ANDREA BONECHI
(Consigliere Delegato Riforma delle professioni)
Le società tra
professionisti alla luce
della legge di stabilità del
2012
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Le forme giuridiche per la costituzione della STP
(comma 3, art. 10 legge di stabilità 2012)
Per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel
sistema ordinistico è consentita la costituzione di società
nella forme previste
 dal titolo V del libro V del codice civile
 Società semplice,
 Società in nome collettivo,
 Società in accomandita semplice,
 Società per azioni,
 Società in accomandita per azioni,
 Società a responsabilità limitata
 (titolo VI del libro V del codice civile)
 Società cooperative
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La denominazione della società
(comma 5, art. 10 legge di stabilità 2012)
Qualunque sia la forma della società nella sua
denominazione sociale dovrà esservi l’indicazione
«società tra professionisti»
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Le previsioni dell’atto costitutivo delle STP
(comma 4, art. 10, legge di stabilità 2012)
a)
b)
c)
d)
l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei
soci;
l’ammissione in qualità di soci dei
o professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in
differenti sezioni,
o cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, in possesso
del titolo di studio abilitante,
o soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche,
o per finalità di investimento;
criteri e modalità affinché
o l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società
sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per
l’esercizio della prestazione professionale richiesta;
o la designazione del socio professionista sia compiuta
dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo
debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato
cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
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Divieto di partecipazione a più STP
(comma 6, art. 10 legge di stabilità 2012)
La partecipazione ad una società è incompatibile con la
partecipazione ad altra società tra professionisti.
Il professionista potrebbe continuare a svolgere l’attività
professionale anche in forma individuale
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Regime disciplinare
(comma 7, art. 10 legge di stabilità 2012)
 I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice
deontologico del proprio ordine,
 la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al
quale risulti iscritta.
Dalle previsioni contenute nella legge di stabilità deriva che
 Gli illeciti disciplinari possono essere imputati sia al
professionista sia alla società
 Sia il professionista sia la società possono essere
sottoposti a procedimento disciplinare
 Occorrerà individuare le relazioni esistenti fra gli illeciti
disciplinari del professionista e quelli della società
 La società deve essere iscritta all’albo professionale
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Società interdisciplinari o interprofessionali?
(comma 8, art. 10 legge di stabilità 2012)
La società tra professionisti può essere costituita anche per
l’esercizio di più attività professionali.
La generica formulazione della norma lascia adito al dubbio
che ci si riferisca all’esercizio «di più attività professionali»
riconducibili alla stessa professione.
Tale dubbio è avvalorato anche dal comma 7 dell’art. 10
dove si fa riferimento «al regime disciplinare dell’ordine al
quale risulti iscritta» senza alcun riferimento alla possibilità
di molteplici iscrizioni in relazione alla diversa qualificazione
professionale che i soci potrebbero avere nel caso si società
multiprofessionali o interprofessionali
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Regolamento di attuazione
(comma 10, art. 10 legge di stabilità 2012)
entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge di
stabilità dovrà essere emanato un regolamento del Ministro
della Giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, al fine di disciplinare
a) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico
professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in
possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione
professionale richiesta; la designazione del socio professionista
sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il
nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
all’utente;
b) La materia della impossibilità di partecipare a più STP
c) La materia della responsabilità disciplinari del professionista e
della società
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Salvezza dei modelli societari ed associativi esistenti
(commi 9 e 11, art. 10 legge di stabilità 2012)
Dubbi interpretativi sorgono dalla lettura dei commi 9 e 11
dell’art. 10 della legge di stabilità
Le norme richiamate prevedono
 La salvezza dei diversi modelli societari già vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di stabilità
 L’a salvezza dei diversi modelli associativi già vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di stabilità
 L’abrogazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815,
che da sempre regola la costituzione degli studi associati
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Coerenza fra la nuova disciplina delle STP ed i principi
elaborati per le SLP
 I principi introdotti per la disciplina delle STP dalla legge
di stabilità sono coerenti con la disciplina della SLP
elaborata e proposta dal CNDCEC
 Il principio cardine delle SLP che prevede la prevalenza
del lavoro intellettuale del professionista rispetto
all’organizzazione dei fattori produttivi dati dal capitale
investito nell’attività e dal lavoro altrui, può essere
recuperato con l’introduzione di apposite clausole
statutarie che prevedono una partecipazione minoritaria
agli utili a fronte dei conferimenti di capitale (effettuati dai
soci professionisti o dai soci non professionisti)
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Legge di stabilità 2012