LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA NUMERO DUE DUEMILATREDICI NUMERO NUMERO DUE DUE NUMERO DUE DUEMILATREDICI DUEMILATREDICI DUEMILATREDICI I quaderni I IFiba quaderni quaderni Cisl Lombardia Fiba FibaCisl CislLombardia Lombardia Il bancario Provvedimenti disciplinari Come comportarsi 20124 Milano ViaMilano Tadino, 20124 20124 Milano 20124 Milano19/A Tel. 02.29549499 Via Tadino, 19/A Via Via Tadino, 19/A Tadino, 19/A Fax02.29549499 02.2047003 Tel. 02.29549499 Tel.Tel. 02.29549499 [email protected] Fax 02.2047003 FaxFax 02.2047003 02.2047003 [email protected] [email protected] [email protected] FEDERAZIONE FEDERAZIONE FEDERAZIONE FEDERAZIONE ITALIANA ITALIANA ITALIANA ITALIANA BANCARI BANCARI BANCARI BANCARI ASSICURATIVI ASSICURATIVI ASSICURATIVI ASSICURATIVI Sindacato Regionale Lombardia Sindacato Sindacato Regionale Regionale Lombardia Lombardia Sindacato Regionale Lombardia LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA NUMERO DUE DUEMILATREDICI NUMERO NUMERO DUE DUE DUEMILATREDICI DUEMILATREDICI I quaderni I Fiba quaderni Cisl Lombardia Fiba Cisl Lombardia Il bancario Provvedimenti disciplinari Come comportarsi FEDERAZIONE FEDERAZIONE FEDERAZIONE ITALIANA ITALIANA ITALIANA BANCARI BANCARI BANCARI BANCARI ASSICURATIVI ASSICURATIVI ASSICURATIVI ASSICURATIVI Sindacato Regionale Lombardia Sindacato Sindacato Regionale Regionale Lombardia Lombardia Realizzato da Mario Nobile Dirigente Sindacale Fiba Cisl Monza Brianza lecco - RSA Fiba Cisl Deutsche Bank Lecco È vietata la riproduzione a cura di FIBA Cisl Lombardia Stampato da CSE - Colombo Servizi Editoriali presso Grafiche Riga - Annone B.za (LC) nel mese di giugno 2013 Sommario Premessa .................................................................................................................. pag.5 L’impianto del Codice Civile .............................................................................. pag.6 Sanzionabilità del lavoratore ............................................................................. pag.7 Statuto dei lavoratori ............................................................................................ pag.7 Articolo 7 L. 300/70 ............................................................................................... pag.8 Pubblicità ed affissione del Codice disciplinare ......................................... pag.9 Le sanzioni disciplinari dei CCNL Credito .................................................. pag.10 Adeguatezza della sanzione .......................................................................... pag.11 Richiesta di giustificazione e tempestività della contestazione .......... pag.12 Risposta agli addebiti – Giustificazione ........................................................ pag.12 Irrogazione e eventuale impugnazione della sanzione disciplinare .... pag.13 Irrogazione della sanzione ................................................................................ pag.14 Sospensione dal servizio e dallo stipendio .................................................. pag.14 Collegato Lavoro (L. 183/2010) e “Legge Fornero” (L. 92/2012) ........... pag.15 1 - Licenziamenti: attenzione ai termini ................................... pag.15 1.1 - Cosa fare in attesa della causa? ............................................. pag.16 1.2 - Cosa è cambiato nel tentativo di conciliazione ............... pag.16 1.3 - Ma quanto vale oggi un posto di lavoro? ........................... pag.18 A) “Tutela reintegratoria piena” (art. 18, commi 1, 2 e 3) ......................... pag.18 B) “Tutela reintegratoria attenuata” (art. 18, comma 4) ............................ pag.19 C) “Tutela meramente obbligatoria” (art. 18, commi 5 e 7) ..................... pag.19 D) “Tutela obbligatoria ridotta” (art. 18, comma 6) ................................... pag.19 1.4 - Licenziamenti collettivi ............................................................ pag.20 2 - Contratti a termine, cosa è cambiato ...................................... pag.21 2.1 - Impugnazione ............................................................................ pag.21 3 - Contratti di lavoro somministrato .......................................... pag.22 4 - Contratti a progetto .................................................................... pag.22 5 - Appalto ............................................................................................ pag.23 Indicazioni finali ................................................................................................. pag.25 Cosa fare ................................................................................................ pag.25 Cosa non fare ...................................................................................... pag.25 Conclusione ......................................................................................... pag.26 Allegato A ............................................................................................................ pag.27 Allegato B ............................................................................................................. pag.28 5 PREMESSA Al centro dei rapporti tra lavoratori e impresa si pone tutta una serie di diritti e di doveri, che come tali vanno sempre tenuti presenti, per limitare o evitare la nascita e la crescita di problemi e inconvenienti più o meno gravi. La conoscenza delle norme che tutelano i lavoratori non può mai prescindere dalla consapevolezza contestuale di quelli che sono gli obblighi al cui rispetto i lavoratori stessi sono tenuti. I provvedimenti disciplinari trovano origine, infatti, proprio dall’inosservanza dell’insieme delle norme che regolano il lavoro: essi rappresentano delle azioni che colpiscono chi, trovandosi in un rapporto di dipendenza, violi i doveri inerenti al proprio ufficio o alle proprie mansioni. 6 L’IMPIANTO DEL CODICE CIVILE In particolare, nel rapporto di lavoro privato subordinato, le sanzioni disciplinari trovano fondamento giuridico nelle esigenze gerarchico organizzative dell’impresa, la cui valenza giuridica trova ancor oggi la sua fonte nella legge e più precisamente negli articoli 2086, 2094, 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile. art.2086 c.c. ( direzione e gerarchia nell’impresa) l’imprenditore e’ il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. art.2094 c.c. (prestatore di lavoro subordinato) e’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. art.2104 c.c.( diligenza del prestatore di lavoro) il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. art.2105 c.c. (obbligo di fedeltà) il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, ne’ divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. art.2106 c.c. (sanzioni disciplinari) l’inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione. Tuttavia anche a fronte di palesi violazioni di detti principi le relative sanzioni non possono essere irrogate se non previa instaurazione di un procedimento formale di garanzia, nel quale il lavoratore può esercitare il suo diritto di difesa in contraddittorio con la controparte. 7 SANZIONABILITA’ DEL LAVORATORE Per comprendere in maniera adeguata le problematiche proprie a questa delicata materia, e pertanto anche le possibilità di difesa del lavoratore, occorre partire dalla nozione di base relativa alla figura del prestatore di lavoro subordinato, che il nostro Codice Civile, all’art. 2094, definisce come colui il quale “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Due sono quindi i pilastri su cui si basa il rapporto di lavoro dipendente. Il primo si configura come dovere di collaborazione, che impone al lavoratore di porre al servizio del datore di lavoro la propria attività e le proprie energie (manuali o intellettuali), che vanno dunque adeguate e conformate all’utilità di quello. Il secondo si individua nella nozione di subordinazione, la quale viene di solito intesa sia dal punto di vista economico (in quanto la collaborazione prestata deriva dalla retribuzione) sia dal punto di vista più propriamente giuridico. Il lavoratore dipendente è, infatti, assoggettato al potere direttivo del datore di lavoro e/o dei suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende: questi possono stabilire le concrete modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, anche sotto il profilo organizzativo, purché entro l’ambito delle mansioni contrattualmente previste. STATUTO DEI LAVORATORI La legge non fissa una tipologia precisa delle sanzioni disciplinari, ma si limita a porre in chiaro alcuni principi generali ( art.7 c.4° L. n.300/70): • le sanzioni disciplinari non possono comportare mutamenti definitivi nel rapporto di lavoro; • eventuali multe non possono eccedere l’importo di 4 ore di retribuzione base; • la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni. I CCNL ABI e Federasse contengono una articolata casistica di ipotesi pratiche, che parte in genere dal rimprovero verbale per arrivare sino al licenziamento disciplinare. L’art. 2106 del Codice Civile, occupandosi delle “sanzioni disciplinari”, rileva genericamente che l’applicazione ( graduale ) delle 4 stesse, “secondo la 8 gravità dell’infrazione e in conformità delle norme corporative”, scaturisce dalla “inosservanza delle disposizioni” contenute negli articoli 2104 e 2105, i quali si richiamano rispettivamente agli obblighi di “diligenza” e di “fedeltà” del prestatore di lavoro. È però il già citato articolo 7 Legge n.300 del 1970 ( più generalmente nota come “Statuto dei Lavoratori”) che di fatto regolamenta con precisione la materia disciplinare. A tutela e garanzia dei lavoratori esso ha infatti previsto l’adozione da parte del datore di lavoro di specifiche procedure, e ha inoltre introdotto limiti sostanziali all’entità ed alla natura delle sanzioni stesse. Ogni lavoratore dovrebbe, quindi, anzitutto approfondire attentamente il testo di questo articolo, perché sulla conoscenza di esso si basa la certezza del proprio diritto alla difesa. ARTICOLO 7 L. 300/70 “Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni 9 successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”. Pertanto, in relazione al dettato di legge, il datore di lavoro che voglia comminare una sanzione a un proprio dipendente deve seguire un iter procedurale altamente formalizzato ben preciso, contestando all’interessato per iscritto gli addebiti e accettando il contraddittorio nei termini della norma e di contratto prima che la sanzione stessa possa essere validamente inflitta. In difetto di tali necessarie premesse la violazione di una o più norme procedurali (dalla contestazione alla irrogazione della sanzione) può comportare la nullità della sanzione stessa. PUBBLICITA’ ED AFFISSIONE DEL “CODICE DISCIPLINARE L’imprenditore deve rispettare l’obbligo di pubblicità mediante affissione nei locali dell’azienda delle norme del codice disciplinare, pena l’inefficacia e addirittura l’inesistenza stessa del potere disciplinare, in quanto arbitrariamente esercitato. L’affissione deve risultare in essere all’atto della contestazione e dell’irrogazione della sanzione (Cass.n.4245 del 18/07/1985), senza che risultino validi od ammissibili strumenti alternativi quali la consegna a mano di copia della parte disciplinare del CCNL .( Cass. S.U., n.1208 del 05,02, 1988). L’affissione del codice disciplinare deve essere effettuata in locali realmente accessibili a tutti i lavoratori, senza che questi, quindi, debbano effettuare percorsi obbligati e controllati per poterne prendere 10 visone. Se l’organizzazione aziendale prevede più sedi di lavoro, anche di ridotta consistenza, oppure l’attività lavorativa si esplichi presso terzi, l’affissione deve avvenire in ciascuna sede aziendale o luogo di effettivo lavoro. L’affissione in locali non idonei, equivale alla non affissione, con conseguente nullità della sanzione eventualmente irrogata. Occorre sottolineare come tale onere riguardi sempre le sanzioni c.d. conservative cioè quelle finalizzate a rafforzare l’osservanza o prevenire l’inosservanza delle norme, a meno che le stesse non abbiano tratto origine da condotte contrarie al codice penale o da comportamenti palesemente “antigiuridici” in contraddizione a norme penali, o comunque soggetti a riprovazione sociale in quanto contrari all’etica comune. In questi casi il lavoratore non può (secondo la giurisprudenza prevalente) opporre a sua difesa la mancata osservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi di pubblicità relativi a norme che, se pur non precisate, si suppongono tuttavia di incontestabile evidenza per tutti, anche in assenza di affissione del codice disciplinare. LE SANZIONI DISCIPLINARI DEI CCNL CREDITO Prima di offrire una schematica sintesi della prassi difensiva tipo, occorrerà in ogni caso partire dagli specifici riferimenti normativi contenuti nei contratti ABI e delle BCC e Casse Rurali in atto vigenti, i quali identificano i provvedimenti disciplinari, applicabili in relazione alla gravità o recidività (ovvero frequenza, secondo il contratto BCC) della mancanza o al grado della colpa, nella seguente tipologia: 1)rimprovero verbale; 2)rimprovero scritto; 3)sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni; 4)licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo); 5)licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa). Entrambi i contratti collettivi si uniformano così pienamente tra loro, salvo che per avere mantenuto (BCC e Casse Rurali) l’elevazione del termine di difesa consentito ai lavoratori a dieci giorni, al posto dei cinque previsti 11 dall’art. 7 L. 300/70, alle cui disposizioni si rinvia, precisando inoltre che quando sia richiesto dalla natura dell’infrazione o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l’azienda - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario. Al riguardo, il contratto delle BCC e Casse Rurali pone in chiaro il fatto che tale allontanamento comporta in ogni caso il diritto alla retribuzione. Lo stesso contratto precisa altresì che il rimprovero disciplinare va comunque distinto dall’ordinario disciplinare. Questa precisazione di certo non è peregrina, se si pensa che nella prassi comune non pochi arbìtri e distorsioni sono operate dalle aziende, che talora lasciano seguire - anche a distanza di tempo da quella che era apparsa al lavoratore una occasionale reprimenda verbale - una imprevista contestazione scritta, che coglie il dipendente impreparato. ATTENZIONE: Un anomalia che spesso si riscontra e che il Lavoratore, ben prima della contestazione formale che apre il procedimento disciplinare, e, quindi, al di fuori delle garanzia e da questo offerte, viene chiamato a rendere conto delle proprie azioni e attività e a fornire giustificazioni e motivazioni in relazione al suo operato. Tali “interrogatori” si traducono in un verbale scritto che fatto firmare al lavoratore, rischia di essere controproducente e difficilmente ritrattabile. Occorre, pertanto prestare la massima attenzione al contenuto delle dichiarazioni fornite. ADEGUATEZZA DELLA SANZIONE Nel porre in essere un provvedimento disciplinare deve essere rispettato il principio secondo il quale ogni sanzione deve essere proporzionata alla gravità della violazione. Ogni infrazione rilevante ai fini disciplinari deve essere contestata tempestivamente per cui tra il fatto e la contestazione deve passare un lasso di tempo contenuto. 12 RICHIESTA DI GIUSTIFICAZIONE E TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE La banca muove per iscritto le contestazioni a cui bisogna rispondere entro 5 giorni – 10 per BCC e Casse. Il lavoratore apporrà di proprio pugno sulla contestazione consegnatagli la dicitura: • ”Per ricevuta” • La data di consegna • Firma Questo per evitare di firmare una ricevuta con una data anteriore o diversa. Poiché la legge non specifica una particolare modalità di consegna, la Giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata nel senso che è ammessa sia la lettera raccomandata con avviso di ricevimento sia la consegna a mano da parte di rappresentante del datore di lavoro sia il telegramma, in quanto in tutti e tre i casi è rispettata la forma scritta. La richiesta di giustificazione non può far riferimento, quali recidive, a sanzioni già erogate oltre i due anni precedenti. Attenzione: Alcune aziende comminano la sanzione di “rimprovero verbale” ritenendo di non dover attivare la procedura indicata nella Legge 300, cioè senza contestare formalmente per iscritto l’addebito e senza dunque garantire un contraddittorio. Ma il problema maggiore è che, se da un lato il rimprovero verbale e ritenuta una “sanzione lieve”, dall’altro quando al Lavoratore viene mossa una contestazione formale nei due anni successivi alla “lavata di capo” scopre di avere ricevuta una vera e propria sanzione che può portare alla comminazione, in questo caso, di una sanzione più grave. RISPOSTA AGLI ADDEBITI - GIUSTIFICAZIONE Il lavoratore motiva le sue giustificazioni prestando molta attenzione a quello che scrive. Bisogna evitare esplicite piene confessioni anche se si potrebbe pensare che tale soluzione potrebbe aiutare il collega che si appella alla “pietà” della banca. Non bisogna nemmeno negare spudoratamente, ma occorre invece cercare tutti i cavilli che possano giustificare il comportamento che si ritiene non sanzionabile. La piena confessione potrebbe porre grossi 13 problemi nell’ipotesi di un’eventuale impugnativa della sanzione nel prosieguo giudiziale o extragiudiziale della vicenda. Bisogna cercare sempre delle giustificazioni intelligenti, magari far preparare la giustificazione da una persona esperta o da chi ha fatto studi giuridici, tenendo presente che quello che si scrive potrebbe essere usato contro il lavoratore. E’ buona norma chiudere le giustificazioni con la richiesta di essere sentito in presenza del proprio rappresentate sindacale (l’Azienda è tenuta a convocare il collega e il sindacalista altrimenti non potrebbe legittimamente irrogare la sanzione). Il lavoratore potrebbe anche omettere di scrivere le giustificazioni, chiedendo per iscritto, entro 5 giorni – 10 per BCC e Casse - dal ricevimento delle contestazioni, di essere convocato alla presenza del proprio rappresentante sindacale, per spiegare a voce le proprie ragioni. In tale ipotesi il sindacalista potrà verificare in loco la possibilità di chiudere la vicenda nel modo più indolore possibile per il lavoratore. Bisogna comunque preparare un testo scritto da dettare per farlo inserire nel VERBALE che l’Azienda chiederà di sottoscrivere (occorre preparare il testo scritto per evitare di predisporre un testo “su due piedi” con i rischi che ciò comporta). Una copia verrà consegnata controfirmata dall’azienda anche al collega. Consegnare la lettera con le ragioni del lavoratore entro 5 giorni – 10 per BCC e Casse - facendosi sottoscrivere dalla banca ricevuta firmata con data. IRROGAZIONE ED EVENTUALE IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE Nel caso in cui le giustificazioni del lavoratore non abbiano trovato ascolto, o non si sia verificata la possibilità di risolvere in via bonaria la questione, il datore di lavoro provvederà ad irrogare la sanzione. Il lavoratore che ritenesse ingiusta la sanzione disciplinare può impugnarla con una delle seguenti modalità: 1)la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, entro venti giorni dall’applicazione della sanzione; (entro 20 giorni) 2)ricorso al giudice del lavoro (Non ci sono tempi immediati) 3)ricorso alle procedure arbitrali previste dai CCNL (alternativo) 14 IRROGAZIONE DELLA SANZIONE La banca convoca il lavoratore per chiedergli di firmare per “ricevuta” la sua decisione con il provvedimento disciplinare. Ricordarsi che quando si firma bisogna inserisce di proprio pugno la dicitura ”Per ricevuta”, la data e la firma, ma prima di firmare bisogna sempre leggere la decisione aziendale. In questa fase si possono verificare due ipotesi: 1)La sanzione disciplinare consiste in un “richiamo”. 2)La sanzione disciplinare consiste in una “sospensione” dal servizio e dallo stipendio. (Nel caso estremo di licenziamento individuale v. Legge 15-7-1966 n. 604 - Il provvedimento è impugnabile entro 60 giorni con atto scritto inviato al datore di lavoro in qualsiasi forma, ma siamo fuori dal dettato dell’art.7 legge 300 che riguarda le sanzioni disciplinari). RICHIAMO Se la sanzione consiste in un “richiamo” apporre di proprio pugno la dicitura “Per ricevuta”, la data e la firma. Si ha eventualmente tempo 20 giorni per richiedere la costituzione di un collegio arbitrale, qualora si voglia impugnare il provvedimento. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLO STIPENDIO Se la sanzione consiste in una “sospensione” bisogna stare attenti prima di firmare per ricevuta. L’azienda di solito nel testo della lettera scrive che la sospensione ha decorrenza immediata, dallo stesso giorno di notifica (questo è già un sopruso perché il lavoratore privato dallo stipendio per quel giorno ha sostenuto spese per recarsi al lavoro ed inoltre ha già iniziato la sua giornata lavorativa). Le banche di solito adottano queste modalità per non dare il tempo al lavoratore di organizzarsi e impugnare il provvedimento. In tale infausta ipotesi bisogna premunirsi preventivamente. Il Lavoratore che ha intenzione di impugnare il provvedimento, apporrà in calce alla lettera che irroga la sanzione e che gli viene richiesto di firmare per ricevuta, la seguente dicitura: ...Con riferimento alla sanzione disciplinare notificatami in data ………. chiedo la sospensione immediata degli effetti del provvedimento disciplinare 15 poiché è in corso richiesta di Arbitrato ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori”…… luogo, data e firma del lavoratore. (il ricorso all’arbitrato presso l’Ufficio del Lavoro va proposto entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento). Oppure il lavoratore prepara una “raccomandata a mano” con la stessa dicitura, chiedendo alla Banca di firmarla contestualmente per ricevuta. Se il direttore o il responsabile dell’Azienda non accettasse di firmare per ricevuta, il collega ometterà anche lui di firmare per ricevuta il provvedimento, chiedendo di comunicare il tutto al suo indirizzo, in quanto - magari - non si sente, in quel momento, nel pieno delle condizioni psicofisiche e di salute idonee a “comprendere” legalmente il testo sottopostogli dall’azienda. Con immediatezza il lavoratore invierà, o farà inviare dal proprio sindacato (al quale ha dato specifico mandato), un telegramma alla Banca del seguente tenore”…. CHIEDE LA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE POICHE’ E’ IN CORSO RICHIESTA DI ARBITRATO AI SENSI DELL’ART. 7 LEGGE 300/70 - STATUTO DEI LAVORATORI…..NOME E COGNOME E FILIALE” E’ ovvio che il lavoratore anche se sospeso, si deve presentare al lavoro perché con la richiesta dell’arbitrato viene automaticamente sospeso il provvedimento disciplinare. (in caso di forzature, qualora il lavoratore non venga arbitrariamente riammesso al lavoro, bisogna procurarsi dei testimoni ed inviare eventualmente, fax, lettere o telegrammi coinvolgendo il sindacato). COLLEGATO LAVORO (L. 183/2010) E “LEGGE FORNERO” (L. 92/2012) 1. Licenziamenti: attenzione ai termini! • Il licenziamento deve sempre essere impugnato inviando la lettera di impugnazione entro 60 giorni dalla sua comunicazione. • La lettera deve sempre contenere la messa a disposizione, altrimenti non decorre il risarcimento del danno. • La lettera di impugnazione del licenziamento non deve contenere una richiesta di tentativo di conciliazione, altrimenti i termini, di cui al punto che segue, si dimezzano. • L’azione legale deve essere promossa entro 180 giorni dalla data del licenziamento (270 giorni per i licenziamento intimati prima del 18 luglio 16 2012) o dalla data dell’impugnazione (il punto non è ancora chiarito, meglio essere prudenti); in ogni caso si tratta di un termine breve quindi è essenziale che la pratica sia trasmessa al legale il più velocemente possibile. Decorsi questi termini, il lavoratore avrà perso qualsiasi diritto riguardante il licenziamento, sia nel caso di licenziamento soggetto al regime di stabilità reale (art. 18 Statuto lavoratori) sia nel caso di licenziamento soggetto al regime di tutela “debole” (art. 8 L. 604/1966). 1.1 Cosa fare in attesa della causa? In base alla nuova legge vi sono diverse ipotesi nelle quali, in caso di licenziamento illegittimo, il risarcimento del danno al lavoratore deve (non può ma deve!) essere ridotto, detraendo le somme guadagnate o quelle che avrebbe potuto guadagnare cercando lavoro secondo l’ordinaria diligenza. Quindi è importante segnalare che il lavoratore non può aspettare passivamente la sentenza sperando di essere comunque retribuito, ma deve almeno iscriversi al collocamento e possibilmente anche dimostrare di aver fatto qualche attività per la ricerca di occupazione (es. invio di curriculum in giro, iscrizione a qualche agenzia interinale, (ecc.). 1.2 Cosa è cambiato nel tentativo di conciliazione. Dopo la legge c.d. Collegato lavoro del 2010 il tentativo di conciliazione non era più obbligatorio, salvo che per il contratto certificato (chiunque voglia contestare la certificazione di un contratto deve prima rivolgersi alla commissione che lo ha certificato, promuovendo il tentativo di conciliazione). Salvo il caso sopra specificato, è importante ricordare che, secondo la legge c.d. Collegato lavoro, il tentativo di conciliazione se viene chiesto e non c’è un accordo, riduce i tempi per depositare il ricorso alla metà e quindi complica assai la tutela del lavoratore. Tuttavia in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, solo nelle ipotesi di aziende con più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, è obbligato a chiedere la convocazione avanti la DTL, inviando una lettera contenente l’indicazione dettagliata dei motivi posti a fondamento del futuro licenziamento, che deve pervenire per conoscenza anche al lavoratore. La DTL deve convocare le parti entro il termine perentorio di 7 giorni. In assenza della convocazione, il datore di lavoro, decorsi i 7 giorni, potrà 17 intimare il licenziamento. Viceversa, laddove la convocazione sia disposta, l’intera procedura dovrà concludersi entro 20 giorni dal momento della trasmissione della convocazione, potendo essere sospesa per un massimo di 15 giorni per legittimo e documentato impedimento del lavoratore. E’ IMPORTANTE: • Valutare con molta attenzione la proposta formulata in DTL dall’azienda perché, se il lavoratore non accetta e poi la successiva sentenza condanna il datore a pagare una somma inferiore, il lavoratore può essere condannato a pagare le spese legali anche se vince la causa; è quindi importante che il sindacalista acquisisca il • parere dell’ufficio legale o dell’avvocato prima di assumere una decisione su eventuali proposte di accordo e comunque ci si presenti in conciliazione e si valutino attentamente le proposte formulate in DTL, soprattutto dalla commissione perché è probabile che il giudice tenderà a conformarsi. • Prestare attenzione all’inserimento di clausole cosiddette “tombali” in quanto, visti i tempi strettissimi della conciliazione, è impossibile per il lavoratore accertare se vi sono altri motivi di contenzioso e per il sindacato fare verifiche accurate o conteggi (e comunque la legge prevede questa procedura esclusivamente per il licenziamento e non per altre ragioni). Qualora vi sia accordo sulla cifra, ma il datore di lavoro rifiuti di sottoscrivere solo per la mancanza di una clausola “tombale”, occorre far verbalizzare che questo solo è il motivo del dissenso tra le parti. In questo modo almeno il lavoratore non rischia poi sulle spese del giudizio. • Se non vi è accordo, il licenziamento avrà effetto dalla lettera di avvio della procedura di conciliazione anche se ci sarà comunque una formale lettera di licenziamento dopo il tentativo fallito di conciliazione e quindi andrà fatta una specifica impugnazione. Ma se vi è accordo è importante tenere conto che il licenziamento non è ancora stato intimato e dunque il diritto alla indennità di preavviso non è già acquisito: dalla somma concordata andrà pertanto escluso il diritto al preavviso che andrà fatto corrispondere a parte. • Occorre anche tener conto che, in caso di accordo per una risoluzione consensuale, il lavoratore potrà perdere l’indennità di disoccupazione 18 perché l’INPS non la corrisponde. Per ovviare a questo inconveniente nel verbale di conciliazione occorrerà far formalizzare che l’azienda procede al licenziamento (e ci vorrà una lettera formale a latere), che il lavoratore lo contesta e lo impugna e infine che il datore, al solo fine di evitare l’alea di un eventuale giudizio, offre al lavoratore una somma e il lavoratore l’accetta. Tutto ciò non si verificherà più dal gennaio 2013 in quanto la legge Fornero prevede espressamente che l’ASPI verrà pagata anche in caso di risoluzione consensuale avanti la DTL proprio come incentivo all’accordo. 1.3 Ma quanto vale oggi un posto di lavoro ? I regimi sanzionatori in caso di licenziamento illegittimo sono oggi molto diversi a seconda dei vari tipi di licenziamento e quindi è importante avere ben presente cosa il lavoratore potrebbe ottenere in caso di esito positivo della causa. A) “Tutela reintegratoria piena” ( art. 18, commi 1, 2 e 3): reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di tutte le mensilità dal licenziamento alla reintegrazione (fatto salvo il limite minimo di 5 mensilità, dedotto quanto effettivamente percepito). • licenziamento discriminatorio (es. ritorsivo, per razza, genere, cittadinanza, religione, convinzioni personali e sindacali, età, tendenze sessuali e disabilità); • licenziamento determinato da motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 c.c.; • licenziamento orale (che continua ad essere definito “inefficace”). Questa sanzione per il licenziamento verbale ad oggi si applica ad ogni azienda, anche sotto i 15 dipendenti secondo il nuovo testo dell’art. 18, comma 1, ultima frase; • licenziamento in costanza di matrimonio (dalle pubblicazioni all’anno dalla celebrazione); • licenziamento intimato in violazione della disciplina posta a tutela della maternità e paternità e delle famiglie adottive; • licenziamento nullo ai sensi delle altre disposizioni di legge. n.b.: proprio per contrastare gli abusi più gravi la “tutela reintegratoria piena” trova applicazione a prescindere dalla sussistenza dei requisiti dimensionali ex art. 18 St. lav. in capo al datore di lavoro (e quindi anche nel caso in 19 cui lo stesso non occupi più di 15 dipendenti nell’unità produttiva o nello stesso comune, né complessivamente più di 60 dipendenti). B) “Tutela reintegratoria attenuata” (art. 18, comma 4): reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento di una indennità non superiore a 12 mensilità (anche se il periodo di disoccupazione è stato più lungo e dedotto non solo quanto effettivamente percepito, ma anche quanto si sarebbe potuto percepire usando l’ordinaria diligenza). In questa ipotesi è stato eliminato il precedente limite minimo delle 5 mensilità. • licenziamento illegittimo per asserito superamento del periodo di comporto o per asserita inidoneità fisica o psichica del lavoratore; • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (ove si accerti l’insussistenza del fatto contestato quale giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero se il fatto contestato è riconducibile tra le condotte punibili con una sanzione conservativa - multa, sospensione etc.. sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili). Questo comporta che i sindacati dovranno impegnarsi per fare codici disciplinari molto dettagliati in cui si distinguono minuziosamente i casi e le sanzioni. Le aziende, al contrario, tenderanno a liste di sanzioni disciplinari cortissime, magari solo e subito il licenziamento; • licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove si accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento. C) “Tutela meramente obbligatoria” (art. 18 comma 5 e 7): cessa il rapporto di lavoro, pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva fra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità della retribuzione globale di fatto (da valutarsi sulla base dell’anzianità di servizio del lavoratore, delle dimensioni aziendali, del comportamento e delle condizioni delle parti) • licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di assenza di g.m.o salva la manifesta insussistenza (che va nel caso precedente); • licenziamento disciplinare (ove non c’è proporzionalità tra sanzione e fatto contestato, sempre che il fatto non rientri tra le ipotesi di sanzione conservativa, che va nel caso precedente). D) “Tutela obbligatoria ridotta” (art. 18, comma 6): cessa il rapporto di lavoro, pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva quantificata fra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (da valutarsi sulla base dell’anzianità di servizio 20 del lavoratore, delle dimensioni aziendali, del comportamento e delle condizioni delle parti) • licenziamento nelle ipotesi in cui vi sia carenza di motivazione (la motivazione va esposta unitamente al licenziamento a pena di inefficacia: quindi non bisogna fare più impugnazioni con richiesta di motivi perché questo rischierebbe di sanare l’irregolarità!); • licenziamento nelle ipotesi in cui non è stata rispettata la nuova procedura di conciliazione avanti la DTL per i licenziamenti c.d. economici; • licenziamento nelle ipotesi in cui non è stata rispettata la procedura disciplinare ex art 7 legge 300/1970. 1.4 Licenziamenti collettivi Ecco le principali modifiche apportate dalla legge 92 alla disciplina dei licenziamenti collettivi: • i licenziamenti collettivi vanno impugnati anch’essi entro 60 giorni (art. 1 c. 46 legge Fornero); • la comunicazione (all’ufficio regionale del lavoro e alle OO.SS. coinvolte) dell’elenco dei lavoratori licenziati e dei criteri di scelta non va più inviata contestualmente ai licenziamenti, ma entro 7 giorni dai licenziamenti stessi; • gli eventuali vizi della comunicazione di apertura del procedimento per licenziamento collettivo possono essere sanati con accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo (sino ad ora la giurisprudenza aveva affermato il contrario e cioè che l’accordo sindacale non sana i vizi della procedura); vengono introdotti tre diversi tipi di regime sanzionatorio: • reintegrazione piena (cioè art. 18, commi 1, 2 e 3 = reintegrazione + tutte le mensilità arretrate con il minimo di 5 mensilità): in caso di mancata osservanza della forma scritta e comunque in caso di licenziamento discriminatorio; • tutela reintegratoria “attenuata” (cioè art. 18, comma 4 = reintegrazione + risarcimento sino a 12 mensilità): in caso di violazione dei criteri di scelta; • “tutela meramente obbligatoria” (cioè art. 18, comma 5 = risarcimento da 12 a 24 mensilità): in caso di vizi procedurali, quali omissione delle 21 comunicazioni, carenza delle informazioni obbligatoriamente dovute con la comunicazione, vizi della • consultazione, mancato invio o genericità della comunicazione sui criteri di scelta (tranne il caso in cui vi sia stato un accordo sindacale ex art. 1 c. 45 legge Fornero perché sanerebbe ogni eventuale vizio procedurale). 2. Contratti a termine, cosa è cambiato? Ecco i principali interventi della riforma del lavoro sul contratto a termine: La possibilità di stipulare dei contratti a termine a-causali (cioè senza l’indicazione specifica delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine) per il primo rapporto a tempo determinato, nel caso in cui lo stesso sia di durata non superiore a 12 mesi o sia stato instaurato, sulla base di previsioni della contrattazione collettiva, nell’ambito di processi organizzativi espressamente indicati dal legislatore. Fino alla legge 92/2012 il contratto a termine doveva invece in ogni caso indicare dettagliatamente le ragioni (l’evento temporaneo) che giustificavano l’apposizione del termine. Comunque i contratti a termine a-causali non potranno essere prorogati; allungamento dell’intervallo che deve intercorrere tra successive assunzioni a termine (la pausa passa da 10 a 60 giorni in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi e da 20 a 90 giorni in caso di contratto di durata superiore a 6 mesi); Allungamento del termine di prosecuzione di fatto del rapporto (dopo la scadenza del termine) che non dà luogo a trasformazione: da 20 a 30 giorni in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi; da 30 a 50 giorni in caso di contratto di durata superiore a 6 mesi); Ai fini del computo dei 36 mesi di lavoro tra le stesse parti e per mansioni equivalenti (dopo i quali il rapporto si converte a tempo indeterminato) si deve tenere conto anche dei periodi di lavoro svolti presso lo stesso datore di lavoro (utilizzatore) mediante somministrazione di lavoro; Aumento dell’aliquota contributiva (pari all’1,4% della retribuzione imponibile), con parziale restituzione in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. 2.1. Impugnazione • Per i termini scaduti sino al 31/12/2012 il contratto a termine deve essere impugnato entro 60 giorni dalla scadenza. 22 • Per i termini scaduti dal 1/1/2013 il termine per l’impugnazione viene elevato a 120 giorni, sempre dalla scadenza. • L’azione giudiziaria deve essere promossa entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto o dalla data dell’impugnazione (il punto non è ancora chiarito); in ogni caso si tratta di un termine breve quindi è essenziale che la pratica sia trasmessa al legale il più velocemente possibile. N.B. E’ importante spiegare al lavoratore che in caso di mancata impugnazione il termine non potrà più essere contestato anche se il lavoratore è poi stato riassunto presso la stessa azienda: cioè con l’ultima impugnazione non possono più essere contestati i contratti precedenti. Se il lavoratore, per non entrare in conflitto con l’ azienda, decide di non impugnare, poi potrà far valere l’illegittimità solo dell’ultimo contratto. Eccezione: a questa regola vi è però un’importante eccezione da considerare: al fine di verificare il superamento dei 36 mesi (dopo i quali il rapporto di converte a tempo indeterminato), non importa che i precedenti contratti siano stati o no impugnati; infatti, la conversione per superamento dei 36 mesi prescinde dalla legittimità del singolo contratto. 3. Contratti di lavoro somministrato Vale la stessa regola di a-causalità del primo contratto che vale per il termine. E’ necessario impugnare il termine entro 60 giorni dalla cessazione. In questo caso NON è previsto il prolungamento dei termini di impugnazione a 120 come sarà dal 2013 per i contratti a tempo determinato. 4. Contratti a progetto Le principali novità sono: • nel contratto deve essere descritto il progetto che deve indicare anche il risultato finale che si intende conseguire. In caso contrario “i rapporti di collaborazione saranno considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”. • il progetto non può inoltre comportare lo svolgimento di compiti “meramente esecutivi o ripetitivi” e, in ogni caso, non deve consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, cioè non deve riferirsi ad attività normalmente svolta dall’impresa. 23 • i compensi indicati nel contratto non possono essere inferiori ai minimi salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva relativa al settore di attività per i lavoratori subordinati equiparabili. Cessazione: • al momento della realizzazione del progetto • da entrambe le parti per giusta causa • per volontà del collaboratore dando il preavviso (purché l’ipotesi sia prevista dal contratto individuale) • per volontà del datore di lavoro se emergono “oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto”. Il recesso del committente dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Si presumono essere collaboratori coordinati e continuativi ai quali va applicata la normativa sul lavoro a progetto i titolari di partita IVA in presenza di determinate condizioni (almeno due delle seguenti tre): • durata complessiva della collaborazione superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; • corrispettivo derivante da tale collaborazione integrante più dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi; • assegnazione di una postazione fissa di lavoro al collaboratore presso una delle sedi del committente. 5. Appalto • È confermata la responsabilità solidale dell’appaltante e dei subappaltanti per i debiti del datore di lavoro. • E’ però previsto che i contratti collettivi nazionali, sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore, possano escludere questa responsabilità solidale. • La responsabilità solidale copre “i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”. 24 • E’ confermato che l’azione giudiziaria contro l’appaltante deve iniziare entro 2 anni dalla fine dell’appalto. • La causa deve essere promossa anche nei confronti dell’appaltatore e degli eventuali subappaltanti di tutta la filiera. • E’ stata introdotta una regola fortemente svantaggiosa per i lavoratori delle imprese appaltatrici: l’appaltante nella prima difesa può eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori senza neanche più, come era prima, il dovere di indicare i beni dell’appaltatore su cui il lavoratore potrebbe soddisfarsi altrimenti; in pratica non si potranno più garantire ai lavoratori dei rapidi recuperi di crediti perché, dopo la condanna, sarà necessario dapprima ultimare la procedura esecutiva (pignoramenti, vendite ecc.) nei confronti dell’appaltatore e solo successivamente si potrà pretendere il pagamento dall’appaltante. 25 INDICAZIONI FINALI Arriva una lettera di contestazioni disciplinari… Cosa fare: • rivolgersi immediatamente al proprio sindacato oppure al proprio avvocato; • predisporre un pro-memoria dei fatti oggetto di contestazione, circostanziato e dettagliato con precisione, al fine di facilitare il compito di chi provvederà a redigere la lettera di controdeduzioni; • diffidare della propria memoria: occorre mettere per iscritto ogni cosa, infatti, a distanza di tempo ed in circostanze di stress dovute all’emozione è facile dimenticarsi particolari e circostanze utili alla difesa; • procurarsi (laddove possibile) copie di documenti, testimonianze e tutto ciò che possa risultare utile alla difesa; • inviare la lettera di controdeduzioni all’azienda entro i termini stabiliti per raccomandata a.r. (in subordine si può consegnare una “raccomandata a mano”, apponendo questa dicitura sulla lettera e facendosi rilasciare ricevuta della consegna, con data e firma dell’incaricato aziendale, su una fotocopia della stessa lettera di controdeduzioni); • conservare copia della lettera di contestazione e copia della lettera di controdeduzioni, insieme con ricevuta della raccomandata e della cartolina di ritorno (o alla copia firmata per ricevuta); Cosa non fare • pensare di cavarsela da soli (talvolta su consiglio della stessa azienda…) • non contattare il sindacato o chiamarlo quando è troppo tardi o, peggio, quando “la frittata è fatta”; • firmare dichiarazioni o ammissioni di colpa o altri documenti proposti dall’azienda (spesso su “consiglio” dell’azienda o a seguito di minacce più o meno velate); • rilasciare dichiarazioni spontanee o su pressioni dell’azienda che possono ritorcersi contro o fornire all’azienda nuove informazioni ed altro materiale di contestazione (spesso gli incaricati dell’azienda, con minacce o promesse di benevolenza, cercano di ottenere dagli stessi lavoratori quelle informazioni che non sono stati in grado di raccogliere direttamente o sulle quali non hanno certezze, dopodiché le usano contro lo stesso lavoratore o contro altri colleghi; 26 Conclusione • rispettate sempre le norme di legge, le norme contrattuali ed i regolamenti interni; • osservate gli obblighi di fedeltà e gli altri previsti dal rapporto di lavoro subordinato e dalla vostra mansione; • ricordate che avete anche dei diritti e che potete farli valere, esercitandoli nei modi e nei tempi previsti: • non lasciatevi né suggestionare né intimorire dalle promesse o dalle minacce aziendali: la banca fa la sua parte, voi fate la vostra; • fidatevi di chi stà dalla parte dei lavoratori ed ha esperienza di queste cose: il sindacato c’è per questo; 27 Allegato A Spett.le Commissione di Conciliazione C/o Direzione Provinciale del Lavoro Via………………n. Città…………………… Spett.le Banca ……………… Via………………n. Città……………………. Oggetto : Tentativo di conciliazione Ex Dlgs.80/98 e successive modifiche. Spett. Commissione di Conciliazione, siamo a formularVi la presente in nome e per conto della/ del………………………. in servizio presso Codesto Istituto di Credito con la qualifica di……………………..che altresì sottoscrive la presente ad ogni effetto legale e contrattuale eleggendo domicilio presso la Scrivente Organizzazione Provinciale Via…………n. Tel……………… Si richiede la convocazione presso codesta Spett.Commissione al fine di espletare tentativo di conciliazione, in merito alla controversia in essere tra il Lavoratore medesimo e l’Istituto di Credito in indirizzo e relativa a: …………………………………….……………………….(es . impugnazione provvedimento disciplinare della sospensione irrogato con lettera del………………….n. prot. ………………… pervenuto il……….….) Restiamo conseguentemente in attesa della Convocazione da parte della Commissione stessa, fermi restando peraltro gli effetti di cui all’art.410 bis, secondo comma C.P.C., per cui - una volta decorso il termine ivi previsto - la procedura si riterrà espletata ed il lavoratore sarà libero di adire l’autorità giudiziaria. Distinti Saluti Luogo e data firma del lavoratore firma per il Territoriale FIBA CISL 28 Allegato B RACCOMANDATA A.R Spett. Istituto di Credito ViaCittà E p.c. Sindacato Territoriale FIBA CISL ViaCittà Oggetto: Impugnativa Licenziamento. Spett. Istituto, Sono a comunicarVi formalmente a mezzo della presente ad ogni effetto di legge e di contratto la mia volontà di impugnare il licenziamento da Voi comunicatomi con lettera del………………..e pervenutami in data…………, in quanto illegittimo ed infondato e comunque privo di giusta causa o giustificato motivo. Mi riservo naturalmente anche a mezzo del Sindacato Provinciale FIBA CISL che ci legge per conoscenza ogni ogni opportuna azione nelle debite sedi a tutela e salvaguardia del mio buon diritto. f.to Il lavoratore Luogo………………………. data…………… ___________________________ nome cognome indirizzo del mittente STAMPA ECOCOMPATIBILE Questo opuscolo è stampato su carta Revive, riciclata 100%. Nel processo di foto formatura sono usate lastre No-process (NO sviluppi chimici) e per la stampa vengono usati inchiostri a base vegetale (NO prodotti a base petrolifera) LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA LOMBARDIA NUMERO DUE DUEMILATREDICI NUMERO NUMERO DUE DUE NUMERO DUE DUEMILATREDICI DUEMILATREDICI DUEMILATREDICI I quaderni I IFiba quaderni quaderni Cisl Lombardia Fiba FibaCisl CislLombardia Lombardia Il bancario Provvedimenti disciplinari Come comportarsi 20124 Milano ViaMilano Tadino, 20124 20124 Milano 20124 Milano19/A Tel. 02.29549499 Via Tadino, 19/A Via Via Tadino, 19/A Tadino, 19/A Fax02.29549499 02.2047003 Tel. 02.29549499 Tel.Tel. 02.29549499 [email protected] Fax 02.2047003 FaxFax 02.2047003 02.2047003 [email protected] [email protected] [email protected] FEDERAZIONE FEDERAZIONE FEDERAZIONE FEDERAZIONE ITALIANA ITALIANA ITALIANA ITALIANA BANCARI BANCARI BANCARI BANCARI ASSICURATIVI ASSICURATIVI ASSICURATIVI ASSICURATIVI Sindacato Regionale Lombardia Sindacato Sindacato Regionale Regionale Lombardia Lombardia Sindacato Regionale Lombardia