Riforma della previdenza complementare Delega: legge 23 agosto 2004, n.243. - Art.1, comma 1, lett.e): adozione di misure finalizzate ad incrementare i flussi di finanziamento: conferimento obbligatorio del TFR (meccanismo del silenzio- assenso). - Art.1, comma 1, lett.i): ridefinire la disciplina vigente con riferimento sia alla fase di accumulo, sia alla fase di erogazione: • fissazione di un doppio limite di deducibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione, in percentuale ed in valore assoluto con possibilità per il lavoratore di scegliere quello più favorevole; • revisione, in senso meno oneroso, dell’imposizione sui rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. Norme di riferimento. - Art.8, comma 4, dello schema di D. Lgs. - Art.10, comma 1, lett.e-bis), del Tuir (come riformulata ai sensi dell’art.21, comma 2, dello schema di D.Lgs.). Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. Contributi deducibili - Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi, sia volontari, sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente per un importo non superiore a 5.164, 57 euro. • Non è previsto un limite percentuale (possibile contrasto con i principi della legge delega). • Non è prevista alcuna condizione di versamento del TFR. Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. Contributi deducibili - Nel computo del limite di deducibilità dovrà tenersi conto anche: • degli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’art.105, comma 1, del Tuir e cioè ai fondi di previdenza configurati come patrimoni di destinazione e suddivisi in conti individuali intestati ai singoli iscritti; • dei contributi versati per la reintegrazione di anticipazioni (previsione di un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazione proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato). Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. - Non sono compresi fra i contributi deducibili: • quelli direttamente versati dalle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (D.Lgs. 16 settembre 1996, n.565); • quelli versati a forme pensionistiche estere (circolare dell’Agenzia delle entrate 10 giugno 2004, n.24; contra Comunicazione della Commissione Europea 19 aprile 2001). Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. - Familiari a carico: i contributi versati per i soggetti fiscalmente a carico possono essere dedotti dal soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico per l’ammontare non dedotto dalle stesse ma nel limite complessivo di 5.164,57 euro. - Lavoratori di prima occupazione (successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs.): è consentito dedurre dal reddito complessivo, nei venti anni successivi al primo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro non dedotti nei primi 5 anni di partecipazione per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui (meccanismo di favore). Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. - Adempimenti del lavoratore: obbligo di comunicare alla forma pensionistica complementare l’ammontare dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. In caso di trasferimento da una forma di previdenza complementare ad un’altra, l’onere di trasmettere le informazioni ricevute dal contribuente alla forma complementare di destinazione è a carico della forma di provenienza. Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. - Adempimenti del datore di lavoro: Il sostituto può dedurre dal reddito corrisposto al lavoratore le somme che ha direttamente trattenuto a fronte di oneri deducibili già in sede di effettuazione delle ritenute relative ai singoli periodi di paga. Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. Regime fiscale delle prestazioni. - Prestazioni in forma di capitale: fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato. • Imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. • Imposta sostitutiva: applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15 per cento (ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali). La ritenuta è applicata dalla forma pensionistica. • Non sono previsti conguagli né ricalcoli d’imposta. Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. Regime fiscale delle prestazioni. - Anticipazioni: non possono mai eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata. - Possono essere richieste: • in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento del maturato, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli e per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. • decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento del maturato, per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli, per interventi di manutenzione edilizia ovvero per ulteriori esigenze. Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. Regime fiscale delle prestazioni. Anticipazioni. • Ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota del 15 per cento (ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali) nel caso di anticipazioni per spese sanitarie. • Ritenuta alla fonte con aliquota del 23 per cento nel caso di anticipazioni per l’acquisto della prima casa o per interventi di manutenzione o per ulteriori esigenze degli iscritti. • La ritenuta è operata dalla forma pensionistica erogante. Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. Regime fiscale delle prestazioni. - Anticipazioni • Le anticipazioni possono essere reintegrate. Nel caso di versamenti eccedenti il limite di 5.164,57 euro é previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’imposta pagata sull’anticipazione proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. Regime fiscale delle prestazioni. - Riscatto • Il riscatto totale è consentito solo per i casi di invalidità permanente e a seguito di inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi. • Il riscatto è consentito nel limite del 50 per cento del montante maturato a seguito di inoccupazione per un periodo superiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità e cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. Regime fiscale delle prestazioni. - Riscatto • Ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15 per cento (ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali). Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. Regime fiscale delle prestazioni. - Prestazioni in forma di rendita • Imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. • Rendita riferibile ai contributi dedotti: applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15 per cento (ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali). La ritenuta è applicata dalla forma pensionistica erogante. Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. Regime fiscale delle prestazioni. - Prestazioni in forma di rendita. • Rendita riferibile ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già assoggettati ad imposta in capo al fondo: non imponibile. • Rendimento maturato durante la fase di erogazione: applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50 per cento (reddito di capitale). • La ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. Regime Transitorio - Montante maturato fino al 31 dicembre 2000. • Imposizione con aliquota progressiva Irpef su un imponibile pari all’87,5 per cento del maturato. Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. Regime Transitorio - Montante maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005. • Rendita riferibile ai contributi dedotti: imposizione con aliquota progressiva Irpef. • Rendita riferibile ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già assoggettati ad imposta in capo al fondo: non imponibile. • Rendimento maturato durante la fase di erogazione: applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50 per cento (reddito di capitale). Riforma della previdenza complementare Schema di decreto legislativo attuativo. Regime Transitorio - Montante maturato dal 1° gennaio 2006. • Rendita riferibile ai contributi dedotti: applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15 per cento (ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali). La ritenuta è applicata dalla forma pensionistica erogante. • Rendita riferibile ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già assoggettati ad imposta in capo al fondo: non imponibile. • Rendimento maturato durante la fase di erogazione: applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50 per cento (reddito di capitale).