Legislazione nazionale relativa
al marchio comunitario e al disegno o
modello comunitario
Opuscolo informativo
dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno
(marchi, disegni e modelli)
3ª edizione
(Aggiornamento: dicembre 2006)
Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull’Unione europea.
Numero verde unico (*):
00 800 6 7 8 9 10 11
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Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet consultando
il portale Europa (http://europa.eu).
Una scheda catalografica figura alla fine del volume.
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2010
ISBN 978-92-9156-140-7
doi:10.2814/10608
© Unione europea, 2010
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
Printed in Belgium
STAMPATO SU CARTA RICICLATA SENZA CLORO (PCF)
Sommario
A.
Abbreviazioni
5
B.
Introduzione
7
Capitolo 1
Legislazione nazionale, basi giuridiche
11
Capitolo 2
Trattati internazionali e Stati membri firmatari
33
Capitolo 3
Deposito delle domande di marchio comunitario e di disegno e
modello comunitario registrato presso gli uffici nazionali
39
Capitolo 4
Ambito geografico
51
Capitolo 5
Diritti nazionali che costituiscono “diritti anteriori” ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sul marchio comunitario
55
Capitolo 6
Il marchio comunitario come diritto anteriore nei procedimenti
riguardanti marchi nazionali
77
Capitolo 7
Disposizioni nazionali sugli effetti di una rivendicazione di preesistenza
107
Capitolo 8
Trasformazione
115
Capitolo 9
Sanzioni per la contraffazione di un marchio comunitario
141
Capitolo 10 Tribunali dei marchi comunitari e tribunali dei disegni e modelli
comunitari
165
Capitolo 11 Autorità nazionali competenti per l’esecuzione delle decisioni definitive dell’Ufficio che fissano l’ammontare delle spese
181
Capitolo 12 Periodo di cinque anni per la valutazione dell’uso di marchi
nazionali
185
3
A. Abbreviazioni
AT
BE
BG
BGBl.
BGN
Bl. f. PMZ
BOE
BX
CY
CYP
CZ
CZK
DC
DCNR
DCR
DE
DK
DKK
DPMA
EE
EEK
ES
EUR/€
FI
FR
G.U.
GB
GBP/£
GR
GRUR Int.
GU UAMI
HR
HU
HUF
IE
INPI
IT
LT
LTL
LU
LV
LVL
MC
MT
MTL
N/A
NL
Austria
Belgio
Bulgaria
Bundesgesetzblatt (Austria, Germania)
Lev bulgaro
Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen
Boletín Oficial del Estado
Benelux
Cipro
Lira sterlina cipriota
Repubblica ceca
Corona ceca
Disegni e modelli comunitari
Disegni e modelli comunitari non registrati
Disegni e modelli comunitari registrati
Germania
Danimarca
Corona danese
Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e marchi)
Estonia
Corona estone
Spagna
Euro
Finlandia
Francia
Gazzetta Ufficiale (Italia)
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Sterlina inglese
Grecia
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht - Internationaler Teil
Gazzetta Ufficiale dell'Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno
(marchi, disegni e modelli)
Croazia
Ungheria
Fiorino ungherese
Irlanda
Institut national de la propriété industrielle (Francia) / Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (Portogallo)
Italia
Lituania
Lita lituano
Lussemburgo
Lettonia
Lat lettone
Marchio comunitario
Malta
Lira maltese
Non applicabile
Paesi Bassi
5
OMC
OMPI
PI
PIBD
PL
PLN
PT
RDC
RMC
RO
ROL
SE
SEK
S.I.
SI
SIT
SK
SKK
TR
TRL
UK
6
Organizzazione Mondiale del Commercio
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
Proprietà industriale
Propriété industrielle - Bulletin documentaire
Polonia
Zloty polacco
Portogallo
Regolamento su disegni e modelli comunitari
Regolamento sul marchio comunitario
Romania
Leu rumeno
Svezia
Corona svedese
Statutory Instruments
Slovenia
Tallero sloveno
Slovacchia
Corona slovacca
Turchia
Lira turca
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
B.
Introduzione
La terza edizione dell’opuscolo consiste in una versione aggiornata dei capitoli delle due
precedenti edizioni (pubblicate rispettivamente nel 2002 e nel 1999), con l’aggiunta di informazioni riguardanti il disegno o modello comunitario e un elenco delle pertinenti legislazioni nazionali.
Il capitolo "Contenuto delle relazioni di ricerca nazionali e comunitarie" (capitolo 13) è stato soppresso in seguito alla modifica dell'articolo 39 (“Ricerca”) del regolamento sul marchio comunitario (RMC), introdotta dal regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio. L'Ufficio continua pertanto a trasmettere le relazioni di ricerca pervenute da ogni Stato membro
dell'Unione europea che abbia accettato di effettuare tali ricerche nei registri nazionali fino
al 10 marzo 2008. A decorrere da tale data, a norma del nuovo testo dell'articolo 39, l'Ufficio trasmetterà esclusivamente copia delle relazioni di ricerca pervenute dai vari uffici nazionali (redatte utilizzando un modulo standard predisposto dall'Ufficio) di cui il richiedente
abbia fatto richiesta al momento del deposito della domanda di marchio comunitario, e
previo pagamento della tassa di ricerca all’uopo prevista entro il termine stabilito per il
versamento della tassa di deposito. Dal canto proprio, l'Ufficio continuerà a redigere una
relazione di ricerca per quanto riguarda le domande e le registrazioni anteriori di marchi
comunitari.
Il marchio comunitario
Il marchio comunitario ha carattere unitario e produce effetti uniformi in tutta la Comunità
europea. La sua registrazione e amministrazione è affidata in maniera centralizzata all'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli). Tuttavia, tanto il
sistema di marchi comunitari quanto l'Ufficio con sede ad Alicante sono necessariamente a
contatto con le normative nazionali e con gli uffici nazionali della proprietà industriale degli
Stati membri della Comunità europea. Ciò vale anche per la normativa sui marchi del Benelux e per l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale.
In primo luogo, il richiedente un marchio comunitario può scegliere se depositare la propria domanda direttamente presso l'Ufficio di Alicante oppure presso un ufficio nazionale,
il quale provvederà poi a trasmettere la domanda ad Alicante.
In secondo luogo, il regolamento sul marchio comunitario non sempre disciplina ogni singolo aspetto e fa talvolta espresso riferimento alla legislazione nazionale; ad esempio, i
tribunali dei marchi comunitari, competenti in materia di azioni per contraffazione, sono
tribunali nazionali all’uopo designati dagli Stati membri. Inoltre, il regolamento sul marchio
comunitario disciplina solo in maniera sommaria le sanzioni applicabili in caso di contraffazione del marchio comunitario (v. articoli 14 e 98 RMC).
In terzo luogo, e fatto ancora più importante, l'intenzione evidente del legislatore comunitario non era di accantonare i sistemi dei marchi nazionali, bensì di affiancare loro il sistema dei marchi comunitari. Il quinto "considerando" del regolamento sul marchio comunitario afferma espressamente che il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce
al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri e che non sembra giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi comunitari. In quest’ottica si
sono pertanto elaborate norme intese a rendere possibile la coesistenza del marchio comunitario con i marchi nazionali. Ad esempio, una domanda di marchio comunitario o un
marchio comunitario che siano stati rifiutati possono essere trasformati in domande di
marchi nazionali degli Stati membri (articoli 108-110 RMC). Inoltre, un marchio comunitario può rivendicare a proprio vantaggio la preesistenza di un marchio nazionale anteriore
7
registrato in o per uno Stato membro (articoli 34 e 35 RMC). Infine, il marchio comunitario
e i marchi nazionali vengono reciprocamente presi in considerazione per accertare la sussistenza di diritti anteriori e di impedimenti relativi alla registrazione.
Esistono dunque diverse interrelazioni giuridiche con i sistemi dei marchi nazionali e con la
legge uniforme del Benelux sui marchi.
Il presente opuscolo presenta, in forma di tabelle sinottiche per agevolare la consultazione, informazioni per quanto possibile esaurienti su tali interrelazioni, all’attenzione degli
utenti del sistema del marchio comunitario come pure di quelli dei sistemi nazionali.
Il disegno o modello comunitario registrato
Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari (RDC) è stato
adottato il 12 dicembre 2001 ed è entrato in vigore il 6 marzo 2002.
Il diritto conferito da un disegno o modello comunitario è valido direttamente in ciascuno
degli Stati membri e può essere ottenuto presentando domanda di registrazione all'UAMI
oppure automaticamente, con la pubblicazione del disegno o modello comunitario non registrato. Un disegno o modello comunitario non registrato può essere registrato entro un
periodo di dodici mesi (periodo di tolleranza) dalla pubblicazione. I vantaggi per il titolare
del diritto conferito da un disegno o modello comunitario registrato sono una maggiore
durata della protezione (fino a un massimo di 25 anni, mentre in assenza di registrazione
la protezione non si estende oltre 3 anni) e un diverso tipo di protezione. La direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione
giuridica dei disegni e dei modelli non contiene disposizioni sull'introduzione del diritto
conferito da disegni e modelli non registrati negli Stati membri. Tuttavia, poiché simili disposizioni sono già in vigore in alcuni Stati membri, la direttiva stabilisce che le sue disposizioni lasciano impregiudicate le disposizioni nazionali applicabili ai disegni o modelli non
registrati. I disegni e modelli comunitari producono effetti uniformi nell'intera Comunità.
Il novero delle interrelazioni giuridiche tra disegni e modelli comunitari e sistemi nazionali
di disegni e modelli, compresa la legge uniforme del Benelux sui marchi, è ristretto. I tribunali dei disegni e modelli comunitari, che sono tribunali nazionali (articolo 80 RDC), sono competenti in materia di azioni per contraffazione. Conformemente all'articolo 71 RDC,
le autorità nazionali designate sono competenti per l'esecuzione delle decisioni finali dell'Ufficio che stabiliscono l'ammontare delle spese.
L’allargamento
Il 1° maggio 2004 hanno aderito all'Unione europea dieci nuovi paesi: Cipro, Repubblica
ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca e Slovenia.
Questo avvenimento ha avuto un impatto importante sui sistemi dei marchi comunitari e
dei disegni e modelli comunitari registrati, poiché si è trattato del primo allargamento dell'UE dall'entrata in vigore dei marchi comunitari e dei disegni e modelli comunitari.
Tutte le registrazioni e le domande di marchi comunitari (o le rivendicazioni di priorità)
anteriori al 1° maggio 2004 sono state automaticamente estese ai dieci nuovi Stati membri a partire dalla data di adesione. Non è stato necessario pagare alcuna tassa, né presentare una richiesta di estensione o effettuare traduzioni per le domande depositate prima del 1° maggio 2004. Identico principio è stato applicato per le registrazioni e le domande di disegno o modello comunitario registrato depositate prima della data di adesione.
8
I marchi e i disegni e modelli comunitari registrati hanno quindi esteso i diritti già acquisiti
a tutto il nuovo territorio dell’UE allargata (principio del grandfathering). Ciò significa che
essi non possono essere cancellati sulla base di impedimenti, assoluti o relativi, riconducibili esclusivamente all'adesione dei nuovi Stati membri.
Se un marchio comunitario automaticamente esteso è descrittivo o divenuto generico in
un nuovo Stato membro, il titolare del marchio comunitario non può vietarne l'uso da parte di terzi nello Stato in questione alla luce delle salvaguardie previste dall'articolo 12 del
regolamento sul marchio comunitario. Inoltre, se in uno dei nuovi Stati il marchio comunitario è contrario all'ordine pubblico o al buon costume, il suo utilizzo può essere proibito in
quello Stato membro ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del regolamento. Oltre a ciò, il
titolare del relativo diritto anteriore (depositato prima del 1° maggio 2004), ad esempio, in
Slovacchia, dovrebbe poter impedire l'uso del marchio comunitario automaticamente esteso in tale paese a norma dell'articolo 106. Se il diritto anteriore esiste solo a un livello più
locale, può trovare applicazione l'articolo 107.
Pertanto, mentre l'estensione dei diritti conferiti dai marchi comunitari esistenti ai nuovi
Stati membri è stata automatica, il diritto di utilizzare il marchio comunitario nei paesi di
recente adesione dipenderà dall'esistenza o meno di diritti anteriori di marchio nazionali o
locali.
Le domande di disegno o modello comunitario registrato depositate prima dell'adesione
non potranno essere respinte sulla base di impedimenti alla registrazione se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro
(articolo 110 bis, paragrafo 2, RDC).
Le domande di marchio comunitario e di disegno e modello comunitario registrato aventi
data di deposito o di priorità dal 1° maggio 2004 in poi saranno valide in tutti gli Stati
membri e trattate secondo la prassi ordinaria, nel senso che saranno ad esse opponibili
impedimenti assoluti o relativi alla registrazione (per i marchi comunitari) applicabili in tutti
gli Stati membri. Le domande di marchio e disegno o modello comunitario registrato che
saranno accolte verranno altresì pubblicate in tutte le lingue dell'Unione europea. Inoltre,
le regole ordinariamente applicabili, ad esempio, alle rivendicazioni di preesistenza e alla
trasformazione di una domanda o di una registrazione di marchio comunitario, si applicano nei nuovi Stati membri dopo la loro adesione.
Le stesse regole valgono anche per Bulgaria e Romania dal 1° gennaio 2007 e per tutte le
future adesioni.
Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono state raccolte con la massima
cura; ciò nondimeno vi possono essere inesattezze dovute non solo alla struttura della legislazione nazionale, talvolta poco organica e di difficile interpretazione, ma anche a modifiche recenti, tenuto conto del fatto che la legislazione degli Stati membri relativa alle interrelazioni con i sistemi del marchio comunitario e del disegno o modello comunitario registrato è recente e spesso ancora in fase di adozione o di completamento. Nonostante
l'Ufficio abbia consultato le autorità nazionali degli Stati membri prima di pubblicare il presente opuscolo, le eventuali imprecisioni sono imputabili esclusivamente all’Ufficio. Vi saremo grati per i commenti e le correzioni che ci perverranno.
Si ricorda ai lettori che il presente opuscolo non intende sostituirsi alla consultazione di
testi giuridici ufficiali in ciascuno Stato membro né a una consulenza legale qualificata. Al
contrario, esso si propone come strumento propedeutico a tale consultazione o consulenza.
9
Capitolo 1
Legislazione nazionale, basi giuridiche
Nella tabella sono riportati i principali regolamenti, decreti e leggi nazionali in materia di
marchi, disegni e modelli, seguendo l'ordine alfabetico degli Stati membri (Benelux compreso).
Il titolo delle fonti giuridiche è stato riprodotto, laddove possibile, nella lingua originale. In
taluni casi si è riportata una versione abbreviata del titolo ufficiale completo. Si è tuttavia
cercato di discostarsi il meno possibile dal titolo ufficiale. Laddove necessario, il riferimento è seguito da una traduzione in corsivo.
L'elenco contiene solo le fonti giuridiche principali, vale a dire la legislazione sui marchi,
disegni e modelli e le leggi o i regolamenti di esecuzione sulle procedure applicabili ai vari
casi che potrebbero presentarsi in relazione ai marchi e ai disegni e modelli, nonché alle
tasse da versare all'ufficio nazionale. Per restare entro limiti ragionevoli, è stato necessario
omettere alcune normative secondarie aventi solo un impatto indiretto sui procedimenti di
registrazione dei marchi, quali ad esempio quelle sulle indicazioni geografiche, e alcune
regole procedurali di minore importanza.
Laddove era possibile, si è indicata la data di promulgazione. È stata invece omessa la data di entrata in vigore, segnatamente perché talvolta le disposizioni di una legge o di un
regolamento entrano in vigore in date diverse.
Conformemente all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio (TRIPS), i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sono
tenuti a notificare le rispettive legislazioni nazionali in materia. È ipotizzabile che in futuro
la maggior parte delle leggi sulla proprietà industriale degli Stati membri sarà disponibile
nelle lingue dell'Accordo OMC. Tuttavia, le traduzioni fornite dall'OMC al momento della
pubblicazione non sempre si riferiscono all'ultima versione del corrispondente testo giuridico e, pertanto, non figurano incluse in questa edizione.
Nella colonna 2 sono elencate le abbreviazioni utilizzate nell'opuscolo per agevolarne la
consultazione; esse non coincidono necessariamente con le abbreviazioni ufficiali utilizzate
nello Stato membro interessato.
In questa edizione sono riportate le legislazioni nazionali in materia di marchi, disegni e
modelli di Bulgaria e Romania e dei paesi candidati, in particolare Croazia e Turchia.
11
Stato
membro
Austria
Benelux
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
1)
Markenschutzgesetz 1970 (MSchG) BGBl. Nr. 260, zuletzt
geändert durch Gesetz BGBl. Nr. 151/2005
1)
Legge relativa alla protezione dei marchi (Legge federale del
1970, come da ultimo modificata con legge n. 151/2005)
2)
Patentgesetz 1970 (PatG) (BGBl. Nr. 259, zuletzt geändert durch
Gesetz BGBl. Nr. 151/2005
2)
Legge sui brevetti (Legge federale del 1970 BGBl. n. 259, come
da ultimo modificata con legge n. 151/2005)
3)
Patentamtsverordnung (PAV), Österreichisches Patentblatt 1990,
161, zuletzt geändert durch Verordnung veröffentlicht im Österreichisches Patentblatt, 1.Teil, 2005, Nr. 12 Anhang 4
3)
Regolamento riguardante l'Ufficio brevetti
4)
Patentamtsgebührengesetz (PAG), BGBl. I Nr. 149/2004, zuletzt
geändert durch Gesetz BGBl. Nr. 131/2005
4)
Legge concernente la disciplina delle tasse dell'Ufficio brevetti
austriaco (Legge federale BGBl. I n. 149/2004, come da ultimo
modificata con legge n. 131/2005)
5)
Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und
Technologie betreffend im Bereich des Patentamtes zu zahlende
Gebühren (Patentamtsgebührenverordnung – PAGV), BGBl. II Nr.
469/2005
5)
Regolamento sulle tasse dell'Ufficio brevetti austriaco (Legge federale BGBl. II n. 469/2005)
6)
Musterschutzgesetz 1990 BGBl 1990/497 zuletzt geändert durch
Gesetz BGBl. I 2005/151
6)
Legge sui disegni e modelli del 1990, BGBl 1990/497, come da
ultimo modificata con legge n. 2005/151
1)
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle
(marques et dessins ou modèles)
1)
Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en
tekeningen of modellen)
1)
Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale
2)
Regolamento d’esecuzione
Nota: questi due atti normativi sono entrati in vigore il 1° settembre
2006 e hanno sostituito tutte le precedenti normative su marchi, disegni
e modelli
12
Abbreviazioni
utilizzate
AT-LM
AT-PAV
AT-TASSE
AT-RE-TASSE
AT-LDi
CBPI
BX-RE
Stato
membro
Cipro
Danimarca
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
Abbreviazioni
utilizzate
1)
Legge sui marchi (Cap. 268), come modificata dalle leggi
n. 63/62, n. 69/71, n. 206/90 e n. 176(1)/2000
CY-LM
2)
Regolamenti sui marchi del 1951. Gazzetta di Cipro sulla legislazione secondaria n. 3583, 30/10/1951, come modificata dalle
leggi Κ.Δ.Π. 910/1971, Κ.Δ.Π. 354/1984, Κ.Δ.Π. 281/1990,
Κ.Δ.Π. 108/1992, Κ.Δ.Π. 465/2001, Κ.Δ.Π. 560/2003
CY-RE
3)
Legge sui disegni e modelli industriali del 2002, 4 (I)/2002
CY-LDi
4)
Regolamento amministrativo
5)
Regolamenti sui disegni e modelli - Κ.Δ.Π. 873/2003
1)
Bekendtgørelse af Varemærkeloven (nr. 782 af 30. august
2001)
CY-REDi
DK-LM
(Lovtidende)
1)
Legge consolidata sui marchi del 30 agosto 2001, n. 782
2)
Lov om ændring af patentloven, designloven, v
aremærkeloven og brugsmodelloven (Regler om indleveri
ngsdag, oversættelse af europæske patenter genoprettelse
m.v. (nr. 451 af 10 juni 2003)
2)
Legge che modifica la normativa dei brevetti, disegni e modelli,
marchi e modelli di utilità (legge del 10 giugno 2003, n. 451)
3)
Fællesmærkeloven (Lov nr. 342 af 6. juni 1991)
3)
Legge sui marchi collettivi (Legge del 6 giugno 1991, n. 342)
4)
Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v.
varemærker og fællesmærker nr. 787 af 9. september 2003
4)
Regolamento del 9 settembre 2003, n. 787, concernente il deposito, la registrazione ecc., di marchi e marchi collettivi
5)
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansøgning
og registrering m.v. af varemærker og fællsmærker nr. 1485 af
6 december 2004
5)
Regolamento del 6 dicembre 2004, n. 1485, che modifica il re
golamento n. 787 del 9 settembre 2003 concernente il deposito,
la registrazione ecc., di marchi e marchi collettivi
6)
Bekendtgørelse om Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer
(nr. 150 af 11.3. 2004)
6)
Regolamento dell'11 marzo 2004, n. 150, sulle tasse dell’Ufficio
brevetti e marchi
7)
Anordning om Varemærkelovens ikrafttræden på Grønland
(AN 856 af 15. december 1991)
7)
Decreto-legge relativo all'entrata in vigore della legge sui marchi
in Groenlandia (AN 856 del 15 dicembre 1991)
af
DK-RE
DK-TASSE
13
Stato
membro
Abbreviazioni
utilizzate
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
8)
Anordning om Varemærkelovens ikrafttræden på Færøer (AN 331
af 4. maj 1994)
8)
Decreto-legge relativo all'entrata in vigore della legge sui marchi
nelle Isole Færøer (AN 331 del 4 maggio 1994)
9)
Lov om ændring af patentloven, ophavsretsloven med flere love
(Implementering af EF-direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af
intellektuelle rettigheder), (Lov nr. 1430 af 21/12/2005)
9)
Legge che modifica la disciplina dei brevetti, del diritto d'autore e
altre leggi, Legge del 21 dicembre 2005, n. 1430
DK-LDi
10) Designloven (Lov nr. 1259 af 20/12/2000)
10) Legge sui disegni e modelli del 20 dicembre 2000, n. 1259
11) Lov om ændring af patentloven, designloven, varemærkeloven og
brugsmodelloven (Regler om indleveringsdag, oversættelse af
europæiske patenter, genoprettelse m.v.) (Lov nr. 451 af 10/06
2003)
11) Legge del 10 giugno 2003, n. 451, che modifica la disciplina dei
brevetti, disegni e modelli (legge n. 1259 del 20 dicembre 2000),
dei marchi e dei modelli d'utilità
12) Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design nr. 819 af
18/09 2001”
DK-REDi
12) Regolamento del 18 settembre 2001, n. 819, concernente il deposito e la registrazione di disegni e modelli
Estonia
14
1)
KAUBAMÄRGISEADUS, Vastu võetud 22. 05. 2002. a seadusega
(RT I 2002, 49, 308)
1)
Legge sui marchi del 22 maggio 2002 (RT I 2002, 49, 308)
2)
Kaubamärgimäärus; Majandus- ja kommunikatsiooniministri
29. juuni 2004. a määrus nr 159; Määrus kehtestatakse
«Kaubamärgiseaduse»
2)
Regolamento sui marchi [regolamento del 29 giugno 2004, n. 159,
del ministro dell’Economia e delle Comunicazioni (RTL 2004, 89,
1407)]
3)
RIIGILÕIVUSEADUS Vastu võetud
seadusega (RT I 1997, 80, 1344)
3)
Legge nazionale sulle tasse del 22 ottobre 1997 (RT I 1997, 80,
1344)
4)
Tööstusdisaini kaitse seadus (RT I 1997, 87, 1466)
4)
Legge sulla tutela dei disegni e modelli industriali (RT I 1997, 87,
1466)
22.
oktoobri
1997.
a
EE-LM
EE-RE
EE-TASSE
EE-LDi
Stato
membro
Finlandia
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
5)
Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse dokumentide
sisu- ja vorminõuded ning esitamise kord (RTL 1998, 14/15, 106)
5)
Requisiti formali e sostanziali per Ia domanda di registrazione di
disegni e modelli industriali e procedura per il deposito di tali
domande (RTL 1998, 14/15, 106)
6)
Tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluste ja nende menetluse andmekogu asutamine (RTL 1998, 181/182, 706)
6)
Creazione della banca dati per le domande di registrazione di
disegni e modelli industriali e per il trattamento di tali domande
(RTL 1998, 181/182, 706)
7)
Tööstusdisainilahenduse tunnistuse vormi ja selle plangi vormistamise korra kehtestamine (RTL 1998, 143/144, 543; 2004, 45,
766)
7)
Modulo del certificato di registrazione di un disegno o modello
industriale e procedura per la compilazione di tali certificati (RTL
1998, 143/144, 543; 2004, 45, 766)
8)
Riikliku tööstusdisainilahenduste registri pidamise põhimäärus
(RT I 1998, 56, 841)
8)
Statuto per la protezione del registro dei disegni e modelli industriali (RT I 1998, 56, 841)
9)
Eesti Tööstusdisainilahenduse Lehe põhimäärus (RTL 1998,
181/182, 704)
9)
Statuto della Gazzetta estone dei disegni e modelli industriali
(RTL 1998, 181/182, 704)
1)
Tavar amerkk ilaki
21.12.2004/1220
1)
Legge sui marchi del 10 gennaio 1964, n. 7, come da ultimo
modificata con legge del 21 dicembre 2004, n. 1220
2)
Yhteismerkkilaki 5.12.1980/795 muutoksineen 25.1.1993/40
2)
Legge sui marchi collettivi (n. 795, del 5 dicembre 1980, come
modificata dalla legge n. 40 del 25 gennaio 1993)
3)
Tavaramerkkiasetus 29.5.1964/296
22.3.1996/188, 13.4.2000/370
3)
Decreto in materia di marchi (n. 296 del 29 maggio 1964, come
modificato dal decreto n. 370 del 13 Aprile 2000)
4)
Kauppa - ja teollisuusministeriön asetus, Patentti
rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 2004/1142
4)
Decreto n. 1142/2004 del ministero del Commercio e dell'Industria sui servizi tassabili dell'Ufficio nazionale finlandese brevetti
e registrazioni
10. 1.1964/ 7,
viimeks i
viimeksi
muutettu
Abbreviazioni
utilizzate
EE-REDi
FI-LM
muutettu
-ja
FI-TASSE
15
Stato
membro
Francia
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
5)
Mallioikeuslaki 12.3.1971/221, viimeksi muutettu 20.12.2002/1215
5)
Legge sui disegni e modelli registrati (legge del 12 marzo 1971,
n. 221, come da ultimo modificata con legge del 20 dicembre 2002, n. 1215)
6)
Mallioikeusasetus 2.4.1971/252, viimeksi muutettu 18.7.2002/620
6)
Decreto sui disegni e modelli registrati (decreto del 2 aprile 1971,
n. 252/71, come da ultimo modificato con decreto del 18 luglio
2003, n. 620)
1)
Loi nº 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété
intellectuelle (partie législative) (modifié par la loi nº 94-102 du 5
février 1994, par la loi nº 96-1106 du 18.12.1996 et par
l’ordonnance nº 2001-670 du 25.7.2001)
Abbreviazioni
utilizzate
FI-LDi
FI-DeDi
FR-Legge
n. 92-597
(Journal officiel de la République française 8.2.1994 et 28.7.2001)
1)
Legge del 1º luglio 1992, n. 92-597, relativa al codice della proprietà intellettuale (parte legislativa) (come da ultimo modificata
con decreto del 25 luglio 2001, n. 2001-670)
2)
Code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) tel que
modifié en dernier lieu par le décret n° 2004-199 du 3 mars 2004
2)
Codice della proprietà intellettuale (parte regolamentare), come
da ultimo modificato con decreto del 3 marzo 2004, n. 2004-199
3)
Arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures
perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
3)
Decreto del 2 agosto 2005 sulle tasse relative ai procedimenti
riscosse dall'Istituto nazionale per la proprietà industriale
4)
Arrêté du 5 février 2004 modifiant l’arrête du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service
4)
Decreto del 5 febbraio 2004 che modifica il decreto del 31 gennaio 1992 relativo ai marchi di fabbrica, di commercio e di servizio
5)
Décret nº 97-863 du 17 septembre 1997 relatif à la qualification
professionnelle et à l’organisation professionelle en matière de
propriéte industrielle et au régime disciplinaire des conseils en
propriété industrielle et modifiant le code de la propriété
intellectuelle
5)
Decreto del 17 settembre 1997, n. 97-863, relativo alla qualificazione professionale e all'organizzazione professionale in materia
di proprietà industriale nonché al regime disciplinare dei consulenti in proprietà industriale e recante modifiche al codice della proprietà intellettuale
6)
Décret n° 2002-216 du 18 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de marque communautaire
(Journal officiel de la République française numéro 43 du 20 février 2002,
p. 3275)
16
FR-CPI
FR-TASSE
FR-DECRETO
Stato
membro
Germania
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
6)
Decreto del 18 febbraio 2002, n. 2002-216 sulle giurisdizioni
competenti in materia di marchio comunitario
7)
Arrêté du 25 février 2004 modifiant
13 août 1992 relatif aux dessins et modèles
7)
Decreto del 25 febbraio 2004 recante modifica del decreto del
13 agosto 1992 in materia di disegni e modelli
1)
Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen
(Markengesetz-MarkenG) vom 25.10.1994 (BGBl. I S.3082,
1995 I S.156), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.10.2006
(BGBl. I 2407)
1)
Legge del 25 ottobre 1994 sulla protezione dei marchi e altri
segni (Legge sui marchi), come da ultimo modificata con legge
del 31 ottobre 2006
2)
Gesetz über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten
(Erstreckungsgesetz- ErstrG) vom 23.4.1992 (BGBl. I S. 938),
geändert durch Gesetze vom 15.4.1994 (BGBl. I S. 1438), vom
16.7.1998 (BGBl. I S. 1827), vom 13.12.2001 (BGBl. I S. 3656)
und vom 12.3.2004 (BGBl. I S. 390)
2)
Legge sull'estensione dei diritti di proprietà industriale del 23
aprile 1992, come da ultimo modificata con legge del 12 marzo
2004
3)
Gesetz über die Kosten des Deutschen Patent– und
Markenamts
und
des
Bundespatentgerichts
(Patentkostengesetz) vom 13.12.2001 (BGBl. I S. 3656), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 21.6.2006 (BGBl. I S. 1318)
3)
Legge del 13 dicembre 2001 sulle tasse da pagare all'Ufficio
brevetti e marchi e al Tribunale federale dei brevetti, come da
ultimo modificata con legge del 21 giugno 2006
4)
Verordnung zur Ausführung des Markengesetzes
(Markenverordnung - MarkenV) vom 11.5.2004 (BGBl. I S. 872),
zuletzt geändert durch Verordnung vom 22.11.2006 (BGBl. I S.
2660)
4)
Regolamento d'esecuzione della legge sui marchi dell’11 maggio
2004, come da ultimo modificato con regolamento del 22 novembre 2006
5)
Verordnung über das Deutsche Patent- und Markenamt
(DPMAV) vom 1.4.2004 (BGBl. I S. 514) zuletzt geändert durch
Verordnung vom 26.9.2006 (BGBl. I S. 2159)
5)
Regolamento concernente l'Ufficio brevetti e marchi tedesco del
1° aprile 2004, come da ultimo modificato con regolamento del
26 settembre 2006
6)
Verordnung über die Wahrnehmung einzelner den
Prüfungsstellen, der Gebrauchsmusterstelle, den Markenstellen
und den Abteilungen des Patentamts obliegender Geschäfte
Wahrnehmungsverordnung - WahrnV) vom 14.12.1994 (BGBl. I
S. 3812), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17.12.2004
(BGBl. I S. 3532)
l'arrêté
du
Abbreviazioni
utilizzate
FR-Decreto-Di
DE-LM
DE-TASSE
DE-RE
DE-REG
17
Stato
membro
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
6)
Regolamento relativo alla ripartizione dei compiti del 14 dicembre
1994, come da ultimo modificato con regolamento del 17 dicembre
2004
7)
Verordnung über die Zahlung der Kosten des Deutschen Patent–
und Markenamts und des Bundespatentgerichts (PatKostZV) vom
15.10.2003 (BGBl. I S. 2083)
7)
Regolamento relativo al pagamento delle tasse del 15 ottobre 2003
8)
Gesetz über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen
(Geschmacksmustergesetz—GeschmMG) vom 12. März 2004
(BGBl. I S. 390) zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des
patentrechtlichen Einspruchverfahrens und des Patentkostengesetzes vom 21.6.2007 (BGBl. I S. 1318)
8)
Legge del 12 marzo 2004 sulla protezione dei disegni e modelli
(legge sui disegni e modelli), come da ultimo modificata con legge
del 21 giugno 2007
9)
Verordnung zur Ausführung des Geschmacksmustergesetzes
(Geschmacksmusterverordnung—GeschmMV) vom 11. Mai 2004,
BGBl. I S. 884, geändert durch Verordnung zur Änderung der
Markenverordnung und anderer Verordnungen vom 17. Dezember
2004 (BGBl. I S. 3532)
9)
Regolamento d'esecuzione della legge sui disegni e modelli dell'11
maggio 2004, come da ultimo modificato con regolamento del 17
dicembre 2004
10) Verordnung über Verwaltungskosten beim Deutschen Patent- und
Markenamt – DPMA – Verwaltungskostenverordnung vom
14.7.2006 (BGBl. I S.1586)
Abbreviazioni
utilizzate
DE-LDi
DE-REDi
DE-REG-TASSE
10) Regolamento relativo alle spese amministrative dinanzi all'Ufficio
brevetti e marchi tedesco del 14 luglio 2006
Grecia
18
1)
Legge sui marchi del 16 settembre 1994, n. 2239
GR-LM
2)
Decreto presidenziale n. 353/98 del 16 ottobre 1998
3)
Legge n. 2873/2000 recante ratifica del Protocollo di Madrid
4)
Decisione ministeriale n. 307/2001 per l'attuazione del Protocollo
di Madrid
5)
Legge n. 2943/2000, capitolo III, articoli 6-11, relativo ai tribunali
dei marchi comunitari
GR-LDi
6)
Legge n. 2417/1996 recante ratifica della Convenzione dell'Aia sul
deposito internazionale di disegni e modelli industriali del
6 novembre 1925, come rivista all'Aia il 28 novembre 1960, e l'Atto
complementare di Stoccolma del 14 luglio 1967, come modificato
a Stoccolma il 28 settembre 1979
GR-DECRETO
7)
Decreto presidenziale n. 259/1997 recante disposizioni di attua
zione dell'Accordo dell'Aia sul deposito internazionale di dise
gni e modelli industriali, ratificato con legge n. 2417/1996, e
disposizioni concernenti il titolo nazionale di protezione
GR-DECRETO
GR-DECRETO
Stato
membro
Irlanda
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
1)
Trade Marks Act, 1996
Abbreviazioni
utilizzate
IE-LM
(No 6 of 1996)
1)
Legge sui marchi del 1996
(n. 6 del 1996)
2)
“Trade Mark Rules”, 1996
IE-RULES
(S.I. No 199 of 1996)
2)
Norme di esecuzione relative ai marchi del 1996
3)
European Communities (Community Trade Mark) Regulations,
1996
IE-S.I. No 10
(S.I. No 10 of 1996)
3)
Regolamenti delle Comunità europee (marchio comunitario),
1996
4)
Trade Marks Act, 1996 (Section 66) Regulations, 2001
IE-S.I. n. 9
(S.I. No. 9 of 2001)
4)
Regolamenti di esecuzione del 2001 (art.66 della legge sui marchi del 1996)
5)
Trade Marks Act, 1996 (Residence of Trade Marks Agents) Regulations, 2000
IE-S.I. n. 34
(S.I. No. 34 of 2000)
5)
Regolamenti di esecuzione del 2000 (residenza dei mandatari di
marchi) della legge sui marchi del 1996
6)
Patent, Trade Marks and Designs (Fees) Rules, 2001
IE-TASSE
(S.I. No. 482 of 2001)
6)
Norme di esecuzione (tasse) in tema di marchi, brevetti e modelli del 2001
7)
Trade Marks Act, 1996 (Community Trade Mark) Regulations,
2000
IE-S.I. N. 229
(S.I. No. 229 of 2000)
7)
Legge sui marchi del 1996 (marchio comunitario), regolamenti
del 2000
8)
Trade Marks (Madrid Protocol) Regulations, 2001
(S.I. No. 346 of 2001)
8)
Regolamenti di esecuzione del 2001 in materia di marchi
(Protocollo di Madrid)
9)
Industrial Designs Act, 2001
IE-LDi
(S.I. No 39 of 2001)
19
Stato
membro
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
9)
Abbreviazioni
utilizzate
Legge sui disegni e modelli industriali del 2001
10) Patents, Trade Marks and Designs (Fees) Rules, 2001
IE-TASSE
(S.I. No 482 of 2001)
10) Norme d'esecuzione (tasse) relative a brevetti, marchi, disegni e
modelli del 2001
11) Industrial Designs Regulations, 2002
IE-REDi
(S.I. No 280 of 2002)
11) Regolamenti sui disegni e modelli industriali del 2002
12) Industrial Designs (Amendment) Regulations, 2004
(S.I. No 574 of 2004)
12) Regolamenti sui disegni e modelli industriali (modifica) del 2004
13) European Communities (Community Design) Regulation 2003
IE-REDC
(S.I. No 27 of 2003)
13) Regolamento delle Comunità europee (disegni e modelli comunitari) del 2003
Italia
1)
Codice del diritto della proprietà industriale (DL n.30/2005)
IT-CPI
Lettonia
1)
1999.gada 16.jūnija likums ‘’Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās
izcelsmes norādēm’’ ar grozījumiem, kas pēdējoreiz grozīts ar
2004.gada 21.oktobra likumu"
LV-LM
1)
Legge sui marchi e sulle indicazioni di origine geografica
del 16 giugno 1999, come da ultimo modificata con legge
del 21 ottobre 2004
2)
"Ministru kabineta 1998.gada 18.augusta noteikumi Nr. 309
"Noteikumi par rūpnieciskā īpašuma aizsardzības valsts
nodevu", kas pēdējoreiz grozīti ar Ministru kabineta 2004.gada
8.aprīļa noteikumiem"
2)
Regolamenti ministeriali del 18 agosto 1998, n. 309, sulla disciplina nazionale delle tasse per la tutela della proprietà industriale,
come da ultimo modificati con regolamento dell'8 aprile 2004
3)
Ministru kabineta 01/11/2005 noteikumi Nr.828 ‘’Noteikumi par
Patentu valdes sniegto pakalpojumu cenrādi’’
4)
"2004.gada 28.oktobra Dizainparaugu likums"
4)
Legge sui disegni e modelli industriali del 28 ottobre 2004
20
LV-TASSE
LV-RE-TASSE
LV-LDi
Stato
membro
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
Abbreviazioni
utilizzate
5) Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr. 472 "Noteikumi
par valsts nodevu par dizainparaugu tiesisko aizsardzību"
LV-TASSE Di
5) Regolamenti ministeriali del 28 giugno 2005, n. 472, sulla disciplina
nazionale delle tasse per la tutela dei disegni e modelli industriali
Lituania
1) 2000 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos prekių ženklų Įstatymas
Nr. VIII-1981 (paskutiniai pakeitimai ir papildymai - 2004 m. vasario
19 d. įstatymas Nr. IX-2033), susiję su Bendrijos prekių ženklais
LT-LM
1) Legge della Repubblica di Lituania del 10 ottobre 2000, n. VIII1981, sui marchi, come da ultimo modificata con legge n. IX-2033
del 19 febbraio 2004 (modifiche riguardanti il marchio comunitario)
2)
Prekių ženklų registravimo taisyklės ZR/03/2004, patvirtintos 2004
m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro
direktoriaus įsakymu Nr. 3R-37
LT-RE
2) Regolamento ZR/03/2004, concernente l'iter di registrazione dei
marchi, adottato con decreto del 30 aprile 2004, n. 3R-37, del direttore dell'Ufficio dei brevetti della Repubblica di Lituania
3)
Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatai, patvirtinti
2001 m. vasario 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Nutarimu Nr. 188
3) Regolamenti relativi al registro dei marchi d'impresa adottati con
decreto del 21 febbraio 2001, n. 188, del governo della Repubblica
di Lituania
4) Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro duomenų skel b i m o
tvarka ZR/02/2001, patvirtinti 2001 m. kovo 9 d. Lietuvos
Respublikos Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu Nr.
27; paskutiniai pakeitimai padaryti 2001 m. gruodžio 17 d. įsa
kymu Nr. 115
4) Regolamento ZR/02/2001 concernente l'iter di pubblicazione dei
dati contenuti nel registro dei marchi, adottato con decreto
del 9 marzo 2001, n. 27, del direttore dell'Ufficio dei brevetti della
Repubblica di Lituania, come da ultimo modificato con decreto
del 17 dicembre 2001, n. 115
5)
Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo
įgyvendinimo tvarka TZR/01/2001, patvirtinti 2000 m. gruodžio 29
d. Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymu Nr. 123
LT-REM
5) Regolamento TZR/01/2001 recante esecuzione del Protocollo relativo all'Intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, adottato con decreto del 29 dicembre 2000, n. 123, del direttore dell'Ufficio dei brevetti della Repubblica di Lituania
6) 2001 m. birželio 5 d. Mokesčių už pramoninės nuosavybės
objektų registravimą įstatymas Nr. IX-352, papildytas – 2004 m.
balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-2212
6)
LT-TASSE
Legge della Repubblica di Lituania del 5 giugno 2001, n. IX-352,
concernente le tasse per la registrazione dei diritti di proprietà industriale, come modificata con legge del 29 aprile 2004, n. IX-2212
21
Stato
membro
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
Abbreviazioni
utilizzate
7) 2002 m. lapkričio 7 d. Dizaino įstatymas Nr. IX-1181, paskutiniai
pakeitimai ir papildymai – 2004 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX2205, susiję su Bendrijos dizainu
LT-LDi
7) Legge della Repubblica di Lituania del 7 novembre 2002, n. IX1181, sui disegni e modelli, come modificata con legge
del 29 aprile 2004, n. IX-2205 (modifiche riguardanti i disegni e
modelli comunitari registrati)
8) Dizaino registracijos taisyklės DR/03/2004, patvirtintos 2004 m.
lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 3R-108
LT-REDi
8) Regolamento DR/03/2004 sulla procedura di registrazione di disegni e modelli, adottato con decreto del 15 novembre 2004, n. 3R108, del direttore dell'Ufficio dei brevetti della Repubblica di Lituania
9) Dizaino registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 877
LT-REDi
9) Regolamenti relativi al registro dei disegni e modelli adottati con
decreto del 10 agosto 2005, n. 877, del governo della Repubblica
di Lituania
10) Dizaino registro duomenų skelbimo tvarka DR/02/2003,
patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro
direktoriaus 2003 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 3R-77
LT-REDi
10) Regolamento DR/02/2003 concernente l'iter di pubblicazione dei
dati contenuti nel registro dei disegni e modelli, adottato con decreto del 18 luglio 2003, n. 3R-77, del direttore dell'Ufficio dei brevetti
della Repubblica di Lituania
Malta
Polonia
1) Legge sui marchi (legge n. XVI/2000, come da ultimo modificata
con legge n. IX/2003)
MT-LM
2) Legge sui marchi del 2000, regolamento sul marchio comunitario,
del 2003 (L.N. 233/2003)
MT-RE MC
3) Legge sui marchi 2000, regolamenti sui marchi (disposizioni e tasse), 2000 (L.N.283/2000)
MT-RE
4) Capitolo 414: legge sui diritti di proprietà intellettuale (misure transfrontaliere)
MT-LPI
5) Capitolo 417: legge su brevetti, disegni e modelli, legge
n. XVII/2000, come modificata dalle leggi n. IX/2003 e
n. XVIII/2005
MT-LDi
1) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności
przemysłowej
PL-LPI
1) Legge sulla proprietà industriale (pubblicata nella Gazzetta ufficiale
n. 119/2003, testo 1117), modificata con legge
del 23 gennaio 2004
22
Stato
membro
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
Abbreviazioni
utilizzate
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w
sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków
towarowych; zmienione rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania
zgłoszeń znaków towarowych
PL-RE
2) Regolamento del Primo ministro dell'8 luglio 2002 concernente il
deposito e l'iter delle domande di marchio, come da ultimo modificato con legge del 14 giugno 2005
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002
r. w sprawie dokonywania I rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 40, poz. 358);zmienione rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania
zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. Nr 106, poz. 893)
3)
PL-REDi
Regolamento del Primo ministro del 30 gennaio 2002 concernente
il deposito e l'iter delle domande di disegni e modelli industriali
(come modificato il 13 giugno 2005)
4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w
sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów
użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
zmienione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004
r. w sprawie zmiany opłat związanych z ochroną wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków
towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów
scalonych
PL-TASSE
4) Regolamento del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2001,
sulla disciplina delle tasse relative alla protezione delle invenzioni,
disegni e modelli industriali, marchi d'impresa, indicazioni geografiche e topografiche di circuiti integrati, come da ultimo modificato
con legge del 2 marzo 2004
Portogallo
1) Código da Propriedade Industrial do 5.3.2003
1)
Regno
Unito
PT-CPI
Codice della proprietà industriale (decreto legge n. 36/2003
del 5 marzo 2003)
1) Trade Marks Act 1994 (as last amended by Trade Marks (Proof of
Use, etc.) Regulation 2004)
UK-LM
(S.I. 2004/946)
1)
Legge sui marchi del 1994 [come da ultimo modificata con il regolamento sui marchi (prova dell'uso, ecc.) 2004]
2) The Community Trade Mark Regulations 2006
UK-REMC
(S.I. 2006/1027)
2) Regolamenti sul marchio comunitario del 2006
23
Stato
membro
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
3) The Trade Marks Rules 2000
Abbreviazioni
utilizzate
UK-RULES
(S.I. 2000/136)
3) Norme d’esecuzione sui marchi 2000
3a) The Trade Marks (Amendment) Rules 2001
3a) Norme d'esecuzione sui marchi (modifica), 2001
3b) The Trade Marks (Amendment) Rules 2004
3b) Norme d'esecuzione sui marchi (modifica), 2004
4) The Patents, Trade Marks and Designs (Address For Service and
Time Limits, etc) Rules 2006
(S.I. 2006/760)
4) Norme d'esecuzione su brevetti, marchi, disegni e modelli
(indirizzo per le notificazioni, termini previsti ecc.), 2006
5)
The Trade Marks (International Registration) Order 1996
(S.I. 1996/714)
5)
Regolamento relativo ai marchi (registrazione internazionale), 1996
5a) The Trade Marks (International Registration) (Amendment) Order
2000
5a) Decreto sui marchi (registrazione internazionale) (modifica), 2000
5b) The Trade Marks (International Registration) (Amendment) Order
2002
5b) Decreto sui marchi (registrazione internazionale) (modifica), 2002
5c) The Trade Marks (International Registration) (Amendment) Order
2004
5c) Decreto sui marchi (registrazione internazionale) (modifica), 2004
5d) The Trade Marks (International Registration) (Amendment) Order
2006
5d) Decreto sui marchi (registrazione internazionale) (modifica), 2006
5e) The Trade Marks (International Registration) (Amendment No 2)
Order 2006
5e) Decreto sui marchi (registrazione internazionale) (modifica n. 2),
2006
6)
The Trade Marks (Fees) Rules 2000
(S.I. 2000/137)
6)
24
Norme d’esecuzione sui marchi 2000 (Tasse)
UK-RE-TASSE
Stato
membro
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
7)
The Community Trade Marks (Fees) Regulations 1995
Abbreviazioni
utilizzate
UK-TASSE
(S.I. 1995/3175)
7)
Regolamento sui marchi comunitari (Tasse), 1995
8) Registered Designs Act 1949 as last amended by the Registered
Designs Regulations of 1 April 2003
UK-LDi
8) Legge sui disegni e modelli registrati del 1949, come da ultimo
modificata con regolamenti sui disegni e modelli registrati del 1°
aprile 2003
9) The Registered Designs Rules 2006
UK-RULES-Di
(S.I. 2006/1975)
9) Norme d'esecuzione sui disegni e modelli registrati, 2006
10) The Registered Designs (Fees) Rules 2006
UK-RULESTASSE Di
(S.I. 2006/2617)
10) Norme d'esecuzione sui disegni e modelli registrati (Tasse), 2006
11) The Registered Designs Regulations 2001
UK-REDi
(S.I. 3949/2001)
11) Regolamenti sui disegni e modelli registrati, 2001
12) The Registered Designs Regulations 2003
(S.I. 550/2003)
12) Regolamenti sui disegni e modelli registrati, 2003
13) The Community Design Regulations 2005
(S.I. 2339/2005)
13) Regolamenti sui disegni e modelli comunitari, 2005
14) The Community Design (Fees) Regulations 2002
UK-TASSE Di
(S.I. 2942/2002)
14) Regolamenti sui disegni e modelli comunitari (Tasse), 2002
Repubblica
ceca
1) Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ze dne 3. prosince 2003
CZ-LM
1) Legge sui marchi del 3 dicembre 2003, n. 441/2003
2) Vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách ze 20. února 2004
2)
CZ-RE
Decreto del 20 febbraio 2004, n. 97/2004, recante esecuzione della
legge sui marchi
25
Stato
membro
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
Abbreviazioni
utilizzate
3) Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového
vlastnictví, ze den 20. prosince 1992
CZ-LPI
3) Legge n. 14/1993 recante misure sulla tutela della proprietà
industriale
4) Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění
pozdějších předpisů
CZ-LDi
4) Legge n. 207/2000 sulla tutela dei disegni e modelli industriali,
come da ultimo modificata con legge n. 59/2005
5) Vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ve znění vyhlášky č. 21/2002 Sb.
CZ-REDi
5) Decreto n. 550/1990 recante esecuzione della legge sui disegni e
modelli, come da ultimo modificato con legge n. 21/2002
Slovacchia
1) Zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákonov č.
577/2001 Z. z., č. 14/2004 Z. z a č. 344/2004 Z.z.
SK-LM
1) Legge n. 55/1997 sui marchi d'impresa, come da ultimo modificata
con legge n. 14/2004
2) Vyhláška č. 117/1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 55/1997
Z. z. o ochranných známkach v úplnom znení zákon č. 610/2002
Z.z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných vyhláškou č.
709/2002 Z.
SK-RE
2) Decreto n. 117/1997 d'esecuzione della legge n. 55/1997 sui marchi
Slovenia
3)
Zákon č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004
Z.z
3)
Legge n. 444/2002 sui disegni e modelli, come modificata con legge n. 344/2004
4)
Vyhláška č. 629/2002 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 444/2002
Z. z. o dizajnoch
4)
Decreto n. 629/2002 d'esecuzione della legge n. 444/2002 sui disegni e modelli
1) Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/2201, zadnja
sprememba 20/2006)
SK-LDi
SK-RE
SL-LPI
1) Legge sulla proprietà industriale del 23 maggio 2001, come da
ultimo modificata con legge n. 20/2006
2) Pravilnik o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/2201)
2) Regolamento concernente il contenuto di una domanda di marchio
(Gazzetta ufficiale RS, n. 102/2001)
3) Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter
potrdilu o prednostni pravici (Uradni list RS, št. 102/2001)
26
SL-RE
Stato
membro
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
Abbreviazioni
utilizzate
3) Regolamento sulla registrazione delle domande e dei diritti di proprietà industriale e sui certificati di priorità (Gazzetta ufficiale RS,
n. 102/2001)
4)
Uredba o pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje pravic
industrijske lastnine (Uradni list RS, št. 110/2001, 91/2002)
SL-TASSE
4) Decreto sulla disciplina delle tasse concernente l'acquisizione e la
protezione dei diritti di proprietà industriale (Gazzetta ufficiale RS,
n. 110/2001 e n. 91/2002)
5) Pravilnik o postopku za mednarodno registracijo znamke (Uradni
list RS, št. 15/93)
5) Regolamento sull'iter di registrazione internazionale dei marchi,
(Gazzetta ufficiale RS, n. 15/93)
Spagna
6)
Uredba o izvojanju Uredbe Sveta (ES) o znamki skupnosti (Uradni
list RS, št. 40/2004)
6)
Decreto d'esecuzione del regolamento del Consiglio sul marchio
comunitario (Gazzetta ufficiale RS, n. 40/2004)
7)
Pravilnik o vsebini prijave modela (Uradni list RS, št. 102/2001,
112/2004)
7)
Regolamento concernente il contenuto di una domanda di disegno
e modello industriale (Gazzetta ufficiale RS, n. 102/2001 e
n. 112/2004)
8)
Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (ES) o modelu skupnosti (Uradni
list RS, št. 40/04)
8)
Decreto d'esecuzione del regolamento del Consiglio sui disegni e
modelli comunitari, Gazzetta ufficiale RS, VO 40/04
1) Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
SL-Decreto MC
SL-REDi
SL-Decreto DC
ES-LM
(Boletín Oficial del Estado, núm. 294, de 8 de diciembre de 2001)
1) Legge n. 17/2001 del 7 dicembre 2001, sui marchi
2) Real Decreto 645/1990 de 18 de mayo de 1990, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 32/1988 de
10 de noviembre de marcas, modificado por Real Decreto
441/1994 de 11 de marzo de 1994
ES-RE
(Boletín Oficial del Estado, núm. 125, de 25 de mayo de 1990)
2)
Regolamento d'esecuzione della legge sui marchi n. 32/1988, del
10 novembre 1988 (approvato con regio decreto n. 645 del 18
maggio 1990, come modificato dal regio decreto n. 441/1994 dell'11 marzo 1994)
27
Stato
membro
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
Abbreviazioni
utilizzate
3) Real Decreto 441/1994, de 11 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Adecuación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo
Común,
de
los
procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y
modificación de los derechos de propiedad industrial
ES-DECRETO
(BOE nº 84, de 8 de abril de 1994)
3) Regio decreto n. 441/1994 dell'11 marzo 1994, che approva il regolamento d'adattamento alla legge n. 30/1992 del 26 novembre
1992, sul regime giuridico dell'amministrazione pubblica e del procedimento amministrativo comune, concernente i procedimenti
relativi alla concessione, al mantenimento, e modificazione dei
diritti di proprietà industriale
4) Real Decreto 1523/1997, de 26 de septiembre, por el que se designa la autoridad española competente para extender la
fórmula ejecutoria de las resoluciones de la Oficina de
Armonización del Mercado Interior
(BOE nº 244, de 11 de octubre de 1997)
4) Regio decreto n. 1523/1997 del 26 settembre 1997, che designa la
competente autorità spagnola per estendere la formula esecutiva
delle decisioni adottate dall'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno
5) Ley 17/1975, de 2 de mayo sobre creación del Organismo Autónomo “Registro de la Propiedad Industrial”
(BOE nº 107, de 5 de mayo de 1975)
5)
Legge n. 17/1975 del 2 maggio 1975 sulla creazione dell'organismo autonomo "Registro della proprietà industriale"
6) Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial
ES-LDi
6) Legge n. 20/2003, del 7 luglio 2003, sui disegni e modelli
7) Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de
7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial
ES-DECRETO Di
7) Regio decreto n. 1937/2004, del 27 settembre 2004,
per l'esecuzione del regolamento n. 20/2003 su disegni e modelli
Svezia
1) Varumärkeslag (1960:644); Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:287
SE-LM
1) Legge n. 644/1960 sui marchi (come da ultimo modificata con legge SFS 287/2005)
2) Varumärkesförordning (1960:648)
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:241
Om
Varumärkesregistret;
2) Norme d'esecuzione sui marchi d'impresa 648/1960 (come da ultimo modificate con legge SFS 241/2005)
28
SE-RE
Stato
membro
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
Abbreviazioni
utilizzate
3) Kollektivmärkeslag (1960:645)
3) Legge sui marchi collettivi (n. 645/1960)
4) Mönsterskyddslagen
2004:1154
4)
(1970:485);
Ändring
införd
t.o.m.
SFS
SE-LDi
Legge sulla protezione di disegni e modelli (485/1970), come da
ultimo modificata con legge SFS 1154/2004
5) Mönsterskyddsförordningen (1970:486); Ändring införd t.o.m SFS
2004:1165
SE-REDi
5) Regolamento sulla protezione di disegni e modelli (486/1970), come da ultimo modificato con legge SFS 1165/2004
Ungheria
1) 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők
oltalmáról
HU-LM
1) Legge n. XI/1997, relativa alla protezione dei marchi e delle indicazioni geografiche (come da ultimo modificata con legge
CLXV/2005)
2) 16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi
árujelzõre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól
HU-DECRETO
2) Decreto n. 16/2004 (IV.27) del Ministero di Grazia e giustizia relativo ai requisiti formali delle domande di marchio e delle domande
per la protezione delle indicazioni geografiche
3) 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal
elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
HU-TASSE
3) Decreto n. 19/2005 (IV. 12.) del Ministero dell'Economia e dei Trasporti sulle tasse per i servizi amministrativi nei procedimenti in
materia di proprietà industriale dinanzi all'Ufficio brevetti ungherese
[come da ultimo modificato con decreto 29/2006. (V.19.) del Ministero dell'Economia e dei Trasporti]
4) 2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról
4)
Legge n. XLVIII del 2001 sulla protezione giuridica dei disegni e
modelli
5)
19/2001. (XI. 29.) IM rendelet a formatervezési mintaoltalmi
bejelentés részletes alaki szabályairól
5)
Decreto n. 19/2001 (XI.29.) del Ministero della Giustizia relativo ai
requisiti formali delle domande di disegni e modelli
HU-LDi
HU-DECRETO-Di
29
Stato
Bulgaria
Romania
30
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
1)
Legge relativa ai marchi e alle indicazioni geografiche (Gazzetta
dello Stato n. 81/99), come da ultimo modificata con legge del
5 settembre 2006, n. 73
2)
Regolamenti relativi alla compilazione, al deposito e all'esame delle domande per la registrazione dei marchi e delle indicazioni geografiche (Gazzetta dello Stato n. 9/2000)
3)
Legge sui disegni e modelli industriali (Gazzetta dello Stato n. 81/99),
come da ultimo modificata con legge n. 48/2005)
4)
Regolamenti relativi alla compilazione, al deposito e all'esame delle domande per la registrazione dei disegni e modelli industriali
(Gazzetta dello Stato n. 9/2000)
5)
Tariffario delle tasse dell'Ufficio brevetti (Gazzetta dello Stato n. 114/99), come da ultimo modificata con legge n. 91/2005)
1)
Legge n. 84/1998 sui marchi e sulle indicazioni geografiche
2)
Regolamenti d'esecuzione della legge n. 84/1998 sui marchi e
sulle indicazioni geografiche
3)
Legge del 29 dicembre 1992, n. 129, sui disegni e modelli industriali, ripubblicata ai sensi dell'articolo III, legge n. 585/2002, recante modifica e integrazione della legge n. 129/1992 sui disegni e
modelli industriali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena
n. 810 del 7 novembre 2002, con una nuova numerazione dei testi
(la legge sui disegni e modelli industriali n. 129/1992 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale rumena, Parte I, n. 1, dell'8 gennaio 1993)
4)
Decreto governativo n. 1171 dell'ottobre 2003 concernente l'esecuzione della legge n. 129/2002
5)
Legge n. 383/2002 concernente le tasse nel campo della proprietà
industriale
Abbreviazioni
utilizzate
BG-LM
BG-LDi
BG-TASSE
RO-LM
RO-Ldi
RO-TASSE
Stato
Croazia
Legislazione nazionale sui marchi, disegni e modelli
1) Legge sui marchi (GU n. 173/2003 del 31 ottobre 2003)
2)
Regolamenti sui marchi (n. 173/2004)
3)
Legge sui disegni e modelli industriali (GU n. 173/2003
del 31 ottobre 2003)
Abbreviazioni
utilizzate
HR-LM
4) Regolamenti sui disegni e modelli industriali (n. 72/2004)
5) Legge sulle tasse amministrative nell'ambito dei diritti di proprietà
intellettuale (GU n. 64/2000 del 5 luglio 2000)
Turchia
6)
Legge che modifica la legge sulle tasse amministrative nell'ambito
dei diritti di proprietà intellettuale (GU n. 160/2004
del 18 novembre 2004) e decreto che modifica il decreto sulle tasse speciali e sulle tasse per i servizi d'informazione forniti dall'Ufficio di Stato per la proprietà intellettuale (GU n. 187/2004
del 29 dicembre 2004)
1)
Decreto legge n. 556 concernente la protezione dei marchi, come
modificato dalla legge del 7 novembre 1995, n. 4128
2)
Regolamenti d'esecuzione ai sensi del decreto legge n. 556
concernente la protezione dei marchi
3)
Decreto legge n. 554 concernente la protezione di disegni e modelli industriali
4)
Regolamenti d'esecuzione ai sensi del decreto legge n. 554 concernente la protezione di disegni e modelli industriali
TR-LM
31
Capitolo 2
Trattati internazionali e Stati membri firmatari
Nelle tabelle sono elencati i trattati internazionali in materia di diritto della proprietà
industriale di cui gli Stati membri sono firmatari, in particolare quelli relativi al diritto dei
marchi e dei disegni e modelli.
Tali trattati possono essere suddivisi in due categorie:
-
i trattati amministrati dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
(OMPI), e
-
l'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), di cui è parte
integrante l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al
commercio (Accordo TRIPS).
In appendice sono state accluse informazioni sui paesi candidati (Croazia e Turchia) a titolo
di riferimento.
33
Stato
Membro
Convenzione
di Parigi
Organizzazione
Mondiale del
Commercio
Intesa di
Madrid
Protocollo di
Madrid
Austria
X
X
X
X
Belgio
X
X
X
X
Cipro
X
X
X
X
Danimarca
X
X
X
Estonia
X
X
X
Finlandia
X
X
X
Francia
X
X
(inclusi tutti i DOM-TOM)
X
Germania
X
X
X
X
Grecia
X
X
X
Irlanda
X
X
X
Italia
X
X
X
X
Lettonia
X
X
X
X
Lituania
X
X
Lussemburgo
X
X
Malta
X
X
Paesi Bassi
X
X
X
Polonia
X
X
X
X
Portogallo
X
X
X
X
Regno Unito
X
X
Rep. Ceca
X
X
X
X
Slovacchia
X
X
X
X
Slovenia
X
X
X
X
Spagna
X
X
X
X
Svezia
X
X
Ungheria
X
X
X
X
Bulgaria
X
X
X
X
Romania
X
X
X
X
Croazia
X
X
X
X
Turchia
X
X
X
X
X
X
X
(incluse le Antille olandesi)
X
X
Stato
34
X
Stato Membro
Accordo di Lisbona relativo alla
protezione delle indicazioni di
origine e alla loro registrazione
internazionale
Accordo di Nizza sulla
classificazione internazionale dei
prodotti e dei servizi ai fini della
registrazione dei marchi
Austria
X
Belgio
X
Cipro
Danimarca
X
Estonia
X
Finlandia
X
Francia
X
X
Germania
X
Grecia
X
Irlanda
X
Italia
X
X
Lettonia
X
Lituania
X
Lussemburgo
X
Malta
Paesi Bassi
X
Polonia
X
Portogallo
X
X
X
Regno Unito
Rep. Ceca
X
X
Slovacchia
X
X
Slovenia
X
Spagna
X
Svezia
X
Ungheria
X
X
X
X
Stato
Bulgaria
Romania
X
Croazia
X
Turchia
X
35
Stato Membro
Austria
Accordo di Vienna istitutivo di
una classificazione
internazionale degli elementi
figurativi dei marchi
Accordo di Madrid sulla
Trattato sul
repressione delle
diritto dei
indicazioni di provenienza
marchi
false o ingannevoli
X
Belgio
Cipro
X
Danimarca
X
Estonia
X
Finlandia
Francia
X
X
X
X
Irlanda
X
X
Italia
X
X
Germania
Grecia
Lettonia
X
Lituania
X
Lussemburgo
X
Malta
Paesi Bassi
X
X
Polonia
X
X
Portogallo
X
Regno Unito
X
X
Rep. Ceca
X
X
Slovacchia
X
X
Slovenia
X
X
Spagna
Svezia
X
X
X
X
Ungheria
X
X
Stato
Bulgaria
X
Romania
X
X
Croazia
X
X
Turchia
X
36
X
X
Stato Membro
Accordo dell'Aia concernente
la registrazione internazionale
dei disegni e modelli industriali
Accordo di Locarno per la
classificazione internazionale dei
disegni e modelli industriali
Austria
X
Belgio
X
Cipro
Danimarca
Estonia
X
X
Finlandia
X
X
Francia
X
X
Germania
X
X
Grecia
X
X
X
Irlanda
Italia
X
X
Lettonia
X
X
Lituania
Lussemburgo
X
Malta
Paesi Bassi
X
X
Polonia
Portogallo
Regno Unito
X
Rep. Ceca
X
Slovacchia
X
Slovenia
X
X
Spagna
X
X
X
Svezia
Ungheria
X
X
Bulgaria
X
X
Romania
X
X
Croazia
X
X
Turchia
X
X
Stato
37
Capitolo 3
Deposito delle domande di marchio comunitario e di disegno e
modello comunitario registrato presso gli uffici nazionali
Il richiedente un marchio comunitario può scegliere di depositare la domanda direttamente presso l'Ufficio oppure tramite un ufficio nazionale [articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario (RMC)]. Il deposito effettuato tramite un ufficio nazionale
è possibile indipendentemente dalla nazionalità del richiedente e dalle lingue indicate come prima e seconda lingua nella domanda di marchio comunitario.
Gli uffici a cui rivolgersi sono:
-
uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, inclusi i paesi del Benelux,
-
Ufficio della proprietà intellettuale del Benelux.
Per uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri si intendono le sedi principali nonché, ove esistenti, le sedi secondarie e le succursali. Le domande di marchio comunitario non possono tuttavia essere depositate presso altri enti o istituzioni degli Stati
membri, anche se questi siano abilitati a ricevere domande di marchi nazionali in forza
della corrispondente legislazione nazionale. Ciò vale in particolar modo per la Spagna, l'Italia e la Germania, paesi in cui le domande nazionali possono essere depositate tramite
alcune autorità amministrative regionali o altri enti.
Nella tabella sottostante sono elencate le denominazioni e gli indirizzi degli uffici nazionali
e altre utili informazioni pratiche come le modalità tecniche di deposito, nonché, ove applicabile, la tassa per la ricezione e la trasmissione delle domande di marchio comunitario ai
sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, seconda frase, RMC.
I richiedenti che effettuano il deposito tramite un ufficio nazionale devono prestare attenzione e tener presente quanto segue:
-
le domande non pervenute all'Ufficio entro il termine di due mesi dalla data del deposito si considerano presentate alla data in cui la domanda è pervenuta all'Ufficio
(articolo 25, paragrafo 3, RMC);
-
non è possibile effettuare pagamenti per una domanda di marchio comunitario presso un ufficio nazionale o per il tramite di esso. Eventuali pagamenti così effettuati
saranno restituiti al richiedente (v. comunicazione n. 2/97 del presidente dell'Ufficio,
del 3 luglio 1997, GU UAMI 1997, pag. 758);
-
non è possibile inviare all'ufficio nazionale, o per il tramite di esso, la corrispondenza
successiva al deposito della domanda di marchio comunitario né altre comunicazioni,
domande o richieste di cui l'Ufficio sia il destinatario.
Le domande di disegno e modello comunitario possono essere depositate presso l'UAMI o
tramite gli uffici della proprietà industriale degli Stati membri. Nella tabella sottostante è
altresì indicata, ove applicabile, la tassa per la ricezione e la trasmissione delle domande di
disegno e modello comunitario ai sensi dell'articolo 35 del regolamento su disegni e modelli comunitari (RDC).
39
Stato
membro
Austria
Indirizzo dell’ufficio
Österreichisches Patentamt
Dresdner Straße 87,
Postfach 95
A - 1200 Wien
Modalità
tecniche di
deposito
Telefax
Tassa
nazionale,
(art. 25, par. 2,
seconda frase,
RMC), (art. 35,
par. 2, seconda
frase, RDC)
Nessuna tassa
§ 1, AT-PAV
Office de la Propriété
intellectuelle / Dienst voor de
Intellectuele Eigendom
Service public federal economie,
p.m.e., classes moyennes &
energie / Federale
overheidsdienst economie,
k.m.o., middenstand & energie
Ministère des affaires
économiques / Ministerie van
Economische Zaken
North Gate III
Boulevard Roi Albert II 16
B - 1000 Bruxelles
Tel.: (32-2) 277 52 97
Fax: (32-2) 277 52 77
http://www.mineco.fgov.be
Benelux
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)
Office Benelux de la Propriété
intellectuelle (OBPI)
Bordewijklaan 15
Postbus / Boîte postale 90404
NL - 2509 LK Den Haag
Tel.: (31-70) 349 11 11
Fax: (31-70) 347 57 08
E-mail: [email protected]
http://www.boip.int/
Deposito elettronico, telefax, posta elettronica
(articoli 3.4 e 3.5
RE-CBPI)
Tassa MC = 80
EUR (+ spese di
trasmissione
qualora l'importo
sia superiore a
25 EUR)
(articolo 4.6, paragrafo 2,
RE-CBPI)
Tassa DCR = 71
EUR (+ spese di
trasmissione
qualora l'importo
sia superiore a
25 EUR)
(articolo 4.8 RECBPI)
40
§ 69, AT-LM
§ 44a, AT-LDi
Tel.: (43-1) 5 34 24 0
Fax: (43-1) 53 424 535
E-mail: [email protected]
http://www.patentamt.at
Belgio
Base
giuridica
Stato
membro
Cipro
Indirizzo dell’ufficio
Modalità
tecniche di
deposito
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και
Επίσημου Παραλήπτη
Γωνία Λεωφ. Μακαρίου και
Καρπενησίου
Πολυκατοικία «ΞΕΝΙΟΣ», 1427
Λευκωσία
Tassa
nazionale,
Base
giuridica
(art. 25, par. 2,
seconda frase,
RMC), (art. 35,
par. 2, seconda
frase, RDC)
Nessuna tassa
Ministry of Commerce, Industry
and Tourism
Department of Registrar of
Companies and Official
Receiver Corner
Makarios Avenue & Karpenisiou
“XENIOS” Building,
CY—1427
CY
- 1427 Nicosia
Tel.: +357
(357) 22404433
Fax: +357
(357) 22304887
E-mail:
[email protected]
http://www.mcit.gov.cy/mcit/drco
r/drcor.nsf/index_en/index_en?o
pendocument
Danimarca
Patent- og Varemærkestyrelsen
Helgeshøj Allé 81
DK - 2630 Taastrup
Tel.: (45-43) 50 80 00
Fax: (45-43) 50 80 01
E-mail: [email protected]
http://www.dkpto.dk
Telefax
Tassa MC = 200
DKK
§ 48,DK-LM
§ 19, DK-RE
§ 12, DK-TASSE
Articolo 49,
paragrafi 2 e 3,
DK-LDi
Tassa DCR =
200 DKK
§ 22 DK-TASSE
Estonia
Eesti Patendiamet
Toompuiestee 7
EE - 15041 Tallin
Tassa MC = 500
EEK
§ 712, EE-LM
§ 876, EE-LDi
EE-TASSE
Tel.: (372) 627 7900
Fax: (372) 645 1342
E-mail: [email protected]
http://www.epa.ee
Tassa DCR =
500 EEK
EE-TASSE
Finlandia
Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och
registerstyrelsen
Arkadiankatu 6A
FIN - 00100 Helsinki
Tel.: (358-9) 6939 500
Fax: (358-9) 6939 5328
http://www.prh.fi
Tassa MC = 40
EUR
§ 6 FI-TASSE
§ 57, FI-LM
§ 33 b, FI-LDi
Tassa DCR = 50
EUR
§ 7 FI-TASSE
41
Stato
membro
Francia
Indirizzo dell’ufficio
I. Institut national de la
propriété industrielle (INPI)
26bis, rue de Saint-Pétersbourg
F - 75800 Paris Cedex 08
Tel.: (33-1) 53 04 53 04
Fax: (33-1) 42 94 02 09
http://www.inpi.fr
II. Succursali
Bordeaux
2, place de la Bourse
F - 33076 Bordeaux Cedex
Tel.: (33-5) 56 81 12 60
Fax: (33-5) 56 51 64 99
Grenoble
5, place Robert Schuman
BP 1515
F - 38025 Grenoble Cedex 01
Tel.: (33-4) 76 84 08 84
Fax: (33-4) 76 84 06 87
Lille
97 boulevard Carnot
F - 59040 Lille Cedex
Tel.: (33-3) 28 36 33 80
Fax: (33-3) 28 36 33 62
Lione
43, rue Raulin
F - 69364 Lyon Cedex 07
Tel.: (33-4) 78 72 59 42
Fax: (33-4) 78 61 77 21
Marsiglia
32, cours Pierre Puget
F - 13006 Marseille
Tel.: (33-4) 91 33 41 00
Fax: (33-4) 91 54 86 54
Nancy
123, rue du Fbg des Trois
Maisons
BP 749
F - 54064 Nancy Cedex
Tel.: (33-3) 83 17 87 00
Fax: (33-3) 83 32 92 23
42
Modalità
tecniche di
deposito
Telefax
(esclusi i marchi
cromatici)
Articolo 1 FRDECRETO n. 95196
Tassa
nazionale,
(art. 25, par. 2,
seconda frase,
RMC), (art. 35,
par. 2, seconda
frase, RDC)
Tassa MC = 40
EUR
Tassa DCR = 40
EUR
Base
giuridica
Stato
membro
Indirizzo dell’ufficio
Modalità
tecniche di
deposito
Tassa
nazionale,
Base
giuridica
(art. 25, par. 2,
seconda frase,
RMC), (art. 35,
par. 2, seconda
frase, RDC)
Nantes
3 place de la petite Hollande
BP 82308
F - 44023 Nantes cedex 1
Tel.: (33-2) 40 35 82 90
Fax: (33-2) 40 35 82 99
Rennes
Centre d’Affairs Patton
BP 79 157
11, rue Franz Heller
F - 35079 Rennes Cedex 07
Tel.: (33-2) 99 38 16 68
Fax: (33-2) 99 36 99 29
Sophia Antipolis
249, rue Fernand Léger
Sophia Antipolis
F - 06560 Valbonne
Tel.: (33-4) 93 65 37 37
Fax: (33-4) 93 65 41 34
Strasburgo
2, rue Brûlée
F - 67000 Strasbourg
Tel.: (33-3) 88 32 25 44
Fax: (33-3) 88 23 50 55
Tolosa
3, rue Michel Labrousse Parc
d’activités Basso Campo
BP 1356
F - 31106 Toulouse Cedex
Tel.: (33-5) 61 40 96 00
Fax: (33-5) 61 40 75 06
Germania
Deutsches Patent- und
Markenamt
Zweibrückenstr. 12
D - 80331 München
Indirizzo postale:
Deutsches Patent- und
Markenamt
Markenabteilungen
D - 81534 München
Tel.: (49-89) 21 95 0
Fax: (49-89) 21 95 22 21
E-mail: [email protected]
http://www.dpma.de
Telefax
(v. comunicazione
del presidente
dell’Ufficio brevetti
e marchi tedesco
del 5 febbraio
1997, Bl. f. PMZ
1997, 69)
§ 11 DE-REG
Tassa MC = 25
EUR
Tassa DCR = 25
EUR (domande
fino a 2 kg di peso)
= 50 EUR (per
domande fino a
12 kg di peso)
= 70 EUR (per
domande di peso
superiore a 12 kg)
§ 125a DE-LM
§2
Allegato n. 335
100
DE-TASSE
§ 62, DE-LDi
§2, §15
Allegati n. 344
100, n. 344 200
e n. 344 300
DE-TASSE
43
Stato
membro
Indirizzo dell'ufficio
Jena
Deutsches Patent- und
Markenamt
Dienststelle Jena
Goethestr. 1
D - 07743 Jena
Indirizzo postale:
Deutsches Patent- und
Markenamt
Dienststelle Jena
D - 07738 Jena
Tel.: (49-3641) 4054
Fax: (49-3641) 4056 90
Berlino
Deutsches Patent- und
Markenamt
Technisches Informationszentrum Berlin
Gitschiner Str. 97
D - 10969 Berlin
Indirizzo postale:
Deutsches Patent- und
Markenamt
Technisches Informationszentrum Berlin
D - 10958 Berlin
Tel.: (49-30) 25 99 20
Fax: (49-30) 25 99 24 04
Grecia
Marchi:
Ministry of Development
Department of Commerce
Unit for Trade and Industrial
Property
The Kanning Square
GR - 101 81 Athens
Tel.: (30-10) 38 43 171
Fax: (30-10) 38 21 717
Disegni e modelli:
Industrial Property
Organization
5, Pandanassis St.,
GR - 151 25 Paradissos
Amaroussiou
Tel.: (30-210) 6183500
Fax: (30-210) 6819231
Email: [email protected]
http://www.obi.gr
44
Modalità
tecniche di
deposito
Tassa
nazionale,
(art. 25, par. 2,
seconda frase,
RMC), (art. 35,
par. 2, seconda
frase, RDC)
Base
giuridica
Stato
membro
Irlanda
Indirizzo dell’ufficio
Irish Patents Office
Government Buildings
Hebron Road
IE - Kilkenny
Modalità
tecniche di
deposito
Tassa
nazionale,
(art. 25, par. 2,
seconda frase,
RMC), (art. 35,
par. 2, seconda
frase, RDC)
Tassa MC = 25
EUR
Tassa DCR = 25
EUR
Tel.: (353-56) 77 20 111
Fax: (353-56) 77 20 100
E-mail: [email protected]
http://www.patentsoffice.ie
Italia
Base
giuridica
Articolo 57,
paragrafo 1,
IE-LM e IE-S.I.
n. 10
Articolo 3,
paragrafo 2,
IE-S.I.
n. 27/2003,
IE-REDC
Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi
Ministero delle Attività
produttive
Via Molise, 19
I - 00187 Roma
Tel.: (39-6) 47 05 30 81
Fax: (39-6) 47 05 30 35
http://www.uibm.gov.it
Lettonia
Lituania
Latvijas Republikas Patentu
valde
Citadeles iela 7/70
P.O.Box 824,
LV - 1010 Riga
Tassa MC =
11,80 LVL
Tel.: (371) 7099 600
Fax: (371) 7099 650
E-mail: [email protected]
http://www.lrpv.lv
Tassa DCR
= 11,80 LVL
Lietuvos Respublikos
Valstybinis patentų biuras
Kalvarijų g. 3,
LT - 09310 Vilnius
Tassa MC = 100
LTL
Tel.: (370-5) 278 02 50
Fax: (370-5) 275 07 23
E-mail:[email protected]
http://www.vpb.gov.lt
Articolo 391,
paragrafo 1,
LV-LM
Regola 14 LV-RETASSE
Regola 14 LV-RETASSE
Tassa DCR = 100
LTL
Articolo 55,
punto 1,
paragrafo 3,
LT-LM;
Allegato 4,
paragrafo 17,
– LT-TASSE
marchi
Articolo 51,
punto 1,
paragrafo 3,
LT-LDi;
Allegato 2,
paragrafo 12,
– LT-TASSE
Di
45
Stato
membro
Lussemburgo
Indirizzo dell’ufficio
Modalità
tecniche di
deposito
Tassa
nazionale,
Base
giuridica
(art. 25, par. 2,
seconda frase,
RMC), (art. 35,
par. 2, seconda
frase, RDC)
Direction de la Propriété
Intellectuelle
Ministère de l’économie et du
commerce exterieur
19-21, boulevard Royal
L - 2914 Luxembourg
Tel.: (352) 47 84 187
Fax: (352) 22 26 60
http://www.eco.public.lu/
attributions/dg2/
d_propriete_intellectuelle/
index.html
Malta
Ministry for Competitiveness
and Communications,
Commerce Division,
Industrial Property Registration
MT - Lascaris, Valletta, CMR 02
Tassa MC = 20
MTL
Regola 4
N.L. 233/2003
Tassa DCR = 20
MTL
Tel.: (356) 25690206
Fax: (356) 25690338
E-mail: [email protected]
http://www.mcmp.gov.mt
Paesi Bassi
Octrooicentrum Nederland
Netherlands Patent Center
Patentlaan 2
NL - 2288 EE Rijswijk
Tel.: (31-70) 398 66 99
Fax: (31-70) 398 66 06
http://www.octrooicentrum.nl
Polonia
Portogallo
46
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188
PL 00 - 950 Warszawa
Tassa MC = 120
PLN
Allegato 3
PL-TASSE
PL-TASSE
Allegato 2
PL-TASSE
Tel.: (4822) 825 80 01
Fax: (4822) 875 06 80
E-mail: [email protected]
http://www.uprp.pl
Tassa DCR = 120
PLN
Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI)
Campo das Cebolas
P - 1100 Lisboa
Tassa MC =
27,03 EUR
Tel.: (351-1) 8 88 11 01
Fax: (351-1) 8 87 53 08
E-mail: [email protected]
http://www.inpi.pt
Tassa DCR =
27,03 EUR
PL-TASSE
PT-TASSE
PT-TASSE
Stato
membro
Regno
Unito
Indirizzo dell’ufficio
Modalità
tecniche di
deposito
The Patent Office
Concept House
Cardiff Road
Newport NP10 8QQ
UK
Tassa
nazionale,
Base
giuridica
(art. 25, par. 2,
seconda frase,
RMC), (art. 35,
par. 2, seconda
frase, RDC)
Tassa MC = £ 15
(Se viene richiesto
un fax di risposta,
è addebitata una
tassa supplementare di £ 25)
Tel.: (44-1633) 81 40 00
Fax: (44-1633) 81 45 63
Tassa DCR = £ 15
oppure
UK-TASSE DC
The Patent Office
Harmsworth House
13-15 Bouverie Street
London
EC4Y 8DP
UK
E-mail: [email protected]
http://www.patent.gov.uk
Repubblica
ceca
Slovacchia
Úřad průmyslového vlastníctví
The Industrial Property Office
Antonína Čermáka 2a
CZ - 160 68 Prague
Telefax, posta
elettronica
(munita di firma
elettronica)
Tassa MC = 500
CZK
§ 49 CZ-LM
§ 34 (2) CZ-LDi
CZ-TASSE
Tel.: (420-2) 20383111
Fax: (420-2) 24324718
E-mail: [email protected]
http://www.isdvapl.upv.cz
Tassa DCR = 500
CZK
Úrad priemyselného
vlastníctva Slovenskej
republiky
Jána Švermu 43
SK - 974 04 Banská Bystrica 4
MC = Nessuna
tassa
§ 36a
SK-LM
DCR = Nessuna
tassa
Tel.: (421-48) 4300111
Fax: (421-48) 4132563
E-mail: [email protected]
http://www.indprop.gov.sk
Slovenia
Urad Republike Slovenije
za intelektualno lastnino
Kotnikova 6
SI-1000 Ljubljana
Tassa MC = SIT
10 000
Articolo 2
SL-Decreto MC
Tassa DCR = SIT
10 000
Articolo 2,
SL-Decreto DC
Tel.: (386-1) 478 31 54
Fax: (386-1) 478 31 10
E-mail: [email protected]
http://www.uil-sipo.si
47
Stato
membro
Spagna
Svezia
Indirizzo dell’ufficio
Modalità
tecniche di
deposito
Tassa
nazionale,
(art. 25, par. 2,
seconda frase,
RMC), (art. 35,
par. 2, seconda
frase, RDC)
Oficina Española de
Patentes y Marcas
P° de la Castellana, 75
E - 28071 Madrid
Tassa = 26,02
EUR (ricezione e
trasmissione all'UAMI)
Tel.: (34-90) 2 15 75 30
Fax: (34-91) 3 49 55 97
http://www.oepm.es
Tassa DCR =
25,51 EUR
Patent- och Registreringsverket/
Swedish Patent and
Registration Office
Valhallavägen 136
P.O. Box 5055
S - 102 42 Stockholm
Tassa MC = 300
SEK
Tel.: (46-8) 782 25 00
Fax: (46-270) 173 51
http://www.prv.se
Base
giuridica
Articolo 84 e
allegato ESLM, articolo 1,
paragrafo 1,
lettera d)
§ 65, primo
capoverso,
SE-LM
§ 27 SE-RE
Tassa DCR = 500
SEK
§ 50
SE-LDi
§ 30 SE-RE-Di
oppure
Patent- och Registreringsverket/
Swedish Patent and
Registration Office
Kungsgatan 8
P.O. Box 530
S - 826 27 Söderhamn
Tel.: (46-8) 782 25 00
Fax: (46-270) 173 51
Ungheria
Magyar Szabadalmi Hivatal
Garibaldi utca 2.
H - 1054 Budapest
Tel.: (36-1) 312 4400
Fax: (36-1) 331 2596
E-mail: [email protected]
http://www.hpo.hu
Tassa MC = 10
700 HUF
Articolo 76/B
HU-LM
Articolo 11, paragrafo 6, HUTASSE
Articolo 60/B
HU-LDi
Tassa DCR = 10
700 HUF
Articolo 10, paragrafo 5, HUTASSE
48
Stato
(adesione
all'UE
1.1.2007)
Bulgaria
Indirizzo dell’ufficio
Modalità
tecniche di
deposito
Tassa
nazionale,
Base
giuridica
(art. 25, par. 2,
seconda frase,
RMC), (art. 35,
par. 2, seconda
frase, RDC)
Patentno vedomstvo na
Republica Bulgaria
52B, Dr. G.M. Dimitrov Blvd.,
BG - 1040 Sofia
Tel.: (359-2) 970 13 14
Fax: (359-2) 873 52 58
E-mail: [email protected]
http://www.bpo.bg
Romania
Oficiul de Stat Pentru Inventii si
marci
Sector 3,
RO - 030044, Bucuresti
Tel.: (40-21) 315 19 65
Fax: (40-21) 312 38 19
E-mail: [email protected]
http://www.osim.ro
49
Capitolo 4
Ambito geografico
Questo capitolo si propone di fornire informazioni sulla portata geografica della protezione
dei marchi comunitari e dei disegni e modelli comunitari, nonché sulla legittimazione al
deposito di domande di marchio comunitario o di disegno o modello comunitario.
In precedenza potevano essere titolari di un marchio comunitario solo i soggetti menzionati all'articolo 5 del regolamento sul marchio comunitario (RMC). Conformemente alla
nuova formulazione dell’articolo 5 RMC, entrata in vigore il 10 marzo 2004, possono essere titolari di marchi comunitari le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto
pubblico.
Poiché la precedente formulazione dell’articolo 5 RMC è divenuta inapplicabile, la tabella
4) b), contenuta nella seconda edizione dell’opuscolo, non compare nella presente edizione.
Lo stesso principio si applica ai disegni e modelli comunitari registrati. Qualsiasi persona
fisica o entità giuridica di qualsiasi paese del mondo può depositare una domanda di disegno o modello comunitario registrato.
Nel regolamento sul marchio comunitario, la questione dell'ambito geografico della protezione ha rilevanza sotto vari aspetti. Si tratta di stabilire il territorio (in senso puramente
geografico e non tecnico) nel quale ha validità un marchio comunitario ("ambito geografico" in senso stretto). Il regolamento sul marchio comunitario utilizza in questa accezione
anche espressioni come "nella Comunità" e "cittadini di uno Stato membro".
L'ambito geografico di applicazione del regolamento sul marchio comunitario (RMC) e del
regolamento su disegni e modelli comunitari (RDC) definisce il territorio entro il quale domande depositate in attesa di registrazione (tutela provvisoria), marchi comunitari registrati e disegni e modelli comunitari registrati sono validi e possono (unicamente) dar luogo a questioni relative alla loro contraffazione e tutela giudiziale; in altri termini, il territorio in cui un tribunale dei marchi comunitari o dei disegni e modelli comunitari può adottare provvedimenti ingiuntivi o cautelari. In pratica, seppure non in teoria, tale concetto
coincide con il significato dell'espressione "nella Comunità" che si rinviene nel regolamento
sul marchio comunitario nei seguenti contesti: il marchio comunitario deve essere utilizzato "nella Comunità", non prendendo in considerazione la sua utilizzazione su altri territori
(articolo 15 RMC); l'esaurimento dei diritti ha luogo "nella Comunità" (articolo 13 RMC); un
territorio che non si trovi "nella Comunità" non costituisce "parte della Comunità" e non va
preso in considerazione per la valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione
(articolo 7, paragrafo 2, RMC). Un marchio comunitario può essere oggetto di licenza per
la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o
parte della Comunità (articolo 22, paragrafo 1, RMC); le persone che non abbiano domicilio o sede di attività "nella Comunità" dovranno essere rappresentate (articolo 88, paragrafo 2, RMC) e non potranno agire direttamente attraverso i propri dipendenti (articolo 88,
paragrafo 3, RMC); le persone che desiderino rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio dovranno avere il proprio domicilio professionale [o, nel caso dell'articolo 89, paragrafo 1,
lettera b), almeno il proprio impiego] "nella Comunità" [articolo 89, paragrafo 1, lettera a),
e paragrafo 2, lettera b), RMC].
51
Le stesse regole si applicano alla registrazione internazionale in cui è designata la Comunità europea; ad esempio, un marchio oggetto di una registrazione internazionale che designa la Comunità europea deve essere posto in regolare uso nella Comunità (articolo 155
RMC).
Nel regolamento su disegni e modelli comunitari, si utilizza l'espressione "nella Comunità"
in riferimento all'esaurimento dei diritti del prodotto immesso sul mercato "nella Comunità" (articolo 21 RDC). Le persone che non abbiano domicilio o sede di attività "nella Comunità" dovranno essere rappresentate (articolo 77, paragrafo 2, RDC) e non potranno
agire direttamente attraverso i propri dipendenti (articolo 77, paragrafo 3, RDC).
Le persone che desiderino rappresentare terzi dinanzi all'Ufficio dovranno avere il proprio
domicilio professionale o impiego "nella Comunità" [articolo 89, paragrafo 2, lettera b),
RMC, e articolo 78, paragrafo 4, lettera b), RDC].
L'ambito geografico di applicazione del regolamento sul marchio comunitario e del regolamento su disegni e modelli comunitari è il territorio entro cui trovano applicazione sia
l'RMC che l'RDC, in quanto regolamenti comunitari. In linea di principio, tale aspetto è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni contenute nel trattato CE e in particolare dall'articolo 299 (ex articolo 227).
Inoltre, il diritto nazionale di uno Stato membro può prevedere che un marchio comunitario o un disegno o modello comunitario registrato conferiscano gli stessi diritti di un marchio nazionale o di un disegno o modello comunitario registrato in tale Stato membro sul
suo territorio. In altri termini, uno Stato membro può estendere gli effetti di un marchio
comunitario e/o di un disegno o modello comunitario registrato a territori dove non si applicano il regolamento sul marchio comunitario, il regolamento su disegni e modelli comunitari o il Trattato CE. Siffatta previsione, tuttavia, non implica che il regolamento sul marchio comunitario o il regolamento su disegni e modelli comunitari divengano applicabili su
tale territorio. Tra gli Stati membri che hanno adottato disposizioni di questo tipo figurano,
ad esempio, Francia e Regno Unito.
52
Stato membro
Ambito geografico - Portata dell'RMC e dell’RDC
(corrispondente alla nozione di “nella Comunità”)
Austria
La Repubblica d’Austria
Belgio
Il Regno del Belgio
Cipro
La Repubblica di Cipro
Danimarca
Il Regno di Danimarca, escluse Groenlandia e Isole Færøer
Estonia
La Repubblica di Estonia
Finlandia
La Repubblica di Finlandia
Francia
La Repubblica francese, inclusi i territori d’oltremare: Martinica, Guadalupa, Réunion, Guyana. Sono esclusi i seguenti territori: Nuova Caledonia, Wallis e Futuna, Polinesia francese, Territori delle terre australi e antartiche francesi, Mayotte (Articolo L. 811-4, FR-CPI)
Germania
La Repubblica federale di Germania
Grecia
La Repubblica ellenica
Irlanda
Irlanda
Italia
La Repubblica italiana
Lettonia
La Repubblica di Lettonia
Lituania
La Repubblica di Lituania
Lussemburgo
Il Granducato di Lussemburgo
Malta
La Repubblica di Malta
Paesi Bassi
Il territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi
Polonia
La Repubblica di Polonia
Portogallo
La Repubblica del Portogallo (incluse le Azzorre e Madeira)
Regno Unito
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Gran Bretagna costituita da Inghilterra, Scozia e Galles); Gibilterra. Le Isole della Manica e l’Isola di Man non sono incluse.
Repubblica ceca La Repubblica ceca
Slovacchia
La Repubblica slovacca
Slovenia
La Repubblica di Slovenia
Spagna
Il Regno di Spagna (incluse le Isole Canarie, Ceuta e Melilla)
Svezia
Il Regno di Svezia
Ungheria
La Repubblica di Ungheria
Bulgaria
La Repubblica di Bulgaria
Romania
La Repubblica di Romania
53
Capitolo 5
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 del regolamento sul marchio comunitario
In questo capitolo sono indicati i diritti nazionali anteriori che possono essere invocati per
opporsi alla registrazione di una domanda di marchio comunitario o per impugnare la
validità di un marchio comunitario registrato.
1.
L'articolo 8 del regolamento sul marchio comunitario, ai paragrafi 1 e 5, elenca gli
impedimenti relativi alla registrazione, mentre i paragrafi 2 e 4 indicano i tipi di
marchi e altri diritti che hanno rilevanza in tale contesto.
2.
Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, sono impedimenti relativi alla registrazione i
seguenti diritti nazionali:
•
marchi nazionali registrati in uno Stato membro o marchi registrati presso l'Ufficio
della proprietà intellettuale del Benelux ,
•
domande di tali marchi, purché successivamente registrati,
•
registrazioni internazionali ai sensi dell'Intesa di Madrid o del Protocollo di Madrid
che producono effetti in uno Stato membro, compreso il Benelux,
•
marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità.
Costituiscono inoltre impedimenti relativi alla registrazione, ai sensi della corrispondente
legislazione nazionale e subordinatamente a essa:
-
un marchio non registrato,
-
un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale,
purché tale marchio o contrassegno abbia una portata che vada al di là dell'ambito
puramente locale, sia stato acquisito prima del deposito o dell'eventuale data di priorità
del marchio comunitario e conferisca al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio
successivo (articolo 8, paragrafo 4). L'espressione "altro contrassegno" si riferisce a diritti
esclusivi di carattere simile ai marchi e comprende denominazioni commerciali e societarie
(ragioni sociali), altre designazioni commerciali quali nomi di impresa o insegne, titoli di
pubblicazioni od opere analoghe, nonché qualsiasi altro diritto esclusivo analogo che
rientri nella stessa categoria.
3.
Il marchio nazionale, o l'eventuale altro contrassegno, dovrà essere "anteriore" al
marchio comunitario o alla domanda di marchio comunitario contro cui viene
rivendicato.
Come data del marchio nazionale o dell'eventuale altro contrassegno si considera:
•
in caso di marchio nazionale o domanda di marchio nazionale, la data di deposito
ovvero la data di priorità, se validamente rivendicata. Le domande di tali marchi
vengono tuttavia prese in considerazione solo se i marchi sono successivamente
registrati;
55
•
in caso di registrazione internazionale ai sensi dell'Intesa di Madrid o del Protocollo
di Madrid, la data della registrazione internazionale o della successiva estensione
territoriale per lo Stato membro in questione, oppure la data di priorità della
predetta registrazione quale è stata annotata dall'Ufficio internazionale;
y
in caso di registrazione internazionale che designa la Comunità europea, la data
della registrazione internazionale o della successiva estensione alla Comunità
europea, oppure la data di priorità della predetta registrazione quale è stata
annotata dall'Ufficio internazionale o dall'UAMI;
In caso di marchio non registrato o di altro contrassegno utilizzato nella normale prassi
commerciale, la data di acquisizione di tale diritto conformemente alla legislazione
nazionale.
Come data del marchio comunitario o della domanda di marchio comunitario, vale la data
di deposito o la data di priorità, se validamente rivendicata. In tale contesto, la data di
preesistenza non ha rilevanza.
4.
Nella tabella sottostante sono illustrati i tipi di marchi nazionali e di altri diritti che
possono costituire impedimenti relativi alla registrazione nell’ambito di procedimenti
di opposizione e di nullità dinanzi all’Ufficio o dinanzi a un tribunale dei marchi
comunitari. Le domande di marchio non sono state menzionate espressamente.
5.
Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario,
anche i seguenti diritti, benché non costituiscano marchi o segni, possono costituire
una causa di nullità relativa: diritto al nome, diritto all'immagine, diritto d'autore o
altro diritto di proprietà industriale. In tal caso, si tiene conto della legislazione
nazionale e, in particolare, del tipo di tutela previsto dalla legislazione nazionale in
materia per tali diritti. Nella tabella successiva non viene fatto riferimento a siffatti
diritti perché il tipo di tutela garantito dalla legislazione nazionale per tali diritti
nazionali non può essere facilmente sintetizzato e, in particolare, può dipendere
dalle circostanze del caso concreto.
I diritti nazionali applicabili solo a una particolare località (ovvero che rivestono un
significato puramente locale) non costituiscono un impedimento alla registrazione che
possa dar luogo a opposizione o nullità; tuttavia, ai sensi dell'articolo 107 del regolamento
sul marchio comunitario, conferiscono al titolare la facoltà di opporsi all'uso del marchio
comunitario nel territorio in cui è tutelato il diritto locale, nella misura in cui la legislazione
dello Stato membro interessato lo consenta e fatte salve alcune limitazioni. Nella tabella
successiva non sono riportati i diritti nazionali di questo tipo.
Tra i diritti anteriori che possono precludere la registrazione di un marchio comunitario
vanno citati i marchi anteriori notoriamente conosciuti in uno Stato membro, con lo stesso
significato con cui l'espressione "notoriamente conosciuti" è utilizzata nell'articolo 6 bis
della Convenzione di Parigi [articolo 8 paragrafo 2, lettera c), del regolamento sul marchio
comunitario]. Tali marchi notoriamente conosciuti non sono citati nell'elenco, in quanto lo
stesso regolamento sul marchio comunitario definisce questi diritti anteriori e in questo
contesto la legislazione nazionale sui marchi notoriamente conosciuti non ha rilevanza.
È stata inclusa una seconda tabella, che elenca i diritti nazionali dei due paesi candidati
che rientreranno nel campo di applicazione dell'articolo 8 del regolamento sul marchio
comunitario. Tale tabella ha valore puramente informativo in quanto i diritti anteriori di tali
paesi possono essere invocati contro la registrazione di un marchio comunitario solo a
condizione che gli Stati in questione aderiscano all’Unione europea.
56
Il 1° maggio 2004 hanno aderito all'UE dieci nuovi paesi, ai quali se ne sono aggiunti altri
due il 1° gennaio 2007. I marchi comunitari registrati o richiesti prima della loro data di
adesione sono stati automaticamente estesi ai loro territori. I diritti anteriori nei nuovi
Stati membri non conferivano la facoltà di opporsi alla registrazione di un marchio
comunitario né di chiederne la nullità, fuorché nel caso in cui la domanda di registrazione
del marchio comunitario fosse stata depositata nei sei mesi immediatamente precedenti
alla data di adesione. Non è sufficiente che i diritti anteriori risultino acquisiti alla data di
adesione; devono essere a tutti gli effetti anteriori alla data della domanda di marchio
comunitario contestata. Il diritto di opporsi è escluso quando il diritto anteriore sia stato
acquisito in malafede.
I titolari di marchi comunitari anteriori non possono impedire nei nuovi Stati membri l'uso
di diritti di proprietà intellettuale esistenti in tali paesi prima dell'adesione.
57
Stato
membro
Austria
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi depositati anteriormente e ancora in vigore
§ 30, AT-LM
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali con effetti in Austria
§ 2 (2), § 30 AT-LM
C.
Marchi d’impresa non registrati:
-
Marchio d’impresa non registrato che abbia acquisito una certa notorietà nella
normale prassi commerciale (”Verkehrsgeltung”)
§ 31, AT-LM
Acquisizione tramite l'uso, grazie al quale il pubblico interessato riconosce che il
segno è un marchio di chi lo rivendica ("Verkehrsgeltung").
Diritto di vietare l'uso del marchio (registrato) successivo a condizione che il marchio
non registrato, alla data della richiesta di registrazione del marchio successivo, fosse
in una certa misura noto al pubblico interessato come designazione dei prodotti o
servizi di chi lo rivendica ("als Kennzeichen gegolten hat") e che il marchio
successivo non fosse stato usato prima della richiesta di registrazione, nello stesso
periodo, come marchio non registrato.
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Denominazioni commerciali (ditta di un'impresa), designazioni speciali di imprese e
designazioni simili.
Acquisizione attraverso l'uso.
§ 32, AT-LM; § 9 (1), (3) della legge contro la concorrenza sleale
Alla nozione di designazione speciale di un'impresa sono assimilati ("stehen gleich") i
contrassegni commerciali ("Geschäftsabzeichen") oppure altri segni atti a distinguere
un'impresa da un'altra impresa (compresa la preparazione o l'imballaggio di prodotti) i
quali, presso il pubblico interessato, siano considerati come segni distintivi
("Kennzeichen") di quell'impresa. Detti altri segni acquisiscono con l'uso, presso il
pubblico interessato, il riconoscimento che il segno contraddistingue chi lo rivendica
("Verkehrsgeltung").
§ 9 (3) Legge contro la concorrenza sleale
Diritto di vietare l'uso del marchio (registrato) successivo, a condizione che vi sia
rischio di confusione.
Benelux
A.
Marchi registrati presso l'Ufficio della proprietà intellettuale del Benelux:
-
Marchi registrati individuali e collettivi
Articoli 2.2 e 2.35 CBPI
B.
Marchi “Madrid”:
-
Marchi internazionali registrati
Articoli 2.2 e 2.10 CBPI
C.
Marchi d’impresa non registrati:
I marchi d’impresa non registrati non sono riconosciuti dalla Convenzione del Benelux
sulla proprietà intellettuale.
58
Stato
membro
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
Articolo 2.19 CBPI
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
Osservazione generale: per quanto riguarda il territorio del Benelux, ogni Stato va considerato separatamente.
Belgio
-
Nome commerciale (“nom commercial”)
Articolo 2.19 CBPI; articolo 93 della legge 14 luglio 1991 sulle prassi commerciali e
sull'informazione e la protezione dei consumatori e articolo 1382 del Codice civile.
L'acquisizione del nome commerciale avviene in seguito al primo uso in commercio. La
tutela è limitata all'area geografica in cui il nome depositato viene usato.
Diritto di vietare l'uso del marchio (registrato) successivo.
-
Ragione sociale (“dénomination sociale”)
Articolo 2.19 CBPI; articolo 65 del "Code de sociétés du 7 mai 1999"
L'acquisizione della tutela come ragione sociale avviene, in linea di principio, alla data
di costituzione della società. La tutela si estende all'intero territorio nazionale.
Diritto di vietare l'uso del marchio (registrato) successivo.
Lussemburgo
-
Nome commerciale (“nom commercial”) / ragione sociale (“dénomination sociale”)
Articolo 2.19 CBPI; articolo 17, lettera f), della legge 27 novembre 1986 che regola alcune prassi commerciali e punisce la concorrenza sleale.
Diritto di vietare l'uso di un marchio (registrato) successivo.
Paesi Bassi
-
Nome commerciale
Articolo 2.19 CBPI; legge 5 luglio 1921 sui nomi commerciali (Handelsnaamwet) e articolo 6:162 del Codice civile olandese (Burgerlijk Wetboek).
Acquisizione: il diritto a un nome commerciale si acquisisce con l’uso. Esiste la possibilità di registrare la denominazione commerciale nel registro della Camera di commercio. Non si tratta tuttavia di un obbligo e la registrazione non conferisce alcun diritto.
Non si richiedono particolari requisiti sotto il profilo del carattere distintivo o descrittivo
del nome commerciale.
Diritto di vietare l'uso di un marchio (registrato) successivo qualora vi sia rischio di confusione.
Cipro
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
Marchi registrati a Cipro
Articolo 14A, paragrafo 1, lettera a), punto i), CY-LM
B.
Marchi “Madrid”:
Marchi registrati a norma degli accordi internazionali con effetti a Cipro
Articolo 14 A, paragrafo 1, lettera a), punto ii), CY-LM
59
Stato
membro
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
C.
Marchi d’impresa non registrati:
I marchi d’impresa non registrati non sono riconosciuti dal diritto cipriota.
Danimarca
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati in Danimarca
§§ 3 e 15 (2)(1)(b), DK-LM
B.
Marchi “Madrid”:
-
Marchi registrati a norma degli accordi internazionali con effetti in Danimarca
§ 15 (2)(i)(c), DK-LM
C.
Marchi d’impresa non registrati:
-
Marchio d’impresa "dall'inizio dell'uso"
§ 3 (1)(ii), DK-LM
Acquisizione: il diritto a un marchio non registrato deriva dall'inizio dell’uso in Danimarca.
Diritto di vietare l'uso del marchio (registrato) successivo se quest'ultimo viene utilizzato per beni o servizi per i quali si è iniziato l'uso e per i quali il marchio anteriore
viene regolarmente utilizzato.
§ 15 (4)(ii), DK-LM
Portata della protezione: la stessa vigente per i marchi registrati danesi, ossia nei
confronti degli atti menzionati all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), RMC.
§ 4 (1), (2), DK-LM
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Ragione sociale per la quale la persona interessata ha titolo legale
L'espressione "ragione sociale" va intesa in un'accezione ampia e si estende non
solo ad aziende private come ditte private, società a responsabilità limitata, nomi
commerciali secondari e altre società commerciali, ma anche a fondazioni, sindacati,
associazioni, musei e istituzioni pubbliche.
§ 14 (iv), DK-LM
Acquisizione: ai fini di tutela della ragione sociale non è richiesta alcuna registrazione.
Diritto di vietare l'uso del marchio (registrato) successivo, qualora i segni siano identici o simili.
-
Segni utilizzati nella normale prassi commerciale
§ 15 (4)(ii), DK-LM
L'espressione "segni utilizzati nella normale prassi commerciale" va intesa in un'accezione ampia e si estende, secondo la legge danese, a qualsiasi simbolo o rappresentazione commerciale che possa servire da collegamento tra un'impresa e i suoi clienti
o utenti. Vi rientrano, tra gli altri, marchi di impresa, nomi commerciali e insegne.
Diritto di vietare l'uso del marchio (registrato) successivo, qualora i segni siano identici o simili.
-
Titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette
Rientrano in questa disposizione soltanto i titoli delle opere letterarie e artisti-
60
Stato
membro
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
che protette. Lo strumento per decidere se un'opera letteraria e artistica sia protetta è
la legge danese sui diritti d'autore.
§ 14 (v), DK-LM
Diritto di vietare l’uso del marchio (registrato) successivo.
Estonia
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati o domande di marchio presentate
§ 5 (1) 2) e § 11 (1) 2), 3) EE-LM
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali con effetti in Estonia
§ 5 (1) 3), e § 11 (1) 4), 5) EE-LM
C.
-
Marchi non registrati:
I marchi non registrati non sono tutelati dal diritto estone, a meno che possano essere
considerati notoriamente conosciuti.
§ 5 (1) 3) e § 11 (1) 1) EE-LM
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
Denominazioni d’impresa iscritte nel registro commerciale anteriormente alla data di
deposito della domanda di registrazione o alla data di priorità a condizione che il settore
di attività rispetto al quale la denominazione è stata iscritta nel registro commerciale
includa i prodotti e i servizi per i quali il marchio è o sarà utilizzato (servizi designati).
Articolo 10(1), 4), EE-LM
L'acquisizione della tutela come denominazione d’impresa decorre dalla data di iscrizione nel registro commerciale.
Diritto di vietare l'uso del marchio (registrato) successivo, qualora i segni siano identici o
simili o siano utilizzati per i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato.
Finlandia
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati a norma della legge marchi
§ 14 (1) (6), FI-LM
B.
Marchi “Madrid”:
-
Marchi tutelati in forza di una registrazione internazionale con effetti in Finlandia
§ 14 (1) (8), § 53 FI-LM
C.
Marchi d’impresa non registrati:
-
Marchio affermato sul mercato
§ 2, FI-LM
Acquisizione: in seguito a un uso che comporti l'affermazione del marchio non registrato sul mercato. Il marchio viene considerato affermato se ha acquistato una generale
notorietà negli ambienti commerciali o tra i consumatori interessati in Finlandia, quale
simbolo specifico dei beni o dei servizi forniti dal suo titolare.
Portata della protezione: la stessa vigente per i marchi registrati finlandesi, ossia nei
confronti degli atti menzionati nell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), RMC.
§§ 1, 2 (3), 6, 14 (1) (6), FI-LM
61
Stato
membro
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Definizione di nome commerciale [(toiminimi, firma): qualsiasi nome che una persona fisica o giuridica usi nelle proprie attività commerciali].
Vi rientrano i nomi commerciali secondari [(aputoiminimi, bifirma): una persona
fisica o giuridica può svolgere parte delle proprie attività con un nome commerciale
secondario] e i simboli secondari [(toissijainen tunnus, sekundärt kännetecken) cioè
i segni, tra cui quelli figurativi, utilizzati nella normale prassi commerciale]
-
§§ 1, 2 (2), 3 (2), 6, 14 (1) (6), FI-LM
Acquisizione: in seguito a un uso che comporti l'affermazione del nome commerciale
sul mercato.
Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo qualora i segni possano venire confusi e riguardino beni o servizi identici o simili.
-
Titoli distintivi di opere letterarie o artistiche protette
Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo qualora contenga o si componga di
elementi suscettibili di dare l'impressione di essere il titolo di un'altra opera letteraria
o artistica protetta.
§ 14 (1) (5), FI-LM
-
Nome di imprenditore
Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo qualora i segni possano venire confusi e riguardino beni o servizi identici o simili.
§§ 1, 6, 14 (1) (6), FI-LM
Francia
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati
Articolo L. 711-4 (a), FR-CPI
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali con effetti in Francia [articolo L. 711-4 (a), FR-CPI non fa
esplicito riferimento alla registrazione internazionale, ma lo fa implicitamente utilizzando l’espressione "marchi registrati"]
C.
Marchi d’impresa non registrati:
La legge francese non riconosce i marchi d’impresa non registrati
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Ragione sociale (“dénomination sociale”) o contrassegno aziendale
Articolo L. 711-4 (b), FR-CPI
Acquisizione: la tutela della ragione sociale scatta a partire dal perfezionamento dei
documenti costitutivi della società.
Portata della protezione: in linea di principio, la ragione sociale viene tutelata solo
nella zona in cui l'azienda esercita effettivamente le proprie attività.
Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.
62
Stato
membro
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
Portata della protezione: rischio di confusione da parte del pubblico.
-
Nome commerciale (“nom commercial”)
Articolo L. 711-4(c), FR-CPI
Acquisizione: la tutela è acquisita col primo uso in commercio. Il nome depositato dev'essere noto in tutto il territorio nazionale francese.
Portata della protezione: rischio di confusione da parte del pubblico.
-
Insegna commerciale (“enseigne”)
Articolo L. 711-4(c), FR-CPI
Acquisizione: la tutela è acquisita col primo uso in commercio. Estensione geografica:
limitata, in linea di principio, all'area di attività (“rayonnement local”).
Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo: solo qualora il segno sia noto in tutto il
paese (“enseigne notoire”).
Portata della protezione: rischio di confusione da parte del pubblico.
Germania
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati
§ 4 (1), DE-LM
-
compresi i marchi registrati dal vecchio ufficio della proprietà industriale della Repubblica democratica tedesca in vigore al 1º maggio 1992; tali marchi sono stati estesi, a
partire da quella data, al rimanente territorio della Repubblica federale di Germania (§ 4
(1), Erstreckungsgesetz)
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali anteriori con effetti nella Repubblica federale di Germania
§§ 112, 124, DE-LM
-
comprese le registrazioni internazionali in base all’Intesa di Madrid con effetto nella ex
Repubblica democratica tedesca in vigore al 1º maggio 1992; tali registrazioni sono
state estese, a partire da tale data, al rimanente territorio della Repubblica federale di
Germania (§ 4 (2), Erstreckungsgesetz)
C.
Marchi d’impresa non registrati :
Marchi acquisiti tramite l'uso ("Benutzungsmarke")
Acquisizione tramite l'uso, grazie al quale il pubblico interessato riconosce che il segno
è un marchio di chi lo rivendica ("Verkehrsgeltung").
§ 4 (2), DE-LM
Diritto di vietare l'uso del marchio successivo in tutto il territorio tedesco, se il riconoscimento si estende a tutta la Germania. Il divieto non sussiste se il riconoscimento riguarda solo una località particolare.
§ 14, DE-LM
Portata della protezione: la stessa vigente per i marchi registrati tedeschi, ossia nei
confronti degli atti menzionati nell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), RMC.
§ 14 (2) n. 1, 2 e 3, DE-LM
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
Identificatori aziendali ("geschäftliche Bezeichnungen"), in particolare:
63
Stato
membro
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
- contrassegni aziendali ("Unternehmenskennzeichen"),
- titoli di opere ("Werktitel")
§ 5 (1), DE-LM
Un contrassegno aziendale è un segno usato nella normale prassi commerciale come
nome, ditta o particolare denominazione aziendale di un'impresa commerciale
("Geschäftsbetrieb") o di un'azienda ("Unternehmen"). Al concetto di particolare denominazione aziendale sono assimilati ("stehen gleich") i contrassegni aziendali
("Geschäftsabzeichen") o gli altri segni volti a distinguere l'impresa da altre imprese e
considerati presso il pubblico interessato alla stregua di segno distintivo
("Kennzeichen") di quell'impresa.
§ 5 (2), DE-LM
Il nome o la ditta è la denominazione ufficiale o ufficialmente registrata dell'imprenditore. La denominazione particolare di un'azienda è il segno usato dall'imprenditore
per identificare la propria impresa o azienda come tale; essa funge da nome dell'impresa o azienda.
Il titolo di un'opera è il nome o altra denominazione di pubblicazioni a stampa, film,
opere musicali, opere teatrali o altre opere analoghe, § 5 (3), DE-LM
Può trattarsi di opere singole, serie di opere o pubblicazioni periodiche. Secondo la
giurisprudenza tedesca, vi rientrano anche i titoli di serie radiofoniche o televisive,
giochi per computer e videogiochi, ed eventualmente programmi per computer. Non è
necessario che l'opera designata dal titolo dell'opera sia tutelata dalla legge sui diritti
d'autore.
Acquisizione dei diritti:
-
-
-
Contrassegni aziendali:
Regola: se il segno è dotato di intrinseco carattere distintivo, l'acquisizione avviene tramite l'uso in commercio del contrassegno aziendale come tale.
Se il segno non è dotato di intrinseco carattere distintivo, l'acquisizione avviene
mediante il riconoscimento del mercato ("Verkehrsgeltung").
Eccezione: altri contrassegni aziendali ("Geschäftsabzeichen") o altri segni volti a
distinguere l'impresa da altre imprese vengono tutelati soltanto se, nella normale
prassi commerciale, hanno acquistato notorietà come segni distintivi, cioè se hanno acquistato carattere distintivo mediante il riconoscimento del mercato
("Verkehrsgeltung").
Titoli di opere:
Se il titolo dell'opera è dotato di intrinseco carattere distintivo, l'acquisizione avviene
nella normale prassi commerciale, cioè (normalmente) a partire dall'apparizione dell'opera. L'intrinseco carattere distintivo che viene richiesto è modesto.
Se il titolo dell'opera non è dotato di intrinseco carattere distintivo, l'acquisizione avviene mediante il riconoscimento del mercato ("Verkehrsgeltung").
Diritto di vietare l'uso:
Diritto di vietare l'uso non autorizzato di contrassegni aziendali o di segni simili qualora vi sia rischio di confusione. Se il contrassegno aziendale è rinomato in Germania,
esso viene tutelato anche a prescindere dal rischio di confusione che ne potrebbe
derivare, quando il suo uso consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del segno aziendale o di arrecare pregiudizio ai medesimi.
§ 15 (2), (3), DE-LM
Grecia
64
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati
Articolo 4 (2)(a), GR-LM
Stato
membro
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali con effetti in Grecia
Articolo 1 della legge n. 2873/2000 recante ratifica del Protocollo di Madrid,
Articolo 9 della decisione ministeriale n. 307/2001 per l'attuazione del Protocollo di Madrid
C.
Marchi d’impresa non registrati:
Introduzione:
Esistono due gruppi di disposizioni concernenti la tutela di marchi non registrati e segni
correlati: a) la legge sui marchi, che conferisce al titolare il diritto di vietare la registrazione di un marchio successivo, e b) la legge sulla concorrenza sleale e le altre disposizioni specifiche, che hanno ad oggetto l'uso. Poiché l'applicazione in via integrativa
della legge sui marchi viene generalmente accettata per tutti i punti non direttamente
disciplinati dalle altre leggi, occorre analizzare in questo contesto entrambi i gruppi di
norme.
L'acquisizione avviene con l’uso nella normale prassi commerciale. Se i marchi non
sono dotati di intrinseco carattere distintivo, devono inoltre essere "affermati sul mercato".
Condizioni necessarie per la tutela: uso anteriore, rischio di confusione quanto all'origine.
Articolo 4(3)(a), GR-LM
Legge n. 146/1914 sulla concorrenza sleale, articolo 13, paragrafo 1
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Ragioni sociali:
L'acquisizione avviene esclusivamente con l'uso nella normale prassi commerciale. Ai
fini della tutela, la registrazione non ha rilevanza, ma serve unicamente a fini amministrativi.
Condizioni necessarie per la tutela: uso anteriore, rischio di confusione quanto all'origine.
Codice civile, Articolo 58
Legge n. 1089/1980, articoli 4-8, modificata dalla legge n. 1746/1988
Articolo 4 (3)(a), GR-LM
Legge n. 146/1914 sulla concorrenza sleale, articolo 13 (1)
-
Nomi commerciali ed emblemi di imprese commerciali:
L'acquisizione avviene tramite l’uso nella normale prassi commerciale. In mancanza di
un intrinseco carattere distintivo, nomi ed emblemi devono essere "affermati sul mercato".
Condizioni necessarie per la tutela: uso anteriore, rischio di confusione quanto all'origine.
Articolo 4 (3)(a), GR-LM
Legge n. 146/1914 sulla concorrenza sleale, articolo 13, paragrafi 1 e 2
-
Titoli di pubblicazioni periodiche:
Sono generalmente considerati diritti esclusivi sui generis, indipendentemente dal fatto
che siano sufficientemente originali per meritare tutela in quanto opere letterarie.
L'acquisizione avviene tramite l’uso nella normale prassi commerciale (vale a dire a
partire dalla data della prima pubblicazione).
65
Stato
membro
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
Condizioni necessarie per la tutela: uso anteriore, rischio di confusione quanto all'origine.
Articolo 4 (3)(a), GR-LM
Legge n. 146/1914 sulla concorrenza sleale, articolo 13, paragrafo 1
-
Altri segni distintivi
La particolare forma dei beni o del loro imballaggio nonché il loro particolare aspetto
o decorazione (Iδιαίτερος διασχηματισμός, διακόσμηση), purché siano noti nel settore commerciale interessato come segni idonei a identificare i beni di un determinato
imprenditore.
L'acquisizione avviene tramite l’uso nella normale prassi commerciale. I segni distintivi devono essere in grado di svolgere una funzione analoga a quella del marchio
(ovvero devono possedere un carattere distintivo derivante da un certo grado di originalità).
Condizioni necessarie per la tutela: uso anteriore, rischio di confusione quanto all'origine.
Articolo 4 (3)(a), GR-LM
Legge n. 146/1914 sulla concorrenza sleale, articolo 13, paragrafo 3
Nota generale
Tutti i segni esclusivi sopra menzionati godono altresì di tutela ai sensi dell'articolo 1
della legge n. 146/1914 sulla concorrenza sleale, soprattutto per ciò che riguarda
infrazioni non previste dalle suddette disposizioni (per esempio, tutela di segni che
godono di notorietà, ma relativi a beni differenti – svilimento del carattere distintivo o
della notorietà, oppure un vantaggio tratto in maniera sleale da tale carattere o notorietà; ciò nel caso in cui il rischio di confusione non sia significativo).
Irlanda
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati
Articoli 7 (1) e 10 (1), (2), (3), 11 (1)(a), IE-LM
B.
Marchi “Madrid”:
-
Marchi internazionali
Articolo 11 (1)(a), IE-LM
C.
Marchi d’impresa non registrati:
-
Marchi d’impresa non registrati utilizzati nella normale prassi commerciale
Articolo 10 (4)(a), IE-LM
Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo se esiste una tutela offerta da una
qualsiasi norma di legge, in particolare dalla legge sulla concorrenza sleale (“passing
off”).
L'azione del passing-off si basa sulla notorietà acquisita dal segno anteriore. La notorietà acquisita è talvolta chiamata reputazione. In Irlanda la reputazione può essere
acquisita senza esercitare un’attività commerciale necessariamente nel territorio dello
Stato. La violazione sorge nel momento in cui un segno posteriore causa un travisamento passibile di condurre a inganno o confusione, con conseguente rischio di danno alla notorietà acquisita o all'attività commerciale del titolare del segno anteriore. La
legge è illustrata nell'opera "Intellectual Property in Ireland" (Proprietà intellettuale in
Irlanda) di Robert Clark e Shane Smyth, edizioni Butterworths, 1997, capitolo 24. Pronunce giudiziarie sono reperibili in sentenze dei tribunali, ad esempio C. & A. Modes
contro C. & A. (Waterford) [1978], Fleet Street Reports 126; Adidas K.G. contro O'neill
66
Stato
membro
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
& Co. Limited [1983], Fleet Street Reports 76; e Guiness Ireland Group contro Kilkenny
Brewing Co. Limited [2000] Fleet Street Reports 112.
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Segno aziendale utilizzato nella normale prassi commerciale
Articolo 10 (4)(a), IE-LM
Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo se esiste una tutela offerta da una qualsiasi norma di legge, in particolare dalla legge sulla concorrenza sleale (“passing-off”).
Sulla legge del passing-off, si vedano le osservazioni riportate sopra al punto C.
Italia
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati
Articolo 15 , n. 1, articolo 12 , n 1, lettere d), e) ed f), IT-CPI
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali
Articolo 12 , n. 1, lettere d), e), ed f), IT-CPI
C.
Marchi d’impresa non registrati ("marchi di fatto"):
-
Segno noto come marchio d’impresa o come segno distintivo di prodotti o servizi immessi sul mercato od offerti da altri (= marchio notorio usato anteriormente)
Articolo 12, n. 1, lettera b), IT-CPI
Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo, qualora la notorietà del marchio presso
il pubblico interessato riguardi l’intero paese o, comunque, non sia puramente locale.
Portata della protezione: segni identici o simili e beni o servizi identici o simili e rischio
di confusione, ivi compreso il rischio di associazione.
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
"Ditta", "denominazione sociale", "ragione sociale" o "insegna" adottati da altri
Articolo 12 , n. 1, lettera c), IT-CPI
Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo, qualora la notorietà del marchio presso
il pubblico interessato riguardi l’intero paese o, comunque, non sia puramente locale.
Portata della protezione: segni identici o simili e beni o servizi identici o simili e rischio
di confusione, ivi compreso il rischio di associazione.
Lettonia
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati
Articolo 4 , paragrafi 5 e 6, LV-LM
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali in vigore nella Repubblica di Lettonia
Articoli 4 , paragrafi 5 e 6, e 39, paragrafi 1 e 2, LV-LM
C.
Marchi non registrati:
Marchi non registrati (e altri segni, compresi nomi di dominio, utilizzati per contraddistin-
67
Stato
membro
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
guere prodotti o servizi) utilizzati in maniera leale nella normale prassi commerciale in
Lettonia per prodotti o servizi identici o simili.
Articolo 9, paragrafo 3, n. 4, LV-LM
Diritto di vietare il marchio successivo qualora vi sia rischio di confusione e, di conseguenza, diritto di opporsi alla sua registrazione qualora tale utilizzo possa indurre in
confusione i consumatori riguardo all'origine di prodotti e servizi.
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Nomi commerciali (designazioni commerciali, nomi o titoli di mezzi di comunicazione,
o altri segni simili) utilizzati nella normale prassi commerciale in Lettonia, in un settore
di attività identico o simile.
Nomi commerciali (designazioni commerciali, nomi o titoli di mezzi di comunicazione,
o altri segni simili) lettoni o di un paese straniero che siano notoriamente conosciuti in
Lettonia.
Articolo 9, paragrafo 3, n. 3, LV-LM
Acquisizione mediante uso leale e legittimo nella normale prassi commerciale in Lettonia.
Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo qualora i segni possano essere confusi e riguardino prodotti o servizi identici o simili.
Lituania
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati o domande di marchio presentate
Articolo 7, paragrafo 1, punto 1), articolo 7, paragrafo 2, punto 1), LT-LM
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali in vigore nella Repubblica di Lituania
Articolo 7, paragrafo 1, punto 2), e articolo 7, paragrafo 2, punto 2), LT-LM
C.
Marchi non registrati:
-
Solo se riconosciuti da una sentenza giudiziaria come marchi notoriamente conosciuti
Articolo 7, paragrafo 1, punto 3), e articolo 9, LT-LM
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Nome commerciale/altro identificatore aziendale
Denominazioni aziendali, articolo 7, paragrafo 1, n. 4, LT-LM
Estensione della tutela (regola generale): nel caso di segni identici o simili al marchio
anteriore nonché qualora, a causa dell'identità o della somiglianza dei prodotti e/o dei
servizi coperti dai marchi, esista un rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
Articolo 7, LT-LM
Malta
68
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati:
Articolo 3, articoli 6 e 7, paragrafo 1, lettera a), MT-LM
B.
Marchi “Madrid”:
-
Malta non è parte né dell'Intesa né del Protocollo di Madrid
Stato
membro
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
C.
Marchi non registrati:
-
Marchi non registrati utilizzati nella normale prassi commerciale
Articolo 6, paragrafo 4, lettera a), MT-LM
Acquisizione con l'uso.
Portata della protezione: rischio di confusione.
Diritto di vietare un marchio successivo qualora i segni possano essere confusi e coprano prodotti e servizi identici (articolo 6, paragrafo 2, MT-LM).
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale
Articolo 6, paragrafo 4, lettera a), MT-LM
Diritto di vietare un marchio successivo qualora i segni possano essere confusi e coprano prodotti e servizi identici (Articolo 6, paragrafo 2, MT-LM).
Denominazioni commerciali
Benché non vi sia alcun riferimento giuridico alle denominazioni commerciali in quanto
tali, l'ufficio maltese della proprietà industriale le accetta come marchi e applica ad
esse le stesse disposizioni di legge.
Polonia
Portogallo
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati e domande di marchio (a condizione che queste ultime siano successivamente registrate)
Articolo 132, paragrafo 2, punti i), ii) e iii), PL-LPI
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali con effetti in Polonia
Articolo 132, paragrafo 2, punti i) e ii), PL-LPI
C.
Marchi non registrati:
Marchi non registrati, se notoriamente conosciuti e utilizzati nella normale prassi commerciale.
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati
Articoli 239, lettera m), e 242, PT-CPI
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali con effetti in Portogallo
Articolo 239, lettera m), PT-CPI
C.
Marchi d’impresa non registrati:
-
un marchio non registrato gode di diritti di priorità per la registrazione sei mesi prima
del deposito e il suo utilizzatore può opporsi a eventuali domande per tale marchio
Articolo 277, PT-CPI
-
segni non registrati che siano marchi notoriamente conosciuti in Portogallo
Articolo 241, PT-CPI
69
Stato
membro
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
-
segni non registrati che siano rinomati in Portogallo
Articolo 242, PT-CPI
Diritto di vietare un marchio successivo in caso di identità o somiglianza dei segni e dei
prodotti e/o servizi nonché quando, nel caso di un marchio notoriamente conosciuto,
esista il rischio che i segni vengano confusi l'uno con l'altro o possano dare origine a
un'associazione con il titolare del marchio notoriamente conosciuto. Diritto di vietare un
marchio successivo anche nel caso di prodotti e/o servizi non simili tra loro, quando
l'uso del marchio richiesto consenta di trarre indebito beneficio dal carattere distintivo o
dall'eventuale prestigio del segno anteriore (o possa pregiudicarlo sotto questi aspetti).
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Nome commerciale, ragione sociale
Articolo 239, lettera f), PT-CPI
Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo, qualora esso sia suscettibile di indurre
in errore o confondere i consumatori.
-
Nome ed emblema di un’impresa, logotipo
Il nome di un’impresa è costituito da:
un segno esclusivamente denominativo che identifica e contraddistingue una determinata impresa
Emblema/insegna dell’impresa:
ha carattere figurativo (ma può contenere anche elementi denominativi) e identifica e
contraddistingue una determinata impresa
Logotipo:
segno in grado di essere rappresentato graficamente che identifica un'impresa commerciale o di servizi
Articoli 283-284, 293, 301, PT-CPI
I suddetti nomi, emblemi e logotipi sono validi per un periodo di dieci anni dalla data di
concessione.
A eccezione del nome commerciale, tutti i suddetti segni commerciali sono soggetti a
registrazione.
Regno
Unito
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati
Articolo 6 (1)(a), UK-LM
B.
Marchi “Madrid”:
-
Marchi internazionali (UK)
Articolo 6 (1)(a), UK-LM
C.
Marchi d’impresa non registrati:
-
Marchio non registrato utilizzato nella normale prassi commerciale
Marchio non registrato utilizzato nella normale prassi commerciale, tutelato da una
qualsiasi disposizione di legge, comprese quelle sulla concorrenza sleale (passing-off).
Articolo 5 (4)(a), UK-LM
70
Stato
membro
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Segno utilizzato nella normale prassi commerciale
Segno utilizzato nella normale prassi commerciale, tutelato da una qualsiasi disposizione di legge, comprese quelle sulla concorrenza sleale (passing-off).
Articolo 5 (4)(a), UK-LM
Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo
Nota: la legge del 1995 sulla protezione del simbolo olimpico contiene disposizioni
sull'uso esclusivo a scopi commerciali del simbolo olimpico e di alcune parole associate ai giochi olimpici da parte di una persona nominata dal Secretary of State: tale diritto
non costituisce un fondamento ai fini dell’articolo 8, paragrafo 4, RMC.
Repubblica
ceca
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati o domande di marchio
Articolo 1, articolo 3 bis, paragrafo 1, articolo 6 e articolo 7, paragrafo 1, lettera a), CZLM
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali con effetti nella Repubblica ceca
Articolo 3 bis, paragrafo 2), articolo 7, paragrafo 1, lettera a) e articolo 48, paragrafo 1,
CZ-LM
C.
Marchi non registrati:
Segni non registrati che hanno acquisito un carattere distintivo con l'uso prima del deposito di un atto di opposizione e hanno una portata che va al di là dell'ambito locale
Articolo 7, paragrafo 1, lettera g), CZ-LM
Acquisizione tramite l'uso nella normale prassi commerciale.
Portata della tutela: la stessa vigente per i marchi registrati cechi
Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo qualora i segni siano identici o simili e
riguardino prodotti o servizi identici o simili
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
Diritto di proprietà industriale, qualora possa essere pregiudicato dall'uso del segno
richiesto
Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), CZ-LM
Slovacchia
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati e domande di marchio
Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), SK-LM
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali con effetti nella Repubblica slovacca
Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), e articolo 36 , paragrafo 1, SK-LM
C.
Marchi non registrati:
-
Segni non registrati che hanno acquisito un carattere distintivo con l'uso e hanno una
portata che va al di là dell'ambito locale [Articolo 4, lettera e), SK-LM]
71
Stato
membro
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
-
Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo in caso di identità o somiglianza tra i
marchi e di identità o somiglianza tra i prodotti e/o i servizi
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Nomi commerciali o loro caratteri distintivi iscritti nel registro delle imprese o in un registro analogo
Articolo 4 , lettera f), SK-LM
Diritto di vietare l'uso del marchio successivo in caso di identità o somiglianza tra i
marchi e di identità o somiglianza tra i prodotti e/o i servizi
Slovenia
Spagna
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati e domande di marchio
Articolo 44, paragrafo 2, lettera a), SL-LPI
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali con effetti nella Repubblica di Slovenia
Articolo 44, paragrafo 2, lettera b), SL-LPI
C.
Marchi non registrati:
-
Segni non registrati che siano marchi notoriamente conosciuti nella Repubblica di Slovenia ai sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi o dell’articolo 16, paragrafo
3, dell’accordo TRIPS.
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
No
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Domande e registrazioni di marchi anteriori
Articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e c), ES-LM
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e articolo 79, ES-LM
C.
Marchi d’impresa non registrati:
-
I marchi non registrati non sono riconosciuti dalla legge spagnola sui marchi di impresa.
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Denominazioni commerciali, a condizione che siano state registrate o richieste presso
l'Ufficio spagnolo brevetti e marchi.
Articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), ES-LM
-
Denominazioni commerciali, designazioni o ragioni sociali di persone giuridiche non
registrate presso l'Ufficio spagnolo brevetti e marchi, a condizione che tali contrassegni identifichino una persona (impresa) a fini commerciali e che sia fornita prova
dell’uso o che il segno sia notoriamente conosciuto nel territorio nazionale.
Articolo 9, paragrafo 1), lettera d), ES-LM
Diritto di vietare l’uso di un marchio successivo.
72
Stato
membro
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
Portata della tutela: identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i
prodotti e o i servizi e rischio di confusione.
Svezia
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati
§§ 1 e 14 (6), SE-LM
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali con effetti in Svezia
§ 14 (8), SE-LM
C.
Marchi d’impresa non registrati:
-
Marchi d’impresa non registrati affermati sul mercato
§ 2 (1), SE-LM
Acquisizione: uso che conduca all'affermazione sul mercato del marchio non registrato. Un segno viene considerato affermato sul mercato quando esso sia noto, presso
una significativa percentuale del pubblico a cui è destinato, come simbolo dei beni che
commercializza.
Portata della tutela: identica a quella di un marchio registrato svedese, ossia nei confronti di atti corrispondenti a quelli menzionati nell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b)
e c), RMC
§§ 1, 2 (3), 6, 14 (6), SE-LM
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Nomi commerciali
§§ 1, 2 (2), 3 (2), 14 (6), SE-LM
Acquisizione: uso che conduca all'affermazione sul mercato della denominazione commerciale
Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo, qualora segni che si riferiscono a beni
e servizi identici o simili possano venire confusi
-
Titoli distintivi di opere letterarie o artistiche protette
§ 14 (5), SE-LM
Diritto di vietare l'uso di un marchio successivo qualora esso contenga un elemento
suscettibile di produrre l'impressione di essere il titolo distintivo dell'opera letteraria o
artistica di un'altra persona.
-
Nome dell'imprenditore
§§ 1, 6, 14 (6), SE-LM
Diritto di vietare un marchio successivo qualora sia possibile confondere i segni di beni
o servizi identici o simili
Ungheria
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati o domande di marchio
Articolo 4, paragrafo 2, HU-LM
73
Stato
membro
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali con effetti in Ungheria
Articolo 76/N, paragrafi 1-3, articolo 76/V, e articolo 4, paragrafo 2, HU-LM
C.
Marchi non registrati:
-
La legge sui marchi ungherese non prevede alcuna tutela per i marchi d'impresa non
registrati, a meno che siano effettivamente utilizzati nel paese e quando l'uso del segno
senza il consenso del precedente utilizzatore sarebbe illecito.
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a), HU-LM
Articolo 6 della legge LVII/1996 che vieta le prassi commerciali sleali e restrittive: è
proibito fabbricare, distribuire o pubblicizzare prodotti e servizi senza il consenso dei
concorrenti qualora tali prodotti e servizi abbiano elementi di presentazione, imballaggio o etichettatura (compresa la designazione d'origine) distintivi, nonché utilizzare un
nome, un marchio o una designazione con cui il concorrente o i suoi prodotti e servizi
sono solitamente riconosciuti.
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
Diritto personale anteriore di terzi
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), HU-LM
Diritto d'autore o diritto di proprietà industriale anteriore di terzi.
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), HU-LM
74
Stato
Bulgaria
Diritti nazionali che costituiscono "diritti anteriori" ai sensi
dell'articolo 8 RMC
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati e domande di marchio
Articolo 10 e articolo 12, paragrafo 2, punti i) e ii), BG-LM
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali con effetti in Bulgaria
Articolo 12, paragrafo 2, punti i) e ii), e articolo 69, paragrafo 2, BG-LM
C.
Marchi non registrati:
-
Solo se notoriamente conosciuti nel territorio della Repubblica di Bulgaria
Articolo 12, paragrafo 2, punto iii), BG-LM
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Romania
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati e marchi depositati in attesa di registrazione
Articoli 3 (b), 4, 6, RO-LM
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali con effetti in Romania
Articoli 3 (b), 4, 6 e 65, RO-LM
C.
Marchi non registrati:
-
I marchi non registrati non sono riconosciuti nel diritto rumeno
Articolo 4, RO-LM
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
75
Stato
Croazia
Diritti nazionali ai sensi dell'articolo 8 RMC, se i rispettivi paesi
aderiscono alla Comunità Europea
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati
Articolo 4, paragrafo 2, HR-TMA
B.
Marchi “Madrid”:
-
Marchi internazionali con effetti in Croazia
Articolo 66, HR-TMA
C.
Marchi non registrati:
-
I marchi non registrati non sono riconosciuti dal diritto croato
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Turchia
76
A.
Marchi registrati presso l'ufficio nazionale:
-
Marchi registrati e domande di marchio
Articoli 1, 7 (b), 8 (1)(a), (b), TR-LM
B.
Marchi “Madrid”:
-
Registrazioni internazionali con effetti in Turchia (non espressamente menzionati dalla
legge, ma desumibili dalla definizione "marchi registrati")
C.
Marchi non registrati:
-
Marchi non registrati (purché i diritti sul segno siano stati acquisiti anteriormente alla
data di deposito di una domanda di registrazione di un marchio o alla data di priorità
rivendicata per la domanda di registrazione e il segno conferisca al suo titolare il diritto
di inibire l’uso di un marchio successivo).
Articolo 8 (3)(a), (b), TR-LM
D.
Altri contrassegni utilizzati nella normale prassi commerciale:
-
Segni usati in commercio (purché i diritti sul segno siano stati acquisiti anteriormente
alla data di deposito di una domanda di registrazione di un marchio o alla data di priorità rivendicata per la domanda di registrazione e il segno conferisca al suo titolare il
diritto di inibire l’uso di un marchio successivo).
Articolo 8 (3)(a), (b), TR-LM
Capitolo 6
Il marchio comunitario come diritto
procedimenti riguardanti marchi nazionali
anteriore
nei
Mentre il capitolo precedente illustrava il modo in cui i diritti nazionali anteriori possono
pregiudicare la registrazione o la validità di un marchio comunitario, in questo capitolo si
presenta la situazione opposta, ossia i modi e le procedure con cui un marchio
comunitario o una domanda di marchio comunitario viene considerato come diritto
anteriore, precludendo quindi la registrazione o pregiudicando la validità di un marchio
nazionale.
L'articolo 4, paragrafo 1, paragrafi 2, lettera a), punto i), e 2, lettera b), della prima
direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d’impresa (89/104/CEE) (in prosieguo: la "direttiva di
armonizzazione"), contiene regole sui conflitti tra marchi anteriori e marchi nazionali più
recenti. Tralasciando il problema dei conflitti tra marchi nazionali e considerando solo il
marchio comunitario quale diritto anteriore, la direttiva di armonizzazione impone agli Stati
membri di escludere dalla registrazione un marchio nazionale più recente o di considerare
nullo, qualora sia già registrato, un marchio nazionale nel caso in cui esso sia in conflitto
con:
-
un marchio comunitario anteriore,
-
una domanda di marchio comunitario anteriore, purché successivamente registrata,
-
un marchio nazionale in cui una preesistenza sia stata validamente rivendicata
(articoli 34 e 35 RMC) per un marchio comunitario registrato, in particolare quando
sia stata rivendicata la preesistenza di un marchio nazionale registrato in tale Stato
membro e oggetto di rinuncia o giunto a scadenza,
-
i marchi di cui al trattino precedente per i quali sia rivendicata la preesistenza in una
domanda di marchio comunitario, purché il marchio comunitario sia successivamente
registrato.
L'espressione “in conflitto con” un marchio anteriore significa (articolo 4, paragrafi 1 e 3,
della direttiva di armonizzazione):
-
che il marchio nazionale più recente è identico al marchio anteriore e che i prodotti e
servizi per i quali viene richiesto o registrato sono identici ai prodotti o servizi per i
quali il marchio anteriore viene tutelato, oppure
-
che, a causa dell'identità o della somiglianza con il marchio anteriore e dell'identità o
della somiglianza tra i prodotti o servizi coperti dai due marchi, esiste un rischio di
confusione da parte del pubblico, ivi compreso il rischio di associazione con il
marchio anteriore,
-
che il marchio più recente è identico o simile a un marchio anteriore di cui al
paragrafo precedente sarà o è stato registrato per prodotti e servizi dissimili da
quelli del marchio comunitario anteriore, nel caso in cui il marchio comunitario
anteriore goda di notorietà nella Comunità e l'uso senza giusto motivo del marchio
77
nazionale più recente possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio comunitario anteriore o arrecare pregiudizio ai medesimi.
Inoltre, gli Stati membri possono stabilire che un marchio nazionale più recente non possa
essere registrato o che sia dichiarato nullo se identico o simile a un marchio comunitario
anteriore che sia stato registrato per prodotti o servizi identici o simili e abbia conferito un
diritto che è scaduto per mancato rinnovo entro un massimo di due anni prima della
domanda, a meno che il titolare del marchio anteriore acconsenta alla registrazione del
marchio più recente o abbia omesso di utilizzare il suo marchio.
Per "marchio nazionale più recente" si intende un marchio nazionale, una domanda di
marchio nazionale o una registrazione internazionale ai sensi dell’Intesa di Madrid o del
Protocollo di Madrid che produca effetti nello Stato membro interessato, inclusi i marchi e
le domande di marchio del Benelux nonché le registrazioni internazionali con effetti nei
paesi del Benelux.
Nel capitolo seguente sono illustrate le procedure in cui assume rilievo “l’anteriorità del
diritto” di un marchio comunitario o di un marchio nazionale precedente che fruisca degli
effetti della preesistenza. In tale contesto, viene indicato se l'ufficio nazionale tenga in
conto ex officio di siffatta "anteriorità del diritto" nella fase di esame e nell’ambito del
procedimento di opposizione, nonché quali procedimenti di annullamento, cancellazione o
nullità (la terminologia varia da un paese all'altro) siano approntati dall’ordinamento
nazionale. Non tutti i motivi di conflitto sono rilevanti in tutte le procedure. Ad esempio,
l'effetto della "notorietà" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva di
armonizzazione non costituisce motivo di opposizione in Germania. Nei casi in cui esiste
una legislazione nazionale che disciplina gli effetti dell’anteriorità dei marchi comunitari,
ciò è stato espressamente indicato, anche quando venga ripetuto il contenuto della
direttiva di armonizzazione. Analogamente, sono state espressamente citate eventuali
disposizioni specifiche sulla necessità dell'uso del marchio anteriore, sebbene gli articoli 10
e 11 della direttiva di armonizzazione e l'articolo 15 del regolamento sul marchio
comunitario già contengano norme armonizzate in merito al requisito dell'uso.
Un marchio comunitario può nel contempo anche essere un marchio notoriamente
conosciuto nel senso attribuito a tale espressione dall'articolo 6 bis della Convenzione di
Parigi. L'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della direttiva di armonizzazione impone agli
Stati membri di considerare come diritti anteriori i marchi che siano notoriamente
conosciuti nello Stato membro interessato, indipendentemente dal fatto che essi siano anche - registrati come marchio comunitario. Per tale motivo, i marchi notoriamente
conosciuti non sono stati inseriti in questo capitolo come diritti anteriori.
78
Stato
membro
Austria
Il marchio comunitario come diritto anteriore
a) Nell’iter di esame della domanda
Ricerca ex officio di marchi anteriori
§ 21 (1), AT-LM
Non è prescritto il rigetto della domanda a motivo dell'esistenza di marchi anteriori, tuttavia
l'Ufficio brevetti austriaco informerà il richiedente dell'esistenza di tali marchi e dandogli
così l'opportunità di ritirare la sua domanda.
§ 21 (1), (2), AT-LM
I "marchi anteriori" comprendono:
-
marchi registrati (marchi nazionali registrati e marchi comunitari registrati)
§ 2 (2), (3), § 21 AT-LM
I criteri per la ricerca sono:
-
marchi anteriori
esistenza di identità o possibile somiglianza tra i marchi (i segni sono "simili", ai sensi
dell’AT-LM, quando esiste rischio di confusione sul mercato)
prodotti e servizi della stessa classe
§ 21 (1), AT-LM
b) Nel procedimento di opposizione
La normativa austriaca non prevede un procedimento di opposizione
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Il titolare di un marchio anteriore può esercitare, dinanzi all'Ufficio brevetti austriaco
(divisione Nullità), un'azione di nullità basata sull'esistenza di un marchio anteriore
§§ 30 (1) e 37, AT-LM
I "marchi anteriori" comprendono:
-
marchi registrati (marchi nazionali registrati e marchi comunitari registrati)
§§ 2 (2), (3), 21 (1), AT-LM
Le cause di nullità sono le seguenti:
1. - il marchio comunitario è anteriore, e
- esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti o servizi, o
- esiste identità o somiglianza tra i prodotti o servizi e tra i marchi e per tale motivo vi è
un rischio di confusione, compreso il rischio di associazione
§§ 2 (3), 30 (1), AT-LM
e
2. -marchi comunitari anteriori rinomati nella Comunità europea, qualora il marchio
successivo sia identico o simile a quello anteriore e sia stato registrato per prodotti o
servizi non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio anteriore, qualora l'uso
del marchio successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o arrechi pregiudizio agli stessi
§§ 2 (3), 30 (2), (4), AT-LM
La dichiarazione di nullità è soggetta alle seguenti limitazioni:
-
se chi richiede la nullità ha, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a
conoscenza, l'uso del marchio successivo, la dichiarazione di nullità è preclusa. Ciò
trova applicazione solo rispetto ai prodotti o servizi per i quali il marchio successivo sia
stato usato e a condizione che la domanda di marchio successivo non sia stata
depositata in malafede.
§ 30 (3), AT-LM
79
Stato
membro
Benelux
Il marchio comunitario come diritto anteriore
a) Nell’iter di esame della domanda
La ricerca di marchi anteriori non è più obbligatoria. L'Ufficio della proprietà intellettuale del
Benelux la effettua soltanto su richiesta (articolo 2.7 CBPI). È inoltre possibile effettuare una
ricerca di tutti i marchi validi nel territorio del Benelux tramite la banca dati on line dell'Ufficio.
Le domande internazionali non sono più oggetto di ricerca ex officio. L'Ufficio della proprietà
intellettuale del Benelux la effettua soltanto su richiesta (articolo 2.7 CBPI). È inoltre possibile effettuare una ricerca di tutti i marchi validi nel territorio del Benelux tramite la banca dati
on line dell'Ufficio.
Non è prescritto il rigetto della domanda a motivo dell'esistenza di marchi anteriori.
I "marchi anteriori" comprendono:
-
marchi Benelux registrati
Articoli 2.3 e 2.28, punto 3, CBPI
-
marchi comunitari registrati
Articoli 2.3, 2.28, punto 3, e 2.45, CBPI
-
marchi “Madrid”
Articoli 2.3, 2.10, e 2.28, punto 3, CBPI
b) Nel procedimento di opposizione
Dal 1° gennaio 2006 tutte le classi possono essere oggetto di opposizione. V. articoli 2.14 2.18 CBPI
I "diritti anteriori" comprendono:
-
marchi Benelux registrati
Articoli 2.3 e 2.28, punto 3, CBPI
-
marchi comunitari registrati
Articoli 2.3, 2.28, punto 3, e 2.45 CBPI
-
marchi “Madrid”
Articoli 2.3, 2.10 e 2.28, punto 3, CBPI
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Qualsiasi parte interessata può esercitare un'azione di nullità dinanzi al competente tribunale civile [purché il titolare della registrazione anteriore o il terzo a cui fa riferimento l'articolo
2.4, lettere d), e) ed f), CBPI, sia parte nel procedimento]
Articolo 2.28, punto 3, CBPI
I "diritti anteriori" comprendono:
-
marchi Benelux registrati
Articoli 2.3 e 2.28, punto 3, CBPI
-
marchi comunitari registrati
Articoli 2.3, 2.28, punto 3, e 2.45, CBPI
-
marchi “Madrid”
Articoli 2.3, 2.10 e 2.28, punto 3, CBPI
Le cause di nullità sono:
1.- Il marchio comunitario è anteriore, e
- esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti o servizi, o
80
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
-
esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti o servizi
quando sussiste un rischio di associazione per il pubblico.
Articoli 2.3, lettere a) e b), 2.28, punto 3), e 2.45 CBPI
e
2.- il marchio successivo è simile al marchio comunitario ed è stato registrato per prodotti
o servizi che non sono simili, qualora il marchio comunitario goda di notorietà e l'uso
del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere
distintivo o dalla rinomanza del marchio o arrechi pregiudizio agli stessi
Articoli 2.3, lettera c), 2.28, punto 3, e 2.45 CBPI
Una domanda di dichiarazione di nullità è soggetta alle seguenti limitazioni:
-
qualora il proprietario di un marchio anteriore abbia tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l'uso del marchio successivo, non può chiedere la dichiarazione di nullità del deposito successivo sulla base del diritto anteriore [a norma dell'articolo 2.28, punto 3, lettera a)], a meno che la domanda di marchio successivo sia
stata depositata in malafede.
Articolo 2.29 CBPI
Cipro
a) Nell’iter di esame della domanda
Ricerca ed esame ex officio di marchi comunitari richiesti e registrati anteriormente.
Articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a), punto iii), e b), CY-LM
I "diritti anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati,
domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione
Articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a), punto iii), e b), CY-LM
Rigetto della domanda a motivo dell'esistenza di marchi anteriori in base ai seguenti criteri:
-
il marchio comunitario è anteriore e sussiste identità o somiglianza tra i marchi, e
sussiste identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e
sussiste un rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione (eccetto il caso
in cui vi sia identità tra i marchi e i prodotti o servizi).
Articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b), CY-LM
b) Nel procedimento d'opposizione
Chiunque può presentare opposizione dinanzi al Registro dei marchi avverso una domanda di registrazione fondata su marchi comunitari anteriori.
Articolo 20, paragrafo 2, CY-LM
L’opposizione, unitamente a una memoria contenente i motivi, va presentata al Registro
dei marchi nel termine di due mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione sulla Gazzetta ufficiale.
Articolo 20, paragrafi 1 e 2, CY-LM, regolamento 40, regolamenti sui marchi 1951.
Motivi di opposizione
I diritti anteriori che costituiscono motivi di rigetto nell’iter d'esame della domanda, nonché i
marchi comunitari anteriori rinomati nella Comunità qualora il marchio successivo sia identico o simile al marchio comunitario anteriore e debba essere registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore, qualora
l'uso del marchio successivo senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio comunitario anteriore o arrechi
pregiudizio agli stessi.
Articolo 14 bis, paragrafo 1, CY-LM
81
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Chiunque può presentare, al Registro dei marchi o al tribunale, una domanda di dichiarazione di nullità.
Articoli 28 e 49, CY-LM
I "diritti anteriori" comprendono:
marchi comunitari registrati,
Articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), punto iii), CY-LM
La domanda di dichiarazione di nullità è soggetta alla seguente limitazione:
qualora il titolare di un marchio anteriore abbia tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio registrato a Cipro, non potrà, basandosi sul marchio
comunitario anteriore, chiedere la nullità della registrazione del marchio successivo né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi per i quali tale marchio è stato utilizzato.
Articolo 28 bis, lettera a), CY-LM, articolo 28 bis, lettera b), CY-LM
Danimarca
a) Nell’iter di esame della domanda
Ricerca ed esame ex officio di marchi comunitari anteriori
§ 15 (1), (2), DK-LM
Non è prescritto il rigetto della domanda a motivo dell'esistenza di marchi anteriori, tuttavia
l'Ufficio brevetti e marchi danese invierà la relazione di ricerca al richiedente.
§ 5 (2), DK-RE
I "marchi anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati
§ 15 (2)(i), DK-LM
-
domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione
§ 15 (2)(iii), DK-LM
La ricerca viene effettuata secondo i seguenti criteri:
-
il marchio comunitario è anteriore, e
esiste identità o somiglianza tra i marchi, e
esiste identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e
esiste un rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione (eccetto il caso in
cui vi sia identità tra i marchi ed i prodotti o servizi)
b) Nel procedimento d'opposizione
Chiunque possa rivendicare una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario
anteriore può presentare un'opposizione post-registrazione dinanzi all'Ufficio brevetti e marchi danese.
§§ 15 (1)-(3), 23, DK-LM
L’opposizione, che dev’essere motivata, va presentata dinanzi all'Ufficio brevetti e marchi
danese nel termine di due mesi dalla data della pubblicazione.
§ 23 (1), DK-LM
I motivi d'opposizione sono:
1. - il marchio comunitario è anteriore, e
- esiste identità o somiglianza tra i marchi, e
- esiste identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e
- esiste un rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione (eccetto il caso in
cui vi sia identità tra i marchi ed i prodotti o servizi)
e
82
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
2. - i marchi anteriori godono di notorietà nell'Unione europea, se il marchio successivo è
identico o simile al marchio anteriore ed è stato registrato per prodotti o servizi non
simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio anteriore, qualora l'uso del marchio
successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
notorietà del marchio anteriore o arrechi pregiudizio agli stessi.
§ 15 (3)(i), DK-LM
L’atto d'opposizione deve soddisfare il seguente requisito:
-
se il motivo d'opposizione consiste nell'esistenza di un marchio anteriore in conflitto,
può essere proposta opposizione se l'opponente è in grado di dimostrare che il marchio
anteriore, nel corso dei cinque anni successivi alla data di conclusione del procedimento di registrazione, è stato oggetto di un uso effettivo in Danimarca per i prodotti o i
servizi per i quali è registrato, a meno che il mancato uso sia giustificato da motivi legittimi. È possibile presentare un’opposizione anche qualora il marchio anteriore non sia
stato oggetto di un uso effettivo; tuttavia, l'opposizione sarà accolta solo qualora il titolare del marchio anteriore sia in grado di dimostrare che quest'ultimo è stato oggetto di
un uso effettivo, se il titolare del marchio successivo avanza una richiesta di prova dell'uso.
§§ 15 (1)-(3), 23, 25, 28 (5), DK-LM
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Chiunque possa far valere un interesse legittimo può esercitare un'azione di nullità/
decadenza ("ophævelse") dinanzi al competente tribunale civile – o proporre una domanda
amministrativa di nullità/decadenza ("ophævelse") dopo la conclusione del procedimento di
registrazione – dinanzi all'Ufficio brevetti e marchi danese.
§§ 29, 30, DK-LM
I "marchi anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati
§§ 15 (2)(i), 28, DK-LM
-
domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione
§§ 15 (2)(iii), 28, DK-LM
I motivi di nullità/decadenza sono:
-
gli stessi diritti anteriori che costituiscono motivi di opposizione
§ 28 (1), DK-LM
La domanda di nullità/decadenza è soggetta alle seguenti limitazioni:
-
si può presentare una domanda di nullità/decadenza ("ophævelse") solo se la parte
richiedente sia in grado di provare, quando ciò sia richiesto dall’altra parte, l'uso in Danimarca del marchio comunitario anteriore, conformemente ai requisiti enunciati dall'articolo 25 della legge marchi danese.
§§ 15 (1)-(3), 25, 28 (5), DK-LM
-
Un diritto successivo su un marchio registrato può coesistere con un diritto anteriore su un
marchio comunitario la cui somiglianza induca a confusione se la registrazione è stata richiesta in buona fede e se il titolare del marchio comunitario anteriore ha per cinque anni
consecutivi tollerato, essendone a conoscenza, l'uso del diritto successivo in Danimarca.
§§ 8, 15 (1)-(3), 28 (5), DK-LM
-
Un diritto successivo su un marchio può coesistere con un diritto anteriore su un marchio comunitario la cui somiglianza possa indurre a confusione se il titolare del marchio
anteriore non ha adottato, entro un lasso di tempo ragionevole, le misure necessarie
per impedire l'uso del marchio successivo.
§§ 9, 15 (1)-(3), 28 (5), DK-LM
83
Stato
membro
Estonia
Il marchio comunitario come diritto anteriore
a) Nell’iter di esame della domanda
Ricerca ed esame ex officio di diritti anteriori (marchi comunitari compresi)
§ 38 (1), EE-LM
I "marchi anteriori" comprendono:
- marchi comunitari registrati
§ 11(1) 6) EE-LM
-
domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione
§ 11(1) 7) EE-LM
Rigetto della domanda a motivo dell'esistenza di marchi anteriori in base ai seguenti criteri:
- il marchio comunitario è anteriore, e
- esiste identità o somiglianza tra i marchi, e
- esiste identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e
- esiste un rischio di confusione da parte del pubblico, compreso il rischio di associazione
del marchio con il marchio anteriore;
§ 10(1) 1) e §10(1) 2) EE-LM
e
il marchio è identico o simile a un marchio registrato anteriore o a un marchio in attesa di
registrazione /…/ cui sia stata concessa protezione giuridica per tipi diversi di prodotti o servizi, qualora l'uso senza giusto motivo del marchio successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario anteriore
oppure arrechi pregiudizio agli stessi.
§10(1) 3) EE-LM
Le circostanze che precludono la protezione giuridica non vengono tenute in considerazione
se il titolare del marchio anteriore o di un altro diritto anteriore acconsente alla registrazione
del marchio successivo per iscritto, eccetto il caso in cui i marchi e i prodotti/servizi siano
identici.
§ 10(2) EE-LM
b) Nel procedimento di opposizione
Opposizione previa alla registrazione
Qualsiasi persona interessata può contestare il diritto di un richiedente a un marchio dinanzi
alla Commissione per la proprietà industriale, qualora ricorrano le circostanze che, ai sensi
del sottoparagrafo 9.1 o del § 10 della Legge marchi estone, ostano alla protezione giuridica.
Il termine per la presentazione di un'opposizione è di due mesi dalla data di pubblicazione
della comunicazione della decisione di registrare un marchio. § 41(2) EE-LM
I motivi di opposizione sono:
- i diritti anteriori che costituiscono impedimenti alla registrazione nell'esame ex officio.
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Qualsiasi persona interessata può presentare una domanda di nullità del diritto esclusivo del
titolare del marchio qualora ricorrano le circostanze che, ai sensi dei §§ 9 e 10 della Legge
marchi estone, ostano alla protezione giuridica, nonché qualora motivi di questo tipo siano
esistiti anche all'epoca della registrazione.
§ 52(1) EE-LM
I motivi di nullità sono:
i diritti anteriori che costituiscono impedimenti alla registrazione nell'esame ex officio.
Il procedimento di nullità è soggetto alle seguenti limitazioni:
non è possibile presentare la domanda ex § 52(1) qualora il titolare del marchio anteriore o il
titolare di un altro diritto anteriore che richiede la dichiarazione di nullità non abbia contestato
il marchio successivo entro cinque anni dal momento in cui è venuto a conoscenza del mar-
84
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
chio successivo. Questi motivi non si applicano se la domanda di marchio successivo è stata
depositata in malafede.
§ 52 (2) 1) EE-LM
Il titolare di un marchio perde la facoltà di far valere la nullità del diritto esclusivo del titolare di
un altro marchio se, senza giustificato motivo, ha omesso di utilizzare il marchio registrato ai
sensi del § 17 di questa legge nei cinque anni consecutivi.
§ 52(4) EE-LM
Finlandia
a) Nell’iter di esame della domanda
Ricerca ed esame ex officio di marchi comunitari anteriori
I "marchi anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati in base a una domanda anteriore
§§ 14 (1) (9), 57 (1), FI-LM
Per il rigetto della domanda basato sull’esistenza di marchi anteriori devono ricorrere le seguenti condizioni:
-
il marchio è anteriore e
la somiglianza tra i marchi è tale da creare confusione e
i prodotti o servizi sono identici o simili
§§ 6, 14 (1) (9), FI-LM
b) Nel procedimento di opposizione
È possibile proporre opposizione successivamente alla registrazione, da parte di chiunque
possa invocare un marchio anteriore.
§ 20 (2), FI-LM
Un’opposizione alla registrazione del marchio deve essere presentata per iscritto dinanzi all'Ufficio nazionale finlandese brevetti e registrazioni nel termine di due mesi dalla data della
pubblicazione
§ 20 (2), FI-LM
I motivi di opposizione sono:
-
gli stessi diritti anteriori che costituiscono motivo di rigetto nell’iter di esame della domanda
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
L'azione di nullità può essere esercitata dinanzi al competente tribunale civile da qualsiasi
persona che, a causa della registrazione, abbia subito un danno
§ 27 (2), FI-TML
I "marchi anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati in base a una domanda anteriore
§§ 14 (1) (9), 57 (1), FI-LM
Le cause di nullità sono:
-
gli stessi diritti anteriori che costituiscono motivi di rigetto nell’iter d'esame della domanda
I procedimenti di nullità sono soggetti alle seguenti limitazioni:
-
se sussiste rischio di confusione tra un marchio registrato usato in Finlandia nei cinque
anni consecutivi e un marchio registrato anteriore (compreso un marchio comunitario),
l’uso del marchio successivo non viene inibito se la relativa domanda di registrazione è
stata presentata in buona fede e se il titolare del marchio anteriore (compreso un marchio
85
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
comunitario) era a conoscenza del marchio successivo durante il suddetto periodo.
§§ 8, 25, FI-LM
-
Francia
Se sussiste rischio di confusione tra un marchio già affermato sul mercato e un marchio
registrato anteriore (anche comunitario), ma il titolare del marchio anteriore (anche comunitario) non ha adottato, entro un lasso di tempo ragionevole, le misure necessarie
per impedire l'uso del marchio successivo, questi non potrà più inibire l'uso del marchio
successivo.
§§ 9, 25, FI-LM
a) Nell’iter di esame della domanda
Non è prevista una ricerca ex officio dei diritti anteriori (inclusi marchi comunitari)
Il rigetto della domanda non può basarsi su tali diritti anteriori
b) Nel procedimento di opposizione
Possono presentare opposizione nei confronti di una domanda di marchio dinanzi all'Istituto
nazionale della proprietà industriale francese, sulla base dell'esistenza di marchi anteriori
(anche comunitari), i titolari di tali marchi o il titolare di un diritto esclusivo di sfruttamento (a
meno che sia diversamente stipulato nel relativo contratto).
(L'espressione "titolare di un marchio che è stato registrato o richiesto in data anteriore" va
interpretata nel senso che comprende i titolari di marchi comunitari registrati)
Articolo L. 712 - 4, FR-CPI
L'opposizione va presentata al direttore dell'Istituto nazionale della proprietà industriale francese nel termine di due mesi dalla pubblicazione della domanda.
Articolo L. 712 - 3, Articolo L. 712 - 4, FR-CPI
I "marchi anteriori" comprendono:
-
marchi registrati anteriori (marchi comunitari)
Articolo L. 712 - 4(a), FR-CPI
Motivi d'opposizione
Sono proibiti, salvo espressa autorizzazione del titolare:
-
la riproduzione, l'uso e l'apposizione di un marchio, anche nel caso in cui si aggiungano
espressioni come "formula, maniera, sistema, imitazione, tipo, metodo", o l'uso di un
marchio riprodotto per prodotti o servizi identici a quelli indicati nella registrazione.
Articolo L. 713 - 2(a), FR-CPI
Sono proibiti, salvo espressa autorizzazione del titolare, in caso di rischio di confusione da
parte del pubblico:
-
la riproduzione, l'uso o l'apposizione di un marchio o l'uso di un marchio riprodotto per
prodotti o servizi simili a quelli indicati nella registrazione;
-
l'imitazione di un marchio e l'uso di un marchio imitato per prodotti o servizi identici o
simili a quelli indicati nella registrazione
Articolo L. 713 - 3, FR-CPI
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Articolo L. 711 - 4, FR-CPI:
"Non possono essere registrati come marchi i segni che violano diritti anteriori, in particolare
diritti anteriori registrati"
L'espressione "diritti anteriori registrati" ai sensi della suddetta disposizione va interpretata
nel senso che essa comprende i marchi comunitari
86
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
Il titolare del diritto anteriore può esercitare un'azione di nullità dinanzi al competente tribunale
civile.
Articolo L. 714 - 3, FR-CPI
I "diritti anteriori" comprendono:
-
marchi registrati anteriori (MC)
Articolo L. 714 - 3, Articolo L. 711 - 4, FR-CPI
Le cause di nullità sono:
-
gli stessi motivi dell'opposizione,
-
l'uso di un marchio che gode di notorietà e l'uso di un marchio notoriamente conosciuto, ai
sensi dell’articolo 6 bis della Convenzione di Parigi, per prodotti o servizi dissimili da quelli
designati nella registrazione.
Articolo L. 714 - 3, Articolo L. 714 - 4, Articolo L. 713 - 5, FR-CPI
Il procedimento di nullità è soggetto alle seguenti limitazioni:
-
Germania
il procedimento di nullità non è ammesso qualora il marchio sia stato registrato in buona
fede e il titolare del marchio registrato anteriore (marchio comunitario) o il titolare di un
marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi ne
abbia tollerato l'uso durante cinque anni.
Articolo L. 714 - 3, Articolo L. 714 - 4, FR-CPI
a) Nell’iter di esame della domanda
Non è prevista una ricerca ex officio dei diritti anteriori (inclusi marchi comunitari)
Il rigetto della domanda non può basarsi su tali diritti anteriori
b) Nel procedimento di opposizione
È previsto un procedimento di opposizione post-registrazione dinanzi all'Ufficio dei marchi e
brevetti tedesco, mediante il quale il titolare di un marchio anteriore può ottenere
l’invalidazione del marchio registrato
§§ 42, 9, 125b n. 1, DE-LM
L’opposizione va presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione della registrazione del
marchio
§ 42 (1), DE-LM
I "marchi anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati,
-
le domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione
§§ 9 (2), 42 (2), 125b n. 1, DE-LM
In seguito a opposizione, la registrazione è invalidata qualora:
-
il marchio comunitario sia anteriore, e
esista identità o somiglianza tra i marchi, e
esista identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e
esista un rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione (eccetto il caso in cui
vi sia identità tra i marchi e tra i prodotti o servizi).
L’opposizione deve soddisfare i seguenti requisiti:
Se il titolare di un marchio comunitario anteriore ha presentato un'opposizione e l’altra parte
eccepisce il mancato uso di tale marchio, il predetto titolare dovrà, producendo prove concludenti, dimostrare che durante i cinque anni che hanno preceduto la pubblicazione della regi-
87
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
strazione del marchio contro cui viene presentata l'opposizione il marchio registrato anteriore (marchio comunitario) è stato oggetto d’uso ai sensi dell'articolo 15 del regolamento sul
marchio comunitario, purché a tale data il marchio anteriore sia registrato da almeno cinque
anni. Se il periodo di cinque anni durante il quale il marchio non è stato utilizzato scade dopo la pubblicazione della registrazione, l'opponente, se l’altra parte contesta tale uso, dovrà
dimostrare con prove concludenti che durante i cinque anni precedenti la decisione sull'opposizione il marchio comunitario è stato oggetto d’uso ai sensi dell'articolo 15 del regolamento sul marchio comunitario.
§§ 43 (1), 9, 125b n. 1, 4, DE-LM
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Il titolare di un diritto anteriore può esercitare un'azione di cancellazione dinanzi al competente tribunale civile.
§§ 51, 9, 125b n. 1, DE-LM
I "diritti anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati,
-
le domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione
§§ 9 (2), 51 (1), 125b n. 1, DE-LM
Le cause di cancellazione sono:
-
le stesse che costituiscono motivi di opposizione,
e
- i marchi comunitari anteriori che godono di notorietà nella Comunità, se il marchio successivo è identico o simile al marchio comunitario anteriore ed è registrato per prodotti o
servizi non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore,
qualora l'uso del marchio successivo tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o arrechi pregiudizio agli stessi.
§§ 9, 51 (1), 125b n. 1, DE-LM
La cancellazione è soggetta alle seguenti limitazioni:
La registrazione non può essere invalidata sulla base di un marchio comunitario registrato anteriore nel caso in cui il titolare del marchio comunitario anteriore abbia, durante
cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso del marchio successivo per i medesimi prodotti o servizi per i quali è registrato il marchio, a meno che la domanda di registrazione del marchio successivo fosse stata depositata in malafede. Inoltre, la registrazione non può essere invalidata in base a un marchio comunitario anteriore se il titolare di quest'ultimo ha autorizzato la registrazione del marchio prima della
presentazione della domanda di cancellazione.
§§ 51 (2), 9, 125b n. 1, 5, DE-LM
-
88
Qualora il titolare di un marchio comunitario anteriore abbia esercitato un'azione di cancellazione e il convenuto abbia formulato un’eccezione di mancato uso, il primo dovrà
dimostrare che il marchio comunitario anteriore è stato oggetto d’uso ai sensi dell'articolo
15 del regolamento sul marchio comunitario durante i cinque anni che precedono l'esercizio dell'azione, purché a tale data il marchio anteriore sia registrato da almeno cinque
anni. Se il periodo di cinque anni durante il quale il marchio non è stato utilizzato scade
dopo l'esperimento dell’azione, il titolare di un marchio comunitario registrato anteriore
dovrà dimostrare, qualora il convenuto abbia sollevato un'eccezione a tal fine, che il marchio è stato oggetto d’uso ai sensi dell'articolo 15 del regolamento sul marchio comunitario nei cinque anni che precedono la conclusione della trattazione orale. Se, alla data
della pubblicazione della registrazione del marchio successivo, il marchio comunitario
anteriore è registrato da almeno cinque anni, il suo titolare dovrà, qualora il convenuto
abbia sollevato un'eccezione in tal senso, fornire la prova che, a tale data, la registrazione del marchio comunitario anteriore non avrebbe potuto essere invalidata ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, della legge marchi tedesca.
§§ 9, 55 (3), 125b n. 1, 5, DE-LM
Stato
membro
Grecia
Il marchio comunitario come diritto anteriore
a) Nell’iter d'esame del procedimento
È prevista una ricerca ex officio di "marchi anteriori" identici o talmente simili da creare un
rischio di confusione, a norma dell'articolo 4 GR-LM
Per "marchi anteriori", soggetti a ricerca ed esame ex officio, si intendono:
-
marchi comunitari registrati
Articolo 4 (2)(a), GR-LM
-
domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione
Articolo 4 (2)(b), GR-LM
b) Nel procedimento di opposizione
Qualsiasi persona interessata può presentare opposizione dinanzi alla Commissione
amministrativa dei marchi contro la decisione di registrare il marchio.
Articolo 10 (1), GR-LM
L'opposizione va presentata nel termine di quattro mesi, decorrente dal sedicesimo giorno del
mese successivo a quello della pubblicazione della decisione nella Colonna relativa alla
Proprietà industriale e commerciale del Bollettino ufficiale.
Articolo 10 (4), GR-LM
I "marchi anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati
Articolo 4 (2)(a), GR-LM
domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione
Articolo 4 (2)(b), GR-LM
I motivi di opposizione sono:
1. - il marchio comunitario è anteriore, e
- esiste identità o somiglianza tra i marchi, e
- esiste identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e
- esiste un rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione (eccetto il caso in
cui vi sia identità tra i marchi e tra i prodotti o servizi)
Articolo 4 (1)(a), (b), GR-LM
e
2. i marchi comunitari anteriori che godono di notorietà, se il marchio successivo è identico o
simile al marchio comunitario anteriore ed è stato designato per prodotti o servizi non
simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore, qualora l'uso del
marchio successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del marchio comunitario o arrechi pregiudizio agli stessi.
Articolo 4 (1)(c), GR-LM
L’opposizione è soggetta alle seguenti limitazioni:
-
Non può presentare opposizione la parte che sia intervenuta nella trattazione orale dell’iter
d'esame della domanda
Articolo 10 (1), GR-LM
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Qualsiasi parte interessata può esperire un'azione di cancellazione dinanzi al competente
tribunale civile o dinanzi alla Commissione amministrativa dei marchi
Articolo 17 (1), (5), GR-LM
89
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
Le cause di cancellazione sono:
-
le stesse che costituiscono motivi di opposizione
Articolo 4 e 17 (1)(e), GR-LM
La cancellazione è soggetta alle seguenti limitazioni:
-
il marchio non può essere invalidato se il titolare del marchio comunitario anteriore, che
dà la facoltà al titolare di vietare l'uso di qualsiasi marchio successivo, ha tollerato
durante cinque anni consecutivi l'uso del marchio successivo, a meno che la domanda di
marchio successivo sia stata depositata in malafede;
Articolo 17 (2)(b), GR-LM
-
il marchio non può essere invalidato se il marchio comunitario anteriore (sulla base del
quale è stata presentata la domanda di cancellazione) può a sua volta essere invalidato
per mancato uso o per sospensione dell'attività d’impresa ai sensi dell'articolo 17 (1)(a) e
(b) della Legge marchi greca
Articolo 17 (2)(a), GR-LM
- le azioni di cancellazione basate su diritti anteriori vanno proposte dinanzi alla
Commissione amministrativa dei marchi entro cinque anni dalla registrazione del
marchio, a meno che la domanda di marchio sia stata depositata in malafede
Articolo 17 (6), GR-LM
Irlanda
a) Nell’iter di esame della domanda
Ricerca ed esame ex officio di marchi comunitari anteriori.
Articoli 10, 11 e 42, IE-LM
I "marchi anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati
Articolo 11 (1)(a), IE-LM
-
domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione
Articolo 11 (2), IE-LM
-
marchi comunitari la cui registrazione sia scaduta, fino ad un anno dalla scadenza, a
meno che il marchio comunitario durante i due anni che precedono la scadenza sia stato
usato in malafede
Articoli 11 (1)(a), 11 (3), IE-LM
La domanda è rigettata per l'esistenza di marchi anteriori qualora:
-
il marchio comunitario sia anteriore, e
esista identità o somiglianza tra i marchi, e
esista identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e
esista un rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione (eccetto il caso in
cui vi sia identità tra i marchi e tra i prodotti o servizi)
Articolo 10 (1), (2), IE-LM
b) Nel procedimento di opposizione
Chiunque può presentare opposizione contro una domanda di registrazione dinanzi all'Ufficio brevetti irlandese sulla base di un marchio anteriore (marchio comunitario).
Articolo 43 (2), IE-LM
L’opposizione va presentata, con acclusa una memoria contenente i motivi, al direttore nel
termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione nella Gazzetta
ufficiale.
Articolo 43 (2), IE-LM, Regola 18 (1), (2), IE-Rules
90
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
I motivi di opposizione sono:
1. I diritti anteriori che costituiscono motivi di rigetto nell’esame della domanda,
e
2. il marchio comunitario anteriore gode di notorietà nella Comunità, se il marchio successivo
è identico o simile al marchio comunitario anteriore ed è registrato per prodotti o servizi
non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore, qualora
l’uso del marchio successivo tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla notorietà del MC o arrechi pregiudizio agli stessi.
Articoli 10 (1)-(3), 43 (2), IE-LM
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Chiunque può richiedere la dichiarazione di nullità al direttore o al tribunale.
Articolo 52 (3), IE-LM
Se la registrazione del marchio è stata effettuata in malafede, il direttore può chiedere al tribunale di dichiarare la nullità della registrazione.
Articolo 52 (3), (4), IE-LM
I "diritti anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati
Articoli 52 (2), 10 (1)-(3), 11, IE-LM
i marchi comunitari la cui registrazione sia scaduta, fino ad un anno dalla scadenza, a
meno che il MC durante i due anni che precedono la scadenza sia stato usato in malafede.
Articoli 11 (1)(a), 11 (3), IE-LM
Le cause di nullità sono:
-
le stesse che costituiscono motivi di opposizione
Articoli 10 (1)-(3) e 52 (2), IE-LM
La domanda di dichiarazione di nullità è soggetta alla seguente limitazione:
-
Italia
Qualora il titolare di un marchio anteriore (marchio comunitario) abbia, durante cinque
anni consecutivi, tollerato l'uso di un marchio registrato in Irlanda, non potrà, basandosi
sul marchio anteriore (marchio comunitario), chiedere la nullità della registrazione del marchio successivo né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi per i quali tale marchio è stato utilizzato, a meno che la domanda di marchio posteriore sia stata depositata
in malafede
Articolo 53 (1), IE-LM
a) Nell’iter di esame della domanda
Non è prevista una ricerca ex officio dei diritti anteriori (inclusi i marchi comunitari)
Articolo 170, IT-CPI
Il rigetto della domanda non può basarsi su tali diritti anteriori
b) Nel procedimento di opposizione (legislazione non ancora operante, in attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione)
L’opposizione può essere proposta per iscritto, motivata e documentata, entro un termine di
tre mesi decorrente dalla data di pubblicazione della domanda di marchio.
Articolo 176, n. 1, IT-CPI
91
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
I "diritti anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati
Articolo 112, n. 1, lettere d) ed e), e articolo 176, n. 5, IT-CPI
-
le domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione
Articolo 12, n. 1, lettere d) ed e), articolo 112, n. 2, e articolo 176, n. 5, IT-CPI
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Può promuovere un'azione di nullità dinanzi al competente tribunale chiunque vi abbia interesse o, d'ufficio, il pubblico ministero. Tuttavia l'azione diretta a ottenere la dichiarazione di
nullità di un marchio, perché identico o simile a un segno già noto come marchio non registrato o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri,
ovvero a un segno già noto come ditta, denominazione, ragione sociale o insegna adottato
da altri o ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato e costituente un diritto anteriore, può essere esercitata soltanto dai titolari dei diritti anteriori.
Articolo 120, n. 1, e articolo 122, nn. 1 e 2, IT-CPI
Le cause di nullità sono:
1. - gli stessi diritti anteriori che costituiscono motivi di opposizione
e
2. - i marchi comunitari anteriori che sono rinomati nella Comunità qualora il marchio successivo sia identico o simile al marchio comunitario anteriore e sia registrato per prodotti o
servizi che non siano simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario
anteriore, purché l’uso senza giusto motivo del marchio successivo tragga indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio comunitario o arrechi
pregiudizio agli stessi
Articolo 12, lettera g), e articolo 18, n. 2, IT-CPI
Una domanda di dichiarazione di nullità è soggetta alle seguenti limitazioni:
-
Lettonia
Se il titolare del marchio comunitario anteriore ha tollerato, durante cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio identico o simile registrato posteriormente, non potrà più, sulla base del suo marchio comunitario, chiedere la nullità del marchio successivo né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi per i quali è stato
utilizzato tale marchio, a meno che la domanda di registrazione del marchio successivo
sia stata presentata in malafede. Il titolare del marchio successivo non può opporsi all'uso del marchio anteriore e neppure alla continuazione di tale uso.
Articolo 12, n. 1, lettere d), e) e g), e articolo 28, n. 1, IT-CPI
a) Nell’iter di esame della domanda
Non è prevista una ricerca ex officio dei diritti anteriori
Il rigetto della domanda non può basarsi su tali diritti anteriori
b) Nel procedimento d'opposizione
È prevista un’opposizione post-registrazione dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio
brevetti della Repubblica di Lettonia, nell’ambito della quale un marchio anteriore può essere invocato dal suo titolare o avente causa, o dai loro rappresentanti, per ottenere l'invalidazione del marchio registrato.
Articolo 18, paragrafi 1 e 3, LV-LM
L’opposizione va presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione della registrazione
del marchio nazionale, o entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della comunicazione
della registrazione di un marchio internazionale per quanto riguarda la Lettonia.
Articolo 18, paragrafo 1, e articolo 39, paragrafo 5, LV-LM
92
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
I "marchi anteriori" comprendono:
- marchi comunitari registrati;
Articolo 7, paragrafo 2, punto 1), LV-LM
- domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione;
Articolo 7, paragrafo 2, punto 2), LV-LM
- marchi comunitari la cui registrazione sia scaduta, fino a due anni dalla scadenza, a meno
che il titolare del marchio comunitario abbia acconsentito alla registrazione del marchio
comunitario oggetto di opposizione o non lo abbia utilizzato.
Articolo 9, paragrafo 2, LV-LM
- marchi comunitari collettivi la cui registrazione sia scaduta, fino a tre anni dalla scadenza
della registrazione.
Articolo 9, paragrafo 1, LV-LM
Oltre al titolare del marchio o al suo avente causa e ai loro rappresentanti, possono presentare opposizione ai sensi degli articoli 9, paragrafi 1 e 2, anche le organizzazioni professionali e
le organizzazioni di produttori, gli operatori economici e i fornitori di servizi le cui norme statutarie prevedano la protezione degli interessi economici dei loro associati (membri), nonché le
organizzazioni e autorità che, a norma dei loro statuti, perseguono la protezione dei consumatori.
Articolo 18, paragrafo 4, LV-LM
I motivi di opposizione sono:
1. - il marchio è anteriore, e
- esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti e i servizi, o
- esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti e/o i servizi,
e vi è un rischio di confusione dei marchi o un rischio di associazione tra i marchi da parte
dei consumatori interessati.
Articolo 7, paragrafo 1, LV-LM
e
2. i marchi comunitari anteriori che godono di notorietà nella Comunità, se il marchio successivo è identico o simile al marchio comunitario anteriore ed è registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore, qualora
l’uso del marchio successivo senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario anteriore o arrechi
pregiudizio agli stessi.
Articolo 39.3, paragrafo 1, LV-LM
L'opposizione è soggetta alle seguenti limitazioni:
- Quando l'opposizione si basa su un marchio anteriore (marchio comunitario) che è stato
registrato non meno di cinque anni prima, il titolare del marchio oggetto di opposizione ha
facoltà di chiedere che l'opponente dimostri, con prove sufficienti e idonee, che tale marchio comunitario è stato effettivamente usato ai sensi dell'articolo 15 del regolamento sul
marchio comunitario. Qualora il marchio comunitario anteriore sia stato registrato prima del
1° maggio 2004, il periodo di cinque anni di cui all'articolo 15 del regolamento sul marchio
comunitario decorre dal 1° maggio 2004.
Articolo 19, paragrafo 7, articolo 39.4, paragrafo 1, disposizione transitoria 8, LV-LM
c) Nel procedimento di nullità
La registrazione di un marchio può essere dichiarata nulla da una sentenza giudiziaria. Chiunque abbia titolo per presentare un’opposizione alla registrazione di un marchio può esercitare
un'azione di nullità dinanzi al tribunale regionale di Riga. Tale rivendicazione, purché suffragata da motivi sufficienti, può essere proposta anche con domanda riconvenzionale, anche nei
procedimenti per uso illecito di un marchio.
Articolo 31, paragrafi 1 e 3, LV-LM
93
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
I "marchi anteriori" nei procedimenti di nullità sono gli stessi dei procedimenti di opposizione.
Le cause di nullità sono identiche ai motivi di opposizione.
La nullità è soggetta alle seguenti limitazioni:
Lituania
-
se una domanda di nullità si basa su un marchio anteriore (marchio comunitario) e il
convenuto ha presentato una domanda riconvenzionale di decadenza del marchio anteriore a motivo del mancato utilizzo, la registrazione del marchio può essere dichiarata
nulla solo nella misura in cui la domanda riconvenzionale non sia accolta.
Articolo 31, paragrafo 2, LV-LM
-
se il titolare di un marchio anteriore (marchio comunitario) non ha contestato, in procedimenti amministrativi o giudiziari, l'uso di un marchio successivo registrato in Lettonia per
cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, non potrà più, sulla base del suo
marchio anteriore (marchio comunitario), chiedere la nullità del marchio successivo né
opporsi all'uso dello stesso per i prodotti e servizi per i quali è stato utilizzato tale marchio, a meno che la domanda di registrazione del marchio successivo fosse stata depositata in malafede.
Articolo 29, paragrafo 1, e articolo 39, paragrafo 3, LV-LM
a) Nell’iter di esame della domanda
Non sono previsti una ricerca e un esame ex officio di marchi anteriori o di marchi nazionali
e internazionali
b) Nel procedimento di opposizione
Nel procedimento di opposizione dinanzi alla commissione di ricorso (articolo 18, LT-LM),
dinanzi al tribunale competente,
Articolo 46 LT-LM
i "marchi anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati in forza di una domanda anteriore
Articolo 7, paragrafo 1, articolo 7, paragrafi 2 e 4, LT-LM
-
marchi comunitari con rivendicazione di una preesistenza ai sensi del regolamento sul
marchio comunitario, per un marchio di cui al sottoparagrafo 1 o 2 del paragrafo 2 di
questo articolo, anche quando il marchio successivo sia oggetto di rinuncia o sia scaduto.
Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 5, LT-LM
Opposizione post-registrazione. Qualsiasi persona interessata può presentare (alla commissione di ricorso) un'opposizione scritta alla registrazione del marchio indicando gli impedimenti alla registrazione entro un termine di tre mesi, ai sensi degli articoli 6 e 7 della Legge
marchi lituana.
Articolo 18, paragrafo 1, LT-LM
I motivi di opposizione sono:
-
il marchio è anteriore e
esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti e i servizi, o
esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti e/o i servizi
e per tale motivo vi è un rischio di confusione da parte del pubblico, ivi compreso il rischio di associazione con il marchio anteriore
Articolo 7, paragrafi 1 e 2, LT-LM
94
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
È possibile presentare domande di cancellazione solo dinanzi al tribunale regionale di Vilnius
Articolo 47 e articolo 49, paragrafi 2 e 3, LT-LM
La domanda di nullità è soggetta alle seguenti limitazioni:
Non è possibile dichiarare un marchio nullo o decaduto se il titolare di un marchio anteriore
ha tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio successivo oggetto di una domanda di registrazione depositata in buona fede, eccetto il caso in
cui la coesistenza possa ingannare il pubblico o sia contraria all'ordine pubblico.
Articolo 46, paragrafo 4, LT-LM
Malta
a) Nell’iter di esame della domanda
b) Nel procedimento di opposizione
Non è previsto alcun procedimento di opposizione in base alla legge marchi maltese
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
I "marchi anteriori" comprendono:
- marchi registrati (marchi registrati nazionali e marchi comunitari registrati)
Articolo 6 e articolo 7, paragrafo 1, MT-LM
Gli impedimenti relativi alla registrazione sono:
-
il marchio è anteriore, e
esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti e i servizi, o
esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità e/o somiglianza tra i prodotti e i servizi
e per tale motivo vi è un rischio di confusione presso il pubblico, ivi compreso il rischio di
associazione con il marchio anteriore;
Articolo 6, paragrafi 1 e 2, MT-LM
e
Un marchio che:
i) sia identico o simile a un marchio anteriore, e
ii) debba essere registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per cui il marchio anteriore
è protetto non è registrato se, o nella misura in cui, il marchio anteriore gode di notorietà a
Malta e l'uso del marchio successivo senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o arrechi pregiudizio
agli stessi.
Articolo 6, paragrafo 3, MT-LM
La nullità è soggetta alla seguente limitazione:
Se il titolare di un marchio anteriore o di un altro diritto anteriore ha tollerato per cinque anni
consecutivi, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio registrato a Malta, perde la facoltà, sulla base di quel marchio anteriore o di un altro diritto, di:
i) chiedere che la registrazione del marchio successivo sia dichiarata nulla, nonché di
ii) opporsi all'uso del marchio successivo per i prodotti o servizi per i quali tale marchio è
stato utilizzato, a meno che la domanda di registrazione del marchio successivo sia stata
depositata in malafede.
Articolo 44, paragrafo 1, lettera a), MT-LM
95
Stato
membro
Polonia
Il marchio comunitario come diritto anteriore
a) Nell’iter d'esame della domanda
Esame ex officio di marchi anteriori
Articolo 145, paragrafo 1, PL-LPI
I "marchi anteriori" comprendono:
- marchi registrati (marchi registrati nazionali e internazionali e marchi comunitari registrati)
b) Nel procedimento d'opposizione
Chiunque può presentare un'opposizione motivata entro sei mesi dalla pubblicazione della
decisione di concedere un marchio nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio brevetti polacco.
Articolo 246, paragrafi 1 e 2, PL-LPI
I motivi di opposizione sono:
-
esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti o i servizi designati dal marchio; o
esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti e per tale
motivo vi è un rischio di confusione da parte del pubblico
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Il diritto alla tutela di un marchio può essere invalidato in toto o in parte su richiesta di chiunque abbia un interesse legittimo al riguardo e sia in grado di dimostrare che i requisiti giuridici per la concessione di tale diritto non sono stati soddisfatti.
Articolo 164, PL-LPI
Le cause di nullità sono:
-
le stesse che costituiscono motivi di opposizione
Articolo 246, paragrafo 2, PL-LPI
La cancellazione è soggetta alle seguenti limitazioni:
1. Una richiesta di nullità del diritto alla protezione è inammissibile:
i) per il conflitto con un marchio anteriore o la violazione dei diritti personali ed economici del richiedente, qualora il richiedente abbia tollerato per cinque anni consecutivi,
essendone a conoscenza, l'uso del marchio registrato,
ii) allo scadere di un periodo di cinque anni dalla data di concessione del diritto di protezione, qualora il diritto in questione sia stato concesso contravvenendo alle disposizione dell'articolo 129 e tuttavia, in seguito al suo uso, il marchio abbia acquisito carattere distintivo,
iii) per il conflitto con un marchio notoriamente conosciuto, qualora il titolare del marchio
notoriamente conosciuto abbia tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a
conoscenza, l'uso di tale marchio.
2. Il paragrafo 1 non si applica allorché il titolare del diritto ha acquisito quest’ultimo in malafede.
Articolo 165, PL-LPI
Portogallo
a) Nell’iter di esame della domanda
Le domande sono pubblicate prima dell'esame, che ha luogo scaduto il termine per
l’opposizione o a conclusione di quest’ultima.
Articoli 17, 236 e 237, PT-CPI
b) Nel procedimento di opposizione
Può essere presentata un'opposizione contro una domanda di marchio entro due mesi dalla
pubblicazione della domanda contestata.
Articoli 17 e 237, PT-CPI
96
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
I "marchi anteriori" comprendono:
-
marchi registrati
Articolo 239, lettera m), PT-CPI
I motivi di opposizione sono:
1. - il marchio è anteriore, e
- esiste identità o somiglianza tra i prodotti e i servizi, e
- esiste il rischio che i consumatori possano essere indotti in errore o confusione oppure
esiste un rischio di associazione con il marchio registrato
Articolo 239, lettera m), e articolo 242, PT-CPI
e
2. - marchi comunitari anteriori che godano di notorietà nella Comunità europea, anche nel
caso di prodotti e servizi non simili, qualora:
- il marchio richiesto sia identico o simile al marchio rinomato, o costituisca una traduzione
di quest'ultimo,
- l'uso del marchio richiesto consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o arrechi pregiudizio agli stessi
- il titolare del marchio rinomato depositi una domanda per la registrazione del marchio
rinomato (non applicabile ai marchi comunitari)
Articolo 242, PT-CPI
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Può essere esercitata un'azione di nullità in base agli stessi motivi che avrebbero determinato il rigetto della domanda del marchio contestato.
Articolo 266, paragrafo 1, lettera a), 242 PT-CPI
I "diritti anteriori" comprendono:
-
marchi registrati
Articolo 239, lettera m), PT-CPI
Le cause di nullità sono:
-
le stesse che costituiscono motivi di opposizione
Articolo 242, PT-CPI
Una domanda di dichiarazione di nullità è soggetta alle seguenti limitazioni:
Regno
Unito
-
La nullità non è dichiarata se il marchio anteriore non è stato oggetto di un uso effettivo
Articolo 266, paragrafo 3, e articolo 268, PT-CPI
-
Un'azione di nullità può essere esercitata entro dieci anni dalla data di concessione della
registrazione
Articolo 266, paragrafo 1, lettera a), PT-CPI
-
Qualora il titolare del marchio anteriore (marchio comunitario) abbia tollerato per cinque
anni consecutivi, essendone a conoscenza, l'uso del marchio successivo registrato, non
potrà più, sulla base del suo marchio anteriore (marchio comunitario), chiedere la nullità
del marchio successivo, a meno che la registrazione del marchio successivo sia stata
ottenuta in malafede
a) Nell’iter di esame della domanda
Sono previsti una ricerca e un esame ex officio per i marchi comunitari depositati e registrati
anteriormente.
Articoli 5, 6, 37 (2), UK-LM
97
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
I "diritti anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati
Articolo 6 (1), UK-LM
-
domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione
Articolo 6 (2), UK-LM
-
i marchi comunitari fino a un anno dalla scadenza della registrazione, a meno che il marchio comunitario, durante i due anni che precedono la scadenza, sia stato usato in malafede.
Articolo 6 (3), UK-LM
La domanda è rigettata per l'esistenza di marchi anteriori qualora:
-
il marchio comunitario sia anteriore, e
esista identità o somiglianza tra i marchi, e
esista identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, e
esista un rischio di confusione, ivi compreso il rischio di associazione (eccetto il caso in
cui vi sia identità tra i marchi e tra i prodotti o servizi)
Articolo 5 (2), UK-LM
b) Nel procedimento di opposizione
Chiunque può presentare opposizione contro una domanda di registrazione dinanzi
all’Ufficio brevetti sulla base di un marchio anteriore (marchio comunitario).
Articolo 38, UK-LM
L’opposizione, con acclusa una memoria contenente i motivi, va presentata al direttore entro
tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione nella Gazzetta ufficiale.
Articolo 38 (2), UK-LM, Regola 13, UK-RULES
I motivi di opposizione sono:
-
i diritti anteriori che costituiscono motivi di rigetto nella fase di esame della domanda,
e
-
il marchio comunitario anteriore rinomato nella Comunità, se il marchio successivo è
identico o simile al marchio comunitario anteriore ed è registrato per prodotti o servizi
non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore, qualora
l'uso del marchio successivo tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del MC o arrechi pregiudizio agli stessi.
Articoli 5 (1)-(3), 38 (2), UK-LM
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Chiunque può richiedere la nullità, dinanzi al Registro o dinanzi al tribunale.
Articolo 47 (3), UK-LM
I "diritti anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati
Articoli 5, 6 (1)(a), 47 (2)(a), UK-LM
-
marchi comunitari fino a un anno dalla scadenza della registrazione, a meno che il marchio comunitario durante i due anni che precedono la scadenza sia stato usato in malafede
Articoli 5, 6 (3), 47 (2)(a), UK-LM
La domanda di dichiarazione di nullità è soggetta alle seguenti limitazioni:
-
98
se il titolare di un marchio comunitario anteriore ha, durante cinque anni consecutivi,
tollerato l'uso di un marchio registrato nel Regno Unito, non potrà, basandosi sul marchio
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
comunitario anteriore, chiedere la nullità della registrazione del marchio successivo né
opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi per i quali tale marchio è stato utilizzato, a meno che la domanda di marchio successivo sia stata depositata in malafede.
Articolo 48 (1), UK-LM
Repubblica
ceca
a) Nell’iter di esame della domanda
Ricerca ex officio di marchi anteriori
Criteri per la ricerca:
-
esistenza di identità tra i marchi e identità tra i prodotti o servizi
La domanda è respinta allorché il segno richiesto contiene elementi di un marchio anteriore
che sia stato richiesto o registrato da un altro titolare, se tali elementi possono dare origine a
confusione con il marchio anteriore; l'ufficio non respinge la domanda se il titolare o il richiedente del marchio anteriore forniscono il proprio consenso scritto alla registrazione del marchio anteriore.
Il marchio non è respinto se il titolare o il richiedente del marchio anteriore forniscono il proprio consenso scritto alla registrazione del marchio successivo nel registro.
Articolo 6, paragrafo 22, punto 2), CZ-LM
b) Nel procedimento di opposizione
I motivi d'opposizione sono:
-
identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti o servizi, quando
esiste un rischio di confusione da parte del pubblico, ivi compreso il rischio di associazione con il marchio anteriore;
e
-
marchio comunitario anteriore identico o simile al segno richiesto, se tale segno deve
essere registrato per prodotti o servizi non simili a quelli coperti dal marchio anteriore,
nel caso in cui quest'ultimo goda di notorietà nel territorio delle Comunità europee e l'uso
senza giusto motivo del segno richiesto consenta di trarre indebitamente vantaggio dal
carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario anteriore, oppure arrechi
pregiudizio agli stessi;
Articolo 7, paragrafo 1, lettere a) ed e), CZ-LM
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
L'ufficio dichiara nullo il marchio in un procedimento avviato su richiesta di terzi o di propria
iniziativa.
Articolo 31, paragrafo 1, CZ-LM
Le cause di cancellazione sono i seguenti:
-
identità tra i marchi e identità tra i prodotti o servizi,
Articolo 32, paragrafo 1, e articolo 6, CZ-LM
e
-
marchio comunitario anteriore identico o simile al segno richiesto, se tale segno deve
essere registrato per prodotti o servizi di fatto dissimili da quelli coperti dal marchio anteriore, nel caso in cui quest'ultimo goda di notorietà nel territorio delle Comunità europee
e l'uso senza giusto motivo del segno richiesto consenta di trarre indebitamente vantag-
99
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
gio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario anteriore, oppure
arrechi pregiudizio agli stessi.
Articolo 32, paragrafo 3, e articolo 7, paragrafo 1, CZ-LM
Slovacchia
a) Nell’iter di esame della domanda
Ricerca ex officio di marchi comunitari anteriori [§§3, 36 (1), 36a SK-LM]
b) Nel procedimento di opposizione
L’atto di opposizione va depositato entro un termine di tre mesi dalla data di pubblicazione
della registrazione del marchio.
§ 9, SK-LM
I "marchi anteriori” comprendono:
-
marchi comunitari registrati [§36a(2), SK-LM]
domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione
§§ 3 (1) b), 9, 16 (7), SK-LM
I motivi di opposizione sono:
-
il marchio comunitario è anteriore, ed
esiste identità tra i marchi e somiglianza tra i prodotti e servizi, o
esiste somiglianza tra i marchi e identità tra i prodotti e servizi
e
un marchio comunitario anteriore rinomato nella Comunità, se l'uso di tale segno per
prodotti o servizi, che tuttavia non sono simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore rinomato, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio comunitario anteriore o arreca pregiudizio agli stessi.
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, SK-LM
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
La registrazione di un marchio può essere dichiarata nulla su richiesta di terzi o ex officio
qualora il marchio sia stato registrato in violazione delle condizioni stabilite dalla legge per la
registrazione dei marchi.
Articolo 16, paragrafo 1, SK-LM
Le cause di nullità sono:
-
il marchio comunitario è anteriore, e
il marchio contestato è identico o talmente simile a un marchio comunitario da creare un
rischio di confusione ed è stato registrato per prodotti o servizi non simili a quelli per cui
è registrato il marchio comunitario, qualora il marchio comunitario sia rinomato nella Comunità e l'uso di tale marchio senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio comunitario o arrechi pregiudizio agli stessi.
Articolo 16, paragrafo 17, SK-LM
La cancellazione è soggetta alle seguenti limitazioni:
Il marchio non può essere cancellato se il titolare del diritto:
- ha tollerato per cinque anni consecutivi l'uso del marchio contestato sul territorio della
Repubblica slovacca, a partire dal momento in cui è venuto a conoscenza di tale uso;
tale disposizione non si applica qualora il titolare del diritto dimostri che la domanda relativa al marchio contestato è stata depositata in malafede.
Articolo 16, paragrafo 16, lettera a), SK-LM
100
Stato
membro
Slovenia
Il marchio comunitario come diritto anteriore
a) Nell’iter di esame della domanda
Non è prevista una ricerca ex officio di diritti anteriori.
Il rigetto della domanda non può basarsi su tali diritti anteriori.
b) Nel procedimento di opposizione
Il titolare di un marchio anteriore può presentare all'ufficio un atto di opposizione alla registrazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di marchio.
I "marchi anteriori" comprendono:
marchi comunitari registrati sulla base di una domanda anteriore
Articolo 139, paragrafo 1, SL-LPI
I motivi di opposizione sono:
-
il marchio comunitario è anteriore, ed
esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti e i servizi, o
esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti e i servizi e
per tale motivo vi è un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione con il marchio anteriore;
Articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), SL-LPI
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Le azioni di nullità di un marchio sono possibili qualora il marchio, in base alla data di presentazione della domanda, sia stato registrato in violazione dell'articolo 42 o 43.
Articolo 114, SL-LPI
La cancellazione è soggetta alla seguente limitazione:
qualora il titolare di un marchio anteriore di cui all'articolo 44, paragrafo 2, non si sia opposto, per cinque anni consecutivi, all'uso del marchio successivo, pur essendone a conoscenza, non potrà più, ai sensi dell'articolo 114 o 119, esercitare un'azione sulla base del marchio anteriore, né vietare l'uso del marchio successivo per i prodotti o i servizi per cui è stato
usato il marchio successivo, a meno che la richiesta di marchio successivo sia stata depositata in malafede.
Articolo 48, paragrafo 2, SL-LPI
Spagna
a) Nell’iter di esame della domanda
Non è prevista una ricerca ex officio di diritti anteriori.
Il rigetto della domanda non può basarsi su tali diritti anteriori.
Ciononostante, l'Ufficio spagnolo è tenuto a effettuare una ricerca delle denominazioni sociali e dei marchi nazionali registrati o richiesti anteriormente e a informare i loro titolari della
pubblicazione della nuova domanda, per il caso in cui intendano proporre un'opposizione.
Questa ricerca non comprende i marchi comunitari registrati.
Articolo 18, paragrafo 4, e articolo 15, paragrafo 1, ES-LM
b) Nel procedimento di opposizione
Chiunque ritenga di essere stato danneggiato può proporre un'opposizione, sulla base degli
impedimenti (assoluti e relativi) alla registrazione enunciati nel Titolo II della Legge marchi
spagnola.
Articolo 19, paragrafo 1, ES-LM
L'opposizione va presentata per iscritto all'Ufficio spagnolo, con acclusa una memoria contenente i motivi e la necessaria documentazione, entro due mesi dalla data di pubblicazione
sul Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
Articolo 19, paragrafo 2, ES-LM e articolo 17, paragrafo 1, ES-RE
101
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
I "marchi anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati
Articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), ES-LM
-
domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), ES-LM
I motivi di opposizione sono:
Il marchio è anteriore, e
- esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti o servizi ; o
- esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti o servizi; e
- esiste un rischio di confusione, compreso un rischio di associazione.
e
il marchio comunitario anteriore è notoriamente conosciuto o gode di notorietà, se il marchio successivo è identico o simile al marchio comunitario anteriore ed è registrato per
prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario
anteriore, qualora l'uso del marchio successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario anteriore o arrechi
pregiudizio agli stessi.
Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e articolo 8, paragrafo 1, ES-LM
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Il titolare di un diritto anteriore che si ritenga leso dalla registrazione di un marchio può avviare il relativo procedimento di nullità presso il competente tribunale civile.
Articolo 52, paragrafo 1, e articolo 59, lettera b), ES-LM
I "marchi anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati
Articolo 6, paragrafo 2, lettere a) e b), ES-LM
-
domande di marchio comunitario, subordinatamente alla loro registrazione
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c), ES-LM
Le cause di nullità sono:
-
le stesse che costituiscono motivi di opposizione
Articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), articolo 8, paragrafo 1, e articolo 52, paragrafo 1,
ES-LM
Una domanda di dichiarazione di nullità è soggetta alla seguente limitazione:
-
Svezia
Le domande di nullità di marchi registrati in violazione delle disposizioni sui diritti anteriori si prescrivono dopo cinque anni a partire dalla data di pubblicazione della concessione
della registrazione sul Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, a meno che la domanda
di registrazione del marchio sia stata depositata in malafede.
Articolo 48, paragrafo 2, ES-LM
a) Nell’iter di esame della domanda
Sono previsti una ricerca e un esame ex officio dei marchi comunitari anteriori
§ 14 (9), SE-LM
I "marchi anteriori" comprendono:
-
102
marchi comunitari registrati sulla base di una domanda anteriore
§ 14 (9), paragrafo 1, SE-LM
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
-
marchi comunitari registrati sulla base di una domanda successiva, nel caso in cui il titolare del marchio comunitario possa, in relazione a tale marchio, rivendicare la preesistenza di un marchio anteriore ai sensi del regolamento sul marchio comunitario e questo marchio anteriore sia stato registrato sulla base di una domanda anteriore
§ 14, paragrafo 2, SE-LM
Viene rigettata la domanda sulla base di marchi anteriori quando:
-
il marchio comunitario è anteriore, e
la somiglianza tra i marchi è tale da creare confusione, e
i prodotti e servizi sono della stessa natura o simili
§§ 6, 14 (9), SE-LM
b) Nel procedimento di opposizione
Un’opposizione post-registrazione può essere presentata dinanzi all'Ufficio svedese delle
registrazioni e brevetti da chiunque possa invocare un marchio comunitario anteriore
§ 20 (2), SE-LM
L'opposizione deve essere presentata per iscritto all'Ufficio delle registrazioni e dei brevetti
svedese nel termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione.
§ 20 (2), SE-LM
I motivi di opposizione sono:
-
i diritti anteriori che costituiscono motivi di rigetto nella fase d'esame della domanda,
§§ 14 (9), 20, SE-LM,
e
-
i marchi comunitari anteriori che siano rinomati nell'Unione europea, se il marchio successivo è identico o simile al marchio comunitario anteriore ed è registrato per prodotti o
servizi non simili a quelli per i quali è stato registrato il marchio comunitario anteriore,
qualora l’uso del marchio successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio comunitario o arrechi pregiudizio agli
stessi
§§ 14 (9), paragrafo 3, 20, SE-LM
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Può esercitare un’azione di nullità dinanzi al competente tribunale civile chiunque si ritenga
leso dalla registrazione
§§ 26, 14 (9), SE-LM
I "diritti anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati sulla base di una domanda anteriore
§14 (9), SE-LM
-
marchi comunitari registrati sulla base di una domanda successiva, nel caso in cui il titolare del marchio comunitario possa, in relazione a tale marchio, rivendicare la preesistenza di un marchio anteriore ai sensi del regolamento sul marchio comunitario e questo marchio anteriore sia stato registrato sulla base di una domanda anteriore
§14 (9), paragrafo 2, SE-LM
Le cause di nullità sono:
-
le stesse che costituiscono motivi di opposizione
§14 (9), SE-LM
La domanda di dichiarazione di nullità è soggetta alle seguenti limitazioni:
-
Il diritto sul marchio successivo può coesistere, per quanto riguarda i prodotti o servizi
per i quali è stato usato, con un diritto anteriore su un simbolo (un marchio comunitario
103
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
anteriore) la cui somiglianza possa creare confusione, purché la registrazione sia stata
domandata in buona fede e il titolare del diritto anteriore abbia, durante cinque anni consecutivi, conosciuto e tollerato l'uso del marchio registrato in Svezia.
§§ 1, 8, 14 (9), 25, SE-LM
Ungheria
-
Se un simbolo è già presente sul mercato, il diritto su detto simbolo può coesistere con
un diritto anteriore su un simbolo la cui somiglianza possa creare confusione (un marchio comunitario anteriore), qualora il titolare del diritto anteriore (un marchio comunitario
anteriore) non abbia promosso un'azione contro l'uso del simbolo successivo in un termine ragionevole.
§§ 9, 14 (9), 25, SE-LM
-
Se la somiglianza tra un marchio e un marchio anteriore appartenente a un altro titola
re crea confusione, la registrazione del primo dei due marchi può non essere dichiarata
nulla per tale ragione nel caso in cui il marchio anteriore non soddisfa i requisiti d'u
so previsti dall’articolo 25a della legge marchi svedese.
§ 25, SE-LM
a) Nell’iter di esame della domanda
Ricerca ed esame ex officio di marchi comunitari anteriori.
Articolo 60, HU-LM
b) Nel procedimento di opposizione
I "diritti anteriori" comprendono:
-
marchi comunitari registrati,
domande di marchio, subordinatamente alla loro registrazione
Articolo 76/C, HU-LM
I motivi d'opposizione sono:
-
il marchio comunitario è anteriore, e
esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti e servizi, o
esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti o servizi e
per tale motivo vi è un rischio di confusione da parte dei consumatori,
rispetto a prodotti o servizi non simili, un segno con data di priorità successiva è identico
o simile a un marchio anteriore rinomato nel paese, qualora l'uso senza giusto motivo del
marchio successivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o
dalla rinomanza del marchio anteriore o arrechi pregiudizio agli stessi.
Articolo 4, paragrafo 1 bis, HU-LM
c) Nel procedimento di nullità/cancellazione
Il procedimento di nullità è soggetto alle seguenti limitazioni:
Qualora il titolare di un marchio anteriore abbia tollerato per cinque anni consecutivi, essendone a conoscenza, l'uso del marchio successivo nel paese, non potrà più opporsi all'uso
del marchio successivo nel paese né chiederne l’invalidazione sulla base del proprio marchio anteriore, a meno che la domanda di marchio sia stata depositata in malafede.
Articolo 17, paragrafi 1 e 3, e articolo 33, paragrafo 2, lettera b), HU-LM
Il marchio non può essere invalidato qualora il richiedente la nullità non fornisca la prova
dell'uso del suo marchio anteriore.
Articolo 73, paragrafo 4, HU-LM
Bulgaria
a) Nell’iter d'esame della domanda
Non è prevista una ricerca ex officio di diritti anteriori.
104
Stato
membro
Il marchio comunitario come diritto anteriore
b) Nel procedimento di opposizione
I "marchi anteriori" comprendono:
marchi comunitari registrati sulla base di una domanda anteriore
Articolo12, paragrafo 2, e articolo 72 bis, paragrafo 3, BG-LM
I motivi di opposizione sono:
-
Romania
il marchio comunitario è anteriore, e
esiste identità tra i marchi e identità tra i prodotti e servizi, o
esiste identità o somiglianza tra i marchi e identità o somiglianza tra i prodotti o servizi,
qualora vi sia un rischio di confusione da parte dei consumatori, ivi compreso il rischio di
associazione con il marchio anteriore
Articolo 12, paragrafo 1, BG-LM
Nessuna disposizione nella Legge marchi rumena.
105
Capitolo 7
Disposizioni nazionali sugli effetti di una rivendicazione di
preesistenza
Ai sensi degli articoli 34 e 35 del regolamento sul marchio comunitario, il richiedente un
marchio comunitario, o il titolare dello stesso, può rivendicare, entro due mesi dal
deposito o dopo la registrazione del marchio comunitario, la preesistenza di un marchio
nazionale anteriore registrato in uno Stato membro, ivi compreso un marchio del Benelux,
o di una registrazione internazionale anteriore che produca effetti in uno Stato membro.
In forza del regolamento sul marchio comunitario, allorché il titolare del marchio
comunitario rinuncia al marchio anteriore o lascia che questo si estingua per mancato
rinnovo, l’unico effetto della preesistenza è che tale titolare sarà considerato continuare a
beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato
a essere registrato. Se tale circostanza non si verifica, gli effetti della preesistenza non
sono operanti.
Tali “stessi diritti” includono il diritto di citare in giudizio i terzi per contraffazione del
marchio anteriore nonché l'effetto di tale marchio anteriore come diritto anteriore, che
può essere invocato come impedimento relativo alla registrazione, sia contro un marchio
comunitario - nell’ambito di un procedimento di opposizione o di nullità dinanzi all'Ufficio,
o nell'ambito di una domanda riconvenzionale di nullità dinanzi a un tribunale dei marchi
comunitari - sia contro un marchio nazionale dinanzi al tribunale o all'ufficio nazionale
competente.
L'“effetto di diritto anteriore” nei confronti di un marchio comunitario discende dal
combinato disposto degli articoli 34, paragrafo 2, e 8 del regolamento sul marchio
comunitario.
L'“effetto di diritto anteriore” nei confronti di un marchio nazionale discende dall'articolo 4,
paragrafo 2, lettera b), della prima direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa
(89/104/CEE) (in prosieguo: la “direttiva di armonizzazione”).
La rivendicazione di preesistenza accettata dall'Ufficio perde efficacia in quattro casi:
1.
ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, e dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento
sul marchio comunitario, la preesistenza rivendicata per un marchio comunitario
cessa se il marchio anteriore viene dichiarato decaduto o nullo, oppure se ad esso si
rinuncia prima della registrazione del marchio comunitario. Pertanto, se viene
accolta un’impugnazione contro il marchio nazionale, questa automaticamente
travolge la rivendicazione di preesistenza.
2.
Se una rivendicazione di preesistenza valida è divenuta operante, essa implica che
un marchio nazionale già cancellato dal registro nazionale continui a essere
considerato registrato. La legislazione nazionale deve pertanto disporre che gli effetti
della preesistenza (la continuazione presunta dell’esistenza del marchio nazionale
scaduto) possano essere rimessi in discussione proprio come se il marchio nazionale
fosse ancora registrato. Per questo motivo, l'articolo 14 della direttiva di
armonizzazione prevede che, se per un marchio comunitario si rivendica la
107
preesistenza di un marchio anteriore già oggetto di rinuncia o già estinto, sia
possibile constatare a posteriori la nullità o la decadenza del marchio anteriore.
3.
Gli effetti della preesistenza cessano nel momento in cui vengono meno le condizioni
sostanziali (identità dei titolari del marchio comunitario e del marchio nazionale,
identità dei marchi e - almeno parziale - identità dei prodotti o servizi contenuti nelle
due registrazioni).
4.
Infine, l'effetto della preesistenza cessa nel caso in cui la domanda di marchio
comunitario venga ritirata, considerata ritirata o respinta, oppure nel caso in cui il
marchio comunitario cessi di produrre effetti. In tale situazione, se l'effetto della
rivendicazione di preesistenza non è ancora operante, il titolare del marchio
nazionale anteriore può semplicemente mantenere il proprio marchio nazionale con
tutti i diritti ad esso associati. Qualora l'effetto della preesistenza sia già operante,
tanto il marchio comunitario quanto i diritti conferiti dal marchio nazionale verranno
persi. Il richiedente o il titolare del marchio comunitario può tuttavia trasformare il
marchio comunitario, o la domanda di marchio comunitario, in domande di marchi
nazionali degli Stati membri, mantenendo non solo la data di deposito o di priorità
della domanda di marchio comunitario, ma anche la data di preesistenza per il
rispettivo Stato membro (articolo 108, paragrafo 3, del regolamento sul marchio
comunitario - per ulteriori dettagli, v. capitolo 8, “Trasformazione”),
indipendentemente dal fatto che l'effetto della preesistenza sia già operante.
Considerare gli effetti delle rivendicazioni di preesistenza in forza delle legislazioni
nazionali implica il sorgere di questioni complesse, soprattutto perché occorre considerare
un marchio già cancellato dal registro come se fosse ancora registrato.
Nelle tabelle sotto riportate, sono elencate le disposizioni sulle rivendicazioni di
preesistenza e sugli effetti della preesistenza rivendicata contenute nelle rispettive
legislazioni nazionali, in particolare per quanto concerne l'effetto di diritto anteriore nei
confronti di domande di marchio nazionale e la possibilità di impugnare ex post un
marchio nazionale anteriore già cancellato dal registro nazionale. Data la complessità degli
aspetti giuridici della materia, le disposizioni della legislazione nazionale vengono citate
nella formulazione originale, senza tentare di interpretarne significato e implicazioni.
108
Stato
membro
Austria
Disposizioni nazionali sugli effetti di una rivendicazione di
preesistenza
Se nella fase della domanda o dopo la registrazione è stata rivendicata, riguardo a una
domanda di marchio comunitario o a un marchio comunitario, ai sensi degli articoli 34 e 35
del regolamento sul marchio comunitario, la preesistenza di un marchio registrato presso
l'Ufficio brevetti austriaco o di un marchio che gode di protezione in Austria in forza di una
registrazione internazionale, e il titolare del marchio su cui si basa la preesistenza ha
rinunciato al marchio o lo ha lasciato estinguere, è possibile richiedere una dichiarazione
ex post di nullità in base ai motivi di cui agli articoli 30-34 e 66.
La domanda di dichiarazione di nullità ai sensi del primo paragrafo va presentata nei
confronti del titolare registrato del marchio comunitario.
Se la dichiarazione di nullità ex post prevista nel primo paragrafo è richiesta nel contesto
del § 33a, la data da prendere in considerazione è la data di cancellazione del marchio che
ha dato origine alla preesistenza a seguito della rinuncia del titolare o, nel caso in cui il
marchio sia stato lasciato estinguere, la data di scadenza e non la data della domanda di
cui al § 33a (1), (6).
§ 69a, AT-LM
Benelux
L'articolo 2.3 e l'articolo 2.28, punto 3, lettera a), si applicano ai marchi comunitari per i
quali sia validamente rivendicata la preesistenza nel territorio del Benelux ai sensi del
regolamento sul marchio comunitario, anche nel caso in cui la registrazione Benelux o la
registrazione internazionale su cui si basa la preesistenza sia stata cancellata
volontariamente o sia scaduta.
Articolo 2.46 CBPI
Qualora sia invocata la preesistenza di un diritto su un marchio anteriore in relazione a un
marchio comunitario, la nullità o la decadenza di tale diritto anteriore possono essere
invocate anche qualora il diritto sia già scaduto a seguito di una cancellazione volontaria o
della scadenza della registrazione.
Articolo 2.47 CBPI
Cipro
-
Danimarca
I "marchi anteriori" comprendono:
i marchi comunitari che, ai sensi del regolamento sul marchio comunitario, rivendicano la
preesistenza di un marchio anteriore, anche nel caso in cui il marchio successivo sia stato
oggetto di rinuncia o sia scaduto.
§ 15 (2)(2), DK-LM
Nel registro dei marchi è iscritta menzione della rivendicazione di preesistenza in relazione
a un marchio comunitario.
§ 20 n. 12, DK-RE
Se la richiesta (di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio
comunitario nel registro nazionale) è accolta, alla domanda è assegnata la medesima data
di deposito, di priorità o di preesistenza della domanda di marchio comunitario o del marchio comunitario.
§ 10 (2), DK-RE
Le disposizioni dei paragrafi 1-6 (decadenza amministrativa) si applicano altresì alle registrazioni per le quali sia stata rivendicata la preesistenza in relazione a un marchio comunitario, anche dopo loro cancellazione dal registro dei marchi danese.
§ 12 (7), DK-RE
109
Stato
membro
Estonia
Disposizioni nazionali sugli effetti di una rivendicazione di
preesistenza
I "marchi anteriori" comprendono:
I marchi comunitari registrati ai sensi del regolamento sul marchio comunitario, nel caso in
cui la data di deposito della domanda, di priorità o di preesistenza assegnate in base alla
registrazione estone siano anteriori.
§11 (1) (6), EE-LM
Le domande di registrazione di marchi comunitari depositate ai sensi del regolamento sul
marchio comunitario, nel caso in cui la data di deposito della domanda, di priorità o di preesistenza assegnate in base alla registrazione estone siano anteriori. Un marchio richiesto
in una domanda di registrazione costituirà un marchio anteriore solo se registrato.
§11 (1) (7), EE-LM
Se, ai sensi degli articoli 34 e 35 del regolamento sul marchio comunitario, è rivendicata la
preesistenza di un marchio valido in Estonia per un marchio comunitario registrato o per un
marchio comunitario richiesto in una domanda di registrazione in base a un marchio anteriore registrato o al Protocollo di Madrid, può richiedersi la dichiarazione di nullità del diritto
esclusivo del titolare del marchio ai sensi del § 52 della presente legge, o presentare ricorso nei confronti del titolare di un marchio per far dichiarare decaduto il suo diritto esclusivo
ai sensi del § 53 della presente legge, anche nel caso in cui il marchio anteriore sia stato
cancellato dal registro a causa del mancato rinnovo o a seguito della rinuncia del titolare.
§714, EE-LM
Finlandia
La registrazione di un marchio è esclusa:
se esso è suscettibile di essere confuso con un marchio comunitario ai sensi dell’articolo
57, che sia stato registrato in base a una domanda anteriore o che goda di un diritto di preesistenza in Finlandia ai sensi degli articoli 34 o 35 del regolamento del Consiglio richiamati nell’articolo 57.
§ 14 (1) (9), FI-LM
Francia
Se un marchio anteriore registrato in Francia non è stato rinnovato o è stato oggetto di
rinuncia, ed è stata rivendicata la preesistenza di un marchio anteriore per un marchio comunitario, potrà comunque dichiararsi la nullità di tale marchio o la perdita dei diritti del suo
titolare.
Nell’applicazione del presente articolo, tale perdita dei diritti potrà nondimeno dichiararsi
solo nel caso in cui i presupposti per la decadenza sussistessero già alla data di rinuncia o
di scadenza della registrazione.
Articolo L. 717-6, FR-CPI
Germania
Se, in relazione a una domanda di marchio comunitario o a un marchio comunitario
registrato, è stata rivendicata la preesistenza di un marchio registrato presso l’Ufficio
brevetti, ai sensi dell'articolo 34 o 35 del regolamento sul marchio comunitario, e il marchio
registrato presso l'Ufficio brevetti è stato cancellato per mancato rinnovo ai sensi del
§ 47 (6) o per rinuncia ai sensi del § 48 (1), l’invalidazione del marchio per cause di nullità
o decadenza può essere dichiarata ex post su domanda.
L’invalidazione è soggetta alle stesse condizioni della cancellazione per motivi di
decadenza o nullità. In ogni caso, l’invalidazione di un marchio per motivi di decadenza, ai
sensi del § 49 (1), può essere dichiarata solo se i requisiti di cancellazione previsti da tale
norma siano soddisfatti alla data in cui il marchio è stato cancellato.
Il procedimento di invalidazione è disciplinato dalle disposizioni applicabili al procedimento
per cancellazione di un marchio registrato, con la specificazione che la dichiarazione di
invalidazione di un marchio sostituisce la cancellazione della sua registrazione.
§ 125c, DE-LM
110
Stato
membro
Grecia
Disposizioni nazionali sugli effetti di una rivendicazione di
preesistenza
I "marchi anteriori" comprendono:
I marchi comunitari che si avvalgono, ai sensi del regolamento sul marchio comunitario, di
un diritto valido di preesistenza nel territorio greco con riguardo a un marchio nazionale,
anche qualora il marchio nazionale per il quale è stata rivendicata la preesistenza sia stato
oggetto di rinuncia o si sia estinto.
Articolo 3, GR-DECRETO
Nel caso in cui la preesistenza di un marchio comunitario sia rivendicata in base a un
marchio nazionale anteriore, ai sensi degli articoli 34 e 35 del regolamento sul marchio
comunitario, la nullità di tale marchio nazionale anteriore può essere richiesta anche in
caso di rinuncia a tale marchio anteriore o di estinzione del medesimo.
Articolo 4, GR-DECRETO
Irlanda
Per "marchio anteriore" s'intende:
Un marchio comunitario accompagnato da una valida rivendicazione di preesistenza di un
marchio registrato anteriore o di un marchio internazionale anteriore, anche nel caso in cui
si sia rinunciato al marchio successivo o questo non sia stato rinnovato alla scadenza.
Articolo 11 (1)(b), IE-LM
Allorché riceve una notifica ai sensi della regola 8(3) del regolamento di esecuzione, in
conformità dell'articolo 34 del regolamento sul marchio comunitario, di una rivendicazione
di preesistenza basata su un marchio registrato anteriore, il controllore deve annotare tale
rivendicazione di preesistenza e quest'ultima va quindi obbligatoriamente iscritta nel registro.
IE-S.I. n. 9
Allorché riceve una notifica ai sensi della regola 28(3) del regolamento di esecuzione, in
conformità degli articoli 34 e 35 del regolamento sul marchio comunitario, di una rivendicazione di preesistenza basata su un marchio anteriore registrato, il controllore deve annotare tale rivendicazione di preesistenza e quest’ultima va quindi obbligatoriamente iscritta nel
registro.
IE-S.I. n. 229, articolo 3
Se il titolare di un marchio comunitario rivendica la preesistenza di un marchio registrato
che è stato cancellato dal registro ai sensi dell'articolo 48 o è stato oggetto di rinuncia ai
sensi dell'articolo 50 dopo la registrazione del marchio comunitario, chiunque può inoltrare
una domanda al controllore o a un tribunale affinché dichiari che, se il marchio registrato
non fosse stato oggetto di rinuncia o estinzione, avrebbe potuto essere considerato decaduto in forza dell'articolo 51 o nullo in forza dell'articolo 52; il controllore o il tribunale devono di conseguenza emettere una tale dichiarazione.
IE-S.I. n. 229, articolo 4, paragrafo 1
Nel caso in cui venga emessa una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1, il marchio registrato si presumerà, secondo il caso, decaduto ai sensi dell'articolo 51 o nullo ai sensi dell'articolo 52, e il controllore notificherà tale dichiarazione all’Ufficio per l’Armonizzazione nel
Mercato Interno.
IE-S.I. n. 229, articolo 4, paragrafo 2
Nel caso in cui un marchio registrato sia stato oggetto di rinuncia soltanto rispetto ad alcuni
dei prodotti o servizi in relazione ai quali è registrato, il paragrafo 1 si applica solo in relazione a tali prodotti o servizi.
IE-S.I. n. 229, articolo 4, paragrafo 3
111
Stato
membro
Disposizioni nazionali sugli effetti di una rivendicazione di
preesistenza
Le disposizioni dell'articolo 51 o, secondo il caso, dell'articolo 52, nonché gli articoli 76, 78
e 79 si applicano, mutatis mutandis, a una domanda alla quale si applica il paragrafo 1.
IE-S.I. n. 229, articolo 4, paragrafo 4
Lettonia
Se, ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 35 del regolamento sul marchio comunitario, un
marchio comunitario gode di un diritto di preesistenza sulla base di un marchio anteriore,
registrato in Lettonia o registrato a livello internazionale per quanto riguarda la Lettonia, nel
determinare la priorità di tale marchio in Lettonia saranno assegnate al marchio comunitario la data di deposito e la data di priorità del marchio registrato in Lettonia o la pertinente
priorità del marchio registrato a livello internazionale. La preesistenza assegnata al marchio comunitario sarà mantenuta in caso di rinuncia alla registrazione del pertinente marchio lettone o alla registrazione del marchio internazionale per quanto riguarda la Lettonia,
o in caso di cancellazione dal registro a seguito della scadenza del suo periodo di validità.
Articolo 39.2, paragrafo 2, LV-LM
La registrazione del marchio alla base della preesistenza del marchio comunitario può essere dichiarata nulla o decaduta anche dopo la scadenza del termine di validità di questa
registrazione o in caso di rinuncia alla registrazione, qualora durante il periodo di validità di
tale registrazione sussistessero i motivi per dichiararne la nullità o la decadenza.
Articolo 39.2, paragrafo 3, LV-LM
Lituania
Per "marchio anteriore" s'intende un marchio comunitario che, ai sensi del regolamento sul
marchio comunitario, rivendica la preesistenza di un marchio di cui ai sottoparagrafi 1 o 2
del paragrafo 2 di questo articolo, anche nel caso in cui quest'ultimo marchio sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione per mancato rinnovo.
Articolo 7, paragrafi 2 e 5, LT-LM
Se per un marchio comunitario si rivendica la preesistenza di un marchio anteriore che, ai
sensi di questa legge, sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione per mancato rinnovo, la
nullità o la decadenza del marchio anteriore può essere dichiarata ex post .
Articolo 46, paragrafo 6, LT-LM
Malta
Se il titolare di un marchio comunitario rivendica la preesistenza di un marchio registrato
che è stato cancellato dal registro ai sensi dell'articolo 39 o è stato oggetto di rinuncia ai
sensi dell'articolo 41, chiunque può richiedere al registro o al tribunale di dichiarare che, se
il marchio registrato non fosse stato cancellato o non fosse stato oggetto di rinuncia, avrebbe potuto esserne dichiarata la decadenza a norma dell'articolo 42 o la nullità a norma
dell'articolo 43.
Articolo 5, paragrafo 1, MT-RE-MC
Polonia
La Legge marchi polacca non contiene disposizioni specifiche sulla preesistenza. Tuttavia,
in Polonia sono direttamente applicabili le disposizioni del regolamento sul marchio comunitario.
Portogallo
-
Regno
Unito
Se il titolare di un marchio comunitario rivendica la preesistenza di un marchio registrato
che è stato cancellato dal registro ai sensi dell’articolo 43 o è stato oggetto di rinuncia ai
sensi dell’articolo 45, chiunque può richiedere al registro o al tribunale di dichiarare che, se
il marchio registrato non fosse stato cancellato o non fosse stato oggetto di rinuncia, si
sarebbe potuta dichiarare la sua decadenza a norma dell’articolo 46 o la sua nullità a norma dell’articolo 47.
Articolo 3, UK-REMC
112
Stato
membro
Repubblica
ceca
Disposizioni nazionali sugli effetti di una rivendicazione di
preesistenza
I "marchi anteriori" comprendono:
I marchi comunitari per i quali sia stata validamente rivendicata la preesistenza di un marchio anteriore di cui alla lettera a), punti 1) e 2), ai sensi dell'articolo 34 del regolamento del
Consiglio, anche nel caso in cui tale marchio anteriore sia stato oggetto di rinuncia da parte del suo titolare o sia scaduto.
Articolo 3, lettera b), LM.
Alla domanda risultante dalla trasformazione della domanda di registrazione di un marchio
comunitario sarà assegnata la data di deposito o la data di priorità della domanda originale
o anche la data di preesistenza rivendicata ai sensi degli articoli 34 e 35 del regolamento
del Consiglio.
Articolo 50, paragrafo 3, LM
Slovacchia
Alla domanda risultante dalla trasformazione della domanda di registrazione di un marchio
comunitario sarà assegnata la data di deposito e la data di priorità della domanda di marchio comunitario e, se del caso, la data di preesistenza di un marchio di quello Stato che
era stata rivendicata ai sensi dell'articolo 34 o 35 del regolamento sul marchio comunitario.
Articolo 36 b, paragrafo 3, SK-LM
Slovenia
La legislazione slovena non contiene disposizioni specifiche sulla preesistenza. Tuttavia,
sono direttamente applicabili le disposizioni del regolamento sul marchio comunitario.
Spagna
I "marchi anteriori" comprendono:
i marchi comunitari per i quali, ai sensi del pertinente regolamento, viene validamente rivendicata la preesistenza di marchi spagnoli o di marchi registrati a livello internazionale
con effetti in Spagna anche nel caso in cui questi ultimi siano stati oggetto di rinuncia o
siano scaduti.
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto 1), ES-LM
Se un marchio comunitario si avvale della preesistenza di un marchio anteriore con effetti
in Spagna, si potrà dichiarare la decadenza o la nullità di questo marchio anteriore anche
qualora sia scaduto per mancato rinnovo, in caso di rinuncia da parte del suo titolare o di
mancato pagamento delle tasse di mantenimento, a seconda del caso.
Articolo 85, ES-LM
Le domande di trasformazione si considereranno presentate alla data di deposito assegnata come domanda di marchio comunitario e, qualora siano accompagnate da una rivendicazione di priorità o da una rivendicazione di preesistenza, godranno di tali diritti.
Articolo 86, paragrafo 4, ES-LM
Svezia
Qualora la somiglianza di un marchio con un marchio comunitario che è stato registrato in
base a una domanda successiva sia tale da creare confusione, esiste un impedimento alla
registrazione se il titolare del marchio comunitario può, in relazione a tale marchio, rivendicare la preesistenza di un marchio anteriore a norma del regolamento del Consiglio sul
marchio comunitario.
§ 14 (9), SE-LM
Ungheria
I "marchi anteriori” comprendono:
Sono considerati marchi anteriori i marchi comunitari (articolo 76/C) di cui sia stata validamente rivendicata la preesistenza, anche nel caso in cui la tutela del marchio registrato
dall'Ufficio brevetti ungherese ai sensi della Legge marchi ungherese, di cui sia stata riven-
113
Stato
membro
Disposizioni nazionali sugli effetti di una rivendicazione di
preesistenza
dicata la preesistenza per il marchio comunitario, sia venuta meno in seguito allo scadere
della stessa per mancato rinnovo o per rinuncia.
Articolo 76/F, paragrafo 4, HU-LM
I marchi registrati dall'Ufficio brevetti ungherese ai sensi di questa legge, di cui sia stata
rivendicata la preesistenza per un marchio comunitario a norma degli articoli 34 e 35 del
regolamento sul marchio comunitario, e la cui tutela sia venuta meno in seguito allo scadere della stessa per mancato rinnovo o per rinuncia, potranno essere dichiarati nulli o decaduti per via del loro mancato utilizzo, della perdita del carattere distintivo del marchio, del
loro carattere ingannevole o del venir meno del titolare senza un avente causa, qualora i
presupposti per la nullità o la decadenza esistessero tanto alla data di presentazione della
domanda quanto a quella della precedente scadenza della tutela del marchio.
Articolo 76/F, paragrafo 1, HU-LM
Nel registro dei marchi sarà indicato che per il marchio comunitario è stata rivendicata la
preesistenza del marchio. Nel registro dei marchi sarà altresì indicata la perdita della preesistenza.
Articolo 76/F, paragrafo 2, HU-LM
Tutti i fatti e le circostanze che riguardano i marchi, in particolare le licenze d'uso, i diritti
reali di garanzia e qualsiasi altro onere gravante sui diritti di marchio o derivante dalla tutela del marchio, nonché il trasferimento e il conferimento di tali diritti, saranno iscritti nel
registro dei marchi anche dopo che sarà venuta meno, a motivo della scadenza della tutela
per mancato rinnovo o a seguito di rinuncia, la tutela del marchio di cui si è rivendicata la
preesistenza per un marchio comunitario.
Articolo 76/F, paragrafo 3, HU-LM
Bulgaria
La legislazione bulgara non contiene disposizioni specifiche in materia di preesistenza.
Romania
La legislazione rumena non contiene disposizioni specifiche in materia di preesistenza.
114
Capitolo 8
Trasformazione
In forza dell'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario, se la
domanda di marchio comunitario è respinta, ritirata o considerata ritirata, oppure se il
marchio comunitario cessa di produrre effetti, il richiedente o il titolare può richiedere la
trasformazione del marchio comunitario o della domanda di marchio comunitario in una
domanda di marchio nazionale che produce effetti negli Stati membri indicati nella
richiesta.
L'istanza di trasformazione deve essere presentata all'Ufficio, che la esamina senza però
accertare se la trasformazione sia esclusa ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del
regolamento sul marchio comunitario, ovvero se la trasformazione in marchio nazionale di
uno o più Stati membri sia in contrasto con il contenuto della decisione dell'Ufficio o di un
tribunale dei marchi comunitari che ha dato luogo all'istanza di trasformazione.
Una volta che l'Ufficio ha trasmesso l'istanza di trasformazione agli uffici designati,
l’istanza diviene una domanda di marchio nazionale soggetta alla legge nazionale degli
uffici designati, mantenendo tuttavia la data di deposito originaria e l'eventuale data di
priorità dinanzi all'Ufficio, nonché la data di preesistenza nello Stato membro interessato.
Ogni ufficio designato vaglia l'istanza al fine di stabilire se la trasformazione sia esclusa ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario (articolo 110,
paragrafo 1, RMC), quindi tratterà ed esaminerà la domanda di marchio che ne risulta
come una normale domanda di marchio nazionale, tenuto conto di quanto segue:
-
l'ufficio nazionale può richiedere il pagamento della tassa sulla domanda nazionale,
l'indicazione di un indirizzo per le comunicazioni nello Stato in questione, la
traduzione dell'istanza di trasformazione nonché la presentazione di una
riproduzione del marchio nel numero di copie richieste, entro un termine non
inferiore a due mesi dalla ricezione dell'istanza di trasformazione da parte dell'ufficio
nazionale (articolo 110, paragrafo 3, RMC);
-
l'ufficio nazionale non può imporre altri requisiti formali oltre a quelli previsti dal
regolamento sul marchio comunitario e dal regolamento di esecuzione (articolo 110,
paragrafo 2, RMC) né adempimenti di natura diversa;
-
alcune legislazioni nazionali prevedono una procedura di registrazione agevolata nel
caso in cui l'istanza di trasformazione si basi su un marchio comunitario già
esaminato e registrato dall'Ufficio.
Nella tabella di seguito riportata, sono indicati i requisiti nazionali per le istanze di
trasformazione.
Laddove la legislazione nazionale non prevede particolari disposizioni sulla trasformazione
di marchi comunitari, sono stati altresì indicati i requisiti che il richiedente è tenuto a
osservare dinanzi all'ufficio nazionale (compreso l'Ufficio del Benelux) dopo l'inoltro
dell'istanza di trasformazione, essendo evidente che tali requisiti sono automaticamente
applicabili a domande di marchio nazionale risultanti da una richiesta di trasformazione,
purché non siano precluse ai sensi dell'articolo 110, paragrafi 2 e 3, del regolamento sul
115
marchio comunitario. Sono state tuttavia riportate informazioni riguardanti la portata della
verifica condotta sulla susseguente domanda di marchio nazionale solo allorquando la
legislazione nazionale contiene espresse disposizioni in tal senso. Se non esistono
disposizioni specifiche al riguardo, si applica direttamente l'articolo 108, paragrafo 2, del
regolamento sul marchio comunitario e la susseguente domanda di marchio nazionale è
soggetta a una verifica dei requisiti formali, degli impedimenti assoluti ed, eventualmente,
degli impedimenti relativi alla registrazione alla stessa stregua di una normale domanda di
marchio nazionale.
Nella colonna 1 sono elencati i requisiti di cui all'articolo 110, paragrafo 3.
Nella colonna 2 è specificata la data entro cui è dovuto il versamento delle tasse sulla
domanda e il termine massimo per effettuare tale pagamento.
Nella colonna 3 sono riportate ulteriori informazioni sulla nomina del rappresentante.
Nella colonna 4 sono riportate informazioni sulla portata della verifica condotta dall'ufficio
nazionale, quando la corrispondente legislazione nazionale contiene specifiche disposizioni
in materia di verifica di istanze di trasformazione e/o susseguenti domande di marchio
nazionale.
116
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Austria
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dagli articoli 69b e 69c, AT-LM
a) Pagamento della tassa di deposito della domanda per un marchio
individuale: 69 EUR
Tassa per le prime tre
classi: 15 EUR
a) Nel termine di
2 mesi a decorrere dalla richiesta
dell’Ufficio brevetti austriaco
§ 69b (2), AT-LM
Tassa per ciascuna classe oltre le prime tre: 21
EUR
§§ 18, 69b (2), prima
frase, AT-LM
Pagamento della tassa
per il deposito di una
domanda di marchio
collettivo: 276 EUR
§ 63 (2), AT-LM
b) Traduzione in tedesco
dell’istanza di trasformazione e dei documenti
acclusi
b) Nel termine di
2 mesi a decorrere dalla richiesta
dell’Ufficio brevetti austriaco
§ 69b (2) n.3, AT-LM
§ 69b (2), AT-LM
c) Indicazione di un indirizzo per le notifiche in
Austria [§ 69 b (2) n. 4
AT-LM], eccetto
1. quando il richiedente è
originario di un paese al
di fuori dello Spazio economico europeo, se è
rappresentato da un avvocato, da un notaio o da
un consulente in proprietà industriale, conformemente alle norme applicabili all’esercizio della
relativa professione,
2. quando il richiedente
risiede all’interno dello
Spazio economico europeo, se ha designato una
persona residente in
Austria allo scopo di ricevere notifiche.
c) Nel termine di
2 mesi a decorrere dalla richiesta
dell’Ufficio brevetti austriaco
§ 69b (2), AT-LM
Se un rappresentante agisce senza essere munito
di procura o nel
caso in cui si tratti
di un avvocato, di
un notaio o di un
consulente in
proprietà industriale, senza fare
riferimento alla
procura conferitagli, qualunque
atto procedurale
compiuto dallo
stesso sarà valido
solo qualora presenti una procura
regolare o faccia
riferimento a una
procura conferitagli, entro un termine ragionevole
fissato dall’Ufficio
austriaco.
§ 61 (3), AT-LM
1. L’esame di
ammissibilità
dell’istanza di
trasformazione è
volto a verificare:
- Se il titolare è
decaduto dai suoi
diritti sul MC per
mancato uso del
medesimo, a meno che il MC sia
stato oggetto di
un uso serio in
Austria ai sensi
della legge austriaca.
- Se, ai sensi di
una decisione
dell’UAMI o di un
tribunale nazionale, risulti che motivi d’impedimento
alla registrazione
di un MC o cause
di decadenza o
nullità di un MC
interessano
l’Austria.
Nel caso in cui
l’Ufficio brevetti
austriaco consideri che tali requisiti non sono soddisfatti, ne dà
notifica al richiedente. L’istanza
di trasformazione
sarà quindi respinta.
§ 69b (1), AT-LM
2. Esame della
domanda risultante secondo i medesimi criteri utilizzati per l’esame
di una qualsiasi
altra domanda di
marchio nazionale.
117
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
d) Qualora il marchio non
sia esclusivamente costituito da cifre, lettere, o
parole che non si caratterizzino per una particolare grafica, vanno presentate 20 riproduzioni. Nel
caso di un marchio sonoro, oltre a 20 riproduzioni
del marchio fornite attraverso una rappresentazione grafica dei suoni,
deve essere presentata
una riproduzione del marchio sonoro con ogni
strumento utilizzato per la
registrazione dei suoni
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
d) Nel termine di
2 mesi a decorrere dalla richiesta
dell’Ufficio brevetti austriaco
Esame
§ 69c (1), AT-LM
Eccezione: qualora l’istanza di
trasformazione
faccia riferimento
a un MC registrato, la domanda
risultante non
sarà esaminata
alla luce degli
impedimenti assoluti alla registrazione
§ 69b (2), prima
frase, AT-LM
I termini di cui alle
lettere a) - d) possono essere prorogati.
§ 69c (2), AT-LM
§ 69b (2) n. 2, AT-LM
§ 10, Ordinanza relativa
all'Ufficio brevetti
Benelux
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 1.34 RE-CBPI
a) Per un marchio individuale:
Tassa base per il deposito: 240 EUR
Tassa supplementare per
ciascuna classe di prodotti e servizi che ecceda
la terza classe della classificazione internazionale
in cui sono elencati i prodotti e servizi: 37 EUR
Per un marchio collettivo:
tassa base per il deposito: 373 EUR
Tassa supplementare per
ciascuna classe di prodotti e servizi che ecceda
la terza classe della classificazione internazionale
in cui sono elencati i prodotti e servizi: 37 EUR
Articolo 1.34 e articolo
4.4, punto 1, RE-CBPI
Tassa per la pubblicazione, se richiesta, di una
118
a) Il termine minimo è di un mese.
Su istanza dell'interessato, o anche ex officio, è
possibile una
proroga fino a sei
mesi
Articolo 1.34,
punto 2, RE-CBPI
Facoltativa
Esame dei requisiti formali e degli
impedimenti assoluti alla registrazione alla
stessa stregua di
una normale domanda Benelux
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
descrizione – massimo
50 parole – degli elementi distintivi del marchio: 39 EUR
Articolo 1.1, punto 82,
articolo 1.34 e articolo
4.4, punto 1, RE-CBPI
b) Tutta la documentazione presentata
all’Ufficio Benelux dovrà
essere redatta in olandese o francese
Articolo 1.34 e articolo
3.3 RE-CBPI
b) Il termine minimo è di un mese.
Su istanza dell'interessato, o anche ex officio, è
possibile una
proroga fino a sei
mesi
Articolo 1.34,
punto 2, RE-CBPI
c) Le persone che non
abbiano la propria sede
né domicilio nel territorio
CE/SEE e che non hanno provveduto alla designazione di un rappresentante devono indicare
un indirizzo per le notificazioni nel territorio CE/
SEE
c) Il termine minimo è di un mese.
Su istanza dell'interessato, o anche ex officio, è
possibile una
proroga fino a sei
mesi
Articolo 1.34,
punto 2, RE-CBPI
Articolo 1.34 e articolo
3.6, punto 4, RE-CBPI
d) Il direttore generale
stabilisce le regole per la
riproduzione di marchi,
disegni e modelli
d) Il termine minimo è di un mese.
Su istanza dell'interessato, o anche ex officio, è
possibile una
proroga fino a sei
mesi
Articolo 1.34,
punto 2, RE-CBPI
119
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Cipro
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
La Legge marchi cipriota non contiene alcuna disposizione in materia
Danimarca La trasformazione è disciplinata, in particolare, dal § 20, DK-RE e § 7 (2), DK-TASSE
a) Pagamento della tassa
di base per il deposito per
la domanda di registrazione di un marchio o di
un marchio collettivo:
2350 DKK
§ 20 (1) n. 1, DK-RE,
§ 7 (1), (2), DK-TASSE
a) Nel termine di
2 mesi a decorrere dalla ricezione
dell’istanza di
trasformazione da
parte dell’Ufficio
brevetti
§ 20 (1), DK-RE
Tassa per ciascuna classe oltre la terza:
600 DKK
§ 20 (1) n. 1, DK-RE,
§ 7 (1), (2), DK-TASSE
b) Traduzione in danese
dell’istanza di trasformazione e dei relativi allegati
§ 20 (1), DK-RE
b) Nel termine di
2 mesi a decorrere dalla ricezione
dell’istanza di
trasformazione da
parte dell’Ufficio
brevetti
§ 20 (1), DK-RE
c) Indicazione di un indirizzo per le notificazioni in
Danimarca
§ 20 (1) n. 3, DK-RE
c) Nel termine di
2 mesi a decorrere dalla ricezione
dell’istanza di
trasformazione da
parte dell’Ufficio
brevetti
§ 20 (1), DK-RE
d) Una riproduzione del
marchio
§ 20 (1) n. 4, DK-RE
d) Nel termine di
2 mesi a decorrere dalla ricezione
dell’istanza di
trasformazione da
parte dell’Ufficio
brevetti
§ 20 (1), DK-RE
120
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Estonia
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dal § 71 3 EE-LM
a) Tassa:
Marchi individuali: 2200
EEK (141 EUR)
Marchi collettivi: 3000
EEK (192 EUR)
700 EEK (45 EUR) in più
per ogni classe di prodotti e servizi oltre la prima
Articolo 125, EE-TASSE
b) Traduzione in estone
dell'istanza di trasformazione e dei relativi allegati
a) - d) Entro due
mesi dalla data di
ricezione della
rispettiva istanza
dell'UAMI da parte dell'Ufficio brevetti.
L'istanza di trasformazione viene considerata
ritirata qualora il
richiedente non
rispetti il termine
previsto
§ 71 3 (3), EE-LM
§ 71 3 (3) 1), EE-LM
Le persone che
non hanno domicilio né sede né
uno stabilimento
commerciale o
industriale operante in Estonia
dovranno designare un consulente in brevetti
che le rappresenti
nei procedimenti
sui marchi presso
l'Ufficio brevetti e
la commissione di
ricorso, ad eccezione del deposito di una domanda
"L'Ufficio brevetti
esaminerà e tratterà le istanze di
trasformazione
conformemente
alle disposizioni
del capitolo 4 di
questa legge [la
legge marchi],
tenendo conto
delle specifiche
disposizioni derivanti dal regolamento sul marchio comunitario"
§ 71 3 (5), EE-LM
§ 13 (2), EE-LM
c) L'indirizzo di un'impresa commerciale o industriale operante in Estonia e appartenente a una
persona di uno Stato
straniero o il documento
di procura di un consulente in brevetti
d) Nessun requisito speciale
Finlandia
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dal § 57a, FI-LM
a) Pagamento della tassa
- per marchi individuali:
165 EUR più 65 EUR per
ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la
terza
a) Entro il termine
indicato nella
richiesta dell'Ufficio nazionale
finlandese brevetti e registrazioni
L'istanza verrà
trattata come una
qualsiasi domanda di registrazione di marchio
nazionale
§ 57a (1), FI-LM
- per marchi collettivi:
235 EUR più 65 EUR per
ciascuna classe di prodotti o servizi oltre la
terza
§ 57a (1) (1), FI-LM
§ 6 FI-TASSE
121
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
b) Traduzione dell’istanza
di trasformazione e dei
documenti acclusi
§ 57a (1) (2), FI-LM
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
b) Entro il termine
indicato nella
richiesta dell'Ufficio nazionale
finlandese brevetti e registrazioni
§ 57a (1), FI-LM
c) Indicazione di un recapito per la corrispondenza in Finlandia
§ 57a (1) (3), FI-LM
c) Entro il termine
indicato nella
richiesta dell'Ufficio nazionale
finlandese brevetti e registrazioni
§ 57a (1), FI-LM
d) Riproduzione del marchio
§ 57a (1) (4), FI-LM
d) Entro il termine
indicato nella
richiesta dell'Ufficio nazionale
finlandese brevetti e registrazioni
§ 57a (1), FI-LM
Francia
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dagli articoli L. 717-5, R. 717-9 e R. 717-10,
FR-CPI
a) Pagamento della tassa
di 225 EUR, più 40 EUR
per ciascuna classe di
prodotti e servizi oltre la
terza
FR-TASSE
Articolo R. 717-9, FR-CPI
b) Traduzione in francese
dell’istanza di trasformazione e dei documenti
acclusi
Articolo R. 717-9, FR-CPI
Le condizioni di
cui ai punti a), b)
e c) devono essere soddisfatte
entro il termine
stabilito dall'Ufficio.
Articolo R. 717-9,
FR-CPI
Qualora i suddetti
requisiti non siano soddisfatti nel
termine prescritto,
l’istanza viene
rigettata e la tassa rimborsata
Articolo R. 717-9,
FR-CPI
122
Qualora il richiedente non abbia
né domicilio né
sede in uno degli
Stati membri della Comunità europea o aderenti
all'Accordo sullo
Spazio economico europeo, deve
designare un
rappresentante
domiciliato in uno
degli Stati membri della Comunità europea o aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico europeo
Articolo R. 717-9,
FR-CPI
Un’istanza di trasformazione in
marchio nazionale francese è soggetta a un nuovo
esame di merito
che attiene ai
requisiti formali e
agli impedimenti
assoluti alla registrazione ed è del
pari soggetta al
procedimento
d’opposizione.
Quando si richiede la trasformazione di un MC in
relazione al quale
era stata rivendicata la preesistenza di un marchio anteriore
registrato in Fran-
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
cia, non sarà
svolto un nuovo
esame di merito e
non sarà possibile presentare
opposizione.
Articolo L. 717-5,
FR-CPI
Germania
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dal §125d, DE-LM
a) Pagamento della tassa di deposito della domanda:
- 300 EUR per un marchio individuale
- 900 EUR per un marchio collettivo
Pagamento di una tassa
per ciascuna classe oltre
la terza:
- 100 EUR per marchi
individuali
- 150 EUR per marchi
collettivi
§ 125d (1) DE-LM congiuntamente a N. 331100
a 331400 della tabella
delle tasse, allegata al
§ 2, DE-TASSE
b) Le domande devono
essere presentate in
lingua tedesca; non vi
sono norme specifiche
sulle lingue in cui vanno
presentate le istanze di
trasformazione
§ 93, DE-LM
c) Il titolare di una domanda di marchio o di un
marchio registrato che
non abbia né domicilio
né sede o stabilimento in
Germania deve indicare
a) Il richiedente
deve pagare le
tasse prescritte
nel termine di tre
mesi a decorrere
dalla ricezione
dell’istanza di
trasformazione da
parte dell’Ufficio
brevetti e marchi.
Se la tassa non è
stata pagata nel
suddetto termine,
l’istanza di trasformazione si
considera come
ritirata
§ 125d (1), DELM
§ 6 (1), DETASSE
In linea di principio, la mancata
designazione di
un rappresentante locale ai sensi
del § 96 DE- LM,
comporta il rigetto
della domanda
Non vi sono norme specifiche a
tale riguardo con
riferimento alla
trasformazione
L’Ufficio brevetti e
marchi tedesco
non esige la presentazione di una
procura scritta.
§ 15 (4), DE-REG
Se si richiede la
trasformazione di
una domanda di
MC: nuovo esame di merito
Se viene richiesta
la trasformazione
di un MC registrato: il marchio è
iscritto direttamente nel registro
dei marchi tedesco. Non si procede a un nuovo
esame di merito;
non è possibile
opporsi alla registrazione
§ 125d (2)-(3),
DE-LM
§ 125d (2), (3),
DE-LM prevede
espressamente
che la domanda
nazionale risultante e il marchio
mantengono la
data di deposito
dinanzi all’UAMI
come pure
l’eventuale data
di priorità o di
preesistenza
[cfr. Articolo 108
(3) RMC]
123
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
un indirizzo per le notificazioni in Germania o
designare come suo rappresentante un consulente in brevetti o un avvocato esercitante in Germania o in uno Stato membro dell'Unione europea o
in uno Stato membro del
SEE, a condizione che
abbia designato un rappresentante locale come
domiciliatario delle notificazioni
(Zustellungsbevollmächtigte).
§ 96 (1), (2), § 125d (1),
(4), DE-LM
d) Quattro copie bidimensionali identiche della
riproduzione del marchio,
tranne nel caso in cui si
tratti di marchi denominativi
§§ 8-12, DE-RE
Grecia
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 2, GR-DECRETO
a) Tassa per la registrazione della prima classe:
120 EUR
Tassa per ciascuna classe supplementare: 30
EUR
Articolo 2 (1) (a), GRDECRETO, Articolo 35 (1), GR-LM
b) Traduzione in greco
dell'istanza di trasformazione e dei documenti
allegati
124
a) Nel termine di
due mesi a decorrere dalla notifica
al richiedente da
parte della
“Direzione della
proprietà commerciale e industriale”
Articolo 2 (2),
GR-DECRETO
b) Nel termine di
due mesi a decorrere dalla notifica
al richiedente da
parte della
“Direzione della
proprietà com-
Un avvocato deve
essere designato
ai fini della rappresentanza del
richiedente e deve essere presentata una procura
scritta recante la
firma del richiedente. Non è richiesta
l’autenticazione
della firma del
richiedente.
Articolo 2 (1)(c),
GR-DECRETO
Articolo 6 (3)(d),
GR-LM
Esame, compreso quello degli
impedimenti assoluti e relativi,
così come per
una domanda di
marchio greco.
Articolo 2 (4),
GR-DECRETO
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
merciale e industriale”
Articolo 2 (2),
GR-DECRETO
c) Documento per la nomina di un avvocato
mandatario in Grecia.
Articolo 2 (1) (c), GRDECRETO
c) Nel termine di
due mesi a decorrere dalla notifica
al richiedente da
parte della
“Direzione della
proprietà commerciale e industriale”
Articolo 2 (2),
GR-DECRETO
d) 10 riproduzioni del
marchio; nel caso di marchio di colore, 10 riproduzioni del colore
Articolo 2 (1)(d), GRDECRETO
d) Nel termine di
due mesi a decorrere dalla notifica
al richiedente da
parte della
“Direzione della
proprietà commerciale e industriale”
Articolo 2 (2),
GR-DECRETO
Irlanda
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'IE-S.I. n. 229
a) Domanda di registrazione di un marchio:
70 EUR
Tassa per classe supplementare superiore a una:
70 EUR
a) – d) Nel termine di 3 mesi a
decorrere dalla
notifica del
“Controller” (Uffici
o irlandese dei
brevetti)
Articolo 8, paragrafo 2,
IE-S.I. n. 229, Allegato
III, IE-RULES
Articolo 8, paragrafo 4, IE-S.I. n.
229
b) Una traduzione in inglese della richiesta e
della documentazione
acclusa
1. Esame
dell’ammissibilità
della richiesta di
trasformazione
(“decisione preliminare”):
- Se i diritti del
titolare del marchio comunitario
siano stati dichiarati decaduti per
mancato uso, a
meno che il marchio comunitario
sia stato oggetto
di un uso serio in
Irlanda, confor-
125
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
Articolo 8, paragrafo 3,
lettera (b) (i), IE-S.I. n.
229
memente alla
legislazione irlandese.
c) Un indirizzo per la corrispondenza in Irlanda
- Se, conformemente a una decisione dell’UAMI
o di un tribunale
nazionale, gli
impedimenti assoluti alla registrazione, le cause di decadenza
o di nullità si applicano in Irlanda
alla domanda di
marchio comunitario o al marchio
comunitario registrato.
Articolo 8, paragrafo 3,
lettera (b) (iii), IE-S.I. n.
229
d) Una riproduzione del
marchio
Articolo 8, paragrafo 3,
lettera (b) (ii), IE-S.I. n.
229
Articolo 8, paragrafo 1, IE-S.I. n.
229
2. Quando la
decisione preliminare
sull’ammissibilità
della richiesta è
affermativa:
l’esame della
domanda risultante
(indipendenteme
nte dal fatto che
si tratti di una
richiesta di trasformazione di
una domanda di
MC o di un MC
registrato in un
marchio nazionale) è identico a
quello svolto per
le domande nazionali.
Articolo 8, paragrafo 1, IE-S.I. n.
229
126
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Italia
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'IT-DECR
a) Pagamento della tassa di base per il deposito
- marchi individuali: 101
EUR, più 34 EUR per
ciascuna classe supplementare di prodotti e
servizi
- marchi collettivi: 337
EUR, indipendentemente
dal numero delle classi di
prodotti e servizi.
b) Traduzione in italiano
della domanda di marchio comunitario e della
documentazione acclusa
c) Domicilio in Italia o
nomina di un rappresentante iscritto all’Albo nazionale dei consulenti in
proprietà industriale o di
un avvocato iscritto all'ordine.
Lettonia
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Il pagamento
della tassa dev'essere effettuato sul conto corrente postale
n. 82618000.
a) – d) L'Ufficio
italiano richiederà
al richiedente la
trasformazione di
presentare la
pertinente documentazione.
Nel caso in cui
sia stato nominato un rappresentante e depositata
una procura, l'Ufficio italiano trasmetterà direttamente al rappresentante la richiesta di documentazione. La documentazione va
presentata entro
90 giorni dalla
data della richiesta da parte
dell’UIBM.
Nel caso in cui
venga nominato
un rappresentante, questi dovrà
depositare l’atto
di procura ovvero
la lettera
d’incarico, che
dovrà essere
corredata dal
pagamento della
prescritta tassa di
34 EUR, da effettuarsi sul conto
corrente postale
n. 82618000
Qualora l’Ufficio
italiano della proprietà industriale
decida che la
richiesta di trasformazione è
ricevibile ai sensi
dell’articolo 108,
paragrafo 2, del
RMC, tale richiesta sarà sottoposta allo stesso
esame che si
effettua per le
domande nazionali
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 39.5, LV-LM
a) Pagamento della tassa di deposito della domanda
- marchi individuali: 60
LVL (86,1 EUR) più 20
LVL (28,7 EUR) per ogni
classe di prodotti e servizi oltre la prima
Articolo 39.5, paragrafo
1, LV-LM
- marchi collettivi: 150
LVL (215,2 EUR), più 20
LVL (28,7 EUR) per ogni
a) Entro tre mesi
Articolo 39.5, paragrafo 1, LV-LM
Un richiedente
straniero può
depositare una
domanda, intrattenere la corrispondenza e
compiere tutti gli
atti ulteriori dinanzi all'Ufficio brevetti solo designando un rappresentante professionale
(consulente in
materia di marchi)
La domanda di
marchio risultante
dall'istanza di
trasformazione
del MC è
sottoposta a un
nuovo esame di
merito attinente ai
requisiti formali e
agli impedimenti
assoluti alla
registrazione ed è
del pari
suscettibile di
opposizione,
conformemente
Articolo 10, paragrafo 11, LV-LM
127
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
classe di prodotti e servizi
oltre la prima
all’articolo 110,
paragrafo 2, RMC
Articolo 39.5, paragrafo 1,
LV-LM
Articolo 39.5,
paragrafo 4, LVLM
b) Traduzione in lettone
dell'istanza di trasformazione, compreso l'elenco
di prodotti e servizi
b) Entro tre mesi
Articolo 39.5, paragrafo 1, LV-LM
Articolo 39.5, paragrafo 4,
e articolo 10, paragrafo 7,
LV-LM
c) Nomina di un rappresentante professionale
(consulente in materia di
marchi)
c) Entro tre mesi
Articolo 39.5, paragrafo 1, LV-LM
Articolo 10, paragrafo 11,
LV-LM
d) Nessun requisito speciale
Lituania
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dal capitolo XXXVI, LT-RE
a) Pagamento della tassa
di deposito della domanda
- marchi individuali: 240
LTL (69,51 EUR), più 120
LTL (34,75 EUR) per ogni
classe di prodotti e servizi
oltre la prima
Paragrafo 285, punto 1),
LT-RE, LT-TASSE, Allegato 4, paragrafi 1 e 2
Per i marchi collettivi non
è prevista alcuna tassa
b) Traduzione in lituano
dell'istanza di trasformazione e dei documenti
allegati
Paragrafo 285, punto 2),
LT-RE
128
a) - d) Entro due
mesi a decorrere
dalla data in cui
la rispettiva istanza di trasformazione viene inviata dall'UAMI all'Ufficio brevetti
della Repubblica
di Lituania. La
tassa di deposito
deve essere versata lo stesso
giorno di deposito
degli altri documenti.
Paragrafo 285
LT-RE
L'istanza di trasformazione sarà
esaminata dall'Ufficio brevetti lituano entro un mese
Le persone fisiche straniere che
non sono residenti permanenti
della Repubblica
di Lituania o di
altri Stati membri
dell’UE e le persone giuridiche di
Stati stranieri che
non hanno una
sede distaccata o
un ufficio di rappresentanza nella
Repubblica di
Lituania o che
non hanno una
sede, una succursale o un ufficio
di rappresentanza in alcun altro
Stato membro
dell’UE, depositeranno le domande presso l'Ufficio
Qualora sia ritenuta ammissibile
dall'Ufficio brevetti, conformemente all'articolo 108,
paragrafo 2, RMC
e al paragrafo
285 LT-RE, l'istanza di trasformazione sarà
trattata come una
normale domanda di marchio
nazionale, tenendo conto, se del
caso, della priorità o della preesistenza ai sensi
degli articoli 34 e
35, RMC.
Paragrafi 288 e
289 LT-RE
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
c) Indicazione di un indirizzo per le comunicazioni nel territorio della Repubblica di Lituania
Paragrafo 285, punto 3),
LT-RE
d) Riproduzione del marchio: 2 riproduzioni se il
marchio è denominativo;
5 in tutti gli altri casi
Paragrafo 285, punto 4),
32 LT-RE
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
dalla data di ricezione di tutti i
documenti. L'istanza di trasformazione viene
considerata ritirata qualora il richiedente non
rispetti il termine
e in caso di assenza o inesattezza di uno dei
documenti citati o
di mancato o
errato versamento delle tasse
brevetti lituano ed
eseguiranno tutte
le azioni relative
alla registrazione
del marchio presso l'Ufficio brevetti lituano e saranno altresì rappresentate presso la
commissione di
ricorso da un
consulente in
materia di brevetti
della Repubblica
di Lituania
Qualora sia richiesta la trasformazione di un
MC registrato, il
marchio viene
registrato senza
essere sottoposto
a nuovo esame
Paragrafi 286 e
287, LT-RE
Malta
Paragrafo 290,
LT-RE
Articolo 11, paragrafo 2, LT-LM
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 10, MT-RE MC
a) Tassa
Marchi individuali
(compresa la prima classe): 50 MTL (116 EUR)
Ogni classe di prodotti e
servizi oltre la prima: 50
MTL. Domande separate
per ogni classe
Marchi collettivi
(compresa la prima classe): 50 MTL
Articolo 10, paragrafo 2,
MT-RE MC
a) - b) Entro novanta (90) giorni
lavorativi a decorrere dalla data di
deposito di una
domanda nazionale risultante da
un'istanza di trasformazione
Rappresentanza
non richiesta
Ove sia ritenuta
ammissibile dall'Ufficio brevetti ai
sensi dell'articolo
108 RMC, l'istanza di trasformazione sarà trattata come una normale domanda di
registrazione di
un marchio ai
sensi della Legge
marchi maltese
Articolo 10, paragrafo 2, MT– RE
MC
Ogni classe di prodotti e
servizi oltre la prima: 50
MTL. Domande separate
per ogni classe
b) Maltese o inglese
c) e d) non richiesti
Articolo 8, paragrafo 1,
MT-RE
129
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
Polonia
La Legge marchi polacca non contiene disposizioni specifiche sulla trasformazione. Tuttavia, in
Polonia sono direttamente applicabili le disposizioni del regolamento sul marchio comunitario
Portogallo
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 247 PT-CPI
a) Tassa
Marchi individuali (per la
prima classe): 81,09 EUR
Ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la prima: 43,24 EUR
a) Nel termine di
tre mesi a decorrere dalla notifica
inviata dall’Ufficio
della PI portoghese
Articolo 247, paragrafo 2, PT-CPI
Marchi collettivi
(per la prima classe):
81,09 EUR
Le persone non
residenti in Portogallo devono essere rappresentate da un avvocato
o da un consulente in PI o indicare
un indirizzo per la
corrispondenza in
Portogallo.
Articolo 10, paragrafo 1, e articolo
247, paragrafo 2,
lettera d), PT-CPI
Ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la prima: 43,24 EUR
Qualora l’Ufficio
portoghese della
PI decida che la
richiesta di
trasformazione è
ricevibile ai sensi
dell’articolo 108,
paragrafo 2,
RMC, la richiesta
sarà trattata
come una
normale
domanda di
marchio
nazionale
Articolo 247 PTCPI
130
b) Traduzione in portoghese dell'istanza di trasformazione e dei documenti allegati
b) Nel termine di
tre mesi a decorrere dalla notifica
inviata dall’Ufficio
della PI portoghese
c) Designazione di un
rappresentante per agire
dinanzi all’Ufficio della PI
portoghese
c) Nel termine di
tre mesi a decorrere dalla notifica
inviata dall’Ufficio
della PI portoghese
d) Due riproduzioni del
marchio
d) Nel termine di
tre mesi a decorrere dalla notifica
inviata dall’Ufficio
della PI portoghese
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Regno
Unito
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 10, UK-REMC
a) Domanda di registrazione di un marchio o più
marchi: £200 (297 EUR)
Qualora l’Ufficio
consideri ammissibile l’istanza di
trasformazione, a
norma
dell’articolo 108,
RMC, questa
verrà trattata come una qualsiasi
domanda di registrazione ai sensi
della legge nazionale
Tassa per ciascuna classe oltre la prima: £50 (74
EUR)
UK-TASSE
b) Se la domanda non è
stata presentata in inglese, può esigersi una traduzione della stessa in
inglese
Articolo 10, paragrafo 2, UKREMC
Articolo 10, paragrafo 2,
UK-TMCR,
Regola 72, UK-RULES
c) procedimenti ex parte:
un indirizzo per le notificazioni per l'intero territorio CE, SEE e le Isole del
Canale,
Regola 10, paragrafo 4,
UK-RULES
Procedimenti inter partes: un indirizzo per le
notificazioni nel Regno
Unito, a meno che l'ufficio disponga altrimenti.
c) Nel termine di
2 mesi dalla data
dell’invito, rivolto
al richiedente
dall’Ufficio brevetti, a indicare un
indirizzo per le
notificazioni
Articolo 10, paragrafo 2, UKREMC,
Regola 10, paragrafo 6, UKRULES
Regola 10, paragrafo 5,
UK-RULES
Repubblica La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 50 CZ-LM, § 14 (2) CZ-RE
ceca
a) Tassa:
- Marchi individuali: 5000
CZK (173 EUR)
a) Entro 2 mesi
dalla ricezione
della comunicazione ufficiale
- Marchi collettivi: 10000
CZK (345 EUR)
Articolo 50, paragrafo 1, CZ-LM
- 500 CZK (17 EUR) in
più per ogni classe di
Le persone che
non hanno residenza permanente, sede o stabilimento commerciale o industriale
nel territorio della
Repubblica ceca
devono essere
rappresentate nei
L'ufficio esamina
l'ammissibilità di
un'istanza di trasformazione ai
sensi dell'articolo
108, paragrafo 2,
RMC
Articolo 50, paragrafo 2,CZ-LM
131
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
prodotti e servizi oltre le
prime tre
procedimenti sui
marchi conformemente a leggi
specifiche
Articolo 50, paragrafo 1,
lettera a), CZ-TML
(Parte XI della Legge
n. 634/2004)
b) Traduzione in ceco
della domanda di marchio
e dei relativi allegati
Articolo 50, paragrafo 1,
lettera b), CZ-LM
c) Indirizzo per le notificazioni nella Repubblica
ceca;
Articolo 50, paragrafo 1,
lettera c), CZ-LM
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Articolo 46, paragrafo 2), CZ-LM
b) Entro 2 mesi
dalla ricezione
della comunicazione ufficiale
Articolo 50, paragrafo 2, CZ-LM
c) Entro 2 mesi
dalla ricezione
della comunicazione ufficiale
Qualora sia richiesta la trasformazione di un
MC registrato, il
marchio viene
registrato senza
che si proceda a
ulteriore esame
Articolo 50, paragrafo 1, CZ-LM
d) Entro 2 mesi
dalla ricezione
della comunicazione ufficiale
§ 14 (2), CZ-RE
Articolo 50, paragrafo 1, LM
Qualora sia ritenuta ammissibile,
l'istanza verrà
trattata come una
qualsiasi domanda di registrazione di un marchio
ai sensi della
legge marchi
ceca.
In caso contrario,
la richiesta sarà
respinta.
Articolo 50, paragrafo 1, CZ-LM
d) tre riproduzioni del
marchio, tranne nel caso
in cui si tratti di marchi
denominativi
Esame
Articolo 50, paragrafo 4, CZ-LM
Slovacchia La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 36b SK-LM
a) Tassa:
- Marchi individuali: 3500
SKK (93 EUR)
a) Entro 15 giorni
dalla ricezione
della richiesta
dell'Ufficio
- Marchi collettivi: 7000
SKK (188 EUR)
Legge
n. 145/1995.
- 300 SKK (8 EUR) in più
per ciascuna classe di
prodotti e servizi oltre la
terza
b) Traduzione in slovacco
della domanda di MC e
dei documenti allegati
Articolo 36b, paragrafo 1,
lettera a), SK-LM
132
b) Entro due mesi
dalla ricezione
della richiesta
dell'Ufficio
Articolo 36b, paragrafo 1, SK-LM
Le persone fisiche e le entità
giuridiche che
non hanno domicilio o sede nella
Repubblica slovacca devono
essere rappresentate da un
rappresentante
munito di procura
per le questioni
relative ai marchi
Articolo 34, paragrafo 3, SK-LM
Qualora sia ritenuta ammissibile
dall'Ufficio slovacco per la proprietà industriale,
conformemente
all'articolo 108,
paragrafo 2, l'istanza di trasformazione verrà
trattata come una
normale domanda di registrazione del marchio ai
sensi della legge
marchi slovacca
Qualora sia richiesta la trasformazione di un
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notificazioni o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
c) Indirizzo per le notificazioni nella Repubblica
slovacca
Articolo 36b, paragrafo 1,
lettera b), SK-LM
Slovenia
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
MC registrato, il
marchio viene
registrato senza
che si proceda ad
ulteriore esame
c) Entro due mesi
dalla ricezione
della richiesta
dell'Ufficio.
Articolo 36b, paragrafo 1, SK-LM
d) due riproduzioni del
marchio, tranne nel caso
in cui si tratti di un marchio denominativo
d) Entro due mesi
dalla ricezione
della richiesta
dell'Ufficio
Articolo 36b, paragrafo 1,
lettera c), SK-LM
Articolo 36b, paragrafo 1, SK-LM
Esame
Articolo 36b, paragrafo 4, SK-LM
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 4 SL-Decreto MC
a) Tassa di deposito della domanda:
1. Marchi individuali:
- fino a un massimo di tre
classi 20.000 SIT (83,5
EUR)
- per ogni classe supplementare 3.000 SIT (12,5
EUR)
2. Marchi collettivi:
- fino a tre classi 50.000
SIT (209 EUR)
- per ogni classe supplementare 9.000 SIT (37,5
EUR)
b) Traduzione in sloveno
della domanda di MC e
dei documenti allegati
c) Indirizzo per la corrispondenza nel territorio
della Repubblica di Slovenia o procura in cui
venga designato uno dei
rappresentanti abilitati
presso l'Ufficio sloveno
della proprietà intellettuale
a) - d) Entro tre
mesi dalla data di
ricezione della
richiesta dell'Ufficio
Prima della scadenza di un termine, il richiedente
può chiederne la
proroga fino a tre
mesi
Le persone straniere che non
siano domiciliate
né abbiano uno
stabilimento industriale o commerciale reale ed
effettivo nella
Repubblica di
Slovenia devono
designare uno dei
rappresentanti
iscritti presso
l'Ufficio sloveno
della proprietà
intellettuale.
Qualora un'istanza di trasformazione di una domanda sia ammissibile ai sensi
dell'articolo 108,
RMC, sarà trattata come una domanda di marchio
nazionale
Le persone straniere possono
tuttavia depositare una domanda,
compiere atti ai
fini della fissazione della data di
deposito, pagare
tasse nei procedimenti dinanzi
all'Ufficio, presentare copie delle
prime domande
rivendicando il
diritto di priorità di
cui all'articolo 61,
e ricevere notifi-
133
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 86, ES-LM, e dall'articolo 42, ES-RE
a) Tassa di deposito della
domanda:
1. Marchi individuali:
145,47 EUR per ciascuna
classe richiesta
2. Marchi collettivi:
290,92 EUR per ciascuna
classe richiesta
Articolo 86, paragrafo 2,
lettera a), ES-LM
b) Traduzione in spagnolo della richiesta di trasformazione e di ogni
altro documento accluso
a detta richiesta, se la
richiesta e i relativi documenti non sono stati ancora presentati in detta
lingua
Articolo 86, paragrafo 2,
lettera b), ES-LM
c) Qualora un richiedente
agisca per conto proprio
e non sia domiciliato né
abbia un ufficio registrato
in Spagna, deve indicare
un indirizzo in Spagna
per le notifiche
Articolo 29, paragrafo 4,
e articolo 86, paragrafo 2,
lettera c), ES-LM
134
Esame
che dall'Ufficio
riguardo a tali
procedimenti,
senza ricorrere a
un rappresentante. In tal caso
queste persone
dovranno comunicare all'Ufficio
un indirizzo per la
corrispondenza
nel territorio della
Slovenia
d) cinque riproduzioni del
marchio, tranne nel caso
di un marchio denominativo
Spagna
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
a) - d): nel termine di due mesi a
decorrere dalla
data di ricevimento da parte dell'Ufficio spagnolo
brevetti e marchi
(Oficina Española
de Patentes y
Marcas) della
richiesta di trasformazione, trasmessa dall'UAMI
Articolo 42, paragrafo 1, ES-LM
Le persone fisiche o le entità
giuridiche che
non siano domiciliate né abbiano
uno stabilimento
industriale o commerciale reale ed
effettivo nella
Comunità europea devono, a
norma dell'articolo 155, paragrafo
2, della legge n.
11/1986 del 20
marzo (legge sui
brevetti), designare un consulente in materia di
proprietà industriale che le rappresenti
Articolo 56, paragrafo 2, ES-RE
Se viene richiesta
la trasformazione
di una domanda
di marchio comunitario, la domanda viene trattata
come un'ordinaria
domanda di marchio nazionale.
Se viene richiesta
la trasformazione
di un marchio
comunitario registrato, il marchio
viene registrato
senza che si proceda a ulteriore
esame. Tale regola non si applica, tuttavia, nel
caso in cui la
trasformazione
sia la conseguenza di una rinuncia
o di un mancato
rinnovo del marchio e qualora ciò
abbia luogo nel
corso di un procedimento di nullità
o di decadenza, a
condizione che
quest'ultima sia
stata di natura
tale da pregiudicare la tutela del
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
marchio in Spagna
d) Quattro riproduzioni
del marchio, se è un
marchio figurativo o contiene elementi figurativi
Articolo 86, paragrafo 4, ES-LM
Articolo 86, paragrafo 2,
lettera d), ES-LM
Svezia
La trasformazione è disciplinata dal § 27 SE-RE
a) Per una domanda di
registrazione trasmessa
all’Ufficio brevetti e
registro ai sensi degli
articoli 109 e 110, RMC:
a) Al momento
della presentazione della domanda
§ 7, paragrafo 2,
SE-RE
1. Per la protezione in
una classe di un marchio
che non sia
collettivo: 1.400 SEK
(153 EUR)
2. Per la protezione in
una classe di un marchio
collettivo: 1.400 SEK
(153 EUR)
3. Per la protezione in
una classe aggiuntiva
alla prima: 700 SEK (76
EUR)
Richiesta di divisione di
una domanda di
registrazione, per
ciascuna nuova
domanda risultante dalla
divisione: 1.400 SEK
(153 EUR)
Richiesta di divisione di
una registrazione, per
ciascuna nuova
registrazione risultante
dalla divisione:
1.400 SEK (153 EUR)
Non è più prevista una
tassa extra per un
marchio contenente un
elemento figurativo
§ 65 SE-LM
§ 27 SE-RE
135
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
b) La domanda deve
essere presentata in
lingua svedese a meno
che l’autorità di registro
non disponga altrimenti
Quando un documento
allegato a una domanda
sia redatto in una lingua
distinta dallo svedese, il
richiedente deve
presentare anche una
traduzione certificata di
tale documento, nel caso
in cui venga richiesto
dall’autorità di registro
§ 7 SE-RE
c) Il titolare di un marchio
registrato che non sia
domiciliato nello Spazio
economico europeo
(SEE) deve designare un
avvocato residente nel
SEE che sia autorizzato a
rappresentarlo per
qualsiasi questione
relativa al marchio.
Qualora dal registro non
consti la designazione di
un avvocato con regolare
procura, l’autorità di
registro richiederà al
titolare, con notifica
inviata all’ultimo indirizzo
conosciuto, di sanare
l’irregolarità assegnando
un termine a tal fine. Nel
caso in cui ciò non
avvenga, il marchio sarà
cancellato dal registro
§ 31 (1), SE-LM
d) Qualora una
registrazione riguardi un
marchio figurativo,
secondo la prassi
dell'Ufficio svedese per la
proprietà intellettuale è
sufficiente una copia
Qualora venga richiesta
la registrazione a colori
136
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
del marchio, è sufficiente
una copia, requisito che
si applica anche per le
domande di marchio in
bianco e nero.
Ungheria
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 76/E HU-LM
a) Pagamento della tassa di trasformazione
- per una domanda di
MC (marchio individuale)
54 800 HUF (217 EUR)
nel caso di più classi, per
ogni classe supplementare oltre la prima, 32
000 HUF (127 EUR) per
classe
- per una domanda di
MC (marchio collettivo)
300 000 (1186 EUR)
nel caso di più classi, per
ogni classe supplementare oltre la prima, 32 000
HUF (127 EUR) per classe
- per un MC (marchio
individuale) 37 400 HUF
(148 EUR)
nel caso di più classi, per
ogni classe supplementare oltre la prima, 16 000
HUF (63 EUR) per classe
- per un MC (marchio
collettivo) 160 000 HUF
(635 EUR) nel caso di
più classi, per ogni classe supplementare oltre la
prima, 16 000 HUF (63
EUR) per classe
Articolo 11, paragrafi 1, 2
e 7, HU-TASSE
a) entro due mesi
dalla ricezione
dell'istanza da
parte dell'Ufficio
brevetti ungherese
Articolo 76/E (5),
HU-LM
In assenza di una
disposizione di un
trattato internazionale che stabilisca il contrario, i
richiedenti stranieri saranno
rappresentati da
un consulente
abilitato in material di brevetti o
da un avvocato
per tutte le questioni relative ai
marchi di competenza dell'Ufficio
brevetti ungherese. Questa disposizione non si
applica qualora la
parte straniera
sia una persona
fisica o un'entità
giuridica con residenza permanente o domicilio nel
territorio di uno
Stato membro
dello Spazio economico europeo
Articolo 44, paragrafi 1 e 4, HULM
Le disposizioni
delle leggi sulla
proprietà industriale riguardanti
la rappresentanza di richiedenti
stranieri si applicano mutatis mutandis al pagamento delle tasse
da parte dei ri-
L'istanza di trasformazione di
una domanda di
MC sarà trattata
come una normale domanda di
registrazione del
marchio ai sensi
della legge in
materia; le disposizioni dei capitoli
VII-IX si applicano mutatis mutandis
Articolo 76/E,
paragrafo 10,
HU-LM
Qualora sia richiesta la trasformazione di un
MC registrato, il
marchio viene
registrato senza
che si proceda a
ulteriore esame
dopo il pagamento della tassa di
deposito e il deposito della traduzione di cui all'articolo 76/E, paragrafo 6, HU-TML
Articolo 76/E HULM
137
Stato
membro
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni
del marchio
b) traduzione in ungherese dell'istanza e dei documenti allegati
Articolo 45, paragrafo 5,
HU-LM
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
b) va depositata
presso l'Ufficio
brevetti ungherese entro quattro
mesi dalla ricezione dell'istanza
da parte dell'Ufficio brevetti ungherese stesso.
chiedenti esteri,
ai sensi della
legge ungherese
sulle tasse
Articolo 50, paragrafo 5), HU-LM;
Articolo 76/E,
paragrafo 6, HULM
c) Designazione di un
consulente abilitato in
materia di brevetti o di un
avvocato in tutte le questioni relative ai marchi di
competenza dell'Ufficio
brevetti ungherese
Articolo 44, paragrafi 1 e
4, HU-LM
138
Articolo 21, paragrafo 2, HUTASSE
Esame
Stato
Adempimenti
procedurali
a) Tassa
b) Traduzione
c) Indirizzo per le notifiche o del rappresentante
d) Requisiti relativi al
numero di riproduzioni del marchio
Bulgaria
Termini per gli
adempimenti
procedurali di
cui alla colonna
precedente
Designazione di
un rappresentante professionale locale per
la domanda nazionale risultante dalla trasformazione
Esame
La trasformazione è disciplinata, in particolare, dall'articolo 72c BG-LM
a) Pagamento della tassa di deposito della domanda
- marchi individuali: 200
BGN (102 EUR) più 60
BGN (31 EUR) per ogni
classe di prodotti e servizi oltre la prima
a) Entro due mesi
dalla data di ricezione dell'istanza
di trasformazione.
Articolo 72c, paragrafo 2, BG-LM
Articolo 4, paragrafo 1,
BG-TASSE
- marchi collettivi: 400
BGN (204,5 EUR) più
120 BGN (61 EUR) per
ogni classe di prodotti e
servizi oltre la prima
Le persone che
non hanno residenza o sede
nella Repubblica
di Bulgaria devono designare un
consulente locale
in materia di proprietà industriale
che le rappresenti
nei procedimenti
presso l'Ufficio
brevetti.
Articolo 3, paragrafo 1, BG-LM
Articolo 4, paragrafo 1,
BG-TASSE
b) Traduzione in bulgaro
dell'istanza di
trasformazione e dei
documenti allegati
b) Entro due mesi
dalla data di ricezione dell'istanza
di trasformazione.
Articolo 72c, paragrafo 2,
punto i), BG-LM
Articolo 72c, paragrafo 2, BG-LM
d) Una riproduzione del
marchio
d) Entro due mesi
dalla data di ricezione dell'istanza
di trasformazione.
Articolo 72c, paragrafo 2,
punto ii), BG-LM
Articolo 72c, paragrafo 2, BG-LM
Romania
La Legge marchi rumena non contiene disposizioni specifiche sulla trasformazione
139
Capitolo 9
Sanzioni per la contraffazione di un marchio comunitario
In caso di violazione dei diritti conferiti dal marchio comunitario enunciati negli articoli da
9 a 13 del regolamento sul marchio comunitario (RMC), quest'ultimo prevede, a titolo di
sanzione, solo la richiesta di provvedimenti ingiuntivi (articolo 98, paragrafo 1, RMC), oltre
alle possibilità di agire in giudizio contro editori di dizionari od opere analoghe (articolo 10
RMC).
Quanto a tutte le altre sanzioni, come il risarcimento dei danni, il sequestro, la distruzione
e le richieste di informazione, l'articolo 98, paragrafo 2, RMC, in combinato con l'articolo
14, paragrafo 1, RMC, dispone che è applicabile la legge dello Stato membro, ivi compreso
il diritto internazionale privato di quest’ultimo.
Il regolamento non fa menzione di sanzioni penali per l'utilizzazione di un marchio comunitario.
Nella tabella successiva sono riportate le rispettive disposizioni nazionali e, ove del caso, le
eventuali disposizioni specifiche in materia di sanzioni applicabili alla contraffazione di
marchi comunitari.
141
Stato
membro
Austria
Danni/ Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
- La normativa austriaca non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in
essa previste ai marchi comunitari.
§ 2 (3), AT-LM
a) Uso non autorizzato del
marchio:
Risarcimento del danno valutato in via equitativa
§ 53 (1), AT-LM
b) Violazione dolosa o colposa del diritto di marchio:
risarcimento del danno, compreso il lucro cessante
(mancato guadagno causato
dalla contraffazione)
o
assegnazione dei profitti ottenuti dal contraffattore a seguito della violazione
- Restitutio in pristinum ai
sensi di quanto disposto dalla
legge,
- in particolare, distruzione di
tutti i prodotti contraffatti e
messa fuori uso degli strumenti e dei macchinari destinati esclusivamente o principalmente alla fabbricazione
dei prodotti contraffatti,
- a eccezione dei prodotti il
cui stato e uso non possano
violare i diritti di marchio
dell’attore.
142
- Tali misure possono essere
richieste solo nei limiti in cui
siano necessari per la restitutio in pristinum ai sensi della
legge
§ 52, AT- LM
§ 53 (3), AT-LM
Pubblicazione della sentenza
di condanna del contraffattore
c) Oltre a quanto riportato
alla lettera b):
§ 55, AT-LM,
§ 149, AT-Legge brevetti
Domanda di risarcimento in
via equitativa dei danni che
non consistono in nessuna
perdita pecuniaria causata
dalla contraffazione dolosa o
colposa del marchio, qualora
ciò sia giustificato dalle circostanze del caso specifico
Diritto d'informazione
§ 53 (4), AT-LM
Reclusione fino a due
anni
§§ 2 (3), 60 (1), AT-LM
Organo competente per
l’irrogazione delle pene:
Landesgericht für Strafsachen Wien
§ 69d (2), AT-LM
- In alternativa alla distruzione o messa fuori uso, il titolare può richiedere
l’assegnazione dei prodotti
contraffatti dietro equo indennizzo che non ecceda i costi
di produzione
§ 53 (2), AT-LM
Indipendentemente dalla
prova del danno, è possibile
reclamare il doppio del risarcimento calcolato in via equitativa [v. lettera a) supra],
qualora la violazione sia stata
commessa con dolo o colpa
grave
1. Se l’atto è stato commesso nell’esercizio di
un’attività professionale:
§ 55a, AT-LM
2. Multa fino a 360 volte
superiore al tasso giornaliero utilizzato per il calcolo delle multe
§§ 2 (3), 60 (1), AT-LM
Stato
membro
Benelux
Danni/ Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
- La normativa Benelux non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa
previste ai marchi comunitari.
- Le sanzioni di carattere penale sono regolate dalle leggi nazionali di Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. Tali normative non dispongono l’estensione delle sanzioni suddette ai
marchi comunitari.
Violazione dei diritti esclusivi
del titolare di un marchio ai
sensi dell'articolo 2.20 CBPI:
Risarcimento danni e/o valutazione dei profitti realizzati
Articolo 2.21 CBPI
Il tribunale competente può
non accogliere l’istanza di
valutazione dei profitti ottenuti
nel caso in cui l’uso del marchio – vietato dall’articolo 2.
20 CBPI - sia stato effettuato
senza malafede o le circostanze del caso non richiedano una condanna di questo
tipo
Se la violazione è stata commessa in malafede, il titolare
del marchio può chiedere
l’assegnazione in proprietà
dei beni mobili recanti il marchio contraffatto o degli strumenti che siano serviti per la
fabbricazione dei suddetti
prodotti, oppure esigere che
siano distrutti o resi inutilizzabili
Articolo 2. 22, punto 1, CBPI
Il tribunale può disporre che
l’attore compensi tale assegnazione con un indennizzo
determinata dal tribunale
Articolo 2.22, punto 3, CBPI
Articolo 2.21, punto 2, CBPI
Su istanza del titolare di un
marchio Benelux, il tribunale
può disporre che il contraffattore ponga a disposizione del
titolare qualsiasi informazione
in suo possesso circa l’origine
degli oggetti che hanno violato il diritto di marchio di
quest’ultimo e che comunichi
tutti i dati pertinenti
BELGIO:
1. Reclusione:
da un minimo di 8 giorni
a un massimo di 6 mesi
e/o
2. Multa:
da un minimo di 26 EUR
a un massimo di 2000
EUR, moltiplicato per un
coefficiente correttore di
5.
È punibile chiunque:
- abbia imitato un marchio e ne abbiano fatto
uso ingannevole;
- abbia contrassegnato,
in modo tale da trarre in
inganno, i propri prodotti
industriali o gli oggetti del
proprio commercio con il
marchio di un terzo, mediante aggiunta, omissione o qualsiasi altra alterazione;
Articolo 2.22, punto 4, CBPI
- abbia posto in vendita o
introdotto sul mercato
prodotti contrassegnati
da un marchio imitato o
utilizzato in modo ingannevole.
È punibile, nell’ambito
degli illeciti summenzionati, chiunque:
- sia l’esecutore o il diretto collaboratore nell'esecuzione degli stessi;
- collabori con qualsiasi
atto all’esecuzione
dell’illecito, talché
143
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
quest’ultimo non si sarebbe potuto commettere
senza il suo concorso;
- cagioni la commissione
di un illecito con regali,
promesse, minacce, abuso d’autorità o di potere,
istigazione a delinquere
o raggiri
Articoli 8 e 9, Legge marchi del 1º aprile 1879
I prodotti contrassegnati
da marchi imitati o ingannevoli, così come gli strumenti e i materiali impiegati per commettere
l’illecito, possono essere
totalmente o parzialmente confiscati se appartengono al condannato. Gli
oggetti confiscati potranno essere assegnati
all’attore che richieda un
risarcimento dei danni
nel corso del procedimento penale, o il loro
valore potrà essere dedotto dall’ammontare del
risarcimento che verrà
accordato. Il tribunale
può, in ogni caso, ordinare la distruzione delle
merci contraffatte
Articolo 12, Legge marchi del 1º aprile 1879
Il tribunale può ordinare
che la sentenza sia affissa nei luoghi da esso
considerati idonei o pubblicata nei quotidiani da
esso designati. Le spese
connesse a tale pena
accessoria saranno a
carico del condannato.
Articolo 13, Legge marchi del 1º aprile 1879
PAESI BASSI:
Articolo 337, Codice penale olandese
(reclusione fino a 4 anni
– multa fino a 67 000
EUR)
144
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
Cipro
La normativa cipriota sui marchi non contiene alcuna disposizione in materia.
Danimarca
- La normativa danese non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa
previste ai marchi comunitari.
a) Violazione dolosa o colposa:
congruo indennizzo per l’uso
del marchio e risarcimento
dei danni calcolato sulla base
dei possibili danni ulteriori
§ 43 (1), DK-LM
Rimozione dei marchi apposti
illegalmente sui prodotti in
possesso del contraffattore o
a sua disposizione
1. Reclusione
Distruzione dei prodotti o
assegnazione degli stessi alla
parte danneggiata, con o
senza indennizzo
Fino a un anno
Se esistono circostanze
aggravanti:
§ 42 (1), DK-LM
2. Multa
b) Violazione non dolosa né
colposa:
§ 44, DK-LM
In caso di violazione
dolosa
Indennizzo per l’utilizzazione
del marchio e risarcimento
danni calcolato sulla base dei
possibili danni ulteriori, se
ritenuto congruo
§ 42 (1), DK-LM
§ 43 (2), DK-LM
Risarcimento per danni non
economici
§ 43 (3), DK-LM
Estonia
-
La normativa estone non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa
previste ai marchi comunitari.
Risarcimento dei danni patrimoniali causati con dolo o
colpa, compresi il lucro cessante e i danni morali
§ 57 (1) 2), EE-LM
Il titolare può chiedere la distruzione di prodotti e oggetti
contrassegnati illegalmente,
che siano in possesso del
contraffattore e siano serviti o
siano destinati esclusivamente o quasi esclusivamente a
commettere l'infrazione, qualora non sia possibile od opportuno eliminare in altro modo l'elemento costitutivo dell'illecito dei prodotti o degli
oggetti
§ 58 (1), EE-LM
Su istanza del titolare, il tribunale può disporre che colui
che ha violato il diritto esclusivo fornisca informazioni circa
l'origine, le modalità, i canali
di distribuzione e la quantità
dei prodotti contrassegnati
In caso di atti di contraffazione: pena pecuniaria
o reclusione fino a tre
anni.
Gli stessi atti di contraffazione, se commessi a fini
commerciali, saranno
sanzionati con una pena
pecuniaria o con la reclusione fino a 5 anni
Se commessi da una
persona giuridica, la contraffazione viene sanzionata con una pena pecuniaria.
§§ 226 e 227 del Codice
penale
145
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
illegalmente, compresi i nomi
e gli indirizzi del fabbricante,
del fornitore e dei precedenti
possessori e rivenditori di tali
prodotti
§ 58 (2), EE-LM
Finlandia
- La normativa finlandese non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in
essa previste ai marchi comunitari.
Si vedano tuttavia i § 38 e § 39 FI-LM: “Chiunque... violi... un segno commerciale... protetto da questa legge”.
§ 14 (9), FI-LM “Un marchio non è registrato se è suscettibile di essere confuso con un
marchio comunitario...”
a) Violazione dolosa o colposa:
Risarcimento di tutti i danni
cagionati
Soppressione o alterazione
del simbolo apposto senza
autorizzazione su prodotti,
imballaggi, corrispondenza,
documenti commerciali o
altro
§ 38 (2), prima frase, FI-LM
b) Violazione con colpa lieve:
Distruzione dei prodotti o loro
modifica in forma specifica
Il risarcimento danni può
essere modificato
Assegnazione dei beni
all’attore dietro indennizzo
§ 38 (2), seconda frase, FI-LM
§ 41 (1), FI-LM
1. Reclusione
In caso di reato contro un
diritto di proprietà industriale (se questo causa
un danno economico
considerevole al suo titolare), è comminata una
pena massima di due
anni
§ 2 del capitolo 49 del
Codice penale finlandese
2. Multa
c) Violazione non colposa:
In caso di violazione dolosa, salvo quando l’atto
sia punibile come reato
contro un diritto di proprietà industriale ai sensi
del § 2 del capitolo 49 del
Codice penale finlandese
Profitti ottenuti come conseguenza della violazione nel
corso, come massimo, degli
ultimi tre anni, sempre che il
tribunale lo consideri equo
tenendo conto delle circostanze, economiche o di altro
tipo, del convenuto
§ 39 (1), FI-LM
§ 38 (3), FI-LM
Francia
- Nel FR-CPI, espresso richiamo al fatto che le sanzioni previste, sia civili che penali, sono parimenti applicabili ai marchi comunitari (articoli L. 717-1 e L. 717-2, FR-CPI)
La base giuridica per
l’attribuzione di un risarcimento danni in caso di violazione del diritto di marchio è
contenuta nel Codice civile,
Articoli 1382 - 1384.
Articolo 1382:
“Chiunque con le proprie
azioni cagioni ad altri un dan-
146
Sequestro dei prodotti e degli
strumenti utilizzati per commettere l’illecito
1. È punibile con la reclusione fino a un massimo
di due anni:
Assegnazione dei prodotti
sequestrati al titolare del marchio violato
a) Chiunque detenga
illecitamente prodotti di
cui conosce la contraffazione del marchio o abbia in malafede venduto
o posto in vendita, fornito
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
no ingiusto, è tenuto a risarcire il danno”
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti /Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Distruzione dei prodotti
Articolo L. 716-14, FR-CPI
Pubblicazione della sentenza
di condanna
Articolo L. 716-13, FR-CPI
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
od offerto in consegna
prodotti o servizi con tale
marchio
b) chiunque, essendone
a conoscenza, abbia
fornito un prodotto o prestato un servizio distinto
da quello che gli era stato richiesto con un marchio registrato
Articolo L. 716-9, FRCPI
2. Multa
1 000 000 FF
Articolo L. 716-9, Articolo
L.716-10, FR-CPI
Altre sanzioni penali
comminate per le contraffazioni di marchio:
Codice penale, articoli
422, 422-1, 422-2, 423,
3-1, 423-2
Germania
- La normativa tedesca estende espressamente le sanzioni civili anche ai marchi comunitari.
§ 125b, paragrafo 2, DE-LM:
"Oltre ai diritti contemplati negli articoli da 9 a 11 del regolamento sul marchio comunitario, il titolare di un marchio comunitario registrato avrà titolo al risarcimento dei danni
[§ 14 (6) e (7)], alla distruzione (§ 18) e all’informazione (§ 19) allo stesso modo del titolare di un marchio registrato in forza della presente legge"
Violazione dolosa o colposa:
Risarcimento dei danni subiti
§ 14 (6), DE-LM
Distruzione dei prodotti contrassegnati con un marchio
contraffatto in possesso del
contraffattore o di sua proprietà, a meno che l’elemento
costitutivo della contraffazione possa essere eliminato in
qualsiasi altro modo e la distruzione risulti sproporzionata
Le sanzioni penali per
violazione di un marchio
comunitario sono le stesse applicate in caso di
violazione di marchi nazionali. Tali sanzioni sono:
§ 18 (1), DE-LM
o
Distruzione dei macchinari
che siano di proprietà del
contraffattore e che siano
serviti o siano destinati esclusivamente o quasi esclusivamente all’apposizione illecita
di un marchio su un prodotto,
a meno che l’elemento costi-
2. Multa
1. Reclusione fino ad un
massimo di tre anni
3. Se si tratta di atti di
violazione commessi
nell’esercizio di un’attività
professionale: reclusione
fino a un massimo di
cinque anni o multa
147
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
tutivo della contraffazione
possa essere eliminato dai
macchinari in qualsiasi altro
modo e la distruzione degli
stessi risulti sproporzionata
§ 18 (2), DE-LM
Ciò non pregiudica l'ulteriore diritto all’eliminazione dei
prodotti contrassegnati da
un marchio illecito in base ai
principi generali del diritto
§ 18 (3), DE-LM
Il contraffattore può essere
obbligato a informare immediatamente su origine e canali di distribuzione dei prodotti
contrassegnati illecitamente
con il marchio, salvo quando
ciò sia sproporzionato. Tali
informazioni comprendono il
nome e l’indirizzo del fabbricante, del fornitore e altri
precedenti detentori del prodotto, del commerciante che
ha acquistato o del cliente, e
della quantità di prodotti che
sono stati fabbricati, consegnati, ricevuti o ordinati.
In caso di violazione manifesta, l’obbligo di informazione
può imporsi mediante adozione di un provvedimento ingiuntivo da parte del giudice.
§ 19 (1)-(3), DE-LM
Ciò non compromette l'ulteriore diritto alla distruzione e
all’informazione in base ai
principi generali del diritto
§ 19 (5), DE-LM
148
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
Viene punito il tentativo.
§ 143 (2), (3),
§ 143a, DE-LM
Stato
membro
Grecia
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
- La normativa greca non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa
previste ai marchi comunitari.
La parte E (articoli 26-32) della Legge marchi greca disciplina le azioni di contraffazione
1. Reclusione
La Legge marchi greca non
contiene nessuna disposizione ad hoc riguardo ai presupposti per ottenere un risarcimento danni, ma rinvia alla
legge n. 146/1914 (Codice di
procedura civile greco) e
all’articolo 914 del Codice
civile greco
In caso di alterazione:
distruzione dei prodotti o
delle merci recanti il marchio
alterato.
Articolo 26 (3), GR-LM
Articolo 31 (1), GR-LM
Articolo 28, GR-LM
Violazione dolosa o colposa:
Eliminazione e distruzione
del marchio in caso di assoluzione dell’accusato, se vi è
rischio di confusione
Sono puniti con le pene
summenzionate i seguenti atti di contraffazione:
Articolo 31 (2), GR-LM
a) alterazione di un marchio o uso consapevole
di un marchio alterato;
Risarcimento danni, incluso il
lucro cessante
Articolo 914 del Codice civile
greco
minimo di tre mesi
e/o
In caso di imitazione:
eliminazione e distruzione
del marchio o distruzione del
prodotto
Pubblicazione di un estratto
della sentenza di condanna a
spese della parte condannata
Articolo 30, GR-LM
2. Multa
587 EUR
b) consapevole apposizione, sui prodotti
dell’impresa o sugli oggetti della sua attività
economica, di un marchio non appartenente
all’autore dei comportamenti in questione;
c) imitazione totale o
parziale di un marchio,
senza alterazione, per
ingannare i consumatori,
o uso consapevole di un
tale marchio;
d) consapevole vendita o
esposizione a fini di vendita o distribuzione di
prodotti o merci con il
marchio che costituisce
alterazione o imitazione
di un altro marchio;
e) uso di un marchio
contrario all’articolo 19
della Legge marchi greca
(ad es. distruzione del
marchio del fabbricante
mentre i prodotti sono
ancora in vendita;
149
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
f) Uso come marchi di
emblemi o simboli dello
Stato greco e delle autorità come pure di simboli
religiosi
Articolo 28 (1), GR-LM
Irlanda
- La normativa irlandese estende espressamente le sanzioni previste ai marchi comunitari.
Articolo 57(4), IE-LM:
“L’art. 24 (rimedi in caso di infondata minaccia di azione per contraffazione ) e la parte VI
(reati) si applicano ai marchi comunitari alle stesse condizioni di un marchio nazionale
registrato"
"In un’azione per contraffazione di un marchio registrato, il titolare dispone degli
stessi rimedi che nel caso di
violazione di qualsiasi diritto
di proprietà"
Ordine di cancellare, rimuovere o sbarrare il segno contraffatto su tutti i prodotti, il
materiale o gli articoli contraffatti che siano detenuti, custoditi o situati sotto il controllo del contraffattore
Articolo 18 (2), IE-LM
1. Reclusione/ 2. Multa
Violazione di un diritto di
marchio con il fine di
trarre profitto o beneficiare terzi, o l’intenzione di
cagionare un danno a
terzi
Articolo 19 (1)(a), IE-LM
Se la contraffazione è dolosa
o colposa:
Risarcimento danni (danno
emergente e lucro cessante)
o
valutazione dei profitti
Common law
Italia
Articolo 19 (1)(b), IE-LM
Nei procedimenti per
reati minori, è comminata
la pena della reclusione
fino a un massimo di sei
mesi o della multa fino a
un massimo di 1 269,74
EUR, o entrambe le pene
Ordine di consegnare al titolare di un marchio registrato
tutti i prodotti, il materiale o
gli articoli contraffatti che una
persona detiene, custodisce
o controlla nell’ambito di
un’attività commerciale o ai
fini di una qualsiasi operazione commerciale
Nei procedimenti per
reati gravi, è comminata
la pena della reclusione
fino a un massimo di
cinque anni o della multa
fino a un massimo di 126
973,81 EUR, o entrambe
le pene
Articolo 20 (1), IE-LM
Articolo 92, IE-LM
- La normativa italiana non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa
previste ai marchi comunitari.
Contraffazione dolosa o colposa:
Risarcimento dei danni, lucro
cessante o valutazione del
danno
Articoli 2043, 2056 e 2059,
Codice civile italiano
La sentenza che provvede
sul risarcimento dei danni
150
Ordine di distruzione dei prodotti, materiali o articoli contraffatti
Distruzione delle parole, figure o segni che danno luogo
alla contraffazione
Se necessario, distruzione
dei prodotti o del materiale
inerente alla prestazione dei
servizi
Articolo 124, paragrafo 3, ITCPI
1. Reclusione/
2. Multe
Codice penale italiano –
Articoli 743, 474, 475,
514, 517 e 518
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
può farne, a istanza di parte,
la liquidazione in una somma
globale stabilita in base agli
atti della causa ed alle presunzioni che ne derivano
Articolo 125, IT-CPI
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
Delle cose costituenti violazione dei diritti di marchio
non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può
esserne interdetto l’uso,
quando appartengono a chi
in buona fede ne fa un uso
personale o domestico
Interventi contro la pirateria
Articoli 144-146
Articolo 124, paragrafo 7, ITCPI
Sequestro amministrativo
Articolo 146, paragrafo 2, ITCPI
Distruzione
Articolo 146, paragrafi 3 e 4,
IT-CPI
Pubblicazione della sentenza
emessa in pendenza di violazioni di diritti sul marchio registrato
Articolo 126, IT-CPI
Lettonia
-
La normativa lettone estende espressamente le sanzioni previste ai marchi comunitari.
Articolo 39.3, paragrafo 2, LV-LM
Risarcimento del danno,
compreso il lucro cessante
Articolo 28, paragrafo 4, punto 2), LV-LM
Rimborso delle spese legali,
compresi i costi di contenzioso come prescritto dalla legge nonché i compensi versati
al rappresentante
Articolo 28, paragrafo 4, punto 3), LV-LM
Consegna dei prodotti al titolare del marchio, qualora lo
stesso sia d’accordo
1. Reclusione
Donazione dei prodotti a fini
filantropici, qualora sia possibile garantire che i prodotti
non saranno nuovamente
immessi sul mercato e non
causeranno ulteriori danni al
legittimo titolare
Articolo 206, Codice penale
Distruzione dei prodotti contrassegnati dal marchio illecito
Fino a cinque anni
2. Multa
Non superiore a duecento volte il salario minimo
mensile
Articolo 206, Codice penale
Distruzione degli strumenti e
dei materiali utilizzati esclusivamente o principalmente per
la fabbricazione dei prodotti
contraffatti, qualora il loro
proprietario sapesse, o fosse
per lui evidente dalle circostanze, che tali strumenti e
151
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
materiali erano serviti o destinati a essere utilizzati per lo
svolgimento di attività illecite
Articolo 28, paragrafo 5, LVLM
Lituania
-
La normativa lituana non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa
previste ai marchi comunitari.
Risarcimento della perdita e
del danno, compresi i danni
morali, il lucro cessante e
altre spese
Articolo 50, paragrafi 1 e 3,
LT-LM;
Articolo 51, paragrafi 1 e 2,
LT-LM
Risarcimento fino al 200% o
fino al 300% del danno subito se si tratta di contraffazione dolosa
Articolo 50, paragrafi 1 e 4,
LT-LM;
Articolo 51, paragrafo 3, LTLM + Codice civile lituano
Sequestro e, se necessario,
distruzione dei marchi, dei
macchinari e dei materiali
utilizzati illegalmente per la
loro fabbricazione nonché dei
prodotti, qualora sia impossibile rimuovere i marchi apposti illegalmente su di essi, e di
altri macchinari e materiali
utilizzati per la violazione dei
diritti conferiti a norma del LTLM
Articolo 50, paragrafi 1 e 6,
LT-LM
La responsabilità penale
per la violazione dei diritti
del titolare del marchio è
sancita dal Codice penale della Repubblica di
Lituania
Articolo 53, LT-LM
1. Reclusione
Fino a due anni per le
seguenti violazioni:
Immissione sul mercato
di una grande quantità di
prodotti contrassegnati
dal marchio di un'altra
impresa senza
l’autorizzazione di
quest’ultima o aver causato gravi danni all'impresa di cui si utilizza il
marchio
Articolo 204, paragrafo 1,
del Codice penale
2. Multa
- fino a 12 500 LTL
(3 840 EUR)
per le seguenti violazioni:
Immissione sul mercato
di una grande quantità di
prodotti contrassegnati
con il marchio di un'altra
impresa senza
l’autorizzazione di
quest’ultima o aver causata gravi danni all'impresa di cui si utilizza il
marchio
Articolo 204, paragrafo 1,
del Codice penale;
- fino a 6 250 LTL
(1 810 EUR) per il seguente illecito:
Immissione sul mercato
di una ridotta quantità di
152
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
prodotti contrassegnati con
il marchio di un'altra impresa senza l’autorizzazione
di quest’ultima o aver causato gravi danni all'impresa
di cui si utilizza il marchio
Articolo 204, paragrafo 2,
del Codice penale
- fino a 1 250 000 LTL
(362 025 EUR) per le imprese che commettono gli
illeciti di cui ai paragrafi 1 e
2 dell'articolo 204 del Codice penale
Articolo 204, paragrafo 3,
del Codice penale
Malta
-
La normativa maltese estende espressamente le sanzioni previste ai marchi comunitari.
Articolo 8, MT-RE MC
Il segno contraffatto può essere cancellato, rimosso o
annullato da tutti i prodotti, i
materiali o gli articoli contraffatti detenuti, custoditi o situati sotto il controllo del contraffattore
Chiunque abbia commesso
un illecito ai sensi degli
articoli di seguito menzionati è punibile con la reclusione fino a tre anni
Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), MT-LM
con il pagamento di una
multa fino a diecimila lire
maltesi o entrambe le pene
Distruzione dei prodotti, materiali o articoli contraffatti in
questione
Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), MT-LM
Articolo 81, MT-LM
Polonia
-
o
Articolo 72, paragrafo 4,
MT-LM
Articolo 73, paragrafo 2,
MT-LM
Articolo 74, paragrafo 3,
MT-LM
La normativa polacca non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa
previste ai marchi comunitari. Tuttavia, le disposizioni in materia sono desumibili dall'interpretazione dell'articolo 4, PL-LPI
Risarcimento del danno
Articolo 296, paragrafo 1, PLLPI
Chiunque contrassegni
prodotti con un marchio
contraffatto allo scopo di
immetterli sul mercato o
immetta sul mercato prodotti contrassegnati da tale
marchio, è punibile con
una multa, una misura di
limitazione della libertà o la
153
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
reclusione fino a due
anni
Articolo 305, paragrafo 1,
PL-LPI
In caso di atto di minore
gravità, l’autore dell'illecito di cui al paragrafo 1 è
punibile con il pagamento di una multa
Articolo 305, paragrafo 2,
PL-LPI
Chi ha commesso l'illecito di cui al paragrafo 1 e
continua a trarne guadagno, o commette tale
illecito rispetto a prodotti
di grande valore, è punibile con la reclusione da
sei mesi a cinque anni
Articolo 305, paragrafo 3,
PL-LPI
Portogallo
- La normativa portoghese non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in
essa previste ai marchi comunitari .
Articolo 316 PT-CPI: "La proprietà industriale gode delle stesse garanzie che la legge
portoghese riconosce alla proprietà in generale ed è specialmente protetta a norma della presente legge e delle altre leggi e convenzioni in vigore".
a) Violazione dolosa o colposa:
1. Reclusione
Tutte le perdite sopportate,
compresi danno emergente e
lucro cessante
Reclusione fino a tre anni
o multa per chiunque,
senza l'autorizzazione
del titolare del diritto:
Articolo 483, Codice civile
portoghese (1996)
- riproduca, copi o utilizzi
un marchio registrato,
Articoli 562-566, Codice civile portoghese (1996)
- imiti o utilizzi un marchio che imita un marchio registrato,
In caso di colpa lieve, il risarcimento danni potrà ridursi in
misura proporzionale
Articolo 494, Codice civile
portoghese (1996)
- utilizzi, riproduca o imiti
un marchio notoriamente
conosciuto di cui si sia
richiesta la registrazione
in Portogallo,
- utilizzi un marchio identico o simile a un marchio
rinomato in Portogallo o,
in caso di un marchio
comunitario, nella Comu-
154
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
nità europea, qualora il
marchio successivo sia
utilizzato, senza giusto
motivo, per trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore o arrecare pregiudizio
agli stessi,
- utilizzi, nei suoi prodotti,
servizi, stabilimento o impresa, un marchio registrato di proprietà altrui
Articolo 232, PT-CPI
Reclusione fino a un anno
o multa per chiunque venda, metta in circolazione o
nasconda eventuali prodotti contraffatti ai sensi dell'articolo 323
Articolo 232, PT-CPI
Regno
Unito
- La normativa del Regno Unito estende espressamente le sanzioni previste ai marchi comunitari.
UK-REMC, Articolo 7
"Illeciti e sequestro":
“Le disposizioni degli articoli 92 (uso non autorizzato di un marchio ecc., in relazione a
prodotti), 93 (funzione esecutiva dell'autorità locale di pesi e misure), 97 (sequestro: Inghilterra e Galles) e 98 (sequestro: Scozia) sono applicabili ai marchi comunitari e ai fini
delle stesse disposizioni:
a) i riferimenti a un marchio registrato includono un marchio comunitario;
b) i riferimenti ai prodotti in relazione ai quali è registrato un marchio includono i prodotti in
relazione ai quali è registrato un marchio comunitario"
Trade Marks (1996 n. 1908) The Community Trade Mark Regulations, Articolo 8 "Falsa
presentazione di un marchio quale marchio comunitario":
"1.Commette un illecito chiunque presenti in modo ingannevole un marchio come marchio
comunitario, o indichi in modo ingannevole i prodotti o servizi per i quali è registrato un
marchio comunitario, se sia a conoscenza di tale circostanza o abbia motivo di ritenere
che si tratti di una falsa rappresentazione.
2. L’autore di un illecito previsto nel presente regolamento, è condannato, con rito abbreviato, al pagamento di una multa non superiore al livello 3 della scala normale".
Violazione dolosa o colposa:
Danno emergente o valutazione dei profitti ottenuti
Articolo 14 (2), UK-LM
Cancellare, rimuovere o sbarrare il segno illecito su ogni
prodotto, materiale o articolo
contraffatto detenuto, custodito o situato sotto il controllo
del contraffattore
1. Reclusione
Articolo 15 (1)(a), UK-LM
Nel procedimento per i
reati di maggiore gravità, è
Nel procedimento per i
reati minori, è comminata
una pena non superiore a
sei mesi;
155
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
Qualora non sia ragionevolmente possibile cancellare,
rimuovere o sbarrare il segno
costitutivo dell’illecito: distruzione dei prodotti, del materiale o degli articoli contraffatti
comminata la pena della
reclusione fino a un massimo di dieci anni:
Articolo 15 (1)(b), UK-LM
Ordine di consegnare al proprietario del marchio registrato tutti i prodotti, il materiale,
o gli articoli falsificati detenuti, custoditi o situati sotto il
controllo di una persona
nell’esercizio della sua attività
economica
Articolo 16 (1), UK-LM
1. Reclusione
2. Multa
a chiunque nell’intento di
trarre profitto o di beneficiare un terzo o di cagionare un danno economico a un terzo, senza il
consenso del titolare,
commetta un reato previsto nell’articolo 92, UKLM
Articolo 92 (6), UK-LM,
Articolo 7, UK-TMCR
e/o
2. Multa
a) Nel procedimento per i
reati minori, è comminata
una multa non superiore
al massimo legale;
nel procedimento per i
reati di maggiore gravità,
è comminata una multa il
cui ammontare dovrà
essere determinato:
a chiunque, nell’intento di
trarre profitto o di beneficiare un terzo o di cagionare un danno economico a un terzo, senza il
consenso del titolare,
commetta un reato previsto nell’articolo 92 della
UK-LM
Articolo 92 (6), UK-LM,
Articolo 7, UK-REMC
b) Nel procedimento per i
reati minori, è comminata
una multa non superiore
al livello 3 della scala
normale:
a chiunque commetta un
reato previsto
nell’articolo 7 (1), UKREMC
Articolo 7 (2), UK-REMC
156
Stato
membro
Repubblica
ceca
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
-
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
La normativa ceca prevede espressamente l’estensione delle sanzioni previste ai marchi
comunitari
Articolo 51, paragrafo 2, CZ-LM
Diritto di ingiungere la cessazione del’arricchimento indebito e di chiedere il risarcimento dei danni
Articolo 5, paragrafo 1, Legge ceca n. 221/2006
Il titolare del marchio ha il
diritto di ottenere informazioni
dal contraffattore sull'origine
dei prodotti o dei documenti
allegati ai prodotti o servizi
Articolo 3, paragrafo 1, Legge
ceca n. 221/2006
Risarcimento dei danni subiti.
Codice civile, § 420 (1)
Ritiro dal mercato e distruzione dei prodotti la cui fabbricazione o immissione sul mercato pregiudicherebbe o violerebbe i diritti protetti, o distruzione dei materiali e degli
strumenti che siano utilizzati
o siano destinati esclusivamente o principalmente per
attività che pregiudicano o
violano i diritti protetti
Congruo indennizzo, anche pecuniario, calcolato in
via equitativa
Articolo 5, Legge ceca
n. 221/2006.
Sanzione pecuniaria o
reclusione fino a due anni
Codice penale, § 150
Articolo 4, paragrafo 1, Legge
ceca n. 221/2006
La rimozione del segno o del
marchio contraffatto dai prodotti prima della loro immissione sul mercato può essere
consentita solo in casi eccezionali
Articolo 4, paragrafo 2, Legge
ceca n. 221/2006
Slovacchia
-
La normativa slovacca estende espressamente ai marchi comunitari le sanzioni previste.
Articolo 36c, paragrafo 2, SK-LM
Risarcimento del danno
Articolo 26, paragrafo 3, SKLM
La semplice rimozione del
segno apposto illecitamente
sui prodotti non è considerata
misura atta a prevenire l'ulteriore violazione del diritto
Articolo 26a, lettera c), SKLM
I prodotti, materiali o strumenti con cui è stato violato o
pregiudicato il diritto protetto
da questa legge saranno
distrutti nei modi idonei e a
spese del contraffattore, a
meno che sia possibile ricorrere a una soluzione più ap-
1. Reclusione
Reclusione fino a tre anni
per chiunque, senza legittimo motivo, venda, metta in
vendita o distribuisca deliberatamente prodotti contrassegnati dal marchio
contraffatto o fornisca un
servizio contraddistinto da
tale marchio
§ 281 (1) del Codice penale n. 300/2005
Reclusione fino a cinque
anni o fino a otto anni in
157
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
propriata
Articolo 26a, lettera d), SKLM
Il titolare del marchio ha il
diritto di chiedere informazioni sull'origine dei prodotti o
dei documenti allegati a tali
prodotti o servizi a chiunque
immetta o intenda immettere
sul mercato prodotti o servizi
contraddistinti da un segno
identico o talmente simile a
questo marchio da poter creare un rischio di confusione
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
caso di violazioni gravi o
qualora il contraffattore
faccia parte di un'organizzazione criminale
§ 281 (3) e (4) del Codice penale n. 300/2005
Articolo 25, paragrafo 2, SKLM
Slovenia
La normativa slovena non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni previste ai
marchi comunitari. Sono direttamente applicabili le disposizioni dell'RMC; le sanzioni previste per la violazione di marchi nazionali sono ugualmente applicabili ai marchi comunitari
Risarcimento di tutte le perdite subite, compreso danno
emergente e valutazione dei
profitti
Il contraffattore pagherà al
titolare del diritto danni per
un ammontare da stabilirsi in
base alle norme generali sul
risarcimento dei danni o per
un ammontare pari ai diritti di
licenza convenuti o correnti
Articolo 121a, SL-LPI, Articoli
168, 169 e altri del Codice
civile (Gazzetta ufficiale
n. 83/2001)
In determinati casi il risarcimento potrà ridursi in maniera proporzionale
Articolo 170 del Codice civile
(Gazzetta ufficiale
n. 83/2001)
Divieto della violazione già
iniziata e di future violazioni;
Rettifica della situazione causata dalla violazione
Ritiro dai canali commerciali
degli oggetti contraffatti, tenendo conto degli interessi di
terzi in buona fede;
Ritiro irrevocabile dai canali
commerciali degli oggetti
contraffatti;
Distruzione degli oggetti contraffatti;
Distruzione degli strumenti di
contraffazione che siano di
proprietà del contraffattore e
che siano serviti o siano destinati esclusivamente o principalmente a fini di contraffazione;
Assegnazione degli oggetti
contraffatti all'attore previo
rimborso dei costi di fabbricazione;
Pubblicazione della sentenza.
158
1. Reclusione
Chiunque, nell'esercizio
di attività commerciali,
utilizzi senza autorizzazione un marchio altrui o
utilizzi la parte predominante del marchio come
se si trattasse di un marchio di sua proprietà o un
altro segno per contraddistinguere prodotti o
servizi, è punibile con la
reclusione fino a tre anni
Articolo 238 del Codice
penale (Gazzetta ufficiale
RS, n. 95/2004)
2. Multa
In determinati casi, il
tribunale può commutare
la pena della reclusione
nel pagamento di una
multa
Articoli 42 e 43 del Codice penale (Gazzetta ufficiale RS, n. 95/2004)
Qualora decida di commutare la pena della
reclusione nel pagamento di una multa, il giudice
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
Il tribunale terrà conto di tutte
le circostanze del caso, in
particolare della proporzionalità tra la gravità della violazione e la richiesta, nonché
dell'interesse del titolare del
diritto a garantire l'effettiva
protezione dei diritti
stabilisce, in base al Codice penale, se il pagamento
della sanzione pecuniaria
va effettuato su base giornaliera o fissa
1. Reclusione
2. Multa
Articolo 38 del Codice penale (Gazzetta ufficiale
RS, n. 95/2004)
Articolo 121, SL-LPI
Obbligo di fornire informazioni
Nei procedimenti riguardanti
la violazione dei diritti, il tribunale può, su istanza motivata
della parte, ordinare che il
presunto contraffattore fornisca informazioni circa l'origine e le reti di distribuzione
dei prodotti o servizi che violano un diritto ai sensi di questa legge
Articolo 124b, SL-LPI
Spagna
- La normativa spagnola non contiene espressamente un’estensione delle sanzioni in essa
previste ai marchi comunitari.
Condizioni per ottenere il
risarcimento del danno:
Chiunque commetta uno
degli atti di contraffazione
enumerati all'articolo 34,
paragrafo 3, lettere a) e f),
ES-LM, come pure qualunque responsabile dell'uso
non autorizzato dei prodotti e
servizi, sarà tenuto a risarcire
il danno causato
Chiunque commetta un qualsiasi altro atto di contraffazione di un marchio registrato
sarà tenuto a risarcire il danno causato unicamente se:
- sia stato formalmente avvertito dal titolare del marchio
o, laddove possibile, dalla
persona autorizzata ad agire,
regolarmente identificata,
circa l'esistenza e la violazione del marchio stesso e richiesto della cessazione di
tale violazione, o abbia agito
con colpa o dolo o il marchio
Ritiro dal mercato di prodotti,
confezioni, imballaggi, materiale pubblicitario, etichette o
altri documenti mediante i
quali è stata commessa la
contraffazione del diritto di
marchio
Articolo 41, lettere a) e c),
ES-LM
Distruzione o cessazione, a
spese della parte soccombente, dei prodotti illegalmente contrassegnati dal marchio
detenuti dal contraffattore, a
meno che la natura dei prodotti permetta di eliminare il
segno distintivo senza pregiudicare i prodotti o la distruzione degli stessi provocherebbe danni sproporzionati al
contraffattore o al titolare, in
base alle circostanze specifiche del singolo caso secondo
la valutazione del tribunale
Articolo 41, paragrafo 1, lettera d), ES-LM
1. Reclusione da sei mesi
a due anni
e
2. Multa consistente nel
pagamento di 12-24 penalità mensili, alle seguenti
condizioni:
a) Chiunque, senza un
motivo legittimo, riproduca,
imiti, modifichi o utilizzi in
qualsiasi altro modo un
segno distintivo identico o
talmente simile al segno in
questione da poter creare
un rischio di confusione,
per contraddistinguere
prodotti, servizi, attività o
stabilimenti identici o simili
a quelli per cui il diritto di
proprietà industriale è registrato
b) Chiunque importi intenzionalmente questi prodotti
senza un motivo legittimo
è punibile con la stessa
159
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
in questione sia notoriamente
conosciuto o rinomato
Articolo 42, ES-LM
Qualora ordini la cessazione
degli atti di contraffazione di
un marchio, il tribunale stabilirà un risarcimento non inferiore a 600 EUR per ogni
giorno trascorso fino alla
cessazione effettiva. L'entità
di questo risarcimento e la
data di decorrenza dell'obbligo di risarcimento sono fissate nella sentenza
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Ai fini della valutazione
dell’ammontare del danno
subito, il titolare del marchio
può chiedere documenti al
contraffattore per agevolare
tale valutazione
Articolo 43, paragrafo 4, ESLM
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
pena; tuttavia, l'importazione dei suddetti prodotti da uno Stato membro
dell'Unione europea non
è punibile qualora i prodotti siano stati acquistati
in tale Stato direttamente
dal titolare dei diritti o
con il suo consenso
Articolo 44, ES-LM
Il risarcimento danni include
non solo le perdite subite, ma
anche i guadagni non percepiti dal titolare del marchio
registrato come conseguenza
della violazione del suo diritto
Qualora un tribunale abbia
accertato la contraffazione di
un marchio, il suo titolare
avrà il diritto, in ogni caso e
senza dover fornire alcuna
prova, a ricevere come risarcimento l'uno per cento del
fatturato realizzato dal contraffattore con i prodotti o
servizi illecitamente contrassegnati. Il titolare del marchio
potrà inoltre chiedere, conformemente alle disposizioni di
cui ai precedenti paragrafi,
un risarcimento danni maggiore qualora dimostri di aver
subito danni più ingenti dalla
contraffazione del suo marchio
Articolo 43, ES-LM
Svezia
- La normativa svedese estende espressamente le sanzioni previste ai marchi comunitari.
§ 66 SE-LM: "Le disposizioni dell’articolo 37 in materia di responsabilità per violazione di
un marchio sono ugualmente applicabili agli atti di violazione di un marchio comunitario.
Le disposizioni degli articoli da 37a a 41 sono applicabili a meno che il regolamento sul
marchio comunitario disponga diversamente. A tal fine, quanto previsto in relazione alla
violazione del marchio si applica alla violazione del marchio comunitario"
a) Violazione dolosa o colposa:
160
Rimozione o alterazione del
simbolo commerciale costitutivo della violazione che com-
1. Reclusione
Violazione dolosa o colpa grave
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Risarcimento in via equitativa
per l’uso del marchio e risarcimento del danno ulteriore.
Nel determinare l’ammontare
del risarcimento, si tiene altresì conto dell’interesse del
titolare a che non si commetta una violazione del proprio
diritto sul marchio, come
pure di altre circostanze di
carattere non meramente
economico
pare su prodotti, confezioni,
imballaggi, materiale pubblicitario, documenti commerciali
o qualsiasi altro oggetto.
§ 38, paragrafo 1, SE-LM
§§ 41, paragrafo 1, e 66, SELM
b) Violazione commessa
senza colpa o negligenza:
Indennizzo dovuto per l’uso
del marchio, se e nella misura in cui sia considerato adeguato
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
Fino a un massimo di due
anni
§§ 37 e 66, SE-LM
Distruzione o alterazione
delle merci su cui compare il
simbolo costitutivo della violazione.
Consegna dei prodotti alla
parte lesa dietro indennizzo
Distruzione o alterazione dei
prodotti il cui uso potrebbe
costituire una violazione del
diritto di marchio
§§ 41, paragrafo 2, e 66,
SE-LM
2. Multa
Violazione dolosa o colpa
grave.
§§ 37 e 66, SE-LM
Il tentativo di violazione nei
casi di cui sopra, nonché
gli atti preparatori, sono
puniti in base alle disposizioni del capitolo 23 del
Codice penale svedese
§§ 37, paragrafo 2, e 66,
SE-LM
§ 38, paragrafo 2, SE-LM
Nel caso in cui un’azione
relativa alla violazione di un
diritto di marchio si fondi su
una registrazione ai sensi
della legge marchi svedese,
l’articolo 38 non è applicabile
prima della pubblicazione
della registrazione, a meno
che la violazione sia stata
commessa volontariamente
§ 39, SE-LM
Ungheria
-
La normativa ungherese estende espressamente le sanzioni previste ai marchi comunitari.
Articolo 76/D HU-LM:
"La contraffazione di un marchio comunitario comporta – ai sensi delle disposizioni dell'articolo 14 RMC – le stesse conseguenze giuridiche della contraffazione di un marchio
registrato dall'Ufficio brevetti ungherese in base all’HU-LM"
Tale espresso richiamo non esiste invece riguardo alle sanzioni penali
Il titolare può richiedere l'assegnazione dei profitti ottenuti dalla contraffazione del
marchio. In caso di contraffazione di un marchio, il titolare
può inoltre chiedere il risarcimento dei danni ai sensi
delle norme sulla responsabilità civile
Articolo 27, paragrafi 2, lettera e), e 3, HU-LM
L'atto di contraffazione può
essere accertato dal tribunale.
Articolo 27, paragrafo 2, lettera a), HU-LM
Il titolare ha diritto di:
- chiedere, a scopo cautelare,
che il contraffattore ponga
fine alla contraffazione o a
qualunque atto possa dare
direttamente adito a questo
1. Reclusione/2. Multa
La violazione dei diritti di
proprietà industriale
(marchi compresi) e i conseguenti danni economici
sono punibili con la reclusione fino a due anni, con
una sanzione pecuniaria o
con l’obbligo di prestare
un’attività di pubblica utilità
161
Stato
membro
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
genere di violazione. Il titolare può inoltre avanzare la
richiesta di cui al paragrafo
2, lettera b), nei confronti di
chiunque abbia fornito i suoi
servizi nelle attività di contraffazione
Articolo 329/D del Codice penale ungherese:
Articolo 27, paragrafi 2, lettera b), e 4, HU-LM
- chiedere che il contraffattore fornisca informazioni sull'identità delle persone coinvolte nella produzione e distribuzione dei prodotti contraffatti o nella fornitura di servizi
contraffatti e sui loro canali di
distribuzione
Articolo 27, paragrafi 2, lettera c), e 5-7, HU-LM
- chiedere la riparazione del
danno al contraffattore, in
forma di dichiarazione o con
altri mezzi appropriati; se
necessario, la dichiarazione
sarà pubblicata dal contraffattore o a spese di quest'ultimo. Su istanza del titolare, il
tribunale può altresì disporre
che la sua sentenza sia pubblicata a spese del contraffattore. Il tribunale stabilirà le
modalità della pubblicità. Per
pubblicità s'intende, in particolare, la pubblicazione su
un quotidiano nazionale o su
Internet
Articolo 27, paragrafi 2, lettera d), e 11, HU-LM
- chiedere il sequestro, il
trasferimento a una persona
determinata, il ritiro e la definitiva rimozione dai canali di
commercio, oppure la distruzione dei prodotti contraffatti
e dei loro imballaggi nonché
degli strumenti e dei materiali
utilizzati esclusivamente o
principalmente a fini di contraffazione
Articolo 27, paragrafi 2, lettera f), e 8-10, HU-LM
162
1. Reclusione
2. Multa
Le sanzioni previste sono:
– reclusione fino a tre
anni, se l'atto è stato
commesso nell'esercizio
dell'attività professionale
e ha causato danni economici superiori a 3 milioni HUF,
– reclusione fino a cinque anni in caso di danni
economici superiori a 50
milioni HUF,
– reclusione da due a
otto anni in caso di danni economici superiori a
500 milioni HUF
Stato
Bulgaria
Danni/Valutazione dei
profitti ottenuti/
Risarcimento
-
Rimozione del segno
contraffatto dai prodotti/Distruzione dei
prodotti contraffatti/
Diritto d'informazione
Sanzioni penali
1. Reclusione
2. Multa
La legge bulgara estende espressamente le sanzioni previste ai marchi comunitari.
Articolo 72d, BG-LM
Obbligo di risarcire tutti i danni materiali e non materiali
subiti e il lucro cessante, che
siano conseguenza diretta e
immediata della contraffazione.
Sequestro e distruzione dei
prodotti contraffatti, nonché
degli strumenti con cui è stata
realizzata la violazione.
Articolo 76, paragrafo 1, punto iv), BG-LM
1. Reclusione
Reclusione fino a tre anni
per chiunque utilizzi un
marchio per attività commerciali senza il consenso
del titolare
Articolo 76a, BG-LM
Qualora un’azione sia fondata, ma non vi siano dati insufficienti per la determinazione
del quantum, l’attore può
chiedere il seguente indennizzo:
i) da 500 a 100 000 BGL,
l'importo concreto sarà stabilito discrezionalmente dal
tribunale alla luce delle disposizioni dell'articolo 76a,
paragrafi 2 e 3, oppure
ii) il corrispettivo in denaro
dei prodotti contraffatti ai
prezzi al dettaglio degli articoli prodotti legalmente, identici o simili ai prodotti contraffatti.
Articolo 76b, paragrafo 1,
BG-LM
L’attore può chiedere che il
tribunale obblighi il convenuto
o un terzo a fornire informazioni su circostanze importanti per la soluzione del caso.
o
2. Multa fino a 5 000 BGN.
Codice penale, articolo
227
Articolo 76f, BG-LM
Chiunque utilizzi per attività commerciali prodotti o
servizi contraddistinti da un
segno identico o simile a
un marchio registrato senza il consenso del titolare,
è punibile, ai sensi dell'articolo 13, con il pagamento
di una multa da 500 a
1 500 BGN, mentre le imprese individuali o le entità
giuridiche sono punibili con
una multa da 1 000 a
3 000 BGN.
In caso di violazione ripetuta, la multa comminata è
da 1 500 a 3 000 BGN,
mentre la sanzione pecuniaria per le imprese individuali e le entità giuridiche
è da 3 000 a 5 000 BGN.
Articolo 81, paragrafi 1 e 2,
BG-LM
Romania
La Legge marchi rumena non contiene disposizioni specifiche in materia.
163
Capitolo 10
A. Tribunali dei marchi comunitari
Ai sensi dell'articolo 91 del regolamento sul marchio comunitario (RMC), gli Stati membri
designano tribunali dei marchi comunitari di primo e secondo grado, con le competenze
che attribuisce loro l’RMC. Ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3 RMC, è possibile il ricorso
in cassazione o in appello dinanzi a un giudice di terzo grado, alle stesse condizioni ed
entro gli stessi limiti in cui la corrispondente legislazione nazionale ammetta un tale ricorso
o appello contro le decisioni dei giudici designati come tribunali di secondo grado dei
marchi comunitari.
I tribunali dei marchi comunitari sono tribunali nazionali specializzati, ai quali è conferita la
giurisdizione in materia di marchi comunitari sull'intero territorio della Comunità.
L'obiettivo è di contenere, per quanto possibile, il numero di tribunali per ciascuno Stato
membro.
Conformemente all'articolo 92 RMC, i tribunali dei marchi comunitari hanno competenza
esclusiva su:
-
azioni per contraffazione di marchi comunitari,
-
azioni per minaccia di contraffazione e per l’accertamento dell’insussistenza di una
contraffazione, qualora la legge nazionale preveda tale tipo di azioni,
-
azioni per la richiesta di un equo indennizzo in caso di uso di un marchio oggetto di
una domanda di marchio comunitario pubblicata (articolo 9, paragrafo 3, RMC),
-
domande riconvenzionali di decadenza o nullità di un marchio comunitario.
A norma dell'articolo 91, paragrafo 2, RMC, entro il 15 marzo 1997 ogni Stato membro era
tenuto a comunicare alla Commissione europea un elenco di tribunali dei marchi
comunitari, con l’indicazione delle rispettive denominazioni e competenze territoriali.
Analogamente, le eventuali modifiche apportate a tale elenco vanno comunicate alla
Commissione europea. Fintantoché uno Stato membro non provveda a comunicare
l'elenco alla Commissione, la competenza di cui all'articolo 92 RMC spetta ai tribunali
nazionali che sono competenti ratione loci e ratione materiae nei procedimenti riguardanti
un marchio nazionale registrato nello Stato membro interessato, ossia come se il marchio
comunitario fosse un marchio nazionale registrato in quello Stato (articolo 91, paragrafo 5,
RMC).
Gli elenchi e le loro eventuali modifiche comunicati dagli Stati membri sono pubblicati dalla
Commissione europea nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (articolo 91,
paragrafo 4, RMC). L'Ufficio ripubblica a sua volta tali comunicazioni nella propria Gazzetta
ufficiale. Tuttavia, l'effettiva attribuzione delle competenze ai tribunali notificati dallo Stato
membro in luogo dei tribunali ordinariamente competenti in materia di marchi nazionali
non dipende da tale pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Nella tabella successiva sono elencati i tribunali dei marchi comunitari finora notificati dagli
Stati membri. Ove applicabile, è altresì indicato il riferimento alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o nella Gazzetta ufficiale dell'UAMI. La tabella
165
enumera inoltre i tribunali dei marchi comunitari che sono stati designati dagli Stati
membri soltanto all’interno del rispettivo ordinamento nazionale, ma non sono stati ancora
oggetto di una notificazione alla Commissione.
166
Stato
membro
Austria
Tribunali dei marchi comunitari
Tribunale dei MC di primo grado:
-
Handelsgericht Wien
Riferimento
della pubblicazione
GU UAMI
n. 4/2000,
pag. 472
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
Oberlandesgericht Wien
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
§ 69d (1), AT-LM
Belgio
Tribunale dei MC di primo grado
-
Tribunal de Commerce de Bruxelles / Rechtbank van Koophandel te
Brussel
GU UAMI
n. 9/1999,
pag. 1141
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
Cour d’appel de Bruxelles / Hof van Beroep te Brussel
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 602 (1) del Codice giudiziario belga e articolo 5 del suo allegato
Cipro
-
Danimarca
Tribunale dei MC di primo grado:
-
Sø- og Handelsretten, Copenhagen
GU UAMI
n. 9/1999,
pag. 1141
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
Højesteret, Copenhagen
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
§ 43a, DK-LM
Estonia
Tribunale dei MC di primo grado:
-
Harju Maakohus
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
Tallinna Ringkonnakohus
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 715 della Legge marchi estone
Finlandia
Tribunale dei MC di primo grado:
-
Helsingin Käräjäoikeus
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
Helsingin Hovioikeus
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
§ 42, terza frase, § 49, FI-LM
167
Stato
membro
Francia
Tribunali dei marchi comunitari
Riferimento
della pubblicazione
Tribunale dei MC di primo grado:
-
Tribunal de grande instance de Paris
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
Cour d’appel de Paris
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 1, FR-DECRETO n. 2002-216
Germania
Tribunali dei MC di primo grado:
-
I seguenti tribunali distrettuali (Landgerichte)
•
•
•
•
•
•
•
•
Landgericht Mannheim
Landgericht Stuttgart
Landgericht Nürnberg-Fürth
Landgericht München I
Landgericht Berlin
Landgericht Bremen
Landgericht Hamburg
Landgericht Frankfurt am Main
Landgericht Rostock
Landgericht Braunschweig
Landgericht Düsseldorf
Landgericht Koblenz
Landgericht Frankenthal (Pfalz)
Landgericht Saarbrücken
Landgericht Leipzig
Landgericht Magdeburg
Landgericht Kiel
Landgericht Erfurt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tribunali dei MC di secondo grado:
-
Oberlandesgericht (Corte d’appello), localmente competente rispetto al
tribunale distrettuale corrispondente,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oberlandesgericht Karlsruhe
Oberlandesgericht Stuttgart
Oberlandesgericht Nürnberg
Oberlandesgericht München
Kammergericht Berlin
Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen
Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Oberlandesgericht Rostock
Oberlandesgericht Braunschweig
Oberlandesgericht Düsseldorf
Oberlandesgericht Koblenz
Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken
Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken
Oberlandesgericht Dresden
Oberlandesgericht Naumburg
Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht
Thüringer Oberlandesgericht
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
§ 125 e DE-LM
168
GU UAMI
n. 9/1999,
pag. 1141,
GU UAMI
n. 12/2001,
pag. 2151
Stato
membro
Grecia
Tribunali dei marchi comunitari
Riferimento
della pubblicazione
Tribunali dei MC di primo grado:
• Tribunal de première instance d’Athènes
• Tribunal de première instance de Thessaloniki
Tribunali dei MC di secondo grado:
• Cour d’appel d’Athènes
• Cour d’appel de Thessaloniki
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Legge n. 2943/2001, Capitolo III, Art. 6-11
Irlanda
Tribunale dei MC di primo grado:
-
the High Court
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
the Supreme Court
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 7, IE-S.I. No. 229
Italia
Tribunali dei MC di primo grado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tribunale di Bari
Tribunale di Bologna
Tribunale di Catania
Tribunale di Firenze
Tribunale di Genova
Tribunale di Milano
Tribunale di Napoli
Tribunale di Palermo
Tribunale di Roma
Tribunale di Torino
Tribunale di Trieste
Tribunale di Venezia
Tribunali dei MC di secondo grado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Corte d’appello di Bari
Corte d’appello di Bologna
Corte d’appello di Catania
Corte d’appello di Firenze
Corte d’appello di Genova
Corte d’appello di Milano
Corte d’appello di Napoli
Corte d’appello di Palermo
Corte d’appello di Roma
Corte d’appello di Torino
Corte d’appello di Trieste
Corte d’appello di Venezia
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 1 D Igs. 27/06/2003, n. 168
169
Stato
membro
Tribunali dei marchi comunitari
Lettonia
-
Lituania
Tribunale dei MC di primo grado:
-
Riferimento
della pubblicazione
Vilniaus apygardos teismas
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
Apeliacinis Teismas
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 49, parte (2) 6, LT-LM
Articolo 301 parte 3, Codice civile della Repubblica di Lituania
Lussemburgo Tribunale dei MC di primo grado:
-
Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
Tribunale dei MC di secondo grado
-
Cour Supérieure de Justice
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Malta
Tribunale dei MC di primo grado:
-
First Hall of the Civil Court
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
The Court of Appeal
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 9, L.N. 233 del 2003
Paesi Bassi
Tribunale dei MC di primo grado:
-
Arrondissementsrechtbank te ‘s - Gravenhage
Tribunale dei MC di secondo grado
-
Gerechtshof te ‘s - Gravenhage
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Polonia
Tribunale dei MC di primo grado:
-
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Wspólnotowych Znaków
Towarowych i Wzorów Przemyslowych
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Legge del 16 aprile 2004 che modifica la Legge sullo statuto dei tribunali ordinari
170
GU UAMI
n. 9/1999,
pag. 1141
Stato
membro
Portogallo
Tribunali dei marchi comunitari
Riferimento
della pubblicazione
Tribunale dei MC di primo grado:
-
Tribunal do Comércio de Lisboa
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
Tribunal da Relação de Lisboa
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 40, PT-CPI
Regno
Unito
Tribunali dei MC di primo grado:
a) in Inghilterra e nel Galles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GU UAMI
n. 9/1999, pag.
1141
The High Court
The Patents County Court
Birmingham County Court
Bristol County Court
Cardiff County Court
Leeds County Court
Liverpool County Court
Manchester County Court
Newcastle upon Tyne County Court
b) in Scozia
-
The Court of Session
c) in Irlanda del Nord
-
The High Court
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
The Court of Appeal
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Regolamenti sul marchio comunitario del 2006
Repubblica
ceca
Tribunale dei MC di primo grado:
-
Městský soud v Praze
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
Vrchní soud v Praze
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 55, CZ-LM
Slovacchia
Tribunali dei MC di primo grado:
• Okresný súd v Bratislave I
• Okresný súd v Banskej Bystrici
• Okresný súd v Košiciach I
171
Stato
membro
Tribunali dei marchi comunitari
Riferimento
della pubblicazione
Tribunali dei MC di secondo grado:
• Krajský súd v Bratislave
• Krajský súd v Banskej Bystrici
• Krajský súd v Košiciach
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 11 della Legge n. 371/2004 sulle sedi e i distretti giudiziari nella Repubblica slovacca
Slovenia
Tribunale dei MC di primo grado:
-
Okrožno sodišče v Ljubljani
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
Višje sodišče v Ljubljani
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Articoli 101 (1) (II) (4) e 104 (1) della Legge sui tribunali (Gazzetta ufficiale n. 100/2005)
Spagna
Tribunale dei MC di primo grado:
-
Juzgados de lo Mercantil de Alicante
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
Audiencia Provincial de Alicante
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 2 (4) della “Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que
se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”
Svezia
Tribunale dei MC di primo grado:
-
Stockholms tingsrätt
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
Svea hovrätt, Stockholm
Notificazione ai sensi dell’articolo 91 (2) RMC, indirizzata alla Commissione europea
§ 67, SE-LM
Ungheria
Tribunale dei MC di primo grado:
-
Fővárosi Biróság
Tribunale dei MC di secondo grado:
-
Fővárosi Itélőtábla
Articolo 76/H HU-LM
172
GU UAMI n.
9/1999, pag.
1141
B.
Tribunali dei disegni e modelli comunitari
Ai sensi dell'articolo 80 del regolamento sui disegni e modelli comunitari (RDC), gli Stati
membri designano tribunali dei disegni e modelli comunitari di primo e secondo grado, con
le competenze che attribuisce loro l’RDC. Ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, RDC, è
possibile il ricorso in cassazione o in appello dinanzi a un giudice di terzo grado, alle stesse
condizioni ed entro gli stessi limiti in cui la corrispondente legislazione nazionale ammetta
un tale ricorso o appello contro decisioni dei giudici designati come tribunali di secondo
grado dei disegni e modelli comunitari.
I tribunali dei disegni e modelli comunitari sono tribunali nazionali specializzati, ai quali è
conferita giurisdizione in materia di diritto comunitario della proprietà industriale sull'intero
territorio della Comunità. L'obiettivo è di contenere, per quanto possibile, il numero di
tribunali per ciascuno Stato membro.
Conformemente all'articolo 81 RDC, i tribunali dei disegni e modelli comunitari hanno
competenza esclusiva su:
a)
azioni per contraffazione di disegni o modelli comunitari,
b)
azioni per minaccia di contraffazione e per l’accertamento dell’insussistenza di una
contraffazione, qualora la legge nazionale preveda tale tipo di azioni,
c)
azioni per dichiarazione di nullità di disegni o modelli comunitari non registrati,
d)
domande riconvenzionali di nullità di disegni o modelli comunitari, proposte
nell’ambito di procedimenti di cui alla lettera a).
A norma dell'articolo 80, paragrafo 2, RDC, entro il 6 marzo 2005 ogni Stato membro era
tenuto a comunicare alla Commissione europea un elenco di tribunali dei disegni e modelli
comunitari, con l’indicazione delle rispettive denominazioni e competenze territoriali.
Analogamente, le eventuali modifiche apportate a tale elenco vanno comunicate alla
Commissione europea. Fintantoché uno Stato membro non provveda a comunicare
l'elenco alla Commissione, la competenza di cui all'articolo 80 RDC spetta ai tribunali
nazionali che sono competenti ratione loci e ratione materiae nei procedimenti riguardanti
un disegno o modello nazionale registrato nello Stato membro interessato, ossia come se
il disegno o modello comunitario fosse un disegno o modello nazionale registrato in quello
Stato (articolo 80, paragrafo 5, RDC).
Gli elenchi e le eventuali modifiche comunicati dagli Stati membri sono pubblicati dalla
Commissione europea nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (articolo 80,
paragrafo 4, RDC). L'Ufficio ripubblica a sua volta tali comunicazioni nella propria Gazzetta
ufficiale. Tuttavia, l'attribuzione effettiva delle competenze ai tribunali notificati dallo Stato
membro in luogo dei tribunali ordinariamente competenti in materia di disegni e modelli
nazionali non dipende da tale pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Nella tabella successiva sono elencati i tribunali dei disegni e modelli comunitari finora
notificati dagli Stati membri. Ove applicabile, è altresì indicato il riferimento alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o nella Gazzetta ufficiale
173
dell'UAMI. La tabella enumera inoltre i tribunali dei disegni e modelli comunitari che sono
stati designati dagli Stati membri soltanto all’interno del rispettivo ordinamento nazionale,
ma non sono stati ancora oggetto di una notificazione alla Commissione.
174
Stato
membro
Austria
Tribunali dei disegni e modelli comunitari
Riferimento
della pubblicazione
Tribunale dei DC di primo grado:
-
Handelsgericht Wien
Tribunale dei DC di secondo grado:
-
Oberlandesgericht Wien
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 4b (2) della Legge sulla protezione dei disegni e modelli
Articolo 4 della Legge sulla giurisdizione civile
Belgio
Tribunale dei DC di primo grado
-
Tribunal de Commerce de Bruxelles / Rechtbank van Koophandel te
Brussel
Tribunale dei DC di secondo grado:
-
Cour d’appel de Bruxelles / Hof van Beroep te Brussel
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Cipro
-
Danimarca
Tribunale dei DC di primo grado:
-
Sø- og Handelsretten, Copenhagen
Tribunale dei DC di secondo grado:
-
Højesteret, Copenhagen
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 42, capitolo 2 e articolo 43 della Legge danese sui disegni e modelli
Estonia
Tribunale dei DC di primo grado:
-
Harju Maakohus
Tribunale dei DC di secondo grado:
-
Tallinna Ringkonnakohus
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 877 della Legge sulla protezione dei disegni e modelli industriali in Estonia
Finlandia
Tribunale dei DC di primo grado:
-
Helsingin Käräjäoikeus
Tribunale dei DC di secondo grado:
-
Helsingin Hovioikeus
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 43 (2) dell’a Legge finlandese sui disegni e modelli
175
Stato
membro
Tribunali dei disegni e modelli comunitari
Francia
-
Germania
Tribunali dei DC di primo grado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Landgericht München I
Landgericht Nürnberg-Fürth
Landgericht Mannheim
Landgericht Stuttgart
Landgericht Berlin
Landgericht Bremen
Landgericht Hamburg
Landgericht Frankfurt am Main
Landgericht Neubrandenburg
Landgericht Rostock
Landgericht Schwerin
Landgericht Stralsund
Landgericht Braunschweig
Landgericht Düsseldorf
Landgericht Bad Kreuznach
Landgericht Frankenthal (Pfalz)
Landgericht Kaiserslautern
Landgericht Koblenz
Landgericht Landau in der Pfalz
Landgericht Mainz
Landgericht Trier
Landgericht Zweibrücken
Landgericht Saarbrücken
Landgericht Bautzen
Landgericht Chemnitz
Landgericht Dresden
Landgericht Görlitz
Landgericht Leipzig
Landgericht Zwickau
Landgericht Magdeburg
Landgericht Flensburg
Landgericht Itzehoe
Landgericht Kiel
Landgericht Lübeck
Landgericht Erfurt
Tribunali dei DC di secondo grado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
176
Oberlandesgericht München
Oberlandesgericht Nürnberg
Oberlandesgericht Karlsruhe
Oberlandesgericht Stuttgart
Kammergericht Berlin
Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen
Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg
Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Oberlandesgericht Rostock
Oberlandesgericht Braunschweig
Oberlandesgericht Düsseldorf
Riferimento
della pubblicazione
Stato
membro
Tribunali dei disegni e modelli comunitari
•
•
•
•
•
•
•
Riferimento
della pubblicazione
Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken
Oberlandesgericht Koblenz
Saarländisches Oberlandesgericht Saarbrücken
Oberlandesgericht Dresden
Oberlandesgericht Naumburg
Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht
Thüringer Oberlandesgericht
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Grecia
Tribunali dei DC di primo grado:
• Thessaloniki City Court
• Athens City Court
Tribunali dei DC di secondo grado:
• Thessaloniki Court of Appeal
• Athens Court of Appeal
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 9 della legge n. 2943/2001
Irlanda
Tribunale dei DC di primo grado:
-
the High Court
Tribunale dei DC di secondo grado:
-
the Supreme Court
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
IE-S.I. No. 27 del 2003
Italia
Tribunali dei DC di primo grado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tribunale di Bari
Tribunale di Bologna
Tribunale di Catania
Tribunale di Firenze
Tribunale di Genova
Tribunale di Milano
Tribunale di Napoli
Tribunale di Palermo
Tribunale di Roma
Tribunale di Torino
Tribunale di Trieste
Tribunale di Venezia
Tribunali dei DC di secondo grado:
•
•
•
•
•
•
Corte d’appello di Bari
Corte d’appello di Bologna
Corte d’appello di Catania
Corte d’appello di Firenze
Corte d’appello di Genova
Corte d’appello di Milano
177
Stato
membro
Tribunali dei disegni e modelli comunitari
•
•
•
•
•
•
Corte d’appello di Napoli
Corte d’appello di Palermo
Corte d’appello di Roma
Corte d’appello di Torino
Corte d’appello di Trieste
Corte d’appello di Venezia
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 15 n. 273, Codice del diritto della proprietá industriale
Lettonia
Tribunale dei DC di primo grado:
-
Rīgas Apgabaltiesa
Tribunale dei DC di secondo grado:
-
Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta.
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Lituania
Tribunale dei DC di primo grado:
-
Vilniaus apygardos teismas
Tribunal dei DC di secondo grado:
-
Apeliacinis Teismas
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 46, parte (2) 4, legge n. IX-1181
Articolo 301 parte 3, Codice civile della Repubblica di Lituania
Lussemburgo Malta
-
Paesi Bassi
Tribunale dei DC di primo grado:
-
Arrondissementsrechtbank te ‘s - Gravenhage
Tribunale dei DC di secondo grado
-
Gerechtshof te ‘s - Gravenhage
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Uitvoeringswet EG-verordening betreffende Gemeenschapsmodellen
Polonia
Tribunale dei DC di primo grado:
-
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Wspólnotowych Znaków
Towarowych i Wzorów Przemyslowych
Tribunale dei DC di secondo grado:
-
Sąd Apelacyjny w Warszawie
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Legge del 16 aprile 2004 che modifica la Legge sullo statuto dei tribunali comuni
178
Riferimento
della pubblicazione
Stato
membro
Portogallo
Tribunali dei disegni e modelli comunitari
Riferimento
della pubblicazione
Tribunale dei DC di primo grado:
-
Tribunal do Comércio de Lisboa
Tribunale dei DC di secondo grado:
-
Tribunal da Relação de Lisboa
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 40, PT-CPI
Regno
Unito
Tribunali dei DC di primo grado:
-
The High Court
The Patents County Court
The Court of Session
Tribunale dei DC di secondo grado:
-
The Court of Appeal
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Regolamenti sui disegni e modelli comunitari del 2005
Repubblica
ceca
Tribunale dei DC di primo grado:
-
Městský soud v Praze
Tribunale dei DC di secondo grado:
-
Vrchní soud v Praze
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 47 della Legge sui disegni e modelli
Codice del procedimento amministrativo
Slovacchia
Tribunali dei DC di primo grado:
• Okresný súd v Bratislave I
• Okresný súd v Banskej Bystrici
• Okresný súd v Košiciach I
Tribunali dei DC di secondo grado:
• Krajský súd v Bratislave
• Krajský súd v Banskej Bystrici
• Krajský súd v Košiciach
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 11 della Legge n. 371/2004 sulle sedi e i distretti giudiziari nella Repubblica slovacca
Slovenia
Tribunale dei DC di primo grado:
-
Okrožno sodišče v Ljubljani
Tribunale dei DC di secondo grado:
-
Višje sodišče v Ljubljani
179
Stato
membro
Tribunali dei disegni e modelli comunitari
Riferimento
della pubblicazione
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Articoli 101 (1) (II) (4) e 104 (1) della Legge sui tribunali (Gazzetta ufficiale n. 100/2005)
Spagna
Tribunale dei DC di primo grado:
-
Juzgados de lo Mercantil de Alicante
Tribunale dei DC di secondo grado:
-
Audiencia Provincial de Alicante
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 2 (4) della “Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que
se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial”
Svezia
Tribunale dei DC di primo grado:
-
Stockholms tingsrätt
Tribunale dei DC di secondo grado:
-
Svea hovrätt, Stockholm
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Articolo 52 della Legge svedese sulla protezione dei disegni e modelli
Regolamento generale svedese sulla giurisdizione
Ungheria
Tribunale dei DC di primo grado:
-
Fővárosi Biróság
Tribunale dei DC di secondo grado:
-
Fővárosi Itélőtábla
Notificazione ai sensi dell’articolo 80 (1) RDC, indirizzata alla Commissione europea
Capitolo 60 E della Legge sulla protezione dei disegni e modelli del 2001 (XL VIII)
Tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari
Stato
Bulgaria
-
Romania
-
180
Riferimento
della pubblicazione
Capitolo 11
Autorità nazionali competenti per l’esecuzione delle decisioni
definitive dell’Ufficio che fissano l’ammontare delle spese
Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, RMC e dell’articolo 71, paragrafo 1, RDC, ogni
decisione definitiva dell’Ufficio che fissa l’ammontare delle spese costituisce titolo
esecutivo.
Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, RMC e dell’articolo 71, paragrafo 2, RDC, l’esecuzione
forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio è
effettuata e ciascuno Stato membro deve designare le autorità nazionali competenti per
l’esecuzione delle decisioni definitive dell’Ufficio che fissano l’ammontare delle spese. Gli
Stati membri devono informare l’Ufficio e la Corte di giustizia delle autorità da essi
designate.
Nella seguente tabella sono elencate le autorità nazionali competenti per l’esecuzione,
quali sono state finora comunicate dagli Stati membri (come nel caso di Germania,
Slovacchia, Austria, Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito). La tabella include
inoltre l’elenco delle autorità nazionali competenti che sono state designate dagli Stati
membri solamente all’interno del rispettivo ordinamento nazionale (è il caso della Spagna).
181
Stato
membro
Autorità nazionali competenti per l’esecuzione
delle decisioni definitive dell’Ufficio che fissano
l’ammontare delle spese
Austria
MC e DC: Bezirksgerichte
Belgio
MC e DC: tribunali di primo grado
Riferimento di
pubblicazione
GU UAMI n. 4/2004,
pag. 559 e 561
Cipro
Danimarca
MC: Patentdirektoratet
Estonia
Finlandia
Francia
MC: l'Institut national de la propriété industrielle
Articolo 3, Decreto n. 2001-670
Germania
MC e DC: Bundespatentgericht
GU UAMI n. 5/2002,
pag. 887
GU UAMI n. 6/2005,
pag. 853 e 855
§ 125 i, DE-LM; § 64 DE-DeL
Grecia
Irlanda
MC e DC: The High Court
Articolo 3 (1), S.I. No. 646 del 2006
Italia
Lettonia
MC: Latvijas Republikas Patentu Valde
Articolo 39.1 (2), LV-LM
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
182
MC: Arrondissementsrechtbanken (Corti distrettuali)
GU UAMI n.
12/1999, pag. 1517
Stato
membro
Regno Unito
Autorità nazionali competenti per l’esecuzione
delle decisioni definitive dell’Ufficio che fissano
l’ammontare delle spese
Riferimento di
pubblicazione
MC: Il Secretary of State è l’autorità competente di cui all’articolo 82, paragrafo 2, RMC. Avendo esso delegato i propri poteri in
materia ai pubblici funzionari del Patent Office (Ufficio brevetti)
del Regno Unito, le domande di questo tipo vanno indirizzate a:
GU UAMI n.
12/1998, pag. 1381
The Law Section
Trade Mark Registry
Concept House
Cardiff Road
Newport
South Wales NP10 8QQ
Repubblica ceca
Slovacchia
MC e DC: Úrad Priemyselného Vlastníctva
GU UAMI n.
11/2004, pag. 1273
Slovenia
Spagna
MC: La Secretaría General Técnica de Ministerio de Justicia
ES-DECRETO
Svezia
Ungheria
MC e DC:
- A megyei bíróságok székhelyén működő helyi bíróság
- Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság
Articolo 16 (f) della Legge del 1994 sull’esecuzione forzata
Autorità nazionali competenti per l’esecuzione
delle decisioni definitive dell’Ufficio che fissano
l’ammontare delle spese
Stato
Bulgaria
-
Romania
-
Riferimento di
pubblicazione
183
Capitolo 12
Periodo di cinque anni per la valutazione dell'uso di marchi
nazionali
Ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 2, RMC, il titolare di un marchio comunitario anteriore
che ha presentato opposizione contro la registrazione di un marchio comunitario deve addurre la prova, se così richiesto dal richiedente il marchio comunitario, che il proprio marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato nel corso dei cinque anni che precedono la data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario, purché a tale data il marchio comunitario
anteriore fosse registrato da almeno cinque anni (“periodo di tolleranza di 5 anni”).
Del pari, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3, RMC, il titolare di un marchio nazionale anteriore che ha presentato opposizione contro la registrazione di un marchio comunitario
deve addurre la prova, se così richiesto dal richiedente il marchio comunitario, che il proprio marchio nazionale anteriore è stato seriamente utilizzato nello Stato membro in questione per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato nel corso dei cinque anni che
precedono la data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario, purché a tale
data il marchio nazionale anteriore fosse registrato da almeno cinque anni.
La data di registrazione di un marchio comunitario è la data in cui esso viene iscritto nel
registro dei marchi comunitari. Di conseguenza, il periodo di tolleranza di cinque anni per
un marchio comunitario comincia a decorrere dalla sua iscrizione nel registro dei marchi
comunitari.
Per determinare la data di inizio del periodo di tolleranza di cinque anni per un marchio
nazionale, si deve far riferimento alla legislazione nazionale. L’inizio di tale periodo dipende dalla procedura di registrazione degli Stati membri e, in particolare, dal fatto se uno
Stato membro preveda o no un procedimento di opposizione post-registrazione (come avviene nel caso di Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia).
La tabella successiva richiama le disposizioni nazionali pertinenti in materia di non uso di
un marchio nazionale e specifica la data rilevante a partire dalla quale decorre il periodo di
tolleranza di cinque anni per un marchio nazionale.
185
Stato
membro
Austria
Periodo di cinque anni per la valutazione dell'uso di marchi nazionali
“…registrato da almeno cinque anni sul territorio nazionale… se non sia stato utilizzato…
nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda“
§ 33a (1), AT-LM
Data di iscrizione nel registro dei marchi
Benelux
“in quanto non sia stato fatto alcun uso normale del marchio sul territorio del Benelux per i
prodotti per i quali il marchio è registrato, senza giustificato motivo, per un periodo ininterrotto di cinque anni”
Articolo 2.26, punto 2, lettera a), CBPI
Data di registrazione del marchio
Cipro
"… per un periodo ininterrotto di cinque anni o più durante il quale il marchio sia stato un
marchio registrato e non sia stato utilizzato in buona fede dal titolare in relazione a tali prodotti e servizi..."
Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), CY-LM
Data di iscrizione del marchio nel registro dei marchi
Danimarca
“…entro i cinque anni successivi alla data di conclusione del procedimento di registrazione…”
§ 25 (1), DK-LM
Se non è stata depositata alcuna opposizione:
Due mesi dopo la pubblicazione della registrazione (procedimento di opposizione postregistrazione).
Se è stata depositata un’opposizione:
a) Data in cui la decisione sull’opposizione diviene definitiva (vale a dire, nei casi in cui la
domanda di opposizione sia respinta definitivamente, segnatamente quando il termine
per il ricorso sia scaduto o quando le possibilità di ricorso siano state esaurite) oppure
b) data del ritiro dell’opposizione
Estonia
"… per cinque anni consecutivi dalla registrazione, senza motivi legittimi..."
§ 53 (1) 3), 4), § 53 (2) e (3), EE-LM
Data di iscrizione del marchio nel registro dei marchi
Finlandia
“…qualora il marchio non sia stato utilizzato nel corso degli ultimi cinque anni...”
§ 26, FI-LM
Francia
“…uso per un periodo ininterrotto di cinque anni”
Articolo L. 714-5, FR-CPI
Data in cui la registrazione è pubblicata nel Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Germania
186
Se non è stata depositata alcuna opposizione: data di registrazione (procedimento di opposizione post-registrazione).
Stato
membro
Periodo di cinque anni per la valutazione dell'uso di marchi nazionali
Se è stata depositata un’opposizione: conclusione del periodo di opposizione (vale a dire,
rigetto definitivo dell’opposizione o diversa risoluzione, ad esempio, a seguito del ritiro
dell’opposizione)
§ 26 (5), DE-LM
Grecia
“...entro i cinque anni successivi alla data di conclusione del procedimento di registrazione”
Articolo 17 (1) (a), GR-LM
Irlanda
“...entro cinque anni successivi alla data di pubblicazione della registrazione”
Articolo 51 (1) (a), (b), IE-LM
Italia
“…entro cinque anni dalla registrazione”
Articolo 24, paragrafo 1, IT-CPI
Data di iscrizione del marchio nel registro dei marchi
Lettonia
"… entro cinque anni dalla data di registrazione... e in assenza di motivi legittimi per il
mancato uso"
Articolo 23, paragrafo 3, LV-LM
Data di iscrizione del marchio nel registro dei marchi
Lituania
"... del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso, fuorché nei casi in cui il mancato
uso del marchio sia giustificato da motivi seri"
Articolo 47, paragrafo 2, LT-LM
Data di emissione del certificato di registrazione
Malta
"… entro cinque anni dalla data in cui si è conclusa la procedura di registrazione il marchio
non ha formato oggetto di un uso effettivo..."
Articolo 42, paragrafo 1, lettera a), MT-LM
Polonia
"… un periodo ininterrotto di cinque anni consecutivi di mancato uso..."
Articolo 170, paragrafo 2, PL-LPI
Portogallo
“...la registrazione decade qualora il marchio non sia stato seriamente utilizzato per un
periodo di cinque anni”
Articolo 269, paragrafo 1, PT-CPI
Il periodo di cinque anni comincia a decorrere dalla data di registrazione.
Articolo 269, paragrafo 5, PT-CPI
Regno
Unito
“… entro i cinque anni successivi alla data di conclusione del procedimento di registrazione …”
Articolo 46 (1) (a), (b), UK-LM
A decorrere dall’iscrizione del marchio nel registro dei marchi
187
Stato
membro
Periodo di cinque anni per la valutazione dell'uso di marchi nazionali
Repubblica
ceca
"… entro cinque anni dalla registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto di un
uso effettivo da parte del titolare..."
Articolo 13, paragrafo 1, CZ-LM
Data di iscrizione del marchio nel registro dei marchi
Slovacchia
"… il marchio non è stato utilizzato... per almeno cinque anni consecutivi..."
Articolo 16, paragrafo 4, SK-LM
Slovenia
“… entro un periodo ininterrotto di cinque anni dalla data di iscrizione del diritto nel registro“
Articolo 120, paragrafo 1, SL-LPI
Data di iscrizione del marchio nel registro dei marchi
Spagna
“...entro cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa concessione nel
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial"
Se un marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo in Spagna per i prodotti o servizi
per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio sarà sottoposto alle sanzioni previste nella presente normativa, salvo
motivo legittimo per il mancato uso.
Articolo 39, paragrafo 1, ES-LM
Svezia
“entro cinque anni successivi alla data di conclusione del procedimento di registrazione”
§ 25a, SE-LM
Se non è stata depositata alcuna opposizione:
due mesi successivi alla pubblicazione della registrazione (procedimento di opposizione
post-registrazione)
Se è stata depositata un’opposizione:
a) data in cui la decisione sull’opposizione diviene definitiva (vale a dire, in caso di rigetto
definitivo dell’opposizione, segnatamente qualora il termine per il ricorso sia scaduto
oppure le possibilità di ricorso siano esaurite) oppure
b) data di ritiro dell’opposizione
Ungheria
"… entro un periodo di cinque anni dalla data di registrazione..."
Articolo 18, paragrafo 1, HU-LM
La data della decisione sulla registrazione sarà la data di registrazione del marchio
Articolo 64, paragrafo 1, HU-LM
Stato
Bulgaria
Periodo di cinque anni per la valutazione dell'uso di marchi nazionali
“… entro un periodo di cinque anni dalla registrazione..."
Articolo 19, paragrafo 1, BG-LM
Romania
188
-
Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno
Legislazione nazionale relative al marchio comunitario e al disegno o modello comunitario 2010
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea
2010 — 188 pagg. — 21 × 29,7 cm
ISBN 978-92-91561-140-7
doi:10.2814/10608
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Legislazione nazionale relativa al marchio comunitario e al disegno