Metodologia di controllo
AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO
Codice attività ATECOFIN 1993:
63.30.1 -
Attività delle agenzie di viaggio e turismo (compresi i Tour operators)
Codice attività ATECOFIN 2004:
63.30.1 -
Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
63.30.1
Indice
1. PREMESSA ..............................................................................................................................3
1.1 Inquadramento giuridico...................................................................................................3
1.2 Tipicità dei servizi..............................................................................................................3
1.3 Profili organizzativi............................................................................................................4
2. ATTIVITA’ PREPARATORIA AL CONTROLLO ......................................................................6
2.1 Controllo delle informazioni relative al soggetto presenti in Internet ..........................7
3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO .......................................................................................8
3.1 L’accesso ...........................................................................................................................8
3.2 Controlli prioritari ..............................................................................................................8
3.3 Il controllo del volume d'affari..........................................................................................9
3.3.1 - Disciplina I.V.A. ........................................................................................................9
3.3.2 - Criteri di raccordo tra I.V.A. e II.DD. .......................................................................10
3.3.3 - Analisi congiunta I.V.A. e II.DD. .............................................................................11
3.3.4 - La disaggregazione dei dati ...................................................................................11
3.3.5 - Analisi di alcune operazioni più ricorrenti ...............................................................12
3.3.6 - Controlli incrociati ...................................................................................................15
3.3.7 - Quantificazione dei ricavi omessi ...........................................................................16
3.4 Altri indizi e riscontri .......................................................................................................18
3.5. Le indagini finanziarie ....................................................................................................19
3.5.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti.................................20
3.5.2 - Richiesta dati, notizie e documenti agli istituti di credito e finanziari ......................20
CHECK LIST...............................................................................................................................22
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1. PREMESSA
1.1 Inquadramento giuridico
Le agenzie di viaggi e turismo sono imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di
viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di
assistenza e di accoglienza ai turisti (legge quadro per il turismo n° 217/1983, art. 9).
L'oggetto particolare del servizio offerto dalle agenzie, che qualifica anche il tipo di prestazione è, in
entrambi i casi, il viaggio ceduto ad un "prezzo globale" o "forfettario" stabilito per una molteplicità di servizi.
Gli strumenti giuridici normalmente impiegati per definire tali rapporti sono:
♦ da una parte il contratto di viaggio i cui elementi costitutivi sono stati definiti da apposita disposizione di
legge (L. 27/12/77 N° 1084) e per la cui conclusione è richiesta la forma scritta;
♦ dall'altra il contratto d'agenzia promosso dall'agente per conto del preponente, regolato dagli artt. 1742 e
segg. del C.C. e che non richiede una forma particolare.
Nel primo caso il corrispettivo è costituito dal prezzo globale, nel secondo caso dalla provvigione.
La legge distingue due figure tipiche professionali che operano mediante tale strumento contrattuale;
esse sono "l'organizzatore di viaggio" e "l'intermediario di viaggio".
Di recente è stato emanato il D. LGS. 17/3/95 n° 111 che ha dato attuazione alla direttiva N.90/314/CEE
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". Detta legge si applica ai pacchetti turistici
venduti dagli organizzatori (soggetti autorizzati e associazioni senza scopo di lucro), definiti all'art. 2 come
quelli aventi ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e costituiti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi indicati (trasporto, alloggio, servizi accessori in quanto
significativi) di durata superiore alle 24 ore.
Ne discende che, attualmente, sotto la denominazione di AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO, si
sottendono essenzialmente due realtà:
♦ una prima, numericamente più vasta, comprendente i soggetti che operano nel mercato turistico a
contatto con il pubblico sia come semplici intermediari che come organizzatori di viaggi;
♦ una seconda, molto più ridotta, comprendente quei soggetti che “producono” servizi in nome proprio ma
senza vendita diretta al pubblico (tour operator) e che offrono il servizio tramite gli intermediari.
1.2 Tipicità dei servizi
La legge quadro per il turismo n. 217 citata attribuisce la potestà di regolamentare le agenzie di viaggi e
turismo alle Regioni che, fatte salve determinate prerogative, hanno a loro volta delegato alle Province
alcuni compiti, tra cui il rilascio delle prescritte autorizzazioni.
Ogni Regione, nell'ambito della esclusiva competenza, ha ridefinito in modo più dettagliato le prerogative
delle agenzie. Ad esempio, la Regione Toscana nella legge 8/2/94 n. 16, all'art. 3 comma 1, ha disciplinato
che possono far capo a tali soggetti le seguenti attività:
♦
produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, con o senza
vendita diretta;
♦
raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l’interno e per l’estero;
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♦
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organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città con
ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi delle norme vigenti;
♦
prenotazione e vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di
trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altri tipi di trasporto;
♦
informazione e assistenza ai propri clienti, nonché l’accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni
di partenza e di arrivo con mezzi collettivi di trasporto;
♦
prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive di cui all’art. 6 della L. 17 maggio 1983, n. 217,
ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi suindicati emessi anche da altri operatori nazionali ed
esteri;
♦
assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
♦
inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell’interesse dei propri clienti;
♦
prenotazione del noleggio di autovetture e di ogni altro mezzo di trasporto;
♦
rilascio e pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o di ogni altro titolo di credito per i
viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
♦
emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai
viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
♦
informazione e pubblicità di iniziative turistiche, nonché la distribuzione e la vendita di guide, carte
topografiche, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo;
♦
prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
♦
organizzazione e realizzazione di congressi e simposi;
♦
ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici che non siano propri di altre imprese o
professioni turistiche disciplinate dalla legislazione statale o regionale.
L'apertura delle agenzie di viaggio è soggetta ad autorizzazione da parte delle Provincia. Oltre al
possesso dei requisiti prescritti, il richiedente deve, tra l'altro, indicare la persona preposta alla direzione
tecnica, il numero e la qualifica del personale da impiegare, ecc.. A garanzia dell'utente è stabilito che
l'agenzia stipuli una polizza assicurativa a copertura dei rischi di insolvenza (basata su massimali
rappresentati dal giro d'affari presunto) e presti idonea garanzia di solvibilità.
1.3 Profili organizzativi
Le agenzie di viaggi e turismo si presentano, per lo più, sotto forma di aziende di piccole dimensioni
costituite da ditte individuali e basate essenzialmente sul lavoro del titolare, dei familiari e di pochi
dipendenti.
Sono ubicate prevalentemente nelle città e/o in centri medi ove la domanda di viaggi è molto più
sostenuta, con frequente ricorso alle reti televisive ed alla stampa locale per propagandare particolari
iniziative turistiche.
Le agenzie si caratterizzano, al momento attuale, per una accentuata informatizzazione del servizio,
essendo collegate in tempo reale con banche dati dei vari fornitori (tour operator, linee di trasporto, servizi
turistici ricettivi ecc.).
Nella prassi commerciale, se la richiesta è andata a buon fine, il cliente versa un acconto. Al momento
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del saldo riceve il biglietto di viaggio con il voucher (altrimenti detto buono di cambio) che descrive i servizi
prenotati.
L'attività che maggiormente qualifica l'agenzia è quella legata all'organizzazione in proprio e vendita
diretta dei viaggi (raramente tramite altre agenzie).
Anche in questo settore si assiste alla nascita di esercizi con la formula del franchising laddove il
franchisor è per lo più un tour operator che opera su scala nazionale.
A causa dei margini limitati l’agenzia deve sviluppare un volume d'affari ragguardevole che la colloca
normalmente in regime di contabilità ordinaria.
Da ricerche di mercato risulta che la parte più consistente del fatturato delle agenzie (40%) è ascrivibile a
servizi di trasporto, il 35% alla vendita di pacchetti turistici di terzi, il 15% a prenotazioni di servizi alberghieri
ed il 10% da altri servizi.
Le agenzie hanno una propria associazione di categoria che è la FIAVET con sede centrale a Roma.
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2. ATTIVITA’ PREPARATORIA AL CONTROLLO
Scopo dell'attività preliminare è innanzitutto quello di acquisire agli atti della verifica la documentazione di
cui l'Amministrazione è già in possesso a vario titolo, la cui conoscenza consente un primo inquadramento
del soggetto e del settore in cui opera. In tale ottica vanno acquisite le interrogazioni dell’Anagrafe Tributaria
che riflettono:
se trattasi di società:
♦ principali soci;
♦ notizie sui componenti l’organo amministrativo;
♦ redditi dichiarati dalla società e dai soci (categoria e importo);
♦ esistenza di partite I.V.A. intestate ai soci;
♦ elementi indicatori della capacità contributiva dei soci;
se trattasi di persona fisica:
♦ esistenza di eventuali partite I.V.A. cessate;
♦ data di apertura della partita I.V.A.;
♦ reddito d’impresa e complessivo dichiarato negli ultimi anni;
♦ elementi indicatori della capacità contributiva;
per tutte le tipologie di soggetti:
♦ notizie sulle sedi legale e/o amministrativa e/o di esercizio dell’attività;
♦ luogo di conservazione delle scritture contabili;
♦ interrogazione selettiva sul codice di attività interessato, per confrontare, per fasce di volume di affari, gli
esercizi situati nella stessa zona territoriale.
L’acquisizione dei suddetti dati consente inoltre ai verificatori di:
♦ predisporre l’accesso contemporaneo o in tempi ravvicinati nei diversi punti di esercizio dell’attività
(agenzia principale e succursali);
♦ controllare la presenza dei soci di società di persone “con occupazione prevalente" ;
♦ controllare l’esistenza e l’entità dei rapporti commerciali fra società e soci con partita I.V.A. ed analogo
codice attività;
♦ dare una prima valutazione complessiva sulla credibilità dei redditi dichiarati dalla società o dall’impresa
rispetto al minimo “vitale”;
♦ acquisire le informazioni sull’evoluzione storica del fatturato e del reddito dichiarati, da completare con i
dati riscontrabili presso l’azienda;
♦ indagare sui rapporti finanziari fra società e soci (finanziamenti dalla società ai soci) nel caso di società di
capitale a ristretta base azionaria;
♦ indagare sui criteri di determinazione dei compensi agli amministratori.
Altre informazioni utili potranno desumersi da:
♦ andamento del settore;
♦ precedenti controlli effettuati dall’Ufficio;
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♦ elementi rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso dell’Ufficio (modd. 11-bis);
♦ tipo di autorizzazione;
♦ estratto conto fiscale;
♦ posizione contributiva INPS;
♦ stampa locale.
In presenza di elementi indiziari che fanno sospettare una dubbia solvibilità da parte del contribuente
(esistenza di conto corrente bancario perennemente in rosso, forti debiti nei confronti dei fornitori in misura
superiore a quanto i termini di dilazione esposti in fattura lascerebbero supporre, oppure presenza di
interessi di mora tra i costi di esercizio, ecc.) è utile conoscere se egli ha avuto protesti di effetti nella
provincia di residenza e/o nel resto d’Italia, per valutare sia lo stato di salute dell’azienda che la prevedibile
proficuità dell’azione accertatrice.
Tramite la linea di interrogazione “collegamenti telematici”, a disposizione di tutti gli Uffici finanziari dall’8
luglio 1998 - comunicazione C.I. n. 13/9810386 - si potrà riscontrare se sono mai stati elevati protesti a
carico dell’impresa (del titolare oppure dei soci) ovvero altre informazioni camerali.
2.1 Controllo delle informazioni relative al soggetto presenti in Internet
Al fine di raccogliere maggiori informazioni sul soggetto da sottoporre a controllo sarà utile verificare la
sua presenza in Internet.
Tale presenza potrà manifestarsi in vari modi: dalla semplice descrizione del soggetto emersa dalla
ricerca nel web, alla “pagina” o “vetrina” con poche indicazioni presente su un portale di accesso alla rete,
fino al “sito” completo di cataloghi, listini, informazioni tecniche, ecc..
Per effettuare la ricerca è sempre opportuno partire da un indirizzo specifico del soggetto (dominio)
ovvero ci si potrà avvalere dei cosiddetti “motori di ricerca”.
Il dominio in genere si identifica con la denominazione del contribuente seguita dall’estensione ad
esempio (.it), (.com), (.org).
I motori di ricerca contengono una finestra in cui è possibile digitare una o più parole per avviare una
ricerca sulla rete; il verificatore potrà digitare il nome/denominazione del soggetto e cliccare su “cerca”,
ottenendo una serie di collegamenti (link) e di pagine web contenenti la parola da lui cercata.
Si segnala, inoltre, che nel sito www.infoimprese.it è presente una banca dati contenente, per i soggetti
interrogati, alcune informazioni tratte dal registro imprese e l’eventuale link con cui operare la connessione.
E’ possibile accedere ad un motore di ricerca dei siti italiani con dominio, tramite il link di connessione
www.dominitaliani.it.
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3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO
3.1 L’accesso
L'incarico della verifica sarà affidato prevalentemente ad un nucleo misto a causa del particolare regime
I.V.A. cui appresso è fatto cenno.
L'esecuzione della verifica, soprattutto se si tratta di agenzia avviata, non presenta problemi in ordine al
tempo dell'accesso, tenendo comunque presente che normalmente la domanda dei servizi cresce in
prossimità delle ferie estive, dei ponti, ecc.
Al momento dell’accesso, i verificatori effettueranno la ricerca, all'interno dei vari locali dell’impresa, di
tutta la documentazione, contabile ed extra-contabile, utile per il controllo, sfruttando al massimo il fattore
“sorpresa”.
In particolare essa va indirizzata al reperimento di preventivi, rubriche dei clienti o fornitori, appunti o
agende contenenti annotazioni di incontri, importi oppure altri dati.
Se l'azienda è gestita con procedure informatizzate, saranno acquisiti i supporti magnetici rinvenuti
compresi i dati presenti nell’hard disk. Tale indagine può essere particolarmente proficua qualora si individui
l’esistenza del personal computer ad uso diretto del titolare, dell’amministratore della società o di altri
soggetti investiti di particolari responsabilità gestionali e direttive.
Attualmente i programmi di gestione amministrativa e contabile più usati sono il Voyager e l'Arpa che
registrano: pratiche viaggi, contabilità viaggi, biglietteria, contabilità ordinaria.
Dai primi due menù è possibile accedere a tutte le notizie riguardanti le pratiche di viaggi trattate
dall'agenzia, archiviate in "Operativo Viaggi" per numero di protocollo progressivo, di codice del cliente e
destinazione del viaggio.
Viene indicato, inoltre, se il viaggio si è svolto nella CEE, Extra o misto, la data di inizio e fine, il numero
dei passeggeri, la codifica del tipo di corrispettivo ("I" se di intermediazione ed "O" se di organizzazione) ecc.
I verificatori richiederanno la stampa dell'elenco delle pratiche di viaggio aperte in un determinato
periodo.
Dall'area "Contabilità ordinaria" verrà stampata l'anagrafica dei clienti.
3.2 Controlli prioritari
Nel corso dell’accesso si procederà inoltre alle seguenti rilevazioni:
♦ personale dipendente ed altri addetti (compresi i titolari e familiari che prestano collaborazione
nell'azienda) indicando, per ciascun nominativo, le mansioni svolte e la data di inizio dell’attività lavorativa
da riscontrare con il libro matricola;
♦ tipo di attrezzature ed altri beni strumentali utilizzati per l’esercizio dell’attività con particolare riferimento
a: 1) numero di postazioni di lavoro con videoterminali; 2) numero di linee telefoniche;
♦ numero di collegamenti telematici a banche dati. Attualmente quasi tutte le agenzie sono collegate con
tali mezzi direttamente con i tour operator nazionali, le compagnie aeree, marittime e terrestri. Tra le più
importanti banche dati si segnalano la Sigma, la Sabre, Amadeus, Galileo, Wordspan. Solitamente la
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spesa del servizio, concesso dalle Società di servizi attraverso un contratto d'uso, decresce con
l'aumento delle prenotazioni;
♦ numero ed intestazione dei fascicoli (pratiche) dei viaggi organizzati direttamente dall'agenzia a forfait o
su prenotazione. In tale contesto particolare importanza riveste il contenuto dei fascicoli in cui si trovano i
contratti, le convenzioni e le assicurazioni di viaggio stipulate a favore dei clienti, i pagamenti effettuati e
le fatture emesse. Detta documentazione dovrà essere cautelata in attesa del successivo esame;
♦ contratti di concessione della biglietteria aerea, ferroviaria, marittima, ecc.; contratti di commissione
stipulati con tours operator o altri soggetti qualificati ad esempio agenzie, procacciatori o fornitori di
servizi turistici ecc.; contratti di noleggio di torpedoni; contratti e/o corrispondenza commerciale con
guide, interpreti, animatori ecc.;
♦ depliants o altro materiale pubblicitario, soprattutto quello stampato in conto proprio, relativo a particolari
promozioni o iniziative turistiche (tours ad hoc, incentives, escursioni, trekking ecc.);
♦ numero di voucher (portanti la stampa della ragione sociale) emessi; ad ogni voucher dovrebbe
corrispondere una fattura;
♦ riscontro della giacenza di cassa da mettere in relazione con il movimento della giornata;
♦ verificare l’esistenza, la bollatura e l’aggiornamento dei libri contabili obbligatori.
3.3 Il controllo del volume d'affari
3.3.1 - Disciplina I.V.A.
Le Agenzie di Viaggio, qualora svolgano attività da tour operator (organizzazione in proprio di pacchetti)
o di commercio in proprio di pacchetti turistici acquistati da altri soggetti, sono sottoposte al particolare
regime impositivo I.V.A. regolato dall'art. 74 ter del D.P.R. 26/10/72, n° 633, che ne condiziona in parte
l'assetto amministrativo e contabile in quanto l'attività di organizzazione di un pacchetto è considerata
un'operazione composita ma unitaria, al fine di evitare l'applicazione della disciplina speciale alle operazioni
considerate singolarmente.
A seconda del tipo di attività svolta, sono previsti due metodi di liquidazione dell'imposta:
a) Detrazione cosiddetta base da base (1° e 5° comma).
Consiste nel confrontare il corrispettivo percepito dal cliente (al lordo dell’I.V.A. non esposta in fattura)
con i costi, anch'essi lordi, sostenuti dall'agenzia per l'acquisto di beni e le prestazioni di servizi effettuati da
terzi a diretto vantaggio dei clienti (albergatori, ristoratori, vettori, guide, ecc.) o per l'acquisto del pacchetto
dal grossista; la differenza così ottenuta costituisce l'ammontare lordo su cui calcolare l'imposta da versare
mediante il meccanismo dello scorporo;
b) Detrazione imposta da imposta.
L’I.V.A. si applica nei modi ordinari (detrazione imposta da imposta) per le operazioni di intermediazione
nelle quali l'agenzia, percependo come compenso una provvigione, si limita ad agire in nome e per conto dei
clienti in relazione a prenotazioni di alberghi, vendita di biglietti di viaggio, ecc., nonché per tutte le altre
prestazioni e/o cessioni.
Ai cennati criteri si collegano una serie di adempimenti fiscali (riportati di seguito in tabella) atti ad
agevolare l'applicazione della relativa disciplina ed a consentire il controllo da parte dell'Amministrazione
Finanziaria.
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Il regime I.V.A. in caso di intermediazione
• Provvigioni per servizi alberghieri resi da aziende
alberghiere all’interno o all’esterno dell’Unione
europea:
• Provvigioni per servizi di trasporto di persone:
• Provvigioni per la prenotazione di alloggi:
• Provvigioni per servizi assicurativi:
20%
20% per trasporti in Italia
NON IMPONIBILE (art.9 D.P.R .633)
per trasporti internazionali
20% se l’immobile è in Italia
FUORI CAMPO I.V.A. (art.7 D.P.R. 633)
se l’immobile è all’estero
ESENTE (art.10 D.P.R. 633)
Il regime I.V.A. in caso di acquisto in nome proprio e per conto di clienti
Vendita di soggiorni alberghieri in Italia
10% (tab. A, parte III n°120)
L’importo dovuto dal cliente verrà annotato nel
registro delle fatture emesse o nel registro dei
corrispettivi ordinari. Al cliente verrà emessa fattura o
ricevuta fiscale, con le normali regole. Ciò anche
quando si incassano eventuali acconti. La fattura di
acquisto al netto dell’albergo sarà annotata nel
registro degli acquisti ordinari, con I.V.A. detraibile
Locazione di alloggi in Italia
Locazione di soggiorni in appartamenti all’estero
ESENTE (art. 10 punto 8 D.P.R. 633/72)
Trattandosi di servizi relativi a beni immobili,
potrebbe essere invocata l’esclusione dall’I.V.A. ai
sensi del quarto comma lettera a) dell’articolo 7 del
D.P.R. 633/72
ASSOGETTATI A I.V.A.
Vendita di soggiorni in alberghi all’estero
Servizi turistici di solo trasporto persone
- Trasporti in Italia
- Trasporti internazionali
- Trasporti estero su estero
10%
NON IMPONIBILI (art.9 D.P.R. 633/72)
FUORI CAMPO (art.7 D.P.R. 633/72)
3.3.2 - Criteri di raccordo tra I.V.A. e II.DD.
E’ impossibile che dal controllo emergano rilievi nel solo campo dell'I.V.A. e non anche in quello delle
imposte dirette; è comunque più prevedibile che un comportamento non corretto ai fini I.V.A. possa avere
riflessi anche per le imposte dirette.
Il controllo del volume d'affari I.V.A. dovrà precedere quello delle imposte dirette o, quanto meno, si dovrà
procedere in simmetria con esso.
Ad esempio, il contribuente potrebbe avere escluso dalla base imponibile I.V.A. corrispettivi su viaggi
CEE avendoli considerati extra CEE, oppure dedotto tra i costi CEE quelli sostenuti fuori di tale ambito,
ovvero detratto l’I.V.A. in modo ordinario anziché nel rispetto dell'art. 74-ter; si potrebbe altresì verificare
l'ipotesi più grave di omissione di corrispettivi riferiti a prestazioni non fatturate.
Si tratta quindi di individuare gli elementi di raccordo tra le due normative.
In tema di momento di effettuazione della prestazione, l'art. 74-ter prevede che:
♦ il corrispettivo debba essere fatturato al più tardi al momento di inizio del viaggio oppure, se anteriore,
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alla data in cui esso è stato integralmente pagato;
♦ anche quando la prestazione dell'agenzia si concretizzi in una semplice intermediazione, il momento
imponibile può essere, anziché quello in cui il servizio viene ultimato, quello precedente del pagamento.
Tuttavia, poiché il corrispettivo deve essere annotato ai fini I.V.A. al massimo entro il secondo mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione (data entro la quale, tranne qualche rara eccezione, il
viaggio si presume concluso) e poiché inoltre, nello stesso lasso di tempo, il tour operator con molta
probabilità sarà entrato in possesso anche della documentazione relativa ai costi (che dal 1998 vanno
annotati entro l'anno) la forbice tra i due momenti si restringe. A tale proposito si parla di liquidazione I.V.A.
per competenza.
3.3.3 - Analisi congiunta I.V.A. e II.DD.
Punto di partenza dovrà essere l'esame del quadro "T" dei modelli di dichiarazione I.V.A., per gli anni
1996 e precedenti; e del prospetto "A" della dichiarazione I.V.A. ed UNICO per il 1997. Tali prospetti
contengono la determinazione della base imponibile o del credito di costo relativamente alle cessioni dei
viaggi e pacchetti turistici che vanno poi a confluire nei quadri relativi al volume d'affari.
Tutte le operazioni per cui trova applicazione il regime del 74 ter devono essere annotate separatamente
sui registri I.V.A..
Sotto l'aspetto contabile saranno esaminati i particolari conti di ricavi per servizi nei quali trovano
collocazione le cessioni dei pacchetti (74-ter), prestando particolare attenzione ai risconti attivi e passivi di
fine esercizio, conti con i quali le aziende trasferiscono, rispettivamente, una parte dei costi e di ricavi agli
esercizi successivi.
Il nuovo testo dell'art. 74-ter ha eliminato per l’agenzia di viaggi, a far data dall’1/1/98, l'obbligo della
ricevuta fiscale ed imposto quello di emissione della fattura. Lo stesso ha previsto, inoltre, la possibilità di
autofatturazione delle provvigioni da parte dell'organizzatore (tour operator) nei casi in cui l'agenzia
intervenga
come
semplice
intermediaria
con
rappresentanza
(vendita
del
pacchetto
a
nome
dell'organizzatore).
Da tale situazione discende che la documentazione contabile in possesso dell'agenzia è la seguente:
♦ fatture che espongono provvigioni d’agenzia;
♦ fatture per corrispettivi art. 74 ter;
♦ estratti conto, note di addebito o di accredito ed altra documentazione elementare senza rilevanza ai fini
I.V.A. (ad es. gli Ee/Cc ricevuti o copia di quelli emessi in relazione ad operazioni commissionabili).
3.3.4 - La disaggregazione dei dati
L’analisi del fatturato dichiarato si baserà in primo luogo sulla distinzione per aggregati omogenei e
sull'elaborazione di alcuni indici. Dalla contrapposizione di dati omogenei potranno emergere talora
anomalie o contraddizioni, che consentono di indirizzare efficacemente il controllo e di approfondire taluni
aspetti più interessanti della gestione. L’ottica sarà quella di mettere a confronto costi di una certa natura
con ricavi dello stesso tipo. Dallo sviluppo di tale metodo di analisi si potranno talvolta individuare le direttrici
della verifica.
Ad esempio è interessante innanzitutto calcolare l'incasso medio per addetto a tempo pieno che si
ottiene rapportando gli incassi complessivi al numero di dipendenti (considerando i decimali qualora il
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periodo di attività lavorativa sia inferiore all'anno).
Im = Incasso globale
N° addetti
Il rapporto non dovrebbe posizionarsi al di sotto del miliardo per addetto. La verifica di tale ipotesi
prevede che, nel caso in cui ci si trovi in presenza di sole intermediazioni, sia preso in considerazione il
prezzo pieno del servizio (che corrisponde agli incassi comprensivi delle provvigioni).
I dati saranno tratti dall'esame dei movimenti dei conti Banche e Cassa.
I verificatori valuteranno inoltre il risultato della gestione caratteristica.
I ricavi saranno ulteriormente scomposti, distinguendo quelli provenienti da mediazioni da quelli delle
cessioni.
I ricavi potranno essere ancora distinti a seconda che destinatario della prestazione sia un'impresa
oppure un privato. Normalmente l'utile conseguito o atteso è diverso per ognuno dei casi prospettati. Per le
prestazioni fatturate ad imprese, ad esempio, sono meno frequenti le ipotesi di omessa fatturazione e più
plausibili gli sconti.
3.3.5 - Analisi di alcune operazioni più ricorrenti
Una volta proceduto a tali classificazioni, la cui utilità pratica dovrà essere valutata caso per caso dai
verificatori, si avvierà il riscontro analitico delle prestazioni fatturate con i dati risultanti dai registri e dai
documenti obbligatori tenuti ai fini delle disposizioni generali e speciali, nonché dagli altri elementi
extracontabili comunque acquisiti (schede clienti, agende, appunti, ecc.), compresi quelli eventualmente
scaturiti dai controlli incrociati.
Si forniscono di seguito alcuni suggerimenti che possono tornare utili ai verificatori.
A - Organizzazione di viaggi e/o produzione diretta di servizi.
Si tratta dell’attività che presenta maggiori margini di redditività, relativamente alla quale l'omissione e/o
l'occultamento dei ricavi si rivela pertanto più vantaggiosa e quindi più probabile.
In tal caso infatti è l'agenzia che decide il margine di ricarico, nel quale sono compresi la quota di spese
generali (affitto, luce, telefono, arredamento, computer, provvigioni ecc.), i costi figurativi e l'utile.
Normalmente per ogni operazione del tipo descritto l'agenzia conserva i fascicoli relativi ai pacchetti
turistici; all'interno di essi sono contenuti i contratti di viaggio, copia dei voucher restituiti, contratti di
assicurazione stipulati, nonché estratti conto e/o copia delle fatture.
In presenza di questo tipo di attività il verificatore dovrà procedere soprattutto al controllo del c.d. "prezzo
confidenziale” che risulta da un documento emesso dal fornitore comprovante il costo sostenuto dall'agenzia
di viaggi. La differenza tra quanto pagato dal cliente ed il prezzo confidenziale costituisce l'utile dell'agenzia.
Il documento del prezzo confidenziale può assumere le forme più varie: fattura, ricevuta, estratto conto, ecc.
In ogni caso costituisce titolo idoneo per l’annotazione sull’apposito registro acquisti ex art. 74 ter, D.P.R. n.
633/1972 purché contenga i dati necessari: data di emissione, denominazione del fornitore e dell’agenzia
cliente, descrizione e importo del servizio.
Andranno riscontrate sia le prestazioni principali che quelle accessorie comprese nel programma. Per
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talune offerte è previsto che all'atto della prenotazione si effettui il pagamento di diritti o quote supplementari
di iscrizione da computare in aggiunta al prezzo del pacchetto o del servizio.
Solitamente, in caso di rinuncia, è stabilita l'applicazione di una penale tanto maggiore quanto più tardi
essa viene comunicata all'agenzia.
Anche la concessione di sconti superiori ad una certa misura può nascondere ipotesi di sottofatturazione.
I verificatori dovranno accertarsi che le voci anzidette siano confluite tutte nei conti di ricavo.
B- Operazioni inerenti la prestazione di servizi turistici.
Si tratta di quei servizi inquadrabili nei settori dell'incoming (servizi di accoglienza e d'accesso) ed
outgoing (organizzazione di viaggi all'estero, incentives ecc.) tipiche attività delle agenzie di viaggi.
Si dovrà in tal caso tenere ben distinta la documentazione dei servizi acquistati “al netto” (sono i casi in
cui l'agenzia agisce a nome proprio) da quella relativa ai servizi commissionabili.
C - Vendita di biglietti.
La vendita di biglietti è una delle attività più comuni e ricorrenti delle agenzie. Essa riguarda la biglietteria
ferroviaria, marittima ed aerea. Cospicuo si presenta il volume di incassi a fronte di tale servizio per il quale
vengono comunque trattenute le sole commissioni che variano a seconda della tipologia del trasporto da un
minimo del 7% ad un massimo del 15% (ved. sez. 3.4.2).
L'esatto ammontare delle provvigioni, oltre che dalle fatture deve essere confrontato con i riepiloghi e gli
estratti conto dei vettori.
D - Operazioni collaterali
Le operazioni collaterali svolte dalle agenzie di viaggio sono:
♦
cambio di valuta;
♦
deposito e spedizione bagagli;
♦
stipulazione di polizze assicurative;
♦
vendita di biglietti teatrali;
♦
pratiche per il rilascio di passaporti;
♦
vendita di carte topografiche, guide librarie;
♦
ogni altra operazione svolta per conto del cliente.
La vendita di carte stradali, guide librarie, ecc. rappresenta un’attività di commercio al dettaglio. Ai fini
dell’I.V.A. questo tipo di operazioni è regolato dal D.M. 29 dicembre 1989 che esonera i soggetti che
effettuano la vendita al pubblico di periodici e libri dagli adempimenti previsti dal titolo secondo del D.P.R. n.
633/1972.
Per la negoziazione di valuta estera, trattandosi di attività tipicamente bancaria, l’agenzia di viaggi deve
essere in possesso di apposita concessione dalla Banca d’Italia, assumendo così la qualifica di Centro
Raccolta Valute non bancario. Il Centro deve sottostare alle disposizioni contenute in un apposito fascicolo
predisposto dalla Banca d’Italia, oltre che osservare le norme vigenti in campo valutario. La concessione
accordata comporta la facoltà di acquistare biglietti di banca e di Stato esteri, assegni e travellers cheques in
valuta ed assegni in lire di conto estero e l'obbligo di annotare su apposito registro tutte le operazioni in
cambi. Per ogni acquisto di valuta deve essere emessa un’apposita distinta di negoziazione, denominata
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BORDEREAU, utilizzando formulari prenumerati a stampa. L'utile è rappresentato dalle commissioni.
E - Prenotazioni alberghiere.
1) Prenotazioni sul territorio nazionale. La vendita di servizi alberghieri rappresenta uno dei settori più
importanti nell’attività di intermediazione dell’agenzia di viaggi e non richiede erogazioni finanziarie né
particolari concessioni.
Il verificatore dovrà controllare se l’agenzia di viaggi ha l’abitudine di entrare in contatto preliminare con le
imprese ricettive delle località turisticamente più rilevanti e concordarne:
♦
tariffe;
♦
modalità di prenotazione e di pagamento;
♦
provvigione.
Se così fosse il verificatore controllerà l’esatta rispondenza delle provvigioni fatturate con quelle
preliminarmente concordate.
Quando il cliente necessita di servizi ricettivi in una località dove l’agenzia non dispone di accordi stipulati
con gli albergatori, essa si serve dell’intermediazione di un’agenzia corrispondente; in tal caso il compenso
per l’agenzia si riduce alla metà della provvigione, poiché l’altra metà spetta alla corrispondente. L'agenzia
può anche rivolgersi direttamente ad un albergo della zona che abbia i requisiti desiderati, ma in questo
caso l’albergo, non avendo stabilito precedenti rapporti con l’agenzia sui quali basare un giudizio di
solvibilità, potrà esigere il pagamento anticipato. Il verificatore riscontrerà anche qui la corrispondenza tra
quanto pagato dal cliente e quanto fatturato dall’agenzia.
2) Prenotazioni all’estero. I rapporti tra albergatori e agenzie di viaggi sono regolati, a livello
internazionale, da una Convenzione tra l’Associazione internazionale degli Hotels (AIH) e la Federazione
Universale delle Associazioni delle Agenzie di Viaggi (FUAAV), la cui ultima stesura risale al 1979.
Essa distingue due tipi di contratto alberghiero: quello per viaggiatori individuali e quello per gruppi.
♦ Nel caso di viaggiatori individuali l’agenzia applica la tariffa ufficiale percependo un compenso sotto
forma di provvigione nella misura del 10% della tariffa netta (escluso tasse e diritto di servizio,
corrispondente nella pratica al 8-8,50% del lordo);
♦ Per viaggiatori in gruppo (almeno 15 persone, più un accompagnatore) è prevista la fissazione di
condizioni e tariffe speciali (“confidenziali”) inserite nell’accordo preliminare intercorrente tra le due
imprese che non devono essere comunicate al cliente (gruppo). Questi paga il prezzo richiesto
dall’agenzia, superiore alla tariffa confidenziale; la differenza costituisce il compenso per l’impresa di
viaggi. Tali operazioni sono riconducibili al regime di cui all’art. 74 ter.
Il controllo del verificatore dovrà incentrarsi sull’esatta individuazione della tariffa confidenziale e sulla
circostanza che i compensi ricevuti dall’agenzia siano stati effettivamente accreditati in Italia e non depositati
su banche estere. In questo caso scatta per il verificatore l’obbligo della segnalazione all’Ufficio Italiano
Cambi.
F - Vendita di servizi di accoglienza e di accesso prodotti da altre agenzie
Sono da considerarsi servizi di accoglienza:
♦ i transfers (trasferimenti del turista dalla stazione all’albergo e simili);
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♦ meetings (interprete che accoglie il turista alla stazione di arrivo e lo aiuta nel disbrigo delle varie
pratiche).
Sono invece servizi di accesso:
♦ le visite guidate;
♦ le escursioni nei dintorni della località di soggiorno del viaggiatore.
Valgono le considerazioni fatte per le prenotazioni alberghiere in quanto le modalità di svolgimento sono
le stesse come pure le condizioni di vendita di servizi e di fatturazione.
3.3.6 - Controlli incrociati
E’ opportuno ricorrere ai controlli incrociati soprattutto quando emergono situazioni di disordine contabile,
anomalie anche di carattere temporale all'interno di situazioni che normalmente si presentano sotto
determinati standard, salti di numerazione nella fatturazione.
Essi dovranno riguardare innanzitutto:
♦ tour operators;
♦ vettori;
♦ strutture ricettive;
♦ compagnie di assicurazione;
♦ clienti.
Se nel corso del controllo emergono elementi che inducano a ritenere che alcuni servizi siano stati ceduti
non isolatamente ma globalmente si potranno inviare questionari ai fruitori del servizio (clienti) con la
specifica richiesta dell'oggetto della prestazione e del prezzo complessivamente pagato.
Anche dall'analisi di determinate spese direttamente collegabili all'attività si possono trarre implicazioni
circa l'utilità di alcuni riscontri.
Le spese da considerare attentamente in tale contesto sono soprattutto quelle assicurative e di
pubblicità.
♦ Le polizze di assicurazione "interassistence" prevedono che ad ogni viaggiatore venga consegnato un
certificato di assicurazione e che, per effettuare la contabilizzazione dei premi nonché il controllo degli
assicurati in caso di sinistro, l'Agenzia faccia pervenire all'assicurazione l'elenco dei passeggeri, il
numero del certificato rilasciato ad ognuno, la destinazione e la data di partenza del viaggio. Si può
risalire abbastanza agevolmente alle singole prestazioni attraverso l'elenco dei viaggiatori richiesto alle
compagnie di assicurazione.
♦ Nel caso di spese pubblicitarie, oltre alla documentazione del fornitore e del veicolo pubblicitario, si
dovranno acquisire le copie delle inserzioni ed i testi dei singoli messaggi per desumere l'oggetto delle
offerte turistiche, da raffrontare con la documentazione ufficiale.
Ulteriori riscontri possono riguardare:
♦ Analisi dei pagamenti a mezzo carte di credito
Premesso che l’utilizzo di tale forma di pagamento rende più difficoltoso l’occultamento dei ricavi,
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potrebbe risultare opportuno l’esame incrociato tra le ricevute/fatture emesse ed i riepiloghi contabili delle
società di gestione di carte di credito o i tagliandi P.O.S..
E’ altresì utile riscontrare se i singoli pagamenti effettuati con carte di credito trovano rispondenza nelle
ricevute emesse e se il loro ammontare è proporzionato al totale degli introiti.
♦ Finanziamenti ed altre operazioni finanziarie
La presenza di finanziamenti da parte del titolare o dei soci alla propria impresa può costituire l’indizio di
corrispettivi in precedenza non contabilizzati. Per contro, rilevanti giacenze contabili di cassa costituite senza
una plausibile giustificazione, oppure consistenti prelievi del titolare, possono essere il sintomo dell’esistenza
di acquisti senza fattura. Non sempre, infatti, è possibile finanziare spese “in nero” con fondi extracontabili;
ragioni contingenti possono costringere l’impresa a ricorrere a risorse ufficiali e a rappresentare
artificiosamente l’operazione.
♦ Diritti di prenotazione
Quando dall’esame della documentazione e del materiale pubblicitario si accerta che l’agenzia ha la
consuetudine di addebitare al cliente “diritti di prenotazione” o “quote di iscrizione”, occorrerà verificare che
tali quote siano state correttamente contabilizzate.
3.3.7 - Quantificazione dei ricavi omessi
Ricostruzione documentale
Parallelamente a quanto evidenziato in ordine alla scomposizione dei ricavi, si dovranno ricostruire i
corrispettivi da provvigioni distintamente da quelli per cessioni.
I differenti casi in cui l'agenzia agisce come intermediaria ovvero in proprio emergono chiaramente dal
contesto amministrativo e dalla documentazione non fiscale, oltre che dalle fatture e dalla documentazione
fiscale.
Saranno all'uopo esaminati gli estratti conto riepilogativi mensili ed annuali e le fatture ricevute.
Nell'ipotesi di cessione di pacchetti turistici, viaggi ecc., in linea generale si suggerisce di predisporre un
elenco di tali iniziative con il numero di partecipanti e di depennare di volta in volta tutti i costi dei servizi che
sono in relazione con lo stesso viaggio o pacchetto, verificando la corrispondenza, sia in entrata che in
uscita, di tutti gli elementi che figurano esposti.
In particolare poi si avrà cura di procedere:
♦ al riscontro delle fatture emesse. Dovrà esserci corrispondenza tra numero dei partecipanti e numero di
fatture;
♦ al riscontro di tutti gli elementi che figurano nella pratica del cliente e nelle fatture.
Per ogni iniziativa, una volta esaminati i programmi nei quali sono specificati tutti i servizi offerti, si
dovranno recuperare a tassazione le prestazioni che risultino effettuate ma il cui corrispettivo non è
incluso nella relativa fattura.
E’ altresì utile tener presente che:
♦ il numero e l'oggetto dei contratti di viaggio stipulati con i clienti potranno anch'essi far emergere
sottofatturazioni;
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Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator
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♦ qualora, per la destinazione o l'evolversi del viaggio, sia implicito un trasferimento da o per località
determinate e non vi sia la corrispondente fatturazione del servizio di trasporto si recupererà l'importo
omesso;
♦ nel caso di singole cessioni non fatturate, ricostruite attraverso i contratti di assicurazione, si integrerà
l'ammontare dei corrispettivi riferibili ad essi;
♦ nell'ipotesi che siano stati occultati corrispettivi di interi pacchetti si dovrà fare riferimento ai prezzi di
iniziative similari o a quelli medi di mercato;
Ricostruzione attraverso i margini di utile
Di norma l'utile lordo globale delle agenzie è espressione di un mix alquanto eterogeneo, dipendente in
primo luogo dagli accordi con i fornitori ed altresì dal tipo di prodotto e/o servizio, nonché dalle particolari
condizioni applicate alla clientela.
L’agenzia cede prodotti ed offre servizi diversificati in relazione ai quali solitamente le percentuali
riconosciute dai fornitori sono le seguenti:
♦ trasporto aereo: 9% sulla biglietteria internazionale, 7,34% su quella nazionale;
♦ trasporto ferroviario: 9% in entrambe;
♦ trasporto marittimo: dal 10 al 15%;
♦ autonoleggio: 20% su tariffe piene, 10% su quelle speciali;
♦ viaggi e soggiorni organizzati, crociere: 10% sul prezzo del servizio;
♦ servizi alberghieri: 8-10% della tariffa della camera;
♦ servizi assicurativi: 10% sui servizi standard e superiore sui servizi integrativi.
Dette provvigioni possono variare in relazione al fatturato sviluppato dall'agenzia, al periodo della
stagione, a particolari promozioni, ecc..
Si può fondatamente supporre che, nel caso di cessione di pacchetti propri, a meno del verificarsi di
eventi eccezionali, l'utile lordo non dovrebbe risultare mai inferiore al 15%, tenuto conto della remunerazione
del fattore rischio, del capitale esposto e dell'utile d'impresa.
Eventuali margini al di sotto degli standard prefigurati dovranno essere oggetto di contraddittorio con la
parte e, se non giustificati, di ripresa a tassazione.
La ricostruzione basata sull'investimento.
Nello svolgimento del controllo contabile e nella determinazione del volume d’affari si dovrà tenere conto
che generalmente le agenzie di viaggi dettaglianti non necessitano di grandi capitali, in quanto la loro
peculiarità è prevalentemente organizzativa ponendosi come intermediari tra il cliente che richiede viaggi e
soggiorni e coloro che offrono questi servizi.
Al contrario i tour operators, particolarmente quelli di grandi dimensioni o che hanno strutture
multinazionali, necessitano di consistenti mezzi finanziari per poter effettuare investimenti, oltre che nella
produzione di servizi alla clientela anche in immobilizzazioni di media e lunga durata. Spesso trattasi di
finanziamenti concessi a società dello stesso gruppo e di partecipazioni azionarie in aziende operanti nel
settore turistico e che sovente il tour operator utilizza per la produzione di viaggi e soggiorni.
Da considerare che il ciclo finanziario dell’agenzia di viaggi risulta piuttosto veloce e normalmente sarà
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sufficiente l’investimento iniziale in capitali fissi per una equilibrata e corretta gestione finanziaria. Infatti
l’impresa riceve dall’utente l’intero importo del servizio prima che esso venga usufruito, mentre salda i relativi
fornitori, vettori, aziende alberghiere, agenzie corrispondenti, ecc. dopo che la prestazione si è conclusa.
Per le agenzie di viaggi di recente costituzione o che non hanno una particolare affermazione, il
raggiungimento dell’equilibrio finanziario potrà risultare più faticoso in quanto i fornitori richiedono spesso il
pagamento anticipato, in tutto o in parte, e occorre altresì favorire la clientela nelle forme di pagamento.
Nelle agenzie intermediarie vi è una netta prevalenza dei costi fissi su quelli variabili, mentre per i tour
operators sono rilevanti i costi sostenuti per acquistare le “materie prime” occorrenti per la produzione dei
viaggi e dei soggiorni, e cioè i servizi turistici di trasporto, ricettività, ecc.. Tali costi sono per loro natura
variabili in relazione alla quantità di viaggi prodotti.
3.4 Altri indizi e riscontri
Le agenzie di viaggi, specialmente quelle di grandi dimensioni, richiedono rilevanti investimenti in termini
di allestimento e di modifiche delle caratteristiche del locale.
E' quindi particolarmente utile studiare le forme di finanziamento delle suddette opere.
Un’evidente sproporzione tra i mezzi propri dell'impresa e gli affidamenti bancari, dovrebbe far sorgere
l'interrogativo sulle garanzie offerte per ottenerli. Tali garanzie solitamente consistono in depositi in denaro o
in titoli a latere di quelli ufficiali, o in altre attività finanziarie o reali che potrebbero avere tratto origine proprio
da ricavi non contabilizzati. In questi casi l’indagine bancaria può essere di grande ausilio.
Il capitale investito nell’impresa, il valore dell’esercizio ed il fitto ricavabile dalla sua locazione, possono
essere utilizzati per riscontrare l’attendibilità di quanto dichiarato ovvero la congruità minima di quanto
accertato.
Si può, infatti, porre a confronto il reddito dell’impresa con quello conseguibile da un impiego alternativo,
privo di rischio, del capitale ricavabile dalla vendita dell’esercizio, cui va sommata la retribuzione figurativa
del titolare e dei soci eventualmente impegnati nell’attività.
Si può, altresì, raffrontare il reddito dichiarato con quello derivante dall’affitto dell’azienda sommato alla
retribuzione figurativa del titolare.
Differenze contrarie ad ogni logica economica e perduranti nel tempo, dovrebbero rafforzare il giudizio di
inattendibilità sostanziale delle risultanze contabili, ovvero meglio convalidare la ricostruzione dei ricavi
operata con gli elementi ed i controlli descritti nei precedenti paragrafi.
Altri elementi indiziari possono essere costituiti da manifestazioni di capacità contributiva (possesso di
auto, di imbarcazioni, acquisti di immobili, ecc.) particolarmente stridenti con l’ammontare del reddito
dichiarato.
In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile addivenire ad una soddisfacente ricostruzione del
volume d’affari, si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell’imposizione diretta, all’accertamento sintetico del
reddito complessivo secondo la procedura di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/73, nei confronti del
titolare dell’impresa e/o dei soci.
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3.5. Le indagini finanziarie
I controlli sulle operazioni finanziarie costituiscono uno strumento molto incisivo per l’esame della
posizione fiscale del contribuente.
L’indagine finanziaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora
permanga un significativo divario tra il volume d’affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza
descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio
dell’attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri
elementi di valutazione.
Con riferimento a tale tipologia di controllo, sono quindi delineabili diversificati percorsi d’indagine, che
potranno essere seguiti anche in via alternativa, tenendo presente che i commi n. 402 e 403 della Legge n.
311/2004 hanno ampliato i poteri dell’Amministrazione finanziaria, sia dal punto di vista soggettivo che
oggettivo, modificando la normativa di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600/73 e all’art. 51 del D.P.R. n. 633/72.
Al fine di una corretta applicazione della nuova disciplina, la Direzione Centrale Accertamento ha diffuso
la Circolare del 19 ottobre 2006, n. 32 nella quale sono state affrontate le novità legislative ed i relativi riflessi
giuridici e procedurali.
I soggetti, in via generale, a cui oggi si possono effettuare le richieste di dati, documenti e notizie in
merito alle suddette indagini, sono i seguenti:
- Banche;
- Società Poste italiane S.p.a.;
- Intermediari finanziari;
- Imprese di investimento;
- Organismi di investimento collettivo del risparmio;
- Società di gestione del risparmio;
- Società fiduciarie.
La Circolare del 19 ottobre 2006, n. 32, ha chiarito, all’interno delle categorie indicate (ambito soggettivo),
quali sono i soggetti destinatari delle richieste predette, fornendo indicazioni sulla procedura da seguire.
Gli artt. 32, 1° comma, D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma, D.P.R. n. 633/72 sono stati modificati, ai
rispettivi numeri 7), con riferimento all’oggetto delle richieste.
Mentre nella precedente stesura si faceva esclusivo riferimento ai “rapporti intrattenuti”, intesi quali “conti”
inerenti un rapporto continuativo nel tempo, la legge ha variato tale fattispecie, ampliandola, specificando
che le richieste effettuate ai soggetti sopra riportati riguardano “dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i loro clienti, ivi compresi i servizi prestati, nonché alle
garanzie prestate da terzi.”.
E’ evidente che le fattispecie oggettive riguardano non solo i “conti” cui prima la norma faceva riferimento,
ma tutte le operazioni, anche isolate, che il cliente ha concluso nel corso del tempo con i soggetti specificati.
Ciò comporta che nel controllo rientrino tutte le operazioni “extra-conto” che, nella stesura precedente, come
anche esplicitato nella Circolare del 10 maggio 1996 n. 116/E, non potevano essere oggetto delle richieste
da parte degli Uffici.
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La citata Circolare del 19 ottobre 2006, n. 32 ha chiarito che, con riferimento all’ambito oggettivo delle
richieste di dati, documenti e notizie, le stesse si possono correlare a tutti i rapporti continuativi e non, vale a
dire aperture, variazioni e chiusure di conti, libretti, depositi ed altro, operazioni singole, contratti relativi a
cassette di sicurezza, mutui, finanziamenti di qualsiasi natura e tutte le altre operazioni di qualsiasi specie,
sia finanziarie che relative a servizi accessori e ai mezzi di pagamento, sempreché rilevanti agli effetti
dell’indagine.
La stessa Circolare, inoltre, ha considerato la nuova banca dati di cui all’art. 37, comma 4, del D.L. del 4
luglio 2006, n. 223, con riferimento alle nuove comunicazioni all’Anagrafe Tributaria degli operatori finanziari,
all’interno della disciplina in argomento.
Pertanto, la formazione della suddetta banca dati in un’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria alimentata dalle comunicazioni in via telematica da parte degli intermediari sui soggetti con i quali gli stessi
intrattengono i rapporti (specificando la natura di questi ultimi) – deve essere considerata ai fini di un’attività
di selezione preventiva, affinché si possano dimensionare più precisamente le indagini, coinvolgendo,
almeno tendenzialmente, solo gli operatori finanziari che hanno intrattenuto i rapporti con i contribuenti
medesimi.
Gli uffici, indipendentemente dall’entrata in funzione della nuova banca dati descritta, possono comunque
agire, sempre in caso di necessità istruttoria, all’interno dell’ambito oggettivo riportato.
Gli stessi commi n. 402 e 403, della summenzionata Legge n. 311/2004, istituiscono altresì la nuova
procedura telematica relativa alle predette indagini, mediante l’inoltro delle richieste agli operatori finanziari,
nonché la relativa ricezione delle risposte, attraverso il sistema della posta elettronica certificata (PEC).
Il mutato quadro normativo, unitamente alle più agevoli modalità di colloquio con gli operatori finanziari,
richiede un attento esame delle informazioni che si intendono acquisire al fine di individuare con precisione
le categorie di intermediari finanziari cui rivolgere le richieste in via telematica.
3.5.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti
(artt. 32, 1° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 633/72)
In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle
entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con
banche, società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di
investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie.
Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal
contribuente e l’indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti, operazioni e servizi con lui intrattenuti.
3.5.2 - Richiesta dati, notizie e documenti agli istituti di credito e finanziari
(artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del D.P.R. n. 633/72)
Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere,
sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, dati, notizie e documenti
relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro
clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi, come precedentemente specificato, direttamente a: banche,
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società Poste italiane S.p.a., intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento
collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie.
Tale modalità d’indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli
all’azione dei verificatori o dell’ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni
contabili siano così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli
imponibili fiscali.
Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che
restringano la forbice costi-benefici dell’azione di accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove
operano il contribuente e i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo di nascita, nella località
ove possiede residenze secondarie o comunque dove si supponga l’esistenza di conti).
L’indagine può coinvolgere anche altri soggetti motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo
di conti riferibili al contribuente (interposizione del soggetto terzo) o di cui il medesimo abbia comunque la
disponibilità.
Per la fattispecie in argomento, come in precedenza indicato, si deve tener conto di quanto rappresentato
nella Circolare del 19 ottobre 2006, n. 32 della Direzione Centrale Accertamento.
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Metodologia di controllo AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO