Dirigenti Scolastici
NOTIZIARIO NAZIONALE
N. 74/ 2012 – 17 Dicembre 2012
Coordinamento Nazionale STRUTTURA COMPARTO NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI FLC
SPECIALE
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA
NELLE SCUOLE: materiali dalle regioni
IN QUESTO NUMERO
2.
1.
PREMESSA
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA NELLE SCUOLE (DIAPOSITIVE LAZIO)
IN ALLEGATO AL LINK SOTTOSTANTE i materiali di PIEMONTE - EMILIA ROMAGNA:
http://www.flccgil.lombardia.it/cms/view.php?&dir_pk=123&cms_pk=3661
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Accordo_Stato_Regioni_Formazione_LAVORATORI
Linee_applicative_formazione_26062012
CR344_2012 - Pubblicazione Doc_Sicurezza PIEMONTE NOTA USR
CR344_2012 - Documento Sicurezza Scuole PIEMONTE
Circ USR - LINEE DI INDIRIZZO OSSERVATORIO SICUREZZA PIEMONTE CR614
CR614ALLEGATO1 OSSERVATORIO PIEMONTE SCHEDE FORMAZIONE
CR614ALLEGATO2 OSSERVATORIO PIEMONTE riflessioni sui laboratori scuola
dell'infanzia
CR614ALLEGATO3 OSSERVATORIO PIEMONTE obblighi formativi lavoratori e studenti
CR614ALLEGATO4 OSSERVATORIO PIEMONTE nota esplicativa su formazione
acc.stato-reg linee applicative Emilia R
2012 RSPP SCUOLE SISMA programma Emilia
2012 RSPP RLS SCUOLA FORMAZIONE programma Emilia
00 2012 RSPP RLS SCUOLE aggiornamento programma Emilia R
00 2012 RSPP RLS SCUOLE aggiornamento modulo iscrizione Emilia
fac simile Richiesta fondi formazione sicurezza (COORD NAZIONALE)
1.
PREMESSA –
L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina durata,
contenuti minimi e modalità della formazione, nonché
dell’aggiornamento, alla sicurezza per lavoratori, preposti e
d i ri g en t i ai sen si d ell’ art. 37 d el D. Lg s 81/200 8
Abbiamo pensato di mettere a disposizione dei Dirigenti
Scolastici alcuni materiali prodotti in varie parti di Italia sul
tema sperando siano d’ausilio nei territori.
L’obbligatorietà delle norme introdotte per i DATORI DI LAVORO sulla
formazione dei lavoratori (da rispettare entro i 12 mesi dalla pubblicazione
sulla GU dell’accordo, e quindi entro il 21 .12. 2012) è ormai definitiva ed è
m o l t o d i f f i c i l e s p e r a r e c h e i n t e r ve n g a n o r i n vi i o m o d i f i c h e .
Naturalmente FLCGIL ha interessato la Confederazione e il Nazionale per
verificare quali sono i comportamenti e le soluzioni che si possono trovare e
che potranno essere attuate anche da tutti i comparti della Funzione
Pubblica. L’accordo infatti si deve applicare a pubblico e privato.
E’ necessario quindi che i Dirigenti scolastici facciano tutto il possibile per
dimostrare che si sono attivati per adempiere a tali obblighi, ben sapendo
che NON ci sono risorse apposite e che difficilmente ne potranno arrivare.
Occorre quindi approfondire l’analisi dell’Accordo Stato Regioni del 21
dicembre 2011 e dell'accordo applicativo del 25 luglio 2012 che
disciplinano la durata, i contenuti e le modalità di formazione ed
aggiornamento dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti in materia di
sicurezza. Gli accordi ribadiscono il ruolo della formazione quale
strumento fondamentale per prevenire gli infortuni sui luoghi di lavoro e
prevedono per tutti i lavoratori un percorso formativo obbligatorio,
articolato su più fasi (formazione generale, formazione specifica,
aggiornamento). Un sistema formativo estremamente complesso, di forte
impatto sui lavoratori, che, almeno per la scuola, si scontra con una
realtà drammatica per l’assoluta mancanza di risorse finanziarie
specifiche; l’obbligatorietà dei corsi per tutti i lavoratori (ed equiparati), le
modalità organizzative (massimo 35 partecipanti ad ogni corso)
l’individuazione delle diverse figure addette alla sicurezza (lavoratori,
preposti, dirigenti) impongono dei costi gestionali rilevanti che al
momento non sono coperti da alcun finanziamento aggiuntivo. Pertanto,
in assenza di risorse specifiche appositamente stanziate dal Ministero, si
potrebbe proporre in sede di contrattazione decentrata regionale di
utilizzare una parte delle somme residue per attivare alcuni corsi
secondo una scala di priorità definita in accordo con l’Osservatorio
(aggiornamento RSPP, RLS, ASPP per evitare la perdita dei crediti
formativi,
formazione figure individuate come dirigenti e/o preposti).
Per semplificare la lettura degli accordi, l'Osservatorio ha predisposto una tabella
riassuntiva sugli obblighi formativi di tutti i lavoratori che verrà sottoposta
all’attenzione del Direttore Generale prima della sua diffusione alle scuole.
In sintesi il percorso formativo si articola nelle seguenti fasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Formazione generale, durata minima di 4 ore per tutti i lavoratori della scuola,
anche con modalità di e-Learning strutturata;
Formazione specifica, durata minima di 8 ore per tutti i lavoratori della scuola
(compreso personale amministrativo) determinata sulla base della classe di
rischio in cui è inserita l’istruzione (attività a rischio medio);
Formazione particolare aggiuntiva per il Preposto, durata minima di 8 ore per
tutti coloro che verranno individuati dal dirigente scolastico come preposto,
anche con modalità di e-Learning strutturata;,
Formazione particolare dirigenti, durata minima di 16 ore per tutti coloro
individuati dal dirigente scolastico (inteso come Datore di Lavoro) come dirigenti
ai fine della sicurezza, anche con modalità di e-Learning strutturata. Il modulo
formativo per i dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori
e i preposti;
Aggiornamento, durata minima di 6 ore quinquennali per tutti i lavoratori,
preposti e dirigenti, anche con modalità di e-Learning strutturata;
La tabella non potrà indicare quale figure professionali dentro la scuola
rivestono le funzioni di dirigente e preposto essendo una prerogativa del datore
di lavoro dirigente scolastico, a tal fine si rimanda a quanto precisato nelle linee
guide trasmessa con CR 344_2012 (in allegato);
Rimane da definire l’eventuale piena equiparazione degli studenti come
lavoratori (se svolgono attività nei reparti di lavorazione) e le conseguenti
ricadute formative
Aspetto particolarmente delicato è rappresentato dalle le modalità
organizzative dei corsi di formazioni; l’Accordo Stato Regione prevede infatti
che ogni corso sia tenuto da un docente con esperienza almeno triennale di
insegnamento o professionale (es. RSPP) in materia di sicurezza sul lavoro,
preveda un numero massimo di 35 partecipanti ed un sistema di relazione
delle presenze (obbligo di frequenza del 90% delle ore previste), e il
superamento di un test di verifica per i corsi destinati a preposti e dirigenti.
È evidente la difficoltà delle scuole e dei dirigenti di organizzare corsi di
formazione per tutti i lavoratori della durata minima di 12 ore, per gruppi di
35 unità, in assenza di risorse specifiche e in un quadro normativo
contrattuale confuso (obbligatorio o meno, quando).
Inoltre i corsi di formazione vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli
Enti bilaterali e agli organismi paritetici; pertanto l’Osservatorio, in quanto
organismo paritetico territoriale, potrà assicurare preventivamente una ai
corsi formativi che rispettino i contenuti, la durata e le modalità previsti
dall’Accordo Stato Regioni con la precisione che tale “collaborazione“ non
determina alcun finanziamento aggiuntivo.
Per cercare di venire incontro alle numerose richieste di chiarimenti formulate dai
dirigenti e delle scuole si sta verificando la disponibilità dell’INAIL ad
organizzare momenti formativi e si sta valutando l’opportunità di
predisporre o di avvalersi di una piattaforma per la formazione on line
(almeno per la formazione generale).
Non disponendo allo stato attuale di risorse forse meglio concentrarsi
sull’aggiornamento della formazione di ASPP e RSSPP ( INTERNI) per evitare
di disperdere le formazioni già fatte e in scadenza.
Possibile procedura:
•Il DS convoca la Struttura di PREVENZIONE E PROTEZIONE della scuola
•si esamina la situazione della formazione già fatta di tutti i lavoratori
•si valuta se la formazione fatta è adeguata e si individua il numero di lavoratori
da formare almeno per le prime 4 ore delle 4+8 obbligatorie
•si sentono le proposte di formazione (sono molte le offerte che provengono
generalmente dai diversi RSPP, o dalle Formazioni professionali)
• si ipotizza un piano di formazione per tutto il personale, prevedendone i costi
•si valutano le risorse del proprio programma annuale per vedere se ci possono
essere finanziamenti da destinare
•si invia il verbale con le decisioni assunte all’OSSERVATORIO per la prevista
collaborazione
•si invia copia alla Direzione regionale e al MIUR ( Filisetti!) con la richiesta di
finanziamenti parziali o totali.
02. La formazione alla
sicurezza
L’Accordo Stato-Regioni
del 21 dicembre 2011
disciplina durata, contenuti minimi e
modalità
della formazione, nonché
dell’aggiornamento, alla sicurezza
per lavoratori, preposti e dirigenti
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/2008
La formazione alla sicurezza
LAVORATORI
Formazione generale 4 ore (anche e-learning)
+
Formazione specifica
In base al rischio previsto
Per il settore ATECO di appartenenza
RISCHIO BASSO 4 ORE
RISCHIO MEDIO 8 ORE
RISCHIO ALTO 12 ORE
Il settore istruzione, classificato come ATECO 8,
prevede RISCHIO MEDIO 8 ORE
=
12 ORE
Con aggiornamento quinquennale di 6 ore
(anche e-learning)
La formazione alla sicurezza
LAVORATORI DELLA SCUOLA
4 + 8 ore
CONDIZIONI PARTICOLARI
In tutti i settori si possono
organizzare
Corsi per RISCHIO BASSO (4+4)
per i lavoratori con mansioni
che non prevedano la loro presenza,
anche saltuaria, nei reparti produttivi
(a scuola laboratori e palestre)
La formazione alla sicurezza
PREPOSTI
formazione prevista per i lavoratori
+
UNA FORMAZIONE PARTICOLARE IN RELAZIONE AI
COMPITI ESERCITATI
IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
8 ORE
( per i contenuti da 1 a 5 anche e-learning)
Con aggiornamento quinquennale di 6 ore
(anche e-learning)
Obbligo per i datori di lavoro di avviare i preposti alla
formazione particolare entro 18 mesi dalla data di
pubblicazione dell’Accordo
(11.07.2013)
La formazione alla sicurezza
DIRIGENTI
FORMAZIONE SPECIFICA
DI 16 ORE
(Anche e-learning)
Con prova di verifica obbligatoria
con colloquio o test
Entro 12 mesi dalla pubblicazione
dell’Accordo
Con aggiornamento quinquennale di 6 ore
(anche e-learning)
La formazione alla sicurezza
L’Accordo Stato-Regioni prevede che il personale di nuova
assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di
formazione anteriormente o , se ciò non risulta possibile,
contestualmente all’assunzione.
In quest’ultimo caso, il percorso formativo deve essere
completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione
La formazione alla sicurezza
L’Accordo Stato-Regioni prevede che, in fase di
prima applicazione, lavoratori, preposti e
dirigenti che frequentino/abbiano frequentato
entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’Accordo,
(entro il 11.01.2013)
corsi già programmati e formalmente approvati
alla data di pubblicazione dell’Accordo,
rispettosi di norme precedenti l’Accordo,
non siano tenuti a frequentare i corsi di
formazione
(fermo restando l’obbligo di aggiornamento
allo scadere del quinquennio)
LaL’Accordo
formazione
alla
sicurezza
Stato-Regioni prevede che
sia riconosciuta la formazione
pregressa
Erogata a lavoratori e preposti
nel rispetto di norme precedenti
l’Accordo
nei 5 anni precedenti l’Accordo
(fermo restando l’obbligo di
aggiornamento
allo scadere del quinquennio)
La formazione alla sicurezza
L’Accordo Stato-Regioni prevede
che sia riconosciuta la formazione
pregressa
erogata a lavoratori e preposti
nel rispetto di norme precedenti l’Accordo
da più di 5 anni
purché venga effettuato l’aggiornamento
previsto dall’accordo entro 12 mesi dalla
pubblicazione
(11.01.2013)
La formazione alla sicurezza
L’Accordo Stato-Regioni prevede
che sia riconosciuta ai dirigenti la formazione
pregressa
Effettuata dopo il 14 agosto 2003 con contenuti
conformi al DM 16/01/1997
O con contenuti conformi al MODULO A per
ASPP e RSPP
previsto dal precedente Accordo
(fermo restando l’obbligo di aggiornamento
allo scadere del quinquennio)
La formazione alla sicurezza
SE NON E’ POSSIBILE PROVARE
LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA’ FORMATIVE PREGRESSE
CON DOCUMENTAZIONE CHE ATTESTI
DURATA, CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DEVE EFFETTUARE
LA FORMAZIONE PREVISTA DALL’ACCORDO
PER I LAVORATORI
PER I PREPOSTI
OPUSCOLO INFORMATIVO
APPLICATIVE
AUSL REGGIO EMILIA
DELL’ACCORDO
DOCUMENTO DI INDIRIZZO
INAIL-USR –REGIONE PIEMONTE
AL PIU’ PRESTO
ENTRO L’11.07.2012
LINEE
La formazione alla sicurezza
PROPOSTA OPERATIVA
Convocare il Servizio PP e predisporre un verbale nel quale si
evidenzi:
la situazione della formazione pregressa
La valutazione della conformità e adeguatezza della formazione
effettuata
L’individuazione del numero dei lavoratori da formare
L’ipotesi di un piano di formazione e la quantificazione
delle risorse necessarie
La verifica della presenza nel PA di tali risorse
La programmazione delle 4 ore della formazione generale e lo
svolgimento del corso entro dicembre
La necessità di richiedere uno specifico contributo all’USR e al
MIUR
in caso di risorse insufficienti a realizzare o completare
la formazione
MODELLO DI RICHIESTA FONDI
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074 - 2012 17 Dicembre 2012 NOTIZIARIO