DELLA PROVINCIA DI TRENTO
ANNO VI – N. 1 – I TRIMESTRE 2008
DIFESA ASSICURATIVA AGRICOLA AGEVOLATA 2008
OBBLIGO ASSICURARE INTERA PRODUZIONE ORDINARIA AZIENDALE
COPERTURE SPERIMENTALI “MULTIRISCHIO”
COPERTURE SPERIMENTALI “PLURIRISCHIO”
COPERTURE “ RETI E TUNNEL”
POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN A.P. D.L. 353/2003
(CONV. IN L. 27.02.2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 - DCB TRENTO
AUT. TRIB. TRENTO N. 1161 DEL 12.02.2003 - PER. TRIM. LE
IN QUESTO NUMERO
Altre considerazioni
Comunicazioni ai Soci
Definizioni assicurative
Pluririschio – Grandine, Vento, Gelo brina
Multirischio rese – Norme di carattere generale
Multirischio rese “Uva da Vino”
Multirischio rese “Frutta”
Multirischio rese “Ciliegie”
Polizza sperimentale reti antigrandine, antiacqua, tunnel
Prezzi Mercuriali
Tassi di tariffa “Quota Socio”
pag. 3
pag. 6
pag. 7
pag. 9
pag. 13
pag. 15
pag. 17
pag. 19
pag. 22
pag. 25
pag. 26
Periodico del Consorzio difesa produttori agricoli
Co.Di.Pr.A.
ANNO IV - N. 4
Co.Di.Pr.A. periodico dell’Associazione
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Stampa: Grafiche Stile - Rovereto (Tn) - Via Roggia, 1
2
Altre considerazioni
sulla scelta di
applicazione
della soglia 30%
Riteniamo oltremodo utile, all’inizio di una nuova campagna
assuntiva, riprendere ed approfondire le considerazioni su cui
ci siamo già intrattenuti nell’articolo pubblicato nel precedente numero di questo opuscolo informativo, e cioè sul perché
il Consiglio di Amministrazione di Co.Di.Pr.A. ha optato di
applicare ai contratti assicurativi operanti nella provincia di
Trento la soglia di accesso al risarcimento 30% cambiando
contestualmente la tabella di liquidazione del danno anziché
scegliere la strada del semplice contratto integrativo.
Già nell’articolo precedente affermavamo che:
“La tariffazione della polizza integrativa deve tendere ad
ottenere un equilibrato rapporto sinistri a premi:
PREMI = [ Sinistro medio atteso + imposte + costi assicurativi e riassicurativi + costi provvisionali / agenziali]
QUINDI, A LIVELLO AGGREGATO, I SOCI CODIPRA PAGHEREBBERO, OGNI ANNO, MEDIAMENTE CIRCA 4
MLN DI EURO DI PREMI PER RICEVERE MEDIAMENTE
3,2 MLN DI EURO DI RISARCIMENTI AGGREGATI
100 = [80 sinistro medio atteso + 2,5 per imposte + 17,5
per costi assuntivi, riassicurativi e gestionali]
Tutto ciò potrebbe avere un senso logico sul rischio catastrofale ma non sulla prima parte di un danno.”
Partendo da questa premessa passiamo ad analizzare
quanto sarebbe avvenuto negli ultimi anni, escluso 2007,
se avessimo applicato ai contratti assicurativi in essere un
contratto integrativo che annullasse la soglia di danno (ossia franchigia fissa al 10% e Tab B).
Per far questo abbiamo a disposizione i dati relativi alle perizie di danno ( bollettini di campagna) emessi dai fiduciari
delle varie compagnie nel corso dei vari anni. Abbiamo preferito escludere dal campione il 2007 in quanto avremmo
dovuto attribuire alle partite con “RITIRO DI DENUNCIA”
un punteggio.
L’analisi dei dati a nostra disposizione e la loro relativa rielaborazione è stata quindi riferita agli anni 2004, 2005 e
2006. Le risultanze di perizia di questo triennio erano basate sui risultati derivanti dall’applicazione della Tabella di
liquidazione B maggiorata dall’integrazione prevista dalle
condizioni contrattuali. Per tale periodo anche la scomposizione del premio è possibile calcolarla e non stimarla.
Riportiamo di seguito i dati dei principali parametri assicurativi relativi alla sola garanzia grandine e vento:
Capitale
Assicurato
Risarcimento
contrattuale
2006
2005
2004
119.483.087,90
151.465.885,00
151.541.063,10
6.296.710,14
9.139.808,16
4.115.948,82
5.986.811,08
8.649.428,72
3.677.312,12
18.409.504,02
26.236.376,07
26.318.726,07
18.409.504,02
26.236.376,07
26.318.726,07
4.606.965,93
7.240.822,36
7.552.226,58
10.015.702,37
14.233.859,74
14.271.264,58
Ipotesi Ris.
fr 10 senza
Magg.
Premio
Contrattuale
Ip. Premio a
Fr 10
Quota Socio
Ip. Quota
Socio a Fr. 10
Tali dati vengono rappresentati nel grafico sottostante (i
valori relativi ai “capitali assicurati” sono ridotti ad un decimo del loro reale valore per esigenze grafiche).
DATI PER ANNO ASSICURATIVO
3
Dal grafico illustrato alla pagina precedente risulta evidente la convenienza della “garanzia con soglia di accesso al
risarcimento” rispetto alla soluzione ipotizzata di “franchigia
10% fissa”, grazie al maggior contributo pubblico che determina, a parità di premio, una notevole riduzione della “Quota
Socio” a fronte di risarcimenti aggregati pressoché uguali.
In considerazione di questi risultati il Consiglio di Amministrazione ha responsabilmente deciso, anche per l’anno in
corso, di confermare la soluzione assicurativa con soglia.
Dall’analisi dei dati relativi alla campagna 2007 si accentua
ancor di più la convenienza della soluzione assicurativa a
“Soglia 30% con Tabella Danni C”.
Recependo i consigli e le indicazioni emerse dai Soci, in
fase liquidativa, abbiamo studiato dei correttivi in modo da
mitigare i piccoli effetti negativi che l’applicazione della soglia 30% aveva fatto emergere, come pure attenuare la
curva negativa che la tabella commerciale evidenziava per
i danni catastrofali. Si è pertanto proposto agli Assicuratori
una serie di aggiustamenti, sia normativi che strutturali alla
tabella C applicata.
COMPARAZIONE FRA LE DUE SOLUZIONI - ANNO 2007
Le principali novità, per il 2008
consistono:
• Maggiorazione del danno tecnico per percentuali pari o superiori al 66% (la maggiorazione prevista arriva fino a 5 punti per i
danni pari o superiori a 70%, in sostanza
equivarrebbe applicare per questi danni
franchigia 5 anziché franchigia 10);
• Riduzione dei parametri per la classifica 0
(da 0,15 cmq a 0,10 cmq).
4
Le ipotetiche risultanze derivanti dall’analisi matematica su
di una serie di campioni reali evidenziano delle linee di tendenza sulla progressività dei possibili risultati estimativi dei
danni provocati dagli eventi garantiti che sopra riportiamo.
Le modifiche normative apportate ai contratti per l’anno in
corso sono dettagliatamente descritte nelle pagine successive.
Nella tabella sono comparate le risultanze dell’applicazione delle tre condizioni di liquidazione frutta (Tab. B + Maggiorazione, Tab. C 2007 e Tab. C 2008) rispetto alla classica Tab. B rappresentata dalla retta orizzontale (% danno
da Tab. B) su di un campione rappresentativo di grandinate
a livello provinciale, che riproducano tutti i punteggi da 0
a 100. Ovviamente nella tabella sono raffigurate le risultanze al lordo della franchigia contrattuale e della soglia di
accesso al risarcimento.
5
IMPORTANTI
COMUNICAZIONI AI SOCI
OPPORTUNITÀ DI NUOVE E PIU’
CONVENIENTI FORME DI PAGAMENTO
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INTERA
PRODUZIONE ORDINARIA AZIENDALE
Il Consiglio di Amministrazione di Co.Di.Pr.A., a partire dal
2002, ha proposto un sistema innovativo che comporta un
notevole risparmio ai Soci per il pagamento delle quote
associative e/o assicurative: l’addebito automatico sul
conto corrente tramite la procedura RID.
Le adesioni registrate fino al 2007 hanno superato le più
positive aspettative; oltre il 90% dei premi è stato riscosso
con questo sistema. Per aderire è sufficiente rivolgersi al
proprio Istituto di Credito, sottoscrivere l’apposito modulo
RID ed inviarne una copia a Co.Di.Pr.A. I codici specifici
da riportare sono disponibili sul sito internet del Consorzio
www.codipratn.it al capitolo condizioni assicurative. Il codice personale è lo stesso del N. di Socio del Co.Di.Pr.A.
Invitiamo i Soci che non hanno ancora aderito a sfruttare
tale opportunità.
Sottolineiamo che aderire alla formula RID permette di ottenere una riduzione, mediamente pari al 4,0% del premio
a carico del Socio.
Il Dec. Leg.vo 29 marzo 2004 n.102, così come ribadito dal
Regolamento (CE) N. 1857/2006 e dal D.M. 28 dicembre
2007 n. 26.078, il quale rinnova quanto previsto dal DM
27 dicembre 2007 n. 102.971 “Piano Assicurativo Agricolo
2007” prorogato ed integrato dal D.M. n. 28.079 del 28 dicembre 2007, prevede per la concessione del Contributo
Pubblico (Stato e Provincia Autonoma di Trento) alle assicurazioni agevolate l’obbligo di assicurare tutta la produzione ordinaria, per prodotto, nel singolo Comune
amministrativo.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale e dall’Ente di Vigilanza preposto, si riscontrasse la mancata osservanza di tale norma legislativa si
perderebbe il beneficio della Contribuzione Pubblica.
Pertanto il Consorzio si vedrebbe costretto a recuperare l’intero costo assicurativo dal Socio (circa 4 volte
l’ammontare dell’importo già pagato) oltre alle possibili
conseguenze penali e civili alle quali il Socio incorrerebbe per false dichiarazioni rilasciate e sottoscritte
all’atto della stipula dell’adesione assicurativa, le quali potrebbero comportare anche la compromissione di
future provvidenze all’Azienda Agricola.
Ribadiamo di prestare la massima attenzione nell’osservanza di tale norma prima di sottoscrivere i certificati di
assicurazione e la relativa dichiarazione.
Per “produzione ordinaria” si intende la produzione media ottenuta ad ettaro di terreni in piena produzione nei tre
anni precedenti oppure la media triennale della produzione calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno
con la produzione più bassa e quello con la produzione
più elevata.
POSSIBILITÀ DI ADOTTARE DIVERSI
LIVELLI DI PREZZO MERCURIALE
Il Consiglio di Amministrazione di Co.Di.Pr.A., al fine di permettere alle singole Aziende Agricole di assicurare anche
valori inferiori rispetto al risultato dei quantitativi prodotti
per il prezzo massimo fissato dal Decreto MIPAF n. 4.979
del 27 febbraio 2008, ha previsto con propria delibera diversi livelli di prezzo mercuriale per ogni singolo prodotto
oggetto di copertura:
Prezzo 1 corrispondente al prezzo massimo stabilito con
delibera del C.d.A di Co.di.Pr.A. in recepimento
dell’apposito D.M. emanato dal M.I.PA.F.;
Prezzo 2 corrispondente al prezzo di cui al “Punto 1” diminuito del 25% (il risultato va arrotondato all’Euro
superiore);
Prezzo 3 corrispondente al prezzo di cui al “Punto 1” diminuito del 50% (il risultato va arrotondato all’Euro
superiore);
Prezzo 4 è data la possibilità per i prodotti coltivati con “ciclo
biologico”, al termine del periodo di conversione,
di aumentare il corrispondente prezzo massimo
stabilito con delibera del C.d.A di Co.di.Pr.a. del
20% (il risultato va arrotondato all’Euro inferiore)
allegando ai certificati l’attestato dell’Organismo
di controllo preposto che attesti il possesso della
qualifica di “Coltura Biologica”;
Prezzo 5 corrispondente al prezzo di cui al precedente
“Punto 4” diminuito del 25% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore);
Prezzo 6 corrispondente al prezzo di cui al precedente
“Punto 4” diminuito del 50% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore).
L’opzione è a livello di singola Azienda per prodotto e
Comune.
6
DEFINIZIONI (valide per tutti i tipi di coperture agevolate)
ASSICURATO
Il soggetto – imprenditore agricolo – il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione
AZIENDA AGRICOLA
Il complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l’esercizio di attività agricola e/o agrituristica autonoma territorialmente individuata e delimitata, che
produce reddito agrario (D.P.R. 29.09/1973 n. 597, D.P.R. 22/12/1986 n. 917, D.lgs.
18/05/2001 n. 228). Fanno parte anche fondi, anche se fra loro separati, purché
facenti parte di un’unica entità aziendale.
BOLLETTINO
DI CAMPAGNA
l documento che riporta i risultati di perizia.
CERTIFICATO
D’ ASSICURAZIONE
L’applicazione alla Polizza Convenzione che contiene:
- la dichiarazione delle produzioni che l’Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l’attestazione della qualità di socio dell’Assicurato e la convalida del documento da
parte del Contraente;
- tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti
relative all’assicurazione agevolata di cui al Dec. Leg.vo 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
CONTRAENTE
Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l’assicurazione.
DANNI PRECOCI
Danni verificatesi sui prodotti nel primo periodo di vegetazione entro le date stabilite
nelle Condizioni Speciali di Assicurazione
EMERGENZA
Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno
FRANCHIGIA
Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall’indennizzo.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
LIMITE DI INDENNIZZO
La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l’importo
massimo indennizzabile.
NOTIFICA
Per notifica si intende la comunicazione alla Società del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con
trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telex
POLIZZA - CONVENZIONE
Il documento che prova l’assicurazione con cui la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
PARTITA
Il risultato della produzione relativo ad ogni singola varietà coltivata e per singolo
appezzamento che compone l’Azienda
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRODOTTO
Le singole specie o sottospecie botaniche, e come meglio definito nelle condizioni
speciali.
RISULTATO
DELLA PRODUZIONE
Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie
dichiarata, moltiplicato per il prezzo stabilito. La quantità media aziendale è la media
della produzione nei tre ultimi anni antecedenti l’assicurazione in cui non si sono
registrate avversità oggetto della presente assicurazione. Se in uno o più anni del
triennio si sono verificate avversità si considerano gli anni immediatamente precedenti. In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro
degli ultimi 5 anni scartando il migliore ed il peggiore risultato annuale ottenuto, o
se non disponibile, la stessa media di comune vicinale con analoghe potenzialità
produttive unitarie.
7
8
SEMINA
Operazione di spargimento dl seme su terreno preparato per riceverlo
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA
L’Impresa assicuratrice
SOGLIA
Il limite di danno imputabile agli effetti delle avversità comprese in garanzia, espresso in punti percentuali, superato il quale matura il diritto di poter accedere al risarcimento
TRAPIANTO
Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla
VARIETA
Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello
morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. La varietà può essere coltivata in più appezzamenti dall’azienda agricola purché collocati
all’interno di un medesimo comune. Per l’uva da vino costituisce varietà la cultivar
o l’insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini
I.G.T., D.O.C., D.O.C.G. Per le orticole da industria, soggette ad epoche di trapianto/
semina diverse, costituisce singola varietà, il prodotto trapiantato/seminato nella medesima epoca, intendendosi come tale, un arco temporale di otto giorni
GRANDINE
Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili.
GELO – BRINA
Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d’aria fredda
e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle
colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale evento devono essere
riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe
VENTO
Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o
superiore a 50 km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto
assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di
tale evento devono essere riscontrati su di una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
PLURIRISCHIO
Grandine, Vento, Gelo - Brina
Compagnie che prestano la garanzia:
Allianz, ARA 1857, Assitalia, Aurora, Axa, Assicurazione Grandine Svizzera, Cattolica, Gruppo SAI-Fondiaria,
FATA, Generali, Italiana Ass.ni, Lloyd Italico, ITAS Mutua
Ass.ni, Nuova Tirrena, R.A.S., Reale Mutua Ass.ni, Toro,
Unipol, Vittoria, V.H. Italia, Zurigo.
Prodotti assicurabili
ACTINIDIA – ALBICOCCHE – CILIEGIE – MELE – PERE
– PESCHE – SUSINE – UVA DA VINO.
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il
danno di quantità ed il danno di qualità, se previsto
dalle condizioni Speciali di polizza, causato al prodotto assicurato da gelate e brinate, dalla percossa della
grandine e dall’azione del vento, (sia concomitante
che quando si manifesta in modo disgiunto dal fenomeno grandinigeno). Sono compresi anche i danni al
prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad
opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. La garanzia riguarda il prodotto
relativo ad un solo ciclo produttivo.
Decorrenza
La decorrenza della garanzia inizia alle ore 12 del terzo
giorno successivo a quello della notifica. L’assunzione
dei rischi inizia con il giorno 14 marzo 2008.
E’ consentita l’assicurazione di impianti specializzati in
fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona
agricoltura, che non siano stati colpiti da danni precedenti,
sia di carattere atmosferico che patologico, salvo specifica
autorizzazione della Società.
L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale relativa allo stesso prodotto.
Nel caso di produzioni dotate di impianto di difesa attiva
antigrandine, la polizza prevede la copertura dei danni da
gelo-brina e da vento. Relativamente al rischio grandine
sono compresi in garanzia anche:
• i danni provocati da eventi verificatisi nel periodo
della fioritura fino alla data del 10 maggio anche a
rete chiusa;
• i danni provocati nei 05 giorni antecedenti l’inizio
della raccolta così come stabilito dalle Cooperative
di riferimento, anche a rete chiusa;
• anni provocati al prodotto assicurato dall’impianto
stesso a seguito di compromissione dello stesso dovuta dalle avversità previste in garanzia.
• Nel caso di impianti di difesa attiva antibrina la polizza prevede la copertura dei rischi grandine e vento.
La garanzia gelo-brina rimane operante per danni de-
rivanti da malfunzionamento dell’impianto
La presente estensione di garanzia è prestata con le
seguenti riduzioni di tariffa:
• riduzione del tasso del 40% in caso di presenza di
impianto antigrandine;
• riduzione del tasso di 0,6 punti percentuali in caso di
presenza di impianti antibrina.
Nel caso in cui l’Assicurato dichiari espressamente
che i sistemi di difesa attiva (reti) siano sempre in funzione (aperte) sarà applicata la seguente riduzione di
tariffa:
• riduzione del tasso del 60%. Il tasso minimo di tariffa
viene comunque fissato in 1,6 punti percentuali da
applicarsi sul valore assicurato.
Per il prodotto UVA DA VINO i quantitativi assicurati per
ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai
disciplinari per le produzioni di uve DOC e DOCG. L’assicurazione riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo
produttivo ed immune da ogni malattia, tara e difetto.
Franchigia
L’assicurazione è prestata con l’applicazione della
franchigia sotto indicata. Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano distrutto più del 30% del risultato della
produzione per partita assicurata.
Superato detto livello sarà applicata la franchigia come
segue:
Danno
Franchigia
31%
26%
32%
23%
33%
20%
34%
17%
35%
14%
36%
12%
37% - 100%
10%
In nessun caso la Società pagherà per le avversità garantire importo superiore al:
• 70% dell’importo risarcibile per partita relativamente
all’avversità gelo – brina
• 90% dell’importo risarcibile per partita relativamente
alle avversità grandine e vento
Norme per la quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita
per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella
Polizza-Convenzione per i singoli prodotti con le seguenti norme:
9
1. le centesime parti di prodotto in garanzia distrutte
e/o danneggiate da eventi atmosferici avversi in garanzia, devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del risultato della produzione in
ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non
prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del:
• 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei
Pinot
• 01 luglio per le altre uve a bacca bianca e Lagrain
• 05 luglio per le altre uve a bacca rossa
2. dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni provocati dagli eventi
assicurati verificatisi prima delle decorrenza della
garanzia - e quelle relative alla franchigia prevista;
Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da
grandinate che abbiano a verificarsi dopo le seguenti
date:
• 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo dei
Pinot
• 05 agosto per le altre uve a bacca bianca e Lagrain
• 15 agosto per le altre uve a bacca rossa
il coefficiente per il danno di qualità verrà aumentato
del 30%.
Per il calcolo del danno verranno applicate le seguenti
condizioni di liquidazione:
per i prodotti non compresi nella seguente tabella, la
quantificazione del danno sarà valutata stimando la
perdita di peso e applicando ai fini della definizione
del danno qualitativo le tabelle di liquidazione previste
nella convenzione pluririschio grandine e vento.
Relativamente al prodotto “Uva da Vino” verrà applicata esclusivamente la tabella di maggiorazione per
danno di “qualità 902” riportata a pag. 11.
Per i prodotti compresi nella seguente tabella, dopo
aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità
verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (vista anche
la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea):
“TABELLA C“ - QUALITÀ FRUTTA
Classe
di danno
Descrizione
% danno
di qualità
A
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un
lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia
(epicarpo) non superiori a:
• 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm. per albicocche, pesche, nettarine e susine);
• 1,0 cmq. di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cmq per pesche e nettarine e 0,25 cmq per
albicocche e susine);
• 0,10 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate
senza necrosi dell’epicarpo (buccia);
• rugginosità lieve;
• 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee.
0
B
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella
precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti
da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia
(epicarpo) non superiori a:
• 4 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm. per albicocche, pesche,nettarine e susine);
• 2,5 cmq di superficie totale per gli altri difetti (1 cmq per albicocche e susine; 1,5 cmq per pesche
e nettarine );
• 0,75 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi
dell’epicarpo (0,6 cmq quadrati per actinidia, pere, pesche e nettarine e 0,4 cmq per albicocche e
susine);
• rugginosità media; cinghiatura lieve e media;
• 0,25 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi
dell’epicarpo (buccia).
40
C
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà,
ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi
atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.
* albicocche
85
80*
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni
di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da
non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno
di quantità.
100
10
TABELLA DI QUALITÀ FRUTTA
Per le varietà brevettate indicate nel sottostante elenco:
La garanzia riguarda il prodotto “Frutta” e si riferisce
alla perdita di qualità la cui valutazione viene convenzionalmente stabilita maggiorando il danno base dei
coefficienti esposti nella sotto riportata tabella sempreché sia riscontrabile un danno all’apparato fogliare
determinato dalla grandine
CRIPPS PINK e ROSY GLOW
CIFRESH
CIVNI
NICOTER
MODI’ MAIRAC
Cameo
Danno
66
67
68
69
da 70 a 95
96
97
98
99
100
Maggiorazione
1
2
3
4
5
4
3
2
1
0
Pink Lady;
Jazz;
Rubens;
Kanzi;
Civ G 198;
relativamente alle quali le norme di commercializzazione
non prevedono la classe II^. La declaratoria prevista alla
classifica B) della “Tabella C” di pagina 10 deve considerarsi inclusa nella successiva classifica C)
TABELLA DI QUALITÀ UVA DA VINO COD 902
=
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
1,09
2,16
3,20
4,22
5,23
6,20
7,16
8,10
9,01
10
9,90
10,50
11,09
11,66
12,21
12,75
13,27
13,78
14,27
14,74
20
15,20
15,80
16,38
16,94
17,48
18,00
18,50
18,98
19,44
19,88
30
20,30
20,91
21,49
22,04
22,57
23,08
23,55
24,00
24,43
24,83
40
25,20
25,25
25,29
25,31
25,31
25,30
25,27
25,23
25,17
25,09
50
25,00
24,50
24,00
23,50
23,00
22,50
22,00
21,50
21,00
20,50
60
20,00
19,50
19,00
18,50
18,00
17,50
17,00
16,50
16,00
15,50
70
15,00
14,50
14,00
13,50
13,00
12,50
12,00
11,50
11,00
10,50
80
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
6,00
5,50
90
5,00
4,05
3,20
2,45
1,80
1,25
0,80
0,45
0,20
0,05
11
ESEMPIO DI CALCOLO DEL DANNO IN
“PAROLE POVERE”
La stima del danno si articola in due fasi: valutazione quantitativa ed interessamento qualitativo.
a)Perdita quantitativa: si stima in percentuale la perdita
di quintali rispetto alla produzione assicurata e potenzialmente e storicamente prodotta.
b)Perdita qualitativa: si stima in percentuale la perdita
qualitativa sui quintali ancora in pianta e, calcolata sul
residuo, si somma alla perdita percentuale quantitativa:
FRUTTA
UVA DA VINO
applicando la Tabella C nell’analisi di un campione di frutti
rappresentativo, scelto fra agricoltore e perito.
Alla percentuale risultante, se superiore a 65 punti percentuali, va applicata la maggiorazione riportata nella TABELLA QUALITÀ FRUTTA riportata nella pagina precedente.
La percentuale relativa alla perdita qualitativa, rapportata
a 100, così ottenuta si somma all’eventuale percentuale
riferita alla perdita di quantità ottenendo il danno totale
convenzionalmente applicando la maggiorazione prevista
dalla TABELLA DI QUALITÀ 902. Qualora il prodotto sia
stato interessato da/anche da grandinate posteriori alle
date riportate a pag. 10 i coefficienti per danno di qualità
vengono aumentati del 30%.
La percentuale relativa alla perdita qualitativa così ottenuta si somma alla percentuale riferita alla perdita di peso
ottenendo il danno totale
Cerchiamo di fare un esempio pratico
Valore assicurato ( = potenzialità produttiva) 100 q.li
1)a seguito degli eventi assicurati (gelo o grandine) stimiamo che 25 siano andati pesi (alettati dal gelo, caduti
o marcescenti a causa della grandine). Ne deriva che il
danno in termini quantitativi (danno di quantità) è pari al
25%
2)Dobbiamo determinare, ora, il danno qualitativo che il
prodotto residuo (prodotto ancora presente in pianta) ha
subito.
FRUTTA
UVA DA VINO
Scegliamo una pianta media rappresentativa, stacchiamo
il prodotto, lo selezioniamo secondo quelli che sono i coefficienti di degrado previsti dalla Tabella C, procediamo a
calcolare, con media ponderale, la percentuale di danno
che supponiamo sia 72%. Secondo le norme contrattuali
al risultato ottenuto si dovrà aggiungere i 5 punti previsti
dalla nuova tabella di qualità frutta. Otteniamo un danno in perdita di qualità del 77%. Poiché questo danno è
rappresentativo del 75% della produzione (100 produzione assicurata meno 25% persi quantitativamente) dovrà
essere rapportato a 100.
(77% per 75) diviso 100 = 57,75% che rappresenta il danno di qualità.
Scegliamo una porzione di filare rappresentativa, analizziamo tutti i capi a frutto e determiniamo innanzi tutto se ci
sono grappoli asportati, i quali dovranno essere calcolati
come perdita al 100%. Per i grappoli presenti determiniamo, per ciascuno, l’eventuale perdita di peso subita. Con
la media ponderale dei dati raccolti determiniamo il danno
in perdita di peso subita dal vigneto assicurato.
Il danno totale sarà composto da:
danno di quantità + danno di qualità e cioè
25% + 57,75% = 82,75%
12
Supponiamo che il danno in perdita di peso sia pari al
25%. A tale danno deve essere applicata la maggiorazione come da tabella di qualità 902 (pag. 11). Ad un danno in
perdita di peso, determinata dall’avversità grandine e vento, pari al 25% corrisponde una integrazione qualitativa di
18,00 punti percentuali già calcolati sul residuo.
Il danno totale è pertanto
25% + 18% = 43,00%
Supponiamo che il prodotto sia Chardonnay e che sia
stato interessato da una grandinata il 20 agosto. Il danno
di qualità non sarà più pari a 18,00 punti percentali ma
bensì a 18,00 + 30% pari a 23,40%.
Il danno totale pertanto sarà:
25% + 23,40% = 48,40%
“MULTIRISCHIO SULLE RESE” Norme di carattere generale
Definizioni
APPEZZAMENTO
Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con
confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali,
indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all’interno dello steso comune. Sono da considerarsi appezzamenti a se stanti quelli coltivati
con prodotti coperti da sistemi di difesa attiva.
CORPO AZIENDALE
Per corpo aziendale si intende il fondo di terreno condotto dall’impresa agricola assicurata,
all’interno di unici e specifici confini, senza soluzione di continuità, afferente ad un medesimo Comune. Nello stesso Comune possono insistere più corpi aziendali che possono
essere, a loro volta, costituiti da più appezzamenti. Il corpo aziendale può essere attraversato da strade, da corsi d’acqua e da capezzagne.
IRRIGAZIONE
Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione
di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, con l’intenzione di provvedere la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come
produzione assicurata.
PARTITA
Il risultato dell’intera produzione aziendale, relativa ad ogni singola varietà, coltivata in uno
o più appezzamenti situati in un medesimo comune.
DEFINIZIONE EVENTI
ALLUVIONE
Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli
effetti di tale evento devono essere riscontrati su di una pluralità di enti e/o colture limitrofe
o poste nelle vicinanze e insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
COLPO DI SOLE
Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori che per durata e/o intensità
arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati su di una pluralità di enti e/o colture limitrofe
o poste nelle vicinanze e insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
ECCESSO DI NEVE
Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono
essere riscontrati su di una pluralità di enti e/o colture limitrofe
ECCESSO DI PIOGGIA
Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o precipitazioni prolungate eccedenti le medie
del periodo che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti negativi di tale
evento devono essere riscontrati su di una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle
vicinanze e insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
SBALZO TERMICO
Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti
determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione.
Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, giorno), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi
termiche giornaliere, dei giorni che precedono e che seguono l’evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità
atmosferica devono essere riscontrati su di una pluralità di enti e/o colture limitrofi
SICCITà
Straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti
l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o
depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche
l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve determinare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione
della produzione assicurata. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una
pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze e insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
13
Abbiamo concretizzato le seguenti coperture sperimentali
multirischio rese:
Danno
Franchigia
31%
26%
• UVA DA VINO;
• FRUTTA;
• CILIEGIE.
32%
23%
33%
20%
34%
17%
La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione
decorre, fermo quanto previsto dalle condizioni speciali,
dalle ore 12,00 del:
35%
14%
36%
12%
37% - 100%
10%
• sesto giorno successivo a quello della data di notifica per frutta e uva da vino;
• terzo giorno successivo a quello della data di notifica
per le ciliegie (multirischio d’area)
Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato
di assicurazione. L’assunzione dei rischi inizia con il giorno
14 marzo 2008.
Per ciascuna varietà prodotta dall’azienda all’interno del
medesimo comune, la Società indennizza il mancato o diminuito risultato della produzione del prodotto garantito e
il danno da qualità, se previsto nelle condizioni Speciali,
a causa delle seguenti avversità atmosferiche: Grandine,
Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia,
Colpo di sole, Sbalzo termico.
La garanzia è operante quando gli eventi garantiti siano
riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o posti
nelle vicinanze nel raggio di tre chilometri.
La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni
malattia, tara o difetto relativo ad un solo ciclo produttivo.
L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione dell’impresa agricola e:
• fornire tutta la documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione assicurata (catastini viti frutticoli ed estratti conto conferimenti relativi agli ultimi tre o cinque anni);
• fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell’anno (estratto conto
conferimenti dell’anno in corso per quanto riguarda
la multirischio rese uva da vino).
Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l’eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in
relazione al mancato rispetto dello stesso. Le produzioni soggette alla disciplina delle quote, in attuazione
della politica agricola dell’Unione Europea, sono assicurabili al mercato agevolato nei limiti preassegnati
a ciascun produttore e quelle soggette ai disciplinari
di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi
stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione
del certificato di assicurazione l’Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano
nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.
Soglia e Franchigia
Sono ammesse a risarcimento i danni che superano la
soglia pari al 30% di danno, con detrazione comunque,
dell’aliquota di franchigia come di seguito indicato:
14
Limite di indennizzo.
Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o
più eventi garantiti, importo superiore all’80% del risultato
della produzione delle singole partite. Detta percentuale
viene abbassata:
• al 70% per i danni causati dagli eventi Gelo e brina e
Sbalzo termico;
• al 50% per i danni causati dagli eventi Siccità, eccesso di pioggia;
• al 50% per i danni causati dagli eventi, Colpo di
sole.
Riduzione del prodotto assicurato e del premio
Quando una partita subisca una diminuzione di almeno
un quinto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti,
l’Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15
giorni prima dell’epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato
nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio
per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data
presumibile di cessazione della garanzia.
La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia
stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia
stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del
precedente comma.
Per i prodotti di seguito indicati, nel caso di danni in prossimità della raccolta i campioni sono così determinati:
• Uva: le due intere file di piante che insistono al centro dell’appezzamento;
• Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di
piante che insistono al centro dell’appezzamento,
orientate secondo l’asse più lungo dello stesso, e
comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso
dell’art. 20 – Rilevazione dei danni in prossimità della
raccolta delle Condizioni Generali di Assicurazione;
• Frutta: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per
filari con numero di piante inferiore a trenta, una
pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono
essere escluse le piante di testata.
MULTIRISCHIO SULLE RESE
“UVA DA VINO”
Compagnie che prestano la garanzia
Allianz, ARA 1857, Assitalia, Aurora, Axa, Assicurazione Grandine Svizzera, Cattolica, Gruppo SAI-Fondiaria,
FATA, Generali, Italiana Ass.ni, Lloyd Italico, ITAS Mutua
Ass.ni, Nuova Tirrena, R.A.S., Reale Mutua Ass.ni, Toro,
Unipol, Vittoria, V.H. Italia, Zurigo.
Garanzie prestate
La copertura è riferita alla perdita di resa quantitativa subita
dall’Azienda dall’insieme delle calamità atmosferiche quali: Gelo – Brina, Grandine, Siccità, Eccesso di pioggia,
sbalzo termico, colpo di sole e vento forte oltre alla perdita qualitativa valutata come di seguito riportato.
La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in
fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano
stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico
che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo
quanto previsto dalla Polizza-Convenzione.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena
produzione (dal 1° al 3° anno), la quantità di prodotto viene
convenzionalmente stabilita come segue:
1° anno 0%
della produzione media ottenibile
2° anno 50% della produzione media ottenibile
3° anno 100% della produzione media ottenibile
secondo quanto previsto dal Disciplinare di produzione
TRENTO D.O.C.
La quantificazione del danno deve essere eseguita per l’intera varietà assicurata in base ai quantitativi assicurati ed
ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione, con le
seguenti norme:
a)il risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo
dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni
provocati dagli eventi non compresi in garanzia;
b)al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
- le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza
fra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul
prodotto prossimo alla raccolta o attraverso idonee
documentazioni come quelle rilasciate dalle Cantine
di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell’anno;
- le centesime parti del danno di qualità dovuto:
- agli eventi grandine e vento forte, come da tabella
prevista alla Tabella di maggiorazione per danni da
grandine e vento forte;
- all’evento eccesso di pioggia come previsto alla Determinazione del danno di qualità per i danni da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta;
- la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti
determina il danno complessivo al quale vanno detratti, i danni dovuti agli eventi verificatosi prima della
decorrenza della garanzia e la franchigia.
Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta
sono compresi in garanzia i danni dovuti all’insorgenza di
marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti
giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di
riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si
considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva (date
riferite a produzioni normali e non a vendemmia ritardata)
Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono
anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a
riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona
in cui sono ubicati i vigneti interessati.
La valutazione del danno di qualità sarà effettuata dal perito
in considerazione di:
- valutazione delle effettive penalizzazioni eventualmente
applicate dalla Cantina Sociale al Socio Assicurato;
- analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal Socio
Assicurato;
- analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse
garanzie.
In nessun caso sarà riconosciuta una percentuale di perdita di qualità superiore al 30% (trenta percento) del valore
residuo assicurato relativo alla varietà interessata dall’evento garantito.
Tabella di maggiorazione 902
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto esclusivamente alla grandine e al vento forte,
verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in
base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella
tabella che segue :
Danno
Acini macchiati, ammaccati, spaccati
e persi tali da indurre un decremento
ponderale del 10% del grappolo
Acini macchiati, ammaccati, spaccati
e persi tali da indurre un decremento
ponderale del 20% del grappolo
Acini macchiati, ammaccati, spaccati
e persi tali da indurre un decremento
ponderale del 30% del grappolo
Acini macchiati, ammaccati, spaccati
e persi tali da indurre un decremento
ponderale del 40% del grappolo
Acini macchiati, ammaccati, spaccati
e persi tali da indurre un decremento
ponderale del 50% del grappolo
Acini macchiati, ammaccati, spaccati
e persi tali da indurre un decremento ponderale dal 60% al 100%del
grappolo
Coefficiente %
danno di qualità
11
19
29
42
50
50
15
Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del:
• 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei
Pinot;
• 01 luglio per le altre uve a bacca bianca e Lagrain;
• 05 luglio per le altre uve a bacca rossa.
Nel caso in cui il prodotto venga danneggiato da/anche
da grandinate che abbiano a verificarsi dopo le seguenti
date:
• 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo dei
Pinot;
• 05 agosto per le altre uve a bacca bianca e Lagrain;
• 15 agosto per le altre uve a bacca rossa;
il coefficiente per il danno di qualità verrà aumentato
del 30%.
SCHEMA DETERMINAZIONE DEL DANNO
Quantitativo risarcibile
Quantità assicurata per varietà
Estratto Conferimenti
sottoscritto dalla Cantina di riferimento o dichiarazione di produzione
depositata presso C.C.I.A.A. di Trento
o perizia di stima in campo.
MENO
Anterischi ed altre cause escluse dalla
Garanzia
PERDITA DI QUANTITÀ
(eventualmente se il dato non è congruo con quanto
rilevato dal Perito nelle preventive vengono effettuate ulteriori verifiche )
PRODOTTO INTERESSATO
DA GRANDINE
PERCENTUALE MAGGIORAZIONE DI QUALITÀ
“tab. 902”
Applicata su perdita di quantità stimata nei vigneti
Maggiorazione dei coefficienti previsti nella “Tabella
di Qualità 902”
PRODOTTO INTERESSATO
DA ECCESSO DI PIOGGIA
VALUTAZIONE QUALITATIVA
Valutazioni dell’Area Omogenea
Analisi delle penalizzazioni applicate per varietà, ai
conferimenti Aziendali;
Analisi situazione Aziendale;
Analisi della perdita di peso rispetto alla media
dell’area;
Analisi perdita di peso da grandine
Analisi dati di vendemmia;
% DI DANNO totale
percentale perdita quantità
percentale qualità 902
percentuale qualità eccesso di pioggia
16
MULTIRISCHIO RESE
“PRODOTTO FRUTTA”
Compagnie che prestano la garanzia:
Allianz, ARA 1857, Assitalia, Aurora, Axa, Assicurazione Grandine Svizzera, Cattolica, Gruppo SAI-Fondiaria,
FATA, Generali, Italiana Ass.ni, Lloyd Italico, ITAS Mutua
Ass.ni, Nuova Tirrena, R.A.S., Reale Mutua Ass.ni, Toro,
Unipol, Vittoria, V.H. Italia, Zurigo.
Prodotti assicurabili
Actinidia, Albicocche, Mele, Nettarine, Pere, Pesche,
Susine
Garanzie prestate
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il mancato o diminuito risultato della produzione del prodotto garantito, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalle
seguenti condizioni atmosferiche avverse:
gelo, brina, grandine, vento forte, siccità, eccesso acqua, sbalzo termico, colpo si sole.
L’assicurazione è operante quando gli eventi garantiti siano
riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o posti
nelle vicinanze.
L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati
in fase di piena produzione ,salvo quanto sotto previsto.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena
produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:
POMACEE
1° anno 0% della produzione ottenibile
2° anno 35% della produzione ottenibile
3° anno 60% della produzione ottenibile
4° anno 80% della produzione ottenibile
5° anno 100% della produzione ottenibile
DRUPACEE
1° anno 0% della produzione ottenibile
2° anno 35% della produzione ottenibile
3° anno 80% della produzione ottenibile
4° anno 100% della produzione ottenibile
Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e
precisamente:
• impianti antibrina;
• impianti antigrandine (reti).
Sono compresi in garanzia anche:
• i danni provocati da eventi verificatisi nel periodo
della fioritura fino alla data del 10 maggio anche a
rete chiusa;
• i danni provocati nei 05 giorni antecedenti l’inizio
della raccolta così come stabilito dalle Cooperative
di riferimento, anche a rete chiusa;
• i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto
stesso a seguito di compromissione dello stesso dovuta dalle avversità previste in garanzia.
• i danni derivanti da malfunzionamento dell’impianto
antibrina.
La presente estensione di garanzia è prestata con le seguenti riduzioni di tariffa:
• riduzione del tasso del 40% in caso di presenza di
impianto antigrandine;
• riduzione del tasso di 0,60 punti percentuali in caso
di presenza di impianti antibrina.
Corpo aziendale e partita assicurata
Per definizione di partita, si intende, l’intera produzione
della stessa specie e varietà coltivata negli appezzamenti
di terreno, ubicati all’interno di un medesimo corpo aziendale cioè Il fondo di terreno condotto dall’impresa agricola
assicurata, all’interno di unici e specifici confini, senza soluzione di continuità, afferente ad un medesimo Comune.
Nello stesso comune possono insistere più corpi aziendali.
Il corpo aziendale può essere attraversato da strade pubbliche e/o private, corsi d’acqua o linee ferroviarie e viarie
in genere.
Quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita per
singola partita, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione, con le seguenti
norme:
a) il risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non coperti dalla garanzia;
b) al valore risultato della produzione risarcibile vengono
applicate:
- le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza
tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile.
- le centesime parti del danno di qualità del prodotto,
ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione
sul prodotto residuo, della tabella Danno di qualità
tabella C.
- dalle centesime parti di danno complessivo determinate
nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come
detto per - danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia.
Danno di qualità - Tabella convenzionale
Il danno complessivo viene CONVENZIONALMENTE
valutato secondo le classificazioni e relativi coefficienti
riportati a pag. 18 - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione
delle Comunità europee.
17
TABELLA DI QUALITÀ FRUTTA
La garanzia riguarda il prodotto “Frutta” e si riferisce alla
perdita di qualità la cui valutazione viene convenzionalmente stabilita maggiorando il danno base dei coefficienti esposti nella tabella na fianco riportata sempreché sia
riscontrabile un danno all’apparato fogliare determinato
dalla grandine
Danno
Franchigia
66
1
67
2
68
3
69
4
da 70 a 95
5
96
4
97
3
98
2
99
1
100
0
“TABELLA C“ - QUALITÀ FRUTTA
Classe
di danno
Descrizione
% danno
di qualità
A
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona
(categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.
Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti
alla buccia (epicarpo) non superiori a:
• 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm. per albicocche, pesche, nettarine e
susine);
• 1,0 cmq. di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cmq per pesche e nettarine e 0,25 cmq per
albicocche e susine);
• 0,10 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia);
• rugginosità lieve;
• 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee.
0
B
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono
presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare
nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici
coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti
della buccia (epicarpo) non superiori a:
• 4 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm. per albicocche, pesche,nettarine e
susine);
• 2,5 cmq di superficie totale per gli altri difetti (1 cmq per albicocche e susine; 1,5 cmq per
pesche e nettarine );
• 0,75 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza
necrosi dell’epicarpo (0,6 cmq quadrati per actinidia, pere, pesche e nettarine e 0,4 cmq per
albicocche e susine);
• rugginosità media; cinghiatura lieve e media;
• 0,25 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell’epicarpo (buccia).
40
C
I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà,
ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli
eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.
* albicocche
85
80*
I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano
fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e
comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati
solo agli effetti del danno di quantità.
100
18
MULTIRISCHIO SULLE
RESE“CERASICOLTORI”
DEFINIZIONI
Quantità ottenibile per ettaro: Il risultato ad ettaro dei
conferimenti aggregati dei Soci alla cooperativa di conservazione e commercializzazione degli ultimi cinque
escludendo il migliore ed il peggiore, risultante per
zona geografica ed altimetrica omogenea (definite e
identificate nella convenzione), nonché per varietà, con
il massimo dell’effettiva produzione potenziale di ogni
specifico impianto produttivo assicurato.
Risultato della produzione:
Il prodotto della quantità media ottenibile per ettaro
dall’azienda, per il prezzo stabilito.
Compagnie che prestano la garanzia:
ITAS Mutua Ass.ni, Toro Ass.ni
La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il
mancato o diminuito risultato della produzione del prodotto
garantito, ottenibile in una superficie dichiarata, a causa
delle seguenti condizioni atmosferiche avverse: gelo - brina, grandine, eccesso pioggia, siccità, vento forte, colpo di
sole, sbalzo termico.
L’assicurazione è operante quando gli eventi garantiti siano riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o
posti nelle vicinanze.
Decorrenza della Garanzia
La garanzia decorre dalle ore 12,00 del terzo giorno successivo a quello di notifica dell’assunzione del rischio alla
Società. L’assunzione dei rischi parte con il giorno 11 marzo 2008.
1.Rischio grandine
La garanzia ha inizio all’allegagione.
2.Rischio eccesso di pioggia in prossimità della raccolta
L’assicurazione è relativa alla perdita di qualità del
prodotto a causa di eccesso di pioggia verificatosi in
prossimità della raccolta.
3° anno 20% della produzione ottenibile
4° anno 80% della produzione ottenibile
5° anno 100% della produzione ottenibile
E’ ammessa anche l’assicurazione di prodotti coperti
da impianti di difesa attiva in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista
nella zona, e precisamente teli antipioggia.
Tali teli devono essere stesi entro le date indicate per
le rispettive zone, qualora tale condizione non venga
rispettata decade la copertura assicurativa per danni
da eccesso pioggia e grandine.
L’assicurazione riguarda il prodotto relativo ad un
solo ciclo produttivo ed immune da ogni malattia, tara
o difetto.
Le produzioni coperte da impianti di difesa attiva devono essere considerate e codificate come specie diversa.
Maturazione del prodotto e scadenza della garanzia
Si precisa che la maturazione del prodotto è convenzionalmente determinata per zona geografica e altimetrica
omogenea nonché per varietà come segue: entro 10 giorni
dalla data di inizio della raccolta e consegna del prodotto al
magazzino frutta competente per territorio, salvo cause di
forza maggiore dovute all’andamento climatico avverso.
SOGLIA - Franchigia
L’assicurazione è prestata con l’applicazione della franchigia indicata sul certificato di assicurazione. Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano distrutto più del 30% del risultato
della produzione per varietà e zona omogenea.
Superato detto livello minimo sarà applicata la franchigia
come da apposita tabella.
Limite di indennizzo
Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o
più eventi garantiti, importo superiore all’70% del risultato
della produzione per zona geografica omogenea. Detta
percentuale viene abbassata al 50% per i danni derivanti
da siccità.
Delimitazioni di garanzia
E’ consentita l’assicurazione di impianti specializzati in fase
di piena produzione (salvo quanto sotto previsto), coltivati
secondo i criteri di buona agricoltura che non siano stati
colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che
patologico, salvo specifica autorizzazione della Società.
L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena
produzione (dal 1° al 5° anno), la quantità di prodotto ottenibile viene convenzionalmente stabilità come segue:
1° anno 0% della produzione ottenibile
2° anno 0% della produzione ottenibile
19
Norme per la quantificazione del danno
La quantificazione del danno deve essere eseguita, per
singola varietà, o gruppo di varietà similari,per zona
geografica e altimetrica omogenea in base ai prezzi
unitari fissati nella Polizza Convenzione per singola
specie e varietà, con le seguenti norme:
Per le garanzie “grandine” e “eccesso di pioggia”, in
base all’applicazione della tabella convenzionale di
danno.
Per le altre garanzie, calcolando la sola perdita di
quantità di prodotto ottenibile.
Le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia
distrutte da uno o più eventi assicurati, come risultato
dalla perizia effettuata nella relativa zona omogenea e
per singola varietà, devono essere applicate al valore
corrispondente alla quantità di prodotto ottenibile in
ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa
sia inferiore a detto valore.
Dalle centesime parti di danno devono essere detratte
quelle relative ai danni come detto nelle Norme che
regolano l’assicurazione in generale – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia – e quelle
relative alla franchigia.
In caso di danni successivi le centesime parti di danno
devono essere sempre riferite al valore inizialmente
assicurato.
Qualora particolari ed eccezionali eventi atmosferici
in garanzia danneggino le produzioni assicurate nelle
singole zone omogenee in maniera del tutto non uniforme, determinando un’entità di danno completamente diversa in una parte di tale zona, le zone geografiche
ed altimetriche omogenee di seguito definite ed elencate, possono essere ridefinite in comune accordo fra
le parti (Contraente e Società che presta la garanzia).
In considerazione della particolarità delle produzioni poste sotto impianti di difesa attiva antipioggia la
quantificazione per eventuali danni da gelo e/o grandine verrà effettuata per corpo aziendale, all’interno
dell’Azienda agricola assicurata, e non per zona altimetrica omogenea.
Tabella valutazione del danno
(qualitativa)
Classe
di danno
Descrizione
A
B
Illesi, lesioni all’epicarpo, qualche lesione minima
Lesioni di lieve e/o media estensione asciutte – Lesioni di lieve e/o media profondità asciutte
0
40
C
Lesioni di notevole estensione asciutte – Lesioni di notevole profondità asciutte Qualche lesione di lieve
estensione non asciutta – Qualche lesione di notevole profondità non asciutta , deformazione media
70
D
Lesione di media e/o notevole estensione non asciutte – Lesioni di media e/o notevole profondità non asciutte
– Frutti abbattuti – Frutti distrutti , deformazione grave
100
N.B.: le lesioni di cui ai punti B) usque D), ove non diversamente specificato, si intendono al mesocarpo.
20
% danno
di qualità
ZONA
ZONE GEOGRAFICHE ED ALTIMETRICHE OMOGENEE
TERMINE MASSIMO
PER LA COPERTURA
DELL’IMPIANTO
A
Susà sotto paese – Canale – Valcanover fino a maso Dolzer
10 giugno
B
Colle di Tenna
10 giugno
C
Susà sopra paese – S.Vito – sopra a maso Dolzer – S. Caterina – Nogarè
10 giugno
D
Bosentino – Vigolo Vattaro – Mala – Frazioni alte di Civezzano
15 giugno
E
Pergine – Serso – Viarago – Masetti – Zava
10 giugno
F
Madrano – Vigalzano – Casalino – Canzolino
10 giugno
G
Roncogno – Costasavina
10 giugno
H
Civezzano escluse frazioni alte
10 giugno
I
Povo – Villazzano – Cortesano
01 giugno
J
Mattarello
01 giugno
K
Ravina – Romagnano
01 giugno
L
Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al fiume Adige
01 giugno
M
Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al Comune di Cimone (escluso)
01 giugno
N
Brancolino – Nogaredo – Pomarolo – Nomi – Sasso – Noarna – Isera
01 giugno
O
Volano – Besenello – Rovereto
01 giugno
P
Sardagna – Cimone – Garniga – Montevaccino
10 giugno
Q
Bleggio
15 giugno
R
Faver
10 giugno
S
Cadine
15 giugno
T
Media Val di Non
20 giugno
U
Alta Val di Non
20 giugno
V
Revò
20 giugno
W
Bassa Valsugana
01 giugno
X
Altre zone non previste, da delimitare
Per Pergine si intendono le zone del Comune escluse le frazioni citate separatamente
21
POLIZZA SPERIMENTALE
Franchigia e calcolo delle
percentuali di danno
% di danno
franchigia
Indennizzo
% di danno
franchigia
Indennizzo
% di danno
franchigia
Indennizzo
“reti antigrandine, antipioggia e tunnel”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
20
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
46
47
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Tassi di Tariffa a carico del Socio
Per tutti i Comuni:
• 5,50% da applicarsi sul valore assicurato
• 4,10% del valore assicurato per le produzioni insistenti in appezzamenti coperti con teli antipioggia.
22
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati
alle “reti antigrandine/antiacqua e tunnel” assicurate,
dalla percossa della grandine, dall’azione del fulmine,
da sovraccarico di neve limitatamente al periodo 22
marzo – 21 novembre, nonché da vento, trombe d’aria,
uragani, quando detti eventi siano riscontrabili su una
pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze.
La garanzia decorre dalle ore 12 del giorno successivo
a quello di notifica. L’assunzione dei rischi parte con il giorno 14 marzo 2008
Definizioni:
Rete antigrandine/antiacqua:
la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle
piante dai danni della grandine e del vento e costituita
da:
• Sistema di palificazione;
• Rete in fibra polietilenica;
• Tiranti, ancore e quant’altro utilizzato per la messa in
opera dell’impianto;
il tutto realizzato a regola d’arte.
Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico:
la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante dai
danni della grandine e del vento e costituita da:
• Sistema di palificazione;
• Film in materiale plastico;
• Tiranti, ancore e quant’altro utilizzato per la messa in
opera dell’impianto;
il tutto realizzato a regola d’arte.
Piantagione protetta
il frutteto o il vigneto o altre colture protette dalla rete antigrandine/antiacqua e tunnel.
Valore dei beni assicurabili
A) reti antigrandine/antiacqua
Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come
segue:
1)reti antigrandine nuove o con meno di tre anni di età,
in base al prezzo massimo indicato dal MIPAF con apposito decreto e deliberato dal C.d.A. del Contraente, moltiplicato per la superficie coperta;
2)reti antigrandine di età superiore ai tre anni in base
ad un valore convenzionale calcolato applicando a quanto previsto al punto 1) un degrado, per ogni anno di età
superiore al terzo, calcolato nella misura del 12% per
le reti bianche, dell’8% per le reti nere e del 5% per la
palificazione, i tiranti e le ancore, il tutto con il massimo
dell’80%;
3)frutti pendenti: la quantità realmente ottenibile moltiplicata per il prezzo unitario indicato dal MIPAF con apposi-
to decreto annuale e deliberato dal C.d.A. del Contraente
In questo valore è convenzionalmente compreso anche il
valore attribuito alle piante protette.
B) tunnel
Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come
segue:
1)tunnel nuovi o con meno di un anno di età, in base al
prezzo massimo indicato dal MIPAF con apposito decreto
e deliberato dal C.d.A. del Contraente, moltiplicato per la
superficie coperta;
2)tunnel di età superiore ad un anno anni in base ad
un valore convenzionale calcolato applicando a quanto
previsto al punto 1) un degrado, per ogni anno di età superiore al primo, calcolato nella misura del 40%, con il
massimo dell’80% .
3)frutti pendenti: la quantità realmente ottenibile moltiplicata per il prezzo unitario indicato dal MIPAF con apposito
decreto annuale. In questo valore è convenzionalmente
compreso anche il valore attribuito alle piante protette.
RETI ANTIGRANDINE/ANTIACQUA
in caso d Sinistro Totale
• se la rete antigrandine/tunnel è nuova o con meno di
tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito nelle Condizioni Generali di Assicurazione;
• se la rete antigrandine ha più di tre anni di età, in
base al relativo valore convenzionale dell’impianto
calcolato con i criteri previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione;
e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui.
in caso di Sinistro Parziale
il danno verrà calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle
spese di mano d’opera per smontaggio e rimontaggio,
le spese di dogana eventualmente sostenute per l’acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili.
In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le
parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è
più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono
più disponibili, verrà considerato l’ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dai periti da
esse nominati.
L’importo, quantificato come sopra, rapportato al valore delle reti/tunnel assicurate, determina il danno percentuale di ogni singola partita che, se supera la soglia
prevista, sarà indennizzato al netto dello scoperto contrattuale.
Relativamente al rischio grandine e vento sono compresi in garanzia anche a rete chiusa:
• i danni provocati da eventi verificatesi nel periodo di
allegazione fino alla data del 10 maggio;
• i danni provocati nei 5 giorni antecedenti l’inizio della raccolta così come stabilito dalle Cooperative di
riferimento;
• i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto
stesso.
La presente estensione opera relativamente ai danni materiali e diretti provocati ai frutti pendenti ed alle piante protette
da:
• crollo della rete antigrandine/antiacqua e tunnel o di
parti della stessa;
• percossa della grandine e/o azione del vento avvenute in concomitanza dell’evento indennizzabile in
base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive.
Si attribuisce a ciascuna pianta colpita la percentuale
di danno CONVENZIONALMENTE stabilita in base alle
seguenti classificazione del tipo di lesione e relativi coefficienti di danno:
TIPO DI LESIONE
COEFF. DI
DANNO
Danno limitato al solo apparato fogliare,
ai germogli, alle gemme ed alle branche
oltre le terziarie
0%
Danni alle sole branche terziarie
10%
Danni alle branche secondarie in misura
pari o inferiore al 50%
20%
Danni alle branche secondarie in musura superiore al 50%
30%
Danni alle branche primarie in misura
pari o inferiore al 30%
40%
Danni alle branche primarie in misura
compresa tra il 30% ed il 60%
60%
Danni alle branche primarie in misura
superiore al 60%
80%
Danni che provocano lesioni irreversibili
e la conseguente morte della pianta
100%
FRUTTI PENDENTI
in base al danno causato direttamente dalla percossa
della grandine caduta in concomitanza con l’evento garantito o nelle quarantotto ore immediatamente successive, applicando le condizioni tutte di cui alla Convenzione Grandine e Vento di riferimento.
23
Il danno alle piante andrà applicato sul residuo a 100
del danno quantificato sui frutti pendenti, che sommato al danno ai frutti pendenti darà il danno complessivo, sul quale si applicherà la franchigia scalare come
da Condizioni Generali di Assicurazione Grandine e
Vento.
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importi
superiori a quelli assicurati per le rispettive partite per
uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Tariffa
Relativamente alle “reti antigrandine” tasso 0,50% applicato al valore come definito all’art. 4) – Valore dei beni
assicurati.
Relativamente alle “reti antigrandine e antipioggia per
impianti di ciliegie” tasso 0,70% applicato al valore come
definito all’art. 4) – Valore dei beni assicurati.
Relativamente ai “tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico” tasso 1,0% applicato al valore come
definito all’art. 4) – Valore dei beni assicurati
Relativamente ai “frutti pendenti” ed alle piante il 25%
del tasso previsto dalla Convenzione Grandine e Vento
2008 applicato al valore come calcolato al punto 4) Valore
dei beni assicurati”.
Soglia – Scoperto
L’assicurazione è prestata con l’applicazione della
franchigia indicata sul certificato di assicurazione. Il
diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando
le avversità oggetto di garanzia abbiano distrutto più
del 30% del risultato della produzione per partita assicurata. Superato detto livello minimo sarà applicata la
franchigia come segue:
Danno
Franchigia
31%
26%
32%
23%
33%
20%
34%
17%
35%
14%
36%
12%
37% - 100%
10%
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi
garantiti importo superiore al 90% del valore assicurato per singola partita.
L’indennizzo sarà decurtato, per la sola partita reti antigrandine, antipioggia o tunnel, di uno scoperto pari
al 10%. Detto scoperto si applicherà in misura tripla
qualora le reti antigrandine o antipioggia siano state
realizzate con:
(reti antigrandine e antipioggia)
• utilizzo di pali in castagno o pino;
• distanza fra i pali sul filare maggiore di 10 metri;
• ancoraggi di testata con profondità inferiore a cm. 80
ed una distanza dalla proiezione sul terreno del palo
inferiore a di cm. 90;
• ancoraggi laterali esterni di pali in cemento posti a
meno di cm. 60 dalla proiezione del terreno del palo
medesimo.
(tunnel)
• non realizzati a regola d’arte.
24
PREZZI MERCURIALI DEI PRODOTTI - 2008
Colture Arboree
700
793
Actinidia B FS
Albicoc. B FS
789
Ciliegie FS
095
783
Caki o Loti
Mele B FS
751
785
Pere prec. B FS
Pere B FS
487
Pesche B FS
771
Pesche pr. B FS
787
Nettarine B FS
371
791
711
Nettar. pr. B FS
Susine B FS
Susine pr. B FS
Cod
Specie
Hayward e Tutte le varietà
Tutte le varietà
Aurora e similari
Anellone, Burlat, Bolognese, Cardinale, Chiampo, Costasavina, Ferrovia, Kordia,
Lapins, Mora di Carzano e di Vignola, Nero I, Regina, Schneider, Stella, Summit,
Sweet Heart, Van e similari
Adriana, Amarene, Bella Italia, Cornale, Marosticane, altre
Tutte le varietà
Pink Lady
Breaburn
Fuji, altre varietà emergenti
Bella di Boskoop
Florina, Stayman, Winesap, Jonagold, Altre medio tardive
Renetta Canada, Gala
Golden e simili, Gruppo Red Del oltre a 350 mt slm
Golden e simili, Gruppo Red Del fino a 350 mt slm
Elstar, Ozark Gold, Summared, Delbarestivale, Idareded Gloster, Altre precoci
Granny Smith, Imperatore Morgenduft
William e altre precoci
Abate Fetel, Decana del Comizio
Kaiser, Conference e altre medio tardive
Gialle media maturazione
Gialle tardive
Bianche media maturazione
Bianche tardive
Gialle precoci
Bianche precoci
Media maturazione
Tardive
Tutte le varietà
Varietà medio tardive
Tutte le varietà
902
Uva da vino nord qualità extra FS
Uva da Vino
Varietà
Pinot grigio
Riesling
Traminer aromatico
Nosiola, Nosiola vino santo
Moscato
Chardonnay, Pinot Bianco, Silvaner Verde
Muller Thurgau
Sauvignon
Pinot Nero
Schiava Valdadige
Lagrein, Cabernet, Teroldego, Rebo
Marzemino
Enantio
Merlot
Lambrusco
Altre uve bianche di pregio
Altre uve rosse di pregio
Altre Uve bianche
Altre Uve rosse
€ 46,00 qle
€ 86,00 qle
€169,00 qle
€ 257,00 qle
€ 211,00 qle
39,00 qle
€ 59,00 qle
€ 42,00 qle
€ 46,00 qle
€ 38,00 qle
€ 31,00 qle
€ 47,00 qle
€ 45,00 qle
€ 37,00 qle
€ 33,00 qle
€ 34,00 qle
€ 47,00 qle
€ 56,00 qle
€ 44,00 qle
€ 48,00 qle
€ 47,00 qle
€ 55,00 qle
€ 50,00 qle
€ 62,00 qle
€ 68,00 qle
€ 50,00 qle
€ 49,00 qle
€ 76,00 qle
€ 69,00 qle
€ 84,00 qle
Prezzo
q.le DOC
q.le I.G.T.
q.le Vino tavola
€ 133,00
€ 66,00
€ 129,00
€ 66,00
€ 193,00
€ 66,00
€ 115,00
€ 66,00
€ 133,00
€ 66,00
€ 129,00
€ 66,00
€ 129,00
€ 66,00
€ 123,00
€ 66,00
€ 130,00
€ 41,00
€ 73,00
€ 43,00
€ 113,00
€ 44,00
€ 113,00 NON PREVISTO
€ 89,00
€ 44,00
€ 93,00
€ 38,00
***
***
€ 37,00
***
***
€ 34,00
***
***
€ 31,00
***
***
€ 20,00
***
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€ 23,00
25
TASSI DI TARIFFA PRO QUOTA SOCIO - ANNO 2008
Actinidia
Albicocche
Mele
Nettarine
Pere
Comune
Pesche
Prec.
Susine
Uva da Vino
Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi
Ala
Aldeno
Arco
Avio
Besenello
Bleggio Inferiore
Bleggio Superiore
Borgo Vals.na
Bosentino
Brentonico
Brez
Cagnò
Calavino
Calceranica al Lago
Caldes
Caldonazzo
Calliano
Campodenno
Carzano
Castelfondo
Castelnuovo Vals.
Cavedine
Cavizzana
Cembra
Cimone
Cis
Civezzano
Cles
Cloz
Coredo
Croviana
Cuneo
Dambel
Denno
Don
Drena
Dro
Faedo
Fai della Paganella
Faver
Fiavè
Flavon
Fondo
Garniga
Giovo
Grigno
Grumes
Isera
Ivano Fracena
Lasino
Lavis
Levico Terme
Lisignago
Livo
Lomaso
Malè
Ma losco
Mezzocorona
Mezzolombardo
Monclassico
Mori
Nago – Torbole
Nanno
Nave San Rocco
Nogaredo
Nomi
26
3,00
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2,90
3,80
2,90
2,90
2,90
2,90
7,60
4,90
3,00
3,70
3,00
4,10
2,90
3,50
2,90
4,00
3,00
3,00
2,90
2,90
3,00
2,90
7,30
4,70
4,80
5,40
3,80
4,60
5,20
3,70
4,30
5,40
5,30
6,40
7,90
7,90
5,00
5,00
3,30
5,00
4,70
4,70
7,90
3,70
7,20
6,40
5,70
6,70
4,30
3,30
7,70
5,50
7,80
3,90
7,30
5,10
3,10
3,10
5,90
3,60
7,90
7,90
3,80
5,70
7,90
3,40
3,90
3,10
3,90
4,20
5,20
5,10
6,10
7,60
7,60
4,80
4,90
3,20
4,80
4,60
4,60
7,60
3,60
6,90
6,20
5,50
6,40
4,20
3,20
7,40
5,30
7,40
3,80
7,00
4,90
3,00
3,00
5,60
3,50
7,60
7,60
3,70
5,50
7,60
3,30
3,80
3,00
3,80
4,10
3,10
7,10
4,80
7,70
3,50
4,80
6,70
5,90
5,20
6,70
5,00
3,90
5,00
3,90
3,10
4,40
3,10
3,60
3,60
3,50
7,70
4,00
3,00
6,90
4,60
7,40
3,40
4,70
6,50
5,70
5,00
6,40
4,80
3,80
4,80
3,80
3,00
4,20
3,00
3,50
3,50
3,40
7,40
5,00
4,00
3,50
5,10
3,00
3,90
4,00
2,70
2,80
3,80
3,90
4,20
3,60
4,90
5,40
2,70
5,30
3,80
3,50
5,40
3,10
5,00
3,20
3,40
3,40
3,40
3,50
3,60
1,40
1,80
1,40
1,40
2,30
2,20
1,60
1,40
1,50
1,90
1,50
1,50
2,30
2,20
1,60
1,50
3,20
3,40
4,90
5,00
1,50
1,60
3,80
4,00
1,40
1,50
3,20
3,40
1,40
1,40
2,00
1,50
1,50
2,10
2,00
2,10
4,70
4,80
2,00
1,70
2,10
1.80
5,20
5,30
1,40
2,90
1,50
2,90
6,00
6,10
2,30
2,30
5,10
3,30
5,20
3,40
3,20
1,40
1,40
3,20
1,50
1,50
1,40
1,50
1,40
1,40
1,50
1,50
1,40
1,60
1,40
1,40
1,40
2,70
1,60
1,50
1,60
1,50
1,50
1,50
2,70
1,70
1,40
1,40
1,50
1,50
4,00
4,10
3,20
3,40
3,80
4,00
5,80
5,90
5,60
5,70
2,80
5,40
3,90
3,20
3,20
3,40
3,40
1,40
1,40
1,50
1,50
3,20
3,40
1,40
1,40
1,70
1,50
1,50
1,80
3,60
Actinidia
Albicocche
Mele
Nettarine
Pere
Comune
Pesche
Prec.
Susine
Uva da Vino
Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi
Novaledo
Ospedaletto
Padergnone
Pergine Vals.na
Pomarolo
Revò
Riva del Garda
Romallo
Romeno
Roncegno
Roverè della Luna
Rovereto
Rumo
Samone
San Michele a.A.
Sant’Orsola
Sanzeno
Sarnonico
Scurelle
Segonzano
Sfruz
Smarano
Spera
Spormaggiore
Sporminore
Stenico
Storo
Strigno
Taio
Tassullo
Telve di Sopra
Telve di Sotto
Tenna
Tenno
Terlago
Terres
Terzolas
Ton
Trento
Tres
Tuenno
Valda
Vallarsa
Vattaro
Vervò
Vezzano
Vigolo Vattaro
Villa Agnedo
Villa Lagarina
Volano
Zambana
3,00
3,00
2,90
2,90
3,00
2,90
3,00
5,10
2,90
4,90
7,60
7,60
3,80
3,00
2,90
3,00
2,90
3,00
2,90
3,80
7,60
5,90
3,00
3,20
3,00
3,00
7,30
7,30
3,60
3,60
7,30
5,70
4,50
7,90
6,70
7,00
3,60
4,70
3,10
5,20
6,50
3,80
5,50
4,00
7,90
3,10
3,40
7,90
3,50
4,30
6,20
3,10
5,00
4,70
6,70
3,30
3,30
6,90
7,90
6,80
3,90
4,10
7,80
6,50
7,90
4,30
7,60
6,40
6,70
3,50
4,50
3,00
5,00
6,30
3,70
5,30
3,90
7,60
3,00
3,30
7,60
3,40
4,20
5,90
3,00
4,80
4,50
6,40
3,20
3,20
6,60
7,60
6,60
3,80
4,00
7,40
6,20
7,60
6,70
3,20
4,50
3,10
5,00
4,20
3,80
6,50
3,10
4,40
3,00
4,80
4,10
3,70
5,80
6,70
3,20
5,40
7,90
7,90
5,30
5,70
4,60
5,50
6,40
3,20
5,20
7,60
7,60
5,10
5,50
4,40
3,50
3,60
3,50
3,60
5,40
5,40
5,40
5,40
2,80
3,00
3,20
5,80
3,20
3,40
5,90
3,40
3,20
3,40
1,40
1,40
1,40
1,60
1,40
1,40
1,40
3,40
1,40
1,40
1,40
1,50
1,50
1,50
1,40
1,50
1,40
1,50
1,40
1,90
1,50
2,00
1,90
3,20
2,00
3,20
2,30
2,30
3,20
3,20
4,20
3,50
3,50
4,30
3,60
3,60
3,50
3,70
2,70
2,80
3,20
2,70
3,30
2,80
3,10
4,80
3,20
4,90
2,80
2,80
3,00
3,00
3,40
1,50
1,50
1,50
1,60
1,50
1,50
1,50
3,20
3,40
3,20
3,40
3,20
3,40
1,40
1,40
1,50
1,50
4,80
4,90
1,40
1,90
1,50
2,00
1,50
1,60
1,40
3,60
1,50
3,50
1,40
1,40
1,40
1,50
1,50
1,50
5,80
6,00
5,50
4,70
3,20
5,90
6,10
5,60
4,80
3,40
Le presenti tariffe a carico del Socio sono calcolate con l’applicazione dei parametri approvati con Decreto
Ministeriale. Lo stesso Decreto prevede la riduzione della percentuale di intervento qualora le disponibilità di
bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale non riescano a coprire le somme richieste. In questa remota ipotesi
il Consorzio sarebbe costretto ad incassare la differenza dai Soci assicurati. Pur essendo una possibilità remota
riteniamo indispensabile la massima trasparenza.
Detti tassi sono calcolati per i Soci aderenti al sistema di pagamento RID. Per i Soci che non hanno optato per
tale formula invieremo cartella esattoriale con tassi maggiorati dello 0,15%.
27
Via Giusti 40, - 38100 TRENTO
Tel. 0461/915908 - Fax 0461/915893 - [email protected] - www.codipratn.it
28
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