PARLAMENTO EUROPEO
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1999
2004
Commissione giuridica e per il mercato interno
18 dicembre 2003
PE 338.436/68-121
EMENDAMENTI 68-121
Progetto di parere
di Piia-Noora Kauppi
Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari
(PE 338.436)
Proposta di regolamento (COM(2003) 0424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD) – atto
modificativo)
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento presentato da Ian Twinn
Emendamento 68
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis.) Il presente regolamento mira a
rafforzare il ruolo dei codici di condotta, ad
esempio i codici nazionali di
autoregolamentazione concernenti la
pubblicità, efficacemente applicati nell'UE.
I codici di condotta svolgono un ruolo
importante a sostegno delle pratiche
commerciali corrette, anche per quanto
riguarda le indicazioni nutrizionali e sulla
salute sugli alimenti e la loro
armonizzazione al di là delle frontiere
nazionali. Di fatto i codici garantiscono
spesso un livello di protezione del
consumatore più elevato rispetto a quello
offerto dalla legislazione.
Or. en
AM\519688IT.doc
IT
PE 338.436/68-121
IT
Motivazione
Le indicazioni nutrizionali e sulla salute riguardano sia la commercializzazione e la
pubblicità che la tutela del consumatore e dovrebbero pertanto essere regolamentate da una
legislazione comunitaria proporzionata e adeguata, integrata da codici efficaci di condotta. Il
successo dell'autoregolamentazione nazionale in materia di pubblicità è stato confermato in
modo sorprendente dalle analisi di studi recenti pubblicati dalla Commissione. Il
riconoscimento formale di codici di condotta rivelatisi efficaci rafforzerebbe ulteriormente
l'autoregolamentazione in materia di pubblicità e contribuirebbe a promuovere gli standard
più elevati in tutta Europa.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 69
Considerando 17
(17) Le indicazioni sulla salute che
descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva
o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le
normali funzioni fisiologiche dell’organismo
in base a conoscenze scientifiche ormai
consolidate e non contestate devono essere
soggette a un tipo diverso di valutazione e di
approvazione. È dunque necessario adottare
un elenco delle indicazioni consentite che
descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva
o di altro tipo.
(17) Le indicazioni sulla salute che
descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva
o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le
normali funzioni fisiologiche dell’organismo
in base a dati scientifici generalmente
accettati devono essere soggette a un tipo
diverso di valutazione e di approvazione. È
dunque necessario adottare un elenco
comunitario delle indicazioni consentite che
descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva
o di altro tipo.
Or. en
Motivazione
Si collega all'emendamento all'articolo 12.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 70
Articolo 1, paragrafo 2
2. Il presente regolamento si applica alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute
nell’etichettatura, presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari forniti al consumatore
finale. Esso si applica anche ai prodotti
alimentari destinati a ristoranti, ospedali,
PE 338.436/68-121
IT
2. Il presente regolamento si applica alle
indicazioni nutrizionali e sulla salute
nell’etichettatura, presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari forniti al consumatore
finale. Esso si applica anche ai prodotti
alimentari destinati a ristoranti, ospedali,
2/35
AM\519688IT.doc
scuole, mense e servizi analoghi di
ristorazione di collettività.
scuole, mense e servizi analoghi di
ristorazione di collettività. Esso non
impedisce la diffusione di informazioni o di
raccomandazioni destinate esclusivamente
a medici, infermieri, chimici farmaceutici,
altri professionisti sanitari e/o nutrizionisti.
Or. en
Motivazione
È indispensabile far pervenire informazioni più dettagliate sui prodotti alimentari ai
pertinenti professionisti sanitari onde favorire una migliore comprensione e consentire loro
di fornire consigli adeguati ai clienti.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 71
Articolo 1, paragrafo 2
2.
Il presente regolamento si applica
alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
nell’etichettatura, presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari forniti al consumatore
finale. Esso si applica anche ai prodotti
alimentari destinati a ristoranti, ospedali,
scuole, mense e servizi analoghi di
ristorazione di collettività.
2.
Il presente regolamento si applica
alle indicazioni nutrizionali e sulla salute
nell’etichettatura, presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari forniti al consumatore
finale. Esso si applica anche ai prodotti
alimentari destinati a ristoranti, ospedali,
scuole, mense e servizi analoghi di
ristorazione di collettività. Continuano ad
essere consentite le informazioni o
raccomandazioni utili destinate
esclusivamente alle persone qualificate nei
settori della medicina, dell'alimentazione o
della farmacia.
Or. de
Motivazione
Dovrebbero continuare ad essere consentite le informazioni o raccomandazioni utili fornite
sui prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ai sensi della direttiva
quadro 89/398/CEE destinate esclusivamente a persone qualificate.
AM\519688IT.doc
3/35
PE 338.436/68-121
IT
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 72
Articolo 1, paragrafo 3
3.
Le indicazioni nutrizionali e sulla
salute non conformi al presente
regolamento sono considerate pubblicità
ingannevole ai sensi della direttiva
84/450/CEE del Consiglio.
Soppresso
Or. de
Motivazione
A norma del paragrafo 3, tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute non conformi al
regolamento sono considerate pubblicità ingannevole ai sensi della direttiva 84/450/CEE.
Non è prevista una verifica della concreta idoneità dell'indicazione a trarre in inganno nei
singoli casi (!). Il paragrafo 3 parte quindi dal presupposto di una finzione giuridica
inammissibile circa tale idoneità. Esso è impostato in modo astratto sulla conformità con le
disposizioni del regolamento e ciò è in contrasto con principi fondamentali di procedura.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 73
Articolo 1, paragrafo 4
4.
Il presente regolamento si applica
fatte salve le disposizioni specifiche
riguardanti gli alimenti per particolari usi
nutrizionali definite dalla legislazione
comunitaria.
4.
Il presente regolamento si applica
fatte salve le disposizioni specifiche
riguardanti le indicazioni nutrizionali e
sulla salute, come quelle definite dal
regolamento (CE) n. 2991/94 del
5 dicembre 1994 che stabilisce norme per i
grassi da spalmare, definite dalla
legislazione comunitaria.
Or. de
Motivazione
È necessario poter continuare ad applicare tutte le disposizioni già previste dal diritto
comunitario per le indicazioni nutrizionali e sulla salute. Tali indicazioni vengono utilizzate
efficacemente da molti anni, sono note ai consumatori e quindi non sono ingannevoli. Fra
esse rientrano, ad esempio, le indicazioni nutrizionali e sulla salute previste dal regolamento
(CE) n. 2991/94 (regolamento sui grassi da spalmare) contenente la definizione delle diciture
"a basso tenore di grassi", "alleggerito" o "leggero" per i grassi da spalmare, dal
PE 338.436/68-121
IT
4/35
AM\519688IT.doc
regolamento (CE) n. 2597/97 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione
comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il
latte alimentare, dal regolamento n. 80/777/CE (regolamento sulle acque minerali) o dalla
direttiva quadro sui prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
Emendamento presentato da Janelly Fourtou
Emendamento 74
Articolo 1, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Il presente regolamento non si
applica ai prodotti per i quali esiste già una
legislazione comunitaria specifica che vieti
l'uso delle indicazioni nutrizionali o sulla
salute nell'etichettatura e nella
presentazione, e disciplini la pubblicità.
Or. fr
Motivazione
Non ha senso regolamentare ciò che è già stato disciplinato per via legislativa. Il
regolamento del Consiglio n. 1493/1999 stabilisce un regime applicabile ai vini che,
all'articolo 47, vieta talune indicazioni sulla salute e nutrizionali nell'ambito della
descrizione, della designazione e della presentazione. L'articolo 48 dello stesso regolamento
disciplina la pubblicità relativa ai vini. Il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione
stabilisce le regole applicabili all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti vitivinicoli.
Inoltre, il regolamento n. 2826/2000 del Consiglio e il regolamento n. 94/2002 della
Commissione impongono limiti severi in materia d'informazione e promozione dei vini sul
mercato interno per quanto riguarda le indicazioni relative agli effetti sulla salute legati ad
un consumo moderato unito ad una dieta equilibrata.
Emendamento presentato da Ian Twinn
Emendamento 75
Articolo 2, punto 1
(1) “indicazione” significa qualunque
messaggio o rappresentazione non
obbligatoria in base alla legislazione
comunitaria o nazionale, comprese le
rappresentazioni figurative, grafiche o
simboliche, che affermi, suggerisca o
richiami che un alimento abbia particolari
caratteristiche;
AM\519688IT.doc
(1) “indicazione” significa qualunque
messaggio o rappresentazione non
obbligatoria in base alla legislazione
comunitaria o nazionale, comprese le
rappresentazioni figurative, grafiche o
simboliche, che affermi, che un alimento
abbia particolari caratteristiche;
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IT
Or. en
Motivazione
Il testo proposto lascerebbe nell'incertezza i pubblicitari per quanto riguarda le immagini che
non contravvengono alla legislazione. L'immagine di qualcuno che sorride mentre mangia un
determinato alimento potrebbe suggerire o implicare che quell'alimento dà una sensazione di
benessere e potrebbe essere proibita dalla proposta della Commissione.
Ciò è anche coerente con l'emendamento 25.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 76
Articolo 2, punto 2
(2)
“sostanza nutritiva” significa
proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio,
vitamine e minerali elencati all’allegato della
direttiva 90/496/CEE e le sostanze che
appartengono o sono componenti di una di
tali categorie;
(2)
“sostanza nutritiva” significa
proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio,
vitamine e minerali elencati all’allegato della
direttiva 90/496/CEE, o nel previsto
regolamento sull'aggiunta di vitamine e
minerali e di talune altre sostanze agli
alimenti, e le sostanze che appartengono o
sono componenti di una di tali categorie;
Or. de
Motivazione
Andrebbe inserito anche un riferimento al previsto regolamento sull'aggiunta di vitamine e
minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (COM(2003) 0671 def.).
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 77
Articolo 2, punto 6
(6)
“indicazioni relative alla riduzione di
un rischio di malattia” significa qualunque
indicazione sulla salute che affermi,
suggerisca o richiami che il consumo di una
categoria di alimenti, di un alimento o di uno
dei suoi componenti riduca
significativamente un fattore di rischio di
PE 338.436/68-121
IT
(6)
“indicazioni relative alla riduzione di
un rischio di malattia” significa qualunque
indicazione sulla salute che affermi,
suggerisca o richiami che il consumo di una
categoria di alimenti, di un alimento o di uno
dei suoi componenti riduca
significativamente il rischio di sviluppo di
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AM\519688IT.doc
sviluppo di una malattia umana;
una malattia umana;
Or. de
Motivazione
Dato che le indicazioni devono essere comprese dal consumatore, è necessario che la
definizione faccia riferimento alla riduzione del "rischio" e non di un "fattore di rischio".
Così, un'indicazione sulla riduzione del rischio d'insorgenza di una malattia (ad esempio,
"Può ridurre il rischio di malattie circolatorie") è più comprensibile di un'indicazione che
menzioni la riduzione di un fattore di rischio legato alla malattia (ad esempio "Può ridurre il
livello di omocistina").
Emendamento presentato da Ian Twinn
Emendamento 78
Articolo 2, punto 8 bis (nuovo)
(8 bis) "salute" significa uno stato
generale di benessere fisico, psicologico e
sociale.
Or. en
Motivazione
Quantunque la proposta di regolamento verta essenzialmente su norme concernenti la salute,
essa non contiene una definizione di tale stato. La definizione proposta corrisponde a quella
dell'OMS.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 79
Articolo 3, lettera b)
b)
dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o
l’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti;
b)
dare adito a dubbi sull'adeguatezza
nutrizionale di altri alimenti;
Or. de
Motivazione
Il riferimento alla sicurezza alimentare andrebbe soppresso. Il regolamento in esame
AM\519688IT.doc
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PE 338.436/68-121
IT
contiene norme volte a tutelare i consumatori da indicazioni nutrizionali e sulla salute
fuorvianti e ingannevoli. Il concetto di alimenti e mangimi sicuri costituisce la base della
nuova normativa europea sui prodotti alimentari ed è materia disciplinata da altre
legislazioni comunitarie (cfr. regolamento (CE) n. 178/2002 - legislazione generale sugli
alimenti). Non occorre quindi inserire nel presente regolamento un ulteriore riferimento alla
sicurezza dei prodotti.
Emendamento presentato da Janelly Fourtou
Emendamento 80
Articolo 4, paragrafo 3
3. Le bevande contenenti più dell’1,2% in
volume di alcol non possono recare:
Soppresso
a) indicazioni sulla salute;
b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle
relative a una riduzione nel contenuto
alcolico o energetico.
Or. fr
Motivazione
Conseguenza dell'emendamento all'articolo 1. Per le bevande alcoliche per le quali le
indicazioni nutrizionali e sulla salute non sono state ancora disciplinate è inopportuno e
sproporzionato vietare a priori ogni sorta di indicazioni, sempre che esse siano
scientificamente corrette. Un'esclusione a priori è peraltro contraria al diritto
all'informazione garantito ai consumatori dall'articolo 153 del trattato CE.
Emendamento presentato da Toine Manders
Emendamento 81
Articolo 4, paragrafo 3
3. Le bevande contenenti più dell’1,2% in
volume di alcol non possono recare:
3. Le bevande contenenti più del 12% in
volume di alcol non possono recare:
a) indicazioni sulla salute;
a) indicazioni sulla salute;
b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle
relative a una riduzione nel contenuto
alcolico o energetico.
b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle
relative a una riduzione nel contenuto
alcolico o energetico.
Or. nl
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IT
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Motivazione
Il vino e la birra sono considerati in generale come componenti importanti di
un'alimentazione sana. Ricerche scientifiche dimostrano che un uso moderato di birra e vino
può avere effetti positivi sulla salute ed offrire una possibile protezione contro, ad esempio, le
malattie cardiovascolari, l'osteoporosi, i calcoli alla cistifellea e determinate forme di
diabete.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 82
Articolo 6, paragrafo 1
1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute
devono essere basate su dati scientifici
generalmente accettati.
1. Le indicazioni nutrizionali e sulla salute
devono essere basate su conoscenze
scientifiche comprovate.
Or. de
Motivazione
Formulazione più chiara.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 83
Articolo 6, paragrafo 2
2. L’operatore del settore alimentare che
procede a un’indicazione nutrizionale o sulla
salute deve giustificare l’utilizzo di tale
indicazione.
2. L’operatore del settore alimentare che
procede a un’indicazione nutrizionale o sulla
salute deve giustificare l’utilizzo di tale
indicazione tenendo conto del principio di
proporzionalità.
Or. de
Motivazione
L'idea che le indicazioni devono essere motivate con dati scientifici va, in linea di principio,
accolta con favore. La motivazione scientifica di un'indicazione andrebbe però fornita con un
impegno proporzionato (letteratura, documentazione, conoscenze generali
sull'alimentazione). La quantità e l'approfondimento dei dati scientifici da apportare ai fini
della giustificazione andrebbero stabiliti in funzione della materia oggetto dei singoli casi in
esame e dovrebbero avere un nesso sostanziale con l'indicazione utilizzata. Così, le
AM\519688IT.doc
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PE 338.436/68-121
IT
indicazioni nutrizionali dovrebbe basarsi di regola sulla letteratura e su documentazioni
scientifiche, mentre nuove indicazioni sulla riduzione del rischio di una malattia andrebbero
avvalorate da studi clinici.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 84
Articolo 7
Quando è formulata un’indicazione
nutrizionale o sulla salute, ad eccezione
della pubblicità generale, devono essere
fornite informazioni nutrizionali in
conformità della direttiva 90/496/CEE.
Per le indicazioni sulla salute, le
informazioni da presentare sono costituite
dalle informazioni del gruppo 2 di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
90/496/CEE.
Inoltre, secondo i casi, la quantità della
sostanza cui fa riferimento un’indicazione
nutrizionale o sulla salute che non figura
nell’etichetta nutrizionale deve essere
indicata in prossimità delle informazioni
nutrizionali.
Quando è formulata un’indicazione
nutrizionale o sulla salute, ad eccezione
della pubblicità generale, devono essere
fornite informazioni nutrizionali in
conformità della direttiva 90/496/CEE.
Per le indicazioni sulla salute, le
informazioni da presentare sono costituite
dalle informazioni del gruppo 1 di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
90/496/CEE.
Inoltre, secondo i casi, la quantità della
sostanza cui fa riferimento un’indicazione
nutrizionale o sulla salute che non figura
nell’etichetta nutrizionale deve essere
indicata in prossimità delle informazioni
nutrizionali, a meno che non vada già
indicata a norma di altre legislazioni.
Or. de
Motivazione
Un'etichetta nutrizionale obbligatoria nel caso delle indicazioni sulla salute nell'ambito del
gruppo 2 ("Big 8") non è giustificata, dal momento che non apporta alcuna informazione
aggiuntiva utile al consumatore. Ciò vale, ad esempio, per i prodotti per i quali l'indicazione
dei valori nutrizionali risulta in una dichiarazione nulla (per esempio, indicazioni su grassi,
acidi grassi, fibre e sodio nei dolcificanti utilizzati per le bevande gassose o le acque;
indicazioni su zuccheri e fibre nei grassi da spalmare recanti una dicitura sugli acidi grassi
saturi; indicazioni su grassi nelle bevande o sulle proteine nei grassi). Per questo motivo
l'etichettatura nutrizionale dovrebbe essere obbligatoria solo nell'ambito del gruppo 1
("Big 4").
PE 338.436/68-121
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Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 85
Articolo 8, paragrafo 1
1. Le indicazioni nutrizionali sono
consentite solo se conformi al presente
regolamento e nel rispetto delle condizioni
di cui all’allegato.
1. Le indicazioni nutrizionali sono
consentite solo se conformi al presente
regolamento. Se l'allegato stabilisce le
condizioni per determinate indicazioni
nutrizionali, tali condizioni vanno
rispettate.
Or. de
Motivazione
In base alle disposizioni del paragrafo 1, in futuro potranno essere utilizzate solo le
indicazioni nutrizionali figuranti nell'allegato del regolamento (elenco tassativo). Altre
indicazioni, ad esempio quelle concernenti i grassi poli- e monoinsaturi, gli acidi grassi
Omega-3 o il colesterolo, non saranno più consentite. In questo modo il consumatore viene
privato del suo diritto all'informazione su caratteristiche importanti del prodotto.
L'uso delle indicazioni nutrizionali è disciplinato in modo uniforme a livello europeo
dal 1990 (direttiva 90/496/CEE). L'indicazione del particolare contenuto di principi nutritivi
di un prodotto avviene con l'elencazione dei prodotti nutritivi sotto forma di tabella. Va
indicata la quantità di sostanza nutritiva (in mg/100g o 100ml). In questo modo il
consumatore non può essere ingannato sui principi nutritivi contenuti in un prodotto. È
preferibile quindi un "elenco aperto" paragonabile ad un "codice di comportamento", che
formuli esempi di indicazioni nutrizionali e condizioni per il loro uso come aiuto orientativo
per l'operatore. L'elenco andrebbe modificato esclusivamente sulla base di conoscenze
scientifiche.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 86
Articolo 9, paragrafo 2
Soppresso
2. Le indicazioni nutrizionali comparative
confrontano la composizione dell’alimento
in questione con una gamma di alimenti
della stessa categoria privi di una
composizione che consenta loro di recare
un’indicazione, compresi alimenti di altre
marche.
Or. de
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11/35
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IT
Motivazione
Come si effettua il confronto tra le composizioni degli alimenti a norma del paragrafo 2? Non
è chiara né la sua portata ("con una gamma di alimenti") né la forma. L'industria alimentare
austriaca interpreta il paragrafo 2 nel senso che l'operatore deve dapprima confrontare, a
titolo orientativo, la composizione del suo prodotto con quella di altri prodotti (anche di altre
marche). Non è pensabile che l'operatore possa essere obbligato a riportare sulla confezione
la composizione dei prodotti con i quali ha effettuato il confronto preliminare, nominando
altre marche. Una siffatta interpretazione sarebbe opinabile sotto il profilo delle regole
concorrenziali in materia di pubblicità comparativa. L'obbligo del confronto con alimenti
della stessa categoria privi di una composizione che consenta loro di recare un indicazione
non è attuabile. Il paragrafo 2 andrebbe pertanto soppresso.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 87
Articolo 10, paragrafo 1
1. Le indicazioni sulla salute sono
consentite solo se conformi ai requisiti
generali del Capitolo II e ai requisiti
specifici del presente Capitolo e sono
autorizzate in conformità del presente
regolamento.
1. Le indicazioni sulla salute sono
consentite solo se conformi ai requisiti
generali del Capitolo II e ai requisiti
specifici del presente Capitolo.
Or. de
Motivazione
L'articolo 10, paragrafo 1 prevede un divieto generale per le indicazioni sulla salute nonché
una possibilità di autorizzazione. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se
autorizzate in conformità delle disposizioni del regolamento. Questo divieto generale
riguarda tutte le indicazioni sulla salute (!), indipendentemente dal fatto che esse possano o
meno trarre in inganno il consumatore. Tale divieto è troppo ampio in quanto comprende
anche indicazioni che si basano su conoscenze scientifiche e non traggono in inganno il
consumatore. Pertanto, tutte le indicazioni che si basano su conoscenze scientifiche
generalmente accettate e sono comprensibili per il consumatore dovrebbero poter essere
utilizzate senza alcuna autorizzazione preventiva.
Violazione del principio di proporzionalità
Secondo la recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, un divieto generale di
apporre sui prodotti indicazioni relative alla salute e la possibilità di apporre tali indicazioni
previo rilascio di un nullaosta costituiscono una misura sproporzionata e non giustificata ai
fini della tutela dei consumatori1. Secondo la CdG la tutela dei consumatori può essere
1
CdG, causa C-221/00 (Commissione contro Repubblica austriaca) del 23 gennaio 2003; cause congiunte C-
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garantita anche con altre misure meno restrittive, ad esempio obbligando il fabbricante o
l'operatore a dimostrare, in caso di dubbio, la correttezza delle indicazioni fornite1.
Cambiamento della linea finora seguita dalla Commissione
Non è chiaro per quale motivo la Commissione abbia cambiato la linea finora seguita sulla
proporzionalità delle disposizioni che disciplinano l'immissione dei prodotti sul mercato (si
vedano, ad esempio, le argomentazioni della sentenza C-221/00) ed abbia adottato un
principio normativo che la Corte di giustizia europea giudica sproporzionato e
sostanzialmente non giustificato.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 88
Articolo 10, paragrafo 2
2. Le indicazioni sulla salute sono
consentite solo se l’etichetta comprende le
seguenti informazioni:
2. Nell'ambito della procedura di
autorizzazione di cui all'articolo 13 o
nell'elenco comunitario stabilito ai sensi
dell'articolo 12 si può stabilire che le
indicazioni sulla salute sono consentite solo
se l’etichetta comprende le seguenti
informazioni:
Or. de
Motivazione
L'obbligo di riportare sulla confezione di un alimento ulteriori indicazioni, come la quantità
dell'alimento e le modalità di consumo o avvertimenti generici, è eccessivo e sostanzialmente
non giustificato. In mancanza di un'analisi dei rischi non si dispone di dati scientifici che
giustifichino un siffatto obbligo ai fini della tutela del consumatore nel caso dei prodotti
alimentari. Un obbligo generale di etichettatura potrebbe essere previsto solo esaminando i
singoli casi.
In futuro, ulteriori informazioni generali (scientificamente accettate) dovrebbero essere
fornite al consumatore attraverso vie di comunicazione diverse dall'etichettatura, quali
Internet, Carelines o opuscoli. Queste vie di comunicazione vengono già sfruttate con
successo in diversi paesi e sono accettate e richieste dai consumatori.
421/00, C-426/00 e C-16/01 (Sterbenz) del 23 gennaio 2003.
1
CdG, causa C-77/97 (Unilever), Racc. 1999, I-431, punto 35; CdG causa C-221/00, punto 49.
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Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 89
Articolo 12, paragrafo 1
1. In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, le
indicazioni sulla salute che descrivono il
ruolo di una sostanza nutritiva o di altro
tipo per la crescita, lo sviluppo e le normali
funzioni dell’organismo basate su dati
scientifici generalmente accettati e ben
comprese dal consumatore medio possono
essere fornite se figurano nell’elenco di cui
al paragrafo 2.
Soppresso
Or. de
Motivazione
Le indicazioni veritiere sulla salute di cui all'articolo 12, che descrivono il ruolo
generalmente accettato di una sostanza nutritiva o di altro tipo e sono ben comprese dal
consumatore dovrebbero poter essere utilizzate senza ulteriori limitazioni, dal momento che
per loro stessa definizione non sono idonee a trarre in inganno i consumatori. La limitazione
prevista al paragrafo 1 per l'uso delle indicazioni figuranti nell'elenco (tassativo) non è
quindi accettabile. In caso di necessità l'imprenditore sarebbe tenuto a dimostrare l'effetto
indicato della sostanza (cfr. Racc. CdG C-221/00).
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 90
Articolo 12, paragrafo 2
Soppresso
2. Gli Stati membri forniscono alla
Commissione gli elenchi delle indicazioni
di cui al paragrafo 1 entro e non oltre [last
day of the month of adoption of this
Regulation + 1 year]. Previa consultazione
dell’Autorità, la Commissione, entro e non
oltre [last day of the month of adoption of
this Regulation + 3 years], adotta, in
conformità della procedura di cui
all’articolo 23, l’elenco comunitario delle
indicazioni consentite di cui al paragrafo 1,
che descrivono il ruolo di una sostanza
nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo
sviluppo e le normali funzioni
dell’organismo. Le modifiche all’elenco
PE 338.436/68-121
IT
14/35
AM\519688IT.doc
sono adottate in conformità della
procedura di cui all’articolo 23, su
iniziativa della Commissione o in seguito a
richiesta di uno Stato membro.
Or. de
Motivazione
Si veda la motivazione all'articolo 12, paragrafo 1.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 91
Articolo 12, paragrafo 3
3. Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento fino all’adozione
dell’elenco di cui al secondo comma del
paragrafo 2, le indicazioni sulla salute di
cui al paragrafo 1 possono essere fornite
sotto la responsabilità degli operatori del
settore alimentare, purché siano conformi
al presente regolamento e alle disposizioni
nazionali applicabili, senza pregiudicare
l’adozione delle misure di salvaguardia di
cui all’articolo 22.
Soppresso
Or. de
Motivazione
Si veda la motivazione all'articolo 12, paragrafo 1.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 92
Articolo 12
1. In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, le
indicazioni sulla salute che descrivono il
ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo
per la crescita, lo sviluppo e le normali
funzioni dell’organismo basate su dati
AM\519688IT.doc
1. In deroga all’articolo 10, paragrafo 1, le
indicazioni sulla salute che descrivono il
ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo
per la crescita, lo sviluppo e le normali
funzioni dell’organismo basate su dati
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PE 338.436/68-121
IT
scientifici generalmente accettati e ben
comprese dal consumatore medio possono
essere fornite se figurano nell’elenco di cui
al paragrafo 2.
scientifici generalmente accettati e ben
comprese dal consumatore medio possono
essere fornite se figurano nell’elenco
comunitario delle indicazioni sulla salute
consentite di cui al paragrafo 2.
2. Gli Stati membri forniscono alla
Commissione gli elenchi delle indicazioni di
cui al paragrafo 1 entro e non oltre [last day
of the month of adoption of this Regulation
+ 1 year].
2. Gli Stati membri forniscono alla
Commissione gli elenchi delle indicazioni
sulla salute che vorrebbero venissero
incluse nell'elenco comunitario delle
indicazioni sulla salute consentite entro e
non oltre [last day of the month of adoption
of this Regulation + 1 year].
Previa consultazione dell’Autorità, la
Commissione, entro e non oltre [last day of
the month of adoption of this Regulation + 3
years], adotta, in conformità della procedura
di cui all’articolo 23, l’elenco comunitario
delle indicazioni consentite di cui al
paragrafo 1, che descrivono il ruolo di una
sostanza nutritiva o di altro tipo per la
crescita, lo sviluppo e le normali funzioni
dell’organismo.
Previa consultazione dell’Autorità, la
Commissione, entro e non oltre [last day of
the month of adoption of this Regulation + 3
years], adotta, in conformità della procedura
di cui all’articolo 23, paragrafo 2, l’elenco
comunitario delle indicazioni sulla salute
consentite di cui al paragrafo 1, che
descrivono il ruolo di una sostanza nutritiva
o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le
normali funzioni dell’organismo.
Le modifiche all’elenco sono adottate in
conformità della procedura di cui all’articolo
23, su iniziativa della Commissione o in
seguito a richiesta di uno Stato membro.
Le modifiche all’elenco sono adottate in
conformità della procedura di cui all’articolo
23, paragrafo 2, su iniziativa della
Commissione o in seguito a richiesta di uno
Stato membro.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento fino all’adozione dell’elenco di
cui al secondo comma del paragrafo 2, le
indicazioni sulla salute di cui al paragrafo 1
possono essere fornite sotto la responsabilità
degli operatori del settore alimentare, purché
siano conformi al presente regolamento e
alle disposizioni nazionali applicabili, senza
pregiudicare l’adozione delle misure di
salvaguardia di cui all’articolo 22.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento fino all’adozione dell’elenco
comunitario delle indicazioni sulla salute
consentite, le indicazioni sulla salute di cui
al paragrafo 1 possono essere fornite sotto la
responsabilità degli operatori del settore
alimentare, purché siano conformi al
presente regolamento e alle disposizioni
nazionali applicabili.
Or. en
Motivazione
È utile dividere in due categorie le indicazioni sulla salute, come proposto dalla
Commissione, segnatamente quelle che fanno riferimento a funzioni dell'organismo (articolo
12) e quelle che fanno riferimento alla riduzione del rischio di malattia (articolo 13).
Dovrebbe essere appoggiata la proposta della Commissione di redigere un elenco delle
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indicazioni approvate che si riferiscono a funzioni dell'organismo. Siffatto elenco costituisce
un modo adeguato per disciplinare le indicazioni che hanno una solida base scientifica e
potrebbe essere evitata una lenta e complicata approvazione caso per caso. Ciononostante, è
necessaria la chiarificazione della formulazione e il riferimento alle definizioni di cui
all'articolo 2 della proposta.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 93
Articolo 13, paragrafo 2
2. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal
presente regolamento e ai requisiti specifici
di cui al paragrafo 1, per le indicazioni
sulla riduzione dei rischi di malattia
l’etichetta deve recare anche una dicitura
indicante che le malattie hanno molteplici
fattori di rischio e che l’intervento su uno
di questi fattori può anche non avere un
effetto benefico.
Soppresso
Or. de
Motivazione
Questo paragrafo può essere soppresso dal momento che informazioni supplementari, ad
esempio le diciture relative ad una dieta equilibrata, alle modalità di consumo e alle persone
cui l'alimento è destinato, devono già essere fornite ai sensi dell'articolo 10.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 94
Articolo 14, paragrafo 1
1. Per ottenere l’autorizzazione di cui
all’articolo 10, paragrafo 1, occorre
presentare domanda all’Autorità.
1. Per ottenere l’autorizzazione di cui
all’articolo 13, paragrafo 1, occorre
presentare domanda all’Autorità.
Or. de
Motivazione
La proposta di regolamento prevede una procedura di autorizzazione presso l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sproporzionata dal punto di vista della durata e
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IT
dei costi. Essa dovrebbe durare almeno 9 mesi ed è paragonabile alla procedura di
autorizzazione prevista per i medicinali (!). L'onere finanziario e amministrativo connesso a
tale autorizzazione avrebbe effetti distorsivi sulla concorrenza, in quanto difficilmente
sopportabile dalle piccole e medie imprese. In futuro queste ultime non potrebbero quindi far
uso delle indicazioni!
Una procedura di autorizzazione dovrebbe pertanto essere prevista solo per le indicazioni
che si riferiscono alla riduzione di un rischio di malattia (ad esempio "Il calcio riduce il
rischio di osteoporosi"). Le indicazioni nutrizionali e sulla salute che si basano su dati
scientifici generalmente accettati e sono comprese dai consumatori dovrebbero essere
notificate soltanto alle autorità nazionali (procedura di notifica).
Emendamento presentato da Ian Twinn
Emendamento 95
Articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c)
b) informa senza indugio della domanda
gli Stati membri e la Commissione e la
rende accessibile a questi ultimi insieme
alle eventuali informazioni supplementari
fornite dal richiedente;
Soppresso
c) rende pubblica la sintesi del fascicolo di
cui al paragrafo 3, lettera f).
Or. en
Motivazione
Trasferendo tali parti all'articolo 16 la riservatezza è protetta oltre la data in cui viene
adottata la decisione in merito ad una determinata domanda.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 96
Articolo 14, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Nel caso dei nuovi prodotti
alimentari ai sensi del regolamento (CE)
n. 258/97, la domanda di autorizzazione di
indicazioni sulla salute di cui al presente
regolamento può, a scelta del richiedente,
essere presentata congiuntamente con la
domanda di cui all'articolo 4 del
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regolamento (CE) n. 258/97. Tale domanda
include tutti i requisiti stabiliti dal presente
regolamento in relazione alla domanda di
autorizzazione di indicazione sulla salute.
Nondimeno, se la decisione di
autorizzazione di cui al regolamento (CE)
n. 258/97 non è richiesta in relazione ai
nuovi prodotti alimentari, il richiedente è
tenuto a richiedere la pertinente
autorizzazione di indicazione sulla salute
utilizzata in rapporto a tali nuovi prodotti
alimentari in conformità del presente
regolamento.
Or. en
Motivazione
Onde evitare una doppia domanda, i produttori di nuovi prodotti alimentari dovrebbero poter
presentare domande congiunte di autorizzazione per collocare tali prodotti sul mercato ed
apporvi, se del caso, indicazioni sulla salute.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 97
Articolo 14, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. Le norme relative alla preparazione e
presentazione della domanda prevedono il
diritto per il richiedente di essere consultato
dall'Autorità nell'ambito della procedura di
autorizzazione. In tale contesto il
richiedente può presentare ulteriori
conoscenze scientifiche per dimostrare la
veridicità dell'indicazione.
Or. de
Motivazione
Alla luce della lunga esperienza acquisita nel settore alimentare con la laboriosa procedura
di autorizzazione degli additivi nell'ambito del Comitato scientifico dell'alimentazione umana
(SCF), si dovrebbe dare all'EFSA e al richiedente la possibilità di scambiare informazioni in
modo diretto e non burocratico e delucidare le questioni. Finora infatti l'SCF non poteva
rivolgere domande direttamente agli esperti nelle imprese. Anche risposte a domande
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semplici pervenivano quindi ai comitati competenti solo dopo settimane o mesi.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 98
Articolo 15, paragrafo 2
2. Se del caso, l’Autorità può chiedere al
richiedente di completare i dettagli che
corredano la domanda entro una scadenza
specificata.
2. Se del caso, l’Autorità può chiedere al
richiedente di completare i dettagli che
corredano la domanda entro una scadenza
specificata. Il richiedente ha il diritto di
essere consultato e di completare la sua
domanda.
Or. de
Motivazione
Per il richiedente dovrebbe vigere il diritto della consultazione delle parti. In tale contesto
egli dovrebbe avere la possibilità di completare la sua documentazione e rispondere alle
domande dell'EFSA.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 99
Articolo 15, paragrafo 3
3. Onde preparare il proprio parere
l’Autorità verifica:
3. Onde preparare il proprio parere
l’Autorità verifica:
(a) che la formulazione proposta per
l’indicazione sulla salute sia basata su dati
scientifici;
(a) che il contenuto proposto per
l’indicazione sulla salute sia basato su dati
scientifici;
(b) che la formulazione dell’indicazione
sulla salute soddisfi i criteri stabiliti dal
presente regolamento;
(b) che il contenuto dell’indicazione sulla
salute soddisfi i criteri stabiliti dal presente
regolamento;
(c) che la formulazione proposta per
l’indicazione sulla salute sia comprensibile
e dotata di significato per il consumatore.
Or. de
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Motivazione
È compito dell'EFSA verificare se l'indicazione si basa su dati scientifici. L'EFSA dovrebbe
pertanto verificare non la formulazione concreta in quanto tale bensì il contenuto
dell'indicazione.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 100
Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)
(c) la formulazione raccomandata, in tutte
le lingue comunitarie, dell’indicazione sulla
salute proposta;
(c) il contenuto dell’indicazione sulla salute
proposta nella lingua comunitaria in cui è
redatta la domanda;
Or. de
Motivazione
Verificare la formulazione dell'indicazione in tutte le lingue comunitarie - in futuro 25! - è un
compito che trascende l'ambito di competenze dell'EFSA. Per l'operatore del settore
alimentare il fatto di formulare le indicazioni in tutte le lingue comunitarie comporterebbe
anche un maggiore onere amministrativo. Dovrebbe quindi essere sufficiente formulare
l'indicazione nella lingua comunitaria in cui viene redatta la domanda di autorizzazione.
Emendamento presentato da Ian Twinn
Emendamento 101
Articolo 15, paragrafo 4, lettera c)
(c) la formulazione raccomandata, in tutte
le lingue comunitarie, dell’indicazione sulla
salute proposta;
(c) il significato raccomandato, in tutte le
lingue comunitarie, dell’indicazione sulla
salute proposta;
Or. en
Motivazione
Il ruolo dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) è quello di esaminare la
validità scientifica delle indicazioni sulla salute e non di definire le comunicazioni destinate
al consumatore. Tale ruolo dovrebbe restare nelle competenze dei professionisti del mercato.
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Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 102
Articolo 16, paragrafo 1
1. Entro tre mesi dal ricevimento del parere
dell’Autorità, la Commissione presenta al
comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1,
un progetto di decisione da adottare in
merito alla domanda, tenendo conto del
parere dell’Autorità, di ogni disposizione
pertinente del diritto comunitario e di altri
fattori legittimi pertinenti alla questione
considerata. Se il progetto di decisione non è
conforme al parere dell’Autorità, la
Commissione fornisce una spiegazione di
tale scostamento.
1. Entro 60 giorni dal ricevimento del
parere dell’Autorità, la Commissione
presenta al comitato di cui all’articolo 23,
paragrafo 1, un progetto di decisione da
adottare in merito alla domanda, tenendo
conto del parere dell’Autorità, di ogni
disposizione pertinente del diritto
comunitario e di altri fattori legittimi
motivati e pertinenti alla questione
considerata. Ai fini della sicurezza giuridica
del richiedente, tali fattori devono essere
oggettivamente misurabili e trasparenti e
possono riguardare solo la tutela della
salute pubblica. Se il progetto di decisione
non è conforme al parere dell’Autorità, la
Commissione fornisce una spiegazione di
tale scostamento. Il richiedente può
presentare ricorso entro 30 giorni.
Or. de
Motivazione
La procedura di autorizzazione dura almeno nove mesi e andrebbe quindi snellita. Un
termine di 60 giorni per la presentazione di un progetto di decisione da parte della
Commissione sembra sufficiente.
Occorre formulare con maggiore precisione l'espressione "altri fattori legittimi pertinenti
alla questione considerata". Per garantire la sicurezza giuridica (!) dell'industria alimentare
si dovrebbe tener conto soltanto di "altri fattori" che siano motivati e quindi dimostrabili
successivamente. Tali fattori dovrebbero essere oggettivamente misurabili e trasparenti e
riguardare solo la tutela della salute pubblica. Inoltre, qualora la decisione della
Commissione non sia conforme al parere dell'EFSA, il richiedente dovrebbe avere la
possibilità di presentare ricorso.
Emendamento presentato da Ian Twinn
Emendamento 103
Articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b) (nuove)
1. Entro tre mesi dal ricevimento del parere
dell’Autorità, la Commissione presenta al
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1. Entro tre mesi dal ricevimento del parere
dell’Autorità, la Commissione presenta al
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comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1,
un progetto di decisione da adottare in
merito alla domanda, tenendo conto del
parere dell’Autorità, di ogni disposizione
pertinente del diritto comunitario e di altri
fattori legittimi pertinenti alla questione
considerata. Se il progetto di decisione non è
conforme al parere dell’Autorità, la
Commissione fornisce una spiegazione di
tale scostamento.
comitato di cui all’articolo 23, paragrafo 1,
un progetto di decisione da adottare in
merito alla domanda, tenendo conto del
parere dell’Autorità, di ogni disposizione
pertinente del diritto comunitario e di altri
fattori legittimi pertinenti alla questione
considerata. Se il progetto di decisione non è
conforme al parere dell’Autorità, la
Commissione fornisce una spiegazione di
tale scostamento.
L'Autorità:
(a) informa senza indugio gli Stati membri
e la Commissione della domanda e la rende
accessibile a questi ultimi, insieme alle
eventuali informazioni supplementari
fornite dal richiedente;
(b) rende pubblica la sintesi del fascicolo di
cui al paragrafo 3, lettera f).
Or. en
Motivazione
Trasferendo tali parti all'articolo 16 la riservatezza è protetta oltre la data in cui viene
adottata la decisione in merito ad una determinata domanda.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 104
Articolo 17, paragrafo 3
3. La Commissione esamina quanto prima
il parere dell’Autorità. Se del caso,
l’autorizzazione è modificata, sospesa o
revocata conformemente alla procedura di
cui all’articolo 16.
3. La Commissione esamina entro tre mesi
il parere dell’Autorità. Se del caso,
l’autorizzazione è modificata, sospesa o
revocata conformemente alla procedura di
cui all’articolo 16.
Or. de
Motivazione
La procedura di autorizzazione dura almeno nove mesi e andrebbe quindi abbreviata. Un
termine di tre mesi sembra sufficiente.
AM\519688IT.doc
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PE 338.436/68-121
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Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 105
Articolo 18, paragrafo 2, lettera b)
(b) le indicazioni sulla salute autorizzate e
le condizioni che vi si applicano in base agli
articoli 13 paragrafo 2, 17 paragrafo 2, 19
paragrafi 1 e 2, 21 paragrafo 2 e 22
paragrafo 2;
(b) le indicazioni sulla salute autorizzate,
comprese le indicazioni sulla salute apposte
sui nuovi prodotti alimentari, e le
condizioni che vi si applicano in base agli
articoli 13 paragrafo 2, 17 paragrafo 2, 19
paragrafi 1 e 2, 21 paragrafo 2 e 22
paragrafo 2;
Or. en
Motivazione
L'emendamento fa seguito al nuovo paragrafo 4 bis dell'articolo 14, di Piia-Noora Kauppi.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 106
Articolo 18, paragrafo 2, lettera c)
(c) un elenco delle indicazioni sulla salute
non autorizzate.
Le indicazioni sulla salute autorizzate in
base a dati oggetto di proprietà industriale
sono inserite in un allegato separato del
registro con le seguenti informazioni:
Soppresso
1) la data in cui la Commissione ha
autorizzato l’indicazione sulla salute e il
nome del richiedente originario che ha
ottenuto l’autorizzazione;
2) il fatto che la Commissione ha
autorizzato l’indicazione sulla salute in base
a dati oggetto di proprietà industriale;
3) il fatto che l’indicazione è di utilizzo
limitato a meno che un successivo
richiedente non ottenga l’autorizzazione
all’utilizzo senza riferimento ai dati oggetto
di proprietà industriale del richiedente
originario.
Or. de
PE 338.436/68-121
IT
24/35
AM\519688IT.doc
Motivazione
Il registro comunitario non dovrebbe essere un elenco delle indicazioni respinte. I motivi alla
base di una decisione negativa di autorizzazione da parte della Commissione possono essere
molteplici e dipendere da circostanze diverse ("altri fattori legittimi"). L'interesse ad un
elenco delle indicazioni respinte non è pertanto in alcun modo legato al rischio potenziale per
il richiedente di un considerevole svantaggio concorrenziale (comunicazione
dell'orientamento o del settore di sviluppo del prodotto).
Emendamento presentato da Ian Twinn
Emendamento 107
Articolo 18, paragrafo 2, lettera c)
(c) un elenco delle indicazioni sulla salute
non autorizzate.
Soppresso
Or. en
Motivazione
I motivi per cui un'indicazione non viene autorizzata possono essere molteplici e, sono per
loro natura, circostanziali. Può darsi che un parere o una decisione negativi si basino su dati
scientifici insufficienti, carenza che può essere risolta in una fase successiva. L'impatto
potenzialmente negativo per il richiedente può essere molto forte (svantaggi in termine di
concorrenza per la rivelazione del settore o della direzione della ricerca).
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 108
Articolo 23, paragrafo 2
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano gli articoli 5
e 7 della decisione 1999/468/CE, in
osservanza dell’articolo 8 della stessa.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applicano gli articoli 5
e 7 della decisione 1999/468/CE, in
osservanza dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6,
della decisione 1999/468/CE corrisponde a
tre mesi.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6,
della decisione 1999/468/CE corrisponde a
due mesi.
Or. de
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PE 338.436/68-121
IT
Motivazione
La procedura di autorizzazione dura almeno nove mesi e andrebbe quindi abbreviata. Un
termine di due mesi sembra sufficiente.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 109
Articolo 24
Per agevolare un controllo efficace dei
prodotti alimentari recanti indicazioni
nutrizionali o sulla salute, gli Stati membri
possono prescrivere che il fabbricante o il
responsabile dell’immissione sul mercato
nel loro territorio informi l’autorità
competente in merito a tale
commercializzazione, trasmettendo un
campione dell’etichetta del prodotto stesso.
Soppresso
Or. de
Motivazione
Accanto alla procedura europea non dovrebbero essere previste parallelamente altre
procedure nazionali di supervisione. Con la disposizione in oggetto si rischia che singoli Stati
membri introducano procedure di comunicazione. In pratica ciò potrebbe ostacolare la
circolazione delle merci, perché i fabbricanti potrebbero essere costretti ad effettuare la
notifica in uno Stato membro e non in un altro. Per assicurare la libera circolazione delle
merci ed evitare alle imprese ulteriori oneri amministrativi si dovrebbe garantire che tutte le
indicazioni conformi al regolamento possano essere utilizzate in tutti gli Stati membri. Se si
dovesse considerare necessaria una notifica, questa andrebbe resa obbligatoria per tutti gli
Stati membri o per nessuno.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 110
Allegato, A BASSO CONTENUTO CALORICO
L’indicazione per cui un alimento è a basso
contenuto calorico e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il
consumatore è consentita solo nel caso in cui
il prodotto contenga meno di 40 kcal (170
kJ)/100 g e meno di 20 kcal (80 kJ)/100 ml.
PE 338.436/68-121
IT
L’indicazione per cui un alimento è a basso
contenuto calorico e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il
consumatore è consentita solo nel caso in cui
il prodotto contenga non più di 40 kcal (170
kJ)/100 g (solidi) e non più di 20 kcal (80
kJ)/100 ml (liquidi) a meno che il prodotto
non sia un edulcorante da tavola ai sensi
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AM\519688IT.doc
della direttiva 94/35/CE.
Nel caso degli alimenti naturalmente a basso
contenuto calorico, il termine
“naturalmente” può essere utilizzato
all’inizio dell’indicazione.
Nel caso degli alimenti naturalmente a basso
contenuto calorico, il termine
“naturalmente” può essere utilizzato
all’inizio dell’indicazione.
Or. en
Motivazione
L'emendamento punta ad allineare il testo della proposta al Codex e a consentire che gli
edulcoranti da tavola portino l'indicazione "a basso contenuto calorico". Ad esempio, un
cucchiaio di edulcorante da tavola granulare a base di maltodestrina può contenere 2 calorie
rispetto alle 20 calorie di una quantità equivalente di zucchero. Una compressa di
dolcificante da tavola può contenere appena 0,2 calorie. È dunque perfettamente legittimo
che gli edulcoranti da tavola portino l'indicazione "a basso contenuto calorico". In base alla
legislazione britannica, l'indicazione di un basso contenuto calorico è attualmente consentita
(Food Labelling Regulations 1996 (SI 1488) n. 6, Parte II).
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 111
Allegato, A BASSO CONTENUTO CALORICO
L’indicazione per cui un alimento è a basso
contenuto calorico e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il
consumatore è consentita solo nel caso in cui
il prodotto contenga meno di 40 kcal (170
kJ)/100 g e meno di 20 kcal (80 kJ)/100 ml.
L’indicazione per cui un alimento è a basso
contenuto calorico e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il
consumatore è consentita solo nel caso in cui
il prodotto contenga non più di 40 kcal (170
kJ)/100 g (solidi) e non più di 20 kcal (80
kJ)/100 ml (liquidi) a meno che il prodotto
non sia un edulcorante da tavola ai sensi
della direttiva 94/35/CE.
Nel caso degli alimenti naturalmente a basso
contenuto calorico, il termine
“naturalmente” può essere utilizzato
all’inizio dell’indicazione.
Nel caso degli alimenti naturalmente a basso
contenuto calorico, il termine
“naturalmente” può essere utilizzato
all’inizio dell’indicazione.
Or. en
Motivazione
L'emendamento si propone di allineare il testo della proposta al Codex e di consentire che gli
edulcoranti da tavola a base, ad esempio, di maltodestrina, portino l'indicazione "a basso
contenuto calorico".
AM\519688IT.doc
27/35
PE 338.436/68-121
IT
Gli edulcoranti da tavola sono edulcoranti dall'elevato potere dolcificante o misture di un
edulcorante ad alto potere dolcificante con altre sostanze. Essi sono formulati in modo tale
da essere utilizzati in quantità molto ridotte dal consumatore. Spesso una piccola compressa
o poche gocce di liquido sono sufficienti per conferire un gusto dolce a un alimento. Se per
100g/ml gli edulcoranti da tavola possono presentare un valore energetico normale, la loro
caratteristica principale consiste nell'elevato potere dolcificante (circa 1:5 rispetto allo
zucchero). Poiché gli edulcoranti da tavola sono utilizzati dal consumatore in quantità molto
ridotte è giusto che si possa indicare il loro "basso contenuto energetico". Il termine
"edulcorante da tavola" è già utilizzato nella legislazione CE (articolo 1, paragrafo 2 della
direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti utilizzati negli alimenti.
Così, ad esempio, un cucchiaio di edulcorante da tavola può contenere 0,05 kcal rispetto alle
20 kcal di una quantità equivalente di zucchero. È dunque perfettamente legittimo che gli
edulcoranti da tavola portino l'indicazione "a basso contenuto calorico" o "senza calorie".
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 112
Allegato, A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO
L’indicazione per cui un alimento è a ridotto
contenuto calorico e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il
consumatore è consentita solo nel caso in cui
il valore energetico sia ridotto di almeno
il 30%, con specificazione delle
caratteristiche che provocano una
riduzione nel valore energetico totale
dell’alimento.
L’indicazione per cui un alimento è a ridotto
contenuto calorico e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il
consumatore è consentita solo nel caso in cui
il valore energetico sia ridotto di almeno
il 25%.
Or. en
Motivazione
-
Allineamento al Codex.
-
L'informazione relativa al contenuto calorico è integrata da informazioni nutrizionali
sull'etichetta.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 113
Allegato, SENZA CALORIE
L’indicazione per cui un alimento è senza
PE 338.436/68-121
IT
L’indicazione per cui un alimento è senza
28/35
AM\519688IT.doc
calorie e ogni altra indicazione che può
avere lo stesso significato per il consumatore
è consentita solo nel caso in cui il prodotto
contenga meno di 4 kcal (17 kJ)/100 ml.
calorie e ogni altra indicazione che può
avere lo stesso significato per il consumatore
è consentita solo nel caso in cui il prodotto
contenga non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml e
non più di 8 kcal/100g (solidi), a meno che
non si tratti di un edulcorante da tavola.
Nel caso degli alimenti naturalmente senza
calorie, il termine “naturalmente” può essere
utilizzato all’inizio dell’indicazione.
Nel caso degli alimenti naturalmente senza
calorie, il termine “naturalmente” può essere
utilizzato all’inizio dell’indicazione.
Or. en
Motivazione
-
Allineamento al Codex.
-
L'emendamento fornisce criteri in relazione alle materie solide.
-
Cfr. motivazione emendamento precedente relativo all'indicazione "A basso contenuto
calorico".
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 114
Allegato, A BASSO CONTENUTO DI GRASSI
L’indicazione per cui un alimento è a basso
contenuto di grassi e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il
consumatore è consentita solo nel caso in cui
il prodotto non contenga più di 3 g di grasso
per 100 g o 1,5 g di grasso per 100 ml (1,8 g
di grasso per 100 ml nel caso del latte
parzialmente scremato).
L’indicazione per cui un alimento è a basso
contenuto di grassi e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il
consumatore è consentita solo nel caso in cui
il prodotto non contenga più di 3 g di grasso
per 100 g (solidi) o 1,5 g di grasso per
100 ml (liquidi), o non più di 2 g/100 kcal
(1,8 g di grasso per 100 ml nel caso del latte
parzialmente scremato).
Nel caso degli alimenti naturalmente a basso
contenuto di grassi, il termine
“naturalmente” può essere utilizzato
all’inizio dell’indicazione.
Nel caso degli alimenti naturalmente a basso
contenuto di grassi, il termine
“naturalmente” può essere utilizzato
all’inizio dell’indicazione.
Tale indicazione si applica fatta salva la
dicitura "A basso contenuto di grasso" di
cui all'articolo 5 del regolamento CE
2991/94.
Or. en
AM\519688IT.doc
29/35
PE 338.436/68-121
IT
Motivazione
-
Allineamento al Codex.
-
Fissando dei criteri specifici in riferimento alle kcal, l'emendamento, consente
l'indicazione del contenuto di nutrienti importanti in alimenti a basso contenuto
calorico.
-
Per i prodotti a base di grassi gialli da spalmare, tale indicazione è definita e
armonizzata a livello UE sin dal 1994. Tali criteri specifici dovrebbero restare validi.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 115
Allegato, A BASSO CONTENUTO DI COLESTEROLO (nuovo)
A BASSO CONTENUTO DI COLESTOLO
L'indicazione per cui un alimento è a basso
contenuto di colesterolo e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso
significato per il consumatore è consentita
solo nel caso in cui il prodotto contenga
non più di 0,02 g di colesterolo per 100 g
(solidi) e non più di 0,01 g di colesterolo
per 100 ml (liquidi), e meno di 1,5 g di
grassi saturi per 100 g (solidi) e di 0,75 g di
grassi saturi per 100 ml (liquidi), e non più
del 10% di calorie prodotte dai grassi
saturi.
Nel caso degli alimenti naturalmente a
basso contenuto calorico, il termine
"naturalmente" può essere utilizzato
all'inizio dell'indicazione.
Or. en
Motivazione
La base per tale indicazione dovrebbe essere in linea con le condizioni stabilite dal Codex
Alimentarius per l'indicazione "a basso contenuto di colesterolo".
PE 338.436/68-121
IT
30/35
AM\519688IT.doc
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 116
Allegato, SENZA COLESTEROLO (nuovo)
SENZA COLESTEROLO
L'indicazione per cui un alimento è privo di
colesterolo e ogni altra indicazione che può
avere lo stesso significato per il
consumatore è consentita solo se il prodotto
contiene non più di 0,005 g per 100 g
(solidi) o non più di 0,005 g per 100 ml
(liquidi) e
a) meno di 1,5 g di grassi saturi per 100 g
(solidi) o 0,75g di grassi saturi per 100 ml
(liquidi) e non più del 10% di calorie da
grassi saturi
o
b) se gli acidi grassi sono insaturi per il
70% del loro totale.
Nel caso degli alimenti naturalmente privi
di colesterolo, il termine "naturalmente"
può essere utilizzato all'inizio
dell'indicazione.
Or. en
Motivazione
L'indicazione è approvata dal Codex. L'apporto medio di colesterolo nella popolazione totale
è pari a circa 200-300 mg al giorno. I grassi e gli oli vegetali contengono un livello di
colesterolo inferiore a 5 mg per 100 g, mentre i grassi animali hanno un tenore di colesterolo
di circa 300 mg per 100 g. La sostituzione di 20 g di grassi animali con 20 g di grassi
vegetali riduce l'apporto di colesterolo di 50-60 mg al giorno, equivalenti a una riduzione del
20-25%, che a sua volta abbassa notevolmente il colesterolo totale plasmatico e il colesterolo
LDL.
AM\519688IT.doc
31/35
PE 338.436/68-121
IT
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 117
Allegato, SENZA PROTEINE DEL LATTE DI MUCCA (nuovo)
SENZA PROTEINE DEL LATTE DI
MUCCA
L'indicazione per cui un alimento è senza
proteine del latte di mucca e ogni altra
indicazione che può avere lo stesso
significato per il consumatore è consentita
solo se il prodotto non contiene ingredienti
contenenti proteine del latte di mucca né
altri componenti ricavati da tale latte.
Nel caso degli alimenti naturalmente privi
di proteine del latte di mucca il termine
"naturalmente" può essere utilizzato
all'inizio dell'indicazione.
Or. en
Motivazione
In Europa il 2-5% di bambini soffre di allergie alle proteine del latte di mucca. I genitori
pertanto devono sapere se un prodotto contiene tali proteine. Occorre dunque fissare delle
norme affinché i prodotti che non contengono proteine del latte di mucca siano etichettati in
modo chiaro nell'interesse di questo gruppo specifico di consumatori.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 118
Allegato, CONTIENE (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI ALTRO TIPO)
L'indicazione per cui un alimento contiene
una sostanza nutritiva o di altro tipo e ogni
altra indicazione che può avere lo stesso
significato per il consumatore è consentita
solo nel caso in cui il prodotto sia conforme
a tutte le disposizioni del presente
regolamento.
PE 338.436/68-121
IT
L'indicazione per cui un alimento contiene
una sostanza nutritiva o di altro tipo e ogni
altra indicazione che può avere lo stesso
significato per il consumatore è consentita
solo nel caso in cui 100 g o 100 ml o una
porzione di un dato prodotto alimentare
contengano almeno il 15% del fabbisogno
giornaliero della sostanza nutritiva o di
altro tipo in questione o la sostanza
nutritiva o di altro tipo sia presente in
quantità significativa, ove non sia stabilito
il fabbisogno giornaliero.
32/35
AM\519688IT.doc
Nel caso degli alimenti che contengono
naturalmente la sostanza nutritiva o di altro
tipo indicata, il termine "naturalmente" può
essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.
Nel caso degli alimenti che contengono
naturalmente la sostanza nutritiva o di altro
tipo indicata, il termine "naturalmente" può
essere utilizzato all'inizio dell'indicazione.
Or. en
Motivazione
Per molte sostanze naturali, ad esempio gli isoflavoni nella soia , le fibre, i polifenoli, etc.
non è stato stabilito un fabbisogno giornaliero, per cui è impossibile che tali sostanze
soddisfino quel requisito. Tuttavia esse possono avere importanti effetti sulla salute. È
necessario pertanto che i consumatori siano consapevoli della presenza di tali sostanze
bioattive nei prodotti.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 119
Allegato, A TASSO ACCRESCIUTO DI (NOME DEL MACROCOSTITUENTE)
A TASSO ACCRESCIUTO DI (NOME
DEL MACROCOSTITUENTE)
A TASSO ACCRESCIUTO DI (NOME
DELLA SOSTANZA NUTRITIVA O DI
ALTRO TIPO)
L’indicazione per cui il contenuto di una o
più sostanze nutritive è stato accresciuto e
ogni altra indicazione che può avere lo
stesso significato per il consumatore è
consentita solo nel caso in cui il prodotto sia
conforme alle condizioni stabilite per
l’indicazione “fonte di” e l’aumento del
contenuto sia pari ad almeno il 30% rispetto
a un prodotto simile.
L’indicazione per cui il contenuto di una o
più sostanze nutritive è stato accresciuto e
ogni altra indicazione che può avere lo
stesso significato per il consumatore è
consentita solo nel caso in cui il prodotto sia
conforme alle condizioni stabilite per
l’indicazione “contiene/fonte di” e
l’aumento del contenuto sia pari ad almeno
il 25% rispetto a un prodotto simile.
Or. en
Motivazione
L'emendamento punta ad allineare il testo al Codex. In base al considerando 4 può essere
stata data "opportuna considerazione" alle definizioni e alle condizioni definite dagli
orientamenti del Codex in materia di indicazioni nutrizionali e di salute ma le disposizioni
della presente proposta non sono le stesse. La soglia del 30% delle indicazioni "ridotto"
(Codice, 25%) è un obiettivo più difficile da realizzare e non è al passo con le norme
internazionali. L'emendamento inoltre assicura una coerenza con la definizione "sostanza
nutritiva" e "sostanza di altro tipo" di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3.
AM\519688IT.doc
33/35
PE 338.436/68-121
IT
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 120
Allegato, A TASSO RIDOTTO DI (NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA)
L’indicazione per cui il contenuto di una o
più sostanze nutritive è stato ridotto e ogni
altra indicazione che può avere lo stesso
significato per il consumatore è consentita
solo nel caso in cui la riduzione del
contenuto sia pari ad almeno il 30% rispetto
a un prodotto simile, ad eccezione dei
microcostituenti, per i quali è accettabile una
differenza del 10% nei valori di riferimento
di cui alla direttiva 90/496/CEE del
Consiglio.
L’indicazione per cui il contenuto di una o
più sostanze nutritive o di sostanze di altro
tipo è stato ridotto e ogni altra indicazione
che può avere lo stesso significato per il
consumatore è consentita solo nel caso in cui
la riduzione del contenuto sia pari ad almeno
il 25% rispetto a un prodotto simile, ad
eccezione dei microcostituenti, per i quali è
accettabile una differenza del 10% nei valori
di riferimento di cui alla direttiva
90/496/CEE del Consiglio.
Or. en
Motivazione
L'emendamento punta ad allineare il testo al Codex. In base al considerando 4 può essere
stata data "opportuna considerazione" alle definizioni e alle condizioni definite dagli
orientamenti del Codex in materia di indicazioni nutrizionali e di salute ma le disposizioni
della presente proposta non sono le stesse. La soglia del 30% delle indicazioni "ridotto"
(Codice, 25%) è un obiettivo più difficile da realizzare e non è al passo con le norme
internazionali. L'emendamento inoltre assicura una coerenza con la definizione "sostanza
nutritiva" e "sostanza di altro tipo" di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3.
Emendamento presentato da Othmar Karas
Emendamento 121
Allegato, LEGGERO
L’indicazione per cui un prodotto è
“leggero” e ogni altra indicazione che può
avere lo stesso significato per il consumatore
deve seguire le stesse condizioni fissate per
il termine “ridotto”; l’indicazione deve
inoltre essere accompagnata da una
specificazione delle caratteristiche che
rendono il prodotto “leggero”.
PE 338.436/68-121
IT
L’indicazione per cui un prodotto è
“leggero” e ogni altra indicazione che può
avere lo stesso significato per il consumatore
deve seguire le stesse condizioni fissate per
il termine “ridotto”; l’indicazione deve
inoltre essere accompagnata da una
specificazione delle caratteristiche che
rendono il prodotto “leggero” tranne nel
caso in cui ciò sia già richiesto da altre
disposizioni comunitarie e/o non sia
altrimenti chiarito dall'etichettatura del
34/35
AM\519688IT.doc
prodotto.
Or. en
Motivazione
L'emendamento punta ad evitare una doppia etichettatura.
AM\519688IT.doc
35/35
PE 338.436/68-121
IT
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