COMUNE DI GELA
3ì
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
,.
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CAPITOLATO D'ONERI
Concessione per la &ione del servizio pubblico di liquidazione,
accertamento e riscossione volontaria 4 coattiva dell'imposta comunale sulle
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione
spazi ed aree pubbliche (TOSA?) - Imposta Municipale Secondaria.
Articolo 1 - Oggetto della concessione
Ci
1. La concessione ha per oggetto la gestione in via esclusiva del servizio pubblico di liqiiidazione,
accertamento o riscossione voIontaria e coattiva delle seguenti entrate cornuriaii:
imposta comunale sulla pubtilicita e diritto sulle pubbliche affissioni (capo 1 dei D.lgs. n. 5G711993),
tacca uccupazionc di spazi ed aree pubbliche (capo II del D.Icjs. h . 50711993);
[3 imposta inunicipale secondaria (art il D Igs n. 2312011);
2 . Sono comprese nella coricecsione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le
strumen [azioni necessar !t. per dai-e il scrvizic compiirta secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato nonchk secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal progetto di
gestione redatto dal concessionario e presentato in sede di gara
3 Il concessionario subentra al Comune ovvero al precedente concessionario in tutti i diritti e gli obblighi
previsti dalla legge e dal presente capiiolalo. Per la gcst~onedel servirin il concesci~narioe tenuto a
conformarsi con la massima diligenza nell'adernpirnento dei propri obblighi.
4. Con l'assunzione del servizio il coi~cessionarioassutrie la qualifica di agente contabile a denaro e come
talc è soggetta alla responsabilith patrirnoniale ed al giudizio della Corte ,dei conti, come previsto
dall'arlicoIo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2U00, n. 267 e dall'articolo 25 d e i decretn legislativo 13
aprile 9 999,n. 1 12.
5 11 Comune concedente, avendo una popplazione residente al 3111212010 pari a 77.767 abitanti,
appartiene alla classe 111 ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 50711993.
,
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Articolo 2 Durata e decorrenza della concessione
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I.La concessione oggetto del prcsente capitolatn d'oneri ha durata decorrente dalla data di stipula del
contratto al 3d11212015.
2. Atta cadenza del periodo il rapporto ~ ~ n t r a t t u astinteride
le
risolto senza obbligo di disdetta.
3. La concessione si riterrA risdta d i diritto qualora, nel corso della sua durata, fossero emanate r i o r i ; ~di
legge che abroghino l'oggetto della concessione.
4. Analogamente, la concessione si intenderà risolta di diritto, allorche siano 'emanate leggi dello Stato eiu
atti equipolienti che sottraggano al Coinune la facokà di aifidare la gestione del servizio parziale o totale a
favore di società private.
5. In ogni caso non sarh dovuto alcun irideiinizzo o risarcimento di danno per effetto della risoluzione
anticipata della concessione.
6. Al termine della concessione il concessionario si impegna affinchb il passaggio della gestione awenga
con la massima eficienza e senza arrecare pregiudizio alb svolgimento del servizio Qualora a tale data
non fossero ancora completate !e procedure di assegnazione del servizio, il Comune si riserva la famltA,
qualora la normativa vigente lo consenta, di prorogare per il tempo necessario alla consegna dei servizio
e, comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), il ~ontrattoalle medesime condizioni. previa
comunicazione scritta prima della scadenza del termine. II concessionario, su espressa richiesta del
Comune,si impegna ad acceltare l'eventuale proroga del contratto e sai a comunque tenuto ad errigare W
serviio alle medesime condizioni contrattuali per un massimo di mesi sei
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Articolo 3 Attività di riscossione volontaria dell'imposta comunale sulla pubblicita e del diritto sulle
pubbliche affissioni
7 L'attivitB di riscossione volontaria dell'imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche
affissioni di cui al Capo 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 consiste nello svolgimento, da
parte del concessionario, delle seguenti attivita:
a) predisposhione, siampa e spedizione a tutti i contribuenti, almeno 30 giorni prima della scadenza
dell'acconto, di un opuscolo informativo contenente:
1) le istruzioni necessarie al pagamerito de!l'imposto, previamente r~ncordatecon l'amministrazione
comunale;
2) 5 (cinque) boltettinr ci( conta corrente pestale (uno per il pagamento in unica soluzione e quattro
per il pagamento in quattro rate trimestraji anticipate se l'importo e superiore a E 1.549,37),
precompilati con i dati anagrafici del contribuente, il codice fiscalc C I'in-iporto d a versare a titolo di
acconto e di saldo:
b) riscossione dell'imposta attraverso i seguenti canali:
bollettino di conto corrente pastale o bancario;
C) acquicizione ed informatizzazione di tulti : versamenti dell'irnposta effettuati traniite conto corrente
postale coii buriifica dellc omonimie anagrafiche Per i versamenti acquisiti mediante conto corrente
postale il concessionario dovrh acquisire le imrnagini dei singolr bollettini in formato PDF, TIF o JPG
I
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i
1
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o altro formato indicato dal Comune, oppnrtunamente indicizzate secondo modalità e termini
coricordati con 10aesso,
d) riversamento degli incassi presso la tesoreria comunale secondo modalità e tempi indicati al
successivo articdo 7 ;
e) rendimntazione dei dati delle riscossioni al comune,-secondo modalith e ternpi indicati a! successivo
articolo 8 ;
f) acquisizione e registrazione, sulle singole posizioni, dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale a
debito ovvero di rateizzazione e sospensione a favore dei contribuenti emessi dall'amministrazione;
g ) gestione dei rimborsi spettanti ai contribuenti a fronte degli avvisi di pagarrierito emessi. A tal fine si
applicano le modalità concordate ai sensi deil'articolo 6, comma 4;
h ) predisposizione ddla lista dei contribuentilutenti morosl.
2 . 11 concessionario si impegna altresl ad adempiere a tutti i restanti obblighi, presenti 0 futuri, previsti dalla
normativa in materia di riscossiorie dell'irnposta
3. Tutte le attivita inerenti il servizio di riscossione valontaria svolte in forza della presente concessione sono
poste iiri essere senza oneri aggiuntivi per il contribuente e per il comune. essendo remunentc
esclusivamente con I'aggio di cui all'orticolo li,
comma 1.
Articolo 4 - AttivitL di riscossione volontaria della TOSAP
1. L'attivita di riscossione voiontaria della tassa per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo
Il del decr~io legislativo 15 novembre 1993, n. 507 consiste nelo svolgimento, da parte del
concessionario, delle seguenti attivita:
a) prcdisposiziorie, stampa ed invio ai contribuenti, sulla base degli ebnchi dei debitori e degli importi
dovuti forniti dall'arnministrazione comunale, di awisi di pagamento. secondo un modello concordato
con i'arnrninistrazione,corredati di modula e di bollettini di pagamento prevalorizzati con le scaderize
e gli importi, in numero pad alle rate di pagamento prestabilite più uno per il totale. La
comunicazione dovrh essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del temine del primo
versamento,
b) riscossione della tasca attraverso bo\lctlinodi conto corrente postafe;
C) acquisizione ed informatiuazione di tutti i versamenti dell'imposta effettuati tramite conto corrente
postale con tmnifica delle omonimie anagrafiche. Per i versamenti acquisiti mediante conto corrente
postale il caneessionario dovra acquisire le immagini dei singoli bollettini in formato PDF, TIF a JPG
o altro formato indicato dal Comune, opportunamente indicizzate secondo modalifa e termini
concordati con lo stesso;
d) rendlcontazione e riversamento degli incassi al comune secondo modalit& e ternpi indicati agli
articdi 7 e O ;
e ) acquisizione e registrazione, sulle singole posizioni, dei provvedimenti di rettifica del mrico iniziale a
debito ovvero di rateizzazione e sospensione a favore dei contribuenti emessi dall'amministrazione;
f) gestione dei rimborsi spettanti ai cantribuenti a fronte degli avvisi di pagamento emessi.A tal fine si
applicano le modalità concordate ai sensi dell'arìicolo 6, comma 4;
g ) prcdisposiziorie della lista dei contribuentilutenti morosi.
2. 11 concescionaflo si impegna altresl ad adempiere a tutti i restanti obblighi, presenti e futuri, previsti dalla
normativa in materia di riscossione della tassa.
3. Tutte le attivith inerenti il servizio di riscossione volontaria della TOSAP svolte in forza della presente
concessione sono poste in essere senza oneri aggiuntivi per il contribuente e per it comune, essendo
remunerate esc!usivamentecon I'aggio dì cui all'articolo 11, comma 1
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Articolo 5 Attività di riscossione volontaria dell'irnposta municipale secondaria
l. L'attiviti di riscossione volontaria dell'imposta municipale secundaria, di cui all'articolo 11 del D. Lgs. n.
231201 1 consiste nello svolgimento, da parte del concessionario, deHe seguenti attivitd:
a) predisposidone, stampa ed invio ai contribuenti, sulla base degli elenchi dei debitori e degli importi
dovuti forniti dalf amministrazione comunale. di avvisi di pagamento, secondo un rnodello concordato
con l'amministrazione,corredati di modulo e di bollettini di pagamento prwaloriizatt con le scadenze
e gli importi, in numero pari alle rate di pagamento yrestabikte piii uno per P totale. La
comunicazione dovrà essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine del primo
versamento:
riscossione della tassa attraverso bollettino di conto corrente postale;
C) acquisitione ed informatizzarione di tutti i versamenti dell'imposta effettuati tramite conto ccirrente
postale con bonifica delle omonirnie anagrafiche. Per i versamenti acquisiti mediante conto corrente
postale il concessionario dovrA acquisire le immagini dei singoli bollettini in formato PDF, TIF o JPG
o altro formato indicatu dal Comune, opportunamente indicizzate seconda rnodalitA e termini
concordati con lo stesso,
b)
3
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d) rend~contazinnee river~amentodeglr incassi al coniurie secondo modalita e tempi indicati agli articoli
7e8,
acquisirione
e registrazione, sulle singole posizioni, dei prowedirneriti di rettifica del carico iniziale a
e)
debito ovvero di rateizzazione e sosperisioiie a favore dei contribuenti emessi dall'amrninislrazione,
f) gestione dei rimborsi spettanti ai contribuenti a fronte degli avvisi di pagamento emessi. A tal fine si
applicano le rriodalith concordate ai serisi dell'articnlo 6, comma 4.
g ) predisposizione della lista dei contribuentilutenti morosi.
2. 11 concessionario si impegna altresl ad adempiere a tutti i restanti obblighi, presenti e futuri, previsti dalla
normativa in materia di riscossione della tassa
3. Ti~ttele attivita inerenti il servizio di riscossione volontaria dell'imposta municipale secondaria svolte in
forza della presente mncessione sono poste in essere senza oneri aggiuntivi per il contribuente F! per il
comune. essendo remunerate esclusivamente con I'aggio di cui all'art~colo'i l . comma i .
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Articolo 6 Attività di riscossione coaftiva
I
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? . Il concessionario dovrii assicurare la riscossione coattiva delle entrate di. cui al precedente aiticulo A ,
comma I,e I'ecpletarnento di tutte ie connesse procedure esecutive nei confronti dei contribuentilutenti
che non hanno adempiuto al pagamento volontario delle entrate, secorido la disciplina prevista dal regio
I*
decreto 14 aprile 1910, n. 639 (se trattasi di concessionario privato) o dal D.P.R. 29 settembre 1973, n
602 (se trattasi di agente della riscossiope). Tale obbligo sussiste anche per le entrate affidate al
precedente concessionariolagentee delta riscossione e non riscosse, in tutto o in parte, alla data di
assunzione del servizio.
2. In particolare il concessionario dovrà:
a) predisporre, stampare e notificare, nel rispetto della normativa vigente e sulla base di elenchilruoli
forniti da!l'amministrazione comunale, le ingiunzionilcartelle di pagarrrerito;
b) attivare, senza limiti territoriali e nel rispetto della norrnativa vigente, tutte le procedure esecutive
previste dalla normativa vigente per garantire una efficace e tempestiva riscossione delle entrate
affidate;
C ) provvedere alla riscossione coattiva delle entrate;
d) rendicontare e riversare le somme incassate;
e ) effettuare i rimborsi a favore dei contribuentilutenti in caso di somme riscosse e riconosciute non
dovute
3. le ingiunzionilcartelle di pagamento di cui alla kttera a ) del comma 2 devono riportare, secondo la
normativa vigente in materia, tutte le inforrriazloni utili per l'identificazione della fattispecie imponibile,
deli'importo dovuto con distinta indicazione. per ciascun anno d'imposta, del tributo, delle sanzioni e degli
interessì, gli uffici a cui rivolgersi per ottenere informazioni complefe sull'atfo nonche le rnodalita per
I
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proporre ricorso.
in sede di gara e tenendo conto delle condizioni minime
previste dalla normativa vigente in materia, che non potranno comunque essere peggiorate, dovranno
essere definite:
a) le procedure per la formazione e la consegna dei ruoliiliste di carico;
b) i termini di notifica della cartellalingiunzione di pagamento;
C ) le rnodalitA di riscossione delle somme;
d) le modalità ed t termini di rimborso ai contribuentilutenti delle somme eccedenti a quelle
complessivamente richieste nonchk delle somme riscosse e riconosciute non dovute;
e) le modalita ed i termini per la presentazione delle m u n i c a z i o n i di inesigibiiità e per I'ottenirncnto del
diritto al discarico ed al rimborso delle spese per le procedure esecutive;
f) le procedure di sgravio, sospensione e rateizzazione delle somme;
g) le penalità per I'inadempirnentodegli obblighi ivi derivanti.
4. Sulla base del progeito esecutivo presentato
Articolo
7 - Rivcrsamento degli incassi al comune
l.Il concessionario provvederà ad incassare diretfarnente gli importi versati dai contribuenti e coflceguenli
alle attivita ad esso affidate secondo il presente capitolato.
2. 1 versamenti eseguiti dai contribuenti a fronte delle attivit2 svolte dal concessionario, affluiranno su
specifici conti correnti postale dedicati di pertinenza del medesima e intestati espressamente al Comune
di Ge\a di cui fornisce piena visibilità ed accesso in fase di interrogazione al Comune al fine di consentire
a quest'uliiino la possibilità di contrullo e verifrca della rendicontazione contabile periodica,
3. 11 concessionario è tenuto a riversare alla Tesoreria comunale, per ogni singola entrata, I'amrriuntare
nctto delle somme di spettanza del Comune riscosse in ogni mese, previa decurtazione degli importi
maturati a titolo di compenso per le attivif$ svolle e della relativa iVA di legge (3e ed in quanto dovuta) II
i!
I
4.
5.
6.
7.
8.
maturati a titolo di compenso per le attività svolte e della relativa IVA di legge (se ed in quanto dovuta). tl
versamento è effettuato entro il termine di dieci giorni del mese successivo al mese di riferimento'.
L'importo del versamento non puo essere inferiore alla quota del minimo garantito di cui al successivo
all'art -l l , corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni
superino la rata stessa.
Dalle somme di cui af comma 3 devono essere detraiti i rimborsi disposti dal concessioriario a fronte di
somme incassate e riconosciute non dovute.
Ai fini della decorrenza dei termini dì versamento di cui al comma 3, le somme si intendono riscosse il
quinto giorno lavorativo successivo a quello di versamento.
Nel caso in cui la data prevista per il versamento delle somme al comune cada in un giorno festivo o
prefestivo, lo stesso deve essere effettuato nel primo giorno lavorativo successivo utile.
Nel caso in cui il Concessionario , in sede di offerta, si sia reso disponibile a gestire gli incassi mediante
cash pooling sulla base del progetto esecutivo offerto in sede di gara, attiva, con oneri a suo carico,
l'operazione di "cash pooling" da effettuarsi con cadenza giornaliera fra tali conti correnti postali a lui
intestati e quelloli indicatoli dal Comune. Si precisa che tutte le spese, a qualsiasi titolo addebitate dal
servizio postale sia nei conti del Concessionario che nelli contoli intestatoti al Comune per il 'cash
pooling" sono a carico del Concessionario.
11 concessionario tenuto a riversare alla Tesoreria comunale, per ogni singola entrata, l'ammontare
netto delle somme di spettanza del Comune riscosse in ogni mese, che non sono già affluite sui conti
correnti postali oggetto di "cashpooling" di ,cui al comma 3, previa decurtazione degli importi maturati a
titolo di compenso per le attività svolte e della relativa IVA di legge (se ed in quanto dovuta). l1
versamento & effettuato entro il termine di dieci giorni del mese successivo al mese di riferimento
Artlcolo 8 - Rendicontazione contabile degli incassi
1. it concessionario B tenuto a presentare atl'amministrazione comunale, entro il termine di dieci giorni del
mese successivo al mese di riferimento, la rendicontazionecontabile degli incassi cosl articolata:
a) rendicontazione periodica sintetica con allegata Fattura, se e in quanto dovuta, finalizzata alla
corretta imputazione contabile delle somme incassate ai sensi del precedente articolo 7, secondo la
tempistica indicata nel progetto esecutivo del servizio, contenente l'indicazione de:
le somme incassate e10 rirnborcate distinte tipologia di tributolentrata, sanzioni, interessi e
recupero spese;
m il numero di ruolollista di carico owero il numero di awiso di accertamento (se presente);
l'anno di imposta;
i le rnodalita di versamento;
i il compenso trattenuto dal concessionario;
i
il netto spettante al comune;
Il riparto finale delle somme incassate distintamente per concessionario, cornunelprovincia, il
totale versato e gli estremi del riversamento;
b) rendlcontazione periodica analitica delle riscossioni e dei rimborsi, distinta per tipologia di entrata,
mntenente i'anagrafica dei versamenti eseguiti da ciascun contribuente e della relativa
tipologialcausale e dei rimborsi effettuati, secondo la tempistica indicata nel progetto esecutivo
offerto in sede di gara;
rendlcontazione annuale da presentarci entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
C)
/-
Articola 9 -Trasmissione di dati e informazioni
i.Il concessionario è altresl obbligato, oltre a quanto indicato all'articolo precedente, a trasmettere al
Comune, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i dati e le informazioni, in
formato cartaceo o su supporto infomatico, inerenti:
a) lo svolgimento del servizio;
b) i dati analiticilaggregati e ordinati secondo richiesta inerenti le riscossioni gestite dal concessionario
per conto del Comune neli'ambito del servizio medesimo.
Articolo IO
- Gestione informatiuata del servizio e interscambio informativo tra concessionario e
comune
' Articolo 22. d Lgs
n 11 211999.
1. Il concessionario è tenuto a gestire il servizio di riscossione con sislemi informativi idonei a costituire una
banca dati completa, dettagliata e flessibile, attraverso l'utilizzo di software in grado di:
a) garantire la massima affidabiljtà e completezza del sistema ed una rapida rendicontazione sia per
quanto attiene la gestione contabile del servizio che per quanto riguarda le posizioni der singoli
contribuenti;
b) soddisfare le necessità di estrapolazione di dati stal!stici e d i aggiornaniento alle modifiche legislative
2. La medesima procedura software dovrA essere messa gratuitamente a disposizione dell'amministrazione
comunale attravewo uno specifico portale web attivo 24h su 24h ai fini dell'interscambio delle
informazioni secondo modalità iridicate nel progetto esecutivo di gestione del servizio;
3. A tal fine il concessionario è tenuto ad installarelrendere disponibile la procedura presso gli uffici del
comune nonché a garantire al personale addetto idonea formazione per I'utilizzo del sofiware. Restano a
carico del comune gli adeguamenti delle strumentazioni hardware e delle infrastrutture tecnologiche
necessarie a rendere funzionante il software
4. 11 Concessionario deve fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e
continuo accesso alfa banca dati dativi ai servizi oggetto del presente capitolato e l'estrazione massiva
di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.
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Articolo Il Remunerazione del servizio di riscossione volontaria
l.Per l'attività di riscossione volontaria oggettb della presente concessione, il concessionario compensato
con un aggio (al netto di (VA, se ed in quanto dovuta) nella misura percentuale risultante dall'offerta
presentata in sede di gara, determinato sulle somme riscosse, comprensive di sanzioni ed interessi, con
impegno da parte del Concessionario di versare al Comune un minimo garantito annuo di € 700.000,00.
2. Ai fini dell'imputazione delle entrate ai rispettivi capitoli di bilancio, si dà atto che tale minimo garantito i?
cosl determinato: E 500.000,OO per tassa occupazione spazi ed aree pubbliche temporanee e
permanenti; 160.000,00 imposta comunale sulla pubblicitd; f 40.000,OOper il diritto sulle pubbliche
affissione.
3. Oltre all'aggio cosl determinato non spetta at concessionario alcun rimborso delle spese sostenute.
Articolo 12 - Remunerazione del servizio di riscassione coattiva
1. Per Ilattivita di riscossione coattiva oggetto delta presente concessione, il concessionario & compensato
con un aggio (al netto di IVA, se ed in quanto dovuta) nella misura percentuale risultante dall'offerta
presentata in sede di gara, calcolato sulie somme riscosse tra quelle iscrilte a ruoldnelle liste dì carico,
oltre agli interessi di mora per ritardato pagamento.
2. Per I'attivitA di cui al presente articolo spetta altresi al concessionario il rimborso delle spese di notifica
delta cartellalingiunzione e delle spese relative alle procedure esecutive nella misura prevista dalla legge,
poste entrambe a carico del debitore.
3. L'aggio di cui al comma 1 e posto a carico del debitore:
a ) nella misura del 4,65% in caso di pagamento del titolo esecutivo entro il termine di 60 giorni dalla
notifica;
b) integralmente in caso contrario2.
4 In caso di emanazione di un provvedimento che annulla parzialmente il debito del contribuentelutente
iscritto nel ruolollista di carico, al concessionario spetta I'aggio di cui al comma 1 determinato
sull'ammontare netto risultante dal provvedimento di sgravio.
5. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla integratmente il debito del contribuentelutente
iscritto nel r u o l o l l i s t a di carico, il comune non riconosce al concessionario:
a) N& il compenso per t'attivita di esecuzione del provvedimento. In caso di somme giA riscosse dal
Concessionario e riversate alllEnte, il tributo deve essere compensato con i successivi riversamenti.
b) Né il rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della
cartellalingiunzione di pagamento.
6. In caso di presentazione di comuriicazione d i inesig~bilitA,spetta al concessionario esclusivamente il
rirnbwso delle spese di cui al precedente comma 5, lettera b, previa verifica, da parte del Comuiie
concedente, della regolari\$ delle procedure esecutive.
Articolo 13 - Modalità di esecuzione del servizio
Clausola corrispordente a quanto preuLs!o dall'articril~ 17. comma l , del d . L g s n 11211999 in materia di cerv~zionazbnale di
riscossiotie La finalitA di lale diposizione 6 quella di trasferire siii debitori parte degli oneri del servizio di riscossiorle. evitando cosl di
far gravare i costi del sewrrio sulla generalith dei cittadini.
6
? . Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, pubblico servizio e per nessuna
ragione può essere sospeso o abbandonato. Dal ararno di assunzione del servizio il concessionario
assumer2 la completa responsabilità dello stesso e lo dovrà gestire nel rispetto:
a) delle disposizioni di legge e regoiamentari vigenti e future;
b) delle prescrizioni contenuie nel presente capitolato d'oneri e nel progetto esecutivo di gestione
del servizio presentato in sede di gara.
2. 11 concessionario si impegna a:
- improntare la propria attività ai principi di efficacia, efficienza, economicitA, semplificazione, buon
andamento nonchb di correttezza e di trasparenza nei confronti dei contribuenti;
- mettere a disposizione degli utenti, a proprie spese, tutta la modulistica necessaria;
- garantire il coordinamento e l'in terccambio informativo con il comune secondo quanto indicato nel
progetto esecutivo di gestione del servizio.
3 . Al fine di chiarire ed approfondire al meglio gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali del servizio
potranno essere sottoscritti uno o piu protocolli d'intesa tra l'amministrazione comunale ed il
concessionario.
Articolo 14
- Pubbliche affissioni esenti dal diritto e maggiorazioni.
1. II Concessionario si impegna a prowedere a suo completo carico di tutte le affissioni dei manifesti
comunaii e delle altre autorita la cui pffissione 12 obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del 0.Lgs. n.
2.
50711993 e ad applicare le riduzioni tariffarie e le esenzioni previste dalla legge e dal regolamento
cam unale.
La maggiorazione prevista dallaart.22 del D.Lgs. n. 50711993 e da riconoscersi al Curicessionario
nella misura pari all'aggio convenuto per la gestione del servizio
Articolo 1S
- Irnplantl.
1. Prima deli'inizio del servizio il Comune dovrà comunicare al Concessionario la quantitd, la superficie
e l'ubicazione degli impianti esistenti sul territorio nonch6 lo stato di conservazione.
2. 11 Concessionario assumerA gli impianti di cui sopra, dovrà conservarli procedendo ad una accurata
e costante manutenzione, procedendo allo loro sostituzione, su richiesta dcl Comune, in caso di
impianto amrnalorato o pericolante, con un'unica tipologia costruttiva concordata con il Comune.
Articolo 16
- Servldo di affissioni.
l. Le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi definiti di cui al precedente articolo,
esclusivamente dal Concessionario attraverco il proprio personale incaricato, con le rnodalita
stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.
2. Le affisslonl dovranno essere effettuate tempestivamente c seconda l'ordine cronologico risultante
dal ricevimento della commissione.
3. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronobgico nel quale devono risultare
tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compreso quelli relativi al versamento eseguito.
Articolo 4 7
- Rlcorsi tributari.
1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti
o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessinnario dnvrd fornire chianmenti su eventuali
esposti concernenti la gestione del servizio.
2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente
cap~tolatospetta al Concessionario.
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Articolo i 8 Resa del conto giudiziale
i.Il concessionario assume la qualifica di agente contabile e come tale e soggetto alla giurisdizione
contabile della Corte dei conti.
2. 11 concessionario, oltre al rendiconto della gestione, B tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione
secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 2, del d.Lgs. l8 agosto 2000,n. 267,entro 30 giorni dalla
chiusura dell'esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute neli'articolo 233 del d.Lgs. n.
26712000 e netl'articolo 74 del Rn n. 244013 923
3. La mancata presentazione del conta grudiziale coniporta la decadenza della concessione e la denuncia
del fatto alla Corte dei conti.
Articolo 19 - Responsabile della concessione
Il concessi3nario provvederà a nominare un responsabile della concessione a cui attribuire le funzioni ed
i poter1 per l'esercizio dell'attivith organizzativa e gestionale del servizio, scegliendolo tra persorie in
posscsso di idonea professiuiialilA ed esperienza e di adeguato titolo di studio.
2. 11 nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato al Comune, tempestivamente e
comunque entro 30 giorni dalla nomina.
l
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Articolo 20 Personale del concessionario
avvalersi di personale qualificato ed abilitato all'esercizio delle funzioni di
riscossione e di notilicia~ioriesecondo la normativa vigente in materia. Si applicano a tal fine le
disposizioni contenu-.e nel capo Il1del decreto legislativo n. 11211999.
Ai sensi del comma 6 dell'arìicolo 63 del d.Lgs. n. 11211999 e dell'art. 69 del D.Lgs. n. 16312006 e s.m e i.
al concessionario è fatto obbligo. nel reclutamento del personale da adibire all'espletarriento del servizio,
di assumere i dipendenti del precedente concessionario, can la formula contratluaie ritenuta pio
opportuna e per una durata almeno pari a quella dell'affidamento.
11 personale addetto al servizio di riscossione davrA essere comunicato all'amministrazione comunale
entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione e dovrà essere munito della tessera di riconoscimento. I!
personale addetto dovrà essere sostituito 2u esplicita e circostanziata richiesta del Comune nel caso in
cui il relativo compoitarnento incida sulla qualità e sulla serietà del servizio.
11 concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatoii d'opera, al
rispetto ed ali'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonche delle condizioni
normative, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda
la sicurezza sul lavoro.
11 Comune rimane coinurique estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario
ed i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo disposizioni di legge, nessun diritto potra essere vantato
nei confronti del Comune.
1. Il c~ncessionarioe lenuto ad
2.
3.
/'
4.
5.
-
Articolo 21 Sportello dei concessionario
1. Il concessionario è tenuto a garantire a sue spese per tutta la durata del contratto, atl'interno del territorio
comunale uno sportello dedicato al servizlo di riscossione, decorosamente arredato ed attrezzato, dotato
di telefono, fax, fotocopiatrice, persona1 computer con collegamento interne1 e indirizzo e-rnail, ecc.
nonch& di idanee risorse umane. Tale ufficio dourA essere identificato con I'apposizione all'esterno di
un' insegna con la dicitura "Concessionario del servizio di riscossione - Ditta
. . ..... . . .. . . . .. . ..... ..- .. ............,.........- .
...............................................................................
"
nonche
l'indicazione degli orari di apertura al pubblica.
2. Lo sportello di cui sopra, da attivarsi entro 30 giorni dalla data di affidamenio, dovrA essere aperto al
pubblico pcr un tempo adeguato, deltato dalle esigenze dei cantrrbuenti e dell'utenza e comunque non
inferiore alle 30 ore settimanali, articolate in 6 ore giornaliere. Gli orari di apertura dovranno essere
concordati con il comune e coincidere il più possibile con queili degli uffici comunali, in un'ottica dì
semplificazione e di armonizzazione degli orari.
3. il personale impiegato presso l'Ufficio dovra essere profecsionafmente preparato, in grado di rispondere
ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.
4. Presso lo sportello dovranno essere esposti e disponibili al pubblico:
- i regolamenti comunali e le tariffc e10 aliquote delle entrate corriuriali oggetto della concessione;
- la carta di qualita del servizio;
- la modulistica necessaria per I'attivitA di riscossione.
,
Articolo 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari
l . Il concessionario si assume gli obblighi di "tracciaSilit8" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della I q g e 13
agosto 2010, n. 136 e ss.rnrn..
2. 11 concessionario si itnpegna aitresl a che i medesimi obblighi di "tracciabilitA", siano rispettati anche dagti
eventuali subcontraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolger& per l'esecuzione delle prestazioni
previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti. L'Amministrazione
verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della "filiera delle imprese" a qualsiasi titolo
interessate alla esecuzione del servizio sia inserita la suddetta clausola.
3. 11 concessionario si impegna a che i pagamenti e le riscossioni inerenti il presente contratto siano
effsttuati esclusivamonte mcdiante bonifico bancalici o postale ovvero con strumenti idonei a garantire la
tracciabilità detle operazioni su conti correnti dedicati aperti presso banche o la società Poste Italiane
i
spa. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità delle persone delegate ad operare saranno
comunicati al Comune entro sette giorni dalla loro accensione.
4. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire :a piena
tracciabilith delle operazioni, nonche le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società
Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
5. Si applicano altresl le sanzioni previste all'art.6 della citata Legge n. 53612010 e ss.mrn
Articolo 23 - Ossewanza di leggi e regolamenti
1. I l concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente capitolato, tutte
le norme di legge di riferimento per la gestione del servizio e gli eventuali regolamenti comunali.
2. 11 concessionario ha l'obbligo di osservare costantemente tutte te leggi, i regolamenti, le ordinanze
prefettizie e comunali, le circolari e i provvedimenti emanati o emanandi dal Comune che abbiano
comunque atlinenza con il servizio assunto.
Articolo 24 - Oneri diversi a carico del concessionario
1. I l concessionario oltre ad ottemperare gli oneri ed obblighi espressamente previsti negli articoli
antecedenti e seguenti il presente, con la sottoscrizione per accettazione del presente capitolato, è tenuto
a:
I
applicare i regolamenti approvati dall'amministrazionecomunale;
agire in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in
relazione alle proprie competenze;
informare costantemente I'utentelcontribuente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro
connesso all'oggetto della concessione, nonche rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di
perseguire il pieno soddisfacimento deII'utentelcont~buente;
dare esecuzione al progetto riguardante le rnodalita di gestione del servizio prodotto con I'offerta;
r porre in essere gli eventuali sewizi aggiuntivi convenuti in fase d'offerta;
non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto
considerati ad ogni effetto servizio pubblico.
erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali, qualora, nel corso della durata della
concessione, vengano emanate normative che modifichino le modalia di riscossione volontaria elo
coattiva, a cui il concessionario avra i'obbligo di uniformarsi, senza che da cib discenda i1 dovere per
il Comune di modificare il contratto o di risarcire l'eventuale danno.
2. Qualora previsto nel progetto esecutivo di gestione del servizio, il concessionario cara tenuto a
presentare al Comune. entro sei mesi datl'assunzione del servizio, per la relativa approvazione, la carta
di qualità del servizio di riscossione, nella quale saranno individuati i livelli qualitativi minimi di gestione
del servizio, preventivamente concordati con l'amministrazione comunale ed eventualmente concertati
con le assoclarlonl dl categoria maggiormente rappresentative.
3. Nei casi dl cui al comma 2, la mancata predisposizione della carta di qualita del servizio comporta la
decadenza deila concessione.
i
Articolo 25
- Responsabilità verso temi. Assicurazione a carico del Concessionario
1. Il Concesslonario terrA completamente sollevata e indenne i'Amministrazione comunale e gli organi
comunall da ogni responsabilitA verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di
servizio verso I committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione,
semprechb connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.
2. 11 concessionario 6 tenuto, prima della stipula del contratto, a produrre una copertura assicurativa
(eventualmente rlnnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione comunale dalla RCT
per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.
3. Tale copertura assicurativa deve prevedere, cornplessivarnente, un massimale non inferiore a E
1.000.000,OO
(euro unrnilione100).
-
Articolo 26 Riservatezza
l . Tutte le notizie, i dati e le informazioni in possesso del concessionario dei suoi dipendenti elo collaboratori
in ragione del servizio amdato in concessione sono coperte dal segreto d'ufficio.
2. 11 concessionarlo & tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati contenute
nel D.Lgs.n. 19612003 in ordrne agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonche ai fatti ed alle notizie di
qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cUdi venga a conoscenza in occasione dello
svolgim~ntodello stesso. Il concessionario inoltre è tenuto ad istruire il personale addetto al servizio
affinché tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento deilo stesso siano trattate nel rispetto della
privacy.
3. AI sensi dell'art. 4, comrna 1, lettera g) e dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 19612003, il concessionario verrà
nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni
previste nel medesimo decreto. Tutte informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esclusivamente
per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed è fatto divieto assoluto di quals~asi
altro uso all'interno od all'esterno del concessionario.
4 In caso di acclarata responsabilità del personale adibito al servizio per violazione degli obblighi imposti dal
presente articolo, I'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso
l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità
per il Comune di tutelare t propri interessi nelle competenti sedi grudiziarie.
-
Articolo 27 Penali
-1. In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, si applicano te
seguenti penalità:
a) mancata esecuzione, in tutto o i parte, alle prescritte scadenze, dei riversamenti delle somme
riscosse: penale pari al 100% della somma di cui è stato ritardato od omesso il versamento, oltre agli
interessi moratori determinati nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di cinque punti
percentuali. La penale B ridotta del 95%, del 90% e del 75% se il riversamento & effettuato con un
ritardo non superiore, rispettivamente, a dieci giorni, trenta giorni e sei mesi3;
b) mancata trasmissione dei rendiconti periodici di cui all'articolo 8: E. 1.000,OO;
C) mancata trasmissione del conto delta gestione di cui all'art. 18: E. 5.000,OO;
d j tardiva, irregolare o incompleta trasmissione dei rendiconti di cui all'articolo 8: f 250,OO;
e) mancata trasmissione di dati e informazioni richieste dal Comune ai sensi dell'articolo 8 ovvero
trasmissione tardiva oltre 30 giorni: 500,OOper ogni richiesta;
f) mancata predisposizione della Carta di qualità del servizio (se prevista in sede di offerta): E.
e
2.
3.
4.
5.
6.
2.000,00;
g) violazione all'obbligo di osservanza di leggi e regolamenti: € 250,OOper ogni viorazione accertata;
h) diniego alla effettuazione dei controlli da parte del Comune: E 2.000,OO.
Ai fini e per gli effetti di quanto disposto all'articolo 28, comrna l , lettera d), sono considerate gravi le
violazioni di cui ai precedente comrna 1, lettere a), b), C), f) e h).
In tutti gli altri casi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e
dalle disposizioni vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e10 da fondati
reclami dell'utenza, al Concessionario, possono essere applicate penali, determinate con atto del
secondo la
responsabile del servizio, che vanno da un minimo di E 100,OOad un massimo di E 5.000,00,
gravità dell'inadernpienza valutata dalIaAmministrazione.
Qualora siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione di un dovere o di
un obbligo del concessionario, il Comune contesterà gli addebiti, prevedendo un congruo termine non
inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni o
chiarimenti.
Se le giustificazioni non vengono prodotte ovvero, se prodotte, non venissero ritenute valide, il Comune
irrogherà, con atto motivato, le penalità previste nel presente articolo, fatte salve le ipotesi di decadenza. I
relativi importi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla notifica detl'atto e, in difetto, si provvederà
all'incameramento della cauzione.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude al Comune la possibilità di attivare altre
forme di tutela per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.
-
:
:
l
f
i
Articolo 28 Decadenza dalla concessione
I
1. Ad integrazione e specificazione delle ipotesi di decadenza dalla gestione previste dall'articolo 13 del
D.M. l i settembre 2000, n. 289, il concessionario decade dalla presente concessione se:
a) si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa del
concessionario;
b) non attiva e mantiene, per tutta la durata della concessione, Io sportello di cui all'articolo 21;
C) non effettua il riversamento delle somme incassate entro sei mesi dalla scadenza fissata all'articolo
7, previa notifica di apposita diffida con l'indicazione di un termine per adempiere;
d) incorre in tre contestazioni relative a inadempienze contrattuali gravi definitivamente accertate;
e) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni contenute nel codice deontologico dei
concessionari e degli ufficiali della riscossione.
.
.
Articolo 47,comma 2, d.tgs. n 11211999.
1O
risulta per due volte inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza,
nonche per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro
applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attività connesse.
g) Violazione del divieto di cessione del contratto o di subappalto dello stesso.
2. La decadenza viene richiesta dal Comune al Ministero dell'economia e delle finanze, previa
contestazione degli addebiti. Trovano appiicazione gli articoli 14 e 15 del D.M. l 1 settembre 2000, n. 289
3. La decadenza determina la risoluzione del contratto e i'incameramento della cauzione, senza pregiudizio
alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni.
4. 11 concessionario decaduto, sotto la vigilanza del Comune, che redige apposito verbale, consegna entro
quindici giorni dalla data di notifica dell'atto di decadenza la documentazione riguardante la gestione.
f)
-
Articolo 29 Esecuzione d'ufficio
1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunqiie sia la causa, anche di forza maggiore,
1'Amministrazione comunale avrà la facoltA di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando
saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche
dell'organizzazione del concessionario, ferme restando tutte le responsabilitA a suo carico derivanti
dall'interruziane del servizio medesimo.
2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma *1 rimarranno a completo carico del
cancessionario.
l
Articolo 30 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione
1. H concessionario non potrA emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza del contratto, salvo
quanto disposto all'artimlo 2, comma 6, del presente capitolato.
2 . 11 concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza dela concessione e senza ulteriori oneri per
il comune, B tenuto a:
a) trasmettere al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, gli elenchi delle entrate affidate
per ta riscossione volontaria e non riscosse, scadute o ancora da scadere;
b) trasmettere al Comune o, su richiesta di quest'ultirno, al subentrante, gli elenchi delle entrate affidate
per la riscossione coattiva a mezzo ruololingiunzione di pagamento non riscosse,scadute o ancora
da scadere;
C) trasferire al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al subentrante, tutte le banche dati acquisite e
detenute in conseguenza della concessione e comunque ogni dato, notizia e documento che per
legge non deve essere custodita presso il concessionario medesimo;
d) trasferire at comune o, su richiesta dì quest'ultimo, al subentrante, gli atti insoluti o in corso di
formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento deli'attività di riscossione;
e) originali delle dichiarazioni e denunce, successioni e atti pubblici, nonche le ricevute dei versamenti
effettuati dai contribuenti;
f) gli avvisi di accertamento emessi definiti e non definiti con relativo elenco;
g) ricorsi definiti e pendenti con relativo elenco.
3. Tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 2, ove possibile, dovranno essere prodotti sia su
supporto cartaceo che su supporto informatico secondo modalttA e caratteristiche concordate con
l'amministrazione comunale o il subentrante.
Artlcola 31 -Vigilanza e controlli
1. Il Comune effettua il controllo sull'attivita di riscossione coattiva e sulle quote per le quali viene chiesto il
discarico per inesigibilità secondo le disposizioni contenute nel 0.Lgs. n. 11211999.
2. 11 Comune, per mezzo di suo funzionario o altro soggetto appositamente delegato, potrà eseguire in
qualsiasi momento verifiche e controlli di natura amministrativa, statistica o tecnica in ordine alla gestione
del servizio a l b scopo di accertare che le attivith svolte siano conformi alle disposizioni normative e alle
condizioni contrattuali vigenti.
3. Ai fini di cui al comma 7 il concessionario sarA tenuto a:
a) sottoporsi a tutti i controlli ed a fornire al comune tutta la documentazione, le notizie ed i dati richiesti,
anche in ordine ali'entità e alla regolarita delle riscossioni;
b) consentire all'amministrazione il libero accesso ai propri uffici e locali.
4. 11 diniego alla effettuazione dei controlli costituisce grave inadempienza contrattuale.
Articolo 32 - Oneri a carico del coinune
1. II Comune si impegna a
a) consegnare con apposito verbale ed entro 60 giorni dal~'assunzionedel servizio, gli elerichi delle
entrate afiidate per la riscossione volontaria, scadute ed ancora da scadere, non riscosse;
b) consegnare con apposito verbale ed entro 60 giorni dall'assunzione del servizio, gli elenchi delle
entrate iscritte in ruolilliste di carico per la riscossione coattiva, scadute ed ancora da scadere, non
/'-
a"
riscosse. Ai fini della riscossione la cotisegna di tali elenchi è equiparata alla consegna del ruoloRista
di carico;
C) consegnare, con apposito verbale ed entro 60 giorni dall'assunzione del servizio, le banche dati
occorrenti per lo svolgimento dcll'attività oggetto della concessione,
d) fornire al concessionario qualsias~elemento, notizia e dato in suo possesso o disponibilità, necessario
o utile ai fini dell'ecple\amento del serviz!~;
e) favorire I'esecuzione del seniizio anche mediante idonea informativa fornita ai cittadini;
f) trasmettere al concessionario, durante il periodo di durata della concessione, tutti gli atti di natura
regolamentare, tariffaria, ecc. rilevariti ai fini del servizio.
g) A nominare uno o più coordinatori, aventi competenze specifiche, i quali garantiranno un utile e fattivo
collegamento con il Concessionario.
2. l a consegna del materiale di cui al comma 1 avverr8 in formato cartaceo o, in sua sostituzione, in
formato elettronico, laddove disponibile. ,
-
Articolo 33 Sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
al decreto legislativo n. 8112008,e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 8112008, si specifica che il servizio posto a gara non
presenta interferenze con Ic attività svolte dal personale dell'amministrazione comunale, né con il
personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi
contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del
servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. I!
Comune non ha, pertanto, proweduto alla redazione del DUVRI.
Articolo 34 - Divieto di subappa#o e cessione del contratto
1
l
l.Al concessionario 15 fatto espresso divieto di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto della
presente concessione.
2. E' nulla la cessione del contratto a terzi.
3. 11 verificarsi dell'evento di cessione del contratto o di subappajto, sia in maniera palese che occulta,
provocherà la decadenza della concessione e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che
quella di dimostrare I'esistenza dell'evento.
-
Articolo 35 Domicilio
1. Il concessionario per tutta la durata delta concessione elegge domicilio a tutti gli effetti del contratto e per
tutti gli effetti di legge presso la sede dello sportello di cui all'art. 21 A tale domicilio dovranno essere
ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le acccgnazioni di termini, gli atti giudiziari e
ogni aitra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata
all'Amministrazione Comunale.
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Articolo 36 Cauzione definitiva
1. A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in
particolare patrimoniali, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonchk del rimborso delle somme che
I'Amm~nistrazioneComunale dovesse eventualmente sostenere durante la svolgimento del servizio a
causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, derivanti dall'affidamento in concessione dei
servizi oggetto del presente capitolato, il concessionario 12tenuto a costituire, prima della stipulazione det
contratto di concessione, ai sensi dell'art. 113 del d.Lgs. n. 16312006 una cauzione pari alle percentuali
indicate ali'art. l 1 3 del sopracitato decreto all'importo contrattuale, calcolato applicando il rispettivo aggio
aggiudicato su H'ammontare delle entrate'. oggetto del servizio, riscosse spon!aneamente ovvero iscritte a
ruolo e riversate al Comune nell'anno precedente a quello di affidamento.
' Arlicolo 27. comma l <d Lgs n
11211999. L'erite pctra stabilire anche una cauzione di ammontare superiore
12
0
2 La cauzione deve ossore prestata mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, redatre secondo
lo schema approvato con DM 26 maggio 2000, e s.m e.i opportunamente integrato e modificato e deve
prevedere espressamente, ai sensi dell'arlicolo 113 del d. Lgs. n. 1631200G:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comrna 2, del codice civile;
C) I'operativftd entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta delì'amministrazione.
3 Nel caso in cui, durante la concessione. l'ammontare delle cntrate subisca una variazione superiore al
IO%, I'aminontare della cauzione deve essere proporziorialmente adeguata entro il termine di sessanta
giorni dalla richiesta.
4 La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella della co~cessionee, comunque, fino allo svincolo
disposto dall'amrninistrazion~ Essa e presentata in originale all'arnministrazione comunale prinia della
formale sottoscrizione del contratto di concessione.
5. La cauzione definitiva restituita o svincolata entro 120 giorni dal termine della concessione, previo
accertamento del regolare svolgimento del servizio e di adempimento degli obblighi al termine della
concessione, solo successivament~?alla consegna di tutto il matoriale a disposizione del Concessionario,
nonchk all'accerbmento dell'inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le
clausole e di tutti gli obblighi inerenti la concessione, attraverso il rilascio del certificato di regolare
esecuzione del servizio.
6. La cauzione viene prestata a garan~ia:
m del corretto versamento delle somme dovute dal concessionario al Comune;
deil'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di concessione e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimenta delle obbligazioni stesse.
7. 11 concessionario. entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposilo invito, teriuto al
reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o
totalmente incamerata dall'amministrazione comunale.
-
Articolo 37 Disposizioni particolari riguardanti Il contratto d i concessione
q. La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a
dichiarazione di:
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione detla legge, dei regolamenti e di tutte le norme
che regolano espressamente la materia della riscossione volontaria e coattiva delle entrate;
awettaziane dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta
gestione.
-
Articolo 38 Controversie
l.Le parti convengono che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione dei contratto
saranno esaminak con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un
accordo sugli eventuali punti in discussione, per ogni controversia davanti al giudice ordinario è
competente il Foro di Gela
2. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti per le controversie inerenti i danni patrimoniali,
all'immagine e da disservizio causati dal concessionario per effetto del rapporto di servizio.
3. Trova altresl applicazione l'articolo 20, comma 4, del d.Lgs. n. l 1211999.
-
Articolo 39 Spesa
l.Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il con tratto di concessione, senza
alcuna possibilita di rivalsa nei confronti del comune.
2. 11 presente capitolato d'oneri costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che sarà stipulato nella
forma pubblica amministrativa.
Articolo 40 - Rlnvio
1 Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri si applicano le norme contenutc
nel:
-
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e relativi decreti attuativi;
Decreta legislativo 15 Novembre 1993 n. 507;
Decreto legislativo 13 aprileq999, n. l12 e relativi decretj attuativi:
Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Legge 27 luglio 2000, n. 212;
Legge 27 dicembre 2006. n. 296;
/
1
-
-
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente in corso di appalto,
Regolamento per t'applicazione dell'imposta comunale sulla pirbblicits e del diritto sulle pubbliche
affissioni vigente in corso di appalto;
Regolamento per I'appticazione deila tassa occ~ipazionespazi ed aree pubbliche vtgente in corso di
appalto.
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liIn1011011~onue~iloheggc:2iOi/2011i1lD6
- I3 L. n. 2011201 1 convertito con modificazioni dalla legge 221121201l n 214
- D. L. n 1612012 convertito con modificazioni dalla legge 2610412012 n. 4 4
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CAPITOLATO D`ONERI