ED. ITALIANA ISSN 2283-3013
NOV.-DIC. 2013 ANNO 64 nn. 762-763
TRIBUNA LIBERA FONDATA NEL 1950 DA J. CONSTANTIN DRAGAN
Diritti umani “universali”,
valori occidentali
e meccanismi di garanzia
A 65 anni dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo: a che punto siamo?
Prof. Umberto Leanza
Già Ordinario di Diritto internazionale
e Capo del Contenzioso Diplomatico, Trattati e Affari legislativi
presso il Ministero degli Affari esteri
Interroghiamoci sugli strumenti
di concreta attuazione
Il tema che affronto in questo articolo
costituisce l’occasione per condividere alcune riflessioni sul tema della protezione
internazionale dei diritti umani.
Un tema a tal punto centrale da avermi
indotto ad intitolare un mio libro: Il diritto
internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui, al fine di sottolineare
il rilevante movimento di emersione – in
contrapposizione e come limite all’assoluta discrezionalità della sovranità statale
– di interessi degni di tutela giuridica facenti capo agli individui, singolarmente e
collettivamente intesi, spesso portatori di
valori conflittuali con quelli statali.
L’intento del “Bulletin européen” che ha
sollecitato questo tema non è però esclusivamente celebrativo. Il titolo del tema assegnatomi, infatti, ci induce a riflettere non
soltanto sull’importanza e sull’attualità
della Dichiarazione universale dei diritti
umani, adottata 65 anni fa (il 10 dicembre
1948) nel seno dell’Assemblea generale
delle Nazioni Unite ma, soprattutto, ad
interrogarci sugli strumenti di cui si sono
dotati gli Stati della Comunità internazionale, a partire dal dicembre 1948, per dare
concreta attuazione alle previsioni contenute in quella Dichiarazione. Affrontare
questo tema, in altri termini, ci spinge ad
indagare “cosa è stato fatto fino ad oggi” e,
specialmente, “cosa ancora resta da fare”
nell’ambito della tutela internazionale dei
diritti umani.
L’indagine deve essere condotta su due
piani strettamente correlati tra loro: in
una prima parte del mio intervento, mi
concentrerò sul tema della protezione dei
diritti umani in ambito universale, con
specifico riferimento ai trattati internazionali adottati nel seno delle Nazioni Unite;
nella seconda parte del mio intervento, invece, l’indagine sarà ristretta al piano europeo, con specifico riferimento all’attività
delle due massime organizzazioni presenti
in Europa: il Consiglio d’Europa e l’Unione
europea.
determinata convenzione, che pure si sono
obbligati a rispettare sul piano internazionale. Di talché, può già dirsi che la maggior
parte dei trattati adottati a livello internazionale sulla tutela dei diritti umani sono
delle convenzioni ricche nei “contenuti”
ma “disarmate” di strumenti sanzionatori
efficaci. In Europa, come si vedrà, lo scenario muta sensibilmente.
Gli Stati parte delle due organizzazioni
sopramenzionate – il Consiglio d’Europa e
l’Unione europea – hanno predisposto un
sistema di protezione a carattere giurisdizionale destinato ad entrare in funzione
allorché uno Stato violi i diritti e le libertà
fondamentali degli individui. Ecco perché
diventa particolarmente interessante raccogliere l’invito del “Bulletin européen” e
concentrarci sul ruolo dell’Europa nella
tutela dei diritti umani e, più in particolare, sull’azione svolta dall’Europa per dare
corpo e concretezza alla Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo.
Il problema centrale
nella tutela dei diritti umani
Muovo l’esame dal contesto universale,
citando anzitutto una frase del Digesto:
Hominum causa omne ius constitutum est
(“tutto il diritto è prodotto per l’uomo”). Ciò
equivale a dire che il diritto è tale se e nella
misura in cui pone a suo fondamento l’individuo. L’espressione, che può oggi sembrare scontata per quanti vivono all’interno di ordinamenti statali democratici, si è
affermata soltanto a fatica nel diritto internazionale. Può dirsi, anzi, che fino alla
seconda guerra mondiale tale espressione
sia stata sostanzialmente ignorata a livello inter-statuale.
La catastrofe bellica e le immani violazioni dei diritti umani, che di quella guerra restano il segno più oscuro e indelebile,
hanno determinato una ferma reazione
da parte degli Stati; reazione impressa
dapprima nello statuto delle Nazioni Uni-
È indubbio che, in 65 anni, gli Stati
abbiano compiuto progressi significativi
in materia, specie ove si raffronti la situazione attuale con quella della Comunità internazionale precedente e appena
successiva alla seconda guerra mondiale.
È altrettanto vero, però, che il problema
centrale nella tutela dei diritti umani è,
e resta, quello dell’effettività (o efficacia)
della loro tutela. In altri termini, e come
si dirà più approfonditamente, gli strumenti convenzionali adottati in ambito internazionale e sotto l’egida delle Nazioni
Unite presentano notevoli carenze sotto
il profilo sanzionatorio, nel senso che essi
non prevedono un sistema di protezione
efficace nel caso in cui gli Stati violino una
2
Il diritto è prodotto per l’uomo.
Ma è veramente così?
te del 25 ottobre 1945, nel quale la tutela dei diritti umani e dei popoli è posta
tra i fini dell’Organizzazione, e più tardi
nella Dichiarazione universale dei diritti
umani, adottata dall’Assemblea generale
dell’Onu il 10 dicembre 1948.
La Dichiarazione rappresenta il primo
documento universale in cui un sistema di
valori relativi alla tutela dei diritti umani
è accettato dalla Comunità internazionale
nel suo complesso. Quella Dichiarazione
riflette in misura preponderante la matrice delle democrazie liberali dell’Occidente
(è sufficiente ricordare, in questo ambito,
che l’allora Unione Sovietica non firmò
la Dichiarazione, assieme al Sud Africa e
all’Arabia Saudita). Gli Stati occidentali
hanno impresso in quel documento i solenni princìpi e le concezioni giusnaturalistiche che avevano ispirato i testi delle
tre grandi democrazie in cui i diritti umani
erano nati e fioriti: Gran Bretagna, Stati
Uniti d’America e Francia. Uniti da una
comune matrice religiosa, da uno stesso
retroterra ideologico, dalla struttura capitalistica dei loro sistemi economici e da
apparati di potere caratterizzati da sistemi di democrazia parlamentare, gli Stati
occidentali si sono fatti promotori di una
nuova visione dell’uomo e della società;
una visione che combina il rispetto della
personalità dell’individuo con il pieno dispiegarsi delle potenzialità della società
nel suo insieme.
La Dichiarazione universale:
un testo di grandissimo valore
ma non vincolante
La Dichiarazione universale, testo cardine nella protezione dei diritti umani,
è – come noto – priva di valore giuridico
vincolante, in quanto frutto dell’iniziativa dell’Assemblea generale delle Nazioni
Unite, organo che non dispone di poteri
vincolanti. Ciò nondimeno, essa resta un
documento dal grande valore etico e mora-
le, che è servito da guida, oltreché da monito, all’agire degli Stati. A partire dalla
Dichiarazione del 1948 gli Stati hanno negoziato, a livello sia universale che regionale, una serie di trattati internazionali
relativi alla protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; trattati
che, ovviamente hanno un valore obbligatorio per gli Stati che li hanno ratificati.
La circostanza poi che l’obbligo di rispettare i diritti umani incomba sugli Stati e che, pertanto, gli individui non sono
titolari di alcun diritto ma i destinatari
materiali delle disposizioni internazionali
esistenti in materia, porta ad interrogarci
sugli “strumenti” ed i “meccanismi” di cui
dispone l’ordinamento internazionale per
assicurare il rispetto dei diritti umani da
parte degli Stati.
Sotto questo profilo, deve osservarsi che,
sebbene si affermi spesso, e non senza una
certa enfasi, che i diritti umani sono “universali” e devono quindi essere rispettati
da tutti gli Stati che compongono la Comunità internazionale, occorre riconoscere
che, sul piano concreto, i trattati internazionali appaiono estremamente deludenti,
allorché dall’affermazione di principio della tutela dei diritti umani si passi alla loro
messa in atto effettiva.
In via di primo commento, si può affermare che lo “scotto” che il sistema convenzionale sulla protezione dei diritti umani
promosso dalle Nazioni Unite ha dovuto
pagare al fine del raggiungimento di una
portata universale è stato quello di un ridimensionamento del contenuto dei testi
convenzionali.
In altri termini, al fine di ottenere l’adesione alle convenzioni sulla protezione dei
diritti umani di Stati profondamente diversi quanto a livello di sviluppo politico,
civile, sociale, economico e culturale, si è
dovuto limitare il contenuto di quelle convenzioni alla definizione di mere enunciazioni di principio sull’obbligo del rispetto
dei diritti umani, senza così poter dare vita
3
“Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma
ci è stata prestata dai nostri figli” è un proverbio che esprime bene la filosofia della Veroniki Holding, la quale si inserisce, innovandolo, nel lascito imprenditoriale, culturale ed
etico di Giuseppe Costantino Dragan. È un lascito per il soddisfacimento del fabbisogno
di energia, nel rispetto dell’ambiente, per una economia al servizio dell’uomo e per la
promozione della sua cultura e dignità. Questo perché per noi la “cultura dell’energia” e
“l’energia della cultura” non sono soltanto uno slogan, ma un principio e un criterio, al
contempo, imprenditoriale ed etico: in pratica una filosofia di vita.
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a delle vere e proprie forme di controllo,
principalmente di carattere giurisdizionale, in grado di imporre coattivamente tale
osservanza.
I limiti del sistema convenzionale
universale di tutela dei diritti umani
I limiti del sistema convenzionale universale di tutela dei diritti umani sono
infatti essenzialmente riconducibili alla
scarsa incisività ed effettività degli strumenti di controllo previsti a garanzia del
rispetto dei diritti umani da esso sanciti,
dal momento che gli organi competenti nel
settore del controllo della tutela dei diritti
umani non sono dotati di alcun potere ai
fini di una soluzione obbligatoria delle controversie relative alla violazione di questi
diritti.
Il diritto di azione individuale è solitamente subordinato al previo consenso degli Stati parte di quei trattati; in secondo
luogo, il diritto di azione individuale non
si traduce in veri e propri ricorsi giurisdizionali dinanzi ad organi internazionali
di garanzia, competenti a pronunciarsi
sull’eventuale violazione delle disposizioni convenzionali, ma più semplicemente
nel diritto a presentare petizioni o comunicazioni contenenti denunce di violazione
di quelle convenzioni, le quali non sfociano
in rimedi sanzionatori efficaci, limitandosi detti comitati a pronunce di condanna
politiche.
Benché quindi universali, i diritti umani sono spesso soltanto proclamati e non
già effettivamente protetti.
Non si dovrebbe, dunque, parlare di diritti se questi diritti non sono effettivi; e il
diritto è effettivo soltanto se è garantito,
ossia soltanto se c’è un meccanismo di garanzia, preferibilmente di natura giurisdizionale, che garantisca i diritti sostanziali.
In mancanza di un sistema di garanzia, i
diritti sostanziali si riducono a un mero
flatus vocis.
Recenti tentativi di migliorare
i meccanismi di controllo relativi
al rispetto dei diritti umani
Né sostanziali miglioramenti ha apportato ai meccanismi di controllo per il rispetto dei diritti umani il vertice dell’Onu
(tenutosi a New York dal 14 al 16 settembre
2005), che pure aveva l’ambizioso compito
di procedere a una riforma globale dello
statuto delle Nazioni Unite e, per quanto
qui interessa, a una riforma del sistema
di protezione internazionale dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Quel vertice, oltre a essere circondato da
molte aspettative, era stato preceduto dai
lavori svolti sia da un gruppo di eminenti
personalità, istituito dal segretario generale nel novembre 2003, sia dallo stesso segretario generale, che nel marzo del 2005
aveva pubblicato il rapporto In Larger Freedom, redatto quale base del negoziato per
la messa a punto del documento finale del
vertice del 14-16 settembre 2005.
Ciò nonostante, il documento del vertice – elaborato da un gruppo ristretto formato da 33 Stati, sotto la guida del presidente dell’Assemblea generale dell’Onu
– colpisce, sin dalla prima lettura, per la
vaghezza e la genericità dei princìpi e per
la povertà dei contenuti in esso enunciati.
Genericità e povertà dei contenuti che non
risparmiano la parte III del documento,
dedicata alla tutela dei diritti umani, alla
promozione della democrazia e dello stato
di diritto.
La novità più rilevante in tale contesto
è rappresentata dall’istituzione, nel marzo 2006, di un Consiglio permanente per
i diritti umani, che ha sostituito la Commissione per i diritti umani, oggetto da
lunghi anni di numerose e legittime polemiche riconducibili, essenzialmente, alla
cronica politicizzazione che caratterizzava
il suo metodo di lavoro, propedeutica alla
mancanza di credibilità esterna del suo
operato.
5
In particolare, oggetto di critica era
soprattutto la composizione della Commissione, che riproduceva, sia pure in dimensione ridotta, il modello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite per la
ripartizione dei seggi tra le diverse aree
geografiche e, quindi, il rapporto di forze
esistente all’interno dell’organo assembleare dell’Onu.
Il meccanismo di nomina della Commissione si fondava infatti esclusivamente sul
rispetto degli equilibri geografici esistenti, non entrando invece nel merito delle
proposte di nomina avanzate dai diversi
gruppi regionali; ciò che conduceva alla
paradossale conseguenza che venivano
chiamati a sedere in Commissione rappresentanti di Stati che, unanimemente
riconosciuti come non rispettosi dei diritti
umani, non apparivano come i soggetti più
idonei a svolgere funzioni di controllo in
tale ambito.
Si è così più volte verificato che l’interesse dei singoli Stati o gruppi di Stati presenti in Commissione abbia bloccato l’operato
della stessa, al fine di evitare l’emanazione di risoluzioni di condanna o di denuncia
nei confronti di un dato Stato.
Difficile dire però se il Consiglio per i
diritti umani superi davvero tutti i limiti che, in passato, hanno contrassegnato
l’operato della Commissione per i diritti
umani.
A parte, infatti, la composizione maggiormente ristretta del nuovo organo, che
contribuisce a rendere meno impattante
negativamente l’aspetto della ripartizione
geografica dei seggi, va riconosciuto che il
Consiglio è, per lo più, ricalcato sul modello della precedente Commissione.
Se poi si pensa che alla prima elezione
del Consiglio sono entrati a farne parte
Cina, Arabia Saudita, Indonesia e Cuba,
che certamente non costituiscono esempi
virtuosi in tema di tutela dei diritti umani,
allora è possibile nutrire più di un dubbio
sull’efficacia della sua azione.
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Casi di violazioni massicce
e sistematiche dei diritti umani
(gross violations)
Questi dunque i limiti del sistema convenzionale relativo alla tutela dei diritti
umani in ambito universale. Soltanto in
caso di violazioni di norme di diritto internazionale consuetudinario e/o cogente –
ossia nell’ipotesi della commissione di violazioni massicce e sistematiche dei diritti
umani (gross violations) – la Comunità internazionale sembra reagire con maggiore
forza e determinazione.
Come è noto, infatti, a partire dalla fine
del bipolarismo, il Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite ha mostrato la tendenza ad ampliare la sfera delle situazioni suscettibili di venire in rilievo ai sensi
dell’articolo 39 della Carta, manifestando
una sempre maggiore propensione a stabilire una diretta connessione tra minaccia
alla pace e tutela dei diritti fondamentali
della persona umana.
Infine, le gross violations possono concretizzarsi nella commissione di crimini internazionali dell’individuo, e come
tali ricevere concreta sanzione dal diritto internazionale sia generale (principio
dell’universalità della giurisdizione penale) sia particolare (statuto di Roma della
Corte penale internazionale).
Lo sviluppo del “regionalismo”
Gli evidenziati limiti al funzionamento
dei meccanismi di garanzia a tutela dei
diritti umani previsti dalle convenzioni
internazionali sui diritti umani sono alla
base dello sviluppo del regionalismo nella
tutela dei diritti umani.
Può dirsi, anzi, che ad uno sviluppo lento e graduale della produzione di strumenti generali e particolari sui diritti dell’uomo nell’ambito dell’Onu, è corrisposta una
maggiore incisività e solerzia nei contesti
regionali, quali in particolare l’Europa ed
il continente americano. Le garanzie poste
a tutela dei diritti umani appaiono infatti
dotate di un ben maggiore grado di effettività nei sistemi regionali istituiti a tutela
di tali diritti.
Come è ovvio, poi, ciascun sistema regionale riflette il livello di sviluppo delle
società che ne sono espressione.
Così a fronte dell’inefficace tenuta dei
sistemi arabo, africano ed asiatico e ai buoni risultati raggiunti dal sistema interamericano, il sistema regionale più avanzato è certamente rappresentato dal modello
europeo.
Gli Stati europei, condividendo sistemi politico-giuridici ed economici, sociali
e culturali simili e uniti da una comune
matrice religiosa, hanno da tempo sviluppato modelli avanzati ed efficaci di protezione internazionale dei diritti umani, sia
nel contesto del Consiglio d’Europa, con la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(Cedu) del 1950, sia nell’ambito dell’Unione europea, ove i princìpi della libertà,
della democrazia e del rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali sono
posti a fondamento stesso dell’Unione.
La Convenzione europea
dei diritti dell’uomo (Cedu)
La Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (Cedu), corredata da 14 protocolli, rappresenta a tutt’oggi il modello più
avanzato ed efficace di protezione internazionale dei diritti dell’uomo.
La Convenzione, infatti, oltre a garantire una serie di diritti di natura essenzialmente civile e politica, istituisce un sistema di controllo di natura giudiziaria che fa
capo alla Corte europea dei diritti umani.
Si noti poi che la Cedu non fornisce
una definizione troppo precisa dei diritti
e delle libertà garantiti nella Convenzione
stessa. Ciò perché gli Stati hanno preferito
demandare all’interpretazione della Corte
europea il compito di circoscrivere l’ogget-
to dei diritti e delle libertà alla luce della
fattispecie concreta. Muovendo dalle disposizioni contenute nella Cedu, la Corte
europea ha pertanto elaborato un diritto
“interpretato” in materia di diritti fondamentali, ponendosi quale centro di produzione di norme.
Sotto questo profilo, può dirsi che la
Cedu è una Convenzione vivente ed in continua evoluzione, ossia una Convenzione i
cui contenuti mutano per il tramite della
giurisprudenza della Corte europea che
adegua le norme contenute nella Cedu alla
luce delle condizioni e delle mutate esigenze delle società moderne.
La Corte europea opera come un vero e
proprio organo di natura giurisdizionale,
potendo occuparsi, oltre che di ricorsi interstatali, di ricorsi individuali. Infatti,
con l’entrata in vigore del protocollo n. 11,
il 1° novembre 1998, la Convenzione riconosce all’individuo un vero e proprio diritto
di azione giurisdizionale a livello sopranazionale al fine di una più efficace tutela dei
diritti degli individui, siano essi cittadini o
meno dello Stato in cui risiedono.
Nella Cedu, dunque, a differenza che
negli altri trattati internazionali, al diritto
sostanziale corrisponde un vero e proprio
diritto processuale o di azione. Il giudizio
dinanzi alla Corte europea termina con
una sentenza vincolante. Il Comitato dei
ministri vigila sull’esecuzione delle sentenze, valutando, in particolare, se le misure adottate dallo Stato sono adeguate o
meno.
I diritti umani
nella normativa europea
Nel sistema giuridico dell’Unione europea, l’acquisizione a livello normativo del
rispetto dei diritti umani, di democrazia e
dello stato di diritto è fenomeno recente,
ove si ponga mente al fatto che il trattato
istitutivo della Comunità economica europea del 1957 non conteneva alcuna norma
7
che imponesse alle istituzioni comunitarie
e agli Stati contraenti l’obbligo di rispettare i diritti umani fondamentali, limitandosi a richiedere il rispetto di quei princìpi e
di quelle libertà strumentali alla creazione
di un mercato unico; di talché l’individuo
rilevava non tanto in quanto “persona”,
ma in quanto “entità economica” (lavoratore subordinato, lavoratore autonomo,
prestatore di servizi).
Durante una prima fase, che possiamo
definire astensionista – coincidente sostanzialmente con il periodo transitorio
di applicazione dei trattati – la tutela dei
diritti fondamentali degli individui trova
quindi esclusiva garanzia negli ordinamenti nazionali, mentre nessun rimedio
giurisdizionale viene offerto all’individuo
nell’ordinamento comunitario nel caso in
cui gli atti delle istituzioni comunitarie
violino i diritti umani.
In una seconda fase, con il manifestarsi
del dinamismo dell’ordinamento comunitario – attraverso l’ampliamento progressivo delle competenze, che ha comportato
e comporta un impatto diretto delle norme
comunitarie sulle situazioni soggettive dei
singoli – la soluzione astensionista è divenuta del tutto inadeguata.
In questa seconda fase, il riconoscimento dei diritti fondamentali a livello comunitario si è affermato grazie all’azione
della Corte di giustizia, coinvolgendo solo
successivamente le altre istituzioni comunitarie.
In particolare, la Corte ha ricondotto la
tutela dei diritti umani ai princìpi generali del diritto che le istituzioni comunitarie
devono rispettare e la cui osservanza è sottoposta al controllo della Corte.
La soluzione elaborata in materia dalla
giurisprudenza comunitaria è stata recepita e consacrata nel trattato di Maastricht.
Più in particolare, il trattato sull’Unione
europea, nella revisione apportata con il
trattato di Amsterdam, ha posto a fondamento dell’Unione i “princìpi di libertà,
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democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali e dello Stato di
diritto, princìpi che sono comuni agli Stati
membri”.
Nonostante le rilevanti modifiche apportate dai trattati di Maastricht, prima,
e di Amsterdam, poi, il trattato sull’Unione europea si limitava a menzionare tra i
valori fondamentali il rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali, senza tuttavia definirne i contenuti e senza
dettare una specifica disciplina per la loro
tutela.
Il processo di codificazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
nell’ambito dell’ordinamento comunitario
ha ricevuto un rilancio con la decisione
adottata a conclusione del vertice di Colonia del 3-4 giugno 1999 di elaborare una
Carta sui diritti fondamentali dell’Unione, solennemente proclamata nel corso del
vertice di Nizza del 7-9 dicembre 2000.
Con la ratifica del trattato di Lisbona,
la Carta europea dei diritti fondamentali
è diventata un documento vincolante per
tutti gli Stati membri. Si tratta di un risultato importantissimo.
L’azione esterna dell’Ue
nella tutela dei diritti umani
Ma ancora più importante – e da internazionalista sottolineo questa maggior
rilevanza – è una seconda azione che sta
svolgendo l’Unione europea, rappresentata dall’azione esterna nella tutela dei diritti umani.
Infatti, i princìpi fondamentali relativi alla democrazia, al rispetto dei diritti
umani e dello Stato di diritto caratterizzano l’attività non solo interna ma anche
esterna dell’Unione e della Comunità europea e, anzi, si pongono quale elemento
fondante la sua politica esterna.
Nei trattati, la promozione ed il consolidamento dei princìpi di democrazia, dello Stato di diritto e della tutela dei diritti
umani sono indicati in modo esplicito tra
gli obiettivi di talune politiche che concernono le relazioni con Stati terzi (“relazioni
economiche esterne” e “politica estera e di
sicurezza comune”).
Anzitutto, in materia di adesione
all’Unione europea da parte di nuovi Stati,
va detto che il rispetto dei diritti umani è
posto quale requisito indispensabile ai fini
della presentazione di una domanda di
adesione da parte di uno Stato terzo.
In secondo luogo, gli obiettivi del rispetto dei diritti umani fondamentali negli
Stati terzi sono stati perseguiti dalla Comunità nell’ambito delle relazioni economiche esterne.
Punto di svolta nell’azione delle relazioni economiche esterne della Comunità
europea è rappresentato dalla Risoluzione
sui diritti umani del Consiglio europeo di
Lussemburgo del 28 novembre 1991, che
indica i parametri che avrebbero guidato
l’azione della Comunità con gli Stati terzi. A tale scopo, la risoluzione formula due
concrete linee di azione: da un lato, essa
promette un sostegno attivo e un’assistenza accresciuta ai Paesi terzi che rispettino
i diritti umani e lo stato di diritto; dall’altro, nel caso di violazioni dei diritti umani
gravi e persistenti o di un’interruzione seria del processo democratico, la risoluzione esprime l’esigenza per la Comunità “di
reagire”.
In particolare, per quanto riguarda gli
strumenti convenzionali, la risoluzione
annuncia che “clausole sui diritti umani
saranno inserite nei futuri accordi di cooperazione”. Nasce dunque la cosiddetta
“politica comunitaria di condizionabilità
democratica”, che si propone di subordinare l’aiuto nei confronti di Paesi terzi alla
promozione della democratizzazione e del
rispetto dei diritti umani.
Il principio della condizionabilità democratica giustifica l’interruzione temporanea di aiuti, di investimenti o di agevolazioni economiche e commerciali nei
confronti di quei Paesi che violano sistematicamente i diritti umani.
Infine, la politica estera e di sicurezza
comune dell’Unione europea ha tra i suoi
obiettivi principali lo sviluppo ed il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti
umani e delle libertà fondamentali. In tale
ambito, gli strumenti per perseguire tali
obiettivi consistono, oltre che nei tradizionali mezzi diplomatici, nella realizzazione
di operazioni di mantenimento della pace
realizzate sotto l’egida del Consiglio di sicurezza dell’Onu.
Conclusione
In conclusione, non può né deve stupire
che i diritti umani non siano tutti protetti
allo stesso modo nell’ordinamento internazionale.
Né deve stupire che la tutela dei diritti
umani risulti maggiormente garantita in
ambito regionale europeo.
La tutela internazionale dei diritti
umani è come quei fenomeni naturali che
si producono impercettibilmente in spazi
di tempo che sfuggono alla vita dei singoli
individui, e si misurano attraverso generazioni intere.
I mutamenti storici, d’altra parte, non
si manifestano in una improvvisa, quanto
improbabile, sostituzione du jour au lendemain degli assetti preesistenti, ove si consideri che all’erosione, alla frantumazione
di assetti anteriori corrispondono forze che
a quegli assetti rimontano, le quali resistono, recalcitrano, non intendendo cedere il
passo al nuovo che avanza.
9
comitato promotore per le onoranze
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al professor senatore giuseppe vedovato
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25 novembre 2013
Auditorium
dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze
via Folco Portinari, 5
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APERTURA DEI LAVORI - ore 9.00
Lapo Mazzei, Accademico dei Georgofili
Saluti delle Autorità
I Sessione: GIUSEPPE VEDOVATO E LA FIRENZE COSMOPOLITA
Presiede: Sandro Rogari, Università di Firenze
Alberto Tonini, Università di Firenze
Le relazioni internazionali tra analisi e impegno politico
Antonio Zanfarino, Università di Firenze
Un profilo etico tra l’accademia e la società
Antonio Giardullo, per la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Idee, proposte e fatti intorno ai beni culturali
Ivo Butini, Istituto Renato Branzi di Firenze
Un pensiero politico forte tra Firenze e l’Europa
Andrea Giaconi, Università di Firenze
L’esperienza del movimento cattolico fiorentino
II Sessione - ore 14.30
L’EREDITÀ SPIRITUALE E INTELLETTUALE
Presiede: Cosimo Cerruti, Università di Firenze
Giulio Cipollone, Pontificia Università Gregoriana
“Con chiarezza esemplare e con ammirevole lungimiranza”
Nemo Nathan, Isis. Una visione moderna
della comunicazione e della cultura europea
Franco Imoda, Pontificia Università Gregoriana
Il “Seminario permanente sull’etica nelle relazioni Internazionali”
Fabio Bertini, Università di Firenze
Idee e propositi sulla dimensione sociale dell’Europa
II Sessione - ore 17.30
PRESENTAZIONE DEL LIBRO:
GIUSEPPE VEDOVATO, UNA BIOGRAFIA
di Maurizio Naldini, Edizioni Polistampa, Firenze
ne parlano con l’Autore Antonio Giardullo e Pierandrea Vanni
11
A
d un certo punto iniziai a dividere il mio tempo tra Roma e Milano, dove a
poco a poco mi trattenevo sempre più a lungo. Non potevo scegliere città più adatta
per svolgere la mia attività vulcanica. Milano diventava così per me una “Via Larga”,
un’ampia strada maestra aperta verso il futuro e il nome della strada principale dove
mi sarei installato avrebbe trasformato tutto ciò da metafora in viva realtà. Da qui
la mia attività si è estesa in dieci paesi, come in una cavalcata entusiasmante e senza
posa.
À
un moment donné, j’ai commencé à partager mon temps entre Rome et Milan où,
graduellement, je restais de plus en plus. Et je n’aurais pas pu choisir une ville plus propice
pour y mener mon activité volcanique. Milan devenait ainsi pour moi une “Via Larga”,
une large rue principale ouverte vers le futur, tandis que le nom de la rue centrale où je me
serais installé par la suite, aurait transformé la métaphore en réalité. De là mon activité
s’est extendue en dix pays, comme dans une cavalcade, enthousiasmante et irréfrénable.
A
t some point in time I started to spend half my time in Rome and half in
Milan where I tended to spend an increasing amount of time. I could not choose a
more suitable city for my “volcanic” activities. Thus Milan was representing for me
a “Via Larga” (wide road), a large main road opening onto the future and the name
of the main road were I was going to settle would change the metaphor into reality.
My activities have spread from here to ten countries as in an exciting and ongoing
cavalcade.
La un moment dat, am inceput să-mi impart timpul intre Roma şi Milano, unde,
treptat, rămaneam din ce in ce mai mult. Şi n-aş fi putut alege un oraş mai potrivit
pentru a-mi desfăşura activitatea mea vulcanică. Milano devenea astfel pentru mine o
“Via Larga”, o amplă stradă principală deschisă spre viitor, iar numele străzii centrale
unde urma să mă instalez ar fi transformat toate acestea din metaforă in realitate. De aici
activitatea mea s-a extins in zece ţări, ca intr-o cavalcadă, entuziasmantă şi de nestăvilit.
Tratto dal volume: Iosif Constantin Dragan,
Călătorie În timp, Viaggio nel tempo, Journey through time, Milano, 2008.
12
Giuseppe Costantino Dragan in una foto giovanile
13
Il ruolo dei diritti umani
nel pensiero e nell’azione
di G. Costantino Dragan
Una breve nota in occasione
del 65° anniversario della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo
Ministro Plen. Giorgio Bosco
Ministero degli Affari Esteri
Se consideriamo la personalità del dott.
Giuseppe Costantino Dragan, se guardiano non soltanto ai suoi scritti ma ciò che ha
svolto nella sua esistenza, non possiamo
che constatare tutta l’importanza in cui
egli tenne i diritti umani.
La Giornata nazionale dei diritti dell’uomo, che la Lidu – Lega Italiana dei Diritti
dell’Uomo – svolge ogni anno a dicembre, è
stata spesso ospitata proprio della Fondazione Europea Dragan.
Il Fondatore volle istituire questa struttura, fin dal 1968, proprio perché attraverso di essa si estrinsecasse il suo impegno
civile e la sua fede nei principi e valori fondamentali della persona umana.
Principi e valori di cui egli vedeva il fiorire e l’espandersi soprattutto in Europa
(di qui l’aggettivo “Europea” riferito alla
Fondazione): nella sua visione il Vecchio
Continente e l’Occidente in genere, si distinguevano dai regimi totalitari proprio
per il rispetto, l’osservanza, la tutela e la
salvaguardia dei diritti umani.
La consapevolezza della inalienabilità
dei diritti umani resto il presupposto di
fondo delle opere pubblicate da Costantino
14
Dragan: potrei menzionare molti suoi studi, ma mi limiterò a citarne uno, edito nel
1995, e dedicato al Maresciallo Antonescu,
dove a pagina 540 stigmatizza il mancato
rispetto della dignità umana nei confronti
del Maresciallo e la negazione del suo diritto ad una degna sepoltura1.
Vorrei pure ricordare l’immagine del
fondatore in una materia affine a quella
dei diritti umani: il diritto internazionale umanitario. Egli volle che una collana
edita dalla Fondazione Europea Dragan
raccogliesse saggi e studi sull’argomento.
Anche qui cito un solo titolo: Human Dignity Protection in Armed Conflict, pubblicato nel 2006, due anni prima che egli ci
lasciasse.
Infine, se mi è consentito, una nota personale: Costantino Dragan ed io avevamo
in comune di essere stati entrambi, anche
se in tempi diversi, allievi di Giorgio Del
Vecchio, il grande filosofo del diritto ed insigne maestro di generazioni di studiosi.
Giorgio Del Vecchio fu relatore della
mia tesi di laurea in giurisprudenza.
Completati i suoi studi giuridici, il giovane Costantino Dragan tradusse in rome-
no le celebri Lezioni di filosofia del diritto
del professor Del Vecchio per assicurarne
la maggiore diffusione in Romania.
Egli aveva fatto sue le memorabili parole di questo grande Maestro: “Le verità
morali e giuridiche richiedono una continua difesa e una continua riaffermazione.
Resta viva nella comune coscienza l’idea
di una legge di giustizia fondata nella natura e superiore all’umano arbitrio. E occorre ritrovare nella stessa coscienza, in
ciò che essa ha di essenziale e immutabile,
quell’esigenza di libertà che costituisce la
base ed il fulcro di ogni diritto, anzi il diritto stesso nella sua prima ed elementare espressione. Non bisogna disperare del
trionfo finale della libertà e della giustizia
nel mondo; ma non basta proclamare i diritti umani per assicurarne il rispetto.”2
Sono certo che questi sentimenti ci
serviranno di viatico nella strada che intraprendiamo ogni anno a dicembre per
ricordare la Giornata Nazionale di Diritti umani in occasione dell’anniversario
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, così come sono convinto che
questi insegnamenti del professor Giorgio
Del Vecchio, ripresi e fatti propri dal suo
allievo Costantino Dragan, nonché l’impegno profuso da quest’ultimo nello sviluppo
di una cultura di tutela dei diritti dell’uomo costituiscano un’eredità preziosa che,
nonostante i tempi bui che corriamo, non
può certamente andare persa.
Joseph Constantine Dragan, Antonescu.
Marshal and Ruler of Romania (1940-1944),
Bucarest, Europa Nova, 1995, p. 540. Si tratta
dell’edizione “compendio”, in volume unico, della più vasta opera in 4 tomi in lingua romena
dello stesso Autore. Cfr. Centrul European de
Cercetări Istorice din Venetia (a cura di Iosif
Constantin Drăgan) Antonescu. Mareşalul
României şi răsboaile de reîntregire, Milano,
Nagard, I (1986), II (1988), III (1989), IV (1990).
2
Giorgio Del Vecchio, Sui diritti dell’uomo.
Discorso pronunciato in Roma l’11 dicembre
1954 in una riunione promossa dal Comitato
per l’unità e l’universalità della cultura, Roma,
Società Italiana di Filosofia del Diritto, 1956, p
10.
1
15
La botte della Danaidi (Roma, Aracne ed., 2013)
è l’ultimo volume del Ministro Plenipotenziario Giorgio Bosco,
ove narra 43 anni di carriera diplomatica
svolta in varie sedi di cinque continenti
16
Il movimento femminista
Excursus storico e prospettive future
Giuseppe Dal Ferro
Fino ad un passato non molto lontano,
dal punto di vista giuridico, la donna tradizionalmente non aveva personalità giuridica e l’educazione della donna in Europa
era sistematicamente diversa da quella
maschile in tutti i ceti: alle giovani erano
riservate le conoscenze pratiche e l’istruzione era monopolio del clero e dei maschi
delle classi più elevate1. Cerchiamo di vedere le tappe nella storia dell’emancipazione femminile.
Di interesse sono i salotti letterari in
Francia del secolo XVII, come quello di
Madame de Rambouillet, piccola corte nella quale la padrona di casa intratteneva
ingegni eccellenti e spiriti arguti in discussioni stimolanti, senza escludere temi di
politica2.
Successivamente i salotti si organizzarono con l’azione del Mazzarino e le donne ebbero modo di imporre un gusto nuovo, spiritualizzando il linguaggio. Furono
bandite le parole oscene e si incominciò
a dare spazio agli affetti e ai sentimenti.
Tale movimento, chiamato “preziosismo”,
ebbe grande importanza in letteratura e
Alessandro Manzoni3 ne è espressione.
Con Madame de Stael il movimento segna
i limiti anche dell’emancipazione femminile. L’affermazione “La gloria per le donne
non è che lo splendido lutto della felicità”
indica come il desiderio femminile mirasse
non al potere, che era considerato luttuoso,
ma alla gioia dell’amato senza narcisismi4.
Nel secolo successivo (XVIII) emergono
correnti diverse sul tema donna. Un ma-
schilismo irriducibile appare nella Enciclopedia britannica (1771) con l’affermazione “La femmina dell’uomo, vedi homo”.
Si sostiene che la donna ha un cervello più
piccolo e meno intelligenza; è più emotiva
e più instabile; è priva di discernimento5.
Una seconda corrente di maschilismo
moderato è rappresentata dall’abate
Mallet, autore di alcuni articoli dell’Enciclopedia di D. Diderot e J.B. D’Alambert (1751- 1772). In essi si affermava
che l’uguaglianza creerebbe situazioni di
stallo micidiali per la divergenza di vedute
nel quotidiano. Non resta quindi che assegnare a priori a uno la responsabilità del
giudizio finale. Non si teorizza così la superiorità intrinseca dell’uomo, ma si accetta
la subordinazione storica della donna. Si
aggiunge, da parte di F.S. Desmarais, il pericolo del fascino femminile.
J.J. Rousseau parla del pudore come
strategia della natura per arginare lo straripamento femminile; Ch. Montesquieu
nota che se le donne possono rovinare i costumi, ben creano il gusto6.
Una terza corrente invece propugna
l’uguaglianza fra uomo e donna. François
Poullain de la Barre (1674) aveva già sostenuto tale uguaglianza, fatta propria, pur
con ambiguità, da J.J. Rousseau. L’autore,
nell’Emilio, teorizza l’idea che la scienza
della donna è la conoscenza degli uomini e
dei loro sentimenti; conclude sull’opportunità di orientare la donna all’osservazione
dove eccelle, lasciando all’uomo sviluppare
le opportune teorie7. Nell’Emilio si trova
17
anche l’espressione enigmatica che è bene,
per legge di natura che l’uomo si faccia
guidare dalla donna saggia: in amore non
vi sono mai diritti, perché il diritto uccide
prima l’amore e poi la libertà8.
Nel 1790 Jean Antoine Caritat de Condorcet pubblica un importante articolo
sui diritti civili della donna, difendendone
l’uguaglianza.
Nei secoli XVI-XVIII non ci sono le conquiste successive, come il diritto al voto e la
presenza della donna nella sfera pubblica;
tuttavia c’è una graduale conquista della dignità femminile e un riequilibrio dei
rapporti di genere. Momenti significativi,
relativi alla emancipazione della donna,
si registrano con la Rivoluzione francese
(1793), con l’inizio dell’industrializzazione, che cominciò ad occupare anche donne,
pur con discriminazioni salariali, ed infine
all’inizio del Novecento con le “suffragette”
in Inghilterra, protese a rivendicare i diritti civili, l’eguaglianza al voto e l’accesso
a tutte le professioni9.
Ma il femminismo più “visibile” è nato
solo negli anni 1960-1970, in seguito alla
rivoluzione sessuale degli Stati Uniti e
studentesca in tutto il mondo occidentale.
È un femminismo radicale, antimaschio
(l’uomo visto come nemico), antimatrimonio (considerato luogo di schiavitù per la
donna), antimaternità (condanna e svilimento del corpo femminile). È un movimento che persegue la totale parità sociale
ed economica dei sessi, mettendo in discussione valori e comportamenti consolidati nel passato patriarcale10.
Il corpo e la sessualità divengono la pietra miliare della nuova soggettività cioè
della coscienza della consistenza femminile, dell’esistenza e della libertà individuale. Si parla di “corpo politico”11, non in
riferimento a leggi o questioni etiche ma
alla dimensione politica delle relazioni di
uguaglianza.
Con la riappropriazione del corpo si
mette in discussione il determinismo della
18
maternità e si aprono le rivendicazioni nei
confronti della contraccezione e dell’aborto
libero. In tutto ciò è implicita la dimensione politica: “L’emancipazione della donna,
nel suo duplice aspetto di processo sociale
concreto e di presa di coscienza, va di pari
passo e si intreccia con il generale processo
di mutamento politico ed economico di tutta la società”12.
Ideologhe del movimento femminista
sono Simone de Beauvoir (1908-1986) e
Betty Friedan (1921-2006). De Beauvoir,
ne Il secondo sesso, scrive che non è la fisiologia che può stabilire dei valori; piuttosto
sono i dati biologici che assumono quei valori che l’esistenza dà ad essi.
Il corpo della donna è uno degli elementi
essenziali della situazione che ella ha nel
mondo. Ma neanche esso basta a definirla;
non è realtà vissuta se non in quanto vi è
una accettazione libera mediante gli atti
che si compiono in seno ad una società13.
La donna non è vittima di una fatalità, ma
si adegua alle spinte sociali e culturali da
cui è toccata. “Liberare la donna significa
rifiutare di chiuderla nei rapporti che ha
con l’uomo, riconoscendosi soggetto libero. Ognuno resterà per gli altri un altro;
quando invece sarà abolita la schiavitù di
una metà dell’umanità e tutto il sistema
di ipocrisie implicate, allora la ‘divisione’
dell’umanità rivelerà la sua vera forma”14.
Il femminismo veicola così una libera
sessualità per tutti, anche per le donne,
grazie al contraccettivo chimico. Da allora la vita sessuale, dapprima condizionata
dalla riproduzione, si sgancia da essa e diventa comportamento libero.
Negli anni Ottanta di sviluppa il cosiddetto “femminismo della differenza”. Con
il “riflusso” conseguente agli anni della
contestazione, nei quali aveva trionfato il
“femminismo della uguaglianza”, subentra una nuova ideologia, quella del “femminismo della differenza”15.
La vantata uguaglianza uomo-donna
aveva portato la donna ad assumere in-
volontariamente i caratteri maschili, perdendo la ricchezza di cui era espressione.
Si afferma allora la ricerca della “identità”
e con essa il femminismo della differenza, ovviamente non subìta ma progettata
e voluta liberamente. Si sostituisce sesso
con “genere” (gender), termine non legato
ad una differenza corporea precostituita,
ma costruita nella libertà, essendo la sessualità “poliforme”, dove la scelta di genere (non più di sesso) dipende dall’opinione
o dal capriccio individuale16. Ognuno può
scegliere se fare l’uomo o la donna, o farli tutti e due. Promotrice delle teorie di
“genere” Hudith Butler, che ritiene storicamente costruita l’identità della donna è
quindi di origine politica e culturale17.
Espressione del femminismo della differenza in Italia è la comunità filosofica Diotima espressa da Luisa Muraro e Adriana
Cavarero, le quali si rifanno alla filosofa
Luce Irigaray18. Il gruppo si sviluppa attorno alla potenza simbolica della differenza sessuale ed affida alle donne una
trasmissione di un legame simbolico fra
generazioni. Un contributo significativo
all’argomento è offerto dai racconti di Lidia
Ravera, che ha partecipato al movimento
femminista del ’68 e successivamente al
momento femminista della differenza. In
Porci con le ali (1976) parla delle donne
gruppo di viventi affini, svantaggiate, impegnate in una rivolta generazionale.
Conclude l’opuscolo con: “la rivoluzione
la fa chi fa la produzione, non chi strascica
da uno stupido banco di scuola a una festa
pop”19. Nel libro Per funghi vede gli ex giovani divenuti “vedovi della vita attiva”. Il
racconto si colloca a dieci anni di distanza
dal femminismo attivo, considerato fallito,
e indica alle donne la possibilità di rifiutare20. Infine nel libro Né giovani né vecchi
giudica con pessimismo le rivendicazioni
passate.
Raggiunta la libertà e la parità sessuale,
le donne non sono riuscite a far cessare le
disparità biologiche. La donna, sia quella
fresca sia quella matura, ha uguale paura
del tempo. L’età la segue. “Il tempo logora le donne le quali vivono costantemente
nella paura di diventare meno donne. Gli
uomini restano uomini anche da vecchi”21.
Il femminismo arriva così all’ultima
fase, quella della post-differenza, che fa
dileguare le divisioni tra i generi, con l’indesiderata deriva sostanzialista che esse
comportano. L’unica appartenenza pare la
non appartenenza. L’unico loro progetto è
di star bene nel presente. Alle donne, scrive Lidia Ravera, “non è riconosciuta dignità di spirito indipendente dallo stato dei
loro corpi”22. La donna è ancora sempre il
suo corpo. Un corpo sintomatico, ricoperto
da una rete di significati che vi attribuiscono la cultura, la società, ma che figura
sempre nella sua tangibile fisicità di corpo
umano, o meglio corpo femminile.
Possiamo parlare anche di una terza
fase del femminismo, quella attuale della
riflessione critica, che problematizza e critica la scissione del mondo del pensiero e
della vita e si incentra sulla questione del
genere. Si è intrapresa “un’analisi critica
dei meccanismi di potere che stanno alla
base della scissione della gerarchizzazione e della sessualizzazione dei mondi della
vita e del pensiero, e che riguardano entrambi i sessi”23. I problemi aperti riguardano la stessa categoria di genere e la sua
natura e il passaggio dalla contrapposizione di potere alla collaborazione dell’“insieme”.
Si può notare, nello sviluppo della storia del femminismo, una parabola verso
una “nuova” femminilità, più “abitabile”
di quella “antica”, capace di restituire una
vera uguaglianza alla donna. Il “femminismo dell’uguaglianza” aveva fatto perdere
alla donna la propria identità e il “femminismo della differenza” aveva chiuso la
donna in sé nell’individualismo senza risolvere il problema.
Entrambe le fasi del femminismo sono
state importanti e necessarie per supera19
re una realtà scissa, nella quale spirito e
corpo, cultura e natura, intelletto e sentimenti sono stati contrapposti e arbitrariamente gerarchizzati.
Il “genere” non è qualche cosa che riguarda le donne, ma non gli uomini – come
se le donne soltanto avessero un sesso e gli
uomini fossero neutri”24.
Quali sono ora le prospettive? Il passo
successivo è scoprire una diversità come
ricchezza e complementare.
È condivisibile la speranza di Victoria
Sendón che riconosce ai due femminismi
stimolanti ed irrinunciabili apporti: non
sono in competizione, né coincidono; sono
complementari25. Ci si chiede se questa
complementarietà non sia una legge più
universale e implichi anche la categoria
dell’“insieme” nei rapporti paritetici fra
uomo e donna: “Sembra proprio venuto il
momento – scrive Maria Teresa Bellanzier
– della collaborazione fra i due sessi, fuori
da ogni schema preordinato di comportamenti e di ruoli, in una eguaglianza che
si costruisce continuamente attraverso
il confronto di diversità che dicono arricchimento comune, mai subordinazione o
sfruttamento l’uno dell’altro”26.
1
Cfr. Bertacchini R.A.M., All’origine del femminismo: i secoli XVI-XVII, http://www.laici.
Va/content/dam/laici/documenti/donna/culturasocieta/italiano/all’origine-del-femminismo.
pdf, p. l.
2
Cfr. ivi.
3
Cfr. ivi, p. 2.
4
Cfr. ivi.
5
Cfr. ivi, p. 3.
6
Cfr. ivi, p. 4.
7
Cfr. ivi.
8
Cfr. ivi.
9
Cfr. Cocever E. - Gresleri M. G., Donna: destino o costruzione sociale, in “Regno – Attualità”
anno XIX, 1974, n. 281 (n. 4) , p. 106.
10
Cfr. Restaiono F., Il pensiero femminista.
Una storia possibile, in Cavarero A. - Restaiono
F. (eds.), Le filosofie femministe, Milano, Bruno
Mondadori-Paravia, 2002, pp. 31 -34.
11
Cfr. Cocever E. - Gresleri M. G., Donna: destino o costruzione sociale, cit. , p. l06.
12
Cfr. ivi.
13
Cfr. ivi, p. 112. I testi di riferimento delle due
autrici sono: De Beauvoir S., Il secondo sesso,
Saggiatore, Milano, 1984; Friedan B., La mistica della femminilità, Milano, Comunità, 1964.
14
Cfr. Cocever E. - Gresleri M.G., Donna: destino o costruzione sociale, cit., p. 113. Essere
persona, scrive Rosanna Levi, significa essere
libera (cfr. Levi R., “Natura” e “cultura” nella
personalità femminile, in AA.VV., Donna e società, Vicenza, Rezzara, 1976, p. 93.
15
I testi che iniziano il femminismo della differenza sono Irigaray L., Speculum. L’altra donna, Feltrinelli, Milano, 1975, ed in Italia: Lonzi
C. et al., Sputiamo su Hegel, Bologna, Libreria
delle Donne, 2010.
16
Cfr. Pibia S., Itinerari del femminismo filosofico, cit., pp. 9 sg.
17
Cfr. Correa Lima L., Linguaggio della creazione e genere, in “Concilium”, a. XLVIII (2012),
n. 4, p. 623.
18
Cfr. Serkowska H., Dall’uguaglianza alla
differenza e oltre. Romanzi-testimonianza di
Lidia Ravera, in “Cahiers d’études italiennes”,
éditions litteraires et linguistiques de l’Université de Grenoble, 7/2008, pp. 149-158.
19
Ravera L., Porci con le ali, Milano, Mondadori, 1996, pp. 154-155.
20
Ravera L., Per funghi (1986), ora Un lungo
inverno fiorito e altre storie, Baldini e Castoldi,
2001.
21
Ravera L., Né giovani né vecchi, Milano,
Mondadori, 2000, p. 17.
22
Ivi, p. 49.
23
Ammicht-Quinn R., Un pensiero rischioso: genere e teologia, in “Concilium”, a. XLVIII
(2012), n. 4, p. 581.
24
Ivi, p. 583; cfr. ivi, pp. 579-580.
25
Cito in Pibia S., Itinerari del femminismo filosofico, cit., pp. 115 sg.
26
Bellanzier M. T., (v.) Donna, in Demarchi F.
- Ellena A. (eds.), Dizionario di sociologia, Cinisello Balsamo, Paoline, 1976, p. 447.
20
Bulletin européen 2013
UN ANNO D’EUROPA
Indice generale
degli articoli pubblicati
(nn. 740-751)
Gennaio 2013 – n. 752
Alessandro Politi: L’Europa e la partita africana.......................................................... 1
Guido Ravasi: Per una intelligence policy di dimensione europea................................ 5
Giuseppe Dal Ferro: Associazioni e mondi vitali, con alcune riflessioni
sul principio di sussidiarietà ............................................................................................ 9
Guido Ravasi: L’impegno per la cultura di Giuseppe Costantino Dragan
e la Dragan University.................................................................................................... 16
Edizioni Mediterranee: Perché un nuovo libro su Mircea Eliade?............................ 21
Febbraio 2013 – n. 753
Alessandro Politi: Il rapporto tra economia e politica: è il momento di cambiare..... 1
Istituto Toniolo: L’uso del web e l’impatto delle nuove tecnologie sulle nuove
generazioni......................................................................................................................... 3
Giuseppe Dal Ferro: Una nuova dimensione del concetto di cittadinanza.................. 8
Marco Scarpati: Lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia.......... 14
Marzo 2013 – n. 754
Alessandro Politi: L’Europa e l’informazione............................................................... 1
International Conference. Communicating Europe. Journals and European
Integration (1919-1979)..................................................................................................... 5
Giuseppe Dal Ferro: La crisi attuale della convivenza civile....................................... 9
Marco Scarpati: Non possiamo più fare finta di niente. Conoscere per contrastare il turismo e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia............... 16
21
Aprile 2013 – n. 755
Giuseppe Dal Ferro: La città e la socializzazione. Per una educazione
alla convivenza................................................................................................................... 1
Viviana Meschesi: Le linee di un umanesimo autentico in Leonardo Casini.............. 7
Marco Scarpati: I nostri figli e i rischi con Internet e il telefono cellulare................ 14
Alessandro Politi: Vecchi rischi e nuove possibilità nel mondo dell’intelligence....... 21
Maggio 2013 – n. 756
Fausto Capelli: Governo dei tecnici, sistema costituzionale nell’Unione europea
e gestione del potere politico in Italia............................................................................... 1
Leonardo Casini: La riscoperta del corpo e la rivalutazione dello spirito................. 14
Marco Scarpati: Ecpat e i risultati della lotta contro la pedofilia.............................. 17
Antonio Teti: Cosa c’è dietro al caso WikiLeaks?.......................................................... 21
Giugno 2013 – n. 757
Umberto Gori: Nuove minacce globali............................................................................ 1
Guido Ravasi: L’eco di Asachi nell’Italia dei Poeti......................................................... 6
Georghe Asachi: Nel giardino d’Europa......................................................................... 7
Giuseppe Dal Ferro: Le religioni e la donna (I): Ebraismo, Islam, Cristianesimo...... 9
Fausto Capelli: Governo dei tecnici, sistema costituzionale nell’Ue
e gestione del potere politico in Italia. Valutazioni finali e conclusive.......................... 15
Luglio - Agosto 2013 – nn. 758-759
Umberto Gori: L’intelligence nel sistema internazionale post-bipolare........................ 1
Guido Ravasi: L’approccio sistemico nelle analisi di intelligence.
Breve nota metodologica.................................................................................................... 8
Giuseppe Dal Ferro: Le religioni e la donna (II): Induismo, Buddhismo,
Confucianesimo e Taoismo................................................................................................. 9
Stefano Silvestri: Cyberwarfare, cybersecurity e vulnerabilità della sicurezza......... 14
Guido Ravasi: Il fascino della Tracia “misteriosa”....................................................... 17
Settembre 2013 – n. 760
Fausto Capelli: Il rilancio dell’economia attraverso la valorizzazione
dei beni culturali................................................................................................................ 1
Stefano Silvestri: La cooperazione internazionale dei servizi
di intelligence americani.................................................................................................. 14
Guido Ravasi: Nuove frontiere della tracologia.
L’impulso alla disciplina conferito da G. Costantino Dragan (II).................................. 17
22
Ottobre 2013 – n. 761
Antonio Teti: Opportunità e pericoli della rete. Dagli effetti di psicologia
di massa alle rilevanze geopolitiche e di sicurezza nazionale......................................... 1
Laura Baldassare: Il caso emblematico di Iqbal Masih............................................... 9
Stefano Silvestri: Difficoltà di jointness e lacune nella riforma
del sistema di intelligence degli Stati Uniti.................................................................... 14
Giuseppe Dal Ferro: Il rapporto uomo-donna: a che punto siamo oggi...................... 16
Guido Ravasi: Per una migliore qualità della vita ..................................................... 21
Novembre - Dicembre 2013 – nn. 762-763
Umberto Leanza: Diritti umani “universali”,valori occidentali e meccanismi
di garanzia. A 65 anni dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo:
a che punto siamo?............................................................................................................ 1
Giorgio Bosco: Il ruolo dei diritti umani nel pensiero e nell’azione
di G. Costantino Dragan.................................................................................................. 14
Giuseppe Dal Ferro: Il movimento femminista. Excursus storico
e prospettive future.......................................................................................................... 17
Bulletin européen: Un anno d’Europa......................................................................... 21
Il Bulletin européen è una tribuna libera fondata nel 1950
da J. Constantin Dragan per lo sviluppo del dibattito sull’Europa.
Le opinioni, liberamente espresse dagli autori,
non necessariamente corrispondono a quelle del giornale.
Bulletin européen
Tribuna libera per l’Europa fondata nel marzo del 1950
da Giuseppe Costantino Dragan
ISSN 2283-3013
già 0407-8438 (cartaceo)
Direttore Responsabile: Guido Ravasi
Direzione e Redazione: Via Larga 9/11 - 20122 Milano
Tel. 02 58371405 - Fax 02 58304790 e-mail: [email protected]
Registrazione Tribunale Milano n. 390 del 3-6-1998
Chiuso in redazione: 18 novembre 2013
.
... si la Communauté économique européenne est la base de l’unification de l’Europe,
la Communauté culturelle en permettra sa réalisation durable.
SOMMARIO
Umberto Leanza: Diritti umani “universali”,valori occidentali e meccanismi
di garanzia. A 65 anni dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo:
a che punto siamo?................................................................................................ 1
Giorgio Bosco: Il ruolo dei diritti umani nel pensiero e nell’azione
di G. Costantino Dragan...................................................................................... 14
Giuseppe Dal Ferro: Il movimento femminista. Excursus storico
e prospettive future.............................................................................................. 17
Bulletin européen: Un anno d’Europa............................................................. 21
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Bulletin européen Nov-Dic. 2013 (762-763) r