INFORMAZIONI E CONSULENZA
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UFFICI DI CONSULENZA SNALS DI ROMA
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RICEVIMENTO:
MAR E VEN:
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SOLO PER APPUNTAMENTO
VIA DEI TINOZZI, 2 - PRIMO PIANO INT. 1 Loc. S. Giacomo NETTUNO
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1
RICEVIMENTO:
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MER, GIO e VEN 16,30 – 18,30
SERVIZI OFFERTI DALLE NOSTRE SEDI
CAF – CONFSAL S.R.L.
(autorizzazione del Ministero delle Finanze n. 00022)
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
730-UNICO-ICI-ISEE-RED
COMUNICAZIONI INPS
POLIZZE ASSICURATIVE PER GLI ISCRITTI
 Polizza infortuni in itinere e attivita’ professionali per il
personale in servizio e personale in quiescenza (denuncia
entro 20 gg)
 Polizza responsabilita’ civile e patrimoniale degli iscritti
(denuncia entro 3 gg)
2
 Tutela legale (denuncia entro 3 gg)
ASSEMBLEA SNALS-CONFSAL
Ordine del giorno
1. Chiarimenti normativi/contrattuali e procedure
propedeutiche per l’avvio della contrattazione
d’istituto
2. Relazioni sindacali e materie di contrattazione alla
luce del d.lvo 150/2009 Brunetta
3. Procedimenti disciplinari alla luce del d.lvo
150/2009 Brunetta
4. Precariato e nuove modalità di reclutamento
5. La Riforma della scuola
6. Problematiche TFS/Pensionamenti dal 1.9.2011
3
7. Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito,
tagli e situazione politico-sindacale
Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale
Situazione politico-sindacale
Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al
blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel
pubblico impiego
• … con il presente accordo le parti, in attesa della
stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di
lavoro, convengono sulla necessità di realizzare un
sistema di relazioni sindacali che persegua condizioni di
produttività ed efficienza del pubblico impiego …
• Le parti convengono che le retribuzioni complessive, …
conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non devono
diminuire per effetto dell'applicazione dell'art. 19 del d.lgs
150 del 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto
interministeriale n. 3 del 14.01.2011.
4
Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale
Situazione politico-sindacale
Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al
blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel
pubblico impiego
• … per l'applicazione dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. 150/2009
potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse
aggiuntive…
• Il Governo si impegna a definire entro 15 giorni dalla data di
sottoscrizione del presente accordo, secondo le procedure
previste dal decreto legislativo 165/2001, un atto di indirizzo
all'ARAN per la stipulazione di un accordo quadro che regoli
il sistema di relazioni sindacali previsto dal decreto
legislativo 165/2001, alla luce della riforma degli assetti
contrattuali del 22 gennaio 2009, firmata il 30 aprile 2009 per
i comparti del pubblico impiego, e dal decreto legislativo
150/2009.
5
Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale
Situazione politico-sindacale
Con l’intesa sono salvi gli attuali livelli retributivi accessori. Infatti,
le nuove “norme” sulla premialità verranno applicate
limitatamente alle risorse aggiuntive, al momento derivanti dalle
economie di bilancio per gli anni 2009 e 2010.
Alla fine dell’incontro il segretario generale, Marco Paolo Nigi, ha
dichiarato: “Con la firma dell’intesa si è garantito il personale del
pubblico impiego sia sul piano economico sia sul piano
normativo, attraverso l’attivazione di un effettivo e concreto
esercizio delle relazioni sindacali”.
6
Come si evince chiaramente dal testo, l’accordo conferma:
• il mantenimento della validità degli scatti di anzianità (vedi
riferimento esplicito alla salvaguardia del D.I. n. 3 del 14/1/2011);
• che fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto valgono le
regole dei vigenti CCNL;
• la specificità del personale docente e dell’intero “settore
scuola” in quanto non interviene su quanto previsto dal comma
4 dell’art. 74 del Decreto Legislativo” 150/2009.
Chiarimenti normativi/contrattuali e procedure propedeutiche per l’avvio della contrattazione d’istituto
Competenze degli organi collegiali
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• delibera del Piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei Docenti
sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio di circolo o di istituto. Il
Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto;
• delibera del Consiglio di Circolo o d’Istituto dei criteri generali relativi alla
formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti,
all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle
condizioni ambientali, adattamento del calendario scolastico alle specifiche
esigenze etc;
• proposte del Collegio dei Docenti al Dirigente Scolastico per la formazione,
composizione delle classi e assegnazione ad esse dei docenti, per la
formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali del Consiglio di Circolo o d’Istituto;
• piano annuale comprensivo degli impegni di lavoro deliberato dal Collegio dei
Docenti;
• delibera del Consiglio d’Istituto se la riduzione dell’ora di lezione è
attribuibile a fattori esterni. In tal caso il tempo contratto non deve essere
recuperato;
• delibera del Collegio dei docenti per la riduzione dell’ora di lezione se la
riduzione è attribuibile al POF, il Collegio deve inoltre deliberare le modalità
del recupero nell’ambito del curricolo obbligatorio.
• Il DPR 275/99 all’art. 5 c. 2, a proposito di calendario scolastico, prevede che “Gli
adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in
relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto
delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico
esercitate dalle Regioni…”
Chiarimenti normativi/contrattuali e procedure propedeutiche per l’avvio della contrattazione d’istituto
Competenze degli organi collegiali
L’art. 29 del CCNL 2006/09 prevede 2 tipi di attività funzionali
all’insegnamento:
Adempimenti individuali:
• alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
• alla correzione degli elaborati;
• ai rapporti individuali con le famiglie.
Attività collegiali:
a) fino a 40 ore annue per:
• riunioni del Collegio dei docenti
• programmazione e verifica di inizio e fine anno
• informazione alle famiglie su risultati di scrutini andamento delle
attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative;
b) fino a 40 ore annue per:
• partecipazione ai consigli di classe, interclasse, e intersezione.
Queste attività sono programmate secondo criteri stabiliti dal collegio
dei docenti;
c) tempo non quantificato per: svolgimento degli scrutini e degli esami,
compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
8
Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
Definizione dei comparti e rinnovo RSU
Art. 65. c. 3 d.lvo 150/2009
… definiti i comparti e le aree di contrattazione … l'ARAN avvia le
trattative contrattuali con le organizzazioni sindacali e le
confederazioni rappresentative, … nei nuovi comparti ed aree di
contrattazione collettiva.
… sono prorogati gli organismi di rappresentanza del personale …
Poiché ad oggi non sono stati ancora definiti i nuovi comparti non è
possibile avviare la procedura per il rinnovo della RSU
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Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
Tre riforme consecutive
(dal 1992 al 2009)
La prima privatizzazione, avviata dalla legge-delega n.
421/1992 e sfociata nella normazione “Cassese”
La seconda privatizzazione, avviata dalla legge-delega
n. 59/1997 e sfociata nella normazione “Bassanini”
La legge delega n. 15/2009, che nella sequenza storica si
colloca quale terzo intervento e si propone anch’esso di
realizzare un ridisegno esteso della materia del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni
(d.lgs.27/10/2009, n. 150 “Brunetta”)
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Le materie trattate hanno una fortissima rilevanza anche per le
ricadute di tipo sindacale e si configurano come una vera e propria
riforma di tutto l’apparato pubblico.
Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
Due tipologie di rapporti di lavoro
•
•
11
rapporti contrattualizzati: intercorrono con la
maggior parte dei dipendenti, compresi i dirigenti
rapporti a regime di diritto pubblico:
intercorrono con alcune categorie (magistrati,
avvocati dello Stato, professori e ricercatori
universitari, personale militare, personale di
polizia, diplomazia, prefetture, vigili del fuoco)

la regolazione dei rapporti: è affidata a fonti diverse
(legge – legge e contratti collettivi)

la cognizione sulle relative controversie: è devoluta a
giudici diversi (giudice ordinario e giudice
amministrativo)
Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
I contratti collettivi come “fonti normative”
La regolazione normativa del lavoro pubblico si
basa sul dosaggio di due distinte fonti
disciplinatrici, che convivono, concorrono e
interferiscono tra di loro: legge e contratti
collettivi
• Il rapporto tra le due fonti è dato
essenzialmente dalle materie di rispettiva
competenza
• La riforma del 2009 è intervenuta sul
riparto delle materie (art. 40, comma 1,
d. lgs. 165/01), oltre che sulle procedure
di contrattazione
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Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
Le nuove norme
hanno introdotto:
 Legge 4 marzo 2009, n. 15 (art. 1, c. 1)
• l’inderogabilità delle previsioni di legge
 D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
• carattere imperativo delle nuove norme
• applicabilità artt. 1339 e 1419.2 c.c.
• materie escluse dalla contrattazione
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• inapplicabilità automatica dal 1° gennaio
2011 dei contratti collettivi integrativi
non adeguati
Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
Contrattazione collettiva: le innovazioni
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• Modificato il numero comparti (4) e aree
dirigenziali (4)
• Confermati i livelli territoriali
• Modificata l’efficacia temporale (durata):
unica e triennale, per la disciplina giuridica
e per la disciplina economica
• Modificato il riparto delle materie tra legge e
contratti
• Modificate le procedure e i tempi di
svolgimento
Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
Capo IV
Contrattazione collettiva nazionale integrativa
Questa parte modifica, abroga ed integra alcuni articoli del DLgs 30 marzo
2001 n. 165 che riguardano la contrattazione collettiva e la
rappresentatività sindacale.
La legge 150 escluse dalla contrattazione collettiva:
• le materie attinenti all’organizzazione degli uffici,
• quelle oggetto di partecipazione sindacale,
• quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.
include, negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge, :
• le materie relative alle sanzioni disciplinari
• quelle per la valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio
• quelle per la mobilità
• quelle per le progressioni economiche.
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Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
Capo IV
Contrattazione collettiva nazionale integrativa
La 150 prevede anche che:
I contratti collettivi definiscono, trattamenti economici accessori
collegati:
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1.
alla performance individuale;
2.
alla performance organizzativa con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o
aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione;
3.
all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate
ovvero pericolose o dannose per la salute
Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei
dipendenti … sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro”.
Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica N. 7 del 13/05/2010
Applicazione diretta ed immediata
A) Relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa.
La relazione illustrativa, dovrà fra l'altro evidenziare gli effetti
attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di
produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione
alle richieste dei cittadini.
La relazione illustrativa dovrà evidenziare il rispetto degli
ambiti riservati, rispettivamente, a legge e contratto collettivo
e la verifica dell'avvenuta osservanza dell'espressa
devoluzione di materie alla competenza del contratto
integrativo da parte del contratto nazionale.
17
Ci si chiede come faranno le scuole ad evidenziare in detta
relazione il rispetto dell'applicazione dei principi e criteri
necessari per l'adeguamento dei contratti integrativi vigenti al
contratto nazionale non ancora rinnovato?
Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica N. 7 del 13/05/2010
Applicazione diretta ed immediata
B) Il sistema dei controlli
Non più “Compatibilità della spesa in materia di contrattazione
integrativa” ma “Controlli in materia di contrattazione integrativa”.
Agli organi preposti al controllo spetta il compito di effettuare la verifica
di compatibilità economica-finanziaria dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dal
CCNL, nonché la funzione di verificare la legittimità relativamente al
rispetto delle competenze del contratto integrativo estendendosi alla
finalizzazione della contrattazione integrativa con riferimento al rispetto
dei criteri di meritocrazia ed al perseguimento dell'obiettivo di una
maggiore produttività.
Il carattere inderogabile - a pena di nullità - del collegamento fra
contratto nazionale ed integrativo … vieta la sottoscrizione di contratti
integrativi contrastanti con i contratti collettivi nazionali.
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Come fa la scuola ad osservare l’inderogabilità del collegamento tra il
contratto integrativo e quello nazionale? (CCNL vigente o futuro?)
Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica N. 7 del 13/05/2010
Adeguamento dei contratti integrativi vigenti
Le amministrazioni sono tenute all'adeguamento dei contratti entro il
31 dicembre 2010 … ai principi di ripartizione di competenza della
legge e della contrattazione collettiva ed alle disposizioni del
Titolo III (Merito e premi).
A tal proposito è utile osservare che l’ Art. 74 c. 4 del decreto 150/2009
prevede che “con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni
dei Titoli II (misurazione, valutazione e trasparenza della
performance) e III (merito e premi) del presente decreto al personale
docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e
musicale”.
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Per i docenti la misurazione della performance è in fase di
sperimentazione, per gli ATA ci si chiede come può essere
applicata se ancora non esistono la commissione di valutazione e
se l’organo di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio
d’Istituto???) non ha provveduto agli adempimenti di cui all’art.
15 (emana direttive generali, definisce il piano e la relazione sulla
performance, verifica l’effettivo conseguimento degli obiettivi strategici,
definisce il programma triennale per la trasparenza…)
Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica N. 7 del 13/05/2010
La circolare recita:
“le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed
i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione
ai sindacati ove prevista” nei contratti collettivi nazionali”
Si chiede:
• la scuola è stata assimilata ad un ufficio?
• chi sono gli organi preposti alla gestione?
• l’assegnazione del personale ai plessi, alle sedi staccate e
alle succursali è da considerarsi organizzazione dell’ufficio o
materia di contrattazione collettiva riguardante la mobilità?
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Solo il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, coerente con le
materie oggetto di riserva di legge, potrà sciogliere questi
dubbi!!!
Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica N. 7 del 13/05/2010
Tutte le amministrazioni dovranno, entro il 31
dicembre 2010 ed in attesa della definizione dei
sistemi di valutazione “adeguare” i vigenti
contratti integrativi ai principi di selettività e
concorsualità nelle progressioni di carriera
e differenziazione nel riconoscimento degli
incentivi.
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Quali sono i principi di selettività e
concorsualità?
Qual è l’organo competente a determinarli?
Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
Conclusioni
Siamo convinti che il servizio scolastico ha una sua
specificità e una sua natura ordinamentale non
rintracciabile in nessuna altra amministrazione.
Il rapporto tra dirigente e organi collegiali è regolato
dal D.p.r. 275/99 sull’autonomia laddove si afferma
all’art.16 che il D.S. esercita le sue prerogative nel
rispetto delle competenze degli Organi collegiali
Le scuole, a differenza di molti uffici pubblici, sono
organismi vivi e, mediamente, molto partecipati.
LE SCUOLE SONO COMUNITÀ NON UFFICI!!!
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Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
Nota MIUR dell’8 febbraio 2011
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
OGGETTO: Certificazione di compatibilità finanziaria della contrattazione
integrativa di istituto – A.s. 2010/2011.
23
Con riferimento all’oggetto, si ritiene utile richiamare l’attenzione su quanto
già precisato con nota n. AOODGPER. 8578 del 23 settembre 2010 in
ordine alla necessità che “le procedure di utilizzo del personale
scolastico si svolgano nel quadro normativo e contrattuale di
riferimento attualmente vigente”.
Pertanto si ritiene, anche in considerazione del fatto che l’anno scolastico
è ormai avanzato, che siano applicabili le norme contrattuali di cui
all’art. 6 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007
nella parte in cui vengono individuate le materie oggetto di
contrattazione sindacale a livello di istituzione scolastica. Restano
comunque ferme le contrattazioni in ogni modo concluse.
Tanto si comunica con preghiera di diffusione presso le istituzioni
scolastiche interessate.
IL DIRETTORE GENERALE
Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
Nota MIUR dell’8 febbraio 2011
24
Dalla stessa si desume con chiarezza che:
• mantiene la sua integrale validità l’ art. 6 del CCNL relativo alle
relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica e quindi tempi,
modalità e contenuti delle contrattazioni d’istituto continuano
come negli anni precedenti senza alcuna sostituzione in toto
o in parte con i contenuti della legge 150/2009 (decreto
Brunetta);
• le competenze dei revisori dei conti si devono limitare alla
certificazione della compatibilità finanziaria dei contratti
integrativi d’istituto;
• non vi è alcuna giustificazione per chi non ha attivato le
contrattazioni d’istituto che ,alla luce sia della nota di cui
all’oggetto sia a seguito dell’intesa di Palazzo Chigi, deve essere
attivata immediatamente e tempestivamente conclusa;
• non hanno alcuna validità atti unilaterali eventualmente
assunti dai dirigenti senza alcuna contrattazione.
Le relazioni sindacali e le materie di contrattazione alla luce del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150
Nota MIUR dell’8 febbraio 2011
Il riferimento temporale della nota al corrente anno
scolastico è conseguenza del recente intesa di Palazzo
Chigi che rinvia a uno specifico contratto, …, la definizione
di un accordo quadro che regoli le relazioni sindacali fino
alla stipula dei CCNL del futuro triennio 2013/15.
Ovviamente nella definizione di tale norma la CONFSAL e lo
SNALS tuteleranno i diritti dei lavoratori rispetto sia alla
“parte datoriale” sia alle possibili “invasioni di campo” da parte
dei revisori dei conti, nonché le specificità del comparto scuola.
E’ evidente che, qualora il nuovo accordo contrattuale sulle
relazioni sindacali non fosse operativo in tempi utili per il
prossimo anno scolastico, continuerebbe a valere quanto
previsto dal vigente CCNL.
25
Procedimenti disciplinari e responsabilità dei dipendenti:
modifiche normative apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150
Circolare del MIUR n. 88 dell’8/11/2010 - premessa
Il decreto Brunetta si occupa:
• degli organi competenti ad irrogare le sanzioni
• delle procedure
• delle impugnazioni
Il decreto lascia alla contrattazione la sola definizione della
tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni,
nonché la possibilità di disciplinare eventuali procedure di
conciliazione non obbligatorie, fuori, però, dai casi in cui è
previsto il licenziamento.
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Per i dirigenti la normativa in esame disciplina una serie di nuove
responsabilità: per omessa collaborazione all’autorità disciplinare, per
mancato esercizio o decadenza dell’azione disciplinare o per omesso
controllo delle assenze del personale che, ove accertate, comportano
la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
Procedimenti disciplinari e responsabilità dei dipendenti:
modifiche normative apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150
Infrazioni di minore gravità
Competenza del Dirigente Scolastico
Il dirigente scolastico è competente nell’esercizio dell’azione
disciplinare per le infrazioni di “minore gravità” compiute dai
docenti e dal personale ATA e per le quali è prevista
l’irrogazione di sanzioni che vanno dal rimprovero verbale alla
sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni.
27
Il dirigente scolastico
• deve contestare per iscritto l’addebito entro il termine
perentorio di 20 giorni a decorrere dalla “notizia” del
comportamento punibile, al dipendente;
• deve convocare il dipendente per il contraddittorio con un
preavviso di almeno 10 giorni comunicandogli che potrà
avvalersi dell’assistenza di un procuratore o di un
rappresentante di un’associazione sindacale.
Il dipendente, se non intende presentarsi, può inviare una
memoria scritta o formulare motivata istanza di rinvio del
termine per l'esercizio della sua difesa.
Procedimenti disciplinari e responsabilità dei dipendenti:
modifiche normative apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150
Infrazioni di minore gravità
Competenza del Dirigente Scolastico
Ultimata l’audizione a difesa e dopo l’espletamento
dell’ulteriore attività istruttoria, che si dovesse ritenere
eventualmente necessaria, entro 60 giorni dalla
contestazione dell’addebito il responsabile della
struttura concluderà il procedimento con l’atto di
archiviazione o con un provvedimento, adeguatamente
motivato, di irrogazione della sanzione,.
I termini sono tutti perentori e la violazione degli stessi
comporta la decadenza dell’azione disciplinare.
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Procedimenti disciplinari e responsabilità dei dipendenti:
modifiche normative apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150
Infrazioni di minore gravità
Competenza del Dirigente Scolastico
Si ricorda che per il personale docente non è più previsto il parere dei
consigli di disciplina.
Fino al prossimo rinnovo contrattuale le sanzioni applicabili ai
docenti a tempo indeterminato sono (oltre a quelle introdotte dal
decreto Brunetta) ancora quelle del D.Lgs. 297/1994.
Va, tuttavia, sottolineato che le sanzioni previste per il personale
docente non di ruolo sono sostituite da quelle previste per il
personale docente di ruolo (avvertimento scritto, censura,
sospensione dall’insegnamento fino a un mese, sospensione
dall’insegnamento da uno a sei mesi, sospensione
dall’insegnamento per sei mesi e utilizzazioni in compiti diversi
dall’insegnamento, destituzione).
Quindi il docente a tempo determinato destituito verrebbe
cancellato da tutte le graduatorie.
29
Procedimenti disciplinari e responsabilità dei dipendenti:
modifiche normative apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150
Infrazioni di minore gravità
Competenza del Dirigente Scolastico
30
Per il personale ATA:
Le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni
applicabili al personale A.T.A. sono ancora
quelle previste dall’art. 93 del vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola
(rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa
di importo variabile fino ad un massimo di
quattro ore di retribuzione, sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino
a dieci giorni, licenziamento con preavviso,
licenziamento senza preavviso).
Procedimenti disciplinari e responsabilità dei dipendenti:
modifiche normative apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150
Infrazioni del personale Dirigente Scolastico
Competenza del Direttore Generale USR
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Per il personale Dirigente:
Le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni applicabili ai dirigenti
scolastici sono ancora quelle previste dal relativo CCNL. Per i
dirigenti scolastici, l’esercizio del potere disciplinare spetta al
direttore generale dell’USR competente.
Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento
disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata ovvero
tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla
contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un
numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In
alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì
della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite
raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
Si ricorda, infine, che il dipendente sottoposto a procedimento
disciplinare ha diritto di accesso agli atti istruttori del
procedimento,
Procedimenti disciplinari e responsabilità dei dipendenti:
modifiche normative apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150
Infrazioni di maggiore gravità
Competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari presso l’USR
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Qualora il responsabile della struttura non abbia la qualifica
dirigenziale (già preside incaricato) o la sanzione da applicare sia di
maggior gravità, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, gli atti
sono trasmessi all'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD)
presso l’USR, che curerà tutta l’istruttoria del procedimento.
Se la sanzione da applicare è più grave della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, tutti i
termini si raddoppiano.
40 giorni per la contestazione dell’addebito dalla data di ricezione
degli atti trasmessi o dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti
acquisito notizia dell'infrazione
120 giorni per la conclusione dalla data di prima acquisizione della
notizia dell'infrazione, anche se tale notizia sia stata acquisita dal
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.
Il decreto Brunetta richiede, inoltre, che si dia corso alla pubblicazione
del codice disciplinare o sul sito istituzionale o mediante
affissione all’albo della sede di lavoro.
Procedimenti disciplinari e responsabilità dei dipendenti:
modifiche normative apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150
Rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale
Diversamente da quanto prima previsto, il procedimento è
proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento
penale. Unica eccezione, relativamente alle infrazioni di maggiore
gravità.
Il procedimento disciplinare non sospeso può essere riaperto
dall’Amministrazione quando:
• si conclude con una sanzione e, successivamente, il
procedimento penale con una assoluzione;
• si concluda con l'archiviazione ed il processo penale con una
sentenza irrevocabile di condanna.
• dalla sentenza irrevocabile di condanna risulti che il fatto
comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata
applicata una diversa.
33
Procedimenti disciplinari e responsabilità dei dipendenti:
modifiche normative apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150
Nuovi illeciti disciplinari introdotti dal decreto Brunetta
La norma aggiunge alle infrazioni e alle relative sanzioni previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro:
• Rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza
giustificato motivo;
• Omissioni e ritardi nell’esercizio dell’azione disciplinare;
• Valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate.
Il licenziamento disciplinare può essere applicato per:
34
a) falsa attestazione della presenza in servizio, ovvero
giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione
medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni,
anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o
comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni
ovvero mancata ripresa del servizio;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto
dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
Procedimenti disciplinari e responsabilità dei dipendenti:
modifiche normative apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150
Nuovi illeciti disciplinari
a) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in
occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro o di
progressioni di carriera;
b) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte
aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o
comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
c) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o l'estinzione,
comunque denominata, del rapporto di lavoro;
d) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non
inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di
appartenenza formula una valutazione di insufficiente
rendimento.
35
Procedimenti disciplinari e responsabilità dei dipendenti:
modifiche normative apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150
La sospensione cautelare
Il decreto Brunetta nulla dispone per cui occorre continuare a fare riferimento alla
disciplina previgente.
Con riferimento alla durata della sospensione cautelare essa va commisurata alla
permanenza delle ragioni che l’hanno resa necessaria. Pertanto, si deve ritenere che i
relativi effetti cessino con la definizione del procedimento penale e/o disciplinare
dai quali sia originata. Tuttavia, rimane fermo il limite di durata massima previsto in 5
anni dall’articolo 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.
Personale A.T.A.
36
Obbligatoria
1) l'autorità giudiziaria emette un provvedimento restrittivo della libertà personale.
2) il dipendente ha commesso uno dei reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. 267/2000
(traffico di droga, peculato, concussione e corruzione).
Facoltativa
il dipendente è stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro
o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
disciplinare del licenziamento, ai sensi dell'art. 95, commi 8 e 9, del CCNL vigente.
Organo competente
Direttore generale dell'U.S.R.
Dirigente scolastico
In casi di particolare urgenza, con provvedimento provvisorio motivato trasmesso
tempestivamente al Direttore generale dell'USR per la convalida o la revoca da
effettuarsi entro 10 gg. dall'adozione del medesimo provvedimento.
Procedimenti disciplinari e responsabilità dei dipendenti:
modifiche normative apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150
La sospensione cautelare
Personale docente
(art. 69 D.Lgs. 150/2009, art. 55-ter D.Lgs. 165/2001)
L’amministrazione non può ricorrere alla sospensione dal servizio o ad altre misure cautelari prima e a
prescindere dall'attivazione di un procedimento disciplinare o dalla pendenza di un procedimento
penale a carico del docente.
Presupposti
a) gravità dell’infrazione commessa, tale da giustificare astrattamente e con valutazione ex
ante il licenziamento del dipendente;
b) contestuale pendenza di un procedimento penale;
c) particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente;
d) non sufficienza degli esiti dell’istruttoria disciplinare a motivare l’irrogazione della sanzione.
Esigenze cautelari
a) le esigenze cautelari connesse con un procedimento penale in corso e/o con un
procedimento disciplinare attivato oppure di imminente attivazione;
b) il rilievo dell’interesse pubblico garantito attraverso il provvedimento di sospensione. Si
tratta di valutare, pur con l’incertezza circa l’esito dell’accertamento penale o della
vicenda, in relazione al tipo di reato e al tipo di soggetto passivo (ad esempio, la violenza sessuale nei
confronti di alunni), il grave pregiudizio e turbamento provocato (per gli
alunni), nonché i riflessi negativi che la permanenza del docente in servizio può causare alla
serenità dell’ambiente scolastico.
37
Organo competente
Direttore generale dell'U.S.R.
Dirigente scolastico (stessa procedura prevista per gli ATA)
Procedimenti disciplinari e responsabilità dei dipendenti:
modifiche normative apportate dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150
Impugnazioni
La sanzione disciplinare
eventualmente comminata può
essere impugnata con il ricorso al
Giudice Ordinario, previo
esperimento del tentativo di
conciliazione.
38
Precariato e nuove modalità di reclutamento
PRECARI: una risorsa fondamentale per la scuola
Lo SNALS-Confsal continua ad adoperarsi per il superamento del
problema del precariato, per addivenire alla immissione in ruolo di tutto
il personale A.T.A. al pari di quello docente, su tutti i posti comunque
disponibili.
La non licenziabilità di tutto il personale precario in servizio per lo
SNALS-CONFSAL rappresenta, in attesa dell’immissione in ruolo, uno
strumento di tutela affinché ogni interessato possa operare con
serenità e certezza di diritto e pertanto, si sta continuando a percorrere
tutte le strade possibili affinché quanto propugnato si concretizzi.
39
Per quanto attiene al reclutamento:
il regolamento delle supplenze del personale ATA, per lo SNALS
CONF.SAL, è da armonizzare per quanto possibile con quello del
personale docente.
Nella rivisitazione avviata ed in fase conclusiva sono state definite
regole certe, uniformi e trasparenti per:
• durata del rapporto di lavoro fino al termine dell’a.s. nei contratti
stipulati con il dirigente scolastico sui posti vacanti e disponibili dopo
l’esaurimento delle operazioni da parte degli USP;
• le sanzioni in caso di rinuncia o abbandono del rapporto di lavoro;
• il completamento d’orario nel caso di rapporto di lavoro part-time;
Precariato e nuove modalità di reclutamento
PRECARI: una risorsa fondamentale per la scuola
Per il bando del concorso ordinario per DSGA, la Ragioneria
Generale dello Stato del MEF ha espresso parere favorevole.
Lo SNALS-CONFSAL sta ripetutamente sollecitando la prevista
informativa a riguardo.
O.M. per i concorsi per soli titoli (24 mesi), a seguito delle nostre
richieste, è stata emanata. Domande di iscrizione o aggiornamento
con scadenza 14 Marzo 2011. All. G per le 30 scuole si presenta dal
29 marzo al 28 aprile in modalità on-line
Subito dopo i concorsi per soli titoli sarà emanato il D.M. per la
formazione delle graduatorie d’Istituto per il triennio 2011/2012,
2012/2013 e 2013/2014
In tema di organici lo SNALS-CONFSAL dissente nettamente dalla
politica dei tagli e rivendica un confronto teso ad assicurare
l’organizzazione dei servizi ATA in rapporto alle esigenze di
funzionamento delle scuole.
40
La riduzione sugli organici, prevista dall’art. 64 dalla legge n.
133/2008, è inaccettabile in quanto, sommandosi a quelli operati in
precedenza, mette a rischio la qualità dei servizi ed il rispetto del
CCNL contraddicendo l’obiettivo della stabilità degli organici
indispensabile per assicurare la continuità del servizio scolastico.
Precariato e nuove modalità di reclutamento
PRECARI: una risorsa fondamentale per la scuola
41
Solo assicurando la stabilità degli organici si può perseguire
l’obiettivo di garantire uno standard di qualità del servizio a tutte
le scuole.
La perdurante politica di riduzione del personale impedisce in
particolare di dare adeguate risposte all’accresciuta attività
amministrativa, al fabbisogno di assistenza per l’integrazione
degli alunni diversamente abili, così come l’esigenza di estendere
all’area del primo ciclo di istruzione la presenza di figure dell’area
tecnica per le attività di laboratorio e per l’ampia diffusione delle
tecnologie informatiche.
Occorre individuare una nuova distribuzione dell’organico con un
confronto amministrazione/OO.SS. che deve partire dalla rilevazione
delle effettive necessità delle scuole e dalla conseguente
individuazione dei carichi di lavoro per consentire di dare risposte di
qualità adeguate alla domanda ed ai bisogni dell’utenza.
È indifferibile portare a termine l’esternalizzazione dei servizi in atto
che si concretizzano con le collaborazioni coordinate e continuative
riconducibili a funzioni amministrative e tecniche ed ai contratti di
appalto di pulizia riconducibili in parte alle funzioni dei collaboratori
scolastici.
Lo SNALS-Confsal chiede personale stabile per svolgere al meglio
i complessi servizi che necessitano per la scuola dell’autonomia.
Precariato e nuove modalità di reclutamento
RICORSO SNALS ORGANICI ATA
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE
Lo SNALS-CONFSAL ha impugnato l’organico di
diritto a.s. 2010/11 del personale ATA. Il 28 ottobre
u.s. si è svolta la prima udienza per l’esame da
parte del TAR Lazio del ricorso proposto dallo
SNALS-Confsal contro la riduzione degli organici
del personale ATA.
42
Nel corso dell’udienza i nostri legali hanno
rappresentato che il ricorso dello SNALSConfsal pone anche problematiche di
costituzionalità della legge 133 del 2008,
qualificando il ricorso medesimo con profili affatto
diversi rispetto a quello presentato dalla Cgil, sulla
stessa materia, e che è stato respinto dal TAR.
Precariato e nuove modalità di reclutamento
PRECARI: una risorsa fondamentale per la scuola
L’obiettivo primario è ottenere un piano, anche pluriennale, di assunzioni,
tali da garantire l’assorbimento di tutti i precari inclusi nelle graduatorie
ad esaurimento o permanenti del personale docente ed ATA.
In particolare in questo momento, in cui i tagli hanno colpito il diritto
all’occupazione dei colleghi a tempo determinato, lo SNALS ha fortemente
voluto una norma di tutela affinché la loro posizione in graduatoria non
venisse intaccata dalla riduzione delle cattedre e dei posti ATA.
Il “decreto salva-precari” è uno dei risultati più rilevanti degli ultimi anni,
voluto dal nostro Sindacato, avversato in parte anche da forze sindacali
importanti (ci riferiamo a FLC-CGIL che tanto ha sparato sul
provvedimento al solo fine di sminuire la sua pregnante forza sindacale).
Riproposto anche quest’anno, ha visto ampliarsi la platea dei beneficiari,
consentendo di ottenere oltre all’assegno di disoccupazione anche il
beneficio del riconoscimento del punteggio di servizio.
43
Per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento il MIUR ritiene adesso
di "avere mano libera", poiché, la sentenza della Corte Costituzionale
abroga l'intero comma 4 ter dell'art. 1 della legge 167/2009 (legge salvaprecari) che prevedeva non solo l'inserimento in coda per il biennio 20092010 e 2010-2011 in tre province oltre quella di appartenenza, ma anche
l'inserimento a pettine in una sola altra provincia per il biennio 2011-2012
e 2012-2013. Secondo il MIUR, attualmente c'è un vuoto legislativo.
Adesso l’obiettivo è quello di evitare che il ripristino della normativa
previgente comporti un congelamento delle occasioni di lavoro alle sole
graduatorie provinciali di appartenenza e l'insorgere di nuovo precariato.
Precariato e nuove modalità di reclutamento
PRECARI: una risorsa fondamentale per la scuola
Per il personale precario è stato emanato il decreto per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento tramite il nuovo
percorso universitario della Laurea Magistrale e del TFA (tirocinio
formativo attivo).
Lo SNALS ha voluto una norma transitoria di salvaguardia a tutela
di quei colleghi, inseriti nelle graduatorie d’istituto di terza fascia
con un titolo di studio diverso dalla futura laurea magistrale, che già
hanno lavorato diversi anni, al fine di prevedere un percorso
differenziato di accesso al TFA.
44
A seguito delle pressanti richieste avanzate dal nostro Sindacato,
il Miur ha emanato la nota 9839 del 8.11.2010, in cui si deroga dai
limiti di almeno 5 giorni di assenza nella scuola primaria e 15 in
quella secondaria, prima di nominare un supplente in sostituzione
dei colleghi assenti.
Con questa nota, un successo sia in termini di massima occupazione,
che di garanzia del diritto allo studio dei nostri ragazzi, finalmente il
Ministero riconosce le gravi condizioni di difficoltà in cui si
trovano le nostre Istituzioni scolastiche tanto per indisponibilità di
personale con ore a disposizione, quanto per la carenza dei
finanziamenti destinati alla retribuzione di ore aggiuntive per la
sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi.
Precariato e nuove modalità di reclutamento
PRECARI: in gazzetta ufficiale il nuovo sistema di reclutamento
Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado
Programmazione degli accessi
45
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce
annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai
percorsi delle lauree magistrali e dei corsi di specializzazione per il
sostegno.
Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai
percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli
organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali
previo parere del ministero dell'economia e delle finanze e del ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, maggiorato nel limite del 30% in
relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione.
Le modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente
svolto e di particolari titoli accademici, e le caratteristiche delle prove di
accesso ai percorsi sono definite con apposito decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Precariato e nuove modalità di reclutamento
PRECARI: in gazzetta ufficiale il nuovo sistema di reclutamento
Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella
scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria è a numero programmato con prova
di accesso.
Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso
altre facoltà autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
Per l'ammissione al corso di laurea magistrale è richiesto il possesso di
un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di
studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a
24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso
e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento
progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino
all'ultimo anno.
46
Precariato e nuove modalità di reclutamento
PRECARI: in gazzetta ufficiale il nuovo sistema di reclutamento
Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti
della scuola secondaria di primo e di secondo grado
Il tirocinio formativo attivo è un corso di preparazione all'insegnamento
riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli previsti dal decreto.
Le attività in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti
formativi.
A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un
esame finale si consegue:
• il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di
primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo
2009, n. 37.
47
• il titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di
secondo grado, sino all'adozione del regolamento, in una delle classi
di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica
istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22;
La riforma della scuola
Scuola dell’Infanzia
Lo SNALS CONFSAL sottolinea l’esigenza di affermare
in ogni caso che trattasi di SCUOLA e non di
ASSISTENZA.
Anticipi: i nati entro il 30 aprile possono essere
ammessi sulla base della valutazione del Collegio
Docenti sui TEMPI (da subito – al compimento dei tre
anni?) e modi di inserimento .
48
Si alle sezioni primavera funzionanti dentro l’edificio
scolastico ma come “altro” dalla scuola dell’infanzia
(conquista SNALS CONFSAL quando –Fioroni Ministro
e Bastico sottosegretaria- volevano confondere le due
istituzioni).
La riforma della scuola
Scuola Primaria
49
La legge 169/08 – più nota come la Legge del “maestro unico” –
costituisce la base della riforma
E’ ovviamente condizionata dalla Legge 133/08 tesa ad un
risparmio di risorse pubbliche generalizzato.
L’Art. 64 della 133/08 – specifico per la scuola - prevede una serie di
ridimensionamenti di organico per raggiungere gli obiettivi di risparmio
fissati:
• innalzamento alunni per classe
• nuovo dimensionamento
• limiti all’organico complessivo
Va precisato che il 30% di tali risparmi è destinato alle retribuzioni
del personale – attualmente viene utilizzato per il ripristino degli
scatti di anzianità .
In particolare la L. 169/08 prevede:
• ripristino dei voti
• valutazione più significativa del comportamento.
Tutti elementi che, se opportunamente utilizzati, vanno nella direzione
di ripristinare serietà e responsabilità negli studi fin dai primi anni.
La riforma della scuola
Scuola Primaria
50
Il “maestro unico” non esiste in quanto:
• Il CCNL prevede per i maestri 22 ore di insegnamento;
• Per le 24 ore occorre un contratto – lo dice la legge 169 citata – e
al momento non c’è;
• le famiglie non hanno scelto questa formula;
• le 24 ore di antica memoria NON comprendevano l’insegnamento
dell’inglese e dell’informatica, il che vuol dire che, oggi, sono
troppo poche.
Tuttavia la L. 169/08 prevede la fine del modulo, l’introduzione del
maestro NON UNICO bensì PREVALENTE, lasciando la definizione
della quantità di ore di prevalenza alla valutazione del Collegio
docenti nel POF.
Si va sostanzialmente verso 2 modelli:
Tempo normale 27 ore settimanali
Tempo pieno – incrementato in questi anni – 40 ore, anche per coprire
le esigenze delle famiglie.
Modelli a 30 o più ore diventano insostenibili perché l’organico
previsto, a parte il tempo pieno (2 insegnanti) è di 27 ore.
La riforma della scuola
Scuola Primaria
51
La contemporaneità NON è più un fatto automatico ma è possibile per
effetto degli insegnamenti specialistici, dove ci sono: I.R.C. e inglese.
NON va utilizzata per supplenze se coperta da programmazione,
soprattutto per recupero (Art 28, comma 5 del CCNL).
Non è vero che non ci siano soldi per le supplenze: le scuole devono
richiederli e sulla difficoltà a reperire i supplenti va detto che x le
supplenze brevi ci sono procedure specifiche e per i rinunciatari sanzioni
(regolamento supplenze).
Recupero nelle ore di contemporaneità salvaguardato ATTENZIONE
anche alla sentenza della Corte Costituzionale sull’illegittimità del tetto ai
posti di sostegno nei casi più gravi.
Lingua 2 e corsi di formazione obbligatori x i maestri: abbiamo forti
“dubbi” sulla legittimità. NON siamo categoria in soprannumero. Lo
SNALS chiede qualità dei formatori.
Legge sui Disturbi specifici dell’apprendimento: approvata
all’unanimità SENZA UN SOLDO di finanziamento eppure prevede
insegnamento individualizzato e strumenti specifici.
Lo SNALS chiede l’organico funzionale pluriennale per poter
rispondere a tutte queste esigenze.
La riforma della scuola
Scuola Secondaria di I grado
52
La Riforma è andata a regime con 30 h. nel tempo normale e con la
salvaguardia del prolungato già esistente.
Noi ci siamo battuti per riportare a 30 ore il tempo scuola che la L.53
del Ministro Moratti aveva portato a 29, pur non ci ha soddisfatti la
soluzione relativa alla cattedra di lettere che prevede 9 ore per classe
più una decima ora di approfondimento, molto spesso assegnata ad un
docente diverso da quello di lettere. Ciò a nostro avviso è di nessuno
spessore didattico, oltre ad innescare un meccanismo di svalutazione
della materia e del docente a cui è assegnata dal momento che, non
essendo valutabile in modo autonomo, per i ragazzi diventano
inevitabilmente materia e docente di serie B (quando va bene).
Riteniamo perciò che sia necessario rivedere la costituzione delle
cattedre, al fine di impedire alcune mostruosità quali le cattedre da
18 ore di approfondimento.
Dello stesso parere è anche il Miur che, con nota del 27.ottobre scorso a
firma del Direttore Generale del Personale dott. Chiappetta, sottolinea
l’inopportunità di costituire cattedre solo di ore di approfondimento, ad
eccezione che ciò sia utile per determinare ulteriori disponibilità per le
immissioni in ruolo, per la mobilità, le utilizzazioni o le supplenze.
La riforma della scuola
Scuola Secondaria di I grado
53
Altro problema serio è stato l’assegnazione della materia
alternativa alla religione cattolica, materia obbligatoria che entra nel
curricolo per effetto del Concordato del 1984. La riconduzione di
tutte le cattedre a 18 ha tolto la possibilità di assegnare questo
insegnamento a docenti in servizio con ore a disposizione,
togliendo contestualmente ai ragazzi che non optano per la religione
cattolica il diritto ad un insegnamento obbligatorio e curricolare. Lo
stesso vale per la scuola primaria.
Lungamente segnalato dal nostro sindacato come grave problema,
finalmente quest’anno abbiamo ottenuto che laddove non esistano
risorse di personale a disposizione, il Dirigente Scolastico
assegni le ore di materia alternativa a colleghi che intendano
accettare ore aggiuntive fino a 24 settimanali, o possano
assumere personale dalle graduatorie d’istituto, stipulando
contratti fino al termine dell’attività didattica; ovviamente queste
retribuzioni, nell’uno e nell’altro caso, sono a carico del MEF e non dei
bilanci delle scuole, trattandosi come abbiamo detto di materia
obbligatoria.
La riforma della scuola
Scuola Secondaria di II grado
54
Per ciò che riguarda la secondaria di II grado la Riforma è in
progress, anche se già approvata, il nostro intervento in sede
giurisdizionale ha aperto uno scenario la cui conclusione si vedrà
quando il TAR adotterà la decisione nel merito, ma intanto che mette in
luce ciò che noi abbiamo immediatamente denunciato: la Riforma non
si fa a scapito del personale.
L’affermazione del nostro sindacato SI ALLA RIFORMA NO AI
TAGLI, si è da subito connotata come posizione di tutela non
solo dei posti di lavoro, della massima occupazione del
comparto, ma anche e soprattutto di difesa della qualità
dell’istruzione, del diritto allo studio degli studenti e degli
interessi delle famiglie.
La Riforma era necessaria perché in campo europeo gli oltre 800
titoli di studio finale della secondaria di II grado, non trovavano
riconoscimento negli standard comunitari e i nostri ragazzi
rischiavano di essere svantaggiati rispetto ai diplomati degli altri
paesi membri, nella mobilità del lavoro in territorio EU: dunque “si”
alla riforma.
La riforma della scuola
Scuola Secondaria di II grado
55
Ancora “si” quando leggiamo i regolamenti (DPR 87 88 89 dello scorso
15 marzo) o meglio le due direttive dello scorso 28 luglio, relative agli
istituti tecnici e professionali, in cui vengono enunciate affermazioni di
principio ineccepibili relativamente alle “mission” di questi segmenti
fondamentali dell’istruzione secondaria. Non possiamo dimenticare
che negli istituti tecnici e professionali si formano quei giovani che domani
potranno essere immediatamente impiegati nei settori produttivi vitali per
la nostra economia.
SI alle affermazioni di principio, ma NO forte e chiaro alle norme con
cui si realizzano questi riordini, poiché in contrasto con le direttive.
NO ai tagli che vengono poi mirati in particolare verso le materie di
indirizzo, quelle professionalizzanti (vedi i laboratori) e quelle ritenute
fondanti negli stessi atti di indirizzo: ad esempio molto si dice
sull’importanza dello studio della geografia, quando non è prevista
nemmeno un’ ora di insegnamento di tale materia negli istituti
professionali, o ancora, grande rilievo viene dato all’educazione alla
legalità, mentre in tutti gli istituti si riduce o addirittura scompare
l’insegnamento del diritto.
Si consiglia di leggere qualche stralcio delle direttive del 28 luglio e paragonarle alle recenti disposizioni sulla
ridefinizione dell’orario complessivo annuale per gli istituti tecnici e professionali a.s. 2010/2011).
La riforma della scuola
Il Consiglio di Stato dice NO alla riduzione dell’orario
delle lezioni negli Istituti Tecnici e Professionali
56
Con ordinanza emessa nella Camera di Consiglio del 28 settembre 2010 il
Consiglio di Stato, sezione VI, ha respinto l’appello del Ministero
dell’Istruzione contro l’ordinanza con cui il Tar del Lazio aveva
sospeso i decreti di riduzione dell’orario delle lezioni negli istituti
tecnici e professionali.
Il Tar del Lazio aveva accolto la richiesta di sospensiva formulata dallo
Snals-Confsal e ordinato al ministero di acquisire il parere obbligatorio del
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e di valutarlo.
Con questa ordinanza il Consiglio di Stato ha preso atto del parere del
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione – parere fortemente critico –
e ha ritenuto che l’amministrazione non possa “esimersi dal
rideterminarsi sulla definizione dell’orario complessivo annuale delle
lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle
seconde e terze classi degli istituti professionali”.
Starà poi a noi verificare la volontà del Ministero di tener conto delle
sentenze nella fase di costituzione dei prossimi organici di diritto per l’a.s.
2011/2012 ed intervenire col dialogo o con ogni altra misura necessaria,
al fine di garantire i principi affermati: difesa della qualità
dell’istruzione, difesa del diritto allo studio degli studenti, difesa
degli interessi delle famiglie e soprattutto… tutela del posto di lavoro
dei colleghi e della massima occupazione del comparto.
Problematiche TFS/Pensionamenti dal 1.9.2011
METODI DI CALCOLO
Il metodo di calcolo retributivo (riguarda chi al 31/12/1995 aveva
almeno 18 anni di contributi):
la pensione viene calcolata in base all’ultimo stipendio per gli anni
maturati fino al 31/12/1992 (QUOTA A) e in base alla media degli
stipendi dal 1993 in poi, con parametri differenziati a seconda del
raggiungimento o meno di 15 anni contributivi al 31/12/1992 (QUOTA
B);
Il metodo di calcolo contributivo (riguarda chi al 31/12/1995 non
aveva alcuna anzianità contributiva ed è stato assunto
dall’1/1/1996):
la pensione viene calcolata interamente in base ai contributi versati;
57
Il metodo di calcolo misto (riguarda chi al 31/12/1995 aveva
anzianità contributiva inferiore a 18 anni):
la pensione viene calcolata col sistema retributivo per gli anni
maturati entro il 31/12/1995 e con il sistema contributivo per gli anni
maturati dall’1/1/1996.
Problematiche TFS/Pensionamenti dal 1.9.2011
Pensionamenti e TFS dal 1° settembre 2011
Fattispecie per il comparto scuola
Il 01/09/2011 è l’ ultima data utile per le donne di accedere alla pensione di vecchiaia con 61 anni di età.
Dal 01/09/2012 matureranno la pensione di vecchiaia a 65 anni come gli uomini.
2) Abrogata la legge 322/58 , che permetteva il trasferimento a titolo gratuito dall’INPDAP all’INPS.
Pertanto la ricongiunzione della posizione assicurativa dall’INPDAP all’INPS diviene onerosa.
3) La normativa che prevede il pensionamento al 1° settembre se si maturano i requisiti entro il 31 dicembre
dello stesso anno, rimane invariata. ( non si applica la “finestra mobile”)
4) Dal 01/01 /2015 , in funzione della prospettiva di vita ,l’ISTAT ha previsto un aumento di 3 mesi sul
requisito anagrafico, che sarà quindi 65 anni e 3 mesi.
5) Dal 2011 per le pensioni di anzianità scatta la quota 96.
6) La legge n. 243/2004, in via sperimentale consente alle sole donne fino al 2015 , di poter andare in
pensione con 35 anni utili a pensione e 57 anni di età, optando obbligatoriamente per il calcolo della
pensione con il sistema contributivo.( l’importo della pensione si riduce di circa il 20/30%).
7) Per compiuto quarantennio , indipendentemente dall’età si raggiunge il requisito pensionistico.
8) Dal 2011 il calcolo del TFS ( Indennità di fine servizio – Buonuscita) avverrà :
- per l’anzianità maturata al 31/12/2010 secondo il vecchio sistema;
- per l’anzianità maturata dal 01/01/2011 alla cessazione secondo le modalità del TFR.
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Le prestazioni di fine rapporto e le indennità equipollenti saranno corrisposte a rate :
-Unico importo annuale se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro.
-In due importi annuali se tra 90.000 e 150.000 euro, di cui il primo di 90.000 ed il secondo la restante
differenza.
-In tre importi annuali se superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo sarà di 90.000 ,il secondo 60.000
ed il terzo corrispondente all’importo residuo.
Problematiche TFS/Pensionamenti dal 1.9.2011
La pensione nel comparto Scuola dall’ 1/09/2011
• I lavoratori della Scuola hanno una particolarità
rispetto agli altri lavoratori pubblici:
• la decorrenza delle pensioni viene fatta
coincidere con il mese di inizio dell’anno
scolastico.
• La loro finestra pertanto si apre il 1° settembre.
• Visualizziamo , quindi, i requisiti che tale
categoria di lavoratori deve avere per poter
andare in pensione il 1° settembre 2011.
59
Problematiche TFS/Pensionamenti dal 1.9.2011
Pensione di Anzianità dal 01/09/2011
Per la pensione di anzianità è previsto il requisito del raggiungimento di
quota 96, ovvero un mix di età ed anzianità contributiva la cui somma deve
avere il valore 96.
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Età minima
richiesta
Servizio utile a
pensione
minimo
Quota da
raggiungere
60 anni
35 anni
96
Ulteriore particolarità è che l’accesso al pensionamento avviene al 1°
settembre 2011, ancorché i requisiti prescritti possano essere raggiunti entro
il 31 dicembre del medesimo anno.
A tale ultima data il requisito minimo di 60 anni e quello di anzianità
contributiva di 35 anni devono essere pienamente raggiunti, senza operare
alcun arrotondamento: solo in tale caso è possibile computare i mesi e la
frazioni di mese per il raggiungimento della quota prevista per il 2011 ( quota
96 ).
Ad esempio si può andare in pensione il 1° settembre 2011 raggiungendo,
entro il 31 dicembre 2011, quota 96 con 60 anni , 10 mesi e 15 giorni di età e
35 anni, 1 mese e 15 giorni di servizio.
Problematiche TFS/Pensionamenti dal 1.9.2011
Pensione di Vecchiaia dal 01/09/2011
La pensione di vecchiaia , si ottiene al raggiungimento dei limiti di età ed i requisiti sono:
UOMINI
65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva al 31.12.2011
Oppure
65 anni di età e 15 anni di anzianità contributiva al 31.12.2011 se in
possesso di un qualsiasi servizio in conto entrata Tesoro al
31.12.1992 (art.2-comma 3°-lett.c del D.Lgs. 30/12/1992 , n. 503)
Donne
61 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva al 31.12.2011
Oppure
61 anni di età e 15 anni di anzianità contributiva al 31.12.2011 se in
possesso di un qualsiasi servizio in conto entrata Tesoro al 31.12.1992
(art.2-comma 3°-lett.c del D.Lgs. 30/12/1992 , n. 503)
Potranno usufruirne le donne nate entro il 31.12.1950
Anche in questo caso il requisito anagrafico e contributivo deve essere pienamente raggiunto entro il
31.12.2011.
Dal 1° settembre 2012 per le donne il requisito dell’età è stato fissato a 65 anni.
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Le lavoratrici che matureranno entro il 31/12/2011 i requisiti di età e anzianità contributiva
previsti dalla normativa vigente , conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo
la predetta normativa e possono chiedere all’Ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto.
Potranno accedere alla pensione di Vecchiaia anche negli anni successivi senza aspettare il
compimento dei 65 anni
Problematiche TFS/Pensionamenti dal 1.9.2011
Esempio calcolo TFS DAL 1/01/2011
Dipendente statale assunto a tempo indeterminato
dal 1 gennaio 1990 e che cesserà dal servizio il 31/12/2030
Anzianità dal 1° gennaio
1990 al 31/12/2010
21 anni TFS
Anzianità dal 1° gennaio
2011 al 31/12/2030
20 anni TFS
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Modalità di calcolo TFS
Prima Quota
Importo risultante da 1/12° dell’80% della retribuzione utile
ai fini dell’indennità di buonuscita,computata su base
annuale comprensiva della tredicesima mensilità , percepita
al momento del collocamento a riposo,moltiplicato per 21
anni
Modalità di calcolo TFS
Seconda Quota
Importo risultante dall’applicazione dell’aliquota del 6,91%
alla retribuzione utile per ciascun anno di servizio;
tale accantonamento annuale sarà soggetto alla
rivalutazione prevista dall’art. 2120 del codice civile.
Le nuove regole non mutano la natura della prestazione che rimane trattamento di fin
Problematiche TFS/Pensionamenti dal 1.9.2011
Riscatto di periodi o servizi ai fini del TFS
• Il riscatto dei periodi o dei servizi ,ancorché richiesti
successivamente al 31/12/2010 , ma relativi a periodi
antecedenti il 1° gennaio 2011, incrementeranno
l’anzianità utile della ”prima quota”.
• Diversamente , quelli relativi a periodi e servizi prestati
successivamente al 31/12/2010 hanno l’effetto di
trasformare i relativi periodi in quote di retribuzione da
accantonarsi unitamente a quelle calcolate in base
alle modalità previste per la “seconda quota” di TFS.
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Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale
Rinnovo contrattuale
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi
compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il
trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli
effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi
incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di
funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal
comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera
comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero,
effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17,
secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.
64
In pratica ciò avviene con la sospensione dei rinnovi
contrattuali relativi al triennio 2010-2012, facendo salva la sola
indennità di vacanza contrattuale.
Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale
Scatti di anzianità
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate
ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013
hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola,
gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni
stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali
vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14 che recita:
… le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, (30% dei risparmi del MIUR) convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalita' di cui al
comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.
La destinazione delle risorse previste dal presente comma e' stabilita con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
A seguito della manifestazione del 15/06/2010 siamo riusciti ad evitare il
blocco degli scatti di anzianità per cui sono infondate le notizie che
circolano sulla mancata corresponsione dei maturandi scatti di
anzianità, per i quali, invece, grazie alla continua e pressante
azione dello SNALS-Confsal, è previsto il regolare pagamento.
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Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale
Scatti di anzianità
Chiarimenti in merito alle polemiche per evitare strumentalizzazioni
66
Il decreto Interministeriale n. 3 del 14/1/2011 firmato dal ministro
dell’economia, così come concordato con Snals, Cisl e Uil, prevede che
dopo l’avvenuta certificazione relativa all’anno 2012 tutto il
personale della scuola sul proprio cedolino ritroverà le decorrenze di
progressione di carriera che aveva in precedenza; ovviamente sarà il
prossimo CCNL che potrà stabilire eventuali nuove regole relative alle
future progressioni di carriera.
Coloro che dovevano fruire di scatti in corso d’anno nel 2011 mantengono
il diritto alla decorrenza che avevano.
Se lo scatto dovesse avere decorrenza anteriore alla certificazione,
qualora non si riuscisse a trovare correttivi, sarà garantita in ogni
caso la validità della propria decorrenza individuale con la
corresponsione degli arretrati. Il sindacato continuerà ad operare per
trovare le soluzioni praticabili cercando o di anticipare il più possibile la
certificazione o di trovare qualunque via che tuteli al meglio il personale
anche sul piano della tempestività della fruizione degli aumenti stipendiali
per anzianità;
analogamente si opererà nei confronti di chi deve fruire di scatto nel corso
del 2012;
dal 1° gennaio 2013 si andrà a definire il nuovo CCNL evidentemente
nelle stesse condizioni di anzianità previste dall’attuale CCNL superando
l’intervento operato dalla Legge 122/2010.
Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale
Scatti di anzianità
Chiarimenti in merito alle polemiche per evitare strumentalizzazioni
A chi dichiara che dalle buste paga di gennaio risulterebbe che sono “cancellati
tre anni di servizio” e che c’è “un buco nella carriera degli insegnanti che non
verrà più recuperato”, vogliamo intanto ricordare ancora una volta che:
• a gennaio, così come era già avvenuto nei mesi precedenti, gli scatti
sono stati regolarmente attribuiti a chi li aveva maturati (anche se il
2010 rientrava negli anni “sterilizzati” dalla manovra);
• i tre anni di blocco sono diventati due, come dimostra proprio il tanto
discusso allungamento delle scadenze, che senza il nostro accordo
sarebbe stato, infatti, di tre anni;
• nel decreto l’art. 4 finalizza le risorse per riconoscere l’anzianità di
servizio e il relativo scatto anche per gli anni successivi. L’erogazione e
il riconoscimento giuridico avverranno anno per anno, previa
certificazione delle risorse, così come avvenuto per l’anno 2010.
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L'intesa, dunque, nonostante i suoi detrattori (le cui critiche non di rado
tendono a configurarsi come incauti “suggerimenti al nemico”), fin qui ha
funzionato. Chi l’ha sottoscritta, ha le carte in regola, e certamente qualche
ragione in più degli altri, per rivendicarne anche in seguito una puntuale e
rigorosa attuazione.
Speriamo che chi la contesta si limiti a criticarla e non si metta a remare contro.
Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale
Sperimentazione sul merito
Il decreto che ripristina gli scatti di anzianità prevede l’utilizzo di
una parte del 30% delle economie per finanziare la
sperimentazione sul merito.
La posizione del ministero è orientata a sottolineare la necessità
di far diventare la valutazione un elemento strutturale del
sistema e che valutazione e merito sono strumenti atti a
valorizzare l’autonomia scolastica.
In questa logica, il Ministro ha inteso potenziare il ruolo
dell’INVALSI e dell’INDIRE nonché quello del corpo ispettivo ed
ha affermato che, stante la complessità e la delicatezza delle
tematiche, si ritiene necessario ed opportuno procedere
gradualmente e con prudenza senza però cadere
nell’immobilismo.
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A questo fine sono state avviate due sperimentazioni: una per le
scuole e una per i docenti fruendo della parte del 30% non
utilizzata per il recupero dell’anzianità.
Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale
Sperimentazione sul merito
la sperimentazione relativa alle scuole riguarderà quelle secondarie di
primo grado delle province di Pisa e Siracusa e che il premio massimo,
al termine di un triennio, non potrà superare 70.000 euro per singola
istituzione scolastica;
la sperimentazione relativa ai docenti riguarderà le province di Napoli e
Torino, sarà attivata solo su base volontaria ed in ogni scuola coinvolta
si costituirà un nucleo composto dal dirigente scolastico e due docenti
nonché dal presidente del Consiglio di Istituto nelle vesti di osservatore.
Con tali premesse si prospetta l’apertura di un dialogo e l’inizio di un percorso
che porterà a considerare la cultura della valutazione non come un elemento
per punire ma per migliorare e valorizzare.
Il percorso avviato, secondo le intenzioni del ministero, è finalizzato alla
rinegoziazione del futuro contratto collettivo nazionale.
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Per la valutazione dei dipendenti la bozza di decreto, mai presentata ai
sindacati, ricalcando quanto già espresso nel d.lgvo150/09, prevede
compensi per merito solo per per il 75% dei dipendenti (la metà della
somma riservata al merito dovrebbe essere assegnata al 25% dei
lavoratori e l’altra metà della somma al 50% dei dipendenti; per cui al
restante 25% dei lavoratori non sarebbe previsto alcun compenso).
Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale
La posizione dello SNALS-Confsal sul merito
Si parla ormai trasversalmente di cultura del merito nella scuola
italiana; Rigore e nuove prospettive la scuola le chiede a gran voce.
E’ indubbio che nella crociata per la serietà dello studio va
riconosciuta la dignità professionale degli insegnanti: è sicuramente
necessario per rendere la scuola italiana competitiva rispetto ai paesi
europei.
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E’ bene quindi riflettere e studiare per non giungere impreparati al
prossimo rinnovo contrattuale: e il vostro aiuto, come sempre, è
fondamentale anche per suggerire al sindacato soluzioni possibili, magari
nate dalle vostre piccole esperienze di scuola reale che danno modo di
fare proposte concrete su questi temi.
E’ fondamentale gestire il cambiamento: solo una convinta
partecipazione propositiva di tutti giova alla comunità scolastica.
L’alternativa sarebbe un rischio: ricevere dall’alto, tout court, soluzioni non
gradite ai lavoratori della scuola magari attraverso disposizioni confezionate
ope legis piuttosto che da auspicabili condivisioni contrattuali.
Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale
La posizione dello SNALS-Confsal sul merito
Riteniamo che tali sperimentazioni devono comunque rispettare alcuni
punti che lo SNALS-Confsal ritiene irrinunciabili:
1. avere una durata non superiore all’anno scolastico e coinvolgere un
numero limitato di scuole;
2. essere realizzate su base volontaria sia per le istituzioni scolastiche, con
delibera degli organi collegiali interni della scuola, sia per il personale;
3. il beneficio economico attribuito alla scuola deve avere un’entità tale da
poter ipotizzare un suo mantenimento anche in una fase successiva a
quella sperimentale; a regime, la ripartizione delle risorse economiche al
personale deve avvenire previa contrattazione d’istituto;
4. il beneficio economico da attribuire per premiare professionalità
individuali non deve superare una mensilità ed essere definito, col
contributo delle OO.SS, in base a parametri oggettivi stabiliti in sede
nazionale;
5. deve essere garantita l’informazione sistematica alle OO.SS. sulle procedure di
realizzazione delle sperimentazioni e sul monitoraggio;
71
6. la valutazione degli esiti delle sperimentazioni deve avvenire in modo
congiunto tra MIUR e OO.SS..
Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale
La posizione dello SNALS-Confsal sul merito
72
Lo SNALS ha inoltre puntualizzato che:
• le forme, le procedure e la quantificazione dei riconoscimenti economici
relativi alla valorizzazione professionale del personale della scuola dovranno
trovare la loro definizione in sede di rinnovo contrattuale 2013-15;
• La futura progressione di carriera del personale dovrà essere basata sul
riconoscimento del progredire dell’esperienza professionale, anche con la
possibilità di accelerazioni a seguito del riconoscimento di requisiti
professionali; ovviamente questo presuppone il riconoscimento di tutte le
anzianità di servizio maturate fino al 2012;
• dovrà essere riconosciuta una progressione economica individuale certa per
tutto il personale della scuola correlata allo sviluppo dell’esperienza
professionale derivante dal progredire temporale del servizio. A questa potrà
essere aggiunto un beneficio da attribuire al personale, in una percentuale da
definire, a seguito della valutazione di requisiti di professionalità tenendo
conto anche dei risultati delle sperimentazioni;
• la possibilità di accedere alle accelerazioni di carriera deve essere garantita a
tutto il personale, indipendentemente dalle istituzioni scolastiche in cui presta
servizio;
• le accelerazioni dovranno essere finanziate con risorse aggiuntive a quelle del
vigente CCNL il cui ammontare non potrà essere inferiore al 30% delle
economie di spesa “a regime”;
• in tutti i successivi sviluppi il sindacato ritiene indispensabile realizzare ampie
modalità di informazione e di coinvolgimento.
Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale
La politica dei tagli
73
L’obiettivo di ogni governo negli ultimi anni è stato quello dei risparmi
individuando la Scuola come primo bacino a cui attingere risorse,
attraverso le politiche dei tagli.
Indifferentemente le Leggi Finanziarie, che si sono succedute, hanno
realizzato risparmi, più o meno evidenti, riducendo via via il personale
o i finanziamenti alle scuole: dalla mancata sostituzione dei colleghi
assenti per 5 gg. alla primaria (nella contemporaneità non
programmata) e per 15 gg. alla secondaria, al taglio degli organici
ATA ,dal 1996 ad oggi ogni Finanziaria ha contratto la dotazione
organica del personale; addirittura la realizzazione contabile e
finanziaria dell’Autonomia scolastica è stata utilizzata come pretesto per
ridurre sensibilmente le assegnazioni economiche alle scuole.
Non possiamo nasconderci che l’introduzione dei “capitoloni” nella
Finanziaria per il 2007, presentata agli USR dal Dirigente del Miur
dott. Barbieri (ex segretario nazionale CGIL Scuola) come la
soluzione perfetta al riequilibrio del Bilancio delle Istituzioni scolastiche
nella piena realizzazione dell’Autonomia finanziaria, si è di fatto
rivelata per quello che era negli intenti: una sostanziale riduzione ai
finanziamenti per le supplenze, al punto da impedire spesso la
sostituzione di chi si assenta, purtroppo, anche per periodi superiori a
quelli previsti nella norma di legge.
Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale
La politica dei tagli
74
Noi denunciamo che sempre più spesso le scuole riducono il
diritto allo studio dei nostri ragazzi, dividendo le classi in gruppi
che vengono introdotti in classi diverse, riducendo le ore
giornaliere di lezione o addirittura utilizzando il personale ATA in
compiti di vigilanza che travalicano gli obblighi contrattuali.
Un processo che inesorabilmente ha portato la scuola sull’orlo del
collasso; le condizioni del lavoro sono ormai al limite del rispetto del
contratto di lavoro; spesso si supera il limite delle norme in materia
di sicurezza, esponendo il personale e gli studenti a rischi connessi alla
mancata o insufficiente vigilanza e sorveglianza.
I finanziamenti della L.440/97 sono ormai ridotti a poca cosa, così come
quelli per il funzionamento e nelle scuole il personale, nonchè gli
studenti, sono costretti a dotarsi di tutto l’indispensabile: dalla carta
igienica ai gessi alla cancelleria negli uffici, senza parlare del materiale
di pulizia che spesso viene acquistato dai collaboratori scolastici in
alternativa all’uso della semplice acqua per le pulizie.
In ultimo la manovra finanziaria L.122 del 30.07.2010, che sancisce il
blocco dei contratti pubblici fino al 2013, prevedeva anche il blocco
degli scatti di anzianità per lo stesso periodo.
Scatti di anzianità, sperimentazione sul merito, tagli e situazione politico-sindacale
La politica dei tagli
Solo un dialogo serrato al tavolo del Ministero dell’Economia e della
Finanza ha portato il risultato di riversare sul personale i risparmi
effettuati con i tagli previsti dall’art.64 della L. 133/2008. In questa
battaglia lo SNALS con la CISL e la UIL sono riusciti a salvaguardare
il diritto all’aumento retributivo per tutti i colleghi che avrebbero
avuto il passaggio di gradone nel trienno 2010, 2011, 2012.
Anche in questo caso la nostra politica del dialogo ha portato
risultati importanti, che non sono stati ottenuti da chi ha scelto la
strada di sterili proteste di piazza.
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La questione dell’ENAM
ENAM inglobato nell’INPDAP
La legge 122/10 non ha soppresso l’ENAM ma lo ha inglobato nell’INPDAP
trasferendo a tale istituto:
• Funzioni (quindi assistenza)
• Personale
• Proprietà, immobili compresi
Lo SNALS chiede che:
• l’assistenza continui sia pure tramite l’INPDAP
• All’interno del bilancio INPDAP sia previsto un bilancio separato per
l’attività assistenziale ex ENAM dove entrino le ritenute dei Maestri e
Dirigenti scolastici ex Direttori didattici ed escano contributi solo per
queste categorie di aventi diritto (pensionati inclusi) tal quale com’era
per l’ENAM
• Che sia previsto un apposito Comitato di Indirizzo e Vigilanza
specifico per questa attività
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Se così sarà non ci saranno problemi e si potrà realizzare un risparmio sui
gettoni di presenza dei comitati provinciali e sullo stipendio del direttore
generale che consentirebbero di concedere qualche beneficio in più per
gli iscritti.
Ecco perché lo SNALS non chiede la soppressione della trattenuta come
UIL e CGIL in quanto ciò porterebbe alla fine dell’attività assistenziale e
all’inglobamento all’interno dell’INPDAP di tutto il patrimonio ENAM
(mobili e immobili) con grave perdita per i lavoratori.
Posizioni economiche personale ATA
Le posizione economiche ATA
Sulle posizioni economiche il nostro Sindacato è impegnato
affinché quanto prima vengano attivate le procedure per la
copertura:
• delle Prime Posizioni economiche ancora scoperte per
mancanza di aspiranti a seguito dell’esaurimento delle
relative graduatorie;
• delle Seconde Posizioni economiche non coperte per
insufficienza di beneficiari.
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In riferimento, infine, alle economie conseguente allo slittamento delle
procedure per l’attribuzione delle posizioni economiche, il 15.12.2010 è
stato sottoscritto definitivamente il CCNI di ripartizione.
A seguito dello stesso, il personale ATA con contratto a tempo
indeterminato e con contratto a tempo determinato di durata annuale o
fino al termine delle attività didattiche, in servizio nell’anno 2008/2009,
riceverà presumibilmente a febbraio 2011 l’importo di €. 180,09 lordo
dipendente, a titolo di una tantum.
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marzo/aprile 2011