DELLA PROVINCIA DI TRENTO ANNO VI – N. 1 – I TRIMESTRE 2008 DIFESA ASSICURATIVA AGRICOLA AGEVOLATA 2008 OBBLIGO ASSICURARE INTERA PRODUZIONE ORDINARIA AZIENDALE COPERTURE SPERIMENTALI “MULTIRISCHIO” COPERTURE SPERIMENTALI “PLURIRISCHIO” COPERTURE “ RETI E TUNNEL” POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN A.P. D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27.02.2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1 - DCB TRENTO AUT. TRIB. TRENTO N. 1161 DEL 12.02.2003 - PER. TRIM. LE IN QUESTO NUMERO Altre considerazioni Comunicazioni ai Soci Definizioni assicurative Pluririschio – Grandine, Vento, Gelo brina Multirischio rese – Norme di carattere generale Multirischio rese “Uva da Vino” Multirischio rese “Frutta” Multirischio rese “Ciliegie” Polizza sperimentale reti antigrandine, antiacqua, tunnel Prezzi Mercuriali Tassi di tariffa “Quota Socio” pag. 3 pag. 6 pag. 7 pag. 9 pag. 13 pag. 15 pag. 17 pag. 19 pag. 22 pag. 25 pag. 26 Periodico del Consorzio difesa produttori agricoli Co.Di.Pr.A. ANNO IV - N. 4 Co.Di.Pr.A. periodico dell’Associazione Via Giusti, 40 - 38100 Trento - tel. 0461/915908 - fax 0461/915893 www.codipratn.it - [email protected] Esercente l’impresa giornalistica: Agriduemila s.r.l. - Via Giusti, 40 - 38100 TN Direttore editoriale: Andrea Berti Direttore responsabile: Piero Flor Redazione e Segreteria: Via Giusti, 40 - 38100 Trento - tel. 0461/915908, fax 0461/915893 Progetto grafico e impaginazione: GBF - Trento - Via Lunelli, 13 Stampa: Grafiche Stile - Rovereto (Tn) - Via Roggia, 1 2 Altre considerazioni sulla scelta di applicazione della soglia 30% Riteniamo oltremodo utile, all’inizio di una nuova campagna assuntiva, riprendere ed approfondire le considerazioni su cui ci siamo già intrattenuti nell’articolo pubblicato nel precedente numero di questo opuscolo informativo, e cioè sul perché il Consiglio di Amministrazione di Co.Di.Pr.A. ha optato di applicare ai contratti assicurativi operanti nella provincia di Trento la soglia di accesso al risarcimento 30% cambiando contestualmente la tabella di liquidazione del danno anziché scegliere la strada del semplice contratto integrativo. Già nell’articolo precedente affermavamo che: “La tariffazione della polizza integrativa deve tendere ad ottenere un equilibrato rapporto sinistri a premi: PREMI = [ Sinistro medio atteso + imposte + costi assicurativi e riassicurativi + costi provvisionali / agenziali] QUINDI, A LIVELLO AGGREGATO, I SOCI CODIPRA PAGHEREBBERO, OGNI ANNO, MEDIAMENTE CIRCA 4 MLN DI EURO DI PREMI PER RICEVERE MEDIAMENTE 3,2 MLN DI EURO DI RISARCIMENTI AGGREGATI 100 = [80 sinistro medio atteso + 2,5 per imposte + 17,5 per costi assuntivi, riassicurativi e gestionali] Tutto ciò potrebbe avere un senso logico sul rischio catastrofale ma non sulla prima parte di un danno.” Partendo da questa premessa passiamo ad analizzare quanto sarebbe avvenuto negli ultimi anni, escluso 2007, se avessimo applicato ai contratti assicurativi in essere un contratto integrativo che annullasse la soglia di danno (ossia franchigia fissa al 10% e Tab B). Per far questo abbiamo a disposizione i dati relativi alle perizie di danno ( bollettini di campagna) emessi dai fiduciari delle varie compagnie nel corso dei vari anni. Abbiamo preferito escludere dal campione il 2007 in quanto avremmo dovuto attribuire alle partite con “RITIRO DI DENUNCIA” un punteggio. L’analisi dei dati a nostra disposizione e la loro relativa rielaborazione è stata quindi riferita agli anni 2004, 2005 e 2006. Le risultanze di perizia di questo triennio erano basate sui risultati derivanti dall’applicazione della Tabella di liquidazione B maggiorata dall’integrazione prevista dalle condizioni contrattuali. Per tale periodo anche la scomposizione del premio è possibile calcolarla e non stimarla. Riportiamo di seguito i dati dei principali parametri assicurativi relativi alla sola garanzia grandine e vento: Capitale Assicurato Risarcimento contrattuale 2006 2005 2004 119.483.087,90 151.465.885,00 151.541.063,10 6.296.710,14 9.139.808,16 4.115.948,82 5.986.811,08 8.649.428,72 3.677.312,12 18.409.504,02 26.236.376,07 26.318.726,07 18.409.504,02 26.236.376,07 26.318.726,07 4.606.965,93 7.240.822,36 7.552.226,58 10.015.702,37 14.233.859,74 14.271.264,58 Ipotesi Ris. fr 10 senza Magg. Premio Contrattuale Ip. Premio a Fr 10 Quota Socio Ip. Quota Socio a Fr. 10 Tali dati vengono rappresentati nel grafico sottostante (i valori relativi ai “capitali assicurati” sono ridotti ad un decimo del loro reale valore per esigenze grafiche). DATI PER ANNO ASSICURATIVO 3 Dal grafico illustrato alla pagina precedente risulta evidente la convenienza della “garanzia con soglia di accesso al risarcimento” rispetto alla soluzione ipotizzata di “franchigia 10% fissa”, grazie al maggior contributo pubblico che determina, a parità di premio, una notevole riduzione della “Quota Socio” a fronte di risarcimenti aggregati pressoché uguali. In considerazione di questi risultati il Consiglio di Amministrazione ha responsabilmente deciso, anche per l’anno in corso, di confermare la soluzione assicurativa con soglia. Dall’analisi dei dati relativi alla campagna 2007 si accentua ancor di più la convenienza della soluzione assicurativa a “Soglia 30% con Tabella Danni C”. Recependo i consigli e le indicazioni emerse dai Soci, in fase liquidativa, abbiamo studiato dei correttivi in modo da mitigare i piccoli effetti negativi che l’applicazione della soglia 30% aveva fatto emergere, come pure attenuare la curva negativa che la tabella commerciale evidenziava per i danni catastrofali. Si è pertanto proposto agli Assicuratori una serie di aggiustamenti, sia normativi che strutturali alla tabella C applicata. COMPARAZIONE FRA LE DUE SOLUZIONI - ANNO 2007 Le principali novità, per il 2008 consistono: • Maggiorazione del danno tecnico per percentuali pari o superiori al 66% (la maggiorazione prevista arriva fino a 5 punti per i danni pari o superiori a 70%, in sostanza equivarrebbe applicare per questi danni franchigia 5 anziché franchigia 10); • Riduzione dei parametri per la classifica 0 (da 0,15 cmq a 0,10 cmq). 4 Le ipotetiche risultanze derivanti dall’analisi matematica su di una serie di campioni reali evidenziano delle linee di tendenza sulla progressività dei possibili risultati estimativi dei danni provocati dagli eventi garantiti che sopra riportiamo. Le modifiche normative apportate ai contratti per l’anno in corso sono dettagliatamente descritte nelle pagine successive. Nella tabella sono comparate le risultanze dell’applicazione delle tre condizioni di liquidazione frutta (Tab. B + Maggiorazione, Tab. C 2007 e Tab. C 2008) rispetto alla classica Tab. B rappresentata dalla retta orizzontale (% danno da Tab. B) su di un campione rappresentativo di grandinate a livello provinciale, che riproducano tutti i punteggi da 0 a 100. Ovviamente nella tabella sono raffigurate le risultanze al lordo della franchigia contrattuale e della soglia di accesso al risarcimento. 5 IMPORTANTI COMUNICAZIONI AI SOCI OPPORTUNITÀ DI NUOVE E PIU’ CONVENIENTI FORME DI PAGAMENTO OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INTERA PRODUZIONE ORDINARIA AZIENDALE Il Consiglio di Amministrazione di Co.Di.Pr.A., a partire dal 2002, ha proposto un sistema innovativo che comporta un notevole risparmio ai Soci per il pagamento delle quote associative e/o assicurative: l’addebito automatico sul conto corrente tramite la procedura RID. Le adesioni registrate fino al 2007 hanno superato le più positive aspettative; oltre il 90% dei premi è stato riscosso con questo sistema. Per aderire è sufficiente rivolgersi al proprio Istituto di Credito, sottoscrivere l’apposito modulo RID ed inviarne una copia a Co.Di.Pr.A. I codici specifici da riportare sono disponibili sul sito internet del Consorzio www.codipratn.it al capitolo condizioni assicurative. Il codice personale è lo stesso del N. di Socio del Co.Di.Pr.A. Invitiamo i Soci che non hanno ancora aderito a sfruttare tale opportunità. Sottolineiamo che aderire alla formula RID permette di ottenere una riduzione, mediamente pari al 4,0% del premio a carico del Socio. Il Dec. Leg.vo 29 marzo 2004 n.102, così come ribadito dal Regolamento (CE) N. 1857/2006 e dal D.M. 28 dicembre 2007 n. 26.078, il quale rinnova quanto previsto dal DM 27 dicembre 2007 n. 102.971 “Piano Assicurativo Agricolo 2007” prorogato ed integrato dal D.M. n. 28.079 del 28 dicembre 2007, prevede per la concessione del Contributo Pubblico (Stato e Provincia Autonoma di Trento) alle assicurazioni agevolate l’obbligo di assicurare tutta la produzione ordinaria, per prodotto, nel singolo Comune amministrativo. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale e dall’Ente di Vigilanza preposto, si riscontrasse la mancata osservanza di tale norma legislativa si perderebbe il beneficio della Contribuzione Pubblica. Pertanto il Consorzio si vedrebbe costretto a recuperare l’intero costo assicurativo dal Socio (circa 4 volte l’ammontare dell’importo già pagato) oltre alle possibili conseguenze penali e civili alle quali il Socio incorrerebbe per false dichiarazioni rilasciate e sottoscritte all’atto della stipula dell’adesione assicurativa, le quali potrebbero comportare anche la compromissione di future provvidenze all’Azienda Agricola. Ribadiamo di prestare la massima attenzione nell’osservanza di tale norma prima di sottoscrivere i certificati di assicurazione e la relativa dichiarazione. Per “produzione ordinaria” si intende la produzione media ottenuta ad ettaro di terreni in piena produzione nei tre anni precedenti oppure la media triennale della produzione calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. POSSIBILITÀ DI ADOTTARE DIVERSI LIVELLI DI PREZZO MERCURIALE Il Consiglio di Amministrazione di Co.Di.Pr.A., al fine di permettere alle singole Aziende Agricole di assicurare anche valori inferiori rispetto al risultato dei quantitativi prodotti per il prezzo massimo fissato dal Decreto MIPAF n. 4.979 del 27 febbraio 2008, ha previsto con propria delibera diversi livelli di prezzo mercuriale per ogni singolo prodotto oggetto di copertura: Prezzo 1 corrispondente al prezzo massimo stabilito con delibera del C.d.A di Co.di.Pr.A. in recepimento dell’apposito D.M. emanato dal M.I.PA.F.; Prezzo 2 corrispondente al prezzo di cui al “Punto 1” diminuito del 25% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore); Prezzo 3 corrispondente al prezzo di cui al “Punto 1” diminuito del 50% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore); Prezzo 4 è data la possibilità per i prodotti coltivati con “ciclo biologico”, al termine del periodo di conversione, di aumentare il corrispondente prezzo massimo stabilito con delibera del C.d.A di Co.di.Pr.a. del 20% (il risultato va arrotondato all’Euro inferiore) allegando ai certificati l’attestato dell’Organismo di controllo preposto che attesti il possesso della qualifica di “Coltura Biologica”; Prezzo 5 corrispondente al prezzo di cui al precedente “Punto 4” diminuito del 25% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore); Prezzo 6 corrispondente al prezzo di cui al precedente “Punto 4” diminuito del 50% (il risultato va arrotondato all’Euro superiore). L’opzione è a livello di singola Azienda per prodotto e Comune. 6 DEFINIZIONI (valide per tutti i tipi di coperture agevolate) ASSICURATO Il soggetto – imprenditore agricolo – il cui interesse è protetto dall’assicurazione ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione AZIENDA AGRICOLA Il complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l’esercizio di attività agricola e/o agrituristica autonoma territorialmente individuata e delimitata, che produce reddito agrario (D.P.R. 29.09/1973 n. 597, D.P.R. 22/12/1986 n. 917, D.lgs. 18/05/2001 n. 228). Fanno parte anche fondi, anche se fra loro separati, purché facenti parte di un’unica entità aziendale. BOLLETTINO DI CAMPAGNA l documento che riporta i risultati di perizia. CERTIFICATO D’ ASSICURAZIONE L’applicazione alla Polizza Convenzione che contiene: - la dichiarazione delle produzioni che l’Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; - l’attestazione della qualità di socio dell’Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; - tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all’assicurazione agevolata di cui al Dec. Leg.vo 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. CONTRAENTE Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l’assicurazione. DANNI PRECOCI Danni verificatesi sui prodotti nel primo periodo di vegetazione entro le date stabilite nelle Condizioni Speciali di Assicurazione EMERGENZA Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno FRANCHIGIA Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall’indennizzo. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro LIMITE DI INDENNIZZO La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l’importo massimo indennizzabile. NOTIFICA Per notifica si intende la comunicazione alla Società del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telex POLIZZA - CONVENZIONE Il documento che prova l’assicurazione con cui la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione. PARTITA Il risultato della produzione relativo ad ogni singola varietà coltivata e per singolo appezzamento che compone l’Azienda PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. PRODOTTO Le singole specie o sottospecie botaniche, e come meglio definito nelle condizioni speciali. RISULTATO DELLA PRODUZIONE Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata, moltiplicato per il prezzo stabilito. La quantità media aziendale è la media della produzione nei tre ultimi anni antecedenti l’assicurazione in cui non si sono registrate avversità oggetto della presente assicurazione. Se in uno o più anni del triennio si sono verificate avversità si considerano gli anni immediatamente precedenti. In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi 5 anni scartando il migliore ed il peggiore risultato annuale ottenuto, o se non disponibile, la stessa media di comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie. 7 8 SEMINA Operazione di spargimento dl seme su terreno preparato per riceverlo SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETA L’Impresa assicuratrice SOGLIA Il limite di danno imputabile agli effetti delle avversità comprese in garanzia, espresso in punti percentuali, superato il quale matura il diritto di poter accedere al risarcimento TRAPIANTO Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla VARIETA Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. La varietà può essere coltivata in più appezzamenti dall’azienda agricola purché collocati all’interno di un medesimo comune. Per l’uva da vino costituisce varietà la cultivar o l’insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G. Per le orticole da industria, soggette ad epoche di trapianto/ semina diverse, costituisce singola varietà, il prodotto trapiantato/seminato nella medesima epoca, intendendosi come tale, un arco temporale di otto giorni GRANDINE Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo sotto forma di chicchi di dimensioni e forme variabili. GELO – BRINA Abbassamento termico inferiore a 0 °C dovuto a presenza di masse d’aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe VENTO Fenomeno ventoso che raggiunga il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su di una pluralità di enti e/o colture limitrofe. PLURIRISCHIO Grandine, Vento, Gelo - Brina Compagnie che prestano la garanzia: Allianz, ARA 1857, Assitalia, Aurora, Axa, Assicurazione Grandine Svizzera, Cattolica, Gruppo SAI-Fondiaria, FATA, Generali, Italiana Ass.ni, Lloyd Italico, ITAS Mutua Ass.ni, Nuova Tirrena, R.A.S., Reale Mutua Ass.ni, Toro, Unipol, Vittoria, V.H. Italia, Zurigo. Prodotti assicurabili ACTINIDIA – ALBICOCCHE – CILIEGIE – MELE – PERE – PESCHE – SUSINE – UVA DA VINO. La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il danno di quantità ed il danno di qualità, se previsto dalle condizioni Speciali di polizza, causato al prodotto assicurato da gelate e brinate, dalla percossa della grandine e dall’azione del vento, (sia concomitante che quando si manifesta in modo disgiunto dal fenomeno grandinigeno). Sono compresi anche i danni al prodotto derivanti dai danneggiamenti alle piante ad opera del vento e da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. Decorrenza La decorrenza della garanzia inizia alle ore 12 del terzo giorno successivo a quello della notifica. L’assunzione dei rischi inizia con il giorno 14 marzo 2008. E’ consentita l’assicurazione di impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura, che non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo specifica autorizzazione della Società. L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale relativa allo stesso prodotto. Nel caso di produzioni dotate di impianto di difesa attiva antigrandine, la polizza prevede la copertura dei danni da gelo-brina e da vento. Relativamente al rischio grandine sono compresi in garanzia anche: • i danni provocati da eventi verificatisi nel periodo della fioritura fino alla data del 10 maggio anche a rete chiusa; • i danni provocati nei 05 giorni antecedenti l’inizio della raccolta così come stabilito dalle Cooperative di riferimento, anche a rete chiusa; • anni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso a seguito di compromissione dello stesso dovuta dalle avversità previste in garanzia. • Nel caso di impianti di difesa attiva antibrina la polizza prevede la copertura dei rischi grandine e vento. La garanzia gelo-brina rimane operante per danni de- rivanti da malfunzionamento dell’impianto La presente estensione di garanzia è prestata con le seguenti riduzioni di tariffa: • riduzione del tasso del 40% in caso di presenza di impianto antigrandine; • riduzione del tasso di 0,6 punti percentuali in caso di presenza di impianti antibrina. Nel caso in cui l’Assicurato dichiari espressamente che i sistemi di difesa attiva (reti) siano sempre in funzione (aperte) sarà applicata la seguente riduzione di tariffa: • riduzione del tasso del 60%. Il tasso minimo di tariffa viene comunque fissato in 1,6 punti percentuali da applicarsi sul valore assicurato. Per il prodotto UVA DA VINO i quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari per le produzioni di uve DOC e DOCG. L’assicurazione riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed immune da ogni malattia, tara e difetto. Franchigia L’assicurazione è prestata con l’applicazione della franchigia sotto indicata. Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione per partita assicurata. Superato detto livello sarà applicata la franchigia come segue: Danno Franchigia 31% 26% 32% 23% 33% 20% 34% 17% 35% 14% 36% 12% 37% - 100% 10% In nessun caso la Società pagherà per le avversità garantire importo superiore al: • 70% dell’importo risarcibile per partita relativamente all’avversità gelo – brina • 90% dell’importo risarcibile per partita relativamente alle avversità grandine e vento Norme per la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione per i singoli prodotti con le seguenti norme: 9 1. le centesime parti di prodotto in garanzia distrutte e/o danneggiate da eventi atmosferici avversi in garanzia, devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del risultato della produzione in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore; Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del: • 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot • 01 luglio per le altre uve a bacca bianca e Lagrain • 05 luglio per le altre uve a bacca rossa 2. dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni provocati dagli eventi assicurati verificatisi prima delle decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia prevista; Qualora il prodotto venga danneggiato da/anche da grandinate che abbiano a verificarsi dopo le seguenti date: • 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot • 05 agosto per le altre uve a bacca bianca e Lagrain • 15 agosto per le altre uve a bacca rossa il coefficiente per il danno di qualità verrà aumentato del 30%. Per il calcolo del danno verranno applicate le seguenti condizioni di liquidazione: per i prodotti non compresi nella seguente tabella, la quantificazione del danno sarà valutata stimando la perdita di peso e applicando ai fini della definizione del danno qualitativo le tabelle di liquidazione previste nella convenzione pluririschio grandine e vento. Relativamente al prodotto “Uva da Vino” verrà applicata esclusivamente la tabella di maggiorazione per danno di “qualità 902” riportata a pag. 11. Per i prodotti compresi nella seguente tabella, dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti (vista anche la norma di commercializzazione definita con Regolamento dalla Commissione della Comunità Europea): “TABELLA C“ - QUALITÀ FRUTTA Classe di danno Descrizione % danno di qualità A I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm. per albicocche, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cmq. di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cmq per pesche e nettarine e 0,25 cmq per albicocche e susine); • 0,10 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); • rugginosità lieve; • 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee. 0 B I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm. per albicocche, pesche,nettarine e susine); • 2,5 cmq di superficie totale per gli altri difetti (1 cmq per albicocche e susine; 1,5 cmq per pesche e nettarine ); • 0,75 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo (0,6 cmq quadrati per actinidia, pere, pesche e nettarine e 0,4 cmq per albicocche e susine); • rugginosità media; cinghiatura lieve e media; • 0,25 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell’epicarpo (buccia). 40 C I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche 85 80* I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. 100 10 TABELLA DI QUALITÀ FRUTTA Per le varietà brevettate indicate nel sottostante elenco: La garanzia riguarda il prodotto “Frutta” e si riferisce alla perdita di qualità la cui valutazione viene convenzionalmente stabilita maggiorando il danno base dei coefficienti esposti nella sotto riportata tabella sempreché sia riscontrabile un danno all’apparato fogliare determinato dalla grandine CRIPPS PINK e ROSY GLOW CIFRESH CIVNI NICOTER MODI’ MAIRAC Cameo Danno 66 67 68 69 da 70 a 95 96 97 98 99 100 Maggiorazione 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 Pink Lady; Jazz; Rubens; Kanzi; Civ G 198; relativamente alle quali le norme di commercializzazione non prevedono la classe II^. La declaratoria prevista alla classifica B) della “Tabella C” di pagina 10 deve considerarsi inclusa nella successiva classifica C) TABELLA DI QUALITÀ UVA DA VINO COD 902 = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - 1,09 2,16 3,20 4,22 5,23 6,20 7,16 8,10 9,01 10 9,90 10,50 11,09 11,66 12,21 12,75 13,27 13,78 14,27 14,74 20 15,20 15,80 16,38 16,94 17,48 18,00 18,50 18,98 19,44 19,88 30 20,30 20,91 21,49 22,04 22,57 23,08 23,55 24,00 24,43 24,83 40 25,20 25,25 25,29 25,31 25,31 25,30 25,27 25,23 25,17 25,09 50 25,00 24,50 24,00 23,50 23,00 22,50 22,00 21,50 21,00 20,50 60 20,00 19,50 19,00 18,50 18,00 17,50 17,00 16,50 16,00 15,50 70 15,00 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 80 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 90 5,00 4,05 3,20 2,45 1,80 1,25 0,80 0,45 0,20 0,05 11 ESEMPIO DI CALCOLO DEL DANNO IN “PAROLE POVERE” La stima del danno si articola in due fasi: valutazione quantitativa ed interessamento qualitativo. a)Perdita quantitativa: si stima in percentuale la perdita di quintali rispetto alla produzione assicurata e potenzialmente e storicamente prodotta. b)Perdita qualitativa: si stima in percentuale la perdita qualitativa sui quintali ancora in pianta e, calcolata sul residuo, si somma alla perdita percentuale quantitativa: FRUTTA UVA DA VINO applicando la Tabella C nell’analisi di un campione di frutti rappresentativo, scelto fra agricoltore e perito. Alla percentuale risultante, se superiore a 65 punti percentuali, va applicata la maggiorazione riportata nella TABELLA QUALITÀ FRUTTA riportata nella pagina precedente. La percentuale relativa alla perdita qualitativa, rapportata a 100, così ottenuta si somma all’eventuale percentuale riferita alla perdita di quantità ottenendo il danno totale convenzionalmente applicando la maggiorazione prevista dalla TABELLA DI QUALITÀ 902. Qualora il prodotto sia stato interessato da/anche da grandinate posteriori alle date riportate a pag. 10 i coefficienti per danno di qualità vengono aumentati del 30%. La percentuale relativa alla perdita qualitativa così ottenuta si somma alla percentuale riferita alla perdita di peso ottenendo il danno totale Cerchiamo di fare un esempio pratico Valore assicurato ( = potenzialità produttiva) 100 q.li 1)a seguito degli eventi assicurati (gelo o grandine) stimiamo che 25 siano andati pesi (alettati dal gelo, caduti o marcescenti a causa della grandine). Ne deriva che il danno in termini quantitativi (danno di quantità) è pari al 25% 2)Dobbiamo determinare, ora, il danno qualitativo che il prodotto residuo (prodotto ancora presente in pianta) ha subito. FRUTTA UVA DA VINO Scegliamo una pianta media rappresentativa, stacchiamo il prodotto, lo selezioniamo secondo quelli che sono i coefficienti di degrado previsti dalla Tabella C, procediamo a calcolare, con media ponderale, la percentuale di danno che supponiamo sia 72%. Secondo le norme contrattuali al risultato ottenuto si dovrà aggiungere i 5 punti previsti dalla nuova tabella di qualità frutta. Otteniamo un danno in perdita di qualità del 77%. Poiché questo danno è rappresentativo del 75% della produzione (100 produzione assicurata meno 25% persi quantitativamente) dovrà essere rapportato a 100. (77% per 75) diviso 100 = 57,75% che rappresenta il danno di qualità. Scegliamo una porzione di filare rappresentativa, analizziamo tutti i capi a frutto e determiniamo innanzi tutto se ci sono grappoli asportati, i quali dovranno essere calcolati come perdita al 100%. Per i grappoli presenti determiniamo, per ciascuno, l’eventuale perdita di peso subita. Con la media ponderale dei dati raccolti determiniamo il danno in perdita di peso subita dal vigneto assicurato. Il danno totale sarà composto da: danno di quantità + danno di qualità e cioè 25% + 57,75% = 82,75% 12 Supponiamo che il danno in perdita di peso sia pari al 25%. A tale danno deve essere applicata la maggiorazione come da tabella di qualità 902 (pag. 11). Ad un danno in perdita di peso, determinata dall’avversità grandine e vento, pari al 25% corrisponde una integrazione qualitativa di 18,00 punti percentuali già calcolati sul residuo. Il danno totale è pertanto 25% + 18% = 43,00% Supponiamo che il prodotto sia Chardonnay e che sia stato interessato da una grandinata il 20 agosto. Il danno di qualità non sarà più pari a 18,00 punti percentali ma bensì a 18,00 + 30% pari a 23,40%. Il danno totale pertanto sarà: 25% + 23,40% = 48,40% “MULTIRISCHIO SULLE RESE” Norme di carattere generale Definizioni APPEZZAMENTO Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, senza soluzione di continuità, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto, all’interno dello steso comune. Sono da considerarsi appezzamenti a se stanti quelli coltivati con prodotti coperti da sistemi di difesa attiva. CORPO AZIENDALE Per corpo aziendale si intende il fondo di terreno condotto dall’impresa agricola assicurata, all’interno di unici e specifici confini, senza soluzione di continuità, afferente ad un medesimo Comune. Nello stesso Comune possono insistere più corpi aziendali che possono essere, a loro volta, costituiti da più appezzamenti. Il corpo aziendale può essere attraversato da strade, da corsi d’acqua e da capezzagne. IRRIGAZIONE Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, con l’intenzione di provvedere la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata. PARTITA Il risultato dell’intera produzione aziendale, relativa ad ogni singola varietà, coltivata in uno o più appezzamenti situati in un medesimo comune. DEFINIZIONE EVENTI ALLUVIONE Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su di una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze e insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. COLPO DI SOLE Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati su di una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze e insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. ECCESSO DI NEVE Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati su di una pluralità di enti e/o colture limitrofe ECCESSO DI PIOGGIA Eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o precipitazioni prolungate eccedenti le medie del periodo che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti negativi di tale evento devono essere riscontrati su di una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze e insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. SBALZO TERMICO Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, giorno), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei giorni che precedono e che seguono l’evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrati su di una pluralità di enti e/o colture limitrofi SICCITà Straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve determinare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze e insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. 13 Abbiamo concretizzato le seguenti coperture sperimentali multirischio rese: Danno Franchigia 31% 26% • UVA DA VINO; • FRUTTA; • CILIEGIE. 32% 23% 33% 20% 34% 17% La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, fermo quanto previsto dalle condizioni speciali, dalle ore 12,00 del: 35% 14% 36% 12% 37% - 100% 10% • sesto giorno successivo a quello della data di notifica per frutta e uva da vino; • terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le ciliegie (multirischio d’area) Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato di assicurazione. L’assunzione dei rischi inizia con il giorno 14 marzo 2008. Per ciascuna varietà prodotta dall’azienda all’interno del medesimo comune, la Società indennizza il mancato o diminuito risultato della produzione del prodotto garantito e il danno da qualità, se previsto nelle condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità atmosferiche: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Colpo di sole, Sbalzo termico. La garanzia è operante quando gli eventi garantiti siano riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o posti nelle vicinanze nel raggio di tre chilometri. La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto relativo ad un solo ciclo produttivo. L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione dell’impresa agricola e: • fornire tutta la documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione assicurata (catastini viti frutticoli ed estratti conto conferimenti relativi agli ultimi tre o cinque anni); • fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell’anno (estratto conto conferimenti dell’anno in corso per quanto riguarda la multirischio rese uva da vino). Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l’eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso. Le produzioni soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della politica agricola dell’Unione Europea, sono assicurabili al mercato agevolato nei limiti preassegnati a ciascun produttore e quelle soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l’Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette. Soglia e Franchigia Sono ammesse a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 30% di danno, con detrazione comunque, dell’aliquota di franchigia come di seguito indicato: 14 Limite di indennizzo. Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore all’80% del risultato della produzione delle singole partite. Detta percentuale viene abbassata: • al 70% per i danni causati dagli eventi Gelo e brina e Sbalzo termico; • al 50% per i danni causati dagli eventi Siccità, eccesso di pioggia; • al 50% per i danni causati dagli eventi, Colpo di sole. Riduzione del prodotto assicurato e del premio Quando una partita subisca una diminuzione di almeno un quinto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l’Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell’epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. Per i prodotti di seguito indicati, nel caso di danni in prossimità della raccolta i campioni sono così determinati: • Uva: le due intere file di piante che insistono al centro dell’appezzamento; • Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell’appezzamento, orientate secondo l’asse più lungo dello stesso, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell’art. 20 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta delle Condizioni Generali di Assicurazione; • Frutta: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata. MULTIRISCHIO SULLE RESE “UVA DA VINO” Compagnie che prestano la garanzia Allianz, ARA 1857, Assitalia, Aurora, Axa, Assicurazione Grandine Svizzera, Cattolica, Gruppo SAI-Fondiaria, FATA, Generali, Italiana Ass.ni, Lloyd Italico, ITAS Mutua Ass.ni, Nuova Tirrena, R.A.S., Reale Mutua Ass.ni, Toro, Unipol, Vittoria, V.H. Italia, Zurigo. Garanzie prestate La copertura è riferita alla perdita di resa quantitativa subita dall’Azienda dall’insieme delle calamità atmosferiche quali: Gelo – Brina, Grandine, Siccità, Eccesso di pioggia, sbalzo termico, colpo di sole e vento forte oltre alla perdita qualitativa valutata come di seguito riportato. La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza-Convenzione. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la quantità di prodotto viene convenzionalmente stabilita come segue: 1° anno 0% della produzione media ottenibile 2° anno 50% della produzione media ottenibile 3° anno 100% della produzione media ottenibile secondo quanto previsto dal Disciplinare di produzione TRENTO D.O.C. La quantificazione del danno deve essere eseguita per l’intera varietà assicurata in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione, con le seguenti norme: a)il risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non compresi in garanzia; b)al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate: - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza fra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta o attraverso idonee documentazioni come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell’anno; - le centesime parti del danno di qualità dovuto: - agli eventi grandine e vento forte, come da tabella prevista alla Tabella di maggiorazione per danni da grandine e vento forte; - all’evento eccesso di pioggia come previsto alla Determinazione del danno di qualità per i danni da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta; - la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo al quale vanno detratti, i danni dovuti agli eventi verificatosi prima della decorrenza della garanzia e la franchigia. Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta sono compresi in garanzia i danni dovuti all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva (date riferite a produzioni normali e non a vendemmia ritardata) Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati. La valutazione del danno di qualità sarà effettuata dal perito in considerazione di: - valutazione delle effettive penalizzazioni eventualmente applicate dalla Cantina Sociale al Socio Assicurato; - analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati; - analisi dei dati di vendemmia e della perdita di peso, anche in riferimento ai dati medi di zona subita dal Socio Assicurato; - analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie. In nessun caso sarà riconosciuta una percentuale di perdita di qualità superiore al 30% (trenta percento) del valore residuo assicurato relativo alla varietà interessata dall’evento garantito. Tabella di maggiorazione 902 Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto esclusivamente alla grandine e al vento forte, verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue : Danno Acini macchiati, ammaccati, spaccati e persi tali da indurre un decremento ponderale del 10% del grappolo Acini macchiati, ammaccati, spaccati e persi tali da indurre un decremento ponderale del 20% del grappolo Acini macchiati, ammaccati, spaccati e persi tali da indurre un decremento ponderale del 30% del grappolo Acini macchiati, ammaccati, spaccati e persi tali da indurre un decremento ponderale del 40% del grappolo Acini macchiati, ammaccati, spaccati e persi tali da indurre un decremento ponderale del 50% del grappolo Acini macchiati, ammaccati, spaccati e persi tali da indurre un decremento ponderale dal 60% al 100%del grappolo Coefficiente % danno di qualità 11 19 29 42 50 50 15 Tale garanzia decorre dall’invaiatura o comunque non prima delle seguenti date fisse, alle ore 12.00 del: • 25 giugno per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; • 01 luglio per le altre uve a bacca bianca e Lagrain; • 05 luglio per le altre uve a bacca rossa. Nel caso in cui il prodotto venga danneggiato da/anche da grandinate che abbiano a verificarsi dopo le seguenti date: • 01 agosto per le uve Chardonnay e per il gruppo dei Pinot; • 05 agosto per le altre uve a bacca bianca e Lagrain; • 15 agosto per le altre uve a bacca rossa; il coefficiente per il danno di qualità verrà aumentato del 30%. SCHEMA DETERMINAZIONE DEL DANNO Quantitativo risarcibile Quantità assicurata per varietà Estratto Conferimenti sottoscritto dalla Cantina di riferimento o dichiarazione di produzione depositata presso C.C.I.A.A. di Trento o perizia di stima in campo. MENO Anterischi ed altre cause escluse dalla Garanzia PERDITA DI QUANTITÀ (eventualmente se il dato non è congruo con quanto rilevato dal Perito nelle preventive vengono effettuate ulteriori verifiche ) PRODOTTO INTERESSATO DA GRANDINE PERCENTUALE MAGGIORAZIONE DI QUALITÀ “tab. 902” Applicata su perdita di quantità stimata nei vigneti Maggiorazione dei coefficienti previsti nella “Tabella di Qualità 902” PRODOTTO INTERESSATO DA ECCESSO DI PIOGGIA VALUTAZIONE QUALITATIVA Valutazioni dell’Area Omogenea Analisi delle penalizzazioni applicate per varietà, ai conferimenti Aziendali; Analisi situazione Aziendale; Analisi della perdita di peso rispetto alla media dell’area; Analisi perdita di peso da grandine Analisi dati di vendemmia; % DI DANNO totale percentale perdita quantità percentale qualità 902 percentuale qualità eccesso di pioggia 16 MULTIRISCHIO RESE “PRODOTTO FRUTTA” Compagnie che prestano la garanzia: Allianz, ARA 1857, Assitalia, Aurora, Axa, Assicurazione Grandine Svizzera, Cattolica, Gruppo SAI-Fondiaria, FATA, Generali, Italiana Ass.ni, Lloyd Italico, ITAS Mutua Ass.ni, Nuova Tirrena, R.A.S., Reale Mutua Ass.ni, Toro, Unipol, Vittoria, V.H. Italia, Zurigo. Prodotti assicurabili Actinidia, Albicocche, Mele, Nettarine, Pere, Pesche, Susine Garanzie prestate La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il mancato o diminuito risultato della produzione del prodotto garantito, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalle seguenti condizioni atmosferiche avverse: gelo, brina, grandine, vento forte, siccità, eccesso acqua, sbalzo termico, colpo si sole. L’assicurazione è operante quando gli eventi garantiti siano riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o posti nelle vicinanze. L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione ,salvo quanto sotto previsto. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue: POMACEE 1° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 35% della produzione ottenibile 3° anno 60% della produzione ottenibile 4° anno 80% della produzione ottenibile 5° anno 100% della produzione ottenibile DRUPACEE 1° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 35% della produzione ottenibile 3° anno 80% della produzione ottenibile 4° anno 100% della produzione ottenibile Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente: • impianti antibrina; • impianti antigrandine (reti). Sono compresi in garanzia anche: • i danni provocati da eventi verificatisi nel periodo della fioritura fino alla data del 10 maggio anche a rete chiusa; • i danni provocati nei 05 giorni antecedenti l’inizio della raccolta così come stabilito dalle Cooperative di riferimento, anche a rete chiusa; • i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso a seguito di compromissione dello stesso dovuta dalle avversità previste in garanzia. • i danni derivanti da malfunzionamento dell’impianto antibrina. La presente estensione di garanzia è prestata con le seguenti riduzioni di tariffa: • riduzione del tasso del 40% in caso di presenza di impianto antigrandine; • riduzione del tasso di 0,60 punti percentuali in caso di presenza di impianti antibrina. Corpo aziendale e partita assicurata Per definizione di partita, si intende, l’intera produzione della stessa specie e varietà coltivata negli appezzamenti di terreno, ubicati all’interno di un medesimo corpo aziendale cioè Il fondo di terreno condotto dall’impresa agricola assicurata, all’interno di unici e specifici confini, senza soluzione di continuità, afferente ad un medesimo Comune. Nello stesso comune possono insistere più corpi aziendali. Il corpo aziendale può essere attraversato da strade pubbliche e/o private, corsi d’acqua o linee ferroviarie e viarie in genere. Quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita per singola partita, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari fissati nella Polizza-Convenzione, con le seguenti norme: a) il risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non coperti dalla garanzia; b) al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate: - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile. - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo, della tabella Danno di qualità tabella C. - dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto per - danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia. Danno di qualità - Tabella convenzionale Il danno complessivo viene CONVENZIONALMENTE valutato secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati a pag. 18 - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione delle Comunità europee. 17 TABELLA DI QUALITÀ FRUTTA La garanzia riguarda il prodotto “Frutta” e si riferisce alla perdita di qualità la cui valutazione viene convenzionalmente stabilita maggiorando il danno base dei coefficienti esposti nella tabella na fianco riportata sempreché sia riscontrabile un danno all’apparato fogliare determinato dalla grandine Danno Franchigia 66 1 67 2 68 3 69 4 da 70 a 95 5 96 4 97 3 98 2 99 1 100 0 “TABELLA C“ - QUALITÀ FRUTTA Classe di danno Descrizione % danno di qualità A I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm. per albicocche, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cmq. di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cmq per pesche e nettarine e 0,25 cmq per albicocche e susine); • 0,10 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); • rugginosità lieve; • 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee. 0 B I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm. per albicocche, pesche,nettarine e susine); • 2,5 cmq di superficie totale per gli altri difetti (1 cmq per albicocche e susine; 1,5 cmq per pesche e nettarine ); • 0,75 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo (0,6 cmq quadrati per actinidia, pere, pesche e nettarine e 0,4 cmq per albicocche e susine); • rugginosità media; cinghiatura lieve e media; • 0,25 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell’epicarpo (buccia). 40 C I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche 85 80* I frutti caduti, persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. 100 18 MULTIRISCHIO SULLE RESE“CERASICOLTORI” DEFINIZIONI Quantità ottenibile per ettaro: Il risultato ad ettaro dei conferimenti aggregati dei Soci alla cooperativa di conservazione e commercializzazione degli ultimi cinque escludendo il migliore ed il peggiore, risultante per zona geografica ed altimetrica omogenea (definite e identificate nella convenzione), nonché per varietà, con il massimo dell’effettiva produzione potenziale di ogni specifico impianto produttivo assicurato. Risultato della produzione: Il prodotto della quantità media ottenibile per ettaro dall’azienda, per il prezzo stabilito. Compagnie che prestano la garanzia: ITAS Mutua Ass.ni, Toro Ass.ni La Società si obbliga ad indennizzare all’Assicurato il mancato o diminuito risultato della produzione del prodotto garantito, ottenibile in una superficie dichiarata, a causa delle seguenti condizioni atmosferiche avverse: gelo - brina, grandine, eccesso pioggia, siccità, vento forte, colpo di sole, sbalzo termico. L’assicurazione è operante quando gli eventi garantiti siano riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofi o posti nelle vicinanze. Decorrenza della Garanzia La garanzia decorre dalle ore 12,00 del terzo giorno successivo a quello di notifica dell’assunzione del rischio alla Società. L’assunzione dei rischi parte con il giorno 11 marzo 2008. 1.Rischio grandine La garanzia ha inizio all’allegagione. 2.Rischio eccesso di pioggia in prossimità della raccolta L’assicurazione è relativa alla perdita di qualità del prodotto a causa di eccesso di pioggia verificatosi in prossimità della raccolta. 3° anno 20% della produzione ottenibile 4° anno 80% della produzione ottenibile 5° anno 100% della produzione ottenibile E’ ammessa anche l’assicurazione di prodotti coperti da impianti di difesa attiva in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, e precisamente teli antipioggia. Tali teli devono essere stesi entro le date indicate per le rispettive zone, qualora tale condizione non venga rispettata decade la copertura assicurativa per danni da eccesso pioggia e grandine. L’assicurazione riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo ed immune da ogni malattia, tara o difetto. Le produzioni coperte da impianti di difesa attiva devono essere considerate e codificate come specie diversa. Maturazione del prodotto e scadenza della garanzia Si precisa che la maturazione del prodotto è convenzionalmente determinata per zona geografica e altimetrica omogenea nonché per varietà come segue: entro 10 giorni dalla data di inizio della raccolta e consegna del prodotto al magazzino frutta competente per territorio, salvo cause di forza maggiore dovute all’andamento climatico avverso. SOGLIA - Franchigia L’assicurazione è prestata con l’applicazione della franchigia indicata sul certificato di assicurazione. Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione per varietà e zona omogenea. Superato detto livello minimo sarà applicata la franchigia come da apposita tabella. Limite di indennizzo Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore all’70% del risultato della produzione per zona geografica omogenea. Detta percentuale viene abbassata al 50% per i danni derivanti da siccità. Delimitazioni di garanzia E’ consentita l’assicurazione di impianti specializzati in fase di piena produzione (salvo quanto sotto previsto), coltivati secondo i criteri di buona agricoltura che non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo specifica autorizzazione della Società. L’Assicurato ha l’obbligo di assicurare l’intera produzione aziendale. Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 5° anno), la quantità di prodotto ottenibile viene convenzionalmente stabilità come segue: 1° anno 0% della produzione ottenibile 2° anno 0% della produzione ottenibile 19 Norme per la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita, per singola varietà, o gruppo di varietà similari,per zona geografica e altimetrica omogenea in base ai prezzi unitari fissati nella Polizza Convenzione per singola specie e varietà, con le seguenti norme: Per le garanzie “grandine” e “eccesso di pioggia”, in base all’applicazione della tabella convenzionale di danno. Per le altre garanzie, calcolando la sola perdita di quantità di prodotto ottenibile. Le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da uno o più eventi assicurati, come risultato dalla perizia effettuata nella relativa zona omogenea e per singola varietà, devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità di prodotto ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore. Dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni come detto nelle Norme che regolano l’assicurazione in generale – Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia – e quelle relative alla franchigia. In caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato. Qualora particolari ed eccezionali eventi atmosferici in garanzia danneggino le produzioni assicurate nelle singole zone omogenee in maniera del tutto non uniforme, determinando un’entità di danno completamente diversa in una parte di tale zona, le zone geografiche ed altimetriche omogenee di seguito definite ed elencate, possono essere ridefinite in comune accordo fra le parti (Contraente e Società che presta la garanzia). In considerazione della particolarità delle produzioni poste sotto impianti di difesa attiva antipioggia la quantificazione per eventuali danni da gelo e/o grandine verrà effettuata per corpo aziendale, all’interno dell’Azienda agricola assicurata, e non per zona altimetrica omogenea. Tabella valutazione del danno (qualitativa) Classe di danno Descrizione A B Illesi, lesioni all’epicarpo, qualche lesione minima Lesioni di lieve e/o media estensione asciutte – Lesioni di lieve e/o media profondità asciutte 0 40 C Lesioni di notevole estensione asciutte – Lesioni di notevole profondità asciutte Qualche lesione di lieve estensione non asciutta – Qualche lesione di notevole profondità non asciutta , deformazione media 70 D Lesione di media e/o notevole estensione non asciutte – Lesioni di media e/o notevole profondità non asciutte – Frutti abbattuti – Frutti distrutti , deformazione grave 100 N.B.: le lesioni di cui ai punti B) usque D), ove non diversamente specificato, si intendono al mesocarpo. 20 % danno di qualità ZONA ZONE GEOGRAFICHE ED ALTIMETRICHE OMOGENEE TERMINE MASSIMO PER LA COPERTURA DELL’IMPIANTO A Susà sotto paese – Canale – Valcanover fino a maso Dolzer 10 giugno B Colle di Tenna 10 giugno C Susà sopra paese – S.Vito – sopra a maso Dolzer – S. Caterina – Nogarè 10 giugno D Bosentino – Vigolo Vattaro – Mala – Frazioni alte di Civezzano 15 giugno E Pergine – Serso – Viarago – Masetti – Zava 10 giugno F Madrano – Vigalzano – Casalino – Canzolino 10 giugno G Roncogno – Costasavina 10 giugno H Civezzano escluse frazioni alte 10 giugno I Povo – Villazzano – Cortesano 01 giugno J Mattarello 01 giugno K Ravina – Romagnano 01 giugno L Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al fiume Adige 01 giugno M Aldeno: dalla strada prov.le destra Adige al Comune di Cimone (escluso) 01 giugno N Brancolino – Nogaredo – Pomarolo – Nomi – Sasso – Noarna – Isera 01 giugno O Volano – Besenello – Rovereto 01 giugno P Sardagna – Cimone – Garniga – Montevaccino 10 giugno Q Bleggio 15 giugno R Faver 10 giugno S Cadine 15 giugno T Media Val di Non 20 giugno U Alta Val di Non 20 giugno V Revò 20 giugno W Bassa Valsugana 01 giugno X Altre zone non previste, da delimitare Per Pergine si intendono le zone del Comune escluse le frazioni citate separatamente 21 POLIZZA SPERIMENTALE Franchigia e calcolo delle percentuali di danno % di danno franchigia Indennizzo % di danno franchigia Indennizzo % di danno franchigia Indennizzo “reti antigrandine, antipioggia e tunnel” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 47 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Tassi di Tariffa a carico del Socio Per tutti i Comuni: • 5,50% da applicarsi sul valore assicurato • 4,10% del valore assicurato per le produzioni insistenti in appezzamenti coperti con teli antipioggia. 22 La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle “reti antigrandine/antiacqua e tunnel” assicurate, dalla percossa della grandine, dall’azione del fulmine, da sovraccarico di neve limitatamente al periodo 22 marzo – 21 novembre, nonché da vento, trombe d’aria, uragani, quando detti eventi siano riscontrabili su una pluralità di enti e colture limitrofi o posti nelle vicinanze. La garanzia decorre dalle ore 12 del giorno successivo a quello di notifica. L’assunzione dei rischi parte con il giorno 14 marzo 2008 Definizioni: Rete antigrandine/antiacqua: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante dai danni della grandine e del vento e costituita da: • Sistema di palificazione; • Rete in fibra polietilenica; • Tiranti, ancore e quant’altro utilizzato per la messa in opera dell’impianto; il tutto realizzato a regola d’arte. Tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico: la tensiostruttura utilizzata per la difesa attiva delle piante dai danni della grandine e del vento e costituita da: • Sistema di palificazione; • Film in materiale plastico; • Tiranti, ancore e quant’altro utilizzato per la messa in opera dell’impianto; il tutto realizzato a regola d’arte. Piantagione protetta il frutteto o il vigneto o altre colture protette dalla rete antigrandine/antiacqua e tunnel. Valore dei beni assicurabili A) reti antigrandine/antiacqua Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue: 1)reti antigrandine nuove o con meno di tre anni di età, in base al prezzo massimo indicato dal MIPAF con apposito decreto e deliberato dal C.d.A. del Contraente, moltiplicato per la superficie coperta; 2)reti antigrandine di età superiore ai tre anni in base ad un valore convenzionale calcolato applicando a quanto previsto al punto 1) un degrado, per ogni anno di età superiore al terzo, calcolato nella misura del 12% per le reti bianche, dell’8% per le reti nere e del 5% per la palificazione, i tiranti e le ancore, il tutto con il massimo dell’80%; 3)frutti pendenti: la quantità realmente ottenibile moltiplicata per il prezzo unitario indicato dal MIPAF con apposi- to decreto annuale e deliberato dal C.d.A. del Contraente In questo valore è convenzionalmente compreso anche il valore attribuito alle piante protette. B) tunnel Il valore da attribuire ai beni da assicurare è stabilito come segue: 1)tunnel nuovi o con meno di un anno di età, in base al prezzo massimo indicato dal MIPAF con apposito decreto e deliberato dal C.d.A. del Contraente, moltiplicato per la superficie coperta; 2)tunnel di età superiore ad un anno anni in base ad un valore convenzionale calcolato applicando a quanto previsto al punto 1) un degrado, per ogni anno di età superiore al primo, calcolato nella misura del 40%, con il massimo dell’80% . 3)frutti pendenti: la quantità realmente ottenibile moltiplicata per il prezzo unitario indicato dal MIPAF con apposito decreto annuale. In questo valore è convenzionalmente compreso anche il valore attribuito alle piante protette. RETI ANTIGRANDINE/ANTIACQUA in caso d Sinistro Totale • se la rete antigrandine/tunnel è nuova o con meno di tre anni di età, in base al relativo valore come stabilito nelle Condizioni Generali di Assicurazione; • se la rete antigrandine ha più di tre anni di età, in base al relativo valore convenzionale dell’impianto calcolato con i criteri previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione; e deducendo da detti valori il valore di recupero dei residui. in caso di Sinistro Parziale il danno verrà calcolato tenendo conto del costo di ripristino, compreso il valore dei pezzi di ricambio e delle spese di mano d’opera per smontaggio e rimontaggio, le spese di dogana eventualmente sostenute per l’acquisto dei ricambi e le imposte eventualmente non recuperabili. In caso d’impossibilità di sostituire un pezzo o tutte le parti del materiale sinistrato, perché il materiale non è più in produzione o perché i pezzi di ricambio non sono più disponibili, verrà considerato l’ammontare del costo di rimpiazzo o di riparazione delle parti danneggiate, stabilito di comune accordo tra le Parti o dai periti da esse nominati. L’importo, quantificato come sopra, rapportato al valore delle reti/tunnel assicurate, determina il danno percentuale di ogni singola partita che, se supera la soglia prevista, sarà indennizzato al netto dello scoperto contrattuale. Relativamente al rischio grandine e vento sono compresi in garanzia anche a rete chiusa: • i danni provocati da eventi verificatesi nel periodo di allegazione fino alla data del 10 maggio; • i danni provocati nei 5 giorni antecedenti l’inizio della raccolta così come stabilito dalle Cooperative di riferimento; • i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso. La presente estensione opera relativamente ai danni materiali e diretti provocati ai frutti pendenti ed alle piante protette da: • crollo della rete antigrandine/antiacqua e tunnel o di parti della stessa; • percossa della grandine e/o azione del vento avvenute in concomitanza dell’evento indennizzabile in base alla presente assicurazione o nelle 48 ore immediatamente successive. Si attribuisce a ciascuna pianta colpita la percentuale di danno CONVENZIONALMENTE stabilita in base alle seguenti classificazione del tipo di lesione e relativi coefficienti di danno: TIPO DI LESIONE COEFF. DI DANNO Danno limitato al solo apparato fogliare, ai germogli, alle gemme ed alle branche oltre le terziarie 0% Danni alle sole branche terziarie 10% Danni alle branche secondarie in misura pari o inferiore al 50% 20% Danni alle branche secondarie in musura superiore al 50% 30% Danni alle branche primarie in misura pari o inferiore al 30% 40% Danni alle branche primarie in misura compresa tra il 30% ed il 60% 60% Danni alle branche primarie in misura superiore al 60% 80% Danni che provocano lesioni irreversibili e la conseguente morte della pianta 100% FRUTTI PENDENTI in base al danno causato direttamente dalla percossa della grandine caduta in concomitanza con l’evento garantito o nelle quarantotto ore immediatamente successive, applicando le condizioni tutte di cui alla Convenzione Grandine e Vento di riferimento. 23 Il danno alle piante andrà applicato sul residuo a 100 del danno quantificato sui frutti pendenti, che sommato al danno ai frutti pendenti darà il danno complessivo, sul quale si applicherà la franchigia scalare come da Condizioni Generali di Assicurazione Grandine e Vento. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare importi superiori a quelli assicurati per le rispettive partite per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione. Tariffa Relativamente alle “reti antigrandine” tasso 0,50% applicato al valore come definito all’art. 4) – Valore dei beni assicurati. Relativamente alle “reti antigrandine e antipioggia per impianti di ciliegie” tasso 0,70% applicato al valore come definito all’art. 4) – Valore dei beni assicurati. Relativamente ai “tunnel con struttura in ferro e copertura in film plastico” tasso 1,0% applicato al valore come definito all’art. 4) – Valore dei beni assicurati Relativamente ai “frutti pendenti” ed alle piante il 25% del tasso previsto dalla Convenzione Grandine e Vento 2008 applicato al valore come calcolato al punto 4) Valore dei beni assicurati”. Soglia – Scoperto L’assicurazione è prestata con l’applicazione della franchigia indicata sul certificato di assicurazione. Il diritto all’indennizzo si attiva esclusivamente quando le avversità oggetto di garanzia abbiano distrutto più del 30% del risultato della produzione per partita assicurata. Superato detto livello minimo sarà applicata la franchigia come segue: Danno Franchigia 31% 26% 32% 23% 33% 20% 34% 17% 35% 14% 36% 12% 37% - 100% 10% In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti importo superiore al 90% del valore assicurato per singola partita. L’indennizzo sarà decurtato, per la sola partita reti antigrandine, antipioggia o tunnel, di uno scoperto pari al 10%. Detto scoperto si applicherà in misura tripla qualora le reti antigrandine o antipioggia siano state realizzate con: (reti antigrandine e antipioggia) • utilizzo di pali in castagno o pino; • distanza fra i pali sul filare maggiore di 10 metri; • ancoraggi di testata con profondità inferiore a cm. 80 ed una distanza dalla proiezione sul terreno del palo inferiore a di cm. 90; • ancoraggi laterali esterni di pali in cemento posti a meno di cm. 60 dalla proiezione del terreno del palo medesimo. (tunnel) • non realizzati a regola d’arte. 24 PREZZI MERCURIALI DEI PRODOTTI - 2008 Colture Arboree 700 793 Actinidia B FS Albicoc. B FS 789 Ciliegie FS 095 783 Caki o Loti Mele B FS 751 785 Pere prec. B FS Pere B FS 487 Pesche B FS 771 Pesche pr. B FS 787 Nettarine B FS 371 791 711 Nettar. pr. B FS Susine B FS Susine pr. B FS Cod Specie Hayward e Tutte le varietà Tutte le varietà Aurora e similari Anellone, Burlat, Bolognese, Cardinale, Chiampo, Costasavina, Ferrovia, Kordia, Lapins, Mora di Carzano e di Vignola, Nero I, Regina, Schneider, Stella, Summit, Sweet Heart, Van e similari Adriana, Amarene, Bella Italia, Cornale, Marosticane, altre Tutte le varietà Pink Lady Breaburn Fuji, altre varietà emergenti Bella di Boskoop Florina, Stayman, Winesap, Jonagold, Altre medio tardive Renetta Canada, Gala Golden e simili, Gruppo Red Del oltre a 350 mt slm Golden e simili, Gruppo Red Del fino a 350 mt slm Elstar, Ozark Gold, Summared, Delbarestivale, Idareded Gloster, Altre precoci Granny Smith, Imperatore Morgenduft William e altre precoci Abate Fetel, Decana del Comizio Kaiser, Conference e altre medio tardive Gialle media maturazione Gialle tardive Bianche media maturazione Bianche tardive Gialle precoci Bianche precoci Media maturazione Tardive Tutte le varietà Varietà medio tardive Tutte le varietà 902 Uva da vino nord qualità extra FS Uva da Vino Varietà Pinot grigio Riesling Traminer aromatico Nosiola, Nosiola vino santo Moscato Chardonnay, Pinot Bianco, Silvaner Verde Muller Thurgau Sauvignon Pinot Nero Schiava Valdadige Lagrein, Cabernet, Teroldego, Rebo Marzemino Enantio Merlot Lambrusco Altre uve bianche di pregio Altre uve rosse di pregio Altre Uve bianche Altre Uve rosse € 46,00 qle € 86,00 qle €169,00 qle € 257,00 qle € 211,00 qle 39,00 qle € 59,00 qle € 42,00 qle € 46,00 qle € 38,00 qle € 31,00 qle € 47,00 qle € 45,00 qle € 37,00 qle € 33,00 qle € 34,00 qle € 47,00 qle € 56,00 qle € 44,00 qle € 48,00 qle € 47,00 qle € 55,00 qle € 50,00 qle € 62,00 qle € 68,00 qle € 50,00 qle € 49,00 qle € 76,00 qle € 69,00 qle € 84,00 qle Prezzo q.le DOC q.le I.G.T. q.le Vino tavola € 133,00 € 66,00 € 129,00 € 66,00 € 193,00 € 66,00 € 115,00 € 66,00 € 133,00 € 66,00 € 129,00 € 66,00 € 129,00 € 66,00 € 123,00 € 66,00 € 130,00 € 41,00 € 73,00 € 43,00 € 113,00 € 44,00 € 113,00 NON PREVISTO € 89,00 € 44,00 € 93,00 € 38,00 *** *** € 37,00 *** *** € 34,00 *** *** € 31,00 *** *** € 20,00 *** *** € 23,00 25 TASSI DI TARIFFA PRO QUOTA SOCIO - ANNO 2008 Actinidia Albicocche Mele Nettarine Pere Comune Pesche Prec. Susine Uva da Vino Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Ala Aldeno Arco Avio Besenello Bleggio Inferiore Bleggio Superiore Borgo Vals.na Bosentino Brentonico Brez Cagnò Calavino Calceranica al Lago Caldes Caldonazzo Calliano Campodenno Carzano Castelfondo Castelnuovo Vals. Cavedine Cavizzana Cembra Cimone Cis Civezzano Cles Cloz Coredo Croviana Cuneo Dambel Denno Don Drena Dro Faedo Fai della Paganella Faver Fiavè Flavon Fondo Garniga Giovo Grigno Grumes Isera Ivano Fracena Lasino Lavis Levico Terme Lisignago Livo Lomaso Malè Ma losco Mezzocorona Mezzolombardo Monclassico Mori Nago – Torbole Nanno Nave San Rocco Nogaredo Nomi 26 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,90 3,80 2,90 2,90 2,90 2,90 7,60 4,90 3,00 3,70 3,00 4,10 2,90 3,50 2,90 4,00 3,00 3,00 2,90 2,90 3,00 2,90 7,30 4,70 4,80 5,40 3,80 4,60 5,20 3,70 4,30 5,40 5,30 6,40 7,90 7,90 5,00 5,00 3,30 5,00 4,70 4,70 7,90 3,70 7,20 6,40 5,70 6,70 4,30 3,30 7,70 5,50 7,80 3,90 7,30 5,10 3,10 3,10 5,90 3,60 7,90 7,90 3,80 5,70 7,90 3,40 3,90 3,10 3,90 4,20 5,20 5,10 6,10 7,60 7,60 4,80 4,90 3,20 4,80 4,60 4,60 7,60 3,60 6,90 6,20 5,50 6,40 4,20 3,20 7,40 5,30 7,40 3,80 7,00 4,90 3,00 3,00 5,60 3,50 7,60 7,60 3,70 5,50 7,60 3,30 3,80 3,00 3,80 4,10 3,10 7,10 4,80 7,70 3,50 4,80 6,70 5,90 5,20 6,70 5,00 3,90 5,00 3,90 3,10 4,40 3,10 3,60 3,60 3,50 7,70 4,00 3,00 6,90 4,60 7,40 3,40 4,70 6,50 5,70 5,00 6,40 4,80 3,80 4,80 3,80 3,00 4,20 3,00 3,50 3,50 3,40 7,40 5,00 4,00 3,50 5,10 3,00 3,90 4,00 2,70 2,80 3,80 3,90 4,20 3,60 4,90 5,40 2,70 5,30 3,80 3,50 5,40 3,10 5,00 3,20 3,40 3,40 3,40 3,50 3,60 1,40 1,80 1,40 1,40 2,30 2,20 1,60 1,40 1,50 1,90 1,50 1,50 2,30 2,20 1,60 1,50 3,20 3,40 4,90 5,00 1,50 1,60 3,80 4,00 1,40 1,50 3,20 3,40 1,40 1,40 2,00 1,50 1,50 2,10 2,00 2,10 4,70 4,80 2,00 1,70 2,10 1.80 5,20 5,30 1,40 2,90 1,50 2,90 6,00 6,10 2,30 2,30 5,10 3,30 5,20 3,40 3,20 1,40 1,40 3,20 1,50 1,50 1,40 1,50 1,40 1,40 1,50 1,50 1,40 1,60 1,40 1,40 1,40 2,70 1,60 1,50 1,60 1,50 1,50 1,50 2,70 1,70 1,40 1,40 1,50 1,50 4,00 4,10 3,20 3,40 3,80 4,00 5,80 5,90 5,60 5,70 2,80 5,40 3,90 3,20 3,20 3,40 3,40 1,40 1,40 1,50 1,50 3,20 3,40 1,40 1,40 1,70 1,50 1,50 1,80 3,60 Actinidia Albicocche Mele Nettarine Pere Comune Pesche Prec. Susine Uva da Vino Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Pluri Multi Novaledo Ospedaletto Padergnone Pergine Vals.na Pomarolo Revò Riva del Garda Romallo Romeno Roncegno Roverè della Luna Rovereto Rumo Samone San Michele a.A. Sant’Orsola Sanzeno Sarnonico Scurelle Segonzano Sfruz Smarano Spera Spormaggiore Sporminore Stenico Storo Strigno Taio Tassullo Telve di Sopra Telve di Sotto Tenna Tenno Terlago Terres Terzolas Ton Trento Tres Tuenno Valda Vallarsa Vattaro Vervò Vezzano Vigolo Vattaro Villa Agnedo Villa Lagarina Volano Zambana 3,00 3,00 2,90 2,90 3,00 2,90 3,00 5,10 2,90 4,90 7,60 7,60 3,80 3,00 2,90 3,00 2,90 3,00 2,90 3,80 7,60 5,90 3,00 3,20 3,00 3,00 7,30 7,30 3,60 3,60 7,30 5,70 4,50 7,90 6,70 7,00 3,60 4,70 3,10 5,20 6,50 3,80 5,50 4,00 7,90 3,10 3,40 7,90 3,50 4,30 6,20 3,10 5,00 4,70 6,70 3,30 3,30 6,90 7,90 6,80 3,90 4,10 7,80 6,50 7,90 4,30 7,60 6,40 6,70 3,50 4,50 3,00 5,00 6,30 3,70 5,30 3,90 7,60 3,00 3,30 7,60 3,40 4,20 5,90 3,00 4,80 4,50 6,40 3,20 3,20 6,60 7,60 6,60 3,80 4,00 7,40 6,20 7,60 6,70 3,20 4,50 3,10 5,00 4,20 3,80 6,50 3,10 4,40 3,00 4,80 4,10 3,70 5,80 6,70 3,20 5,40 7,90 7,90 5,30 5,70 4,60 5,50 6,40 3,20 5,20 7,60 7,60 5,10 5,50 4,40 3,50 3,60 3,50 3,60 5,40 5,40 5,40 5,40 2,80 3,00 3,20 5,80 3,20 3,40 5,90 3,40 3,20 3,40 1,40 1,40 1,40 1,60 1,40 1,40 1,40 3,40 1,40 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50 1,40 1,50 1,40 1,50 1,40 1,90 1,50 2,00 1,90 3,20 2,00 3,20 2,30 2,30 3,20 3,20 4,20 3,50 3,50 4,30 3,60 3,60 3,50 3,70 2,70 2,80 3,20 2,70 3,30 2,80 3,10 4,80 3,20 4,90 2,80 2,80 3,00 3,00 3,40 1,50 1,50 1,50 1,60 1,50 1,50 1,50 3,20 3,40 3,20 3,40 3,20 3,40 1,40 1,40 1,50 1,50 4,80 4,90 1,40 1,90 1,50 2,00 1,50 1,60 1,40 3,60 1,50 3,50 1,40 1,40 1,40 1,50 1,50 1,50 5,80 6,00 5,50 4,70 3,20 5,90 6,10 5,60 4,80 3,40 Le presenti tariffe a carico del Socio sono calcolate con l’applicazione dei parametri approvati con Decreto Ministeriale. Lo stesso Decreto prevede la riduzione della percentuale di intervento qualora le disponibilità di bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale non riescano a coprire le somme richieste. In questa remota ipotesi il Consorzio sarebbe costretto ad incassare la differenza dai Soci assicurati. Pur essendo una possibilità remota riteniamo indispensabile la massima trasparenza. Detti tassi sono calcolati per i Soci aderenti al sistema di pagamento RID. Per i Soci che non hanno optato per tale formula invieremo cartella esattoriale con tassi maggiorati dello 0,15%. 27 Via Giusti 40, - 38100 TRENTO Tel. 0461/915908 - Fax 0461/915893 - [email protected] - www.codipratn.it 28