D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49

Sono droghe tutte le sostanze che agiscono
sul sistema nervoso centrale e modificano le
sensazioni, le reazioni, la personalità e che
vengono assunte per la ricerca dei loro effetti
positivi nonostante rischi e danni.



Dal 2006 la legge italiana non distingue più
tra droghe leggere e pesanti.
Tutte le sostanze che vengono vengono
inserite dal Ministero in un'unica tabella sono
considerate sostanze illegali cioè proibite
nell’uso e nella produzione.
La distinzione non dipende dalla loro
pericolosità.
Può essere accusato di acquisto di sostanze
stupefacenti chi è visto dalle Forze di Polizia
ricevere o pagare una sostanza illegale.

Una persona può essere accusata di
detenzione di sostanze stupefacenti se le
Forze dell’Ordine, durante un controllo, le
trovano addosso, tra i suoi effetti personali o
nelle sue proprietà (casa, macchina, etc.) una
quantità qualsiasi di una sostanza
stupefacente illegale.
E' segnalato alla Prefettura per consumo di
stupefacenti chi durante un controllo di Polizia: ·
è visto consumare sostanze illegali; · dichiara
di consumare; · viene trovato in compagnia di
persone che le stanno consumando, (a meno
che non dichiari e faccia mettere a verbale che
non usa droghe e si trova lì solo per compagnia.);
· viene trovato con indizi che evidenziano il
consumo di sostanze (es. resti di una canna nel
posacenere della macchina).
Può essere accusato di spaccio di sostanze stupefacenti:
 Chi offre o passa ad altri delle sostanze illegali in cambio di
denaro o a titolo di regalo (se qualcuno dichiara alla polizia
che un amico gli ha regalato delle droghe, l’amico può essere
accusato di spaccio).
 Chi dichiara ad un rappresentante delle Forze di Polizia di
essere disposto a vendere delle sostanze.
Sono considerati illeciti penali punibili nello stesso modo dello
spaccio:
 la produzione di sostanze illegali (compresa la coltivazione di
piante da cui si ricavano droghe);
 la raffinazione, la preparazione o il taglio;
 il trasporto e il traffico.
Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve o
detiene sostanze stupefacenti per uso personale è sottoposto,
per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un
anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:
a)
sospensione della patente di guida o divieto di
conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di
conseguirla;
c) sospensione del passaporto;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di
turismo o divieto di conseguirlo se cittadino
extracomunitario.”



La persona viene convocata dal PREFETTO.
Se è minore convoca i genitori o chi ne esercita la
potestà e li informa sui fatti.
Se, in caso di particolare tenuità, ricorrono
elementi tali da far presumere che la persona si
asterrà per il futuro dal commetterli nuovamente,
al posto della sanzione e solo la prima volta, il
prefetto può definire il provvedimento con il
formale invito a non fare più uso delle sostanze
stesse.


L’interessato che risulti già condannato per
alcuni reati o per violazione delle norme sulla
circolazione stradale, o già sanzionato ai
sensi di questa legge, può essere sottoposto
per un massimo di due anni ad ulteriori
misure.
Il mancato rispetto anche solo di una di
queste disposizioni è punita con l’arresto da 3
a 18 mesi.






Obbligo di presentarsi almeno due volte a
settimana presso un ufficio della Polizia;
obbligo di rientrare nella propria abitazione
entro una determinata ora e di non uscirne
prima di altra ora prefissata;
divieto di frequentare determinati locali
pubblici;
divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia,
negli orari di entrata ed uscita dagli istituti
scolastici;
divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

Coltivare, produrre, fabbricare, estrarre,
raffinare, vendere, offrire o mettere in
vendita, cedere anche a titolo gratuito,
distribuire, fare commercio, trasportare,
procurare ad altri, inviare, passare o spedire,
consegnare per qualunque scopo sostanze
stupefacenti costituisce reato sanzionato con
la reclusione da 6 a 20 anni con sanzioni
pecuniarie da 26000 a 260000 euro.



Con le stesse pene è punito chi importa, esporta,
acquista, riceve a qualsiasi titolo o illecitamente
detiene sostanze stupefacenti in quantità superiore ai
limiti massimi del principio attivo indicati dal Ministero
Salute o che, per modalità di presentazione appaiono
destinate ad un uso non esclusivamente personale.
Quando, per i mezzi, modalità, circostanze o per qualità
o quantità delle sostanza i fatti sono di “lieve entità” si
applicano le pene della reclusione da 1 a 6 anni e una
multa da 3000 a 26000 euro.
E’ previsto l’arresto in flagranza.
Possesso superiore (circa):
 750 mg di cocaina (45% di principio attivo - 1,6
grammi per 5 dosi),
 500 mg di cannabis (10% - 5 grammi per 15-20
spinelli),
 250 mg di eroina (15% - 1,7 grammi per 10 dosi).
 5 compresse di ecstasy (750 mg. di principio attivo),
 5 compresse di anfetamina (500 mg.),
 3 francobolli di Lsd (0,150 mg.).
L'art.187 del codice della strada:
“e' vietato guidare in condizioni di alterazione
fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope”.


Si tratta di un REATO (illecito penale).
•
•
•
•
Sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000
l'arresto da tre mesi ad un anno.
sospensione della patente da sei mesi ad un
anno (raddoppiati se il veicolo appartiene a
persona estranea al reato), con restituzione
condizionata all'esito di una visita medica.
In caso di recidiva in un biennio oppure se il
reato e' commesso da un conducente di autobus
o di veicoli di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, scatta la revoca della patente.


Dal 27/5/08 l'accertamento della guida sotto
l'effetto di droghe comporta sempre la
confisca del veicolo, salvo il caso in cui lo
stesso appartenga a persona estranea al
reato.
Vengono tolti 10 punti dalla patente.
•
•
•
•
•
Se il conducente che ha assunto sostanze stupefacenti
provoca un incidente stradale le pene sono
raddoppiate.
Per omicidio colposo e' prevista la reclusione da tre a
dieci anni nonché la revoca della patente.
Per lesioni gravi e' prevista la reclusione da sei mesi a
due anni e sospensione della patente fino a 2 anni.
Per lesioni gravissime e' prevista reclusione da un
anno e sei mesi a quattro anni e sospensione della
patente fino a due anni.
In caso di morte o lesioni a più persone la pena
detentiva massima e' di 15 anni.
Decreto-Legge 3 agosto 2007 n. 117
TASSO ALCOLEMICO
Superiore 0,50 inferiore a 0,80 g/l
Sanzione pecuniaria
Da 500 a 2000 euro
arresto
no
Sospensione della patente
Da 3 a mesi
Decurtazione punti
-10 punti
Fermo
si
TASSO ALCOLEMICO
Superiore 0,80 inferiore a 1,50 g/l
Sanzione pecuniaria
Da 800 a 3200 euro
arresto
Fino a 6 mesi
Sospensione della patente
Da 6 a 12 mesi
Decurtazione punti
-10 punti
Fermo
si
TASSO ALCOLEMICO
Superiore a 1,5 g/l
Sanzione pecuniaria
Da 1500 a 6000
arresto
Da 3 a 12 mesi
Sospensione della patente
Da 12 a 24 mesi
Decurtazione punti
- 10 punti
Confisca del veicolo
CONFISCA DEL VEICOLO CON
SENTENZA DI CONDANNA.
NON SI APPLICA LA CONFISCA DEL
VEICOLO NEL CASO IN CUI IL VEICOLO
APPARTENGA A PERSONA ESTRANEA
AL REATO. IN TAL CASO È PREVISTO IL
RADDOPPIO DELLA DURATA DELLA
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DA UN
MINIMO DI 2 ANNI FINO AD UN
MASSIMO DI 4 ANNI.

Se la guida in stato di ebbrezza è commessa
alla guida di motoveicoli o ciclomotori, con un
tasso alcolemico non superiore a 1,5 gr/l, si
procede al loro sequestro ai fini della
successiva confisca.
La patente viene revocata:
 Se la stessa persona compie più violazioni nel
corso di un biennio;
 quando la violazione è commessa da
conducente di autobus, o di veicolo di massa
complessiva superiore a 3,5 t.
Quando una persona in stato di ebbrezza provoca
un incidente stradale, le sanzioni sono
raddoppiate;
 il giudice, con la sentenza di condanna, impone il
fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni
(salvo che appartenga a persona estranea al reato).
 Se dall'incidente derivano lesioni alla persone o la
morte di una o più persone, le pene per lesioni
colpose ovvero per omicidio colposo sono
aggravate.

Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli
accertamenti per la verifica, vengono applicate le
stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla
guida in stato di ebbrezza con un tasso
alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi
per litro (g/l).
 Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti
comporta inoltre il sequestro preventivo del
veicolo, salvo appartenga a persona estranea al
reato.

Scarica

droga e alcol: la legislazione