PARLAMENTO EUROPEO « «« « « « « « « « «« 1999 2004 Commissione giuridica e per il mercato interno 18 dicembre 2003 PE 338.436/68-121 EMENDAMENTI 68-121 Progetto di parere di Piia-Noora Kauppi Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (PE 338.436) Proposta di regolamento (COM(2003) 0424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD) – atto modificativo) Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamento presentato da Ian Twinn Emendamento 68 Considerando 4 bis (nuovo) (4 bis.) Il presente regolamento mira a rafforzare il ruolo dei codici di condotta, ad esempio i codici nazionali di autoregolamentazione concernenti la pubblicità, efficacemente applicati nell'UE. I codici di condotta svolgono un ruolo importante a sostegno delle pratiche commerciali corrette, anche per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali e sulla salute sugli alimenti e la loro armonizzazione al di là delle frontiere nazionali. Di fatto i codici garantiscono spesso un livello di protezione del consumatore più elevato rispetto a quello offerto dalla legislazione. Or. en AM\519688IT.doc IT PE 338.436/68-121 IT Motivazione Le indicazioni nutrizionali e sulla salute riguardano sia la commercializzazione e la pubblicità che la tutela del consumatore e dovrebbero pertanto essere regolamentate da una legislazione comunitaria proporzionata e adeguata, integrata da codici efficaci di condotta. Il successo dell'autoregolamentazione nazionale in materia di pubblicità è stato confermato in modo sorprendente dalle analisi di studi recenti pubblicati dalla Commissione. Il riconoscimento formale di codici di condotta rivelatisi efficaci rafforzerebbe ulteriormente l'autoregolamentazione in materia di pubblicità e contribuirebbe a promuovere gli standard più elevati in tutta Europa. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 69 Considerando 17 (17) Le indicazioni sulla salute che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali funzioni fisiologiche dell’organismo in base a conoscenze scientifiche ormai consolidate e non contestate devono essere soggette a un tipo diverso di valutazione e di approvazione. È dunque necessario adottare un elenco delle indicazioni consentite che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo. (17) Le indicazioni sulla salute che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali funzioni fisiologiche dell’organismo in base a dati scientifici generalmente accettati devono essere soggette a un tipo diverso di valutazione e di approvazione. È dunque necessario adottare un elenco comunitario delle indicazioni consentite che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo. Or. en Motivazione Si collega all'emendamento all'articolo 12. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 70 Articolo 1, paragrafo 2 2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale. Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, PE 338.436/68-121 IT 2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale. Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, 2/35 AM\519688IT.doc scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività. scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività. Esso non impedisce la diffusione di informazioni o di raccomandazioni destinate esclusivamente a medici, infermieri, chimici farmaceutici, altri professionisti sanitari e/o nutrizionisti. Or. en Motivazione È indispensabile far pervenire informazioni più dettagliate sui prodotti alimentari ai pertinenti professionisti sanitari onde favorire una migliore comprensione e consentire loro di fornire consigli adeguati ai clienti. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 71 Articolo 1, paragrafo 2 2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale. Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività. 2. Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale. Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività. Continuano ad essere consentite le informazioni o raccomandazioni utili destinate esclusivamente alle persone qualificate nei settori della medicina, dell'alimentazione o della farmacia. Or. de Motivazione Dovrebbero continuare ad essere consentite le informazioni o raccomandazioni utili fornite sui prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ai sensi della direttiva quadro 89/398/CEE destinate esclusivamente a persone qualificate. AM\519688IT.doc 3/35 PE 338.436/68-121 IT Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 72 Articolo 1, paragrafo 3 3. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute non conformi al presente regolamento sono considerate pubblicità ingannevole ai sensi della direttiva 84/450/CEE del Consiglio. Soppresso Or. de Motivazione A norma del paragrafo 3, tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute non conformi al regolamento sono considerate pubblicità ingannevole ai sensi della direttiva 84/450/CEE. Non è prevista una verifica della concreta idoneità dell'indicazione a trarre in inganno nei singoli casi (!). Il paragrafo 3 parte quindi dal presupposto di una finzione giuridica inammissibile circa tale idoneità. Esso è impostato in modo astratto sulla conformità con le disposizioni del regolamento e ciò è in contrasto con principi fondamentali di procedura. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 73 Articolo 1, paragrafo 4 4. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti gli alimenti per particolari usi nutrizionali definite dalla legislazione comunitaria. 4. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti le indicazioni nutrizionali e sulla salute, come quelle definite dal regolamento (CE) n. 2991/94 del 5 dicembre 1994 che stabilisce norme per i grassi da spalmare, definite dalla legislazione comunitaria. Or. de Motivazione È necessario poter continuare ad applicare tutte le disposizioni già previste dal diritto comunitario per le indicazioni nutrizionali e sulla salute. Tali indicazioni vengono utilizzate efficacemente da molti anni, sono note ai consumatori e quindi non sono ingannevoli. Fra esse rientrano, ad esempio, le indicazioni nutrizionali e sulla salute previste dal regolamento (CE) n. 2991/94 (regolamento sui grassi da spalmare) contenente la definizione delle diciture "a basso tenore di grassi", "alleggerito" o "leggero" per i grassi da spalmare, dal PE 338.436/68-121 IT 4/35 AM\519688IT.doc regolamento (CE) n. 2597/97 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare, dal regolamento n. 80/777/CE (regolamento sulle acque minerali) o dalla direttiva quadro sui prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Emendamento presentato da Janelly Fourtou Emendamento 74 Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo) 4 bis. Il presente regolamento non si applica ai prodotti per i quali esiste già una legislazione comunitaria specifica che vieti l'uso delle indicazioni nutrizionali o sulla salute nell'etichettatura e nella presentazione, e disciplini la pubblicità. Or. fr Motivazione Non ha senso regolamentare ciò che è già stato disciplinato per via legislativa. Il regolamento del Consiglio n. 1493/1999 stabilisce un regime applicabile ai vini che, all'articolo 47, vieta talune indicazioni sulla salute e nutrizionali nell'ambito della descrizione, della designazione e della presentazione. L'articolo 48 dello stesso regolamento disciplina la pubblicità relativa ai vini. Il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione stabilisce le regole applicabili all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti vitivinicoli. Inoltre, il regolamento n. 2826/2000 del Consiglio e il regolamento n. 94/2002 della Commissione impongono limiti severi in materia d'informazione e promozione dei vini sul mercato interno per quanto riguarda le indicazioni relative agli effetti sulla salute legati ad un consumo moderato unito ad una dieta equilibrata. Emendamento presentato da Ian Twinn Emendamento 75 Articolo 2, punto 1 (1) “indicazione” significa qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatoria in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, che affermi, suggerisca o richiami che un alimento abbia particolari caratteristiche; AM\519688IT.doc (1) “indicazione” significa qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatoria in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, che affermi, che un alimento abbia particolari caratteristiche; 5/35 PE 338.436/68-121 IT Or. en Motivazione Il testo proposto lascerebbe nell'incertezza i pubblicitari per quanto riguarda le immagini che non contravvengono alla legislazione. L'immagine di qualcuno che sorride mentre mangia un determinato alimento potrebbe suggerire o implicare che quell'alimento dà una sensazione di benessere e potrebbe essere proibita dalla proposta della Commissione. Ciò è anche coerente con l'emendamento 25. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 76 Articolo 2, punto 2 (2) “sostanza nutritiva” significa proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali elencati all’allegato della direttiva 90/496/CEE e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie; (2) “sostanza nutritiva” significa proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali elencati all’allegato della direttiva 90/496/CEE, o nel previsto regolamento sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie; Or. de Motivazione Andrebbe inserito anche un riferimento al previsto regolamento sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (COM(2003) 0671 def.). Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 77 Articolo 2, punto 6 (6) “indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia” significa qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o richiami che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduca significativamente un fattore di rischio di PE 338.436/68-121 IT (6) “indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia” significa qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o richiami che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduca significativamente il rischio di sviluppo di 6/35 AM\519688IT.doc sviluppo di una malattia umana; una malattia umana; Or. de Motivazione Dato che le indicazioni devono essere comprese dal consumatore, è necessario che la definizione faccia riferimento alla riduzione del "rischio" e non di un "fattore di rischio". Così, un'indicazione sulla riduzione del rischio d'insorgenza di una malattia (ad esempio, "Può ridurre il rischio di malattie circolatorie") è più comprensibile di un'indicazione che menzioni la riduzione di un fattore di rischio legato alla malattia (ad esempio "Può ridurre il livello di omocistina"). Emendamento presentato da Ian Twinn Emendamento 78 Articolo 2, punto 8 bis (nuovo) (8 bis) "salute" significa uno stato generale di benessere fisico, psicologico e sociale. Or. en Motivazione Quantunque la proposta di regolamento verta essenzialmente su norme concernenti la salute, essa non contiene una definizione di tale stato. La definizione proposta corrisponde a quella dell'OMS. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 79 Articolo 3, lettera b) b) dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o l’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti; b) dare adito a dubbi sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti; Or. de Motivazione Il riferimento alla sicurezza alimentare andrebbe soppresso. Il regolamento in esame AM\519688IT.doc 7/35 PE 338.436/68-121 IT contiene norme volte a tutelare i consumatori da indicazioni nutrizionali e sulla salute fuorvianti e ingannevoli. Il concetto di alimenti e mangimi sicuri costituisce la base della nuova normativa europea sui prodotti alimentari ed è materia disciplinata da altre legislazioni comunitarie (cfr. regolamento (CE) n. 178/2002 - legislazione generale sugli alimenti). Non occorre quindi inserire nel presente regolamento un ulteriore riferimento alla sicurezza dei prodotti. Emendamento presentato da Janelly Fourtou Emendamento 80 Articolo 4, paragrafo 3 3. Le bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol non possono recare: Soppresso a) indicazioni sulla salute; b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle relative a una riduzione nel contenuto alcolico o energetico. Or. fr Motivazione Conseguenza dell'emendamento all'articolo 1. Per le bevande alcoliche per le quali le indicazioni nutrizionali e sulla salute non sono state ancora disciplinate è inopportuno e sproporzionato vietare a priori ogni sorta di indicazioni, sempre che esse siano scientificamente corrette. Un'esclusione a priori è peraltro contraria al diritto all'informazione garantito ai consumatori dall'articolo 153 del trattato CE. Emendamento presentato da Toine Manders Emendamento 81 Articolo 4, paragrafo 3 3. Le bevande contenenti più dell’1,2% in volume di alcol non possono recare: 3. Le bevande contenenti più del 12% in volume di alcol non possono recare: a) indicazioni sulla salute; a) indicazioni sulla salute; b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle relative a una riduzione nel contenuto alcolico o energetico. b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle relative a una riduzione nel contenuto alcolico o energetico. Or. nl PE 338.436/68-121 IT 8/35 AM\519688IT.doc Motivazione Il vino e la birra sono considerati in generale come componenti importanti di un'alimentazione sana. Ricerche scientifiche dimostrano che un uso moderato di birra e vino può avere effetti positivi sulla salute ed offrire una possibile protezione contro, ad esempio, le malattie cardiovascolari, l'osteoporosi, i calcoli alla cistifellea e determinate forme di diabete. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 82 Articolo 6, paragrafo 1 1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute devono essere basate su dati scientifici generalmente accettati. 1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute devono essere basate su conoscenze scientifiche comprovate. Or. de Motivazione Formulazione più chiara. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 83 Articolo 6, paragrafo 2 2. L’operatore del settore alimentare che procede a un’indicazione nutrizionale o sulla salute deve giustificare l’utilizzo di tale indicazione. 2. L’operatore del settore alimentare che procede a un’indicazione nutrizionale o sulla salute deve giustificare l’utilizzo di tale indicazione tenendo conto del principio di proporzionalità. Or. de Motivazione L'idea che le indicazioni devono essere motivate con dati scientifici va, in linea di principio, accolta con favore. La motivazione scientifica di un'indicazione andrebbe però fornita con un impegno proporzionato (letteratura, documentazione, conoscenze generali sull'alimentazione). La quantità e l'approfondimento dei dati scientifici da apportare ai fini della giustificazione andrebbero stabiliti in funzione della materia oggetto dei singoli casi in esame e dovrebbero avere un nesso sostanziale con l'indicazione utilizzata. Così, le AM\519688IT.doc 9/35 PE 338.436/68-121 IT indicazioni nutrizionali dovrebbe basarsi di regola sulla letteratura e su documentazioni scientifiche, mentre nuove indicazioni sulla riduzione del rischio di una malattia andrebbero avvalorate da studi clinici. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 84 Articolo 7 Quando è formulata un’indicazione nutrizionale o sulla salute, ad eccezione della pubblicità generale, devono essere fornite informazioni nutrizionali in conformità della direttiva 90/496/CEE. Per le indicazioni sulla salute, le informazioni da presentare sono costituite dalle informazioni del gruppo 2 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/496/CEE. Inoltre, secondo i casi, la quantità della sostanza cui fa riferimento un’indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell’etichetta nutrizionale deve essere indicata in prossimità delle informazioni nutrizionali. Quando è formulata un’indicazione nutrizionale o sulla salute, ad eccezione della pubblicità generale, devono essere fornite informazioni nutrizionali in conformità della direttiva 90/496/CEE. Per le indicazioni sulla salute, le informazioni da presentare sono costituite dalle informazioni del gruppo 1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/496/CEE. Inoltre, secondo i casi, la quantità della sostanza cui fa riferimento un’indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell’etichetta nutrizionale deve essere indicata in prossimità delle informazioni nutrizionali, a meno che non vada già indicata a norma di altre legislazioni. Or. de Motivazione Un'etichetta nutrizionale obbligatoria nel caso delle indicazioni sulla salute nell'ambito del gruppo 2 ("Big 8") non è giustificata, dal momento che non apporta alcuna informazione aggiuntiva utile al consumatore. Ciò vale, ad esempio, per i prodotti per i quali l'indicazione dei valori nutrizionali risulta in una dichiarazione nulla (per esempio, indicazioni su grassi, acidi grassi, fibre e sodio nei dolcificanti utilizzati per le bevande gassose o le acque; indicazioni su zuccheri e fibre nei grassi da spalmare recanti una dicitura sugli acidi grassi saturi; indicazioni su grassi nelle bevande o sulle proteine nei grassi). Per questo motivo l'etichettatura nutrizionale dovrebbe essere obbligatoria solo nell'ambito del gruppo 1 ("Big 4"). PE 338.436/68-121 IT 10/35 AM\519688IT.doc Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 85 Articolo 8, paragrafo 1 1. Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se conformi al presente regolamento e nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato. 1. Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se conformi al presente regolamento. Se l'allegato stabilisce le condizioni per determinate indicazioni nutrizionali, tali condizioni vanno rispettate. Or. de Motivazione In base alle disposizioni del paragrafo 1, in futuro potranno essere utilizzate solo le indicazioni nutrizionali figuranti nell'allegato del regolamento (elenco tassativo). Altre indicazioni, ad esempio quelle concernenti i grassi poli- e monoinsaturi, gli acidi grassi Omega-3 o il colesterolo, non saranno più consentite. In questo modo il consumatore viene privato del suo diritto all'informazione su caratteristiche importanti del prodotto. L'uso delle indicazioni nutrizionali è disciplinato in modo uniforme a livello europeo dal 1990 (direttiva 90/496/CEE). L'indicazione del particolare contenuto di principi nutritivi di un prodotto avviene con l'elencazione dei prodotti nutritivi sotto forma di tabella. Va indicata la quantità di sostanza nutritiva (in mg/100g o 100ml). In questo modo il consumatore non può essere ingannato sui principi nutritivi contenuti in un prodotto. È preferibile quindi un "elenco aperto" paragonabile ad un "codice di comportamento", che formuli esempi di indicazioni nutrizionali e condizioni per il loro uso come aiuto orientativo per l'operatore. L'elenco andrebbe modificato esclusivamente sulla base di conoscenze scientifiche. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 86 Articolo 9, paragrafo 2 Soppresso 2. Le indicazioni nutrizionali comparative confrontano la composizione dell’alimento in questione con una gamma di alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un’indicazione, compresi alimenti di altre marche. Or. de AM\519688IT.doc 11/35 PE 338.436/68-121 IT Motivazione Come si effettua il confronto tra le composizioni degli alimenti a norma del paragrafo 2? Non è chiara né la sua portata ("con una gamma di alimenti") né la forma. L'industria alimentare austriaca interpreta il paragrafo 2 nel senso che l'operatore deve dapprima confrontare, a titolo orientativo, la composizione del suo prodotto con quella di altri prodotti (anche di altre marche). Non è pensabile che l'operatore possa essere obbligato a riportare sulla confezione la composizione dei prodotti con i quali ha effettuato il confronto preliminare, nominando altre marche. Una siffatta interpretazione sarebbe opinabile sotto il profilo delle regole concorrenziali in materia di pubblicità comparativa. L'obbligo del confronto con alimenti della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un indicazione non è attuabile. Il paragrafo 2 andrebbe pertanto soppresso. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 87 Articolo 10, paragrafo 1 1. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se conformi ai requisiti generali del Capitolo II e ai requisiti specifici del presente Capitolo e sono autorizzate in conformità del presente regolamento. 1. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se conformi ai requisiti generali del Capitolo II e ai requisiti specifici del presente Capitolo. Or. de Motivazione L'articolo 10, paragrafo 1 prevede un divieto generale per le indicazioni sulla salute nonché una possibilità di autorizzazione. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se autorizzate in conformità delle disposizioni del regolamento. Questo divieto generale riguarda tutte le indicazioni sulla salute (!), indipendentemente dal fatto che esse possano o meno trarre in inganno il consumatore. Tale divieto è troppo ampio in quanto comprende anche indicazioni che si basano su conoscenze scientifiche e non traggono in inganno il consumatore. Pertanto, tutte le indicazioni che si basano su conoscenze scientifiche generalmente accettate e sono comprensibili per il consumatore dovrebbero poter essere utilizzate senza alcuna autorizzazione preventiva. Violazione del principio di proporzionalità Secondo la recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, un divieto generale di apporre sui prodotti indicazioni relative alla salute e la possibilità di apporre tali indicazioni previo rilascio di un nullaosta costituiscono una misura sproporzionata e non giustificata ai fini della tutela dei consumatori1. Secondo la CdG la tutela dei consumatori può essere 1 CdG, causa C-221/00 (Commissione contro Repubblica austriaca) del 23 gennaio 2003; cause congiunte C- PE 338.436/68-121 IT 12/35 AM\519688IT.doc garantita anche con altre misure meno restrittive, ad esempio obbligando il fabbricante o l'operatore a dimostrare, in caso di dubbio, la correttezza delle indicazioni fornite1. Cambiamento della linea finora seguita dalla Commissione Non è chiaro per quale motivo la Commissione abbia cambiato la linea finora seguita sulla proporzionalità delle disposizioni che disciplinano l'immissione dei prodotti sul mercato (si vedano, ad esempio, le argomentazioni della sentenza C-221/00) ed abbia adottato un principio normativo che la Corte di giustizia europea giudica sproporzionato e sostanzialmente non giustificato. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 88 Articolo 10, paragrafo 2 2. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se l’etichetta comprende le seguenti informazioni: 2. Nell'ambito della procedura di autorizzazione di cui all'articolo 13 o nell'elenco comunitario stabilito ai sensi dell'articolo 12 si può stabilire che le indicazioni sulla salute sono consentite solo se l’etichetta comprende le seguenti informazioni: Or. de Motivazione L'obbligo di riportare sulla confezione di un alimento ulteriori indicazioni, come la quantità dell'alimento e le modalità di consumo o avvertimenti generici, è eccessivo e sostanzialmente non giustificato. In mancanza di un'analisi dei rischi non si dispone di dati scientifici che giustifichino un siffatto obbligo ai fini della tutela del consumatore nel caso dei prodotti alimentari. Un obbligo generale di etichettatura potrebbe essere previsto solo esaminando i singoli casi. In futuro, ulteriori informazioni generali (scientificamente accettate) dovrebbero essere fornite al consumatore attraverso vie di comunicazione diverse dall'etichettatura, quali Internet, Carelines o opuscoli. Queste vie di comunicazione vengono già sfruttate con successo in diversi paesi e sono accettate e richieste dai consumatori. 421/00, C-426/00 e C-16/01 (Sterbenz) del 23 gennaio 2003. 1 CdG, causa C-77/97 (Unilever), Racc. 1999, I-431, punto 35; CdG causa C-221/00, punto 49. AM\519688IT.doc 13/35 PE 338.436/68-121 IT Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 89 Articolo 12, paragrafo 1 1. In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, le indicazioni sulla salute che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali funzioni dell’organismo basate su dati scientifici generalmente accettati e ben comprese dal consumatore medio possono essere fornite se figurano nell’elenco di cui al paragrafo 2. Soppresso Or. de Motivazione Le indicazioni veritiere sulla salute di cui all'articolo 12, che descrivono il ruolo generalmente accettato di una sostanza nutritiva o di altro tipo e sono ben comprese dal consumatore dovrebbero poter essere utilizzate senza ulteriori limitazioni, dal momento che per loro stessa definizione non sono idonee a trarre in inganno i consumatori. La limitazione prevista al paragrafo 1 per l'uso delle indicazioni figuranti nell'elenco (tassativo) non è quindi accettabile. In caso di necessità l'imprenditore sarebbe tenuto a dimostrare l'effetto indicato della sostanza (cfr. Racc. CdG C-221/00). Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 90 Articolo 12, paragrafo 2 Soppresso 2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro e non oltre [last day of the month of adoption of this Regulation + 1 year]. Previa consultazione dell’Autorità, la Commissione, entro e non oltre [last day of the month of adoption of this Regulation + 3 years], adotta, in conformità della procedura di cui all’articolo 23, l’elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1, che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali funzioni dell’organismo. Le modifiche all’elenco PE 338.436/68-121 IT 14/35 AM\519688IT.doc sono adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 23, su iniziativa della Commissione o in seguito a richiesta di uno Stato membro. Or. de Motivazione Si veda la motivazione all'articolo 12, paragrafo 1. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 91 Articolo 12, paragrafo 3 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino all’adozione dell’elenco di cui al secondo comma del paragrafo 2, le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 possono essere fornite sotto la responsabilità degli operatori del settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle disposizioni nazionali applicabili, senza pregiudicare l’adozione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 22. Soppresso Or. de Motivazione Si veda la motivazione all'articolo 12, paragrafo 1. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 92 Articolo 12 1. In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, le indicazioni sulla salute che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali funzioni dell’organismo basate su dati AM\519688IT.doc 1. In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, le indicazioni sulla salute che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali funzioni dell’organismo basate su dati 15/35 PE 338.436/68-121 IT scientifici generalmente accettati e ben comprese dal consumatore medio possono essere fornite se figurano nell’elenco di cui al paragrafo 2. scientifici generalmente accettati e ben comprese dal consumatore medio possono essere fornite se figurano nell’elenco comunitario delle indicazioni sulla salute consentite di cui al paragrafo 2. 2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni di cui al paragrafo 1 entro e non oltre [last day of the month of adoption of this Regulation + 1 year]. 2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione gli elenchi delle indicazioni sulla salute che vorrebbero venissero incluse nell'elenco comunitario delle indicazioni sulla salute consentite entro e non oltre [last day of the month of adoption of this Regulation + 1 year]. Previa consultazione dell’Autorità, la Commissione, entro e non oltre [last day of the month of adoption of this Regulation + 3 years], adotta, in conformità della procedura di cui all’articolo 23, l’elenco comunitario delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1, che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali funzioni dell’organismo. Previa consultazione dell’Autorità, la Commissione, entro e non oltre [last day of the month of adoption of this Regulation + 3 years], adotta, in conformità della procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, l’elenco comunitario delle indicazioni sulla salute consentite di cui al paragrafo 1, che descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali funzioni dell’organismo. Le modifiche all’elenco sono adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 23, su iniziativa della Commissione o in seguito a richiesta di uno Stato membro. Le modifiche all’elenco sono adottate in conformità della procedura di cui all’articolo 23, paragrafo 2, su iniziativa della Commissione o in seguito a richiesta di uno Stato membro. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino all’adozione dell’elenco di cui al secondo comma del paragrafo 2, le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 possono essere fornite sotto la responsabilità degli operatori del settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle disposizioni nazionali applicabili, senza pregiudicare l’adozione delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 22. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino all’adozione dell’elenco comunitario delle indicazioni sulla salute consentite, le indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1 possono essere fornite sotto la responsabilità degli operatori del settore alimentare, purché siano conformi al presente regolamento e alle disposizioni nazionali applicabili. Or. en Motivazione È utile dividere in due categorie le indicazioni sulla salute, come proposto dalla Commissione, segnatamente quelle che fanno riferimento a funzioni dell'organismo (articolo 12) e quelle che fanno riferimento alla riduzione del rischio di malattia (articolo 13). Dovrebbe essere appoggiata la proposta della Commissione di redigere un elenco delle PE 338.436/68-121 IT 16/35 AM\519688IT.doc indicazioni approvate che si riferiscono a funzioni dell'organismo. Siffatto elenco costituisce un modo adeguato per disciplinare le indicazioni che hanno una solida base scientifica e potrebbe essere evitata una lenta e complicata approvazione caso per caso. Ciononostante, è necessaria la chiarificazione della formulazione e il riferimento alle definizioni di cui all'articolo 2 della proposta. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 93 Articolo 13, paragrafo 2 2. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal presente regolamento e ai requisiti specifici di cui al paragrafo 1, per le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia l’etichetta deve recare anche una dicitura indicante che le malattie hanno molteplici fattori di rischio e che l’intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico. Soppresso Or. de Motivazione Questo paragrafo può essere soppresso dal momento che informazioni supplementari, ad esempio le diciture relative ad una dieta equilibrata, alle modalità di consumo e alle persone cui l'alimento è destinato, devono già essere fornite ai sensi dell'articolo 10. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 94 Articolo 14, paragrafo 1 1. Per ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, occorre presentare domanda all’Autorità. 1. Per ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, occorre presentare domanda all’Autorità. Or. de Motivazione La proposta di regolamento prevede una procedura di autorizzazione presso l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sproporzionata dal punto di vista della durata e AM\519688IT.doc 17/35 PE 338.436/68-121 IT dei costi. Essa dovrebbe durare almeno 9 mesi ed è paragonabile alla procedura di autorizzazione prevista per i medicinali (!). L'onere finanziario e amministrativo connesso a tale autorizzazione avrebbe effetti distorsivi sulla concorrenza, in quanto difficilmente sopportabile dalle piccole e medie imprese. In futuro queste ultime non potrebbero quindi far uso delle indicazioni! Una procedura di autorizzazione dovrebbe pertanto essere prevista solo per le indicazioni che si riferiscono alla riduzione di un rischio di malattia (ad esempio "Il calcio riduce il rischio di osteoporosi"). Le indicazioni nutrizionali e sulla salute che si basano su dati scientifici generalmente accettati e sono comprese dai consumatori dovrebbero essere notificate soltanto alle autorità nazionali (procedura di notifica). Emendamento presentato da Ian Twinn Emendamento 95 Articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c) b) informa senza indugio della domanda gli Stati membri e la Commissione e la rende accessibile a questi ultimi insieme alle eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente; Soppresso c) rende pubblica la sintesi del fascicolo di cui al paragrafo 3, lettera f). Or. en Motivazione Trasferendo tali parti all'articolo 16 la riservatezza è protetta oltre la data in cui viene adottata la decisione in merito ad una determinata domanda. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 96 Articolo 14, paragrafo 4 bis (nuovo) 4 bis. Nel caso dei nuovi prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97, la domanda di autorizzazione di indicazioni sulla salute di cui al presente regolamento può, a scelta del richiedente, essere presentata congiuntamente con la domanda di cui all'articolo 4 del PE 338.436/68-121 IT 18/35 AM\519688IT.doc regolamento (CE) n. 258/97. Tale domanda include tutti i requisiti stabiliti dal presente regolamento in relazione alla domanda di autorizzazione di indicazione sulla salute. Nondimeno, se la decisione di autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 258/97 non è richiesta in relazione ai nuovi prodotti alimentari, il richiedente è tenuto a richiedere la pertinente autorizzazione di indicazione sulla salute utilizzata in rapporto a tali nuovi prodotti alimentari in conformità del presente regolamento. Or. en Motivazione Onde evitare una doppia domanda, i produttori di nuovi prodotti alimentari dovrebbero poter presentare domande congiunte di autorizzazione per collocare tali prodotti sul mercato ed apporvi, se del caso, indicazioni sulla salute. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 97 Articolo 14, paragrafo 4 bis (nuovo) 4 bis. Le norme relative alla preparazione e presentazione della domanda prevedono il diritto per il richiedente di essere consultato dall'Autorità nell'ambito della procedura di autorizzazione. In tale contesto il richiedente può presentare ulteriori conoscenze scientifiche per dimostrare la veridicità dell'indicazione. Or. de Motivazione Alla luce della lunga esperienza acquisita nel settore alimentare con la laboriosa procedura di autorizzazione degli additivi nell'ambito del Comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF), si dovrebbe dare all'EFSA e al richiedente la possibilità di scambiare informazioni in modo diretto e non burocratico e delucidare le questioni. Finora infatti l'SCF non poteva rivolgere domande direttamente agli esperti nelle imprese. Anche risposte a domande AM\519688IT.doc 19/35 PE 338.436/68-121 IT semplici pervenivano quindi ai comitati competenti solo dopo settimane o mesi. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 98 Articolo 15, paragrafo 2 2. Se del caso, l’Autorità può chiedere al richiedente di completare i dettagli che corredano la domanda entro una scadenza specificata. 2. Se del caso, l’Autorità può chiedere al richiedente di completare i dettagli che corredano la domanda entro una scadenza specificata. Il richiedente ha il diritto di essere consultato e di completare la sua domanda. Or. de Motivazione Per il richiedente dovrebbe vigere il diritto della consultazione delle parti. In tale contesto egli dovrebbe avere la possibilità di completare la sua documentazione e rispondere alle domande dell'EFSA. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 99 Articolo 15, paragrafo 3 3. Onde preparare il proprio parere l’Autorità verifica: 3. Onde preparare il proprio parere l’Autorità verifica: (a) che la formulazione proposta per l’indicazione sulla salute sia basata su dati scientifici; (a) che il contenuto proposto per l’indicazione sulla salute sia basato su dati scientifici; (b) che la formulazione dell’indicazione sulla salute soddisfi i criteri stabiliti dal presente regolamento; (b) che il contenuto dell’indicazione sulla salute soddisfi i criteri stabiliti dal presente regolamento; (c) che la formulazione proposta per l’indicazione sulla salute sia comprensibile e dotata di significato per il consumatore. Or. de PE 338.436/68-121 IT 20/35 AM\519688IT.doc Motivazione È compito dell'EFSA verificare se l'indicazione si basa su dati scientifici. L'EFSA dovrebbe pertanto verificare non la formulazione concreta in quanto tale bensì il contenuto dell'indicazione. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 100 Articolo 15, paragrafo 4, lettera c) (c) la formulazione raccomandata, in tutte le lingue comunitarie, dell’indicazione sulla salute proposta; (c) il contenuto dell’indicazione sulla salute proposta nella lingua comunitaria in cui è redatta la domanda; Or. de Motivazione Verificare la formulazione dell'indicazione in tutte le lingue comunitarie - in futuro 25! - è un compito che trascende l'ambito di competenze dell'EFSA. Per l'operatore del settore alimentare il fatto di formulare le indicazioni in tutte le lingue comunitarie comporterebbe anche un maggiore onere amministrativo. Dovrebbe quindi essere sufficiente formulare l'indicazione nella lingua comunitaria in cui viene redatta la domanda di autorizzazione. Emendamento presentato da Ian Twinn Emendamento 101 Articolo 15, paragrafo 4, lettera c) (c) la formulazione raccomandata, in tutte le lingue comunitarie, dell’indicazione sulla salute proposta; (c) il significato raccomandato, in tutte le lingue comunitarie, dell’indicazione sulla salute proposta; Or. en Motivazione Il ruolo dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) è quello di esaminare la validità scientifica delle indicazioni sulla salute e non di definire le comunicazioni destinate al consumatore. Tale ruolo dovrebbe restare nelle competenze dei professionisti del mercato. AM\519688IT.doc 21/35 PE 338.436/68-121 IT Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 102 Articolo 16, paragrafo 1 1. Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell’Autorità, la Commissione presenta al comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, un progetto di decisione da adottare in merito alla domanda, tenendo conto del parere dell’Autorità, di ogni disposizione pertinente del diritto comunitario e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione considerata. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell’Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione di tale scostamento. 1. Entro 60 giorni dal ricevimento del parere dell’Autorità, la Commissione presenta al comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, un progetto di decisione da adottare in merito alla domanda, tenendo conto del parere dell’Autorità, di ogni disposizione pertinente del diritto comunitario e di altri fattori legittimi motivati e pertinenti alla questione considerata. Ai fini della sicurezza giuridica del richiedente, tali fattori devono essere oggettivamente misurabili e trasparenti e possono riguardare solo la tutela della salute pubblica. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell’Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione di tale scostamento. Il richiedente può presentare ricorso entro 30 giorni. Or. de Motivazione La procedura di autorizzazione dura almeno nove mesi e andrebbe quindi snellita. Un termine di 60 giorni per la presentazione di un progetto di decisione da parte della Commissione sembra sufficiente. Occorre formulare con maggiore precisione l'espressione "altri fattori legittimi pertinenti alla questione considerata". Per garantire la sicurezza giuridica (!) dell'industria alimentare si dovrebbe tener conto soltanto di "altri fattori" che siano motivati e quindi dimostrabili successivamente. Tali fattori dovrebbero essere oggettivamente misurabili e trasparenti e riguardare solo la tutela della salute pubblica. Inoltre, qualora la decisione della Commissione non sia conforme al parere dell'EFSA, il richiedente dovrebbe avere la possibilità di presentare ricorso. Emendamento presentato da Ian Twinn Emendamento 103 Articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b) (nuove) 1. Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell’Autorità, la Commissione presenta al PE 338.436/68-121 IT 1. Entro tre mesi dal ricevimento del parere dell’Autorità, la Commissione presenta al 22/35 AM\519688IT.doc comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, un progetto di decisione da adottare in merito alla domanda, tenendo conto del parere dell’Autorità, di ogni disposizione pertinente del diritto comunitario e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione considerata. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell’Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione di tale scostamento. comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1, un progetto di decisione da adottare in merito alla domanda, tenendo conto del parere dell’Autorità, di ogni disposizione pertinente del diritto comunitario e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione considerata. Se il progetto di decisione non è conforme al parere dell’Autorità, la Commissione fornisce una spiegazione di tale scostamento. L'Autorità: (a) informa senza indugio gli Stati membri e la Commissione della domanda e la rende accessibile a questi ultimi, insieme alle eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente; (b) rende pubblica la sintesi del fascicolo di cui al paragrafo 3, lettera f). Or. en Motivazione Trasferendo tali parti all'articolo 16 la riservatezza è protetta oltre la data in cui viene adottata la decisione in merito ad una determinata domanda. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 104 Articolo 17, paragrafo 3 3. La Commissione esamina quanto prima il parere dell’Autorità. Se del caso, l’autorizzazione è modificata, sospesa o revocata conformemente alla procedura di cui all’articolo 16. 3. La Commissione esamina entro tre mesi il parere dell’Autorità. Se del caso, l’autorizzazione è modificata, sospesa o revocata conformemente alla procedura di cui all’articolo 16. Or. de Motivazione La procedura di autorizzazione dura almeno nove mesi e andrebbe quindi abbreviata. Un termine di tre mesi sembra sufficiente. AM\519688IT.doc 23/35 PE 338.436/68-121 IT Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 105 Articolo 18, paragrafo 2, lettera b) (b) le indicazioni sulla salute autorizzate e le condizioni che vi si applicano in base agli articoli 13 paragrafo 2, 17 paragrafo 2, 19 paragrafi 1 e 2, 21 paragrafo 2 e 22 paragrafo 2; (b) le indicazioni sulla salute autorizzate, comprese le indicazioni sulla salute apposte sui nuovi prodotti alimentari, e le condizioni che vi si applicano in base agli articoli 13 paragrafo 2, 17 paragrafo 2, 19 paragrafi 1 e 2, 21 paragrafo 2 e 22 paragrafo 2; Or. en Motivazione L'emendamento fa seguito al nuovo paragrafo 4 bis dell'articolo 14, di Piia-Noora Kauppi. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 106 Articolo 18, paragrafo 2, lettera c) (c) un elenco delle indicazioni sulla salute non autorizzate. Le indicazioni sulla salute autorizzate in base a dati oggetto di proprietà industriale sono inserite in un allegato separato del registro con le seguenti informazioni: Soppresso 1) la data in cui la Commissione ha autorizzato l’indicazione sulla salute e il nome del richiedente originario che ha ottenuto l’autorizzazione; 2) il fatto che la Commissione ha autorizzato l’indicazione sulla salute in base a dati oggetto di proprietà industriale; 3) il fatto che l’indicazione è di utilizzo limitato a meno che un successivo richiedente non ottenga l’autorizzazione all’utilizzo senza riferimento ai dati oggetto di proprietà industriale del richiedente originario. Or. de PE 338.436/68-121 IT 24/35 AM\519688IT.doc Motivazione Il registro comunitario non dovrebbe essere un elenco delle indicazioni respinte. I motivi alla base di una decisione negativa di autorizzazione da parte della Commissione possono essere molteplici e dipendere da circostanze diverse ("altri fattori legittimi"). L'interesse ad un elenco delle indicazioni respinte non è pertanto in alcun modo legato al rischio potenziale per il richiedente di un considerevole svantaggio concorrenziale (comunicazione dell'orientamento o del settore di sviluppo del prodotto). Emendamento presentato da Ian Twinn Emendamento 107 Articolo 18, paragrafo 2, lettera c) (c) un elenco delle indicazioni sulla salute non autorizzate. Soppresso Or. en Motivazione I motivi per cui un'indicazione non viene autorizzata possono essere molteplici e, sono per loro natura, circostanziali. Può darsi che un parere o una decisione negativi si basino su dati scientifici insufficienti, carenza che può essere risolta in una fase successiva. L'impatto potenzialmente negativo per il richiedente può essere molto forte (svantaggi in termine di concorrenza per la rivelazione del settore o della direzione della ricerca). Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 108 Articolo 23, paragrafo 2 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell’articolo 8 della stessa. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE corrisponde a tre mesi. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE corrisponde a due mesi. Or. de AM\519688IT.doc 25/35 PE 338.436/68-121 IT Motivazione La procedura di autorizzazione dura almeno nove mesi e andrebbe quindi abbreviata. Un termine di due mesi sembra sufficiente. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 109 Articolo 24 Per agevolare un controllo efficace dei prodotti alimentari recanti indicazioni nutrizionali o sulla salute, gli Stati membri possono prescrivere che il fabbricante o il responsabile dell’immissione sul mercato nel loro territorio informi l’autorità competente in merito a tale commercializzazione, trasmettendo un campione dell’etichetta del prodotto stesso. Soppresso Or. de Motivazione Accanto alla procedura europea non dovrebbero essere previste parallelamente altre procedure nazionali di supervisione. Con la disposizione in oggetto si rischia che singoli Stati membri introducano procedure di comunicazione. In pratica ciò potrebbe ostacolare la circolazione delle merci, perché i fabbricanti potrebbero essere costretti ad effettuare la notifica in uno Stato membro e non in un altro. Per assicurare la libera circolazione delle merci ed evitare alle imprese ulteriori oneri amministrativi si dovrebbe garantire che tutte le indicazioni conformi al regolamento possano essere utilizzate in tutti gli Stati membri. Se si dovesse considerare necessaria una notifica, questa andrebbe resa obbligatoria per tutti gli Stati membri o per nessuno. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 110 Allegato, A BASSO CONTENUTO CALORICO L’indicazione per cui un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga meno di 40 kcal (170 kJ)/100 g e meno di 20 kcal (80 kJ)/100 ml. PE 338.436/68-121 IT L’indicazione per cui un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g (solidi) e non più di 20 kcal (80 kJ)/100 ml (liquidi) a meno che il prodotto non sia un edulcorante da tavola ai sensi 26/35 AM\519688IT.doc della direttiva 94/35/CE. Nel caso degli alimenti naturalmente a basso contenuto calorico, il termine “naturalmente” può essere utilizzato all’inizio dell’indicazione. Nel caso degli alimenti naturalmente a basso contenuto calorico, il termine “naturalmente” può essere utilizzato all’inizio dell’indicazione. Or. en Motivazione L'emendamento punta ad allineare il testo della proposta al Codex e a consentire che gli edulcoranti da tavola portino l'indicazione "a basso contenuto calorico". Ad esempio, un cucchiaio di edulcorante da tavola granulare a base di maltodestrina può contenere 2 calorie rispetto alle 20 calorie di una quantità equivalente di zucchero. Una compressa di dolcificante da tavola può contenere appena 0,2 calorie. È dunque perfettamente legittimo che gli edulcoranti da tavola portino l'indicazione "a basso contenuto calorico". In base alla legislazione britannica, l'indicazione di un basso contenuto calorico è attualmente consentita (Food Labelling Regulations 1996 (SI 1488) n. 6, Parte II). Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 111 Allegato, A BASSO CONTENUTO CALORICO L’indicazione per cui un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga meno di 40 kcal (170 kJ)/100 g e meno di 20 kcal (80 kJ)/100 ml. L’indicazione per cui un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g (solidi) e non più di 20 kcal (80 kJ)/100 ml (liquidi) a meno che il prodotto non sia un edulcorante da tavola ai sensi della direttiva 94/35/CE. Nel caso degli alimenti naturalmente a basso contenuto calorico, il termine “naturalmente” può essere utilizzato all’inizio dell’indicazione. Nel caso degli alimenti naturalmente a basso contenuto calorico, il termine “naturalmente” può essere utilizzato all’inizio dell’indicazione. Or. en Motivazione L'emendamento si propone di allineare il testo della proposta al Codex e di consentire che gli edulcoranti da tavola a base, ad esempio, di maltodestrina, portino l'indicazione "a basso contenuto calorico". AM\519688IT.doc 27/35 PE 338.436/68-121 IT Gli edulcoranti da tavola sono edulcoranti dall'elevato potere dolcificante o misture di un edulcorante ad alto potere dolcificante con altre sostanze. Essi sono formulati in modo tale da essere utilizzati in quantità molto ridotte dal consumatore. Spesso una piccola compressa o poche gocce di liquido sono sufficienti per conferire un gusto dolce a un alimento. Se per 100g/ml gli edulcoranti da tavola possono presentare un valore energetico normale, la loro caratteristica principale consiste nell'elevato potere dolcificante (circa 1:5 rispetto allo zucchero). Poiché gli edulcoranti da tavola sono utilizzati dal consumatore in quantità molto ridotte è giusto che si possa indicare il loro "basso contenuto energetico". Il termine "edulcorante da tavola" è già utilizzato nella legislazione CE (articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti utilizzati negli alimenti. Così, ad esempio, un cucchiaio di edulcorante da tavola può contenere 0,05 kcal rispetto alle 20 kcal di una quantità equivalente di zucchero. È dunque perfettamente legittimo che gli edulcoranti da tavola portino l'indicazione "a basso contenuto calorico" o "senza calorie". Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 112 Allegato, A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO L’indicazione per cui un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il valore energetico sia ridotto di almeno il 30%, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell’alimento. L’indicazione per cui un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il valore energetico sia ridotto di almeno il 25%. Or. en Motivazione - Allineamento al Codex. - L'informazione relativa al contenuto calorico è integrata da informazioni nutrizionali sull'etichetta. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 113 Allegato, SENZA CALORIE L’indicazione per cui un alimento è senza PE 338.436/68-121 IT L’indicazione per cui un alimento è senza 28/35 AM\519688IT.doc calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga meno di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml e non più di 8 kcal/100g (solidi), a meno che non si tratti di un edulcorante da tavola. Nel caso degli alimenti naturalmente senza calorie, il termine “naturalmente” può essere utilizzato all’inizio dell’indicazione. Nel caso degli alimenti naturalmente senza calorie, il termine “naturalmente” può essere utilizzato all’inizio dell’indicazione. Or. en Motivazione - Allineamento al Codex. - L'emendamento fornisce criteri in relazione alle materie solide. - Cfr. motivazione emendamento precedente relativo all'indicazione "A basso contenuto calorico". Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 114 Allegato, A BASSO CONTENUTO DI GRASSI L’indicazione per cui un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto non contenga più di 3 g di grasso per 100 g o 1,5 g di grasso per 100 ml (1,8 g di grasso per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato). L’indicazione per cui un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto non contenga più di 3 g di grasso per 100 g (solidi) o 1,5 g di grasso per 100 ml (liquidi), o non più di 2 g/100 kcal (1,8 g di grasso per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato). Nel caso degli alimenti naturalmente a basso contenuto di grassi, il termine “naturalmente” può essere utilizzato all’inizio dell’indicazione. Nel caso degli alimenti naturalmente a basso contenuto di grassi, il termine “naturalmente” può essere utilizzato all’inizio dell’indicazione. Tale indicazione si applica fatta salva la dicitura "A basso contenuto di grasso" di cui all'articolo 5 del regolamento CE 2991/94. Or. en AM\519688IT.doc 29/35 PE 338.436/68-121 IT Motivazione - Allineamento al Codex. - Fissando dei criteri specifici in riferimento alle kcal, l'emendamento, consente l'indicazione del contenuto di nutrienti importanti in alimenti a basso contenuto calorico. - Per i prodotti a base di grassi gialli da spalmare, tale indicazione è definita e armonizzata a livello UE sin dal 1994. Tali criteri specifici dovrebbero restare validi. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 115 Allegato, A BASSO CONTENUTO DI COLESTEROLO (nuovo) A BASSO CONTENUTO DI COLESTOLO L'indicazione per cui un alimento è a basso contenuto di colesterolo e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto contenga non più di 0,02 g di colesterolo per 100 g (solidi) e non più di 0,01 g di colesterolo per 100 ml (liquidi), e meno di 1,5 g di grassi saturi per 100 g (solidi) e di 0,75 g di grassi saturi per 100 ml (liquidi), e non più del 10% di calorie prodotte dai grassi saturi. Nel caso degli alimenti naturalmente a basso contenuto calorico, il termine "naturalmente" può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione. Or. en Motivazione La base per tale indicazione dovrebbe essere in linea con le condizioni stabilite dal Codex Alimentarius per l'indicazione "a basso contenuto di colesterolo". PE 338.436/68-121 IT 30/35 AM\519688IT.doc Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 116 Allegato, SENZA COLESTEROLO (nuovo) SENZA COLESTEROLO L'indicazione per cui un alimento è privo di colesterolo e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g per 100 g (solidi) o non più di 0,005 g per 100 ml (liquidi) e a) meno di 1,5 g di grassi saturi per 100 g (solidi) o 0,75g di grassi saturi per 100 ml (liquidi) e non più del 10% di calorie da grassi saturi o b) se gli acidi grassi sono insaturi per il 70% del loro totale. Nel caso degli alimenti naturalmente privi di colesterolo, il termine "naturalmente" può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione. Or. en Motivazione L'indicazione è approvata dal Codex. L'apporto medio di colesterolo nella popolazione totale è pari a circa 200-300 mg al giorno. I grassi e gli oli vegetali contengono un livello di colesterolo inferiore a 5 mg per 100 g, mentre i grassi animali hanno un tenore di colesterolo di circa 300 mg per 100 g. La sostituzione di 20 g di grassi animali con 20 g di grassi vegetali riduce l'apporto di colesterolo di 50-60 mg al giorno, equivalenti a una riduzione del 20-25%, che a sua volta abbassa notevolmente il colesterolo totale plasmatico e il colesterolo LDL. AM\519688IT.doc 31/35 PE 338.436/68-121 IT Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 117 Allegato, SENZA PROTEINE DEL LATTE DI MUCCA (nuovo) SENZA PROTEINE DEL LATTE DI MUCCA L'indicazione per cui un alimento è senza proteine del latte di mucca e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se il prodotto non contiene ingredienti contenenti proteine del latte di mucca né altri componenti ricavati da tale latte. Nel caso degli alimenti naturalmente privi di proteine del latte di mucca il termine "naturalmente" può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione. Or. en Motivazione In Europa il 2-5% di bambini soffre di allergie alle proteine del latte di mucca. I genitori pertanto devono sapere se un prodotto contiene tali proteine. Occorre dunque fissare delle norme affinché i prodotti che non contengono proteine del latte di mucca siano etichettati in modo chiaro nell'interesse di questo gruppo specifico di consumatori. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 118 Allegato, CONTIENE (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO) L'indicazione per cui un alimento contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto sia conforme a tutte le disposizioni del presente regolamento. PE 338.436/68-121 IT L'indicazione per cui un alimento contiene una sostanza nutritiva o di altro tipo e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui 100 g o 100 ml o una porzione di un dato prodotto alimentare contengano almeno il 15% del fabbisogno giornaliero della sostanza nutritiva o di altro tipo in questione o la sostanza nutritiva o di altro tipo sia presente in quantità significativa, ove non sia stabilito il fabbisogno giornaliero. 32/35 AM\519688IT.doc Nel caso degli alimenti che contengono naturalmente la sostanza nutritiva o di altro tipo indicata, il termine "naturalmente" può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione. Nel caso degli alimenti che contengono naturalmente la sostanza nutritiva o di altro tipo indicata, il termine "naturalmente" può essere utilizzato all'inizio dell'indicazione. Or. en Motivazione Per molte sostanze naturali, ad esempio gli isoflavoni nella soia , le fibre, i polifenoli, etc. non è stato stabilito un fabbisogno giornaliero, per cui è impossibile che tali sostanze soddisfino quel requisito. Tuttavia esse possono avere importanti effetti sulla salute. È necessario pertanto che i consumatori siano consapevoli della presenza di tali sostanze bioattive nei prodotti. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 119 Allegato, A TASSO ACCRESCIUTO DI (NOME DEL MACROCOSTITUENTE) A TASSO ACCRESCIUTO DI (NOME DEL MACROCOSTITUENTE) A TASSO ACCRESCIUTO DI (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO) L’indicazione per cui il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto sia conforme alle condizioni stabilite per l’indicazione “fonte di” e l’aumento del contenuto sia pari ad almeno il 30% rispetto a un prodotto simile. L’indicazione per cui il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato accresciuto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui il prodotto sia conforme alle condizioni stabilite per l’indicazione “contiene/fonte di” e l’aumento del contenuto sia pari ad almeno il 25% rispetto a un prodotto simile. Or. en Motivazione L'emendamento punta ad allineare il testo al Codex. In base al considerando 4 può essere stata data "opportuna considerazione" alle definizioni e alle condizioni definite dagli orientamenti del Codex in materia di indicazioni nutrizionali e di salute ma le disposizioni della presente proposta non sono le stesse. La soglia del 30% delle indicazioni "ridotto" (Codice, 25%) è un obiettivo più difficile da realizzare e non è al passo con le norme internazionali. L'emendamento inoltre assicura una coerenza con la definizione "sostanza nutritiva" e "sostanza di altro tipo" di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3. AM\519688IT.doc 33/35 PE 338.436/68-121 IT Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 120 Allegato, A TASSO RIDOTTO DI (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA) L’indicazione per cui il contenuto di una o più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui la riduzione del contenuto sia pari ad almeno il 30% rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei microcostituenti, per i quali è accettabile una differenza del 10% nei valori di riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE del Consiglio. L’indicazione per cui il contenuto di una o più sostanze nutritive o di sostanze di altro tipo è stato ridotto e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo nel caso in cui la riduzione del contenuto sia pari ad almeno il 25% rispetto a un prodotto simile, ad eccezione dei microcostituenti, per i quali è accettabile una differenza del 10% nei valori di riferimento di cui alla direttiva 90/496/CEE del Consiglio. Or. en Motivazione L'emendamento punta ad allineare il testo al Codex. In base al considerando 4 può essere stata data "opportuna considerazione" alle definizioni e alle condizioni definite dagli orientamenti del Codex in materia di indicazioni nutrizionali e di salute ma le disposizioni della presente proposta non sono le stesse. La soglia del 30% delle indicazioni "ridotto" (Codice, 25%) è un obiettivo più difficile da realizzare e non è al passo con le norme internazionali. L'emendamento inoltre assicura una coerenza con la definizione "sostanza nutritiva" e "sostanza di altro tipo" di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3. Emendamento presentato da Othmar Karas Emendamento 121 Allegato, LEGGERO L’indicazione per cui un prodotto è “leggero” e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore deve seguire le stesse condizioni fissate per il termine “ridotto”; l’indicazione deve inoltre essere accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto “leggero”. PE 338.436/68-121 IT L’indicazione per cui un prodotto è “leggero” e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore deve seguire le stesse condizioni fissate per il termine “ridotto”; l’indicazione deve inoltre essere accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto “leggero” tranne nel caso in cui ciò sia già richiesto da altre disposizioni comunitarie e/o non sia altrimenti chiarito dall'etichettatura del 34/35 AM\519688IT.doc prodotto. Or. en Motivazione L'emendamento punta ad evitare una doppia etichettatura. AM\519688IT.doc 35/35 PE 338.436/68-121 IT