A E S S E I N F O R MA N u m e r osei sei Numero G i u g n o 2 0 Giugno 20151 5 a n n oVIII VIII anno AESSE INFORMA Inail bando Isi 2014 sicurezza lavoro, dal 12 maggio download del codice identificativo. Notizie di rilievo: • Inail bando Isi 2014 sicurezza lavoro, dal 12 maggio download del codice identificativo; • Le Aziende sono il luogo più sicuro; • Formazione alla sicurezza: il codice ATECO è un’opportunità o un vincolo?; • Cassazione penale: Più lavoratori dipendenti di datori di lavoro diversi: ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del DVR.; • Come usare in sicurezza decespugliatori e tagliaerba; • Sulla responsabilità per un infortunio occorso a un lavoratore distaccato; • Cassazione penale - Infortunio mortale durante le operazioni di carico di lastre di marmo. Bando Isi 2014. Si è chiusa il 7 maggio la prima fase della nuova edizione del bando Inail per incentivi alle imprese per investimenti per la salute e la sicurezza sul lavoro. Dal 12 maggio via al passaggio successivo con il download del codice identificativo. Fino al 11 maggio, i soggetti interessati alla nuova tornata del finanziamento Inail hanno potuto accedere ai servizi online del sito dell’Istituto attraverso i quali compilare la propria domanda, verificarne attraverso simulazioni la soglia di ammissibilità, quindi salvarla. Ora le domande che hanno raggiunto il livello minimo di ammissibilità e adeguatamente salvate possono essere identificate da codice univoco. Il codice identificativo potrà essere scaricato dagli utenti a partire da martedì 12 maggio. Identificherà la domanda in maniera univoca e sarà fondamentale per partecipare al click-day. Bando Isi Inail click-day 2015 Il 3 giugno 2015, sarà la data a partire dalla quale Inail comunicherà giorno e orario di apertura della fase di invio finale delle domande. I finanziamenti come nelle precedenti Le aziende sono il luogo più sicuro. Pubblichiamo un articolo di Ilaria Blangetti pubblicato su PROVINCIA OGGI, mensile di Opinione e Cultura d’Impresa della Confindustria di Cuneo. “Uno dei posti più sicuri è il luogo di lavoro”. Franco Biraghi, presidente di Confindustria Cuneo, parla dei dati Inail della Provincia di Cuneo che riguardano gli infortuni sul lavoro e chiede di fare una distinzione, escludendo quelli che vengono considerati infortuni in itinere. Ma qual è la situazione degli infortuni nella Granda? INFORTUNI IN ITINERE Un dato interessante riguarda proprio gli infortuni in itinere, quelli che avvengono nel tragitto da casa al posto di lavoro e viceversa (infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi al lavoro). Nel 2013 gli infortuni indennizzati, nel solo comparto industria, sono stati, in provincia di Cuneo, 1.156: di questi 133 sono avvenuti in itinere, con o senza mezzo di trasporto. “Si tratta di una percentuale significativa – continua Biraghi – di un numero di infortuni che non può dipendere da quanto viene fatto per la sicurezza nelle industrie. L’imprenditore utilizza tutti i mezzi possibili per evitare gli infortuni sull’ambiente di lavoro, ma che non può avere occhi anche per ciò che succede fuori quando, di fatto, il dipendente non lavora. Non dipende da noi come il dipendente si reca al lavoro e cosa avviene durante il tragitto, un incidente può avvenire per medesimi motivi andando a lavorare oppure al mare per svago”. Gli infortuni in itinere sono inseriti nelle statistiche ma non incidono, di norma, sul tasso di rischio dell’azienda, “incidono, però sull’immagine dell’azienda e sui suoi investimenti in sicurezza – continua Biraghi - a nostro avviso dovrebbero essere stralciati dagli infortuni sul lavoro ed essere considerati a tutti gli effetti incidenti stradali, dovuti alla poca sicurezza delle strade, alla disattenzione del singolo o, ancora, alla leggerezza di alcuni normative”. INFORTUNI E CRISI In cinque anni, dal 2009 al 2013, gli infortuni sul lavoro in provincia di Cuneo sono diminuiti del 30% e, anche mediante questo dato con l’aumento della disoccupazione (dal 2,8% del 2009 al 6,9% del 2013 secondo i dati Istat) il saldo rimane edizioni del bando, saranno assegnati fino a esaurimento fondi seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle proposte. Ricordiamo che il bando Isi 2014 mette a disposizione 267.427.404 euro per finanziamenti a fondo perduto. I progetti finanziabili saranno di due tipologie: progetti di investimento; progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi. Info: Inail bando Isi 2014 conclusa prima fase comunque positivo. “La serie storica del numero degli infortuni sul lavoro prosegue il suo andamento decrescente – commenta Enrico Tommasi – direttore provinciale dell’Inail di Cuneo. Il calo degli infortuni non è imputabile solo alla crisi: il lavoro sul versante della prevenzione e della informazione, tra l’Inail e le imprese, sta portando dei risultati. Nonostante la depurazione della diminuzione percentuale degli occupati e del numero delle aziende, infatti, il calo degli infortuni e delle morti sul lavoro è effettivo”. “E’ un buon dato – continua Tommasi ma è un punto di arrivo. E’ evidente che sia in atto una dinamica positiva, ma dobbiamo fare in modo che le cose migliorino ancora. Per questo è importante sostenere crescita e competitività delle imprese promuovendo salute e sicurezza sul lavoro in tempi di crisi. La prevenzione infatti è un fattore di crescita. Anche per questo motivo l’Inail ha attivato un bando per incentivare le imprese e realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il dato dimostra come le imprese, supportate anche dalla nostra attività – commenta Daniele Bertolotti, responsabile ambiente e sicurezza di Confindustria Cuneo - stanno investendo per un posto di lavoro sempre più sicuro. Formazione alla sicurezza: il codice Ateco è un’opportunità o un vincolo? La differenziazione del numero di ore di formazione dei lavoratori in base al settore ATECO dell’azienda, è da intendersi come rigidamente vincolante e tassativa, oppure come orientativa, da calibrare in base alle reali condizioni di rischio? (Tratto da “Articolo 19” n. 02/2014, bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS delle aziende della Provincia di Bologna, (..) dal titolo “Formazione alla sicurezza dei lavoratori: il codice Ateco è un vincolo o un’opportunità”). In riferimento alle ore di formazione alla sicurezza, l’Accordo StatoRegioni del 21/12/2011 prevede pacchetti orari differenziati, a seconda che il lavoratore operi in aziende ad alto, medio o basso rischio, ed individua, come criterio discriminante per il livello di rischio, la classificazione delle attività lavorative in base al codice cosiddetto ATECO. (…). La differenziazione del numero di ore di formazione è da intendersi come rigidamente vincolante e tassativa, oppure come orientativa, da calibrare in base alle reali condizioni di rischio? I quesiti nascono certamente dal fatto che l’Accordo stesso prevedeva che, ad esempio, gli impiegati che non accedono ai reparti di produzione per esigenze di lavoro, Pagina 2 AESSE INFORMA Segue dalla I° pagina ma operano solo negli uffici, siano da considerarsi a “rischio basso”, anche se operano in aziende che per codice ATECO sono da classificarsi a ”rischio alto”. (…) Emerge la domanda se questa considerazione si applichi solo agli impiegati o anche ad altri lavoratori nelle stesse condizioni e caratteristiche, mentre altri ci chiedono il contrario, ovvero se in aziende classificate come codice ATECO a medio o basso rischio si possano individuare situazioni di lavoratori da considerare esposti ad alto rischio e quindi aventi diritto a percorsi formativi più lunghi e corposi. In sostanza, la domanda è molto semplice: la formazione aziendale si programma sempre e solo applicando la classificazione ATECO, oppure si programma partendo dalla valutazione dei rischi reali (e quindi la Numero sei classificazione ATECO diventa un importante riferimento, un’opportunità da sfruttare, ma non un tabù da rispettare acriticamente? (…) La Commissione per gli Interpelli, sollecitata da un quesito posto da Federambiente (interpello n. 11/2013 del 24/10/2013) ha dato una risposta che è in perfetta sintonia col nostro orientamento per cui la riportiamo integralmente in conclusione dell’articolo. (…) va detto che nell’Accordo del 25/07/2012 che concerne le linee guida applicative dell’Accordo base già richiamato, si dice espressamente che la classificazione dei lavoratori “può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi” e ciò naturalmente vale in entrambe le possibilità: ci può essere una classificazione del livello di rischio più basso di quello che sarebbe previsto dal codice ATECO, ma anche di un livello di rischio più alto. In conclusione, la Commissione per gli Interpelli così si esprime nel merito: la formazione - che deve essere “sufficiente ed adeguata”- va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice ATECO di appartenenza dell’Azienda. Cassazione penale: Più lavoratori dipendenti di datori di lavoro diversi: ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del DVR. La vignetta di PuntoSicuro: Eternit: al via il processo bis Sentenza Cassazione Penale, Sez. 3, 24 aprile 2015, n. 17119 - Più lavoratori dipendenti di datori di lavoro diversi: ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del documento di valutazione del rischio. La Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 17119 del 24 aprile 2015 ha ricordato che "quando in un medesimo ambiente di lavoro operano stabilmente più lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da alcun rapporto di appalto, di somministrazione o comunque da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del documento di valutazione del rischio. Ove all'esito dell'elaborazione del documento dovessero risultare situazioni di pericolo, al datore di lavoro che non possa in altro modo intervenire per eliminarle, non resta che impedire che in quei luoghi prosegua l’attività lavorativa dei propri dipendenti. "Fonte: Olympus.uniurb Come usare in sicurezza decespugliatori e tagliaerba. Di recente è stato posto ad Aesse Servizi il quesito: “se chi opera con le attrezzature di cui all’articolo, debbono fare un corso di formazione specifico, tipo i corsi previsti per le attrezzature”. E’ emerso che non debbono fare corsi specifici, ma debbono comunque essere formati. Si consiglia di organizzare per questi lavoratori una formazione con docenti/operatori che da anni utilizzano queste attrezzature e, come per ogni corso, vanno registrate le ore di lezione fornite al lavoratore che attesta con la firma l’avvenuta formazione. Per inquadrare il problema si invitano gli interessati a leggere attentamente l’articolo seguente. Come usare in sicurezza decespugliatori e tagliaerba. Una scheda e una lista di controllo si soffermano sulla sicurezza nell’uso dei decespugliatori. Le distinzioni operate dalla normativa tecnica, la prevenzione dei principali rischi e le istruzioni per l’uso sicuro. Attraverso la rubrica “Imparare dagli errori” abbiamo mostrato in questi anni come l’utilizzo di un decespugliatore - una macchina agricoloforestale portatile con motore a combustione interna destinata a tagliare l’erba, le erbacce, i cespugli, gli arbusti o altra vegetazione non legnosa – sia soggetto a diversi rischi che, se non conosciuti, possono preludere anche a gravi incidenti di lavoro. Per essere informati su questi rischi e migliorare la prevenzione degli infortuni, presentiamo oggi una scheda contenuta nella seconda parte del manuale “Le macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza”, un documento nato dal rapporto di collaborazione tra l’ INAIL Piemonte e il CPT Torino. La “Scheda 18 – Decespugliatore” ricorda innanzitutto che la norma tecnica UNI EN ISO 11806-1, “Macchine agricole e forestali – Requisiti di sicurezza e prove per decespugliatori e tagliaerba a motore portatili manualmente”, identifica questi utensili in due tipologie diverse, in base al tipo di dispositivo di taglio: - decespugliatore: macchina dotata di una lama rotante in metallo o in plastica destinata a tagliare le erbacce, i cespugli, gli arbusti e vegetazione simile: esso può essere equipaggiato con una lama a sega circolare; - tagliaerba: macchina equipaggiata di uno o più fili flessibili non metallici, o altri elementi simili, rotanti liberamente su un perno, destinata a tagliare l’erba, le erbacce, o altra vegetazione non legnosa. La norma tecnica non solo individua i requisiti di sicurezza di queste macchine, ma stabilisce che “se un tagliaerba può essere attrezzato come un decespugliatore, la macchina risultante deve essere conforme ai requisiti previsti per il decespugliatore e viceversa”. Inoltre la scheda “non riguarda i decespugliatori-tagliaerba con motore portato a spalle né i decespugliatori equipaggiati di lame metalliche costituite da più pezzi (del tipo ‘a flagelli’)”. Nel documento sono descritti i principali rischi e le relative misure di sicurezza da adottare per prevenirli o per la protezione dei soggetti interessati dalle attività inerenti l’uso del decespugliatore portatile a combustione interna. Questi i rischi affrontati: proiezione di materiale; punture, tagli, abrasioni; scivolamenti e cadute a livello; investimento; gas di scarico; calore, fiamme; agenti chimici; infezioni da microrganismi; rumore; vibrazioni. Riguardo alla proiezione di materiale, la scheda indica che durante l’attività di taglio esiste il rischio di proiezione di materiali incoerenti come ad esempio ghiaia, trucioli o parti del materiale tagliato, nonché di eventuali frammenti dell’organo di taglio danneggiato. Per prevenire tale rischio è necessario verificare la presenza e il corretto orientamento della protezione del dispositivo di taglio, controllare l’integrità dell’organo di taglio “(ad esempio lama circolare), fare uso di DPI (ad esempio visiera e indumenti protettivi)”. Inoltre è necessario che “eventuali addetti, presenti in prossimità delle lavorazioni di taglio, o terzi siano mantenuti a distanza di sicurezza (è opportuna una distanza di almeno 15 metri) con apposite segnalazioni o con l’aiuto di un addetto”. (segue in IV pagina) AESSE INFORMA Numero sei Sulla responsabilità per un infortunio occorso a un lavoratore distaccato. Nel caso di distacco di un lavoratore da un’impresa all’altra tutti gli obblighi di prevenzione e protezione dai rischi sono a carico del distaccatario, fatta eccezione degli obblighi di formazione e informazione, che restano a carico del distaccante. (Di G. Porreca). Torna la Corte di Cassazione in questa sentenza ad esprimersi in merito alla individuazione delle responsabilità nel caso di un infortunio occorso ad un lavoratore distaccato. Lo aveva già fatto in occasione della sentenza della Sezione IV penale n. 30483 del 10/7/2014 (…). Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione in questa occasione riguarda in particolare l’infortunio occorso al dipendente di una società, mandato a svolgere la propria attività, presso un’altra società, il cui amministratore unico, coimputato, è stato anche giudicato e riconosciuto colpevole, senza che il suo datore di lavoro avesse proceduto preventivamente ad una adeguata valutazione dei rischi connessi all’attività stessa. Il fatto, il ricorso in Cassazione e le motivazioni Il DdL di una società ha fatto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello che, confermando quella di primo grado, lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p., commesso in violazione della normativa antinfortunistica in danno di un suo lavoratore dipendente. La Corte di merito, ripercorrendo gli argomenti già sviluppati in primo grado, aveva individuato i profili di colpa del datore di lavoro distaccante per avere questi, nell'ambito di un rapporto di appalto intercorrente con una società distaccataria, consentito al proprio dipendente di svolgere la propria attività presso la stessa, senza avere proceduto ad una preventiva ed adeguata valutazione dei rischi connessi a tale attività. Anzi, era risultato che il datore di lavoro distaccante non si era neppure curato di conoscere in anticipo le mansioni che il proprio dipendente era chiamato a svolgere presso la sede dell'altra società. In particolare l'operaio infortunato era stato chiamato a svolgere un'operazione di "rabbocco" di olio in condizioni di precario equilibrio e senza le dovute misure di sicurezza per evitare la caduta dall'alto per cui, nel corso dell'operazione, aveva perso l'equilibrio ed era caduto a terra, riportando lesioni mortali. Tale situazione, vuoi sotto il profilo della ricostruzione dell'incidente, vuoi con riferimento all'addebito di colpa, era stata ricostruita valorizzando, tra l'altro, la deposizione di un lavoratore della società committente, che spesso svolgeva personalmente quel lavoro, ma anche gli esiti degli accertamenti svolti dal personale dell’ispettorato intervenuto ad effettuare le indagini ed a determinare la dinamica dell'incidente. Nessun apporto decisivo, inoltre, era stato attribuito alle dichiarazioni rese da un altro testimone, collega di lavoro dell'infortunato, che si era limitato a illustrare una diversa, possibile modalità di effettuazione dell'operazione ed anzi ciò ha rafforzata la convinzione del giudice in merito alla carenza di una preventiva attività prevenzionale, formativa e informativa nei confronti del lavoratore distaccato. Le decisioni della Corte di Cassazione Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. Il ricorrente, secondo la suprema Corte, ha proposto una ricostruzione del fatto non risultante dal testo della sentenza e come tale preclusa alla cognizione del giudice di legittimità limitandosi ad una censura sulla valutazione dei fatti come ricostruiti dal giudice di merito, (…). La censura, infatti, ha precisato la Sez. IV, si è limitata a richiamare il contenuto di una deposizione testimoniale, su cui i giudici si erano ampiamente soffermati e la stessa ha sottolineato che, l'individuazione d'una modalità alternativa era rimessa alla fantasia ed all'iniziativa della persona chiamata ad eseguire l'operazione di rabbocco. La doglianza del ricorrente è stata ritenuta senz'altro generica e comunque inammissibile. “In caso di distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra”, ha sostenuto la suprema Corte, “per effetto della modifica normativa introdotta dall'art. 3, co. sesto, d.lgs 81, sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l'obbligo di informare e formare il la vorat ore su i r isch i tip ici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro distaccante”. Il datore di lavoro, infatti, ha così proseguito la Sez. IV, in termini generali è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose, come si è verificato nel caso in esame in cui non erano presenti nel luogo di lavoro attrezzature idonee per l'esecuzione dei lavori, e l'omessa adozione delle misure di p r e ve n z i o n e p r e s cr i t t e s ia immediatamente percepibile. In tal senso, secondo la Sez. IV, i giudici di merito avevano evidenziato che l'imputato era venuto meno all'obbligo di valutazione del rischio specifico connesso all'opera di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso l’impresa distaccataria, aggiuntiva rispetto ad altri lavori che erano stati oggetto di uno specifico contratto di appalto ed erano già stati conclusi, consistente nel rabbocco dell'olio di un motoriduttore installato presso l’impresa stessa. L’imputato, ha sostenuto ancora la Sez. IV, “aveva violato i propri doveri di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, inviando gli operai presso l’impresa distaccataria senza fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici e senza collaborare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della nuova e diversa prestazione”. Né nel caso in esame potrebbe essere invocato, ha così (segue in IV pag.) Cassazione penale - Infortunio mortale durante le operazioni di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di di carico di lastre di marmo: conclusioni finali della Corte. Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 20/04/2015, n. 16389 - Infortunio mortale durante le operazioni di carico di lastre di marmo all'interno di un container. La Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza di cui al titolo ha affermato che "in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la sicurezza del lavoro, è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori vi si adeguino e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante, costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi a assolvere formalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare «sino alla pedanteria», che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro. “In tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effe tt ivo circa la co ncr et a osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo infine sul corretto utilizzo, in termini lavorazione". Inoltre "secondo costante insegnamento di questa Corte, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore." Pagina 3 CASSAZIONE PENALE - USO DI UNA BOMBOLA DI AZOTO SECCO E INFORTUNIO: MANCANZA DI FORMAZIONE. La Corte Suprema di Cassazione nella Sentenza n. 17163 del 24 aprile 2015 ha affermato che "la vittima si trovava ad operare in una situazione di completa ignoranza in ordine alle modalità di corretto funzionamento della bombola ed ai rischi connessi ad un suo uso improprio che, nella specie, si concretizzava nell'assenza della valvola di riduzione della pressione. In tale situazione non risulta di speciale importanza determinare se si fosse al primo giorno di lavoro o se il lavoratore avesse già in precedenza operato per conto del ricorrente. E' invece decisivo che lo stesso datore di lavoro ha completamente omesso di fornire la doverosa formazione ed informazione che costituisce fondamentale dovere datoriale e adempimento di grande rilievo al fine di assicurare la sicurezza delle lavorazioni, inducendo la conoscenza delle esatte procedure e dei rischi connessi alla loro violazione." Inoltre "la contingenza nella quale si è verificato l'incidente era propria, tipica della lavorazione in corso sicché il comportamento del lavoratore non può essere ritenuto esorbitante e tale da determinare l'interruzione del nesso causale." Fonte: Olympus.uniurb Durc, dal 1° luglio via alla procedura per il rilascio online La nuova procedura di rilascio online del Durc, utilizzabile dal 1° luglio, è stata “resa possibile dall’impegno congiunto del Ministero del Lavoro, dell’Inps, dell’Inail e delle Casse Edili per la completa informatizzazione delle attuali procedure e la creazione di collegamenti tra le diverse banche dati”. Nella conferenza stampa del 21 maggio si sono illustrate le caratteristiche, le modalità di funzionamento ed i tempi di avvio del nuovo sistema di rilascio. Alle imprese “basterà un semplice clic” per scaricare da internet e quindi in tempo reale (al momento l’attesa del Durc era anche superiore a 1 mese), la certificazione di regolarità contributiva, che: avrà una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per: a) erogazione di sovvenzioni, contributi ecc.; b) nell’ambito delle procedure di appalto; c) nei lavori privati dell’edilizia; d) per il rilascio dell’attestazione Soa*). Tra i vantaggi pratici, l’uso della certificazione per più di una circostanza successiva e anche se la certificazione è già stata rilasciata ad altri soggetti. Il rinvio della certificazione può avvenire a causa di carenze contributive che il sistema comunicherà nel giro di 72 ore. (…) ADERISCE a: AESSE SERVIZI predispone tutte le pratiche per la sicurezza sul lavoro. In particolare provvede alla valutazione dei Rischi sul Lavoro: Rischi da Rumore, da Incendio; Rischi Chimici, Biologici; Rischi da movimenti ripetuti e da movimentazione dei carichi; Rischi da radiazioni ionizzanti e non, compreso il Rischio da agenti cancerogeni e amianto e il Rischio di campi elettromagnetici; Rischio per l’utilizzo videoterminali, ecc.. Provvede alla realizzazione di Piani di Emergenza e Evacuazione; di Piani operativi di sicurezza per cantieri mobili e non; di Piani di sicurezza e coordinamento per cantieri temporanei o mobili e, ecc.. Provvede alla realizzazione di azioni di Informazione, Formazione e Addestramento e Istruzione ed ad organizzare direttamente le docenze nei corsi previsti dalla normativa, sia direttamente, sia presso le strutture dei clienti o presso la sede di Confcooperative di Cuneo e di Alba. Provvede nell’ambito della Medicina del lavoro, avvalendosi di medici del lavoro convenzionati, ad effettuare visite mediche preassuntive, periodiche, specialistiche e a svolgere corsi di formazione per addetti al primo soccorso (da 12 e da 16 ore). Provvede ad Assistere il cliente nella gestione delle pratiche, compresa l’Assistenza telefonica e l’Aggiornamento ed informazione costante sulla normativa dell’ambiente e sicurezza sul lavoro. Sulla legge 231 provvede ad indicare esperti legali titolati a seguire le varie pratiche . E’ in grado di fornire l’Incarico di R.S.P.P. in qualità di consulente esterno. Segue dalla III° pagina l’articolo: “ R. In base all’art. 96 co. 1 del D.lgs 81. Pertanto l'azienda è soggetta a tutti gli obblighi, compresa la redazione del POS. D. L'impresa familiare ha l'obbligo di redigere il POS quando opera in cantiere ? R. In base all'art. 96 comma 1 del DLgs 81/08, anche nel caso in cui nel cantiere operi una sola azienda, c'è l'obbligo di predisporre il POS. Se nel cantiere operano più imprese, il POS deve essere trasmesso al coordinatore per la sicurezza. D. Un'impresa che ha meno di 10 addetti ed è già in possesso dell'autocertificazione della valutazione dei rischi, deve redigere il documento di valutazione dei rischi con le procedure standardizzate di cui all'art. 6 co. 8? R. Entro il 31 maggio 2013, tutte le aziende con meno di 10 addetti che avevano facoltà di effettuare l'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi hanno l'obbligo di redigere il documento con le procedure semplificate indicate dal Decreto 16/01/13. (I quesiti continueranno sul Sulla responsabilità ad un infortunio occorso ad un lavoratore distaccato” (…) concluso la Corte di Cassazione, il cosiddetto principio di "affidamento" in tema di infortuni sul lavoro, in virtù del quale ciascun consociato può confidare che ciascuno si comporti secondo le regole precauzionali normalmente riferibili all’attività che svolge, dato che detto principio non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell'inosservanza di tali norme da parte di colui che invoca il suddetto principio, così come è accaduto nel caso in esame. Tale principio non potrebbe, infatti, essere utilmente richiamato dall'imputato né con riferimento prossimo numero) all'operato dei suoi dipendenti, da lui non istruiti sulle corrette modali- Maggio, più vittime nei campi tà di esecuzione dell'operazione di che su tutta la rete autostradale manutenzione ordinaria, nel corso Con 29 della quale si è verificato l'incidensinistri e te, né con riferimento alla condotta 20 morti, del coimputato legale rappresenin questo tante della ditta distaccataria (non m e s e ricorrente), considerata proprio la con i pregressa violazione rimproverata trattori al datore di lavoro distaccante. c'è stata Risposte a quesiti su VDR una vera e propria strage. Incredibile ma vero: nei campi si muore più del doppio che in autostrada. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio Il Centauro dell'Asaps (associazione amici polizia stradale) a maggio c'è stata una vera e propria strage di incidenti con D. Un'impresa costituita da due trattori. Nei soli primi 15 giorni del soci (SNC) senza dipendenti mese l’Osservatorio ASAPS ha già che opera in cantiere ha l'obbli- registrato 29 episodi che hanno go di predisporre il POS o es- causato 20 morti di cui 17 fra gli sendo entrambi datori di lavoro stessi conducenti delle macchine possono essere considerati alla agricole. Un record mai visto prima e stregua dei lavoratori autono- che non può essere dimenticato: per capire la portata del fenomeno basta mi? R. I soci sono equiparati ai lavora- dire infatti che nello stesso periodo tori in base all'art. 2 co. a) del sulla intera rete autostradale con ben DLgs 81/08. Pertanto l'azienda è altri volumi di traffico di auto, moto e soggetta a tutti gli obblighi, com- camion - le vittime sono state 8. Come dire che nei campi a primavera presa la redazione del POS. D. L'impresa familiare ha l'obbli- si muore più che il doppio che in go di redigere il POS quando autostrada. Intanto nei primi quattro mesi del 2015 l'Osservatorio il opera in cantiere ? Centauro - ASAPS ha registrato: 111 incidenti con trattori agricoli che hanno causato 46 vittime e 70 feriti. Il fenomeno insomma inizia a preoccupare davvero: nel 2014, secondo il report dell'ASAPS, le vittime totali nei campi e sulle strade adiacenti per incidenti con trattori agricoli furono 181 (+4,6%) e 257 i feriti (+4%) in 390 incidenti (+4,3%). "Gli incidenti nei campi, secondo il Presidente Asaps, nonostante i nuovi provvedimenti in materia di patenti e di sicurezza dei mezzi, ancora non danno segno di diminuzione e riteniamo sia indispensabile una forte e mirata comunicazione dei fattori di rischio fra gli agricoltori stessi e in particolare fra quanti lavorano la terra per hobby saltuariamente". (Articolo di AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa Iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente al n° A181684 Sede: Via Cascina Colombaro, 56 – 12100 CUNEO C.F. e P. IVA 03157080049 Tel. 0171/ 451725 FAX 0171/451734 e-mail: [email protected] sito: www.aesseservizi.eu Per informazioni si prega di telefonare al seguente numero: 0171/ 451725 . Non sono più attivi invece gli interni 719 e 733. Inail Piemonte, “Le macchine in edilizia. Caratteristiche e uso in sicurezza”, edizione settembre 2013 (formato ZIP, 1,5 MB). - La scheda: “Scheda 18 – Decespugliatore” (formato ZIP, 2.36 MB). Il caschetto... perchè lo metto? Un opuscolo informativo per i lavoratori. Disponibile un opuscolo informativo per i lavoratori expo Milano 2015 che riassume i pericoli di lesioni al capo. Indossare il casco di protezione è una misura di prevenzione che tutti i lavoratori devono attuare. Usare il casco non è solo un obbligo ma anche il segno d e l la p r o f e ss io n a li t à d e l lavoratore. Vincenzo Borgomeo sul quotidiano Pericolo di lesioni al capo. Il caschetto … perchè lo metto? “La Repubblica”) Segue dalla II° pagina l’articolo: “ Come usare in sicurezza decespugliatori e tagliaerba” (…) Ci soffermiamo anche su quanto indicato per i rischi correlati all’organo di taglio. La scheda indica che per prevenire i rischi di tagli e abrasioni “occorre lavorare sempre in posizione stabile mantenendo una postura eretta, impugnare saldamente la macchina, mantenere sempre gli arti inferiori a distanza di sicurezza dal disco in movimento; inoltre è fondamentale verificare la presenza e l’efficienza del carter di protezione del disco e regolare il minimo del motore in modo che il dispositivo di taglio non si muova”. Fermo restando le “indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina”, vengono riportate le Istruzioni prima dell’uso e poi le Istruzioni durante l’uso. Segnaliamo infine che la scheda riporta anche indicazioni sui dispositivi di sicurezza, informazioni sugli adempimenti normativi, un approfondimento sui decespugliatori portatili con accessori di taglio del tipo “a flagelli” e, in allegato, una breve check-list. CPT di Torino, ATTIVITA’ FORMATIVE Aesse Servizi ha organizzato un corso di formazione (previsto dall’art. 37 del D.lgs 81/08) per impiegati amministrativi e di segreteria. Il corso è di 8 ore (4 di formazione generale e 4 di formazione specifica) e si terrà presso la sede di Confcooperative di Cuneo nelle giornate di venerdì 26 giugno e venerdì 3 luglio dalle ore 14,00 alle 18,00. Alla formazione generale potranno partecipare anche lavoratori non ammnistrativi. Il costo previsto per le 8 ore complessive dei due corsi è fissato in € 70; per chi dovesse partecipare solo alle quattro ore (formazione generale) il costo sarà dimezzato. Hanno collaborato a questo numero: B. A. DAMIANO, Simone DOGLIANI, Matteo CASSINO, Valeria PELLEGRINO, Cinzia DUTTO e Roberta RALLO.