GIUGNO 2011 Volume 4 numero 06 “IL PART TIME NON E’ PIU’ UN DIRITTO” con l’approvazione dell’art. 16 del collegato lavoro il part time diventa una concessione discrezionale decisa unilateralmente dalle amministrazioni e con effetto retroattivo sui part time già autorizzati D a un triennio a questa parte la P.A. è stata falcidiata da tagli continui di personale, di stipendi, di risorse, di diritti. Si è inteso in tal modo condurre in porto un’operazione di risparmio sulla pelle dei lavoratori ma anche uno svilimento del servizio pubblico, in molte realtà non più messo in grado di reggere ai carichi di lavoro per le attività istituzionali (tribunali, servizi socio assistenziali, inps, eccetera). Norme odiose, che vanno ad incidere pesantemente su diritti acquisiti, come il rapporto di lavoro part time conseguito nel passato da lavoratrici e lavoratori per conciliare al meglio le esigenze di lavoro con quelle familiari. Le modifiche normative restrittive che si sono succedute in materia di lavoro parttime stanno causando una vera emergenza nel mondo del lavoro pubblico, un'emergenza ancora una volta pagata dalle donne. Con un grave arretramento della condizione di lavoro femminile, eliminando di fatto uno strumento importante di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita”. L’art. 16 della legge 183/10 (collegato lavoro) consente difatti alle pubbliche amministrazioni di sottoporre a nuova valutazione i rapporti di lavoro part time, con la conseguenza della revoca degli stessi. LA FP CGIL ha da subito contestato questa norma, per le gravissime ripercussioni che determina nella vita delle persone, per aver sottratto la mate(Continua a pagina 2) IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE In relazione alle paventate revoche dei part time concessi ai dipendenti pubblici prima dell'entrata in vigore del decreto legge 112/2008 è opportuno che i diretti interessati anticipino i provvedimenti che le Amministrazioni potrebbero adottare e chiedano alle Amministrazioni di appartenenza che il loro rapporto di lavoro a part time resti confermato secondo la percentuale e le modalità della prestazione lavorativa fissate nei contratti di lavoro firmati con le Amministrazioni interessate. “LA TRASFORMAZIONE UNILATERALE DA PART-TIME A FULL - TIME” facciamo il punto: riportiamo un’interessante parere della Cgil Bergamo M olte sono le richieste di chiarimenti che ci sono pervenute in merito all’applicazione dell’art. 16 della legge 183/2010 e, quindi, alla possibilità di trasformazione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo parziale da parte delle amministrazioni pubbliche, senza considerare le iniziative delle stesse amministrazioni per sottoscrivere accordi aziendali in tal senso. Come è noto l’art. 16 del “collegato lavoro” prevede che: ”In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’ articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, La CGIL da sola ha contrastato l’emanazione di queste norme. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla (Continua a pagina 3) Alla Direzione Aziendale SEDE Oggetto: risposta a vostra comunicazione in merito al rapporto di lavoro a tempo parziale. ! # " $ % ! & & &' % ! & ++, (..2 3( ! & (+ ,- (, (..+ !/ ! % (234 (( ,3(3 6 ( ,- )* 001 5 ((, ,332 (-- ,332% ! # ! 0 9 ! Firma _______________________ ! ! %7 5 8 INFORMAZIONE Sindacale Pagina 2 Continua da pag. 1 collegato lavoro : una legge "sbagliata, pericolosa e palesemente incostituzionale ria al confronto sindacale, per la unilateralità della valutazione. Dopo aver bloccato le assunzioni, dopo aver bloccato il turn over per cui chi va in pensione non viene sostituito, s’intende far fronte alla grave carenza di personale provocata da queste scelte con la revoca dei part time in essere. La revoca unilaterale del part time è tuttavia in contrasto con la direttiva europea 97/81/CE: lo stabilisce la sentenza del 4 maggio scorso del Tribunale di Trento che ha fondato la propria decisione sulla circostanza che la modifica del rapporto di lavoro part time in rapporto di lavoro a tempo pieno possa avvenire solo con il consenso del lavoratore, mentre l’art. 16 del “collegato lavoro”, nel consentire al datore di lavoro pubblico di trasformare unilateralmente il rapporto di lavoro , anche contro la volontà del lavoratore, si pone in “insanabile contrasto” con la normativa europea, pertanto, nell'ottica della supremazia del diritto dell'Unione europea rispetto al diritto nazionale, l'art. 16 in questione troverebbe la sua disapplicazione. La sentenza rappresenta un fatto importantissimo, che ci conforta nel sostenere le nostre ragioni: non si può continuare in una politica cieca oltre che arrogante, una deriva che tenta di cancellare, nel pubblico come nel privato, decenni di diritti conquistati con fatica e lotte democratiche che hanno fatto questo paese un Paese un po’ più civile. È del tutto evidente come tali argomentazioni dovrebbero, a nostro parere, essere sostenute ed accolte in primis dalle amministrazione per evitare dannose ed estenuanti controversie giudiziarie che i lavoratori stanno intraprendendo a tutela dei loro diritti. Rimane inoltre prioritaria, come noi sosteniamo ai vari tavoli di confronto, l’esigenza di adottare misure volte ad incrementare l’intensità occupazionale della crescita, anche mediante un’organizzazione del lavoro che risponda a particolari esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, in alternativa ad un modello di sviluppo e di impiego che considera il lavoro come una merce. Coerentemente con le ragioni e le motivazioni, alla base delle recenti mobilitazioni di categoria e della confederazione (sit in a Montecitorio, manifestazioni Pagina 2 territoriali, sciopero generale), è necessario che tutte le strutture e tutti i delegati, esercitino la massima vigilanza nei confronti delle amministrazioni e se necessario, anche attivando tutte le iniziative legali che saranno ritenute necessarie per impedire che possano essere ratificate intese a carattere regionale o aziendale volte ad attuare l’impostazione governativa sul parttime, riportando indietro negli anni le lancette del tempo. “ Avevamo detto che anche il pubblico impiego era coinvolto. Tutto questo a testimonianza che i diritti vengono manomessi per tutti“ re l’intervento della Regione di emanare delle linee guida per impedire che alcune Aziende Sanitarie Liguri procedessero in maniera unilaterale a revocare i part time. Resta il fatto che come FP Cgil non sottoscriveremo accordi che prevedano revoche di part time se le nelle aziende la percentuale di part time è al disotto del tetto del 25%, e/o in assenza di chiare indicazioni sugli assetti organizzativi per cui è possibile prevedere l’articolazione dei part time. Invitiamo quindi le lavoratrici e i lavoratori come riportato in copertina affinche a loro maggior garanzia chiedano alle Amministrazioni di appartenenza che il loro rapporto di lavoro a part time resti confermato secondo la percentuale e le modalità della prestazione lavorativa fissate nei contratti di lavoro firmati con le Amministrazioni interessate., anche se in presenza di note L’azione di contrasto e di contrattazione in cui si annuncia il rinvio della decisosindacale da parte nostra è esiziale per ne a fine anno o altra data impedire che si costruiscano le condizioni per una pericolosa stagione di deroghe contrattuali locali sul part-time (es. fantomatiche esigenze organizzative, pseudo motivazioni professionali, ovvero discrezionalità e unilateralità da parte del datore del lavoro). A livello nazionale, la nostra organizzazione ha già iniziato a mettere in campo iniziative sindacali nei confronti delle massime istituzioni nazionali preposte, preannunciando che utilizzeremo tutti gli strumenti sindacali (di mobilitazione e vertenziali) per impedire lo snaturamento e l’inesigibilità di un diritto conquistato con fatica ed in ritardo rispetto ad altri Paese, e l’attuazione di un modello autoritaristico nei rapporti di lavoro, che penalizza ulteriormente i soggetti più deboli (la maggior parte delle richieste riguarda lavoratrici donne, già penalizzate spesso a livello retributivo e professionale, su cui di sovente si scaricano le crescenti difficoltà dello stato sociale relativamente ai servizi alla famiglia). Non dobbiamo permettere di stravolgere principi, regole e condizioni sancite dalle leggi e dai contratti, penalizzando lavoratrici e lavoratori che spesso, per ragioni familiari o di salute, sono stati costretti a richiedere il parttime. A livello Regionale si è dovuto richiede- Infine permetteteci alcune annotazioni politico sindacali rivolte a tutti i “moderati e responsabili” che sino ad oggi si sono affrettati a sottoscrivere accordi che venivano presentati come esempio di modernità, salvo poi difronte all’evidente imbarazzo nel dare risposte ai lavoratori, sui perché di quelle firme, oggi si affrettano ad offrire assistenza legale a livello aziendale contro le norme che hanno condiviso a livello nazionale. Noi eravamo e restiamo fortemente critici e riteniamo che questa legge vada contrastata con ogni mezzo, e ogni contributo a sostegno delle nostre iniziative di protesta è utile a far si che le cose possano cambiare.. “ A questo opuscolo informativo sul part time abbiamo allegato l’informativa già distribuita in occasione dell’approvazione della legge 183/10, le norme del “Collegato” che intervengono sul pubblico impiego, in maniera diretta o indiretta Pagina 3 Continua da pag. 6 collegato lavoro : una legge "sbagliata, pericolosa e palesemente incostituzionale" legge n. 133 del 2008.” Occorre precisare, in primo luogo, che la comune disciplina in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale, nel settore pubblico come in quello privato, è contenuta nel D.Lgs 61/2000, in applicazione della direttiva comunitaria 1997/81 che ha, a sua volta, recepito l’accordo quadro del 6.6.1997. In detto decreto legislativo non vi è alcun richiamo alla possibile trasformazione unilaterale del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anzi è previsto all’art. 5 che: “Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. “ Inoltre, sia la direttiva comunitaria che il successivo decreto legislativo, prevedono un particolare favor iuris nei confronti dell’utilizzo di rapporti di lavoro a tempo parziale. Infine non bisogna dimenticare tutta la disciplina, sia comunitaria che nazionale (tra cui la stessa legge 183/2010 per ciò che attiene il pubblico impiego) in materia di tutela delle pari opportunità e del lavoro femminile. Non esiste, pertanto, nel nostro ordinamento una disciplina che permetta la trasformazione unilaterale del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno da parte del datore di lavoro, ove si eccettui un’interpretazione del tutto arbitraria e anticostituzionale del citato art. 16 del collegato lavoro. Infatti alcune amministrazioni hanno ritenuto, finora con scarso successo, di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno a seguito della nuova valutazione dei rapporti in essere da operarsi in applicazione del citato articolo del collegato lavoro prescindendo da quello che ritengo il necessario consenso del dipendente. Necessario consenso, perché, anche nel pubblico impiego “privatizzato” la fonte Pagina 3 del rapporto di lavoro a tempo parziale non è affatto un provvedimento “di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”, effettuata a suo tempo, ma il contratto individuale di lavoro la cui forma obbligatoriamente è quella scritta (vedasi D.Lgs 61/2000) ed in cui sono indicati la tipologia del part-time e l’articolazione dell’orario di lavoro con cui le parti hanno convenuto debba svolgersi la prestazione lavorativa (art. 14 del CCNL 6.7.1995). Come ha giustamente sottolineato la Corte Costituzionale con sentenza 210 del 1992: "Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno...... L'ammissibilità di un contratto di lavoro a tempo parziale nel quale sia riconosciuto il potere del datore di lavoro di determinare o variare unilateralmente, a proprio arbitrio, la collocazione temporale della prestazione lavorativa, sarebbe del resto in contraddizione con le ragioni alle quali è ispirata la disciplina di tale rapporto.” In senso ancora più esplicito, peraltro, si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza 2382/1990 ritenendo che: “Il carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine a tale riduzione nonché alla collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario (reputato dalle parti come il più corrispondente ai propri interessi) comporta che ogni modifica di detto orario non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell'attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti". Nel D.lgs 61/2000, infatti, sono previste, semmai, secondo la disciplina dei contratti collettivi di lavoro, clausole elastiche o flessibili dello svolgimento del rapporto di lavoro oppure il consolidamento dell’orario normalmente effettuato, ma non certo la trasformazione unilaterale del rapporto da tempo parziale a tempo pieno. Allora i principi di correttezza e buona fede richiamati nell’art. 16 della legge 183/2010 non possono essere intesi nel senso che le amministrazioni possano procedere al riesame dei contratti di trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale stipulati in passato e convertirli a tempo pieno unilateralmente: 1. in primo luogo perché generiche esigenze di servizio non potranno essere addotte per “provvedere alla trasformazione unilaterale del rapporto di lavoro a tempo parziale” (come del resto ha ritenuto il Tribunale di Firenze con Ordinanza del 23.2.2011), soprattutto se permangono in capo al dipendente le ragioni a suo tempo indicate per la trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part time. 2. in secondo luogo perché, volendo procedere per via unilaterale alla revisione di un atto di natura negoziale evidente appare in contrasto con l’ordinamento vigente. Quindi nel caso in cui l’amministrazione di appartenenza ritenga di sottoporre al dipendente part-time una verifica congiunta della permanenza dell’interesse reciproco alla prosecuzione rapporto di lavoro a tempo parziale, non sussistono problemi. Nel caso in cui, invece, l’amministrazione ritenesse possibile procedere per via unilaterale alla modificazione del contratto di lavoro, si porrebbero rilievi di legittimità costituzionale, prospettati, peraltro, da più parti. Infatti i contratti individuali di lavoro a tempo parziale, che sono impegnativi per la pubblica amministrazione, hanno dato luogo a veri e propri diritti soggettivi consolidatisi nel tempo, in base ai quali ogni lavoratore ha modellato la propria vita lavorativa e familiare. Fondato, quindi, appare l’eventuale ricorso al giudice del lavoro, del lavoratore che, titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, se lo vedesse unilateralmente trasformato a tempo pieno da parte dell’amministrazione di appartenenza, in quanto lesivo dei propri diritti soggettivi. Pagina 4 Le norme del “Collegato” che intervengono sul pubblico impiego, in maniera diretta o indiretta Le nuove disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato, le modifiche alla legge 104, al part-time e la delega al Governo per il riordino delle norme vigenti in tema di congedi assenze e permessi sono i punti più rilevanti che hanno riflessi diretti sul pubblico impiego. Di seguito riportiamo una sintesi queste disposizioni e a seguire di tutte le nuove norme (alcune intervengono anche su aspetti del rapporto di lavoro) che vengono introdotte per il pubblico impiego . re che assiste un familiare con handicap Articolo 1 - Lavori usuranti DelePermessi per l'assistenza a porta- grave abbia diritto a scegliere, ove possi- ga per la revisione della disciplina penbile, la sede più vicina al DOMICILIO sionistica dei soggetti che svolgono lavori tori di handicap (articolo 24). Modifiche alla normativa sui permessi lavorativi per l'assistenza a soggetti portatori di handicap (art. 33 della legge n.104/92). Vengono ridefinite le norme sul diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, per l'assistenza a un familiare, parente o affine con handicap in situazione di gravità, e sulla possibilità di scelta della sede di lavoro, in relazione ad analoga esigenza. Si dispone che le pubbliche amministrazioni comunichino alla Funzione pubblica alcuni dati, relativi ai propri dipendenti che fruiscano dei permessi mensili retribuiti summenzionati o dei permessi retribuiti previsti (nel limite di 2 ore quotidiane) per i minori con handicap in situazione di gravità e di età non superiore ai tre anni. Il Dipartimento creerà una banca dati dove far confluire le comunicazioni. Cosa cambia con la nuova normativa: CHI PUO’ OTTENERE I PERMESSI - In ASSENZA DI RICOVERO della persona con handicap grave da assistere potranno godere dei 3 giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi: - Il genitore - Il coniuge - Il parente di SECONDO grado - I parenti di TERZO grado, che possono usufruire dei permessi solo se i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti (termine giuridicamente vago) o quando i genitori o il coniuge abbiano più di 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti. Resta invariata la modalità di ottenimento e fruizione dei permessi per assistere bambini al di sotto dei tre anni. Sono garantite due ore di permesso giornaliero o il prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino. LA SEDE DI LAVORO - Il comma 5 dell’articolo 33 indica ora che il lavoratoPagina 4 DELLA PERSONA DISABILE DA ASSISTERE. CONTROLLI SUGLI AVENTI DIRITTO All’art.33 della legge 104 viene aggiunto un comma che rafforza la possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi e ne disciplina gli effetti. Non si tratta di controlli preventivi ma a posteriori, da parte del datore di lavoro e dell’INPS. Qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi gli stessi saranno immediatamente revocati. MONITORAGGIO - È previsto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i dati relativi ai lavoratori che godono dei permessi (monte ore, rapporti di parentela etc), allo scopo di creare una banca dati in grado di dar conto delle dimensioni dei permessi per handicap e rilevare eventuali abusi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili secondo la normativa vigente. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell’articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall’ottavo comma dell’articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell’articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l’invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l’indirizzo, rispettivamente all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e ll’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili. usuranti. La delega deve essere esercitata entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. In pratica, vengono riaperti i termini della precedente disciplina di delega (non esercitata) in materia. Lo scopo è quello di permettere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008, di andare in pensione con un requisito anagrafico ridotto di 3 anni, fermi restando un limite minimo pari a 57 anni di età, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cosiddette "finestre"). Previsto un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici (in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda), qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione. Articolo 2 - riorganizzazione Enti e riordino organi collegiali. Prevede la delega al Governo finalizzata all'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni sindacali, di uno o più decreti legislativi volti a: - riorganizzare gli enti, gli istituti e le società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (come, ad esempio, Inps, Inail, Inpdap, Enpals, enti e fondazioni previdenziali di professionisti o lavoratori autonomi, Italia Lavoro, Isfol) e dal Ministero della salute (ad esempio, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali, IRCCS, IZT, Aifa, CRI), (Continua a pagina 5) INFORMAZIONE Sindacale Pagina 5 Continua da pag. 2 collegato lavoro : una legge "sbagliata, pericolosa e palesemente incostituzionale - ridefinire il rapporto di vigilanza del Ministero sugli stessi organismi. Inoltre, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge il Ministero della salute dovrà provvedere al “riordino” dei propri organi collegiali istituiti presso l’amministrazione centrale, che dovranno essere ridotti nel numero e nella composizione. Articolo 5 - obblighi delle amministrazioni su assunzioni, trasparenza Si interviene su alcuni adempimenti formali cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. Tra le novità, si prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute a comunicare, entro il 20esimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. È previsto per le amministrazioni l’obbligo di trasmettere per via telematica al Dipartimento della Funzione pubblica tutti i dati relativi a retribuzioni annuali, curricula vitae, indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici d’uso professionale dei dirigenti, nonché i tassi di assenza e di maggiore presenza di tale personale. Tutti questi dati saranno pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento. Il datore di lavoro pubblico non è più obbligato a consegnare immediatamente al lavoratore una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (oppure una copia del contratto individuale del lavoro), ma può farlo entro il ventesimo giorno. Per le pubbliche amministrazioni non c’è più l’obbligo di comunicare entro cinque giorni agli uffici del lavoro competenti per territorio le variazioni intervenute nel rapporto di lavoro. Articolo 7 Orario di lavoro Modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro. Vengono ridefinite le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina relativa alla durata media dell'orario di lavoro, al riposo settimanale, alle ferie annuali retribuite. Si modificano anche le sanzioni per il caso di violazione della normativa sul riposo giornaliero. Si stabilisce, che tutte le novità in arrivo possono essere Pagina 5 derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso alle deroghe deve, comunque, consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali. Si prevede che le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione siano rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece comunicabili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare informazioni sensibili. Viene modificato il “Codice della Privacy” in modo tale da consentire alle amministrazioni di pubblicare in rete i dati conArticolo 13 - mobilità, assegna- cernenti le valutazioni dei dipendenti, senza correre il rischio di violare la riserzioni temporanee Si interviene sul tema della mobilità di vatezza dei dati personali. personale tra comparti pubblici. Si preve- Articolo 15 e 17 - incarichi dirigende, in particolare, che in caso di conferi- ziali alla Presidenza del Consiglio mento di funzioni statali alle regioni e Si prevede, in particolare, che i dirigenti agli enti locali o di trasferimento di attivi- di seconda fascia "prestati" alla Presità svolte da pubbliche amministrazioni denza del Consiglio da altre amministraad altri soggetti pubblici o di esternaliz- zioni non possano fruire della norma zazione di attività e servizi , al personale secondo la quale si transita nella prima adibito a tali funzioni che risulta in ecce- fascia qualora sia stato ricoperto un indenza, si applichino le disposizioni in carico di direzione di uffici dirigenziali materia di mobilità collettiva e di colloca- generali per un periodo pari almeno a 3 mento in disponibilità di cui all'articolo anni senza essere incorsi nelle misure 33 del Dlgs 165/2001. Le pubbliche am- previste per le ipotesi di responsabilità ministrazioni, per motivate esigenze or- dirigenziale, che prevede il transito defiganizzative, possano utilizzare in asse- nitivo nella prima fascia dopo cinque gnazione temporanea personale di altre anni di incarico (art. 23, c. 1, d.lgs. amministrazioni per un periodo non su- 165/2001). L'innovazione vale per gli periore a 3 anni, fermo restando quanto incarichi conferiti dalla Presidenza del già previsto da norme speciali in mate- Consiglio dei ministri dopo l'entrata in ria. (I CCNL dei comparti pubblici pre- vigore del testo in esame. Inoltre, al pervedevano già l’istituto dell’assegnazione sonale dirigenziale e non dirigenziale, temporanea, come forma di mobilità per trasferito e inquadrato nei ruoli della soddisfare particolari esigenze delle am- Presidenza del Consiglio in attuazione ministrazioni, previo consenso del dipen- della legge 233/2006 e della legge dente e per un periodo massimo di 12 286/2006, si applicano, a decorrere dal mesi, al termine del quale il dipendente 1º gennaio 2010, i contratti collettivi di poteva chiedere il passaggio diretto lavoro del comparto della Presidenza del nell’amministrazione dove era stato co- Consiglio dei ministri. L'intervento costa mandato). Entro 60 giorni dall'entrata in circa 3 milioni di euro, che saranno tolti vigore del presente collegato, le pubbli- dal Fondo per interventi strutturali di che amministrazioni possono ridetermi- politica economica. nare le assegnazioni temporanee in cor- Articolo 16- part-time so sulla base delle nuove norme. In caso Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della di mancata rideterminazione, i rapporti legge, le amministrazioni pubbliche hanin corso continuano a essere disciplinati no facoltà di “sottoporre a nuova valutadalle originarie fonti. zione” i provvedimenti di concessione del Articolo 14 - pubblicazione dati part-time già adottati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 112/2008. su valutazione. (Continua a pagina 6) Pagina 6 Continua da pag. 4 Le norme del “Collegato” che intervengono sul pubblico impiego, in maniera diretta o indiretta Articolo 18- aspettativa senza assegni Possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici e fa salva la speciale disciplina in materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato. Ricordiamo nei CCNL dei comparti pubblici è già prevista la possibilità di ottenere l’aspettativa non retribuita per un massimo di 12 mesi in un triennio per motivi personali e familiari, oppure per due anni e una sola volta nella vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Inoltre anche che l’art. 23 bis del d.lgs. 165/2001 ha previsto la possibilità di essere collocati in aspettativa senza assegni “per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale”. Articolo 19 - specificità comparto sicurezza e vigili del fuoco Introdotto il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, demandando la disciplina attuativa di questo principio a successivi provvedimenti legislativi. Viene attribuito al Cocer (Consiglio centrale di rappresentanza militare) un ruolo negoziale, ai fini dell'attuazione della specificità in materia di trattamento economico delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare. Si prevede l’emanazione di “successivi provvedimenti legislativi” per dare attuazione a quanto previsto ell’articolo, anche con riferimento ai necessari stanziamenti economici. Articolo 21 - pari opportunità, mobbing. Vengono introdotte modifiche all’art. 1 del d.lgs. 165/2001, e si ribadisce che le pubbliche amministrazioni debbono garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento Pagina 6 sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni, poi, sono chiamate a garantire, anche, un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Per realizzare questi principi e missioni, tutte le amministrazioni pubbliche, al proprio interno, entro 120 giorni dall'entrate in vigore della presente legge, dovranno costituire un "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni". Tale organo sostituirà, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. Entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge la Funzione Pubblica emanerà una direttiva contenente le linee guida sulle modalità di funzionamento dei nuovi Comitati Unici, la cui attività sarà finanziata dalle amministrazioni. La mancata costituzione dei Comitati Unici comporterà la responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale. Art 22 Dirigenti medici I dirigenti medici del Ssn, potranno andare in pensione, su istanza, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso, si prevede che il limite massimo di permanenza non possa superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non possa dar luogo a un aumento del numero dei dirigenti. Le novità, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010. Si precisa, poi, che i dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentino la domanda almeno 90 giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo. Articolo 23 - delega per congedi, aspettative, permessi Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi che spettano a lavoratori dipendenti, pubblici e privati. La delega deve essere esercitata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono: il coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti in materia; l'indicazione esplicita delle norme abrogate; il riordino delle tipologie degli istituti; la razionalizzazione e semplificazione di criteri e modalità per la fruizione dei benefici e della documentazione da presentare (il principio relativo alla documentazione è posto con particolare riferimento alle fattispecie in cui rientrino soggetti in condizione di handicap grave o affetti da patologie di tipo neurodegenerativo o oncologico). Articolo 24 - portatori di handicap Modificati alcuni punti dell’art. 33 della legge n.104 del 1992 (permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità): - la fruizione dei permessi è limitata ai coniugi, parenti o affini entro il secondo grado, tranne il caso in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano superato i 65 anni o siano deceduti o mancanti, o siano anche loro affetti da grave disabilità. - viene reso esplicito il divieto di riconoscere a più di un lavoratore il diritto di assistere la stessa persona (tranne il caso di assistenza a figli con handicap grave). - il diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio viene trasformato nel diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere; Viene inoltre introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare alla Funzione Pubblica entro il 31 marzo di ogni anno i nominativi dei dipendenti che fruiscono dei permessi di cui all’art. 33 della L. 104, nonché delle persone assistite e del grado di parentela.