogni eventuale modificazione successiva delle polizze dovrà essere preventivamente approvata dall’Amministrazione concedente. Il Concessionario: a) assume, nei confronti dell’Amministrazione Comunale concedente ogni responsabilità per i danni causati ai beni di sua proprietà in occasione o a causa della gestione del servizio dato in concessione; b) deve tenere indenne l’Amministrazione comunale concedente da qualsiasi responsabilità civile e penale, conseguente a danni a cose o a persone dipendenti dalla gestione del servizio, o comunque verificatisi durante il suo espletamento; c) assume ogni responsabilità derivante da iniziative, manifestazioni e qualsiasi altra attività da essa organizzata, anche per gli eventuali danni al pubblico. A tal fine, il Concessionario è tenuto a stipulare: a) per rischi di cui agli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., apposita polizza assicurativa con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per sinistro. A tale fine il Concessionario è assimilato al conduttore e la relazione intercorrente tra questi e l’Amministrazione concedente equivale ad un rapporto di locazione, ai sensi del codice civile; b) per il rischio di responsabilità civile terzi derivante dall’espletamento del servizio, apposita polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche: b1) Sezione RCT massimale minimo unico di €. 2.000.000,00 b2) Sezione RCO massimale minimo €. 2.000.000,00 / €. 1.000.000,00 La polizza dovrà comunque contemplare le seguenti garanzie aggiuntive /integrative a deroga delle norme generali di assicurazione: a) danni a cose/enti mobili e immobili del Comune conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose del Concessionario o da lui detenute per un massimale non inferiore ad € 500.000,00. b) danni a cose/enti mobili del Comune detenute dal Concessionario a qualsiasi titolo e destinazione; c) danni a cose/enti mobili del Comune, sollevate, e/o movimentate con qualsiasi mezzo e strumento di lavoro; 22 Per le garanzie aggiuntive/integrative richiamate la polizza dovrà prevedere massimali minimi non inferiori a: a) lettere a) e b) massimale € 500.000,00 b) lettera c) massimale € 150.000,00 Il Concessionario è tenuto a stipulare con primaria compagnia di assicurazione ed a mantenere pienamente efficaci le polizze di cui sopra per una durata equivalente a quella del contratto, in difetto essendole accollata ogni responsabilità susseguente. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi per danni a persone o a cose loro arrecati ecceda i massimali richiesti la differenza resterà a carico del Concessionario. La polizza dovrà essere corrisposta nei termini di legge e la mancata consegna comporterà decadenza dall’aggiudicazione. ART. 18 SICUREZZA Nessuna responsabilità, ad alcun titolo, potrà essere attribuita all’Amministrazione comunale concedente in caso di incidenti e sinistri, di ogni natura e genere, eventualmente accaduti al personale impiegato dal Concessionario o ai clienti del servizio. II Concessionario dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolga in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne dell’Amministrazione comunale concedente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. II Concessionario, prima di iniziare l'attività contrattuale, in relazione ai rischi specifici propri dell'attività, a seguito delle informazioni assunte sui rischi specifici presenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione dell’ Amministrazioni concedente, provvede alla elaborazione del Piano di Sicurezza (ex lege 626/1994, e succ. modif., l. 81/2008) . Il Concessionario curerà l'informazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, nominerà il coordinatore dell’emergenza, che avrà l’obbligo della presenza nella struttura,gli addetti al servizio di emergenza (legge n. 818/84, D.Lgs 626/94 e s.m.i.; D.M. 10/03/1998, l. 81/2008), per il rispetto di quanto previsto anche dal D.M. 569/92 (prevenzione incendi). Il personale del Concessionario che opera negli ambienti oggetto di concessione 23 (coordinatore e preposti al servizio di prevenzione) partecipa ad eventuali momenti formativi su istanza del Responsabile della sicurezza del comune di Castell’Arquato. ART. 19 QUALITA’ DEI SERVIZI - COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ 1. L’Amministrazione si riserva di fornire indicazioni sulle modalità con cui devono essere organizzati gli interventi oggetto della concessione e di stabilire le forme di interazione fra il proprio personale dipendente o comunque incaricato di seguire i settori oggetto della presente concessione e il Concessionario. A tal fine l’Amministrazione concedente programma periodici incontri per il coordinamento e l’indirizzo, almeno in concomitanza con la presentazione dei resoconti trimestrali di cui all’art. 10, comma 3. 2. Il Concessionario dovrà nominare un Responsabile dei servizi oggetto della concessione, il quale sarà preposto a curare i rapporti con l’Amministrazione Comunale, partecipando alle riunioni indette dagli Uffici Comunali competenti. In caso di indisponibilità può eccezionalmente provvedere a delegare un suo collaboratore. 3. L’Amministrazione concedente si riserva comunque la facoltà di raccogliere, con mezzi, personale e procedure propri, le valutazioni circa la qualità e la professionalità delle prestazioni rese dal Concessionario. 4. II Concessionario si obbliga ad informare l’Amministrazione comunale concedente di tutte le osservazioni, i reclami e i suggerimenti presentati, sotto qualsiasi forma, dai clienti del servizio; il Concessionario si obbliga anche a corredare l'informazione con rapporti scritti contenenti spiegazioni, giustificazioni, proposte utili. 5. Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti che perverranno direttamente all’Amministrazione saranno trasmessi al Concessionario, che fornirà obbligatoriamente, e per iscritto, le spiegazioni e le giustificazioni del caso. 6. L’Amministrazione concedente mediante personale dipendente o comunque incaricato mantiene le proprie funzioni di controllo per assicurare la qualità di tutti i servizi resi dal Concessionario e può disporre verifiche sul loro livello qualitativo in qualsiasi momento e senza preavviso. 7. L’Amministrazione comunale concedente si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario. 8. Le interruzioni totali del Servizio per causa di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, intendendo per forza maggiore qualunque 24 fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario, che quest’ultimo non possa evitare. ART. 20 CANONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 1. Il Concessionario versa all’Amministrazione comunale un canone complessivo di € 125.000,00 (centoventicinquemila), maggiorato dell’incremento percentuale offerto in sede di gara, e dell’eventuale IVA di legge, così ripartito: - periodo 01/01/2011-31/12/2011: € 10.000,00 (diecimila), maggiorato dell’incremento percentuale offerto in sede di gara e dell’eventuale IVA di legge, da corrispondersi in due soluzioni: 1. entro il 30 giugno 2011 2. entro il 31 dicembre 2011 - periodo 01/01/2012 – 31/12/2012: € 15.000,00 (quindicimila), maggiorato dell’incremento percentuale offerto in sede di gara e dell’eventuale IVA di legge da corrispondersi in due soluzioni: 1. entro il 31 gennaio 2012 2. entro il 30 giugno 2012; - periodo 01/01/2013 – 31/12/2017: € 20,000,00 (ventimila) per ciascuna annualità, maggiorato dell’incremento percentuale e offerto in sede di gara, e dell’eventuale IVA di legge da corrispondersi ogni anno in due soluzioni: 1. entro il 31 gennaio di ogni anno 2. entro il 30 giugno di ogni anno 2. Il Concessionario versa inoltre, a cadenza trimestrale, per tutta la durata della presente concessione, entro il 15 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, all’Amministrazione comunale, il 10% degli incassi maggiorato dell’incremento percentuale offerto in sede di gara, derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso ai Musei. 3. In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi nella misura prevista dal D.gs 231/2002, cui convenzionalmente si rinvia, senza necessità di messa in mora alcuna e decorrenti dalla data del dovuto pagamento alla data di effettivo pagamento. 25 ART. 21 CAUZIONE 1. Il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva per la regolare esecuzione del presente contratto pari ad un’annualità del canone di concessione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. 2. L’importo della garanzia definitiva, così come previsto dall’art. 16 del bando, è valutato sulla base dell’attuale costo annuo per il mantenimento del servizio. 1. La fideiussione deve prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale concedente. 2. La garanzia di cui al presente articolo copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte nel presente contratto e sarà svincolata, con atto espresso, decorso un anno dalla scadenza della concessione, verificato il regolare compimento delle prestazioni convenute. 3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dell’aggiudicazione. ART. 22 CLAUSOLA PENALE. 1. Fatta salva la decadenza dalla concessione e la susseguente nullità del contratto, nonché il risarcimento dell’eventuale maggior danno, la concessionaria dovrà corrispondere le penali: a) di 500,00 euro, per ogni giorno di mancata effettuazione delle prestazioni dedotte nel presente contratto e/o di quelle assunte dal Concessionario con la presentazione del PROGETTO OFFERTA b) di 100,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta del Responsabile del Servizio dell’Amministrazione concedente nell’esecuzione di interventi posto a carico del Concessionario ai sensi del presente capitolato e/o di quelle assunte dal Concessionario con la presentazione del PROGETTO OFFERTA; c) di 100,00 euro, per ogni evento denotante comportamento scorretto nei confronti degli utenti o dei rappresentati dell’Amministrazione comunale concedente; 26 d) € 400,00 in presenza di condizioni igieniche o di sicurezza inadeguate, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale concedente con l’obbligo di eliminarle immediatamente quando oggetto di contestazione; e) da 100,00 euro a 500,00 euro secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altra inosservanza degli obblighi contemplati dal presente contratto e/o di quelli assunti dal Concessionario con la presentazione del PROGETTO OFFERTA e non comportante la sua decadenza 2. Il pagamento della penale deve essere effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dal responsabile del Servizio dell’Amministrazione comunale concedente, indicante l’infrazione compiuta. 3. L’eventuale presentazione di reclami, osservazioni, deduzioni, rimostranze, doglianze, contestazioni, eccezioni, scritti difensivi o di qualunque altro atto d’opposizione alla contestazione non esenta il concessionario dal pagamento della penale comminata, salvo l’esperimento delle azioni dinanzi alla competente autorità giudiziaria. 4. Qualora, scaduto il termine, la concessionaria non avesse spontaneamente effettuato il pagamento della penale ed anche qualora fosse stato sporto reclamo o opposizione a mente del precedente comma, l’Amministrazione comunale concedente può rivalersi, per il relativo importo, sulla garanzia prestata per la regolare esecuzione del presente contratto. ART. 23 DURATA DELLA CONCESSIONE. RECESSO. 1. La presente Concessione ha durata dall’1/01/2011 al 31/12/2017 (anni 7, mesi 84). 2. In caso di inosservanza delle obbligazioni di cui al presente capitolato e/o di quelle assunte dal Concessionario con la presentazione del PROGETTO OFFERTA, l’Amministrazione comunale concedente potrà recedere, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, dal contratto, senza che il Concessionario possa pretendere alcun risarcimento. 3. L’Amministrazione comunale concedente può in ogni momento recedere dal contratto, con preavviso non minore di quattro mesi, ai sensi dell’art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In tal caso sarà restituito al Concessionario il canone eventualmente già versato sino alla data di efficacia del recesso. 27 ART. 24 SCADENZA O CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE 1. Alla scadenza naturale o alla cessazione della concessione il Concessionario, fermo restando quanto stabilito all’art.14 “Allestimento dei locali”, comma 3°, potrà liberamente disporre degli allestimenti, di tutte le attrezzature e di tutti i supporti di sua proprietà utilizzati nella conduzione dell'attività di cui al presente atto, senza alcun obbligo per l'Amministrazione comunale concedente di riscattarli o corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo. 2. Per le giacenze di magazzino riguardanti l’intera produzione editoriale e di oggettistica, l’Amministrazione comunale concedente può esercitare, entro trenta giorni dalla scadenza o cessazione, totale o parziale facoltà di opzione per l’acquisto ad un prezzo concordato o determinato da un terzo da nominarsi ai sensi dell’art. 1473 del C.C., tenendo conto del prezzo di fattura e del costo di produzione. 3. Relativamente alle suddette produzioni, qualora l’opzione di acquisto non venga esercitata o venga esercitata solo parzialmente dall’Amministrazione comunale concedente, il Concessionario uscente ed il nuovo aggiudicatario potranno concordare le modalità per l’acquisizione dei materiali residui. 4. E’ fatto obbligo al concessionario, alla scadenza naturale o comunque alla cessazione della concessione, di consegnare all’Amministrazione comunale concedente l’intera banca dati maturata nel corso dell’espletamento dei servizi oggetto della concessione stessa, su supporto digitale, in un formato compatibile e utilizzabile dall’Amministrazione, senza esclusione degli account e password di accesso ai servizi di posta elettronica, sito internet, Sistema turistico regionale e quant’altro inerente i servizi oggetto della concessione. ART. 25 DECADENZA DALLA CONCESSIONE. 1. La concessione sarà risolta di diritto, senza bisogno di pronuncia, che non fosse meramente dichiarativa, per: a) Cessazione e/o scioglimento della concessionaria; b) mancato avvio dei servizi museali, o dell’Ufficio IAT, dell’Enoteca o dei servizi di pulizia entro il termine prefissato dall’Amministrazione comunale concedente; 28 c) sospensione non autorizzata dei servizi museali o dello IAT, dell’Enoteca o dei servizi di pulizia per più di 3 giorni consecutivi o per 10 giorni totali non consecutivi nel corso dell’anno; d) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento gravemente scorretto nei confronti degli utenti o dell’Amministrazione comunale concedente; e) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il contratto di lavoro con il personale adibito all’erogazione dei servizi oggetto della concessione f) mancata stipulazione della polizza assicurativa per la copertura delle responsabilità verso per i prestatori d’opera comunque impiegati, prevista dal presente contratto; g) gravi o reiterate inosservanze, segnalate per iscritto almeno tre volte, a quanto prescritto dal presente contratto; h) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dal presente capitolato nel termine previsto, o, in mancanza di espressa previsione, imposto con apposita comunicazione dall’Amministrazione comunale concedente i) sub concessione e/o subaffitto del servizio j) dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività del Concessionario; k) passaggio in giudicato di sentenze di condanna del Concessionario per delitti finanziari o per reati che incidano sulla moralità professionale; l) mancato pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali e assistenziali previsti a loro favore; m) altre espresse ipotesi stabilite nel presente capitolato; n) ritardato pagamento delle rate del canone, e/o del versamento della percentuale dovuta sull’incasso dei biglietti, che si protragga oltre il termine di 30 giorni dalle scadenze previste. Il pagamento parziale del canone non interrompe i termini di cui all’art. 20 e di quanto qui stabilito. L’Amministrazione comunale concedente non accetterà pagamenti inferiori alle somme dovute di cui all’art 20. o) mancato rispetto agli impegni assunti nel PROGETTO OFFERTA; p) Perdita dei riconoscimenti relativi a Città-Slow, Borghi più Belli d’Italia, Città d’arte, Città del vino, Strade dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini, TCI – Bandiera Arancione, Castelli del Ducato di Parma e Piacenza per imprudenza, imperizia, negligenza, dolo e/o colpa del concessionario; 29 2. In ogni altro caso di grave inadempimento alle obbligazioni contemplate nel presente contratto e/o di quelle assunte dal Concessionario con la presentazione del PROGETTO OFFERTA, la decadenza della concessione può essere pronunciata previa contestazione degli addebiti alla concessionaria, con l’assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. 3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la concessionaria abbia risposto, l’Amministrazione comunale concedente potrà dichiarare la risoluzione della concessione. 4. Nel caso in cui l’inadempimento alle obbligazioni contemplate nel presente contratto e/o di quelle assunte dal Concessionario con la presentazione del PROGETTO OFFERTA non si configurasse di gravità tale da comportare la decadenza della concessione, e sempreché essa non fosse espressamente comminata nel capitolato, l’Amministrazione comunale concedente assegnerà alla concessionaria un termine non inferiore a dieci giorni per adempiervi - salvi i casi d’urgenza - impartendo inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorrerà dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione comunale concedente potrà ordinare e fare eseguire, d’ufficio, in danno del Concessionario, le prestazioni necessarie, rivalendosi, per il relativo importo, sulla garanzia prestata per l’esecuzione del presente contratto. 6. La decadenza e/o risoluzione comporterà, in ogni caso, l'incameramento, di diritto, della cauzione. 7. Non spetterà al Concessionario, in caso di decadenza dalla concessione, alcun indennizzo, ad alcun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese. ART. 26 VARIAZIONI SOGGETTIVE IN CAPO AL CONCESSIONARIO 1. Ai sensi dell’Art. 116 del D.Lgs. 163/06, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Concessionario non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’ Amministrazione comunale concedente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla legge. 30 2. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione comunale concedente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 3. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. ART. 27 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DALCONTRATTO 1. Ai sensi dell’Art. 117 del D.Lgs. 163/06, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese agli eventuali crediti verso la stazione appaltante derivanti dal presente contratto. 2. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. 3. Ai fini dell’opponibilità alle Amministrazioni concedenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate mediante lettera Raccomandata A/R all’Amministrazione comunale concedente. 4. Le cessioni di crediti dei corrispettivi di cui al presente contratto sono efficaci e opponibili alle Amministrazioni concedenti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi mediante lettera Raccomandata A/R al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. 31 5. In ogni caso l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto ed agli eventuali atti ad esso aggiuntivi. ART. 28 SUBCONCESSIONE o SUBAFFITTO 1. Il Concessionario può avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l’Amministrazione comunale concedente estraneo da qualsiasi rapporto con essi. 2. E’ vietata ogni forma di sub-concessione o subaffitto, totale o parziale, di diritto o di fatto, dei servizi e dei locali oggetto del presente contratto o della gestione ad esso relativa, pena la decadenza dalla concessione e la susseguente nullità del contratto. 3. Il Concessionario può affidare a terzi muniti dei requisiti abilitativi, di capacità e di qualificazione eventualmente prescritti dalle norme vigenti in materia, lo svolgimento di specifiche prestazioni, commessegli dal presente contratto, che non comportino la traslazione della gestione del servizio né il trasferimento del godimento e dell’uso degli impianti. ART. 29 FORO COMPETENTE. 1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione del presente contratto, è competente il foro di Piacenza. ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI. 1. Nessun indennizzo, ad alcun titolo, verrà riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti dell’Amministrazione comunale concedente. I musei comunali saranno gestito nel rispetto: - del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 32 - della LR n. 18/2000 recante “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali” - della LR n. 4/2000, recante “Norme per la disciplina delle attività di animazione e accompagnamento turistico” - della Delibera di Giunta regionale n. 1888 del 17/11/2008 “Approvazione criteri e linee guida per il riconoscimento dei Musei regionali in base agli standard e obiettivi di qualità ai sensi della LR 18/2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali” - del vigente regolamento della Rete Museale di Castell’Arquato approvato con Deliberazione n.8 del 06.02.2009 2. Il servizio di gestione dell’ ufficio Informazione e accoglienza Turistica sarà organizzato nel rispetto della Delibera di Giunta regionale n. 956/2005 - Definizione standard minimi e degli standard di qualità dei servizi di accoglienza ed informazione turistica - Attuazione art. 14, L.R. 7/98 e art. 21 L.R. 7/03. 3. L’Amministrazione comunale concedente precisa che non ci sono oneri della sicurezza a proprio carico (‘oneri da interferenza’) attinenti i servizi e le attività oggetto della presente concessione. 4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l’oggetto. *** Castell’Arquato ……………… 2010 Il Responsabile del Procedimento (dssa Veruska Renzella) 33