Riforma della previdenza complementare
Delega: legge 23 agosto 2004, n.243.
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Art.1, comma 1, lett.e): adozione di misure finalizzate ad incrementare
i flussi di
finanziamento: conferimento obbligatorio del TFR
(meccanismo del silenzio- assenso).
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Art.1, comma 1, lett.i): ridefinire la disciplina vigente con riferimento sia
alla fase di accumulo, sia alla fase di erogazione:
•
fissazione di un doppio limite di deducibilità fiscale della contribuzione
ai fondi pensione, in percentuale ed in valore assoluto con possibilità
per il lavoratore di scegliere quello più favorevole;
•
revisione, in senso meno oneroso, dell’imposizione sui rendimenti
delle attività delle forme pensionistiche complementari
Riforma della previdenza complementare
Schema di decreto legislativo attuativo.
Norme di riferimento.
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Art.8, comma 4, dello schema di D. Lgs.
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Art.10, comma 1, lett.e-bis), del Tuir (come riformulata ai sensi
dell’art.21, comma 2, dello schema di D.Lgs.).
Riforma della previdenza complementare
Schema di decreto legislativo attuativo.
Contributi deducibili
- Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi, sia volontari, sia
dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, versati
dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente per un importo non
superiore a 5.164, 57 euro.
•
Non è previsto un limite percentuale (possibile contrasto con i principi
della legge delega).
•
Non è prevista alcuna condizione di versamento del TFR.
Riforma della previdenza complementare
Schema di decreto legislativo attuativo.
Contributi deducibili
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Nel computo del limite di deducibilità dovrà tenersi conto anche:
•
degli accantonamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di
previdenza di cui all’art.105, comma 1, del Tuir e cioè ai fondi di
previdenza configurati come patrimoni di destinazione e suddivisi in
conti individuali intestati ai singoli iscritti;
•
dei contributi versati per la reintegrazione di anticipazioni (previsione
di un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento
dell’anticipazione proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato).
Riforma della previdenza complementare
Schema di decreto legislativo attuativo.
- Non sono compresi fra i contributi deducibili:
•
quelli direttamente versati dalle persone che svolgono lavori di cura
non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (D.Lgs. 16 settembre
1996, n.565);
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quelli versati a forme pensionistiche estere (circolare dell’Agenzia
delle entrate 10 giugno 2004, n.24; contra Comunicazione della
Commissione Europea 19 aprile 2001).
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Schema di decreto legislativo attuativo.
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Familiari a carico: i contributi versati per i soggetti fiscalmente a carico
possono essere dedotti dal soggetto nei confronti del quale dette
persone sono a carico per l’ammontare non dedotto dalle stesse ma
nel limite complessivo di 5.164,57 euro.
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Lavoratori di prima occupazione (successiva alla data di entrata in
vigore del D.Lgs.): è consentito dedurre dal reddito complessivo, nei
venti anni successivi al primo anno di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari, i contributi eccedenti il limite di
5.164,57 euro non dedotti nei primi 5 anni di partecipazione per un
importo non superiore a 2.582,29 euro annui (meccanismo di favore).
Riforma della previdenza complementare
Schema di decreto legislativo attuativo.
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Adempimenti del lavoratore: obbligo di comunicare alla forma
pensionistica complementare l’ammontare dei contributi versati che
non hanno fruito della deduzione entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. In caso di
trasferimento da una forma di previdenza complementare ad un’altra,
l’onere di trasmettere le informazioni ricevute dal contribuente alla
forma complementare di destinazione è a carico della forma di
provenienza.
Riforma della previdenza complementare
Schema di decreto legislativo attuativo.
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Adempimenti del datore di lavoro: Il sostituto può dedurre dal reddito
corrisposto al lavoratore le somme che ha direttamente trattenuto a
fronte di oneri deducibili già in sede di effettuazione delle ritenute
relative ai singoli periodi di paga.
Riforma della previdenza complementare
Schema di decreto legislativo attuativo.
Regime fiscale delle prestazioni.
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Prestazioni in forma di capitale: fino ad un massimo del 50 per cento
del montante finale accumulato.
•
Imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte
corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
•
Imposta sostitutiva: applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con
aliquota del 15 per cento (ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con
un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali). La ritenuta è
applicata dalla forma pensionistica.
•
Non sono previsti conguagli né ricalcoli d’imposta.
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Schema di decreto legislativo attuativo.
Regime fiscale delle prestazioni.
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Anticipazioni: non possono mai eccedere il 75 per cento della
posizione individuale maturata.
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Possono essere richieste:
•
in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento del
maturato, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni
relative a sé, al coniuge e ai figli e per interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
•
decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per
cento del maturato, per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli,
per interventi di manutenzione edilizia ovvero per ulteriori esigenze.
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Schema di decreto legislativo attuativo.
Regime fiscale delle prestazioni.
Anticipazioni.
•
Ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota del 15 per cento
(ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno
eccedente il 15° anno di partecipazione, con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali) nel caso di anticipazioni per spese
sanitarie.
•
Ritenuta alla fonte con aliquota del 23 per cento nel caso di
anticipazioni per l’acquisto della prima casa o per interventi di
manutenzione o per ulteriori esigenze degli iscritti.
•
La ritenuta è operata dalla forma pensionistica erogante.
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Schema di decreto legislativo attuativo.
Regime fiscale delle prestazioni.
- Anticipazioni
•
Le anticipazioni possono essere reintegrate. Nel caso di versamenti
eccedenti il limite di 5.164,57 euro é previsto il riconoscimento di un
credito d’imposta pari all’imposta pagata sull’anticipazione
proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Riforma della previdenza complementare
Schema di decreto legislativo attuativo.
Regime fiscale delle prestazioni.
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Riscatto
•
Il riscatto totale è consentito solo per i casi di invalidità permanente e
a seguito di inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi.
•
Il riscatto è consentito nel limite del 50 per cento del montante
maturato a seguito di inoccupazione per un periodo superiore a 12
mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del
datore di lavoro a procedure di mobilità e cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria.
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Schema di decreto legislativo attuativo.
Regime fiscale delle prestazioni.
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Riscatto
•
Ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15 per cento (ridotta di una
quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15°
anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali).
Riforma della previdenza complementare
Schema di decreto legislativo attuativo.
Regime fiscale delle prestazioni.
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Prestazioni in forma di rendita
•
Imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte
corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
•
Rendita riferibile ai contributi dedotti: applicazione di una ritenuta a
titolo d’imposta con aliquota del 15 per cento (ridotta di una quota pari
a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di
partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali). La ritenuta è applicata dalla forma pensionistica
erogante.
Riforma della previdenza complementare
Schema di decreto legislativo attuativo.
Regime fiscale delle prestazioni.
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Prestazioni in forma di rendita.
•
Rendita riferibile ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già
assoggettati ad imposta in capo al fondo: non imponibile.
•
Rendimento maturato durante la fase di erogazione: applicazione
dell’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50 per cento (reddito di
capitale).
•
La ritenuta è applicata dai soggetti eroganti.
Riforma della previdenza complementare
Schema di decreto legislativo attuativo.
Regime Transitorio
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Montante maturato fino al 31 dicembre 2000.
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Imposizione con aliquota progressiva Irpef su un imponibile pari
all’87,5 per cento del maturato.
Riforma della previdenza complementare
Schema di decreto legislativo attuativo.
Regime Transitorio
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Montante maturato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005.
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Rendita riferibile ai contributi dedotti: imposizione con aliquota
progressiva Irpef.
•
Rendita riferibile ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già
assoggettati ad imposta in capo al fondo: non imponibile.
•
Rendimento maturato durante la fase di erogazione: applicazione
dell’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50 per cento (reddito di
capitale).
Riforma della previdenza complementare
Schema di decreto legislativo attuativo.
Regime Transitorio
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Montante maturato dal 1° gennaio 2006.
•
Rendita riferibile ai contributi dedotti: applicazione di una ritenuta a
titolo d’imposta con aliquota del 15 per cento (ridotta di una quota pari
a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di
partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali). La ritenuta è applicata dalla forma pensionistica
erogante.
•
Rendita riferibile ai contributi non dedotti ed ai rendimenti già
assoggettati ad imposta in capo al fondo: non imponibile.
•
Rendimento maturato durante la fase di erogazione: applicazione
dell’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50 per cento (reddito di
capitale).
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