A E S S E I N F O R MA
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Giugno 20151 5
a n n oVIII
VIII
anno
AESSE INFORMA
Inail bando Isi 2014 sicurezza lavoro, dal 12 maggio
download del codice identificativo.
Notizie di rilievo:
• Inail bando Isi 2014 sicurezza lavoro, dal 12 maggio download del codice
identificativo;
• Le Aziende sono il luogo
più sicuro;
• Formazione alla sicurezza:
il codice ATECO è un’opportunità o un vincolo?;
• Cassazione penale: Più
lavoratori dipendenti di
datori di lavoro diversi:
ciascun datore di lavoro è
tenuto alla elaborazione
del DVR.;
• Come usare in sicurezza
decespugliatori e tagliaerba;
• Sulla responsabilità per
un infortunio occorso a un
lavoratore distaccato;
• Cassazione penale - Infortunio mortale durante le
operazioni di carico di
lastre di marmo.
Bando Isi 2014. Si è chiusa il 7
maggio la prima fase della nuova
edizione del bando Inail per
incentivi alle imprese per
investimenti per la salute e la
sicurezza sul lavoro.
Dal 12 maggio via al passaggio
successivo con il download del
codice identificativo.
Fino al 11 maggio, i soggetti
interessati alla nuova tornata del
finanziamento Inail hanno potuto
accedere ai servizi online del sito
dell’Istituto attraverso i quali
compilare la propria domanda,
verificarne attraverso simulazioni
la soglia di ammissibilità, quindi
salvarla. Ora le domande che hanno
raggiunto il livello minimo di
ammissibilità e adeguatamente
salvate possono essere identificate
da codice univoco.
Il codice identificativo potrà
essere scaricato dagli utenti a
partire da martedì 12 maggio.
Identificherà la domanda in maniera
univoca e sarà fondamentale per
partecipare al click-day.
Bando Isi Inail click-day 2015
Il 3 giugno 2015, sarà la data a
partire dalla quale Inail comunicherà
giorno e orario di apertura della fase
di invio finale delle domande. I
finanziamenti come nelle precedenti
Le aziende sono il luogo più sicuro.
Pubblichiamo un articolo di
Ilaria Blangetti pubblicato su
PROVINCIA OGGI, mensile di
Opinione e Cultura d’Impresa
della Confindustria di Cuneo.
“Uno dei posti più sicuri è il luogo
di lavoro”. Franco Biraghi, presidente di Confindustria Cuneo,
parla dei dati Inail della Provincia
di Cuneo che riguardano gli infortuni sul lavoro e chiede di fare una
distinzione, escludendo quelli che
vengono considerati infortuni in
itinere. Ma qual è la situazione
degli infortuni nella Granda?
INFORTUNI IN ITINERE
Un dato interessante riguarda
proprio gli infortuni in itinere, quelli
che avvengono nel tragitto da
casa al posto di lavoro e viceversa (infortunio che il lavoratore
subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per
recarsi al lavoro). Nel 2013 gli
infortuni indennizzati, nel solo
comparto industria, sono stati, in
provincia di Cuneo, 1.156: di questi 133 sono avvenuti in itinere,
con o senza mezzo di trasporto.
“Si tratta di una percentuale significativa – continua Biraghi – di un
numero di infortuni che non può
dipendere da quanto viene fatto
per la sicurezza nelle industrie.
L’imprenditore utilizza tutti i mezzi
possibili per evitare gli infortuni
sull’ambiente di lavoro, ma che non
può avere occhi anche per ciò che
succede fuori quando, di fatto, il
dipendente non lavora. Non dipende da noi come il dipendente si
reca al lavoro e cosa avviene durante il tragitto, un incidente può
avvenire per medesimi motivi andando a lavorare oppure al mare
per svago”. Gli infortuni in itinere
sono inseriti nelle statistiche ma
non incidono, di norma, sul tasso di
rischio dell’azienda, “incidono, però
sull’immagine dell’azienda e sui
suoi investimenti in sicurezza –
continua Biraghi - a nostro avviso
dovrebbero essere stralciati dagli
infortuni sul lavoro ed essere considerati a tutti gli effetti incidenti stradali, dovuti alla poca sicurezza delle
strade, alla disattenzione del singolo o, ancora, alla leggerezza di
alcuni normative”.
INFORTUNI E CRISI
In cinque anni, dal 2009 al 2013, gli
infortuni sul lavoro in provincia di
Cuneo sono diminuiti del 30% e,
anche mediante questo dato con
l’aumento della disoccupazione (dal
2,8% del 2009 al 6,9% del 2013
secondo i dati Istat) il saldo rimane
edizioni del bando, saranno assegnati
fino a esaurimento fondi seguendo
l’ordine cronologico di arrivo delle
proposte.
Ricordiamo che il bando Isi 2014
mette a disposizione 267.427.404
euro per finanziamenti a fondo
perduto. I progetti finanziabili saranno
di due tipologie: progetti di
investimento; progetti di responsabilità
sociale e per l’adozione di modelli
organizzativi.
Info: Inail bando Isi 2014 conclusa
prima fase
comunque positivo. “La serie storica
del numero degli infortuni sul lavoro
prosegue il suo andamento decrescente – commenta Enrico Tommasi –
direttore provinciale dell’Inail di Cuneo.
Il calo degli infortuni non è imputabile
solo alla crisi: il lavoro sul versante
della prevenzione e della informazione, tra l’Inail e le imprese, sta portando dei risultati. Nonostante la depurazione della diminuzione percentuale
degli occupati e del numero delle
aziende, infatti, il calo degli infortuni e
delle morti sul lavoro è effettivo”. “E’
un buon dato – continua Tommasi ma è un punto di arrivo. E’ evidente
che sia in atto una dinamica positiva,
ma dobbiamo fare in modo che le
cose migliorino ancora.
Per questo è importante sostenere
crescita e competitività delle imprese
promuovendo salute e sicurezza sul
lavoro in tempi di crisi. La prevenzione
infatti è un fattore di crescita. Anche
per questo motivo l’Inail ha attivato un
bando per incentivare le imprese e
realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il dato
dimostra come le imprese, supportate
anche dalla nostra attività – commenta
Daniele Bertolotti, responsabile ambiente e sicurezza di Confindustria
Cuneo - stanno investendo per un
posto di lavoro sempre più sicuro.
Formazione alla sicurezza: il codice Ateco è
un’opportunità o un vincolo?
La differenziazione del numero
di ore di formazione dei lavoratori in base al settore ATECO
dell’azienda, è da intendersi
come rigidamente vincolante e
tassativa, oppure come orientativa, da calibrare in base alle
reali condizioni di rischio?
(Tratto da “Articolo 19” n. 02/2014,
bollettino di informazione e comunicazione per la rete di RLS
delle aziende della Provincia di
Bologna, (..) dal titolo
“Formazione alla sicurezza dei
lavoratori: il codice Ateco è un
vincolo o un’opportunità”).
In riferimento alle ore di formazione
alla sicurezza, l’Accordo StatoRegioni del 21/12/2011 prevede
pacchetti orari differenziati, a seconda che il lavoratore operi in
aziende ad alto, medio o basso
rischio, ed individua, come criterio
discriminante per il livello di rischio,
la classificazione delle attività lavorative in base al codice cosiddetto
ATECO. (…). La differenziazione
del numero di ore di formazione è
da intendersi come rigidamente vincolante e tassativa, oppure come orientativa, da calibrare in base alle reali
condizioni di rischio? I quesiti nascono
certamente dal fatto che l’Accordo
stesso prevedeva che, ad esempio, gli
impiegati che non accedono ai reparti
di produzione per esigenze di lavoro,
Pagina 2
AESSE INFORMA
Segue dalla I° pagina
ma operano solo negli uffici, siano
da considerarsi a “rischio basso”,
anche se operano in aziende che
per codice ATECO sono da classificarsi a ”rischio alto”. (…) Emerge la
domanda se questa considerazione
si applichi solo agli impiegati o anche ad altri lavoratori nelle stesse
condizioni e caratteristiche, mentre
altri ci chiedono il contrario, ovvero
se in aziende classificate come codice ATECO a medio o basso rischio
si possano individuare situazioni di
lavoratori da considerare esposti ad
alto rischio e quindi aventi diritto a
percorsi formativi più lunghi e corposi. In sostanza, la domanda è molto
semplice: la formazione aziendale si
programma sempre e solo applicando la classificazione ATECO, oppure
si programma partendo dalla valutazione dei rischi reali (e quindi la
Numero sei
classificazione ATECO diventa un
importante riferimento, un’opportunità
da sfruttare, ma non un tabù da rispettare acriticamente? (…) La Commissione per gli Interpelli, sollecitata
da un quesito posto da Federambiente (interpello n. 11/2013 del
24/10/2013) ha dato una risposta che
è in perfetta sintonia col nostro orientamento per cui la riportiamo integralmente in conclusione dell’articolo.
(…) va detto che nell’Accordo del
25/07/2012 che concerne le linee
guida applicative dell’Accordo base
già richiamato, si dice espressamente
che la classificazione dei lavoratori
“può essere fatta anche tenendo
conto delle attività concretamente
svolte dai soggetti medesimi, avendo
a riferimento quanto nella valutazione
dei rischi” e ciò naturalmente vale in
entrambe le possibilità: ci può essere
una classificazione del livello di
rischio più basso di quello che
sarebbe previsto dal codice ATECO, ma anche di un livello di
rischio più alto.
In conclusione, la Commissione
per gli Interpelli così si esprime
nel merito: la formazione - che
deve essere “sufficiente ed adeguata”- va riferita all’effettiva
mansione svolta dal lavoratore,
considerata in sede di valutazione
dei rischi; pertanto la durata del
corso può prescindere dal codice
ATECO di appartenenza dell’Azienda.
Cassazione penale: Più lavoratori dipendenti di datori di lavoro diversi:
ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del DVR.
La vignetta di PuntoSicuro:
Eternit: al via il processo bis
Sentenza Cassazione Penale, Sez.
3, 24 aprile 2015, n. 17119 - Più
lavoratori dipendenti di datori di lavoro diversi: ciascun datore di lavoro è
tenuto alla elaborazione del documento di valutazione del rischio. La
Corte Suprema di Cassazione nella
Sentenza n. 17119 del 24 aprile
2015 ha ricordato che "quando in un
medesimo ambiente di lavoro operano stabilmente più lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi e non
legati tra loro da alcun rapporto di
appalto, di somministrazione o comunque da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun datore di
lavoro è tenuto alla elaborazione del
documento di valutazione del rischio.
Ove all'esito dell'elaborazione del
documento dovessero risultare situazioni di pericolo, al datore di lavoro
che non possa in altro modo intervenire per eliminarle, non resta che
impedire che in quei luoghi prosegua
l’attività lavorativa dei propri dipendenti. "Fonte: Olympus.uniurb
Come usare in sicurezza decespugliatori e tagliaerba.
Di recente è stato posto ad Aesse
Servizi il quesito: “se chi opera
con le attrezzature di cui
all’articolo, debbono fare un corso
di formazione specifico, tipo i corsi
previsti per le attrezzature”.
E’ emerso che non debbono fare
corsi specifici, ma debbono
comunque essere formati. Si
consiglia di organizzare per questi
lavoratori una formazione con
docenti/operatori che da anni
utilizzano queste attrezzature e,
come per ogni corso, vanno
registrate le ore di lezione fornite
al lavoratore che attesta con la
firma l’avvenuta formazione.
Per inquadrare il problema si
invitano gli interessati a leggere
attentamente l’articolo seguente.
Come usare in sicurezza decespugliatori e tagliaerba. Una
scheda e una lista di controllo si
soffermano sulla sicurezza nell’uso dei decespugliatori.
Le distinzioni operate dalla normativa tecnica, la prevenzione
dei principali rischi e le istruzioni
per l’uso sicuro.
Attraverso la rubrica “Imparare dagli
errori” abbiamo mostrato in questi
anni come l’utilizzo di un decespugliatore - una macchina agricoloforestale portatile con motore a
combustione interna destinata a
tagliare l’erba, le erbacce, i cespugli,
gli arbusti o altra vegetazione non
legnosa – sia soggetto a diversi
rischi che, se non conosciuti, possono preludere anche a gravi incidenti
di lavoro.
Per essere informati su questi rischi
e migliorare la prevenzione degli
infortuni, presentiamo oggi una
scheda contenuta nella seconda
parte del manuale “Le macchine in
edilizia. Caratteristiche e uso in
sicurezza”, un documento nato dal
rapporto di collaborazione tra l’
INAIL Piemonte e il CPT Torino.
La “Scheda 18 – Decespugliatore”
ricorda innanzitutto che la norma
tecnica UNI EN ISO 11806-1,
“Macchine agricole e forestali –
Requisiti di sicurezza e prove per
decespugliatori e tagliaerba a motore portatili manualmente”, identifica
questi utensili in due tipologie diverse, in base al tipo di dispositivo di
taglio:
- decespugliatore: macchina dotata
di una lama rotante in metallo o in
plastica destinata a tagliare le erbacce, i cespugli, gli arbusti e vegetazione simile: esso può essere
equipaggiato con una lama a sega
circolare;
- tagliaerba: macchina equipaggiata
di uno o più fili flessibili non metallici,
o altri elementi simili, rotanti liberamente su un perno, destinata a tagliare l’erba, le erbacce, o altra vegetazione non legnosa. La norma
tecnica non solo individua i requisiti
di sicurezza di queste macchine, ma
stabilisce che “se un tagliaerba può
essere attrezzato come un decespugliatore, la macchina risultante deve
essere conforme ai requisiti previsti per il decespugliatore e viceversa”.
Inoltre la scheda “non riguarda i
decespugliatori-tagliaerba con
motore portato a spalle né i decespugliatori equipaggiati di lame
metalliche costituite da più pezzi
(del tipo ‘a flagelli’)”. Nel documento sono descritti i principali rischi
e le relative misure di sicurezza da
adottare per prevenirli o per la
protezione dei soggetti interessati
dalle attività inerenti l’uso del decespugliatore portatile a combustione interna. Questi i rischi affrontati: proiezione di materiale;
punture, tagli, abrasioni; scivolamenti e cadute a livello; investimento; gas di scarico; calore,
fiamme; agenti chimici; infezioni
da microrganismi; rumore; vibrazioni. Riguardo alla proiezione di
materiale, la scheda indica che
durante l’attività di taglio esiste il
rischio di proiezione di materiali
incoerenti come ad esempio
ghiaia, trucioli o parti del materiale
tagliato, nonché di eventuali frammenti dell’organo di taglio danneggiato. Per prevenire tale rischio è
necessario verificare la presenza
e il corretto orientamento della
protezione del dispositivo di taglio,
controllare l’integrità dell’organo di
taglio “(ad esempio lama circolare), fare uso di DPI (ad esempio
visiera e indumenti protettivi)”.
Inoltre è necessario che “eventuali
addetti, presenti in prossimità delle
lavorazioni di taglio, o terzi siano
mantenuti a distanza di sicurezza
(è opportuna una distanza di almeno 15 metri) con apposite segnalazioni o con l’aiuto di un addetto”. (segue in IV pagina)
AESSE INFORMA
Numero sei
Sulla responsabilità per un infortunio occorso a un lavoratore distaccato.
Nel caso di distacco di un
lavoratore da un’impresa all’altra
tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione dai rischi sono a carico
del distaccatario, fatta eccezione
degli obblighi di formazione e
informazione, che restano a carico
del distaccante. (Di G. Porreca).
Torna la Corte di Cassazione in
questa sentenza ad esprimersi in
merito alla individuazione delle
responsabilità nel caso di un
infortunio occorso ad un lavoratore
distaccato. Lo aveva già fatto in
occasione della sentenza della
Sezione IV penale n. 30483 del
10/7/2014 (…). Il caso sottoposto
all’esame della Corte di Cassazione
in questa occasione riguarda in
particolare l’infortunio occorso al
dipendente di una società, mandato
a svolgere la propria attività, presso
un’altra società, il cui amministratore
unico, coimputato, è stato anche
giudicato e riconosciuto colpevole,
senza che il suo datore di lavoro
avesse proceduto preventivamente
ad una adeguata valutazione dei
rischi connessi all’attività stessa.
Il fatto, il ricorso in Cassazione e
le motivazioni
Il DdL di una società ha fatto ricorso
avverso la sentenza della Corte di
Appello che, confermando quella di
primo grado, lo aveva riconosciuto
colpevole del reato di cui all'art. 589
c.p., commesso in violazione della
normativa antinfortunistica in danno
di un suo lavoratore dipendente. La
Corte di merito, ripercorrendo gli
argomenti già sviluppati in primo
grado, aveva individuato i profili di
colpa del datore di lavoro
distaccante per avere questi,
nell'ambito di un rapporto di appalto
intercorrente con una società
distaccataria, consentito al proprio
dipendente di svolgere la propria
attività presso la stessa, senza avere
proceduto ad una preventiva ed
adeguata valutazione dei rischi
connessi a tale attività. Anzi, era
risultato che il datore di lavoro
distaccante non si era neppure
curato di conoscere in anticipo le
mansioni che il proprio dipendente
era chiamato a svolgere presso la
sede dell'altra società.
In particolare l'operaio infortunato
era stato chiamato a svolgere
un'operazione di "rabbocco" di olio
in condizioni di precario equilibrio e
senza le dovute misure di sicurezza
per evitare la caduta dall'alto per
cui, nel corso dell'operazione, aveva
perso l'equilibrio ed era caduto a
terra, riportando lesioni mortali. Tale
situazione, vuoi sotto il profilo della
ricostruzione dell'incidente, vuoi con
riferimento all'addebito di colpa, era
stata ricostruita valorizzando, tra
l'altro, la deposizione di un
lavoratore della società
committente, che spesso svolgeva
personalmente quel lavoro, ma
anche gli esiti degli accertamenti
svolti dal personale dell’ispettorato
intervenuto ad effettuare le indagini
ed a determinare la dinamica
dell'incidente.
Nessun apporto decisivo,
inoltre, era stato attribuito alle
dichiarazioni rese da un altro
testimone, collega di lavoro
dell'infortunato, che si era limitato a
illustrare una diversa, possibile
modalità di effettuazione
dell'operazione ed anzi ciò ha
rafforzata la convinzione del giudice
in merito alla carenza di una
preventiva attività prevenzionale,
formativa e informativa nei confronti
del lavoratore distaccato.
Le decisioni della Corte di
Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto
manifestamente infondato dalla
Corte di Cassazione che lo ha
pertanto rigettato. Il ricorrente,
secondo la suprema Corte, ha
proposto una ricostruzione del fatto
non risultante dal testo della
sentenza e come tale preclusa alla
cognizione del giudice di legittimità
limitandosi ad una censura sulla
valutazione dei fatti come ricostruiti
dal giudice di merito, (…). La
censura, infatti, ha precisato la Sez.
IV, si è limitata a richiamare il
contenuto di una deposizione
testimoniale, su cui i giudici si erano
ampiamente soffermati e la stessa
ha sottolineato che, l'individuazione
d'una modalità alternativa era
rimessa alla fantasia ed all'iniziativa
della persona chiamata ad eseguire
l'operazione di rabbocco. La
doglianza del ricorrente è stata
ritenuta senz'altro generica e
comunque inammissibile. “In caso di
distacco di un lavoratore da
un'impresa ad un'altra”, ha
sostenuto la suprema Corte, “per
effetto della modifica normativa
introdotta dall'art. 3, co. sesto, d.lgs
81, sono a carico del distaccatario
tutti gli obblighi di prevenzione e
protezione, fatta eccezione per
l'obbligo di informare e formare il
la vorat ore su i r isch i tip ici
generalmente connessi allo
svolgimento delle mansioni per le
quali questo viene distaccato, che
restano a carico del datore di lavoro
distaccante”. Il datore di lavoro,
infatti, ha così proseguito la Sez. IV,
in termini generali è corresponsabile
qualora l'evento si colleghi
casualmente anche alla sua colposa
omissione e ciò avviene, ad
esempio, quando abbia consentito
l'inizio dei lavori in presenza di
situazioni di fatto pericolose, come
si è verificato nel caso in esame in
cui non erano presenti nel luogo di
lavoro attrezzature idonee per
l'esecuzione dei lavori, e l'omessa
adozione delle misure di
p r e ve n z i o n e p r e s cr i t t e s ia
immediatamente percepibile. In tal
senso, secondo la Sez. IV, i giudici
di merito avevano evidenziato che
l'imputato era venuto meno
all'obbligo di valutazione del rischio
specifico connesso all'opera di
manutenzione ordinaria da eseguirsi
presso l’impresa distaccataria,
aggiuntiva rispetto ad altri lavori
che erano stati oggetto di uno
specifico contratto di appalto ed
erano già stati conclusi, consistente
nel rabbocco dell'olio di un motoriduttore installato presso l’impresa
stessa. L’imputato, ha sostenuto
ancora la Sez. IV, “aveva violato i
propri doveri di tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori, inviando gli
operai presso l’impresa
distaccataria senza fornire loro
dettagliate informazioni sui rischi
specifici e senza collaborare
nell'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione del
lavoratore dal rischio di incidenti
connessi alla esecuzione della
nuova e diversa prestazione”. Né
nel caso in esame potrebbe essere
invocato, ha così (segue in IV pag.)
Cassazione penale - Infortunio mortale durante le operazioni di sicurezza, degli strumenti di
lavoro e sul processo stesso di
di carico di lastre di marmo: conclusioni finali della Corte.
Sentenza Cassazione Penale, Sez.
4, 20/04/2015, n. 16389 - Infortunio
mortale durante le operazioni di
carico di lastre di marmo all'interno di
un container.
La Corte Suprema di Cassazione
nella Sentenza di cui al titolo ha
affermato che "in tema di sicurezza
antinfortunistica, il compito del
datore di lavoro, o del dirigente cui
spetta la sicurezza del lavoro, è
molteplice e articolato, e va dalla
istruzione dei lavoratori sui rischi di
determinati lavori e dalla necessità di
adottare certe misure di sicurezza,
alla predisposizione di queste
misure, al controllo continuo,
pressante, per imporre che i
lavoratori vi si adeguino e sfuggano
alla superficiale tentazione di
trascurarle. Il responsabile della
sicurezza, sia egli o meno
l'imprenditore, deve avere la cultura
e la forma mentis del garante del
bene costituzionalmente rilevante,
costituito dalla integrità del
lavoratore ed ha perciò il preciso
dovere non di limitarsi a assolvere
formalmente il compito di informare i
lavoratori sulle norme
antinfortunistiche previste, ma deve
attivarsi e controllare «sino alla
pedanteria», che tali norme siano
assimilate dai lavoratori nella
ordinaria prassi di lavoro.
“In tema di infortuni sul lavoro, il
compito del datore di lavoro è
articolato e comprende l'istruzione
dei lavoratori sui rischi connessi a
determinate attività, la necessità di
adottare le previste misure di
sicurezza, la predisposizione di
queste, il controllo, continuo ed
effe tt ivo circa la co ncr et a
osservanza delle misure predisposte
per evitare che esse vengano
trascurate e disapplicate, il controllo
infine sul corretto utilizzo, in termini
lavorazione". Inoltre "secondo
costante insegnamento di questa
Corte, poiché le norme di
prevenzione antinfortunistica mirano
a tutelare il lavoratore anche in
ordine ad incidenti che possano
derivare da sua negligenza,
imprudenza e imperizia, il
comportamento anomalo del
lavoratore può acquisire valore di
causa sopravvenuta da sola
sufficiente a cagionare l'evento,
tanto da escludere la responsabilità
del datore di lavoro e, in generale,
del destinatario dell'obbligo di
adottare le misure di prevenzione,
solo quando esso sia assolutamente
estraneo al processo produttivo o
alle mansioni attribuite, risolvendosi
in un comportamento del tutto
esorbitante e imprevedibile rispetto
al lavoro posto in essere,
ontologicamente avulso da ogni
ipotizzabile intervento e prevedibile
scelta del lavoratore."
Pagina 3
CASSAZIONE PENALE - USO DI
UNA BOMBOLA DI AZOTO SECCO E INFORTUNIO: MANCANZA
DI FORMAZIONE.
La Corte Suprema di Cassazione
nella Sentenza n. 17163 del 24
aprile 2015 ha affermato che "la
vittima si trovava ad operare in una
situazione di completa ignoranza in
ordine alle modalità di corretto
funzionamento della bombola ed ai
rischi connessi ad un suo uso
improprio che, nella specie, si
concretizzava nell'assenza della
valvola di riduzione della pressione. In tale situazione non risulta di
speciale importanza determinare
se si fosse al primo giorno di lavoro o se il lavoratore avesse già in
precedenza operato per conto del
ricorrente. E' invece decisivo che lo
stesso datore di lavoro ha completamente omesso di fornire la doverosa formazione ed informazione
che costituisce fondamentale dovere datoriale e adempimento di
grande rilievo al fine di assicurare
la sicurezza delle lavorazioni,
inducendo la conoscenza delle
esatte procedure e dei rischi connessi alla loro violazione."
Inoltre "la contingenza nella quale
si è verificato l'incidente era propria, tipica della lavorazione in
corso sicché il comportamento del
lavoratore non può essere ritenuto
esorbitante e tale da determinare
l'interruzione del nesso causale."
Fonte: Olympus.uniurb
Durc, dal 1° luglio via alla
procedura per il rilascio online
La nuova procedura di rilascio
online del Durc, utilizzabile dal
1° luglio, è stata “resa possibile
dall’impegno congiunto del
Ministero del Lavoro, dell’Inps,
dell’Inail e delle Casse Edili per la
completa informatizzazione delle
attuali procedure e la creazione di
collegamenti tra le diverse banche
dati”. Nella conferenza stampa del
21 maggio si sono illustrate le
caratteristiche, le modalità di
funzionamento ed i tempi di avvio
del nuovo sistema di rilascio.
Alle imprese “basterà un semplice
clic” per scaricare da internet e
quindi in tempo reale (al momento
l’attesa del Durc era anche
superiore a 1 mese), la
certificazione di regolarità
contributiva, che: avrà una
validità di 120 giorni e potrà
essere utilizzata per:
a) erogazione di sovvenzioni,
contributi ecc.;
b) nell’ambito delle procedure di
appalto;
c) nei lavori privati dell’edilizia;
d) per il rilascio dell’attestazione
Soa*).
Tra i vantaggi pratici, l’uso della
certificazione per più di una
circostanza successiva e anche se
la certificazione è già stata
rilasciata ad altri soggetti. Il rinvio
della certificazione può avvenire a
causa di carenze contributive che
il sistema comunicherà nel giro di
72 ore. (…)
ADERISCE a:
AESSE SERVIZI predispone tutte le pratiche per la sicurezza sul lavoro.
In particolare provvede alla valutazione dei Rischi sul Lavoro: Rischi da Rumore, da
Incendio; Rischi Chimici, Biologici; Rischi da movimenti ripetuti e da movimentazione dei
carichi; Rischi da radiazioni ionizzanti e non, compreso il Rischio da agenti cancerogeni e
amianto e il Rischio di campi elettromagnetici; Rischio per l’utilizzo videoterminali, ecc..
Provvede alla realizzazione di Piani di Emergenza e Evacuazione; di Piani operativi di
sicurezza per cantieri mobili e non; di Piani di sicurezza e coordinamento per cantieri
temporanei o mobili e, ecc..
Provvede alla realizzazione di azioni di Informazione, Formazione e Addestramento
e Istruzione ed ad organizzare direttamente le docenze nei corsi previsti dalla normativa,
sia direttamente, sia presso le strutture dei clienti o presso la sede di Confcooperative di
Cuneo e di Alba.
Provvede nell’ambito della Medicina del lavoro, avvalendosi di medici del lavoro convenzionati, ad effettuare visite mediche preassuntive, periodiche, specialistiche e a svolgere corsi di formazione per addetti al primo soccorso (da 12 e da 16 ore).
Provvede ad Assistere il cliente nella gestione delle pratiche, compresa l’Assistenza
telefonica e l’Aggiornamento ed informazione costante sulla normativa dell’ambiente e
sicurezza sul lavoro.
Sulla legge 231 provvede ad indicare esperti legali titolati a seguire le varie pratiche .
E’ in grado di fornire l’Incarico di R.S.P.P. in qualità di consulente esterno.
Segue dalla III° pagina l’articolo: “
R. In base all’art. 96 co. 1 del D.lgs
81. Pertanto l'azienda è soggetta a
tutti gli obblighi, compresa la redazione del POS.
D. L'impresa familiare ha l'obbligo
di redigere il POS quando opera in
cantiere ?
R. In base all'art. 96 comma 1 del
DLgs 81/08, anche nel caso in cui
nel cantiere operi una sola azienda,
c'è l'obbligo di predisporre il POS. Se
nel cantiere operano più imprese, il
POS deve essere trasmesso al coordinatore per la sicurezza.
D. Un'impresa che ha meno di 10
addetti ed è già in possesso
dell'autocertificazione della valutazione dei rischi, deve redigere il
documento di valutazione dei
rischi con le procedure standardizzate di cui all'art. 6 co. 8?
R. Entro il 31 maggio 2013, tutte le
aziende con meno di 10 addetti che
avevano facoltà di effettuare l'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi hanno l'obbligo di redigere il documento con le procedure
semplificate indicate dal Decreto
16/01/13. (I quesiti continueranno sul
Sulla responsabilità ad un infortunio occorso ad un lavoratore
distaccato” (…) concluso la Corte
di Cassazione, il cosiddetto principio di "affidamento" in tema di
infortuni sul lavoro, in virtù del
quale ciascun consociato può confidare che ciascuno si comporti
secondo le regole precauzionali
normalmente riferibili all’attività che
svolge, dato che detto principio non
opera allorché il mancato rispetto
da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua
prima causa nell'inosservanza di
tali norme da parte di colui che
invoca il suddetto principio, così
come è accaduto nel caso in esame. Tale principio non potrebbe,
infatti, essere utilmente richiamato
dall'imputato né con riferimento prossimo numero)
all'operato dei suoi dipendenti, da
lui non istruiti sulle corrette modali- Maggio, più vittime nei campi
tà di esecuzione dell'operazione di che su tutta la rete autostradale
manutenzione ordinaria, nel corso
Con 29
della quale si è verificato l'incidensinistri e
te, né con riferimento alla condotta
20 morti,
del coimputato legale rappresenin questo
tante della ditta distaccataria (non
m e s e
ricorrente), considerata proprio la
con
i
pregressa violazione rimproverata
trattori
al datore di lavoro distaccante.
c'è stata
Risposte a quesiti su VDR
una vera e propria strage.
Incredibile ma vero: nei campi si
muore più del doppio che in
autostrada. Secondo gli ultimi dati
dell'Osservatorio Il Centauro
dell'Asaps (associazione amici polizia
stradale) a maggio c'è stata una vera
e propria strage di incidenti con
D. Un'impresa costituita da due trattori. Nei soli primi 15 giorni del
soci (SNC) senza dipendenti mese l’Osservatorio ASAPS ha già
che opera in cantiere ha l'obbli- registrato 29 episodi che hanno
go di predisporre il POS o es- causato 20 morti di cui 17 fra gli
sendo entrambi datori di lavoro stessi conducenti delle macchine
possono essere considerati alla agricole. Un record mai visto prima e
stregua dei lavoratori autono- che non può essere dimenticato: per
capire la portata del fenomeno basta
mi?
R. I soci sono equiparati ai lavora- dire infatti che nello stesso periodo tori in base all'art. 2 co. a) del sulla intera rete autostradale con ben
DLgs 81/08. Pertanto l'azienda è altri volumi di traffico di auto, moto e
soggetta a tutti gli obblighi, com- camion - le vittime sono state 8.
Come dire che nei campi a primavera
presa la redazione del POS.
D. L'impresa familiare ha l'obbli- si muore più che il doppio che in
go di redigere il POS quando autostrada. Intanto nei primi quattro
mesi del 2015 l'Osservatorio il
opera in cantiere ?
Centauro - ASAPS ha registrato:
111 incidenti con trattori agricoli
che hanno causato 46 vittime e 70
feriti. Il fenomeno insomma inizia a
preoccupare davvero: nel 2014,
secondo il report dell'ASAPS, le
vittime totali nei campi e sulle strade adiacenti per incidenti con trattori agricoli furono 181 (+4,6%) e
257 i feriti (+4%) in 390 incidenti
(+4,3%). "Gli incidenti nei campi,
secondo il Presidente Asaps, nonostante i nuovi provvedimenti in
materia di patenti e di sicurezza
dei mezzi, ancora non danno segno di diminuzione e riteniamo sia
indispensabile una forte e mirata
comunicazione dei fattori di rischio
fra gli agricoltori stessi e in particolare fra quanti lavorano la terra per
hobby saltuariamente". (Articolo di
AMBIENTE SICURO SERVIZI
Società Cooperativa
Iscritta all’Albo delle Cooperative
a mutualità prevalente al n°
A181684
Sede: Via Cascina Colombaro,
56 – 12100 CUNEO
C.F. e P. IVA 03157080049
Tel. 0171/ 451725
FAX 0171/451734
e-mail: [email protected]
sito: www.aesseservizi.eu
Per informazioni si prega di telefonare al seguente numero: 0171/
451725 . Non sono più attivi invece
gli interni 719 e 733.
Inail Piemonte, “Le macchine in
edilizia. Caratteristiche e uso in
sicurezza”, edizione settembre 2013
(formato ZIP, 1,5 MB). - La scheda:
“Scheda 18 – Decespugliatore”
(formato ZIP, 2.36 MB).
Il caschetto... perchè lo metto?
Un opuscolo informativo per i
lavoratori.
Disponibile un opuscolo
informativo per i lavoratori
expo Milano 2015 che riassume
i pericoli di lesioni al capo.
Indossare il casco di protezione
è una misura di prevenzione
che tutti i lavoratori devono
attuare. Usare il casco non è solo
un obbligo ma anche il segno
d e l la p r o f e ss io n a li t à d e l
lavoratore.
Vincenzo Borgomeo sul quotidiano Pericolo di lesioni al capo. Il
caschetto … perchè lo metto?
“La Repubblica”)
Segue
dalla II°
pagina
l’articolo:
“ Come
usare
in sicurezza
decespugliatori e tagliaerba” (…)
Ci soffermiamo anche su quanto
indicato per i rischi correlati all’organo di taglio.
La scheda indica che per prevenire
i rischi di tagli e abrasioni “occorre
lavorare sempre in posizione stabile
mantenendo una postura eretta,
impugnare saldamente la macchina, mantenere sempre gli arti inferiori a distanza di sicurezza dal
disco in movimento; inoltre è fondamentale verificare la presenza e
l’efficienza del carter di protezione
del disco e regolare il minimo del
motore in modo che il dispositivo di
taglio non si muova”.
Fermo restando le “indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni
macchina”, vengono riportate le
Istruzioni prima dell’uso e poi le
Istruzioni durante l’uso.
Segnaliamo infine che la scheda
riporta anche indicazioni sui dispositivi di sicurezza, informazioni sugli
adempimenti normativi, un approfondimento sui decespugliatori
portatili con accessori di taglio del
tipo “a flagelli” e, in allegato, una
breve check-list. CPT di Torino,
ATTIVITA’ FORMATIVE
Aesse Servizi ha organizzato
un corso di formazione (previsto
dall’art. 37 del D.lgs 81/08) per
impiegati amministrativi e di
segreteria.
Il corso è di 8 ore (4 di formazione generale e 4 di formazione
specifica) e si terrà presso la
sede di Confcooperative di Cuneo nelle giornate di venerdì 26 giugno e venerdì 3
luglio
dalle ore 14,00 alle
18,00.
Alla formazione generale potranno partecipare anche lavoratori
non ammnistrativi.
Il costo previsto per le 8 ore
complessive dei due corsi è
fissato in € 70; per chi dovesse
partecipare solo alle quattro ore
(formazione generale) il costo
sarà dimezzato.
Hanno collaborato a questo numero:
B. A. DAMIANO, Simone DOGLIANI,
Matteo CASSINO, Valeria
PELLEGRINO, Cinzia DUTTO e
Roberta RALLO.
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Pubblicazione nr. 6-15