D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49

Sono droghe tutte le sostanze che
agiscono sul sistema nervoso
centrale e modificano le sensazioni,
le reazioni, la personalità e che
vengono assunte per la ricerca
dei loro effetti positivi
nonostante rischi e danni.
Dal 2006 la legge italiana non
distingue più tra droghe leggere e
pesanti.
 Tutte le sostanze che vengono vengono
inserite dal Ministero in un'unica
tabella sono considerate sostanze
illegali cioè proibite nell’uso e nella
produzione.
 La distinzione non dipende dalla loro
pericolosità.

E' segnalato alla Prefettura per consumo chi
durante un controllo di Polizia:
è visto consumare sostanze illegali;
dichiara di consumare;
viene trovato in compagnia di persone che le
stanno consumando, (a meno che non dichiari e
faccia mettere a verbale che non usa droghe e si
trova lì solo per compagnia.);
viene trovato con indizi che evidenziano il
consumo di sostanze (es. resti di una canna nel
posacenere della macchina).
Può essere accusato di acquisto di
sostanze stupefacenti chi è visto dalle
Forze di Polizia ricevere o pagare
una sostanza illegale.

Una persona può essere accusata di
detenzione di sostanze stupefacenti se le
Forze dell’Ordine, durante un controllo, le
trovano addosso, tra i suoi effetti personali o
nelle sue proprietà (casa, macchina, etc.) una
quantità qualsiasi di una sostanza
stupefacente illegale.
Può essere accusato di spaccio:
 Chi offre ad altri delle sostanze illegali in cambio
di denaro o a titolo di regalo (se qualcuno
dichiara alla polizia che un amico gli ha regalato
delle droghe, l’amico può essere accusato di
spaccio).
 Chi dichiara ad un rappresentante delle Forze di
Polizia di essere disposto a vendere delle
sostanze.
Sono considerati illeciti penali punibili nello stesso
modo dello spaccio:
 la produzione di sostanze illegali (compresa la
coltivazione di piante da cui si ricavano droghe);
 la raffinazione, la preparazione o il taglio;
 il trasporto e il traffico.




La Polizia può dichiarare in un verbale che una
persona ha consumato sostanze
stupefacenti anche se non ha sequestrato nulla:
c’è un consumo senza detenzione.
In questi casi non ci sono sanzioni ma la
persona viene comunque segnalata in
Prefettura.
La Prefettura comunicherà al Ser.T e alla
Motorizzazione Civile che la persona ha fatto uso
di droghe.
La persona segnalata sarà anche invitata a
presentarsi ad un Ser.T per un colloquio
facoltativo.
Chiunque illecitamente acquista,riceve o detiene
sostanze stupefacenti per uso personale è
sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e
non superiore a un anno, a una o più delle seguenti
sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di
conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d’armi o
divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto;
d) sospensione del permesso di soggiorno per
motivi di turismo o divieto di conseguirlo se
cittadino extracomunitario.”



La persona viene convocata dal PREFETTO.
Se è minore si convocano anche i genitori o
chi ne esercita la potestà.
Se si tratta di droghe leggere e ricorrono
elementi tali da far presumere che la persona
si asterrà per il futuro dal commetterli
nuovamente, al posto della sanzione e solo
la prima volta, il prefetto può definire il
provvedimento con il formale invito a non
fare più uso delle sostanze stesse.


L’interessato, se accusato di
detenzione di droghe pesanti o che
risulti già sanzionato ai sensi di
questa legge, può essere sottoposto
per un massimo di due anni ad
ulteriori misure.
Il mancato rispetto anche solo di una
di queste disposizioni è punita con
l’arresto da 3 a 18 mesi.






Obbligo di presentarsi almeno due volte a
settimana presso un ufficio della Polizia;
obbligo di rientrare a casa entro una
determinata ora e di non uscirne prima di
altra ora prefissata;
divieto di frequentare determinati locali
pubblici;
divieto di allontanarsi dal comune di
residenza;
obbligo di presentarsi in un ufficio di polizia,
negli orari di entrata ed uscita dagli istituti
scolastici;
divieto di condurre qualsiasi veicolo a
motore.

Coltivare, produrre, vendere,
cedere anche a titolo gratuito,
trasportare, procurare ad altri,
inviare, consegnare per qualunque
scopo sostanze stupefacenti
costituisce reato sanzionato con la
reclusione da 6 a 20 anni con
sanzioni pecuniarie da 26000 a
260000 euro.



Con le stesse pene è punito chi acquista,
riceve a qualsiasi titolo o illecitamente
detiene sostanze stupefacenti in quantità
superiore ai limiti massimi del principio
attivo indicati dal Ministero Salute.
Quando, per i mezzi, modalità, circostanze o
per qualità o quantità delle sostanza i fatti
sono di “lieve entità” si applicano le pene
della reclusione da 1 a 6 anni e una multa
da 3000 a 26000 euro.
E’ previsto l’arresto in flagranza.
Possesso superiore (circa):
 750 mg di cocaina (45% di principio attivo
- 1,6 grammi per 5 dosi),
 500 mg di cannabis (10% - 5 grammi per
15-20 spinelli),
 250 mg di eroina (15% - 1,7 grammi per
10 dosi).
 5 compresse di ecstasy (750 mg. di
principio attivo),
 5 compresse di anfetamina (500 mg.),
 3 francobolli di Lsd (0,150 mg.).
L'art.187 del codice della strada:
“e' vietato guidare in condizioni di
alterazione fisica e psichica correlata
con l'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope”.


Si tratta di un REATO (illecito
penale).
Sanzione pecuniaria da euro 1.000 a
euro 4.000
• l'arresto da tre mesi ad un anno.
• sospensione della patente da sei mesi
ad un anno (raddoppiati se il veicolo
appartiene a persona estranea al reato),
con restituzione condizionata all'esito di
una visita medica.
• In caso di recidiva in un biennio scatta la
revoca della patente.
•


Dal 27/5/08 l'accertamento della
guida sotto l'effetto di droghe
comporta sempre la confisca del
veicolo, salvo il caso in cui lo stesso
appartenga a persona estranea al
reato.
Vengono tolti 10 punti dalla patente.
Se il conducente che ha assunto sostanze
provoca un incidente stradale le pene sono
raddoppiate.
• Per lesioni gravi: reclusione da sei mesi a due
anni e sospensione della patente fino a 2 anni.
• Per lesioni gravissime: reclusione da un anno e
sei mesi a quattro anni e sospensione della
patente fino a due anni.
• Per omicidio colposo e' prevista la reclusione
da tre a dieci anni nonché la revoca della
patente.
• In caso di morte o lesioni a più persone la
pena detentiva massima e' di 15 anni.
•
Decreto-Legge 3 agosto 2007 n. 117
TASSO ALCOLEMICO
Superiore 0,50 inferiore a 0,80 g/l
Sanzione pecuniaria
Da 500 a 2000 euro
arresto
no
Sospensione della patente
Da 3 a mesi
Decurtazione punti
-10 punti
Fermo (non si può usare il veicolo)
si
TASSO ALCOLEMICO
Superiore 0,80 inferiore a
1,50 g/l
Sanzione pecuniaria
Da 800 a 3200 euro
arresto
Fino a 6 mesi
Sospensione della patente
Da 6 a 12 mesi
Decurtazione punti
-10 punti
Fermo (non si può usare il
veicolo)
si
TASSO ALCOLEMICO
Superiore a 1,5 g/l
Sanzione pecuniaria
Da 1500 a 6000
arresto
Da 3 a 12 mesi
Sospensione della patente
Da 12 a 24 mesi
Decurtazione punti
- 10 punti
Confisca del veicolo
(perdita definitiva del veicolo)
CONFISCA DEL VEICOLO .
Salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato.
In tal caso è previsto il raddoppio
della durata della sospensione da
2 a 4 anni
Divieto assoluto di mettersi alla guida
dopo aver bevuto alcolici per chi ha
meno di 21 anni o ha conseguito la
patente da meno di 3 anni, altrimenti
multa fino a 624 euro (che raddoppia
in caso di incidente), con revoca
della patente e confisca del
mezzo, nei casi più gravi.

Se le guida in stato di ebbrezza è
commessa alla guida di motoveicoli o
ciclomotori, con un tasso alcolemico
non superiore a 1,5 gr/l, si procede
al loro sequestro (ritiro
temporaneo del veicolo).
La patente viene revocata
(definitiva) se la stessa persona
compie più violazioni nel corso di un
biennio.



Quando una persona in stato di ebbrezza provoca
un incidente stradale, le sanzioni sono
raddoppiate;
il giudice impone il fermo amministrativo del
veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a
persona estranea al reato).
Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 gr/l è
sempre disposto il sequestro penale al quale
segue la confisca applicata con sentenza di
condanna.
Nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi agli
accertamenti per la verifica, vengono applicate
le stesse sanzioni previste per chi viene
trovato alla guida in stato di ebbrezza con un
tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5g/l.

Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti
comporta inoltre il sequestro del veicolo, salvo
appartenga a persona estranea al reato.

Scarica

droga