A E S S E I N F O R MA N u m e r oquattro quattro Numero A p r i l e 2012 Aprile 2012 a n n o anno VV AESSE INFORMA Progetto di prevenzione INAIL – Confcooperative. “I modelli organizzativi di Ge- successive, che vanno dall’informa- In ultima pagina le attività formative in programma. Notizie di rilievo: • Progetto di Prevenzione INAIL—Confcooperative; • Incentivi INAIL alle imprese, presentati 25mila progetti per la sicurezza sul lavoro; • Salvi i controlli per la salute e sicurezza sul lavoro: modificato il DL 5/12; • Il pm Guariniello indaga sui corsi di formazione; • I requisiti di sicurezza delle macchine agricole; • Medico competente: l’obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi; • I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei datori di lavoro RSPP; • Come individuare il datore di lavoro. stione della Sicurezza nella cooperazione: settore vinicolo. Realizzazione di un modello di SGSL e relative linee guida UNI – INAIL nel settore cooperativo vinicolo e applicazione alle cooperative campione”. In data 27 marzo 2012, INAIL e Confcooperative Unione Provinciale di Cuneo hanno siglato l’accordo per l’avvio del progetto annuale di prevenzione in ambito professionale, rivolto al settore cooperativo vinicolo. I due enti, mettendo a disposizione risorse e professionalità, si impegnano a promuovere l’adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (noti anche come SGSL) all’interno delle cantine sociali, partendo da un campione “studio” composto da cinque società. L’iniziativa si articola in fasi zione e formazione del personale delle cooperative aderenti, ai sopralluoghi ed alla consulenza tecnica presso le sedi delle aziende partecipanti. Attività, quest’ultima, volta sia alla verifica degli adempimenti legislativi e all’eliminazione – o per lo meno alla riduzione – dei rischi professionali, sia alla contestuale creazione di un modello organizzativo integrato nella gestione aziendale, capace di diffondere la cultura della sicurezza all’interno dell’organizzazione. L’obiettivo perseguito dal progetto è duplice: da un lato si vuole implementare “ad hoc”, per ogni società cooperativa coinvolta, uno strumento di gestione SGSL conforme alle linee guida UNI – INAIL; dall’altro si intende redigere delle linee di indirizzo, a carattere e validità generale, utili ad illustrare le modalità ap- plicative dei SGSL UNI – INAIL più appropriate alla realtà delle cantine sociali. I risultati del lavoro saranno disponibili da dicembre 2012, per tutte le aziende del settore che decideranno volontariamente di dotarsi di un modello organizzativo per la salute e sicurezza. A tal proposito, in linea con l’approccio ai temi di salute e sicurezza professionale delineato dalla normativa vigente – che incoraggia interventi migliorativi spontanei, oltre il mero rispetto delle norme cogenti, e pone la tutela dei lavoratori alla base di ogni azione socialmente responsabile – si osserva una crescente diffusione dei SGSL. Incentivi INAIL alle imprese, presentati 25mila progetti per la sicurezza sul lavoro. 28 marzo 2012. Conclusa la prima fase di inserimento online delle iniziative aziendali in materia di prevenzione degli infortuni per le quali l'Istituto ha messo a disposizione 205 milioni di euro a fondo perduto. Il calendario per l'invio telematico delle domande sarà pubblicato il 16 aprile. Le imprese vogliono investire sulla sicurezza dei lavoratori. Questo il dato che emerge a conclusione della prima fase dell'operazione incentivi INAIL, partita lo scorso 28 dicembre. Ha superato quota 25mila, infatti, il numero delle aziende che hanno inserito, attraverso la procedura online sul portale dell'Istituto, i propri progetti per interventi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, come l'acquisto di macchinari e attrezzature, e per l'adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati alla sicurezza. Un miliardo di euro il valore complessivo degli interventi proposti. Nonostante la congiuntura economica negativa, le imprese che hanno aderito al bando INAIL hanno dimostrato la disponibilità a investire complessivamente circa un miliardo di euro per migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro. Per sostenere e incentivare questi progetti, l'Istituto ha messo a disposizione 205 milioni di euro a fondo perduto, ripartiti in budget regionali che tengono conto del numero degli addetti e della gravità degli infortuni sul territorio. Si tratta della seconda tranche dopo i 60 milioni di euro stanziati nel 2010, che nel corso del 2011 hanno finanziato 1.086 interventi, il 98% dei quali relativi a progetti di prevenzione realizzati da parte di piccole e medie imprese. Priorità cronologica per l'attribuzione delle risorse disponibili. Da un'analisi preliminare dei progetti inseriti online entro la scadenza dello scorso 7 marzo, le richieste di incentivo, destinato a coprire il 50% dei costi, risultano essere cinque volte superiori alle risorse messe a disposizione dall'INAIL (lo scorso anno, per 60 milioni di euro disponibili, erano pervenute richieste di contributo per circa 800 milioni). Come già avvenuto nella precedente edizione, il criterio previsto dal bando per l'attribuzione del finanziamento è quello della priorità cronologica dell'arrivo delle domande nei giorni fissati, i cosiddetti "click day". L'Istituto ha confermato la scelta dell'ordine cronologico perché consente di velocizzare le procedure di selezione e di rendere più rapida la realizzazione degli interventi e l'erogazione dei finanziamenti. Quest'anno però, per finalizzare la presentazione della domanda, il giorno dell'invio sarà sufficiente inserire il codice identificativo già assegnato a ogni progetto al termine della prima fase. La procedura adottata garanzia di velocità e obiettività. Per accedere alla fase conclusiva dell'invio telematico, tutti i progetti inseriti hanno superato una valutazione sulla base di una griglia di parametri predeterminati che premiano caratteristiche come la dimensione aziendale, le percentuali di lavoratori beneficiari, l'efficacia dell'intervento, il settore produttivo più rile- vante a livello regionale, la maggiore gravità della causa di infortunio (o fattore di rischio per le malattie professionali) che mirano a eliminare o a prevenire. Questa valutazione è stata effettuata in maniera automatica dal sistema informatico in base a quanto dichiarato dalle imprese e successivamente sarà oggetto di verifica da parte dell'INAIL. Una procedura di questo tipo, oltre ad assicurare una maggiore velocità, garantisce anche l'obiettività della valutazione. Il 16 aprile le date per i "click day" sul portale dell'Istituto. Una volta ultimate le procedure amministrative per la validazione del database che gestisce i progetti inseriti dalle imprese, a garanzia del corretto svolgimento dei "click day" saranno effettuate le prove di carico della piattaforma telematica, tenendo conto dei diversi carichi regionali. Valutando i diversi andamenti e il risultato dei test, sarà quindi possibile fissare il calendario per l'invio telematico delle domande, che sarà comunicato sul portale dell'Istituto il 16 aprile. Le aziende che non avranno la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dal bando incentivi 2012 potranno presentare nuovamente il progetto nell'edizione successiva. Nell'ambito dei compiti attribuiti all'INAIL dal nuovo T. U. (dlgs 81 e dal dlgs 106) per il quadriennio 2011-2014 l'INAIL prevede infatti di stanziare complessivamente circa 850 milioni di euro per sostenere progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle micro, piccole e medie imprese. Pagina 2 AESSE INFORMA Numero quattro Salvi i controlli per la salute e sicurezza sul lavoro: modificato il DL 5/2012. COMUNICATO STAMPA DI RINO PAVANELLO PRESIDENTE CIIP. La Camera dei deputati ha modificato il Decreto Legge 5/2012 detto “di semplificazione”. La Camera ha detto “NO alla soppressione o riduzione dei controlli” sulla salute e sicurezza sul lavoro che erano previsti dall’art. 14 del D.L. 5/2012. Tale modifica era stata chiesta a tutela di tutti i cittadini e di tutti i lavoratori dalla CIIP poiché la soppressione dei controlli prevista dal decreto avrebbe creato danni inaccettabili per la salute di tutti, dalle scuole, agli ospedali, ai luoghi di ritrovo, intervenendo anche sull’igiene degli alimenti e la tutela del territorio. La Presidenza CIIP esprime comunque soddisfazione per tale modifica, pur parziale, poiché – ad oggi riguarderebbe solo la salute nei luoghi di lavoro, mentre vanno salvaguardati tutti i controlli necessari a garantire la salute e la sicurezza come previsto dalla Costituzione. Nei giorni scorsi la CIIP aveva raccolto oltre 2.000 appelli di operatori pubblici e privati per richiedere la modifica al D.L. 5/2012. Chiederemo al Senato di inserire anche l'igiene degli alimenti, la Il pm Guariniello indaga sui corsi di formazione. (22 marzo 2012) - La Procura di Torino indaga su alcuni soggetti che erogano formazione per la sicurezza sul lavoro. L’obiettivo è accertare la violazione dell’obbligo dell’effettivo apprendimento. E l'inchiesta potrebbe allargarsi alla "finta Fad". Di Enzo Di Frenna. Il giudice Raffaele Guariniello sta indagando sui corsi di formazione per la sicurezza sul lavoro. «Ho situazioni che sono sotto attenzione. Quindi non posso esprimermi nel dettaglio», conferma a PuntoSicuro il pm della Procura di Torino. Si apre dunque un filone d’inchiesta che potrebbe portare a interessanti sviluppi. Il magistrato vuole accertare se la galassia di sigle e società che erogano corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro abbia predisposto strumenti e metodologie che possano provare l’avvenuto apprendimento da parte di imprenditori e lavoratori. Spiega Guariniello: «Ci stiamo occupando del problema perché ci sono state alcune sentenze della Cassazione dove si afferma la tutela dell’ambiente e del territorio tra le materie in cui devono essere garantiti i dovuti controlli a tutela della salute e della sicurezza di tutti i cittadini, di tutti i lavoratori e dell’ambiente. La presidenza sottolinea infine che si tratta di un importante risultato sostenuto e ringrazia chi ha sottoscritto l’Appello a difesa della prevenzione. (Red) che la formazione dei lavoratori e dei datori sia un’attività che abbia carattere effettivo, quindi è necessaria la verifica dell’apprendimento. Andremo dunque a controllare i risultati concreti di chi opera nel settore. Se la formazione non ha previsto un’effettiva verifica dell’apprendimento, riteniamo che ci sia la violazione dell’obbligo stabilito I requisiti di sicurezza delle macchine agricole. L’Inail ha pubblicato tre nuovi pieghevoli di informazione sui requisiti di sicurezza delle macchine agricole e sul loro corretto utilizzo. Compriamo sicuro! Nel primo pieghevole dal titolo “Compriamo sicuro!” è possibile trovare indicazioni circa la costruzione, vendita e concessione in uso di macchine agricole o forestali. Costruttori, venditori, noleggiatori, concedenti in uso di macchine devono infatti rispettare gli obblighi previsti dalla normativa ed è vietata la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine agricole o forestali non rispondenti alle disposizioni di legge. Costruttori: Le macchine agricole immesse in commercio devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute previsti dalla Direttiva Macchine e devono essere corredate di dichiarazione di conformità e libretto d’istruzione e manutenzione in italiano. Su tutte le macchine deve essere apposta la marcatura CE. Tutti i trattori agricoli o forestali costruiti a partire dal 29 dicembre 2009 devono essere corredati di dichiarazione di conformità alla Direttiva Macchine e provvisti di marcatura CE. Venditori: al momento della vendita di macchine marcate CE (nuove od usate) il venditore è tenuto a verificare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute palesi (evidenti) e deve inoltre consegnare all’acquirente la documentazione di corredo fornita dal costruttore. Nel caso di macchine usate non marcate CE il venditore deve effettuare gli eventuali adeguamenti tecnici ai requisiti di sicurezza previ- sti dalla normativa vigente ed attestanti la conformità e deve fornire il libretto d’istruzioni. È venditore anche colui che, da privato, vende una macchina ad un altro utilizzatore o venditore. Sicuri in campo …. sicuri sulla strada! Nel pieghevole dal titolo “Sicuri in campo …. sicuri sulla strada!” sono presenti indicazioni sui requisiti di sicurezza dei Trattori. Tutti i trattori a ruote e a cingoli devono essere dotati di adeguati dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (telaio o cabina) e di dispositivo di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza). L’adeguamento è obbligatorio e può essere effettuato da qualsiasi officina meccanica, comprese le officine aziendali, sulla base delle linee guida ISPESL reperibili sul sito. Altre indicazioni presenti sull’opuscolo riguardano la protezione di presa di potenza e albero cardanico, la protezione di organi in movimento, la protezione di parti calde e l’accesso al posto di guida. Una macchina sicura può salvarti la vita!!! Nell’opuscolo “Una macchina sicura può salvarti la vita!!!” sono presenti informazioni sui requisiti di sicurezza delle macchine agricole desilatrici, miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici di insilati: - i comandi per l’attivazione degli utensili di taglio e di carico (braccio fresa) o della porta di carico devono essere ad azione mantenuta (comando a uomo presente) e protetti contro l’attivazione involontaria (es. comando manuale che richiede due differenti azioni per l’attivazione degli utensili o l’applicazione di una protezione attorno alle leve di comando); - quando gli utensili di taglio e di carico (braccio fresa) o la porta di carico sono in posizione chiusa le coclee di miscelazione non devono essere accessibili. Quando sono in posizione aperta deve essere adottata una delle seguenti soluzioni: • le coclee di miscelazione non devono funzionare; • le coclee di miscelazione devono essere attivate solo con un comando ad azione mantenuta; • deve essere installata una protezione (parete mobile o fissa) che, in tutte le posizioni di apertura degli utensili di taglio e di carico o della porta di carico, garantisca il rispetto delle distanze di sicurezza dalle coclee di miscelazione; - i dispositivi di distribuzione, quali ad esempio nastro trasportatore, coclea, scarico libero e turbina, devono essere protetti per evitare contatti accidentali con le parti in movimento. Protezione mediante riparo laterale del nastro trasportatore presente nell’apertura di scarico; - l’area di lavoro degli utensili di taglio e di carico (braccio fresa) o della porta di carico deve essere direttamente visibile dal posto di lavoro e/o di guida. Quando non vi è una visibilità diretta, le macchine devono essere munite di dispositivi, quali specchi o telecamere a circuito chiuso, che ne assicurino una visibilità indiretta. Gli opuscoli: Compriamo sicuro! Sicuri in campo …. sicuri sulla strada! Una macchina sicura AESSE INFORMA Numero quattro Pagina 3 SGSL nelle piccole imprese: la fase di pianificazione. Gestione normativa e documentazione, valutazione dei rischi, gestione dei cambiamenti, programmazione, appalti e commesse. Con riferimento alle difficoltà nell’adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) l’INAIL ha pubblicato un documento dal titolo: “Linee di indirizzo SGSL–MPI. Per l’implementazione di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro nelle Micro e Piccole Imprese”. Le note di indirizzo, sviluppate all’interno del documento servono per supportare le micro e piccole imprese nella gestione di un SGSL. In merito all’impostazione di un SGSL essendo già stato affrontato il tema dell’ elaborazione della politica per la salute e la sicurezza sul lavoro, di conseguenza in questo articolo, ci si sofferma sulla fase di pianificazione. La prima fase che va affrontata è la Gestione della normativa e documentazione del sistema di gestione. L’identificazione e gestione della Normativa applicabile ha lo scopo di permettere un “continuo adeguamento alle prescrizioni di legislazione e alle normative applicabili alle attività dell’azienda e la gestione dei relativi adempimenti e delle scadenze, al fine di assicurarne il pieno rispetto”. Inoltre è importante identificare e gestire la documentazione del Sistema “descrivendo le attività, i flussi, i procedimenti e le responsabilità che l’organizzazione ha stabilito al fine di implementare un Sistema di Gestione, seguendo i principi esposti nella Politica”. In questo senso bisogna disporre “di documenti comprensibili, corretti, aggiornati e disponibili nel formato più idoneo per le persone interessate”. In particolare i documenti di Sistema “comprendono il Manuale del Sistema (se realizzato), istruzioni, modulistica, documentazione richiesta dalla legislazione (ad es. VdR, DUVRI, CPI, schede di sicurezza, ecc.) ed eventuali procedure o altra documentazione stabilita sulla base delle necessità e complessità aziendali”. Le linee di indirizzo sono corredate di diversi allegati utili per svolgere i compiti indicati: - tabella che schematizza le attività con le quali il Datore di Lavoro può identificare e gestire la normativa applicabile e la documentazione del SGSL aziendale; - modulo per elenco documentazione obbligatoria; - modulo per elenco normativa applicabile. La seconda fase è la Valutazione dei rischi salute e sicurezza. Sappiamo che la valutazione dei Rischi (VdR) si configura come un “processo continuo di indagine, analisi e decisione che l’azienda persegue per il miglioramento delle condizioni di lavoro”. Un processo condotto dal Datore di Lavoro “coinvolgendo tutti i soggetti aziendali (i preposti, ove presenti, i lavoratori, anche attraverso RLS/ RLST, il medico competente, ove presente, i componenti del SPP). A conclusione del processo, il Datore di Lavoro determina e fa applicare a tutti le misure di prevenzione e protezione necessarie”. Rimandiamo i lettori ad una lettura esaustiva del documento in relazione agli obiettivi della VdR e alle fasi del Processo di Valutazione dei Rischi. Riportiamo tuttavia alcuni dei fattori da non trascurare “perché il processo di VdR consegua con successo gli obiettivi fissati: - l’identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi devono prendere […] (segue in ultima pagina) "Io scelgo la sicurezza" n. 1/12 Disponibile online il numero di marzo di "Io scelgo la sicurezza", bollettino della Regione Piemonte: il numero è dedicato alla sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Il Focus di questo numero, disponibile online nel sito della Regione Piemonte è dedicato alla sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, al fine di rendere disponibili informazioni semplici e pratiche sulle disposizioni introdotte dal Decreto 177 e, in generale, sul rischio lavorativo negli ambienti confinati. A seguire è presente un approfondimento sulle malattie professionali nelle scuole del Piemonte. Medico competente: l’obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi. il Tribunale di Pisa (Sezione concernenti la figura del medico professionale” del medico Penale, con sentenza 7/12/2011 n. 1756) ha condannato un medico competente per il reato di omessa collaborazione alla valutazione dei rischi: l’azienda per la quale il medico competente effettuava la propria prestazione professionale svolgeva attività di conservazione, immagazzinamento e commercio di pellami ed era in regime di autocertificazione perché al di sotto dei dieci dipendenti. Il datore di lavoro aveva prodotto all’ASL, in occasione di una visita ispettiva, una semplice autocertificazione e non era stato “in grado di documentare mediante referti di analisi, predisposizione di misure sanitarie ecc. - che quei rischi [cui si fa riferimento in sentenza, ovvero biologico, di scivolamento, di inalazione dei gas di scarico prodotti dai carrelli elevatori e di cadute dall'alto, n.d.r.] fossero stati effettivamente individuati e controbilanciati con idonee misure di tutela sanitaria.” Inoltre l’organo di vigilanza aveva accertato la “mancata istituzione del servizio di primo soccorso dato che non era stato sostituito il lavoratore che vi era addetto, nel frattempo collocato a riposo.” Nell’intento di ottemperare alle prescrizioni ricevute, il datore di lavoro e il medico competente avevano elaborato con l’ausilio dell’RSPP un documento di valutazione dei rischi che però secondo il Tribunale “non ovviava agli specifici rilievi formulati dagli organi di vigilanza dal momento che - per rimanere agli addebiti competente - non individuava né prevedeva misure di contenimento del rischio biologico e del rischio di inalazione dei gas di scarico”. Il mancato adempimento alla prescrizione impartita veniva segnalato così alla Procura della Repubblica. Solo tardivamente, con una memoria difensiva, il medico competente adempiva producendo una “integrazione al documento di valutazione dei rischi […] col quale essa [l’imputata – medico competente, n.d.r.] prendeva finalmente in considerazione il rischio biologico, per il quale prescriveva come contromisura una terapia vaccinale, il rischio di inalazione dei gas di scarico, per il quale prescriveva analisi più approfondite da parte del datore di la vo r o su lle co n se g u e n z e dell’impiego dei carrelli elevatori, e infine dava atto di aver provveduto a formare con un corso di 12 ore un nuovo addetto al servizio di primo soccorso.” Questi sommariamente i fatti. Di grandissimo interesse è a questo punto la parte “in diritto” della sentenza, in cui il Tribunale affronta le numerose problematiche inerenti le modalità di adempimento, da parte di un medico competente, dell’obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi. Trattandosi di sentenza lunga e articolata si sintetizzano qui di seguito i principali passaggi interpretativi sui punti controversi e le conclusioni cui perviene il Tribunale punto per punto. 1) Il nuovo “statuto competente dopo il decreto 106/2009. Il Tribunale parte dalla premessa che “i più recenti interventi del legislatore hanno sensibilmente modificato la figura professionale del medico competente, aggiungendo alle sue tradizionali attribuzioni in materia di sorveglianza sanitaria […] il nuovo ruolo di consulente del datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi” e che la ratio della norma incriminatrice sia “quella di stimolare, con la comminatoria della sanzione penale, l'adeguamento della figura del medico competente alle nuove attribuzioni - e in definitiva alla nuova mentalità professionale - che gli sono state assegnate)”. E pur ammettendo che l’inserimento della sanzione penale dell’arresto o dell’ammenda all’interno dell’art. 58 del dlgs 81 (con il decreto 106) non è stata esente da critiche da parte di autorevoli voci nell’ambito del dibattito scientifico, dal momento che “come eviden ziato d ai commentatori più avvertiti, è indubbio che si sia creata per questo verso una evidente disarmonia all'interno del sistema di prevenzione e protezione dal momento che tra le due figure professionali ugualmente gravate del ruolo di ausiliario del datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi (il responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dall'art. 33 e il medico competente) è stato assegnato rilievo penale solo alla mancata collaborazione di quest'ultimo, e non invece a quella del primo”, nondimeno il Giudice di Pisa parte dal presupposto che questo è il “sistema normativo oggi vigente” e che la priorità per gli interpreti a questo punto è rappresentata dall’“individuazione dell'esatto contenuto precettivo della norma, stante l'evidente genericità del modello di condotta sanzionato come doveroso.” 2) La collaborazione del medico competente nelle aziende in regime di autocertificazione. Il Tribunale ricorda che “le modalità semplificate di valutazione dei rischi previste dall'art. 29 co. 5, se da un lato legittimano il datore di lavoro a non redigere un formale D.V.R. emettendo in sua vece una se mp lice a ut o cer tif ica zio n e, dall'altro lato non lo esonerano dall'obbligo di procedere comunque alla valutazione dei rischi, alla quale il medico competente deve dunque p r e st a r e la su a d o ve r o s a collaborazione.” E, ancor di più, secondo Cass. Pen. 3.3.2011 n. 23968, richiamata in sentenza, “integra il reato previsto dall'art. 4 co. secondo del dlgs 626 l 'o m e ss a e l a b o r a zi o n e d e l documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro di un'azienda che occupi fino a dieci addetti, in quanto le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, previste per tali aziende dal comma undicesimo della citata disposizione, non esonerano il datore di lavoro dall'obbligo di predisporre e tenere il predetto do cu men to .” ( A . G u a rd a v i l l a avvocato). Pagina 4 Titolo notiziario Numero quattro I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei datori di lavoro RSPP. La vignetta di PuntoSicuro Sull’applicazione delle disposizioni transitorie relative alla formazione dei datori di lavoro RSPP. (A cura di G. Porreca). Quesito Con riferimento alle disposizioni transitorie fissate dall’ Accordo del 21/12/2011 relativo alla formazione dei datori di lavoro RSPP, nel caso in cui un datore di lavoro non riesca a frequentare entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso un corso secondo le modalità di cui al D. M. 16/1/1997, benché formalmente e documentalmente approvato prima dell’entrata in vigore dell’Accordo stesso, entro quanto tempo deve svolgerlo secondo i nuovi criteri e le nuove modalità? Entro novanta giorni dopo la scadenza dei sei mesi? Risposta No, i novanta giorni ai quali si fa riferimento nel quesito rappresentano il tempo entro il quale il datore di lavoro, che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve completare il suo percorso formativo, seguendo i criteri e le modalità fissati dall’Accordo del 21/12/2011, nel caso di inizio di una nuova attività. Secondo il punto 10 dell’ Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP, infatti, riguardante gli adempimenti degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività: “Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, co. 3-bis, del dlgs 81, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”. L’Accordo ha quindi sostanzialmente ritenuto di allinearsi alle disposizioni di cui all’art. 28 co. 3bis del dlgs 81 e s.m.i. riguardante l’obbligo per i datori di lavoro dell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi nel caso di costituzione di una nuova impresa allorquando gli è stato concesso analogamente un lasso di tempo di novanta giorni per ottemperare all’obbligo stesso. L’oggetto del quesito formulato in esame riguarda invece il punto 11 dello stesso Accordo che contiene le disposizioni transitorie e secondo il quale: “In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16/01/1997 per quanto riguarda durata e contenuti”, punto 11 con il quale è stata data la possibilità al datore di lavoro RSPP di frequentare un corso ancora secondo le vecchie modalità di cui al D. M. 16/01/1997 purché venga fatto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso ed alle condizioni che esso sia stato formalmente e documentalmente approvato prima della stessa data di entrata in vigore. Sostanzialmente con il punto 11 è stato fissato un esonero dal rispettare le nuove regole contenute nell’Accordo sulla formazione dei datori di lavoro RSPP di cui all’Accordo del 21/12/2011 che però decade allo scadere dei sei mesi dopo l‘entrata in vigore dello stesso. Evidente, quindi, per quanto sopra detto ed in risposta al quesito formulato, che già dal primo giorno successivo alla scadenza dei sei mesi sopra indicati il datore di lavoro che non ha completato nel semestre trascorso il suo percorso formativo secondo le indicazioni del D. M. del 16/1/1997, dovrà, per poter svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione, frequentare un corso di formazione secondo le nuove regole, le nuove modalità e la nuova articolazione di cui al punto 5 dell’Accordo essendo decaduta la norma transitoria. Del resto non avrebbe avuto senso fissare un ulteriore termine di scadenza oltre i sei mesi essendo per i datori di lavoro RSPP quello della formazione un obbligo legato tutto sommato ad una facoltà alla quale gli stessi possono ricorrere, nel caso che sussistano le condizioni fissate dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato II al dlgs 81, in qualsiasi momento nella vita della loro azienda. Come individuare il datore di lavoro? Contributo di Rolando Dubini in merito alla individuazione della figura del datore di lavoro in riferimento ai compiti di prevenzione e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 1. La definizione di datore di lavoro. 1.1. Aspetti generali. Ai sensi dell’art. 2, co. 1 lett. b) del dlgs 81, per “datore di lavoro” si intendono due situazioni differenziate dal legislatore. 1. Nel settore privato il datore di lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Occorre però tener conto dei limiti della definizione di “unità produttiva”, che ha un significato legale assai più ristretto di quello derivante dall'uso comune del termine, ovvero l'art. 2, co. 1 lett. t) del dlgs 81 definisce “«unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”. Dunque non ogni sede aziendale è un’unità produttiva, ma solo quella che possegga “autonomia finanziaria e tecnicofunzionale”. Quindi chi è preposto ad una mera sede aziendale, che non sia unità produttiva, non è datore di lavoro, e quindi non può delegare, perché il primo requisito della delega è che sia conferita dal datore di lavoro. La Corte di Cassazione con sentenza del 22/10/04 n. 45068 ha chiarito che un soggetto aziendale possa assumere la veste di datore di lavoro purché:“… l’organismo da lui diretto, pur restando un’emanazione della stessa impresa, abbia una sua fisionomia distinta, presenti un proprio bilancio e possa deliberare, in condizioni di relativa indipendenza, il riparto delle risorse disponibili, operando così le scelte organizzative ritenute più confacenti alle proprie caratteristiche funzionali e produttive”. 2. [omissis l’analisi del settore pubblico] (…) Il datore di lavoro in tutte le aziende che non siano pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del dlgs 165/01, vale a dire le aziende del settore privato, è una figura giuridica definita “oggettivamente” dal legislatore in termini obiettivi, desumibili sulla base di precisi indicatori giuridici, in presenza dei quali chi applica le norme penalmente ed amministrativamente sanzionate del dlgs 81, ovvero gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organi di vigilanza territorialmente competenti, individua il datore di lavoro del soggetto, o nei soggetti, che sono al vertice della catena decisionale aziendale, la linea, in quanto possiedono i poteri decisionali, gestionali e di spesa supremi; […] In altre parole, nel settore privato il datore di lavoro non è necessariamente colui che l'organo di vertice dell'azienda individua come tale, ma bensì colui o coloro i cui poteri coincidono con quelli definiti dal concetto di datore di lavoro espresso dal legislatore. Il datore di lavoro è tenuto, come garante "strutturale" e come obbligato in via principale e autonoma, figura "centrale" della prevenzione e protezione, come la definisce efficacemente Beniamino Deidda, all’osservanza di tutte le disposizioni antinfortunistiche e di igiene previste dalla legislazione vigente per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, in quanto titolare, beneficiario e organizzatore primo dell'attività lavorativa e delle condizioni nelle quali tale attività viene svolta. […] 1.2. Nella sentenza c.d. ThyssenKrupp della Corte d'Assise del Titolo notiziario Numero quattro Seguel’articolo:”Come individuare il datore di lavoro? Tribunale di Torino del 14/11/11 si evince che “Insomma ciò che rileva, al fine di creare la qualità di datore di lavoro, e quindi la posizione di garanzia, sono il potere di decidere e quello di spendere. Chi li possiede è datore di lavoro e quindi titolare della posizione di garanzia ... Ma il principio di effettività non ha mai significato che il soggetto gravato della posizione di garanzia - e che disponeva dei poteri di decidere e di spendere potesse esonerarsene su base volontaria o contrattuale“ e lo stesso istituto della delega di funzioni è stato assoggettato ad una rigorosissima serie di vincoli che comunque non hanno mai condotto alla totale esclusione della responsabilità del delegante qualora questi non avesse esercitato appieno i residui poteri di controllo sull'opera del delegato”. Insomma il principio di effettività è un metodo, anche conoscitivo, per riportare la responsabilità laddove si trovano i poteri di decidere e di spendere e non un modo per esonerare da responsabilità chi, per scelta propria, di questi poteri disponga ma non li eserciti". […] In base ai principi esposti generalmente il datore di lavoro può essere identificato nei modi seguenti: - nelle Società di Persone, identificabili in società semplici, l’obbligo di sicurezza grava su tutti i soci, salvo che questo non risulti espressamente delegato ad uno soltanto. In quelle definite come Società in Nome Collettivo, il socio risponde penalmente dell’infortunio occorso ad un altro socio, indipendentemente da una ripartizione dei compiti. Nella Società in Accomandita Semplice è datore di lavoro il socio accomandatario, il quale non può delegare la responsabilità all’accomandante; - nelle Società di Capitali, identificabili come Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, Società in Accomandita per Azio- ni, la responsabilità grava, in generale, sul CDA e quindi sul Presidente o Consigliere/Amministratore Delegato o sull’Amministratore unico, salva la dimostrazione esplicita di un’attribuzione di poteri gestionali e decisionali ad altro soggetto; - nelle Cooperative il responsabile è il Presidente legale rappresentante della società, salva la possibilità di dimostrare l’attribuzione di poteri ad altro soggetto. […] 2.3 Il presidente di Cooperativa è il datore di lavoro Con la sentenza del 6/08/10 n. 31385 la Corte di Cassazione ha ribadito uno dei più recenti orientamenti della giurisprudenza relativi alla responsabilità della sicurezza nelle cooperative nei confronti della sicurezza della particolare figura del socio lavoratore. La corte ha infatti affermato che il presidente della cooperativa, in qualità di legale rappresentante della stessa assume, ai fini della normativa antinfortunistica, il ruolo di “datore di lavoro” e la correlativa posizione di garanzia nei confronti del socio lavoratore il quale, a tal fine, è equiparato ad un qualunque lavoratore subordinato. Una interpretazione desumibile dall’art. 2, co. 1, lett. b) del dlgs 81 secondo il quale per “datore di lavoro” si intende “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Ma la sentenza si basa su questo e anche sul principio che il presidente della cooperativa è tenuto, in quanto datore di lavoro, ad assicurare una specifica formazione ai soci lavoratori nonché un’adeguata informazione, e dunque, a curare l’effettivo compimento del percorso formativo in funzione delle mansioni da essi concretamente esercitate. I giudici hanno altresì affermato che in caso di lavori eseguiti in regime di appalto il presidente della cooperativa è tenuto, come di ogni altro datore di lavoro, ad attivarsi per una proficua cooperazione con il committente, anche al fine di evitare che lavoratori privi di specifiche qualifiche, si rechino a svolgere la propria prestazione presso ambienti di lavoro non sicuri. Infine la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo il quale a nulla vale l’esistenza di una condotta inosservante da parte del socio lavoratore per esimere da responsabilità penale il datore di lavoro: infatti la condotta, anche imprudente, del lavoratore non solleva il garante da responsabilità se questa poteva essere prevedibile. In particolare, la quarta sezione penale, per motivare la decisione ha spiegato che "secondo la giurisprudenza di questa Corte, il presidente dell'impresa cooperativa in quanto rappresentante legale della stessa, assume il ruolo di "datore di lavoro" e dunque la posizione di garanzia allo stesso attribuita dalla legge, mentre i soci della cooperativa sono equiparati a lavoratori subordinati". Inoltre, ha aggiunto la Corte che proprio in ragione di tale qualità, egli avrebbe dovuto, da un lato, assicurare la specifica formazione dei soci lavoratori e l'informazione degli stessi, e dunque curare l'effettivo compimento del percorso formativo in funzione delle mansioni effettivamente esercitate, compito non adeguatamente assolto, secondo quanto accertato dai giudici del merito che hanno richiamato le dichiarazioni acquisite in atti; dall'altro, attivarsi per un proficua cooperazione con il committente, anche al fine di evitare che lavoratori privi di specifiche qualifiche, si recassero a lavorare in locali tecnici ove si trovavano in funzione macchinari privi di protezione. (Rolando Dubini avvocato). Si riporta l’intervento del presidente di AESSE SERVIZI Bruno Adriano DAMIANO all’Assemblea di Confcooperative Piemonte, svoltasi il 30 marzo 2012. Assemblea regionale di Confcooperative del 30/03/12 a Torino. Ai partecipanti all’assemblea il presidente di AESSE SERVIZI illustra quanto realizzato sulla Sicurezza da Confcooperative di Cuneo, per poi trarre alcune considerazioni sul piano del ruolo futuro che dovrebbe svolgere la struttura regionale di Confcooperative su questo tema. Sottolinea che Confcooperative di Cuneo ha realizzato molto in questi anni per far maturare il tema della sicurezza presso le associate. Ha organizzato convegni sulla “Cultura della Sicurezza” con l’Università Cattolica di Milano, ha organizzato incontri con la Camera di Commercio di Cuneo. Ha firmato da pochi giorni con l’INAIL di Cuneo una convenzione per realizzare un progetto sui “Sistemi di Gestione della Sicurezza sul lavoro”, da realizzarsi nel 2012 che prevede la costruzione di linee guida sui Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro per le cantine sociali del cuneese. Sottolinea che trattasi di una grande opportunità che andrà realizzata con il massimo impegno e che potrà dare avvio a iniziative simili nell’ambito di altre federazioni a partire da quella socio-assistenziale a quella di produzione-lavoro, in cui sono inserite molte cooperative. Ricorda che occasioni simili permettono alle cooperative di disporre di uno strumento, quale il SGSL, per il continuo miglioramento della prevenzione e del controllo dei rischi professionali, realizzando un nesso tra la crescita del tasso di innovazione tecnologica nei processi produttivi e la riduzione degli indici di frequenza degli infortuni e consente anche di ridurre il premio INAIL, versato ogni anno all’Istituto, dal 7 al 30% dell’importo e, soprattutto, di non essere coinvolti dalle penalità previste dalla legge 231 in materia di sicurezza. Una prima conclusione per il presidente è di raccogliere le esperienze migliori che in questo ambito sono state avviate nei vari territori del Piemonte su questa linea e di realizzare un fronte comune con le altre associazioni datoriali per promuovere iniziative comuni, anche in direzione delle possibilità che l’Istituto INAIL mette a disposizione nella nostra regione. Ci potrebbe essere l’opportunità di realizzare congiuntamente tra territori di Confcooperative un nuovo progetto su linee guida, finanziato dall’istituto INAIL, per avviare nuove possibilità per le associate. Ricorda ancora che Confcooperative deve continuare ad essere presenza nelle commissioni sulla Sicurezza che (segue in ultima pagina) Pagina 5 La vignetta di PuntoSicuro ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: ‘~ STACK: