A E S S E I N F O R MA
N u m e r oquattro
quattro
Numero
A
p
r
i
l
e
2012
Aprile 2012
a
n
n
o
anno VV
AESSE INFORMA
Progetto di prevenzione INAIL – Confcooperative.
“I modelli organizzativi di Ge- successive, che vanno dall’informa-
In ultima pagina le
attività formative in
programma.
Notizie di rilievo:
• Progetto di Prevenzione
INAIL—Confcooperative;
• Incentivi INAIL alle imprese, presentati 25mila
progetti per la sicurezza
sul lavoro;
• Salvi i controlli per la salute e sicurezza sul lavoro: modificato il DL 5/12;
• Il pm Guariniello indaga
sui corsi di formazione;
•
I requisiti di sicurezza
delle macchine agricole;
• Medico competente: l’obbligo di collaborare alla
valutazione dei rischi;
• I quesiti sul decreto 81:
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP;
• Come individuare il datore
di lavoro.
stione della Sicurezza nella
cooperazione: settore vinicolo.
Realizzazione di un modello di
SGSL e relative linee guida UNI
– INAIL nel settore cooperativo
vinicolo e applicazione alle
cooperative campione”.
In data 27 marzo 2012, INAIL e
Confcooperative Unione Provinciale di Cuneo hanno siglato l’accordo per l’avvio del progetto
annuale di prevenzione in ambito
professionale, rivolto al settore
cooperativo vinicolo. I due enti,
mettendo a disposizione risorse e
professionalità, si impegnano a
promuovere l’adozione di sistemi
di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (noti anche come
SGSL) all’interno delle cantine
sociali, partendo da un campione
“studio” composto da cinque società. L’iniziativa si articola in fasi
zione e formazione del personale
delle cooperative aderenti, ai sopralluoghi ed alla consulenza tecnica presso le sedi delle aziende
partecipanti. Attività, quest’ultima,
volta sia alla verifica degli adempimenti legislativi e all’eliminazione –
o per lo meno alla riduzione – dei
rischi professionali, sia alla contestuale creazione di un modello
organizzativo integrato nella gestione aziendale, capace di diffondere
la cultura della sicurezza all’interno
dell’organizzazione.
L’obiettivo perseguito dal progetto è
duplice: da un lato si vuole implementare “ad hoc”, per ogni società
cooperativa coinvolta, uno strumento di gestione SGSL conforme alle
linee guida UNI – INAIL; dall’altro si
intende redigere delle linee di indirizzo, a carattere e validità generale, utili ad illustrare le modalità ap-
plicative dei SGSL UNI – INAIL più
appropriate alla realtà delle cantine
sociali. I risultati del lavoro saranno
disponibili da dicembre 2012, per tutte
le aziende del settore che decideranno
volontariamente di dotarsi di un modello organizzativo per la salute e
sicurezza. A tal proposito, in linea con
l’approccio ai temi di salute e sicurezza professionale delineato dalla normativa vigente – che incoraggia interventi migliorativi spontanei, oltre il
mero rispetto delle norme cogenti, e
pone la tutela dei lavoratori alla base
di ogni azione socialmente responsabile – si osserva una crescente diffusione dei SGSL.
Incentivi INAIL alle imprese, presentati 25mila progetti
per la sicurezza sul lavoro.
28 marzo 2012. Conclusa la prima
fase di inserimento online delle
iniziative aziendali in materia di
prevenzione degli infortuni per le
quali l'Istituto ha messo a disposizione 205 milioni di euro a fondo
perduto. Il calendario per l'invio
telematico delle domande sarà
pubblicato il 16 aprile.
Le imprese vogliono investire
sulla sicurezza dei lavoratori.
Questo il dato che emerge a conclusione della prima fase dell'operazione incentivi INAIL, partita lo
scorso 28 dicembre. Ha superato
quota 25mila, infatti, il numero
delle aziende che hanno inserito,
attraverso la procedura online sul
portale dell'Istituto, i propri progetti
per interventi in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro,
come l'acquisto di macchinari e
attrezzature, e per l'adozione di
modelli organizzativi e gestionali
orientati alla sicurezza.
Un miliardo di euro il valore
complessivo degli interventi
proposti. Nonostante la congiuntura economica negativa, le imprese che hanno aderito al bando
INAIL hanno dimostrato la disponibilità a investire complessivamente circa un miliardo di euro
per migliorare la sicurezza degli
ambienti di lavoro. Per sostenere
e incentivare questi progetti, l'Istituto ha messo a disposizione 205
milioni di euro a fondo perduto,
ripartiti in budget regionali che
tengono conto del numero degli
addetti e della gravità degli infortuni sul territorio. Si tratta della
seconda tranche dopo i 60 milioni
di euro stanziati nel 2010, che nel
corso del 2011 hanno finanziato
1.086 interventi, il 98% dei quali
relativi a progetti di prevenzione
realizzati da parte di piccole e medie imprese.
Priorità cronologica per l'attribuzione delle risorse disponibili. Da
un'analisi preliminare dei progetti
inseriti online entro la scadenza
dello scorso 7 marzo, le richieste di
incentivo, destinato a coprire il 50%
dei costi, risultano essere cinque
volte superiori alle risorse messe a
disposizione dall'INAIL (lo scorso
anno, per 60 milioni di euro disponibili, erano pervenute richieste di
contributo per circa 800 milioni).
Come già avvenuto nella precedente edizione, il criterio previsto dal
bando per l'attribuzione del finanziamento è quello della priorità
cronologica dell'arrivo delle domande nei giorni fissati, i cosiddetti
"click day". L'Istituto ha confermato
la scelta dell'ordine cronologico
perché consente di velocizzare le
procedure di selezione e di rendere
più rapida la realizzazione degli
interventi e l'erogazione dei finanziamenti. Quest'anno però, per
finalizzare la presentazione della
domanda, il giorno dell'invio sarà
sufficiente inserire il codice identificativo già assegnato a ogni progetto al termine della prima fase.
La procedura adottata garanzia di
velocità e obiettività. Per accedere alla fase conclusiva dell'invio
telematico, tutti i progetti inseriti
hanno superato una valutazione
sulla base di una griglia di parametri predeterminati che premiano
caratteristiche come la dimensione
aziendale, le percentuali di lavoratori beneficiari, l'efficacia dell'intervento, il settore produttivo più rile-
vante a livello regionale, la maggiore
gravità della causa di infortunio (o
fattore di rischio per le malattie professionali) che mirano a eliminare o a
prevenire. Questa valutazione è stata
effettuata in maniera automatica dal
sistema informatico in base a quanto
dichiarato dalle imprese e successivamente sarà oggetto di verifica da parte
dell'INAIL. Una procedura di questo
tipo, oltre ad assicurare una maggiore
velocità, garantisce anche l'obiettività
della valutazione.
Il 16 aprile le date per i "click day"
sul portale dell'Istituto. Una volta
ultimate le procedure amministrative
per la validazione del database che
gestisce i progetti inseriti dalle imprese, a garanzia del corretto svolgimento
dei "click day" saranno effettuate le
prove di carico della piattaforma telematica, tenendo conto dei diversi
carichi regionali. Valutando i diversi
andamenti e il risultato dei test, sarà
quindi possibile fissare il calendario
per l'invio telematico delle domande,
che sarà comunicato sul portale dell'Istituto il 16 aprile. Le aziende che non
avranno la possibilità di accedere ai
finanziamenti previsti dal bando incentivi 2012 potranno presentare nuovamente il progetto nell'edizione successiva. Nell'ambito dei compiti attribuiti
all'INAIL dal nuovo T. U. (dlgs 81 e dal
dlgs 106) per il quadriennio 2011-2014
l'INAIL prevede infatti di stanziare
complessivamente circa 850 milioni di
euro per sostenere progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle micro,
piccole e medie imprese.
Pagina 2
AESSE INFORMA
Numero quattro
Salvi i controlli per la salute e sicurezza sul lavoro: modificato il DL 5/2012.
COMUNICATO STAMPA DI RINO
PAVANELLO PRESIDENTE CIIP.
La Camera dei deputati ha modificato il Decreto Legge 5/2012 detto “di
semplificazione”.
La Camera ha detto “NO alla soppressione o riduzione dei controlli”
sulla salute e sicurezza sul lavoro
che erano previsti dall’art. 14 del
D.L. 5/2012.
Tale modifica era stata chiesta a
tutela di tutti i cittadini e di tutti i
lavoratori dalla CIIP poiché la soppressione dei controlli prevista dal
decreto avrebbe creato danni inaccettabili per la salute di tutti, dalle
scuole, agli ospedali, ai luoghi di
ritrovo, intervenendo anche sull’igiene degli alimenti e la tutela del territorio.
La Presidenza CIIP esprime comunque soddisfazione per tale modifica, pur parziale, poiché – ad oggi
riguarderebbe solo la salute nei
luoghi di lavoro, mentre vanno
salvaguardati tutti i controlli necessari a garantire la salute e la sicurezza come previsto dalla Costituzione.
Nei giorni scorsi la CIIP aveva raccolto oltre 2.000 appelli di operatori
pubblici e privati per richiedere la
modifica al D.L. 5/2012.
Chiederemo al Senato di inserire
anche l'igiene degli alimenti, la
Il pm Guariniello indaga sui corsi di formazione.
(22 marzo 2012) - La Procura di
Torino indaga su alcuni soggetti che
erogano formazione per la sicurezza
sul lavoro. L’obiettivo è accertare la
violazione dell’obbligo dell’effettivo
apprendimento. E l'inchiesta potrebbe allargarsi alla "finta Fad". Di Enzo
Di Frenna.
Il giudice Raffaele Guariniello sta
indagando sui corsi di formazione
per la sicurezza sul lavoro. «Ho
situazioni che sono sotto attenzione.
Quindi non posso esprimermi nel
dettaglio», conferma a PuntoSicuro il
pm della Procura di Torino. Si apre
dunque un filone d’inchiesta che
potrebbe portare a interessanti sviluppi. Il magistrato vuole accertare
se la galassia di sigle e società che
erogano corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro abbia
predisposto strumenti e metodologie
che possano provare l’avvenuto
apprendimento da parte di imprenditori e lavoratori. Spiega Guariniello:
«Ci stiamo occupando del problema
perché ci sono state alcune sentenze della Cassazione dove si afferma
la tutela dell’ambiente e del territorio tra le materie in cui devono
essere garantiti i dovuti controlli a
tutela della salute e della sicurezza
di tutti i cittadini, di tutti i lavoratori
e dell’ambiente.
La presidenza sottolinea infine che
si tratta di un importante risultato
sostenuto e ringrazia chi ha sottoscritto l’Appello a difesa della prevenzione. (Red)
che la formazione dei lavoratori e
dei datori sia un’attività che abbia
carattere effettivo, quindi è necessaria la verifica dell’apprendimento.
Andremo dunque a controllare i
risultati concreti di chi opera nel
settore. Se la formazione non ha
previsto un’effettiva verifica dell’apprendimento, riteniamo che ci sia la
violazione dell’obbligo stabilito
I requisiti di sicurezza delle macchine agricole.
L’Inail ha pubblicato tre nuovi pieghevoli di informazione sui requisiti
di sicurezza delle macchine agricole
e sul loro corretto utilizzo.
Compriamo sicuro!
Nel primo pieghevole dal titolo
“Compriamo sicuro!” è possibile
trovare indicazioni circa la costruzione, vendita e concessione in uso di
macchine agricole o forestali.
Costruttori, venditori, noleggiatori,
concedenti in uso di macchine devono infatti rispettare gli obblighi previsti dalla normativa ed è vietata la
fabbricazione, la vendita, il noleggio
e la concessione in uso di macchine
agricole o forestali non rispondenti
alle disposizioni di legge.
Costruttori: Le macchine agricole
immesse in commercio devono
rispondere ai requisiti essenziali di
sicurezza e di salute previsti dalla
Direttiva Macchine e devono essere
corredate di dichiarazione di conformità e libretto d’istruzione e manutenzione in italiano.
Su tutte le macchine deve essere
apposta la marcatura CE.
Tutti i trattori agricoli o forestali costruiti a partire dal 29 dicembre 2009
devono essere corredati di dichiarazione di conformità alla Direttiva
Macchine e provvisti di marcatura
CE.
Venditori: al momento della vendita
di macchine marcate CE (nuove od
usate) il venditore è tenuto a verificare il rispetto dei requisiti essenziali
di sicurezza e di salute palesi
(evidenti) e deve inoltre consegnare
all’acquirente la documentazione di
corredo fornita dal costruttore.
Nel caso di macchine usate non
marcate CE il venditore deve effettuare gli eventuali adeguamenti
tecnici ai requisiti di sicurezza previ-
sti dalla normativa vigente ed attestanti la conformità e deve fornire il
libretto d’istruzioni.
È venditore anche colui che, da
privato, vende una macchina ad un
altro utilizzatore o venditore.
Sicuri in campo …. sicuri sulla
strada!
Nel pieghevole dal titolo “Sicuri in
campo …. sicuri sulla strada!” sono
presenti indicazioni sui requisiti di
sicurezza dei Trattori.
Tutti i trattori a ruote e a cingoli devono essere dotati di adeguati dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (telaio o cabina) e di
dispositivo di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza). L’adeguamento è obbligatorio e può essere effettuato da qualsiasi officina
meccanica, comprese le officine
aziendali, sulla base delle linee
guida ISPESL reperibili sul sito.
Altre indicazioni presenti sull’opuscolo riguardano la protezione di
presa di potenza e albero cardanico,
la protezione di organi in movimento,
la protezione di parti calde e l’accesso al posto di guida.
Una macchina sicura può salvarti
la vita!!!
Nell’opuscolo “Una macchina sicura
può salvarti la vita!!!” sono presenti
informazioni sui requisiti di sicurezza
delle macchine agricole desilatrici,
miscelatrici e/o trinciatrici e distributrici di insilati:
- i comandi per l’attivazione degli
utensili di taglio e di carico (braccio
fresa) o della porta di carico devono
essere ad azione mantenuta
(comando a uomo presente) e protetti contro l’attivazione involontaria
(es. comando manuale che richiede
due differenti azioni per l’attivazione
degli utensili o l’applicazione di una
protezione attorno alle leve di comando);
- quando gli utensili di taglio e di
carico (braccio fresa) o la porta di
carico sono in posizione chiusa le
coclee di miscelazione non devono
essere accessibili.
Quando sono in posizione aperta
deve essere adottata una delle
seguenti soluzioni:
• le coclee di miscelazione non
devono funzionare;
• le coclee di miscelazione devono
essere attivate solo con un comando ad azione mantenuta;
• deve essere installata una protezione (parete mobile o fissa) che,
in tutte le posizioni di apertura degli
utensili di taglio e di carico o della
porta di carico, garantisca il rispetto
delle distanze di sicurezza dalle
coclee di miscelazione;
- i dispositivi di distribuzione, quali
ad esempio nastro trasportatore,
coclea, scarico libero e turbina,
devono essere protetti per evitare
contatti accidentali con le parti in
movimento. Protezione mediante
riparo laterale del nastro trasportatore presente nell’apertura di scarico;
- l’area di lavoro degli utensili di
taglio e di carico (braccio fresa) o
della porta di carico deve essere
direttamente visibile dal posto di
lavoro e/o di guida.
Quando non vi è una visibilità diretta, le macchine devono essere
munite di dispositivi, quali specchi
o telecamere a circuito chiuso, che
ne assicurino una visibilità indiretta.
Gli opuscoli: Compriamo sicuro!
Sicuri in campo …. sicuri sulla
strada! Una macchina sicura
AESSE INFORMA
Numero quattro
Pagina 3
SGSL nelle piccole imprese: la fase di pianificazione.
Gestione normativa e
documentazione, valutazione dei
rischi, gestione dei cambiamenti,
programmazione, appalti e
commesse.
Con riferimento alle difficoltà
nell’adozione di sistemi di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro
(SGSL) l’INAIL ha pubblicato un
documento dal titolo: “Linee di
indirizzo SGSL–MPI. Per
l’implementazione di Sistemi di
Gestione per la Salute e la Sicurezza
sul Lavoro nelle Micro e Piccole
Imprese”. Le note di indirizzo,
sviluppate all’interno del documento
servono per supportare le micro e
piccole imprese nella gestione di un
SGSL.
In merito all’impostazione di un
SGSL essendo già stato affrontato il
tema dell’ elaborazione della politica
per la salute e la sicurezza sul
lavoro, di conseguenza in questo
articolo, ci si sofferma sulla fase di
pianificazione.
La prima fase che va affrontata è la
Gestione della normativa e
documentazione del sistema di
gestione.
L’identificazione e gestione della
Normativa applicabile ha lo scopo di
permettere un “continuo
adeguamento alle prescrizioni di
legislazione e alle normative
applicabili alle attività dell’azienda
e la gestione dei relativi
adempimenti e delle scadenze, al
fine di assicurarne il pieno
rispetto”. Inoltre è importante
identificare e gestire la
documentazione del Sistema
“descrivendo le attività, i flussi, i
procedimenti e le responsabilità
che l’organizzazione ha stabilito al
fine di implementare un Sistema
di Gestione, seguendo i principi
esposti nella Politica”.
In questo senso bisogna disporre
“di documenti comprensibili,
corretti, aggiornati e disponibili nel
formato più idoneo per le persone
interessate”. In particolare i
documenti di Sistema
“comprendono il Manuale del
Sistema (se realizzato), istruzioni,
modulistica, documentazione
richiesta dalla legislazione (ad es.
VdR, DUVRI, CPI, schede di
sicurezza, ecc.) ed eventuali
procedure o altra documentazione
stabilita sulla base delle necessità
e complessità aziendali”.
Le linee di indirizzo sono
corredate di diversi allegati utili
per svolgere i compiti indicati:
- tabella che schematizza le
attività con le quali il Datore di
Lavoro può identificare e gestire
la normativa applicabile e la
documentazione del SGSL
aziendale;
- modulo per elenco
documentazione obbligatoria;
- modulo per elenco normativa
applicabile.
La seconda fase è la Valutazione
dei rischi salute e sicurezza.
Sappiamo che la valutazione dei
Rischi (VdR) si configura come un
“processo continuo di indagine,
analisi e decisione che l’azienda
persegue per il miglioramento delle
condizioni di lavoro”. Un processo
condotto dal Datore di Lavoro
“coinvolgendo tutti i soggetti
aziendali (i preposti, ove presenti, i
lavoratori, anche attraverso RLS/
RLST, il medico competente, ove
presente, i componenti del SPP). A
conclusione del processo, il Datore
di Lavoro determina e fa applicare a
tutti le misure di prevenzione e
protezione necessarie”.
Rimandiamo i lettori ad una lettura
esaustiva del documento in
relazione agli obiettivi della VdR e
alle fasi del Processo di Valutazione
dei Rischi. Riportiamo tuttavia alcuni
dei fattori da non trascurare
“perché il processo di VdR consegua
con successo gli obiettivi fissati:
- l’identificazione dei pericoli e la
valutazione dei rischi devono
prendere […] (segue in ultima pagina)
"Io scelgo la sicurezza" n. 1/12
Disponibile online il numero di
marzo di "Io scelgo la sicurezza", bollettino della Regione
Piemonte: il numero è dedicato
alla sicurezza negli ambienti
sospetti di inquinamento o confinati.
Il Focus di questo numero, disponibile online nel sito della Regione
Piemonte è dedicato alla sicurezza
negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, al fine di rendere disponibili informazioni semplici
e pratiche sulle disposizioni introdotte dal Decreto 177 e, in generale, sul rischio lavorativo negli ambienti confinati.
A seguire è presente un approfondimento sulle malattie professionali nelle scuole del Piemonte.
Medico competente: l’obbligo di collaborare alla valutazione dei rischi.
il Tribunale di Pisa (Sezione concernenti la figura del medico professionale” del medico
Penale, con sentenza 7/12/2011 n.
1756) ha condannato un medico
competente per il reato di omessa
collaborazione alla valutazione dei
rischi: l’azienda per la quale il
medico competente effettuava la
propria prestazione professionale
svolgeva attività di conservazione,
immagazzinamento e commercio di
pellami ed era in regime di
autocertificazione perché al di sotto
dei dieci dipendenti.
Il datore di lavoro aveva prodotto
all’ASL, in occasione di una visita
ispettiva, una semplice
autocertificazione e non era stato
“in grado di documentare mediante referti di analisi,
predisposizione di misure sanitarie
ecc. - che quei rischi [cui si fa
riferimento in sentenza, ovvero
biologico, di scivolamento, di
inalazione dei gas di scarico
prodotti dai carrelli elevatori e di
cadute dall'alto, n.d.r.] fossero stati
effettivamente individuati e
controbilanciati con idonee misure
di tutela sanitaria.” Inoltre l’organo
di vigilanza aveva accertato la
“mancata istituzione del servizio di
primo soccorso dato che non era
stato sostituito il lavoratore che vi
era addetto, nel frattempo collocato
a riposo.”
Nell’intento di ottemperare alle
prescrizioni ricevute, il datore di
lavoro e il medico competente
avevano elaborato con l’ausilio
dell’RSPP un documento di
valutazione dei rischi che però
secondo il Tribunale “non ovviava
agli specifici rilievi formulati dagli
organi di vigilanza dal momento che
- per rimanere agli addebiti
competente - non individuava né
prevedeva misure di contenimento
del rischio biologico e del rischio di
inalazione dei gas di scarico”.
Il mancato adempimento alla
prescrizione impartita veniva
segnalato così alla Procura della
Repubblica. Solo tardivamente,
con una memoria difensiva, il
medico competente adempiva
producendo una “integrazione al
documento di valutazione dei rischi
[…] col quale essa [l’imputata –
medico competente, n.d.r.]
prendeva finalmente in
considerazione il rischio biologico,
per il quale prescriveva come
contromisura una terapia
vaccinale, il rischio di inalazione
dei gas di scarico, per il quale
prescriveva analisi più
approfondite da parte del datore di
la vo r o su lle co n se g u e n z e
dell’impiego dei carrelli elevatori, e
infine dava atto di aver provveduto
a formare con un corso di 12 ore
un nuovo addetto al servizio di
primo soccorso.”
Questi sommariamente i fatti. Di
grandissimo interesse è a questo
punto la parte “in diritto” della
sentenza, in cui il Tribunale
affronta le numerose
problematiche inerenti le modalità
di adempimento, da parte di un
medico competente, dell’obbligo di
collaborare alla valutazione dei
rischi. Trattandosi di sentenza
lunga e articolata si sintetizzano
qui di seguito i principali passaggi
interpretativi sui punti controversi e
le conclusioni cui perviene il
Tribunale punto per punto.
1) Il nuovo “statuto
competente dopo il decreto
106/2009.
Il Tribunale parte dalla premessa
che “i più recenti interventi del
legislatore hanno sensibilmente
modificato la figura professionale del
medico competente, aggiungendo
alle sue tradizionali attribuzioni in
materia di sorveglianza sanitaria […]
il nuovo ruolo di consulente del
datore di lavoro in materia di
valutazione dei rischi” e che la ratio
della norma incriminatrice sia “quella
di stimolare, con la comminatoria
della sanzione penale,
l'adeguamento della figura del
medico competente alle nuove
attribuzioni - e in definitiva alla
nuova mentalità professionale - che
gli sono state assegnate)”.
E pur ammettendo che l’inserimento
della sanzione penale dell’arresto o
dell’ammenda all’interno dell’art. 58
del dlgs 81 (con il decreto 106) non
è stata esente da critiche da parte di
autorevoli voci nell’ambito del
dibattito scientifico, dal momento
che “come eviden ziato d ai
commentatori più avvertiti, è
indubbio che si sia creata per questo
verso una evidente disarmonia
all'interno del sistema di prevenzione
e protezione dal momento che tra le
due figure professionali ugualmente
gravate del ruolo di ausiliario del
datore di lavoro in materia di
valutazione dei rischi (il responsabile
del servizio di prevenzione e
protezione previsto dall'art. 33 e il
medico competente) è stato
assegnato rilievo penale solo alla
mancata collaborazione di
quest'ultimo, e non invece a quella
del primo”, nondimeno il Giudice di
Pisa parte dal presupposto che
questo è il “sistema normativo oggi
vigente” e che la priorità per gli
interpreti a questo punto è
rappresentata dall’“individuazione
dell'esatto contenuto precettivo
della norma, stante l'evidente
genericità del modello di condotta
sanzionato come doveroso.”
2) La collaborazione del medico
competente nelle aziende in
regime di autocertificazione.
Il Tribunale ricorda che “le modalità
semplificate di valutazione dei rischi
previste dall'art. 29 co. 5, se da un
lato legittimano il datore di lavoro a
non redigere un formale D.V.R.
emettendo in sua vece una
se mp lice a ut o cer tif ica zio n e,
dall'altro lato non lo esonerano
dall'obbligo di procedere comunque
alla valutazione dei rischi, alla quale
il medico competente deve dunque
p r e st a r e la su a d o ve r o s a
collaborazione.”
E, ancor di più, secondo Cass. Pen.
3.3.2011 n. 23968, richiamata in
sentenza, “integra il reato previsto
dall'art. 4 co. secondo del dlgs 626
l 'o m e ss a e l a b o r a zi o n e d e l
documento di valutazione dei rischi
da parte del datore di lavoro di
un'azienda che occupi fino a dieci
addetti, in quanto le modalità
semplificate di adempimento degli
obblighi in materia di valutazione
dei rischi, previste per tali aziende
dal comma undicesimo della citata
disposizione, non esonerano il
datore di lavoro dall'obbligo di
predisporre e tenere il predetto
do cu men to .” ( A . G u a rd a v i l l a
avvocato).
Pagina 4
Titolo notiziario
Numero quattro
I quesiti sul decreto 81: sulla formazione dei datori di lavoro RSPP.
La vignetta di PuntoSicuro
Sull’applicazione delle disposizioni transitorie relative alla
formazione dei datori di lavoro
RSPP. (A cura di G. Porreca).
Quesito
Con riferimento alle disposizioni
transitorie fissate dall’ Accordo del
21/12/2011 relativo alla formazione
dei datori di lavoro RSPP, nel caso
in cui un datore di lavoro non riesca a frequentare entro sei mesi
dall’entrata in vigore dello stesso
un corso secondo le modalità di cui
al D. M. 16/1/1997, benché formalmente e documentalmente approvato prima dell’entrata in vigore
dell’Accordo stesso, entro quanto
tempo deve svolgerlo secondo i
nuovi criteri e le nuove modalità?
Entro novanta giorni dopo la scadenza dei sei mesi?
Risposta
No, i novanta giorni ai quali si fa
riferimento nel quesito rappresentano il tempo entro il quale il datore
di lavoro, che intende svolgere i
compiti del servizio di prevenzione
e protezione deve completare il
suo percorso formativo, seguendo i
criteri e le modalità fissati dall’Accordo del 21/12/2011, nel caso di
inizio di una nuova attività.
Secondo il punto 10 dell’ Accordo
sulla formazione dei datori di lavoro RSPP, infatti, riguardante gli
adempimenti degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova
attività:
“Al fine di consentire la piena ed
effettiva attuazione degli obblighi di
cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di
valutazione dei rischi di cui all'art.
28, co. 3-bis, del dlgs 81, in caso di
inizio di nuova attività il datore di
lavoro che intende svolgere, nei
casi previsti dal decreto stesso, i
compiti del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui
al presente accordo entro e non
oltre novanta giorni dalla data di
inizio della propria attività”.
L’Accordo ha quindi sostanzialmente ritenuto di allinearsi alle
disposizioni di cui all’art. 28 co. 3bis del dlgs 81 e s.m.i. riguardante
l’obbligo per i datori di lavoro dell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi nel caso di costituzione di una nuova impresa allorquando gli è stato concesso analogamente un lasso di tempo di novanta giorni per ottemperare all’obbligo stesso.
L’oggetto del quesito formulato in
esame riguarda invece il punto 11
dello stesso Accordo che contiene
le disposizioni transitorie e secondo il quale:
“In fase di prima applicazione, non
sono tenuti a frequentare i corsi di
formazione di cui al punto 5 i datori
di lavoro che abbiano frequentato entro e non oltre sei mesi dalla
entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore
del presente accordo, rispettosi
delle previsioni di cui all'art. 3 del
decreto ministeriale 16/01/1997 per
quanto riguarda durata e contenuti”, punto 11 con il quale è stata
data la possibilità al datore di lavoro RSPP di frequentare un corso
ancora secondo le vecchie modalità
di cui al D. M. 16/01/1997 purché
venga fatto entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore dell’Accordo
stesso ed alle condizioni che esso
sia stato formalmente e documentalmente approvato prima della
stessa data di entrata in vigore.
Sostanzialmente con il punto 11 è
stato fissato un esonero dal rispettare le nuove regole contenute
nell’Accordo sulla formazione dei
datori di lavoro RSPP di cui all’Accordo del 21/12/2011 che però
decade allo scadere dei sei mesi
dopo l‘entrata in vigore dello stesso.
Evidente, quindi, per quanto sopra
detto ed in risposta al quesito formulato, che già dal primo giorno
successivo alla scadenza dei sei
mesi sopra indicati il datore di lavoro che non ha completato nel semestre trascorso il suo percorso formativo secondo le indicazioni del D. M.
del 16/1/1997, dovrà, per poter
svolgere i compiti del servizio di
prevenzione e protezione, frequentare un corso di formazione secondo le nuove regole, le nuove modalità e la nuova articolazione di cui al
punto 5 dell’Accordo essendo decaduta la norma transitoria. Del resto
non avrebbe avuto senso fissare un
ulteriore termine di scadenza oltre i
sei mesi essendo per i datori di
lavoro RSPP quello della formazione un obbligo legato tutto sommato
ad una facoltà alla quale gli stessi
possono ricorrere, nel caso che
sussistano le condizioni fissate dalle
disposizioni legislative di cui all’Allegato II al dlgs 81, in qualsiasi momento nella vita della loro azienda.
Come individuare il datore di lavoro?
Contributo di Rolando Dubini in
merito alla individuazione della
figura del datore di lavoro in riferimento ai compiti di prevenzione e
tutela della sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro.
1. La definizione di datore di
lavoro.
1.1. Aspetti generali.
Ai sensi dell’art. 2, co. 1 lett. b)
del dlgs 81, per “datore di lavoro”
si intendono due situazioni differenziate dal legislatore.
1. Nel settore privato il datore di
lavoro è “il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui
ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Occorre però
tener conto dei limiti della definizione di “unità produttiva”, che ha
un significato legale assai più
ristretto di quello derivante dall'uso comune del termine, ovvero
l'art. 2, co. 1 lett. t) del dlgs 81
definisce “«unità produttiva»:
stabilimento o struttura finalizzati
alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale”. Dunque non ogni
sede aziendale è un’unità produttiva, ma solo quella che possegga
“autonomia finanziaria e tecnicofunzionale”. Quindi chi è preposto
ad una mera sede aziendale, che
non sia unità produttiva, non è datore di lavoro, e quindi non può delegare, perché il primo requisito della
delega è che sia conferita dal datore di lavoro.
La Corte di Cassazione con sentenza del 22/10/04 n. 45068 ha chiarito
che un soggetto aziendale possa
assumere la veste di datore di lavoro purché:“… l’organismo da lui
diretto, pur restando un’emanazione della stessa impresa, abbia
una sua fisionomia distinta, presenti un proprio bilancio e possa
deliberare, in condizioni di relativa indipendenza, il riparto delle
risorse disponibili, operando così
le scelte organizzative ritenute
più confacenti alle proprie caratteristiche funzionali e produttive”.
2. [omissis l’analisi del settore pubblico] (…)
Il datore di lavoro in tutte le aziende
che non siano pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del
dlgs 165/01, vale a dire le aziende
del settore privato, è una figura
giuridica definita “oggettivamente”
dal legislatore in termini obiettivi,
desumibili sulla base di precisi
indicatori giuridici, in presenza dei
quali chi applica le norme penalmente ed amministrativamente
sanzionate del dlgs 81, ovvero gli
ufficiali di polizia giudiziaria degli
organi di vigilanza territorialmente
competenti, individua il datore di
lavoro del soggetto, o nei soggetti,
che sono al vertice della catena
decisionale aziendale, la linea, in
quanto possiedono i poteri decisionali, gestionali e di spesa supremi;
[…] In altre parole, nel settore
privato il datore di lavoro non è
necessariamente colui che l'organo di vertice dell'azienda individua come tale, ma bensì colui o
coloro i cui poteri coincidono con
quelli definiti dal concetto di datore di lavoro espresso dal legislatore.
Il datore di lavoro è tenuto, come
garante "strutturale" e come obbligato in via principale e autonoma, figura "centrale" della prevenzione e protezione, come la
definisce efficacemente Beniamino Deidda, all’osservanza di tutte le
disposizioni antinfortunistiche e di
igiene previste dalla legislazione
vigente per la tutela della sicurezza
e della salute dei lavoratori, in quanto titolare, beneficiario e organizzatore primo dell'attività lavorativa e
delle condizioni nelle quali tale attività viene svolta. […]
1.2. Nella sentenza c.d. ThyssenKrupp della Corte d'Assise del
Titolo notiziario
Numero quattro
Seguel’articolo:”Come individuare il datore di lavoro?
Tribunale di Torino del 14/11/11
si evince che “Insomma ciò che
rileva, al fine di creare la qualità di
datore di lavoro, e quindi la posizione di garanzia, sono il potere di
decidere e quello di spendere. Chi
li possiede è datore di lavoro e
quindi titolare della posizione di
garanzia ... Ma il principio di effettività non ha mai significato che il
soggetto gravato della posizione
di garanzia - e che disponeva dei
poteri di decidere e di spendere potesse esonerarsene su base
volontaria o contrattuale“ e lo
stesso istituto della delega di funzioni è stato assoggettato ad una
rigorosissima serie di vincoli che
comunque non hanno mai condotto alla totale esclusione della responsabilità del delegante qualora
questi non avesse esercitato appieno i residui poteri di controllo
sull'opera del delegato”. Insomma
il principio di effettività è un metodo, anche conoscitivo, per riportare la responsabilità laddove si
trovano i poteri di decidere e di
spendere e non un modo per
esonerare da responsabilità chi,
per scelta propria, di questi poteri
disponga ma non li eserciti". […]
In base ai principi esposti generalmente il datore di lavoro può
essere identificato nei modi
seguenti:
- nelle Società di Persone, identificabili in società semplici, l’obbligo di sicurezza grava su tutti i
soci, salvo che questo non risulti
espressamente delegato ad uno
soltanto.
In quelle definite come Società in
Nome Collettivo, il socio risponde
penalmente dell’infortunio occorso
ad un altro socio, indipendentemente da una ripartizione dei
compiti.
Nella Società in Accomandita
Semplice è datore di lavoro il
socio accomandatario, il quale
non può delegare la responsabilità
all’accomandante;
- nelle Società di Capitali, identificabili come Società per Azioni,
Società a Responsabilità Limitata,
Società in Accomandita per Azio-
ni, la responsabilità grava, in generale, sul CDA e quindi sul Presidente o Consigliere/Amministratore
Delegato o sull’Amministratore
unico, salva la dimostrazione esplicita di un’attribuzione di poteri gestionali e decisionali ad altro soggetto;
- nelle Cooperative il responsabile
è il Presidente legale rappresentante della società, salva la possibilità
di dimostrare l’attribuzione di poteri
ad altro soggetto. […]
2.3 Il presidente di Cooperativa è
il datore di lavoro
Con la sentenza del 6/08/10 n.
31385 la Corte di Cassazione ha
ribadito uno dei più recenti orientamenti della giurisprudenza relativi
alla responsabilità della sicurezza
nelle cooperative nei confronti della
sicurezza della particolare figura del
socio lavoratore. La corte ha infatti
affermato che il presidente della
cooperativa, in qualità di legale
rappresentante della stessa assume, ai fini della normativa antinfortunistica, il ruolo di “datore di lavoro” e la correlativa posizione di
garanzia nei confronti del socio
lavoratore il quale, a tal fine, è equiparato ad un qualunque lavoratore
subordinato.
Una interpretazione desumibile
dall’art. 2, co. 1, lett. b) del dlgs 81
secondo il quale per “datore di
lavoro” si intende “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell’organizzazione
stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e
di spesa”. Ma la sentenza si basa
su questo e anche sul principio che
il presidente della cooperativa è
tenuto, in quanto datore di lavoro,
ad assicurare una specifica formazione ai soci lavoratori nonché
un’adeguata informazione, e dunque, a curare l’effettivo compimento
del percorso formativo in funzione
delle mansioni da essi concretamente esercitate. I giudici hanno
altresì affermato che in caso di
lavori eseguiti in regime di appalto
il presidente della cooperativa è
tenuto, come di ogni altro datore di
lavoro, ad attivarsi per una proficua
cooperazione con il committente,
anche al fine di evitare che lavoratori privi di specifiche qualifiche, si
rechino a svolgere la propria prestazione presso ambienti di lavoro
non sicuri.
Infine la Suprema Corte ha ribadito
il principio secondo il quale a nulla
vale l’esistenza di una condotta
inosservante da parte del socio
lavoratore per esimere da responsabilità penale il datore di lavoro:
infatti la condotta, anche imprudente, del lavoratore non solleva il
garante da responsabilità se questa poteva essere prevedibile. In
particolare, la quarta sezione penale, per motivare la decisione ha
spiegato che "secondo la giurisprudenza di questa Corte, il presidente dell'impresa cooperativa in
quanto rappresentante legale della
stessa, assume il ruolo di "datore
di lavoro" e dunque la posizione di
garanzia allo stesso attribuita dalla
legge, mentre i soci della cooperativa sono equiparati a lavoratori
subordinati". Inoltre, ha aggiunto la
Corte che proprio in ragione di tale
qualità, egli avrebbe dovuto, da un
lato, assicurare la specifica formazione dei soci lavoratori e l'informazione degli stessi, e dunque
curare l'effettivo compimento del
percorso formativo in funzione
delle mansioni effettivamente esercitate, compito non adeguatamente
assolto, secondo quanto accertato
dai giudici del merito che hanno
richiamato le dichiarazioni acquisite in atti; dall'altro, attivarsi per un
proficua cooperazione con il committente, anche al fine di evitare
che lavoratori privi di specifiche
qualifiche, si recassero a lavorare
in locali tecnici ove si trovavano in
funzione macchinari privi di protezione. (Rolando Dubini avvocato).
Si riporta l’intervento del presidente di AESSE SERVIZI Bruno
Adriano DAMIANO all’Assemblea di Confcooperative Piemonte, svoltasi il 30 marzo 2012.
Assemblea regionale di Confcooperative del 30/03/12 a Torino.
Ai partecipanti all’assemblea il
presidente di AESSE SERVIZI
illustra quanto realizzato sulla
Sicurezza da Confcooperative di
Cuneo, per poi trarre alcune considerazioni sul piano del ruolo
futuro che dovrebbe svolgere la
struttura regionale di Confcooperative su questo tema.
Sottolinea che Confcooperative di
Cuneo ha realizzato molto in questi anni per far maturare il tema
della sicurezza presso le associate. Ha organizzato convegni sulla
“Cultura della Sicurezza” con
l’Università Cattolica di Milano, ha
organizzato incontri con la Camera di Commercio di Cuneo. Ha
firmato da pochi giorni con l’INAIL
di Cuneo una convenzione per
realizzare un progetto sui “Sistemi
di Gestione della Sicurezza sul
lavoro”, da realizzarsi nel 2012
che prevede la costruzione di
linee guida sui Sistemi di Gestione
della Sicurezza sul Lavoro per le
cantine sociali del cuneese. Sottolinea che trattasi di una grande opportunità che andrà realizzata con il
massimo impegno e che potrà dare
avvio a iniziative simili nell’ambito di
altre federazioni a partire da quella
socio-assistenziale a quella di produzione-lavoro, in cui sono inserite
molte cooperative.
Ricorda che occasioni simili permettono alle cooperative di disporre di
uno strumento, quale il SGSL, per il
continuo miglioramento della prevenzione e del controllo dei rischi
professionali, realizzando un nesso
tra la crescita del tasso di innovazione tecnologica nei processi produttivi e la riduzione degli indici di
frequenza degli infortuni e consente
anche di ridurre il premio INAIL,
versato ogni anno all’Istituto, dal 7
al 30% dell’importo e, soprattutto, di
non essere coinvolti dalle penalità
previste dalla legge 231 in materia
di sicurezza.
Una prima conclusione per il presidente è di raccogliere le esperienze
migliori che in questo ambito sono
state avviate nei vari territori del
Piemonte su questa linea e di realizzare un fronte comune con le
altre associazioni datoriali per promuovere iniziative comuni, anche in
direzione delle possibilità che l’Istituto INAIL mette a disposizione
nella nostra regione. Ci potrebbe
essere l’opportunità di realizzare
congiuntamente tra territori di Confcooperative un nuovo progetto su
linee guida, finanziato dall’istituto
INAIL, per avviare nuove possibilità
per le associate.
Ricorda ancora che Confcooperative deve continuare ad essere presenza nelle commissioni sulla Sicurezza che (segue in ultima pagina)
Pagina 5
La vignetta di PuntoSicuro
ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: ‘~
STACK:
Scarica

Pubblicazione nr. 4-12