ALLEVAMENTI SOSTENIBILI:
Bovini da carne allo stato brado
INFORMAZIONE&ZOOTECNIA
ARA UMBRIA
Bovini da carne allevati allo
stato brado
L’allevamento dei bovini allo stato brado o semibrado è una
realtà
A.R.A. Umbria
Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria
SEDE LEGALE ED OPERATIVA di Perugia:
Via O.P. Baldeschi, 59
06073 Taverne di Corciano (PG)
Tel.: (+39) 075 6979217
Fax: (+39) 075 6979221
E-mail: [email protected]
PI:00561490541
SEDE OPERATIVA di Terni:
Viale D. Bramante 3/A
05100 Terni
Tel.: (+39) 0744 300998
Fax: (+39) 0744 304870
E-mail: [email protected]
importante
nella
regione
Umbria
e
riguarda
esclusivamente i bovini da carne nella fase riproduttiva con
l’allevamento delle fattrici e produzione di vitelli che allo
svezzamento vengono generalmente inviati all’allevamento
stallino per l’accrescimento e l’ingrasso.
Tale tipo di allevamento permette la messa a reddito di quelle
aree di collina e di bassa montagna altrimenti difficilmente
sfruttabili.
Informazione&Zootecnia
Progetto realizzato da Associazione Regionale Allevatori dell’Umbria con il finanziamento del Piano di
sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013, Misura 111 Azione A.
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Informazione&Zootecnia:Allevamenti sostenibili – bovini da
carne allevati allo stato brado/semibrado
BOVINI DA CARNE ALLEVATI ALLO STATO BRADO
LINEA VACCA VITELLO
INTRODUZIONE
La linea “vacca vitello” consiste
nell’allevamento di vacche appartenenti a
razze da carne o a duplice attitudine (carne
+ latte) a scopo essenzialmente riproduttivo,
cioè per produrre vitelli da ingrasso. Questo
indirizzo zooeconomico ha nel vitello
l’unico tipo di produzione vendibile e può
quindi trovare una sua logica collocazione
soprattutto in quelle aree “difficili” della
collina e della montagna. Con la linea “vacca vitello” si cerca di utilizzare per un
periodo dell’anno, che va dalla primavera all’autunno, o per tutto l’anno, foraggi a
basso costo. Nel primo caso si attua un sistema di allevamento allo stato semibrado,
che prevede un periodo di stabulazione che generalmente va da novembre ad aprile in
ricoveri molto semplici. Nella buona stagione, il bestiame viene condotto al pascolo.
L’allevamento semibrado può essere praticato nelle zone collinari interne, dove le
condizioni climatiche consentono il pascolamento solo per alcuni mesi all’anno. In
questo caso deve essere previsto lo stoccaggio di foraggi per l’alimentazione del
bestiame nel periodo invernale.
Nel sistema di allevamento totalmente brado, il periodo di stabulazione è molto
ridotto o addirittura assente. E’ un sistema generalmente applicato nei terreni collinari
che presentano una scarsa vocazione agronomica e nelle fasce costiere ricoperte da
macchia mediterranea.
Le razze italiane più adatte alla produzione di carne per i sistemi di allevamento
semibrado sono la Chianina, la Marchigiana e la Romagnola. La Maremmana, la
Podolica e la Modicana sono meglio adattabili all’allevamento brado.
I vantaggi che si possono ottenere con l’allevamento brado o semibrado sono
principalmente:
 Minori costi delle strutture, delle attrezzature e degli impianti.
 Minore costo di gestione delle attrezzature e degli impianti zootecnici sia in
termini di manodopera (gestione e manutenzione) sia come fonti energetiche
impiegate (energia elettrica, combustibili).
Le linee guida che ispirano la sostenibilità degli allevamenti di bovini da carne allo
stato brado/semibrado sono:
- Il benessere degli animali
- Il rispetto dell’ambiente
- La trasparenza del processo di produzione.
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carne allevati allo stato brado/semibrado
BENESSERE DEGLI ANIMALI
La vasta ricerca scientifica, che opera nel
settore dei bovini da carne, ha dimostrato
ampiamente che il benessere animale non può
essere più considerato un concetto astratto ma
rappresenta una necessità che, oltre ad
incidere sullo stato di salute fisica e mentale
dell’animale, abbatte le perdite di tipo
economico legate al minor accrescimento
degli animali, al deprezzamento delle carcasse
e al numero di morti in allevamento.
A tal proposito le Istituzioni Regionali, molto
sensibili sull’argomento, prevedono dei
benefici a favore dei produttori che attuano un
“sostenibile processo produttivo”.
Anche la Comunità Europea, con la nuova
Pac 2014 – 2020 incentiva gli allevatori che
attuano determinate condizioni.
Le
normative
sul
benessere
animaleimpongono il controllo degli animali
(obbligo della custodia) per la loro cura e
alimentazione ma anche per quanto riguarda
la possibile interazione fra animali allevati e
specie selvatiche, sia per competizione
alimentare, sia per predazione (volpi, cani
randagi).
Da quest’ultimo punto di vista c’è l’obbligo
della custodia come difesa dall’aggressione di
predatori, anche dai lupi che ormai sono
molto diffusi nel territorio.
L’animale deve poter disporre di acqua fresca
e pulita per l’abbeverata.
A tal proposito è necessario controllare la
presenza costante di acqua nelle fonti o
sorgenti previste o provvedere con
abbeveratoi e accumuli di acqua o condotte.
Il controllo degli animali è finalizzato anche
alla verifica dello stato sanitario per
provvedere con tempestività alla eventuale
cura.
Si può dunque asserire il buono stato di
“benessere animale” allorché l’animale
realizzi buone condizioni fisiche e mentali
quindi è necessario che a ciascun animale
vengano evitate inutili sofferenze. E’ inoltre
necessario che sia garantito il benessere in
allevamento, durante il trasporto in alpeggio,
nelle fiere, mercati o al macello. Ciò implica
la possibilità di stimarlo attraverso delle
valutazioni che siano quanto più oggettive. Il
criterio di riferimento per la formulazione di
tale giudizio è costituito dalle cosidette “
cinque libertà” (Brambell Report, 1986) che
permettono di perseguire il rispetto
dell’animale allevato, migliorandone le
condizioni di vita e, contestualmente, di
salvaguardare ed implementare il reddito
dell’allevatore.
1. Libertà dalla fame e dalla sete,
favorendo l’accesso ad acqua fresca e
pulita ed a una dieta che mantenga
l’animale in salute e vigore fisico;
2. Libertà dal disagio, provvedendo ad
un ambiente adatto con idonei ricoveri
e zone per lo stazionamento e il
decubito;
3. Libertà dal dolore, da stimoli dannosi
e da malattie, con l’approntamento di
sistemi di prevenzione e di rapida
diagnosi e cura;
4. Libertà di espressione del normale
comportamento, fornendo all’animale
sufficiente
spazio,
istallazione
appropriate e vita sociale propria della
specie allevata;
5. Libertà dalla paura e da fattori
stressanti, assicurando condizioni e
cure che evitino sofferenze psichiche.
BENESSERE ANIMALE Misura 215
È una misura finanziata nel vecchio piano di
sviluppo rurale che sicuramente sarà
finanziata nel nuovo.
Per accedere ai benefici previsti dall’azione si
devono soddisfare le seguenti condizioni:
1. impegno a garantire che l’alimentazione
dei vitelli avvenga mediante allattamento
naturale e con libertà di pascolamento,
della linea vacca/vitello, fino alla fase di
svezzamento (da zero a 6 mesi di età);
2. impegno a garantire almeno i seguenti
spazi liberi o a disposizione:
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carne allevati allo stato brado/semibrado
 5.000 mq di superficie foraggiera
aziendale libera per ogni vacca e
vitello;
 4 mq/vitello per i ricoveri.
3.
Impegno a mantenere al pascolo le
mandrie (vacche nutrici e vitelli) dal 1 aprile
al 30 settembre, qualora i pascoli siano situati
in zone definite montane ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 3 della direttiva CEE 75/268, e
dal 1 marzo al 31 ottobre nel caso di pascoli
situati in altre zone. Per il restante periodo è
consentito il mantenimento delle mandrie in
stalla.
I contributi erogati erano molto interessanti.
IL RISPETTO DELL’AMBIENTE
In materia di rispetto ambientale o impatto
ambientale la tecnica di allevamento dei bovini
all’aperto non è contemplata nè dalla normativa
nazionale (D.lgs 152/2006) nè dalle normative
regionali dell’Umbria (DGR 2052/2005 e
1492/2006) che disciplinano la distribuzione di
liquame e letame al suolo senza prevedere norme
specifiche in caso di rilascio continuo delle
deiezioni.
Per gli animali allevati all’aperto è indicata, in
queste normative, la possibilità di utilizzo agronomico degli effluenti depositati dagli animali al
pascolo nelle aree boschive.
Prudentemente si potrebbe dire che è possibile avere un carico animale per ettaro non superiore a
quello che determinerebbe una produzione di azoto maggiore di 170 kg per ettaro nelle aree
vulnerabili e a 340 kg nelle altre aree, l’importante è che la superficie a disposizione aziendale
copra il carico di azoto prodotto e che sia effettuata una rotazione dei pascoli con limitata
permanenza dei bovini nello stesso terreno.
La rotazione dei pascoli ha anche la funzione igienico-sanitaria di contenere la diffusione delle
parassitosi.
L’allevamento all’aperto può avere effetti positivi nella gestione del territorio con la valorizzazione
dei terreni, soprattutto marginali.
Tuttavia la conoscenza delle varie tecniche di pascolamento permette di razionalizzare il sistema di
pascolamento e quindi a:
- prolungare la stagione di pascolo;
- regolarizzare la disponibilità di erba per consentire, nel tempo, la soddisfazione delle
esigenze alimentari degli animali;
- incrementare il carico animale per unità di superficie pascolativa;
- migliorare le condizioni del cotico;
- prevenire le più comuni malattie degli animali al pascolo.
Vengono descritte di seguito le varie tecniche di pascolamento:
Pascolo continuativo
Per “ pascolo continuativo” si intende una forma di pascolamento incontrollato, con ampie
superfici disponibili per il bestiame. E’ una delle tecniche più tradizionali e largamente diffusa. Gli
animali soggiornano nell’area di pascolo finché sono in grado di ricavarne alimenti. In questo caso
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carne allevati allo stato brado/semibrado
si limita notevolmente l’intervento dell’uomo e contestualmente sono limitate anche le attrezzature
necessarie per il contenimento degli animali.
Gli effetti negativi, da imputare a questa tecnica di pascolamento, è il facile degrado della
biomassa vegetale, sia in termini qualitativi che quantitativi, derivata dalla selezione alimentare
operata dal bestiame stesso sempre alla ricerca di piante più appetite che permette l’invasione di
specie infestanti o comunque meno appetibili.
Le zone di pascolo sono utilizzate in maniera diversa; le zone pianeggianti e ricche di pascoli sono
battute molto più frequentemente ed intensamente dagli animali, con il risultato che l’aggravio del
carico per unità di superficie comporta un inevitabile danneggiamento alle cotiche erbose. Anche il
transito e il riposo degli animali nelle medesime zone, se non controllato, determina profondi
sentieramenti ed accumulo di deiezioni. In ultima analisi, tale tecnica, può far variare le potenzialità
produttive dei pascoli, compromettendo seriamente i cicli della riproduzione vegetale.
Pascolo a rotazione
La tecnica del pascolamento a rotazione presuppone l’esistenza di sezioni di pascolo
opportunamente recintate ed utilizzate dagli animali in maniera discontinua. La presenza degli
animali, in termini di densità e di durata, è in funzione del ciclo vegetativo dell’erba e in funzione
delle esigenze alimentari degli animali. Si preferisce destinare alle categorie di animali con più
elevati fabbisogni nutritivi i pascoli più vicini e più ricchi ed inviare gli altri animali nelle zone
meno accessibili e più povere.
Tale tecnica comporta, ovviamente, l’utilizzo di attrezzature necessarie per il contenimento degli
animali quali recinzioni fisse o mobili.
Pascolo parcellare o razionato
Tale tecnica permette una sensibile riduzione degli sprechi di foraggio in quanto si mette a
disposizione degli animali una piccola parte della superficie pascolativa, sufficiente per soddisfare il
fabbisogno nutritivo giornaliero di una mandria ma, per una sua corretta applicazione, prevede un
costante impegno in termini di manodopera per l’allestimento delle parcelle e per lo spostamento
del bestiame. Inoltre è indispensabile la corretta valutazione della produzione foraggera ed il carico
medio che deve essere applicato.
Riposo del pascolo
Dopo ogni fase di utilizzazione, i pascoli necessitano di un periodo di riposo indispensabile per la
ricostituzione delle riserve degli apparati radicali. Il riposo facilita un rapido ricaccio e la
disseminazione delle piante più consumate dal bestiame.
Una razionale utilizzazione delle risorse pascolative è dunque basata su brevi periodi di
sfruttamento delle cotiche, seguiti da un congruo periodo di riposo.
TRASPARENZA
DEL
PROCESSO
DI
PRODUZIONE
L’Unione europea, in materia di politica per la
sicurezza e tutela dei consumatori, persegue,
attraverso
strumenti
di
controllo
e
monitoraggio, un elevato livello di igiene e
sicurezza delle produzioni e la trasparenza
nelle relazioni economiche. Per questa
ragione l’Unione stessa promuove forme di
certificazione volontaria. Pertanto, oltre alle
norme sanitarie, di protezione dell’ambiente e
di benessere animale, la regolamentazione
relativa al comparto zootecnico si va
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O
RINTRACCIABILITA’
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carne allevati allo stato brado/semibrado
accrescendo di leggi finalizzate a garantire i
consumatori nel proprio diritto fondamentale
di scegliere consapevolmente le caratteristiche
dei prodotti acquistati.
La definizione di rintracciabilità secondo il
reg. 178/2002 è la possibilità di ricostruire e
seguire il percorso di un alimento, di un
mangime, di un animale destinato alla
produzione alimentare o di una sostanza
destinata ad entrare o far parte di un alimento
o un mangime attraverso tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della
distribuzione.
Già prima del relativo regolamento, il reg.
1760/2000 aveva istituito, per il comparto
carni bovine, un sistema obbligatorio di
identificazione degli animali finalizzato a
ripristinare la fiducia dei consumatori scossa
dalla crisi BSE. Lo stesso regolamento,
inoltre, ha riformulato il sistema di
etichettatura introducendo due differenti
fattispecie:
- un sistema obbligatorio, che mette in
grado chiunque di ricostruire i passaggi
fondamentali di un prodotto lungo la
propria filiera;
- un sistema volontario che dà agli
operatori del settore l’opportunità di
integrare le informazioni obbligatorie con
altre che vengono reputate utili e
vantaggiose da poter comunicare ai
propri consumatori.
Alla base di entrambi si trova comunque il
sistema obbligatorio di identificazione degli
animali (BDN) che fa capo all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e
Molise, basato su quattro elementi
fondamentali.
- i
marchi
auricolari
per
l’identificazione
dei
singoli
animali;
- i passaporti per gli animali;
- i registri tenuti presso ciascuna
azienda;
- la banca dati informatizzata.
Relativamente agli obblighi sopra citati,
rimandiamo, in forma più dettagliata,
all’opuscolo relativo ma ci preme sottolineare
l’importanza dell’art. 41 e 42 del Reg. di Pol.
Vet., estratto dal D.P.G.R. del 2 maggio 2007
n. 61 che disciplina lo spostamento degli
animali per ragioni di pascolo, alpeggio e
transumanza, spesso ignorato dai detentori
degli animali.
TITOLO I
Norme generali di polizia veterinaria
Capo VIII – Spostamento degli animali per ragioni di pascolo –Alpeggio – Transumanza – Pascolo vagante
Articolo 41
Chiunque intende trasferire il bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima
della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6, indicando altresì i pascoli di cui dispone per il
periodo di alpeggio o transumanza. Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione
della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio. Se lo spostamento avviene nell’ambito dello stesso comune è
sufficiente che l’interessato ne dia preventiva comunicazione all’autorità comunale ai fini dell’adozione delle eventuali misure di
polizia veterinaria.
Articolo 42
Gli animali che si spostano per l’alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro
i tre giorni precedenti la partenza.
Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità conforme al mod. n.
7.
I prefetti delle provincie interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario nelle località di transito obbligato per il
bestiame che non viene trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli. L’esito del controllo viene annotato sul certificato di
origine e di sanità del veterinario comunale o dal veterinario incaricato del servizio dal prefetto.
I certificati devono essere consegnati, non più tardi del giorno successivo a quello dell’arrivo a destinazione, all’autorità comunale
del luogo.
Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario comunale, il quale,
occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori.
Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempre
che non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell’autorità comunale, devono essere
restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.
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ETICHETTATURA CARNI BOVINE
Per quanto riguarda il sistema di
etichettatura,
i
contenuti
obbligatori
identificano inequivocabilmente il nesso tra il
prodotto e l’animale che lo ha originato e
informano sul percorso che il prodotto ha
compiuto a partire dalla nascita dell’animale,
passando per l’ingrasso per finire al macello e
al laboratorio di sezionamento. In sintesi, i
contenuti obbligatori sono:
- numero di identificazione dell’animale;
- lo stato membro o il paese terzo di nascita;
- gli stati membri o i paesi terzi in cui ha
avuto luogo l’ingrasso;
- lo stato membro o il paese terzo in cui ha
avuto luogo la macellazione;
- i numeri di approvazione dell’impianto di
macellazione e del laboratorio di
sezionamento.
Nel sistema volontario, invece, il
legislatore
comunitario
consente
di
aggiungere informazioni a discrezione del
produttore o operatore commerciale, ma
delimita le modalità attraverso cui rendere
credibili i contenuti. Infatti questi devono
essere approvati dall’autorità competente
all’interno di un disciplinare che deve
prevedere anche le modalità per tutelare
l’attendibilità delle informazioni stesse e
quindi l’interesse del consumatore.
L’operatore o l’organizzazione che intende
operare in ambito facoltativo deve:
- sottoporre un proprio disciplinare di
etichettatura
all’autorizzazione
del
MIPAAF;
- indicare nel disciplinare le misure adottate
per garantire la veridicità delle informazioni
facoltative che si vogliono indicare in
etichetta;
- assoggettarsi al controllo da parte di un
organismo indipendente, che operi in
conformità alla norma EN 45011;
- indicare
nell’etichetta,
oltre
alle
informazioni obbligatorie/facoltative, anche
il nome o logotipo dell’operatore o
dell’organizzazione e il numero di
autorizzazione del disciplinare rilasciato dal
MIPAAF.
Il disciplinare dell’etichettatura volontaria
indica:
- le informazioni che devono figurare
sull’etichettatura;
- le misure da adottare per garantire la
veridicità delle informazioni, il sistema di
controllo, che verrà applicato in tutte le
fasi della produzione e della vendita,
inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di
un organismo indipendente riconosciuto
dall’autorità competente e designato
dall’operatore o dall’organizzazione.
CONCLUSIONI
Lo sviluppo economico, e l’evoluzione dei bisogni individuali e collettivi, l’emersione di nuovi
Paesi nella scena internazionale, sono fra i fattori che hanno impresso un nuovo orientamento alla
Politica Agraria Comunitaria.
Il legislatore comunitario ha come obbiettivo l’equilibrio di mercato e l’eliminazione delle
eccedenze, la redditività del settore, la competitività internazionale, la sostenibilità ambientale, la
qualità e la sicurezza delle produzioni. Il consumatore in primo luogo.
Infatti, un consumatore consapevole e attento, che sappia orientarsi verso produzioni di qualità e
rispettose dell’ambiente potrebbe dare un forte slancio all’economia europea in generale e nello
specifico del settore agricolo.
Pertanto, abbandonata la logica del sostegno legato alla produzione e scarsamente qualificato, la
PAC cerca di promuovere le giuste sinergie con la politica per la salute, la sicurezza e la tutela del
consumatore introducendo vincoli e misure per la sostenibilità ambientale, la sicurezza e la qualità
alimentare.
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