Legislazione nazionale relativa al marchio comunitario e al disegno o modello comunitario Opuscolo informativo dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) 3ª edizione (Aggiornamento: dicembre 2006) Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull’Unione europea. Numero verde unico (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l’accesso ai numeri 00 800 o non ne accettano la gratuità. Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (http://europa.eu). Una scheda catalografica figura alla fine del volume. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2010 ISBN 978-92-9156-140-7 doi:10.2814/10608 © Unione europea, 2010 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Printed in Belgium STAMPATO SU CARTA RICICLATA SENZA CLORO (PCF) Sommario A. Abbreviazioni 5 B. Introduzione 7 Capitolo 1 Legislazione nazionale, basi giuridiche 11 Capitolo 2 Trattati internazionali e Stati membri firmatari 33 Capitolo 3 Deposito delle domande di marchio comunitario e di disegno e modello comunitario registrato presso gli uffici nazionali 39 Capitolo 4 Ambito geografico 51 Capitolo 5 Diritti nazionali che costituiscono “diritti anteriori” ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sul marchio comunitario 55 Capitolo 6 Il marchio comunitario come diritto anteriore nei procedimenti riguardanti marchi nazionali 77 Capitolo 7 Disposizioni nazionali sugli effetti di una rivendicazione di preesistenza 107 Capitolo 8 Trasformazione 115 Capitolo 9 Sanzioni per la contraffazione di un marchio comunitario 141 Capitolo 10 Tribunali dei marchi comunitari e tribunali dei disegni e modelli comunitari 165 Capitolo 11 Autorità nazionali competenti per l’esecuzione delle decisioni definitive dell’Ufficio che fissano l’ammontare delle spese 181 Capitolo 12 Periodo di cinque anni per la valutazione dell’uso di marchi nazionali 185 3 A. Abbreviazioni AT BE BG BGBl. BGN Bl. f. PMZ BOE BX CY CYP CZ CZK DC DCNR DCR DE DK DKK DPMA EE EEK ES EUR/€ FI FR G.U. GB GBP/£ GR GRUR Int. GU UAMI HR HU HUF IE INPI IT LT LTL LU LV LVL MC MT MTL N/A NL Austria Belgio Bulgaria Bundesgesetzblatt (Austria, Germania) Lev bulgaro Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen Boletín Oficial del Estado Benelux Cipro Lira sterlina cipriota Repubblica ceca Corona ceca Disegni e modelli comunitari Disegni e modelli comunitari non registrati Disegni e modelli comunitari registrati Germania Danimarca Corona danese Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e marchi) Estonia Corona estone Spagna Euro Finlandia Francia Gazzetta Ufficiale (Italia) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Sterlina inglese Grecia Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Internationaler Teil Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) Croazia Ungheria Fiorino ungherese Irlanda Institut national de la propriété industrielle (Francia) / Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Portogallo) Italia Lituania Lita lituano Lussemburgo Lettonia Lat lettone Marchio comunitario Malta Lira maltese Non applicabile Paesi Bassi 5 OMC OMPI PI PIBD PL PLN PT RDC RMC RO ROL SE SEK S.I. SI SIT SK SKK TR TRL UK 6 Organizzazione Mondiale del Commercio Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale Proprietà industriale Propriété industrielle - Bulletin documentaire Polonia Zloty polacco Portogallo Regolamento su disegni e modelli comunitari Regolamento sul marchio comunitario Romania Leu rumeno Svezia Corona svedese Statutory Instruments Slovenia Tallero sloveno Slovacchia Corona slovacca Turchia Lira turca Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord B. Introduzione La terza edizione dell’opuscolo consiste in una versione aggiornata dei capitoli delle due precedenti edizioni (pubblicate rispettivamente nel 2002 e nel 1999), con l’aggiunta di informazioni riguardanti il disegno o modello comunitario e un elenco delle pertinenti legislazioni nazionali. Il capitolo "Contenuto delle relazioni di ricerca nazionali e comunitarie" (capitolo 13) è stato soppresso in seguito alla modifica dell'articolo 39 (“Ricerca”) del regolamento sul marchio comunitario (RMC), introdotta dal regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio. L'Ufficio continua pertanto a trasmettere le relazioni di ricerca pervenute da ogni Stato membro dell'Unione europea che abbia accettato di effettuare tali ricerche nei registri nazionali fino al 10 marzo 2008. A decorrere da tale data, a norma del nuovo testo dell'articolo 39, l'Ufficio trasmetterà esclusivamente copia delle relazioni di ricerca pervenute dai vari uffici nazionali (redatte utilizzando un modulo standard predisposto dall'Ufficio) di cui il richiedente abbia fatto richiesta al momento del deposito della domanda di marchio comunitario, e previo pagamento della tassa di ricerca all’uopo prevista entro il termine stabilito per il versamento della tassa di deposito. Dal canto proprio, l'Ufficio continuerà a redigere una relazione di ricerca per quanto riguarda le domande e le registrazioni anteriori di marchi comunitari. Il marchio comunitario Il marchio comunitario ha carattere unitario e produce effetti uniformi in tutta la Comunità europea. La sua registrazione e amministrazione è affidata in maniera centralizzata all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli). Tuttavia, tanto il sistema di marchi comunitari quanto l'Ufficio con sede ad Alicante sono necessariamente a contatto con le normative nazionali e con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli Stati membri della Comunità europea. Ciò vale anche per la normativa sui marchi del Benelux e per l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale. In primo luogo, il richiedente un marchio comunitario può scegliere se depositare la propria domanda direttamente presso l'Ufficio di Alicante oppure presso un ufficio nazionale, il quale provvederà poi a trasmettere la domanda ad Alicante. In secondo luogo, il regolamento sul marchio comunitario non sempre disciplina ogni singolo aspetto e fa talvolta espresso riferimento alla legislazione nazionale; ad esempio, i tribunali dei marchi comunitari, competenti in materia di azioni per contraffazione, sono tribunali nazionali all’uopo designati dagli Stati membri. Inoltre, il regolamento sul marchio comunitario disciplina solo in maniera sommaria le sanzioni applicabili in caso di contraffazione del marchio comunitario (v. articoli 14 e 98 RMC). In terzo luogo, e fatto ancora più importante, l'intenzione evidente del legislatore comunitario non era di accantonare i sistemi dei marchi nazionali, bensì di affiancare loro il sistema dei marchi comunitari. Il quinto "considerando" del regolamento sul marchio comunitario afferma espressamente che il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri e che non sembra giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi comunitari. In quest’ottica si sono pertanto elaborate norme intese a rendere possibile la coesistenza del marchio comunitario con i marchi nazionali. Ad esempio, una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario che siano stati rifiutati possono essere trasformati in domande di marchi nazionali degli Stati membri (articoli 108-110 RMC). Inoltre, un marchio comunitario può rivendicare a proprio vantaggio la preesistenza di un marchio nazionale anteriore 7 registrato in o per uno Stato membro (articoli 34 e 35 RMC). Infine, il marchio comunitario e i marchi nazionali vengono reciprocamente presi in considerazione per accertare la sussistenza di diritti anteriori e di impedimenti relativi alla registrazione. Esistono dunque diverse interrelazioni giuridiche con i sistemi dei marchi nazionali e con la legge uniforme del Benelux sui marchi. Il presente opuscolo presenta, in forma di tabelle sinottiche per agevolare la consultazione, informazioni per quanto possibile esaurienti su tali interrelazioni, all’attenzione degli utenti del sistema del marchio comunitario come pure di quelli dei sistemi nazionali. Il disegno o modello comunitario registrato Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari (RDC) è stato adottato il 12 dicembre 2001 ed è entrato in vigore il 6 marzo 2002. Il diritto conferito da un disegno o modello comunitario è valido direttamente in ciascuno degli Stati membri e può essere ottenuto presentando domanda di registrazione all'UAMI oppure automaticamente, con la pubblicazione del disegno o modello comunitario non registrato. Un disegno o modello comunitario non registrato può essere registrato entro un periodo di dodici mesi (periodo di tolleranza) dalla pubblicazione. I vantaggi per il titolare del diritto conferito da un disegno o modello comunitario registrato sono una maggiore durata della protezione (fino a un massimo di 25 anni, mentre in assenza di registrazione la protezione non si estende oltre 3 anni) e un diverso tipo di protezione. La direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli non contiene disposizioni sull'introduzione del diritto conferito da disegni e modelli non registrati negli Stati membri. Tuttavia, poiché simili disposizioni sono già in vigore in alcuni Stati membri, la direttiva stabilisce che le sue disposizioni lasciano impregiudicate le disposizioni nazionali applicabili ai disegni o modelli non registrati. I disegni e modelli comunitari producono effetti uniformi nell'intera Comunità. Il novero delle interrelazioni giuridiche tra disegni e modelli comunitari e sistemi nazionali di disegni e modelli, compresa la legge uniforme del Benelux sui marchi, è ristretto. I tribunali dei disegni e modelli comunitari, che sono tribunali nazionali (articolo 80 RDC), sono competenti in materia di azioni per contraffazione. Conformemente all'articolo 71 RDC, le autorità nazionali designate sono competenti per l'esecuzione delle decisioni finali dell'Ufficio che stabiliscono l'ammontare delle spese. L’allargamento Il 1° maggio 2004 hanno aderito all'Unione europea dieci nuovi paesi: Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca e Slovenia. Questo avvenimento ha avuto un impatto importante sui sistemi dei marchi comunitari e dei disegni e modelli comunitari registrati, poiché si è trattato del primo allargamento dell'UE dall'entrata in vigore dei marchi comunitari e dei disegni e modelli comunitari. Tutte le registrazioni e le domande di marchi comunitari (o le rivendicazioni di priorità) anteriori al 1° maggio 2004 sono state automaticamente estese ai dieci nuovi Stati membri a partire dalla data di adesione. Non è stato necessario pagare alcuna tassa, né presentare una richiesta di estensione o effettuare traduzioni per le domande depositate prima del 1° maggio 2004. Identico principio è stato applicato per le registrazioni e le domande di disegno o modello comunitario registrato depositate prima della data di adesione. 8 I marchi e i disegni e modelli comunitari registrati hanno quindi esteso i diritti già acquisiti a tutto il nuovo territorio dell’UE allargata (principio del grandfathering). Ciò significa che essi non possono essere cancellati sulla base di impedimenti, assoluti o relativi, riconducibili esclusivamente all'adesione dei nuovi Stati membri. Se un marchio comunitario automaticamente esteso è descrittivo o divenuto generico in un nuovo Stato membro, il titolare del marchio comunitario non può vietarne l'uso da parte di terzi nello Stato in questione alla luce delle salvaguardie previste dall'articolo 12 del regolamento sul marchio comunitario. Inoltre, se in uno dei nuovi Stati il marchio comunitario è contrario all'ordine pubblico o al buon costume, il suo utilizzo può essere proibito in quello Stato membro ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del regolamento. Oltre a ciò, il titolare del relativo diritto anteriore (depositato prima del 1° maggio 2004), ad esempio, in Slovacchia, dovrebbe poter impedire l'uso del marchio comunitario automaticamente esteso in tale paese a norma dell'articolo 106. Se il diritto anteriore esiste solo a un livello più locale, può trovare applicazione l'articolo 107. Pertanto, mentre l'estensione dei diritti conferiti dai marchi comunitari esistenti ai nuovi Stati membri è stata automatica, il diritto di utilizzare il marchio comunitario nei paesi di recente adesione dipenderà dall'esistenza o meno di diritti anteriori di marchio nazionali o locali. Le domande di disegno o modello comunitario registrato depositate prima dell'adesione non potranno essere respinte sulla base di impedimenti alla registrazione se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro (articolo 110 bis, paragrafo 2, RDC). Le domande di marchio comunitario e di disegno e modello comunitario registrato aventi data di deposito o di priorità dal 1° maggio 2004 in poi saranno valide in tutti gli Stati membri e trattate secondo la prassi ordinaria, nel senso che saranno ad esse opponibili impedimenti assoluti o relativi alla registrazione (per i marchi comunitari) applicabili in tutti gli Stati membri. Le domande di marchio e disegno o modello comunitario registrato che saranno accolte verranno altresì pubblicate in tutte le lingue dell'Unione europea. Inoltre, le regole ordinariamente applicabili, ad esempio, alle rivendicazioni di preesistenza e alla trasformazione di una domanda o di una registrazione di marchio comunitario, si applicano nei nuovi Stati membri dopo la loro adesione. Le stesse regole valgono anche per Bulgaria e Romania dal 1° gennaio 2007 e per tutte le future adesioni. Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono state raccolte con la massima cura; ciò nondimeno vi possono essere inesattezze dovute non solo alla struttura della legislazione nazionale, talvolta poco organica e di difficile interpretazione, ma anche a modifiche recenti, tenuto conto del fatto che la legislazione degli Stati membri relativa alle interrelazioni con i sistemi del marchio comunitario e del disegno o modello comunitario registrato è recente e spesso ancora in fase di adozione o di completamento. Nonostante l'Ufficio abbia consultato le autorità nazionali degli Stati membri prima di pubblicare il presente opuscolo, le eventuali imprecisioni sono imputabili esclusivamente all’Ufficio. Vi saremo grati per i commenti e le correzioni che ci perverranno. Si ricorda ai lettori che il presente opuscolo non intende sostituirsi alla consultazione di testi giuridici ufficiali in ciascuno Stato membro né a una consulenza legale qualificata. Al contrario, esso si propone come strumento propedeutico a tale consultazione o consulenza. 9 Capitolo 1 Legislazione nazionale, basi giuridiche Nella tabella sono riportati i principali regolamenti, decreti e leggi nazionali in materia di marchi, disegni e modelli, seguendo l'ordine alfabetico degli Stati membri (Benelux compreso). Il titolo delle fonti giuridiche è stato riprodotto, laddove possibile, nella lingua originale. In taluni casi si è riportata una versione abbreviata del titolo ufficiale completo. Si è tuttavia cercato di discostarsi il meno possibile dal titolo ufficiale. Laddove necessario, il riferimento è seguito da una traduzione in corsivo. L'elenco contiene solo le fonti giuridiche principali, vale a dire la legislazione sui marchi, disegni e modelli e le leggi o i regolamenti di esecuzione sulle procedure applicabili ai vari casi che potrebbero presentarsi in relazione ai marchi e ai disegni e modelli, nonché alle tasse da versare all'ufficio nazionale. Per restare entro limiti ragionevoli, è stato necessario omettere alcune normative secondarie aventi solo un impatto indiretto sui procedimenti di registrazione dei marchi, quali ad esempio quelle sulle indicazioni geografiche, e alcune regole procedurali di minore importanza. Laddove era possibile, si è indicata la data di promulgazione. È stata invece omessa la data di entrata in vigore, segnatamente perché talvolta le disposizioni di una legge o di un regolamento entrano in vigore in date diverse. Conformemente all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sono tenuti a notificare le rispettive legislazioni nazionali in materia. È ipotizzabile che in futuro la maggior parte delle leggi sulla proprietà industriale degli Stati membri sarà disponibile nelle lingue dell'Accordo OMC. Tuttavia, le traduzioni fornite dall'OMC al momento della pubblicazione non sempre si riferiscono all'ultima versione del corrispondente testo giuridico e, pertanto, non figurano incluse in questa edizione. Nella colonna 2 sono elencate le abbreviazioni utilizzate nell'opuscolo per agevolarne la consultazione; esse non coincidono necessariamente con le abbreviazioni ufficiali utilizzate nello Stato membro interessato. In questa edizione sono riportate le legislazioni nazionali in materia di marchi, disegni e modelli di Bulgaria e Romania e dei paesi candidati, in particolare Croazia e Turchia. 11 Stato membro Austria Benelux Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli 1) Markenschutzgesetz 1970 (MSchG) BGBl. Nr. 260, zuletzt geändert durch Gesetz BGBl. Nr. 151/2005 1) Legge relativa alla protezione dei marchi (Legge federale del 1970, come da ultimo modificata con legge n. 151/2005) 2) Patentgesetz 1970 (PatG) (BGBl. Nr. 259, zuletzt geändert durch Gesetz BGBl. Nr. 151/2005 2) Legge sui brevetti (Legge federale del 1970 BGBl. n. 259, come da ultimo modificata con legge n. 151/2005) 3) Patentamtsverordnung (PAV), Österreichisches Patentblatt 1990, 161, zuletzt geändert durch Verordnung veröffentlicht im Österreichisches Patentblatt, 1.Teil, 2005, Nr. 12 Anhang 4 3) Regolamento riguardante l'Ufficio brevetti 4) Patentamtsgebührengesetz (PAG), BGBl. I Nr. 149/2004, zuletzt geändert durch Gesetz BGBl. Nr. 131/2005 4) Legge concernente la disciplina delle tasse dell'Ufficio brevetti austriaco (Legge federale BGBl. I n. 149/2004, come da ultimo modificata con legge n. 131/2005) 5) Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie betreffend im Bereich des Patentamtes zu zahlende Gebühren (Patentamtsgebührenverordnung – PAGV), BGBl. II Nr. 469/2005 5) Regolamento sulle tasse dell'Ufficio brevetti austriaco (Legge federale BGBl. II n. 469/2005) 6) Musterschutzgesetz 1990 BGBl 1990/497 zuletzt geändert durch Gesetz BGBl. I 2005/151 6) Legge sui disegni e modelli del 1990, BGBl 1990/497, come da ultimo modificata con legge n. 2005/151 1) Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) 1) Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) 1) Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale 2) Regolamento d’esecuzione Nota: questi due atti normativi sono entrati in vigore il 1° settembre 2006 e hanno sostituito tutte le precedenti normative su marchi, disegni e modelli 12 Abbreviazioni utilizzate AT-LM AT-PAV AT-TASSE AT-RE-TASSE AT-LDi CBPI BX-RE Stato membro Cipro Danimarca Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli Abbreviazioni utilizzate 1) Legge sui marchi (Cap. 268), come modificata dalle leggi n. 63/62, n. 69/71, n. 206/90 e n. 176(1)/2000 CY-LM 2) Regolamenti sui marchi del 1951. Gazzetta di Cipro sulla legislazione secondaria n. 3583, 30/10/1951, come modificata dalle leggi Κ.Δ.Π. 910/1971, Κ.Δ.Π. 354/1984, Κ.Δ.Π. 281/1990, Κ.Δ.Π. 108/1992, Κ.Δ.Π. 465/2001, Κ.Δ.Π. 560/2003 CY-RE 3) Legge sui disegni e modelli industriali del 2002, 4 (I)/2002 CY-LDi 4) Regolamento amministrativo 5) Regolamenti sui disegni e modelli - Κ.Δ.Π. 873/2003 1) Bekendtgørelse af Varemærkeloven (nr. 782 af 30. august 2001) CY-REDi DK-LM (Lovtidende) 1) Legge consolidata sui marchi del 30 agosto 2001, n. 782 2) Lov om ændring af patentloven, designloven, v aremærkeloven og brugsmodelloven (Regler om indleveri ngsdag, oversættelse af europæske patenter genoprettelse m.v. (nr. 451 af 10 juni 2003) 2) Legge che modifica la normativa dei brevetti, disegni e modelli, marchi e modelli di utilità (legge del 10 giugno 2003, n. 451) 3) Fællesmærkeloven (Lov nr. 342 af 6. juni 1991) 3) Legge sui marchi collettivi (Legge del 6 giugno 1991, n. 342) 4) Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. varemærker og fællesmærker nr. 787 af 9. september 2003 4) Regolamento del 9 settembre 2003, n. 787, concernente il deposito, la registrazione ecc., di marchi e marchi collettivi 5) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællsmærker nr. 1485 af 6 december 2004 5) Regolamento del 6 dicembre 2004, n. 1485, che modifica il re golamento n. 787 del 9 settembre 2003 concernente il deposito, la registrazione ecc., di marchi e marchi collettivi 6) Bekendtgørelse om Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer (nr. 150 af 11.3. 2004) 6) Regolamento dell'11 marzo 2004, n. 150, sulle tasse dell’Ufficio brevetti e marchi 7) Anordning om Varemærkelovens ikrafttræden på Grønland (AN 856 af 15. december 1991) 7) Decreto-legge relativo all'entrata in vigore della legge sui marchi in Groenlandia (AN 856 del 15 dicembre 1991) af DK-RE DK-TASSE 13 Stato membro Abbreviazioni utilizzate Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli 8) Anordning om Varemærkelovens ikrafttræden på Færøer (AN 331 af 4. maj 1994) 8) Decreto-legge relativo all'entrata in vigore della legge sui marchi nelle Isole Færøer (AN 331 del 4 maggio 1994) 9) Lov om ændring af patentloven, ophavsretsloven med flere love (Implementering af EF-direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle rettigheder), (Lov nr. 1430 af 21/12/2005) 9) Legge che modifica la disciplina dei brevetti, del diritto d'autore e altre leggi, Legge del 21 dicembre 2005, n. 1430 DK-LDi 10) Designloven (Lov nr. 1259 af 20/12/2000) 10) Legge sui disegni e modelli del 20 dicembre 2000, n. 1259 11) Lov om ændring af patentloven, designloven, varemærkeloven og brugsmodelloven (Regler om indleveringsdag, oversættelse af europæiske patenter, genoprettelse m.v.) (Lov nr. 451 af 10/06 2003) 11) Legge del 10 giugno 2003, n. 451, che modifica la disciplina dei brevetti, disegni e modelli (legge n. 1259 del 20 dicembre 2000), dei marchi e dei modelli d'utilità 12) Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design nr. 819 af 18/09 2001” DK-REDi 12) Regolamento del 18 settembre 2001, n. 819, concernente il deposito e la registrazione di disegni e modelli Estonia 14 1) KAUBAMÄRGISEADUS, Vastu võetud 22. 05. 2002. a seadusega (RT I 2002, 49, 308) 1) Legge sui marchi del 22 maggio 2002 (RT I 2002, 49, 308) 2) Kaubamärgimäärus; Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuni 2004. a määrus nr 159; Määrus kehtestatakse «Kaubamärgiseaduse» 2) Regolamento sui marchi [regolamento del 29 giugno 2004, n. 159, del ministro dell’Economia e delle Comunicazioni (RTL 2004, 89, 1407)] 3) RIIGILÕIVUSEADUS Vastu võetud seadusega (RT I 1997, 80, 1344) 3) Legge nazionale sulle tasse del 22 ottobre 1997 (RT I 1997, 80, 1344) 4) Tööstusdisaini kaitse seadus (RT I 1997, 87, 1466) 4) Legge sulla tutela dei disegni e modelli industriali (RT I 1997, 87, 1466) 22. oktoobri 1997. a EE-LM EE-RE EE-TASSE EE-LDi Stato membro Finlandia Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli 5) Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse dokumentide sisu- ja vorminõuded ning esitamise kord (RTL 1998, 14/15, 106) 5) Requisiti formali e sostanziali per Ia domanda di registrazione di disegni e modelli industriali e procedura per il deposito di tali domande (RTL 1998, 14/15, 106) 6) Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste ja nende menetluse andmekogu asutamine (RTL 1998, 181/182, 706) 6) Creazione della banca dati per le domande di registrazione di disegni e modelli industriali e per il trattamento di tali domande (RTL 1998, 181/182, 706) 7) Tööstusdisainilahenduse tunnistuse vormi ja selle plangi vormistamise korra kehtestamine (RTL 1998, 143/144, 543; 2004, 45, 766) 7) Modulo del certificato di registrazione di un disegno o modello industriale e procedura per la compilazione di tali certificati (RTL 1998, 143/144, 543; 2004, 45, 766) 8) Riikliku tööstusdisainilahenduste registri pidamise põhimäärus (RT I 1998, 56, 841) 8) Statuto per la protezione del registro dei disegni e modelli industriali (RT I 1998, 56, 841) 9) Eesti Tööstusdisainilahenduse Lehe põhimäärus (RTL 1998, 181/182, 704) 9) Statuto della Gazzetta estone dei disegni e modelli industriali (RTL 1998, 181/182, 704) 1) Tavar amerkk ilaki 21.12.2004/1220 1) Legge sui marchi del 10 gennaio 1964, n. 7, come da ultimo modificata con legge del 21 dicembre 2004, n. 1220 2) Yhteismerkkilaki 5.12.1980/795 muutoksineen 25.1.1993/40 2) Legge sui marchi collettivi (n. 795, del 5 dicembre 1980, come modificata dalla legge n. 40 del 25 gennaio 1993) 3) Tavaramerkkiasetus 29.5.1964/296 22.3.1996/188, 13.4.2000/370 3) Decreto in materia di marchi (n. 296 del 29 maggio 1964, come modificato dal decreto n. 370 del 13 Aprile 2000) 4) Kauppa - ja teollisuusministeriön asetus, Patentti rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 2004/1142 4) Decreto n. 1142/2004 del ministero del Commercio e dell'Industria sui servizi tassabili dell'Ufficio nazionale finlandese brevetti e registrazioni 10. 1.1964/ 7, viimeks i viimeksi muutettu Abbreviazioni utilizzate EE-REDi FI-LM muutettu -ja FI-TASSE 15 Stato membro Francia Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli 5) Mallioikeuslaki 12.3.1971/221, viimeksi muutettu 20.12.2002/1215 5) Legge sui disegni e modelli registrati (legge del 12 marzo 1971, n. 221, come da ultimo modificata con legge del 20 dicembre 2002, n. 1215) 6) Mallioikeusasetus 2.4.1971/252, viimeksi muutettu 18.7.2002/620 6) Decreto sui disegni e modelli registrati (decreto del 2 aprile 1971, n. 252/71, come da ultimo modificato con decreto del 18 luglio 2003, n. 620) 1) Loi nº 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie législative) (modifié par la loi nº 94-102 du 5 février 1994, par la loi nº 96-1106 du 18.12.1996 et par l’ordonnance nº 2001-670 du 25.7.2001) Abbreviazioni utilizzate FI-LDi FI-DeDi FR-Legge n. 92-597 (Journal officiel de la République française 8.2.1994 et 28.7.2001) 1) Legge del 1º luglio 1992, n. 92-597, relativa al codice della proprietà intellettuale (parte legislativa) (come da ultimo modificata con decreto del 25 luglio 2001, n. 2001-670) 2) Code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) tel que modifié en dernier lieu par le décret n° 2004-199 du 3 mars 2004 2) Codice della proprietà intellettuale (parte regolamentare), come da ultimo modificato con decreto del 3 marzo 2004, n. 2004-199 3) Arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle 3) Decreto del 2 agosto 2005 sulle tasse relative ai procedimenti riscosse dall'Istituto nazionale per la proprietà industriale 4) Arrêté du 5 février 2004 modifiant l’arrête du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service 4) Decreto del 5 febbraio 2004 che modifica il decreto del 31 gennaio 1992 relativo ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio 5) Décret nº 97-863 du 17 septembre 1997 relatif à la qualification professionnelle et à l’organisation professionelle en matière de propriéte industrielle et au régime disciplinaire des conseils en propriété industrielle et modifiant le code de la propriété intellectuelle 5) Decreto del 17 settembre 1997, n. 97-863, relativo alla qualificazione professionale e all'organizzazione professionale in materia di proprietà industriale nonché al regime disciplinare dei consulenti in proprietà industriale e recante modifiche al codice della proprietà intellettuale 6) Décret n° 2002-216 du 18 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de marque communautaire (Journal officiel de la République française numéro 43 du 20 février 2002, p. 3275) 16 FR-CPI FR-TASSE FR-DECRETO Stato membro Germania Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli 6) Decreto del 18 febbraio 2002, n. 2002-216 sulle giurisdizioni competenti in materia di marchio comunitario 7) Arrêté du 25 février 2004 modifiant 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles 7) Decreto del 25 febbraio 2004 recante modifica del decreto del 13 agosto 1992 in materia di disegni e modelli 1) Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz-MarkenG) vom 25.10.1994 (BGBl. I S.3082, 1995 I S.156), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.10.2006 (BGBl. I 2407) 1) Legge del 25 ottobre 1994 sulla protezione dei marchi e altri segni (Legge sui marchi), come da ultimo modificata con legge del 31 ottobre 2006 2) Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten (Erstreckungsgesetz- ErstrG) vom 23.4.1992 (BGBl. I S. 938), geändert durch Gesetze vom 15.4.1994 (BGBl. I S. 1438), vom 16.7.1998 (BGBl. I S. 1827), vom 13.12.2001 (BGBl. I S. 3656) und vom 12.3.2004 (BGBl. I S. 390) 2) Legge sull'estensione dei diritti di proprietà industriale del 23 aprile 1992, come da ultimo modificata con legge del 12 marzo 2004 3) Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent– und Markenamts und des Bundespatentgerichts (Patentkostengesetz) vom 13.12.2001 (BGBl. I S. 3656), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.6.2006 (BGBl. I S. 1318) 3) Legge del 13 dicembre 2001 sulle tasse da pagare all'Ufficio brevetti e marchi e al Tribunale federale dei brevetti, come da ultimo modificata con legge del 21 giugno 2006 4) Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes (Markenverordnung - MarkenV) vom 11.5.2004 (BGBl. I S. 872), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.11.2006 (BGBl. I S. 2660) 4) Regolamento d'esecuzione della legge sui marchi dell’11 maggio 2004, come da ultimo modificato con regolamento del 22 novembre 2006 5) Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMAV) vom 1.4.2004 (BGBl. I S. 514) zuletzt geändert durch Verordnung vom 26.9.2006 (BGBl. I S. 2159) 5) Regolamento concernente l'Ufficio brevetti e marchi tedesco del 1° aprile 2004, come da ultimo modificato con regolamento del 26 settembre 2006 6) Verordnung über die Wahrnehmung einzelner den Prüfungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle, den Markenstellen und den Abteilungen des Patentamts obliegender Geschäfte Wahrnehmungsverordnung - WahrnV) vom 14.12.1994 (BGBl. I S. 3812), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17.12.2004 (BGBl. I S. 3532) l'arrêté du Abbreviazioni utilizzate FR-Decreto-Di DE-LM DE-TASSE DE-RE DE-REG 17 Stato membro Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli 6) Regolamento relativo alla ripartizione dei compiti del 14 dicembre 1994, come da ultimo modificato con regolamento del 17 dicembre 2004 7) Verordnung über die Zahlung der Kosten des Deutschen Patent– und Markenamts und des Bundespatentgerichts (PatKostZV) vom 15.10.2003 (BGBl. I S. 2083) 7) Regolamento relativo al pagamento delle tasse del 15 ottobre 2003 8) Gesetz über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (Geschmacksmustergesetz—GeschmMG) vom 12. März 2004 (BGBl. I S. 390) zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des patentrechtlichen Einspruchverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21.6.2007 (BGBl. I S. 1318) 8) Legge del 12 marzo 2004 sulla protezione dei disegni e modelli (legge sui disegni e modelli), come da ultimo modificata con legge del 21 giugno 2007 9) Verordnung zur Ausführung des Geschmacksmustergesetzes (Geschmacksmusterverordnung—GeschmMV) vom 11. Mai 2004, BGBl. I S. 884, geändert durch Verordnung zur Änderung der Markenverordnung und anderer Verordnungen vom 17. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3532) 9) Regolamento d'esecuzione della legge sui disegni e modelli dell'11 maggio 2004, come da ultimo modificato con regolamento del 17 dicembre 2004 10) Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patent- und Markenamt – DPMA – Verwaltungskostenverordnung vom 14.7.2006 (BGBl. I S.1586) Abbreviazioni utilizzate DE-LDi DE-REDi DE-REG-TASSE 10) Regolamento relativo alle spese amministrative dinanzi all'Ufficio brevetti e marchi tedesco del 14 luglio 2006 Grecia 18 1) Legge sui marchi del 16 settembre 1994, n. 2239 GR-LM 2) Decreto presidenziale n. 353/98 del 16 ottobre 1998 3) Legge n. 2873/2000 recante ratifica del Protocollo di Madrid 4) Decisione ministeriale n. 307/2001 per l'attuazione del Protocollo di Madrid 5) Legge n. 2943/2000, capitolo III, articoli 6-11, relativo ai tribunali dei marchi comunitari GR-LDi 6) Legge n. 2417/1996 recante ratifica della Convenzione dell'Aia sul deposito internazionale di disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925, come rivista all'Aia il 28 novembre 1960, e l'Atto complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967, come modificato a Stoccolma il 28 settembre 1979 GR-DECRETO 7) Decreto presidenziale n. 259/1997 recante disposizioni di attua zione dell'Accordo dell'Aia sul deposito internazionale di dise gni e modelli industriali, ratificato con legge n. 2417/1996, e disposizioni concernenti il titolo nazionale di protezione GR-DECRETO GR-DECRETO Stato membro Irlanda Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli 1) Trade Marks Act, 1996 Abbreviazioni utilizzate IE-LM (No 6 of 1996) 1) Legge sui marchi del 1996 (n. 6 del 1996) 2) “Trade Mark Rules”, 1996 IE-RULES (S.I. No 199 of 1996) 2) Norme di esecuzione relative ai marchi del 1996 3) European Communities (Community Trade Mark) Regulations, 1996 IE-S.I. No 10 (S.I. No 10 of 1996) 3) Regolamenti delle Comunità europee (marchio comunitario), 1996 4) Trade Marks Act, 1996 (Section 66) Regulations, 2001 IE-S.I. n. 9 (S.I. No. 9 of 2001) 4) Regolamenti di esecuzione del 2001 (art.66 della legge sui marchi del 1996) 5) Trade Marks Act, 1996 (Residence of Trade Marks Agents) Regulations, 2000 IE-S.I. n. 34 (S.I. No. 34 of 2000) 5) Regolamenti di esecuzione del 2000 (residenza dei mandatari di marchi) della legge sui marchi del 1996 6) Patent, Trade Marks and Designs (Fees) Rules, 2001 IE-TASSE (S.I. No. 482 of 2001) 6) Norme di esecuzione (tasse) in tema di marchi, brevetti e modelli del 2001 7) Trade Marks Act, 1996 (Community Trade Mark) Regulations, 2000 IE-S.I. N. 229 (S.I. No. 229 of 2000) 7) Legge sui marchi del 1996 (marchio comunitario), regolamenti del 2000 8) Trade Marks (Madrid Protocol) Regulations, 2001 (S.I. No. 346 of 2001) 8) Regolamenti di esecuzione del 2001 in materia di marchi (Protocollo di Madrid) 9) Industrial Designs Act, 2001 IE-LDi (S.I. No 39 of 2001) 19 Stato membro Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli 9) Abbreviazioni utilizzate Legge sui disegni e modelli industriali del 2001 10) Patents, Trade Marks and Designs (Fees) Rules, 2001 IE-TASSE (S.I. No 482 of 2001) 10) Norme d'esecuzione (tasse) relative a brevetti, marchi, disegni e modelli del 2001 11) Industrial Designs Regulations, 2002 IE-REDi (S.I. No 280 of 2002) 11) Regolamenti sui disegni e modelli industriali del 2002 12) Industrial Designs (Amendment) Regulations, 2004 (S.I. No 574 of 2004) 12) Regolamenti sui disegni e modelli industriali (modifica) del 2004 13) European Communities (Community Design) Regulation 2003 IE-REDC (S.I. No 27 of 2003) 13) Regolamento delle Comunità europee (disegni e modelli comunitari) del 2003 Italia 1) Codice del diritto della proprietà industriale (DL n.30/2005) IT-CPI Lettonia 1) 1999.gada 16.jūnija likums ‘’Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm’’ ar grozījumiem, kas pēdējoreiz grozīts ar 2004.gada 21.oktobra likumu" LV-LM 1) Legge sui marchi e sulle indicazioni di origine geografica del 16 giugno 1999, come da ultimo modificata con legge del 21 ottobre 2004 2) "Ministru kabineta 1998.gada 18.augusta noteikumi Nr. 309 "Noteikumi par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības valsts nodevu", kas pēdējoreiz grozīti ar Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumiem" 2) Regolamenti ministeriali del 18 agosto 1998, n. 309, sulla disciplina nazionale delle tasse per la tutela della proprietà industriale, come da ultimo modificati con regolamento dell'8 aprile 2004 3) Ministru kabineta 01/11/2005 noteikumi Nr.828 ‘’Noteikumi par Patentu valdes sniegto pakalpojumu cenrādi’’ 4) "2004.gada 28.oktobra Dizainparaugu likums" 4) Legge sui disegni e modelli industriali del 28 ottobre 2004 20 LV-TASSE LV-RE-TASSE LV-LDi Stato membro Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli Abbreviazioni utilizzate 5) Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr. 472 "Noteikumi par valsts nodevu par dizainparaugu tiesisko aizsardzību" LV-TASSE Di 5) Regolamenti ministeriali del 28 giugno 2005, n. 472, sulla disciplina nazionale delle tasse per la tutela dei disegni e modelli industriali Lituania 1) 2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų Įstatymas Nr. VIII-1981 (paskutiniai pakeitimai ir papildymai - 2004 m. vasario 19 d. įstatymas Nr. IX-2033), susiję su Bendrijos prekių ženklais LT-LM 1) Legge della Repubblica di Lituania del 10 ottobre 2000, n. VIII1981, sui marchi, come da ultimo modificata con legge n. IX-2033 del 19 febbraio 2004 (modifiche riguardanti il marchio comunitario) 2) Prekių ženklų registravimo taisyklės ZR/03/2004, patvirtintos 2004 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu Nr. 3R-37 LT-RE 2) Regolamento ZR/03/2004, concernente l'iter di registrazione dei marchi, adottato con decreto del 30 aprile 2004, n. 3R-37, del direttore dell'Ufficio dei brevetti della Repubblica di Lituania 3) Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatai, patvirtinti 2001 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimu Nr. 188 3) Regolamenti relativi al registro dei marchi d'impresa adottati con decreto del 21 febbraio 2001, n. 188, del governo della Repubblica di Lituania 4) Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenų skel b i m o tvarka ZR/02/2001, patvirtinti 2001 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu Nr. 27; paskutiniai pakeitimai padaryti 2001 m. gruodžio 17 d. įsa kymu Nr. 115 4) Regolamento ZR/02/2001 concernente l'iter di pubblicazione dei dati contenuti nel registro dei marchi, adottato con decreto del 9 marzo 2001, n. 27, del direttore dell'Ufficio dei brevetti della Repubblica di Lituania, come da ultimo modificato con decreto del 17 dicembre 2001, n. 115 5) Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo įgyvendinimo tvarka TZR/01/2001, patvirtinti 2000 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu Nr. 123 LT-REM 5) Regolamento TZR/01/2001 recante esecuzione del Protocollo relativo all'Intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, adottato con decreto del 29 dicembre 2000, n. 123, del direttore dell'Ufficio dei brevetti della Repubblica di Lituania 6) 2001 m. birželio 5 d. Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymas Nr. IX-352, papildytas – 2004 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-2212 6) LT-TASSE Legge della Repubblica di Lituania del 5 giugno 2001, n. IX-352, concernente le tasse per la registrazione dei diritti di proprietà industriale, come modificata con legge del 29 aprile 2004, n. IX-2212 21 Stato membro Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli Abbreviazioni utilizzate 7) 2002 m. lapkričio 7 d. Dizaino įstatymas Nr. IX-1181, paskutiniai pakeitimai ir papildymai – 2004 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX2205, susiję su Bendrijos dizainu LT-LDi 7) Legge della Repubblica di Lituania del 7 novembre 2002, n. IX1181, sui disegni e modelli, come modificata con legge del 29 aprile 2004, n. IX-2205 (modifiche riguardanti i disegni e modelli comunitari registrati) 8) Dizaino registracijos taisyklės DR/03/2004, patvirtintos 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3R-108 LT-REDi 8) Regolamento DR/03/2004 sulla procedura di registrazione di disegni e modelli, adottato con decreto del 15 novembre 2004, n. 3R108, del direttore dell'Ufficio dei brevetti della Repubblica di Lituania 9) Dizaino registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 877 LT-REDi 9) Regolamenti relativi al registro dei disegni e modelli adottati con decreto del 10 agosto 2005, n. 877, del governo della Repubblica di Lituania 10) Dizaino registro duomenų skelbimo tvarka DR/02/2003, patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2003 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 3R-77 LT-REDi 10) Regolamento DR/02/2003 concernente l'iter di pubblicazione dei dati contenuti nel registro dei disegni e modelli, adottato con decreto del 18 luglio 2003, n. 3R-77, del direttore dell'Ufficio dei brevetti della Repubblica di Lituania Malta Polonia 1) Legge sui marchi (legge n. XVI/2000, come da ultimo modificata con legge n. IX/2003) MT-LM 2) Legge sui marchi del 2000, regolamento sul marchio comunitario, del 2003 (L.N. 233/2003) MT-RE MC 3) Legge sui marchi 2000, regolamenti sui marchi (disposizioni e tasse), 2000 (L.N.283/2000) MT-RE 4) Capitolo 414: legge sui diritti di proprietà intellettuale (misure transfrontaliere) MT-LPI 5) Capitolo 417: legge su brevetti, disegni e modelli, legge n. XVII/2000, come modificata dalle leggi n. IX/2003 e n. XVIII/2005 MT-LDi 1) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej PL-LPI 1) Legge sulla proprietà industriale (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 119/2003, testo 1117), modificata con legge del 23 gennaio 2004 22 Stato membro Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli Abbreviazioni utilizzate 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych; zmienione rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych PL-RE 2) Regolamento del Primo ministro dell'8 luglio 2002 concernente il deposito e l'iter delle domande di marchio, come da ultimo modificato con legge del 14 giugno 2005 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania I rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 40, poz. 358);zmienione rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 106, poz. 893) 3) PL-REDi Regolamento del Primo ministro del 30 gennaio 2002 concernente il deposito e l'iter delle domande di disegni e modelli industriali (come modificato il 13 giugno 2005) 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie zmiany opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych PL-TASSE 4) Regolamento del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2001, sulla disciplina delle tasse relative alla protezione delle invenzioni, disegni e modelli industriali, marchi d'impresa, indicazioni geografiche e topografiche di circuiti integrati, come da ultimo modificato con legge del 2 marzo 2004 Portogallo 1) Código da Propriedade Industrial do 5.3.2003 1) Regno Unito PT-CPI Codice della proprietà industriale (decreto legge n. 36/2003 del 5 marzo 2003) 1) Trade Marks Act 1994 (as last amended by Trade Marks (Proof of Use, etc.) Regulation 2004) UK-LM (S.I. 2004/946) 1) Legge sui marchi del 1994 [come da ultimo modificata con il regolamento sui marchi (prova dell'uso, ecc.) 2004] 2) The Community Trade Mark Regulations 2006 UK-REMC (S.I. 2006/1027) 2) Regolamenti sul marchio comunitario del 2006 23 Stato membro Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli 3) The Trade Marks Rules 2000 Abbreviazioni utilizzate UK-RULES (S.I. 2000/136) 3) Norme d’esecuzione sui marchi 2000 3a) The Trade Marks (Amendment) Rules 2001 3a) Norme d'esecuzione sui marchi (modifica), 2001 3b) The Trade Marks (Amendment) Rules 2004 3b) Norme d'esecuzione sui marchi (modifica), 2004 4) The Patents, Trade Marks and Designs (Address For Service and Time Limits, etc) Rules 2006 (S.I. 2006/760) 4) Norme d'esecuzione su brevetti, marchi, disegni e modelli (indirizzo per le notificazioni, termini previsti ecc.), 2006 5) The Trade Marks (International Registration) Order 1996 (S.I. 1996/714) 5) Regolamento relativo ai marchi (registrazione internazionale), 1996 5a) The Trade Marks (International Registration) (Amendment) Order 2000 5a) Decreto sui marchi (registrazione internazionale) (modifica), 2000 5b) The Trade Marks (International Registration) (Amendment) Order 2002 5b) Decreto sui marchi (registrazione internazionale) (modifica), 2002 5c) The Trade Marks (International Registration) (Amendment) Order 2004 5c) Decreto sui marchi (registrazione internazionale) (modifica), 2004 5d) The Trade Marks (International Registration) (Amendment) Order 2006 5d) Decreto sui marchi (registrazione internazionale) (modifica), 2006 5e) The Trade Marks (International Registration) (Amendment No 2) Order 2006 5e) Decreto sui marchi (registrazione internazionale) (modifica n. 2), 2006 6) The Trade Marks (Fees) Rules 2000 (S.I. 2000/137) 6) 24 Norme d’esecuzione sui marchi 2000 (Tasse) UK-RE-TASSE Stato membro Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli 7) The Community Trade Marks (Fees) Regulations 1995 Abbreviazioni utilizzate UK-TASSE (S.I. 1995/3175) 7) Regolamento sui marchi comunitari (Tasse), 1995 8) Registered Designs Act 1949 as last amended by the Registered Designs Regulations of 1 April 2003 UK-LDi 8) Legge sui disegni e modelli registrati del 1949, come da ultimo modificata con regolamenti sui disegni e modelli registrati del 1° aprile 2003 9) The Registered Designs Rules 2006 UK-RULES-Di (S.I. 2006/1975) 9) Norme d'esecuzione sui disegni e modelli registrati, 2006 10) The Registered Designs (Fees) Rules 2006 UK-RULESTASSE Di (S.I. 2006/2617) 10) Norme d'esecuzione sui disegni e modelli registrati (Tasse), 2006 11) The Registered Designs Regulations 2001 UK-REDi (S.I. 3949/2001) 11) Regolamenti sui disegni e modelli registrati, 2001 12) The Registered Designs Regulations 2003 (S.I. 550/2003) 12) Regolamenti sui disegni e modelli registrati, 2003 13) The Community Design Regulations 2005 (S.I. 2339/2005) 13) Regolamenti sui disegni e modelli comunitari, 2005 14) The Community Design (Fees) Regulations 2002 UK-TASSE Di (S.I. 2942/2002) 14) Regolamenti sui disegni e modelli comunitari (Tasse), 2002 Repubblica ceca 1) Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ze dne 3. prosince 2003 CZ-LM 1) Legge sui marchi del 3 dicembre 2003, n. 441/2003 2) Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách ze 20. února 2004 2) CZ-RE Decreto del 20 febbraio 2004, n. 97/2004, recante esecuzione della legge sui marchi 25 Stato membro Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli Abbreviazioni utilizzate 3) Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ze den 20. prosince 1992 CZ-LPI 3) Legge n. 14/1993 recante misure sulla tutela della proprietà industriale 4) Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů CZ-LDi 4) Legge n. 207/2000 sulla tutela dei disegni e modelli industriali, come da ultimo modificata con legge n. 59/2005 5) Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ve znění vyhlášky č. 21/2002 Sb. CZ-REDi 5) Decreto n. 550/1990 recante esecuzione della legge sui disegni e modelli, come da ultimo modificato con legge n. 21/2002 Slovacchia 1) Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákonov č. 577/2001 Z. z., č. 14/2004 Z. z a č. 344/2004 Z.z. SK-LM 1) Legge n. 55/1997 sui marchi d'impresa, come da ultimo modificata con legge n. 14/2004 2) Vyhláška č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v úplnom znení zákon č. 610/2002 Z.z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných vyhláškou č. 709/2002 Z. SK-RE 2) Decreto n. 117/1997 d'esecuzione della legge n. 55/1997 sui marchi Slovenia 3) Zákon č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z.z 3) Legge n. 444/2002 sui disegni e modelli, come modificata con legge n. 344/2004 4) Vyhláška č. 629/2002 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch 4) Decreto n. 629/2002 d'esecuzione della legge n. 444/2002 sui disegni e modelli 1) Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/2201, zadnja sprememba 20/2006) SK-LDi SK-RE SL-LPI 1) Legge sulla proprietà industriale del 23 maggio 2001, come da ultimo modificata con legge n. 20/2006 2) Pravilnik o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/2201) 2) Regolamento concernente il contenuto di una domanda di marchio (Gazzetta ufficiale RS, n. 102/2001) 3) Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici (Uradni list RS, št. 102/2001) 26 SL-RE Stato membro Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli Abbreviazioni utilizzate 3) Regolamento sulla registrazione delle domande e dei diritti di proprietà industriale e sui certificati di priorità (Gazzetta ufficiale RS, n. 102/2001) 4) Uredba o pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic industrijske lastnine (Uradni list RS, št. 110/2001, 91/2002) SL-TASSE 4) Decreto sulla disciplina delle tasse concernente l'acquisizione e la protezione dei diritti di proprietà industriale (Gazzetta ufficiale RS, n. 110/2001 e n. 91/2002) 5) Pravilnik o postopku za mednarodno registracijo znamke (Uradni list RS, št. 15/93) 5) Regolamento sull'iter di registrazione internazionale dei marchi, (Gazzetta ufficiale RS, n. 15/93) Spagna 6) Uredba o izvojanju Uredbe Sveta (ES) o znamki skupnosti (Uradni list RS, št. 40/2004) 6) Decreto d'esecuzione del regolamento del Consiglio sul marchio comunitario (Gazzetta ufficiale RS, n. 40/2004) 7) Pravilnik o vsebini prijave modela (Uradni list RS, št. 102/2001, 112/2004) 7) Regolamento concernente il contenuto di una domanda di disegno e modello industriale (Gazzetta ufficiale RS, n. 102/2001 e n. 112/2004) 8) Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o modelu skupnosti (Uradni list RS, št. 40/04) 8) Decreto d'esecuzione del regolamento del Consiglio sui disegni e modelli comunitari, Gazzetta ufficiale RS, VO 40/04 1) Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas SL-Decreto MC SL-REDi SL-Decreto DC ES-LM (Boletín Oficial del Estado, núm. 294, de 8 de diciembre de 2001) 1) Legge n. 17/2001 del 7 dicembre 2001, sui marchi 2) Real Decreto 645/1990 de 18 de mayo de 1990, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de marcas, modificado por Real Decreto 441/1994 de 11 de marzo de 1994 ES-RE (Boletín Oficial del Estado, núm. 125, de 25 de mayo de 1990) 2) Regolamento d'esecuzione della legge sui marchi n. 32/1988, del 10 novembre 1988 (approvato con regio decreto n. 645 del 18 maggio 1990, come modificato dal regio decreto n. 441/1994 dell'11 marzo 1994) 27 Stato membro Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli Abbreviazioni utilizzate 3) Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Adecuación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de los procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial ES-DECRETO (BOE nº 84, de 8 de abril de 1994) 3) Regio decreto n. 441/1994 dell'11 marzo 1994, che approva il regolamento d'adattamento alla legge n. 30/1992 del 26 novembre 1992, sul regime giuridico dell'amministrazione pubblica e del procedimento amministrativo comune, concernente i procedimenti relativi alla concessione, al mantenimento, e modificazione dei diritti di proprietà industriale 4) Real Decreto 1523/1997, de 26 de septiembre, por el que se designa la autoridad española competente para extender la fórmula ejecutoria de las resoluciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (BOE nº 244, de 11 de octubre de 1997) 4) Regio decreto n. 1523/1997 del 26 settembre 1997, che designa la competente autorità spagnola per estendere la formula esecutiva delle decisioni adottate dall'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno 5) Ley 17/1975, de 2 de mayo sobre creación del Organismo Autónomo “Registro de la Propiedad Industrial” (BOE nº 107, de 5 de mayo de 1975) 5) Legge n. 17/1975 del 2 maggio 1975 sulla creazione dell'organismo autonomo "Registro della proprietà industriale" 6) Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial ES-LDi 6) Legge n. 20/2003, del 7 luglio 2003, sui disegni e modelli 7) Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial ES-DECRETO Di 7) Regio decreto n. 1937/2004, del 27 settembre 2004, per l'esecuzione del regolamento n. 20/2003 su disegni e modelli Svezia 1) Varumärkeslag (1960:644); Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:287 SE-LM 1) Legge n. 644/1960 sui marchi (come da ultimo modificata con legge SFS 287/2005) 2) Varumärkesförordning (1960:648) Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:241 Om Varumärkesregistret; 2) Norme d'esecuzione sui marchi d'impresa 648/1960 (come da ultimo modificate con legge SFS 241/2005) 28 SE-RE Stato membro Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli Abbreviazioni utilizzate 3) Kollektivmärkeslag (1960:645) 3) Legge sui marchi collettivi (n. 645/1960) 4) Mönsterskyddslagen 2004:1154 4) (1970:485); Ändring införd t.o.m. SFS SE-LDi Legge sulla protezione di disegni e modelli (485/1970), come da ultimo modificata con legge SFS 1154/2004 5) Mönsterskyddsförordningen (1970:486); Ändring införd t.o.m SFS 2004:1165 SE-REDi 5) Regolamento sulla protezione di disegni e modelli (486/1970), come da ultimo modificato con legge SFS 1165/2004 Ungheria 1) 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról HU-LM 1) Legge n. XI/1997, relativa alla protezione dei marchi e delle indicazioni geografiche (come da ultimo modificata con legge CLXV/2005) 2) 16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzõre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól HU-DECRETO 2) Decreto n. 16/2004 (IV.27) del Ministero di Grazia e giustizia relativo ai requisiti formali delle domande di marchio e delle domande per la protezione delle indicazioni geografiche 3) 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól HU-TASSE 3) Decreto n. 19/2005 (IV. 12.) del Ministero dell'Economia e dei Trasporti sulle tasse per i servizi amministrativi nei procedimenti in materia di proprietà industriale dinanzi all'Ufficio brevetti ungherese [come da ultimo modificato con decreto 29/2006. (V.19.) del Ministero dell'Economia e dei Trasporti] 4) 2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról 4) Legge n. XLVIII del 2001 sulla protezione giuridica dei disegni e modelli 5) 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól 5) Decreto n. 19/2001 (XI.29.) del Ministero della Giustizia relativo ai requisiti formali delle domande di disegni e modelli HU-LDi HU-DECRETO-Di 29 Stato Bulgaria Romania 30 Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli 1) Legge relativa ai marchi e alle indicazioni geografiche (Gazzetta dello Stato n. 81/99), come da ultimo modificata con legge del 5 settembre 2006, n. 73 2) Regolamenti relativi alla compilazione, al deposito e all'esame delle domande per la registrazione dei marchi e delle indicazioni geografiche (Gazzetta dello Stato n. 9/2000) 3) Legge sui disegni e modelli industriali (Gazzetta dello Stato n. 81/99), come da ultimo modificata con legge n. 48/2005) 4) Regolamenti relativi alla compilazione, al deposito e all'esame delle domande per la registrazione dei disegni e modelli industriali (Gazzetta dello Stato n. 9/2000) 5) Tariffario delle tasse dell'Ufficio brevetti (Gazzetta dello Stato n. 114/99), come da ultimo modificata con legge n. 91/2005) 1) Legge n. 84/1998 sui marchi e sulle indicazioni geografiche 2) Regolamenti d'esecuzione della legge n. 84/1998 sui marchi e sulle indicazioni geografiche 3) Legge del 29 dicembre 1992, n. 129, sui disegni e modelli industriali, ripubblicata ai sensi dell'articolo III, legge n. 585/2002, recante modifica e integrazione della legge n. 129/1992 sui disegni e modelli industriali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena n. 810 del 7 novembre 2002, con una nuova numerazione dei testi (la legge sui disegni e modelli industriali n. 129/1992 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena, Parte I, n. 1, dell'8 gennaio 1993) 4) Decreto governativo n. 1171 dell'ottobre 2003 concernente l'esecuzione della legge n. 129/2002 5) Legge n. 383/2002 concernente le tasse nel campo della proprietà industriale Abbreviazioni utilizzate BG-LM BG-LDi BG-TASSE RO-LM RO-Ldi RO-TASSE Stato Croazia Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli 1) Legge sui marchi (GU n. 173/2003 del 31 ottobre 2003) 2) Regolamenti sui marchi (n. 173/2004) 3) Legge sui disegni e modelli industriali (GU n. 173/2003 del 31 ottobre 2003) Abbreviazioni utilizzate HR-LM 4) Regolamenti sui disegni e modelli industriali (n. 72/2004) 5) Legge sulle tasse amministrative nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale (GU n. 64/2000 del 5 luglio 2000) Turchia 6) Legge che modifica la legge sulle tasse amministrative nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuale (GU n. 160/2004 del 18 novembre 2004) e decreto che modifica il decreto sulle tasse speciali e sulle tasse per i servizi d'informazione forniti dall'Ufficio di Stato per la proprietà intellettuale (GU n. 187/2004 del 29 dicembre 2004) 1) Decreto legge n. 556 concernente la protezione dei marchi, come modificato dalla legge del 7 novembre 1995, n. 4128 2) Regolamenti d'esecuzione ai sensi del decreto legge n. 556 concernente la protezione dei marchi 3) Decreto legge n. 554 concernente la protezione di disegni e modelli industriali 4) Regolamenti d'esecuzione ai sensi del decreto legge n. 554 concernente la protezione di disegni e modelli industriali TR-LM 31 Capitolo 2 Trattati internazionali e Stati membri firmatari Nelle tabelle sono elencati i trattati internazionali in materia di diritto della proprietà industriale di cui gli Stati membri sono firmatari, in particolare quelli relativi al diritto dei marchi e dei disegni e modelli. Tali trattati possono essere suddivisi in due categorie: - i trattati amministrati dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), e - l'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), di cui è parte integrante l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS). In appendice sono state accluse informazioni sui paesi candidati (Croazia e Turchia) a titolo di riferimento. 33 Stato Membro Convenzione di Parigi Organizzazione Mondiale del Commercio Intesa di Madrid Protocollo di Madrid Austria X X X X Belgio X X X X Cipro X X X X Danimarca X X X Estonia X X X Finlandia X X X Francia X X (inclusi tutti i DOM-TOM) X Germania X X X X Grecia X X X Irlanda X X X Italia X X X X Lettonia X X X X Lituania X X Lussemburgo X X Malta X X Paesi Bassi X X X Polonia X X X X Portogallo X X X X Regno Unito X X Rep. Ceca X X X X Slovacchia X X X X Slovenia X X X X Spagna X X X X Svezia X X Ungheria X X X X Bulgaria X X X X Romania X X X X Croazia X X X X Turchia X X X X X X X (incluse le Antille olandesi) X X Stato 34 X Stato Membro Accordo di Lisbona relativo alla protezione delle indicazioni di origine e alla loro registrazione internazionale Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi Austria X Belgio X Cipro Danimarca X Estonia X Finlandia X Francia X X Germania X Grecia X Irlanda X Italia X X Lettonia X Lituania X Lussemburgo X Malta Paesi Bassi X Polonia X Portogallo X X X Regno Unito Rep. Ceca X X Slovacchia X X Slovenia X Spagna X Svezia X Ungheria X X X X Stato Bulgaria Romania X Croazia X Turchia X 35 Stato Membro Austria Accordo di Vienna istitutivo di una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi Accordo di Madrid sulla Trattato sul repressione delle diritto dei indicazioni di provenienza marchi false o ingannevoli X Belgio Cipro X Danimarca X Estonia X Finlandia Francia X X X X Irlanda X X Italia X X Germania Grecia Lettonia X Lituania X Lussemburgo X Malta Paesi Bassi X X Polonia X X Portogallo X Regno Unito X X Rep. Ceca X X Slovacchia X X Slovenia X X Spagna Svezia X X X X Ungheria X X Stato Bulgaria X Romania X X Croazia X X Turchia X 36 X X Stato Membro Accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali Accordo di Locarno per la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali Austria X Belgio X Cipro Danimarca Estonia X X Finlandia X X Francia X X Germania X X Grecia X X X Irlanda Italia X X Lettonia X X Lituania Lussemburgo X Malta Paesi Bassi X X Polonia Portogallo Regno Unito X Rep. Ceca X Slovacchia X Slovenia X X Spagna X X X Svezia Ungheria X X Bulgaria X X Romania X X Croazia X X Turchia X X Stato 37 Capitolo 3 Deposito delle domande di marchio comunitario e di disegno e modello comunitario registrato presso gli uffici nazionali Il richiedente un marchio comunitario può scegliere di depositare la domanda direttamente presso l'Ufficio oppure tramite un ufficio nazionale [articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario (RMC)]. Il deposito effettuato tramite un ufficio nazionale è possibile indipendentemente dalla nazionalità del richiedente e dalle lingue indicate come prima e seconda lingua nella domanda di marchio comunitario. Gli uffici a cui rivolgersi sono: - uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, inclusi i paesi del Benelux, - Ufficio della proprietà intellettuale del Benelux. Per uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri si intendono le sedi principali nonché, ove esistenti, le sedi secondarie e le succursali. Le domande di marchio comunitario non possono tuttavia essere depositate presso altri enti o istituzioni degli Stati membri, anche se questi siano abilitati a ricevere domande di marchi nazionali in forza della corrispondente legislazione nazionale. Ciò vale in particolar modo per la Spagna, l'Italia e la Germania, paesi in cui le domande nazionali possono essere depositate tramite alcune autorità amministrative regionali o altri enti. Nella tabella sottostante sono elencate le denominazioni e gli indirizzi degli uffici nazionali e altre utili informazioni pratiche come le modalità tecniche di deposito, nonché, ove applicabile, la tassa per la ricezione e la trasmissione delle domande di marchio comunitario ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, seconda frase, RMC. I richiedenti che effettuano il deposito tramite un ufficio nazionale devono prestare attenzione e tener presente quanto segue: - le domande non pervenute all'Ufficio entro il termine di due mesi dalla data del deposito si considerano presentate alla data in cui la domanda è pervenuta all'Ufficio (articolo 25, paragrafo 3, RMC); - non è possibile effettuare pagamenti per una domanda di marchio comunitario presso un ufficio nazionale o per il tramite di esso. Eventuali pagamenti così effettuati saranno restituiti al richiedente (v. comunicazione n. 2/97 del presidente dell'Ufficio, del 3 luglio 1997, GU UAMI 1997, pag. 758); - non è possibile inviare all'ufficio nazionale, o per il tramite di esso, la corrispondenza successiva al deposito della domanda di marchio comunitario né altre comunicazioni, domande o richieste di cui l'Ufficio sia il destinatario. Le domande di disegno e modello comunitario possono essere depositate presso l'UAMI o tramite gli uffici della proprietà industriale degli Stati membri. Nella tabella sottostante è altresì indicata, ove applicabile, la tassa per la ricezione e la trasmissione delle domande di disegno e modello comunitario ai sensi dell'articolo 35 del regolamento su disegni e modelli comunitari (RDC). 39 Stato membro Austria Indirizzo dell’ufficio Österreichisches Patentamt Dresdner Straße 87, Postfach 95 A - 1200 Wien Modalità tecniche di deposito Telefax Tassa nazionale, (art. 25, par. 2, seconda frase, RMC), (art. 35, par. 2, seconda frase, RDC) Nessuna tassa § 1, AT-PAV Office de la Propriété intellectuelle / Dienst voor de Intellectuele Eigendom Service public federal economie, p.m.e., classes moyennes & energie / Federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand & energie Ministère des affaires économiques / Ministerie van Economische Zaken North Gate III Boulevard Roi Albert II 16 B - 1000 Bruxelles Tel.: (32-2) 277 52 97 Fax: (32-2) 277 52 77 http://www.mineco.fgov.be Benelux Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) Bordewijklaan 15 Postbus / Boîte postale 90404 NL - 2509 LK Den Haag Tel.: (31-70) 349 11 11 Fax: (31-70) 347 57 08 E-mail: [email protected] http://www.boip.int/ Deposito elettronico, telefax, posta elettronica (articoli 3.4 e 3.5 RE-CBPI) Tassa MC = 80 EUR (+ spese di trasmissione qualora l'importo sia superiore a 25 EUR) (articolo 4.6, paragrafo 2, RE-CBPI) Tassa DCR = 71 EUR (+ spese di trasmissione qualora l'importo sia superiore a 25 EUR) (articolo 4.8 RECBPI) 40 § 69, AT-LM § 44a, AT-LDi Tel.: (43-1) 5 34 24 0 Fax: (43-1) 53 424 535 E-mail: [email protected] http://www.patentamt.at Belgio Base giuridica Stato membro Cipro Indirizzo dell’ufficio Modalità tecniche di deposito Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Γωνία Λεωφ. Μακαρίου και Καρπενησίου Πολυκατοικία «ΞΕΝΙΟΣ», 1427 Λευκωσία Tassa nazionale, Base giuridica (art. 25, par. 2, seconda frase, RMC), (art. 35, par. 2, seconda frase, RDC) Nessuna tassa Ministry of Commerce, Industry and Tourism Department of Registrar of Companies and Official Receiver Corner Makarios Avenue & Karpenisiou “XENIOS” Building, CY—1427 CY - 1427 Nicosia Tel.: +357 (357) 22404433 Fax: +357 (357) 22304887 E-mail: [email protected] http://www.mcit.gov.cy/mcit/drco r/drcor.nsf/index_en/index_en?o pendocument Danimarca Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tel.: (45-43) 50 80 00 Fax: (45-43) 50 80 01 E-mail: [email protected] http://www.dkpto.dk Telefax Tassa MC = 200 DKK § 48,DK-LM § 19, DK-RE § 12, DK-TASSE Articolo 49, paragrafi 2 e 3, DK-LDi Tassa DCR = 200 DKK § 22 DK-TASSE Estonia Eesti Patendiamet Toompuiestee 7 EE - 15041 Tallin Tassa MC = 500 EEK § 712, EE-LM § 876, EE-LDi EE-TASSE Tel.: (372) 627 7900 Fax: (372) 645 1342 E-mail: [email protected] http://www.epa.ee Tassa DCR = 500 EEK EE-TASSE Finlandia Patentti- ja rekisterihallitus Patent- och registerstyrelsen Arkadiankatu 6A FIN - 00100 Helsinki Tel.: (358-9) 6939 500 Fax: (358-9) 6939 5328 http://www.prh.fi Tassa MC = 40 EUR § 6 FI-TASSE § 57, FI-LM § 33 b, FI-LDi Tassa DCR = 50 EUR § 7 FI-TASSE 41 Stato membro Francia Indirizzo dell’ufficio I. Institut national de la propriété industrielle (INPI) 26bis, rue de Saint-Pétersbourg F - 75800 Paris Cedex 08 Tel.: (33-1) 53 04 53 04 Fax: (33-1) 42 94 02 09 http://www.inpi.fr II. Succursali Bordeaux 2, place de la Bourse F - 33076 Bordeaux Cedex Tel.: (33-5) 56 81 12 60 Fax: (33-5) 56 51 64 99 Grenoble 5, place Robert Schuman BP 1515 F - 38025 Grenoble Cedex 01 Tel.: (33-4) 76 84 08 84 Fax: (33-4) 76 84 06 87 Lille 97 boulevard Carnot F - 59040 Lille Cedex Tel.: (33-3) 28 36 33 80 Fax: (33-3) 28 36 33 62 Lione 43, rue Raulin F - 69364 Lyon Cedex 07 Tel.: (33-4) 78 72 59 42 Fax: (33-4) 78 61 77 21 Marsiglia 32, cours Pierre Puget F - 13006 Marseille Tel.: (33-4) 91 33 41 00 Fax: (33-4) 91 54 86 54 Nancy 123, rue du Fbg des Trois Maisons BP 749 F - 54064 Nancy Cedex Tel.: (33-3) 83 17 87 00 Fax: (33-3) 83 32 92 23 42 Modalità tecniche di deposito Telefax (esclusi i marchi cromatici) Articolo 1 FRDECRETO n. 95196 Tassa nazionale, (art. 25, par. 2, seconda frase, RMC), (art. 35, par. 2, seconda frase, RDC) Tassa MC = 40 EUR Tassa DCR = 40 EUR Base giuridica Stato membro Indirizzo dell’ufficio Modalità tecniche di deposito Tassa nazionale, Base giuridica (art. 25, par. 2, seconda frase, RMC), (art. 35, par. 2, seconda frase, RDC) Nantes 3 place de la petite Hollande BP 82308 F - 44023 Nantes cedex 1 Tel.: (33-2) 40 35 82 90 Fax: (33-2) 40 35 82 99 Rennes Centre d’Affairs Patton BP 79 157 11, rue Franz Heller F - 35079 Rennes Cedex 07 Tel.: (33-2) 99 38 16 68 Fax: (33-2) 99 36 99 29 Sophia Antipolis 249, rue Fernand Léger Sophia Antipolis F - 06560 Valbonne Tel.: (33-4) 93 65 37 37 Fax: (33-4) 93 65 41 34 Strasburgo 2, rue Brûlée F - 67000 Strasbourg Tel.: (33-3) 88 32 25 44 Fax: (33-3) 88 23 50 55 Tolosa 3, rue Michel Labrousse Parc d’activités Basso Campo BP 1356 F - 31106 Toulouse Cedex Tel.: (33-5) 61 40 96 00 Fax: (33-5) 61 40 75 06 Germania Deutsches Patent- und Markenamt Zweibrückenstr. 12 D - 80331 München Indirizzo postale: Deutsches Patent- und Markenamt Markenabteilungen D - 81534 München Tel.: (49-89) 21 95 0 Fax: (49-89) 21 95 22 21 E-mail: [email protected] http://www.dpma.de Telefax (v. comunicazione del presidente dell’Ufficio brevetti e marchi tedesco del 5 febbraio 1997, Bl. f. PMZ 1997, 69) § 11 DE-REG Tassa MC = 25 EUR Tassa DCR = 25 EUR (domande fino a 2 kg di peso) = 50 EUR (per domande fino a 12 kg di peso) = 70 EUR (per domande di peso superiore a 12 kg) § 125a DE-LM §2 Allegato n. 335 100 DE-TASSE § 62, DE-LDi §2, §15 Allegati n. 344 100, n. 344 200 e n. 344 300 DE-TASSE 43 Stato membro Indirizzo dell'ufficio Jena Deutsches Patent- und Markenamt Dienststelle Jena Goethestr. 1 D - 07743 Jena Indirizzo postale: Deutsches Patent- und Markenamt Dienststelle Jena D - 07738 Jena Tel.: (49-3641) 4054 Fax: (49-3641) 4056 90 Berlino Deutsches Patent- und Markenamt Technisches Informationszentrum Berlin Gitschiner Str. 97 D - 10969 Berlin Indirizzo postale: Deutsches Patent- und Markenamt Technisches Informationszentrum Berlin D - 10958 Berlin Tel.: (49-30) 25 99 20 Fax: (49-30) 25 99 24 04 Grecia Marchi: Ministry of Development Department of Commerce Unit for Trade and Industrial Property The Kanning Square GR - 101 81 Athens Tel.: (30-10) 38 43 171 Fax: (30-10) 38 21 717 Disegni e modelli: Industrial Property Organization 5, Pandanassis St., GR - 151 25 Paradissos Amaroussiou Tel.: (30-210) 6183500 Fax: (30-210) 6819231 Email: [email protected] http://www.obi.gr 44 Modalità tecniche di deposito Tassa nazionale, (art. 25, par. 2, seconda frase, RMC), (art. 35, par. 2, seconda frase, RDC) Base giuridica Stato membro Irlanda Indirizzo dell’ufficio Irish Patents Office Government Buildings Hebron Road IE - Kilkenny Modalità tecniche di deposito Tassa nazionale, (art. 25, par. 2, seconda frase, RMC), (art. 35, par. 2, seconda frase, RDC) Tassa MC = 25 EUR Tassa DCR = 25 EUR Tel.: (353-56) 77 20 111 Fax: (353-56) 77 20 100 E-mail: [email protected] http://www.patentsoffice.ie Italia Base giuridica Articolo 57, paragrafo 1, IE-LM e IE-S.I. n. 10 Articolo 3, paragrafo 2, IE-S.I. n. 27/2003, IE-REDC Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Ministero delle Attività produttive Via Molise, 19 I - 00187 Roma Tel.: (39-6) 47 05 30 81 Fax: (39-6) 47 05 30 35 http://www.uibm.gov.it Lettonia Lituania Latvijas Republikas Patentu valde Citadeles iela 7/70 P.O.Box 824, LV - 1010 Riga Tassa MC = 11,80 LVL Tel.: (371) 7099 600 Fax: (371) 7099 650 E-mail: [email protected] http://www.lrpv.lv Tassa DCR = 11,80 LVL Lietuvos Respublikos Valstybinis patentų biuras Kalvarijų g. 3, LT - 09310 Vilnius Tassa MC = 100 LTL Tel.: (370-5) 278 02 50 Fax: (370-5) 275 07 23 E-mail:[email protected] http://www.vpb.gov.lt Articolo 391, paragrafo 1, LV-LM Regola 14 LV-RETASSE Regola 14 LV-RETASSE Tassa DCR = 100 LTL Articolo 55, punto 1, paragrafo 3, LT-LM; Allegato 4, paragrafo 17, – LT-TASSE marchi Articolo 51, punto 1, paragrafo 3, LT-LDi; Allegato 2, paragrafo 12, – LT-TASSE Di 45 Stato membro Lussemburgo Indirizzo dell’ufficio Modalità tecniche di deposito Tassa nazionale, Base giuridica (art. 25, par. 2, seconda frase, RMC), (art. 35, par. 2, seconda frase, RDC) Direction de la Propriété Intellectuelle Ministère de l’économie et du commerce exterieur 19-21, boulevard Royal L - 2914 Luxembourg Tel.: (352) 47 84 187 Fax: (352) 22 26 60 http://www.eco.public.lu/ attributions/dg2/ d_propriete_intellectuelle/ index.html Malta Ministry for Competitiveness and Communications, Commerce Division, Industrial Property Registration MT - Lascaris, Valletta, CMR 02 Tassa MC = 20 MTL Regola 4 N.L. 233/2003 Tassa DCR = 20 MTL Tel.: (356) 25690206 Fax: (356) 25690338 E-mail: [email protected] http://www.mcmp.gov.mt Paesi Bassi Octrooicentrum Nederland Netherlands Patent Center Patentlaan 2 NL - 2288 EE Rijswijk Tel.: (31-70) 398 66 99 Fax: (31-70) 398 66 06 http://www.octrooicentrum.nl Polonia Portogallo 46 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Al. Niepodległości 188 PL 00 - 950 Warszawa Tassa MC = 120 PLN Allegato 3 PL-TASSE PL-TASSE Allegato 2 PL-TASSE Tel.: (4822) 825 80 01 Fax: (4822) 875 06 80 E-mail: [email protected] http://www.uprp.pl Tassa DCR = 120 PLN Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) Campo das Cebolas P - 1100 Lisboa Tassa MC = 27,03 EUR Tel.: (351-1) 8 88 11 01 Fax: (351-1) 8 87 53 08 E-mail: [email protected] http://www.inpi.pt Tassa DCR = 27,03 EUR PL-TASSE PT-TASSE PT-TASSE Stato membro Regno Unito Indirizzo dell’ufficio Modalità tecniche di deposito The Patent Office Concept House Cardiff Road Newport NP10 8QQ UK Tassa nazionale, Base giuridica (art. 25, par. 2, seconda frase, RMC), (art. 35, par. 2, seconda frase, RDC) Tassa MC = £ 15 (Se viene richiesto un fax di risposta, è addebitata una tassa supplementare di £ 25) Tel.: (44-1633) 81 40 00 Fax: (44-1633) 81 45 63 Tassa DCR = £ 15 oppure UK-TASSE DC The Patent Office Harmsworth House 13-15 Bouverie Street London EC4Y 8DP UK E-mail: [email protected] http://www.patent.gov.uk Repubblica ceca Slovacchia Úřad průmyslového vlastníctví The Industrial Property Office Antonína Čermáka 2a CZ - 160 68 Prague Telefax, posta elettronica (munita di firma elettronica) Tassa MC = 500 CZK § 49 CZ-LM § 34 (2) CZ-LDi CZ-TASSE Tel.: (420-2) 20383111 Fax: (420-2) 24324718 E-mail: [email protected] http://www.isdvapl.upv.cz Tassa DCR = 500 CZK Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Jána Švermu 43 SK - 974 04 Banská Bystrica 4 MC = Nessuna tassa § 36a SK-LM DCR = Nessuna tassa Tel.: (421-48) 4300111 Fax: (421-48) 4132563 E-mail: [email protected] http://www.indprop.gov.sk Slovenia Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino Kotnikova 6 SI-1000 Ljubljana Tassa MC = SIT 10 000 Articolo 2 SL-Decreto MC Tassa DCR = SIT 10 000 Articolo 2, SL-Decreto DC Tel.: (386-1) 478 31 54 Fax: (386-1) 478 31 10 E-mail: [email protected] http://www.uil-sipo.si 47 Stato membro Spagna Svezia Indirizzo dell’ufficio Modalità tecniche di deposito Tassa nazionale, (art. 25, par. 2, seconda frase, RMC), (art. 35, par. 2, seconda frase, RDC) Oficina Española de Patentes y Marcas P° de la Castellana, 75 E - 28071 Madrid Tassa = 26,02 EUR (ricezione e trasmissione all'UAMI) Tel.: (34-90) 2 15 75 30 Fax: (34-91) 3 49 55 97 http://www.oepm.es Tassa DCR = 25,51 EUR Patent- och Registreringsverket/ Swedish Patent and Registration Office Valhallavägen 136 P.O. Box 5055 S - 102 42 Stockholm Tassa MC = 300 SEK Tel.: (46-8) 782 25 00 Fax: (46-270) 173 51 http://www.prv.se Base giuridica Articolo 84 e allegato ESLM, articolo 1, paragrafo 1, lettera d) § 65, primo capoverso, SE-LM § 27 SE-RE Tassa DCR = 500 SEK § 50 SE-LDi § 30 SE-RE-Di oppure Patent- och Registreringsverket/ Swedish Patent and Registration Office Kungsgatan 8 P.O. Box 530 S - 826 27 Söderhamn Tel.: (46-8) 782 25 00 Fax: (46-270) 173 51 Ungheria Magyar Szabadalmi Hivatal Garibaldi utca 2. H - 1054 Budapest Tel.: (36-1) 312 4400 Fax: (36-1) 331 2596 E-mail: [email protected] http://www.hpo.hu Tassa MC = 10 700 HUF Articolo 76/B HU-LM Articolo 11, paragrafo 6, HUTASSE Articolo 60/B HU-LDi Tassa DCR = 10 700 HUF Articolo 10, paragrafo 5, HUTASSE 48 Stato (adesione all'UE 1.1.2007) Bulgaria Indirizzo dell’ufficio Modalità tecniche di deposito Tassa nazionale, Base giuridica (art. 25, par. 2, seconda frase, RMC), (art. 35, par. 2, seconda frase, RDC) Patentno vedomstvo na Republica Bulgaria 52B, Dr. G.M. Dimitrov Blvd., BG - 1040 Sofia Tel.: (359-2) 970 13 14 Fax: (359-2) 873 52 58 E-mail: [email protected] http://www.bpo.bg Romania Oficiul de Stat Pentru Inventii si marci Sector 3, RO - 030044, Bucuresti Tel.: (40-21) 315 19 65 Fax: (40-21) 312 38 19 E-mail: [email protected] http://www.osim.ro 49 Capitolo 4 Ambito geografico Questo capitolo si propone di fornire informazioni sulla portata geografica della protezione dei marchi comunitari e dei disegni e modelli comunitari, nonché sulla legittimazione al deposito di domande di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario. In precedenza potevano essere titolari di un marchio comunitario solo i soggetti menzionati all'articolo 5 del regolamento sul marchio comunitario (RMC). Conformemente alla nuova formulazione dell’articolo 5 RMC, entrata in vigore il 10 marzo 2004, possono essere titolari di marchi comunitari le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico. Poiché la precedente formulazione dell’articolo 5 RMC è divenuta inapplicabile, la tabella 4) b), contenuta nella seconda edizione dell’opuscolo, non compare nella presente edizione. Lo stesso principio si applica ai disegni e modelli comunitari registrati. Qualsiasi persona fisica o entità giuridica di qualsiasi paese del mondo può depositare una domanda di disegno o modello comunitario registrato. Nel regolamento sul marchio comunitario, la questione dell'ambito geografico della protezione ha rilevanza sotto vari aspetti. Si tratta di stabilire il territorio (in senso puramente geografico e non tecnico) nel quale ha validità un marchio comunitario ("ambito geografico" in senso stretto). Il regolamento sul marchio comunitario utilizza in questa accezione anche espressioni come "nella Comunità" e "cittadini di uno Stato membro". L'ambito geografico di applicazione del regolamento sul marchio comunitario (RMC) e del regolamento su disegni e modelli comunitari (RDC) definisce il territorio entro il quale domande depositate in attesa di registrazione (tutela provvisoria), marchi comunitari registrati e disegni e modelli comunitari registrati sono validi e possono (unicamente) dar luogo a questioni relative alla loro contraffazione e tutela giudiziale; in altri termini, il territorio in cui un tribunale dei marchi comunitari o dei disegni e modelli comunitari può adottare provvedimenti ingiuntivi o cautelari. In pratica, seppure non in teoria, tale concetto coincide con il significato dell'espressione "nella Comunità" che si rinviene nel regolamento sul marchio comunitario nei seguenti contesti: il marchio comunitario deve essere utilizzato "nella Comunità", non prendendo in considerazione la sua utilizzazione su altri territori (articolo 15 RMC); l'esaurimento dei diritti ha luogo "nella Comunità" (articolo 13 RMC); un territorio che non si trovi "nella Comunità" non costituisce "parte della Comunità" e non va preso in considerazione per la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione (articolo 7, paragrafo 2, RMC). Un marchio comunitario può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte della Comunità (articolo 22, paragrafo 1, RMC); le persone che non abbiano domicilio o sede di attività "nella Comunità" dovranno essere rappresentate (articolo 88, paragrafo 2, RMC) e non potranno agire direttamente attraverso i propri dipendenti (articolo 88, paragrafo 3, RMC); le persone che desiderino rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio dovranno avere il proprio domicilio professionale [o, nel caso dell'articolo 89, paragrafo 1, lettera b), almeno il proprio impiego] "nella Comunità" [articolo 89, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera b), RMC]. 51 Le stesse regole si applicano alla registrazione internazionale in cui è designata la Comunità europea; ad esempio, un marchio oggetto di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea deve essere posto in regolare uso nella Comunità (articolo 155 RMC). Nel regolamento su disegni e modelli comunitari, si utilizza l'espressione "nella Comunità" in riferimento all'esaurimento dei diritti del prodotto immesso sul mercato "nella Comunità" (articolo 21 RDC). Le persone che non abbiano domicilio o sede di attività "nella Comunità" dovranno essere rappresentate (articolo 77, paragrafo 2, RDC) e non potranno agire direttamente attraverso i propri dipendenti (articolo 77, paragrafo 3, RDC). Le persone che desiderino rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio dovranno avere il proprio domicilio professionale o impiego "nella Comunità" [articolo 89, paragrafo 2, lettera b), RMC, e articolo 78, paragrafo 4, lettera b), RDC]. L'ambito geografico di applicazione del regolamento sul marchio comunitario e del regolamento su disegni e modelli comunitari è il territorio entro cui trovano applicazione sia l'RMC che l'RDC, in quanto regolamenti comunitari. In linea di principio, tale aspetto è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni contenute nel trattato CE e in particolare dall'articolo 299 (ex articolo 227). Inoltre, il diritto nazionale di uno Stato membro può prevedere che un marchio comunitario o un disegno o modello comunitario registrato conferiscano gli stessi diritti di un marchio nazionale o di un disegno o modello comunitario registrato in tale Stato membro sul suo territorio. In altri termini, uno Stato membro può estendere gli effetti di un marchio comunitario e/o di un disegno o modello comunitario registrato a territori dove non si applicano il regolamento sul marchio comunitario, il regolamento su disegni e modelli comunitari o il Trattato CE. Siffatta previsione, tuttavia, non implica che il regolamento sul marchio comunitario o il regolamento su disegni e modelli comunitari divengano applicabili su tale territorio. Tra gli Stati membri che hanno adottato disposizioni di questo tipo figurano, ad esempio, Francia e Regno Unito. 52 Stato membro Ambito geografico - Portata dell'RMC e dell’RDC (corrispondente alla nozione di “nella Comunità”) Austria La Repubblica d’Austria Belgio Il Regno del Belgio Cipro La Repubblica di Cipro Danimarca Il Regno di Danimarca, escluse Groenlandia e Isole Færøer Estonia La Repubblica di Estonia Finlandia La Repubblica di Finlandia Francia La Repubblica francese, inclusi i territori d’oltremare: Martinica, Guadalupa, Réunion, Guyana. Sono esclusi i seguenti territori: Nuova Caledonia, Wallis e Futuna, Polinesia francese, Territori delle terre australi e antartiche francesi, Mayotte (Articolo L. 811-4, FR-CPI) Germania La Repubblica federale di Germania Grecia La Repubblica ellenica Irlanda Irlanda Italia La Repubblica italiana Lettonia La Repubblica di Lettonia Lituania La Repubblica di Lituania Lussemburgo Il Granducato di Lussemburgo Malta La Repubblica di Malta Paesi Bassi Il territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi Polonia La Repubblica di Polonia Portogallo La Repubblica del Portogallo (incluse le Azzorre e Madeira) Regno Unito Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Gran Bretagna costituita da Inghilterra, Scozia e Galles); Gibilterra. Le Isole della Manica e l’Isola di Man non sono incluse. Repubblica ceca La Repubblica ceca Slovacchia La Repubblica slovacca Slovenia La Repubblica di Slovenia Spagna Il Regno di Spagna (incluse le Isole Canarie, Ceuta e Melilla) Svezia Il Regno di Svezia Ungheria La Repubblica di Ungheria Bulgaria La Repubblica di Bulgaria Romania La Repubblica di Romania 53 Capitolo 5 Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sul marchio comunitario In questo capitolo sono indicati i diritti nazionali anteriori che possono essere invocati per opporsi alla registrazione di una domanda di marchio comunitario o per impugnare la validità di un marchio comunitario registrato. 1. L'articolo 8 del regolamento sul marchio comunitario, ai paragrafi 1 e 5, elenca gli impedimenti relativi alla registrazione, mentre i paragrafi 2 e 4 indicano i tipi di marchi e altri diritti che hanno rilevanza in tale contesto. 2. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, sono impedimenti relativi alla registrazione i seguenti diritti nazionali: • marchi nazionali registrati in uno Stato membro o marchi registrati presso l'Ufficio della proprietà intellettuale del Benelux , • domande di tali marchi, purché successivamente registrati, • registrazioni internazionali ai sensi dell'Intesa di Madrid o del Protocollo di Madrid che producono effetti in uno Stato membro, compreso il Benelux, • marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità. Costituiscono inoltre impedimenti relativi alla registrazione, ai sensi della corrispondente legislazione nazionale e subordinatamente a essa: - un marchio non registrato, - un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale, purché tale marchio o contrassegno abbia una portata che vada al di là dell'ambito puramente locale, sia stato acquisito prima del deposito o dell'eventuale data di priorità del marchio comunitario e conferisca al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo (articolo 8, paragrafo 4). L'espressione "altro contrassegno" si riferisce a diritti esclusivi di carattere simile ai marchi e comprende denominazioni commerciali e societarie (ragioni sociali), altre designazioni commerciali quali nomi di impresa o insegne, titoli di pubblicazioni od opere analoghe, nonché qualsiasi altro diritto esclusivo analogo che rientri nella stessa categoria. 3. Il marchio nazionale, o l'eventuale altro contrassegno, dovrà essere "anteriore" al marchio comunitario o alla domanda di marchio comunitario contro cui viene rivendicato. Come data del marchio nazionale o dell'eventuale altro contrassegno si considera: • in caso di marchio nazionale o domanda di marchio nazionale, la data di deposito ovvero la data di priorità, se validamente rivendicata. Le domande di tali marchi vengono tuttavia prese in considerazione solo se i marchi sono successivamente registrati; 55 • in caso di registrazione internazionale ai sensi dell'Intesa di Madrid o del Protocollo di Madrid, la data della registrazione internazionale o della successiva estensione territoriale per lo Stato membro in questione, oppure la data di priorità della predetta registrazione quale è stata annotata dall'Ufficio internazionale; y in caso di registrazione internazionale che designa la Comunità europea, la data della registrazione internazionale o della successiva estensione alla Comunità europea, oppure la data di priorità della predetta registrazione quale è stata annotata dall'Ufficio internazionale o dall'UAMI; In caso di marchio non registrato o di altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale, la data di acquisizione di tale diritto conformemente alla legislazione nazionale. Come data del marchio comunitario o della domanda di marchio comunitario, vale la data di deposito o la data di priorità, se validamente rivendicata. In tale contesto, la data di preesistenza non ha rilevanza. 4. Nella tabella sottostante sono illustrati i tipi di marchi nazionali e di altri diritti che possono costituire impedimenti relativi alla registrazione nell’ambito di procedimenti di opposizione e di nullità dinanzi all’Ufficio o dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari. Le domande di marchio non sono state menzionate espressamente. 5. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, anche i seguenti diritti, benché non costituiscano marchi o segni, possono costituire una causa di nullità relativa: diritto al nome, diritto all'immagine, diritto d'autore o altro diritto di proprietà industriale. In tal caso, si tiene conto della legislazione nazionale e, in particolare, del tipo di tutela previsto dalla legislazione nazionale in materia per tali diritti. Nella tabella successiva non viene fatto riferimento a siffatti diritti perché il tipo di tutela garantito dalla legislazione nazionale per tali diritti nazionali non può essere facilmente sintetizzato e, in particolare, può dipendere dalle circostanze del caso concreto. I diritti nazionali applicabili solo a una particolare località (ovvero che rivestono un significato puramente locale) non costituiscono un impedimento alla registrazione che possa dar luogo a opposizione o nullità; tuttavia, ai sensi dell'articolo 107 del regolamento sul marchio comunitario, conferiscono al titolare la facoltà di opporsi all'uso del marchio comunitario nel territorio in cui è tutelato il diritto locale, nella misura in cui la legislazione dello Stato membro interessato lo consenta e fatte salve alcune limitazioni. Nella tabella successiva non sono riportati i diritti nazionali di questo tipo. Tra i diritti anteriori che possono precludere la registrazione di un marchio comunitario vanno citati i marchi anteriori notoriamente conosciuti in uno Stato membro, con lo stesso significato con cui l'espressione "notoriamente conosciuti" è utilizzata nell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi [articolo 8 paragrafo 2, lettera c), del regolamento sul marchio comunitario]. Tali marchi notoriamente conosciuti non sono citati nell'elenco, in quanto lo stesso regolamento sul marchio comunitario definisce questi diritti anteriori e in questo contesto la legislazione nazionale sui marchi notoriamente conosciuti non ha rilevanza. È stata inclusa una seconda tabella, che elenca i diritti nazionali dei due paesi candidati che rientreranno nel campo di applicazione dell'articolo 8 del regolamento sul marchio comunitario. Tale tabella ha valore puramente informativo in quanto i diritti anteriori di tali paesi possono essere invocati contro la registrazione di un marchio comunitario solo a condizione che gli Stati in questione aderiscano all’Unione europea. 56 Il 1° maggio 2004 hanno aderito all'UE dieci nuovi paesi, ai quali se ne sono aggiunti altri due il 1° gennaio 2007. I marchi comunitari registrati o richiesti prima della loro data di adesione sono stati automaticamente estesi ai loro territori. I diritti anteriori nei nuovi Stati membri non conferivano la facoltà di opporsi alla registrazione di un marchio comunitario né di chiederne la nullità, fuorché nel caso in cui la domanda di registrazione del marchio comunitario fosse stata depositata nei sei mesi immediatamente precedenti alla data di adesione. Non è sufficiente che i diritti anteriori risultino acquisiti alla data di adesione; devono essere a tutti gli effetti anteriori alla data della domanda di marchio comunitario contestata. Il diritto di opporsi è escluso quando il diritto anteriore sia stato acquisito in malafede. I titolari di marchi comunitari anteriori non possono impedire nei nuovi Stati membri l'uso di diritti di proprietà intellettuale esistenti in tali paesi prima dell'adesione. 57 Stato membro Austria Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi depositati anteriormente e ancora in vigore § 30, AT-LM B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali con effetti in Austria § 2 (2), § 30 AT-LM C. Marchi d’impresa non registrati: - Marchio d’impresa non registrato che abbia acquisito una certa notorietà nella normale prassi commerciale (”Verkehrsgeltung”) § 31, AT-LM Acquisizione tramite l'uso, grazie al quale il pubblico interessato riconosce che il segno è un marchio di chi lo rivendica ("Verkehrsgeltung"). Diritto di vietare l'uso del marchio (registrato) successivo a condizione che il marchio non registrato, alla data della richiesta di registrazione del marchio successivo, fosse in una certa misura noto al pubblico interessato come designazione dei prodotti o servizi di chi lo rivendica ("als Kennzeichen gegolten hat") e che il marchio successivo non fosse stato usato prima della richiesta di registrazione, nello stesso periodo, come marchio non registrato. D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Denominazioni commerciali (ditta di un'impresa), designazioni speciali di imprese e designazioni simili. Acquisizione attraverso l'uso. § 32, AT-LM; § 9 (1), (3) della legge contro la concorrenza sleale Alla nozione di designazione speciale di un'impresa sono assimilati ("stehen gleich") i contrassegni commerciali ("Geschäftsabzeichen") oppure altri segni atti a distinguere un'impresa da un'altra impresa (compresa la preparazione o l'imballaggio di prodotti) i quali, presso il pubblico interessato, siano considerati come segni distintivi ("Kennzeichen") di quell'impresa. Detti altri segni acquisiscono con l'uso, presso il pubblico interessato, il riconoscimento che il segno contraddistingue chi lo rivendica ("Verkehrsgeltung"). § 9 (3) Legge contro la concorrenza sleale Diritto di vietare l'uso del marchio (registrato) successivo, a condizione che vi sia rischio di confusione. Benelux A. Marchi registrati presso l'Ufficio della proprietà intellettuale del Benelux: - Marchi registrati individuali e collettivi Articoli 2.2 e 2.35 CBPI B. Marchi “Madrid”: - Marchi internazionali registrati Articoli 2.2 e 2.10 CBPI C. Marchi d’impresa non registrati: I marchi d’impresa non registrati non sono riconosciuti dalla Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale. 58 Stato membro Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC Articolo 2.19 CBPI D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: Osservazione generale: per quanto riguarda il territorio del Benelux, ogni Stato va considerato separatamente. Belgio - Nome commerciale (“nom commercial”) Articolo 2.19 CBPI; articolo 93 della legge 14 luglio 1991 sulle prassi commerciali e sull'informazione e la protezione dei consumatori e articolo 1382 del Codice civile. L'acquisizione del nome commerciale avviene in seguito al primo uso in commercio. La tutela è limitata all'area geografica in cui il nome depositato viene usato. Diritto di vietare l'uso del marchio (registrato) successivo. - Ragione sociale (“dénomination sociale”) Articolo 2.19 CBPI; articolo 65 del "Code de sociétés du 7 mai 1999" L'acquisizione della tutela come ragione sociale avviene, in linea di principio, alla data di costituzione della società. La tutela si estende all'intero territorio nazionale. Diritto di vietare l'uso del marchio (registrato) successivo. Lussemburgo - Nome commerciale (“nom commercial”) / ragione sociale (“dénomination sociale”) Articolo 2.19 CBPI; articolo 17, lettera f), della legge 27 novembre 1986 che regola alcune prassi commerciali e punisce la concorrenza sleale. Diritto di vietare l'uso di un marchio (registrato) successivo. Paesi Bassi - Nome commerciale Articolo 2.19 CBPI; legge 5 luglio 1921 sui nomi commerciali (Handelsnaamwet) e articolo 6:162 del Codice civile olandese (Burgerlijk Wetboek). Acquisizione: il diritto a un nome commerciale si acquisisce con l’uso. Esiste la possibilità di registrare la denominazione commerciale nel registro della Camera di commercio. Non si tratta tuttavia di un obbligo e la registrazione non conferisce alcun diritto. Non si richiedono particolari requisiti sotto il profilo del carattere distintivo o descrittivo del nome commerciale. Diritto di vietare l'uso di un marchio (registrato) successivo qualora vi sia rischio di confusione. Cipro A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: Marchi registrati a Cipro Articolo 14A, paragrafo 1, lettera a), punto i), CY-LM B. Marchi “Madrid”: Marchi registrati a norma degli accordi internazionali con effetti a Cipro Articolo 14 A, paragrafo 1, lettera a), punto ii), CY-LM 59 Stato membro Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC C. Marchi d’impresa non registrati: I marchi d’impresa non registrati non sono riconosciuti dal diritto cipriota. Danimarca A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati in Danimarca §§ 3 e 15 (2)(1)(b), DK-LM B. Marchi “Madrid”: - Marchi registrati a norma degli accordi internazionali con effetti in Danimarca § 15 (2)(i)(c), DK-LM C. Marchi d’impresa non registrati: - Marchio d’impresa "dall'inizio dell'uso" § 3 (1)(ii), DK-LM Acquisizione: il diritto a un marchio non registrato deriva dall'inizio dell’uso in Danimarca. Diritto di vietare l'uso del marchio (registrato) successivo se quest'ultimo viene utilizzato per beni o servizi per i quali si è iniziato l'uso e per i quali il marchio anteriore viene regolarmente utilizzato. § 15 (4)(ii), DK-LM Portata della protezione: la stessa vigente per i marchi registrati danesi, ossia nei confronti degli atti menzionati all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), RMC. § 4 (1), (2), DK-LM D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Ragione sociale per la quale la persona interessata ha titolo legale L'espressione "ragione sociale" va intesa in un'accezione ampia e si estende non solo ad aziende private come ditte private, società a responsabilità limitata, nomi commerciali secondari e altre società commerciali, ma anche a fondazioni, sindacati, associazioni, musei e istituzioni pubbliche. § 14 (iv), DK-LM Acquisizione: ai fini di tutela della ragione sociale non è richiesta alcuna registrazione. Diritto di vietare l'uso del marchio (registrato) successivo, qualora i segni siano identici o simili. - Segni utilizzati nella normale prassi commerciale § 15 (4)(ii), DK-LM L'espressione "segni utilizzati nella normale prassi commerciale" va intesa in un'accezione ampia e si estende, secondo la legge danese, a qualsiasi simbolo o rappresentazione commerciale che possa servire da collegamento tra un'impresa e i suoi clienti o utenti. Vi rientrano, tra gli altri, marchi di impresa, nomi commerciali e insegne. Diritto di vietare l'uso del marchio (registrato) successivo, qualora i segni siano identici o simili. - Titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette Rientrano in questa disposizione soltanto i titoli delle opere letterarie e artisti- 60 Stato membro Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC che protette. Lo strumento per decidere se un'opera letteraria e artistica sia protetta è la legge danese sui diritti d'autore. § 14 (v), DK-LM Diritto di vietare l’uso del marchio (registrato) successivo. Estonia A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati o domande di marchio presentate § 5 (1) 2) e § 11 (1) 2), 3) EE-LM B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali con effetti in Estonia § 5 (1) 3), e § 11 (1) 4), 5) EE-LM C. - Marchi non registrati: I marchi non registrati non sono tutelati dal diritto estone, a meno che possano essere considerati notoriamente conosciuti. § 5 (1) 3) e § 11 (1) 1) EE-LM D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: Denominazioni d’impresa iscritte nel registro commerciale anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione o alla data di priorità a condizione che il settore di attività rispetto al quale la denominazione è stata iscritta nel registro commerciale includa i prodotti e i servizi per i quali il marchio è o sarà utilizzato (servizi designati). Articolo 10(1), 4), EE-LM L'acquisizione della tutela come denominazione d’impresa decorre dalla data di iscrizione nel registro commerciale. Diritto di vietare l'uso del marchio (registrato) successivo, qualora i segni siano identici o simili o siano utilizzati per i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato. Finlandia A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati a norma della legge marchi § 14 (1) (6), FI-LM B. Marchi “Madrid”: - Marchi tutelati in forza di una registrazione internazionale con effetti in Finlandia § 14 (1) (8), § 53 FI-LM C. Marchi d’impresa non registrati: - Marchio affermato sul mercato § 2, FI-LM Acquisizione: in seguito a un uso che comporti l'affermazione del marchio non registrato sul mercato. Il marchio viene considerato affermato se ha acquistato una generale notorietà negli ambienti commerciali o tra i consumatori interessati in Finlandia, quale simbolo specifico dei beni o dei servizi forniti dal suo titolare. Portata della protezione: la stessa vigente per i marchi registrati finlandesi, ossia nei confronti degli atti menzionati nell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), RMC. §§ 1, 2 (3), 6, 14 (1) (6), FI-LM 61 Stato membro Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Definizione di nome commerciale [(toiminimi, firma): qualsiasi nome che una persona fisica o giuridica usi nelle proprie attività commerciali]. Vi rientrano i nomi commerciali secondari [(aputoiminimi, bifirma): una persona fisica o giuridica può svolgere parte delle proprie attività con un nome commerciale secondario] e i simboli secondari [(toissijainen tunnus, sekundärt kännetecken) cioè i segni, tra cui quelli figurativi, utilizzati nella normale prassi commerciale] - §§ 1, 2 (2), 3 (2), 6, 14 (1) (6), FI-LM Acquisizione: in seguito a un uso che comporti l'affermazione del nome commerciale sul mercato. Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo qualora i segni possano venire confusi e riguardino beni o servizi identici o simili. - Titoli distintivi di opere letterarie o artistiche protette Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo qualora contenga o si componga di elementi suscettibili di dare l'impressione di essere il titolo di un'altra opera letteraria o artistica protetta. § 14 (1) (5), FI-LM - Nome di imprenditore Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo qualora i segni possano venire confusi e riguardino beni o servizi identici o simili. §§ 1, 6, 14 (1) (6), FI-LM Francia A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati Articolo L. 711-4 (a), FR-CPI B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali con effetti in Francia [articolo L. 711-4 (a), FR-CPI non fa esplicito riferimento alla registrazione internazionale, ma lo fa implicitamente utilizzando l’espressione "marchi registrati"] C. Marchi d’impresa non registrati: La legge francese non riconosce i marchi d’impresa non registrati D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Ragione sociale (“dénomination sociale”) o contrassegno aziendale Articolo L. 711-4 (b), FR-CPI Acquisizione: la tutela della ragione sociale scatta a partire dal perfezionamento dei documenti costitutivi della società. Portata della protezione: in linea di principio, la ragione sociale viene tutelata solo nella zona in cui l'azienda esercita effettivamente le proprie attività. Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo. 62 Stato membro Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC Portata della protezione: rischio di confusione da parte del pubblico. - Nome commerciale (“nom commercial”) Articolo L. 711-4(c), FR-CPI Acquisizione: la tutela è acquisita col primo uso in commercio. Il nome depositato dev'essere noto in tutto il territorio nazionale francese. Portata della protezione: rischio di confusione da parte del pubblico. - Insegna commerciale (“enseigne”) Articolo L. 711-4(c), FR-CPI Acquisizione: la tutela è acquisita col primo uso in commercio. Estensione geografica: limitata, in linea di principio, all'area di attività (“rayonnement local”). Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo: solo qualora il segno sia noto in tutto il paese (“enseigne notoire”). Portata della protezione: rischio di confusione da parte del pubblico. Germania A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati § 4 (1), DE-LM - compresi i marchi registrati dal vecchio ufficio della proprietà industriale della Repubblica democratica tedesca in vigore al 1º maggio 1992; tali marchi sono stati estesi, a partire da quella data, al rimanente territorio della Repubblica federale di Germania (§ 4 (1), Erstreckungsgesetz) B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali anteriori con effetti nella Repubblica federale di Germania §§ 112, 124, DE-LM - comprese le registrazioni internazionali in base all’Intesa di Madrid con effetto nella ex Repubblica democratica tedesca in vigore al 1º maggio 1992; tali registrazioni sono state estese, a partire da tale data, al rimanente territorio della Repubblica federale di Germania (§ 4 (2), Erstreckungsgesetz) C. Marchi d’impresa non registrati : Marchi acquisiti tramite l'uso ("Benutzungsmarke") Acquisizione tramite l'uso, grazie al quale il pubblico interessato riconosce che il segno è un marchio di chi lo rivendica ("Verkehrsgeltung"). § 4 (2), DE-LM Diritto di vietare l'uso del marchio successivo in tutto il territorio tedesco, se il riconoscimento si estende a tutta la Germania. Il divieto non sussiste se il riconoscimento riguarda solo una località particolare. § 14, DE-LM Portata della protezione: la stessa vigente per i marchi registrati tedeschi, ossia nei confronti degli atti menzionati nell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), RMC. § 14 (2) n. 1, 2 e 3, DE-LM D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: Identificatori aziendali ("geschäftliche Bezeichnungen"), in particolare: 63 Stato membro Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC - contrassegni aziendali ("Unternehmenskennzeichen"), - titoli di opere ("Werktitel") § 5 (1), DE-LM Un contrassegno aziendale è un segno usato nella normale prassi commerciale come nome, ditta o particolare denominazione aziendale di un'impresa commerciale ("Geschäftsbetrieb") o di un'azienda ("Unternehmen"). Al concetto di particolare denominazione aziendale sono assimilati ("stehen gleich") i contrassegni aziendali ("Geschäftsabzeichen") o gli altri segni volti a distinguere l'impresa da altre imprese e considerati presso il pubblico interessato alla stregua di segno distintivo ("Kennzeichen") di quell'impresa. § 5 (2), DE-LM Il nome o la ditta è la denominazione ufficiale o ufficialmente registrata dell'imprenditore. La denominazione particolare di un'azienda è il segno usato dall'imprenditore per identificare la propria impresa o azienda come tale; essa funge da nome dell'impresa o azienda. Il titolo di un'opera è il nome o altra denominazione di pubblicazioni a stampa, film, opere musicali, opere teatrali o altre opere analoghe, § 5 (3), DE-LM Può trattarsi di opere singole, serie di opere o pubblicazioni periodiche. Secondo la giurisprudenza tedesca, vi rientrano anche i titoli di serie radiofoniche o televisive, giochi per computer e videogiochi, ed eventualmente programmi per computer. Non è necessario che l'opera designata dal titolo dell'opera sia tutelata dalla legge sui diritti d'autore. Acquisizione dei diritti: - - - Contrassegni aziendali: Regola: se il segno è dotato di intrinseco carattere distintivo, l'acquisizione avviene tramite l'uso in commercio del contrassegno aziendale come tale. Se il segno non è dotato di intrinseco carattere distintivo, l'acquisizione avviene mediante il riconoscimento del mercato ("Verkehrsgeltung"). Eccezione: altri contrassegni aziendali ("Geschäftsabzeichen") o altri segni volti a distinguere l'impresa da altre imprese vengono tutelati soltanto se, nella normale prassi commerciale, hanno acquistato notorietà come segni distintivi, cioè se hanno acquistato carattere distintivo mediante il riconoscimento del mercato ("Verkehrsgeltung"). Titoli di opere: Se il titolo dell'opera è dotato di intrinseco carattere distintivo, l'acquisizione avviene nella normale prassi commerciale, cioè (normalmente) a partire dall'apparizione dell'opera. L'intrinseco carattere distintivo che viene richiesto è modesto. Se il titolo dell'opera non è dotato di intrinseco carattere distintivo, l'acquisizione avviene mediante il riconoscimento del mercato ("Verkehrsgeltung"). Diritto di vietare l'uso: Diritto di vietare l'uso non autorizzato di contrassegni aziendali o di segni simili qualora vi sia rischio di confusione. Se il contrassegno aziendale è rinomato in Germania, esso viene tutelato anche a prescindere dal rischio di confusione che ne potrebbe derivare, quando il suo uso consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno aziendale o di arrecare pregiudizio ai medesimi. § 15 (2), (3), DE-LM Grecia 64 A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati Articolo 4 (2)(a), GR-LM Stato membro Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali con effetti in Grecia Articolo 1 della legge n. 2873/2000 recante ratifica del Protocollo di Madrid, Articolo 9 della decisione ministeriale n. 307/2001 per l'attuazione del Protocollo di Madrid C. Marchi d’impresa non registrati: Introduzione: Esistono due gruppi di disposizioni concernenti la tutela di marchi non registrati e segni correlati: a) la legge sui marchi, che conferisce al titolare il diritto di vietare la registrazione di un marchio successivo, e b) la legge sulla concorrenza sleale e le altre disposizioni specifiche, che hanno ad oggetto l'uso. Poiché l'applicazione in via integrativa della legge sui marchi viene generalmente accettata per tutti i punti non direttamente disciplinati dalle altre leggi, occorre analizzare in questo contesto entrambi i gruppi di norme. L'acquisizione avviene con l’uso nella normale prassi commerciale. Se i marchi non sono dotati di intrinseco carattere distintivo, devono inoltre essere "affermati sul mercato". Condizioni necessarie per la tutela: uso anteriore, rischio di confusione quanto all'origine. Articolo 4(3)(a), GR-LM Legge n. 146/1914 sulla concorrenza sleale, articolo 13, paragrafo 1 D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Ragioni sociali: L'acquisizione avviene esclusivamente con l'uso nella normale prassi commerciale. Ai fini della tutela, la registrazione non ha rilevanza, ma serve unicamente a fini amministrativi. Condizioni necessarie per la tutela: uso anteriore, rischio di confusione quanto all'origine. Codice civile, Articolo 58 Legge n. 1089/1980, articoli 4-8, modificata dalla legge n. 1746/1988 Articolo 4 (3)(a), GR-LM Legge n. 146/1914 sulla concorrenza sleale, articolo 13 (1) - Nomi commerciali ed emblemi di imprese commerciali: L'acquisizione avviene tramite l’uso nella normale prassi commerciale. In mancanza di un intrinseco carattere distintivo, nomi ed emblemi devono essere "affermati sul mercato". Condizioni necessarie per la tutela: uso anteriore, rischio di confusione quanto all'origine. Articolo 4 (3)(a), GR-LM Legge n. 146/1914 sulla concorrenza sleale, articolo 13, paragrafi 1 e 2 - Titoli di pubblicazioni periodiche: Sono generalmente considerati diritti esclusivi sui generis, indipendentemente dal fatto che siano sufficientemente originali per meritare tutela in quanto opere letterarie. L'acquisizione avviene tramite l’uso nella normale prassi commerciale (vale a dire a partire dalla data della prima pubblicazione). 65 Stato membro Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC Condizioni necessarie per la tutela: uso anteriore, rischio di confusione quanto all'origine. Articolo 4 (3)(a), GR-LM Legge n. 146/1914 sulla concorrenza sleale, articolo 13, paragrafo 1 - Altri segni distintivi La particolare forma dei beni o del loro imballaggio nonché il loro particolare aspetto o decorazione (Iδιαίτερος διασχηματισμός, διακόσμηση), purché siano noti nel settore commerciale interessato come segni idonei a identificare i beni di un determinato imprenditore. L'acquisizione avviene tramite l’uso nella normale prassi commerciale. I segni distintivi devono essere in grado di svolgere una funzione analoga a quella del marchio (ovvero devono possedere un carattere distintivo derivante da un certo grado di originalità). Condizioni necessarie per la tutela: uso anteriore, rischio di confusione quanto all'origine. Articolo 4 (3)(a), GR-LM Legge n. 146/1914 sulla concorrenza sleale, articolo 13, paragrafo 3 Nota generale Tutti i segni esclusivi sopra menzionati godono altresì di tutela ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 146/1914 sulla concorrenza sleale, soprattutto per ciò che riguarda infrazioni non previste dalle suddette disposizioni (per esempio, tutela di segni che godono di notorietà, ma relativi a beni differenti – svilimento del carattere distintivo o della notorietà, oppure un vantaggio tratto in maniera sleale da tale carattere o notorietà; ciò nel caso in cui il rischio di confusione non sia significativo). Irlanda A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati Articoli 7 (1) e 10 (1), (2), (3), 11 (1)(a), IE-LM B. Marchi “Madrid”: - Marchi internazionali Articolo 11 (1)(a), IE-LM C. Marchi d’impresa non registrati: - Marchi d’impresa non registrati utilizzati nella normale prassi commerciale Articolo 10 (4)(a), IE-LM Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo se esiste una tutela offerta da una qualsiasi norma di legge, in particolare dalla legge sulla concorrenza sleale (“passing off”). L'azione del passing-off si basa sulla notorietà acquisita dal segno anteriore. La notorietà acquisita è talvolta chiamata reputazione. In Irlanda la reputazione può essere acquisita senza esercitare un’attività commerciale necessariamente nel territorio dello Stato. La violazione sorge nel momento in cui un segno posteriore causa un travisamento passibile di condurre a inganno o confusione, con conseguente rischio di danno alla notorietà acquisita o all'attività commerciale del titolare del segno anteriore. La legge è illustrata nell'opera "Intellectual Property in Ireland" (Proprietà intellettuale in Irlanda) di Robert Clark e Shane Smyth, edizioni Butterworths, 1997, capitolo 24. Pronunce giudiziarie sono reperibili in sentenze dei tribunali, ad esempio C. & A. Modes contro C. & A. (Waterford) [1978], Fleet Street Reports 126; Adidas K.G. contro O'neill 66 Stato membro Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC & Co. Limited [1983], Fleet Street Reports 76; e Guiness Ireland Group contro Kilkenny Brewing Co. Limited [2000] Fleet Street Reports 112. D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Segno aziendale utilizzato nella normale prassi commerciale Articolo 10 (4)(a), IE-LM Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo se esiste una tutela offerta da una qualsiasi norma di legge, in particolare dalla legge sulla concorrenza sleale (“passing-off”). Sulla legge del passing-off, si vedano le osservazioni riportate sopra al punto C. Italia A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati Articolo 15 , n. 1, articolo 12 , n 1, lettere d), e) ed f), IT-CPI B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali Articolo 12 , n. 1, lettere d), e), ed f), IT-CPI C. Marchi d’impresa non registrati ("marchi di fatto"): - Segno noto come marchio d’impresa o come segno distintivo di prodotti o servizi immessi sul mercato od offerti da altri (= marchio notorio usato anteriormente) Articolo 12, n. 1, lettera b), IT-CPI Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo, qualora la notorietà del marchio presso il pubblico interessato riguardi l’intero paese o, comunque, non sia puramente locale. Portata della protezione: segni identici o simili e beni o servizi identici o simili e rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione. D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - "Ditta", "denominazione sociale", "ragione sociale" o "insegna" adottati da altri Articolo 12 , n. 1, lettera c), IT-CPI Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo, qualora la notorietà del marchio presso il pubblico interessato riguardi l’intero paese o, comunque, non sia puramente locale. Portata della protezione: segni identici o simili e beni o servizi identici o simili e rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione. Lettonia A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati Articolo 4 , paragrafi 5 e 6, LV-LM B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali in vigore nella Repubblica di Lettonia Articoli 4 , paragrafi 5 e 6, e 39, paragrafi 1 e 2, LV-LM C. Marchi non registrati: Marchi non registrati (e altri segni, compresi nomi di dominio, utilizzati per contraddistin- 67 Stato membro Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC guere prodotti o servizi) utilizzati in maniera leale nella normale prassi commerciale in Lettonia per prodotti o servizi identici o simili. Articolo 9, paragrafo 3, n. 4, LV-LM Diritto di vietare il marchio successivo qualora vi sia rischio di confusione e, di conseguenza, diritto di opporsi alla sua registrazione qualora tale utilizzo possa indurre in confusione i consumatori riguardo all'origine di prodotti e servizi. D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Nomi commerciali (designazioni commerciali, nomi o titoli di mezzi di comunicazione, o altri segni simili) utilizzati nella normale prassi commerciale in Lettonia, in un settore di attività identico o simile. Nomi commerciali (designazioni commerciali, nomi o titoli di mezzi di comunicazione, o altri segni simili) lettoni o di un paese straniero che siano notoriamente conosciuti in Lettonia. Articolo 9, paragrafo 3, n. 3, LV-LM Acquisizione mediante uso leale e legittimo nella normale prassi commerciale in Lettonia. Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo qualora i segni possano essere confusi e riguardino prodotti o servizi identici o simili. Lituania A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati o domande di marchio presentate Articolo 7, paragrafo 1, punto 1), articolo 7, paragrafo 2, punto 1), LT-LM B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali in vigore nella Repubblica di Lituania Articolo 7, paragrafo 1, punto 2), e articolo 7, paragrafo 2, punto 2), LT-LM C. Marchi non registrati: - Solo se riconosciuti da una sentenza giudiziaria come marchi notoriamente conosciuti Articolo 7, paragrafo 1, punto 3), e articolo 9, LT-LM D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Nome commerciale/altro identificatore aziendale Denominazioni aziendali, articolo 7, paragrafo 1, n. 4, LT-LM Estensione della tutela (regola generale): nel caso di segni identici o simili al marchio anteriore nonché qualora, a causa dell'identità o della somiglianza dei prodotti e/o dei servizi coperti dai marchi, esista un rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Articolo 7, LT-LM Malta 68 A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati: Articolo 3, articoli 6 e 7, paragrafo 1, lettera a), MT-LM B. Marchi “Madrid”: - Malta non è parte né dell'Intesa né del Protocollo di Madrid Stato membro Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC C. Marchi non registrati: - Marchi non registrati utilizzati nella normale prassi commerciale Articolo 6, paragrafo 4, lettera a), MT-LM Acquisizione con l'uso. Portata della protezione: rischio di confusione. Diritto di vietare un marchio successivo qualora i segni possano essere confusi e coprano prodotti e servizi identici (articolo 6, paragrafo 2, MT-LM). D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale Articolo 6, paragrafo 4, lettera a), MT-LM Diritto di vietare un marchio successivo qualora i segni possano essere confusi e coprano prodotti e servizi identici (Articolo 6, paragrafo 2, MT-LM). Denominazioni commerciali Benché non vi sia alcun riferimento giuridico alle denominazioni commerciali in quanto tali, l'ufficio maltese della proprietà industriale le accetta come marchi e applica ad esse le stesse disposizioni di legge. Polonia Portogallo A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati e domande di marchio (a condizione che queste ultime siano successivamente registrate) Articolo 132, paragrafo 2, punti i), ii) e iii), PL-LPI B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali con effetti in Polonia Articolo 132, paragrafo 2, punti i) e ii), PL-LPI C. Marchi non registrati: Marchi non registrati, se notoriamente conosciuti e utilizzati nella normale prassi commerciale. D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati Articoli 239, lettera m), e 242, PT-CPI B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali con effetti in Portogallo Articolo 239, lettera m), PT-CPI C. Marchi d’impresa non registrati: - un marchio non registrato gode di diritti di priorità per la registrazione sei mesi prima del deposito e il suo utilizzatore può opporsi a eventuali domande per tale marchio Articolo 277, PT-CPI - segni non registrati che siano marchi notoriamente conosciuti in Portogallo Articolo 241, PT-CPI 69 Stato membro Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC - segni non registrati che siano rinomati in Portogallo Articolo 242, PT-CPI Diritto di vietare un marchio successivo in caso di identità o somiglianza dei segni e dei prodotti e/o servizi nonché quando, nel caso di un marchio notoriamente conosciuto, esista il rischio che i segni vengano confusi l'uno con l'altro o possano dare origine a un'associazione con il titolare del marchio notoriamente conosciuto. Diritto di vietare un marchio successivo anche nel caso di prodotti e/o servizi non simili tra loro, quando l'uso del marchio richiesto consenta di trarre indebito beneficio dal carattere distintivo o dall'eventuale prestigio del segno anteriore (o possa pregiudicarlo sotto questi aspetti). D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Nome commerciale, ragione sociale Articolo 239, lettera f), PT-CPI Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo, qualora esso sia suscettibile di indurre in errore o confondere i consumatori. - Nome ed emblema di un’impresa, logotipo Il nome di un’impresa è costituito da: un segno esclusivamente denominativo che identifica e contraddistingue una determinata impresa Emblema/insegna dell’impresa: ha carattere figurativo (ma può contenere anche elementi denominativi) e identifica e contraddistingue una determinata impresa Logotipo: segno in grado di essere rappresentato graficamente che identifica un'impresa commerciale o di servizi Articoli 283-284, 293, 301, PT-CPI I suddetti nomi, emblemi e logotipi sono validi per un periodo di dieci anni dalla data di concessione. A eccezione del nome commerciale, tutti i suddetti segni commerciali sono soggetti a registrazione. Regno Unito A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati Articolo 6 (1)(a), UK-LM B. Marchi “Madrid”: - Marchi internazionali (UK) Articolo 6 (1)(a), UK-LM C. Marchi d’impresa non registrati: - Marchio non registrato utilizzato nella normale prassi commerciale Marchio non registrato utilizzato nella normale prassi commerciale, tutelato da una qualsiasi disposizione di legge, comprese quelle sulla concorrenza sleale (passing-off). Articolo 5 (4)(a), UK-LM 70 Stato membro Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Segno utilizzato nella normale prassi commerciale Segno utilizzato nella normale prassi commerciale, tutelato da una qualsiasi disposizione di legge, comprese quelle sulla concorrenza sleale (passing-off). Articolo 5 (4)(a), UK-LM Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo Nota: la legge del 1995 sulla protezione del simbolo olimpico contiene disposizioni sull'uso esclusivo a scopi commerciali del simbolo olimpico e di alcune parole associate ai giochi olimpici da parte di una persona nominata dal Secretary of State: tale diritto non costituisce un fondamento ai fini dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC. Repubblica ceca A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati o domande di marchio Articolo 1, articolo 3 bis, paragrafo 1, articolo 6 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), CZLM B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali con effetti nella Repubblica ceca Articolo 3 bis, paragrafo 2), articolo 7, paragrafo 1, lettera a) e articolo 48, paragrafo 1, CZ-LM C. Marchi non registrati: Segni non registrati che hanno acquisito un carattere distintivo con l'uso prima del deposito di un atto di opposizione e hanno una portata che va al di là dell'ambito locale Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), CZ-LM Acquisizione tramite l'uso nella normale prassi commerciale. Portata della tutela: la stessa vigente per i marchi registrati cechi Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo qualora i segni siano identici o simili e riguardino prodotti o servizi identici o simili D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: Diritto di proprietà industriale, qualora possa essere pregiudicato dall'uso del segno richiesto Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), CZ-LM Slovacchia A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati e domande di marchio Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), SK-LM B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali con effetti nella Repubblica slovacca Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), e articolo 36 , paragrafo 1, SK-LM C. Marchi non registrati: - Segni non registrati che hanno acquisito un carattere distintivo con l'uso e hanno una portata che va al di là dell'ambito locale [Articolo 4, lettera e), SK-LM] 71 Stato membro Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC - Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo in caso di identità o somiglianza tra i marchi e di identità o somiglianza tra i prodotti e/o i servizi D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Nomi commerciali o loro caratteri distintivi iscritti nel registro delle imprese o in un registro analogo Articolo 4 , lettera f), SK-LM Diritto di vietare l'uso del marchio successivo in caso di identità o somiglianza tra i marchi e di identità o somiglianza tra i prodotti e/o i servizi Slovenia Spagna A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati e domande di marchio Articolo 44, paragrafo 2, lettera a), SL-LPI B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali con effetti nella Repubblica di Slovenia Articolo 44, paragrafo 2, lettera b), SL-LPI C. Marchi non registrati: - Segni non registrati che siano marchi notoriamente conosciuti nella Repubblica di Slovenia ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi o dell’articolo 16, paragrafo 3, dell’accordo TRIPS. D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - No A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Domande e registrazioni di marchi anteriori Articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e c), ES-LM B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali Articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e articolo 79, ES-LM C. Marchi d’impresa non registrati: - I marchi non registrati non sono riconosciuti dalla legge spagnola sui marchi di impresa. D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Denominazioni commerciali, a condizione che siano state registrate o richieste presso l'Ufficio spagnolo brevetti e marchi. Articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), ES-LM - Denominazioni commerciali, designazioni o ragioni sociali di persone giuridiche non registrate presso l'Ufficio spagnolo brevetti e marchi, a condizione che tali contrassegni identifichino una persona (impresa) a fini commerciali e che sia fornita prova dell’uso o che il segno sia notoriamente conosciuto nel territorio nazionale. Articolo 9, paragrafo 1), lettera d), ES-LM Diritto di vietare l’uso di un marchio successivo. 72 Stato membro Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC Portata della tutela: identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti e o i servizi e rischio di confusione. Svezia A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati §§ 1 e 14 (6), SE-LM B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali con effetti in Svezia § 14 (8), SE-LM C. Marchi d’impresa non registrati: - Marchi d’impresa non registrati affermati sul mercato § 2 (1), SE-LM Acquisizione: uso che conduca all'affermazione sul mercato del marchio non registrato. Un segno viene considerato affermato sul mercato quando esso sia noto, presso una significativa percentuale del pubblico a cui è destinato, come simbolo dei beni che commercializza. Portata della tutela: identica a quella di un marchio registrato svedese, ossia nei confronti di atti corrispondenti a quelli menzionati nell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), RMC §§ 1, 2 (3), 6, 14 (6), SE-LM D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Nomi commerciali §§ 1, 2 (2), 3 (2), 14 (6), SE-LM Acquisizione: uso che conduca all'affermazione sul mercato della denominazione commerciale Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo, qualora segni che si riferiscono a beni e servizi identici o simili possano venire confusi - Titoli distintivi di opere letterarie o artistiche protette § 14 (5), SE-LM Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo qualora esso contenga un elemento suscettibile di produrre l'impressione di essere il titolo distintivo dell'opera letteraria o artistica di un'altra persona. - Nome dell'imprenditore §§ 1, 6, 14 (6), SE-LM Diritto di vietare un marchio successivo qualora sia possibile confondere i segni di beni o servizi identici o simili Ungheria A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati o domande di marchio Articolo 4, paragrafo 2, HU-LM 73 Stato membro Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali con effetti in Ungheria Articolo 76/N, paragrafi 1-3, articolo 76/V, e articolo 4, paragrafo 2, HU-LM C. Marchi non registrati: - La legge sui marchi ungherese non prevede alcuna tutela per i marchi d'impresa non registrati, a meno che siano effettivamente utilizzati nel paese e quando l'uso del segno senza il consenso del precedente utilizzatore sarebbe illecito. Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), HU-LM Articolo 6 della legge LVII/1996 che vieta le prassi commerciali sleali e restrittive: è proibito fabbricare, distribuire o pubblicizzare prodotti e servizi senza il consenso dei concorrenti qualora tali prodotti e servizi abbiano elementi di presentazione, imballaggio o etichettatura (compresa la designazione d'origine) distintivi, nonché utilizzare un nome, un marchio o una designazione con cui il concorrente o i suoi prodotti e servizi sono solitamente riconosciuti. D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: Diritto personale anteriore di terzi Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), HU-LM Diritto d'autore o diritto di proprietà industriale anteriore di terzi. Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), HU-LM 74 Stato Bulgaria Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi dell'articolo 8 RMC A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati e domande di marchio Articolo 10 e articolo 12, paragrafo 2, punti i) e ii), BG-LM B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali con effetti in Bulgaria Articolo 12, paragrafo 2, punti i) e ii), e articolo 69, paragrafo 2, BG-LM C. Marchi non registrati: - Solo se notoriamente conosciuti nel territorio della Repubblica di Bulgaria Articolo 12, paragrafo 2, punto iii), BG-LM D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Romania A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati e marchi depositati in attesa di registrazione Articoli 3 (b), 4, 6, RO-LM B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali con effetti in Romania Articoli 3 (b), 4, 6 e 65, RO-LM C. Marchi non registrati: - I marchi non registrati non sono riconosciuti nel diritto rumeno Articolo 4, RO-LM D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - 75 Stato Croazia Diritti nazionali ai sensi dell'articolo 8 RMC, se i rispettivi paesi aderiscono alla Comunità Europea A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati Articolo 4, paragrafo 2, HR-TMA B. Marchi “Madrid”: - Marchi internazionali con effetti in Croazia Articolo 66, HR-TMA C. Marchi non registrati: - I marchi non registrati non sono riconosciuti dal diritto croato D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Turchia 76 A. Marchi registrati presso l'ufficio nazionale: - Marchi registrati e domande di marchio Articoli 1, 7 (b), 8 (1)(a), (b), TR-LM B. Marchi “Madrid”: - Registrazioni internazionali con effetti in Turchia (non espressamente menzionati dalla legge, ma desumibili dalla definizione "marchi registrati") C. Marchi non registrati: - Marchi non registrati (purché i diritti sul segno siano stati acquisiti anteriormente alla data di deposito di una domanda di registrazione di un marchio o alla data di priorità rivendicata per la domanda di registrazione e il segno conferisca al suo titolare il diritto di inibire l’uso di un marchio successivo). Articolo 8 (3)(a), (b), TR-LM D. Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale: - Segni usati in commercio (purché i diritti sul segno siano stati acquisiti anteriormente alla data di deposito di una domanda di registrazione di un marchio o alla data di priorità rivendicata per la domanda di registrazione e il segno conferisca al suo titolare il diritto di inibire l’uso di un marchio successivo). Articolo 8 (3)(a), (b), TR-LM Capitolo 6 Il marchio comunitario come diritto procedimenti riguardanti marchi nazionali anteriore nei Mentre il capitolo precedente illustrava il modo in cui i diritti nazionali anteriori possono pregiudicare la registrazione o la validità di un marchio comunitario, in questo capitolo si presenta la situazione opposta, ossia i modi e le procedure con cui un marchio comunitario o una domanda di marchio comunitario viene considerato come diritto anteriore, precludendo quindi la registrazione o pregiudicando la validità di un marchio nazionale. L'articolo 4, paragrafo 1, paragrafi 2, lettera a), punto i), e 2, lettera b), della prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (89/104/CEE) (in prosieguo: la "direttiva di armonizzazione"), contiene regole sui conflitti tra marchi anteriori e marchi nazionali più recenti. Tralasciando il problema dei conflitti tra marchi nazionali e considerando solo il marchio comunitario quale diritto anteriore, la direttiva di armonizzazione impone agli Stati membri di escludere dalla registrazione un marchio nazionale più recente o di considerare nullo, qualora sia già registrato, un marchio nazionale nel caso in cui esso sia in conflitto con: - un marchio comunitario anteriore, - una domanda di marchio comunitario anteriore, purché successivamente registrata, - un marchio nazionale in cui una preesistenza sia stata validamente rivendicata (articoli 34 e 35 RMC) per un marchio comunitario registrato, in particolare quando sia stata rivendicata la preesistenza di un marchio nazionale registrato in tale Stato membro e oggetto di rinuncia o giunto a scadenza, - i marchi di cui al trattino precedente per i quali sia rivendicata la preesistenza in una domanda di marchio comunitario, purché il marchio comunitario sia successivamente registrato. L'espressione “in conflitto con” un marchio anteriore significa (articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva di armonizzazione): - che il marchio nazionale più recente è identico al marchio anteriore e che i prodotti e servizi per i quali viene richiesto o registrato sono identici ai prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore viene tutelato, oppure - che, a causa dell'identità o della somiglianza con il marchio anteriore e dell'identità o della somiglianza tra i prodotti o servizi coperti dai due marchi, esiste un rischio di confusione da parte del pubblico, ivi compreso il rischio di associazione con il marchio anteriore, - che il marchio più recente è identico o simile a un marchio anteriore di cui al paragrafo precedente sarà o è stato registrato per prodotti e servizi dissimili da quelli del marchio comunitario anteriore, nel caso in cui il marchio comunitario anteriore goda di notorietà nella Comunità e l'uso senza giusto motivo del marchio 77 nazionale più recente possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario anteriore o arrecare pregiudizio ai medesimi. Inoltre, gli Stati membri possono stabilire che un marchio nazionale più recente non possa essere registrato o che sia dichiarato nullo se identico o simile a un marchio comunitario anteriore che sia stato registrato per prodotti o servizi identici o simili e abbia conferito un diritto che è scaduto per mancato rinnovo entro un massimo di due anni prima della domanda, a meno che il titolare del marchio anteriore acconsenta alla registrazione del marchio più recente o abbia omesso di utilizzare il suo marchio. Per "marchio nazionale più recente" si intende un marchio nazionale, una domanda di marchio nazionale o una registrazione internazionale ai sensi dell’Intesa di Madrid o del Protocollo di Madrid che produca effetti nello Stato membro interessato, inclusi i marchi e le domande di marchio del Benelux nonché le registrazioni internazionali con effetti nei paesi del Benelux. Nel capitolo seguente sono illustrate le procedure in cui assume rilievo “l’anteriorità del diritto” di un marchio comunitario o di un marchio nazionale precedente che fruisca degli effetti della preesistenza. In tale contesto, viene indicato se l'ufficio nazionale tenga in conto ex officio di siffatta "anteriorità del diritto" nella fase di esame e nell’ambito del procedimento di opposizione, nonché quali procedimenti di annullamento, cancellazione o nullità (la terminologia varia da un paese all'altro) siano approntati dall’ordinamento nazionale. Non tutti i motivi di conflitto sono rilevanti in tutte le procedure. Ad esempio, l'effetto della "notorietà" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva di armonizzazione non costituisce motivo di opposizione in Germania. Nei casi in cui esiste una legislazione nazionale che disciplina gli effetti dell’anteriorità dei marchi comunitari, ciò è stato espressamente indicato, anche quando venga ripetuto il contenuto della direttiva di armonizzazione. Analogamente, sono state espressamente citate eventuali disposizioni specifiche sulla necessità dell'uso del marchio anteriore, sebbene gli articoli 10 e 11 della direttiva di armonizzazione e l'articolo 15 del regolamento sul marchio comunitario già contengano norme armonizzate in merito al requisito dell'uso. Un marchio comunitario può nel contempo anche essere un marchio notoriamente conosciuto nel senso attribuito a tale espressione dall'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi. L'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della direttiva di armonizzazione impone agli Stati membri di considerare come diritti anteriori i marchi che siano notoriamente conosciuti nello Stato membro interessato, indipendentemente dal fatto che essi siano anche - registrati come marchio comunitario. Per tale motivo, i marchi notoriamente conosciuti non sono stati inseriti in questo capitolo come diritti anteriori. 78 Stato membro Austria Il marchio comunitario come diritto anteriore a) Nell’iter di esame della domanda Ricerca ex officio di marchi anteriori § 21 (1), AT-LM Non è prescritto il rigetto della domanda a motivo dell'esistenza di marchi anteriori, tuttavia l'Ufficio brevetti austriaco informerà il richiedente dell'esistenza di tali marchi e dandogli così l'opportunità di ritirare la sua domanda. § 21 (1), (2), AT-LM I "marchi anteriori" comprendono: - marchi registrati (marchi nazionali registrati e marchi comunitari registrati) § 2 (2), (3), § 21 AT-LM I criteri per la ricerca sono: - marchi anteriori esistenza di identità o possibile somiglianza tra i marchi (i segni sono "simili", ai sensi dell’AT-LM, quando esiste rischio di confusione sul mercato) prodotti e servizi della stessa classe § 21 (1), AT-LM b) Nel procedimento di opposizione La normativa austriaca non prevede un procedimento di opposizione c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Il titolare di un marchio anteriore può esercitare, dinanzi all'Ufficio brevetti austriaco (divisione Nullità), un'azione di nullità basata sull'esistenza di un marchio anteriore §§ 30 (1) e 37, AT-LM I "marchi anteriori" comprendono: - marchi registrati (marchi nazionali registrati e marchi comunitari registrati) §§ 2 (2), (3), 21 (1), AT-LM Le cause di nullità sono le seguenti: 1. - il marchio comunitario è anteriore, e - esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti o servizi, o - esiste identità o somiglianza tra i prodotti o servizi e tra i marchi e per tale motivo vi è un rischio di confusione, compreso il rischio di associazione §§ 2 (3), 30 (1), AT-LM e 2. -marchi comunitari anteriori rinomati nella Comunità europea, qualora il marchio successivo sia identico o simile a quello anteriore e sia stato registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio anteriore, qualora l'uso del marchio successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o arrechi pregiudizio agli stessi §§ 2 (3), 30 (2), (4), AT-LM La dichiarazione di nullità è soggetta alle seguenti limitazioni: - se chi richiede la nullità ha, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso del marchio successivo, la dichiarazione di nullità è preclusa. Ciò trova applicazione solo rispetto ai prodotti o servizi per i quali il marchio successivo sia stato usato e a condizione che la domanda di marchio successivo non sia stata depositata in malafede. § 30 (3), AT-LM 79 Stato membro Benelux Il marchio comunitario come diritto anteriore a) Nell’iter di esame della domanda La ricerca di marchi anteriori non è più obbligatoria. L'Ufficio della proprietà intellettuale del Benelux la effettua soltanto su richiesta (articolo 2.7 CBPI). È inoltre possibile effettuare una ricerca di tutti i marchi validi nel territorio del Benelux tramite la banca dati on line dell'Ufficio. Le domande internazionali non sono più oggetto di ricerca ex officio. L'Ufficio della proprietà intellettuale del Benelux la effettua soltanto su richiesta (articolo 2.7 CBPI). È inoltre possibile effettuare una ricerca di tutti i marchi validi nel territorio del Benelux tramite la banca dati on line dell'Ufficio. Non è prescritto il rigetto della domanda a motivo dell'esistenza di marchi anteriori. I "marchi anteriori" comprendono: - marchi Benelux registrati Articoli 2.3 e 2.28, punto 3, CBPI - marchi comunitari registrati Articoli 2.3, 2.28, punto 3, e 2.45, CBPI - marchi “Madrid” Articoli 2.3, 2.10, e 2.28, punto 3, CBPI b) Nel procedimento di opposizione Dal 1° gennaio 2006 tutte le classi possono essere oggetto di opposizione. V. articoli 2.14 2.18 CBPI I "diritti anteriori" comprendono: - marchi Benelux registrati Articoli 2.3 e 2.28, punto 3, CBPI - marchi comunitari registrati Articoli 2.3, 2.28, punto 3, e 2.45 CBPI - marchi “Madrid” Articoli 2.3, 2.10 e 2.28, punto 3, CBPI c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Qualsiasi parte interessata può esercitare un'azione di nullità dinanzi al competente tribunale civile [purché il titolare della registrazione anteriore o il terzo a cui fa riferimento l'articolo 2.4, lettere d), e) ed f), CBPI, sia parte nel procedimento] Articolo 2.28, punto 3, CBPI I "diritti anteriori" comprendono: - marchi Benelux registrati Articoli 2.3 e 2.28, punto 3, CBPI - marchi comunitari registrati Articoli 2.3, 2.28, punto 3, e 2.45, CBPI - marchi “Madrid” Articoli 2.3, 2.10 e 2.28, punto 3, CBPI Le cause di nullità sono: 1.- Il marchio comunitario è anteriore, e - esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti o servizi, o 80 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore - esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti o servizi quando sussiste un rischio di associazione per il pubblico. Articoli 2.3, lettere a) e b), 2.28, punto 3), e 2.45 CBPI e 2.- il marchio successivo è simile al marchio comunitario ed è stato registrato per prodotti o servizi che non sono simili, qualora il marchio comunitario goda di notorietà e l'uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o arrechi pregiudizio agli stessi Articoli 2.3, lettera c), 2.28, punto 3, e 2.45 CBPI Una domanda di dichiarazione di nullità è soggetta alle seguenti limitazioni: - qualora il proprietario di un marchio anteriore abbia tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l'uso del marchio successivo, non può chiedere la dichiarazione di nullità del deposito successivo sulla base del diritto anteriore [a norma dell'articolo 2.28, punto 3, lettera a)], a meno che la domanda di marchio successivo sia stata depositata in malafede. Articolo 2.29 CBPI Cipro a) Nell’iter di esame della domanda Ricerca ed esame ex officio di marchi comunitari richiesti e registrati anteriormente. Articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a), punto iii), e b), CY-LM I "diritti anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati, domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione Articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a), punto iii), e b), CY-LM Rigetto della domanda a motivo dell'esistenza di marchi anteriori in base ai seguenti criteri: - il marchio comunitario è anteriore e sussiste identità o somiglianza tra i marchi, e sussiste identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e sussiste un rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione (eccetto il caso in cui vi sia identità tra i marchi e i prodotti o servizi). Articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b), CY-LM b) Nel procedimento d'opposizione Chiunque può presentare opposizione dinanzi al Registro dei marchi avverso una domanda di registrazione fondata su marchi comunitari anteriori. Articolo 20, paragrafo 2, CY-LM L’opposizione, unitamente a una memoria contenente i motivi, va presentata al Registro dei marchi nel termine di due mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione sulla Gazzetta ufficiale. Articolo 20, paragrafi 1 e 2, CY-LM, regolamento 40, regolamenti sui marchi 1951. Motivi di opposizione I diritti anteriori che costituiscono motivi di rigetto nell’iter d'esame della domanda, nonché i marchi comunitari anteriori rinomati nella Comunità qualora il marchio successivo sia identico o simile al marchio comunitario anteriore e debba essere registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore, qualora l'uso del marchio successivo senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio comunitario anteriore o arrechi pregiudizio agli stessi. Articolo 14 bis, paragrafo 1, CY-LM 81 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Chiunque può presentare, al Registro dei marchi o al tribunale, una domanda di dichiarazione di nullità. Articoli 28 e 49, CY-LM I "diritti anteriori" comprendono: marchi comunitari registrati, Articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), punto iii), CY-LM La domanda di dichiarazione di nullità è soggetta alla seguente limitazione: qualora il titolare di un marchio anteriore abbia tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio registrato a Cipro, non potrà, basandosi sul marchio comunitario anteriore, chiedere la nullità della registrazione del marchio successivo né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi per i quali tale marchio è stato utilizzato. Articolo 28 bis, lettera a), CY-LM, articolo 28 bis, lettera b), CY-LM Danimarca a) Nell’iter di esame della domanda Ricerca ed esame ex officio di marchi comunitari anteriori § 15 (1), (2), DK-LM Non è prescritto il rigetto della domanda a motivo dell'esistenza di marchi anteriori, tuttavia l'Ufficio brevetti e marchi danese invierà la relazione di ricerca al richiedente. § 5 (2), DK-RE I "marchi anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati § 15 (2)(i), DK-LM - domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione § 15 (2)(iii), DK-LM La ricerca viene effettuata secondo i seguenti criteri: - il marchio comunitario è anteriore, e esiste identità o somiglianza tra i marchi, e esiste identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e esiste un rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione (eccetto il caso in cui vi sia identità tra i marchi ed i prodotti o servizi) b) Nel procedimento d'opposizione Chiunque possa rivendicare una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario anteriore può presentare un'opposizione post-registrazione dinanzi all'Ufficio brevetti e marchi danese. §§ 15 (1)-(3), 23, DK-LM L’opposizione, che dev’essere motivata, va presentata dinanzi all'Ufficio brevetti e marchi danese nel termine di due mesi dalla data della pubblicazione. § 23 (1), DK-LM I motivi d'opposizione sono: 1. - il marchio comunitario è anteriore, e - esiste identità o somiglianza tra i marchi, e - esiste identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e - esiste un rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione (eccetto il caso in cui vi sia identità tra i marchi ed i prodotti o servizi) e 82 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore 2. - i marchi anteriori godono di notorietà nell'Unione europea, se il marchio successivo è identico o simile al marchio anteriore ed è stato registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio anteriore, qualora l'uso del marchio successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o arrechi pregiudizio agli stessi. § 15 (3)(i), DK-LM L’atto d'opposizione deve soddisfare il seguente requisito: - se il motivo d'opposizione consiste nell'esistenza di un marchio anteriore in conflitto, può essere proposta opposizione se l'opponente è in grado di dimostrare che il marchio anteriore, nel corso dei cinque anni successivi alla data di conclusione del procedimento di registrazione, è stato oggetto di un uso effettivo in Danimarca per i prodotti o i servizi per i quali è registrato, a meno che il mancato uso sia giustificato da motivi legittimi. È possibile presentare un’opposizione anche qualora il marchio anteriore non sia stato oggetto di un uso effettivo; tuttavia, l'opposizione sarà accolta solo qualora il titolare del marchio anteriore sia in grado di dimostrare che quest'ultimo è stato oggetto di un uso effettivo, se il titolare del marchio successivo avanza una richiesta di prova dell'uso. §§ 15 (1)-(3), 23, 25, 28 (5), DK-LM c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Chiunque possa far valere un interesse legittimo può esercitare un'azione di nullità/ decadenza ("ophævelse") dinanzi al competente tribunale civile – o proporre una domanda amministrativa di nullità/decadenza ("ophævelse") dopo la conclusione del procedimento di registrazione – dinanzi all'Ufficio brevetti e marchi danese. §§ 29, 30, DK-LM I "marchi anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati §§ 15 (2)(i), 28, DK-LM - domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione §§ 15 (2)(iii), 28, DK-LM I motivi di nullità/decadenza sono: - gli stessi diritti anteriori che costituiscono motivi di opposizione § 28 (1), DK-LM La domanda di nullità/decadenza è soggetta alle seguenti limitazioni: - si può presentare una domanda di nullità/decadenza ("ophævelse") solo se la parte richiedente sia in grado di provare, quando ciò sia richiesto dall’altra parte, l'uso in Danimarca del marchio comunitario anteriore, conformemente ai requisiti enunciati dall'articolo 25 della legge marchi danese. §§ 15 (1)-(3), 25, 28 (5), DK-LM - Un diritto successivo su un marchio registrato può coesistere con un diritto anteriore su un marchio comunitario la cui somiglianza induca a confusione se la registrazione è stata richiesta in buona fede e se il titolare del marchio comunitario anteriore ha per cinque anni consecutivi tollerato, essendone a conoscenza, l'uso del diritto successivo in Danimarca. §§ 8, 15 (1)-(3), 28 (5), DK-LM - Un diritto successivo su un marchio può coesistere con un diritto anteriore su un marchio comunitario la cui somiglianza possa indurre a confusione se il titolare del marchio anteriore non ha adottato, entro un lasso di tempo ragionevole, le misure necessarie per impedire l'uso del marchio successivo. §§ 9, 15 (1)-(3), 28 (5), DK-LM 83 Stato membro Estonia Il marchio comunitario come diritto anteriore a) Nell’iter di esame della domanda Ricerca ed esame ex officio di diritti anteriori (marchi comunitari compresi) § 38 (1), EE-LM I "marchi anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati § 11(1) 6) EE-LM - domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione § 11(1) 7) EE-LM Rigetto della domanda a motivo dell'esistenza di marchi anteriori in base ai seguenti criteri: - il marchio comunitario è anteriore, e - esiste identità o somiglianza tra i marchi, e - esiste identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e - esiste un rischio di confusione da parte del pubblico, compreso il rischio di associazione del marchio con il marchio anteriore; § 10(1) 1) e §10(1) 2) EE-LM e il marchio è identico o simile a un marchio registrato anteriore o a un marchio in attesa di registrazione /…/ cui sia stata concessa protezione giuridica per tipi diversi di prodotti o servizi, qualora l'uso senza giusto motivo del marchio successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario anteriore oppure arrechi pregiudizio agli stessi. §10(1) 3) EE-LM Le circostanze che precludono la protezione giuridica non vengono tenute in considerazione se il titolare del marchio anteriore o di un altro diritto anteriore acconsente alla registrazione del marchio successivo per iscritto, eccetto il caso in cui i marchi e i prodotti/servizi siano identici. § 10(2) EE-LM b) Nel procedimento di opposizione Opposizione previa alla registrazione Qualsiasi persona interessata può contestare il diritto di un richiedente a un marchio dinanzi alla Commissione per la proprietà industriale, qualora ricorrano le circostanze che, ai sensi del sottoparagrafo 9.1 o del § 10 della Legge marchi estone, ostano alla protezione giuridica. Il termine per la presentazione di un'opposizione è di due mesi dalla data di pubblicazione della comunicazione della decisione di registrare un marchio. § 41(2) EE-LM I motivi di opposizione sono: - i diritti anteriori che costituiscono impedimenti alla registrazione nell'esame ex officio. c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Qualsiasi persona interessata può presentare una domanda di nullità del diritto esclusivo del titolare del marchio qualora ricorrano le circostanze che, ai sensi dei §§ 9 e 10 della Legge marchi estone, ostano alla protezione giuridica, nonché qualora motivi di questo tipo siano esistiti anche all'epoca della registrazione. § 52(1) EE-LM I motivi di nullità sono: i diritti anteriori che costituiscono impedimenti alla registrazione nell'esame ex officio. Il procedimento di nullità è soggetto alle seguenti limitazioni: non è possibile presentare la domanda ex § 52(1) qualora il titolare del marchio anteriore o il titolare di un altro diritto anteriore che richiede la dichiarazione di nullità non abbia contestato il marchio successivo entro cinque anni dal momento in cui è venuto a conoscenza del mar- 84 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore chio successivo. Questi motivi non si applicano se la domanda di marchio successivo è stata depositata in malafede. § 52 (2) 1) EE-LM Il titolare di un marchio perde la facoltà di far valere la nullità del diritto esclusivo del titolare di un altro marchio se, senza giustificato motivo, ha omesso di utilizzare il marchio registrato ai sensi del § 17 di questa legge nei cinque anni consecutivi. § 52(4) EE-LM Finlandia a) Nell’iter di esame della domanda Ricerca ed esame ex officio di marchi comunitari anteriori I "marchi anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati in base a una domanda anteriore §§ 14 (1) (9), 57 (1), FI-LM Per il rigetto della domanda basato sull’esistenza di marchi anteriori devono ricorrere le seguenti condizioni: - il marchio è anteriore e la somiglianza tra i marchi è tale da creare confusione e i prodotti o servizi sono identici o simili §§ 6, 14 (1) (9), FI-LM b) Nel procedimento di opposizione È possibile proporre opposizione successivamente alla registrazione, da parte di chiunque possa invocare un marchio anteriore. § 20 (2), FI-LM Un’opposizione alla registrazione del marchio deve essere presentata per iscritto dinanzi all'Ufficio nazionale finlandese brevetti e registrazioni nel termine di due mesi dalla data della pubblicazione § 20 (2), FI-LM I motivi di opposizione sono: - gli stessi diritti anteriori che costituiscono motivo di rigetto nell’iter di esame della domanda c) Nel procedimento di nullità/cancellazione L'azione di nullità può essere esercitata dinanzi al competente tribunale civile da qualsiasi persona che, a causa della registrazione, abbia subito un danno § 27 (2), FI-TML I "marchi anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati in base a una domanda anteriore §§ 14 (1) (9), 57 (1), FI-LM Le cause di nullità sono: - gli stessi diritti anteriori che costituiscono motivi di rigetto nell’iter d'esame della domanda I procedimenti di nullità sono soggetti alle seguenti limitazioni: - se sussiste rischio di confusione tra un marchio registrato usato in Finlandia nei cinque anni consecutivi e un marchio registrato anteriore (compreso un marchio comunitario), l’uso del marchio successivo non viene inibito se la relativa domanda di registrazione è stata presentata in buona fede e se il titolare del marchio anteriore (compreso un marchio 85 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore comunitario) era a conoscenza del marchio successivo durante il suddetto periodo. §§ 8, 25, FI-LM - Francia Se sussiste rischio di confusione tra un marchio già affermato sul mercato e un marchio registrato anteriore (anche comunitario), ma il titolare del marchio anteriore (anche comunitario) non ha adottato, entro un lasso di tempo ragionevole, le misure necessarie per impedire l'uso del marchio successivo, questi non potrà più inibire l'uso del marchio successivo. §§ 9, 25, FI-LM a) Nell’iter di esame della domanda Non è prevista una ricerca ex officio dei diritti anteriori (inclusi marchi comunitari) Il rigetto della domanda non può basarsi su tali diritti anteriori b) Nel procedimento di opposizione Possono presentare opposizione nei confronti di una domanda di marchio dinanzi all'Istituto nazionale della proprietà industriale francese, sulla base dell'esistenza di marchi anteriori (anche comunitari), i titolari di tali marchi o il titolare di un diritto esclusivo di sfruttamento (a meno che sia diversamente stipulato nel relativo contratto). (L'espressione "titolare di un marchio che è stato registrato o richiesto in data anteriore" va interpretata nel senso che comprende i titolari di marchi comunitari registrati) Articolo L. 712 - 4, FR-CPI L'opposizione va presentata al direttore dell'Istituto nazionale della proprietà industriale francese nel termine di due mesi dalla pubblicazione della domanda. Articolo L. 712 - 3, Articolo L. 712 - 4, FR-CPI I "marchi anteriori" comprendono: - marchi registrati anteriori (marchi comunitari) Articolo L. 712 - 4(a), FR-CPI Motivi d'opposizione Sono proibiti, salvo espressa autorizzazione del titolare: - la riproduzione, l'uso e l'apposizione di un marchio, anche nel caso in cui si aggiungano espressioni come "formula, maniera, sistema, imitazione, tipo, metodo", o l'uso di un marchio riprodotto per prodotti o servizi identici a quelli indicati nella registrazione. Articolo L. 713 - 2(a), FR-CPI Sono proibiti, salvo espressa autorizzazione del titolare, in caso di rischio di confusione da parte del pubblico: - la riproduzione, l'uso o l'apposizione di un marchio o l'uso di un marchio riprodotto per prodotti o servizi simili a quelli indicati nella registrazione; - l'imitazione di un marchio e l'uso di un marchio imitato per prodotti o servizi identici o simili a quelli indicati nella registrazione Articolo L. 713 - 3, FR-CPI c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Articolo L. 711 - 4, FR-CPI: "Non possono essere registrati come marchi i segni che violano diritti anteriori, in particolare diritti anteriori registrati" L'espressione "diritti anteriori registrati" ai sensi della suddetta disposizione va interpretata nel senso che essa comprende i marchi comunitari 86 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore Il titolare del diritto anteriore può esercitare un'azione di nullità dinanzi al competente tribunale civile. Articolo L. 714 - 3, FR-CPI I "diritti anteriori" comprendono: - marchi registrati anteriori (MC) Articolo L. 714 - 3, Articolo L. 711 - 4, FR-CPI Le cause di nullità sono: - gli stessi motivi dell'opposizione, - l'uso di un marchio che gode di notorietà e l'uso di un marchio notoriamente conosciuto, ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi, per prodotti o servizi dissimili da quelli designati nella registrazione. Articolo L. 714 - 3, Articolo L. 714 - 4, Articolo L. 713 - 5, FR-CPI Il procedimento di nullità è soggetto alle seguenti limitazioni: - Germania il procedimento di nullità non è ammesso qualora il marchio sia stato registrato in buona fede e il titolare del marchio registrato anteriore (marchio comunitario) o il titolare di un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi ne abbia tollerato l'uso durante cinque anni. Articolo L. 714 - 3, Articolo L. 714 - 4, FR-CPI a) Nell’iter di esame della domanda Non è prevista una ricerca ex officio dei diritti anteriori (inclusi marchi comunitari) Il rigetto della domanda non può basarsi su tali diritti anteriori b) Nel procedimento di opposizione È previsto un procedimento di opposizione post-registrazione dinanzi all'Ufficio dei marchi e brevetti tedesco, mediante il quale il titolare di un marchio anteriore può ottenere l’invalidazione del marchio registrato §§ 42, 9, 125b n. 1, DE-LM L’opposizione va presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione della registrazione del marchio § 42 (1), DE-LM I "marchi anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati, - le domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione §§ 9 (2), 42 (2), 125b n. 1, DE-LM In seguito a opposizione, la registrazione è invalidata qualora: - il marchio comunitario sia anteriore, e esista identità o somiglianza tra i marchi, e esista identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e esista un rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione (eccetto il caso in cui vi sia identità tra i marchi e tra i prodotti o servizi). L’opposizione deve soddisfare i seguenti requisiti: Se il titolare di un marchio comunitario anteriore ha presentato un'opposizione e l’altra parte eccepisce il mancato uso di tale marchio, il predetto titolare dovrà, producendo prove concludenti, dimostrare che durante i cinque anni che hanno preceduto la pubblicazione della regi- 87 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore strazione del marchio contro cui viene presentata l'opposizione il marchio registrato anteriore (marchio comunitario) è stato oggetto d’uso ai sensi dell'articolo 15 del regolamento sul marchio comunitario, purché a tale data il marchio anteriore sia registrato da almeno cinque anni. Se il periodo di cinque anni durante il quale il marchio non è stato utilizzato scade dopo la pubblicazione della registrazione, l'opponente, se l’altra parte contesta tale uso, dovrà dimostrare con prove concludenti che durante i cinque anni precedenti la decisione sull'opposizione il marchio comunitario è stato oggetto d’uso ai sensi dell'articolo 15 del regolamento sul marchio comunitario. §§ 43 (1), 9, 125b n. 1, 4, DE-LM c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Il titolare di un diritto anteriore può esercitare un'azione di cancellazione dinanzi al competente tribunale civile. §§ 51, 9, 125b n. 1, DE-LM I "diritti anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati, - le domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione §§ 9 (2), 51 (1), 125b n. 1, DE-LM Le cause di cancellazione sono: - le stesse che costituiscono motivi di opposizione, e - i marchi comunitari anteriori che godono di notorietà nella Comunità, se il marchio successivo è identico o simile al marchio comunitario anteriore ed è registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore, qualora l'uso del marchio successivo tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o arrechi pregiudizio agli stessi. §§ 9, 51 (1), 125b n. 1, DE-LM La cancellazione è soggetta alle seguenti limitazioni: La registrazione non può essere invalidata sulla base di un marchio comunitario registrato anteriore nel caso in cui il titolare del marchio comunitario anteriore abbia, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso del marchio successivo per i medesimi prodotti o servizi per i quali è registrato il marchio, a meno che la domanda di registrazione del marchio successivo fosse stata depositata in malafede. Inoltre, la registrazione non può essere invalidata in base a un marchio comunitario anteriore se il titolare di quest'ultimo ha autorizzato la registrazione del marchio prima della presentazione della domanda di cancellazione. §§ 51 (2), 9, 125b n. 1, 5, DE-LM - 88 Qualora il titolare di un marchio comunitario anteriore abbia esercitato un'azione di cancellazione e il convenuto abbia formulato un’eccezione di mancato uso, il primo dovrà dimostrare che il marchio comunitario anteriore è stato oggetto d’uso ai sensi dell'articolo 15 del regolamento sul marchio comunitario durante i cinque anni che precedono l'esercizio dell'azione, purché a tale data il marchio anteriore sia registrato da almeno cinque anni. Se il periodo di cinque anni durante il quale il marchio non è stato utilizzato scade dopo l'esperimento dell’azione, il titolare di un marchio comunitario registrato anteriore dovrà dimostrare, qualora il convenuto abbia sollevato un'eccezione a tal fine, che il marchio è stato oggetto d’uso ai sensi dell'articolo 15 del regolamento sul marchio comunitario nei cinque anni che precedono la conclusione della trattazione orale. Se, alla data della pubblicazione della registrazione del marchio successivo, il marchio comunitario anteriore è registrato da almeno cinque anni, il suo titolare dovrà, qualora il convenuto abbia sollevato un'eccezione in tal senso, fornire la prova che, a tale data, la registrazione del marchio comunitario anteriore non avrebbe potuto essere invalidata ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, della legge marchi tedesca. §§ 9, 55 (3), 125b n. 1, 5, DE-LM Stato membro Grecia Il marchio comunitario come diritto anteriore a) Nell’iter d'esame del procedimento È prevista una ricerca ex officio di "marchi anteriori" identici o talmente simili da creare un rischio di confusione, a norma dell'articolo 4 GR-LM Per "marchi anteriori", soggetti a ricerca ed esame ex officio, si intendono: - marchi comunitari registrati Articolo 4 (2)(a), GR-LM - domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione Articolo 4 (2)(b), GR-LM b) Nel procedimento di opposizione Qualsiasi persona interessata può presentare opposizione dinanzi alla Commissione amministrativa dei marchi contro la decisione di registrare il marchio. Articolo 10 (1), GR-LM L'opposizione va presentata nel termine di quattro mesi, decorrente dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Colonna relativa alla Proprietà industriale e commerciale del Bollettino ufficiale. Articolo 10 (4), GR-LM I "marchi anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati Articolo 4 (2)(a), GR-LM domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione Articolo 4 (2)(b), GR-LM I motivi di opposizione sono: 1. - il marchio comunitario è anteriore, e - esiste identità o somiglianza tra i marchi, e - esiste identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e - esiste un rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione (eccetto il caso in cui vi sia identità tra i marchi e tra i prodotti o servizi) Articolo 4 (1)(a), (b), GR-LM e 2. i marchi comunitari anteriori che godono di notorietà, se il marchio successivo è identico o simile al marchio comunitario anteriore ed è stato designato per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore, qualora l'uso del marchio successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o arrechi pregiudizio agli stessi. Articolo 4 (1)(c), GR-LM L’opposizione è soggetta alle seguenti limitazioni: - Non può presentare opposizione la parte che sia intervenuta nella trattazione orale dell’iter d'esame della domanda Articolo 10 (1), GR-LM c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Qualsiasi parte interessata può esperire un'azione di cancellazione dinanzi al competente tribunale civile o dinanzi alla Commissione amministrativa dei marchi Articolo 17 (1), (5), GR-LM 89 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore Le cause di cancellazione sono: - le stesse che costituiscono motivi di opposizione Articolo 4 e 17 (1)(e), GR-LM La cancellazione è soggetta alle seguenti limitazioni: - il marchio non può essere invalidato se il titolare del marchio comunitario anteriore, che dà la facoltà al titolare di vietare l'uso di qualsiasi marchio successivo, ha tollerato durante cinque anni consecutivi l'uso del marchio successivo, a meno che la domanda di marchio successivo sia stata depositata in malafede; Articolo 17 (2)(b), GR-LM - il marchio non può essere invalidato se il marchio comunitario anteriore (sulla base del quale è stata presentata la domanda di cancellazione) può a sua volta essere invalidato per mancato uso o per sospensione dell'attività d’impresa ai sensi dell'articolo 17 (1)(a) e (b) della Legge marchi greca Articolo 17 (2)(a), GR-LM - le azioni di cancellazione basate su diritti anteriori vanno proposte dinanzi alla Commissione amministrativa dei marchi entro cinque anni dalla registrazione del marchio, a meno che la domanda di marchio sia stata depositata in malafede Articolo 17 (6), GR-LM Irlanda a) Nell’iter di esame della domanda Ricerca ed esame ex officio di marchi comunitari anteriori. Articoli 10, 11 e 42, IE-LM I "marchi anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati Articolo 11 (1)(a), IE-LM - domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione Articolo 11 (2), IE-LM - marchi comunitari la cui registrazione sia scaduta, fino ad un anno dalla scadenza, a meno che il marchio comunitario durante i due anni che precedono la scadenza sia stato usato in malafede Articoli 11 (1)(a), 11 (3), IE-LM La domanda è rigettata per l'esistenza di marchi anteriori qualora: - il marchio comunitario sia anteriore, e esista identità o somiglianza tra i marchi, e esista identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e esista un rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione (eccetto il caso in cui vi sia identità tra i marchi e tra i prodotti o servizi) Articolo 10 (1), (2), IE-LM b) Nel procedimento di opposizione Chiunque può presentare opposizione contro una domanda di registrazione dinanzi all'Ufficio brevetti irlandese sulla base di un marchio anteriore (marchio comunitario). Articolo 43 (2), IE-LM L’opposizione va presentata, con acclusa una memoria contenente i motivi, al direttore nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione nella Gazzetta ufficiale. Articolo 43 (2), IE-LM, Regola 18 (1), (2), IE-Rules 90 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore I motivi di opposizione sono: 1. I diritti anteriori che costituiscono motivi di rigetto nell’esame della domanda, e 2. il marchio comunitario anteriore gode di notorietà nella Comunità, se il marchio successivo è identico o simile al marchio comunitario anteriore ed è registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore, qualora l’uso del marchio successivo tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del MC o arrechi pregiudizio agli stessi. Articoli 10 (1)-(3), 43 (2), IE-LM c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Chiunque può richiedere la dichiarazione di nullità al direttore o al tribunale. Articolo 52 (3), IE-LM Se la registrazione del marchio è stata effettuata in malafede, il direttore può chiedere al tribunale di dichiarare la nullità della registrazione. Articolo 52 (3), (4), IE-LM I "diritti anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati Articoli 52 (2), 10 (1)-(3), 11, IE-LM i marchi comunitari la cui registrazione sia scaduta, fino ad un anno dalla scadenza, a meno che il MC durante i due anni che precedono la scadenza sia stato usato in malafede. Articoli 11 (1)(a), 11 (3), IE-LM Le cause di nullità sono: - le stesse che costituiscono motivi di opposizione Articoli 10 (1)-(3) e 52 (2), IE-LM La domanda di dichiarazione di nullità è soggetta alla seguente limitazione: - Italia Qualora il titolare di un marchio anteriore (marchio comunitario) abbia, durante cinque anni consecutivi, tollerato l'uso di un marchio registrato in Irlanda, non potrà, basandosi sul marchio anteriore (marchio comunitario), chiedere la nullità della registrazione del marchio successivo né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi per i quali tale marchio è stato utilizzato, a meno che la domanda di marchio posteriore sia stata depositata in malafede Articolo 53 (1), IE-LM a) Nell’iter di esame della domanda Non è prevista una ricerca ex officio dei diritti anteriori (inclusi i marchi comunitari) Articolo 170, IT-CPI Il rigetto della domanda non può basarsi su tali diritti anteriori b) Nel procedimento di opposizione (legislazione non ancora operante, in attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione) L’opposizione può essere proposta per iscritto, motivata e documentata, entro un termine di tre mesi decorrente dalla data di pubblicazione della domanda di marchio. Articolo 176, n. 1, IT-CPI 91 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore I "diritti anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati Articolo 112, n. 1, lettere d) ed e), e articolo 176, n. 5, IT-CPI - le domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione Articolo 12, n. 1, lettere d) ed e), articolo 112, n. 2, e articolo 176, n. 5, IT-CPI c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Può promuovere un'azione di nullità dinanzi al competente tribunale chiunque vi abbia interesse o, d'ufficio, il pubblico ministero. Tuttavia l'azione diretta a ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio, perché identico o simile a un segno già noto come marchio non registrato o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri, ovvero a un segno già noto come ditta, denominazione, ragione sociale o insegna adottato da altri o ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato e costituente un diritto anteriore, può essere esercitata soltanto dai titolari dei diritti anteriori. Articolo 120, n. 1, e articolo 122, nn. 1 e 2, IT-CPI Le cause di nullità sono: 1. - gli stessi diritti anteriori che costituiscono motivi di opposizione e 2. - i marchi comunitari anteriori che sono rinomati nella Comunità qualora il marchio successivo sia identico o simile al marchio comunitario anteriore e sia registrato per prodotti o servizi che non siano simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore, purché l’uso senza giusto motivo del marchio successivo tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio comunitario o arrechi pregiudizio agli stessi Articolo 12, lettera g), e articolo 18, n. 2, IT-CPI Una domanda di dichiarazione di nullità è soggetta alle seguenti limitazioni: - Lettonia Se il titolare del marchio comunitario anteriore ha tollerato, durante cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio identico o simile registrato posteriormente, non potrà più, sulla base del suo marchio comunitario, chiedere la nullità del marchio successivo né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato tale marchio, a meno che la domanda di registrazione del marchio successivo sia stata presentata in malafede. Il titolare del marchio successivo non può opporsi all'uso del marchio anteriore e neppure alla continuazione di tale uso. Articolo 12, n. 1, lettere d), e) e g), e articolo 28, n. 1, IT-CPI a) Nell’iter di esame della domanda Non è prevista una ricerca ex officio dei diritti anteriori Il rigetto della domanda non può basarsi su tali diritti anteriori b) Nel procedimento d'opposizione È prevista un’opposizione post-registrazione dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio brevetti della Repubblica di Lettonia, nell’ambito della quale un marchio anteriore può essere invocato dal suo titolare o avente causa, o dai loro rappresentanti, per ottenere l'invalidazione del marchio registrato. Articolo 18, paragrafi 1 e 3, LV-LM L’opposizione va presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione della registrazione del marchio nazionale, o entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della comunicazione della registrazione di un marchio internazionale per quanto riguarda la Lettonia. Articolo 18, paragrafo 1, e articolo 39, paragrafo 5, LV-LM 92 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore I "marchi anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati; Articolo 7, paragrafo 2, punto 1), LV-LM - domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione; Articolo 7, paragrafo 2, punto 2), LV-LM - marchi comunitari la cui registrazione sia scaduta, fino a due anni dalla scadenza, a meno che il titolare del marchio comunitario abbia acconsentito alla registrazione del marchio comunitario oggetto di opposizione o non lo abbia utilizzato. Articolo 9, paragrafo 2, LV-LM - marchi comunitari collettivi la cui registrazione sia scaduta, fino a tre anni dalla scadenza della registrazione. Articolo 9, paragrafo 1, LV-LM Oltre al titolare del marchio o al suo avente causa e ai loro rappresentanti, possono presentare opposizione ai sensi degli articoli 9, paragrafi 1 e 2, anche le organizzazioni professionali e le organizzazioni di produttori, gli operatori economici e i fornitori di servizi le cui norme statutarie prevedano la protezione degli interessi economici dei loro associati (membri), nonché le organizzazioni e autorità che, a norma dei loro statuti, perseguono la protezione dei consumatori. Articolo 18, paragrafo 4, LV-LM I motivi di opposizione sono: 1. - il marchio è anteriore, e - esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti e i servizi, o - esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti e/o i servizi, e vi è un rischio di confusione dei marchi o un rischio di associazione tra i marchi da parte dei consumatori interessati. Articolo 7, paragrafo 1, LV-LM e 2. i marchi comunitari anteriori che godono di notorietà nella Comunità, se il marchio successivo è identico o simile al marchio comunitario anteriore ed è registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore, qualora l’uso del marchio successivo senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario anteriore o arrechi pregiudizio agli stessi. Articolo 39.3, paragrafo 1, LV-LM L'opposizione è soggetta alle seguenti limitazioni: - Quando l'opposizione si basa su un marchio anteriore (marchio comunitario) che è stato registrato non meno di cinque anni prima, il titolare del marchio oggetto di opposizione ha facoltà di chiedere che l'opponente dimostri, con prove sufficienti e idonee, che tale marchio comunitario è stato effettivamente usato ai sensi dell'articolo 15 del regolamento sul marchio comunitario. Qualora il marchio comunitario anteriore sia stato registrato prima del 1° maggio 2004, il periodo di cinque anni di cui all'articolo 15 del regolamento sul marchio comunitario decorre dal 1° maggio 2004. Articolo 19, paragrafo 7, articolo 39.4, paragrafo 1, disposizione transitoria 8, LV-LM c) Nel procedimento di nullità La registrazione di un marchio può essere dichiarata nulla da una sentenza giudiziaria. Chiunque abbia titolo per presentare un’opposizione alla registrazione di un marchio può esercitare un'azione di nullità dinanzi al tribunale regionale di Riga. Tale rivendicazione, purché suffragata da motivi sufficienti, può essere proposta anche con domanda riconvenzionale, anche nei procedimenti per uso illecito di un marchio. Articolo 31, paragrafi 1 e 3, LV-LM 93 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore I "marchi anteriori" nei procedimenti di nullità sono gli stessi dei procedimenti di opposizione. Le cause di nullità sono identiche ai motivi di opposizione. La nullità è soggetta alle seguenti limitazioni: Lituania - se una domanda di nullità si basa su un marchio anteriore (marchio comunitario) e il convenuto ha presentato una domanda riconvenzionale di decadenza del marchio anteriore a motivo del mancato utilizzo, la registrazione del marchio può essere dichiarata nulla solo nella misura in cui la domanda riconvenzionale non sia accolta. Articolo 31, paragrafo 2, LV-LM - se il titolare di un marchio anteriore (marchio comunitario) non ha contestato, in procedimenti amministrativi o giudiziari, l'uso di un marchio successivo registrato in Lettonia per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, non potrà più, sulla base del suo marchio anteriore (marchio comunitario), chiedere la nullità del marchio successivo né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti e servizi per i quali è stato utilizzato tale marchio, a meno che la domanda di registrazione del marchio successivo fosse stata depositata in malafede. Articolo 29, paragrafo 1, e articolo 39, paragrafo 3, LV-LM a) Nell’iter di esame della domanda Non sono previsti una ricerca e un esame ex officio di marchi anteriori o di marchi nazionali e internazionali b) Nel procedimento di opposizione Nel procedimento di opposizione dinanzi alla commissione di ricorso (articolo 18, LT-LM), dinanzi al tribunale competente, Articolo 46 LT-LM i "marchi anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati in forza di una domanda anteriore Articolo 7, paragrafo 1, articolo 7, paragrafi 2 e 4, LT-LM - marchi comunitari con rivendicazione di una preesistenza ai sensi del regolamento sul marchio comunitario, per un marchio di cui al sottoparagrafo 1 o 2 del paragrafo 2 di questo articolo, anche quando il marchio successivo sia oggetto di rinuncia o sia scaduto. Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 5, LT-LM Opposizione post-registrazione. Qualsiasi persona interessata può presentare (alla commissione di ricorso) un'opposizione scritta alla registrazione del marchio indicando gli impedimenti alla registrazione entro un termine di tre mesi, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Legge marchi lituana. Articolo 18, paragrafo 1, LT-LM I motivi di opposizione sono: - il marchio è anteriore e esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti e i servizi, o esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti e/o i servizi e per tale motivo vi è un rischio di confusione da parte del pubblico, ivi compreso il rischio di associazione con il marchio anteriore Articolo 7, paragrafi 1 e 2, LT-LM 94 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore c) Nel procedimento di nullità/cancellazione È possibile presentare domande di cancellazione solo dinanzi al tribunale regionale di Vilnius Articolo 47 e articolo 49, paragrafi 2 e 3, LT-LM La domanda di nullità è soggetta alle seguenti limitazioni: Non è possibile dichiarare un marchio nullo o decaduto se il titolare di un marchio anteriore ha tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio successivo oggetto di una domanda di registrazione depositata in buona fede, eccetto il caso in cui la coesistenza possa ingannare il pubblico o sia contraria all'ordine pubblico. Articolo 46, paragrafo 4, LT-LM Malta a) Nell’iter di esame della domanda b) Nel procedimento di opposizione Non è previsto alcun procedimento di opposizione in base alla legge marchi maltese c) Nel procedimento di nullità/cancellazione I "marchi anteriori" comprendono: - marchi registrati (marchi registrati nazionali e marchi comunitari registrati) Articolo 6 e articolo 7, paragrafo 1, MT-LM Gli impedimenti relativi alla registrazione sono: - il marchio è anteriore, e esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti e i servizi, o esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità e/o somiglianza tra i prodotti e i servizi e per tale motivo vi è un rischio di confusione presso il pubblico, ivi compreso il rischio di associazione con il marchio anteriore; Articolo 6, paragrafi 1 e 2, MT-LM e Un marchio che: i) sia identico o simile a un marchio anteriore, e ii) debba essere registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per cui il marchio anteriore è protetto non è registrato se, o nella misura in cui, il marchio anteriore gode di notorietà a Malta e l'uso del marchio successivo senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o arrechi pregiudizio agli stessi. Articolo 6, paragrafo 3, MT-LM La nullità è soggetta alla seguente limitazione: Se il titolare di un marchio anteriore o di un altro diritto anteriore ha tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio registrato a Malta, perde la facoltà, sulla base di quel marchio anteriore o di un altro diritto, di: i) chiedere che la registrazione del marchio successivo sia dichiarata nulla, nonché di ii) opporsi all'uso del marchio successivo per i prodotti o servizi per i quali tale marchio è stato utilizzato, a meno che la domanda di registrazione del marchio successivo sia stata depositata in malafede. Articolo 44, paragrafo 1, lettera a), MT-LM 95 Stato membro Polonia Il marchio comunitario come diritto anteriore a) Nell’iter d'esame della domanda Esame ex officio di marchi anteriori Articolo 145, paragrafo 1, PL-LPI I "marchi anteriori" comprendono: - marchi registrati (marchi registrati nazionali e internazionali e marchi comunitari registrati) b) Nel procedimento d'opposizione Chiunque può presentare un'opposizione motivata entro sei mesi dalla pubblicazione della decisione di concedere un marchio nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio brevetti polacco. Articolo 246, paragrafi 1 e 2, PL-LPI I motivi di opposizione sono: - esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti o i servizi designati dal marchio; o esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti e per tale motivo vi è un rischio di confusione da parte del pubblico c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Il diritto alla tutela di un marchio può essere invalidato in toto o in parte su richiesta di chiunque abbia un interesse legittimo al riguardo e sia in grado di dimostrare che i requisiti giuridici per la concessione di tale diritto non sono stati soddisfatti. Articolo 164, PL-LPI Le cause di nullità sono: - le stesse che costituiscono motivi di opposizione Articolo 246, paragrafo 2, PL-LPI La cancellazione è soggetta alle seguenti limitazioni: 1. Una richiesta di nullità del diritto alla protezione è inammissibile: i) per il conflitto con un marchio anteriore o la violazione dei diritti personali ed economici del richiedente, qualora il richiedente abbia tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l'uso del marchio registrato, ii) allo scadere di un periodo di cinque anni dalla data di concessione del diritto di protezione, qualora il diritto in questione sia stato concesso contravvenendo alle disposizione dell'articolo 129 e tuttavia, in seguito al suo uso, il marchio abbia acquisito carattere distintivo, iii) per il conflitto con un marchio notoriamente conosciuto, qualora il titolare del marchio notoriamente conosciuto abbia tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l'uso di tale marchio. 2. Il paragrafo 1 non si applica allorché il titolare del diritto ha acquisito quest’ultimo in malafede. Articolo 165, PL-LPI Portogallo a) Nell’iter di esame della domanda Le domande sono pubblicate prima dell'esame, che ha luogo scaduto il termine per l’opposizione o a conclusione di quest’ultima. Articoli 17, 236 e 237, PT-CPI b) Nel procedimento di opposizione Può essere presentata un'opposizione contro una domanda di marchio entro due mesi dalla pubblicazione della domanda contestata. Articoli 17 e 237, PT-CPI 96 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore I "marchi anteriori" comprendono: - marchi registrati Articolo 239, lettera m), PT-CPI I motivi di opposizione sono: 1. - il marchio è anteriore, e - esiste identità o somiglianza tra i prodotti e i servizi, e - esiste il rischio che i consumatori possano essere indotti in errore o confusione oppure esiste un rischio di associazione con il marchio registrato Articolo 239, lettera m), e articolo 242, PT-CPI e 2. - marchi comunitari anteriori che godano di notorietà nella Comunità europea, anche nel caso di prodotti e servizi non simili, qualora: - il marchio richiesto sia identico o simile al marchio rinomato, o costituisca una traduzione di quest'ultimo, - l'uso del marchio richiesto consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o arrechi pregiudizio agli stessi - il titolare del marchio rinomato depositi una domanda per la registrazione del marchio rinomato (non applicabile ai marchi comunitari) Articolo 242, PT-CPI c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Può essere esercitata un'azione di nullità in base agli stessi motivi che avrebbero determinato il rigetto della domanda del marchio contestato. Articolo 266, paragrafo 1, lettera a), 242 PT-CPI I "diritti anteriori" comprendono: - marchi registrati Articolo 239, lettera m), PT-CPI Le cause di nullità sono: - le stesse che costituiscono motivi di opposizione Articolo 242, PT-CPI Una domanda di dichiarazione di nullità è soggetta alle seguenti limitazioni: Regno Unito - La nullità non è dichiarata se il marchio anteriore non è stato oggetto di un uso effettivo Articolo 266, paragrafo 3, e articolo 268, PT-CPI - Un'azione di nullità può essere esercitata entro dieci anni dalla data di concessione della registrazione Articolo 266, paragrafo 1, lettera a), PT-CPI - Qualora il titolare del marchio anteriore (marchio comunitario) abbia tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l'uso del marchio successivo registrato, non potrà più, sulla base del suo marchio anteriore (marchio comunitario), chiedere la nullità del marchio successivo, a meno che la registrazione del marchio successivo sia stata ottenuta in malafede a) Nell’iter di esame della domanda Sono previsti una ricerca e un esame ex officio per i marchi comunitari depositati e registrati anteriormente. Articoli 5, 6, 37 (2), UK-LM 97 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore I "diritti anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati Articolo 6 (1), UK-LM - domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione Articolo 6 (2), UK-LM - i marchi comunitari fino a un anno dalla scadenza della registrazione, a meno che il marchio comunitario, durante i due anni che precedono la scadenza, sia stato usato in malafede. Articolo 6 (3), UK-LM La domanda è rigettata per l'esistenza di marchi anteriori qualora: - il marchio comunitario sia anteriore, e esista identità o somiglianza tra i marchi, e esista identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e esista un rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione (eccetto il caso in cui vi sia identità tra i marchi e tra i prodotti o servizi) Articolo 5 (2), UK-LM b) Nel procedimento di opposizione Chiunque può presentare opposizione contro una domanda di registrazione dinanzi all’Ufficio brevetti sulla base di un marchio anteriore (marchio comunitario). Articolo 38, UK-LM L’opposizione, con acclusa una memoria contenente i motivi, va presentata al direttore entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione nella Gazzetta ufficiale. Articolo 38 (2), UK-LM, Regola 13, UK-RULES I motivi di opposizione sono: - i diritti anteriori che costituiscono motivi di rigetto nella fase di esame della domanda, e - il marchio comunitario anteriore rinomato nella Comunità, se il marchio successivo è identico o simile al marchio comunitario anteriore ed è registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore, qualora l'uso del marchio successivo tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del MC o arrechi pregiudizio agli stessi. Articoli 5 (1)-(3), 38 (2), UK-LM c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Chiunque può richiedere la nullità, dinanzi al Registro o dinanzi al tribunale. Articolo 47 (3), UK-LM I "diritti anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati Articoli 5, 6 (1)(a), 47 (2)(a), UK-LM - marchi comunitari fino a un anno dalla scadenza della registrazione, a meno che il marchio comunitario durante i due anni che precedono la scadenza sia stato usato in malafede Articoli 5, 6 (3), 47 (2)(a), UK-LM La domanda di dichiarazione di nullità è soggetta alle seguenti limitazioni: - 98 se il titolare di un marchio comunitario anteriore ha, durante cinque anni consecutivi, tollerato l'uso di un marchio registrato nel Regno Unito, non potrà, basandosi sul marchio Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore comunitario anteriore, chiedere la nullità della registrazione del marchio successivo né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi per i quali tale marchio è stato utilizzato, a meno che la domanda di marchio successivo sia stata depositata in malafede. Articolo 48 (1), UK-LM Repubblica ceca a) Nell’iter di esame della domanda Ricerca ex officio di marchi anteriori Criteri per la ricerca: - esistenza di identità tra i marchi e identità tra i prodotti o servizi La domanda è respinta allorché il segno richiesto contiene elementi di un marchio anteriore che sia stato richiesto o registrato da un altro titolare, se tali elementi possono dare origine a confusione con il marchio anteriore; l'ufficio non respinge la domanda se il titolare o il richiedente del marchio anteriore forniscono il proprio consenso scritto alla registrazione del marchio anteriore. Il marchio non è respinto se il titolare o il richiedente del marchio anteriore forniscono il proprio consenso scritto alla registrazione del marchio successivo nel registro. Articolo 6, paragrafo 22, punto 2), CZ-LM b) Nel procedimento di opposizione I motivi d'opposizione sono: - identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, quando esiste un rischio di confusione da parte del pubblico, ivi compreso il rischio di associazione con il marchio anteriore; e - marchio comunitario anteriore identico o simile al segno richiesto, se tale segno deve essere registrato per prodotti o servizi non simili a quelli coperti dal marchio anteriore, nel caso in cui quest'ultimo goda di notorietà nel territorio delle Comunità europee e l'uso senza giusto motivo del segno richiesto consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario anteriore, oppure arrechi pregiudizio agli stessi; Articolo 7, paragrafo 1, lettere a) ed e), CZ-LM c) Nel procedimento di nullità/cancellazione L'ufficio dichiara nullo il marchio in un procedimento avviato su richiesta di terzi o di propria iniziativa. Articolo 31, paragrafo 1, CZ-LM Le cause di cancellazione sono i seguenti: - identità tra i marchi e identità tra i prodotti o servizi, Articolo 32, paragrafo 1, e articolo 6, CZ-LM e - marchio comunitario anteriore identico o simile al segno richiesto, se tale segno deve essere registrato per prodotti o servizi di fatto dissimili da quelli coperti dal marchio anteriore, nel caso in cui quest'ultimo goda di notorietà nel territorio delle Comunità europee e l'uso senza giusto motivo del segno richiesto consenta di trarre indebitamente vantag- 99 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore gio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario anteriore, oppure arrechi pregiudizio agli stessi. Articolo 32, paragrafo 3, e articolo 7, paragrafo 1, CZ-LM Slovacchia a) Nell’iter di esame della domanda Ricerca ex officio di marchi comunitari anteriori [§§3, 36 (1), 36a SK-LM] b) Nel procedimento di opposizione L’atto di opposizione va depositato entro un termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della registrazione del marchio. § 9, SK-LM I "marchi anteriori” comprendono: - marchi comunitari registrati [§36a(2), SK-LM] domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione §§ 3 (1) b), 9, 16 (7), SK-LM I motivi di opposizione sono: - il marchio comunitario è anteriore, ed esiste identità tra i marchi e somiglianza tra i prodotti e servizi, o esiste somiglianza tra i marchi e identità tra i prodotti e servizi e un marchio comunitario anteriore rinomato nella Comunità, se l'uso di tale segno per prodotti o servizi, che tuttavia non sono simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore rinomato, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio comunitario anteriore o arreca pregiudizio agli stessi. Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, SK-LM c) Nel procedimento di nullità/cancellazione La registrazione di un marchio può essere dichiarata nulla su richiesta di terzi o ex officio qualora il marchio sia stato registrato in violazione delle condizioni stabilite dalla legge per la registrazione dei marchi. Articolo 16, paragrafo 1, SK-LM Le cause di nullità sono: - il marchio comunitario è anteriore, e il marchio contestato è identico o talmente simile a un marchio comunitario da creare un rischio di confusione ed è stato registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per cui è registrato il marchio comunitario, qualora il marchio comunitario sia rinomato nella Comunità e l'uso di tale marchio senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio comunitario o arrechi pregiudizio agli stessi. Articolo 16, paragrafo 17, SK-LM La cancellazione è soggetta alle seguenti limitazioni: Il marchio non può essere cancellato se il titolare del diritto: - ha tollerato per cinque anni consecutivi l'uso del marchio contestato sul territorio della Repubblica slovacca, a partire dal momento in cui è venuto a conoscenza di tale uso; tale disposizione non si applica qualora il titolare del diritto dimostri che la domanda relativa al marchio contestato è stata depositata in malafede. Articolo 16, paragrafo 16, lettera a), SK-LM 100 Stato membro Slovenia Il marchio comunitario come diritto anteriore a) Nell’iter di esame della domanda Non è prevista una ricerca ex officio di diritti anteriori. Il rigetto della domanda non può basarsi su tali diritti anteriori. b) Nel procedimento di opposizione Il titolare di un marchio anteriore può presentare all'ufficio un atto di opposizione alla registrazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di marchio. I "marchi anteriori" comprendono: marchi comunitari registrati sulla base di una domanda anteriore Articolo 139, paragrafo 1, SL-LPI I motivi di opposizione sono: - il marchio comunitario è anteriore, ed esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti e i servizi, o esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti e i servizi e per tale motivo vi è un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione con il marchio anteriore; Articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), SL-LPI c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Le azioni di nullità di un marchio sono possibili qualora il marchio, in base alla data di presentazione della domanda, sia stato registrato in violazione dell'articolo 42 o 43. Articolo 114, SL-LPI La cancellazione è soggetta alla seguente limitazione: qualora il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 44, paragrafo 2, non si sia opposto, per cinque anni consecutivi, all'uso del marchio successivo, pur essendone a conoscenza, non potrà più, ai sensi dell'articolo 114 o 119, esercitare un'azione sulla base del marchio anteriore, né vietare l'uso del marchio successivo per i prodotti o i servizi per cui è stato usato il marchio successivo, a meno che la richiesta di marchio successivo sia stata depositata in malafede. Articolo 48, paragrafo 2, SL-LPI Spagna a) Nell’iter di esame della domanda Non è prevista una ricerca ex officio di diritti anteriori. Il rigetto della domanda non può basarsi su tali diritti anteriori. Ciononostante, l'Ufficio spagnolo è tenuto a effettuare una ricerca delle denominazioni sociali e dei marchi nazionali registrati o richiesti anteriormente e a informare i loro titolari della pubblicazione della nuova domanda, per il caso in cui intendano proporre un'opposizione. Questa ricerca non comprende i marchi comunitari registrati. Articolo 18, paragrafo 4, e articolo 15, paragrafo 1, ES-LM b) Nel procedimento di opposizione Chiunque ritenga di essere stato danneggiato può proporre un'opposizione, sulla base degli impedimenti (assoluti e relativi) alla registrazione enunciati nel Titolo II della Legge marchi spagnola. Articolo 19, paragrafo 1, ES-LM L'opposizione va presentata per iscritto all'Ufficio spagnolo, con acclusa una memoria contenente i motivi e la necessaria documentazione, entro due mesi dalla data di pubblicazione sul Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Articolo 19, paragrafo 2, ES-LM e articolo 17, paragrafo 1, ES-RE 101 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore I "marchi anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati Articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), ES-LM - domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), ES-LM I motivi di opposizione sono: Il marchio è anteriore, e - esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti o servizi ; o - esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti o servizi; e - esiste un rischio di confusione, compreso un rischio di associazione. e il marchio comunitario anteriore è notoriamente conosciuto o gode di notorietà, se il marchio successivo è identico o simile al marchio comunitario anteriore ed è registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore, qualora l'uso del marchio successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario anteriore o arrechi pregiudizio agli stessi. Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e articolo 8, paragrafo 1, ES-LM c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Il titolare di un diritto anteriore che si ritenga leso dalla registrazione di un marchio può avviare il relativo procedimento di nullità presso il competente tribunale civile. Articolo 52, paragrafo 1, e articolo 59, lettera b), ES-LM I "marchi anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati Articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), ES-LM - domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), ES-LM Le cause di nullità sono: - le stesse che costituiscono motivi di opposizione Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), articolo 8, paragrafo 1, e articolo 52, paragrafo 1, ES-LM Una domanda di dichiarazione di nullità è soggetta alla seguente limitazione: - Svezia Le domande di nullità di marchi registrati in violazione delle disposizioni sui diritti anteriori si prescrivono dopo cinque anni a partire dalla data di pubblicazione della concessione della registrazione sul Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a meno che la domanda di registrazione del marchio sia stata depositata in malafede. Articolo 48, paragrafo 2, ES-LM a) Nell’iter di esame della domanda Sono previsti una ricerca e un esame ex officio dei marchi comunitari anteriori § 14 (9), SE-LM I "marchi anteriori" comprendono: - 102 marchi comunitari registrati sulla base di una domanda anteriore § 14 (9), paragrafo 1, SE-LM Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore - marchi comunitari registrati sulla base di una domanda successiva, nel caso in cui il titolare del marchio comunitario possa, in relazione a tale marchio, rivendicare la preesistenza di un marchio anteriore ai sensi del regolamento sul marchio comunitario e questo marchio anteriore sia stato registrato sulla base di una domanda anteriore § 14, paragrafo 2, SE-LM Viene rigettata la domanda sulla base di marchi anteriori quando: - il marchio comunitario è anteriore, e la somiglianza tra i marchi è tale da creare confusione, e i prodotti e servizi sono della stessa natura o simili §§ 6, 14 (9), SE-LM b) Nel procedimento di opposizione Un’opposizione post-registrazione può essere presentata dinanzi all'Ufficio svedese delle registrazioni e brevetti da chiunque possa invocare un marchio comunitario anteriore § 20 (2), SE-LM L'opposizione deve essere presentata per iscritto all'Ufficio delle registrazioni e dei brevetti svedese nel termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione. § 20 (2), SE-LM I motivi di opposizione sono: - i diritti anteriori che costituiscono motivi di rigetto nella fase d'esame della domanda, §§ 14 (9), 20, SE-LM, e - i marchi comunitari anteriori che siano rinomati nell'Unione europea, se il marchio successivo è identico o simile al marchio comunitario anteriore ed è registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore, qualora l’uso del marchio successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio comunitario o arrechi pregiudizio agli stessi §§ 14 (9), paragrafo 3, 20, SE-LM c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Può esercitare un’azione di nullità dinanzi al competente tribunale civile chiunque si ritenga leso dalla registrazione §§ 26, 14 (9), SE-LM I "diritti anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati sulla base di una domanda anteriore §14 (9), SE-LM - marchi comunitari registrati sulla base di una domanda successiva, nel caso in cui il titolare del marchio comunitario possa, in relazione a tale marchio, rivendicare la preesistenza di un marchio anteriore ai sensi del regolamento sul marchio comunitario e questo marchio anteriore sia stato registrato sulla base di una domanda anteriore §14 (9), paragrafo 2, SE-LM Le cause di nullità sono: - le stesse che costituiscono motivi di opposizione §14 (9), SE-LM La domanda di dichiarazione di nullità è soggetta alle seguenti limitazioni: - Il diritto sul marchio successivo può coesistere, per quanto riguarda i prodotti o servizi per i quali è stato usato, con un diritto anteriore su un simbolo (un marchio comunitario 103 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore anteriore) la cui somiglianza possa creare confusione, purché la registrazione sia stata domandata in buona fede e il titolare del diritto anteriore abbia, durante cinque anni consecutivi, conosciuto e tollerato l'uso del marchio registrato in Svezia. §§ 1, 8, 14 (9), 25, SE-LM Ungheria - Se un simbolo è già presente sul mercato, il diritto su detto simbolo può coesistere con un diritto anteriore su un simbolo la cui somiglianza possa creare confusione (un marchio comunitario anteriore), qualora il titolare del diritto anteriore (un marchio comunitario anteriore) non abbia promosso un'azione contro l'uso del simbolo successivo in un termine ragionevole. §§ 9, 14 (9), 25, SE-LM - Se la somiglianza tra un marchio e un marchio anteriore appartenente a un altro titola re crea confusione, la registrazione del primo dei due marchi può non essere dichiarata nulla per tale ragione nel caso in cui il marchio anteriore non soddisfa i requisiti d'u so previsti dall’articolo 25a della legge marchi svedese. § 25, SE-LM a) Nell’iter di esame della domanda Ricerca ed esame ex officio di marchi comunitari anteriori. Articolo 60, HU-LM b) Nel procedimento di opposizione I "diritti anteriori" comprendono: - marchi comunitari registrati, domande di marchio, subordinatamente alla loro registrazione Articolo 76/C, HU-LM I motivi d'opposizione sono: - il marchio comunitario è anteriore, e esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti e servizi, o esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti o servizi e per tale motivo vi è un rischio di confusione da parte dei consumatori, rispetto a prodotti o servizi non simili, un segno con data di priorità successiva è identico o simile a un marchio anteriore rinomato nel paese, qualora l'uso senza giusto motivo del marchio successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore o arrechi pregiudizio agli stessi. Articolo 4, paragrafo 1 bis, HU-LM c) Nel procedimento di nullità/cancellazione Il procedimento di nullità è soggetto alle seguenti limitazioni: Qualora il titolare di un marchio anteriore abbia tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l'uso del marchio successivo nel paese, non potrà più opporsi all'uso del marchio successivo nel paese né chiederne l’invalidazione sulla base del proprio marchio anteriore, a meno che la domanda di marchio sia stata depositata in malafede. Articolo 17, paragrafi 1 e 3, e articolo 33, paragrafo 2, lettera b), HU-LM Il marchio non può essere invalidato qualora il richiedente la nullità non fornisca la prova dell'uso del suo marchio anteriore. Articolo 73, paragrafo 4, HU-LM Bulgaria a) Nell’iter d'esame della domanda Non è prevista una ricerca ex officio di diritti anteriori. 104 Stato membro Il marchio comunitario come diritto anteriore b) Nel procedimento di opposizione I "marchi anteriori" comprendono: marchi comunitari registrati sulla base di una domanda anteriore Articolo12, paragrafo 2, e articolo 72 bis, paragrafo 3, BG-LM I motivi di opposizione sono: - Romania il marchio comunitario è anteriore, e esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti e servizi, o esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, qualora vi sia un rischio di confusione da parte dei consumatori, ivi compreso il rischio di associazione con il marchio anteriore Articolo 12, paragrafo 1, BG-LM Nessuna disposizione nella Legge marchi rumena. 105 Capitolo 7 Disposizioni nazionali sugli effetti di una rivendicazione di preesistenza Ai sensi degli articoli 34 e 35 del regolamento sul marchio comunitario, il richiedente un marchio comunitario, o il titolare dello stesso, può rivendicare, entro due mesi dal deposito o dopo la registrazione del marchio comunitario, la preesistenza di un marchio nazionale anteriore registrato in uno Stato membro, ivi compreso un marchio del Benelux, o di una registrazione internazionale anteriore che produca effetti in uno Stato membro. In forza del regolamento sul marchio comunitario, allorché il titolare del marchio comunitario rinuncia al marchio anteriore o lascia che questo si estingua per mancato rinnovo, l’unico effetto della preesistenza è che tale titolare sarà considerato continuare a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato. Se tale circostanza non si verifica, gli effetti della preesistenza non sono operanti. Tali “stessi diritti” includono il diritto di citare in giudizio i terzi per contraffazione del marchio anteriore nonché l'effetto di tale marchio anteriore come diritto anteriore, che può essere invocato come impedimento relativo alla registrazione, sia contro un marchio comunitario - nell’ambito di un procedimento di opposizione o di nullità dinanzi all'Ufficio, o nell'ambito di una domanda riconvenzionale di nullità dinanzi a un tribunale dei marchi comunitari - sia contro un marchio nazionale dinanzi al tribunale o all'ufficio nazionale competente. L'“effetto di diritto anteriore” nei confronti di un marchio comunitario discende dal combinato disposto degli articoli 34, paragrafo 2, e 8 del regolamento sul marchio comunitario. L'“effetto di diritto anteriore” nei confronti di un marchio nazionale discende dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (89/104/CEE) (in prosieguo: la “direttiva di armonizzazione”). La rivendicazione di preesistenza accettata dall'Ufficio perde efficacia in quattro casi: 1. ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, e dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, la preesistenza rivendicata per un marchio comunitario cessa se il marchio anteriore viene dichiarato decaduto o nullo, oppure se ad esso si rinuncia prima della registrazione del marchio comunitario. Pertanto, se viene accolta un’impugnazione contro il marchio nazionale, questa automaticamente travolge la rivendicazione di preesistenza. 2. Se una rivendicazione di preesistenza valida è divenuta operante, essa implica che un marchio nazionale già cancellato dal registro nazionale continui a essere considerato registrato. La legislazione nazionale deve pertanto disporre che gli effetti della preesistenza (la continuazione presunta dell’esistenza del marchio nazionale scaduto) possano essere rimessi in discussione proprio come se il marchio nazionale fosse ancora registrato. Per questo motivo, l'articolo 14 della direttiva di armonizzazione prevede che, se per un marchio comunitario si rivendica la 107 preesistenza di un marchio anteriore già oggetto di rinuncia o già estinto, sia possibile constatare a posteriori la nullità o la decadenza del marchio anteriore. 3. Gli effetti della preesistenza cessano nel momento in cui vengono meno le condizioni sostanziali (identità dei titolari del marchio comunitario e del marchio nazionale, identità dei marchi e - almeno parziale - identità dei prodotti o servizi contenuti nelle due registrazioni). 4. Infine, l'effetto della preesistenza cessa nel caso in cui la domanda di marchio comunitario venga ritirata, considerata ritirata o respinta, oppure nel caso in cui il marchio comunitario cessi di produrre effetti. In tale situazione, se l'effetto della rivendicazione di preesistenza non è ancora operante, il titolare del marchio nazionale anteriore può semplicemente mantenere il proprio marchio nazionale con tutti i diritti ad esso associati. Qualora l'effetto della preesistenza sia già operante, tanto il marchio comunitario quanto i diritti conferiti dal marchio nazionale verranno persi. Il richiedente o il titolare del marchio comunitario può tuttavia trasformare il marchio comunitario, o la domanda di marchio comunitario, in domande di marchi nazionali degli Stati membri, mantenendo non solo la data di deposito o di priorità della domanda di marchio comunitario, ma anche la data di preesistenza per il rispettivo Stato membro (articolo 108, paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario - per ulteriori dettagli, v. capitolo 8, “Trasformazione”), indipendentemente dal fatto che l'effetto della preesistenza sia già operante. Considerare gli effetti delle rivendicazioni di preesistenza in forza delle legislazioni nazionali implica il sorgere di questioni complesse, soprattutto perché occorre considerare un marchio già cancellato dal registro come se fosse ancora registrato. Nelle tabelle sotto riportate, sono elencate le disposizioni sulle rivendicazioni di preesistenza e sugli effetti della preesistenza rivendicata contenute nelle rispettive legislazioni nazionali, in particolare per quanto concerne l'effetto di diritto anteriore nei confronti di domande di marchio nazionale e la possibilità di impugnare ex post un marchio nazionale anteriore già cancellato dal registro nazionale. Data la complessità degli aspetti giuridici della materia, le disposizioni della legislazione nazionale vengono citate nella formulazione originale, senza tentare di interpretarne significato e implicazioni. 108 Stato membro Austria Disposizioni nazionali sugli effetti di una rivendicazione di preesistenza Se nella fase della domanda o dopo la registrazione è stata rivendicata, riguardo a una domanda di marchio comunitario o a un marchio comunitario, ai sensi degli articoli 34 e 35 del regolamento sul marchio comunitario, la preesistenza di un marchio registrato presso l'Ufficio brevetti austriaco o di un marchio che gode di protezione in Austria in forza di una registrazione internazionale, e il titolare del marchio su cui si basa la preesistenza ha rinunciato al marchio o lo ha lasciato estinguere, è possibile richiedere una dichiarazione ex post di nullità in base ai motivi di cui agli articoli 30-34 e 66. La domanda di dichiarazione di nullità ai sensi del primo paragrafo va presentata nei confronti del titolare registrato del marchio comunitario. Se la dichiarazione di nullità ex post prevista nel primo paragrafo è richiesta nel contesto del § 33a, la data da prendere in considerazione è la data di cancellazione del marchio che ha dato origine alla preesistenza a seguito della rinuncia del titolare o, nel caso in cui il marchio sia stato lasciato estinguere, la data di scadenza e non la data della domanda di cui al § 33a (1), (6). § 69a, AT-LM Benelux L'articolo 2.3 e l'articolo 2.28, punto 3, lettera a), si applicano ai marchi comunitari per i quali sia validamente rivendicata la preesistenza nel territorio del Benelux ai sensi del regolamento sul marchio comunitario, anche nel caso in cui la registrazione Benelux o la registrazione internazionale su cui si basa la preesistenza sia stata cancellata volontariamente o sia scaduta. Articolo 2.46 CBPI Qualora sia invocata la preesistenza di un diritto su un marchio anteriore in relazione a un marchio comunitario, la nullità o la decadenza di tale diritto anteriore possono essere invocate anche qualora il diritto sia già scaduto a seguito di una cancellazione volontaria o della scadenza della registrazione. Articolo 2.47 CBPI Cipro - Danimarca I "marchi anteriori" comprendono: i marchi comunitari che, ai sensi del regolamento sul marchio comunitario, rivendicano la preesistenza di un marchio anteriore, anche nel caso in cui il marchio successivo sia stato oggetto di rinuncia o sia scaduto. § 15 (2)(2), DK-LM Nel registro dei marchi è iscritta menzione della rivendicazione di preesistenza in relazione a un marchio comunitario. § 20 n. 12, DK-RE Se la richiesta (di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario nel registro nazionale) è accolta, alla domanda è assegnata la medesima data di deposito, di priorità o di preesistenza della domanda di marchio comunitario o del marchio comunitario. § 10 (2), DK-RE Le disposizioni dei paragrafi 1-6 (decadenza amministrativa) si applicano altresì alle registrazioni per le quali sia stata rivendicata la preesistenza in relazione a un marchio comunitario, anche dopo loro cancellazione dal registro dei marchi danese. § 12 (7), DK-RE 109 Stato membro Estonia Disposizioni nazionali sugli effetti di una rivendicazione di preesistenza I "marchi anteriori" comprendono: I marchi comunitari registrati ai sensi del regolamento sul marchio comunitario, nel caso in cui la data di deposito della domanda, di priorità o di preesistenza assegnate in base alla registrazione estone siano anteriori. §11 (1) (6), EE-LM Le domande di registrazione di marchi comunitari depositate ai sensi del regolamento sul marchio comunitario, nel caso in cui la data di deposito della domanda, di priorità o di preesistenza assegnate in base alla registrazione estone siano anteriori. Un marchio richiesto in una domanda di registrazione costituirà un marchio anteriore solo se registrato. §11 (1) (7), EE-LM Se, ai sensi degli articoli 34 e 35 del regolamento sul marchio comunitario, è rivendicata la preesistenza di un marchio valido in Estonia per un marchio comunitario registrato o per un marchio comunitario richiesto in una domanda di registrazione in base a un marchio anteriore registrato o al Protocollo di Madrid, può richiedersi la dichiarazione di nullità del diritto esclusivo del titolare del marchio ai sensi del § 52 della presente legge, o presentare ricorso nei confronti del titolare di un marchio per far dichiarare decaduto il suo diritto esclusivo ai sensi del § 53 della presente legge, anche nel caso in cui il marchio anteriore sia stato cancellato dal registro a causa del mancato rinnovo o a seguito della rinuncia del titolare. §714, EE-LM Finlandia La registrazione di un marchio è esclusa: se esso è suscettibile di essere confuso con un marchio comunitario ai sensi dell’articolo 57, che sia stato registrato in base a una domanda anteriore o che goda di un diritto di preesistenza in Finlandia ai sensi degli articoli 34 o 35 del regolamento del Consiglio richiamati nell’articolo 57. § 14 (1) (9), FI-LM Francia Se un marchio anteriore registrato in Francia non è stato rinnovato o è stato oggetto di rinuncia, ed è stata rivendicata la preesistenza di un marchio anteriore per un marchio comunitario, potrà comunque dichiararsi la nullità di tale marchio o la perdita dei diritti del suo titolare. Nell’applicazione del presente articolo, tale perdita dei diritti potrà nondimeno dichiararsi solo nel caso in cui i presupposti per la decadenza sussistessero già alla data di rinuncia o di scadenza della registrazione. Articolo L. 717-6, FR-CPI Germania Se, in relazione a una domanda di marchio comunitario o a un marchio comunitario registrato, è stata rivendicata la preesistenza di un marchio registrato presso l’Ufficio brevetti, ai sensi dell'articolo 34 o 35 del regolamento sul marchio comunitario, e il marchio registrato presso l'Ufficio brevetti è stato cancellato per mancato rinnovo ai sensi del § 47 (6) o per rinuncia ai sensi del § 48 (1), l’invalidazione del marchio per cause di nullità o decadenza può essere dichiarata ex post su domanda. L’invalidazione è soggetta alle stesse condizioni della cancellazione per motivi di decadenza o nullità. In ogni caso, l’invalidazione di un marchio per motivi di decadenza, ai sensi del § 49 (1), può essere dichiarata solo se i requisiti di cancellazione previsti da tale norma siano soddisfatti alla data in cui il marchio è stato cancellato. Il procedimento di invalidazione è disciplinato dalle disposizioni applicabili al procedimento per cancellazione di un marchio registrato, con la specificazione che la dichiarazione di invalidazione di un marchio sostituisce la cancellazione della sua registrazione. § 125c, DE-LM 110 Stato membro Grecia Disposizioni nazionali sugli effetti di una rivendicazione di preesistenza I "marchi anteriori" comprendono: I marchi comunitari che si avvalgono, ai sensi del regolamento sul marchio comunitario, di un diritto valido di preesistenza nel territorio greco con riguardo a un marchio nazionale, anche qualora il marchio nazionale per il quale è stata rivendicata la preesistenza sia stato oggetto di rinuncia o si sia estinto. Articolo 3, GR-DECRETO Nel caso in cui la preesistenza di un marchio comunitario sia rivendicata in base a un marchio nazionale anteriore, ai sensi degli articoli 34 e 35 del regolamento sul marchio comunitario, la nullità di tale marchio nazionale anteriore può essere richiesta anche in caso di rinuncia a tale marchio anteriore o di estinzione del medesimo. Articolo 4, GR-DECRETO Irlanda Per "marchio anteriore" s'intende: Un marchio comunitario accompagnato da una valida rivendicazione di preesistenza di un marchio registrato anteriore o di un marchio internazionale anteriore, anche nel caso in cui si sia rinunciato al marchio successivo o questo non sia stato rinnovato alla scadenza. Articolo 11 (1)(b), IE-LM Allorché riceve una notifica ai sensi della regola 8(3) del regolamento di esecuzione, in conformità dell'articolo 34 del regolamento sul marchio comunitario, di una rivendicazione di preesistenza basata su un marchio registrato anteriore, il controllore deve annotare tale rivendicazione di preesistenza e quest'ultima va quindi obbligatoriamente iscritta nel registro. IE-S.I. n. 9 Allorché riceve una notifica ai sensi della regola 28(3) del regolamento di esecuzione, in conformità degli articoli 34 e 35 del regolamento sul marchio comunitario, di una rivendicazione di preesistenza basata su un marchio anteriore registrato, il controllore deve annotare tale rivendicazione di preesistenza e quest’ultima va quindi obbligatoriamente iscritta nel registro. IE-S.I. n. 229, articolo 3 Se il titolare di un marchio comunitario rivendica la preesistenza di un marchio registrato che è stato cancellato dal registro ai sensi dell'articolo 48 o è stato oggetto di rinuncia ai sensi dell'articolo 50 dopo la registrazione del marchio comunitario, chiunque può inoltrare una domanda al controllore o a un tribunale affinché dichiari che, se il marchio registrato non fosse stato oggetto di rinuncia o estinzione, avrebbe potuto essere considerato decaduto in forza dell'articolo 51 o nullo in forza dell'articolo 52; il controllore o il tribunale devono di conseguenza emettere una tale dichiarazione. IE-S.I. n. 229, articolo 4, paragrafo 1 Nel caso in cui venga emessa una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, il marchio registrato si presumerà, secondo il caso, decaduto ai sensi dell'articolo 51 o nullo ai sensi dell'articolo 52, e il controllore notificherà tale dichiarazione all’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno. IE-S.I. n. 229, articolo 4, paragrafo 2 Nel caso in cui un marchio registrato sia stato oggetto di rinuncia soltanto rispetto ad alcuni dei prodotti o servizi in relazione ai quali è registrato, il paragrafo 1 si applica solo in relazione a tali prodotti o servizi. IE-S.I. n. 229, articolo 4, paragrafo 3 111 Stato membro Disposizioni nazionali sugli effetti di una rivendicazione di preesistenza Le disposizioni dell'articolo 51 o, secondo il caso, dell'articolo 52, nonché gli articoli 76, 78 e 79 si applicano, mutatis mutandis, a una domanda alla quale si applica il paragrafo 1. IE-S.I. n. 229, articolo 4, paragrafo 4 Lettonia Se, ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 35 del regolamento sul marchio comunitario, un marchio comunitario gode di un diritto di preesistenza sulla base di un marchio anteriore, registrato in Lettonia o registrato a livello internazionale per quanto riguarda la Lettonia, nel determinare la priorità di tale marchio in Lettonia saranno assegnate al marchio comunitario la data di deposito e la data di priorità del marchio registrato in Lettonia o la pertinente priorità del marchio registrato a livello internazionale. La preesistenza assegnata al marchio comunitario sarà mantenuta in caso di rinuncia alla registrazione del pertinente marchio lettone o alla registrazione del marchio internazionale per quanto riguarda la Lettonia, o in caso di cancellazione dal registro a seguito della scadenza del suo periodo di validità. Articolo 39.2, paragrafo 2, LV-LM La registrazione del marchio alla base della preesistenza del marchio comunitario può essere dichiarata nulla o decaduta anche dopo la scadenza del termine di validità di questa registrazione o in caso di rinuncia alla registrazione, qualora durante il periodo di validità di tale registrazione sussistessero i motivi per dichiararne la nullità o la decadenza. Articolo 39.2, paragrafo 3, LV-LM Lituania Per "marchio anteriore" s'intende un marchio comunitario che, ai sensi del regolamento sul marchio comunitario, rivendica la preesistenza di un marchio di cui ai sottoparagrafi 1 o 2 del paragrafo 2 di questo articolo, anche nel caso in cui quest'ultimo marchio sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione per mancato rinnovo. Articolo 7, paragrafi 2 e 5, LT-LM Se per un marchio comunitario si rivendica la preesistenza di un marchio anteriore che, ai sensi di questa legge, sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione per mancato rinnovo, la nullità o la decadenza del marchio anteriore può essere dichiarata ex post . Articolo 46, paragrafo 6, LT-LM Malta Se il titolare di un marchio comunitario rivendica la preesistenza di un marchio registrato che è stato cancellato dal registro ai sensi dell'articolo 39 o è stato oggetto di rinuncia ai sensi dell'articolo 41, chiunque può richiedere al registro o al tribunale di dichiarare che, se il marchio registrato non fosse stato cancellato o non fosse stato oggetto di rinuncia, avrebbe potuto esserne dichiarata la decadenza a norma dell'articolo 42 o la nullità a norma dell'articolo 43. Articolo 5, paragrafo 1, MT-RE-MC Polonia La Legge marchi polacca non contiene disposizioni specifiche sulla preesistenza. Tuttavia, in Polonia sono direttamente applicabili le disposizioni del regolamento sul marchio comunitario. Portogallo - Regno Unito Se il titolare di un marchio comunitario rivendica la preesistenza di un marchio registrato che è stato cancellato dal registro ai sensi dell’articolo 43 o è stato oggetto di rinuncia ai sensi dell’articolo 45, chiunque può richiedere al registro o al tribunale di dichiarare che, se il marchio registrato non fosse stato cancellato o non fosse stato oggetto di rinuncia, si sarebbe potuta dichiarare la sua decadenza a norma dell’articolo 46 o la sua nullità a norma dell’articolo 47. Articolo 3, UK-REMC 112 Stato membro Repubblica ceca Disposizioni nazionali sugli effetti di una rivendicazione di preesistenza I "marchi anteriori" comprendono: I marchi comunitari per i quali sia stata validamente rivendicata la preesistenza di un marchio anteriore di cui alla lettera a), punti 1) e 2), ai sensi dell'articolo 34 del regolamento del Consiglio, anche nel caso in cui tale marchio anteriore sia stato oggetto di rinuncia da parte del suo titolare o sia scaduto. Articolo 3, lettera b), LM. Alla domanda risultante dalla trasformazione della domanda di registrazione di un marchio comunitario sarà assegnata la data di deposito o la data di priorità della domanda originale o anche la data di preesistenza rivendicata ai sensi degli articoli 34 e 35 del regolamento del Consiglio. Articolo 50, paragrafo 3, LM Slovacchia Alla domanda risultante dalla trasformazione della domanda di registrazione di un marchio comunitario sarà assegnata la data di deposito e la data di priorità della domanda di marchio comunitario e, se del caso, la data di preesistenza di un marchio di quello Stato che era stata rivendicata ai sensi dell'articolo 34 o 35 del regolamento sul marchio comunitario. Articolo 36 b, paragrafo 3, SK-LM Slovenia La legislazione slovena non contiene disposizioni specifiche sulla preesistenza. Tuttavia, sono direttamente applicabili le disposizioni del regolamento sul marchio comunitario. Spagna I "marchi anteriori" comprendono: i marchi comunitari per i quali, ai sensi del pertinente regolamento, viene validamente rivendicata la preesistenza di marchi spagnoli o di marchi registrati a livello internazionale con effetti in Spagna anche nel caso in cui questi ultimi siano stati oggetto di rinuncia o siano scaduti. Articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto 1), ES-LM Se un marchio comunitario si avvale della preesistenza di un marchio anteriore con effetti in Spagna, si potrà dichiarare la decadenza o la nullità di questo marchio anteriore anche qualora sia scaduto per mancato rinnovo, in caso di rinuncia da parte del suo titolare o di mancato pagamento delle tasse di mantenimento, a seconda del caso. Articolo 85, ES-LM Le domande di trasformazione si considereranno presentate alla data di deposito assegnata come domanda di marchio comunitario e, qualora siano accompagnate da una rivendicazione di priorità o da una rivendicazione di preesistenza, godranno di tali diritti. Articolo 86, paragrafo 4, ES-LM Svezia Qualora la somiglianza di un marchio con un marchio comunitario che è stato registrato in base a una domanda successiva sia tale da creare confusione, esiste un impedimento alla registrazione se il titolare del marchio comunitario può, in relazione a tale marchio, rivendicare la preesistenza di un marchio anteriore a norma del regolamento del Consiglio sul marchio comunitario. § 14 (9), SE-LM Ungheria I "marchi anteriori” comprendono: Sono considerati marchi anteriori i marchi comunitari (articolo 76/C) di cui sia stata validamente rivendicata la preesistenza, anche nel caso in cui la tutela del marchio registrato dall'Ufficio brevetti ungherese ai sensi della Legge marchi ungherese, di cui sia stata riven- 113 Stato membro Disposizioni nazionali sugli effetti di una rivendicazione di preesistenza dicata la preesistenza per il marchio comunitario, sia venuta meno in seguito allo scadere della stessa per mancato rinnovo o per rinuncia. Articolo 76/F, paragrafo 4, HU-LM I marchi registrati dall'Ufficio brevetti ungherese ai sensi di questa legge, di cui sia stata rivendicata la preesistenza per un marchio comunitario a norma degli articoli 34 e 35 del regolamento sul marchio comunitario, e la cui tutela sia venuta meno in seguito allo scadere della stessa per mancato rinnovo o per rinuncia, potranno essere dichiarati nulli o decaduti per via del loro mancato utilizzo, della perdita del carattere distintivo del marchio, del loro carattere ingannevole o del venir meno del titolare senza un avente causa, qualora i presupposti per la nullità o la decadenza esistessero tanto alla data di presentazione della domanda quanto a quella della precedente scadenza della tutela del marchio. Articolo 76/F, paragrafo 1, HU-LM Nel registro dei marchi sarà indicato che per il marchio comunitario è stata rivendicata la preesistenza del marchio. Nel registro dei marchi sarà altresì indicata la perdita della preesistenza. Articolo 76/F, paragrafo 2, HU-LM Tutti i fatti e le circostanze che riguardano i marchi, in particolare le licenze d'uso, i diritti reali di garanzia e qualsiasi altro onere gravante sui diritti di marchio o derivante dalla tutela del marchio, nonché il trasferimento e il conferimento di tali diritti, saranno iscritti nel registro dei marchi anche dopo che sarà venuta meno, a motivo della scadenza della tutela per mancato rinnovo o a seguito di rinuncia, la tutela del marchio di cui si è rivendicata la preesistenza per un marchio comunitario. Articolo 76/F, paragrafo 3, HU-LM Bulgaria La legislazione bulgara non contiene disposizioni specifiche in materia di preesistenza. Romania La legislazione rumena non contiene disposizioni specifiche in materia di preesistenza. 114 Capitolo 8 Trasformazione In forza dell'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario, se la domanda di marchio comunitario è respinta, ritirata o considerata ritirata, oppure se il marchio comunitario cessa di produrre effetti, il richiedente o il titolare può richiedere la trasformazione del marchio comunitario o della domanda di marchio comunitario in una domanda di marchio nazionale che produce effetti negli Stati membri indicati nella richiesta. L'istanza di trasformazione deve essere presentata all'Ufficio, che la esamina senza però accertare se la trasformazione sia esclusa ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario, ovvero se la trasformazione in marchio nazionale di uno o più Stati membri sia in contrasto con il contenuto della decisione dell'Ufficio o di un tribunale dei marchi comunitari che ha dato luogo all'istanza di trasformazione. Una volta che l'Ufficio ha trasmesso l'istanza di trasformazione agli uffici designati, l’istanza diviene una domanda di marchio nazionale soggetta alla legge nazionale degli uffici designati, mantenendo tuttavia la data di deposito originaria e l'eventuale data di priorità dinanzi all'Ufficio, nonché la data di preesistenza nello Stato membro interessato. Ogni ufficio designato vaglia l'istanza al fine di stabilire se la trasformazione sia esclusa ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario (articolo 110, paragrafo 1, RMC), quindi tratterà ed esaminerà la domanda di marchio che ne risulta come una normale domanda di marchio nazionale, tenuto conto di quanto segue: - l'ufficio nazionale può richiedere il pagamento della tassa sulla domanda nazionale, l'indicazione di un indirizzo per le comunicazioni nello Stato in questione, la traduzione dell'istanza di trasformazione nonché la presentazione di una riproduzione del marchio nel numero di copie richieste, entro un termine non inferiore a due mesi dalla ricezione dell'istanza di trasformazione da parte dell'ufficio nazionale (articolo 110, paragrafo 3, RMC); - l'ufficio nazionale non può imporre altri requisiti formali oltre a quelli previsti dal regolamento sul marchio comunitario e dal regolamento di esecuzione (articolo 110, paragrafo 2, RMC) né adempimenti di natura diversa; - alcune legislazioni nazionali prevedono una procedura di registrazione agevolata nel caso in cui l'istanza di trasformazione si basi su un marchio comunitario già esaminato e registrato dall'Ufficio. Nella tabella di seguito riportata, sono indicati i requisiti nazionali per le istanze di trasformazione. Laddove la legislazione nazionale non prevede particolari disposizioni sulla trasformazione di marchi comunitari, sono stati altresì indicati i requisiti che il richiedente è tenuto a osservare dinanzi all'ufficio nazionale (compreso l'Ufficio del Benelux) dopo l'inoltro dell'istanza di trasformazione, essendo evidente che tali requisiti sono automaticamente applicabili a domande di marchio nazionale risultanti da una richiesta di trasformazione, purché non siano precluse ai sensi dell'articolo 110, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul 115 marchio comunitario. Sono state tuttavia riportate informazioni riguardanti la portata della verifica condotta sulla susseguente domanda di marchio nazionale solo allorquando la legislazione nazionale contiene espresse disposizioni in tal senso. Se non esistono disposizioni specifiche al riguardo, si applica direttamente l'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario e la susseguente domanda di marchio nazionale è soggetta a una verifica dei requisiti formali, degli impedimenti assoluti ed, eventualmente, degli impedimenti relativi alla registrazione alla stessa stregua di una normale domanda di marchio nazionale. Nella colonna 1 sono elencati i requisiti di cui all'articolo 110, paragrafo 3. Nella colonna 2 è specificata la data entro cui è dovuto il versamento delle tasse sulla domanda e il termine massimo per effettuare tale pagamento. Nella colonna 3 sono riportate ulteriori informazioni sulla nomina del rappresentante. Nella colonna 4 sono riportate informazioni sulla portata della verifica condotta dall'ufficio nazionale, quando la corrispondente legislazione nazionale contiene specifiche disposizioni in materia di verifica di istanze di trasformazione e/o susseguenti domande di marchio nazionale. 116 Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Austria Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame La trasformazione è disciplinata, in particolare, dagli articoli 69b e 69c, AT-LM a) Pagamento della tassa di deposito della domanda per un marchio individuale: 69 EUR Tassa per le prime tre classi: 15 EUR a) Nel termine di 2 mesi a decorrere dalla richiesta dell’Ufficio brevetti austriaco § 69b (2), AT-LM Tassa per ciascuna classe oltre le prime tre: 21 EUR §§ 18, 69b (2), prima frase, AT-LM Pagamento della tassa per il deposito di una domanda di marchio collettivo: 276 EUR § 63 (2), AT-LM b) Traduzione in tedesco dell’istanza di trasformazione e dei documenti acclusi b) Nel termine di 2 mesi a decorrere dalla richiesta dell’Ufficio brevetti austriaco § 69b (2) n.3, AT-LM § 69b (2), AT-LM c) Indicazione di un indirizzo per le notifiche in Austria [§ 69 b (2) n. 4 AT-LM], eccetto 1. quando il richiedente è originario di un paese al di fuori dello Spazio economico europeo, se è rappresentato da un avvocato, da un notaio o da un consulente in proprietà industriale, conformemente alle norme applicabili all’esercizio della relativa professione, 2. quando il richiedente risiede all’interno dello Spazio economico europeo, se ha designato una persona residente in Austria allo scopo di ricevere notifiche. c) Nel termine di 2 mesi a decorrere dalla richiesta dell’Ufficio brevetti austriaco § 69b (2), AT-LM Se un rappresentante agisce senza essere munito di procura o nel caso in cui si tratti di un avvocato, di un notaio o di un consulente in proprietà industriale, senza fare riferimento alla procura conferitagli, qualunque atto procedurale compiuto dallo stesso sarà valido solo qualora presenti una procura regolare o faccia riferimento a una procura conferitagli, entro un termine ragionevole fissato dall’Ufficio austriaco. § 61 (3), AT-LM 1. L’esame di ammissibilità dell’istanza di trasformazione è volto a verificare: - Se il titolare è decaduto dai suoi diritti sul MC per mancato uso del medesimo, a meno che il MC sia stato oggetto di un uso serio in Austria ai sensi della legge austriaca. - Se, ai sensi di una decisione dell’UAMI o di un tribunale nazionale, risulti che motivi d’impedimento alla registrazione di un MC o cause di decadenza o nullità di un MC interessano l’Austria. Nel caso in cui l’Ufficio brevetti austriaco consideri che tali requisiti non sono soddisfatti, ne dà notifica al richiedente. L’istanza di trasformazione sarà quindi respinta. § 69b (1), AT-LM 2. Esame della domanda risultante secondo i medesimi criteri utilizzati per l’esame di una qualsiasi altra domanda di marchio nazionale. 117 Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio d) Qualora il marchio non sia esclusivamente costituito da cifre, lettere, o parole che non si caratterizzino per una particolare grafica, vanno presentate 20 riproduzioni. Nel caso di un marchio sonoro, oltre a 20 riproduzioni del marchio fornite attraverso una rappresentazione grafica dei suoni, deve essere presentata una riproduzione del marchio sonoro con ogni strumento utilizzato per la registrazione dei suoni Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione d) Nel termine di 2 mesi a decorrere dalla richiesta dell’Ufficio brevetti austriaco Esame § 69c (1), AT-LM Eccezione: qualora l’istanza di trasformazione faccia riferimento a un MC registrato, la domanda risultante non sarà esaminata alla luce degli impedimenti assoluti alla registrazione § 69b (2), prima frase, AT-LM I termini di cui alle lettere a) - d) possono essere prorogati. § 69c (2), AT-LM § 69b (2) n. 2, AT-LM § 10, Ordinanza relativa all'Ufficio brevetti Benelux La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 1.34 RE-CBPI a) Per un marchio individuale: Tassa base per il deposito: 240 EUR Tassa supplementare per ciascuna classe di prodotti e servizi che ecceda la terza classe della classificazione internazionale in cui sono elencati i prodotti e servizi: 37 EUR Per un marchio collettivo: tassa base per il deposito: 373 EUR Tassa supplementare per ciascuna classe di prodotti e servizi che ecceda la terza classe della classificazione internazionale in cui sono elencati i prodotti e servizi: 37 EUR Articolo 1.34 e articolo 4.4, punto 1, RE-CBPI Tassa per la pubblicazione, se richiesta, di una 118 a) Il termine minimo è di un mese. Su istanza dell'interessato, o anche ex officio, è possibile una proroga fino a sei mesi Articolo 1.34, punto 2, RE-CBPI Facoltativa Esame dei requisiti formali e degli impedimenti assoluti alla registrazione alla stessa stregua di una normale domanda Benelux Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame descrizione – massimo 50 parole – degli elementi distintivi del marchio: 39 EUR Articolo 1.1, punto 82, articolo 1.34 e articolo 4.4, punto 1, RE-CBPI b) Tutta la documentazione presentata all’Ufficio Benelux dovrà essere redatta in olandese o francese Articolo 1.34 e articolo 3.3 RE-CBPI b) Il termine minimo è di un mese. Su istanza dell'interessato, o anche ex officio, è possibile una proroga fino a sei mesi Articolo 1.34, punto 2, RE-CBPI c) Le persone che non abbiano la propria sede né domicilio nel territorio CE/SEE e che non hanno provveduto alla designazione di un rappresentante devono indicare un indirizzo per le notificazioni nel territorio CE/ SEE c) Il termine minimo è di un mese. Su istanza dell'interessato, o anche ex officio, è possibile una proroga fino a sei mesi Articolo 1.34, punto 2, RE-CBPI Articolo 1.34 e articolo 3.6, punto 4, RE-CBPI d) Il direttore generale stabilisce le regole per la riproduzione di marchi, disegni e modelli d) Il termine minimo è di un mese. Su istanza dell'interessato, o anche ex officio, è possibile una proroga fino a sei mesi Articolo 1.34, punto 2, RE-CBPI 119 Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Cipro Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame La Legge marchi cipriota non contiene alcuna disposizione in materia Danimarca La trasformazione è disciplinata, in particolare, dal § 20, DK-RE e § 7 (2), DK-TASSE a) Pagamento della tassa di base per il deposito per la domanda di registrazione di un marchio o di un marchio collettivo: 2350 DKK § 20 (1) n. 1, DK-RE, § 7 (1), (2), DK-TASSE a) Nel termine di 2 mesi a decorrere dalla ricezione dell’istanza di trasformazione da parte dell’Ufficio brevetti § 20 (1), DK-RE Tassa per ciascuna classe oltre la terza: 600 DKK § 20 (1) n. 1, DK-RE, § 7 (1), (2), DK-TASSE b) Traduzione in danese dell’istanza di trasformazione e dei relativi allegati § 20 (1), DK-RE b) Nel termine di 2 mesi a decorrere dalla ricezione dell’istanza di trasformazione da parte dell’Ufficio brevetti § 20 (1), DK-RE c) Indicazione di un indirizzo per le notificazioni in Danimarca § 20 (1) n. 3, DK-RE c) Nel termine di 2 mesi a decorrere dalla ricezione dell’istanza di trasformazione da parte dell’Ufficio brevetti § 20 (1), DK-RE d) Una riproduzione del marchio § 20 (1) n. 4, DK-RE d) Nel termine di 2 mesi a decorrere dalla ricezione dell’istanza di trasformazione da parte dell’Ufficio brevetti § 20 (1), DK-RE 120 Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Estonia Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame La trasformazione è disciplinata, in particolare, dal § 71 3 EE-LM a) Tassa: Marchi individuali: 2200 EEK (141 EUR) Marchi collettivi: 3000 EEK (192 EUR) 700 EEK (45 EUR) in più per ogni classe di prodotti e servizi oltre la prima Articolo 125, EE-TASSE b) Traduzione in estone dell'istanza di trasformazione e dei relativi allegati a) - d) Entro due mesi dalla data di ricezione della rispettiva istanza dell'UAMI da parte dell'Ufficio brevetti. L'istanza di trasformazione viene considerata ritirata qualora il richiedente non rispetti il termine previsto § 71 3 (3), EE-LM § 71 3 (3) 1), EE-LM Le persone che non hanno domicilio né sede né uno stabilimento commerciale o industriale operante in Estonia dovranno designare un consulente in brevetti che le rappresenti nei procedimenti sui marchi presso l'Ufficio brevetti e la commissione di ricorso, ad eccezione del deposito di una domanda "L'Ufficio brevetti esaminerà e tratterà le istanze di trasformazione conformemente alle disposizioni del capitolo 4 di questa legge [la legge marchi], tenendo conto delle specifiche disposizioni derivanti dal regolamento sul marchio comunitario" § 71 3 (5), EE-LM § 13 (2), EE-LM c) L'indirizzo di un'impresa commerciale o industriale operante in Estonia e appartenente a una persona di uno Stato straniero o il documento di procura di un consulente in brevetti d) Nessun requisito speciale Finlandia La trasformazione è disciplinata, in particolare, dal § 57a, FI-LM a) Pagamento della tassa - per marchi individuali: 165 EUR più 65 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza a) Entro il termine indicato nella richiesta dell'Ufficio nazionale finlandese brevetti e registrazioni L'istanza verrà trattata come una qualsiasi domanda di registrazione di marchio nazionale § 57a (1), FI-LM - per marchi collettivi: 235 EUR più 65 EUR per ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la terza § 57a (1) (1), FI-LM § 6 FI-TASSE 121 Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio b) Traduzione dell’istanza di trasformazione e dei documenti acclusi § 57a (1) (2), FI-LM Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame b) Entro il termine indicato nella richiesta dell'Ufficio nazionale finlandese brevetti e registrazioni § 57a (1), FI-LM c) Indicazione di un recapito per la corrispondenza in Finlandia § 57a (1) (3), FI-LM c) Entro il termine indicato nella richiesta dell'Ufficio nazionale finlandese brevetti e registrazioni § 57a (1), FI-LM d) Riproduzione del marchio § 57a (1) (4), FI-LM d) Entro il termine indicato nella richiesta dell'Ufficio nazionale finlandese brevetti e registrazioni § 57a (1), FI-LM Francia La trasformazione è disciplinata, in particolare, dagli articoli L. 717-5, R. 717-9 e R. 717-10, FR-CPI a) Pagamento della tassa di 225 EUR, più 40 EUR per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza FR-TASSE Articolo R. 717-9, FR-CPI b) Traduzione in francese dell’istanza di trasformazione e dei documenti acclusi Articolo R. 717-9, FR-CPI Le condizioni di cui ai punti a), b) e c) devono essere soddisfatte entro il termine stabilito dall'Ufficio. Articolo R. 717-9, FR-CPI Qualora i suddetti requisiti non siano soddisfatti nel termine prescritto, l’istanza viene rigettata e la tassa rimborsata Articolo R. 717-9, FR-CPI 122 Qualora il richiedente non abbia né domicilio né sede in uno degli Stati membri della Comunità europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, deve designare un rappresentante domiciliato in uno degli Stati membri della Comunità europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo Articolo R. 717-9, FR-CPI Un’istanza di trasformazione in marchio nazionale francese è soggetta a un nuovo esame di merito che attiene ai requisiti formali e agli impedimenti assoluti alla registrazione ed è del pari soggetta al procedimento d’opposizione. Quando si richiede la trasformazione di un MC in relazione al quale era stata rivendicata la preesistenza di un marchio anteriore registrato in Fran- Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame cia, non sarà svolto un nuovo esame di merito e non sarà possibile presentare opposizione. Articolo L. 717-5, FR-CPI Germania La trasformazione è disciplinata, in particolare, dal §125d, DE-LM a) Pagamento della tassa di deposito della domanda: - 300 EUR per un marchio individuale - 900 EUR per un marchio collettivo Pagamento di una tassa per ciascuna classe oltre la terza: - 100 EUR per marchi individuali - 150 EUR per marchi collettivi § 125d (1) DE-LM congiuntamente a N. 331100 a 331400 della tabella delle tasse, allegata al § 2, DE-TASSE b) Le domande devono essere presentate in lingua tedesca; non vi sono norme specifiche sulle lingue in cui vanno presentate le istanze di trasformazione § 93, DE-LM c) Il titolare di una domanda di marchio o di un marchio registrato che non abbia né domicilio né sede o stabilimento in Germania deve indicare a) Il richiedente deve pagare le tasse prescritte nel termine di tre mesi a decorrere dalla ricezione dell’istanza di trasformazione da parte dell’Ufficio brevetti e marchi. Se la tassa non è stata pagata nel suddetto termine, l’istanza di trasformazione si considera come ritirata § 125d (1), DELM § 6 (1), DETASSE In linea di principio, la mancata designazione di un rappresentante locale ai sensi del § 96 DE- LM, comporta il rigetto della domanda Non vi sono norme specifiche a tale riguardo con riferimento alla trasformazione L’Ufficio brevetti e marchi tedesco non esige la presentazione di una procura scritta. § 15 (4), DE-REG Se si richiede la trasformazione di una domanda di MC: nuovo esame di merito Se viene richiesta la trasformazione di un MC registrato: il marchio è iscritto direttamente nel registro dei marchi tedesco. Non si procede a un nuovo esame di merito; non è possibile opporsi alla registrazione § 125d (2)-(3), DE-LM § 125d (2), (3), DE-LM prevede espressamente che la domanda nazionale risultante e il marchio mantengono la data di deposito dinanzi all’UAMI come pure l’eventuale data di priorità o di preesistenza [cfr. Articolo 108 (3) RMC] 123 Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame un indirizzo per le notificazioni in Germania o designare come suo rappresentante un consulente in brevetti o un avvocato esercitante in Germania o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro del SEE, a condizione che abbia designato un rappresentante locale come domiciliatario delle notificazioni (Zustellungsbevollmächtigte). § 96 (1), (2), § 125d (1), (4), DE-LM d) Quattro copie bidimensionali identiche della riproduzione del marchio, tranne nel caso in cui si tratti di marchi denominativi §§ 8-12, DE-RE Grecia La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 2, GR-DECRETO a) Tassa per la registrazione della prima classe: 120 EUR Tassa per ciascuna classe supplementare: 30 EUR Articolo 2 (1) (a), GRDECRETO, Articolo 35 (1), GR-LM b) Traduzione in greco dell'istanza di trasformazione e dei documenti allegati 124 a) Nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica al richiedente da parte della “Direzione della proprietà commerciale e industriale” Articolo 2 (2), GR-DECRETO b) Nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica al richiedente da parte della “Direzione della proprietà com- Un avvocato deve essere designato ai fini della rappresentanza del richiedente e deve essere presentata una procura scritta recante la firma del richiedente. Non è richiesta l’autenticazione della firma del richiedente. Articolo 2 (1)(c), GR-DECRETO Articolo 6 (3)(d), GR-LM Esame, compreso quello degli impedimenti assoluti e relativi, così come per una domanda di marchio greco. Articolo 2 (4), GR-DECRETO Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame merciale e industriale” Articolo 2 (2), GR-DECRETO c) Documento per la nomina di un avvocato mandatario in Grecia. Articolo 2 (1) (c), GRDECRETO c) Nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica al richiedente da parte della “Direzione della proprietà commerciale e industriale” Articolo 2 (2), GR-DECRETO d) 10 riproduzioni del marchio; nel caso di marchio di colore, 10 riproduzioni del colore Articolo 2 (1)(d), GRDECRETO d) Nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica al richiedente da parte della “Direzione della proprietà commerciale e industriale” Articolo 2 (2), GR-DECRETO Irlanda La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'IE-S.I. n. 229 a) Domanda di registrazione di un marchio: 70 EUR Tassa per classe supplementare superiore a una: 70 EUR a) – d) Nel termine di 3 mesi a decorrere dalla notifica del “Controller” (Uffici o irlandese dei brevetti) Articolo 8, paragrafo 2, IE-S.I. n. 229, Allegato III, IE-RULES Articolo 8, paragrafo 4, IE-S.I. n. 229 b) Una traduzione in inglese della richiesta e della documentazione acclusa 1. Esame dell’ammissibilità della richiesta di trasformazione (“decisione preliminare”): - Se i diritti del titolare del marchio comunitario siano stati dichiarati decaduti per mancato uso, a meno che il marchio comunitario sia stato oggetto di un uso serio in Irlanda, confor- 125 Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame Articolo 8, paragrafo 3, lettera (b) (i), IE-S.I. n. 229 memente alla legislazione irlandese. c) Un indirizzo per la corrispondenza in Irlanda - Se, conformemente a una decisione dell’UAMI o di un tribunale nazionale, gli impedimenti assoluti alla registrazione, le cause di decadenza o di nullità si applicano in Irlanda alla domanda di marchio comunitario o al marchio comunitario registrato. Articolo 8, paragrafo 3, lettera (b) (iii), IE-S.I. n. 229 d) Una riproduzione del marchio Articolo 8, paragrafo 3, lettera (b) (ii), IE-S.I. n. 229 Articolo 8, paragrafo 1, IE-S.I. n. 229 2. Quando la decisione preliminare sull’ammissibilità della richiesta è affermativa: l’esame della domanda risultante (indipendenteme nte dal fatto che si tratti di una richiesta di trasformazione di una domanda di MC o di un MC registrato in un marchio nazionale) è identico a quello svolto per le domande nazionali. Articolo 8, paragrafo 1, IE-S.I. n. 229 126 Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Italia Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'IT-DECR a) Pagamento della tassa di base per il deposito - marchi individuali: 101 EUR, più 34 EUR per ciascuna classe supplementare di prodotti e servizi - marchi collettivi: 337 EUR, indipendentemente dal numero delle classi di prodotti e servizi. b) Traduzione in italiano della domanda di marchio comunitario e della documentazione acclusa c) Domicilio in Italia o nomina di un rappresentante iscritto all’Albo nazionale dei consulenti in proprietà industriale o di un avvocato iscritto all'ordine. Lettonia Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Il pagamento della tassa dev'essere effettuato sul conto corrente postale n. 82618000. a) – d) L'Ufficio italiano richiederà al richiedente la trasformazione di presentare la pertinente documentazione. Nel caso in cui sia stato nominato un rappresentante e depositata una procura, l'Ufficio italiano trasmetterà direttamente al rappresentante la richiesta di documentazione. La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla data della richiesta da parte dell’UIBM. Nel caso in cui venga nominato un rappresentante, questi dovrà depositare l’atto di procura ovvero la lettera d’incarico, che dovrà essere corredata dal pagamento della prescritta tassa di 34 EUR, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 82618000 Qualora l’Ufficio italiano della proprietà industriale decida che la richiesta di trasformazione è ricevibile ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del RMC, tale richiesta sarà sottoposta allo stesso esame che si effettua per le domande nazionali La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 39.5, LV-LM a) Pagamento della tassa di deposito della domanda - marchi individuali: 60 LVL (86,1 EUR) più 20 LVL (28,7 EUR) per ogni classe di prodotti e servizi oltre la prima Articolo 39.5, paragrafo 1, LV-LM - marchi collettivi: 150 LVL (215,2 EUR), più 20 LVL (28,7 EUR) per ogni a) Entro tre mesi Articolo 39.5, paragrafo 1, LV-LM Un richiedente straniero può depositare una domanda, intrattenere la corrispondenza e compiere tutti gli atti ulteriori dinanzi all'Ufficio brevetti solo designando un rappresentante professionale (consulente in materia di marchi) La domanda di marchio risultante dall'istanza di trasformazione del MC è sottoposta a un nuovo esame di merito attinente ai requisiti formali e agli impedimenti assoluti alla registrazione ed è del pari suscettibile di opposizione, conformemente Articolo 10, paragrafo 11, LV-LM 127 Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame classe di prodotti e servizi oltre la prima all’articolo 110, paragrafo 2, RMC Articolo 39.5, paragrafo 1, LV-LM Articolo 39.5, paragrafo 4, LVLM b) Traduzione in lettone dell'istanza di trasformazione, compreso l'elenco di prodotti e servizi b) Entro tre mesi Articolo 39.5, paragrafo 1, LV-LM Articolo 39.5, paragrafo 4, e articolo 10, paragrafo 7, LV-LM c) Nomina di un rappresentante professionale (consulente in materia di marchi) c) Entro tre mesi Articolo 39.5, paragrafo 1, LV-LM Articolo 10, paragrafo 11, LV-LM d) Nessun requisito speciale Lituania La trasformazione è disciplinata, in particolare, dal capitolo XXXVI, LT-RE a) Pagamento della tassa di deposito della domanda - marchi individuali: 240 LTL (69,51 EUR), più 120 LTL (34,75 EUR) per ogni classe di prodotti e servizi oltre la prima Paragrafo 285, punto 1), LT-RE, LT-TASSE, Allegato 4, paragrafi 1 e 2 Per i marchi collettivi non è prevista alcuna tassa b) Traduzione in lituano dell'istanza di trasformazione e dei documenti allegati Paragrafo 285, punto 2), LT-RE 128 a) - d) Entro due mesi a decorrere dalla data in cui la rispettiva istanza di trasformazione viene inviata dall'UAMI all'Ufficio brevetti della Repubblica di Lituania. La tassa di deposito deve essere versata lo stesso giorno di deposito degli altri documenti. Paragrafo 285 LT-RE L'istanza di trasformazione sarà esaminata dall'Ufficio brevetti lituano entro un mese Le persone fisiche straniere che non sono residenti permanenti della Repubblica di Lituania o di altri Stati membri dell’UE e le persone giuridiche di Stati stranieri che non hanno una sede distaccata o un ufficio di rappresentanza nella Repubblica di Lituania o che non hanno una sede, una succursale o un ufficio di rappresentanza in alcun altro Stato membro dell’UE, depositeranno le domande presso l'Ufficio Qualora sia ritenuta ammissibile dall'Ufficio brevetti, conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, RMC e al paragrafo 285 LT-RE, l'istanza di trasformazione sarà trattata come una normale domanda di marchio nazionale, tenendo conto, se del caso, della priorità o della preesistenza ai sensi degli articoli 34 e 35, RMC. Paragrafi 288 e 289 LT-RE Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio c) Indicazione di un indirizzo per le comunicazioni nel territorio della Repubblica di Lituania Paragrafo 285, punto 3), LT-RE d) Riproduzione del marchio: 2 riproduzioni se il marchio è denominativo; 5 in tutti gli altri casi Paragrafo 285, punto 4), 32 LT-RE Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame dalla data di ricezione di tutti i documenti. L'istanza di trasformazione viene considerata ritirata qualora il richiedente non rispetti il termine e in caso di assenza o inesattezza di uno dei documenti citati o di mancato o errato versamento delle tasse brevetti lituano ed eseguiranno tutte le azioni relative alla registrazione del marchio presso l'Ufficio brevetti lituano e saranno altresì rappresentate presso la commissione di ricorso da un consulente in materia di brevetti della Repubblica di Lituania Qualora sia richiesta la trasformazione di un MC registrato, il marchio viene registrato senza essere sottoposto a nuovo esame Paragrafi 286 e 287, LT-RE Malta Paragrafo 290, LT-RE Articolo 11, paragrafo 2, LT-LM La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 10, MT-RE MC a) Tassa Marchi individuali (compresa la prima classe): 50 MTL (116 EUR) Ogni classe di prodotti e servizi oltre la prima: 50 MTL. Domande separate per ogni classe Marchi collettivi (compresa la prima classe): 50 MTL Articolo 10, paragrafo 2, MT-RE MC a) - b) Entro novanta (90) giorni lavorativi a decorrere dalla data di deposito di una domanda nazionale risultante da un'istanza di trasformazione Rappresentanza non richiesta Ove sia ritenuta ammissibile dall'Ufficio brevetti ai sensi dell'articolo 108 RMC, l'istanza di trasformazione sarà trattata come una normale domanda di registrazione di un marchio ai sensi della Legge marchi maltese Articolo 10, paragrafo 2, MT– RE MC Ogni classe di prodotti e servizi oltre la prima: 50 MTL. Domande separate per ogni classe b) Maltese o inglese c) e d) non richiesti Articolo 8, paragrafo 1, MT-RE 129 Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame Polonia La Legge marchi polacca non contiene disposizioni specifiche sulla trasformazione. Tuttavia, in Polonia sono direttamente applicabili le disposizioni del regolamento sul marchio comunitario Portogallo La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 247 PT-CPI a) Tassa Marchi individuali (per la prima classe): 81,09 EUR Ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la prima: 43,24 EUR a) Nel termine di tre mesi a decorrere dalla notifica inviata dall’Ufficio della PI portoghese Articolo 247, paragrafo 2, PT-CPI Marchi collettivi (per la prima classe): 81,09 EUR Le persone non residenti in Portogallo devono essere rappresentate da un avvocato o da un consulente in PI o indicare un indirizzo per la corrispondenza in Portogallo. Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 247, paragrafo 2, lettera d), PT-CPI Ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la prima: 43,24 EUR Qualora l’Ufficio portoghese della PI decida che la richiesta di trasformazione è ricevibile ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, RMC, la richiesta sarà trattata come una normale domanda di marchio nazionale Articolo 247 PTCPI 130 b) Traduzione in portoghese dell'istanza di trasformazione e dei documenti allegati b) Nel termine di tre mesi a decorrere dalla notifica inviata dall’Ufficio della PI portoghese c) Designazione di un rappresentante per agire dinanzi all’Ufficio della PI portoghese c) Nel termine di tre mesi a decorrere dalla notifica inviata dall’Ufficio della PI portoghese d) Due riproduzioni del marchio d) Nel termine di tre mesi a decorrere dalla notifica inviata dall’Ufficio della PI portoghese Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Regno Unito Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 10, UK-REMC a) Domanda di registrazione di un marchio o più marchi: £200 (297 EUR) Qualora l’Ufficio consideri ammissibile l’istanza di trasformazione, a norma dell’articolo 108, RMC, questa verrà trattata come una qualsiasi domanda di registrazione ai sensi della legge nazionale Tassa per ciascuna classe oltre la prima: £50 (74 EUR) UK-TASSE b) Se la domanda non è stata presentata in inglese, può esigersi una traduzione della stessa in inglese Articolo 10, paragrafo 2, UKREMC Articolo 10, paragrafo 2, UK-TMCR, Regola 72, UK-RULES c) procedimenti ex parte: un indirizzo per le notificazioni per l'intero territorio CE, SEE e le Isole del Canale, Regola 10, paragrafo 4, UK-RULES Procedimenti inter partes: un indirizzo per le notificazioni nel Regno Unito, a meno che l'ufficio disponga altrimenti. c) Nel termine di 2 mesi dalla data dell’invito, rivolto al richiedente dall’Ufficio brevetti, a indicare un indirizzo per le notificazioni Articolo 10, paragrafo 2, UKREMC, Regola 10, paragrafo 6, UKRULES Regola 10, paragrafo 5, UK-RULES Repubblica La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 50 CZ-LM, § 14 (2) CZ-RE ceca a) Tassa: - Marchi individuali: 5000 CZK (173 EUR) a) Entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione ufficiale - Marchi collettivi: 10000 CZK (345 EUR) Articolo 50, paragrafo 1, CZ-LM - 500 CZK (17 EUR) in più per ogni classe di Le persone che non hanno residenza permanente, sede o stabilimento commerciale o industriale nel territorio della Repubblica ceca devono essere rappresentate nei L'ufficio esamina l'ammissibilità di un'istanza di trasformazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, RMC Articolo 50, paragrafo 2,CZ-LM 131 Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente prodotti e servizi oltre le prime tre procedimenti sui marchi conformemente a leggi specifiche Articolo 50, paragrafo 1, lettera a), CZ-TML (Parte XI della Legge n. 634/2004) b) Traduzione in ceco della domanda di marchio e dei relativi allegati Articolo 50, paragrafo 1, lettera b), CZ-LM c) Indirizzo per le notificazioni nella Repubblica ceca; Articolo 50, paragrafo 1, lettera c), CZ-LM Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Articolo 46, paragrafo 2), CZ-LM b) Entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione ufficiale Articolo 50, paragrafo 2, CZ-LM c) Entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione ufficiale Qualora sia richiesta la trasformazione di un MC registrato, il marchio viene registrato senza che si proceda a ulteriore esame Articolo 50, paragrafo 1, CZ-LM d) Entro 2 mesi dalla ricezione della comunicazione ufficiale § 14 (2), CZ-RE Articolo 50, paragrafo 1, LM Qualora sia ritenuta ammissibile, l'istanza verrà trattata come una qualsiasi domanda di registrazione di un marchio ai sensi della legge marchi ceca. In caso contrario, la richiesta sarà respinta. Articolo 50, paragrafo 1, CZ-LM d) tre riproduzioni del marchio, tranne nel caso in cui si tratti di marchi denominativi Esame Articolo 50, paragrafo 4, CZ-LM Slovacchia La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 36b SK-LM a) Tassa: - Marchi individuali: 3500 SKK (93 EUR) a) Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta dell'Ufficio - Marchi collettivi: 7000 SKK (188 EUR) Legge n. 145/1995. - 300 SKK (8 EUR) in più per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza b) Traduzione in slovacco della domanda di MC e dei documenti allegati Articolo 36b, paragrafo 1, lettera a), SK-LM 132 b) Entro due mesi dalla ricezione della richiesta dell'Ufficio Articolo 36b, paragrafo 1, SK-LM Le persone fisiche e le entità giuridiche che non hanno domicilio o sede nella Repubblica slovacca devono essere rappresentate da un rappresentante munito di procura per le questioni relative ai marchi Articolo 34, paragrafo 3, SK-LM Qualora sia ritenuta ammissibile dall'Ufficio slovacco per la proprietà industriale, conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, l'istanza di trasformazione verrà trattata come una normale domanda di registrazione del marchio ai sensi della legge marchi slovacca Qualora sia richiesta la trasformazione di un Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notificazioni o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio c) Indirizzo per le notificazioni nella Repubblica slovacca Articolo 36b, paragrafo 1, lettera b), SK-LM Slovenia Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione MC registrato, il marchio viene registrato senza che si proceda ad ulteriore esame c) Entro due mesi dalla ricezione della richiesta dell'Ufficio. Articolo 36b, paragrafo 1, SK-LM d) due riproduzioni del marchio, tranne nel caso in cui si tratti di un marchio denominativo d) Entro due mesi dalla ricezione della richiesta dell'Ufficio Articolo 36b, paragrafo 1, lettera c), SK-LM Articolo 36b, paragrafo 1, SK-LM Esame Articolo 36b, paragrafo 4, SK-LM La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 4 SL-Decreto MC a) Tassa di deposito della domanda: 1. Marchi individuali: - fino a un massimo di tre classi 20.000 SIT (83,5 EUR) - per ogni classe supplementare 3.000 SIT (12,5 EUR) 2. Marchi collettivi: - fino a tre classi 50.000 SIT (209 EUR) - per ogni classe supplementare 9.000 SIT (37,5 EUR) b) Traduzione in sloveno della domanda di MC e dei documenti allegati c) Indirizzo per la corrispondenza nel territorio della Repubblica di Slovenia o procura in cui venga designato uno dei rappresentanti abilitati presso l'Ufficio sloveno della proprietà intellettuale a) - d) Entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta dell'Ufficio Prima della scadenza di un termine, il richiedente può chiederne la proroga fino a tre mesi Le persone straniere che non siano domiciliate né abbiano uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nella Repubblica di Slovenia devono designare uno dei rappresentanti iscritti presso l'Ufficio sloveno della proprietà intellettuale. Qualora un'istanza di trasformazione di una domanda sia ammissibile ai sensi dell'articolo 108, RMC, sarà trattata come una domanda di marchio nazionale Le persone straniere possono tuttavia depositare una domanda, compiere atti ai fini della fissazione della data di deposito, pagare tasse nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, presentare copie delle prime domande rivendicando il diritto di priorità di cui all'articolo 61, e ricevere notifi- 133 Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 86, ES-LM, e dall'articolo 42, ES-RE a) Tassa di deposito della domanda: 1. Marchi individuali: 145,47 EUR per ciascuna classe richiesta 2. Marchi collettivi: 290,92 EUR per ciascuna classe richiesta Articolo 86, paragrafo 2, lettera a), ES-LM b) Traduzione in spagnolo della richiesta di trasformazione e di ogni altro documento accluso a detta richiesta, se la richiesta e i relativi documenti non sono stati ancora presentati in detta lingua Articolo 86, paragrafo 2, lettera b), ES-LM c) Qualora un richiedente agisca per conto proprio e non sia domiciliato né abbia un ufficio registrato in Spagna, deve indicare un indirizzo in Spagna per le notifiche Articolo 29, paragrafo 4, e articolo 86, paragrafo 2, lettera c), ES-LM 134 Esame che dall'Ufficio riguardo a tali procedimenti, senza ricorrere a un rappresentante. In tal caso queste persone dovranno comunicare all'Ufficio un indirizzo per la corrispondenza nel territorio della Slovenia d) cinque riproduzioni del marchio, tranne nel caso di un marchio denominativo Spagna Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione a) - d): nel termine di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio spagnolo brevetti e marchi (Oficina Española de Patentes y Marcas) della richiesta di trasformazione, trasmessa dall'UAMI Articolo 42, paragrafo 1, ES-LM Le persone fisiche o le entità giuridiche che non siano domiciliate né abbiano uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo nella Comunità europea devono, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, della legge n. 11/1986 del 20 marzo (legge sui brevetti), designare un consulente in materia di proprietà industriale che le rappresenti Articolo 56, paragrafo 2, ES-RE Se viene richiesta la trasformazione di una domanda di marchio comunitario, la domanda viene trattata come un'ordinaria domanda di marchio nazionale. Se viene richiesta la trasformazione di un marchio comunitario registrato, il marchio viene registrato senza che si proceda a ulteriore esame. Tale regola non si applica, tuttavia, nel caso in cui la trasformazione sia la conseguenza di una rinuncia o di un mancato rinnovo del marchio e qualora ciò abbia luogo nel corso di un procedimento di nullità o di decadenza, a condizione che quest'ultima sia stata di natura tale da pregiudicare la tutela del Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame marchio in Spagna d) Quattro riproduzioni del marchio, se è un marchio figurativo o contiene elementi figurativi Articolo 86, paragrafo 4, ES-LM Articolo 86, paragrafo 2, lettera d), ES-LM Svezia La trasformazione è disciplinata dal § 27 SE-RE a) Per una domanda di registrazione trasmessa all’Ufficio brevetti e registro ai sensi degli articoli 109 e 110, RMC: a) Al momento della presentazione della domanda § 7, paragrafo 2, SE-RE 1. Per la protezione in una classe di un marchio che non sia collettivo: 1.400 SEK (153 EUR) 2. Per la protezione in una classe di un marchio collettivo: 1.400 SEK (153 EUR) 3. Per la protezione in una classe aggiuntiva alla prima: 700 SEK (76 EUR) Richiesta di divisione di una domanda di registrazione, per ciascuna nuova domanda risultante dalla divisione: 1.400 SEK (153 EUR) Richiesta di divisione di una registrazione, per ciascuna nuova registrazione risultante dalla divisione: 1.400 SEK (153 EUR) Non è più prevista una tassa extra per un marchio contenente un elemento figurativo § 65 SE-LM § 27 SE-RE 135 Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio b) La domanda deve essere presentata in lingua svedese a meno che l’autorità di registro non disponga altrimenti Quando un documento allegato a una domanda sia redatto in una lingua distinta dallo svedese, il richiedente deve presentare anche una traduzione certificata di tale documento, nel caso in cui venga richiesto dall’autorità di registro § 7 SE-RE c) Il titolare di un marchio registrato che non sia domiciliato nello Spazio economico europeo (SEE) deve designare un avvocato residente nel SEE che sia autorizzato a rappresentarlo per qualsiasi questione relativa al marchio. Qualora dal registro non consti la designazione di un avvocato con regolare procura, l’autorità di registro richiederà al titolare, con notifica inviata all’ultimo indirizzo conosciuto, di sanare l’irregolarità assegnando un termine a tal fine. Nel caso in cui ciò non avvenga, il marchio sarà cancellato dal registro § 31 (1), SE-LM d) Qualora una registrazione riguardi un marchio figurativo, secondo la prassi dell'Ufficio svedese per la proprietà intellettuale è sufficiente una copia Qualora venga richiesta la registrazione a colori 136 Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame del marchio, è sufficiente una copia, requisito che si applica anche per le domande di marchio in bianco e nero. Ungheria La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 76/E HU-LM a) Pagamento della tassa di trasformazione - per una domanda di MC (marchio individuale) 54 800 HUF (217 EUR) nel caso di più classi, per ogni classe supplementare oltre la prima, 32 000 HUF (127 EUR) per classe - per una domanda di MC (marchio collettivo) 300 000 (1186 EUR) nel caso di più classi, per ogni classe supplementare oltre la prima, 32 000 HUF (127 EUR) per classe - per un MC (marchio individuale) 37 400 HUF (148 EUR) nel caso di più classi, per ogni classe supplementare oltre la prima, 16 000 HUF (63 EUR) per classe - per un MC (marchio collettivo) 160 000 HUF (635 EUR) nel caso di più classi, per ogni classe supplementare oltre la prima, 16 000 HUF (63 EUR) per classe Articolo 11, paragrafi 1, 2 e 7, HU-TASSE a) entro due mesi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio brevetti ungherese Articolo 76/E (5), HU-LM In assenza di una disposizione di un trattato internazionale che stabilisca il contrario, i richiedenti stranieri saranno rappresentati da un consulente abilitato in material di brevetti o da un avvocato per tutte le questioni relative ai marchi di competenza dell'Ufficio brevetti ungherese. Questa disposizione non si applica qualora la parte straniera sia una persona fisica o un'entità giuridica con residenza permanente o domicilio nel territorio di uno Stato membro dello Spazio economico europeo Articolo 44, paragrafi 1 e 4, HULM Le disposizioni delle leggi sulla proprietà industriale riguardanti la rappresentanza di richiedenti stranieri si applicano mutatis mutandis al pagamento delle tasse da parte dei ri- L'istanza di trasformazione di una domanda di MC sarà trattata come una normale domanda di registrazione del marchio ai sensi della legge in materia; le disposizioni dei capitoli VII-IX si applicano mutatis mutandis Articolo 76/E, paragrafo 10, HU-LM Qualora sia richiesta la trasformazione di un MC registrato, il marchio viene registrato senza che si proceda a ulteriore esame dopo il pagamento della tassa di deposito e il deposito della traduzione di cui all'articolo 76/E, paragrafo 6, HU-TML Articolo 76/E HULM 137 Stato membro Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio b) traduzione in ungherese dell'istanza e dei documenti allegati Articolo 45, paragrafo 5, HU-LM Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione b) va depositata presso l'Ufficio brevetti ungherese entro quattro mesi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio brevetti ungherese stesso. chiedenti esteri, ai sensi della legge ungherese sulle tasse Articolo 50, paragrafo 5), HU-LM; Articolo 76/E, paragrafo 6, HULM c) Designazione di un consulente abilitato in materia di brevetti o di un avvocato in tutte le questioni relative ai marchi di competenza dell'Ufficio brevetti ungherese Articolo 44, paragrafi 1 e 4, HU-LM 138 Articolo 21, paragrafo 2, HUTASSE Esame Stato Adempimenti procedurali a) Tassa b) Traduzione c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante d) Requisiti relativi al numero di riproduzioni del marchio Bulgaria Termini per gli adempimenti procedurali di cui alla colonna precedente Designazione di un rappresentante professionale locale per la domanda nazionale risultante dalla trasformazione Esame La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 72c BG-LM a) Pagamento della tassa di deposito della domanda - marchi individuali: 200 BGN (102 EUR) più 60 BGN (31 EUR) per ogni classe di prodotti e servizi oltre la prima a) Entro due mesi dalla data di ricezione dell'istanza di trasformazione. Articolo 72c, paragrafo 2, BG-LM Articolo 4, paragrafo 1, BG-TASSE - marchi collettivi: 400 BGN (204,5 EUR) più 120 BGN (61 EUR) per ogni classe di prodotti e servizi oltre la prima Le persone che non hanno residenza o sede nella Repubblica di Bulgaria devono designare un consulente locale in materia di proprietà industriale che le rappresenti nei procedimenti presso l'Ufficio brevetti. Articolo 3, paragrafo 1, BG-LM Articolo 4, paragrafo 1, BG-TASSE b) Traduzione in bulgaro dell'istanza di trasformazione e dei documenti allegati b) Entro due mesi dalla data di ricezione dell'istanza di trasformazione. Articolo 72c, paragrafo 2, punto i), BG-LM Articolo 72c, paragrafo 2, BG-LM d) Una riproduzione del marchio d) Entro due mesi dalla data di ricezione dell'istanza di trasformazione. Articolo 72c, paragrafo 2, punto ii), BG-LM Articolo 72c, paragrafo 2, BG-LM Romania La Legge marchi rumena non contiene disposizioni specifiche sulla trasformazione 139 Capitolo 9 Sanzioni per la contraffazione di un marchio comunitario In caso di violazione dei diritti conferiti dal marchio comunitario enunciati negli articoli da 9 a 13 del regolamento sul marchio comunitario (RMC), quest'ultimo prevede, a titolo di sanzione, solo la richiesta di provvedimenti ingiuntivi (articolo 98, paragrafo 1, RMC), oltre alle possibilità di agire in giudizio contro editori di dizionari od opere analoghe (articolo 10 RMC). Quanto a tutte le altre sanzioni, come il risarcimento dei danni, il sequestro, la distruzione e le richieste di informazione, l'articolo 98, paragrafo 2, RMC, in combinato con l'articolo 14, paragrafo 1, RMC, dispone che è applicabile la legge dello Stato membro, ivi compreso il diritto internazionale privato di quest’ultimo. Il regolamento non fa menzione di sanzioni penali per l'utilizzazione di un marchio comunitario. Nella tabella successiva sono riportate le rispettive disposizioni nazionali e, ove del caso, le eventuali disposizioni specifiche in materia di sanzioni applicabili alla contraffazione di marchi comunitari. 141 Stato membro Austria Danni/ Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa - La normativa austriaca non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa previste ai marchi comunitari. § 2 (3), AT-LM a) Uso non autorizzato del marchio: Risarcimento del danno valutato in via equitativa § 53 (1), AT-LM b) Violazione dolosa o colposa del diritto di marchio: risarcimento del danno, compreso il lucro cessante (mancato guadagno causato dalla contraffazione) o assegnazione dei profitti ottenuti dal contraffattore a seguito della violazione - Restitutio in pristinum ai sensi di quanto disposto dalla legge, - in particolare, distruzione di tutti i prodotti contraffatti e messa fuori uso degli strumenti e dei macchinari destinati esclusivamente o principalmente alla fabbricazione dei prodotti contraffatti, - a eccezione dei prodotti il cui stato e uso non possano violare i diritti di marchio dell’attore. 142 - Tali misure possono essere richieste solo nei limiti in cui siano necessari per la restitutio in pristinum ai sensi della legge § 52, AT- LM § 53 (3), AT-LM Pubblicazione della sentenza di condanna del contraffattore c) Oltre a quanto riportato alla lettera b): § 55, AT-LM, § 149, AT-Legge brevetti Domanda di risarcimento in via equitativa dei danni che non consistono in nessuna perdita pecuniaria causata dalla contraffazione dolosa o colposa del marchio, qualora ciò sia giustificato dalle circostanze del caso specifico Diritto d'informazione § 53 (4), AT-LM Reclusione fino a due anni §§ 2 (3), 60 (1), AT-LM Organo competente per l’irrogazione delle pene: Landesgericht für Strafsachen Wien § 69d (2), AT-LM - In alternativa alla distruzione o messa fuori uso, il titolare può richiedere l’assegnazione dei prodotti contraffatti dietro equo indennizzo che non ecceda i costi di produzione § 53 (2), AT-LM Indipendentemente dalla prova del danno, è possibile reclamare il doppio del risarcimento calcolato in via equitativa [v. lettera a) supra], qualora la violazione sia stata commessa con dolo o colpa grave 1. Se l’atto è stato commesso nell’esercizio di un’attività professionale: § 55a, AT-LM 2. Multa fino a 360 volte superiore al tasso giornaliero utilizzato per il calcolo delle multe §§ 2 (3), 60 (1), AT-LM Stato membro Benelux Danni/ Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa - La normativa Benelux non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa previste ai marchi comunitari. - Le sanzioni di carattere penale sono regolate dalle leggi nazionali di Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Tali normative non dispongono l’estensione delle sanzioni suddette ai marchi comunitari. Violazione dei diritti esclusivi del titolare di un marchio ai sensi dell'articolo 2.20 CBPI: Risarcimento danni e/o valutazione dei profitti realizzati Articolo 2.21 CBPI Il tribunale competente può non accogliere l’istanza di valutazione dei profitti ottenuti nel caso in cui l’uso del marchio – vietato dall’articolo 2. 20 CBPI - sia stato effettuato senza malafede o le circostanze del caso non richiedano una condanna di questo tipo Se la violazione è stata commessa in malafede, il titolare del marchio può chiedere l’assegnazione in proprietà dei beni mobili recanti il marchio contraffatto o degli strumenti che siano serviti per la fabbricazione dei suddetti prodotti, oppure esigere che siano distrutti o resi inutilizzabili Articolo 2. 22, punto 1, CBPI Il tribunale può disporre che l’attore compensi tale assegnazione con un indennizzo determinata dal tribunale Articolo 2.22, punto 3, CBPI Articolo 2.21, punto 2, CBPI Su istanza del titolare di un marchio Benelux, il tribunale può disporre che il contraffattore ponga a disposizione del titolare qualsiasi informazione in suo possesso circa l’origine degli oggetti che hanno violato il diritto di marchio di quest’ultimo e che comunichi tutti i dati pertinenti BELGIO: 1. Reclusione: da un minimo di 8 giorni a un massimo di 6 mesi e/o 2. Multa: da un minimo di 26 EUR a un massimo di 2000 EUR, moltiplicato per un coefficiente correttore di 5. È punibile chiunque: - abbia imitato un marchio e ne abbiano fatto uso ingannevole; - abbia contrassegnato, in modo tale da trarre in inganno, i propri prodotti industriali o gli oggetti del proprio commercio con il marchio di un terzo, mediante aggiunta, omissione o qualsiasi altra alterazione; Articolo 2.22, punto 4, CBPI - abbia posto in vendita o introdotto sul mercato prodotti contrassegnati da un marchio imitato o utilizzato in modo ingannevole. È punibile, nell’ambito degli illeciti summenzionati, chiunque: - sia l’esecutore o il diretto collaboratore nell'esecuzione degli stessi; - collabori con qualsiasi atto all’esecuzione dell’illecito, talché 143 Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa quest’ultimo non si sarebbe potuto commettere senza il suo concorso; - cagioni la commissione di un illecito con regali, promesse, minacce, abuso d’autorità o di potere, istigazione a delinquere o raggiri Articoli 8 e 9, Legge marchi del 1º aprile 1879 I prodotti contrassegnati da marchi imitati o ingannevoli, così come gli strumenti e i materiali impiegati per commettere l’illecito, possono essere totalmente o parzialmente confiscati se appartengono al condannato. Gli oggetti confiscati potranno essere assegnati all’attore che richieda un risarcimento dei danni nel corso del procedimento penale, o il loro valore potrà essere dedotto dall’ammontare del risarcimento che verrà accordato. Il tribunale può, in ogni caso, ordinare la distruzione delle merci contraffatte Articolo 12, Legge marchi del 1º aprile 1879 Il tribunale può ordinare che la sentenza sia affissa nei luoghi da esso considerati idonei o pubblicata nei quotidiani da esso designati. Le spese connesse a tale pena accessoria saranno a carico del condannato. Articolo 13, Legge marchi del 1º aprile 1879 PAESI BASSI: Articolo 337, Codice penale olandese (reclusione fino a 4 anni – multa fino a 67 000 EUR) 144 Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa Cipro La normativa cipriota sui marchi non contiene alcuna disposizione in materia. Danimarca - La normativa danese non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa previste ai marchi comunitari. a) Violazione dolosa o colposa: congruo indennizzo per l’uso del marchio e risarcimento dei danni calcolato sulla base dei possibili danni ulteriori § 43 (1), DK-LM Rimozione dei marchi apposti illegalmente sui prodotti in possesso del contraffattore o a sua disposizione 1. Reclusione Distruzione dei prodotti o assegnazione degli stessi alla parte danneggiata, con o senza indennizzo Fino a un anno Se esistono circostanze aggravanti: § 42 (1), DK-LM 2. Multa b) Violazione non dolosa né colposa: § 44, DK-LM In caso di violazione dolosa Indennizzo per l’utilizzazione del marchio e risarcimento danni calcolato sulla base dei possibili danni ulteriori, se ritenuto congruo § 42 (1), DK-LM § 43 (2), DK-LM Risarcimento per danni non economici § 43 (3), DK-LM Estonia - La normativa estone non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa previste ai marchi comunitari. Risarcimento dei danni patrimoniali causati con dolo o colpa, compresi il lucro cessante e i danni morali § 57 (1) 2), EE-LM Il titolare può chiedere la distruzione di prodotti e oggetti contrassegnati illegalmente, che siano in possesso del contraffattore e siano serviti o siano destinati esclusivamente o quasi esclusivamente a commettere l'infrazione, qualora non sia possibile od opportuno eliminare in altro modo l'elemento costitutivo dell'illecito dei prodotti o degli oggetti § 58 (1), EE-LM Su istanza del titolare, il tribunale può disporre che colui che ha violato il diritto esclusivo fornisca informazioni circa l'origine, le modalità, i canali di distribuzione e la quantità dei prodotti contrassegnati In caso di atti di contraffazione: pena pecuniaria o reclusione fino a tre anni. Gli stessi atti di contraffazione, se commessi a fini commerciali, saranno sanzionati con una pena pecuniaria o con la reclusione fino a 5 anni Se commessi da una persona giuridica, la contraffazione viene sanzionata con una pena pecuniaria. §§ 226 e 227 del Codice penale 145 Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa illegalmente, compresi i nomi e gli indirizzi del fabbricante, del fornitore e dei precedenti possessori e rivenditori di tali prodotti § 58 (2), EE-LM Finlandia - La normativa finlandese non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa previste ai marchi comunitari. Si vedano tuttavia i § 38 e § 39 FI-LM: “Chiunque... violi... un segno commerciale... protetto da questa legge”. § 14 (9), FI-LM “Un marchio non è registrato se è suscettibile di essere confuso con un marchio comunitario...” a) Violazione dolosa o colposa: Risarcimento di tutti i danni cagionati Soppressione o alterazione del simbolo apposto senza autorizzazione su prodotti, imballaggi, corrispondenza, documenti commerciali o altro § 38 (2), prima frase, FI-LM b) Violazione con colpa lieve: Distruzione dei prodotti o loro modifica in forma specifica Il risarcimento danni può essere modificato Assegnazione dei beni all’attore dietro indennizzo § 38 (2), seconda frase, FI-LM § 41 (1), FI-LM 1. Reclusione In caso di reato contro un diritto di proprietà industriale (se questo causa un danno economico considerevole al suo titolare), è comminata una pena massima di due anni § 2 del capitolo 49 del Codice penale finlandese 2. Multa c) Violazione non colposa: In caso di violazione dolosa, salvo quando l’atto sia punibile come reato contro un diritto di proprietà industriale ai sensi del § 2 del capitolo 49 del Codice penale finlandese Profitti ottenuti come conseguenza della violazione nel corso, come massimo, degli ultimi tre anni, sempre che il tribunale lo consideri equo tenendo conto delle circostanze, economiche o di altro tipo, del convenuto § 39 (1), FI-LM § 38 (3), FI-LM Francia - Nel FR-CPI, espresso richiamo al fatto che le sanzioni previste, sia civili che penali, sono parimenti applicabili ai marchi comunitari (articoli L. 717-1 e L. 717-2, FR-CPI) La base giuridica per l’attribuzione di un risarcimento danni in caso di violazione del diritto di marchio è contenuta nel Codice civile, Articoli 1382 - 1384. Articolo 1382: “Chiunque con le proprie azioni cagioni ad altri un dan- 146 Sequestro dei prodotti e degli strumenti utilizzati per commettere l’illecito 1. È punibile con la reclusione fino a un massimo di due anni: Assegnazione dei prodotti sequestrati al titolare del marchio violato a) Chiunque detenga illecitamente prodotti di cui conosce la contraffazione del marchio o abbia in malafede venduto o posto in vendita, fornito Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento no ingiusto, è tenuto a risarcire il danno” Rimozione del segno contraffatto dai prodotti /Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Distruzione dei prodotti Articolo L. 716-14, FR-CPI Pubblicazione della sentenza di condanna Articolo L. 716-13, FR-CPI Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa od offerto in consegna prodotti o servizi con tale marchio b) chiunque, essendone a conoscenza, abbia fornito un prodotto o prestato un servizio distinto da quello che gli era stato richiesto con un marchio registrato Articolo L. 716-9, FRCPI 2. Multa 1 000 000 FF Articolo L. 716-9, Articolo L.716-10, FR-CPI Altre sanzioni penali comminate per le contraffazioni di marchio: Codice penale, articoli 422, 422-1, 422-2, 423, 3-1, 423-2 Germania - La normativa tedesca estende espressamente le sanzioni civili anche ai marchi comunitari. § 125b, paragrafo 2, DE-LM: "Oltre ai diritti contemplati negli articoli da 9 a 11 del regolamento sul marchio comunitario, il titolare di un marchio comunitario registrato avrà titolo al risarcimento dei danni [§ 14 (6) e (7)], alla distruzione (§ 18) e all’informazione (§ 19) allo stesso modo del titolare di un marchio registrato in forza della presente legge" Violazione dolosa o colposa: Risarcimento dei danni subiti § 14 (6), DE-LM Distruzione dei prodotti contrassegnati con un marchio contraffatto in possesso del contraffattore o di sua proprietà, a meno che l’elemento costitutivo della contraffazione possa essere eliminato in qualsiasi altro modo e la distruzione risulti sproporzionata Le sanzioni penali per violazione di un marchio comunitario sono le stesse applicate in caso di violazione di marchi nazionali. Tali sanzioni sono: § 18 (1), DE-LM o Distruzione dei macchinari che siano di proprietà del contraffattore e che siano serviti o siano destinati esclusivamente o quasi esclusivamente all’apposizione illecita di un marchio su un prodotto, a meno che l’elemento costi- 2. Multa 1. Reclusione fino ad un massimo di tre anni 3. Se si tratta di atti di violazione commessi nell’esercizio di un’attività professionale: reclusione fino a un massimo di cinque anni o multa 147 Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione tutivo della contraffazione possa essere eliminato dai macchinari in qualsiasi altro modo e la distruzione degli stessi risulti sproporzionata § 18 (2), DE-LM Ciò non pregiudica l'ulteriore diritto all’eliminazione dei prodotti contrassegnati da un marchio illecito in base ai principi generali del diritto § 18 (3), DE-LM Il contraffattore può essere obbligato a informare immediatamente su origine e canali di distribuzione dei prodotti contrassegnati illecitamente con il marchio, salvo quando ciò sia sproporzionato. Tali informazioni comprendono il nome e l’indirizzo del fabbricante, del fornitore e altri precedenti detentori del prodotto, del commerciante che ha acquistato o del cliente, e della quantità di prodotti che sono stati fabbricati, consegnati, ricevuti o ordinati. In caso di violazione manifesta, l’obbligo di informazione può imporsi mediante adozione di un provvedimento ingiuntivo da parte del giudice. § 19 (1)-(3), DE-LM Ciò non compromette l'ulteriore diritto alla distruzione e all’informazione in base ai principi generali del diritto § 19 (5), DE-LM 148 Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa Viene punito il tentativo. § 143 (2), (3), § 143a, DE-LM Stato membro Grecia Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa - La normativa greca non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa previste ai marchi comunitari. La parte E (articoli 26-32) della Legge marchi greca disciplina le azioni di contraffazione 1. Reclusione La Legge marchi greca non contiene nessuna disposizione ad hoc riguardo ai presupposti per ottenere un risarcimento danni, ma rinvia alla legge n. 146/1914 (Codice di procedura civile greco) e all’articolo 914 del Codice civile greco In caso di alterazione: distruzione dei prodotti o delle merci recanti il marchio alterato. Articolo 26 (3), GR-LM Articolo 31 (1), GR-LM Articolo 28, GR-LM Violazione dolosa o colposa: Eliminazione e distruzione del marchio in caso di assoluzione dell’accusato, se vi è rischio di confusione Sono puniti con le pene summenzionate i seguenti atti di contraffazione: Articolo 31 (2), GR-LM a) alterazione di un marchio o uso consapevole di un marchio alterato; Risarcimento danni, incluso il lucro cessante Articolo 914 del Codice civile greco minimo di tre mesi e/o In caso di imitazione: eliminazione e distruzione del marchio o distruzione del prodotto Pubblicazione di un estratto della sentenza di condanna a spese della parte condannata Articolo 30, GR-LM 2. Multa 587 EUR b) consapevole apposizione, sui prodotti dell’impresa o sugli oggetti della sua attività economica, di un marchio non appartenente all’autore dei comportamenti in questione; c) imitazione totale o parziale di un marchio, senza alterazione, per ingannare i consumatori, o uso consapevole di un tale marchio; d) consapevole vendita o esposizione a fini di vendita o distribuzione di prodotti o merci con il marchio che costituisce alterazione o imitazione di un altro marchio; e) uso di un marchio contrario all’articolo 19 della Legge marchi greca (ad es. distruzione del marchio del fabbricante mentre i prodotti sono ancora in vendita; 149 Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa f) Uso come marchi di emblemi o simboli dello Stato greco e delle autorità come pure di simboli religiosi Articolo 28 (1), GR-LM Irlanda - La normativa irlandese estende espressamente le sanzioni previste ai marchi comunitari. Articolo 57(4), IE-LM: “L’art. 24 (rimedi in caso di infondata minaccia di azione per contraffazione ) e la parte VI (reati) si applicano ai marchi comunitari alle stesse condizioni di un marchio nazionale registrato" "In un’azione per contraffazione di un marchio registrato, il titolare dispone degli stessi rimedi che nel caso di violazione di qualsiasi diritto di proprietà" Ordine di cancellare, rimuovere o sbarrare il segno contraffatto su tutti i prodotti, il materiale o gli articoli contraffatti che siano detenuti, custoditi o situati sotto il controllo del contraffattore Articolo 18 (2), IE-LM 1. Reclusione/ 2. Multa Violazione di un diritto di marchio con il fine di trarre profitto o beneficiare terzi, o l’intenzione di cagionare un danno a terzi Articolo 19 (1)(a), IE-LM Se la contraffazione è dolosa o colposa: Risarcimento danni (danno emergente e lucro cessante) o valutazione dei profitti Common law Italia Articolo 19 (1)(b), IE-LM Nei procedimenti per reati minori, è comminata la pena della reclusione fino a un massimo di sei mesi o della multa fino a un massimo di 1 269,74 EUR, o entrambe le pene Ordine di consegnare al titolare di un marchio registrato tutti i prodotti, il materiale o gli articoli contraffatti che una persona detiene, custodisce o controlla nell’ambito di un’attività commerciale o ai fini di una qualsiasi operazione commerciale Nei procedimenti per reati gravi, è comminata la pena della reclusione fino a un massimo di cinque anni o della multa fino a un massimo di 126 973,81 EUR, o entrambe le pene Articolo 20 (1), IE-LM Articolo 92, IE-LM - La normativa italiana non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa previste ai marchi comunitari. Contraffazione dolosa o colposa: Risarcimento dei danni, lucro cessante o valutazione del danno Articoli 2043, 2056 e 2059, Codice civile italiano La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni 150 Ordine di distruzione dei prodotti, materiali o articoli contraffatti Distruzione delle parole, figure o segni che danno luogo alla contraffazione Se necessario, distruzione dei prodotti o del materiale inerente alla prestazione dei servizi Articolo 124, paragrafo 3, ITCPI 1. Reclusione/ 2. Multe Codice penale italiano – Articoli 743, 474, 475, 514, 517 e 518 Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento può farne, a istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa ed alle presunzioni che ne derivano Articolo 125, IT-CPI Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa Delle cose costituenti violazione dei diritti di marchio non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l’uso, quando appartengono a chi in buona fede ne fa un uso personale o domestico Interventi contro la pirateria Articoli 144-146 Articolo 124, paragrafo 7, ITCPI Sequestro amministrativo Articolo 146, paragrafo 2, ITCPI Distruzione Articolo 146, paragrafi 3 e 4, IT-CPI Pubblicazione della sentenza emessa in pendenza di violazioni di diritti sul marchio registrato Articolo 126, IT-CPI Lettonia - La normativa lettone estende espressamente le sanzioni previste ai marchi comunitari. Articolo 39.3, paragrafo 2, LV-LM Risarcimento del danno, compreso il lucro cessante Articolo 28, paragrafo 4, punto 2), LV-LM Rimborso delle spese legali, compresi i costi di contenzioso come prescritto dalla legge nonché i compensi versati al rappresentante Articolo 28, paragrafo 4, punto 3), LV-LM Consegna dei prodotti al titolare del marchio, qualora lo stesso sia d’accordo 1. Reclusione Donazione dei prodotti a fini filantropici, qualora sia possibile garantire che i prodotti non saranno nuovamente immessi sul mercato e non causeranno ulteriori danni al legittimo titolare Articolo 206, Codice penale Distruzione dei prodotti contrassegnati dal marchio illecito Fino a cinque anni 2. Multa Non superiore a duecento volte il salario minimo mensile Articolo 206, Codice penale Distruzione degli strumenti e dei materiali utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei prodotti contraffatti, qualora il loro proprietario sapesse, o fosse per lui evidente dalle circostanze, che tali strumenti e 151 Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa materiali erano serviti o destinati a essere utilizzati per lo svolgimento di attività illecite Articolo 28, paragrafo 5, LVLM Lituania - La normativa lituana non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa previste ai marchi comunitari. Risarcimento della perdita e del danno, compresi i danni morali, il lucro cessante e altre spese Articolo 50, paragrafi 1 e 3, LT-LM; Articolo 51, paragrafi 1 e 2, LT-LM Risarcimento fino al 200% o fino al 300% del danno subito se si tratta di contraffazione dolosa Articolo 50, paragrafi 1 e 4, LT-LM; Articolo 51, paragrafo 3, LTLM + Codice civile lituano Sequestro e, se necessario, distruzione dei marchi, dei macchinari e dei materiali utilizzati illegalmente per la loro fabbricazione nonché dei prodotti, qualora sia impossibile rimuovere i marchi apposti illegalmente su di essi, e di altri macchinari e materiali utilizzati per la violazione dei diritti conferiti a norma del LTLM Articolo 50, paragrafi 1 e 6, LT-LM La responsabilità penale per la violazione dei diritti del titolare del marchio è sancita dal Codice penale della Repubblica di Lituania Articolo 53, LT-LM 1. Reclusione Fino a due anni per le seguenti violazioni: Immissione sul mercato di una grande quantità di prodotti contrassegnati dal marchio di un'altra impresa senza l’autorizzazione di quest’ultima o aver causato gravi danni all'impresa di cui si utilizza il marchio Articolo 204, paragrafo 1, del Codice penale 2. Multa - fino a 12 500 LTL (3 840 EUR) per le seguenti violazioni: Immissione sul mercato di una grande quantità di prodotti contrassegnati con il marchio di un'altra impresa senza l’autorizzazione di quest’ultima o aver causata gravi danni all'impresa di cui si utilizza il marchio Articolo 204, paragrafo 1, del Codice penale; - fino a 6 250 LTL (1 810 EUR) per il seguente illecito: Immissione sul mercato di una ridotta quantità di 152 Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa prodotti contrassegnati con il marchio di un'altra impresa senza l’autorizzazione di quest’ultima o aver causato gravi danni all'impresa di cui si utilizza il marchio Articolo 204, paragrafo 2, del Codice penale - fino a 1 250 000 LTL (362 025 EUR) per le imprese che commettono gli illeciti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 204 del Codice penale Articolo 204, paragrafo 3, del Codice penale Malta - La normativa maltese estende espressamente le sanzioni previste ai marchi comunitari. Articolo 8, MT-RE MC Il segno contraffatto può essere cancellato, rimosso o annullato da tutti i prodotti, i materiali o gli articoli contraffatti detenuti, custoditi o situati sotto il controllo del contraffattore Chiunque abbia commesso un illecito ai sensi degli articoli di seguito menzionati è punibile con la reclusione fino a tre anni Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), MT-LM con il pagamento di una multa fino a diecimila lire maltesi o entrambe le pene Distruzione dei prodotti, materiali o articoli contraffatti in questione Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), MT-LM Articolo 81, MT-LM Polonia - o Articolo 72, paragrafo 4, MT-LM Articolo 73, paragrafo 2, MT-LM Articolo 74, paragrafo 3, MT-LM La normativa polacca non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa previste ai marchi comunitari. Tuttavia, le disposizioni in materia sono desumibili dall'interpretazione dell'articolo 4, PL-LPI Risarcimento del danno Articolo 296, paragrafo 1, PLLPI Chiunque contrassegni prodotti con un marchio contraffatto allo scopo di immetterli sul mercato o immetta sul mercato prodotti contrassegnati da tale marchio, è punibile con una multa, una misura di limitazione della libertà o la 153 Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa reclusione fino a due anni Articolo 305, paragrafo 1, PL-LPI In caso di atto di minore gravità, l’autore dell'illecito di cui al paragrafo 1 è punibile con il pagamento di una multa Articolo 305, paragrafo 2, PL-LPI Chi ha commesso l'illecito di cui al paragrafo 1 e continua a trarne guadagno, o commette tale illecito rispetto a prodotti di grande valore, è punibile con la reclusione da sei mesi a cinque anni Articolo 305, paragrafo 3, PL-LPI Portogallo - La normativa portoghese non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa previste ai marchi comunitari . Articolo 316 PT-CPI: "La proprietà industriale gode delle stesse garanzie che la legge portoghese riconosce alla proprietà in generale ed è specialmente protetta a norma della presente legge e delle altre leggi e convenzioni in vigore". a) Violazione dolosa o colposa: 1. Reclusione Tutte le perdite sopportate, compresi danno emergente e lucro cessante Reclusione fino a tre anni o multa per chiunque, senza l'autorizzazione del titolare del diritto: Articolo 483, Codice civile portoghese (1996) - riproduca, copi o utilizzi un marchio registrato, Articoli 562-566, Codice civile portoghese (1996) - imiti o utilizzi un marchio che imita un marchio registrato, In caso di colpa lieve, il risarcimento danni potrà ridursi in misura proporzionale Articolo 494, Codice civile portoghese (1996) - utilizzi, riproduca o imiti un marchio notoriamente conosciuto di cui si sia richiesta la registrazione in Portogallo, - utilizzi un marchio identico o simile a un marchio rinomato in Portogallo o, in caso di un marchio comunitario, nella Comu- 154 Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa nità europea, qualora il marchio successivo sia utilizzato, senza giusto motivo, per trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore o arrecare pregiudizio agli stessi, - utilizzi, nei suoi prodotti, servizi, stabilimento o impresa, un marchio registrato di proprietà altrui Articolo 232, PT-CPI Reclusione fino a un anno o multa per chiunque venda, metta in circolazione o nasconda eventuali prodotti contraffatti ai sensi dell'articolo 323 Articolo 232, PT-CPI Regno Unito - La normativa del Regno Unito estende espressamente le sanzioni previste ai marchi comunitari. UK-REMC, Articolo 7 "Illeciti e sequestro": “Le disposizioni degli articoli 92 (uso non autorizzato di un marchio ecc., in relazione a prodotti), 93 (funzione esecutiva dell'autorità locale di pesi e misure), 97 (sequestro: Inghilterra e Galles) e 98 (sequestro: Scozia) sono applicabili ai marchi comunitari e ai fini delle stesse disposizioni: a) i riferimenti a un marchio registrato includono un marchio comunitario; b) i riferimenti ai prodotti in relazione ai quali è registrato un marchio includono i prodotti in relazione ai quali è registrato un marchio comunitario" Trade Marks (1996 n. 1908) The Community Trade Mark Regulations, Articolo 8 "Falsa presentazione di un marchio quale marchio comunitario": "1.Commette un illecito chiunque presenti in modo ingannevole un marchio come marchio comunitario, o indichi in modo ingannevole i prodotti o servizi per i quali è registrato un marchio comunitario, se sia a conoscenza di tale circostanza o abbia motivo di ritenere che si tratti di una falsa rappresentazione. 2. L’autore di un illecito previsto nel presente regolamento, è condannato, con rito abbreviato, al pagamento di una multa non superiore al livello 3 della scala normale". Violazione dolosa o colposa: Danno emergente o valutazione dei profitti ottenuti Articolo 14 (2), UK-LM Cancellare, rimuovere o sbarrare il segno illecito su ogni prodotto, materiale o articolo contraffatto detenuto, custodito o situato sotto il controllo del contraffattore 1. Reclusione Articolo 15 (1)(a), UK-LM Nel procedimento per i reati di maggiore gravità, è Nel procedimento per i reati minori, è comminata una pena non superiore a sei mesi; 155 Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali Qualora non sia ragionevolmente possibile cancellare, rimuovere o sbarrare il segno costitutivo dell’illecito: distruzione dei prodotti, del materiale o degli articoli contraffatti comminata la pena della reclusione fino a un massimo di dieci anni: Articolo 15 (1)(b), UK-LM Ordine di consegnare al proprietario del marchio registrato tutti i prodotti, il materiale, o gli articoli falsificati detenuti, custoditi o situati sotto il controllo di una persona nell’esercizio della sua attività economica Articolo 16 (1), UK-LM 1. Reclusione 2. Multa a chiunque nell’intento di trarre profitto o di beneficiare un terzo o di cagionare un danno economico a un terzo, senza il consenso del titolare, commetta un reato previsto nell’articolo 92, UKLM Articolo 92 (6), UK-LM, Articolo 7, UK-TMCR e/o 2. Multa a) Nel procedimento per i reati minori, è comminata una multa non superiore al massimo legale; nel procedimento per i reati di maggiore gravità, è comminata una multa il cui ammontare dovrà essere determinato: a chiunque, nell’intento di trarre profitto o di beneficiare un terzo o di cagionare un danno economico a un terzo, senza il consenso del titolare, commetta un reato previsto nell’articolo 92 della UK-LM Articolo 92 (6), UK-LM, Articolo 7, UK-REMC b) Nel procedimento per i reati minori, è comminata una multa non superiore al livello 3 della scala normale: a chiunque commetta un reato previsto nell’articolo 7 (1), UKREMC Articolo 7 (2), UK-REMC 156 Stato membro Repubblica ceca Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento - Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa La normativa ceca prevede espressamente l’estensione delle sanzioni previste ai marchi comunitari Articolo 51, paragrafo 2, CZ-LM Diritto di ingiungere la cessazione del’arricchimento indebito e di chiedere il risarcimento dei danni Articolo 5, paragrafo 1, Legge ceca n. 221/2006 Il titolare del marchio ha il diritto di ottenere informazioni dal contraffattore sull'origine dei prodotti o dei documenti allegati ai prodotti o servizi Articolo 3, paragrafo 1, Legge ceca n. 221/2006 Risarcimento dei danni subiti. Codice civile, § 420 (1) Ritiro dal mercato e distruzione dei prodotti la cui fabbricazione o immissione sul mercato pregiudicherebbe o violerebbe i diritti protetti, o distruzione dei materiali e degli strumenti che siano utilizzati o siano destinati esclusivamente o principalmente per attività che pregiudicano o violano i diritti protetti Congruo indennizzo, anche pecuniario, calcolato in via equitativa Articolo 5, Legge ceca n. 221/2006. Sanzione pecuniaria o reclusione fino a due anni Codice penale, § 150 Articolo 4, paragrafo 1, Legge ceca n. 221/2006 La rimozione del segno o del marchio contraffatto dai prodotti prima della loro immissione sul mercato può essere consentita solo in casi eccezionali Articolo 4, paragrafo 2, Legge ceca n. 221/2006 Slovacchia - La normativa slovacca estende espressamente ai marchi comunitari le sanzioni previste. Articolo 36c, paragrafo 2, SK-LM Risarcimento del danno Articolo 26, paragrafo 3, SKLM La semplice rimozione del segno apposto illecitamente sui prodotti non è considerata misura atta a prevenire l'ulteriore violazione del diritto Articolo 26a, lettera c), SKLM I prodotti, materiali o strumenti con cui è stato violato o pregiudicato il diritto protetto da questa legge saranno distrutti nei modi idonei e a spese del contraffattore, a meno che sia possibile ricorrere a una soluzione più ap- 1. Reclusione Reclusione fino a tre anni per chiunque, senza legittimo motivo, venda, metta in vendita o distribuisca deliberatamente prodotti contrassegnati dal marchio contraffatto o fornisca un servizio contraddistinto da tale marchio § 281 (1) del Codice penale n. 300/2005 Reclusione fino a cinque anni o fino a otto anni in 157 Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione propriata Articolo 26a, lettera d), SKLM Il titolare del marchio ha il diritto di chiedere informazioni sull'origine dei prodotti o dei documenti allegati a tali prodotti o servizi a chiunque immetta o intenda immettere sul mercato prodotti o servizi contraddistinti da un segno identico o talmente simile a questo marchio da poter creare un rischio di confusione Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa caso di violazioni gravi o qualora il contraffattore faccia parte di un'organizzazione criminale § 281 (3) e (4) del Codice penale n. 300/2005 Articolo 25, paragrafo 2, SKLM Slovenia La normativa slovena non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni previste ai marchi comunitari. Sono direttamente applicabili le disposizioni dell'RMC; le sanzioni previste per la violazione di marchi nazionali sono ugualmente applicabili ai marchi comunitari Risarcimento di tutte le perdite subite, compreso danno emergente e valutazione dei profitti Il contraffattore pagherà al titolare del diritto danni per un ammontare da stabilirsi in base alle norme generali sul risarcimento dei danni o per un ammontare pari ai diritti di licenza convenuti o correnti Articolo 121a, SL-LPI, Articoli 168, 169 e altri del Codice civile (Gazzetta ufficiale n. 83/2001) In determinati casi il risarcimento potrà ridursi in maniera proporzionale Articolo 170 del Codice civile (Gazzetta ufficiale n. 83/2001) Divieto della violazione già iniziata e di future violazioni; Rettifica della situazione causata dalla violazione Ritiro dai canali commerciali degli oggetti contraffatti, tenendo conto degli interessi di terzi in buona fede; Ritiro irrevocabile dai canali commerciali degli oggetti contraffatti; Distruzione degli oggetti contraffatti; Distruzione degli strumenti di contraffazione che siano di proprietà del contraffattore e che siano serviti o siano destinati esclusivamente o principalmente a fini di contraffazione; Assegnazione degli oggetti contraffatti all'attore previo rimborso dei costi di fabbricazione; Pubblicazione della sentenza. 158 1. Reclusione Chiunque, nell'esercizio di attività commerciali, utilizzi senza autorizzazione un marchio altrui o utilizzi la parte predominante del marchio come se si trattasse di un marchio di sua proprietà o un altro segno per contraddistinguere prodotti o servizi, è punibile con la reclusione fino a tre anni Articolo 238 del Codice penale (Gazzetta ufficiale RS, n. 95/2004) 2. Multa In determinati casi, il tribunale può commutare la pena della reclusione nel pagamento di una multa Articoli 42 e 43 del Codice penale (Gazzetta ufficiale RS, n. 95/2004) Qualora decida di commutare la pena della reclusione nel pagamento di una multa, il giudice Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali Il tribunale terrà conto di tutte le circostanze del caso, in particolare della proporzionalità tra la gravità della violazione e la richiesta, nonché dell'interesse del titolare del diritto a garantire l'effettiva protezione dei diritti stabilisce, in base al Codice penale, se il pagamento della sanzione pecuniaria va effettuato su base giornaliera o fissa 1. Reclusione 2. Multa Articolo 38 del Codice penale (Gazzetta ufficiale RS, n. 95/2004) Articolo 121, SL-LPI Obbligo di fornire informazioni Nei procedimenti riguardanti la violazione dei diritti, il tribunale può, su istanza motivata della parte, ordinare che il presunto contraffattore fornisca informazioni circa l'origine e le reti di distribuzione dei prodotti o servizi che violano un diritto ai sensi di questa legge Articolo 124b, SL-LPI Spagna - La normativa spagnola non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa previste ai marchi comunitari. Condizioni per ottenere il risarcimento del danno: Chiunque commetta uno degli atti di contraffazione enumerati all'articolo 34, paragrafo 3, lettere a) e f), ES-LM, come pure qualunque responsabile dell'uso non autorizzato dei prodotti e servizi, sarà tenuto a risarcire il danno causato Chiunque commetta un qualsiasi altro atto di contraffazione di un marchio registrato sarà tenuto a risarcire il danno causato unicamente se: - sia stato formalmente avvertito dal titolare del marchio o, laddove possibile, dalla persona autorizzata ad agire, regolarmente identificata, circa l'esistenza e la violazione del marchio stesso e richiesto della cessazione di tale violazione, o abbia agito con colpa o dolo o il marchio Ritiro dal mercato di prodotti, confezioni, imballaggi, materiale pubblicitario, etichette o altri documenti mediante i quali è stata commessa la contraffazione del diritto di marchio Articolo 41, lettere a) e c), ES-LM Distruzione o cessazione, a spese della parte soccombente, dei prodotti illegalmente contrassegnati dal marchio detenuti dal contraffattore, a meno che la natura dei prodotti permetta di eliminare il segno distintivo senza pregiudicare i prodotti o la distruzione degli stessi provocherebbe danni sproporzionati al contraffattore o al titolare, in base alle circostanze specifiche del singolo caso secondo la valutazione del tribunale Articolo 41, paragrafo 1, lettera d), ES-LM 1. Reclusione da sei mesi a due anni e 2. Multa consistente nel pagamento di 12-24 penalità mensili, alle seguenti condizioni: a) Chiunque, senza un motivo legittimo, riproduca, imiti, modifichi o utilizzi in qualsiasi altro modo un segno distintivo identico o talmente simile al segno in questione da poter creare un rischio di confusione, per contraddistinguere prodotti, servizi, attività o stabilimenti identici o simili a quelli per cui il diritto di proprietà industriale è registrato b) Chiunque importi intenzionalmente questi prodotti senza un motivo legittimo è punibile con la stessa 159 Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento in questione sia notoriamente conosciuto o rinomato Articolo 42, ES-LM Qualora ordini la cessazione degli atti di contraffazione di un marchio, il tribunale stabilirà un risarcimento non inferiore a 600 EUR per ogni giorno trascorso fino alla cessazione effettiva. L'entità di questo risarcimento e la data di decorrenza dell'obbligo di risarcimento sono fissate nella sentenza Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Ai fini della valutazione dell’ammontare del danno subito, il titolare del marchio può chiedere documenti al contraffattore per agevolare tale valutazione Articolo 43, paragrafo 4, ESLM Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa pena; tuttavia, l'importazione dei suddetti prodotti da uno Stato membro dell'Unione europea non è punibile qualora i prodotti siano stati acquistati in tale Stato direttamente dal titolare dei diritti o con il suo consenso Articolo 44, ES-LM Il risarcimento danni include non solo le perdite subite, ma anche i guadagni non percepiti dal titolare del marchio registrato come conseguenza della violazione del suo diritto Qualora un tribunale abbia accertato la contraffazione di un marchio, il suo titolare avrà il diritto, in ogni caso e senza dover fornire alcuna prova, a ricevere come risarcimento l'uno per cento del fatturato realizzato dal contraffattore con i prodotti o servizi illecitamente contrassegnati. Il titolare del marchio potrà inoltre chiedere, conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi, un risarcimento danni maggiore qualora dimostri di aver subito danni più ingenti dalla contraffazione del suo marchio Articolo 43, ES-LM Svezia - La normativa svedese estende espressamente le sanzioni previste ai marchi comunitari. § 66 SE-LM: "Le disposizioni dell’articolo 37 in materia di responsabilità per violazione di un marchio sono ugualmente applicabili agli atti di violazione di un marchio comunitario. Le disposizioni degli articoli da 37a a 41 sono applicabili a meno che il regolamento sul marchio comunitario disponga diversamente. A tal fine, quanto previsto in relazione alla violazione del marchio si applica alla violazione del marchio comunitario" a) Violazione dolosa o colposa: 160 Rimozione o alterazione del simbolo commerciale costitutivo della violazione che com- 1. Reclusione Violazione dolosa o colpa grave Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Risarcimento in via equitativa per l’uso del marchio e risarcimento del danno ulteriore. Nel determinare l’ammontare del risarcimento, si tiene altresì conto dell’interesse del titolare a che non si commetta una violazione del proprio diritto sul marchio, come pure di altre circostanze di carattere non meramente economico pare su prodotti, confezioni, imballaggi, materiale pubblicitario, documenti commerciali o qualsiasi altro oggetto. § 38, paragrafo 1, SE-LM §§ 41, paragrafo 1, e 66, SELM b) Violazione commessa senza colpa o negligenza: Indennizzo dovuto per l’uso del marchio, se e nella misura in cui sia considerato adeguato Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa Fino a un massimo di due anni §§ 37 e 66, SE-LM Distruzione o alterazione delle merci su cui compare il simbolo costitutivo della violazione. Consegna dei prodotti alla parte lesa dietro indennizzo Distruzione o alterazione dei prodotti il cui uso potrebbe costituire una violazione del diritto di marchio §§ 41, paragrafo 2, e 66, SE-LM 2. Multa Violazione dolosa o colpa grave. §§ 37 e 66, SE-LM Il tentativo di violazione nei casi di cui sopra, nonché gli atti preparatori, sono puniti in base alle disposizioni del capitolo 23 del Codice penale svedese §§ 37, paragrafo 2, e 66, SE-LM § 38, paragrafo 2, SE-LM Nel caso in cui un’azione relativa alla violazione di un diritto di marchio si fondi su una registrazione ai sensi della legge marchi svedese, l’articolo 38 non è applicabile prima della pubblicazione della registrazione, a meno che la violazione sia stata commessa volontariamente § 39, SE-LM Ungheria - La normativa ungherese estende espressamente le sanzioni previste ai marchi comunitari. Articolo 76/D HU-LM: "La contraffazione di un marchio comunitario comporta – ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14 RMC – le stesse conseguenze giuridiche della contraffazione di un marchio registrato dall'Ufficio brevetti ungherese in base all’HU-LM" Tale espresso richiamo non esiste invece riguardo alle sanzioni penali Il titolare può richiedere l'assegnazione dei profitti ottenuti dalla contraffazione del marchio. In caso di contraffazione di un marchio, il titolare può inoltre chiedere il risarcimento dei danni ai sensi delle norme sulla responsabilità civile Articolo 27, paragrafi 2, lettera e), e 3, HU-LM L'atto di contraffazione può essere accertato dal tribunale. Articolo 27, paragrafo 2, lettera a), HU-LM Il titolare ha diritto di: - chiedere, a scopo cautelare, che il contraffattore ponga fine alla contraffazione o a qualunque atto possa dare direttamente adito a questo 1. Reclusione/2. Multa La violazione dei diritti di proprietà industriale (marchi compresi) e i conseguenti danni economici sono punibili con la reclusione fino a due anni, con una sanzione pecuniaria o con l’obbligo di prestare un’attività di pubblica utilità 161 Stato membro Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali genere di violazione. Il titolare può inoltre avanzare la richiesta di cui al paragrafo 2, lettera b), nei confronti di chiunque abbia fornito i suoi servizi nelle attività di contraffazione Articolo 329/D del Codice penale ungherese: Articolo 27, paragrafi 2, lettera b), e 4, HU-LM - chiedere che il contraffattore fornisca informazioni sull'identità delle persone coinvolte nella produzione e distribuzione dei prodotti contraffatti o nella fornitura di servizi contraffatti e sui loro canali di distribuzione Articolo 27, paragrafi 2, lettera c), e 5-7, HU-LM - chiedere la riparazione del danno al contraffattore, in forma di dichiarazione o con altri mezzi appropriati; se necessario, la dichiarazione sarà pubblicata dal contraffattore o a spese di quest'ultimo. Su istanza del titolare, il tribunale può altresì disporre che la sua sentenza sia pubblicata a spese del contraffattore. Il tribunale stabilirà le modalità della pubblicità. Per pubblicità s'intende, in particolare, la pubblicazione su un quotidiano nazionale o su Internet Articolo 27, paragrafi 2, lettera d), e 11, HU-LM - chiedere il sequestro, il trasferimento a una persona determinata, il ritiro e la definitiva rimozione dai canali di commercio, oppure la distruzione dei prodotti contraffatti e dei loro imballaggi nonché degli strumenti e dei materiali utilizzati esclusivamente o principalmente a fini di contraffazione Articolo 27, paragrafi 2, lettera f), e 8-10, HU-LM 162 1. Reclusione 2. Multa Le sanzioni previste sono: – reclusione fino a tre anni, se l'atto è stato commesso nell'esercizio dell'attività professionale e ha causato danni economici superiori a 3 milioni HUF, – reclusione fino a cinque anni in caso di danni economici superiori a 50 milioni HUF, – reclusione da due a otto anni in caso di danni economici superiori a 500 milioni HUF Stato Bulgaria Danni/Valutazione dei profitti ottenuti/ Risarcimento - Rimozione del segno contraffatto dai prodotti/Distruzione dei prodotti contraffatti/ Diritto d'informazione Sanzioni penali 1. Reclusione 2. Multa La legge bulgara estende espressamente le sanzioni previste ai marchi comunitari. Articolo 72d, BG-LM Obbligo di risarcire tutti i danni materiali e non materiali subiti e il lucro cessante, che siano conseguenza diretta e immediata della contraffazione. Sequestro e distruzione dei prodotti contraffatti, nonché degli strumenti con cui è stata realizzata la violazione. Articolo 76, paragrafo 1, punto iv), BG-LM 1. Reclusione Reclusione fino a tre anni per chiunque utilizzi un marchio per attività commerciali senza il consenso del titolare Articolo 76a, BG-LM Qualora un’azione sia fondata, ma non vi siano dati insufficienti per la determinazione del quantum, l’attore può chiedere il seguente indennizzo: i) da 500 a 100 000 BGL, l'importo concreto sarà stabilito discrezionalmente dal tribunale alla luce delle disposizioni dell'articolo 76a, paragrafi 2 e 3, oppure ii) il corrispettivo in denaro dei prodotti contraffatti ai prezzi al dettaglio degli articoli prodotti legalmente, identici o simili ai prodotti contraffatti. Articolo 76b, paragrafo 1, BG-LM L’attore può chiedere che il tribunale obblighi il convenuto o un terzo a fornire informazioni su circostanze importanti per la soluzione del caso. o 2. Multa fino a 5 000 BGN. Codice penale, articolo 227 Articolo 76f, BG-LM Chiunque utilizzi per attività commerciali prodotti o servizi contraddistinti da un segno identico o simile a un marchio registrato senza il consenso del titolare, è punibile, ai sensi dell'articolo 13, con il pagamento di una multa da 500 a 1 500 BGN, mentre le imprese individuali o le entità giuridiche sono punibili con una multa da 1 000 a 3 000 BGN. In caso di violazione ripetuta, la multa comminata è da 1 500 a 3 000 BGN, mentre la sanzione pecuniaria per le imprese individuali e le entità giuridiche è da 3 000 a 5 000 BGN. Articolo 81, paragrafi 1 e 2, BG-LM Romania La Legge marchi rumena non contiene disposizioni specifiche in materia. 163 Capitolo 10 A. Tribunali dei marchi comunitari Ai sensi dell'articolo 91 del regolamento sul marchio comunitario (RMC), gli Stati membri designano tribunali dei marchi comunitari di primo e secondo grado, con le competenze che attribuisce loro l’RMC. Ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3 RMC, è possibile il ricorso in cassazione o in appello dinanzi a un giudice di terzo grado, alle stesse condizioni ed entro gli stessi limiti in cui la corrispondente legislazione nazionale ammetta un tale ricorso o appello contro le decisioni dei giudici designati come tribunali di secondo grado dei marchi comunitari. I tribunali dei marchi comunitari sono tribunali nazionali specializzati, ai quali è conferita la giurisdizione in materia di marchi comunitari sull'intero territorio della Comunità. L'obiettivo è di contenere, per quanto possibile, il numero di tribunali per ciascuno Stato membro. Conformemente all'articolo 92 RMC, i tribunali dei marchi comunitari hanno competenza esclusiva su: - azioni per contraffazione di marchi comunitari, - azioni per minaccia di contraffazione e per l’accertamento dell’insussistenza di una contraffazione, qualora la legge nazionale preveda tale tipo di azioni, - azioni per la richiesta di un equo indennizzo in caso di uso di un marchio oggetto di una domanda di marchio comunitario pubblicata (articolo 9, paragrafo 3, RMC), - domande riconvenzionali di decadenza o nullità di un marchio comunitario. A norma dell'articolo 91, paragrafo 2, RMC, entro il 15 marzo 1997 ogni Stato membro era tenuto a comunicare alla Commissione europea un elenco di tribunali dei marchi comunitari, con l’indicazione delle rispettive denominazioni e competenze territoriali. Analogamente, le eventuali modifiche apportate a tale elenco vanno comunicate alla Commissione europea. Fintantoché uno Stato membro non provveda a comunicare l'elenco alla Commissione, la competenza di cui all'articolo 92 RMC spetta ai tribunali nazionali che sono competenti ratione loci e ratione materiae nei procedimenti riguardanti un marchio nazionale registrato nello Stato membro interessato, ossia come se il marchio comunitario fosse un marchio nazionale registrato in quello Stato (articolo 91, paragrafo 5, RMC). Gli elenchi e le loro eventuali modifiche comunicati dagli Stati membri sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (articolo 91, paragrafo 4, RMC). L'Ufficio ripubblica a sua volta tali comunicazioni nella propria Gazzetta ufficiale. Tuttavia, l'effettiva attribuzione delle competenze ai tribunali notificati dallo Stato membro in luogo dei tribunali ordinariamente competenti in materia di marchi nazionali non dipende da tale pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nella tabella successiva sono elencati i tribunali dei marchi comunitari finora notificati dagli Stati membri. Ove applicabile, è altresì indicato il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o nella Gazzetta ufficiale dell'UAMI. La tabella 165 enumera inoltre i tribunali dei marchi comunitari che sono stati designati dagli Stati membri soltanto all’interno del rispettivo ordinamento nazionale, ma non sono stati ancora oggetto di una notificazione alla Commissione. 166 Stato membro Austria Tribunali dei marchi comunitari Tribunale dei MC di primo grado: - Handelsgericht Wien Riferimento della pubblicazione GU UAMI n. 4/2000, pag. 472 Tribunale dei MC di secondo grado: - Oberlandesgericht Wien Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea § 69d (1), AT-LM Belgio Tribunale dei MC di primo grado - Tribunal de Commerce de Bruxelles / Rechtbank van Koophandel te Brussel GU UAMI n. 9/1999, pag. 1141 Tribunale dei MC di secondo grado: - Cour d’appel de Bruxelles / Hof van Beroep te Brussel Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 602 (1) del Codice giudiziario belga e articolo 5 del suo allegato Cipro - Danimarca Tribunale dei MC di primo grado: - Sø- og Handelsretten, Copenhagen GU UAMI n. 9/1999, pag. 1141 Tribunale dei MC di secondo grado: - Højesteret, Copenhagen Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea § 43a, DK-LM Estonia Tribunale dei MC di primo grado: - Harju Maakohus Tribunale dei MC di secondo grado: - Tallinna Ringkonnakohus Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 715 della Legge marchi estone Finlandia Tribunale dei MC di primo grado: - Helsingin Käräjäoikeus Tribunale dei MC di secondo grado: - Helsingin Hovioikeus Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea § 42, terza frase, § 49, FI-LM 167 Stato membro Francia Tribunali dei marchi comunitari Riferimento della pubblicazione Tribunale dei MC di primo grado: - Tribunal de grande instance de Paris Tribunale dei MC di secondo grado: - Cour d’appel de Paris Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 1, FR-DECRETO n. 2002-216 Germania Tribunali dei MC di primo grado: - I seguenti tribunali distrettuali (Landgerichte) • • • • • • • • Landgericht Mannheim Landgericht Stuttgart Landgericht Nürnberg-Fürth Landgericht München I Landgericht Berlin Landgericht Bremen Landgericht Hamburg Landgericht Frankfurt am Main Landgericht Rostock Landgericht Braunschweig Landgericht Düsseldorf Landgericht Koblenz Landgericht Frankenthal (Pfalz) Landgericht Saarbrücken Landgericht Leipzig Landgericht Magdeburg Landgericht Kiel Landgericht Erfurt • • • • • • • • • • Tribunali dei MC di secondo grado: - Oberlandesgericht (Corte d’appello), localmente competente rispetto al tribunale distrettuale corrispondente, • • • • • • • • • • • • • • • • • • Oberlandesgericht Karlsruhe Oberlandesgericht Stuttgart Oberlandesgericht Nürnberg Oberlandesgericht München Kammergericht Berlin Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg Oberlandesgericht Frankfurt am Main Oberlandesgericht Rostock Oberlandesgericht Braunschweig Oberlandesgericht Düsseldorf Oberlandesgericht Koblenz Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken Oberlandesgericht Dresden Oberlandesgericht Naumburg Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht Thüringer Oberlandesgericht Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea § 125 e DE-LM 168 GU UAMI n. 9/1999, pag. 1141, GU UAMI n. 12/2001, pag. 2151 Stato membro Grecia Tribunali dei marchi comunitari Riferimento della pubblicazione Tribunali dei MC di primo grado: • Tribunal de première instance d’Athènes • Tribunal de première instance de Thessaloniki Tribunali dei MC di secondo grado: • Cour d’appel d’Athènes • Cour d’appel de Thessaloniki Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Legge n. 2943/2001, Capitolo III, Art. 6-11 Irlanda Tribunale dei MC di primo grado: - the High Court Tribunale dei MC di secondo grado: - the Supreme Court Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 7, IE-S.I. No. 229 Italia Tribunali dei MC di primo grado: • • • • • • • • • • • • Tribunale di Bari Tribunale di Bologna Tribunale di Catania Tribunale di Firenze Tribunale di Genova Tribunale di Milano Tribunale di Napoli Tribunale di Palermo Tribunale di Roma Tribunale di Torino Tribunale di Trieste Tribunale di Venezia Tribunali dei MC di secondo grado: • • • • • • • • • • • • Corte d’appello di Bari Corte d’appello di Bologna Corte d’appello di Catania Corte d’appello di Firenze Corte d’appello di Genova Corte d’appello di Milano Corte d’appello di Napoli Corte d’appello di Palermo Corte d’appello di Roma Corte d’appello di Torino Corte d’appello di Trieste Corte d’appello di Venezia Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 1 D Igs. 27/06/2003, n. 168 169 Stato membro Tribunali dei marchi comunitari Lettonia - Lituania Tribunale dei MC di primo grado: - Riferimento della pubblicazione Vilniaus apygardos teismas Tribunale dei MC di secondo grado: - Apeliacinis Teismas Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 49, parte (2) 6, LT-LM Articolo 301 parte 3, Codice civile della Repubblica di Lituania Lussemburgo Tribunale dei MC di primo grado: - Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg Tribunale dei MC di secondo grado - Cour Supérieure de Justice Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Malta Tribunale dei MC di primo grado: - First Hall of the Civil Court Tribunale dei MC di secondo grado: - The Court of Appeal Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 9, L.N. 233 del 2003 Paesi Bassi Tribunale dei MC di primo grado: - Arrondissementsrechtbank te ‘s - Gravenhage Tribunale dei MC di secondo grado - Gerechtshof te ‘s - Gravenhage Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Polonia Tribunale dei MC di primo grado: - Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemyslowych Tribunale dei MC di secondo grado: - Sąd Apelacyjny w Warszawie Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Legge del 16 aprile 2004 che modifica la Legge sullo statuto dei tribunali ordinari 170 GU UAMI n. 9/1999, pag. 1141 Stato membro Portogallo Tribunali dei marchi comunitari Riferimento della pubblicazione Tribunale dei MC di primo grado: - Tribunal do Comércio de Lisboa Tribunale dei MC di secondo grado: - Tribunal da Relação de Lisboa Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 40, PT-CPI Regno Unito Tribunali dei MC di primo grado: a) in Inghilterra e nel Galles • • • • • • • • • GU UAMI n. 9/1999, pag. 1141 The High Court The Patents County Court Birmingham County Court Bristol County Court Cardiff County Court Leeds County Court Liverpool County Court Manchester County Court Newcastle upon Tyne County Court b) in Scozia - The Court of Session c) in Irlanda del Nord - The High Court Tribunale dei MC di secondo grado: - The Court of Appeal Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Regolamenti sul marchio comunitario del 2006 Repubblica ceca Tribunale dei MC di primo grado: - Městský soud v Praze Tribunale dei MC di secondo grado: - Vrchní soud v Praze Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 55, CZ-LM Slovacchia Tribunali dei MC di primo grado: • Okresný súd v Bratislave I • Okresný súd v Banskej Bystrici • Okresný súd v Košiciach I 171 Stato membro Tribunali dei marchi comunitari Riferimento della pubblicazione Tribunali dei MC di secondo grado: • Krajský súd v Bratislave • Krajský súd v Banskej Bystrici • Krajský súd v Košiciach Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 11 della Legge n. 371/2004 sulle sedi e i distretti giudiziari nella Repubblica slovacca Slovenia Tribunale dei MC di primo grado: - Okrožno sodišče v Ljubljani Tribunale dei MC di secondo grado: - Višje sodišče v Ljubljani Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Articoli 101 (1) (II) (4) e 104 (1) della Legge sui tribunali (Gazzetta ufficiale n. 100/2005) Spagna Tribunale dei MC di primo grado: - Juzgados de lo Mercantil de Alicante Tribunale dei MC di secondo grado: - Audiencia Provincial de Alicante Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 2 (4) della “Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial” Svezia Tribunale dei MC di primo grado: - Stockholms tingsrätt Tribunale dei MC di secondo grado: - Svea hovrätt, Stockholm Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea § 67, SE-LM Ungheria Tribunale dei MC di primo grado: - Fővárosi Biróság Tribunale dei MC di secondo grado: - Fővárosi Itélőtábla Articolo 76/H HU-LM 172 GU UAMI n. 9/1999, pag. 1141 B. Tribunali dei disegni e modelli comunitari Ai sensi dell'articolo 80 del regolamento sui disegni e modelli comunitari (RDC), gli Stati membri designano tribunali dei disegni e modelli comunitari di primo e secondo grado, con le competenze che attribuisce loro l’RDC. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, RDC, è possibile il ricorso in cassazione o in appello dinanzi a un giudice di terzo grado, alle stesse condizioni ed entro gli stessi limiti in cui la corrispondente legislazione nazionale ammetta un tale ricorso o appello contro decisioni dei giudici designati come tribunali di secondo grado dei disegni e modelli comunitari. I tribunali dei disegni e modelli comunitari sono tribunali nazionali specializzati, ai quali è conferita giurisdizione in materia di diritto comunitario della proprietà industriale sull'intero territorio della Comunità. L'obiettivo è di contenere, per quanto possibile, il numero di tribunali per ciascuno Stato membro. Conformemente all'articolo 81 RDC, i tribunali dei disegni e modelli comunitari hanno competenza esclusiva su: a) azioni per contraffazione di disegni o modelli comunitari, b) azioni per minaccia di contraffazione e per l’accertamento dell’insussistenza di una contraffazione, qualora la legge nazionale preveda tale tipo di azioni, c) azioni per dichiarazione di nullità di disegni o modelli comunitari non registrati, d) domande riconvenzionali di nullità di disegni o modelli comunitari, proposte nell’ambito di procedimenti di cui alla lettera a). A norma dell'articolo 80, paragrafo 2, RDC, entro il 6 marzo 2005 ogni Stato membro era tenuto a comunicare alla Commissione europea un elenco di tribunali dei disegni e modelli comunitari, con l’indicazione delle rispettive denominazioni e competenze territoriali. Analogamente, le eventuali modifiche apportate a tale elenco vanno comunicate alla Commissione europea. Fintantoché uno Stato membro non provveda a comunicare l'elenco alla Commissione, la competenza di cui all'articolo 80 RDC spetta ai tribunali nazionali che sono competenti ratione loci e ratione materiae nei procedimenti riguardanti un disegno o modello nazionale registrato nello Stato membro interessato, ossia come se il disegno o modello comunitario fosse un disegno o modello nazionale registrato in quello Stato (articolo 80, paragrafo 5, RDC). Gli elenchi e le eventuali modifiche comunicati dagli Stati membri sono pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (articolo 80, paragrafo 4, RDC). L'Ufficio ripubblica a sua volta tali comunicazioni nella propria Gazzetta ufficiale. Tuttavia, l'attribuzione effettiva delle competenze ai tribunali notificati dallo Stato membro in luogo dei tribunali ordinariamente competenti in materia di disegni e modelli nazionali non dipende da tale pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nella tabella successiva sono elencati i tribunali dei disegni e modelli comunitari finora notificati dagli Stati membri. Ove applicabile, è altresì indicato il riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o nella Gazzetta ufficiale 173 dell'UAMI. La tabella enumera inoltre i tribunali dei disegni e modelli comunitari che sono stati designati dagli Stati membri soltanto all’interno del rispettivo ordinamento nazionale, ma non sono stati ancora oggetto di una notificazione alla Commissione. 174 Stato membro Austria Tribunali dei disegni e modelli comunitari Riferimento della pubblicazione Tribunale dei DC di primo grado: - Handelsgericht Wien Tribunale dei DC di secondo grado: - Oberlandesgericht Wien Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 4b (2) della Legge sulla protezione dei disegni e modelli Articolo 4 della Legge sulla giurisdizione civile Belgio Tribunale dei DC di primo grado - Tribunal de Commerce de Bruxelles / Rechtbank van Koophandel te Brussel Tribunale dei DC di secondo grado: - Cour d’appel de Bruxelles / Hof van Beroep te Brussel Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Cipro - Danimarca Tribunale dei DC di primo grado: - Sø- og Handelsretten, Copenhagen Tribunale dei DC di secondo grado: - Højesteret, Copenhagen Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 42, capitolo 2 e articolo 43 della Legge danese sui disegni e modelli Estonia Tribunale dei DC di primo grado: - Harju Maakohus Tribunale dei DC di secondo grado: - Tallinna Ringkonnakohus Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 877 della Legge sulla protezione dei disegni e modelli industriali in Estonia Finlandia Tribunale dei DC di primo grado: - Helsingin Käräjäoikeus Tribunale dei DC di secondo grado: - Helsingin Hovioikeus Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 43 (2) dell’a Legge finlandese sui disegni e modelli 175 Stato membro Tribunali dei disegni e modelli comunitari Francia - Germania Tribunali dei DC di primo grado: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Landgericht München I Landgericht Nürnberg-Fürth Landgericht Mannheim Landgericht Stuttgart Landgericht Berlin Landgericht Bremen Landgericht Hamburg Landgericht Frankfurt am Main Landgericht Neubrandenburg Landgericht Rostock Landgericht Schwerin Landgericht Stralsund Landgericht Braunschweig Landgericht Düsseldorf Landgericht Bad Kreuznach Landgericht Frankenthal (Pfalz) Landgericht Kaiserslautern Landgericht Koblenz Landgericht Landau in der Pfalz Landgericht Mainz Landgericht Trier Landgericht Zweibrücken Landgericht Saarbrücken Landgericht Bautzen Landgericht Chemnitz Landgericht Dresden Landgericht Görlitz Landgericht Leipzig Landgericht Zwickau Landgericht Magdeburg Landgericht Flensburg Landgericht Itzehoe Landgericht Kiel Landgericht Lübeck Landgericht Erfurt Tribunali dei DC di secondo grado: • • • • • • • • • • • 176 Oberlandesgericht München Oberlandesgericht Nürnberg Oberlandesgericht Karlsruhe Oberlandesgericht Stuttgart Kammergericht Berlin Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg Oberlandesgericht Frankfurt am Main Oberlandesgericht Rostock Oberlandesgericht Braunschweig Oberlandesgericht Düsseldorf Riferimento della pubblicazione Stato membro Tribunali dei disegni e modelli comunitari • • • • • • • Riferimento della pubblicazione Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken Oberlandesgericht Koblenz Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken Oberlandesgericht Dresden Oberlandesgericht Naumburg Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht Thüringer Oberlandesgericht Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Grecia Tribunali dei DC di primo grado: • Thessaloniki City Court • Athens City Court Tribunali dei DC di secondo grado: • Thessaloniki Court of Appeal • Athens Court of Appeal Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 9 della legge n. 2943/2001 Irlanda Tribunale dei DC di primo grado: - the High Court Tribunale dei DC di secondo grado: - the Supreme Court Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea IE-S.I. No. 27 del 2003 Italia Tribunali dei DC di primo grado: • • • • • • • • • • • • Tribunale di Bari Tribunale di Bologna Tribunale di Catania Tribunale di Firenze Tribunale di Genova Tribunale di Milano Tribunale di Napoli Tribunale di Palermo Tribunale di Roma Tribunale di Torino Tribunale di Trieste Tribunale di Venezia Tribunali dei DC di secondo grado: • • • • • • Corte d’appello di Bari Corte d’appello di Bologna Corte d’appello di Catania Corte d’appello di Firenze Corte d’appello di Genova Corte d’appello di Milano 177 Stato membro Tribunali dei disegni e modelli comunitari • • • • • • Corte d’appello di Napoli Corte d’appello di Palermo Corte d’appello di Roma Corte d’appello di Torino Corte d’appello di Trieste Corte d’appello di Venezia Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 15 n. 273, Codice del diritto della proprietá industriale Lettonia Tribunale dei DC di primo grado: - Rīgas Apgabaltiesa Tribunale dei DC di secondo grado: - Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta. Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Lituania Tribunale dei DC di primo grado: - Vilniaus apygardos teismas Tribunal dei DC di secondo grado: - Apeliacinis Teismas Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 46, parte (2) 4, legge n. IX-1181 Articolo 301 parte 3, Codice civile della Repubblica di Lituania Lussemburgo Malta - Paesi Bassi Tribunale dei DC di primo grado: - Arrondissementsrechtbank te ‘s - Gravenhage Tribunale dei DC di secondo grado - Gerechtshof te ‘s - Gravenhage Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen Polonia Tribunale dei DC di primo grado: - Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemyslowych Tribunale dei DC di secondo grado: - Sąd Apelacyjny w Warszawie Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Legge del 16 aprile 2004 che modifica la Legge sullo statuto dei tribunali comuni 178 Riferimento della pubblicazione Stato membro Portogallo Tribunali dei disegni e modelli comunitari Riferimento della pubblicazione Tribunale dei DC di primo grado: - Tribunal do Comércio de Lisboa Tribunale dei DC di secondo grado: - Tribunal da Relação de Lisboa Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 40, PT-CPI Regno Unito Tribunali dei DC di primo grado: - The High Court The Patents County Court The Court of Session Tribunale dei DC di secondo grado: - The Court of Appeal Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Regolamenti sui disegni e modelli comunitari del 2005 Repubblica ceca Tribunale dei DC di primo grado: - Městský soud v Praze Tribunale dei DC di secondo grado: - Vrchní soud v Praze Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 47 della Legge sui disegni e modelli Codice del procedimento amministrativo Slovacchia Tribunali dei DC di primo grado: • Okresný súd v Bratislave I • Okresný súd v Banskej Bystrici • Okresný súd v Košiciach I Tribunali dei DC di secondo grado: • Krajský súd v Bratislave • Krajský súd v Banskej Bystrici • Krajský súd v Košiciach Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 11 della Legge n. 371/2004 sulle sedi e i distretti giudiziari nella Repubblica slovacca Slovenia Tribunale dei DC di primo grado: - Okrožno sodišče v Ljubljani Tribunale dei DC di secondo grado: - Višje sodišče v Ljubljani 179 Stato membro Tribunali dei disegni e modelli comunitari Riferimento della pubblicazione Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Articoli 101 (1) (II) (4) e 104 (1) della Legge sui tribunali (Gazzetta ufficiale n. 100/2005) Spagna Tribunale dei DC di primo grado: - Juzgados de lo Mercantil de Alicante Tribunale dei DC di secondo grado: - Audiencia Provincial de Alicante Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 2 (4) della “Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial” Svezia Tribunale dei DC di primo grado: - Stockholms tingsrätt Tribunale dei DC di secondo grado: - Svea hovrätt, Stockholm Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Articolo 52 della Legge svedese sulla protezione dei disegni e modelli Regolamento generale svedese sulla giurisdizione Ungheria Tribunale dei DC di primo grado: - Fővárosi Biróság Tribunale dei DC di secondo grado: - Fővárosi Itélőtábla Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea Capitolo 60 E della Legge sulla protezione dei disegni e modelli del 2001 (XL VIII) Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari Stato Bulgaria - Romania - 180 Riferimento della pubblicazione Capitolo 11 Autorità nazionali competenti per l’esecuzione delle decisioni definitive dell’Ufficio che fissano l’ammontare delle spese Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, RMC e dell’articolo 71, paragrafo 1, RDC, ogni decisione definitiva dell’Ufficio che fissa l’ammontare delle spese costituisce titolo esecutivo. Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, RMC e dell’articolo 71, paragrafo 2, RDC, l’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio è effettuata e ciascuno Stato membro deve designare le autorità nazionali competenti per l’esecuzione delle decisioni definitive dell’Ufficio che fissano l’ammontare delle spese. Gli Stati membri devono informare l’Ufficio e la Corte di giustizia delle autorità da essi designate. Nella seguente tabella sono elencate le autorità nazionali competenti per l’esecuzione, quali sono state finora comunicate dagli Stati membri (come nel caso di Germania, Slovacchia, Austria, Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito). La tabella include inoltre l’elenco delle autorità nazionali competenti che sono state designate dagli Stati membri solamente all’interno del rispettivo ordinamento nazionale (è il caso della Spagna). 181 Stato membro Autorità nazionali competenti per l’esecuzione delle decisioni definitive dell’Ufficio che fissano l’ammontare delle spese Austria MC e DC: Bezirksgerichte Belgio MC e DC: tribunali di primo grado Riferimento di pubblicazione GU UAMI n. 4/2004, pag. 559 e 561 Cipro Danimarca MC: Patentdirektoratet Estonia Finlandia Francia MC: l'Institut national de la propriété industrielle Articolo 3, Decreto n. 2001-670 Germania MC e DC: Bundespatentgericht GU UAMI n. 5/2002, pag. 887 GU UAMI n. 6/2005, pag. 853 e 855 § 125 i, DE-LM; § 64 DE-DeL Grecia Irlanda MC e DC: The High Court Articolo 3 (1), S.I. No. 646 del 2006 Italia Lettonia MC: Latvijas Republikas Patentu Valde Articolo 39.1 (2), LV-LM Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo 182 MC: Arrondissementsrechtbanken (Corti distrettuali) GU UAMI n. 12/1999, pag. 1517 Stato membro Regno Unito Autorità nazionali competenti per l’esecuzione delle decisioni definitive dell’Ufficio che fissano l’ammontare delle spese Riferimento di pubblicazione MC: Il Secretary of State è l’autorità competente di cui all’articolo 82, paragrafo 2, RMC. Avendo esso delegato i propri poteri in materia ai pubblici funzionari del Patent Office (Ufficio brevetti) del Regno Unito, le domande di questo tipo vanno indirizzate a: GU UAMI n. 12/1998, pag. 1381 The Law Section Trade Mark Registry Concept House Cardiff Road Newport South Wales NP10 8QQ Repubblica ceca Slovacchia MC e DC: Úrad Priemyselného Vlastníctva GU UAMI n. 11/2004, pag. 1273 Slovenia Spagna MC: La Secretaría General Técnica de Ministerio de Justicia ES-DECRETO Svezia Ungheria MC e DC: - A megyei bíróságok székhelyén működő helyi bíróság - Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság Articolo 16 (f) della Legge del 1994 sull’esecuzione forzata Autorità nazionali competenti per l’esecuzione delle decisioni definitive dell’Ufficio che fissano l’ammontare delle spese Stato Bulgaria - Romania - Riferimento di pubblicazione 183 Capitolo 12 Periodo di cinque anni per la valutazione dell'uso di marchi nazionali Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, RMC, il titolare di un marchio comunitario anteriore che ha presentato opposizione contro la registrazione di un marchio comunitario deve addurre la prova, se così richiesto dal richiedente il marchio comunitario, che il proprio marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato nel corso dei cinque anni che precedono la data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario, purché a tale data il marchio comunitario anteriore fosse registrato da almeno cinque anni (“periodo di tolleranza di 5 anni”). Del pari, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, RMC, il titolare di un marchio nazionale anteriore che ha presentato opposizione contro la registrazione di un marchio comunitario deve addurre la prova, se così richiesto dal richiedente il marchio comunitario, che il proprio marchio nazionale anteriore è stato seriamente utilizzato nello Stato membro in questione per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato nel corso dei cinque anni che precedono la data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario, purché a tale data il marchio nazionale anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. La data di registrazione di un marchio comunitario è la data in cui esso viene iscritto nel registro dei marchi comunitari. Di conseguenza, il periodo di tolleranza di cinque anni per un marchio comunitario comincia a decorrere dalla sua iscrizione nel registro dei marchi comunitari. Per determinare la data di inizio del periodo di tolleranza di cinque anni per un marchio nazionale, si deve far riferimento alla legislazione nazionale. L’inizio di tale periodo dipende dalla procedura di registrazione degli Stati membri e, in particolare, dal fatto se uno Stato membro preveda o no un procedimento di opposizione post-registrazione (come avviene nel caso di Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia). La tabella successiva richiama le disposizioni nazionali pertinenti in materia di non uso di un marchio nazionale e specifica la data rilevante a partire dalla quale decorre il periodo di tolleranza di cinque anni per un marchio nazionale. 185 Stato membro Austria Periodo di cinque anni per la valutazione dell'uso di marchi nazionali “…registrato da almeno cinque anni sul territorio nazionale… se non sia stato utilizzato… nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda“ § 33a (1), AT-LM Data di iscrizione nel registro dei marchi Benelux “in quanto non sia stato fatto alcun uso normale del marchio sul territorio del Benelux per i prodotti per i quali il marchio è registrato, senza giustificato motivo, per un periodo ininterrotto di cinque anni” Articolo 2.26, punto 2, lettera a), CBPI Data di registrazione del marchio Cipro "… per un periodo ininterrotto di cinque anni o più durante il quale il marchio sia stato un marchio registrato e non sia stato utilizzato in buona fede dal titolare in relazione a tali prodotti e servizi..." Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), CY-LM Data di iscrizione del marchio nel registro dei marchi Danimarca “…entro i cinque anni successivi alla data di conclusione del procedimento di registrazione…” § 25 (1), DK-LM Se non è stata depositata alcuna opposizione: Due mesi dopo la pubblicazione della registrazione (procedimento di opposizione postregistrazione). Se è stata depositata un’opposizione: a) Data in cui la decisione sull’opposizione diviene definitiva (vale a dire, nei casi in cui la domanda di opposizione sia respinta definitivamente, segnatamente quando il termine per il ricorso sia scaduto o quando le possibilità di ricorso siano state esaurite) oppure b) data del ritiro dell’opposizione Estonia "… per cinque anni consecutivi dalla registrazione, senza motivi legittimi..." § 53 (1) 3), 4), § 53 (2) e (3), EE-LM Data di iscrizione del marchio nel registro dei marchi Finlandia “…qualora il marchio non sia stato utilizzato nel corso degli ultimi cinque anni...” § 26, FI-LM Francia “…uso per un periodo ininterrotto di cinque anni” Articolo L. 714-5, FR-CPI Data in cui la registrazione è pubblicata nel Bulletin officiel de la propriété industrielle. Germania 186 Se non è stata depositata alcuna opposizione: data di registrazione (procedimento di opposizione post-registrazione). Stato membro Periodo di cinque anni per la valutazione dell'uso di marchi nazionali Se è stata depositata un’opposizione: conclusione del periodo di opposizione (vale a dire, rigetto definitivo dell’opposizione o diversa risoluzione, ad esempio, a seguito del ritiro dell’opposizione) § 26 (5), DE-LM Grecia “...entro i cinque anni successivi alla data di conclusione del procedimento di registrazione” Articolo 17 (1) (a), GR-LM Irlanda “...entro cinque anni successivi alla data di pubblicazione della registrazione” Articolo 51 (1) (a), (b), IE-LM Italia “…entro cinque anni dalla registrazione” Articolo 24, paragrafo 1, IT-CPI Data di iscrizione del marchio nel registro dei marchi Lettonia "… entro cinque anni dalla data di registrazione... e in assenza di motivi legittimi per il mancato uso" Articolo 23, paragrafo 3, LV-LM Data di iscrizione del marchio nel registro dei marchi Lituania "... del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso, fuorché nei casi in cui il mancato uso del marchio sia giustificato da motivi seri" Articolo 47, paragrafo 2, LT-LM Data di emissione del certificato di registrazione Malta "… entro cinque anni dalla data in cui si è conclusa la procedura di registrazione il marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo..." Articolo 42, paragrafo 1, lettera a), MT-LM Polonia "… un periodo ininterrotto di cinque anni consecutivi di mancato uso..." Articolo 170, paragrafo 2, PL-LPI Portogallo “...la registrazione decade qualora il marchio non sia stato seriamente utilizzato per un periodo di cinque anni” Articolo 269, paragrafo 1, PT-CPI Il periodo di cinque anni comincia a decorrere dalla data di registrazione. Articolo 269, paragrafo 5, PT-CPI Regno Unito “… entro i cinque anni successivi alla data di conclusione del procedimento di registrazione …” Articolo 46 (1) (a), (b), UK-LM A decorrere dall’iscrizione del marchio nel registro dei marchi 187 Stato membro Periodo di cinque anni per la valutazione dell'uso di marchi nazionali Repubblica ceca "… entro cinque anni dalla registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto di un uso effettivo da parte del titolare..." Articolo 13, paragrafo 1, CZ-LM Data di iscrizione del marchio nel registro dei marchi Slovacchia "… il marchio non è stato utilizzato... per almeno cinque anni consecutivi..." Articolo 16, paragrafo 4, SK-LM Slovenia “… entro un periodo ininterrotto di cinque anni dalla data di iscrizione del diritto nel registro“ Articolo 120, paragrafo 1, SL-LPI Data di iscrizione del marchio nel registro dei marchi Spagna “...entro cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa concessione nel Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" Se un marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo in Spagna per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio sarà sottoposto alle sanzioni previste nella presente normativa, salvo motivo legittimo per il mancato uso. Articolo 39, paragrafo 1, ES-LM Svezia “entro cinque anni successivi alla data di conclusione del procedimento di registrazione” § 25a, SE-LM Se non è stata depositata alcuna opposizione: due mesi successivi alla pubblicazione della registrazione (procedimento di opposizione post-registrazione) Se è stata depositata un’opposizione: a) data in cui la decisione sull’opposizione diviene definitiva (vale a dire, in caso di rigetto definitivo dell’opposizione, segnatamente qualora il termine per il ricorso sia scaduto oppure le possibilità di ricorso siano esaurite) oppure b) data di ritiro dell’opposizione Ungheria "… entro un periodo di cinque anni dalla data di registrazione..." Articolo 18, paragrafo 1, HU-LM La data della decisione sulla registrazione sarà la data di registrazione del marchio Articolo 64, paragrafo 1, HU-LM Stato Bulgaria Periodo di cinque anni per la valutazione dell'uso di marchi nazionali “… entro un periodo di cinque anni dalla registrazione..." Articolo 19, paragrafo 1, BG-LM Romania 188 - Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno Legislazione nazionale relative al marchio comunitario e al disegno o modello comunitario 2010 Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 2010 — 188 pagg. — 21 × 29,7 cm ISBN 978-92-91561-140-7 doi:10.2814/10608