Anno 12 – Numero 11 28 maggio 2014 NORMATIVA, GIURISPRUDENZA, DOTTRINA E PRASSI IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ D IRETTA DA O RESTE C AGNASSO C OORDINATA DA E M AURIZIO I RRERA G ILBERTO G ELOSA In questo numero: • Il diritto societario a dieci anni dalla riforma • I controlli societari • Antiriciclaggio ItaliaOggi DIREZIONE SCIENTIFICA Oreste Cagnasso – Maurizio Irrera COORDINAMENTO SCIENTIFICO Gilberto Gelosa La Rivista è pubblicata con il supporto degli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di: Bergamo, Biella, Busto Arsizio, Casale Monferrato, Crema, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e Brianza, Verbania NDS collabora con la rivista: SEZIONE DI DIRITTO FALLIMENTARE a cura di Luciano Panzani SEZIONE DI DIRITTO INDUSTRIALE a cura di Massimo Travostino e Luca Pecoraro SEZIONE DI DIRITTO TRIBUTARIO a cura di Gilberto Gelosa SEZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA a cura di Marco Casavecchia SEZIONE DI TRUST E NEGOZI FIDUCIARI a cura di Riccardo Rossotto e Anna Paola Tonelli COMITATO SCIENTIFICO DEI REFEREE Carlo Amatucci, Guido Bonfante, Mia Callegari, Oreste Calliano, Maura Campra, Matthias Casper, Stefano A. Cerrato, Mario Comba, Maurizio Comoli, Paoloefisio Corrias, Emanuele Cusa, Eva Desana, Francesco Fimmanò, Toni M. Fine, Patrizia Grosso, Javier Juste, Manlio Lubrano di Scorpaniello, Angelo Miglietta, Alberto Musy, Gabriele Racugno, Paolo Revigliono, Emanuele Rimini, Marcella Sarale, Giorgio Schiano di Pepe COMITATO DI INDIRIZZO Carlo Luigi Brambilla, Alberto Carrara, Paola Castiglioni, Luigi Gualerzi, Stefano Noro, Carlo Pessina, Ernesto Quinto, Mario Rovetti, Michele Stefanoni, Mario Tagliaferri, Maria Rachele Vigani, Ermanno Werthhammer REDAZIONE Maria Di Sarli (coordinatore) Paola Balzarini, Alessandro Bollettinari, Alessandra Bonfante, Maurizio Bottoni, Mario Carena, Marco Sergio Catalano, Alessandra Del Sole, Massimiliano Desalvi, Elena Fregonara, Giulia Garesio, Sebastiano Garufi, Stefano Graidi, Alessandro Monteverde, Enrico Rossi, Cristina Saracino, Marina Spiotta, Maria Venturini Hanno collaborato a questo numero Paolo Montalenti, Riccardo Russo, Lucia Starola INDICE RELAZIONI A CONVEGNI Il diritto societario a dieci anni dalla riforma: proposte di restyling di Paolo Montalenti Normativa antiriciclaggio e doveri dei professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili) di Lucia S tarola Pag. 7 17 STUDI E OPINIONI I controlli societari: uno sguardo oltre i confini di Riccardo Russo 26 SEGNALAZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE 58 SEGNALAZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO 63 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 4 SOMMARIO RELAZIONI A CONVEG NI Il diritto socie tario a die ci anni dalla riforma: proposte di restyling L’Autore traccia un primo sintetico bilancio del diritto societario novellato a dieci anni dalla riforma, formulando un giudizio prevalentemente positivo sul diritto azionario, per il raggiunto punto di equilibrio tra spazi per l’autonomia privata e nuove regole imperative. Più critico il giudizio sulla s.r.l. Formula diverse proposte di restyling, o di spunti per la riflessione, in materia di s.p.a., di s.r.l., di arbitrato societario. di Paolo Montalenti Normativa Antiriciclaggio e dove ri de i professionisti (dottori commercialisti e d e spe rti contabili) L’Autore esamina la normativa antiriciclaggio e la disciplina dei doveri dei professionisti, con particolare riferimento ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili. di Lucia Starola S TUDIO E OPINIONI I controlli socie tari: uno sguardo oltre i confini L’Autore analizza l’evoluzione dei controlli societari, dalle loro prime manifestazioni alla crisi economica e finanziaria attualmente in corso. Con un approccio comparativo, il contributo confronta il diritto societario negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Francia e Spagna. In particolare, negli Usa gli scandali Enron e WorldCom hanno recentemente mostrato profonde fragilità e problemi. Il Congresso ha parzialmente superato la tradizionale separazione fra Corporate Law e Securies Law, per evitare dissesti in futuro. In passato, la legge statale regolava la società azionaria; la legge federale i mercati borsistici. Tuttavia, il diritto federale ha oggi esteso la propria competenza sull’organizzazione interna delle società. Ad esempio, il Sarbanes Oxley Act ha rafforzato il ruolo del Chief Executive Officer (CEO) e dell’Audit Committe. Anche gli amministratori indipendenti ricoprono un’importanza crescente. La normativa americana è un modello per gli altri Stati. La direttiva 2006/43/CEE dell’Unione europea ha modificato la disciplina dei controlli contabili: gli enti di interesse pubblico devono dotarsi di un “comitato per il controllo interno e la revisione contabile”, largamente ispirato al sistema angloamericano. Il modello italiano è un “unicum” nel panorama internazionale: nessun Paese dispone di un organo paragonabile al collegio sindacale, inteso come un organo sociale di controllo interno sulla gestione. Tutti gli Stati hanno rafforzato i controllori dei conti, mentre l’Italia ha preferito potenziare l’istituto dei sindaci. L’integrazione fra il diritto societario italiano e quello europeo risulta, così, più difficile: forse, la situazione necessita di un ripensamento? di Riccardo Russo IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 5 INDEX-ABSTRACT REPORTS ON C ONFERENCES Company law ten years afte r the reform: proposals for re design The Author makes some brief comments on the state of corporate law ten years after the reform, formulating a predominantly positive opinion on securities law, as he believes that it has been reached a point of balance between private autonomy and the new mandatory regulations. His judgment on limited liability company is more critical. Finally, he makes several proposals (or insights) for redesigning the commercial law in the field of joint-stock company, limited liability company and commercial arbitration by Paolo Montalenti Page 7 17 Anti-mone y launde ring law The Author examines the anti-money laundering law and the duties imposed to accountants and accounting profession. by Lucia Starola S TUDIES AND O PINIONS Corporate Controls The Author analyzes the evolution of corporate controls, from their first appearance to the present economic and financial crisis. With a comparative approach, this work compares Corporate Law in the United States, United Kingdom, Germany, France and Spain. In particular, in the U.S. Enron and WorldCom scandals have recently shown deep fragility and problems. Congress has partially overcome the traditional division between Corporate Law and Securities Law, to avoid future failures. In the past, State Law has regulated corporation; Federal Law has regulated stock markets. However, Federal Law has expanded its jurisdiction on the internal social organization. For example, the Sarbanes.Oxley Act has strengthened the role of Chief Executive Officer (CEO) and Audit Committee. Independent directors have a growing importance also. The American Law is a model for the other Countries. European Union Directive 2006/43/CEE has changed accounts’ regulation: public interest entities must provide an “Audit Committee”, largely inspired by Anglo-American system. Italian model is an “unicum” in the international scene: no Country has an organ comparable to the “collegio sindacale”, as a social organ of internal supervision on management. Every Country has reinforced auditors, while Italy has preferred to strengthen the “sindaci”. The result is a more difficult integration between Italian and European Corporate Law: requires the situation a rethinking perhaps? by Riccardo Russo 26 IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 6 RELAZIONI A CONVEGNI IL DIRITTO SOCIETARIO A DIECI ANNI DALLA RIFORMA: PROPOSTE DI RESTYLING* L’Autore traccia un primo sintetico bilancio del diritto societario novellato a dieci anni dalla riforma, formulando un giudizio prevalentemente positivo sul diritto azionario, per il raggiunto punto di equilibrio tra spazi per l’autonomia privata e nuove regole imperative. Più critico il giudizio sulla s.r.l.. Formula diverse proposte di restyling, o di spunti per la riflessione, in materia di s.p.a., di s.r.l., di arbitrato societario. di PAOLO MONTALENTI 1. Questioni di metodo. Uno studio dedicato alla riforma del diritto societario a dieci anni dalla entrata in vigore1 rende opportune alcune considerazioni di metodo in tema di valutazione di un corpus normativo. Si deve sottolineare, in primo luogo, l’imprescindibilità, nel giudizio, di criteri assiologici, e prospettare una metodologia sincretica che arricchisca gli argomenti tradizionali, più che con il ricorso a strumenti di Law and Economics, con il dato statistico e l’analisi comparatistica. Ritengo cioè che una metodologia ermeneutica corretta consista nella risultante di una opportuna combinazione di (i) argomenti sistematici, di (ii) una concettuologia estrapolata dall’ordinamento di settore e funzionale alla soluzione dei problemi applicativi, di (iii) una appropriata ed attenta ricostruzione degli interessi in gioco; del (iv) dato statistico, opportunamente interpretato; del (v) dato comparatistico, pur con un impiego graduato secondo il tasso di armonizzazione europea delle norme interne. * Per la trattazione di alcuni dei temi qui sinteticamente affrontati si veda anche P. MONTALENTI, La società per azioni a dieci anni dalla riforma: un primo bilancio, in corso di stampa su Rivista delle Società, nonché in Atti del XVII Convegno di studio su Il diritto societario riformato: bilancio di un decennio e prospettive in un quadro europeo, del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale e della Fondazione Courmayeur, tenutosi il 20-21 settembre 2013, in corso di pubblicazione. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 7 RELAZIONI A CONVEGNI IL DIRITTO SOCIETARIO A DIECI ANNI DALLA RIFORMA Un primo bilancio della riforma, fermo restando che il consolidamento di un corpus normativo richiede un periodo temporale probabilmente più esteso, può già essere tracciato. E’ anche possibile individuare alcuni profili delle disposizioni novellate che potrebbero meritare una rivisitazione. Da un lato le “criticità” possono essere oggetto di ulteriori riflessioni degli interpreti; dall’altro lato si possono anche ipotizzare alcuni interventi di restyling. 2. La società per azioni: un giudizio in prevalenza positivo. Il giudizio sulla società per azioni riformata può essere prevalentemente positivo, in ragione della equilibrata combinazione tra ampliamento dell’autonomia statutaria e introduzione di presidi rafforzati da nuove norme imperative. Sotto il primo profilo la conferma dell’abrogazione del sistema omologatorio, la maggiore libertà in materia di conferimenti, la detipicizzazione di azioni e strumenti finanziari, la liberalizzazione della disciplina del recesso, i maggiori spazi nell’assunzione di partecipazioni, l’offerta di modelli opzionali di governance, la possibilità di creare patrimoni destinati, mi erano parsi, all’epoca della entrata in vigore della riforma, indici incontrovertibili di una forte estensione degli spazi concessi all’autonoma determinazione dei soci nel modellare il rapporto societario. Oggi possono ancora ritenersi innovazioni apprezzabili che non hanno prodotto pregiudizio per gli interessi dei soci o dei terzi o inefficienze operative. Sotto il secondo profilo la riforma ha opportunamente introdotto nuove regole inderogabili dirette a tutelare l’efficacia dell’agire dell’ente, la stabilità degli atti societari, l’efficienza delle regole di funzionamento dello strumento societario, la correttezza della gestione. Si registravano infatti nuove disposizioni a tutela dei minoritari, della correttezza amministrativa, del mercato. Individuazione dei principi di corretta gestione e dell’agire informato come canone generale di condotta degli amministratori, precisazione delle funzioni del presidente del consiglio di amministrazione, pubblicità dei patti parasociali, trasparenza nella disciplina degli interessi degli amministratori e nei gruppi, ampliamento del sistema informativo, estensione a tutte le società di capitali dell’azione di responsabilità della minoranza, aumento dello standard di responsabilità degli amministratori, responsabilità per abuso di direzione unitaria, sono segnali significativi di un’attenzione del legislatore alla necessità di affidare la protezione degli interessi dei soci e di interessi-altri a strumenti rigorosi, cioè a norme inderogabili. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 8 RELAZIONI A CONVEGNI IL DIRITTO SOCIETARIO A DIECI ANNI DALLA RIFORMA Altre regole mirano ad una maggiore efficienza dell’operatività della società azionaria: riduzione delle cause di nullità della società, restrizione significativa dell’area di invalidità delle delibere, rafforzamento dei poteri degli amministratori, costituiscono l’architrave di una prospettiva innovativa, volta a tutelare, inderogabilmente, la saldezza della struttura e dei suoi atti. Si riscontrano alcune aree di criticità che ritengo possano essere oggetto di diversi interventi correttivi (v. infra § 4). 3. La società a responsabilità limitata: criticità. Più articolata e critica appare invece la valutazione relativa alla nuova s.r.l. La scelta di politica legislativa di creare un modello “intermedio” e flessibile, perché plasmabile – per usare una formula approssimativa – dalla “società personale a responsabilità limitata” alla “piccola società per azioni”, deve senz’altro approvarsi. Il successo del modello ne è diretta testimonianza: le s.r.l. superano il milione e segnano un incremento costante – come dimostrano i dati dell’Osservatorio del Diritto Societario della Camera di Commercio di M ilano – correlativo ad una diminuzione delle società di persone e delle società azionarie. La s.r.l. si pone dunque come modello generalizzato della piccola e media impresa, come modello estendibile all’impresa medio grande, come modello di società infragruppo e di “cassaforte di vertice”. Sul terreno della tecnica legislativa si segnalano, tuttavia, alcune incongruenze, oscurità di dettato, criticità . Problemi interpretativi prevedibili e non evitati – si pensi all’applicabilità dell’art. 2409 –; overshooting sanzionatori – si veda la responsabilità del socio per fatti gestori (art. 2476, comma 7°) –; qualche eccesso di autonomia – penso alla disciplina del recesso (art. 2473, comma 1°, prima parte); criticità sistematiche – si pensi al controllo di legalità affidato al revisore (arg. ex art. 2477); contraddizioni logiche, prima che giuridiche – penso alla “maggioranza paritetica” (cfr. art. 2479, ult. co.): ecco alcuni dei punti critici della s.r.l. riformata. M a il giudizio negativo va piuttosto riservato al “pasticciaccio brutto” della s.r.l. semplificata. In materia diversi istituti potrebbero, dunque, come dirò poco oltre (v. infra § 5), essere riformati. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 9 RELAZIONI A CONVEGNI IL DIRITTO SOCIETARIO A DIECI ANNI DALLA RIFORMA 4. La società per azioni: proposte di restyling. In materia di società per azioni sono, a mio parere, opportuni alcuni interventi di restyling. 4.1. I controlli. In materia di coordinamento delle plurime istanze di controllo suggerisco le seguenti modificazioni legislative: (i) attribuire espressamente all’organo di controllo – collegio sindacale, comitato di controllo all’interno del consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione o nelle società quotate, se previsto dallo Statuto, comitato controllo e rischi – la funzione di coordinamento di tutte le istanze di controllo interno alla società; (ii) prevedere che le procedure e le modalità di coordinamento tra organi e funzioni di controllo siano disciplinate da un apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione; (iii) prevedere l’obbligo periodico – ad esempio trimestrale – di relazione al consiglio di amministrazione da parte dell’organo di controllo sul funzionamento del sistema di controllo e sulle risultanze dei controlli effettuati, anche ai fini di eventuali decisioni di intervento correttivo da parte dell’organo gestorio. (i) Per le società quotate (e di interesse pubblico) – ancorché la materia s i collochi più propriamente nel contesto di una revisione del Testo Unico della Finanza – richiamo alcune indicazioni che ho già in precedenza prospettato: come consente la Direttiva, prevedere che, negli enti di interesse pubblico, lo statuto può attribuire la funzione di comitato per il controllo interno e la revisione legale (art. 19, d.lgs. 39/2010) anziché al Collegio sindacale (o all’organo equivalente) al Comitato controllo e rischi previsto dal Codice di Autodisciplina o, se la società non è quotata, a un comitato di amministratori indipendenti; (ii) limitare le competenze in materia di procedure del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari alla predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci; (iii) affidare invece alla società di revisione, oltreché, ovviamente, il controllo dei conti, la verifica di adeguatezza delle procedure stesse; (iv) attribuire al preposto al controllo interno la verifica sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili, oggi assegnato invece al dirigente preposto, nell’ambito del controllo sul rispetto delle procedure interne, in senso ampio; IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 10 RELAZIONI A CONVEGNI IL DIRITTO SOCIETARIO A DIECI ANNI DALLA RIFORMA (v) prevedere che nel modello dualistico lo statuto debba obbligatoriamente stabilire le funzioni di alta direzione attribuite al consiglio di sorveglianza; introdurre l’obbligo di istituire il comitato per il controllo interno e la revisione legale nell’ambito di questo organo; statuire espressamente che i rapporti tra consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza siano disciplinati da un regolamento interno. 4.2. I sistemi alternativi di governance. Anche con riferimento ai sistemi alternativi di governance alcuni interventi correttivi, pur di diversa entità, dovrebbero essere posti in essere. Quanto al sistema dualistico, ritengo opportuno, prevedere, come è nell’ordinamento tedesco [cfr. § 114 (1) AktG], che lo statuto deve indicare gli atti obbligatoriamente soggetti ad autorizzazione del consiglio di sorveglianza. Quanto al sistema monistico si dovrebbe arricchire la disciplina con disposizioni autonome nelle materie, numerose e cruciali nell’ordinamento societario, oggi affidate ad una generica norma – art. 2409-noviesdecies – che rinvia alle regole del sistema tradizionale «in quanto compatibili»: l’ incertezza interpretativa che suscita una disposizione così formulata può frenare l’accesso alla novità. 4.3. La remunerazione degli amministratori. Con riferimento al tema della remunerazione degli amministratori, considerata la rilevanza delle forme di “liquidazione” degli amministratori esecutivi, suggerisco di aggiungere all’art. 2389 una disposizione che disciplini la “buonuscita” statuendo che il compenso per la cessazione dalla carica, in qualunque forma, deve essere stabilito dal consiglio di amministrazione in base a criteri predeterminati e previo parere motivato del collegio sindacale o dell’organo di controllo equivalente e, ove nominato, di un comitato di amministratori indipendenti. 4.4. Le azioni. In tema di azioni, alla luce del quadro europeo, ritengo opportuna l’abrogazione del divieto di emissione di azioni a voto plurimo (art. 2351, comma 4, cod. civ.), strumento che può valorizzare il gruppo imprenditoriale di riferimento, sia nelle società chiuse sia nelle società quotate, come ci insegna l’esperienza comparatistica. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 11 RELAZIONI A CONVEGNI IL DIRITTO SOCIETARIO A DIECI ANNI DALLA RIFORMA Al più lo strumento potrebbe essere temperato, in caso di opa, dalla break-through rule, eventualmente disciplinata con una regola di opt-out anziché di opt-in come è oggi previsto (cfr. art. 104-bis, t.u.f.). 4.5. Assemblea. In tema di assemblea ritengo efficiente, per razionalizzare lo stanco rito, gravato dagli interventi di scarso rilievo degli “azionisti minimi”, consentire, con una norma espressa, di introdurre clausole statutarie che consentano di subordinare il diritto di intervento ad un possesso azionario minimo e di regolarlo, sopra la soglia, a scaglioni, attraverso il regolamento assembleare. Di là dal populismo in voga, il ruolo dell’assemblea non potrebbe che esserne rafforzato. 4.6. Conflitto di interessi. In materia di conflitto di interessi del socio (art. 2373) dovrebbe essere previsto un obbligo di disclosure dell’interesse in conflitto con una parziale analogia con la peraltro più ampia disposizione dettata per gli interessi degli amministratori (art. 2391). 4.7. Gruppi di società. In materia di gruppi di società, per evitare il rischio di una lettura riduttiva, cioè ex post, del criterio definitorio dei vantaggi compensativi – «non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento» (art. 2497, comma 1°, ult. parte) – mi parrebbe opportuno mutuare la formula dal più chiaro sintagma dell’art. 2634: la responsabilità non sussiste «se il danno risulta mancante, in quanto compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dall’attività di direzione o coordinamento» che riprende letteralmente il criterio dei “vantaggi compensativi” che ebbi a proporre prima della riforma. Un opportuno restyling merita poi l’art. 2497-septies, in materia di direzione e coordinamento contrattuale. La norma, in primo luogo, nella rubrica dovrebbe contemplare non solo il coordinamento ma anche la direzione, come del resto emerge dal testo della disposizione. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 12 RELAZIONI A CONVEGNI IL DIRITTO SOCIETARIO A DIECI ANNI DALLA RIFORMA Soprattutto non si comprende la ragione dell’inciso “fuori dalla ipotesi di cui all’art. 2497-sexies”. Per quale ragione il rapporto contrattuale dovrebbe essere legittimo soltanto tra società indipendenti e non anche nell’ambito del gruppo? E’ ben vero il contrario: il passaggio da una relazione di mero potere ad una relazione qualificata come rapporto giuridico avrebbe il pregio di delineare con chiarezza i “poteri” della società che esercita la direzione unitaria, e i suoi limiti, e, specularmente, i doveri della eterodiretta e i “diritti di resistenza” degli amministratori di questa nei confronti del management della capogruppo. Abrogare l’inciso legittima, utilmente, il regolamento di gruppo come strumento contrattuale di disciplina, anche nel gruppo, della direzione unitaria. 5. La società a responsabilità limitata: proposte. Con riferimento alla società a responsabilità limitata ritengo opportuna una revisione più incisiva con l’abrogazione di diverse disposizioni in cui la “fattualità” degli elementi di individuazione della fattispecie è foriera di gravi dubbi interpretativi e di veri e propri overshooting e la rivisitazione di norme di incerta lettura. 5.1. Possibili abrogazioni. Alcune disposizioni potrebbero essere abrogate oppure rivisitate. Così è per la postergazione dei finanziamenti (art. 2467 cod. civ.), per la responsabilità di soci per la “cooperazione” ad atti gestori (art. 2476, comma 7, cod. civ.) per le modificazioni di fatto dell’oggetto sociale e dei diritti dei soci (art. 2479, comma 2, n. 5), per il requisito della informazione «della riunione» «di tutti gli amministratori e sindaci» come condizione per la validità dell’assemblea totalitaria (art. 2479-bis, comma 5), per la previsione dell’ossimoro della maggioranza pari ad «almeno la metà del capitale sociale». (art. 2479, comma 6; art. 2479-bis, comma 3). 5.2. La postergazione dei finanziamenti. La disciplina dei finanziamenti postergati potrebbe essere, se non, come si è detto, abrogata, allora modificata, da un lato alla luce della nuova disciplina del capitale sociale e della start-up e, dall’altro lato, quanto meno chiarendo espressamente l’inapplicabilità alla società per azioni, tesi contrastata invece da una parte della dottrina nonostante il dato testuale - che prevede la postergazione solo per le s.r.l. e le società di IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 13 RELAZIONI A CONVEGNI IL DIRITTO SOCIETARIO A DIECI ANNI DALLA RIFORMA gruppo -, nonostante il fondamento sistematico dell’“ingerenza aggravata” caratteristica della s.r.l. e del gruppo, ma assente nella s.p.a., nonostante l’orientamento della Suprema Corte contrario all’estensione dell’art. 2467 alla società azionaria. 5.3. Controlli. La materia dei controlli deve essere regolamentata in primo luogo in ragione delle dimensioni dell’impresa – e pertanto dell’entità del rischio dei creditori – e soltanto in via subordinata in ragione del tipo. Una disciplina che “combini” equilibratamente i due criteri potrebbe essere così formulata: (i) nelle società sotto la soglia del bilancio in forma abbreviata dovrebbe essere obbligatoriamente prevista la nomina di un revisore; (ii) nelle società sopra la soglia del bilancio abbreviato o del capitale sociale minimo della s.p.a. prevedere obbligatoriamente un sindaco unico; (iii) nelle società ove sia raggiunto il doppio dell’una o dell’altra soglia, prevedere l’applicazione della disciplina della società per azioni. Ovviamente dovrebbero essere consentite tutte le soluzioni più rigorose scelte dall’autonomia statutaria. 5.4. Controllo giudiziario e azione dei creditori sociali. Un chiarimento, in materia di controlli meriterebbe la questione del controllo giudiziario nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 2409 cod. civ. alla s.r.l., come ritengono dottrina e giurisprudenza maggioritarie. E una puntualizzazione legislativa sarebbe altresì auspicabile al fine di precisare, confermando l’interpretazione prevalente, l’applicabilità anche alla s.r.l. dell’art. 2394 cod.civ. in materia di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali. 5.5. S .r.l. semplificata e start-up. Una meditata rivisitazione dovrebbe essere infine dedicata, con attenzione ai profili sistematici, alla disciplina della start-up e della società a responsabilità limitata semplificata. 6. L’arbitrato societario: proposte. In tema di giurisdizione societaria, la riforma è, a ben vedere, incompiuta. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 14 RELAZIONI A CONVEGNI IL DIRITTO SOCIETARIO A DIECI ANNI DALLA RIFORMA Il processo societario si è rivelato un fallimento: la breve stagione – caratterizzata da incertezze interpretative e inefficienze procedimentali – si è chiusa con l’abrogazione dopo poco più di un quinquennio. E la recente introduzione, nel 2012 (art. 2 d.l. 1/2012, conv. in L. 27/2012), del Tribunale delle imprese non pare foriera di significativi progressi, in particolare perché non si precisa quali siano i criteri per selezionare magistrati effettivamente specializzati in una materia così complessa. M a è soprattutto l’arbitrato societario ad essere “insidiato” da due gravi incertezze. Non è chiaro, in primis, se le clausole “ancien régime” (cioè con nomina ad opera delle parti degli arbitri, che a loro volta nominano il presidente del collegio arbitrale) e, in secondo luogo, quale sia l’area delle materie compromettibili. Considerata la già vigente estensione della efficacia della clausola di arbitrato societario, la previsione della chiamata di terzo, la se pur parziale estensione delle materie compromettibili, sarebbe opportuno un intervento legislativo che (i) consacri la teoria del doppio binario, (ii) estenda l’arbitrato societario a tutte le società, (iii) dichiari compromettibili tutte le controversie societarie, ad esclusione delle liti in cui sia previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero: con il risultato di chiarificazione e di certezza per gli operatori e di maggiore conseguente efficienza della giustizia. 7. Conclusioni. In conclusione il giudizio complessivo sulla riforma della società azionaria può essere, in prevalenza, positivo, per organicità dell’intervento legislativo, per la positiva estensione degli spazi di flessibilità e di autonomia, ma anche per la introduzione di nuove e più puntuali regole inderogabili di governance. Più critica la valutazione della riforma della società a responsabilità limitata. Per queste ragioni propongo gli interventi correttivi sopra illustrati, ispirati non già ad un révirement bensì ad una prosecuzione del percorso intrapreso dal legislatore del 2004. Ipotesi di lavoro che, a me pare, possono anche soltanto rappresentare spunti di riflessione per studiosi e operatori. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 15 RELAZIONI A CONVEGNI IL DIRITTO SOCIETARIO A DIECI ANNI DALLA RIFORMA Vero è infatti che, inevitabilmente, le norme richiedono l’intervento dell’interprete e che, in particolare, un corpus normativo novellato impone un congruo periodo di assestamento, anche alla luce degli sforzi ermeneutici degli studiosi e dell’applicazione giurisprudenziale; vero è anche però che là dove l’incertezza è eccessiva o comunque superabile con una più chiara formulazione delle norme un’opera di restyling può essere opportuna. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 16 RELAZIONI A CONVEGNI NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E DOVERI DEI PROFESSIONISTI (DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI) * L’Autore esamina la normativa antiriciclaggio e la disciplina dei doveri dei professionisti, con particolare riferimento ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili. di LUCIA STAROLA 1. I reati commessi dal cliente che rilevano ai fini della normativa antiriciclaggio Per delineare le tipologie e le caratteristiche dei doveri dei professionisti nell’ambito della normativa antiriciclaggio, in relazione ai reati commessi dal cliente, occorre in primis verificare quali sono i reati commessi dal cliente che assumono rilevanza ai fini della normativa di prevenzione del riciclaggio. Non rileva infatti qualsiasi reato e non rilevano solo i reati presupposto del reato di riciclaggio e del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti dagli art. 648 bis e 648 ter del codice penale, ovvero “delitti”, così come avveniva in vigenza del Dlgs. 56/2004, il primo provvedimento che coinvolse i professionisti nella normativa di prevenzione. Infatti, la specifica definizione di riciclaggio, contenuta nell’art. 2 del Dlgs. 1 231/2007 ai soli fini della normativa di prevenzione, fa riferimento ad una serie molto * Il presente articolo riprende, con l’aggiunta delle note bibliografiche essenziali, il testo della relazione presentata al Convegno “Il Professionista legale ed i reati commessi dal cliente” organizzato dal Centro di diritto penale tributario, a Cuneo il 24 gennaio 2014, per l’Ordine degli avvocati di Cuneo. 1 Art. 2 Decreto Legislativo del 21 Novembre 2007 N. 231 Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 17 RELAZIONI A CONVEGNI ANTICIRICICLAGGIO articolata di condotte (conversione o trasferimento dei beni, occultamento o dissimulazione della reale natura e provenienza di beni, acquisto, detenzione o utilizzazione di beni) relative a beni provenienti genericamente da una attività criminosa, sia da delitti, anche non colposi, sia da contravvenzioni ed anche se i beni sono utilizzati dalla stessa persona che ha commesso il reato presupposto e, per le fattispecie di “utilizzo” di cui alla lettera c), indipendentemente dall’intento di occultare o dissimulare. Dunque, ai fini dei doveri antiriciclaggio del professionista, e specificatamente del dovere di segnalazione di operazione sospetta, non rileva “qualsiasi reato commesso dal cliente”, bensì rileva che il cliente converta, trasferisca, occulti, o dissimuli la reale provenienza o proprietà dei beni, acquisti, detenga o utilizzi, beni provenienti da qualsiasi reato, e rileva anche il c.d. “autoriciclaggio”. Pertanto il professionista legale, nello specifico il dottore commercialista, non è chiamato a segnalare che è stato commesso un reato, fiscale o di altra natura, bensì ha l’obbligo di segnalare che vengono, ad esempio, usati denari o beni provenienti da reato, che può essere un reato fiscale, “anche se non accertato giudizialmente, ma astrattamente configurabile alla luce degli elementi acquisiti”, ovvero anche se dichiarato estinto (ad esempio per prescrizione) o non punibile (ad es. per condono). Ed il dottore commercialista deve ricordare che, secondo l’orientamento della Corte di Cassazione (9/9/2013 N. 36894), assumono rilevanza penale anche le condotte che rientrano in una specifica disposizione fiscale antielusiva (art. 37 comma 3 e 37 bis del D.P.R. 600/73). 2 3 A proposito di reati fiscali, le Raccomandazioni GAFI del febbraio 2012 ricomprendono in modo esplicito i reati fiscali – così come individuati dalla legislazione penale-tributaria di ciascun Paese – nella categoria dei reati presupposto. b) 2 l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) è stato costituito nel 1989 in occasione del vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’allora G7 tenutosi a Parigi. Si tratta di un organismo intergovernativo avente lo scopo di ideare e promuovere strategie di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a livello nazionale e internazionale . Allo stato attuale fanno parte del GAFI 36 Stati. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 18 RELAZIONI A CONVEGNI ANTICIRICICLAGGIO La legislazione penale-tributaria italiana, a differenza di quella degli altri Paesi dell’Unione Europea, non si limita a punire i comportamenti artificiosi e fraudolenti ma, nel caso in cui siano integrate le previste soglie di punibilità, considera reati tributari anche comportamenti di per sé privi di qualunque carattere frodatorio, quali sono quelli relativi alla dichiarazione infedele e agli omessi versamenti di ritenute e di Iva, per importi superiori alla soglia di 50mila euro. La scelta del legislatore nazionale può essere condivisa nell’ottica del contrasto all’evasione fiscale, ma crea conseguenze devastanti nell’ambito della normativa antiriciclaggio. Infatti – diversamente da quanto accade negli altri Paesi dell’Unione Europea, nei quali sono punite penalmente solo i comportamenti fraudolenti – si espande il perimetro dei comportamenti presupposto di riciclaggio anche a reati fiscali che nulla hanno a che fare con le attività criminose di occultamento o di dissimulazione previste dalla normativa antiriciclaggio. La Relazione della Commissione Europea dell’aprile 2012 ha proposto di esaminare: ⇒ se l’approccio attuale “tutti i reati gravi” sia sufficiente a comprendere i reati fiscali; ⇒ se i reati fiscali debbano essere inseriti come categoria specifica di “reati gravi” ⇒ se occorra una definizione più precisa dei reati fiscali. La soluzione prescelta nella proposta di quarta Direttiva è stata la seconda, vale a dire quella di inserire i reati fiscali come categoria specifica di reati gravi all’art. 3, n. 4, lettera f, con riferimento alla misura della pena (detenzione con un massimo superiore ad un anno o minimo superiore a 6 mesi). Al fine di armonizzare a livello comunitario l’ambito delle “attività criminose” presupposto di riciclaggio è auspicabile che la Comunità Europea, con l’introduzione della IV Direttiva, fornisca una definizione dei reati fiscali comune a tutti i Paesi dell’UE, che valga ai soli fini della normativa antiriciclaggio, indipendente dalla normativa penale-tributaria di cui ogni singolo Paese è dotato ed indipendente dalla pena che ogni singolo Paese ha ritenuto di comminare. In buona sostanza sarebbe opportuno che un reato fiscale fosse definito quale presupposto del riciclaggio, ai fini della normativa preventiva, per la sua intrinseca natura e non in base alla pena connessa alla sua commissione, che è diversa nei singoli 3 Il GAFI elabora standard riconosciuti a livello internazionale per il contrasto delle attività finanziarie illecite, analizza le tecniche e l’evoluzione di questi fenomeni, valuta e monitora i sistemi nazionali. In particolare, le nuove 40 raccomandazioni approvate il 12 febbraio 2012, hanno esteso e razionalizzato l’approccio basato sul rischio che dovrà informare sia gli assetti nazionali, sia l’azione dei soggetti obbligati. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 19 RELAZIONI A CONVEGNI ANTICIRICICLAGGIO Paesi e quindi crea distonie nell’applicazione della normativa di prevenzione del riciclaggio. 2. I doveri di collaborazione, passiva e attiva, dei professionisti nell’ambito della disciplina di prevenzione del riciclaggio. E’ necessario anzitutto evidenziare che il legislatore italiano, nel recepire la Direttiva 2005/60/CE ed attribuire specifici obblighi ai professionisti, li ha classificati in base a nomen juris della professione, attribuendo ad esempio ai notai ed agli avvocati gli adempimenti in relazione a specifiche attività elencate all’art. 12 comma 1 lettera c), mentre ha ricompreso per i dottori commercialisti tutte le attività dagli stessi esercitate, salvo alcune specifiche eccezioni per adempimenti operativi di carattere fiscale. E’ stato in tal modo disatteso lo spirito della direttiva la quale, nell’attribuzione degli obblighi antiriciclaggio, dovendo riferirsi ad una pluralità di Stati, con differenziate figure professionali, non fa tanto riferimento al titolo o alla qualifica professionale, quanto all’attività e alle funzioni esercitate. In argomento, giova ricordare che secondo la Direttiva 2005/60/CE – Considerando (19), nell’esercizio della consulenza tributaria, vi è un alto rischio che i servizi professionali siano usati a scopo di riciclaggio, e pertanto si precisa che la consulenza tributaria costituisce attività soggetta alle disposizioni della direttiva quando è svolta dai professionisti legali. 4 Al contrario, la definizione di operazione prevista all’art. 1 comma 2 lett. l) del D.Lgs. n. 231/2007 coincide con lo spirito della direttiva e tuttavia, a livello di normativa secondaria, è stata interpretata in modo estremamente ampio, sì da far ricomprendere attività che si realizzano ex post rispetto a qualsiasi transazione finanziaria, ovvero indipendentemente dalle stesse. Si pensi, ad es., alla tenuta della contabilità o alle prestazioni di mera consulenza non relative a transazioni finanziare e che non determinano alcuna modificazione della situazione giuridica del cliente. Se si considera la definizione di operazione che è fornita dal d.lgs. all’art. 1 lettera l) e il contenuto dell’art. 16, si tratterebbe di prestazioni chiaramente escluse dagli obblighi antiriciclaggio, poiché non hanno ad oggetto mezzi di pagamento, non comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento e non costituiscono un’ “operazione” ai sensi della legge antiriciclaggio, in quanto non sono finalizzate ad obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale. Tuttavia il M inistero dell’economia e finanze, nel rispondere al Consiglio Nazionale dei Dottori 4 La definizione di operazione è prevista all’art. 1 comma 2 lett. l) del D.Lgs. n. 231/2007, secondo il quale si intende per operazione: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'articolo 12 – tra i quali sono compresi i commercialisti – un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 20 RELAZIONI A CONVEGNI ANTICIRICICLAGGIO Commercialisti ed Esperti Contabili che evidenziava tale interpretazione, ha sostenuto che le suddette attività sono assoggettate agli obblighi antiriciclaggio, proprio in ragione di un’interpretazione estensiva del concetto di “operazione” (come definita nell’art. 1, lett. l)5. Il dovere di collaborazione c.d. passiva ricomprende gli obblighi di adeguata verifica della clientela, con un approccio basato sul rischio, e gli obblighi di registrazione. Se non vogliamo vedere tali adempimenti, come inutili ed onerosi adempimenti burocratici, la cui violazione fa incorrere in pesanti sanzioni di tipo amministrativo ed anche penale, occorre considerarli adempimenti propedeutici allo scopo precipuo di tutta la normativa, che ha inteso coinvolgere i professionisti affinché gli stessi siano di ausilio nella lotta al riciclaggio, vale a dire la segnalazione di operazioni sospette. Tralascio in questa sede gli adempimenti in merito alla comunicazione delle infrazioni commesse dal cliente rispetto alla limitazione all’uso del contante, sia perché le stesse non necessariamente sono collegate a denaro proveniente da attività criminose, sia perché si tratta di una caratteristica specificamente italiana, che si ricollega al contrasto all’evasione fiscale. La segnalazione di operazioni sospette costituisce, dunque, lo strumento più incisivo e di più immediata efficacia per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio. A sensi dell’art. 41 del Dlgs. 231/2007, in presenza di conoscenza o di sospetto o di ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio, nell’accezione specifica sopra illustrata, il professionista deve effettuare la segnalazione all’UIF. L’obbligo prescinde dalla terzietà e dalla configurazione di condotte di camuffamento del provento (tale requisito è previsto solo nella casistica di cui alla lettera a) dell’art. 2). L’obbligo è generalizzato, non prevede una soglia minima, comprende anche l’attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e sussiste l’esonero della segnalazione unicamente per le informazioni ricevute nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento (anche di contenzioso tributario), compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o di evitare un procedimento. Da rilevarsi che alcuni problemi potrebbero sorgere sotto il profilo probatorio: infatti qualora il professionista non dovesse segnalare una operazione sospetta, dovrà essere in grado di dimostrare che ha discusso con il cliente la possibilità di intentare o di evitare un contenzioso. In caso di avvenuta segnalazione è previsto espresso divieto (art. 46, comma 3 Dlgs. 231/2007) di darne comunicazione al soggetto interessato o a terzi. Vale a dire che non è possibile rivelare al soggetto segnalato o ad altri di aver inoltrato una 5 Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. 65633 del 12 giugno 2008. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 21 RELAZIONI A CONVEGNI ANTICIRICICLAGGIO segnalazione di operazione sospetta a suo carico, e ciò al fine di tutelare la riservatezza per un buon esito del procedimento. 3. Diligenza e responsabilità I professionisti, come gli altri destinatari della normativa antiriciclaggio devono 6 applicarla ispirandosi ai principi generali enunciati dall’art. 3 del Dlgs. 231/2007 , che enuncia i principi generali di comportamento dei soggetti obbligati. Questi sono infatti chiamati ad operare consapevolmente per preservare la loro attività dal rischio di coinvolgimento nelle attività criminose. Il richiamo del primo comma dell’art. 3 all’adozione “di idonei ed appropriati sistemi e procedure” anche di “controllo interno” e di “valutazione e gestione del rischio” sposta il baricentro della compliance ed evidenzia che non si tratta di una obbligazione di risultato “bensì di una obbligazione di mezzi”7. Ovviamente, l’apprestamento delle misure idonee 8, atte ad un funzionale ottemperamento agli obblighi, è condizione necessaria per una corretta applicazione della norma; in questo ambito occorre sottolineare: – che il richiamo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività professionale, esclude attività legate a compiti “parainvestigativi”. Il professionista in presenza di indici di anomalia, dovrà ottenere ulteriori informazioni in merito allo scopo ed alla natura dell’operazione da svolgere ed ove 6 Art. 3 Dlgs. 231/2007 1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione, di gestione del rischio, di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale. 2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 3. Le misure di c ui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione. 4. L’applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa. 7 R. Razzante, Commentario alle nuove norme antiriciclaggio, 2008 , pag .19 8 A. De Vivo, Antiriciclaggio e verifiche di idoneità dei presidi negli studi professionali, Il Fisco, 26/2013, p.4055 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 22 RELAZIONI A CONVEGNI ANTICIRICICLAGGIO necessario effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Non gli potrà essere imputata l’eventuale carenza nella ricerca di prove o indizi, se non con esclusivo riferimento alle informazioni “oggettivamente e direttamente” connesse allo svolgimento dell’operazione; – che le misure devono essere proporzionate al rischio di riciclaggio in relazione al tipo di clientela ed alla prestazione professionale; – che l’applicazione delle misure previste dal decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle professioni ed alle dimensioni dei destinatari. In particolare la codifica delle procedure interne non è espressamente prevista dal Dlgs. 231/2007, ma è suggerita dal M inistero della Giustizia nel Provvedimento (DM 16/4/2010) che ha indicato gli indici di anomalia per i professionisti ed i revisori, al fine di garantire omogeneità di comportamenti ed assicurare la pronta ricostruibilità a posteriori delle decisioni assunte. L’art. 3 contiene dunque i precetti inerenti il tipo di condotta e la diligenza richiesta al professionista, che attiene alla sua capacità di adottare misure tali da far emergere all’interno del rapporto con il cliente, tradizionalmente improntato ai principi di professionalità e di riservatezza, gli eventuali sintomi rivelatori della natura illecita 9 dell’operazione compiuta dal cliente . Una novità si ritrova nella Proposta di IV Direttiva, in fase di approvazione definitiva da parte dell’Unione Europea. Nel Capo I sezione 2, “Valutazione del rischio”, viene introdotta la richiesta a ciascun Stato membro di adottare opportune misure per individuare, valutare, comprendere e migliorare i rischi di riciclaggio. All’art. 8 si prevede che anche i soggetti destinatari adottino misure per individuare e valutare i rischi, proporzionati alla loro natura e dimensione, e le valutazioni devono essere documentate ed aggiornate. Gli stessi destinatari dovranno avere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace il rischio di riciclaggio. La valutazione dei rischi potrà essere diversa all’interno della stessa categoria di obbligati, in relazione ad aree geografiche, funzioni o tipologie di operazioni. Il controllo interno e la gestione delle procedure e della conformità andrà dunque ad assumere una sempre maggiore rilevanza. In considerazione del fatto che a partire dal gennaio 2015 l’Italia sarà oggetto di una visita di sorveglianza del Fondo M onetario Internazionale, si prospetta da parte del Governo italiano una applicazione delle suddette indicazioni prima ancora dell’emanazione della quarta Direttiva. 9 G. Caputi, Gli adempimenti per i professionisti, in AA.VV., Antiriciclaggio, Gli adempimenti dei professionisti dopo il D.Lgs. 231/2007 di recepimento della III Direttiva 2005/60/CE, Milano, 2008,2. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 23 RELAZIONI A CONVEGNI ANTICIRICICLAGGIO 4. Privacy e rischi dei professionisti L’informativa per il trattamento dei dati personali deve contenere una specificazione che faccia riferimento all’utilizzo dei dati ai fini dell’esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. A questo proposito, occorre rilevare che la normativa di prevenzione del riciclaggio, almeno per quanto riguarda i dottori commercialisti, confligge profondamente con il segreto professionale. M i riferisco in particolare all’utilizzabilità a fini fiscali dei dati antiriciclaggio. In primo luogo, l’esito degli approfondimenti investigativi di una segnalazione di operazione sospetta, condotti dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, può far emergere situazioni rilevanti sotto il profilo tributario, che saranno oggetto di appunto informativo al Comando del Corpo territorialmente competente. In secondo luogo, nel corso delle ispezioni ai soggetti destinatari della normativa, i dati e le informazioni contenute nei registri possono essere rinvenuti ed utilizzati a fini fiscali, a sensi del comma 6 del Dlgs. 231/2007, anche se emergono violazioni di carattere fiscale che per tipologia o per essere sottosoglia non danno luogo a reati fiscali. Si pensi alla delicatezza della rilevazione del titolare effettivo di una società di capitali italiana controllata di diritto da una società di diritto estero. Tale dato, oggetto di riscontro in occasione di una ispezione antiriciclaggio, può essere immediatamente utilizzato per rendere operativa la presunzione di esterovestizione societaria (art. 73 comma 5 bis TUIR). Ed ancora, i dati riguardanti lo scopo e la natura della prestazione professionale, potrebbero evidenziare l’esistenza di motivazioni fiscali prevalenti in determinate operazioni societarie che potrebbero venire considerate elusive. In proposito occorre rilevare che il dibattito relativo a taluni eventi di questi anni ha evidenziato come si possano creare situazioni di grave pregiudizio per il professionista segnalante, ovvero oggetto di ispezione, per le reazioni di un cliente. In particolare occorre tener conto delle posizioni antitetiche dei Tribunali amministrativi rispetto a quelle del Consiglio di Stato. M entre i primi sono favorevoli ad una portata estensiva del divieto di accesso ex lege n. 241/1990 nei procedimenti tributari, secondo il Consiglio di Stato l’inaccessibilità agli atti endoprocedimentali preparatori dell’atto impositivo è limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi esigenze di segretezza nella fase che segue l’adozione del provvedimento di accertamento dell’imposta. Ne discende che, in definitiva, nel caso di ispezione e quindi di utilizzabilità “diretta” delle informazioni, il cliente potrebbe avere accesso a tutti gli atti e quindi, in qualche modo, risalire al professionista, con le possibili conseguenze negative, se si tratta di un soggetto “non raccomandabile”. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 24 RELAZIONI A CONVEGNI ANTICIRICICLAGGIO Non altrettanto può avvenire nel caso di utilizzabilità “indiretta” a seguito di una segnalazione di operazione sospetta, in quanto l’appunto informativo non fa parte degli atti amministrativi che portano poi a generare l’attività di controllo. Per il Reparto è una traccia, ma gli elementi utili per le contestazioni fiscali devono essere acquisiti dal Reparto attraverso gli ordinari strumenti previsti dalla norma tributaria. In ogni caso, viene d’obbligo richiamare il Considerando 32 della direttiva 2005/60/CE: “gli Stati membri dovrebbero essere coscienti della possibilità che gli operatori siano oggetto di minacce o di atti ostili e compiere ogni sforzo per proteggerli”. Si tratta, secondo la Direttiva, di una questione cruciale per l’efficacia del regime antiriciclaggio, e tale esigenza deve essere oggetto di maggiore riflessione e di comportamenti concreti da parte del legislatore o delle istituzioni. I controlli della Guardia di Finanza sono iniziati ormai da due anni, con poteri di non poco rilievo e con una articolazione territoriale totalizzante. Gli esiti di questi controlli mettono in luce i rischi dei professionisti e la necessità di considerare con la massima attenzione le prescrizioni per il contrasto del riciclaggio. Ne consegue l’attenzione al rischio di essere chiamati a rispondere delle condotte dei propri clienti, sia sotto il profilo della sanzione penale di concorso o di favoreggiamento, sia sotto il profilo della sanzione amministrativa dell’omessa segnalazione di operazione sospetta o di altri inadempimenti alla normativa antiriciclaggio, per le quali sono previste sanzioni sia penali che amministrative. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 25 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI: UNO SGUARDO OLTRE I CONFINI L’Autore analizza l’evoluzione dei controlli societari, dalle loro prime manifestazioni alla crisi economica e finanziaria attualmente in corso. Con un approccio comparativo, il contributo confronta il diritto societario negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania, Francia e Spagna. In particolare, negli Usa gli scandali Enron e WorldCom hanno recentemente mostrato profonde fragilità e problemi. Il Congresso ha parzialmente superato la tradizionale separazione fra Corporate Law e Securies Law, per evitare dissesti in futuro. In passato, la legge statale regolava la società azionaria; la legge federale i mercati borsistici. Tuttavia, il diritto federale ha oggi esteso la propria competenza sull’organizzazione interna delle società. Ad esempio, il Sarbanes Oxley Act ha rafforzato il ruolo del Chief Executive Officer (CEO) e dell’Audit Committe. Anche gli amministratori indipendenti ricoprono un’importanza crescente. La normativa americana è un modello per gli altri Stati. La direttiva 2006/43/CEE dell’Unione europea ha modificato la disciplina dei controlli contabili: gli enti di interesse pubblico devono dotarsi di un “comitato per il controllo interno e la revisione contabile”, largamente ispirato al sistema angloamericano. Il modello italiano è un “unicum” nel panorama internazionale: nessun Paese dispone di un organo paragonabile al collegio sindacale, inteso come un organo sociale di controllo interno sulla gestione. Tutti gli Stati hanno rafforzato i controllori dei conti, mentre l’Italia ha preferito potenziare l’istituto dei sindaci. L’integrazione fra il diritto societario italiano e quello europeo risulta, così, più difficile: forse, la situazione necessita di un ripensamento? di RICCARDO RUSSO IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 26 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI 1. Brevi considerazioni introduttive. I controlli societari1 rappresentano uno dei nodi più complessi della corporate governance2. I frequenti interventi dei legislatori nazionali, e di quello comunitario, testimoniano la rilevanza della materia e la sua costante necessità di aggiornamento. Il tema, infatti, non è stato insensibile alle emergenze che, nel corso degli ultimi anni, hanno interrogato la solidità dell’impianto delle società di capitali; l’insorgere di ingenti dissesti nei bilanci e la perdurante crisi economica e finanziaria hanno rivelato notevoli fragilità. A tali criticità, sostanzialmente comuni alle più rilevanti economie mondiali, sono state date molteplici soluzioni. Negli Stati Uniti, agli eccessi del management, e di Wall Street, si è reagito incrementando l’intervento federale, con la conseguenza di una progressiva erosione della competenza statale sul diritto societario. In Europa, l’azione autonoma dei Paesi membri è stata affiancata dall’approvazione della normativa comunitaria, che ha tentato di ridurre le differenze esistenti fra i singoli ordinamenti. Al di là di specificità più o meno marcate, vi sono coordinate comuni entro cui inquadrare le riforme più recenti: pressoché ovunque si assiste, infatti, ad un potenziamento dei controlli societari, al rafforzamento delle prerogative dei consiglieri indipendenti, al tentativo di rendere più trasparente ed attendibile l’informazione societaria. 1 Per una trattazione esaustiva si vedano, almeno, MONTALENTI, Società per azioni, corporate governance e mercati finanziari, Milano, 2011; GALGANO , Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2013; BRAINBRIDGE, Corporate Law, New York, 2009; EISENBERG , The Structure of the Corporation. A Legal Analysis, Boston-T oronto, 1976; RIOLFO , Gran Bretagna e Stati Uniti: il sistema di amministrazione e controllo delle companies e delle corporations in AA .VV., Percorsi di diritto societario europeo, a cura di P EDERZINI, T orino, 2011, 265 ss.; RONDINELLI, Il sistema dualistico di amministrazione e controllo nella società per azioni tedesca, ivi, 208 ss.; AA .VV., Lecciones de derecho mercantil, Navarra, 2008; SÁNCHEZ CALERO, Instituciones de Derecho mercantil, 1998, Madrid; NACIRI, Traité de gouvernance corporative: théories et pratiques à travers le monde, Saint-Nicolas (Québec), 2006; GUYON , Droit des affaires, Paris, 1986. 2 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 159 vede nella materia “ uno dei temi fondamentali, se non il tema fondamentale, della corporate governance negli ordinamenti dei paesi industriali avanzati”. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 27 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI All’interno della disciplina italiana sono numerosi gli indicatori di un’apertura verso altre esperienze giuridiche: si pensi ai modelli alternativi di governance; all’impianto della legge a tutela del risparmio, ispirata in larga parte all’americano Sarbanes-Oxley Act; al ruolo riconosciuto agli amministratori non esecutivi. L’obiettivo della presente ricerca consiste, essenzialmente, nel risalire alle fonti originarie di tali innesti di diritto straniero sul corpus del diritto societario italiano.. 2. Il sistema angloamericano: alle fonti del modello monistico. 2.1. S tati Uniti: la corporation fra Corporate Law e Securities Law. Negli Stati Uniti, la società per azioni è chiamata “corporation”: il nome riflette l’attribuzione di una specifica caratteristica, l’“incorporation”. Una dizione, quest’ultima, equivalente alla “personalità giuridica” del nostro codice civile (art. 2331 c.c.). “Corporation” individua la “società con soci a responsabilità limitata”, dato che “il significato assunto, nella tradizione inglese, della incorporation (…) è quello di concessione del beneficio della responsabilità limitata”3. Della corporation esistono due varianti: la publicly held corporation e la closely held corporation. La publicly held corporation è una società a larga base azionaria, con azioni quotate in borsa; la closely held corporation, invece, una società a ristretta base azionaria, non quotata4. 5 L’ordinamento societario statunitense è informato al principio di separazione : i mercati sono disciplinati dalla legge federale (Securities Law), la società per azioni dai singoli Stati (Corporate Law) 6. Un esempio può (forse) contribuire a rendere più chiaro il punto in questione: si consideri il caso di due società per azioni americane, operanti in più Stati e quotate a Wall Street. Si ipotizzi, ora, che una abbia la propria sede sociale a Dover, capitale del Delaware; l’altra, invece, a Trenton, nel confinante New Jersey. In materia di scambi sui mercati, trattandosi di società quotate, esse si atterranno entrambe alla Securities Law; in materia di organizzazione interna, invece, avendo sede 3 4 5 6 GALGANO, Diritto commerciale, cit., 130. RIOLFO, op. cit., 265. MONTALENTI, Società per azioni, cit., 5. RIOLFO, op. cit., 264 e MONTALENTI, Società per azioni, cit., 6. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 28 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI in due Stati differenti, saranno assoggettate, rispettivamente, al Delaware Corporate Law ed al New Jersey Corporate Law. La suddivisione fra Corporate Law e Securities Law, così come la differenziazione fra singoli diritti statali non è né rigida né assoluta. L’azione congiunta di due differenti tendenze contribuisce a renderne più sfumati i confini: da un lato, il legislatore federale espande la propria influenza a scapito dell’autonomia statale; dall’altro, il diritto societario tende a variare sempre meno da Stato a Stato. 2.2. (segue): il tramonto del principio di separazione. Lo sviluppo del diritto e dell’economia degli USA induce a ritenere che la divaricazione fra Corporate Law e Securities Law sia mutevole nel tempo. Particolarmente netta in occasione dei primi interventi federali sulla Borsa, è divenuta via via più sfumata. O ggi, infatti, il principio di separazione volge, sotto certi aspetti, al tramonto: a seguito di ingenti tracolli finanziari – in primis, Enron e WorldCom – materie fino ad allora riservate alla legge statale sono state attratte nella competenza 7 federale . Con l’approvazione del Sarbanes-Oxley Act, ad esempio, il Congresso ha dettato regole che incidono anche sulla distribuzione dei poteri fra gli organi sociali. La regolamentazione federale dei mercati è uno dei più grandi (e duraturi) risultati del “periodo di straordinario fermento legislativo” seguito alla Grande Crisi del 19298. L’inedito interesse del governo per un settore tradizionalmente lasciato all’autonomia privata non contò subito su una piena legittimazione. Nonostante il diffuso sentore che la mancanza di una normativa federale avesse aggravato la situazione di Wall Street, l’intervento sui mercati, all’indomani della vittoria di Franklin Delano Rooosevelt (1932), incontrò un’iniziale diffidenza, dovuta al mancato ritorno dell’economia americana, nel breve periodo, ai livelli difficilmente sostenibili dei 9 “ruggenti” anni Venti . A convincere l’opinione pubblica fu, probabilmente, anche la costanza con cui Roosevelt perseguì la ricostruzione di un clima di fiducia fra gli investitori e ne fece una 7 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 7. CUSHMAN , The Great Depression and the New Deal, in AA .VV., The Cambridge History of Law in America, III, edited by GROSSBERG – TOMLINS, New York, 2008, 268. 9 MARK, The corporate economy: ideologies of regulation and antitrust, 1920-2000, in AA .VV., The Cambrige History of Law in America, cit., 628 ss. 8 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 29 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI delle principali priorità del governo 10, da realizzarsi proprio attraverso il controllo pubblico della finanza (“social control over finance”) 11. Grazie al proprio carisma, il Presidente conseguì una schiacciante conferma nelle urne (1936) e spinse il Partito Democratico verso una sequenza ininterrotta di vittorie (1932 – 1946), che assicurarono ampie maggioranze al Congresso con le quali portare a compimento l’ambizioso programma di riforme del New Deal, in sintonia con 12 le aspettative di larghi settori della società americana . Il clima emergenziale determinato dalla Seconda guerra mondiale – testimoniato anche dalla corsa di Roosevelt per un terzo (1936) ed un quarto (1940) mandato alla Casa Bianca, fatto inaudito per un Presidente13 – così come la vittoria degli USA sullo scacchiere bellico e la tenuta complessiva del sistema economico riconciliarono l’opinione pubblica con il sistema finanziario 14. La politica economica inaugurata da Roosevelt si consolidò, infine, nel corso del Dopoguerra, anche grazie ai risultati conseguiti dall’industria americana nell’ambito della ricostruzione dei Paesi danneggiati dal conflitto15. 2.3. (segue): più legislatori, una materia: corsa verso l’alto o verso il basso? La compresenza di più legislatori statali coinvolti nella disciplina della corporation è un’applicazione della teoria della regulatory competition 16. Inizialmente pensata per descrivere le dinamiche della finanza pubblica e della tassazione, la teoria 10 CUSHMAN , op. cit., 273. P RITCHARD – THOMP SON, Securities Law and the New Deal Justices, in Virginia Law Review, 95, 2009, 846. 12 MARK, op. cit., 628. 13 Si impone, a tal proposito, una brevissima considerazione di carattere storico. Seguendo la consuetudine inaugurata da George Washington, nessun Presidente americano prima di Roosevelt aveva mai cercato un terzo mandato. Affinché si tornasse ad osservare il limite dei due mandati, nel 1951 il Congresso approvò il XX Emendamento alla Costituzione: un riconoscimento palese del carattere del tutto eccezionale delle circostanze che avevano permesso la rottura della tradizione. 14 MARK, op. cit., 633. 15 MARK, op. cit., 628. 16 MALBERTI – GHEZZI – VENTORUZZO , Commento sub 2380 c.c., in AA .VV., Commentario alla riforma delle società, diretto da MARCHETTI – BIANCHI – GHEZZI – NOTARI, Milano, 2005, 48. 11 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 30 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI dell’economista americano Charles Tiebout 17 afferma che “ponendo in competizione tra loro più legislatori, sia possibile raggiungere, qualora siano soddisfatte determinate condizioni, un risultato più efficiente di quello ipotizzabile nel caso in cui vi sia soltanto 18 un unico legislatore” . Come un Giano Bifronte, la concorrenza fra ordinamenti ha due volti: può avere effetti particolarmente vantaggiosi o per gli azionisti (race to the top) 19 o per gli amministratori (race to the bottom)20. Secondo i sostenitori della teoria della race to the top, la possibilità di scelta fra più ordinamenti (free choice of law) favorisce gli Stati la cui legislazione assicuri la massimizzazione del valore delle azioni. Coloro che, al contrario, accolgono l’opposta teoria della race to the bottom, ritengono che gli Stati pieghino il proprio diritto societario agli interessi degli unici soggetti che decidono dove collocare la sede della corporation: gli amministratori. Per arginare gli effetti deleteri della race to the bottom, è stato suggerito di coinvolgere il legislatore federale nella predisposizione di National Corporate Law Standards21; si ridurrebbero le distanze fra modelli e si garantirebbe un nucleo intangibili di regole comuni. Un chiaro indice di come la separazione fra Corporate Law e Securities Law sia sempre meno marcata. 17 T IEBOUT, A Pure Theory of Local Expenditure, in Journal of Pol. Ec., 1956, 416 ss. MALBERTI – GHEZZI – VENTORUZZO , op. cit., 47 ss, precisano quali siano tali condizioni: fra gli ordinamenti, deve sussistere “ una mobilità perfetta e senza costi dei soggetti sottoposti a regolamentazione”; questi ultimi devono essere “ perfettamente informati in relazione alla situazione in cui si verrebbero a trovare” negli altri sistemi giuridici; ai soggetti deve essere conferita, poi, la “possibilità di scegliere tra un ampio numero di ordinamenti”; non devono esistere esternalità; i legislatori non devono risultare “ sottoposti a vincoli esterni nella produzione delle loro regolamentazioni”; infine, gli ordinamenti in concorrenza “ devono aver raggiunto una dimensione di crescita ottimale”. 19 W INTER JR., State Law, Shareholder Protection and the Theory of the Corporation, in Journal Legal Stud., 1977, 251 ss; ROMANO, Law as a Product: Some Pieces of the Incorporation Puzzle, in Journal of Law, Econ. & Org., I, 1985, 225 ss. 20 CARY , Federalism and Corporate Law: Reflections Upon Delaware, in Yale L.J., 1974, 663 ss. 21 CARY , op. loc. ult. cit. 18 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 31 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI 2.4. (segue): “Why Corporations Choose Delaware”: la dottrina davanti al successo di uno S tato. I commentatori hanno parlato, a ragione, di “predominio” 22 della legislazione del Delaware, l’ordinamento “più all’avanguardia nell’elaborazione di regole normative” in 23 campo societario . La supremazia del Delaware è efficacemente riassunta dalla copertina dell’edizione del 1993 di uno dei più importanti saggi della letteratura giuridica statunitense: “The genius of American Corporate Law”, di Roberta Romano, docente alla Yale Law School 24. In un quadrato, sono raffigurate diverse persone nelle vicinanze di alcuni banconi di un ufficio, accanto ai quali è riportato, su un cartello, il nome di uno Stato americano; il bancone del Delaware è l’unico davanti al quale si formi una coda considerevole. Fin qui, il dato di fatto: le società americane, lasciate libere di scegliere in quale Stato collocare la propria sede, e quindi di decidere a quale normativa statale assoggettarsi, tendenzialmente optano per il Delaware. E’ interessante soffermarsi sulle ragioni alla base di questa netta e duratura preferenza. Il tema è affrontato con estrema chiarezza da Lewis S. Black, Jr., esponente di primo piano del mondo forense americano, nel suo opuscolo “Why Corporations 22 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 7. In un precedente contributo, l’Autore ha definito il “mercato delle regole” degli Stati Uniti come un “ mercato oligopolistico”, che risulta “nettamente dominato” dal modello del Delaware: v. ID ., Corporate governance, consiglio di amministrazione, sistemi di controllo interno: spunti per una riflessione, in Riv. soc., 2002, I, 806. 23 RIOLFO, op. loc. ult. cit. 24 Dell’opera – ROMANO , The genius of American Corporate Law, Washington, 1993 – è stato dato un giudizio ampiamente lusinghiero dal giudice Ralph K. Winter: il saggio “typifies a devolution in academic discourse regarding corporate law”. La sua originalità risiederebbe, fra le altre cose, nel titolo scelto dalla docente: “Twenty years ago, it would have been inconceivable that a scholar such as Roberta Romano (…) would publish a work with such a title. Twenty years ago, legal scholars were herdlike in regarding corporate law as a species of consumer protection in which the law’s role was to protect helpless investors by hogtying a predatory corporate management”: così W INTER JR., Foreword to ROMANO , The genius, cit., IX. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 32 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI Choose Delaware”25. L’autore ritiene che le cause del fenomeno siano molteplici: “I think the answer is not one thing but a number of thing”. Il diritto societario del Delaware è “uno dei più avanzati e flessibili” ed è regolarmente studiato nelle aule delle law school; la popolazione dello Stato rivela un atteggiamento “generally pro-business”, tenuto in grande considerazione dai suoi rappresentanti, che hanno fatto dell’aggiornamento della Corporate Law una delle proprie priorità; il Secretary of State’s Office si distingue per la propria efficienza, 26 offrendo agli operatori commerciali servizi ritenuti assolutamente di prima qualità . Inoltre, le sue corti sono quelle “più preparate nella risoluzione delle problematiche” della corporation 27. L’affidabilità dei giudici di uno Stato, infatti, ha una rilevanza persino maggiore rispetto alla legge. Diversi Stati, nonostante abbiano varato una normativa societaria ispirate al Delaware, non sono, tuttavia, riusciti ad attrarre società che là avessero già fissato la propria sede28. L’esistenza di una Court of Chancery, appositamente dedicata alla materia societaria, poi, assicura una tempistica rapida e certa nelle controversie giudiziarie 29. Fondata nel 1792, ha saputo ritagliarsi un’importanza ed una reputazione che hanno ormai superato i confini dello Stato; nel corso della sua storia plurisecolare, ha potuto contare sui migliori avvocati, che vi hanno servito come “chancellors” e “vicechancellors” 30. Ad un elevato numero di società con sede in uno Stato corrispondono, per quello Stato, ingenti introiti fiscali: la consapevolezza di ciò ha spinto altre realtà ad adottare le soluzioni giuridiche del Delaware. Il risultato è la “sostanziale uniformità” del diritto 31 societario americano . Questa ulteriore circostanza è la più importante e la più difficile da spiegare: Black racconta che, interrogato sui vantaggi che garantirebbe un “national corporation 25 BLACK , JR., Why Corporations Choose Delaware, Dover, 2007, da consultare su corp.delaware.gov. 26 BLACK, JR., op. cit., 1 ss. 27 RIOLFO, op. loc. ult. cit.. 28 MONTALENTI, op. loc. ult. cit. 29 BRAINBRIDGE, op. cit., 9. 30 BLACK, JR., op. cit., 5. 31 RIOLFO, op. loc. ult. cit. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 33 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI law”, un docente universitario avrebbe risposto, con disarmante semplicità, che ne esiste già uno: “Si chiama Delaware corporation law” 32. In definitiva, la storia e la tradizione che attorniano il diritto societario del Delaware gli attribuiscono un grado di rispetto, a livello di Federazione, che non può 33 essere in alcun modo pareggiato . 2.5. (segue): dal managing board al monitoring board. Il ruolo degli independent directors. La struttura della corporation è caratterizzata dal modello dell’one-tier board: ciò significa che la suddivisione fra mansioni di gestione e compiti di controllo non si riflette nella predisposizione di due distinti organi. Del resto, già il solo numerale “one” riassume, meglio di qualsiasi altra possibile spiegazione, il fatto che l’amministrazione e la sorveglianza siano ricomprese in un unico organo, il consiglio di amministrazione34. Si può registrare, en passant, come un simile assetto non manchi di presentarsi anche nel modello monistico del codice civile italiano 35. L’esistenza di un solo organo investito di funzioni che, nel sistema tradizionale, sono tenute rigidamente distinte impone l’adozione di un accorgimento da parte della società: affinché la supervisione sia attendibile ed effettiva, è necessario che essa sia affidata soltanto a quegli amministratori che siano sprovvisti di attribuzioni esecutive36. In aderenza ad una moderna visione del consiglio di amministrazione 37, il board statunitense accentra funzioni che afferiscono più al controllo, che non alla gestione. La sua storia recente è caratterizzata dal passaggio da un “consiglio che gestisce” (managing board) ad un “consiglio che supervisiona” (monitoring board). Particolarmente attenta al tema si è rivelata l’analisi di M elvin Anron Esinberg che, già nel corso degli anni ’70 del secolo scorso, ha tratteggiato con precisione i 32 BLACK, JR., op. cit., 2. BLACK, op. loc. ult. cit. 34 RIOLFO, op. cit., 300. 35 V. artt. 2409 sexiesdecies ss. c.c. 36 EISENBERG , op.cit., 171. 37 V., all’interno di in AA .VV., I controlli societari. Molte regole, nessun sistema, Milano, 2010: BIANCHINI – DI NOIA , Il reticolo dei controlli societari: lo stato dell’arte, 2; FERRARINI, Funzione del consiglio di amministrazione, ruolo degli indipendenti e doveri fiduciari, 51. 33 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 34 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI contorni del c.d. monitoring model 38, all’interno del quale il consiglio si limita a verificare l’adeguatezza dei risultati conseguiti dagli amministratori esecutivi. Nell’applicazione del modello, il consiglio – pur restando saldamente “the most 39 prominent actor in corporate governance” – si trova ad essere munito di un potere di gestione soltanto “teorico” 40. La dottrina ha posto in luce lo iato esistente fra il paradigma astratto del board in principle ed il board in practice 41: la prassi, infatti, consegna un’immagine del consiglio di amministrazione lontana da quella che, nel tempo, gli è stata affibbiata. Il board non è in grado di offrire agli azionisti rassicurazioni circa le prospettive del loro investimento: gli amministratori non esecutivi, a causa delle asimmetrie informative (lack of knowledge) da cui sono affetti, finiscono sovente con l’approvare acriticamente, quasi con un solo cenno del capo (nodding approval), le determinazioni degli esecutivi. Di conseguenza, in fatto di controllo, spesso il board dà dimostrazione di “inerzia”42. Un possibile rimedio a questa situazione risiede, forse, nel rendere più omogeneo il livello di conoscenza delle diverse categorie di amministratori43. A migliorare la qualità dell’azione del board potrebbe contribuire una forte valorizzazione dell’informazione societaria, alla quale dovrebbe essere riconosciuta funzione di governance: una gestione improntata alla trasparenza induce gli amministratori a tenere condotte virtuose e a difendere la propria reputazione44. Caratteristica del sistema americano è, inoltre, la presenza dei consiglieri indipendenti (independent directors): elevati a “simbolo di buon governo societario” 45, essi devono, essenzialmente, vigilare affinché gli amministratori esecutivi non 38 EISENBERG , op. cit., passim. HOP T, Comparative Corporate Governance: The State of the Art and International Regulation, 2011, 24, reperibile al sito ssrn.com, 40 RIOLFO, op. cit., 267 ss. 41 W ILLIAMSON , Corporate Boards of Directors: In Principle and in Practice, in Journal of Law, Econ. & Org., 2008, 247; MACE , Directors: Myth and Reality, Cambridge, 1971, passim. 42 FERRARINI, op. cit., 64; STAP LEDON – LAWRENCE , Board Composition, Structure and Independence in Australia’s Largest Listed Companies, in Melbourne University Law Review, 1997, 21 ss. 43 W ILLIAMSON, op. cit., 268. 44 KRAAKMAN , Disclosure and Corporate Governance: An Overview Essay, in FERRARINI – HOP T – W INTER – WYMEERSCH, Reforming Company and Takeover Law in Europe, Oxford, 2004, 97 ss. 45 BIANCHINI – DI NOIA , op. cit., 8. 39 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 35 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI perseguano interessi extrasociali e non tentino di procurarsi vantaggi indebiti nell’espletamento della propria attività. La corporation americana è il luogo più fertile per lo sviluppo e l’affermazione degli amministratori indipendenti: in società quali le corporations d’Oltreoceano, a proprietà diffusa, essi devono esercitare quel controllo sull’operato del management che 46 i singoli (e numerosissimi) azionisti tendono a non svolgere . Il requisito qualificante di tale tipologia di amministratori rappresenta uno dei profili più critici della loro intera disciplina 47: la determinazione dell’esatto contenuto dell’indipendenza, infatti, è impresa poco agevole, anche per via della dimensione “tanto vaga quanto totemica” assunta, di recente, dall’espressione48. Senza volersi addentrare in un’esegesi dell’indipendenza che esula dall’oggetto del presente contributo, ci si può limitare ad una semplice considerazione: perché un consigliere sia indipendente, è richiesta la sua “estraneità” rispetto ad “aggregazioni, anche pienamente legittime, di interessi”49; tuttavia, se finora non si è giunti ad una “definizione comune soddisfacente” – né nell’esperienza statunitense né in quella internazionale – ciò è dovuto all’“inadeguatezza di una qualunque nozione che si bas i su una lista” per sua stessa natura non esaustiva, di circostanze e situazioni tali da condizionare le valutazioni degli amministratori50. Infine, si può notare come nell’esperienza americana, caratterizzata dalla proprietà diffusa, gli amministratori in questione debbano essere indipendenti, essenzialmente, dal management; invece, nel contesto italiano, nell’ambito del quale le società sono, tendenzialmente, a proprietà concentrata, essi devono esserlo dalle pressioni del socio di controllo. 2.6. (segue): la corporation dopo il Sarbanes-Oxley Act. 46 Il dato è riconducibile al più vasto fenomeno dell’apatia razionale: i piccoli investitori si estraniano volontariamente dai momenti e dalle decisioni che caratterizzano la vita sociale, in quanto del tutto privi di sufficienti incentivi a sostenere costi di informazione e di organizzazione. 47 REGOLI, Gli amministratori indipendenti, in AA .VV., Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da ABBADESSA – P ORTALE, II, Torino, 2006, 407. 48 ROSSI, Un G20 per nuove regole sui derivati, in Il Sole 24 Ore, 3 febbraio 2011, 1. 49 LIBONATI, Conclusioni, in AA .VV., I controlli societari, cit., 197. 50 REGOLI, op. cit., 410. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 36 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI Notevole importanza hanno assunto i comitati (Audit Committees), vere e proprie emanazioni del board, resi obbligatori dal Sarbanes-Oxley Act 51, e composti, secondo una prassi ormai consolidata, da amministratori indipendenti52. 53 Il provvedimento menzionato, di spiccata complessità , è stato preceduto da una fitta attività di inchiesta del Congresso54. Approvato il 30 luglio 2002, ha rappresentato la risposta agli scandali che, da Enron a WorldCom, avevano sconvolto, all’inizio del nuovo millennio, la finanza americana. Nell’approvare le nuove norme, forse favorito dal clima di generale sdegno per le frodi poste in essere da amministratori “infedeli” e revisori “compiacenti” 55, il legislatore federale ha rivelato la “rara” capacità di occuparsi delle cause profonde dei dissesti societari e delle disfunzioni del sistema finanziario 56. Uno degli assi portanti della riforma consiste nell’inasprimento “a tutto campo e in profondità”57 dell’apparato dei doveri, del profilo della responsabilità e del regime sanzionatorio, pecuniario e penale, dei gestori e dei controllori. Nell’applicazione del Sarbanes-Oxley Act si è verificata una sorta di “eterogenesi dei fini” 58: diverse società, pur di non sottostare alle ingerenze previste da provvedimento, hanno rinunciato alla quotazione (delisting). Bisogna ricordare, poi, che il diritto societario nordamericano, tradizionalmente affidato alla competenza dei legislatori statali, è stato oggetto di un’incisiva opera di armonizzazione “federale”, anche grazie al Sarbanes-Oxley Act. Ad accorciarsi non 51 Di “ important role” parla, a tal proposito, HOP T, Comparative Corporate Governance, cit., 37. 52 L’osservazione si deve a RIOLFO , op. cit., 282. 53 MONTALENTI, L’amministrazione sociale dal Testo unico alla riforma del diritto societario. Estratto, in Giur. comm., 2003, I, 444. 54 BENEISH – BILLINGS – HODDER, Internal Control Weaknesses and Information Uncertainty, 1, su ssrn.com. 55 MONTALENTI, op. loc. ult. cit. 56 CUNNINGHAM, The Sarbanes-Oxley Yawn: Heavy Rhetoric, Light Reform (And it Might Just Work), 2003, 2, reperibile all’indirizzo ssrn.com, ricostruisce il contesto in cui è stato assunto il provvedimento: “ facing a series of accounting and corporate governance scandals from Enron Corp. to WorldCom Inc. at the dawn of the new millennium, Congress possessed that rare political andinstitutional capacity to address deep causes and systemic dysfunction. Congress used this episodic power opportunity to enact the Sarbanes-Oxley Act of 2002”. 57 MONTALENTI, L’amministrazione sociale, cit., 444. 58 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 8. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 37 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI sono state soltanto le distanze fra i diversi Stati, ma anche quelle fra gli U SA, complessivamente considerati, e la UE. È impossibile tacere del fatto che il diritto societario europeo sia oggi – in virtù dell’uniformazione resa possibile dalla 59 legislazione comunitaria – segnato proprio da una “tendenza federale” . Contribuisce al “processo di convergenza” tuttora in atto fra i due ordinamenti anche un ulteriore dato: la disciplina dei mercati finanziari – ricompresa, negli Stati Uniti, nella Securities Law – sta progressivamente uscendo, nel contesto europeo, dall’alveo della legislazione nazionale, per indirizzarsi, oggi, verso una regolamentazione armonica ed uniforme, un domani, forse, verso un’unica Autorità di Vigilanza Europea 60. 2.7. Regno Unito: cenni generali alla struttura della company. Nel sistema inglese, “corporation” designa, in generale, una persona giuridica pubblica o privata. Se si desidera fare specifico riferimento a quest’ultima tipologia, allora è preferibile parlare di “company” o, per sottolinearne ancor meglio il tratto della responsabilità limitata, di “limited company” 61. La società per azioni si sdoppia in public e private company. Nella prima, il numero di soci è illimitato e le azioni sono liberamente trasferibili. Nella seconda, invece, lo statuto limita il trasferimento delle azioni; i soci fondatori fissano, nel memorandum of association, una sorta di atto costitutivo, il numero dei soci, in ogni caso non superiore a cinquanta; non è possibile rivolgere al pubblico inviti alla 62 sottoscrizione di titoli . La company inglese e la corporation americana sono accomunate dal fatto che entrambe hanno adottato il modello dell’one-tier board. Come noto, il diritto societario inglese, ha storicamente, e logicamente, preceduto quello nordamericano 63. Parlare “di 59 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 11. Di obiettivo che “ pare lontano” si legge in MONTALENTI, op. loc. ult. cit.; la crisi finanziaria in corso, secondo l’Autore, ha giocato un ruolo rilevante nell’evidenziare quanto distante sia, ancora, il traguardo di una “ maggiore uniformazione in particolare sul piano di una regolazione sovranazionale dei mercati”. 61 GALGANO, Diritto commerciale, cit., 129. 62 RIOLFO, op. cit., 289. GALGANO , Diritto commerciale, cit., 157. 63 RIOLFO, op. cit., 287 ss. 60 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 38 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI un modello sostanzialmente comune” 64 significa dare atto dell’avvenuta contaminazione tra i due ordinamenti. In particolare, è la legislazione britannica a presentarsi come “largamente ispirata al modello statunitense”65. 2.8. (segue): il contributo dell’autodisciplina: il Combined Code on Corporate Governance. A recepire i frutti del dibattito su quale potesse essere la composizione migliore 66 dei consigli di amministrazioni, è stato il Combined Code on Corporate Governance , un codice di autodisciplina. L’adozione delle sue previsioni costituisce un requisito indispensabile all’ammissione alla quotazione: le società che intendano ottenere l’inserimento nelle listing rules, in base al principio del complay or explain, sono tenute a giustificare il loro mancato adeguamento alle prescrizioni del Combined Code 67. L’elaborazione del codice ha modificato radicalmente la percezione ed il ruolo dei consiglieri non esecutivi: un tempo messi in ombra ed emarginati dal preponderante peso degli esecutivi – e, specialmente, del chief executive officer (CEO) – essi conoscono, oggi, un inedito prestigio 68. Nel sistema britannico hanno fatto la propria comparsa anche gli amministratori indipendenti, che occupano una posizione fondamentale anche in altri modelli di governance presenti nella UE69, oltreché nel contesto statunitense. Il Combined Code 70 elenca i requisiti di indipendenza che tali consiglieri devono possedere . 64 RIOLFO, op. loc. ult. cit. GHEZZI, Sistemi alternativi di amministrazione e controllo, in AA.VV., Commentario alla riforma delle società, cit., 206. 66 Per una ricostruzione della genesi del codice, v. RIOLFO , op. cit., 301: il Combined Code è “ il risultato della sintesi delle conclusioni” a cui erano giunti il Cadbury (il cui ultimo rapporto è del 1992) e il Greenbury Committee (1995), come riunite e adattate dall’Hampel Committee (1998). Da un simile fermento si ricava come “ la spinta all’adozione di nuove modalità organizzative” sia determinata “ dalla sensazione di inadeguatezza delle strutture societarie” esistenti. 67 RIOLFO, op. loc. ult. cit. 68 RIOLFO, op. loc. ult. cit. 69 REGOLI, Amministratori indipendenti, cit., 391. 70 V. la Sect. A.3.1. del codice di autodisciplina inglese. 65 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 39 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI La company, public o private, è tenuta a procedere alla nomina di uno o più revisori – siano essi persone fisiche o giuridiche – che siano iscritti nel c.d. Register of Auditors. La funzione principale degli Auditors consiste nell’informare i soci in relazione alla regolare tenuta della contabilità. Il potere di nomina e revoca degli stessi è affidato all’assemblea degli azionisti (general meeting). Al fine di evitare, però, che la designazione dei revisori sia in qualche modo orientata dagli amministratori – evenienza tutt’altro che remota – è stato previsto, in via di autodisciplina, che sia l’audit committee a proporre la nomina 71 all’assemblea stessa . 3. L’esperienza tedesca come culla del sistema dualistico. 3.1. Una premessa lessicale. Sono numerose le espressioni con le quali si richiama l’assetto organizzativo della società per azioni tedesca. Ad una certa parte della dottrina italiana, è apparso preferibile impiegare la dizione “modello dualistico” – nota anche nella variante anglosassone di “two-tier board system” – anziché “modello renano” 72. La prima espressione attiene alla distribuzione del potere amministrativo all’interno della società per azioni (Aktiengesellschaft); la seconda individua il peculiare assetto del sistema societario ed industriale tedesco. La dizione “two-tier board system” parrebbe suggerire che il potere gestorio sia 73 esercitato da due organi amministrativi (Verwaltungsorgane) : il consiglio di gestione 74 (Vorstand) e quello di sorveglianza (Aufsichtsrat) . Si tratta di una tesi che non ha incontrato il favore unanime dei commentatori: è stato autorevolmente sostenuto, infatti, che, anche nel sistema dualistico tedesco, “il vero organo di gestione della società” è il solo Vorstand75. 71 Le indicazioni sono tratte da RIOLFO, op. cit., 309. La precisazione lessicale si deve all’intuizione di RONDINELLI, op. cit., 208. 73 RONDINELLI, op. loc. ult. cit. 74 RONDINELLI, op. loc. ult. cit. Il quadro degli organi sociali si completa con quest’ultimo dato: il termine “Hauptversammlung” designa, invece, l’assemblea, anche indicata come “Basiorgan” 74 , per sottolineare che rappresenta la sede nella quale ai soci è data la possibilità di esercitare i propri diritti. 75 MONTALENTI, Democrazia industriale e diritto dell’impresa, Milano, 1981, 85. 72 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 40 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI Relativamente al consiglio di sorveglianza, è necessario precisare che uno dei suoi tratti tipici consiste nella titolarità di un potere di “supervisione” e di “indirizzo”76. Di conseguenza, si tende ad accostare l’Aufsichtsrat al consiglio di amministrazione del modello latino – in ragione delle note attribuzioni di vigilanza 77 riconosciute al suo plenum –, piuttosto che al collegio sindacale . Il legislatore tedesco, con il c.d. Transparenz- und Publizitätsgesetz (TransPuG), emanato il 19 luglio 2002, ha tenuto a rafforzare l’autonomia del consiglio di gestione nei confronti del consiglio di sorveglianza. Senza porre in discussione il potere di indirizzo dell’Aufsichtsrat, la norma ha operato un’importante precisazione: lo statuto sociale deve prevedere espressamente quali siano le decisioni del Vorstand che debbano essere sottoposte all’autorizzazione dell’organo di controllo 78. L’indicazione “modello renano” può essere più opportunamente utilizzata per alludere ad “un più ampio complesso di relazioni tra finanza e società per azioni peculiare dell’economia tedesca” 79. Il sistema affermatosi in Germania, infatti, è innervato da un “forte intreccio tra capitale industriale e finanziario” che “ha trovato nel sistema dualistico di gestione societaria il momento istituzionale di intersezione” 80. Le origini del two-tier board system e la sua successiva evoluzione, del resto, riflettono una profonda adesione ad idee marcatamente dirigiste: le relazioni fra lo Stato, l’industria ed il sistema bancario costituiscono il “punto centrale per lo sviluppo economico e sociale” 81. Le ragioni della presenza di rappresentanti degli istituti bancari nei consigli di sorveglianza delle società maggiori sono da ricercarsi nella “fitta rete di partecipazioni reciproche” che conferisce alle banche non solo una notevole influenza sulle società, ma 82 anche il potere di orientarne le “strategie di lungo termine” . 76 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 186. MONTALENTI, op. loc. ult. cit. 78 V. § 111, c. 4, della legge azionaria tedesca, approvata il 6 settembre 1965 – in sostituzione della precedente legge del 30 gennaio 1937 – e successivamente modificata. La legge in parola è anche nota con il nome esteso di Aktiengesetz o con l’abbreviazione AktG. 79 RONDINELLI, op. loc. ult. cit. 80 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 182. 81 FORTUNA , Corporate governance. Soggetti, modelli e sistemi, Milano, 2001, 92. 82 RONDINELLI, op. loc. ult. cit. 77 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 41 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI 3.2. La rappresentanza dei dipendenti nell’Aufsichtsrat come “architrave” della cogestione. Come è stato autorevolmente registrato, al “tradizionale rapporto bilaterale” fra azionisti, da una parte, e amministratori, dall’altra, è venuto gradualmente a sovrapporsi, nel contesto europeo, un “rapporto trilaterale”: alle figure menzionate, devono aggiungersi, infatti, i dipendenti della società. Nelle parole di Francesco Galgano, la 83 tendenza ha conosciuto “la più completa realizzazione” proprio in Germania . In particolare, la presenza di rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati nel consiglio di sorveglianza costituisce la “caratteristica peculiare” del diritto societario tedesco84 e l’“architrave” della cogestione (Mitbestimmung) 85. Quest’ultima è considerata un “istituto funzionale piuttosto alla rappresentanza di interessi altri e all’informazione sulla gestione che non alla vera e propria codeterminazione delle scelte gestorie” 86. In particolare, la cogestione è “un sistema di controllo della gestione dell’impresa, dall’interno degli organi societari”. Il controllo, non consistendo in “un potere di intervento determinante o condizionante la gestione”, deve intendersi, piuttosto, “come diritto ad essere informati sulle modalità” della gestione stessa87. La Mitbestimmung attiene tanto al diritto commerciale, quanto al diritto del lavoro: da un lato, “disciplina le modalità di partecipazione di una data categoria di soggetti all’interno di un organo societario”; dall’altro, contribuisce alla “tutela dei diritti dei lavoratori” 88. La cogestione non è stata recepita in occasione della riforma del diritto societario italiano: il modello dualistico del nostro codice civile, infatti, non solo non prevede la partecipazione dei lavoratori al consiglio di sorveglianza, ma anzi stabilisce che i dipendenti della società versano – ex artt. 2409 duodecies, c. 1, lett. c, c.c., e 148, c. 4 bis, t.u.f. – in situazione di incompatibilità. Ad orientare il legislatore verso una scelta di questo tipo è stata, con ogni probabilità, la “tradizionale ostilità sindacale e imprenditoriale” verso la cogestione89. 83 84 85 86 87 88 89 GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005, 206 ss. RONDINELLI, Il sistema dualistico, cit., 208 ss. MONTALENTI, Società per azioni, cit., 181. MONTALENTI, op. loc. ult. cit. MONTALENTI, Democrazia industriale, cit., 88. RONDINELLI, Il sistema dualistico, cit., 242. MONTALENTI, Società per azioni, cit., 182. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 42 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI Nel contesto tedesco, si distingue fra una “cogestione d’impresa” (Unternehmensmitbestimmung) ed una “cogestione aziendale” (betriebliche Mitbestimmung). La prima designa la partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori nell’Aufsichtsrat; la seconda, invece, si risolve nella costituzione dei consigli di fabbrica (Betriebsräte), idonei ad assicurare una collaborazione fra i dipendenti, attraverso i 90 propri rappresentanti, ed i soggetti preposti alla direzione dell’impresa . 91 Fra le due forme illustrate esiste un’intima connessione , in ragione della quale la dottrina tedesca ha visto nella “cogestione d’impresa” una sorta di braccio lungo (verlängerter Arm) della “cogestione aziendale” 92. 3.3. Il ruolo del consiglio di sorveglianza. Reso obbligatorio nel 1870 93, in occasione del superamento del sistema fondato sull’autorizzazione governativa e la supervisione statale in materia di gestione sociale, il consiglio di sorveglianza occupa una “posizione fondamentale” in seno al “complesso sistema di Corporate Governance” presente in Germania94. A fronte di una sua resa inferiore alle aspettative, il legislatore intervenne già nel 1884, per migliorarne il funzionamento. Oggi, come stabilito dal primo comma del paragrafo 111 della legge azionaria tedesca, all’Aufsichtsrat spetta un’attività di controllo sulla gestione. A fronte di un dato normativo da cui non è possibile ricavare “né la portata né il 95 contenuto” dell’ obbligo di sorveglianza (Überwachungspflicht), non sono mancate prese di posizione nel formante dottrinale ed in quello dell’autodisciplina. Si è ipotizzato che la decisione di non dettagliare le competenze in materia di vigilanza dell’Aufsichtsrat sia dovuta alla consapevolezza che l’esigenza di controllo 90 V. RONDINELLI, op. loc. ult. cit. RONDINELLI, op. loc. ult. cit. 92 HÖP PNER, Unternehmensmitbestimmung unter Beschuss. Die Mitbestimmungsdebatte im Licht der sozialwissenschaftlichen Forschung, in Paper der Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, 2004, 5. 93 HOP T, The German Two-Tier Board, cit., 6. 94 RONDINELLI, Il sistema dualistico, cit., 235. 95 RONDINELLI, Il sistema dualistico, cit., 245. 91 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 43 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI muta nel tempo96. In altre parole, la legge, non cristallizzando una serie definita di prescrizioni, avrebbe evitato il rischio di ingessare eccessivamente i rapporti endosocietari. Il consiglio di sorveglianza, comunque, non è libero “nel determinare in che misura realizzare l’attività di controllo”. In particolare, l’Aufsichtsrat dovrà verificare che il Vorstand, nell’espletare le proprie funzioni, si attenga al rispetto di parametri precisi, elaborati in dottrina: l’attività posta del consiglio di gestione deve rispettare il criterio della legalità, dell’adeguatezza e dell’economicità e non deve violare la legge o 97 lo statuto sociale . Il punto deve essere chiarito ulteriormente: il consiglio di sorveglianza non ha poteri gestori “diretti”, anche se si ammette che lo statuto o il consiglio di gestione possano riservargli poteri autorizzativi. Resta ferma la possibilità per il Vorstand, in caso di mancata autorizzazione da parte dell’Aufsichtsrat, di provocare una decisione dell’assemblea 98. Il codice di autodisciplina (Deutscher Corporate Governance Kodex) 99 prevede esplicitamente che sia “compito” del consiglio di sorveglianza quello di consigliare il Vorstand “nella gestione dell'impresa e di vigilare periodicamente sul suo operato”100. Secondo quanto disposto dal par. 5.3.1., infatti, all’Aufsichtsrat è richiesto di costituire “comitati specializzati per materia”, in ragione delle “specifiche caratteristiche dell’impresa e del numero dei propri membri”. Il successivo par. 5.3.2. – come anche il par. 107 del codice di commercio – prevedono poi l’istituzione di un organo equivalente all’Audit Committee: il consiglio di sorveglianza deve costituire al suo interno un comitato per il controllo interno (Prüfungsausschuss), incaricato anche di vigilare sui revisori contabili (Abschlussprüfers). I revisori esterni devono essere muniti di particolari requisiti soggettivi, oltre a far parte di categorie professionali predeterminate dalla legge. La centralità della loro funzione – si pensi al fatto che qualora sia previsto che il bilancio debba essere sottoposto al loro esame, l’eventuale trasgressione della prescrizione comporta la nullità 96 SEMLER, Überwachungspflicht des Aufsichtsrats, in AG, 1970, 369. RONDINELLI, op. loc. ult. cit. 98 PORTALE , Lezioni di diritto privato comparato, Torino, 2007, 212. 99 Il testo integrale della versione attualmente in vigore è reperibile all’indirizzo www.corporategovernance-code.de. 100 V. par. 5.1.1. del Codice citato. 97 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 44 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI del bilancio stesso – induce a considerarli una sorta di “quarto organo” della società azionaria 101. Essi sono stati, negli anni, anche oggetto di critiche: il verificarsi di fallimenti di dimensioni considerevoli, a pochi mesi dal rilascio di giudizi favorevoli sulla situazione delle società di volta in volta interessate, ha spinto la dottrina ad interrogarsi non tanto sul loro ruolo in sé considerato, quanto piuttosto sugli obiettivi perseguiti, sui doveri e, infine, sul regime della loro responsabilità 102. 4. Il modello spagnolo. 4.1. Il profilo del controllo nell’evoluzione della sociedad anónima. I Paesi neolatini – Spagna e Francia, innanzitutto – impiegano la locuzione “società anonima” (sociedad anónima; société anonyme), un tempo utilizzata anche in Italia 103. Come magistralmente osservato, la dizione evidenzia “il fatto che la denominazione della società (…) può non contenere l’indicazione del nome di alcun socio”: una chiara conseguenza della responsabilità limitata e della indifferenza dell’identità personale dei soci. La società è “anonima” proprio perché “non agisce sotto il nome di alcuna persona” 104. La sociedad anónima trova la propria disciplina nella Ley de Sociedades de Capital 105. La materia dei controlli societari, in particolare quelli contabili, è stata oggetto di una “intensa attività legislativa”, già a partire dall’introduzione del Còdigo de 106 Comercio del 1829 . M eno di vent’anni più tardi, con l’approvazione della Ley del 28 gennaio 1848 e del Reglamento del 17 febbraio, il Còdigo subì un’opera di modifica orientata ad attuare incisive “restrizioni nell’iniziativa commerciale”: la società anonima fu assoggettata ad “una serie di esami e approvazioni”, rimessi al Tribunal de Comercio y registro provincial e del Gobernador Civil della suddivisione amministrativa in cui la società 101 V. RONDINELLI, Il sistema dualistico, cit., 247. HOP T, The German Two-Tier Board, cit., 19. 103 Almeno fino all’approvazione del R.d.l. 24 luglio 1936, n. 1548, che si riferiva già alla “ società per azioni”, nonostante il codice di commercio parlasse ancora di “ società anonima”. 104 GALGANO, Diritto commerciale, cit., 130. 105 La legge in parola è stata approvata con il Real Decreto n. 1/2010, del 2 luglio 2010, ed è entrata in vigore il successivo 1° settembre. 106 COSSU , I controlli societari nell’ordinamento spagnolo, in questa Rivista, 2012, 18, 127. 102 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 45 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI stessa risultasse iscritta107. Carica, quest’ultima, alla quale il Real Orden del 12 dicembre 1857 avrebbe poi conferito la mansione di autentico verificatore contabile. Con l’avvento della c.d. Rivoluciòn liberal del 1868, ci si avviò ad una “rivisitazione di tutta la legislazione del commercio spagnolo”. L’ingombrante figura 108 del Gobernador, in forza del nuovo Còdigo de comercio del 1885 , cedette il passo ad 109 una carica di nuovo conio, l’Experto Titulado Superior . Il suo compito principale era di effettuare – da una posizione di terzietà ed indipendenza – una verifica nei confronti del bilancio di esercizio 110. Una revisione “moderna” 111 – ispirata, quindi, agli stessi principi alla quale essa si attiene oggi – iniziò ad affermarsi, nella realtà spagnola, solo a partire dal 1915, soprattutto nelle società azionarie controllate da investitori stranieri, in particolare inglesi 112. Un altro snodo nell’evoluzione del profilo dei controlli societari è rappresentato dalla creazione, nel 1943, dell’Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas de España. L’istituto – conosciuto anche con la sigla ICJCE – assume la configurazione giuridica dell’ente pubblico, e risulta “vincolato organicamente” al M inistero dell’Economia e delle Finanze 113: vi fanno parte, come dice la sua denominazione, gli Auditores Censores Jurados de Cuentas, ovvero i revisori, persone fisiche o giuridiche 114. 107 COSSU , op. loc. ult. cit. V. art. 41 del testo legislativo menzionato nel testo. 109 Così COSSU , op. cit., 128. 110 L’osservazione si deve a MENENEZ MENENDEZ, Dictamen sobre la interveciòn de los Censores Jurados de Cuentas en los supuestos de los arts. 27 y 47 del vigente Reglamento de las Bolsas de Comercio, las variaciones por la nueva redacciòn de los arts. 41 y 42 del Còdigo de comercio y otrso extremos, Madrid, 1979, citato da COSSU , op. loc. ult. cit. 111 COSSU , op. loc. ult. cit. 112 L’ultimo degli Autori ricordati cita, a tal proposito, il contributo offerto da CHULIÁ, El sistema de censura de cuenta en la Ley de Sociedades Anónimas, Madrid, 1985. 113 T uttavia, COSSU , op. loc. ult. cit., segnala come l’organizzazione sia stata assoggettata, all’atto della sua fondazione, alla supervisione di un diverso dicastero, quello dell’Industria e del Commercio. 114 I dati riportati sono tratti dal documento intitolato “El Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas de España”, reperibile sul sito www.icjce.es. 108 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 46 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI Nel 1951, con la Ley de Sociedadas Anónimas, si è introdotta la figura degli Accionistas Censores de Cuenta115, “semplici azionisti designati a realizzare un’attività di controllo contabile”. Nel caso in cui alla loro nomina la Junta General de Accionistas – l’equivalente dell’assemblea del sistema tradizionale italiano – non abbia provveduto all’unanimità, sono affiancati dal Censor Jurados. Non trascurabile appare, poi, l’apporto dell’autodisciplina: a partire dall’approvazione del Código de Buen Gobierno Corporativo (1998), le società sono state sollecitate a dotarsi dei Comités de Auditoría, già conosciuti nella prassi. I comitati, intesi come articolazioni dell’organo gestorio, traggono origine dall’esperienza anglosassone, dalla quale mutuano la funzione di garanzia della credibilità dell’informazione finanziaria. 4.2. Il rapporto giuridico fra sociedad ed auditores de cuenta: tre soluzioni ad un problema. Nel sistema vigente in Spagna, la funzione di revisione e verifica dei conti è attribuita a professionisti indipendenti, muniti di specifiche capacità professionali; essi devono controllare che le informazioni rese dalla società rappresentino in modo 116 veritiero la situazione economica e finanziaria della stessa . Con il termine “auditores de cuenta” si allude ai soggetti preposti alla revisione contabile; tale attività può essere svolta da persone tanto fisiche quanto giuridiche. La disciplina dell’istituto è contenuta sia nella Ley de Sociedades de Capital, sia nella Ley de Auditoría de Cuentas, che formano entrambe un complesso legislativo sottoposto a molteplici correttivi, dettati anche dal verificarsi di scandali finanziari verificatisi anche 117 in Spagna . La loro nomina non spetta agli amministratori (administradores), in quanto questi ultimi sono incaricati di redigere quella contabilità che deve essere sottoposta a 115 V. art. 108 della legge menzionata. I GLESIAS – GARCÍA DE ENTERRÍA , Las cuenta anuales de las sociedades anónima y limitada, in AA.VV., Lecciones de derecho mercantil, cit., 441. 117 V. COSSU , op. cit., 129 ss. L’Autore procede con una esaustiva elencazione dei provvedimenti successivamente adottati dal legislatore spagnolo, alla quale si può utilmente rimandare. 116 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 47 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI revisione. Per marcare con nettezza la differenza fra controllori e controllati, infatti, il potere di nomina è stato conferito all’assemblea. La dottrina, a fronte di un dettato legislativo scarno in fatto di qualificazione del rapporto giuridico fra la società e i supervisori, si è divisa in tre schieramenti. Secondo una prima ricostruzione – nota come teoria organicista – gli auditores dovrebbero essere considerati componenti interni alla società, necessari ai fini del suo funzionamento. Una simile conclusione poggerebbe su una duplice presa d’atto: le 118 competenze loro conferite non sono in alcun modo attribuibili ad altri soggetti ; il regime della responsabilità dei controllori e degli amministratori nei confronti della società presenta significative analogie 119. Essi, quindi, non sarebbero che un òrgano social de control: un ufficio intermedio fra gli azionisti della società anonima e i titolari della funzione gestoria. In particolare, dovendo formulare un giudizio sulla contabilità e l’amministrazione, gli auditores rappresenterebbero un presidio a difesa dei diritti degli azionisti stessi120. La teoria contractualista è pervenuta – muovendo essenzialmente dal dato testuale, nel quale sono disseminati molteplici rimandi al contratto – a risultati diametralmente opposti. I suoi esponenti121 negano, infatti, che i controllori possano essere considerati membri di un organo sociale: ad impedirlo, sarebbe il fatto che essi debbano improntare la propria azione alla più completa indipendenza dalla sociedad 122. Fra le due soluzioni ora proposte, giudicate “estreme” 123 per la loro radicalità, si colloca la tesi intermedia, secondo cui ritenere gli auditores de cuenta un organo sociale 118 GALÁN CORONA , La verificaciòn de las cuenta anuales, in AA.VV., La reforma de la Ley de sociedades anónimas, diretto da ROJO, Madrid, 1987, 326. 119 MARINA GARCÍA-T UÑON , Régimen jurìdico de la contabilidad del impresario, Valladolid, 1992, 332. 120 Fra tutti i sostenitori dell’orientamento in parola, possono essere ricordati i contributi di ARANA GONDRA, Ley de auditorìa de cientas, Madrid, 1995 e GARCÍA LUENGO – SOTO VÁZQUEZ, El nuevo regime jurìdico de la sociedad anónima, Granada, 1991. 121 Oltre al già citato contributo di IGLESIAS e di GARCÍA DE ENTERRÍA , v. PANTALEÓN , La responsabilidad civil de los suaditores: extensión, limitación, prescripción, Madrid, 1996; GARRETA SUCH , La responsabilidad de los auditores por no detecciòn de fraudes y errores, Madrid, 2002. 122 I LLESCAS ORTIZ, Las cuenta anuales de la sociedad anónima, Madrid, 1993, 37. 123 Così COSSU , op. cit., 142. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 48 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI non impedisce ai controllori di essere vincolati alla società da un rapporto contrattuale124. 5. Il sistema francese. 5.1. Un punto di contatto con l’Italia: la previsione di una pluralità di modelli di amministrazione e controllo per la société anonyme. Al pari dell’Italia e di un numero relativamente esiguo di altri ordinamenti giuridici 125, quello francese riconosce alla società per azioni (société anonyme) la possibilità di adottare sistemi di amministrazione e controllo alternativi fra loro. Sebbene la Francia abbia introdotto l’opzione fra modelli statutari già nel 126 1966 , l’Italia, pur scontando un ritardo di svariati decenni, si è distinta per aver concesso alle società un’autonomia ancora più estesa di quella accordata alle società transalpine. Il nostro sistema, infatti, contempla tre modelli, anziché due. Il ventaglio delle soluzioni possibili in Francia comprende, seguendo l’ordine proposto dal code du commerce127 un primo sistema – di gran lunga il più diffuso128 – incardinato sul conseil d’administration 129 ed un secondo modello caratterizzato, invece, dalla compresenza di un directoire e di un conseil de surveillance 130. Nella disciplina del primo si scorgono i tratti somatici dell’one-tier model; nel secondo, del two-tier model. 124 COSSU , op. cit., 142 ss.; SÁNCHEZ CALERO , op. cit., 381. Il fatto che si tratti di una caratteristica propria di pochi Stati è rilevato da HOP T, The German Two-Tier Board, cit., 12: “ it is only in a few countries that corporations are allowed to choose between the one-tier and the two-tier board model”. CARIELLO , Il sistema dualistico, nella collana curata dallo stesso e da ABRIANI, Diritto dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo, Torino, 2012, 5, oltre alla Francia, ricorda, fra gli ordinamenti che presentano la caratteristica in parola, l’Olanda e il Portogallo. 126 V. la legge n. 66-537, del 24 luglio 1966, definita, per il suo carattere fondamentale, come “basic company law reform” da HOP T, op. loc. ult. cit. 127 A differenza dell’Italia, la Francia è rimasta fedele all’impostazione dogmatica dell’età napoleonica e non ha provveduto, di conseguenza, all’inserimento della materia commerciale nel codice civile. 128 HOP T, op. loc. ult. cit. 129 V. artt. l225-17 ss. del testo normative menzionato. 130 V. art. L225-57 ss. 125 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 49 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI La letteratura dominante è concorde nel ritenere che il modello dualistico sia sorto nel contesto giuridico tedesco 131. Per completezza, si deve dar conto, tuttavia, di un diverso e marginale orientamento: una seppur “embrionale” disciplina dell’assetto 132 dualistico avrebbe fatto la propria prima comparsa nell’area francese . Il modello previsto dalla legge sulle società in accomandita per azioni, promulgata al tempo del Secondo Impero133, presentava, infatti, quale “caratteristica saliente” un “doppio controllo sui gestori, da parte dell’assemblea e del consiglio di sorveglianza” 134. Ad avere origini schiettamente tedesche, sarebbe, quindi, non il consiglio di sorveglianza in generale, ma il solo Aufsichtsrat, inteso come organo particolare, caratterizzato da una specifica combinazione di funzioni e attribuzioni135. Nelle intenzioni dei promotori dell’opzione statutaria, essa avrebbe dovuto rispondere ad una finalità precisa: rimediare ad alcune carenze, “conclamate” 136 in fatto di funzionamento della struttura organizzativa delle società anonime. Il legislatore, con tale innovazione, ha tentato di far uscire la società anonima dall’angolo in cui la “confusion des fonctions de président du conseil d’administration et le directeur général et, plus largement, des organes de contrôle et des organes de direction” 137 l’aveva ridotta. 131 Il punto è pressoché pacifico. Possono essere, comunque, ricordati, ex multis, HOP T, The German Two-Tier Board, cit., 6 e MONTALENTI, Società per azioni, cit., 181, secondo il quale “ il sistema dualistico nasce, com’è noto, in Germania”. 132 V. CARIELLO , Il sistema dualistico. Vincoli tipologici e autonomia statutaria, Milano, 2009, 2; I D ., Il sistema, cit., 4. 133 Si tratta della loi del 18-23 luglio 1856. 134 CARIELLO, op. loc. ult. cit. 135 CARIELLO, op. loc. ult. cit. 136 CARIELLO, Il sistema dualistico. Vincoli tipologici, cit., 4. 137 Le parole riportate sono tratte dal Rapport n. 1369, presentato dal deputato François Le Douarec all’Assemblea Nazionale, il 14 maggio 1965, così come citate da CARIELLO , op. loc. ult. cit. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 50 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI 5.2. Cenni alla figura del président-directeur géneral e alla sua (recente) dissociazione in due cariche. Alla confusione fra il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione e quello di direttore generale, si è rimediato recentemente, distinguendo, almeno a livello 138 formale, tra due cariche . Prima dell’intervento del legislatore, il diritto societario francese si è caratterizzato, come anticipato, per la presenza della figura del président-directeur géneral che, a differenza del presidente del consiglio di amministrazione dell’esperienza italiana, si trovava ad essere investito di deleghe gestorie 139. Il code de commerce, pur non escludendo affatto che le due mans ioni possano essere concentrate nella medesima persona fisica – “la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général” 140 – opera, oggi, un’importante demarcazione dei ruoli. Al président du conseil d’administration è demandato il compito di organizzare i lavori dell’ufficio gestorio. Inoltre, egli è chiamato a garantire il corretto funzionamento degli organi sociali e ad assicurare agli amministratori la possibilità di espletare il proprio compito141. Il directeur général, del resto, ha ampi poteri per agire in qualsiasi circostanza “au nom de la société”, fermo restando il limite dell’oggetto sociale 142. 5.3. Gli attori del controllo: commissaires aux comptes e soci. I revisori contabili (commissaires aux comptes) sono controllori nominati dall’assemblea generale ordinaria (assemblée générale ordinaire) della società azionaria, a seguito di una designazione che, nel sistema tradizionale francese, proviene dal consiglio di amministrazione (conseil d’administration). Con riferimento all’evenienza in cui la società sia quotata sui mercati regolamentati, il codice si premura di fissare una regola sulla composizione che l’organo gestorio dovrà assumere in 138 Si allude alla loi n. 2001-420, del 15 maggio 2001, relativa alle nouvelles régulations économiques (loi NRE). 139 Il confronto fra le due figure è stato proposto da MONTALENTI, Società per azioni, cit., 121. 140 Così l’art. 225-51-1 del code de commerce. 141 V. art. 225-51. 142 V. art. 226-56. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 51 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI occasione dell’individuazione dei commissari stessi: “le conseil d'administration choisit, sans que prennent part au vote le directeur général et le directeur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il envisage de 143 proposer” . La denominazione impiegata dal legislatore per indicare i commissaires trasmette, plasticamente, l’idea di quali siano le funzioni loro conferite: essi, infatti, sono tenuti a certificare che i conti annuali della società siano “réguliers” e “sincères”144. I controllori occupano “un posto a parte” all’interno della società: assolutamente privi di qualsiasi potere di gestione, essi devono astenersi dall’immettersi nell’amministrazione sociale. Inizialmente malvisti dai dirigenti delle società, che non condividevano il principio stesso del controllo, i commissari hanno impiegato pressoché un secolo – dalla loi du 24 juillet 1867 alla loi du 24 juillet 1966 – prima di poter contare su un’organizzazione coerente145. A verificare che i commissari, nell’espletamento del proprio compito, si rivelino rispettosi della deontologia professionale ed indipendenti 146, provvede un’autorità esterna: l’Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, conosciuto anche con il curioso acronimo di “H3C” 147, istituito presso il ministro della Giustizia (Garde de Sceaux) e previsto espressamente dal codice 148. 143 Così è previsto dall’art. 225-228 del code. Per completezza, si può ricordare come la norma stabilisca che l’indicazione è suscettibile di essere formulata dal consiglio di sorveglianza, nell’impianto dualistico. Si segnala che, al ricorrere di determinate condizioni, alle quali la disposizione rinvia, è ammessa anche un’individuazione dei commissari da parte degli stessi soci. 144 V. art. 823-9 del codice di commercio. 145 GUYON, op. cit., 360. 146 La funzione in parola, così come il controllo sulla professione di commissario, è ricordata anche dal sito dell’autorità: www.h3c.org. 147 La sigla riportata nel testo campeggia anche nel logo dell’Alto commissariato. Essa riassume in sé un rimando alla lettera “ H” di “Haut” e alle tre “ C” con le quali iniziano le parole “ Conseil”, “ Commissariat” e “ Comptes”. 148 V., all’interno del code de commerce, la section 1 del chapitre Ier del Titre II: Des commissaires aux comptes. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 52 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI La decisione di istituire tale autorità mira a rafforzare l’azione dei commissari. In particolare, l’H3C elabora e promuove le migliori pratiche professionali e definisce gli orientamenti ai quali i revisori devono attenersi149. L’ordinamento francese riconosce un potere di controllo anche agli azionisti: il 150 meccanismo predisposto dal codice di commercio prevede, infatti, che uno o più soci titolari di una quota pari almeno al 5% del capitale sociale o una association 151 di soci possano porre quesiti scritti su specifiche questioni attinenti alla gestione, da indirizzarsi al président du conseil d’administration o al directeur général; la risposta a tali questi deve essere comunicata ai commissari. 6. Riflessioni conclusive: l’unicità del sistema italiano. Dall’analisi comparatistica emerge, con evidenza, come il sistema italiano rappresenti un unicum nel panorama internazionale. Nella disciplina in vigore nei Paesi di Common e di Civil law, assunti come termini di riferimento, non può che registrarsi l’assenza di un istituto avvicinabile al collegio sindacale. La considerazione non attiene solo al dato sostanziale, ma anche a quello formale (e lessicale): persino il consiglio di sorveglianza dell’esperienza tedesca, il cui nome parrebbe riecheggiare l’attività propria dei sindaci – quella, cioè, di “vigilare” – è accostato, piuttosto, al plenum del consiglio di amministrazione 152. Ciò significa che anche laddove vi sia un sistema incardinato sul dualismo fra due organi – rispettivamente, di gestione e di sorveglianza – il legislatore non ha avvertito l’esigenza di far sì che, almeno uno, esaurisse le proprie funzioni nel mero controllo. Identico discorso può essere svolto con riferimento al modello monistico dove, addirittura, si constata la presenza di un solo organo – il consiglio di amministrazione – chiamato a riassumere l’attività del “fare” e quella del “vigilare”. 149 NACIRI, op. cit., 265. V. l’art. 225-231 del codice di commercio. 151 Per comprendere il significato dell’espressione francese, nel contesto del diritto societario, appare opportuno cedere la parola allo stesso code de commerce: “ Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5% des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société”. 152 Supra, par. 3.1; MONTALENTI, Società per azioni, cit., 186. 150 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 53 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI La mancata previsione di un collegio sindacale, inteso quale organo sociale (e, quindi, interno) di controllo, è un dato riscontrabile non solo nel sistema tedesco ed in quello anglosassone, notoriamente più lontani da quello tradizionale italiano, ma anche nei Paesi neolatini. Una situazione, quella dell’Italia, destinata ad emergere a più livelli: astrattamente, ogniqualvolta si confronti il nostro diritto con quello di altre realtà giuridiche; concretamente, quando il legislatore si trovi a dover adattare la normativa nazionale a quella comunitaria. Paradigmatica, a tal proposito, appare la vicenda del recepimento della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. La direttiva, all’art. 41, prevede l’istituzione, per gli enti di interesse pubblico, di un “comitato per il controllo interno e per la revisione contabile”, rimettendo agli Stati membri la decisione ultima in tema di allocazione delle sue funzioni: essi, infatti, devono stabilire stabilire “se il comitato debba essere composto dai membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o dai membri dell'organo di controllo dell'ente stesso sottoposto a revisione e/o da membri designati dall'assemblea generale degli azionisti”. Il legislatore italiano, con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, si è allineato, con quasi quattro anni di ritardo, alle indicazioni comunitarie con modalità del tutto particolari rispetto al resto dei principali partners europei. M entre questi ultimi si sono indirizzati, essenzialmente, verso una ridefinizione delle funzioni dei comitati di controllo già esistenti (Audit Committee nel Regno Unito; Prüfungsausschuss in Germania; Comités de Auditoría in Spagna) o dei revisori contabili (commissaires aux comptes in Francia), l’Italia ha preferito compiere una scelta differente. Il nostro Paese, infatti – nonostante il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana s.p.a. contempli, espressamente, un “comitato controllo e rischi” avvicinabile all’Audit Committee – ha previsto che il comitato per il controllo interno e per la revisione contabile “si identifica”, nel modello tradizionale, con il collegio sindacale. La dottrina ha puntualmente segnalato sia la “singolarità della formulazione” con la quale si è realizzata tale equiparazione, sia il fatto che “le nuove disposizioni non abbiano introdotto un nuovo organo, ma abbiano, per contro, ampliato (o precisato) le funzioni 153 dell’organo di controllo” . 153 MONTALENTI, Società per azioni, cit., 173. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 54 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI Il giudizio sulla “singolarità” della disposizione pare potersi estendere dalla forma al suo contenuto: al comitato spetta, ex art. 19, d.lgs 39/2010, la vigilanza sul processo di informativa finanziaria (lett. a); sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio (lett. b); sulla revisione legale dei conti (lett. c) e sull'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale (lett. d). A destare le maggiori perplessità sono gli ultimi due oggetti dell’attività di vigilanza. Come risaputo, la riforma del diritto societario, con il nuovo art. 2403 c.c., ha operato un’importante innovazione: al collegio sindacale è stato, infatti, sottratto il controllo contabile, con la sola eccezione, per di più facoltativa, per le società che, contemporaneamente, non facciano ricorso al mercato del capitale di rischio e non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato. Con il d.lgs. 39/2010, il legislatore pare essere tornato ad attribuire al collegio sindacali funzioni di natura contabile, del tutto estranee al suo compito principale e, di regola, esclusivo ovvero il controllo sulla gestione. Alcuni commentatori hanno scorto nell’intervento del legislatore una sorta di 154 “inversione di tendenza del sistema dei controlli” . Dal momento, però, che, dall’approvazione del d.lgs. 39/2010 ad oggi, non si sono registrati interventi in tal senso, né nella disciplina generale del codice civile, né, tantomeno, in quella speciale del t.u.f., pare preferibile aderire alla diversa opinione secondo cui non è stata “surrettiziamente” reintrodotta una competenza contabile del collegio sindacale 155. L’interpretazione restrittiva dell’art. 19, d.lgs. 39/2010, del resto, fa sì che l’organo di controllo eserciti una vigilanza specifica in materia, limitandosi, però, “ad una supervisione sintetica e meramente procedurale sulla conduzione dell’attività di 156 revisione” . Le peculiarità del recepimento della direttiva 2006/43/CEE sono l’occasione per svolgere un’ultima considerazione e per avanzare una proposta. E’ palese come il legislatore comunitario, nell’intervenire sui controlli, abbia guardato, essenzialmente, al modello anglosassone: non è secondario né casuale che, nella traduzione in inglese del testo della direttiva, il comitato per il controllo interno rechi il nome di Audit Committee. 154 155 156 BIANCHINI – DI NOIA , op. cit., 12. MONTALENTI, Società per azioni, cit., 174. MONTALENTI, op. loc. ult. cit. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 55 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI È altrettanto evidente, tuttavia, che il legislatore italiano non possa fare a meno che confrontarsi costantemente con il dato rappresentato dall’esistenza del collegio sindacale. Le strade alternative all’“identificazione” fra comitato e sindaci che il legislatore avrebbe potuto percorrere, e non ha percorso, si riducono a due: l’istituzione di un nuovo comitato o il conferimento della dignità normativa al già esistente “comitato controllo e rischi”, ad oggi contemplato dal solo Codice di Autodisciplina. Non ci si può nascondere che entrambe le soluzioni sarebbero state, probabilmente, censurate come un deleterio appesantimento del sistema dei controlli o una duplicazione di organi e funzioni. La decisione assunta in sede di recepimento, tuttavia, accentua ulteriormente le differenze fra il sistema italiano ed il resto degli Stati membri, rendendo più difficoltoso il cammino verso una piena integrazione europea. Ad oggi, il nostro ordinamento si trova di fronte ad un dilemma destinato a riproporsi identico ogniqualvolta si renda necessario un adattamento del sistema tradizionale alle indicazioni comunitarie: ridimensionare il collegio sindacale e potenziare, se non addirittura istituire, nuovi organi, determinando spiacevoli sovrapposizioni; rafforzare ed aumentare le funzioni dei sindaci, isolando, ancor più di quanto già non sia, l’Italia nel panorama europeo. A conclusione del presente contributo possono essere suggerite due linee di intervento che, se attuate, agevolerebbero forse il superamento dell’attuale impasse: una richiede una strategia di lungo periodo; l’altra, di medio-breve. Innanzitutto, il legislatore potrebbe incoraggiare il ricorso ai modelli alternativi di governance, rendendoli più competitivi, ed incentivando gli operatori commerciali ad adottarli. In altre parole, sarebbe necessario ed auspicabile un robusto investimento 157 nella c.d. “cultura dell’opzione” che, come noto, ha stentato a radicarsi . A livello normativo, ancora recentemente158, è stata dedicata notevole attenzione all’apparato dei controlli del sistema tradizionale, trascurando del tutto gli altri modelli; una scelta, 157 BIANCHINI – DI NOIA , op. cit., 18. Da ultimo, si veda la (brevissima) parentesi della figura del c.d. “ sindaco unico” di s.p.a., introdotta dalla l. 12 novembre 2011, n. 183; sottoposta a significative modificazioni, nella propria disciplina, dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (decreto “ Semplifica Italia”); abrogata, infine, già in occasione della conversione in legge del decreto stesso (l. 4 aprile 2012, n. 35). Sull’istituto v. CAGNASSO , Il collegio sindacale nelle s.p.a., in questa Rivista, 5, 2012, 21 ss; I RRERA – CATALANO, Travagli legislativi sul sindaco monocratico per le s.p.a. e per le s.r.l., ivi, 9 ss; STELLA RICHTER JR., E pluribus unum. Riflessioni sul sindaco unico delle società di capitali, in Riv. soc., 2012, 174 ss. 158 IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 56 STUDI E OPINIONI I CONTROLLI SOCIETARI quest’ultima, che, da un lato, si rivela pragmatica, in quanto muove dalla consapevolezza di come il modello latino sia largamente preferito dalle società; dall’altro, tuttavia, consolida inesorabilmente tale situazione. Tralasciare di aggiornare il sistema dualistico e quello monistico significa relegare all’inattività entrambi; al contrario, essi potrebbero divenire un laboratorio avanzato per sperimentare nuove soluzioni, partendo dalle notevoli potenzialità insite nei due sistemi, e finora scarsamente utilizzate. Si pensi, ad esempio, al contenimento dei costi assicurato dal modello monistico, derivante dall’eliminazione del collegio sindacale; si tratta indubbiamente di un dato che, laddove fosse affiancato da un serio rafforzamento del comitato di controllo sulla gestione e degli amministratori indipendenti, si rivelerebbe particolarmente vantaggioso in un momento, come quello attuale, di crisi economica e finanziaria. Quanto precede richiede, probabilmente, un impegno da parte del legislatore ed un cambio di prospettiva, anche fra gli operatori commerciali, che, per realizzarsi, necessita di un lasso di tempo non marginale. Nell’immediatezza, possono essere, invece, realizzati interventi di più corto respiro: il recepimento del diritto comunitario può indurre, forse, ad una rimodulazione dell’esistente, ad una ridefinizione delle aree di competenza dei singoli attori del controllo. Per allinearsi agli standard europei, l’Italia, ancora una volta, ha davanti a sé due opzioni: “prevenire” l’insorgere di future discrepanze con l’ordinamento comunitario, mettendo in campo, sin da ora, una complessiva revisione del sistema dei controlli o “curare” le proprie disfunzioni e criticità in occasione del recepimento del diritto comunitario. “Prevenire” è una scelta sicuramente più impegnativa e costosa, ma appare preferibile rispetto a limitarsi al semplice “curare”. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 57 SEGNALAZIONI DIRITTO COMMERCIALE SEGNALAZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE NO RMATIVA L. 28 aprile 2014, n. 67 – Con la L. n. 67/2014, sono state introdotte, tra le altre, le Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, inserendo nel codice penale gli artt. 168 bis (“Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato”), 168 ter (“Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova”) e 168 quater (“Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova”), che troveranno applicazione altresì per i reati societari e fallimentari “con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria”. La L. 28 aprile 2014, n. 67, è stata pubblicata su Gazzetta Ufficiale, 2 maggio 2014, n. 100. I NDICAZIO NI INTERPRETATIVE E APPLICATIVE ASSIREVI Antiriciclaggio e società di revisione – L’Assirevi ha diffuso il Documento di ricerca n. 181, il quale aggiorna e sostituisce il previgente Documento n. 147, alla luce delle novelle legislative e regolamentari che hanno interessato la normativa sull’antiriciclaggio. In particolare, lo studio si propone di “analizzare le diverse problematiche sottese agli adempimenti richiesti dal Decreto [D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, n.d.r.] da parte delle società di revisione contabile, tenuto conto delle peculiarità del lavoro di revisione legale e delle specifiche indicazioni regolamentari emesse dalla Consob”. Il Documento n. 181, reso noto nel mese di maggio 2014, è reperibile sul sito www.assirevi.it. Documenti di ricerca revised – Alcuni Documenti di ricerca elaborati dalla Assirevi sono stati sottoposti a revisione a seguito della pubblicazione dell’aggiornamento delle prassi internazionali. Non trattandosi di modifiche determinate da cambiamenti normativi o sostanziali, gli approfondimenti revised sostituiscono i precedenti mantenendone IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 58 SEGNALAZIONI DIRITTO COMMERCIALE inalterato il titolo ed il numero, quest’ultimo affiancato dalla lettera “R” al fine di individuare la versione rivista. Nel mese di maggio 2014 sono stati aggiornati gli studi: • n. 162 R, dedicato a “L’attestazione del revisore contabile sulla rendicontazione analitica/regolatoria delle società di gestione aeroportuale - giudizio senza modifica”; • n. 168 R, concernente “La relazione del revisore sulla deducibilità ai fini IRAP dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo”; • n. 170 R, riferito ai “Contributi pubblici all’editoria - credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta”; • n. 171 R, relativo alle “Procedure di revisione per la verifica dei conti annuali separati predisposti dalle società del settore dell’energia elettrica e del gas”; • n. 177 R, in tema di “Società partecipate da comuni e province - asseverazione ex art. 6, comma 4, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95”; • n. 178 R, avente ad oggetto “Le attività di revisione contabile sui dati finanziari per scopi specifici”. I Documenti di ricerca revised della Assirevi sono integralmente consultabili sul sito www.assirevi.it. BANCA D’ITALIA Disposizioni di vigilanza per le banche – La Banca d’Italia ha pubblicato il secondo aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, con il quale, tra le altre modifiche, sono stati inseriti, nella Parte Prima delle Disposizioni di vigilanza per le banche, al Titolo I, due nuovi Capitoli concernenti rispettivamente i “Gruppi bancari” e l’“Albo delle banche e dei gruppi bancari”. L’aggiornamento del 21 maggio 2014, frutto della pubblica consultazione avviata nell’ottobre 2013 sulla vigilanza nei gruppi bancari, i commenti ricevuti dall’Autorità di vigilanza ed il relativo resoconto, sono disponibili sul sito www.bancaditalia.it. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO Azioni a voto contingentato o scaglionato – La Commissione società del Consiglio notarile di M ilano ha elaborato la Massima n. 136, concernente le disposizioni dell’art 2351 c.c., in cui si precisa che la clausola statutaria in cui si prevedono limiti o scaglionamenti al diritto di voto “in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto” può esser riferita – con i dovuti adattamenti – anche a diverse categorie di azioni. Rinuncia alla situazione patrimoniale ai sensi dell’art. 2501 quater c.c. – Con la Massima n. 137, la Commissione società del Consiglio notarile di M ilano ha ritenuto legittima la rinuncia alla situazione patrimoniale prevista dall’art. 2501 quater, 3° co., IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 59 SEGNALAZIONI DIRITTO COMMERCIALE c.c., anche qualora all’operazione di fusione partecipino società neocostituite per le quali non sia stato ancora approvato il primo bilancio di esercizio; nonché nell’ipotesi di leveraged buy-out di cui all’art. 2501 bis c.c. o di fusione transfrontaliera (in tal caso, per quanto concerne la società italiana coinvolta). Voto non proporzionale nelle s.r.l. – La Massima n. 138 della Commissione società del Consiglio notarile di M ilano ammette la possibilità che l’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata preveda deroghe al principio di proporzionalità del diritto di voto, scolpito all’art. 2479, 5° co., c.c., “per tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci”, individuando alcune possibili tipologie di clausole e le relative caratteristiche. Il testo delle massime nn. 136, 137 e 138 datate 13 maggio 2014, corredato di motivazione, è integralmente consultabile sul sito www.consiglionotarilemilano.it. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38 – Lo IASB ha pubblicato alcuni Amendments (Clarification of Acceptable Methods of Depreciation and Amortization) ai principi contabili IAS 16 (Immobili, impianti e macchinari) e IAS 38 (Attività immateriali), al fine di illustrare le ragioni per cui un criterio di ammortamento fondato sui ricavi ritraibili dall’asset (cd. revenue-based method) non sia considerato un metodo accettabile sul quale fondare il piano di ammortamento. GIURISPRUDENZA Cancellazione della società – Il Tribunale di Bologna ha rigettato la richiesta di cancellazione dell’iscrizione estintiva di una società a responsabilità limitata non potendo rinvenirsi “la prosecuzione dell’attività esercitata […] nella sola pendenza” di un giudizio innanzi alla Corte di Appello in cui è parte la società in questione. Parimenti, non costituisce motivo sufficiente per la cancellazione l’asserita fraudolenza dell’estinzione contestata, “in quanto, a norma dell’art. 2491 c.c., il liquidatore di una società cancellata dal Registro delle imprese può essere chiamato a rispondere nei confronti dei creditori insoddisfatti” che dimostrino “l’esistenza di una massa attiva illegittimamente distribuita ai soci” oppure che la mancanza di risorse per la loro soddisfazione è dipesa da “negligenza o inottemperanza ai doveri imposti dalla natura e dalle finalità del procedimento di liquidazione”. La decisione del Tribunale di Bologna del 28 aprile 2014 è disponibile sul sito www.ilcaso.it. Esclusione del socio accomandante – In una società in accomandita semplice composta da due soli soci, il silenzio dell’atto costitutivo impone ai Giudici di riscontrare una IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 60 SEGNALAZIONI DIRITTO COMMERCIALE delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 2286 c.c. ai fini della legittimità del provvedimento di esclusione richiesto dal socio accomandatario nei confronti dell’accomandante. Il Tribunale di M ilano, innanzitutto, ha rilevato come “meriti certo adeguato approfondimento” la compatibilità in astratto della “generale disciplina delle società di persone in tema di esclusione del socio con l’assetto di una s.a.s., in particolare per quanto attiene all’eventuale esclusione di un socio di capitale quale l’accomandante (anche alla luce della ben diversa disciplina dettata in materia sia di s.r.l. che di s.p.a.)”. In capo all’accomandante, “l’unica obbligazione astrattamente ravvisabile pare quella di versamento del capitale”, sicché non costituirebbero violazione degli obblighi sociali la sua prolungata irreperibilità, il pignoramento degli utili sociali di sua competenza e i protesti levati nei suoi confronti. Diverso il ragionare per l’attività in concorrenza esercitata dall’accomandante come imprenditore individuale, la quale, tuttavia, non deve trattarsi di “una situazione di mera titolarità ma di esercizio effettivo di una attività concorrenziale, che nel caso di specie parrebbe da escludere già alla luce della denunciata irreperibilità” del socio. La sentenza del Tribunale di M ilano del 5 maggio 2014, n. 5700, è consultabile sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it. Responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c. – Il Tribunale di Roma, chiamato a decidere sull’eventuale responsabilità degli amministratori di una società per azioni per le perdite da questa riportate e per il sopravvenuto stato di insolvenza – attribuibili per gli azionisti e gli obbligazionisti attori a condotte di mala gestio dell’organo amministrativo e tali da comportare “il sostanziale azzeramento dei capitali investiti nell’acquisto” di azioni e obbligazioni – ha stabilito che “l’azioni di responsabilità attribuita individualmente ai soci o ai terzi ex art. 2395 c.c. presuppone la prova di un fatto illecito”. A tal fine, non è sufficiente “il mero riscontro dell’inopportunità delle scelte gestionali compiute dall’amministratore e dell’incidenza negativa delle stesse sul patrimonio del socio o del terzo, né – aggiunge il Tribunale – può fondarsi sulla mera circostanza che, nel periodo di riferimento, la società abbia riportato perdite”. Inoltre, proseguono i Giudici, il dettato dell’art. 2395 c.c. “può trovare applicazione solo quando la violazione del diritto individuale del socio o del terzo sia in rapporto causale diretto con l’agire illecito degli amministratori”. In questa prospettiva, come già affermato dalla Corte di Cassazione, “il diritto alla realizzazione dell’oggetto sociale ed alla conservazione del patrimonio sociale spetta alla società, non al socio”; parimenti, il danno diretto al socio uti singulus non può esser costituito dalla mancata distribuzione degli utili o dalla diminuzione del valore della propria partecipazione, “poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 61 SEGNALAZIONI DIRITTO COMMERCIALE bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore”. Con la medesima decisione, inoltre, il Tribunale di Roma ha statuito che la responsabilità risarcitoria dell’Autorità di vigilanza – convenuta dagli attori per presunto omesso svolgimento del proprio incarico istituzionale – deve essere fondata sulla dimostrazione di un “nesso di causalità giuridica tra il danno in concreto sofferto e le condotte omissive imputabili soggettivamente alla Consob e costituenti inadempimento di un obbligo di garanzia, data la rilevanza costituzionale del risparmio pubblico e privato”. Nel caso di specie, non essendo stata fornita adeguata prova del nesso eziologico richiesto ai sensi dell’art. 2395 (per la responsabilità a carico degli amministratori) e 2043 c.c. (per la responsabilità aquiliana dell’Autorità di vigilanza), i Giudici di merito hanno respinto le domande risarcitorie degli azionisti e obbligazionisti attori. Tribunale di Roma, 14 maggio 2014, n. 10572 Per ottenere copia del testo integrale della sentenza è possibile contattare la redazione. Trust liquidatorio anti-concorsuale – La Corte di Cassazione ha precisato che il trust “non costituisce un soggetto a sé stante, ma un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale”, che “può essere piegato al raggiungimento dei più vari scopi pratici”. In particolare, il Supremo Collegio si è pronunciato per la prima volta sul cd. trust liquidatorio, accogliendo in parte un orientamento già espresso nella giurisprudenza di merito, per il quale esso sarebbe nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c., “allorché abbia l’effetto di sottrarre agli organi della procedura fallimentare la liquidazione dei beni in contrasto con le norme imperative concorsuali, secondo le espresse regole di esclusione previste dagli art. 13 e 15, lett. e), della convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985”. La Cassazione ha rilevato che, nell’ambito delle diverse tipologie di trust liquidatorio configurabili, non può accordarsi tutela a quello in cui la causa concreta sia “segregare tutto i beni dell’impresa, a scapito di forme pubblicistiche quale il fallimento, che detta dettagliate procedure e requisiti a tutela dei creditori del disponente”, definito dai Giudici di legittimità come trust liquidatorio anti-concorsuale. Di talché, un trust di tal fatta non sarebbe riconosciuto dal nostro ordinamento, stante il conflitto con la disciplina inderogabile concorsuale, che ne determina “la stessa inesistenza giuridica”. La sentenza della Corte di Cassazione del 9 maggio 2014, n. 10105, è disponibile sul sito www.ilcaso.it. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 62 SEGNALAZIONI DIRITTO TRIBUTARIO SEGNALAZIONI DI DIRITTO TRIBUTARIO NORMATIVA Quotazioni delle valute estere per i mesi di febbraio e marzo 2014 Sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it – Provvedimenti soggetti a pubblicità legale) sono stati pubblicati, con le relative tabelle allegate, i Provvedimenti recanti - ai sensi dell’art. 10, comma 9, del Tuir e agli effetti degli articoli dei Titoli I e II, dello stesso Tuir, che vi fanno riferimento - l’accertamento del cambio delle valute estere per i mesi di febbraio e marzo 2014. (Agenzia delle entrate, Provvedimenti del 10 marzo 2014 e del 30 apr. 2014) Decreto “IRPEF” (Decreto Legge n.66 del 24 apr.2014, in G.U. n.95 del 24 apr. 2014) TAGLIO DELL’IRAP - L’art. 2 del decreto prevede che l'aliquota Irap scenderà dal 3,9% al 3,5% già dal 2014, ma per l'acconto si pagherà con aliquota al 3,75%. Per le banche e gli altri istituti finanziari l'aliquota passerà dal 4,65 al 4,20%, per le imprese di assicurazione dal 5,90 al 5,30%. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca l'Irap diminuirà dall'1,9% all'1,7%. Inoltre, si considera come aliquota massima di maggiorazione per le manovre regionali lo 0,92% per tutti i settori. TASSA DEL 26% SULLE RENDITE FINANZIARIE - Gli artt. 3 e 4, commi da 1 a 10, del decreto prevedono l’incremento di sei punti percentuali, a decorrere dal 1° luglio 2014, dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria attualmente al 20%. Non rientrano nell’aumento dell’aliquota di tassazione i proventi dei titoli indicati dal comma 7 del citato articolo 2 (come titoli di Stato, e buoni fruttiferi postali), il cui regime di tassazione rimarrà invariato (si tratta di redditi di capitale attualmente soggetti ad un’imposizione del 12,5%). Si esclude dal predetto aumento anche il risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare. In analogia a quanto disposto in occasione dell’incremento precedente dell’aliquota dal 12,5% al 20% avvenuto col D. L. 138/2011, si consente l’affrancamento delle plusvalenze e minusvalenze alla data del cambio di aliquota, versando l’imposta sostitutiva del 20%. In alternativa il contribuente può accettare le conseguenze del cambio di aliquota e vedere tassate al 26% le plusvalenze latenti, realizzati successivamente al 1° luglio 2014. RIVALUTAZIONI BENI D’IMPRESA E IMPOSTA BANKITALIA AL 26% IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 63 SEGNALAZIONI DIRITTO TRIBUTARIO L’art. 4, comma 11, del decreto interviene sull’articolo 1, comma 145 della legge n. 147/2013, in materia di rivalutazione dei beni d’impresa, il versamento delle imposte sostitutive viene previsto in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. Il successivo comma 12 prevede chem anche l'imposta sulle plusvalenza bancarie derivanti dalle quote detenute nel capitale della Banca d'Italia sale al 26% dovrà essere versata "in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013", cioè a giugno. ANICIPAZIONE DELL’OBBLIGO DELLA FATTURA ELETTRONICA – L’art. 25 del decreto anticipa il termine entro il quale diviene obbligatorio l’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra la pubblica amministrazione e i fornitori, includendo anche le amministrazioni locali di cui all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicato dall’ISTAT. CREDITI COMPENSABILI - L’articolo 39 del decreto elimina il limite, fissato al 31 dicembre 2012, alla data di maturazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili che possono essere oggetto di compensazione con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI PER LA COM PENSABILITÀ CON I CREDITI CERTIFICATI – L’art. 40 del decreto differisce dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire, ai sensi dell’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle compensazioni con i crediti certificati ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis e 3-ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Conversione in legge del dl n. 16/2014 cosiddetto “S alva Roma ter” Si riportano le novità apportate dalla legge di conversione n. 68 del 2 mag. 2014 al testo dell’originario dl n. 16 del 6.03.14: Rottamazione cartelle esattoriali E' stato spostato al 31 maggio 2014 il termine ultimo (inizialmente fissato al 28 febbraio e poi slittato al 31 marzo) per avvalersi della norma contenuta nella Legge di Stabilità 2014 (articolo 1, commi 618-624, legge 147/2013), che consente la definizione agevolata delle cartelle di pagamento emesse dalle agenzie fiscali e delle somme iscritte a ruolo da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati per la riscossione fino al 31 ottobre 2013. Per aderire alla definizione agevolata, occorre pagare, entro fine maggio, l’intero importo iscritto a ruolo (o quello residuo), più le IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 64 SEGNALAZIONI DIRITTO TRIBUTARIO somme dovute per il servizio di riscossione, mentre gli interessi di mora e gli eventuali interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono azzerati. M aggiorazioni comunali alla Tasi I comuni possono incrementare le aliquote di un ulteriore 0,8 per mille per finanziare detrazioni e altre agevolazioni. Queste ultime potranno avere anche effetti inferiori, o equivalenti, a quelle relative all’imu 2013. Riscossioni e versamenti di Tari e Tasi La Tasi dovrà essere pagata solo utilizzando il mod. F24 o il bollettino postale centralizzato. A regime il pagamento potrà essere effettuato o in unica soluzione (entro il 16 giugno) o in due rate (16 giugno e 16 dicembre). L’acconto dovrà essere versato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, con obbligo di conguaglio in sede di saldo, sempre che la delibera del comune sia pubblicata sul sito del M ef entro il 28 ottobre; in mancanza si applicheranno le aliquote dell’anno prima o quelle standard. Per il 2014, sugli immobili diversi dall’abitazione principale, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio, la prima rata dovrà essere versata applicando l’aliquota base dell’1 per mille e il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno dovrà essere eseguito a conguaglio sulla base delle delibere pubblicate entro il 28 ottobre. Sempre per il 2014, per le prime case si pagherà tutto in un’unica rata entro il 16 dicembre, salvo il caso in cui la delibera del comune venga pubblicata sul sito del M ef entro il 31 maggio. La Tari potrà invece, a differenza della Tasi, essere riscossa anche tramite mav, rid, pos, ecc., con tempistica rimessa alle scelte dei singoli comuni Esenzioni e agevolazioni Tasi: - per i terreni agricoli, i rifugi alpini non custoditi dei punti di appoggio e dei bivacchi non è dovuta; - per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, sono state reintrodotte le fattispecie di esenzione già previste ai fini dell’Imu; - sono state altresì ripristinate le esenzioni di cui all’art. 7, c. 1, lett. b), c), d) e i) del d.lgs n. 504/92. Tari: sarà dovuta per i produttori di rifiuti speciali assimilati, ma i comuni dovranno prevedere riduzioni della quota variabile proporzionali alle quantità smaltite autonomamente e individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 65 SEGNALAZIONI DIRITTO TRIBUTARIO Per gli anni 2014 e 2015, i comuni potranno utilizzare coefficienti per la determinazione della tariffa rifiuti, superiori o inferiori del 50%, a quelli del cosiddetto metodo normalizzato (dpr n. 158/99) e bypassare i coefficienti previsti dalle tabelle per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche. La legge di conversione ha eliminato il limite del 7% del costo complessivo per le riduzioni ed esenzioni facoltative, che ora i comuni potranno introdurre coprendole per intero con altre risorse. Imu: per gli immobili in multiproprietà, il versamento dovrà essere effettuato dagli amministratori, che preleveranno l’importo complessivo dalle disponibilità finanziarie comuni e attribuiranno le quote ai singoli titolari dei diritti con addebito nel rendiconto annuale. G IURISPRUDENZA Sì all’elusione fiscale nel transfer pricing interno La Cassazione ha statuito che anche il Transfer pricing interno è elusione fiscale; ciò in quanto gonfiare i costi fra imprese collegate sul territorio italiano ha il solo scopo di ottenere un indebito risparmio d'imposta. In proposito i Supremi giudici, consolidando un orientamento inaugurato con la sentenza n. 17955 del 2013, hanno ricordato che nella valutazione a fini fiscali delle manovre sul trasferimento dei prezzi tra società facenti parte di uno stesso gruppo ed aventi tutte sede in Italia («transfer pricing» c.d. «domestico» o «interno»), va applicato il principio, avente valore generale, e dunque non circoscritto ai soli rapporti internazionali di controllo, stabilito dall'art. 9 del dpr 22 dicembre 1986, n. 917, che non ha mera portata contabile e che impone il riferimento al normale valore di mercato per corrispettivi e altri proventi presi in considerazione dal contribuente. Si tratta, invero, di una clausola antielusiva, costituente esplicazione del generale divieto di abuso del diritto in materia tributaria, essendo precluso al contribuente conseguire vantaggi fiscali – come lo spostamento dell'imponibile presso le imprese associate che, nel territorio, godano di esenzioni o minor tassazione – mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione di legge, di strumenti giuridici idonei ad ottenere vantaggi in difetto di ragioni diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. (Cassazione, sentenza n. 8849 del 16 apr. 2014) IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 66 SEGNALAZIONI DIRITTO TRIBUTARIO VARIE E.mail truffa sui rimborsi fiscali Si riporta il Comunicato stampa del 6.05.14 dell’A genzia delle entrate: “Nuovi tentativi di phishing ai danni di alcuni cittadini che hanno ricevuto via e-mail false notifiche di rimborsi fiscali, dall’indirizzo [email protected]. Queste comunicazioni utilizzano il logo dell’A genzia e invitano il contribuente a cliccare sul link “Chiedere il rimborso” che, a sua volta, rimanda ad una finta pagina web del sito delle Entrate dove si chiede di inserire informazioni personali tra cui i dati della carta di credito. L’Agenzia delle Entrate è totalmente estranea all’invio di questi messaggi e raccomanda di non dare seguito al loro contenuto. Si tratta, infatti, di un tentativo di truffa informatica architettata per entrare illecitamente in possesso di informazioni riservate. Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate non richiede mai dati sulle carte di credito e non invia comunicazioni via e-mail relative ai rimborsi. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione Home > Cosa devi fare > Richiedere >Rimborsi, si possono consultare le modalità corrette per ricevere un rimborso fiscale.” S anzione per l’ omessa convocazione dei soci per l’approvazione del bilancio Il M inistero dello sviluppo economico, ha precisato: - che spetta alle camere di commercio sanzionare l'omessa convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio; - che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 2631 del c.c. applicabile agli amministratori e ai sindaci delle società va da 1.032,00 a 6.197,00 euro; - che il potere di irrogare la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2631 del c.c. risulta trasferito alle camere di commercio in quanto per effetto del d.lgs n. 112 del 1998 detti organismi sono subentrati in tutte le funzioni di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni in precedenza svolti dagli Upica (Uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato); - che tale orientamento è suffragato dalle varie sentenze in materia della Corte di cassazione (Cassazione civile, sentenza 9 dicembre 2005 n. 27293 e sentenza 20 marzo 2007 n. 6559). (Dipartimento registro imprese del Ministero dello Sviluppo economico, lettera circolare del 29 apr. 2014, prot n. 0072265) IL N UOVO D IRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 11/2014 67 MODALITÀ DI ABBONAMENTO La rivista Il Nuovo Diritto delle Società viene distrubuita previa sottoscrizione di un abbonamento annuale, che comprende 24 numeri al costo di 120,00 euro. In seguito alla sottoscrizione, all’abbonato vengono assegnati una username ed una password, che consentono di accedere all’archivio storico della Rivista nonché alle banche dati di Italia Oggi (www.italiaoggi.it). L’abbonamento può essere richiesto: • telefonando al numero verde 800-822195 • inviando un fax al numero verde 800-822196. In entrambi i casi, è necessario allegare alla richiesta di abbonamento i dati anagrafici e un indirizzo di posta elettronica al quale inviare i numeri della Rivista più: • la fotocopia dell’assegno non trasferibile intestato a: ItaliaOggi Editori - Erinne srl - via M arco Burigozzo 5 - 20122 M ilano; • oppure fotocopia del bonifico bancario intestato a Banca Popolare di M ilano, agenzia 500, via M azzini 9/11 M ilano – IBAN IT58N0558401700000000047380 Distribuzione: ItaliaOggi Editori Erinne srl – via M arco Burigozzo 5 – 20122 M ilano, numero verde 800-822195. Per informazioni e/o segnalazioni contattare il Servizio Clienti al numero verde 800822195 oppure inviare un fax al numero verde 800-822196. NORMATIVA, GIURISPRUDENZA, DOTTRINA E PRASSI IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ ItaliaOggi ItaliaOggi Editori - Erinne srl – Via Marco Burigozzo 5 – 20122 Milano Telefono 02/58219.1 – Telefax 02/58317598 – email: [email protected] Direttore responsabile ed editore Paolo Panerai (02/58219209) Tariffe abbonamenti: euro 120,00 (abbonamento annuale 24 numeri) Per la sottoscrizione di nuovi abbonamenti telefonare al numero verde 800-822195 oppure inviare un fax al numero verde 800822196 allegando, oltre alla richiesta di abbonamento con i propri dati anagrafici, fotocopia dell’assegno non trasferibile intestato a: ItaliaOggi Editori - Erinne srl – via Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano, oppure fotocopia del bonifico bancario intestato a Banca Popolare di Milano, agenzia 500, via Mazzini 9/11 Milano – IBAN IT58N0558401700000000047380 Distribuzione: ItaliaOggi Editori - Erinne srl – via Marco Burigozzo 5 – 20122 Milano, numero verde 800-822195. Vendita esclusiva per abbonamento. 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