Ordine di servizio al personale viaggiante
  1. Il conducente è tenuto a rispettare scrupolosamente tutte le norme sulla circolazione stradale, in
particolar modo Codice della Strada e Regolamento CE 561 sui Tempi di Guida e Tempi di Riposo.
  2. È fatto divieto assoluto di far uso di sostanze alcoliche, psicotrope o stupefacenti.
  3. Prima di iniziare il servizio, il conducente deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento e manutenzione, munito delle dotazioni di sicurezza ed accompagnato dalla documentazione obbligatoria a bordo. In caso contrario, deve darne immediata comunicazione all’azienda.
  4. Vige l’obbligo di rispettare scrupolosamente le modalità organizzative previste per ciascun viaggio.
Date ed orari di partenza/arrivo vanno concordati con l’azienda, nel rispetto delle norme sulla circolazione; l’azienda non risponderà per eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle norme
vigenti.
  5. È fatto divieto assoluto di percorrere strade urbane, extra-urbane e autostrade vietate alla circolazione dei veicoli commerciali.
  6. Il conducente è tenuto a verificare personalmente che la merce venga caricata in condizioni tali da
offrire a se stesso e agli altri la massima sicurezza durante il viaggio.
  7. Il conducente è responsabile del veicolo affidatogli e di tutto il materiale e delle merci che riceve in
consegna, rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad esso imputabili, esclusi i casi
fortuiti o di forza maggiore. Eventuali variazioni dovute a condizioni del traffico o eventi eccezionali
vanno tempestivamente comunicate all’azienda.
  8. È fatto obbligo al conducente di mantenere nei confronti dei clienti e dei colleghi di lavoro un comportamento corretto ed educato.
  9. Prima di interrompere il servizio per iniziare un periodo di riposo, il conducente deve prendere tutte
le misure necessarie per prevenire danni a terzi, alle merci, al veicolo.
10. Il conducente non può trasportare a bordo del mezzo persone estranee all’azienda ed all’attività lavorativa. In caso di motivate esigenze aziendali la presenza di terzi a bordo del veicolo deve essere
espressamente autorizzata dall’azienda.
11. Il conducente deve provvedere, attraverso il cronotachigrafo, alla corretta registrazione delle attività
svolte consentendo lo scarico e la registrazione dei dati nei tempi e nelle modalità previste dal Reg
CE 561.
All’atto della firma e della consegna del presente ordine di servizio il conducente riceve inoltre:
• copia del Calendario sulla limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti;
• copia dell’opuscolo in cui sono indicati i contenuti del Regolamento CE 561 sui Tempi di Guida
• copia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Con la sottoscrizione del presente documento il conducente si dichiara a conoscenza delle disposizioni di cui sopra.
Per conoscenza e per copia ricevuta
Per l’Azienda
in fede
in fede
Data ______________________________________________
Effetti di alcol e droghe sulla guida
La Legge italiana punisce severamente l’uso di alcol e sostanze stupefacenti.
L’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti
compromette l’abilità alla guida perché altera le
funzioni neuro-psico- motorie. Guidare dopo aver
assunto alcol o droghe comporta un alto rischio
di provocare o essere coinvolti in incidenti stradali che possono causare la morte o l’invalidità dei
conducenti, dei passeggeri e degli altri utenti della strada.
L’alcol è una sostanza con proprietà psicoattive
che influisce su tutte le attività quotidiane più di
quanto immaginiamo. Oltre a danneggiare seriamente la salute, genera dipendenza fisica, psichica e dà assuefazione. Produce modifiche di tipo
affettivo, cognitivo e comportamentale; altera il
corretto funzionamento del Sistema Nervoso Centrale. In piccole quantità si parte da un effetto ansiolitico e disinibente e si può arrivare fino al coma
etilico ed alla morte con 3 g/l.
La concentrazione alcolemica viene indicata in
grammi di alcol per litro di sangue (g/l) Il Codice
della Strada fissa un limite pari a 0,5 g/l per i conducenti di veicoli e di 0,0 g/l per i conducenti professionali di autocarri, taxi, autobus, treni, veicoli
commerciali e per gli addetti alla movimentazione
dei carichi.
Dopo aver assunto alcol i primi effetti negativi si
riscontrano con valori di 0,2 g/l. Quantità moderate portano già a sottovalutare i pericoli ed a so-
pravvalutare le capacità proprie e del veicolo. Nel
soggetto che ha assunto alcol si riscontra un rallentamento dei tempi di reazione ed una minore
attenzione e concentrazione alla guida. Si riscontra inoltre un restringimento del campo visivo ed
aumenta la sensibilità all’abbagliamento.
Con l’aumento delle quantità assunte si ha un aumento dei tempi di reazione, problemi nel coordinamento dei movimenti, difficoltà alla visione notturna e distorsione percettive fino alla comparsa
di allucinazioni, doppia visione, sonnolenza. Si accentua la riduzione della capacità di concentrazione alla guida
Anche l’uso delle droghe è per legge severamente
punito dalle Leggi nazionali a causa degli elevati
rischi che genera fra chi conduce veicoli.
Dopo l’assunzione di droghe, a seconda del tipo di sostanza e delle quantità, si è portati a
sopravvalutare le proprie capacità e a sottovalutare situazioni di pericolo. Si ha un’alterazione
della coordinazione motoria, della percezione
del tempo e dell’attenzione. Talune sostanze
possono indurre senso di euforia e di eccitazione cui possono seguire difficoltà di concentrazione, incapacità di valutazione delle distanze
e della velocità, generando situazioni molto rischiose. Generalmente on l’esaurirsi dell’effetto
iniziale si manifestano successivamente sonnolenza, incapacità di concentrazione, alterazione
dei riflessi.
Cosa dice la legge
Guida con tasso alcolemico oltre i valori limite
La normativa attuale italiana stabilisce come valore limite legale il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro:
guidare un veicolo oltre questo limite – e quindi
in stato di ebbrezza – costituisce un reato, punito,
oltre che con la perdita di 10 punti della patente, con le severe sanzioni previste dagli articoli
186 e 186 bis del Codice della Strada:
Conducente di autobus o di veicolo destinato
al trasporto merci con massa complessiva a
pieno carico superiore alle 3,5 t.:
valore limite legale = 0,0 g/litro.
Guida con tasso alcolemico superiore a 0,0 g/
litro:
• ammenda da 163 a 658 euro.
Guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e
0,8 g/l
• ammenda da 500 a 2000 euro,
• sospensione patente da 3 a 6 mesi.
Guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l
• ammenda da 800 a 3200 euro,
• arresto fino a 6 mesi,
• sospensione patente da 6 mesi ad 1 anno.
Guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l
• ammenda da 1500 a 6000 euro,
• arresto da 6 mesi ad un anno,
• sospensione patente da 1 a 2 anni,
• sequestro preventivo del veicolo,
• confisca del veicolo (perdita definitiva del possesso).
La patente di guida è sempre revocata quando:
• il reato è stato commesso da conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con
massa complessiva a pieno carico superiore alle
3,5 t),
• in caso di recidiva biennale (cioè se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio).
La revoca della patente viene inoltre disposta
quando il conducente, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’influenza di droghe, ha provocato un incidente.
Le pene previste dall’articolo 186 comma 2 e 186
bis comma 3 del Codice della Strada sono raddoppiate se il conducente in stato di ebbrezza
provoca un incidente stradale (in questo caso è
disposto il fermo amministrativo del veicolo per
180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea all’illecito).
Rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico
L’accertamento alcolimetrico è eseguito attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata.
L’esame viene ripetuto due volte, effettuando due
misurazioni successive a distanza di 5 minuti l’una
dall’altra.
Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso
alcolemico è reato ed è punito, oltre che con la
perdita di 10 punti della patente di guida, con le
stesse pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso
di sostanze stupefacenti.
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica
dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro
6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a due anni.
Se il veicolo appartiene a persona estranea al
reato, la durata della sospensione della patente
è raddoppiata.
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